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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### ordinaria CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa ###; ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2650/2015 del ### degli ###, promossa da: ### S.r.l., con sede #######, ###.so ### nr. 12/9 (C.F./P.I. ###), in persona del legale rappresentante ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###), del ### di ### domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.: ###), sito in #### nr. 106; attore contro ### S.r.l. (P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### nr. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. #### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 con studio in #### nr. 1/b (C.F.: ###; P. Iva: ###), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### in #### nr. 4/1 (C.F.: ###; P. Iva: ###); convenuto ### le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2015, la ### S.r.l. citava in giudizio la ### S.r.l, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito, accertare che le condotte imputabili alla convenuta costituiscano autonome violazioni delle clausole pattuite nel contratto stipulato in data ### ed, in particolare, accertare la violazione della clausola di esclusiva di cui al punto 3.2, la lesione dell'obbligo di rifondere l'attrice i prodotti persi di cui al punto 3.3, la violazione dell'obbligo di garantire la fornitura continuativa di energia elettrica e la libera concessione dell'area destinata ai distributori automatici di cui al punto 5, nonché l'inottemperanza degli obblighi del comodatario e dei doveri di buona fede e correttezza in sede di esecuzione del contratto da parte della convenuta. Accertare che la violazione di tali clausole abbia integrato la gravità dell'inadempimento e pronunciare, conseguentemente, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Per l'effetto condannare la società ### al pagamento della penale pattuita tra le parti per ciascuna delle singole violazioni contrattuali e così quantificata in euro 40.304,25 (quarantamilatrecentoquattro/25). Accertare l'illecito extracontrattuale e, in particolare, le condotte tese al danneggiamento dei distributori automatici ed alla sottrazione dei prodotti, imputabili alla convenuta e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 9.695,25 (novemilaseicentonovantacinque/25). Così complessivamente euro 49.999,50 o nella minore somma che verrà ritenuta di giustizia, comprensivo della penale pattuita tra le parti, dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al fatto illecito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche tenuto conto della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per aver ripetutamente violato gli obblighi contrattuali, desistito dalla procedura di ### nonché arrecato danno ingiusto all'attrice”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva: ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 - di avere avviato, prima di promuovere il presente giudizio, procedura di mediazione davanti all'### di ### dell'Ordine degli Avvocati di ### ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010, considerata la natura mista del contratto stipulato tra le parti, riconducibile alla somministrazione, quanto al comodato, con esito negativo, stante la mancata adesione della parte convenuta; - di avere successivamente citato in giudizio la convenuta davanti al Tribunale di ### che dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di ### fissando termine per la riassunzione del procedimento al 14 dicembre 2015; - che la convenuta era operativa nel mercato della somministrazione di prodotti di largo consumo (c.d. “distribuzione automatica” o “vending”), e concludeva con i propri clienti contratti di “gestione servizio generi di conforto mediante distributori automatici”; - di avere stipulato con la convenuta, il 24 gennaio 2012, un contratto avente ad oggetto la gestione, in favore della parte attrice, del servizio generi di conforto mediante distributori automatici nella sede operativa di #### snc - località ### - che i rapporti commerciali tra le parti si incrinavano nel mese di giugno dell'anno 2013, quando i distributori automatici di proprietà della parte attrice venivano staccati e rimossi dalla convenuta, che aveva consentito ad un'impresa concorrente terza di installare le proprie macchine presso i luoghi di causa, sino a culminare nell'illecito verificatosi il 6 maggio 2014, quando i distributori di #### S.r.l. venivano staccati dall'allaccio dell'energia elettrica mediante il trancio dei cavi, episodi per cui la parte attrice presentava denuncia - querela alla ### di #### e contestava formalmente l'inadempimento a ### S.r.l., invitandola ad eseguire un sopralluogo presso i luoghi di causa, per verificare l'effettiva eliminazione dei distributori della ditta concorrente; - che, a fronte di ciò, la convenuta si limitava a spostare i distributori della ditta concorrente terza in altra stanza dello stabile; - la sussistenza dell'inadempimento della convenuta, sotto i seguenti profili: a) violazione della clausola di esclusiva posta in favore dell'attrice, come pattuita dalle parti al punto 3.2 del contratto, che prevedeva l'obbligo, a carico della convenuta, per tutta la durata del contratto, di installare “solo ed esclusivamente” apparecchiature di proprietà della ### S.r.l.; b) violazione delle ulteriori clausole di cui ai punti 3.3 e 5 del testo contrattuale, che prevedevano, rispettivamente, l'onere a carico della convenuta di rifondere all'attrice “(…) a prezzi concorrenti di listino il materiale di sua proprietà smarrito, danneggiato, non restituito”, nonché di sostenere gli oneri di fornitura continuativa di energia elettrica, di libero allacciamento per fornitura di energia ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 elettrica, di libera concessione area destinata all'ubicazione dei distributori automatici, di libero accesso al personale dipendente dell'attrice per le operazioni di approvvigionamento e manutenzione, nonché al personale ed al pubblico della convenuta; c) il mancato rispetto delle obbligazioni a carico del comodatario, nel momento in cui la società convenuta ometteva di custodire i beni di proprietà dell'attrice installati presso la propria sede; - il diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, secondo quanto dedotto dalle parti nella clausola penale pattuita al punto 11 del testo contrattuale, nonché a titolo di responsabilità extracontrattuale, per i fatti illeciti verificatisi nel lasso di tempo da giugno 2013, a giugno 2014.
Si costituiva in giudizio la ### S.r.l., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto delle avverse domande per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettarle. 2) Nel merito, in subordine, disporre la riduzione della clausola penale di cui all'art. 11 per squilibrio contrattuale tra le parti e eccessività del quantum previsto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
In particolare, la convenuta rilevava: - l'inefficacia della clausola di cui al punto 3.2 del testo contrattuale, in quanto introdotta in via unilaterale dalla parte attrice e, comunque, il carattere derogabile della predetta disposizione, nonché la buona fede della convenuta, che aveva fatto affidamento sull'accettazione, da parte dell'attrice, della presenza di macchinari in titolarità di altre ditte presso i luoghi di causa; - la vessatorietà delle clausole richiamate dalla parte attrice, non oggetto di trattativa individuale, né di specifica sottoscrizione; - l'inidoneità delle violazioni lamentate, con riferimento ai punti 3.3 e 5 del testo contrattuale, a legittimare l'applicazione della clausola penale di cui al punto 11 del testo contrattuale; - l'imprevedibilità degli eventi lamentati dalla parte attrice, il cui monitoraggio non poteva rientrare nell'ambito della diligenza ordinaria richiesta al comodatario; - la necessità di rideterminare, in senso favorevole alla convenuta, la clausola di cui al punto 11 del testo contrattuale; - la carenza di prova dei danni lamentati dall'attrice.
All'udienza del 14 aprile 2016, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c., e disponeva rinvio per il prosieguo del giudizio.
Con memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c., parte attrice precisava le proprie conclusioni, come segue: “### all'###mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito, accertare che le condotte imputabili alla convenuta costituiscano autonome violazioni delle clausole pattuite nel contratto stipulato in data ### ed, in particolare, accertare la violazione della clausola di esclusiva di ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 cui al punto 3.2, la lesione dell'obbligo di rifondere l'attrice i prodotti persi di cui al punto 3.3, la violazione dell'obbligo di garantire la fornitura continuativa di energia elettrica e la libera concessione dell'area destinata ai distributori automatici di cui al punto 5, nonché l'inottemperanza degli obblighi del comodatario e dei doveri di buona fede e correttezza in sede di esecuzione del contratto da parte della convenuta. Accertare che la violazione di tali clausole abbia integrato la gravità dell'inadempimento e pronunciare, conseguentemente, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Per l'effetto condannare la società ### al pagamento della penale pattuita tra le parti per ciascuna delle singole violazioni contrattuali e così quantificata in euro 40.304,25 (quarantamilatrecentoquattro/25). Accertare l'illecito extracontrattuale ed, in particolare, le condotte tese al danneggiamento dei distributori automatici ed alla sottrazione dei prodotti, imputabili alla convenuta e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 9.695,25 (novemilaseicentonovantacinque/25). Così complessivamente euro 49.999,50 o nella minore somma che verrà ritenuta di giustizia, comprensivo della penale pattuita tra le parti, dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al fatto illecito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche tenuto conto della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per aver ripetutamente violato gli obblighi contrattuali, desistito dalla procedura di ### nonché arrecato danno ingiusto all'attrice”.
La causa veniva istruita con prove documentali, e con l'audizione di testimoni.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata all'11 giugno 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni, e chiedevano di trattenere la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini richiesti per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica. *****
Preliminarmente, con riferimento all'istanza da ultimo depositata dalla parte convenuta, si ritiene superfluo disporre una rimessione in termini per il deposito delle memorie di replica, avvenuto tardivamente a causa delle problematiche di natura tecnica evidenziate dalla parte stessa, in quanto tale irregolarità non ha arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa della controparte, non essendo previsto dalla legge uno spazio di replica avverso la memoria di replica, atto già di per sé finalizzato a controdedurre alle deduzioni avversarie, nonché ad illustrare ulteriormente tesi difensive già enunciate. ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Pertanto, si ritiene doversi accettare la memoria di replica allegata alla nota di deposito del 20 ottobre 2025.
Nel merito, non è oggetto di contestazione il contratto stipulato dalle parti, avente ad oggetto la “(…) gestione servizio generi di conforto mediante distributori automatici”, stipulato il 24 gennaio 2012, nell'ambito del quale le medesime hanno pattuito, all'art 3.1, che “### S.r.l. installa solo distributori automatici di cui è proprietaria. ### dei distributori si intende effettuata a titolo di comodato gratuito e come tale è regolata, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, dall'art. 1803 e ss. c.c.”; all'art. 3.2, che “### S.r.l. si impegna per tutta la durata del presente contratto ad installare solo ed esclusivamente apparecchiature di proprietà della ### S.r.l.”; all'art. 3.3, che “### S.r.l. si impegna e si obbliga di buon grado a rifondere ### S.r.l. a prezzi correnti di listino il materiale di sua proprietà smarrito, danneggiato, non restituito, ma non sarà responsabile della normale usura. ### S.r.l. si impegna a mantenere in buono stato di funzionamento tutti i distributori automatici concessi in comodato d'uso gratuito e a provvedere a tutte le riparazioni, sia per i pezzi di ricambio sia per la manodopera, a sua cura e spese (….) Saranno tuttavia addebitate al Cliente le riparazioni, le sostituzioni ed in genere tutte le spese rese necessarie in conseguenza di fatti imputabili allo stesso Cliente”; all'art. 5, che “I prezzi praticati dalla ### S.r.l. alla #### S.r.l. per tali generi sono fissati nell'allegato 1 al presente contratto per costituirne parte integrante”; all'art. 11, che “In caso di recesso anticipato (…) o in caso di mancato rispetto dei punti del presente contratto 3.2, 3.3, 5, ### S.r.l. avrà la facoltà di fatturare alla ### S.r.l. un indennizzo mensile pari all'incasso medio dei distributori installati presso ### S.r.l. calcolato nell'arco degli ultimi tre mesi fino alla scadenza naturale del contratto”.
Ciò premesso, è documentale la pattuizione della clausola di esclusiva (art. 3.2), mediante la quale la società convenuta ha assunto l'impegno, per tutta la durata del contratto, ad installare solo ed esclusivamente apparecchiature di proprietà di ### S.r.l..
La tesi della convenuta, che sostiene la natura vessatoria della predetta pattuizione, non coglie nel segno.
Come è noto, l'esclusiva commerciale è un accordo che prevede che una delle parti avrà l'esclusiva nella vendita, o distribuzione di determinati prodotti o servizi, in una specifica area geografica o mercato di riferimento.
La facoltà per le parti di prevedere tale clausola nei contratti di somminitrazione è espressamente prevista dagli artt. 1567 c.c. e 1568 c.c. che, rispettivamente, dispongono che “Se nel contratto è ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto”; “Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto (…)”.
Nella specie, trattandosi di contratto stipulato tra imprenditori (business to business), è necessario esaminare l'ambito di applicazione della normativa in materia di clausole vessatorie tra imprese, diversa rispetto a quella speciale dettata in materia di consumatori. In particolare, ai rapporti tra imprese/professionisti (cd. ### business to business), si applica la tutela generale prevista dall'art. 1341 c.c., mentre ai rapporti che coinvolgono i consumatori (cd. ### business to consumer), si applica la tutela speciale prevista dagli artt. 33 ss. del D. Lgs 206/2005 (cd. Codice del ###.
Ebbene, uno dei principi base del diritto dei contratti è, indubbiamente, quello dell'autonomia privata, ossia la facoltà che ciascun consociato ha di autodeterminarsi. Tale principio è esplicitato dall'art. 1322 c.c., norma in base alla quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge. Tuttavia, nei contratti predisposti unilateralmente da una parte, e contenuti nei c.d. modelli standard, vi sono determinate clausole che devono considerarsi prive di qualsiasi efficacia, laddove non siano appositamente approvate per iscritto dall'altro contraente, così come sancito dall'art. 1341 comma 2 c.c..
Si considera predisposto unilateralmente il contratto il cui "schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (modelli o formulari), in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti" (Cass. n. 4241/2003). La disciplina dell'art. 1341 comma 2 c.c. non è, dunque, applicabile al contratto frutto di una specifica negoziazione tra le parti.
È doveroso però precisare che la mera predisposizione unilaterale del contratto non è, di per sé, sufficiente a giustificare l'applicabilità dell'art. 1341 comma 2 c.c..
A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che la disciplina in esame non si applica ai "contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica, vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonchè, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per l'effetto di trattative tra le parti" (Cass. Sez. I, n. 5971/2019). ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Nel caso di specie è evidente, dalla lettura stessa del testo contrattuale, e del verbale di sopralluogo per l'identificazione dei rischi allegato al predetto, che le condizioni del negozio sono state predisposte non per regolare una pluralità indistinta di contratti, ma per disciplinare il rapporto tra le odierne parti in causa, in relazione a quella specifica vicenda negoziale, per cui si ritiene che la società convenuta, nella sua posizione di professionista qualificato operante nel mercato di riferimento, fosse perfettamente in grado, già al momento della sottoscrizione del contratto, non solo di comprenderne l'oggetto, e valutare la convenienza delle clausole ivi inserite, ma di intervenire nel predetto regolamento, ed apportarvi eventuali modifiche, qualora ritenute opportune.
Tali circostanze, del resto, sono state specificamente eccepite dalla parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, c.p.c., e non specificamente contestate dalla parte convenuta. ### d'altra parte, non ha dedotto, in maniera specifica, gli elementi dai quali desumere l'asserito significativo squilibrio dei diritti ed obblighi a proprio carico, considerato che, nella specie, non si applica l'inversione dell'onere della prova di cui all'articolo 34, comma 5 del ### del ### né ha altrimenti allegato di avere manifestato a controparte la volontà di derogare alla clausola in questione, ovvero di modificarla.
Pertanto, la predetta clausola si ritiene valida, e pienamente efficace tra le parti.
Gli esiti dell'istruttoria condotta nel caso di specie consentono di ritenere provata la violazione, da parte della convenuta, della clausola di cui all'art. 3.2 del contratto, nel momento in cui la #### ha consentito ad un'impresa concorrente, diversa dalla ### S.r.l., la collocazione di distributori automatici nella sede operativa di ### presso la quale, nel rispetto dei patti sottoscritti dalle parti, avrebbero dovuto essere installati solo macchinari di proprietà della parte attrice.
Si richiamano, sul punto, le dichiarazioni dei testi ### e ### che hanno confermato di avere notato, presso i luoghi di causa, la presenza di distributori automatici di proprietà di altra ditta concorrente già dal mese di giugno 2013 e che, successivamente, piuttosto che essere rimossi dalla convenuta, i predetti apparecchi sono stati collocati in altra area del cantiere nautico, accesi e funzionanti.
Tali circostanze, del resto, non sono state specificamente contestate dalla convenuta, che si è limitata a sostenere la derogabilità della clausola, asserendo un “tacito consenso” della parte attrice alla compresenza, presso i luoghi di causa, dei distributori appartenenti ad altra ditta concorrente. Ebbene, tale tesi appare del tutto inverosimile, a fronte delle contestazioni puntualmente rivolte dalla parte attrice alla convenuta, come allegate in atti, ma altresì del tenore letterale della clausola di cui all'art. ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 3.2, e della rilevanza conferita a tale patto, nel momento in cui le parti hanno dedotto la violazione della predetta quale condizione di applicazione della clausola penale di cui al punto 11 del contratto.
Con riferimento alla violazione degli obblighi di custodia a carico del soggetto comodatario, ai quali la parte attrice riconduce una serie di atti di vandalismo (quali lo “shekeramento”) attuati sui distributori automatici di sua proprietà, culminati nel fatto illecito del 6 maggio 2014, valga quanto segue.
Come già premesso, l'art 3.1 del contratto per cui è causa dispone che “(…) ### dei distributori si intende effettuata a titolo di comodato gratuito e come tale è regolata, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, dall'art. 1803 e ss. c.c.”.
Ai sensi dell'art. 1804 c.c., “Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno”. ### di custodia del bene implica, a carico del comodatario, l'attività di vigilanza sulla cosa, ed il dovere di eliminare i pericoli che possono derivare da essa, eventualmente sostenendo le spese, anche straordinarie, che si rendano necessarie ed urgenti affinché il bene possa essere restituito al comodante.
Appare utile, a questo punto, richiamare una pronuncia della Corte di Cassazione che, esaminando il particolare caso del furto di un bene concesso in comodato, ha ritenuto sussistente la responsabilità del comodatario che, avuto riguardo alle circostanze concrete, non ha realizzato tutte le attività richieste dall'ordinaria diligenza. Al verificarsi di tale ipotesi, il comodatario convenuto in giudizio per la risarcibilità dei danni a titolo di responsabilità “ex recepto”, per andare esente da responsabilità deve provare che la perdita non è a lui imputabile; quindi, di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze hanno suggerito per evitare la sottrazione del bene, secondo il canone della diligenza del buon padre di famiglia (Cassazione nr. 16826/2003).
Nella specie, parte attrice ha dimostrato il danneggiamento ai beni concessi in comodato alla convenuta, come meglio descritti nelle dichiarazioni allegate in atti, sottoscritte dai testi ### e ### che, rispettivamente, hanno affermato quanto segue: “### andato molte volte dalla ### per effettuare manutenzione e ho constatato diversi danni ai distributori di ### (soprattutto al distributore di snack e bibite modello ###, sicuramente questi danni derivavano dal violento scuotimento, tramite il quale venivano sottratti prodotti. Per evitare altri danni e furti ho chiesto al sig. ### della ### di fissare i distributori al muro con delle staffe.
Inoltre, durante il sopralluogo del 6 maggio 2014 ho notato che i cavi elettrici che collegano i distributori alla presa di corrente erano stati tagliati e mi sono occupato di ripristinarli e di riparare il ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 danno”; “### sistematicamente allo stabilimento della ### ad ### visto che lavoro per la ### A.r.l. ed ero incaricato del rifornimento dei distributori automatici di ### Nel corso del tempo ho potuto notare diversi fenomeni spiacevoli: molti prodotti venivano rubati tramite lo scuotimento dei distributori, le macchine erano spesso danneggiate e per questo abbiamo fatto diversi lavori di riparazione (…)”.
Peraltro, in sede di escussione testimoniale, il ### precisava quanto segue “(…) ### che prima passavo una o due volte alla settimana, mentre dopo gli accadimenti due o tre volte al giorno (….) succedeva il più delle volte che non fosse corrispondenza tra la merce che mancava e gli incassi. Io provvedevo infatti a rifornire la merce e ritirare gli incassi (…) ### che sia prima che dopo l'installazione dei distributori della concorrenza vi fossero dei danni da schekeramento nei distributori della ### Non ho mai fatto caso alla presenza o meno di danni a carico dei distributori della concorrenza (…) siamo intervenuti varie volte per eliminare i danni”, mentre il ### che “ (…) i carrelli contenenti i prodotti, in sede di scuotimento, risultavano spostati in avanti contro il vetro (…) mi sono reso conto di ciò in quanto i prodotti delle prime file mancavano ma la molla che li sostiene non era andata in avanti e vi erano gli spazi vuoti; cosa che non accade se il prodotto viene acquistato perché la molla va avanti e non vi sono spazi vuoti (…) per i predetti comportamenti io passavo anziché una volta a settimana almeno due volte”.
A fronte di tali allegazioni, la ### non ha provato di avere adottato tutte le precauzioni richieste dalle circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, l'installazione di un sistema di allarme, o la predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza, adempimenti che, verosimilmente, avrebbero consentito di monitorare in maniera più adeguata i luoghi di causa, e prevenire le condotte di danneggiamento lamentate da parte attrice.
Si ritiene altresì provato l'inadempimento della convenuta agli obblighi disciplinati dal punto 5 del contratto per cui è causa, nella parte in cui prevede, a carico di ### l'onere di “### continua di energia elettrica per il funzionamento di tutti i distributori automatici installati”, nonché il “### allacciamento per fornitura di energia elettrica e relativa manutenzione guasti impianti”.
Di fatto, i testi escussi nel corso del procedimento hanno confermato che, nel giugno 2013, contestualmente all'installazione, da parte di ### di distributori automatici di una ditta concorrente all'attrice, quelli in titolarità di ### S.r.l. sono stati “spenti e/o staccati dall'energia elettrica”, e che, il 6 maggio 2014, presso la sede della convenuta, parte attrice ha appreso del taglio dei cavi elettrici che collegavano i distributori di sua proprietà alla presa di corrente, per cui è stato necessario provvedere alla sostituzione dei medesimi. ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Tali fatti, che si sono concretizzati negli inadempimenti di cui al punto 5 sopraindicato, devono essere imputati al comodatario, e ricondotti al più generale dovere di vigilanza e custodia sulla cosa, la cui violazione determina responsabilità per colpa del comodatario, salvo che egli provi il caso fortuito, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza che, in materia, si esprime nei seguenti termini: “In materia di comodato, il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall'uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l'uso conforme al contratto e, in ogni caso di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c., che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa” (Cassazione civile, ### III, sentenza n. 3900 del 18 febbraio 2010).
Orbene, la violazione del patto di esclusiva di cui al punto 3.2 del regolamento contrattuale, insieme agli ulteriori inadempimenti sopraindicati, rappresentano condotte di gravità tale da integrare un inadempimento di non scarsa importanza, idoneo a compromettere il sinallagma contrattuale, in relazione agli interessi che le parti si sono proposte nella regolamentazione dei rispettivi rapporti.
Pertanto, accertato il grave inadempimento della convenuta, occorre dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni, la domanda di parte attrice deve essere accolta, nei limiti che seguono.
Non è oggetto di contestazione che, al punto 11 del contratto per cui è causa, le parti abbiano inteso stipulare una clausola penale, nei seguenti termini: “In caso di recesso anticipato del presente contratto da parte della ### S.r.l. o in caso di mancato rispetto dei punti del presente contratto 3.2, 3.3, 5, ### s.r.l. avrà la facoltà di fatturare alla ### S.r.l. un indennizzo mensile pari all'incasso medio dei distributori installati presso #### S.r.l. calcolato nell'arco degli ultimi tre mesi fino alla scadenza naturale del contratto”.
Come risulta dalle conclusioni formulate dall'attrice, quest'ultima ha inteso avvalersi del meccanismo della clausola penale, nel momento in cui ha richiesto di “condannare la società ### al pagamento della penale pattuita tra le parti per ciascuna delle singole violazioni contrattuali e così quantificata in euro 40.304,25 (quarantamilatrecentoquattro/25)”. ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 ###. 1382 c.c. dispone che “La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”.
La clausola penale ha la funzione, da un lato, di esonerare il creditore dall'onere di provare il danno da inadempimento, in quanto ne costituisce liquidazione anticipata e, dall'altro, di incentivare l'adempimento del debitore, il quale conosce sin dall'inizio l'entità della prestazione cui è tenuto, se inadempiente. A compensazione del fatto che il creditore è esonerato dall'onere di provare il danno, però, questi non può di regola ottenere risarcimento al pregiudizio ulteriore, salvo diverso accordo delle parti in tal senso.
Anche la giurisprudenza, in materia, si è espressa nel senso che “la funzione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore; in tal caso, la clausola costituisce soltanto una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare” (vedi Corte di Cassazione, ordinanza 12.01.2024, nr. 1285; in senso conforme, Cass., Ordinanza n. 21398 del 26.07.2021).
Nella specie, la domanda proposta da parte attrice, volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alle condotte di danneggiamento sui distributori automatici, ed alla sottrazione dei prodotti, deve ritenersi assorbita nella richiesta di riconoscimento di quanto dovuto a titolo di penale, considerato che tali eventi, benché ricondotti dall'attrice ad una responsabilità extracontrattuale della convenuta, altro non sono che le conseguenze dell'inadempimento di quest'ultima ai propri obblighi di comodatario, direttamente derivanti dal contratto per cui è causa, ed espressamente dedotti nella clausola penale di cui al punto 11, nel momento in cui si richiamano le violazioni di cui ai punti 3.2., 3.3. (che individua espressamente l'onere, a carico della ### “di rifondere a #### S.r.l., a prezzi corretti di listino il materiale di sua proprietà smarrito, danneggiato, non restituito (…)”) e 5 (### a carico di ### S.r.l.).
Parte attrice, ha, dunque, diritto a percepire, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quanto indicato nella clausola nr. 11 del regolamento contrattuale. ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Come si evince dalla documentazione prodotta dalla parte attrice (non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che si è limitata a dedurne la natura unilaterale, senza prendere alcuna posizione in merito agli elementi risultanti dalla stessa), le erogazioni mensili medie nel periodo di riferimento (ultimi tre mesi prima degli inadempimenti già verificatisi nel mese di giugno 2013) sono esattamente 1839, al prezzo medio di € 0,4981 per ciascuna erogazione. Pertanto, l'indennizzo mensile dovuto dalla convenuta è pari ad € 916,0059 (1839 x 0,4981), dal mese di giugno 2013, fino alla data indicata quale prima scadenza naturale del contratto, per un importo complessivo di € 40.304,25 (916,0059 x 44 mensilità).
Su tale somma decorrono gli interessi legali, dal deposito della sentenza, sino all'effettivo saldo.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 26.001 a € 52.000 ### di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00 Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00 P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, a causa del grave inadempimento di ### S.r.l.; ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, come dedotto nella clausola di cui all'art. 11 del contratto per cui è causa, la somma di € 40.304,25, oltre interessi legali, dalla data del deposito della sentenza, sino all'effettivo saldo; ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre ### c.p.a., e spese generali al 15%. ### 29 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
causa n. 2650/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Menconi Micol