blog dirittopratico

3.663.576
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9673/2025 del 27-10-2025

... caso è prevista la responsabilità illimitata del socio, ma solo per le ipotesi in cui non siano stati effettuati i conferimenti secondo la disciplina dell'art. 2464 c.c., o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità relativa all'unico azionista, con l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470 c.c.”(ultime due circostanze non risultanti dalle visure fornite dalla parte convenuta compagnia assicuratrice). ### della ### s.p.a., invece, si fonda in sostanza sulla assunta unicità del centro di interessi tra l'attrice, la ### s.r.l. ed anche la ### s.r.l. (società che avrebbe goduto in via esclusiva, in virtù di contratto, dei servizi conferiti dalla prima) che la convenuta ha inteso provare a mezzo della concentrazione ( in vari modi) delle quote sociali di ciascuna delle società in capo a ### Ora, deve rammentarsi che “### di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di soggettività giuridica e non coincidente con un centro d'interessi autonomo rispetto alle società collegate, esige la prova di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI III sezione ### in nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico del Tribunale di ### sezione Civile , dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero ### del ### degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione ad elicottero TRA ### s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., dott. ### con sede in Napoli alla ### a ### n. 3, P. Iva: ###, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla citazione, dagli Avv.ti ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) avv.to ### (CF:### ) ed elettivamente dom.ta in Avellino alla via F. Iannaccone n. 7.  #### in persona del legale rapp.te p.t., Sig. ### P. Iva: ###, con sede ###, rappresentata e difesa dall'avv. ####, giusta mandato su foglio a parte da ritenersi in calce alla comparsa di risposta, elett.te dom.ta presso il suo lo studio di ### alla via E. ###, ### E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in #### 45 (P.IVA ###), in persona del procuratore speciale Dott.  ### giusta procura del ###. ### di ### rep. 91142 del 19.11.2018, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (codice fiscale #####) e elettivamente domiciliat ###Napoli, ### 37 ####: all'udienza del 24.06.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, nelle note autorizzate con apposito decreto, le parti concludevano come in atti riportandosi alle loro conclusioni e difese ed all'esito il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.  #### Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la ### s.r.l. in qualità di utilizzatrice di un elicottero, di nuova costruzione, marca ### modello ### - serial, number 22167, marche riservate I-### dotato di due turbomotori, in virtù di contratto di locazione finanziaria n. AI 1291819, stipulato e registrato in data ### con la ### con sede ###, riferiva che il velivolo veniva utilizzato al fine di offrire il noleggio a freddo ai propri clienti verso un corrispettivo determinato e che tale servizio costituiva l'attività principale della odierna attrice. 
In data ###, all'incirca verso le ore 11 di mattina, presso l'elisuperficie ### sita in #### alla via ### dove l'aeromobile si trovava in sosta, l'elicottero veniva gravemente danneggiato da un autocarro della ### condotto da un dipendente della medesima società. 
In particolare, il sig. ### dipendente della ### alla guida dell'autocarro modello ### con tg ### assicurato ### con polizza n. 30/164158778, in fase di manovra di marcia indietro per permettere lo scarico dei pezzi del trabattello necessario per sostituire le luci all'intero dell'hangar, non si avvedeva della pala dell'elicottero ####, impattandola con la parte alta del cassone. 
Nel violento urto, la pala dell'elicottero veniva gravemente danneggiata mentre l'altra, perpendicolare a quella urtata, per effetto della rotazione causata dall'urto si andava a comprimere sulla porta dell'hangar, flettendosi. 
Ritenuta la piena responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autocarro, veniva nell'immediatezza notiziata la società proprietaria del mezzo che forniva con sollecitudine i dati relativi alla polizza assicurativa ### s.p.a. a copertura dei danni a terzi. 
Nonostante l'attivazione immediata della polizza e l'assegnazione del numero di sinistro 1-8101- 2019-###, solo in data ### la ### s.p.a. comunicava che non avrebbe dato corso alla domanda risarcitoria non operando la polizza nel caso de quo. 
Nel frattempo la società attrice, da un lato, quantificava a mezzo di perizia agli atti le somme necessarie alla riduzione in pristino del velivolo ( pari ad euro 658.560,61), quanto poi, non riuscendo ad assicurare l'adempimento del contratto di fornitura di servizi concluso precedentemente con la sua unica cliente ### s.r.l. ( come da fatture e bonifici in atti relativi al periodo precedente al sinistro), riceveva dalla stessa ( cfr. pec del 12.09.19 in atti) missiva di risoluzione del contratto ed era costretta ( stante lo scopo univoco della medesima impedito dal fatto dannoso e della condotta di mala gestio della compagnia ) la messa in liquidazione della società. 
In più, essa si era presto trovata in difficoltà nell'onorare la rate previste per il leasing finanziario del mezzo, nei confronti di ### che prevedeva il versamento di un canone mensile di € 29.018,48, oltre IVA ed altri oneri di legge, come da contratto allegato. 
Chiedeva, pertanto, condannarsi in solido la ### e la ### in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, diretti ed indiretti patiti in relazione al sinistro verificatosi in data ###, la cui quantificazione si riservava di specificare in seguito all'istruttoria anche tecnica del giudizio. 
Si costituiva in giudizio la ### s.r.l., negando la responsabilità dell'accaduto in capo al conducente del veicolo di sua proprietà e ribaltandola, piuttosto, sulla condotta della compagnia che, nonostante la propria sollecitudine nella denuncia del fatto, aveva tardato irrimediabilmente nella presa in carico del sinistro ed ingiustamente negato il risarcimento dei danni. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento avanzato dalla ### s.r.l. e di essere manlevata, nella malaugurata ipotesi di condanna al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, dalla compagnia assicuratrice nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse valida o sufficiente la citazione diretta effettuata dalla società ### di cui chiedeva, prudenzialmente la chiamata in causa in caso di contumacia con conseguente differimento della prima udienza. 
Si costituiva, invece, la ### s.p.a., contestando la domanda risarcitoria attorea per i seguenti motivi così sintetizzabili : 1. Il fanno non era governato dalla normativa sulla responsabilità civile auto (e come tale non poteva essere invocato il ### private, né tantomeno da ritenersi ammissibile la citazione diretta in giudizio), in quanto ove fosse risultato provato era avvenuto in un'area privata ove non era ammessa la circolazione in via indeterminata; 2. La polizza assicurativa escludeva il risarcimento dei danni in caso di scontro avvenuto in “area aereoportuale”, non avendo la parte attrice sottoscritto la clausola di esclusione dell'applicazione generale del contratto; 3. Non vi era terzietà tra danneggiante e danneggiata, in quanto la società attrice era parte del gruppo di società riferibili ad un unico soggetto ( ### e come tale non aveva diritto ad alcun risarcimento; 4. I fatti non erano stati provati al pari dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo; 5. Veniva contestato il quantum, sia con riguardo alle riparazioni necessarie al ripristino del mezzo ( che la parte attrice avrebbe ben potuto effettuare nell'immediatezza onde evitare i danni a suo dire derivanti dal ritardo nella condotta di istruzione della pratica da parte della compagnia), sia con riguardo ai cd. mancati introiti, non avendo la ### s.r.l. provato la relazione contrattuale con la convenuta sia quanto ad unicità che a pagamenti dei servizi ( i bonifici in atti provenivano da una terza società - ### s.r.l.- riconducibile quanto a composizione sociale proprio al ###. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e spiegava in via subordinata domanda riconvenzionale/trasversale nei confronti della società ### s.r.l. (altra convenuta) affinché nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, previo accertamento dell'inoperatività della polizza, venisse condannata direttamente al pagamento in favore della ### s.r.l. del risarcimento del danno occorso per i fatti per cui è causa, ovvero in estremo subordine venisse condannata a manlevare e tenere indenne, e comunque a rimborsare delle somme che dovessero essere erogate dalla ### s.p.a. a favore della società attrice con l'aggiunta degli interessi ovvero da qualsivoglia conseguenza sfavorevole nel giudizio. 
Ritenuto integro il contraddittorio, il GU assegnava alle parti su loro richiesta i termini ex art 183 VI co. c.p.c. ed all'esito veniva ammessa la prova orale articolata dalle parti. 
Escussi i testi - meno che ### che nonostante il disposto accompagnamento coattivo non compariva in giudizio - seguivano diversi rinvii voluti dalle parti per bonario componimento. 
Fallita la conciliazione, il GU nominava il perito ### per la stima dei danni al velivolo e per l'esame della compatibilità degli stessi con il sinistro oggetto di giudizio ed all'esito del deposito della ### la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate, con ordinanza del 24.06.25 ( comunicata in data ###) veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.  per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
In via preliminare di rito va dichiarata l'ammissibilità delle domanda riconvenzionali subordinate e trasversali rivolte da un convenuto all'altro considerato che esse sono state svolte a contraddittorio integro e come tali senza necessità di notifica ( cfr. ex multis Tribunale Napoli sez. II, 09/02/2022, n.1387 , “###atto di costituzione e risposta è consentito ad uno dei conventi di proporre una domanda riconvenzionale nei confronti di altro convenuto del medesimo giudizio, ponendo così una così detta domanda trasversale, che deve avere gli stessi limiti della domanda riconvenzionale ordinaria e che deve essere presa in considerazione ed esaminata dal giudicante”). 
Ancor in rito, va dichiarata la legittimazione della ### servizi s.p.a. in qualità di utilizzatrice del velivolo incidentato a domandare il risarcimento dei danni provocati da terzi, in forza dell'assunto di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione per cui “### è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in leasing se dimostra che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa” (Cassazione civile sez. III, 10/06/2025, n.15496). 
Invero, così recita l'art. 14 del contratto di leasing agli atti (cfr. doc. n. 6 allegato alla produzione di parte attrice) secondo cui : Ciò premesso in rito, va innanzitutto dichiarata infondata l'eccezione mossa da ### s.p.a. in ordine alla presunta non applicabilità (con precipitati in termini di procedibilità della lite ed ammissibilità della domanda diretta verso la predetta compagnia assicuratrice) della disciplina del T.U. delle ### private, ### 209/05. 
Invero, la compagnia assicuratrice erra, infatti, nell'evidenziare che il sinistro tra il velivolo in utilizzo all'attrice sarebbe avvenuto in un luogo privato e non dedito alla circolazione stradale, come tale non idoneo a consentire l'attivazione della responsabilità civile auto. 
Invero, non può non rammentarsi che già l'interpretazione degli artt. 1 e 18 della legge 24 novembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ( normativa precedente all'attuale in vigore), consentiva di ritenere che “l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenente ad una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni” (Cass. pen., Sez. III, 28 giugno 2018, n. 17017). 
La conclusione suddetta non è mutata a seguito di ### Un. civ., 30 luglio 2021, n. 21983, con cui si era ribadito che la disciplina posta dall'art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c. auto risultano connesse e che la norma di cui all'art. 1 della legge n. 990/1969 non prevede, quale presupposto per l'obbligo assicurativo, che il veicolo sia utilizzato solo per le strade di uso pubblico, ma vale anche per le aree private che siano aperte alla utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone, anche diverse dai titolari dei diritti su di esse, cui sia stata data la possibilità giuridicamente lecita di accesso, non venendo meno il requisito della indeterminatezza dei soggetti pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche, nonché quando l'accesso avvenga per particolari finalità o condizioni. 
Rimane non coperta da assicurazione per la r.c. auto la mera ipotesi in cui l'utilizzazione del veicolo avvenga in contesti particolari avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art.  2054 e alla disciplina del ### delle assicurazioni private.  ###. 122 del d.gs. 7 settembre 2005, n. 209, nel testo in vigore al momento del fatto, prima della modifica introdotta dal d.lgs. 22 novembre 2023, n 184, al comma 1 disponeva che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, cod. str. 
Per il diritto vivente interno, fino alle ### Un. civ. n. 21983/2021, il concetto di « circolazione » dei veicoli e cioè l'essere il veicolo in circolazione su « strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate», è stato individuato, oltre che nelle strade di uso pubblico, in quelle aree che, ancorché di proprietà privata, siano aperte ad un numero indeterminato di persone e alle quali sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di esse. 
Anche la Corte di ### è intervenuta in più occasioni sulla interpretazione della nozione di «circolazione dei veicoli » di cui all'art. 3 della prima ### e di cui all'art. 3 della Direttiva 2009/103 e vi sono stati due interventi delle ### civili, che hanno stabilito che: - il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade; - per l'operatività della garanzia per r.c. auto è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo; - quanto al concetto di veicolo, mentre ai sensi dell'art. 2054 c.c., deve intendersi per veicolo ogni strumento idoneo a trasportare persone o cose circolando senza guida di rotaie, sia esso a trazione meccanica, animale o umana (cfr. d.P.R. n. 393/1959, artt. 20 s., e artt. 46 ss. attuale ### della strada), ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa obbligatoria r.c. auto (l. n. 990/1969, art. 1, e, oggi, d.lgs. n. 209/2005, art. 122), è importante che si tratti di un veicolo dotato di motore, anche se, al momento, non funzionante od occasionalmente spinto; - ai fini dell'operatività della garanzia per r.c. auto, l'art. 122 cod. ass. va interpretato conformemente al diritto dell'### e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte giust. Ue, 4 settembre 2014 causa C-162/2013; Corte giust. Ue, ###., 28 novembre 2017, causa C-514/2016; Corte giust. 
Ue, 20 dicembre 2017, causa C-334/2016; Corte giust. Ue, ###., 4 settembre 2018, causa C- 80/2017; Corte giust. Ue, 20 giugno 2019, causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. 
Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c. auto deve, dunque, rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale ### civili, infine, sempre con la sentenza n. 21983/2021, cit., nel valutare quando ricorra l'obbligatorietà della assicurazione r.c. auto, in conformità al diritto comunitario, hanno spostato il focus sull'uso del veicolo: quando il veicolo a motore è usato « in maniera conforme alla sua funzione abituale » e, dunque, quando « circola » come mezzo di trasporto di persone o cose, cioè quando si muove o si arresta o è in sosta, non rileva più il luogo in cui avviene la circolazione ai fini della obbligatorietà della assicurazione. 
Ne consegue che sono soggetti all'obbligo della assicurazione r.c. auto anche i mezzi a motore, che operano in uno spazio chiuso, quali un cantiere o un capannone, in tutti i casi in cui circolino nel senso anzidetto (ovvero si muovano, si arrestino o siano in sosta), in quanto usati in maniera conforme alla loro funzione abituale (cfr. Cassazione penale sez. IV, 15/02/2024, n.14072). 
Tale conclusione trova oggi espressa codificazione nel novellato art. 122 cod. ass., modificato proprio con il fine di recepire l'interpretazione consolidatasi in conformità al diritto UE. 
Orbene, applicando tali assunti al caso di specie, deve ritenersi che lo spazio dedicato alla custodia ed alla partenza ed arrivo dell'elicottero oggetto di giudizio, seppur recintato e di natura privata, consentiva l'accesso a soggetti estranei a mezzo di veicoli a motore, anche se appartenenti ad una categoria ben determinata ( mezzi destinati alla manutenzione dell'hangar o del velivolo ) e come tale costituiva uno spazio destinato - nel senso or ora chiaritoalla “circolazione stradale”. 
Passando, poi, alla eccezione mossa dalla compagnia assicuratrice e relativa all'attivazione della clausola di esclusione della polizza a copertura dei sinistri stradali ( cfr. clausola C.2, lettera “J” della sezione responsabilità civile autoveicoli: doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione della compagnia secondo cui ), va innanzitutto chiarito che “### sull'assicurato l'onere di provare che l'evento dannoso verificatosi ### rappresenti la concretizzazione del rischio assicurato (o rischio "incluso") nell'ambito spaziale e temporale di riferimento, mentre grava sull'assicuratore dimostrare l'esistenza di un fatto impeditivo della pretesa dell'assicurato, ossia che l'evento ricada tra i 'rischi non compresi' ovvero tra quelli espressamente "esclusi" dall'obbligo indennitario, in termini di polizza”( ex multis Tribunale Pavia sez. III, 10/10/2023, n.1213). 
Orbene, nel caso di specie la parte convenuta ### s.p.a. ha provato che la parte convenuta assicurata non ha sottoscritto il contratto derogando alle previsioni generali di esso, essendo nel frontespizio quali elementi integranti la ### richiamate solo le clausole D.2 e D.3 e non anche la clausola D.6 che prevede che “### a parziale deroga dell'art. C.2 delle ### di ### copre anche la responsabilità Civile per i danni causato dalla circolazione del veicolo assicurato nelle ### aereoportuali”. 
Va allora chiarito, ai fini dell'operatività di tale deroga, se lo spazio in cui si è verificato il sinistro possa qualificarsi come “aerea aereoportuale”. 
Invero, come chiarito anche dal ### l'area teatro del sinistro è considerata un'elisuperficie che secondo il ### Nav. art. 701è così disciplinata : “Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'### in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni”.  ###. 1 Decreto del Ministero dei ### e delle ### dispone poi che “Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto”, mentre negli articoli successivi si chiarisce che: art. 2 “### e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilita' in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate”; art. 3 “per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie e' richiesta specifica autorizzazione rilasciata dall'### secondo la procedura di cui all'### 1”; art. 4 “La persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' della sicurezza dello Stato”; art. 7 “E' considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio”. 
La definizione di aereoporto, invece, spetta agli artt. 692 e ss. del Cod. Nav. e per quanto contenga la disciplina anche degli aereoporti privati ( art. 694 Cod. Nav.) si caratterizza per il carattere demaniale delle aree, per l'assegnazione delle aree all'### in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale e per la individuazione delle aree così destinate a mezzo di decreto del Ministero della ### Dunque, non è chi non veda che le sue aree differiscono per dimensioni, infrastrutture ( destinate ad esempio all'attesa dei passeggeri ed ai controlli di polizia o all'organizzazione delle rotte aeree) e tipologia di velivolo destinato ad usarli che si rispecchia ( aerei in un caso; elicotteri in un altro) oltre che per tipologia di traffico aereo (un numero elevato di passeggeri nel primo caso; singoli utilizzatori dell'elicottero) cui fa da pendant la complessità delle autorizzazioni per la loro costruzione e mantenimento ( si pensi, che un'elisuperficie può essere anche occasionale come prima evidenziato). 
Ne consegue che la qualità dello spazio in cui si è verificato il sinistro (area recintata di piccole dimensioni con presenza di un hangar per il ricovero dell'elicottero della società utilizzatrice) lo stesso poteva integrare unicamente la qualifica di “elisuperficie” e non di aereoporto con conseguente inoperatività della clausola D.6 delle condizioni generali e applicabilità della polizza al caso di specie.  ### di parte convenuta ### s.p.a.è da considerarsi pertanto infondata. 
Passando, poi, alla contestazione relativa alla assenza di terzietà della ### s.r.l. deve rammentarsi, come fa nelle sue difese la parte attrice, che ex art. 129 ### : “Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)”. 
Ora, la tesi di parte convenuta compagnia assicurativa non può ritenersi fondata sulla lettera c) della menzionata norma sulla base dell'assunto per cui “## s.r.l. è una società che gode di un'autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. Questi ultimi non hanno nessuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria. La responsabilità dei soci è, dunque, limitata ai versamenti ancora dovuti ed è responsabilità verso la società, non nei confronti dei creditori sociali che possono agire nei confronti dei soci soltanto in via surrogatoria della società. Fa eccezione l'ipotesi di s.r.l.  unipersonale. In tal caso è prevista la responsabilità illimitata del socio, ma solo per le ipotesi in cui non siano stati effettuati i conferimenti secondo la disciplina dell'art. 2464 c.c., o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità relativa all'unico azionista, con l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470 c.c.”(ultime due circostanze non risultanti dalle visure fornite dalla parte convenuta compagnia assicuratrice).  ### della ### s.p.a., invece, si fonda in sostanza sulla assunta unicità del centro di interessi tra l'attrice, la ### s.r.l. ed anche la ### s.r.l. (società che avrebbe goduto in via esclusiva, in virtù di contratto, dei servizi conferiti dalla prima) che la convenuta ha inteso provare a mezzo della concentrazione ( in vari modi) delle quote sociali di ciascuna delle società in capo a ### Ora, deve rammentarsi che “### di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di soggettività giuridica e non coincidente con un centro d'interessi autonomo rispetto alle società collegate, esige la prova di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore” (Cassazione civile sez. III, 17/07/2007, n.15879), mentre “Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta la perdita dell'autonomia delle singole società (dotate di personalità giuridica distinta)…. salva, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione …….ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito”( cfr. Cassazione civile lav., 08/11/2021, n.###). 
Orbene, ritiene il Tribunale che la presenza in ciascuna delle società coinvolte - tutte dotate di autonomia patrimoniale perfetta - del ### quale socio ( quanto meno) di maggioranza e la sovrapposizione nella denuncia di sinistro (cfr. doc. n. 10 allegato alla citazione) tra mittente e destinatario della missiva ( circostanza, comunque chiarita dal teste ### che ben evidenzia la distinzione tra le missive ricevute dalle due società a firma di soggetti diversi: testimonianza resa all'udienza del 01.03.25) non siano elementi sufficienti, in assenza della prova dell'unicità della direzione e della confusione dei patrimoni o comunque della univocità della “mission” di tutte le predette entità soggettive distinte, a sostenere l'identità tra l'attrice e la convenuta tale da escludere la terzietà necessaria a consentire l'applicazione della disciplina sulla responsabilità civile da circolazione stradale. 
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta (fondata sull'escussione dei testi, la documentazione fotografica e contabile in atti e la CTU resa dal perito assicurativo), non sia stata raggiunta la prova della responsabilità neanche parziale a carico della convenuta proprietaria dell'autocarro e del suo conducente ### ( testimonianza del 05.07.22). 
Intanto va chiarito che, nonostante quest'ultimo sia da considerarsi soggetto incapace a deporre ( “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti” cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n.13501), la sua testimonianza fa parte del corredo probatorio del Giudice, non avendo le altre parti formalizzato l'eccezione di incapacità a testimoniare né prima né subito dopo l'escussione del teste né riproposto la stessa in sede di precisazione delle conclusioni ( cfr. Cassazione civile sez. II, 07/07/2025, n.18428 “ ###à a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 del Cpc non è rilevabile d'ufficio e quindi, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, l'eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia stata ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova. Inoltre, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare e il giudice abbia comunque ammesso il mezzo di prova e abbia dato corso all'assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità che, ai sensi dell'articolo 157 del Cpc, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste o, nel caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, in quanto diversamente si determina la sanatoria della nullità. Infine, la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così che non può più essere riproposta in sede di impugnazione”). 
Resta inteso che ciò non osta alla valutazione da parte del Giudice dell'attendibilità del teste ( cfr. “La "capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 2, ord. 9 agosto 2019, n. 21239, Rv. 655201-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 settembre 2021, n. 26547, Rv. 662440-01)”. 
Orbene, analizzando le propalazioni del teste ### unitamente al corredo fotografico in atti emerge ad un'attenta analisi che lo stesso non abbia ricostruito in maniera veritiera i fatti. 
Invero, questi ha dichiarato che l'urto tra la parte alta dell'autocarro condotto sarebbe avvenuto in quanti doveva “scaricare i trabattelli dal camion per sostituire una lampada dell'hangar” e durante una manovra a marcia indietro per entrare nel predetto ( “io stavo conducendo il mezzo e facendo retromarcia ho urtato l'elica del veicolo”). 
Senonchè dall'esame delle fotografie allegate alla citazione emerge innanzitutto che il velivolo si trovava posizionato per buona parte fuori dall'hangar (tre pale su quattro) mentre una delle pale rimaneva collocata internamente all'hangar (cfr. foto n. 13.1), trovandosi all'atto degli scatti il primo in una posizione piuttosto anomala in quanto senza spazio sufficiente per entrare o per uscire e tale da urtare già la porta del deposito ( cfr. foto n. 13.5) indipendentemente dalla posizione o movimento del veicolo. 
Ma ciò che maggiormente rende inverosimile la deposizione del teste ### è la circostanza che egli adduce di aver provocato l'urto con il movimento all'indietro del mezzo “per posare i trabattelli” necessari alla sostituzione della luce dell'hangar laddove nello scatto n. 13.3 si vede con evidenza un trabattello già montato, circostanza che smentisce integralmente la ricostruzione del teste. 
Né la presenza nella medesima foto di materiale nel cassone dell'autocarro verosimilmente pronto al montaggio giustifica la ricostruzione del teste visto che esso non rende spiegabile il movimento riportato. 
Delle due l'una: o l'autocarro stava uscendo dall'hangar perché il trabattello era stato già montato (e il materiale che si vede nella foto n. 13.3 non serviva) ma allora la pala avrebbe dovuto urtare con la parte posteriore sporgente del cassone e non con quella anteriore o stava entrando a marcia indietro per montare il trabattello ma ciò non può corrispondere a verità perché quest'ultimo era già stato montato e si vede nello scatto n. 13.3.  ### il teste parla di una seconda elica “piegata” ma la circostanza non è stata confortata dalla CTU anch'essa non consona alla corretta ricostruzione della causa dell'urto, se solo si osserva che la foto n. 13.5, dove si vede la pala perpendicolare a quella toccata dall'autocarro interna all'hangar, non corrisponde alla ricostruzione grafica del sinistro effettuata dal CTU a pag. 29, figura n.5, dove la pala in parola si trova esternamente all'hangar con punti di urto completamente diversi rispetto alla prospettazione del ### Ne consegue che l'inattendibilità del teste ### l'inutilità della testimonianza del ### ( che non ha assistito al sinistro) ed ancora la ricostruzione falsata dell'urto da parte del CTU non consentono di ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra la presunta manovra dell'autocarro in proprietà della convenuta e i danni subiti dal velivolo di parte attrice. 
Invero, non sia inutile rammentare che “In tema di circolazione stradale, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. e, cioè, il fatto che consta della condotta umana, dolosa o colposa ( o della relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale, nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, i cd. danni-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale”( cfr. Tribunale Napoli sez. VI, 10/12/2024, n.10697). 
La domanda attorea va, per i motivi esposti rigettata con conseguente assorbimento delle domande riconvenzionali trasversali pure formulate dalle parti convenute. 
Le spese di lite, liquidate sulla scorta del valore dichiarato della lite ( cfr. Corte d'Appello di Napoli sez. III, 22/07/2025, n.3898 per cui “In tema di liquidazione delle spese di lite, ai fini dell' individuazione del corretto scaglione del valore della causa, il criterio del decisum trova applicazione soltanto nell' ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda; al contrario, in caso di rigetto integrale della stessa - cui va assimilato ogni diniego di pronuncia di merito - il valore della controversia va determinato esclusivamente in base al disputatum, ossia alla somma domandata dall' attore, senza che rilevino le risultanze della consulenza tecnica d' ufficio o formule generiche di stile contenute nelle conclusioni”) e della sua complessità, nonché dello sforzo difensivo profuso, seguono la soccombenza al pari delle spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti.  PQM Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t.; 2. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### s.r.l. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.262,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.to ### dichiaratosene antistatario; 3. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15%; 4. Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti definitivamente in capo alla ### s.r.l., in liquidazione. 
Napoli, 22.10.25 ###.ssa ### 

causa n. 34575/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Auriemma Rocco, De Falco Maria Carolina

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 20960/2024 del 26-07-2024

... per avere la CTR errato nel qualificare il ### come socio effettivo e/o occulto e/o ammini stratore di fatti delle società del gruppo, non av endo egli mai svolt o tali attività e non avendo mai tratto alc un vantaggio economico, a differenza degli altri soggetti coinvolti (#######, essendosi limitato a svolgere l'attività di procacciatore d'affari a contratto. 7. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. 7.1 Come ha precisato ripetutamente questa Corte, nel processo tributario, il limite il dispos to di cui all 'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sul giuramento e la prova testimoniale, vale per la sola di retta assunzione della narrazione dei fatti della controversia da parte del giudice tributario, ma non anche da parte degli organi amministrativi di verifica, sicché le dichiarazioni di terzi da questi raccolte, ancorché in un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, sono pienamente utilizzabili dal giudice tributario, un itamente ad altri elementi di prova, in quanto 8 aventi valore in diziario di mere informazioni (ex mu ltis, Cass. 21812 del 5/12/2012; n. 4982 del 25/02/2020). 7.2 Va ricordato, inoltre, che il materiale probatorio (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21285/2019 R.G. proposto da ### rappresentato e difeso da gli avvoc ati ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo stud io dell'avvoc ato ### come da procura speciale in calce al ricorso e da successiva procura speciale depositata in atti; - ricorrente - contro ### delle entrate, rappre sentata e difesa dall'### dello Stato, presso la quale è domiciliat ###; - controricorrente - e da ### , ra ppresentato e difeso dall'avvoc ato ### io ### elettivamente domiciliat ###, Oggetto: ### presso lo stud io dell'avvoca to ### come da procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro ### delle en trate, rappre sentata e difesa dall'### dello Stato, presso la quale è domiciliat ###; - controricorrente - e da ### delle entrate, rappre sentata e difesa dall'### dello Stato, presso la quale è domiciliat ###; - ricorrente - contro ### ra ppresentato e difeso dall'avvocato ### presso il cui studio in ### via A. Baiamonti n. 2, è elettivamente domiciliato, come da procura speciale allegata al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della ### tributar ia regi onale della ### n. 70/21/2019, depositata il ###. 
Udita la relazi one sv olta dal consigliere ### nell'udienza pubblica del 26.03.2024. 
Sentito il ### stero, in persona del ### dott. ### il quale ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, presentata nell'interesse di ### e il rigetto di tutti i ricorsi; Sentiti, per il ricorrente ### l'avvocato ### per il ricorrente Lim ido ### l'avvocato ### e ### , in sostituzione 3 dell'avvocato ### e, per l'### delle entrate, l'avvocato dello ##### di ### accoglieva, previa riunione, i ricorsi proposti da: da ### avverso l'avviso di accertamento, in relazione all'anno 2011, e il relativo atto di cont estazione di sanzioni, ### avverso due avvisi di accertamento, in relazione agli anni 2011 e 2012, e il relativo atto di contestazione di sanzioni, e da ### avverso l'atto di contestazione di sanzioni. 
Con la sentenza in dicata in epigraf e, la CTR della ### accoglieva l'appello proposto dall'### delle entrate per qu anto riguarda le posizioni di ### e ### , mentre confermava la sentenza di primo grado in ordine all'a nnullame nto dell'atto di contestazione emesso nei confron ti di ### , osservando, per quanto ancora qui rileva, che: - gli atti impositivi e sanzionatori impugnati erano stati emessi nei confronti del ### e del ### in quanto ritenuti soci, amministratori di fatto e autori delle violazioni, unitamente ad altri soggetti (######, della società di fatto ### che si celava, mediante interposizione soggettiva, dietro la cooperativa ### mentre nei confro nti di ### consul ente contabile e fiscale della predetta cooperativa, in quanto concorrente nelle violazioni finanziarie ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997; - i co ntribuenti non avevano contestato il carattere fittizio del consorzio ### s.p.a. e dell'affiliata cooperativa ### priva di scopo mutualistico e costituita per finalità di evasione, ma si erano limitati ad esc ludere la pro pria dolosa partecipazione nel la stessa, quali soci occulti della società di fatto ovvero quali autori delle violazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003; 4 - sulla base della documentazion e extracontabile estratta dal personal computer utilizzato da una dipendente della cooperativa, ### delle mail scambiate tra i soggetti che gestivano la ### e del le dichi arazioni testimoniali prodotte dal la difesa di ### nel coll egato pro cesso penale, era stata ricostruita l'attività illecita del gruppo, il cui scopo era quello di aggirare la normativa fiscale e di sommin istrazione di lavoro attraverso interposizioni fittizie, con co nseguente distribuzione occulta dei proventi ai reali beneficiari; - dai numerosi scambi epistolari rinvenuti nel personal computer in uso a ### sore lla di ### era stato possibile dimostrare il coinvolgimento di quest'ultimo; - dal quadro probatorio acquisito (interrogator io del ### innanzi al ### intercettazioni telefoniche, mail, documenti extracontabili rinvenuti in diversi personal computer) si evinceva il coinvolgimento sia del ### che del ### nella compagine effettiva che gestiva il gruppo di cooperative, al quale era affiliata la ### - i rilievi riguardanti le riprese a tassazione relative alla società di fatto andavano confermati, per il principio della trasparenza ai sensi dell'art. 5 TUIR, nei confronti dei soci effettivi, ### e ### - andavano confermati anche i provvedimenti relativi alle sanzioni, irrogate al ### e al ### ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.  472 del 1997, in quanto la società rappresentava s olo lo schermo attraverso il quale i predetti soggetti agivano; - andava parimenti confermato l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di ### in quanto dagli elementi forniti dal l'### si evinceva che il predetto aveva svolto solo il ruolo di consulente fiscale pe r la ### e di professionista incaricato di valutare la fattibi lità del trasferimento di quote del la 5 ### da ### alle cooperative ### e ### senza travalicare il proprio ruolo e divenire compart ecipe delle violazioni finanziarie perpetrate dai partecipanti al gruppo societario fittizio. 
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione ### deducendo due motivi, i llustrati con memoria, co n la quale chiedeva anche la sospensione del giudizio ex art . 295 cod.  proc. civ.; L'### delle entrate resisteva con controricorso. 
Successivamente anche Lim ido ### proponeva autonomo ricorso per cassazione contro la medesima sentenza, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. 
L'### delle entrate resisteva con controricorso. 
Infine, anche l'### zia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, affidato a due motivi, al quale resisteva con controricorso ### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va osservato che il ricorso notificato per primo è qu ello proposto da ### , sicchè detto ricorso assume carattere ed effet ti d'i mpugnazione principale, in quanto esso ha determinato la costituzione del proc edimento, nel quale debbon o confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti (Cass. n. 27680 del 2021; Cass. n. 11602 del 2002).  2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'istanza di sospensione del procediment o, presentata nell'interesse di ### a ### ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., il quale ha evidenziato che è imminente la discussione sul ricor so per ca ssazione, proposto dal ### e ### avverso la sentenza di assoluzione, emessa nei confronti del ### dalla Corte di Appello di Milano nel procedimento penale nel 6 quale il med esimo era stato assolto da tutti i re ati contestati co n riferimento ai medesimi fatti posti a fondamento degli atti oggetto del presente giudizio. 
Il giudizio di cassazione, invero, è dominato dall'impulso di ufficio, con la conseguenza che, una volta instauratosi, con la notifica ed il deposito del ricorso, il procedimento di legittimità non ammette, per la sua particolare struttura e disciplina, alcuna interruzione (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass. 13 febbraio 2014, n. 3323).  3. Va rilevata, inoltre, la tardività della memoria depositata in via telematica nell'interesse di ### in data ### e, quindi, dopo la celebrazione dell'udienza di discussione, con la conseguente inammissibilità della documentazione prodotta in allegato alla stessa memoria difensiva, anche perchè nel giudizio di legittimità, secondo quanto dispos to dall'art. 372 cod. proc. civ. , non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, o vvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel q ual cas o essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. ( 12 novembre 2018, n. 28999).  4. Ciò premesso, con il primo motivo del ricorso prin cipale, il ricorrente ### a ### deduce la violazione e falsa appli cazione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - divieto di prova testimoniale, per aver e la CTR utilizzato, come prova documentale dell'esistenza del rappor to di socio / amministratore di fatto, le dichiarazioni rese da ### nell'interrogatorio reso davanti al GIP nel procedimento penale.  5. Con il secondo motivo, il ricorrente prin cipale deduce la violazione dell'art. 2639 c od. civ. - falsa applicazione della norma relativa all'amministratore di fatto, per avere la CTR qualificato 7 erroneamente il ### quale amministratore di fatto, senza indi care “quei caratteri fondamentali di significatività e di continuità richiesti dall'ordinamento” a tale scopo, avendo, da un lato, fondato la propria decisione su element i (quali le intercettazioni , l'in terrogatorio di garanzia reso dal ### innanzi al ### alcune mail) irrilevanti o non utilizzabili e non avendo, dall'altro lato, considerato che l'esimente di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 si applica anche all'amministratore di fatto.  6. Passando al ricorso incidentale proposto da ### quest'ultimo deduce, con l'u nico motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto relative alla figura dell'amministratore di fatto, i cui criteri di riferimento / costitutivi sono individuati nell'art. 2639 cod.  civ., per avere la CTR errato nel qualificare il ### come socio effettivo e/o occulto e/o ammini stratore di fatti delle società del gruppo, non av endo egli mai svolt o tali attività e non avendo mai tratto alc un vantaggio economico, a differenza degli altri soggetti coinvolti (#######, essendosi limitato a svolgere l'attività di procacciatore d'affari a contratto.  7. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.  7.1 Come ha precisato ripetutamente questa Corte, nel processo tributario, il limite il dispos to di cui all 'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sul giuramento e la prova testimoniale, vale per la sola di retta assunzione della narrazione dei fatti della controversia da parte del giudice tributario, ma non anche da parte degli organi amministrativi di verifica, sicché le dichiarazioni di terzi da questi raccolte, ancorché in un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, sono pienamente utilizzabili dal giudice tributario, un itamente ad altri elementi di prova, in quanto 8 aventi valore in diziario di mere informazioni (ex mu ltis, Cass. 21812 del 5/12/2012; n. 4982 del 25/02/2020).  7.2 Va ricordato, inoltre, che il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale, con gli strumenti tipici di quel procediment o, può essere utilizzato ai fini della prova della maggiore prete sa tributaria, entrando a fare parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, come previsto, peraltro, dall'art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. 9563 del 5/04/2019).  7.3 La decisione impugnata non si è comunque fondata solo sulle dichiarazioni rese dal ### ma an che su molteplici altri elementi probatori, dettagliatamente illustrati dal giudice tributario di appello.  8. Il seco ndo motivo del ricor so principale e l'unico motivo del ricorso incidentale di ### che vanno esaminati unitariamente, in quanto connessi, sono inammissibili.  8.1 Entrambi i ricorrenti, infatti, deducono solo apparentemente una violazione di norme di legge, ma in realt à mira no alla rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel ricorso no n l'analisi e l' applicazione delle norme, bensì l'apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019; n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017).  8.2 Per quanto riguarda il ### la CTR ha ritenuto sussistente la qualifica di socio e amministratore di fatto del medesimo, in concorso con altri soggetti partecipanti al sodalizio, sulla base di una pluralità di elementi, tutti puntualmente indicati nella moti vazione della sentenza impugnata (dichiarazioni del ### sul ruolo del ### nel dare indicazioni su come eludere i controlli, diverse mail dalle quali si 9 evincono la cointere ssenza del ### nella quotidiana gestione operativa delle cooperative del gruppo, la corresponsione di somme da parte del consorzio per una indeterminata attività di consulenza e il suo ruolo di referente per la ge stione dei rapp orti sindacali all'interno del gruppo), pre cisando che il nome del ### “è stato speso per l'attività esterna della società di ### quale soggetto di riferimento”, a prescindere dall'assenza di cariche sociali all'intero del gruppo.  8.3 Anche nei confronti del ### la CTR ha valorizzato alcune mail, con le quali tale ### chiedeva un diretto coinvolgimento del medesimo per recuperare i crediti da un cliente, e ha ritenuto che il ### avesse debordato dal suo ruolo di semplice procacciatore di clienti “per assurger e a quello di compartecipe della compa gine effettiva che gestisce il gru ppo di cooperative cui è affiliata la ###”, mettendo a disposizione del sodalizio la propria persona “nella proiezione ester na del gruppo, cu rando il recupero di fatture insolute.” 8.4 Ora, come ha rilevato questa Corte, "in tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e cond izionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall' esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza" (Cass. 19.1.2022, n. 1546).  8.5 Il gi udice di appello ha ritenut o, sulla base del quadro probatorio prima indicato, che l'attività svolta dal ### e dal ### fosse equiparabile ad un a vera e propria ingerenza nella gestione della società e ch e tale partecipazione fosse stata continuativa e sistematica, non potendosi in questa sede censurare la selezione e la 10 valutazione degli elementi probatori raccolti nel giudizio, che compete al giudice del merito.  8.6 Né risul ta applicabile , con rif erimento alle s anzioni, la particolare disposizione introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003.  8.7 Come ha già affermato, anche recentemente, questa Corte, l'applicazione della norma eccezionale introdotta dall'art. 7 d.l. n. 269 del 2003 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale c ondizione giustific a il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità gi uridica) quale effettiv o beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, «qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con perso nalità giuridica abbiano ag ito nel proprio esclu sivo interesse, ut ilizzando l'ente con perso nalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio», verre bbe meno la ratio giustificatrice dell'applicazione dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell' illecito (Cass. n. 2833 2 del 7/11/2018; Cass. n. 10975 del 18/04/2019; Cass. n. ### del 12/12/2019; Cass. n. 25757 del 13/11/2020; Cass. n. 29038 del 20/10/2021; Cass. n. 23231 del 25/07/2022).  8.8 In altr i termini, qualora la violazione ascri vibile alla società con personalità giuridica sia stata commessa ad esclusivo vantaggio del soggetto che ne rivesta la rapp resentanza, anche se sia un 11 amministratore di fatto, e l'ente sia stato artificiosamente costituito, al solo scopo di servire gli interessi della persona fisica, non vi è più alcuna distinzione tra il trasgressore e il contribuente, per cui in tale ipotesi torna a trovare applicazione il principio della personalità.  8.9 Il carattere fittizio dell'ente deve essere dimostrato, anche in via presuntiva, dall'### finanziaria e deve essere oggetto di accertamento da parte del giudice tributario di merito.  8.10 Nel caso in esame è stato, appunto, accertato che la società cooperativa era solo uno schermo utilizzato dai soci e amministratori di fatto per conseguire, attraverso la violazione di norme tributarie, illeciti profitti, sicchè gli stessi ne rispondono personalmente e in concorso fra loro, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997.  9. Per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto dall'### delle entrate, con riferimento al capo della sentenza riguardante la posizione di ### in relazione al quale l'### era risultato soccombente, con il primo motivo, si denuncia la nu llità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., pe r motivazione apparente, non avendo la CTR chiarito sulla base di quali circostanze di fatto aveva ritenuto di escludere il ### in qualità di consulente fiscale, dal concorso nelle violazioni fiscali commesse dalla società cooperativa ### e dagli altri trasgressori.  9.1 Il motivo è infondato.  9.2 E' stato pi ù volte affermato che “la motivazione è sol o apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benc hè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché reca nte argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio 12 convincimento, non potendosi lasciare all'i nterpre te il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ” (C ass., Sez. U.  3.11.2016, n. 22232).  9.3 La motivazione della sentenza impugnata, anche nella parte in cui riguarda la posizione di ### o, non rientra aff atto nei paradigmi invalidanti in dicati nel citato, consolidato e condi visibile, arresto giurisprudenziale, in quanto indica in modo conciso le ragioni per le quali ha ritenuto il predetto professionista estraneo al concorso nella violazione delle norme fiscali (“il medesimo ha svolto il ruolo di consulente fiscale per la ### e di professionista incaricato di valutare la fattibilità del trasferimento di quote di ### da ### alle cooperative ### e ### secon do l'invito rivoltogli dal ### (email del 31.05.2012), senza tuttavia travalicare il proprio ruolo e diven ire compartecipe dell e violazioni finanziarie perpetrate dal grup po societario fittizio. Non risultano ulteriori elementi significativi a car ico del medesimo” ), dove ndosi ritenere che il gi udice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053).  10. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 9 e 11 del d.lgs. n. 472 del 1887 e 7 del d.l.  n. 269 del 2003, co nvertito nella l. n. 326 del 2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che la sussistenza dello schermo societario (la ### precludesse, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, l'operatività dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, quin di, la possibili tà di configurare il concorso, nelle violazioni fiscali accertate, del professionista esterno alla compagine sociale, che aveva svolto attività di consulenza fiscale, dovendo rispondere degli illeciti in via esclusiva la società. 13 10.1 Il motivo è infondato.  10.2 ### non ha escluso la responsabilità del ### per avere ritenuto operante la disposizione prevista dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003.  10.3 Nell'attribuire la responsabilità per gli il leciti fiscali agli amministratori di fatto, infatti, i giudici di appello non hanno applicato la disposizione di cui di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, perché hanno accertato la sussistenza di una società fittizia, utilizzata dai reali soci e amm inistratori di fatto quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari co mmessi a proprio personale vantaggio.  10.4 Il c oncorso del ### è stato escluso, in concreto, per mancanza di elementi significativi, atti a dimostrare un suo apporto causale nel la perpetrazione degli illeci ti, che andasse oltre la loro mera conoscenza.  11. In conclusione, tutti i ricorsi vanno rigettati.  11.1 Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta i ricor si; condanna ### e ### al pagamento, in favore del l'### delle ent rate, delle spese del giudizio, che liquida in € 7.000,00 a carico del ### e in € 10.000,00 a car ico del ### oltre a lle spese prenotate a debito; condann a l'### delle entrate al pagamento, in favore di ### delle spese del giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrenti ### e ### o ### di un ulterior e 14 importo a titolo di co ntributo unificato pari a quell o previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 26 marzo 2024  

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, Hmeljak Tania

M
5

Corte di Cassazione, Sentenza n. 2766/2021 del 05-02-2021

... accertamento oggetto di questo giudizio, ritenutolo unico socio occulto della ###sa e della ### sa, gli venivano imputati, ai fini dell'### utili extracontabili nella misura del 66% del reddito accertato a carico della ### Il ricorso proposto da ### avverso l'atto impositivo venne accolto dalla ### tributaria provinciale ma la decisione, appellata dall'### delle entrate, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla ### tributaria regionale del ### distaccata di ### che ha rideterminato in euro 363.351 il reddito non dichiarato e ridotto nel minimo le sanzioni. Il Giudice di appello, accertava incidentalmente la fittizietà delle operazioni poste in essere tra la ### e la società di diritto inglese e riteneva fosse onere dei soci dimostrare che gli utili, derivanti dal maggior reddito a carico della società, non fossero stati distribuiti. Sulla base degli elementi forniti dall'### la ### tributaria regionale (d'ora in poi, per brevità, C.T.R.) accertava la qualità di socio occulto del ### della ### sa, ma riteneva che non vi fosse prova adeguata che lo stesso fosse socio occulto anche della ### Conseguentemente, il Giudice di appello riteneva che gli utili derivanti (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso proposto da: ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv.###'### e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'Avv.###.  -ricorrente contro ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliat ###presso gli uffici dell'### dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa.  -controricorrente - per la cassazione della sentenza n.122/15/13 della ### tributaria regionale del ###sezione di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.12.2020 dal ### udito il P.M., in persona del ###.  ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per la controricorrente l'Avv. ### Fatti di causa A seguito di accertamento a carico della società ### s.r.I., veniva riscontrato dall'### delle entrate di ### per l'anno 2004, l'utilizzo di fatture, relative a operazioni ritenute inesistenti, emesse da una società di diritto inglese (### I.td.). 
Il capitale sociale della ### risultava posseduto, per il 33% ciascuna, da tre società di diritto lussemburghese (### sa; Firm sa e ### sa) il cui capitale sociale era posseduto da altre società, con sedi in paradisi fiscali.  ###, a seguito di ulteriori indagini, riteneva provato il fatto che dietro le società si celassero due persone fisiche, tra le quali, per quello che qui rileva, ### per cui, con l'avviso di accertamento oggetto di questo giudizio, ritenutolo unico socio occulto della ###sa e della ### sa, gli venivano imputati, ai fini dell'### utili extracontabili nella misura del 66% del reddito accertato a carico della ### Il ricorso proposto da ### avverso l'atto impositivo venne accolto dalla ### tributaria provinciale ma la decisione, appellata dall'### delle entrate, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla ### tributaria regionale del ### distaccata di ### che ha rideterminato in euro 363.351 il reddito non dichiarato e ridotto nel minimo le sanzioni. 
Il Giudice di appello, accertava incidentalmente la fittizietà delle operazioni poste in essere tra la ### e la società di diritto inglese e riteneva fosse onere dei soci dimostrare che gli utili, derivanti dal maggior reddito a carico della società, non fossero stati distribuiti. 
Sulla base degli elementi forniti dall'### la ### tributaria regionale (d'ora in poi, per brevità, C.T.R.) accertava la qualità di socio occulto del ### della ### sa, ma riteneva che non vi fosse prova adeguata che lo stesso fosse socio occulto anche della ### Conseguentemente, il Giudice di appello riteneva che gli utili derivanti dall'operazione fittizia compiuta dalla ### potessero essere imputati al ### quale socio indiretto della ### (per il 2 tramite della ### solo nella misura di euro 363.351. 
Rideterminava, infine, nel minimo le sanzioni. 
Avverso la sentenza ### propone ricorso, fondato su sette motivi, cui resiste con controricorso l'### delle entrate. 
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo -rubricato: violazione degli artt.38, 39, 40 e 41 bis d.P.R. n.600/73, degli artt.2697, 2727 e 2729 in relazione all'art.360, co.1, n.3 cod.proc.civ.- il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere, il Giudice di appello, ritenuto fondato l'accertamento, in ordine all'inesistenza delle operazioni fatturate, sulla base di elementi che, non solo divergevano da quanto accertato da due sentenze penali (con le quali il legale rappresentante della ### s.r.l. era stato assolto dal reato di falsa fatturazione in riferimento allo stesso anno di imposta), ma non erano, neanche rivestiti dai necessari caratteri della gravità, precisione e concordanza.  2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art.360, co.1, n.5 cod.proc.civ., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, concernenti gli elementi sulla base dei quali si sarebbero dovute ritenere esistenti le operazioni intercorse tra ### e ### In particolare, secondo la prospettazione difensiva, il Giudice di appello non avrebbe esaminato gli elementi fattuali ritenuti provati dal Giudice penale, deponenti per l'effettività delle operazioni intervenute tra la ### s.r.l. e la società di diritto inglese ### ltd.  3.Le censure che, vedendo sulla questione, possono trattarsi congiuntamente sono infondate.  ###.T.R. ha osservato, e congruamente motivato, che l'accertamento posto in essere in sede penale, anche quando riguardi gli stessi fatti posti a fondamento dell'accertamento tributario, non vincola il giudice del procedimento civilistico, stante l'autonomia dei giudizi da esprimersi nei due processi. 
Questa valutazione non si discosta dall'orientamento di questa Suprema Corte, la quale ha, anche recentemente, avuto occasione di confermare che «in materia di contenzioso tributario, 3 nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli ### finanziari, dal momento che, nel processo tributario, vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l'imputato assolto in sede ###formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario» (Cass. sez. V, 28.6.2017, n. 16262). 
Ciò posto devono, anche, escludersi i dedotti vizi motivazionali essendo evidente, dalla diffusa argomentazione della sentenza impugnata, che il Giudice di appello ha preso in esame tutti gli elementi fattuali allo stesso sottoposti e ne ha tratto la sua incensurabile valutazione, laddove, peraltro, sotto tale profilo, il secondo motivo tende a una inammissibile rivisitazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito. 
Costituisce, invero, principio fermo di questa Corte (cfr., tra le altre, di recente Cass. n.5279 del 26/02/2020) che «in tema di giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo>>.  4.Con il terzo motivo -rubricato: violazione degli artt.38, 39, 40 e 41 bis del d.P.R. 600/73, degli artt.2697, 2727 e 2729, in relazione all'art.360, co.1, n.3 c.p.c.-il ricorrente censura il capo della motivazione con cui la C.T.R. aveva ritenuto gli elementi forniti dall'### idonei a provare la qualità in capo al ### di socio occulto della ### s.a., laddove, secondo la prospettazione 4 difensiva, non solo tali elementi non erano gravi ma, soprattutto, mancava, nel ragionamento presuntivo adottato dal giudice di merito, il requisito della concordanza.  5.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art.360, primo comma, n.5 cod.proc.civ., l'omesso esame di fatti decisivi concernenti gli elementi sulla base dei quali si doveva ritenere estraneo il ricorrente alle società straniere che detenevano le quote ### In particolare, secondo la prospettazione difensiva, il Giudice di appello non avrebbe esaminato le seguenti circostanze: il ruolo professionale del ricorrente; la figura di socio della ### di ### sino al momento in cui lo stesso aveva ceduto le proprie quote proprio a ### la domiciliazione della stessa società presso lo studio del ### l'esistenza di numerose mail inviate agli amministratori stranieri della ### per fornire indicazioni gestionali, mai inviate dal ### la qualità di amministratore di ### per gli anni dal 2000 al 2008 del ###.  6. I mezzi di impugnazione, vedenti sulla medesima questione, possono trattarsi congiuntamente e sono infondati per le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto dei primi due motivi di ricorso.  ###.T.R., infatti, ha diffusamente motivato in ordine agli elementi forniti dall'### idonei, secondo il suo giudizio, a fornire la prova che il ### fosse l'effettivo dominus della ### s.a. e, quindi, socio occulto, per il tramite di quello schermo societario, della ### s.r.l. 
Ribadito il principio già sopra esposto, in ordine ai limiti, nel giudizio di cassazione, della censura al ragionamento presuntivo del Giudice di merito, va, ulteriormente, rilevato che i fatti, il cui esame risulterebbe omesso dal Giudice di appello secondo la iiprospettazione difensiva, non solo risultano c9n4 tenuti presenti dalla C.T.R. ma, soprattutto, non rivestono il ### di decisività nell'accezione di cui al n.5 del primo comma dell'art.360 cod.proc. 7. Con il quinto motivo, articolato ai sensi dell'art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ. e concernente la violazione di plurime norme, il ricorrente censura il passo motivazionale con il quale la 5 C.T.R. aveva posto, a fondamento della presunzione di distribuzione di utili extracontabili, il fatto che la ### fosse una società a ristretta base. ### la prospettazione difensiva, nel caso in esame, al contrario, tale fattispecie non poteva ritenersi dimostrata per il semplice fatto che i tre soci della ### erano tre società di capitali di diritto straniero la cui compagine sociale non era stata individuata, con riguardo alla ### s.a. neppure dal giudice di merito. Ne discendeva che, nella specie, la presunzione di distribuzioni di utili era stata, illegittimamente, fondata su un'altra presunzione, con ciò violando il divieto di doppia presunzione. 
La censura è inammissibile. Nel silenzio sul punto della sentenza impugnata e in base alli indicazione dei motivi del ricorso introduttivo (come riportata in seno al ricorso per cassazione) la questione appare nuova e come tale inammissibile.  8 Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, n.5 cod.proc.civ., la violazione degli artt.44 e 47 del d.P.R. n.917 del 1986 laddove la C.T.R. aveva escluso che l'utile distribuito dalle società di capitali potesse costituire reddito solo nella misura del 40%. 
La censura è infondata alla luce del principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui la tassazione ridotta al 40% presuppone che si tratti di utili regolarmente contabilizzati in bilancio, derivanti da una gestione contabile fisiologica della società e sottoposti a tassazione secondo le regole fiscali ordinarie (v., di recente, Cass. n.### del 23.12.2019). ###. 47 del d.P.R. n.917 del 1988 ("salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società..., anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare") riguarda, infatti, la modifica attuata al ### con il d.lgs. n.344/2003, sicchè il sistema impositivo degli utili da partecipazione è stato caratterizzato dall'abrogazione del metodo del credito d'imposta sui dividendi e del sistema di imputazione e dall'adozione di un sistema di parziale esclusione della tassazione degli utili, al fine di mitigare gli effetti 6 della doppia imposizione economica, in quanto gli utili distribuiti sono stati già tassati in capo alla società che li ha prodotti. 
Al contrario, nel caso in esame, trattandosi di utili extrabilancio, mai pervenuti nella contabilità societaria, è chiaro che non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è mai stata.  9 Infine, con il settimo motivo, il ricorrente eccepisce il principio del ne bis in idem, come statuto dalla ### con la sentenza n.4.3.14 emessa nel ricorso n.18640/10 e, premesso di essere già stato assolto dal reato di infedele dichiarazione perché il fatto non sussiste e di avere avuto irrogata, con l'avviso impugnato, una sanzione che, per la sua rilevanza economica (euro 654.032,00) assume rilevanza penale, chiede che venga dichiarata l'illegittimità della pretesa nel suo complesso o, quanto meno, della sanzione irrogata e la sua inapplicabilità in forza del principio di cui all'art.4 Protocollo n.7 adottato a ### il ### e ratificato e reso esecutivo in ### con legge n.98 del 9 aprile 1990. 
La censura è inammissibile alla luce dei condivisi principi sanciti da questa Corte (Cass, n. 7131 del 13/03/2019) la quale ha statuito che «in tema di sanzioni tributarle, allorché gli elementi fattuali evidenzino una stretta connessione, sul piano sostanziale oltre che cronologico, tra l'accertamento in sede tributaria ed il procedimento penale, l'irrogazione di sanzioni tributarie e penali non comporta la violazione del ne bis in idem quando alla sanzione amministrativa debba riconoscersi natura sostanzialmente penale>> In particolare, è stata ritenuta corretta la statuizione del giudice tributario d'appello in punto d'inammissibilità, quale questione nuova dedotta per la prima volta con il ricorso in appello, dell'eccezione del contribuente riferita all'inammissibilità delle sanzioni tributarie irrogate con gli avvisi di accertamento impugnati per violazione del divieto del bis in idem, con riferimento alla sanzione penale, riferita al medesimo fatto, comminata nel processo penale su richiesta dell'imputato medesimo ex art. 444 cod. proc. pen. Si è, infatti, condivisibilmente ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui «In materia tributaria, alla sanzione della nullità comminata dall'art. 42, comma 7 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 o da altre disposizioni non si applica il regime di diritto amministrativo di cui agli artt. 21 septies della I. n. 241 del 1990 e 31, comma 4, del d. Igs. n. 104 del 2010, che risulta incompatibile con la specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria d'invalidità - annullabilità, sicché il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del d. Igs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice» (cfr. Cass. sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18448: tra le altre, in senso conforme, sez. 5, 13 gennaio 2016, n. 381). 
Nel caso, in esame, tale eccezione risulta introdotta, nel silenzio sul punto della sentenza impugnata e a fronte della specifica contestazione sollevata dall'### delle entrate in controricorso, solo in questo giudizio.  10. In conclusione, alla luce delle complessive considerazioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato.  11.11 ricorrente, soccombente, va condannato al pagamento in favore dell'### delle entrate delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, I,' P.Q.M. fl Rigetta il ricorso. 
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'### delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi euro 7.###tre spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della V sezione Civile, il 2 dicembre 2020. 

Giudice/firmatari: Cirillo Ettore, Crucitti Roberta Maria Consolata

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20185/2025 del 18-07-2025

... liquidatore della cooperativa, né in precedenza quella di socio … aveva unicament e ricoperto la carica di ### del ### ma non della coo perativa acc ertata … in base all'art . 6 di 9 2697 c.c., incombe sul creditore che agisce in giudizio l'onere della prova della dist ribuzione dell'attivo e della riscossione di quote dello stesso da parte del socio nei cui confronti agisce” (ric., pagg. 10-11). Trascura, però, il contribuente di tener conto della peculiarità della materia e d el processo tributario, avendo questa Corte regolatrice avuto modo di ribadire che “in materia di accertamento tributario, può ritenersi, in via presuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit, che l'amministratore di fatto di una società "cartiera" abbia dire ttamente incame rato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente, anche in assenza di evidenze contabili dell'evasione, sicché spetta all'amministratore st esso fornire la prova contraria” (cfr. Cass. sez. V, 22.11.2021, n. ###). Il primo mezzo di impugnazione risulta, pertanto, inammissibile ed è, in ogni caso, infondato. 4. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce la su richiamata violazione di legge in cui ritiene (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ### ppe, rappresent ato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. ### che ha indicato recapito ### ed elettivam ente d omiciliato presso lo studio del difensore, alla via ### n. 11 in Roma; - ricorrente - contro ### delle ### , in p ersona de l ### legale rappresentante pro tempo re, rappresent ata e difesa, ex lege, dall'### dello Stato , e domiciliata presso i su oi uffici, alla via dei ### n. 12 in Roma; - resistente - avverso la senten za n. 3878/2020, pron unciata dalla ### del ### il ###, e pubblicata il ###; ascoltata, nella camera di consigli o non partecipata d el 4.6.2025, la relazione svolta dal ### Oggetto: Oggetto: ### 2014 - ### Sirio - Omesso versamento delle ritenute per lavor o dipendente -
Amministratore e liquidatore occulto - ### 2 di 9 la Corte osserva: Fatti di causa 1. ### a di Fin anza concludeva nell 'anno 2016, con la redazione e consegna di processo verbale di constatazione (###, una verifica fiscale nei confronti di ### - ### a r.l., in relazione agli anni dal 2011 al 2015. A tutte le cooperative consorziate, de dite ad attività di trasporto , erano contestati inadempimenti fiscali, in particolare l'omessa dichiarazione e versamento delle ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci, di fatto lavoratori con mansioni di autisti, che “ricevevano mensilmente la busta paga (PVC foglio 65 …)” (controric., p. 2). 
La società cooperativa ### cancellata dal registro de lle imprese nel 2015 (ric., p. 8 ), riceveva la notificaz ione da parte dell'### delle ### dell'avviso di acc ertamento, avent e ad oggetto l'anno 2014, median te il quale si contestava il debito tributario dipendente dal mancato versamento delle ritenute operate per oner i previdenzia li ed assicurativi. ### vviso di accertamento per i medesimi debi ti tributari, che assumeva il ###, così come numerosi altri relativi a diverse cooperative consorziate, erano notificati anche a ### seppe, ritenuto amministratore e p oi liquidatore, di fatto, della società cooperativa e, in definitiva, il vero datore di lavoro. 
Nella ricostruzione d ella ### di ### za prima, e dell'### finanziaria poi, le società cooperative erano solo dei meri schermi interposti tra il datore di lavoro, Giu seppe ### ed i lavoratori. Le società servivano per disporre di un centro di imputazione delle prestazioni erogate, ed unico utilizzatore delle attività formalmente svo lte dalle imprese consorziate rimaneva ### 2. Il contrib uente impugnava l'avviso di accertamento notificatogli a titolo personale innanzi alla ### 3 di 9 Provinciale di ### prop onendo plurime censure, formali e sostanziali. 
Per quan to ancora d'interesse lamentav a, tra l'altro, l'insussistenza del presupposto imposi tivo, specie per non essere stato provato il ruolo da lui svolto nell'amb ito del ### di #### rit eneva in fondate le conte stazioni formulate dal contribuente e rigettava il suo ricorso.  3. ### spiegava appello avv erso la pronuncia di primo grado in nanzi al la ### nale del ### rinnovando le proprie censure.  ### respinge va il gravame con la sentenza in dicata in epigrafe, conferman do la decisione di primo g rado e la p iena validità ed efficacia dell'avviso di accertamento.  4. Ha propo sto ricorso per cassazione il contrib uente, affidandosi a due motivi di impugnazione. 
Ha resistito con controricorso l'### delle ### Ragioni della decisione 1. Con il suo primo mo tivo, in dicato come pro posto ai sensi dell'art. “360, c. 1, n. 3. Omessa motivazione” (ric. , p. 8 ), il ricorrente deduce che “il ### gio di gravame non ha inteso motivare circa la sollevata violaz ione della dis posizione di cui all'art. 28, D.Lgs. 175/2014” ###.  2. Median te il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per non avere la CTR rilevato il difetto del presupposto impositivo, perché “non sussist e la prova del fatto che il ### B oni abbia ricoperto la carica di ‘datore di lavoro di fatto', unica e necessaria per poter procedere con la richiesta avanzat a con l'avviso di accertamento. Né la motivazione apparente riportata n ella 4 di 9 sentenza oggetto d i disamina può colmare il vuoto p robatorio contestato” (ric., p. 15).  3. Come an ticipato, con il pri mo mezzo di impugnazione il ricorrente censura la violazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014. 
In realt à non risulta age vole comprendere qu ale tipo di contestazione sia stata avanz ata, perché il contribuent e opera riferimento all'art. “360, c. 1, n. 3”, evidentemente del codice di procedura civile, e quindi mostra di voler proporre una questione di violazione di legge. Su bito dopo, però, aggiung e “### motivazione”, contestazione che dovrebbe essere riferibile ad un vizio di nullità della sentenza a causa di una omessa pronuncia (art.  360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), o ad un vizio di omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo (art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.). 
Anche il riferimento alla no rma richiamata risulta incompleto, perché l'art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014 si compone di numerosi commi che disciplinano istituti diversi. Verosimilmente il contribuente ha inteso porre riferimento al comma cinque del citato art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014, che così dispone: “5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma primo è sostituito dal seguente: «I liquidatori dei soggetti all'im posta sul reddito delle persone giurid iche che n on adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazion e medesima e p er quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associ ati, ovvero d i avere soddisfatto crediti di ordine su periore a quelli tribut ari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.” 5 di 9 3.1. La tesi sosten uta dall '### fin anziaria nell'avviso di accertamento è che ### fosse il factotum delle cooperative consorziat e rivestendo pertanto, di fatto, le cariche di socio, amministratore e poi liquidatore, tematica su cui occorrerà tornare esaminando il secondo motivo di impugnazione. 
La tesi del ricorrente è che - ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. - i creditori sociali, tra cui il ### possono agire nei confronti dei soci della estinta societ à di capitali sino al la concorrenza di quanto questi ultimi hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione “e possono agire anche nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di costui” (ric., p. 8 , evidenza aggiunta).  3.2. Afferma il ricorre nte che “l'### ia delle ### non ha fornito prova alcuna circa la colpa del ‘liq uidatore di fatto' p er il mancato pagamento delle ritenute asseritamente non versate dalla compagine. Sul punto, n onostante la sollevata eccezione sia in primo che in secondo grado, il ### io non ha inteso mo tivare” (ric., p. 10).  3.3. La critica, come proposta, risulta inammissibile. 
Il ricorre nte, infatti, non provvede a riportare quando abbia tempestivamente proposto la propria contestazione, e mediante quale formula, nel corso dei gradi di merito del giudizio, e neppure ha cura di indicare come l'abbia diligentemente coltivata, in modo di consentire a questa Corte di legittimità di procedere al controllo che le compete circa la tempestività e cong ruità delle critiche proposte dalla parte, prima an cora di provvedere a valutarne la decisività.  3.3.1. La censura è, comunque, infondata. 
Il ricorre nte sostiene che “non ha ricoperto la carica di liquidatore della cooperativa, né in precedenza quella di socio … aveva unicament e ricoperto la carica di ### del ### ma non della coo perativa acc ertata … in base all'art . 6 di 9 2697 c.c., incombe sul creditore che agisce in giudizio l'onere della prova della dist ribuzione dell'attivo e della riscossione di quote dello stesso da parte del socio nei cui confronti agisce” (ric., pagg.  10-11). 
Trascura, però, il contribuente di tener conto della peculiarità della materia e d el processo tributario, avendo questa Corte regolatrice avuto modo di ribadire che “in materia di accertamento tributario, può ritenersi, in via presuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit, che l'amministratore di fatto di una società "cartiera" abbia dire ttamente incame rato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente, anche in assenza di evidenze contabili dell'evasione, sicché spetta all'amministratore st esso fornire la prova contraria” (cfr. Cass. sez. V, 22.11.2021, n. ###). 
Il primo mezzo di impugnazione risulta, pertanto, inammissibile ed è, in ogni caso, infondato.  4. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce la su richiamata violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell'appello per aver trascurato che non risulta integrato, nel caso di specie, il presupposto impositivo, perché non vi è prova, neppure presuntiva, del ruolo dallo stesso svolto nell'ambito del consorzio di cooperative, tra cui la ### resesi responsabile d ell'omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.  4.1. Anche a que sto proposito devono rile varsi d ifetti di contestazione in alcune delle critiche proposte dal ricorrente, che risultano perciò inammissibili. 
Sostiene il contribuente che “preme sottolineare come già nel corso del primo grado la dife sa del rico rrente aveva sollevato eccezioni circa la assen za di pro va circa la presunzione della qualifica del #### di amminist ratore e di liqui datore di fatto della cooperativa sottoposta ad accertamento” (ric., p. 13). 7 di 9 Ed allora deve confermarsi ch e è onere del ricorrente, nel giudizio di cassazione , aver cu ra di riportare quando abbia tempestivamente proposto la propria contestazione nei gradi d i merito, e mediante quale formula, oltre ad indicare come l'abbia diligentemente coltivata, in modo di consentire a questa Corte di legittimità di provvedere al controllo che le spetta con riferimento alla tempestività e alla congruità delle critiche proposte dalle parti, prima ancora di provvedere a valutarne la decisività.  4.2. Tanto preme sso, la CTR chiarisce di condiv idere le valutazioni della CTP la qual e, come segnalato dall '### delle ### aveva rilevato che le s ocietà cooperative erano effettivamente solo uno schermo societario, dato che i poteri organizzativi e di controllo erano esercitati dal #### ha quindi concluso, “che gli elementi di prova raccolti a carico del ### siano raccolti nel PVC depositato è pacifico” (sent. 
CTR, p. 4).  4.3. ### emerge che le società cooperative erano solo uno schermo societario, dat o che i poteri organizz ativi e di contro llo erano esercitati dal ### e gli stessi soci si disinteressavano della gestione della societ à, come emergente dalle d ichiarazioni di numerosi soggetti che avevano svolto le funzioni di a utisti del consorzio, e che no n sapevan o nemmeno di essere soci delle cooperative, e individuano l'odierno ricorrente come il soggetto che pagava gli stipendi. Signif icativamente, poi, in sede di verifica lo stesso ### aveva consegnato ai verificatori i prospetti relativi alle somme versate ai lavoratori. 
Pertanto, il giudice dell'app ello, rich iamando la decisione di primo grado ed il PVC redatto dalla ### di ### ha ritenuto provata la responsabil ità fiscale del ricorrente in considerazione delle testimonianze raccolte dai lavoratori, e dei numerosi elementi innanzi riassunti per affermare la fittizia costituzione ed attività delle cooperative, di fatto gestite esclusivamente da ### 8 di 9 In altri termini, la ### - richiamando e condividendo la motivazione della CTP - ha post o in risalto che la società cooperativa non era stata cost ituita allo scopo di real izzare un servizio tramite la propria organizzazione, ma al solo fine di creare un'interposizione fittizia (schermo interposto tra dipendenti autisti e utilizzatore delle prestazioni di trasporto) volta all'elusione fiscale e contributiva.  4.4. Il ricorrente non si confronta con la pronuncia adot tata dalla ### né ne confuta specificamente il fondamento. 
Continua a riproporre le proprie tesi senz a tener conto della decisione impugnata, non illustra perché le valutazioni espresse dal giudice di secondo grado, anche condividendo le affermazioni della CTP ed i rilievi riportati nel ### dovrebbero ritenersi errate, riproponendo piuttosto il proprio parere su quale avrebbe dovuto essere l'oggetto d ella prova da parte dell'### nistrazione finanziaria (ric., p. 14 s.). 
Il second o motivo di ricorso risulta, pertanto, in parte inammissibile e, per il resto, infondato.  5. In def initiva il ricorso introdotto da ### risulta infondato e deve essere rigett ato, confe rmandosi pertanto l'orientamento espresso, tra le altre, con le decisioni n. 8425, 8404, 8427, 8416, 8077, 15084, 15085, 15179 e 15198 del 2023, 3133 e 3139 de l 2024, intervenute tra le ste sse parti in giud izi aventi analogo oggetto.  6. Le spe se del presente giudizio seguo no l'ordinario cri terio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa.  6.1. Infine, in virtù del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da 9 di 9 corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso proposto da ### ppe e lo condanna al pagamen to dell e spese del giudizio in favore dell'### delle ### che liquida in complessivi euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.   Così deciso in ### nella camera di consiglio del 4.6.2025.   

Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Di Marzio Paolo

M
1

Tribunale di Messina, Sentenza n. 2073/2025 del 17-11-2025

... figlia, ad assumere ogni decisione e a comportarsi come socio occulto, non avendo la ### s.r.l. azionato alcuna domanda di accertamento del carattere simulato del contratto. La domanda proposta dalla ### s.r.l. deve, pertanto, essere rigettata. Occorre solo precisare che in tale contestato le prove rochieste erano inconducenti ai fini del decidere e non sono state, pertanto, ammesse. Va, parimenti, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dai convenuti in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte attrice e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA ### di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1553 /2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 16/10/2025, promossa da ### S.R.L. (p.iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti #### e ### giusta procura in atti, attrice contro ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### giusta procura in atti, convenuti avente ad oggetto: azione revocatoria; In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data ###, la ### s.r.l. ha convenuto in giudizio ### e ### chiedendo la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di cessione della quota del 27,5% della società attrice, effettuata a titolo di liberalità da ### in favore della figlia, con atto a rogito del ### del 3 maggio 2016, prot. 16396/2016. A fondamento della domanda proposta, parte attrice ha esposto di essere creditrice nei confronti dell'arch.  ### per i danni causati all'immobile di sua proprietà, sito in ### via G. ### 277, da errori di progettazione e di costruzione imputabili a quest'ultimo, oggetto di accertamento tecnico preventivo nel giudizio n. 6129/2019, ed in forza degli obblighi dallo stesso assunti con le scritture private del giugno 2010 e dell'ottobre 2015. Ha, quindi, allegato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ovvero, la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto di donazione, avendo l'arch. ### posto in essere l'atto di disposizione della propria quota sociale con la consapevolezza di compromettere la propria garanzia patrimoniale.  ### e ### costituendosi in giudizio, hanno contestato la fondatezza della domanda, evidenziando la carenza dei requisiti per l'accoglimento della stessa e, in particolare, l'insussistenza in capo alla società attrice di un diritto di credito nei confronti del covenuto e del consilium fraudis del debitore, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. 
In assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.  all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza. 
La domanda è infondata e va accolta per i motivi che seguono. 
Per verificare la fondatezza della domanda è opportuno premettere che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 e segg., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l' eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e - ma solo con riferimento agli atti a titolo onerosola scientia damni da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori, mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ.  14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. 20.02.1989 n. 987). 
Nella fattispecie in esame, è stato impugnato un atto a titolo gratuito, sicchè, come già esposto non rileva la partecipatio fraudis del terzo beneficiario, essendo sufficiente, per l'accoglibilità della domanda, la sussistenza degli altri due requisiti, ovvero dell'eventus damni e della scientia damni. 
La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 9440/2004; 11755/2018; Cass. 18291/2020) ha chiarito che ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito, anche eventuale o litigiosa, purché non pretestuosa e fondata su elementi oggettivi. 
Nel caso di specie, la ### ha documentato l'esistenza di un procedimento di accertamento tecnico preventivo (n.r.g. 6129/2019), una bozza di CTU che ha riscontrato gravi vizi costruttivi e danni all'immobile di proprietà della società, e ha introdotto un giudizio risarcitorio (n.r.g.  4295/2021) ad oggi pendente. Tali elementi integrano una aspettativa ragionevole di credito risarcitorio, idonea a fondare l'azione tenuto conto altresì che le valutazioni in ordine all'eccezione di tardiva contestazione dei vizi e di prescrizione dell'azione sono estranee a questo giudizio. 
Ad analoghe conclusioni non può, tuttavia, pervenirsi in ordine alla prova dell'elemento soggettivo della scientia damni del debitore. 
Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di atto a titolo gratuito costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. Civ., sez. III, 30.06.2015, n. 13343). 
Ebbene, nel caso di specie, l'elemento soggettivo della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio anche solo potenziale agli interessi del creditore non può ritenenersi integrato dalla conoscenza dell'avvio in data 10 dicembre 2019 del procedimento per accertamento tecnico preventivo, volto alla verifica di eventuali danni all'immobile provocati da errori di progettazione da parte del convenuto, instaurato solo diversi anni dopo la cessione delle quote del 3 maggio 2016. 
Dalle scritture private versate in atti non emerge, infatti, la pregressa assunzione da parte del ### di obblighi conseguenti a condotte negligenti poste in essere dallo stesso, apparendo i lavori concordati con la scrittura del 10.06.2010 volti a riparare dei danni causati da atti vandalici e da nubifragi, senza il riferimento a dei difetti originari dell'opera, realizzata in conformità al progetto redatto dal convenuto. Nell'accordo del 10.10.2015, peraltro, le parti danno atto dell'adempimento di tutte “le principali più rilevanti obbligazioni” contenute nel precedente accordo del 2010, da intendersi consensualmente risolto (all. 3 e 4). 
Né assume rilievo, a tal fine, la circostanza sostenuta da parte attrice secondo la quale il convenuto avrebbe continuato, anche dopo la cessione della quota alla figlia, ad assumere ogni decisione e a comportarsi come socio occulto, non avendo la ### s.r.l. azionato alcuna domanda di accertamento del carattere simulato del contratto. 
La domanda proposta dalla ### s.r.l. deve, pertanto, essere rigettata. 
Occorre solo precisare che in tale contestato le prove rochieste erano inconducenti ai fini del decidere e non sono state, pertanto, ammesse. 
Va, parimenti, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dai convenuti in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte attrice e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (### 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'### 28.10.2019; ### 09.01.2020). 
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. 
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile, tenuto conto delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore di parte convenuta, da distrarre in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.  P.Q.M.  ### di ### seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al 1553/2021 R.G. così provvede: 1. rigetta la domanda revocatoria proposta dalla ### s.r.l.; 2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte convenuta, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., avv. I. ### Si comunichi.  ### 14 novembre 2025.  

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 1553/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Emanuela Lo Presti

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22532 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.104 secondi in data 16 dicembre 2025 (IUG:5N-9BD3DD) - 1335 utenti online