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TRIBUNALE DI RIMINI SEZIONE UNICA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. ### in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale del 23.04.2025, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2193/2021: ### (C.F. ###), nato a ### il ###, residente ###via ### n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato presso il suo studio del suo procuratore sito in 47841 - Cattolica ###, via M. Ravel, n. 13, scala D, ### giusta procura in atti; #### S.P.A. (cod. fisc. e iscr. nel ### di ### n. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ##### n. 4 PEC ###, giusta procura in atti; ### (C.F. ###), nata in ### il ### e residente a 47835 - ####, via ### n. 286/B; ###, (C.F. ###), nato in ### il ### e residente a 47835 - ####, via ### n. 286/B; Convenuti contumaci ###: come da verbale dell'udienza del 23.04.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto. ###: responsabilità da sinistro stradale. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di ### gli odierni convenuti per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ““### all'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, così giudicare: 1. accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente di ### nella causazione dell'incidente stradale del 16 settembre 2019; 2. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento a favore del danneggiato, odierno attore, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, per i titoli di cui in narrativa e in ragione della nuova edizione 2024 delle ### milanesi, recante aggiornamento degli importi monetari da riconoscersi a titolo risarcitorio, la somma di euro 171.203,60, già detratti gli acconti corrisposti, ovvero quella minore o maggiore somma che riterrà di giustizia, anche per ogni singola posta risarcitoria, all'esito dell'espletanda fase istruttoria. Il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria sui singoli montanti deflattivi dalla data dell'illecito al saldo effettivo; in ogni caso, con condanna alle spese e ai compensi, sia del presente ### di merito, che del procedimento di istruzione preventiva, incluso il rimborso delle spese di CTU e di ### come da fatture, che si producono (doc. nn. 16 - 17) iscritto al R.G. 3132/2020 del Tribunale di ### sia degli onorari per l'attività extragiudiziale prestata (doc. nn. 9 - 10), oltre al 15% titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Il sig. ### ha ricostruito la vicenda in fatto, esponendo che, in data 16 settembre 2019, alle ore 18:00 circa, mentre era alla guida del suo ciclomotore ### modello ### targato ### e stava percorrendo viale della ### in ### con direzione di marcia monte/mare, si è scontrato con il motociclo ### targato ### di proprietà del sig. ### e condotto dalla sig.ra ### Con riferimento alla dinamica del sinistro, il sig. ### ha riferito che la causazione dell'incidente è ascrivibile in via esclusiva alla condotta colposa della sig.ra ### la quale, effettuando una manovra di sorpasso in corrispondenza della intersezione stradale ### della ### del ### ha tenuto un comportamento contrario al disposto di cui all'art. 148 c.p.c. (circostanza confermata dalla contestazione relativa alla violazione dell'art. 148 commi 12 e 15 c.d.s. rilevata dalle autorità intervenute sul posto). Ha proseguito il sig. ### sottolineando che alcuna corresponsabilità è a lui ascrivibile, avendo tenuto un comportamento conforme alla regole del codice della strada così come è stato riconosciuto anche dalla sentenza del Giudice di ### di ### con la quale è stata annullata la contestazione elevata nei suoi confronti relativa alla violazione dell'art. 154 c.d.s. sulla base delle seguenti motivazioni: “l'istruttoria espletata ha messo in evidenza come la manovra del ricorrente, che stava svoltando in una intersezione, sia stata correttamente eseguita… il ricorrente, avendo completato la manovra, non poteva pertanto accorgersi del motociclo che proveniva da tergo ad alta velocità”.
Il sig. ### ha affermato che, a seguito dello scontro, ha riportato gravi lesioni e, in particolare, “esiti di trauma minore del rachide cervicale con rachialgie persistenti e limitazione antalgica nei movimenti del capo di grado ### esiti algo-disfunzionali di trauma spalla sinistra con lesione parziale del ### esiti dolorosi di contusione del gomito sinistro con borsite oleocranica e di trauma polso sinistro, esiti algodisfunzionali di trauma contusivo dell'anca sinistra con borsite pertrocanterica, esiti anatomo-funzionali di frattura meta-epifisaria prossimale perone sinistro e di frattura emipiatto tibiale laterale + frattura metafisaria prossimale della tibia sinistra, trattate chirurgicamente con placca e viti in situ, esiti algo-disfunzionali di trauma distorsivo della caviglia sinistra con lesione ligamentosa mediale e laterale; disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misto complicato”. ### ha altresì sottolineato che le conseguenze pregiudizievoli accertate dalla perizia di parte del Dott. Pula sono state confermate dalla consulenza del Dott. Toni all'esito della quale sono stati riscontrati i seguenti danni: - I.T.T. di giorni 40; - I.T.P. al 75% di giorni 60; - I.T.P. al 75% di giorni 40; - I.T.P. al 75% di giorni 30; - danno biologico nella misura del 23%%.
Parte attrice ha riferito che, oltre alle somme tabellarmente previste per i danni riportati, ricorrono altresì gli estremi per dare luogo alla cosiddetta personalizzazione del danno vista la incidenza negativa che ha subito sul cd. fare areddittuale, in particolare, “prima dell'incidente stradale che lo ha visto coinvolto, praticava pressoché quotidianamente diverse attività tra le quali le camminate, il footing e lo sci” attività che non può più praticare a seguito dell'incidente.
Sempre con riferimento ai pregiudizi non patrimoniali, il sig. ### richiamando il principio giurisprudenziale della integralità del risarcimento del danno, ha domandato il ristoro per la sofferenza interiore che è conseguita al sinistro (danno morale) e che ha comportato la ricorrenza di una situazione “di timore, di ansia, anche immotivata, di paura di usare mezzi meccanici, di insicurezza nelle attivita' sia lavorative, che quotidiane, di intrusione di pensieri negativi, di paura del futuro” la quale è stata altresì confermata all'esito della CTU dalla quale è emerso uno “stato ansioso depressivo”.
In ordine ai danni patrimoniali, il sig. ### ha evidenziato che a seguito dello scontro è stata compromessa la sua capacità lavorativa specifica di cameriere. Egli, infatti, prima del sinistro era solito mantenere una posizione eretta per circa 12 ore al giorno, dovendo preparare la sala per gli ospiti, preparare i tavoli, trasportare cibi e bevande. A detta dell'attore tali attività, stanti le gravi lesioni riportate all'arto inferiore sinistro, risultano gravemente compromesse nella misura di 1/5, come accertato dallo stesso ###
Da ultimo, parte attrice ha chiesto il risarcimento dei costi sostenuti per le spese mediche, cliniche e diagnostiche per un totale di euro 7.488,40, oltre a quelle relative agli esborsi fatti in favore del suo difensore in relazione alla attività stragiudiziale svolta.
Si è regolarmente costituita in giudizio la compagnia assicurativa la quale ha integralmente contestato quanto ex adverso dedotto e, con particolare riferimento alla dinamica del sinistro, ha negato la veridicità delle affermazioni di controparte relative al fatto che l'attore prima di iniziare la manovra di svolta a sinistra abbia verificato dallo specchietto retrovisore che non sopraggiungessero veicoli e che abbia azionato l'indicatore di svolta a sinistra e ha quindi concluso evidenziando i gravi profili di colpevolezza a lui ascrivibili. Parte convenuta, inoltre, ha sottolineato che la sentenza del Giudice di ### di ### con la quale è stata annullata la contestazione mossa nei confronti del sig. ### sia di per sé inidonea ad escludere la sua corresponsabilità in quanto “il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ha ad oggetto la legittimità della specifica contestazione mossa ma non si estende ad una valutazione della correttezza di guida dell'utente della strada considerata nel suo complesso”.
Ha altresì costituito oggetto di contestazione anche la CTU nella parte in cui l'ausiliario ha escluso di dare rilevanza alle preesistenti menomazioni del sig. ### (“una frattura al ginocchio sinistro nell'anno 2006 con il riconoscimento di un 15% di danno biologico, altra frattura al ginocchio sinistro nell'anno 2008 con il riconoscimento di un 12% di danno biologico e un trauma alla spalla sinistra con lesione del ### con il riconoscimento di un 4% di danno biologico”) e nella parte in cui il consulente ha ampliato il campo della consulenza oltre il quesito posto dal Giudice, esaminando anche l'asserito pregiudizio psicologico. Destituita di fondamento, a detta della convenuta, è la domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale così come la richiesta di risarcimento del danno morale, visto il difetto di allegazione dei fatti costitutivi e della relativa prova.
Infine, parte convenuta ha qualificato quale non dovuto il danno correlato alla perdita della capacità lavorativa, non essendovi prova che l'attore all'epoca del sinistro svolgesse l'attività di cameriere con una ipersollecitazione dell'arto per 12 ore al giorno.
Pertanto, ### assicurazioni ha concluso affermando che le somme già corrisposte all'odierno attore per un importo totale pari a euro 55.000,00 (euro 20.000 a seguito del sinistro e euro 35.000 a seguito del giudizio ex art. 696 bis c.p.c.) debbano essere qualificate quali integralmente satisfattive del danno subito.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza del 10 marzo 2022 il Giudice, preliminarmente, rilevata la regolarità della notifica nei confronti dei sig.ri ### e ### ne ha dichiarato la contumacia e, in seguito, ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. Alla successiva udienza del 16 febbraio 2023 il Giudice ha riservato la sua decisione sulle istanze ex art 183 c.p.c. e con ordinanza del 3 settembre 2023 ha formulato alle parti proposta conciliativa e si è pronunciato sulle richieste istruttorie delle parti, delegando lo svolgimento delle prove orali alla Dott.ssa Quadrelli. udienze del 15.11.2023, del 28.06.2024 e del 21.10.2024 si è svolta la prova per testi e alla successiva udienza del 23 gennaio 2025 alla luce della attività istruttoria svolta il Giudice, mutato nella persona fisica, ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Da ultimo, all'udienza del 23 aprile 2025, stante la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte della convenuta, il Giudice ha invitato le parti a precisare le loro conclusioni e sulle stesse ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ###À #### attrice ha dedotto che la responsabilità del sinistro è imputabile in via esclusiva alla condotta colposa della sig.ra ### alla quale è stata correttamente contestata la violazione dell'art. 148 c.d.s., e che alcun profilo di corresponsabilità è a lui ascrivibile, vista anche la sentenza di annullamento del Giudice di ### di ### e le univoche testimonianze rese nel corso del presente giudizio.
Parte convenuta, al contrario, ha escluso che la condotta del sig. ### sia esente da profili di colpevolezza, non corrispondendo al vero che egli, prima di effettuare la manovra di svolta a sinistra, si sia accertato che non provenissero veicoli da dietro né è chiaro se lo stesso abbia attivato l'indicatore di direzione per tempo. Con riferimento all'annullamento della sanzione amministrativa elevata nei confronti dell'attore parte convenuta ha dedotto che tale pronuncia non assume rilevanza nel presente giudizio e “gli elementi emersi nel corso del giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa non sono opponibili a ### S.p.A. in quanto formatisi al di fuori di ogni contraddittorio”.
Orbene, costituisce fatto incontestato che, in data 16 settembre 2019 alle ore 18:00 circa il sig. ### mentre stava percorrendo alla guida del suo motociclo ### modello ### viale della ### in ### con direzione di marcia monte-mare e stava per effettuare la manovra di svolta a sinistra, è entrato in collisione con il motociclo ### di proprietà del sig. ### e condotto dalla sig.ra ### la quale stava procedendo nel medesimo senso di marcia e aveva intrapreso la manovra di sorpasso. La compagnia assicurativa, infatti, nel costituirsi in giudizio non ha contestato né il fatto né la violazione elevata nei confronti della propria assicurata, ma si è limitata a escludere che la responsabilità dell'occorso sinistro sia da imputare in via esclusiva alla sig.ra ### ritenendo satisfattive del danno le somme già corrisposte al sig. ### prima della instaurazione del presente giudizio.
Ciò posto, al fine di valutare se parte attrice abbia diritto o meno al riconoscimento del risarcimento dei danni che afferma di aver subito quale conseguenza di tale incidente e, in caso positivo, in quale misura, occorre previamente ricostruire la dinamica del sinistro e accertare se anche in relazione alla condotta della sig. ### siano ravvisabili profili di colpa.
Sul piano normativo giova evidenziare che il disposto di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. statuisce che in caso di scontro tra veicoli si presume, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Più nel dettaglio, occorre ricordare che il Giudice, il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (Cass., sez. III, 15.12.2000, n. 15847).
Infatti, per superare la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico di ambedue i conducenti coinvolti, occorre dimostrare non solo che il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti ma anche che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza.
Proprio per tale ragione l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza (Cass., sez. III, 18.12.1998, n. 12692), di talché l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., sez. III, 05.05.2000, n. 5671).
La presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 29803/08, Cass. n. 18631).
È noto, nondimeno, che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il Giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, c. c., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. sentenza n. 23431 del 04.11.2014). Sicché, nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. 9353/2019; Cass. 26004/2011).
La natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., impone, dunque, al Giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.
Pertanto - pur vero che ove il Giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta ( 23431/2014) - la correttezza della decisione si fonda sul rigore e sulla completezza della motivazione concernente il bilanciamento della “forza” delle emergenze istruttorie e della particolare prudenza con la quale devono essere valutate le deposizioni testimoniali, soprattutto ove riportino non soltanto “fatti” ma anche “percezioni” degli stessi difficilmente estrapolabili dai verbali di escussione.
In conclusione, come affermato dalla costante giurisprudenza della S.C., dal carattere sussidiario della presunzione di colpa discendono alcune conseguenze e, segnatamente, che la presunzione di colpa paritaria può essere applicata (non già ogniqualvolta il giudice ritenga che la prova della dinamica del sinistro manchi, ma) soltanto allorquando quella prova continui a mancare dopo che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e valutarla.
Facendo applicazione dei citati principi al caso di specie giova evidenziare che gli agenti della polizia locale intervenuti sul luogo del sinistro, dopo aver effettuato i dovuti rilievi, assunto le dichiarazioni delle parti, esaminato i video delle telecamere presenti sul posto ed aver accertato i danni riportati dai veicoli coinvolti, hanno ricostruito la dinamica del sinistro relazionando che “il giorno 16.09.2019 alle ore 18:00, il sig. ### conducente e proprietario del ### targato ### veicolo B) stava percorrendo Via della ### con direzione di marcia monte verso mare, quando giunto all'intersezione con ### si accingeva a svoltare a sinistra per immettersi su quest'ultima. Nel medesimo istante la signora ### conducente del ### targato ### veicolo A), su Via della ### provenendo dalla stessa direzione di marcia monte -mare, si poneva in fase di sorpasso del veicolo B, che nel contempo stava attuando la manovra di svolta a sinistra su ### dato che le due manovre avvenivano contestualmente, la conducente del veicolo A, non riusciva ad evitare l'impatto con il veicolo B. ### che interessava la parte anteriore destra (foto 19-20 fascicolo fotografico) del veicolo A e quello sinistro del veicolo B si verificava verosimilmente sulla corsia di marcia opposta alla loro, dove si rinvenivano tracce di scalfiture sull'asfalto dovute al contatto”. Dal verbale redatto dalla polizia locale emerge altresì che la sig.ra ### tenendo una condotta contraria all'art. 148, commi 12, C.d.s., il quale stabilisce che “è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni”, ha sorpassato il veicolo condotto dal sig. ### in corrispondenza della intersezione tra Via della ### e ### mentre l'odierno attore ha tenuto una condotta contraria all'art. 154 c.d.s. poichè nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra non ha usato la massima prudenza “non avvedendosi del veicolo A in manovra di sorpasso”.
Dall'analisi delle prove raccolte nel presente giudizio si evince che, nonostante la contestazione inizialmente elevata nei confronti del sig. ### la sua condotta sia esente da profili di colpa e, di conseguenza, la responsabilità nella causazione del sinistro debba essere ascritta in via esclusiva alla sig.ra ### Più nel dettaglio il sig. ### sentito quale testimone all'udienza del 28 giugno 2024, dopo aver confermato di essersi trovato sul marciapiede nel lato della corsia opposta a quella di marcia degli scooter al momento del sinistro, ha riferito di aver visto il sig. ### “guardare dallo specchietto il conducente dello scooter investito e mettere la freccia e portarsi al centro della carreggiata” e di aver altresì notato che “lo scooter investitore andava a velocità sostenuta”. Le medesime circostanze sono state confermate dal sig. ### sentito anche lui quale teste all'udienza del 28 giugno 2024, il quale ha riferito di aver assistito all'incidente e ha confermato che il sig. ### prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra ha verificato l'assenza di veicoli in fase di sorpasso e ha azionato l'indicatore di direzione a sinistra. Il medesimo teste ha altresì dichiarato che l'impatto si è verificato quando “### aveva quasi terminato la manovra di svolta e lo scooter lo ha investito nella corsia di sinistra rispetto il loro senso di marcia”. Giova altresì precisare che le dichiarazioni relative alla dinamica del sinistro rese sia dal sig. ### che dal sig. ### sono concordi con quanto esposto dal sig. ### il quale, sentito a sommarie informazioni in quanto soggetto presente al momento dell'incidente, ha riferito che “### giunto nei pressi della via a sinistra prima della ### popolare ### rallentava mettendo la freccia a sinistra, il secondo scooter (che seguiva ### e precedeva me) andando diritto colpiva violentemente quello di ### che ricordo era pressochè fermo circa al centro della carreggiata per svoltare a sinistra” (cfr. doc. 1 atto di citazione pag. 19).
Dalle citate dichiarazioni, quindi, è dato desumere che la condotta del sig. ### è esente da profili di colpevolezza, avendo egli tenuto un comportamento conforme al disposto di cui all'art. 154 c.d.s.
A riguardo in punto di diritto giova sottolineare che la norma citata al primo comma prevede che “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”. La giurisprudenza di Cassazione ha perimetrato l'ambito di applicazione della norma in questione, affermando che il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha altresì l'obbligo, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso - con la precisazione che l'obbligo di ispezionare la strada a tergo, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra, mentre nella fase di esecuzione il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo (ex multis Cass., sez. III, 04.03.2004, n.4402; Cass. civ. sez. III, 11.10.2021, n. 27520). La giurisprudenza di legittimità, quindi, ha perimetrato l'ambito di applicazione dell'obbligo di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo alla fase che precede la manovra precisando che tale dovere viene meno nella fase esecutiva.
Nel caso di specie, quindi, risulta che alcuna colpa sia ascrivibile al sig. ### il quale nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra su Via del ### come confermato dai soggetti presenti al momento del fatto, si è assicurato di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, rallentando in prossimità della intersezione, e ha altresì segnalato con sufficiente anticipo la sua intenzione di svoltare, azionando l'indicatore di direzione. Sul punto è opportuno sottolineare che l'impatto, secondo quanto riferito dal sig. ### si è verificato quando il sig. ### era pressochè fermo in attesa di effettuare la manovra e, quindi, nel momento in cui, stando all'orientamento sopra citato, viene meno l'obbligo di ispezionare la strada per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso. La circostanza che l'impatto si sia verificato quando il sig. ### era in procinto di svoltare a sinistra è altresì confermata dal punto di impatto tra i due motocicli in quanto, stando alla ricostruzione fatta dagli agenti, lo scontro si è verificato sulla corsia di marcia opposta (“l'urto che interessava la parte anteriore destra del veicolo A e quello sinistro del veicolo B si verificava verosimilmente sulla corsia di marcia opposta alla loro”) e, quindi, quando l'odierno attore aveva già intrapreso la manovra di svolta. Nel caso in cui lo scontro si fosse verificato nella fase antecedente a quella di svolta, infatti, l'urto si sarebbe verificato nella parte posteriore e non nella parte sinistra del motociclo condotto dal sig. ### A ulteriore conferma della assenza di responsabilità del sig. ### si fa richiamo alla sentenza del Giudice di ### di ### con la quale è stata annullata la sanzione amministrativa elevata nei suoi confronti, avendo il giudice adito rilevato che, all'esito della attività istruttoria espletata, la manovra di svolta a sinistra sia stata correttamente svolta.
Pertanto, ritiene l'adito Tribunale che nel presente procedimento non possa farsi applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., avendo parte attrice provato che la causazione del sinistro è ascrivibile in via esclusiva alla condotta colposa della sig.ra ### la quale ha tenuto un comportamento contrario alla disciplina di cui all'art. 148, comma 12, c.d.s. che vieta di effettuare manovre di sorpasso in prossima di intersezioni ed essendo la condotta del sig. ### irreprensibile e esente da ogni profilo di colpevolezza.
Al riconoscimento della responsabilità della sig.ra ### quale conducente del motociclo ### targato ### consegue, in applicazione dell'art. 2054, comma 3, c.c., l'affermazione della responsabilità, in via solidale, del sig. ### che, alla luce documentazione in atti, risulta esserne il proprietario. Quest'ultimo, non essendosi costituito nel presente giudizio, non ha fornito alcun elemento utile ai fini del superamento della previsione dettata dall'art. 2054, comma 3, c.c. che impone al proprietario l'onere di dimostrare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per integrare la prova liberatoria così richiesta, non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo è avvenuta senza il consenso del proprietario (“invito domino”), essendo, invece, necessaria la dimostrazione che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario (“prohibente domino”) la quale deve estrinsecarsi in un concreto comportamento, specificamente idoneo a vietare ed impedire la circolazione del veicolo (Cass. n. 22449/2017 secondo cui “Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo “contro la sua volontà”, manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate”).
Inoltre, deve essere affermata, nel caso di specie, anche la responsabilità solidale della convenuta ### s.p.a., quale assicuratore del responsabile civile, che, peraltro, non ha svolto alcuna contestazione circa la sussistenza e la validità della copertura assicurativa. ### INTEGRITÀ ### Ricostruita la dinamica e la responsabilità nella causazione del sinistro nei termini che precedono, occorre allora procedere alla quantificazione degli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno.
Parte attrice ha chiesto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal sinistro la somma di euro 135.811,61.
Ai fini della ricostruzione del grado di invalidità derivante dal sinistro stradale e ai giorni di inabilità temporanea occorre ricostruire le risultanze della CTU medico legale svolta in sede di giudizio ex art. 696 bis c.p.c. e i cui atti sono stati acquisiti nel presente procedimento. ### ha evidenziato che “le lesioni, considerando gli esiti del ### con pregresso trauma, trauma arto superiore sx, trauma arto inferiore sx con frattura prossimale tibia e perone soggetta ad osteosintesi chirurgica, stato ansioso-depressivo reattivo, riportate da ### sono conseguenza del trauma subito il giorno 16 settembre 2019 in seguito ad incidente stradale, ed essendo rispettati i criteri medico-legali: cronologico, topografico, di adeguatezza della vis lesiva e di idoneità, si può affermare che vi è rapporto causale fra lesioni ed evento”.
Sotto il profilo del grado di invalidità derivante dal sinistro il CTU lo ha quantificato in misura pari al 23%. In relazione al periodo di inabilità temporanea il consulente ha determinato in 170 giorni il periodo complessivo di cui: - invalidità temporanea totale per 40 giorni; - invalidità temporanea parziale al 75% per 60 giorni - invalidità temporanea parziale al 50% per 40 giorni; - invalidità temporanea parziale al 25% per 30 giorni.
Reputa il Tribunale che le conclusioni cui è pervenuto il Consulente sia condivisibili ed esenti da errori.
Destituite di fondamento sono le deduzioni di parte convenuta relative alle pregresse lesioni subite dal sig. ### e che a suo dire non sono state prese in considerazione da parte del ### A riguardo si precisa che il Dott. Rossi, consulente di parte della compagnia assicurativa, in sede di osservazioni alla bozza di ### ha relazionato che “il CTU elenca le pre-esistenze del ### tra cui spicca un 15% per una frattura al ginocchio sx del 2006 e altra frattura al ginocchio sx del 2008 con un riconoscimento del 12% inoltre un 4% per un trauma alla spalla sx con lesione del ### pre-esitenze importanti che almeno meritavano una citazione nella diagnosi ML visto che tutte hanno interessato distretti in relazione con il trauma per cui è causa”. A tali osservazioni il Dott.
Toni ha puntualmente risposto evidenziando che “il collo aveva subito un pregresso trauma e pertanto è stato segnalato perché non si sono determinati esiti permanenti, nell' incidente de quo, ma solo invalidità temporanea. Il ginocchio avendo subito una frattura su osso consolidato è da ritenere come nuovo trauma da valutare sia per gli aspetti temporanei che per gli aspetti permanenti ed a tal fine sono stati utilizzati i baremes in uso (linee guida ### e La valutazione del danno### et alii### editore) ## spalla avendo dei precedenti è stata valutata in termini di invalidità temporanea e di esiti permanenti, tenuto conto dei pregressi documentati in atti”. ### risposta del CTU alle osservazioni del Dott. Rossi emerge quindi che il CTU abbia espressamente escluso che nel caso di specie siano riconfigurabili menomazioni policrome concorrenti tali da determinare la ricorrenza di un danno differenziale e che il grado di invalidità riportato (23%) è ascrivibile in via esclusiva al sinistro di cui è causa.
Da quanto esposto consegue che le conclusioni del Dott. Toni possono agevolmente essere poste a fondamento della presente decisione.
A riguardo, non appare ultroneo ricordare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “…il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ…” (Cass. 8355-2007).
Più nel dettaglio, nella giurisprudenza della S.C. si è progressivamente consolidato un orientamento in tema di adesione da parte del giudice del merito alle valutazioni operate dal Consulente d'ufficio: si ritiene, cioè, che il giudice del merito non sia tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione; non può invece esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse - alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. Civ. Sez. 1, n. 26694 del 13.12.2006).
Infatti, qualora il giudice del merito aderisce al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede ###potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione.
Tuttavia, allorché il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, n. 1815 del 02.02.2015); in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. Civ. Sez. 1, n. 282 del 09.01.2009).
Ebbene, ritiene questo Giudice di aderire alle conclusioni rassegnate dal CTU che, scevre da vizi logici e censure di natura tecnica, rispondono alla corretta applicazione dei criteri della medicina legale e si fondano sulla scrupolosa analisi dei documenti in atti, ritualmente acquisiti in giudizio. Da ciò consegue che si deve riconoscere in favore del sig. ### un risarcimento conforme al grado di invalidità e al periodo di inabilità così come descritto dal Dott. Toni.
Parte attrice ha altresì chiesto che venga riconosciuto un incremento per la personalizzazione del danno per un importo pari a euro 25.000. Più nel dettaglio il sig. ### ha dedotto “prima dell'incidente stradale che lo ha visto coinvolto, praticava pressoché quotidianamente diverse attività tra le quali le camminate, il footing e lo sci” e le menomazioni riportate hanno comportato “l'ablazione delle attività ludico-sportive, nonché associative, che gli consentivano, peraltro, di mantenere relazioni sociali, di intrattenere nuove relazioni amicali, di avere una vita relazionale per quel danneggiato che aveva quelle specifiche e uniche passioni”.
Sul citato profilo la compagnia assicurativa ha dedotto che tale richiesta debba essere rigettata in quanto parte attrice non ha né allegato né fornito prova dei fatti posti a fondamento della richiesta.
Orbene, la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto; la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali.
Occorre a riguardo evidenziare che la personalizzazione complessiva della liquidazione del danno non patrimoniale - mediante l'applicazione della percentuale di aumento dei valori medi previsti dal sistema tabellare - è subordinata alla verifica dell'incidenza dei postumi dell'evento lesivo su attività, abitudini e, più in generale, profili della personalità del danneggiato diversi ed ulteriori da quelli comuni alla generalità dei soggetti appartenenti al contesto sociale di riferimento (la cui compromissione è già contemplata nei valori tabellari). Il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
In proposito, giova richiamare, anzitutto, principi ribaditi dalla Corte di legittimità nelle sentenze del cd. progetto sanità del giorno 11 novembre 2019 (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11.11.2019) secondo cui la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento.
Va, difatti, rammentato, sul versante della personalizzazione del danno, che le circostanze di fatto che ne giustificano il riconoscimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., 18 novembre 2014, n. 24471). In tale prospettiva, quindi, occorre ribadire che l'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità è nel senso che il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le, quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. 7 maggio 2018, n. 10912; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27482; Cass., 11 novembre 2019, n. 28988; Cass. 10 novembre 2020, n. 25164).
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
La perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza normale del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarò compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. personalizzazione: così già ### 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014).
Detto altrimenti, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano, da sole, alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale; al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma ciò, come pure recentemente rilevato dalla S.C. (Cass. civ. sez. III, 10.02.2021, n. 3310) non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su aspetti dinamico relazionali: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento; rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, ### 3, Sentenza n. 21939 del 21.09.2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07.11.2014).
In conclusione, non è pertanto sufficiente, ai fini del riconoscimento della cd. personalizzazione, che le conseguenze di una menomazione incidano con altrettanta gravità sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato se tale incidenza è quella, normale e inevitabile, che subisca chiunque abbia riportato lo stesso tipo di lesione, poiché in questo caso la valutazione della gravità delle conseguenze dannose dell'illecito è già compresa nella liquidazione tabellare.
Soltanto qualora si tratti di conseguenze specifiche, straordinarie e del tutto eccezionali patite altrettanto specificamente ed eccezionalmente da quel singolo danneggiato a causa della sua peculiare situazione, non essendo queste comprese nella liquidazione tabellare che tiene conto solo dell'id quod plerumque accidit, il danno ulteriore va liquidato attraverso la personalizzazione in quanto soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (### 3, Sentenza n. 23778 del 07.11.2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18.11.2014, ma da ultimo Cassazione civile, sez. III, 07.02.2025, n. 3114).
Pertanto, alla personalizzazione del danno può procedersi soltanto nell'ipotesi in cui il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
Nel caso di specie - in cui le circostanze allegate dal sig. ### non risultano tali da rendere il pregiudizio subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da un danno di pari grado subito da chi versi nelle medesime condizioni soggettive dello stesso - tutte le conseguenze pregiudizievoli della lesione subita dall'odierno attore devono ritenersi adeguatamente compensate dall'importo che verrà liquidato sulla base del criterio tabellare che, come già evidenziato, ricomprende anche le alterazioni delle abitudini di vita e degli assetti relazionali propri del danneggiato che lo inducono a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Più nel dettaglio, pur essendo circostanza provata all'esito della attività istruttoria svolta che il sig. ### fosse solito fare quotidianamente lunghe camminate, praticare footing e nella stagione invernale andare a sciare e tali attività ad oggi gli sono in parte precluse, tuttavia le citate conseguenze pregiudizievoli non assumono il rango di circostanze specifiche ed eccezionali ma rientrano nelle conseguenze che in via ordinaria derivano da un sinistro quale quello nel quale è rimasto coinvolto l'odierno attore. Detto altrimenti la legge ai fini della personalizzazione richiede tre requisiti ossia che l'infortunio abbia provocato una menomazione, che la menomazione abbia inciso su aspetti dinamico relazionali della vita della vittima che siano specifici e che tale incidenza sia rilevante. Nel caso in esame il non poter fare lunghissime camminate, praticare footing e sciare costituiscono conseguenze indefettibili del grado di invalidità riscontrato al sig. ### non assumendo il rango di conseguenze specifiche ed eccezionali. Si evidenzia altresì che la circostanza che si intende porre a fondamento della domanda di personalizzazione del risarcimento deve consistere in una conseguenza peculiare e non immancabile rispetto ai postumi della vittima (deve trattarsi di una perdita che ha subito quella persona a causa di quella invalidità, e non di una conseguenza inevitabilmente patita da tutte le persone che patiscono la stessa invalidità) e nel caso in esame è conseguenza immancabile per tutti coloro che subiscono una lesione del tipo di quella subita dal sig. ### (frattura meta-epifisaria prossimale perone e tibia sinistra) il non poter fare lunghe camminate o il non poter sciare.
Pertanto, i postumi riscontrati non hanno inciso sulla vita dell'odierno attore in maniera speciale ovvero in modo più grave, anomalo, inusuale, eccezionale rispetto alla incidenza che quella medesima invalidità avrebbe avuto su tutte le altre persone. ### Parte attrice ha dedotto che deve costituire oggetto di risarcimento il danno morale e il pregiudizio per la sofferenza interiore, per la tristezza, la vergogna, il dispiacere, l'autosvalutazione personale, l'angoscia, la disperazione, la disistima, per lo stato di handicap correlate al sinistro del 16.09.2019. A riguardo parte attrice in sede di comparsa conclusionale ha dedotto che “tenuto conto che nella tabella elaborata dal Tribunale di Milano il danno morale indicato nel 3^ rigo “aumento” è pari al 40% del danno biologico, si ritiene equo, all'uopo di compensare integralmente tale pregiudizio, l'attribuzione della ulteriore somma di euro 41.000,00”.
Parte convenuta ha negato che il sinistro abbia comportato “l'autosvalutazione del danneggiato con tendenza al ritiro sociale e che l'attore manifesta una sintomatologia psichiatrica con necessità di ricorso a trattamento farmacologico”.
Inoltre, la compagnia assicurativa ha eccepito la nullità e/o l'inutilizzabilità della CTU nella parte in cui il Consulente d'### ha ampliato il campo della consulenza oltre il quesito posto dal Giudice esaminando anche l'asserito (dacchè contestato) pregiudizio psicologico.
Preliminarmente occorre pertanto esaminare la eccezione relativa alla nullità della CTU alla quale parte attrice si è opposta argomentando che “non vi è alcuna esorbitanza dell'indagine peritale atteso che al C.T.U. era demandato l'accertamento e la descrizione della “natura e entità delle lesioni subite” e, d'altra parte, allo stesso era richiesto di “indicare se a seguito delle lesioni si sia verificata una compromissione permanente della integrità psico-fisica del soggetto” precisandone l'incidenza percentuale”.
In materia di nullità sostanziale della CTU giova evidenziare che la CTU può essere soggetta a nullità se il CTU accerta fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti, o se acquisisce documenti in modo viziato, configurandosi nullità anche nel caso in cui il CTU non risponde alle osservazioni del ### Orbene la eccezione di nullità deve essere rigettata in quanto il Dott. Toni non ha né acquisito documenti in modo viziato né accertato fatti diversi da quelli dedotti dalle parti ma ha puntualmente risposto ai quesiti che gli sono stati formulati al momento del conferimento dell'incarico tra i quali rientrava quello relativo all'accertamento della eventuale compromissione della integrità psicofisica del sig. ### Esaminata la eccezione di nullità, giova ricordare che la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche, rispettivamente nel senso che il giudice di merito, deve tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). ### valutazione del danno alla salute, in particolare non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto il Giudice deve, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamicorelazionale della sua vita che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro da sé.
Nel caso di lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Sul piano probatorio del danno morale la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023).
Pertanto, il danno morale - quale voce di danno non patrimoniale - va liquidato solo se il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e provi tali circostanze.
Orbene facendo applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie emerge che il sig. ### ha provato il pregiudizio psichico che è conseguito al sinistro. In particolare nella relazione effettuata dal Dott. Badioli (cfr. doc. 13 atto di citazione) si legge che “il ### “soggettivamente” riferisce sensazione di timore, di ansia anche immotivata, costante, di paura ad usare mezzi meccanici, di insicurezza nelle attività sia lavorative che quotidiane, riferisce altresì episodi di sensazione di costrizione toracica, di intrusione di pensieri negativi, di paura del futuro, di non sapere affrontare le situazioni, di avvenuta menomazione presentando altresì alla evidenza clinica una oggettività sintomatica che può confermare lo stato di sub/allarme di cui sopra e una manifestazione depressiva spuria, anche se "criticata", che non sfugge ai tentativi di razionalizzazione del Paziente, cosi come sono presenti aspetti fobici o parafobici (che parimenti non sfuggono alla comprensione del ### ma che insorgono in modo molesto e preoccupante nell'arco della giornata): si tratta dunque (secondo le possibili considerazioni cliniche e medico/legali) di una radicata e ormai permanente (### presenti senza significative variazioni da circa otto mesi) sindrome polisintomatica, di tipo ansioso-depressivo, definibile secondaria, reattiva, connessa causalmente ai noti eventi traumatici in anamnesi, indi con elementi da potersi ritenere psicopatogeni, certamente idonei a produrre e mantenere quella condizione sopra delineata (clinicamente - senza troppi dubbi - ragionevolmente collegabile ai già detti eventi)”. A ulteriore conferma delle conseguenze pregiudizievoli patite dal ### a seguito della caduta si evidenzia che anche il CTU ha riscontrato la presenza di un quadro psichico qualificabile come stato ansioso depressivo reattivo.
Da quanto esposto consegue che il citato pregiudizio debba costituire oggetto di ristoro e il risarcimento che verrà determinato nel successivo paragrafo sarà calcolato in misura percentuale rispetto al pregiudizio biologico. #### Ciò premesso e venendo alla specifica liquidazione dei pregiudizi così individuati, vertendosi nell'ambito di lesioni c.d. macropermanenti, per la quantificazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica, soccorre il c.d. criterio tabellare, con conseguente applicazione dei parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di Milano - assunte dalla Corte di Cassazione quale “parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ.” (Cass. n. 12408/2011).
Il sistema tabellare si ispira ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (Cass. SU n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008). Al fine di armonizzare a tale principio la liquidazione del danno non patrimoniale, il predetto sistema prevede una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, per quel che attiene sia agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva. Più in particolare, quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico fisica, le ### predisposte a seguito delle suindicate pronunce delle ### individuano il nuovo valore del c.d. punto partendo dal valore di cui alle tabelle precedenti - relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo - funzionale, c.d. danno biologico permanente - aumentato di una percentuale ponderata in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”. Allo stesso modo, anche i valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo sono stati rivisitati, proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona. Nel sistema così congegnato, pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale sulla base del punto tabellare risulta già comprensiva degli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, con la conseguenza che la liquidazione autonoma e separata di ulteriori voci di danno darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione risarcitoria.
Tali caratteristiche che connotano il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale non risultano modificate all'esito dell'aggiornamento delle ### adottate dal Tribunale di Milano nel 2021 in quanto, così come esplicitato nei “### orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale” - elaborati dall'### sulla ### di ### -, è stata operata una rivisitazione grafica delle tabelle al fine di esplicitare per comodità del lettore gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale già compresi nell'importo totale ivi indicato. ### 2021 è stata, quindi, oggetto di una rivisitazione che “ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della ### e l'andamento della curva delle liquidazioni” (in tal senso i “### orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale”). Di recente - all'esito della riunione del 21.05.2024 dell'### sulla Giustizia civile di ### - i valori di liquidazione della ### sono stati aggiornati secondo gli indici ### senza alcuna modifica nel merito.
A tale ultima versione della ### occorre far riferimento in questa sede in quanto, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di ### vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle” (Cass. n. 20381/2016; Cass. n. ###/2019).
Preliminarmente giova precisare che ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale la giurisprudenza di legittimità è recentemente intervenuta in ordine al rapporto tra danno biologico e morale ed ha affermato che la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato (Corte di Cassazione, sentenza n. 20661 del 24.07.2024).
Orbene, considerato che, all'epoca dei fatti, l'attore aveva 58 anni, la somma allo stesso spettante a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo è pari a complessivi euro 12.937,50 - di cui euro 4.600,00 per invalidità temporanea totale di 40 giorni, euro 5.175,00 per invalidità temporanea parziale al 75% di 60 giorni, euro 2.300,00 per invalidità temporanea parziale al 50% di 40 giorni ed euro 862,50 per invalidità temporanea parziale al 25% di 30 giorni - mentre la somma dovuta quale risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo dell'aumento correlato all'incremento per la sofferenza soggettiva (euro 1.626,06), conseguente alla invalidità permanente ammonta ad euro 95.306,00.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dal sig. ### va complessivamente quantificato nell'importo di euro 108.243,50, precisandosi che alcuna personalizzazione per le ragioni sopra esposte verrà applicata al caso di specie. ### CAPACITÀ ### Parte attrice ha dedotto di aver subito una lesione della propria capacità lavorativa specifica non inferiore a quella così come determinata dal Dott. Toni (1/5) in quanto le lesioni conseguenti all'incidente hanno determinato una riduzione del suo orario di lavoro e, di conseguenza, una contrazione reddituale.
Più nel dettaglio parte attrice ha argomentato che egli svolgeva l'attività lavorativa di cameriere nel proprio locale e “l'attività lavorativa consisteva nel preparare la sala per gli ospiti, nel preparare i tavoli, nel trasferire cibi e bevande dalla cucina ai tavoli, percorrendo un tragitto che di solo andata era di 20-30 metri, data l'ampiezza del locale, nel liberare i tavoli per i successivi clienti, nel pulire la sala a fine sera per il servizio del giorno dopo a pranzo. tali attività' richiedevano il mantenimento continuo della posizione eretta e senza pause compensative per circa 12 ore al giorno”. Sotto il profilo della quantificazione parte attrice ha chiesto una somma pari a euro 54.249,30 a titolo di risarcimento del danno da inabilità permanente ed euro 2.386,23 a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea.
Parte convenuta ha escluso la risarcibilità di tale voce di danno deducendo che “non vi è prova dell'asserita riduzione di orario lavorativo e del decremento reddituale di lavoratore autonomo”.
A riguardo è opportuno preliminarmente evidenziare che il concetto di capacità lavorativa non è univoco, dividendosi essa in generica e specifica. La prima indica l'attitudine, anche potenziale, ad esercitare qualunque professione confacente alle proprie condizioni fisiche e culturali. La capacità lavorativa specifica, invece, rappresenta l'idoneità di un soggetto a continuare a svolgere la medesima attività lavorativa già in concreto da egli posta in essere o altra ad essa similare.
Con riferimento alla riduzione della capacità lavorativa generica, questa non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in un danno alla persona, in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico. Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, viceversa, è generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale.
Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, infatti si identifica nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo tale tipologia di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro ovvero, nel caso in cui non fosse percettrice di reddito, non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe, verosimilmente, raggiunto in assenza della lesione, ovvero, infine, nel caso in cui alleghi e dimostri, con probabilità non trascurabile, che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita (Cass. 21014/200/; Cass.13409/2001). Costituisce principio consolidato quello secondo cui non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Peraltro, non vi è alcuna corrispondenza necessaria tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale dagli stessi cagionato, posto che - così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità - “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio” (Cass. 26534/2013; anche Cass. n. 14517/2015 secondo cui “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata”).
Non vi è, dunque, alcuna corrispondenza necessaria o biunivoca tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale da essi causato: a seconda dell'attività lavorativa svolta dal danneggiato, a postumi modesti possono derivare danni patrimoniali enormi, mentre, per contro, postumi rilevanti possono produrre danni patrimoniali minimi od addirittura inesistenti. Di conseguenza, dal punto di vista medico legale non può mai affermarsi, con certezza, che da un certo grado di invalidità “biologica” derivi necessariamente un certo danno patrimoniale, né tantomeno che questo possa calcolarsi direttamente applicando la stessa percentuale di invalidità stabilita per il primo. Deve anzi escludersi, in radice, la plausibilità logica di un tale criterio di quantificazione della capacità lavorativa perduta. Una percentuale può, infatti, prestarsi a misurare l'invalidità, che è in generale pensabile come identica per soggetti della stessa età, dello stesso sesso e con identici postumi, ma non l'incapacità, la quale è estremamente soggettiva, e varia a seconda del tipo di lavoro svolto dalla vittima. Deve, in altre parole, ritenersi che le ripercussioni delle lesioni sull'attività di lavoro possano solo descriversi, ma non valutarsi in punti percentuali; di conseguenza, il medico legale riferirà al giudice se i postumi di natura biologica impediscano in tutto od in parte la prosecuzione dell'attività lavorativa che la vittima dimostri di avere svolto prima del sinistro e il giudice determinerà se ed in che misura il reddito della vittima si sia ridotto per effetto dei postumi, senza, dunque, alcun riferimento a punti percentuali di “incapacità lavorativa specifica” (Cass. 2463/2020 che ha ritenuto erronea la statuizione della Corte Territoriale che aveva applicato al danno da capacità lavorativa specifica la stessa percentuale stimata dal c.t.u. ai fini della determinazione del diverso e non omologo danno biologico da invalidità permanente).
Orbene nel caso in esame il #### a discapito di quanto dedotto ed argomentato da controparte, ha assolto l'onere della prova relativo alla perdita della sua capacità lavorativa, documentando sia l'attività lavorativa svolta prima dell'intervento ed il reddito percepito in correlazione alla stessa ( doc. 21 e ss terza memoria ex art. 183 c.p.c.), sia la riduzione di tale attività e le conseguenze economiche scaturitene, attraverso la produzione delle dichiarazioni dei redditi successivi al sinistro. A riguardo è opportuno sottolineare che l'onere probatorio è stato assolto non soltanto in via documentale ma anche a mezzo delle prove orali assunte nel corso del presente procedimento. Il sig. ### sentito all'udienza del 15 novembre 2025, ha riferito che il sig. ### a seguito dell'incidente “non riesce a svolgere le stesse mansioni e quindi lavorando meno gli è stato ridotto il compenso come socio-lavoratore” e ha confermato che durante il lavoro il sig. ### trasportava cibi e bevande dal bar e dalla cucina ai tavoli. Le medesime circostanze sono state altresì confermate dalle dichiarazioni rese dal sig. ### il quale, essendo anche lui socio in affari del sig. ### ha ribadito che in conseguenza del sinistro l'odierno attore non riesce più a svolgere le stesse mansioni come in precedenza. Da ultimo, la stessa consulenza tecnica ha accertato un danno permanente alla capacità lavorativa in misura compresa tra il 15 e il 20%.
Provata la perdita della capacità lavorativa specifica del sig. ### occorre, quindi, procedere alla liquidazione di tale voce di danno parametrandola alla percentuale di reddito che lo stesso ha perduto. A riguardo giova evidenziare che deve farsi rinvio a quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua (Cass. n. 11439/1997; Cass. n. 17061/2017). Il danno già verificatosi al momento della pronuncia può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti, dovendo essere tenuto distinto dal danno futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass. 24/07/2012, 12902). Occorre, quindi, sommare e rivalutare i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione e determinare l'ammontare dei redditi futuri attraverso il metodo della capitalizzazione, ossia moltiplicando il reddito annuo perduto dalla vittima per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima stessa al tempo della liquidazione, cd. montante di anticipazione. A tal fine, è stato ulteriormente precisato come il danno permanente da incapacità di guadagno non possa più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1402, dal momento che questi, sia a causa dell'aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d'interesse, non sono più idonei a garantire un effettivo corretto risarcimento del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell'art. 1223 c.c. (Cass. n. 20615/2015; Cass. n. 9048/2018). Si è, quindi, affermato che il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili purché si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti (Cass. n. 16913/2019).
Nel caso di specie, vertendosi in materia di danno da sinistro stradale, occorre, far riferimento a quanto previsto dall'art. 137 cod. ass. secondo cui “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge”.
Orbene, dalla documentazione prodotta dal sig. ### risulta che - senza tener conto della dichiarazione dei redditi relativa all'anno del sinistro - il più alto reddito lordo degli ultimi tre anni anteriori al sinistro è quello dichiarato dall'odierno attore per l'anno 2016 (dichiarazione redditi 2017), pari ad euro 24.885,00 Con riferimento alla quantificazione del danno emergente, occorre evidenziare che, sebbene il CTU non abbia specificato il periodo di inabilità lavorativa temporanea, argomentando soltanto in ordine alla riduzione della capacità lavorativa specifica, tuttavia le deduzioni di parte attrice, che ha quantificato in giorni 100 il periodo di inabilità lavorativa assoluta, sono condivisibili in quanto alla luce della documentazione medica allegata in atti (cfr. doc. 4 atto di citazione) si evince che per il periodo di inabilità temporanea assoluta (giorni 40) e per il periodo di inabilità temporanea al 75% (giorni 60) il sig. ### non abbia potuto svolgere l'attività di cameriere. Pertanto, il danno correlato alla inabilità lavorativa temporanea è pari a euro 6.817,00 (68,17 euro X 100 giorni). Con riferimento alla quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica (17,5%), il pregiudizio già prodottosi, pari alla percentuale di reddito perduto tra il centesimo giorno successivo al momento del sinistro e quello della liquidazione è di euro 24.933,17 (11,92 euro X 2090 giorni). In conclusioni il danno emergente è complessivamente pari a euro 31.750,17.
Il danno patrimoniale futuro va, invece, calcolato applicando al reddito di euro 24.885,00 il coefficiente di capitalizzazione ricavabile dalle ### per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate dall'### sulla Giustizia civile di ### aggiornate al 2024. Assumendo un'età pensionabile di 67 anni, va utilizzato il coefficiente di 2,97 previsto dalla ### maschi per un soggetto di 64 anni compiuti all'attualità - ossia al momento della capitalizzazione - cui mancano circa 3 anni alla pensione. Si ottiene così la somma di euro 12.933,97. ### E ### Parte attrice ha dedotto di aver sostenuto esborsi per spese mediche per un importo complessivo pari a euro 7.488,40 e ne ha chiesto il relativo rimborso.
Al riguardo, va rilevato che, secondo quanto determinato dal ### le spese mediche attinenti, giustificate e congrue ammontano alla somma richiesta da parte attrice e, di conseguenza, si ritiene che il citato importo possa essere liquidato in suo favore, precisandosi altresì che tale richiesta non ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte della compagnia assicurativa e risulta essere documentalmente provata nel suo ammontare (cfr. doc. 8 atto di citazione).
Il sig. ### ha altresì chiesto, a titolo di danno patrimoniale emergente, il rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale svolta dal suo difensore. A tale richiesta si è opposta la compagnia assicurativa deducendo che “non dovute sono le spese per l'assistenza stragiudiziale non essendovi prova del relativo esborso”.
Al riguardo, va rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. ###à di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (Cass. SU n. 16990/2017).
Nel caso di specie, lo svolgimento dell'attività stragiudiziale risulta comprovato dalla documentazione versata in atti dalla quale emerge come l'Avv. ### abbia gestito le trattative con la compagnia assicurativa che, all'esito della stessa, ha corrisposto la somma di euro 20.000 (cfr. doc. 11 e 12 atto di citazione). Tale pagamento, insieme al tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti, attesta la serietà e l'utilità dell'attività prestata che, alla luce dei risultati raggiunti, non può dirsi essere stata inutilmente svolta.
Può, dunque, riconoscersi al sig. ### il rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale, da quantificarsi facendo applicazione del DM 55/2014, non essendo vincolante, nella liquidazione del danno, la somma determinata dal difensore con il cliente in quanto le regole che disciplinano la quantificazione del compenso nel rapporto tra professionista e cliente non possono venire in rilievo qualora si debba procedere a determinare l'entità del pregiudizio da riversare sul danneggiante. ### spettante al sig. ### quindi, si determina in euro 4.826,77, corrispondente al compenso medio previsto dal DM 55/2014 - vigente al tempo in cui l'attività è stata svolta - per lo scaglione di valore indeterminabile, complessità media - al quale si ritiene opportuno fare riferimento in ragione dell'impossibilità di predeterminare l'entità del risarcimento nel corso della fase stragiudiziale - comprensivo di IVA e ### Pertanto, la somma complessiva spettante in favore del sig. ### a titolo di risarcimento del danno correlato alle spese mediche e alle spese legali sostenute è pari ad euro 12.315,17. ##### E ### Parte attrice ha dedotto che “la liquidazione corretta con sentenza degli interessi dovrà prevedere la liquidazione degli stessi ai sensi dell'art. 1284, 1° comma dalla data dell'incidente stradale alla domanda giudiziale (coincidente nel caso di specie con il deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.) e la liquidazione ai sensi dell'art. 1284, 4° comma ### dalla data della domanda giudiziale al saldo”.
Prima di procedere all'esame della questione eccepita da parte attrice relativa alla operatività nel caso in esame del saggio ex art. 1284 comma 4 c.c. a partire dal momento della domanda, occorre determinare l'importo che, al netto degli acconti già percepiti, dovrà essere corrisposto dai convenuti in favore del sig. ### a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro del 19 settembre 2019. ### totale dei danni correlati al sinistro è pari a euro 108.243,50 a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e euro 56.999,31 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali, per una somma complessiva di euro 165.242,81.
Su tale somma andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ### di categoria dalla data del sinistro, ovvero dall'esborso (per le spese), alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro, ovvero dall'esborso fino alla presente decisione (Cass. ### 1712/95).
Da tale importo dovranno quindi essere sottratte le somme corrisposte dalla compagnia assicurativa (20.000,00 e 35.000,00) per un totale di euro 55.000,00 e trattenuti a titolo di acconto, anch'essi devalutati e rivalutati con le modalità sopra indicate, sia pure con la diversa decorrenza della corresponsione. A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
Con riferimento alla disciplina inerente alla individuazione del saggio di interessi da applicarsi e alla operatività a partire dal momento della proposizione della domanda della disciplina ex art. 1284, comma 4, c.c., si ricorda che la Corte di Cassazione ha affermato che “gli interessi maggiorati previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c., non costituiscono un effetto automatico della mora, ma richiedono una domanda espressa da parte del creditore e una specifica pronuncia del giudice. In mancanza di tali elementi, il giudicato non può essere esteso a comprendere tali interessi e il creditore non ha diritto di esigerli in sede esecutiva” (Cass. Civ. 11 febbraio 2025 n. 3499).
Ritiene pertanto l'adito Tribunale che il saggio operante sino al momento della domanda è quello di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., mentre a far data dal momento della proposizione della presente domanda e sino all'effettivo soddisfo debba essere quello ex art. 1284, comma 4, c.c. (si precisa che il dies a quo di decorrenza del citato saggio è quello della notifica a controparte dell'atto introduttivo del presente procedimento e non del ricorso ex art 696 bis c.p.c.) tale soluzione è infatti conforme a quanto affermato dall'ordinanza 3 gennaio 2023, n. 61, con la quale la Cassazione ha chiarito che gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. si applicano a tutte le obbligazioni pecuniarie, indipendentemente dalla loro fonte. ###
Le spese seguono la soccombenza e le stesse sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite per come accertato in questa sede ###relazione alle spese giudiziali inerenti al procedimento R.G. 3132/2020 introdotto con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. anche queste seguono il principio della soccombenza dovendo essere poste definitivamente a carico di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo. Debbono essere altresì poste a carico di parte convenuta i costi del CTU (cfr. doc. 17 atto di citazione) e quelli correlati alla attività espletata dal consulente di parte come da fattura allegata all'atto introduttivo (cfr. doc. 18 atto di citazione).
Da ultimo, con riferimento alla richiesta di liquidazione delle spese correlate alla attività stragiudiziale giova evidenziare che la relativa disciplina è già stata esaminata nei precedenti paragrafi ed alla stessa si fa rinvio. P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: ➢ Accertata la esclusiva responsabilità della sig.ra ### in ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivate dal sinistro verificatosi in data 19 settembre 2019 e, per l'effetto, condanna, in solido tra loro, ### spa, ### e ### al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni la somma di euro 165.242,81 oltre interessi nei sensi e con le modalità indicate in parte motiva e ferma la sottrazione delle somme già corrisposte dalla compagnia così come in parte motiva; ➢ Condanna in solido tra loro, ### spa, ### e ### al pagamento delle spese legali che si liquidano in euro 759,00 per spese ed in euro 14.103,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali; ➢ Condanna in solido tra loro, ### spa, ### e ### al pagamento delle spese correlate al procedimento ex art 696 bis c.p.c. che si liquidano in euro 3.827,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali; ➢ Condanna in solido tra loro, ### spa, ### e ### alla refusione in favore di parte attrice delle spese della consulenza resa nel procedimento ex art. 696 bis pari ad euro 400,00 oltre accessori di legge; ➢ Condanna in solido tra loro, ### spa, ### e ### alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese correlate al consulente di parte pari ad euro 1.220,00.
Così deciso in ### il 19 settembre 2025 Il Giudice Dott.
causa n. 2193/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Miele Antonio