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Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Sentenza n. 141/2026 del 23-01-2026

... Dr. ### società di progetto di ### S.p.A. che ne è socio unico e che ne esercita il controllo e coordinamento ai sensi dell'art. 184 D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 in qualità di concessionario la quale ha stipulato il contratto di concessione per le entrate comunali con il Comune di ### in data ### Rep. n. 86.720 nonché ### S.p.A. aggiudicataria della ### con il Comune di ### a seguito di determinazione dirigenziale ###/002 del 20.03.2023 in virtù di contratto di servizi del 07.08.2024 ai sensi dell'art. 184 comma 2 D.Lg.s.n.50/2016 con il quale le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali oggetto del contratto di ### sono state affidate alla società ### S.p.A. socio unico di ### S.r.l. in persona del procuratore speciale Dr. ### rappresentate e difese come da procura apposta su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. (C.F. ###) nel cui studio in ### al ### E/4 hanno eletto domicilio -resistenti Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.01.2026 da intendersi qui integralmente ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza di (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2429 / 2025 REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2429/2025 R.G. promossa da: ### C.F. ### nato a ### il ### ed ivi residente ###in qualità di procuratore di se stesso elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ### alla ###. Barbarulo n. 50 -ricorrente contro Comune di Napoli -resistente contumace ### S.r.l. in persona del procuratore speciale nominato con verbale di assemblea del 26.04.2023 Dr. ### società di progetto di ### S.p.A. che ne è socio unico e che ne esercita il controllo e coordinamento ai sensi dell'art. 184 D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 in qualità di concessionario la quale ha stipulato il contratto di concessione per le entrate comunali con il Comune di ### in data ### Rep. n. 86.720 nonché ### S.p.A. aggiudicataria della ### con il Comune di ### a seguito di determinazione dirigenziale ###/002 del 20.03.2023 in virtù di contratto di servizi del 07.08.2024 ai sensi dell'art.  184 comma 2 D.Lg.s.n.50/2016 con il quale le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali oggetto del contratto di ### sono state affidate alla società ### S.p.A. socio unico di ### S.r.l. in persona del procuratore speciale Dr. ### rappresentate e difese come da procura apposta su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. (C.F. ###) nel cui studio in ### al ### E/4 hanno eletto domicilio -resistenti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.01.2026 da intendersi qui integralmente ritrascritte.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti ### conveniva in giudizio innanzi all'intestata ### il Comune di #### S.p.A. e ### S.r.l. per sentir dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento ###1 del 2.04.2025 notificata il ### per la quale risulta debitore della somma di € 223,20 per violazione delle norme del ### della ### di ### attesa l'assenza di valido titolo esecutivo. 
Eccepiva il ricorrente che in data ### gli veniva notificato a mezzo pec da parte del Comune di ### il verbale n. AP### - cronologico Registro ### per la violazione dell'art.7 commi 9 e 14 C.d.s. e che in data ### presentava ricorso al ### di ### Asseriva che in data ### riceveva un sollecito di pagamento a cui faceva prontamente riscontro specificando che per il principio del silenzio assenso il ricorso presentato era da intendersi accolto, che in data ### riceveva l'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso e presentava istanza di riesame in data ### a cui non veniva dato riscontro nonostante i solleciti del 28.04.2025, 30.04.2025 e del 2.05.2025. 
Si costituivano in giudizio ### S.r.l. e ### S.p.A. che contestavano la fondatezza del ricorso insistendo per il suo rigetto. 
All'udienza del 5.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione attesa la sua natura documentale. 
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Comune di ### che, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti, non si costituiva in giudizio. 
Allo scrivente non resta che prendere atto dell'avvenuto provvedimento di discarico della ingiunzione di pagamento de qua del 4.09.2025 da parte di ### S.r.l. per dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite occorre precisare che in non tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere ci deve essere la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite (Cass.n.13440/2024). 
Se è vero che nella maggior parte dei casi in cui la ### procede successivamente all'avvio di un procedimento giudiziario all'annullamento in autotutela di un atto impositivo, viene condannata al rimborso delle spese in virtù della “soccombenza virtuale” è pur vero che tale condanna non può essere automatica ma deve sempre essere ben ponderata dal Giudice alla luce della condotta -anche processualedelle parti (Cass. ordinanza ###/2024). 
Nel caso de quo la parte resistente, soccombente virtuale, pur avendo il ricorrente inviato solleciti per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso non ha dato alcun riscontro agli stessi e, pertanto, il ricorrente è stato costretto a proporre ricorso avverso la predetta ordinanza emessa in assenza di valido titolo esecutivo con aggravio di spese a suo carico. 
Conseguentemente parte resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede: -dichiara cessata la materia del contendere; -condanna in solido il Comune di #### S.r.l. e ### S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.r., alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite (si precisa che nella liquidazione delle stesse dovrebbe tenersi conto della limitazione di cui all'art.91 comma 4 c.p.c. introdotta dall'art. 13 del D.L.n.212/11 ma non può farsi a meno di considerare il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.24492/16 secondo il quale la liquidazione dei compensi all'avvocato incontra un limite nell'art. 2233 comma 2 c.c. che preclude di liquidare al netto degli esborsi somme praticamente simboliche non consone al decoro della professione. ### n.1522/19) che liquida nella complessiva somma di € 343,00 di cui € 43,00 per spese oltre al 15% per spese generali, Iva e ### come per legge con attribuzione in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### il #### Dr.ssa

causa n. 2429/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Tudino

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 164/2026 del 20-01-2026

... Tanto premesso parte ricorrente ha dedotto di essere socio accomandante della società ### sas, evidenziando peraltro che l'iscrizione alla cassa era avvenuta dopo la trasformazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/01/2026 della ### da s.a.s. a s.r.l., di cui è amministratore dal 21.6.2018; ha esposto che quale legale rappresentante era iscritta alla gestione commercianti dal 2018 e tenuta al pagamento dei contributi relativi esclusivamente a tale posizione; che erroneamente l'I.N.P.S. aveva richiesto il versamento dei contributi eccedenti il minimale sugli ulteriori redditi maturati dalla ricorrente nella compagine sociale in cui rivestiva la mera qualifica di socio accomandante; che per tanto non era tenuta ad alcun versamento atteso che il reddito indicato dall'### si riferiva alla mera partecipazione quale socio accomandante alla ### S.a.s, richiamando l'art. 3 bis della legge 14/11/1992 n. 438 e l'interpretazione della prevalente giurisprudenza secondo cui seppur l'art. 3 bis D.L. 384/1992 fa riferimento alla “totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef”, occorre, tuttavia, tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, (leggi tutto)...

testo integrale

#### Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 gennaio 2026 ha emesso la seguente SENTENZA (con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 399/24 R.G.  ###, rappresentata e difesa dall' avv.to ### come in atti - ricorrente - ###, in persona del legale rapp.te p.t.  - resistente contumace - FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto che con comunicazione ###### del 30 novembre 2023 l'### sede di ### di ### aveva comunicato un debito per presunti omessi versamenti di contributi previdenziali per l'annualità 2018 relativi alla gestione commercianti, quali contributi I.V.S. a percentuale, per un importo pari ad euro 12.956,09; ritenendo tale importo non dovuto, avverso tale provvedimento aveva proposto rituale opposizione in sede ###esito negativo. 
Tanto premesso parte ricorrente ha dedotto di essere socio accomandante della società ### sas, evidenziando peraltro che l'iscrizione alla cassa era avvenuta dopo la trasformazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/01/2026 della ### da s.a.s. a s.r.l., di cui è amministratore dal 21.6.2018; ha esposto che quale legale rappresentante era iscritta alla gestione commercianti dal 2018 e tenuta al pagamento dei contributi relativi esclusivamente a tale posizione; che erroneamente l'I.N.P.S. aveva richiesto il versamento dei contributi eccedenti il minimale sugli ulteriori redditi maturati dalla ricorrente nella compagine sociale in cui rivestiva la mera qualifica di socio accomandante; che per tanto non era tenuta ad alcun versamento atteso che il reddito indicato dall'### si riferiva alla mera partecipazione quale socio accomandante alla ### S.a.s, richiamando l'art. 3 bis della legge 14/11/1992 n. 438 e l'interpretazione della prevalente giurisprudenza secondo cui seppur l'art. 3 bis D.L.  384/1992 fa riferimento alla “totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef”, occorre, tuttavia, tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività lavorativa; nella prospettiva della ricorrente non è dovuta alcuna contribuzione per la mera partecipazione a società di capitali, salvo il caso di svolgimento di attività lavorativa e/o di gestione per la società. 
Su tali premesse ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “...accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione di debito n. ######, e disporne l'annullamento. 
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, oltre iva cpa e rimborso 15% spese generali, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario” Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'### che non si è costituito nonostante la regolare notifica degli atti introduttivi. 
Sulla base della documentazione in atti la causa è stata decisa. 
L' opposizione è fondata e va accolta per le argomentazioni che seguono.  ### contributiva di cui alla comunicazione di debito (propedeutica all'avviso di addebito) nasce dall'omesso versamento dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale, in relazione a quanto emerso a seguito della verifica effettuata dall'### finanziaria. 
Con circolare n. 12 del 01/02/2008, l'### ha specificato che “per quanto attiene agli obblighi assicurativi e contributivi dei Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/01/2026 soci accomandanti di s.a.s, si conferma quanto già disposto nelle precedenti circolari n. 1595/2 del 3/1/1978 e n. 249 del 9/12/1981, nonché con il messaggio n. 14163 del 15/3/1995, con cui è stato specificato che tali soggetti sono iscrivibili alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ove concorrano le due seguenti condizioni: 1) un rapporto di parentela entro il 3° grado con il socio accomandatario; 2) l'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale della società con carattere di abitualità e di prevalenza”, ed ha altresì chiarito che, nell'ipotesi di assenza di una sola delle due condizioni citate, “il reddito derivante dalla partecipazione nella società non rientra nel reddito imponibile ai fini previdenziali”. 
Sul punto si richiama una pronuncia della Suprema Corte con cui ha chiarito che “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)” (Cass. Sentenza n. 21540 del 20/08/2019). 
Nel caso di specie l'### nella comunicazione di debito fa riferimento esclusivamente al reddito di impresa omettendo qualsivoglia riferimento allo svolgimento di attività di supporto nella gestione o di attività di tipo lavorativa con la conseguenza che il provvedimento va annullato Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  PQM ### di ### in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuti i contributi di cui alla comunicazione ######; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/01/2026 a) condanna l'### al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive € 1.701,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione.  ###. 
Cosi deciso in ### il 20 gennaio 2026 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/01/2026

causa n. 399/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Galdo

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 92/2026 del 23-01-2026

... operatori tecnici addetti all'assistenza, né di operatori sociosanitari, nonostante il fatto che la pianta organica li prevedesse addirittura nel numero di 3 unità. ; solo dall'aprile 2020 l'ASP aveva provveduto a dotare il reparto di un operatore sociosanitario, e quindi in numero del tutto esiguo, tanto da risultare insufficiente per le esigenze del reparto che la stessa previsione aziendale di fabbisogno indica in 4 unità: nel caso di specie, infatti, essendovi la presenza di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 un solo OSS questi ha potuto coprire solo il turno mattutino o quello pomeridiano, restando ovviamente privo di OSS l'altro turno; per di più il detto OSS era soggetto che doveva sottoporsi tre volte la settimana a trattamento dialitico, e godeva dei benefici tutti previsti dalla L. 104/92, sicché, come si evince dalle sue beggiature depositate sub 11, dopo un breve iniziale periodo di normale servizio in reparto, egli dal luglio 2021 aveva ridotto il numero dei suoi turni mensili a non più di una decina (non di rado anche meno), peraltro spesso usufruendo di permessi orari, con l'ovvia conseguenza che durante le sue frequenti assenze i suoi compiti dovevano essere (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di #### sezione ### del lavoro di ### dott. ### D'### nel proc. n. 5011/2024 R.G.  sul ricorso depositato il ### proposto da ### (difesa dall'avv. ### nei confronti di ### provinciale di ### (difesa dall'avv.### viste le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente , così definitivamente provvede: “ Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto : accerta che parte ricorrente è stata adibita a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza per il periodo richiesto ; condanna parte resistente al risarcimento del danno per il subìto demansionamento pari al 15 % della retribuzione mensile globale percepita da parte ricorrente via via nel periodo richiesto , oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo. 
Compensa a metà le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 5000,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute, con distrazione a favore della procuratrice della parte ricorrente .   MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: a) ordinare all'ASP di ### di adempiere all'obbligo contrattuale sulla stessa gravante di adibire parte ricorrente alle sole mansioni proprie del profilo formale di appartenenza; b) condannare l'ASP di ### in persona del rappresentante legale pro tempore a corrispondere a parte ricorrente, per le causali di cui sopra, a titolo di risarcimento di tutti i danni ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 subiti (esistenziale, alla professionalità, all'immagine ed alla reputazione professionale, morale), e per il periodo dal maggio 2014 sino alla data di deposito del presente, una somma pari al 30%, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, della retribuzione globale di fatto percepita durante il suddetto periodo, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza da ogni mensilità e sino alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs.  231/02) sulla stessa somma dalla data di deposito del presente e sino al soddisfo. 
Con rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. 
Parte resistente ASP di ### costituiva e contestava la domanda . 
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente accolto. 
La causa concerne la richiesta della parte ricorrente, appartenente alla categoria professionale infermieristica cat. D collaboratore professionale sanitario, di un risarcimento del danno per aver subìto demansionamento per vari anni , essendo adibita anche a compiti in realtà rientranti nella qualifica di professionalità inferiore di OSS e/o di ausiliari. 
Il periodo di risarcimento richiesto è per tutto il periodo dal maggio 2014 al deposito del ricorso ( 21.10.2024) e riguarda l'attività svolta presso il ### di ### e di ### di ### Sosteneva , in sintesi , parte ricorrente : di aver svolto ordinariamente, quotidianamente e sistematicamente, le attività come < a - curare l'igiene ambientale (igienizzazione dei letti e degli arredi, spostamento e pulizia delle aste e dei presidi utilizzati per lo svolgimento delle attività di somministrazione farmaci); b - curare il riordino delle stanze e dei letti di degenza (sistemazione dei letti e cambio lenzuola, riordino della biancheria sporca); c - provvedere al trasporto ed allo smaltimento di materiale sanitario in genere; d - curare l'igiene personale, anche conseguentemente all'espletamento dei bisogni fisiologici, dei pazienti (ad esempio collocazione e svuotamento di padelle e pappagalli, esecuzione di clisma evacuativi, cambio di pannoloni e della sacca delle urine, svuotamento della sacca delle urine, lavaggio e sanificazione del paziente); ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 e - curare l'alimentazione dei pazienti non autosufficienti (distribuzione dei pasti, assistenza al paziente durante la somministrazione degli stessi, smaltimento delle rimanenze dei pasti dei pazienti non autonomi); f - curare la sanificazione dei carrelli della terapia farmacologica e dei piani di lavoro dell'infermeria; g - effettuare il c.d. “giro letti” che comprende la fase di controllo tissutale; h - rispondere ai campanelli; i - rispondere al telefono; l - rispondere al citofono; m - provvedere al lavaggio ed alla igienizzazione degli strumenti sanitari; n - curare il trasporto e lo spostamento dei pazienti, sia presso i servizi diagnostici che in bagno; o - attendere all'accesso al reparto di personale in visita; p - curare l'apertura e la chiusura del reparto>; oltre ancora la movimentazione degli apparecchi di dialisi, la movimentazione delle sacche di dialisi e delle taniche di disinfettante, l'attacco e lo stacco degli apparecchi di dialisi dall'anello dell'acqua di rete e dallo scarico, la movimentazione del materiale di dialisi dal deposito esterno al reparto ed alle sale di degenza, la manutenzione dell'osmosi mediante il rifornimento di ipoclorito di sodio nell'addolcitore e lo svuotamento di sacche da ###g nelle apposite vasche -, il trasporto dei prelievi presso il laboratorio analisi, la consegna di richieste e documentazione varia presso i vari uffici del ###, propri del personale delle categorie inferiori A, B, Bs e C, dapprima in via esclusiva e per tutto il corso della giornata lavorativa, di poi, dopo l'introduzione in reparto della figura dell'O.S.S., sempre in via esclusiva durante i turni in cui non vi era la sua presenza, e, sebbene in misura meno incidente rispetto al passato, anche nei turni in cui vi era la sua presenza, che comunque è rimasta di numero insufficiente rispetto a quella riconosciuta come necessaria dalla stessa ### tutte attività estranee a quelle di infermiere di cui al d.m.  n. 739 del 1994; nel corso del periodo di causa (decorrente dal maggio 2014 ad oggi), inizialmente, nei reparti in cui parte ricorrente ha prestato la propria opera non era prevista la presenza di personale di supporto, né appartenente alla categoria A, né appartenente alla categoria B, e nemmeno alle categorie Bs e C . 
In altri termini non vi era la presenza né di ausiliari specializzati, né di commessi, né di operatori tecnici addetti all'assistenza, né di operatori sociosanitari, nonostante il fatto che la pianta organica li prevedesse addirittura nel numero di 3 unità. ; solo dall'aprile 2020 l'ASP aveva provveduto a dotare il reparto di un operatore sociosanitario, e quindi in numero del tutto esiguo, tanto da risultare insufficiente per le esigenze del reparto che la stessa previsione aziendale di fabbisogno indica in 4 unità: nel caso di specie, infatti, essendovi la presenza di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 un solo OSS questi ha potuto coprire solo il turno mattutino o quello pomeridiano, restando ovviamente privo di OSS l'altro turno; per di più il detto OSS era soggetto che doveva sottoporsi tre volte la settimana a trattamento dialitico, e godeva dei benefici tutti previsti dalla L. 104/92, sicché, come si evince dalle sue beggiature depositate sub 11, dopo un breve iniziale periodo di normale servizio in reparto, egli dal luglio 2021 aveva ridotto il numero dei suoi turni mensili a non più di una decina (non di rado anche meno), peraltro spesso usufruendo di permessi orari, con l'ovvia conseguenza che durante le sue frequenti assenze i suoi compiti dovevano essere svolti, e sono stati svolti da personale infermieristico; Che da tale situazione aveva subìto demansionamento che ha determinato una vera e propria mortificazione e lesivo della sua dignità e della sua immagine personale e professionale, con la circostanza che lo svolgimento delle mansioni inferiori sia avvenuto con costante cadenza giornaliera, anche e per di più alla presenza di persone esterne all'amministrazione, quali i visitatori dei degenti e l'utenza tutta in generale , svalutazione/mancato aggiornamento delle proprie competenze specifiche; le mansioni dell'infermiere professionale presuppongono conoscenze tecniche e specialistiche che sono del tutto assenti nelle attività meramente esecutive consistenti , nella somministrazione del vitto e nell'accompagnare i degenti o nel provvedere all'igiene dei malati od al rifacimento dei letti.  ### costituendosi ha eccepito e contestato che le attività di supporto eventualmente svolte dalla ricorrente (quali l'assistenza all'igiene del paziente o il riordino del letto) sono state meramente complementari e strumentali a garantire la migliore assistenza possibile, in un contesto di oggettiva difficoltà organizzativa. Tali compiti, sebbene riconducibili al profilo ### non sono del tutto estranei alla professionalità infermieristica, la quale è responsabile dell'assistenza generale e deve supervisionare l'operato del personale di supporto peraltro i pazienti che svolgono la dialisi non sono ricoverati ma stazionato nel reparto solo per il lasso di tempo necessario ad effettuare la terapia.   **** 
Tanto premesso va rammentato che anche di recente si è affermato : <4. La più recente Cass. n. 12128/2025, alla quale si fa rinvio complessivo ai fini motivi ex art. 118 d.a.c.p.c., anche per rapportarsi ai precedenti di legittimità in materia, affinandoli, compresa 19419/2020, che non contraddice (anche perché nel caso di merito da questa esaminato, e definito negativamente per i lavoratori, era già acquisito che l'adibizione a mansioni inferiori fosse stata marginale), ha affermato, proprio in riferimento a fattispecie analoga a quella di specie (assegnazione di un'infermiera, in aggiunta, a mansioni proprie di un operatore sociosanitario) che (principio di diritto come enunciato nell'arresto): «Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale». 5. Questa Corte ha specificato, al punto 3.1 dell'arresto, che «la cura della persona... è tratto comune alle due professionalità» (che non sono dunque, almeno di regola, completamente estranee tra loro, donde l'assenza della qui pretesa “totale inesigibilità”, tanto più che, come pure osservato al punto 3 dell'arresto, l'art. 49 del codice deontologico degli infermieri prevede che «l'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti,compensa le carenze ed i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera».  6. Tuttavia l'arresto ha anche chiarito che non basta, perché l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 sia rispettato, che l'adibizione “anche” a mansioni inferiori non sia stata prevalente e sia stata determinata da esigenze di servizio, ma occorre altresì che tale adibizione sia stata marginale o in alternativa meramente occasionale; e ciò perché «il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola infatti in sé, sul piano qualitativo che è quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell'inquadramento; ciò proprio perché, se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori, ciò non può che avvenire non solo assicurando la prevalenza delle attività pertinenti all'inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti; altrimenti ne resta svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall'art. 52 del d. lgs.  165 del 2001 e ne resta lesa la professionalità e l'immagine lavorativa del dipendente».  > così Cass. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 2026 . 
Orbene nel caso in esame risulta allegato e non contestato che nel periodo di riferimento vi sia stata una situazione di cronica e strutturale assenza , poi insufficienza, di personale ausiliario e di operatori sociosanitari nei reparti interessati, con conseguente necessità per gli infermieri di supplire stabilmente alle mansioni degli addetti, mancanti o in numero insufficiente ,per garantire il funzionamento del servizio e la cura dei degenti.  ### non nega le circostanze che fino ad aprile 2020 sia mancato il personale ausiliario e da aprile 2020 sia stato assegnato un OSS e che da tale data neppure l'OSS fosse stato stabilmente in servizio in tutti i turni. 
Nessun elemento concreto è stato offerto dall'ASP al fine di smentire il dato emerso dalle allegazioni della parte ricorrente , ossia lo svolgimento da parte della parte ricorrente di mansioni inferiori in modo non occasionale né residuale , essendo gli infermieri costantemente chiamati a sopperire alla totale o parziale assenza di ausiliari e operatori socio-sanitari nel reparto nei turni durante i quali l'attività assistenziale era interamente assicurata dal personale infermieristico. 
Parte ricorrente a corroborare il proprio assunto ha pure prodotto l'esito di testimonianze assunte in altro procedimento promosso da una collega contro la stessa ASP e nei reparti della parte ricorrente . 
Dalle dette testimonianze emergono i seguenti elementi : la teste Serranò ha riferito che : ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 ADR: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho lavorato con la ricorrente nel reparto di ### di ### come infermiera dal febbraio 2004 al 2022, quando la ricorrente è andata in pensione; al momento del mio ingresso in reparto la ricorrente già lavorava lì; specifico che nel reparto eravamo in 9 infermieri, poi diventati dieci, su due turni (mattina/pomeriggio) con reperibilità notturna e festiva; non c'erano postazioni di degenza perché il reparto svolge per l'appunto solo servizio di dialisi; ci sono 9 postazioni per un totale di 18 trattamenti giornalieri di quattro ore l'uno sui due turni che ho indicato”; ADR: “ confermo che fino al 2020 non c'è stata alcuna unità di personale OSS in reparto; la prima unità è arrivata nel 2020, ma ha potuto aiutarci ben poco perché è anch'essa paziente dializzata ed è quindi in possesso delle necessarie esenzioni; altre due unità OSS sono arrivate in reparto solo nell'agosto 2024”; ADR: “confermo che le attività che mi vengono lette come indicate nel capitolo 3 del ricorso sono state effettivamente svolte dalla ricorrente, come del resto da me stessa e da tutti gli infermieri, e solo da noi; specifico infatti che anche dopo il 2020, per le ragioni che ho detto, le cose non sono molto cambiate a causa dei problemi di salute e delle esenzioni della prima unità OSS che ci è stata assegnata; ADR: “intendo specificare, quanto alle attività di supporto nell'alimentazione e nell'igiene personale dei pazienti, quanto segue; con riferimento all'alimentazione, può capitare che noi si debba aiutare il paziente che, essendo attaccato ai macchinari, non può alimentarsi da solo; avendo riguardo all'igiene, può capitare invece che nel corso delle quattro ore di trattamento il paziente debba andare in bagno; in quei casi consigliamo di andarci accompagnati da noi per evitare crisi ipotoniche, ma non tutti accettano; in tali circostanze, può capitare che espletino i loro bisogni mentre sono sdraiati e quindi non potendoli lasciare in condizioni di scarsa igiene, dobbiamo occuparcene noi; non abbiamo mai avuto ordini di servizio espressi in tal senso, era una nostra questione etica regolarci in questo modo, ma abbiamo sempre chiesto per tale motivo ai nostri dirigenti un supporto in tali compiti”; ADR: “in alcune circostanze capitava che i parenti dei pazienti, presenti nella sala d'attesa attigua al luogo di terapia e dalla quale era possibile accedere a quest'ultimo, ci chiedessero di occuparci dei compiti che ho indicato in precedenza, credendo che fossimo tenuti a farlo, e rimanevano spiazzati quanto spiegavamo loro che non eravamo in realtà obbligati in tal senso ma lo facevamo lo stesso”; ADR: “mi è capitato di dover interrompere il lavoro da infermiera che stavo facendo, per esempio somministrare la terapia o anche provvedere alla semplice raccolta dei dati, per dare ad esempio una mano a una collega che doveva spostare un paziente e non riusciva a farcela da sola; lo stesso vale anche per la ricorrente, perché ciò accadeva in reparto non occasionalmente”; ADR avv.  ### : “quando mi riferisco al supporto all'alimentazione dei pazienti, intendo dire che per quelli che si trovavano in condizioni fisiche migliori poteva bastare anche solo porgere loro un panino o un caffè, ma per coloro che invece erano maggiormente cronicizzati si trattava, e si è trattato, anche di imboccarli; confermo quindi che la cura dell'igiene non rientrava nelle ordinarie attività quotidiane con costanza e continuità ma solo quando se ne ravvisava la necessità; è diverso invece il discorso del supporto ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 all'alimentazione anche perché era prevista durante il trattamento la distribuzione di un panino a cura dall'azienda>; la teste ### ha riferito: < sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho lavorato come infermiera con la ricorrente dall'agosto 2011 fino al pensionamento di quest'ultima; ricordo che fino ad aprile 2020 non c'erano unità lavorative OSS nel reparto; solo in questa data infatti è arrivato il signor (….) che ha lavorato regolarmente come OSS su turni ordinari fino al giugno-luglio 2021, poi a causa di problemi di salute ha goduto di permessi ed esenzioni, per esempio per quel che riguarda il sollevare dei pesi”; ADR: “confermo che le attività che mi vengono lette come riportate nel capitolo 3 del ricorso sono state svolte dalla ricorrente, come del resto da me stessa e dagli infermieri nei termini che ho già descritto; voglio tuttavia specificare che la pulizia dei pazienti si rendeva necessaria nei casi in cui per evitare episodi di ipotensione, noi valutassimo come preferibile che il paziente non si recasse in bagno da solo o accompagnato da noi ma rimanesse sdraiato; era una valutazione che facevamo sulla base delle condizioni fisiche del paziente, per cui se pensavamo che non ci fosse alcun rischio, lo accompagnavamo come ho detto fino al bagno, ma in caso contrario preferivamo che rimanesse allettato fornendogli un pannolone; in questi ultimi casi, se lo stesso espletava i propri bisogni, eravamo noi a pulirlo; si trattava quindi di attività che svolgevamo, come detto, solo quando necessario; per quello che riguarda invece il supporto all'alimentazione, specifico che poteva capitare ad esempio che i pazienti ci chiedessero di portare loro un caffè o un cappuccino preso dal distributore automatico che avevamo in reparto, cosa che facevamo; diverso era invece il discorso per quanto riguarda la distribuzione del panino che l'azienda garantiva a tutti i pazienti del singolo turno; in quel caso, infatti, eravamo noi a distribuirlo e in alcuni casi, perché magari il paziente era anziano o per altre problematiche, lo imboccavamo”; ADR: “confermo che è capitato che io, come la ricorrente, sia stata costretta a interrompere quel che stavo facendo come infermiera per occuparmi di compiti non di mia spettanza, come ad esempio quando durante un trattamento visto che la macchina non funzionava ho dovuto staccarla e provvedere personalmente a rimuoverla e andare a prenderne un'altra; allo stesso modo, ricordo che è capitato che abbia dovuto interrompere quel che stavo facendo per occuparmi dell'igiene dei pazienti oppure per spostare questi ultimi; non ho mai avuto ordini di servizio in questo senso”; ADR avv.  ### : “oggi siamo in dieci infermieri, cinque per turno per nove postazioni più una di isolamento per epatite B, che ne richiede uno appositamente dedicato quando viene messa in funzione”.>  ****  ### di attività di livello inferiore da parte ricorrente è dunque confermata nel reparto , e non osta alla illegittimità della stessa ed ai suoi effetti dannosi sulla dignità , personalità e immagine della parte ricorrente , il fatto che svolgesse comunque anche le attività di infermiere .  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026
In base al DM n.739/ 1994 l'infermiere << è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. 2. ### infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.  3. ###: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.  4. ### contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.>> Inoltre, la categoria D nella declaratoria di comparto comprende <<… i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale>>. 
Come si vede, si tratta di contenuti, che presuppongono conoscenze tecniche e specialistiche, del tutto eterogenei rispetto a quelli assolutamente scevri da tali conoscenze teoriche e concernenti attività puramente esecutive, consistenti nella somministrazione del vitto e nell'accompagnare i degenti o provvedere all'igiene dei malati o al rifacimento dei letti; attività consone alla professionalità degli operatori di categoria B (Profilo di ### tecnico addetto all'assistenza che alla stregua del contratto di comparto: <<### le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature>> ovvero persino a quelli di categoria A, con il profilo di ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali che, alla stregua del contratto, concerne il personale che <<provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate>>).> ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026
Quanto alla sussistenza del demansionamento, atteso l'utilizzo degli infermieri anche in mansioni inferiori, , finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, è in chiara violazione della professionalità e fonte di danno risarcibile . 
In ordine all'onere di allegazione e prova del danno senza dubbio la descrizione delle modalità di lavoro , la rilevanza qualitativa del demansionamento, la durata del periodo demansionato , giacché le mansioni inferiori si discostano da quelle di appartenenza in termini di grado di autonomia e competenza in maniera apprezzabile , il fatto che si determinava secondo l'id quod plerunque accidit una confusione dei ruoli e l'aspettativa in capo ai pazienti ed ai visitatori che gli infermieri attendessero a detti compiti per l'erronea convinzione che essi rientrassero nelle loro incombenze, costituiscono plurimi elementi gravi, univoci e concordanti, fonte di presunzioni atte a sostenere la prova della lesione della dignità e dell'immagine dei lavoratori. 
La misura del danno può, proprio in considerazione delle circostanze appena illustrate, determinarsi attraverso il ricorso a criteri equitativi, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non è suscettibile di prova ed appare anche possibile il ricorso ad un criterio, pur sempre oggettivo, quale è quello della misura percentuale della retribuzione mensile globale percepita, quantificando il danno nel valore del 15 % della retribuzione mensile globale percepita nel periodo richiesto . 
In tale misura va condannata la parte resistente al risarcimento del danno oltre accessori ### Compensa a metà le spese di giudizio per la parziale fondatezza e condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente della parte restante e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod. avuto riguardo al valore (rientrante nel quarto scaglione ) e alla natura della causa ( lavoro ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali ( tutte le quattro fasi ) .  ### 23.1.2026 ### dott. ### D'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026

causa n. 5011/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Arturo D'Ingianna

M

Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 560/2024 del 02-08-2024

... continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, ovvero di tirocinio di formazione e di orientamento o di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad esso assimilato, la comunicazione, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 bis, comma 2 bis. A far data dall'1/03/2008 la trasmissione dei dati va fatta per via telematica ai servizi informatici competenti con i modelli predisposti come da D.M. del 30/10/2007”; - Ordinanza ingiunzione n. 14/0775 del 27.10.2014 prot. n. 2597 relativa all'illecito 09/1962, di euro 9.650,00 oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73, così come modificato dall'art. 36 bis, comma 7 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con mod. legge 4 agosto 2006+, n. 248, “per aver (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Unica Sezione Civile Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, Dott.ssa ### rilevato che l'udienza originariamente fissata per il ### è stata sostituita, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. 20.05.2024, dal deposito di note scritte; viste le note di trattazione depositate da entrambe le parti, le quali hanno precisato le conclusioni insistendo nelle proprie domande, deduzioni ed eccezioni; pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1638/2014 R.G., promossa da ### (c.f. ###), nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in ####, ###. Manzoni n. 24, giusta procura in atti; -opponente contro ### del ### già ### del ### di ### in persona del Dirigente pro tempore, Dott. ### rappresentato e difeso dal funzionario Dott. ###, ed elettivamente domiciliato presso la sede ###### alla ### n. 29/B, giusta delega in atti; -opposto
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/81 ed ex art. 6 Dlgs 150/2011. *** 
Con ricorso in opposizione ex art. 22 e ss. L. 689/91 regolarmente depositato in data ###, ### proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione di seguito indicate, notificate in data ###, emesse dalla ### del ### - già ### del ### di ### -, con le quali gli è stato ingiunto il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative: - Ordinanza ingiunzione n. 14/0774 del 27.10.2014 prot. n. 2598 relativa all'illecito 09/1961, di euro 333,32, oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 bis, comma II legge 28.11.1996 n. 608, per “non aver inviato alla ### competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, ovvero di tirocinio di formazione e di orientamento o di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad esso assimilato, la comunicazione, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 bis, comma 2 bis. A far data dall'1/03/2008 la trasmissione dei dati va fatta per via telematica ai servizi informatici competenti con i modelli predisposti come da D.M. del 30/10/2007”; - Ordinanza ingiunzione n. 14/0775 del 27.10.2014 prot. n. 2597 relativa all'illecito 09/1962, di euro 9.650,00 oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73, così come modificato dall'art.  36 bis, comma 7 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con mod. legge 4 agosto 2006+, n. 248, “per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria”; - Ordinanza ingiunzione n. 14/0776 del 27.10.2017 prot. n. 2599 relativa all'illecito 09/1963, di euro 8.000,00 oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione di cui all'art. 20, comma 1, punti 1) e 2) del D.P.R.  30/06/1965, n. 1124, correlato con l'art. 1, comma 1178 della legge 296/06 “per non aver istituito i libri matricola e paga”, il tutto per la somma complessiva di euro 17.983,32, oltre euro 21,60 per spese di notifica. 
A fondamento dell'opposizione, l'odierno opponente, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione delle ordinanze opposte, eccepiva l'illegittimità di quest'ultime per intervenuta decadenza del diritto dell'opposta alla riscossione delle sanzioni amministrative oggetto delle ordinanze ingiunzione opposte per intervenuta prescrizione di cui all'art. 28 della ### 689/81, in quanto le predette ordinanze risulterebbero notificate all'opponente oltre il termine di cinque anni decorrente dal giorno delle violazioni commesse, precisamente dall'accesso ispettivo operato dalla ### di ### in data ###. Altresì, eccepiva l'incompetenza dell'organo accertato della ### di ### di comminare sanzioni al momento dell'accesso ispettivo, come si evince dal provvedimento di annullamento prot. n. 1197 del 17.04.2013, con il quale la ### del ### di ### aveva annullato l'ordinanza ingiunzione 09/0997 dell'11.02.2010 - con la quale era stata contestata a ### la violazione di cui all'art. 21, comma 1 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, correlato con l'art.  1, comma 1178 della legge 296/06 “per non avere esibito, nel luogo in sui si esegue il lavoro, i libri matricola e paga agli organi di vigilanza (quando non sia possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul luogo di lavoro, la regolare costituzione del rapporto di lavoro)” - ordinanza oggetto di opposizione ex art. 22 e ss. l.  689/81 e succ. mod. dinanzi al Tribunale di ### giudizio conclusosi con sentenza n. 117/2014, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto opposto (cfr. allegato). Nel merito, invece, l'opponente contestava la legittimità delle ordinanze opposte poiché, in qualità di soggetto iscritto all'### delle ### presso la C.C.I.A.A. di ### al n. 258619 con p.iva ###, non aveva alcun obbligo di tenuta dei libri matricola e paga, né tantomeno aveva alcun obbligo di tenuta dei libri né di effettuare alcuna comunicazione per assenza di qualsiasi rapporto di lavoro, poiché i suoi fratelli non avevano mai svolto attività lavorativa subordina o autonoma riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 9 bis, comma 2 della legge 608/96, mod. dall'art. 1, comma 80 legge 296/06, presso la sua ditta.
Al riguardo, ### evidenziava, così come emerge anche dalle stesse dichiarazioni rilasciate dai fratelli, ### e ### ai militari, di avere prestato esclusivamente attività di natura occasionale, per qualche ora nelle giornate di sabato mattina - quando maggiore era la richiesta di autovettura da lavare presso l'autolavaggio dell'opponente - e ciò a titolo di mutuo aiuto senza corresponsione di alcun compenso. Ad ogni modo, tale circostanza troverebbe conferma nella costituzione dell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c. e art. 9 legge 576/75 - avente ad oggetto attività artigiana di autolavaggio - con decorrenza dal 01.01.2008, come documentata dalla scrittura privata autenticata del 28.12.2007, Rep. n. 45045, notaio ### di ### registrata a ### il ### al n. 3846 (cfr. allegato 8). 
In conclusione, l'opponente - previa istanza di sospensione dell'esecutività delle ordinanze opposte - insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare illegittime ed annullare le ordinanze ingiunzione n. 14/0774 prot. n. 2598 del 27.10.2014, n. 1470775 prot. n. 2597 del 27.10.2014 e n. 14/0776 prot. n. 2599 del 27.10.2014, qui impugnate, per tutti i motivi espressi in premessa; in subordine e senza recesso della superiore richiesta, accogliere l'opposizione ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 150/2011 per l'assenza di prove sufficienti della responsabilità del ricorrente; condannare la ### del ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente opponente, disponendone la distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”. 
Con ordinanza del 10.03.2015, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti e la causa veniva rinviata per la comparizione delle parti all'udienza già fissata del 02.07.2015. 
All'udienza del 02.07.2015, parte opponente contestava la legittimità della costituzione della ### del ### in assenza di espressa delega da parte dell'Avvocatura dello Stato e domandava l'estromissione del fascicolo di parte depositato.  ### del ### di ### si costituiva in giudizio in data ###, depositando il proprio fascicolo di parte unitamente alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6 D.l.gs. n. 150/2011, e chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto destituita di ogni fondamento. 
La causa veniva istruita documentalmente e tramite l'assunzione di prova testimoniale.  *** 
Preliminarmente, in merito all'eccezione sollevata dall'opponente alla prima udienza del 02.07.2015, fissata per la comparizione delle parti, relativa alla legittimità della costituzione della ### del ### di ### - eccezione che potrebbe ritenersi implicitamente rinunciata per mancata sua reiterazione nei successivi scritti difensivi - si ricorda che, l'art. 6, comma IX, del D.lgs. n. 150/2011 prevede espressamente che “nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. ###à che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati […]”. Tale disposizione si riferisce a qualsiasi giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione e la facoltà di stare in giudizio personalmente nel primo grado del giudizio può essere esercitata mediante delega interna ad un funzionario della stessa amministrazione che ha emesso l'atto impugnato. 
Nel caso di specie, come risulta dagli atti, la ### del ### di ### deve considerarsi ritualmente costituita, nel presente giudizio, per il tramite del funzionario, Dott. ###, appositamente delegato dal Dirigente del ### Dott. ### come da delega in atti. 
Nel merito, l'opposizione è fondata e pertanto va accolta per i motivi e nei limiti che seguono. 
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a sanzioni amministrative, emesse da parte dell'### del ### di ### per le violazioni indicate nelle singole ordinanze ingiunzione opposte, ove trova applicazione la disciplina generale prevista dalla legge n. 689/81, e il rito di cui all'art. 6 D.lgs. 150/2011. 
Giova preliminarmente evidenziare che l'irrogazione della sanzione amministrativa rappresenta la conseguenza di un procedimento amministrativo, il cui oggetto è rappresentato dalla verifica del rispetto della normativa posta a presidio della corretta instaurazione ed esecuzione dei rapporti di lavoro. La sanzione viene irrogata mediante una procedura composta e disciplinata da varie fonti, tra cui il D.lgs. n. 124/04 e soprattutto la legge n. 689/81. 
Quanto al dedotto mancato rispetto del termine di cui all'art. 28 della legge 689/81 secondo il quale “il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. ### della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”, da tale disposizione - in assenza di altri termini specifici previsti dalla legge n. 689/81 - deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione sia quello di cinque anni decorrenti appunto dal giorno in cui la violazione è stata commessa.  ### un consolidato orientamento della Suprema Corte, “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'### alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della potestà sanzionatoria, è idoneo a costituire in more il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione” (Cass. Sez. II, ord. n. 787/2022; Cass. Civ. Sez. II, n. 28238/2008; Cass. Civ. Sez. II, 1081/2007). Ed ancora, “la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'### alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass. Civ. Sez. V, n. 14886/2016). 
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decorrente dalla commissione della violazione - avvenuta in data ### - risulta essere stato interrotto, prima, dalla notifica del processo verbale di constatazione del 20.12.2007 (consegnato al trasgressore in pari data, come risulta dall'allegato n. 2 di parte opposta) e, dopo, dalla notifica del verbale conclusivo degli accertamenti e notifica degli illeciti del 18.11.2009 emesso dall'### del ### di ### e notificato in data ###. 
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta, atteso che dalla notifica del verbale conclusivo degli accertamenti e notifica degli illeciti avvenuta in data ### (cfr. allegato 3 di parte opposta) alla notifica delle ordinanze ingiunzione opposte avvenute tutte in data ### (cfr. allegati 5, 6 e 7 di parte opposta) - non essendo intervenuto altro atto interruttivo - non è decorso il termine di prescrizione quinquennale. 
Per ciò che attiene all'eccezione di incompetenza della ### di ### al momento dell'accesso ispettivo, la stessa deve essere rigettata. 
Dalla documentazione prodotta dall'opposta, si evince che la segnalazione delle violazioni oggetto delle ordinanze ingiunzione opposte traggono origine da un'indagine eseguita dalla ### di ### in materia di assolvimento degli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e legge n. 4/1929, iniziata in data ### - giorno dell'accesso ispettivo presso la ditta individuale “### Salvatore” - e terminata il ### con conseguente redazione del processo verbale di constatazione, il cui esito è stato prontamente comunicato agli uffici, ##### del ### di ### e ### delle ### - ciascuno per le rispettive competenze - in data ### prot. n. 10494/8217 (cfr. allegato 2 di parte opposta). 
Il processo verbale di constatazione (### - a differenza del processo verbale di accertamento con contestazione e notificazione di illecito amministrativo - contiene una cronologia delle operazioni di verifica effettuate dall'### finanziaria - ovvero la ### di ### -, esso è un atto endoprocedimentale, non automaticamente impugnabile dinanzi agli organi giurisdizionali, che si inserisce nell'iter delle operazioni di accertamento e, come tale, non è idoneo ad incidere sulla posizione del contribuente e assume un valore probatorio in ordine a tutti i fatti emersi e ai documenti reperiti nel corso delle operazioni di verifica.  ###à che ha giuridicamente il potere di accertare, valutare e sanzione le violazioni contestate è la ### del ### e non la ### di ### come illegittimamente operato da parte di quest'ultima con il processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 20.12.2007, con il quale era stato contestato al trasgressore la sanzione di cui all'art. 20 e 21, comma 1 D.P.R. 1124/65, correlato con l'art. 1, comma 1178 della legge 296/06, a cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione 09/0997 dell'11.02.2010 prot. n. 3708, annullata in autotutela, non essendo la ### di ### ritenuta soggetto legittimato a comminare sanzioni (cfr. provvedimento di annullamento del 17.04.2013 allegato da parte opponente).
Passando al merito della controversia, giova ricordare che in relazione alla natura del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative “l'amministrazione pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatti integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre, compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, le prove dei fatti impeditivi od estintivi. Con l'ulteriore precisione che l'### può avvalersi di presunzioni (essendo anche questi mezzi di prova dei fatti giuridici), che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria” (Cass. Civ. Sez. VI - II, ord.  4424/2018; Cass. Civ. Sez. II, n. 5122/2011; Cass. Civ. Sez. II, n. 17615/2007). 
Dall'esame delle difese, della documentazione allegata in atti e dell'attività istruttoria espletata, ritiene codesto ### che non è stato assolto l'onere probatorio gravante sull'### A fondamento della propria pretesa sanzionatoria, la ### del ### di ### ha posto gli accertamenti operati dalla ### di ### in sede di accesso ispettivo presso la ditta individuale di ### di cui al verbale di accertamento prot. n. 10494/8217 del 21.12.2007 e i verbali, ad esso allegati, contenenti le dichiarazioni rilasciate da ### e ### quali fratelli dell'opponente, senza esplicare ulteriore attività accertativa al riguardo. 
Il verbale contenente le dichiarazioni rese dai sigg. ### e ### è composto da una parte preimpostata, debitamente compilata sulla base delle informazioni assunte dal personale ispettivo e da una parte ove vengono riportate le dichiarazioni rese dagli stessi.  ### quanto prospettato dall'### sarebbe emerso che ### e ### avrebbero prestato la loro attività lavorativa, come lavoratori dipendenti - rispettivamente con inizio dal 01.07.2007 e dal 01.01.2007 sino al giorno dell'ispezione - nelle giornate di sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, percependo una retribuzione mensile di euro 150,00, ricevendo ordini, direttive e di essere sottoposti al potere disciplinare di ### di non essere stati regolarizzati, né di aver ricevuto la busta paga e lettera d'assunzione, di utilizzare l'attrezzatura del fratello. 
Dinanzi il personale ispettivo, ### ha dichiarato: “Ho iniziato nel mese di luglio 2007 ad aiutare, occasionalmente e solo il sabato, mio fratello ### ad effettuare i lavaggi delle autovetture. Non ho altro da aggiungere”, invece, ### ha dichiarato: “Ho lavorato occasionalmente nei sabati, non tutte le volte, da gennaio 2007 fino a questo periodo, per conto di mio fratello a cui ho dato una mano”. 
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio sulla valenza probatoria dei verbali di accertamento, secondo il quale “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziale (al pari di quelli redatti da altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. Civ. SS.UU. n. 17355/09; Cass. Civ. SSUU 12545/92). 
Per ciò che concerne la veridicità delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. Sez. Lav., n. 6110/98, Cass. Sez. Lav., n. 3973/98, 6847/87; cfr. Trib. ### Civ., n. 2829/2023). Ed ancora, l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali di accertamento “non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare ai fini probatori devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cass. Sez. Lav., n. 9963/2002). Infatti, “le dichiarazioni provenienti da terzi - quali i lavoratori - rese agli organi ispettivi, costituiscono un materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile del giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. Sez. Lav. n. 9251/2010). 
Quanto rappresentato dall'### non ha trovato conferma nell'istruttoria espletata nel presente giudizio. 
Difatti, dall'escussione dei testi #### e ### - quest'ultima moglie di ### - le cui dichiarazioni sono risultate lineari e prive di contraddizioni, è chiaramente emerso che l'attività prestata da ### e ### consisteva nell'aiutare il fratello, ### nel lavaggio delle autovetture per un paio di ore nelle giornate del sabato mattina - non tutti i sabati del mese - in maniera gratuita e saltuaria, non potendo costituire la presunta corresponsione di euro 150,00 mensili quale retribuzione agli stessi spettanti per l'attività svolta, ma soltanto un piccolo rimborso spese. 
In virtù della preesistenza di una collaborazione familiare, in data ### ( allegato di parte opponente), veniva istituita l'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. tra #### e ### con suddivisione delle quote di partecipazione agli utili tenuto conto della quantità e qualità del lavoro prestato e da prestare all'interno dell'impresa familiare, non essendo configurabile - rispetto al titolare dell'impresa - un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o altro diverso rapporto giuridico, se non quello della collaborazione familiare. 
Di contro, l'opposta si è limitata a produrre in giudizio il processo verbale di constatazione e i verbali contenenti le dichiarazioni sopra menzionate, senza rafforzare le proprie deduzioni con ulteriori elementi idonei a dimostrare i requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione gerarchica tra ### quale presunto datore di lavoro, e ### e ### quali presunti dipendenti ### la natura dell'attività lavorativa prestata da ### e ### quali collaboratori familiari dell'opponente nell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. istituita poi a far data dal 01.01.2008, per ciò che concerne la tenuta dei libri matricola e paga, l'opponente ritiene, da una parte, di non avere alcun obbligo di tenuta poiché essendo titolare di un'azienda individuale artigiana, quindi come tale è soggetto esonerato da tale obbligo, e dall'altra parte, di non aver mai instaurato alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con i propri fratelli - ### e ### - i quali avrebbero prestato occasionalmente la propria attività per alcune ore nelle giornate del sabato al solo fine di aiutare il fratello quando maggiore era la richiesta di lavaggio di autovetture, senza alcuna corresponsione di compenso, se non solo un rimborso spese. 
Prima dell'istituzione del libro unico del lavoro - avvenuta con il D.L. n. 112/2008 - i datori di lavoro, committenti e assicuranti erano tenuti all'istituzione, compilazione, tenuta e conservazione dei libri matricola e paga. ### dei soggetti esonerati da tale obbligo era tassativo e comprendeva: i datori di lavoro titolari di aziende individuali artigiane che svolgevano la loro attività da soli, cioè senza l'impiego di lavoratori dipendenti o collaboratori familiari (si precisa che l'obbligo di tenuta dei libri paga e matricola non si applicava agli artigiani quali soggetti assicurati di cui all'art. 4 n. 3 del D.P.R. 1124/64 “gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese”); soci e familiari coadiuvanti di impresa artigiana a condizione che l'azienda artigiana non occupava dipendenti (come previsto dalla circolare n. 70 del 22.07.1997, con la quale l'### estendeva l'esonero dalla iscrizione sui libri paga e matricola - già previsto per il solo titolare - anche per i soci e familiari del datore di lavoro); i soggetti che si avvalevano dell'elaborazione e conservazione dei dati su supporti informatici, come previsto dalla ### n. 33/2003 del Ministero del ### e delle ###; le imprese italiane con lavoratori italiani operanti presso sedi ubicate all'estero (vedasi ### n. 5306/1991 del Ministero del ### e le pubbliche amministrazioni che provvedevano alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli paga. 
Dunque, da una parte, l'opponente risulta essere titolare di una impresa artigiana, iscritta alla C.C.I.A.A. di ### al n. 258619 con p.iva ###, circostanza riscontrabile nella visura camerale allegata dall'opposta del 26.01.2015 (cfr. allegato 4 di parte opposta), ove si rileva la data di iscrizione dell'impresa artigiana - piccolo imprenditore (sezione speciale) a far data dal 18.07.2001, e per tale circostanza, lo stesso non è soggetto obbligato alla tenuta dei libri matricola e paga; dall'altra, stante il mancato svolgimento di attività subordinata od autonoma da parte dei fratelli dell'opponente, ### e ### non ricorrono i presupposti per un tale obbligo in capo all'opponente. 
In conclusione, alla luce dei principi sopra esposti, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio posto a carico dell'### opposta, sulla quale grava appunto l'onere di fornire la prova dell'esistenza degli elementi integranti le violazioni contestate e la loro imputabilità all'opponente. 
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione è accolta. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e parte opposta dovrà rifondere a favore dell'### (essendo parte opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato) le spese del presente giudizio, che verranno liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessiva della causa, dell'attività effettivamente espletata, secondo i parametri medi.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa: - annulla le ordinanze ingiunzione impugnate per le motivazioni sopra esposte; - condanna parte opposta, alla refusione in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il 31 luglio 2024 

IL GIUDICE
Dott.ssa


causa n. 1638/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Oriana Calvo

M

Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 499/2025 del 16-12-2025

... motivo comune a tutti i vizi, [la circostanza che] il socio di fatto del conduttore, affermando di aver sopportato lui l'onere delle riparazioni, [aveva] reso una dichiarazione testimoniale incompatibile con alcuna diminuzione patrimoniale sofferta dal conduttore stesso, come tale non indennizzabile in suo favore (pag. 11). Con riferimento a tale profilo, l'appellante non ha rilevato alcunché. Egli si è limitato a considerare, senza farne oggetto di specifica censura, come il ### avesse sopravvaluta[to] la dichiarazione del #### in relazione ad una sua partecipazione alle spese sostenute per effettuare i lavori di ristrutturazione del locale (tra l'altro solo a proposito della contraddittorietà della motivazione), ma non ha in alcun modo contrastato tale decisione e il relativo accertamento, che aveva portato il giudice a escludere un esborso da parte dell'odierno appellante. Il motivo è infondato anche per quanto attiene ai danni per il mancato guadagno. Non è condivisibile la doglianza del ### per cui il primo giudice avrebbe confuso la mancata prova dell'an con quella del quantum del danno patito, in quanto: ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 1. l'attività di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'### composta da dott. ### dott. ### dott. ### relatore ha pronunciato, mediante lettura di dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 152 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da ### (c.f. ###), residente a ### e ivi elettivamente domiciliato presso l'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ammesso al patrocinio a spese delle Stato con delibera del 18 marzo 2025 dell'Ordine degli Avvocati di ### appellante contro ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), entrambi residenti a ### elettivamente domiciliati a ### presso l'avv. ### che li rappresenta e difende per procura in atti, appellati ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00
La causa è stata decisa sulle seguenti ### Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, respinta ogni contraria istanza, 1) In via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in parte motiva e - per l'effetto - in riforma della sentenza n. 2269/2024, emessa dal Tribunale di ### Giudice Dott. ### in funzione di giudice monocratico, nel procedimento n. 12631/2016 R.G., pubblicata in data ###, accogliere le conclusioni così riformulate; 1.I) In via principale 1) ### le domande, tutte, proposte dai ###ri ### poiché infondate in fatto e in diritto; 2) Ordinare la restituzione della caparra pari ad € 2.400,00 costituendo, la stessa, pegno irregolare, oltre agli interessi al tasso legale fino al momento della restituzione della indicata somma; 3) In via riconvenzionale si chiede che sia dovuto al #### il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, per un ammontare di € 15.000,00 relativamente alle ingenti spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, e € 10.000,00 relativamente al mancato guadagno sopportato dal convenuto a causa delle condizioni dell'immobile stesse e del conseguente mancato utilizzo del mancato introito della appena indicata somma ricorrendo, ai fini della quantificazione dei danni come sopra rappresentati, anche a criterio equitativo; ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 4) Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, ivi compresa quella inerente all'intimazione di sfratto per morosità poiché carente dei presupposti di legge; 1.II) In via subordinata 1) ### le domande, tutte, proposte dai ###ri ### poiché infondate in fatto e in diritto; 2) Ordinare la restituzione della caparra pari ad € 2.400,00 costituendo, la stessa, pegno irregolare, oltre agli interessi al tasso legale fino al momento della restituzione della indicata somma; 3) In via riconvenzionale si chiede che sia dovuto al #### il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, per un ammontare di € 15.000,00 relativamente alle ingenti spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia dall'adita ### e € 10.000,00 relativamente al mancato guadagno sopportato dal convenuto a causa delle condizioni dell'immobile stesse e del conseguente mancato utilizzo del mancato introito della appena indicata somma, o in quel diverso importo ritenuto di giustizia dall'adita ### ricorrendo, ai fini della quantificazione dei danni come sopra rappresentati, anche a criterio equitativo; 4) Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, ivi compresa quella inerente all'intimazione di sfratto per morosità poiché carente dei presupposti di legge. 
Nell'interesse degli appellati: voglia la Corte d'appello adita, in via principale: previo rigetto dell'istanza di sospensione formulata ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 1) respingere integralmente l'appello proposto poiché del tutto infondato in fatto e in diritto, ivi compresa la nuova domanda tendente ad ottenere che la quantificazione dell'asserito danno venga effettuata mediante criterio equitativo, con conferma della sentenza impugnata; sempre: 2) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Quali locatori -insieme ai propri fratelli ### e ### di un immobile a uso commerciale ### ubicato a ### alla via ### n.14 e dato in locazione per il canone mensile di euro 1.200,00, in forza del contratto stipulato il 27 maggio 2015 e registrato il 4 giugno 2015, con atto di intimazione di sfratto per morosità, ### e ### convennero in giudizio il conduttore ### lamentando la morosità relativamente ai mesi di luglionovembre 2016.  ### contestò i presupposti per la convalida dello sfratto, opponendo l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto e i danni derivanti dai lavori di ristrutturazione e dal mancato guadagno; in via riconvenzionale, l'intimato chiese la condanna degli intimanti alla restituzione della caparra e al risarcimento dei danni per l'ammontare di euro 21.000,00 e di euro 25.000,00 a titolo di lucro cessante. 
Ordinato il rilascio dell'immobile, con riserva delle eccezioni proposte, il giudice dispose il mutamento del rito. 
Con memoria integrativa, gli intimanti chiesero: 1) la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore; ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 2) la sua condanna al pagamento dei canoni scaduti e di quelli maturati in corso di causa fino al momento del rilascio, avvenuto il 31 gennaio 2017, oltre agli interessi, e al rimborso, altresì, della metà della somma pagata come imposta di registro per l'anno 2016, con la parziale compensazione della somma dovuta dall'altra parte con quella versata come deposito cauzionale e relativi interessi; 3) il rigetto della domanda riconvenzionale di danni. 
Con memoria integrativa, l'intimato confermò le conclusioni già formulate, con la richiesta ulteriore di condanna degli intimanti per responsabilità aggravata.  * 
Istruita con documenti e prova per testi, la causa fu decisa con la sentenza 2269, pubblicata il 25 ottobre 2024, con la quale il Tribunale: a) risolse per grave inadempimento dell'intimato il contratto di locazione; b) condannò questi al pagamento dei canoni scaduti, della quota parte dell'imposta di registro e agli interessi moratori dalla domanda giudiziale; c) rigettò le domande dell'intimato. 
Muovendo dall'assunto che il rapporto locatizio fosse stato caratterizzato da reciproche contestazioni circa l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali (da una parte, persistente morosità del conduttore per sette mensilità e, dall'altra parte, l'inidoneità del bene all'uso pattuito, per vizi strutturali e funzionali), il Tribunale procedette alla verifica della sussistenza e della gravità dei rispettivi inadempimenti, secondo il criterio comparativo imposto dall'art. 1460 c.c., e ritenne più grave l'inadempimento del conduttore.  ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00
Il primo giudice argomentò dal fatto che, pur presentando taluni difetti (infiltrazioni, impianto elettrico non conforme, scarichi fognari obsoleti), l'immobile era stato pur sempre utilizzato per l'attività di bar, come comprovato dagli scontrini fiscali sino al gennaio 2017, e che i vizi non avevano reso impossibile il godimento, ma ne avevano soltanto ridotto l'idoneità, e in parte erano conosciuti o facilmente conoscibili dal conduttore al momento della consegna. 
Alcuni interventi, poi, erano stati eseguiti dal conduttore senza preventiva comunicazione ai locatori, in violazione delle previsioni contrattuali, e senza prova dell'urgenza che avrebbe giustificato un rimborso immediato. 
Di contro, il mancato pagamento dei canoni per sette mensilità integrava un inadempimento grave e conclamato, protratto per oltre il limite minimo di rilevanza, in violazione dell'art. 7 del contratto, che escludeva la facoltà di sospendere il pagamento per qualsiasi eccezione. 
Tale persistente e volontaria condotta -concluse il giudiceaveva assunto carattere di netta prevalenza rispetto alle eventuali carenze imputabili alla parte locatrice, sicché il giudizio comparativo conduceva a ritenere l'inadempimento del conduttore di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, con conseguente accoglimento delle domande degli intimanti e rigetto di quelle riconvenzionali, dato che: - la richiesta di restituzione del deposito cauzionale era infondata, essendo la somma già imputata in compensazione; - la pretesa risarcitoria era priva di base giuridica e probatoria, in quanto a) le spese per infiltrazioni erano state compensate con i canoni dei mesi ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 di chiusura; b) per l'impianto elettrico mancava la prova dell'urgenza e dell'avviso ai locatori; c) per gli scarichi non vi era prova di interventi utili né di spese effettive; d) difettava ogni documentazione contabile idonea a fondare la ricostruzione del mancato guadagno.  2. Contro la sentenza ha proposto impugnazione il ### il quale ha affidato le proprie doglianze a cinque motivi.  2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha denunciato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e il travisamento dei fatti, per aver il Tribunale omesso di considerare elementi istruttori decisivi e travisato i fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale. 
In particolare, il ### ha censurato: • la lettura parziale e contraddittoria delle risultanze probatorie, con totale sottovalutazione della relazione tecnica da egli prodotta, unica perizia agli atti che descriveva in modo chiaro e documentato la presenza di gravi vizi dell'immobile (infiltrazioni, impianto elettrico non conforme, problemi agli scarichi fognari); • la mancata considerazione delle prove testimoniali che avevano confermato l'inidoneità del locale all'uso pattuito e la necessità di interventi urgenti nonché la mala fede dei locatori nella sottoscrizione di dichiarazioni volte a escludere responsabilità (in particolare, quella sottoposta a ###; • l'erronea interpretazione delle spese sostenute dal conduttore, ritenute irrilevanti o non provate, nonostante la documentazione attestante ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 esborsi per circa euro 9.000,00 e la comunicazione tempestiva ai locatori dell'urgenza di riparazioni (raccomandata del 13 giugno 2016); • la contraddittoria valutazione del vizio fognario, considerato al tempo stesso facilmente percepibile e occasionale, senza fondamento probatorio, e la conseguente esclusione della sua incidenza sul godimento del bene, nonostante le testimonianze e le fotografie attestanti fuoriuscite di liquami e gas maleodoranti.  ### l'appellante, tali errori avevano condotto il primo giudice a negare la totale inidoneità dell'immobile all'uso convenuto e a rigettare le domande riconvenzionali di risarcimento danni e restituzione delle spese anticipate, in violazione degli artt. 1575, 1577 e 1578 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità del locatore per vizi occulti.  2.2 Con un secondo motivo, l'appellante ha censurato come erronea e contraddittoria la valutazione comparativa dei rispettivi asseriti inadempimenti.  ### ha negato che il giudice avesse svolto un'effettiva comparazione, essendosi limitato a dichiarare la netta prevalenza dell'inadempimento del conduttore, fondando su tale giudizio la pronuncia di risoluzione del contratto, senza considerare: • gli inadempimenti imputabili ai locatori, consistenti nella violazione dell'obbligo di consegnare l'immobile in condizioni di piena idoneità all'uso pattuito, di garantirne il pacifico godimento e di rimuovere i vizi occulti nonché nell'omessa restituzione delle spese straordinarie anticipate dal conduttore e del deposito cauzionale; ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 • la rilevanza dei vizi (infiltrazioni, impianto elettrico non a norma, problemi fognari) sul godimento del bene, che il giudice aveva erroneamente ridotto a mera diminuzione di idoneità, pur riconoscendone l'esistenza, ma senza trarne conseguenze in termini di responsabilità e risarcimento; • la giustificazione della sospensione del pagamento dei canoni, quale esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in presenza di un immobile gravemente inidoneo all'uso convenuto.  ### l'appellante, il Tribunale aveva, da un lato, affermato di dovere effettuare una comparazione, ma, dall'altro, aveva negato ogni rilievo agli inadempimenti dei locatori, trasformando la valutazione in un giudizio unilaterale. 
Tale errore aveva determinato il rigetto delle domande riconvenzionali e la condanna al pagamento dei canoni, in violazione dei principi di proporzionalità e delle norme di cui agli artt. 1455 e 1460 2.3 Con un terzo motivo è stata lamentata l'erronea ricostruzione dei fatti di causa in relazione ai vizi dell'immobile locato e ai danni da essi derivanti, con particolare riferimento alla natura e alla gravità dei vizi dell'immobile e alle conseguenze dannose da essi derivate: • infiltrazioni d'acqua: il giudice aveva qualificato le spese sostenute per le riparazioni come obbligazioni restitutorie e non risarcitorie, ritenendo adempiuto l'obbligo mediante compensazione con i canoni relativi ai mesi di chiusura, malgrado l'esenzione dai canoni compensasse il mancato godimento del bene, ma non il rimborso delle somme anticipate ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 per lavori straordinari, che la legge pone a carico del locatore (art. 1577 c.c.); • impianto elettrico non a norma: la sentenza aveva escluso il diritto al risarcimento per mancanza di prova dell'urgenza e dell'avviso ai locatori, ignorando la raccomandata A.R. del 13 giugno 2016, con cui egli aveva comunicato il vizio e la necessità di intervento immediato; • scarichi fognari: il giudice aveva ritenuto il vizio non occulto e di carattere occasionale, senza fondamento probatorio, nonostante le testimonianze e la perizia tecnica che attestavano la gravità e la frequenza delle fuoriuscite di liquami e gas maleodoranti, tali da compromettere l'idoneità del locale all'uso pattuito; inoltre aveva considerato irrilevante la circostanza che il vizio interessasse parti condominiali, sebbene fosse provata la conoscenza del problema da parte dei locatori.  2.4 Con un quarto motivo, il ### ha riproposto la denuncia di una difficoltà nel comprendere il ragionamento logico-giuridico operato dal ### le a fondamento della decisione appellata, a causa di una motivazione carente e costellata di molteplici contraddizioni che sono state rilevate nel corso della precedente espositiva.  2.5 Con un quinto motivo, l'appellante ha ribadito la violazione di legge e il travisamento dei fatti di causa, per avere (in sintesi) il ### ignorato le disposizioni degli artt. 1575, 1577 e 1578 c.c., che impongono al locatore di consegnare la cosa in buono stato, mantenerla idonea all'uso pattuito e risarcire i danni derivanti dai vizi, salvo prova di ignoranza incolpevole.  ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00
Nel caso di specie, i locatori erano a conoscenza dei vizi (infiltrazioni, impianto elettrico non conforme e scarichi fognari), come dimostrato dalle pregresse liti condominiali e dalle testimonianze, ma non hanno adempiuto agli obblighi di garanzia. 
In questa situazione -ha proseguito l'appellanteil giudice aveva, erroneamente, escluso la legittimità dell'eccezione di inadempimento, ritenendo che la sospensione del pagamento dei canoni non fosse proporzionata, senza considerare che l'immobile era gravemente inidoneo all'uso convenuto, atteso il suo stato disastroso, circostanza questa che giustificava la mancata controprestazione. 
Quanto al danno -ha concluso il ### la sentenza aveva confuso la prova della sussistenza del danno con quella della sua quantificazione, negando il risarcimento per lucro cessante in assenza di documentazione contabile, senza ricorrere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., nonostante la dimostrazione dell'an del danno attraverso perizia, testimonianze e documentazione fotografica.  3. Nel resistere, gli appellati si sono proposti di confutare le doglianze dell'appellante, attraverso un'interpretazione differente delle risultanze istruttorie. 
Gli appellati hanno evidenziato due circostanze, assunte come decisive e incontestate: 1. la persistenza dell'inadempimento del conduttore, avendo il ### omesso integralmente il pagamento dei canoni da luglio 2016 sino al rilascio (gennaio 2017), pur continuando a godere dell'immobile e a ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 svolgervi attività commerciale, come provato da scontrini fiscali e dalle sue stesse dichiarazioni in udienza (udienza 29 giugno 2023: poi non ho più pagato perché c'era il problema delle fognature irrisolto e aspettavo lo sfratto); 2. la mancata richiesta di risoluzione per inadempimento dei locatori, in quanto il conduttore aveva dedotto l'esistenza di vizi solo dopo l'intimazione di sfratto, senza mai domandare la risoluzione del contratto per colpa dei locatori, circostanza che escludeva la legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 Gli appellati hanno, poi, ribadito come i vizi lamentati furono risolti all'inizio della locazione (estate 2015), mediante lavori di ripristino eseguiti con accordo tra le parti e compensazione di quattro mensilità di canone, come confermato dalla relazione tecnica dell'ing. Rundeddu (nella quale era indicato come i lavori fossero stati eseguiti nell'arco di soli due mesi), e dalle testimonianze. 
Quanto agli scarichi fognari -hanno argomentato i ### la prova espletata aveva dimostrato l'occasionalità del fenomeno (un solo episodio), mentre le esalazioni gassose erano sporadiche e non imputabili ai locatori. 
Nessuna prova, infine, era stata fornita circa la loro mala fede dei locatori o la sussistenza di vizi tali da impedire il godimento del bene. 
In ordine alle domande risarcitorie, gli appellati hanno rilevato: o l'assenza di prova delle spese effettivamente sostenute (fatture per circa euro 5.000,00, non riconducibili all'immobile); ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 o impossibilità di liquidare il lucro cessante in mancanza di documentazione contabile, neppure in via equitativa, difettando la prova dell'an del danno; o in ogni caso, l'art. 16 del contratto escludeva il risarcimento oltre la restituzione del canone per il periodo non goduto, situazione che non ricorreva, essendo provato il pieno utilizzo del locale.  * * *  4. ### dei motivi di impugnazione impone l'inquadramento dei rimedi previsti dal legislatore in materia di locazione immobiliare con riguardo alle problematiche che possono compromettere il godimento della res. 
È noto che, ai sensi, dell'art. 1575 c.c., il locatore è tenuto a: 1) consegnare la cosa in buono stato di manutenzione; 2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto e 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione, mentre, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il conduttore deve: 1) servirsene per l'uso determinato nel contratto o ricavabile dalle circostanze e 2) dare il corrispettivo nei termini convenuti. 
Non tutte le problematiche relative al bene locato integrano, però, inadempimento da parte del locatore all'obbligo di mantenerlo in stato da servire all'uso convenuto.  ### una giurisprudenza più che consolidata della Suprema Corte, le criticità che investono la struttura materiale della cosa, intaccandone l'integrità, in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale (anche ove si tratti di difetti eliminabili e/o di difetti mani### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 festatisi successivamente alla conclusione del contratto di locazione) costituiscono vizi della cosa locata. 
Senza configurare un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 1575 c.c., la presenza di vizi altera l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sulla idoneità all'uso della cosa stessa e consente, ai sensi degli artt. 1578 e ss. c.c., la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo. 
A tale disciplina si ritengono sottratti, invece, i guasti o i deterioramenti della cosa, dovuti alla sua naturale usura o a quegli accadimenti accidentali che determinino disagi limitati e transeunti nell'utilizzazione del bene. 
In questo caso diviene operante soltanto l'obbligo del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni ai sensi dell'art.1576 c.c. (cfr. Cass., 21 novembre 2011, n. 24459).  ### del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo, di cui all'art. 1576 c.c., riguarda solo gli inconvenienti eliminabili nell'ambito delle opere di manutenzione e, pertanto, non può essere invocato per rimuovere guasti aventi causa in fenomeni non transitori o deterioramenti rilevanti (a titolo esemplificativo, presenza di umidità e formazione di condensa o cedimento dei pavimenti), rispetto ai quali la tutela del locatario resta affidata, appunto, alle disposizioni dettate dagli artt.  1578 e 1581 c.c. per i vizi della cosa locata (Cass., 13 novembre 2019, 29329 e 25 maggio 2010, n.12712).  ### rimediale si atteggia, dunque, differentemente a seconda della tipologia di criticità: l'obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 a mantenere l'immobile in buono stato locativo, di cui all'art. 1576 c.c., riguarda gli inconvenienti eliminabili nell'ambito delle opere di manutenzione, e, pertanto, non può essere invocato per rimuovere guasti o deterioramenti, rispetto ai quali la tutela del locatario resta affidata alle citate disposizioni degli artt.  1578 e 1581 c.c. per i vizi della cosa locata (Cass., n. 12712/2010 cit.). 
Ne discende che, in caso di vizi, non potendosi configurare un inadempimento del locatore, non è nemmeno attuabile il rimedio di cui all'art. 1460 c.c., consentito solo a fronte di un inadempimento della controparte (Cass., ord. 13 maggio 2024, n. 13016).  5. Tanto premesso, deve ritenersi l'infondatezza dell'appello. 
In applicazione dell'insegnamento richiamato, le criticità dell'immobile denunciate dal ### riescono, evidentemente, riconducibile alla figura del vizio della cosa locata di cui all'art. 1578 c.c., trattandosi di situazioni incidenti, in via stabile, sulla struttura materiale della cosa e tali da intaccarne l'integrità, riducendo il relativo godimento.  5.1 Anche a voler tenere pienamente conto delle risultanze della perizia di parte prodotta dall'intimato (doc. 2) e delle deposizioni testimoniali nella lettura a sé favorevole proposta dall'appellato, riesce di tutta evidenza come i problemi delle infiltrazioni murarie (peraltro risolto concordemente dalle parti), della non conformità dell'impianto elettrico e dei miasmi e delle fuoriuscite di acque nere all'esterno del locale integrassero -per quanto sopra argomentato meri vizi della res locata (e non già guasti), come tali non riconducibili al sistema rimediale proprio dell'inadempimento delle obbligazioni del locatore e, in questa prospettiva, non legittimanti il ricorso all'exceptio inadimpleti con### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 tractus, nella forma del mancato pagamento dei canoni (Cass. n. 13016/2024 cit.). 
A fronte delle indicate criticità (ossia non conformità dell'impianto elettrico e miasmi e fuoriuscite di acque nere all'esterno del locale) il conduttore avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone; egli ha preferito, invece, cessare il pagamento dei canoni, pur permanendo nel godimento del locale, utilizzato, pacificamente, sino al rilascio effettuato in forza del provvedimento del ### Alla luce di tali considerazioni, la scelta decisoria del ### di risoluzione del contratto in danno dell'intimato non presenta alcun contrasto disarticolante con il contesto fattuale di riferimento, per come ricostruito nella sentenza impugnata: la riconosciuta morosità del conduttore, tanto più alla luce delle pattuizioni contrattuali in ordine alla rilevanza del mancato pagamento anche di una sola mensilità (art. 7), giustificava senz'altro lo scioglimento del rapporto e la condanna del debitore al pagamento dei canoni e degli accessori.  5.2 In questa prospettiva, le censure di travisamento dei fatti e di erronea (o mancata) valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti sollevate con i motivi di appello non giustificherebbero una soluzione diversa della vicenda. 
Il delineato inquadramento giuridico delle problematiche lamentate (pur valutate alla stregua di quanto insistentemente invocato dall'appellante) esclude la rilevanza di quelle criticità in termini di inadempimenti dei locatori e, dunque, esclude che possa farsi luogo a un qualsivoglia giudizio di comparazione delle condotte delle parti del contratto, per la ragione di fondo che non è ravvi### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 sabile una condotta inadempiente dei locatori, ma, al più, un'inidoneità della res a soddisfare le aspettative di godimento di essa da parte del conduttore. 
Tale assunta inidoneità, peraltro, non rileva nel caso di specie, in quanto il ### non ha formulato, neanche con la memoria integrativa ex art. 416 c.p.c. susseguente al mutamento del rito, una domanda di risoluzione del rapporto (o di riduzione del canone). Egli ha solo concluso (in via principale e subordinata) per il rigetto delle domande dei locatori e per la loro condanna al risarcimento del danno. 
Conseguentemente, in mancanza di una domanda di risoluzione del rapporto o di riduzione del canone da parte del conduttore è del tutto irrilevante ogni valutazione in ordine alla dedotta gravosità delle problematiche dell'immobile e della loro incidenza sull'equilibrio del contratto, non essendo necessaria una valutazione comparativa e unitaria della condotta delle parti per determinare quale inadempimento sia stato prevalente e abbia causato la rottura del sinallagma contrattuale. 
Risultano, in definitiva, infondati tutti i motivi di appello, volti a ottenere una diversa valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti.  5.3 Risulta infondato il quinto motivo di appello anche nella parte in cui mira a ottenere il riconoscimento del danno. 
Il rigetto della domanda di danni è stato dichiaratamente fondato dal primo giudice su autonome e concorrenti ragioni, che avrebbero dovuto essere oggetto di specifica autonoma impugnazione da parte del ### Se, infatti, una sentenza si basa su più rationes decidendi autonome e indipendenti, la parte ha l'onere di impugnarle tutte; l'omessa impugnazione anche ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 di una sola di esse rende l'impugnazione inammissibile, perché quella motivazione non contestata rimane valida e sufficiente a sostenere la decisione, vanificando l'esame delle altre censure e impedendo un esito utile (Cass., ord. 16 dicembre 2024, n. ###). 
Nella fattispecie, con riguardo alla (così qualificata) domanda di danni per gli esborsi relativi ai lavori eseguiti, tra le ragioni di rigetto, il primo giudice individuò ancora in via autonoma, per un motivo comune a tutti i vizi, [la circostanza che] il socio di fatto del conduttore, affermando di aver sopportato lui l'onere delle riparazioni, [aveva] reso una dichiarazione testimoniale incompatibile con alcuna diminuzione patrimoniale sofferta dal conduttore stesso, come tale non indennizzabile in suo favore (pag. 11). 
Con riferimento a tale profilo, l'appellante non ha rilevato alcunché. 
Egli si è limitato a considerare, senza farne oggetto di specifica censura, come il ### avesse sopravvaluta[to] la dichiarazione del #### in relazione ad una sua partecipazione alle spese sostenute per effettuare i lavori di ristrutturazione del locale (tra l'altro solo a proposito della contraddittorietà della motivazione), ma non ha in alcun modo contrastato tale decisione e il relativo accertamento, che aveva portato il giudice a escludere un esborso da parte dell'odierno appellante. 
Il motivo è infondato anche per quanto attiene ai danni per il mancato guadagno. 
Non è condivisibile la doglianza del ### per cui il primo giudice avrebbe confuso la mancata prova dell'an con quella del quantum del danno patito, in quanto: ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 1. l'attività di somministrazione esercitata nel locale non si era mai interrotta (a eccezione dei due mesi in cui erano stati fatti i lavori e per i quali le parti si erano accordate nel senso che il conduttore non pagasse i canoni per quattro mensilità); 2. non è stata prodotta alcuna scrittura contabile o dichiarazione fiscale atta a far presumere l'utile non prodotto, inteso come differenza tra i ricavi ei costi di gestione, in rapporto al normale afflusso di clientela in simili esercizi ubicati nella stessa zona (sentenza, pag. 11); 3. conseguentemente, non era risultata prova alcuna dell'esistenza di un danno nella forma del lucro cessante.  6. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore degli appellati delle spese processuali. 
Sullo scaglione determinato sulla base della domanda (euro 26.001- 52.000,00), i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi introduttiva, studio e al valore minimo per la fase di decisione, con la maggiorazione per il numero di parti aventi la medesima posizione processuale.  * 
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.  n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.  P.Q.M.  La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. rigetta l'appello proposto da ### contro la senten### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00 za n. 2269/2024 del ### di ### 2. condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati, in solido, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.305,30, di cui euro 5.211,00 per compensi ed euro 1.094,30 per maggiorazione per il numero delle parti, oltre spese generali, c.p.a.  e i.v.a.; 3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.  ### 15 dicembre 2025 ### consigliere estensore dott. ### dott. ### il: 13/01/2026 n.144/2026 importo 200,00

causa n. 152/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Teresa Spanu, Enzo Luchi

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