blog dirittopratico

3.659.434
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15682/2024 del 05-06-2024

... legittimità, liqu idate in dispositivo, seguono la soccombenza. ### di distrazione merita accoglimento. P.Q.M. ### dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali ed €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. ### anticipatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d el ricorren te dell'ulte riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. ### così deciso nella camera di consiglio del 7.5.2024. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 2389-2019 proposto da: I.A.C.P. - #### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato G ### RUSSO, rappresentat o e difeso dall'avvocato ### GAMBADAURO; - ricorrente - contro BILLE' ### domiciliata in ### CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI ### disciplinari pubblico impiego R.G.N. 2389/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 07/05/2024 CC CASSAZIONE, rappresentata e difesa dal l'avvocato ### GAGLIARDI; - controricorrente - avverso la senten za n. 7 98/2018 della ####'APPELLO di ### depositata il ### R.G.N. 418/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal ###. ####: 1. con sentenza del 24 ottobre 2018 la ### d'appello di ### riformava la sentenza del locale Tribunale e annullava la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per nove giorni inflitta in data ### a ### dipendente dell'### della ### di ### in relazione a fatti accaduti nella giornata del 14.1.2013; secondo la contestazione dis ciplinare, la ### «uscendo dalla stanza della dott.ssa ### che aveva avuto un malore», proferiva le segu enti frasi: «bastardi, bastardi!!! In galera loro ci devono andare, non noi, per quello che ci hanno fatto!!!» e, inoltre, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, si era rinchiusa nella propria stanza benché «diverse persone chiedevano di parlare con qualcuno dell'### 2. così riportati i fatti, la ### territoriale riteneva che fossero sussumibili nella fattispecie della “condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori” e/o in “manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente”, entrambe sanzionabili ‒ e poi in concreto sanzionate ‒ con la sospensione fino a un massimo di dieci giorni ai 3 sensi dell'art. 3 CCNL del ### non Dirigente del ### regioni e ### della ### sicil iana, sicché non v'era ragione di ritenere che potesse configurarsi alcuna delle ipotesi più gravi, previste dal successivo comma 6, art. 3, CCNL cit., potendosi escludere che il fatto fosse ascrivibile all'ipotesi, ivi contemplata, degli «alterchi con vie di fatto e di particolare gravità»; 3. il procedimento disciplinare, in relazione ai fatti contestati passibili di sospensione dal servizio fino a un massimo di dieci giorni, avrebbe dovuto concludersi, pertanto, nel termine di 60 giorni, previsto dall'art.  55 bis comma 2 d.lgs. n. 165/2001, e non era applicabile il raddoppio dei termini procedimental i, con il logico corollario che il procediment o, a fronte di contestazione d el 13 g ennaio 2013, si era completato tardivamente, con sanzione irrogata solo in data 3 maggio 2013, donde la decadenza dall'azione disciplinare; 4. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'### con unico motivo assistito da memoria, cui resiste con controricorso, illustrato anch'esso da memoria, la lavoratrice.  ###: 1. con l'unico motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 3 CCNL del ### non Dirigente del ### regioni e ### ie ### della Reg ione siciliana, per avere la ### escluso che i termini per la conclusione del procedimento disciplinare fossero di centoventi giorni, come stabiliti dal comma 4 d ell'art. 5 5 bis, cit.; secondo l'### al mom ento della segnalazione del comportamento passibile di sanzione, come tenuto dalla ### non risultava prontamente individuabile la gravità della condotta e, pertanto, non era chiaramente identificabile la competenza dell'ufficio deputato a irrogare la sanzione; 4 sicché il comportame nto og getto di contestazione poteva astrattamente collocarsi a priori anche nell'ambito di applicazione del comma 6 ‒ lettere f), g) e h) ‒ dell'art. 3 CCNL, cit., come condotta meritevole di sanzione più grave di dieci giorni di sospensione dal servizio e, in qu anto tale, at tratta, ai fini dell'iter disciplinare, nell'ambito della competenza dell'organo collegiale (###; 2. il motivo è inammissibile; anche prescindendo dal fatto che difettano nel ricorso i requisiti di specificità di cui all'art. 366 comma 4 cod. proc. civ. ‒ non riportando il motivo neanche la contestazione disciplinare nella sua interezza ‒, è evid ente che la formulazione della censura imp inge nel m erito, laddove si prop one di accreditare una diversa lett ura dell 'intero compendio istruttorio, e in part icolare delle deposizioni (esplicitamente richiamate) dei testi #### ed altri, così da prosp ettare una diversa e maggiore gravità delle condot te contestate con i conseguent i ### riflessi sull a competenza dell'ufficio disciplinare; ma l'inammissibilità del motivo si coglie, a ben vedere, anche sotto un altro ### profilo, atteso che la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale precisa che fin dalla conte stazione d'addebito «il comportamento della ### era stato inquadrato nelle ipotesi per le quali è prevista la sospensione dal servizio fino ad un massimo di 10 giorni» (così a pag. 4 della sentenza); la ### messinese annota, infatti, che «già in tali termini era stata formulata la contestazione, che fa appunt o riferimento a queste ipotesi ‒ i.e., “condotta non conforme ai principi di correttezza verso i su periori” e “manifestazioni ingiuriose nei confronti de ll'ente” ‒, dettagliando il comportamento ascritto alla ### (e ponendolo in 5 relazione a fattispecie) entrambe sanzionabili con la sospensione fino a un massimo di dieci giorni»; stando così le cose, la sentenza impugnata non si pone affatto, come opina il ricorrente, in contrasto con il principio, che va anzi qui ribadito, secondo cui «in tem a di sanzioni discipli nari nel pubblico impiego privatizzato, i termini per lo svolgimento del procedimento, così come la distribuzione della competenza tra il responsabile della struttura e l'### per i procedimenti disciplinari, si definiscono, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base dei fatti indicati nell'atto di contestazione e dell e sanzioni per essi astrattam ente stabilite dalla contrattazione collettiva, che si ind ividuano, qu alora l'ipot esi rientri tra quelle espressamente enunciate dal ### nell a misura massima ed ittale, ovvero, qualora si tratti di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della sanzione massima irrogabile (Cass., Sez. L, Sentenza n. 28928 del 08/11/2019); non discostand osi dal principio di diritto richiamato, la senten za impugnata afferma, in sostanza, co n accertamento di fatt o non sindacabile in sede di legittimità, che già in astratto la contestazione era stata puntualmente ricondotta dall'amministrazione alle i potesi di cui all'art. 68 comma 4 lett. b) e all'art. 68 comma 5 lett. i) ### non dirigenziale ### quadriennio 2006/2009, e non invece al successivo comma 6, che elenca le condotte ben più gravi (di competenza dell'### per le quali sarebbe applicabile la sanzione della sospensione dal servizio per più di dieci giorni; esente da censure si mostra, quindi, l'ulteriore rilievo del giu dice d'appello secondo cui il superamento del termine di giorni sessanta per la conclusione del procedimento dis ciplinare si rif lette in termini di decadenza dall'azione disciplinare; 6 3. conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità, liqu idate in dispositivo, seguono la soccombenza. ### di distrazione merita accoglimento.  P.Q.M.  ### dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali ed €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. ### anticipatario. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d el ricorren te dell'ulte riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.  ### così deciso nella camera di consiglio del 7.5.2024.   

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Casciaro Salvatore

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 34636/2021 del 16-11-2021

... essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. ### inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per Corte di Cassazione - copia non ufficiale Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -11- esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - ###. ### - ### - Dott. ### - #### - Ud. 26/10/2021 - ###. ### - ### - R.G.N. 14562/2019 Dott. ### - ### - ### ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14562-2019 proposto da: ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### D'### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ####
COMO, elettivamente domiciliati in #### 16, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e dife si dall'avv ocato ### giusta procura in calce al controricorso; Presidente: #### pubblicazione: 16/11/###orte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -2- - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1506/2018 della CORTE ### di BRESCIA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal #### Lette le memorie della ricorrente; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ### S.r.l. conveniva in giudizio la Valerio ### S.p.A. dinanzi al Tribunale di Brescia per sentir pronunciare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di diversi quantitativi di granuli da intaso per la realizzazione di campi di calcio in erba sintetica, con la condanna alla restituzione del prezzo versato ed al risarcimento del danno. 
Deduceva che aveva ceduto ad altri operatori economici il materiale acquistato che però, una volta posto in opera, si era rivelato gravemente viziato, risultando inutilizzabile. 
Nella resistenza della convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda, all'esito dell'istruttoria il Tribunale con sentenza 2512/2014 accoglieva la domanda. 
Avverso tale sentenza proponeva appello la convenuta cui resisteva la società attrice, e la Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza n. 1506 del 28/9/2018, accoglieva il gravame rigettando la domanda. 
Riteneva che non vi fosse adeguato riscontro probatorio circa il fatto che il materiale venduto dall'attrice alle società che poi lo Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -3- avevano posto in opera fosse proprio quello che era stato venduto dalla ### La sentenza di primo grado aveva valorizzato l'episodio dei sopralluoghi effettuati dal legale rappresentante della convenuta sui campi di calcio, ritenendo che lo stesso confortasse il convincimento che vi fosse stato il riconoscimento della provenienza del materiale dalla appellante e della responsabilità per l'accaduto. 
Tuttavia, non poteva escludersi che i sopralluoghi avessero la sola finalità di avere una conoscenza diretta dell'accaduto, senza che fosse emersa anche la prova del riconoscimento del vizio. 
Di questo aveva riferito il solo teste ### ma tale deposizione non poteva essere ritenuta decisiva, atteso che il ### è socio della società il che ne minava la complessiva attendibilità, in mancanza di riscontri a supporto delle sue affermazioni. 
Andava poi evidenziato che il ### aveva ricoperto non solo la qualità di socio, ma proprio in relazione alla vicenda oggetto di causa, era stato investito di compiti operativi e gestionali che confortavano la valutazione di scarsa attendibilità di quanto riferito.  ### teste ### aveva poi reso una testimonianza de relato avendo riferito di quanto appreso dal cugino ### Inoltre, la lacuna probatoria circa l'utilizzo proprio del materiale oggetto del contratto di cui si chiedeva la risoluzione era confermata dagli esiti della ### che non era stata in grado di veriCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -4- ficare se i campi di calcio fossero stati realizzati proprio con lo specifico prodotto venduto. 
Avverso tale sentenza propone ricorso la ### lippo S.r.l. sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie.  ### S.p.A. e ### quale commissario liquidatore nel procedimento di concordato preventivo resistono con controricorso. 
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., laddove il giudice di appello ha escluso che fosse stata dimostrata la responsabilità della società convenuta a seguito delle risposte fornite dal suo legale rappresentante nel corso dell'interrogatorio formale del 3 maggio 2010, risposte idonee a configurare una confessione giudiziale. 
Il motivo è inammissibile. 
Come si ricava, infatti, dalla lettura del verbale di udienza nel quale è stato raccolto l'interrogatorio formale di ### come trascritto in ricorso, risulta confermato quanto rilevato dalla Corte d'Appello e cioè che la parte si era limitata a riferire dell'episodio dei sopralluoghi sui campi di calcio, sui quali aveva anche riscontrato dei difetti, ma non vi è alcun riconoscimento né del fatto che i campi fossero stati realizzati con il materiale in precedenza venduto alla ricorrente né che fosse stato assunto l'impegno di eliminare i vizi, restando quindi confermato che non risulta colmata la lacuna probatoria che ad avviso della Corte distrettuale imponeva il rigetto della domanda (dimostrazione che i campi difettosi erano frutto dell'impiego dei granuli di intaso oggetto del contratto di fornitura per cui è causa). 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -5- Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione perplessa ed apparente e quindi con violazione dell'art.  132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. 
Ci si duole del fatto che sia stata ritenuta inattendibile la deposizione del teste ### (che aveva riferito del riconoscimento dei vizi da parte del ### in occasione dei sopralluoghi), ricavando tale inattendibilità dalla sola qualità di socio e dal fatto che avesse preso parte ai sopralluoghi. 
Anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile. 
Infatti, va ribadito che secondo la giurisprudenza di questa ### te (cfr. Cass. n. 7623/2014), la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (conf. quanto alla valutazione delle deposizioni rese da pareti delle parti in causa, a seguito del venir meno del divieto di testimonianza prima prescritto dall'art. 247 c.p.c., Cass. 98/2019), sicché la contestazione in ordine al giudizio reso sul punto dal giudice di merito denota evidentemente una censura che esula dal novero di quelle riservate al sindacato di legittimità. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -6- Né appare possibile rilevare una nullità della sentenza per motivazione perplessa ovvero apparente, avendo questa Corte precisato che (Cass. S.U. n. 8053/2014) la riformulazione dell'art.  360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'a- spetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4. 
Il ragionamento dei giudici di appello secondo cui il teste ### oltre che socio, aveva ricoperto anche un ruolo gestionale, quanto meno nella vicenda, per essere stato presente (evidentemente in rappresentanza della società) a tutti i sopralluoghi ai quali aveva partecipato anche il rappresentante della convenuta, ricavando da tale assunto il giudizio di ridotta attendibilità del teste, si palesa come logico ed immune da vizi tali da Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -7- determinare la nullità della sentenza per sostanziale carenza di motivazione. 
Il terzo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla deposizione del teste ### alla quale la sentenza gravata non fa alcuna riferimento. 
Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. quanto all'errore di percezione del contenuto delle prove sempre in relazione alla mancata considerazione della deposizione del teste ### I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno dichiarati inammissibili.  ## disparte il rilievo, emergente dalla lettura della deposizione de qua, quale riportata in ricorso, in base al quale la testimonianza, per la genericità di quanto riferito, non permette di inferire con certezza la prova che il ### avesse sia ammesso l'utilizzo del materiale venduto dalla sua società, sia l'impegno a porre rimedio ai vizi dei campi di calcio, occorre ricordare che la giurisprudenza di questa chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). 
Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -8- per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ”vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell'art.  112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -9- o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 - 3, 16/03/2017, n. 6835). 
Ne deriva che non può denunciarsi quale vizio della sentenza ai sensi del n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., la circostanza che non sia stata ritenuta rilevante ai fini della decisione una deposizione testimoniale, laddove il fatto storico, e nel caso di specie la riconducibilità del difetto dei campi di calcio al materiale venduto dalla convenuta e l'impegno di quest'ultima a porre rimedio ai vizi, sia stato comunque considerato dal giudice di merito. 
Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. in quanto la sentenza ha valorizzato il proprio convincimento avvalendosi di alcune considerazioni della ### sebbene tale strumento non abbia valore probatorio. 
Il motivo è inammissibile. 
Ed, infatti, una volta richiamato il principio secondo cui in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi ( S.U. n. 11748/2019), la sentenza impugnata ha correttamente deciso la controversia sul presupposto che fosse onere dell'acquirente dimostrare che la merce acquistata fosse viziata, ed in particolare che la difettosità dei campi di calcio derivasse proprio dall'utilizzo dei granuli di intaso acquistati dalla convenuta. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -10- Deve pertanto escludersi che ricorra la dedotta violazione della regola di riparto dell'onere probatorio, essendo invece il richiamo della sentenza alle risultanze della CTU un mero rafforzamento dell'esito al quale era già approdata per effetto della valutazione degli altri mezzi istruttori (e di ciò appare consapevole la stessa ricorrente laddove a pag. 17 del ricorso conferma che l'estrapolazione di alcune frasi della CTU aveva lo scopo di valorizzare il convincimento del giudice di appello), a conferma del fatto che nemmeno gli accertamenti peritali avevano permesso di riscontrare la coincidenza tra materiale venduto e quello impiegato nei campi di calcio. 
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  ### inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -11- esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 ### registro generale 14562/2019 ### sezionale 9501/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 14562/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Ricci Giuseppina

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29325/2025 del 05-11-2025

... integralmente respinto. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pag amento, in favore dell'### controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.880,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da p arte della ricorrente dell'ulteriore im porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in ### nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, ### aria, in data ###. ### (### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso nr. 13302-2023 R.G. proposto da: SOCIETÀ ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'### giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente contro ### in persona del ### pro temp ore, rappresentata e d ifesa ope legi s dall'### -controricorrente avverso la sentenza n. 1437/2022 della CORTE DI GIU STIZIA ### T ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera d i consiglio non partecipata del 30/10/2025 dal ###.ssa ### DELL'#### di ### di ### propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### aveva accolto l'appello erariale avverso la sentenza , in accoglimento del ricorso p roposto avverso avviso di rettifica e di liquidazione a mezzo del qua le era stato r ichiesto il p agamento di maggiore imposta di registro ed accessori in relazione alla compravendita di un compendio immobiliare.  ### delle entrate resiste con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 per esame omesso od incoerente od illogico circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e lamenta che i ### di appello abbiano omesso di esaminare o comunque abbiano «compiuto un esame incoerente od illogico di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l'indagine ... compiuta dall'### e secondo quest'ultimo avente ad oggetto la “pluralità d i fonti” - ivi compresa l'analisi del mercato immobiliare - richiamata sia nell'Avviso di ### e ### impugnato nel merito, sia nella sentenza di secondo grado, 3 e dalla quale l'### stesso avrebbe “desunto” i dati ed i conseguenti risultati cui è poi giunto per l'emissione dell'Avviso e la richiesta di una maggiore imposta».  1.2. La doglianza va disattesa.  1.3. È d irimente evidenziare che la censur a (da riqualificare esclusivamente ai sensi dell'art. 360 , primo comm a, n. 5, c.p.c.) è inammissibile risolvendosi in una contestazione della valutazione degli elementi probatori effettuati dal Giudice di merito che, investendo un accertamento riservato a quest'ultimo, non possono essere sindacati in questa sede ###n. 344 76/2019), se non per vizio motivazionale che, tuttavia, non risulta essere stato ritualmente prospettato, mancando l'indicazione puntuale del fatto storico (ovvero di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storiconaturalistico - cfr. Cass. n. 21152/2014) asseritamente non esaminato.   1.4. Non possono invero ritenersi «fatti» nel senso indicato, quelli dedotti dalla ricorrente, ovvero che «l'### per il proprio accertamento ... avrebbe ricavato i dati, e cioè le voci di costo, da fonti accessibili, quali i manuali operativi delle stime immobiliari; ovvero da “analisi di mercato”, genericamente richiamate ma non indicate nel detto Avviso ...; ovvero ancora, da “perizie effettua te negli anni”... » e ch e l'accertament o tuttavia non avrebbe potuto essere effettuato sulla base di questi dati perché «le p eculiari caratteristiche e la si ngolarità del bene immobile oggetto dell'accertamento (una ex colonia estiva) ...###... tali da non consentire il confronto con altri beni immobili e la riconducibilità dei dati asseritamente acquisiti dalle ... indagini al bene de quo ... »; trattasi di questioni ed argomentazioni difensive di cui, peraltro, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha anche tenuto conto avendo espressamente affermato che l'atto di accer tamento era stato e messo «previa valutazione del bene con metodo di stima indiretto, mediante il cosiddetto approccio di costo o costo di riproduzione deprezzato e le singole voci di costo erano state desunte sulla base di pratiche estimali come il manuale operativo delle stime immobiliari o da analisi di mercato e dati messi a 4 disposizione da enti pubblici come, a d esempio, gli oneri di urbanizzazione desumibili dalle tabelle del Comune», escludendo quindi per la singolarità dell'immobile la praticabilità della metodologia di stima sintetico-comparativa, risulta ndo invece necessaria la stima puntua le della medesim a unità, attraverso il ricor so a procedimenti estima tivi indiretti, quali il costo di riproduzione deprezzato del bene, ovvero la capitalizzazione dei redditi immobiliari ordinari dallo stesso prodotti.  2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; violazione degli art.  132, comma 2, n. 4, cpc; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 111, comma 6, ###; in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.» e lamenta che la Corte d i giustizia tributaria di secondo grado abbia «emesso una sentenza con ... argomentazioni inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del suo convincimento, ... non consente###...  alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudicante».  2.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; violazione degli art. 132, comma 2, n. 4» e lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello atteso che «se il bene oggetto dell'accertamento è unico nel suo genere e nelle sue caratteristiche, tali da non consentire alcun confronto con immobili similari ...» ne conseguirebbe che «il metodo di stima adottato non ...###... essersi basat o su di una “analisi di mercato” riferita al territorio ed al Comune ove la ex colonia è posta».  2.3. Le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese.  2.4. In primo luogo, si oss erva che si sco rge dal complessivo contenuto della decisione grava ta di ricorso per cassa zione la ratio decidendi posta a base della stessa, collegata all'esistenza di elementi documentali che avevano pienamente giustificato la ripresa a tassazione del maggior valore accertato rispetto alla compravendita, come dianzi illustrato. 5 2.5. Tanto è sufficiente p er esclud ere che la senten za impug nata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione d ella motivazione, motivazione apparente, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quan to affermato da Cass. S.U.  n.8053/2014 e n.8054/2014.  2.6. In p articolare, poi, il vizio di motivazione contra ddittoria è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argom entaz ioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: cfr. Cass. nn. ###/2021, 9761/2021, 17196/2020).  2.7. Nella specie, tutt avia, non si p uò ritenere che la sentenza impugnata sia inconcludente o incoerente sul piano della logica giuridica, giacché essa contien e una compiuta ed articolata illustra zione delle ragioni sottese all'accoglimento del gravame, per cui, la motivazione del decisum raggiunge ed oltrepassa la soglia del minimo costituzionale.  3.1. Con il quarto motiv o la ricorrent e denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 116 c.p.c.  e 2697 c.c. e 7 e 36 D.Lgs 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.» e lamenta che «l'accertamento operato dal Giudice del secondo grado si ...###... risolto in una ingiustificata e ... apodittica valorizzazione della perizia di stima dell'### perizia cui si è attribuito ... un valore probatorio privilegiato, e senz'alcuna considerazione dei dati istruttori che, offerti al giudizio dal Contribuente, ne esplicitavano l'incongruità e l'inattendibilità».  3.2. La censura va parimenti disattesa.  3.3. Come già affermato da questa Corte, in tema di imposta di registro, poiché dinanzi al giudice tributario l'amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile, redatta dall'### tecnico eraria le, prodotta dall'amministra zione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere a ttribuito il valore di atto pubblico soltanto per q uel che 6 concerne la p rovenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto; n ondimeno, nel processo trib utar io, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituir e fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (cfr. Cass. n. 14418/2014; conf.  nn. 6038/2022, 2193/2015).  3.4. Nel caso di specie la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha fatto corretta applicazione del suindicato criterio di giudizio, posto che, dopo aver richiamato la stima dell'### e affermato che la stessa si era basata sul «metodo di stima indiretto, mediante il cosiddetto approccio di costo o costo di riproduzione deprezzato, ...desu###...  le singole voci di costo sulla base di pratiche estimali come il manuale operativo delle stime immobiliari o da analisi di mercato e dati messi a disposizione da enti pubblici come, a d esempio, gli oneri di urbanizzazione desumibili dalle tabelle del Comune», ha dimostrato di aver ponderatamente valutato l'esito della d etta stima giudicandolo attendibile, a f ronte della g enericità ed in conf erenza degli element i probatori offerti dalla parte contribuente («il contribuente ha affidato la propria difesa ad argomenti aspecifici formulando censure generiche all'atto di accer tamento con argomenti avulsi dalle risposte fornite dall'###.  4.1. Con il quinto motiv o la ricorrent e denu ncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti» e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia omesso «l'esame di un elemento probatorio idoneo a fornire una diversa rappresentazione dei fatti, ovvero ... la valut azione della perizia di parte del Contribuente ...###... la valut azione dei rilievi di natur a tecnica proposti d al Contribuente stesso, che avrebbero permesso di determinare una diversa decisione della causa». 7 4.2. Le censure sono inammissibili o infondate.  4.3. La censura circa il lamentato errore di calcolo non è, invero, conforme al vizio di cui al novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, che ha escluso qualsiasi rilievo alla motivazione insufficiente e contraddittoria, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del «mini mo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, ### individuabile nelle sole ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di «mancanza della motiva zione quale requisito essenziale del p rovvedimento giurisdizionale», di «motivazione appar ente», di « manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e d i «motiva zione perplessa od incomprensibile»; al di fuori di tali ipotesi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un «fatto storico», che abbia formato oggetto di discussione e che appaia «decisivo» ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass. nn. 22598/2018, 23940/2017, 17619/2017, 13928/2015).  4.4. Nel caso di specie, deve essere senz'altro esclusa la carenza totale di motivazione, nonché l'omesso esame del fatto decisivo costituito dal preteso errato calcolo della superficie, avendo la Corte territoriale preso in esame il fatto in questione, affermando che «la questione della differenza di superficie ... viene indicata come frutto di errore calcolo senza che sia stata presa posizione alcuna sulla motivazione opp osta dall'amministrazione per la quale la divergenza era da imputare ad una diversa valutazione del fabbricato principale».  4.5. La doglianz a, in quanto inammissibile, non p uò, pertanto, trovare accoglimento.  4.6. Le ult eriori doglianz e, circa i rilievi tecnici a ttestant i asseriti errori nella valutazione dell'### relative dunque a questioni, implicanti un accertamento di fatto, che non risultano trattate in alcun modo nella sentenza impugnata, sono inammissibili trattandosi di questioni nuove, 8 non precedentemente prospettate nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposte perciò al vaglio del giudice di appello, la cui introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio ( cfr. Cass. nn. 907/2018; Cass. n. 17041/2013; Cass. 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (cfr. Cass. n. 4787/2012).  4.6. La ricorrent e non ha, invero, in alcun modo indicato dove e quando esse siano state prospettate nel corso dei p regressi gr adi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. nn. 18018/2024, 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013).  4.7. La ricorrente si è limitata dunque a fare riferimento al contenuto della perizia di parte prodott a nei precedenti gradi, senza alcuna indicazione dei relativi atti difensivi nei quali sarebbero state ritualmente formulate le relative contestazioni alle pretese avversarie.  4.6. Sotto q uesto profilo è opportuno tuttavia evidenziare che il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste solo se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio, abbia formulato una domanda o un'eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa produzione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrim enti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la va lutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 1997 del 2023; Cass. n. 22342 del 2007; Cass. n. 8304 del 1990; n. 1385 del 1995). 9 5. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pag amento, in favore dell'### controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.880,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da p arte della ricorrente dell'ulteriore im porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, ### aria, in data ###.   ### (###  

Giudice/firmatari: Socci Angelo Matteo, Dell'Orfano Antonella

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8703/2024 del 02-04-2024

... timità, liquidate come d a dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. PQM la ### rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore di quella controrico rrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 6121-2020 proposto da: ### in persona del legale rappresentant e pro tempore, elettivamente domiciliato in ####. CONFALONIERI 5, nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliat ###, nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### - controricorrente - nonchè contro ### e ### - intimati - avverso la sentenza n. 5092/2019 della ####'APPELLO di VENEZIA, depositata il ###; udita la relaz ione della ca usa svolta in camera di consig lio dal ### atto di citazione notificato il #### evocava in giudizio il Co mune d i ### di ### ed il ### innanzi il Tribunale di Belluno, esponendo di aver ottenuto dall'ente locale il permesso di costruire n. 12/2007 ma di non poter dar corso ai relativi lavori per impossibilità di accedere al suo lotto con mezzi meccanici e chiedeva pertanto la costituzione, in favore della sua proprietà ed a carico di quella del ### convenuto, di una servitù di passaggio coattiva, pedonale e carrabile, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 Si costituiva il ### resistendo alla domanda ed invocando l'individuazione di un percorso alternativo, a carico di fondo di altri soggetti, che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa. 
All'esito dell'autorizzazione alla chiamata, si costituivano ### e ### o ### mentre rimaneva contumace ### S.r.l. 
Si costituiva in giudizio ### S.p.a., che formulava a sua volta domanda di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto, a norma degli artt. 1051 e 1052 c.c., a carico del fondo di proprietà del ### e a vantaggio di quello dell'attore. 
Nel corso del giudizio di prime cure l'attore veniva autorizzato, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 700 c.p. c., a transitare su l 3 fondo del ### per eseguire le opere inerenti il permesso di costruire rilasciatogli dal Comune. 
Espletata quindi l'ist ruttoria, nel corso della quale venivano disposte due C.T.U., il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva 137/2017, con la quale accertava l'interclusione del fondo dell'attore, ai sensi dell'art. 1051 c.c., costituiva la servitù di elettrodotto coattivo a v antaggio dello stesso ed a carico del fondo di proprietà del ### fissando la relativa indennità dovuta da ### S.p.a., e rimett endo la causa in istruttoria per l'individuazione del percorso più consono p er l'accesso pedo nale e carrabile al fondo inte rcluso, n el contraddittorio con la ### del ### e ### proprietaria di un terreno interessato al tracciato ipotizzato dal C.T.U. e sino ad allora non evocata in causa. 
Con la sentenza impugnata, n. 5092/2019, la ### di Appello di Venezia rigettava il gravame interposto dal ### nei confronti di ### originario attore, e dei suoi genitori ### ro e ### chiamati in causa, avverso la decisione di prime cure, confermandola. 
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il ### affidandosi a quattro motivi. 
Resiste con controricorso ### Gli altri intimati, ### e ### non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. 
In prossi mità dell'adunanza camerale, ambo le parti costituite hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, 4 n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la natura interclusa del fondo di proprietà di ### Con il secondo motivo, il cond ominio ricorr ente si duole inve ce dell'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe trascurato di considerare le cause che avevano determinato la situazione di fatto posta a sostegno dell a presunta natura interclusa d el fondo dell'originario attore; cause dipendenti esclusivamente dalla scelta dei genitori dello stesso, che nel donare il terreno al figlio non avevano costituito un diritto di transito a carico della loro residua proprietà, e dalle scelte progettuali del ### Con il terzo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1054 e 2697 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la ### d i ### o non avrebbe rilevato che il ### aveva l'obbligo di rivolgersi prima ai suoi genitori, diretti suoi danti causa, per ottenere gratuitamente la costituzione di servitù a carico d ella loro proprietà, e perché non avrebbe considerato che, prima della donazione all'originario attore di parte del terreno in origine tutto di proprietà dei suoi genitori, il cespite costituiva un unicum che disponeva di comodi accessi pedonali e carrabili alla pubblica via. 
Le tre censure , che sono intim amente collegate, sono in parte inammissibili ed in parte infondate. 
In particolare, è inammissibile la deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo, contenuta nel secondo ed, in parte, nel terzo motivo di ricorso, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme (v.  art. 348 ter ultimo comma cpc). 
Del pari inammissibile è la censura di cui al primo motivo, diretta avverso la statuizione con la quale la ### di ### ha ravvisato la 5 natura interclusa del fondo, sulla base delle risult anze della C.T .U.  esperita in corso di causa, e l'inesistenza di un diritto di servitù su fondi diversi da quello del ### odierno ricorrente.  ### distrettuale, sul punto, ha infatti dato atto che uno dei due percorsi pedonali esistenti aveva natura meramente precaria, mentre l'altro non era comunque idoneo ad assicurare il transito veicolare. Ha poi eviden ziato che, poiché il fondo dell'attore a veva destinazione residenziale, il suo conveniente e normale uso richiedeva la possibilità di accedervi anche con vetture, e che tale possibilità non era possibile neppure mediante costituz ione di servitù a carico della limitrofa proprietà dei suoi genitori (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 
Inoltre, la ### distrettu ale ha e saminato le varie ipotesi individuate dal C.T.U., dando atto che entrambe le soluzioni prospettate prevedono il transito pedonale e carrabile sulla proprietà del ### in assenza di percorsi alternativi praticabili (cfr. pag. 9 della sentenza).  ### ricorrente attinge tale complessiva ricostruzione del fatto e delle prove cont rapponendovi una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'is tanza di revisione delle valu tazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla nat ura ed ai fini del g iudizio di cassazione (Cass. Se z. U, Sen tenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.  627790). Né è possibile proporre un appre zzament o diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei document i esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra l e varie risultan ze probatorie, di quelle 6 ritenute più idonee a sor reggere la motivaz ione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente i ncompat ibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sen tenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.  631330). 
E' in vece infondata è la tesi p rospettat a con il te rzo motivo di ricorso, secondo cui la disposizione di cui all'art. 1054 c.c. sarebbe applicabile, giusta la previsione del secondo comma, ad ogni ipotesi di divisione del fondo, originariamente unitario. La parte ricorrente incorre in un evidente equivoco, poiché ritiene che per “divisione” si debba intendere il mate riale distacco, dall'originaria consistenz a unitaria, di una parte del fondo. In realtà, l'art. 1054 c.c. si applica, giusta il primo comma, alle alienazioni a titolo onero so e, giusta il secondo, alle divisioni, per tali dovendosi eventualmente intendere le sole fattis pecie di scioglimento della comun ione (ordinaria o ereditaria). Dive rsamente argomentando, infatti, qualsiasi att o dispositivo avente ad oggetto un a sola parte di un fondo, originariamente unitario, ne implicherebbe la materiale divisione, il che renderebbe vana la limitazione, contenut a nel primo comma della norma, alle sole ipo tesi di alienazione a titolo oneroso. Ipotesi, quest'ultima, che nel caso di specie non ricorre, posto che, come lo stesso ricorrente afferma a pag. 5 della memoria, la separazione del 7 fondo è avvenuta mediante donazione di una parte di esso, e dunque mediante un atto non avente carattere di onerosità. 
Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta infine la violazione o falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la ### di ### avrebbe erroneamente costituito una servitù coattiva a carico di area costituente cortile del ### ricorrente. Inoltre, nella parte finale della do glianza il condominio contesta anche la natur a apparen te della motivazione, perché essa si risolverebbe in un apo dittico recepimento delle conclusioni del C.T.U. 
La censura è infondata.  ### di ### esaminando il motivo di gravame proposto, sul punto, dall'odierno ricorrente, ha evidenziato che l'esenzione prevista dal quarto comma dell'art. 1 051 c.c. op era soltanto qualora il proprietario del fondo dominante abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali raggiungere la pubblica via eliminando così la condizione di interclusione del suo fondo. La statuizione è conforme all'insegnamento di questa ### secondo cui “In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, quarto comma, -che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c.- non prevede u n'esenzione assoluta del le aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base d ella richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve att ribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12340 del 15/05/2008, Rv. 603221; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19482 del 23/09/2011, Rv. 619332; nonché Cass. Sez. 2, 8 Sentenza n. 14102 del 03/08/2012, Rv. 623558, secondo la quale “Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'event uale destinazione in dustriale del fondo interclu so, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi”). 
Di conseguen za, “… la norma indicata no n trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e si mili” (Cass. Sez. 2, Sen tenza n. 6814 del 14/12/1988, Rv. 461067; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3049 del 13/09/1975, Rv. ###; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3517 del 23/06/1979, Rv. ###; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 162 del 25/01/1971, Rv. ###). 
Inoltre, va anche ribadito che “La determinazione delle modalità di attuazione ed esercizio della servitù di passaggio coattivo rientra nelle attribuzioni del giudice di merito, che può scegliere tra le varie ipotesi prospettate in merito dal consulente tecnico, con l 'unico limite dell'osservanza dei criteri dettati dal codice civile in re lazione alle accertate concrete necessità da soddisfare, curando l'equo contemperamento dell'utilità del fondo dominante e dell'aggravio del fondo servente . Ogni dubbio che resid ui al riguardo, in ordine al le modalità di esercizio del la servitù coatt iva (come di quella convenzionale) di passaggio, va risolto alla stregua della medesima legge economica del minimo mezzo” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17940 del 27/08/2020, Rv. 658945). Nel caso di specie, la ### di ### ha operato la valutazione comparativa tra le varie possibilità individuate dal C.T.U. , pervenendo al fine ad una decisione adeguatamente 9 motivata, che rispetta pienamente i criteri fissati da questa ### di legittimità per l'esercizio e lo svolgimento del procedimento valutativo di cui anzidetto. 
Né, infine, è possibile richiamare, a favore della tesi propugnata dal ### ricorrente, l'ulteriore principio, sempre affermato da questa ### secondo cui “In tema di servitù coattive, in virtù dei principi di correttezza e lealtà nei rapporti tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo ser vente, l'interclusione derivata dall'iniziativa edilizia del proprietario del fondo dominante in tanto può trovare tutela i n quanto la stessa sia ch iesta al giu dice prima dell'intervento edilizio, in modo che questi possa valutare, senza i limiti derivanti dall'ormai avvenuta realiz zazione dell'intervento stesso, quale sia la soluzi one più i donea a contemperare le contrapposte esigenze dei propriet ari” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 944 del 16/01/2013, Rv. 624868). Nel caso di specie, infatti, è la stessa parte ricorrente, nell'esposizione dei fatt i processuali, a dare atto che l'originario attore si era rivolto alla giustizia prima di eseguire le opere autorizzate dal Comune di ### di ### con il permesso di costruire n. 12/2007, tanto è vero che lo stesso aveva proposto, in corso di causa, ricorso ex art. 700 c.p.c. proprio per conseguire, dal Tribunale, un provvedimento che autorizzasse il passaggio al fine di terminare l'edificazione dell'edificio assentito dal permesso di costruire di cui anzidetto. 
Per quanto concerne la mot ivazione della sentenza impugnat a, infine, essa - come si è visto - è tutt'altro che apparente, né appare manifestamente illogica, essendo idonea ad integrare il cd. m inimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 nonché, sullo specifico 10 profilo della mot ivazione apparente, Cass. S ez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023 in motivazione). 
In definitiva, il ricorso va rigettato. 
Le spese de l presente giudizio di legit timità, liquidate come d a dispositivo, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  PQM la ### rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore di quella controrico rrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Oliva Stefano

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8995/2024 del 04-04-2024

... il reciproco sconfin amento e, dunqu e la reciproca soccombenza e ha ordinato il rilascio delle porzioni illegittimamente detenute da entrambe le parti. La censura proposta quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. pertanto è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degl i elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 115 c.p.c. occor re denunciare che il giudice, in contradd izione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fu ori dei p oteri officiosi rico nosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 01). Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16355/2019 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### PRINETTO; - ricorrente - contro #### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e dife si dagli avvocati #### e ### - controricorrente - avverso la senten za della CORTE ### di TORINO 2089/2018 depositata il ###. 
Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal #### 1. ### dichiarandosi proprietario dei fondi si ti in #### Fg. 6 nn. 51 e 59, contigui a quelli nn. 50 ,e 52, un tempo di sua proprietà e ora di proprietà di ### e ### a seguito di acquisto nell'ambito di un'azione esecutiva promossa nei confronti dell o stesso atto re, proponeva: 1) actio negatoria servitutis sui fondo n. 51, volta a impedire il transito dei ### e ### su una strada che insisteva su detto mappale e collegava originariamente i fondi del ### dopo che i primi avevano esperito azione possessoria per ottenere il possesso di tale facoltà di transito; 2) azione di risarcimento danni per le molestie al legittimo esercizio di un libero diritto di proprietà su quel fondo; 3) actio finium regundorum tra i vari fondi citati, con conseguente ripristino della situazione quo ante, stante l'incertezza del confine dal momen to che i convenuti, a seguit o d ell'acquisto nell'esecuzione forzata promossa da terzi avverso l'attore, avevano unilateralmente apposto una recinzione e un cancello che non rispettavano il confine.  2. Si costituivano in giudizio ### e ### contestando le pretese attoree e rivendicando per contro: 1) l'acquisto della servitù di passaggio "per destinazione del padre di famiglia" (art. 1062 c.c.); o, in subordine, in via coattiva ex art.  1051 c.c.; o, in estremo subordine, ex art. 1052 c.c.; 2) i danni per aver il ### impedito l'esercizio del loro presunto legittimo diritto di passaggio; 3) il m anteni mento dei confini dagli stessi determinato con la realizzazione di una precaria recinzione, nonché ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 l'ampliamento delle aree così recintate, a scapito delle proprietà confinanti dei sigg. ###, ### e ### che si presumevano avessero sconfinato e che si chiedeva di poter quindi citare in giudizio.  3. Nessuno dei terzi così chiamati si costituiva e il giudizio proseguiva nella contumacia degli stessi.  4. In sede istruttoria più volte veniva tentata, ma invano, la conciliazione.  5. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Torino pronunciava sentenza con la quale, nello stabilire i conf ini tra i fondi, condannava ### e ### a rilasciare ad ### una porzione di terreno (t ratteggiata in rosso nella planimetria di comparazione allegata al n. 3 alla consulenza tecnica), condannava ### a rilasciare a ### e ### altra porzione di terreno tratteggiata in blu nella citata planimetria di comparazione; condannava ### a rilasciare a M arco G aretta e ### olesi la porzione di terreno tratteggiata in verde nella citata planimetria di comparazione; rigettava le domande proposte da ### e ### nei conf ronti di ### e ### dichiarava che il fondo sito in ### e identificato al ### al foglio 6, particella 51, di pro prietà di ### era gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio per l'utilità del fondo di cui al foglio 6, particella 50, di proprietà di ### e ### da esercitarsi sulla strada interna di cui al la planim etria di comparazio ne allegata al n. 3 alla consulenza tecnica; condannava ### a cessare turbative e molestie all'esercizio di tale servitù; condanna ### a ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 pagare a ### ta e ### zo/esi €. 1.000, 00, olt re interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.  6. Avverso la suddetta sentenza interponeva ap pello ### 7. Resistevano al gravame ### e ### 8. Le restanti parti rimanevano contumaci.  9. La Corte d'Appello rigettava il gravame. 
Per que l che ancora rileva la Corte d'Appello ritene va sussistenti le tre condizioni per la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia: a) possesso dei fondi da parte di un unico proprietario prima della divisione; b) opere visibili e permanenti che rivelino in modo non equivoco la relazione di subordin azione tra i fondi; c) l'assenza d i una manifestazione univoca di volontà contraria all'atto del negozio con cui si attua la separazione. 
Il primo presupposto era costituito dal fatto che i fondi erano stati posseduti, prima della loro divisione, dall'unico proprietario; e l'unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dalla relazione di servizio non era venuta meno nel caso di specie, di più proprietari in comunione fra loro. Di conseguenza, la questione relativa alla comproprietà, pur sollevata soltanto in sede di gravame, era da ritenersi superata per essere infondata nel merito. Inoltre, anche sulla base dell a giurisprud enza di legittimit à, la costit uzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) poteva avvenire, come nel caso di specie, anche con il decreto di trasferimento del giudice in sede di esecuzione forzata di disposizione della cessione - e quindi della divisione del fondo. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Sussisteva anche il requisito dell'apparenza come rilevato dal CTU e da a ltri elemen ti istruttori me ntre era irrilevante la non interclusione del fondo dominante. 
Ai fini della prova de ll'esercizio del passaggio attrave rso il sedime doveva rilevarsi come il ### fosse unico proprietario del fondo poi acqu istato dalla coppia ### e come lo stesso accedesse attraverso quell'accesso alla strada pubblica denominata ### della ### La circostanza relativa all'utilizzo del sedime di cui si tratta da parte del proprietario-titolare del fondo non era stata soltanto confermata dallo stesso ### in sede di istruttoria per l'interdetto possessorio ma anche da due testi. Peraltro, come rilevato in sede di sopralluogo dallo stesso ### nella specie, era stata riscontrata an che "la p resenza di elementi app arenti chiaramente riconducibili all'asservimento del mappale 51 a favore del mappale 50. Infine, in base alle fotografie prodotte dalla difesa degli appellati, n essun dubbio poteva sussistere sul fatto che il ### avesse interposto una serie di ostacoli sul sedime stradale, ostacoli quali il cancello, dei fili trasversali con appesi due cartelli con scritta e simbolo di divieto di accesso e dei tubi in cemento armato. ### ale, di conseguenza, aveva valutato in modo corretto la ricorrenza di t utti i p resupposti richiesti per la costituzione della servitù p er destinazione del padre di famiglia mentre era del tutto irrilevante che i ### potessero avere accesso al loro fondo attraverso una altra strada privata peraltro impraticabile.  10. ### ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 11. ### e ### hanno resistito con controricorso 12. ### delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.  13. A segu ito di t ale comunicazione, la parte rico rrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.  14. Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc. civ., entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa fatti decisivi per il giudizio risultanti dagli atti di causa, già oggetto di discussione tra le parti, in particolare il reale contenuto del primo mot ivo di ap pello; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in specie degli art. 112, 115, 116 c.p.c., e dell'art.  111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per aver il giudice ricostruito il predetto motivo omettendo di considerare il reale contenuto della doglianza, come formulata effettivament e dall'appellante, con conseguente travisamento dell'oggett o del decidere risultante dallo svolgimento del processo e conseguente enunciazione decisionale articolata su argomentazioni oggettivamente incomprensibili o perplesse. 
Il ricorrente lamenta che il suo primo motivo d'appello aveva in realtà contenuto diverso rispetto a quanto ricostruito dalla Corte Territoriale. Inoltre, la Corte Territoriale avrebbe chiaramente mal ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 interpretato - con mot ivazione manifestamente perple ssa e contraddetta dagli atti - le risultanze della ### In particolare, lo sconfinamento ricostruito dal CTU in capo al ### stesso in danno dei sigg. ### e ### in realtà non sarebbe stato da lui praticato e le recinzioni sarebbero state tutte apposte unilateralmente dai convenuti.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di diritto, in specie dell'art. 1062 c.c. e dell'art. 112 c. p.c., oltre che degli artt. 3 e 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impug nata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per avere la Corte Territoriale ritenuto sussistente il presupposto dell'appartenenza di uno o più fondi ad un unico proprietario ai fini della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. sulla base, però, dell'applicazione di principi di diritto validi per la disciplina di fattispecie diverse da quella del caso concreto; e dunque per aver quindi deciso con considerazioni prive del requisito dell'omogeneità del giudizio e caratterizzate da argomenti oggett ivamente incomprensibili o, comunque, perplessi. 
Il ricorrente lamenta l'errore della CTU e il conseguente errore del giudice circa l'unicità della sua proprietà del fondo servente che invece era in comproprietà con la moglie, ### Tale circostanza farebbe venir m eno uno dei requis iti in fatto per l'operatività delia fattispecie dell'art. 1062 c.c.; e l'errore del ### fatto proprio dal giudice di primo grado, avrebbe determinato l'erronea decisione. In sostanza, i fondi in favore dei quali ora si vorrebbe invocare l'acquisto della servitù di passaggio, in origine non appartenevano solo al ### bensì per la quota di 1/2 anche ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 alla di lui moglie, ### per contro i fondi nn. 51 e 59, sul primo dei quali si vorrebbe oggi ritenere costituita la servitù di passaggio per destinaz ione del padre dì famiglia, sono sempre appartenuti al solo ### per l'intero. 
Il ricorrente cita la giurisprudenza di legittimità e sostiene che nella fattispecie non è possibile affermare l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di d iritto, in specie dell'art. 106 2 c.c e dell'art. 112 c.p.c., oltre che dell'art. 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il giudice dato vita a una motivazione apparente sul secondo profilo di doglianza di cui al secondo motivo di appello del ### e per aver violato il dovere decisorio di cui all'art. 112 c.p.c. e il principio del giusto processo con effetti di nullità insanabile della pronuncia.  ### il ricorrente, essendo la costituzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) frutto di volontà negoziale non potrebbe costituirsi nel caso in cui la cessione - e quindi la divisione del fondo - sia stata disposta dal Giudice in sede ###un decreto di trasferimento dei fondi".  4. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è la seguente: Inammissibilità e/o manifesta infondatez za, del ricorso avverso rigetto do manda di actio negatoria e rego lamento dei confini (doppia conforme), per le seguenti ragioni: 1° motivo: inammissibile, per doppia conforme, con riguardo all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; ### 6-Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 3, n. 15777 del 17 maggio 2022; ### L, n. 24395 del 3 novembre 2020). Inammissibile, con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c.: per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit à di ricorrere al not orio), m entre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia att ribuito magg ior forza di convincimento ad alcune piuttosto ch e ad alt re, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U. n. 20867 del 30 settembre 2020).  2° e 3° motivo, da trattare unitariamente perché riferiti alla pretesa violazione delle stesse norme: inammissib ili, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, i motivi mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U., n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987/21). 
Inoltre, la servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stat a disposta, anzich é dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forzata (### 2, 14481 del 6 giugno 2018). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 5. Il ricorre nte con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in sostanziale replica alle conclusioni della proposta osserva che: Non si è in presenz a di una doppia conforme perché la sentenza della Corte Territoriale, impugnata in cassazione, non si si è fondata sulla base delle stesse ragioni di fatto del giudice di prime cure: in effetti, il Tribunale di Torino aveva semplicemente accertato che dalla perizia del ##### erano emersi reciproci sconfinamenti e ch e per questo le parti (reciprocamente tra loro) erano tenute al rilascio delle parti appartenenti all'altra, nel mentre l'iter motivazionale della Corte d'Appello è stato incentrato, in primis, sul rigetto del primo motivo di app ello sul presupposto che “ogni domanda n on proposta in primo grado deve ritenersi inammissibile in sede di gravame. 
Anche il riferimento alla Ctu sarebbe riferito a diversi percorsi motivazionali. 
Il ricorrente insiste nella censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), in quanto lo sconfinamento era attribuibile solo alla controparte che era l'unica che doveva essere condannata al ripristino e che non aveva formulato alcuna domanda di restituzione. Solo in relazione a tali aspetti si sarebbe lamentata la lesione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo fatto incontestato che i sigg. ### e ### hanno solo chiesto la reintegrazione dei confini così come da loro unilateralmente disegnati. 
Inoltre, quanto alla violazione dell'art. 1062 c.c. il ricorrente ribadisce che egli era unico proprietario dei fondi serventi su cui i sigg. ### avevano chie sto (e ottenuto) fosse ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 riconosciuta la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia) ma non era anche unico proprietario dei fondi dominanti, dal momento che lo stesso aveva acquistato questi ultimi con atto notarile in comproprietà con la moglie. 
Infine, pur prende ndo atto dell'ultimo arresto di legitti mità secondo cui l'art. 1062 si applica anche quando la divisione del fondo sia sta ta disposta, anziché dal prop rietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti derivanti dal frazionamento in sede di vendita forzata, il ricorrente evidenzia come della lettera dell'art. 1062 c.c. siano state rese dalla stessa Suprema Corte diverse decisioni, chiaramente contrastanti con il principio esposto (Cass. civ. n. 4956/1978).  6. ### condivide le conclusioni formulate con la proposta di definizione accelerata mentre la memoria della parte ricorrente non offre argomenti idonei a modificare tali conclusioni.  6.1 In particolare, quanto alla ricorrenza di un'ipotesi di doppia conforme deve ribadirsi che: la «doppia conforme» ricorre, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamen te corrispo ndente a quella d i primo grado, ma an che qu ando le due statuizion i siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per raffor zare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (### 6 - 2, Ordinanza 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 ### parte, non è ammissibile il motivo di ricorso ex art. 260, comma 1, n. 5, c.p. c. per omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto che si asserisce omesso non è un fatto storico bensì attiene all'interpretazione della domanda o come nel caso in esame al motivo di appello proposto dal ### Peraltro, deve ribadirsi che: Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio n ecessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo cas o, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione de l suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controll o della correttezz a della motivazione che sor regge sul punto la decisione impugnata (### 6 -5, Ord. n. ### del 2017). 
Per quan to riguarda la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la censura è infondata in quanto a seguito della delimitazione corretta del confine la Corte ha accertato il reciproco sconfin amento e, dunqu e la reciproca soccombenza e ha ordinato il rilascio delle porzioni illegittimamente detenute da entrambe le parti. 
La censura proposta quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. pertanto è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degl i elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 115 c.p.c. occor re denunciare che il giudice, in contradd izione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fu ori dei p oteri officiosi rico nosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 01). Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad e sempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa s econdo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è am missibile , ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi lim iti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02).  6.2 Per ciò che attiene alla costituzione della servitù per destinazione del padre di fam iglia ex art. 1062 cod. civ., un indirizzo consolidato di quest a Corte afferma che essa trova ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 applicazione non solo nell'ipotesi del singolo proprietario ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6884 del 18/06/1991; conf da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3773 del 1996: «… anche nell'ipotesi - rilevante nella specie - di appartenenza dei fondi, poi divisi, ai due fratelli, in comunione tra loro (oltre che in quella dell'appartenenza all'unico "pater") ricorre l'estremo essenziale dell'unicità del diritto dominicale sui fondi il cui rapporto, di subordinazione di fatto, viene in considerazione per il tempo della loro giuridica separazione». Più di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10662 del 22/05/2015, Rv.  635421 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009, Rv. 609319 - 01).  6.3 Lo stesso ric orrente prende atto con la memoria dell'orientamento di questa Corte indicato nella proposta secondo cui : La servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stata disposta, anziché dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forz ata, salvo che il g iudice stesso manifesti una volontà a ciò cont raria anche trami te l'ordine di rimozione delle opere o dei segni apparenti che avrebbero integrato il contenuto della detta servitù, sostituendosi egli, in tale caso, al "dominus" - padre di famiglia (S ez. 2, Sentenza n. 144 81 del 06/06/2018, Rv. 649067 - 02).  7. Il ricorso è rigettato. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti pro cessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  10. Poiché il rico rso è deciso in confo rmità alla p roposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.  380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod.  proc. civ., con con seguente condanna della parte rico rrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della ### delle ### P. Q. M.  La Corte Suprema di ### rigetta il ricorso e condanna la parte rico rrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi li quidati in ### 200 ,00 ed agl i accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 terzo e quarto comma cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 3.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della ### delle #### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22497 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.098 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 1699 utenti online