REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA Composto dai ###ri Magistrati: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2537 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta delega in atti RICORRENTE E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta delega in atti RESISTENTE E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal ### della Repubblica in sede ### OGGETTO: separazione giudiziale ### per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi ### e ### era ormai divenuta intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito rese da entrambe le parti del giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi ### e ### Per quanto concerne le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti, si rileva che la pronuncia di addebito a norma dell'art. 151 comma 2 c.c. postula non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza: Cass. 4656/86; Cass.civ., sez. I 21/8/97 n. 7817; Cass.civ. sez. I 11/12/98 n. 12489; Cass. civ. sez I 18/3/99 n. 2444; Cass. civ. sez. I 9/6/2000 N. 7859).
Ciò premesso ritiene il Collegio che le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti siano da respingere, non essendo stata fornita la prova delle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio reciprocamente addotte. Infatti, da un lato, il ricorrente - che non ha depositato le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. né ha avanzato istanze istruttorie di alcun tipo con gli scritti introduttivi del presente giudizio - non ha fornito prova alcuna relativamente ai comportamenti di disinteresse imputati alla moglie; comportamenti che, peraltro, quantomeno in relazione alla prole paiono smentiti dalla semplice circostanza che, dopo la disgregazione dell'unità famigliare, sia parsa naturale la collocazione prevalente dei figli, di cui uno all'epoca minorenne, presso la madre. ### lato, per ciò che attiene alla relazione extraconiugale asseritamente intrattenuta dal marito, si osserva che l'odierna resistente non ha fornito sul punto alcuna prova, pur gravando sulla stessa il relativo onere probatorio a seguito della contestazione effettuata dal marito in sede di udienza presidenziale, dove il ### ha dichiarato di avere, sì, una relazione con la ### ma che la stessa sarebbe iniziata dopo la crisi matrimoniale e la cessazione della convivenza matrimoniale. Infatti, la ### non ha formulato sul punto alcuno specifico capitolo di prova, né ha Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 fornito altri elementi probatori da cui dedurre che la relazione - pur attualmente pacificamente esistente - tra il ### e la Nan fosse iniziata prima della crisi matrimoniale, essendone stata la causa diretta. A tal proposito si osserva, infatti, che tale prova non può univocamente dedursi dai bonifici effettuati dal ricorrente in favore della Nan nel periodo maggio-agosto 2021, attesi i rapporti lavorativi all'epoca tra gli stessi sussistenti (la Nan gestiva il ristorante sito all'interno dello stabilimento balneare di proprietà dell'odierno ricorrente) e tenuto conto delle causali riconducibili proprio a tali rapporti (cfr. bonifico del 05.05.2021 di Euro 90,00 con causale “acquisto forno” o bonifico del 26.07.2021 di Euro 2.000,00 con causale “acquisto attrezzature” ovvero, ancora, bonifico del 26.08.2021 di importo pari ad ### 446,00 effettuato in favore di ### s.r.l., agenzia di assicurazione e consulenza finanziaria, e, dunque, sempre riguardante la sfera lavorativa). Le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti devono, pertanto, essere respinte.
Passando alle domande relative ai figli nati dal matrimonio contratto dalle parti (### nata il ### e ### nato il ###) si osserva che entrambi sono divenuti, ad oggi, maggiorenni, seppur non economicamente autosufficienti: ### sta attualmente frequentando un corso di studi universitario presso l'### di ### ove si reca solo per sostenere gli esami, mentre ### sta frequentando la scuola superiore; risulta altresì pacifico che la figlia ### svolga, durante l'estate, attività lavorativa, che le consente di far fronte ad alcune spese, pur non garantendole ovviamente l'autosufficienza economica. Stante il raggiungimento della maggiore età dei figli nessuna statuizione può essere adottata in relazione all'affidamento ed al collocamento degli stessi, nonché al diritto di visita in favore del genitore non collocatario. Tuttavia, essendo pacifico che entrambi i figli non siano economicamente autosufficienti ed essendo altrettanto pacifico che gli stessi convivano stabilmente con la madre, deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente affinché vi coabiti con i figli sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.
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RG n. 2537/2022
Passando all'aspetto economico si osserva quanto segue: 1. il ### di anni 52, gestisce uno stabilimento balneare sito in ### ed ha dichiarato di percepire da tale attività lavorativa un reddito netto mensile pari ad ### 1.500,00; 2. il ricorrente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di essere domiciliato presso i propri genitori ed, in assenza di chiari elementi specificamente dedotti dal ### deve dedursi che lo stesso non sostenga oneri alloggiativi per la propria sistemazione abitativa; 3. risulta pacifico in atti che sino all'instaurazione del presente giudizio - e per ciò che attiene al canone di locazione della casa coniugale sino al mese di ottobre 2023 - il ### abbia corrisposto alla ### la somma complessiva mensile di circa ### 1.700,00/1.900,00 (e, segnatamente ### 800,00 quale canone di locazione della ex casa coniugale, ### 400,00/500,00 per le utenze ed ### 500,00/600,00 per il mantenimento della famiglia); 4. nel triennio anteriore alla radicazione del presente giudizio il ### ha dichiarato un reddito annuo medio lordo pari ad ### 10.949,00 (e, segnatamente, ### 16.181,00 nell'anno 2018, ### 14.548,00 nell'anno 2019 ed ### 6.257,00 nell'anno 2020); nell'anno 2022 il ### ha dichiarato un reddito lordo pari ad ### 25.990,00, mentre nell'anno 2021 il reddito annuo lordo dichiarato è stato pari ad ### 373,00; 5. il ricorrente è socio accomandatario della ### di ### e C. s.a.s, per il tramite della quale gestisce lo stabilimento balneare di cui sopra: socio accomandante della società in parola è il padre del ricorrente e l'inizio dell'attività di impresa risale al 01.01.1984; 6. dalla documentazione versata in atti risulta che nell'anno 2022 la società dell'odierno ricorrente abbia registrato un utile fiscale pari ad ### 37.624,85, sopportando costi pari ad ### 99.386,91 e producendo ricavi per complessivi ### 137.011,76, mentre negli anni 2021 e 2020 l'utile prodotto dalla società è stato pari, rispettivamente, ad ### 7.626,10 e ad ### 534,78, dovendosi, tuttavia, sottolineare che nel suddetto biennio, secondo quanto riferito anche dal medesimo ricorrente, lo stabilimento balneare è stato concesso in gestione a terzi; 7. il ricorrente non risulta proprietario, neppure pro quota, di beni immobili; 8. il ### ha versato in atti gli estratti di un conto corrente cointestato ai coniugi acceso presso banca ### con saldo attivo alla data del 30.09.2023 pari ad ### 430,33: tale conto corrente risulta alimentato, sino ad Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 aprile 2021, da bonifici provenienti dal conto corrente della società amministrata dall'odierno ricorrente di importi variabili ed anche importanti (ad esempio euro 5.000,00 nel mese di agosto 2020, euro 3.343,90 nel mese di settembre 2020, ### 15.000,00 nel mese di ottobre 2020, euro 2.000,00 nel mese di aprile 2021), mentre nel periodo aprile-dicembre 2021 si registrano, quali movimenti in entrata, principalmente gli accrediti derivanti dai disinvestimenti operati dal portafoglio cointestato ai coniugi, con la precisazione, di cui meglio si dirà infra, che con bonifico effettuato in data ### l'importo di ### 70.000,00 risulta trasferito in favore dei genitori del ### negli anni 2022/2023 il conto corrente in parola risulta alimentato da alcuni bonifici effettuati dalla ### s.a.s. riconducibili al pagamento delle utenze della ex casa coniugale, oltre che dall'accredito dell'assegno unico e da alcuni versamenti di denaro contante sia pur di modesto importo (es. euro 250,00 in data ###, euro 120,00 in data ### ed ### 92,00 in data ###); anche per ciò che attiene ai movimenti in uscita registrati sul conto corrente in oggetto gli stessi risultano gradualmente e progressivamente in riduzione: infatti, mentre nel corso dell'anno 2020 e nella prima metà dell'anno 2021 i coniugi attingevano costantemente dal rapporto in parola per il pagamento dell'affitto e per le normali movimentazioni della vita quotidiana, negli anni 2022 e 2023 le operazioni in uscita si diradano progressivamente sino ad arrivare al trimestre giugno-settembre 2023 quando il conto corrente in oggetto risulta esclusivamente dedicato a movimenti preautorizzati; 9. alla data del 22.11.2023 i coniugi risultavano intestatari, presso banca ### di un portafoglio pari ad ### 525,06, quale saldo attivo del conto corrente agli stessi intestato: tuttavia, negli anni precedenti il ### e la ### risultavano detenere un portafoglio importante, ammontante anche ad ### 107.270,94 (al 29.01.2021): nel corso dell'estate 2021, in concomitanza con la crisi matrimoniale, risultano effettuati diversi disinvestimenti che hanno praticamente azzerato le disponibilità dei coniugi; in particolare a giugno 2021 viene svincolata ed inizialmente depositata sul conto corrente cointestato ai coniugi la somma complessiva di ### 72.900,00, salvo effettuare in data ### un bonifico in favore dei genitori dell'odierno ricorrente dell'importo complessivo di ### 70.000,00 con Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 causale “restituzione prestito infruttifero” che ha determinato la definitiva fuoriuscita del denaro in parola dalla disponibilità comune dei coniugi, cui pure risultava cointestata; 10. il ricorrente ha versato in atti anche gli estratti del conto corrente intestato alla ### souvenir s.a.s. acceso presso ### con saldo attivo alla data del 30.11.2023 pari ad ### 3.790,58: tale conto corrente risulta alimentato principalmente da versamenti ed operazioni riconducibili alla gestione dello stabilimento balneare, oltre che da alcuni versamenti effettuati dai genitori dal ### con causale “prestito infruttifero” (complessivamente pari ad ### 33.000,00), e da versamenti di denaro contante, anche di importi importanti (ad es. complessivi euro 5.400,00 nel mese di giugno 2022 ed ### 25.570,00 nel mese di agosto 2022, euro 6.100,00 nel mese di luglio 2023, euro 6.050,00 nel mese di agosto 2023); sul conto corrente in parola si registrano movimenti in uscita relativa alla gestione dello stabilimento balneare e sino ad ottobre 2023 il pagamento del canone di locazione della ex casa coniugale, oltre ai versamenti degli assegni di mantenimento previsti in favore della ### 11. quanto all'importo di ### 600,00 asseritamente imputabile ad una pensione percepita dal padre del ricorrente si osserva che tale somma risulta accreditata sul conto corrente cointestato ai coniugi unicamente nei mesi di aprile e maggio 2020; 12. dalla documentazione versata in atti non si riscontrano prestiti effettuati dai genitori del ### e segnatamente dal padre, nei confronti del figlio o dei coniugi o comunque nell'interesse della famiglia - salvo il movimento effettuato in data ### di ### 1.000,00 - atteso che i versamenti effettuati dal padre del ricorrente con causale “prestito infruttifero” (ad es. movimento del 26.01.2022 di ### 10.000,00 o movimento del 07.03.2022 di ### 14.000,00 o ancora versamento del 21.02.2023 di euro 2.000,00 e versamento del 15.03.2023 di euro 7.000,00) risultano effettuati in data successiva alla disgregazione famigliare e comunque in favore della società amministrata dal ### (di cui peraltro il padre è socio accomandante); 13. nessuno dei due rapporti depositati dal ### contiene, quantomeno negli anni 2022/2023, le movimentazioni necessarie per la vita quotidiana del ricorrente (es. acquisto di generi alimentari, vestiario, spese sanitarie), di talché, anche tenuto conto delle elevate disponibilità di denaro contante in capo al ### deve ritenersi che lo stesso Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 disponga di ulteriori risorse rispetto a quelle dichiarate; d'altra parte, la capacità di spesa del ### - che prima della radicazione del presente giudizio sosteneva spontaneamente spese per complessivi euro 1.800,00/1.900,00 e che anche nel corso del giudizio ha sostenuto esborsi pari ad ### 1.800,00 mensili in forza dei provvedimenti presidenziali come modificati dalla Corte di Appello - è un chiaro indice sintomatico della non veridicità delle dichiarazioni rese dal ricorrente sul punto e di quelle fiscali versate in atti; 14. passando alla posizione della resistente, la ### di anni 62, durante l'intera convivenza matrimoniale - protrattasi per 23 anni - non ha mai prestato attività lavorativa, dedicandosi in via esclusiva alla cura della casa e dei figli; 15. la resistente, dopo la disgregazione dell'unità famigliare, è rimasta a vivere, unitamente ai due figli delle parti, nella ex casa coniugale condotta in locazione al canone di ### 800,00 mensili, pagato, sino ad ottobre 2023 dal ### mentre successivamente a tale data la resistente ha dovuto provvedervi personalmente; 16. la resistente ha versato in atti unicamente gli estratti del conto corrente cointestato ai coniugi, mentre successivamente e nonostante l'ordine impartito con provvedimento del 03.11.2023 nulla è stato depositato dall'odierna resistente e ciò nonostante risulti dagli estratti conto intestati alla ### s.a.s. che la ### sia quantomeno titolare di un conto corrente dove confluiscono gli importi bonificati dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della moglie e dei figli; 17. tuttavia, pur in assenza della predetta documentazione si osserva che risulta pacifico in atti - in quanto non contestato e non diversamente allegato - che la resistente, non svolgendo alcuna attività lavorativa possa contare unicamente sull'importo versatole dal marito a titolo di contributo al mantenimento suo e dei figli, attualmente pari a complessivi ### 1.800,00 mensili; 18. nel corso del giudizio la resistente ha sostenuto - e ciò pare confermato dagli estratti conto prodotti in atti dal ricorrente e comunque non risulta specificamente contestato - che il ### stia omettendo il pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, attualmente integralmente a suo carico.; 19. infine, la resistente ha sostenuto nei propri scritti difensivi - e la circostanza non è stata specificamente contestata dalla controparte - che il padre non Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 abbia più rapporti con la figlia ### mentre veda solo sporadicamente e saltuariamente il figlio ### non sostenendo pertanto oneri relativi al mantenimento diretto dei ragazzi.
Pertanto, dalle condizioni economiche delle parti come sopra riportate risulta evidente, in primo luogo, che le risorse economiche del padre siano ben superiori rispetto a quelle dichiarate in sede di udienza presidenziale, nonché di quelle contenute nelle dichiarazioni dei redditi versate in atti. ### parte, risulta pure pacifico - in quanto non specificamente contestato - che il padre non eserciti o eserciti solo saltuariamente e sporadicamente il proprio diritto di visita, non sostenendo pertanto oneri relativi al mantenimento diretto dei figli; così come risulta pure pacifico - e comunque documentalmente provato - che il ### abbia sinora omesso il pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli. Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, considerate in particolare le disponibilità sussistenti in capo al padre, valutata la forte disparità economico-reddituale esistente tra i genitori, tenuto conto dell'età dei figli (24 e 19 anni) e considerati i tempi di permanenza dei ragazzi presso ciascun genitore (attualmente praticamente integralmente a carico della madre), il Collegio ritiene di dover porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, ### e ### maggiorenni ma non economicamente autosufficienti l'importo mensile complessivo di ### 800,00 (euro 400,00 per ciascuno), oltre al 100% delle spese straordinarie, tenuto conto della totale assenza di redditi in capo alla madre e della conseguente sua impossibilità di partecipazione, anche solo minima, al relativo pagamento. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il Collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ‘‘spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 essere considerata una ‘‘spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di ### decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ‘‘spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ‘‘spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'### di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).
Per ciò che attiene al contributo richiesto dalla ricorrente per il suo mantenimento, si osserva quanto segue.
Come noto, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento può essere disposto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Il richiamo al concetto di mantenimento comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale (per la rilevanza del tenore di vita con riguardo alla sussistenza del diritto all'assegno, in giurisprudenza, cfr., ad es., Cass. Civ., n. 21097/2007 e Cass. Civ., n. 5762/1997), dovendosi rilevare come la nota sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 11504/2017 riguardi unicamente l'assegno divorzile (cfr. Cass. Civ., n. 12196/2017, secondo cui: “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”). Pertanto, presupposti per la concessione dell'assegno di mantenimento sono la non titolarità di redditi propri che consentano al coniuge di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
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Come noto, poi, ai fini della quantificazione del predetto assegno di mantenimento si deve tener conto delle circostanze del caso concreto e dei redditi dell'obbligato. Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento si deve pertanto procedere ad un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, che, nel caso di beni immobili, è desumibile dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. Civ., n. 21649/2010). Devono inoltre valutarsi le potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio e tutti gli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti (cfr. Cass. Civ., n. 13747/2003). Deve infine aversi riguardo all'attitudine al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore soggettivo ed oggettivo e quindi in termini non astratti ed ipotetici (cfr. Cass. Civ., n. 4163/1998), oltreché della durata del matrimonio, la quale, pur non rientrando tra gli elementi costitutivi del diritto all'assegno, rileva invece ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass. Civ., n. 23378/2004).
Ciò posto in termini generali, nel caso specifico appare evidente la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Non vi è dubbio, infatti, che la ricorrente non possegga, allo stato, i mezzi adeguati per provvedere al proprio sostentamento né per mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio: la resistente, infatti, di anni 62, è priva di occupazione lavorativa e risulta pacifico in atti che la stessa, durante l'intera convivenza matrimoniale - durata 23 anni ed allietata dalla nascita di due figli - si sia esclusivamente dedicata alla cura della casa e della famiglia. ### risulta avere, allo stato, una scarsa capacità lavorativa, tenuto conto dell'età e considerato il fatto che la stessa non presta attività lavorativa quantomeno dall'anno 1998. Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dai coniugi durante il corso del presente procedimento emerge, poi, senza alcun dubbio, oltre all'evidente disparità economico-reddituale sussistente tra i coniugi, anche l'elevato tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio: gli stessi, infatti, avevano cospicui risparmi Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 cointestati, godevano di entrate fisse derivanti dall'attività commerciale esercitata dal ### e vivevano nella ex casa coniugale il cui canone di locazione ammonta ad ### 800,00 mensili, oltre alle utenze. Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra riportate, valutata la capacità lavorativa di entrambi i coniugi, nonché tenuto conto della durata del matrimonio, il Collegio ritiene di dover porre a carico del ricorrente a titolo di mantenimento della resistente l'importo di ### 1.200,00 mensili.
Quanto alla domanda avanzata dalla ### relativa al pagamento, da parte del ### del canone di locazione e delle utenze relative alla ex casa coniugale, si osserva che i contributi di mantenimento in favore dei figli e della moglie disposti con la presente decisione tengono già conto degli oneri derivanti dalla locazione della ex casa coniugale, non essendo possibile gravare il ricorrente di ulteriori esborsi, tenuto conto della sua condizione economica.
Infine, deve respingersi la domanda avanzata dalla ### volta alla percezione integrale dell'assegno unico versato in favore del figlio ### - attualmente accreditato sul conto corrente cointestato ai coniugi - in assenza dell'accordo delle parti sul punto ed atteso che il d.lgs. 230/2021 non prevede quale criterio di percezione dell'assegno unico la convivenza del figlio.
Attesa la soccombenza reciproca sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: * dichiara la separazione personale di ### e ### coniugi per matrimonio contratto in ### il ###; * assegna la casa coniugale alla madre affinché vi coabiti con i figli, ### e ### sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi; * pone a carico di ### a titolo di contributo di mantenimento dei figli, ### e ### la somma mensile complessiva di euro 800,00, (### 400,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie come in motivazione, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza; * dispone che ### corrisponda entro i primi cinque giorni di ogni mese a ### a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 1.200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ### * respinge le ulteriori domande avanzate; * compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Savona, 04.06.2024 ### dott.ssa ### dott.ssa ### n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022
causa n. 2537/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Canaparo Lorena, Mele Daniela, Briasco Roberta