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Tribunale di Savona, Sentenza n. 448/2024 del 05-06-2024

... pari ad ### 373,00; 5. il ricorrente è socio accomandatario della ### di ### e C. s.a.s, per il tramite della quale gestisce lo stabilimento balneare di cui sopra: socio accomandante della società in parola è il padre del ricorrente e l'inizio dell'attività di impresa risale al 01.01.1984; 6. dalla documentazione versata in atti risulta che nell'anno 2022 la società dell'odierno ricorrente abbia registrato un utile fiscale pari ad ### 37.624,85, sopportando costi pari ad ### 99.386,91 e producendo ricavi per complessivi ### 137.011,76, mentre negli anni 2021 e 2020 l'utile prodotto dalla società è stato pari, rispettivamente, ad ### 7.626,10 e ad ### 534,78, dovendosi, tuttavia, sottolineare che nel suddetto biennio, secondo quanto riferito anche dal medesimo ricorrente, lo stabilimento (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA Composto dai ###ri Magistrati: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2537 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta delega in atti RICORRENTE E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta delega in atti RESISTENTE E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal ### della Repubblica in sede ### OGGETTO: separazione giudiziale ### per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi ### e ### era ormai divenuta intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito rese da entrambe le parti del giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi ### e ### Per quanto concerne le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti, si rileva che la pronuncia di addebito a norma dell'art. 151 comma 2 c.c. postula non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza: Cass. 4656/86; Cass.civ., sez. I 21/8/97 n. 7817; Cass.civ. sez. I 11/12/98 n. 12489; Cass. civ. sez I 18/3/99 n. 2444; Cass. civ. sez. I 9/6/2000 N. 7859). 
Ciò premesso ritiene il Collegio che le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti siano da respingere, non essendo stata fornita la prova delle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio reciprocamente addotte. Infatti, da un lato, il ricorrente - che non ha depositato le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. né ha avanzato istanze istruttorie di alcun tipo con gli scritti introduttivi del presente giudizio - non ha fornito prova alcuna relativamente ai comportamenti di disinteresse imputati alla moglie; comportamenti che, peraltro, quantomeno in relazione alla prole paiono smentiti dalla semplice circostanza che, dopo la disgregazione dell'unità famigliare, sia parsa naturale la collocazione prevalente dei figli, di cui uno all'epoca minorenne, presso la madre. ### lato, per ciò che attiene alla relazione extraconiugale asseritamente intrattenuta dal marito, si osserva che l'odierna resistente non ha fornito sul punto alcuna prova, pur gravando sulla stessa il relativo onere probatorio a seguito della contestazione effettuata dal marito in sede di udienza presidenziale, dove il ### ha dichiarato di avere, sì, una relazione con la ### ma che la stessa sarebbe iniziata dopo la crisi matrimoniale e la cessazione della convivenza matrimoniale. Infatti, la ### non ha formulato sul punto alcuno specifico capitolo di prova, né ha Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 fornito altri elementi probatori da cui dedurre che la relazione - pur attualmente pacificamente esistente - tra il ### e la Nan fosse iniziata prima della crisi matrimoniale, essendone stata la causa diretta. A tal proposito si osserva, infatti, che tale prova non può univocamente dedursi dai bonifici effettuati dal ricorrente in favore della Nan nel periodo maggio-agosto 2021, attesi i rapporti lavorativi all'epoca tra gli stessi sussistenti (la Nan gestiva il ristorante sito all'interno dello stabilimento balneare di proprietà dell'odierno ricorrente) e tenuto conto delle causali riconducibili proprio a tali rapporti (cfr. bonifico del 05.05.2021 di Euro 90,00 con causale “acquisto forno” o bonifico del 26.07.2021 di Euro 2.000,00 con causale “acquisto attrezzature” ovvero, ancora, bonifico del 26.08.2021 di importo pari ad ### 446,00 effettuato in favore di ### s.r.l., agenzia di assicurazione e consulenza finanziaria, e, dunque, sempre riguardante la sfera lavorativa). Le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti devono, pertanto, essere respinte. 
Passando alle domande relative ai figli nati dal matrimonio contratto dalle parti (### nata il ### e ### nato il ###) si osserva che entrambi sono divenuti, ad oggi, maggiorenni, seppur non economicamente autosufficienti: ### sta attualmente frequentando un corso di studi universitario presso l'### di ### ove si reca solo per sostenere gli esami, mentre ### sta frequentando la scuola superiore; risulta altresì pacifico che la figlia ### svolga, durante l'estate, attività lavorativa, che le consente di far fronte ad alcune spese, pur non garantendole ovviamente l'autosufficienza economica. Stante il raggiungimento della maggiore età dei figli nessuna statuizione può essere adottata in relazione all'affidamento ed al collocamento degli stessi, nonché al diritto di visita in favore del genitore non collocatario. Tuttavia, essendo pacifico che entrambi i figli non siano economicamente autosufficienti ed essendo altrettanto pacifico che gli stessi convivano stabilmente con la madre, deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente affinché vi coabiti con i figli sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi. 
Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022
Passando all'aspetto economico si osserva quanto segue: 1. il ### di anni 52, gestisce uno stabilimento balneare sito in ### ed ha dichiarato di percepire da tale attività lavorativa un reddito netto mensile pari ad ### 1.500,00; 2. il ricorrente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di essere domiciliato presso i propri genitori ed, in assenza di chiari elementi specificamente dedotti dal ### deve dedursi che lo stesso non sostenga oneri alloggiativi per la propria sistemazione abitativa; 3. risulta pacifico in atti che sino all'instaurazione del presente giudizio - e per ciò che attiene al canone di locazione della casa coniugale sino al mese di ottobre 2023 - il ### abbia corrisposto alla ### la somma complessiva mensile di circa ### 1.700,00/1.900,00 (e, segnatamente ### 800,00 quale canone di locazione della ex casa coniugale, ### 400,00/500,00 per le utenze ed ### 500,00/600,00 per il mantenimento della famiglia); 4. nel triennio anteriore alla radicazione del presente giudizio il ### ha dichiarato un reddito annuo medio lordo pari ad ### 10.949,00 (e, segnatamente, ### 16.181,00 nell'anno 2018, ### 14.548,00 nell'anno 2019 ed ### 6.257,00 nell'anno 2020); nell'anno 2022 il ### ha dichiarato un reddito lordo pari ad ### 25.990,00, mentre nell'anno 2021 il reddito annuo lordo dichiarato è stato pari ad ### 373,00; 5. il ricorrente è socio accomandatario della ### di ### e C. s.a.s, per il tramite della quale gestisce lo stabilimento balneare di cui sopra: socio accomandante della società in parola è il padre del ricorrente e l'inizio dell'attività di impresa risale al 01.01.1984; 6. dalla documentazione versata in atti risulta che nell'anno 2022 la società dell'odierno ricorrente abbia registrato un utile fiscale pari ad ### 37.624,85, sopportando costi pari ad ### 99.386,91 e producendo ricavi per complessivi ### 137.011,76, mentre negli anni 2021 e 2020 l'utile prodotto dalla società è stato pari, rispettivamente, ad ### 7.626,10 e ad ### 534,78, dovendosi, tuttavia, sottolineare che nel suddetto biennio, secondo quanto riferito anche dal medesimo ricorrente, lo stabilimento balneare è stato concesso in gestione a terzi; 7. il ricorrente non risulta proprietario, neppure pro quota, di beni immobili; 8. il ### ha versato in atti gli estratti di un conto corrente cointestato ai coniugi acceso presso banca ### con saldo attivo alla data del 30.09.2023 pari ad ### 430,33: tale conto corrente risulta alimentato, sino ad Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 aprile 2021, da bonifici provenienti dal conto corrente della società amministrata dall'odierno ricorrente di importi variabili ed anche importanti (ad esempio euro 5.000,00 nel mese di agosto 2020, euro 3.343,90 nel mese di settembre 2020, ### 15.000,00 nel mese di ottobre 2020, euro 2.000,00 nel mese di aprile 2021), mentre nel periodo aprile-dicembre 2021 si registrano, quali movimenti in entrata, principalmente gli accrediti derivanti dai disinvestimenti operati dal portafoglio cointestato ai coniugi, con la precisazione, di cui meglio si dirà infra, che con bonifico effettuato in data ### l'importo di ### 70.000,00 risulta trasferito in favore dei genitori del ### negli anni 2022/2023 il conto corrente in parola risulta alimentato da alcuni bonifici effettuati dalla ### s.a.s. riconducibili al pagamento delle utenze della ex casa coniugale, oltre che dall'accredito dell'assegno unico e da alcuni versamenti di denaro contante sia pur di modesto importo (es. euro 250,00 in data ###, euro 120,00 in data ### ed ### 92,00 in data ###); anche per ciò che attiene ai movimenti in uscita registrati sul conto corrente in oggetto gli stessi risultano gradualmente e progressivamente in riduzione: infatti, mentre nel corso dell'anno 2020 e nella prima metà dell'anno 2021 i coniugi attingevano costantemente dal rapporto in parola per il pagamento dell'affitto e per le normali movimentazioni della vita quotidiana, negli anni 2022 e 2023 le operazioni in uscita si diradano progressivamente sino ad arrivare al trimestre giugno-settembre 2023 quando il conto corrente in oggetto risulta esclusivamente dedicato a movimenti preautorizzati; 9. alla data del 22.11.2023 i coniugi risultavano intestatari, presso banca ### di un portafoglio pari ad ### 525,06, quale saldo attivo del conto corrente agli stessi intestato: tuttavia, negli anni precedenti il ### e la ### risultavano detenere un portafoglio importante, ammontante anche ad ### 107.270,94 (al 29.01.2021): nel corso dell'estate 2021, in concomitanza con la crisi matrimoniale, risultano effettuati diversi disinvestimenti che hanno praticamente azzerato le disponibilità dei coniugi; in particolare a giugno 2021 viene svincolata ed inizialmente depositata sul conto corrente cointestato ai coniugi la somma complessiva di ### 72.900,00, salvo effettuare in data ### un bonifico in favore dei genitori dell'odierno ricorrente dell'importo complessivo di ### 70.000,00 con Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 causale “restituzione prestito infruttifero” che ha determinato la definitiva fuoriuscita del denaro in parola dalla disponibilità comune dei coniugi, cui pure risultava cointestata; 10. il ricorrente ha versato in atti anche gli estratti del conto corrente intestato alla ### souvenir s.a.s. acceso presso ### con saldo attivo alla data del 30.11.2023 pari ad ### 3.790,58: tale conto corrente risulta alimentato principalmente da versamenti ed operazioni riconducibili alla gestione dello stabilimento balneare, oltre che da alcuni versamenti effettuati dai genitori dal ### con causale “prestito infruttifero” (complessivamente pari ad ### 33.000,00), e da versamenti di denaro contante, anche di importi importanti (ad es. complessivi euro 5.400,00 nel mese di giugno 2022 ed ### 25.570,00 nel mese di agosto 2022, euro 6.100,00 nel mese di luglio 2023, euro 6.050,00 nel mese di agosto 2023); sul conto corrente in parola si registrano movimenti in uscita relativa alla gestione dello stabilimento balneare e sino ad ottobre 2023 il pagamento del canone di locazione della ex casa coniugale, oltre ai versamenti degli assegni di mantenimento previsti in favore della ### 11. quanto all'importo di ### 600,00 asseritamente imputabile ad una pensione percepita dal padre del ricorrente si osserva che tale somma risulta accreditata sul conto corrente cointestato ai coniugi unicamente nei mesi di aprile e maggio 2020; 12. dalla documentazione versata in atti non si riscontrano prestiti effettuati dai genitori del ### e segnatamente dal padre, nei confronti del figlio o dei coniugi o comunque nell'interesse della famiglia - salvo il movimento effettuato in data ### di ### 1.000,00 - atteso che i versamenti effettuati dal padre del ricorrente con causale “prestito infruttifero” (ad es. movimento del 26.01.2022 di ### 10.000,00 o movimento del 07.03.2022 di ### 14.000,00 o ancora versamento del 21.02.2023 di euro 2.000,00 e versamento del 15.03.2023 di euro 7.000,00) risultano effettuati in data successiva alla disgregazione famigliare e comunque in favore della società amministrata dal ### (di cui peraltro il padre è socio accomandante); 13. nessuno dei due rapporti depositati dal ### contiene, quantomeno negli anni 2022/2023, le movimentazioni necessarie per la vita quotidiana del ricorrente (es. acquisto di generi alimentari, vestiario, spese sanitarie), di talché, anche tenuto conto delle elevate disponibilità di denaro contante in capo al ### deve ritenersi che lo stesso Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 disponga di ulteriori risorse rispetto a quelle dichiarate; d'altra parte, la capacità di spesa del ### - che prima della radicazione del presente giudizio sosteneva spontaneamente spese per complessivi euro 1.800,00/1.900,00 e che anche nel corso del giudizio ha sostenuto esborsi pari ad ### 1.800,00 mensili in forza dei provvedimenti presidenziali come modificati dalla Corte di Appello - è un chiaro indice sintomatico della non veridicità delle dichiarazioni rese dal ricorrente sul punto e di quelle fiscali versate in atti; 14. passando alla posizione della resistente, la ### di anni 62, durante l'intera convivenza matrimoniale - protrattasi per 23 anni - non ha mai prestato attività lavorativa, dedicandosi in via esclusiva alla cura della casa e dei figli; 15. la resistente, dopo la disgregazione dell'unità famigliare, è rimasta a vivere, unitamente ai due figli delle parti, nella ex casa coniugale condotta in locazione al canone di ### 800,00 mensili, pagato, sino ad ottobre 2023 dal ### mentre successivamente a tale data la resistente ha dovuto provvedervi personalmente; 16. la resistente ha versato in atti unicamente gli estratti del conto corrente cointestato ai coniugi, mentre successivamente e nonostante l'ordine impartito con provvedimento del 03.11.2023 nulla è stato depositato dall'odierna resistente e ciò nonostante risulti dagli estratti conto intestati alla ### s.a.s. che la ### sia quantomeno titolare di un conto corrente dove confluiscono gli importi bonificati dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della moglie e dei figli; 17. tuttavia, pur in assenza della predetta documentazione si osserva che risulta pacifico in atti - in quanto non contestato e non diversamente allegato - che la resistente, non svolgendo alcuna attività lavorativa possa contare unicamente sull'importo versatole dal marito a titolo di contributo al mantenimento suo e dei figli, attualmente pari a complessivi ### 1.800,00 mensili; 18. nel corso del giudizio la resistente ha sostenuto - e ciò pare confermato dagli estratti conto prodotti in atti dal ricorrente e comunque non risulta specificamente contestato - che il ### stia omettendo il pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, attualmente integralmente a suo carico.; 19. infine, la resistente ha sostenuto nei propri scritti difensivi - e la circostanza non è stata specificamente contestata dalla controparte - che il padre non Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 abbia più rapporti con la figlia ### mentre veda solo sporadicamente e saltuariamente il figlio ### non sostenendo pertanto oneri relativi al mantenimento diretto dei ragazzi. 
Pertanto, dalle condizioni economiche delle parti come sopra riportate risulta evidente, in primo luogo, che le risorse economiche del padre siano ben superiori rispetto a quelle dichiarate in sede di udienza presidenziale, nonché di quelle contenute nelle dichiarazioni dei redditi versate in atti.  ### parte, risulta pure pacifico - in quanto non specificamente contestato - che il padre non eserciti o eserciti solo saltuariamente e sporadicamente il proprio diritto di visita, non sostenendo pertanto oneri relativi al mantenimento diretto dei figli; così come risulta pure pacifico - e comunque documentalmente provato - che il ### abbia sinora omesso il pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli. Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, considerate in particolare le disponibilità sussistenti in capo al padre, valutata la forte disparità economico-reddituale esistente tra i genitori, tenuto conto dell'età dei figli (24 e 19 anni) e considerati i tempi di permanenza dei ragazzi presso ciascun genitore (attualmente praticamente integralmente a carico della madre), il Collegio ritiene di dover porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, ### e ### maggiorenni ma non economicamente autosufficienti l'importo mensile complessivo di ### 800,00 (euro 400,00 per ciascuno), oltre al 100% delle spese straordinarie, tenuto conto della totale assenza di redditi in capo alla madre e della conseguente sua impossibilità di partecipazione, anche solo minima, al relativo pagamento. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il Collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ‘‘spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 essere considerata una ‘‘spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di ### decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ‘‘spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ‘‘spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'### di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011). 
Per ciò che attiene al contributo richiesto dalla ricorrente per il suo mantenimento, si osserva quanto segue. 
Come noto, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento può essere disposto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Il richiamo al concetto di mantenimento comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale (per la rilevanza del tenore di vita con riguardo alla sussistenza del diritto all'assegno, in giurisprudenza, cfr., ad es., Cass. Civ., n. 21097/2007 e Cass. Civ., n. 5762/1997), dovendosi rilevare come la nota sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 11504/2017 riguardi unicamente l'assegno divorzile (cfr. Cass. Civ., n. 12196/2017, secondo cui: “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.  156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”). Pertanto, presupposti per la concessione dell'assegno di mantenimento sono la non titolarità di redditi propri che consentano al coniuge di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. 
Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022
Come noto, poi, ai fini della quantificazione del predetto assegno di mantenimento si deve tener conto delle circostanze del caso concreto e dei redditi dell'obbligato. Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento si deve pertanto procedere ad un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, che, nel caso di beni immobili, è desumibile dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. Civ., n. 21649/2010). Devono inoltre valutarsi le potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio e tutti gli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti (cfr. Cass. Civ., n. 13747/2003). Deve infine aversi riguardo all'attitudine al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore soggettivo ed oggettivo e quindi in termini non astratti ed ipotetici (cfr. Cass. Civ., n. 4163/1998), oltreché della durata del matrimonio, la quale, pur non rientrando tra gli elementi costitutivi del diritto all'assegno, rileva invece ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass. Civ., n. 23378/2004). 
Ciò posto in termini generali, nel caso specifico appare evidente la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Non vi è dubbio, infatti, che la ricorrente non possegga, allo stato, i mezzi adeguati per provvedere al proprio sostentamento né per mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio: la resistente, infatti, di anni 62, è priva di occupazione lavorativa e risulta pacifico in atti che la stessa, durante l'intera convivenza matrimoniale - durata 23 anni ed allietata dalla nascita di due figli - si sia esclusivamente dedicata alla cura della casa e della famiglia. ### risulta avere, allo stato, una scarsa capacità lavorativa, tenuto conto dell'età e considerato il fatto che la stessa non presta attività lavorativa quantomeno dall'anno 1998. Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dai coniugi durante il corso del presente procedimento emerge, poi, senza alcun dubbio, oltre all'evidente disparità economico-reddituale sussistente tra i coniugi, anche l'elevato tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio: gli stessi, infatti, avevano cospicui risparmi Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 cointestati, godevano di entrate fisse derivanti dall'attività commerciale esercitata dal ### e vivevano nella ex casa coniugale il cui canone di locazione ammonta ad ### 800,00 mensili, oltre alle utenze. Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra riportate, valutata la capacità lavorativa di entrambi i coniugi, nonché tenuto conto della durata del matrimonio, il Collegio ritiene di dover porre a carico del ricorrente a titolo di mantenimento della resistente l'importo di ### 1.200,00 mensili. 
Quanto alla domanda avanzata dalla ### relativa al pagamento, da parte del ### del canone di locazione e delle utenze relative alla ex casa coniugale, si osserva che i contributi di mantenimento in favore dei figli e della moglie disposti con la presente decisione tengono già conto degli oneri derivanti dalla locazione della ex casa coniugale, non essendo possibile gravare il ricorrente di ulteriori esborsi, tenuto conto della sua condizione economica. 
Infine, deve respingersi la domanda avanzata dalla ### volta alla percezione integrale dell'assegno unico versato in favore del figlio ### - attualmente accreditato sul conto corrente cointestato ai coniugi - in assenza dell'accordo delle parti sul punto ed atteso che il d.lgs. 230/2021 non prevede quale criterio di percezione dell'assegno unico la convivenza del figlio. 
Attesa la soccombenza reciproca sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: * dichiara la separazione personale di ### e ### coniugi per matrimonio contratto in ### il ###; * assegna la casa coniugale alla madre affinché vi coabiti con i figli, ### e ### sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi; * pone a carico di ### a titolo di contributo di mantenimento dei figli, ### e ### la somma mensile complessiva di euro 800,00, (### 400,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli Sentenza n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022 indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie come in motivazione, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza; * dispone che ### corrisponda entro i primi cinque giorni di ogni mese a ### a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 1.200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ### * respinge le ulteriori domande avanzate; * compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 
Savona, 04.06.2024 ### dott.ssa ### dott.ssa ### n. 448/2024 pubbl. il ###
RG n. 2537/2022

causa n. 2537/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Canaparo Lorena, Mele Daniela, Briasco Roberta

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 1034/2024 del 18-03-2024

... - era costituita ### in qualità di socio accomandatario, e ### moglie del primo, quale socio accomandante, sia al momento del subentro della figlia ### in luogo del defunto padre, nella qualità di socio accomandatario. Le suddette circostanze, decisamente contestate dalla ### tanto nel giudizio di impugnazione della misura interdittiva quanto nel presente giudizio non potevano, tuttavia, essere sconosciute ai membri della ristretta compagine sociale e risultano confermate dalla documentazione in atti e avvalorate dalla omessa presentazione della stessa a rendere l'interrogatorio formale deferitole. Le argomentazioni che precedono consentono, dunque, di ritenere acclarato che il pregiudizio derivante dalla risoluzione contrattuale e successivo incameramento della cauzione definitiva da (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE ### Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso ex art. 281 sexies c.p.c.  la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta n. 8200/2021 R.G. 
VERTENTE TRA ### S.R.L. (P. IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t.  ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### come da mandato in atti; - ATTRICE E ### S.A.S. ### & C. (P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t. ### nonché ### (c.f.: ###), entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti ### e ### D'### come da mandato in atti - #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La domanda principale ha per oggetto la dichiarazione di responsabilità esclusiva nella risoluzione contrattuale promossa dal Comune di ### rispetto al contratto di appalto n.rep.10514 sottoscritto in data ### tra l'Ente e l'A.t.i. costituita dalle le società in giudizio, con conseguente condanna in solido delle convenute a risarcire ogni danno presente e futuro, oltreché a manlevare, rifondere e tenere indenne l'attrice per ogni somma dalla stessa già versata o che sarà eventualmente chiamata a versare in favore della ### S.p.a. in forza della polizza fideiussoria n.919567 - in particolare, in conseguenza dell'esercizio del diritto di regresso o surroga da parte di quest'ultima - nonché dalle eventuali conseguenze sfavorevoli del relativo giudizio di opposizione iscritto al n.12773/2020 RG innanzi al Tribunale di Milano, oltre ad interessi, rivalutazione ### e maggior danno come specificato in atti. 
In via subordinata, ### S.r.l. ha chiesto la condanna delle convenute, in solido, al rimborso della metà di quanto già versato, o che sarà eventualmente chiamata a versare, per le medesime voci indicate in via principale, oltre ad interessi, rivalutazione ### e maggior danno come specificato in atti. 
Le convenute, contestando le avverse deduzioni, hanno chiesto il rigetto della domanda come formulata in via principale, dichiarando di voler aderire alla declaratoria domandata dall'attrice in via subordinata. 
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, valutate le circostanze dedotte in interrogatorio formale. 
Assenti questioni di carattere preliminare, la domanda attorea è solo parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono. 
Preliminarmente, per quanto d'interesse, occorre ricostruire brevemente le vicende che hanno interessato le parti in giudizio. Ebbene, dalle reciproche allegazioni in atti risulta che con determinazione dirigenziale n.123 del 3/3/2016 il Comune di ### abbia indetto una procedura ristretta accelerata per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione di “lavori di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici sia singoli che del sistema automatico centralizzato di segnaletica verticale ed orizzontale”. A tale procedura prendevano parte la ### S.a.s di ### & C. e la ### S.r.l., nella forma della “### temporanea di Imprese”, costituita a tal fine in data ###. ###.t.i., aggiudicatasi la gara, sottoscriveva con la stazione appaltante il relativo contratto di appalto e avviava l'esecuzione dei lavori. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, l'A.t.i. prestava cauzione definitiva per €242.310,05 mediante polizza la fideiussoria n.919567 sottoscritta in data ### con la compagnia ### S.p.a.. Successivamente, la ### di ### con nota prot. n.14028 del 14/04/2017 comunicava alla ### S.a.s.  di aver disposto nei suoi confronti, con provvedimento n.13568 dell'11/4/2017, l'informazione antimafia interdittiva in ragione di un quadro indiziario denotante possibili infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'attività imprenditoriale svolta dalla società. Conseguentemente, il Comune di ### con determina n.690 del 12/07/2017, revocava la precedente determina di aggiudicazione e deliberava la risoluzione del contratto di appalto in applicazione di quanto previsto dall'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011. Con successiva determinazione, l'Ente promuoveva l'incameramento della cauzione definitiva, effettivamente poi escussa con la richiesta di pagamento di cui alla nota prot. 90227 del 13/09/2017, pari alla somma di €242.310,05. Rispetto a tale importo, il Comune otteneva dal Tribunale di ### in data ### decreto ingiuntivo n.781/2019 nei confronti della ### S.p.a., provvisoriamente esecutivo. All'esito dell'instaurato giudizio di opposizione, il Tribunale di ### con decreto del 14/06/2019, sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto nei limiti di €54.502,05, confermandola per il restante importo di €188.808,00. La compagnia assicurativa provvedeva, dunque, a bonificare la somma di €193.433,55, il ###. La stessa compagnia, poi, ricorreva al Tribunale di Milano chiedendo la condanna, in surroga o regresso, in solido tra loro, della ### S.r.l., nonché della ### S.a.s. e del socio accomandatario ### della somma di €193.433,55. Il Tribunale adito, con decreto n.26215/2019 del 28/01/2020, accoglieva il ricorso ed ingiungeva alla ### S.r.l., alla ### S.a.s. ed a ### il pagamento della somma indicata. Proposta opposizione al provvedimento di ingiunzione, la ### S.r.l. concludeva, nelle more, un accordo transattivo per la sola rateizzazione del debito ingiunto e concedendo alla creditrice ipoteca volontaria, fermi ed impregiudicati gli esiti del giudizio di opposizione, poi effettivamente conclusosi con il rigetto (### Di Milano, sent. n. 10770/2021) e la condanna della stessa al pagamento della somma di euro 145.075,11, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Da ultimo, in data ###, ### S.a.s. concludeva con la compagnia assicurativa un accordo transattivo per il pagamento della somma complessiva di € 178.912.53, in tre soluzioni, con abbandono del proprio giudizio di opposizione e cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in danno delle debitrici al pagamento integrale della somma accordata, provvedendo a versare la prima rata. 
Tanto premesso, ritiene parte attrice di dover essere tenuta indenne da ogni conseguenza sfavorevole derivata o derivante dall'esercizio dell'azione di regresso o rivalsa da parte di ### S.p.a. verso i propri debitori, obbligati in solido, deducendo, sul punto, la sussistenza di profili di responsabilità - in primo luogo - contrattuale delle convenute, cui sarebbe imputabile in via esclusiva il recesso esercitato dal Comune di ### con riflessi consequenziali nei rapporti interni tra le parti in giudizio. Così definito il thema decidendum, è opportuno precisare che, pur rilevato che l'accordo transattivo intervenuto tra ### S.a.s. ed ### S.p.a. comporta la proporzionale ed automatica riduzione dal piano di rateizzazione precedentemente concordato tra l'attrice e la compagnia assicurativa, esso appare assolutamente inidoneo rispetto alle esigenze di tutela promosse in questa sede, per due ordini di ragioni: l'alea sulla corretta e puntuale esecuzione dell'accordo da parte di ### S.a.s. e/o il suo socio accomandatario e, in ogni caso, la persistente possibilità di regresso tra le parti legate dal vincolo solidale. Allo stesso modo, rispetto alla domanda, non assume rilievo l'esito favorevole del giudizio - avente ad oggetto il diritto dell'Ente a riscuotere la cauzione definitiva - promosso da ### S.p.a. avverso il Comune di ### allo stato, peraltro, oggetto di gravame. Tanto è sufficiente a ritenere tuttora sussistente l'interesse ad agire di parte attrice. 
Ciò posto, nella lettura della vicenda in esame deve ricordarsi come il principio della buona fede contrattuale assurga a criterio di sindacato a posteriori sulla condotta dei soggetti di un rapporto giuridico. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti ormai da tempo chiarito che “il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge” (Cass. Civ., 22 gennaio 2009, n. 1618). Seguendo tale insegnamento, si ritiene che la norma che impone alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede sia norma che concorre a formare il contenuto legale del contratto ex art. 1374 c.c., sicché alla sua violazione è riconducibile un inadempimento contrattuale. Orbene, è evidente che nelle vicende in esame le parti fossero legate, e dunque tenute al contegno sopra descritto, tanto dal vincolo associativo formalizzato con la costituzione di A.t.i. finalizzata alla partecipazione a gara pubblica, quanto dal contratto poi da questa effettivamente sottoscritto. È noto, ancora sul punto, che “la buona fede, intesa in senso etico come requisito della condotta, costituisce un cardine della disciplina legale delle obbligazioni e forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, violato non soltanto quando una delle parti agisce con dolo in pregiudizio dell'altra ma anche quando il comportamento non sia improntato alla diligente correttezza e al senso di solidarietà sociale (Cass. civ., sez., 11 febbraio 2005, n. 2855). 
Nella fattispecie, dalla documentazione in atti è emerso chiaramente come la determina di risoluzione contrattuale adottata dalla stazione appaltante sia stata conseguenza diretta, e obbligata, dell'intervenuta informazione antimafia, fondata su elementi a carico della sola ### S.a.s.. 
In particolare, questi gli unici elementi di fatto posti a fondamento del provvedimento interdittivo ricavabili, specificamente, dalla sentenza di rigetto del ricorso pronunciata dal Tar di ### e passata in giudicato: l'avere, la rappresentante legale della ### S.a.s., intrattenuto una frequentazione e avviato una convivenza con soggetto risultato essere il figlio del capo di consorteria di stampo mafioso e ritenuto, a sua volta, elemento di vertice di tale organizzazione, già attinto da sentenze di condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso; l'aver avuto alle dipendenze della società, nel periodo 2015/2016, soggetto pregiudicato, sottoposto a misure cautelari restrittive della libertà personale per reati, anche ipotizzabili di stampo mafioso, e cognato della odierna convenuta. 
Tali elementi, dal punto di vista temporale, risultano riferibili sia al periodo in cui la compagine sociale - sempre a composizione familiare - era costituita ### in qualità di socio accomandatario, e ### moglie del primo, quale socio accomandante, sia al momento del subentro della figlia ### in luogo del defunto padre, nella qualità di socio accomandatario. Le suddette circostanze, decisamente contestate dalla ### tanto nel giudizio di impugnazione della misura interdittiva quanto nel presente giudizio non potevano, tuttavia, essere sconosciute ai membri della ristretta compagine sociale e risultano confermate dalla documentazione in atti e avvalorate dalla omessa presentazione della stessa a rendere l'interrogatorio formale deferitole. 
Le argomentazioni che precedono consentono, dunque, di ritenere acclarato che il pregiudizio derivante dalla risoluzione contrattuale e successivo incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune di ### sia stato determinato dalle condotte della ### S.a.s. e della sua socia accomandataria, già sussistenti nella fase originaria del rapporto obbligatorio e protrattesi nella sua fase esecutiva, in violazione dei noti canoni della buona fede. Da ciò discende, per quanto attiene ai rapporti interni tra le parti, la condanna delle convenute alla restituzione delle somme sino ad ora versate dalla ### S.r.l. a ### S.p.a. - in conseguenza dell'azione di regresso/rivalsa promossa da quest'ultima e in esecuzione dell'accordo di rateizzazione concluso tra le stesse - documentalmente provate e complessivamente quantificate in € 53.731,60, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Resta escluso il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione di ipoteca volontaria, non adeguatamente provate in quanto la documentazione di pagamento allegata risulta formata circa due mesi dopo la sottoscrizione dell'atto notarile e priva di causale identificativa. Nulla, allo stesso modo, può essere allo stato preteso a titolo di rimborso della futura cancellazione. 
Non trova, poi, accoglimento l'ulteriore domanda di rimborso delle eventuali somme ancora da corrispondere a ### S.r.l., qualora quest'ultima intendesse proseguire nei confronti della ### S.r.l. la propria azione di regresso/rivalsa. 
Invero, considerate anche le questioni sub judice ancora in essere e brevemente esplicitate in narrativa, la domanda così formulata risulta subordinata al determinarsi di un evento futuro ed incerto, ben oltre il perimetro entro il quale la giurisprudenza prevalente ammette la possibilità di una pronuncia condizionata. 
Né può ritenersi condivisibile la richiesta di rimborso delle spese liquidate dal ### di Milano in favore di ### S.r.l. a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.12773/2020 R.G., nonché delle competenze professionali del proprio difensore, secondo una logica di allocazione delle conseguenze negative derivanti dell'esito sfavorevole di un giudizio a cui le odierne convenute, a seguito del rigetto della chiamata di terzo, non hanno preso parte. 
Da ultimo, deve rigettarsi la generica domanda di risarcimento del maggior danno patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità di denaro e del preteso danno di immagine, nulla avendo provato l'attrice rispetto alle diverse modalità di impiego del denaro nel proprio ciclo produttivo e al concreto pregiudizio subito. 
Tutto quanto innanzi esposto, l'esito del procedimento giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%, che vengono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in relazione al valore e alla complessità della controversia, nonché dell'attività concretamente svolta.  P.Q.M.  ### di Lecce in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 8200/2021 R.G., così provvede: - accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di ### S.a.s. di ### & C. e ### nella qualità di socio accomandatario, per la risoluzione del contratto di appalto n.rep.10514 sottoscritto in data ###; - condanna ### S.a.s. e ### in solido, a rifondere a ### S.r.l. la somma di € 53.731,60, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; - compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna, per il residuo, le convenute, in solido, al pagamento, in favore di ### S.r.l., delle spese di lite, che liquida in € 518,00 per spese ed €5.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a.  - rigetta ogni altra domanda. 
Lecce, 28/02/2024.   ### 

causa n. 8200/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Fiorella Gianluca

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 3686/2024 del 26-06-2024

... - il 2 febbraio 2018, ### è diventato socio della società, che in seguito, il 10 luglio 2019, è stata trasformata in ### di ### & C. S.a.s., con il ### come socio accomandante e il ### come socio accomandatario; - il 28 luglio 2020, il ### con dichiarazione unilaterale, è receduto dalla società e, contestualmente, ha depositato presso l'### a proprio nome, e senza il consenso di quest'ultima o del ### domanda di registrazione del marchio «### - il marchio è oggi registrato con n. ###2707, per la classe 1; - il 28 agosto 2020, il ### ha intimato con raccomandata al ### che gli fosse retribuito l'uso del marchio e del dominio «### - il 27 gennaio 2021, ### S.a.s. ha concesso in affitto a ### l'azienda, comprensiva del marchio «### ed è poi entrata in liquidazione per mancata (leggi tutto)...

N. 7239/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle ### in composizione collegiale, in persona di: - dott.ssa ### - dott. ### - dott. ### rel.  sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 7.6.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento indicato in epigrafe, promosso da: ### S.r.l.s., con sede ###, P.IVA e C.F.: ###, rappresentata e difesa dagli Avv.ti #### ed ### contro ### nato a ### il 12 gennaio 1979 e residente in ####, via ### 36, c.f. ###, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### e ### s.a.s. in Liquidazione, corrente in ####, c.f. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### OGGETTO: marchio non registrato, registrazione da parte di terzi, assenza di novità, malafede, nullità #### “Nel merito, in via principale: - accertare l'utilizzo da parte della ### in liquidazione (già ### di ### & C. S.n.c.) del marchio di fatto “### News” fin dal 2009 e per l'effetto dichiarare la titolarità esclusiva della ### in liquidazione del marchio “### News”; - accertare e dichiarare la nullità delle registrazioni di marchio nn. ###2707 e ###1546 per deposito in malafede ex artt. 19 e 25 CPI; - accertare e dichiarare la nullità delle registrazioni di marchio nn. ###2707 e ###1546 per difetto di novità ex artt. 12 e 25 CPI; - condannare il convenuto ### ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa. 
Inoltre, quanto alle richieste di controparte: - rigettare l'intera domanda riconvenzionale di parte convenuta in quanto palesemente infondata; - dichiarare inammissibili le prove testimoniali richieste da controparte, nonché ritenere irrilevanti al fine del decidere i capitoli di prova dedotti da controparte. 
In ogni caso: Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.  55/2014”.  ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, respinte le avversarie istanze, eccezioni e domande; domanda riconvenzionale ✓ nei confronti dell'attrice e della terza chiamata, accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia del contratto di affitto d'azienda tra ### s.a.s. in liquidazione e ### s.r.l.s. e, per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice per le ragioni esposte in comparsa; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, l'improcedibilità dell'azione da parte di ### s.r.l.s. per sussistenza di clausola compromissoria che devolve all'arbitro la/e controversia/e; ✓ accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione e delle domande tutte fatte valere da ### s.r.l.s. per omessa domanda di accertamento del presupposto invocato, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione, in via preliminare; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. ### rispetto alle domande dell'attrice; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, nei confronti di ### in liquidazione, l'inammissibilità della domanda di condanna come genericamente svolta, da respingersi integralmente per omessa domanda riconvenzionale anche in relazione all'omessa domanda di accertamento del presupposto fondante la stessa richiesta di condanna; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, l'improcedibilità della domanda di condanna della terza chiamata ### in liquidazione per sussistenza di clausola compromissoria che devolve all'arbitro la/e controversia/e; In ogni caso, nel merito: ✓ rigettare integralmente le domande avversarie di ### s.r.l.s. e di ### in liquidazione, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte, e per l'effetto, assolvere parte convenuta sig. ### da qualsiasi pretesa avversaria.  ✓ in via subordinata, per la denegata ipotesi di condanna, per le ragioni esposte in giudizio, dichiarare la terza chiamata ### s.a.s. in liquidazione a garantire il convenuto sig. ### da ogni sfavorevole effetto e da qualsiasi pretesa, anche e se del caso accertando e dichiarando la compensazione del credito eventualmente accertato in favore di ### - ancorché manchi la domanda di accertamento dello stesso - con il credito certo ed esigibile spettante al sig. ### in virtù della liquidazione della quota societaria mai versata in suo favore. 
In ogni caso: con il favore delle spese processuali”.  ### “Nel merito - ### le pretese formulate dal convenuto sig. ### in quanto infondate in fatto ed in diritto.  - Condannare il sig. ### a versare alla procedura quanto indebitamente prelevato per un importo pari a € 5.675,99, con riserva di avanzare pretesa per ulteriori importi accertandi nel corso del presente giudizio o in altra sede ###vittoria di spese, oneri e accessori di legge”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) ### la prospettazione dei fatti rappresentata in atto di citazione: - ### di ### & C. S.n.c., costituita il 22 dicembre 2009 da ### ha pubblicato sin dalla nascita il periodico on line di cronaca locale «### testata registrata presso il Tribunale di ### - il 2 febbraio 2018, ### è diventato socio della società, che in seguito, il 10 luglio 2019, è stata trasformata in ### di ### & C. S.a.s., con il ### come socio accomandante e il ### come socio accomandatario; - il 28 luglio 2020, il ### con dichiarazione unilaterale, è receduto dalla società e, contestualmente, ha depositato presso l'### a proprio nome, e senza il consenso di quest'ultima o del ### domanda di registrazione del marchio «### - il marchio è oggi registrato con n. ###2707, per la classe 1; - il 28 agosto 2020, il ### ha intimato con raccomandata al ### che gli fosse retribuito l'uso del marchio e del dominio «### - il 27 gennaio 2021, ### S.a.s. ha concesso in affitto a ### l'azienda, comprensiva del marchio «### ed è poi entrata in liquidazione per mancata ricostituzione della pluralità di soci; - lo stesso 27 gennaio 2021, il ### ha depositato presso l'### nuova domanda di registrazione del medesimo marchio «### registrato con n. ###1546 questa volta per la classe 41; - il 9 agosto 2021, lo stesso, tramite il suo legale, ha diffidato ### dal continuare ad utilizzare il marchio; - ### ha acquistato nel tempo notorietà anche fuori dall'ambito locale, come confermato dal fatto che solo una piccola parte degli utenti ha accesso da ### mentre tutti gli altri hanno accesso da altre zone di ### (principalmente ######### Napoli, #### e ### e anche dall'estero; - il numero di accessi è cospicuo (circa 300.000 nel 2017 e nel 2018, più di mezzo milione nel 2019, nel 675.588 nel 2020, in leggera flessione negli anni successivi).  2) Su queste basi, l'attrice chiede accertarsi la nullità delle due registrazioni del marchio effettuate dal ### sia per la mancanza di novità dello stesso, sia perché la domanda di registrazione è stata fatta in malafede.  3) ### senza contestare la ricostruzione in fatto, eccepisce: - il difetto di legittimazione attiva della parte attrice, causa la nullità del contratto di affitto d'azienda tra ### e ### perché stipulato dall'amministratore provvisorio della prima in assenza dei poteri necessari; - l'improcedibilità della causa per effetto della clausola compromissoria presente nello ### di ### - il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione del fatto che il marchio è stato registrato prima del contratto di affitto d'azienda, e che quindi con esso ### ha disposto di qualcosa di non suo; - l'inammissibilità della domanda di nullità delle registrazioni in assenza della domanda di accertamento della titolarità del marchio in capo a ### suo presupposto necessario. 
In aggiunta, in fatto, sostiene di aver ideato lui stesso il marchio registrato, e contesta di aver agito in malafede, non solo per questo ma anche perché il marchio ### non avrebbe alcun valore. 
Questo perché, posto che lo stesso ### che si è sempre rifiutato di liquidargli la sua quota della società sostenendo appunto che essa non abbia alcun valore, allora non può avere alcun valore neanche il marchio, che rappresenta una voce dell'attivo. 
Per queste ragioni, propone domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di affitto d'azienda, e chiede la chiamata in causa di ### sia proponendo nei suoi confronti domanda di manleva sia ai fini della estensione nei suoi confronti della suddetta domanda riconvenzionale.  4) Autorizzata la chiamata del terzo, ### si è costituita contestando la domanda di nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda, anche perché esso in ogni caso è stato ratificato dall'attuale liquidatore della società, nominato dal ### del Tribunale di ### e chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, la condanna del ### alla restituzione della somma di € 6.200, che sarebbe stata da lui prelevata senza alcuna giustificazione dal conto della società.  5) Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., in prima memoria il ### ha eccepito l'improcedibilità della domanda di ### per effetto della già citata clausola compromissoria contenuta nei patti sociali. 
Alla scadenza del termini, non sono state ammesse le richieste di prova orale formulate dalle parti, perché vertenti su circostanze documentali o non pertinenti (in particolare quelle formulate dal ### ai capi da 3 a 9, che mirano all'accertamento del ruolo aziendale di ### all'interno di ### ai capi da 10 a 12, che hanno ad oggetto il recesso di ### da ### e al capo 13 che attiene alla circostanza che l'attività di ### stia ancora proseguendo con ###. 
La causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni al 27.2.2024, quando è stata rimessa al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.  6) La domanda riconvenzionale e le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto ### sono tutte inammissibili e/o infondate. 
In particolare, affrontandole nel medesimo ordine con cui sono state riportate al punto 3): - in ordine alla domanda di accertamento della nullità del contratto di affitto di azienda, in quanto stipulato dall'amministratore provvisorio ed essendo questi privo del potere di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, è sufficiente osservare che al più la sanzione conseguente all'incapacità di contrarre sarebbe l'annullamento del contratto, ai sensi dell'art.  1454 c.c., vizio il cui accertamento può essere chiesto solo dalla parte, e quindi da ### il cui liquidatore ha invece dichiarato di aver ratificato il contratto stesso e di darvi volontariamente esecuzione; - non ha pregio la tesi per cui il contratto di affitto di azienda sia incompatibile con la messa in liquidazione della società, essendo anzi l'affitto uno strumento normale di gestione dell'azienda nelle fasi che preludono alla sua cessione; - la clausola compromissoria presente nello ### riguarda i soci e ha ad oggetto le controversie relative a rapporti sociali, e quindi non è opponibile all'affittuaria dell'azienda ed in ogni caso non riguarda le domande dedotte in questo giudizio; - la legittimazione passiva del ### deriva direttamente dall'essere egli il titolare delle registrazioni di marchio di cui si chiede l'annullamento; - è errata la tesi dell'inammissibilità della domanda di annullamento dei marchi, per non essere essa associata alla domanda di accertamento della titolarità degli stessi in capo all'attrice, in quanto la domanda di nullità della registrazione contiene già implicitamente l'accertamento della titolarità del diritto anteriore in capo alla parte attrice; - in ogni caso, con la prima memoria 183 c.p.c., ### legittimata ex art. 122 co. 2 CPI in qualità di avente causa di ### ha precisato la domanda esplicitando anche l'istanza di accertamento della titolarità del marchio.  7) Allo stesso modo, sono del tutto irrilevanti le deduzioni del ### sul fatto di non aver ricevuto la liquidazione della sua quota, e sul presunto collegamento tra valore della stessa e valore del marchio. 
Si tratta evidentemente di questioni che non incidono in alcun modo sulla decisione della controversia, non avendo attinenza con i rapporti giuridici dedotti in giudizio.  8) Nel merito, la domanda principale è fondata. 
Come già ricordato, parte attrice deduce la nullità del marchio sia per assenza di novità, sia per la malafede del richiedente. 
Al riguardo, è noto che a norma dell'art. 12 co. 1 lett. a) CPI costituisce presupposto di validità della registrazione che il marchio non sia identico o simile ad un segno già usato da altri come segno distintivo di prodotti o servizi identici o affini, purché il preuso non sia caratterizzato da notorietà meramente locale. Invece, se la notorietà ha varcato i confini locali, “il preuso di un marchio di fatto comporta, tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione. Di conseguenza, il preuso di un marchio di fatto, ai sensi degli artt. 12 e 28 del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. 
Codice della proprietà industriale) comporta che il preutente, avendo il diritto all'uso esclusivo del segno, ha il potere di avvalersene, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ben potendo, pertanto, ottenere la dichiarazione di nullità di tale registrazione, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti (Cass., 01/02/2018, n. 2499; Cass., 02/11/2015, n. 22350)” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14925 del 31/05/2019). 
Inoltre, riguardo alla previsione dell'art. 19 CPI, la “mala fede” è tradizionalmente ravvisata nel contegno di chi chiede la registrazione consapevole dell'esistenza di un diritto altrui, e allo scopo appunto di pregiudicarne il legittimo esercizio.  9) Dati questi presupposti nella fattispecie sussistono entrambi i motivi di nullità, seppure limitatamente alla seconda domanda di registrazione, relativa alla classe 41 (che comprende le attività culturali), essendo la prima attinente invece alla classe 1 (prodotti chimici destinati all'industria), non interferente con quella dell'editoria. 
Infatti, per quanto attiene l'assenza di novità: - è pacifica l'identità del marchio figurativo registrato dal ### descritto come una lettera C rappresentata “come una freccia curva a due punte, la lettera C e la parola ### sono scritte in colore grigio scuro, la parola ### è scritta in grigio chiaro”, con il segno distintivo utilizzato sul sito internet di ### - il preuso del marchio in esame come segno distintivo del sito internet del giornale non è contestato dal ### e comunque è anche documentato dalle stampe di pagine web che riportano articoli di stampa risalenti al 2010 e al 2013 e già recano il marchio stesso (cfr. doc.  15 di parte attrice); - è documentata anche la notorietà non solo locale dello stesso, considerate le centinaia di migliaia di accessi al sito effettuati negli anni dal 2017 al 2020 da parte di utenti non solo appartenenti al territorio di ### ma sparsi sul territorio nazionale, ed in parte anche estero (cfr. docc. 9,10,11 di parte attrice). 
Per quanto attiene la malafede, essa è evidente, se si considera che il convenuto ha presentato la prima domanda di registrazione del marchio pochi giorni dopo aver comunicato il recesso dalla società, e la seconda appena qualche mese dopo. E questo nonostante lo stesso marchio fosse pacificamente usato dalla società per contraddistinguere le pagine del proprio giornale on line. In questo modo, si appalesa il tentativo, da parte sua, di appropriarsi del marchio per sfruttarlo a proprio vantaggio tentando di ottenere da ### una qualche contropartita per il suo utilizzo, circostanza confermata dalle richieste rivolte in tale senso alla controparte. 
La difesa del convenuto, su questi punti, si limita all'allegazione di avere ideato lui stesso il marchio nell'esercizio della sua attività di grafico, e di averlo poi utilizzato nell'attività di editoria svolta tramite ### circostanze su cui ha articolato anche dei capitoli di prova, per la verità generici posto che neppure specificano quando e su incarico di chi avrebbe disegnato il marchio. 
La circostanza ad ogni modo è irrilevante, posto che l'art. 12 CPI tutela l'utilizzatore del marchio, purché legittimo, e quindi il fatto che, per ipotesi, egli l'abbia disegnato su incarico della società non gli darebbe il diritto di registrarlo, essendo invece pacifico che il marchio è stato utilizzato da ### come suo segno distintivo. 
Altrettanto irrilevante è la circostanza che egli abbia avuto un qualche ruolo nella compagine sociale, non solo perché egli è entrato a farne parte solo nel 2018, molto dopo il consolidamento del preuso del marchio, ma soprattutto perché esso in ogni caso è un diritto immateriale di proprietà della società, soggetto giuridico distinto dalle persone fisiche dei soci.  10) Per quanto sin qui osservato, deve essere accolta la domanda di accertamento della titolarità del marchio in capo a ### s.a.s., e di nullità del marchio registrato, come anticipato, limitatamente al marchio registrato con n. ###1546 per la classe 41. 
Invece, la prima registrazione è legittima, essendo relativa a un settore produttivo del tutto estraneo all'attività editoriale svolta da ### 11) La domanda di garanzia proposta dal ### nei confronti di ### oltre a non trovare fondamento in alcun obbligo della società chiamata in causa, è comunque assorbita, non subendo il convenuto alcuna condanna al pagamento di somme.  12) La domanda di condanna formulata da ### invece, non appartiene alla competenza di questo ### per effetto dell'art. 18 dell'atto di modifica dei patti sociali (doc. 3 di parte convenuta), che devolve alla competenza arbitrale controversie come quella in esame. 
Infatti, la formulazione della regola pattizia, nella parte in cui stabilisce che tutte le controversie di questo tipo “dovranno essere risolte da un arbitro…” pare correttamente interpretabile nel senso di stabilire l'esclusività del foro convenzionale.  13) Tenuto conto del fatto che il rigetto della domanda per la registrazione del marchio relativo alla classe 1 non incide sull'economia complessiva del giudizio, il convenuto è integralmente soccombente su tutte le domande formulate da ### e dovrà rifonderle le spese di lite. 
Esse sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti per le controversie di valore indeterminato di media complessità, applicati in misura prossima al medio per le fasi di studio, introduzione e decisione, e al minimo per la fase di trattazione, non essendovi stata alcuna attività istruttoria. 
Invece, non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da ### non essendovi elementi per ritenere che il ### abbia resistito con dolo o colpa grave. 
Analogamente, il ### deve essere ritenuto integralmente soccombente anche verso la terza chiamata, essendo infondate entrambe le domande formulate nei suoi confronti, e non incidendo la domanda riconvenzionale di ### nell'economia del giudizio, non avendo essa richiesto lo svolgimento di alcuna attività. 
I criteri di liquidazione sono i medesimi illustrati per le parti principali.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra e contraria domanda, istanza ed eccezione: - accerta la titolarità del marchio di fatto “### News” in capo a ### s.a.s. in liquidazione; - dichiara la nullità della registrazione del marchio ### n. ###1546 per la classe 41; - respinge la domanda riconvenzionale formulata da ### per l'accertamento della nullità del contratto di affitto di azione tra ### s.a.s. e ### s.r.l.s.; - respinge tutte le domande formulate da ### verso ### s.a.s.; - dichiara l'incompetenza di questo Tribunale rispetto alla domanda riconvenzionale formulata da ### s.r.l.s. verso ### per essere la competenza devoluta ad arbitro; - condanna ### al pagamento in favore di ### s.r.l.s. delle spese di lite, che si liquidano in € 9.000, oltre ### cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%; - condanna ### al pagamento in favore di ### s.r.l.s. delle spese di lite, che si liquidano in € 9.000, oltre ### cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.  ### 21.6.2024 ### rel.  ### 

causa n. 7239/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Demontis Stefano, Vitro' Silvia

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 1353/2023 del 24-10-2023

... di legittimazione passiva - notifica al socio accomandante. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del 08.09.2022, l'### delle ### subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di ### di ### s.p.a, instando per il rigetto dell'avversa domanda ed, in particolare, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte di Giustizia di primo grado (già ###, ritenuta territorialmente competente sull'opposizione proposta. All'udienza del 07.10.2022, compariva solo l'### delle ### reiterando le istanze anche pregiudiziali sollevate in comparsa La causa indi, a era prontamente rimessa in decisione. Si ritiene di dover accogliere l' eccezione sollevata da ### delle ### - ### sul difetto di (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2118/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in ### alla ### 28 bis ATTORE contro ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### alla ### n. 32 CONVENUTA CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.09.2023 la sola ### delle ### ha concluso come da verbale d'udienza.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato in data ### all'### delle ### - #### proponeva opposizione avverso l' avviso di intimazione al pagamento nr. ### 90003255 60/000 di euro 14.495,83 emesso dall'### delle ### de L'### a seguito dell'avviso di accertamento nr. ###/2018 relativo a crediti per Iva e ### asseritamente vantati verso il contribuente per l'anno di imposta 2014, oltre sanzioni ed interessi e costi di notifica, chiedendone, previa sospensione dell'esecuzione, l'integrale annullamento. 
In particolare, il ### si opponeva all'atto per i motivi di seguito elencati: 1) nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 71 comma 1, legge nr. 212/2000; 2) omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento; 3) difetto di legittimazione passiva - notifica al socio accomandante. 
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del 08.09.2022, l'### delle ### subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di ### di ### s.p.a, instando per il rigetto dell'avversa domanda ed, in particolare, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte di Giustizia di primo grado (già ###, ritenuta territorialmente competente sull'opposizione proposta. 
All'udienza del 07.10.2022, compariva solo l'### delle ### reiterando le istanze anche pregiudiziali sollevate in comparsa La causa indi, a era prontamente rimessa in decisione. 
Si ritiene di dover accogliere l' eccezione sollevata da ### delle ### - ### sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 
In proposito va premesso che la presente controversia pacificamente riguarda crediti di natura tributaria, come risultanti dall'estratto di ruolo in atti (IVA e ###, asseritamente vantati verso il contribuente. 
Va in proposito tenuto conto che ( ved Cass Sez U 11293 del 29/4/2021 )in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico. 
Giova rammentare che il quadro normativo di riferimento e' costituito: 1) dal ### n. 546 del 1992, articolo 2, che (in esito alle modifiche apportate dalla L. n. 488 del 2001, articolo 12, comma 2, e dal ### n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che "### escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al ### del Presidente ###settembre 1973, n. 602, articolo 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica"; 2) dal ### del Presidente ### del 1992, articolo 19 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie”. 
Sul punto, unanime giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. Civ, SS.UU., ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario relativamente a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria. 
In dettaglio, le ### hanno osservato che “appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata” (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020). 
Inoltre, con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione (solo in parte contestata), è stato precisato che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza”. 
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le ### osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. 
Tale soluzione, peraltro, è coerente con quanto previsto dal ### n. 546 del 1992, ricordato articolo 2 alla cui stregua "restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento". 
Tanto premesso, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice ex art. 37 c.p.c., trattandosi di controversia, neppure attinente ad atti di esecuzione forzata, attribuita senza dubbio alla cognizione di diverso ordine giudicante, nella specie del Giudice tributario.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In via pregiudiziale, dichiara il proprio difetto di giurisdizione per in essere la causa di competenza del Giudice Tributario. 
Condanna l'attore alla refusione nei confronti dell'### delle ### - ### delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.700,00 per onorari, oltre accessori di legge (i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali), se dovuti da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. 
Pescara, 24 ottobre 2023 

Il Giudice
dott. ### n. 2118/2022


causa n. 2118/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Villani Rossana

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 589/2024 del 24-06-2024

... al familiare coadiutore che sia anche socio accomandante di società in accomandita semplice, precisa che l'abitualità ricorre ogni qualvolta la prestazione lavorativa sia resa “con continuità e stabilmente, e non in via straordinaria od eccezionale - ancorchè non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà - e prevalente in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/06/2024 maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore”). ### di iscrizione sussiste, pertanto, sia per le attività commerciali svolte in forma individuale sia per quelle svolte in forma societaria. Con specifico riferimento a queste ultime, (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO ### in persona del giudice onorario dr. avv. ### in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1927 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA ### C.F. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### ed elettivamente domiciliat ###atti Ricorrente CONTRO ### della ### contumace SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra ### proponeva opposizione ai sensi dell'art. 24 co. 5 D.Lgs 46/99 avverso l'avviso di addebito n. ###190350000 del 23/07/2022 dell'importo di € 18.298,02 per omesso versamento contributivo per il periodo dal 04/2015 al 12/2020 a titolo di iscrizione alla ### dell'### per essere amministratore unico e socia della ### s.r.l.. 
Parte ricorrente chiedeva all'intestato ufficio di accertare e dichiarare nulla e/o illegittima l'iscrizione dello stesso alla ### dell'### per il periodo in questione con conseguente dichiarazione di nullità e/o illegittimità dell'avviso opposto, atteso che aveva ricoperto l'incarico di amministratrice nel periodo maggio 2016 - ottobre 2018, successivamente era stata assunta presso ditte terze non svolgendo attività per la suddetta società. 
L'### rimaneva contumace. 
La causa all'esito dell'espletamento della prova per testi e dell'udienza di discussione del 19/06/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. viene decisa con dispositivo in calce e contestuale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/06/2024 motivazione. 
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i seguenti motivi. 
Si rende opportuno premettere che l'iscrizione alla ### è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. 662/1996, art. 1 co.  202 e 203. 
Con riferimento, poi, alle attività commerciali soggette ad iscrizione nell'apposita gestione speciale ### sono tenuti ad iscriversi gli esercenti le attività del settore terziario nonché i loro collaboratori; vi sono comprese, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. d), L. 88/1989, le attività turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le attività professionali ed artistiche nonché le relative attività ausiliarie. 
Quanto alle condizioni necessarie ai fini dell'obbligo assicurativo rileva l'art. 1, comma 203, L.  662/1996 (### di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha sostituito l'art. 29 L.  160/1975, secondo cui: “### di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a)siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b)abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c)partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d)siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riguardo all'abitualità ed alla prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, che esse “si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione alla stessa” (Cass. 11804/2012; vd., anche, Cass. 9873/2014 che, con riferimento al familiare coadiutore che sia anche socio accomandante di società in accomandita semplice, precisa che l'abitualità ricorre ogni qualvolta la prestazione lavorativa sia resa “con continuità e stabilmente, e non in via straordinaria od eccezionale - ancorchè non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà - e prevalente in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/06/2024 maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore”).  ### di iscrizione sussiste, pertanto, sia per le attività commerciali svolte in forma individuale sia per quelle svolte in forma societaria. 
Con specifico riferimento a queste ultime, l'obbligo sorge in dipendenza della partecipazione dei soci al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, nei termini sopra illustrati, ovvero in dipendenza del prevalente affidamento ai soci dell'organizzazione e/o della direzione della società. Sotto questo aspetto vi sono coinvolti: i soci di società in nome collettivo che, ai sensi dell'art. 2291 c.c., sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, ed i loro familiari coadiutori; i soci di società di fatto; i soci accomandatari di società in accomandita semplice; va osservato che questi sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2313 c.c. e che l'amministrazione della società può essere conferita “soltanto a soci accomandatari” (art. 2318, cpv., c.c.); i soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari; i soci di società a responsabilità limitata. 
Per quanto riguarda la posizione di parte ricorrente quale amministratore e socia della società #### srl si rileva che è stata raggiunta la prova circa la sua estraneità alla gestione di detta società con abitualità, continuità e prevalenza per un tempo maggiore rispetto alle altre occupazioni. 
Infatti dal verbale di assemblea versato in atti la carica di ### della srl ### si evince che detta carica è venuta meno in data ###. 
Le risultanze istruttorie con la deposizione del teste ### hanno provato la estraneità della ricorrente alla gestione della società, infatti il teste ha dichiarato che la ricorrente non si occupava dell'attività di consulenza della società, non predisponendo “progetti o piani di sicurezza per i clienti”, né svolgeva attività di formazione in materia di salute e sicurezza, essendo presente in azienda sette/otto volte al mese sino al 2018. Il teste ha altresì chiarito che l'attività di sicurezza e formazione venivano svolte da lui stesso e dal collega ### Inoltre in atti sono stati depositati contratti della ricorrente quale dipendente presso la società ### e ### in data successiva all'anno 2018. 
Ne consegue che non è dovuta alcuna somma richiesta con l'avviso opposto da parte ricorrente, stante l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla ### dell'### per il periodo in questione. 
Le spese seguono la soccombenza. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/06/2024 P.Q.M.  Contrariis reiectis, definitivamente pronunciando così provvede: - accoglie il ricorso con l'accertamento che non è dovuta da parte ricorrente la somma richiesta dall'### e di cui all'avviso di addebito n. ###19035000 per l'insussistenza dei presupposti della sua iscrizione alla ### - ### dell'### nel periodo dal 04/2015 al 12/2020; - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e ### Cassino 19/06/2024 Il Giudice onorario ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/06/2024

causa n. 1927/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Marina La Ricca

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