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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Catania, ### composta dai ###: Dott. ### Nicolò Crascì Consigliere rel. est. ###ssa ### in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 1839/2020 R.G.A.C.C., tra: ### (nata a ### il 1° luglio 1956, c.f. ###), rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv. ### e ### (del ### di ### presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata, ### riassumente contro: ### (nato a ### il 19 marzo 1963, c.f. ###) e ### (nata a ### il 10 gennaio 1946, c.f. ###), rappresentati e difesi per procura in atti dagli Avv. ### e ### (del ### di ### presso i cui indirizzi di p.e.c. sono elett.te domiciliati, ### (nato a ### il ###, c.f. ###), contumace, ### riassunti ### compravendita.
Venuti all'udienza a trattazione scritta telematica del 28.3.2022 i difensori delle parti costituite così precisavano le rispettive conclusioni: - per ### l'Avv. ### e l'Avv. ### concludono chiedendo che “voglia la Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire: - in applicazione del principio di diritto affermato nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17959/2020, dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. dell'atto pubblico in notaio ### di ### del 20 ottobre 1992, rep. ###, racc. n. 4260 con il quale ### ha trasferito a ### la nuda proprietà dell'appartamento con garage sito in c.so delle Province n. 76 in quanto “Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti”; - dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia della Corte di Appello di ### n. 830/2014 nella parte riguardante l'atto di acquisto di ### e la sua condanna al risarcimento del danno, in conseguenza del rigetto del suo ricorso di legittimità, ed in ogni caso anche in applicazione del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, ex art. 393 c.p.c.; - condannare i convenuti alle spese e compensi del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, con gli accessori di legge”, - per ### e ### l'Avv. ### e l'Avv. ### concludono chiedendo alla Corte di ”dichiarare inammissibile il giudizio di riassunzione promosso da ### con conseguente estinzione dell'intero processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c.; dichiarare inammissibili e, comunque, inaccoglibili, le avverse domande atteso che relative ad una porzione soltanto della più ampia ma unitaria fattispecie negoziale integrata (nella ricostruzione della corte di cassazione) da una serie di negozi e atti collegati e inscindibili e precisamente: mutuo, reato di estorsione, atti di trasferimento frutto del reato di estorsione, scopo di garanzia dell'unico mutuo di entrambi gli atti; condannare ### al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio ivi comprese quelle del presente giudizio di riassunzione”.
Posta la causa in decisione - e scaduti i termini già assegnati, ex art. 352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nella sua citazione introduttiva del giudizio di primo grado del 7.4.2006 ### esponeva: - di essersi fortemente indebitata ai tavoli da gioco - che aveva iniziato a frequentare nel 1990 - e di essersi indotta dopo qualche tempo, onde far fronte alla propria esposizione debitoria, ad accettare il denaro prestatole a tassi usurari da ### (che le era stato presentato da tale ### pure con la quale si intratteneva “in particolare al gioco della scala 40, e la ###ra Distefano era solita perdere”), - che - non essendo più in grado di rimborsare le somme, progressivamente lievitate, prestatele dal ### e pressata dalle minacce che questi le indirizzava - si era indotta a vendere a scopo di garanzia due suoi appartamenti ai soggetti che il ### aveva individuato, interponendoli fittiziamente, quali controparti contrattuali, - che, in particolare: a) per atto pubblico di compravendita in notar ### del 3.4.92 (Rep. ###, Racc. 4075) aveva trasferito al figlio del ### - ### - la piena proprietà dell'appartamento in ### corso delle ### n. 76/B, censito in catasto urbano al foglio 69, part. 23867 sub. 22, cat. A/2, vani 16,5; b) per atto pubblico di compravendita in notar ### del 20.10.92 (Rep. ###, Racc. 4260) aveva trasferito alla coniuge del ### - ### - la nuda proprietà (di cui soltanto era titolare) dell'appartamento, con il garage di pertinenza, in ### corso delle ### n. 76/B, censito in catasto urbano al foglio 69, part. 23867, sub. 11, cat. A/2, vani 7,5 (l'appartamento) e sub. 19, cat. C/6, consistenza mq 22 (il garage), - che aveva infine trovato la forza di denunciare il proprio usuraio il quale, tratto a processo penale, era stato infine condannato dalla ### di questa Corte - con sentenza del 16.3.2004 (divenuta irrevocabile dopo il rigetto del ricorso per cassazione già interpostovi) - alla pena di anni quattro di reclusione quale responsabile dell'ascrittogli delitto di estorsione (andando, per converso, assolto dall'imputazione di usura - anche ed anzitutto elevatagli - essendo i relativi fatti di epoca precedente alla riforma, ex L. 108/96, della fattispecie p. p. dall'art. 644 c.p.).
Stante la nullità, così da predicarsi, di dette due compravendite - sia perché frutto di estorsione sia perchè negozi in frode alla legge siccome equivalenti alla stipula di patto commissorio in violazione del divieto ex art. 2744 c.c. - concludeva detta attrice chiedendo infine all'adito Tribunale di ### di:”1) in via principale, ritenere e dichiarare la nullità per illiceità della causa, per simulazione e/o contrasto con il divieto imperativo del patto commissorio, degli atti di vendita con i quali la sig.ra ### ha alienato al sig. ### la proprietà dell'immobile sito in ### c.so delle ### n. 76/B (rogito in notaio M. ### n. ### del 3.4.92) ed alla sig.ra ### la nuda proprietà dell'immobile sito in ### c.so delle ### n. 76/B (rogito in notar ### n. ### del 20.10.92) e, per l'effetto, disporre la retrocessione dei beni di proprietà alla sig.ra ### 2) in via subordinata, dichiarare la simulazione, e dunque la nullità tra le parti, dei predetti atti di alienazione, o comunque la nullità per illiceità della causa integrante negozio in frode alla legge per contrasto con il divieto imperativo del patto commissorio; 3) in considerazione della condanna definitiva pronunziata dalla Corte d'Appello di ### sez. Il penale, n. 713/D dei dì 16.3-2.4.2004, condannare il sig. ### al risarcimento dei danni arrecati alla sig.ra ### da valutarsi in via equitativa e comunque in somma non inferiore ad ### 250.000,00, nonché nella rifusione, nei confronti della stessa, dei danni morali; 4) condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni per la illegittima detenzione dei beni dalla data del 6 settembre 2002 sino al 7 maggio 2004, nonché alla restituzione dei frutti percepiti”. ### si manteneva contumace, si costituivano in lite ### e ### che, preliminarmente eccepita la prescrizione delle pretese attoree, nel merito si professavano del tutto estranei alle condotte delittuose accertate a carico del prossimo congiunto. ### prova per interpello e per testimoni - e raccolte infine le conclusioni delle parti costituite - con sentenza n. 609/2009 del 30.1.2009 l'adito Tribunale accoglieva la domanda della ### di declaratoria di nullità - nella ravvisata carenza del requisito de “l'accordo delle parti” ex art. 1325, n. 1), c.c., ed anche perché realmente diretti ad eludere il divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. - dei due contratti di compravendita anzidetti del 3.4.92 e del 20.10.92 (mentre rigettava le sue istanze risarcitorie, fatta salva quella diretta a ristorare il danno patrimoniale dovuto all'ipoteca che, sull'immobile già vendutogli, il ### aveva concesso ad istituto bancario all'atto di accendervi mutuo e che era destinata a gravarvi permanentemente ex art. 2652, n. 6), c.c.).
Con citazione del 30.10.2009 ### e ### interponevano, per quanto di rispettiva ragione, appello avverso detta sentenza.
Appello che questa Corte, raccolte le difese della ### accoglieva parzialmente in relazione alla posizione della ### (rigettando, per converso, le istanze del ###, dopo avere - per ciò che nella odierna sede di giudizio di rinvio ancora rileva - segnatamente considerato: - che fosse fondato il primo motivo di gravame - comune ad entrambi gli appellanti - diretto ad escludere “la possibilità (ritenuta dal Tribunale) di inferire nella condotta del ### una coartazione assoluta della volontà della ### potendosi semmai ipotizzare (in thesi) l'annullamento del negozio per minaccia del terzo. Ed infatti, ritenuti acquisiti anche nel presente processo civile (così come ha operato il primo giudice) i fatti accertati nel processo penale che ha visto condannato ### per estorsione, giammai può ipotizzarsi un vizio del consenso di tale portata da inferirne addirittura l'inesistenza dell'accordo. Del tutto condivisibile è invero l'opinione della dottrina che assume l'inesistenza della volontà come causa di nullità del negozio per mancanza in radice del consenso solo in caso di violenza fisica che sia giunta fino al punto da guidare la mano della vittima in segno di consenso ovvero di minaccia talmente grave e concreta (pistola alla tempia) da non lasciare alla vittima alcun margine di scelta. Tale annullamento della volontà non può ipotizzarsi laddove - come nella fattispecie - invece si sia accertato “soltanto” che la ### ha contratto siccome spinta dall'idea di trovarsi esposta alla pubblica disistima od anche dal timore di incasso da parte del ### degli assegni a lui consegnati, ovvero dal possibile paventato coinvolgimento di persone "pericolose”.
Minacce, queste, idonee certamente ad indurre la venditrice a concludere contratti altrimenti non voluti, ma non certo tali da annullare la possibilità di scelta tra il trasferimento dei beni ed il subire le dette pregiudizievoli conseguenze. Né può dirsi che la nullità derivi da una valutazione in termini di illiceità quale conseguenza della sanzione penale conseguente alla condanna di ### per estorsione, e ciò condividendosi l'autorevole tesi dottrinaria che applica al contratto la disciplina privatistica a tutela della parte secondo la rilevanza che quel comportamento assume sul piano civilistico. Tesi, questa, seguita da quella giurisprudenza che, in tema di condotta di una delle parti sanzionata penalmente come truffa, ha negato che da ciò possa discendere la nullità anziché l'annullabilità (Cass. 20.9.1979, 4824)”, - che altrettanto fondato fosse il secondo motivo - anch'esso comune ad entrambi gli appellanti - diretto a denunciare che la sentenza impugnata fosse affetta dal vizio di ultrapetizione, giacchè, “come affermato da 19/06/2008 n. 16621, “Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità (o l'inesistenza) di un contratto in base all'art. 1421 c.c. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli art. 99 e 112 c.p.c., nel senso che solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione dì un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, e che se, invece, la contestazione attenga direttamente alla illegittimità dell'atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio, né può esser dedotta per la prima volta in grado d'appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte” (conformi: Cass. 17 maggio 2007 n. 11550; Cass. 8 gennaio 2007 n. 89). Tanto basta ad escludere la detta nullità dei trasferimenti per mancanza di consenso”, - che - quanto al terzo motivo di appello, diretto a contestare l'ulteriore affermazione del primo giudice che i due contratti di compravendita de quibus fossero nulli anche perché stipulati in frode alla legge siccome diretti ad eludere il divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. - se ne dovesse ravvisare la fondatezza riguardo alla posizione della ### “per un duplice ordine di rilievi (tra loro peraltro interconnessi): a) l'estraneità della ### al presunto patto di retrovendita; b) il fatto che la ritenuta estraneità porta ad escludere l'interdipendenza tra vendita e garanzia reale per il mutuante. Vero è che l'interdipendenza potrebbe ritenersi ove si dimostri che la diversità dei soggetti è solo apparente, ma tale dimostrazione nella specie è preclusa dalle regole in tema di prova della simulazione. Andando per gradi, si impone un passo indietro: la prospettazione della ### fin dal primo atto processuale è stata nel senso che l'acquirente ### altri non sarebbe se non una “interposta simulata” di ### Qualificata la ricostruzione della ### come interposizione fittizia si pone il problema della prova dell'accordo trilatero. I problemi di prova dell'interposizione fittizia sono infatti essenzialmente quelli della prova di tale intesa trilatera e/o del negozio dissimulato, vale a dire del contratto tra il terzo (nella fattispecie ### e l'interponente (e quindi della volontà dell'alienante di assumere tutti i diritti e gli obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente); problemi che si pongono prevalentemente per il caso in cui quest'ultimo contratto richieda (come nel nostro caso trattandosi del trasferimento di immobili) la forma scritta ad substantiam. Questa Corte condivide la massima per la quale "la prova per testi del contratto dissimulato è regolata dall'art. 2725 c.c. a cui l'art. 1414, comma 2, c.c. non apporta alcuna deroga, e, pertanto, può essere data, in sostituzione dello scritto, solo previa dimostrazione della preesistenza del documento e della sua incolpevole perdita" (cass. 22 aprile 1986 n. 2816): nella specie, la pretesa riferibilità del patto di retrovendita al preteso interposto ### anziché alla pretesa interponente ### (che risulta acquirente nella compravendita del 20 ottobre 1992), contrasta con la mancata prova per iscritto nella fattispecie del preteso accordo trilaterale”: da tutto ciò, infatti, doveva farsi discendere che, “mancando la prova della simulazione (per mancanza dello scritto attestante l'accordo trilaterale), sia in radice preclusa alla ### la possibilità di dimostrare la sussistenza della detta interdipendenza e quindi del patto commissorio. La sentenza del Tribunale va dunque annullata nella parte in cui dichiara la nullità dell'atto pubblico del 20.10.1992 con il quale ### ha trasferito a ### la nuda proprietà dell'appartamento e del garage compravenduti così come nella parte in cui condanna la stessa a rilasciare gli immobili e ad astenersi dal frapporre turbative in fatto e diritto al possesso altrui”, - che, bensì per gli stessi motivi, a diverse conclusioni dovesse invece pervenirsi quanto all'atto pubblico di compravendita del 3.4.92 di cui era stato parte ### giacchè “rispetto a costui la prova dell'interdipendenza sopra citata (si vende non per trasferire definitivamente il bene all'acquirente ma solo per costituire una garanzia reale per il mutuante, il quale acquista il bene definitivamente solo in caso di mancata restituzione delle somme) ben può ricavarsi dalla motivazione della sentenza penale della corte d'### di ### del 2.4.2004, sentenza che (mentre non è opponibile alla ### che a quel processo è rimasta estranea) è ben opponibile a ### che in quel processo era imputato insieme al padre del reato dì estorsione per aver ottenuto con minaccia il trasferimento dell'immobile in questione. Ed invero, leggendo la motivazione della sentenza penale passata in cosa giudicata, è certo: A) che la compravendita in questione è stata posta in essere dalla ### perché spinta sia dalle minacce poste in essere da ### sia da quelle poste in essere da ### (vedi pag. 12); B) che la vendita è avvenuta senza il pagamento di alcun corrispettivo, così come risulta accertato; C) il contestuale accordo di retrovendita (pag. 8 della detta sentenza) subordinato alla restituzione delle somme ricevute in prestito ad interessi usurari. Così stando le cose, alla declaratoria di nullità del contratto non ostano i limiti probatori suindicati allorché si è trattato della domanda di annullamento del contratto del 20 ottobre che ha visto protagonista la ### ed infatti, è certo che la prova dell'illecito (e quindi di tutti gli elementi che hanno integrato l'accordo suddetto) ben può essere data sulla scorta di prove testimoniali o di presunzioni, e quindi anche trarsi dalla ricostruzione in fatto effettuata nel processo penale. Non può dubitarsi invero che tale ricostruzione (non opponibile per quanto detto alla ### lo sia invece nei confronti di ### in quanto parte del processo. E ciò considerato che a tale ricostruzione (che accerta l'esistenza del mutuo usuraio così come della conseguente vendita collegata alla retrocessione del bene in favore della ### laddove fosse riuscita a pagare il debito) ### non ha saputo opporre alcuna ipotesi alternativa”.
Con sentenza n. 830/14 del 3.6.2014 così statuiva dunque, finalmente, questa Corte:”### […] in parziale accoglimento dell'appello proposto da ### annulla la sentenza emessa il 30 gennaio 2009 dal Tribunale di ### nella parte in cui dichiara la nullità dell'atto di pubblico del 20.10.1992 con il quale ### ha trasferito a ### la nuda proprietà dell'appartamento e del garage, così come nella parte in cui condanna la stessa a rilasciare gli immobili ed ad astenersi dal frapporre turbative in fatto e diritto al possesso altrui. ### quanto disposto sulle spese di lite, conferma per il resto la sentenza impugnata rigettando sia i restanti motivi d'appello della ### sia l'appello proposto da #### al pagamento delle spese processuali del grado in favore di ### che liquida in […..]. ### al pagamento di metà delle spese processuali di entrambi i gradi in favore di ### spese che in questa frazione ridotta liquida in [….]”.
Sentenza avverso la quale ### e (con il medesimo atto) anche ### interponevano tempestivo ricorso per cassazione; e che, con il proprio controricorso e ricorso incidentale, era impugnata anche dalla ### nella parte in cui aveva escluso che anche la compravendita del 20.10.92 de qua dovesse essere dichiarata nulla.
Con sentenza n. 17969/20 del 27.8.2020 la Suprema Corte, mentre rigettava tutti e diciotto i motivi del ricorso principale, accoglieva per converso il ricorso incidentale della ### - pertanto cassando la sentenza impugnata con rinvio della causa a questa Corte in diversa composizione - dopo aver in modo particolare considerato: - che “La Corte d'Appello ha escluso la sussistenza della nullità del contratto perchè la coartazione della volontà della ### da parte di ### non era tale da determinare l'assenza di volontà negoziale, e dunque, il vizio della volontà era causa di annullabilità e non di nullità. Il collegio ritiene erronea tale affermazione, in quanto non tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale sulla c.d. "nullità virtuale" per violazione di norme penali, ovvero sul tema tradizionale del regime di invalidità del contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato. In merito ai c.d. reati in contratto la giurisprudenza di legittimità ha elaborato due distinti criteri per giudicare dell'invalidità del negozio concluso commettendo il reato: uno, di natura sostanziale, che tende a privilegiare la verifica della natura della norma penale violata, per valutare se si tratti di norma imperativa di ordine pubblico o comunque di rilevanza pubblica, perchè posta a tutela di un interesse generale, sicchè solo in tale eventualità il contratto che la viola si ritiene affetto da nullità perchè in contrasto con l'art. 1418 c.c., comma 1; un altro, di natura formale, che tende a privilegiare la verifica del vizio introdotto nel contratto a seguito della consumazione del reato, e dei possibili rimedi di tipo civilistico, secondo la rilevanza che la condotta vietata assume in questo ambito, sicchè se la condotta del contraente - pur penalisticamente rilevante - comporti soltanto un vizio del consenso della controparte, il contratto si ritiene affetto da annullabilità, non da nullità (sul punto vedi ### 3 sent. n. 26097 del 2016 in motivazione). Il primo dei due criteri interpretativi appare al Collegio più coerente col disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, alla stregua di quella che è l'interpretazione più accreditata del sintagma “contrarietà a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente" ivi contenuto. Ed invero si deve osservare che la nullità del negozio è lo strumento predisposto dal legislatore per realizzare o non frustrare, per il tramite di esso (e non soltanto della condotta dei contraenti, anche quando si tratti di violazione di divieti soggettivi di contrarre), interessi di carattere generale protetti dall'ordinamento. Pertanto, la violazione della norma penale dà luogo ad un negozio nullo ogni qual volta la disposizione violata si connoti come norma penale di ordine pubblico nel senso che l'interesse o il bene giuridico protetto dalla norma assume una connotazione pubblicistica (secondo una tesi dottrinale che restringe la nozione di norma inderogabile a quella, appunto, di interesse e di ordine pubblico; seguita, da ultimo, da Cass. n. 7785/16) ovvero solo quando la norma penale, tenuto conto della sua ratio, tutela interessi generali di rilevanza pubblica. ### il consolidato indirizzo della giurisprudenza penale di legittimità, nel reato di estorsione l'oggetto della tutela giuridica è costituito dal duplice interesse pubblico della inviolabilità del patrimonio e della libertà personale (Cass. pen. Sez. 3, Sent. n. 27257 del 2007). Inoltre, è consolidato l'orientamento secondo il quale nell'estorsione, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune. ### pubblico sotteso alla salvaguardia delle vittime dei reati di estorsione, già desumibile da quanto detto, emerge con tutta evidenza nella legislazione speciale volta ad offrire loro un sostegno di tipo economico. Il delitto di estorsione, infatti, è considerato di estremo allarme sociale per la sua diffusione sul territorio e per la sua nefasta incidenza sul tessuto economico della collettività. Al centro di tali iniziative legislative vi è l'istituzione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. Il primo provvedimento in questo senso è rappresentato dal D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del ### di sostegno per le vittime di richieste estorsive), convertito dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Sono seguite numerose altre leggi a tutela delle vittime del delitto di estorsione (a solo titolo esemplificativo D.L. 27 settembre 1993 n. 382, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1993 n. 46; L. 23 febbraio 1999 n. 44, L. 28 dicembre 2001 n. 448, D.P.R. 19 febbraio 2014 n. 60, D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011 n. 10, L. n. 3 del 2012). Le ragioni che ispirano tale legislazione sono variegate: oltre all'intento solidaristico vi è anche quello di dare sostegno alle attività economiche delle vittime, che altrimenti potrebbero cadere nelle mani della criminalità organizzata; inoltre, in tal modo l'intento del legislatore è di aumentare il numero di denunce per rendere sempre più incisiva l'azione di contrasto a tali attività criminali, e "dimostrare" che è possibile sottrarsi alle minacce e alla violenza delle organizzazioni criminali. In ogni caso, ciò che in questa sede rileva è l'evidente connotazione e dimensione pubblicistica della tutela delle vittime dei reati di estorsione, quale indice sicuro della sussistenza di esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti. Sulla base di quanto sopra argomentato può affermarsi che la fattispecie penale del delitto di estorsione è posta indiscutibilmente a tutela di interessi non soltanto di tipo patrimoniale, ma anche di diritti inviolabili della persona, quale appunto la libertà personale, e di interessi generali della collettività. Il contratto concluso per mezzo di una condotta estorsiva, pertanto, è stipulato in violazione di norme imperative e, pur in assenza di una sanzione esplicita, è nullo per lesione dell'interesse generale di ordine pubblico tutelato dalla norma violata”, - che - essendo dunque nullo (e non soltanto annullabile) il contratto che sia frutto della consumazione di condotte estorsive quali quelle previste e punite dall'art. 629 c.p., dovesse poi darsi atto che, nella specie, “A nulla rileva il fatto che il contratto prevedesse come acquirenti fittizi il coniuge e il figlio dell'estortore, perchè la nullità del negozio per violazione di una norma imperativa quale quella di cui all'art. 629 c.p. ha valenza assoluta e determina la nullità radicale e totale dell'intero negozio, del tutto inficiato, inidoneo e incapace di produrre effetti nei confronti di tutte le parti che ad esso hanno partecipato. In altri termini, la sanzione (nullità) colpisce l'intero negozio ed opera erga omnes, vale a dire nei confronti di tutti i soggetti del rapporto senza che alcuno di essi, richiamando posizioni personali (di presunta buona fede) o soggettive differenziate (di non partecipazione all'altrui attività delittuosa), possa giovarsi della situazione creatasi in dispregio del precetto legislativo. ###à del contratto esclude che possano venire in rilievo gli aspetti psicologici ### e pertanto rende irrilevanti le singole posizioni soggettive (nello stesso senso vedi Cass. n. 1657 del 1996). Nel caso di specie sussisteva anche la prova dell'interposizione fittizia in base ai fatti accertati in sede penale, peraltro tale prova può ricavarsi anche mediante testimoni e presunzioni in conformità all'art. 1417 c.c. Ritiene pertanto il collegio che entrambi i contratti di cui si discute nel presente giudizio sono nulli ex art. 1418 c.c., essendo stato accertato con sentenza penale passata in giudicato che gli stessi sono conseguenza della condotta estorsiva di ### in danno di ### Lidia”, - che “La Corte d'Appello, dunque, ha commesso un duplice errore. Il primo, consistente nel ritenere che il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un contratto debba essere coordinato con il principio della domanda nel senso che solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda il giudice può rilevare in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività selettiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, mentre se la contestazione attenga direttamente all'illegittimità dell'atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio nè può essere dedotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte. Il secondo consistente nel ritenere che le minacce subite dalla ### seppure qualificate come costituenti il delitto di estorsione a carico di ### non fossero causa di nullità dei due contratti di compravendita, non potendo derivarne la nullità dalla condanna penale. Sotto il primo profilo, in disparte il fatto che ### aveva agito in giudizio per fare dichiarare proprio la suddetta nullità, domanda che il giudice di primo grado aveva integralmente accolto, deve ribadirsi in ogni caso che, la nullità contrattuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo come affermato in più occasioni da questa Corte (### U, Sent. n. 26242 del 2014, ### U, Sent. n. 26243 del 2014 e ### U, Sent. n. 14828 del 2012), e che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale o di simulazione deve rilevare d'ufficio, ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato (### 1, Sent. n. 8795 del 2016, ### 2, Sent. n. 22457 del 2019). Sotto il secondo aspetto deve affermarsi il seguente principio di diritto: "Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti"”, - che, pur derivando pertanto la nullità anche del contratto di compravendita del 20.10.92 de quo già dal suo essere epifenomeno di condotte estorsive, ad ogni buon fine dovesse inoltre e “comunque evidenziarsi l'erroneità della statuizione della Corte d'Appello in tema di prova dell'interposizione fittizia nel caso di violazione del divieto del patto commissorio. Occorre premettere che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c., con la conseguente sanzione di nullità radicale, si estende a qualsiasi negozio, ancorchè di per sè astrattamente lecito, allorchè esso venga impiegato per conseguire il fine concreto, riprovato dall'ordinamento, della illecita coercizione del debitore, costringendolo al trasferimento di un bene a scopo di garanzia nella ipotesi di mancato adempimento di una obbligazione assunta.
In tali casi, allorchè venga dedotta la nullità di un contratto di compravendita siccome dissimulante un patto commissorio, la simulazione costituisce soltanto la causa petendi, cioè il fatto rivelatore del vietato patto posto a base dell'azione di nullità del contratto, sicchè il relativo accertamento non è soggetto alle limitazioni ex art. 1417 c.c., quanto alla prova testimoniale, essendo volta a far valere l'illiceità ex lege del negozio dissimulato (Cass. 7740 del 1999 che richiama a sua volta Cass. n. 8325 del 1990)”. §§§ In ragione di quanto così statuito dalla ### ha, ex art. 392 c.p.c., riassunto il giudizio con citazione tempestivamente notificata del 25.11.2020: rassegnando infine le conclusioni testualmente trascritte in epigrafe.
A costituirsi in contraddittorio sono stati, ancora una volta, soltanto ### e ### che, in via del tutto preliminare, chiedevano che il processo fosse sospeso nelle more della definizione del giudizio di revocazione che, avverso detta sentenza della ### n. 17969/20 del 27.8.2020, documentavano di aver instaurato con ricorso ex art. 391bis c.p.c. tempestivamente notificato il 1°.3.2021. Per il resto, eccepivano che con la sua sentenza di annullamento con rinvio la ### avesse, in realtà, rimesso in discussione l'intera materia già veicolata in contenzioso a termini della originaria citazione della ### e che - avendo questa, nel riassumere il giudizio, fatto tuttavia esclusivo riferimento alla sola compravendita del 20.10.92 - fosse destinato a conseguirvi “l'estinzione del processo e la caducazione di tutte le statuizioni in esso rese”.
Con ordinanza del 6.5.2021 la ### - ritenuta “la rituale instaurazione del contraddittorio processuale nei confronti di ### Giorgio” e che “stante la qualità di ### di litisconsorte necessario, per gli effetti di cui all'art. 331 c.p.c., la sua intervenuta costituzione in giudizio rende inconducente il richiamo dell'esegesi giurisprudenziale secondo cui la notificazione inesistente non è (a differenza di quella soltanto nulla) suscettibile di sanatoria”, e ritenuto altresì che “non apparendo il ricorso per revocazione interposto ex art. 391bis c.p.c. avverso la sentenza della ### n. 17959/2020, di cui in atti, assistito da fumus boni juris, il presente giudizio di rinvio non si presta ad essere sospeso ex art. 337 c.p.c.” - disattesa, pertanto, ogni altra istanza rimetteva le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Giunti alla quale la ### documentava che, con ordinanza del 24.2.2022 n. 6271 la ### aveva rigettato il ricorso per revocazione del ### e della ### Raccolte dunque dette conclusioni la causa era assegnata a sentenza. §§§ Infondata appare l'eccezione di estinzione dell'intero processo che, invocando l'art. 393 c.p.c., gli appellati riassunti hanno in limine litis (come premesso) sollevato. ### i predetti, affatto erroneamente l'appellata riassumente, “richiamate le considerazioni espresse dalla S.C. di Cassazione nella sentenza rescindente in ordine alla ritenuta nullità dei due atti di compravendita oggetto di causa, in quanto dichiarati entrambi frutto del reato di estorsione commesso da ### in danno di ### ha chiesto confermarsi la sentenza di primo grado unicamente nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato la nullità dell'atto pubblico del 20.10.1992 stipulato con ### Carmela”: piuttosto, dovrebbe riconoscersi che “la sentenza d'appello nella sua portata complessiva è stata posta nel nulla, per effetto della pronuncia di annullamento resa dalla Cassazione, al fine di essere eventualmente sostituita dalla sentenza rescissoria di competenza della ### del rinvio cui controparte non ha tuttavia devoluto la richiesta di rendere, nei confronti di tutte le parti della inscindibile fattispecie (ivi compresi i signori ### e ###, una nuova statuizione d'appello (in luogo di quella annullata). Per tali ragioni il giudizio di riassunzione deve ritenersi non proposto in relazione a entrambi i contratti di vendita affermati frutto della estorsione (ovvero, anche in relazione al contratto di vendita in favore di ### espressamente escluso dall'avverso petitum) con conseguente estinzione del processo e caducazione di tutte le statuizioni in esso rese”.
In realtà - osserva la ### - il rigetto dei diciotto motivi del ricorso principale del ### è venuto a rendere irrevocabile la declaratoria - già pronunciata dal Tribunale e confermata da questa ### con detta sentenza del 3.6.2014 - di nullità del contratto di compravendita per atto pubblico in notar ### del 3.4.92 de quo.
Ed invero, dal disposto del primo comma dell'art. 336 c.p.c. si desume, indubitabilmente, che non solo le sentenze di riforma pronunciate da giudice di merito ma anche quelle di cassazione della ### possano dar luogo a giudicato parziale, in relazione a quelle statuizioni già impugnate che non vengano colpite dalla pronuncia di annullamento: infatti, anche “La […..] cassazione parziale ha effetto anche [ed al contempo soltanto, n.d.r.] sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata”; e nell'esegesi di quanto così previsto dal codice di rito si è chiarito che “Il principio dettato dall'art. 336 c. p. c. per il quale la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata trova bensì applicazione rispetto ai capi di sentenza non impugnati autonomamente ma necessariamente collegati ad altro capo che sia stato impugnato, ma non con riguardo a quei capi che abbiano formato oggetto di impugnazione ove questa sia stata rigettata, giacché in tal caso su tali capi si forma il giudicato e l'interdipendenza tra essi e le altre statuizioni la cui impugnazione sia stata accolta è esclusa dalla stessa decisione sul gravame” (Cass. I 12785/92).
Dal che - fattane applicazione al caso in esame - discende che non men che correttamente la ### faceva oggetto dell'odierno giudizio di rinvio esclusivamente il contratto di compravendita per atto pubblico in notar ### del 20.10.92 la cui ulteriore nullità a torto - come deve oggi riconoscersi - veniva esclusa da questa ### con la ridetta sentenza del 3.6.2014.
Contratto di cui, per converso, in pedissequa adesione a quanto al riguardo sanzionato dalla ### va oggi nuovamente (dopo che in tal senso si era già, dunque ben a ragione, orientato il giudice di primo grado) riconosciuta e dichiarata la nullità per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 Ciò che implica l'integrale rigetto dell'appello già interposto da ### e ### con la suddetta citazione del 30.10.2009. Le spese di quel giudizio d'appello, del giudizio di cassazione e dell'odierno giudizio di rinvio vanno regolate in conformità a tale totale soccombenza, e si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M. 55/2014 (entrato in vigore il ### e, pertanto, da applicare anche al giudizio d'appello definito con sentenza del 3.6.2014 in virtù dell'invalsa esegesi di cui a ### cost. 7.11.2013 n. 261), al cui scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 occorre fare riferimento stante il valore “indeterminabile alto” della causa, e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata - negli importi complessivi (dati dalla sommatoria: di € 2.835,00 x fase studio + € 1.820,00 x fase introduttiva + € 2.430,00 x fase decisionale, quanto al giudizio d'appello; di € 3.240,00 x fase studio + € 2.360,00 x fase introduttiva + € 1.690,00 x fase decisionale, quanto al giudizio di cassazione; di € 2.835,00 x fase studio + € 1.820,00 x fase introduttiva + € 2.430,00 x fase decisionale, quanto al giudizio di rinvio) di cui in dispositivo. #### - definitivamente pronunciando (in sede di giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., instaurato con citazione del 25.11.2020 a seguito della sentenza della ### di Cassazione n. 17969/20 del 27.8.2020) sulle domande proposte con citazione del 30.10.2009 da ### e ### nei confronti di ### (e di ### litisconsorte già contumace) - così provvede: - rigetta in ogni sua parte l'appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 609/2009 del 30.1.2009, - condanna ### e ### al pagamento delle spese del giudizio d'appello, di quello di cassazione e di quello di rinvio, spese che si liquidano: in complessivi € 7.085,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché - se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge, quanto al giudizio d'appello; in complessivi € 7.290,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché - se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge, quanto al giudizio di cassazione; in complessivi € 7.085,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché - se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge, quanto al giudizio di rinvio.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 17.VI.2022. ### est. (Dr. Nicolò Crascì) ### (Dr. ###
causa n. 1839/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Centaro Roberto Maria, Crasci' Nicolo'