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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4803/2025 del 28-11-2025

... sistema integrato comprendente, oltre alla fornitura in licenza d'uso della suite applicativa e completa, anche di servizi per una durata non inferiore a cinque anni rinnovabili per altri quattro; - la ### nell'ambito di tale più ampio appalto, si era obbligata ad assicurare la fornitura relativa dell'area applicativa di gestione documentale così suddivisa: a. Fornitura del software di gestione del protocollo informatico; b. Fornitura di un sistema di gestione workflow documentale (atti amministrativi),c. Servizi di formazione e avviamento d. Servizio di manutenzione; - il software per la gestione del protocollo informatico era stato regolarmente fornito sicché, a seguito di emissione, in data 24 gennaio 2020, di un SAL a conferma dell'avvio del medesimo software, la fornitura era stata pagata mediante corresponsione di una somma pari al 40% del costo totale relativo alla gestione documentale e successivo framework ( pari ad € 99.500,00= iva esclusa,); - per converso, la fornitura relativa al sistema di gestione documentale del flusso di lavoro (workflow atti amministrativi) e relativi servizi di formazione ed avviamento aveva sin dal principio presentato alcuni problemi, mai risolti (leggi tutto)...

testo integrale

RG 7110 /2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale di Palermo , in composizione monocratica, nella persona del ### sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ha pronunciato, a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.  la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7110 /2023 del ### vertente TRA ### , con sede ###/c - CF= ###), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv . ### con studio in ### viale ### n.116, opponente #### c.f. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico, rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in ### nel ### nr. 159, è elettivamente domiciliata Opposta MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, la ### spa ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 1698/2023 (RG 5302/2023 - ### n.- All.1) , notificato in data ###, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della società ### srl ( da ora ### della somma di euro € 60.522,66 ( di cui: - € 47.800,00= relativi alle fatture n.  ###_010 del 31/01/2022 di € 8.000,00, ###_011 del 31/01/2022 di € 39.800,00m € 10.516,00= iva sulle suddette fatture - ed € 2.206,66= per interessi ) , asseritamente dovuti quale corrispettivo per fornitura di servizi informatici resi dalla società opposta nell'ambito di un più ampio appalto indetto #### di ### ( appalto che essa ### si era aggiudicato) . 
In particolare, parte opponente ha esposto che: - essa aveva sottoscritto con ### un contratto di appalto avente ad oggetto la sostituzione dell'esistente sistema informativo ospedaliero in dotazione all'azienda attraverso la fornitura di un nuovo sistema integrato comprendente, oltre alla fornitura in licenza d'uso della suite applicativa e completa, anche di servizi per una durata non inferiore a cinque anni rinnovabili per altri quattro; - la ### nell'ambito di tale più ampio appalto, si era obbligata ad assicurare la fornitura relativa dell'area applicativa di gestione documentale così suddivisa: a. Fornitura del software di gestione del protocollo informatico; b. Fornitura di un sistema di gestione workflow documentale (atti amministrativi),c. Servizi di formazione e avviamento d. Servizio di manutenzione; - il software per la gestione del protocollo informatico era stato regolarmente fornito sicché, a seguito di emissione, in data 24 gennaio 2020, di un SAL a conferma dell'avvio del medesimo software, la fornitura era stata pagata mediante corresponsione di una somma pari al 40% del costo totale relativo alla gestione documentale e successivo framework ( pari ad € 99.500,00= iva esclusa,); - per converso, la fornitura relativa al sistema di gestione documentale del flusso di lavoro (workflow atti amministrativi) e relativi servizi di formazione ed avviamento aveva sin dal principio presentato alcuni problemi, mai risolti dalla società ### nonostante le numerose sollecitazioni ; - per ovviare a tali difetti , che rendevano il programma inidoneo a far fronte alle esigenze del committente ### essa si era dovuta rivolgere ad altro fornitore per completare la fornitura, al fine di evitare l'annullamento dell'intera commessa, minacciata da ### , secondo l'assunto della società opponente: - nulla era dovuto alla società ### in relazione alle fatture poste a fondamento della ingiunzione , che erano relative a prestazioni mai rese o rese in modo viziato ( non avendo risolto i problemi a cui gli interventi erano finalizzati) ; - la ### , anzi , doveva restituire la somma € 39.800,00 oltre iva, corrisposta per il software documentale mai attivato nonché risarcire i danni subiti a seguito della mancata attivazione del sistema gestione documentale e atti amministrativi.
Infine, la ### ha rilevato l' erronea determinazione degli interessi, avendo il giudice del monitorio , liquidato la somma di euro 60.522,66 , che era già comprensiva di interessi e su tale somma ulteriormente riconosciuto gli interessi, per altro al tasso di cui all'art 5 d. lgs 231/01 in luogo del tasso convenzionale ### base di tali premesse, parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: revocare il decreto ingiuntivo opposto (RG n.5302/23 - ### n.1698/ 2023), stante la divergenza tra il chiesto ed il concesso relativamente agli interessi richiesti/concessi in quanto i primi già ricompresi nella condanna, nonché riconosciuti “ultra petita”, come specificato in narrativa.  - previa la revoca del decreto ingiuntivo opposto (RG n.5302/23 - ### n.1698/2023), accertati i fatti di cui alla narrativa e l'inadempimento da parte di ### srl delle proprie obbligazioni di cui al contratto relativo alla fornitura della gestione documentale e atti amministrativi di cui alla fornitura di cui alla proposta del 7/08/2020 (e conseguenti servizi professionali risultati senza successo), oggetto delle fatture di cui all'ingiunzione, dichiarare che niente è più dovuto alla convenuta opposta in forza di detto contratto. 
A titolo di domanda riconvenzionale che espressamente si propone, voglia il ### adito condannare ### srl, in persona del legale rappre-sentante pro tempore, alla restituzione di tutta o parte della somma paga-ta per la fornitura della gestione documentale e atti amministrativi, non-ché al risarcimento dei danni subiti da ### spa, ed in particolare degli eventuali maggiori costi sostenuti per la consegna della commissione a ### somme tutte che saranno dimostrate e/o risulteranno anche attraverso apposita perizia o altrimenti ritenute equitativamente dal ### Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi di causa Con comparsa di risposta del 12.9.23 si è costituita in giudizio la ### , chiedendo il rigetto dell'opposizione, tenuto conto, in primo luogo, della genericità delle allegazioni e delle contestazioni mosse con riguardo al credito azionato in via monitoria e a quelle poste a fondamento della domanda riconvenzionale e , in ogni caso, in considerazione dell'assenza di una condotta inadempiente, avendo essa sempre riscontrato le richieste della committente, spesso eccedenti l'oggetto della fornitura. 
A tal fine, parte opposta ha rappresentato che : - in data ### essa aveva formulato a ### una prima offerta commerciale ###200807_### e relativo allegato tecnico ###200807_###, in riscontro alla quale la società odierna opponente, in data ### ed in data ### aveva ordinato il software ### il ### di funzionalità aggiuntiva alla piattaforme base, ed i servizi di installazione e configurazione dei moduli con giornate di formazione ed affiancamento (cfr. ordine d'acquisto ######-1 del 15-10-20; e ordine d'acquisto ######-1 del 22-10-20); - nel corso della realizzazione di tali servizi, dovendosi il programma adattare alla strumentazione in uso ad ### era imprescindibile la partecipazione e collaborazione del committente finale, il quale, per converso, non solo non aveva prestato la necessaria collaborazione, omettendo di comunicare dati tecnici o di consentire l'accesso a determinate macchine, ma aveva pure chiesto continue implementazioni del programma ordinato con funzionalità aggiuntive che non erano oggetto della commissione; - tale condotta aveva ritardato la consegna dei programmi e aveva indotto le parti a stipulare un documento (denominato “###v-5- 0_20210421”.) con cui si era specificato il perimetro e le caratteristiche tecniche dell'applicativo richiesto; - sulla base di tale documento, il software commissionato veniva, quindi, completato; il rilascio in produzione del programma era stato preceduto dalla propedeutica fase rappresentata dallo svolgimento di incontri formativi con i dipendenti del cliente finale ( tutti regolarmente svoltisi) ; - infine, in data ###, veniva comunicato il rilascio in produzione del software.  ### base di tali premesse , la società opposta ha dedotto che le iniziali criticità erano state puntualmente superate attraverso gli interventi successivi svolti dai propri tecnici tanto che , in data ###, veniva comunicato il rilascio in produzione del software. 
Ed ancora, parte opposta ha rilevato la piena correttezza del calcolo degli interessi oggetto del decreto ingiuntivo opposto richiamando, a tal fine, l'ordine nr. ###- 1 del 22.10.2020, sottoscritto da entrambe le parti, in forza del quale le parti avevano convenuto , in conformità a quanto consentito dall'art. 4, comma 3 del D.lgs. 231/2002 n. 231 (…) che il pagamento delle fatture sarebbe avvenuto a novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura. 
Infine , parte opposta ha chiesto il rigetto della domanda avanzata in via riconvenzionale dall'opponente, stante l' assoluta genericità delle allegazioni poste a fondamento della stessa . 
La causa , istruita a mezzo prova orale e CTU tecnica, all'udienza del è stata assunta in decisione IN via preliminare occorre ricordare che secondo l'insegnamento delle ### il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533). ### di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472 - cfr anche ### 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019 “ In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento).   Ciò precisato , occorre premettere in punto di fatto che : - è incontestato, oltre che documentalmente provato, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti avente ad oggetto la fornitura relativa dell'area applicativa di gestione documentale così suddivisa: a. Fornitura del software di gestione del protocollo informatico; b. Fornitura di un sistema di gestione workflow documentale (atti amministrativi),c. Servizi di formazione e avviamento d. Servizio di manutenzione; - è incontestato il mancato pagamento delle fatture oggetto del monitoro ovvero: la fattura ###_010 dell'importo imponibile di euro 8.000,00, oltre iva e la fattura ###_011 dell'importo imponibile di euro 39.800,00, oltre iva, che attengono : la prima all'attività di ### e configurazione moduli software on-premise - ### processi / workflow specifici - Formazione in aula utenti finali (specialista senior) - ### / trainin on the job utenti finali (### senior) relative alla fornitura del nuovo sistema informativo ### - Modulo gestione documentale e flussi ###, gestione iter procedimenti amministrativi, amministrazione trasparente e albo del cliente finale, di cui Ordine d'acquisto ######-1 (### del 15/10/2020 ; la seconda l'attività di fornitura dei ### -### 1, comprensivo delle: ### d'uso per il ### ; dei ### - #### e ### flussi/### documentali inclusa ### di ###; ###• ### middleware d'integrazione #### middleware d'integrazione ### dell'Ente; ### d'uso modulo ### informatico; ### di funzionalità aggiuntive alla ### base: ### alla componente di ### e di ###, di cui all' Ordine d'acquisto ######-1 del 22/10/2020; Sicché risultano certamente provati il titolo e il mancato pagamento delle somme integranti il corrispettivo delle fatture poste a fondamento del monitorio.
Parte opponente, infatti, non ha contestato il mancato pagamento ma si è limitata a eccepire, invero genericamente, l'inadempimento del contratto, rilevando l'esistenza di problemi nella fornitura relativa al sistema di gestione documentale del flusso di lavoro (workflow atti amministrativi) e relativi servizi di formazione ed avviamento ( cfr pag. 5 atto di opposizione “ I problemi sorsero e non sono mai stati risolti per la parte di fornitura relativa al sistema di gestione documentale del flusso di lavoro (workflow atti amministrativi) e relativi servizi di formazione ed avviamento, tanto che non si è mai conclusa. Il software relativo a tali funzioni, infatti, presentava numerose problema-tiche per adeguarsi alle necessità di ### che non lo ha mai ritenuto idoneo ed il suo sviluppo anche attraverso il framework di funzionalità aggiuntive è andato enormemente a rilento e non si è mai concluso; pag. 2 memoria ex art 171 ter n 1 “ ### non è riuscita a risolvere i problemi denunciati dal cliente finale relativamente alla fornitura della gestione workflow documentale (atti amministrativi), precisando altresì che il mancato completo adempimento delle obbligazioni da parte di ###.  ### genericità delle allegazioni poste a supporto dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla ### costituisce motivo già da solo sufficiente per il rigetto di detta eccezione e la conferma del d.i. opposto ( cfr tra tante Cass. Civ sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018 “### è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione) . 
In ogni caso, parte opposta ha, in positivo, dimostrato, a mezzo CTU prova orale, di avere correttamente adempiuto le obbligazioni contrattuali sia con riguardo alla fornitura che alla formazione. 
Sotto tale ultimo aspetto il nominato CTU ha chiarito che : Il software DNP -### risulta regolarmente installato presso i server di ### e attualmente in uso. ### dei codici sorgente di quanto al momento installato con il codice sorgente depositato con l'allegato al nr. 14 della memoria ###171_ter_n_3 rileva una corrispondenza praticamente identica. ### qualitativa della procedura DNP perviene ai seguenti risultati: • ### - ### per documenti digitali e cartacei, protocollati e non, con memorizzazione in formato conforme alla normativa. - Scansione e gestione di metadati per la classificazione e indicizzazione personalizzabile dei documenti. - Funzionalità di anteprima, stampa, allegati, versioning e gestione dello storico delle operazioni. - Ricerca avanzata basata su metadati e testo completo, con ordinamento e stampe in ### o ### - Scadenzario per documenti urgenti e pacchetti di versamento per la conservazione digitale. • ### dei #### di fascicoli digitali che possono includere documenti protocollati e non, con associazione a fascicoli cartacei tramite metadati specifici. - Funzioni di classificazione, ordinamento, gestione delle scadenze e chiusura dei fascicoli. - Ricerche avanzate per fascicoli e storico delle operazioni, con stampa in vari formati. • ### - Infrastruttura di gestione dei processi aziendali tramite workflow integrato basato su ### - Funzioni per assegnare documenti e fascicoli agli utenti, monitorare lo stato dei documenti nel flusso e registrare tutte le operazioni. - Sistema di notifiche interne e workflow preconfigurati. • ### e ### - ### digitale e marcatura temporale tramite certificati remoti, con autenticazione tramite OTP o app mobile, conforme alle normative. • Ricerca e ### - ### dedicata alla ricerca semplice e avanzata di documenti e fascicoli, con possibilità di ricerca full-text e per metadati E stata, quindi, accertata una corrispondenza praticamente identica tra i programmi forniti e quelli pattuiti e, dunque, la corretta esecuzione delle prestazioni - inerenti appunto alla fornitura informaticadi cui alla fattura ###_011 dell'importo imponibile di euro 39.800,00, oltre iva . 
Occorre precisare che detto importo , a dispetto della dizione sintetica della fattura ###_011 che sembra riferirsi anche alla formazione - attiene invece al 40% della fornitura come si evince chiaramente dal riferimento all'ordine del 22.10.20, che riguarda la fornitura di software ; per converso, la fattura n 22 010 attiene alla formazione , riferendosi all'ordine ###### del 15/10/2020 del 15.10, che riguarda proprio l'attività formativa. 
Non colgono nel segno le censure svolte dal CTP di parte opponete alle conclusioni cui è pervenuto il CTU . 
Nella specie il tecnico della opponente ha lamentato : - ###à del metodo di comparazione utilizzato dal CTU ( La prima osservazione che lo scrivente adduce è che di questa comparazione non possiamo avere contezza, dato che non è stato condiviso con le parti il materiale prodotto presso #### fiducia nel ### ma certamente sarebbe stato auspicabile poter operare il confronto anche in autonomia. La seconda osservazione è che, in ogni caso, che il confronto tra il materiale depositato e quello presente sul server ### abbia esito positivo o meno, cambia poco in merito alla validità dei file prodotti, dato che il CTU ha confrontato dei file prodotti da ### con dei file in possesso di ### file questi di cui non vi è alcuna contezza circa integrità o datazione. Proprio in merito alla datazione, da quel poco che è in possesso allo scrivente (cioè il file archivio con i sorgenti dell'App “dnp5d60c3b6d4624ae6e5f4b45973aff26bf9f3c7eb.zip” prodotto da controparte in ### emerge un particolare di assoluto rilievo: la datazione di tutti i file contenuti nell'archivio risale al 29 ottobre 2021. Ovviamente tale data potrebbe configurare la creazione dell'archivio, ma poco importa: non vi è alcuna evidenza della data di creazione dei file, che potrebbe benissimo essere prossima al 29 ottobre 2021 Se si considera che la causa ha come punti di riferimento le due PEC del 2 febbraio 2021 e 12 febbraio 2021 (### 7 e Doc. 7 allegati all'### di ### in ### al ### di ### del 23 maggio 2023) è evidente che un codice di fine ottobre 2021 potrebbe rappresentare una situazione non conforme con quanto lamentato da ### e quindi il CTU in sostanza potrebbe trovarsi a valutare un codice successivo ai fatti di causa. La comparazione con i file presenti sul server ### tra l'altro, non garantisce nulla di più relativamente alle date, quindi rimane incerta la datazione del materiale prodotto da ### che non è stata in grado di provare a quando risale tale codice sorgente, rendendo quindi la comparazione a sua volta incerta); - ### valutazione dei vizi indicati nel doc 7 allegato alla seconda ### di ### ex Art 171 Ter ( sono, nel fascicolo di causa allegati da ### alcuni documenti dell'agosto 2020 che contengono precisi riferimenti alle singole caratteristiche che avrebbero dovuto essere implementate: 1) ### 1 “01_-_###prodotti_###pdf” (### del 7 agosto 2020) allegato alla seconda ### di ### ex Art 171 Ter; 2) ### 2 “02_-_###tecnico_###200807_###pdf” (### del 7 agosto 2020) allegato alla seconda ### di ### ex Art 171 Ter; Vi è poi un documento, sempre presente nel fascicolo ma allegato da ### che indica quali sono le difformità rilevate alla data del 17 novembre 2021 e contestate ad ### 3) Doc 7 allegato alla seconda ### di ### ex Art 171 Ter; ### documento precisa come - alla data del 17 novembre 2021 - il codice non era ancora conforme alle specifiche contrattualizzate a fine 2021, specificando dettagliatamente le difformità. ### del 17 novembre 2021 avente oggetto “### di non conformità sistema ### Documentale” inviata da parte del ### di ### vengono infatti evidenziate le seguenti difformità, che si chiede cortesemente al CTU di verificare nel codice prodotto da ### e che si riportano qui di seguito così come presenti nel documento Doc 7 allegato alla 2° ### Ex art. 171 ter cpc di ### agli atti del fascicolo: 1) ### prodotto fornito ed installato risulta diverso da quello indicato in sede di gara, denominato ### b) gli utenti autorizzati non possono creare classi documentali ad hoc (es.: reclami, fatture, contratti, progetti, gare, ecc.) a caldo (senza la necessità di riavviare il sistema) attraverso la definizione di metadati descrittivi e relative regole di validazione; c) il modulo non offre un meccanismo di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base alla classificazione archivistica degli stessi (attraverso l'importazione del titolario di classificazione del Cliente); d) il sistema non consente l'inoltro dei documenti ricevuti ad un'altra struttura o visualizzare lo storico degli inoltri; e) non è previsto il ### ed indicizzazione automatica dei contenuti su tutti i documenti inseriti nel modulo; f) non risulta possibile creare nuove classi documentali a caldo con regole di validazione definite ad hoc sulla base delle proprie esigenze; g) non risulta possibile effettuare operazioni base ### (crea, leggi, modifica, elimina) su documenti e fascicoli; h) impossibilità di accesso e modifica dei metadati associati alle classi documentali; i) non consente di effettuare operazioni sui documenti quali spostamento, copia, inoltro, assegnazione metadati e voci di titolari o e creazione ed avviamento di workflow.; j) non è possibile la gestione delle regole di inoltro per l'assegnazione di documenti (o fascicoli) ad ### o singoli utenti (in base all'organigramma dell'Ente) e per il passaggio tra le unità organizzative; k) impossibilità di condivisione di fascicoli o singoli documenti ad altre strutture e utenti con definizione delle regole di accesso (es. lettura, scrittura, ecc.); l) impossibilità di configurare meccanismi di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base alla classificazione archivistica degli stessi. 2) ### a) annullamento di un protocollo in piena tracciabilità e nel rispetto della normativa vigente; b) caricamento contestualmente alla protocollazione del documento scannerizzato oppure caricamento del documento in un secondo momento; c) ### dei documenti in ingresso ed uscita alle preposte strutture tramite configurazione di regole basate sul titolari di classificazione; d) disposizione della funzionalità ‘duplica protocollo' attraverso la quale è possibile creare un nuovo protocollo duplicando i dati della registrazione di protocollo che si intende replicare (a meno del campo destinatario); e) possibilità di creare e modificare una lista predefinita di oggetti da cui attingere all'atto della protocollazione ###; 3) ### processing: a) il modulo di ### processing non consente la definizione di workflow personalizzabili in base al numero di partecipanti e sulla base del sistema di approvazione prescelto: firma debole o firma digitale (con possibilità di utilizzare dispositivi di firma di tutte le ### sia per firme “remote” che apposte con “dispositivi tradizionali”, come smart card, ecc.); b) l'utente che da inizio ad un workflow non ha la facoltà di scegliere workflow pre-configurati: ### ratifica/approva semplice. E' il workflow più semplice da avviare e consente all'utente autorizzato di selezionare il primo destinatario, la modalità di approvazione (firma forte o debole) ed il file su cui verrà avviato il processo; ### ratifica/approva di gruppo. E' il workflow ideale per gestire una collaborazione a più mani su un medesimo documento. ### che avvia il processo seleziona l'elenco dei partecipanti e carica il documento, sarà cura del sistema notificare l'avvio del processo, l'aggiornamento dei documenti, ecc.; workflow ratifica / approva predefinito. E' il workflow perfetto per gestire quei processi di lavorazione in cui è noto a priori l'elenco dei partecipanti; c) il sistema inoltre non dispone di un cruscotto di controllo dove ogni utente può monitorare e prendere visione in tempo reale dello stato dei workflow suddivisi in: “ creati da me” e “### a cui partecipo” e “Compiti”; d) il modulo non dispone di workflow specifici relativi all'approvazione dei processi di approvvigionamento e di gestione logistica; e) il modulo non dispone di un sistema di notifiche interne, grazie al quale i partecipanti di un workflow vengono informati via e-mail, dello stato di avanzamento dello stesso; 4) ### amministrativi: a) il prodotto fornito ed installato risulta diverso da quello indicato in sede di gara, denominato ### b) il modulo non dispone di un word processor interno per la definizione degli atti c) impossibilità da parte dell'utente di verificare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento all'interno dell'iter procedurale definito e in base alle competenze assegnate; tracciare le varie versioni, identificare le note e apportate modifiche dai diversi autori in modo da controllare e gestire il flusso di informazioni legate alla loro produzione; e) ottemperare ai termini per l'esercizio del diritto di accesso al fine di salvaguardare il segreto di ufficio e mantenere la riservatezza su determinati atti e informazioni; 5) ### trasparente: a) il modulo non permette di gestire lo stato matricolare attraverso l'inserimento delle informazioni previste D.L 33/2013 relativamente al personale ed ai dirigenti (dichiarazioni di non inconferibilità e non incompatibilità, dichiarazioni reddituali e patrimoniali, CV). Si precisa che buona parte delle problematiche di cui sopra, indicate espressamente nel Doc 7 allegato alla 2° ### Ex art. 171 ter cpc di ### sono riferite a caratteristiche contrattualizzate nell'### 2 (allegato tecnico del 07.08.2020) citato espressamente nel quesito, quindi la loro verifica rientra pienamente nel perimetro dell'incarico posto dal ### al ### Per fare un esempio, il punto 1.c “il modulo non offre un meccanismo di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base alla classificazione archivistica degli stessi (attraverso l'importazione del titolario di classificazione del Cliente)”, 1.l “impossibilità di configurare meccanismi di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base alla classificazione archivistica degli stessi.” e il punto 1.d “il sistema non consente l'inoltro dei documenti ricevuti ad un'altra struttura o visualizzare lo storico degli inoltri” trovano riscontro nell'### tra le caratteristiche che avrebbero dovuto essere fornite nel sistema di #### qualitativa svolta dal CTU invece, di cui si riporta il breve resoconto prodotto nella relazione tecnica,non pare aver coperto questi aspetti (che andrebbero puntualmente verificati) come si evince dall'estratto della relazione di bozza di CTU che si riporta qui di seguito e che copre una verifica qualitativa sulle macro categorie e non sulle singole caratteristiche contrattualizzate: Tra l'altro, come si è dimostrato sopra e come ancora riproducibile, in realtà la gestione documentale al link messo a disposizione da controparte pare bloccarsi con un errore appena si tenta di caricare un documento da gestire, quindi non è stato possibile allo stato testarne il funzionamento”); - la mancata condivisione , nel corso dell'incontro peritale del modulo amministrazione trasparente poi esaminato nella bozza condivisa ( ### l'ultimo punto che si contesta al CTU è quello relativo all'amministrazione trasparente, aggiunto nella bozza condivisa con CTP e legali inviata via PEC e mai discussa in alcun incontro peritale. ### “wpdemo.aranciaict.it/wpdemo” citato dal CTU come “messo a disposizione da arancia ICT” non era mai stato esaminato né menzionato prima della bozza, non è presente negli atti ma soprattutto tale portale non pare essere presente nel codice sorgente prodotto da controparte e presente agli atti del fascicolo. Questo significa che tale elemento pare essere stato dato in valutazione al CTU fuori dal contraddittorio, fuori dal fascicolo e fuori dai codici sorgenti prodotti da ###. 
Orbene, quanto al primo profilo (erroneità del metodo di comparazione utilizzato dal ### , il Consulente ha condivisibilmente chiarito che “ La comparazione tra il codice sorgente fornito da ### e quello installato sui server di ### è stata regolarmente eseguita. Sono stati acquisiti e confrontati gli archivi pertinenti, ovvero: - "webapps.zip" contenente la cartella "webapps" del server virtuale ospitato presso ### - "dnp-arnas_2.zip" contenente la cartella "dnp-arnas_2" del medesimo server. La cartella “dnparnas_ 2” contiene i codici sorgente della procedura ### sviluppata dalla società ### Questo insieme di file rappresenta una copia esatta dei sorgenti attualmente in uso presso l'### - "dnp5d60c3b6d4624ae6e5f4b45973aff26bf9f3c7eb.zip" fornito da ### in giudizio. Il confronto ha evidenziato una corrispondenza tra i file analizzati, con alcune differenze di minima influenza.  ### sulla presunta incertezza della datazione del codice sorgente non può essere ritenuta rilevante ai fini della validità della comparazione. La data di creazione dell'archivio del 29 ottobre 2021 non implica necessariamente che i file siano stati generati in tale data, ma solo che sono stati archiviati in quel momento. Inoltre, non vi sono evidenze che dimostrino che il codice fosse differente da quello operativo nel periodo oggetto di causa. ### comparativa ha confermato la coerenza tra il codice installato sui server e quello fornito in giudizio. 
Quanto al punto tre - mancata condivisione , nel corso dell'incontro peritale del modulo amministrazione trasparente poi esaminato nella bozza condivisa - il ctu ha poi esaustivamente rilevato che “ ### relativa all'inserimento nella relazione di un ambiente di test non discusso negli incontri peritali è stata considerata alla luce dei materiali effettivamente prodotti e resi disponibili per la verifica. Inoltre, per garantire un'adeguata valutazione delle funzionalità, è stato messo a disposizione un ambiente di test, permettendo così di eseguire le opportune verifiche. 
Si precisa, inoltre, che la valutazione dell'installazione del software non rientrava nel quesito principale, pertanto la sua menzione non incide sulla validità delle verifiche effettuate. Per quanto riguarda il modulo “### Trasparente”, è stato riportato e analizzato quanto indicato nell'ambiente fornito da ### al fine di effettuare una valutazione qualitativa approfondita nei tempi disponibili. 
In ordine alla censura inerente all'omessa considerazione dei difetti del software occorre rilevare come i vizi indicati dal CTP non sono stati mai allegati nei termini previsti per le preclusioni assertive ( 171 ter n 1 cpc) Né a tale carenza di allegazione potrebbe supplirsi a mezzo delle prove orali e del richiamo al doc 7 ( pec ### , che è stato depositato con la memoria ex art 171 ter n 2 cpc e, dunque, a preclusioni assertive già maturate . 
In proposito occorre ricordare che, come è noto, l'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa - richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c.- o dell'eccezione - richiesto dall'art 167 cpc - va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultati provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum ( Cass. Civ., n. 24607/2017) ### principi costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità la quale ha ripetutamente affermato sia che la domandacosì come per l'eccezione - esige sempre che le parti indichino ore espressamente i fatti materiali posti a fondamento delle e domande o eccezioni (ex multis, ### 3, ### n. 17408 del 12/10/2012); sicchè, in mancanza di compiuta e specifica allegazione dei fatti, “la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (### 3, ### n. 7115 del 21/03/2013) . 
Per le stesse ragioni, l'evidenziata carenza assertiva non poteva essere colmata nemmeno attraverso il sollecitato richiamo del CTU sul punto, che avrebbe assunto connotati esplorativi. 
Sicchè correttamente il CTU non ha approfondito la questione relativa ai presunti difetti dei software avendo adottato un “ metodo per la verifica delle funzionalità coerente con i quesiti”.  ### metodo , si ribadisce, ha consentito , attraverso il riscontro della presenza delle voci di menu e delle interfacce e, dunque, attraverso una analisi qualitativa , la conformità tra la fornitura resa e quella pattuita ( cfr chiarimenti ctu “in relazione alle funzionalità ritenute non conformi, si precisa che sono state effettuate le opportune verifiche, rilevando la corrispondenza del codice con quanto installato sui server. ### di alcune funzionalità, se confermata, non inficia la corrispondenza del codice sorgente rispetto alla versione in uso al momento delle verifiche. Inoltre, occorre fare anche riferimento al punto 3.1.1 dell'### del 7.8.2020 dove si esplicitano i requisiti non soddisfatti delle funzionalità offerte rispetto alle richieste di ### A titolo di esempio, le funzionalità di OCR vengono demandate allo scanner se il dispositivo lo consente. Si precisa che al momento del sopralluogo presso i locali di ### del 22.4.2024 si è verificato solo l'utilizzo della procedura DNP gestione documentale da parte degli uffici preposti. 
Occorre , per completezza, evidenziare , che il documento 7 allegato alla memoria ex art 171 ter n 2 dell'opponente , citato dal ### è una denuncia dei vizi effettuata dalla ### alla ### , dalla quale non si ricava affatto la riconducibilità dei difetti lamentati all'attività facente capo alla ### piuttosto che a quella direttamente facente capo alla ### Risulta, quindi ,provato il corretto adempimento della fornitura informatica e dunque anche della prestazione relativa alla fattura ###_011 ( che come detto, attiene alla fornitura software e non alla formazione); per altro dalla verifiche effettuate dal CTu risulta smentita l'affermazione secondo cui “ il software di gestione workflow documentale (atti amministrativi) non sarebbe stato installato. 
Il corretto adempimento della fornitura trova, per altro, conferma anche nelle dichiarazioni del teste ### , il quale ha confermato che: in data ###, terminato positivamente il periodo formativo, il software, dopo averne testato il funzionamento, veniva rilasciato in produzione on promise presso l'infrastruttura informatica di ### Ricordo che il primo modulo rilasciato fu sistema protocollo informatico - per il quale la formazione venne fatta prima e poi il modulo fu via via implementato di funzionalità . La formazione di ottobre riguardava queste successive implementazioni. Cap 13 confermo anche se non ricordo il giorno preciso ( cfr anche dep. 
Trabucco “cap 13 . : CONFERMO e ricordo che noi mandammo una mail a ### e ### di avvenuto rilascio in ambiente di produzione dell'applicativo omisiss la attività di formazione fu svolta” prima del rilascio anche al fin di porre rimedio ad eventuali osservazioni del cliente al momento delle prove di utilizzo; non vi furono però alcun osservazioni, almeno rivolte a me anzi l'allora direttore amministrativo di ### al termine dell'attività di formazione manifestò un positivo riscontro delle attività) In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto, occorre precisare che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ### il CTu non ha espresso un giudizio di congruità del prezzo, che è quello contrattualmente pattuito , ma di congruità dell'importo rispetto alla prestazione resa, indicata nella fattura nel 40% del totale. 
Per altro il pagamento del 40% per la fornitura era espressamente previsto nell'offerta accettata da ### che prevedeva la fatturazione secondo le seguenti modalità : : ### 1: ### d'uso (€ 27.500,00) e servizi professionali (€ 18.800,00): • 40% all'ordine; • 40 % al completamento delle attività di formazione e affiancamento/training on the job; • 20% al al superamento del #### di funzionalità aggiuntive alla ### base (€ 72.000,00): • 40% all'ordine; • 40% all'installazione per il “pronti al collaudo”; • 20% al superamento del ### corretta è la fatturazione nella misura del 40% , essendo stata completata, per quanto appresso si dirà, l'attività di formazione e affiancamento/training on the job, mentre è irrilevante il mancato collaudo, che avrebbe determinato solo il diritto al pagamento dell'ulteriore 20% . 
Deve ritenersi del pari provato l'adempiemmo della prestazione relativa alla attività di formazione. 
Dalle prove orali assunte sul punto è, infatti, emerso il puntuale svolgimento dell'attività di formazione nei giorni indicati nell'allegato n. 12 di parte opposta. 
Nel dettaglio , ### , dipendente della ### sino al marzo 2024 - della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, posto che egli ha ormai cessato l'attività lavorativa alle dipendenze della società opposta ( da marzo 2024 fin a gennaio 2025 sono stato dipendente di ### e da gennaio 2025 ad oggi lavoro alle dipendenze della ### ha affermato: - di avere rivestito la qualifica di project manager della fornitura del programma di gestione documentale e protocollo informatico e atti amministrativi in relazione all'appalto in cui il cliente e finale era ### nel contesto del quale egli si era occupato del coordinamento di tutte le attività inerenti alla predetta fornitura; dalla formazioni degli utenti sino alla configurazione del sistema, operando , anche nella qualità di formatore all'attività di formazione e di training on the job con i dipendenti del cliente finale; - che l'attività di formazione aveva avuto luogo presso i locali di ### nel mese di ottobre e era durata circa 10 gg; - egli, alla fine di ogni giornata lavorativa, aveva sottoscritto i verbali di formazione dove veniva riassunta l'attività formativa svolta ; detti verbali - che venivano esibiti al teste e che egli riconosceva ( Cap 12 si dà atto che a l teste viene esibito l'allegato 12 della seconda memoria istruttoria ### : riconosco i verbali ; sono quelli a cui prima mi riferivo e li ho formati io) erano soprattutto funzionali a rendicontare a ### le attività erogate ed erano stati sottoscritti anche da ### che era il dirigente dell'unità operativa dei sistemi ITC di ### - gli incontri formativi erano diretti ad illustrare le funzionalità dell'applicativo sia dal punto di vista teorico che pratico e consistevano “ in una fase di esercitazione pratica con un applicativo demo cioè un sistema che replicava esattamente quello che poi avremmo dovuto installare ; si trattava di un unico applicativo con diverse macro aree quindi l'attività formativa ha riguardato tutte le macroaree ovvero atti amministrativi ### gestione workflow documentale e framework di funzionalità aggiuntive. 
Il teste, ### all'epoca dei fatti dipendente della ### consulting , una società affilata a ### ( ed oggi dipendente di una diversa società ### s.r.l.) ha reso dichiarazioni del tutto convergenti con quelle del ### con il quale egli aveva lavorato , nell'ambito dell'appalto per cui è causa , “ supportandolo nella attività di formazione e nella gestione in generale di tutto il progetto”. 
Nello specifico , il teste ha precisato: - di avere preso parte in prima persona a detta attività formativa , attestata dai verbali - che egli ha riconosciuto ( Cap 12 si dà atto che a l teste viene esibito l'allegato 12 della seconda memoria istruttoria : riconosco i verbali ; sono quelli a cui prima mi riferivo e li ha firmati per comodità solo ### mai io li hi predisposti insieme LUI ) - da lui stesso redatti giorno per giorno e sottoscritti da tutti i partecipanti e dal ### rup e responsabile lato ### dl servizio ICT ; - che l 'attività aveva ad oggetto il funzionamento del software anche tramite demo ovvero tramite esercitazioni pratiche ( : le attività di formazione e esercitazione a cui ,mi riferivo hanno avuto ad oggetto i software atti amministrativi ### gestione workflow documentale e framework di funzionalità aggiuntive. 
Per converso, il teste citato dalla ### a prova contraria a nulla ha saputo riferire sull'attività di formazione oggetto di contesa essendosi limitato ad affermare di ricordare e fosse stata “svolta o meno l'attività di formazione , precisando che era stata certamente svolta quella relativa al modulo protocollo. 
In definitiva , è stata raggiunta la prova anche del corretto espletamento dell'attività di formazione e, dunque, della debenza della somma di cui alla fattura n 8000 relativo al canone di assistenza e manutenzione annualmente anticipato per la fase 2:. 
Tuttavia , sebbene l'istruttoria abbia confermato la debenza delle somme indicate nelle fatture poste a fondamento del monitorio , il decreto ingiuntivo va comunque revocato, essendo in parte condivisibili le censure dell'opponente in ordine al doppio conteggio di una quota di interessi ### il giudice ha, dapprima, riconosciuto la somma di euro 60.522,66 comprensiva degli interessi al tasso di cui all'art. 5 l dgl 231/01 ( per euro 2.206,66 sulla sorte) - dalla scadenza del termine di pagamento (1.5.22) alla data di redazione del ricorsoe, successivamente, ha pure riconosciuto gli stessi interessi non già dalla data di deposito del ricorso ma dalla scadenza riportata in fattura , con duplicazione della quota di interessi relativi al periodo corrente dalla data di emissione della fattura sino al soddisfo. 
Corretta è invece il tasso applicato sia in quanto richiamato nell'ordine di acquisto della ### sia in quanto viene in rilievo una transazione commerciale .   Di modo che l'opposta ha diritto al pagamento della somma 58.316,00 ( iva compresa) oltre a interessi al tasso di cui all'art 5 d.lsg 231/2002 dal 1.5.22 ( 90 gg dalla ricezione della fattura ) al soddisfo ****** Per le medesime ragioni - assenza della allegata condotta inadempiente della ### - va rigettata la domanda di restituzione della somma corrisposta “ per il software documentale mai attivato” pari . € 39.800,00 e di risarcimento dei danni. 
Le spese di lite . paria euro 14.103 , liquidate secondo i parametri medi scaglione da 52.001 a 260.000 - vanno poste a carico di ### risultata comunque soccombete rispetto alla domanda di adempimento. 
Quanto alle spese del monitorio ( euro 2.242) - giova ricordare che , secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese ### proprio l'esito complessivo del giudizio - conclusosi con il riconoscimento del credito di importo sostanzialmente sovrapponibile a quello azionato in via monitoria, impone di porre a carico dell'opponente anche le spese del monitorio.  PQM Il Tribunale di ### - sezione terza civile - definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ### spa ### il decreto ingiuntivo n. ###/2023 ; ### spa a pagare in favore di ### s.r.l. la somma di euro 58.316,00 ( iva compresa), oltre a interessi al tasso di cui all'art 5 . dlg 231/01 dal 1.5.22 ( 90 gg dalla ricezione della fattura ) al soddisfo; ### spa al pagamento in favore di ### s.r.l. delle spese della fase monitoria e del presente giudizio che liquida in euro 407 per esborsi e in complessivi euro 16.345,00 per compensi, oltre a spese generali ( 15%) iva e cpa nella misura d legge
Pone definitivamente le spese di CTU a carico della ### spa ### il #### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### dr. ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 7110/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Denaro Cristina

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 528/2015 del 15-01-2015

... con le semplici parametrazioni, deve prevedere la licenza d'uso del software, la manutenzione annua, la installazione del programma sulle apparecchiature del cliente con le regolazioni necessarie a garantire un buon funzionamento tecnico, la parametrizzazione del software per adeguarlo alle esigenze aziendali, la realizzazione di software ad hoc per integrare quanto svolto da software standard con quanto necessario al cliente, il trasferimento dei dati dal sistema precedentemente in uso al nuovo, la formazione del personale all'utilizzo del nuovo sistema ed il collaudo generale con attivazione del nuovo sistema; 7) nella offerta redatta da ### ed accettata dalla convenuta, l'oggetto delle prestazioni fornite viene descritto nel capitolo 2. In particolare al punto 2.1 si indica testualmente “ si assume di dare priorità, nel disegno e nella implementazione del nuovo sistema informativo ### allo standard SAP in modo da minimizzare scostamenti che, in concomitanza di successivi upgrade, indurrebbero onerosi progetti di adeguamento di sviluppi custom”. Nei punti 2.6 e 2.7. vengono indicate le attività incluse e le attività escluse e nel contratto si specifica che le attività oggetto (leggi tutto)...

testo integrale

N. R.G. ###/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SETTIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. ###/2009 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### EMANUEL (###) ### 18 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in ### 18 20121 MILANO presso il difensore avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. #### , elettivamente domiciliato in ### V ### 10 20129 MILANO presso il difensore avv.  #### parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  ### atto di citazione ritualmente notificato, la società ### s.p.a. ha convenuto in giudizio la società ### s.p.a. esponendo quanto segue: -che nel 2006 la società convenuta, dopo aver commissionato alla società P ### l'analisi del proprio sistema informatico in essere ed a tendere, aveva richiesto a differenti fornitori, tra cui la società ### s.p.a., ora ### s.p.a., la presentazione di un'offerta relativa alla implementazione del sistema ### -che dopo la presentazione dell'offerta di Syn ed una serie di incontri tra le parti, in data 31 luglio 2006 le parti avevano stipulato il contratto base prevedente la installazione della piattaforma applicativa ### ovvero di un software standard, con esplicita indicazione delle attività comprese nel contratto e di quelle da ritenersi escluse e da quotarsi a parte; -che tra i presupposti dell'offerta veniva considerato essenziale per la riuscita del progetto la disponibilità di figure professionali del cliente con buona conoscenza dei processi e con delega a prendere decisioni; -che nel contratto era stato definito un piano di lavoro, indicato come piano di massima, di circa 9 mesi, termine che non poteva quindi considerarsi come essenziale; -che in sede di esecuzione del contratto Syn si era resa conto dell'esistenza di una significativa differenza tra quanto concordato in contratto e le richieste di ### in termine di integrazioni e personalizzazioni non incluse; - che a causa di ciò le parti avevano formalizzato le richieste di integrazione e modifica di ### stipulando un primo accordo integrativo in data 25 luglio 2007 ed un successivo accordo in data 2 ottobre 2007 relativo alle richieste di personalizzazioni in ambito ### -che nel frattempo Syn aveva continuato a svolgere le varie attività previste nel contratto, riepilogate in periodici SAL condivisi dalle parti e non contestati dalla ### -che le continue richieste di modifica di ### avevano determinato uno stravolgimento del progetto iniziale e conseguentemente anche dei termini di esecuzione ivi concordati; -che inoltre nel corso della esecuzione, ### non aveva fornito in modo adeguato il supporto previsto nelle offerte sia in termini quantitativi che qualitativi; -che ciò aveva impedito la attuazione del piano di lavoro predisposto ed aveva determinato l'incrinarsi dei rapporti tra le parti; -che le attività di Syn erano proseguite per tutta la primavera ed estate del 2008 fino al mese di ottobre, con emissione dei vari SAL e delle relative fatture; -che la ### era rimasta debitrice della somma di € 227.529,31 di cui alle fatture emesse da Syn e della ulteriore somma di € 131.725,00 per attività svolte e non ancora fatturate; -che inoltre la attrice ha allegato di aver subito un danno a causa del comportamento di ### costituito dalle attività aggiuntive eseguite per venire incontro alle richieste della convenuta ed ha chiesto pertanto il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante derivante dall'inadempimento della convenuta, quantificati in una somma non inferiore a € 400.000,00. 
Pertanto la attrice ha chiesto la condanna della ### al pagamento in suo favore della somma di € 759.254,31, oltre interessi di mora ed alle spese del giudizio. 
Si è costituita la società convenuta che ha replicato: -che nel corso delle trattative la Syn aveva sempre assicurato che il sistema SAP era in grado di rispondere a tutte le esigenze della azienda, esigenze di cui Syn era a conoscenza in quanto la ### aveva fornito i manuali e l'elenco delle funzionalità che doveva avere il programma applicativo; -che dal contenuto della richiesta di offerta inviata da P-### per conto di ### emergeva che l'offerta di Syn avrebbe dovuto prevedere un costo chiavi in mano e la realizzazione di tutte le attività necessarie a personalizzare il prodotto sino a renderlo aderente al “to be”; -che nel corso dell'esecuzione del primo contratto, il personale ### coinvolto nel progetto aveva iniziato a percepire che Syn considerava gran parte delle attività di implementazione come delle personalizzazioni non comprese nel corrispettivo del contratto; -che al riguardo secondo la prospettazione di Syn nell'ambito del corrispettivo contrattuale rientravano soltanto le attività ricomprese nello standard ### -che tuttavia, mentre ### non avrebbe potuto conoscere lo “standard Sap”, la ### oltre a conoscere il proprio prodotto, aveva avuto tutti gli strumenti e le informazioni necessarie a valutare le esigenze della committente e quindi avrebbe dovuto informare quest'ultima del contenuto dello standard Sap e delle conseguenze sul corrispettivo contrattuale; -che la ### era addivenuta alla stipula dell'accordo integrativo del 25 luglio 2007 in quanto la sospensione del progetto avrebbe determinato danni ingenti e per lo stesso motivo, a fronte della questione delle attività extra contratto sollevate da ### era addivenuta alla stipula del terzo accordo del 2 ottobre 2007; -che con riferimento al dedotto inadempimento ascritto a ### la convenuta non aveva aderito al nuovo progetto e piano di lavoro elaborato da Syn in quanto non riteneva realizzabile il progetto e non ritenendo realistici i tempi proposti, tanto più che non era neppure effettivamente terminata la attività di stesura delle analisi funzionali, che Syn considerava conclusa; -che inoltre dalla corrispondenza scambiata tra le parti emergeva che era stata Syn a posticipare più volte le date di consegna ed a stravolgere gli accordi contrattuali; -che a fronte della assegnazione da parte di ### di un termine essenziale per avere le risposte definitive in ordine alla fattibilità del progetto di implementazione, la Syn aveva iniziato ad avanzare una serie di contestazioni mai mosse prima di allora in ordine a maggiori corrispettivi ed asserite inadempienze di ### in ordine alla trasmissione del piano di lavoro relative alle attività svolte dal personale; -che le successive verifiche tecniche sul piano di unit test proposto dalla Syn avevano evidenziato che tale piano presupponeva un impegno del personale di ### superiore al numero di giornate lavorative utili, nonché il mancato completamento di molti unit test e la necessità di rifarne altri per la presenza di anomalie; -che nonostante la volontà della committente di proseguire nel progetto, nell'ottobre del 2008 il legale di ### aveva comunicato la volontà di sospendere l'adempimento a causa del rifiuto di ### di pagare la somma di € 227.000,00 di cui alle fatture emesse; -che alla luce di ciò la appaltatrice non aveva consegnato l'opera ed aveva svolto una attività del tutto inutilizzabile per la committente se non attraverso l'intervento di un altro partner Sap certificato; -che la convenuta ha dedotto che i contratti erano viziati da errore sull'oggetto del contratto in quanto, alla luce dei passaggi del primo contratto ed al senso letterale degli stessi, la ### aveva ritenuto che l'offerta di Syn fosse conforme alla propria richiesta e quindi prevedesse la personalizzazione del programma dietro pagamento del prezzo a corpo; -che pertanto in via principale la convenuta ha chiesto l'annullamento dei contratti e la condanna della attrice alla restituzione del prezzo percepito di € 939.024,00 oltre al risarcimento dei danni per i costi sostenuti dalla convenuta nel corso del progetto, quantificati nella somma di € 1.237.212,00; -che in subordine, la convenuta ha chiesto la condanna di ### all'esecuzione del contratto e quindi al completamento dell'opera commissionata al prezzo convenuto di € 390.000,00 con fissazione del termine da parte del giudice, nonché la condanna alla restituzione delle somme versate in eccesso ed al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento di ### -che in via ulteriormente subordinata la convenuta ha chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 cod.civ. e la condanna della attrice alla restituzione del prezzo oltre che al risarcimento dei danni da inadempimento. 
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. la attrice ha modificato la domanda proposta in atto di citazione, formulando domanda di risoluzione per inadempimento del contratto da parte di ### e nel corso del giudizio la convenuta ha rinunciato alla domanda di adempimento di cui al punto B) delle conclusioni della comparsa di risposta. 
La causa, istruita mediante la produzione di documenti e l'espletamento di una ### è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE La decisione sulla domanda attorea e sulle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta presuppone l'individuazione dell'oggetto del contratto stipulato dalle parti nel mese di luglio 2006 ed in particolare del contenuto delle obbligazioni assunte da ### ora ### E' pacifico e risulta per tabulas che la conclusione del contratto è stata preceduta dalla redazione da parte della società P-### su incarico della ### di una analisi dei processi aziendali della società, riassunta nel manuale denominato “as is” (come siamo), di una analisi dei processi attesti, riassunta nel manuale denominato “to be” (quello che vorremmo essere) e di una check list delle funzionalità, contenente l'elenco delle funzioni che il nuovo sistema informativo avrebbe dovuto avere (cfr. doc. 1-3 fascicolo convenuta). 
Sempre la P-### ha richiesto per conto della ### alla società Syn e ad altri possibili fornitori la presentazione di una sua offerta allegando i suddetti manuali e l'elenco delle funzionalità (cfr. doc. 6 fascicolo convenuta) Dopo una serie di offerte presentate da Syn e all'esito dello scambio di corrispondenza e documenti tra le parti, si è arrivati all'offerta del 31 luglio 2006, che è stata poi accettata dalla convenuta. 
A tal fine, data la tecnicità della materia, occorre partire dall'esame delle risultanze della consulenza tecnica espletata. 
Al riguardo, dalla CTU emergono i seguenti dati: 1) la scelta di ### di cambiare il sistema informativo derivava dal fatto che tutte le modificazioni ed aggiunte apportate nel corso del tempo all'originario sistema lo avevano reso obsoleto e non in grado di porre in essere tante operazioni, che di fatto venivano effettuate tramite fogli excel, al di fuori di un sistema coordinato e controllato; 2) la tipologia di software prescelto, detto anche “ERP”, avente levatura internazionale, consentiva di rispondere all'esigenza di supportare in modo coordinato e controllato e con garanzia della correttezza dei dati il maggior numero possibile di attività aziendali, ma non anche alle esigenze di flessibilità e di facilità d'uso. Al riguardo il CTU ha evidenziato come tale software sia molto più complesso e difficile da usare rispetto ad un sistema fatto in casa, in quanto le funzioni sono pensate per una generalità di utenti ed una generalità di situazioni e non per l'ottimizzazione dell'uso da parte di una specifica utenza; 3) la richiesta di offerta di ### evidenziava la volontà della convenuta di ricevere una proposta “chiavi in mano”, comprensiva di interfacce e personalizzazioni, in modo da ottenere un software che coprisse tutte le sue funzioni ed esigenze; 4) secondo il giudizio del CTU si trattava di una aspettativa intrinsecamente non soddisfabile in quanto la check list predisposta non bastava al fine di arrivare ad una quotazione per le personalizzazioni, limitandosi a citare delle funzioni senza descrivere dati e logiche di calcolo con il dettaglio necessario al tecnico per scrivere software, né i manuali consegnati descrivevano in modo sufficiente dati e processi necessari a tal fine (cfr. esempi su alcune funzioni indicate nella check list alle pagine da 13 a 16 dell'elaborato); 5) mentre di solito nei progetti di avviamento di sistemi ERP si verifica una situazione di asimmetria informativa tra il cliente ed il fornitore, che non posseggono le stesse conoscenze, in quanto il fornitore non conosce nel dettaglio l'azienda e il cliente non conosce la metodologia ed i rischi specifici di tale progetto, nel caso in esame tale asimmetria non si è verificata in quanto Syn tramite i manuali ricevuti conosceva la situazione generale dell'azienda (con l'eccezione del fattore umano che poteva essere riscontrato solo sul campo),e ### a sua volta, essendo assistito dalla ### e dal program manager ### appositamente reclutato, era con certezza nelle condizioni di conoscere la natura del progetto e i rischi conseguenti; 6) in via generale l'offerta di implementazione di un ### data la complessità di tale processo, che richiede la consulenza necessaria per configurare i parametri del programma in modo da ottenere un sistema che soddisfi alle proprie esigenze ed in alcuni casi la scrittura di programmi appositamente creati per soddisfare a casi specifici non ottenibili con le semplici parametrazioni, deve prevedere la licenza d'uso del software, la manutenzione annua, la installazione del programma sulle apparecchiature del cliente con le regolazioni necessarie a garantire un buon funzionamento tecnico, la parametrizzazione del software per adeguarlo alle esigenze aziendali, la realizzazione di software ad hoc per integrare quanto svolto da software standard con quanto necessario al cliente, il trasferimento dei dati dal sistema precedentemente in uso al nuovo, la formazione del personale all'utilizzo del nuovo sistema ed il collaudo generale con attivazione del nuovo sistema; 7) nella offerta redatta da ### ed accettata dalla convenuta, l'oggetto delle prestazioni fornite viene descritto nel capitolo 2. In particolare al punto 2.1 si indica testualmente “ si assume di dare priorità, nel disegno e nella implementazione del nuovo sistema informativo ### allo standard SAP in modo da minimizzare scostamenti che, in concomitanza di successivi upgrade, indurrebbero onerosi progetti di adeguamento di sviluppi custom”. Nei punti 2.6 e 2.7. vengono indicate le attività incluse e le attività escluse e nel contratto si specifica che le attività oggetto dell'offerta sono da considerarsi a corpo; 8) secondo il ### dall'esame del contenuto del contratto emerge che nel prezzo a forfait non erano comprese le personalizzazioni, fatta eccezione per un piccolo numero di personalizzazioni indicate nel verbale 5 e per alcune interfacce, citate espressamente nel contratto al paragrafo 2.1.4., in relazione alle quali l'offerta comprende un massimo di 140 giorni lavorativi. Inoltre il consulente ha evidenziato come in nessuna parte del contratto venga specificato che i manuali consegnati a ### costituiscano il capitolato a cui attenersi ed ha al contrario ritenuto che la previsione contenuta nel paragrafo 1, secondo cui ### ha predisposto l'offerta in base alle informazioni contenute nella documentazione ricevuta da ### ovvero processi aziendali as-is, processi aziendali to-be e richiesta di offerta, indica che tali manuali hanno semplicemente suggerito le funzioni da investigare e da descrivere nell'offerta; 9) i servizi compresi nel forfait erano quelli relativi alla fase di studio preliminare, di modellazione, prototipazione ed avviamento, oltre a 115 giornate lavorative da dedicare ad eventuali e non precisate personalizzazioni ed al supporto per la attività di migrazione dei dati, con esclusione altresì della installazione e della relativa assistenza tecnica; 10) con riferimento alla formazione, dal contenuto della clausola relativa alle esclusioni, del capitolo 3 pag.  68 dell'offerta e dalla tabella redatta nell'approfondimento dell'offerta del 21 luglio 2007 (cfr. par. 3.2.7.  della CTU), si desume che la formazione dei “key users”, ovvero dei soggetti coinvolti nel progetto fin dalle prime fasi e chiamati a partecipare a tutte le fasi di progetto, era ricompresa nel corrispettivo a forfait, mentre era esclusa espressamente la formazione del personale IT e degli utenti finali; 11) con riferimento al piano di lavoro, il CTU ha evidenziato che mentre il piano indicato nell'allegato E all'offerta aveva una sua credibilità formale, non è così per quello inserito nel testo dell'offerta in quanto esso sovrapponeva l'attività di sviluppo con quella di modellazione, prototipazione ed avviamento. 
Inoltre il CTU ha ritenuto improponibile la suddivisione delle attività nei mesi ed ha rilevato che tale piano non prendeva in considerazione le specificità della ### ed in particolare la circostanza della notevole complessità dei processi aziendali della convenuta nell'area commerciale; 12) in base a tali rilievi il consulente ha quindi ritenuto che l'offerta presentasse un contenuto chiaro, relativo alla implementazione di software standard a costo forfettario, con personalizzazione escluse ed un contenuto ambiguo relativo alle interfacce, ad attività dichiarate comprese nel contratto, quale la valutazione di personalizzazioni e del supporto alla migrazione dati e la formazione, un piano utopico ed una proposta metodologica in linea con le buone regole dell'arte; 13) a fronte di tale contenuto dell'offerta redatta da ### e del fatto che essa offriva chiavi in mano solo la implementazione dello standard SAP e che prevedeva una implementazione guidata non dai manuali ma dalle specifiche che avrebbero fornito i key users in incontri di analisi, il CTU ha evidenziato che ### pur assistita dalla società di consulenza ### non risulta aver sollevato alcun dubbio né aver richiesto approfondimenti sui punti sopra citati; 14) con riferimento all'attuazione del progetto, il CTU è partito dall'analisi della fase relativa alla modellazione, ovvero quella in cui gli specialisti SAP interagiscono con gli utenti per analizzare nel dettaglio come realizzare tutte le funzioni di interesse, come parametrare SAP per ottenerle e trasfondono il risultato di tale attività in un insieme di documenti, denominati ### che spiegano ciò che verrà realizzato con ### le personalizzazioni richieste dagli utenti a fronte delle funzioni offerte da ### la migrazione dei dati dal vecchio sistema e le interfacce da realizzare per interfacciare i sistemi satelliti. Al riguardo il CTU ha affermato che i vari passi previsti dalla metodologia si sono succeduti nel tempo secondo regola d'arte e che soltanto lo studio preliminare non è stato eseguito, senza che risulti agli atti alcun elemento che spieghi o commenti tale circostanza. 
Dall'esame della corrispondenza tra le parti e dei vari ### emerge che tale fase è stata completata il 19 marzo 2007, ovvero dopo 6 mesi dall'inizio del progetto e dopo 5 mesi di lavoro, e quindi con ritardo rispetto ai termini previsti nell'offerta, di 1,5 mesi e di quelli previsti nel piano iniziale, pari a 3 mesi; 15) la fine della attività di modellazione ha evidenziato la necessità di una lista di personalizzazioni, derivante dalle richieste di key users, che ha portato successivamente ### a formulare una offerta per la realizzazione di tali personalizzazioni, sottoposta a ### il 2 ottobre 2007 ed approvata il 19 novembre 2007; 16) con riferimento alla fase della prototipazione, consistente nella applicazione ad una versione di test del sistema dei parametri necessari a provare le funzionalità principali e più importanti e nella configurazione del sistema in modo da rappresentare correttamente gli aspetti organizzativi dello stesso, il CTU ha riscontrato il completamento della fase a metà settembre 2007, come confermato dalla mail di ### del 28 ottobre 2007 e dal SAL del 28 ottobre 2007; 17) alla luce dell'attività svolta e del contenuto del contratto il CTU ha quindi ritenuto sussistere i presupposti per il riconoscimento dei corrispettivi relativi alla fase della modellazione e della prototipazione, così come il pagamento dell'addizionale del 10%, in quanto lo sforzo compiuto da ### per potare avanti il progetto era di gran lunga superiore a quanto preventivato nel corrispettivo, come dimostrato dal fatto che, in base ai rapportino prodotti, sono state condotte circa 2500 giornate di lavoro a fronte delle 1650 stimate nel contratto; 18) al contrario si è rilevato che la fase di sviluppo non è stata completata, dovendosi concludere con l'accettazione della “integration test”, mai verificatasi e che non si è arrivati neppure alla fase di post avviamento, con la conseguente non debenza dei corrispettivi previsti per tali fasi; 19) con riferimento al successivo contratto di cui all'offerta del 25 luglio 2007, il CTU ha rilevato che essa riguardava la realizzazione di 17 interfacce in entrata ed 83 in uscita, di 21 migrazioni e di 14 estrattori/caricatori, con previsione di corrispettivo a corpo, parametrato al numero di giornate di lavoro preventivate. ### il giudizio del consulente, tale offerta presentava aspetti non chiari in quanto non era ribadito, a differenza di quanto previsto nel contratto del 2006, che nelle migrazioni la responsabilità della pulizia dei dati e del controllo dei dati migrati è dei key users, non era specificato cosa si intendesse per “conclusione della attività di realizzazione” e non era chiaro il significato della fatturazione del corrispettivo “per gruppo di oggetti”; 20) la attività di migrazione si è protratta per lungo tempo e di fatto è stata sostanzialmente conclusa alla data del 15 ottobre 2008; 21) la attività relativa agli estrattori /caricatori è stata rappresentata nella tabella a pag. 58 della CTU in cui si indica come "realizzata" ogni funzione per la quale vi è stato il superamento dello unit test, come “unit test in corso” ogni funzione per la quale non era terminata la fase di collaudo, e come “anomalie”, ogni funzione in relazione alla quale al termine del collaudo erano state rilevate le anomalie. Alla luce di ciò il CTU ha ritenuto dovuto il corrispettivo per la fase di analisi e realizzazione per le sole funzioni realizzate e per le altre soltanto il corrispettivo per la fase di analisi. Pertanto delle 80 giornate previste nel contratto il CTU ha calcolato quelle fatturabili sulla base delle attività realizzate, dell'impegno impiegato e di quello necessario per il completamento delle realizzazioni o la risoluzione delle anomalie, stimando quindi che il realizzato ammonta all'83,75% del dedotto nel contratto e che il personale ### al fine del completamento dovrà impiegare 5,7 giornate di lavoro; 22) le attività di realizzazione delle interfacce sono rappresentate nella tabella a pag. 62-64 della ### con indicazione di quelle realizzate, di quelle non riscontrate, di quelle annullate e di quelle per cui lo unit test era ancora in corso. In tal caso nell'offerta era previsto un impegno totale di 159,2 giornate, di cui il 30% fatturabile alla analisi ed il 40% alla realizzazione ### luce di ciò il CTU ha ritenuto fatturabile un numero di 42,66 giornate di analisi e di 47,96 giornate di sviluppo ed ha stimato che il realizzato ammonta all'80,22% e che il personale ### al fine del completamento dovrà impiegare 16 giornate di lavoro; 23) le attività di realizzazione delle interfacce verso il datawarehouse sono rappresentate nella tabella a pag.  68-70 della ### con indicazione di quelle realizzate, di quelle non riscontrate, di quelle da completare o sospese. In tal caso nell'offerta era previsto un impegno totale di 190,3 giornate, di cui il 30% fatturabile alla analisi ed il 40% allo sviluppo. ### luce di ciò il CTU ha ritenuto fatturabile un numero di 48,99 giornate di analisi e di 65,32 giornate di sviluppo ed ha stimato che il realizzato ammonta all'78,5% e che il personale ### al fine del completamento dovrà impiegare 21 giornate di lavoro; 24) in base alle suddette percentuali ed alla luce dei corrispettivi fissati nell'offerta, il CTU ha ritenuto dovuto a ### il compenso complessivo di € 126.088,00 di cui € 40.000,00 per le attività di cui al punto 21, € 24.600,00 per le attività di cui al punto 22 e € 61.477,50 per quelle di cui al punto 23; 25) con riferimento al terzo contratto, di cui all'offerta del 19 novembre 2007, si è rilevato che esso ha riguardato 57 personalizzazioni, cui ha fatto seguito, nel maggio 2008, la richiesta di ulteriori 24. Anche in tal caso il CTU ha redatto una tabella che indica lo stato di ognuna delle personalizzazioni richieste, da cui si evince che alcune sono state completate ed hanno superato lo unit test, altre sono state completate ma hanno presentato anomalie, altre ancora non sono state completate, non essendo stato fatto il test, e da ultimo, alcune per cui non è stata fatta l'analisi (cfr. pag 77-82 dell'elaborato). I corrispettivi di cui all'offerta prevedevano un budget di 580 giornate ed il CTU ha ritenuto fatturabili per l'analisi 249,75 giornate su un totale di 261 e per la realizzazione 105,75 su 262, mentre il completamento delle analisi e dei test e la risoluzione delle anomalie richiedono 97,15 giornate di lavoro per ### cui aggiungere le giornate occorrenti a ### per completare l'attività e per i ricicli sullo sviluppato, stimati in 55,25. In base a tali calcoli il CTU ha quindi ritenuto che rispetto al corrispettivo contrattuale di € 280.000,00 sia dovuto per tale attività a ### la somma di € 189.475,00; 26) per quanto riguarda le attività extra offerta, il CTU ha riscontrato che nel piano di lavoro del 21 maggio 2008 compare l'indicazione di interfacce non citate in alcuna comunicazione precedente, ovvero interfacce tra SAP ed il sistema provvigioni su 580. In tal caso l'attività svolta ha riguardato solo l'analisi ed in mancanza di qualsiasi documento inerente tale attività il CTU ha ritenuto di non poter valutare il corrispettivo economico di tale lavoro. Utilizzando il criterio adottato nell'offerta relativa alle interfacce, per l'analisi sarebbe dovuto il 30% del corrispettivo calcolato su 15 giornate di lavoro per 4 persone, per un totale di € 9.000,00; 27) il CTU ha poi verificato la esecuzione di ulteriori personalizzazioni non oggetto di offerta, oggetto della mail del 5 maggio 2008 a firma di ### riepilogando tipo di personalizzazioni e lo stato di attuazione nella tabella a pag. 89 e 90. In assenza di un corrispettivo concordato, il CTU ha utilizzato i criteri posti a base dell'offerta relativa alle personalizzazioni ed ha quantificato il corrispettivo dovuto, tenuto conto della fase di analisi e realizzazione e dell'attività necessaria al completamento nella somma di € 81.100,00; 28) in relazione all'aspetto dei piani di lavoro e della tempistica, il CTU ha evidenziato come il piano presentato il ###, prevedente la partenza al 25 agosto 2008, era di tipo matematico e prevedeva un periodo di un mese mezzo per il collaudo da farsi da parte del personale ### ritenuto improponibile dal ### In merito al rispetto della tempistica indicata in tale piano ed in quelli precedenti, il consulente ha evidenziato come l'assenza di interlocuzione con gli altri attori, ovvero con ### ed i key users faceva sì che i tempi ivi indicati venissero smentiti appena scritti. Al riguardo il consulente ha evidenziato che le attività di ### erano interconnesse con quelle degli altri e che il coordinamento generale non era responsabilità dell'attrice e che i piani predisposti da ### davano sufficiente attenzione alle attività dipendenti dalla stessa ma erano superficiali nell'omettere margine di sicurezza e nell'indicare attività successive e dipendenti anche da altri; 29) alla fine della analisi il CTU ha quindi concluso che tutte le attività svolte da ### sono state eseguite nel rispetto delle regole dell'arte e sono state congruenti con quanto andava fatto per l'obiettivo del cliente e funzionali a tale obiettivo. Le negatività riscontrate hanno riguardato la mancata chiarezza in alcuni punti delle offerte, la formulazione di piani di lavoro sottostimati e la non ottimale qualità di alcuni componenti software sviluppati alla fine del 2008; 30) nella risposta alle osservazioni dei consulenti di parte il CTU ha confermato le conclusioni raggiunte sull'oggetto delle prestazioni assunte da ### in base al contratto, sulle difficoltà riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto -ritenute non dipendenti né dalle volontà di ### né di ### ma riconducibili alla complessità dell'organizzazione e dei processi da implementare, alla distanza tra il SAP ed il sistema attuale, al gran numero di persone coinvolte - sulla valutazione delle attività svolte; 31) con riferimento ai corrispettivi, sono stati riepilogati nella tabella a pag. 22 della relazione finale e confermano quelli indicati nella bozza, ad eccezione di quelli relativi al contratto del luglio 2007 sulle interfacce (cfr. pag. 11-27 elaborato). 
Ciò posto le risultanze della CTU si condividono integralmente in quanto costituiscono il risultato delle verifiche compiute sul sistema informatico, fondate sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure, congruamente e logicamente motivate, tenendo conto dei rilievi svolti dalle parti e dai loro consulenti. 
Tali risultanze portano quindi a ritenere ad escludere la fondatezza della domanda di annullamento del contratto e di risoluzione per inadempimento formulate da ### Invero, con riferimento al dedotto annullamento, da un lato il testo dell'offerta indica in modo chiaro che le prestazioni oggetto del contratto riguardano la implementazione del software standard e la realizzazione di personalizzazioni e di interfacce entro un limite di giornate di lavoro, mentre, come già evidenziato dal consulente, non vi sono elementi da cui desumere l'impegno della attrice alla attuazione di tutti i processi descritti nei manuali consegnati da ### il cui richiamo è soltanto funzionale ad indicare come alcuni dei processi ivi descritti avrebbero potuto essere realizzati con SAP standard. 
Dall'altro lato si condivide quanto evidenziato dal CTU in merito all'insussistenza di una asimmetria conoscitiva in capo alle parti, tenuto conto del fatto che ### era assistita dalla ### società esperta nella implementazione di sistemi ### che si è occupata della fase di analisi dell'azienda e redazione dei manuali ed altresì della fase di selezione e valutazione delle offerte pervenute dai fornitori, assistendo la convenuta nella scelta del software più aderente alle proprie esigenze. 
Pertanto alla luce di ciò ### attraverso l'assistenza di ### era quindi in grado di valutare il contenuto dell'offerta e la sua non conformità alla richiesta avanzata, e segnatamente il fatto che nel prezzo a forfait fosse compreso il sistema SAP standard con un numero limitato di personalizzazioni. 
Ne deriva che non vi sono elementi per ritenere che ### all'atto della stipula del primo contratto fosse incorsa in errore sull'oggetto del negozio e soprattutto per ritenere l'asserito errore riconoscibile dall'altro contraente, avuto riguardo al fatto che l'offerta era stata esaminata e valutata da soggetto esperto nel settore dei sistemi informatici ed stata accettata dalla convenuta senza richieste di precisazioni o integrazioni su tali aspetti. 
Peraltro, anche il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del negozio conferma la infondatezza della domanda di annullamento. 
In particolare la circostanza che ### abbia accettato le successive offerte di ### prevedenti la realizzazione di attività di personalizzazione e di interfacce dietro pagamento di un corrispettivo ulteriore rispetto a quello convenuto nell'offerta originaria, appare incompatibile con il verificarsi del dedotto errore e fa ulteriormente dubitare anche sulla sussistenza del requisito della essenzialità dell'errore sul prezzo, atteso che, diversamente, la convenuta non avrebbe accettato la richiesta di pagamento di compensi ulteriori e consistenti a fronte di attività che riteneva comprese nel corrispettivo del primo contratto.   Ciò posto occorre esaminare quindi la ulteriore domanda subordinata svolta da ### avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cod.civ. del contratto stipulato con la attrice. 
Le risultanze istruttorie non consentono di ritenere accoglibile tale domanda. 
In primo luogo le osservazioni fin qui svolte sul contenuto dell'offerta di ### escludono la configurabilità di un inadempimento sotto il profilo della mancata esecuzione delle attività di realizzazione di un sistema gestionale completo sulla base del manuale “as to be” al prezzo previsto nel primo contratto. 
In secondo luogo gli accertamenti e le approfondite analisi compiute dal CTU hanno messo in evidenza come le attività di ### siano state eseguite nel rispetto del canone della buona regola d'arte di settore e siano state congruenti e funzionali alla realizzazione dell'obiettivo del cliente. 
In terzo luogo, i pochi rilievi negativi svolti dal CTU in merito all'attività di ### non appaiono suscettibili di integrare il requisito della gravità dell'inadempimento necessario alla pronuncia della risoluzione ai sensi dell'art. 1455 cod.  Al riguardo, l'aspetto della non chiarezza di alcuni punti delle offerte riguarda, a detta dello stesso consulente, degli aspetti secondari e non i punti chiave e inoltre, come osservato dal ### è superato dall'insussistenza nella fattispecie di una reale asimmetria conoscitiva tra le parti. 
Per quel che concerne la questione dei ritardi e dello sviluppo di piani di lavoro ampiamente sottostimati, secondo quanto emerge dalla consulenza le difficoltà di attuazione del progetto ed i conseguenti slittamenti dei tempi derivano da fattori oggettivi non dipendenti dalla volontà delle parti, costituiti dalla complessità dei processi da implementare, dalla distanza del SAP prescelto ed il sistema attuale, dal numero di persone coinvolte che dovevano operare in stretto contatto con ### dalla ulteriore circostanza che il governo del progetto era affidato ad una struttura gerarchica di coordinamento e controllo al cui vertice non c'era ### e che vedeva il coinvolgimento oltre che dei contraenti di un responsabile di ### (### e di un responsabile di ### (###, che si dovevano occupare delle pianificazioni, degli avanzamenti e delle scelte in merito alla implementazione di specifiche funzioni di SAP o alla loro sostituzione con altre più vantaggiose per ### (cfr pag. 6 e 7 della relazione di risposta delle osservazioni dei ###. 
Inoltre il CTU ha evidenziato che, oltre a tale interconnessione tra la attività di ### e quella del personale di ### e di terzi, la attrice si è trovata ad operare in un contesto ostile e che il responsabile del piano generale non si era rivelato all'altezza del compito, per la mancanza di interventi operativi per gestire la situazione e di tempestivi rilievi o obiezioni sui piani di lavoro formulati fino alla primavera del 2008 (cfr. pag. 93- 94 e 99 della CTU). 
Con specifico riferimento al contratto del 25 luglio 2007 relativo alle interfacce, il CTU ha sottolineato che lo sviluppo del piano di lavoro sarebbe stato possibile solo in presenza di un elenco definito di oggetti da sviluppare e che nella attuazione del piano era coinvolto in modo rilevante il personale della convenuta, costituito da poche unità, sicchè anche il potenziamento del gruppo di lavoro da parte di ### non era sufficiente a migliorare la velocità della progressione, che era sempre condizionata dalla disponibilità del personale messo a disposizione dalla convenuta (cfr. pag. 9 della relazione di risposta alle osservazioni dei ###. 
Anche in relazione al contratto del novembre 2007 il CTU ha escluso la ascrivibilità delle lungaggini all'operato di ### ed ha evidenziato come su alcuni aspetti vi sia evidenza del fatto che era ### a non avere le idee chiare sullo sviluppo di alcune funzioni (cfr. pag. 19 della relazione di risposta alle osservazioni dei ###. 
Orbene già il quadro delineato dal CTU porta a ritenere che, seppure ### abbia sottostimato i tempi di realizzazione del progetto ed abbia redatto piani di lavoro rivelatisi irrealistici, la programmazione dell'attività e la relativa attuazione non rientrasse nella esclusiva sfera di controllo dell'attrice, in quanto fortemente condizionata dalla quantità, dalle competenze e dalla disponibilità del personale messo a disposizione da ### Pertanto, oltre alla oggettiva complessità del progetto, il prolungarsi dei tempi non deriva soltanto dalla inadeguata stima dei tempi necessari, ma anche dei suddetti fattori concorrenti evidenziati dal consulente. 
In secondo luogo, dal punto di vista del diritto, occorre rilevare che nel contratto originario, al paragrafo 8.3 dell'offerta, si prevede che Syn "farà il migliore sforzo per fornire il servizio secondo i tempi concordati" e al punto 3 si definisce il piano di lavoro come piano di massima, sulla cui base verrà successivamente concordato con il ### il piano di dettaglio e le scadenze di consegna dei deliverable. 
Ne deriva quindi che il termine indicato in sede ###ha natura di termine essenziale. 
A ciò devono aggiungersi i significativi elementi emersi dalla condotta tenuta dalle parti nella fase di esecuzione del rapporto. 
Invero, come emerge dal verbale delle riunioni delle parti, già nelle prime fasi di attuazione del progetto si era riscontrata la presenza di una serie di fattori ostativi al rispetto della tempistica, in quanto era venuta in rilievo la necessità di ridefinire le interfacce rispetto a quelle indicate nell'offerta, il problema del limitato contributo da parte di alcuni dei key users e della limitata o mancata conoscenza da parte di una quota significativa del personale di ### del documento “as to be”, tanto da adombrare lo slittamento dei tempi originariamente concordati (cfr. Sal del 30 novembre 2006 e pag. 38-39 CTU). 
Tuttavia fino al mese di marzo 2007, a fronte del mancato rispetto dei tempi indicati nel piano di lavoro, non risultano contestazioni di ### sull'operato di ### ma i primi contrasti insorti tra le parti, che hanno portato alla sospensione del progetto da marzo a novembre 2007, non hanno riguardato tale aspetto ma il fatto che al termine della modellazione si era generata un'ampia richiesta di personalizzazioni e che le parti non erano d'accordo sulla valutazione economica di tale successiva attività e sull'interpretazione delle clausole dell'offerta sul punto. 
Tale dato, unitamente alla circostanza della decisione per le parti di procedere alla stipula dei successivi negozi relativi alle interfacce ed alle personalizzazioni, è quindi indice del fatto che il ritardo nell'esecuzione del progetto di cui all'offerta del 31.7.2006 non sia stato valutato dalla convenuta come suscettibile di incidere sul sinallagma contrattuale né di far venire meno l'interesse a ricevere, seppure tardivamente, la prestazione promessa. 
Pertanto, indipendentemente dal giudizio sulla responsabilità per i ritardi, alla luce del contenuto dell'offerta, della natura della prestazione richiesta a ### della rilevata incidenza sui tempi di adempimento delle condotte del personale incaricato dalla convenuta, nonchè, infine, del comportamento delle parti susseguente alla stipula del contratto, si ritiene che non ricorra il requisito della gravità dell' inadempimento ascritto a ### relativo al mancato rispetto del piano di lavoro di cui al primo contratto. 
In terzo luogo, con riferimento al successivo prolungarsi dei termini di esecuzione delle prestazioni oggetto degli altri contratti, si richiama e si condivide quanto rilevato dal CTU sulle cause del dilatarsi dei tempi di esecuzione e sul fatto che si tratta di fattori non dipendenti dalla volontà e dall'operato di ### In particolare, occorre evidenziare che all'esito della compiuta analisi delle attività svolte il consulente tecnico ha dato atto dell'impegno profuso da ### nell'attuazione del progetto e del numero delle attività svolte, evidenziando come l'interruzione del progetto sia derivata non dalla incapacità della attrice ma a causa delle contestazioni economiche sorte dalle parti e come tale interruzione sia avvenuta in una fase in cui le attività procedevano a ritmo sostenuto, come dimostrato dai SAL relativi ai mesi di settembre ed ottobre 2008 (cfr. pag.  4 della relazione di risposta alle osservazioni dei ###. 
Inoltre le risultanze della consulenza mettono in luce lo svolgimento di una consistente parte della attività di analisi e di realizzazione delle interfacce e delle personalizzazioni e quindi l'esistenza, all'epoca della interruzione del rapporto, di crediti esigibili da parte di ### in base alle scadenze previste nei citati contratti, crediti oggetto delle fatture emesse dalla attrice. 
In particolare tra le fatture rimaste insolute vi sono la n. 8110219 di € 20.520,00, emessa in data 30 aprile 2008, scadente il 30 giugno 2008, relative alla rate del compenso per il contratto relativo alle interfacce e quella del 31.7.2008 di € 15.120,00, oltre alla fattura antecedentemente emessa e relativa ai canoni di manutenzione per il 2008. 
Si tratta di crediti che in base alle risultanze dell'elaborato del CTU risultano dovuti per la quasi totalità degli importi e che in base al contratto erano scaduti prima dell'interruzione dei rapporti tra le parti e delle lettere inviate da ### dirette ad addebitare a ### la responsabilità dei ritardi. 
Se quindi si considera tale circostanza, il fatto che, come emerge dalla corrispondenza scambiata dalle parti tra luglio ed ottobre 2008 emerge il contrasto sul diritto della attrice di fatturare degli extra costi (cfr. lettere del 1 e 16 luglio 2008), e soprattutto se si considera quanto rilevato dal CTU in merito alle cause determinanti ritardi ed all'entità dell'impegno profuso da ### nell'adempimento del contratto, si deve quindi escludere la illegittimità della successiva sospensione delle attività da parte di ### nel novembre 2008, prospettandosi la applicazione dell'art. 1460 cod.civ. sia in quanto la convenuta era a sua volta inadempiente a parte delle obbligazioni poste a suo carico in base al contratto ed aventi scadenza antecedente a quella del completamento del progetto, sia in quanto, alla luce dei suddetti rilievi, il rifiuto della attrice non appare contrario al principio di buona fede. 
Al riguardo si richiama anche il rilievo del CTU che ha escluso che il mancato completamento dell'opera e il mancato avviamento del sistema non sia dipeso dalla incapacità di ### tant'è che i i rapporti si sono interrotti in un momento di piena attività. 
Pertanto anche sotto tale profilo non si ravvisano i presupposti per pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. Il terzo aspetto rilevato dal CTU riguarda la non ottimale qualità di alcune componenti sviluppate da ### nel 2008. 
Anche tale condotta fatto non consente di ritenere accoglibile la domanda di risoluzione ### poiché il contratto stipulato tra le parti va inquadrato nella fattispecie dell'appalto, la risoluzione di tale contratto per vizi e difformità dell'opera presuppone che essi siano tali da rendere l'opera inadatta alla propria destinazione e quindi da non consentire che essa fornisca la propria utilità al committente. 
Nel caso in esame, non ricorrono tali presupposti.  ### da un lato, come emerso dalla ### l'attività svolta da ### fino al momento della interruzione dei rapporti è stata considerata corretta e completa, in quanto non è stato tralasciato alcun elemento suscettibile di impedire il corretto proseguimento dell'attività e in quanto tutta l'attività svolta è stata approvata dalla convenuta durante la fase di attuazione del progetto, come certificato dagli stessi SAL prodotti(cfr. pag. 21 della relazione di risposta alle osservazioni dei ###. Inoltre il CTU ha valutato l'attività svolta da ### come congrua rispetto agli obiettivi dedotti nel contratto. 
Dall'altro lato, le anomalie ed incompletezze rilevate in alcune prestazioni eseguite dalla attrice, come si evince dalla ### sono state ritenute rimediabili con un numero contenuto di giornate di lavoro e di esse se ne è tenuto conto nella individuazione dei corrispettivi richiesti da ### Tali rilievi portano quindi ad escludere che quanto realizzato da ### possa essere ritenuto inidoneo ad assolvere alla sua destinazione ed a realizzare l'interesse della convenuta al passaggio verso un nuovo sistema. 
Il rigetto delle domande riconvenzionali svolte da ### riguarda anche le accessorie domande di risarcimento dei danni relativi ai costi sostenuti dalla convenuta.   Venendo quindi alla domanda attorea, i rilievi fin qui formulati portano a ritenere fondata la risoluzione formulata dall'attrice. 
In via generale, il giudice, in presenza di contrapposte domande di risoluzione del contratto, fondate da ciascuna delle parti sull'inadempimento dell'altra, deve valutare comparativamente i rispettivi comportamenti inadempienti per stabilire quale di essi, in considerazione della obiettiva entità e dell'interesse perseguito con il contratto, abbia maggiormente determinato un'alterazione del sinallagma contrattuale. 
Nel caso in esame, si è visto che gli addebiti mossi a ### relativi al mancato rispetto dei piani di lavoro ed alla sospensione dell'esecuzione a fine ottobre 2008, non sono stati reputati suscettibili di determinare la risoluzione del contratto. 
A diverse conclusioni si perviene con riferimento alla condotta di ### Se è vero che la convenuta aveva provveduto al pagamento nel corso dell'attuazione di somme rilevanti, è pur vero che ad ottobre 2008 la attrice risultava creditrice dei corrispettivi relativi ai canoni di manutenzione e ad una parte delle personalizzazioni e che erano state fatte ulteriori attività aggiuntive rispetto a quelle contemplate nelle offerte. 
A fronte di ciò, ### ha rifiutato di provvedere al pagamento delle somme richieste, senza svolgere contestazioni specifiche sulle fatture emesse e senza formulare una offerta di pagamento neppure di parte dei compensi allora esigibili, motivando la sospensione dei pagamenti con il ritardo nella attuazione del progetto e con la richiesta di garanzie in ordine al completamento del progetto ed al funzionamento del sistema. 
Tuttavia, come già rilevato, le vicende relative all'esecuzione del rapporto e lo stato di attuazione del progetto non consentono di ritenere giustificata la condotta tenuta dalla convenuta. 
In ordine al primo profilo, si richiamano le considerazioni svolte in ordine alle cause del prolungarsi dell'attività e alla circostanza che, come emerge dalla copiosa corrispondenza prodotta dalle parti, le modifiche dei tempi di attuazione e la richiesta di ulteriori attività rispetto a quelle oggetto dell'offerta originaria sono state concordate dalle parti e quindi sono state accettate e condivise dalla ### In ordine al secondo profilo, oltre a quanto evidenziato dal CTU sulla rispondenza alle regole tecniche e agli obiettivi di contratto dell'attività svolta da ### fino ad ottobre 2008, si rileva che dal verbale di riunione del 20 ottobre 2008 emerge che le attività stavano proseguendo con esito positivo, con l'ultimazione ed il superamento della maggior parte dei test, senza l'emergere di elementi concreti che potessero fondare la preoccupazione della convenuta in ordine allo svolgimento da parte di ### dell'attività commissionata ed al risultato della stessa (cfr. mail di ### di cui al doc. 84 del fascicolo di parte convenuta). 
Inoltre occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, ### non ha abbandonato definitivamente il progetto ma ha affermato la disponibilità alla ripresa delle attività all'atto del pagamento delle somme richieste e della definizione delle questioni relativi ai costi extra e che anche in sede giudiziale la attrice ha agito per l'adempimento del contratto ed il pagamento dei compensi maturati fino al mese di ottobre 2008, senza manifestare la volontà di risolvere il contratto. 
Pertanto alla luce dei formulati rilievi, è la condotta tenuta da ### che ha determinato la risoluzione del vincolo negoziale tra le parti. 
Ciò posto, si reputa sussistente il diritto di ### a percepire il corrispettivo per le attività svolte, così come accertate in sede di consulenza tecnica. 
In particolare, come si è detto, in relazione alla offerta originaria, il consulente ha rilevato, in base alle verifiche svolte ed all'esame degli stati di avanzamento lavori, l'esecuzione di tutte le attività relative alla fase iniziale ed di modellazione e prototipazione, mentre ha escluso il completamento della fase di sviluppo e della fase di post avviamento. 
Con riferimento alla fase di studio preliminare, il CTU ha rilevato che, pur non essendo stato fatto tale studio, sono state eseguite tutte le attività descritte nell'offerta come corrispondenti a tale fase durante quella successiva della modellazione ed ha quindi ritenuto dovuto tale corrispettivo. 
Per le attività svolte, tenuto conto dei criteri di imputazione dei corrispettivi previsti nell'art. 6.3., il CTU ha ritenuto sussistere i presupposti dell'adempimento per le suddette attività, con l'addizionale del 10% in considerazione della sforzo compiuto da ### e del numero di giornate risultanti dai rapportino prodotti, pari a 2500 a fronte delle 1650 previste nell'offerta. 
Inoltre il consulente ha rilevato la debenza dei canoni di manutenzione previsti nel citato contratto (cfr. pag. 25 della CTU). 
Con riferimento all'offerta del 25 luglio 2007, avente ad oggetto la realizzazione delle interfacce, delle migrazioni e degli estrattori e caricatori indicati nel SAL del 12 luglio, il consulente, nella relazione finale, ha verificato l'esecuzione al 50% dell'attività di migrazione, per un valore di € 20.000,00; per i caricatori e estrattori, il consulente ha riscontrato l'esecuzione dell'attività al 95% per l'analisi ed all'82% per la realizzazione, per un valore di € 16.200,00 sulla base della percentuale di incidenza di ciascuna attività sul corrispettivo di € 40.000,00 previsto nel contratto in base al numero dei giorni di lavoro concordati. 
In relazione alle interfacce, il consulente, sulla base delle tabelle tabella di cui alle pag. 68-70 e in quella redatta nella relazione finale e valutati i giorni di lavoro eseguiti e la suddivisione tra fase di analisi e realizzazione, ha stimato gli importi dovuti a ### anche alla luce degli stati di avanzamento riconosciuti dalle parti, nella somma di € 47.629,65. 
In merito alla offerta approvata il 19 novembre 2008, il ### sulla scorta di quanto indicato nella tabella alle pagine 77-82 dell'elaborato, ha ritenuto fatturabile la somma di € 189.475,00 rispetto al compenso di € 280.000,00 previsto in tale contratto. 
Infine il consulente tecnico ha valutato le ulteriori attività eseguite dalla attrice non ricomprese nei predetti contratti ed ha stimato il valore di tali interventi in € 9.000,00 per le interfacce in più, ed in complessivi € 81.200,00 per gli importi relativi ai GAP in più. 
Anche le suddette conclusioni della consulenza si condividono integralmente in quanto risultato dell'analitico esame dell'attività svolta e conformi ai criteri di determinazione del corrispettivo pattuiti nel contratto. 
In particolare, per quanto riguarda le attività oggetto del primo contratto, le emergenze istruttorie in merito all'attività svolta consentono di ritenere provati i fatti costitutivi del diritto al compenso previsto nel contratto per le fasi di modellazione e prototipazione, alla attività indicata come studio preliminare - tenuto conto della successiva esecuzione delle attività di verifica ed analisi rientranti in tale fase - oltre che il compenso previsto in sede di acconto. 
Differentemente da quanto allegato dalla convenuta, non vi sono contraddizioni nella consulenza in merito alle attività svolte ed al completamento,atteso che con riferimento alla prototipazione anche nella relazione di risposta alle osservazioni dei ### si dà atto della chiusura di tale fase a settembre 2007, secondo quanto indicato nel SAL del 22.10.2007, e si precisa che sono stati richiesti successivi approfondimenti che si sono conclusi nel gennaio con esito positivo (pag. 8 relazione di risposta) Al contrario il mancato completamento, secondo contratto, delle altre due fasi esclude la debenza dei relativi compensi. 
Per quanto riguarda i successivi contratti stipulati nel mese di luglio e ottobre 2007, anche in tal caso l'accertamento sull'attività svolta e completata da ### fa sì che siano dovuti i compensi nelle percentuali determinate dal consulente tecnico per la fase di analisi e di realizzazione. 
Con riferimento alle altre attività non comprese nei citati contratti, si reputa sussistere il diritto di ### al pagamento dei compensi, atteso che, come emerge dalla CTU consulenza, si tratta di prestazioni richieste da ### e relative a personalizzazioni ulteriori rispetto a quelle contemplate nelle varie offerte e si reputa corretta la quantificazione del CTU sulla base degli stessi prezzi e criteri adottati dalle parti nelle offerte accettate dalla convenuta. 
Per quanto riguarda i canoni di manutenzione, il contenuto del contratto denota come essi siano dovuti per effetto della concessione della licenza d'uso del programma ###. 
Al riguardo si richiama il contenuto delle clausole 2.11 del contratto, da cui si desume la stretta interconnessione tra la fornitura delle licenze d'uso SAP ed il servizio di manutenzione, determinato per l'appunto in una quota annuale del prezzo totale delle licenze, nonchè la clausola 6.3.4., che prevede che tale canone sarà fatturato a far data dal mese successivo alla spedizione del software e quindi in modo indipendente dalla data di completamento del progetto di implementazione. 
Ciò trova conferma nel comportamento tenuto dalle parti, atteso che risulta per tabulas che il corrispettivo relativo alla licenza è stato pagato già nel 2006, così come una parte dei canoni di manutenzione relativi al 2006 e a tutto il 2007, e ciò senza sollevare contestazioni sul punto. 
Peraltro, con riferimento alle somme già corrisposte, si rileva che la convenuta non ha formulato domande di riduzione del prezzo o di ripetizione di somme versate in eccedenza alle prestazioni eseguite da ### in quanto la domanda restitutoria del corrispettivo pagato è stata formulata come accessoria alla domanda di annullamento ed alla domanda di risoluzione, entrambe non accolte. 
In ogni caso, il fatto che il programma non sia stato utilizzato per le 158 postazioni indicate nel contratto non incide sulla debenza dei relativi corrispettivi, in quanto alla luce della natura e contenuto dell'offerta la convenuta ha acquistato sin dalla stipula del contratto il diritto all'uso del suddetto programma, diritto che permane e può essere esercitato indipendentemente dal mancato completamento da parte di ### dell'attività di implementazione (ben potendo la convenuta procedere in autonomia alla ultimazione del progetto). 
Parimenti, per quanto riguarda il canone di manutenzione, esso è stato correlato alla concessione della licenza e quindi applicato sin dalla data di consegna del software per tutto il periodo di esecuzione delle attività oggetto dell'offerta, anche qui indipendentemente dalla concreta utilizzabilità del programma per le postazioni oggetto dell'offerta. 
Pertanto, alla luce di tali rilievi, poichè la attività di Syn è proseguita nel 2008 per i primi dieci mesi del 2008 (come risulta dai richiamati SAL di settembre ed ottobre 2008) risulta dovuto il corrispettivo di manutenzione per il corrispondente periodo, che ammonta a €49.171,05, calcolato deducendo dalla fattura del 29.2.2008 la quota relativa agli ultimi tre mesi del 2008. 
Per quanto riguarda l'addizionale del 10%, si rileva che la attrice nell'atto di citazione non ha svolto alcuna specifica richiesta sul punto nè si evince che i corrispettivi fatturati e che le somme richieste per le attività extra ricomprendano anche tale voce. 
Ne consegue quindi che non può essere riconosciuta tale maggiore somma. 
Ne deriva che il corrispettivo dovuto a ### in forza delle suddette attività, al netto delle somme relative ai canoni di manutenzione, ammonta a €616.995,65 per le attività indicate dal ### dedotta la somma di € 25.350,00 relativa all'addizionale ( atteso che, differentemente da quanto allegato da ### la addizionale risulta già ricompresa nell 'importo di €642.345,65 quantificato sulla base della ###, oltre ad € 49.171,05 per i canoni di manutenzione, per un totale di €666.166,70 oltre #### documentazione prodotta emerge che ### ha corrisposto all'attrice la complessiva somma di € 782.520,00 oltre ### per un totale di € 939.024,00, a saldo delle fatture 110353/2006, 110379/2006 (dedotta la mensilità di cui alla nota di credito successivamente emessa da ###, 110005/2007, 110552/2007, 110679/2007, 110352/2006, 110087/2007, 110431/2007, 110341/2007, 110517/2007 e 110678/2007 (doc. 85 fascicolo convenuta). 
Da tale somma va dedotto l'importo di € 330.000,00 oltre Iva pagato per le licenze my ### che esulano dal contratto di implementazione oggetto di causa.  ### luce di ciò l'importo pagato per le attività eseguite in forza delle citate offerte è inferiore al valore delle attività così come stimato dal CTU residua un credito di ### pari a € 213.646,70 oltre ###. 
Ne deriva quindi che va confermata l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., in quanto emessa per un credito inferiore a quello accertato nella presente sentenza e che va disposta la condanna di ### s.p.a. al pagamento della somma di € 213.646,70 oltre ### oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 da calcolarsi con decorrenza dalla scadenza delle fattura 110101/2008,110419/2008 ed 110305/2008 sulle rispettive somme portate da tale fatture (tenuto conto del pagamento integrale del corrispettivo per le migrazioni e del fatto che i pagamenti in eccedenza effettuati per tale voce rispetto a quanto riconosciuto dal CTU vanno ad estinguere i crediti relativi alle fatture emesse per le interfacce e per una delle ultime fatture relative alle personalizzazioni) e sulla residua somma dalla data del 30.12.2008, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 231/2002 tenuto conto dei termini di pagamento stabiliti nel contratto e del fatto che per tali prestazioni non risulta emessa la fattura nè inviata una specifica richiesta di pagamento da parte dell'attrice. 
Da tali somme andrà dedotto quanto versato dalla convenuta in esecuzione della ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. 
Non ricorrono i presupposti per riconoscere alla attrice le ulteriori somme richieste a titolo di danno. 
In primo luogo, con riferimento agli ulteriori corrispettivi richiesti per le attività extra contratto, è stato riconosciuto a ### il compenso per quelle prestazioni effettivamente esulanti dal contenuto delle offerte e che sono risultate eseguite e completate in sede di consulenza tecnica. 
In secondo luogo, non si reputa provata la sussistenza del danno relativo al fermo delle figure professionali di ### allocate al progetto ### e di cui al prospetto prodotto come documento 69, non essendo dimostrato che tali soggetti siano rimasti inoperativi e non siano stati,anche temporaneamente, utilizzati per altre attività. 
Per quanto riguarda l'ulteriore danno da mancato guadagno si rileva che ### non ha riproposto tale voce di danno nelle conclusioni così come modificate nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c - , avendo chiesto il risarcimento dei danni nella misura di € 517.640,94 corrispondente alla somma delle voci indicate a pag. 15 del contratto - nè in sede di precisazione delle conclusioni. 
In ogni caso si rileva la genericità delle allegazioni svolte sul punto da ### e la mancata produzione della documentazione idonea ad individuare tutti i costi gravanti sulla società, al fine di poter individuare la quota di utile, al netto dei costi per l'adempimento, che la attrice avrebbe ricavato in caso di esecuzione integrale del contratto e di conseguente pagamento del residuo corrispettivo come per legge. 
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede una riduzione delle pretese creditorie fatte valere dall'attrice, va disposta la compensazione delle spese nella misura del 30% ponendo a carico della convenuta, stante la sua prevalente soccombenza, il residuo 70% delle spese di lite, spese che si liquidano con riferimento al valore dell'accolto riferimento al valore dell'accolto, in base alle precedenti tariffe, essendosi esaurita l'attività difensiva nella vigenza del DM 140/2012, con aumento rispetto ai valori medi tenuto conto della complessità delle questioni trattate.  P.Q.M.  - dichiara la risoluzione dei contratti stipulati tra ### s.p.a. e ### s.p.a. per inadempimento della convenuta; - condanna ### s.p.a. al pagamento in favore dell'attrice ### s.p.a della somma di € 213.646,70 oltre ### oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 da calcolarsi con decorrenza dalla scadenza delle fatture 110101/2008, n.110419/2008 e n. 110305/2008 sulle rispettive somme portate da tale fatture e sulla residua somma dalla data del 30.12.2008 sino al saldo (somme da cui va dedotto quanto versato dalla convenuta in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.); -rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta; - compensa nella misura del 30% delle spese del giudizio e condanna la convenuta alla rifusione in favore della attrice del residuo 70% delle spese che liquida, già al netto della compensazione in €782,00 per spese vive, € 11.250,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge ed al rimborso del 70% delle spese di ### Milano, 15 gennaio 2015 

Il Giudice
dott. ### n. ###/2009


causa n. 32784/2009 R.G. - Giudice/firmatari: Sidoti Aurelia, Nicotra Serena

M
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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 745/2025 del 17-03-2025

... via ### n. 17, è elettivamente domiciliata; ###: licenza d'uso ### Le parti concludono come da rispettivi fogli di P.C. depositati ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ### ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. 4782/2024, pubblicata il ###, con cui il Tribunale di ### definendo il giudizio da essa introdotto con atto di citazione in riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza per valore emessa dal giudice di pace, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della convenuta il ### 24 ### s.p.a. e condannato l'attrice alla rifusione delle spese di lite. Il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'odierna appellante con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 24194/17 con cui le è stato ingiunto di pagare al ### 24 ### s.p.a. la somma di € 4.355,58 a titolo di corrispettivo del canone di licenza d'uso del software gestionale “### 24 Commercialisti” per l'anno 2014. Con i motivi di opposizione ### ha contestato il credito azionato ed ha formulato domanda di riduzione del prezzo (ex art.1492 c.c., per analogia tra il contratto di licenza d'uso e la vendita) per almeno il 50% in ragione di pretese anomalie di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### di ### sezione civile La Corte, composta dai signori magistrati: Dott.ssa ###ssa #### est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da: ### a.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore per la carica l'amministratrice unica, ###ra ### rappresentata e difesa, congiuntamente ed anche disgiuntamente, dall'avv. ### del ### di ### avente codice fiscale: ###, e dall'avv. ### del ### di ### avente codice fiscale: ###, elettivamente domiciliat ###### al n° 26 presso lo studio dell'avv. ##### 24 ### S.p.A. ### n. ### - ###694938 - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### del ### di ### presso il cui studio in ### via ### n. 17, è elettivamente domiciliata; ###: licenza d'uso ### Le parti concludono come da rispettivi fogli di P.C. depositati ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ### ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. 4782/2024, pubblicata il ###, con cui il Tribunale di ### definendo il giudizio da essa introdotto con atto di citazione in riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza per valore emessa dal giudice di pace, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della convenuta il ### 24 ### s.p.a. e condannato l'attrice alla rifusione delle spese di lite. 
Il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'odierna appellante con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 24194/17 con cui le è stato ingiunto di pagare al ### 24 ### s.p.a. la somma di € 4.355,58 a titolo di corrispettivo del canone di licenza d'uso del software gestionale “### 24 Commercialisti” per l'anno 2014. 
Con i motivi di opposizione ### ha contestato il credito azionato ed ha formulato domanda di riduzione del prezzo (ex art.1492 c.c., per analogia tra il contratto di licenza d'uso e la vendita) per almeno il 50% in ragione di pretese anomalie di gestione riscontrate nel funzionamento del software nel periodo maggio 2014 - settembre 2015, relativamente alla parte del programma dedicata alla compilazione delle denunce IMU dei clienti proprietari di c.d.  “immobili-merce” per il periodo d'imposta 2013-2014. 
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della casa editrice al risarcimento dei danni asseritamente patiti per tali malfunzionamenti, quantificati nella somma di € 50.000,00 (o di quella accertata in sede istruttoria) e costituiti dagli accertamenti fiscali ricevuti dai clienti a causa del mancato invio delle denunce IMU per gli anni 2013-2014, con ulteriore dichiarazione di manleva e garanzia per i danni richiesti in futuro a ### dai propri clienti. 
Assunte le prove testimoniali e la chiesta ### con provvedimento del 12.5.2021 il Giudice di ### di ### preso atto che la domanda riconvenzionale di ### superava la propria competenza per valore, ha sospeso il giudizio di opposizione ed ha assegnato alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale competente. 
Costituendosi in giudizio l'opposta ha dedotto l'infondatezza delle domande di ### eccependo: il difetto di legittimazione passiva della casa editrice; l'improcedibilità della domanda di ### per intervenuta decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione nei termini previsti dall'art. 1495 c.c. ex adverso invocato; l'infondatezza della domanda di riduzione del prezzo; l'infondatezza/mancata dimostrazione dei lamentati vizi e dei danni reclamati; il concorso di colpa del creditore. 
Nel corso del giudizio innanzi al ### ha chiesto la rimessione in istruttoria della causa per integrazione della CTU sui quesiti 6, 7 e 8 già formulati dal Giudice di ### nonché autorizzarsi la produzione dei documenti 1, 2, 3, 4 e 5. 
Con provvedimento del 16.6.2022 il ### ha rigettato la richiesta di produzioni dei documenti 1, 2 e 5 di parte attrice in quanto datati 20.12.2017 e dunque inammissibili perché tardivi, mentre ha ammesso i restanti documenti 3 e 4, apparentemente formatisi in epoca successiva allo scadere dei termini istruttori, salvo valutarne la rilevanza nel prosieguo. 
Con provvedimento del 22.09.2022, in seguito all'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa di opposizione a D.I., il ### ha rigettato la richiesta di integrazione della ### ritenendo i quesiti indicati da ### già revocati dal Giudice di ### esplorativi (quesito 6), vertenti su questioni giuridiche e non tecniche (quesito 7) ed inconferenti (quesito 8). La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 30.01.2024 per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione.  ### con nota depositata il ###, ha precisato le proprie conclusioni reiterando la richiesta di rimessione della causa in istruttoria e chiedendo “la condanna della ### 24 Ore, per il titolo risarcitorio e di garanzia dedotto, al pagamento, per ora, della somma di € 91.380,45 per danni e risarcimenti già definiti, con la considerazione che i danni e le richieste risarcitorie dei clienti ancora oggi non possono essere compiutamente contabilizzati”. Con la comparsa conclusionale la convenuta ha dichiarato di non accettare il contradditorio sulle conclusioni e domande nuove formulate da controparte nella nota depositata il ###.  ### con la pronuncia impugnata, premesso che “la presente causa, come già rilevato dal Giudice nel provvedimento del 22.09.2022, deve intendersi circoscritta alla sola domanda di risarcimento del danno di € 50.000,00”, ha evidenziato come la maggior somma reclamata fosse “fondata su documenti la cui produzione non è stata ammessa dal Giudice. A ciò si aggiunga, come osservato dalla convenuta, che gli asseriti vizi del programma risalgono alle dichiarazioni IMU relative al periodo di imposta 2013-2014, compilate nel periodo 2014-2015 e che eventuali accertamenti fiscali sarebbero certamente già emersi, essendo ormai ampiamente prescritti i termini”. 
Il primo giudice ha quindi esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta opposta, la quale aveva allegato che “alla data del 16.05.2014 (inizio dei lamentati malfunzionamenti), non era più titolare del software in questione, pur essendo rimasta titolare dei crediti derivanti dalle fatture emesse sino alla data del 28.05.2014 (cfr. atto di cessione delle quote a ### s.p.a. del 15.04.2014 sub doc. 1 fasc. ### 24 Ore); che tale circostanza era stata comunicata a controparte (cfr. comunicazioni sub doc. 4, 5 e 11 fasc.  ###; che ### sapeva quindi che dal mese di maggio 2014 ### era subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dal contratto per cui è causa, nonché nella gestione operativa del software, inclusa l'assistenza e l'aggiornamento; che il CTU accertava, analizzando gli aggiornamenti scaricati nel server di ### che l'ultima versione del software ### 24 Commercialisti di competenza de ### 24 Ore era la n. 01.01.00 del 17.04.2014 (cfr. sub doc. 4 relazione ###ssa Cerenzia, pagg. 8 e 11), con ciò presumendosi che le versioni successive scaricate da ### fossero di competenza della società cessionaria delle quote; che nonostante ciò ### reclama gli asseriti danni solo nei confronti della casa editrice, senza prendere in considerazione il coinvolgimento di ### quale titolare del software e quindi diretta ed unica eventuale responsabile dei lamentati malfunzionamenti”. 
Sulla scorta di quanto allegato e documentato dalla convenuta opposta il ### rilevato come fosse pacifica la conclusione di contratto di licenze d'uso nell'anno 2011 da parte dell'attrice con ### 24 ### s.p.a. che prevedeva un servizio di aggiornamento e manutenzione dei prodotti concessi in licenza d'uso ed un servizio di assistenza relativo al funzionamento di dette licenze (cfr. condizioni generali di contratto, nn. 5 e 6), ad canone annuo di € 3.420,00 oltre ### ha ritenuto provato “documentalmente come l'ultima versione del software “### 24 Commercialisti” di competenza de ### 24 Ore sia stata scaricata dall'attrice il ### (cfr. doc. 4 relazione ###ssa Cerenzia, pagg. 8 e 11). Sempre documentalmente risulta come, in data ###, con atto a rogito ### (doc. 3 fasc. convenuta), avente efficacia legale dal 28/5/14 (data di esecuzione), la ### 24 ### s.p.a. ha ceduto l'intera partecipazione azionaria della 24 ore ### s.p.a. (società del gruppo produttrice dei software gestionali, quali quello per cui è causa) alla società ### s.p.a., che ne diveniva socio unico (doc. 2 fasc. convenuta - cfr. pag. 74); che in data ### la società 24 ore ### s.p.a. cambiava denominazione sociale in ### s.p.a. ( visura sub doc. 2, pag. 66), per essere poi successivamente incorporata in Teamsystem”.  ### ha richiamato giurisprudenza della Suprema Corte in tema di disciplina applicabile alla cessione totalitaria di quote societarie, ed ha osservato che “nel caso di specie, la convenuta, in data ###, con atto a rogito ### avente efficacia legale dal 28/5/14, ha ceduto l'intera partecipazione azionaria della 24 ore ### s.p.a. alla società ### s.p.a., che ne diveniva socio unico. ###, nei propri scritti difensivi, si è limitata a svolgere argomentazioni sulla cessione di azienda, mentre non ha fornito alcun elemento in ordine all'interpretazione del contratto di compravendita di partecipazioni societarie, né sui suoi effetti. Va considerato che le due operazioni hanno diverse caratteristiche sia sotto il profilo giuridico-contrattuale sia sotto il profilo fiscale: chi acquista l'azienda ha l'obbligo di astenersi dall'intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l'azienda ceduta per oggetto o ubicazione. Naturalmente con la cessione di quote il cessionario continua l'attività della società in cui è subentrato. Sotto il primo profilo, si osserva che sia nella cessione d'azienda che nella cessione di quote vi è la successione nei contratti: - l'acquirente dell'azienda subentra automaticamente nei contratti dell'azienda ceduta che non siano però di carattere strettamente personale del venditore; - il cedente risponde in solido con l'alienante dei debiti dell'azienda ceduta sorti anteriormente alla cessione purché siano iscritti in contabilità; - i contratti di lavoro continuano automaticamente dopo la cessione e le parti rispondono in solido per i debiti verso dipendenti non ancora pagati; - con la cessione di quota il cedente si svincola completamente dai contratti dell'azienda di cui era socio. Questo perché esce dalla compagine sociale e sarà quindi il nuovo socio a beneficiare o a sopportare crediti e debiti della società. Nel caso di specie, dal maggio 2014, per effetto della cessione dell'intera partecipazione azionaria, il funzionamento e l'assistenza del software in questione, sono passati in capo a ### onde non sussiste la legittimazione passiva della convenuta per la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice nei suoi confronti”.  ********** 
Con l'impugnazione in esame ### critica la sentenza del ### ritenendo (secondo e terzo motivo di appello) che abbia errato nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta il ### 24 Ore rispetto all'azione risarcitoria proposta e reiterata nel giudizio riassunto a seguito della pronuncia di incompetenza per valore del Giudice di ### A sostegno della doglianza l'appellante deduce che “è fin troppo evidente che, con l'atto notarile del 15-4-2014, la ### 24 Ore ha ceduto l'intero pacchetto azionario della 24 ORE ### s.p.a. alla ### s.p.a (le ultime due estranee alla vertenza) e giammai tale atto notarile potrebbe produrre effetti traslativi nei contratti d'uso in corso tra la ### 24 Ore e la ### o altri diversi contraenti; gli altri documenti confermano tale assunto. Da quanto esposto deriva la manifesta e chiara fondatezza dell'appello in ordine all'illegittimità della pronunziata carenza di legittimazione passiva della ### 24 Ore. Risulta, infatti, di palmare evidenza che il rapporto contrattuale per cui è causa ed anche il suo sinallagma coinvolgono le sole ### ed ### 24 Ore e non altri soggetti, i quali, all'esame di tutti i documenti in atti e cennati sopra, debbono considerarsi terzi per i quali, rebus sic stantibus, apparirebbe del tutto illegittimo ipotizzare un qualsiasi coinvolgimento nel rapporto contrattuale in esame. Ma vi è di più: come confermato dall'ulteriore contratto inter partes sottoscritto il ### (doc.to n° 3 nella memoria del 2-5-2018 ex art. 183 c.p.c. autorizzata dal Giudice di ###, la ### agiva con la giustificata consapevolezza di avere come controparte contrattuale la ### 24 Ore con cui si relazionava per l'uso delle varie licenze dei software gestionali, a cui inoltrava le relative richieste di assistenza e con la quale contraeva in data ulteriore contratto per un nuovo modulo a corollario del rapporto contrattuale in corso”. 
La doglianza, che non inficia in alcun modo l'articolato percorso argomentativo posto dal ### a fondamento della sentenza impugnata, è infondata. 
La stessa parte appellante ammette la pacifica circostanza per la quale, con l'atto notarile del 15.4.2014, la convenuta il ### 24 ### s.p.a. ha ceduto l'intero pacchetto azionario alla ### s.p.a.. 
Ora, per giurisprudenza di legittimità citata anche dal ### (si veda Cass., n. 7470/2024), la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità per i debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti.  ### quanto argomentato dalla Corte, chi aliena un'azienda soggiace ad una peculiare disciplina legale perché, ad esempio, ha l'obbligo di astenersi dall'intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l'azienda ceduta per oggetto o ubicazione (art. 2557 cod. civ.) e, nel contempo, cede all'acquirente crediti, debiti e rapporti contrattuali inerenti all'azienda ceduta ed all'impresa con essa esercitata (artt. 2558, 2559, 2560 e 2112 cod. civ.) e neppure è liberato dei debiti anteriori al trasferimento se i creditori non vi abbiano acconsentito. Diversamente - prosegue la Corte - “con la compravendita delle quote societarie (art. 2479 cod. civ.), il cessionario continua, naturalmente, l'attività della società in cui è subentrato come socio ed i debiti della società gravano su di essa con totale liberazione del soggetto che ha ceduto la partecipazione, anche senza il consenso dei creditori. 
Significativo appare, anche, il regime di responsabilità solidale del cessionario dell'azienda o del ramo d'azienda, per i debiti tributari concernenti le annualità pregresse, dettato dall'art.  14, d.lgs. n. 472 del 1997. Tanto, a riprova della diversità degli effetti giuridici degli atti (cessione delle partecipazioni sociali e cessione dell'azienda) qui considerati, fatta salva, ovviamente, la valutazione della portata degli effetti derivanti dall'eventuale inserimento, nel singolo atto traslativo tassato, di clausole pattizie in relazione ad obiettivi ulteriori che le parti intendano, in concreto, raggiungere avuto riguardo alle caratteristiche della società ed alla situazione patrimoniale dei contraenti ( v. Cass. del 5.12.2023, n. ###; Cass. del 5.12.2023, n. ###, in motivazione)”.  ### sia nella cessione d'azienda che nella cessione di quote vi è la successione nei contratti; l'acquirente dell'azienda subentra automaticamente nei contratti dell'azienda ceduta che non siano però di carattere strettamente personale del venditore; il cedente risponde in solido con l'alienante dei debiti dell'azienda ceduta sorti anteriormente alla cessione purché siano iscritti in contabilità; i contratti di lavoro continuano automaticamente dopo la cessione e le parti rispondono in solido per i debiti verso dipendenti non ancora pagati; con la cessione di quota il cedente si svincola completamente dai contratti dell'azienda di cui era socio, in quanto esce dalla compagine sociale e sarà quindi il nuovo socio a beneficiare o a sopportare crediti e debiti della società. 
Nella vicenda in esame è provato documentalmente come l'ultima versione del software “### 24 Commercialisti” di competenza de ### 24 Ore sia stata scaricata dall'attrice il ### (cfr. doc. 4, relazione ###ssa Cerenzia, pagg. 8 e 11). 
Sempre documentalmente risulta come, in data ###, con atto notarile, ### 24 ### s.p.a.  ha ceduto l'intera partecipazione azionaria della 24 ore ### s.p.a. (società del gruppo produttrice dei software gestionali, quali quello per cui è causa) alla società ### s.p.a., che ne diveniva socio unico (doc. 2 fasc. convenuta - cfr. pag. 74). Successivamente, in data ###, la società 24 ore ### s.p.a. cambiava denominazione sociale in ### s.p.a. ( visura sub doc. 2, pag. 66), per essere poi successivamente incorporata in #### alla data del 16.5.2014 (di inizio dei lamentati e pretesi malfunzionamenti), la convenuta non era più titolare del software in questione, pur essendo rimasta titolare dei crediti derivanti dalle fatture emesse sino alla data del 28.05.2014 (cfr. atto di cessione delle quote a ### s.p.a. del 15.04.2014, sub doc. 1 fasc. di parte convenute). Tale circostanza, inoltre, era stata comunicata a ### (cfr. comunicazioni sub doc. 4, 5 e 11 fasc. opponente). 
Contrariamente all'assunto dell'appellante, pertanto, ### sapeva che dal mese di maggio 2014 ### era subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dal contratto per cui è causa, nonché nella gestione operativa del software, inclusa l'assistenza e l'aggiornamento. 
Infine, e come già evidenziato, il CTU ha accertato, analizzando gli aggiornamenti scaricati nel server di ### che l'ultima versione del software ### 24 Commercialisti di competenza de ### 24 Ore era la n. 01.01.00 del 17.04.2014, con ciò presumendosi che le versioni successive scaricate da ### fossero di competenza della società cessionaria delle quote. 
A front di ciò, ### - che ha reclamato gli asseriti danni solo nei confronti della casa editrice, senza prendere in considerazione il coinvolgimento di ### quale titolare del software e quindi diretta ed unica eventuale responsabile dei lamentati malfunzionamenti - anche in questa sede si è limitata a svolgere argomentazioni generiche sugli effetti della cessione totalitaria di quote, mentre nessun elemento, in ordine alle regole di interpretazione del contratto, è stato fornito per resistere alle puntuali argomentazioni spese dal ### a sostegno della pronuncia impugnata. 
Il rigetto del secondo e del terzo motivo di gravame comporta l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi, con cui sono riproposte dall'appellante le questioni attinenti all'an ed al quantum del chiesto risarcimento del danno.  *****  ### va rigettato e l'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato sulla scorta del valore della domanda risarcitoria - € 52.000,00 ad € 260.000,00 - e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria. 
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il ###) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### a.r.l., così provvede: 1) RIGETTA l'appello; 2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata il ### 24 ### s.p.a., liquidate in complessivi euro 12.154,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..; 3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato. 
Così deciso, in ### il 4 febbraio 2025 ### estensore ###ssa ###ssa

causa n. 1729/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Federici Maria Grazia, Del Corvo Alessandra

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 4782/2024 del 07-05-2024

... cui è causa, nonché nella gestione operativa del software, inclusa l'assistenza e l'aggiornamento; che il CTU accertava, analizzando gli aggiornamenti scaricati nel server di ### che l'ultima versione del software ### 24 Commercialisti di competenza de ### 24 Ore era la n. 01.01.00 del 17.04.202014 (cfr. sub doc. 4 relazione ###ssa Cerenzia, pagg. 8 e 11), con ciò presumendosi che le versioni successive scaricate da ### fossero di competenza della società cessionaria delle quote; che nonostante ciò ### reclama gli asseriti danni solo nei confronti della casa editrice, senza prendere in considerazione il coinvolgimento di ### quale titolare del software e quindi diretta ed unica eventuale responsabile dei lamentati malfunzionamenti. Orbene, indubbia risulta la conclusione di contratto di licenze d'uso nell'anno 2011 da parte dell'attrice con ### 24 ### S.P.A che prevedeva un servizio di aggiornamento e manutenzione dei prodotti concessi in licenza d'uso ed un servizio di assistenza relativo al funzionamento di dette licenze (cfr. condizioni generali di contratto n. 5 e 6), ad canone annuo di € 3.420,00 oltre ### Risulta documentalmente come l'ultima versione del software “### 24 (leggi tutto)...

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N. R.G. ###/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del GOP dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. ###/2021 promossa da: ### - #### (C.F.  ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 240 ### FROSINONE; elettivamente domiciliato in ### 26 20149 MILANO presso il difensore avv. ### ATTORE/I contro ### 24 ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 17 20123 MILANO presso il difensore avv.  ### CONVENUTO/### parte attrice: Piaccia all'###mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune così giudicare: -in via preliminare rimettere in istruttoria la causa per disporre l'integrazione della C.T.U. sui quesiti già assegnati al tecnico dal Giudice di ### di ### e distinti con i numeri 6, 7 e 8.  -in via subordinata: 1) dichiarare, per le causali dedotte, in accoglimento delle azioni riconvenzionali svolte, preliminarmente, la compensazione giudiziale tra il credito vantato in via monitoria dalla il ### 24 Ore per il corrispettivo contrattualmente pattuito per l'anno 2014 con la riduzione del prezzo così come svolta e richiesta dalla ### 2) in accoglimento delle azioni riconvenzionali svolte, in considerazione della sussistenza dei vizi lamentati dalla ### dichiarare obbligata la ### 24 Ore al risarcimento dei danni subiti dalla ### per danni emergenti e lucro cessante con ulteriore dichiarazione di manleva, garanzia e risarcimento per i danni che sono stati chiesti e che, anche in futuro, verranno richiesti alla ### dai suoi clienti, danni causati dal lamentato malfunzionamento del software verificatosi negli anni 2014 e 2015 e ciò in quanto, allo stato, i danni lamentati e le richieste di risarcimento dei clienti della ### sono ancora in corso; 3) per l'effetto, con la considerazione che i danni e le richieste risarcitorie dei clienti ancora oggi non possono essere compiutamente contabilizzati, condannare per il titolo risarcitorio e di garanzia dedotto la Il sole 24 Ore a pagare alla ### per ora, la somma di € 91.380,45 per danni e risarcimenti già definiti. 
Con vittoria delle spese legali, oltre gli accessori ed i rimborsi dovuti per legge.” Per parte convenuta: Piaccia all'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, così G i u d i c a r e Nel merito: Rigettare integralmente le domande proposte dall'attrice, in quanto inammissibili ed infondate per i motivi descritti in narrativa. 
Con vittoria di spese e compensi di causa. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la ### Coop. a r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Giudice di ### di ### n. 24194/17 con cui le era stato ingiunto di pagare alla ricorrente ### 24 ### la somma di € 4.355,58 a titolo di corrispettivo del canone di licenza d'uso del software gestionale “### 24 Commercialisti” per l'anno 2014. 
Con l'opposizione ### ha contestato il credito azionato ed ha formulato domanda di riduzione del prezzo (ex art.1492 C.c., per analogia tra il contratto di licenza d'uso e la vendita) per almeno il 50%, stante le gravi anomalie di gestione riscontrate nel funzionamento del software nel periodo maggio 2014 - settembre 2015, relativamente alla parte del programma dedicata alla compilazione delle denunce IMU dei clienti proprietari di c.d. “immobili-merce” per il periodo d'imposta 2013- 2014. 
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della casa editrice al risarcimento dei danni asseritamente patiti per tali malfunzionamenti, quantificati nella somma di € 50.000,00 (o di quella accertata in sede istruttoria) e costituiti dagli accertamenti fiscali ricevuti dai clienti a causa del mancato invio delle denunce IMU per gli anni 2013-2014, con ulteriore dichiarazione di manleva e garanzia per i danni che in futuro venissero richiesti a ### dai propri clienti. 
Assunte le prove testimoniali ed espletata la ### con provvedimento del 12.05.2021 il Giudice di ### preso atto che la domanda riconvenzionale di ### superava la competenza per valore del Giudice di ### ha sospeso il giudizio di opposizione ed ha assegnato alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa avanti il Tribunale competente. 
Con atto di citazione notificato in data ###, ### ha riassunto la causa avanti il Tribunale di ### rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. 
Costituendosi in giudizio ### 24 ### S.P.A., ha eccepito l'infondatezza delle domande di ### deducendo: il difetto di legittimazione passiva della casa editrice; l'improcedibilità della domanda di ### per intervenuta decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione nei termini previsti dall'art. 1495 c.c. ex adverso invocato; l'infondatezza della domanda di riduzione del prezzo; l'infondatezza/mancata dimostrazione dei lamentati vizi e dei danni reclamati; il concorso di colpa del creditore. 
Nel corso del processo l'attrice in riassunzione ha chiesto la rimessione in istruttoria della causa per integrazione della CTU sui quesiti 6, 7 e 8 già formulati dal Giudice di ### nonché autorizzarsi la produzione dei documenti 1, 2, 3, 4 e 5. 
Con provvedimento del 16.06.2022 il Giudice ha rigettato la richiesta di produzioni dei documenti 1, 2 e 5 di parte attrice in quanto datati 20.12.2017 e dunque inammissibili perché tardivi, mentre ha ammesso i restanti documenti 3 e 4, apparentemente formatisi in epoca successiva allo scadere dei termini istruttori, salvo valutarne la rilevanza nel prosieguo. 
Con provvedimento del 22.09.2022, in seguito all'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa di opposizione, il Giudice ha rigettato la richiesta di integrazione della ### ritenendo i quesiti in questione, già revocati dal Giudice di ### esplorativi (quesito 6), vertenti su questioni giuridiche e non tecniche (quesito 7) ed inconferenti (quesito 8). 
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 30.01.2024 per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, con termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.  ### in riassunzione, con nota depositata il ###, ha precisato le proprie conclusioni reiterando la richiesta di rimessione della causa in istruttoria e chiedendo “la condanna della ### 24 Ore, per il titolo risarcitorio e di garanzia dedotto, al pagamento, per ora, della somma di € 91.380,45 per danni e risarcimenti già definiti, con la considerazione che i danni e le richieste risarcitorie dei clienti ancora oggi non possono essere compiutamente contabilizzati”. 
Con la comparsa conclusionale la convenuta ha dichiarato di non accettare il contradditorio sulle conclusioni e domande nuove formulate da controparte nella nota depositata il ###. 
Va anzitutto precisato che la presente causa, come già rilevato dal Giudice nel provvedimento del 22.09.2022, deve intendersi circoscritta alla sola domanda di risarcimento del danno di € 50.000,00. 
Va poi evidenziato come la maggior somma ora reclamata è fondata su documenti la cui produzione non è stata ammessa dal Giudice. 
A ciò si aggiunga, come osservato dalla convenuta, che gli asseriti vizi del programma risalgono alle dichiarazioni IMU relative al periodo di imposta 2013-2014, compilate nel periodo 2014-2015 e che eventuali accertamenti fiscali sarebbero certamente già emersi, essendo ormai ampiamente prescritti i termini. 
Parte convenuta, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, allegando che alla data del 16.05.2014 (inizio dei lamentati malfunzionamenti), ### 24 ### non era più titolare del software in questione, pur essendo rimasta titolare dei crediti derivanti dalle fatture emesse sino alla data del 28.05.2014 (cfr. atto di cessione delle quote a ### del 15.04.2014 sub doc. 1 fasc. ### 24 Ore); che tale circostanza era stata comunicata a controparte (cfr. comunicazioni sub doc. 4, 5 e 11 fasc. ###; che ### sapeva quindi che dal mese di maggio 2014 ### era subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dal contratto per cui è causa, nonché nella gestione operativa del software, inclusa l'assistenza e l'aggiornamento; che il CTU accertava, analizzando gli aggiornamenti scaricati nel server di ### che l'ultima versione del software ### 24 Commercialisti di competenza de ### 24 Ore era la n. 01.01.00 del 17.04.202014 (cfr. sub doc. 4 relazione ###ssa Cerenzia, pagg. 8 e 11), con ciò presumendosi che le versioni successive scaricate da ### fossero di competenza della società cessionaria delle quote; che nonostante ciò ### reclama gli asseriti danni solo nei confronti della casa editrice, senza prendere in considerazione il coinvolgimento di ### quale titolare del software e quindi diretta ed unica eventuale responsabile dei lamentati malfunzionamenti. 
Orbene, indubbia risulta la conclusione di contratto di licenze d'uso nell'anno 2011 da parte dell'attrice con ### 24 ### S.P.A che prevedeva un servizio di aggiornamento e manutenzione dei prodotti concessi in licenza d'uso ed un servizio di assistenza relativo al funzionamento di dette licenze (cfr. condizioni generali di contratto n. 5 e 6), ad canone annuo di € 3.420,00 oltre ### Risulta documentalmente come l'ultima versione del software “### 24 Commercialisti” di competenza de ### 24 Ore sia stata scaricata dall'attrice il ### (cfr. doc. 4 relazione ###.ssa Cerenzia, pagg. 8 e 11). 
Sempre documentalmente risulta come, in data ###, con atto a rogito ### (doc. 3 fasc. convenuta), avente efficacia legale dal 28/5/14 (data di esecuzione), la ### 24 ### ha ceduto l'intera partecipazione azionaria della 24 ### (società del gruppo produttrice dei software gestionali, quali quello per cui è causa) alla società #### che ne diveniva socio unico (doc. 2 fasc. convenuta - cfr. pag. 74); che in data ### la società 24 ### cambiava denominazione sociale in ### (cfr. visura sub doc. 2, pag. 66), per essere poi successivamente incorporata in ### Con la sentenza n. 7470 del 20 marzo 2024 la Corte di Cassazione ha dichiarato che “… chi aliena un'azienda soggiace ad una peculiare disciplina legale perché, ad esempio, ha l'obbligo di astenersi dall'intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l'azienda ceduta per oggetto o ubicazione (art. 2557 cod. civ.) e, nel contempo, cede all'acquirente crediti, debiti e rapporti contrattuali inerenti all'azienda ceduta ed all'impresa con essa esercitata (artt. 2558, 2559, 2560 e 2112 cod. civ.) e neppure è liberato dei debiti anteriori al trasferimento se i creditori non vi abbiano acconsentito. Con la compravendita delle quote societarie (art. 2479 cod. civ.), il cessionario continua, naturalmente, l'attività della società in cui è subentrato come socio ed i debiti della società gravano su di essa con totale liberazione del soggetto che ha ceduto la partecipazione, anche senza il consenso dei creditori. Significativo appare, anche, il regime di responsabilità solidale del cessionario dell'azienda o del ramo d'azienda, per i debiti tributari concernenti le annualità pregresse, dettato dall'art. 14, d.lgs. n. 472 del 1997. Tanto, a riprova della diversità degli effetti giuridici degli atti (cessione delle partecipazioni sociali e cessione dell'azienda) qui considerati, fatta salva, ovviamente, la valutazione della portata degli effetti derivanti dall'eventuale inserimento, nel singolo atto traslativo tassato, di clausole pattizie in relazione ad obiettivi ulteriori che le parti intendano, in concreto, raggiungere avuto riguardo alle caratteristiche della società ed alla situazione patrimoniale dei contraenti ( v. Cass. del 5.12.2023, n. ###; Cass. del 5.12.2023, n. ###, in motiv.). Tuttavia, l'### delle ### anche in questa sede, si è limitata a svolgere argomentazioni generiche sugli effetti della cessione totalitaria di quote, mentre nessun elemento, in ordine alle regole di interpretazione dei contratti, è stato fornito per resistere ai rilievi critici proposti dai contribuenti, circa l'effettiva volontà delle parti di incidere, oggettivamente, sugli effetti tipici del negozio prescelto (compravendita di partecipazioni societarie) e presentato alla registrazione. In conclusione, il ricorso va accolto alla stregua del seguente principio di diritto < la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sia sotto il profilo del regime di responsabilità dei debiti che della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti”. 
Nel caso di specie, la convenuta, in data ###, con atto a rogito ### avente efficacia legale dal 28/5/14, ha ceduto l'intera partecipazione azionaria della 24 ORE ### alla società ### che ne diveniva socio unico.  ###, nei propri scritti difensivi, si è limitata a svolgere argomentazioni sulla cessione di azienda, mentre non ha fornito alcun elemento in ordine all'interpretazione del contratto di compravendita di partecipazioni societarie, né sui suoi effetti. 
Va considerato che le due operazioni hanno diverse caratteristiche sia sotto il profilo giuridicocontrattuale sia sotto il profilo fiscale: chi acquista l'azienda ha l'obbligo di astenersi dall'intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l'azienda ceduta per oggetto o ubicazione. Naturalmente con la cessione di quote il cessionario continua l'attività della società in cui è subentrato. 
Sotto il primo profilo, si osserva che sia nella cessione d'azienda che nella cessione di quote vi è la successione nei contratti: - l'acquirente dell'azienda subentra automaticamente nei contratti dell'azienda ceduta che non siano però di carattere strettamente personale del venditore; - il cedente risponde in solido con l'alienante dei debiti dell'azienda ceduta sorti anteriormente alla cessione purché cessione purché siano iscritti in contabilità; - i contratti di lavoro continuano automaticamente dopo la cessione e le parti rispondono in solido per i debiti verso dipendenti non ancora pagati; - con la cessione di quota il cedente si svincola completamente dai contratti dell'azienda di cui era socio. 
Questo perché esce dalla compagine sociale e sarà quindi il nuovo socio a beneficiare o a sopportare crediti e debiti della società. 
Nel caso di specie, dal maggio 2014, per effetto della cessione dell'intera partecipazione azionaria, il funzionamento e l'assistenza del software in questione, sono passati in capo a ### onde non sussiste la legittimazione passiva della convenuta per la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice nei suoi confronti. 
La valenza assorbente di tale profilo assorbe ogni altra eccezione svolta dalla convenuta. 
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo.  PQM Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede decidendo sulla domanda proposta da #### - #### a r.l. nei confronti di ### 24 ### 1) dichiara la carenza di legittimazione passiva della convenuta; 2) condanna la ### - #### a r.l.  a rifondere alla convenuta le spese di giudizio liquidate in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.  ### 4 maggio 2024 ### dott. ### n. ###/2021

causa n. 32943/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Parrella Giovanna, Elisabetta Palo

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Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 636/2025 del 02-10-2025

... rilasciato, in relazione alla p.ed. 3642 Gries, la licenza d'uso in data 16 novembre 1979 ### Gen. Nr. 22059/79, la licenza d'uso in data 11 dicembre 1979 ### Gen. Nr. 22055, la licenza d'uso in data 23 maggio 1980 ### Gen. Nr. 7580/80, la licenza d'uso in data 16 giugno 1980 ### Gen. Nr. 40174, la licenza d'uso in data 24 giugno 1980 ### Gen. Nr. 40174, la licenza d'uso in data primo giugno 1981 ### Gen. Nr. 40094/80; -ogni area inedificata o terreno di comproprietà comune condominiale o con-giunta pro quota costituisce pertinenza di fabbricato urbano censito al ### di superficie inferiore a 5.000 ### metri quadrati. * #### Il sig. ### C.F. ###, nato a ### il 22 giugno 1964, cittadino italiano cede alla sig.ra ### C.F. ###, nata a ### il 14 maggio 1968, cittadina italiana, che accetta, la propria quota parte parti al 50% indiviso dell'immobile sito a ### in via ### n. 52 tavolarmente individuato in PT 3217/II della p.ed. 2675, PM 10 in c.c. 669 Gries e per l'effetto tenere conto di ciò nell'emananda sentenza, affinché la stessa costituisca titolo per l'intavolazione sul presupposto delle pattuizioni di cui al presente accordo. I predetti beni immobili risultano censiti come (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ###. R.G. 3359/2025 Il Tribunale di Bolzano, in persona di: dott. ### relatore dott. Morris Recla Giudice dott. Magdalena Costa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 e art. 473 bis. 29 c.c. pendente tra ### e ### entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta delega in atti, e con l'intervento del ### presso Il Tribunale di Bolzano; rilevato che le parti hanno presentato conclusioni concordi; verificato che alle condizioni proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole; che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale; P.Q.M.  prende atto delle condizioni formulate dalle parti nel ricorso depositato telematicamente in data ###, confermate a verbale d'udienza d.d. 1.10.2025, da intendersi parte integrante della presente sentenza e che vengono di seguito integralmente riportate: Le condizioni di cui al decreto di omologa dd. 7.10.2022 che definiva il procedimento pendente sub n. 1907/'22 R.G. di questo Tribunale, vengono come di seguito modificate/integrate/riformulate: 1. invariato; 2. Dichiarare venuto meno il diritto della sig.ra ### all'assegnazione della casa familiare, sita a ### in via ### n. 52 tavolarmente individuata in PT 3217/II della p.ed. 2675, PM 10 in c.c. Gries e del garage pertinenziale, anch'esso sito a ### in via ### 20/C tavolarmente individuato nella PT 3988/II della p.ed. 3002, PM 53 in c.c. Gries e, per gli effetti ordinare al competente ufficio del libro fondiario la cancellazione della relativa annotazione; 3. Dichiarare caducato l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento delle figlie; 4. caducato; 5. caducato; 6. caducato; 7. a modifica di quanto concordato in sede di separazione, le parti dichiarano di voler così regolamentare le proprie questioni patrimoniali costituendo il presente accordo elemento essenziale al fine della bonaria definizione del presente procedimento di modifica delle condizioni di separazione.  #### la sig.ra ### C.F. ###, nata a ### il 14 maggio 1968, cittadina italiana, cede al sig. ### C.F.  ###, nato a ### il 22 giugno 1964, che accetta, la piena proprietà degli immobili tavolarmente individuati in PT 3993/II della p.ed. 3642, rispettivamente PM 105 (abitazione con annessa cantina) e PM 322 (garage pertinenziale) in c.c. Gries - 669 con conseguente estinzione per consolidazione del diritto di abitazione già esistente in favore di quest'ultimo. 
Al catasto fabbricati i predetti beni immobili risultano censiti come segue: - in ### 669, p.ed. 3642, sub 105 foglio 25, PM 105, viale ### 225, piano ###-8, categoria A/2, cl. 3, consistenza 3 vani, superficie 45 mq, rendita euro 418,33.- - in ### 669, p.ed. 3642, sub 322, foglio 25, PM 322, viale ### 225, piano: ###, categoria C/6, cl. 5, consistenza 15 mq, superficie 16 mq, rendita euro 118,53.- ### immobili come sopra descritti vengono ceduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli annessi e connessi, acces-sori e pertinenze, servitù attive e passive, usi, azioni e ragioni, con i proporzio-nali diritti di comproprietà̀, così e come risulta dal ### ben noto alle parti.  ### sig.ra ### garantisce la legittima proprietà̀ degli immobili e che i medesi-mi sono liberi da pesi, vincoli, oneri, affittanze, diritti di prelazione di terzi, arre-trati di imposte, iscrizioni ed intavolazioni pregiudizievoli, rappresentando che essi sono già gravati da diritto di abitazione in favore di parte cessionaria e, quindi, ad eccezione di quanto sottoindicato: A) PM 105: - 28/11/2020 - G.N. 9190/5 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI IPOTECA - P.T. PRINCIPALE importo complessivo di cui EUR 206.321,44 per capitale finan-ziato, ed EUR 101.928,56 per interessi anche di mora nella misura determinata nel contratto e per tutti gli obblighi accessori e spese occorrende ai sensi dell'art. 11) del contratto a carico p.ed. 3642 P.M. 105 ### S.p.A.  sede di Milano, ###. Contratto d.d. 20/11/2020 annota-zione simultaneità̀ con accessorie P.T. 3993 ###.M.322 G.N.9190/6 - 2020; - 31/10/2022 - G.N. 9339/1 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI ABITAZIONE a cari-co p.ed. 3642 P.M. 105 a favore #### nato il ### a ### decreto d.d. 07/10/2022 B) PM 322 - 28/11/2020 - G.N. 9190/6 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI IPOTECA - P.T. AC-CESSORIA importo complessivo di cui EUR 206.321,44 per capitale finanzia-to, ed EUR 101.928,56 per interessi anche di mora nella misura determina-ta nel contratto e per tutti gli obblighi accessori e spese occorrende ai sen-si dell'art. 11) del contratto a carico p.ed. 3642 P.M. 322 ### S.p.A.  sede di Milano, ###. Contratto d.d. 20/11/2020 annotazione simultaneità con principale P.T. 3993 ###.M.105 G.N.9190/5 - 2020; - 31/10/2022 - G.N. 9339/2 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI ABITAZIONE a cari-co p.ed. 3642 P.M. 322 a favore #### nato il ### a ### decreto d.d. 07/10/2022 ### parti dichiarano che sono stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il sig. Maz-zucato da atto, in particolare, di aver ricevuto le informazioni e la documenta-zione in ordine alla prestazione energetica dell'immobile oggetto della presente cessione e che il certificato energetico è stato rilasciato dall'### in data ### rinnovato in data 7 gennaio 2025 sino al 11.12.2034 (n. GS-2014-###) a firma del direttore dott.  ### che sotto la lettera "A" si allega al presente atto all'uopo dichiarando che per i posti auto/garage non sus-siste l'obbligo di dotazione di certificazione energetica.  ###'ART. 29 COMMA 1 ###.  27.02.1985 n. 52 ###.L. 31.05.2010 n. 78 ###. 30.04.2010 n. 122 Le parti dichiarano che: - Le unità immobiliari oggetto del presente atto corrispondono alle planime-trie catastali depositate al competente catasto ### in data 11 giu-gno 2020 al ###n. 3146.001.2020, per il sub. 105, PM 105, della p.ed. 3642 C.C. Gries, ed in data 19 marzo 1980 al ###n. 940/80.000.1980 per il sub. 322, PM 322 della p.ed. 3642 C.C. Gries (che sotto la lettera “B” si al-legano al presente atto per costituirne parte integrante); - che, i dati e le planimetrie catastali sopra citate sono conformi allo stato di fatto degli immobili trasferiti e comunque che non sussistono difformitàÌ tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa; - che, in generale l'intestazione catastale delle unitaÌ immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari; - che, piuÌ in generale sono stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti di cui all'art. 29 comma I bis della ### 52/1995 ### parti dichiarano di essere informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al DM 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i benI oggetto del presente atto. La parte cedente garantisce alla parte cessio-naria la conformità di detti impianti alla normativa in materia di sicurezza vigen-te all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.  ### relazione alla vigente normativa in materia urbanistico - edilizia ed a norma dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, la parte venditrice dichiara che la p.ed. 3642 Gries, di cui fanno parte le pp.mm. 105 e 322 oggetto del presente atto, è stata edificata in forza della licenza edilizia progetto n. 247/76 rilasciata dal Comune di #### in data 7 luglio 1977. 
La parte concedente dichiara, inoltre, che: - gli immobili di cui al presente atto non sono stati successivamente oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione tali da richiedere il rilascio di ul-teriori titoli abilitativi, anche in sanatoria, ad eccezione di quanto segue: con-cessione edilizia progetto n. 194/79 rilasciata dal Comune di #### in da-ta 2 ottobre 1979; concessione edilizia prat. ed. 194/79 rilasciata dal Comune di #### in data 16 maggio 1988; concessione edilizia prat.ed. 194/79 rila-sciata dal Comune di #### in data 19 maggio 1988; asseverazione pre-sentata al Comune di #### in data 14 febbraio 2000 ed ivi protocollata al n. 7473; asseverazione presentata al Comune di #### in data 9 marzo 2015 (prat.n. 2015-107-0); asseverazione presentata al Comune di #### in data 25 maggio 2020 ed ivi protocollata al n. 96300 (prat.n. 2020-233-0); cer-tificato di destinazione urbanistica presentata al Comune di #### in data 22 giugno 2022 ed ivi protocollato al n. 172649 (prat. N. 2022-11-0); certificato di destinazione urbanistica presentata al Comune di ### in data 10 marzo 2021 ed ivi protocollata al n. 61941 (prat. N. 2021-78-0); - il Comune di #### ha rilasciato, in relazione alla p.ed. 3642 Gries, la licenza d'uso in data 16 novembre 1979 ### Gen. Nr. 22059/79, la licenza d'uso in data 11 dicembre 1979 ### Gen. Nr. 22055, la licenza d'uso in data 23 maggio 1980 ### Gen. Nr. 7580/80, la licenza d'uso in data 16 giugno 1980 ### Gen. Nr. 40174, la licenza d'uso in data 24 giugno 1980 ### Gen. Nr. 40174, la licenza d'uso in data primo giugno 1981 ### Gen. Nr.  40094/80; -ogni area inedificata o terreno di comproprietà comune condominiale o con-giunta pro quota costituisce pertinenza di fabbricato urbano censito al ### di superficie inferiore a 5.000 ### metri quadrati.  *  #### Il sig. ### C.F. ###, nato a ### il 22 giugno 1964, cittadino italiano cede alla sig.ra ### C.F. ###, nata a ### il 14 maggio 1968, cittadina italiana, che accetta, la propria quota parte parti al 50% indiviso dell'immobile sito a ### in via ### n. 52 tavolarmente individuato in PT 3217/II della p.ed. 2675, PM 10 in c.c. 669 Gries e per l'effetto tenere conto di ciò nell'emananda sentenza, affinché la stessa costituisca titolo per l'intavolazione sul presupposto delle pattuizioni di cui al presente accordo.   I predetti beni immobili risultano censiti come segue: - al libro fondiario PM. 10 della p.ed. 2675 in P.T. 3217/###.C. 669 Gries, con i congiunti diritti di comproprietà sulle pp.ff. 1886/1, 1886/7 , 1886/8, 1886/9 e sulla p.ed 2677 tutte in P.T. 2973/II, nella consistenza risultante al libro fondiario ben noto alle parti; - Al catasto fabbricati in c.c. 669 Gries, p.ed. 2675, sub 10, foglio 30, PM 10, via ### n. 52, piano ###-4, int. 10, Cat. A/2, CL. 2, vani 6, mq 90 rendita catastale euro 728,20.- ###'immobile come sopra descritto viene ceduto a corpo e non a misura, nello sta-to di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli annessi e connessi, accessori e pertinenze, servitù attive e passive, usi, azioni e ragioni, con i proporzionali di-ritti di comproprietà̀, così e come risulta dal ### ben noto alle parti.  ### sig. ### garantisce la piena e legittima proprietà̀ degli immobili e che i medesimi sono liberi da pesi, vincoli, oneri, affittanze, diritti di prelazione di ter-zi, arretrati di imposte, iscrizioni ed intavolazioni pregiudizievoli ad eccezione di quanto sottoindicato: - 31/10/2022 - G.N. 9339/3 ANNOTAZIONE decreto dd. 07/10/2022 per l'assegnazione della casa familiare a favore di ### nata a ###no il #### a carico p.ed. 2675 P.M. 10 ### parti dichiarano che sono stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni. La sig.ra ### da atto, in particolare, di aver ricevuto le informazioni e la documenta-zione in ordine alla prestazione energetica dell'immobile oggetto della presente cessione (riferito alla p.ed. 2675 in Gries e che il certificato energetico è sta-to rilasciato in data ### n. 42430 a firma dell'arch. ### che sotto la lettera "C" si allega al presente atto nonché certificato energetico n. ### rilasciato in data ### a firma dell'ing. ### (riferito al-la c.d. “casetta del custode, sulla p.ed. 2677 c.c. Gries) che sotto la lettera “D” si allega al presente atto e dichiarando che per i posti auto non sussiste l'obbligo di dotazione di certificazione energetica.  ###'ART. 29 COMMA 1 ###.  27.02.1985 n. 52 ###.L. 31.05.2010 n. 78 ###. 30.04.2010 n. 122 Le parti dichiarano che: - ###à immobiliare oggetto della presente cessione corrisponde alla pla-nimetria catastale depositata al competente catasto n. prot. 4862.001.2015 d.d. 24.8.2015 (che sotto la lettera “E” si allega al presente atto per costituirne parte integrante); - che, i dati e le planimetrie catastali sopra citate sono conformi allo stato di fatto degli immobili trasferiti e comunque che non sussistono difformitàÌ tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa; - che, in generale l'intestazione catastale delle unitaÌ immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari; - che, piuÌ in generale sono stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti di cui all'art. 29 comma I bis della ### 52/1995 ### parti dichiarano di essere informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al DM 37/2008 e con riferimento agli impianti che correda-no il bene oggetto del presente atto. La parte cedente garantisce alla parte cessionaria la conformità di detti impianti alla normativa in materia di sicurez-za vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.  ### relazione alla vigente normativa in materia urbanistico - edilizia ed a norma dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, la parte cedente consapevole delle conseguenze di eventuali di-chiarazioni mendaci ex art. 26 della citata ### n. 15/68, dichiara che le ope-re di costruzione della porzione di fabbricato oggetto della presente cessione, nonché della p.ed. 2677, hanno avuto inizio in data anteriore al 1° settembre 1967 o sono terminate entro il 1° ottobre 1983.  ### di #### ha rilasciato il ### di abitabilità/agibilità pratica 1956-104-0 d.d. 22/12/1956, numero protocollo 90090/56; la licenza d'uso n. pratica 1960-211-0, n. protocollo 135 in data 12 gennaio 1960; la licenza d'uso n. pratica 1961/199-0 n. protocollo ### in data 31 ottobre 1961; pratica di asseverazione (relativa alla PM 10) n. 1993-2631-0 n. protocollo 20464/93 d.d. 1 settembre 1993; la concessione edilizia n. pratica 1995-657-0 protocollo 22426/95 (adeguamento locale macchine) d.d. 24 agosto 1995; la concessione edilizia n. 1995-196-0, numero protocollo 5715/95 d.d. 3 marzo 1995 (installazione ascensore); la concessione edilizia n. pratica 1998-1032-0 numero protocollo 42017/98, d.d. 10 novembre 1998 (realizzazione veranda PM 10); la concessione edilizia n. pratica 2015-263-0 d.d. 12 maggio 2015 (modiche alloggio PM 10); la concessione edilizia n. pratica 2017-483-0 n. protocollo 147558 d.d. 16 ottobre 2017 (realizzazione cancelli scorrevoli elettrici); certificato di destinazione urbanistica n. pratica 2021-321-0 n. protocollo 279199 d.d. 15 novembre 2021; certificato di destinazione urbanistica n. pratica 2021-279-0 n. protocollo 225507 d.d. 16 settembre 2021; certificato di destinazione urbanistica n. pratica 2023-100-0 n. protocollo 126973 d.d. 2 maggio 2023; certificato di destinazione urbanistica n. pratica 2024-37-0 n. protocollo 70760 d.d. 29 febbraio 2024; la concessione edilizia in sanatoria 1700/86, rilasciata dal Comune di ### in data 7 giugno 1990; concessione edilizia n. pratica 1958-115-0 n. protocollo 90072/58 (limitatamente alla p.ed.  2677 - p.f. 1886); concessione edilizia n. pratica 2021-199-0 n. protocollo 143203 d.d. 18 giugno 2021 (limitatamente alla p.ed. 2677 - p.f. 1886/1 - p.f.  1886/7, p.f. 1886/8, p.f. 1886/9); concessione edilizia n. pratica 2021-37-0 protocollo ### d.d. 10 febbraio 2021 (limitatamente alla p.ed. 2677 - p.f.  1886/1 - p.f. 1886/7, p.f. 1886/8, p.f. 1886/9); concessione edilizia n. pratica 2024-75-0 n. protocollo 128890 d.d. 22 aprile 2024 (limitatamente alla p.ed.  2677 - p.f. 1886/1 - p.f. 1886/7, p.f. 1886/8, p.f. 1886/9) *  ### La cessione degli immobili tavolarmente individuati in PT 3993/II della p.ed.  3642, ri-spettivamente PM 105 (abitazione con annessa cantina) e PM 322 (garage pertinen-ziale) in c.c. Gries - 669, siti a ### viale ### n. 225, di proprietà della sig.ra ### gravata dal diritto di abitazione in favore del sig. ### avviene me-diante permuta con l'immobile detenuto in comproprietà in misura del 50% tra le odierne parti tavolarmente individuato in P.T. 3217/II della p.ed. 2675, PM 10 in c.c. 669 Gries, sito a ### via ### n. 52, nonché mediante pagamento di un con-guaglio, da parte del sig.  ### di euro 155.000,00.- che verrà bonificato alla sig.ra ### non appena il Comune di ### (datore di lavoro del predetto) prov-vederà alla liquidazione dell'anticipo del TFR all'uopo richiesto e, comunque, entro giugno 2026.  #### Le parti danno, altresì, atto che la sig.ra ### ha già la piena disponibilità dell'immobile sito in via ### n. 52 avendone ottenuto l'assegnazione in sede di separazione personale dei coniugi e, pertanto, detto immobile continuerà a costituire per la predetta abitazione principale ed ivi manterrà la propria residenza. 
Le parti danno, altresì, atto che il sig. ### ha già la disponibilità degli immobili di viale ### n. 255 essendo stato intavolato in di lui favore il diritto di abitazione con la sentenza di separazione personale dei coniugi che si estinguerà per effetto del-la cessione in di lui favore della piena proprietà degli stessi. ### e relativo ga-rage continueranno a costituire, pertanto, per il sig. ### prima casa ed ivi continuerà a mantenere la propria residenza.  ### riferimento all'art. 35, punto 22, del D.L. 223/2006 ed ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministra-tiva applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che le presenti cessioni sono state concluse senza intervento di mediatori.  ### sensi dell'art. 9, L. 06.03.1987 n. 74 e dell'art. 10 del D.L. 14.03.2011 n. 23 e succ. mod., nonché della ### n. 2/E del 21.02.2014, ### delle ### si dichiara che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al presente procedimento di modifica delle condizioni di separazione personale tra coniugi sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. 
Le parti si dichiarano edotte delle cause di decadenza da tale beneficio fiscale. 
La sig.ra ### ed il sig. ### rendono, inoltre, la seguente dichiarazione, riconoscendo di essere state previamente ammonite dal Giudice del Tribunale di ### competente sulla responsabilità penale cui vanno incontro ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto falso e contenente dati non corrispondenti a verità. “Ai sensi della legge 19.05.1975 n. 151 attestiamo di essere tra noi coniugati dal 1992 e separati dal 2022, giusto decreto di omologa del Tribunale di ### pubblicato in data ###.” ### le spese connesse all'intavolazione del trasferimento dei diritti di proprietà di cui al presente accordo sono a carico delle parti in misura del 50% ciascuno.  ###'### presente ricorso e il relativo emananda sentenza di modifica delle condizioni di separazione consensuale costituiscono titolo per l'intavolazione del trasferimento della proprietà di cui sopra nonché per la cancellazione del diritto di assegnazione della casa famigliare e garage pertinenziale, come ordinato dal Tribunale adito. Le parti autorizzano l'intavolazione del presente atto ad istanza di chiunque, con noti-fica del relativo decreto tavolare nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ### con studio in ### viale ### d'### n. 51 (pec ###).  ### coniugi dichiarano di aver ricevuto le informazioni ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 e acconsentono al trattamento dei propri dati personali per lo svolgi-mento del presente procedimento e per i successivi adempimenti previsti dalla legge.  ### parti dichiarano, per quanto occorrer possa, di rinunziare all'annotazione dell'ipoteca legale in relazione agli immobili oggetto del presente trasferimento esonerando il competente ### del libro fondiario da ogni responsabilità̀ al riguardo.  7. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere alcuna pretesa l'una nei confronti dell'altra a nessun titolo ad eccezione di quanto indicato nel presente atto e, quindi, di rinunciare vicendevolmente ed espressamente al contributo al mantenimento; 8. Le spese del presente procedimento sono da considerarsi integralmente compensate tra le parti. 
In ordine ai previsti trasferimenti immobiliari, costituiscono parte integrante della presente sentenza, oltre al ricorso, i documenti prodotti sub lett. a), c), d), necessari in ordine a detti trasferimenti immobiliari e il verbale dd.  1.10.2025 ove le parti hanno confermato le rispettive dichiarazioni necessarie ai fini di detti trasferimenti.  ### lì 01/10/2025 ### dott. ### N. R.G. 3359/2025 #### ••ž'Ž—£Š1Ž•11.10.2025 innanzi al Giudice dott. ### sono comparsi: per entrambe le parti: •ŠŸŸï11ò Il Giudice esperisce il tentativo di conciliazione che rimane infruttuoso. 
Le parti, personalmente presenti, confermano le concordi conclusioni di cui al ricorso, in particolare entrambe le parti confermano quanto dichiarato circa il previsto reciproco trasferimento immobiliare. 
Il giudice, premesso che il P.M. ha già concluso, riferirà al Collegio. 
Il Giudice dott. #### ex art. 473 bis.51 c.p.c.  n. R.G. 3359/2025 Il Giudice delegato dalla ### del ### letto il ricorso con domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui ###51 c.p.c. depositato in data ### da ### e ### esaminata la documentazione allegata, ###51 c.p.c., FISSA udienza per la comparizione personale delle parti ± in considerazione dei previsti trasferimenti immobiliari - per il giorno 01/10/2025, ore 9; DISPONE la trasmissione degli atti al ###. 
Si comunichi.  ### 02/09/2025 Il Giudice delegato dott. ### 1 ### d'uso
XResidenziale Non residenziale ###.P.R. 412/93: E.1.1 ### dell'attestato Intero edificio ###à immobiliare Gruppo di unità immobiliari numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio: 1 Nuova costruzione
XPassaggio di proprietà ### importante Riqualificazione energetica Altro: Dati identificativi ### n. ###
Piano:1
Interno: ###46,488756 ; 11,### climatica:### di costruzione:1960
Superficie utile riscaldata (m2):52,86
Superficie utile raffrescata (m2):0,00
Volume lordo riscaldato (m3):224,16
Volume lordo raffrescato (m3):0,00 ### catastaleGRIESSezione###oglio###articella2677 ### subalterni
Servizi energetici presenti ### invernale ### meccanica #### estiva### acqua calda sanitaria ### di persone o cose ### E ### sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti. ### energetica del fabbricato ### energetica globale ###
G 628,32 kWh/m2 anno ### immobili simili a questo avrebbero in media la seguente classificazione: se nuovi: ### 81,03 kWh/m2 anno ####### 12/09/2033
Pag. 2 ### E ### sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonchè una stima dell'energia annua consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard.
Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia ### annua consumata in uso standard
Indici di prestazione energetica globali ed emissioni
XEnergia elettrica da rete1 513,45 k### naturaleGPLCarboneGasolioOlio combustibilePropanoButanoKeroseneAntraciteBiomasseSolare fotovoltaicoSolare termicoEolicoXTeleriscaldamento20 174,42 k###
AltroIndice della prestazione energetica non rinnovabile
EPgl,nren kWh/m2 anno 628,32
Indice della prestazione energetica rinnovabile
EPgl,ren kWh/m2 anno 13,46
Emissioni di ### kg/m2 anno 127,67 ### sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o dell'immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica. ##### una ristrutturazione importante
Tempo di ritorno dell'investimento [anni] ### energetica raggiungibile con l'intervento [EPgl,nren - kWh/m2 anno] #### raggiungibile se si realizzano tutti gli interventi raccomandati ###solamento a cappotto su pareti e solaio.Isolamento dei cassonetti
No20,### - 219,87
D 187,40 kWh/m2 anno 22 anni ###ostituzione infissi (Uw: 1,000) e applicazione di schermature (###
Veneziane bianche - ###
No26,### - 592,82 ########### 12/09/2033
Pag. 3 ### esportata0,00kWh/anno### energetico:- ###
V - Volume riscaldato224,160m3
S - Superficie disperdente248,878m2 ###/###,110
EPH,nd303,9kWh/m2 anno
Asol,est/Asup,utile0,10- ###,###/m#### energetico### di impianto### di installazione ### catasto regionale impianti termici ### energetico utilizzato ### kW
Efficienza media stagionale
EPren kWh/m2 anno
EPnren kWh/m2 anno ### invernaleTeleriscaldamento2018### to1400,00,531ƞ###,0572,5 ### estivaƞ###. acqua calda sanitaria### elettricoElettricità1,20,356ƞ###,555,8 ### combinati
Produzione da fonti rinnovabili ### meccanica ### di persone o cose ####### 12/09/2033
Pag. 4 ### sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.
Sostituzione dei serramenti. ### esterno non risulta coibentato. Da prevedersi un isolamento a cappotto sulle pareti ed intradosso soletta primo piano.  ### Ente / Organismo pubblicoX ### abilitato ### / ### e ### / ### , ### - ### - ####
 Telefono3383170778 TitoloIngegnere
Ordine/IscrizioneOrdine degli ### della ### di ### n.1720 Dichiarazione di indipendenza### delle responsabilità assunte in relazione ai contenuti del presente attestato di prestazione energetica, ai sensi degli artt. 359, 481 del #### di poter svolgere con indipendenza ed imparzialità di giudizio, l'attività di soggetto certificatore per il sistema edificio/impianto di cui al punto 1 "informazioni generali" vista l'assenza di conflitti di interesse come esplicitati nel DPR n. 75 del 16 aprile 2013, articolo 3, comma 1, lettere a) e b). ### aggiuntive### catastali p.ed.2677, C.C.Gries. Si allega visura, pianta e documentazione fotografica. ####
E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente ### software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale? ### fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato?### presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del
D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 così come modificato dall'articolo 12 del D.L. 63/2013
Data di emissione 12/09/2023### e timbro del tecnico o firma digitale ####### 12/09/2033
Pag. 5
Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare il confort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "raccomandazioni" (pag. 2). ### generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'### Nell'ambito del periodo di validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati. ### energetica globale (###nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da ### (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente). ### energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio: QUALITA' ###d»’9Ð¥hN¤†††[·nåååiv¿wï:îËYmvgñСK›,mU’l½~ýQˆoôžMyeô„tÖµ¶¶–––ÚØØzŽ###÷XdÒÓÓ8ÂëííJS°ÌG™?T/Xûõë׈ˆz¤‹ÃâXSàþxààࠖaIh¤GjK—(i©Ã‡RËä,ªaâ¤######ˆoÞÂ?âdgg§###ਬìRÐÜU¨ªüêøhsæ'µuëօ‡‡ƒ—Q±Ôýå˜{9ؗ)_®ÁOÁ.i”ZÝþvHéägHt×µ‡RO^¾|1’àŽ‘ïÿVmMžWX…òóóµOW¢‡4kUhô1jÖÿ-ImVÈ¥áSX°5ÌÃlŠRnn®wlsrrèDd“zNm’rd?ªßUaéròäIج›íA{÷î›3z‰mTŲ¸¸˜ü?ÇØØ###ù‡hÓ£„Yd(wß¹sa­nV‘oß¾Åp”SpþV´4².PÄè###ìhX½uë֘˜˜íÛ·ëþÈÔ¹lÉ###RFTg0(###hg######gVgVgFg###(h6g###(###g##### 6### d' co9l'N faz lN da###'### dal l'6allo d' ,iNl'uXm cidd'6'c' faz u'fo d' 'td'r### coto z'fozuNu' talla ### 9i'dN fazl.NuuacuN### ataz9au'rN da9l' ad'###' d' ri' Nl darzauo fza6'cuo d###rolo vm ronnN sZ dal ìe###ce s(### a energia quasi zero4 ad'###'o ###cc'nN fzacuN### ataz9au'rNm r### rot### d'cfoc'###' dal darzauola9'clNu'6o s( ###ocuo ### te s(Z a dal darzauo n't'cuaz'Nla ci' za,i'c'u' n't'n' fza6'cuo d###rolo pm ronnN s dal ìe###ce s(###co9to ataz9au'ro noluo ### o ,iNc' tillo C rofazuo 't n'cizN c'9t'###'### dN ataz9'N dN ### z'tto###'l'm fzodouuN ###'tuaztodal rot### dal c'cuanN -'t c'ui?e YtN cfituN cill.Nffoc'uo cfN#### crNlN d' rl######'ota 'td'rN l.NffNzuatatTNdall.ad'###'o o99auuo dall./### N ,iacuN rNua9oz'NeRiferimenti4 z### rot l.'td'ra d' fzacuN### 9lo### tot z'tto###'la d' it ad'###'o c'n'la nN douNuo da' za,i'c'u' n't'n' da9l'ad'###' tio6'm totrhC rot lN nad'N da9l' 'td'r' d' fzacuN### da9l' ad'###' ac'cuatu' c'n'l'm o66azo rotuz###cu'tu' dN cuaccN u 'folo9'Nd .ico m u 'folo9'N ro cuzi uu'###m T otN rl'nNu'rNm d'natc'ot ' ad acfoc '### d' ,i al lN o99auuo dall. NuuacuNuo e### zioni energetiche degli impianti e consumi stimati4 lN ca### z'fozuN l.'td'ra d' fzacuN### ataz9au'rN z'tto###'la a totz'tto###'la dall.'nno### o99auuo d' ###otae ###l' 'td'r' 't### cillN fazratuiNla d' ataz9'N z'tto###'la iu'l'###'nno### z'cfauuo Nl uou### ca### z'fozuN 't### itN cu'nN dal ,i###uNu'6o d' ataz9'N rotcin### d###'nno### it ico cu### cidd'6'c' faz u'folo9'N d' ### ataz9au'rN iu'l'TTNuNeRaccomandazioni4 d' ca9i'uo c' z'fozuN lN u### rha rl###### la u'folo9'a d' 'tuaz6atuo z### faz lN z',iNl'###'otaataz9au'rN a lN z'cuziuuizN### 'nfozu####/UNITA' ### - ### dei ####### g### 2gw-#### 3 IMPI -### -### -### gZ gINVì####Tì### -###### w### uazTN f###'tN z'fozuN lN ,i###uX d' ataz9'N fzodouuN 't c'ui ad acfozu### totrhC lN ciN u'folo9'###fozuN 't### cidd'6'ca 't dia ca###' zalNu'6a z'cfauu'6###rNuo a ###l' 'nf'###m ' dNu' d' n###'oz dauu###l'o ### dalr### "##### "#### B ### edificio ### 225/C,225/D ### 225/C,225/D ### catastale #### Bozen #### edificiale 3642 ### --- ### dell'edificio --- ### für ### - ### per l'### - ### involucro ### complessiva ### climatica E ### [### GradiGiorno di riscaldamento [GG] 2736 ### [V] Volume lordo riscaldato [V] 18.327 m³ Nettogeschossfläche [### Superficie netta riscaldata [### 4.419 m² Fläche der wärmeabgebenden ### [A] Superficie lorda disperdente dell'involucro [S] 4.872 m² ### / ### [A/V] Fattore di forma [S/V] 0,27 ###-### der ### [Um] Trasmittanza media dell'involucro [Um] 2,01 W/m²K ### d'uso E.1 #### -2014 -###
Datum / data: 11.12.2014
Gültig bis / valido fino al: 11.12.2024 284 kWh/m²a 114 kg ###/m²a ### - ### per l'### - ### für ### - ### certificato è valido fino al ### ist gültig bis 11.12.2034 ### der ### - ### dell'involucro ### des ### dell'edificio ### des ### [### Fabbisogno di potenza di riscaldamento dell'edificio [### 739 kW 739 kW ### bezogen auf die ### [### Fabbisogno di calore per il riscaldamento riferito alla superficie netta [### 284 kWh/m²a 284 kWh/m²a ### der ### di efficienza energetica dell‘involucro dell'edificio G ### - ### energetica complessiva ### - ### di energia primaria per riscaldamento 2.529.494 kWh/a ### - ### di energia primaria per acqua calda 106.945 kWh/a ### - ### di energia primaria per raffrescamento - kWh/a ### - ### di energia primaria per illuminazione 57.764 kWh/a ### - ### di energia primaria per energia ausiliaria 9.143 kWh/a ### - ### di energia primaria globale 2.703.346 kWh/a ### - ### complessiva 612 kWh/m²a #### Emissionen - ### specifiche di ### 114 kg/m²a ### - ### specifico di energia primaria per il riscaldamento 572 kWh/m²a ### des ### di efficienza complessiva dell'edificio F ### - ### rinnovabili ### aus erneuerbaren ### - ### da fonti rinnovabili per acqua calda sanitaria 0% ### aus erneuerbaren ### - ### da fonti rinnovabili per il fabbisogno globale 0% Anlagendaten - ### degli impianti ### impianto ### di energia ### termica ### energetico ### di emissione ### - ### 739 ### - ### - - - - ### - ### calda sanitaria siehe ### vedi riscaldamento in ### integriert incluso nel riscaldamanto siehe ### vedi riscaldamento - ### - ### naturale ### der ### globale medio stagionale degli impianti 74 % ### - ### per il miglioramento energetico ### des ### der Außenbauteile, die noch nicht energetisch saniert worden sind und ### von ### Provvedimenti di coibentazione delle strutture dell'involucro, che non sono ancora state risanate energeticamente e soluzione dei ponti termici. 
Optimierung der ### (###### oder Stromerzeugung) durch regelmäßige ### der ### Ottimizzazione impiantistica (riscaldamento, raffrescamento, produzione acqua calda o corrente) mediante la manutenzione periodica degli impianti. 
Für konkrete ### wenden Sie sich bitte an einen ### oder die ### für ### - ### Per raccomandazioni concrete, prego rivolgersi a un consulente energetico o all'### per l'### - #### und weitere ### finden Sie auf www.klimahausagentur.it ### normativi e ulteriori informazioni si trovano su www.agenziacasaclima.it GS -2014 -###
Datum / data: 11.12.2014
Gültig bis / valido fino al: 11.12.2024 ### Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione Per la sig.ra ### C.F. ###, nata a ### il 14 maggio 1968, cittadina italiana, e per il sig. ### C.F. ###, nato a ### il 22 giugno 1964, cittadino italiano rappresentati e difesi dall'avv. ### del ### di ### C.F. ###, giuste deleghe allegate, e presso lo studio della quale eleggono domicilio in ### viale ### d'### n. 51, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec ###.  * 
Premesso che • Le parti presentavano ricorso congiunto volto ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi avendo contratto matrimonio civile in data 4 luglio 1992 a ### (atto trascritto nei registri atti di matrimonio del ### di ### al n. 186-I/1992) in regime di separazione dei beni; • Il procedimento veniva iscritto a ruolo sub RG 1907/2022 - ### di ### e si concludeva con il decreto di omologa del ### di ### d.d. 7 ottobre 2022 che recepiva le conclusioni congiunte di cui al ricorso d.d. 1° giugno 2022 e memoria integrativa d.d. 12 settembre 2022; • Le due figlie nate dalla relazione affettiva delle odierne parti, ### nata a ### in data 13 settembre 1997 e ### nata a ### in data 13 febbraio 2004 sono entrambe ormai maggiorenni; • È, quindi, intenzione delle parti modificare le condizioni c oncordate in sede di separazione personale dei coniugi, in primo luogo, al fine di far dichiarare caducato l'obbligo dei genitori di p rovvedere al mante nimento delle figlie perché ormai maggiorenni ed indipendenti nonché di vedere regolamentate tra loro le ulteriori questioni patrimoniali come di seguito specificate.  * 
Un tant o premesso, la sig.ra ### ed il sig. ### ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, concordemente ### La parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa d.d. 7 ottobre 2022 alle seguenti concordi ### 1. invariato; 2. Dichiarare venuto meno il diri tto della sig.ra Fr anzoi all'as segnazione d ella casa familiare, sita a ### in via ### n. 52 tavolarmente individuata in PT 3217/II della p.ed. 2675, PM 10 in c.c. ### e del garage pertinenziale, anch'esso sito a ### in via ### 20/C tavolarmente individuato nella PT 3988/II della p.ed. 3002, PM 53 in c.c. ### e, per gli effetti ordinare al competente ufficio del libro fondiario la cancellazione della relativa annotazione; 3. Dichiarare caducato l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento delle figlie; 4. caducato; 5. caducato; 6. caducato; 7. a modifica di quanto concordato in sede di separazione, le parti dichiarano di voler così regolamentare le proprie questioni patrimoniali costituendo il presente accordo elemento essenziale al fine della bonaria definizione del presente procedimento di modifica delle condizioni di separazione.  #### la sig.ra ### C.F. ###, nata a ### il 14 maggio 1968, cittadina italiana, cede al sig. ### C. F.  ###, nato a ### il 22 giugno 1964, che accetta, la piena proprietà degli immobili tavolarmente individuati in PT 3993/II della p.ed. 3642, rispettivamente PM 105 (abitazione con annessa cantina) e PM 322 (garage pertinenziale) in c.c. ### - 669 con conseguente estinzione per consolidazione del diritto di abitazione già esistente in favore di quest'ultimo. 
Al catasto fabbricati i predetti beni immobili risultano censiti come segue: - in ### 669, p.ed. 3642, sub 105 foglio 25, PM 105, viale ### 225, piano ###-8, categoria A/2, cl. 3, consistenza 3 vani, superficie 45 mq, rendita euro 418,33.- - in ### 669, p.ed. 3642, sub 322, foglio 25, PM 322, viale ### 225, piano: ###, categoria C/6, cl. 5, consistenza 15 mq, superficie 16 mq, rendita euro 118,53.- ### Gli immobili come sopra descritti vengono ceduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli annessi e connessi, accessori e pertinenze, servitù attive e passive, usi, azioni e ragioni, con i proporzionali diritti di comproprietà̀, così e come risulta dal ### ben noto alle parti.  ### sig.ra ### garantisce la legittima proprietà̀ degli immobili e che i medesimi sono liberi da pesi, vincoli, oneri, affittanze, diritti di prelazione di terzi, arretrati di imposte, iscrizioni ed intavolazioni pregiudizievoli, rappresentando che essi sono già gravati da diritto di abitazione in favore di parte cessionaria e, quindi, ad eccezione di quanto sottoindicato: A) PM 105: - 28/11/2020 - G.N. 9190/5 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI IPOTECA - P.T. PRINCIPALE importo complessivo di cui EUR 206.321,44 per capitale finanziato, ed EUR 101.928,56 per interessi anche di mora nella misura determinata nel contratto e per tutti gli obblighi accessori e spese occorrende ai sensi dell'art. 11) del contratto a carico p.ed. 3642 P.M. 105 ### S.p.A. sede di Milano, ###. Contratto d.d. 20/11/2020 annotazione simultaneità̀ con accessorie P.T. 3993 ###.M.322 G.N.9190/6 - 2020; - 31/10/2022 - G.N. 9339/1 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI ABITAZIONE a carico p.ed. 3642 P.M. 105 a favore #### nato il ### a ### decreto d.d. 07/10/2022 B) PM 322 - 28/11/2020 - G.N. 9190/6 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI IPOTECA - P.T. ACCESSORIA importo complessivo di cui EUR 206.321,44 per capitale finanziato, ed EUR 101.928,56 per interessi anche di mora nella misura determinata nel contratto e per tutti gli obblighi accessori e spese occorrende ai sensi dell'art. 11) del contratto a carico p.ed. 3642 P.M. 322 ### S.p.A.  sede di Milano, ###. Contratto d.d. 20/11/2020 annotazione simultaneità con principale P.T. 3993 ###.M.105 G.N.9190/5 - 2020; - 31/10/2022 - G.N. 9339/2 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI ABITAZIONE a carico p.ed. 3642 P.M. 322 a favore #### nato il ### a ### decreto d.d. 07/10/2022 ### Le parti dichiarano che sono stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il sig. Mazzucato da atto, in particolare, di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'immobile oggetto della presente cessione e che il certificato energetico è stato rilasciato dall'### in data ### rinnovato in data 7 gennaio 2025 sino al 11.12.2034 (n. ###-###) a firma del direttore dott. ### che sotto la lettera "A" si allega al presente atto all'uopo dichiarando che per i posti auto/garage non sussiste l'obbligo di dotazione di certificazione energetica.  ###'ART. 29 COMMA 1 ###. 27.02.1985 52 ###.L. 31.05.2010 n. 78 ###. 30.04.2010 n. 122 Le parti dichiarano che: - Le unità immobiliari oggetto del presente atto corrispondono alle planimetrie catastali depositate al competente catasto ### in data 11 giugno 2020 al ###n. 3146.001.2020, per il sub. 105, PM 105, della p.ed. 3642 ### ed in data 19 marzo 1980 al ###n. 940/80.000.1980 per il sub. 322, PM 322 della p.ed. 3642 C.C. ### (che sotto la lettera “B” si allegano al presente atto per costituirne parte integrante); - che, i dati e le planimetrie catastali sopra citate sono conformi allo stato di fatto degli immobili trasferiti e comunque che non sussistono difformità̀ tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa; - che, in generale l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari; - che, più in generale sono stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti di cui all'art. 29 comma I bis della ### 52/1995 ### Le parti dichiarano di essere informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al DM 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i benI oggetto del presente atto. La parte cedente garantisce alla parte cessionaria la conformità di detti impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.  ### relazione alla vigente normativa in materia urbanistico - edilizia ed a norma dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, la parte venditrice dichiara che la p.ed. 3642 C.C. ### di cui fanno parte le pp.mm. 105 e 322 oggetto del presente atto, è stata edificata in forza della licenza edilizia progetto n. 247/76 rilasciata dal ### di #### in data 7 luglio 1977. 
La parte concedente dichiara, inoltre, che: - gli immobili di cui al presente atto non sono stati successivamente oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione tali da richiedere il rilascio di ulteriori titoli abilitativi, anche in sanatoria, ad eccezione di quanto segue: concessione edilizia progetto n. 194/79 rilasciata dal ### di #### in data 2 ottobre 1979; concessione edilizia prat. ed. 194/79 rilasciata dal ### di #### in data 16 maggio 1988; concessione edilizia prat.ed. 194/79 rilasciata dal ### di #### in data 19 maggio 1988; asseverazione presentata al ### di #### in data 14 febbraio 2000 ed ivi protocollata al n. 7473; asseverazione presentata al ### di #### in data 9 marzo 2015 (prat.n. 2015-107-0); asseverazione presentata al ### di #### in data 25 maggio 2020 ed ivi protocollata al n. 96300 (prat.n. 2020-233-0); certificato di destinazione urbanistica presentata al ### di #### in data 22 giugno 2022 ed ivi protocollato al n. 172649 (prat. N. 2022-11-0); certificato di destinazione urbanistica presentata al ### di ### in data 10 marzo 2021 ed ivi protocollata al n. 61941 (prat. N. 2021-78-0); - il ### di #### ha rilasciato, in relazione alla p.ed. 3642 C.C. ### la licenza d'uso in data 16 novembre 1979 ### Gen. Nr. 22059/79, la licenza d'uso in data 11 dicembre 1979 ### Gen. Nr. 22055, la licenza d'uso in data 23 maggio 1980 ### Gen. Nr. 7580/80, la licenza d'uso in data 16 giugno 1980 ### Gen. Nr. 40174, la licenza d'uso in data 24 giugno 1980 ### Gen. Nr. 40174, la licenza d'uso in data primo giugno 1981 ### Gen. Nr. 40094/80; -ogni area inedificata o terreno di comproprietà comune condominiale o congiunta pro quota costituisce pertinenza di fabbricato urbano censito al ### di superficie inferiore a 5.000 ### metri quadrati.  *  #### Il sig. ### C.F. ###, nato a ### il 22 giugno 1964, cittadino italiano cede alla sig.ra ### C.F. ###, nata a ### il 14 maggio 1968, cittadina italiana, che accetta, la propria quota parte parti al 50% indiviso del l'immobi le sit o a ### in via ### n. 52 tavolarmente individuato in PT 3217/II della p.ed. 2675, PM 10 in c.c. 669 ### e per l'effetto tenere conto di ciò nell'emananda sentenza, affinché la stessa costituisca titolo per l'intavolazione sul presupposto delle pattuizioni di cui al presente accordo.   I predetti beni immobili risultano censiti come segue: - al libro fondiario PM. 10 della p.ed. 2675 in P.T. 3217/###.C. 669 ### con i congiunti diritti di comproprietà sulle pp.ff. 1886/1, 1886/7 , 1886/8, 1886/9 e sulla p.ed 2677 tutte in P.T. 2973/II, nella consistenza risultante al libro fondiario ben noto alle parti; - Al catasto fabbricati in c.c. 669 ### p.ed. 2675, sub 10, foglio 30, PM 10, via ### n. 52, piano ###-4, int. 10, Cat. A/2, CL. 2, vani 6, mq 90 rendita catastale euro 728,20.- #### come sopra descritto viene ceduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli annessi e connessi, accessori e pertinenze, servitù attive e passive, usi, azioni e ragioni, con i proporzionali diritti di comproprietà̀, così e come risulta dal ### ben noto alle parti.  ### sig. ### garantisce la piena e legittima proprietà̀ degli immobili e che i medesimi sono liberi da pesi, vincoli, oneri, affittanze, diritti di prelazione di terzi, arretrati di imposte, iscrizioni ed intavolazioni pregiudizievoli ad eccezione di quanto sottoindicato: - 31/10/2022 - G.N. 9339/3 ### decreto dd. 07/10/2022 per l'assegnazione della casa familiare a favore di ### nata a ### il #### a carico p.ed. 2675 P.M. 10 ### Le parti dichiarano che sono stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni. La sig.ra ### da atto, in particolare, di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'immobile oggetto della presente cessione (riferito alla p.ed. 2675 in c.c. ### e che il certificato energetico è stato rilasciato in data ### n. 42430 a firma dell'arch. ### che sotto la lettera "C" si allega al presente atto nonché certificato energetico ### rilasciato in data ### a firma dell'ing. ### (riferito alla c.d. “casetta del custode, sulla p.ed. 2677 c.c. ### che sotto la lettera “D” si allega al presente atto e dichiarando che per i posti auto non sussiste l'obbligo di dotazione di certificazione energetica.  ###'ART. 29 COMMA 1 ###. 27.02.1985 52 ###.L. 31.05.2010 n. 78 ###. 30.04.2010 n. 122 Le parti dichiarano che: - ###à immobiliare oggetto della presente cessione corrisponde alla planimetria catastale depositata al competente catasto n. prot. 4862.001.2015 d.d. 24.8.2015 (che sotto la lettera “E” si allega al presente atto per costituirne parte integrante); - che, i dati e le planimetrie catastali sopra citate sono conformi allo stato di fatto degli immobili trasferiti e comunque che non sussistono difformità̀ tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa; - che, in generale l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari; - che, più in generale sono stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti di cui all'art. 29 comma I bis della ### 52/1995 ### Le parti dichiarano di essere informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al DM 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano il bene oggetto del presente atto. La parte cedente garantisce alla parte cessionaria la conformità di detti impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.  ### relazione alla vigente normativa in materia urbanistico - edilizia ed a norma dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, la parte cedente consapevole delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci ex art. 26 della citata ### n. 15/68, dichiara che le opere di costruzione della porzione di fabbricato oggetto della presente cessione, nonché della p.ed. 2677, hanno avuto inizio in data anteriore al 1° settembre 1967 o sono terminate entro il 1° ottobre 1983.  ### di #### ha rilasciato il ### di abitabilità/agibilità pratica 1956-104-0 d.d. 22/12/1956, numero protocollo 90090/56; la licenza d'uso n. pratica 1960-211-0, n. protocollo 135 in data 12 gennaio 1960; la licenza d'uso n. pratica 1961/199-0 n. protocollo ### in data 31 ottobre 1961; pratica di asseverazione (relativa alla PM 10) n. 1993-2631-0 n. protocollo 20464/93 d.d. 1 settembre 1993; la concessione edilizia n. pratica 1995-657-0 n. protocollo 22426/95 (adeguamento locale macchine) d.d. 24 agosto 1995; la concessione edilizia n. 1995-196-0, numero protocollo 5715/95 d.d. 3 marzo 1995 (installazione ascensore); la concessione edilizia n. pratica 1998-1032-0 numero protocollo 42017/98, d.d. 10 novembre 1998 (realizzazione veranda PM 10); la concessione edilizia n. pratica 2015-263-0 d.d. 12 maggio 2015 (modiche alloggio PM 10); la concessione edilizia n. pratica 2017-483-0 n. protocollo 147558 d.d. 16 ottobre 2017 (realizzazione cancelli scorrevoli elettrici); certificato di destinazione urbanistica n. pratica 2021-321-0 n. protocollo 279199 d.d. 15 novembre 2021; certificato di destinazione urbanistica n. pratica 2021-279-0 n. protocollo 225507 d.d. 16 settembre 2021; certificato di destinazione urbanistica n. pratica 2023-100-0 n. protocollo 126973 d.d. 2 maggio 2023; certificato di destinazione urbanistica n. pratica 2024-37-0 n. protocollo 70760 d.d. 29 febbraio 2024; la concessione edilizia in sanatoria n. 1700/86, rilasciata dal ### di ### in data 7 giugno 1990; concessione edilizia pratica 1958-115-0 n. protocollo 90072/58 (limitatamente alla p.ed. 2677 - p.f.  1886); concessione edilizia n. pratica 2021-199-0 n. protocollo 143203 d.d. 18 giugno 2021 (limitatamente alla p.ed. 2677 - p.f. 1886/1 - p.f. 1886/7, p.f.  1886/8, p.f. 1886/9); concessione edilizia n. pratica 2021-37-0 n. protocollo ### d.d. 10 febbraio 2021 (limitatamente alla p.ed. 2677 - p.f. 1886/1 - p.f.  1886/7, p.f. 1886/8, p.f. 1886/9); concessione edilizia n. pratica 2024-75-0 protocollo 128890 d.d. 22 aprile 2024 (limitatamente alla p.ed. 2677 - p.f.  1886/1 - p.f. 1886/7, p.f. 1886/8, p.f. 1886/9) *  ### La cessione degli immobili tavolarmente individuati in PT 3993/II della p.ed. 3642, rispettivamente PM 105 (abitazione con annessa cantina) e PM 322 (garage pertinenziale) in c.c. ### - 669, siti a ### viale ### n. 225, di proprietà della sig.ra ### gravata dal diritto di abitazione in favore del sig. ### avviene mediante permuta con l'immobile detenuto in comproprietà in misura del 50% tra le odierne parti tavolarmente individuato in P.T. 3217/II della p.ed. 2675, PM 10 in 669 ### sito a ### via ### n. 52, nonché mediante pagamento di un conguaglio, da parte del sig. ### di euro 155.000,00.- che verrà bonificato alla sig.ra ### non appena il ### di ### (datore di lavoro del predetto) provvederà alla liquidazione dell'anticipo del TFR all'uopo richiesto e, comunque, entro giugno 2026.  #### Le parti danno, altresì, atto che la sig.ra ### ha già la piena disponibilità dell'immobile sito in via ### n. 52 avendone ottenuto l'assegnazione in sede di separazione personale dei coniugi e, pertanto, detto immobile continuerà a costituire per la predetta abitazione principale ed ivi manterrà la propria residenza. 
Le parti danno, altresì, atto che il sig. ### ha già la disponibilità degli immobili di viale ### n. 255 essendo stato intavolato in di lui favore il diritto di abitazione con la sentenza di separazione personale dei coniugi che si estinguerà per effetto della cessione in di lui favore della piena proprietà degli stessi. ### e relativo garage continueranno a costituire, pertanto, per il sig. ### prima casa ed ivi continuerà a mantenere la propria residenza.  ### Con riferimento all'art. 35, punto 22, del D.L. 223/2006 ed ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che le presenti cessioni sono state concluse senza intervento di mediatori.  ### sensi dell'art. 9, L. 06.03.1987 n. 74 e dell'art. 10 del D.L. 14.03.2011 n. 23 e succ.  mod., nonché della ### n. 2/E del 21.02.2014, ### delle ### si dichiara che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al presente procedimento di modifica delle condizioni di separazione personale tra coniugi sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Le parti si dichiarano edotte delle cause di decadenza da tale beneficio fiscale. La sig.r a ### ed il sig .  ### rendono, inoltre, la seguente dichiarazione, riconoscendo di essere state previamente ammonite dal Giudice del ### di Bolz ano competente sulla responsabilità penale cui vanno incontro ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazi one mendace, di esibizione di atto falso e cont enente dati non corrispondenti a verità. “Ai sensi della legge 19.05.1975 n. 151 attestiamo di essere tra noi coniugati da l 1992 e s eparati dal 2022 , giust o decreto di omologa del ### di ### pubblicato in data ###.” ### le spese connesse all'intavolazione del trasferimento dei diritti di proprietà di cui al presente accordo sono a carico delle parti in misura del 50% ciascuno.  ###'### presente ricorso e il relativo emananda sentenza di modifica delle condizioni di separazione consensuale costituiscono titolo per l'intavolazione del trasferimento della proprietà di cui sopra nonché per la cancellazione del diritto di assegnazione della casa famigliare e garage pertinenziale, come ordinato dal ### adito. Le parti autorizzano l'intavolazione del presente atto ad istanza di chiunque, con notifica del relativo decreto tavolare nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ### con studio in ### viale ### d'### n. 51 (pec so###).  ### coniugi dichiarano di aver ricevuto le informazioni ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 e acconsentono al trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del presente procedimento e per i successivi adempimenti previsti dalla legge.  ### parti dichiarano, per quanto occorrer possa, di rinunziare all'annotazione dell'ipoteca legale in relazione agli immobili oggetto del presente trasferimento esonerando il competente ### del libro fondiario da ogni responsabilità̀ al riguardo.  *  7. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere alcuna pretesa l'una nei confronti dell'altra a nessun titolo ad eccezione di quanto indicato nel present e atto e, quin di, di rinunciare vicendev olmente ed es pressamente al contributo al mantenimento; 8. Le spese del presente procedimento sono da considerarsi integralmente compensate tra le parti.  * 
Si allegano i seguenti documenti da ritenersi parte integrante e sostanziale: 1) Atto integrale di matrimonio; 2) Ricorso, verbale udienza e decreto omologa sentenza separazione; 3) ### cumulativo di residenza e stato famiglia; 4) ### cumulativo di residenza e stato famiglia.  *  a) Dichiarazione prestazione energetica (p.ed. 3642); b) Planimetrie; c) Dichiarazione prestazione energetica (p.ed. 2675); d) Dichiarazione prestazione energetica (p.ed. 2677); e) Planimetria.  ### 31 luglio 2025. 
Avv. ##### S.P.A. ### 3 Serial#: 592a22ef7d3f0d1d1db75f14fce4a63d### n. 1 dep. 28/08/2025

causa n. 3359/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Pappalardo, Mura Sabrina, Miribung Marco, Ulrich Klammsteiner, Dallo Sonia

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