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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11518/2022 R.G. proposto da: ### domiciliato in ### presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e dife so dall'avvocato ### con d iritto d i ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec dei ### - ricorrente - contro ####'#### L'#####; Dott. ### - Presidente - Dott. ### - ### rel. - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### - Oggetto: Addetto lavori idraulic o forestale - reiterazione contratti a termine - risarcimento del danno RGN 11518/2022 Pag. - intimato - avverso la sentenza n. 91/2022 della CORTE ### di CATANIA, depositata il ### R.G.N. 262/2020; udita la relazione d ella causa sv olta nella came ra di consiglio del 06/02/2025 dal #### il P.M. in persona del S ostitut o #### FRESA ha depositato conclusioni scritte. ### 1. La Corte d 'Appello di Catania, in rifor ma della sent enza del Tribunale della stessa ci ttà, che aveva acco lto parzialmente il ricorso proposto dal lavoratore, ha dichiarato illegittimi i contratti stipulati con l'### dal 1981 al 2014 per l'abusiva reiterazione degli stessi e condannato quest'ultimo al risarcimento del danno (esclusa la conversione), rigettava in toto la dom anda proposta dallo stesso, attuale ricorrente.
Riteneva la Corte territoriale che i contratti intercorsi tra il 2001 e il 2010 avrebbero dovuto essere impugnati entro 60 giorni dal 1° gennaio 2012 giusta proroga di cui al d.l. n. 225/2010 conv. in l. n. 10/2011 e che i successivi contratti avrebbero dovuto essere impugnati entro 60 o 120 giorni, a segu ito delle modifiche int rodotte dalla l. n. 92/2012 ratione temporis applicabile anche alle ipotesi d i abusiva reiterazione del contratto a termine.
Assumeva che il termine di decadenza andava applicato anche ai contratti privi di forma scritta.
Rilevava che non erano st ate allegate ovvero do cumentate impugnative stragiudiziali.
Riteneva che dalla data d el deposit o del ricorso giudiziale (da ritenersi equipollent e all'impugnativa stragiudiziale) il ricorrente avrebbe dovuto notificare lo stesso entro i termini perentori previsti per l'impugnativa stragiudiziale (60 o 120 giorni a seconda dei casi). RGN 11518/2022 Pag.
Riteneva che, pur a voler considerare sufficiente la consegna all'ufficiale giudiziario, anch e l'ultimo contratto stipulato in data ### non risultava tempestivamente impugnato. 2. Contro tale decisione il la voratore ha prop osto ricorso per cassazione articolato in due motivi. 3. ### regionali sono rimasti intimati. 4. ### atore g enerale ha presentato requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso. ### 1. Con il primo motivo il ricorrent e denu ncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 31 della legge n. 183/2010, dell'art. 116 cod. proc. civ., dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., per avere la Corte territo riale erro neament e dichiarato la decadenza dall'azione risarcitoria avente ad og getto il pagamento dell'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità.
Assume che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la decadenza ex art. 32 legge n. 183 del 2010 non era applicabile alla fattispecie in esame, che non attenev a alla nullità del termine contrattuale ma, piuttosto, al superamento del limite di durata dei 36 mesi; sicché, in a pplicazione dell'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001, l'impugnativa poteva essere propost a in tal caso entro il termine di prescrizione ordinario.
Rileva, in particolare, che non v'è richiamo, da parte dell'art. 32, nel testo vigente ratione temporis al tempo dell'introduzione del giudizio di primo grado (cioè nel 2015), all'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 4- bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, che è quella invocata nella specie.
Sostiene che la previsione della decadenza ha carattere eccezionale con la conseguenza che la disposizione prevista per l'impugnativa del contratto a termine non è applicabile analogicamente.
Evidenzia che la Corte d'appello di Catania avrebbe dovuto rilevare che nessun atto datoriale era stato impugnato (né con riferimento alla RGN 11518/2022 Pag. nullità del termine apposto al contratto né alla sua proroga) essendosi richiesto - ancorché in via subordinata - il riconoscimento dell'indennità risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 legge n. 183/2010 per l'abuso contrattuale perpetrato in oltre vent'anni di rapporti reiterati, al momento del superamento dei limiti temporali, domanda di natura non impugnatoria di alcun atto datoriale e che poteva essere proposta nel termine di prescrizione ordinario. 2. Il motivo è infondato.
Con esso viene in sostanza contestato il passaggio argomentativo in cui la Corte d'appello afferma che la decadenza dell'art. 32, comma 4, lett. a), della legge n. 180/2010 si riferisce non soltanto all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. 368 del 20 01 ma anche all'ipotesi, diversa, prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, in cui si fa valere l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
La censura deve essere disattesa, anche se la m otivazione dell a pronuncia impugnata, conforme a diritto nel suo dispositivo, merita di essere rivista e integrata ex art. 384 comma 4 cod. proc. 2.1. Il rilievo del la Corte dis trettuale secondo cui il termine di decadenza decorrerebbe dalla cessazione di ciascuno dei singoli contratti ricalca Cass. n. 8 038/2022, precedent e sottopo sto a rimeditazione in pronun ce successive, cui va data in questa sede continuità e nelle quali si è chiarito come, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione, previsto a pena d i decadenza dall'art. 32 comma 4 lett. a) della legge n. 183 del 2010, «deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex late re actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume e videnza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto» (così Cass., RGN 11518/2022 Pag.
Sez. L, n. 4960 del 16/2/2023; cui adde Cass., Sez. L, n. ### del 12/12/2023).
Si è comunque precisato, in tutte le pronunce sopra richiamate, che la decad enza opera sul piano della cert ezza dei rapporti e d è imprescindibile in ragione della ratio della disposizione di assicurare, per tutti i casi in cui si intenda contestare la legittima apposizione del termine, tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte.
Si è anche aggiunto che il risarcimento del danno, a sua volta, sarà soggetto all'ulteriore termine decennale di prescrizione, egualmente decorrente dall'ultimo di tali contratti a termine, in considerazione della natura unitaria del pre detto diritto, si cché il numero d ei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione de l pregiudizio patito dal dipendente (così Cass., n. ###/2023 cit.). 2.2. Né vale obiettare - per sostenere l'inapplicabilità all'ipotesi di superamento dei 36 mesi della decad enza ex art. 32, commi 3 e 4, della legge n. 1 83/2010, nel testo vi gente prima delle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 - che non è espressamente richiamato, da tale disposizione, l 'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001. 2.3. Come recentemente precisato da questa Corte (Cass., Sez. L, n. 2876 del 5/2/2025), il suddetto art. 32, nel testo antecedente alla modifica operata dalla legge n. 92 del 28/6/2012, estende la decadenza prevista per l'impugnazione del licenziamento dall'art. 6 della legge 604/1966, «all'azione di nullità de l termine apposto al contratto d i lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo», (comma 3 lett. d) e prevede l'applicazione della nuova normativa anche «ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, RGN 11518/2022 Pag. n. 368, in corso di esecuzione alla dat a di entrata in vig ore dell a presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine» nonché «ai contratti di lavoro a t ermine, st ipulati anche in app licazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge» (comma 4 lett. a e b).
La ratio della normativa, come detto, è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte, ratio con la quale non sarebbe coerente un'interpretazione che, valorizzando il richiamo contenuto nella lettera d) del comma 3 e nella lettera a) del comma 4 ai soli artt. 1, 2 e 4 de l d.lgs. n. 368/2001, «escluda dall'ambito di applicazione della decadenz a fattispecie che, al pari di quelle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di de ttaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicitamente rinvia» (così Cass., Sez. L, n. ### del 20/10/2022 che ha affermato l'applicabilità dell'art. 32 della legge n. 183/2010 anche alle azioni di nullità del termine per omesso rispetto delle condizioni imposte dall'art. 3 del d.lgs. n. 368/2001).
Il rinvio fatto agli artt. 1, 2, e 4 del d.lgs. n. 368/2001, come reso evidente anche dall'apprezzamento congiunto, a fini interpretativi, dei commi 3 e 4 dell'art. 32, è finalizzato unicamente ad indicare l'oggetto dell'azione di nullità, che può riguardare sia il termine ap posto al contratto (art. 1), anche se stipulato dalle aziende indicate nell'art. 2, sia la proroga dello stesso (art. 4).
Il richia mo non è, invece, finali zzato ad operare una distin zione, quanto alla decadenza, fra le diverse violazioni dalle quali può derivare la nul lità o l'illegittimità del termine medesimo o dell a sua proroga, violazioni che vanno fatte valere nel rispetto del termine decadenziale RGN 11518/2022 Pag. anche se la disciplina che si assume violata è dettata da norme non richiamate, ossia dagli artt. 3 e 5 del decreto.
Conferma questa interpretazione la lettera b) del comma 4 dell'art. 32 legge cit. che, nell'estendere il nuovo regime anche ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge, non opera alc una differenziazione fra le diverse tipologie di vizi o, rendendo ulteriormente chiaro che il rinvio agli artt. 1, 2, 4 del d.lgs. 368/2001 si riferisce alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio de nunciabi le; d'altro canto, come p ure sopra ricordato, questa Corte non ha m ai dubi tato della appli cabilità d ella decadenz a anche all'azione con la quale si faccia valere in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi e, proprio prendendo le mosse da detta applicabilità , ha affermato, e va qui ribadito, che, qualor a il superamento derivi dalla stipulazione in successione di più contratti, è sufficiente che venga tem pestivamente impugnato l'ultimo contratto «atteso che la sequen za contrattuale che pre cede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assum e evidenza proprio in rag ione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione» (cfr. sempre Cass. n. 4960/2023 e Cass. n. ###/2023 citate). 2.4. Avvalora, peraltro, tale ricostruzione il testo dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del 2001, come riformulato dal d.l. 20/3/2014, n. 34, conv. in legge n . 78/2 014, il quale stabilisce che è «consentita l'apposizione di un termine a lla durat a del contratt o di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo sv olgimento di qualunque tipo di mansione, si a nella forma del contratto a tempo dete rminato , sia nell'ambito di un contratt o di somministrazione a tempo determinato […]». RGN 11518/2022 Pag.
Se il contratto previsto ab origine, ovvero per effetto di eventuali proroghe, di durata superiore ai 36 mesi vede, infatti, proprio in virtù del richiamo a tale ipotesi dell'art. 32 comma 4 lett. a) della legge 183/2010, applicarsi de plano il termine di decadenza in parola, non v'è ### alcuna ragione di operare un distinguo in relazione a fattispecie, sostanzialmente analoga, in cui il termine complessivo di 36 mesi viene superato per effetto di più contratti a termine oggetto di rinnovo oppure stipulati con periodi di interruzione fra l'uno e l'altro. 2.5 In conclusion e, dev e ritenersi che il previst o termine di decadenza trovi applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e si può osservare che la ratio di tale disciplina risponde, appunto, all'esigenza di favorire la certezza dell e situaz ioni giuridiche (cfr. sul p unto Corte cost., sentenza n. 155 del 2014). 2.6. Nella specie, la Corte di merit o, se è vero che ha fatto erroneamente riferimento al termine di decadenza in relazione a ogni singolo contratto a t empo determinato, ha aggiu nto tuttavia, con accertamento di fatto che ha v alenza decisi va e che non è stat o specificamente censurato in sede di legittimità, che anche in relazione all'ultimo contratto concluso inter partes, cessato in data ###, il termine di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010, cit., non è stato affatto rispettato.
Ne consegue che il dictum di inamm issibilità della domanda reso dalla Corte territoriale rimane esente da censure. 3. Nel secondo motivo si denuncia violazione, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., pe r avere la Corte d'appello condannato la lavoratrice al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.800,00 quanto al giudizio di primo grado e in euro 3.308,00 quanto al giudizio di appello, oltre spese generali.
Assume il ricorrente che si t ratta di spese liquidate in m odo “eccessivo” senza considerare la difficoltà della materia del contendere, RGN 11518/2022 Pag. il conteg no delle parti e le condizioni economiche della lavorat rice nonché la natura dei crediti di lavoro oggetto di causa. 4. Il mot ivo è in ammissibile perché non ded uce la viol azione dei minimi tariffari e spettando alla discrezionalità del giudice del merito liquidare le spese di lite purché non al di sotto dei minimi.
Si è sp iegato che la parte, la quale int enda impug nare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi (o dei massimi) tariffari, ha pur sempre l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in difetto (o in eccesso) rispetto alla tariffa massima (Cass., Sez. 1-, n. 18584 del 30/06/2021; cui adde Cass. Sez. 2 -, Sentenza 11657 del 30/4/202 4: «In tem a di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in manier a onnicomprensiv a, il compenso per onorari ‒ ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti ‒, senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, né della mancata distinzione fra compensi ed esborsi»); 5. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 6. Tale e sito esime, pe r il principio della du rata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l'Avvocatura generale dello Stato (il cui patro cinio per l'### regionale siciliana è previsto dall'art. 1 del d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142), della notifica del ricorso all'### regionale intimata, che parte ricorrente ha erroneamente eseguito presso l'Avvocatura distrettuale (su tal e principio v., ex aliis, Cass. n. 394/2021; Cass. n. 26997/2020; Cass. 6924/2020). 7. Infine nulla va disposto in ordine alle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. RGN 11518/2022 Pag. 8. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ###