testo integrale
N. 7928/2024 R.G. ### nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE Il Giudice monocratico della ### del Tribunale di Catania, Dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 7928-2024 R.G. ###'### nato a ### il ### (cod. fisc.: ###), ivi residente ed elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. ### (cod. fisc.: ###), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti; attore-opponente #### - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, (cod. fisc.: ###), con sede ###### via ### n. 14, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (cod. fisc.: ###) che la rappresenta e difende giusta procura in atti; convenuta-opposta E #### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###, (Cod. Fisc.: ###); ### s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###, (Cod.Fisc.: ###); ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede #######, ### n. 8, (Cod. Fisc.: ###); ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede #######, ### n. 7 B (cod. fisc.: ###);
Università degli ### di ### “### Graecia”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### (###.Fisc.: ###); ### CONS. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede #######, ### (### Fisc.: ###); ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore con sede #######, ### n. 237, (Cod. Fisc.: ###); ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### n. 145, (Cod.Fisc.: ###); ### informativi e ### - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede #######. L. Nervi n. 270, (Cod. Fisc.: ###); ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede #######, C.so ### n. 300, (Cod. Fisc.: ###) terzi pignorati contumaci #### all'esecuzione ed agli atti esecutivi avverso atti di pignoramento esattoriale ex art. 72 bis D.P.r. 602/73 ###: ###'### “ritenere e dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva opposta per essere la stessa una duplicazione di quella già azionata dall'### delle ### con il pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 48 bis DPR n. 602/73 e art. 543 c.p.c., iscritta al R.G. n. 3853/2023 del Tribunale di #### VI, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare nulla e/o annullare la relativa pretesa creditoria; - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., la responsabilità aggravata dell'### delle ### per l'incauta procedura esecutiva incoata, e, per l'effetto, condannare quest'ultima all'immediato e pronto ristoro dei danni subiti dal ### Avv. ### D'### in esito all'illegittimo pignoramento. Liquidare tali danni nella complessiva somma, per come risulterà nel corso del giudizio e comunque in quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia anche in esito all'espletanda istruttoria; - disporre, ai sensi dell'art. 120 c.p.c. la pubblicazione del testo integrale della sentenza, a cura e spese della parte soccombente, nelle più importanti testate giornalistiche, locali e nazionali, sia cartacee che telematiche nonché radiofoniche e televisive, come #### di ##### della ### il ### al fine di contribuire alla riparazione del danno, tenuto conto delle condizioni sociali del danneggiato e della sua collocazione professionale, nonché della diffusione della falsa notizia da parte del responsabile. - Con vittoria di spese e onorari. “ ### “rigettare le domande proposte dall'opponente, con vittoria di spese e compensi.” MOTIVI DELLA DECISIONE D'### ha proposto opposizione all'esecuzione esattoriale presso terzi avviata in suo danno dall'### delle ### - ### (d'ora innanzi, per brevità, soltanto ### con atti di pignoramento ex art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, contraddistinti dai codici identificativi ###-583001-584001- 585001-586001-587001-588001-589001-590001-592001 (codici identificativi fascicoli 293/2024/26659-26660-26661-26662-26663-26664-26665-26666-26667-26668), notificati in data ###, per un credito iscritto a ruolo di € 343.547,64, oltre interessi ed oneri di riscossione.
A sostegno dell'opposizione parte debitrice ha dedotto la nullità dei pignoramenti in conseguenza dell'inesistenza della loro notifica, la mancata indicazione del dettaglio dei crediti e del criterio di calcolo degli interessi, l'illegittima duplicazione delle procedure di recupero e l'inesistenza del credito.
Con ordinanza del 21.05.2024, il Giudice dell'### a definizione della fase sommaria dell'opposizione, ha sospeso l'esecuzione, assegnando alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data ### D'### ha introdotto la fase di merito dell'opposizione, formulando le conclusioni come sopra trascritte.
In data ### si è costituita in giudizio ### depositando comparsa con la quale ha rappresentato la regolarità del proprio operato ed ha richiesto il rigetto delle domande spiegate dal D'### con il favore delle spese processuali. I terzi pignorati, cui l'atto di citazione è stato regolarmente notificato, non si sono costituiti in giudizio.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'11.10.2024 il Giudicante ha confermato l'udienza di comparizione del 10.12.2024 assegnando i termini ex art. 171 ter c.p.c..
Con memorie ex art. 171 ter n.1 c.p.c. l'opponente ha contestato la costituzione in giudizio di ### eccependo che il concessionario della riscossione non potesse essere rappresentato in giudizio da un avvocato appartenente al libero ### dovendo, invece, ricorrere all'assistenza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. Per il resto l'opponente ha ribadito le doglianze già articolate.
All'esito dell'udienza del 10.12.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
All''udienza del 22.05.2025 le parti hanno insistito nei rispettivi atti. Indi, la causa è stata assunta in decisione.
°°°°°°°° 1 - In via preliminare, va dichiarata la contumacia delle società e degli enti, terzi pignorati, non costituiti in lite nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione. 2 - Sempre in via preliminare, va rilevato che - contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente - ### risulta regolarmente costituita nel presente giudizio, sebbene sia rappresentata e difesa da un avvocato appartenente al libero ### Non si condivide, infatti, quanto sostenuto dall'attore in memorie ex art. 171 ter c.p.c., in ordine alla necessità che l'Agente della ### debba stare in giudizio con l'assistenza dell'Avvocatura distrettuale di Stato.
Al riguardo va condiviso il principio di diritto enunciato dalle ### unite della Corte di Cassazione, secondo cui “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'### delle ### - ### impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla ### con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero ### - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati dal medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero ### discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla ### tra l'### e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' ### a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent. n. ###/2019). Dai superiori principi - di recente ribaditi anche dalla ### V della Corte con Ordinanza n. 27639 del 24.10.2024 - si evince che, impregiudicata la generale facoltà dell'Agente della riscossione di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai ### ed ai ### di pace, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale, è consentito al concessionario di avvalersi anche di avvocati del libero ### secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione di ### a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero ### postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo. 3- Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla creditrice convenuta con memorie ex art. 171 ter c.p.c.
È, ormai, principio pacifico (affermato alla Corte Costituzionale con sentenza 114/2018 e fatto proprio dalla Corte di legittimità) che il contribuente possa proporre opposizione ex art 615 c.p.c. anche nell'ipotesi di esecuzione fondata su crediti tributari, se intenda fare valere fatti successivi (modificati o estintivi della pretesa) rispetto alla notifica della cartella o, ove previsto, dell'avviso di mora.
Mentre con riguardo all'opposizione formale, questa è ammissibile innanzi al Giudice ordinario - anche in materia di crediti tributari - fintanto che investa la regolarità formale dell'atto di pignoramento e della sua notificazione e non degli atti ad esso presupposti.
Nella fattispecie, il D'### deduce fatti estintivi verificatisi successivamente alla notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, in quanto tali riservati alla giurisdizione ordinaria, così come le doglianze riguardanti la regolarità dell'atto di pignoramento. 4 - La decisione della presente controversia postula una breve premessa in fatto.
Agendo in forza dei medesimi titoli - costituiti dai ruoli posti a fondamento delle cartelle di pagamento n. ###457331000 (con la quale è stato richiesto il pagamento di € 1.312,00 a titolo di ### ed IMU per l'anno 2014), ### (con la quale è stato richiesto il pagamento di € 238,75 a titolo di spese di giudizio tributario, afferenti all'anno 2021), ### (con la quale è stato richiesto il pagamento di € 262,38 a titolo di imposta di registro per l'anno 2021), n. ###718682000 (con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 42,43 a titolo di tasse automobilistiche per l'anno 2020), n. ###876805000 (con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 780,00 a titolo di IMU per l'anno 2015), ###642118000 (con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 321,29 a titolo di ### per l'anno 2019), n. ###690604000 (con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 845,97 a titolo di contributo unificato per l'anno 2023), n. ###961117000 (con la quale è stato richiesto il pagamento di € 179,59 a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada per l'anno 2021) e dell'intimazione n. ### (con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 339.565,23 a titolo di IVA per l'anno 2014) - ### ha notificato a D'### quale debitore, ed ai terzi indicati gli atti di pignoramento ex art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 come sopra identificati, per il complessivo importo di € 343.547,64, oltre interessi ed oneri di riscossione.
Le doglianze dell'odierno attore sono qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi ad eccezione di quella riguardante la nullità del pignoramento per l'illegittima duplicazione delle procedure di recupero e per inesistenza del credito, che integra opposizione ex art. 615 c.p.c.. ### formale - in considerazione della remissione in termini disposta dal Giudice dell'### a cui ha prestato acquiescenza la creditrice - appare tempestivamente proposta rispetto al termine di venti giorni indicato dall'art. 617 c.p.c. , decorrente dall'epoca di notifica degli atti di pignoramento. 5 - Già nella fase sommaria dell'opposizione è emerso che il ruolo n. 802881, correlato all'intimazione n. ###, posto a fondamento dell'esecuzione, per un credito di € 339.565,23, è stato oggetto di sgravio integrale adottato in data ###. Risulta, altresì, dagli atti del fascicolo della fase sommaria, che l'Agente della riscossione abbia notificato, in data ###, atto di riduzione dei pignoramenti opposti, limitandone l'efficacia all'importo di € 4.138,85.
Consegue a quanto appena esposto che, in relazione alla partita oggetto di sgravio, l'opposizione debba essere definita mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Il decidente, in particolare, intende dare continuità al principio di legittimità così massimato: “in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in conformità del generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale” (Cassazione civile sez. II - 19/11/2020, n. 26352). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi (c.f.r.: Cassazione civile sez. III, 03/04/2015, n. 6822).
Ne consegue che, con riguardo al superiore credito, il tema da considerare, onde valutare se in capo all'opponente, potesse riconoscersi o meno una posizione di soccombenza virtuale, è quello della fondatezza o meno dei motivi di opposizione. 6 - Con riguardo al residuo credito andrà valutata la fondatezza nel merito delle doglianze articolate dal D'### per addivenire ad una pronuncia di accoglimento o di rigetto dell'opposizione. 7- In relazione ai motivi di opposizione formale, la doglianza riguardante l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento - in quanto eseguita mediante invio da un indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi - non appare meritevole di accoglimento.
Al riguardo il decidente condivide il principio diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui la notifica di un atto di riscossione per mezzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nemmeno nulla, “ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati; che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6- ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (in motivazione: Cass. Civ. Sez. Trib. Ordinanza 26682/2024 ). Con altra pronuncia la stessa Corte ha affermato che “laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, ### e ### non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra ### e contribuente; di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro ### non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza” ; in motivazione ### Trib. Sent. n. 18684/2023).
Non è dubitabile che, nel caso in esame, l'opponente sia stato posto nelle condizioni di individuare la natura dell'atto notificato e la sua provenienza, tanto da avere correttamente individuato l'ente creditore ed il rimedio oppositivo da proporre.
Non può, peraltro, sottacersi che un'eventuale irregolarità della notificazione dell'atto di pignoramento sarebbe stata sanata dalla tempestiva opposizione del D'### In particolare, il decidente intende prestare adesione al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente (c.f.r. Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n.11290).
Come già esposto, non ricorre alcuna ipotesi di inesistenza della notificazione (ovvero di nullità) e nemmeno risulta che l'opponente abbia prospettata alcuna compromissione del suo diritto di difesa.
Ciò posto, il motivo di opposizione va, senz'altro, rigettato. 8- Appare, altresì, infondato il motivo di opposizione riguardante il difetto di specificità dell'atto di pignoramento, in conseguenza della mancata esplicazione della natura del credito e dell'importo delle singole cartelle. ### di pignoramento, invero, contiene una sufficiente esposizione delle ragioni e della quantificazione della pretesa, anche mediante richiamo alle cartelle di pagamento ed alle intimazioni che risultano esser state regolarmente notificate (così come documentato dalla creditrice convenuta), sicché l'opponente è stato posto nelle condizioni di svolgere eventuali contestazioni sul merito della pretesa impositiva.
La Suprema Corte, peraltro, ha ripetutamente espresso il principio per cui la motivazione dell'atto prodromico che esprima la pretesa impositiva è sufficiente a portare a conoscenza del debitore la pretesa tributaria, per cui non è necessario che gli stessi elementi si rinvengano negli atti derivati (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza 21177 del 08/10/2014; Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 27216 del 22/12/2014).
Per quanto attiene all'intimazione n. ###, questa è stata allegata dall'opponente anche nella presente fase, per cui non può negarsi che questi ne abbia avuto piena conoscenza. 9- Con specifico riguardo alla doglianza riguardante la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto così massimato : “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione (…) attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” (Cassazione civile sez. un., 14/07/2022, n.22281); in applicazione dei superiori principi, non è quindi necessario che l'atto di pignoramento indichi il criterio di calcolo degli interessi, già risultante dai precedenti atti di accertamento e riscossione.
La doglianza appare, in ogni caso, tardivamente proposta rispetto all'epoca della ### notifica delle cartelle o delle intimazioni, dalle quali poteva emergere l'eventuale difetto di motivazione in ordine al criterio di calcolo degli interessi. Al riguardo va data continuità all'orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema di opposizione agli atti esecutivi vale il principio per cui il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti) di cui all'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, coincide con il momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone (Cassazione civile sez. III, 10/01/2008, n.252).
Peraltro, per le ragioni già esposte, per quanto attiene ai ruoli tributari, la doglianza riguardante il difetto di specificità degli atti presupposti al pignoramento, sarebbe sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, per essere riservata a quella delle ### di giustizia tributaria.
Anche sotto tale profilo l'opposizione va respinta. 10 - A fondamento dell'opposizione il D'### ha rilevato che alcuni dei titoli posti a fondamento dell'esecuzione esattoriale sarebbero stati oggetto di un precedente atto di pignoramento ordinario, iscritto a ruolo sub n. 3853/2023 R.G.E., definito con ordinanza di assegnazione. Per cui il credito della convenuta sarebbe stato già, in parte, soddisfatto. Ha rilevato, altresì, che l'atto di pignoramento del 2023 avrebbe avuto ad oggetto anche somme iscritte a ruolo a titolo di IVA 2014, in relazione alle quali sarebbe stata accolta una domanda di definizione agevolata delle liti pendenti ed adottato un provvedimento di sgravio. ### ha rilevato, quindi, l'insussistenza del diritto di ### di agire esecutivamente con riguardo alle somme (richieste sempre a titolo di IVA 2014) oggetto dell'intimazione ###, posta a fondamento della più recente esecuzione esattoriale.
Dagli atti di causa emerge effettivamente che nel 2023 ### ha avviato contro il D'### esecuzione pressi terzi ordinaria (contraddistinta da ###), per un credito di € 117.977,19, oltre interessi e spese di esecuzione, fondata sulle cartelle di pagamento n. ###457331000, ###, n. ###, n. ###718682000, n. ###876805000, n. ###642118000 (poste a fondamento anche degli atti di pignoramento opposti), sull'avviso di accertamento esecutivo ###/2019 e su ulteriori cartelle.
La doglianza riguardante l'avvenuta soddisfazione del credito risultante dalle cartelle di pagamento n. ###457331000, n. ###, ###, n. ###718682000, n. ###876805000 e n. ###642118000, per effetto dell'esecuzione presso terzi avviata nel 2023 (e preordinate all'esecuzione esattoriale opposta) non risulta meritevole di accoglimento.
Dagli atti di causa non emerge quanto sostenuto dall'opponente in ordine all'emissione di ordinanza di assegnazione dell'importo di € 4.799,70, in esito all'esecuzione avviata con atto di pignoramento n. ### (mentre è stata documentata l'adozione di provvedimento di sgravio del ruolo correlato all'avviso di accertamento n. ###/2019 e dell'atto di riduzione del pignoramento all'importo di € 4.799,70).
Ad ogni buon conto, va rilevato che la sola emissione dell'ordinanza di assegnazione non darebbe luogo all'estinzione del credito dell'agente della riscossione.
Al riguardo, va prestata adesione al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui in tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario (Cassazione civile, ### III, ordinanza n. ### del 29 novembre 2018).
Nel caso in esame, l'opponente, a ciò onerato, non ha nemmeno dato prova dell'avvenuto pagamento da parte del terzo pignorato.
Sotto tale profilo l'opposizione va, quindi rigettata.
La doglianza riguardante l'insussistenza del diritto della creditrice di agire esecutivamente con riguardo al credito risultante da intimazione ###, come già rilevato, va definita mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere, in considerazione dell'avvenuto discarico del corrispondente ruolo. Ne andrà, pertanto, valutata la fondatezza al solo fine della regolazione del pagamento delle spese processuali, sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Come documentato dall'opponente, in data ###, questi ha presentato domanda di definizione delle controversie tributarie, ex art. 1 della L. 197/2022, identificata con il n. 201178, in relazione al contenzioso riguardante l'avviso di accertamento n. ###/2019 (come già rappresentato, posto a fondamento del pignoramento ordinario identificato da n. ###).
La suddetta domanda è stata accolta per cui, in data ###, è stato emesso provvedimento di sgravio per l'importo di € 113.353,37 (oggetto di accertamento), mentre in data ### è stato adottato atto di riduzione del pignoramento ### all'importo di € 4.799,70.
Come già rilevato, a sostegno dell'opposizione, il D'### ha rappresentato che per effetto dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata del 29.09.2023 sia venuto meno anche il diritto di procedere esecutivamente in forza del ruolo posto a fondamento dell'intimazione n. ### e preordinato agli atti di pignoramento oggi in esame.
La doglianza appare fondata. Dall'estratto di ruolo afferente all'intimazione ### emerge che questa è fondata proprio sull'atto ###/2019 (come indicato nell'«identificativo partita»). ### ha, altresì, allegato copia dell'indicata intimazione da cui risulta che questa è state emessa in conseguenza del mancato accoglimento del ricorso tributario avverso l'avviso di accertamento n. ###/2019. Per cui va ritenuto che a fondamento di entrambi gli atti vi sia il medesimo credito tributario (IVA 2014 e sanzioni). Ancora, a riprova di quanto sopra, va osservato che entrambi i provvedimenti di sgravio adottati dall'### (riferiti, il primo, all'avviso di accertamento n. ###/2019 e, il secondo, all'intimazione ###) sono fondati sull'accoglimento della domanda di definizione delle liti pendenti identificata con il n. 201178.
Per cui deve ritenersi che, per effetto dell'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata, sia venuto meno il diritto di agire esecutivamente anche in relazione al credito portato dall'intimazione n. ###.
Sul punto, va dichiarata la soccombenza virtuale della creditrice opposta.
Al riguardo, non può obiettarsi che i provvedimenti di sgravio siano di competenza dell'ente impositore e che pertanto sussista una carenza di responsabilità dell'Agente della riscossione.
In proposito, va data continuità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del de1bitore. ### della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudi1œ‹‘ Žï‡-‡ creditore, laddove siano in discussione questioni atti1nenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999” (Cass. Civ. Sez. III ord. n. 3870/2024).
Nella specie, l'Agente della riscossione non ha formulato tempestiva richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore, per cui è chiamato a rispondere delle conseguenze della lite. 11 - In via conclusiva, l'opposizione va definita mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere con riguardo all'importo di € 339.565,23, portato dall'intimazione n. ###, in ragione del discarico adottato dall'### mentre con riguardo all'importo di € 4.138,85, l'opposizione va respinta. 12- Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni formulata dall'opponente, la stessa va rigettata.
Va escluso che l'esecuzione intrapresa da ### sia stata ingiustificata (posto che in relazione all'importo di € 4.138,85, si è affermato il diritto della creditrice di agire esecutivamente) ed abbia, quindi, comportato un evitabile pregiudizio alla reputazione dell'opponente o un danno di natura economica.
La condotta di ### non risulta, peraltro, improntata a mala fede o colpa grave posto che, già pochi giorni dopo l'emissione dello sgravio del ruolo correlato all'intimazione n. ###, ha notificato a tutti i terzi atto di riduzione del pignoramento all'importo di € 4.138,85 (come documentato dall'opponente nella fase sommaria).
In ordine all'asserito danno economico va, ancora, osservato che dagli atti di causa non emerge che il venir meno del rapporto professionale con la società ### s.r.l. sia dipesa dalla notifica dell'atto di pignoramento, posto che la nota del 13.05.2024, allegata dall'opponente, non contiene alcun riferimento all'esecuzione esattoriale avviata in danno del D'### o alla precedente pec del 21.03.2024 con la quale sono stati richiesti chiarimenti all'esecutato. Parimenti, la richiesta di chiarimenti da parte di ### et ### non fa supporre la volontà di interrompere rapporti di collaborazione che, piuttosto, vengono rappresentati come già “intercorsi”.
Va, conseguentemente, respinta la domanda di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 120 c.p.c. 13 - Venendo alla regolamentazione delle spese processuali della presente fase, per quanto concerne i rapporti tra le parti costituite, in considerazione della soccombenza virtuale della creditrice procedente (ad eccezione di una minima parte dell'importo pignorato, con riferimento al quale l'opposizione risulta infondata), va disposta la sua condanna al pagamento di 3/4 delle spese processuali, liquidato come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 260.001,00 ad € 520.000,00), con distrazione in favore del procuratore dell'opponente (che ne ha formulato istanza negli atti conclusivi), compensando la restante parte tra ### ed il D'### Nulla sulle spese con riguardo ai terzi pignorati contumaci; P.Q.M. Il Giudice Monocratico della ### del Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7928-2024 RG., così provvede: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo all'importo di € 339.565,23, portato dall'intimazione n. ###, in ragione dell'intervenuto sgravio, rigettando nel resto l'opposizione; 2) compensa tra le parti costituite il pagamento di 1/4 delle spese processuali e condanna ### delle ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei restanti 3/4 che liquida, già ridotti, in € 16.679,00, di cui € 136,25 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a., distraendo le stesse in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario. Nulla sulle spese con riguardo ai terzi pignorati contumaci. ### 17/6/2025
causa n. 7928/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Laura Messina