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CORTE D'#### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa ### D.ssa ### relatore Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 232/2025 R.G. promossa da ### (###), rappresentata e difesa dall'avv. ##### (###) e dall'avv. #### (###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, giusta procura in atti; APPELLANTE contro ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. #### (###), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti; con l'intervento del ### causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti ### Parte appellante: ### rassegnate nell'atto introduttivo: “In accoglimento del presente gravame, contrariis reiectis, per i motivi suesposti accogliere l'appello ed in riforma parziale dell'impugnato decreto n. 1736/2024 dell'8 agosto 2024, così provvedendo: - In riforma del capo “1” disposto l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c. In subordine che venga previsto l'affidamento monogenitoriale in favore della madre, sig.ra ### - In riforma del capo “2” regolamentare i tempi di permanenza del minore presso il padre secondo il calendario di visita meglio indicato in narrativa ed eliminando l'obbligo per la madre quando si recherà a casa dei nonni materni durante i fine settimana di propria spettanza, di rientrare a ### la domenica sera; - In riforma dei capi “8 e 9“ prevedere che il contributo paterno in favore del piccolo ### debba essere stabilito nell'importo non inferiore a € 1.000,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie della minore, secondo il ### d'intesa ratificato dal Tribunale di ### del 6 maggio 2011. - In riforma dei capi “11” e “12” prevedere che le spese di lite del giudizio di primo grado e le spese di CTU siano poste per due terzi a carico del #### Con vittoria di diritti, onorari e spese della presente procedura in favore dei procuratori antistatari.
Ferme le altre statuizioni qui non espressamente impugnate.
In via istruttoria: a. ordinare alle parti, ai sensi dell'art. 473 bis n. 31 ultimo comma cpc, il deposito della documentazione prevista dall'art. 473 bis n. 12 cpc ossia: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; b. Venga ordinata l'esibizione del contratto di compravendita per la cessione della ditta individuale (n. rep. 23854 del 2.8.23 prot. LU - 2023-68977) all'azienda di famiglia, ### il ### srl.” ### rassegnate nell'istanza depositata in data ###: “Si chiede in conclusione che la ###ma Corte d'Appello di ### in via di assoluta urgenza ed adottando provvedimenti indifferibili autorizzi il minore ### al trasferimento da ### a ### dè ### con facoltà di iscrizione del minore al secondo anno della scuola materna. Con vittoria di diritti e onorari.” Parte appellata: ### rassegnate nella comparsa di costituzione: “### che l'### Ma Corte d' Appello di ### - ### civile, per i motivi esposti in premessa ### a) in rigetto dell'appello principale così come proposto dalla ### ra ### confermare il provvedimento n. cronologico 1736/2024 emesso dal Tribunale di ### il ### nel procedimento RG 12387-2021. in merito ai capi appellati in via principale n. 1 n. 2 n. 11 n. 12 che dovranno pertanto essere confermati, con vittoria di onorari e spese di giudizio; b) accogliere l'appello incidentale proposto dal #### ed, in riforma parziale del decreto n cronologico 1736/2024 emesso dal Tribunale di ### il ### nel procedimento RG 12387-2021, disporre: 1)In riforma del capo 3 stabilire la: “pariteticità dei tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori e che quindi ### possa trascorrere, con ciascuno dei genitori, quindici giorni nel mese di Agosto consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre, da concordare e far definire per entrambi entro e non oltre il 30 Maggio di ciascun anno.” 2)In riforma del capo 4 stabilire che: “### trascorra le vacanze ### alternativamente dal 23 Dicembre al 31 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 7 Gennaio con l'altro secondo la regola dell'alternanza “; 3) In riforma dei capi 8 e 9 stabilire che: “il padre corrisponda entro il 5 di ogni mese a ### la somma di ### 200,00 a titolo di mantenimento per il figlio rivalutabile annualmente in base agli indici ### oltre al 50% delle spese straordinarie, in denegata ipotesi il mantenimento diretto del figlio“ ### con vittoria di diritti, onorari e spese della presente procedura in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ferme le statuizioni non espressamente impugnate. ### istruttoria si chiede: a) Ordinare alle parti il deposito delle ultime tre dichiarazione di redditi; b ) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati; c) gli estratti c/c dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni; b) Venga ordinata a parte appellante principale ### ra ### l' esibizione della documentazione attestante il prestito di ### 115.000,00 elargitole dai genitori in epoca antecedente al 2023, nonché le movimentazioni bancarie dei c/c intestati per gli anni 2019 - 2020 -2021” ### sull'istanza di provvedimenti indifferibili: “### in via principale respingere l' istanza di trasferimento di residenza anagrafica del minore ### da ### a ### dei ### con facoltà di iscrizione del bambino al secondo anno della scuola materna perché infondata ed illegittima per i motivi esposti in premessa, opponendosi altresì all'iscrizione scolastica presso diverso istituto come richiesto e disporre, a parziale modifica delle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta del 8.5.2025 , qualora la ### ra ### intenda lei stessa trasferire la residenza a ### dei ### per esigenze lavorative: 1) previa conferma dell'affidamento di ### ai ### territorialmente competenti la modifica del regime di collocamento del minore stabilendolo prevalente presso il padre Sig .### con iscrizione del figlio per il primo anno di scuola materna a ### con richiesta di assegnazione della casa familiare sita in ### di ### 23 in favore del padre stabilito collocatario ed attribuzione di un assegno di mantenimento in favore del genitore collocatario #### a carico della ### ra ### richiesto nella misura di ### 600,00 oltre a stabilire l' ### sempre in favore del padre collocatario. Con diversa e nuova regolamentazione del diritto di visita della madre, genitore non collocatario, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità del minore. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via subordinata ed ulteriore, sempre qualora la ### ra ### intenda lei stessa trasferire la residenza a ### dei ### per esigenze lavorative, disporre 2) previa conferma dell' affidamento di ### ai ### territorialmente competenti la modifica del regime di collocamento del minore stabilendolo prevalente presso il padre #### presso la sua residenza in ### ( Pi) ### con iscrizione del figlio per il primo anno di scuola materna a ### con richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento in favore del genitore collocatario #### a carico della ###ra ### richiesto nella misura di ### 600,00 oltre a stabilire l' ### sempre in favore del padre collocatario. Con diversa e nuova regolamentazione del diritto di visita della madre, genitore non collocatario, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità del minore.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” P.G.: “Visti gli atti” COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.9.2021, ### adiva il Tribunale di ### al fine di ottenere la regolamentazione del regime di affidamento, frequentazione e mantenimento del figlio ### nato l'8.2.2021 dalla relazione more uxorio con ### a quel momento cessata a causa della intollerabilità della convivenza; in particolare, chiedeva l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente del figlio presso la madre, la disciplina del proprio diritto di visita e la previsione del mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie. ### si costituiva, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio ### con collocamento prevalente del minore presso di sé, la disciplina della frequentazione padre-figlio e la previsione di un contributo mensile paterno per il mantenimento ordinario del minore pari a € 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale disponeva l'espletamento di una CTU psicologica a cura del Dott. ### mirata ad accertare la capacità genitoriale di entrambe le parti e ad individuare il migliore regime di collocamento e frequentazione per il minore; con decreto del 26.10.2022, preso atto delle conclusioni peritali, veniva disposto l'espletamento di un periodo di monitoraggio da parte del ### da svolgersi in coordinamento con l'### di riferimento, per la durata di mesi sei; stante il perdurare della conflittualità genitoriale, il minore veniva provvisoriamente affidato ai ### sociali e il monitoraggio veniva prorogato, anche per effetto di successivi provvedimenti, fino all'udienza del 3.7.2024, quando le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Tribunale si pronunciava definitivamente, con decreto del 23.7.2024 depositato l'8.8.2024, provvedendo come segue: “1. dispone l'affidamento di ### (08/02/2021) ai SS. SS. territorialmente competenti, con collocamento prevalente presso la madre, sita in ### via di n. 23, con delega ai ### in ordine alle decisioni in ambito scolastico, sanitario, sportivo e ricreativo; 2. dispone che, durante il periodo scolastico, il padre possa tenere con sé il minore: la prima e la terza settimana del mese, il mercoledì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 10:30 nei periodi non scolastici) fino al giovedì quando lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore 11:30 nei periodi non scolastici); la seconda e la quarta settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10:30 nei periodi non scolastici) fino al mercoledì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore 11:30 nei periodi non scolastici) e il fine settimana dal venerdì, quando andrà a riprenderlo da scuola (o dalla madre alle ore 10:30 nei periodi non scolastici) fino al lunedì successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore 11:30); i restanti periodi saranno trascorsi assieme alla madre, la quale avrà cura, quando si recherà a casa dei nonni materni durante i fine settimana di propria spettanza, di rientrare a ### la domenica sera; 3. dispone che, durante le vacanze estive, il minore trascorra nel mese di agosto gg. 15, anche consecutivi, con la madre e due periodi di gg. 5 consecutivi con il padre, intervallati da una settimana consecutiva di permanenza del minore presso la madre, con facoltà per il padre di far visita al bambino durante tale periodo, indicativamente il mercoledì dalle 16:30 alle 21:00; 4. dispone che, durante le festività natalizie, il minore trascorra con la madre il periodo che intercorre tra l'inizio delle vacanze scolastiche e il 1° gennaio di ogni anno, con facoltà per il padre di trascorrere con il figlio il giorno 24 dicembre o 25 dicembre, e che il minore trascorra con il padre il periodo dal 2 gennaio al 7 gennaio di ogni anno, quando il padre lo riporterà presso l'abitazione materna entro l'ora di cena; all'esito di tale periodo tornerà in vigore il regime di frequentazione ordinaria; 5. dispone che il minore trascorra, durante le vacanze pasquali, gg. 3 con ciascun genitore, alternando annualmente il giorno di ### e ### fatti salvi diversi accordi tra le parti, e che lo stesso trascorra le altre festività nazionali con ciascun genitore, ad anni alterni; 6. invita entrambi i genitori a seguire un percorso di sostegno individuale alla genitorialità presso l'### di riferimento, cui viene dato mandato di organizzazione di tale percorso; 7. dà mandato ai SS. SS. di riferimento di depositare ogni sei mesi una relazione di monitoraggio sul nucleo familiare ### al Giudice Tutelare competente per l'attività di vigilanza; 8. dispone che ### corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a ### la somma di e. 350,00 a titolo di mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici ### 9. pone a carico di ### l'onere di provvedere nella misura del 60% alle spese straordinarie necessarie per il minore e di ### il restante 40%, che dovranno essere individuate e concordate secondo i parametri previsti dalle ### del CNF del 2017; 10. assegna l'### in via integrale a ### 11. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite; 12. pone le spese di ### liquidate con decreto del 10/07/2024, nella misura della metà a carico di ciascuna parte.” Avverso tale decreto proponeva reclamo ### sulle conclusioni trascritte in epigrafe, impugnando i capi 1, 2, 8, 9 e 11. Deduceva i seguenti motivi: I) Sul capo 1: ### dei fatti ed erronea valutazione dei documenti in atti - lettura acritica delle relazioni del consulente tecnico d'ufficio - erronea valutazione dell'interesse del minore - illogicità e contraddittorietà della motivazione - violazione degli artt. 337 bis e s.s. Premetteva la reclamante che il Tribunale di ### aveva ritenuto congruo affidare definitivamente il minore ### ai ### sociali di ### sulla scorta di quanto relazionato dal ###. ### il quale riferiva che: “i genitori, affiancati da diverse figure sanitarie, sono riusciti a trovare accordi su alcune questioni inerenti il figlio, tuttavia permangono rigidità comunicative tali da non permetterci di ipotizzare un affidamento congiunto. Nel corso della CTU e dei quattro monitoraggi, non siamo stati in grado di trasformare il rapporto tra i genitori in una relazione accettabilmente collaborativa”, permanendo “nei due genitori visioni ‘opposte' che non permettono una proficua collaborazione”.
La scelta a cui era pervenuto il Tribunale di ### sarebbe da censurare, poiché non terrebbe in debita considerazione il reale interesse del minore, assumendo acriticamente le conclusioni del ### che, lungi dall'essere imparziale, sarebbe stato il vero artefice dei conflitti genitoriali. In realtà il quadro familiare non avrebbe evidenziato delle significative criticità nei rapporti della triade, né tra i due genitori. Del resto, lo stesso CTU aveva evidenziato che entrambi i genitori avrebbero una buona (la madre) o una sufficiente (il padre) capacità genitoriale. In realtà, il conflitto tra le parti sarebbe stato alimentato dal ### per il fatto che egli durante il lunghissimo monitoraggio aveva preteso di imporre le proprie decisioni sul diritto di visita del padre, dipingendo come ostativa la condotta della madre che, invece, aveva inteso soltanto esercitare i suoi legittimi diritti di critica e di difesa, senza che peraltro la medesima avesse mai ostacolato il rapporto padre-figlio, anzi avendolo agevolato, ad esempio consentendo per mesi al padre di frequentare il figlio presso l'abitazione materna. ### del minore ai ### sociali deriverebbe dunque esclusivamente dal fallimento della funzione conciliativa che il CTU si sarebbe assunto, senza espresso mandato del Tribunale, che poi aveva finito per seguire in punto di affido le indicazioni del padre, con valenza principalmente sanzionatoria nei confronti della madre e con una soluzione che avrebbe esasperato il conflitto tra i genitori, tanto che esso era di recente culminato con una richiesta di intervento delle forze dell'ordine da parte della ### La madre si era opposta alla richiesta del padre di collocamento paritario del figlio poiché il minore quando è stato introdotto il giudizio aveva allora solo sette mesi e si era opposta a che il medesimo fosse lasciato solo con la nonna paterna per i rischi connessi ai problemi di salute della stessa (bipolarismo derivante da una emorragia celebrale).
La reclamante lamentava come non solo avesse dovuto rinunciare al trasferimento a ### de' ### per motivi di lavoro (negato in corso di causa dal Tribunale, con provvedimento confermato in sede di reclamo alla Corte d'appello), ma come fossero stati anche aggravati i suoi spostamenti in ### durante il fine settimana, poiché, su richiesta del padre che aveva lamentato un'eccessiva stanchezza del bambino, era stato disposto il rientro la domenica sera, anziché il lunedì mattina. Contestava che la mera conflittualità tra i genitori potesse giustificare l'affidamento del figlio ai ### sociali, tanto più non avendo il CTU neppure indicato l'ambito in cui i genitori non sarebbero stati in grado di assumere decisioni condivise per il figlio, avendo peraltro chiarito che in più occasioni essi si erano accordati tra di loro. Se mai, poi, ove si fosse ritenuto non confacente all'interesse del minore il regime dell'affido congiunto, il medesimo avrebbe dovuto essere affidato al genitore con una maggiore capacità genitoriale.
II) Sul capo 2 riguardante le modalità degli incontri padre/figlio - contraddittorietà e carenza di motivazione - violazione dell'interesse in concreto del minore. ### la reclamante, non sarebbe comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di ### suffragato da valutazioni errate del perito che con la prima relazione peritale aveva evidenziato che il padre non dovesse pernottare col minore, per poi introdurre rapidamente e senza verificare effettivamente l'ambientamento del minore, sia i pernotti nei weekend sia e soprattutto, quelli infrasettimanali. Il Tribunale aveva ritenuto “che quanto proposto in punto di frequentazione dalla ### andrebbe a creare un'eccessiva distanza del minore dalla figura paterna vanificando di fatto il raggiunto equilibrio dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore a tutela del suo diritto alla bigenitorialità”, ma in tal modo avrebbe tutelato non l'interesse del minore ma quello del padre. Tra l'altro quello proposto dalla ### era il calendario attuato dal 6.3.2024, indicato dal CTU appena tre mesi prima dell'emissione del provvedimento definitivo.
Lamentava l'### che il minore sarebbe stanco e affaticato a causa dei continui viaggi da affrontare, essendogli stati sottratti momenti di riposto essenziali per un minore di soli 4 anni e andando a stravolgere il suo abituale stile di vita, senza tener conto che tra la casa paterna e quella materna nonché l'asilo nido frequentato dal figlio vi sono circa 45 Km di distanza, con un tempo di percorrenza tra andata e ritorno di circa 2 ore e mezza, essendo quindi costretto ad alzarsi all'alba quando dopo il pernottamento con il padre viene portato a scuola alle 8.30. Disagi tutti che potrebbero essere superati se il ### così come più volte affermato in corso di causa, avesse trovato un'abitazione a ### anziché continuare a vivere con i propri genitori, a ### Dunque, secondo la reclamante, allo stato doveva essere eliminato il pernottamento infrasettimanale del minore presso il padre, mantenendo una vista infrasettimanale, ma solo fino alle ore 20.30.
III) Sui capi 8 e 9 sul contributo al mantenimento - ### per carenza e/o omessa istruttoria. Errata valutazione della documentazione economica. ll Tribunale avrebbe trattato in maniera diversa le posizioni economiche delle parti in quanto per la ### aveva valutato le movimentazioni del proprio conto corrente mentre ciò non era stato effettuato per il ### limitandosi alla sola analisi delle dichiarazioni dei redditi. Difatti Tribunale aveva valorizzato alcuni bonifici effettuati dall'### in favore dei propri genitori, che aveva ritenuto strumentali a dissimulare le sue effettive disponibilità economiche, nonostante essi fossero restituzioni di prestiti ricevuti negli anni passati (come da bonifici in suo favore anni 2011 e 2012), mentre aveva taciuto sulle movimentazioni bancarie del ### che aveva ricevuto bonifici per oltre un milione di euro.
Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che il figlio vive sempre a casa della madre, che l'intera gestione del minore ricade sulla medesima, mentre il ### vive presso i genitori e quindi non sostiene spese e che il ### la ### dopo che non le è stata concessa l'autorizzazione a trasferirsi insieme al figlio minore nella regione ### era stata licenziata dalla società “CEPHEID” per la quale lavorava da due anni come “### Manager”, per cui, a 47 anni, non soltanto si era trovata priva di dignità professionale, ma anche di entrate diverse dal canone di locazione di una casa di proprietà, per € 750,00, a fronte di propri oneri abitativi per € 1.050,00, tenuto conto che il ### era cessata l'erogazione dell'indennità ### che era stata anche costretta a riscattare con anticipo la somma di circa € 17.000,00 dal fondo pensionistico complementare e che non aveva ancora trovato una nuova occupazione, essendo dunque costretta a ricorrere costantemente all'aiuto dei propri familiari. ### invece, aveva acquistato un immobile di 130 mq con relativo box auto a ### non abitato né messo a reddito nonostante il mutuo con rate di € 502,00 mensili, ed era anche riuscito a comprare, pochi giorni dopo il deposito del provvedimento di primo grado, una nuova autovettura. Egli, fino al 31.8.2023, era titolare di un'azienda con 13 dipendenti, che era stata ceduta ad un prezzo irrisorio alla ### S.r.l. cioè l'azienda di famiglia dove era stato assunto nel settembre 2023, con uno stipendio mensile di € 1.700,00 per tredici mensilità. Peraltro, dall'estratto conto del ### risultavano entrate per oltre un milione di euro, di cui € 800.000 costituiti da bonifici provenienti dalla ### S.r.l., rendendo evidente che si era trattato di operazione effettuata al solo scopo di sottrarsi agli obblighi economici nei confronti del figlio. Peraltro, risultando dagli estratti conto cedole e versamenti a un fondo di investimento, era presumibile che costui avesse un conto titoli.
Tenuto conto che l'obbligo di mantenimento dei genitori non si esaurisce in quelli prettamente alimentari, il contributo del padre al mantenimento del minore avrebbe dovuto essere stabilito in misura non inferiore a € 1.000,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
IV) sul capo 11 che statuisce la soccombenza reciproca sulle spese di lite. Violazione di legge. Violazione dell'art. 91 c.p.c. E 92, secondo comma, c.p.c.
In proposito, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la soccombenza del ### in punto di mantenimento del figlio.
Si costituiva ### che chiedeva il rigetto del reclamo e proponeva reclamo incidentale nei termini riportati in epigrafe. In particolare, chiedeva la conferma del provvedimento di cui al decreto n. 1736/2024 del Tribunale di ### per quanto concerne i capi 1, 2, 11 e 12, e proponeva appello incidentale quanto ai capi 3, 5, 8 e 9. Quanto all'appello principale, deduceva: - ###à e infondatezza del primo motivo, alla luce delle risultanze della CTU e dei quattro monitoraggi svolti dal Dott. ### nonché alla luce dei rilievi di cui alle relazioni dei ### sociali competenti anche all'esito del giudizio di primo grado. Il provvedimento impugnato era, in tema di affido ai ### sociali, idoneo a salvaguardare il diritto del minore alla bigenitorialità onde far fronte alla perdurante conflittualità tra i genitori, poiché, in mancanza, verrebbe lasciata di fatto completa autonomia al potere decisionale della madre, nella convinzione di essere il genitore migliore. Del resto, la controparte aveva già proposto reclamo avverso il provvedimento provvisorio che aveva disposto l'affidamento del minore ai ### sociali, reclamo che era stato respinto. ###à di operare scelte condivise per il minore aveva continuato a manifestarsi anche in seguito alla definizione del giudizio di primo grado (in merito alle festività natalizie, alle ferie estive, allo sport da far seguire al bambino e così via), rendendo dunque necessario il mantenimento dell'affido del figlio ai ### sociali. - Ugualmente inammissibile e infondato sarebbe il secondo motivo di appello avversario, poiché il ### a conclusione di tutti i monitoraggi e nella CTU definitiva, si era sempre espresso nel senso di aumentare i periodi di permanenza di ### con il padre in considerazione della sua prossima crescita, tanto più che oggi ### ha quattro anni e non ci sono criticità nel suo pernottamento presso la casa paterna. Ha precisato di aver cercato un'abitazione a ### ma di aver dovuto rinunciare per i maggiori costi rispetto a ### essendo stato posto in CIG e avendo dovuto acquistare una nuova auto per provvedere in sicurezza agli spostamenti del figlio. Peraltro, il minore, in occasione dei pernotti dal padre, era sempre apparso tranquillo all'ingresso a scuola e sempre puntuale per gli orari stabiliti, come attestato dalle maestre. La madre invece aveva sempre ostacolato i tentativi del CTU di consolidare la relazione padre e figlio, tanto che la stessa era arrivata a querelare il Dott. ### per frode processuale e falsa perizia.
Quanto ai motivi di appello incidentale: a) Il Tribunale avrebbe ingiustificatamente compresso il diritto di visita del padre nel periodo estivo, avendo anch'egli diritto a trascorrere con il minore un periodo continuativo di 15 giorni, come del resto suggerito dal ### in modo da consentirgli di organizzare adeguatamene le proprie ferie con il figlio. b) La statuizione del Tribunale sarebbe errata anche dove non prevede che la regolamentazione del periodo ### sia ad anni alterni, seppur equa in merito alla durata dei periodi stabiliti presso ciascun genitore. Infatti, il minore non potrebbe mai trascorrere con il padre il 26 dicembre come mai il 31 dicembre di ogni anno. ### l'attuazione della previsione nella pratica diventerebbe impossibile, avendo la ### per due anni consecutivi, portato con sé ### a ### de' ### nel periodo intercorrente tra le vacanze scolastiche e il 2 Gennaio, con impossibilità per il ### di poter trascorrere il ### con il figlio, come pure previsto in alternanza con il 24 dicembre. c) Il Tribunale, in sede di decisione definitiva, aveva aumentato il contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio, provvisoriamente stabilito nella misura di € 200,00, nonostante le sue condizioni economiche fossero peggiorate a causa della CIG dal novembre 2023, per cui egli percepiva uno stipendio di circa 1350,00 /1400,00 euro, gravato della rata di mutuo ipotecario pari a € 502,00 e di quella per l' acquisto dell'auto pari a € 271,80 mensili, oltre alle spese delle utenze dell'abitazione acquistata dal ### e in cui egli risiede (diversamente da quanto dedotto da controparte) ed oltre a circa € 200,00 per i costi del carburante necessario agli spostamenti del figlio. Correttamente il Tribunale aveva valorizzato i consistenti bonifici effettuati dalla ### in favore dei propri genitori. Peraltro, se è vero che il minore vive prevalentemente con la madre, era stata una sua scelta quella di abitare in una casa con un canone di locazione di oltre € 1.000,00 anziché in quella di proprietà, avendo oltretutto la ### titoli abilitanti e capacità professionale idonea a consentirle di reperire una confacente occupazione. Sta di fatto che la appellante, percependo la ### avrebbe entrate nette di circa € 1.000,00 mensili, a fronte dei € 400,00 disponibili da parte del ### I bonifici di € 800.000,00 sul conto corrente della ditta individuale ormai cessata non costituivano entrate. Considerato che il ### nel mese di febbraio 2025 aveva dovuto corrispondere la somma di € 5.000,00 a titolo di arretrati in favore della ### oltre ad aver sempre rimborsato le spese per la mensa scolastica del bambino e le spese per i medicinali da banco, benché spese ordinarie secondo quanto stabilito dalle ### del CNF del 2017, il contributo del padre al mantenimento del figlio doveva essere contenuto nella misura di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con istanza depositata in data ### la ### ha chiesto che, in via indifferibile, il minore ### sia autorizzato al trasferimento da ### a ### de' ### con facoltà di iscrizione del minore al secondo anno della scuola materna.
Ha rappresentato che, non essendo stata autorizzata a trasferirsi in ### con il figlio, era stata licenziata il ###, dopo aver chiesto, prima, di prolungare il periodo transitorio di smart working e, poi, un'aspettativa per motivi familiari; che il provvedimento di licenziamento era stato impugnato con giudizio avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Milano; che nel frattempo la ### si era attivata per reperire altre sistemazioni lavorative a ### ma senza esiti positivi, per cui aveva vissuto con la sola ### ormai cessata, e con l'aiuto economico della famiglia d'origine; che il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano si era concluso con sentenza del 5.2.2025 che accertava l'illegittimità del trasferimento per ragioni discriminatorie, reintegrando la ### nella posizione lavorativa precedente; che a seguito di trattative tra legali, l'azienda aveva infine inviato lettera 23.4.2025 che invita la ### a riprendere servizio entro trenta giorni con il ruolo “##### Basilicata”, che non prevede la possibilità di svolgimento in remoto; che il minore è ben inserito nella famiglia di origine della madre e ha già un contesto amicale a ### dei ### mentre non ha nessuno a ### visto che il padre vive a ### nella ### di ### che la nuova occupazione lavorativa, senza vincoli di orario, le consentirebbe di prendersi cura del figlio, potendo contare anche sull'aiuto dei propri genitori e della sorella; che, per compensare la minor frequenza degli incontri tra il figlio, il padre e i nonni paterni, si potrebbe ipotizzare una permanenza più lunga con il padre durante tutti i periodi di vacanza scolastica di ### privilegiando il prolungamento nei fine settimana anche perché il minore non andrebbe a scuola di sabato, anche con onere della madre, a proprie spese, di accompagnare il figlio dal padre e poi riportarlo presso la propria abitazione, in uno dei due fine settimana di competenza paterna, l'altro dei quali potrebbe essere trascorso dal padre con il figlio raggiungendolo a ### de' ### che d'altra parte, anche dalla CTU era emersa una maggiore competenza della madre sotto il profilo della consapevolezza che il proprio ruolo comporta; che del resto, ove il minore fosse affidato al padre, comunque perderebbe il suo attuale contesto di riferimento, dovendosi trasferire da ### a ### Instaurato il contraddittorio sulla predetta istanza, ### ha depositato note scritte autorizzate opponendosi all'istanza della madre, sia perché in mancanza delle motivazioni della sentenza del giudice del lavoro di ### non si comprenderebbe se il trasferimento della sede ###### sia o meno frutto di una libera scelta della ### (che dunque sfrutterebbe questa circostanza per ottenere di riavvicinarsi alla sua famiglia d'origine), sia perché contrario al principio di bigenitorialità, anche vista la condotta ostacolante della madre indicata come causa principiale della conflittualità delle parti e del conseguente affidamento del minore ai ### sociali, e al diritto del minore di continuare a vivere nell'ambiente in cui è cresciuto, stante anche l'adeguatezza del contesto familiare paterno, e chiedendo dunque accogliersi le conclusioni riportate in epigrafe, anche a modifica di quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 23.5.2025, sulle conclusioni delle parti come dai rispettivi atti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione. ******
Preliminarmente, trattandosi di procedimento che è stato instaurato prima dell'entrata in vigore del D.lvo n. 149/2022, occorre ricordare che i provvedimenti in materia di affidamento, domiciliazione e frequentazione dei figli nati fuori del matrimonio, già di competenza del Tribunale per i ### hanno natura sostanziale di sentenza e pertanto il reclamo su di esso deve essere deciso in forma di sentenza (cfr. Cass, 21.3.11, n. 6319).
In via istruttoria, non paiono ammissibili e rilevanti le richieste istruttorie, già proposte nel giudizio di primo grado e ivi non ammesse, rinnovate dalle parti.
Nel merito, pare opportuno esaminare preliminarmente la domanda avanzata dalla ### di autorizzazione al trasferimento del minore da ### a #### dovendo la madre a breve prendere servizio in ### sulla base di quanto comunicatole dall'azienda ### in data ###.
Benché tale provvedimento sia stato richiesto ai sensi dell'art. 473 bis.15 (cioè come provvedimento indifferibile che il giudice dell'appello può adottare in corso in causa ai sensi dell'art. 473 bis.34, terzo comma, c.p.c.), ritiene la Corte di poter provvedere su tale istanza definitivamente, poiché su di essa è stato instaurato il contraddittorio e dagli atti emergono elementi sufficienti al fine di decidere in modo non provvisorio.
Del resto, pacificamente, la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (cfr. Cass. sez. 1, ord. n. 14830 del 14.6.2017).
Ciò premesso, occorre anzitutto tenere presente quanto più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. Sent. n.18087/2016 e ### n. 21054/2022) circa il fatto che "stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale”, per modo che il giudice deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (Cass. n.9633/2015, n.18087/2016, Cass. n.19455/2019. Cass. n.5604/2020).
Si osserva dunque, in primo luogo, che la scelta della madre di trasferirsi in ### e nella specie a ### de' ### non appare affatto motivata soltanto dall'esigenza della medesima di riavvicinarsi alla propria famiglia di origine che ivi risiede, come pretende il ### bensì risulta necessitata da effettive esigenze di lavoro. Non vi sono infatti elementi che consentano di affermare che la ### avrebbe potuto accedere nell'ambito dell'azienda ### a posizioni lavorative tali da non richiedere il suo trasferimento di sede, come è comprovato dal fatto che il licenziamento della ### annullato dal giudice del lavoro, fu disposto proprio in seguito ai tentativi della medesima di procrastinare il più possibile la presa di servizio in #### parte, la appellante ha comprovato, mediante copiosa documentazione, di essersi inutilmente attivata per trovare in ### un'occupazione confacente alla sua professionalità. Così come è pacifico che la medesima non gode più del trattamento ### cessato nell'aprile 2025, non avendo altre risorse se non il canone di locazione di un bilocale di proprietà in ### neppure sufficiente a sostenere i costi di locazione dell'abitazione in cui attualmente vive con il figlio.
Ciò premesso, si osserva come sia indubitabile che sinora la madre abbia costituito il principale punto di riferimento per il minore, che è sempre vissuto con lei, per cui l'improvvisa interruzione di tale consuetudine di vita avrebbe un impatto certamente negativo sul medesimo, che ha da poco compiuto i quattro anni.
La collocazione presso la madre a ### de' ### del figlio, peraltro ancora in età prescolare, sembra dunque maggiormente confacente agli interessi del medesimo. ### egli andrà a vivere in un contesto ambientale e familiare ben conosciuto, visto che la madre già ve lo conduce nei fine settimana di sua competenza oltre che d'estate e in occasione delle principali festività.
Peraltro, è evidente che in caso di collocamento prevalente presso il padre il figlio subirebbe notevoli pregiudizi in quanto, oltre a perdere le sue abituali consuetudini di vita caratterizzate dalla quotidianità con la madre, si troverebbe costretto ad andare a vivere a ### tuttavia continuando a frequentare la scuola materna a ### dovendo quindi affrontare ogni giorno un viaggio di complessivi 90 km (45 km in andata e altrettanti al ritorno, certamente pesanti per un bimbo così piccolo, sia per l'orario di sveglia che per la distanza da coprire), oppure a trasferirsi in una scuola materna situata nel luogo di residenza paterno, dovendo dunque in ogni caso interrompere le relazioni amicali e scolastiche intessute a #### parte, è da escludersi che possa essere assegnata al ### la casa familiare, di proprietà della madre e situata a ### come pure il padre ha richiesto: l'assegnazione della casa familiare, infatti, è preordinata a garantire alla prole la continuità dell'ambiente domestico, esigenza che nella fattispecie non sussiste rispetto all'immobile in questione, dove il minore ha vissuto soltanto nei suoi primissimi mesi di vita.
Posto che il trasferimento di un genitore a notevole distanza dal luogo di residenza dell'altro va a incidere inevitabilmente sull'esigenza del minore di mantenere con entrambi rapporti significativi, anche in termini temporali, si tratta dunque di regolamentare la frequentazione del genitore non prevalentemente collocatario in modo tale da compensare al massimo la minor frequenza delle visite al figlio, che peraltro nella fattispecie saranno agevolate dalla dichiarata disponibilità della madre ad accompagnare il minore dal ### Andrà dunque disposto che il padre, salvo diversi accordi delle parti, veda il figlio il primo, terzo e quinto fine settimana di ogni mese, dal venerdì entro le ore 19.30 alla domenica alle ore 15.00 (dovendosi tener conto, negli orari, del tempo necessario agli spostamenti da ### de' ### a ###; nel primo e terzo fine settimana del mese sarà la madre ad accompagnare e a riprendere il figlio dal padre mentre nell'eventuale quinto fine settimana del mese sarà il padre a recarsi a ### de' ### per stare con il figlio (in tal modo avendo anche l'opportunità di conoscere il nuovo contesto di vita del minore). Stante la tenera età del piccolo ### la frequentazione del padre durante il periodo estivo sarà distribuito in tre settimane, di cui una a giugno, una a luglio ed una ad agosto, mentre la madre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive; a partire dal compimento del sesto anno di età, nel mese di agosto il padre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive; i periodi in questione dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno (15 giugno per questo primo anno); in mancanza di accordo, il padre starà con il figlio l'ultima settimana di ciascuno dei tre mesi estivi (a partire dal sesto anno di età, le ultime due settimane di agosto) e spetteranno alla madre le prime due settimane di agosto. ### il periodo natalizio, il minore starà alternativamente con ciascuno dei genitori dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (per questo primo anno, con il padre il primo periodo), mentre trascorrerà con il padre l'intero periodo delle vacanze pasquali.
In occasione delle vacanze estive, natalizie e pasquali nei periodi di sua competenza sarà il padre ad andare a prendere il figlio a ### de' ### mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere.
Nel caso in cui il calendario della scuola frequentata dal minore dovesse prevedere ulteriori sospensioni dell'attività scolastica della durata di almeno quattro giorni, il figlio trascorrerà tali periodi con il padre, che andrà a prenderlo a ### de' ### mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere.
Sempre al fine di garantire rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, essi potranno effettuare al figlio, quando non lo hanno con sé, una videochiamata giornaliera di durata non superiore a 15 minuti, nella fascia oraria che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, va stabilita in quella tra le 19.30 e le 20.00.
Ciò posto, e passando ai motivi di appello principale e incidentale, si osserva quanto segue. 1. Il primo motivo dell'appello principale risulta fondato.
Il Tribunale ha fondato la propria decisione in punto di affidamento del minore ai ### sociali sulle considerazioni conclusive del CTU (relazione di ultimo monitoraggio depositata in data ###), secondo cui “i genitori, affiancati da diverse figure sanitarie, sono riusciti a trovare accordi su alcune questioni inerenti il figlio, tuttavia permangono rigidità comunicative tali da non permetterci di ipotizzare un affidamento congiunto. Nel corso della CTU e dei quattro monitoraggi (compreso il presente), non siamo stati in grado di trasformare il rapporto tra i genitori in una relazione accettabilmente collaborativa”, permanendo “nei due genitori visioni ‘opposte' che non permettono una proficua collaborazione”.
Dalla lettura degli elaborati peritali, tuttavia, non emergono elementi di particolare preoccupazione in relazione al minore, se non in termini di potenziale pregiudizio qualora la conflittualità tra le parti non dovesse mitigarsi. Si legge nella relazione di monitoraggio del 20.10.2023: “I colloqui avvenuti con lo scrivente e le ### la dott.ssa ### (assistente sociale) non ha riferito preoccupazioni né da parte sua né da parte degli ### che hanno osservato il nucleo e/o il minore, circa la condizione psico-fisica di quest'ultimo. Sia la dott.ssa ### che la dott.ssa #### hanno comunque evidenziato la presenza di un conflitto ancora in corso, ma verso la cui risoluzione entrambe le ### stanno mostrando impegno e partecipazione.” Ancora, nella relazione di monitoraggio del febbraio 2024 si legge: “I riferiti dei genitori sullo stato psico-fisico del figlio dipingono il ritratto di un bambino in linea con lo sviluppo, che manifesta in certi momenti la sua tristezza e la sua rabbia in maniera congruente alla situazione, che ha migliorato le abilità linguistiche e, come il Collegio dei ### ha avuto modo di osservare nell'incontro successivo, che interagisce positivamente con entrambi i genitori.” Quanto alle relazioni dei ### sociali affidatari, da esse emerge, senz'altro, un'importante conflittualità dei genitori che li porta spesso a confrontarsi anche aspramente su questioni specifiche (la vaccinazione antinfluenzale del figlio, il passaggio dal nido alla scuola materna…) ma anche la capacità dei medesimi, certamente grazie anche al percorso di sostegno alla genitorialità predisposto il loro favore, di raggiungere infine un accordo su questioni importanti (ad esempio, la scelta dell'istituto scolastico cui iscrivere il minore nell'anno scolastico 2024/2025, cfr. relazione dell'8.2.2024).
Va peraltro ricordato che, come più volte affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità, la conflittualità genitoriale non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso quando si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione solo ove essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/09/2016, n. 18559; cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 29/03/2012, 51089).
Nella fattispecie, se può essere risultato opportuno affidare il minore ai ### sociali durante il lungo monitoraggio del ### nel corso del quale le parti hanno avuto l'opportunità di seguire i percorsi di sostegno alla genitorialità predisposti in loro favore almeno in parte alleggeriti della pressione derivante dalla loro conflittualità, non sembra che sia consono all'interesse del minore mantenere una tale previsione, perché essa deresponsabilizza le parti rispetto al proprio ruolo genitoriale, che comporta l'ineludibile necessità di confrontarsi civilmente per trovare un punto di incontro sulle questioni che riguardano il figlio, necessità della quale esse dovrebbero ormai aver assunto piena consapevolezza, visti i numerosi supporti attivati a tal fine. Il minore, d'altra parte, non sembra, per ora almeno, aver subito pregiudizi di rilievo dalla incapacità dei genitori di superare il conflitto che li contrappone, fermo restando che, qualora ciò dovesse verificarsi nel futuro, perseverando i genitori in una condotta inadeguata nella gestione dei loro contrasti, potrebbe nuovamente prospettarsi la necessità di adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritiene la Corte che, allo stato, sia conforme all'interesse del minore ripristinare l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in capo alle parti, rispetto alle quali è stata accertata idonea capacità genitoriale, fermo restando che esse potranno concordare in autonomia di essere di essere assistiti da un coordinatore genitoriale di loro scelta, che li aiuti a comporre le loro divergenze nelle scelte di maggiore importanza per il minore.
Sembra anche opportuno, vista la distanza geografica tra i luoghi di residenza dei genitori, prevedere che la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sia gestita separatamente da ciascun genitore, nel tempo che avrà il figlio con sé, come consente il terzo comma dell'art. 337 ter 2. La decisione di autorizzare il trasferimento del minore con la madre a ### de' ### assorbe il secondo motivo dell'appello principale e il primo e secondo motivo dell'appello incidentale proposto dal ### Detta decisione comporta altresì il rigetto delle domande dal medesimo avanzate in replica all'istanza proposta dalla ### in corso di causa. 3. Circa le questioni economiche, si osserva quanto segue.
Il contratto di lavoro della madre prevede un compenso annuo di oltre € 50.000 lordi, oltre ad alcuni incentivi. Deve peraltro presumersi che la medesima dovrà trovare una propria abitazione per sé e per il figlio a ### dè ### con costi abitativi quantomeno analoghi a quelli di cui è gravato il padre (onerato del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisito della sua abitazione a ###. Considerando anche il canone di locazione che la ### riscuote dalla casa di proprietà a ### si tratta, comunque, di entrate certamente superiori a quelle del padre, il quale, per effetto della ### riceve uno stipendio di circa € 1.400,00 netti mensili. Occorre tuttavia osservare che - se da un lato sembra da escludersi che i bonifici per circa € 800.000,00 ricevuti dal ### nel periodo 2021/2023 dalla ### S.r.l., di cui ora egli è dipendente, rappresentino un'entrata effettiva, avendo il medesimo spiegato in udienza di aver aperto nel 2021 una ditta individuale, poi chiusa nel 2023, al solo scopo di aderire alla richiesta fattagli dalla ### S.r.l. per evitare di passare dal regime di impresa artigiana a quello di impresa industriale e quindi, deve intendersi, per ragioni di opportunità fiscale, per cui i bonifici in questione servivano a sostenere i costi dei dipendenti e gli altri correlati alla conduzione dell'azienda che il ### si era prestato ad avviare - dall'altro tale operazione mostra l'evidente cointeressamento del ### nella ### S.r.l., che vede nella propria compagine sociale familiari del medesimo, e ciò lascia presumere entrate superiori a quelle fiscalmente dichiarate, circostanza che del resto trova conferma nel recente acquisito di un'abitazione di 130 mq. e di una nuova autovettura.
Considerato, altresì, che la ### sarà gravata di maggiori oneri di mantenimento diretto del figlio oltre che della maggior parte delle spese correlate al diritto di visita del padre, si ritiene in conclusione che il contributo del ### al mantenimento ordinario del figlio vada determinato nell'importo di € 500,00 mensili.
Le spese straordinarie relative al minore graveranno su entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
L'### spetterà integralmente alla madre, quale genitore prevalentemente collocatario. 4. In considerazione della particolare natura e dell'esito della causa sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Resta perciò assorbito il quarto motivo di appello principale.
Va confermata la statuizione relativa alle spese di ### da porre a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. P.Q.M. la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in riforma del decreto del Tribunale di ### datato 23.7.2024: 1. dispone che il minore ### sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione; 2. conseguentemente, autorizza il trasferimento del minore da ### a ### dè ### presso la nuova residenza materna e la sua iscrizione ad una scuola materna del luogo; 3. dispone che il diritto di visita dal padre sia articolato come segue, salvo diverso accordo tra le parti: - il padre vedrà il figlio il primo, terzo e quinto fine settimana di ogni mese, dal venerdì entro le ore 19.30 alla domenica alle ore 15.00; nel primo e terzo fine settimana del mese sarà la madre ad accompagnare e riprendere il figlio dal padre mentre nell'eventuale quinto fine settimana del mese sarà il padre a recarsi a ### de' ### per stare con il figlio - durante il periodo estivo, il padre starà con il figlio tre settimane, di cui una a giugno, una a luglio ed una ad agosto, mentre la madre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive; a partire dal compimento del sesto anno di età, nel mese di agosto il padre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive; i periodi in questione dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno (15 giugno per questo primo anno); in mancanza di accordo, il padre starà con il figlio l'ultima settimana di ciascuno dei tre mesi estivi (a partire dal sesto anno di età, le ultime due settimane di agosto) e spetteranno alla madre le prime due settimane di agosto; - durante il periodo natalizio, il minore starà alternativamente con ciascuno dei genitori dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (per questo primo anno, con il padre il primo periodo), mentre trascorrerà con il padre l'intero periodo delle vacanze pasquali. - in occasione delle vacanze estive, natalizie e pasquali nei periodi di sua competenza sarà il padre ad andare a prendere il figlio a ### de' ### mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere; - nel caso in cui il calendario della scuola frequentata dal minore dovesse prevedere ulteriori sospensioni dell'attività scolastica della durata di almeno quattro giorni, il figlio trascorrerà tali periodi con il padre, che andrà a prenderlo a ### de' ### mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere; 4. entrambi i genitori potranno effettuare al figlio, quando non lo hanno con sé, una videochiamata giornaliera di durata non superiore a 15 minuti, nella fascia oraria che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, va stabilita in quella tra le 19.30 e le 20.00; 5. dispone che ### corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a ### la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ### 6. dispone che le spese straordinarie relative al minore siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e siano regolate dai parametri previsti dalle ### del CNF del 2017; 7. dispone che l'### spetti in via integrale alla madre; 8. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio; 9. pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuno nella misura della metà.
Si comunichi ai ### di ### Così deciso in ### alla camera di consiglio del 26.5.2025 La cons. est.
D.ssa ### D.ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
causa n. 232/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Mariani Isabella, Guerrieri Alessandra