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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6530/2025 del 07-11-2025

... autovettura ### ai verbalizzanti in merito alla manovra di sorpasso nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal testimone oculare ### allegate al verbale ( v. doc. n. 5 fasc. attrice), risulta confermato l' assunto del sorpasso dell' autovettura ### condotta dal ### allorchè quest' ultimo, che percorreva Via dei ### in ### , inserita la freccia di sinistra ed accostatosi all' asse della carreggiata , iniziava la svolta a sinistra per accedere su ### veniva violentemente urtato dalla ### condotta dal ### impegnato in una manovra di sorpasso ( v. dichiarazioni testimone oculare ### “ ### dietro la ### in direzione ### , un veicolo mi sorpassava giunto in prossimità di ### , un veicolo ### svoltava a sinistra inserendo la freccia per accedere su ### un veicolo che sorpassava lo urtava violentemente .Penso che la ### avesse quasi completato la manovra di svolta a sinistra”). Dagli elementi acquisiti dai verbalizzanti fidefacienti ( v. descrizione parte danneggiate , posizione statica veicoli ed allegati rilievi ) si evince altresì che i danni riportati dalle autovetture ( parte anteriore ### e laterale sinistra ### ) sono compatibili con la dinamica descritta in citazione ovverossia con un urto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Quinta Sezione Civile Composta dai seguenti ### Dott.ssa ### D' ###.ssa ### rel. 
Dott.ssa ### in ### di Consiglio ha pronunziato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5542/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 26/6/2025 TRA ### rappresentata e difeso dall' avv. ### .  -appellante - E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### ; -appellata
E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### .  -appellata
E ### ; -appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 pubb. il ### .  CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 26/6/2015 .  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione notificato l'1 aprile 2016, ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, la ### spa per sentirla condannare in solido con ### ed ### al risarcimento dei danni a suo dire subiti nel sinistro occorso il 12 ottobre 2013 in ### in ### 2.Deduceva che il giorno dell'evento dannoso, alla guida del veicolo ### tg. ### percorreva via ### in ### allorquando giunta all'incrocio con via ### dopo aver inserito la freccia di sinistra, iniziava la svolta a sinistra per immettersi su via ### e veniva violentemente urtata dalla ### tg. ### di proprietà di ### e condotta da ### intenta ad effettuare una manovra di sorpasso . 3.Allegava lesioni personali quantificate nel 14% di IP, lamentando anche un danno estetico per rimediare al quale sarebbe necessaria una spesa di euro 7.000,00 - 8.000,00 euro, nonché spese mediche pari ad euro 954,49. 
Assumeva che la ### spa, ### della ### aveva versato euro 8.800,00, al netto delle spese di patrocinio, somma trattenuta in acconto sul maggior avere.  4. Si costituiva in giudizio la ### spa, evidenziando che sulla scorta della visita medico legale svolta dalla ### le lesioni residuate da controparte ammontavano al 6% di IP, con conseguente applicazione della ### relativa all'### Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 149 ### delle ### e nel merito contestava an e quantum ex adverso richiesto.  5.In corso di causa era ammessa ed espletata la ctu medico - legale sulla persona dell' attrice .  6.Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni , con sentenza 149/2019 il Tribunale così decideva : a) dichiara inammissibile la domanda attorea per violazione dell'art. 149 CdA; b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore dei convenuti, che si liquidano per ciascun convenuto, in euro 4835,00 per compenso ex D.M. 55/14, rimb. 
Forf, IVA e CPA come per legge; spese da distrarsi per il convenuto ### in favore dell'avv. ### che le ha anticipate; c) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc proposta da convenuto ### nei confronti dell'attrice”. 7. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello ### lamentando: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 - errata decisione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt.  91 e 92 cpc e dell'art. 4 D.M. 55/2014. 
Ha chiesto la riforma integrale della sentenza con conseguente declaratoria di responsabilità di ### ed ### in relazione al sinistro di cui è causa con condanna di tutti gli appellati al risarcimento della somma di euro 26.000,00.  8. Si è costituita la ### spa, eccependo preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame .  9.Si è altresì costituita la ### chiedendo: “ … respingere il gravame promosso da ### per tutte le argomentazioni spese in fatto e diritto, e dunque perché infondato; nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento e riforma della gravata sentenza in punto di ammissibilità della azione promossa, accertare e dichiarare ad minimum la sussistenza della presunzione legislativa del concorso di colpa delle parti #### nella causazione dell'evento ed, in caso di riconoscimento di somme, vista la normativa sulla ### la validità ed efficacia della copertura assicurativa in favore della sig.ra ### mai contestata, polizza ###, ed in assenza di titoli di responsabilità della medesima per omessa custodia del mezzo, dichiarare la ### S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire la convenutaappellata contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa, anche di lite, in favore della appellata. Vinte le spese di lite del doppio grado”.  10.Precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa in decisione all' udienza in trattazione scritta del 26/6/2025 alla quale si è pervenuti in seguito ad alcuni rinvii disposti per il carico di ruolo previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.  ***  1..Deve in primo luogo esaminarsi la censura riguardante la contestata inammissibilità della domanda avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile e dei responsabili civili in quanto astrattamente idonea a definire la lite . 
Orbene il Tribunale ha così motivato sulla eccezione di improponibilità e difetto di legittimazione passiva di ### ; “Va rilevata la inammissibilità della domanda proposta nei confronti di ### s.p.a. e, conseguentemente nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista, per violazione dell'art. 149 Cod. ### . La disposizione da ultimo citata prevede infatti che debba ricorrersi alla procedura di indennizzo diretto , richiedendo il ristoro dei danni derivanti da sinistro stradale, anche nell'ipotesi di danno alla persona , ove venga riscontrata una invalidità permanente in misura pari od inferiore al 9%. Nel caso che ci occupa risulta provato per tabulas che l'attrice ebbe a rivolgersi alla propria ### la ### di ### e conseguì il pagamento della somma di € 8800,00 a titolo di ristoro del danno derivante dal sinistro del 12 gennaio 2013 . ### espletata dal Dott. ### , immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal decidente, ha evidenziato che i postumi permanenti subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo sono quantificabili nella misura del 9% ; poiché dunque la riscontrata invalidità permanente è pari proprio al 9% ,che costituisce il limite di inabilità per far luogo alla procedura di indennizzo diretto , deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo ad ### s.p.a. , reputandosi satisfattiva la somma versata dalla ### a titolo di indennizzo diretto”. 
Ad avviso della Corte la decisione del Tribunale non tiene conto della pronunzia resa dalla Corte Costituzionale n. 180/2009 in base alla quale l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il ### delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è , dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. ( v. anche per l' azione diretta del terzo trasportato nei confronti del responsabile civile ordinanza n. 441/2008 ) . 
In conformità della interpretazione del giudice delle leggi deve ritenersi pienamente legittima la azione proposta dalla danneggiata nei confronti della compagnia assicuratrice dell' autovettura antagonista , in quanto l' esercizio dell' azione diretta - e a maggior ragione la richiesta stragiudiziale nella fattispecie avanzata dall' attrice nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà ex art. 149 c.d.a. - non è preclusiva dell' esperimento dei comuni rimedi nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice .  2.Passando quindi al merito della domanda , sempre in via preliminare deve rilevarsi la prestata acquiescenza ex art. 346 c.p.c. alla inammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla proprietaria dell' auto, ### nei confronti del conducente ### in quanto impropriamente rivolta nei confronti di altro soggetto rispetto a quello che ha avanzato la domanda principale . 
Invero nel costituirsi in questo grado la ### ha contestato in via del tutto generica il gravame del quale ha chiesto il rigetto, e in via subordinata nell' ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda, ha chiesto di accertare la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli e dichiarare la compagnia tenuta a manlevarla da eventuali pretese azionate dall' attrice . 
In assenza di specifiche contestazioni avverso la inammissibilità della “ domanda riconvenzionale” la predetta statuizione è passata in giudicato .
Nel merito l' assunto originario della responsabilità esclusiva dei convenuti ### è fondato . 
Dalle dichiarazioni confessorie rese dal conducente dell' autovettura ### ai verbalizzanti in merito alla manovra di sorpasso nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal testimone oculare ### allegate al verbale ( v. doc. n. 5 fasc. attrice), risulta confermato l' assunto del sorpasso dell' autovettura ### condotta dal ### allorchè quest' ultimo, che percorreva Via dei ### in ### , inserita la freccia di sinistra ed accostatosi all' asse della carreggiata , iniziava la svolta a sinistra per accedere su ### veniva violentemente urtato dalla ### condotta dal ### impegnato in una manovra di sorpasso ( v.  dichiarazioni testimone oculare ### “ ### dietro la ### in direzione ### , un veicolo mi sorpassava giunto in prossimità di ### , un veicolo ### svoltava a sinistra inserendo la freccia per accedere su ### un veicolo che sorpassava lo urtava violentemente .Penso che la ### avesse quasi completato la manovra di svolta a sinistra”). 
Dagli elementi acquisiti dai verbalizzanti fidefacienti ( v. descrizione parte danneggiate , posizione statica veicoli ed allegati rilievi ) si evince altresì che i danni riportati dalle autovetture ( parte anteriore ### e laterale sinistra ### ) sono compatibili con la dinamica descritta in citazione ovverossia con un urto avvenuto allorchè la conducente della ### ( che come riferito dal teste ### ) aveva acceso la freccia direzionale di sinistra e si era spostata in prossimità dell' asse della carreggiata per effettuare la manovra di svolta a sinistra in direzione ### veniva urtata nella parte laterale sinistra dell' auto dalla parte anteriore della ### condotta dal ### che la seguiva nella stessa direzione di marcia e la sorpassava sempre a sinistra, tenendo una velocità non adeguata alla situazione dei luoghi( 50 KM orari v. rapporto ) al punto che la ### veniva spostata di circa 12 metri fermandosi contro un muro di recinzione . 
Orbene ad avviso della Corte le prove raccolte depongono senz' altro per la responsabilità esclusiva del ### con superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. Risulta invero accertata violazione da parte del medesimo, degli artt. 141 , 142 nonché dell' art. 148 c.d.s che al comma 2 lett. d) prevede che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare e al comma 7 . Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. 
Per contro dal rapporto non sono emersi elementi di corresponsabilità della conducente della ### avendo il testimone oculare riferito che la medesima effettuava la svolta a sinistra osservando le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e dal codice della strada ( art. 154 c.d.s) . 
Peraltro le prove raccolte rendono superflua l' ammissione delle istanze istruttorie riformulate dalla parte appellata ### . 3.Per quanto attiene alla quantificazione dei danni sulla base dell' elaborato peritale dal quale non si hanno ragioni di discostarsi in quanto esatto, adeguatamente motivato ed esente vizi logici/giuridici è risultato che la ### in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa , ha riportato “### cranico minore. Ferita lacero-contusa della regione fronto-parietale sinistra. Ematoma palpebrale sinistro. ### distorsivo del rachide cervicale”, compatibili con la dinamica del sinistro riferita dalla perizianda e rilevata dall'atto di citazione; non si è evidenziata, all'anamnesi patologica remota, la presenza di processi morbosi incidenti sull'integrità psico-fisica della perizianda antecedentemente al fatto per cui è causa. Pertanto si ritiene che nel caso specifico sia congruo un periodo di invalidità temporanea totale di 20 ### giorni, mentre l'invalidità temporanea parziale al 50% va circoscritta ad un periodo di 15 ### giorni; il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###. Per quanto riguarda la presenza di esiti permanenti, questi possono essere considerati consistenti in: “### cefalea psttraumatica. Cervicalgia post-traumatica persistente con limitazione ai gradi estremi dei movimenti del capo in tutte le direzioni. Esito cicatriziale in regione fronto-parietale sinistra meglio descritto nell'esame obiettivo” e producenti una invalidità permanente, intesa quale ### pari al 9% (nove per cento);. il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###” In base di cui all'art. 139 del ### delle ### (D.lgs. 209/2005) contenente i parametri di valutazione dei danni fisici di lievi entità prodotti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, devono riconoscersi all' appellante le seguenti somme : euro 15.953,90 per IP pari al 9% in soggetto di anni 50 all' epoca del sinistro , euro 1.123,60 per ITA di gg.20 ed euro 421,35 per ITP di giorni 15 , più danno morale 33% in via equitativa di euro 5.823,27 , senza ulteriori personalizzazione in ragione della scarna allegazione delle sofferenze subite confermata dalla ctu , per un complessivo importo di euro 23.331,22 . 
A tali somme devono essere aggiunte le somme sborsate dalla danneggiata per sostenere le spese mediche sostenute per la diagnosi e cura delle lesioni riportate dalla medesima in seguito all'evento per cui è causa, come da documentazione visionata dal ctu, per un totale di € 954,49 che rivalutate alla decisione , è pari a euro 1.106,00 . 
In conclusione, la somma finale dovuta alla ### ammonta a € 24.437,00 dalla quale deve essere detratto l'acconto di € 8.000,00 già corrisposto dalla ### con offerta seguita dalla dazione di assegno per ugual somma del 15/4/2015 accettata dalla ### in acconto del maggior danno . 
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017). 
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici ### fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo. 
In conclusione l' appello deve accogliersi ed accertata la responsabilità esclusiva della proprietaria e conducente dell'autovettura ### nella causazione del sinistro occorso il ### , condannarsi gli appellati in solido al pagamento della somma di euro 24.437,00 da cui detrarre l' acconto ricevuto oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati ed interessi legali dalla decisione alla data del pagamento . 
In applicazione del principio della soccombenza le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dei convenuti/appellati soccombenti e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva , a valori medi stante la non particolare complessità delle questioni controverse , in base al valore della causa rappresentato dal decisum e con esclusione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto . 
Per le stesse ragioni le spese della ctu sono poste definitivamente a carico degli appellati in solido.  PQM La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da ### avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 dep. il ### , in accoglimento dell' appello e totale riforma della impugnata sentenza così provvede : -dichiara ammissibile la domanda proposta da ### ; -accerta la responsabilità esclusiva di ### e ### per la causazione del sinistro verificatosi a ### il ### ; -condanna #### e ### in solido a pagare a ### la somma di euro 24.437,00 per le causali indicate nella parte motiva, da cui detrarre l' acconto , oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri ivi indicati; -condanna #### ed ### in solido tra loro a rifondere a ### le spese di lite del giudizio di doppio grado che, quanto al primo grado, liquida in euro 355,50 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 382,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali , il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ; -pone le spese della ctu medico-legale definitivamente a carico degli appellati in solido. 
Così deciso nella ### di consiglio del 30/10/2025 .  ### estensore Dott.ssa ###ssa ### D'

causa n. 5542/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Falla Trella, Marianna D'Avino

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25380/2025 del 16-09-2025

... l'incidente ad uno di essi a causa dell'imprudente sorpasso di un'automobilista, che costringeva il conducent e ### ad u na manovra di emergenza, conseguendone il ribaltamento; per l'effe tto, comunque eccependo la decadenza dell'attrice dalla proposta azione ex art.1698 c.c., la convenuta F.lli ### s.p.a. chiedeva riconvenzionalmente il saldo di €8.880/00 oltre interessi, quale corrispettivo convenuto per il trasporto. Indi, nel merito contestava l'infondate zza nell'an e nel quantum della domanda attorea, in ogni caso dovendosi applicare i limiti risarcitori previsti dall'art.1 co.1 della L. n.45/1985 e ss.mm. e ii., in difetto di dolo o colpa grave del vettore, altresì invocando la garanzia della ### s.p.a.. In via subordinata, e nella denegata ipotesi fosse ritenuta la responsabilità per l'accertato non corretto ancoraggio del carico, chiedeva essere autorizzata CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### alla chiamata di ### s.r.l., da cui essere tenuta indenne di tutti i danni ascrivibili alla propria responsabilità, atteso che il caricamento della merce sui semirimorchi della F.lli ### era stata commessa a questa, che avrebbe operato a stivarla con modalità (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3185/2022 R.G. proposto da ### s. p.a., in perso na del legale rappresentant e pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in calce al ricorso, domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### e come da domicilio digitale indicato; - ricorrente - contro ### s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempo re, rappresentato e dife so dall'Avv. dall'Avv. ### giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato; - controricorrente - Oggetto: Trasporto - ### - Macchinari - ### stradale - Risarcimento del danno. 
CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. ### nonché contro ### s.r.l., Società ### , in perso na del legale rappresentante pro tempo re, rappresentata e dife sa dall'Avv. ### giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliat ###### via ### della ### n. 5 e come da domicilio digitale indicato; - controricorrente - nonché contro ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempo re, rappresentata e difesa dall'Avv. ### D'### giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliat ###### via ### n. 4 e come da domicilio digitale indicato; - controricorrente - nonché contro ### - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 705 del 2020 pubblicata il 18 dicembre 2020. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2025 dalla ### Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato del marzo 2005, la società ### s.r.l. conveniva avanti il Tribunale di Nicosia l'azienda di trasporti F.lli ### s.p.a., il dip endent e di quest'ultima ### nonché la ### razioni s.p.a., garante della responsabilità del vettore, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni causati alla istante, oltre interessi e rivalutazione. 
In fatto deduceva: - di avere acquistato da ### s.p.a. la CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### macchina tipografica “### 8005 HQ” per l'importo di € 2.065.000/00, affidandone il trasporto dalla sede della venditrice di S. ### alla destinazione indicata dalla comm ittente: - che quindi, il vettore F.lli ### s.p.a. avrebbe provveduto a prendere in consegna i componenti del macchinario in data 14.04. 2004, collocando li su mezzi aut oarticolati di propria disponib ilità, adibiti al trasporto; - il giorn o successivo, nell'imboccare imprudentemente un a curva, l'autoarticolato condotto da ### si sarebb e però ribaltato in territorio di Ag ira, causando la caduta del carico ed il suo danneggiamento; pertanto, chiedeva il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. 
Si costituiva in giudizio F.lli ### s.p.a. contestando la domanda e anzitutto osservando: -di avere a propria volta commis sionat o a ### s.r.l. di assicurare il corretto caricamento dei vari componenti del macchinario su quattro semirimorchi di proprietà della prima, di poi trainati con “trattori” di ### sino all'imbarco del porto di ### per il successivo trasporto via mare fino a ### - che, giunti al porto di arrivo, i quattro semirimorchi erano stati presi in consegna dagli autisti della F.lli ### con propri “trattori”, per curare il trasporto del carico sino al luogo di destinazione; tuttavia accadeva l'incidente ad uno di essi a causa dell'imprudente sorpasso di un'automobilista, che costringeva il conducent e ### ad u na manovra di emergenza, conseguendone il ribaltamento; per l'effe tto, comunque eccependo la decadenza dell'attrice dalla proposta azione ex art.1698 c.c., la convenuta F.lli ### s.p.a. chiedeva riconvenzionalmente il saldo di €8.880/00 oltre interessi, quale corrispettivo convenuto per il trasporto. Indi, nel merito contestava l'infondate zza nell'an e nel quantum della domanda attorea, in ogni caso dovendosi applicare i limiti risarcitori previsti dall'art.1 co.1 della L. n.45/1985 e ss.mm. e ii., in difetto di dolo o colpa grave del vettore, altresì invocando la garanzia della ### s.p.a.. In via subordinata, e nella denegata ipotesi fosse ritenuta la responsabilità per l'accertato non corretto ancoraggio del carico, chiedeva essere autorizzata CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### alla chiamata di ### s.r.l., da cui essere tenuta indenne di tutti i danni ascrivibili alla propria responsabilità, atteso che il caricamento della merce sui semirimorchi della F.lli ### era stata commessa a questa, che avrebbe operato a stivarla con modalità inadeguate. 
Si costitu iva ritualmente il condu cente del mezzo ### contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro e del nesso di causalità, quindi respingendo ogni addebito. 
Si costitu iva ### rico noscendo il rapporto assicurativo e la garanzia della F.lli ### s.p.a. alle condizioni e nei limiti riportati nella polizza n.###, nelle cui appendici era però pattuito l'ammontare massimo di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1 della L. n.450/1985. 
In ultimo, si costituiva la terza chiamata ### s.r.l., chiedendo respingersi la domanda di rivalsa siccome inammissibile ed infondata, in via subordinata, chiedeva limitarsi il risarcim ento ai sensi dell'art.1 co.1 L.  n.450/1985, in ogni caso ridotto ex art.1227 Con la sente nza n.2 14/2014 il ### ale di En na accoglieva parzialmente le ragioni attoree, condannando in solido F.lli ### s.p.a.  e ### a pagare la complessiva somma di € 281.043,00 oltre interessi dalla domanda, nonché ### s.p.a. a tenere indenne il vettore nei soli limiti della polizza per € 27.638/67; rigettava la domanda di manleva della F.lli ### s.p.a. nei confronti del terzo subvettore ### s.r.l., statuendo in dispositivo l'onere del rimborso delle spese tra tutte le parti del giudizio, secondo il principio della soccombenza.  2. F.lli ### s.p.a. proponeva gravame avverso la sentenza di prime cure concludendo per il riesame delle erronee valutazioni del primo decidente, per le medesime ragioni azionate avanti il ### A sua volta proponeva appello incidentale ### a propria volta insistendo nelle ragioni e nelle eccezioni del primo grado. 
Si cost ituivano: l'appellato ### dentore s.r.l., concludendo per il rigetto dell 'infondata impu gnazione p rincipale ed incidentale; ### s.r.l. chiedendo respingersi l'appello in pun to di CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### regresso azionato dal l'appellante principal e; la Co mpagnia assicurativa chiedeva darsi atto d i aver adempiuto alle obb ligazioni nascent i dal contratto di assicurazione intrattenuto con F.lli ### s.p.a., precisando la modifica della propria denominazione in ### s.p.a.. 
La Corte di appello di Caltanissetta con la sentenza qui impugnata ha rigettato sia l'appello principale sia quello inciden tale, confermando la decisione di prime cure.  3. Avverso la sentenz a di app ello ### s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Hanno resistito con distinti atti di controricorso ### s.r.l., ### s.r.l. e ### s.p.a.; sebbene intimato, ### non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. 
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. 
Parte ricorrente e parte controricorrente ### s.r.l. hanno depositato distinte e rispettive memorie. 
Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la ricorrente ### s.p.a. lamenta la “### e falsa applicazione dell'ar t. 132 comma 2 n . 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; in particolare, contesta la “totale ed insanabile contraddittorietà della motivazione” della sentenza impugnata con cui la Corte d'appello ha ritenuto in relazione alla medesima circostanza di fatt o che l'ancoraggio del carico trasportat o fosse stato realizzato esattamente, giungendo a conclusioni antit etiche e fra loro del tutto incompatibili in relazione ai due capi di pronuncia oggetto dell'impugnazione principale; da una parte, infatti, escludeva la responsabilità del subvettore chiamato in garanzia in quanto si riteneva provato il fatto che la merce trasportata fosse stata assicurata con funi ai semirimorchi, dall'altra, si considerava sussistere la responsabilità per colpa grave del vettore perché si affermava dimostrata la circostanza che le funi non erano presenti.  2. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia sotto altro CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### profilo la parte di motivazione della sentenza impugnata, già censurata con il precede nte motivo, perché affetta da “### e falsa applicazione dell'art. 2700 C.C. in relazione all'artt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.” in quanto la Corte di appello avrebbe comunque errato attribuendo implicitamente efficacia di prova legale alle risultanze del verbale dei ### in data ### prodotto dalla società attrice e precisamente nella parte in cui veniva riportato che “nel corso del sopralluogo non venivano rinvenute funi o cavi di ancoraggio per assicurare il carico”, ritenendo apoditticamente che gli effetti probatori derivanti da quanto ivi affermato dai pubblici ufficiali in ordine alla mancanza delle funi di ancoraggio del carico dovesse prevalere sulle univoche risultanze istruttorie emerse che, invece, dimostravano la presenza delle funi e che erano state nel contempo valorizzate al fine di rigettare la domanda nei confronti del subvettore.  3. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la “### e falsa applicazione dell'art. 1693 c.c. e dell'art. 1 comma 1 l. 22.08.1985 450 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.” ed in particolare, evidenzia che la Corte d 'appello ha rigettato l'impugnazione principale facendo applicazione della norma di cui all'art. 1693 c.c., che prevede la presunzione di responsabilità del vettore, salva la prova che la perdita o l'avaria sia derivata dal caso f ortuito, dall a natura o dai vizi delle cose o dal loro imballaggio o dal fatto del mittente o del destinatario. In particolare, in palese violazione della disciplina speciale di cui alla l. n. 450/1985, la Corte d'appello -a fronte della domanda della società mittente che pretendeva l'intero risarcimento del danno e che, conseguentemente, era onerata dalla prova del quantum della propria pretesa-, riteneva comunque raggiunta la prova che non poteva invece ritenersi integrata (come già illustrato nei precedenti motivi), con la conseguen za che i l quantum della pretesa risarcitoria era rimasto privo di dimostrazione e doveva essere limitata alla c.d. vettoriale in conformità all'art. 1 della l. n. 450/1985.  4. Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia la “### e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; in particolare, evidenzia che il ### originario attore, non aveva curato né di allegare tempestivamente in maniera esatta il danno asseritamente subito né si era preoccupato di fornire la prova del danno stesso e sottoli nea l'errore compiuto dal g iudice di secondo grado che ha disa tteso il principio che costituisce ius receptum secondo cui la CTU “non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero di compiere una indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (richiama l'arresto Cass. 24/05/2013 n. 12990).  5. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione in rito sollevata dalla società ### io ### odier na controricorrente perché infondata. 
Il ricorso in esame non è tardivo perché il giudizio risulta incardinato in primo grado nel 2005, vigendo quindi il termine lungo annuale, rispettato, nel caso di specie, risultando la sentenza impugnata, pubblicata in data 18 dicembre 2020 ed il ricorso notificato in data 18 gennaio 2022.  6. Venendo all'esame del ricorso, il primo motivo è inammissibile. 
Risulta evidente dalla stessa confezione della censura che con essa la società odierna ricorrente, sebb ene formalmente lamenti un vizio di violazione di legge, nel contempo, formula in modo inammissibile un vizio di nullità della decisione impugnata, senza neppure evocare il parametro ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. , pret endendo nella sostanza una ricostruzione alternativa d ei fatti sottesi al giud izio atteso che la motivazione resa dal giudice d'appello, lungi dall'essere viziata da “totale e insanabile contraddittorietà” ripercorre e condivide l'iter decisorio del giudice di prime cure, senza incorrere nel lamentato vizio di cui all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4). 
Dirimente in tale ottica, quanto ritenuto dalla Corte territoriale con la decisione impugnata che innanzitutto ha escluso la responsabilità del CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### subvettore ### s.r.l., quale ditta che aveva operato la prima fase di trasporto, affermando che il danneggiamento della porzione di macchinario de quo era avvenuta nella seconda fase del trasporto quando era stato stivato nel semirimorchio aggangiato al trattore della ### s.p.a., condotto da ### miliano ### (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata).  6.1. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile, non sussistendo la violazione di legge lamentata. 
La Corte d'appello si è posta in linea di conformità con il principio espresso da questa Corte e de l resto invocato dalla stessa società ricorrente; difatti, nel verbale d i accertamento de quo, i ### inier i intervenuti sul luogo del sinistro hanno constatato il mancato rinvenimento delle funi di anco raggio del macchin ario trasportato, senza alcuna attribuzione di fede privilegiata nè ai giudizi valutativi nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolv ersi in suoi app rezzamenti person ali, perché mediati dall'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase stat ica dell'incide nte, quale risult ava al momento del loro intervento (cfr. Cass. Sez. 2, 27/10/ 2008 n. 25842 ; Cass. Sez. 3, 7/10/2022 n. 29320). 
Neppure può essere valorizzato quanto affermato nella memoria, non avendo parte ricorrente, con essa, off erto argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso oppure ragioni di dissenso, essendosi limitata ad argomentare nuovamente in fatto, confermando le ragioni della prospettata inammissibilità.  6.2. Il terz o motivo di ricorso si rivela inammissibile in quan to nell'illustrazione si fa un rinvio del tutto generico ad atti processuali per dimostrare il mancato assolto onere della prova sul quantum del risarcimento da parte della società mitten te; infatt i, si omette sia la CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### riproduzione diretta, sia una riproduzione indiretta de l contenuto che dovrebbe dimostrare l'assunto, limitandosi parte ricorrente ad un generico rinvio alla domanda formulata dalla società mittente, risolvendosi il motivo in esame affetto dalla violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c..  6.3. Inammissibile, infine, anche il quarto e ultimo motivo di ricorso in quanto la violazione di legge paventata non sussiste sia con riferimento al princip io dell'onere prob atorio sia in relazione a quello di pruden te apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito. 
Nel denunciare violazioni di legge che attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposi zione a quello formulato dalla Corte di appello, parte ricorrente omette di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'app rezzamento - ad esso fu nzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove m a anche la scelta, insinda cabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n . 13485; 15/07/2009, n. 16499).  7. In conclusione, il ricorso è inammissibile. 
Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 
Non luogo a provvedere sulle spese in favo re di ### che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.  Per questi motivi La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.   Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali: - in favore della parte controricorrente società ### s.r.l. che si liquidano in complessivi ### 5.200,00, CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### - in favore della parte controricorrente So. Ge. ### s.r.l. in complessivi ### 5.700,00, - in favore della parte controricorrente ### s.p.a. in complessivi ### 2.200,00; di cui, per ciascuno degli importi, ### 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. 
Dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ###, il 19 maggio 2025 #### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Ambrosi Irene

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22866/2025 del 08-08-2025

... tesi dell'istante, secondo cui egli era in fase di sorpasso e lo scontro era stato cagionato dall'improvviso scarto sulla propria sinistra del trattore, la Corte d'appello ha ritenuto più plausibile la ricostruzione del sinistro come tamponamento da tergo, basandosi sulla posizione statica dei veicoli rilevata dai ### e sull'entità dei danni al motociclo, conseguentemente escludendo potersi applicare la presunzione di pari colpa concorrente ex art. 2054 c.c. e ascrivendo per intero la responsabilità del sinistro al ### per la inosservanza della distanza di sicurezza ex art. 149 cod. strada; avverso tale sentenza ### propone ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui resiste con controricorso la ### l'altro intimato, già contumace in appello, non svolge difese nella presente sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; 3 non sono state depositate conclusioni dal ###; il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie; considerato che: con il prim o motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2054 c.c., 115 e 116 c.p. c., sotto l'aspetto dell a carenza di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1838/2024 R.G. proposto da ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### domiciliato digitalmente ex lege; - ricorrente - contro ### di ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### domiciliato digitalmente ex lege; - controricorrente - e nei confronti di ### circolazione stradale D'### - intimato - avverso la sentenza della Corte d'### lo di Napoli, n . 2950/2023, depositata in data 23 giugno 2023. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025 dal ### Rilevato che: con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da ### nei co nfronti della ### e di ### D'### per i danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 24 luglio 2006 per lo scontro tra il motociclo condotto dal ### e il carro trainato da un trattore agricolo di proprietà del D'### e assicurato per la r.c.a. dalla ### che gli procedeva innanzi nella stessa direzione; disattendendo la tesi dell'istante, secondo cui egli era in fase di sorpasso e lo scontro era stato cagionato dall'improvviso scarto sulla propria sinistra del trattore, la Corte d'appello ha ritenuto più plausibile la ricostruzione del sinistro come tamponamento da tergo, basandosi sulla posizione statica dei veicoli rilevata dai ### e sull'entità dei danni al motociclo, conseguentemente escludendo potersi applicare la presunzione di pari colpa concorrente ex art. 2054 c.c. e ascrivendo per intero la responsabilità del sinistro al ### per la inosservanza della distanza di sicurezza ex art. 149 cod. strada; avverso tale sentenza ### propone ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui resiste con controricorso la ### l'altro intimato, già contumace in appello, non svolge difese nella presente sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc. civ.; 3 non sono state depositate conclusioni dal ###; il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie; considerato che: con il prim o motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2054 c.c., 115 e 116 c.p. c., sotto l'aspetto dell a carenza di motivazione e dell'omessa o erronea applicazione di norme di diritto»; lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamente attribuito pieno valore probatorio al rapporto dei ### nonostante la ricostruzione della dinamica del sinistro fosse basata su deduzioni e non su fatti avvenuti in presenza degli agenti, limitandosi a riportare la posizione statica dei mezzi al momento dell'arrivo degli agenti, non essendo escluso che i veicoli fossero stati spostati prima dell'arrivo dei carabinieri, come confermato dai testimoni; erroneamente, inoltre, la Corte avrebbe negato valore probatorio alle di chiarazioni dei testimoni che avevano assisti to al sinistro confermandone la riconducibilità causale alla manovra non segnalata del trattore, riten endole inattendibil i solo perché contrastanti con il rapporto dei carabinieri; sostiene il ricorrente che, in tale contesto, la Corte avrebbe dovuto applicare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., in quanto non era stato possibi le ricostruire con certezza l a dinamica del sinistro; con il second o motivo il ricorrente denunci a «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sotto l'aspetto della erronea e/o omessa consider azione delle risultanze istruttorie, della prova testimoniale e degli aspetti e dei fatti decisivi e discussi»; lamenta la mancata valorizzazione delle prove testimoniali raccolte in primo grado, precise e concordanti nel descrivere la dinamica del sinistro come determinato dal la non segnal ata svolta a sinistra del trattore, contestando la valutazione di inattendibilità dei testi in quanto 4 inadeguatamente motivata; si du ole per converso della s opravvalutazione del rapporto dei ### benché carente e basato su deduzioni e sebbene gli agenti non avessero escluso che i veicoli fossero stati spostati prima del loro arrivo, come invece dichiarato dai testimoni; rileva che la posizione statica dei veicoli descritta nel rapporto non può essere considerata dirimente per ricostruire la dinami ca del sinistro; lamenta di co nseguenza l'errata applicazione dell'art. 149 cod.  strada, in qu anto basata su un a dinamica del sinistro dedotta dal rapporto dei ### che non tiene conto del le dichiarazioni testimoniali e dell'interrogatorio formale dell'attore; rileva che la Corte d'appello ha utilizzato le risultanze della c.t.u.  per av valorare la propria decisione, senza considerare le sue limitazioni; entrambi i motivi, co ngiuntame nte esaminabili in qu anto sostanzialmente sovrapponibili, so no inammissibili, pal esando una consistenza prettamente merit ale, in chiav e meramente opposit iva rispetto all e valutazioni, peraltro ampiamente e coerentement e argomentate nella sentenza impugnata, e in termini totalmente estranei al solo paradigma censorio in relazione al quale ne è consentito un sindacato in questa sede, che è quello del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.; non è, anzitutto, predicabile nella specie un vizio di motivazione omessa (peraltro solo accennato nella rubrica dei motivi ma in nessun modo poi coerentemente illustrato); è appena il caso di rammentare al riguardo che, secondo principio consolidato nella giurisprude nza di questa ### e, «la ri formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, 5 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici d ettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. 
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e gra fico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa q ualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830); intanto, dunque, un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il do vere del gi udice di palesare le r agioni della propria decisione.  non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perf ettamente compre nsibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione); né tant o meno esso può configu rarsi quando vi sia difformi tà rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; in questo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della esistenza di una motivazione in sé e per sé, quale fatto processuale riguardato nella sua valenza estrinseca di 6 espressione linguistica ### idonea a veicolare un contenuto ### e frutto dell'adempime nto del dovere di motiv are (sindacato certamente consentito alla ### di Cassazione qual e giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo: cfr.  Sez. U. 22/05/2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della quaestio facti; una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell'adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito, ossia, come detto, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc.  civ.), salva l'ipotesi dell'errore revocatorio; nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti; piuttosto, sono le censure a porsi chiaramente al di fuori del paradigma tracciato dalle ### nella misura in cui pretende di ricavare un siffatto radicale vizio della sentenza da elementi estranei alla motivazione stessa, sostanzialmente lamentandosi una non adeguata considerazione degli ar gomenti esposti; le contestuali denunce di violazione di legge, in relazione agli artt.  2700 e 2054 cod. civ. sono parimenti inammissibili, non essendo in ricorso indicata, né comunque essendo oggettivamente ricavabile dalla sentenza, l' affermazione che dovrebbe rivelare una er ronea ricognizione dei precetti normativi o una erronea loro applicazione (o mancata applicazione) rispetto alla fattispecie concreta come accertata in sentenza; la deci sione impugnata non si basa affatto sulla presunta attribuzione di una prevalente forza di prova legale alla ricostruzione 7 operata dai v erbalizzanti in tervenuti sul luogo del sinistro, ma ben diversamente su una ragionata ponderazione degli elementi ricavabili da quel rapporto, a fronte di quelli offerti dalle prove testimoniali, in realtà espressamente consi derati dai giudici di merito ma motivatamente valutati recessivi, e ciò non per un a aprioristica subvalenza della fonte di prova bensì all'esito di una comp lessiva valutazione di tutti gli elementi raccolti (considerata in particolare la posizione di qu iete dei veico li rileva ta dagli agenti, motivatamente considerata incompatibile c on un loro previo spostamento, e la collocazione e l'entità dei danni subiti dal motociclo); ciò nel pieno e legittimo esercizio del potere/dover e del libero convincimento, insindacabile in questa sede in quanto sorretto da chiara e coerente motivazione; anche la violazione dell'art. 2054 cod. civ. è inammissibilmente dedotta solo sulla scorta di una proposta diversa ricostruzione del fatto; va al riguardo rammentato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa ### il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc.  civ., deve essere dedotto, a pena d'i nammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specific a indicazione del le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse forni ta dalla giurisprudenza di legittimità o dal la prevalente dottrina, così da prospettare critica mente una valutazione comparativa fr a opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio co mpito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 16132 del 2005; n. 26048 del 2005; 20145 del 2005; n. 1108 del 2006; n. 10043 del 2006; n. 20100 del 2006; n. 21245 del 2006; n. 14752 del 2007; n. 3010 del 2012 e n. 8 16038 del 2013); in altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, comma primo, num.  3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle; nella specie le doglianze svolte non sono idonee a far emergere una erronea qualificazione giuridica del la fattispecie concreta così come accertata in sentenza, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il prof ilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso; non sfugge ad analoga valutazione di inammissibilità la contestuale denuncia di violazione degli ar tt. 115 e 116 c.p.c., in quanto chiaramente dedotta al di fuori dei paradigmi al riguardo dettati dalla giurisprudenza di questa ### sul punto, varrà richiamare il principio fatto proprio dalle ### di questa ### di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dal le parti, cioè abb ia giudicato in cont raddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (ci oè dichiarand o di non doverla o sservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle 9 parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.  116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove' ( Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); sotto altro prof ilo, l'amm issibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abb ia operato - in assenza di diver sa indicazione normativa - secondo il suo ‘prudente apprezzamento', pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento , mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (### U, Sentenza 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02); nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), si è limitato a denunciare, nella sostanza, un ### cattivo esercizi o, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a pros pettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti d i un'operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; il ricorso deve , dunque, essere dichiarato in ammissibile, co n la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in fav ore del la 10 controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di co ntributo un ificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.  P.Q.M.  dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna il ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in ### 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del l'ulteriore importo a titolo di co ntributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Rubino Lina, Iannello Emilio

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Giudice di Pace di Cosenza Così Decide, Sentenza n. 1085/2025 del 30-10-2025

... assicurato R.C.A. con la ### durante il tentativo di sorpasso dell'### dell'attore con invasione della corsia di sorpasso occupata dalla ### dell'attore. A bordo del veicolo dell'attore si trovava come trasportato ### Ba.Ve. ### S.r.l. non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. ### resiste alla d omanda per i motivi illu strati in comparsa di risposta. Per l'istruttoria sono stati prodotti i documenti indicati all'indice del fascicolo di parte attrice ed è stata raccolta prova per testimoni. MOTIVI DELLA DECISIONE La compagnia assicurativa convenuta non ha mai chiesto a parte attrice di integrare la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno con l'indicazione delle generalità dei testimoni come previsto dall'art. 135, comma 3 bis, D.L.vo n.209/2005. Di conseguenza l'eccezione di inammissibilità della prova orale sollevata da ### è infondata. La prova per testimoni ha dato conferma della dinamica del sinistro descritta 2 in citazione. Agli atti non vi è prova, però, che l'attore abbia fatto tutto il possib ile per evitare il danno, sup erando così la presunzione di pari re sponsabilità predicata dall'art. 2054, commi 1 e 2, codice civile. La responsabilità del (leggi tutto)...

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### - ### ce di pace di ### d ott. Domen ico ### ha pro nunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6181 del ### per l'anno 2023, vertente ### da ####, c.f. #####, domiciliato elettivamente presso l'Avv. ### con studio in #### che lo rappresenta e difende per procura in atti, ATTORE; E #### S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Napoli, partita Iva ###, ###. ### , in persona del legal e rappresentante in carica, (sede non indicata) rappresentata per la gestione dei sinistri in ### d a ### S.r.l., in persona del legale ra ppresentante i n carica, con sede in ### partita i.v.a. ###, domiciliata elettivamente presso l'### con studio in Napoli che la rappresenta e difende per procura in atti, ### Avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale. CONCLUSIONI delle parti: come da rispettivi atti di costituzione e difesa. ### 1
Con ricorso dat ato 08 novembre 2023, ### ha propost o domanda di condanna di #### S.r.l. e della ### (da ora in poi solo “### JSC”) al risarcimento dei danni patiti alla sua autovettura ### targata ### assicurata R.C.A. con la ### S.p.A., in occasione del sinistro stradale accad uto il 02 settembre 2022 alle ore 11:15 circa, sulla autostrada ###, al km. 278, direzione sud, in territorio del Comune di ### allorquando veniva urtato lungo tutta la fiancata destra dall'autoarticolato ### targato ### di proprietà della Ba. Ve. ### S.r.l., assicurato R.C.A. con la ### durante il tentativo di sorpasso dell'### dell'attore con invasione della corsia di sorpasso occupata dalla ### dell'attore. A bordo del veicolo dell'attore si trovava come trasportato ### Ba.Ve. ### S.r.l. non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. ### resiste alla d omanda per i motivi illu strati in comparsa di risposta. Per l'istruttoria sono stati prodotti i documenti indicati all'indice del fascicolo di parte attrice ed è stata raccolta prova per testimoni. MOTIVI DELLA DECISIONE La compagnia assicurativa convenuta non ha mai chiesto a parte attrice di integrare la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno con l'indicazione delle generalità dei testimoni come previsto dall'art. 135, comma 3 bis, D.L.vo n.209/2005. Di conseguenza l'eccezione di inammissibilità della prova orale sollevata da ### è infondata. La prova per testimoni ha dato conferma della dinamica del sinistro descritta 2 in citazione. Agli atti non vi è prova, però, che l'attore abbia fatto tutto il possib ile per evitare il danno, sup erando così la presunzione di pari re sponsabilità predicata dall'art. 2054, commi 1 e 2, codice civile. La responsabilità del sinistro viene pertanto attribuita alla #### S.r.l. solo nella misura del 78%. Parte convenuta non ha prodotto alcuna documentazione a confutazione di quella prodotta da parte attrice con riferimento, in particolare, al preventivo di spesa per la riparazione della ### targata ### per la somma di euro 12.788,00 e pertanto si riconosce all'attore il diritto al risarcimento del danno per euro 9.974,64 (€ 12.788 x 78%) con interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del sinistro fino al soddisfo. Spese del giud izio regolate a mente dell'art. 91 c.p. c. e liquidate in euro 1.250,00 (studio euro 230, fase introduttiva euro 250, trattazione euro 350, fase decisional e euro 420), oltre accessori, che si di straggono in favore dell'Avv. ### che ne ha fatto richiesta, dichiarando implicitamente di aver anticipato le spese e non riscosso l'onorario dal proprio rappresentato. P.Q.M. il Giudice di pace di ### così decide: -accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna #### S.r.l. , ### fe an d ### e ### S.r.l. a risarcire ### in sol ido tra loro, di euro 9.97 4,64 con interessi le gali sul capitale via via rivalutato dalla data del sinistro fino al soddisfo; -condanna #### S.r.l. e ### and ### e ### S.r.l. a rifondere ### delle spese e competenze di 3 giudizio liquidate in eur o 264,00 per spese vive, euro 1.250,00 per competenze di difesa, euro 189,75 per rimborso forfettario spese 15%, euro 58,19 per c.p.n.a. 4% nonché i.v.a., se dovuta, che si distraggono in favore dell'Avv. ### che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario. ### lì 30 ottobre 2025. 

Il Giudice
di pace Dott. ### Suma4


causa n. 6181/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Domenico Suma

M

Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 292/2023 del 30-01-2023

... da tergo, nell'effettuare un'azzardata manovra di sorpasso a destra del veicolo ### tg. ### di proprietà attorea ed assicurato con la ### S.p.a., che lo precedeva, lo aveva urtato con la propria parte anteriore laterale sinistra alla parte laterale destra e di conseguenza, la ### era rovinata con la parte anteriore contro il muro di delimitazione della carreggiata, riportando diffusi danni; che mentre ### era rimasta contumace, si era costituita in giudizio la ### S.p.a, eccependo l'improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 145 e ss. C.d.A., nonché per mancanza di prova delle legittimazioni delle parti e, nel merito, contestando la domanda attorea, chiedendone il rigetto; che, espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa era stata decisa con la sentenza impugnata, con cui il Giudice di ### rigettava la domanda per carenza ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 3 di legittimazione attiva e passiva ed in quanto infondata e non provata, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio. Tanto premesso, nel proporre appello avverso la sentenza di primo grado, ne chiedeva la riforma, ritenendola viziata sulla (leggi tutto)...

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- pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 385 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 2822/21 del Giudice di ### di ### vertente in materia di risarcimento danni da sinistro stradale TRA ### rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di appello, dall'avv.to ### ed elettivamente domiciliat ####### alla via ### n. 17 #### S.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura alle liti su foglio separato allegata in atti, dall'avv.to ### ed elettivamente domiciliat ###Napoli alla ### n. 18 ###' ### residente ###, ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 2 ### da atti e verbali di causa.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello, ### premetteva che con atto di citazione aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di ### di ### la ### S.p.a, in persona del legale rapp.te p.t., e ### per ottenere la condanna della ### ai sensi dell'art. 149 C.d.A, al risarcimento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà a seguito del sinistro verificatosi in ### di ####, alla via ### il giorno 02.09.2015, alle ore 19.40 circa; che difatti, nelle dedotte circostanze, il conducente del motoveicolo ### tg. ### di proprietà di ### ed assicurato con la ### S.p.a, provenendo da tergo, nell'effettuare un'azzardata manovra di sorpasso a destra del veicolo ### tg. ### di proprietà attorea ed assicurato con la ### S.p.a., che lo precedeva, lo aveva urtato con la propria parte anteriore laterale sinistra alla parte laterale destra e di conseguenza, la ### era rovinata con la parte anteriore contro il muro di delimitazione della carreggiata, riportando diffusi danni; che mentre ### era rimasta contumace, si era costituita in giudizio la ### S.p.a, eccependo l'improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 145 e ss. C.d.A., nonché per mancanza di prova delle legittimazioni delle parti e, nel merito, contestando la domanda attorea, chiedendone il rigetto; che, espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa era stata decisa con la sentenza impugnata, con cui il Giudice di ### rigettava la domanda per carenza ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 3 di legittimazione attiva e passiva ed in quanto infondata e non provata, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio. Tanto premesso, nel proporre appello avverso la sentenza di primo grado, ne chiedeva la riforma, ritenendola viziata sulla base di quattro motivi: 1) contestava l'erronea e/o omessa valutazione della legittimazione attiva e passiva, conseguente alla confusione tra la legittimatio ad causam e la effettiva titolarità, attiva e passiva, del rapporto dedotto in giudizio; 2) deduceva l'erronea e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. e 2054 comma c.c.; 3) rilevava l'erroneità della sentenza appellata per la omessa valutazione della entità dei danni riportati dal veicolo dell'attore e per non avere il Giudice tenuto conto della quantificazione dei suddetti danni operata dal C.T.U.; 4) lamentava l'omessa liquidazione delle competenze e spese di giudizio. 
Radicatasi la lite, mentre ### pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva, per cui se ne deve dichiarare la contumacia, si costituiva in giudizio la ### S.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., con comparsa di costituzione e risposta, nella quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis c.p.c., rilevava l'infondatezza dei motivi di impugnazione e chiedeva il rigetto dell'appello. 
Tanto premesso in fatto, l'appello è infondato e va rigettato. 
Va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.  ### va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione, ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 4 risultando precisati il contenuto delle relative censure e le modifiche richieste. 
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6, Ordinanza n. ### del 29/11/2021). 
Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo; non saranno, pertanto, esaminate le eccezioni sulla proponibilità e procedibilità della domanda per motivi diversi da quelli oggetto di impugnazione. 
Occorre ora esaminare i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado sollevati da ### Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce l'erronea e/o omessa valutazione della legittimazione attiva e passiva, assumendo che il Giudice abbia erroneamente ritenuto non provata la legittimazione delle parti in causa confondendo tra la legittimatio ad causam e la effettiva titolarità, attiva e passiva, del rapporto dedotto in ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 5 giudizio. 
Impugna, in particolare, la parte della sentenza in cui il Giudice di ### afferma: “…nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata nel fascicolo attoreo, l'onere gravante su entrambi di fornire con mezzi probatori validi ed efficaci la dimostrazione delle legittimazioni delle parti a stare in giudizio non può ritenersi assolutamente assolto, in quanto risultano prodotte prove documentali non idonee. Sicuramente censurabile è il tipo di documentazione esibita al fine di provare la legittimazione attiva. Infatti, agli atti è stata esibita una mera fotocopia del libretto di circolazione, relativa all'auto ### tg. ### presumibilmente di proprietà dell'attore. 
In primo luogo, quindi non vi è dubbio che manca agli atti un qualunque documento valido, dal quale si possa evincere - con certezza - la proprietà dell'auto ### tg. ### in capo all'attore ### all'epoca del sinistro. … In definitiva, per quanto riguarda la prova della legittimazione attiva, a parere del giudicante e sulla scorta della documentazione versata in atti, essa non è stata validamente fornita. Tuttavia, nel caso di specie, in merito alla legittimazione passiva, l'onere gravante su parte attrice di fornire con mezzi probatori validi ed efficaci la dimostrazione delle legittimazioni delle parti a stare in giudizio non può ritenersi assolutamente assolto. 
Dall'esame della documentazione depositata nel fascicolo attoreo, infatti, per il veicolo di parte convenuta, non risulta prodotta alcun…. 
Infatti, al fine di comprovare lo stato giuridico del veicolo, ai sensi dell'art. 7, comma 2°della ### 9 luglio 1990 n. 187, è necessario produrre il certificato di proprietà rilasciato dal ### … Orbene, la carenza di legittimazione attiva e passiva della parte, quale condizione dell'azione, può essere eccepita o rilevata d'ufficio dal giudice in ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 6 qualunque stato e grado del processo …”. 
Sul punto occorre innanzitutto ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16.2.2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio; ciò che rileva ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda e laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva; la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda; trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c.; l'accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, pertanto, attenendo al merito della controversia, non è rilevabile d'ufficio, ma è questione soggetta alla ordinaria disciplina dell'onere probatorio; la stessa può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità (Cass ordinanza n. ###/2018, Cass n. sentenza n. 16904/2018). E' stato, altresì, precisato, che “la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, la cui carenza, a differenza di quella concernente la “legitimatio ad causam”, non è rilevabile d'ufficio, costituisce un ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 7 requisito di fondatezza della domanda e non un'eccezione ad essa, sicchè il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma. Ne consegue che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere probatorio ex art.  2697 c.c., è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento” (Cass. Sentenza 15759/2014). 
Tanto chiarito in punto di diritto, nell'esaminare la parte della sentenza impugnata, pur rilevando che, in effetti, viene fatta confusione tra “legittimatio ad causam” ed effettiva titolarità, attiva e passiva, del rapporto dedotto in giudizio, va, tuttavia, parzialmente condivisa l'affermazione del primo giudice secondo cui nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata nel fascicolo attoreo, non può ritenersi assolto l'onere di fornire con mezzi probatori validi ed efficaci la dimostrazione delle legittimazioni delle parti a stare in giudizio (rectius a dimostrare la titolarità in capo alle parti della situazione soggettiva dedotta in giudizio); è evidente, difatti, che il giudice intendeva riferirsi alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto dedotto in giudizio, facendo, difatti, poi riferimento alla inidoneità della documentazione prodotta a provare la proprietà del veicolo danneggiato in capo all'attore e la mancanza di documentazione necessaria per provare la proprietà del veicolo investitore in capo al convenuto. 
Invero, dall'esame della documentazione prodotta, se può ritenersi non condivisibile l'affermazione del giudice di primo grado riguardo alla titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, tanto non può affermarsi riguardo alla titolarità passiva. 
In merito alla titolarità attiva del rapporto, la statuizione resa dal ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 8 Giudice di ### sulla inidoneità della documentazione prodotta, precisamente della fotocopia del libretto di circolazione, a provare la qualità, in capo a ### di proprietario del veicolo ### danneggiato, non può essere condivisa. 
Si rileva, infatti, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento di danni a cose non è necessaria la prova rigorosa della proprietà del bene danneggiato ( 06.07.2000 n. 7583, Cass. 26.03.1997 n. 2701), essendo sufficiente che l'attore fornisca al giudice elementi tali da giustificare il suo convincimento circa l'esistenza di tale diritto e sufficienti ad escludere l'erronea destinazione del pagamento dovuto al danneggiato ( 21.05.2004 n. 9711). E' stato anche precisato che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà, in quanto, in tema di diritto di proprietà sulla cosa costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria (Corte di Cassazione, sez. ###, sentenza 28.05.2015, n. 11124). 
La produzione di copia del libretto di circolazione dell'autovettura danneggiata, la cui conformità all'originale non è stata disconosciuta in modo specifico e circostanziato, che indica l'attore come proprietario, pertanto, costituisce elemento di prova sufficiente a suffragare la titolarità del diritto da parte dell'attore. 
Va osservato, inoltre, che alla relazione di consulenza tecnica ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 9 d'ufficio depositata dal C.T.U, c.t. ### è allegata ispezione PRA del veicolo ### tg. ### datata 27.12.2017, da cui l'autovettura risulta intestata all'attore dal 17.02.2015, data anteriore al sinistro. 
Del resto, la compagnia, nei cui confronti viene proposta dall'attrice azione ex art. 149 C.d.A. ha depositato in atti il documento contenente i dati di registrazione del dispositivo satellitare installato sulla vettura ### relativo al contratto di assicurazione intestato a ### nonché documentazione afferente la gestione stragiudiziale del sinistro, ivi comprese le perizie redatte sui veicoli coinvolti da parte dello studio tecnico fiduciario della compagnia, che costituiscono ulteriori elementi che, unitamente alla copia del libretto di circolazione prodotta dall'attore ed all'ispezione PRA allegata alla ### contribuiscono a provare la titolarità attiva del rapporto. 
Pertanto, la sentenza di primo grado è erronea nella parte in cui ha ritenuto insufficiente a dimostrare la qualità di proprietario del veicolo in capo all'istante, l'avvenuta produzione, da parte di quest'ultimo, della copia del libretto di circolazione del veicolo, in assenza di risultanze probatorie di segno contrario e nonostante ulteriori elementi utili a confermarne la detta qualità. 
In merito alla titolarità passiva del rapporto dedotto, invece, dall'esame degli atti del giudizio emerge l'assenza di documentazione che possa attestare, in maniera chiara ed inequivocabile, la proprietà del motoveicolo ### tg. ### asseritamente individuato come investitore, in capo a ### alla data del sinistro. 
In proposito va osservato che se è vero che la produzione del certificato Pra e/o della ### di circolazione non costituisce fonte ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 10 obbligatoria né privilegiata in tema di prova della proprietà di un veicolo, potendo essa essere desunta anche aliunde (Cass. 21/05/2004 n. 9711; Cass. 06/06/2000 n. 7583; Cass. 26/03/1997 n. 2701; 14/05/1993 n. 5485), tuttavia nel caso di specie manca qualsivoglia elemento atto a fornire tale prova. 
Deve evidenziarsi che, anche a fronte della contestazione sollevata dalla convenuta ### S.p.a, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, anche sulla titolarità passiva del rapporto, l'attore non ha depositato né copia del libretto, né certificato cronologico o ispezione ### nè alcuna certificazione relativa alla proprietà del motoveicolo antagonista al momento del sinistro stradale; nè la contumacia di ### consente di ritenere riconosciuta la proprietà del veicolo. 
Alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata dal C.T.U, c.t. ### è allegata ispezione PRA del motociclo ### tg. ### che alla data del 27.12.2017 risulta intestato ad altro proprietario, ### a seguito di trasferimento di proprietà del 13.01.2016, avvenuto dopo il sinistro, ma non può affermarsi con certezza che in data anteriore il veicolo fosse intestato alla convenuta ### In mancanza di altri elementi di supporto, non possono ritenersi sufficienti le risultanze del modulo di costatazione amichevole del sinistro sottoscritto dal proprietario del veicolo del convenuto ai fini della dimostrazione della contestata proprietà dello stesso veicolo. 
Si ritiene, quindi, che la sentenza gravata non meriti censura quanto al rigetto della domanda risarcitoria per carenza probatoria in ordine alla “legittimazione passiva” del convenuto presunto responsabile del sinistro, che deve qualificarsi più correttamente quale carenza probatoria in ordine alla “titolarità passiva” del rapporto obbligatorio in ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 11 capo al convenuto come asserita dall'attore sul presupposto dell'appartenenza in proprietà a quest'ultimo del veicolo danneggiante tipo ### tg. ### al momento del sinistro del 02.09.2015. 
Il rigetto del primo motivo di appello per carenza di prova della proprietà del veicolo, presunto danneggiante, in capo alla convenuta ### rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello. 
Ne consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite nonché al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilendo che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.  P.Q.M.  a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 2822/21 del Giudice di ### di ### b) condanna ### al pagamento in favore della ### S.p.a., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.a.; c) condanna ### al pagamento del doppio del contributo unificato.  ### 28.1.2023 ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75 - pag. 12 dr.ssa ### il: 03/05/2023 n.1540/2023 importo 208,75

causa n. 385/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Lara Vernaglia Lombardi

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