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Tribunale di Genova, Sentenza n. 2611/2025 del 26-11-2025

... interessi dalla domanda, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica presso i ####, ### e ### per il periodo a partire dal mese di agosto del 2021 fino al mese di gennaio del 2022. In particolare, il credito è provato e la contestazione svolta nell'atto di citazione in opposizione secondo cui “si deve con forza negare che la ### abbia diritto al pagamento delle somme ingiunte in quanto non risulta sottoscritto alcun contratto; che le pretese somministrazioni di elettricità relative alle fatture de quibus siano state effettivamente erogate e che gli importi richiesti siano in linea con i presunti consumi stimati” è infondata in virtù delle seguenti considerazioni: - sussiste un rapporto contrattuale tra le parti nonostante il disconoscimento delle firme sul negozio di cui al doc. 6 del rito monitorio. Esso si desume dal fatto che ### abbia effettivamente somministrato l'energia elettrica in favore di #### (sul punto cfr. infra), dal pagamento (doc. 32, 33, 34 e 35 prodotte con la seconda memoria) da parte dell'opponente delle bollette precedenti a quelle azionate con il ricorso monitorio (aprile - luglio 2021), dalla richiesta di rateizzazione proveniente da un (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA mediante collegamento audiovisivo ex art. 127 bis c.p.c. 
Addì 26/11/2025 davanti alla Giudice dott.ssa ### sono comparsi: l'avv.  ### per parte attrice opponente, collegato da remoto; l'avv.  ### per parte convenuta opposta, collegato da remoto; La Giudice, invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv.  ### precisa le conclusioni come in prima memoria istruttoria; chiede comunque la compensazione delle spese; l'avv.  ### precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta e si oppone alla compensazione delle spese; le parti procedono alla discussione orale della causa; la Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota (stanza virtuale) del dispositivo e della concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione.   La Giudice dott.ssa
R.G. n. 7768/2022 ### del Popolo Italiano Il Tribunale di ### persona della Giudice Unica dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al R.G. n. 7768/2022 promossa da: ### S.R.L. ###. 
Avv. ### -parte attrice opponente contro ### S.P.A. 
Avv. ### Avv. ### Avv. ### -parte convenuta opposta CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti in sede di discussione orale della causa; 1. - ritenuta l'inaccoglibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente secondo cui la scelta del foro di ### si fonderebbe sull'art. 13 delle condizioni generali del contratto, ritenuta vessatoria -e non sottoscrittain quanto deroga alle norme sulla competenza territoriale: l'opponente ha disconosciuto le firme sul contratto di somministrazione, cosicchè di esso -compresa la pattuizione invocatanon ci si può avvalere; l'opponente avrebbe dovuto quindi contestare la competenza con riguardo a tutti i fori ex artt. 18, 19, 20 c.p.c.; non avendo ### a ciò provveduto, l'eccezione è inammissibile (“In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice” Cass. Civ. ord. n. 16284/2019); 2. - ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità avanzata dall'opponente per mancato esperimento da parte di ### del tentativo obbligatorio di mediazione presso ### (c.d. TICO) alla luce dell'orientamento giurisprudenziale seguito da questa ### di Tribunale a mente del quale “il procedimento deflattivo opera però nel diverso caso in cui il cliente privato abbia a muovere delle doglianze per disservizi e richieste risarcitorie: dopo il reclamo, ma prima di attivare un eventuale procedimento giudiziario, è richiesta l'attivazione del cd ### Il caso di specie è invece relativo a una domanda di pagamento di fatture non saldate da parte della società di vendita per una fornitura prestata. È stato scelto il procedimento monitorio per il quale non opera la necessità di preventivo tentativo di conciliazione. Ed infatti, come affermato da questo stesso ufficio in altro giudizio “nell'ambito della delega conferita con la ### 481/1995, il legislatore ha conferito ad ### il potere di definire i criteri e le condizioni per esperire il tentativo di conciliazione. Con delibera 209/2016 (cd. ###, ### ha stabilito che l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione gravi sul cliente finale (v. art. 7 ###. 
In ogni caso, la Suprema Corte (Cass. sentenza 25611/2016 e Cass. sentenza 8240/2020) ha escluso l'applicabilità di tale meccanismo ai procedimenti monitori (sentenza n. 347/2022 Dott.ssa Russo)” (cfr. ### n. 2644/2022 pubbl. il ### RG n. 4459/2021 - dottoressa ### e n. 3276/2024 pubbl. il ### RG n. 7128/2023 -dottoressa ###); 3. - ritenuta la fondatezza della domanda monitoria proposta da ### di condanna di ### LIQUIDAZIONE al pagamento della somma di euro 34.494,37 oltre interessi dalla domanda, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica presso i ####, ### e ### per il periodo a partire dal mese di agosto del 2021 fino al mese di gennaio del 2022. In particolare, il credito è provato e la contestazione svolta nell'atto di citazione in opposizione secondo cui “si deve con forza negare che la ### abbia diritto al pagamento delle somme ingiunte in quanto non risulta sottoscritto alcun contratto; che le pretese somministrazioni di elettricità relative alle fatture de quibus siano state effettivamente erogate e che gli importi richiesti siano in linea con i presunti consumi stimati” è infondata in virtù delle seguenti considerazioni: - sussiste un rapporto contrattuale tra le parti nonostante il disconoscimento delle firme sul negozio di cui al doc. 6 del rito monitorio. Esso si desume dal fatto che ### abbia effettivamente somministrato l'energia elettrica in favore di #### (sul punto cfr. infra), dal pagamento (doc. 32, 33, 34 e 35 prodotte con la seconda memoria) da parte dell'opponente delle bollette precedenti a quelle azionate con il ricorso monitorio (aprile - luglio 2021), dalla richiesta di rateizzazione proveniente da un soggetto poi divenuto liquidatore della società (doc. 20 monitorio); - è provata la correttezza dei consumi fatturati per il periodo agosto - dicembre 2021 -oggetto del ricorso monitorio-, in base a quanto emerge dalle fatture di ### (doc. 7-11, monitorio), dalle fatture di trasporto del ### (doc. 23 comparsa) e, soprattutto, dalla CTU licenziata - condivisa e fatta propria dalla scrivente-. Essa ha acclarato, in forza delle verifiche effettuate presso il ### - istituito presso ### dalla legge n. 129/2010 con la finalità di gestire i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas-, che “... da aprile 2021 a dicembre 2021 i punti di prelievo POD ###, ### e ### (associati a ### sono stati alimentati dal venditore ### s.p.a.”, nonché la correttezza del prezzo applicato in bolletta giacchè “L'### ha fornito i dati dei consumi orari per i punti di prelievo in oggetto (### C- ### orari di consumo POD ###, ### D- ### orari di consumo POD ###, ### E- ### orari di consumo POD ###, dati forniti da ### S.p.A.). Quindi con il ### (### ottenuto dal ### (### (### F, G, H), lo scrivente ha ricalcolato il prezzo della componente energia. Si fornisce tabella sintetica degli importi calcolati solo per la componente energia e confrontati con quelli ottenuti da calcolo. Si rileva una differenza di euro 5,49 a favore del cliente imputabile alle approssimazioni successive (#### confronto componente energia)”; 4. - ritenuta l'infondatezza dell'eccezione svolta dall'opponente di nullità del contratto per assenza di causa per l'assorbente ragione per cui il requisito del contratto in parola non può assumere il significato di mera convenienza economica dell'affare; 5. - ritenuto, in conclusione, che l'opposizione è infondata e deve quindi essere rigettata; per l'effetto, il decreto ingiuntivo va confermato; 6. - ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 -valori medi-, decurtata del 50% la fase decisionale consistita in una breve discussione. 
Le spese di ### come separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente; PQM Il Tribunale di ### in composizione monocratica in persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: a) rigetta l'opposizione proposta da ### s.r.l. in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo n. 1904/2022, che, per l'effetto, conferma integralmente e dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.  b) condanna ### s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore di ### S.p.A. delle spese di lite, che liquida in € 6.164,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; c) pone le spese di ### come separatamente liquidate, definitivamente a carico di ### s.r.l. in liquidazione.  ### 26.11.2025 La Giudice dott.ssa

causa n. 7768/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Gabriel Raffaella

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 226/2025 del 04-02-2025

... dell'opposta). Dunque, considerato che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem” (si veda, in tema di somministrazione di energia elettrica, Cass. Civ. Sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249), è evidente come la documentazione prodotta dimostri l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, peraltro non contestato con l'atto introduttivo del presente giudizio, avente a oggetto la fornitura idrica in favore dell'opponente. In proposito, occorre dunque richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2190/2018 All'udienza del 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa ### svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; - ### l'avv. ### ha concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data ###; - ### S.p.a., l'avv. ### ha concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data ###; Il Giudice Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti. 
Il Giudice dott.ssa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art.  281 sexies c.p.c. la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2190/2018 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 19, giusta procura in atti; OPPONENTE ### S.P.A. (P.IVA ###), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.  ### sito in #### n. 13, giusta procura in atti; ###: Opposizione a decreto ingiuntivo.  ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### proponeva opposizione avverso il d.i. n. 428/2018 del Tribunale di ### con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.982,98 oltre gli interessi e spese liquidate, in favore di ### S.p.a., in quanto creditrice per la fornitura idrica (giuste fatture indicate con emissione dall'anno 2008 all'anno 2016, di diverso importo e per diversi corrispondenti periodi). 
A sostegno della spiegata opposizione, deduceva l'intervenuta prescrizione del credito vantato da ### S.p.A. per carenza di atti interruttivi validi. Sosteneva, in particolare, l'intervenuta prescrizione per le fattura che ### aveva emesso nel 2007 e dal 2008 al 2013, in assenza di atti interruttivi utili ad interrompere la stessa. 
Pertanto, contestava, impugnava e disconosceva le fatture e la diffida inoltrati da parte opposta (allegati nel fascicolo monitorio della stessa - doc. sub. 6 e sub. 6 bis), in quanto mere fotocopie e, per tale motivo, inidonee ad interrompere il decorso del quinquennio. 
Contestava, altresì, la quantificazione della somma, e deduceva che un elevato consumo in una sola bolletta, e per un solo periodo, poteva essere tale se non per una confessata anomalia del sistema di lettura. Infine, contestava l'effettiva certezza dell'avvenuto pagamento per mancata indicazione della causale nel fatturato del giorno 18.01.2008, di cui ne invocava l'opposizione, sia per la prescrizione che per il pagamento iniziale. 
Contestava, altresì, tutte le copie di messa in mora e ne disconosceva qualsiasi conformità. 
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “### l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione dei crediti reclamati ed ingiunti. In via subordinata e riconvenzionale, per tutte le ragioni esposte dichiarare la prescrizione intervenuta per i crediti oggetto del decreto ingiuntivo essendo decorsi cinque anni senza atto interruttivo alcuno accertando, in subordine la non corrispondenza dell'importo reclamato nella fattura 18.1.2008, se non risultasse prescritto il relativo credito, da effettivi consumi di acqua. Con il favore delle spese, competenze ed onorari di lite in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.” Si costituiva in giudizio ### S.p.A., eccependo l'infondatezza dell'atto di opposizione per mancanza di specificità della contestazione. In particolare, deduceva che l'opponente: non dimostrava le ragioni della dedotta infondatezza della pretesa creditoria di ### non metteva in discussione la fornitura del servizio idrico; si limitava a lamentare una presunta impossibilità di addebitare in un'unica “bolletta” consumi elevati. Evidenziava, difatti, che la fattura non era oggetto di specifica contestazione nel corso del rapporto contrattuale e costituiva, pertanto, ex art. 2710 c.c., valido elemento di prova quanto al rapporto intercorso tra le parti per cui è causa nonché alle prestazioni eseguite. In merito all'eccepita prescrizione del credito, affermava che ai sensi dell'art. 36 del ### fatturava trimestralmente all'utente - opponente il corrispettivo del servizio reso e, successivamente, spediva le relative fatture contenenti l'annotazione di quelle impagate di cui ne aveva, più volte, sollecitato il pagamento; evidenziava altresì che l'opponente nell'aprile del 2011 aveva inviato ad ### S.p.a. una richiesta di rateizzo (documento protocollato da ### S.p.A. con prot. ### - 14846 del 22/4/11) e, pertanto, riconosceva il proprio debito ed interrompeva qualsivoglia prescrizione del diritto di credito. 
Riteneva sussistenti, dunque, tutti i presupposti, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 428/2018 emesso nei confronti dell'opponente, che richiedeva. 
Pertanto, ### S.p.A. così concludeva: “### l'###mo Tribunale adito così provvedere: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 428/2018 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; 2) rigettare l'avversa opposizione, per le esposte argomentazioni e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 428/2018, reso dal Tribunale di ### ed, in ogni caso: 3) accertare e dichiarare che la signora ### è tenuta al pagamento di € 5.982,98 oltre interessi legali e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo indicato, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino all'integrale soddisfo; 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014.” Con ordinanza del 04.06.2020 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dopodiché, concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 4.2.2025. 
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (###, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n. 25584). 
Il suddetto criterio di ripartizione dell'onere probatorio va evidentemente coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate dall'attore o dal resistente in monitorio produce l'effetto che tali fatti debbano ritenersi ammessi, senza necessità di prova (ex multis: Cass. Civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/08/2012, n. 14594; Cass. Civ. Sez. III, 06/10/2015, 19896). 
Nel caso di specie, dunque, ### S.p.a. ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria, producendo, in fase monitoria, l'estratto notarile del libro contabile, le fatture emesse a carico dell'opponente (nonché la diffida), come tali sufficienti, ai sensi dell'art. 634, comma 2°, c.p.c., a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio).  ### ha, inoltre, allegato in questa sede la documentazione attestante i consumi idrici di ### (allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 2) ed i verbali di intervento per la riduzione del flusso idrico e per la chiusura del servizio per morosità (allegati al fascicolo dell'opposta). 
Dunque, considerato che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem” (si veda, in tema di somministrazione di energia elettrica, Cass. Civ. Sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249), è evidente come la documentazione prodotta dimostri l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, peraltro non contestato con l'atto introduttivo del presente giudizio, avente a oggetto la fornitura idrica in favore dell'opponente. 
In proposito, occorre dunque richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 15.5.2018, n. 11736). 
Nel caso di specie, l'opponente nessuna contestazione ha svolto in ordine alla sussistenza del rapporto di fornitura tra le parti, il quale, peraltro, appare comprovato anche dai verbali di intervento tecnico del 21.01.2009, aprile 2011, 07.05.2012, 05.11.2014 prodotti nel fascicolo dell'opposta, oltre che dalla richiesta di rateizzazione inoltrata dall'opponente nell'anno 2011.
Una volta dimostrata da ### l'esistenza e l'efficacia del rapporto contrattuale, sarebbe stato onere dell'utente dimostrare le ragioni della infondatezza della pretesa del somministrante. 
Tuttavia, nell'atto di opposizione, in ordine alle tariffe applicate da ### S.p.a., l'opponente si è limitata a dedurre la presenza di un errore nella quantificazione delle bollette, genericamente alludendo al fatto che non fosse possibile un consumo così elevato in una sola bolletta e per un solo periodo di tempo, senza allegare, né dimostrare, di aver effettuato contestazioni relative alla misurazione dei consumi nel corso del rapporto o di aver denunciato malfunzionamenti del contatore. 
Dunque, “in assenza di specifica e congrua contestazione, da parte dell'attore, sia dei dati relativi ai consumi, sia del funzionamento della relativa rilevazione da parte di misuratore funzionante allo scopo” (cfr. Cass. civ. ### n. 638/2020; Tribunale di ### n. 1066 del 19.4.2018; Tribunale di ### n. 1206 del 4.5.2015), le eccezioni sollevate in proposito dall'opponente devono essere rigettate. 
La Suprema Corte ha chiarito, invero, che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 09/01/2020, n. 297; Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2021, n. 836). 
Ne discende che l'opponente, non avendo provato di aver effettuato contestazioni relative alla misurazione dei consumi nel corso del rapporto o denunciato malfunzionamenti del contatore, non ha superato la presunzione di veridicità delle contabilizzazioni effettuate da ### con conseguente dimostrazione della corretta quantificazione del credito oggetto d'ingiunzione ridotto delle somme che risultano prescritte. 
Parimenti, risulta infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in merito all'intervenuta prescrizione del credito. 
Sul punto, va ricordato che il prezzo della somministrazione di acqua, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica e deve ritenersi pertanto incluso nella previsione dell'art.  2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/12/1985, n. 6458), almeno con riguardo alle fatture con scadenza precedente al 1° gennaio 2020, avendo il ### esteso l'ambito di applicazione del termine di prescrizione biennale, introdotto dalla L.  205/2017, ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico. Ciò posto, va osservato che nel caso di specie le fatture azionate sono riconducibili ad un arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2007 e l'anno 2016 (in particolare v. fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. 1/2013/###/0/C del 11.01.2013; fattura n. ###/2013 emessa in data ###; fattura n. 1/2013/###/0/C emessa in data ###; fattura ###/2014 emessa in data ###; fattura n. 1/2014/###/0/C emessa in data ###; fattura n. ###/2014 emessa in data ###; fattura n. ###/2014 emessa in data ###; fattura n. 1/2015/###/0/C emessa in data ###; fattura ###/2015 emessa in data ###; fattura n. ###/2015 emessa in data ###; fattura n. ###/2015 emessa in data ###; fattura n. 12.01.2016; fattura n. ###/2016 emessa in data ###; fattura n. ###/2016 emessa in data ###; fattura n. ###/2016 emessa in data ###). 
La società opposta ha documentato e, dunque, provato, di aver inoltrato alla controparte, a mezzo raccomandata A.R., un atto di diffida, datato 24.11.2016. ricevuto in data ###, idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione per le fatture emesse prima del 1.12.2011. 
Altresì, atto interruttivo del decorso della prescrizione risulta essere la richiesta di rateizzazione che l'opponente inoltrava all'opposta nell'aprile del 2011, rispetto, tra l'altro, alla fattura 774086/2007; pertanto, tale richiesta vale come riconoscimento del credito e come atto di interruzione del decorso della prescrizione (v. sul punto la Cassazione civile , sez. I , 08/04/2024, n. 9242: “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l' articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”). 
In aggiunta, ### S.p.A., con la seconda memoria di replica, ha documentato e, pertanto, provato, ulteriori diffide, solleciti di pagamento e preavvisi di riduzione/sospensione del servizio idrico, relative agli anni 2013 e 2016, evidenziando l'impossibilità di completare la lista delle fatture non adempiute per insufficienza dello spazio nel documento (v. diffida del 30.5.2013 relativa alle fatture nn. ###/2013 - ###/2013 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2011 - ###/2011 - ###/2007 - ###/2008; diffida del 05.09.2013 relativa alle fatture nn. ###/2007 - ###/2008 - ###/2008 - ###/2011 - ###/2011 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2013; diffida del 28.07.2016 relativa alle fatture nn. 291915 - 284071 - 546355 - 284687 - 549080 - 815667 - 22295 - 293088 - 832988; diffida del 28.03.2019 relativa alle fatture nn. 659886/2017 - 963239/2017 - 48104/2018 - ###/2018 - 660034/2018 - 965015/2018). 
Dunque, ### S.p.A. ha dato prova della sussistenza di atti interruttivi del decorso della prescrizione. 
A fronte di ciò, il disconoscimento di parte opponente delle fatture, delle diffide e delle ricevute è generico e inammissibile. Sul punto, va precisato che la ### si è limitata a disconoscere genericamente la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia dalla controparte (così, in atto di citazione: “i documenti 6 e 6 bis versati ex adverso sono mere fotocopie” .. “si contestano le copie versate, si impugnano e si disconoscono” .. “si contestano tutte le copie di messa in mora e si disconosce qualsiasi conformità delle dette”). Anche nei successivi scritti difensivi, la ### non ha mai disconosciuto la sottoscrizione delle ricevute di ritorno delle avverse diffide (prodotte da ### con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), limitandosi a svolgere laconiche contestazioni sulla conformità degli atti prodotti in copia. Giova quindi rammentare che il disconoscimento di conformità con l'originale della copia fotografica non autenticata (previsto dall'art. 2719 c.c.) va rigorosamente distinto dal disconoscimento della sottoscrizione o del contenuto del documento (previsto dall'art. 214 c.p.c.), afferendo a piani nettamente diversi. In particolare, disconoscendo la conformità della copia all'originale si contesta una falsità afferente la copia del documento; per contro, disconoscendo la sottoscrizione o il contenuto di un documento si contesta la falsità dello stesso originale. Dunque, mentre in caso di disconoscimento dell'autenticità del documento, la mancata richiesta di verificazione preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; in particolare, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. Civ., Sez. V, 18.1.2022, n. 1324). Inoltre, l'art. 2719 c.c. dispone che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Letteralmente, pertanto, l'onere che grava sulla parte è quello di un disconoscimento “espresso”, perciò non implicito né equivoco. In tal senso, per via giurisprudenziale è stato introdotto, ai fini del disconoscimento ex art. 2719 c.c., l'ulteriore requisito della specifica indicazione degli “aspetti differenziali” tra copia prodotta ed originale, in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione specifica, che evidenzi in maniera univoca gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale. Ed infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non soltanto il semplice disconoscimento della copia all'originale non impedisce al giudice di accertarne la conformità attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni ( Civ., sez. II, 16/10/2020, n. 22577), ma, soprattutto, “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Civ., sez. II, 07/02/2020, 2908). 
Nella fattispecie oggetto di causa, invece, il disconoscimento effettuato dall'opponente si appalesa del tutto generico e, pertanto, privo di efficacia. 
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, con contestuale condanna dell'opponente al pagamento del credito di € 5.982,98 oltre gli interessi e alle spese liquidate. 
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e applicando i parametri minimi alla luce della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Rigetta l'opposizione proposta da ### e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 428/18, R.G.N. 2190/2018, emesso dal Tribunale Civile di ### il ###, che dichiara definitivamente esecutivo - ### al pagamento, in favore di ### S.p.a., delle spese di lite che liquida per l'intero in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.  ### 4 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 2190/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Vendemiale Giuseppina

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 626/2025 del 01-04-2025

... 2013. Sul punto, va ricordato che il prezzo della somministrazione di acqua, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/12/1985, n. 6458), almeno con riguardo alle fatture con scadenza precedente al 1° gennaio 2020, avendo il ### esteso l'ambito di applicazione del termine di prescrizione biennale, introdotto dalla L. 205/2017, ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico. Nel caso di specie, ### S.p.a. non ha dimostrato di aver posto in essere atti interruttivi della prescrizione con riferimento alle fatture antecedenti il ###, ossia emesse oltre i cinque anni precedenti la notifica del decreto ingiuntivo. Più nel dettaglio, con riferimento agli atti interruttivi depositati da parte opposta, si osserva che: - la diffida ad adempiere del 3.11.2016, ricevuta dal ### in data ### (doc. 6 e 6bis fascicolo monitorio), è idonea a spiegare (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art.  281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 5507/2018 promossa da: ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### ed elettivamente domiciliat ###### V.le dello Statuto n. 41, giusta procura in atti; OPPONENTE contro ### S.P.A. (P.IVA ###), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### V.le dello Statuto n.13, giusta procura in atti; ###: Opposizione a decreto ingiuntivo ### Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio ### S.p.a., proponendo opposizione avverso il d.i. n. 2059/2018, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.748,92, oltre interessi spese e competenze, a titolo di mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura idrica erogata per le utenze cod.58422187 e cod.41586425, entrambe site in #### via ### 58.
A fondamento dell'opposizione, l'attore deduceva di aver realizzato sin dal 1999, all'interno della propria proprietà, un pozzo per l' approvvigionamento idrico, facendosi carico di tutte le spese di realizzazione e pagando il canone di consumo di acqua pubblica direttamente alla ### precisando che, a partire dal 2006, aveva contestato la fatturazione emessa dalla società ### S.p.a. inerente la propria utenza, in quanto nonostante la presenza del pozzo venivano addebitate voci inerenti il prelievo idrico. A seguito delle continue contestazioni la società inviava sul posto i propri tecnici, i quali, come da verbale di contestazione n. 06/15638 del 14/09/2006, rilevavano che “contatore ha girato a rovescio a causa del pozzo”; nonostante ciò, l'opposta continuava ad addebitare illegittimamente le voci contestate ed egli si vedeva costretto a contattare nuovamente la società, la quale inviava sul posto un tecnico, il quale, unitamente a quanto rilevato nel precedente controllo, riscontrava la presenza del pozzo. 
Quindi, a seguito di reclamo inoltrato in data 6 luglio 2016 a mezzo email, con cui contestava la fattura n. ###/2016, poiché nella stessa si faceva riferimento ad un contatore diverso, l'opponente veniva a conoscenza che la matricola identificata con n. ###, si riferiva ad un “contatore fittizio” necessario per permettere la fatturazione del consumo stimato previsto dalla tabella contenuta nell'art.32 del Regolamento del S.I.I.. 
Esponeva, inoltre, che entrambi i misuratori, e precisamente n. ### e n. ###, addebitavano i medesimi costi per fognatura e depurazione, duplicando la pretesa creditoria in virtù di un unico contratto. Deduceva che nel corso degli anni, a causa dei frequenti disservizi ed errate fatturazioni a lui recapitate, aveva più volte richiesto l'intervento di tecnici, i quali avevano constatato l'effettivo utilizzo della risorsa idrica pari a 22 mc (periodo stimato dal 02.09.2010 al 19.01.2015). 
Con fattura n. 1003630/2014 del 10.12.2014, ### S.p.a. richiedeva il pagamento dell'importo di € 10.447,92, ma, a seguito di reclamo inoltrato a mezzo raccomandata a/r in data ###, l'opposta emetteva la nuova fattura n. 82333/2015 pari ad € - 7.478,69, restituendo gli acconti in precedenza emessi, ed addebitando il consumo reale per il periodo 02.09.2010 - 19.01.2015, richiedendo quindi un saldo ammontante ad € 2.969,23, derivante dalla compensazione delle due fatture, saldo che veniva immediatamente pagato attraverso bonifico bancario dall'odierno opponente. 
Successivamente, con fattura n. 228246 emessa in data ### e con scadenza al 28.04.2015 l'opposta richiedeva il pagamento di € 8.116,11, a titolo di conguaglio con valorizzazione dei consumi dal 23.03.2010 al 19.03.2015; le due fatture addebitavano i costi relativi alle voci “depurazione, fognatura e quota fissa” stimati da ### S.p.a. con valorizzazione dei consumi per il medesimo periodo, ossia fattura n. 1003630/2014 periodo 02.09.2010 - 19.01.2015, fattura n. 228246/2015 consumi dal 23.03.2010 al 19.03.2015, conguaglio per il quale il ### aveva versato €.2.963,23 come ricalcolato dalla società, a seguito di fattura di storno. 
Eccepiva, altresì, la prescrizione relativamente alle fatture riportate in tabella n. 505039; 456976; 695260; 861073; 947580; 191760; 452733; 200451 tutte relative agli anni 2007-2008-2009 e 2010 poiché per le stesse non veniva interrotta la prescrizione quinquennale atteso che alcuna raccomandata di sollecito veniva inviata all'odierno opponente successivamente all'anno 2009. 
Concludeva, dunque, chiedendo di “dichiarare l'insussistenza del credito come quantificato dall'odierna opposta, e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2059/2018 ferma la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Si costituiva in giudizio ### S.p.a., deducendo che la domanda di pagamento azionata in via monitoria traeva origine dalla morosità del ### nel pagamento dei corrispettivi dei servizi erogati per le utenze n.ri 58422187 e 41586425, entrambe site in ####, alla ### n. 58 (cod. cliente n. 291999), per cui aveva espletato il servizio maturando un credito pari ad € 15.748,92. 
Precisava che le fatture erano state emesse sulla scorta dei dati di consumo rilevati dal contatore/misuratore, posto all'interno dell'immobile dell'utente/opponente, in base alle tariffe approvate dall'ATO 4 e successivamente dall'### mai contestate nel corso del rapporto di fornitura, e che i tecnici della società avevano regolarmente rilevato le letture dei consumi registrati dal contatore a servizio dell'utenza per cui è causa. 
Rilevava che l'opponente non aveva mai contestato l'avvenuta erogazione dei servizi resi da ### sulla base della quale era stata legittimamente richiesta ed ottenuta l'ingiunzione di pagamento e che il ### aveva applicato la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo ed in relazione alla tipologia d'uso attribuita all'utenza. 
In merito all'eccepita prescrizione, esponeva di aver fatturato trimestralmente all'utente il corrispettivo del servizio reso e, successivamente, spedito le relative fatture contenenti, tra l'altro, l'annotazione di quelle rimaste impagate di cui aveva, più volte, sollecitato il pagamento.
Quanto alla sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, rammentava che ### S.p.a.  era succeduta ope legis nei contratti stipulati illo tempore (tra i soggetti privati e i ###, con conseguente obbligo per l'ente gestore di continuare a garantire il servizio nei confronti dei soggetti già allacciati alla linea, di applicare la relativa tariffa quale corrispettivo del servizio reso e di riscuotere le somme dovute a tale titolo; in ordine al quantum della pretesa creditoria, deduceva che, salvo che l'utente non abbia espressamente contestato il buon funzionamento degli apparati di rilevazione, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi (in questo caso idrici), le cui risultanze fanno piena prova dei consumi addebitati. 
Quindi, ex art. 33 co. 1 del Regolamento, il ### aveva applicato la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo ed in relazione ed alla tipologia d'uso attribuita all'utenza. Tuttavia, per il periodo in cui il somministrante non aveva potuto effettuare la lettura dei consumi dal misuratore né la misurazione dei volumi di consumi, aveva dovuto fatturare in base alla stima del consumo medio giornaliero dell'utente come prescritto dal ### Infatti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del ### qualora il somministrante non abbia potuto effettuare la lettura dei consumi dal misuratore o la misurazione dei volumi di consumi, fattura in base alla stima del consumo medio giornaliero dell'utente e se codesto non fosse conosciuto secondo apposita tabella. Nella specie, era accaduto che i tecnici/letturisti dell'esponente società, recatisi presso l'utenza per cui è causa non poterono effettuare la programmata lettura in quanto il misuratore era posizionato all'interno dell'immobile e l'utente assente. La fatturazione di consumi stimati era stata dunque necessitata dal comportamento dell'utente il quale non aveva consentito la lettura “tempo per tempo” avendo gli apparecchi di misurazione all'interno dell'immobile servito (e, quindi, non correttamente posizionati secondo il ###, non aveva risposto alla richiesta di invio di autolettura, né aveva comunicato alla società esponente la lettura dei consumi come previsto dal ### di ### Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito così provvedere: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 2059/2018 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; 2) rigettare l'avversa opposizione, per le esposte argomentazioni e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2059/2018, reso dal Tribunale di ### ed, in ogni caso: 3) accertare e dichiarare che il sig. ### è tenuto al pagamento di € 15.748,92, oltre interessi legali e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo indicato, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino all'integrale soddisfo; 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014.” Denegata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art 183, comma 6, c.p.c., in via istruttoria veniva espletata prova per testi, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281- sexies cpc all'udienza del 25 marzo 2025. 
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 165/2024 (c.d. correttivo della riforma ### entrato in vigore il ###), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023. 
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 
In primo luogo, ritiene il Tribunale che meriti di trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento alle fatture emesse anteriormente all'anno 2013. 
Sul punto, va ricordato che il prezzo della somministrazione di acqua, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art.  2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/12/1985, n. 6458), almeno con riguardo alle fatture con scadenza precedente al 1° gennaio 2020, avendo il ### esteso l'ambito di applicazione del termine di prescrizione biennale, introdotto dalla L.  205/2017, ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico. 
Nel caso di specie, ### S.p.a. non ha dimostrato di aver posto in essere atti interruttivi della prescrizione con riferimento alle fatture antecedenti il ###, ossia emesse oltre i cinque anni precedenti la notifica del decreto ingiuntivo. 
Più nel dettaglio, con riferimento agli atti interruttivi depositati da parte opposta, si osserva che: - la diffida ad adempiere del 3.11.2016, ricevuta dal ### in data ### (doc. 6 e 6bis fascicolo monitorio), è idonea a spiegare efficacia interruttiva limitatamente alle fatture emesse sino al 14.11.2011, e non in relazione a quelle antecedenti, dal 2008 al giugno del 2011; - la richiesta di pagamento della fattura ###/2014 del 26.1.2015, ricevuta in data ###, non rileva in quanto tale fattura non è oggetto della pretesa azionata in via monitoria; - la diffida ad adempiere del 26.5.2015, ricevuta il ###, attiene alle sole fatture ###/2015 e ###/2015; - la diffida ad adempiere del 16.8.2016 ha ad oggetto la sola fattura 496607/2016 e non risulta essere stata consegnata all'odierno opponente. 
In definitiva, dunque, risulta maturata la prescrizione quinquennale per le seguenti fatture, oggetto della pretesa monitoria: - n. 456976 del 16/06/2008 per € 86,42; - n. 495260 del 12/09/2008 per € 500,44; - n. 861073 del 13/11/2008 per € 113,99; - n. 947580 del 12/12/2008 per € 77,89; - n. 505039 del 11/07/2007 per € 2093,78; - n. 197160 del 13/03/209 per € 91,20; - n. 452733 del 12/06/2009 per € 273,91; - n. 200451 del 12/03/2010 per € 445,07; - n. 770010 del 27/09/2010 per € 335,28; - n. 448058 del 10/06/2011 per € 588,20.  ### totale del credito prescritto ammonta, quindi, ad € 4.606,28. 
Resta quindi da esaminare la fondatezza della pretesa creditoria in relazione alle fatture non attinte dalla prescrizione, per un totale di € 11.142,64 In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. 
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (###, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, 25584).
Ed infatti, come precisato a partire dal noto arresto della Cassazione civile a ### 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), è tenuto a provare l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; di contro, il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) deve fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. in tal senso: Cass., ### 30 ottobre 2001 13533; in senso conforme Cass. n. 15328/2018). 
Nel caso di specie, ### S.p.a. ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria, producendo, in fase monitoria, l'estratto notarile del libro contabile e le fatture emesse a carico dell'opponente, come tali sufficienti, ai sensi dell'art. 634 cpc comma 2 a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio). 
In proposito, giova rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. civ. sentenza n. 9968 del 16.5.2016), mentre nessun valore le si può riconoscere, nemmeno indiziario, tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Di converso, nel solo caso in cui il rapporto sottostante non venga contestato o la fattura venga accettata, essa è idonea alla prova del rapporto specifico tra le parti e delle prestazioni da cui essa trae origine (Cass. n. 8126/04; Cass. n. 13651/06; Cass. n. 6721/04; Cass. n. 10434 del 2002; Cass. n. 6502/98). 
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore, salvo che non siano riconosciute o non contestate ad opera della controparte. 
Ebbene, nel caso di specie l'opponente ha contestato specificamente le fatture poste da ### a fondamento del preteso credito, eccependo che, nonostante la presenza del pozzo, gli erano state nel tempo addebitate voci inerenti il prelievo idrico, assolutamente non dovute in ragione dell'approvvigionamento idrico da altra fonte, e lamentando di aver subito una illegittima duplicazione dei costi in relazione alle spese di fognatura e depurazione a seguito della costituzione da parte di ### S.p.a. di un contatore fittizio con diverso codice di servizio, nel periodo 2010-2015, in forza del quale venivano emesse fatture per oneri già corrisposti per il medesimo periodo.  ### difatti, ha precisato di aver realizzato sin dal 1999, all'interno della propria proprietà, un pozzo per l'approvvigionamento idrico, facendosi carico di tutte le spese di realizzazione e pagando il canone di consumo di acqua pubblica direttamente alla ### In particolare, l'opponente ha depositato i verbali di intervento dei tecnici di ### sulla matricola contatore ### rispettivamente del 14/09/2006, del 25/06/2007 e del 22/10/2008, ove si dava atto dell'esistenza del pozzo nella proprietà ### sita in #### via ### 58, dell'approvvigionamento idrico da tale fonte, nonché dell'installazione di un misuratore al pozzo e dell'allaccio in fognatura (doc 3 e 4 del fascicolo di parte opponente), servizi per i quali ### fatturava con codice autolettura 41586425 gli oneri di fognatura e depurazione. 
A seguito di reclamo inoltrato dal ### in data 6 luglio 2016 a mezzo email, con cui si contestava la fattura n. ###/2016, poiché nella stessa si faceva riferimento ad un contatore diverso, l'opponente veniva a conoscenza che la matricola identificata con il n. ###, codice servizio 58422187, si riferiva ad un “contatore fittizio necessario per permettere la fatturazione del consumo stimato previsto dalla tabella contenuta nell'art.32 del ### del S.I.I.. (all 5 fascicolo di parte opponente). 
Risulta, quindi, che l'utenza n. 58422187 è stata costituita da ### S.p.a. nel 2016, in relazione al “contatore virtuale” n. ###, in ragione del rilevamento di un pozzo per l'approvvigionamento idrico sulla proprietà ### nonostante l'esistenza del pozzo e l'allaccio in fognatura fossero già stata dichiarati dal ### e nota ad ### S.p.a. sin dal 2006, come si evince dai verbali di intervento in atti. (cfr. docc. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte opponente). 
Ed invero, le fatture versate in atti, emesse dall'odierna opposta in relazione alla matricola originaria n. ###, addebitano regolarmente al ### non già costi per consumi idrici - inesistenti proprio in conseguenza dell'approvvigionamento al pozzo - bensì per fognatura e depurazione, le stesse successivamente richieste da ### S.p.a. anche con riferimento alla matricola fittizia n. ###. 
Ciò consente di presumere che i medesimi costi fossero addebitati anche con la fattura 1003630/2014, non presente agli atti di causa, emessa il ### con riguardo al misuratore ###, codice di servizio 41586425, per € 10.447,92, poi compensata con la fattura pari ad € - 7.478,69, con un saldo ammontante ad € 2.969,23, debitamente corrisposto. 
Emerge, quindi, la fondatezza delle doglianze di parte opponente, dovendosi ritenere che con la fattura n. 228246 (misuratore n. ###, codice di servizio 58422187) del 19.03.2015 e per € 8.116,11, emessa a titolo di conguaglio con valorizzazione dei consumi dal 23.03.2010 al 19.03.2015, siano stati richiesti i medesimi oneri di fognatura e depurazione che già venivano regolarmente addebitati sul misuratore n. ###, codice di servizio 41586425. 
Del resto, a fronte delle specifiche contestazioni articolate da parte opponente, che ha lamentato la duplicazione degli oneri per le ragioni esposte, sarebbe stato onere dell'opposta fornire la prova dell'esistenza del credito azionato e della legittimità delle somme richieste. 
Al contrario, preme rilevare che ### nella comparsa di costituzione e risposta nulla ha dedotto con riferimento al profilo della duplicazione degli oneri di fognatura e depurazione, né ha specificato le ragioni della costituzione del contatore “fittizio” in relazione al quale sono state emesse le fatture in oggetto, limitandosi a svolgere difese generiche in merito alla regolarità e alla correttezza del proprio operato, senza controdedurre in maniera specifica alle avverse contestazioni. Parimenti, la società opposta non ha depositato la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di fatto omettendo di contestare in maniera specifica i fatti addotti dall'opponente a sostegno della domanda. 
Ed invero, è solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che ### S.p.a. ha per la prima volta preso posizione sulle avverse doglianze, concernenti la duplicazione dei costi, sicché le deduzioni svolte al riguardo devono reputarsi tardive.
Il vigente modello processuale civile è, infatti, configurato come un processo articolato per fasi, ciascuna delle quali deputata allo svolgimento di determinate attività processuali, che risultano precluse dalla scadenza del termine che segna il passaggio alla fase successiva, con un implicito divieto di “regressione” del processo alle fasi precedenti e già concluse. In tale contesto, le attività assertive delle parti trovano naturale e fisiologica collocazione nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6 “primo termine”, potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, Ord. 23/05/2013).  ### S.p.a., pertanto, non ha tempestivamente contestato le allegazioni di parte opponente, né è stata in grado di superare le avverse eccezioni. 
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, poiché il creditore opposto, che aveva l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto, non ha provato i fatti costitutivi della propria pretesa. 
Visto l'esito del giudizio, le spese legali seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicando i parametri minimi tenuto conto delle attività espletate e della scarsa complessità delle questioni giuridiche affrontate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il ### n. 2059/18 del Tribunale di ### emesso in data ### e depositato in cancelleria in data ###; - condanna ### in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di ### delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.  ### 1 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 5507/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Vendemiale Giuseppina

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Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 596/2025 del 29-10-2025

... - che la convenuta era operativa nel mercato della somministrazione di prodotti di largo consumo (c.d. “distribuzione automatica” o “vending”), e concludeva con i propri clienti contratti di “gestione servizio generi di conforto mediante distributori automatici”; - di avere stipulato con la convenuta, il 24 gennaio 2012, un contratto avente ad oggetto la gestione, in favore della parte attrice, del servizio generi di conforto mediante distributori automatici nella sede operativa di #### snc - località ### - che i rapporti commerciali tra le parti si incrinavano nel mese di giugno dell'anno 2013, quando i distributori automatici di proprietà della parte attrice venivano staccati e rimossi dalla convenuta, che aveva consentito ad un'impresa concorrente terza di installare le proprie macchine presso i luoghi di causa, sino a culminare nell'illecito verificatosi il 6 maggio 2014, quando i distributori di #### S.r.l. venivano staccati dall'allaccio dell'energia elettrica mediante il trancio dei cavi, episodi per cui la parte attrice presentava denuncia - querela alla ### di #### e contestava formalmente l'inadempimento a ### S.r.l., invitandola ad eseguire un sopralluogo presso i (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### ordinaria CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa ###; ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2650/2015 del ### degli ###, promossa da: ### S.r.l., con sede #######, ###.so ### nr. 12/9 (C.F./P.I.  ###), in persona del legale rappresentante ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###), del ### di ### domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.: ###), sito in #### nr. 106; attore contro ### S.r.l. (P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### nr. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. #### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 con studio in #### nr. 1/b (C.F.: ###; P. Iva: ###), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### in #### nr. 4/1 (C.F.: ###; P. Iva: ###); convenuto ### le parti hanno concluso come in atti. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2015, la ### S.r.l. citava in giudizio la ### S.r.l, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito, accertare che le condotte imputabili alla convenuta costituiscano autonome violazioni delle clausole pattuite nel contratto stipulato in data ### ed, in particolare, accertare la violazione della clausola di esclusiva di cui al punto 3.2, la lesione dell'obbligo di rifondere l'attrice i prodotti persi di cui al punto 3.3, la violazione dell'obbligo di garantire la fornitura continuativa di energia elettrica e la libera concessione dell'area destinata ai distributori automatici di cui al punto 5, nonché l'inottemperanza degli obblighi del comodatario e dei doveri di buona fede e correttezza in sede di esecuzione del contratto da parte della convenuta. Accertare che la violazione di tali clausole abbia integrato la gravità dell'inadempimento e pronunciare, conseguentemente, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Per l'effetto condannare la società ### al pagamento della penale pattuita tra le parti per ciascuna delle singole violazioni contrattuali e così quantificata in euro 40.304,25 (quarantamilatrecentoquattro/25). Accertare l'illecito extracontrattuale e, in particolare, le condotte tese al danneggiamento dei distributori automatici ed alla sottrazione dei prodotti, imputabili alla convenuta e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 9.695,25 (novemilaseicentonovantacinque/25). Così complessivamente euro 49.999,50 o nella minore somma che verrà ritenuta di giustizia, comprensivo della penale pattuita tra le parti, dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al fatto illecito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche tenuto conto della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per aver ripetutamente violato gli obblighi contrattuali, desistito dalla procedura di ### nonché arrecato danno ingiusto all'attrice”. 
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva: ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 - di avere avviato, prima di promuovere il presente giudizio, procedura di mediazione davanti all'### di ### dell'Ordine degli Avvocati di ### ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010, considerata la natura mista del contratto stipulato tra le parti, riconducibile alla somministrazione, quanto al comodato, con esito negativo, stante la mancata adesione della parte convenuta; - di avere successivamente citato in giudizio la convenuta davanti al Tribunale di ### che dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di ### fissando termine per la riassunzione del procedimento al 14 dicembre 2015; - che la convenuta era operativa nel mercato della somministrazione di prodotti di largo consumo (c.d.  “distribuzione automatica” o “vending”), e concludeva con i propri clienti contratti di “gestione servizio generi di conforto mediante distributori automatici”; - di avere stipulato con la convenuta, il 24 gennaio 2012, un contratto avente ad oggetto la gestione, in favore della parte attrice, del servizio generi di conforto mediante distributori automatici nella sede operativa di #### snc - località ### - che i rapporti commerciali tra le parti si incrinavano nel mese di giugno dell'anno 2013, quando i distributori automatici di proprietà della parte attrice venivano staccati e rimossi dalla convenuta, che aveva consentito ad un'impresa concorrente terza di installare le proprie macchine presso i luoghi di causa, sino a culminare nell'illecito verificatosi il 6 maggio 2014, quando i distributori di #### S.r.l. venivano staccati dall'allaccio dell'energia elettrica mediante il trancio dei cavi, episodi per cui la parte attrice presentava denuncia - querela alla ### di #### e contestava formalmente l'inadempimento a ### S.r.l., invitandola ad eseguire un sopralluogo presso i luoghi di causa, per verificare l'effettiva eliminazione dei distributori della ditta concorrente; - che, a fronte di ciò, la convenuta si limitava a spostare i distributori della ditta concorrente terza in altra stanza dello stabile; - la sussistenza dell'inadempimento della convenuta, sotto i seguenti profili: a) violazione della clausola di esclusiva posta in favore dell'attrice, come pattuita dalle parti al punto 3.2 del contratto, che prevedeva l'obbligo, a carico della convenuta, per tutta la durata del contratto, di installare “solo ed esclusivamente” apparecchiature di proprietà della ### S.r.l.; b) violazione delle ulteriori clausole di cui ai punti 3.3 e 5 del testo contrattuale, che prevedevano, rispettivamente, l'onere a carico della convenuta di rifondere all'attrice “(…) a prezzi concorrenti di listino il materiale di sua proprietà smarrito, danneggiato, non restituito”, nonché di sostenere gli oneri di fornitura continuativa di energia elettrica, di libero allacciamento per fornitura di energia ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 elettrica, di libera concessione area destinata all'ubicazione dei distributori automatici, di libero accesso al personale dipendente dell'attrice per le operazioni di approvvigionamento e manutenzione, nonché al personale ed al pubblico della convenuta; c) il mancato rispetto delle obbligazioni a carico del comodatario, nel momento in cui la società convenuta ometteva di custodire i beni di proprietà dell'attrice installati presso la propria sede; - il diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, secondo quanto dedotto dalle parti nella clausola penale pattuita al punto 11 del testo contrattuale, nonché a titolo di responsabilità extracontrattuale, per i fatti illeciti verificatisi nel lasso di tempo da giugno 2013, a giugno 2014. 
Si costituiva in giudizio la ### S.r.l., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto delle avverse domande per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettarle. 2) Nel merito, in subordine, disporre la riduzione della clausola penale di cui all'art. 11 per squilibrio contrattuale tra le parti e eccessività del quantum previsto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”. 
In particolare, la convenuta rilevava: - l'inefficacia della clausola di cui al punto 3.2 del testo contrattuale, in quanto introdotta in via unilaterale dalla parte attrice e, comunque, il carattere derogabile della predetta disposizione, nonché la buona fede della convenuta, che aveva fatto affidamento sull'accettazione, da parte dell'attrice, della presenza di macchinari in titolarità di altre ditte presso i luoghi di causa; - la vessatorietà delle clausole richiamate dalla parte attrice, non oggetto di trattativa individuale, né di specifica sottoscrizione; - l'inidoneità delle violazioni lamentate, con riferimento ai punti 3.3 e 5 del testo contrattuale, a legittimare l'applicazione della clausola penale di cui al punto 11 del testo contrattuale; - l'imprevedibilità degli eventi lamentati dalla parte attrice, il cui monitoraggio non poteva rientrare nell'ambito della diligenza ordinaria richiesta al comodatario; - la necessità di rideterminare, in senso favorevole alla convenuta, la clausola di cui al punto 11 del testo contrattuale; - la carenza di prova dei danni lamentati dall'attrice. 
All'udienza del 14 aprile 2016, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr.  1, 2 e 3 c.p.c., e disponeva rinvio per il prosieguo del giudizio. 
Con memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c., parte attrice precisava le proprie conclusioni, come segue: “### all'###mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito, accertare che le condotte imputabili alla convenuta costituiscano autonome violazioni delle clausole pattuite nel contratto stipulato in data ### ed, in particolare, accertare la violazione della clausola di esclusiva di ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 cui al punto 3.2, la lesione dell'obbligo di rifondere l'attrice i prodotti persi di cui al punto 3.3, la violazione dell'obbligo di garantire la fornitura continuativa di energia elettrica e la libera concessione dell'area destinata ai distributori automatici di cui al punto 5, nonché l'inottemperanza degli obblighi del comodatario e dei doveri di buona fede e correttezza in sede di esecuzione del contratto da parte della convenuta. Accertare che la violazione di tali clausole abbia integrato la gravità dell'inadempimento e pronunciare, conseguentemente, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Per l'effetto condannare la società ### al pagamento della penale pattuita tra le parti per ciascuna delle singole violazioni contrattuali e così quantificata in euro 40.304,25 (quarantamilatrecentoquattro/25). Accertare l'illecito extracontrattuale ed, in particolare, le condotte tese al danneggiamento dei distributori automatici ed alla sottrazione dei prodotti, imputabili alla convenuta e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 9.695,25 (novemilaseicentonovantacinque/25). Così complessivamente euro 49.999,50 o nella minore somma che verrà ritenuta di giustizia, comprensivo della penale pattuita tra le parti, dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al fatto illecito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche tenuto conto della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per aver ripetutamente violato gli obblighi contrattuali, desistito dalla procedura di ### nonché arrecato danno ingiusto all'attrice”. 
La causa veniva istruita con prove documentali, e con l'audizione di testimoni. 
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022. 
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata all'11 giugno 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni, e chiedevano di trattenere la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini richiesti per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.  ***** 
Preliminarmente, con riferimento all'istanza da ultimo depositata dalla parte convenuta, si ritiene superfluo disporre una rimessione in termini per il deposito delle memorie di replica, avvenuto tardivamente a causa delle problematiche di natura tecnica evidenziate dalla parte stessa, in quanto tale irregolarità non ha arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa della controparte, non essendo previsto dalla legge uno spazio di replica avverso la memoria di replica, atto già di per sé finalizzato a controdedurre alle deduzioni avversarie, nonché ad illustrare ulteriormente tesi difensive già enunciate.  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Pertanto, si ritiene doversi accettare la memoria di replica allegata alla nota di deposito del 20 ottobre 2025. 
Nel merito, non è oggetto di contestazione il contratto stipulato dalle parti, avente ad oggetto la “(…) gestione servizio generi di conforto mediante distributori automatici”, stipulato il 24 gennaio 2012, nell'ambito del quale le medesime hanno pattuito, all'art 3.1, che “### S.r.l. installa solo distributori automatici di cui è proprietaria. ### dei distributori si intende effettuata a titolo di comodato gratuito e come tale è regolata, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, dall'art. 1803 e ss. c.c.”; all'art. 3.2, che “### S.r.l. si impegna per tutta la durata del presente contratto ad installare solo ed esclusivamente apparecchiature di proprietà della ### S.r.l.”; all'art. 3.3, che “### S.r.l. si impegna e si obbliga di buon grado a rifondere ### S.r.l. a prezzi correnti di listino il materiale di sua proprietà smarrito, danneggiato, non restituito, ma non sarà responsabile della normale usura.  ### S.r.l. si impegna a mantenere in buono stato di funzionamento tutti i distributori automatici concessi in comodato d'uso gratuito e a provvedere a tutte le riparazioni, sia per i pezzi di ricambio sia per la manodopera, a sua cura e spese (….) Saranno tuttavia addebitate al Cliente le riparazioni, le sostituzioni ed in genere tutte le spese rese necessarie in conseguenza di fatti imputabili allo stesso Cliente”; all'art. 5, che “I prezzi praticati dalla ### S.r.l. alla #### S.r.l. per tali generi sono fissati nell'allegato 1 al presente contratto per costituirne parte integrante”; all'art. 11, che “In caso di recesso anticipato (…) o in caso di mancato rispetto dei punti del presente contratto 3.2, 3.3, 5, ### S.r.l. avrà la facoltà di fatturare alla ### S.r.l. un indennizzo mensile pari all'incasso medio dei distributori installati presso ### S.r.l. calcolato nell'arco degli ultimi tre mesi fino alla scadenza naturale del contratto”. 
Ciò premesso, è documentale la pattuizione della clausola di esclusiva (art. 3.2), mediante la quale la società convenuta ha assunto l'impegno, per tutta la durata del contratto, ad installare solo ed esclusivamente apparecchiature di proprietà di ### S.r.l.. 
La tesi della convenuta, che sostiene la natura vessatoria della predetta pattuizione, non coglie nel segno. 
Come è noto, l'esclusiva commerciale è un accordo che prevede che una delle parti avrà l'esclusiva nella vendita, o distribuzione di determinati prodotti o servizi, in una specifica area geografica o mercato di riferimento. 
La facoltà per le parti di prevedere tale clausola nei contratti di somminitrazione è espressamente prevista dagli artt. 1567 c.c. e 1568 c.c. che, rispettivamente, dispongono che “Se nel contratto è ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto”; “Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto (…)”. 
Nella specie, trattandosi di contratto stipulato tra imprenditori (business to business), è necessario esaminare l'ambito di applicazione della normativa in materia di clausole vessatorie tra imprese, diversa rispetto a quella speciale dettata in materia di consumatori. In particolare, ai rapporti tra imprese/professionisti (cd. ### business to business), si applica la tutela generale prevista dall'art. 1341 c.c., mentre ai rapporti che coinvolgono i consumatori (cd. ### business to consumer), si applica la tutela speciale prevista dagli artt. 33 ss.  del D. Lgs 206/2005 (cd. Codice del ###. 
Ebbene, uno dei principi base del diritto dei contratti è, indubbiamente, quello dell'autonomia privata, ossia la facoltà che ciascun consociato ha di autodeterminarsi. Tale principio è esplicitato dall'art. 1322 c.c., norma in base alla quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge. Tuttavia, nei contratti predisposti unilateralmente da una parte, e contenuti nei c.d. modelli standard, vi sono determinate clausole che devono considerarsi prive di qualsiasi efficacia, laddove non siano appositamente approvate per iscritto dall'altro contraente, così come sancito dall'art. 1341 comma 2 c.c.. 
Si considera predisposto unilateralmente il contratto il cui "schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (modelli o formulari), in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti" (Cass. n. 4241/2003). La disciplina dell'art. 1341 comma 2 c.c. non è, dunque, applicabile al contratto frutto di una specifica negoziazione tra le parti. 
È doveroso però precisare che la mera predisposizione unilaterale del contratto non è, di per sé, sufficiente a giustificare l'applicabilità dell'art. 1341 comma 2 c.c.. 
A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che la disciplina in esame non si applica ai "contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica, vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonchè, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per l'effetto di trattative tra le parti" (Cass. Sez. I, n. 5971/2019).  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Nel caso di specie è evidente, dalla lettura stessa del testo contrattuale, e del verbale di sopralluogo per l'identificazione dei rischi allegato al predetto, che le condizioni del negozio sono state predisposte non per regolare una pluralità indistinta di contratti, ma per disciplinare il rapporto tra le odierne parti in causa, in relazione a quella specifica vicenda negoziale, per cui si ritiene che la società convenuta, nella sua posizione di professionista qualificato operante nel mercato di riferimento, fosse perfettamente in grado, già al momento della sottoscrizione del contratto, non solo di comprenderne l'oggetto, e valutare la convenienza delle clausole ivi inserite, ma di intervenire nel predetto regolamento, ed apportarvi eventuali modifiche, qualora ritenute opportune. 
Tali circostanze, del resto, sono state specificamente eccepite dalla parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, c.p.c., e non specificamente contestate dalla parte convenuta.  ### d'altra parte, non ha dedotto, in maniera specifica, gli elementi dai quali desumere l'asserito significativo squilibrio dei diritti ed obblighi a proprio carico, considerato che, nella specie, non si applica l'inversione dell'onere della prova di cui all'articolo 34, comma 5 del ### del ### né ha altrimenti allegato di avere manifestato a controparte la volontà di derogare alla clausola in questione, ovvero di modificarla. 
Pertanto, la predetta clausola si ritiene valida, e pienamente efficace tra le parti. 
Gli esiti dell'istruttoria condotta nel caso di specie consentono di ritenere provata la violazione, da parte della convenuta, della clausola di cui all'art. 3.2 del contratto, nel momento in cui la #### ha consentito ad un'impresa concorrente, diversa dalla ### S.r.l., la collocazione di distributori automatici nella sede operativa di ### presso la quale, nel rispetto dei patti sottoscritti dalle parti, avrebbero dovuto essere installati solo macchinari di proprietà della parte attrice. 
Si richiamano, sul punto, le dichiarazioni dei testi ### e ### che hanno confermato di avere notato, presso i luoghi di causa, la presenza di distributori automatici di proprietà di altra ditta concorrente già dal mese di giugno 2013 e che, successivamente, piuttosto che essere rimossi dalla convenuta, i predetti apparecchi sono stati collocati in altra area del cantiere nautico, accesi e funzionanti. 
Tali circostanze, del resto, non sono state specificamente contestate dalla convenuta, che si è limitata a sostenere la derogabilità della clausola, asserendo un “tacito consenso” della parte attrice alla compresenza, presso i luoghi di causa, dei distributori appartenenti ad altra ditta concorrente. Ebbene, tale tesi appare del tutto inverosimile, a fronte delle contestazioni puntualmente rivolte dalla parte attrice alla convenuta, come allegate in atti, ma altresì del tenore letterale della clausola di cui all'art.  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 3.2, e della rilevanza conferita a tale patto, nel momento in cui le parti hanno dedotto la violazione della predetta quale condizione di applicazione della clausola penale di cui al punto 11 del contratto. 
Con riferimento alla violazione degli obblighi di custodia a carico del soggetto comodatario, ai quali la parte attrice riconduce una serie di atti di vandalismo (quali lo “shekeramento”) attuati sui distributori automatici di sua proprietà, culminati nel fatto illecito del 6 maggio 2014, valga quanto segue. 
Come già premesso, l'art 3.1 del contratto per cui è causa dispone che “(…) ### dei distributori si intende effettuata a titolo di comodato gratuito e come tale è regolata, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, dall'art. 1803 e ss. c.c.”. 
Ai sensi dell'art. 1804 c.c., “Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno”.  ### di custodia del bene implica, a carico del comodatario, l'attività di vigilanza sulla cosa, ed il dovere di eliminare i pericoli che possono derivare da essa, eventualmente sostenendo le spese, anche straordinarie, che si rendano necessarie ed urgenti affinché il bene possa essere restituito al comodante. 
Appare utile, a questo punto, richiamare una pronuncia della Corte di Cassazione che, esaminando il particolare caso del furto di un bene concesso in comodato, ha ritenuto sussistente la responsabilità del comodatario che, avuto riguardo alle circostanze concrete, non ha realizzato tutte le attività richieste dall'ordinaria diligenza. Al verificarsi di tale ipotesi, il comodatario convenuto in giudizio per la risarcibilità dei danni a titolo di responsabilità “ex recepto”, per andare esente da responsabilità deve provare che la perdita non è a lui imputabile; quindi, di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze hanno suggerito per evitare la sottrazione del bene, secondo il canone della diligenza del buon padre di famiglia (Cassazione nr. 16826/2003). 
Nella specie, parte attrice ha dimostrato il danneggiamento ai beni concessi in comodato alla convenuta, come meglio descritti nelle dichiarazioni allegate in atti, sottoscritte dai testi ### e ### che, rispettivamente, hanno affermato quanto segue: “### andato molte volte dalla ### per effettuare manutenzione e ho constatato diversi danni ai distributori di ### (soprattutto al distributore di snack e bibite modello ###, sicuramente questi danni derivavano dal violento scuotimento, tramite il quale venivano sottratti prodotti. Per evitare altri danni e furti ho chiesto al sig. ### della ### di fissare i distributori al muro con delle staffe. 
Inoltre, durante il sopralluogo del 6 maggio 2014 ho notato che i cavi elettrici che collegano i distributori alla presa di corrente erano stati tagliati e mi sono occupato di ripristinarli e di riparare il ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 danno”; “### sistematicamente allo stabilimento della ### ad ### visto che lavoro per la ### A.r.l. ed ero incaricato del rifornimento dei distributori automatici di ### Nel corso del tempo ho potuto notare diversi fenomeni spiacevoli: molti prodotti venivano rubati tramite lo scuotimento dei distributori, le macchine erano spesso danneggiate e per questo abbiamo fatto diversi lavori di riparazione (…)”. 
Peraltro, in sede di escussione testimoniale, il ### precisava quanto segue “(…) ### che prima passavo una o due volte alla settimana, mentre dopo gli accadimenti due o tre volte al giorno (….) succedeva il più delle volte che non fosse corrispondenza tra la merce che mancava e gli incassi. Io provvedevo infatti a rifornire la merce e ritirare gli incassi (…) ### che sia prima che dopo l'installazione dei distributori della concorrenza vi fossero dei danni da schekeramento nei distributori della ### Non ho mai fatto caso alla presenza o meno di danni a carico dei distributori della concorrenza (…) siamo intervenuti varie volte per eliminare i danni”, mentre il ### che “ (…) i carrelli contenenti i prodotti, in sede di scuotimento, risultavano spostati in avanti contro il vetro (…) mi sono reso conto di ciò in quanto i prodotti delle prime file mancavano ma la molla che li sostiene non era andata in avanti e vi erano gli spazi vuoti; cosa che non accade se il prodotto viene acquistato perché la molla va avanti e non vi sono spazi vuoti (…) per i predetti comportamenti io passavo anziché una volta a settimana almeno due volte”. 
A fronte di tali allegazioni, la ### non ha provato di avere adottato tutte le precauzioni richieste dalle circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, l'installazione di un sistema di allarme, o la predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza, adempimenti che, verosimilmente, avrebbero consentito di monitorare in maniera più adeguata i luoghi di causa, e prevenire le condotte di danneggiamento lamentate da parte attrice. 
Si ritiene altresì provato l'inadempimento della convenuta agli obblighi disciplinati dal punto 5 del contratto per cui è causa, nella parte in cui prevede, a carico di ### l'onere di “### continua di energia elettrica per il funzionamento di tutti i distributori automatici installati”, nonché il “### allacciamento per fornitura di energia elettrica e relativa manutenzione guasti impianti”. 
Di fatto, i testi escussi nel corso del procedimento hanno confermato che, nel giugno 2013, contestualmente all'installazione, da parte di ### di distributori automatici di una ditta concorrente all'attrice, quelli in titolarità di ### S.r.l. sono stati “spenti e/o staccati dall'energia elettrica”, e che, il 6 maggio 2014, presso la sede della convenuta, parte attrice ha appreso del taglio dei cavi elettrici che collegavano i distributori di sua proprietà alla presa di corrente, per cui è stato necessario provvedere alla sostituzione dei medesimi.  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Tali fatti, che si sono concretizzati negli inadempimenti di cui al punto 5 sopraindicato, devono essere imputati al comodatario, e ricondotti al più generale dovere di vigilanza e custodia sulla cosa, la cui violazione determina responsabilità per colpa del comodatario, salvo che egli provi il caso fortuito, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza che, in materia, si esprime nei seguenti termini: “In materia di comodato, il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall'uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l'uso conforme al contratto e, in ogni caso di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c., che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa” (Cassazione civile, ### III, sentenza n. 3900 del 18 febbraio 2010). 
Orbene, la violazione del patto di esclusiva di cui al punto 3.2 del regolamento contrattuale, insieme agli ulteriori inadempimenti sopraindicati, rappresentano condotte di gravità tale da integrare un inadempimento di non scarsa importanza, idoneo a compromettere il sinallagma contrattuale, in relazione agli interessi che le parti si sono proposte nella regolamentazione dei rispettivi rapporti. 
Pertanto, accertato il grave inadempimento della convenuta, occorre dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti. 
Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni, la domanda di parte attrice deve essere accolta, nei limiti che seguono. 
Non è oggetto di contestazione che, al punto 11 del contratto per cui è causa, le parti abbiano inteso stipulare una clausola penale, nei seguenti termini: “In caso di recesso anticipato del presente contratto da parte della ### S.r.l. o in caso di mancato rispetto dei punti del presente contratto 3.2, 3.3, 5, ### s.r.l. avrà la facoltà di fatturare alla ### S.r.l. un indennizzo mensile pari all'incasso medio dei distributori installati presso #### S.r.l. calcolato nell'arco degli ultimi tre mesi fino alla scadenza naturale del contratto”. 
Come risulta dalle conclusioni formulate dall'attrice, quest'ultima ha inteso avvalersi del meccanismo della clausola penale, nel momento in cui ha richiesto di “condannare la società ### al pagamento della penale pattuita tra le parti per ciascuna delle singole violazioni contrattuali e così quantificata in euro 40.304,25 (quarantamilatrecentoquattro/25)”.  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 ###. 1382 c.c. dispone che “La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”. 
La clausola penale ha la funzione, da un lato, di esonerare il creditore dall'onere di provare il danno da inadempimento, in quanto ne costituisce liquidazione anticipata e, dall'altro, di incentivare l'adempimento del debitore, il quale conosce sin dall'inizio l'entità della prestazione cui è tenuto, se inadempiente. A compensazione del fatto che il creditore è esonerato dall'onere di provare il danno, però, questi non può di regola ottenere risarcimento al pregiudizio ulteriore, salvo diverso accordo delle parti in tal senso. 
Anche la giurisprudenza, in materia, si è espressa nel senso che “la funzione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore; in tal caso, la clausola costituisce soltanto una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare” (vedi Corte di Cassazione, ordinanza 12.01.2024, nr. 1285; in senso conforme, Cass., Ordinanza n. 21398 del 26.07.2021). 
Nella specie, la domanda proposta da parte attrice, volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alle condotte di danneggiamento sui distributori automatici, ed alla sottrazione dei prodotti, deve ritenersi assorbita nella richiesta di riconoscimento di quanto dovuto a titolo di penale, considerato che tali eventi, benché ricondotti dall'attrice ad una responsabilità extracontrattuale della convenuta, altro non sono che le conseguenze dell'inadempimento di quest'ultima ai propri obblighi di comodatario, direttamente derivanti dal contratto per cui è causa, ed espressamente dedotti nella clausola penale di cui al punto 11, nel momento in cui si richiamano le violazioni di cui ai punti 3.2., 3.3. (che individua espressamente l'onere, a carico della ### “di rifondere a #### S.r.l., a prezzi corretti di listino il materiale di sua proprietà smarrito, danneggiato, non restituito (…)”) e 5 (### a carico di ### S.r.l.). 
Parte attrice, ha, dunque, diritto a percepire, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quanto indicato nella clausola nr. 11 del regolamento contrattuale.  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Come si evince dalla documentazione prodotta dalla parte attrice (non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che si è limitata a dedurne la natura unilaterale, senza prendere alcuna posizione in merito agli elementi risultanti dalla stessa), le erogazioni mensili medie nel periodo di riferimento (ultimi tre mesi prima degli inadempimenti già verificatisi nel mese di giugno 2013) sono esattamente 1839, al prezzo medio di € 0,4981 per ciascuna erogazione. Pertanto, l'indennizzo mensile dovuto dalla convenuta è pari ad € 916,0059 (1839 x 0,4981), dal mese di giugno 2013, fino alla data indicata quale prima scadenza naturale del contratto, per un importo complessivo di € 40.304,25 (916,0059 x 44 mensilità). 
Su tale somma decorrono gli interessi legali, dal deposito della sentenza, sino all'effettivo saldo. 
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 26.001 a € 52.000 ### di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00 Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00 P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, a causa del grave inadempimento di ### S.r.l.; ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, come dedotto nella clausola di cui all'art. 11 del contratto per cui è causa, la somma di € 40.304,25, oltre interessi legali, dalla data del deposito della sentenza, sino all'effettivo saldo; ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre ### c.p.a., e spese generali al 15%.  ### 29 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00

causa n. 2650/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Menconi Micol

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1268/2025 del 01-12-2025

... anche agli enti locali di concludere contratti per la somministrazione di energia elettrica utilizzando schemi di convenzione approntati da ### tanto da prevedere, in caso contrario, anche una responsabilità di natura erariale in capo al funzionario o amministratore; - Una deroga è stata prevista ma soltanto laddove vi sia l'applicazione di condizioni più favorevoli, ma nell'arco compreso tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 le ragioni di contenimento della spesa hanno escluso l'utilizzo di diversi modelli negoziali; - La violazione delle disposizioni comporta la nullità dei contratti; - La ratio finalistica dell'art. 1 comma 7 D.L. 95/2012 e ragioni di ordine logico, prima ancora che giuridico, impongono a tutte le amministrazioni (anche a quelle come il Comune di ### che usufruivano dell'erogazione dell'energia elettrica secondo modelli negoziali diversi) di adeguarsi alle prescrizioni imposte proprio perché finalizzate ad una riduzione dei costi; - ### ed in punto di diritto, tale indispensabile adeguamento trova la sua ulteriore giustificazione anche nella natura stessa dei contratti di somministrazione che per definizione sono rapporti di durata; - La novella del 2012, ove (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'###'### La Corte d'Appello di L'### composta dai ###.ssa ###ssa ### rel. est.  #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 747/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art.  127 ter c.p.c., del giorno 21.10.2025, vertente ### in persona del sindaco pro tempore dott. ### elettivamente domiciliato in ### alla ### 20, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello conferita in forza della deliberazione G.M. n. 17 del 27.08.2024 #### S.P.A. in persona del dott. ### in qualità di ### nonché legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.  ### del foro di ### con domicilio digitale eletto ai fini della presente procedura ai sensi dell'art. 16-sexies D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 all'indirizzo ### in forza di procura alle liti del 28/04/2015, allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello ex art. 83, comma 3 c.p.c.   ###: appello avverso la sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Avezzano, pubblicata il ### - ### delle parti Per l'appellante “### all'###ma Corte ### di L'### contrariis reiectis, 1) In accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, voglia accogliere l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.ro 359 del 17/8/2015, proc.  n. 111/2015 emesso dal Tribunale di Avezzano annullando e revocando lo stesso decreto.  2) Voglia in subordine accogliere le conclusioni come precisate in primo grado che integralmente si trascrivono: revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta compreso quella relativa agli interessi, perché inammissibile anche per difetto di legittimazione e titolarità attiva, nonché per difetto della preventiva notifica degli atti di cessione al debitore ceduto in violazione dell'art. 1264 cc e privi di autorizzazione e del consenso della P.A. nonché di atti di determinazione dell'###, inidonei a provare l'esistenza dei contratti di fornitura e comunque non provata ed infondata in fatto ed in diritto. Voglia il Tribunale dichiarare la inefficacia e/o nullità dei contratti di fornitura e di ogni aumento del prezzo dell'energia non preventivamente concordati ed aventi condizioni diverse da quelle applicabili ed opponibili alla P.A. e comunque non rispondenti alla normativa ed alla forma prevista per la validità ed opponibilità alla ### anche con riferimento al D.L. 95/2012 e per inidoneità delle fatture a costituire prova del credito.  3) In via subordinata e riconvenzionale, voglia l'###mo Tribunale verificare se sussistono quantitativi di energia effettivamente erogati dalle società cedenti ### S.p.A. ed ### S.p.A. nelle forniture e nel periodo al quale la domanda di pagamento si riferisce e se le somme dovute sono rispondenti alle disposizioni normative in materia ed i contratti ripassati tra le parti e per l'effetto stabilire le somme effettivamente dovute alla società ricorrente, detratti gli importi che risulteranno pagati 4) Si eccepisce la prescrizione biennale di ogni eventuale somma dovuta anche per conguaglio ed interessi ridotta in corso di causa dalla ### di ### 2018 (### 205/2017) che ha ridotto il periodo di prescrizione da 5 a 2 anni e ciò se ed in quanto applicabile alla fattispecie in esame.  5) Impugna e contesta chiedendone il rigetto ogni domanda, deduzione, eccezione di controparte perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.  6) Disporre la restituzione delle somme che dovessero risultare non dovute oltre accessori di legge.  7) Rigettare tutte le domande, eccezioni deduzioni e produzioni proposte dalla parte appellata perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.  8) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed alle rispettive fasi”. 
Per l'appellata “### 1) ### respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dal Comune di ### con l'### di citazione in appello notificato in data ### in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza del Tribunale di Avezzano n. 194/2024 (RG n. 1559/2015) pubblicata in data ### (o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta ###ma Corte); 2) ### con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.” ### 1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1559/2015 - promosso dall'odierno appellante Comune di ### con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 359/2015 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di ### S.p.A. della somma di € 575.723,44, di cui € 506.452,02 per sorte capitale, € 157,20 per spese, oltre interessi come da domanda e spese della procedura, per crediti ceduti da ### S.p.A. ed ### S.p.A. a ### S.p.A., indicati nei contratti di cessione prodotti agli atti e corroborati dagli estratti conto, dall'estratto autentico delle scritture contabili e dalle spese sostenute dallo studio notarile) giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta resistendo all'opposizione - il Tribunale di Avezzano così statuiva: “1) rigetta l'opposizione del Comune di ### e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 359/15 del Tribunale di ###.G. n. 1114/15; 2) condanna il Comune di ### in persona del ### p.t., a rifondere a ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese del giudizio, che liquida in euro € 22.457,00 per compenso ### ex Art 4, comma 5, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali; 3) pone definitivamente a carico del Comune di ### in persona del ### p.t., le spese della consulenza tecnica espletata, come liquidata, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente.” 1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva dedotto: - l'erronea quantificazione delle somme dovute e dei consumi indicati nelle fatture, in quanto non corrispondenti all'energia effettivamente erogata; - l'erroneità dei prezzi praticati; - l'erroneità del conteggio operato nella tabella relativa al totale della somma dovuta all'### S.p.A.; -che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla scorta di una documentazione di per sé sfornita di qualsiasi rilevanza probatoria consistente in semplici elenchi di fatture emesse in modo del tutto unilaterale dalle società che avevano ceduto il credito; - che, nonostante l'immutato periodo di accensione del tratto di illuminazione stradale, c'era stato un eccessivo aumento dei consumi dei punti vendita; - che erano state riscontrate una serie di irregolarità inerenti svariati punti di prelievo e relativi errori nella fatturazione.  1.2. Dava ancora atto che l'opposta si era costituita in giudizio deducendo che il Comune di ### prima del giudizio, non aveva contestato la cessione né nei confronti del cedente né del cessionario e che i quantitativi fatturati erano il frutto delle rilevazioni operate dal distributore stesso, mai contestate dal Comune prima dell'opposizione.  1.3. Il Tribunale rigettava in primo luogo l'eccezione di nullità dei contratti prodotti in giudizio dalla ### Rilevava che erano stati tutti sottoscritti, come riconosciuto dal Comune stesso, e che l'opponente aveva beneficiato, in forza degli stessi, nell'arco temporale di riferimento, della prestazione, ricevendo le relative fatturazioni senza mai contestarle sia sotto il profilo del contenuto sia in riferimento al rapporto negoziale in virtù del quale venivano di volta in volta emesse. 
Rigettava ancora l'eccezione di mancata indicazione nei contratti di parti essenziali dell'accordo, in quanto il CTU aveva rilevato “### allegati 3, 4 e 5 della CTU definitiva sono state riportate le condizioni contrattuali di ogni POD”. 
Riteneva il disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 2440/1923 non applicabile al caso di specie, vertendosi in ipotesi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'Ente dei moduli di adesione alle condizioni contrattuali predisposte dalle cedenti, da considerarsi validi in quanto la legge sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando il rispetto del requisito della forma scritta, consente la conclusione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza, per i soli rapporti con le imprese commerciali (o assimilabili). 
Rigettava l'eccezione proposta dall'opposta secondo cui i contratti di fornitura non sarebbero stati stipulati secondo le procedure, gli schemi di contratto ed i contenuti indicati e messi a disposizione da ### S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 7, d.lgs. 95/2012 in quanto tale decreto era entrato in vigore successivamente alla sottoscrizione dei contratti di fornitura per cui era causa. 
Rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione della ### a riscuotere i crediti ceduti. 
Rilevava che i crediti erano stati acquistati dalla ### in virtù di cessioni sottoscritte nell'ambito di operazioni di factoring, regolate dalla L. 52/1991 senza alcuna operazione di cartolarizzazione. 
Riteneva non applicabile al caso di specie la normativa speciale di cui al R.D. n. 2440/1923 e alla ### n. 2248/1865, che prevedono il consenso della ### in caso di cessione di crediti, in quanto riservata alla sola ### Rilevava che le cessioni erano regolamentate dalle norme generali dettate dagli artt. 1260 e segg. c.c. che, ai fini della loro opponibilità al debitore ceduto richiedono la sola notifica della cessione, effettuata nel caso di specie.  1.4. Osservava che il CTU aveva accertato che vi era piena rispondenza dei prezzi praticati e delle somme richieste ai contratti stipulati e che dallo studio dei tre contratti non erano emerse difformità tra i prezzi applicati in fattura e quanto contrattualizzato. 
Rilevava che gli accertamenti avevano escluso l'esistenza di difformità sulle tariffe imposte dall'### applicate nelle bollette nonché sull'importo delle imposte; che inoltre dalla documentazione passata al vaglio del CTU non emergevano duplicazioni di richieste di pagamento da fornitori diversi o dallo stesso fornitore. 
Spiegava che dall'analisi della lettura dei consumi e dei relativi importi il CTU aveva rilevato che erano presenti 67 fatture basate su consumi stimati per quanto riguarda la società ### che i consumi stimati erano allineati a quelli reali e che le misurazioni effettive erano state rilevate da un numero finito e conosciuto di misuratori (###. 
Dava atto che il CTU nelle verifiche non aveva riscontrato difformità in relazione alle bollette emesse da ENI e da ### e aveva rilevato che le somme riportate nelle dette bollette erano correttamente conteggiate così come non era stata riscontrata difformità sulla componente relativa alla ### Rigettava quindi le eccezioni sollevate dall'opponente Comune in ordine: - al corretto funzionamento dei contatori; - all'inesistenza della prova del buon funzionamento e conformità dei contatori; - al difetto di prova dei consumi riportati nelle bollette-fatture e della conformità dei corrispettivi indicati in detti documenti rispetto a quelli concordati.  1.5. Condannava infine l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in € 22.457,00 per compenso ### ex Art 4, comma 5, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali e poneva le spese di CTU definitivamente a carico del Comune di ### 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di ### chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) ### ed errata verifica delle condizioni dell'azione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 R. D. 2240/2019; violazione dell'art. 1418, comma 2, in relazione all'art. 1325, n.ro 4 c.c.; violazione artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa ed errata valutazione della prova; 2) ### e mancata applicazione art. 1, comma 7, del D.L.  95/2012 convertito in L. 135/2012; violazione dei principi sui contratti di durata; 3) In relazione al mancato consenso del Comune di ### (pag. 21): violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2240/1923 e del successivo R.D. 23maggio 1924, n. 827/1994, nonché dall'art. 9, All. E della L.n.2248/1865; in relazione alla mancata notifica degli atti di cessione: errata violazione e falsa applicazione dell'art. art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 1264 c.c.; omessa motivazione sulla ritenuta avvenuta notificazione degli atti di cessione; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. per omessa ed errata valutazione della documentazione prodotta; 4) ### artt. 115, 116 c.p.c.; omessa ed errata valutazione della #### art. 132, 2° comma n.ro 4 c.p.c..; difetto di motivazione; 5) ### art. 116 c.p.c. per omessa ed erronea valutazione degli elementi istruttori presenti in atti anche in relazione all'art. 1372 c.c.; violazione art. 132 c.p.c. per omessa o apparente motivazione; 6) ### e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.; ### o apparente motivazione. ### e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c.; 7) ### dell'art. 2697 c.c. e dei principi in materia di onere della prova; violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa o insufficiente motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa ed errata valutazione degli elementi probatori presenti in atti; 8) ### dell'art. 2697 cc sull'onere della prova; violazione dell'art. 163 n.ro 4 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione della documentazione prodotta.  ### ha inoltre proposto istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ex artt. 351 e 283 c.p.c.  3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata ### S.p.A. invocando il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto; reiterando, ad ogni modo, le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., da intendersi direttamente riproposte.  4. Nel corso della prima udienza del giorno 21.01.2025 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, dopo aver accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.10.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art.  127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali. 
Come detto, anche l'udienza del 21.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del 23.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.  5. Va subito rilevata la fondatezza del primo motivo di appello. 5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di nullità, per mancanza della forma scritta ad substantiam, dei contratti di fornitura da cui sono originati i crediti ceduti. 
Rileva che il giudice di prime cure non ha considerato che i “contratti di fornitura” depositati in atti dalla ### S.p.A. non sono dei contratti, ma, per quanto riguarda ### sono moduli di proposte di contratto predisposti da ENI sottoscritti dal solo Comune di ### e, per quanto riguarda ### sono “moduli di adesione” predisposti da ### sottoscritti dal solo Comune di ### Evidenzia che ### non ha prodotto, per ### le corrispettive accettazioni da lei sottoscritte e, per ### le corrispettive proposte da lei sottoscritte. 
Rileva, inoltre, che l'odierna appellata non ha prodotto agli atti le condizioni generali di contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in quanto nel modulo di proposta ENI è presente l'allegato 2, che riguarda le condizioni economiche e non le condizioni generali di contratto, al pari dell'allegato ai moduli ### Argomenta che il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale che non può essere sanato aliunde, sicché la non contestazione dell'avvenuta fruizione delle erogazioni fornite da ENI ed ### e della relativa fatturazione non è rilevante ai fini della formazione del vincolo negoziale che richiede il rispetto della forma scritta ad substantiam. 
Rileva che i contratti stipulati con la P.A. (quindi anche dal Comune) devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta prevedendo e sottoscrivendo apposito documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. 
Deduce che nel giudizio di primo grado neanche è stato prodotto alcun impegno di spesa, che costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione. 
Espone che la Corte d'Appello di L'### con la sentenza n. 1214/2023 in un procedimento analogo a quello di cui si tratta ha accolto l'eccezione di nullità dei contratti proposta dal
Comune di ### ex art. 16 e 17 R.D. 2440/1923 ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.  5.2. ### ritiene di dover preliminarmente disattendere l'eccezione di inammissibilità delle questioni afferenti alla nullità dei contratti di fornitura per difetto di forma scritta nonché per mancanza di impegno di spesa, eccezione che l'appellata ha basato sul rilievo che le stesse sarebbero state sollevate per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado. 
Sul punto -premesso che il primo giudice si è espressamente pronunciato sulla questione della nullità dei contratti di fornitura, escludendo ogni vizio, sicché il motivo di appello già solo per questo si rivela ammissibilerileva (ed il rilievo assume carattere dirimente) che la nullità dei contratti per difetto di forma scritta ad substantiam è rilevabile d'ufficio, atteso che l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ad probationem ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere sicché non opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c.  relativo alla non contestazione. 
Parimenti rilevabile d'ufficio è la nullità dei contratti per carenza dell'impegno di spesa.  5.3. Ciò detto, si rileva che questo Collegio ha già avuto moto di pronunciarsi (vedi sentenza n. 1214/2023) sulle questioni involte nel primo motivo di appello, esprimendo un orientamento al quale si intende in questa sede ###particolare, con riferimento alla violazione degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/2023, ha premesso: “### noto l'art. 17 RD 2240/1923 prevede “I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”.  ### la giurisprudenza di legittimità, “I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta "ad substantiam", devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali” (cfr ###, sez I, 22.12.2015 n. 25798). Ha spiegato che, “facendo opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale e del plesso normativo in subiecta materia, è possibile pertanto affermare che: - l'attività negoziale della ### (e quindi anche degli enti locali) è assoggettata al rispetto del requisito ad substantiam della forma scritta; - le ragioni poste a fondamento di tale soluzione sono molteplici e devono cogliersi principalmente nell'esigenza di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione in conformità dei precetti di rango costituzionale (art 97 Cost); - il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale che non può essere sanato aliunde neppure nell'eventualità in cui vi sia da parte del soggetto pubblico un riconoscimento del debito atteso che, a voler tutto concedere, tale riconoscimento può valere a supplire unicamente l'assenza del preventivo impegno di spesa; - i contratti conclusi dalla P.A., anche “iure privatorum”, nel richiedere la forma scritta “ad substantiam”, escludono ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi non essendo possibile la conclusione tacita per facta concludentia; ”Ha quindi evidenziato che in quel caso “i contrati prodotti (pacificamente sussumibili all'interno dello schema tipico del rapporto di somministrazione) riportano tutti la sola firma del ### del Comune di ### mentre con riguardo ad ### vi è (come se si trattasse di un normale contratto di erogazione per uso domestico) la sola indicazione (codice incaricato) del soggetto che, senza alcuna prova circa i poteri rappresentativi del fornitore, ha favorito la conclusione dell'accordo. Peraltro, non è neppure fuor d'opera osservare che, trattandosi di schemi contrattuali formati su modelli standard (e quindi per adesione), è certamente da escludere che vi sia stata una elaborazione concordata dal contenuto dell'accordo. Una tale modalità consente di ritenere certamente non assolto il requisito di forma previsto dall'art. 17 RD 2240 del 1923. Inoltre, sebbene in effetti in proposito le parti (e specificatamente l'appellante) non abbiano sollevato questioni, non risulta neppure l'esistenza di un preventivo impegno di spesa da parte dell'ente locale”.  5.4. Anche nella fattispecie in esame i documenti prodotti in primo grado, per quanto riguarda ### sono moduli di proposte di contratto predisposte da ### sottoscritte dal solo Comune di ### e prive delle condizioni generali di contratto; mentre, per quanto riguarda ### sono dei moduli di adesione predisposti da ### sottoscritti solo dal Comune di ### e privi delle condizioni generali di contratto.
Non risultano invece prodotti, nel caso di ### i moduli di accettazione sottoscritti dalla fornitrice e, nel caso di ### i moduli di proposta sottoscritti dalla fornitrice. 
Va pertanto ritenuta la nullità dei contratti di fornitura dai quali originano i crediti oggetto di cessione per violazione del disposto di cui agli artt. 16 e 17 R.D. 2440/2023, essendo la forma scritta ad substantiam strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento di funzioni di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.  5.5. In aggiunta va dato atto, con riferimento alla mancata dimostrazione del necessario impegno di spesa, che la Suprema Corte ha avuto recentemente occasione di ribadire (Cass. 17197/2024), proprio in relazione a controversia vertente in materia di somministrazione di energia elettrica in favore di ente pubblico locale, che l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che -ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4)- ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Ha precisato che l'art. 191 T.U.E.L. (che riassume, da ultimo, la portata precettiva del percorso normativo sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 R.D. 383/1934, e scandito dall'art. 23 del D.L. 66/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 144/1989), nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge, tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali. Ha spiegato che l'art. 191 T.U.E.L., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla P.A. di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, per un verso, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, per altro verso, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'### in ragione del più ampio interesse pubblico. Ha sottolineato che ciò non esclude, ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 194, comma 1 lett. e) la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, riconoscimento che però deve avvenire solo espressamente con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economicofinanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute. Ha concluso nel senso che l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica non assume alcun carattere di decisività non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente. 
Anche in precedenza (Cass. 13159/2024) la Suprema Corte aveva avuto occasione di chiarire che “### con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” 6. Anche il secondo motivo di gravame si rivela fondato.  6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione riguardante la mancata stipula dei contratti secondo le procedure, gli schemi di contratto ed i contenuti indicati e messi a disposizione da ### S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 7, D.L. 95/2012 essendo tale normativa successiva alla sottoscrizione dei contratti di fornitura. 
Argomenta che la ratio dell'art. 1, comma 7, D.L. 95/2012 e la natura dei contratti di somministrazione (che sono contratti di durata), comportano il necessario adeguamento di tali contratti alla suddetta normativa. 
Rileva che l'art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 (rubricato “### della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), dispone testualmente: “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da ### S.p.A.  sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa”. 
Argomenta che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la formulazione letterale della norma fa ritenere che la disposizione si riferisca anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. 
Deduce, in particolare, che tale norma ha comportato l'obbligo per gli enti locali di adeguamento degli schemi contrattuali a quanto in essa previsto anche per i contratti di durata sottoscritti prima della entrata in vigore del D.L. 95/2012. 
Spiega che la nullità sopravvenuta è stata ritenuta sussistente in numerose ipotesi tra cui: fideiussione omnibus, clausola compromissoria, pattuizione di interessi, classificati come “usurari” dalla legge n. 108 del 1996 nel contratto di mutuo.  6.2. Anche sulla questione oggetto del secondo motivo di gravame, questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi nella sentenza prima richiamata (sentenza n. 1214/2023) riconoscendo ulteriore profilo di nullità in relazione alla violazione dell'art. 1 comma 7 D.L.  95/2012 convertito in L. 135 del 2012, premettendo che: “La norma al tempo della sua entrata in vigore (luglio 2012) prevedeva all'art. 1 commi 7 ed 8: “### restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da ### S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”; spiegando che: “Al momento della redazione delle fatture per cui è causa (quindi a partire dal gennaio 2016) la norma è stata così modificata: “### restando quanto previsto all' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e all' articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le ### di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da ### S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione [sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione] messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da ### e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'### nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni ### e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale…I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”; argomentando che sulla base dell'analisi del plesso normativo sopra citato dovesse “ritenersi che: - Le superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica (che hanno ispirato il provvedimento normativo citato) hanno imposto anche agli enti locali di concludere contratti per la somministrazione di energia elettrica utilizzando schemi di convenzione approntati da ### tanto da prevedere, in caso contrario, anche una responsabilità di natura erariale in capo al funzionario o amministratore; - Una deroga è stata prevista ma soltanto laddove vi sia l'applicazione di condizioni più favorevoli, ma nell'arco compreso tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 le ragioni di contenimento della spesa hanno escluso l'utilizzo di diversi modelli negoziali; - La violazione delle disposizioni comporta la nullità dei contratti; - La ratio finalistica dell'art. 1 comma 7 D.L. 95/2012 e ragioni di ordine logico, prima ancora che giuridico, impongono a tutte le amministrazioni (anche a quelle come il Comune di ### che usufruivano dell'erogazione dell'energia elettrica secondo modelli negoziali diversi) di adeguarsi alle prescrizioni imposte proprio perché finalizzate ad una riduzione dei costi; - ### ed in punto di diritto, tale indispensabile adeguamento trova la sua ulteriore giustificazione anche nella natura stessa dei contratti di somministrazione che per definizione sono rapporti di durata; - La novella del 2012, ove correttamente interpretata, ha pertanto comportato l'obbligo per gli enti locali di adeguamento degli schemi contrattuali a quanto in essa previsto”; concludendo nel senso che “i contratti (anche per quanto concerne la somministrazione come fornitore di ultima istanza) posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria sono nulli.” 6.3. Dando continuità all'indirizzo interpretativo sopra espresso va rilevato anche nel presente caso l' ulteriore (rispetto a quello analizzato in sede di trattazione del primo motivo) profilo di nullità dei contratti di somministrazione dai quali traggono titolo i crediti azionati in sede monitoria.  7. Anche il terzo motivo di appello è meritevole di accoglimento.  7.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di inopponibilità ad esso ente pubblico della cessione, per difetto di consenso da parte del Comune alla cessione e per mancata notificazione degli atti di cessione. 
Argomenta che nel caso in esame è pacifico che i tre contratti di cessione prodotti sono stati stipulati nella piena vigenza del rapporto di fornitura in quanto il primo contratto di cessione di ### energia S.p.A è del 21.11.2013, il contratto di cessione ### S.p.A è del 30.06.2014 ed il secondo contratto di cessione ### è del 22.12.2014 e nella documentazione contrattuale prodotta non risulta fissata alcuna scadenza per i contratti stipulati e, comunque, non si rinviene alcuna scadenza per il rapporto di fornitura. 
Deduce che, come stabilito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un Comune effettuate in corso di esecuzione di somministrazione, come è stato nel caso in esame, va ritenuta applicabile la disciplina speciale dettata dal R.D. n. 2440/1923 a mente del quale, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è necessaria, oltre che la notifica della cessione, anche l'adesione da parte dell'Ente. 
Rileva che la Cassazione a ### ha precisato l'applicabilità della disciplina di cui al R.D. n. 2440/1923 anche nei confronti dei ### e delle ### Deduce che la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2013, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, ha inteso evidenziare l'applicabilità della L.  163/2006 (poi modificata dalla L. n. 50/2016) alle cessioni riguardanti un credito di appalto e l'applicabilità della L. n. 2440/1923 alle cessioni di crediti non derivanti da appalto.
Lamenta che il giudice di primo grado, pur ritenendo necessaria la notificazione dei contratti di cessione, non si è pronunciato sulle specifiche osservazioni mosse dal Comune sulla necessità della notificazione ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 e sulla carenza della documentazione prodotta ai fini della dimostrazione della avvenuta notifica dei tre atti di cessione. 
Spiega che nessuno dei tre atti di cessione posti a fondamento dell'azione di pagamento proposta è stato notificato o comunque nessuna prova sussiste della notifica di tali atti. 
Evidenzia che: - il primo contratto di cessione (n. rep. 46333 e n. raccolta 22273) del 21.01.2013 stipulato dall'### S.p.A. reca una relata di notifica ad istanza del ### nella quale non viene riportato il numero della raccomandata spedita dall'ufficio ### né il numero di repertorio, cosicché non vi è alcuna possibilità di conoscere se le ricevute di spedizione e della ricevuta di ritorno prodotte dalla parte ricorrente ed accostate a tale atto, si riferiscano effettivamente allo stesso; - il secondo contratto di cessione ### (n. rep. 222.808) del 22.12.2014 non contiene alcuna relata di notifica e per tale atto non è stata prodotta alcuna ricevuta né di spedizione né di ricevimento; - il contratto di cessione ### S.p.A. (n. registro 17025 e n. rep. 23170) del 30.06.2014 porta accostata una fotocopia della ricevuta di ritorno della sola faccia posteriore che non consente di conoscere né il soggetto che ha effettuato la spedizione né l'atto spedito quindi anche per tale atto non può dirsi effettuata la notifica. 
Rileva che l'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 dispone: “le cessioni […] relative a somme dovute dallo Stato […] debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente ovvero ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. Tali cessioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio” quindi in deroga al principio generale del codice, non vi è la possibilità per il cessionario di dimostrare in altro modo, diverso dalla notificazione, l'avvenuta conoscenza della cessione da parte della P.A. 
Deduce che la notifica degli atti di cessione è espressamente prescritta anche nel regime prettamente privatistico dall'art. 1264 c.c. il quale dispone: “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”.  7.2. Rileva il Collegio che i tre contratti di cessione prodotti (cfr. allegato 1 del fascicolo monitorio) sono stati stipulati nella piena vigenza del rapporto di fornitura in quanto il primo contratto di cessione di ### S.p.A. è del 21.11.2013 (ultima fattura tabulato allegato A del 25.11.13), il contratto di cessione ### S.p.A. è del 30.06.2014 (ultima fattura elenco allegato “A” 3.03.2014) ed il secondo contratto di cessione ### è del 22.12.2014 (ultima fattura elenco allegato “A” 24.12.14) quindi il rapporto di fornitura era in corso nelle date in cui sono stati stipulati i tre contratti di cessione.  7.3. Ciò detto si richiama l'orientamento espresso da questo Collegio in due recenti precedenti (sentenza n. 266/2025 e Sentenza n. 555/2025). 
In detti precedenti si è rammentato che, ai sensi dell'art. 70 del R.D. 2240/1923, per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, affinché la cessione sia opponibile alla ### è necessario che l'Ente esprima il proprio consenso, con la precisazione che tale disposizione si applica sotto il profilo oggettivo esclusivamente alle cessioni derivanti dai contratti c.d. di "durata". 
Si è dato atto che le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile: - fin dalla L. 2248/1865 si prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”; - successivamente, il legislatore, nell'ambito della disciplina dettata dal R.D. n. 2440/1923 in materia di “### disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla L. 2248/1865: l' art. 70 del predetto RD, infatti, prevede che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta; - una disciplina analoga è stata poi introdotta nel ### dei ### all'art. 117 D.L.vo 163/2006 per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 15 giorni dalla notifica della cessione; - identica norma è stata, in seguito, prevista dall'art. 106 comma 13 D.Lgs n. 50/2016, che ha aumentato a 45 giorni il termine per comunicare il rifiuto. 
Si è spiegato che in base al dato testuale dell'articolo sopra citato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c., sicché l'adesione della PA è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come previsto dall'art. 9 della L. 2248/1865 che si riferisce ai “contratti in corso” e dall'articolo 70 r.d. n. 2440/1923: una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più invocabile il potere di veto della pubblica amministrazione e tornerà ad operare la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'articolo 69 del ### in relazione alla forma del contratto. 
Quanto invece alla tesi secondo cui nella specie la normativa sopra richiamata non sarebbe applicabile (in quanto la stessa riguarderebbe la sola amministrazione statale e non si applicherebbe alle cessioni di credito da corrispettivi vantati verso enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti, ed insuscettibile di applicazione analogica), si osserva che le cessioni poste a fondamento dell'azione richiamano espressamente gli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e l'art. 117 del Dlgs. n. 163 del 12.04.2006.  7.4. Nella specie non risulta alcuna espressa adesione da parte del Comune alle cessioni oggetto di causa, né, in difetto di adeguata prova dell'avvenuta notifica delle cessioni al Comune, può ritenersi operante il meccanismo di cui all'art. 117 del D.lgs del 12.04.2006.  ### correttamente rilevato dall'appellante, il primo contratto di cessione rep. 46333, raccolta 22273 del 21.11.2013 stipulato dall'### S.p.A. porta una relata di notifica ad istanza del ### nella quale non viene riportato il numero della raccomandata spedita dall'ufficio ### né il numero di repertorio, cosicché non vi è alcuna possibilità di conoscere se le ricevute di spedizione e della ricevuta di ritorno prodotte dalla parte ricorrente ed accostate a tale atto, si riferiscano effettivamente all'atto di cessione in esame. Il secondo contratto di cessione ### rep. 222.808 del 22/12/2014 non contiene alcuna relata di notifica e per tale atto non è stata prodotta nessuna ricevuta né di spedizione né di ricevimento. Il terzo contratto di cessione ### S.p.A. n.ro registro 17025, n. rep. 23170 del 30/06/2014 effettuato del cedente ### S.p.A. porta accostata una fotocopia della ricevuta di ritorno della sola faccia posteriore che non consente di conoscere né il soggetto che ha effettuato la spedizione, né l'atto che è stato spedito 9. Il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello risultano assorbiti.  9.1. Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui, pur avendo il CTU accertato la inesistenza in atti di fatture a prova del credito di € 88.972,49, il primo giudice non ha detratto il detto importo dalla sorte capitale di € 506.452,02 indicata nel decreto ingiuntivo. 
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rilevato la piena rispondenza degli importi e delle fatture ai contratti stipulati, mentre le fatture ENI riportano numeri di contratto diversi da quelli prodotti e le fatture ### non hanno alcun riferimento ai contratti stipulati da tale fornitore. 
Con il sesto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha recepito senza alcuna motivazione le risultanze della ### ed ha omesso la disamina e la valutazione delle consulenze tecniche di parte depositate dal Comune di ### avverso la ### Con il settimo motivo l'appellante censura la sentenza in quanto il primo giudice, pur in presenza di specifiche contestazioni del Comune, ha ritenuto l'esistenza del corretto funzionamento degli strumenti di misurazione e l'effettiva esistenza dei consumi riportati nelle fatture, senza che né la parte ricorrente né la CTU avesse dato la prova della regolarità del funzionamento dei contatori e degli effettivi quantitativi di energia fornita. 
Con l'ottavo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha implicitamente riconosciuto dovuti gli interessi nella misura richiesta dalla banca ricorrente, nonostante la documentazione prodotta non consentisse di stabilire con certezza i consumi e le somme dovute, senza peraltro tenere conto che la somma di € 506.452,02 indicata nel ricorso avrebbe dovuto essere diminuita dell'importo di € 88.972,49.  9.2. Osserva il Collegio come alla accertata nullità dei contratti di somministrazione e di inopponibilità delle cessioni dedotte in contratto consegua l'assorbimento di tali motivi relativi alla prova del credito.  10. Venendo al regolamento delle spese del doppio grado, che deve avvenire sulla base dell'esito definitivo del giudizio, si rileva che l'appellata deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione per il presente grado. 
Per le medesime ragioni le spese della CTU espletata in primo grado debbono essere poste integralmente a carico dell'appellata.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) In accoglimento dell'appello ### l'opposizione proposta dal Comune di #### il decreto ingiuntivo n. 359/2015 e ### la domanda di pagamento formulata da parte appellata in sede monitoria.  2) CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado in complessivi € 23.200,00, di cui 843,00 per esborsi ed € 22.457,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; quanto al presente grado, in complessivi € 16.087,00, di cui € 1.848,00 per esborsi ed € 14.239,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; 3) PONE definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU liquidate come in atti. 
Così deciso in L'### nella camera di consiglio del 7.11.2025 ### rel. est.   (dott. #### (dott. ###

causa n. 747/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla

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