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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 4034/2025 del 29-12-2025

... 300 2.9 ferri per armatura 2.10 realizzazione di solaio gettato in opera 2.11 realizzazione di solaio gettato in opera con l'ausilio di pignatte di polistirolo 2.12 casseforme per opere in fondazione ed elevazione 2.13 fornitura e posa in opera di cornici di polistirolo 2.14 guaina bituminosa per pareti in fondazione 2.15 fornitura e posa in opera di protezione asfalto parteti interrate 2.16 realizzazione di rappezzo strada privata con asfalto 2.17 riempimento travi di fondazioni e pareti interrate con l'ausilio di mezzi meccanici 2.18 ponteggio metallico 2.19 muratura di tompagno in blocchi tipo rdb 2.20 realizzazione di tramezzi interni 2.21 posa in opera di muratelle 2.22 e 2.23 realizzazione di piattabande con ausilio di travetti precompressi 2.24 realizzazione di intonaco esterno 2.25 realizzazione di intonaco interno 2.26 trasporto di rifiuto materiale da risulta N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 11 2.27 sovrapprezzo per il noleggio impalcatura 2.28 lavori in economia 2.29 materiale per lavori eseguiti in economia 2.30 assistenza impianto idrico per la discesa delle fecali comprensivo del materiale occorrente 2.31 fornitura e posa in opera di rete fibra per intonaco ### il ### con (leggi tutto)...

testo integrale

- G.M. ### 1 N. …….................sent. 
N………………….R.G. 
N………………….cron. 
N…………………...rep. 
OGGETTO……………....  ………………………….  …………………………. 
NOTIF. SENTENZA …………………………. 
NOTIF. APPELLO ………………………….  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, in persona del Giudice, ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1374/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### - ### pendente TRA ### (C.F. ###), nata a ### il ###, elettivamente domiciliata in ### 7 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione #### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ###. ### 6 ###, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione ###É ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliat ###### N. 18, giusta mancato a margine della comparsa di costituzione ####.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 2 Con note sostitutive dell'udienza del 24/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. 
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 84/2016 del 22/1/2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della ### srl, della somma di € 52.000,00, oltre interessi e spese, per lavori edili consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato già esistente di proprietà della stessa signora ### sito in S. ### del M. #### alla via ### giusta permesso di costruire n. 48 del 26/7/2011 e sotto la direzione dei lavori dell'### Parte opponente premetteva quanto segue: - che l'opposta non aveva completato i lavori, avendo l'opponente risolto il contratto di appalto del 23/3/2012, in data ###: a) per l'esecuzione di lavori non previsti nel contratto; b) per l'applicazione, nei computi metrici, di prezzi difformi da quelli previsti in contratto, per errori del ### dei lavori; c) per la presenza di vizi e difetti nelle opere, tempestivamente comunicati, a mezzo raccomandata a/r, alla società e al direttore dei lavori, ricevute, rispettivamente, in data ### e 29/12/2015; - che, in data ###, il Comune di S. ### del ### aveva notificato un'ordinanza di sospensione dei lavori per difformità al progetto. 
Tanto premesso, parte opponente eccepiva: a) l'erroneo calcolo del credito ingiunto, essendo inserite nei computi metrici lavorazioni non previste nel contratto di appalto, nonché per errori od omissioni, ammontando il computo metrico ad € 135.159,70, anziché ad € N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 3 158.725,77; b) la mancata accettazione dei lavori da parte della committente, con conseguente inesigibilità del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1665 c.c.; c) la presenza, nei lavori, di vizi e gravi difformità al progetto di cui al permesso a costruire n. 48/2011, con conseguente aumento dei costi e la notifica, in data ###, di un'ordinanza di sospensione dei lavori. 
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo: 1) di revocare il decreto ingiuntivo n. 84/2016 del 22/1/2016; 2) in via riconvenzionale, di accogliere l'opposizione e condannare l'opposta al risarcimento dei danni presenti e futuri, con condanna solidale della società opposta e dell'architetto ### In data ###, si costituiva la ### srl eccependo: 1. l'erroneità della perizia di parte in relazione ai presunti errori di calcolo nella contabilità delle direzioni lavori; 2. l'irrilevanza della mancata accettazione dei lavori, stante i pagamenti effettuati dall'opponente nel corso dei lavori, che venivano ultimati alla fine di novembre del 2013; 3. che la richiesta di “risoluzione” era avvenuta in data ###, a distanza di quasi due anni dalla conclusione dei lavori; 4. che i lavori non erano mai stati contestati, se non con la raccomandata del 23/12/2015. 
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare - di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo; nel merito - in via principale, di rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale; - in subordine, di dichiarare l'opposta comunque tenuta a corrispondere l'importo di cui all'ingiunzione o altra somma determinata in corso di causa; - di condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite. 
N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 4 In data ###, il giudice, considerato che dalla documentazione allegata da parte opponente erano emersi profili di responsabilità che avrebbero potuto riguardare il ### lavori, cui la causa era comune, onerava parte opponente di citare in giudizio il ### dei ### ex art. 107 c.p.c. 
In data ###, si costituiva ### che eccepiva: a) la propria carenza di legittimazione passiva; b) l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta da ### Il terzo chiamato concludeva chiedendo: 1) in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ### 2) nel merito, di rigettare la domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti; con vittoria di spese, con attribuzione. 
In data ###, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. 
Espletata una ### d'### la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.  1. Sul merito.  ### la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art.  2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto; ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). 
N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 5 Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle ### sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). 
Nel caso di specie, risulta stipulato un contratto di appalto sottoscritto il ###, tra ### e la ### srl per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, nel Comune di S. ### del ### alla ### n. 66, in virtù del ### di costruire 48/2011 del 25/7/2011, sotto la direzione dei lavori dell'### Il contratto, però non prevedeva tutti i lavori realizzati ed i costi relativi agli stessi. 
Venendo alla ### espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'### adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, volta che possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. 
N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 6 ### ha provveduto a ricostruire l'andamento dei lavori sulla base della documentazione in atti evidenziando: a) che l'avvio dei lavori risultava comunicato al Comune il ###; b) che, nel corso dei lavori: erano state variate alcune delle modalità esecutive previste e, con esse, i prezzi applicati (in particolare: scavi, demolizioni e trasporti a rifiuto, modalità di messa in opera del cls delle opere strutturali); erano state variate talune caratteristiche dei materiali previsti in progetto (diametri dei ferri, tipologia di parte dei solai), e aggiunte alcune lavorazioni non previste (cornici in polistirolo per balconi, travetti precompressi per piattabande, lavorazioni in economia e/o comunque non preventivate); c) che, nel fascicolo relativo al ### di ### 48/2011 (pr. edilizia n.2219/2013), esaminato dal Ctu presso l'### del Comune di S.  ### del ### risultava acquisita, al n.### del protocollo generale, in data ###, domanda di ### di costruire per lavori in ### allo stesso, finalizzata principalmente a dotare il tetto già previsto di alcuni abbaini; in relazione a tale domanda, il Ctu evidenziava che, dall'### con nota prot.n.13049 del 22/10/2013, era stato chiesto alla signora ### di integrare l'istanza prodotta; ma a riscontro di detta richiesta, agli atti del Comune, non risultava pervenuta alcuna risposta da parte dell'attrice; d) che, in data ### (prot.n.9380), il geometra ### tecnico comunale, a seguito di sopralluogo su richiesta da parte della ### relazionava al responsabile dell'### in merito ai lavori in corso, senza rilevare difformità; e) che non era possibile, dalla documentazione in atti, conoscere la data esatta in cui erano stati interrotti e/o considerati conclusi i lavori affidati alla ### srl; f) il Ctu verificava che, nel corso dell'appalto, risultavano emessi dalla ### in data ### il SAL n.1 (per complessivi € 14.040,00) ed in data ### il SAL n. 2 (per complessivi ulteriori € 158.725,77), portando, N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 7 quindi, le opere contabilizzate ad un totale di € 172.765,77. 
Evidenziava che la mancata definizione del SAL n.2 quale “ultimo” o “finale”, non consentiva di comprendere se esso fosse o meno riferito ad un appalto considerato concluso; g) che, a fronte di tali ### i pagamenti già effettuati in corso d'opera dalla committente risultavano, come da dichiarazione in atti della società, complessivamente pari ad € 125.300,00. Diversamente da quanto previsto in contratto, gli stessi non risultavano connessi ad un corrispondente ### posto che il primo di questi, datato 3/11/2013, era stato emesso a lavori da potersi considerare, almeno di fatto, già conclusi. A causa della mancanza in atti di qualsivoglia elemento idoneo a far conoscere se i vari pagamenti succedutisi nel tempo fossero comunque avvenuti con espresso riferimento a lavorazioni di volta in volta concluse, non risultava possibile acclarare se tali pagamenti fossero da considerarsi in acconto, ovvero a pagamento di singole partite, e neanche quindi era possibile di stabilire se, almeno per tali partite, si potesse quindi considerare acquisita l'accettazione espressa della Committente; h) il Ctu ha evidenziato che non si rilevava in attiin connessione con il ripiegamento del cantiere-alcuna consegna formale delle opere eseguite, né risultava emesso dalla DL, ma nemmeno sollecitato dalla Committente, alcun documento di verifica parziale o finale, né per le opere strutturali (almeno per la parte eseguita), né per l'edificato nel complesso; i) che in data ### il titolo edilizio perdeva efficacia; j) che in data ### la signora ### comunicava alla società e al ### dei ### che “… in attesa di definizione della variante al permesso a costruire pendente presso il Comune di ### del ####, intende recedere dal contratto d'opera stipulato in data ###…” ed “… ### altresì codesta spett.le ditta a voler definire di concerto con la scrivente l'eventuale somma rimanente a saldo dei lavori eseguiti secondo quanto concordato...” k) che in data ### la signora ### presentava al SUE del Comune di S. ### del ### N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 8 Comunicazione d'### per interventi di cui all'art.6, comma 1, del DPR 380/01 per “… lavori, provvisori, di impermeabilizzazione del lastrico solare…” in quanto, si dichiara, “… ### presso comune richiesta di variante al ### di ### n° 48/2011 ed i lavori adesso afferenti sono sospesi in attesa di definizione della suddetta variante. In ragione di ciò la sottoscritta ha in data recente rescisso il contratto di prestazione d'opera con l'impresa appaltante…”; l) che in data ###, a seguito dei sopralluoghi del 20 e 21 gennaio 2016, nel corso dei quali, diversamente da quanto invece rilevato nel corso della precedente verifica effettuata il ### nella quale nessuna osservazione era stata formulata riguardo alle strutture in cls già tutte realizzate, venivano rilevate opere realizzate in difformità e veniva emessa dal ### dell'### del Comune di S. ### del ### l'Ordinanza n. 1/2016 di sospensione dei lavori, cui poi farà ulteriormente seguito in data ###, prot.n.###, l'Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n.3/201617; m) che nel procedimento seguito al mancato adempimento, risultava dagli atti di causa che con Ordinanza di ### il GIP disponeva “… l'archiviazione del procedimento nei confronti di ### e ### Biagio…” e “… che entro 10 giorni il PM formuli l'imputazione a carico di ### Clementina…”; n) che con sentenza penale n.2560/2019 del 29/11/2019 il Giudice assolveva la signora ### dal reato a lei ascritto per aver eseguito le opere dichiarate in difformità in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza la prescritta autorizzazione, perché il fatto non sussiste e dichiara di non doversi procedere per i restanti capi della rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione; o) il Ctu osservava che nelle motivazioni della citata sentenza si rilevava come “… gli interventi illegittimi si collochino nel 2014, in considerazione della tipologia delle opere, strutturali e non di ampliamento o ornamento del manufatto, raffrontata ai dati documentali...” Con riguardo alla quantificazione delle opere svolte dall'opposta, il Ctu ha esaminato i documenti contabili prodotti evidenziando: N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 9 1. in relazione al SAL n. 1 del 6/11/2013 per € 14.040,00, che esso riguardava integralmente opere relative a lavorazioni aggiuntive ritenute imprescindibili per la corretta esecuzione delle opere previste in progetto attraverso l'adozione di nuove modalità (in particolare per il getto delle strutture in cls ed il trasporto fino al sito d'impiego dei materiali) a causa di particolari difficoltà di accesso al cantiere di mezzi d'opera e materiali; il Ctu ha ritenuto sussistente la particolare difficoltà di accesso al cantiere, consistendo il percorso in uno stradello di larghezza molto limitata e gravato da frequenti cambi di direzione ad angolo retto, di difficile percorrenza per veicoli che non siano di piccole dimensioni; fatto che, assieme alla notevole distanza dalla viabilità principale, consente di affermare con certezza l'effettiva impossibilità di utilizzo delle usuali macchine di pompaggio per il cls; ha altresì ritenuto che, sebbene l'oggettiva impossibilità di eseguire le opere strutturali previste in progetto secondo le modalità usuali si possa ritenere nota a tutti i soggetti interessati ed in particolare all'appaltatore, fin dal sopralluogo condotto, le lavorazioni aggiuntive eseguite possano comunque riconoscersi come attività necessarie per l'esecuzione di parte essenziale e preponderante del contratto (strutture in cls)e quindi “variazioni necessarie del progetto”, ritenendo che il maggior costo delle lavorazioni computate nel SAL n. 1 del 6/11/13, in quanto necessarie ed indispensabili e comunque da considerarsi come oggettivamente indipendenti dalla volontà dell'appaltatore, possa riconoscersi ad essa impresa; ma anche che debba considerarsi che le nuove modalità resesi necessarie hanno reso poi inutile l'uso di talune attrezzature (macchine di pompaggio per il cls etc),già comprese e compensate nei relativi prezzi esposti nel successivo SAL n. 2,e che pertanto la quantificazione totale del prezzo proposta dalla DL nel SAL n. 1 sia da diminuirsi di un'aliquota che si stima pari al 10% del totale, con conseguente riduzione dell'importo da liquidarsi a saldo del medesimo a netti € 12.763,64; 2. in relazione al SAL n. 2 del 6/11/2013, il Ctu ha rilevato che, in esso, con esclusione dei maggiori costi di cui al SAL n. 1, erano state contabilizzate tutte le ulteriori lavorazioni N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 10 effettuate fino al mese di ottobre del 2013, sia applicando le voci di prezzo stabilite in contratto sia introducendo voci aggiuntive; in esso erano poi riportate alcune lavorazioni non espressamente previste in contratto e nemmeno da potersi considerare necessarie per la migliore realizzazione dell'opera; in particolare, con riguardo a: 2.1 scavo di sbancamento 2.2 trasporto a rifiuto di materiali provenienti dallo scavo 2.3 lavori in economia 2.4 lavori di abbattimento di pareti struttura esistente con mezzi meccanici 2.5 trasporto a rifiuto materiali di risulta provenienti dalla demolizione della vecchia struttura 2.6 lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici 2.7 getto di conglomerato cementizio per opere non armate 2.8 getto di conglomerato cementizio per opere di cemento armato RCK 300 2.9 ferri per armatura 2.10 realizzazione di solaio gettato in opera 2.11 realizzazione di solaio gettato in opera con l'ausilio di pignatte di polistirolo 2.12 casseforme per opere in fondazione ed elevazione 2.13 fornitura e posa in opera di cornici di polistirolo 2.14 guaina bituminosa per pareti in fondazione 2.15 fornitura e posa in opera di protezione asfalto parteti interrate 2.16 realizzazione di rappezzo strada privata con asfalto 2.17 riempimento travi di fondazioni e pareti interrate con l'ausilio di mezzi meccanici 2.18 ponteggio metallico 2.19 muratura di tompagno in blocchi tipo rdb 2.20 realizzazione di tramezzi interni 2.21 posa in opera di muratelle 2.22 e 2.23 realizzazione di piattabande con ausilio di travetti precompressi 2.24 realizzazione di intonaco esterno 2.25 realizzazione di intonaco interno 2.26 trasporto di rifiuto materiale da risulta N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 11 2.27 sovrapprezzo per il noleggio impalcatura 2.28 lavori in economia 2.29 materiale per lavori eseguiti in economia 2.30 assistenza impianto idrico per la discesa delle fecali comprensivo del materiale occorrente 2.31 fornitura e posa in opera di rete fibra per intonaco ### il ### con riguardo alle opere dal punto 2.3 al 2.6, che si tratta di variazione della modalità di calcolo del prezzo e non di variazione del progetto, accettata dalla società e vantaggiosa per la committenza, ritenendo congrue le voci di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5, per l'importo complessivo di € 5190,00, la voce di cui al punto 2.6, per l'importo di € 9159,75, opere che il Ctu ha ritenuto eseguite a regola d'arte. Con riguardo al punto 2.7, il Ctu ha ritenuto che fosse opera che, sebbene non prevista in contratto, dovesse ritenersi necessaria per il rispetto della buona regola dell'arte, ritenendo congruo il prezzo applicato di € 2460,00 e ritenendo l'opera eseguita a regola d'arte; con riguardo al punto 2.8, il Ctu ha ritenuto che tale lavorazione fosse prevista in progetto, ma che il prezzo non corrispondesse a quello previsto in contratto, apparendo privo di motivazione il maggior prezzo applicato, ritenendo dovuto l'importo complessivo di € 16.879,60, essendo le lavorazioni eseguite a regola d'arte; con riguardo all'opera di cui al punto 2.9, il Ctu ha ritenuto che la lavorazione fosse prevista in progetto ed il prezzo fosse previsto in contratto, e che il peso superiore dovuto al diametro superiore, rientrasse nelle facoltà del direttore, ritenendo congruo l'importo di € 18.827,26, lavorazione eseguita a regola d'arte; con riguardo all'opera di cui al punto 2.10, che la stessa fosse prevista in contratto, unitamente al prezzo, confermando l'importo di € 13.841,40, essendo l'opera eseguita a regola d'arte, con riguardo all'opera di cui al punto 2.11, che la stessa non fosse presente nell'elenco dei prezzi contrattuale, ritenendo di rideterminare l'importo in € 15.561,00 e l'opera eseguita a regola d'arte; con riguardo alle opera di cui al punto 2.12, il Ctu ha rilevato che la lavorazione era prevista in contratto, unitamente al prezzo, confermando l'importo di € 18.221,40 e ritenendo la lavorazione eseguita a regola d'arte; con riguardo all'opera di cui al punto 2.13, il Ctu ha N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 12 verificato che l'opera non era prevista in progetto ma era integrativa delle modalità previste per la realizzazione dei solai, ritenendo congruo l'importo di € 962,25 e l'opera eseguita a regola d'arte; con riguardo all'opera di cui al punto 2.14, il Ctu ha rilevato che l'opera fosse prevista in contratto con il relativo prezzo, non risultando però corretta la quantità contabilizzata e rideterminando l'importo in € 985,10 e ritenendo l'opera eseguita a regola d'arte; con riguardo alla lavorazione di cui al punto 2.15, il Ctu ha ritenuto che la stessa non fosse prevista in contratto, ma fosse necessaria per il rispetto della buona regola dell'arte, ma l'importo fosse da rideterminarsi, per la minore quantità di guaina utilizzata in € 278,31, opera ritenuta realizzata a regola d'arte; con riguardo all'opera di cui al punto 2.16, il Ctu ha rilevato come la stessa non fosse prevista in progetto, ma tacitamente concordata tra le parti, in assenza di contestazione, ritenendo congruo l'importo di € 190,00 e l'opera eseguita a regola d'arte; con riguardo all'opera di cui al punto 2.17, il Ctu ha ritenuto che la lavorazione non fosse prevista in progetto, ma necessaria per la corretta esecuzione dell'opera, rideterminando l'importo in € 3.092,18 e ritenendo l'opera eseguita a regola d'arte; con riguardo all'opera di cui al punto 2.18, il Ctu ha rilevato che l'importo fosse previsto in contratto e che, non essendovi state contestazioni, l'importo dovuto fosse pari ad € 5915,18, ritenendo la lavorazione eseguita a regola d'arte; con riguardo all'opera di cui al punto 2.19, il Ctu ha rilevato come la stessa fosse prevista in contratto, confermando l'importo di € 5.782,80, ritenendo la lavorazione eseguita a regola d'arte; con riguardo alla lavorazione di cui al punto 2.20, il Ctu ha rilevato che l'opera fosse prevista in contratto e da confermare l'importo di € 2.101,02, essendo l'opera realizzata a regola d'arte; con riguardo alla lavorazione di cui al punto 2.21, il Ctu ha verificato che essa non fosse prevista in progetto, ma fosse necessaria per il rispetto della buona regola dell'arte, ritenendo congruo l'importo dovuto di € 280,00 e l'opera eseguita a regola d'arte; con riguardo alla lavorazione di cui al punto 2.22 e 2.23, il Ctu ha ritenuto che la lavorazione non fosse prevista in progetto, ma fosse necessaria per il rispetto della buona regola dell'arte, N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 13 ritenendo congruo l'importo dovuto di € 200,00 e di € 700,00 e l'opera eseguita a regola d'arte; con riguardo alla lavorazione di cui al punto 2.24, il Ctu ha ritenuto che la stessa fosse presente in contratto e di confermare l'importo di € 3.164,80, ritenendo però le opere non eseguite a regola d'arte; con riguardo alla lavorazione di cui al punto 2.25, il Ctu ha ritenuto che la stessa fosse presente in contratto e di confermare l'importo di € 10.824,00, ritenendo però le opere non eseguite a regola d'arte; con riguardo alla lavorazione di cui al punto 2.26, il Ctu ha rilevato che la stessa non fosse presente in progetto, ma necessaria per legge, confermando l'importo di € 250,00; con riguardo al punto 2.27, il Ctu ha rilevato che la voce non fosse prevista in progetto, ritenendo congruo il prezzo di € 946,44; con riguardo al punto 2.28, il Ctu ha rilevato che essa non fosse prevista in progetto, ma da ritenersi tacitamente concordata in assenza di contestazioni, ritenendo congruo il costo di € 2860,00 e le opere eseguite a regola d'arte; con riguardo al punto 2.29, il Ctu ha rilevato come la stessa non fosse prevista in progetto, ma da ritenersi tacitamente concordata in assenza di contestazioni, ritenendo congruo il costo di € 900,00 e le opere eseguite a regola d'arte; con riguardo alla lavorazione di cui al punto 2.30, il Ctu ha rilevato come la stessa non fosse prevista in progetto, ma da ritenersi tacitamente concordata in assenza di contestazioni, ritenendo congruo il costo di € 300,00 e le opere eseguite a regola d'arte; con riguardo al pinto 2.31, il Ctu ha rilevato che sebbene tale voce non fosse prevista, era di notevole utilità per la corretta realizzazione del progetto, non essendo però rispondente alle regole dell'arte.  ### ha quantificato il valore delle opere realizzate dall'appaltatrice in € 149.636,93. 
In relazione ai vizi delle opere, il Ctu ha ritenuto non realizzata a regola d'arte la realizzazione dell'intonaco esterno, per il solo strato superficiale, quantificando i costi di ripristino in € 5427,30, addebitabili all'appaltatrice per € 1628,19 (per non aver eseguito le lavorazioni nel pieno rispetto delle regole dell'arte) ed alla committente per € 3799,11 (per l'omessa protezione degli intonaci dalle infiltrazioni d'acqua per il ritardo nel rilascio del permesso in variante e per il ritardo nella ### di inizio lavori per N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 14 provvedere alla impermeabilizzazione dei solai) e detraendo l'onorario stabilito per il direttore dei lavori della somma di € 316,48. 
Il consulente, tenuto conto del totale riquantificato (€ 149.636,93), cui va detratto l'importo dei pagamenti effettuati (€ 125.300,00) e la quota per il rifacimento dell'intonaco (€ 1628,19), ha accertato che residuerebbe un credito dell'opposta pari ad € 22.708,74. 
Con riguardo ai lavori eseguiti e per i quali l'opposta richiede il pagamento, lo stesso risulta certamente dovuto, per i lavori previsti nel contratto e per i costi come rettificati dal ### Come infatti è previsto dall'art. art. 1655 c.c., l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera ed a eseguire i lavori in base alle condizioni stabilite nel contratto di appalto e nel relativo capitolato. 
Con riguardo ai lavori non previsti in contratto, occorre distinguere le variazioni dai lavori extra contrattuali. 
Le variazioni sono ritenute interventi innovativi, necessari alla completa o migliore esecuzione dell'opera o all'esecuzione a regola d'arte, ma esse si riferiscono pur sempre all'originario progetto - e così, al ### e computo metrico. 
I lavori extra - contrattuali possono definirsi, invece, come un quid diverso dalle variazioni, le quali ricevono apposita e minuziosa disciplina nel ### civile, agli artt. 1659 - 1661. 
Tali opere ulteriori non necessitavano per contratto di una specifica autorizzazione; in materia di appalto tra privati, la disciplina delle variazioni in corso d'opera non si applica ai lavori extra-contrattuali, che costituiscono opere diverse, dotate di una propria individualità e autonomia. La prova dell'accordo relativo a tali lavori può essere fornita con ogni mezzo, comprese le presunzioni. Nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta tale prova, tenuto conto del comportamento delle parti (non avendo mai contestato l'opponente l'esecuzione di tali opere prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e della documentazione prodotta. 
Con riguardo ai vizi delle opere, in tema di appalto, a fronte dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., grava sul committente l'onere di provare la tempestività della denuncia dei vizi, da correlarsi all'esecuzione dei lavori. 
N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 15 Detta norma prevede che il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e che l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. 
Prevede, altresì, che il committente, convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. 
Nel caso di specie tale prova non risulta fornita. 
Non essendo databile con certezza la scoperta dei vizi (l'opponente non ne ha fornito la prova), va rilevato che l'opponente ha documentato di aver esercitato il diritto di recesso dal contratto in data ###, senza muovere alcuna contestazione alle opere realizzate e, solo in data ###, oltre il termine di 60 giorni aveva proceduta alla denuncia dei vizi, con conseguente decadenza. 
Né può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni, essendo emerso dagli atti del procedimento penale, la non imputabilità delle violazioni né alla società costruttrice né al direttore dei lavori.  ### delle prove civili contenute nel codice di rito non è tassativa, anche se nel processo civile manca una norma omologa a quella prevista per il processo penale (art. 189 c.p.p.), in cui è prevista espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. 
Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza (cfr., tra le tante, Cass. 1593/2017; Cass. n. 10825/2016; Cass. n. 3425/2016; Cass. 17392/2015; Cass. n. 840/2015; Cass. n. 12577/2014; Cass. 9099/2012; Cass. n. 5440/2010; Cass. n. 5965/2004; Cass. 4666/2003; Cass. n. 1954/2003; Cass. n. 12763/2000; Cass. 1223/1990) prevalenti ritengono che, in ambito civile, non vi sia un numerus clausus delle prove e, quindi, siano ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova. 
Pertanto, la richiesta di archiviazione e la sentenza pronunciate tra le stesse parti nel giudizio penale, può essere valutata liberamente dal giudice, ritenendo che, essendo stato il sopralluogo in cui sono stati riscontrati i reati edilizi e paesaggistici, effettuato in data ###, dopo il recesso avvenuto il ###, come affermato dal giudice penale, il direttore dei lavori e l'appaltatrice N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 16 siano rimasti estranei all'esecuzione delle opere in difformità rispetto al permesso di costruire. 
Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. 
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, ### II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). 
Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto; e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. 
Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. 
Risulta dovuto dall'opponente l'importo di € 24.336,93, oltre interessi ex ### 231/02 dalle singole scadenze al soddisfo. 
Pertanto, parte opponente va condannata al pagamento in favore della ### opposta della complessiva somma di € 24.336,93, oltre interessi ex ### 231/02 dalle singole scadenze al soddisfo. 
Va rigettata, per le motivazioni sopra indicate, la domanda proposta nei confronti del direttore dei lavori, nonché la domanda riconvenzionale.  3. Sulle spese di lite. 
N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 17 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 
Sono dovute dall'opponente le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art.  645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito").  ###, poi, è tenuto, altresì, al pagamento sulla base del decisum, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione. 
Le spese di CTU possono essere poste a carico dell'opponente e dell'opposta, nella misura del 50% ciascuna.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1374/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### - ### pendente tra #### S.R.L., ### ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1. accoglie l'opposizione; 2. revoca il decreto ingiuntivo n. 84/2016 del 22/1/2016; N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 18 3.accoglie parzialmente la domanda principale; 4. condanna ### al pagamento, in favore di ### srl, della complessiva somma di € 24.336,93, oltre interessi ex ### 231/02 dalle singole scadenze al soddisfo; 5. rigetta le domande riconvenzionali; 6.condanna ### al pagamento, in favore di ### srl delle spese del procedimento monitorio che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 567,00 per compensi, oltre contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e ### come per legge; 7. condanna ### al pagamento, in favore di ### srl delle spese del presente giudizio di opposizione che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge; 8. condanna ### al pagamento, in favore di ### delle spese del presente giudizio di opposizione che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione; 9. pone definitivamente a carico di ### e ### srl, le spese di ### nella misura del 50% ciascuna. 
Così deciso in ### il ####ssa ### N.R.G. 1374/2016 - G.M. ### 19 

causa n. 1374/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Esposito Lucia

M

Tribunale di Macerata, Sentenza n. 662/2025 del 12-10-2025

... tutta la copertura, non evidenziando anche presenza di solaio in laterocemento tra il locale 5 e il locale 13. Con riferimento inoltre alla definizione dell'intero edificio come una unica unità strutturale, la relazione in parola si valuta carente, seppur la scelta di considerarla unica sia nei limiti interpretativi della norma quasi indotta, anche dal fatto che l'evoluzione costruttiva del fabbricato non combacia con le diverse sub-porzioni che vanno nel complesso a formare lo stato attuale Le carenze sono fondate sul fatto che non risulta motivata la scelta; fatta salva infatti la presenza di documentazione con cui si rappresenta l'evoluzione delle pratiche edilizie e sismiche nulla infatti viene osservato facendo ad esempio riferimento: - all'evoluzione catastale a partire dall'impianto del fabbricato; - alla rigidezza o alla duttilità della struttura; - all'analisi delle murature seppur nello stesso piano vengano rilevati spessori differenti e la torretta parrebbe costituita di muratura diversa da quella dei piani sottostanti. Si relazione solamente che le murature sono in pietrame con sacco interno (tra l'altro senza alcuna endoscopia di supporto); - alla presenza di solai sfalzati (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di ### in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nel procedimento civile iscritto al n.1088/2020 del ### degli affari contenziosi civili promosso da ###'### (C.F. ### ), con l'Avv.###; -parte attrice-opponente contro ### S.R.L. (C.F. ### ), in persona del legale rapp.te, con l'Avv. ### -parte convenuta-opposta Avente ad oggetto: ### d'opera intellettuale ### Parte opponente : “ …precisa le proprie conclusioni come da atto introduttivo e da memorie ex art. 183 co. VI° n. 1, depositate in data ###…”; Parte opposta : “ insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse e in subordine si si precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta che quivi si trascrivono: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, per i suesposti motivi, rigettare integralmente la opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla sig.ra ### in quanto meramente dilatoria ed infondata in fatto e in diritto e confermando il decreto ingiuntivo opposto voglia condannare l' odierna opponente, previo accertamento e declaratoria del diritto della società ### srl ad ottenere il compenso per la prestazione professionale prestata nell'interesse della opponente, a pagare in favore della stessa società ### srl la somma di euro 26.911,77 oltre gli interessi dal dovuto al saldo, quale sorte portata dal decreto ingiuntivo quivi opposto, oltre le spese della fase monitoria liquidate in euro 286,00 ed in euro 1.305,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario. 
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo quivi opposto per qualsiasi statuizione, voglia l'ill.mo Tribunale adito, accertato e dichiarato il diritto in capo alla ### srl ad ottenere il compenso per la prestazione professionale prestata nell' interesse della sig.ra ### condannare quest' ultima a pagare in favore della stessa società ### srl la somma di euro 26.911,77, o quella che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio” ### E ### Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2020 emesso il ### con cui le venia ingiuntivo il pagamento della somma di € 26.911,79, oltre interessi e spese di procedura, in favore della società ### in relazione all'incarico ricevuto dall'opposta in data ### per un progetto di miglioramento sismico e riduzione della vulnerabilità dell'immobile della attrice, sito nel Comune di ###, ###5, lesionato a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in forza delle attestazioni di congruità delle parcelle per prestazioni professionali rilasciate: in data ### per la parte ingegneristica dall'### degli ### di ### ( doc. 43 di parte opposta) per € 17.830,77, oltre accessori di legge e diritti e così definitivamente € 22.812,68, ed in data ### dall'### dei ### delle ### pari ad € 3.299,18 oltre accessori di legge e diritti dunque € 4.099,11, e così complessivamente l'importo delle due parcelle professionali vistate per congruità erano pari ad € 26.911,79. ### chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo contestando l'opera espletata dalla ### sotto più profili e chiedendo la risoluzione contrattuale e/o la nullità del patto e/o l'inefficacia per mancato avveramento della condizione sospensiva. 
Si costituiva in giudizio la società ### che contestava tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dalla attrice-opponente, perché infondato in fatto e diritto, chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. 
Concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma cpc, ammessi ed assunte le prove testimoniali ed espletata la CTU chiesta, all'esito veniva inutilmente tentata anche la conciliazione della controversia tra le parti. Quindi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.  ### appare fondata e va accolta. 
Infatti dall'esame delle prove documentali delle parti ed all'esito della espletata ### condotta dall'### da ### che integralmente si condivide perché completa ed esaustiva, supportata scrupolosamente da documenti e rilievi tecnici, possono dirsi accertati errori, negligenze e criticità nell'opera intellettuale della opposta di gravità tale da integrare i presupposti di cui all'art. 1453 c.c per la declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto. 
Nello specifico, sulla base dei quesiti posti al CTU alla udienza del 12/01/22 e con espresso rinvio alla relazione peritale, da intendersi qui interamente riportata, l'ausiliare ha specificamente quanto segue : Quanto al quesito n.1): (### dovrà accertare se nel livello operativo predisposto dalla ### l'edificio di proprietà della sig.ra ### per cui è causa è stato compiutamente descritto in ogni sua parte anche inerente la sua organizzazione strutturale e quindi l'### ha correttamente approvato la relazione di livello operativo”) esaminata la documentazione relativa alla pratica di cui si tratta presente nel fascicolo telematico( segnatamente doc.45- Approvazione livello operativo; doc.15-Relazione del livello operativo; doc 21 e doc 22- Stato di rilievo lesivo ### doc 23- Stato di rilievo lesivo ### il CTU ha accertato numerose carenze in quanto predisposto da ### “Dal confronto tra la relazione del livello operativo a firma dell'ing. ### e il modello predisposto dalla ### si rappresenta che: - la relazione generale abbinata alla richiesta di approvazione del livello operativo non segue alla lettera la modulistica base predisposta dalla ### - con riferimento all'inquadramento territoriale (paragrafo A) del modello) nella documentazione analizzata, non compare la planimetria catastale dell'unità in parola; - con riferimento ai dati identificativi dell'edificio (paragrafo B)), l'uso alla data del sisma del fabbricato analizzato viene dedotto solo dalla categoria catastale, dalla residenza della proprietaria e dalla tipologia della verifica, ma non viene mai esplicitato dal firmatario della relazione e/o dalla proprietaria; - nulla viene descritto con riferimento ai vari periodi di costruzione dello stato attuale (all'evoluzione costruttiva e costruttiva dello stato attuale); - i solai in laterocemento vengono descritti come presenti solo su una “..porzione … al livello di piano seminterrato” e su tutta la copertura, non evidenziando anche presenza di solaio in laterocemento tra il locale 5 e il locale 13. 
Con riferimento inoltre alla definizione dell'intero edificio come una unica unità strutturale, la relazione in parola si valuta carente, seppur la scelta di considerarla unica sia nei limiti interpretativi della norma quasi indotta, anche dal fatto che l'evoluzione costruttiva del fabbricato non combacia con le diverse sub-porzioni che vanno nel complesso a formare lo stato attuale Le carenze sono fondate sul fatto che non risulta motivata la scelta; fatta salva infatti la presenza di documentazione con cui si rappresenta l'evoluzione delle pratiche edilizie e sismiche nulla infatti viene osservato facendo ad esempio riferimento: - all'evoluzione catastale a partire dall'impianto del fabbricato; - alla rigidezza o alla duttilità della struttura; - all'analisi delle murature seppur nello stesso piano vengano rilevati spessori differenti e la torretta parrebbe costituita di muratura diversa da quella dei piani sottostanti. Si relazione solamente che le murature sono in pietrame con sacco interno (tra l'altro senza alcuna endoscopia di supporto); - alla presenza di solai sfalzati di oltre 50 cm o di piani di imposta sfalzati di 80 cm; - all'analisi dei danni riportati in fase sismica che infatti si dimostrano differenti tra i blocchi realizzati in epoca diversa. I locali 1, 3, 5 del p.seminterrato, oltre ai 7,8,9,10 e 13 più recenti sono certamente caratterizzati da un quadro fessurativo quasi irrilevante rispetto ai rimanenti locali la cui realizzazione risulta remota; - non risulta allegata la scheda ### e infine non risulta presente la dimostrazione grafica dell'unità strutturale (continuità da cielo a terra dei flussi dei carichi e continuità strutturale orizzontale). Il fatto che l'USR non abbia chiesto chiarimenti e/o integrazioni non si ritiene rilevante nel merito della questione di cui trattasi. 
Ulteriore elemento meritevole di valutazione è relativo alla relazione dello studio ### relativa alla presupposta carenza n.8 e cioè alla ritenuta “assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolari ed ai martelli” (da pag.24 a pag.35 della relazione del “livello operativo” allegata al fascicolo ed identificata con la sigla - doc-015). Nonostante infatti il livello operativo redatto da ### sia stato dichiarato fondandolo sulla “vulnerabilità alta” dovuta all'assenza diffusa di connessioni della muratura, nella relazione di progetto strutturale (nel fascicolo denominato: doc-031_sci-bb1-uff03-pe1-031-relazione di progetto strutturale) la suddetta carenza non viene nemmeno citata facendo riferimento ad altre carenze tra l'altro ritenute dallo scrivente meno significative per le lesioni emerse (presenza di nicchie). Per vulnerabilità bassa con lo stato di danno 3 individuato da ### il livello operativo sarebbe stato ### con una riduzione del contributo pubblico di oltre il 10% (da € 1250/mq ad € 1100/mq)” Inoltre, rispondendo alle osservazioni di parte opposta il CTU evidenzia che i tecnici ### nella loro relazione per la descrizione del livello operativo, non menzionavano neppure la presenza di due chiavi/tiranti longitudinali, idonee a ridurre gli effetti dei cosiddetti cinematismi, a migliorare la funzionalità delle connessioni (effetto scatolare del fabbricato) e quindi idonee a ridurre le vulnerabilità ( come sollevate dallo stesso studio ### Conclude dunque affermando che l'elaborato( relazione di livello operativo) non è stato compiutamente redatto dalla opposta. 
Quanto al quesito n 2) (“### il CTU se il progetto redatto è completo dal punto di vista architettonico, strutturale ed impiantistico e se le varie relazioni descrivono compiutamente tutti gli aspetti suddetti”) il CTU ha accertato ulteriori carenze: “ E' opportuno comunque chiarire che non vie era alcun obbligo da parte del progettista di modificare “l'architettonico”, salva esigenza della committente o salva esigenza di modificarlo per diretta conseguenza delle scelte strutturali o energetiche introdotte. Vi era però l'obbligo e l'opportunità per il caso di specie di predisporre quelle tavole di progetto architettonico (che lo studio ### codifica con la sigla PA) nelle quali lo studio incaricato doveva sintetizzare/rappresentare le variazioni complessive agli spazi e/o alle aperture (tipici aspetti architettonici) e ai giunti tra materiali, etc., con riportate le misure ante e post intervento. Dai documenti analizzati queste elaborazioni non sono però presenti Da un punto di vista architettonico il progetto pertanto risulta carente in quanto mancante di una puntuale rappresentazione delle modifiche architettoniche derivate dalle scelte strutturali ed energetiche effettuate (esempio: intonaco armato, o controparete interna che per alcuni locali riducono l'ampiezza di oltre 14 cm). 
Ciò precisato, e ribadito che non sono presenti nei documenti agli atti elaborati codificati con la sigla PA (progetto architettonico), tra i documenti redatti dallo studio ### che possono essere considerati utilizzabili per comprendere anche l'aspetto architettonico del progetto troviamo: - Tavole di rilievo dello stato attuale con il quale è stato rappresentato lo stato geometrico ante-intervento, suddividendo il rilievo in tavola piante + tavola prospetti e tavola sezioni (doc.18+19+20). In queste tavole non vi è però alcuna quotazione in pianta degli spazi; - Tavole di progetto degli interventi previsti con il quale è stato rappresentato lo stato geometrico post-intervento suddividendo il progetto in tavola piante + tavola prospetti e tavola sezioni; con questi elaborati infatti oltre a rappresentare che l'aspetto geometrico e la consistenza non veniva modificata, rimanendo sostanzialmente identica allo stato ante lavori, sono state introdotte tutte quelle informazioni relative agli interventi di ripristino e miglioramento sismico (doc.25+27). Anche in queste tavole però non vi è alcuna quotazione in pianta degli spazi; - Documentazione fotografica (doc.11); (…) Oltre a quanto sopra argomentato, emerge inoltre che: 1) Sia gli elaborati relativi al rilievo architettonico, che fessurativo, che gli elaborati di progetto sono tutti privi di quote in pianta (larghezza e lunghezza ambienti, ad esempio), sono privi di qualsiasi informazione sugli spessori delle murature o sono privi di informazioni sui materiali che caratterizzano il fabbricato (tipologia muratura, architravi, sportelloni, infissi, etc.). Questo aspetto incide anche sulla facilità e possibilità di verificare la correttezza della contabilità dei lavori previsti nel progetto; 2) Non si rileva nessun disegno-particolare degli elementi che caratterizzano l'edificio (la scala esterna, il cornicione, le soglie, etc.); 3) Anche il rilievo fotografico dell'esterno non è completo; non si riesce infatti a comprendere quale possa essere la finitura del fronte nord del torrino allo stato attuale (se intonacato e in muratura facciavista). 
In risposta alle osservazioni pervenute al ctu circa il presente quesito, egli ha anche evidenziato che nelle tavole di parte opposta non solo mancano le quote, ma anche le destinazioni dei vani, tutti definiti indistintamente “locali” e che gli standard relativi non possono essere soddisfatti da una scala grafica al margine del disegno e da altri elaborati che sono redatti per scopi differenti ( ad esempio computo metrico estimativo) Quanto alla relazione sull'efficientamento energetico (ex legge 10), nella stessa si sono verificate le seguenti incongruità: -Le verifiche effettuate sulle pareti esterne prevedono tutte indistintamente sia l'intonaco interno che l'intonaco esterno da 2 cm quando invece all'esterno non è praticamente mai presente l'intonaco; -Tutte le murature vengono definite in pietrame quando quella del torrino, viene dichiarata in mattoni pieni dal progettista”. 
Quanto al quesito n 3 (“### il CTU se i computi metrici sono stati redatti in modo dettagliato e secondo le regole previste per la ricostruzione del centro Italia”) il CTU non ha rilevato contrasti con la norma operante ed anzi ha ritenuto i computi metrici “certamente dettagliati”. 
Quanto al quesito n 4 ( “### il CTU se in relazione all'immobile per cui è causa sussistono o meno gli abusi edilizi che sono stati rilevati dalla ### nella lettera 22.9.2019.  (doc.13controparte) e se, come prassi, gli abusi riscontrati devono essere sanati preventivamente rispetto al progetto di ricostruzione post sisma”)il CTU rispondendo alla prima parte del quesito -da pg 20 a pag 29 della relazioneelenca le difformità architettoniche e strutturali rilevate. Quindi rispondendo alla seconda parte del quesito di cui sopra, dando conto della normativa applicabile al caso, evidenzia che “ gli abusi possono essere sanati anche prima del deposito del progetto di ricostruzione solamente se per gli stessi però non vige l'obbligo di dimostrare anche la conformità sismica, conformità che non può essere ottenuta a seguito dei danni da sisma”. Dunque, come precisa a chiare lettere in sede di risposta alle osservazioni di parte opposto“nel caso di specie, considerata la presenza di abusi che avevano necessità di verifiche anche sismiche, la sanatoria se non presentata contestualmente al progetto di recupero post sisma non poteva essere ottenuta”, atteso che “…l'autorizzazione ai lavori di cui all'art. 94 del dpr 380/01 costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione delle difformità strutturali”, ove “… i decreti di finanziamento per pratiche post sisma su edifici con difformità vengono emessi solo su edifici con titolo di sanatoria già acquisito…” Quanto al quesito n 5) ( “ ### accerti l'obbligatorietà di introdurre un cappotto termico, se lo stesso poteva essere installato anche all'esterno e se come previsto all'interno lo stesso sistema ha reso inutilizzabile una stanza”) l'ausiliare dopo aver dato conto della normativa applicabile nel caso specifico e dei vincoli di zona, nonché delle previsioni di progetto ha concluso affermando che “l'obbligatorietà di introdurre un miglioramento dell'isolamento delle strutture opache che nel caso specifico poteva tradursi in un isolamento dall'interno dell'unità” e che “…per un cappotto di spessore pari a 7,5 cm non parrebbe sia compromessa nessuna stanza dell'unità, seppure certamente le stanze non ne beneficiano”. 
Quanto al quesito n.6) (“Verifichi il CTU se siano riscontrabili nel progetto per cui è causa i vizi progettuali rilevati dal CTP di parte attrice. Dica il CTU se i materiali utilizzabili ai fini strutturali, tra i quali la fibra di vetro, fossero o meno dotati della certificazione ministeriale necessaria per il loro impiego”) pg34-.., il CTU ha accertato - in ordine agli aspetti strutturali (1) che “per il progetto previsto dallo studio ### srl, oggetto di causa completato alla data del 16/1/2019 non poteva essere impiegato ai fini strutturali il sistema CRM ( ndr : ### intonaco armato con materiali compositi, tipo fibra di vetro) perché privo delle certificazioni obbligatorie previste dalle NTC ( ndr : ###”; inoltre conferma il “### di #### assunto dal professionista ing.  ### alla base del calcolo strutturale che è stato quindi effettuato con fattore di confidenza FC=1.2” e non concorda con i rilievi e le criticità osservate dal CTP di parte attrice quanto agli aspetti amministrativi relativi al contratto (2), impiantistici ed energetici (6) a quelli geologici (7) ed agli aspetti di cui al punto 8 ; quanto agli aspetti di cui al punto 5- conformità urbanisticarinvia a quanto già accertato in ordine agli abusi edilizi). 
Alla luce delle numerose e gravi criticità del progetto di miglioramento sismico e di riduzione della vulnerabilità dell'immobile della opponente, lesionato a seguito degli venti sismici del 2016, rilevate scrupolosamente e sotto vari aspetti dal Ctu nell'elaborato peritale cui si rinvia integralmente, criticità che si ritengono assolutamente prevalenti per la loro rilevanza determinante rispetto al fine preposto sulle parti del progetto invece non viziate, pure esaminate dal ### come sopra solo sinteticamente riportato, deve concludersi che appare giustificata la richiesta della opponente di declaratoria di risoluzione del contratto concluso con ### proprio per la redazione di tale progetto, per grave inadempimento da parte della ### progetto in relazione al quale con il decreto ingiuntivo opposto veniva chiesto da quest'ultima il pagamento dei relativi compensi.
In ragione della declaratoria di risoluzione del contratto tra le parti, per grave inadempimento della opposta, il decreto ingiuntivo opposto va dunque revocato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e succ mod, secondo i parametri medi dello scaglione di valore corrispondente a quello dichiarato.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, ### l'opposizione promossa dalla sig.ra ### D'### JEANNE nei confronti della società ### e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 118/2020 emesso il ###.   Visto l'art.91 cpc, Condanna la opposta società ### in persona del legale rapp.te, al rimborso in favore della opponente sig.ra ### D'### delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.616,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP, nonché euro 286,00 per esborsi.   Così deciso in ### il ### .   

Il giudice
on. Dott.ssa


causa n. 1088/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Barbara Silenzi

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19687/2025 del 16-07-2025

... dall'ausiliario del giu dice per il ripristino della parte di solaio corrispondente al vano 4. Osserva l'istante che tale motivazione sarebbe stata contraddittoria per oscurità dell'iter logico-argomentativo seguito, tale da non co nsentire l'esatt a individuaz ione della sua ratio decidendi, co sicché non sarebbe stato svolto alcun approfondimento delle indagini, né sulla natura degli interventi eseguiti, né sulla n ecessità di eseguirne altri per ripristinare la solidità del solaio. 11.1.- I motivi che precedono - anche con riferimento al proposto ricorso incidentale - sono assorbiti dall'accoglimento dei pregiudiziali motivi accolti, primo e secondo, attinenti al difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di gravame. 12.- In definitiva, il primo e il secondo motivo del ricorso principale devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, con la consegu ente declaratoria di nullità della sentenza impugnata, mentre i rimanenti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono assorbiti. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Pa lermo, in diversa composizione, che deciderà uniform andosi agli enunciati principi di (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27816/2020) proposto da: ### ( C.F.: ###) e #### (C.F.: ###), rappresentate e difese, in virtù di procure in calce al ricorso, dall'Avv. ### con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore; - ricorrenti principali - contro ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e #### (C.F.: ###), rappresentati e difesi, in ### - ### di responsabilità per pericolo di crollo verso i venditori costruttori R.G.N. 27816/20 U.P. 3/7/2025 2 di 18 virtù di procure in calce al controricorso, dall'Avv. ### con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore; - controricorrenti - nonché ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv.  ### G uagliardo, con domicilio digita le eletto presso l'indirizzo PEC del difensore; - ricorrente incidentale - contro ### (C.F.: ### ) e #### (C.F.: ###), rappresentate e difese, in forza di procure in calce al controricorso , dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### e ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), quali eredi di ### rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. ### , elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### - controricorrenti - e 3 di 18 ### (C.F.: ###); #### (C.F.: ###); - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 1246/2019, pubblicata il 17 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2025 dal ### relatore ### viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del ### generale dott. ### che h a chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale; conclusioni ribadite nel corso dell'udienza pubblica; sentito, in sede di discussione orale all'udienza pubblica, l'Avv. ### iello - in so stituzione dell'Avv. ### - per i ricorrenti principa li e per i co ntroricorrenti ### e #### 1.- Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 23 ottobre 1996, D urante ######### alvo ##### e ### tutti condomini dell'e dificio sito nel Comune di ### via ### n. 1 5, adivano il Tribunale di Palermo, chiedendo che fosse ordinato a B uttitta ### a - in proprio e quale erede di ### - nonché a ### e ### - quali eredi di ### - e a ### di 4 di 18 eseguire immediatamente tutte le opere necessarie a scongiurare il pericolo di crollo del fabbricato emarginato, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. 
In proposito, esponevano: - che ### e ### avevano costruito le strutture portanti del fabbricato per civile abitaz ione composto dal piano cantinato e rialzato e da quattro piani, oltre l'att ico; - che, co n scrittura privat a del 2 novembre 1988, i costruttori avevano ceduto a ### gli int eri piani dal secondo al quarto a titolo di corrispet tivo dell'appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di completamento dell'intero edificio; - che, con atto pubblico del 24 aprile 1989, But titta ### e ### avevano, infine, trasferito la proprietà dei predetti piani al ### mantenendo la proprietà dei piani cantinato, rialzato, primo e attico nonché delle sovrastanti terrazze e, con separata scrittura, avevano concesso in a ppalto al ### il completamento dell'intero edificio; - che, ultimati i lavori, ciascun propriet ario aveva alienato le proprie unità immobiliari, che erano state separatamente acquistate, con distinti atti, dai ricorrenti; - che già nel mese di ottobre 1995 nei solai degli app arta menti si erano manifestate delle lesioni con distacco di intonac i, dovute alle ossidazioni dei ferri del le armature, generate dalle infiltrazio ni d'acqua piovana, cui le strutture dell'edificio, prive di alcun rivestimento, erano state esposte per diversi anni. 
Resistevano separ atamente ### e ### i quali contestavano la fondatezza dell'azione cautelare intrapresa, negavano ogni addebito e d eccepivano l'intervenuta prescrizione dell'azione di merito. 5 di 18 Con ordina nza del 5 gennaio 1998, il ### le adito disattendeva la domanda ca utelare ve rso i ricorrenti ##### resa ### e ### poiché acquirenti da ### che aveva ultimato la realiz zazione delle strutture portanti nell'edificio nel lo ntano 1981-82, co n il conseguente deco rso di ol tre un decennio dall'ultimazione dell'opera al m omento in cui i vizi erano stati scoperti nell'ottobre 1995; accoglieva, invece, l'azio ne ca utelare spiegata da #### anante ##### M astrolembo ### V entura e ### nei c onfronti di ### cui ordina va di provvedere a lle opere di ripristino e consolidame nto dei solai, come indicate dal consulente tecnico d'ufficio. 
Proposto reclam o da ### il ### le in composizione collegiale, con ordinanza depositata il 2 marzo 1998, revo cava la misura cautelare anticipat oria adotta ta in favore di alcuni dei ricorrenti.  2.- Con atto di citazione notifica to il 9 -13 febb raio 1998, era avviato il giudizio di merito, con la richiesta di condanna di #### e ### nonché di ### all'elimina zione dei vizi della costruzione e al rifacimento di tutte le parti danneggiate nonché, in via subordinata, al risarcimento dei danni commisurati al costo delle opere di ripristino dei solai e, in ogn i caso , al ristoro del pregiudizio derivante dal m ancato utilizz o dei rispettivi appartamenti, eventualmente da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi. 6 di 18 Si costituiva no in giudizio separatament e ### itta ### e ### i quali contestavano la fondatezza, in fatto e in diritto, delle dom ande avversarie e concludevano per il loro rigetto. I l ### in via subordinata, spiegav a domanda di garanzia nei riguardi dei costruttori della struttura portante. 
Successivamente si costituiva altresì ### il quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie, con la garanzia del ### in caso di condanna. 
Rimaneva contumace ### Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d'ufficio. 
Con sentenza non definitiva n. 5781/2011, depositata il 13 dicembre 2011, il ### di Palermo dichiarava la “prescrizione” dell'azione di risarcimento danni per rovina e dif etti di cose immobili ex art. 1669 c.c. per il deco rso di dieci anni dal compimento dell'opera al momento in cui il pericolo di crollo si era manifestato mentre dichiarava l'am missibilità dell'azione di risarcimento dann i per responsabilità extracontrattu ale proposta verso i conv enuti, in ordine ai nocumenti dipendenti dai gravi difetti della costruzione. 
Quindi, integrate le indagini peritali, il ### adito, con sentenza definitiva n. 2701/2014, depositata il 14 maggio 2014: 1) condannava #### e ### in solido, a corrispondere, a titolo di risarcim ento danni per responsabilità aquiliana, in favore di ### la somma di euro 2.891,00, in favore di ### la somma di euro 10.505,11, in favore di ### la somma di euro 20.419,10, in favore di ### 7 di 18 ### la somma di euro 9.046,40, in favore di ### la somma di euro 12.603,71, in favore di ### la somma di euro 11.839,73; 2) condannava ### per lo stesso titolo, al pagamento, in favore di ### della somma di euro 3.445,86, in favore di ### della somma di euro 13.080,65, in favore di ### della somma di euro 8.474,36, in favore di ### in proprio e in qualità, della so mma di euro 13.548,22; 3) rigettav a la domanda di garanzia impropria formulata da ### nei confronti di #### e ### 3.- Con a tto di citazione notificato il 22 giu gno 2015, ### a proponeva appello avv erso la pronuncia definitiva di primo grado, nei confronti di ### itta ### - quale erede di ### - nonché di ### e ### lamentando l'erronea quantificazione dell'importo risarcitorio liquidato in suo favore. 
Con a tto di citazione notifica to il 29 giugno 2015, spiegavano appello anche ### e ### sia contro la sentenza non definitiva sia contro la sentenza definitiva. 
Con ult eriore atto di citazione proponeva gravame altresì ### contro la sola sentenza definitiva. 
Si costituivano ### nonché gli acquirenti finali degli appartamenti, che resistevano al gravame. 
Previa riunione dei giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d'appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, confermava integralmente le sentenze impugnate. 8 di 18 A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che doveva darsi atto del passaggio in giu dicato delle sta tuizioni rese dal ### nei confronti di ### in quanto quest'ultima non aveva proposto alcuna impugnazione avverso di esse; b) che era ina mmissibile l'appello incidentale proposto da ### avverso la sentenza definitiva, in quant o priv o dei requisiti di legge e contenente, in par te qua, ce nsure avverso l'affermazione di responsabilità espressa dal ### nei suoi confronti con la sentenza non definitiva, da l medesi mo non impugnata; c) che, bench é l'appellante principale ### embo ### avesse notificato il proprio atto di gravame nei confronti di ### quale figlia ed erede testamentaria di ### deducendo che q uest'ultimo era “fratta nto” deceduto, ### non si era però costituita in giudizio, né l'appellante principale aveva dimos trato l'effettivo decesso del dante causa e/o la qualità di erede d i ### si cché doveva presumersi che ### fosse ancora in vita alla data di notifica dell'appello incident ale dal medesimo proposto per il tramite del suo difensore ; d) che no n vi era alcu n vizio per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, come invece ritenuto dagli appel lanti incidentali ### e ### nel fatto che il giudice di primo grado - il quale aveva dichiarato prescritta l'azione ex art. 1669 c.c. - non avesse provveduto allo stesso modo con riguardo alla domanda risarcitoria per responsabilità aqu iliana subordinatamente formulata dai danneggiati, alla luce del termine più breve (qu inquenna le) rispetto a quello ### 9 di 18 considerato inutilmente spirato, poiché non risultava propost a alcuna eccezione di prescrizio ne ### del diritt o risarcitorio in subor dine a zionato dagli originari att ori; e) che i danneggiati non avevano affatto a ncorato la loro pretesa al rapporto di compravendita invoca to dagli appellanti, essendosi unicamente riferiti alla “colpa” dei predetti ### qu ali eredi dell'originario costruttore But titta ### citati in giudizio nella duplice veste di costruttori e venditori, senza limitare la domanda risarcitoria al titolo contrattuale; f) che le contestazioni in ordine all'an e al quantum della responsabilità dei ### (in specie con riferimento al fa tto che le stru tture portanti tra sferite al ### erano “tam pognate” e non erano state abbandonate con esposizione alle intemperie per svariati anni per causa imputabile ai ### erano basate esclusivamente sulle deduzioni tecniche del proprio consule nte tecnico di parte, senza alcu na specifica confutazione della ricostruzione dei fatti controversi, come emergenti dalle prove raccolte; g) che l'a ppello spiegat o da ### verso la sentenza definitiva - nella parte in cui aveva escluso che alcun lavoro dovesse essere svolto nell'appartamento dello stesso, in ragione della riparazione dei danni eseguita con lavori in economia - era infondato, poiché l'appellante non aveva censurato, né indicato, la parte di sentenza in cui si era a fferm ata la tardività (perché formulato solo in comparsa conclusionale) del rili evo circa l'errata computa zione della sup erficie dell'appartamento bisognevole di intervento, sicché non poteva tenersi conto di tale dedu zione in fatto, riproposta tardivamente anche nel giudizio di gravame, al fine di supportare la richiesta di conv ocaz ione del consulente tecnico 10 di 18 d'ufficio a chiarimenti, né l'appellante aveva censurato specificamente la quant ificazione delle opere indicate dal consulente d'ufficio per il ripristino della parte di solaio corrispondente al vano 4.  4.- Avverso la sentenza d' appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, ### e ### cui hanno resistito, co n cont roricorso, ######## e ### Ha proposto successivamente ricorso (che deve essere, per l'effetto, qualificat o come incidentale) avverso la medesima pronuncia - inserito nello stesso procedimento iscritto a l ruolo generale - ### verso cui hanno resistito, con separ ati controrico rsi, ### a e ### nonché ### e ### quali eredi di ### Sono rimasti intim ati ### e #### ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 102, 113 e 115 c.p.c. nonché dell'art. 111, primo, secondo e sesto comma, Cos t., per avere la Corte di merito contraddittoriamente sostenuto, per un verso, che ### 11 di 18 ### fosse erede di ### e, per altro verso, che rispetto a quest'ult imo dovesse presumersi la sua esistenza in vita alla data del 29 giugno 2015. 
Obiettano gli istanti che il decesso di ### risaliva al 2 dicembre 2009 e che nessuna rilevanza avrebbe assunto il fatto che questi avesse interposto appello in proprio per il tramite del suo difensore, inconsapevole del suo decesso. 
Senonché, essendo stata ### chiamata in qualità di ere de, ne sarebbe dovu to discende re che l'atto di appello proposto da ### bo ### non era stato notificato a tutte le parti, e ciò perché gli eredi di ### erano anche l'altro figlio ### C armelo e la moglie ### con l'effe tto che, essendovi un litisconsorzio necessario processuale tra gli eredi, la sentenza pronunciata sarebbe stata inutiliter data, in quanto il contraddittorio non sarebbe stato integro nel giudizio di gravame.  2.- Con il secondo motivo i ricorrenti principali rilevano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 102, 112, 115 e 277, primo comma, c.p.c.  nonché dell'art. 111, primo, secondo e sesto comma, ###, per avere la Corte di seconde cure omesso di pronunciarsi su tutte le domande effettivamente svolte, con specifico riferimento al difetto di pronuncia nei confronti degli eredi non evocati di ### 2.1.- I superiori motivi - che posso no essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi - sono fondati nei termini che seguono. 
Infatti, la proposizione di autonomo atto di appello a cura della pa rte deceduta (Bu ttitta ### per il tramite del suo 12 di 18 difensore, evidentemente già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, senza la dichiarazione dell'avvenuto decesso, non p uò giustificare l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, in quanto, prima della scadenz a del termine di impu gnazione e anteriormente alla impugnazione medesima, a ltro soccombente aveva notificato l'atto di gravame ad uno degli eredi (Bu ttitta ### della parte defunta (B uttitta ###, sulla scorta della dedotta circostanza della morte della parte originaria. 
Sicché con tale notifica deve ritenersi venuta meno la fictio iuris dell'ultrattività del mandato difensivo in capo al procuratore della pa rte defunta, posto che i gravami sono stati riuniti e, quindi, l'integrità del contraddittorio avrebbe dovuto valutarsi in ordine a tutte le cause proposte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24993 del 25/11/2014). 
A fronte di tale stato di fa tto processuale, il giudice del gravame avrebbe dovuto provvedere a valutare la censura espressamente sollevata da ### circa l'omessa citazione degli altri due eredi di But titta ### ( di cui era stato confermato l'avvenuto decesso il 2 dicembre 2009). 
Ed invero, in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutt a l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a 13 di 18 pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittim ati ove si costituiscano spontaneamente (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28921 del 11/11/2024; ### 6-3, Ordinanza n. 24639 del 05/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 6780 del 02/04/2015). 
Per l'effe tto, la sentenza im pugnata è nulla, perché pronunciata a contraddittorio non integro.  3.- Con il terzo motivo i ricorrenti principali contestano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1669, 2043, 2947 c.c., degli artt. 113 e 115 c.p.c. nonché dell'art. 111, primo, secondo e sesto comma, ###, per avere la Corte territori ale ritenuto che - a fronte dell'accertamento del decorso del decennio dal m omento dell'ultimazione delle opere relative al la struttura dell'e dificio, ultimazione avvenuta nell'anno 1982, poi ché la prima denuncia dei gravi difetti della costruzione era stata formalizzata con lettera raccomandata a.r. pervenuta il 20 novembre 1995 - fosse esclusa l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale - proposta in via integrativa rispetto all'azione ex a rt. 1669 c.c. - per dif etto di proposizione dell'eccezi one di prescrizione. 
E ciò benché tale eccezione fosse stata sollevata dai ### con le rispettive difese articolate nelle comparse di risposta del 20 maggio 1998 e del 1° aprile 1999, con le qu ali sa rebbe sta ta chiesta la declaratoria di estinzione o di inesistenza del giudizio, dichiarando comunque info ndati, irrituali, improponibili, inammissibili, improcedibili e intempestive le domande tutte contenute in citazione, sicché avrebbe dovuto esse re dichiarata 14 di 18 l'estinzione della pretesa per decorso d el term ine prescrizi onale quinquennale ex art. 2947 Eccezione di decadenza e prescrizione reiterata a pag. 2 e 3 della comparsa di ### 4.- Con il quarto motivo i ricorrenti principali lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2947 c.c. nonché degli artt. 112, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, e 277 c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata in ordine all'azione generale di responsabilità aquiliana.  5.- Con il quinto motivo i ricorrenti principali prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicaz ione degli artt. 2043 c.c. e 112, 113 e 115 c.p.c.  nonché dell'art. 111, primo, secondo e sesto comma, ###, per avere la Corte del gravam e reputato che fosse amm issibile l'ulteriore domanda avanzata di risarcimento danni per responsabilità extracontrattua le, a fronte della domanda di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c. di cui era stato accertato il decorso del decennio. 
Mentre, i n realtà, sarebbe stata denunciata la lesione di interessi non già indipen denti d al rapporto contrattuale, bensì connessi al contratto di compravendita.  6.- Con il sesto motivo i ricorrenti principali censurano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 1669 c.c. e 112, 113 e 115 c.p.c.  nonché dell'art. 111, primo, secondo e sesto comma, ###, per avere la Corte d'ap pello afferma to, in ordine alla contestazione 15 di 18 della propria responsabilità, che nell'atto di appello il percorso argomentativo del ### non fosse stato adeguatamente indicato, mentre, in realtà, espressamente sarebbe stato ripreso il passo argomentativo della sentenza di primo grado, secondo cui il “lungo abbandono”, da parte dei ### era cessato allorché le relative opere erano state già ultimate nell'anno 1981. 
Deducono gli istanti che tale passo, favorevole ai ricorrenti, non sarebbe stato mai impugnato da alcuno.  7.- Con il settimo motivo i ricorrenti principali si dolgono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 342 c.p.c. nonché dell'art.  111, primo, secondo e sesto comma, ###, per avere la Corte di secondo grado sos tenuto che, con rigua rdo alla contestazione dell'an e del quantum, non fosse stata specificamente contestata la rico struzione tecnica dei fatti controversi, mentre, in realtà, nell'atto di appello vi sarebbe stata una specifica prospettazione dei fa tti, anche con riferimento all'erroneo calcolo delle so mme oggetto di condanna.  8.- Con l'ottavo motivo i ricorrenti principali assumono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 112, 115 e 342 c.p.c. nonché dell'art. 111, primo, secondo e sesto comma, ###, per avere la Corte palermitana, incorrendo in error in procedendo, negato che gli appellanti avessero elaborato una specifica ricostruzione sulle conseguenze dei fatti ai fini di contestare l'an e il quantum della pretesa azionata.  9.- Il nono motivo del rico rso principale investe, ai sensi dell'art. 360, primo comm a, n. 3, c. p.c., la violazione o falsa 16 di 18 applicazione degli artt. 2043 e 1669 c. c. nonché degli artt. 99, 101, 102, 112, 113, 115, 132, secondo comma, n. 4, e 277 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che le statuizioni rese dal ### nei confronti di B uttitta ### fossero pass ate in giudicato, in quanto da quest'ultima non impugnate. 
E ciò bench é nella comparsa di costituzio ne in a ppello la ### si fosse riportata alle deduz ioni svolte dagli appellanti ### e ### 10.- Il decimo m otivo del ricorso prin cipale concerne, ai sensi dell'art . 360, primo co mma, n. 5, c.p.c., l'om esso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 2043 e 2947 c.c. nonché agli artt. 102, 112, 113, 115 e 27 7, primo comm a, c.p.c., per a vere la Corte distrettuale tralasciato di valuta re i profili di rilievo attinen ti al litisconsorzio necessario, alla prescrizio ne, alla esistenza dei danni, alle contesta zioni tecniche, alla quant ificazione dei pregiudizi.  11.- ### all'esame del ricorso i ncidentale, l'unico motivo di tale rico rso rigua rda, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p. c., la violaz ione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., con la nullità della sentenza impugnata e con motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria o apparente in ordine alle ragioni di gravame contenute nell'atto di appello, con riferimento alla richiesta di convocaz ione del consu lente tecnico d'ufficio a chiarimenti, o comunque con omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale - a fronte degli specifici vizi della consulenza dedotti in appello - reputato che l'appel lante non 17 di 18 avesse specificamente contestato la tardività (come ritenuta dal ### dei rilievi svolti solo in co mparsa conclusiona le circa l'errata computaz ione della superficie dell'appartamento bisognevole di intervento, né avesse censurato specificamente il quantum delle opere indicate dall'ausiliario del giu dice per il ripristino della parte di solaio corrispondente al vano 4. 
Osserva l'istante che tale motivazione sarebbe stata contraddittoria per oscurità dell'iter logico-argomentativo seguito, tale da non co nsentire l'esatt a individuaz ione della sua ratio decidendi, co sicché non sarebbe stato svolto alcun approfondimento delle indagini, né sulla natura degli interventi eseguiti, né sulla n ecessità di eseguirne altri per ripristinare la solidità del solaio.  11.1.- I motivi che precedono - anche con riferimento al proposto ricorso incidentale - sono assorbiti dall'accoglimento dei pregiudiziali motivi accolti, primo e secondo, attinenti al difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di gravame.  12.- In definitiva, il primo e il secondo motivo del ricorso principale devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, con la consegu ente declaratoria di nullità della sentenza impugnata, mentre i rimanenti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono assorbiti. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Pa lermo, in diversa composizione, che deciderà uniform andosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.   18 di 18 P. Q. M.  La Corte Suprema di ### accoglie, nei sensi di cui in motivazi one, il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principa le e il ricorso incidentale, dichiara la nullità della sentenza impugnata, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizio ne, anch e per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella cam era di consiglio della ### nda 

causa n. 27816/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 12085/2025 del 20-12-2025

... 4,50 mentre esternamente la quota del vialetto al solaio di copertura , anch'esso di nuova fattura sviluppa un'altezza di circa mt 6,00. Nel predetto avancorpo è inglobata parte della zona soppalcata prima descritta. Il tutto allo stato grezzo, privo di impianti con vecchio pavimento parzialmente svellito. Il collegamento all'area soppalcata avviene a mezzo di botola al momento privo di scale. Esternamente l'avancorpo presenta quattro aperture d finestrini. ### appartamento viene posto sotto sequestro giudiziario. In data ###, si presentava presso i ns uffici il marito della proprietaria ing. ### che declinava le generalità della moglie e consegnava copia del titolo di proprietà”; 7)in data ###, l'unità ### del ### della ### a seguito di sopralluogo nell'immobile oggetto del precedente sequestro di proprietà ### - ### accertavano quanto segue : “ i lavori erano proseguiti in violazione dei sigilli, tanto che l'appartamento si presentava: ### dello svellimento di tutto il pavimento e con messa in opera di impiantistica idrico ed elettrica ( parte a vista e parte sottotraccia) sia al primo livello che sulla zona soppalcata con installazione di piatto doccia. Le pareti interne si (leggi tutto)...

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n. ###/2019 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Di Napoli Quarta Sezione Civile Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa ### - ha pronunciato la seguente ### procedimento iscritto al numero ### del ### degli ### dell'anno 2019, riservato in decisione all'udienza dell'8.7.2025, avente ad oggetto: azioni a tutela della proprietà TRA ### nato a Napoli il ### (C.F. ###) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Napoli alla via G. Porzio n. 4 - Is. ##### nata a Napoli il ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in Napoli alla via ### n. 14; CONVENUTA - attrice in riconvenzionale #### nata a Napoli il ### (C.F. ###) e ### nato a #### il ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla ### I n. 27 #### S.P.A. già Banco di ### S.p.A. (C.F. ### - P.I.  ###) nonchè n.q. di mandatario e procuratore della ### s.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in ### alla ### del #### - attrice in riconvenzionale E ### nato a #### il ### (C.F.  ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in #### alla via ### n. 2 ###convenuto in riconvenzionale E ### nato a ### (### il ### (C.F.  ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in ### alla via ### n. 14; ###'udienza dell'8.7.2025 le difese delle parti, fatta eccezione per la ### S.p.A. (che non ha depositato le note di trattazione) hanno rassegnato le rispettive conclusioni nei termini di seguito riportati: parte attrice: “… insiste per l'accoglimento delle proprie domande così come indicate nell'atto di citazione a cui integralmente ci si riporta, con vittoria di compensi e spese di lite”; parte convenuta ### e parte interventrice ### “si riportano a tutti i propri atti e verbali di causa, nonché a tutte le osservazioni del proprio ### Lopresti; reiterano le richieste istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (ovverosia interrogatorio formale dei ###ri ### e ### nonché del legale rapp.te della ### prova per testi sui medesimi capi con i testi indicati #### e ### richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nonché CTU contabile) e con la terza memoria ex art. 183.6, c.p.c. (richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. e ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.); si riportano integralmente alle conclusioni rassegnate, così come precisate con la prima memoria ex art. 183.6, c.p.c. e, ove occorrente, alla richiesta di disapplicazione, previa rimessione in termini, della ### 142/2001 e del provvedimento di chiarimento del 12.7.2001”; parti convenute ### e ### “… In ogni caso e preliminarmente, anche alla luce dei documenti oggi allegati (formati e divenuti disponibili dopo la scorsa ultima udienza), rinvenutane ancor di più la necessità per nullità della ### d'### si richiede all'###mo Giudicante melius re perpensa ed in revoca della ordinanza dell'08/05/2023 e del 14.02.2025: 1) ammettere tutta la prova testimoniale articolata da questa difesa ed il deferimento dell'interrogatorio formale dell'altra convenuta sig.ra ### (cfr. nostre note istruttorie); 2) rinnovare la CTU nominando un nuovo consulente attesa la carenza della relazione e del supplemento e/o convocare quello attualmente nominato a chiarimenti per rispondere davvero ai quesiti del mandato posti dal giudice, alla luce dei grafici di progetto in atti e dei nuovi documenti acquisiti, rispondendo compiutamente e tecnicamente alle osservazioni del CTP nominato dai convenuti; 3) in ogni caso, alla luce delle gravi omissioni dell'ente e della inoperatività del ### della parziale esibizione del grafico di progetto da parte dell'attore, ordinare l'esibizione al comune di ### ex art. 213 c.p.c. affinché l'ufficio possa adoperarsi su ordine del tribunale in via diretta ad acquisire entrambe le pratiche edilizie complete nonché la nuova indicata dalla ### (all.3) del 24/06/2000 con prot. 9795, in uno alla documentazione del sequestro in danno del sig.  ### 4) ammettere la CTU richiesta da questa difesa a supporto della propria domanda riconvenzionale reconventionis contro il coevocato ### richiedendo allo stesso di: “accertare e quantificare il valore locativo (di occupazione) dell'immobile compravenduto tra i convenuti principali ### - ### sito in ### al vico ### a ### 54 D piano I, ### foglio 17, part. 297, sub.6, dal 2010 sino all'attualità” (cfr. anche nostre note trattazione scritta per l'udienza dell'11/07/2023). ### e puntualizzato quanto sopra, rigettata ogni avversa richiesta, nel riportarsi a tutte le proprie difese ed atti, si conclude, altresì, perché voglia l'###mo Tribunale: 1) rigettare le domande proposte dall'attore per improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto, con conseguente estromissione degli odierni comparenti dal processo e con condanna del Dott. ### ex art. 96 c.p.c., comma I ovvero comma ### 2) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda trasversale della ### per decadenza ex art. 269 c.p.c. comma II ovvero per sua infondatezza in fatto ed in diritto; 3) accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza, illegittimità, inammissibilità e mancanza di prova delle domande proposte dalla sig.ra ### e dall'interventore con conseguente rigetto. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di non creduto accoglimento anche parziale delle domande formulate di risoluzione del contratto e/o di riduzione del prezzo di vendita e/o di risarcimento del danno, ed in accoglimento della spiegata reconventio reconventionis con la comparsa del 22/07/2022, condannare la sig.ra ### alla restituzione immediata dell'immobile nello stato di consegna nonché al pagamento di una somma corrispondente al godimento pieno ed esclusivo dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n.54, piano I, dalla data di stipula del rogito notarile del maggio 2010 sino alla data di effettivo ### rilascio, seppur parziale, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa - in entrambi i casi oltre interessi come per legge - anche, se del caso, disponendo la compensazione con le somme denegatamente a questa dovute dai comparenti ### 4) ### di spese e competenze di avvocato”; terzo chiamato in causa ### “… - rigettare le domande attoree in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto; - rigettare, in ogni caso, le domande spiegate, direttamente o indirettamente, nei confronti del comparente. In via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU e ammettere i mezzi istruttori come articolati con la memoria 183, comma 6, n.2 c.p.c.. Vinte le spese.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.  per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009. 
Esigenze di chiarezza espositiva impongono, comunque, una breve ricostruzione della vicenda processuale. 
Va, in sintesi, evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato ### dopo aver premesso: di essere proprietario, a far data dal mese di aprile dell'anno 1998, dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n. 54 - 54 D, piano terra, composto, tra l'altro, da un'ampia area esterna e deducendo la lesione del proprio diritto di proprietà verificatosi a seguito di un ampliamento della adiacente unità immobiliare, attualmente di proprietà di ### ma realizzato dai precedenti proprietari, i coniugi ### e ### che detto ampliamento, concretizzatosi nella costruzione di un avancorpo, aveva determinato non solo lo sconfinamento della predetta unità immobiliare nella parte di cortile di proprietà dell'attore, ma anche l'apertura di due finestre - vedute prima non esistenti; sulla base di tali premesse ha evocato in giudizio i predetti dinanzi a questo Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, per i motivi specificati in atti, accertare e dichiarare la costruzione da parte dei signori ### e ### dell'avancorpo abusivo in ampliamento sia in larghezza che in altezza sulla proprietà del dott. ### con grave danno per lo stesso; 2) per l'effetto, condannare in solido e/o chi per esso, i convenuti ### in qualità di attuale proprietaria, nonché i signori ### e ### in qualità di vecchi proprietari e costruttori del manufatto abusivo, alla rimozione dello stesso con restituzione della resede al dott. ### nonché all'esecuzione di tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi o, in mancanza, a corrispondere il valore al dott. ### 3) ancora, per l'effetto, condannare in solido e/o chi per esso, i convenuti ### in qualità di attuale proprietaria, nonché i signori ### e ### in qualità di vecchi proprietari e costruttori del manufatto abusivo al risarcimento di tutti i danni materiali e personali, patiti e patendi dal dott. ### mediante il pagamento della somma indicata in atti e, nello specifico, euro 30.097,67 (trentamilanovanta/67), oltre all'importo occorrente per il lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, oppure in quella somma quantificata in corso di causa, oppure in quella somma che il Tribunale adito riterrà opportuno ed equa riconoscere, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dall'evento fino all'effettivo soddisfo; 4) condannare controparte al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.” Nella comparsa di costituzione in giudizio ### e ### hanno eccepito: 1) la carenza di legittimazione attiva del ### deducendo che il predetto non sarebbe proprietario dell'area scoperta oggetto del contendere; 2) la loro carenza di legittimazione passiva, in ragione dell'intervenuto trasferimento dell'immobile di cui erano titolari in favore di ### 3) l'infondatezza delle domande attoree, nonchè, in via subordinata, l'intervenuta usucapione della zona esterna rivendicata da ### Tali parti convenute hanno, quindi, chiesto di essere estromesse dal giudizio e, comunque, il rigetto delle domande proposte da parte attrice, con condanna aggravata della stessa al pagamento delle spese di lite ex art. 96 comma 1 o comma 3 c.p.c.. 
In sede ###giudizio, avvenuta in data ###, ### ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea ed ha, nel contempo, proposto due domande riconvenzionali: la prima cd. “trasversale” nei confronti dei propri danti causa e già parti convenute ### e ### al fine di ottenere, nell'ipotesi di accoglimento delle ragioni attoree, la risoluzione del contratto di compravendita stipulato con i predetti per atto del notaio ### in data ###, con conseguente restituzione integrale del relativo prezzo, o in subordine, la riduzione del prezzo di vendita, nonché, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti; la seconda nei confronti di ### S.p.A. - terzo - di risoluzione del contratto di mutuo e conseguente restituzione degli importi pagati. Tale parte ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e compensi, anche per la chiamata in causa conseguente alla domanda dell'attore; 2) Ove dovessero essere accertati i fatti dedotti dall'attore, ovverosia che l'immobile venduto dai sigg. ### e ### alla sig.ra ### sarebbe stato modificato ed ampliato nel 2010 sulla porzione di suolo di proprietà del Dott.
Pempiniello e/o in assenza di idonea autorizzazione amministrativa (permesso a costruire o altro) e/o comunque in tutti i casi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore, la convenuta sig.ra ### chiede nei confronti dei venditori sig.ri ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), nei cui confronti spiega anche domanda riconvenzionale (c.d. trasversale), e di ### s.p.a. (che ha incorporato il ### di ### s.p.a.), l'accoglimento delle seguenti domande: 2.1 In via principale, per tutti i motivi sopra esposti, pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita del 23.04.2010 per ### rep. n. 24132, raccolta 9931, e del collegato contratto di mutuo per notar ### del 23.04.2010 rep.  24133, raccolta n. 9932, e per l'effetto: 2.1.A condannare ### s.p.a. in persona del l.r.p.t. a restituire alla sig.ra ### la somma di € 258.206,49 (€ 157.209,41 per quota capitale ed € 100.997,08 per interessi), o quella somma maggiore o minore che sarà accertata pari a quanto versato per il rimborso del mutuo fino alla rata dell'1.12.2020, salvo ulteriori somme versate, oltre interessi; condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 76.000,00, pari alla parte di prezzo pagato direttamente dall'acquirente, oltre interessi, oltre il rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, e di quelle per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che nulla è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso dell'intero mutuo, comprensivo di capitale ed interessi; 2.1.B in subordine rispetto a quanto chiesto sub 2.1.A, condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 380.000,00, pari al prezzo da loro riscosso per la vendita, oltre interessi, ed oltre, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 100.997,08, per interessi corrisposti dalla convenuta alla banca, ed al rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, e di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, oltre spese per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che null'altro è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso del residuo mutuo da oggi alla scadenza; 2.2. In subordine rispetto a quanto chiesto sub 2.1, salvo gravame, accertare e quantificare la riduzione del prezzo pari ad almeno il 90% di quello pagato, o quella differente percentuale che il Tribunale accerterà e riterrà di Giustizia, e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione della parte di prezzo corrispondente alla riduzione del 90%, pari ad euro 342.000,00, o quel differente importo che il tribunale accerterà, oltre interessi e rivalutazione; 2.3. In ogni caso, condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al risarcimento dei danni da accertare e quantificare anche in corso di causa, almeno pari a quelli eventualmente riconosciuti all'attore, oltre interessi e rivalutazione, e comunque a manlevare e/o tenere indenne ### di quanto complessivamente fosse tenuta a pagare all'attore a qualsiasi titolo, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi, oltre quanto sopra richiesto con le domande precedenti, anche in via equitativa, per la lesione all'immagine ed alla dignità personale, e per il rilascio della propria abitazione; 3. Condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, in misura esemplare, al pagamento delle spese, anche per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. 4. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, anche per la chiamata in causa.” Con atto di intervento depositato in pari data si è costituito in giudizio anche ### il quale, premettendo di essere, unitamente a ### mutuatario nel rapporto intercorrente con ### S.p.A., essendosi entrambi sostituiti all'originaria contraente, la defunta ### e di avere interesse, quindi, ad essere liberato da ogni obbligazione nei confronti della mutuante, aderendo alla difesa di ### ha proposto le medesime domande dalla stessa formulate. 
A seguito della chiamata in causa del terzo, richiesta da ### ed autorizzata dal precedente giudice istruttore, si è costituita in giudizio la ### S.p.A. già ### di ### S.p.A. anche n.q. di mandatario e procuratore della ### s.r.l., la quale ha eccepito l'infondatezza delle domande proposte dall'attore e, in subordine, affermando la responsabilità dei venditori, ### e ### ha formulato nei loro confronti una domanda riconvenzionale trasversale al fine di ottenere la restituzione della somma mutuata per l'acquisto dell'immobile venduto a ### Ha, altresì, dedotto la responsabilità professionale del notaio rogante per avere eventualmente stipulato un atto di compravendita avente ad oggetto un bene parzialmente di proprietà aliena e per aver omesso, all'interno dell'atto qualsivoglia menzione del titolo urbanistico abilitativo dell'avamposto in questione, se effettivamente costruito abusivamente. Tale parte ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare autorizzare la convenuta ### S.p.a. anche in qualità di mandatario e procuratore della ### s.r.l., a chiamare in causa il ### residente ### e, conseguentemente provvedere allo spostamento della dell'udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 c.p.c.; 2) Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi che venga pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita del 23.04.2010 per ### rep.  24132, raccolta n. 9931, e del contratto di mutuo per notar ### del 23.04.2010 rep.  n. 24133, raccolta n. 9932 e, che venga accolta la domanda principale spiegata dalla sig.ra ### nei confronti della ### comparente, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, vengano condannati i venditori e, in particolare il #### (C.F. ###) a restituire ad ### anche in qualità di mandatario e procuratore della ### s.r.l., la somma di €.304.000,000 oltre interessi dal 23.4.2010 versata a mezzo n. 4 assegni circolari emessi dal ### di ### all'ordine di ### in data ###.  3) Nella denegata e non creduta ipotesi che venga pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita e del contratto di mutuo e, che venga accolta la domanda principale spiegata dalla sig.ra ### nei confronti della ### comparente, venga condannato il ### a titolo di responsabilità professionale a manlevare e/o tenere indenne la ### comparente, anche nella sua spiegata qualità, di tutto quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere all'acquirente mutuataria sig.ra ### in particolare a titolo di interessi corrisposti sulle quote capitale. 4) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.” Autorizzata anche la chiamata in causa del notaio ### lo stesso si è costituito in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda di rivendica e di quella a contenuto risarcitorio proposte dall'attore; ha sostenuto, inoltre, l'assenza di responsabilità a suo carico, nonchè l'intervenuta estinzione di ogni diritto dell'attore ed ha concluso per il rigetto delle domande proposte da ### nonché di ogni altra domanda spiegata nei suoi riguardi con vittoria di spese di lite. 
Disattese le istanze di prova orale formulate dalle parti perché ritenute inammissibili nonché quelle proposte ex artt. 210 e 213 c.p.c., ritenuta accoglibile la sola richiesta di espletamento di una CTU tecnica sulla titolarità e consistenza attuale e pregressa degli immobili per cui è causa sollecitata sia dalla difesa di parte attrice che dalla difesa di ### e di ### si è dato corso all'espletamento della stessa. 
All'esito di chiarimenti ed integrazioni espressi dal CTU in sede di supplemento dell'indagine peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.07.2025, allorquando è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
La procedibilità delle domande di ### preliminarmente rilevata la procedibilità delle domande proposte da parte attrice avendo la stessa depositato (cfr. doc.12) verbale negativo di mediazione del 23.09.2019. 
Delimitazione delle domande oggetto del presente giudizio: ammissibilità delle domande riconvenzionali ### si ricava agevolmente dalla sintetica ricostruzione della vicenda processuale, oltre alle domande principali proposte da ### di cui si dirà di qui a poco, sono state formulate dalle altre parti diverse domande, la cui ammissibilità va valutata in via preliminare poiché, richiedendo la risoluzione della questione di rito afferente alle domande riconvenzionali cd. trasversali, incide direttamente sulla definizione dell'ambito della valutazione delle domande da parte della scrivente. 
Nello specifico ### nel costituirsi in giudizio, ha proposto domande riconvenzionali sia nei confronti del terzo ### S.p.A., sia nei riguardi degli altri convenuti ### e ### (riconvenzionale trasversale) formulando, all'uopo, richiesta di chiamata in causa degli stessi. 
Il precedente giudice istruttore, con ordinanza del 13.12.2020, aderendo all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. n. 25415/2017) che, nel privilegiare esigenze di economia processuale, consentiva di proporre con la comparsa di costituzione in giudizio, una domanda trasversale nei confronti di altro convenuto senza necessità di applicare la disciplina di cui all'art. 269 c.p.c., ha rigettato l'istanza di chiamata in causa di ### e ### che erano già parti del giudizio ed ha autorizzato esclusivamente quella del terzo ### S.p.A. 
Successivamente, con ordinanza del 05.03.2022, la scrivente, privilegiando un contrario e più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. n.12662/2021) ritenuto maggiormente garantista del diritto di difesa delle parti, a parziale modifica della precedente ordinanza, in relazione alla riconvenzionale trasversale, ha autorizzato la difesa di ### a notificare l'atto di chiamata in causa nei confronti di ### e ###
Con la medesima ordinanza, di contro, la scrivente ha disatteso l'analoga richiesta formulata da ### s.p.a. poiché non tempestiva. Tale parte, invero, la quale pure ha spiegato una domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di ### e ### non aveva provveduto a formulare istanza di differimento dell'udienza e chiamata in causa dei predetti all'atto della costituzione in giudizio, bensì solo successivamente all'udienza del 01.03.2022, in ragione dell'intervenuto mutamento giurisprudenziale. 
A seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa da parte di ### nei confronti di ### e ### questi ultimi, in data ###, hanno depositato una seconda comparsa di costituzione e risposta, con la quale, da un lato, hanno ribadito le difese ed eccezioni già sostenute nella prima comparsa e, dall'altro, hanno resistito alla domanda riconvenzionale trasversale di ### spiegando, altresì, nei confronti della stessa un'ulteriore reconventio reconventinis, subordinata all'accoglimento della sua domanda trasversale, ovvero hanno chiesto che il Tribunale volesse: “2) accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza, illegittimità, inammissibilità e mancanza di prova delle domande proposte dalla sig.ra ### con conseguente rigetto; 3) in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate di risoluzione del contratto e/o di riduzione del prezzo di vendita e/o di risarcimento del danno, condannare la sig.ra ### alla restituzione immediata dell'immobile nonché al pagamento di una somma corrispondente al godimento pieno ed esclusivo dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n.54, piano I, come innanzi indicata, dalla data di stipula del rogito notarile del maggio 2010 sino alla data di ### rilascio, seppur parziale, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa, anche, se del caso, disponendo la compensazione con le somme denegatamente a questa dovute dai comparenti ### Con vittoria di spese e competenze di lite.”
I convenuti ### e ### con tale comparsa di costituzione e risposta hanno, altresì, chiesto, se del caso, il differimento ad altra udienza ex art. 269 cpc per poter procedere alla notifica della chiamata in causa nei confronti della ### in quanto destinataria della reconventio reconventionis; istanza disattesa da questo giudice con ordinanza del 21.09.2022, sia perché trattasi di domanda basata sul medesimo titolo su cui si fonda la domanda trasversale proposta dai primi nei confronti del chiamato, sia per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, ritenute, allo stato del processo, maggiormente meritevoli di tutela, nonché alla luce della difesa di ### la quale non ha dedotto alcuna violazione del proprio diritto di difesa su detta domanda, lasciando ferma e impregiudicata ogni valutazione circa l'ammissibilità della stessa reconventio reconventionis. 
In ordine a tale domanda, invero, la difesa di ### e ### ne ha eccepito l'inammissibilità per tardività (poiché formulata solo nella seconda comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###), alla luce anche del mutato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. n. 9441/2022) che, ribaltando nuovamente il principio espresso nel 2021 (Cass. Civ. n.12662/2021), ha affermato che la proposizione di una domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di un convenuto non richiede la riproposizione del meccanismo delineato dall'art. 269 c.p.c.  ### la tesi dei ### (i quali hanno, altresì, chiesto la revoca dell'ordinanza del 6/3/22), dunque, la propria domanda riconvenzionale trasversale era stata già validamente proposta con la costituzione avvenuta nei termini dell'art. 167 c.p.c. e non essendo necessaria ab origine la chiamata in causa dei convenuti ### e ### la reconventio reconventionis formulata da questi ultimi solo con la seconda comparsa deve ritenersi tardiva. 
Orbene, così, ricostruita la vicenda processuale, va sottolineato che il contrasto giurisprudenziale citato in precedenza che vede contrapposte pronunce della Suprema Corte in ordine alla necessità o meno di riproporre il meccanismo di cui all'art. 269 c.p.c. nel caso di domande riconvenzionali trasversali, non ha avuto ad oggi ulteriori sviluppi dopo l'ultima sentenza n. 9441/2022 nella quale i giudici di legittimità (richiamate le precedenti pronunce conformi - ### 2, Sentenza n. 9 del 04/01/1969, ### 3, Sentenza n. 894 del 26/03/1971; ### 3, Sentenza n. 2848 del 29/04/1980; ### 3, Sentenza n. 6800 del 15.6.1991; Sez. 3, Sentenza n. 10695 del 27.9.1999; Sez. 3, Sentenza n. 12558 del 12/11/1999; ### 3, Sentenza n. 9210 del 06/07/2001; ### 2, Sentenza n. 6846 del 16.3.2017) hanno affermato il seguente principio: “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.”. 
La Suprema Corte, nell'affermare (in parte motiva) che “la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di "chiamata in causa" rispetto ad un soggetto”, ha, altresì, espressamente precisato che per l'applicazione di tale principio non si rende nemmeno “necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posati dall'attore principale a fondamento della sua domanda (### 3, Sentenza n. 2848 del 29/04/1980)”. 
Orbene, ritiene la scrivente, melius re perpensa, che il citato orientamento, a cui non sono seguite pronunce di legittimità di senso contrario, appare maggiormente condivisibile rispetto al precedente del 2021, poiché improntato alla tutela di quelle esigenze di economia processuale che i giudici di legittimità hanno sempre valorizzato, tant'è che in molte pronunce volte a privilegiare l'aspetto garantista del diritto di difesa assicurato dal meccanismo dell'art. 269 c.p.c., è possibile, comunque, rinvenire una riserva in favore di prioritarie esigenze di celerità e giusta durata del processo - “Pertanto tale esigenza di celerità deve cedere il passo di fronte al bisogno di ordinata e coerente trattazione del procedimento, come del resto si verifica in tutte le ipotesi in cui la partenza dell'iter processuale sia ritardata dal progressivo coinvolgimento di terzi nel giudizio, come può essere teoricamente all'infinito per una serie di chiamate in causa a catena, salvi i poteri discrezionali riconosciuti al giudice sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (### U, n. 4309 del 23/02/2010, Rv. 611567 - 01; ### 1, n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630316 - 01; ### 3, 3692 del 13/02/2020, Rv. 656899 - 02).” (Cass. Civ. n. 12662/2021). 
In ragione di tanto, quindi, condividendo l'ultimo orientamento della Suprema Corte e nell'ottica del contemperamento degli interessi processuali, stante anche l'assenza, nella fattispecie, di una effettiva compressione del diritto di difesa di coloro che rivestivano già la qualità di convenuti e che sono stati destinatari delle riconvenzionali trasversali (i quali non hanno dedotto nè sufficientemente argomentato una effettiva lesione in tal senso), ritiene la scrivente che siano ammissibili tutte le domande di questo tipo formulate dalle parti convenute nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, tempestivamente depositate, senza necessità di istanza di chiamata in causa degli altri convenuti. 
Ne discende, pertanto, che devono ritenersi ritualmente proposte le domande riconvenzionali trasversali formulate da ### e da ### S.p.A. nei confronti di ### e di ### Di contro, deve ritenersi inammissibile poiché tardivamente proposta la reconventio reconventionis contenuta nella seconda comparsa di costituzione e risposta depositata da ### e ### solo in data ### (e cioè a seguito della loro chiamata in causa, in realtà, non dovuta). 
Va, infine, precisato che le predette domande riconvenzionali trasversali, nonché le riconvenzionali semplici proposte da ### e ### nei confronti di ### e da quest'ultima nei confronti del notaio ### sono tutte subordinate all'accoglimento della domanda principale promossa da ### e, perciò, andranno esaminate solo in tale ipotesi. 
Merito della controversia a) La domanda sub 1) e 2) delle conclusioni dell'atto introduttivo di
Qualificazione della domanda - legittimazione attiva e passiva A fondamento della domanda in esame ### ha dedotto di essere proprietario dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n. 54 - 54 D, piano terra e della pertinente area esterna, di cui farebbe parte anche la porzione oggetto di causa, ovvero quella occupata dall'avancorpo annesso alla proprietà ### Trattasi, in particolare, della parte di viale che, dopo il cancello di ingresso, conduce all'unità immobiliare di proprietà ### ed alla superficie terrazzata giardinata stessa proprietà.  ### nel libello introduttivo, evidenziando la lesione del suo diritto di proprietà determinata da una costruzione (ritenuta abusiva) che avrebbe ampliato l'appartamento della ### ha affermato di voler agire per la tutela di tale diritto anche ai sensi degli articoli 948, 949 e 950 c.c., rivendicando la proprietà esclusiva della predetta resede ###via principale, la demolizione dell'avancorpo in parola e la restituzione della porzione su cui tale costruzione insiste ed, in subordine, la corresponsione del valore del bene che gli è stato sottratto; in aggiunta, ha chiesto, in ogni caso la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in suo favore, quantificato in euro 30.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
Orbene, ritiene la scrivente che, pur essendo richiamate nell'atto introduttivo anche le disposizioni di cui agli artt. 949 c.c. ( azione negatoria servitutis) e 950 c.c. ( azione di regolamento dei confini) la domanda principale dell'attore rientri nella previsione di cui all'art. 948 Ed invero è noto che 'azione "negatoria servitutis" e quella di rivendica si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi e con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione. ( cfr. fra le molte altre Cass.Sez. 2 sent. n. 472 del 10.01.2027; Cass. sez. 2 sent. n. 8694 del 28.03.2019). Inoltre l'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si distinguono fra loro, in quanto mentre con la prima l'attore sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso agisce contro il possessore o il detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto dominicale e per conseguire la restituzione della cosa stessa, con la seconda tende soltanto a far accertare l'esatta linea di confine di demarcazione fra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l'oggettiva incertezza oppure contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto, cosicché l'eventuale richiesta di restituzione di una porzione di terreno a confine si pone come mero corollario dell'invocato accertamento” (Cass. n.1446 del 24/04/1996; Cass. ord. n. 3777 del 12.2.2024). 
Ebbene, il chiaro tenore delle richieste di parte attrice volte ad ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva dell'area scoperta, dell'abusiva occupazione di parte di tale area da una costruzione in ampliamento su tale area ed a rientrare nel possesso della parte dell'area mediante rimozione di detta opera, giustifica la qualificazione della domanda come azione di rivendicazione. Si tratta di un'actio in rem, cioè di un'azione reale esperibile contro chiunque. Il suo presupposto è insito nella natura stessa dei diritti reali, caratterizzati dal diritto di seguito che consente al titolare di seguire la cosa presso chiunque la possieda. Solo chi può rendere il bene è legittimato passivo e tale non può che essere, dunque, colui che ne detiene la materiale disponibilità, anche se non si tratta della stessa persona che ha sottratto il bene al titolare, ed anche se è un puro e semplice detentore della cosa. In base alla disposizione citata il proprietario, una volta promossa la controversia, può proseguire l'esercizio dell'azione anche se il possessore o il detentore, dopo l'inizio del giudizio, ha cessato, per fatto proprio, di possede ###questo caso il possessore o detentore è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno; sempre in tal caso se il proprietario riesce a ottenere direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
Applicando i principi esposti al caso in esame e postulato che, com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consista nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che attiene, invece, al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sent. n. 14468 del 30.05.2008; Cass. civ., sent. n. 355 del 10.01.2008; Cass. civ., sent. n. 11321 del 16.05.2007; Cass. civ., sent. n. 4796 del 06.03.2006; Cass. 27.6.2011 n. 14177; 10.5.2010 n. 11284), va innanzi tutto, riconosciuta sia la legittimazione attiva dell'attore che quella passiva di ### dal momento che il primo si prospetta proprietario del bene oggetto di rivendica e la seconda, oltre a dichiararsi proprietaria dell'unità immobiliare cui è annesso l'avancorpo che occupa detto bene, ne ha, anche, l'effettiva disponibilità materiale. 
Di contro, ### e ### pacificamente, non sono più nella disponibilità della porzione di resede oggetto della domanda di restituzione, sicchè va dichiarata la carenza di legittimazione passiva degli stessi. 
Alla luce di quanto esposto, va, quindi, rigettata l'eccezione sollevata da ### e ### di carenza di legittimazione attiva di ### basata sul presupposto che questi non sarebbe proprietario della resede su cui insiste l'avamposto per cui è causa, ma che su detta zona avrebbe, al contrario, al più una servitù di passaggio, poiché l'eccezione in parola, vertendo sulla titolarità del diritto, attiene logicamente al merito della domanda che sarà esaminato nel paragrafo che segue. 
Merito della domanda sub 1) e 2) Ai fini che occupano si impone, in via prioritaria, rispetto all'esame del merito, la preliminare ricognizione degli indirizzi della Suprema Corte in materia di onere della prova nell'azione di rivendicazione. ### di carattere generale è che nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbiano posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario ; 2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (cfr. tra le altre: Cass. n. 2325/1964; 1210/2017; n. 25643/2014; n. 21940/2018). 
Sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza, con indirizzo assolutamente costante, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sè, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. 1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018). Così, l'eccezione di usucapione, anche se non risulti fondata, non può avere, da sola, la conseguenza che ne risulti provato, per converso, che il rivendicante abbia usucapito il suo diritto o l'abbia comunque acquistato (Cass. n. 1738/1962; n. 496/1970). 
Nello stesso tempo si riconosce che, anche in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n 305/1964; n. 1873/1985; n. 6592/1986; 8394/1990). 
La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all' entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti. Così, si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; 634/1964; n. 1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006; n. 28865/2021). È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. 537/1962). In via esemplificativa l'attenuazione è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. 1416/1965): in tale ipotesi l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n.1598/1965; n. 1014/1962); b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti ( n. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983); d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basate, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) ove ricorra l'ipotesi della comunanza del dante causa (Cass. n. 7539/2024), ovvero, quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n. 21829/2007; n. 22598/2010); f) quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possede ###65/2021; n. 14540/2025).
Il rigore della prova, invece, non è attenuato, di per sé, dalla mera proposizione di una domanda o eccezione di usucapione da parte del convenuto e troverà applicazione il principio che la mancata prova del titolo della proprietà da parte del convenuto nell'azione di rivendicazione non può costituire motivo per l'inversione dell'onere della medesima che incombe sempre sul rivendicante (Cass. n. 515/1994; n. 28865/2021). Si ammette così, in linea generale, che il convenuto si possa avvalere del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso (Cass. n. 5472/2001). Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, atteso che chi è convenuto in un giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla posizione vantaggiosa di possesso (Cass. n. 4748/1996; 11555/2007; n. 5131/2009; n. 14734/2018); a meno che il convenuto, avendo riconosciuta l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del bene medesimo, deduca e invochi l'usucapione come avvenuta solo successivamente a favore proprio o di un proprio dante causa (Cass. n. 8246/1997; n. 43/2000; n. 1250/2000). In tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possede ###7/2002), e con la prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Cass. n 12327/2001; n. 8806/2000; n. 5161/2006).  ### altre pronunce l'opposizione di un acquisto per usucapione, il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante, comporta che il thema disputandum sia costituito dall'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore (Cass. 8215/2016). In base a tale orientamento, dovendo il tema della prova coincidere con quello del decidere (Cass. n. 1997/1964), l'onere probatorio, imposto all'attore in rivendica, può ritenersi assolto per effetto del fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare (Cass. n. 1634/1996; 13186/2002; n. 7529/2006). Si argomenta che il convenuto non potrebbe avvalersi del principio possideo quia possideo senza alcuna rinuncia a tale situazione vantaggiosa, atteso che, quando invoca l'acquisto per usucapione, il convenuto non si limita ad opporre la tutela garantita dalla legge a favore del possessore indipendentemente da un corrispondente diritto di proprietà, ma deduce di possedere nella qualità di proprietario, chiedendo - nell'ipotesi di domanda riconvenzionale - addirittura una pronuncia di accertamento di tale diritto di proprietà con efficacia di giudicato (Cass. n. 22418/2004; n. 7529/2006). 
Gli orientamenti passati in rassegna risentono inevitabilmente della particolarità di ogni singola vicenda ed è arduo cogliere effettivamente, nelle sfumature del linguaggio, due diversi modi di intendere la regola dell'attenuazione dell'onere della prova al cospetto dell'opposizione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione: l'uno, che si può definire «rigoroso», in base al quale, nonostante l'opposizione dell'usucapione, vale pur sempre, in linea di principio, la regola del possideo guia possideo, salva la rilevanza delle ammissioni, anche implicite o tacite, del convenuto, che ridondino a vantaggio del rivendicante; l'altro, «meno rigoroso», in base al quale il convenuto che invoca l'usucapione rinuncia al principio possideo quia possideo. Intanto, anche nelle pronunce che possono annoverarsi all'orientamento «meno rigoroso», si richiede, ai fini dell'attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, l'opposizione di un acquisto per usucapione che non sia in contrasto con il titolo di acquisto dell'attore (Cass. 1634/1996; n. 8215/2016). Talvolta tale requisito è precisato nel senso che occorre che l'usucapione sia riferita a un possesso il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante (Cass. n. 22418/2004). Altre volte il requisito del dies a quo del possesso, che deve essere successivo al titolo del rivendicante, è considerato in connessione con la «mancata contestazione, da parte del convenuto stesso, dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa» (Cass. n. 7529/2006; n.13186/2002). Sembra così, al di là del diverso modo di formulazione delle massime, che, anche in relazione alla domanda o all'eccezione di usucapione del convenuto, ciò che giustifica l'attenuazione è pur sempre la regola secondo cui il criterio di massima che l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. Non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione del convenuto importi, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi danti causa, attenuandosi, in conseguenza della sua semplice opposizione, il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante. 
Sulla scorta dei principi compiutamente esposti, ai fini della graduazione dell'onere probatorio dell'attore, va rimarcato che secondo le deduzioni del predetto: • la proprietà della area scoperta di 103,72 mq gli era pervenuta giusto atto di ### per ### del 08.04.1998( rep. n. 145401) nel quale ### e ### gli avevano ceduto l'unità immobiliare sita in ### al ### a ### 54-54/D, piano T, censito nel ### di ### alla sez. CHI, Foglio 36, particella 36, sub 15, ### A/4,Vani 6; • ### e ### avevano ricevuto la predetta unità immobiliare dalle successioni di: 1) ### nata a ### il ### e deceduta ab intestato a ### il ### ( den11, volt 476, rettificata per i dati catastali con den. 12-vol 532 del 19.9.1998), lasciando a sé superstiti il marito ### (nato a ### l'8.1.1909) ed i figli ### e #### era deceduto ab intestato a ### a giugno 1996 (den. 82- vol. 511, rettificata per i dati catastali con den. 13-vol 532 del 19.03.1998); • a ### l'immobile, facente parte di un più ampio patrimonio immobiliare “ Il comprensorio di case di ### a ### n. 54” ( tra cui rientravano anche i beni di ### e prima ancora di ### e la ###, era pervenuto, con atto del 5.03.1993 del ### reg.to al RR.II di ### il ### ai nn. 5938/4168 di divisione dei beni relitti della zia paterna ### nata a ### il ### ed ivi deceduta, ab intestato, il ### ( den. 3303-vol.3042); • a ### erano pervenuti dal padre ### (fu ### che era nato a ### il ### ed ivi deceduto nel 1934, lasciando la moglie ### e sei figli, di cui tre di sesso maschile (#### e ### e tre di sesso femminile (#### e ###; • nel 1934 i tre figli maschi avevano rinunciato all'eredità del padre ### (deceduto il ###) a favore delle tre sorelle ed a seguito della morte della sorella ### nel 1943, ### e ### erano subentrate nella quota della defunta ### acquisendo ognuna la quota pari a metà del predetto comprensorio; • l'11.10.1969 era morta anche la sorella ### la quale con testamento olografo, aveva nominato quale erede universale ### diventando così quest'ultima unica intestataria del ### di case sito in ### a ### 54; • nel 1986, poi, ### era deceduta lasciando 11 eredi appartenenti a 2 stirpi in quanto partecipanti quali coeredi dei fratelli premorti a ### ossia ### (defunto nel 1972) e ### (defunto nel 1962) e, in considerazione di queste due stirpi, i coeredi con atto per notar ### del 5.07.1990 avevano proceduto alla divisione del patrimonio ed a seguito di estrazione a sorte delle 2 quote ereditarie, la prima quota era stata assegnata agli eredi di ### (ossia i figli #### ed ### e la seconda quota agli eredi di ### (ossia i figli ######## e, per rappresentazione ai figli di ### (premorto al padre ### che erano #### e ### • nella prima quota rientrava l'appartamento all'attualità di ### identificato al punto 5) dell'atto di divisione come “quartino al primo piano, a sinistra, con accesso dal secondo portone, di vani catastali 2,5 (### 7, p.lla 297/6, confinante con beni ### con beni ### con il cortile comune, con sovrastante quartino mentre nella seconda quota rientrava, tra gli altri, l'unità immobiliare poi acquistata dall'attore; • in ordine ai restanti beni compresi nella seconda quota, i numerosi eredi del defunto ### a cui erano stati attribuiti avevano deciso di provvedere ad una ulteriore divisione ereditaria dinanzi al notaio ### in data 5 marzo 1993 nella quale si era proceduto alla ripartizione dei beni in sette quote ed, a sorteggio, la settima quota era stata attribuita a ### madre dei ### e ### che, come già detto, in data ###, avevano venduto al ### i beni rientranti nella settima quota; • in data ### i convenuti ### e ### avevano acquistato l'immobile oggetto di causa (poi venduto nel 2010 a ###, dai signori #### e ### ossia gli eredi di ### a cui tali beni erano stati assegnati a seguito della divisione ereditaria del 1990. 
In definitiva dalle prospettazioni dell'attore e dagli atti allegati risulta che le unità immobiliari di proprietà del ### e di ### ( e prima di ### e ### rientranti nel ### di ### di ### a ### n. 54 risalgono ad un'unica proprietaria, la sig. ###
Tali deduzioni non sono contraddette dai convenuti ### e ### che hanno solo contestato il diritto di proprietà dell'attore sull'area per cui è causa sul quale, al più, potrebbe vantare una servitù di passaggio. 
Nello specifico la difesa di ### precisando che gli immobili oggi di proprietà ### erano parte di un più ampio comprensorio di case con accesso da un viale comune posto dopo un arco di ingresso (oggi chiuso con cancello) ubicato al civico 54 di ### a ### 54, originariamente di proprietà esclusiva di ### e poi diviso tra i suoi coeredi, hanno sostenuto che dagli atti di provenienza richiamati dall'attore non fosse possibile ricavare che, unitamente ai cespiti attribuiti a ### (e poi acquistati dal ### fosse stata trasferita anche la proprietà esclusiva dell'area esterna attraverso la quale si accede a detti cespiti, sulla quale l'attore vanterebbe, in ragione del dato letterale dei titoli stessi, un mero diritto di accesso. I medesimi convenuti, in caso di accertamento di qualsivoglia diritto e/o titolarità vantata dall'attore sulla zona rivendicata, hanno, come già detto, eccepito l'usucapione ventennale e/o breve dell'area occupata dall'avancorpo . 
Quanto, infine, alla difesa della convenuta ### va evidenziato che la stessa non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine alla successione temporale dei titoli di proprietà ed, in particolare, circa la provenienza di entrambi gli immobili dell'attore e dei convenuti da un unico originario proprietario limitandosi a proporre, in caso di accertamento da parte del tribunale della verità dei fatti dedotti dall'attore, di cui è venuta a conoscenza solo nel 2019, le domande riconvenzionali trasversali in precedenza richiamate. 
In definitiva, considerato che parte convenuta non ha contestato l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa limitandosi a contestare la proprietà esclusiva dell'area scoperta in capo all'attore, la scrivente ritiene che l'onere probatorio dell'istante, nel caso in esame, sia attenuato bastando al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto.
Ai fini che occupano decisivi elementi di prova si traggono dalle considerazioni alle quali è pervenuto il CTU dott. ing. ### all'esito di un'attenta indagine svolta con competenza e rigore scientifico attraverso la compiuta disamina della documentazione in atti e di quella acquisita presso pubblici uffici e sottoposta al contraddittorio delle parti. 
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU sono interamente condivise dalla scrivente perché, oltre ad essere supportate dalla puntuale disamina della documentazione agli atti nel corso della prima indagine peritale, sono state ulteriormente ribadite ed argomentate in sede di supplemento di ctu resosi necessario dopo l'acquisizione di ulteriore documentazione, allegata alla seconda relazione. 
Orbene al primi due quesiti a lui sottoposti del seguente tenore:” ### analitica descrizione planimetrica e fotografica degli immobili delle parti in causa, tenuto conto della documentazione prodotta in atti nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti, pubblicamente consultabili e acquisiti dall'ausiliario o prodotti dalle parti, solo se sottoposti al vaglio del contraddittorio e se ritenuti indispensabili per l'espletamento dell'incarico, accerti il ### anche ai fini dell'accertamento della titolarità degli immobili oggetto di causa e della delimitazione degli stessi: a) l'esatta consistenza, planimetrica e catastale, nonché l'esatta ubicazione degli immobili oggetto di causa; b) l'esatta epoca di costruzione dei predetti immobili ed, in caso di realizzazione progressiva dell'uno o dell'altro e/o di modifiche, volumetriche e/o superficiarie, provveda il CTU ad individuarne l'effettiva consistenza, l'ubicazione, l'epoca o le epoche di realizzazione nonchè di ultimazione delle stesse ….”, la dott.ssa ### ha relazionato nei termini che, sinteticamente, si vanno ad esporre.  ###à immobiliare di proprietà di ### è un appartamento sito in ### al ### a ### n. 54/d, piano terra, adibito ad abitazione. E' riportata nel N.C.E.U.  del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 36, subalterno n.°17-19 (ex sub 15), piano T. ### è composto da 5 vani, cucina ed accessori. ### avviene dalla porta in ferro presente sul pianerottolo di riposo di forma quadrata tra piano terra e primo piano dopo aver attraversato il cortile condominiale e, dopo aver superato una rampa di scale del fabbricato B. 
Successivamente , dopo aver oltrepassato un passetto coperto, si giunge ad una superficie terrazzata giardinata scoperta costituita in parte da una superficie piana e in parte da una serie di gradini con delle aiuole. ### all'immobile avviene da un ambiente di ingresso ###, procedendo sul lato sinistro entrando si accede dapprima ad un'ambiente cucina ### e successivamente ad un ambiente salone ###. Procedendo sul lato destro entrando invece, attraverso uno spazio di disimpegno ### si accede a due camere (###) e (###) entrambe parzialmente soppalcate e a due ambienti bagno (###) al quale si accede dall'ambiente disimpegno e un ambiente (###) al quale si accede dall'ambiente camera da letto (###), inoltre nell'ambiente (###) vi è un piccolo spazio destinato a cabina armadio###.Dall'ambiente ingresso ### proseguendo frontalmente attraverso una scala si accede al piano soppalcato in cui è presente una camera da letto (###) alla quale è annesso un bagno (###) con relativo disimpegno (###).Annessa al piano soppalcato vi è una superficie terrazzata (###) alla quale si accede dall'ambiente bagno (###).Tale superficie risulta delimitata perimetralmente da un muretto basso e da una ringhiera di protezione .  ###à immobiliare di proprietà di ### (ex proprietà ### - ### è un appartamento sito in ### al ### a ### n. 54/D, piano primo, adibito ad abitazione. E' riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°6, piano primo. ### all'immobile avviene dal pianerottolo di riposo del piano primo della scala B. ### si compone di un ambiente ingresso-soggiorno (I/S) da cui frontalmente si accede ad un ambiente cucina ### e poi, attraverso un piccolo ambiente di disimpegno (###), si accede ad un primo bagno (###), sul lato destro, si accede ad altro ambiente (###). Dall'ambiente ingresso - soggiorno (I/S), attraverso una scala interna ad L, si accede poi al piano soppalcato composto da un ambiente disimpegno (###) sul cui lato destro si sviluppano gli ambienti (###-###) mentre sul lato sinistro gli ambienti bagno (###-###). Asservita all'intera unità immobiliare vi è una superficie balconata (###), alla quale si accede dall'ambiente ### (I/S). 
Per quanto riguarda la consistenza planimetrica e catastale di tali immobili nonché l'ubicazione di tali beni, il CTU ha precisato che l'unità immobiliare prop.tà ### è sita in ### alla ### a ### 54/d , scala B piano terra; è riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 36, subalterno n.°17 (ex sub 15), piano T ed è composto da 5 vani più cucina ed accessori; l'area esterna di accesso ad essa è riportato nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°19 (ex sub 15), piano T, essa ha una estensione di mq=103.72. L' unità immobiliare prop.tà Diaz è sita in ### alla ### a ### 54/d , scala B piano primo; è riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°6, piano primo. 
In relazione all'epoca di costruzione degli immobili oggetto di causa l'ingegnere ha attestato che entrambi gli immobili oggetto di causa, così come sopra descritti , fanno parte di un fabbricato identificato con il civico 54/d, oggi scala B del ### di ### a ### 54, la cui costruzione risale a prima del 1939. Nella documentazione prodotta dalla parte attrice , versata in atti di causa, vi è sia la scheda planimetrica del 1939 dell'ex sub 3, uno dei subalterni che oggi compone l'unità immobiliare del dott. ### (cfr allegato n.1-2 alla relazione), sia l'originaria planimetria catastale del 1940 dell'immobile di parte convenuta ### ( allegato n.3). 
In risposta alla richiesta di indicazione delle eventuali modifiche volumetriche e/o superficiarie dei predetti beni immobili, il tecnico, supportando le sue conclusioni con tavole grafiche ed allegati vari, ha affermato che: a) l'unità immobiliare di proprietà di ### oggi identificata con il sub. 15, fol 17, p.lla 36, si compone di quelli che erano gli originari sub 3-4-5. Nel corso del tempo le modifiche e le variazioni di tale unità immobiliare sono state così ricostruite: 1) nell'anno 1939 vi è la prima rappresentazione grafica del subalterno 3, eseguita dal tecnico dell'### di ### facente parte dell'attuale consistenza della unità immobiliare dell'attore (ex sub nn. 3-4-5 oggi sub n.15). In tale documento e , nella scheda ad essa collegata, redatta dal tecnico dell'### di ### è chiaramente graficizzata l'area scoperta antistante il sub 3 ed è anche specificato che essa è in comune solo con gli adiacenti subalterni nn. 4-5( cfr.allegati n°1-2); 2) nell'anno 1988 l'ing. Parente, nominato CTU per la divisione ereditaria degli eredi ### identificava sia i 3 subalterni distinti (3-4-5) sia l'area antistante e comune agli stessi. Nelle immagini fotografiche che rappresentano lo stato pregresso dei luoghi è individuata sia l'area scoperta, in parte costituita da scale ed in parte da una sorta di piccola rampa, che il filo esterno d'ingombro volumetrico dell'intero fabbricato condominiale. (cfr allegati n°3-4-5); 3) il ### per notar ### era redatto un primo atto di divisione tra gli eredi ### ed a ### era assegnata la quota n.2. Tale quota ricomprendeva una serie di unità immobiliari tra cui quelle oggetto d'indagine che sono così descritte: “terraneo, il primo sulla destra dello spiazzo scoperto con accesso da una porta ubicata tra piano terra e primo piano di metri quadrati 14 catastale, civico 54 (fol 17 - p.lla 288/5) confinante con cortile Comune; con proprietà ### con ### con prop.tà ### quartino al piano terra, il secondo sulla destra dello spiazzo scoperto con accesso dalla descritta porta ubicata tra piano terra e primo piano (fol 17 - p.lla 36/4) confinante: con cortile di proprietà ### ed altra prop.tà ### agli altri lati; terraneo di vani uno ( fol 17 - p.lla 36/5), confinante con cortile prop.tà ### ed altre prop.tà ### agli altri lati, il terzo ed ultimo sulla destra dello spiazzo scoperto sempre con accesso dalle descritte porte”. Questi subalterni cosi come identificati avevano la seguente consistenza: Sub 3 (avente consistenza catastale 1 vano), Sub 4 (avente consistenza catastale 2,5 vani) e sub 5 ( avente consistenza catastale 1 vano). 4) Il ### per notar ### era stipulato un secondo atto di divisione tra gli eredi ### ed era assegnata a ### la quota n.° 7 . La rappresentazione grafica di tale quota era fatta dall'ingegnere ### che, in modo chiaro, identificava anche le consistenze metriche di tutto quello che era ricompreso nella proprietà della quota 7, delimitando, altresì, anche lo spiazzo scoperto. In particolare i vari subalterni venivano caratterizzati come segue : sub 3 ( cespite 7 mq = 22.74), sub 4 ( cespite 8 mq = 29.42) , sub 5 ( cespite 9, mq = 29.60) e di questi cespiti venivano indicate le varie altezze interne. (cfr allegato n°6); 5) Il giorno 8/04/1998 per notar ### , ### acquistava dai germani ### eredi di ### i sub 3-4-5 , allegando nell'atto di compravendita la planimetria redatta dall'ing. ### riportata nell'atto di divisione del 1993 richiamandone le consistenze metriche e catastali. Alla fine dell'atto di compravendita del ### il notaio ### nel richiamare la planimetria allegata (identificata come ### A), precisava che “ai cespiti in oggetto si accede tramite una porta ubicata tra piano terra e primo piano civico 54 ed in prosieguo dopo i gradini dello spiazzo scoperto annesso ai cespiti stessi”(cfr allegato n°7); 6) In data ###, ### presentava al Comune di ### la DIA n°712 a firma dell'arch. ### redatta in data ###. In tale documento fornito dalle parti è possibile rilevare, sia la consistenza superficiaria e volumetrica dell'unità immobiliare del ### sia lo sviluppo in altezza attraverso una sezione/prospetto longitudinale (sez ###) delle proprietà confinanti ed, in particolare quella dei coniugi #### coinvolti nel presente giudizio; 7) Nell'anno 2014 ### presentava una variazione e fusione per diversa distribuzione degli spazi interni, con tale variazione venivano soppressi i subalterni originari (3-4-5) e veniva eseguita una diversa distribuzione degli spazi interni dando luogo ad un nuovo subalterno 15, che rappresenta l'attuale unità immobiliare ( allegato n°8); 8) Nell'anno 2018 l'attore presentava una modifica di identificativo catastale al fine di poter chiarire che l'ingresso all'unità immobiliare, costituita dall'area esterna, ricade nella particella n. 297, mentre la restante parte della unità immobiliare ricade nella particella n.36 fin dal 1939 data di costituzione dell'unità immobiliare. 
Pertanto il tecnico ha concluso che nel tempo l'immobile dell'attore non ha subìto modifiche volumetriche o superficiarie. Dalla visura storica per immobile fatta per i singoli subalterni , la consistenza dei singoli subalterni è rimasta invariata nel tempo dall'impianto meccanografico del 1987 fino al 2014, anno in cui ### ha soppresso i subalterni precedenti (3-4-5) e, con una variazione fusione per diversa distribuzione degli spazi interni, ha creato il subalterno 15 che corrisponde ad oggi alla sua unità immobiliare. Le altezze sono rimaste invariate, il numero di vani internamente è cambiato perché nelle maggiori altezze originarie dell'unità immobiliare sono stati ricavati dei soppalchi. (cfr allegato 8-9-10-11-12).  b)###à immobiliare prop.tà ### (ex ### è identificata con il sub. 6, fol 17, p.lla 297, Nel corso del tempo le modifiche e le variazioni di tale unità immobiliare sono state così ricostruite: 1)nell'anno1940: vi è la prima rappresentazione grafica del subalterno n. 6. In tale rappresentazione, redatta dall'ing. ### , risulta che l'unità immobiliare oggi di prop.tà Diaz, all'epoca era in ditta ### e presentava ambienti con altezze interne differenti; in particolare l'ambiente principale 1 e quello ad esso adiacente, avevano un'altezza di ml=4.20, mentre i due ambienti identificati come cucina e bagno, prospettanti a ### verso l'area scoperta esterna, avevano altezze diverse inferiori e nella planimetria censuari veniva individuata l'altezza di ml= 2,20 (cfr allegato n°13); 2)nell'anno 1986 con atto di successione di ### il suddetto immobile era trasferito ai nipoti; 3)nell'anno 1988, il CTU ing. Parente, redige relazione tecnica per la divisione ereditaria dei restanti beni di proprietà ### Allegati a tale relazione vi erano rilievi fotografici, versati in atti di causa, in cui si evince in maniera chiara il prospetto del fabbricato di ### a ### 54.(cfr allegato n°3-4-5).Da tali rilievi fotografici i due ambienti dell'unità immobiliare posti al piano primo e, identificati nella planimetria del 1940, come ambienti cucina e bagno , presentavano ancora due altezze differenti a avevano solo due piccole finestre che affacciavano sulla superficie scoperta posta a ### 4)il ### per notar ### era redatto un primo atto di divisione tra gli eredi ### ed era assegnata a ### la quota n°1 che oggi corrisponde all'unità immobiliare della ### Tale quota ricomprendeva una serie di unità immobiliari tra cui quelle oggetto d'indagine che venivano così descritte: “quartino al primo piano, a sinistra, con accesso dal secondo portone, di vani catastali 2,5 ( fol 17 - p.lla 297/6) confinante: con beni ### con beni ### con il cortile comune, con sovrastante quartino di cui al n°6”; 5)in data 13 dicembre 1991,con atto per notar ### i coniugi ### e ### acquistavano dai germani #### e ### quanto segue: “il quartino facente parte del secondo fabbricato in ### al ### a ### n.54, posto al primo piano avente accesso dalla porta a sinistra salendo le scale, composto di vani due ed accessori, nei confini beni ### cortile comune, beni ### e tromba delle scale”; 6)in data ###, l'unità ### del ### della ### rilevava l'esecuzione di opere senza concessione afferenti l'immobile di proprietà ### Nel verbale di sequestro gli agenti attestavano quanto segue : “### di piccolo appartamento di circa 35 mq, ubicato al 1° piano dello stabile con affaccio sia dal vialetto principale che ad un retrostante vialetto di proprietà aliena. Detto appartamento risulta interessato da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre a lavori consistenti nella realizzazione di una zona soppalcata per una superficie di circa mq 28 impostata a mt 2.25 dal calpestio e ricavando una altezza utile di circa mt 2.25, all'intradosso della vecchia trave in legno del soffitto. Il predetto soppalco è in travi in ferro, tavelloni e masso cementizio con alcune tramezzature finalizzate alla creazione di una camera e due vani wc, nei quali sono poggiati gli accessori igienico/sanitari non ancora installati e privi di impianti. In particolare si rileva l'abbattimento e ricostruzione di un avancorpo di fabbrica , in ampliamento dell'appartamento avente le dimensioni in pianta di mt 6,00 x 1,60 con altezza interna di circa mt 4,50 mentre esternamente la quota del vialetto al solaio di copertura , anch'esso di nuova fattura sviluppa un'altezza di circa mt 6,00. Nel predetto avancorpo è inglobata parte della zona soppalcata prima descritta. Il tutto allo stato grezzo, privo di impianti con vecchio pavimento parzialmente svellito. Il collegamento all'area soppalcata avviene a mezzo di botola al momento privo di scale. 
Esternamente l'avancorpo presenta quattro aperture d finestrini. ### appartamento viene posto sotto sequestro giudiziario. In data ###, si presentava presso i ns uffici il marito della proprietaria ing. ### che declinava le generalità della moglie e consegnava copia del titolo di proprietà”; 7)in data ###, l'unità ### del ### della ### a seguito di sopralluogo nell'immobile oggetto del precedente sequestro di proprietà ### - ### accertavano quanto segue : “ i lavori erano proseguiti in violazione dei sigilli, tanto che l'appartamento si presentava: ### dello svellimento di tutto il pavimento e con messa in opera di impiantistica idrico ed elettrica ( parte a vista e parte sottotraccia) sia al primo livello che sulla zona soppalcata con installazione di piatto doccia. Le pareti interne si presentano all'80% intonacata al liscio. I 4 finestrini ricavati nell'avancorpo si presentano con soglie di marmo. Inoltre, la preesistente finestra che dà sul cortile ha subito l'abbattimento del muretto parapetto ### trasformando il vano luce a tutt'altezza. Per quanto sopra gli intervenuti hanno proceduto al risequestro dell'intero appartamento, affidandone la custodia giudiziaria all'operaio presente sul posto sig. ###”; 9) in data ### il ### presentava al Comune di ### la DIA n°712 a firma dell'arch. ### redatta in data ###, dalla sezione/prospetto longitudinale (sez ###), i due ambienti dell'unità immobiliare posta al piano primo e, identificati nella planimetria del 1940, come ambienti cucina e bagno, presentavano ancora due altezze differenti e avevano solo due piccole finestre che affacciavano sulla superficie scoperta posta a ### 8)in data ###, era presentata variazione catastale in cui sulla planimetria non era riportata più la doppia altezza, come nella planimetria originaria nel 1940, ma un'unica altezza, maggiore della precedente, che risultava pari a ml =4.90 a fronte dei ml=4.20 riportati nella planimetria del 1940.(cfr allegato n°14); 9)In data ###, la ### presentava un progetto in sanatoria per le opere abusive realizzate e messe sotto sequestro dalla ### con verbali del 06/06/2000 e del 26/06/2000. Tale progetto in sanatoria era protocollato con il numero 721/2000 e conseguente disposizione ### n.142 del 09/02/2001. In tale documento era possibile rilevare la consistenza superficiaria e volumetrica dell'unità immobiliare di prop.tà Diaz (ex ### - ###. Nella planimetria e nella sezione ###, relativa allo stato precedente l'abuso, relativamente all'avancorpo in cui ricadevano l'ambiente bagno e cucina, era riportata un'altezza pari a ml=4.60. Gli stessi ambienti nella DIA presentata dal dott.re ### e redatta dallo stesso tecnico arch. ### qualche mese prima risultano invece altezze differenti e nettamente inferiori.  10) con disposizione dirigenziale n.142/2001 era rilasciata “### in ### per la demolizione dei soppalchi realizzati senza titolo abilitativo, con altezza di m 2.25 dal piano di calpestio e m 2.15 dalla copertura e la ricostruzione degli stessi, ad esclusivo uso deposito a m 2.70 dal calpestio e m 1.75 dalla copertura ; la chiusura dei nuovi vani luce; il ripristino dell'originaria finestra , lato viale condominiale; il completamento degli impianti tecnologici e delle opere di finitura. I lavori saranno eseguiti in conformità dei grafici esibiti a firma dell'arch. ### il Comune di ### dal responsabile del procedimento geom. ### che si allegano alla presente autorizzazione per formarne parte integrante, costituiti da unica tavola comprendente: stralcio aereofotogrammetrico scala 1/1000 e 1/200; pianta e sezione dello stato pregresso, attuale e di progetto scala 1/50; relazione tecnica” ; 11)In data ###, era presentata altra variazione catastale in cui si rileva la presenza di un soppalco con le seguenti altezze (cfr allegato n°15).Piano terra : ### è pari a ml= 2,45 in corrispondenza del soppalco e degli ambienti cucina e bagno , mentre la restante parte del vano principale l'altezza è pari a ml= 4,50. Piano soppalco : Per tutto il piano di soppalco l'altezza è pari a ml= 1,95 . Anche in questa seconda variazione , le altezze sono ben diverse da quelle riportate sia nella planimetria del 1940 sia in quella successiva dell'anno 2000. Anche in termini di superficie, la consistenza dell'immobile è passata da 2.5 vani a 3.5 vani.  12)in data ### per ### acquistava dai coniugi ### - ### l'unità immobiliare identificata con il sub 6, alla ### CHI fol.17, p.lla 297, identificata nell'atto di compravendita come segue: “appartamento al primo piano, facente parte del fabbricato sito in ### al ### a ### n.54, avente accesso dalla porta a sinistra per chi sale le scale, composto di 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali e confinante con: beni ### o aventi causa, cortile comune, beni ### o aventi causa, cassa scale”. 
Sulla scorta di tali emergenze documentali il CTU ha attestato che l'immobile oggi di proprietà ### acquistato nell'anno 2010, ha subìto nel tempo modifiche, sia volumetriche che superficiarie, eseguite dai coniugi ### e ### a partire dal 04/04/2000 data di redazione da parte dell'arch. ### dei grafici della DIA del dott. ### In risposta agli ulteriori questi posti del seguente tenore: ..”accerti, altresì, il CTU la regolarità urbanistica e/o amministrativa dell'intera consistenza immobiliare della convenuta ### e/o dello o degli eventuali ampliamenti della stessa ed, in caso di accertata violazione della normativa urbanistica, stabilisca il CTU se l'abusiva edificazione e/o l'abusivo ampliamento dell'immobile in questione abbia o meno inciso e, se si in che misura, sul valore dello immobili di proprietà dell'attore, il tecnico ha relazionato quanto si va sinteticamente ad esporre.  -nell'atto di compravendita stipulato in data ### per ### la sig.ra ### acquistava dai coniugi ### - ### l'unità immobiliare identificata con il sub 6, alla ### CHI fol.17, p.lla 297. In tale atto , all'articolo n.9, in merito e alla situazione urbanistica veniva riportato quanto segue: “ la parte alienante, edotta da me notaio sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dichiara: che la costruzione dell'immobile in oggetto è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967; che fino alla data odierna lo stesso non ha subito interventi che ne escludano la commerciabilità; variazioni catastali sono state effettuate per adeguare la situazione catastale a quella di fatto” ; -a seguito dei due sequestri eseguiti il ### e il ### dall'unità ### del ### della ### in virtù delle opere eseguite senza concessione nell'immobile di proprietà ### - ### , ### in data ### presentava un progetto in sanatoria per le opere abusive realizzate, protocollata con il n.721/2000 e conseguente disposizione dirigenziale n.142 del 09/02/2001; -in tale disposizione per sanare le opere realizzare veniva riportato quanto segue: “### in ### per la demolizione dei soppalchi realizzati senza titolo abilitativo, con altezza di m 2.25 dal piano di calpestio e m 2.15 dalla copertura e la ricostruzione degli stessi, ad esclusivo uso deposito a m 2.70 dal calpestio e m 1.75 dalla copertura ; la chiusura dei nuovi vani luce; il ripristino dell'originaria finestra , lato viale condominiale; il completamento degli impianti tecnologici e delle opere di finitura. I lavori saranno eseguiti in conformità dei grafici esibiti a firma dell'arch.  ### il Comune di ### dal responsabile del procedimento geom. ### che si allegano alla presente autorizzazione per formarne parte integrante, costituiti da unica tavola comprendente: stralcio aereofotogrammetrico scala 1/1000 e 1/200; pianta e sezione dello stato pregresso, attuale e di progetto scala 1/50; relazione tecnica”; -dai rilievi eseguiti durante i vari accessi peritali si era potuto constatare che le indicazioni inserite nella disposizione dirigenziale n. 142 del 09/02/2001 , volte a sanare l'abuso realizzato, non erano state ottemperate ( cfr tavola grafica n°1 di rilievo). Le altezze interne riportate dalla planimetria del 1940 pari a ml=4.20 nell'ambiente principale e ml=2.20 in quello che corrisponde all'avancorpo , oggi sono bene diverse in quanto (cfr. parte evidenziata in giallo e in magenta allegati nn. 13-14-15 ): il vano principale che oggi corrisponde all'ambiente ### (I/S) ha un'altezza interna pari a ml=4.48; il piano soppalcato parte da un'altezza di ml= 2.17 nell'ambiente ### ed ha un'altezza, in corrispondenza della camera (###), di ml=2.11. Tale ripartizione delle altezze varia se ci si sposta nell'avancorpo infatti (cfr parte evidenziata in magenta allegato n.15 ): al piano terra l'altezza interna nell'ambiente cucina### è pari a ml= 2.45, nell'ambiente bagno(###) è pari a ml=2.26; nel piano soppalcato dell'avancorpo invece laddove ci sono i due ambienti bagno (###-###) l'altezza interna è pari a ml=2.21 nell'ambiente (###) e ml=1.98 nell'ambiente (###);per quanto riguarda i nuovi vani luce realizzati negli ambienti (###) e (###) essi risultano ancora presenti in contrasto con quanto indicato nella disposizione dirigenziale del Comune di ### n.° 142. (cfr allegato n.16 parte cerchiata in verde); per quanto riguarda l'originaria finestra, lato ### si fa presente che ad oggi è ancora presente un balcone, in contrasto con quanto indicato nella disposizione dirigenziale del Comune di ### n.° 142. (cfr allegato n.16 parte cerchiata in rosso). 
Pertanto il CTU ha affermato che gli ampliamenti realizzati nell'unità immobiliare oggi di proprietà ### dalla data del 06/06/2000 non sono regolari urbanisticamente, né sanabili o autorizzabili dal momento che l'intero compendio edilizio ricade nella ### A - identificata come ### nella ### al Prg del Comune di ### Inoltre le altezze attuali dell'immobile non ne consentono l'agibilità per abitazione ai sensi delle norme d'igiene. Infatti secondo il D.M. del 5 luglio 1975 e il regolamento edilizio del
Comune di ### l'altezza minima interna utile dei locali per abitazione deve essere pari a ml=2,70. 
In risposta agli ulteriori quesiti in precedenza riportati l'ing. ### ha affermato che l'avancorpo realizzato, così come indicato nel verbale della ### del 06.06.2000, ha un'altezza pari a ml=6.00 per una profondità interna di ml=1.60 per tutta la lunghezza dell'avancorpo pari a ml= 6.10 circa. Tale avancorpo ha aumentato la superficie e la volumetria dell'immobile di proprietà ### e ha invaso e ridotto la resede dell'area esterna scoperta di proprietà ### , incidendo quindi sul valore dell'immobile dell'attore. Per la determinazione dell'incidenza del valore di tale ampliamento sul valore della proprietà ### il criterio di stima adottato dal CTU è stato quello della determinazione , in una libera contrattazione e , sulla base di domanda ed offerta per beni analoghi ubicati in zona, del più probabile valore di tale superficie. Il metodo di stima utilizzato, è quello della comparazione sintetica e/o diretta sulla base di prezzi o valori riscontrabili in situazioni analoghe in zona ed espressi in un unico dato elementare ( €/mq/mese.). Attraverso diverse fonti informative, ha reperito elementi tali poter esprimere giudizi unitari di stima per immobili analoghi ricadenti in zona. Questi sono stati i parametri utilizzati: o Osservatorio del ### (O.M.I.) - ### del ### 2° semestre 2023 - (cfr. allegato per stima B) ### SPAGNOLI, #### codice di zona ###, ### catastatale n°0, abitazione civile, destinazione ### V.min = 2.200 €/mq.   V.max = 3.400 €/mq.   Facendo la media di tali valori si ha : Vmu1= (2.200 + 3.400)/2 = 2.800 €/mq.  o ### 2024 -(cfr. allegato per stima C) ##### abitazione in stabili di fascia media.   V.min = 2.253 €/mq.  V.max = 3.770 €/mq.   Facendo la media di tali valori si ha : Vmu2= (2.253 + 3.770)/2 = 3.011 €/mq.  o ###it - ### 2024 - (cfr. allegato per stima D) ### a ### bilocale di 60 mq costo € 265.000 S = 60 mq.   V = 265.000 €.   Facendo la media di tali valori si ha : Vmu3= 265.000/60 = 4.416 €/mq ### il valore medio in zona è stato calcolato secondo la formula che segue: VM= (Vm1+Vm2+Vm3)/3= (2.800+3.011+4.416)/3 = €/mq VM = 3.409 €/mq (### medio di zona) ### per calcolare la riduzione del valore dell'immobile di proprietà ### dovuto alla abusiva edificazione, il tecnico ha, dapprima, determinato il valore dell'area scoperta/resede dell'immobile di proprietà ### sulla quale essa insiste.  ### dell'area scoperta di prop.tà ### è pari a mq = 103.72 , trattandosi di una superficie scoperta il suo valore è stato considerato per i primi 25 mq della superficie al 30% e per la superficie eccedente al 10%. Pertanto il valore attuale dell'area scoperta / resede prop.tà ### è stato così calcolato: V###=(###)+(###)x VM=(25 x 30%)+(78.72 x 10%)) x 3.409 = (7.50 + 7.87 ) x 3.409 = euro 52.396,33. Dove ### = 25 x 30% (superficie da considerare per i primi 25 mq di area scoperta al 30%) ### = 78.72 x 10% (superficie da considerare per i mq eccedenti di area scoperta al 10%) VM = 3.409 /mq (### medio di zona). 
La superficie occupata dalla costruzione abusiva incidente sulla resede di proprietà ### sulla quale sono stati realizzati due nuovi volumi aggiuntivi bagno (###) e (###), ha una estensione pari a: So= 1.60 x 6.09 = 9.76 mq . Essa è pari a circa il 9.4% dell'intera estensione della superficie esterna/resede di prop.tà ### Pertanto il minor valore dell'immobile dell'attore dovuto all'edificazione abusiva è risultato: ###
V###x S% = € 52.396,33 x 9.40% = € 4.925,25 Dove : Vso = € 4,925,25 ( Minor valore dell'immobile ); V### = € 52.396,33 ( ### della originaria resede);S% = 9,40% ( ### della resede occupata dalla ### abusiva). 
Ebbene, all'esito degli accertamenti svolti dal CTU dott.ssa ### la scrivente ritiene provato che:1) l'area esterna di 103,72 mq è di proprietà esclusiva di ### 2) nell'anno 2000 ( precisamente a partire dal mese di aprile 2000 quale presumibile epoca di inizio dei lavori e fino alla fine di giugno 2000 epoca presumibile di ultimazione dei lavori), su parte di tale area scoperta i coniugi ### e ### hanno costruito un avancorpo in ampliamento, previa demolizione e ricostruzione di quello preesistente; 3) la superficie dell'area esterna occupata da tale avancorpo risulta di mq 9.76; 4) il valore venale di tale area all'attualità risulta pari ad euro 4.925,25. 
La condivisione da parte di chi scrive di tutte le considerazioni esposte dall'ausiliario si basa, come anticipato, sulle puntuali argomentazioni, squisitamente tecniche, basate sull'attenta disamina dell'intera documentazione agli atti, espresse dall'ingegnere ### - sia nella prima che nella seconda relazione - in risposta a tutti i rilievi dei CTP ed, in particolare, di quelli dell'ing. Lopresti, del geometra ### e dell'ing.  ### Orbene, premesso che per tutte le risposte alle osservazioni dei CTP si rimanda ai due elaborati agli atti, al fine di sgomberare il campo da eventuali dubbi interpretativi, ritiene questo giudice doveroso sottolineare in questa sede ###decisivo rilievo viene mosso in ordine all'esclusiva proprietà dell'area scoperta di 103,72 mq in capo all'attore; 2) le contestazioni relative all'effettuazione di modifiche superficiarie nell'appartamento del ### non interessando in alcuna misura l'area scoperta, risultano del tutto irrilevanti, ai fini del decidere, essendo controversa tra le parti solo l'occupazione, ad opera dei convenuti ### di parte dell'area a servizio dell'immobile dell'istante; 3) la pacifica realizzazione dell'avancorpo da parte dei coniugi ### e ### mediante abbattimento e ricostruzione di un avancorpo preesistente rende del tutto irrilevante, ai fini che occupano, l'accertamento della esatta corrispondenza o meno di tale nuova opera alla superficie e/o alla volumetria di quello preesistente dal momento che, all'atto della realizzazione di tale nuova costruzione, l'intervento edilizio, in precedenza non assentito da alcun titolo abilitativo, è stato realizzato su suolo altrui e senza il consenso del titolare. 
Passando, dunque, ad esaminare il merito della domanda sub 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione, una volta accertata sia l'esclusiva proprietà in capo all'attore dell'area scoperta di 103,72 mq al servizio del suo appartamento che la costruzione dell'avancorpo di mq 9,76 su parte di detta area da parte dei coniugi #### (precedenti proprietari dell'immobile) s'impone, in accoglimento della richiesta principale insita nell'azione reale proposta, la condanna di ### alla rimozione ( rectius demolizione) di tale avancorpo con restituzione all'attore dell'area ad esso sottostante ed alla esecuzione di tutti i lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi. 
Va aggiunto che risulta, altresì, destituita di fondamento l'eccezione di usucapione dei coniugi ### - ### della parte dell'area scoperta occupata dall'avancorpo dal momento che, essendo stata accertata la realizzazione dello stesso a giugno 2000, non sono ancora trascorsi i 20 anni di possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto, avendo l'attore, medio tempore, notificato ai predetti convenuti plurimi atti interruttivi ai sensi dell'art. 2943 c.c. e dell'art. 5 comma D.leg.vo 28/2010 ( lettera di messa in mora e diffida del 12.06.2019, mediazione del 23.09.2019 e atto di citazione del presente giudizio dell'11.09.2019). 
Merito delle domande sub 3) Parte attrice, sul presupposto dell'esclusiva proprietà dell'area scoperta e della abusiva occupazione di parte della stessa dall'avancorpo di ### ha chiesto condannarsi quest'ultima singolarmente e/o in solido con ### e ### al risarcimento di tutti i danni materiali e/o personali subìti dal predetto e quantificati nella misura di euro 30.097,67( risultante dalla sommatoria : 1) del valore dell'area scoperta occupatapari ad euro 15.000,00; 2) del valore locativo di tale area - pari ad euro 5.097,67 - non utilizzata dall'attore con conseguente vantaggio dei coniugi ### dal 6.6.2000 fino al 23.4.2010 e della convenuta ### da quest'ultima data fino a quella della proposizione del presente giudizio; 3) dell'ammontare del deprezzamento dell'intera unità immobiliare dell'attorequantificata in euro 10.000,00- per effetto della riduzione di veduta e di aero illuminazione conseguente alla costruzione dell'avancorpo) oltre all'importo occorrente per i lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi o nella diversa somma ritenuta di giustizia; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento fino all'effettivo soddisfo. 
La difesa della convenuta ### ha contestato le domande in esame evidenziando la sua totale estraneità rispetto alla realizzazione dell'avancorpo abusivo in epoca precedente il suo acquisto nonché la sua totale ignoranza dello sconfinamento di parte dell'appartamento acquistato su suolo altrui. 
La difesa dei convenuti ha contestato le domande in oggetto sia in ordine all'an che al quantum delle stesse. 
Ai fini della valutazione dell'an della pretesa risarcitoria, questo giudice ritiene provata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c. esclusivamente nei confronti di ### e di ### E' noto che la responsabilità extracontrattuale è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità "contrattuale"), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino "neminem laedere". Il disposto dell'art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto". Dal dettato letterale della norma, infatti, emergono gli elementi fondamentali per far sorgere la responsabilità extracontrattuale, ossia: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del fatto lesivo. 
Il primo elemento che caratterizza la responsabilità aquiliana è il fatto illecito, ovverosia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (cioè tenuto con l'intenzione di nuocere ovvero con imprudenza, disattenzione, imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto. Nella nozione di fatto illecito possono farsi rientrare sia le condotte commissive che omissive, purché riconducibili, secondo il nesso di causalità, all'evento dannoso ed esista un vero e proprio obbligo giuridico di impedire lo stesso. A differenza della responsabilità contrattuale, nella quale per il danneggiato ### è sufficiente dare conto del proprio diritto, dell'esigibilità della prestazione e della mancanza della stessa, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.), nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale). Ciò implica, come pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" ( tra le molte altre Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. 11946/2013). 
Applicando i principi esposti al caso sub iudice ritiene la scrivente che l'iniziale realizzazione di una nuova costruzione e la successiva prosecuzione della stessa fino alla sua ultimazione da parte di ### e di ### previa demolizione di quella preesistente e di dimensioni maggiori ( per superficie e per volume), in assenza di alcun titolo abilitativo denotino, per un verso, la piena consapevolezza dell'abusività dell'intervento edilizio e, per un altro, l'assoluta negligenza nella fase di progettazione e realizzazione dello stesso.
Considerazioni diametralmente opposte valgono per la convenuta ### per la quale, anche in ragioni di quanto sarà illustrato nei successivi paragrafi, non è stata fornita alcuna prova della consapevolezza dell'esistenza di una parte abusiva dell'immobile acquistato e/o dello sconfinamento di detta parte su suolo altrui. 
Ai fini della valutazione del quantum dei danni lamentati dall'attore va, in primis richiamata la copiosa giurisprudenza formatasi sull'occupazione sine titulo di un immobile altrui a partire dall'intervento delle ### della Suprema Corte ( Cass. S.U n. ### del 15.11.2022) che, sulla base di un'ampia motivazione, hanno affermato i seguenti principi: 1) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; 2) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subìta di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; 3) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. 
Orbene, nel caso in esame, parte attrice non ha allegato né tanto meno provato che al mancato godimento della parte dell'area scoperta occupata dall'avancorpo abusivo sia conseguita una perdita economica consistente nella possibilità di concedere a terzi il godimento di detta area dietro pagamento di un corrispettivo. Di contro va evidenziato che, per le caratteristiche dell'area scoperta risultanti dalle indagini del CTU suffragata della documentazione fotografica dello stato dei luoghi, essendo tale zona destinata ad esclusivo servizio dell'appartamento del ### non si appalesa ipotizzabile la concessione del godimento di tale area a terzi dietro un corrispettivo. 
Pertanto tale voce di danno non può essere riconosciuta. 
Per quanto riguarda l'ulteriore danno consistente nel prospettato deprezzamento dell'immobile dell'attore per l'apertura di nuove vedute sulla sua proprietà e per la riduzione dell'aereazione e/o illuminazione della stessa per effetto dell'avancorpo abusivo, ritiene questo giudice che, per le accertate caratteristiche costruttive delle aperture ( tutte dotate di inferriate tali da escludere la possibilità di affaccio sul fondo dell'attore) e per l'ubicazione dell'avancorpo collocato a congrua distanza dall'ingresso all'appartamento a piano terra dell'attore ( circostanze emergenti dalla documentazione fotografica allegata alla ###, non siano state dimostrate le prospettate lesioni al diritto di proprietà; ragioni per la quali non si è ritenuto necessario un approfondimento istruttorio con l'ausilio del tecnico incaricato. 
Per tutte le ragioni esposte la domanda sub 3) va rigettata perché infondata. 
Le domande riconvenzionali trasversali formulate da ### e fatte proprie dall'interventore volontario ### nei confronti di ### e di ### nonchè di ### s.p.a. chiamata in causa. La domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla ### nei confronti di ### e di ### Vanno a questo punto, in primo luogo, esaminate le domande riconvenzionali formulate da ### ( alle quali ha aderito l'interventore) e subordinate all'accoglimento della domanda principale proposta da ### Tale parte convenuta, come esposto in premessa, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dei venditori ### per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data ### per mezzo del notaio ### (rep.  n. 24132 - racc. n. 9931), nonché nei confronti di ### per ottenere, altresì, la risoluzione del collegato contratto di mutuo, stipulato sempre dal notaio ### in pari data (rep. n. 24133 - racc. n. 9932).
In conseguenza della risoluzione dei predetti contratti, ha chiesto la restituzione del prezzo di acquisto così come segue: “2.1.A condannare ### s.p.a. in persona del l.r.p.t. a restituire alla sig.ra ### la somma di € 258.206,49 (€ 157.209,41 per quota capitale ed € 100.997,08 per interessi), o quella somma maggiore o minore che sarà accertata pari a quanto versato per il rimborso del mutuo fino alla rata dell'1.12.2020, salvo ulteriori somme versate, oltre interessi; condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 76.000,00, pari alla parte di prezzo pagato direttamente dall'acquirente, oltre interessi, oltre il rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, e di quelle per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che nulla è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso dell'intero mutuo, comprensivo di capitale ed interessi; 2.1.B in subordine rispetto a quanto chiesto sub 2.1.A, condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 380.000,00, pari al prezzo da loro riscosso per la vendita, oltre interessi, ed oltre, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 100.997,08, per interessi corrisposti dalla convenuta alla banca, ed al rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, e di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, oltre spese per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che null'altro è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso del residuo mutuo da oggi alla scadenza;”; In via subordinata rispetto alla domanda di risoluzione, inoltre, ### ha chiesto la riduzione del prezzo di vendita, quantificata nella misura del 90% e, dunque, la condanna di ### e ### alla restituzione in suo favore della somma di euro 342.000,00. 
In ogni caso, tale convenuta ha formulato domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti ### e ### chiedendo, altresì, che gli stessi venissero condannati a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio ed a pagare le spese di lite ex art. 96 quarto comma c.p.c. 
La difesa di ### e ### oltre ad eccepire l'inammissibilità delle domande in esame, per carenza dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c., ha contestato nel merito le istanze in oggetto. 
Va, in primis, affermata l'ammissibilità delle domande in questione in ossequio all'orientamento dei giudici di legittimità condiviso da chi scrive, secondo il quale “###à della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo” ( ### tra le altre Cass. 1,ord. 5484 dell'1.03.2024). Ebbene, considerato che nel caso in esame sussiste uno stretto rapporto di interdipendenza tra l'esistenza del titolo di provenienza dell'area a base della domanda di rivendica e di quello di provenienza dell'avancorpo a base delle domande riconvenzionali, risulta evidente il nesso di connessione tale da giustificare l'esigenza del simultaneus processus ### premesso va evidenziato che la domanda di risoluzione del contratto di compravendita, formulata da ### si fonda sulla prospettata violazione, da parte dei venditori, dell'impegno traslativo del diritto di proprietà su parte della cosa venduta e consente, dunque, l'applicazione della disciplina sulla garanzia per l'evizione parziale, sicchè va inquadrata nell'ambito dell'art. 1480 c.c., che così recita: “Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.” A mente della citata norma, dunque, nel caso di vendita di cosa parzialmente altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto solo se, quando lo ha concluso, ignorava che la cosa non fosse di proprietà del venditore e possa ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato il bene senza quella parte di cui è divenuto proprietario; in mancanza dell'una o dell'altra delle predette condizioni, il compratore può solo chiedere la riduzione del prezzo (Cass. Civ. n. 6814/2025; Cass. Civ.  2892/1996). 
Ciò posto, ritiene la scrivente che, nel caso in esame sussistano elementi tali da inferire sia la buona fede dell'acquirente, sia la natura essenziale della porzione sottratta alla cosa venduta, tale da incidere sulla determinazione di acquistare il bene. 
Ed invero, è del tutto pacifico tra le parti che i venditori ### non abbiano fornito all'acquirente alcuna informativa circa il rischio di evizione parziale del bene compravenduto, ma anzi, nel rogito, hanno prestato espressa garanzia in tal senso ( art. 5: “la parte venditrice presta ampia garanzia per evizione e garantisce la assoluta titolarità e disponibilità dei diritti trasferiti …”). 
Non è sufficiente a scardinare tale dato di fatto quanto si legge nell'art. 8 del contratto preliminare sottoscritto da ### in qualità di venditori e da ### ( madre di ### recante la data del 17.12.2009 - “I promettenti venditori dichiarano che il complesso edilizio cui appartiene l'immobile compromesso in vendita e l'immobile stesso, è stato costruito in data anteriore al 1° settembre 1967 e che con disposizione dirigenziale del Comune di ### n° 142 del 9.02.2001 fu realizzato parziale soppalco come da piantina catastale allegata.” - poiché, pur non contestando la convenuta ### la conoscenza del documento, contrariamente, a quanto sostenuto dalla difesa di ### tale dichiarazione è ben lontana dall'esprimere un rischio di evizione parziale in ragione dell'altruità di parte del bene (fattispecie che ricorre nel caso in esame) e, dunque, non rileva ai fini sperati. 
Quanto alla seconda condizione, ovvero la circostanza che la porzione in parola avesse un carattere determinante ai fini della decisione dell'acquirente di acquistare il bene, come dalla stessa dedotto (in particolare l'acquirente ha affermato che non avrebbe mai acquistato l'immobile privo di quella parte in contestazione, perché sarebbe risultato inabitabile per caratteristiche e dimensioni, oltre che inagibile), va evidenziato che, come emerge dalla ### l'avancorpo in questione rappresenta una parte sostanziale dell'immobile acquistato da ### in quanto si estende per mt. 6,00 x 1,60, con altezza interna di circa mt. 4,50 e comprende, altresì, in sé i vani della cucina e di due wc, oltre a presentare due aperture. 
Orbene, se si considera che si tratta di un piccolo appartamento all'origine di 2,5 vani e di 35 mq, appare del tutto evidente come il venir meno dell'utilità ricavabile dalla porzione ### non appartenente ai venditori poiché costruita su proprietà aliena, abbia determinato, in rapporto a quella acquistata a domino, uno sbilanciamento dell'originario sinallagma contrattuale e dell'assetto dei reciproci interessi avuti di mira dai contraenti, tale da giustificare lo scioglimento dal vincolo negoziale. 
In altre parole, l'entità dell'avancorpo, nell'equilibrio complessivo dell'acquisto immobiliare, risulta di rilevanza tale da rendere del tutto plausibile il totale venir meno dell'interesse dell'acquirente al mantenimento della proprietà sull'unità immobiliare de qua. 
Alla luce di quanto esposto, pertanto, ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data ### per tramite del notaio ### (rep. n. 24132 - racc. n. 9931) ai sensi dell'art.  1480 c.c..  ### di tale domanda per la norma sopra richiamata esclude in radice la possibilità della contestuale valutazione di altra ipotesi di risoluzione ex art. 1489 c.c. o per vendita di aliud pro alio. 
Va, altresì, accolta, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti di ### Va premesso che tale convenuta/attrice in riconvenzionale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha così argomentato la domanda in esame: “ … ### chiede che i venditori, sig.ri ### e ### la tengano indenne dall'ipotetico accoglimento delle domande di pagamento formulate dall'attore, e comunque chiede che le vengano corrisposti (anche ex art. 1483, comma 2, c.c.), i frutti che sarà eventualmente tenuta a restituire all'attore, le spese processuali sopportate, e tutte quelle che dovrà eventualmente rimborsare all'attore, oltre al risarcimento del danno subito. Il risarcimento del danno, come è noto, richiede non soltanto l'inesatta attribuzione traslativa, ma anche la colpa del venditore … ### in considerazione delle particolari modalità dei fatti narrati dall'attore, secondo cui i sig.ri ### e ### avrebbero costruito una significativa porzione dell'immobile sulla proprietà dell'attore, e lo avrebbero fatto violando norme urbanistiche, e nonostante un sequestro penale, occultandolo dolosamente alla sig.ra ### si chiede il risarcimento del danno subito dalla sig.ra ### anche all'immagine ed alla propria dignità oltre a quello subito per dover eventualmente lasciare l'abitazione dove vive, da liquidarsi in via equitativa, e comunque la condanna dei sig.ri ### e ### alle spese processuali, in misura esemplare, anche ex art. 96 c.p.c.”. 
In aggiunta ### ha chiesto il rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, e di quelle per l'iscrizione ipotecaria; domande, queste, che sebbene contenute nella richiesta di restituzione del prezzo di acquisto della propria unità immobiliare, vanno più propriamente qualificata come domande risarcitorie, poiché le predette spese integrano l'ingiusta perdita patrimoniale a danno dell'acquirente, conseguente alla risoluzione del contratto di compravendita. 
Orbene, va in primo luogo evidenziato, in relazione alla richiesta di manleva rispetto alle domande dell'attore, che, in ragione di quanto esposto in precedenza, ### non è legittimata passiva rispetto alla domanda risarcitoria di ### né quest'ultimo ha avanzato domanda di corresponsione dei frutti ex art. 1483, comma 2, c.c.. 
Ciò posto, va evidenziato che la fattispecie in esame, rientrante nell'alveo dell'art. 1480 c.c., consente all'acquirente di richiedere, oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, anche il risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art 1479 cod. civ., a sua volta richiamato dall'art. 1480 cod. civ., cui rinvia ancora il citato art. 1489 c.c. (Cass. n. 4786/2007 relativamente all'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'art. 1489 cod. civ). 
Ne discende che il danno va inquadrato nella perdita subìta dal creditore e/o nel mancato guadagno fatto salvo il diritto al maggior danno, che deve essere specificamente allegato e provato. 
Nel caso in esame, dunque, posto che ### non ha reclamato alcun danno da mancato guadagno e che l'asserito danno all'immagine non è stato adeguatamente né argomentato né provato, va riconosciuto in favore di ### esclusivamente il risarcimento del danno da perdita patrimoniale consistente nelle spese sostenute per la stipula del contratto di compravendita e documentalmente provate e precisamente: 1) le imposte di legge pari ad euro 2.347,00 (all. n. 5 comparsa di costituzione e risposta), nonché le ulteriori spese riepilogate nel documento allegato al contratto di mutuo sub lett. “E” pari ad euro 1.055,20 (all. n. 10 memorie istruttorie), mentre non possono riconoscersi le spese notarili perché non provate. 
I convenuti ### quindi vanno condannati a corrispondere in favore di ### dette spese per un complessivo importo di euro 3.402,20.
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto di mutuo collegato alla predetta compravendita, va premesso che contraenti originari del contratto di mutuo erano, da un lato, ### di ### S.p.A., oggi ### S.p.A. ### e, dall'altro, l'acquirente ### nonché la di lei madre ####. Successivamente al decesso di quest'ultima (in data ###), è subentrato al suo posto ### (padre dell'acquirente) il quale, dunque, essendo, allo stato, cointestatario con la figlia del contratto in parola (cfr. all.ti alla comparsa di costituzione del 17.12.2020), al fine di sostenere le ragioni di quest'ultima, ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio rassegnando le medesime conclusioni di cui agli atti difensivi della figlia. 
Ciò posto, ai fini della decisione, va evidenziato che secondo i precetti della Suprema Corte, nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene ( circostanze non contestate dalla difesa di ### oltre ad essere documentalmente provate dalla relazione notarile allegata alla comparsa di costituzione della banca), il collegamento negoziale tra gli anzidetti contratti, per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass., nn. 7773/2003, 5966/2001, 7118/1998, sez. un. n. 474/1994, citate nella sentenza impugnata). 
Di qui il seguente principio: “Nel contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore” (Cass. Civ. n. 3589/2010; Cass. Civ. n. 12454/2012). 
Orbene, nel caso in esame, è del tutto evidente ed incontestato il collegamento funzionale esistente tra il contratto di compravendita e quello di mutuo, sicchè la risoluzione del primo non può che far venir meno lo scopo del secondo. 
Ne consegue, quindi, la risoluzione del contratto di mutuo con obbligo dei venditori ### di restituire, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla ### la somma mutuata (euro 304.000,00), all'### di ### e, in accoglimento dell'ulteriore domanda riconvenzionale proposta da ### direttamente a quest'ultima il residuo prezzo di vendita (euro 76.000,00) corrisposto all'atto della stipula dell'atto di compravendita. 
Quanto, infine, all'ulteriore domanda riconvenzionale trasversale proposta da ### e fatta propria anche da ### volta ad ottenere la restituzione dall'istituto di credito dei ratei già pagati, la difesa della ### ha dedotto di non essere tenuta a restituire tali somme, essendo il mutuo un contratto di durata, sicchè resterebbero ferme le prestazioni già eseguite in applicazione dell'art. 1458 comma 1 Orbene va premesso che, secondo l'orientamento consolidato tra i ### (cfr. tra le altre: Cass. Sez. 2, ord. n. 19045 dell'11.07.2025), il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo. Ne consegue che nel contratto di mutuoal pari di quello fondiario oggetto di causa - il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica, poiché le diverse rate costituiscono l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione restitutorie e non rappresentano affatto più obbligazioni autonome e distinte, come nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. (Cass. n. 4232/2023; n. 17798/2011).  ### l'unico caso in cui i giudici di legittimità riconoscono a tale contratto la natura di contratto di durata è quello del mutuo di scopo la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, in cui le prestazioni sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto ( cfr. Cass. sez. 1 ord. 25193 del 19.###). Va, anche sottolineato che il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità ( cfr. Cass. 1 n. 4792 del 23.3.2012) ed in un'altra pronuncia ( cfr. Cass. Sez. 2 n. 9838/2021) si afferma che per il mutuo di scopo è necessaria l'esistenza di un interesse alla destinazione delle somme erogate sia in capo al mutuante che al mutuatario (sentenza n. 9838/2021). 
Ebbene, considerato che il contratto oggetto di causa è un mutuo fondiario e che nessuna delle parti contraenti il mutuo ha ipotizzato uno scopo da realizzare, il fatto che il debito sia frazionato in rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo. Ne discende, quindi, l'inapplicabilità della normativa invocata da ### s.p.a. 
Quest'ultima va, pertanto, condannata alla restituzione in favore dei ### dei ratei già pagati (quantificati nella domanda nella somma di € 157.209,41 per quota capitale ed € 100.997,08 per interessi) oltre alle ulteriori somme eventualmente versate da quella data fino a quella della presente decisione ed oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo su tutte somme riconosciute . ### delle domande riconvenzionali proposte, in via principale, esonera chi scrive dal dovere valutare le ulteriori domande proposte in via gradata. 
La domanda di ### S.p.A. nei confronti del notaio #### S.p.A. ha, a sua volta, spiegato domanda riconvenzionale nei riguardi del notaio ### che ha rogato il contratto di mutuo, invocando la responsabilità dal medesimo assunta laddove, nella relazione preliminare alla stipula del predetto contratto, il professionista ha dichiarato che l'immobile era di proprietà esclusiva dei venditori in virtù dei titoli di provenienza richiamati ed esaminati e che aveva, altresì, la necessaria regolarità urbanistica. 
Sulla scorta di tanto ### ha chiesto che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda spiegata da ### nei suoi confronti, venisse condannato il notaio ### “a titolo di responsabilità professionale a manlevare e/o tenere indenne la ### comparente, anche nella sua spiegata qualità, di tutto quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere all'acquirente mutuataria sig.ra ### in particolare a titolo di interessi corrisposti sulle quote capitale.” La difesa del notaio ### in relazione alla prima contestazione di parte avversa ( difetto di diligenza nel controllare l'esatta provenienza dei beni oggetto della compravendita e del mutuo del 23.4.2010 ) per non aver verificato che l'area esterna scoperta non fosse di ### e ### con conseguente impossibilità di trasferimento alla ### di detta area ha dedotto che, essendo prevista nel nostro ordinamento la vendita di un immobile altrui ex art. 1476 c.c. non sarebbe possibile configurare una responsabilità del notaio per l'introduzione nel rogito di un mappale del quale non era nota la provenienza in capo al venditore, non potendosi ipotizzare a carico del notaio l'obbligo di assicurare la proprietà del bene oggetto di compravendita e di dazione di ipoteca. 
In relazione alla seconda contestazione (non aver indicato quale oggetto di compravendita anche il corpo avanzato abusivamente realizzato sull'area altrui senza i titoli abilitativi) l'immobile acquistato da ### alla quale era stato trasferito da ### /### era perfettamente commerciabile siccome in regola con la normativa urbanistica essendo sufficienti a tal fine le dichiarazioni rese dalle parti. 
Di contro, il ### ha eccepito che sia dall'esame dei titoli di provenienza ultraventennali sia dalle piantine catastali non emergevano dubbi né in ordine alla piena proprietà dei venditori del bene compravenduto nella sua intera consistenza, né tantomeno profili di incommerciabilità dello stesso. Ha dedotto, quindi, l'assenza di responsabilità a suo carico, non essendovi profili di colpa o di negligenza nell'esecuzione della prestazione d'opera professionale. 
Orbene, preliminarmente va evidenziato che risulta provata per tabulas la legittimazione attiva di ### s.p.a, anche n.q. di mandataria e procuratore della ### s.r.l., cessionaria dei crediti derivanti dai mutui ipotecari del ### di ### in forza dell'accordo quadro del 31.05.2012 ### s.r.l. concluso ai sensi della ### 130 e dell'art. 58 del ### (cfr. ### dell'11.12.2012 - 4° all. alla comparsa di costituzione e risposta di ###. 
Ai fini della decisione, inoltre, va premesso che l'opera di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti e alla corretta formazione dell'atto, ma si estende a tutte le attività preparatorie, accessorie e successive necessarie a garantire la certezza, la serietà e l'efficacia giuridica dell'atto da rogare e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico perseguito dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto medesimo (ex plurimis, cfr. Cass. nn. 11296/2020, 24733/2007, 11246/2020, 10474/2022, 26020/2011, 7283/2021, 15726/2010). 
Tra tali attività rientra il controllo della sussistenza delle condizioni necessarie alla validità e efficacia dell'atto di compravendita (Cass. n. 5946/1999) e di quello di mutuo ad esso collegato. Oggi è pacifico che tra le attività oggetto della prestazione del notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare e del collegato contratto di mutuo, rientra anche l'obbligo di verificare la libertà e disponibilità del bene e, più in generale, le risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, allo scopo di individuare esattamente il bene ed eventuali pignoramenti, sequestri conservativi, iscrizioni ipotecarie, domande giudiziali (Cass. 21775/2019). 
Non rientra tra gli obblighi del notaio, invece, la verifica della conformità urbanistica del bene, in quanto non previsto dalla legge, né ricavabile in via interpretativa. 
In argomento, invero la Suprema Corte ha affermato che “secondo un condivisibile orientamento interpretativo (sez. 5^, n. ### del 3.6.08, rv. 241585), è corretta l'esclusione di un obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore”, il notaio è ”tenuto solo a verificare che, per dichiarazione dell'alienante, risultino gli estremi della conformità̀ agli strumenti urbanistici o della concessione rilasciata in sanatoria, come prescritto - all'epoca di riferimento - dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17, e art. 40, comma 2, nel testo poi sostanzialmente riprodotto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46” (Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2012, n. 11628). 
La Suprema Corte a ### (sent. n. 8230 del 22/03/2019), nell'affrontare il tema delle nullità che derivano dall'applicazione dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001, ha precisato che detta nullità «deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. ### in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”. 
Da tali principi è agevole ricavare che non vi è necessità per il notaio di verificare la veridicità delle dichiarazioni delle parti in ordine alla conformità urbanistica del bene, dal momento che la legge, espressamente, per evitare la nullità citata, richiede esclusivamente l'assunzione di responsabilità delle parti che si realizza per il tramite di una loro dichiarazione che viene semplicemente ricevuta dal notaio, non potendo egli essere chiamato a rispondere, invece, ad esempio, della futura conseguibilità o meno della sanatoria. 
In particolare, afferma la Suprema Corte, in un passaggio della sentenza sopra richiamata, che per effetto della prescritta dichiarazione contenuta nell'atto notarile, “l'acquirente, utilizzando la diligenza dovuta in rebus suis, è, infatti, posto in grado di svolgere le indagini ritenute più opportune per appurare la regolarità urbanistica del bene, e così valutare la convenienza dell'affare, anche, in riferimento ad eventuale mancata rispondenza della costruzione al titolo dichiarato”. 
In definitiva, quindi, il notaio, sia nel caso delle dichiarazioni sulla conformità catastale, sia per quanto riguarda quelle sulla regolarità urbanistica (e quindi l'assenza di abusi edilizi) deve, per legge, chiedere al venditore di rendere una dichiarazione, ma non può verificarne la veridicità. 
La Suprema Corte, inoltre, ha espressamente affermato che va esclusa la responsabilità del notaio nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, a meno che non risultino il dolo o la colpa grave (Cass. n. ###/2024). Peraltro, in un caso non dissimile da quello in esame - cfr. parte motiva della Cass. civ. 6814/2025 - è stata esclusa la violazione dei doveri di diligenza da parte del notaio nella stipula dell'atto di compravendita viste le difficoltà interpretative dei titoli di provenienza. 
In particolare, la fattispecie sottoposta all'esame dei ### riguardava proprio l'interpretazione dei titoli di provenienza al fine di verificare se questi, unitamente al trasferimento delle singole unità immobiliari, avessero o meno comportato anche il trasferimento della corte comune, il che aveva reso necessario in sede ###accertamento che ne è derivato è stato di particolare complessità. 
Nella parte motiva della pronuncia, tra l'altro si legge: “### specie non può imputarsi al notaio rogante l'aver omesso le necessarie indagini mediante le visure ipotecarie e catastali dei registri immobiliari. Solo in tal caso, infatti, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie, costituita dal conflitto risultante dai titoli rappresentati dai decreti di trasferimento a seguito della divisione ereditaria) in quanto solo una tale inosservanza non è riconducibile ad un'ipotesi di imperizia, a cui si applica quella limitazione, bensì a negligenza o imprudenza e, cioè, alla violazione del dovere della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve. (Cass. Sez. 3, 17/09/2024, 25026, Rv. 672440 - 01).” Nel caso in esame, conformemente a quanto deciso nella predetta sentenza, considerata la necessità di espletamento, nel presente giudizio, di ben due consulenze tecniche d'ufficio per accertare la titolarità dell'area scoperta per cui è causa nonché la non corrispondenza dell'avancorpo realizzato alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in sanatoria agli atti, ritiene la scrivente l'inesigibilità in capo al notaio della risoluzione del problema interpretativo circa l'appartenenza della resede per cui è causa al ### o a ### e ### nonché della regolarità urbanistica dell'avancorpo, sicchè la domanda di responsabilità professionale va rigettata perché infondata. 
La regolamentazione delle spese processuali Nei rapporti tra ### e ### la parziale soccombenza dell'attore in relazione alla domanda sub 3) giustifica la compensazione delle spese di lite fino alla concorrenza di 1/3. 
Per il residuo, secondo i principi della soccombenza, ### va condannata alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di ### e, per esso. in favore dell'avvocato ### qualificatasi antistataria; spese liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile e compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
Nei rapporti tra ### e ### e ### secondo i principi della soccombenza, ### va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti dei predetti; spese liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile e compreso tra euro 52.000,00 e 260.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
La parziale soccombenza di ### e di ### in relazione alle domande proposte dal ### è incompatibile con le domande dagli stessi proposte ex. art 96 comma 1 e comma 3 c.p.c. 
Nei rapporti tra ### e ### da una parte, e ### e ### nonché ### s.p.a., in relazione alle domande riconvenzionali trasversali, secondo i principi della soccombenza, ### e ### vanno condannati alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti delle predette parti; spese liquidate, per ciascuna parte, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
Nei rapporti tra ### s.p.a. ed il notaio ### secondo i secondo i principi della soccombenza, la ### va condannata alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti del notaio; spese liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
In ragione del complessivo esito del giudizio, le spese per l'espletamento delle due CTU vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido.  P.Q.M. Il Tribunale - in persona del ### dott.ssa ### - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: 1. Dichiara ammissibili le domande riconvenzionali trasversali proposte da ### e fatte proprie dall'interventore volontario ### nei confronti di ### e di ### nonché nei confronti di ### s.p.a.: 2. Dichiara, altresì, ammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta da ### s.p.a. nei confronti di ### e di ### 3. Dichiara ammissibili le ulteriori riconvenzionali; 4. Dichiara inammissibile l'ulteriore domanda cd. reconventio reconvenzionis proposta da ### e ### nei confronti di ### 5. Accoglie la domanda di rivendica proposta da ### di cui ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione, nei confronti di ### e, per l'effetto, previo accertamento della proprietà esclusiva in capo a ### dell'area esterna di accesso riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°19 (ex sub 15), piano T, dell'estensione di mq=103.72 al servizio dell'immobile sito in ### alla ### a ### 54/d , scala B piano terra riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 36, subalterno n.°17 (ex sub 15), piano T composto da 5 vani più cucina ed accessori nonché dello sconfinamento nella predetta area scoperta dell'avancorpo di mq 9.76 mq, analiticamente descritto sia nella prima CTU che nella successiva integrativa nonché nel verbale di sequestro di p.g. del 6.06.2000 ( atti da intendersi in questa sede puntualmente richiamati), condanna ### alla rimozione (rectius demolizione) di tale avancorpo con restituzione all'attore dell'area ad esso sottostante ed alla esecuzione di tutti i lavori eventualmente necessari al ripristino dello stato dei luoghi.  6. Rigetta la domanda di rivendica proposta da ### di cui ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione nei confronti di ### e di ### per carenza di legittimazione passiva di questi ultimi.  7. Accoglie la domanda riconvenzionale trasversale proposta, in via subordinata, da ### e fatta propria anche dall'interventore ### di risoluzione del contratto di compravendita del 23.04.2010 per notar ### nei confronti di ### e di ### nonchè la domanda riconvenzionale trasversale proposta, sempre in via subordinata, da ### e fatta propria anche dall'interventore ### di risoluzione del contratto di mutuo fondiario stipulato il ### per notar ### nei confronti di ### e di ### e di ### s.p.a. e, per l'effetto, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, proposta in via subordinata, dalla banca predetta , condanna ### e ### alla restituzione ad ### s.p.a della somma di euro 304.000,00 ed a ### della somma di euro 76.000,00 ed, a titolo di risarcimento del danno, alla restituzione a quest'ultima della somma di euro 3.402,20, oltre interessi al tasso legale, su tutte le somme, dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.  8. Accoglie la domanda trasversale di ### e fatta propria da ### nei confronti di ### s.p.a. e, per l'effetto, condanna ### s.p.a. alla restituzione a ### ed a ### della somma di euro 258.206,49 ( di cui euro 157.209,41 per quota capitale ed euro 100.997,08 per interessi) a titolo di ratei di mutuo già pagati sino all'1.12.2020 oltre alle eventuali ulteriori somme corrisposte in base al contratto di mutuo dalla data indicata fino alla pronuncia della sentenza.  9. Rigetta le domande di cui al punto 3 delle conclusioni dell'atto di citazione proposte da ### 10. Rigetta le ulteriori domande trasversali proposte da ### e fatte propria da ### 11. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ### s.p.a e ### s.p.a n.q di mandatario e procuratore della ### S.r.l. nei confronti del notaio ### 12. Nei rapporti tra ### e ### e ### compensa le spese di lite fino alla concorrenza di 1/3. Per il residuo condanna, in solido, ### e ### alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti di ### e con attribuzione all'avv. ### qualificatasi antistataria; spese liquidate in euro 9.402,00 oltre IVA e CPA come per legge.  13. Nei rapporti tra ### e ### e ### secondo i principi della soccombenza, ### va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti di ### e di ### spese liquidate in euro 14.013,00 oltre IVA e CPA come per legge.  14. Nei rapporti tra ### e ### , da una parte, e ### e ### ed ### s.p.a. dall'altra, compensa le spese di lite fino alla concorrenza di 1/3. Per il residuo condanna ### e ### ed ### s.p.a., alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti di ### e ### spese liquidate in euro 14.971,00 ed oltre IVA e CPA come per legge 15. Nei rapporti tra ### s.p.a. ed il notaio ### , secondo i principi della soccombenza, condanna, ### s.p.a va alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza; spese liquidate in euro 22.457.00 oltre IVA e CPA come per legge.  16. Pone definitivamente le spese per l'espletamento delle CTU a carico di tutte le parti in solido.  17. Ogni altra questione resta assorbita. 
Così deciso in ### il #### Dott.ssa

causa n. 35512/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Di Clemente

M

Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 1082/2025 del 23-12-2025

... infine, una terza variante per modifiche apportate al solaio e alla carpenteria di copertura rispetto a quanto previsto nel progetto iniziale). ### delle suddette varianti, oltre che risultare documentalmente, è stata confermata dal direttore dei lavori, geom ### e dai testi ### e ### escussi all'udienza del 12.02.2024. Sui gravi vizi di costruzione, rileva quanto accertato dal geom. ### in sede di consulenza tecnica d'ufficio. Parte opponente ha dedotto, in particolare, che “la scala in cemento armato deve essere demolita, non essendo possibile posare i gradini a causa di una evidente sproporzione tra le alzate del primo gradino e dell'ultimo”. Il consulente, in risposta al primo quesito, ha rilevato che: “la scala in oggetto è una scala realizzata in cemento armato che collega il piano interrato destinato a garage con il piano terra avente destinazione residenziale. La scala oggetto del rilievo risulta essere realizzata a regola d'arte; i gradini della stessa presentano una diversità di pochi millimetri nelle altezze che rappresenta generalmente una situazione “normale” in quanto le strutture realizzate in cemento armato, allo stato grezzo, per le modalità in cui vengono (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Unica CIVILE Il Tribunale di Campobasso, in persona del ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA resa nella causa civile iscritta al n. 675/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA ### nato a ### (### il ###, rappresentato e difeso, per procura alle liti su foglio separato in calce all'atto di citazione, dall'### e dall'### presso il cui studio professionale, in ### C.so ### n. 75, è elettivamente domiciliat ###persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'### presso il cui studio professionale, in ### C.so ### n. 100, è elettivamente domiciliata; CONVENUTA-OPPOSTA MOTIVI DELLA DECISIONE ### del contendere attiene la richiesta di pagamento della ditta ### della somma di euro 7.898,07 a titolo di mancato pagamento del saldo dell'appalto ad oggetto lavori edili eseguiti in ### per la costruzione di un immobile per civile abitazione di proprietà del sig.  ### e del sig. ### La ditta opposta ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Campobasso il decreto ingiuntivo n. 98/2022, emesso in data ### e notificato all'opponente in data ###, avverso il quale, con citazione notificata in data ###, il sig. ### ha proposto opposizione eccependo: 1) l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della negoziazione assistita; 2) la carenza dei presupposti ex art. 633 cpc, essendo inidonea la sola fattura a costituire valida prova della esistenza del credito in assenza, tra l'altro, dell'attestazione della regolare tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 e seguenti del c.c.; 3) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito azionato; 4) nel merito, premessa la stipula tra le parti del contratto di appalto nel marzo 2019 e le risultanze della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori, parte opponente ha osservato come i rapporti economici tra le parti siano stati definiti con la transazione del 24.1.2021 intervenuta dopo che parte opposta aveva chiesto ed ottenuto nei confronti del solo sig. ### altro decreto ingiuntivo recante il n. 658/2021 dell'importo di euro 18.390,55. Avanzata domanda riconvenzionale per il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori e per i gravi vizi dell'opera, l'opponente ha concluso nei seguenti termini: “1) In rito: dichiarare improcedibile il presente procedimento monitorio, o in alternativa disporre a carico del ricorrente l'onere di esperire la procedura negoziale di cui al DL n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014; 2) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in violazione delle norme ex art. 633 e 634 c.p.c.; 3) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di certezza ed esigibilità del credito opposto; 4) nel merito: revocare il decreto ingiuntivo in quanto emesso senza alcuna ragione sottostante per somme non dovute, accogliendo pertanto la presente opposizione e rigettando le pretese avverse; 5) in via riconvenzionale accertare e dichiarare che l'opera eseguita dalla ditta ### è risultata viziata così come denunciato in atti; 6) conseguentemente condannare la ditta ### al risarcimento danni ex art. 1223 c.c. in favore dell'opponente; 7) condannare parte opposta al risarcimento danni da responsabilità aggravata ex art.  96 c.p.c.” La società opposta si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza delle questioni preliminari e, nel merito, ha osservato come, per volere degli stessi fratelli ### le fatture erano state singolarmente a loro intestate dividendo l'importo ancora dovuto e che l'intervenuta transazione aveva avuto ad oggetto la sola posizione dell'altro comproprietario ### destinatario del decreto ingiuntivo 658/2021, senza alcuna espressa o tacita rinuncia al credito ancora vantato nei confronti dell'odierno opponente. Contestando punto per punto le richieste dell'opponente, oggetto della domanda riconvenzionale, ha così concluso:” 1) dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 98/2022 del 17.2.2022, emesso dal ### del Tribunale di Campobasso dott.ssa ### ex art. 648 I° comma, cpc; 2) rigettare la domanda degli opponenti perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto 98/2022 del 17.2.2022, emesso dal ### del Tribunale di Campobasso dott.ssa ### dichiarandolo definitivamente esecutivo; 3)accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria della ditta opposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo; 4) accertare e dichiarare l'infondatezza della spiegata domanda riconvenzionale per le motivazioni esposte in premessa e, per l'effetto, rigettarla; 5) accertare e dichiarare che alcun danno è derivato all'opponente dall'esecuzione dei lavori ad opera della ditta ### né è alla stessa imputabile e, conseguentemente, rigettare la domanda riconvenzionale dell'opponente co ogni effetto di legge in uno con la richiesta di condanna ex art. 96 cpc, avanzata dall'opponente; 6) accertare e dichiarare l'esatto ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta ### e, conseguentemente, determinare con una consulenza tecnica di ufficio, l'ammontare del credito vantato dalla ditta ### anche tenuto conto del contenuto della perizia di parte a firma del geom. ### e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della diversa somma che risulterà in corso di causa”. 
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione e concesso termine all'opposta per l'espletamento della negoziazione assistita, la causa è stata istruita con le prove richieste dalle parti e con la consulenza tecnica d'ufficio. Terminata la fase istruttoria il ### all'udienza del 24 ottobre 2025 ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. 
In via preliminare, ribadisce il Tribunale l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della azione monitoria per l'omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita da parte dell'opposta. 
Infatti, la negoziazione assistita è obbligatoria in due casi: per risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, nei casi di sinistri stradali, oppure per il pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a cinquantamila euro mentre non è obbligatoria: nei procedimenti per ingiunzione, vale a dire, nelle richieste di emissione di un decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione allo stesso, nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva per comporre la lite, indicati dall'art. 696 bis cpc, nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, cosiddetti "procedimenti camerali", nei giudizi, principali o incidentali, di opposizione all'esecuzione forzata, nell'azione civile esercitata nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile. 
Da quanto detto è evidente che nel caso in esame, parte opposta, trattandosi di un procedimento di ingiunzione e di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva la facoltà e non l'obbligo di avviare la negoziazione assistita. ###. 3, comma 3, lett. A del D.L. n. 132/2014 prevede, infatti, che l'obbligo della negoziazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione "inclusa l'opposizione", senza nessuna eccezione. ### di improcedibilità, ribadita dall'opponente nelle proprie note conclusive, va pertanto rigettata in quanto infondata. 
Altrettanto infondate risultano le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'opponente in merito all'asserita inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo o sulla mancanza di certezza, esigibilità e liquidità del credito azionato in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso quanto la sussistenza o meno della pretesa creditoria che, trattandosi di un giudizio a cognizione piena ed esauriente, deve essere accertata mediante gli ordinari mezzi istruttori e non in forza della documentazione di provenienza unilaterale. Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Incombe, quindi, su parte convenuta opposta l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Si rileva, poi, che con sentenza 30.10.01 n. 13533, in tema di riparto dell'onere probatorio, le ### risolvendo un contrasto da tempo insorto nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni, hanno affermato il principio a termini del quale "... il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa," costituito dall'avvenuto adempimento. 
Tale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. inteso anche come inesatto adempimento. La sentenza pone quindi a carico del creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, non solo la prova dell'adempimento della propria obbligazione, ma anche la prova dell'esatto adempimento attesa l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente. 
Alla luce dei principi sopra indicati, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, parte opposta ha fornito prova sufficiente della fonte del diritto di credito dalla stessa azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo essendo stato prodotto in atti, oltre la fattura n. 3/2021, anche il contratto di appalto stipulato tra le parti in data ###. 
Inoltre, non può non rilevarsi come parte opponente, ricevuta la fattura n. 3/2021 e la diffida ad adempiere con raccomandata del 6 settembre 2021 (cfr. allegata al fascicolo monitorio), con la quale parte opposta ha chiesto il pagamento della fattura n. 2/2021 dell'importo di euro 18.390,55 e della fattura n. 3/2021 dell'importo di euro 7.898,07, nulla ha contestato. 
Ebbene, ciò costituisce ulteriore elemento di prova della fondatezza della pretesa creditoria, come da pacifico orientamento della Suprema Corte secondo cui: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Tuttavia, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (Cass. n. 23499/2004); inoltre, “la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione” (Cass. n. 15832/2011, nel senso che la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto, anche Cass. n. 13651/2006). ...". 
Non da ultimo, si osserva che il committente, avendo lamentato vizi specifici dell'opera, ha ammesso implicitamente che i lavori sono stati eseguiti. Consegue che la ditta opposta è sollevata dall'onere di provare l'esecuzione delle opere oggetto di appalto (cfr. Cass. n. 18418/2025).. 
Tra l'altro la stessa parte opponente non ha contestato il rapporto intercorso tra le parti né il quantum debeatur (precisazione resa all'udienza del 12.9.2025) ma ha eccepito l'estinzione del credito ingiunto affermando che il saldo dei lavori è già stato interamente corrisposto alla ditta ### Nello specifico, l'opponente, a fondamento della propria tesi estintiva dell'obbligazione, richiama sia la contabilità finale redatta dal direttore dei lavori, #### secondo cui, accertati in complessivi euro 164.336,96 i costi per i lavori eseguiti e detratti gli acconti già versati, il saldo finale ancora dovuto in favore della ditta opposta ammonterebbe ad euro 16.718,68, e sia la scrittura privata del 24.1.2022, conciliativa della controversia insorta tra la ditta opposta e l'altro committente dell'appalto, sig. ### destinatario del decreto ingiuntivo n. 658/2021 del 29.5.2021 con il quale parte opposta, richiamando la fattura n. 2/2021 del 29.6.2021, aveva ingiunto allo stesso il pagamento della somma di euro 18.390,55. 
Con la suddetta scrittura privata la ditta opposta e il sig. ### hanno stabilito che, con il versamento della somma ingiunta, comprensiva di capitale e accessori (euro 19.195,12 di cui euro 18.390,55 per capitale): “le parti rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa derivante dal decreto ingiuntivo n. 658/2021 e dalla fattura n. 2/2021 ad esso sotteso e la ditta ### in persona dell'omonomo titolare, all'esatto pagamento della somma di cui al punto 3 del presente atto, rinuncerà ad avvalersi del decreto ingiuntivo n. 658/2021” (cfr. punto 4 della scrittura privata). 
Sulla base di tale scrittura, parte opponente sostiene che la pretesa azionata dall'opposta sia stata interamente soddisfatta mediante il pagamento dell'intero saldo da parte del coobbligato ### ex art. 1293 c.c., così liberando da ogni obbligazione l'altro condebitore odierno opponente.  ### di estinzione dell'obbligazione, che viene dall'opponente avanzata per la prima volta in occasione dell'odierna opposizione a decreto ingiuntivo, non pare potersi condividere. 
Nella specie, la transazione intervenuta tra la ditta opposta e il sig. ### non copre assolutamente l'oggetto dell'odierna domanda contenziosa e le situazioni giuridiche ad essa sottese dal momento che nella scrittura privata non sono stati regolamentati i rapporti tra la ditta opposta e il sig.  ### ad oggetto un credito per un ammontare diverso e sulla base di una fattura, intestata ad un soggetto diverso, che non è stata oggetto di trattativa. 
Peraltro, si evince dalla documentazione in atti (decreto ingiuntivo n. 65872021), che parte opposta, richiamando nel corpo del ricorso la contabilità di fine lavori redatta dal direttore dei lavori, non ha agito per l'intero nei confronti del sig. ### Infatti, dalla contabilità finale risulta che i lavori eseguiti ammontano ad euro 164.336,96 e gli acconti versati pari ad euro 140.576,78, con un saldo finale di euro 23.760,18 e non 16.718,68, come sostenuto dall'opponente. Inoltre, non hanno alcuna rilevanza in questo giudizio le somme contestate all'impresa dal direttore dei lavori né quelle richieste dalla ditta ### sia perché trattasi di questioni mai allegate dall'opponente e sia perche, quella avanzata dell'opposta, intesa ad ottenere il riconoscimento di somme ulteriori rispetto a quelle ingiunte per aver realizzato il rivestimento esterno in pietra di spessore superiore e da valutare a metro cubo secondo il ### delle ### del ### è palesemente infondata per quanto previsto al punto 18 del contratto di appalto: “posa in opera di pietra per rivestimento esterno, posato a vista, con sigillatura delle fughe, comprensivo di malta, tagli, pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte…euro 60,00 a mq”.  ###. 1567 c.c. espressamente stabilisce che "se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarlo, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, in mancanza è determinata dal giudice". 
La previsione normativa sopra riportata impone, quindi, di privilegiare l'accordo delle parti con riguardo alla misura del corrispettivo e, pertanto, la richiesta dell'opposta, che utilizzando i criteri residuali (prezziario regionale e prezzi di mercato all'epoca dei lavori) vorrebbe ottenere un maggior importo rispetto a quello pattuito, non è fondata. 
Sulla domanda riconvenzionale per i vizi dell'opera oggetto di appalto. 
All'esito della prova orale e delle risultanze della CTU la domanda riconvenzionale va parzialmente accolta. 
Anzitutto nessun rimprovero può essere mosso alla ditta appaltatrice per il ritardo nell'esecuzione delle opere: dalla documentazione prodotta dall'opposta (cfr. doc. 7 della comparsa di costituzione), vi sono state diverse varianti che hanno legittimamente comportato un ritardo nella consegna dei lavori (una prima variante per la posa in opera di n. 6 pali in c.a. in sottofondazione, una seconda variante per la nuova collocazione della scala esterna rispetto a quanto previsto nel progetto e, infine, una terza variante per modifiche apportate al solaio e alla carpenteria di copertura rispetto a quanto previsto nel progetto iniziale).  ### delle suddette varianti, oltre che risultare documentalmente, è stata confermata dal direttore dei lavori, geom ### e dai testi ### e ### escussi all'udienza del 12.02.2024. 
Sui gravi vizi di costruzione, rileva quanto accertato dal geom. ### in sede di consulenza tecnica d'ufficio. 
Parte opponente ha dedotto, in particolare, che “la scala in cemento armato deve essere demolita, non essendo possibile posare i gradini a causa di una evidente sproporzione tra le alzate del primo gradino e dell'ultimo”. 
Il consulente, in risposta al primo quesito, ha rilevato che: “la scala in oggetto è una scala realizzata in cemento armato che collega il piano interrato destinato a garage con il piano terra avente destinazione residenziale. La scala oggetto del rilievo risulta essere realizzata a regola d'arte; i gradini della stessa presentano una diversità di pochi millimetri nelle altezze che rappresenta generalmente una situazione “normale” in quanto le strutture realizzate in cemento armato, allo stato grezzo, per le modalità in cui vengono eseguite, presentano le dette difformità. Dette diversità di altezza non comporteranno problematiche al momento del rivestimento dei gradini in quanto gli stessi dovranno essere regolarizzati (come sempre avviene in una fase di completamento di una struttura in cemento armato) in fase di rifinitura tenendo conto anche del materiale (alzate e pedate) che si sceglierà per il completamento. Pertanto, la differenza di altezza dei gradini non sarà di ostacolo all'esecuzione di un corretto rivestimento della scala. Da quanto detto deriva, quindi, che non si prevedono oneri aggiuntivi rispetto a quelli che sono necessari per la normalità operativa di completamento e finitura di una scala”. 
Accertata l'esecuzione a regola d'arte della scala in cemento, nulla è dovuto all'opponente per il completamento dell'opera (massetto e rivestimento delle pedane e delle alzate) perchè non previsto nel contratto di appalto.  ###, inoltre, si duole che: “la muratura esterna in pietra presenta angoli vivi e non levigati, che necessitano di rimozione in quanto potenzialmente pericolosi”. 
Il consulente, rispondendo al secondo quesito, ha osservato che: “###accertamento effettuato sulle murature esterne del fabbricato nonché sul perimetro esterno degli infissi, si può notare che la posa in opera della pietra a faccia vista, a parere del sottoscritto, è stata posata in maniera corretta e secondo le buone regole del costruire. In alcuni punti del paramento esterno si evidenziano alcuni conci della muratura a faccia vista con spigoli vivi che non sono stati smussati in fase di posa in opera. Al riguardo si rappresenta che quando si tratta di una notevole fornitura di materiale lapideo, essendo questo tagliato dal fornitore con strumentazione meccanica, la pietra può presentare questi spigoli vivi e che gli stessi possono essere, in fase di posa in opera, scalpellati. Ovviamente l'esecuzione di tale scalpellatura, necessaria per togliere la pericolosità degli spigoli vivi, deve essere oggetto di specifico accordo economico in quanto tale lavorazione richiede un maggior onere per l'esecuzione. Nel caso di specie si evidenzia che l'impresa ha riferito in corso di sopralluogo, che le pietre per l'esecuzione della muratura a faccia vista sono state fornite dal committente e che l'impresa si è limitata alla sola posa in opera come da contratto di appalto (cfr contratto d'appalto art. 18 pag. 5)“. 
Accertata la regolare esecuzione del rivestimento esterno e non prevedendo il contratto alcun impegno assunto dalla ditta opposta per i lavori di scalpellatura delle pietre a faccia vista, nulla può essere riconosciuto all'opponente. 
Parte opponente lamenta ancora che: “la guaina sottostante alla muratura esterna non è stata correttamente posata, causando umidità di risalita e la formazione di muffe all'interno” . 
Senonchè il consulente, rispondendo al terzo quesito, ha accertato: “Dal sopralluogo effettuato si accertava che i muri perimetrali interni non presentavano muffa da risalita. In sede di sopralluogo le parti riferivano che il proprietario aveva provveduto in proprio al ripristino delle zone ammalorate. 
Per quanto riguarda la posa in opera della guaina isolante, questa è stata posata in modo corretto”. 
Consegue che anche tale doglianza sollevata dall'opponente va rigettata. 
Da ultimo parte opponente lamenta che “sui muri in cemento armato del piano interrato sono stati lasciati i distanziatori che fuoriescono dal muro e devono essere rimosso”. 
La domanda riconvenzionale su tale punto va invece accolta avendo accertato il consulente che: “Dal sopralluogo effettuato si constatava che al piano interrato, lungo le pareti perimetrali in cemento armato, erano presenti dei distanziatori utilizzati nella fase lavorativa di realizzazione della muratura in cemento armatoLa spesa presumibile per l'eliminazione dei distanziatori presenti ancora sul muro in cemento armato è di circa € 400,00”. 
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise tranne la parte in cui l'ausiliario ha determinato il valore economico per eliminare i difetti e/o i vizi (quesito n. 5) in ragione del fatto che alcune opere richiamate non sono state oggetto di specifica pattuizione tra le parti e, comunque, le stesse risultano eseguite a regola d'arte. ### risultanze peritali, pertanto, è emersa la sola esistenza delle difformità in relazione alla mancata rimozione da parte della ditta opposta dei distanziatori, per eliminare i quali parte opponente deve sostenere una spesa di ### 400,00. Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato e parte opponente, detratta la somma di euro 400,00, va condannata al pagamento della somma di euro 7.498,07 oltre interessi legali dalla messa in mora (6 settembre 2021) al saldo. 
Le spese di lite e quelle della CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo considerato il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento di un solo capo della domanda riconvenzionale per un importo assolutamente irrisorio.  Per Questi Motivi Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del ### definitivamente pronunziando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 98/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso in data ###, proposta dal sig. ### nei confronti della ditta ### e sulla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, così provvede: - Rigetta l'opposizione e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna ### al pagamento, in favore della ditta ### della somma di euro 7.498,07 oltre interessi legali dalla messa in mora (6 settembre 2021) al saldo; - condanna il sig. ### al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite che determina in complessivi euro 2.552,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge; - pone le spese di CTU interamente a carico di parte opponente. 
Così deciso in ### il 22 dicembre 2025.   ### 

causa n. 675/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Dentale Michele

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