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Tribunale di Genova, Sentenza n. 82/2026 del 09-01-2026

... nella ### e nella ### della denominazione e/o ragione sociale dell'entity (persona fisica e/o giuridica) che si intende controllare, ivi incluse, nel caso di persone giuridiche, del ### di società di riferimento, proprio ad evitare comportamenti di natura elusiva della normativa di riferimento” (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale attrice). Il capitolo di prova in esame, nonché le osservazioni svolte nella comparsa conclusionale, non lasciano alcun dubbio sul fatto che la commercial manager dell'armatrice (###, nell'eseguire tale tipo di indagine, abbia inserito “nella ### e nella ### List” la denominazione e/o ragione sociale dell'entity (persona fisica e/o giuridica). Ne deriva che la manager dell'armatrice ha identificato la società noleggiatrice, dal momento che la verifica relativa alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale presuppone l'inserimento i dati che identificano il soggetto controllato (“denominazione e/o ragione sociale dell'entity”), secondo quanto allegato dalla attrice. Ciò posto, è significativo il fatto che il contratto di noleggio dell'8 agosto 2019 (cfr. prod. 5 attrice) sia stato stipulato solo successivamente a tali (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 9392/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9392/2024 promossa da : ### - avv.ti #### e ##### - avv.ti ### e ### CONVENUTA ### Attrice (###: “Voglia l'###mo Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità di ### S.r.l. in relazione all'inadempimento del contratto di noleggio... e per l'effetto condannare la medesima ### S.r.l..al risarcimento del danno subito da ### quantificato in USD 749.266,43 ovvero USD 747.205,25 oltre rivalutazione e interessi” Convenuta (### S.r.l.): “Piaccia all'###mo Tribunale adito rigettata ogni contraria istanza.nel merito, in via principale, respingere le domande risarcitorie di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; condannare ex art. 96 cpc parte attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata da lite temeraria. Con vittoria di spese” Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio ### S.r.l., allegando di essere proprietaria della nave cisterna "### (IMO 9306627), battente bandiera delle ### (cfr. Prod. 1 attrice) e di aver affidato la gestione commerciale della nave alla società greca ###.A., incaricata di negoziare l'impiego commerciale dell'unità. Parte attrice ha, dunque, allegato di essere entrata in contatto con la convenuta ### società di brokeraggio marittimo (cfr. Prod. B attrice), la quale ha proposto delle occasioni di affari. In particolare, in data 2 agosto 2019, ### nella persona del #### ha proposto un noleggio a viaggio (voyage charter party) per il trasporto di carburante da ### (### a ### con data di inizio il 14 agosto 2019, indicando come noleggiatore la società ### e riferendo di agire su indicazione di un altro broker, ### operante per conto di ### (cfr. Prod. 2 attrice).  ### ha allegato di aver fatto corretto affidamento rispetto a quanto rappresentato dal broker marittimo professionista ### fidandosi delle rassicurazioni ricevute circa il noleggiatore. 
A seguito di preliminari scambi e conferme di interesse trasmesse da ### (broker di ### a ### e da questa a NGM (cfr. Prod. 4 attrice), in data 8 agosto 2019 le parti hanno concordato il noleggio a viaggio della cisterna “Kudos” in base alle condizioni riportate nel c.d. “fixture recap” (che riepiloga i principali accordi raggiunti) e il contratto di noleggio a viaggio secondo il formulario “### VITOL 2006” (cfr. Prod. 5 attrice), con il quale hanno previsto: “### la messa a disposizione della ### presso il porto di ### nel periodo temporale compreso tra il 14 e il 16 agosto 2019, pronta alla caricazione di circa 80.000 mt di carburante; ### il corrispettivo complessivo, per il noleggio della ### pari a USD 1.300.000,00, da corrispondersi: − USD 455.000,00 (pari al 35% del nolo complessivo) entro il 13 agosto 2019; − USD 845.000,00 (pari al saldo residuo del nolo) all'arrivo della ### a ### prima dell'inizio delle operazioni di scaricazione; il tutto mediante pagamento sul conto bancario intestato ad #### un periodo temporale di stallia pari a 96 ore (inclusi sabato e domenica)(3); ### un compenso di controstallia pari e USD 18.000,00 per giorno/frazione di giorno (4); ### una commissione pari al 3,75% del corrispettivo del nolo (i.e., USD 48.750,00), da suddividersi tra i due mediatori, ### e ### e dunque da pagarsi da parte di ### da un lato (nella quota del 1,25%) e ### dall'altro lato, ai rispettivi broker; ### l'applicazione della legge inglese al ### e la devoluzione di eventuali controversie tra ### e ### in arbitrato a Londra” Il 13 agosto 2019, ### ha contestato alla controparte il mancato incasso dell'acconto e ### ha richiesto spiegazioni a ### (cfr. Prod. 7 attrice). In data 14 e 15 agosto 2019, ### ha comunicato l'impossibilità di procedere al carico a causa di esiti negativi dei test sulla merce, dichiarando di non poter proseguire nell'esecuzione del contratto (cfr. Prodd. 9, 11 e 12 attrice). La nave, dopo essere giunta a ### il 15 agosto (cfr. Prod. 10 attrice), è rimasta ormeggiata presso il porto. 
Parte attrice ha, dunque, lamentato che l'odierna convenuta, venendo meno agli obblighi di diligenza professionale del mediatore ex art. 1759 c.c., ha omesso di verificare l'identità e l'affidabilità della controparte che si è rivelata poi insolvente e irreperibile. Tale inadempimento ha comportato la risoluzione del contratto, che ha causato ingenti pregiudizi patrimoniali in danno dell'armatore, il quale ha invocato la responsabilità del broker-mediatore anche ai sensi dell'art. 1762 c.c.. 
Nella fattispecie parte attrice ha allegato di aver contestato l'inadempimento a ### tramite i broker ( Prodd. 14 e 15 attrice), ma senza esito. ###, determinato ad agire direttamente contro ### ha, dunque, richiesto a ### i dati completi del noleggiatore, scoprendo che il mediatore non possedeva i dati identificativi certi della società che aveva presentato. 
Per tale ragione parte attrice ha allegato la negligenza del mediatore nella verifica dell'identità di ### contestando all'odierna convenuta di avergli trasmesso solo un generico indirizzo web, senza effettuare verifiche (cfr. Prod. 16 attrice).
La difesa attorea ha messo in evidenza che è emersa senza alcun dubbio la negligenza di ### (e di ### in relazione alla individuazione del noleggiatore. Infatti: “### i primi contatti tra ### e ### risalgono al 28 novembre 2018, quando il #### (che in tutta la vicenda in esame ha agito quale impiegato di ### ha contattato ### in qualità di “charterers [i.e., ### representatives”, firmandosi come ### parte del ### una società di diritto malese (### 18); ### successivamente, in data 28 giugno 2019, il ####, interrogato proprio in relazione ai dati societari del noleggiatore, ha riportato il nominativo di ### una società con sede a ### quale “trader”, nonché il nominativo di ### con sede in ### (### 19)”. 
La condotta del mediatore ha reso impossibile ad ### di agire contro il vero debitore contrattuale.  ### ha sostenuto che indicare un nome fittizio o non identificabile equivale a non manifestare il nome e, sul punto, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'identificazione deve mettere i contraenti in condizione di conoscere tutte le circostanze che riflettono non solo l'identità, ma anche le qualità personali ( 24 gennaio 1973, n. 236). ### non avendo individuato precisamente ### deve rispondere dell'inadempimento del contratto come se fosse il contraente. 
Sul quantum ha calcolato il danno proponendo due conteggi alternativi, a seconda della data di risoluzione considerata, 16 o 22 agosto, richiedendo dunque a titolo di pregiudizio l'importo di USD 749.266,43 o di USD 747.205,25, oltre interessi e rivalutazione. 
Si è costituita in giudizio ### S.r.l. contestando la domanda avversaria ed opponendo che il danno subito da ### è derivato dall'inadempimento contrattuale della ### e non dall'attività di mediazione eseguita dal broker ### La mancata caricazione al porto di origine e la conseguente risoluzione del contratto sono infatti pacificamente dovute al fatto che la merce oggetto di trasporto non era conforme alle necessità di ### e non aveva dunque motivo di essere spedita al porto di destino. Tale circostanza, attiene esclusivamente alla sfera di controllo di ### e non è in alcun modo dipesa dai broker. 
Ha sostenuto di aver interamente adempiuto alle proprie obbligazioni, avendo portato a termine la propria attività di mediazione ex art. 1754 c.c. e di non essere in alcun modo responsabile ai sensi dell'art. 1759 cc, avendo nella propria qualità di mediatore, contribuito - insieme agli altri broker coinvolti - a mettere in relazione le parti per agevolarne il dialogo al fine di addivenire alla conclusione del prospettato affare, pacificamente avvenuta con la stipula del contratto in data 8 agosto 2019. 
Inoltre, ha asserito di aver espletato la propria attività di mediazione con correttezza e diligenza avendo fornito tutte le informazioni in suo possesso, ricevute dal broker della controparte (### e di non aver fornito alcuna “circostanza” non nota o non verificata. 
Ha documentato che la società ### S.A., manager dell'attrice, ha espressamente assunto su di sé l'onere di effettuare la due diligence sulla controparte prima della conclusione dell'affare. In particolare, ha evidenziato che dallo scambio email del 2 agosto 2019 (cfr. ### 2 convenuta) emerge che NGM (agente di ### ha comunicato che l'affare necessitava della previa autorizzazione da parte di ### (“subject the charts were approved by the owners”; “i am pointing out again that the offer is sub to owners' approval of the charts”), la quale, a propria volta, ha subordinato la propria autorizzazione all'esito delle opportune verifiche da parte di NGM circa l'identità delle potenziali controparti. 
Ha messo in luce che il broker di ### ha affermato espressamente che si sarebbero occupati personalmente di effettuare una “due diligence” - anche - sull'identità dei noleggiatori (“we have to do due diligence abt who they are etc”) e che, anche con l'ausilio del proprio dipartimento legale, avrebbero sottoposto i noleggiatori a verifiche riguardanti - anche, e non esclusivamente - gli opportuni controlli relativi alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale (“the checking of the charts will be done by our legal dpt and surely a compliance and non sanctions investigation will take place”; cfr. prod. 2, p. 3). Ha allegato che, in tale occasione, la NGM non ha richiesto all'odierna convenuta di contribuire in alcun modo alle suddette verifiche circa l'identità dei noleggiatori. Al contrario, a specifica richiesta di ### “what docs do you need for clearance”, NGM ha risposto “no need to ask anything further” (cfr. prod. 2, p. 3). Sul punto ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in assenza di particolare mandato a ciò finalizzato, il mediatore, nell'assolvimento dei propri compiti, non è obbligato ad effettuare “specifiche indagini di natura tecnico-giuridica” per identificare elementi che, sebbene ignoti, possano rivelarsi determinanti per la conclusione del contratto (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. III, 11/12/2023, n. ###; Cass. Civ. sez. II, 12/11/2019, n. 29229; Cass. n. 5107/1999). 
Ha pertanto sostenuto che, senza specifico mandato, non è insorto a proprio carico alcun obbligo di svolgere approfondimenti sull'identità dei noleggiatori. 
A sostegno delle proprie argomentazioni ha evidenziato che “### si è dimostrata fin da subito soddisfatta circa l'identità e affidabilità di ### al punto da: ### fornire il proprio benestare all'operazione dopo aver espressamente svolto accurata due diligence, inclusa (ma senza limitazione) quella relativa ai profili sanzionatori internazionali, che presuppone la verifica non solo dell'identità della propria controparte (KYC - ###, ma -anche al fine di evitare attività elusivepersino dei relativi soci e beneficiario effettivo. ### non avrebbe potuto condurre tali verifiche se non avesse compiutamente identificato ### né tantomeno avrebbe potuto fornire il proprio nulla osta all'operazione; ### informare esplicitamente il broker ### che non erano necessari ulteriori documenti in relazione ad #### condurre trattative con ### ciò che implica che ### abbia ritenuto di possedere informazioni sulla controparte sufficienti per avere interesse a stipularci un contratto di trasporto marittimo; ### accettare -e ritenere valida e vincolantel'indicazione del noleggiatore quale “### Energy”, senza indicazione di indirizzo o contatti. ### avesse avuto necessità di ulteriori informazioni, ben avrebbe potuto e dovuto richiederli in sede di sottoscrizione del #### emettere fattura di acconto nei confronti di ### Non si vede come ### possa ritenere non adeguatamente identificato un soggetto nei cui confronti ha però ritenuto di avere tutti i dati necessari per emettere documenti contabili e fiscali; ### compiere le ordinarie attività di interlocuzione con ### -tramite ### in relazione alla gestione del carico, alle analisi richieste e ai pagamenti effettuati. Tali scambi, perfettamente ordinari e coerenti con l'esecuzione del ### testimoniano l'operatività della controparte e l'assenza di dubbi pratici o formali circa la sua identificazione.” La difesa della convenuta ha messo in luce che i broker coinvolti nelle negoziazioni, sfociate nella conclusione del contratto per cui è giudizio sono tre, ossia NGM (quale broker e agente commerciale di ###, ### (in rapporto diretto con i soli broker ### da un lato, e ### dall'altro) e ### (broker di ### e che eventuali lacune di adeguata verifica in relazione a identità ed affidabilità del noleggiatore (obbligo che comunque non incombe sui broker) sarebbero al più ascrivibili a NGM e/o ### ma non certo ### Ha sostenuto che nella fattispecie il riferimento all'art. 1762 c.c., rubricato “contraente non nominato”, è del tutto fuori luogo poiché risulta per tabulas che la ### ha sin dal primo momento speso il nome del potenziale noleggiatore con NGM (cfr. prod. 2), la quale vi ha peraltro anche direttamente interloquito (prodd. 3 e 4). Ed il ### infatti, include espressamente i riferimenti di entrambe ### e ### quali parti contraenti (cfr. prod. 5 controparte). La circostanza che una delle parti -nominateabbia in un secondo momento disatteso i propri impegni contrattuali non può giustificare in alcun modo un'eventuale azione nei confronti del mediatore, a cui non può certo essere richiesto di prevedere e/o garantire l'affidabilità e la buona fede delle parti una volta concluso il contratto. 
Sul quantum ha contestato la richiesta risarcitoria in quanto "sproporzionata" allegando che il mediatore non può rispondere dell'intero valore dell'affare, ma al massimo di un danno parametrato alla commissione del broker. 
Ha chiesto, infine, la condanna di ### per lite temeraria. 
Nei successivi scritti difensivi la società attrice, in replica alle argomentazioni della convenuta, ha affermato che NGM è la propria “commercial manager” e non “broker”, negando che quest'ultima, nell'ambito della propria attività, abbia svolto indagini ad ampio spettro ed allegando che la “due diligence” a cui si fa riferimento nella mail del 1.08.2019 (cfr. prod. 2 convenuta) si riferisce a verifiche “a compliance and non sanctions investigation will take place” (ovvero “svolgeremo una verifica in punto di compliance e sanzioni”). In sostanza la difesa di parte attrice ha messo in evidenza che NGM ha svolto unicamente alcune verifiche relative alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale, non alla solidità o identità societaria. 
Ha ribadito che l'identificazione della parte rientra tra gli obblighi ex lege del mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c., obbligo che non può essere "delegato" o eluso. 
Ha ribadito di non poter agire contro ### perché non sa chi sia esattamente, non avendo ### fornito i “full style and place of incorporation” della predetta ### (i.e., i dati societari completi) ( ### 15, 16, 17, 18). 
In conclusione, ha sostenuto che: “#### ha trasmesso ad ### “informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere”, che avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza, ma non lo ha fatto; #### avrebbe dovuto assistere ### anche “durante tutto il corso del contratto, soprattutto, quando sorgono divergenze tra le parti sulla sua esecuzione”, ma non lo ha fatto; e ### per effetto di ciò, “è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente”, consistenti appunto nella impossibilità di rivolgersi direttamente ai noleggiatori per il risarcimento dei danni subiti.” Ha richiamato la sentenza della Cass. 11/12/2023 n. ### che ha statuito la responsabilità del mediatore che fornisce informazioni non verificate o tace sulla mancata verifica.  * * * 
Tanto premesso il Tribunale ritiene la domanda infondata per le ragioni qui di seguito esposte. 
Sulla responsabilità di ### ex art. 1759 c.c. in relazione all'inadempimento di ### al contratto ### attrice ha fondato la propria pretesa risarcitoria sull'allegata responsabilità professionale del broker marittimo convenuto, ### S.r.l., per i danni conseguenti alla mancata esecuzione da parte del noleggiatore ### del contratto di noleggio dell'8 agosto 2019 avente ad oggetto la nave "### (cfr. prod. 4 attrice). 
Nel dettaglio, la società ### ha lamentato l'impossibilità di individuare con precisione il soggetto ### presentato dal broker marittimo per la conclusione dell'affare, sostenendo la violazione da parte del medesimo broker degli obblighi informativi sanciti dall'art. 1759 c.c., nonché la sua responsabilità ai sensi dell'art. 1762 c.c. (Contraente non nominato), da cui deriva l'obbligo di rispondere in vece del contraente non correttamente individuato. 
Tuttavia, le produzioni documentali versate in atti e le stesse allegazioni di parte attrice conducono a differenti conclusioni. Dalla trascrizione delle comunicazioni prodotte in atti dalla parte convenuta - intervenute tra ### (### e ### (### tra il 31 luglio e il 2 agosto 2019 - emerge quanto segue. 
La commercial manager dell'armatrice (### precisa fin dall'inizio la necessità di conoscere il noleggiatore ### e di dover svolgere due diligence su chi sono. Infatti, nella chat del 2 agosto, ore 12:04: ### (### scrive: "morning angelo, ref the kudos and the orin energy cargo subject the charts were approved by the owners (wew have to do due diligence abt who they are etc)" [### in relazione a kudos e il carico di orin ### previa verifica dei noleggiatori da parte degli armatori dobbiamo svolgere due diligence su chi sono ecc.] (cfr. prod. 2 convenuta pag. 2). Ed ancora: 1:59:35 pm: ### “angelo i am pointing out again that the offer is sub to owners approval of the charts and bss loading ex tank fujairah not sts” [sottolineo ancora una volta che l'offerta è subordinata l'approvazione dei noleggiatori da parte degli armatori e sulla base del carico della cisterna ha fujiwara non con trasbordo da nave a nave] (cfr. prod. 2 convenuta pag. 2). 
Il 2 agosto, alle ore 4:06:22 il dipendente della NGM ribadisce la necessità di pagamenti anticipati (BBB - before breaking bulk) proprio perché il noleggiatore è un soggetto ignoto “in any case premium will have to be paid and bbb the ballance freight aniway since we do not know them” (cfr. prod. 2 convenuta pag. 2). 
Dirimente è, infine, la circostanza che la società ### S.A. avoca a sé l'onere di verificare i noleggiarori , esonerando il broker da ulteriori approfondimenti specifici. In data 2 agosto 2019, la NGM nel rispondere alla domanda dell'incaricato di ### “I will tell them what docs do you need for clearance?, ### scrive: “angelo unless i know they will be payng the rate, no need to ask anything further. the checking of the charts will be done by our legal dpt and surely a compliance and non sanctions investigation will take place” (“### a meno che io non sappia che pagheranno la tariffa non c'è bisogno di chiedere altro. la verifica dei noleggiatori sarà effettuata dal nostro dipartimento legale e sicuramente avrà luogo un'indagine di conformità nonché sull'assenza di sanzioni internazionali” (cfr. prod. 3 convenuta pag. 2). 
Appare dunque provato che l'armatrice non si è affidata passivamente alle informazioni fornite dal mediatore, ma ha deciso di procedere autonomamente a una complessa attività di due diligence. 
Oltre a ciò va evidenziato che parte attrice nella propria memoria istruttoria n. 2 ex art. 171ter c.p.c. ha dedotto nel capitolo n. 6 le seguenti circostanze dalle quali si evince che era in possesso dei dati identificativi di un soggetto esistente in quanto il contratto di noleggio è stato concluso: “vero che, nell'ambito della gestione commerciale di ### S.A. (con sede in 47-49 ###., 185 35 Piraeus, ### della nave cisterna “Kudos”, IMO n. 9306627, battente bandiera delle #### S.A., una volta ricevuta tramite il broker italiano ### S.r.l. (con sede in ### 7/11, #### la proposta di impiego a viaggio della predetta nave da parte dei no-leggiatori “### Energy”, ha svolto unicamente attività di verifica a livello sanziona-torio (a mezzo del proprio claims & insurance department), mediante inserimento nella c.d. ### and ### tenuta dall'### of ### degli ### d'### (### e/o nella c.d. ### of ### dell'### della denominazione e/o ragione sociale di ### e del ### di riferimento” (cfr. pag. 4 memoria integrativa n. 2 parte attrice).
Nella propria comparsa conclusionale la difesa attorea descrive in cosa consistono le verifiche relative alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale, finalizzate ad escludere l'iscrizione dei noleggiatori, o più correttamente ed in linea con le verifiche che vengono usualmente condotte con riferimento alla normativa sulle sanzioni, del ### di riferimento, nella c.d. ### and ### (“###”) tenuta dall'### of ### degli ### d'### (“OFAC”) e/o nella c.d. ### of ### dell'### (“### List”). 
Nel dettaglio parte attrice ha allegato: “### è prassi nelle sanctions due diligence, le verifiche sono condotte tramite l'inserimento nella ### e nella ### della denominazione e/o ragione sociale dell'entity (persona fisica e/o giuridica) che si intende controllare, ivi incluse, nel caso di persone giuridiche, del ### di società di riferimento, proprio ad evitare comportamenti di natura elusiva della normativa di riferimento” (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale attrice). 
Il capitolo di prova in esame, nonché le osservazioni svolte nella comparsa conclusionale, non lasciano alcun dubbio sul fatto che la commercial manager dell'armatrice (###, nell'eseguire tale tipo di indagine, abbia inserito “nella ### e nella ### List” la denominazione e/o ragione sociale dell'entity (persona fisica e/o giuridica). 
Ne deriva che la manager dell'armatrice ha identificato la società noleggiatrice, dal momento che la verifica relativa alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale presuppone l'inserimento i dati che identificano il soggetto controllato (“denominazione e/o ragione sociale dell'entity”), secondo quanto allegato dalla attrice. 
Ciò posto, è significativo il fatto che il contratto di noleggio dell'8 agosto 2019 (cfr. prod. 5 attrice) sia stato stipulato solo successivamente a tali indagini eseguite dalla manager dell'armatrice e che, come emerge dalle comunicazioni telematiche (cfr. prod. 2 convenuta), la verifica sia stata posta come condizione per la stipula del contratto stesso. 
Tale circostanza costituisce fonte di presunzione ex art. 2729 c.c. della conoscenza da parte dell'armatore, non solo, dell'identità legale della noleggiatrice (la "### ed il "### of ### della società), ma anche di informazioni afferenti alla sua affidabilità commerciale. Appare evidente che se tali verifiche avessero dato esito negativo o incerto, l'armatore, agendo con la media diligenza professionale, avrebbe dovuto astenersi dalla sottoscrizione del contratto. 
La circostanza che la manager dell'armatrice abbia esonerato espressamente il broker marittimo dal fornire ulteriori informazioni relativamente al noleggiatore vale ad escludere la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1759 c.c., avendo il broker fornito le informazioni in suo possesso ed il cliente dichiarato di voler effettuare ulteriori ed approfondite verifiche in autonomia.  ### contrattuale (mancata caricazione per qualità del prodotto) è un rischio tipico del commercio marittimo che attiene alla fase esecutiva del contratto, della quale il broker non risponde. Non vi è prova di alcun nesso causale tra l'attività di ### e il danno lamentato, essendo l'evento dipeso esclusivamente dalla condotta del noleggiatore e dalla scelta negoziale di ### Sebbene dunque non possa che riconoscersi pregio all'autorevole dottrina citata dalla parte attrice secondo cui le prestazioni contrattuali del broker nel noleggio sono più ampie rispetto a quelle di un mediatore ed investono anche la fase esecutiva del contratto, nella fattispecie in esame l'esonero ad opera del manager dell'armatrice e la mancata prova del nesso causale tra l'asserita negligenza della ### successiva alla stipula del contratto, e il danno lamentato non può che portare al rigetto della domanda.
Sulla responsabilità di ### ex art. 1762 Le suesposte argomentazioni valgono ad escludere la responsabilità del broker anche ai sensi dell'art. 1762 La norma in esame sanziona il mediatore che occulta il nome della controparte o agisce per conto di persona da nominare. 
Nella fattispecie, il nome della società noleggiatrice è stato comunicato dal broker marittimo, che ha fornito sinanche il sito web di ### (orinenergy.com/who-we-are.html). Inoltre, come già detto, la società armatrice, per il tramite della propria manager, ha avocato a sé indagini su profili sanzionatori internazionali dell'operatore commerciale, circostanza che lascia presumere la piena conoscenza da parte dell'armatore dell'identità legale del soggetto controllato (“denominazione e/o ragione sociale dell'entity”). Tanto è vero che il nome del noleggiatore è stato inserito nel contratto. 
Non sussistono elementi idonei a far ritenere che la ### fosse una società inesistente, come sostenuto da parte attrice che, sul punto, non ha adempiuto all' onere probatorio a suo carico. 
Invero, dalla documentazione versata in atti, sono emerse diverse entità giuridiche facenti parte del ### a cui è riconducibile la società noleggiatrice (si vedano al riguardo prodd. 18 e 19 attrice).  ### attrice per dimostrare la responsabilità del broker avrebbe dovuto almeno fornire la prova delle richieste risarcitorie fatte inutilmente a soggetti inesistenti. 
Significativo è, tra l'altro, il fatto che non abbia prodotto nulla sulle verifiche operate dalla propria manager commerciale sul noleggiatore che, come già evidenziato, considerata la conclusione del contratto, si presume abbiano avuto esito positivo. 
Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 
Va rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta volta alla condanna dell'attrice per lite temeraria. 
Sebbene la domanda attorea risulti infondata, non può ravvisarsi in capo all'attrice quella mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 c.p.c.. 
Sulle spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 520.001 a € 1.000.000 ### di studio della controversia, valore minimo: € 2.304,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.520,00 Fase decisionale, valore minimo: € 4.007,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 7.831,00 P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta le domande proposte da ### nei confronti di ### S.r.l.; - rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da ### S.r.l.  nei confronti di ### - condanna parte attrice ### alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta ### S.r.l., che liquida in complessivi ### 7.831,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.  ### 09 gennaio 2026

causa n. 9392/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lippi Francesca

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 221/2026 del 08-01-2026

... esse coincidano con le iniziali della denominazione sociale, di fatto abbreviandola) può essere considerato un valido marchio d'impresa quando la parte grafica sia caratterizzata in modo originale. La tutela accordata a segni caratterizzati dalla rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto rientra nell'ambito dei marchi “deboli”, con la conseguenza che l'utilizzo della medesima lettera o sequenza di lettere non può essere vietato a concorrenti ove sussistano anche lievi modifiche grafiche o aggiunte, sufficientemente rilevanti da essere percepite dai destinatari del prodotto in ragione della loro particolare qualificazione. Solo qualora sia provato che il segno sia venuto ad affermarsi nella mente dei consumatori come marcatamente distintivo di una certa impresa, in virtù dell'originale elaborazione grafica, del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato, il carattere distintivo del marchio composto da lettere dell'alfabeto potrà dirsi “forte” (cfr. Tr. ### Sez. spec. ### 20/05/2021; Tr. Roma, spec. ### 14/03/2018). Anche la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la validità di un marchio costituito da una lettera dell'alfabeto deve essere (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### specializzata in materia di imprese Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8402 del ### degli ### dell'anno 2021, avente ad oggetto: ### controversie di competenza della sezione specializzata dell'impresa in materia di proprietà industriale e diritto di autore, pendente #### s.r.l. (C.F. ###), con sede ###### via ### n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in #### n. 4 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso cautelare; ###.P. ### srl (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati #### e ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale, sito in Napoli, alla via ### 107, per procura in atti;
Conclusioni: come in atti. 
Rimessa in decisione all'udienza del 21.1.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  MOTIVI della DECISIONE 1. #### s.r.l. (da ora anche solo V ###, successivamente all'ottenimento di ordinanza del 26 ottobre 2020 con la quale questo Tribunale ha inibito, in via d'urgenza, all'odierna convenuta l'uso del marchio di titolarità dell'istante e disposto il sequestro di “stopperini”, insegne, tabelloni, cartellini, volantini e di qualsiasi altro materiale, supporto o sito web recante o comunque contenente e producente il marchio in contestazione, ha istaurato la presente azione di merito per sentire accertare la condotta illecita tenuta dalla A.P. ### S.R.L. (da ora anche solo AP) e condannare la stessa al risarcimento del danno patito, pari ad € 454.000,00 a titolo di lucro cessante ex art. 125, comma II c.p.i., € 50.000,00 a titolo di danno morale ex artt. 125, comma I, c.p.i. e 473 c.p., € 100.000,00 a titolo di danno di immagine e diluizione del marchio ex art. 125, comma I, c.p.i. e 1226 c.c., o ai diversi importi, risultanti all'esito del giudizio ovvero ritenuti secondo equità. A sostengo dell'azione ha fatto valere, nei confronti della convenuta, la tutale del marchio figurativo n° 1253212 del 10/3/10, di cui è titolare, per le classi nn. 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, e 43, a seguito di domanda di rinnovo decennale n° ###6235 del 7/2/19, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”, il cui utilizzo è consentito ad aziende, produttori, distributori e rivenditori che aderiscano agli standard dell'### previo pagamento del corrispettivo sancito dagli appositi listini, tramite stipulazione di contratto di licenza d'uso avente durata triennale, mentre, in data ###, presso il supermercato a insegna “### 365”, sito in ### 160, ### di ####, di proprietà della ### s.r.l., essa aveva constatato che numerosi prodotti, identificati come vegetariani, recavano il marchio di sua e, da controlli successivi, era risultato che il predetto marchio veniva utilizzato in tutti i supermercati della catena, apposto su un cartellino giallo attorno al prezzo di ciascun prodotto, con la dicitura “###”, senza che però ciò fosse stato autorizzato, rappresentando, dunque, una palese violazione dei diritti di proprietà intellettuale di V ### Ciò era stato accertato nell'ordinanza cautelare su citata, per cui è pacifico che il marchio dell'esponente sia stato utilizzato dal 2014 al 2018 da parte di AP con le medesime modalità e finalità con le quali esso viene adoperato commercialmente da V ### cioè per contraddistinguere prodotti vegetariani/vegani e che tale illecito utilizzo era proseguito anche nel 2019; ha dedotto, inoltre, che la condotta illecita è stata posta in essere sfruttando l'immagine notoria e consolidata del marchio, creato nell'ormai lontano 1976 a opera della ### storica e più antica associazione nazionale di cultura e alimentazione vegetariana e vegana, diretta espressione di quella inglese, fondata addirittura a metà dell'800. La marchiatura tramite il logo dell'attrice essa ha affermato essere, in primo luogo, confusoria, atteso che V ### certifica i prodotti dopo averli attentamente vagliati per verificare la corrispondenza degli stessi agli standard sanciti a livello internazionale dall'EVU (### e garantire, pertanto, l'uniformità dei prodotti. Ha, poi, sostenuto la rinomanza del marchio, per cui sarebbe sufficiente una semplice somiglianza tra il marchio che gode di rinomanza e quello che lo riproduce, onde ravvisare la condotta illecita, senza che occorra nemmeno il rischio di confondibilità. Inoltre, ha sostenuto che il fatto che il proprio logo sia associato ai prodotti di AP determina una palese concorrenza sleale, per cui l'ingannevolezza dei prodotti de quibus determina un danno implicito, atteso che né gli ingredienti né il procedimento produttivo sono mai stati assoggettati ad alcuna verifica di congruità. 
Si è costituita la ### S.r.l., contestando l'avversa domanda, premettendo notizie in ordine alla genesi della propria iniziativa economica contraddistinta dal marchio ### 365, composto da due elementi, il logotipo “### 365” (365 sintetizza il concetto “### con i prezzi bassi 365 giorni all'anno”) e un disco arancione o meglio una corona circolare, che lo contiene, interrotta sul lato destro, proprio dove è posizionato il numero 365. La società ha scelto di utilizzare una parte del logo descritto inserendo all'interno della stessa un sistema di pittogrammi, allo scopo di indicare i vari reparti, i settori in cui è diviso il supermercato, il posizionamento dei prodotti sugli scaffali, le caratteristiche degli stessi, ecc., comunicando insomma tutto ciò che costituisce un vantaggio per il cliente all'interno del punto vendita. Proprio per dare un'indicazione chiara e mostrare un segno che non potesse essere confuso, dal 2014 al 2018, si era adottata la lettera V, composta da due fili d'erba, simbolo di #### per contraddistinguere i prodotti vegani, e la lettera V composta da due fili d'erba, uno dei quali coronato da una foglia, che contraddistingue l'### italiana, per i prodotti vegetariani, con la precisazione che né la società convenuta né il brand ### 365 distribuiscono prodotti a marchio proprio e che, quindi, il marchio di parte ricorrente non è mai stato riprodotto dalla convenuta su alcuna confezione e l'uso degli stopperini (etichette alloggiate nei binari che recano i prezzi dei prodotti) è stato associato solo ai prodotti che già recavano il marchio in titolarità. Essa non ha contestato la circostanza che il supermercato a insegna “### 365” sito in ### di ### abbia utilizzato, nel periodo intercorrente tra gli anni 2014 e 2018, un marchio registrato a favore di controparte, apponendolo sugli “stopperini” relativi a diversi prodotti vegetariani, ma ha contestato il carattere illecito della condotta della odierna comparente, così come la sua contrarietà alla disciplina contenuta nel c.p.i., atteso che quest'ultima si è limitata ad apporre sugli “stopperini” un marchio di cui i prodotti erano già dotati, per cui l'eventuale condotta illecita sarebbe attribuibile esclusivamente ai fornitori dei prodotti, nel caso in cui avessero utilizzato il marchio illecitamente. Ha, poi, contestato la dedotta “rinomanza” e “capacità distintiva” che il simbolo in questione avrebbe acquisito sul mercato, sostenendo il carattere debole del marchio e, dunque, ha richiamato la giurisprudenza per cui “in tema di tutela del marchio debole registrato sono sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni distintivi anche lievi modificazioni o aggiunte”, rilevando che l'utilizzo del marchio in contestazione è avvenuto circoscritto all'interno del cerchio arancione interrotto dalla dicitura “365”, modifiche, dunque, sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni. Ha, inoltre, sostenuto che molti soggetti più disparati utilizzano tale segno, rendendolo ormai molto vicino alla volgarizzazione, visto che il suo uso è diventato ormai di patrimonio comune per richiamarsi al mondo del vegetarianesimo e del veganesimo. Ha, poi, contestato che l'utilizzo del marchio sia proseguito nel 2019, producendo la fattura n.1018 del 28.9.2018 della società ### srl, la quale dimostrerebbe l'acquisto, da parte della convenuta, di nuovi “stopperini”, non recanti il segno distintivo di proprietà della V ### Ancora, ha contestato la ricorrenza di un'ipotesi di concorrenza sleale, in quanto essa non è una concorrente della società attrice, limitandosi a distribuire prodotti forniti da terzi e il segno oggetto di causa è stato riferito, nel periodo 2014-2018, esclusivamente su prodotti che già ne erano dotati e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della V ### atteso che dalla visura della domanda 1253212 del 10/3/2010 , i titolari del marchio risultano essere due, ossia l'### per il 50%, e V ### per il restante 50% (alla quale era stato ceduto in data ### dall'inizialmente unica titolare).   2. ### è fondata e, pertanto, merita accoglimento.   In primo luogo, infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della V ### sollevata da parte convenuta.   La società attrice ha dedotto, a riguardo, che la titolarità del marchio V-### è in capo alla stessa fin dall'inizio del 2018 integralmente, salvo per la classe 41 che è rimasta in capo all'AVI e che l'acquisto del marchio nel 2018 ha attribuito a V ### la completa titolarità dei rapporti giuridici ed economico-patrimoniali consequenziali, ivi incluse la tutela rispetto a utilizzi illeciti, e parimenti il diritto ad agire per far valere i diritti lesi, inclusi quelli risarcitori. 
Invero, dalla certificazione relativa alla domanda di registrazione del marchio del 28.4.2009 risulta che l'attrice era originariamente contitolare del marchio in contestazione al 50% unitamente all'### e risulta effettuata in data ### la cessione della quota di titolarità parziale di quest'ultima in favore dell'odierna attrice che, dunque, ne è divenuta unica titolare e conseguentemente unica legittimata ad agire alla data dell'instaurazione del giudizio ( all. 2 all'atto di citazione). 
Del resto, anche per il periodo precedente all'acquisto della titolarità esclusiva del marchio, come ritenuto anche in sede cautelare, va richiamato il principio secondo cui ai sensi dell'art. 6, co.  1, C.P.I., qualora un diritto di proprietà industriale appartenga a più comproprietari, le relative facoltà sono soggette alla disciplina generale dettata in materia di comunione. Ciascun comproprietario - in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune - è legittimato ad agire per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso espresso degli altri partecipanti; la sussistenza di tale legittimazione si fonda su una presunzione di consenso degli altri comunisti, che deve ritenersi superata laddove sia dimostrata l'esistenza del dissenso per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, co. 2, c.c. (cfr. Trib. Brescia, ### spec. ### 08/07/2022; Cass. civ., sez. III, 17/01/2020, n. 845).   Nel caso di specie, tale presunzione di sussistenza del consenso dell'altro comunista non risulta in alcun modo superata da controparte, la quale nulla ha articolato a riguardo.   3. Risulta, inoltre, la prova del comportamento illecito posto in essere dalla convenuta.   Come sostenuto dalla stessa, invero, la circostanza che il segno distintivo oggetto di giudizio sia stato utilizzato, almeno sino al 2018, dalla AP per indicare i prodotti vegetariani, non è mai stata oggetto di contestazione. 
E' incontroverso e risulta dalla documentazione di causa che V ### s.r.l. è titolare del marchio figurativo n° 1253212 del 10/3/10 per le classi nn° 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, e 43, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”. 
E' incontroverso, altresì, l'uso di tale segno distintivo da parte della AP nella propria attività imprenditoriale, inserito in primo piano nel cerchio caratterizzante il proprio marchio, interrotto dalle cifre 365 (cfr. all. 3).   La convenuta, al contrario, ha contestato il carattere illecito della condotta, in particolare, la confondibilità dei segni, deducendo che proprio per dare un'indicazione chiara e mostrare un segno che non potesse essere confuso, dal 2014 al 2018, aveva adottato la lettera V, composta da due fili d'erba, simbolo di #### per contraddistinguere i prodotti vegani, e la lettera V composta da due fili d'erba, uno dei quali coronato da una foglia, che contraddistingue l'### per i prodotti vegetariani, ma tali simboli, in ogni caso, erano stati sempre inseriti all'interno del logo “### 365”, cosa che costituiva una differenza piuttosto evidente con il segno di cui è titolare l'attrice, che varrebbe ad escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità. 
A riguardo ha, altresì, sostenuto che il marchio per cui è causa è un marchio “debole” e ha contestato, dunque, il carattere distintivo, atteso che i due fili d'erba uniti alla base vanno a disegnare una lettera “V” (cosa confermata dal chiamarsi la società titolare del marchio, appunto, “V ### Italia”), che altro non è che la lettera iniziale delle parole “vegetariano” e “vegano” ed, inoltre, in ambito di prodotti vegetariani/vegani, il riferimento al mondo vegetale (erba, foglie, ecc.) è il rinvio ad una caratteristica del prodotto. 
Tale tesi non appare condivisibile. 
Come già sostenuto in più occasioni dalla giurisprudenza di merito con specifico riferimento al marchio che qui ci occupa, in analoghe controversie promosse da V ### “La lettera V ed il filo d'erba per sé stessi presentano solo un vago richiamo più che alla filosofia vegana e vegetariana, al mondo vegetale e naturale, quindi certo non sono simboli che presentino una significativa valenza descrittiva, né risulta in alcun modo che siano simboli di uso comune nel mondo del commercio. Invece, si deve rilevare che il marchio […] consiste in una originale rielaborazione grafica che trasfigura un ciuffo d'erba in una lettera V, e che tale nucleo essenziale è riprodotto tale e quale nel marchio della convenuta, come si può vedere dall'esame dei due segni” (cfr. Tr. 
Roma, ord. 31/5/21, all. 15).   Dunque, il marchio come complessivamente ideato, ossia come marchio figurativo, consistente in un disegno stilizzato di due fili di erba uniti alla base e diversificati sulla sommità per effetto della rappresentazione di una foglia su uno dei due fili, non appare, prima facie, descrittivo dei prodotti che contraddistingue, se non attraverso un richiamo indiretto alla figura vegetale che è rappresentata in modo da formare la lettera “V”, iniziale della parola vegetariano. 
Ebbene, va considerato che un segno avente ad oggetto la rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto (anche qualora esse coincidano con le iniziali della denominazione sociale, di fatto abbreviandola) può essere considerato un valido marchio d'impresa quando la parte grafica sia caratterizzata in modo originale. La tutela accordata a segni caratterizzati dalla rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto rientra nell'ambito dei marchi “deboli”, con la conseguenza che l'utilizzo della medesima lettera o sequenza di lettere non può essere vietato a concorrenti ove sussistano anche lievi modifiche grafiche o aggiunte, sufficientemente rilevanti da essere percepite dai destinatari del prodotto in ragione della loro particolare qualificazione. Solo qualora sia provato che il segno sia venuto ad affermarsi nella mente dei consumatori come marcatamente distintivo di una certa impresa, in virtù dell'originale elaborazione grafica, del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato, il carattere distintivo del marchio composto da lettere dell'alfabeto potrà dirsi “forte” (cfr. Tr. ### Sez. spec. ### 20/05/2021; Tr. Roma, spec. ### 14/03/2018).   Anche la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la validità di un marchio costituito da una lettera dell'alfabeto deve essere affermata (o negata) non in ragione dell'appartenenza delle lettere dell'alfabeto ai segni del linguaggio, ma della capacità distintiva di cui lo specifico segno è o no dotato una volta che − al di fuori della destinazione normale e convenzionale − sia riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata lettera, e l'ha registrata come marchio, proprio in funzione distintiva dei prodotti, e non come tramite di comunicazione secondo la destinazione naturale e tipica dei segni alfabetici e delle parole ( Cass. civ., sez. I, 25/06/2007, n. 14684).   Ebbene, sussistono nella fattispecie in esame i presupposti atti a rendere forte il marchio in contestazione.   Invero, oltre all'originale rielaborazione grafica dei ciuffi d'erba e della foglia in modo da formare una lettera “V”, dagli atti di causa risulta che il marchio di titolarità della V ### è utilizzato in modo molto diffuso sul mercato per contraddistinguere prodotti vegetariani e vegani da parte di case produttrici di indubbia rinomanza, come #### la pasta ### i gelati ### la maionese ### i prodotti ### la pasta ### i prodotti ### perfino le scarpe ### oltre che da catene di distribuzione del pari rinomate, come ### i prodotti ###### (cfr. all. 10). 
Deve, pertanto, concludersi che si tratta di un marchio forte, frutto di fantasia in virtù dell'originale elaborazione grafica, nonché del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato per contraddistinguere prodotti vegetariani e vegani delle più rinomate imprese produttrici e distributrici. 
Ebbene, l'art. 20, co. 1, lett. b), C.P.I. presuppone “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Ciò equivale a dire che il rischio di confusione o di associazione tra il pubblico deve derivare dalla identità o similitudine tra i segni in rapporto ai prodotti o ai servizi. Non è dubitabile che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni debba essere svolto, nel caso di affinità dei prodotti, non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (cfr. Cass. civ., sez. I, 03/03/2023, n. 6530).
Dunque, in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti non deve essere compiuto in via analitica, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro (cfr. Cass, civ., sez. I, 13/12/2021, ###). 
Peraltro, l'inclusione in un marchio complesso dell'unico elemento nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente. Tale principio - postulando che il marchio precedentemente registrato sia dotato di una particolare forza individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile anche se inserito in una rappresentazione più articolata - peraltro, non è riferibile alla ipotesi in cui il predetto inserimento comporti una alterazione sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacità distintiva, derivante dalla adozione di una parola o di una espressione avente carattere meramente descrittivo. Mentre, infatti, per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lasciano comunque sussistere la identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, costituente la idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (cfr. Cass, civ., sez. I, 05/03/2019, n. 6385). 
Nel caso che ci occupa, dal raffronto tra il marchio su esaminato di titolarità dell'attrice, avente carattere forte, e il marchio utilizzato dalla convenuta per contraddistinguere i prodotti vegetariani sugli “stopperini” (cfr. all. 3) risulta evidente che la lettera “V” stilizzata e composta dai due fili d'erba con una foglia all'estremità superiore di uno di essi è posta al centro del marchio Sole365 e riprodotta in carattere molto grande, tale per cui senza dubbio all'occhio del consumatore crea di sicuro confondibilità, portando ad associare i prodotti cui si riferisce lo “stopperino” ai prodotti vegetariani contraddistinti dal marchio V ### Né la circostanza evidenziata dalla convenuta per cui trattasi comunque di prodotti legittimamente contraddistinti dalle relative case produttrici dal marchio in contestazione vale ad escludere l'illeceità dell'uso da parte di AP nei propri punti vendita, in quanto non autorizzato dalla V ### titolare del marchio, atteso che la convenuta non si è limitata a porre in vendita i prodotti legittimamente riportanti il marchio in contestazione ma lo ha utilizzato illegittimamente sugli “stopperini”, inglobandolo nel proprio marchio.   Infondata, inoltre, è la difesa della convenuta laddove ha dedotto che il segno distintivo di cui si discute sarebbe ormai prossimo alla volgarizzazione, essendo utilizzato da moltissimi soggetti, proprio per indicare i prodotti vegetariani. 
Invero, l'eccezione è del tutto generica, non avendo la AP eccepito la già avvenuta volgarizzazione, sollevando una domanda riconvenzionale di decadenza del marchio azionato, ma essendosi limitata a dedurre che il segno sarebbe ormai prossimo alla volgarizzazione, circostanza che - anche se provata, il che nella fattispecie in esame non è - non assume comunque alcuna valenza ai fini del rigetto dell'avversa domanda.   Deve, pertanto, concludersi nel senso della contraffazione del segno di titolarità dell'attrice da parte della convenuta per il periodo 2014-2018.   3.1. Tale condotta deve ritenersi provata anche per il 2019.   Come già ritenuto in sede cautelare, i rilievi fotografici dello scontrino emesso in data ### da un supermercato con insegna “### 365” sito in ### della convenuta accanto ad uno “stopperino” contenente il marchio azionato conferma la continuazione dell'utilizzo anche per tale annualità (cfr. all. 3) e le allegazioni di parte convenuta circa la sospensione nell'utilizzo dei c.d. stopperini contenenti il simbolo coperto da privativa dall'anno 2018 non trova alcuna conferma. 
In particolare, non porta ad opposte conclusioni la fattura n. 1018 del 28.09.2018 prodotta in giudizio dalla convenuta, in quanto essa prova solo che la AP ha ordinato nuovi “stopperini” con diversi elementi figurativi ma non anche la cessazione nell'utilizzo di quelli in contestazione, come dimostrato dai documenti prodotti da controparte da cui risulta che nel 2019 erano ancora utilizzati. 
Infondata, inoltre, è la contestazione della genuinità della foto dello scontrino, del tutto generica e in alcun modo circostanziata.  ### protratto nel 2019 è stato, inoltre, confermato dal teste di parte attrice, ### escusso all'udienza del 31.10.2023, dipendente della V ### che si era recato a Napoli in occasione della fiera “Gustus” proprio nel 2019 e, in tale occasione, aveva avuto modo, recandosi in un supermercato della catena ### 365, di scoprire l'utilizzo illecito del marchio da parte della AP. 
Deve, a questo, punto condividersi quanto già statuito dal g.i. con ordinanza del 17.4.2024 in ordine all'istanza di parte convenuta di sostituzione dell'unico teste indicato dalla stessa, atteso il decesso del medesimo. Si tratta di tal prof. ### che è stato indicato fin dalla comparsa di costituzione e risposta essere residente in Napoli, senza specificazione di altro elemento identificativo. 
Va, infatti, condiviso quanto affermato, in materia, dalla Suprema Corte, laddove ha sostenuto che l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 29/03/2019, n. 8929; sez. II, 05/04/1993, n. 407; Tr. ### sez. X, 24/05/2011, n.7051). 
Dunque, avendo la AP indicato un unico teste non può procedersi, alla luce dei principi su esposti, alla sostituzione del medesimo.   4. All'accertata violazione dei diritti di privativa di parte attrice deriva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni dalla stessa patiti. 
È noto che in tema di liquidazione del danno da contraffazione, sono da ricomprendere sia le voci di danno emergente, riferite ai costi interni, alla diminuzione del valore dei beni immateriali, al discredito commerciale e al disorientamento della clientela, al danno conseguente alla vanificazione degli investimenti pubblicitari, sia il lucro cessante come perdita di profitti. 
In tale direzione, innanzitutto, quanto al lucro cessante, parte attrice ha chiesto il corrispettivo contrattuale per la durata dell'utilizzo, deducendo e documentando che l'uso del marchio di propria titolarità avviene con un corrispettivo di importo non inferiore ad € 1.000,00 annui per ciascun punto vendita, oltre ad € 1.000,00 per ciascun prodotto (cfr. all. 10 e 12), per cui considerando i 54 punti vendita della AP (cfr. all. 8) e l'uso per non meno di 25 prodotti, circostanze del resto non contestate specificamente, anzi in parte ammesse dalla convenuta, si ricava un danno di € 79.000 annui che per il periodo 2014-2019 sommano complessivi € 474.000. 
Tale importo deve ritenersi comprensivo di qualsiasi utilizzo illecito del marchio per i singoli prodotti e nei singoli punti vendita in qualsiasi modalità, dunque non solo per gli “stopperini” ma anche per la pubblicità con volantini o sulle pagine social, non potendosi liquidare un separato danno per tali singoli utilizzi.   Pacifica è poi, ormai, la risarcibilità del danno morale anche alle persone giuridiche, qualora il fatto lesivo incida su una situazione della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona fisica, qual è il diritto all'immagine e alla reputazione. Anche in materia di violazione di diritti di proprietà intellettuale si riconosce la risarcibilità del danno morale ai sensi dell'art. 125, primo comma, c.p.i., che tra i criteri da considerare nella valutazione del risarcimento indica "elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione". Si sostiene, dunque, che il danno morale, risarcibile ex art. 125, comma 1, c.p.i., per una persona giuridica che svolge attività d'impresa, si identifica con il danno alla sua reputazione commerciale, di per sé considerata, a prescindere cioè dalle eventuali conseguenze economiche che ne siano derivate (#### Sez. spec. ### 14/05/2020, n. 1094).   Nel caso di specie, va riconosciuto il danno reputazionale e all'immagine, quale danno morale, per l'appropriazione della serietà commerciale e della capacità distintiva del marchio della società attrice, che si liquida equitativamente in € 25.000,00, in proporzione al danno patrimoniale liquidato.   Sugli importi liquidati, calcolati all'attualità, vanno corrisposti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al soddisfo.   5. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, nella controversia civile come sopra proposta tra le parti, ogni altra domanda ed eccezione respinta così provvede: 1) In accoglimento delle domande attoree, condanna A.P. ### S.r.l. al risarcimento dei danni in favore di V ### S.r.l., pari a complessivi ### 499.000,00, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo; 2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in € 3.372,00 per spese vive ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Napoli, lì 4.9.2015 

Il giudice
rel. ### dr. ### dr.


causa n. 8402/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grimaldi Ilaria, Di Lonardo Salvatore

M
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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4075/2025 del 20-10-2025

... tuttavia, necessario confermare l'incarico al servizio sociale del Comune di ### retta e di ### di proseguire l'attività di monitoraggio e di sostegno alla minore e ai nuclei familiari e per verificare eventuali ulteriori spazi di intervento per un anno, con invito a relazionare al ### con cadenza quadrimestrale. 4. ### all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che ### RESA ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia della coppia. Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconduci - 5 - Tribunale di ### sez. I civile bili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, (leggi tutto)...

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Tribunale di Palermo sez. I civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. ### dott.ssa ### dott.ssa ### D'### dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2099 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA ### nata a ####, in data ###, ###, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte ricorrente - CONTRO ### nato a ####, in data ###, ###, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ###-
TANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti; - parte resistente - ###'INTERVENTO del ### - interveniente necessario - Oggetto: Separazione giudiziale. 
Conclusioni delle parti: ### note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'1/10/2025 alle quali si rinvia.  ### non concludeva.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. ### senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci - 2 - Tribunale di ### sez. I civile mento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.  2. ### ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. 
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. 
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. 
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. 
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. 
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al proces - 3 - Tribunale di ### sez. I civile so” (Cass. civ. Sez. ###., 07/08/2024, n. 22291). 
Ora, nel caso di specie, il resistente attribuisce all'odierna ricorrente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultima, del dovere di fedeltà. 
A questo proposito, è dato pacifico che la ricorrente abbia avuto un'altra figlia da altra relazione avviata in costanza di matrimonio. Altrettanto certo è che il concepimento sia avvenuto temporalmente tra luglio e agosto 2023 dopo avere ella dichiarato nel mese di giugno 2023 alla madre del ### a ### “se tuo figlio non vuole un altro bambino allora lo farò con altro uomo”, circostanza confermata dalla teste. 
Se in sé e per sé tale dichiarazione non ha valenza dirimente, tuttavia è risultato provato come il rapporto tra i coniugi non avesse in precedenza subito delle fratture imputabili ad altri fattori, essendo la coppia composta da due giovani con un progetto familiare a ### quindi lontano dagli affetti familiari, ed in procinto di cambiare abitazione per trovare una soluzione più vicina al luogo di lavoro del resistente. La coincidenza del tradimento con questo momento di passaggio e di evoluzione della progettualità condivisa appare, pertanto, qualificabile come un comportamento determinante per la crisi del rapporto di coniugio. 
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta dalla parte resistente va, pertanto, accolta.  3. ### Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art.  337- ter. “### riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. 
Anche dopo la ### pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. 
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori. 
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del - 4 - Tribunale di ### sez. I civile minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato. 
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi. 
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale. 
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale. 
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione. 
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso per la figlia ### nata a ### il ###, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modalità di cui all'ordinanza del 14/09/2024. 
Appare, tuttavia, necessario confermare l'incarico al servizio sociale del Comune di ### retta e di ### di proseguire l'attività di monitoraggio e di sostegno alla minore e ai nuclei familiari e per verificare eventuali ulteriori spazi di intervento per un anno, con invito a relazionare al ### con cadenza quadrimestrale.  4. ### all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che ###
RESA ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia della coppia. 
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconduci - 5 - Tribunale di ### sez. I civile bili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974). 
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma. 
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare. 
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze. 
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale. 
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura - 6 - Tribunale di ### sez. I civile dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento. 
Nel caso di specie, parte ricorrente ### non ha documentato la propria situazione reddituale limitandosi a dichiarare in udienza di non lavorare e di percepire la metà dell'assegno unico per la figlia. 
Di contro, ### lavora come muratore e dal modello 730 per l'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito di circa € 9.000,00 annui. 
Da qui, tenuto conto delle esigenze di vita ordinarie di un minore dell'età della figlia della coppia e della fissazione del domicilio prevalente della medesima presso l'abitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto dal GA### in favore di ### in complessivi € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ### F.O.I. 
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel ### sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ### in data 2 luglio 2019.  ### ha diritto a percepire per intero l'assegno unico per la figlia in qualità di genitore collocatario. 
In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.  PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il ###, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando; pronunzia la separazione personale dei coniugi ### nata a ####, in data ###, e ### nato a ####, in data ###, i quali hanno contratto matrimonio in ### in data ###, trascritto nei registri dello ### del medesimo Comune al n. 42, parte I dell'anno 2021; pronuncia l'addebito della separazione a carico di ### - 7 - Tribunale di ### sez. I civile dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia ### nata a ### il ### ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori ed, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore con convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé i figli minori secondo le modalità indicate in parte motiva; pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere in favore di #### la complessiva somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ### F.O.I.; dichiara ### tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel ### sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara che ### ha diritto a percepire per intero l'assegno unico per la figlia in qualità di genitore collocatario; conferma l'incarico al servizio sociale del Comune di ### e di ### di proseguire l'attività di monitoraggio e di sostegno alla minore e ai nuclei familiari e per verificare eventuali ulteriori spazi di intervento per un anno, con invito a relazionare al ### lare con cadenza quadrimestrale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.  dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso nella camera di consiglio della ### sezione civile del Tribunale di ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal ### sidente dott. ### e dal relatore dott. ### D'### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 2099/2024 R.G. - Giudice/firmatari: D'Agostino Donata, Francesco Micela

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Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 129/2026 del 27-01-2026

... di perseguire un dato scopo in materia di politica sociale e di occupazione, l'esclusione dei docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie dal beneficio della carta docenti non sarebbe una misura concreta, necessaria ed adeguata allo scopo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica annua, poiché dall'identità di funzioni svolte deriva che i docenti precari partecipano della programmazione della didattica annua, mediante la relativa attuazione, al pari dei docenti di ruolo che costituiscono. In ogni caso, la Corte ha sottolineato come tutti i docenti di ruolo beneficiano della carta docenti indipendentemente dallo svolgimento di attività connesse alla didattica annua, e ipotizzato che i docenti che svolgono supplenze brevi possano avere un'esigenza di formazione ancora maggiore. La Corte ha da ultimo escluso il rilievo del principio del pro rata temporis, non considerato dalla legislazione nazionale con riferimento ai docenti in favore dei quali la ### docenti è stata riconosciuta. 22. La Corte ha quindi concluso che la clausola 4 dell'accordo quadro deve interpretarsi nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riconosca il beneficio della carta docenti ai (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI ### pronunciata all'udienza del 27.1.2026 nella causa iscritta al n. 5379/2024 r.g.  tra ### , con il patrocinio dell'Avv. ### e dell'Avv.  ###'### ricorrente e ###'ISTRUZIONE, resistente contumace Le domande delle parti 1. Parte ricorrente domanda l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del bonus docente tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. 
Fatto e diritto 1. Parte ricorrente ha convenuto il Ministero resistente al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del bonus docente tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 con conseguente condanna del Ministero a corrispondere quanto dovuto.  2. ### convenuto è rimasto contumace.  3. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.  4. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.  5. La disciplina di riferimento si rinviene nell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, a norma del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato) disciplinava i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta per l'a.s. 2015/2016, disponendo all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che e' nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. […] 4. ### e' assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non puo' essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. 
Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata e' recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca disciplina le modalita' di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”. Analoghe previsioni sono contenute nel ### 28 novembre 2016 per gli anni scolastici a partire dal 2016/2017, aggiungendo all'art. 3 che il beneficio è riconosciuto anche ai “docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.  7. Tale normativa si colloca nel più ampio quadro tracciato in materia di obblighi formativi dei docenti dall'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994, il quale sancisce che “### è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.  8. Nell'ambito di tale diritto-dovere all'aggiornamento ed alla formazione permanente, contestualmente alla istituzione della carta docenti ed al relativo stanziamento di risorse sono state stanziate altresì le risorse per le attività di formazione diretta, curate direttamente dalle istituzioni scolastiche a norma dell'art.1, comma 124, della l. 107/2015, laddove dispone che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”.  9. Il rilievo dalla formazione è recepito anche dalla contrattazione collettiva. ###. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del ### del 4 agosto 1995 dispone che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”. ###.  63 del successivo C.C.N.L. del ### del 27 novembre 2007 ribadisce che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.”. ###. 64 del C.C.N.L. del comparto scuola del 27 novembre 2007 prevede, infine, che “1. la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. … 5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche. ... 12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze”.  10. Il d.l. 69/2023, all'art. 15, ha esteso per l'anno 2023 il beneficio della carta ai docenti precari con incarichi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.  11. Con riferimento a tale quadro normativo, la parte ricorrente pone il tema della disparità di trattamento tra i docenti di ruolo, anche in prova ed anche assunti a tempo parziale, cui è riconosciuto il diritto a beneficiare della carta docenti ai sensi della normativa richiamata, ed i docenti precari.  12. ### disparità di trattamento si pone in potenziale contrasto con i principi comunitari espressi nella clausola 4 dell'### quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa C-307/05, ### 8.9.2011, causa C- 177/10 ###; 9.7.2015, in causa ###/14, ### 20.9.2018, in causa C-466/17, ### e nazionale (Cass. 7.11.2016, n. 22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 ; Cass. 6.4.2017, n. 8945; Cass., 28.11.2019 n. ###).  13. La normativa comunitaria appena richiamata introduce un principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, sancendo che i primi non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto ai secondi - per categorie comparabili - in virtù del mero fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro o la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, giustificandosi una eventuale disparità di trattamento soltanto sulla base di ragioni oggettive sussistenti nel caso concreto. Le ragioni oggettive idonee a giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo non possono consistere nell'esistenza di una disposizione normativa generale ed astratta, abbia essa natura negoziale o legale, dovendosi invece ricercare in elementi concreti inerenti la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte e le specifiche modalità di lavoro (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###.  14. La normativa nazionale si pone inoltre in potenziale contrasto con l'art. 6 dell'accordo quadro, laddove sancisce che “2. ### misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”.  15. Sulla compatibilità della normativa richiamata con tali principi, e quindi sulla possibile disapplicazione della stessa con riconoscimento della carta docenti anche al personale non di ruolo, si è già espressa la Corte di Giustizia dell'### con ordinanza del 18.5.2022 pronunciata nella causa C-450/21. La Corte ha provveduto a norma dell'art. 99 del proprio regolamento di procedura, ritenendo che la risposta alla questione pregiudiziale potesse nel caso di specie essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza non dando adito a nessun ragionevole dubbio. La Corte ha chiarito che la carta docenti rientra appieno nella definizione di “condizioni di impiego”, la cui uniforme applicazione a lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in condizioni comparabili è tutelata ai sensi della richiamata clausola 4, punto 1, dell'### quadro. Ai fini della delimitazione di tale nozione la Corte valorizza appunto il criterio dell'impiego, ossia dell'esistenza di un rapporto di lavoro sussistente tra le parti (sentenza del 20 giugno 2019, ### C 72/18, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). E' tuttavia rimessa al giudice nazionale la valutazione se, nel singolo caso, la condizione del lavoratore a tempo determinato che invoca il beneficio sia comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, con la precisazione che la mera diversa durata del rapporto non costituisce condizione obiettiva di discriminazione.  16. A fronte delle diverse soluzioni prospettate in giurisprudenza di merito, della questione è stata investita la Corte di Cassazione mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Taranto. ### more del rinvio è stato adottato il menzionato d.l. 69/2023.  17. La Corte si è pronunciata con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023. Con tale pronuncia, la Corte ha innanzitutto chiarito che “la ### ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”, non ostando a tale conclusione il riferimento a software e hardware contenuto nell'art. 1 co. 121 della l. 107/2015, né il riferimento alla possibilità di utilizzare la carta per l'acquisto di servizi di connettività di cui all'art. 2, co. 3, d.l. 22/2020. 
La Corte ha poi individuato la ratio della ### destinazione ai soli insegnanti di ruolo nella “scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo”. Il riferimento ad un importo da corrispondersi su base annua denota poi nella prospettiva della Corte la voluta “connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica”, confermata anche con la richiamata estensione ai supplenti annuali per l'anno 2023. Sottolinea che la finalità espressa del legislatore è sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali, con finalità di miglioramento del servizio, come confermato dal riferimento ad attività coerenti con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r.  275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. Conclude la Corte che “la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.”. La Corte evidenzia il carattere politico di tale scelta, ritenuta in quanto tale legittima, e non indicente sul diritto alla formazione dei docenti che non si esaurisce nella misura in esame.  18. La Corte, richiamando il principio eurounitario di non discriminazione, ha quindi ritenuto che debba essere necessariamente riconosciuto il beneficio nelle ipotesi in cui la taratura annua dello stesso - espressione della richiamata scelta di politica educativa - venga a coincidere con le condizioni fattuali caratterizzanti il singolo rapporto di lavoro precario. A tal fine la Corte ha inteso escludere, come pure prospettato in giurisprudenza di merito, che possano assumersi a parametro per la comparabilità fattispecie particolari pure individuate dalla norma, quali il monte ore lavorate dai docenti di ruolo in regime di part time (anche verticale), al fine di riconoscere il beneficio ai supplenti che svolgano la propria attività per un pari numero di ore, sebbene concentrate in un periodo inferiore all'anno. Allo stesso modo la Corte ha escluso di poter dare rilevanza come parametro di comparazione alle altre situazioni del tutto peculiari in cui la carta è riconosciuta ai docenti di ruolo pur non svolgenti per l'intero anno o per frazioni di esso attività didattica (inidoneità per motivi di salute; docenti comandati, distaccati; presa di servizio solo ad anno iniziato). Per le stesse ragioni la Corte ritiene inidoneo il riferimento a frazioni dell'anno rilevanti ai fini di altre disposizioni normative (come i 180 giorni (già) rilevanti ai fini della ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo; la retribuzione nei mesi estivi; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova).  19. La Corte ha richiamato il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., ancora al fine di escludere quindi che possa farsi riferimento ai fini della comparabilità a situazioni specifiche, dovendosi invece avere riguardo alla ratio generale espressa dalla normativa consistente nella valorizzazione della didattica annua, desumibile da quanto fin qui esposto, precisando che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare” (sent. 29961/2023 cit.).  20. Al fine di stabilire come debba intendersi, con riferimento al personale precario, l'annualità dell'attività didattica svolta, la Corte ha assunto a parametro l'art. 4, commi 1 e 2, della L.  124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. Il comma 2 prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», “ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”, come sottolinea la Corte (sent. 29961/2023 cit.). In questi casi, la Corte ritiene che il riferimento alla didattica annua sia univocamente enunciato, trattandosi di supplenze destinate a protrarsi fino alla fine dell'anno scolastico su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché sussistono le esigenze di formazione in relazione all'interesse dei discenti su tale orizzonte temporale valorizzate dal legislatore nel disciplinare l'ambito di applicazione del beneficio della carta docenti. Deve pertanto, in tali casi, rimuoversi la discriminazione rispetto ai docenti a tempo indeterminato.  21. Sul punto è di recente ulteriormente intervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza del 3 luglio 2025, (causa C-268/24, ###, statuendo che per natura del lavoro, condizioni di lavoro e condizioni di impiego, i docenti precari titolari di incarichi di supplenza breve di cui all'art. 4, co. 3 della l. 124/99 sono comparabili, ai sensi dell'accordo quadro e della stessa giurisprudenza eurounitaria, ai docenti a tempo indeterminato. La Corte ha posto l'accento in particolare sull'identità di compiti e di doveri in capo a tali docenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato, l'identità dei doveri nei confronti degli alunni, l'identità degli obblighi formativi, squalificando il criterio della didattica annua individuato dalla Cassazione come sotteso alla ratio legis in quanto tale criterio, traducendosi in una discriminazione basata unicamente sulla durata dell'incarico, non risponderebbe ed anzi contraddirebbe gli obiettivi della ### 1999/70 e dell'### La corte ha inoltre ritenuto che, nonostante la discrezionalità degli stati nella scelta di perseguire un dato scopo in materia di politica sociale e di occupazione, l'esclusione dei docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie dal beneficio della carta docenti non sarebbe una misura concreta, necessaria ed adeguata allo scopo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica annua, poiché dall'identità di funzioni svolte deriva che i docenti precari partecipano della programmazione della didattica annua, mediante la relativa attuazione, al pari dei docenti di ruolo che costituiscono. In ogni caso, la Corte ha sottolineato come tutti i docenti di ruolo beneficiano della carta docenti indipendentemente dallo svolgimento di attività connesse alla didattica annua, e ipotizzato che i docenti che svolgono supplenze brevi possano avere un'esigenza di formazione ancora maggiore. La Corte ha da ultimo escluso il rilievo del principio del pro rata temporis, non considerato dalla legislazione nazionale con riferimento ai docenti in favore dei quali la ### docenti è stata riconosciuta.  22. La Corte ha quindi concluso che la clausola 4 dell'accordo quadro deve interpretarsi nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riconosca il beneficio della carta docenti ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che svolgono supplenze annuali, escludendo i docenti non di ruolo che effettuano docenze brevi e saltuarie, a meno che ciò non risponda a ragioni oggettiva, e non costituisce ragione oggettiva il mero fatto che tale attività non si estenda fino al termine dell'anno scolastico.  23. Né possono ostare a tale conclusione argomenti relativi all'equilibrio di bilancio, elemento recessivo rispetto alla necessaria erogazione dei diritti in condizioni di uguaglianza sostanziale in ossequio all'art. 3 Cost. (Corte Cost., sentenze n. 275/2016 e n. 62/2020) nonché rispetto al principio comunitario di non discriminazione espresso nel più volte menzionato art. 4 dell'accordo quadro (### sent. 3 luglio 2025, C-268/24, cit., punto 74 e giurisprudenza ivi citata).  24. Alla stregua della giurisprudenza ### da ultimo citata, deve riconoscersi il diritto dei docenti precari, anche non investiti di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche (incarichi di cui all'art. 4. co. e co. 2 della L. n. 124/1999) a beneficiare della carta docenti, previa disapplicazione della normativa nazionale che glie lo preclude e quindi dell'art. 1, co. 121, della l.  107/2015, in quanto in contrasto col richiamato art. 4, co. 1, dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato. Il diritto spetta anche in assenza di domanda, a fronte della impossibilità di presentarla per tali categorie di docenti alla stregua della normativa vigente.  25. Quanto alle docenze brevi, i vari criteri elaborati dalla giurisprudenza di merito e già menzionati al precedente punto 18 perdono di rilievo, non essendo più necessario valutare la comparabilità del rapporto di lavoro precario con quello protrattosi per l'anno intero (sia esso stabile o precario), bensì esclusivamente la comparabilità tra la funzione educativa svolta dal corpo docente di ruolo e dal corpo docente precario con riferimento alle rispettive esigenze di formazione.  26. Ebbene, ritiene questo giudicante - come del resto sottolineato anche dalla Corte di Giustizia - che tale funzione sia identica, e che al contrario l'esercizio della docenza svolto in forme saltuarie richieda un impegno formativo ancor più pregnante, a fronte della maggior complessità del compito svolto da un docente costretto ripetutamente a riprendere le fila del discorso altrui, inserendosi solo ad un certo punto del programma, auspicabilmente dando continuità alla programmazione data dal docente titolare della cattedra sotto il profilo temporale, al fine di consentire il rientro del docente assente e la ripresa delle attività didattiche col minor pregiudizio possibile per gli alunni.  27. Quanto al rilievo da riconoscere alle prospettive di seppur minima stabilità del corpo docenti cui il legislatore, anche secondo l'esegesi della Suprema Corte, ha inteso limitare il beneficio, si osserva quanto segue.  28. Tali esigenze di stabilità giustificherebbero un investimento di risorse pubbliche come quello in esame. Sebbene la Corte di Giustizia abbia escluso il rilievo dei profili budgetari, la stabilità può rilevare legittimamente come scelta di politica sociale. È vero infatti che l'istituto della carta docente è destinato non soltanto all'aggiornamento ed alla formazione specifica del docente - assicurata attraverso altri canali e demandata agli istituti scolastici - ma alla sua “formazione” intesa in senso ben più ampio di sviluppo umanistico. Ciò è reso palese dalla larghezza delle ipotesi di utilizzo della carta, ed al loro carattere del tutto svincolato dalla materia specifica di competenza del docente, dall'incarico concretamente ricoperto e da altri elementi specifici e contingenti. Se ne desume che la ratio dell'istituto è quella di assicurare al corpo docenti risorse da investire nella propria vita culturale ampiamente intesa, rimessa nella sua concreta determinazione alla libera scelta di ognuno. Si tratta quindi, con tutta evidenza, di una scelta di politica educativa volta a favorire il mantenimento ed il progressivo arricchimento non tanto della specifica professionalità, quanto dello spessore culturale di una categoria di pubblici dipendenti investiti del ruolo cruciale di contribuire allo sviluppo culturale delle generazioni future. In tale prospettiva, la necessità che tale investimento confluisca su una popolazione individuata come (almeno tendenzialmente) stabilmente investita di tale funzione appare del tutto ragionevole. Ciò spiega anche la scelta legislativa di estendere il beneficio a determinate categorie di docenti che, seppur temporaneamente per varie ragioni non impegnati in attività educativa o didattica, risultino comunque stabilmente inseriti in quel corpo e quindi interessati dalla funzione educativa dalle conseguenti esigenze di formazione culturale nel senso appena esposto. Allo stesso modo, la stabilità giustifica la previsione per cui la fruizione del beneficio è concessa oltre l'orizzonte annuale di riferimento per la relativa concessione.  29. La suddetta ratio dell'istituto non conduce tuttavia necessariamente ad escludere dal beneficio i precari titolari di supplenze brevi. Il sistema delle graduatorie, infatti, costituisce di per sé un elemento da valorizzare nel senso che i docenti precari sono comunque inseriti in modo tendenzialmente stabile - seppure temporaneo - nel sistema educativo. Se la ratio dell'istituto è infatti il sostegno alla formazione culturale del corpo docenti - e non quindi strettamente il loro aggiornamento e la loro formazione continua - la stabilità non può intendersi come relativa al singolo contratto di insegnamento, bensì all'astratta possibilità del singolo docente di essere individuato come titolare di uno o più incarichi. ### temporale cui aversi riguardo non è quindi quello relativo alla durata degli incarichi svolti in un dato anno, bensì quello di validità della graduatoria in cui il docente era - in quanto titolare di incarchi, necessariamente - inserito in tale anno; orizzonte sempre ultra-annuale, che quindi con tutta evidenza soddisfa anche il criterio della stabilità individuato dal legislatore (sebbene da questi illegittimamente declinato in termini di pertinenza alla didattica annuale).  30. Va ancora sottolineata l'irrilevanza, ai fini che qui rilevano, del fatto che alcuni dei contratti stipulati dai docenti precari abbiano ad oggetto una cattedra su spezzone orario. La consistenza oraria dell'incarico non incide infatti sull'annualità dello stesso in base alla richiamata ratio normativa come evidenziata e valorizzata dalla Corte di Cassazione, ossia sull'inerenza di tale incarico alla programmazione della didattica con riferimento all'orizzonte temporale ritenuto rilevante dal complesso di disposizioni normative che disciplinano la pianificazione dell'offerta formativa. La consistenza oraria dell'incarico, infatti, non incide minimamente sulle esigenze di formazione assicurate dall'istituto della carta docenti e da cui discende quindi la spettanza del beneficio.  31. Quanto alla natura della prestazione, la Corte di legittimità nella pronuncia 29961/2023 citata riconduce la pur complessa struttura dell'operazione ad una obbligazione di pagamento sussistente in capo al Ministero nei confronti del docente, condizionata tuttavia dalla destinazione della relativa somma a specifiche tipologie di acquisto. Ne è comunque esclusa testualmente la natura retributiva, e riconosciuta l'azionabilità in relazione ad annualità pregresse, persistendo fino alla cessazione del rapporto l'interesse a fronte della “natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo ( 28 novembre 2019, n. ###), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)” (sent. cit.).  32. Il concetto di cessazione del rapporto va inteso alla luce della disposizione per cui la carta, una volta sorto il beneficio, può essere utilizzata nell'a.s. successivo, nonché della disposizione per cui, per l'anno 2023, essa è attribuita - con medesime modalità di fruizione eventualmente posticipata - ai docenti precari titolari di supplenze annuali. Se ne desume che il concetto di cessazione, per i docenti precari, non possa ritenersi riferito al singolo incarico di supplenza, ma debba estendersi al perdurante inserimento nel sistema scolastico, coincidente con l'inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto), con la titolarità di una supplenza o con il transito in ruolo. In tal caso, chiarisce la Corte, spetta il diritto all'adempimento, mediante attribuzione della carta docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.  33. Nel caso invece di fuoriuscita dal sistema scolastico per esclusione dalle graduatorie o per cessazione del rapporto, l'unico diritto azionabile è risarcitorio, in relazione ad un pregiudizio costituito da “un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro” (sent. 29961/2023 cit.), che deve essere allegato specificamente dalla parte nei suoi elementi costitutivi e deve parimenti essere provato, essendo ammessa in base ai principi generali la prova presuntiva e ritenendo la Corte possibile procedersi con valutazione equitativa del giudice di merito, nel limite del valore nominale della carta e salva allegazione e prova del maggior danno.  34. Quanto al regime di prescrizione del diritto, la Corte ha chiarito che lo stesso è quinquennale a norma dell'art. 2948, n. 4 c.c., dovendosi avere riguardo quanto alla periodicità all'istituto nella sua astrattezza e non al caso concreto, che ben potrebbe inerire ad una sola annualità soprattutto nel caso di doventi precari. Rispetto a questi ultimi, infatti, l'applicazione dell'art. 4 dell'### quadro impone di riconoscere il medesimo diritto fruito dai docenti a tempo indeterminato, sicché anche per gli stessi opera il termine quinquennale anche considerato che, altrimenti, si opererebbe una inammissibile discriminazione al contrario. Quanto al dies a quo di tale diritto, il momento in cui lo stesso può essere fatto valere, deve individuarsi, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o dal momento eventualmente successivo in cui sia accessibile la procedura telematica disposta secondo il sistema di cui al ### del 2016.  35. Il diritto al risarcimento del danno per i docenti fuoriusciti dal sistema scolastico si prescrive invece in dieci anni dal momento dell'attualizzarsi del danno, coincidente con la cessazione dell'incarico, salvo sia interamente maturata la prescrizione quinquennale in costanza di inserimento nel sistema scolastico.  36. Applicando ai casi di specie i principi espressi dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di ### nell'esercizio delle rispettive funzioni nomofilattiche in sede di rinvio pregiudiziale, si osserva quanto segue.  37. È stata raggiunta la prova, mediante produzione dei contratti, dello svolgimento di attività didattica in qualità di supplente in relazione negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.  38. La domanda è quindi fondata.  39. Quanto agli effetti dell'accertamento del diritto, deve rilevarsi che la parte ricorrente è ad oggi stata immessa in ruolo, come da documentazione in atti, ed è quindi inserita nel sistema scolastico. 
Sussiste pertanto il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della carta docenti secondo modalità analoghe a quelle disciplinate per i dipendenti a tempo indeterminato dal d.P.C.M. 28 novembre 2016.  ### convenuta deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.  40. Le spese di lite segue la soccombenza ed è liquidato come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, parametri tabellari minimi in ragione del carattere seriale della causa.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5379/2024 r.g.: 41. accerta il diritto della parte ricorrente alla assegnazione della ### del Docente prevista dall'art. 1, comma 121, legge 107/2015 in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedervi; condanna il Ministero resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1314,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge ed oltre al contributo unificato versato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 
Tivoli, 27.1.2026 ### n. 5379/2024

causa n. 5379/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sibilla Ottoni

M
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Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 134/2026 del 27-01-2026

... stato di bisogno sotteso all'erogazione dell'assegno sociale e con particolare riferimento alle fattispecie relative alla rinuncia ad escutere il coniuge debitore dell'assegno di mantenimento, la Suprema Corte ha chiarito che a rilevare normativamente è il mero dato oggettivo della percezione di reddito al di sotto della soglia legale, e non anche il carattere incolpevole di detta condizione (### 6 - L, Ordinanza n. 14513 del 9/7/2020; ### L - , ### n. 24954 del 15/9/2021). Tale principio può essere esteso a tutta la materia assistenziale, posto che la ratio di supplire ad uno stato di bisogno del cittadino privo dei mezzi necessari al proprio sostentamento è sottesa a tutte le singole disposizioni che disciplinano erogazioni aventi detta natura, e quindi anche l'art. 13 l. 118/71 rilevante nel caso di specie. Resta tuttavia ferma la necessità di dare rilievo alle situazioni di simulazione o di dolo, in cui la suddetta condizione di incapienza oggettiva è preordinata dalla parte stessa, o meramente simulata attraverso l'occultamento di fonti di reddito. Deve quindi essere valutata nel caso concreto la sussistenza di indici in tal senso. Incontestato che alla ricorrente sia stato (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI ### pronunciata all'udienza del 27/01/2026 nella causa iscritta al n. 5749 /2024 r.g.  tra ### , con il patrocinio dell'Avv. ###, ricorrente e ### , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace ### e diritto Con ricorso depositato in data ###, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'### al pagamento dei ratei relativi alla prestazione di cui all'art 13 della L. 118/71 con decorrenza dalla revoca sanitaria del 18 marzo 2019, dovuti in virtù decreto di omologa r.g.n. 116/2020 emesso il ### dal Tribunale di Tivoli. Il ricorrente ha dedotto che l'Ente ha rigettato l'istanza di pagamento per ritenuta insussistenza del requisito reddituale, con la seguente motivazione: “Si respinge per redditi superiori ai limiti di legge. Oltre ai redditi dichiarati in ###, la sentenza prevede un assegno di mantenimento di euro 350. Non avendo fatto atto di pignoramento si considerano come redditi percepiti”; di aver incardinato giudizio ordinario al fine di far accertare il proprio diritto, conclusosi con sentenza n. 1963/2023 di questo Tribunale, con cui veniva riconosciuto il diritto della ricorrente a beneficiare della prestazione a fronte del mancato superamento dei limiti di reddito, non essendo emersa l'effettiva percezione dell'assegno di mantenimento e non essendo riscontrabili profili di dolo. 
Parte ricorrente ha documentato di aver notificato detta sentenza all'ente in data ### (correttamente ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005) e di aver trasmesso altresì il modello Ap70 in data ###, di non aver tuttavia ad oggi ricevuto alcun pagamento. 
Chiede quindi l'accertamento della spettanza della prestazione e la condanna di controparte a corrispondere i relativi ratei, oltre accessori di legge, a far data da. 1.10.2021.  ### resistente è rimasto contumace, nonostante la regolarità della notifica. 
La domanda è fondata. 
La sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 13, L. 118/71 e s.m.i. è sancito nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. 
La sussistenza del requisito reddituale è documentata, mediante produzione di certificazione proveniente dall'### delle ### da cui emerge il mancato superamento dei limiti di reddito per gli anni dal 2020 al 2023. 
Ad abundantiam, con riferimento all'assegno di mantenimento, è possibile qui richiamare pedissequamente quanto già disposto con sentenza n. 1963/2023: “La questione controversa tra le parti attiene al rilievo, ai fini del raggiungimento delle soglie di reddito rilevanti ai fini del godimento del beneficio ex art. 13 l. 118/71, dell'assegno di mantenimento astrattamente spettante ma non corrisposto dal coniuge separato o dall'ex coniuge. 
Sul punto, deve valorizzarsi l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, con riguardo allo stato di bisogno sotteso all'erogazione dell'assegno sociale e con particolare riferimento alle fattispecie relative alla rinuncia ad escutere il coniuge debitore dell'assegno di mantenimento, la Suprema Corte ha chiarito che a rilevare normativamente è il mero dato oggettivo della percezione di reddito al di sotto della soglia legale, e non anche il carattere incolpevole di detta condizione (### 6 - L, Ordinanza n. 14513 del 9/7/2020; ### L - , ### n. 24954 del 15/9/2021). Tale principio può essere esteso a tutta la materia assistenziale, posto che la ratio di supplire ad uno stato di bisogno del cittadino privo dei mezzi necessari al proprio sostentamento è sottesa a tutte le singole disposizioni che disciplinano erogazioni aventi detta natura, e quindi anche l'art. 13 l. 118/71 rilevante nel caso di specie. 
Resta tuttavia ferma la necessità di dare rilievo alle situazioni di simulazione o di dolo, in cui la suddetta condizione di incapienza oggettiva è preordinata dalla parte stessa, o meramente simulata attraverso l'occultamento di fonti di reddito. Deve quindi essere valutata nel caso concreto la sussistenza di indici in tal senso. 
Incontestato che alla ricorrente sia stato riconosciuto, in sede di separazione giudiziale, un assegno di mantenimento di 350,00 euro mensili, è altresì documentata la mancata percezione di tali somme, come da certificazione dell'### delle entrate versata in atti. Non emergono indici da cui possa desumersi un intento doloso, non avendo la parte effettuato rinunce al mantenimento, ed anzi essendosi attivata per l'escussione del proprio debitore (si veda notifica dell'atto di precetto, in atti). 
In mancanza di elementi presuntivamente indicativi di comportamenti dolosi, le documentate condizioni reddituali non possono essere disconosciute dall'Ente a fronte dell'esistenza di una mera astratta posizione di credito, in quanto tale irrilevante ai fini della composizione del reddito ai sensi della norma citata.  […] La domanda deve quindi essere accolta nei termini suesposti, e l'Ente condannato al pagamento dei ratei come per legge per il periodo rispetto al quale risultano provati i relativi presupposti e fino al deposito della domanda. Su dette somme spettano gli interessi come per legge dalla spettanza al saldo”. 
Tale sentenza costituisce titolo esecutivo al fine del pagamento dei ratei della prestazione maturati fino alla domanda introduttiva di quel giudizio (22.9.2021, come da motivazione del provvedimento stesso). In relazione al periodo intercorso tra la data di spettanza del beneficio (revoca del 18.3.2019) e quella di introduzione del suddetto giudizio difetta quindi l'interesse ad agire della parte, che infatti agisce oggi esclusivamente per i ratei maturati successivamente al 1.10.2021. 
Tale domanda deve essere accolta, a fronte della sussistenza dei presupposti sanitario e reddituale come fin qui accertati. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5749 /2024 r.g.: - Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitario e socioeconomico utili alla concessione dell'assegno mensile di assistenza cui all'art. 13, L. 118/70 e s.m.i. con decorrenza dal 1 ottobre 2021 e fino alla data di deposito del ricorso, nella misura di legge oltre interessi legali dalla spettanza al saldo; - condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. 
Tivoli, 27/01/2026 ### n. 5749/2024

causa n. 5749/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sibilla Ottoni

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