testo integrale
- pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 385 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 2822/21 del Giudice di ### di ### vertente in materia di risarcimento danni da sinistro stradale TRA ### rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di appello, dall'avv.to ### ed elettivamente domiciliat ####### alla via ### n. 17 #### S.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura alle liti su foglio separato allegata in atti, dall'avv.to ### ed elettivamente domiciliat ###Napoli alla ### n. 18 ###' ### residente ###, ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 2 ### da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello, ### premetteva che con atto di citazione aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di ### di ### la ### S.p.a, in persona del legale rapp.te p.t., e ### per ottenere la condanna della ### ai sensi dell'art. 149 C.d.A, al risarcimento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà a seguito del sinistro verificatosi in ### di ####, alla via ### il giorno 02.09.2015, alle ore 19.40 circa; che difatti, nelle dedotte circostanze, il conducente del motoveicolo ### tg. ### di proprietà di ### ed assicurato con la ### S.p.a, provenendo da tergo, nell'effettuare un'azzardata manovra di sorpasso a destra del veicolo ### tg. ### di proprietà attorea ed assicurato con la ### S.p.a., che lo precedeva, lo aveva urtato con la propria parte anteriore laterale sinistra alla parte laterale destra e di conseguenza, la ### era rovinata con la parte anteriore contro il muro di delimitazione della carreggiata, riportando diffusi danni; che mentre ### era rimasta contumace, si era costituita in giudizio la ### S.p.a, eccependo l'improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 145 e ss. C.d.A., nonché per mancanza di prova delle legittimazioni delle parti e, nel merito, contestando la domanda attorea, chiedendone il rigetto; che, espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa era stata decisa con la sentenza impugnata, con cui il Giudice di ### rigettava la domanda per carenza ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 3 di legittimazione attiva e passiva ed in quanto infondata e non provata, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio. Tanto premesso, nel proporre appello avverso la sentenza di primo grado, ne chiedeva la riforma, ritenendola viziata sulla base di quattro motivi: 1) contestava l'erronea e/o omessa valutazione della legittimazione attiva e passiva, conseguente alla confusione tra la legittimatio ad causam e la effettiva titolarità, attiva e passiva, del rapporto dedotto in giudizio; 2) deduceva l'erronea e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. e 2054 comma c.c.; 3) rilevava l'erroneità della sentenza appellata per la omessa valutazione della entità dei danni riportati dal veicolo dell'attore e per non avere il Giudice tenuto conto della quantificazione dei suddetti danni operata dal C.T.U.; 4) lamentava l'omessa liquidazione delle competenze e spese di giudizio.
Radicatasi la lite, mentre ### pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva, per cui se ne deve dichiarare la contumacia, si costituiva in giudizio la ### S.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., con comparsa di costituzione e risposta, nella quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis c.p.c., rilevava l'infondatezza dei motivi di impugnazione e chiedeva il rigetto dell'appello.
Tanto premesso in fatto, l'appello è infondato e va rigettato.
Va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza. ### va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione, ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 4 risultando precisati il contenuto delle relative censure e le modifiche richieste.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6, Ordinanza n. ### del 29/11/2021).
Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo; non saranno, pertanto, esaminate le eccezioni sulla proponibilità e procedibilità della domanda per motivi diversi da quelli oggetto di impugnazione.
Occorre ora esaminare i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado sollevati da ### Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce l'erronea e/o omessa valutazione della legittimazione attiva e passiva, assumendo che il Giudice abbia erroneamente ritenuto non provata la legittimazione delle parti in causa confondendo tra la legittimatio ad causam e la effettiva titolarità, attiva e passiva, del rapporto dedotto in ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 5 giudizio.
Impugna, in particolare, la parte della sentenza in cui il Giudice di ### afferma: “…nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata nel fascicolo attoreo, l'onere gravante su entrambi di fornire con mezzi probatori validi ed efficaci la dimostrazione delle legittimazioni delle parti a stare in giudizio non può ritenersi assolutamente assolto, in quanto risultano prodotte prove documentali non idonee. Sicuramente censurabile è il tipo di documentazione esibita al fine di provare la legittimazione attiva. Infatti, agli atti è stata esibita una mera fotocopia del libretto di circolazione, relativa all'auto ### tg. ### presumibilmente di proprietà dell'attore.
In primo luogo, quindi non vi è dubbio che manca agli atti un qualunque documento valido, dal quale si possa evincere - con certezza - la proprietà dell'auto ### tg. ### in capo all'attore ### all'epoca del sinistro. … In definitiva, per quanto riguarda la prova della legittimazione attiva, a parere del giudicante e sulla scorta della documentazione versata in atti, essa non è stata validamente fornita. Tuttavia, nel caso di specie, in merito alla legittimazione passiva, l'onere gravante su parte attrice di fornire con mezzi probatori validi ed efficaci la dimostrazione delle legittimazioni delle parti a stare in giudizio non può ritenersi assolutamente assolto.
Dall'esame della documentazione depositata nel fascicolo attoreo, infatti, per il veicolo di parte convenuta, non risulta prodotta alcun….
Infatti, al fine di comprovare lo stato giuridico del veicolo, ai sensi dell'art. 7, comma 2°della ### 9 luglio 1990 n. 187, è necessario produrre il certificato di proprietà rilasciato dal ### … Orbene, la carenza di legittimazione attiva e passiva della parte, quale condizione dell'azione, può essere eccepita o rilevata d'ufficio dal giudice in ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 6 qualunque stato e grado del processo …”.
Sul punto occorre innanzitutto ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16.2.2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio; ciò che rileva ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda e laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva; la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda; trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c.; l'accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, pertanto, attenendo al merito della controversia, non è rilevabile d'ufficio, ma è questione soggetta alla ordinaria disciplina dell'onere probatorio; la stessa può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità (Cass ordinanza n. ###/2018, Cass n. sentenza n. 16904/2018). E' stato, altresì, precisato, che “la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, la cui carenza, a differenza di quella concernente la “legitimatio ad causam”, non è rilevabile d'ufficio, costituisce un ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 7 requisito di fondatezza della domanda e non un'eccezione ad essa, sicchè il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma. Ne consegue che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere probatorio ex art. 2697 c.c., è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento” (Cass. Sentenza 15759/2014).
Tanto chiarito in punto di diritto, nell'esaminare la parte della sentenza impugnata, pur rilevando che, in effetti, viene fatta confusione tra “legittimatio ad causam” ed effettiva titolarità, attiva e passiva, del rapporto dedotto in giudizio, va, tuttavia, parzialmente condivisa l'affermazione del primo giudice secondo cui nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata nel fascicolo attoreo, non può ritenersi assolto l'onere di fornire con mezzi probatori validi ed efficaci la dimostrazione delle legittimazioni delle parti a stare in giudizio (rectius a dimostrare la titolarità in capo alle parti della situazione soggettiva dedotta in giudizio); è evidente, difatti, che il giudice intendeva riferirsi alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto dedotto in giudizio, facendo, difatti, poi riferimento alla inidoneità della documentazione prodotta a provare la proprietà del veicolo danneggiato in capo all'attore e la mancanza di documentazione necessaria per provare la proprietà del veicolo investitore in capo al convenuto.
Invero, dall'esame della documentazione prodotta, se può ritenersi non condivisibile l'affermazione del giudice di primo grado riguardo alla titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, tanto non può affermarsi riguardo alla titolarità passiva.
In merito alla titolarità attiva del rapporto, la statuizione resa dal ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 8 Giudice di ### sulla inidoneità della documentazione prodotta, precisamente della fotocopia del libretto di circolazione, a provare la qualità, in capo a ### di proprietario del veicolo ### danneggiato, non può essere condivisa.
Si rileva, infatti, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento di danni a cose non è necessaria la prova rigorosa della proprietà del bene danneggiato ( 06.07.2000 n. 7583, Cass. 26.03.1997 n. 2701), essendo sufficiente che l'attore fornisca al giudice elementi tali da giustificare il suo convincimento circa l'esistenza di tale diritto e sufficienti ad escludere l'erronea destinazione del pagamento dovuto al danneggiato ( 21.05.2004 n. 9711). E' stato anche precisato che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà, in quanto, in tema di diritto di proprietà sulla cosa costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria (Corte di Cassazione, sez. ###, sentenza 28.05.2015, n. 11124).
La produzione di copia del libretto di circolazione dell'autovettura danneggiata, la cui conformità all'originale non è stata disconosciuta in modo specifico e circostanziato, che indica l'attore come proprietario, pertanto, costituisce elemento di prova sufficiente a suffragare la titolarità del diritto da parte dell'attore.
Va osservato, inoltre, che alla relazione di consulenza tecnica ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 9 d'ufficio depositata dal C.T.U, c.t. ### è allegata ispezione PRA del veicolo ### tg. ### datata 27.12.2017, da cui l'autovettura risulta intestata all'attore dal 17.02.2015, data anteriore al sinistro.
Del resto, la compagnia, nei cui confronti viene proposta dall'attrice azione ex art. 149 C.d.A. ha depositato in atti il documento contenente i dati di registrazione del dispositivo satellitare installato sulla vettura ### relativo al contratto di assicurazione intestato a ### nonché documentazione afferente la gestione stragiudiziale del sinistro, ivi comprese le perizie redatte sui veicoli coinvolti da parte dello studio tecnico fiduciario della compagnia, che costituiscono ulteriori elementi che, unitamente alla copia del libretto di circolazione prodotta dall'attore ed all'ispezione PRA allegata alla ### contribuiscono a provare la titolarità attiva del rapporto.
Pertanto, la sentenza di primo grado è erronea nella parte in cui ha ritenuto insufficiente a dimostrare la qualità di proprietario del veicolo in capo all'istante, l'avvenuta produzione, da parte di quest'ultimo, della copia del libretto di circolazione del veicolo, in assenza di risultanze probatorie di segno contrario e nonostante ulteriori elementi utili a confermarne la detta qualità.
In merito alla titolarità passiva del rapporto dedotto, invece, dall'esame degli atti del giudizio emerge l'assenza di documentazione che possa attestare, in maniera chiara ed inequivocabile, la proprietà del motoveicolo ### tg. ### asseritamente individuato come investitore, in capo a ### alla data del sinistro.
In proposito va osservato che se è vero che la produzione del certificato Pra e/o della ### di circolazione non costituisce fonte ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 10 obbligatoria né privilegiata in tema di prova della proprietà di un veicolo, potendo essa essere desunta anche aliunde (Cass. 21/05/2004 n. 9711; Cass. 06/06/2000 n. 7583; Cass. 26/03/1997 n. 2701; 14/05/1993 n. 5485), tuttavia nel caso di specie manca qualsivoglia elemento atto a fornire tale prova.
Deve evidenziarsi che, anche a fronte della contestazione sollevata dalla convenuta ### S.p.a, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, anche sulla titolarità passiva del rapporto, l'attore non ha depositato né copia del libretto, né certificato cronologico o ispezione ### nè alcuna certificazione relativa alla proprietà del motoveicolo antagonista al momento del sinistro stradale; nè la contumacia di ### consente di ritenere riconosciuta la proprietà del veicolo.
Alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata dal C.T.U, c.t. ### è allegata ispezione PRA del motociclo ### tg. ### che alla data del 27.12.2017 risulta intestato ad altro proprietario, ### a seguito di trasferimento di proprietà del 13.01.2016, avvenuto dopo il sinistro, ma non può affermarsi con certezza che in data anteriore il veicolo fosse intestato alla convenuta ### In mancanza di altri elementi di supporto, non possono ritenersi sufficienti le risultanze del modulo di costatazione amichevole del sinistro sottoscritto dal proprietario del veicolo del convenuto ai fini della dimostrazione della contestata proprietà dello stesso veicolo.
Si ritiene, quindi, che la sentenza gravata non meriti censura quanto al rigetto della domanda risarcitoria per carenza probatoria in ordine alla “legittimazione passiva” del convenuto presunto responsabile del sinistro, che deve qualificarsi più correttamente quale carenza probatoria in ordine alla “titolarità passiva” del rapporto obbligatorio in ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 11 capo al convenuto come asserita dall'attore sul presupposto dell'appartenenza in proprietà a quest'ultimo del veicolo danneggiante tipo ### tg. ### al momento del sinistro del 02.09.2015.
Il rigetto del primo motivo di appello per carenza di prova della proprietà del veicolo, presunto danneggiante, in capo alla convenuta ### rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello.
Ne consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite nonché al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilendo che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. P.Q.M. a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 2822/21 del Giudice di ### di ### b) condanna ### al pagamento in favore della ### S.p.a., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.a.; c) condanna ### al pagamento del doppio del contributo unificato. ### 28.1.2023 ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 12 dr.ssa ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75
causa n. 385/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Lara Vernaglia Lombardi