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Tribunale di Enna, Sentenza n. 151/2026 del 21-01-2026

... farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'### alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva. P.Q.M. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'### al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione. ### 21.1.2026. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 (leggi tutto)...

testo integrale

n. 1569/2022 R.G. 
IL TRIBUNALE DI ENNA Il giudice, ### le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti; decide la causa come da sentenza. 
Enna, 21 gennaio 2026. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1569/2022 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione, promossa da ####, con sede ###, C.F. ### in persona del ### rappresentata e difesa per procura da intendersi in calce al ricorso dall'Avv. ### del foro di ### C.F. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sede ###, opponente contro ### - in persona del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede ###, c.f. ###, elettivamente domiciliat ###, presso l'Avvocatura provinciale dell'### ( fax ### 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. ### - PEC ###, nonché dall'Avv. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 opposto Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ### delle parti: come da note sostitutive d'udienza.  ### ricorso depositato in data ###, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del ### del Tribunale di ### proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-### notificata 18 marzo 2022.   Deduceva l'opponente, l'infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione e per i motivi spiegati in ricorso. 
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tale ordinanza ingiunzione in quanto infondata, ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici. 
Si costituiva l'### chiedendo il rigetto del ricorso. 
A seguito di deposito di note autorizzate l'### rappresentava di aver provveduto ad annullare l'ordinanza impugnata in autotutela a seguito del pagamento dell'importo rideterminato. 
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.  ******* 
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. 
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'### provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta ed i sottesi accertamenti a seguito del pagamento della somma rettificata. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.   Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti. 
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'### volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto. 
Ed invero, ### con riferimento alle violazioni amministrative che vengono in rilievo in questa sede, parte opponente ha contestato tra l'altro, a norma dell'art. 14 della l. n.689/1981, il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'### resistente La doglianza è fondata, restando assorbito ogni altro motivo anche alla luce del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt 24 e 111 Cost. 
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L.  12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “### versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. 
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 ###. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. 
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.  ###à dell'art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla ### numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”. 
Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. 
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. 
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. 
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.  ### di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. 
Nel caso in esame, gli atti di accertamento relativi alle violazioni contestate, per come è dato evincere dall'atto di ingiunzione odiernamente opposto, sono stati formati e notificati nel marzo 2017 e con riferimento all'annualità 2014, anno in relazione al quale si sarebbe verificata la pretesa omissione nel versamento di ritenute previdenziali; quindi, trattasi in un tempo di gran lunga posteriore rispetto a quello di 90 giorni indicato dalla norma richiamata. 
La contestazione è avvenuta pertanto ben oltre i novanta giorni. 
E la nullità dell'accertamento della violazione in quanto avvenuto oltre i termini di cui all'art. 14 della L. 689/1981, travolge in virtù del principio dell'invalidità derivata, anche l' ordinanza ingiunzione successivamente notificata. 
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “### di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. 
Conseguentemente, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, l' ordinanza ingiunzione impugnata sarebbe stata comunque annullata. 
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese in ragione della metà.   Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'### alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.  P.Q.M.  Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'### al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.  ### 21.1.2026. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026

causa n. 1569/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela Francesca Balsamo

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 3164/2025 del 17-06-2025

... dell'opposizione deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale” (Cassazione civile sez. II - 19/11/2020, n. 26352). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi (c.f.r.: Cassazione civile sez. III, 03/04/2015, n. 6822). Ne consegue che, con riguardo al superiore credito, il tema da considerare, onde valutare se in capo all'opponente, potesse riconoscersi o meno una posizione di soccombenza virtuale, è quello della fondatezza o meno dei motivi di opposizione. 6 - Con riguardo al residuo credito andrà valutata la fondatezza nel merito delle doglianze articolate dal D'### per addivenire ad una pronuncia di accoglimento o di rigetto dell'opposizione. 7- In relazione ai motivi di opposizione formale, la doglianza riguardante l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento - in quanto eseguita mediante invio da un indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi - non appare meritevole di accoglimento. Al riguardo il decidente condivide il principio diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui la notifica di un atto di riscossione per (leggi tutto)...

testo integrale

N. 7928/2024 R.G.  ### nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE Il Giudice monocratico della ### del Tribunale di Catania, Dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 7928-2024 R.G.  ###'### nato a ### il ### (cod. fisc.: ###), ivi residente ed elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. ### (cod. fisc.: ###), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti; attore-opponente #### - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, (cod. fisc.: ###), con sede ###### via ### n. 14, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (cod. fisc.: ###) che la rappresenta e difende giusta procura in atti; convenuta-opposta E #### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###, (Cod. Fisc.: ###); ### s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###, (Cod.Fisc.: ###); ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede #######, ### n. 8, (Cod. Fisc.: ###); ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede #######, ### n. 7 B (cod. fisc.: ###);
Università degli ### di ### “### Graecia”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### (###.Fisc.: ###); ### CONS. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede #######, ### (### Fisc.: ###); ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore con sede #######, ### n. 237, (Cod. Fisc.: ###); ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### n. 145, (Cod.Fisc.: ###); ### informativi e ### - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede #######. L. Nervi n. 270, (Cod. Fisc.: ###); ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede #######, C.so ### n. 300, (Cod. Fisc.: ###) terzi pignorati contumaci #### all'esecuzione ed agli atti esecutivi avverso atti di pignoramento esattoriale ex art. 72 bis D.P.r. 602/73 ###: ###'### “ritenere e dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva opposta per essere la stessa una duplicazione di quella già azionata dall'### delle ### con il pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 48 bis DPR n. 602/73 e art. 543 c.p.c., iscritta al R.G. n. 3853/2023 del Tribunale di #### VI, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare nulla e/o annullare la relativa pretesa creditoria; - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., la responsabilità aggravata dell'### delle ### per l'incauta procedura esecutiva incoata, e, per l'effetto, condannare quest'ultima all'immediato e pronto ristoro dei danni subiti dal ### Avv. ### D'### in esito all'illegittimo pignoramento. Liquidare tali danni nella complessiva somma, per come risulterà nel corso del giudizio e comunque in quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia anche in esito all'espletanda istruttoria; - disporre, ai sensi dell'art. 120 c.p.c. la pubblicazione del testo integrale della sentenza, a cura e spese della parte soccombente, nelle più importanti testate giornalistiche, locali e nazionali, sia cartacee che telematiche nonché radiofoniche e televisive, come #### di ##### della ### il ### al fine di contribuire alla riparazione del danno, tenuto conto delle condizioni sociali del danneggiato e della sua collocazione professionale, nonché della diffusione della falsa notizia da parte del responsabile.  - Con vittoria di spese e onorari. “ ### “rigettare le domande proposte dall'opponente, con vittoria di spese e compensi.” MOTIVI DELLA DECISIONE D'### ha proposto opposizione all'esecuzione esattoriale presso terzi avviata in suo danno dall'### delle ### - ### (d'ora innanzi, per brevità, soltanto ### con atti di pignoramento ex art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, contraddistinti dai codici identificativi ###-583001-584001- 585001-586001-587001-588001-589001-590001-592001 (codici identificativi fascicoli 293/2024/26659-26660-26661-26662-26663-26664-26665-26666-26667-26668), notificati in data ###, per un credito iscritto a ruolo di € 343.547,64, oltre interessi ed oneri di riscossione. 
A sostegno dell'opposizione parte debitrice ha dedotto la nullità dei pignoramenti in conseguenza dell'inesistenza della loro notifica, la mancata indicazione del dettaglio dei crediti e del criterio di calcolo degli interessi, l'illegittima duplicazione delle procedure di recupero e l'inesistenza del credito. 
Con ordinanza del 21.05.2024, il Giudice dell'### a definizione della fase sommaria dell'opposizione, ha sospeso l'esecuzione, assegnando alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito. 
Con atto di citazione notificato in data ### D'### ha introdotto la fase di merito dell'opposizione, formulando le conclusioni come sopra trascritte. 
In data ### si è costituita in giudizio ### depositando comparsa con la quale ha rappresentato la regolarità del proprio operato ed ha richiesto il rigetto delle domande spiegate dal D'### con il favore delle spese processuali. I terzi pignorati, cui l'atto di citazione è stato regolarmente notificato, non si sono costituiti in giudizio. 
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'11.10.2024 il Giudicante ha confermato l'udienza di comparizione del 10.12.2024 assegnando i termini ex art. 171 ter c.p.c.. 
Con memorie ex art. 171 ter n.1 c.p.c. l'opponente ha contestato la costituzione in giudizio di ### eccependo che il concessionario della riscossione non potesse essere rappresentato in giudizio da un avvocato appartenente al libero ### dovendo, invece, ricorrere all'assistenza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. Per il resto l'opponente ha ribadito le doglianze già articolate. 
All'esito dell'udienza del 10.12.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
All''udienza del 22.05.2025 le parti hanno insistito nei rispettivi atti. Indi, la causa è stata assunta in decisione. 
°°°°°°°° 1 - In via preliminare, va dichiarata la contumacia delle società e degli enti, terzi pignorati, non costituiti in lite nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.  2 - Sempre in via preliminare, va rilevato che - contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente - ### risulta regolarmente costituita nel presente giudizio, sebbene sia rappresentata e difesa da un avvocato appartenente al libero ### Non si condivide, infatti, quanto sostenuto dall'attore in memorie ex art. 171 ter c.p.c., in ordine alla necessità che l'Agente della ### debba stare in giudizio con l'assistenza dell'Avvocatura distrettuale di Stato. 
Al riguardo va condiviso il principio di diritto enunciato dalle ### unite della Corte di Cassazione, secondo cui “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'### delle ### - ### impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla ### con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero ### - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati dal medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero ### discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla ### tra l'### e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' ### a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent. n. ###/2019). Dai superiori principi - di recente ribaditi anche dalla ### V della Corte con Ordinanza n. 27639 del 24.10.2024 - si evince che, impregiudicata la generale facoltà dell'Agente della riscossione di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai ### ed ai ### di pace, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale, è consentito al concessionario di avvalersi anche di avvocati del libero ### secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione di ### a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero ### postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo.  3- Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla creditrice convenuta con memorie ex art. 171 ter c.p.c. 
È, ormai, principio pacifico (affermato alla Corte Costituzionale con sentenza 114/2018 e fatto proprio dalla Corte di legittimità) che il contribuente possa proporre opposizione ex art 615 c.p.c. anche nell'ipotesi di esecuzione fondata su crediti tributari, se intenda fare valere fatti successivi (modificati o estintivi della pretesa) rispetto alla notifica della cartella o, ove previsto, dell'avviso di mora. 
Mentre con riguardo all'opposizione formale, questa è ammissibile innanzi al Giudice ordinario - anche in materia di crediti tributari - fintanto che investa la regolarità formale dell'atto di pignoramento e della sua notificazione e non degli atti ad esso presupposti. 
Nella fattispecie, il D'### deduce fatti estintivi verificatisi successivamente alla notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, in quanto tali riservati alla giurisdizione ordinaria, così come le doglianze riguardanti la regolarità dell'atto di pignoramento.  4 - La decisione della presente controversia postula una breve premessa in fatto. 
Agendo in forza dei medesimi titoli - costituiti dai ruoli posti a fondamento delle cartelle di pagamento n. ###457331000 (con la quale è stato richiesto il pagamento di € 1.312,00 a titolo di ### ed IMU per l'anno 2014), ### (con la quale è stato richiesto il pagamento di € 238,75 a titolo di spese di giudizio tributario, afferenti all'anno 2021), ### (con la quale è stato richiesto il pagamento di € 262,38 a titolo di imposta di registro per l'anno 2021), n. ###718682000 (con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 42,43 a titolo di tasse automobilistiche per l'anno 2020), n. ###876805000 (con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 780,00 a titolo di IMU per l'anno 2015), ###642118000 (con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 321,29 a titolo di ### per l'anno 2019), n. ###690604000 (con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 845,97 a titolo di contributo unificato per l'anno 2023), n. ###961117000 (con la quale è stato richiesto il pagamento di € 179,59 a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada per l'anno 2021) e dell'intimazione n. ### (con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 339.565,23 a titolo di IVA per l'anno 2014) - ### ha notificato a D'### quale debitore, ed ai terzi indicati gli atti di pignoramento ex art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 come sopra identificati, per il complessivo importo di € 343.547,64, oltre interessi ed oneri di riscossione. 
Le doglianze dell'odierno attore sono qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi ad eccezione di quella riguardante la nullità del pignoramento per l'illegittima duplicazione delle procedure di recupero e per inesistenza del credito, che integra opposizione ex art. 615 c.p.c..  ### formale - in considerazione della remissione in termini disposta dal Giudice dell'### a cui ha prestato acquiescenza la creditrice - appare tempestivamente proposta rispetto al termine di venti giorni indicato dall'art. 617 c.p.c. , decorrente dall'epoca di notifica degli atti di pignoramento.  5 - Già nella fase sommaria dell'opposizione è emerso che il ruolo n. 802881, correlato all'intimazione n. ###, posto a fondamento dell'esecuzione, per un credito di € 339.565,23, è stato oggetto di sgravio integrale adottato in data ###. Risulta, altresì, dagli atti del fascicolo della fase sommaria, che l'Agente della riscossione abbia notificato, in data ###, atto di riduzione dei pignoramenti opposti, limitandone l'efficacia all'importo di € 4.138,85. 
Consegue a quanto appena esposto che, in relazione alla partita oggetto di sgravio, l'opposizione debba essere definita mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere. 
Il decidente, in particolare, intende dare continuità al principio di legittimità così massimato: “in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in conformità del generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale” (Cassazione civile sez. II - 19/11/2020, n. 26352). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi (c.f.r.: Cassazione civile sez. III, 03/04/2015, n. 6822). 
Ne consegue che, con riguardo al superiore credito, il tema da considerare, onde valutare se in capo all'opponente, potesse riconoscersi o meno una posizione di soccombenza virtuale, è quello della fondatezza o meno dei motivi di opposizione.  6 - Con riguardo al residuo credito andrà valutata la fondatezza nel merito delle doglianze articolate dal D'### per addivenire ad una pronuncia di accoglimento o di rigetto dell'opposizione.  7- In relazione ai motivi di opposizione formale, la doglianza riguardante l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento - in quanto eseguita mediante invio da un indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi - non appare meritevole di accoglimento. 
Al riguardo il decidente condivide il principio diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui la notifica di un atto di riscossione per mezzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nemmeno nulla, “ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati; che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6- ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (in motivazione: Cass. Civ. Sez. Trib. Ordinanza 26682/2024 ). Con altra pronuncia la stessa Corte ha affermato che “laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, ### e ### non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra ### e contribuente; di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro ### non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza” ; in motivazione ### Trib. Sent. n. 18684/2023). 
Non è dubitabile che, nel caso in esame, l'opponente sia stato posto nelle condizioni di individuare la natura dell'atto notificato e la sua provenienza, tanto da avere correttamente individuato l'ente creditore ed il rimedio oppositivo da proporre. 
Non può, peraltro, sottacersi che un'eventuale irregolarità della notificazione dell'atto di pignoramento sarebbe stata sanata dalla tempestiva opposizione del D'### In particolare, il decidente intende prestare adesione al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente (c.f.r. Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n.11290).
Come già esposto, non ricorre alcuna ipotesi di inesistenza della notificazione (ovvero di nullità) e nemmeno risulta che l'opponente abbia prospettata alcuna compromissione del suo diritto di difesa. 
Ciò posto, il motivo di opposizione va, senz'altro, rigettato.  8- Appare, altresì, infondato il motivo di opposizione riguardante il difetto di specificità dell'atto di pignoramento, in conseguenza della mancata esplicazione della natura del credito e dell'importo delle singole cartelle.  ### di pignoramento, invero, contiene una sufficiente esposizione delle ragioni e della quantificazione della pretesa, anche mediante richiamo alle cartelle di pagamento ed alle intimazioni che risultano esser state regolarmente notificate (così come documentato dalla creditrice convenuta), sicché l'opponente è stato posto nelle condizioni di svolgere eventuali contestazioni sul merito della pretesa impositiva. 
La Suprema Corte, peraltro, ha ripetutamente espresso il principio per cui la motivazione dell'atto prodromico che esprima la pretesa impositiva è sufficiente a portare a conoscenza del debitore la pretesa tributaria, per cui non è necessario che gli stessi elementi si rinvengano negli atti derivati (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza 21177 del 08/10/2014; Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 27216 del 22/12/2014). 
Per quanto attiene all'intimazione n. ###, questa è stata allegata dall'opponente anche nella presente fase, per cui non può negarsi che questi ne abbia avuto piena conoscenza.  9- Con specifico riguardo alla doglianza riguardante la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto così massimato : “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione (…) attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” (Cassazione civile sez. un., 14/07/2022, n.22281); in applicazione dei superiori principi, non è quindi necessario che l'atto di pignoramento indichi il criterio di calcolo degli interessi, già risultante dai precedenti atti di accertamento e riscossione.
La doglianza appare, in ogni caso, tardivamente proposta rispetto all'epoca della ### notifica delle cartelle o delle intimazioni, dalle quali poteva emergere l'eventuale difetto di motivazione in ordine al criterio di calcolo degli interessi. Al riguardo va data continuità all'orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema di opposizione agli atti esecutivi vale il principio per cui il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti) di cui all'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, coincide con il momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone (Cassazione civile sez. III, 10/01/2008, n.252). 
Peraltro, per le ragioni già esposte, per quanto attiene ai ruoli tributari, la doglianza riguardante il difetto di specificità degli atti presupposti al pignoramento, sarebbe sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, per essere riservata a quella delle ### di giustizia tributaria. 
Anche sotto tale profilo l'opposizione va respinta.  10 - A fondamento dell'opposizione il D'### ha rilevato che alcuni dei titoli posti a fondamento dell'esecuzione esattoriale sarebbero stati oggetto di un precedente atto di pignoramento ordinario, iscritto a ruolo sub n. 3853/2023 R.G.E., definito con ordinanza di assegnazione. Per cui il credito della convenuta sarebbe stato già, in parte, soddisfatto. Ha rilevato, altresì, che l'atto di pignoramento del 2023 avrebbe avuto ad oggetto anche somme iscritte a ruolo a titolo di IVA 2014, in relazione alle quali sarebbe stata accolta una domanda di definizione agevolata delle liti pendenti ed adottato un provvedimento di sgravio. ### ha rilevato, quindi, l'insussistenza del diritto di ### di agire esecutivamente con riguardo alle somme (richieste sempre a titolo di IVA 2014) oggetto dell'intimazione ###, posta a fondamento della più recente esecuzione esattoriale. 
Dagli atti di causa emerge effettivamente che nel 2023 ### ha avviato contro il D'### esecuzione pressi terzi ordinaria (contraddistinta da ###), per un credito di € 117.977,19, oltre interessi e spese di esecuzione, fondata sulle cartelle di pagamento n. ###457331000, ###, n. ###, n. ###718682000, n. ###876805000, n. ###642118000 (poste a fondamento anche degli atti di pignoramento opposti), sull'avviso di accertamento esecutivo ###/2019 e su ulteriori cartelle. 
La doglianza riguardante l'avvenuta soddisfazione del credito risultante dalle cartelle di pagamento n. ###457331000, n. ###, ###, n. ###718682000, n. ###876805000 e n. ###642118000, per effetto dell'esecuzione presso terzi avviata nel 2023 (e preordinate all'esecuzione esattoriale opposta) non risulta meritevole di accoglimento. 
Dagli atti di causa non emerge quanto sostenuto dall'opponente in ordine all'emissione di ordinanza di assegnazione dell'importo di € 4.799,70, in esito all'esecuzione avviata con atto di pignoramento n. ### (mentre è stata documentata l'adozione di provvedimento di sgravio del ruolo correlato all'avviso di accertamento n. ###/2019 e dell'atto di riduzione del pignoramento all'importo di € 4.799,70). 
Ad ogni buon conto, va rilevato che la sola emissione dell'ordinanza di assegnazione non darebbe luogo all'estinzione del credito dell'agente della riscossione. 
Al riguardo, va prestata adesione al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui in tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario (Cassazione civile, ### III, ordinanza n. ### del 29 novembre 2018). 
Nel caso in esame, l'opponente, a ciò onerato, non ha nemmeno dato prova dell'avvenuto pagamento da parte del terzo pignorato. 
Sotto tale profilo l'opposizione va, quindi rigettata. 
La doglianza riguardante l'insussistenza del diritto della creditrice di agire esecutivamente con riguardo al credito risultante da intimazione ###, come già rilevato, va definita mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere, in considerazione dell'avvenuto discarico del corrispondente ruolo. Ne andrà, pertanto, valutata la fondatezza al solo fine della regolazione del pagamento delle spese processuali, sulla base del criterio della soccombenza virtuale. 
Come documentato dall'opponente, in data ###, questi ha presentato domanda di definizione delle controversie tributarie, ex art. 1 della L. 197/2022, identificata con il n. 201178, in relazione al contenzioso riguardante l'avviso di accertamento n. ###/2019 (come già rappresentato, posto a fondamento del pignoramento ordinario identificato da n. ###). 
La suddetta domanda è stata accolta per cui, in data ###, è stato emesso provvedimento di sgravio per l'importo di € 113.353,37 (oggetto di accertamento), mentre in data ### è stato adottato atto di riduzione del pignoramento ### all'importo di € 4.799,70. 
Come già rilevato, a sostegno dell'opposizione, il D'### ha rappresentato che per effetto dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata del 29.09.2023 sia venuto meno anche il diritto di procedere esecutivamente in forza del ruolo posto a fondamento dell'intimazione n. ### e preordinato agli atti di pignoramento oggi in esame. 
La doglianza appare fondata. Dall'estratto di ruolo afferente all'intimazione ### emerge che questa è fondata proprio sull'atto ###/2019 (come indicato nell'«identificativo partita»).  ### ha, altresì, allegato copia dell'indicata intimazione da cui risulta che questa è state emessa in conseguenza del mancato accoglimento del ricorso tributario avverso l'avviso di accertamento n. ###/2019. Per cui va ritenuto che a fondamento di entrambi gli atti vi sia il medesimo credito tributario (IVA 2014 e sanzioni). Ancora, a riprova di quanto sopra, va osservato che entrambi i provvedimenti di sgravio adottati dall'### (riferiti, il primo, all'avviso di accertamento n. ###/2019 e, il secondo, all'intimazione ###) sono fondati sull'accoglimento della domanda di definizione delle liti pendenti identificata con il n. 201178. 
Per cui deve ritenersi che, per effetto dell'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata, sia venuto meno il diritto di agire esecutivamente anche in relazione al credito portato dall'intimazione n. ###. 
Sul punto, va dichiarata la soccombenza virtuale della creditrice opposta. 
Al riguardo, non può obiettarsi che i provvedimenti di sgravio siano di competenza dell'ente impositore e che pertanto sussista una carenza di responsabilità dell'Agente della riscossione. 
In proposito, va data continuità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del de1bitore. ### della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudi1œ‹‘ Žï‡-‡ creditore, laddove siano in discussione questioni atti1nenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999” (Cass. Civ. Sez. III ord. n. 3870/2024). 
Nella specie, l'Agente della riscossione non ha formulato tempestiva richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore, per cui è chiamato a rispondere delle conseguenze della lite. 11 - In via conclusiva, l'opposizione va definita mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere con riguardo all'importo di € 339.565,23, portato dall'intimazione n. ###, in ragione del discarico adottato dall'### mentre con riguardo all'importo di € 4.138,85, l'opposizione va respinta.  12- Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni formulata dall'opponente, la stessa va rigettata. 
Va escluso che l'esecuzione intrapresa da ### sia stata ingiustificata (posto che in relazione all'importo di € 4.138,85, si è affermato il diritto della creditrice di agire esecutivamente) ed abbia, quindi, comportato un evitabile pregiudizio alla reputazione dell'opponente o un danno di natura economica. 
La condotta di ### non risulta, peraltro, improntata a mala fede o colpa grave posto che, già pochi giorni dopo l'emissione dello sgravio del ruolo correlato all'intimazione n. ###, ha notificato a tutti i terzi atto di riduzione del pignoramento all'importo di € 4.138,85 (come documentato dall'opponente nella fase sommaria). 
In ordine all'asserito danno economico va, ancora, osservato che dagli atti di causa non emerge che il venir meno del rapporto professionale con la società ### s.r.l.  sia dipesa dalla notifica dell'atto di pignoramento, posto che la nota del 13.05.2024, allegata dall'opponente, non contiene alcun riferimento all'esecuzione esattoriale avviata in danno del D'### o alla precedente pec del 21.03.2024 con la quale sono stati richiesti chiarimenti all'esecutato. Parimenti, la richiesta di chiarimenti da parte di ### et ### non fa supporre la volontà di interrompere rapporti di collaborazione che, piuttosto, vengono rappresentati come già “intercorsi”. 
Va, conseguentemente, respinta la domanda di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 120 c.p.c.  13 - Venendo alla regolamentazione delle spese processuali della presente fase, per quanto concerne i rapporti tra le parti costituite, in considerazione della soccombenza virtuale della creditrice procedente (ad eccezione di una minima parte dell'importo pignorato, con riferimento al quale l'opposizione risulta infondata), va disposta la sua condanna al pagamento di 3/4 delle spese processuali, liquidato come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 260.001,00 ad € 520.000,00), con distrazione in favore del procuratore dell'opponente (che ne ha formulato istanza negli atti conclusivi), compensando la restante parte tra ### ed il D'### Nulla sulle spese con riguardo ai terzi pignorati contumaci; P.Q.M.  Il Giudice Monocratico della ### del Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7928-2024 RG., così provvede: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo all'importo di € 339.565,23, portato dall'intimazione n. ###, in ragione dell'intervenuto sgravio, rigettando nel resto l'opposizione; 2) compensa tra le parti costituite il pagamento di 1/4 delle spese processuali e condanna ### delle ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei restanti 3/4 che liquida, già ridotti, in € 16.679,00, di cui € 136,25 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a., distraendo le stesse in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario. Nulla sulle spese con riguardo ai terzi pignorati contumaci.  ### 17/6/2025

causa n. 7928/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Laura Messina

M
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Giudice di Pace di Nola, Sentenza n. 112/2026 del 19-01-2026

... liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, mediante un giudizio circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni. ### precisato dal Tribunale civile ### sentenza n. 1750 del 6 giugno 2025, "alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, mediante un giudizio circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni". Nel caso di specie, l'analisi delle eccezioni sollevate dall'opponente rivela elementi di particolare rilevanza: 1. Carenza di titolarità del creditore : ### ha correttamente eccepito che ### S.p.A. non ha fornito adeguata prova della propria titolarità. ### evidenziato dal Tribunale civile ### sentenza 2765 del 10 luglio 2025, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo "il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato". 2. Carenza di titolarità del debitore: Le cambiali poste a fondamento del decreto risultano sottoscritte dalla sig.ra ### senza che emerga (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 6336/ 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Nola Sezione 01 SEZIONE UNICA Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6336/25 ### contenzioso dell'anno 2025 trattenuta in decisione il ### TRA ### (c.f. ###), nato il ### a Saviano ###, residente ###, lett. D, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (c.f. ###) del Foro di ### con studio in ####, alla ### n. 73, PEC: ###, e ### (c.f.  ###) del ### di ### con studio in ####, alla ### n. 215, PEC: ###, giusta procura alle liti in atti - OPPONENTE - CONTRO ### S.P.A. (c.f. e P.IVA ###), con sede ###### alla ### n. 15, in persona del #### in virtù dei poteri conferiti con delibera 18.05.2022 del Consiglio di ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### con studio in ####, alla ### n. 53, PEC: ###, giusta procura alle liti in atti - OPPOSTA - OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1675/2025 reso nel procedimento iscritto al n. R.G. 5100/2025 dal Giudice di ### di ### in data ### CONCLUSIONI: ### da verbale ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Va premesso che, la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo in applicazione del nuovo testo dell'art. 132 comma ### n. 4 cpc come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n.69/2009, sicchè i riferimenti specifici della vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili strettamente rilevanti ai fini della presente decisione. 
Con ricorso ex artt 281 decies e 318 cpc, ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1675/2025 reso dal Giudice di ### di ### in data ###, nel procedimento iscritto a ruolo al n. R.G. 5100/2025, con cui era stato ingiunto al ricorrente di pagare alla società ### S.p.A.  l'importo di euro 2.800,00, oltre interessi legali e spese processuali.  ### eccepiva: a) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per violazione dell'art. 58 TUB; b) la carenza di legittimazione passiva, non avendo la parte destinataria del decreto sottoscritto le cambiali poste a fondamento della pretesa; c) la prescrizione del credito per decorso del termine decennale; d) la inesigibilità del credito per effetto estintivo dell'obbligazione conseguente alla rinuncia all'eredità della moglie ### debitrice cambiaria. 
Si costituiva ### S.p.A. con comparsa di risposta depositata il ###, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo notificata, secondo la prospettazione della opposta, in data ###, ad ### ovvero prima della proposizione del giudizio di opposizione , con conseguente estinzione del processo monitorio ai sensi dell'art.  306 cpc . 
All'udienza del 16.01.2026, le parti si riportavano alle proprie difese .  ###. ### per l'opponente ### contestava la data di notifica della rinuncia, precisando che l'atto era pervenuto nella sfera di conoscibilità del proprio assistito solo in data ###, ben oltre il termine per la proposizione dell'opposizione e che, la data di consegna dell'atto all'ufficio postale risultava essere il ### e non il ### come, invece, sostenuto dall'opposta. 
La causa veniva trattenuta in decisione. 
Ciò posto, ai fini della pronuncia si osserva quanto segue: Innanzitutto, deve ritenersi la corretta instaurazione del contraddittorio . 
Poi, deve distinguersi tra legittimazione processuale e sostanziale.  ### stabilito dalla Cassazione civile ### II nell'ordinanza n. 18435 del 28 giugno 2023, "la legitimatio ad causam consiste nella titolarità astratta del potere/dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto dedotto, mentre la titolarità effettiva della situazione giuridica controversa attiene al merito della lite". 
La Cassazione civile ### III ordinanza n. 26275 del 6 settembre 2022 ha ulteriormente precisato che "la legittimazione ad causam si ricollega al principio dettato dall'articolo 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e comporta la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta". 
Anche il Tribunale civile di ### nella sentenza n. 107 del 16 gennaio 2023 ha affermato che , "la legitimatio ad causam è una condizione dell'azione consistente nel potere-dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione dell'attore". 
La verifica della legittimazione delle parti deve, quindi, essere effettuata sulla base delle mere allegazioni contenute nella domanda, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto sostanziale. 
Il giudice deve accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, il convenuto sia il soggetto che dovrebbe subire gli effetti della pronuncia richiesta. 
Nel caso di specie, considerato il tenore della domanda e delle difese, tutte le parti, devono ritenersi legittimate da un punto di vista processuale. 
La titolarità rispetto ai diritti controversi riguardando il merito, sarà di seguito considerata. 
Deve , quindi, prendersi atto della tempestività della opposizione .  ###. 645 c.p.c., che disciplina l'opposizione a D.I., stabilisce come, con la stessa si dia vita ad un giudizio a cognizione ordinaria che pone le parti (opposto ed opponente), nella stessa posizione sostanziale che esse avrebbero avuto se il decreto non fosse stato emesso (Cass. 4/5/94 n. 4286). 
Nel decidere sull'opposizione il Giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma deve verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione ( Cass. 12/5/03 n. 7188, 12/8/04 n. 15702).   Da ciò consegue che, se la pretesa su cui si fonda il credito per cui si agisce risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione ( Cass. 22/2/02 n. 2573; Cass. 12/1/06 n. 419). 
Restano, quindi, irrilevanti, ai fini dell'accertamento di cui innanzi, gli eventuali vizi della procedura monitoria che non involgono l'inesistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che , per converso, possono, invece, espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (Cass. 5/9/87 n. 7224; Cass. 12/1/06 n. 419).
Il giudice investito dell'opposizione è, inderogabilmente, tenuto ad una pronuncia di merito, non potendosi limitare a dichiarare la nullità del decreto stesso (Cass. 4/12/97 n. 12311; Cass. 12/5703 n. 7188; Cass. 17/10/97 n. 10169) , perché la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo , riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto ad un giudizio di piena cognizione in ordine alla esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (Cass. 17/6/99 n. 5984; Cass. 26/10/00 n. 14126 ; più recenti Cassazione civile, sez. I, 21/02/2007, n. 4103; Cassazione civile sez. I 19 marzo 2007 n. 6514). 
Passando, allora, alla disamina del merito si osserva quanto segue: La questione pregiudiziale, che va esaminata, attiene alla dichiarata rinuncia al decreto ingiuntivo da parte di ### S.p.A. ed ai suoi effetti processuali. 
Dall'esame della documentazione in atti risulta che ### S.p.A. ha effettivamente notificato ad ### a mezzo servizio postale, atto di rinuncia al decreto ingiuntivo n. 1675/2025. 
Tale rinuncia, come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, costituisce negozio giuridico unilaterale abdicativo che non richiede l'accettazione del debitore intimato ed è sottratto all'applicazione della disciplina dettata dall'art.  306 cpc ( cfr anche Tribunale civile ### sentenza n. 1071 del 4 aprile 2024 per il quale "la rinuncia al precetto costituisce negozio giuridico unilaterale abdicativo di carattere extraprocessuale, a rilevanza sostanziale, che non richiede l'accettazione del debitore intimato ed è sottratto all'applicazione, anche in via analogica, della disciplina dettata dall'art. 629 c.p.c." Nel caso di specie, la rinuncia al decreto ingiuntivo da parte del creditore , quindi, impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, indipendentemente dalla tempestività o meno della sua notifica rispetto alla proposizione dell'opposizione.  ### precisato dalla giurisprudenza di legittimità, "la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia" (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950). 
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come chiarito dal Tribunale civile Napoli sentenza n. 4968 del 20 maggio 2025 "la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione". 
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 1675/2025 opposto va revocato. 
Passando, allora alla questione delle spese di lite, si osserva che , in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve procedere alla liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, mediante un giudizio circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni.  ### precisato dal Tribunale civile ### sentenza n. 1750 del 6 giugno 2025, "alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, mediante un giudizio circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni". 
Nel caso di specie, l'analisi delle eccezioni sollevate dall'opponente rivela elementi di particolare rilevanza: 1. Carenza di titolarità del creditore : ### ha correttamente eccepito che ### S.p.A. non ha fornito adeguata prova della propria titolarità. ### evidenziato dal Tribunale civile ### sentenza 2765 del 10 luglio 2025, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo "il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato".  2. Carenza di titolarità del debitore: Le cambiali poste a fondamento del decreto risultano sottoscritte dalla sig.ra ### senza che emerga alcun titolo che giustifichi la responsabilità di ### 3. Rinuncia all'eredità: ### ha validamente rinunciato all'eredità della moglie ### con atto formale del Tribunale di ### sin dal 01.04.2021 e come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "la rinuncia all'eredità, avendo effetto retroattivo ex art. 521 cod. civ., determina la non responsabilità del chiamato per i debiti del de cuius" (Cass. Civ. n. 22839/2024). 
Se si considera che, in seguito alle eccezioni vi è stata la rinuncia al decreto, deve convenirsi in merito alla sostanziale infondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata. 
Si aggiunge che, diversamente dall'assunto della opposta , la rinuncia al titolo è intervenuta non già prima della opposizione ma dopo la scadenza del termine posto che, sebbene sull'avviso di ricevimento compilato per conto della società opponente vi sia indicata la data del 28/10, nella realtà, proprio la dichiarazione è datata 20/11/25 ( cfr atti della ### e la presentazione per la notifica è addirittura successiva . 
Ciò impone la condanna alle spese della parte opposta che ben avrebbe potuto impedire l'instaurazione del presente procedimento e che, comunque ha sostenuto una circostanza erronea a sua discolpa. 
Considerato il valore del petitum e l'attività della parte opponente le competenze vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al 6336/2025 proposta da ### contro ### S.P.A. così provvede: - DICHIARA cessata la materia del contendere; - REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1675/2025 - R.G. n. 5100/2025 emesso dal Giudice di ### di ### in data ###; - Condanna, la parte opposta in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della parte opponente secondo i valori medi fascia b, in euro 913,00, (euro 236,00 per la fase di studio; euro 252,00 per la fase introduttiva ed euro 425,00 per la fase decisionale), stante la mancanza di istruttoria, oltre ad euro 76,00 a titolo di rimborso spese, il tutto oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore ex art.  93 cpc Così deciso in ### il ###.   #######
Il sottoscritto Avv.  #### cod.  fiscale ###, procuratore domiciliatario di #### cod.  fiscale/partita iva ###, attesta, ai sensi della normativa vigente, che la presente copia informatica "depositoMinutaSentenzaSemplificata.pdf" è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il ### di ### - ### al Registro ### di pace con N.R.G.  6336/2025
SAN #### lì 22-01-2026
Avv.  ### Giugliano

causa n. 5100/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Cuomo

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Giudice di Pace di Vasto, Sentenza n. 358/2025 del 14-12-2025

... merito. Le spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del ### di ### soccombente virtuale, che ha emesso il provvedimento di annullamento a seguito del ricorso, avendo ritenuto fondate le ragioni prospettate dal ricorrente. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere, condanna il ### di ### alla rifusione spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 193,00 di cui euro 150,00 per onorari euro 43,00 oltre rimb forf IVA e ### deciso in ### il ### Il Giudice di ### (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1253 / 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VASTO
Unica
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , all'udienza del giorno .................... nella causa civile R.G. n. 1253 / 2025 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro #### (CF ###) (rappresentato e difeso dall'avvocato ### -RESISTENTEha pronunciato ### ricorso depositato in data 1.10..2025 il sig.  ### ha proposto opposizione avverso i seguenti verbali di contestazione di violazioni al codice della strada: verbale n. V/###/2025 (prot. 8726/2025); verbale n. V/###/2025 (prot. 6730/2025); verbale n. V/###/2025 (prot. 6747/2025) notificati il ###, emessi dal ### di ### di ### in violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, del Codice della
Il ricorrente ha eccepito l'insussistenza del fatto accertato. Ha concluso per l'annullamento dei verbali opposti, spese vinte. 
Con il deposito della comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il ### di ### ut supra rappresentato e difeso, depositando l'atto di annullamento in autotutela dei verbali opposti, con conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, spese compensate... All'udienza dell'11.12.2025 è stata data lettura del dispositivo all'esito della discussione.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere come richiesto dalle parti all'udienza di discussione. Invero il ### di ### ha prodotto in atti il provvedimento emesso in autotutela a seguito della presente opposizione con cui è stato disposto l'annullamento dei verbali opposti. Tale situazione sopraggiunta nel corso del giudizio ha eliminato ogni ragione di contrasto tra le parti in ordine alla domanda di annullamento originariamente proposta facendo venir meno la necessità di una pronuncia sul merito.
Le spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del ### di ### soccombente virtuale, che ha emesso il provvedimento di annullamento a seguito del ricorso, avendo ritenuto fondate le ragioni prospettate dal ricorrente. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere, condanna il ### di ### alla rifusione spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 193,00 di cui euro 150,00 per onorari euro 43,00 oltre rimb forf IVA e ### deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 1253/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Gina Pastorelli

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7157/2024 del 18-03-2024

... cass azione, liquidat e in dispositivo, seguono la soccombenza; 5. poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sens i dell'art. 380-bis, c od. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, d i una somma equi tativamente determinata (nella misura di cui in dispositi vo), nonché al pa gamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/20 23, Rv. 668909 - 01; ### U, Ordinanza 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850 - 01; ### 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023, Rv. 669107 - 01); 6. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza de i presupposti pr ocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso n. ###/2020 proposto da: ### el ettivamente domic iliata in ### 10 1, press o lo studio dell'avvocat o ### (###) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), ### (###) - Ricorrente - #### anche quali eredi di #### elettivamente domiciliati in ### 189, pre sso lo studio dell'avvo cato ### (###) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### o (###), ### (###).  - ### - Regolamento confini Avverso la sent enza della Corte d'appe llo di ### n. 271/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta dal ### nella camera di consiglio del 13 marzo 2024. 
Rilevato che: 1. con atto di citazione notificato il ###, ### convenne in giudizio, davanti al Tribunale d i ### K atiuscia #### e ### , affinché venisse determinato il confine tra il terreno di proprietà dell'attrice, distinto al catasto dei terreni del Comune di ### al mappale 843 del foglio 35, e i sottostanti terreni dei convenuti, di cui ai mappali 844 e 338 del foglio 35, e, per l'effetto, venisse ordinato ai vicini di ripristinare lo stato dei luoghi, c he essi av evano modificato ac quisendo una porzione di terreno confinante . Chiese, ino ltre, la condanna dei convenuti alla rimozioni di tubaz ioni che assumeva essere state collocate sulla sua proprietà; 2. i convenuti, nel primo atto difensivo, chiesero il rigetto delle domande attrici e prop osero alcune domande rico nvenzional i (aspetto, questo, ormai estraneo al tema del decidere); 3. il Tribunale di ### istruita la causa mediante una c.t.u. e con prove testimoniali, con sent enza n. 1521/2015, determinò il confine tra le due proprietà sulla base dell'elaborato planimetrico allegato alla c.t.u., cioè conformemente ai confini catastali, condannò i conv enuti al ripristino dello stato dei luoghi e a eliminare le tubazioni; infine, rigettò l e domande riconvenzionali prop oste dai sig.ri ### e ### 4. sull'impugnazione dai soccombenti (recte: di ### e ###, la Corte d'appello di ### nella resistenza di ### i n parzial e accoglimento dell'appe llo, oltre ad accogliere alcune domande riconvenzionali disattese in primo grado, per quanto 3 qui rileva, ha determinato (cfr. pag. 12 della sentenza) «il confine fra il mapp. 843 di proprietà Ve nturino e d il mapp . 338 di proprietà ### nella linea virtual e che corre sulla testa del muro di contenimento divisorio delle due proprietà […] ivi compresi i lati est e sud del “locale utilizzato dalla propri età Fiorino”», e ha re spi nto la domanda di ### di rimozione delle tubazioni di proprietà degli appellanti; 5. q uesti, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza d'appello: ### con riferim ento al confine tra il mappal e 843, di proprietà ### posto a livello su per iore, e il mappa le 338, di proprietà ### posto a livello inferiore, il c.t.u. ha affermato che una parte del mappale 843 ricade al di sotto del muro di contenimento: si tratta di una fascia di terreno larga circa un metro, in corrispondenza dello spigolo nord-est del fabbricato principale, ove è presente un piccolo casottino; ### il primo giudice ha determinato il confine attingend o ai soli dati catastali che, a norma dell'art. 950, cod. civ., hanno carattere residuale. Inoltre, il c.t.u. ha affermato che nei rilievi planimetrici dal medesimo redatti, “il riconfinamento celerimetrico ha sicuramente dei limiti di precisione” e che “la sola riga di divisione, rappresentata in mappa in scala 1/2000, [dà] una tolleranza pari a cm 40”, sicché la rilevazione di cui alla planimetria redatta dal c.t.u., richiamata dal Tribunale, è soggetta ad un margine di errore che rappresenta quasi il 50 per cento rispetto alla striscia di larghezza massima di un metro, individuata come catastalmente appartenente al mappale 843; ### il confine tra i due terreni, pertanto, deve essere determinato in base agli elementi desunti dallo stato dei luoghi rilevato dal c.t.u. 
Successivamente all'acquisto della propri età (in data ###), i sig.ri ### hanno realizzato dei lavori: in particolare, 4 hanno spianato la parte inferiore del terreno a ridosso del muro di divisione dal terreno (posto al livello superiore) di cui al mappale 843, ma non hanno modificato la precedente situazione di impossibilità di accesso al piccolo appezzamento di terreno di circa 114 mq sistemato come corte anness a all'abitazione di proprietà, p osto al livello inferiore, aderente al mappal e 338, catastalmente rientrante nel mappale 843. 
Il c.t.u. ha rilevato e i testimoni hanno dichiarato che vi era un vecchio muro “secolare” - e com unque ultraventennale - che impediva l'accesso dalla porzi one di terreno soprastante (proprietà ### a quella sottostante (proprietà ###, ricompresa catastalmente entro il mappale 843, muro sul quale in epoca più recente (nel 2006) è stato appoggiato il nuovo muro di contenimento, sormontato da una recinzione, con la precisazione che i due terreni sono a quote diverse e che tra quello superiore e quello inferire vi è un “ampio sbalzo in altezza”; ### in conclusio ne, il conf ine deve ritenersi insi stente in corrispondenza della recinzione che sormonta il muro di contenimento che divid e le due proprietà, il c he comport a anche l'acco glimento dell'eccezione di usucapione svolta dai c onvenuti, che somman o il proprio possesso (dal 19 98) a quello del dante causa, ai fini dell'acquisto a titolo originario del “piccolo appezzamento di terreno di circa 114 mq, sist emato c ome corte annessa all'abitazione di proprietà, ricadente catastalmente nel mappale 843”; 6. ### ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi.  ### e ### hanno resistito con controricorso; 7. questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sens i dell'art. 380-bis, c od. proc. civ., che è stata ritualm ente comunicata alle parti. 5 In seg uito a tale comunicazione, la ric orrente, a mezz o del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. 
Fissata l'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380- bis.1, cod. proc. civ., le parti hanno depositato memorie; Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso - “### esame di un fatto decisivo per il giudi zio in rel azione all'art. 360, primo comma, numero 5) c.p.c., per aver omesso la Cor te d'Appello d i esaminare le reali risultanze fattuali della c.t.u. svolta in primo grad o quanto all'individuazione del reale confine tra i terreni, costituito da un muro preesistente, che la Corte territoriale ha erroneamente individuato in altro e diverso muro, c ostruito in epoca successiva ” - censura la sentenza impugnata che ha frainteso le risultanze di fatto accertate dal c.t.u. ed è pervenuta a conclusioni errate. 
Nello specifico, il fatto, decisivo nel giudizio di primo grado, che la Corte d'appello (pag. 9 del ricorso) “non ha compreso” e che il c.t.u.  ha ac certato (ed i testi hanno confer mato), è che la “proprietà Fiorino” ha compiuto in manier a abusiva lavori di sis temazione del mappale 338, eliminando la fas cia di terreno preesistente, di “proprietà Venturino”, e unificando la quota di terreno al piano p iù basso tramite la real izzazione di un muro di conteni mento a placcaggio; 1.1. il motivo è inammissibile; 1.2. fin da Cass . Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andat o consolidando il principio di diri tto per c ui l'attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis, ha i ntrodotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti 6 processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, 6, e 369, sec ondo co mma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente de ve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua « decisi vità», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 
Si è anche chiarito (ex multis, ### 2 - , Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022, Rv. 664330 - 01) che, in tema di giudizio di cassazione, il motiv o di ricorso di cui all 'art. 360, n. 5, cod. proc. ci v., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio. 
In altre parole, alla Corte di legittimità non può essere chiesta una nuova attivi tà istruttoria ed è pri ncipio altrettanto pacifico in giurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento di fat to compiuto dai giudici del merito, tratto dall'analisi de gli elementi di valutazione disp onibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al 7 sindacato di legittimità, dal momento che, nell'àmbito di quest'ultimo, non è c onferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare l e prov e, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere , tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 7/04/2017 , n. 9097; Cass. 07/03/2018, n. 5355; Cass .  13/06/2023, n. 16781); 1.3. ne lla specie, la Cor te d'appello ha valutato le risult anze istruttorie (documenti, prova per testi e c.t.u.) e, dando conto delle ragioni del proprio convincimento, senza trascurare - al contrario di quanto lamenta la ricorrente - l'aspetto relativo alla realizzazione del nuovo muro di contenimento tra le due proprietà, ha escluso che il confine tra fondi delle parti (rispettivamente: mappale 843 e mappale 338) coincida con le risultanz e catastali e lo ha invece individuato nella linea ### che corre sul muro di contenimento che divide la proprietà sottostante dei convenuti da quella soprastante dell'attrice; 2. il secondo motivo - “### e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 360, primo c omma, numero 3) c.p.c. nonché in relazione degli artt. 101 cpc e 112 cpc, per essersi la Corte d'Appello pronunciata su una eccezione d i usucapi one, eccezione sulla quale parte ricorrent e aveva già dichiarato di non accettare il contraddittorio” - censura la sentenza impugnata che, per un verso, in vio lazione dell'art. 112, cod. proc. civ., ha ac colto l'eccezione di usucapione, tardivamente proposta dai convenuti; per altro verso, in violazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., ha dichiarato l'usucapione (a pag. 9), senza consentire alle parti di prendere preventivamente posizione sulla relativa questione; 8 2.1. il motivo è infondato; 2.2. l a ricor rente, a pag g. 10 e 11 del ric orso per cassazione , afferma che i convenuti hanno tardivamente sollevato l'eccezione di usucapione di una striscia di terreno, eccezione che il giudice di primo grado aveva complet amente disatteso; sottolinea, quindi, che la Corte di ### avrebbe er roneamente accolto tale eccezione, benché non legitti mamente proposta, ed avrebbe anche omesso di provocare sul punto il contraddittorio delle parti. 
Rileva il Collegio che la rappr esentazione dei fatti process uali offerta dalla parte non tro va riscontro nelle risultanze di causa: in primo luogo, l'eccezione di usucapione era stata devoluta al giudice di appello, come si evince dalle conclusioni degli appellanti trascritte a pag. 1 della sentenza impugnata. 
Inoltre, come risulta dagli atti di causa, a cui la Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale, i controricorrenti hanno proposto l'eccezione di usucapione in comparsa di risposta (a pag. 3 e nelle conclusioni del medesimo atto, ove è chiesto il rigetto della domanda dell'attrice, “anche per intervenuta usucapione ”), t empestivamente depositata oltre venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, e di avere riproposto la medesima eccezione nella memoria ex art.  183, cod. proc.  A giudizio del Collegio (cfr., in termini analoghi, tra le altre, ### 6 - 2, Ordinanza n. 6009 del 04/03/2020, Rv. 657274 - 01), pertanto, la ### e di ### era tenuta a pronunciarsi sull 'eccez ione di usucapione, rilevante ai fini della decisione sulla dom anda di regolamento di confini, senza necessità di provocare il contraddittorio delle parti sulla relativa questione, che apparteneva ab initio al tema del decidere; 3. in conclusione, il ricorso è rigettato; 9 4. l e spese d el giudizio di cass azione, liquidat e in dispositivo, seguono la soccombenza; 5. poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sens i dell'art. 380-bis, c od. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod.  proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, d i una somma equi tativamente determinata (nella misura di cui in dispositi vo), nonché al pa gamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/20 23, Rv. 668909 - 01; ### U, Ordinanza 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850 - 01; ### 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023, Rv. 669107 - 01); 6. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza de i presupposti pr ocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M.  rigetta il ricorso. 
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese d el giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00, più € 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento per il rimborso delle spese generali, e agli accessori di legge. 
Condanna la ricorrente al pagamento della somma di € 3.500,00, in favore dei controricorrenti e di una ulteriore somma di € 3.000,00, in favore della cassa delle ammende. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenz a dei presupposti processuali per il versamento , da 10 parte della ricorrente, di un ulteriore import o a titol o d i contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### in data 13 marzo 2024.   

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Guida Riccardo

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