... carico della società…”) ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione”.
Da ciò si evince come rientri tra i poteri dell'assemblea quello di adottare una nuova delibera nel rispetto della legge al fine di sanare i vizi di un precedente deliberato.
Corte ha, peraltro, ribadito i presupposti necessari per ottenere tale effetto sanante affermando che: “### possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377, comma 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069). Ove, (leggi tutto)...
testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli -nella persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile n. 850/2024 ###. ### e vertente TRA ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### e con essi elettivamente domiciliat ###in virtù di mandato in atti; #### c.f. ###, ### c.f. ###, ### c.f. ###, elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. ### n.31 presso l'avv. ### - C.F. ### - che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti con indirizzo di posta elettronica certificata ####' ### I via ### n. 14 - c.f. ### in persona dell'amministratore del ### (c.f. ### 6 6 R 0 4 L 2 5 9 L elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. ### n.31 presso l'avv. ### - C.F. ###, giusta mandato in atti; #### e ### OGGETTO: impugnativa delibera condominiale ### come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. ### atto di citazioneritualmente notificato### premesso di essere condomina del condominio ubicato in ### alla #### n. 14 in quanto proprietaria dell' appartamento posto al piano primo, in catasto al foglio 79, particella 4, sub. 2, nonché dell'appartamento posto al piano secondo, foglio 79, particella 4, sub. 4, e del sovrastante lastrico solare posto al piano terzo, in catasto al foglio 79, particella 4, sub. 9, che, nel corso di lavori di manutenzione straordinaria approvati dalla maggioranza dei condomini del fabbricato (e senza l'assenso, dapprima, della dante causa della odierna ricorrente, ###ra ### e, di poi, della ricorrente stessa) si erano verificate, provenienti dal lastrico di copertura del fabbricato - interessato da lavori di rifacimento del massetto di pendenza e della impermeabilizzazione dello stesso affidati dall'assemblea condominiale alla impresa ### srl - ingentissime infiltrazioni di acque piovane che avevano interessato entrambi gli appartamenti di proprietà della ricorrente, devastandoli anche sotto il profilo statico, che la vicenda era stata analiticamente rappresentate e documentata con il ricorso ex art. 696bis c.p.c. depositato dalla medesima istante presso il Tribunale di Napoli, ma che nel corso dell'assemblea condominiale tenutasi il giorno 12.12.2023 alle ore 18.30 in ### alla via ### presso lo studio dell'amministratore al fine di deliberare su diverse questioni inerenti i summenzionati lavori, l'avv. ### delegato dai condomini ### e ### aveva manifestato la volontà dell'assemblea di sfiduciare sia l'amministratore di condominio che il direttore dei lavori ### che nell'occasione il geom. ### coniuge dell'amministratore aveva impedito il prosieguo pacifico dell'assemblea allontanando i condomini presenti i quali si erano riuniti, successivamente, presso il fabbricato di via ### 14 ove avevano deliberato la revoca dell'amministratrice in carica e di nominare in sua sostituzione il geom. ### che detta delibera doveva ritenersi invalida ai sensi dell'art. 66 delle disp. att. poiché l'attrice era stata privata della facoltà di partecipare alla discussione in ordine alla revoca dell'amministratore in quanto tale provvedimento non era previsto dall'ordine del giorno previsto per l'assemblea del 12.12.2023, tutto ciò premesso conveniva in giudizio il condominio ### I via ### 14 di ####### e ### dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di fine sentire dichiarare nulla o, comunque, inefficace la delibera impugnata, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituivano in giudizio il condominio ### I via ### n. 14, #### e ### i quali facevano presente che con delibera in data ### l'assemblea dei condomini ritualmente costituita con la presenza della stessa attrice aveva provveduto a ratificare li contenuto del deliberato impugnato, chiedevano, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Restavano contumaci ### e ### Senza necessità di attività istruttoria, la causa all'udienza del 10.11.2025 veniva riservata per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va dichiarata la contumacia di ### e ### ritualmente citati e non comparsi.
Sempre in via preliminare va rilevato che il condominio convenuto in data ### ha provveduto -con altro deliberato assunto con le maggioranze prescrittea ratificare il contenuto della delibera impugnata ### occorre richiamare sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale “ in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell'art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società…”) ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione”.
Da ciò si evince come rientri tra i poteri dell'assemblea quello di adottare una nuova delibera nel rispetto della legge al fine di sanare i vizi di un precedente deliberato.
Corte ha, peraltro, ribadito i presupposti necessari per ottenere tale effetto sanante affermando che: “### possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377, comma 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069). Ove, invece, l'assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta”. Alla luce di tali principi si deve ritenere - dunque - valida la delibera impugnata nella parte in cui ratifica la precedente delibera oggetto di opposizione di parte attrice, evitando di incorrere nei già denunciati vizi procedurali, non essendo, per altro, necessario che i condomini provvedano a ridiscutere degli argomenti oggetto di approvazione. La delibera condominiale del 27.02.2024 ratifica espressamente il contenuto della delibera del 12.12.2023 e rimuove la causa di invalidità relativa al vizio di convocazione per violazione del disposto ex art. 66 disp. att. c.c., né risulta essere stata oggetto di autonoma e separata impugnativa da parte della ricorrente ### da quanto detto che sulla domanda avanzata da parte attrice intesa ad ottenere l'annullamento della delibera assunta in data ### dal ### I via ### n. 14 deve emettersi pronuncia di cessazione della materia del contendere che quanto alle spesedeve tener conto del principio della soccombenza virtuale. ### quanto quindi alla regolamentazione delle spese di lite preme rilevare che le cause condominiali rientrano tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nel caso di specie, parte attrice non ha dato prova di aver provveduto ad attivare la procedura della mediazione prima della istaurazione del presente giudizio, né lo ha fatto successivamente, nonostante la sollecitazione in tal senso del G.I. che a tal fine aveva rinviato con decreto in data ### l'udienza di comparizione dele parti, di guisa che la domanda era, comunque, da ritenersi improcedibile. Parte attrice dovrà, pertanto, essere condannata alla refusione in favore del ### I via ### n. 14, #### e ### delle spese di lite che vengono liquidate in dispositivo in ragione del valore della controversia e della natura delle questioni trattate. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice unico, dott.ssa ### definitivamente pronunziando nella causa promossa da ### nei confronti del ### I via ### n. 14, ####### disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: a) Dichiara la contumacia di ### e ### b) Dichiara cessata la materia del contendere; c) ### al pagamento in favore del ### I via ### n. 14, #### e ### delle spese di lite liquidate in € 3800,00 per onorario, oltre Iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Napoli, 17.11.2025 Il Giudice Dott.ssa
causa n. 850/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Andricciola Vincenzina