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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 3905/2025 del 20-11-2025

... prestazione lavorativa del ### (sia in modalità di smart working che talvolta anche in presenza) si evince inconfutabilmente come esistesse tra le parti un accordo volto ad integrare quanto percepito a titolo di ### con una remunerazione ulteriore che coprisse anche l'attività lavorativa effettivamente svolta (vds. messaggio del 13.05.2025 h. 15.55 ### - <<### ho provato a chiamarti ma non hai risposto. Oggi finalmente è arrivata la ### di marzo per un totale di 469,94 euro. Come facciamo per l'integrazione dello stipendio? Mi fai un bonifico?>>, e ancora messaggio del 10.08.20 ### - << ### come vedi ancora una volta gli impegni assunti non sono stati rispettati….>>). Alla luce di tali osservazioni, ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'appellante non ha affatto beneficiato di una sospensione reale dell'attività lavorativa e, in Verbale di prima udienza n. cronol. 2482/2025 del 20/11/2025 riforma della gravata sentenza, sarà tenuto a retribuire in modo pieno le mensilità in questione. A completamento della pista probatoria raggiunta in primo grado, si inserisce poi l'allegata visura prodotta nel presente grado di giudizio dall'appellante, dalla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA I ### E ### Composta dai ### Magistrati: Dott. ### est. 
Dott.ssa ####esito dell'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2871 del ### dell'anno 2023 vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### unitamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in ### 123, ### giusta procura in atti ### E ### S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 9, giusta procura rilasciata nel giudizio di primo grado ### appello avverso la sentenza n. 4948/2023 del Tribunale di ### - sez. lavoro, pubblicata il ####: come da rispettivi atti Verbale di prima udienza n. cronol. 2482/2025 del 20/11/2025 RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. ### premesso di aver lavorato presso la ### S.p.A a far data dal 19.12.2019 sino al 31.03.2021, con mansioni di programmatore informatico, conveniva in giudizio la resistente innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### all'###mo Sig. Giudice, in accoglimento della presente domanda, per i titoli di cui in narrativa ed ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 19.12.2019 al 31.03.2021 e, previo riconoscimento del diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello ### sin dal 19.12.2019 e fino al 31.03.2021, e conseguentemente, condannare la società ### spa, in persona legale rapp.te pro-tempore, con sede in ### del Popolo 18, ### al pagamento nei confronti dell'istante, della complessiva somma di € 16.715,70 netti, a titolo di differenze retributive ed altri emolumenti di cui al C.C.N.L. settore ### come da conteggio analitico allegato, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa o che stabilirà il Giudice, anche in via equitativa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria; condannare, inoltre, la società ### spa al risarcimento del danno in favore dell'istante, da determinarsi in via equitativa, discendente, dall'omesso, inesatto o incompleto versamento degli oneri assistenziali e previdenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”. 
Esponeva, in sintesi, di avere iniziato a lavorare per la ### convenuta già dal 19.12.2019, in modo continuativo, con mansioni di programmatore informatico, secondo modalità tipiche di un rapporto di lavoro subordinato; di essere stato formalmente assunto solo in data ### con contratto part-time a 25 ore e con una retribuzione mensile pattuita pari ad € 1.500 netti per 13 mensilità; di aver lavorato anche nei periodi in cui risultava formalmente in cassa integrazione a zero ore, senza percepire integralmente la retribuzione (come meglio poi chiarito) e infine, di non aver ricevuto alcuna retribuzione per le mensilità di dicembre 2020, 13^ mensilità e gennaio 2021, oltre alle competenze di fine rapporto (ferie, permessi, ###. 
Deduceva, infine, di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data ###, a causa del reiterato mancato pagamento delle proprie spettanze. 
Si costituiva in giudizio la ### S.p.A., contestando integralmente la domanda. 
Deduceva, in particolare, che il rapporto sarebbe iniziato solo dal 2.3.2020 e che nei periodi Verbale di prima udienza n. cronol. 2482/2025 del 20/11/2025 di CIG (da marzo 2020 ad agosto 2020 e da gennaio 2021 a marzo 2021) il lavoratore non avrebbe prestato alcuna attività. 
Contestava poi che tutte le retribuzioni, così come risultante dalle buste paga depositate in atti, sarebbero state pagate e che le dimissioni del ricorrente, quindi, non sarebbero imputabili a giusta causa, con conseguente contestazione della richiesta relativa all'indennità di mancato preavviso. 
All'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, il primo giudice respingeva il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere a ### S.p.A le spese di lite, liquidate in € 2.342,00 oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa. 
Il Giudice di prime cure, in sintesi, con la gravata sentenza: i) ha escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro intervenuto tra le parti nel periodo antecedente all'assunzione del 2.03.2021, dichiarando che “dall'espletata istruttoria orale non sono emersi elementi di prova della sottoposizione del ricorrente al potere direttivo e di controllo della convenuta nel contestato periodo compreso dal 19 dicembre 2019 al 2 marzo 2020”; ii) relativamente alla richiesta di differenze retributive per il periodo relativo alla Cig (marzo - agosto 2020), durante il quale il lavoratore asserisce di aver continuato a lavorare, ha dichiarato che: “dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi di prova circa lo svolgimento di attività lavorativa che l'istante avrebbe reso nel periodo di cig”, ritenendo che né le dichiarazioni testimoniali, né la documentazione prodotta dal ricorrente (messaggi di posta elettronicachat whatsapp; e bonifici ricevuti nel periodo della Cig da parte della ### srls) fosse utile a comprovare l'avvenuta prestazione lavorativa. Ha respinto conseguentemente tutte le pretese economiche avanzate dal ricorrente a titolo di differenze su ferie e permessi, rilevando che gli stessi maturano soltanto in caso di cassa interazione ad orario ridotto e non a zero ore, come nel caso di specie; iii) ha rigettato le ulteriori pretese differenze retributive, sull'assunto che avendo l'istante allegato conteggi sviluppati su un ### diverso da quello applicato dalla resistente (ccnl ### in luogo del ccnl ### “non avendo la parte ricorrente nulla dedotto in ordine ad un profilo di insufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., deve conseguentemente escludersi l'applicazione parametrica delle tariffe retributive di cui al ccnl ###”; iv) ha rigettato le richieste relative alle retribuzioni di dicembre 2020, 13^ mensilità e gennaio 2021, ritenendo che il pagamento delle stesse fosse provato delle buste paga depositate in atti; iv) ha respinto la richiesta relativa all'indennità di mancato preavviso, dichiarando che, poiché “il ricorrente risulta aver sempre ricevuto il trattamento di cassa integrazione e le retribuzioni mensili maturate” difetterebbe la giusta causa che aveva Verbale di prima udienza n. cronol. 2482/2025 del 20/11/2025 indotto il lavoratore a dimettersi, rilevando altresì che “in ogni caso l'asserita e indimostrata insufficienza della retribuzione parametrata alle 25 ore settimanali pare essere stata sempre tollerata dal ricorrente al punto che l'invocata giusta causa delle dimissioni risulta inequivocabilmente intempestiva ex art. 2119 c.c.”. 
Con atto di appello, ### ha censurato detta decisione articolando i seguenti motivi di gravame: 1) ### dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 115 c.p.c..: erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le somme indicate nei prospetti paga non sottoscritti dal lavoratore costituiscono prova dei pagamenti effettuati dal datore di lavoro; 2) Errore di percezione e di interpretazione della domanda, relativamente ai conteggi allegati; 3) ### dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 115 c.p.c. - valutazione atomistica delle fonti di prova e mancata analisi delle risultanze documentali; 4) ### della decisione sulla mancata liquidazione delle differenze retributive. 
Si è costituita in giudizio la ### S.p.A eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande nuove formulate in appello, in quanto fondate su diversa causa petendi. 
Ha dedotto invero che, mentre in primo grado il ricorrente aveva richiesto “l'accertamento del diritto all'inquadramento nel 4° livello ### sin dal 19.12.2019 e fino al 31.03.2021 e la condanna della ### al pagamento della complessiva somma di € 16.715,70 netti, a titolo di differenze retributive ed altri emolumenti di cui al C.C.N.L. settore Terziario”, con il ricorso in appello, aveva domandato invece la condanna della ### al pagamento: “della complessiva somma di € 16.715,70 netti, a titolo di retribuzioni mensili non corrisposte, 13^ mensilità, indennità ferie e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso e trattamento di fine rapporto come da conteggio analitico allegato al ricorso di primo grado, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa o che stabilirà il Giudice, anche in via equitativa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria”, e “in via subordinata, della somma di € 4.710,48 a titolo di mensilità di dicembre 2020, indennità ferie residue non godute, indennità permessi residui non goduti e T.F.R.” Ha eccepito poi l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti, chiedendo poi nel merito il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza gravata. 
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale. 
Preliminarmente, la Corte ritiene che le eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame sollevate dall'appellante siano infondate. 
Verbale di prima udienza n. cronol. 2482/2025 del 20/11/2025
Si osserva, infatti, che in primo grado il ricorrente aveva chiesto la condanna della società al pagamento della complessiva somma di € 16.715,70 netti, a titolo di differenze retributive, 13ª, ferie e permessi non goduti, indennità di preavviso e ### sulla base di un conteggio analitico allegato al ricorso. 
Con le conclusioni formulate in appello, invero, pur se le stesse appaiono prima facie articolate in modo parzialmente differente rispetto a quelle riportate in primo grado, a ben vedere l'odierna parte appellante mmantiene inalteratoed è aderente sia al petitum che alla causa petendi originari. 
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che nel rito del lavoro il divieto di domande nuove ex art. 437 c.p.c. riguarda il mutamento del petitum o della causa petendi, ma non impedisce una diversa o più analitica specificazione delle voci all'interno della stessa pretesa creditoria, né una diversa quantificazione, purché resti immutato il fatto costitutivo dedotto a fondamento del diritto. 
La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta infatti prospettazione di una nuova “causa petendi” in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. ( Cass. Civile - ### n. 834/2019) Nel caso di specie, la maggior puntualizzazione, avanzata in via subordinata, delle mensilità non pagate, indennità di ferie residue non godute, indennità permessi residui non goduti e tfr (per un totale pari ad euro 4.710.48) non introduce un nuovo titolo, ma si limita a rendere più chiari le singole voci del medesimo credito retributivo già inserite nei conteggi analitici depositati in primo grado; così come non modifica la domanda l'aver espunto dalla richiesta principale il mero riferimento al ### non decisivo a fronte di una retribuzione pacificamente concordata come netta pari ad € 1.500,00. 
Quanto ai documenti nuovi, è ben noto che nel rito del lavoro l'art. 437, co. 2, c.p.c. consente la produzione di nuovi mezzi di prova e documenti in appello quando il giudice li ritenga indispensabili ai fini del decidere. 
Nel caso concreto, peraltro, la visura camerale prodotta in appello, si limita ad integrare un quadro probatorio già emerso in primo grado, completando proprio quella pista probatoria relativa anche allo svolgimento da parte dell'appellante di attività lavorativa di tipo subordinato prestata durante il periodo novembre 2019 - marzo 2020. 
Come ribadito più volte dalla Corte di legittimità il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure può essere consentito o disposto dal giudice anche d'ufficio ove, come nel caso in esame, detti documenti siano “indispensabili” perché idonei a superare Verbale di prima udienza n. cronol. 2482/2025 del 20/11/2025 l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, laddove, come si è detto, sussistano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, già correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado. 
La Corte, pertanto, ne ammette la produzione. 
Le eccezioni preliminari vanno, quindi, rigettate.   Passando all'esame del merito, l'appello risulta fondato. 
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto le domande relative alle mensilità non corrisposte (dicembre 2020, tredicesima 2020, gennaio e febbraio 2021), assumendo erroneamente che il pagamento delle retribuzioni risultasse provato dalle buste paga prodotte dalla società resistente. 
Il giudice di prime cure avrebbe infatti ritenuto, in modo parimenti erroneo, che il pagamento delle retribuzioni indicate nelle buste paga da marzo 2020 a febbraio 2021 fosse “incontestato”. 
La decisione del primo giudice non è condivisibile, risultando viziata sia nei presupposti di fatto che di diritto. 
In primo luogo, si osserva che le somme dedotte fossero tutt'altro che incontestate, avendo formato tale richiesta specifico oggetto di trattazione e richiesta in primo grado (ad eccezione della mensilità di febbraio, che effettivamente non è stata inserita neanche nei conteggi). 
In diritto, l'argomentazione del primo giudice si pone poi in contrasto con il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di valore probatorio delle buste paga, la quale ha chiarito che: le buste paga, anche se sottoscritte dal lavoratore “per ricevuta”, provano solo la consegna del documento e non l'effettivo pagamento della retribuzione e che l'onere di dimostrare di avere effettivamente corrisposto le somme retributive grava sul datore di lavoro (art. 2697 c.c.).  ###.C ha infatti più volte ribadito che “le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte.” (cfr. Cass. civ., lavoro, Ord. del 06/09/2018, n. 21699; Cass. lav. n. 7310 del 29/05/2001; Cass. lav. n. 13150 del 24/06/2016; Cass. lav. n. 9588 del 14/07/2001). 
Verbale di prima udienza n. cronol. 2482/2025 del 20/11/2025
Inoltre, nel caso in esame, le buste paga prodotte dalla ### non recano neanche la sottoscrizione del lavoratore. 
Ne consegue che il Tribunale, attribuendo alle buste paga un valore probatorio che secondo diritto vivente non hanno, ha invertito, in fatto, l'onere della prova, gravante sulla società. 
Il motivo è, pertanto, fondato. 
Con il secondo motivo di gravame, il ### impugna la parte della sentenza in cui il primo giudice ha rigettato le richieste differenze retributive, sull'erroneo presupposto che le stesse fossero calcolate su un part time di 25 ore settimanali anziché di 20, e che i conteggi fossero stati sviluppati sul ### diverso dal ### metalmeccanica applicato dalla resistente. 
Lamenta, inoltre, l'erroneità della decisione per aver ritenuto che la parte ricorrente nulla avrebbe dedotto in merito al profilo della insufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., unico profilo che avrebbe potuto condurre all'applicazione parametrica dele tariffe retributive di cui al ### Tale interpretazione della domanda e dei conteggi allegati avrebbe determinato l'erroneità della decisione assunta. 
Il conteggio allegato al ricorso introduttivo, come sopra anticipato, è stato sviluppato esclusivamente sulla retribuzione percepita dal lavoratore e pattuita in sede ###importo pari ad euro 1.500,00 mensili, a prescindere dai parametri contrattuali e dalle ore effettivamente lavorate. 
Dal solo esame dei conteggi depostati in atti si evince chiaramente come le differenze retributive richieste sono riferibili esclusivamente alla retrodatazione del rapporto di lavoro (dicembre 2019- febbraio 2020), allo svolgimento del servizio durante il periodo in cui era collegato in CIG a zero ore (marzo-giugno 2020), al mancato pagamento delle mensilità di dicembre 2020, 13^ mensilità 2020 e gennaio 2021, nonché alle competenze di fine rapporto, comprensive di indennità di ferie, permessi non goduti e indennità di mancato preavviso. 
Si tratta di richieste economiche tutte parametrate alla retribuzione di fatto percepita (pari ad euro 1.500,00 mensili), superiore ai minimi tabellari sia del ### che del ### In giudizio, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non era reclamata alcuna differenza di retribuzione derivante da ore di servizio pretesamene prestate in eccesso rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro, bensì esclusivamente le differenze scaturite dai titoli sopra menzionati sulla scorta, non già alle tabelle di cui al ### applicato, ma alla retribuzione dedotta in contratto. 
Verbale di prima udienza n. cronol. 2482/2025 del 20/11/2025
Appaiono, pertanto, poco conferenti i richiami operati dal primo giudice alla contrattazione collettiva di diritto comune e sull'assenza di deduzioni sull'insufficienza della retribuzione percepita (deduzione, peraltro, espressamente contenuta nel ricorso introduttivo). 
Ciò anche in quanto una controversia fondata sulla paga di fatto, concordata come superiore ai minimi tabellari e riconosciuta al lavoratore in forza di quell'accordo, rende neutrale - sotto il profilo tabellare - la contrattazione collettiva applicata al rapporto. 
Il motivo di gravame deve pertanto essere accolto, e la sentenza riformata sul punto. 
Anche il terzo ed il quarto motivo, che si ritiene possano essere trattati congiuntamente per connessione di contenuti, meritano accoglimento. 
Con tali doglianze l'appellante impugna il capo della sentenza nel quale il primo giudice ha respinto sia la domanda di retrodatazione del rapporto di lavoro che quella relativa alla richiesta di pagamento delle spettanze dovute per le mensilità (da marzo ad agosto 2020), nelle quali - nonostante il formale collocamento in ### a zero ore - si assume in ricorso che avrebbe continuato a prestare costantemente la propria attività lavorativa in favore della ### S.P.A. 
Lamenta il ### che il Tribunale, in violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., si sarebbe limitato ad una valutazione atomistica delle fonti di prova, concentrando il proprio esame esclusivamente sulle prove orali costituende e non attribuendo il giusto rilievo alla decisiva documentazione prodotta in atti. 
Sull'erroneo malgoverno del compendio probatorio avrebbe così respinto tutte le pretese economiche avanzate, sia per il periodo privo di copertura contrattuale, sia per il periodo di #### doglianza dell'appellante è fondata. 
Per quanto concerne il periodo di ### la Corte ritiene che non sia corretta e quindi condivisibile l'affermazione del primo giudice laddove ha ritenuto che “scarsamente utili appaiono anche i messaggi di posta elettronica depositati (doc. 7 ricorso) che nulla evidenziano circa l'effettivo impegno lavorativo durante la cig ### alcun rilievo probatorio può essere attribuito ai dedotti bonifici disposti nel periodo della cig a favore del ricorrente da parte della ### srls, soggetto giuridico distinto dalla resistente”. 
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo cure, invero, tale documentazione appare assolutamente dirimente, non soltanto ai fini della dimostrazione della circostanza che l'appellante avesse continuato a svolgere costantemente ed assiduamente attività lavorativa durante tutto il periodo di Cig rivendicato (marzo - agosto 2020) ma anche ai fini della retrodatazione, risultando che le modalità operative fossero state sempre le medesime, Verbale di prima udienza n. cronol. 2482/2025 del 20/11/2025 a partire dal dedotto inizio dell'attività lavorativa presso la ### nel dicembre del 2019. 
Nel corso del giudizio di primo grado, ### ha prodotto un ampio materiale documentale composto da numerosi messaggi ### e da svariate e-mail intercorse fra il medesimo e il titolare della società e tali documenti - la cui efficacia probatoria è pienamente riconosciuta dal costante indirizzo della ### secondo cui il contenuto delle comunicazioni telematiche, purché provenienti da un supporto riconducibile alla parte, costituisce valido elemento di prova (Cass. n.1254/2025, pubblicata il 17 gennaio 2025) - mostrano, con chiarezza, che il lavoratore veniva costantemente coinvolto in attività aziendali durante l'intero periodo di formale sospensione. 
Le conversazioni riportano infatti: richieste di aggiornamenti su progetti in corso, invio di materiale grafico e di sviluppo software, sollecitazioni a completare determinate attività, corrispondenza tecnica avente ad oggetto problematiche informatiche, istruzioni operative impartite dal titolare. 
Si tratta, per contenuto e frequenza, di comunicazioni che escludono la possibilità di considerarle meri scambi occasionali o di natura privata: esse denotano, senza possibilità di smentita, come vi sia stata prosecuzione dell'attività lavorativa nei medesimi precedenti termini durante il periodo di sola formale sospensione del rapporto. 
Emblematica dell'attività lavorativa prestata nel periodo in questione è la mail del 8/07/2020 con la quale l'appellante invia un elenco di progetti realizzati o in fase di realizzazione, con indicazione della fase di attuazione e del tempo necessario per ultimarli. 
Stessa prova, può certamente ritenersi raggiunta con l'esame dei messaggi whatsapp, dai quali, oltre ad emergere l'espletamento della costante prestazione lavorativa del ### (sia in modalità di smart working che talvolta anche in presenza) si evince inconfutabilmente come esistesse tra le parti un accordo volto ad integrare quanto percepito a titolo di ### con una remunerazione ulteriore che coprisse anche l'attività lavorativa effettivamente svolta (vds. messaggio del 13.05.2025 h. 15.55 ### - <<### ho provato a chiamarti ma non hai risposto. Oggi finalmente è arrivata la ### di marzo per un totale di 469,94 euro. Come facciamo per l'integrazione dello stipendio? Mi fai un bonifico?>>, e ancora messaggio del 10.08.20 ### - << ### come vedi ancora una volta gli impegni assunti non sono stati rispettati….>>). 
Alla luce di tali osservazioni, ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'appellante non ha affatto beneficiato di una sospensione reale dell'attività lavorativa e, in Verbale di prima udienza n. cronol. 2482/2025 del 20/11/2025 riforma della gravata sentenza, sarà tenuto a retribuire in modo pieno le mensilità in questione. 
A completamento della pista probatoria raggiunta in primo grado, si inserisce poi l'allegata visura prodotta nel presente grado di giudizio dall'appellante, dalla quale emerge, con estrema chiarezza, il collegamento esistente tra la ### S.r.l. e la ### essendo l'amministratrice della prima, moglie del legale rappresentante dell'appellata. 
Tanto consente di ritenere i pagamenti effettuati dalla ### s.r.l. a ### duratane il periodo di ### imputabili alla ### appellata. 
Tali messaggi, peraltro, coprono non soltanto il periodo di ### ma anche i 4 mesi precedenti alla formale assunzione, valendo pertanto a provare anche la domanda di retrodatazione e l'eterodirezione della prestazione lavorativa resa dal ricorrente, non essendo emerse sostanziali differenze nelle modalità operative tra i due periodi. 
Emerge poi che nell'arco temporale contestato (dicembre 2019 - marzo 2020) il ### abbia svolto le medesime mansioni ed attività poi attribuitegli formalmente in sede contrattuale, occupandosi della creazione e gestione di siti web (v. doc. 7 da pag. 29 a pag. 40). Anche le modalità del rapporto non risultano essere state differenti da quelle svolte successivamente al 2 marzo 2020 e quindi nel periodo formalizzato e tale circostanza integra le deposizioni testimoniali ed unitamente a queste permette di ritenere subordinate anche le prestazioni rese in tale periodo. 
Dalla stessa documentazione emerge altresì un ulteriore elemento indiziario, utile ai fini dell'accertamento della subordinazione anche nel periodo pregresso, ovvero l'attribuzione sin dal 23/12/2019 di una casella di posta elettronica nel dominio della società convenuta, casella che è stata utilizzata indifferentemente dal ricorrente sia nel periodo c.d. “in nero” che nel successivo periodo, e che è utile a provare lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale. Parimenti, si ritiene che siano emersi elementi utili a considerare sussistente il potere conformativo del datore di lavoro. 
Come emerge dalle comunicazioni mail, infatti, i lavori effettuati ed inviati dall'appellante, dovevano ricevere sempre l'approvazione da parte della ### o le indicazioni delle eventuali modifiche, e tali modalità operative si sono riscontrate in tutto il periodo lavorativo, sia ante che post assunzione del 2 marzo 2020. 
Tutti gli elementi sopra richiamati, emersi dall'esame della documentazione agli atti e con tutta evidenza non considerati dal primo giudice, corroborano peraltro le dichiarazioni testimoniali rese, le quali — contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale — già offrivano Verbale di prima udienza n. cronol. 2482/2025 del 20/11/2025 elementi utili a ritenere che il rapporto di lavoro tra l'appellante e la ### fosse iniziato in data anteriore e fosse stato caratterizzato sin dall'origine dalla subordinazione. 
Risultano in tal senso significative le dichiarazioni rese dalla teste ### << ### Ricordo il ricorrente che ha iniziato a lavorare dopo di me, ricordo che lui ha iniziato a fine dicembre 2019. Adr. Ricordo che il ricorrente era programmatore informatico. Ricordo che entrambi lavoravamo negli uffici siti in v.le ### n. 199, stavamo però in stanze diverse. Adr. Non avevamo attività in comune. Adr. Preciso che io operavo come receptionist e stavo all'ingresso dell'ufficio e vedevo il ricorrente quando si recava nell'area ristoro alle macchinette del caffè. Adr. So che il ricorrente lavorava dalle 14.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì. Adr. Sapevo l'orario di lavoro del ricorrente, preciso che io staccavo alle 13 e non lo vedevo quando lui iniziava alle 14.00 ma lo vedevo alle 15.00 quando io rientravo. Adr. 
So che il ricorrente per contratto rimaneva fino alle 19.00 ma io non l'ho mai visto fino a quell'ora perché staccavo alle 18.00. ### ho rassegnato le dimissioni il ###. Adr. 
Da dicembre 2019 a che ho rassegnato le dimissioni ho sempre visto il ricorrente al lavoro tranne quando io sono stata messa in FIS dal 1° marzo 2020….Adr. Ricordo che poi io ho ripreso a lavorare il 4 maggio 2020 in ufficio e ricordo che sono rimasta a lavorare in ufficio fino al 14 agosto 2020. Adr. Ricordo che in questo periodo ho visto il ricorrente lavorare in ufficio, dal 4 maggio 2020 al 14 agosto 2020… ### nel periodo compreso dal 1° marzo al 13 marzo 2020 ho visto il ricorrente lavorare in ufficio. Adr. Ricordo di aver visto il titolare sig. ### che dava delle direttive di lavoro al ricorrente…; ho sentito il sig.  ### dire al ricorrente quello che doveva fare per i siti, non so essere più precisa. Adr. 
Ricordo di aver assistito a queste direttive anche nel periodo compreso tra 01.03.2020 e 13.03.2020 e poi da 04.05.2020 a 14.08.2020. Adr. Io sentivo a grandi linee il sig. ### che parlava con il ricorrente quando entrava nella stanza di quest'ultimo. Adr. Ho sentito anche prima di questo periodo il ### fare questo tipo di richieste al ricorrente>> Gli elementi documentali, pertanto, valutati singolarmente e nel loro complesso, non solo non smentiscono le dichiarazioni orali rese in giudizio, ma anzi le corroborano, offrendo riscontri oggettivi idonei a consolidare il quadro probatorio già in via indiziaria emerso. 
Ne deriva che le risultanze testimoniali, erroneamente qualificate dal primo giudice come irrilevanti ai fini probatori, trovano nei documenti agli atti una conferma concreta e significativa, tale da attribuire loro piena attendibilità e forza dimostrativa ai fini dell'accertamento della retrodatazione. Deve infatti ritenersi che, laddove sia incontroverso ovvero accertato che fra le parti siano state rese le medesime prestazioni lavorative con Verbale di prima udienza n. cronol. 2482/2025 del 20/11/2025 modalità sostanzialmente sovrapponibili in periodi, dove solo uno di essi sia coperto da contratto di lavoro subordinato, tutto il rapporto abbia tale carattere. 
Alla luce di tali argomentazioni, il Collegio ritiene che l'appellante abbia diritto a tutte le voci retributive indicate nei conteggi prodotti in atti, così come puntualmente specificate e quantificate. 
Ciò in quanto tali conteggi, redatti in modo analitico e conformi ai criteri di legge, non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della ### come invece richiesto dall'art.  115 c.p.c. ai fini della loro efficacia probatoria. La parte convenuta si è limitata, infatti, a generiche deduzioni, prive di quella puntuale indicazione degli errori, delle voci o dei criteri di calcolo che la legge impone quando si intenda contestare la correttezza di prospetti contabili allegati dalla controparte. 
Pertanto, in assenza di contestazioni idonee a inficiarne l'attendibilità, i conteggi devono ritenersi provati e devono essere integralmente recepiti ai fini della quantificazione del credito dell'appellante. 
Ciò posto, ritendo raggiunta la prova della mancata retribuzione per i periodi oggetto di causa (Cig da marzo ad agosto 2020 e mensilità di dicembre 2020, 13^ mensilità 2020 e gennaio 2021), è chiaro che il recesso per giusta causa dell'appellante sia stato pienamente giustificato, con conseguente diritto anche all'indennità di preavviso. 
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere integralmente accolto e la sentenza riformata come da dispositivo. 
Le spese di lite del grado vengono liquidate come da dispositivo.  P. Q. M.  La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per tutto il periodo dal 19.12.2019 al 31.03.2021 e condanna la ### S.p.A, al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 16.715,70, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni dei crediti al soddisfo. Condanna altresì la ### S.p.A. al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di ### che si liquidano in € 3.540,00 per il primo grado ed in € 3.100,00 per il secondo, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa, da distrarsi.  ### 20.11.2025 Verbale di prima udienza n. cronol. 2482/2025 del 20/11/2025 ### est.   #### di prima udienza n. cronol. 2482/2025 del 20/11/2025

causa n. 2871/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Guido Rosa

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Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n. 1300/2025 del 13-11-2025

... prevede anche la possibilità di lavoro agile ed in smart working, e dunque che la medesima potrà occuparsi del figlio dovendo viaggiare esclusivamente verosimilmente per tre giorni settimanali. Dunque, ritiene il collegio che debba essere confermato l'assegno di mantenimento per il figlio ### a carico del ### da corrispondere alla ### nella somma mensile di euro 100,00 tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come sopra ricostruita, della circostanza per la quale il ### contribuisce anche con l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà su cui grava un mutuo da lui corrisposto tuttora con rata mensile di euro 550,00 ed infine dalla circostanza non contestata per cui il figlio ha aumentato rispetto alla separazione la frequentazione con il padre sia infrasettimanale che con riguardo ai pernottamenti. La spese di lite devono essere compensate per le ragioni della decisione e la reciproca soccombenza parziale. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1865/2023 R.G.A.C., così decide: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ### di #### il ### tra ### nato a ### il (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa ### dott. ### relatore dott. ### riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1865 del ### degli ### dell'anno 2023, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio TRA ### nato a ### il ###, residente in ### di ####, rappresentato e difeso dall'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti; - ricorrente E ### nata a ### il ###, residente in ### di ####, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura speciale in atti; - resistente Con l'intervento del ###.  ###'udienza del 28.05.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, ed il ### rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando ai difensori termine di 30 giorni per deposito di note autorizzate in replica alle circostanze dedotte dalla controparte e per eventuali ulteriori precisazioni delle conclusioni.   Svolgimento del processo Con ricorso depositato il ###, ritualmente e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, ### premesso che in data 23 maggio 2009 aveva contratto in ### di #### matrimonio concordatario con ### e che dalla loro unione era nato il figlio ### il ### in ### esponeva che il 21 dicembre 2022 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato le conclusioni congiunte depositate dai difensori delle parti nella causa di separazione giudiziale, che da allora non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti e che erano decorsi i termini di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione. 
A fondamento delle proprie domande il ricorrente deduceva: - che a seguito dell'accordo di separazione omologato, era stato disposto l'affidamento condiviso del figlio ai genitori con collocamento presso la madre, regolamentazione della frequentazione padre figlio, un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili e le spese straordinarie al 50% tra le parti oltre al pagamento della somma di euro 1.000,00 avente natura transattiva rispetto a tutte le pretese economiche dei coniugi; - che la resistente aveva iniziato un lavoro in provincia di ### per cui il figlio trascorreva un tempo superiore con il padre rispetto alle pattuizioni della separazione ed inoltre il figlio aveva la volontà di trascorrere maggiore tempo con il padre; - che la madre non poteva né accompagnare né ritirare il figlio da scuola, per cui vi provvedevano il padre ed i nonni materni e il figlio trascorreva con il padre quasi tutti i pomeriggi della settimana; - che la ### era stata assunta dalla ### di ### con la qualifica di ### amministrativo cat. C, contratto a tempo pieno, e la sua situazione reddituale era migliorata, in quanto in precedenza aveva un contratto part time con guadagno di 557,00 euro mentre attualmente era stata assunta con un contratto con paga di circa 1480,00 euro per 13 mensilità; - che il ### lavorava quale ### con la qualifica di appuntato scelto presso la locale caserma di ### di ### percependo un reddito di circa 1.700 euro mensili, cui devono aggiungersi le indennità accessorie in base ai turni lavorativi di regola ammontanti ad euro 200,00 mensili ma era gravato da un mutuo per la casa coniugale con rata mensile di euro 561,50 e due finanziamenti per acquisto di auto e ristrutturazione per complessivi euro 500,00 mensili; - che il ricorrente aveva la possibilità di organizzare i propri turni di lavoro per dedicarsi alla cura del figlio, che ormai aveva una propria cameretta nell'abitazione paterna dove aveva trasferito i propri beni personali. 
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, la dichiarazione di indipendenza economica delle parti, l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione paterna, con mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori nei periodi di rispettiva frequentazione e ripartizione in eguale misura tra le parti delle spese straordinarie relative al figlio. 
In data ### si costituiva in giudizio ### la quale contestava gli avversi assunti, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e deduceva: - che tra le parti era stata emessa sentenza parziale sullo status 259/2022 ed in seguito sentenza definitiva in cui erano state ratificate le conclusioni congiunte depositate; - che il ricorrente aveva la finalità di riappropriarsi della casa coniugale e per tale motivo aveva coinvolto il figlio per raggiungere il suddetto obiettivo; - che la resistente aveva avuto un nuovo incarico lavorativo con orari diversi e con trasferta quotidiana presso gli ### della ### di ### con rientro nel domicilio intorno alle ore 18,30 per due giorni settimanali; - che era stato richiesto al ### di modificare le modalità di frequentazione con il figlio al fine di fare coincidere i giorni di permanenza dal padre con i due pomeriggi in cui la madre rientrava verso le 18,30; - che la madre riusciva ad organizzare gli accompagnamenti del figlio facendo ricorso all'ausilio dei suoi genitori e di amici di famiglia mentre il ### aveva non solo negato la modifica dei giorni ma anche cominciato a porre in esser un controllo ossessivo sugli spostamenti del bambino; - che il figlio aveva cominciato a manifestare malesseri improvvisi e stati di ansia ed irrequietezza; - che il ricorrente aveva dichiarato nell'anno 2022 redditi complessivi per euro 32.736,00 ed era titolare di due immobili, di moto e scooter e di una barca mentre la resistente aveva dichiarato nell'anno 2023 redditi complessivi per euro 13.318,00 e per l'anno 2022 euro 8.487,00, non era titolare di alcun bene immobile ed era proprietaria esclusivamente di una autovettura. 
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento congiunto del figlio con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di frequentazione padre figlio, l'assegnazione della casa familiare a favore della resistente, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio di euro 250,00 mensile con decorrenza dal mese di agosto 2022, e spese straordinarie al 50% tra le parti. 
All'udienza presidenziale ex art. 473 bis. 21 c.p.c. comparivano personalmente le parti e il ### delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ritenuto necessario disporre l'audizione del figlio minore ### fissava udienza in data 12 gennaio 2024 riservando all'esito l'emissione dei provvedimenti provvisori. 
In data ### veniva sentito il figlio delle parti alla presenza della dott.ssa ### psicologa in servizio presso la ### 4. 
Veniva emessa ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. con cui veniva disposta la conferma dei provvedimenti di separazione ed in particolare dell'affidamento condiviso con collocamento presso la madre e, dato atto dell'ampia frequentazione di ### con il padre, una riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro 150,00 mensili. Venivano rigettate le richieste di prova, tra cui anche di ### e disposto un aggiornamento della situazione reddituale delle parti con deposito entro il 5 gennaio 2025 dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, dichiarazioni dei redditi, buste paga e estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie degli ultimi tre anni. ### del 24 gennaio 2025 è stata rinviata per esigenze di congedo ordinario al 28 maggio 2025. In tale data, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, ed il ### ha rimesso la causa al Collegio per la decisione assegnando ai difensori termine di 30 giorni per deposito di note autorizzate in replica alle circostanze dedotte dalla controparte e per eventuali ulteriori precisazioni delle conclusioni. 
Motivi della decisione ### il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 23 maggio 2009, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al ### del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. 
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue. 
Sulla domanda di affidamento e collocamento del figlio minore ### i difensori hanno richiesto l'affidamento condiviso del figlio, mentre con riferimento al collocamento il ricorrente ha richiesto l'affidamento paritario del minore e la resistente ha richiesto il collocamento prevalente presso la madre come disposto in sede di separazione giudiziale. 
In primo luogo, deve rilevarsi che non possono essere accolte le richieste di riapertura dell'istruttoria avanzata dal difensore della ### la quale ha richiesto disporsi una CTU al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti e condizioni migliori di affidamento e collocamento per il figlio, oltre accertamenti per il tramite della guardia di finanza e prova per testi.  ### ritiene di confermare l'ordinanza istruttoria del 28.2.2024 emessa dal ### delegato con cui le prove sono state rigettate per i seguenti motivi: “rilevato che le richieste di prove orali devono ritenersi inammissibili in quanto non rilevanti ai fini della decisione; considerato che deve essere rigettata la richiesta di CTU non essendo emersi profili di incapacità genitoriale delle parti e a seguito dell'audizione della minore che lo stesso risulta sereno e ben integrato nell'ambiente scolastico, familiare ed amicale dove vive; rilevato che la richiesta del difensore della resistente di accertamenti tramite la polizia tributaria appare meramente esplorativa” ed essendo la causa matura per essere decisa.  ### ritiene che debbano essere confermati i provvedimenti provvisori in materia di affidamento e collocamento assunti in corso di causa nonché di frequentazione del padre con il figlio, tenuto conto che andrà comunque prevista in linea di principio una flessibilità per la frequentazione che presuppone collaborazione e dialogo tra i genitori nell'interesse del figlio, atteso la possibilità di modifica dei giorni di impiego per esigenze lavorative in particolare della ### atteso che il ### ha dichiarato di vere maggiore elasticità organizzativa per motivi di lavoro. 
A tale riguardo, occorre richiamare l'audizione del figlio ### che ha dichiarato all'udienza del 28 febbraio 2024, alla presenza di uno psicologo: “frequento la terza media presso la scuola ### a ### di ### Mi trovo bene a scuola come compagni e professori. Ho la media dell'8,5 al primo quadrimestre. Ho fatto calcio fino a ottobre dello scorso anno e poi ho sospeso perché ci sono stati problemi per la società sportiva. Ho voluto anche smettere perché i miei amici non frequentavano più la scuola di calcio. Adesso non faccio sport. Vado in bicicletta a ### di ### I miei genitori vivono entrambi a ### di #### madre sta lavorando in provincia di ### ed una volta l'ho anche accompagnata. ### madre lavora in un ufficio di energie rinnovabili. ### madre rientra dal lavoro verso le 15,00 tutti i giorni tranne martedì e giovedì che rientra verso le 18,00. Talvolta riesce anche a tornare prima a casa. ### madre lavora da circa un anno fuori ### Io esco da scuola alle 14.00. La mattina vado a scuola con un vicino di casa quando sono da mia madre. Il lunedì mi viene a prendere la zia materna e mangiamo insieme a casa di mia madre. Sto con mia zia fino a quando mia madre rientra a casa. Gli altri giorni mangio da mio padre e quando mia madre rientra vado a casa con lei. Dormo da mio padre il mercoledì tutte le settimane ed il giovedì alternando le settimane. I weekend sono alternati e iniziano dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina. Quando sono da mia madre mi accompagna il vicino di casa a scuola mentre quando sono con mio padre lui mi porta a scuola. 
Per me va bene questa organizzazione. I mei genitori abitano vicino a ### di ### A piedi le case distano 10 o 15 minuti. Dopo le medie vorrei fare il liceo di scienze applicate. Vi è una scuola a ### che dista 15 minuti con l'autobus. Già mi sono accordato con i miei genitori per la prossima scuola. Ho partecipato agli open day con mio padre e con mia madre. 
Lì andrò con l'autobus da solo e ci sono amici che hanno scelto la stessa scuola. Per me sarebbe meglio stare con mia madre il mercoledì che torna prima e con mio padre il martedì. Per me va bene stare lo stesso tempo con mio padre e mia madre perché mi trovo bene con entrambi.” Deve essere confermata la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla resistente tenuto conto che l'abitazione di ### di ### sita in via ### n. 49 rappresenta l'habitat domestico dove il figlio è cresciuto dapprima con i genitori ed in seguito con la madre, che deve essere preservato.
In merito alle statuizioni economiche deve rilevarsi che il ricorrente ha richiesto in primo luogo che, essendo aumentata la frequentazione tra padre e figlio in maniera quasi paritaria, venga disposto l'affidamento diretto a ciascun genitore e in subordine la conferma dei provvedimenti emessi in via provvisoria mentre la resistente ha richiesto un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. 
In sede di udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. il ricorrente ha dichiarato di lavorare come ### scelto dei ### e di guadagnare in media euro 1.700,00 / 1.800,00 mensili essendo gravato da una rata di mutuo (acquisto e ristrutturazione) per la casa familiare assegnata alla ### di complessivi euro 550,00 circa oltre finanziamenti per circa 500,00 euro. Dalla documentazione reddituale esibita risultano stipendi di euro 1.600,00 circa in media in quanto già risulta detratta una cessione del quinto di euro 300,00 circa e rimborsi per mutui e finanziamenti per circa 550,00 euro mensili con redditi lordi dichiarati per il 2023 di euro 37.780,14 e per il 2022 di euro 33.932,26. 
La resistente, all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., ha dichiarato di percepire euro 1.500,00 mensili e di non avere finanziamenti in corso. Tuttavia, in corso di causa è risultato che la resistente ha dapprima lavorato per alcuni mesi presso il comune di ### è stata assunta il 12 maggio 2025 presso l'avvocatura di Stato in ### presso cui dovrebbe avere un aumento di stipendio. Deve rilevarsi che il difensore della resistente ha documentato che il ### alle dipendenze dell'Avvocatura di Stato, presso cui è stata assunta la ### prevede anche la possibilità di lavoro agile ed in smart working, e dunque che la medesima potrà occuparsi del figlio dovendo viaggiare esclusivamente verosimilmente per tre giorni settimanali. 
Dunque, ritiene il collegio che debba essere confermato l'assegno di mantenimento per il figlio ### a carico del ### da corrispondere alla ### nella somma mensile di euro 100,00 tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come sopra ricostruita, della circostanza per la quale il ### contribuisce anche con l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà su cui grava un mutuo da lui corrisposto tuttora con rata mensile di euro 550,00 ed infine dalla circostanza non contestata per cui il figlio ha aumentato rispetto alla separazione la frequentazione con il padre sia infrasettimanale che con riguardo ai pernottamenti.
La spese di lite devono essere compensate per le ragioni della decisione e la reciproca soccombenza parziale.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1865/2023 R.G.A.C., così decide: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ### di #### il ### tra ### nato a ### il ### e ### nata a ### il ###, registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno 2009, atto n. 1, parte II, S. A; 2. dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento; 3. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ### ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre; le decisioni di maggior interesse per il minore ed inerenti all'educazione, l'istruzione, la salute, saranno assunte di come accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale del figlio; 4. dispone che la casa coniugale sita in ### di ##### n. 49 venga assegnata alla madre ### in qualità di genitore collocatario del minore ### 5. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà con l'assenso della madre e comunque, in caso di mancato accordo, a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì all'entrata di scuola, tutti i martedì col pernotto e i giovedì con pernotto nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre; durante il periodo estivo il minore ### trascorrerà con il padre le vacanze per n. 15 giorni anche non consecutivi che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 giugno di ciascun anno; le vacanze scolastiche in occasione delle feste comandate saranno trascorse da ### parte con la madre e parte col padre, assicurando una equa distribuzione dei giorni tra i genitori. In caso di disaccordo il minore trascorrerà ad anni alterni la ### con un genitore e il ### con l'altro, il 31 dicembre con chi ha trascorso il ### e il primo dell'anno con chi ha trascorso la ### per le festività pasquali, sempre in caso di mancato diverso accordo, ### trascorrerà ad anni alterni la ### con un genitore e il lunedì dell'### con l'altro; al fine di favorire gli spostamenti del minore tra le rispettive abitazioni dei genitori, ciascun genitore provvederà, a proprie spese, a garantire un guardaroba autonomo al figlio ### presso la propria abitazione, e l'altro genitore si impegna a riconsegnare i vestiti con il quale il bambino si è recato dall'altro; 6. dispone che ### corrisponda a ### per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 100,00, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ### con decorrenza dal mese di marzo 2024; 7. pone a carico di entrambi i genitori ed in eguale misura al 50%, le spese straordinarie del figlio ### secondo le specifiche contenute nel ### vigente presso il Tribunale di Civitavecchia; 8. ordina al competente ### dello ### di procedere all'annotazione della presente sentenza; 9. dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio. 
Così deciso, in ### 7 novembre 2025 Si comunichi ai difensori delle parti.  ### relatore Dott.ssa ###

causa n. 1865/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gelso Gianluca, Roberta Nardone

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7904/2025 del 01-11-2025

... anche ai centralinisti non vedenti che lavorano in smart working, purché abbiano effettivamente svolto le mansioni e l'assenza sia normativamente tutelata, cosa che nella specie non è avvenuta, posto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/11/2025 che è incontestato che la lavoratrice non abbia svolto nessuna attività nel proprio domicilio ( cfr. pag. 1 del ricorso) Quanto ai buoni pasto, parimenti la domanda è infondata, coerentemente a quanto già analizzato per l'indennità di mansione e limitatamente al periodo in cui la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa, che, si ripete, non è stata censurata se non nella sua unilaterialità, giustificata, tuttavia, dalla ### con la situazione di emergenza che esisteva in quel momento storico. A sostegno della tesi di parte convenuta vi è inoltre lo stesso art. 53 del vigente ### richiamato dalla parte ricorrente il quale inequivocabilmente dispone : “A ciascuna lavoratrice/lavoratore, eccezione fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, spetta per ogni giornata di lavoro un buono giornaliero.”. In conclusione, essendo i due emolumenti collegati all'esercizio dell'attività lavorativa, dal (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano Il Tribunale di Napoli, ### 2 ### in persona della dott. ssa ### in funzione di Giudice del ### a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ### 28.10.2025 così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 14159/2024 del ruolo generale vertente tra ### rapp.ta e difesa dall'avv. ### e dall'avv.to ### con cui elett.te domiciliato in ### ricorrente e ### S.P.A. rappr. e difeso dall'avv.to ### ed elett.te domiciliato in ### 45 80100 NAPOLI , resistente ### delle parti e ragioni della decisione Con ricorso depositato in data ###, l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio innanzi codesto ### onde sentir dichiarare la “irritualita” del provvedimento adottato dalla ### in data ###, e, per l'effetto, dichiarare il suo diritto alla percezione dell'indennità di mansione di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/11/2025 centralinista non vedente, ex art. 9 l. 29.3.1985, n. 113 ed ex art. 72 CCNL; nonché dei buoni pasto ex art. 53 CCNL. 
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva condannarsi la ### al pagamento in favore di essa istante della complessiva somma di € 10.543,00, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese ed onorari, da attribuirsi al procuratore, che ha dichiarato di averne fatto integrale anticipo. 
A tale fine la ricorrente premetteva di appartenere all'### nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista e di aver partecipato e superato una selezione del personale indetta dall'allora ### di Napoli, venendo quindi assunta in data ###, ed ora inquadrata nella ### - ### Retributivo; che, in data ###, durante l'emergenza pandemica da diffusione del virus ###19, la ricorrente riceveva comunicazione telefonica di sospensione dal servizio e di messa a disposizione presso il proprio domicilio, in quanto “lavoratore fragile”; che da questo momento nella sua retribuzione mensile la ricorrente non riceveva l'indennità di centralinista, prevista dall'art. 9 della l.113/1985 e dell'art. 72 del CCNL credito, ne l'indennità prevista dall'art. 53 del CCNL credito; che veniva sottoposta a visita di controllo in data ### da parte del Dott. ### che ne disponeva il rientro in servizio, in quanto la sua disabilità non rientrava tra quelle dei “lavoratori fragili”, e di aver cosi effettivamente ripreso servizio in data ###; che anche dopo il rientro in servizio, non percepiva l'indennita' di mansione sino a maggio 2023 e i buoni pasto sino al 30.6.2023. 
Si costituiva in giudizio la ### la quale, sulla base di diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto della domanda. 
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla present4e decisione. 
E' incontestato tra le parti che nel periodo dal 12 marzo 2020 al 29.3.2023 e quindi per tre anni la ricorrente è stata a casa senza rendere alcuna prestazione, pur avendo regolarmente percepito la retribuzione. 
E' altrettanto pacifico che la ricorrente non ha contestato la legittimità della sua collocazione “a disposizione” a casa senza rendere la prestazione lavorativa, ma la irritualità del provvedimento, senz'altro specificare in fatto e in diritto. 
Ciò posto, stante la genericità della doglianza sopra esposta e l'inesistenza di una categoria giuridica civilistica in cui inquadrare la cd. irritualità, va in ogni caso precisato quanto segue. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/11/2025
È ### vicenda dell'emergenza pandemica da diffusione del virus ### 19, a seguito della quale, per affrontare l'emergenza ###19 veniva varata una vasta legislazione emergenziale che ha creato un vero e proprio sistema normativo. 
In particolare, il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e, subito dopo, il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 che lo ha sostituito, hanno delineato un modello fondato, da un lato, sulla definizione da parte del decreto-legge del "catalogo" di misure di contenimento dell'epidemia (ivi comprese quelle limitative della liberta di circolazione delle attivita economiche, sociali, culturali e scolastiche) assumibili, rinviando, dall'altro lato, per la loro assunzione in concreto, per periodi di tempo limitati e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 
Lo stato di emergenza si e concluso il 31 marzo 2022 e il decreto legge n. 24 ha disciplinato il suo superamento. 
Pertanto, a seguito del lockdown, il collocamento nel domicilio della ricorrente, peraltro retribuito, si appalesa legittimo in quanto imposto dalla legge emergenziale e dalla necessità di tutela della stessa ricorrente peraltro invalida. 
Né agli atti vi è prova di una qualche richiesta della suddetta di rientrare a lavoro tra il marzo del 2022 e il marzo del 2023 epoca in cui di fatto è stata riammessa in servizio. 
Inoltre, nulla è stato contestato o dedotto in ordine ad eventuale inadempimento contrattuale della ### in quanto l'‘indennità di mansione è stata richiesta “sic et sempliciter” come elemento della retribuzione e non in via risarcitoria, ovvero come conseguenza di un eventuale e non precisato comportamento illegittimo della società. 
Pertanto, tale essendo il petitum del ricorso, la domanda può essere accolta solo parzialmente ( ovvero per il periodo dalla ripresa del servizio). 
Orbene, l'art. 9 della L. 29.03.1985 N. 113, su cui si fonda la domanda, prevede che: “A tutti i centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'### di Stato per i servizi telefonici.” Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/11/2025
Pertanto, dalla lettura della norma suddetta si evince che l'indennità di mansione è collegata all'esercizio della prestazione che incontestabilmente non è stata resa fino ad aprile del 2023. 
Ciò, peraltro, trova conforto, anche se implicitamente, dall'orientamento costante della Cassazione e della giurisprudenza di merito ( cfr. ex multis Cass. Civ., lavoro, sent. 11 marzo - 8 giugno 2021, n. 15962, .) per il quale “Il lavoratore non vedente già assunto ai sensi della L. n. 397 del 1971 o della L. n. 113 del 1985 e che sia poi adibito a mansioni diverse, non perde il diritto a percepire l'indennità di cui della predetta L. n. 113 del 1985, art. 9, se le mansioni di destinazione possano considerarsi equipollenti, sotto il profilo delle condizioni di menomazione e dei disagi lavorativi connessi alla specifica disabilità, in quanto l'adozione di tali misure, è del tutto coerente con la declinazione costituzionale del principio di uguaglianza, che impone allo Stato (art. 3 Cost., comma 2) di adottare anche interventi di tipo “positivo”, in ossequio altresì al principio fondamentale solidaristico (art. 2 Cost.). 
Dall'analisi, infatti, della giurisprudenza suddetta si evince chiaramente il principio fondamentale in forza del quale l'indennità di mansione è collegata allo svolgimento di una qualsiasi mansione, anche diversa da quella originariamente espletata in virtù della menomazione e in ragione della disabilità, purché una mansione sia svolta. 
Tra l'altro, le stesse indicazioni del Ministero del ### ( richiamate in ricorso), contenute nella circolare del 04.11.1992, n. 84, orientano per il ragionamento opposto a quello di parte attorea considerato che così dispone: ”l'indennità di mansione è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio come <parte integrante della retribuzione fissa di coloro che versino nelle condizioni di non vedenti e siano centralinisti. 
In conclusione, se il servizio non è stato prestato non vi è nessun collegamento causale con la pretesa indennità, posto che la «ratio» normativa del suddetto emolumento è correlato alla menomazione e connesso «… alla maggiore gravosità della prestazione che consegue all'esistenza della cecità». 
Ed invero, l'indennità può essere riconosciuta anche ai centralinisti non vedenti che lavorano in smart working, purché abbiano effettivamente svolto le mansioni e l'assenza sia normativamente tutelata, cosa che nella specie non è avvenuta, posto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/11/2025 che è incontestato che la lavoratrice non abbia svolto nessuna attività nel proprio domicilio ( cfr. pag. 1 del ricorso) Quanto ai buoni pasto, parimenti la domanda è infondata, coerentemente a quanto già analizzato per l'indennità di mansione e limitatamente al periodo in cui la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa, che, si ripete, non è stata censurata se non nella sua unilaterialità, giustificata, tuttavia, dalla ### con la situazione di emergenza che esisteva in quel momento storico. 
A sostegno della tesi di parte convenuta vi è inoltre lo stesso art. 53 del vigente ### richiamato dalla parte ricorrente il quale inequivocabilmente dispone : “A ciascuna lavoratrice/lavoratore, eccezione fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, spetta per ogni giornata di lavoro un buono giornaliero.”. 
In conclusione, essendo i due emolumenti collegati all'esercizio dell'attività lavorativa, dal momento in cui la ricorrente ha ripreso servizio, essi devono essere erogati. 
La banca di fronte all'eccezione sollevata dalla parte ricorrente di inadempimento delle suddette causali, non ha fornito la prova di aver provveduto al rilascio dei buoni pasto fino a giugno 2023 e al pagamento dell'indennità di mansione dall'aprile del 2023 al maggio 2023 . 
Pertanto, in virtù del principio di cui all'art. 2697 c.c., la convenuta va condannata al pagamento dei suddetti titoli in favore della ricorrente per il periodo sopra detto. 
In ordine al quantum, i conteggi di parte attorea per l'anno 2023 (ovvero per i mesi di cui sopra in cui la ricorrente ha incontestabilmente ripreso a lavorare), possono ritenersi correttamente eseguiti e vengono condivisi, essendo tra l'altro, privi di censure specifiche in ordine al valore dei buoni pasto, ai giorni di presenza indicati e/o all'entità dell'indennità di mansione. 
Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa ### nella causa di cui in epigrafe, così provvede: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/11/2025 ###ichiara il diritto di ### quale centralinista ipovedente, alla percezione dell'indennità di mansione ex L. 29.03.1985 N. 113, art. 9, ed ex art. 72 ### dall'aprile del 2023 al maggio 2023 e dell'erogazione dei buoni pasto ex art 53 ### dall'aprile al 30.6.2023, nella misura di cui alla legge e al ccnl applicato, 2) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di ### 280,00 a titolo di indennità di mansione per i mesi di aprile -maggio 2023 e all'erogazione dei buoni pasto del valore di ### 6.00 per i giorni di presenza in servizio dall'aprile del 2023 al 30.6.2023, oltre accessori come per legge dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo; 2)compensa le spese di lite tra le parti. 
Si comunichi. 
Così deciso, in Napoli, in data ### Il giudice del lavoro dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/11/2025

causa n. 14159/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Palumbo Maria Rosaria

M

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1048/2025 del 03-06-2025

... chiesto, prima, di prolungare il periodo transitorio di smart working e, poi, un'aspettativa per motivi familiari; che il provvedimento di licenziamento era stato impugnato con giudizio avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Milano; che nel frattempo la ### si era attivata per reperire altre sistemazioni lavorative a ### ma senza esiti positivi, per cui aveva vissuto con la sola ### ormai cessata, e con l'aiuto economico della famiglia d'origine; che il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano si era concluso con sentenza del 5.2.2025 che accertava l'illegittimità del trasferimento per ragioni discriminatorie, reintegrando la ### nella posizione lavorativa precedente; che a seguito di trattative tra legali, l'azienda aveva infine inviato lettera 23.4.2025 che invita la ### a riprendere servizio entro trenta giorni con il ruolo “##### Basilicata”, che non prevede la possibilità di svolgimento in remoto; che il minore è ben inserito nella famiglia di origine della madre e ha già un contesto amicale a ### dei ### mentre non ha nessuno a ### visto che il padre vive a ### nella ### di ### che la nuova occupazione lavorativa, senza vincoli di orario, le consentirebbe di prendersi cura (leggi tutto)...

testo integrale

CORTE D'#### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa ### D.ssa ### relatore Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 232/2025 R.G. promossa da ### (###), rappresentata e difesa dall'avv.  ##### (###) e dall'avv. #### (###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, giusta procura in atti; APPELLANTE contro ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. #### (###), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti; con l'intervento del ### causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti ### Parte appellante: ### rassegnate nell'atto introduttivo: “In accoglimento del presente gravame, contrariis reiectis, per i motivi suesposti accogliere l'appello ed in riforma parziale dell'impugnato decreto n. 1736/2024 dell'8 agosto 2024, così provvedendo: - In riforma del capo “1” disposto l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c. In subordine che venga previsto l'affidamento monogenitoriale in favore della madre, sig.ra ### - In riforma del capo “2” regolamentare i tempi di permanenza del minore presso il padre secondo il calendario di visita meglio indicato in narrativa ed eliminando l'obbligo per la madre quando si recherà a casa dei nonni materni durante i fine settimana di propria spettanza, di rientrare a ### la domenica sera; - In riforma dei capi “8 e 9“ prevedere che il contributo paterno in favore del piccolo ### debba essere stabilito nell'importo non inferiore a € 1.000,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie della minore, secondo il ### d'intesa ratificato dal Tribunale di ### del 6 maggio 2011.  - In riforma dei capi “11” e “12” prevedere che le spese di lite del giudizio di primo grado e le spese di CTU siano poste per due terzi a carico del #### Con vittoria di diritti, onorari e spese della presente procedura in favore dei procuratori antistatari. 
Ferme le altre statuizioni qui non espressamente impugnate. 
In via istruttoria: a. ordinare alle parti, ai sensi dell'art. 473 bis n. 31 ultimo comma cpc, il deposito della documentazione prevista dall'art. 473 bis n. 12 cpc ossia: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; b. Venga ordinata l'esibizione del contratto di compravendita per la cessione della ditta individuale (n. rep. 23854 del 2.8.23 prot. LU - 2023-68977) all'azienda di famiglia, ### il ### srl.” ### rassegnate nell'istanza depositata in data ###: “Si chiede in conclusione che la ###ma Corte d'Appello di ### in via di assoluta urgenza ed adottando provvedimenti indifferibili autorizzi il minore ### al trasferimento da ### a ### dè ### con facoltà di iscrizione del minore al secondo anno della scuola materna. Con vittoria di diritti e onorari.” Parte appellata: ### rassegnate nella comparsa di costituzione: “### che l'### Ma Corte d' Appello di ### - ### civile, per i motivi esposti in premessa ### a) in rigetto dell'appello principale così come proposto dalla ### ra ### confermare il provvedimento n. cronologico 1736/2024 emesso dal Tribunale di ### il ### nel procedimento RG 12387-2021. in merito ai capi appellati in via principale n. 1 n. 2 n. 11 n. 12 che dovranno pertanto essere confermati, con vittoria di onorari e spese di giudizio; b) accogliere l'appello incidentale proposto dal #### ed, in riforma parziale del decreto n cronologico 1736/2024 emesso dal Tribunale di ### il ### nel procedimento RG 12387-2021, disporre: 1)In riforma del capo 3 stabilire la: “pariteticità dei tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori e che quindi ### possa trascorrere, con ciascuno dei genitori, quindici giorni nel mese di Agosto consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre, da concordare e far definire per entrambi entro e non oltre il 30 Maggio di ciascun anno.” 2)In riforma del capo 4 stabilire che: “### trascorra le vacanze ### alternativamente dal 23 Dicembre al 31 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 7 Gennaio con l'altro secondo la regola dell'alternanza “; 3) In riforma dei capi 8 e 9 stabilire che: “il padre corrisponda entro il 5 di ogni mese a ### la somma di ### 200,00 a titolo di mantenimento per il figlio rivalutabile annualmente in base agli indici ### oltre al 50% delle spese straordinarie, in denegata ipotesi il mantenimento diretto del figlio“ ### con vittoria di diritti, onorari e spese della presente procedura in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ferme le statuizioni non espressamente impugnate.  ### istruttoria si chiede: a) Ordinare alle parti il deposito delle ultime tre dichiarazione di redditi; b ) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati; c) gli estratti c/c dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni; b) Venga ordinata a parte appellante principale ### ra ### l' esibizione della documentazione attestante il prestito di ### 115.000,00 elargitole dai genitori in epoca antecedente al 2023, nonché le movimentazioni bancarie dei c/c intestati per gli anni 2019 - 2020 -2021” ### sull'istanza di provvedimenti indifferibili: “### in via principale respingere l' istanza di trasferimento di residenza anagrafica del minore ### da ### a ### dei ### con facoltà di iscrizione del bambino al secondo anno della scuola materna perché infondata ed illegittima per i motivi esposti in premessa, opponendosi altresì all'iscrizione scolastica presso diverso istituto come richiesto e disporre, a parziale modifica delle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta del 8.5.2025 , qualora la ### ra ### intenda lei stessa trasferire la residenza a ### dei ### per esigenze lavorative: 1) previa conferma dell'affidamento di ### ai ### territorialmente competenti la modifica del regime di collocamento del minore stabilendolo prevalente presso il padre Sig .### con iscrizione del figlio per il primo anno di scuola materna a ### con richiesta di assegnazione della casa familiare sita in ### di ### 23 in favore del padre stabilito collocatario ed attribuzione di un assegno di mantenimento in favore del genitore collocatario #### a carico della ### ra ### richiesto nella misura di ### 600,00 oltre a stabilire l' ### sempre in favore del padre collocatario. Con diversa e nuova regolamentazione del diritto di visita della madre, genitore non collocatario, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità del minore. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via subordinata ed ulteriore, sempre qualora la ### ra ### intenda lei stessa trasferire la residenza a ### dei ### per esigenze lavorative, disporre 2) previa conferma dell' affidamento di ### ai ### territorialmente competenti la modifica del regime di collocamento del minore stabilendolo prevalente presso il padre #### presso la sua residenza in ### ( Pi) ### con iscrizione del figlio per il primo anno di scuola materna a ### con richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento in favore del genitore collocatario #### a carico della ###ra ### richiesto nella misura di ### 600,00 oltre a stabilire l' ### sempre in favore del padre collocatario. Con diversa e nuova regolamentazione del diritto di visita della madre, genitore non collocatario, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità del minore. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” P.G.: “Visti gli atti” COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.9.2021, ### adiva il Tribunale di ### al fine di ottenere la regolamentazione del regime di affidamento, frequentazione e mantenimento del figlio ### nato l'8.2.2021 dalla relazione more uxorio con ### a quel momento cessata a causa della intollerabilità della convivenza; in particolare, chiedeva l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente del figlio presso la madre, la disciplina del proprio diritto di visita e la previsione del mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.  ### si costituiva, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio ### con collocamento prevalente del minore presso di sé, la disciplina della frequentazione padre-figlio e la previsione di un contributo mensile paterno per il mantenimento ordinario del minore pari a € 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Il Tribunale disponeva l'espletamento di una CTU psicologica a cura del Dott. ### mirata ad accertare la capacità genitoriale di entrambe le parti e ad individuare il migliore regime di collocamento e frequentazione per il minore; con decreto del 26.10.2022, preso atto delle conclusioni peritali, veniva disposto l'espletamento di un periodo di monitoraggio da parte del ### da svolgersi in coordinamento con l'### di riferimento, per la durata di mesi sei; stante il perdurare della conflittualità genitoriale, il minore veniva provvisoriamente affidato ai ### sociali e il monitoraggio veniva prorogato, anche per effetto di successivi provvedimenti, fino all'udienza del 3.7.2024, quando le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Tribunale si pronunciava definitivamente, con decreto del 23.7.2024 depositato l'8.8.2024, provvedendo come segue: “1. dispone l'affidamento di ### (08/02/2021) ai SS. SS. territorialmente competenti, con collocamento prevalente presso la madre, sita in ### via di n. 23, con delega ai ### in ordine alle decisioni in ambito scolastico, sanitario, sportivo e ricreativo; 2. dispone che, durante il periodo scolastico, il padre possa tenere con sé il minore: la prima e la terza settimana del mese, il mercoledì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 10:30 nei periodi non scolastici) fino al giovedì quando lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore 11:30 nei periodi non scolastici); la seconda e la quarta settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10:30 nei periodi non scolastici) fino al mercoledì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore 11:30 nei periodi non scolastici) e il fine settimana dal venerdì, quando andrà a riprenderlo da scuola (o dalla madre alle ore 10:30 nei periodi non scolastici) fino al lunedì successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore 11:30); i restanti periodi saranno trascorsi assieme alla madre, la quale avrà cura, quando si recherà a casa dei nonni materni durante i fine settimana di propria spettanza, di rientrare a ### la domenica sera; 3. dispone che, durante le vacanze estive, il minore trascorra nel mese di agosto gg.  15, anche consecutivi, con la madre e due periodi di gg. 5 consecutivi con il padre, intervallati da una settimana consecutiva di permanenza del minore presso la madre, con facoltà per il padre di far visita al bambino durante tale periodo, indicativamente il mercoledì dalle 16:30 alle 21:00; 4. dispone che, durante le festività natalizie, il minore trascorra con la madre il periodo che intercorre tra l'inizio delle vacanze scolastiche e il 1° gennaio di ogni anno, con facoltà per il padre di trascorrere con il figlio il giorno 24 dicembre o 25 dicembre, e che il minore trascorra con il padre il periodo dal 2 gennaio al 7 gennaio di ogni anno, quando il padre lo riporterà presso l'abitazione materna entro l'ora di cena; all'esito di tale periodo tornerà in vigore il regime di frequentazione ordinaria; 5. dispone che il minore trascorra, durante le vacanze pasquali, gg. 3 con ciascun genitore, alternando annualmente il giorno di ### e ### fatti salvi diversi accordi tra le parti, e che lo stesso trascorra le altre festività nazionali con ciascun genitore, ad anni alterni; 6. invita entrambi i genitori a seguire un percorso di sostegno individuale alla genitorialità presso l'### di riferimento, cui viene dato mandato di organizzazione di tale percorso; 7. dà mandato ai SS. SS. di riferimento di depositare ogni sei mesi una relazione di monitoraggio sul nucleo familiare ### al Giudice Tutelare competente per l'attività di vigilanza; 8. dispone che ### corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a ### la somma di e. 350,00 a titolo di mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici ### 9. pone a carico di ### l'onere di provvedere nella misura del 60% alle spese straordinarie necessarie per il minore e di ### il restante 40%, che dovranno essere individuate e concordate secondo i parametri previsti dalle ### del CNF del 2017; 10. assegna l'### in via integrale a ### 11. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite; 12. pone le spese di ### liquidate con decreto del 10/07/2024, nella misura della metà a carico di ciascuna parte.” Avverso tale decreto proponeva reclamo ### sulle conclusioni trascritte in epigrafe, impugnando i capi 1, 2, 8, 9 e 11. Deduceva i seguenti motivi: I) Sul capo 1: ### dei fatti ed erronea valutazione dei documenti in atti - lettura acritica delle relazioni del consulente tecnico d'ufficio - erronea valutazione dell'interesse del minore - illogicità e contraddittorietà della motivazione - violazione degli artt. 337 bis e s.s.  Premetteva la reclamante che il Tribunale di ### aveva ritenuto congruo affidare definitivamente il minore ### ai ### sociali di ### sulla scorta di quanto relazionato dal ###. ### il quale riferiva che: “i genitori, affiancati da diverse figure sanitarie, sono riusciti a trovare accordi su alcune questioni inerenti il figlio, tuttavia permangono rigidità comunicative tali da non permetterci di ipotizzare un affidamento congiunto. Nel corso della CTU e dei quattro monitoraggi, non siamo stati in grado di trasformare il rapporto tra i genitori in una relazione accettabilmente collaborativa”, permanendo “nei due genitori visioni ‘opposte' che non permettono una proficua collaborazione”. 
La scelta a cui era pervenuto il Tribunale di ### sarebbe da censurare, poiché non terrebbe in debita considerazione il reale interesse del minore, assumendo acriticamente le conclusioni del ### che, lungi dall'essere imparziale, sarebbe stato il vero artefice dei conflitti genitoriali. In realtà il quadro familiare non avrebbe evidenziato delle significative criticità nei rapporti della triade, né tra i due genitori. Del resto, lo stesso CTU aveva evidenziato che entrambi i genitori avrebbero una buona (la madre) o una sufficiente (il padre) capacità genitoriale. In realtà, il conflitto tra le parti sarebbe stato alimentato dal ### per il fatto che egli durante il lunghissimo monitoraggio aveva preteso di imporre le proprie decisioni sul diritto di visita del padre, dipingendo come ostativa la condotta della madre che, invece, aveva inteso soltanto esercitare i suoi legittimi diritti di critica e di difesa, senza che peraltro la medesima avesse mai ostacolato il rapporto padre-figlio, anzi avendolo agevolato, ad esempio consentendo per mesi al padre di frequentare il figlio presso l'abitazione materna. ### del minore ai ### sociali deriverebbe dunque esclusivamente dal fallimento della funzione conciliativa che il CTU si sarebbe assunto, senza espresso mandato del Tribunale, che poi aveva finito per seguire in punto di affido le indicazioni del padre, con valenza principalmente sanzionatoria nei confronti della madre e con una soluzione che avrebbe esasperato il conflitto tra i genitori, tanto che esso era di recente culminato con una richiesta di intervento delle forze dell'ordine da parte della ### La madre si era opposta alla richiesta del padre di collocamento paritario del figlio poiché il minore quando è stato introdotto il giudizio aveva allora solo sette mesi e si era opposta a che il medesimo fosse lasciato solo con la nonna paterna per i rischi connessi ai problemi di salute della stessa (bipolarismo derivante da una emorragia celebrale). 
La reclamante lamentava come non solo avesse dovuto rinunciare al trasferimento a ### de' ### per motivi di lavoro (negato in corso di causa dal Tribunale, con provvedimento confermato in sede di reclamo alla Corte d'appello), ma come fossero stati anche aggravati i suoi spostamenti in ### durante il fine settimana, poiché, su richiesta del padre che aveva lamentato un'eccessiva stanchezza del bambino, era stato disposto il rientro la domenica sera, anziché il lunedì mattina. Contestava che la mera conflittualità tra i genitori potesse giustificare l'affidamento del figlio ai ### sociali, tanto più non avendo il CTU neppure indicato l'ambito in cui i genitori non sarebbero stati in grado di assumere decisioni condivise per il figlio, avendo peraltro chiarito che in più occasioni essi si erano accordati tra di loro. Se mai, poi, ove si fosse ritenuto non confacente all'interesse del minore il regime dell'affido congiunto, il medesimo avrebbe dovuto essere affidato al genitore con una maggiore capacità genitoriale. 
II) Sul capo 2 riguardante le modalità degli incontri padre/figlio - contraddittorietà e carenza di motivazione - violazione dell'interesse in concreto del minore.  ### la reclamante, non sarebbe comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di ### suffragato da valutazioni errate del perito che con la prima relazione peritale aveva evidenziato che il padre non dovesse pernottare col minore, per poi introdurre rapidamente e senza verificare effettivamente l'ambientamento del minore, sia i pernotti nei weekend sia e soprattutto, quelli infrasettimanali. Il Tribunale aveva ritenuto “che quanto proposto in punto di frequentazione dalla ### andrebbe a creare un'eccessiva distanza del minore dalla figura paterna vanificando di fatto il raggiunto equilibrio dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore a tutela del suo diritto alla bigenitorialità”, ma in tal modo avrebbe tutelato non l'interesse del minore ma quello del padre. Tra l'altro quello proposto dalla ### era il calendario attuato dal 6.3.2024, indicato dal CTU appena tre mesi prima dell'emissione del provvedimento definitivo. 
Lamentava l'### che il minore sarebbe stanco e affaticato a causa dei continui viaggi da affrontare, essendogli stati sottratti momenti di riposto essenziali per un minore di soli 4 anni e andando a stravolgere il suo abituale stile di vita, senza tener conto che tra la casa paterna e quella materna nonché l'asilo nido frequentato dal figlio vi sono circa 45 Km di distanza, con un tempo di percorrenza tra andata e ritorno di circa 2 ore e mezza, essendo quindi costretto ad alzarsi all'alba quando dopo il pernottamento con il padre viene portato a scuola alle 8.30. Disagi tutti che potrebbero essere superati se il ### così come più volte affermato in corso di causa, avesse trovato un'abitazione a ### anziché continuare a vivere con i propri genitori, a ### Dunque, secondo la reclamante, allo stato doveva essere eliminato il pernottamento infrasettimanale del minore presso il padre, mantenendo una vista infrasettimanale, ma solo fino alle ore 20.30. 
III) Sui capi 8 e 9 sul contributo al mantenimento - ### per carenza e/o omessa istruttoria. Errata valutazione della documentazione economica.  ll Tribunale avrebbe trattato in maniera diversa le posizioni economiche delle parti in quanto per la ### aveva valutato le movimentazioni del proprio conto corrente mentre ciò non era stato effettuato per il ### limitandosi alla sola analisi delle dichiarazioni dei redditi. Difatti Tribunale aveva valorizzato alcuni bonifici effettuati dall'### in favore dei propri genitori, che aveva ritenuto strumentali a dissimulare le sue effettive disponibilità economiche, nonostante essi fossero restituzioni di prestiti ricevuti negli anni passati (come da bonifici in suo favore anni 2011 e 2012), mentre aveva taciuto sulle movimentazioni bancarie del ### che aveva ricevuto bonifici per oltre un milione di euro. 
Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che il figlio vive sempre a casa della madre, che l'intera gestione del minore ricade sulla medesima, mentre il ### vive presso i genitori e quindi non sostiene spese e che il ### la ### dopo che non le è stata concessa l'autorizzazione a trasferirsi insieme al figlio minore nella regione ### era stata licenziata dalla società “CEPHEID” per la quale lavorava da due anni come “### Manager”, per cui, a 47 anni, non soltanto si era trovata priva di dignità professionale, ma anche di entrate diverse dal canone di locazione di una casa di proprietà, per € 750,00, a fronte di propri oneri abitativi per € 1.050,00, tenuto conto che il ### era cessata l'erogazione dell'indennità ### che era stata anche costretta a riscattare con anticipo la somma di circa € 17.000,00 dal fondo pensionistico complementare e che non aveva ancora trovato una nuova occupazione, essendo dunque costretta a ricorrere costantemente all'aiuto dei propri familiari. ### invece, aveva acquistato un immobile di 130 mq con relativo box auto a ### non abitato né messo a reddito nonostante il mutuo con rate di € 502,00 mensili, ed era anche riuscito a comprare, pochi giorni dopo il deposito del provvedimento di primo grado, una nuova autovettura. Egli, fino al 31.8.2023, era titolare di un'azienda con 13 dipendenti, che era stata ceduta ad un prezzo irrisorio alla ### S.r.l. cioè l'azienda di famiglia dove era stato assunto nel settembre 2023, con uno stipendio mensile di € 1.700,00 per tredici mensilità. Peraltro, dall'estratto conto del ### risultavano entrate per oltre un milione di euro, di cui € 800.000 costituiti da bonifici provenienti dalla ### S.r.l., rendendo evidente che si era trattato di operazione effettuata al solo scopo di sottrarsi agli obblighi economici nei confronti del figlio. Peraltro, risultando dagli estratti conto cedole e versamenti a un fondo di investimento, era presumibile che costui avesse un conto titoli. 
Tenuto conto che l'obbligo di mantenimento dei genitori non si esaurisce in quelli prettamente alimentari, il contributo del padre al mantenimento del minore avrebbe dovuto essere stabilito in misura non inferiore a € 1.000,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. 
IV) sul capo 11 che statuisce la soccombenza reciproca sulle spese di lite. Violazione di legge. Violazione dell'art. 91 c.p.c. E 92, secondo comma, c.p.c. 
In proposito, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la soccombenza del ### in punto di mantenimento del figlio. 
Si costituiva ### che chiedeva il rigetto del reclamo e proponeva reclamo incidentale nei termini riportati in epigrafe. In particolare, chiedeva la conferma del provvedimento di cui al decreto n. 1736/2024 del Tribunale di ### per quanto concerne i capi 1, 2, 11 e 12, e proponeva appello incidentale quanto ai capi 3, 5, 8 e 9. Quanto all'appello principale, deduceva: - ###à e infondatezza del primo motivo, alla luce delle risultanze della CTU e dei quattro monitoraggi svolti dal Dott. ### nonché alla luce dei rilievi di cui alle relazioni dei ### sociali competenti anche all'esito del giudizio di primo grado. Il provvedimento impugnato era, in tema di affido ai ### sociali, idoneo a salvaguardare il diritto del minore alla bigenitorialità onde far fronte alla perdurante conflittualità tra i genitori, poiché, in mancanza, verrebbe lasciata di fatto completa autonomia al potere decisionale della madre, nella convinzione di essere il genitore migliore. Del resto, la controparte aveva già proposto reclamo avverso il provvedimento provvisorio che aveva disposto l'affidamento del minore ai ### sociali, reclamo che era stato respinto.  ###à di operare scelte condivise per il minore aveva continuato a manifestarsi anche in seguito alla definizione del giudizio di primo grado (in merito alle festività natalizie, alle ferie estive, allo sport da far seguire al bambino e così via), rendendo dunque necessario il mantenimento dell'affido del figlio ai ### sociali.  - Ugualmente inammissibile e infondato sarebbe il secondo motivo di appello avversario, poiché il ### a conclusione di tutti i monitoraggi e nella CTU definitiva, si era sempre espresso nel senso di aumentare i periodi di permanenza di ### con il padre in considerazione della sua prossima crescita, tanto più che oggi ### ha quattro anni e non ci sono criticità nel suo pernottamento presso la casa paterna. Ha precisato di aver cercato un'abitazione a ### ma di aver dovuto rinunciare per i maggiori costi rispetto a ### essendo stato posto in CIG e avendo dovuto acquistare una nuova auto per provvedere in sicurezza agli spostamenti del figlio. Peraltro, il minore, in occasione dei pernotti dal padre, era sempre apparso tranquillo all'ingresso a scuola e sempre puntuale per gli orari stabiliti, come attestato dalle maestre. La madre invece aveva sempre ostacolato i tentativi del CTU di consolidare la relazione padre e figlio, tanto che la stessa era arrivata a querelare il Dott. ### per frode processuale e falsa perizia. 
Quanto ai motivi di appello incidentale: a) Il Tribunale avrebbe ingiustificatamente compresso il diritto di visita del padre nel periodo estivo, avendo anch'egli diritto a trascorrere con il minore un periodo continuativo di 15 giorni, come del resto suggerito dal ### in modo da consentirgli di organizzare adeguatamene le proprie ferie con il figlio.  b) La statuizione del Tribunale sarebbe errata anche dove non prevede che la regolamentazione del periodo ### sia ad anni alterni, seppur equa in merito alla durata dei periodi stabiliti presso ciascun genitore. Infatti, il minore non potrebbe mai trascorrere con il padre il 26 dicembre come mai il 31 dicembre di ogni anno. ### l'attuazione della previsione nella pratica diventerebbe impossibile, avendo la ### per due anni consecutivi, portato con sé ### a ### de' ### nel periodo intercorrente tra le vacanze scolastiche e il 2 Gennaio, con impossibilità per il ### di poter trascorrere il ### con il figlio, come pure previsto in alternanza con il 24 dicembre.  c) Il Tribunale, in sede di decisione definitiva, aveva aumentato il contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio, provvisoriamente stabilito nella misura di € 200,00, nonostante le sue condizioni economiche fossero peggiorate a causa della CIG dal novembre 2023, per cui egli percepiva uno stipendio di circa 1350,00 /1400,00 euro, gravato della rata di mutuo ipotecario pari a € 502,00 e di quella per l' acquisto dell'auto pari a € 271,80 mensili, oltre alle spese delle utenze dell'abitazione acquistata dal ### e in cui egli risiede (diversamente da quanto dedotto da controparte) ed oltre a circa € 200,00 per i costi del carburante necessario agli spostamenti del figlio. Correttamente il Tribunale aveva valorizzato i consistenti bonifici effettuati dalla ### in favore dei propri genitori. Peraltro, se è vero che il minore vive prevalentemente con la madre, era stata una sua scelta quella di abitare in una casa con un canone di locazione di oltre € 1.000,00 anziché in quella di proprietà, avendo oltretutto la ### titoli abilitanti e capacità professionale idonea a consentirle di reperire una confacente occupazione. Sta di fatto che la appellante, percependo la ### avrebbe entrate nette di circa € 1.000,00 mensili, a fronte dei € 400,00 disponibili da parte del ### I bonifici di € 800.000,00 sul conto corrente della ditta individuale ormai cessata non costituivano entrate. Considerato che il ### nel mese di febbraio 2025 aveva dovuto corrispondere la somma di € 5.000,00 a titolo di arretrati in favore della ### oltre ad aver sempre rimborsato le spese per la mensa scolastica del bambino e le spese per i medicinali da banco, benché spese ordinarie secondo quanto stabilito dalle ### del CNF del 2017, il contributo del padre al mantenimento del figlio doveva essere contenuto nella misura di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Con istanza depositata in data ### la ### ha chiesto che, in via indifferibile, il minore ### sia autorizzato al trasferimento da ### a ### de' ### con facoltà di iscrizione del minore al secondo anno della scuola materna. 
Ha rappresentato che, non essendo stata autorizzata a trasferirsi in ### con il figlio, era stata licenziata il ###, dopo aver chiesto, prima, di prolungare il periodo transitorio di smart working e, poi, un'aspettativa per motivi familiari; che il provvedimento di licenziamento era stato impugnato con giudizio avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Milano; che nel frattempo la ### si era attivata per reperire altre sistemazioni lavorative a ### ma senza esiti positivi, per cui aveva vissuto con la sola ### ormai cessata, e con l'aiuto economico della famiglia d'origine; che il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano si era concluso con sentenza del 5.2.2025 che accertava l'illegittimità del trasferimento per ragioni discriminatorie, reintegrando la ### nella posizione lavorativa precedente; che a seguito di trattative tra legali, l'azienda aveva infine inviato lettera 23.4.2025 che invita la ### a riprendere servizio entro trenta giorni con il ruolo “##### Basilicata”, che non prevede la possibilità di svolgimento in remoto; che il minore è ben inserito nella famiglia di origine della madre e ha già un contesto amicale a ### dei ### mentre non ha nessuno a ### visto che il padre vive a ### nella ### di ### che la nuova occupazione lavorativa, senza vincoli di orario, le consentirebbe di prendersi cura del figlio, potendo contare anche sull'aiuto dei propri genitori e della sorella; che, per compensare la minor frequenza degli incontri tra il figlio, il padre e i nonni paterni, si potrebbe ipotizzare una permanenza più lunga con il padre durante tutti i periodi di vacanza scolastica di ### privilegiando il prolungamento nei fine settimana anche perché il minore non andrebbe a scuola di sabato, anche con onere della madre, a proprie spese, di accompagnare il figlio dal padre e poi riportarlo presso la propria abitazione, in uno dei due fine settimana di competenza paterna, l'altro dei quali potrebbe essere trascorso dal padre con il figlio raggiungendolo a ### de' ### che d'altra parte, anche dalla CTU era emersa una maggiore competenza della madre sotto il profilo della consapevolezza che il proprio ruolo comporta; che del resto, ove il minore fosse affidato al padre, comunque perderebbe il suo attuale contesto di riferimento, dovendosi trasferire da ### a ### Instaurato il contraddittorio sulla predetta istanza, ### ha depositato note scritte autorizzate opponendosi all'istanza della madre, sia perché in mancanza delle motivazioni della sentenza del giudice del lavoro di ### non si comprenderebbe se il trasferimento della sede ###### sia o meno frutto di una libera scelta della ### (che dunque sfrutterebbe questa circostanza per ottenere di riavvicinarsi alla sua famiglia d'origine), sia perché contrario al principio di bigenitorialità, anche vista la condotta ostacolante della madre indicata come causa principiale della conflittualità delle parti e del conseguente affidamento del minore ai ### sociali, e al diritto del minore di continuare a vivere nell'ambiente in cui è cresciuto, stante anche l'adeguatezza del contesto familiare paterno, e chiedendo dunque accogliersi le conclusioni riportate in epigrafe, anche a modifica di quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta. 
All'udienza del 23.5.2025, sulle conclusioni delle parti come dai rispettivi atti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.  ****** 
Preliminarmente, trattandosi di procedimento che è stato instaurato prima dell'entrata in vigore del D.lvo n. 149/2022, occorre ricordare che i provvedimenti in materia di affidamento, domiciliazione e frequentazione dei figli nati fuori del matrimonio, già di competenza del Tribunale per i ### hanno natura sostanziale di sentenza e pertanto il reclamo su di esso deve essere deciso in forma di sentenza (cfr. Cass, 21.3.11, n. 6319). 
In via istruttoria, non paiono ammissibili e rilevanti le richieste istruttorie, già proposte nel giudizio di primo grado e ivi non ammesse, rinnovate dalle parti. 
Nel merito, pare opportuno esaminare preliminarmente la domanda avanzata dalla ### di autorizzazione al trasferimento del minore da ### a #### dovendo la madre a breve prendere servizio in ### sulla base di quanto comunicatole dall'azienda ### in data ###. 
Benché tale provvedimento sia stato richiesto ai sensi dell'art. 473 bis.15 (cioè come provvedimento indifferibile che il giudice dell'appello può adottare in corso in causa ai sensi dell'art. 473 bis.34, terzo comma, c.p.c.), ritiene la Corte di poter provvedere su tale istanza definitivamente, poiché su di essa è stato instaurato il contraddittorio e dagli atti emergono elementi sufficienti al fine di decidere in modo non provvisorio. 
Del resto, pacificamente, la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (cfr. Cass. sez. 1, ord. n. 14830 del 14.6.2017). 
Ciò premesso, occorre anzitutto tenere presente quanto più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. Sent. n.18087/2016 e ### n. 21054/2022) circa il fatto che "stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale”, per modo che il giudice deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (Cass. n.9633/2015, n.18087/2016, Cass. n.19455/2019. Cass. n.5604/2020). 
Si osserva dunque, in primo luogo, che la scelta della madre di trasferirsi in ### e nella specie a ### de' ### non appare affatto motivata soltanto dall'esigenza della medesima di riavvicinarsi alla propria famiglia di origine che ivi risiede, come pretende il ### bensì risulta necessitata da effettive esigenze di lavoro. Non vi sono infatti elementi che consentano di affermare che la ### avrebbe potuto accedere nell'ambito dell'azienda ### a posizioni lavorative tali da non richiedere il suo trasferimento di sede, come è comprovato dal fatto che il licenziamento della ### annullato dal giudice del lavoro, fu disposto proprio in seguito ai tentativi della medesima di procrastinare il più possibile la presa di servizio in #### parte, la appellante ha comprovato, mediante copiosa documentazione, di essersi inutilmente attivata per trovare in ### un'occupazione confacente alla sua professionalità. Così come è pacifico che la medesima non gode più del trattamento ### cessato nell'aprile 2025, non avendo altre risorse se non il canone di locazione di un bilocale di proprietà in ### neppure sufficiente a sostenere i costi di locazione dell'abitazione in cui attualmente vive con il figlio. 
Ciò premesso, si osserva come sia indubitabile che sinora la madre abbia costituito il principale punto di riferimento per il minore, che è sempre vissuto con lei, per cui l'improvvisa interruzione di tale consuetudine di vita avrebbe un impatto certamente negativo sul medesimo, che ha da poco compiuto i quattro anni. 
La collocazione presso la madre a ### de' ### del figlio, peraltro ancora in età prescolare, sembra dunque maggiormente confacente agli interessi del medesimo.  ### egli andrà a vivere in un contesto ambientale e familiare ben conosciuto, visto che la madre già ve lo conduce nei fine settimana di sua competenza oltre che d'estate e in occasione delle principali festività. 
Peraltro, è evidente che in caso di collocamento prevalente presso il padre il figlio subirebbe notevoli pregiudizi in quanto, oltre a perdere le sue abituali consuetudini di vita caratterizzate dalla quotidianità con la madre, si troverebbe costretto ad andare a vivere a ### tuttavia continuando a frequentare la scuola materna a ### dovendo quindi affrontare ogni giorno un viaggio di complessivi 90 km (45 km in andata e altrettanti al ritorno, certamente pesanti per un bimbo così piccolo, sia per l'orario di sveglia che per la distanza da coprire), oppure a trasferirsi in una scuola materna situata nel luogo di residenza paterno, dovendo dunque in ogni caso interrompere le relazioni amicali e scolastiche intessute a #### parte, è da escludersi che possa essere assegnata al ### la casa familiare, di proprietà della madre e situata a ### come pure il padre ha richiesto: l'assegnazione della casa familiare, infatti, è preordinata a garantire alla prole la continuità dell'ambiente domestico, esigenza che nella fattispecie non sussiste rispetto all'immobile in questione, dove il minore ha vissuto soltanto nei suoi primissimi mesi di vita. 
Posto che il trasferimento di un genitore a notevole distanza dal luogo di residenza dell'altro va a incidere inevitabilmente sull'esigenza del minore di mantenere con entrambi rapporti significativi, anche in termini temporali, si tratta dunque di regolamentare la frequentazione del genitore non prevalentemente collocatario in modo tale da compensare al massimo la minor frequenza delle visite al figlio, che peraltro nella fattispecie saranno agevolate dalla dichiarata disponibilità della madre ad accompagnare il minore dal ### Andrà dunque disposto che il padre, salvo diversi accordi delle parti, veda il figlio il primo, terzo e quinto fine settimana di ogni mese, dal venerdì entro le ore 19.30 alla domenica alle ore 15.00 (dovendosi tener conto, negli orari, del tempo necessario agli spostamenti da ### de' ### a ###; nel primo e terzo fine settimana del mese sarà la madre ad accompagnare e a riprendere il figlio dal padre mentre nell'eventuale quinto fine settimana del mese sarà il padre a recarsi a ### de' ### per stare con il figlio (in tal modo avendo anche l'opportunità di conoscere il nuovo contesto di vita del minore). Stante la tenera età del piccolo ### la frequentazione del padre durante il periodo estivo sarà distribuito in tre settimane, di cui una a giugno, una a luglio ed una ad agosto, mentre la madre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive; a partire dal compimento del sesto anno di età, nel mese di agosto il padre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive; i periodi in questione dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno (15 giugno per questo primo anno); in mancanza di accordo, il padre starà con il figlio l'ultima settimana di ciascuno dei tre mesi estivi (a partire dal sesto anno di età, le ultime due settimane di agosto) e spetteranno alla madre le prime due settimane di agosto.  ### il periodo natalizio, il minore starà alternativamente con ciascuno dei genitori dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (per questo primo anno, con il padre il primo periodo), mentre trascorrerà con il padre l'intero periodo delle vacanze pasquali.
In occasione delle vacanze estive, natalizie e pasquali nei periodi di sua competenza sarà il padre ad andare a prendere il figlio a ### de' ### mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere. 
Nel caso in cui il calendario della scuola frequentata dal minore dovesse prevedere ulteriori sospensioni dell'attività scolastica della durata di almeno quattro giorni, il figlio trascorrerà tali periodi con il padre, che andrà a prenderlo a ### de' ### mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere. 
Sempre al fine di garantire rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, essi potranno effettuare al figlio, quando non lo hanno con sé, una videochiamata giornaliera di durata non superiore a 15 minuti, nella fascia oraria che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, va stabilita in quella tra le 19.30 e le 20.00. 
Ciò posto, e passando ai motivi di appello principale e incidentale, si osserva quanto segue.  1. Il primo motivo dell'appello principale risulta fondato. 
Il Tribunale ha fondato la propria decisione in punto di affidamento del minore ai ### sociali sulle considerazioni conclusive del CTU (relazione di ultimo monitoraggio depositata in data ###), secondo cui “i genitori, affiancati da diverse figure sanitarie, sono riusciti a trovare accordi su alcune questioni inerenti il figlio, tuttavia permangono rigidità comunicative tali da non permetterci di ipotizzare un affidamento congiunto. Nel corso della CTU e dei quattro monitoraggi (compreso il presente), non siamo stati in grado di trasformare il rapporto tra i genitori in una relazione accettabilmente collaborativa”, permanendo “nei due genitori visioni ‘opposte' che non permettono una proficua collaborazione”. 
Dalla lettura degli elaborati peritali, tuttavia, non emergono elementi di particolare preoccupazione in relazione al minore, se non in termini di potenziale pregiudizio qualora la conflittualità tra le parti non dovesse mitigarsi. Si legge nella relazione di monitoraggio del 20.10.2023: “I colloqui avvenuti con lo scrivente e le ### la dott.ssa ### (assistente sociale) non ha riferito preoccupazioni né da parte sua né da parte degli ### che hanno osservato il nucleo e/o il minore, circa la condizione psico-fisica di quest'ultimo. Sia la dott.ssa ### che la dott.ssa #### hanno comunque evidenziato la presenza di un conflitto ancora in corso, ma verso la cui risoluzione entrambe le ### stanno mostrando impegno e partecipazione.” Ancora, nella relazione di monitoraggio del febbraio 2024 si legge: “I riferiti dei genitori sullo stato psico-fisico del figlio dipingono il ritratto di un bambino in linea con lo sviluppo, che manifesta in certi momenti la sua tristezza e la sua rabbia in maniera congruente alla situazione, che ha migliorato le abilità linguistiche e, come il Collegio dei ### ha avuto modo di osservare nell'incontro successivo, che interagisce positivamente con entrambi i genitori.” Quanto alle relazioni dei ### sociali affidatari, da esse emerge, senz'altro, un'importante conflittualità dei genitori che li porta spesso a confrontarsi anche aspramente su questioni specifiche (la vaccinazione antinfluenzale del figlio, il passaggio dal nido alla scuola materna…) ma anche la capacità dei medesimi, certamente grazie anche al percorso di sostegno alla genitorialità predisposto il loro favore, di raggiungere infine un accordo su questioni importanti (ad esempio, la scelta dell'istituto scolastico cui iscrivere il minore nell'anno scolastico 2024/2025, cfr. relazione dell'8.2.2024). 
Va peraltro ricordato che, come più volte affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità, la conflittualità genitoriale non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso quando si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione solo ove essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/09/2016, n. 18559; cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 29/03/2012, 51089). 
Nella fattispecie, se può essere risultato opportuno affidare il minore ai ### sociali durante il lungo monitoraggio del ### nel corso del quale le parti hanno avuto l'opportunità di seguire i percorsi di sostegno alla genitorialità predisposti in loro favore almeno in parte alleggeriti della pressione derivante dalla loro conflittualità, non sembra che sia consono all'interesse del minore mantenere una tale previsione, perché essa deresponsabilizza le parti rispetto al proprio ruolo genitoriale, che comporta l'ineludibile necessità di confrontarsi civilmente per trovare un punto di incontro sulle questioni che riguardano il figlio, necessità della quale esse dovrebbero ormai aver assunto piena consapevolezza, visti i numerosi supporti attivati a tal fine. Il minore, d'altra parte, non sembra, per ora almeno, aver subito pregiudizi di rilievo dalla incapacità dei genitori di superare il conflitto che li contrappone, fermo restando che, qualora ciò dovesse verificarsi nel futuro, perseverando i genitori in una condotta inadeguata nella gestione dei loro contrasti, potrebbe nuovamente prospettarsi la necessità di adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. 
In conclusione, ritiene la Corte che, allo stato, sia conforme all'interesse del minore ripristinare l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in capo alle parti, rispetto alle quali è stata accertata idonea capacità genitoriale, fermo restando che esse potranno concordare in autonomia di essere di essere assistiti da un coordinatore genitoriale di loro scelta, che li aiuti a comporre le loro divergenze nelle scelte di maggiore importanza per il minore. 
Sembra anche opportuno, vista la distanza geografica tra i luoghi di residenza dei genitori, prevedere che la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sia gestita separatamente da ciascun genitore, nel tempo che avrà il figlio con sé, come consente il terzo comma dell'art. 337 ter 2. La decisione di autorizzare il trasferimento del minore con la madre a ### de' ### assorbe il secondo motivo dell'appello principale e il primo e secondo motivo dell'appello incidentale proposto dal ### Detta decisione comporta altresì il rigetto delle domande dal medesimo avanzate in replica all'istanza proposta dalla ### in corso di causa.  3. Circa le questioni economiche, si osserva quanto segue. 
Il contratto di lavoro della madre prevede un compenso annuo di oltre € 50.000 lordi, oltre ad alcuni incentivi. Deve peraltro presumersi che la medesima dovrà trovare una propria abitazione per sé e per il figlio a ### dè ### con costi abitativi quantomeno analoghi a quelli di cui è gravato il padre (onerato del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisito della sua abitazione a ###. Considerando anche il canone di locazione che la ### riscuote dalla casa di proprietà a ### si tratta, comunque, di entrate certamente superiori a quelle del padre, il quale, per effetto della ### riceve uno stipendio di circa € 1.400,00 netti mensili. Occorre tuttavia osservare che - se da un lato sembra da escludersi che i bonifici per circa € 800.000,00 ricevuti dal ### nel periodo 2021/2023 dalla ### S.r.l., di cui ora egli è dipendente, rappresentino un'entrata effettiva, avendo il medesimo spiegato in udienza di aver aperto nel 2021 una ditta individuale, poi chiusa nel 2023, al solo scopo di aderire alla richiesta fattagli dalla ### S.r.l. per evitare di passare dal regime di impresa artigiana a quello di impresa industriale e quindi, deve intendersi, per ragioni di opportunità fiscale, per cui i bonifici in questione servivano a sostenere i costi dei dipendenti e gli altri correlati alla conduzione dell'azienda che il ### si era prestato ad avviare - dall'altro tale operazione mostra l'evidente cointeressamento del ### nella ### S.r.l., che vede nella propria compagine sociale familiari del medesimo, e ciò lascia presumere entrate superiori a quelle fiscalmente dichiarate, circostanza che del resto trova conferma nel recente acquisito di un'abitazione di 130 mq. e di una nuova autovettura.
Considerato, altresì, che la ### sarà gravata di maggiori oneri di mantenimento diretto del figlio oltre che della maggior parte delle spese correlate al diritto di visita del padre, si ritiene in conclusione che il contributo del ### al mantenimento ordinario del figlio vada determinato nell'importo di € 500,00 mensili. 
Le spese straordinarie relative al minore graveranno su entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna. 
L'### spetterà integralmente alla madre, quale genitore prevalentemente collocatario.   4. In considerazione della particolare natura e dell'esito della causa sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Resta perciò assorbito il quarto motivo di appello principale. 
Va confermata la statuizione relativa alle spese di ### da porre a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.  P.Q.M.  la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in riforma del decreto del Tribunale di ### datato 23.7.2024: 1. dispone che il minore ### sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione; 2. conseguentemente, autorizza il trasferimento del minore da ### a ### dè ### presso la nuova residenza materna e la sua iscrizione ad una scuola materna del luogo; 3. dispone che il diritto di visita dal padre sia articolato come segue, salvo diverso accordo tra le parti: - il padre vedrà il figlio il primo, terzo e quinto fine settimana di ogni mese, dal venerdì entro le ore 19.30 alla domenica alle ore 15.00; nel primo e terzo fine settimana del mese sarà la madre ad accompagnare e riprendere il figlio dal padre mentre nell'eventuale quinto fine settimana del mese sarà il padre a recarsi a ### de' ### per stare con il figlio - durante il periodo estivo, il padre starà con il figlio tre settimane, di cui una a giugno, una a luglio ed una ad agosto, mentre la madre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive; a partire dal compimento del sesto anno di età, nel mese di agosto il padre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive; i periodi in questione dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno (15 giugno per questo primo anno); in mancanza di accordo, il padre starà con il figlio l'ultima settimana di ciascuno dei tre mesi estivi (a partire dal sesto anno di età, le ultime due settimane di agosto) e spetteranno alla madre le prime due settimane di agosto; - durante il periodo natalizio, il minore starà alternativamente con ciascuno dei genitori dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (per questo primo anno, con il padre il primo periodo), mentre trascorrerà con il padre l'intero periodo delle vacanze pasquali.  - in occasione delle vacanze estive, natalizie e pasquali nei periodi di sua competenza sarà il padre ad andare a prendere il figlio a ### de' ### mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere; - nel caso in cui il calendario della scuola frequentata dal minore dovesse prevedere ulteriori sospensioni dell'attività scolastica della durata di almeno quattro giorni, il figlio trascorrerà tali periodi con il padre, che andrà a prenderlo a ### de' ### mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere; 4. entrambi i genitori potranno effettuare al figlio, quando non lo hanno con sé, una videochiamata giornaliera di durata non superiore a 15 minuti, nella fascia oraria che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, va stabilita in quella tra le 19.30 e le 20.00; 5. dispone che ### corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a ### la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ### 6. dispone che le spese straordinarie relative al minore siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e siano regolate dai parametri previsti dalle ### del CNF del 2017; 7. dispone che l'### spetti in via integrale alla madre; 8. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio; 9. pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuno nella misura della metà. 
Si comunichi ai ### di ### Così deciso in ### alla camera di consiglio del 26.5.2025 La cons. est. 
D.ssa ### D.ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni

causa n. 232/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Mariani Isabella, Guerrieri Alessandra

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19224/2024 del 12-07-2024

... della connettività internet, dei supporti ticketing, smart working e web applicat ion funzionali alla gestione da parte della stessa ### del ramo d'azienda concesso in locazione; avev ano altresì regolato i rapporti relativi a un «pacchetto» di clienti ### già fruitori dei suoi servizi. All'art. 2.1. del contratto, ### si era espressamente riservata la facoltà di nominare come conduttrice ed eventuale futura acquirente dell'azienda una socie tà diversa che avrebbe dovuto ### 2023 n.4998 sez. ### - ud. 6-12-2023 -3- rispondere a determinati requisiti; aveva, quindi, a tal fine, costituito E-### di cui era socia al 99%, effettuando la dichiarazione di nomina a suo favore. All'art. 16.3 era stato, quindi, espressamente previsto che «per ogni controversi a nascente dalla interpretazione o e secuzione del presente contratto di affitto di ramo d'azienda o di quello eventuale di cessione del ramo d'azienda sarà competente in via esclusiva il foro di ### 1.2. E-win s.r.l. ottenne dal Giudice del ### di ### il decreto ingiuntivo n.889/17, nei confronti di ### per la somma di ### 94.840,60 , a titolo di pagamento di sette fattu re rel ative, in particolare, al corrispettivo di attività di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 4998 - 2023 proposto da: E-### s.r.l., in persona del pro tempore, elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e dif esa, giu sta procura in calce al r icorso, con indicazione dell'indirizzo pec; - ricorrente - contro ### s.p.a. società benefit, (già ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### via ### 16, pre sso lo studio dell 'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell'indirizzo pec; - controricorrente - Ric. 2023 n.4998 sez. ### - ud. 6-12-2023 -2- per il rego lamento ne cessario di competenza richiesto avverso la sentenza n. 10/2023 de l ### E ### pubblicata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal consigliere ### lette le conclusioni del ### ico Ministero, in persona del so stituto procuratore generale ### che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le memorie delle parti.  ### 1. Per la m iglior e compr ensione dei fatti di causa, deve premettersi che la società ### s.p.a. e la ter za ### s.r.l.  avevano concluso, in data ###, un contratto di affitto di azienda con cui, secondo il modello del rent to buy, ### aveva concesso in locazione a ### con opzione di futura vendita, il proprio ramo d'azienda costituito, secondo quanto previsto dall'art. 2 del ci tato contratto, dal «complesso dei beni organizzati per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione, assistenza e commercializzazione derivante dalla titolarità e pi ena proprietà dei software e bre vetti denominati “####, #### ERWINBI”». 
Collegato al contratto di affitto del ramo di azienda e ivi confluito, come allegato L, le parti avevano altresì sottoscritto un contratto di locazione di servizi relativi all'utilizzo dei software, della connettività internet, dei supporti ticketing, smart working e web applicat ion funzionali alla gestione da parte della stessa ### del ramo d'azienda concesso in locazione; avev ano altresì regolato i rapporti relativi a un «pacchetto» di clienti ### già fruitori dei suoi servizi. 
All'art. 2.1. del contratto, ### si era espressamente riservata la facoltà di nominare come conduttrice ed eventuale futura acquirente dell'azienda una socie tà diversa che avrebbe dovuto ### 2023 n.4998 sez. ### - ud. 6-12-2023 -3- rispondere a determinati requisiti; aveva, quindi, a tal fine, costituito E-### di cui era socia al 99%, effettuando la dichiarazione di nomina a suo favore. 
All'art. 16.3 era stato, quindi, espressamente previsto che «per ogni controversi a nascente dalla interpretazione o e secuzione del presente contratto di affitto di ramo d'azienda o di quello eventuale di cessione del ramo d'azienda sarà competente in via esclusiva il foro di ### 1.2. E-win s.r.l. ottenne dal Giudice del ### di ### il decreto ingiuntivo n.889/17, nei confronti di ### per la somma di ### 94.840,60 , a titolo di pagamento di sette fattu re rel ative, in particolare, al corrispettivo di attività di implementaz ione di u n software denominato ### richiesta alla ricorrente da ### in favore di una t erza società sua clien te, ### s.r.l., (fattura n. 143 d el 31.12.2016) e il correlato corrispettivo per la prestazione di ### di ###7 Pacchetto n.15 utenti - ### programmi personalizzati ### 7 - ### di aggiornamento presso il cliente pure resa in favore di ### (fattura n. 390 del 31.05.201), nonché gli indenni zzi per attività tecnica, di aggior namento, di assistenza software ### annuale, rese in favore di altri clienti già ### e, infine, del canone mensile per il software ### (licenza d'uso + assistenza) utilizzato in proprio da ### 1.3. Il Giudice del ### di ### adito in opposizione, ha stabilito innanzitutto che, dei sette crediti azionati in monitorio da E- win s.r.l. , fon dati su altrettante fattur e, cinq ue attenevano all'esecuzione - o comu nque alla lamentat a inosservanza in sede esecutiva - delle previsioni contenute nel contratto di affitto di azienda del 29/7/2016 e in particolare a quanto ivi stabilito ai punti 4.1. e 2.2.  (la richiamata cessione dei rapporti intercorrenti con un «pacchetto» di clienti che avevano già pagato a ### le prestazioni di assistenza). Ric. 2023 n.4998 sez. ### - ud. 6-12-2023 -4- Ha, in conseguenza, ritenuto che la competenza a conoscere di questi crediti sia stata devolut a dalle stesse parti, quale foro convenzionale esclusivo, al ### di Padova, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 cod. proc. civ.. 
Ha, poi, precisato che i due crediti portati dalle fatture n. 143 del 31.12.2016 e n. 390 del 31.05.2017, come su riportati in dettaglio, nella prospettazione di E-win sono invece relativi al compenso dovuto per prestazioni eseguite in forza di una diversa commissione d'ordine e, come tali, singolarmente considerati, devoluti alla sua competenza ex artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ.; ha aggiunto però che la competenza del foro convenzionale del ### di Padova per tutta la domanda consegue comunque all'«evidente connessione oggettiva» tra questi crediti e gli ulteriori concernenti l'esecuzione del contratto di affitto del ramo d'azienda. 
In accog limento dell'eccezione di ### s.p.a., pertanto, il ### ha ritenuto sussistente il foro convenzionale per tutti crediti ingiunti e declinato la propria competenza in favore del ### di Padova.  2. Avverso questa sentenza, E-win s.r.l. ha proposto regolamento di compet enza per due mot ivi, illustr ati da memorie; ### ha presentato memoria ex art. 4 7 cod. proc. civ . e successi vo scritto difensivo; il P.G. ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, E-win ha lamentato la violazione dell'art.  38 cod. proc. civ. per avere il ### respinto la sua eccezione di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza pe r territo rio, con conseguente radicamento della co mpetenza: l'opponente, infat ti, avrebbe contraddittoriam ente contestato prima il merito e poi l'incompetenza e, in ogni caso, non avrebbe contestato la sussistenza di ciascun criterio in riferimento alla pluralità di titoli da cui derivano le ### 2023 n.4998 sez. ### - ud. 6-12-2023 -5- obbligazioni dedotte in giudizio, ev incibili dal ricorso per de creto ingiuntivo.  1.2. Con il secondo motivo, E-Win ha prospettato la violazione degli artt. 29, 33, 38 e 40 cod. proc. civ., per avere il ### di ### applicato il foro conven zionale in vece di individuar e il giudice competente ex artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., anche per i crediti che derivavano da uno specif ico contratto menzionato nelle fatture n. 143/2 016 e n. 390/2017, sottoscritto da Eni ac per accettazione, in cui non era prevista alcuna deroga alla competenza del ### di ### così violando la r egola d ell'attrazione per connessione come stabilita dall'art. 33 cod. proc. civ..  2. Il secondo motivo è fondato.  ### di ### ha stabilito che, secondo la prospettazione della società ricorrente in monitorio, due tra i sette crediti pretesi, quelli portati dalle fatture n. 143/2016 e n. 390/2017, non trovano titolo nel contratto di affitto di ramo d'azienda in cui è stata inserita la clausola in deroga della competenza, ma nel diverso contratto di fornitura del servizio di assistenza e di implementazioni del software ### chiesto da ### nei confronti del suo cliente ###. 
Ciò precisato, il ### ha comunque ravvisato una connessione oggettiva tra le domande rela tive a que sti due cre diti e le restanti pretese, «presentan[d]o in fatto uno stretto legame con le ulteriori questioni prospettate in causa ch e, come detto concernono l'esecuzione del contratto di affitto del ramo d'azienda» e ha declinato la sua co mpeten za su tutta la domanda in conseguenza di que sta connessione. 
Sul punto, tuttavia, deve considerarsi, in diritto, che il foro stabilito dalle parti, in quanto pattizio e non legale, dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata ma non già inderogabile sicché, seppure pattuito come esclusivo (art. 29 cod. proc. civ.), non impedisce, al pari di ogni ### 2023 n.4998 sez. ### - ud. 6-12-2023 -6- altro criterio d eterminativo della compete nza, le modificazioni per ragioni di connessione. 
Costituisce, quindi, principio consolidato che, in t ema di competenza per territorio derogabile, il convenuto in senso formale o sostanziale (come nell'opposizione a decreto ingiuntivo) abbia, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'onere di contestare, nella prima difesa utile (l'atto di opposizio ne che, i n tali procedimenti, tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria - ### 6 - 3, n. 4779 del 23/02/2021), l'incompetenza per territorio del ### e adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione agli stessi, quale sia il ### che ritiene competente. 
Verificatasi la decadenza dall'eccezione o risu ltata, comunque, inefficace la sua pr oposizione per violazione dei suindicati oneri, il ### non può rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell'eccezione stessa, sicché la competenza del giudice adito resta radicata in base al profilo non (o non efficacem ente) contestato (Cass. Sez. 6 - 3, n. 63 80 del 14/03/2018, con richiami).  ### della formulazione dell'eccez ione è controllabile , anche d'ufficio, da questa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (Cass. Sez. 6 - 3, n. 6380 /2018 cit., con richiami). 
Ciò posto, nel suo att o di oppo sizione, la E niac si è l imitata ad eccepire che il ### di ### è stato scelto quale foro convenzionale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 cod. proc., mentre - come detto - aveva l'onere di contestare la competenza del foro di ### con riferimento anche a tali due crediti non trovanti titolo nel contratto di cessione di ramo d'azienda e per i quali, pertanto, non vi era stata pattuizione di un foro in deroga: in conseguenza di questa sua non rituale for mulazione, l'eccezione di incompetenza avr ebbe ### 2023 n.4998 sez. ### - ud. 6-12-2023 -7- dovuto essere considerat a tamquam non esset, per ché la contestazione non è stat a estesa a t utti i criteri di competenza astrattamente applicabili alla controversia. 
Dall'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza di ### consegue, dunque, che la competenza su tut ta la domanda resti radicata presso il ### di ### adito in monitorio, davanti al quale la controversia sarà riassunta nel termine di cui all'art. 50 cod.  proc. civ..  ### del merito statuirà sulle spese della presente procedura di regolamento.  P.Q.M.  ### e dichiara la compet enza del ### d i ### za, dinnanzi a cui rimette le parti, con onere di riassunzione della causa nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ; spese al merito. 
Così deciso in ### nella cam era di consi glio della seconda 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Papa Patrizia

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