blog dirittopratico

3.673.183
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12154/2025 del 08-05-2025

... tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato […]»; se il contratto previsto ab origine, ovvero per effetto di eventuali proroghe, di durata superiore ai 36 mesi vede, infatti, proprio in virtù del richiamo a tale ipotesi dell'art. 32 comma 4 lett. a) della legge n. 183/2010, applicarsi de plano il termine di decadenza in parola, non v'è (evi dentemente) alcuna ragi one di operare un distinguo in relazione a fattispecie, sostanzialmente analoga, in cui 8 di 10 il termine complessivo di 36 mesi viene superato per effetto di più contratti a termine oggetto di rinnovo oppure stipulati con periodi di interruzione fra l'uno e l'altro; 1.1.5 in conclusione, d eve ritene rsi che il previsto termine di decadenza trovi applicazione anch e in relazione all'azio ne per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e si può osservare che la ratio di tale disciplina rispo nde, appunto, all'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche ( sul punto Corte cost., sentenza n. 155 del 2014); 1.1.6 nella specie, la corte di merito, se è vero che ha fatto erroneamente riferimento al termine di decaden za in relazione a ogni (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11529/2022 R.G. proposto da: ### rapp resentato e difeso dall'avvoc ato ### CORTESE; - ricorrente - contro ####'#### E ### '####### - intimato - avverso la sentenza n. 94/20 22 della CORTE D'### O di ### depositata il ### R.G.N. 266/2020; Dott. ### - Presidente - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### rel. - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### - Oggetto: Addetto lavori idraulic o forestale - reiterazione contratti a termine - risarcimento del danno 2 di 10 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal ####; ### 1. la Corte d '### di ### in riform a della sent enza del Tribunale di Ragusa, ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza ex art. 32 della legge n. 18 3/2010 , la domand a proposta da ### ‒ operaio assunto a termine per lavori di sistemazione idraulico-forestale ai sensi della legge reg. ### 16/1996 e dell'art. 43 legge reg. ### n. 14/2006 ‒ con la quale era stata denunciata l'illegittima reiterazione nel tempo di contratti a termine tra le parti; 2. erano intercorsi, infatti, con gli ### in epigrafe, dal 1987 al 201 4, plurimi contratti a termine pe r un periodo complessivamente superiore ai 36 mesi e il la voratore aveva ottenuto, in primo grado, la condanna delle amminis trazioni al risarcimento del danno, pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per l'abusiva reiterazione del termine; senonché, la Corte d'### andando di contrario avviso, aveva stabilito che i contratti a termine tra il 2001 e il 2010 avrebbero dovuto essere impugnati entro 60 gg. decorrenti dal 1° gennaio 2012, mentre i successivi «avrebbero dovuto essere im pugnati entro 60 gg. o entro 120 gg., a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di cui alla legge n. 92/20 12, secondo la n ormativa vigente ratione temporis» e tut to ciò anche se i contratti erano privi di forma scritta; in definitiva, poiché nessuno dei contratti era stato impugnato nei termini di decadenz a ‒ neanche l'ultimo che era cessato il ### ‒ la domanda era inammissibile; 3 di 10 3. contro tal e decisione il lavoratore ha propo sto ricorso per cassazione articolato in due motivi, men tre gli ### sono rimasti intimati; ### 1. nel primo motivo di ricorso il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 nonché dell'articolo 116 cod. proc. civ. e dell'articolo 12 delle preleggi; egli sostiene che, diversamente da quanto rit enuto dall a Corte d'### la decadenza ex art. 32 legge n. 183 del 2010 non era applicabile alla fattispecie in esame, che non atteneva alla nullità del termine contrattuale ma, piuttosto, al superamento del limite di durata dei 36 mesi, sicché, in applicazione dell'articolo 5 comma 4- bis d.lgs. n. 368/2001, l'impugnativa poteva essere proposta in tal caso entro il termine di prescrizione ordinario; il ricorrente rileva, in particolare, che non v'è richiamo, da parte dell'art. 32, nel testo vigente ratione temporis al tempo dell'introduzione del giudizio di primo grado ( cioè nel 201 5), all'ipotesi prevista dall'art. 5, com ma 4 bis del d.lgs. n . 368 del 2001, che è quella invocata nella specie; assume che la previsione della decadenza ha carattere eccezionale, con la conseguenza che la disposizione prevista per l'impugnativa del contratto a termine non è applicabile analogicamente; evidenzia che la Corte d'### di ### avrebbe dovuto rilevare che nessun atto datoriale era stato impugnato (né con riferimento alla nullità del termine apposto al co ntratto né alla sua proroga) essendosi richiesto - ancorché in via subordi nata - il riconoscimento dell'indennità risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 legge n. 183/2010 per l'abuso contrattuale perpetrato in oltre vent'anni di rapporti reiterati, al momento del superamento dei limiti temporali, domanda di natura non impugnatoria di alcun 4 di 10 atto datoriale e c he poteva essere propost a nel termine di prescrizione ordinario; 1.1 il motivo è infondato; con esso viene in sostanza contestato il passaggio argomentativo in cui la Corte d'### afferma che la decadenza dell'art. 32, comma 4, lett. a) , della legge n. 180/2010 si riferisce non soltanto all'azione di nul lità de l termine apposto al contratto d i lavoro stipulato ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. 368 del 2001 ma anche all'ipotesi, diversa, prevista dall'art. 5 comma 4-bis del d.lgs.  n. 368 d el 2001, in cui si fa valere l'abu siva reiterazione dei contratti a termine; 1.1.1 la censura deve essere disattesa, anche se la motivazione della pronuncia impugnata, conforme a diritto nel suo dispositivo, merita di essere rivista e integrata ex art. 384 comma 4 cod. proc.  civ.; il rilievo della Corte distrettuale secondo cui il termine di decadenza decorrerebbe dalla cessazione di ciascuno dei singoli contratti ricalca Cass. n. 8038/2022, precedente sottoposto a rimeditazione in pron unce successive, alle qual i va dat a in questa sede continuità, essendosi ivi chiarito come, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abus iva reiterazione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione, previsto a pena di decadenza dall'art. 32 comma 4 lett. a) della legge 183 del 2010 , «deve essere osservato e decorre dall'ul timo (ex latere actoris) dei contratti interco rsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto» (così Cass., Sez. L, n. 4960 del 16/2/2023; cui adde Cass., Sez. L, n. ### del 12/12/2023); si è comunque precisato, in tutte le pronunce sopra richiamate, che la decad enza opera sul piano della cer tezza dei rapporti ed è 5 di 10 imprescindibile in ragion e della "ratio" della disposizione di assicurare, per tutti i casi in cui si intenda contestare la legittima apposizione del termine, tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte; si è anche aggiunto che il risarcime nto de l danno, a sua volta, sarà soggetto all'ulteriore termine decennale di prescrizione, egualmen te decorrente dall'ultimo di tali contratti a termine, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, p otendo anc he quelli stipulati oltre d ieci anni prima d ella richiesta di risarcimen to avere inciden za sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente (così Cass., ###/2023 cit.); 1.1.2 né vale obiettare ‒ per sostenere l'inapplicabilità all'ipotesi di superamento dei 36 mesi della decadenza ex art. 32, commi 3 e 4, della legge n. 1 83/2010, nel testo v igente prima delle modifiche apportate dalla legge 2 8 giugno 2012, n . 92 ‒ che non è espressamente richiamato, da tale disposizione, l'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001; 1.1.3 come recentemente precisato da questa Corte (Cass., Sez. L, n. 2876 del 5/2/2025), il suddetto art. 32, nel testo antecedente alla modifica operata dalla legge n. 92 del 28/6/2012, estende la decadenza prevista per l'impugnazione del licenziamento dall'art. 6 della legge n. 604/1966, «all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001 , n. 3 68, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo», (comma 3 lett. d) e prevede l'applicazione della nuova normativa anche «ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2 001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine» nonché «ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di 6 di 10 legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge» (comma 4 lett. a e b); la ratio della normativa, come detto, è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte, ratio con la quale non sarebbe coerente un'interpretazione che, valorizzando il richiamo contenuto nella lettera d) del comma 3 e nella lettera a) del comma 4 ai soli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001, «escluda dall'ambito di applicazione della decadenza fattispecie che, al pari di que lle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di dettaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicit amente rinvia» (così Cass., Sez. L, n. ### del 20/10/2022 che ha affermato l'applicabilità dell'art. 32 della legge n. 183/2 010 anche alle azioni di nullità del termin e per omesso rispetto delle condizioni imposte dall'art. 3 del d.lgs. n. 368/2001); il rinvio fatto agli artt. 1, 2, e 4 del d.lgs. n. 368/2001, come reso evidente anche dall'apprezzamento congiunto, a fini interpretativi, dei commi 3 e 4 dell'art. 32, è finalizzato unicamente ad indicare l'oggetto dell'azione di nu llità, che può riguardare sia il t ermine apposto al contratto (art. 1), anc he se stipulato dalle aziende indicate nell'art. 2, sia la proroga dello stesso (art. 4); il richia mo non è, invece, finalizz ato ad operare u na distinzione, quanto alla decadenza, fra le diverse violaz ioni dalle quali può derivare la nullità o l'illegittimità del termine medesimo o della sua proroga, violazioni che vanno fatte valere nel rispetto del termine decadenziale anche se la disciplina che si assume violata è dettata da norme non richiamate, ossia dagli artt. 3 e 5 del decreto; conferma questa interpretazione la lettera b) del comma 4 dell'art.  32 legge cit. che, nell'estendere il nuovo regime anche ai contratti a t ermine già conclusi alla d ata di entrata in vigore dell a nuova 7 di 10 legge, non opera alcuna differenziazione fra le diverse tipologie di vizio, rendendo ulteriormente chiaro che il rinvio agli artt. 1, 2, 4 del d.lgs. n. 368/2001 si riferisce alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile; d'altro canto, come pure sopra ricordato, questa Corte non ha mai dubitato della applicabilità della decadenza anche all'azione con la quale si faccia valere in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi e, proprio prende ndo le mosse da de tta applicabilità, ha affermato, e va qui ribad ito, ch e, qualora il superamento derivi dalla stipulaz ione in successione di p iù contratti, è sufficien te che venga tempestivamente impugnato l'ultimo contratto «atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorr e ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione» (cfr. sempre Cass. n. 4960/2023 e Cass. n. ###/2023 citate); 1.1.4 avvalora, peraltro, tale ricostruzione il testo dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del 20 01, come riformulato dal d.l .  20/3/2014, n. 34, conv. in legge n. 78/2014, il quale stabilisce che è «consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi , comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato […]»; se il contratto previsto ab origine, ovvero per effetto di eventuali proroghe, di durata superiore ai 36 mesi vede, infatti, proprio in virtù del richiamo a tale ipotesi dell'art. 32 comma 4 lett. a) della legge n. 183/2010, applicarsi de plano il termine di decadenza in parola, non v'è (evi dentemente) alcuna ragi one di operare un distinguo in relazione a fattispecie, sostanzialmente analoga, in cui 8 di 10 il termine complessivo di 36 mesi viene superato per effetto di più contratti a termine oggetto di rinnovo oppure stipulati con periodi di interruzione fra l'uno e l'altro; 1.1.5 in conclusione, d eve ritene rsi che il previsto termine di decadenza trovi applicazione anch e in relazione all'azio ne per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e si può osservare che la ratio di tale disciplina rispo nde, appunto, all'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche ( sul punto Corte cost., sentenza n. 155 del 2014); 1.1.6 nella specie, la corte di merito, se è vero che ha fatto erroneamente riferimento al termine di decaden za in relazione a ogni singolo contratto a tempo determinato, ha aggiunto tuttavia, con accertamento di fatto che ha valenza decisiva e che non è stato specificamente censurato in sede ###che in relazione all'ultimo cont ratto concluso inter partes il termin e di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010, cit., non è stato affatto rispettato; ne consegue che il dictum di inam missibilità della domanda reso dalla corte territoriale rimane esente da censure; 2. nel secondo motivo si denuncia violazione, ex art. 360 n. 5 cod.  proc. civ., per avere la Corte d'### condannato la lavoratrice al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 2.800,00 quanto al giu dizio di primo grado e in €. 3.308, 00 quanto al p resente giudizio di appello, oltre spese generali; si tratta di spese che si assum e siano state liquidate in modo “eccessivo”, senza conside rare la difficoltà della mat eria del contendere, il contegno delle parti e le condizioni economiche della lavoratrice, nonché la natura dei crediti di lavoro oggetto di causa; 3. il mot ivo è in ammissibile perché non ded uce la vio lazione dei massimi tariffari e sp ettando alla discreziona lità del giudice del merito liquidare le spese di lite purché, a meno di motivare 9 di 10 espressamente, non al di sopra di tali massimi (Cass. 10 maggio 2019, n. 12537); si è del resto a nche spiegato che la parte, la quale inten da impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi (o dei massimi) tariffari, ha p ur sempre l'one re di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai qua li il giudice di merit o sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve rit enersi inammiss ibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in difetto (o in e ccesso) rispet to alla tariffa massima (Cass., Sez. 1-, n. 18584 del 30/06/2021; cui adde Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 11657 del 30/ 4/2024: « In tema di ricorso per cassazione, è inamm issibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari ‒ ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti ‒, senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegan done le ragioni, né d ella mancata distinzione fra compensi ed esborsi»); nel caso di specie, il motivo è privo di argomentazioni specifiche rispetto ai valori tariffari e dunque non restano integrati neanche i presupposti richiesti dalla giurisprudenza appena citata; 4. conclusivamente il ricorso va rigettato; 5. tale e sito esime, pe r il principio della dur ata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l'### generale dello Stato (il c ui patrocinio per l'Amm inistrazione reg ionale siciliana è previsto dall'art . 1 de l d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142), della notifica del ricorso alle ### regionali intimate, che parte ricorre nte ha erroneamente eseguito presso l'A vvocatura distrettuale (su tale principio v., ex aliis, Cass. n. 394/2021; n. 26997/2020; Cass. n. 6924/2020); 10 di 10 6. nulla v a disposto in o rdine alle sp ese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della S ezione 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Belle' Roberto

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4790/2023 del 15-02-2023

... para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utiliz zo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola (cfr. Cass. 10.4.2013, n. 8690; Cass. 14.1.2015, n. 490). Conseguentemente, il ri ferimento - ai fini dell'esenzi one d al fallimento dell'imprenditore “agrituristico” in quanto esercente attività agricola “connessa” ad attività agricola “essenziale” - in termini comparativi ai ricavi e alle unità di “tempo-lavoro”, rispettivamente, prodott i e postulati dall'attività agricola “essenziale” e dall'attiv ità di ricez ione e di ospitalità, assume propriamente valenza concorrente ed integrativa. 9 15. Alla luce degli operati rilievi - ben vero, la corte distrettuale ha vagliato la “connessione oggettiva” nel segno del parametro codicistico del (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 14483 - 2020 R.G. proposto da: ### - c.f. ### - elettivamente domiciliat ###indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Uzzano-Fornaci ###, alla via ### n. 5 presso lo studio dell'avv ocato ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. 
RICORRENTE contro CURATORE del fallimento d i ### titolare dell'omonima impresa individuale, in persona del dottor ### INTIMATO e I.G.C. s.r.l. (già “In cerpi” s.r.l.) in l iquidazione - p.i.v.a. ### - in persona del legale rappresentante pro tempore. 
INTIMATO avverso la sentenza n. 503/2020 della Corte d'Appello di Firenze, udita la relazione nella camera di consiglio dell' 8 novembre 2022 del consigliere dott. #### 1. Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Pistoia la “Incerpi” s.r.l. (ora “I.C.G.” s.r.l. in liquidazione) esponeva di essere creditrice di ### titolare dell'omoni ma impresa indi viduale, e chiedeva che se ne dichiarasse il fallimento.  2. ### Deduceva che in quanto imprenditore agricolo non era esposto a fallimento. 
Deduceva che la connessa attività agrituristica si risolveva nella locazione a turisti, solitament e di durata settimanale, dell'immobile ove in precedenza abitava, senza offerta di alcun ulteriore servizio. 
Deduceva che, su lla scorta della dichi arazione unica aziendale all'uopo proposta, la ### aveva, nel quadro delle disposizioni di cui alla legge n. 96/2006 e di cui alla legge regionale ### n. 30/2006, attestato, alla luce di tabelle correlate al parametro “ore/lavoro”, la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica. 
Deduceva in ogni ca so che il requisito della connessione presc indeva dal parametro della pre valenza economica e postulava la sola verifica dell a prevalente utilizzazione di attrezzature e risorse dell'azienda agricola.  3. Con sentenza n. 69/2018 il Tribunale di Pistoia dichiarava il fallimento. 
Reputava che l'atti vità agrituristica aveva acquisito carattere prevalente, sicché era venuta meno qualsivoglia forma di connessione con l'attività agricola; che invero i ricavi dell'attività agrituristica del triennio precedente risultavano di gran lunga superiori a quelli dell'attività agricola. 3 Reputava inoltre che l'immobi le destinato alla ricezione agrituristica non aveva i caratteri di un fabbricato rurale ovvero aveva dotazioni tali per cui non poteva postularsene un “normale impiego ad uso agricolo”.  4. ### proponeva reclamo.  ### il curatore del fallimento e la “I.C.G.” s.r.l. in liquidazione.  5. Con sentenza n. 503/2020 della Corte di ### rigettava il reclamo. 
Evidenziava la corte che aveva preci puo rilievo la prevalenza dei ricavi dell'attività agrituristica rispetto ai ricavi dell'attività agricola. 
Evidenziava che siffatto riscontro rinveniva conferma alla stregua del criterio correlato ai tempi di lav oro, ne l sen so che il “tempo-lavoro” impiegato nell'attività agrituristica era di maggior consistenza rispetto al “tempo-lavoro” impiegato nell'attività agricola.  6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ### ne ha chiesto, sulla scorta di tr e motivi, la cassazione con o gni conseguente statuizione. 
Il curatore del fallimento di ### non ha svolto difese. 
Parimenti non ha svolto difese la “I.C.G.” s.r.l. in liquidazione.  ### 7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2135 cod. civ. e dell'art. 1 l.fall. 
Deduce che la riscontrata irrisoria e p er nulla signi ficativa prevalenza dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola, incen trata su minime differenze in termini di ricavi e di “tempo-lavoro”, avrebbe dovuto indurre la corte d'appello all'esito opposto; che avrebbe, cioè, dovuto indurre la corte di 4 merito a qualifica re l'attività agrituristica come agr icola per connessione, appunto, “non ricorrendo (…) quella rilevante sproporzione dell'attività connessa rispetto alla principale agricola” (così ricorso, pag. 9). 
Deduce che del resto l'attività agrituristica si sostanziava nella mera locazione dell'immobile senza svolgimento dell'attività di ristorazione e delle ulteriori tipiche attività alberghiere.  8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2135 cod. civ., degli artt. 2 e 4 della legge n. 96/2006, degli artt. 2 e 6 della legge ### n. 30/2003 e dell'art. 1 l.fall. 
Deduce che, ai sensi della legge regionale ### n. 30/2003, ai fini del rapporto di conne ssione tra l'attiv ità agrituristica e l'attività agric ola, avev a optato per il criterio del “tempo-lavoro” e non già per il criterio della “produzione lorda vendibile”. 
Deduce quindi che, in dipendenza della scelta operata, la corte d'appello non avrebbe p otuto valutare la p revalenza dell'attività agriturist ica sul l'attività agricola all'insegna del criterio della redditività, correlato ai risultati economici dell'una e dell'altra attività. 
Deduce altresì che, ai fini del riscontro della connessione, il criterio d ella redditività, correlato ai risulta ti economici dell'una e dell'altra atti vità, non rinviene alcun riferiment o né nel testo dell'art. 2135 cod. civ. né nell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità.  9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art.  132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. 5 Deduce che la moti vazione dell'impugnato dictum è illogica ed incomprensibile, nella parte in cui la corte d'appello ha opinato per la prevalenza dei r isultati economici derivanti da ll'attività agrituristica rispetto a i risultati dell'attività agricola. 
Deduce che la corte di merito è a tal riguardo incorsa in un evidente errore di calcolo, in assenza del quale, viceversa, sarebbe pervenuta all'esito opposto. 
Deduce segnatamente che i risultati economici dell'attività agricola sarebbero stati più correttamente da computare in non meno di euro 63.934,00, sicché, in quanto su periori a quelli dell'attiv ità agrituristica, avrebbero giustificato un giudizio di prevalenza della prima attività sulla seconda. 
Deduce che la motivazione dell'impugn ato dictum è d el pari illogica ed incomprensibile, nella parte in cui la corte d'appello ha opinato per la prevalenza dei “t empi di lavoro” impiegati nell'attivit à agrituristica rispetto ai “tempi di lavoro” impiegati nell'attività agricola. 
Deduce segnatamente che nessuno degli elementi di fatto acquisiti al giudizio giustifica il rapporto - 14 a 11 - tra “tempi di lavoro” impiegati nell'attività agrituristica e “tempi di lav oro” imp iegati nell'attività agricola indicato dalla corte di merito (cfr. ricorso, pag. 23). 
Deduce invero che, pur ad assumere a criterio di valutazione le “buste-paga” dei dipendenti, non vi era motivo p er ascrivere il loro impi ego all'attività agrituristica anziché all'attività agricola e quindi per sovvertire il rapporto tra i “tempi di lavoro”, rapporto costituente l'unico parametro rilevante ai fini del giudizio di prevalenza alla stregua dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, 3° co., della legge ### n. 30/2003. 6 10. I motivi di ricorso, all'evidenza strettamente connessi, sì che se ne giustifica la disamina contestuale, sono, nei termini che seguono, fondati e meritevoli di accoglimento.  11. ###. 2135 cod. civ. riproduce la tradizionale distinzione delle attività agricole in “essenziali” (di cui al 1° co., così come esplicitate dal 2° co.) e “per connessione” (di cui al 3° co.). 
Nella specie viene in rilievo il 3° co. dell'art. 2135 cod. civ., nella parte in cui è sta tuito che “si intendono comunque connesse le atti vità, esercitate dal medesimo imprenditore agric olo, (…) dirette alla fornitura di beni o s ervizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell' azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. 
Ovviamente, in ordine alle attività agricole “per connessione”, la connessione rileva e dal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo. 
La c onnessione soggettiva postula che le atti vità di cui al 3° co. siano esercitate da chi è imprenditore agricolo “essenziale”. 
E, nella specie, sussiste senza dubbio. 
La connessione oggettiva, a sua volta, involge valutazioni più articolate.  12. Occorre in primo luogo che le “attrezzature” o le “risorse” - nella specie gli edifici destinati all'ospitalità - siano strutturalmente parte dell'azienda agricola, ossia del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio dell'impresa agricola “essenziale”. 7 Occorre in secondo luogo, che le “attrezzature” o le “risorse” - nella specie gli edifici destinati all'ospitalità - prevalentemente destinate all'attività di servizio siano “normalmente” impiegate nell'attività agricola “essenziale”. 
Occorre cioè - e tal è il significato dell'avverbio “normalmente” - che l'impiego nell'attività agricola “essenziale” dell' “attrezzatura” o della “risorsa” (poi destinata all'ospitalità) sia riflesso - affinché l'attività di servizio oggettivamente commerciale sia qualificabile come agricola “per connessione” - di una scelta che rispecchi le intrinseche oggettive caratteristiche “agricole” dell' “attrezzatura” o della “risorsa”.  13. Alla disciplina codicistica si affianca la disciplina dell'agriturismo di cui alla legge n. 96 del 20.2.2006. 
Vengono in rilievo segnatamente le seguenti disposizioni. 
Il 1° co. (“ ”) dell'art. 2 (rubricato “definizione di attività agrituristiche”). 
Il 2° co. (“ ) dell'art. 4 (rubricato “criteri e limiti dell'attività agrituristica”). 8 14. Al cospetto del delineato composito quadro normativo, questa Corte ha già avuto cura d i puntualizzare che l'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'imp resa agrituristica, ai fini della sua assoggettab ilità a fallimento, ai sensi dell'art. 1 l.fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo; l'apprezzamento, in c oncreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed atti vità agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art.  2135, 3° co., cod. civ., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utiliz zo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola (cfr. Cass. 10.4.2013, n. 8690; Cass. 14.1.2015, n. 490). 
Conseguentemente, il ri ferimento - ai fini dell'esenzi one d al fallimento dell'imprenditore “agrituristico” in quanto esercente attività agricola “connessa” ad attività agricola “essenziale” - in termini comparativi ai ricavi e alle unità di “tempo-lavoro”, rispettivamente, prodott i e postulati dall'attività agricola “essenziale” e dall'attiv ità di ricez ione e di ospitalità, assume propriamente valenza concorrente ed integrativa. 9 15. Alla luce degli operati rilievi - ben vero, la corte distrettuale ha vagliato la “connessione oggettiva” nel segno del parametro codicistico del “normale impiego dell'attività agricola essenziale”, allorché ha precisato che “la natura degli immobili adibiti ad attività ricettiva è coerente con l'attività agricola: risulta a tale scopo ess ere adibito un vecch io casale e il relativo annesso , tipici dell'architettura rurale toscana” (così sentenza impugnata, pag. 10) - non può, dunque, che opinarsi nei termini che seguono.  16. Non si giustifica, in verità, la deduzione secondo cui “la Corte non poteva assumere il criterio residuale della redditività della produzione quale elemento di valutazione della prevalenza, in quanto non si tratta di un indice di ordine generale (…) previsto (…) dalla normativa nazionale (…)” (così ricorso, pag. 15). 
Difatti, nel segno dell'art. 2135 cod. civ. la connessione oggettiva postula, previamente, che l'attività agrico la “per connessione” sia oggettivamente “coerente” con l'attività agricola “essenziale”. 
E coerenza, a rigore, non sussiste solo se i ricavi dell'attività agricola “per connessione”, segnatamente, nella sp ecie, dell'attività agrituristica, siano esorbitanti rispetto ai ricavi dell'attività agricola “essenziale”.  ###, questa Corte spiega che l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno unicamente allorché le attività connesse di cui all'art.  2135, 3° co., cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura (cfr. Cass. 8.8.2016, n. 16614).  17. Nondimeno, in tal ul timi termini, appieno si configura l' “error in iudicando”, sub specie di “falsa applicazione” dell'art. 2135 cod. civ., denunciato con il primo mezzo di impugnazione. 10 Invero, la corte territoriale ha affermato che “nel caso di specie anche la più ottimistica fra le previsioni di produttività olearia (…) non renderebbe (…) un guadagno superiore ad ### 40.000,00 per anno, allorquando è documentato un guada gno dall'attività ricettiva pari rispettivamente ad ### 42.038,46, 35.449,46 e 57.493,63 per gli anni 2015-2017” (così sentenza impugnata, pag.  11). 
E tuttavia in tal guisa la Corte di ### non ha evidentemente riscontrato l'esorbitanza, la rilevante sproporzi one dei ricavi dell' attività agrituristica rispetto a quelli dell'attività agricola essenziale. 
Tanto, ben vero, a prescindere dai rilievi, veicolati dalla prima parte del terzo mezzo di impugnazione e volti a dimostrare che “il risultato economico finale dell'attività di coltivazione sarebbe pari ad € 63.934,00, superiore dunque ai risultati economici dell'attività ricettiva” (così ricorso, pag. 20).  18. Aggiuntivamente, in rapporto al “criterio del tempo di lavoro necessario”, la corte d'appello ha affermato che, “considerata la parità di attività lavorativa impiegata fra il datore di lavoro (…) e ciascun collaboratore e i tempi di impiego, emerge un rapporto di circa 14 ad 11 fra lavoro destinato all'attività ricettiva e lavoro destinato all'attività agricola” (così sentenza impugnata, pag. 12).  19. Il riferit o passaggio motivazionale non esplicit a, quanto meno sufficientemente, le premesse su cui si basa e che valgono a giustificarlo. 
Ebbene, se è vero, come è vero, che ricorre l' “anomalia” della motivazione “apparente”, allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), si accredita, senza dubbio, la censura del ricorrente secondo cui “in sentenza [non] sono indicati gli elementi numerici 11 che, o ve partitamente considerati, p otevano legittimare, secondo un calcol o matematico, i dati adottati dalla Corte nella sentenza” (così ricorso, pag. 23).  20. In ac coglimento, nei termini suindicati, del ricorso la sentenza 503/2020 della Corte d'Appello di ### va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini dell a regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
All'enunciazione, in ossequio all'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte n. 8690/2013 e n. 16614/2016 dapprima menzionate.  21. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit.  P.Q.M.  La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione , il ricor so, cassa nei medesimi termini la sentenza n. 503/2020 della Corte d'Appello di ### e rinvia alla stessa corte d'appello in d iversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, l'8 novembre 2022. 
La presidente ### 

Giudice/firmatari: Cristiano Magda, Abete Luigi

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10353/2025 del 19-04-2025

... dete rminato , sia nell'ambito di un contratt o di somministrazione a tempo determinato […]». RGN 11518/2022 Pag. Se il contratto previsto ab origine, ovvero per effetto di eventuali proroghe, di durata superiore ai 36 mesi vede, infatti, proprio in virtù del richiamo a tale ipotesi dell'art. 32 comma 4 lett. a) della legge 183/2010, applicarsi de plano il termine di decadenza in parola, non v'è ### alcuna ragione di operare un distinguo in relazione a fattispecie, sostanzialmente analoga, in cui il termine complessivo di 36 mesi viene superato per effetto di più contratti a termine oggetto di rinnovo oppure stipulati con periodi di interruzione fra l'uno e l'altro. 2.5 In conclusion e, dev e ritenersi che il previst o termine di decadenza trovi applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e si può osservare che la ratio di tale disciplina risponde, appunto, all'esigenza di favorire la certezza dell e situaz ioni giuridiche (cfr. sul p unto Corte cost., sentenza n. 155 del 2014). 2.6. Nella specie, la Corte di merit o, se è vero che ha fatto erroneamente riferimento al termine di decadenza in relazione a ogni (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11518/2022 R.G. proposto da: ### domiciliato in ### presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e dife so dall'avvocato ### con d iritto d i ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec dei ### - ricorrente - contro ####'#### L'#####; Dott. ### - Presidente - Dott. ### - ### rel. - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### - Oggetto: Addetto lavori idraulic o forestale - reiterazione contratti a termine - risarcimento del danno RGN 11518/2022 Pag. - intimato - avverso la sentenza n. 91/2022 della CORTE ### di CATANIA, depositata il ### R.G.N. 262/2020; udita la relazione d ella causa sv olta nella came ra di consiglio del 06/02/2025 dal #### il P.M. in persona del S ostitut o #### FRESA ha depositato conclusioni scritte.  ### 1. La Corte d 'Appello di Catania, in rifor ma della sent enza del Tribunale della stessa ci ttà, che aveva acco lto parzialmente il ricorso proposto dal lavoratore, ha dichiarato illegittimi i contratti stipulati con l'### dal 1981 al 2014 per l'abusiva reiterazione degli stessi e condannato quest'ultimo al risarcimento del danno (esclusa la conversione), rigettava in toto la dom anda proposta dallo stesso, attuale ricorrente. 
Riteneva la Corte territoriale che i contratti intercorsi tra il 2001 e il 2010 avrebbero dovuto essere impugnati entro 60 giorni dal 1° gennaio 2012 giusta proroga di cui al d.l. n. 225/2010 conv. in l. n. 10/2011 e che i successivi contratti avrebbero dovuto essere impugnati entro 60 o 120 giorni, a segu ito delle modifiche int rodotte dalla l. n. 92/2012 ratione temporis applicabile anche alle ipotesi d i abusiva reiterazione del contratto a termine. 
Assumeva che il termine di decadenza andava applicato anche ai contratti privi di forma scritta. 
Rilevava che non erano st ate allegate ovvero do cumentate impugnative stragiudiziali. 
Riteneva che dalla data d el deposit o del ricorso giudiziale (da ritenersi equipollent e all'impugnativa stragiudiziale) il ricorrente avrebbe dovuto notificare lo stesso entro i termini perentori previsti per l'impugnativa stragiudiziale (60 o 120 giorni a seconda dei casi). RGN 11518/2022 Pag.
Riteneva che, pur a voler considerare sufficiente la consegna all'ufficiale giudiziario, anch e l'ultimo contratto stipulato in data ### non risultava tempestivamente impugnato.  2. Contro tale decisione il la voratore ha prop osto ricorso per cassazione articolato in due motivi.  3. ### regionali sono rimasti intimati.  4. ### atore g enerale ha presentato requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso.  ### 1. Con il primo motivo il ricorrent e denu ncia, in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 31 della legge n. 183/2010, dell'art. 116 cod. proc. civ., dell'art. 12 disp. prel. cod.  civ., per avere la Corte territo riale erro neament e dichiarato la decadenza dall'azione risarcitoria avente ad og getto il pagamento dell'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità. 
Assume che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la decadenza ex art. 32 legge n. 183 del 2010 non era applicabile alla fattispecie in esame, che non attenev a alla nullità del termine contrattuale ma, piuttosto, al superamento del limite di durata dei 36 mesi; sicché, in a pplicazione dell'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs.  368/2001, l'impugnativa poteva essere propost a in tal caso entro il termine di prescrizione ordinario. 
Rileva, in particolare, che non v'è richiamo, da parte dell'art. 32, nel testo vigente ratione temporis al tempo dell'introduzione del giudizio di primo grado (cioè nel 2015), all'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 4- bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, che è quella invocata nella specie. 
Sostiene che la previsione della decadenza ha carattere eccezionale con la conseguenza che la disposizione prevista per l'impugnativa del contratto a termine non è applicabile analogicamente. 
Evidenzia che la Corte d'appello di Catania avrebbe dovuto rilevare che nessun atto datoriale era stato impugnato (né con riferimento alla RGN 11518/2022 Pag. nullità del termine apposto al contratto né alla sua proroga) essendosi richiesto - ancorché in via subordinata - il riconoscimento dell'indennità risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 legge n. 183/2010 per l'abuso contrattuale perpetrato in oltre vent'anni di rapporti reiterati, al momento del superamento dei limiti temporali, domanda di natura non impugnatoria di alcun atto datoriale e che poteva essere proposta nel termine di prescrizione ordinario.  2. Il motivo è infondato. 
Con esso viene in sostanza contestato il passaggio argomentativo in cui la Corte d'appello afferma che la decadenza dell'art. 32, comma 4, lett. a), della legge n. 180/2010 si riferisce non soltanto all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. 368 del 20 01 ma anche all'ipotesi, diversa, prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, in cui si fa valere l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. 
La censura deve essere disattesa, anche se la m otivazione dell a pronuncia impugnata, conforme a diritto nel suo dispositivo, merita di essere rivista e integrata ex art. 384 comma 4 cod. proc.  2.1. Il rilievo del la Corte dis trettuale secondo cui il termine di decadenza decorrerebbe dalla cessazione di ciascuno dei singoli contratti ricalca Cass. n. 8 038/2022, precedent e sottopo sto a rimeditazione in pronun ce successive, cui va data in questa sede continuità e nelle quali si è chiarito come, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione, previsto a pena d i decadenza dall'art. 32 comma 4 lett. a) della legge n. 183 del 2010, «deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex late re actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume e videnza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto» (così Cass., RGN 11518/2022 Pag.
Sez. L, n. 4960 del 16/2/2023; cui adde Cass., Sez. L, n. ### del 12/12/2023). 
Si è comunque precisato, in tutte le pronunce sopra richiamate, che la decad enza opera sul piano della cert ezza dei rapporti e d è imprescindibile in ragione della ratio della disposizione di assicurare, per tutti i casi in cui si intenda contestare la legittima apposizione del termine, tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte. 
Si è anche aggiunto che il risarcimento del danno, a sua volta, sarà soggetto all'ulteriore termine decennale di prescrizione, egualmente decorrente dall'ultimo di tali contratti a termine, in considerazione della natura unitaria del pre detto diritto, si cché il numero d ei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione de l pregiudizio patito dal dipendente (così Cass., n. ###/2023 cit.).  2.2. Né vale obiettare - per sostenere l'inapplicabilità all'ipotesi di superamento dei 36 mesi della decad enza ex art. 32, commi 3 e 4, della legge n. 1 83/2010, nel testo vi gente prima delle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 - che non è espressamente richiamato, da tale disposizione, l 'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs.  368/2001.  2.3. Come recentemente precisato da questa Corte (Cass., Sez. L, n. 2876 del 5/2/2025), il suddetto art. 32, nel testo antecedente alla modifica operata dalla legge n. 92 del 28/6/2012, estende la decadenza prevista per l'impugnazione del licenziamento dall'art. 6 della legge 604/1966, «all'azione di nullità de l termine apposto al contratto d i lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo», (comma 3 lett. d) e prevede l'applicazione della nuova normativa anche «ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, RGN 11518/2022 Pag. n. 368, in corso di esecuzione alla dat a di entrata in vig ore dell a presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine» nonché «ai contratti di lavoro a t ermine, st ipulati anche in app licazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge» (comma 4 lett. a e b). 
La ratio della normativa, come detto, è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte, ratio con la quale non sarebbe coerente un'interpretazione che, valorizzando il richiamo contenuto nella lettera d) del comma 3 e nella lettera a) del comma 4 ai soli artt. 1, 2 e 4 de l d.lgs. n. 368/2001, «escluda dall'ambito di applicazione della decadenz a fattispecie che, al pari di quelle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di de ttaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicitamente rinvia» (così Cass., Sez. L, n. ### del 20/10/2022 che ha affermato l'applicabilità dell'art. 32 della legge n. 183/2010 anche alle azioni di nullità del termine per omesso rispetto delle condizioni imposte dall'art.  3 del d.lgs. n. 368/2001). 
Il rinvio fatto agli artt. 1, 2, e 4 del d.lgs. n. 368/2001, come reso evidente anche dall'apprezzamento congiunto, a fini interpretativi, dei commi 3 e 4 dell'art. 32, è finalizzato unicamente ad indicare l'oggetto dell'azione di nullità, che può riguardare sia il termine ap posto al contratto (art. 1), anche se stipulato dalle aziende indicate nell'art. 2, sia la proroga dello stesso (art. 4). 
Il richia mo non è, invece, finali zzato ad operare una distin zione, quanto alla decadenza, fra le diverse violazioni dalle quali può derivare la nul lità o l'illegittimità del termine medesimo o dell a sua proroga, violazioni che vanno fatte valere nel rispetto del termine decadenziale RGN 11518/2022 Pag. anche se la disciplina che si assume violata è dettata da norme non richiamate, ossia dagli artt. 3 e 5 del decreto. 
Conferma questa interpretazione la lettera b) del comma 4 dell'art.  32 legge cit. che, nell'estendere il nuovo regime anche ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge, non opera alc una differenziazione fra le diverse tipologie di vizi o, rendendo ulteriormente chiaro che il rinvio agli artt. 1, 2, 4 del d.lgs.  368/2001 si riferisce alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio de nunciabi le; d'altro canto, come p ure sopra ricordato, questa Corte non ha m ai dubi tato della appli cabilità d ella decadenz a anche all'azione con la quale si faccia valere in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi e, proprio prendendo le mosse da detta applicabilità , ha affermato, e va qui ribadito, che, qualor a il superamento derivi dalla stipulazione in successione di più contratti, è sufficiente che venga tem pestivamente impugnato l'ultimo contratto «atteso che la sequen za contrattuale che pre cede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assum e evidenza proprio in rag ione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione» (cfr. sempre Cass. n. 4960/2023 e Cass. n. ###/2023 citate).  2.4. Avvalora, peraltro, tale ricostruzione il testo dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del 2001, come riformulato dal d.l. 20/3/2014, n. 34, conv. in legge n . 78/2 014, il quale stabilisce che è «consentita l'apposizione di un termine a lla durat a del contratt o di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo sv olgimento di qualunque tipo di mansione, si a nella forma del contratto a tempo dete rminato , sia nell'ambito di un contratt o di somministrazione a tempo determinato […]». RGN 11518/2022 Pag.
Se il contratto previsto ab origine, ovvero per effetto di eventuali proroghe, di durata superiore ai 36 mesi vede, infatti, proprio in virtù del richiamo a tale ipotesi dell'art. 32 comma 4 lett. a) della legge 183/2010, applicarsi de plano il termine di decadenza in parola, non v'è ### alcuna ragione di operare un distinguo in relazione a fattispecie, sostanzialmente analoga, in cui il termine complessivo di 36 mesi viene superato per effetto di più contratti a termine oggetto di rinnovo oppure stipulati con periodi di interruzione fra l'uno e l'altro.  2.5 In conclusion e, dev e ritenersi che il previst o termine di decadenza trovi applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e si può osservare che la ratio di tale disciplina risponde, appunto, all'esigenza di favorire la certezza dell e situaz ioni giuridiche (cfr. sul p unto Corte cost., sentenza n. 155 del 2014).  2.6. Nella specie, la Corte di merit o, se è vero che ha fatto erroneamente riferimento al termine di decadenza in relazione a ogni singolo contratto a t empo determinato, ha aggiu nto tuttavia, con accertamento di fatto che ha v alenza decisi va e che non è stat o specificamente censurato in sede di legittimità, che anche in relazione all'ultimo contratto concluso inter partes, cessato in data ###, il termine di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010, cit., non è stato affatto rispettato. 
Ne consegue che il dictum di inamm issibilità della domanda reso dalla Corte territoriale rimane esente da censure.  3. Nel secondo motivo si denuncia violazione, ex art. 360 n. 5 cod.  proc. civ., pe r avere la Corte d'appello condannato la lavoratrice al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.800,00 quanto al giudizio di primo grado e in euro 3.308,00 quanto al giudizio di appello, oltre spese generali. 
Assume il ricorrente che si t ratta di spese liquidate in m odo “eccessivo” senza considerare la difficoltà della materia del contendere, RGN 11518/2022 Pag. il conteg no delle parti e le condizioni economiche della lavorat rice nonché la natura dei crediti di lavoro oggetto di causa.  4. Il mot ivo è in ammissibile perché non ded uce la viol azione dei minimi tariffari e spettando alla discrezionalità del giudice del merito liquidare le spese di lite purché non al di sotto dei minimi. 
Si è sp iegato che la parte, la quale int enda impug nare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi (o dei massimi) tariffari, ha pur sempre l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in difetto (o in eccesso) rispetto alla tariffa massima (Cass., Sez. 1-, n. 18584 del 30/06/2021; cui adde Cass. Sez. 2 -, Sentenza 11657 del 30/4/202 4: «In tem a di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in manier a onnicomprensiv a, il compenso per onorari ‒ ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti ‒, senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, né della mancata distinzione fra compensi ed esborsi»); 5. Conclusivamente il ricorso va rigettato.  6. Tale e sito esime, pe r il principio della du rata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l'Avvocatura generale dello Stato (il cui patro cinio per l'### regionale siciliana è previsto dall'art. 1 del d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142), della notifica del ricorso all'### regionale intimata, che parte ricorrente ha erroneamente eseguito presso l'Avvocatura distrettuale (su tal e principio v., ex aliis, Cass. n. 394/2021; Cass. n. 26997/2020; Cass. 6924/2020).  7. Infine nulla va disposto in ordine alle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. RGN 11518/2022 Pag. 8. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Marotta Caterina

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13041/2025 del 16-05-2025

... il 6^ livello ### terziario durante il periodo di somministrazione e di essere stati invece inquadrati nel 5^ livello del citato ### al momento dell'assunzione, nonché di avere poi acquisito il 4^ livello in virtù del decorso del periodo temporale previsto dal contratto collettivo. Inoltre lamentavano che la società, nel passaggio dal 5^ al 4^ livello, aveva assorbito il superminimo, che invece avevano diritto di conservare. Pertanto adìvano il Tribunale di Milano per ottenere l'accertamento che le mansioni svolte anche durante il periodo di somministrazione erano da inquadrare nel 5^ livello ### terziario, l'accertamento d el conseguente “anticipo” dell'inquadramento nel 4^ livello e la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive, anche in considerazione del diritto a mantenere il superminimo, nonché la condanna della società a ripristinare il superminimo in busta paga. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tri bunale, senza alcu na attività istruttoria, accoglieva le domande, ad eccezione di quella re lativa al ripristino del superminimo. 3.- Con la sen tenza indicata i n epigrafe la Corte d'Appello rigettava il gravame interposto da ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14494/2023 r.g., proposto da ### srl, in persona del le gale rappr esentante pro tempore, elett. dom.to in ### n. 1-3, Roma, rappresentato e difeso dall'avv. ### ricorrente contro #### e ### elett. dom.ti in ###. Mordini n. 14, Roma, presso avv. ### ola, rappresent ati e difesi dall'avv. ### controricorrenti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1058/2022 pubblicata in data ###, n.r.g. 859/2022. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2025 dal ### dott. #### 1.- ### e gl i altri controricorrenti indicati in epigrafe avevano lavorato press o un polo lo gistico ### dapprima co me lavoratori somministrati e poi come dipendenti a tempo indeterm inato, svolgendo sempre mansioni di addetto alle operazioni di magazzino. 
OGGETTO: passaggio a livello superiore previsto d al ### per il semplice decorso del tempo - nuovo trattamento economico - superminimo precedente - assorbibilità - limiti ### di avere ricevuto il trattamento economico previsto per il 6^ livello ### terziario durante il periodo di somministrazione e di essere stati invece inquadrati nel 5^ livello del citato ### al momento dell'assunzione, nonché di avere poi acquisito il 4^ livello in virtù del decorso del periodo temporale previsto dal contratto collettivo. 
Inoltre lamentavano che la società, nel passaggio dal 5^ al 4^ livello, aveva assorbito il superminimo, che invece avevano diritto di conservare. 
Pertanto adìvano il Tribunale di Milano per ottenere l'accertamento che le mansioni svolte anche durante il periodo di somministrazione erano da inquadrare nel 5^ livello ### terziario, l'accertamento d el conseguente “anticipo” dell'inquadramento nel 4^ livello e la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive, anche in considerazione del diritto a mantenere il superminimo, nonché la condanna della società a ripristinare il superminimo in busta paga.  2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tri bunale, senza alcu na attività istruttoria, accoglieva le domande, ad eccezione di quella re lativa al ripristino del superminimo.  3.- Con la sen tenza indicata i n epigrafe la Corte d'Appello rigettava il gravame interposto da ### srl. 
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) sull'esatto inquadramento delle ma nsioni svolte è sufficiente richiamare i propri precedenti nn. 593/2020 e 1452/2021, nei quali è stato ritenuto sufficiente che l' “addetto alle operazioni di magazzino” sia espressamente richiamato fra i profili esemplificativi del 5^ livello; b) quanto al superminimo, è documentato che la datrice di lavoro abbia pagato l'importo ulteriore di euro 5 0,01 a titolo di “sup erminimo assorbibile”, specificando in modo esp resso che “… ogni eventuale futuro a umento dei minimi contrattuali introdotto da di sposizioni di legge o dal ### sarà assorbito nel ‘superminimo assorbibile' sino a concorrenza. Le previsioni di cui sopra si applicano anche a qualsiasi eventuale aumento ‘ ad personam' che d ovesse esserle ri conosciuto durante il rapporto di lavoro” (docc. 8-10); 3 c) è pacifico che con il passaggio dal 5^ al 4^ livello di inquadramento, riconosciuto per il decorso del tempo previsto dal ### è avvenuto l'assorbimento del superminimo nell'aumento retributivo connesso al passaggio di livello, nonostante questa ipotesi non fosse prevista nella lettera di concessione dell'aumento, sicché ne era esclusa; d) l'eccezione di prescrizione è infondata, dal momento che il regime di stabilità del rapporto di lavoro è stato fortemente incrinato dalla legge n. 92/2012, sicché, come insegna la Corte di Cassazione, a partire da quella riforma i l termine di prescri zione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022); e) quanto a l ### - del quale la società appellant e lamenta la mancata prova documentale che avesse lavorato ininterrottamente da luglio 2013 a marzo 2014 - da un lato gli ele menti documentali acquisiti al giudizio sono sufficienti a dimo strare la circostanza, dall'altro la continuità del lavoro presso A mazon e fatto non specificamente contestato dalla società, che si è limitata a contestare la mancanza di prova documentale, ma non il suo verificarsi sul piano storico.  4.- Avverso tale sentenza ### srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.  5.- ### e gli altri indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.  6.- Tutte le part i hanno depositato memoria; i c ontroricorrenti hanno invocato precedenti di questa Corte di legittimità (ordd. nn. 24350/2022 e ###/2024) con cui i motivi di ### sono stati ritenuti inammissibili.  7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.  ### 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.  la società ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 113 ### 1362, 1363, 2103 e 2697 c.c., 112, 115, 414 e 416 c.p.c. per avere la Cor te territoriale ritenut o di confermare l'accoglimento delle domand e sulla base della semplice c ircostanza che la mansione di “addetto alle operazioni di magazzino” sia es pressamente prevista tra i profili esemplificativi del 5^ livello. 4 Il motivo è infondato. 
Come ricorda la ricorrente, l'art. 113 ### prevede che gli operai addetti alle opera zioni di magazzino poss ono essere inq uadrati in tre diffe renti livelli, 6^, 5^ e 4^, secondo il grado di conoscenze e capacità richieste in concreto. 
Tuttavia, nel richi amare il proprio precedente, la Corte t erritoriale ha espressamente ricordato che “l'addetto all'insieme delle operaz ioni nei magazzini di smistamento, centri di d istruzione e/o depositi” era espressamente previsto tra i profili professionali propri del 5^ livello. Ha poi ritenuto significativo il fatto che la società, al momento dell'assunzione, pur restando le mansioni inalterate, ave sse inquadrato tali dipendenti proprio nel 5^ livello. Infine ha evidenziato che tali mansioni venivano svolte con un elevato grado di automazione e pro cedimentalizzazione, con il necessario impiego di strumentazione elettronica, come lo scanner e altri. 
Tanto è sufficiente ad escludere che - contrariamente all'assunto della società ricorrente - il con vincimento dei giudici d'appello si sia formato esclusivamente sul fatto che gli odierni ri correnti fossero “addetti a lle operazioni di magazzino”.  2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112, 115, 4 16, 420, 434 e 436 c.p.c., nonché 2697 c.c. per avere la C orte territoriale richiamato un precedente (relativo al sig. ### ri) nel quale effettivamente non vi era stata la contestazione di al cune mansioni specifiche (carrellista e “yard marshall”), che invece nel presente giudizio vi era stata. 
Il motivo è infondato. 
Come ricorda la stessa ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 18), nella memoria difensiva di primo grado essa ha ammesso l'uso di strumenti informatici, che - nell'economia della motivaz ione articolata dai giudi ci d'appello - è circostanza ampiamente sufficiente per far ritenere sussistente quel grad o di “conosc enze” e di “capacità” idonea a ricondurre quelle mansioni nel 5^ livello piuttosto che nel 6^.  3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.  la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 113 ### 5 1362, 1363, 1365, 2103 e 2697 c.c., nonché 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte t erritoriale confermato la sentenza di pri mo grado sulla mera considerazione dell'elevato grado di automazione e procedimentalizzazione richiesto dal dato re di lavoro nella gestione del magazzino. Lamenta che ritenendo in tal modo si è dato peso ad una caratteristica non delle mansioni svolte, bensì della generale organizzazione aziendale. 
Il motivo è infondato.  ### grado di automaz ione e procedimentalizzazion e è stato evidenziato dalla Corte territoriale per giustificare il proprio convincimento circa il grado di conoscenze e di capacità richieste a ciascun lavoratore per partecipare a quel sistema organizza tivo aziend ale, che - almeno p er gli odierni controrico rrenti - richiedeva il necessario uso di strumenti informatici. Tanto basta ai fini del riconosciuto diritto all'inquadramento nel 5^ livello.  4.- Con i l quarto motivo, proposto ai sensi d ell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 113 ### 1362, 1363, 1365, 1367, 1371, 2103 e 2697 c.c., 112, 115, 414 e 416 c.p.c. per avere la Corte territ oriale confermato anc he l'anticipato passaggio al 4^ livello. 
Il motivo è infondato in conseguenza dell'infondatezza dei primi tre: una volta riconosciuto il diritto all'esatto inquadramento nel 5^ livello e quindi al trattamento economico e nor mativo proprio del 5^ live llo ab origine, ne deriva come conseguenza necessaria e inevitabile la maturazione del diritto all'inquadramento nel 4^ livello in un momento anteriore rispetto a quello riconosciuto dalla datrice di lavoro, posto che l'unica condizione prevista dal ### è rappresentata dal trascorrere di un determinato periodo tempoale. 
La difesa della ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 22) sostiene che il riferimento del ### al periodo di 18 mesi sarebbe solo indicativo di quello che, se condo le parti collettive, consente l'acq uisizione di specifi che conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche, proprie del 4^ livello, sicché resterebbe comunque ferma la necessità che il lavoratore le abbia acquisite e ne dia prova. 
Questa tesi è a tratti inammissibile, a tratti infondata. 
E' inam missibile laddove si limita ad un'interpretazione della clausola 6 collettiva meramente contrappositiva rispetto a quella fa tta propria dalla Corte territoriale. 
E' infondata, laddove non tiene conto dello stesso comportamento della datrice di lavoro come accertato dai giudici di merito: al maturare dei 18 mesi, calcolati dal momento dell'assunzione con inquadramento n el 5^ livello, la società ha riconosciu to il passaggio al 4^ livell o in modo automatico. Dunque anche il comportamento complessi vo delle p arti, accertato e valorizzato dalla Corte territoriale in modo conforme al criterio dettato dall'art. 1362 c.c., giustifica la piena plausibilità dell'interpretazione accolta dai giudici d'appello.  5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.  la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362, 2099 e 2103 c.c., 113 ### per avere la Corte territoriale escluso l'assorbimento del superminimo. 
Il m otivo è inammissibile, perché incent rato su un'interpretazione meramente contrappositiva rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale. 
Quest'ultima, infatti, contrariamente alla doglianza della ricorrente, non ha trascur ato il fatto che sul piano let terale le parti individuali avevano espressamente qualificato il superminimo come “assorbibile”. E tuttavia ha pure evidenziato che, da un lato, l'unica ipotesi espressamente prevista di “assorbimento” fosse stata s pecificamente individuata dai contraenti (“futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL”) e, dall'altro, che il passaggio automatico dal 5^ al 4^ livello non integrasse l'ipotesi consi derata, in quanto non si trat tava di aumento “introdotto” da disposizioni di legge o dal ### bensì del normale sviluppo dell'inquadramento previsto dal ### ab origine e non in virtù di una sopravvenuta stipulazione. Trattasi di un'interpretazione pienamente plausibile, perché rispettosa dei criteri ermeneutici invocati dalla stessa ricorrente.  6.- Con il sesto motivo, proposto in via subordinata ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazio ne” degli artt. 1362, 1365, 1366, 1367 e 1371 c.c., 213 ### terziario, 112, 115 e 416 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare che 7 l'assorbimento del superminimo nei miglioramenti retributivi è un principio generale, sicché occorre una specifica previsione delle parti per escluderne l'operatività e non per consentirla. Invoca al ri guardo un precedente di questa Corte (Cass. n. 10945/2016). 
Il motivo è infondato. 
Proprio in omaggio a tale principio i giudici d'appello hanno considerato che la pr evisione specifi ca di un'ipotesi di ass orbimento significasse esclusione di ogni altra ipotesi. Dunque la violazione di norme di diritto è insussistente. Anche l'art. 1365 c.c. non giova alla tesi della ricorrente: tale norma si riferisce all'ipotesi in cui i contraenti abbiano utilizzato una specificazione concreta solo in funzione esemplificativa. Tale norma è invece inapplicabile qualora - come ritenuto dalla Corte territoriale con motivazione adeguata - le parti abbiano voluto prevedere il caso in funzione tassativa e riduttiva del principio generale. 
Al rigua rdo i giudici d'appello hanno in particolar e attribuito efficacia risolutiva all'interpretazione de lla lettera nella quale la società ### successivamente all'assunzione, aveva riconosciuto un incremento retributivo di € 50,00 a titolo di superminimo assorbibile, con la precisazione che “### eccedente la retribuzione minima prevista dal #### e ### verrà corr isposto a titolo di superminimo assorbibile e pertanto ogni eventuale futuro aumento dei m inimi contrattuali, introdotto da disposizioni di legge o dal ### sarà assorbito nel superminimo assorbibile, salvo che sia diversamente previsto dalla legge o dal ###. Tale lettera replicava l'analoga p revisione contenuta nella “lettera di assunzione” ove pure si precisava: “ogni futuro aumento dei minimi contrattual i introdotto dalla legge o dal ### sarà assorbito nel superminimo assorbibile”.  ### i giudici di merito tali pre visioni, limitan do l'assorbimento d el superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi m inimi, esclude vano l'assorbimento retributivo discendente dall'aumento derivante da un superiore inquadra mento professionale. La Corte ha perciò interpretato restrittivamente la previsione secondo cui il superminim o sarebbe assor bibile soltanto nell'eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni di legge o dal 8 ### mentre la progressione economica dovuta al passaggio automatico, dopo 18 mesi, dal 5^ al 4^ livello, non c onfigurava ipotesi di mero aumento dei minimi ma era dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all'esercizio delle mansioni ed all'anzi anità di servizi o. Dunque h anno accertato che il superminimo sarebbe stato “assorbibile” in “ogni eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizione di legge o dal CCNL”, mentre la progressione retributiva dovuta al passaggio automatico del lavo ratore dal 5^ al 4^ livello, oltre a n on potersi dire “eventuale”, essendo collegata ad un automatismo stipendiale, non potr ebbe definirsi nemmeno frutto della “introduzione” di disp osizioni di leg ge o del ### essendo pure già previ sta e regolata compiutamente al momento della comunicazione della clausola. 
Questa conclusione è volta ad attri buire particolare valore alla volontà negoziale a fronte del principio generale dell'assorbimento del superminimo negli au menti dovuti a progress ioni professionali che, seppure costitui sce orientamento costantemente ripetuto dalla giurisprudenza, fa pur sempre salva la diversa previsione delle parti (Cass. n. 26017/2018). 
Sulla scorta di tali considerazioni, la sentenza impugnata si sottrae a tutti i ril ievi ad essa rivolti sul piano della i ndividuazione del contenuto della clausola, della reg olamentazione contrat tuale collettiva e del rispetto dei criteri di ermeneutica negoziale. 
Essa è altresì conforme al criterio finale di conservazione del contratto, mentre la tesi s ostenuta dalla ri corrente, oltre che in contrasto con la ricostruzione letterale e logica del voluto contrattuale operata dai giudici di merito, rende pleonastica ed inutile la speciale regolamentazione stabilita dalle parti , finendo per contraddire il principio stabilit o dall' art. 1367 secondo cui nel dubbio le clausole devono interpretar si nel senso in cui possono avere qual che effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. 
Va ric ordato in proposito che il control lo di legittimità sugli atti di autonomia negoziale individuale non può scadere nel controllo di merito ed anteporre a quella prescelta dai giudici d'appello una differente interpretazione solo perché re putata più plausibile ad opera della ste ssa parte ricorrente. Come è noto, anche l'accertamento della volontà negoziale 9 si so stanzia in un accertamen to di fatto (ex multis Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360 /2014), riservato a ll'esclusiva competenza del giudice del merito (Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006). Ne consegue che le valutazioni del giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia della v iolazione delle regole che pr esiedono all'interpretazione dei contratti non p uò certo risolv ersi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella crit icata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468 /2004; Cass. 22979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. 11053/2000).  7.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112, 115 e 416 c.p.c., 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata la continuatività dello svolgimento delle mansioni da parte del ### In parti colare lamenta un vero e proprio “travisamento del la prova”, sostenendo che non vi sia alcun contratto e/o proroga per il periodo ottobre 2013 - marzo 2014 e che le uniche due buste paga di quel periodo sono della datrice di lavoro e non contengono alcun riferimento ad ### come utilizzatrice. 
Il mot ivo è inammissibile, perc hé non investe quell'altra parte della motivazione - che c ostituisce autonoma ratio decidendi - secondo cui la continuità del lavoro presso ### e fatto non specificamente contestato dalla società, che si è limitata a contestare la mancanza d i prova documentale, ma non il suo verificarsi sul piano storico. 
Va dunque ribadito che quando la sente nza impugnata con ricorso per cassazione sia fond ata su diverse rationes decidendi, cia scuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Cass. n. 13880/2020), o comunque per carenza di interesse. Infatti, anche laddove fosse accolto il motivo di ricorso, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall'altra ratio decidendi non censurata. 10 8.- Le s pese seguono la soccom benza e sono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  ### e rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsa re ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. 
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.   Così deciso in ### nella camera di consiglio della sezione lavoro, in 

causa n. 859/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Leone Margherita Maria, Panariello Francescopaolo

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6934/2024 del 14-03-2024

... crediti verso lo St ato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, possa avvenire, quando tali contratti sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione, implica che la necessità dell'adesione è limitata al periodo in cui i contratti sono in corso di esecuzione, allo scopo di consentire alla pubblica amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di durata, che il fornitore non si privi de lle risorse finanziarie per ade mpiere attraverso una inoppo rtuna cessione del credito (così 9789/1994); 8 di 9 detta disciplina è limitata ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), pe r i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio ge nerale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.); le n orme che riconoscono alla P.A. privilegi che rest ringono l'autonomia negoziale sono da interpretare in senso restrittivo, in linea con l'art. 41, comma 1, (Cass. 01/02/2007, n. 2209; 25/08/2023, n. 25284); non avendo i mpugnato la ratio decidendi secondo cui il prezz o della somministrazione dell'energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26253/2020 R.G. proposto da: ###'INTERNO, dom iciliato in ### PORTOGHESI 12, presso lo studio d ell' ### . (ADS###) che lo rappresenta e difende; -ricorrente contro ### in persona del procuratore speciale, ### SCARPELLINI, elettivamente domiciliata in #### 23/C, presso lo stud io dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende; -controricorrente nonché contro ### in p ersona del procuratore spe ciale, ### CARBONE, elettivamente domiciliata in ##### 10, presso lo studio dell'avvocato ### 2 di 9 CINTIO (####), rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###); -controricorrente avverso la ### dell a CORTE ### di MILANO 1700/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal #### dell'### proponeva opposizione avverso il decreto n. ###/14 con cui gli era stato ingiunto il pagamento a favore di ### di euro 50.3912,07, oltre ad accessori, quale saldo dovuto in qualità di cessionaria del credito per pregresse forniture di energie elettrica vantato dalla cedente ### S.p.A.; a tal fine adduceva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, stante l'inoperatività della cessione, e contestava la entità della pretesa; la opp osta otteneva di chiamare in giudizio, per eventuale manleva, la cedente ### S.p.A. e come quest 'ultima - costituitasi in giudizio - contestava la fondatezza dell'opposizione; il Tribun ale di ### con la sent enza n. 6464/2017, rigettava l'opposizione; la Corte d'appello di ### investita del gravame dal Ministero dell'### con la sentenza n. 1700/ 2020, deposit ata il ###, ha rigettato il primo motivo di appello - quello con cui l'appellante lamentava l'erronea app licazione della normativa speciale inerente la cessione dei crediti vantati nei confronti della PA - perché ha rite nuto, applicando la giurisprudenza di quest a Corte (Cass. n. 268/20 06), che il divieto di cessione senza l'adesione della PA, in deroga all'art. 1260 cod.civ., di cui all'art. 9 della l. 2248/1865, all. E, richiamato dall'art. 70 r.d. 2440/1923, riguarda solo i rapporti di durat a, quali l'appalto e la 3 di 9 somministrazione, rispetto ai quali è stata ravvisata l'esigenza di garantire la loro reg olare esecuz ione, evitand o che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie dell'obbligato e possa risultarne compromessa la regolare prosecuzione; una volta eseguita la fornitura, al contrario, non vi è ragione per derogare al principio di cui all'art. 1260 cod.civ.; ha aggi unto che riguardo al prezzo della somm inistrazione di energia elettrica pagato an nualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, si configura una prestazione periodica con conn otati di autonomia nell'ambito di una causa pet endi di tipo continuativo (Cass. 6209/99; Cass. n. 11918/2002; Cass. n. 1442/2015), escludendo che il Tribunale, considerando legittima la cessione dei crediti per forniture di energia risalenti ad anni prima, fosse incorso in errore; ha invece accolto il secondo ed il terzo motivo di appello, con cui il Min istero opponente domandava l' accertamento dell'avvenuto pagamento nelle more del giudizio dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo, e, per l'effetto, ha re vocato il decret o ingiuntivo opposto; il Ministero dell'### formulando un solo motivo, ricorre per la cassazione di detta sentenza; resistono con separati controricorsi ### S.p.A. ed ### S.p.A.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; le controricorrenti hanno depositato memoria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) ### stero de ll'### deduce la violazione de gli artt. 117, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 1, comma 1, della l.  52/1991, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la Corte t erritoriale avrebbe fatto malgoverno del compe ndio normativo che disciplina la facoltà di rifiuto da parte della P.A. della 4 di 9 cessione del credito in relazione ai contratti in corso di esecuzione, atteso che: l'art. 9 dell a l. n. 2248/1865, all. E st abilisce che solo con l'adesione dell'amministrazione interessata è possibile convenire sul prezzo del contratto in corso il sequestro e la cessione; l'art. 117, comma 3, del ### de gli appalti pubblici, c onfluito nell'art. 106, comma 3, de l d.lgs. n. 50/20 16, intervie ne sulla disciplina del factoring, stat uendo che le cessioni di crediti da corrispettivi di appalto, concorso d i proget tazione sono opponibili alle amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica dell'avvenuta cessione; conclude, dunque, sosten endo che la cessione dei crediti nei confronti della P.A. avviene in deroga alla cessione civilistica, allo scopo d i evitare che durante l'esecuzione del cont ratto possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a fav ore della PA e che anche la normat iva sul factoring è derogatoria rispetto al diritto comune; perciò, il fatto che l'art. 26, comma 5, della l. n. 109/1994 abbia reso applicabile alla P.A. la disciplina di cui alla l. n. 52/1991 deve intendersi nel senso che il legislatore abbia voluto non g ià abrogare le norme speciali che regolavano la cessione dei crediti nei confro nti della P.A., disponendo l'applicazione delle disciplina codicistica, ma nel senso di rendere operante nei confronti della P.A. la disciplina relativa alla cessione d ei crediti di impresa; dunque, la cessione del cred ito avvenuta, come nel caso di specie, a favore di soggetto qualificato di cui all'art. 12, comma 1, della l. n. 52/1991, rendeva operante il rifiuto espresso esercitat o ai sensi dell'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006; 2) entrambe le parti ricorrenti denunci ano l'inammissibilità d el ricorso per carenza di interesse da parte del ### atteso che la sentenza impugnata ha revocato il decreto ingiuntivo opposto; 5 di 9 detta eccezione di inammissibilità è infondata; il decre to ingiuntivo opposto è stato revocato perché è stato accertato che nelle more del giudizio il ### aveva provveduto al pagamento delle somme oggetto del provvedimento monitorio; non è stato revocato pe rché il giudice ha ritenu to infondata la pretesa creditore azionat a; quindi, non è venuto meno il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata nel giudizio, cioè il titolo sostanziale sulla base del quale la ### cessionaria aveva agito (s ul punto cfr. Cass., 7/9/2022, n. 26397); vi è pertanto l'interesse dell'opponente, nonostante sia stato vittorioso nel giudizio di opposizione, ad otte nere un a sentenza di accertamento dell'inesistenza del credito; 3) nondimeno, il ricorso non può accogliersi; inducono a tale conclusione più ordini di considerazioni: a) inn anzitutto, la decisione impugnata ha fatto leva sulla giurisprudenza di legittimità che ammette la deroga alla disciplina codicistica, solo nel caso in cui le prestazioni oggetto del contratto di sommin istrazione siano ancora in corso, negando la, per converso, nel caso di cu i alla fattispe cie oggett o di contro versia, perché le forniture erano state già eseguite; il ### tero non confuta efficaceme nte detta ratio deciden di; invoca la violazione dell'art. 9 della l. 2248/1865, all. E, che rinvia all'art. 70 del rd n. 2440/2 3 che richiede l 'adesi one dell'amministrazione quando oggetto di cessione siano l e somme dovute dallo stato per somministrazioni, forniture e appalti sempre che si tratti di contratti in corso di esecuzione; argomenta la tesi secondo cui in caso di applicazione della l.  52/1991, essendo il cessionario un soggetto qualificato, la cessione sarebbe sempre rifiutabile dalla P.A. entro 45 giorni dalla cessione e sostiene ch e, nel caso di specie, d etto rifiuto sarebbe stato opposto tempestivamente, senza invero farsi carico di dimostrare di avere esercitato il rifiuto, limitandosi ad addurre in maniera del 6 di 9 tutto assertiva la mancata contestazione del rifiuto esercitato dalla ### alla quale era stata no tificata la cessione, in data 6 maggio 2023 e cioè nel termine di 4 5 dalla notificazione de lla cessione; la tesi sostenuta è comunque infondata; questa Corte ha avuto occasione di chiarire infatti che la speci alità della discipli na della cessione d ei crediti verso la P.A:(artt. 69 e 70 l. 1 8 novembre 1923, n. 2440) escl ude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore; tale conclusione è confermata, del re sto, da ll'art. 26, comma 5.  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le d isposizioni della legge n. 52\1991 "ai cre diti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di ap palto d i lavori pubbli ci, di concessione di lavori pubblici e da contratti d i progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici; da tale disposizione emerge non solo che la legge n. 52\1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma an che che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda nepp ure tut ti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura (così Cass. 16/09/2002, 13481); in aggiunta, è stato già in altre occasioni rilevato che: l'art. 9 all. E l. 2248 del 1865 costituiva una delle manifestazioni della "conquista della specialità" da parte del diritto amministrativo, che nondi meno, "il nucleo tradizionale della contrattua lità amministrativa - appalti e forniture - era stat o restituito alla cognizione dell'autorità giudiziaria e alla disciplina del codice civile, integrata anche da una specifica normativa di settore 7 di 9 sui lavori pubblici (L. 21 marzo 1865, n. 2248, all. F)", abrogata dal d.p.r. 554 del 1999; quella disciplina sett oriale vietava, all'art. 339 "qualunque cessione di credit o e qualunque pro cura, le qual i non siano riconosciute"; l'art. 351 disponev a che "ai credi tori de gli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse op ere, salvo che l'### amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuo cere all'andamento ed alla perfezione dell'opera. 
Potranno però esser e senz'altro sequest rate le somme che rimarranno dovute ai sudd etti appaltatori dopo la defin itiva collaudazione dell'opera"; proprio da quest'ultima norma traspaiono le ragioni della deroga al codice ci vile: essa serve a consentire alla pubblica amministrazione di riconoscere che l a cessione del credito non pregiudichi "l'andamento" e la "perfezione d ell'opera", tanto che i crediti ritornano a poter essere lib eramente ("senz'altro") sequestrati/ceduti dopo il collaudo definitiv o dell'opera; l'inesistenza di un pregiudizio era manif estata at traverso un apposito atto di "adesione"; il il rd. n. 244 0/1923, dispo nendo, all'art. 70, che la cessione dei crediti verso lo St ato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, possa avvenire, quando tali contratti sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione, implica che la necessità dell'adesione è limitata al periodo in cui i contratti sono in corso di esecuzione, allo scopo di consentire alla pubblica amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di durata, che il fornitore non si privi de lle risorse finanziarie per ade mpiere attraverso una inoppo rtuna cessione del credito (così 9789/1994); 8 di 9 detta disciplina è limitata ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), pe r i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio ge nerale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.); le n orme che riconoscono alla P.A. privilegi che rest ringono l'autonomia negoziale sono da interpretare in senso restrittivo, in linea con l'art. 41, comma 1, (Cass. 01/02/2007, n. 2209; 25/08/2023, n. 25284); non avendo i mpugnato la ratio decidendi secondo cui il prezz o della somministrazione dell'energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, come questo ‘configura ina prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo' (pp. 6-87 della sentenza), anche sotto questo profilo la censura non può essere accolta; 2) il ricorso va, pertanto, rigettato; 3) le spese del giudizio di cassazione sono li quidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti.  PQM La Corte rigett a il ricorso. Condann a il ricorre nte al pagamen to delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cu i euro 5 .000,0 0 per onorari, o ltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.pr. n. 115/2002, dà atto della sussi stenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.   9 di 9 Così deciso nella ### di Consiglio del 9/01/2024 dalla ### 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Gorgoni Marilena

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22701 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.081 secondi in data 28 dicembre 2025 (IUG:Q9-F8ECDA) - 1429 utenti online