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Tribunale di Bari, Sentenza n. 2897/2025 del 23-07-2025

... infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed n. 6344/2018 R.G. Dott. ### uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati (leggi tutto)...

testo integrale

n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. ### ha pronunciato la seguente, ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6344/2018 R.G., avente ad oggetto: ### ipotesi di responsabilità ### non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali), vertente tra ##### in proprio e quali eredi legittimi di ### tutti elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta procura in calce all'atto recante comparsa in riassunzione notificata il ###, - ATTORI - contro ### di ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliat ######, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il ###, - CONVENUTA - nonché contro ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso l'### dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il ###, - ### - ### - All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### - ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - Con atto di citazione recante comparsa in riassunzione, notificato in data ###, #### e ### convenivano innanzi a questo Tribunale l'#### “### di Bari” (in seguito, per brevità, #### di ### e l'### chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in solido tra loro o in via esclusiva, in relazione ai vari trattamenti sanitari eseguiti che portarono al decesso del loro congiunto ### (rispettivamente, per ciascun attore, nell'ordine suindicato, padre dei primi due, e marito della ###, occorso in data ### e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti iure proprio per il danno parentale e iure successionis per il danno biologico sofferto dal de cuius ### sino al momento terminale della propria vita, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. 
In particolare, gli odierni attori (figli, i primi due, e moglie del de cuius) deducevano che «1. In data 3 gennaio 2013 il ### era ricoverato nella ### di ### dell'### di ### per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di “resezione del sigma”. Tale intervento era eseguito con la tecnica di video-laparoscopica il giorno 07.01.2013, senza complicanze né durante l'operazione, né nel suo immediato decorso. Nelle prime ore del 09 gennaio 13 si registrava la comparsa di una ipotensione arteriosa spiccata, una insufficienza renale acuta, gravi alterazioni metaboliche e respiratorie che richiedevano l'intervento dei rianimatori e dei nefrologi per l'avvio di ultrafiltrazione renale e espirazione assistita. Il giorno 10 gennaio 13 era rilevata una febbricola mentre le condizioni cliniche del compianto signor ### rimanevano critiche. 2. Il giorno successivo (11.01.2013) il ### veniva intubato e trasferito presso il reparto di ### dell'### di ### ove rimase intubato, in emodialisi ed in trattamento con amine simpaticomimetiche per la persistenza di una grave ipotensione arteriosa refrattaria al trattamento. Il giorno 16 gennaio 13 era eseguita una “emocoltura” che faceva risaltare una infezione generalizzata da: “### Baumanii”. Un'altra coltura da liquido del drenaggio addominale, in pari data, evidenziava la presenza di ### Pneumoniale”. La diagnosi di sepsi veniva confermata dai rilievi di laboratorio ed, in particolare, dagli elevatissimi valori di procalcitonina, dalla leucocitosi neutrofila e dall'incremento della proteina C-reattiva. In data 19 gennaio 13 veniva, altresì, rilevata la presenza di ### coli (altro germe riconducibile ad infezioni nosocomiali) in una coltura su broncoaspirato. 3. Ben presto, purtroppo, le condizioni del ### peggioravano rapidamente e precipitavano definitivamente in seguito alla deiscenza dell'anastomosi chirurgica, per necrosi di largo tratto del colon sinistro, a causa delle gravi alterazioni emodinamiche e metaboliche indotte dalla sepsi sopra richiamata. 4. Le infezioni da germi nosocomiali, nel complesso contesto clinico, concausavano, purtroppo, il decesso per “choc settico” del paziente in data 27 gennaio 2013, dopo un penoso calvario protrattosi per diversi giorni. 5. È di tutta evidenza, “per tabulas”, che nel caso in esame, non sono stati adottati e rispettati tutti i programmi di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere (applicazione corretta dei processi di decontaminazione e sanificazione, rispondenti a precisi protocolli) o quant'altro. 6. La documentazione relativa al ricovero del ### presso i richiamati nosocomi, è stata sottoposta alla attenta e scrupolosa valutazione medico-legale del Dott. ### di ### il quale ha così concluso: n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### “### della sepsi, indotta da germi tipicamente nosocomiali ha precipitato le condizioni cliniche del paziente e ne ha determinato il decesso”». 
Con l'odierno atto di citazione, dunque, gli attori deducevano la responsabilità delle strutture convenute per le infezioni nosocomiali contratte dal de cuius ### e, in particolare, per aver omesso le dovute attività di controllo e l'applicazione corretta dei processi di decontaminazione e sanificazione, chiedendo, pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis e, comunque il risarcimento del danno da perdita di chances, così come richiamato nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c.  depositata telematicamente in data ###, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il ###, si costituiva in giudizio l'### “### di Bari” (in seguito, per brevità, ### di ###, la quale eccepiva, in via preliminare, l'assenza di prova della qualità di eredi degli attori e, nel merito, chiedeva di rigettare integralmente la domanda poiché destituita, in ogni sua parte, di fondamento in fatto e diritto, oltre che non provata; in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare la ricorrenza del concorso di responsabilità ex art. 1227 co. 1 c.c. tra il sig. ### e l'### ovvero, in via ulteriormente gradata, di accertare e dichiarare natura, grado e percentuale di responsabilità del personale medico-sanitario che ebbe in cura il de cuius nel corso del suo trattamento sanitario, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. 
Con successiva comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il ###, si costituiva altresì nel presente giudizio anche l'### la quale chiedeva il rigetto dell'avversa domanda perché infondata, in fatto e in diritto, stante la corretta applicazione dei protocolli vigenti in materia di misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali, contestando anche il quantum della domanda ritenuto eccessivo, e con vittoria delle spese di giudizio. 
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e CTU medico - legale a firma della dott.ssa ### depositata telematicamente in data ###, ed è stata successivamente più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante il gravoso carico del ruolo, sino all'udienza del 30.01.2025, celebrata mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, in aula di udienza del Tribunale, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.. 
Preliminarmente e in rito, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di prova in merito alla qualifica di erede, sollevata dalla convenuta ### di ### Ed invero, gli attori hanno depositato, oltre alla dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia storico, anche la dichiarazione di successione. 
Ebbene, sul punto, e in particolare sul valore da attribuire alla denunzia di successione, la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui in tema di “legitimatio ad causam”, colui che promuove l'azione n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il “de cuius” che legittima alla successione ai sensi dell'art. 565 c.c. e ss..  ### parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, “id est” con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (cfr. Cass. civ., n. 868/2017; in senso conforme, Cass. civ., n. 13738/2005, Rv. 581423). 
Deve, dunque, riconoscersi valore di argomento di prova alla dichiarazione di successione che, valutato unitamente all'ulteriore documentazione pure prodotta (dichiarazione sostitutiva di certificazione dello storico di famiglia), e alla accettazione tacita conseguente all'azione odiernamente proposta, anche al fine di conseguire il danno da perdita di chances, ben può ritenersi idonea alla dimostrazione in via presuntiva della qualità di eredi degli odierni attori. 
A ciò si aggiunga che con la Suprema Corte ha, inoltre, stabilito che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (cfr. Cass. civ., n. 817/2015). 
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate. 
Sempre in via preliminare, e al fine di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio, si rende opportuno evidenziare come gli odierni attori hanno evocato in giudizio sia l'### sia l'### di ### per un fatto avvenuto nel gennaio 2013.  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### al fine di qualificare la natura giuridica della responsabilità del soggetto evocato in giudizio, ribadito l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, 28994, in cui si sottolinea che la pretesa retroattività di tali disposizioni “verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura contrattuale della responsabilità del sanitario - con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere della prova e sulla prescrizione - applicate in base al «diritto vivente»; ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 8.11.2019, n. 28811), deve, dunque, escludersi che possa trovare applicazione alla fattispecie in esame la normativa di cui alla c.d. ###-Bianco n. 24/2017, siccome sopravvenuta rispetto all'evento del decesso del sig. ### avvenuto il ###, e deve ritenersi invece applicabile la disciplina di cui al c.d. decreto Balduzzi, d.l. 13.09.2012, n. 158, conv. con mod. nella legge 8.11.2012, n. 189, entrata in vigore l'11.11.2012. 
Peraltro, mette conto evidenziare, da un lato, che parte attrice fa valere esclusivamente la responsabilità dell'### e dell'### di ### e, dall'altro, che l'art. 3 comma 1 della legge ### non incide sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata); ai fini della presente decisione, dunque, non viene in rilievo il dibattito giurisprudenziale sulla natura giuridica contrattuale o extracontrattuale del medico in assenza di un contratto d'opera professionale. 
Si ritiene, quindi, di dover aderire all'interpretazione granitica della giurisprudenza di legittimità, tanto da costituire “diritto vivente”, ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, secondo la quale la responsabilità del medico, vuoi su richiesta diretta del paziente, vuoi per intermediazione della struttura sanitaria, ha carattere negoziale-contrattuale e non aquiliano; è noto, infatti, che l'orientamento prevalente della Suprema Corte, qui pienamente condiviso, ha costantemente inquadrato l'obbligazione del medico dipendente dall'ente ospedaliero nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, come avente natura contrattuale (cfr. Cass. civ., n. 589/1999; Cass. civ., 19564/2004; civ., n. 9085/2006; Cass. civ., 24791/2008). 
A sua volta, anche la responsabilità della struttura sanitaria, ente pubblico ospedaliero o casa di cura privata, come nel caso in esame - essendo sostanzialmente equivalenti gli obblighi di prestazione di tali due tipi di strutture in favore del fruitore di tali servizi - viene solitamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale o in clinica privata, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta pur sempre la conclusione di un contratto (cfr. Cass. civ., 1°.09.1999, 9198; Cass. civ., 11.03.2002, n. 3492; Cass. civ., 14.07.2003, n. 11001; Cass. civ., 21.07.2003, n. 11316; n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### civ. 4.03.2004, n. 4400; Cass. civ., 23.09.2004, n. 19133; Cass. civ., 3.02.2012, n. 1620; Cass. civ., 20.03.2015, n. 5590). 
In particolare, il rapporto che si instaura tra paziente e la struttura sanitaria, ente ospedaliero o clinica privata, trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente ospedaliero), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. 
Ne consegue che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale. 
In altri termini, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello tra paziente e struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali, in forza del “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, generando un obbligo di protezione dei primi nei confronti e a carico dei secondi (cfr. Cass. civ., n. 1698/2006; Cass. civ.., n. 12362/2006, cit.; Cass. civ., n. 3492/2002); con ogni conseguenza, in entrambi i casi, in punto di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 12 marzo 2013, n. 60931; Cass. 12 settembre 2013, n. 20904). 
Quanto agli onera probandi, come è stato condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito più attenta, “la contrattualizzazione della responsabilità medica ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori”; infatti, il paziente-creditore sarà tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e a dedurre l'inadempimento “qualificato”, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno, del debitore della prestazione sanitaria, mentre quest'ultimo (nella duplice individuazione della struttura sanitaria e del medico) sarà tenuto a provare, per andare esente da responsabilità, che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che pur esistendo non è stato causa del danno (cfr., in tal senso, ex multis, nella giurisprudenza di merito, ### Varese, 16.02.2010, n. 16, rel. Buffone; in senso conforme, #### sez. II, 30.10.2015, n. 5192; #### sez. II, 14.11.2016, n. 4824; #### sez. III, 28.03.2024, n. 1593). 
In ogni caso, la Suprema Corte, dopo aver confermato l'inquadramento “nell'ambito contrattuale” della “responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente” ed aver evidenziato che “il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle ### di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento”, ha, condivisibilmente, precisato, con le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 (pronunciate nell'ambito del c.d.  progetto “Sanità”), che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. civ., sez,. 3, 11.11.2019, n. 28991, Rel. E. 
Scoditti; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 26.07.2017, n. 18392, Rel. E. Scoditti, Rv. 645164-01; civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700, Rv. 651166-01; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; e più recentemente Cass. civ., sez. 6-3, ord. 31.08.2020, n. 18102; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 26.11.2020, n. 26907, secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”; Cass. civ., sez. 3, 29.03.2022, n. 10050, per cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”]. 
Nel dettaglio, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso innanzitutto che incombe sul paziente creditore di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute; diversamente opinando, infatti, si espungerebbe dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale. Di contro, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione. 
Soggiunge la Suprema Corte che il fatto “che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218; 21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”; sicché, “la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento” (cfr. pag. 7 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### 28991/2019, cit.). Ragion per cui, la causalità ha una propria autonoma dignità solo quale causalità giuridica, ossia quale elemento che perimetra il danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza ex art. 1223 c.c.. 
Dunque, la Suprema Corte, con i recentissimi interventi del novembre 2019, ha inteso precisare che in materia di facere professionale, “la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate”; ciò poiché “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”; conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto (diritto alla salute), la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto” (cfr. pag. 7-8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
Ne consegue che l'allegazione dell'inadempimento non postula ex se l'allegazione anche del danno-evento il quale, attendendo a un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, ma ben può essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento; detto altrimenti, “La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia” (cfr. pag. 8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
Sul creditore, pertanto, grava l'onere sia di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute (in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) e la condotta del medico, sia di provare quella connessione sul piano meramente naturalistico (“Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione”, cfr. pag. 8-9 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
La causalità materiale diventa, dunque, nelle obbligazioni di diligenza professionale elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio con conseguente onere probatorio in capo al creditore-attore. 
In sostanza, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare; chiariscono le pronunce di ### del 2019 che soltanto “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle” (cfr. pag. 10, della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie; il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.). In caso di raggiungimento della prova della c.d. causalità estintiva, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia, pur eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, non è imputabile al medico. 
In conclusione, se, pur con il ricorso a presunzioni, permanga ignota la causa dell'evento di danno, il relativo rischio graverà sul creditore della prestazione professionale che vedrà respinte le sue istanze risarcitorie; ove viceversa, resti ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale o indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, il relativo rischio graverà sul debitore che, provati gli altri elementi costitutivi della sua responsabilità, sarà chiamato a risponderne [ Cass. civ., sez. 3, 15.02.2018, n. 3704, secondo cui “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 18392/2017, cit.; Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit., ove si evidenzia, altresì, che “tali principi si collocano nell'ambito delle regole sull'onere della prova, le quali assumono rilievo solo nel caso di causa rimasta ignota. 
Si tratta quindi della regola residuale di giudizio grazie alla quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento, anche in via presuntiva, della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126)”]. 
Quanto, specificamente, al contenuto del nesso di causalità, in base ai più recenti e condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità, sussiste nesso causale tra il comportamento della struttura sanitaria e/o del sanitario qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### (Cass., S.U., 11.01.2008, n. 576, 577, 581, 582, 584), si ritenga che l'opera materialmente posta in essere dal professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (cfr. più di recente, Cass. civ., sez. 3, del 15.02.2018, n. 3704; Cass. civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28991). 
Dunque, in caso di condotte omissive, occorre procedere a un giudizio controfattuale di tipo sostitutivo e, quindi, chiedersi se l'evento si sarebbe ugualmente verificato in caso di scelte mediche e terapeutiche differenti. In secondo luogo, deve potersi escludere secondo il criterio di accertamento del “più probabile che non” che qualsiasi altro elemento - naturalistico o umano, esogeno rispetto all'azione del chirurgo-sanitario - abbia provocato da solo l'evento lesivo (41, c. 2 c.p.). 
Tale indagine va condotta tenendo presente che nel processo civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza, lo standard di c.d. certezza probabilistica non può essere ancorato esclusivamente alla c.d. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la c.d. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass., lav., n. 47/2017; Cass. civ., sez. 3, ord. 20.06.2019, n. 16581, secondo cui “In tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione”). 
Vale la pena soggiungere che i predetti principi di ripartizione dell'onere probatorio e di accertamento secondo la metodica del “più probabile che non”, trovano applicazione anche in caso di denunciata perdita di chance terapeutiche e/o di sopravvivenza, essendo stato ribadito in giurisprudenza che «### il caso di danno da perdita della "chance" risponde all'accertamento del nesso di causalità secondo la regola "di funzione", cioè probatoria, del "più probabile che non", sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso in parola può affermarsi solo allorché il giudice accerti che quella possibilità si sarebbe verificata "più probabilmente che non" (in questo senso la nomofilachia è chiarita in Cass., 17/09/2013, n. 21255, specie alle pagg. 129-131, e Cass., 27/03/2014, n. 7195, specie alle pagg. 15-16)» [cfr. Cass. civ., sez. 3, 13.07.2018, n. 18549; nonché, per tutte, Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28993, Rel. C. Valle - cui si rinvia per l'ampia, dotta e approfondita ricostruzione del modello teorico della “perdita di chance”, patrimoniale e non patrimoniale, e degli erronei “paralogismi” cui nel corso del tempo è pervenuta l'evoluzione ermeneutica storico-sintattica della terminologia adoperata - secondo cui “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente”, nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance terapeutiche rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### poter essere determinata neppure in termini probabilistici; in senso conforme, più recentemente, Cass. civ., sez. 3, 19.09.2023, n. 26851, secondo cui «In tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita; ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto»]. 
In particolare, come è stato efficacemente evidenziato dalla Suprema Corte “Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte in tema di danno non patrimoniale: ### U n. 26792 del 11/11/2008) dovrà peraltro attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza” (cfr. pag. 8 della motivazione di Cass. civ., 3, n. 28993/2019, cit.). 
In applicazione dei principi sopra richiamati, era onere degli attori fornire la prova: 1) dell'esistenza del contatto sociale qualificato del de cuius ### sia con l'### “### di Bari”, sia con l'### di ### e, per quest'ultimo con l'### peraltro non oggetto di contestazione tra le parti; 2) allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico-professionali rese dai sanitari delle predette strutture sanitarie, concretizzatosi più correttamente in una condotta commissiva ed omissiva; 3) provare il danno-evento lamentato ed il nesso di causalità “materiale” tra questo e le omissioni dei sanitari che lo ebbero in cura, con particolare riferimento alle infezioni sofferte dal de cuius nel corso della degenza presso i suddetti ospedali che lo ebbero in cura, restando, invece, a carico delle strutture convenute la prova dell'avvenuto adempimento, ossia che inadempimento non v'è stato, o che comunque pur sussistendo nel caso concreto, esso sia dipeso da fatto non imputabile ai sanitari, ovvero ancora che, pur esistendo, non è stato causa del danno, essendo stato determinato da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. 
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico ed incontestato, e risulta ex actis, che: 1) ### veniva ricoverato in data ### presso l'O.C. ### di ### 2) ivi veniva sottoposto, in data ###, ad intervento chirurgico di colectomia VL assistita di resezione di adenocarcinoma ben differenziato del grosso intestino ###; 3) in data ### compariva contrazione della diuresi e peggioramento delle condizioni generali; i chirurghi non evidenziarono però urgenze di natura chirurgica; 4) in data ### il paziente veniva trasferito presso il ### di ### dell'### di ### per carenza di posi letto n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### presso l'O.C. ### di ### all'ingresso il paziente era soporoso e in assistenza ventilatoria; 5) in data ### veniva eseguita emocoltura e riscontrate infezioni da ### e da ### in data ### veniva poi rilevata a seguito di broncoaspirato, la presenza di ### 6) il sig. ### veniva nuovamente operato in data ### in condizioni estremamente critiche; durante l'intervento veniva evidenziata la completa necrosi del colon discendente, sigma e retto con evidenza di grave peritonite stercoracea; 7) in data ### si verificava il decesso del paziente. 
Parte attrice, dunque, ha prospettato la responsabilità del ### di ### e dell'### di ### (###, in solido tra loro ovvero in via esclusiva, sia per le plurime infezioni nosocomiali contratte, sia per l'inadeguato trattamento diagnostico e terapeutico posto in essere dai sanitari a seguito del primo intervento chirurgico. 
Ebbene, tali prospettazioni hanno trovato parziale conferma nella CTU medico - legale espletata nel corso del presente giudizio. 
Ed invero, sulla scorta dei dati anamnestici e obiettivi raccolti, della documentazione presente in atti e dell'esame degli stessi, il ### dott.ssa ### ha ricostruito il dato storico-clinico del paziente e coerentemente formulato le seguenti considerazioni di carattere tecnico scientifico, immuni da vizi logicogiuridici e da cui, pertanto, non vi sono concrete ragioni per discostarsi, evidenziando che: “Il sig. ### di anni 79 si ricoverò in data ### presso l'O.C. ### per eseguire intervento di colectomia VL assistita di resezione di adenoca ben differenziato del grosso intestino ### (…). Già all'ingresso era presente stato anemico, calo ponderale e insufficienza renale di lieve entità. (…). Il paziente presentava inoltre varie comorbilità: iperteso, diabetico, obeso. ### fu eseguito in data 7.1 con colo proctoanastomosi e decorse senza apparenti complicanze immediate. In 2° giornata comparve contrazione della diuresi e peggioramento delle condizioni generali; furono eseguite consulenze specialistiche con avvio ad emotrasfusione e sostegno del circolo; i chirurghi non evidenziarono urgenze di natura chirurgica. In data 11.1 il paziente fu trasferito a ### in ### per carenza di posti letto: già all'ingresso le condizioni erano critiche, paziente soporoso in assistenza ventilatoria. Furono eseguite consulenze nefrologiche e chirurgiche che non misero in evidenza “condizioni di urgenza chirurgica”. ### assunsero in definitiva un contegno di attesa sulla scorta di esami strumentali che non evidenziarono la temuta deiscenza (…). Si giunse all'intervento in data 25,1 in condizioni estremamente critiche con documentate infezioni da flora polimicrobica rilevata a livello bronchiale, ematico, addominale. Al tavolo operatorio fu evidenziata la completa necrosi del colon discendente, sigma e retto con evidenza di grave peritonite stercoracea. ### sopraggiunse il 27/1 alle ore 9,15. (…). In presenza di un decorso post-operatorio complesso, se è vero che bisogna basarsi sugli esami diagnostici, in particolare di laboratorio e morfologici, per individuare la causa, è però essenziale eseguire un'epicrisi degli atti realizzati ed essere pronti ad un reintervento la cui semplicità ed efficacia sono direttamente in rapporto alla celerità della decisione di reintervenire. (…). Nel caso alla nostra attenzione erano presenti numerosi segni che indicavano un “decorso complicato” quali la oligo-anuria, il peggioramento delle condizioni di coscienza con necessità di ventilazione assistita ed il persistente stato anemico. Si rimane pertanto seriamente perplessi a fronte delle ripetute consulenze chirurgiche che evidenziavano l'assenza di condizioni di urgenza chirurgica. (…). ### quanto n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### emerge dall'attenta disamina dei dati clinici, i sanitari di entrambi i nosocomi sottovalutarono i segni iniziali presenti già nelle prime giornate ritenendo, erroneamente (anche con criterio “ex ante”) che non vi fossero motivi di urgenza. Al deteriorarsi del quadro clinico, il secondo intervento, anch'esso tardivo ed eseguito in condizioni critiche (…) appare come un tentativo estremo. Va considerato ai fini della valutazione che il paziente giungeva al tavolo operatorio gravato di severe comorbilità. (…)”. 
In conclusione, la CTU ha evidenziato che: “- ### gli atti e i documenti di causa, si può affermare che sussista nesso eziologico tra il decesso del compianto sig. ### e la condotta tenuta dai sanitari dell'### di ### del ### di ### e dell'### di ### dell'### di ### durante la degenza compresa tra il ### ed il ###; - Nella fase diagnostica, nell'indicazione chirurgica e nell'esecuzione dell'intervento con tecnica VLS i sanitari si sono attenuti alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale vigenti all'epoca dei fatti; si può tuttavia affermare che nel post operatorio furono “più probabilmente che non” non adeguatamente valutati precoci segni di sofferenza addominale che avrebbe dovuto indirizzare ad un reintervento precoce; - Va tuttavia considerato che il paziente ### presentava numerose e gravi comorbilità (obesità, cardiopatia, diabete, insufficienza renale) che certamente condizionarono la complicanza in 2° giornata e che certamente avrebbero condizionato le possibilità di sopravvivenza. - Le plurime infezioni di #### e ### come rilevate da documentazione medica allegata agli atti di causa, sono verosimilmente riconducibili alle degenze nei due nosocomi, trattandosi sia di germi nosocomiali resistenti a terapia antibiotica, sia riconducibili alla necrosi intestinale e dunque verosimilmente di provenienza enterica; va considerato che allo sviluppo delle infezioni concorse in maniera determinante la compromissione delle condizioni generali del paziente e il deteriorarsi della condizione addominale. - Le riscontrate infezioni sono pertanto da considerarsi eventi prevedibili ma non prevenibili o evitabili in relazione come già detto alle condizioni generali del paziente. - Il mancato reintervento e le infezioni insorte hanno ridotto le probabilità di sopravvivenza del sig. ### Occorre precisare, in proposito, che la valutazione della sopravvivenza deve tener conto di due aspetti temporali: a breve termine la mancata diagnosi di una urgenza chirurgica ha condizionato il decorso successivo e la evoluzione in necrosi e shock settico; a medio termine la sopravvivenza a cinque anni era da mettere in relazione allo stadio della neoplasia localmente avanzata (sopravvivenza a 5 anni < 50%) da considerarsi ulteriormente ridotta per l'età e le gravi comorbilità” (cfr. pag. 10-11 della relazione del 20.01.2021). 
Inoltre, nelle risposte alle osservazioni tecniche delle parti depositate telematicamente in data ###, la CTU, dott.ssa A. ### ha ribadito che “già con un ragionamento “ex ante” il paziente ### presentò un decorso post operatorio anomalo e indicativo di complicanze; in II giornata il paziente era anurico, soporoso, con aggravamaneto della insufficienza renale, severa ipotensione e segni di shock ipovolemico”, rimarcando che “Si resta stupiti pertanto che un quadro clinico divenuto improvvisamente critico, in II giornata post operatoria, venisse definito “privo di urgenze chirurgiche”; al contrario era presente in II giornata una situazione da ricondurre evidentemente a condizione di ipovolemia marcata: in tali condizioni era auspicabile un approfondimento diagnostico e persino una laparotomia esplorativa. Il comportamento erroneamente attendista continuò in modo censurabile presso l'### di ### fino all'insorgenza di peritonite n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### stercoracea. In tali condizioni, ben 14 giorni dall'ingresso in reparto a ### il paziente fu condotto al tavolo operatorio in condizioni estremamente critiche”; e precisando che “Si osserva che i ### definiscono il sig. ### un paziente “fragile” ad elevato rischio in caso di reintervento precoce (e lo era certamente) mentre era ricoverato al ### ma, a maggior ragione e con evidente ragionamento contraddittorio, il rischio era da considerarsi elevatissimo dopo numerosi giorni di sepsi e con evidenti segni di peritonite, quando la deiscenza anastomotica si era ormai prodotta per lo sfacelo tissutale necrotico”, e concludendo, pertanto, che “anche con approccio “ex ante” vi erano elementi di allarme da valutare ai fini di un reintervento precoce; in conseguenza si può ritenere che presso entrambi i nosocomi non vi sia stato il corretto inquadramento del caso del sig. Ugenti”, riportandosi alle conclusioni già rassegnata nella bozza inviata ai consulenti tecnici di parte (cfr. pagg. 1, 2 e 3 dei “### e conclusioni” resi nelle risposte alle osservazioni tecniche delle parti del 30.04.2021).   ### consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata, oltre che suffragata dagli approdi ermeneutici della scienza medico-legale più accreditata, tenuto conto che le considerazioni svolte dal Consulente sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico e sono corredate da riferimenti alla letteratura scientifica. 
Le conclusioni rassegnate sono state inoltre ribadite dal ### nel pieno e completo contraddittorio con i consulenti e i procuratori delle parti, in sede di replica alle osservazioni formulate dai ### di parte. 
Dunque, all'esito degli accertamenti espletati, facendo proprio applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”, lo stesso Consulente ha riconosciuto l'operato dei sanitari non conforme alle buone pratiche mediche, soprattutto con riferimento alla fase post-operatoria, ed il conseguente nesso causale tra questo e il decesso di ### In particolare, secondo il ### la malpractice medica si è sostanziata, nel caso di specie, nell'omissivo e tardivo trattamento terapeutico a seguito del primo intervento chirurgico atteso che i sanitari di entrambi gli ospedali avrebbero assunto un atteggiamento inspiegabilmente attendista in merito ad ulteriori approfondimenti diagnostici e ad un reintervento precoce del paziente, sottovalutando i segni presenti già nelle prime giornate di ricovero post intervento presso il ### di ### e ritenendo, erroneamente, che non vi fossero motivi di urgenza per un secondo intervento, il quale venne poi eseguito ormai tardivamente, e inutilmente, dopo 14 giorni di degenza presso l'### di ### quando il quadro clinico del paziente era irrimediabilmente compromesso. 
Inoltre, secondo le conclusioni rassegnate dal CTU sono addebitabili alle strutture convenute anche le diverse infezioni nosocomiali contratte dall'### nel corso del ricovero presso i due ospedali. 
Sul punto, deve rilevarsi che, in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un “report” da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. 
Sarebbe stato, dunque, onere delle strutture sanitarie, allegare e dimostrare di aver adottato tutte le cautele prescritte al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di aver applicato, nel caso specifico, i protocolli di prevenzione delle infezioni, onere che, nel caso di specie, non risulta assolto dalle strutture convenute. 
Ciò posto, nel caso di specie, ai fini della prova della causalità materiale, che, come suesposto, grava sugli attori, occorreva fornire la dimostrazione che il decesso di ### fosse eziologicamente ascrivibile alle infezioni nosocomiali e che queste fossero state contratte presso il ### di ### e/o presso l'### di ### (struttura appartenente alla ###, sul presupposto implicito dell'inosservanza da parte della struttura ospedaliera dei protocolli e delle cautele normalmente atte al governo di simili evenienze, circostanza che, invece, integrando l'inadempimento alle obbligazioni dedotte nel contratto, non rientra nell'onere probatorio di parte attrice, per la quale è, dunque, sufficiente allegarne la verificazione.  ### la CTU ha ritenuto che le plurime infezioni (#### ed ###, sebbene riscontrate all'esito di esami colturali eseguiti durante il ricovero presso l'### di ### fossero riconducibili alla degenza in entrambi i nosocomi e che queste concausarono il decesso dell'### per shock settico, risultando irrilevanti e comunque recessive le doglianze afferenti presunti tempi di incubazione dei suddetti agenti patogeni, in assenza di elementi probatori, il cui onere della prova gravava sulle stesse parti convenute, idonei a corroborare una tale conclusioni scientifica. 
Ciò detto, il nodo cruciale della vicenda è rappresentato dal comprendere se le infezioni nosocomiali contratte dal #### siano state funzione di inadempienze organizzativo-assistenziali così come sostenuto nell'atto di citazione, ovvero se il rischio di contrarre le infezioni, benché prevedibile, non fosse in alcun modo evitabile nonostante la congruità assistenziale. 
Ebbene, spettava alle strutture sanitarie l'onere di dimostrare l'interruzione del nesso causale per andare esente da ogni responsabilità per i danni subiti dal paziente, provando la specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. 
Per dirsi raggiunta tale ultima prova è necessario che la struttura dimostri non una semplice astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei ad evitare il rischio di infezioni ospedaliere a carico della generalità dei pazienti, ma la concreta impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione direttamente e immediatamente nei confronti del singolo paziente danneggiato (cfr. tra le altre, Cass. civ., 22.02.2023, 549; nella giurisprudenza di merito, Corte App. Milano, sez. II, 4.05.2023, n.1430, Corte App. Palermo, II, 28.09.2023, n.1671).  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### nel caso di specie le parti convenute non hanno assolto all'onere probatorio su esse incombente, stante l'assenza sia di documentazione attestante una eventuale corretta adesione alle indicazioni ministeriali ed alle buone pratiche clinico-assistenziali relative alla sorveglianza ed alla prevenzione del sito chirurgico rispetto alle infezioni nosocomiali, sia di rimandi all'applicazione degli stessi nella documentazione sanitaria presa in visione con particolare riferimento all'adozione, adesione e monitoraggio di procedure aziendali volte alla prevenzione dell'infezione; alle azioni di rinforzo della pratica dell'igiene delle mani; ai momenti di addestramento per gli operatori sanitari sulla corretta tecnica di igiene delle mani ed alla relativa informativa. 
Dunque, deve ritenersi fondata la domanda volta ad accertare e dichiarare la negligente, imprudente ed imperita condotta professionale dei sanitari di entrambi i nosocomi in cui fu sottoposto ad intervento chirurgico e ricoverato il sig. ### con conseguente risarcimento dei danni subiti nei limiti e per le ragioni di seguito precisate. 
Infatti, alla luce degli elementi suindicati, dell'esame della produzione documentale e delle risultanze istruttorie, può concludersi che sono emersi profili di inadempienza e di violazione delle leges artis e, in generale, delle regole cautelari all'uopo necessarie, che hanno portato, secondo il criterio del più probabile che non, alla perdita di chance di sopravvivenza del paziente, con la tempistica e nelle modalità in cui ebbe a verificarsi il suo decesso. 
In altre parole, nel caso di specie, deve ritenersi certamente sussistente il nesso causale, secondo il criterio del più probabile che non, tra la condotta dei sanitari e la perdita di chance di sopravvivenza del paziente e, dunque, assolto l'onere della prova in capo a parte attrice (c.d. primo ciclo causale). 
Ciò detto in punto di prova adeguatamente fornita da parte attrice in merito al c.d. primo ciclo causale, occorre, a questo punto, valutare il c.d. secondo ciclo causale, e quindi stabilire se sia stato assolto l'onere probatorio gravante su parte convenuta: in particolare, occorre stabilire se sia stata dimostrata, nel caso di specie, l'esistenza di una causa che ha fatto sì che l'intervento sortisse quell'esito invalidante, non imputabile alla struttura, rappresentata da una c.d. complicanza, nota nella letteratura scientifica ma tuttavia non evitabile. 
Preliminarmente, mette conto precisare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il lemma “complicanza”, con cui la medicina clinica e legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile, è di per sé inutile nel campo giuridico; e “ciò perché, quando, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: - o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”; - ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della “causa non imputabile” di cui all'art. 1218 cod.  civ., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”. Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della “causa non imputabile”: ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto” (cfr. Cass. civ., sez. 6, ord. 29.11.2022, ###).  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### l'altro, i connotati della prevedibilità e dell'evitabilità sono a ben vedere richiesti in alternativa: resta non imputabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c. anche la causa prevedibile (come per definizione è la complicanza nota nella casistica e nella letteratura scientifica), ma tuttavia non evitabile se non mediante la rinuncia a priori all'intervento. 
Nel caso di specie, deve quindi valutarsi se le complicanze verificatesi, esitate poi in necrosi estesa del colon discendente retto e sigma, fossero in concreto inevitabili. 
E tale onere probatorio, in base ai predetti principi, grava sulla parte convenuta. 
In altri termini, in caso di prestazione professionale medico-chirurgica, soprattutto se di “routine”, spetta al professionista superare la presunzione che le “complicanze” siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. 
Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di “complicanze intraoperatorie”, ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (cfr. Cass. civ., sentenza n. 24074/2017; in senso conforme, cfr. Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 20806 del 29/09/2009; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17694 del 29/07/2010; id. Sez. 3, Sentenza 13328 del 30/06/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016).  ### nel caso di specie tale onere probatorio non risulta essere stato assolto dalle strutture convenute, non avendo le stesse provato né tantomeno dedotto e allegato l'inevitabilità dell'evento dannoso, ossia della predetta “complicanza” post-chirurgica verificatasi al fine di superare la presunzione di responsabilità su di essa gravante ex art. 1218 c.c., restando in tal modo a carico della struttura ospedaliera gli effetti della mancanza di prova che gli esiti pregiudizievoli siano stati determinati da causa alla stessa non imputabile. 
Ed infatti, le strutture ospedaliere convenute avrebbero dovuto fornire prova dell'esistenza di una causa che ha condotto all'evento lesivo e della sua inevitabilità, non essendo sufficiente, per superare la presunzione posta a suo carico dall'art. 1218 c.c., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate “complicanze”, rilevate dalla statistica sanitaria. 
Dunque, dal mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alle strutture convenute, discende l'accoglimento della domanda attorea. 
Pertanto, alla luce di quanto innanzi evidenziato, e in assenza di ulteriori elementi probatori da cui desumere una maggiore censurabilità di talune condotte direttamente imputabili alle singole strutture che ebbero in cura il sig. ### non può ritenersi superata la presunzione della misura paritaria delle quote di responsabilità addebitabili ai condebitori solidali.  ### deve ritenersi che, per quanto occorso all'### non possano essere individuate delle quote di responsabilità differenti direttamente imputabili alle singole strutture coinvolte nella vicenda in esame, stante, per un verso, le risultanze della CTU che, come innanzi chiarito, hanno escluso la autonoma identificabilità di singole condotte addebitabili a ciascuna di esse, ritenendo, al contrario, le condotte censurabili ascrivibili ad n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### entrambi i nosocomi, e per altro verso, non essendo state allegate specifiche condotte negligenti e/o imprudenti comunque imputabili ai singoli medici sanitari da cui desumere quote differenti di responsabilità. 
Ciò detto, in virtù delle considerazioni tecniche, pienamente condivise da chi scrive, in quanto adeguatamente motivate e coerenti con le affermazioni fatte in premessa, può concludersi che sono emersi profili di inadempienza e di violazione delle leges artis e buone pratiche clinico-assistenziali e, in generale, delle regole cautelari all'uopo necessarie, che hanno portato, secondo il criterio del più probabile che non, ad una significativa perdita di chance di sopravvivenza del paziente, come accertato dallo stesso ### dott.ssa ### In altri termini, ribadito che l'inadempienza dei sanitari ha riguardato il duplice aspetto del mancato reintervento precoce per un incomprensibile atteggiamento attendista dei sanitari, e delle complicanze infettivologiche riscontrate nella fase post-operatoria, il Consulente ha ritenuto che tali aspetti abbiano ridotto le probabilità di sopravvivenza del paziente; tuttavia, la CTU ha evidenziato che “(…) a medio termine la sopravvivenza a cinque anni era da mettere in relazione allo stadio della neoplasia localmente avanzata (sopravvivenza a 5 anni < 50%) da considerarsi ulteriormente ridotta per l'età e le gravi comorbilità” ( conclusioni rassegnate nella relazione, in atti). 
Si configura, pertanto, nel caso di specie, un'ipotesi di perdita di chance a carattere non patrimoniale, consistente nella privazione di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (nel senso della maggiore durata della vita), conseguente -come vistosecondo gli ordinari criteri di derivazione causale alla condotta negligente e colposa dei sanitari del ### di ### e dell'### di #### in tema, va rammentato che secondo quanto di recente chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent.  n. 28993 dell'11.11.2019): “la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente”. 
La chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui “perdita”, ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato. Tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al “bene salute” - sempre che esso sia stato allegato e provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa. 
Inoltre, a fronte del suddetto insegnamento della giurisprudenza di legittimità di cui a Cass. civ., sez. 3, 28993/2019, in tema di perdita di chance da malpractice medica, possono essere individuate 5 differenti ipotesi: A) “la condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta ### In tal caso l'evento n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari; B) la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata, in base all'accertamento compiuto dal ### In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali; C) la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purché allegato e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance); D) la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento; E) la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza” (cfr. pag. 12-13 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28993/2019, cit.). 
Infine, vale la pena altresì sottolineare che “### del risultato, va ribadito, è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante (comunque afferente al diritto alla salute), e non n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno”, con la conseguenza che «ove risulti provato, sul piano etiologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CTU (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale)» [cfr. pag. 13-14 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28993/2019, cit., ove si rimarca, inoltre, che “### altresì esclusa ogni rilevanza causale della condotta, sul piano probabilistico, in tutti i casi di incertezza - ad esempio, nell'ipotesi di cd. multifattorialità dell'evento - sul rapporto di derivazione eziologica tra la condotta stessa e l'evento, pur nella sua astratta configurabilità in termini di possibilità perduta, qualora la multifattorialità non sia rappresentata (come talvolta, ma erroneamente, si è ipotizzato) da un accertato concorso di causa umana e causa naturale (ciò che consente il frazionamento del risarcimento "differenziale" in applicazione dei principi che regolano la causalità giuridica: Cass. n. 15991 del 21/07/2011 e successive conformi), bensì da un concorso di cause la cui disamina si risolva, nelle conclusioni del ### in termini di insanabile incertezza causale rispetto all'evento”, e si riassume “in sintesi” che: “d) ### le forme di chance (patrimoniale e non patrimoniale, N.d.R.) presuppongono: - Una condotta colpevole dell'agente; - Un evento di danno (la lesione di un diritto); - Un nesso di causalità tra la condotta e l'evento; - Una o più conseguenze dannose risarcibili, patrimoniali e non; - Un nesso di causalità tra l'evento e le conseguenze dannose”]. 
Ciò posto, la fattispecie per cui è causa, alla luce di quanto innanzi rilevato e delle risultanze della ### rientra nell'ipotesi sub E), stante la insanabile incertezza eventistica su cui ci si è innanzi soffermati. 
Del resto, recentemente la Corte di Cassazione ha dato seguito al proprio orientamento, ormai consolidatosi, ribadendo che ove “vi sia incertezza sulle conseguenze “quoad vitam” dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi “iure hereditario”, potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle “chance” di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella “chance” alla condotta in rilievo” (cfr. Cass. civ., sez. III, 19.09.2023, n. 26851). 
Le conseguenze dannose sono, dunque, valutabili e risarcibili in via equitativa. 
I criteri guida di tale liquidazione equitativa muovono dalla considerazione dei citati parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità perduta. In particolare, si deve tenere conto del grado maggiore o minore di vicinanza al conseguimento del risultato sperato in relazione alla concreta situazione del danneggiato ed al grado di sufficienza o meno del comportamento omesso da parte dei responsabili a determinare il risultato sperato. 
Come anticipato, parte attrice ha domandato sia il risarcimento, iure hereditatis, del danno da perdita di chances di sopravvivenza sia il risarcimento, iure proprio, dei danni morali per la perdita del rapporto parentale.  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### il danno da perdita di chance di sopravvivenza - a differenza del danno da perdita anticipata del bene vita - è risarcibile iure hereditario, equitativamente, qualora, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita dell'apprezzabile possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an). 
Come chiarito e costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. civ., n. 2573/2024), la valutazione equitativa del danno da perdita delle “chance” di sopravvivere più a lungo «non sarà… parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo» (cfr. Cass. civ., 19.09.2023, n. 26851, pag. 21, lettera b), trattandosi di liquidazione propriamente equitativa. 
Dunque, posta la liquidazione necessariamente equitativa del danno, si ritiene di utilizzare il seguente criterio di calcolo, in linea con parte della giurisprudenza di merito e rispondente ai criteri di integralità, di serietà e apprezzabile ristoro del risarcimento indicati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata: a) si determina la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%; b) si divide tale somma per il numero di anni della vittima; c) si moltiplica il risultato per il numero degli anni cui viene, di norma, proiettata la possibilità di sopravvivenza; d) si calcola sull'importo così ottenuto la percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta (cfr. C.d.A. Palermo n. 1671/2023; #### sez. 3, n. 3188/2024; #### sez. 3, 15.04.2025, n. 1472). 
Nel caso di specie, in assenza di una specifica quantificazione da parte del ### deve ritenersi congrua una percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta pari al 15%, atteso il grave quadro clinico del sig. ### già prima dell'intervento, a causa della presenza di diverse patologie e comorbilità (obesità, cardiopatia, diabete, insufficienza renale, tumore al colon e l'incidenza dello stadio della neoplasia localmente avanzata sulla sopravvivenza futura del paziente neoplastico) che certamente condizionarono in pejus il decorso successivo. 
Dunque, assumendo quale base la ### di ### aggiornata al 2024 (cfr. Cass. civ., n. 12408/2011) e applicando il predetto metodo di calcolo, tenuto conto dell'età di ### (nato il ###) al momento del decesso (27.01.2013), anni 79, ed applicando quanto riconosciuto per il solo danno biologico per il caso di una invalidità del 100%, pari ad €. 584.307,00; stimato il periodo di durata di vita ulteriore di cui avrebbe beneficiato la de cuius in caso di corretto adempimento dell'obbligazione dei sanitari in circa 1 anno - sulla base delle rilevazioni ### dell'aspettativa di vita media degli uomini nell'anno 2013 pari a circa 80 anni - si ottiene l'importo di €. 7.396,29 (€. 584.307,00/79 = somma dovuta per anno x 1 anno = €. 7.396,29); applicata la percentuale di chance di sopravvivenza del 15%, si ottiene l'importo finale di €. 1.109,45, corrispondente al danno spettante agli attori iure successionis per la perdita di chance del congiunto da ripartire secondo le rispettive quote ereditarie. 
Sull'anzidetta somma, poiché espressa in valori attuali, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria. 
Devono, invece, riconoscersi gli interessi legali, dalla presente pronuncia al saldo.  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### volta riconosciuto il danno da perdita delle chance di sopravvivenza non può essere riconosciuto alcun risarcimento per il dedotto danno biologico terminale, per le sofferenze fisiche e psichiche patite dall'### in occasione dell'intervento e della fase post-operatoria oggetto di causa. 
Ed invero, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, «In tema di danno alla persona, la perdita di "chance", ovvero di una concreta possibilità di conseguire un determinato bene della vita, integrante la lesione di un'entità patrimoniale attuale suscettibile di autonoma valutazione economica, non può coesistere con il danno alla salute (e con il correlato danno morale), il quale presuppone l'accertamento che l'illecito si sia concretizzato in una menomazione dell'integrità psicofisica, e che, di conseguenza, l'inadempimento del sanitario abbia non soltanto privato il paziente di una possibilità di cura ma concretamente inciso sullo stato di salute» (cfr. Cass. civ., sez. 3, 15.02.2018, n. 3691). 
Ed infatti, una volta accertato il danno relativo alla perdita di chance, tale voce di danno osta alla possibilità di valutare il medesimo pregiudizio anche sotto il profilo del danno biologico e del danno morale, sussistendo al riguardo una logica e giuridica incompatibilità. 
Come è stato correttamente evidenziato nella citata pronuncia, “la perdita di chance intesa come perdita di una concreta occasione (rectius, possibilità) di conseguire un determinato bene della vita, integrante la lesione di un'entità patrimoniale attuale e suscettibile di autonoma valutazione economica, non può coesistere con il danno alla salute (e col correlato danno morale), che presuppone l'accertamento di un elemento ulteriore, ossia che l'illecito (o l'inadempimento) non abbia semplicemente leso una possibilità, ma si sia concretizzato in una menomazione dell'integrità psico-fisica e -dunqueche sia risultato accertato un nesso causale fra lo stesso e il danno alla salute; in altri termini, e con specifico riferimento all'inadempimento del sanitario, che esso abbia non soltanto privato il paziente di una possibilità di cura, ma abbia concretamente inciso sullo stato di salute”. 
Sicché, il «riconoscimento congiunto del danno da perdita di chance e di quello biologico comporterebbe dunque la necessità di affermare che, accertato un concreto nocumento alla salute conseguente alla condotta del sanitario, il danneggiato conservi il diritto a essere risarcito per la perdita di una chance di cura, che è tuttavia superata dall'avvenuta lesione dell'integrità psicofisica, in una relazione di assorbimento tra "contenente" e "contenuto"; il che non può essere consentito, se non a pena di un'inammissibile duplicazione delle voci risarcitorie». 
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico terminale, avanzata iure hereditatis dagli odierni attori. 
Gli odierni attori hanno richiesto, inoltre, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. 
La liquidazione, data l'incertezza sulla sopravvivenza del congiunto in caso di corretta assistenza postoperatoria, va effettuata in via equitativa sulla scorta dell'accertamento degli stessi requisiti innanzi richiamati per la perdita di chance parametrati al danno da perdita o lesione del rapporto parentale.  ### con riferimento al risarcimento del danno parentale iure proprio sofferto, deve innanzitutto essere osservato che in dette ipotesi viene fatto valere l'interesse alla intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Cost.; trattandosi di un interesse protetto e di rilievo costituzionale che non ha natura economica, la sua lesione non apre la via a un risarcimento ex art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento ex art. 2059 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 03/02/2011, n. 2557). 
Proprio per via di questo particolare interesse di rilievo costituzionale, il danno parentale differisce da quello “biologico” che consegue alla lesione dell'integrità psicofisica e che si ricollega invece al diverso diritto costituzionale alla salute sancito all'art. 32 Cost.. Ciò nonostante, danno parentale e danno biologico rappresentano entrambi non autonome categorie di danno bensì entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura di danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto (cfr. Cass. civ. 31.05.2003, nn.  8827 e 8828; Cass. civ., SS.UU., 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975; più recentemente Cass. civ., sez. 3, 9.05.2011, n.10107). 
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno parentale consiste nella perdita, nella privazione, non di un valore economico, bensì personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto e della profonda modificazione in pejus delle abitudini di vita, secondo le varie ripercussioni che simili eventi normalmente hanno nell'ambito del nucleo familiare (cfr. Cass. civ., sez. 3, 9.05.2011, n. 10107: “il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”). Dunque, nel caso di danno parentale, esso non coincide con la lesione dell'interesse protetto di cui si è detto sopra, ma si configura piuttosto come una sua conseguenza. 
Tale danno conseguenza deve essere allegato e provato da parte dal danneggiato in ossequio al generale principio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in ragione del quale «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento», dovendo, pertanto, i danneggiati fornire prova dell'impatto dell'evento morte sulla loro sfera personale, delle ricadute che quell'evento ha avuto sul loro stile di vita, dei cambiamenti che essi hanno dovuto affrontare a seguito di quell'evento e dello sconvolgimento dell'esistenza derivante proprio da quei cambiamenti. 
In punto di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità più recente, discostandosi anche dagli indirizzi precedenti (per tutti, Cass. civ., sez. 3, 19.10.2016, n. 21060), ha avuto modo di chiarire che: “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### dimostrazione” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 30.08.2022, n. 25541; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 15.07.2022, n. 22397, per cui “### di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 15.02.2018, n. 3767, secondo cui “### di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”; Cass. civ., sez. 3, ord. 25.06.2021, n. 18284, per cui “In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno”; Cass. civ., sez. 3, ord. 5.11.2020, per la quale “Il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà”). 
Ancora, è stato puntualmente evidenziato dalla Suprema Corte che “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamicorelazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28989; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, ord.  28.03.2022, n. 9857, per cui, “In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### psicofisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.”). 
Vale la pena, infine, evidenziare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente ormai consolidato in tema di incidenza concausale sull'evento infausto di pregressi fattori naturali morbosi con la condotta umana inadempiente, “In tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima” [cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. 1.03.2023, n. 6122, in cui la S.C.  ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda dei figli di una ottantatreenne - deceduta a seguito di un ictus dopo le dimissioni da un ricovero ospedaliero per la frattura del femore -, ascrivendone la causa della morte alle pregresse condizioni patologiche, senza vagliare la concorrente incidenza eziologica della condotta umana imputabile a cui era riconducibile la caduta all'origine della suddetta frattura; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 20.07.2022, n. 22724, secondo cui, “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non può tenersi conto, a differenza che nella quantificazione del pregiudizio alla salute, delle pregresse menomazioni concorrenti da cui era affetta la vittima, essendo le stesse del tutto irrilevanti rispetto alle conseguenze dannose derivanti ai suoi congiunti dall'illecito”; Cass. civ., sez. 3, 12.05.2023, n. 13037; Cass. civ., sez. 3, 19.09.2023, n. 26851, per la quale, “In ipotesi di morte del paziente dipendente ### dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato”; nonché già, Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28986].  ### nella fattispecie in esame, in aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità suindicata, deve ritenersi certamente sussistente il danno iure proprio sofferto dagli attori per la perdita del loro congiunto ### poiché costituisce massima di comune esperienza quella per cui la perdita del proprio marito e, per i figli, del proprio genitore (e, dunque, di un congiunto strettissimo) comporta, come peraltro allegato nell'atto introduttivo, intima e profonda sofferenza per il familiare superstite, con la conseguente incisione dell'interesse giuridico alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. 
In punto di liquidazione del danno iure proprio sofferto dagli attori per la perdita del rapporto parentale conseguente al decesso del loro congiunto, preso atto del recente mutamento della giurisprudenza di legittimità n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### secondo cui, per la liquidazione di tale voce di danno, deve applicarsi il c.d. “sistema a punti” (cfr. Cass. civ., ord. 29.09.2021, n. 26300, per cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 21.04.2021, n. 10579, in cui la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro; già Cass. civ., n. 28989/2019, cit.; civ., n. ###/2021; nonché Cass. civ., sez. 6-3, ord. 8.09.2022, n. 26440, per la quale “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio "a forbice", che prevede un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella”) deve farsi applicazione delle nuove tabelle del ### di ### anno 2024, c.d. “tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale”, con le quali è stato recepito il predetto “sistema a punti” già previsto dalle ### di ### e riconosciuto anche dalla Suprema Corte nelle citate pronunce [cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. 3, ord. 16.12.2022, n. ###, per cui «Le tabelle di ### pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione», nella specie la S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva immotivatamente omesso di applicare le tabelle di ### nonostante la rituale richiesta in tal senso contenuta nell'atto di appello, ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata; Cass. civ., sez. 6-3, ord.  13.12.2022, n. ###, per cui “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa "pura" (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione”; Cass. civ., sez. 3, ord. 28.02.2023, n. 5948].  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### liquidazione deve, tuttavia, tener conto della natura del pregiudizio da risarcire che, come detto, è un danno da perdita di chance; di conseguenza, deve applicarsi la percentuale del 15% elaborata in via equitativa e ritenuta congrua come innanzi precisato. 
Pertanto, tenuto conto della convivenza del de cuius ### con la moglie e tenuto conto, altresì, dell'età del defunto (79 anni) e dell'età della moglie e dei figli (74 anni, la moglie, e 47 anni, la prima figlia ### e 40 anni il secondo figlio ###, al momento del decesso (27.01.2013); considerata, inoltre, la consistenza del nucleo familiare residuo (2 congiunti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale per gli attori come segue: - per ### A) Età vittima primaria (anni 79, fascia 71-80) = punti 12; B) Età vittima secondaria (anni 74, fascia 71-80) = punti 12; C) Convivenza = punti 16; D) Sopravvivenza di altro congiunto (2 superstiti) = punti 12; E) Qualità ed intensità della relazione = punti 15 (valore in misura di ½ rispetto al massimo di punti 30), tenuto conto dell'assenza di prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili, per un totale così di 67 punti; - per ### A) Età vittima primaria (anni 79, fascia 71-80) = punti 12; B) Età vittima secondaria (anni 47, fascia 41-50) = punti 20; C) Convivenza = punti 0; D) Sopravvivenza di altro congiunto (2 superstiti) = punti 12; E) Qualità ed intensità della relazione = punti 10 (valore in misura di 1/3 rispetto al massimo di punti 30), tenuto conto dell'assenza di prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili e dell'età ormai adulta dell'odierna attrice al momento del decesso del genitore, per un totale così di 54 punti; - per ### A) Età vittima primaria (anni 79, fascia 71-80) = punti 12; B) Età vittima secondaria (anni 40, fascia 31-40) = punti 22; C) Convivenza = punti 0; D) Sopravvivenza di altro congiunto (2 superstiti) = punti 12; E) Qualità ed intensità della relazione = punti 10 (valore in misura di 1/3 rispetto al massimo di punti 30), tenuto conto dell'assenza di prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili e dell'età ormai adulta dell'odierno attore al momento del decesso del genitore, per un totale così di 56 punti. 
Conseguentemente, applicando il valore punto di €. 3.911,00 previsto dalle suddette tabelle di ### anno 2024, andrà risarcito in favore di ### l'importo complessivo, già ridotto in relazione alla percentuale del 15% per la perdita di chance, di €. 39.305,55 (€. 3.911,00 X 67 punti= €. 262.037,00 x 15%); in favore di ### l'importo complessivo, già ridotto in relazione alla percentuale del 15%, di €.  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### 31.679,10 (€. 3.911,00 X 54 punti= €. 211.194,00 x 15%); ed in favore di ### l'importo complessivo, già ridotto in relazione alla percentuale del 15%, di €. 32.852,40 (€. 3.911,00 X 56 punti= €.  219.016,00 x 15%). 
Sulle anzidette somme, poiché espresse in valori attuali, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria. 
Sono, invece, dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo. 
Deve, altresì, riconoscersi, in favore di ### il danno patrimoniale per le spese funerarie sostenute (a cui sono intestate le fatture), nella misura complessiva di €. 1.600,00 nonché l'importo di €. 780,00 per servizi cimiteriali (come da bollettino), oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. 
Ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita. 
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali sostenute dagli attori, la parziale reciproca soccombenza, tenuto conto del rigetto della domande di risarcimento del danno biologico terminale e del ridotto accoglimento del quantum (da intendersi quale soccombenza parziale, si veda sul punto Cass. civ., ord n. 22381/2009), giustificano la compensazione ex art. 92, comma 2 c.p.c. in misura di ½ ponendo il restante ½ a carico delle convenute ### e ### “### di Bari”, secondo soccombenza, nella misura liquidata come in dispositivo, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022, con valore individuato in base al decisum, prevalente sul disputatum (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014), tabella n. 2, quinta colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 52.000,01 ed €. 260.000,00), non ravvisandosi ragioni per cui discostarsi dai valori medi e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. ### dichiaratosi anticipatario come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nell'atto introduttivo e ribadita nella comparsa conclusionale (cfr., a tale ultimo riguardo, civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412). 
Per quanto riguarda le spese inerenti la CTU espletata, come liquidate in corso di causa, queste restano definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, stante la loro prevalente soccombenza.  P.Q.M.  ### di #### sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da #### e ### in proprio e in qualità di eredi di ### nei confronti dell'#### “### di Bari” e dell'### nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.  6344/2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'#### “### di Bari”, in persona del ### pro tempore, e l'### in persona del ### pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di #### e ### della somma complessiva di €. 1.109,45, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, da ripartire secondo le rispettive quote ereditarie, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis per la perdita di chance di sopravvivenza del congiunto ### n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### 2) condanna, altresì, l'### “### di Bari”, in persona del ### pro tempore, e l'### in persona del ### pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della somma complessiva già rivalutata di €. 39.305,55, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo; in favore di ### della somma complessiva già rivalutata di €. 31.679,10, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo; ed in favore di ### della somma complessiva già rivalutata di €. 32.852,40, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale causato dalla perdita di chance di sopravvivenza del congiunto ### 3) condanna, altresì, l'### “### di Bari”, in persona del ### pro tempore, e l'### in persona del ### pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della somma complessiva di €. 2.380,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese funerarie sostenute in occasione del decesso del congiunto ### 4) rigetta, per le ragioni indicate in motivazione, la domanda di risarcimento del danno biologico terminale; 5) compensa per ½ le spese processuali sostenute dagli attori e condanna l'#### “### di Bari”, in persona del ### pro tempore, e l'### in persona del ### pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione del residuo ½ delle spese sostenute dagli attori, che liquida in complessivi €. 8.781,57, di cui €.  1.730,07 per esborsi, ed €. 7.051,50 per compensi professionali (già decurtati di ½ delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge e con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. ### 6) pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, a carico delle convenute ### “### di Bari”, e ### in misura del 50% ciascuna, stante la prevalente soccombenza sostanziale. 
Così deciso in ### il ###. 
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle ### del ### per la ### e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del #### 2016/679 del 27.04.2016.   

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 6344/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Sforza

M
1

Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2487/2025 del 08-06-2025

... attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ. 11609/2005). ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008). ###, come già chiarito dalla Corte (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata ad ####, in data ### (C.F. ###) e ### nato ad ####, in data ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi di ### nata ad ####, in data ### e deceduta in data ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di erede di ### nato a ### in data ### e deceduto in data ###, e nella qualità di eredi dello stesso ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte attrice - ### della ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore e ### della ### (P.I. ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentati e difesi dall'###- le dello Stato di ### presso i cui uffici siti in via ### n. 6, sono domiciliati ex lege; - parte convenuta - E #### n. 9 di Trapani (P.I/C.F. ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv.  #### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### - parte convenuta - OGGETTO: Morte.  ###: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio #### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in data ###, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### n. 9 di ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la morte del congiunto. 
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il #### era stato ricoverato presso la divisione di ### dell'### S. ### e S. Spirito di ### per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (### 3834/1984 dell'### S. ### e S. Spirito di #### 1). 
In data ###, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di ### dell'### V. Cervello di ### era stata diagnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da ### (Referto dell'### “V. Cervello” di ### del 04/04/03 Doc. 2). 
In data ###, il ### della ### della ### dei ### di ### e dei ### di #### del Ministero della ### aveva riconosciuto la sussistenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: ### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (### categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman data a/r del Ministero della ### del 14.05.2007-Doc 4). 
In data ###, il #### era poi deceduto a causa della cachessia (### medico legale dell'Asp di #### di ### mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data ###, alla luce della ### za Tecnica di parte a firma del Dott. ### (###7), era stato accertato il nesso causale tra l'### e l'ictus ischemico e la cachessia. 
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'### nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. ### fosse contagiato dal virus ### fosse colpito dalle consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'### “S. ### e S. Spirito” di ### in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'### il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del #### in data ###, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali ### si insiste; -conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per l'effetto, condannare, l'### “S. ### e S. Spirito” di ### in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig. ### (figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore della ###ra ### (fi glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario». 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'### n. 9 di ### e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il Ministero della ### l'### alla ### della ### nonché la ### liquidatoria della vecchia USL di ### Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio. 
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del Ministero della ### dell'### to alla ### della ### e della gestione liquidatoria della vecchia USL di ### Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il Ministero della ### e l'### alla ### della ### e, all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c. 
Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese. 
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio. 
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV. 
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al Ministero - responsabilità che non poteva che avere natura aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità. 
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data ### la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, formulando la diagnosi di ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare. 
La sig. ### aveva presentato ricorso (###1), in qualità di erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto ### espresso dalla ### 2^ ### di ### di ### con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data ### di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei requisiti (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8). 
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso. 
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti. 
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi. 
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### della ### hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### regionale della ### e per l'effetto estrometterlo dall'odierno giudizio; - Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». 
Si è costituita l'ASP di ### e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta ASP di ### pani e, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti già indicati quali obbligati e/o coobbligati ###, eventualmente estromettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc; ###-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'### S. Spirito di ### e l'evento morte del sig. ### conseguentemente: dichiarare assolutamente infondata in ### e in ### l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di ### così da respingersi in toto. Solo in via subordinata, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il ### della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quanto assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accertamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantificazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risarcimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in relazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale; gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in particolare Ministero della ### (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e ### - ### Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legittimazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di causalità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni), ### parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti».  ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### non ha provveduto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace. 
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.  n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'### ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto. 
Con comparsa del 09/01/2023, ### e ### dato atto dell'intervenuto decesso, in data ###, della propria genitrice ### ra ### si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato. 
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e C.T.U. medico legale affidata al dott. ### all'udienza del 17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. 
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del Ministero della ### in ipotesi di contagio di epatite o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti. 
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della ### tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R.  n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all'### di ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la legge n. 833 del 1973 (art.  6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della ### oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art.  4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ.  11609/2005).  ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).  ###, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al Ministero, inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Quanto alla posizione dell'ASP di ### e dell'### regionale, deve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non patrimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare. 
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di ### del 26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Ministero della ### per intervenuta prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile. 
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022). 
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. 
L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. 
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in liquidazione delle Usl e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 dicembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte Usl attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ.  360/2005). 
Si è anche precisato (### Cass. civ. n. 6022/2000) che in ### tale disciplina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art.  1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (### S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la ###, benchè gestita dal direttore generale dell'azienda ### ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione). 
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge nazionale, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL potessero essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle soppresse USL fino al 31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, derivanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sanitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle ### tarie Locali (### Cass. 23007/04).  ###. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando alla legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. 
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge 2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie locali delle province siciliane, sono cessate e la ### (recte l' ### alla ### è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla ###. 
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell'Asp di ### in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al l'### S. ### e S. Spirito di ### (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al ### erano stati trasferiti alla USL di ### ni e, quindi, transitati in capo alla ### stralcio delle ex ### e, infine, con la cessazione di tale ### fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla ### Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. ### può dirsi provato che: − il sig. ### in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ### dell'### di ### con la diagnosi di “### di ndd” e sottoposto in data ### a una trasfusione di cc 150 di emocomponente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affetto da tubercolosi miliare e brucellosi; − in data ### il sig. ### veniva sottoposto a dosaggio degli anticorpi anti-HIV con positività per quelli specifici per ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la terapia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe essere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa 450 ###, adesso ha 600 linfociti totali)”; − il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli antibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubito, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veniva evidenziata anche l'attiva replicazione di ### − l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissione volontaria del paziente al domicilio in data ###; − in data ### il sig. ### decedeva. 
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ### a firma del medico di medicina generale, dott. ### è indicata: “ictus cerebrale che ha causato cachessia”. 
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di ### del Distretto di ### che attesta il decesso in data ### ore 15:00 per “cachessia”. 
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di ### (notifica del giudizio il ###), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di ### nel 1984 e le infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81). 
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma 3)” (verbale CMO 2° di ### 16.07.2018). 
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008). 
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità - dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale - hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così civ. n. 21619/2007). 
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario. 
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del
Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011). 
Nel caso in esame, la ### ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'### Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ### no, - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, questo giudice ritiene di condividere - ha accertato il detto nesso causale, concludendo che: - “### studio della documentazione agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”. 
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto; tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (laboratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei linfociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per cachessia. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. ### In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'### ha affermato che «###epoca della trasfusione del sig. ### era già noto il potere morbigeno del sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfusionale. All'epoca della trasfusione del sig. ### non erano noti test trasfusionali specifici per ### ma sia i donatori che il sangue erano comunque soggetto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non risulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfusione occorsa».  ###.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di ### del 07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo ### non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfuso. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”. 
Alla luce di ciò, il ### ha affermato che «Non si può stabilire con criteriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misure cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in particolare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione». 
Tuttavia, il ### ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era noto il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui, l'allora Ministero della ### dopo la metà degli anni '60, si era attivato per emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella ### le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregressa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“occorre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la ### n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'### (nome con cui era noto l'antigene ### dell'###; l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. ### 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue».  ###.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attuazione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. ### Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. ### ai rilievi critici formulati dalle parti.  ### canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., 576/2008). 
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del Ministero per i danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'###, ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 - inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione ### dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ.  17685/2011). 
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del Ministero della ### per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Per quanto concerne la responsabilità dell'### - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'### ad esempio per essere eventualmente dotato di un ### o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulteriori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal ### Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il Ministero e non contro l'### Ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, ### zo e ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli di ### e, nella qualità di eredi di ### deceduta nel corso del giudizio, per kla perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius. 
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989). 
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. 
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). 
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la questione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U.  26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent.  557/09). 
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972).  ### da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). 
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale). 
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.  6572/06, 13546/06).  ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.  ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011). 
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14). 
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###). 
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto. 
Nella specie, come accennato, gli attori ### e ### hanno allegato di essere figli e ### moglie di ### ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione). 
In ordine alla prova, da parte di ### e ### della qualità di eredi di ### va osservato che, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi. 
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima - potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela ed in assenza di prova contraria - l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di ### Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo. 
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 262.037,00. 
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti familiari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare. 
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corrisponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata. 
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì - conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) - sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d.  overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di ### cenzo, € 288.868,54 in favore di ### ed € 254.376,81 in favore di ### da corrispondersi agli attori, ### e ### in proporzione alle rispettive quote ereditarie. 
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il Ministero convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del Ministero della ### Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del Ministero convenuto.  P.Q.M.  Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### ciale n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta la domanda proposta dagli attori contro l'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore e della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 323.360,34 in favore di ### di € 288.868,54 in favore di ### e di € 254.376,81 in favore di ### e ### da ### nella qualità di eredi di ### in proporzione delle rispettive quote; condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; lascia a carico degli attori le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Ministero della ### in persona del ### pro tempore. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 9552/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 103/2026 del 23-01-2026

... professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde per i danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, 2° co. e 2236 cc, che, nei casi di prestazioni particolarmente difficili (che presentino cioè problemi tecnici di particolare complessità, trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica: Cass. III^ nrr. 2042/05 e 9085/05 cit.), limitano la responsabilità del medico per imperizia (non per imprudenza o negligenza), e di conseguenza quella della struttura sanitaria pubblica o privata, al dolo ed alla colpa grave. Dalla qualificazione della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria discendono le seguenti conseguenze. Il paziente è tenuto ad allegare e comprovare: il fatto di essere stato sottoposto ad intervento sanitario; la presenza di un danno risarcibile e che tra tale intervento e il danno lamentato vi sia un nesso causale. ### invece del professionista deve essere invece semplicemente allegato dal paziente, il quale, posta la natura di obbligazioni di mezzi del sanitario, può allora (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###'### SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di L'### in persona dei magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 758/24 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 14.01.2026 e vertente TRA ### N. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'### (P.I. e C.F.  ###), in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### giusta procura in calce, conferita con atto deliberativo n. 1615 del 18.07.2024 ed elettivamente domiciliata presso L'### della medesima ASL in L'#### 11/#### (###) e ### (###), in qualità di eredi legittimi di ### rappresentati e difesi dagli Avv.ti ### e ### giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti avvocati sito in #### n. 4, APPELLATI####, ### per l'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (C.F.### e P.I.###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in ### via dei ### n.1 APPELLATA ### S.P.A. (P.I. ###), in persona del legale rapp.te p.t.  rappresentata e difesa dall' Avv. ### M. Danesi de ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto avvocato: ### APPELLATA ### SOCIETÀ ### (C.F. e P.I. ###), in persona del ### e legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in ### a ###. Volta n. 1 Sc.   APPELLATA ### S.P.A., (P.I. ###) in persona dell'### unico pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in ### via B. Cassinelli 2/#### S.P. A, (C.F. ###), in persona del procuratore ad negotia, Dott. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in L'#### n° 29 APPELLATA ### Come da atti introduttivi ### Appello avverso la sentenza n. 224/24 rep. 262/24 pubblicata il ### dal Tribunale di ### Giudice Dott.ssa ### nel procedimento rubricato al n. 1544/2018 R.G. notificata in data ### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione ### conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di ### la Asl 1 di ###L'### la ### di ### la ### srl e la Asl 1 di ###L'###-### sanitario ### per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei predetti convenuti che la ebbero in cura, prima, durante e dopo l'intervento chirurgico cui era stata sottoposta in data 23 aprile 2024, causando alla stessa una osteomielite pseudomonas putida, con gravissime conseguenze e postumi invalidanti irreversibili nella misura del 100% e, per l'effetto, condannarli in via solidale e non, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle condotte illecite dei sanitari e non, quantificati in euro 740.840,96 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento sino al soddisfo ovvero o nella maggior somma riconosciuta in corso di causa. 
Deduceva, in particolare, l'istante che in data 17 aprile 2014, a seguito di un infortunio, veniva trasportata presso il ### dell'### di ### ove le veniva diagnosticata la frattura scomposta dell'epifisi distale del femore dx, ferita lacero contusa del ginocchio dx, ferita a lembo dello strato corneo della gamba sx, contusione spalla dx e contusione della piramide nasale con invio al ### del P.S. di ### ove veniva ricoverata e, il successivo 23 aprile 2014 sottoposta ad intervento di osteosintesi senza adeguata protezione antibiotica, senza alcuna consulenza diabetologica né infettivologica per essere, quindi, dimessa in data 8 maggio 2014 nonostante dalla valva gessata trasudasse cattivo odore e liquido denso, segnalato ai sanitari. 
Dopo le dimissioni, l'attrice veniva sottoposta a trattamento domiciliare ma subiva un peggioramento delle proprie condizioni che ne determinava il ricovero, in data 18 giugno 2014, presso la ### di cura ### ove le veniva diagnosticata una osteomielite pseudomonas putida per poi, in data 26 giugno 2014 e 17 luglio 2014 essere sottoposta a due interventi chirurgici al fine di asportare i mezzi di sintesi e frammenti di osso infetto con recisione parziale del moncone femorale necrotico, del sequestro osseo e del tessuto femorale diafisario. 
Evidenziava l'esponente, quindi, la evidente responsabilità dell'### di ### per le gravi negligenze dimostrate in relazione alla fase pre e post operatoria la cui imperizia aveva determinato all'attrice una invalidità del 50%.  2. Si costituivano in giudizio i convenuti contestando gli avversi assunti e chiedendo di chiamare in causa le rispettive ### di assicurazione ###ni, ### e ### dalle quali hanno chiesto di essere manlevati.  3. Nelle more, la causa veniva interrotta per il decesso dell'attrice e successivamente riassunta dagli eredi ### e ### 4. La causa veniva istruita mediante Ctu medico legale e il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava la responsabilità della ASL di ####L'### per colpa dovuta ad imprudenza e negligenza dei sanitari che ebbero in cura ### con condanna al pagamento della somma di euro 193.592,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo. Il giudice di prima istanza rigettava, invece, la domanda avanzata da parte attrice nei confronti della ### di ### e di ### con conseguente assorbimento delle domande di manleva avanzate nei confronti di ### e di ### nonché rigettava la domanda di manleva avanzata dalla Asl 1 di ### L'### e ### nei confronti di ### Il Tribunale, infine, condannava la Asl convenuta alla refusione delle spese sostenute dall'attrice e dalla chiamata ### ponendo definitivamente a suo carico le spese di ### mentre condannava ### e ### alla refusione delle spese sostenute dalle convenute ### di ##### nonché dalle terze chiamate ### ed ###ni spa.  5. Ha proposto appello la Asl 1 ###L'### chiedendo, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità della riassunzione da parte dei ###ri ### e ### con conseguente estinzione del giudizio, nel merito, il rigetto integrale della domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto, in subordine, la ripartizione gradata del danno tra la #### e ### di ### ed in via ulteriormente subordinata, la riduzione del risarcimento del danno a proprio carico in base alle risultanze della Ctu di cui ha chiesto la rinnovazione . 
In particolare, l'### sanitaria ha contestato la Ctu giudicata errata ed incompleta riportando, a sostegno, la diversa ricostruzione del fatto risultante dalle note critiche dei propri consulenti tecnici, nonché ne ha eccepito la nullità attesa la nomina nel collegio peritale di un medico specialista in ### e non in ### che ne ha determinato una erronea valutazione dei fatti di causa che avrebbero, invece, dovuto essere valutati sotto il profilo dell'insorgenza e dell'andamento di una malattia infettiva e non sotto il profilo dell'andamento di un intervento chirurgico di carattere ortopedico.  6. Hanno resistito al gravame ### e ### in qualità di eredi della defunta ### i quali hanno concluso, per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto ed hanno proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza ( in relazione al punto 7 pag 15 della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di ### ha preso in considerazione unicamente la percentuale di invalidità permanente del 35% e non anche il maggior danno biologico permanente differenziale che andava considerato a partire dal 10% ) e per la condanna della ASL n. 1 ###L'### al risarcimento dei danni quantificati nella misura di ### 325.200,66, oltre successivi interessi e rivalutazione dal 01/06/2024 sino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa somma maggiore o minore riconosciuta oltre al pagamento delle spese legali.  7. Si è, altresì, costituita in giudizio la ### in qualità di garante la ### di cura ### eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di ripartizione graduale del danno tra quest'ultima, la Asl e la ### sociale ### in conseguenza del rapporto causale di ognuna attesa l'assenza di richiesta di manleva a proprio carico, in primo grado, da parte di ### In via subordinata di rito, l'appellata ha aderito all'eccezione di inammissibilità dell'atto di intervento in giudizio dei sigg.ri ### e ### con relativa declaratoria di intervenuta estinzione della causa in tale fase, formulata quale motivo di appello da Asl n.1 ###L'### Nel merito la ### appellata ha concluso per il rigetto dell'appello, sottolineando l'esaustività della Ctu esperita ed, in via subordinata, ha aderito all'eccezione formulata dalla Asl impugnante di erroneità nella valutazione dei criteri di attribuzione e dell'ammontare del danno in ragione della premorienza del danneggiato.  8. Ha partecipato al giudizio anche ### garante la Asl appellante, insistendo per il rigetto della richiesta di manleva attesa l'inoperatività della garanzia e, in generale, dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, con conferma della sentenza impugnata.  9. Ha, altresì, resistito al gravame ### sociale eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame non avendo l'### appellante mai svolto nei propri riguardi alcuna domanda di condanna o di manleva in prime cure, non avendola mai chiamata in garanzia ( non avendo mai mosso rilievi sul suo operato) e non avendo, quindi, adesso alcuna legittimazione attiva a richiederne nei propri confronti per la prima volta, la condanna. 
Nel merito, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità per tardività, della richiesta di rinnovazione della Ctu per pretesa nullità ( evidenziando la bontà dell'operato del consulente nominato dal Tribunale) e in ogni caso ha chiesto il rigetto dell'appello, sottolineando la diligenza con cui era stato erogato il servizio ADI da parte dei propri operatori, seguendo pedissequamente le indicazioni provenienti dal ### ed, in via subordinata, in caso di accoglimento del gravame, ha concluso chiedendo la riduzione della somma dovuta e di essere manlevata dalla propria assicurazione ###ni ### 10. Si è anche costituita in giudizio la ### di ### concludendo, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello attesa la domanda nuova spiegata nei propri confronti dalla ### non avendo in primo grado la predetta ### avanzato alcuna domanda nei propri confronti, con conseguente anche carenza di interesse dell'appellante, non essendo stata dichiarata alcuna soccombenza nei confronti della predetta appellata. Nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello, evidenziando che la Asl non aveva assolto l'onere probatorio a proprio carico, dimostrando che nel caso specifico erano state adottate procedure idonee ed utilizzati dispositivi di prevenzione validi per ridurre al minimo l'insorgere delle infezioni nosocomiali, in particolare in riferimento all'intervento cui veniva sottoposta la sig.ra ### e sottolineando la correttezza delle risultanze della ### 11. Ha, infine, partecipato al giudizio #### la quale ha chiesto la conferma della gravata sentenza, fondata sulla ### tecnica “chiarissima, molto ben argomentata e piena di precisi riferimenti medico-legali sia riguardo alla valutazione delle condizioni generali della paziente sia in relazione all'inadeguata profilassi antibiotica, scientificamente ben argomentata, nonché alla mancata tempestiva diagnosi dell'infezione, dovuta in via principale alla mancata esecuzione di consulenze specifiche, imprescindibili nella fattispecie, e al mancato inserimento in cartella clinica di analisi indispensabili in funzione delle condizioni generali della paziente, verosimilmente effettuate (esame colturale del catetere), con conseguente inadeguatezza della gestione della prevedibile infezione e successiva incauta dimissione della paziente”.  13. Con ordinanza del 14 gennaio 2026 la causa è stata rimessa in decisione.  14.l'appello principale è infondato 14.###on un primo motivo di gravame, la ASL appellante assume l'inammissibilità dell'atto di intervento in giudizio dei ### ri ### e ### - capo della decisione che viene impugnato: pag. 10 punto 2, ultimo cpv., in connessione con il punto 6, pag. 13. 
Rammenta l'appellante che in data 4 maggio 2020 i difensori della ### ra ### hanno depositato istanza di interruzione del giudizio a causa del decesso della attrice, circostanza comprovata dall'accluso certificato di morte e che in seguito, i ### ri ### depositavano atto di intervento nel giudizio in data ###, in base all'assunto della mancata interruzione del medesimo. 
Mostra allora di non avere compreso la difesa della ASL appellante la statuizione assunta dal giudice di prime cure sul punto, laddove qui lamenta che gli adempimenti descritti sarebbero stati posti in essere in aperta violazione di quanto dispone l'art. 300 cod. proc. civ. in merito alla morte della parte costituita, evento che deve essere necessariamente dichiarato in udienza dal procuratore della medesima, ovvero notificato alle altri parti del giudizio, senza che siano ammessi adempimenti equivalenti, idonei a produrre l'effetto interruttivo del giudizio. 
Se cioè è vero, come tale è, che solo dalla dichiarazione in udienza resa dal procuratore della parte ovvero dalla notifica alle altri parti del giudizio della stessa consegue l'effetto interruttivo, non resta che rilevare come al momento della costituzione dei ### ri ### e ### tali accadimenti non si fossero affatto verificati, essendosi limitata quella difesa a depositare in data 4 maggio 2020 mera istanza di interruzione del giudizio a causa del decesso della attrice. 
Ai sensi dell'art. 300 c.p.c., l'evento interruttivo deve essere formalmente esplicitato dal procuratore della parte costituita o mediante apposita dichiarazione resa in udienza, oppure attraverso la notifica dell'evento alle altre parti processuali. Ciò in quanto, l'applicazione automatica dell'effetto interruttivo presuppone l'effettiva conoscenza dell'evento da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento. Tale regola non subisce deroghe nemmeno nell'ambito del processo telematico. Il mero deposito del certificato di morte nel fascicolo informatico non può essere equiparato né alla dichiarazione resa in udienza, né alla notifica formale, trattandosi di un adempimento di cui le parti non hanno avuto conoscenza diretta. Tale deposito può essere considerato come una dichiarazione effettuata fuori udienza che, per poter produrre effetti interruttivi, deve essere notificata agli altri soggetti. 
Il deposito nel fascicolo informatico, pur se in astratto rende conoscibile l'evento, da parte di tutti coloro che vi hanno accesso o vi possono avere accesso, non è equiparabile ad una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione (come, per esempio, ad opera del nuovo art. 370 c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che prevede il solo deposito e non la notifica, del controricorso nel giudizio di cassazione). 
Nel caso di specie tale adempimento non risulta essere stato posto in essere, conseguentemente, l'efficacia interruttiva avrebbe potuto decorrere esclusivamente dal momento dell'udienza che avrebbe consentito alle altre parti di acquisire piena ed effettiva conoscenza dell'evento (nei termini Corte appello ### 04/03/2025, n.307 e Cassazione civile sez. lav., 29/11/2024, (ud.  24/09/2024, dep. 29/11/2024), n.###), ma prima di tale momento, come visto, le parti legittimate avevano proseguito il giudizio impedendo quell'effetto interruttivo. 
Come risulta poi dalla lettura della decisione qui gravata in data 14 luglio 2020, si sono costituiti in giudizio, ai sensi degli artt. 110 e 302 c.p.c., ### e ### in qualità di eredi, allegando lo stato di famiglia della de cuius. 
In tema allora di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'articolo 2697 del Cc, del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere -che non è assolto con la produzione della denuncia di successioneè idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli articolo 565 e seguenti del codice civile. 
Tale certificazione, come detto, risultava allegata alla costituzione.  ### parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'articolo 476 del Cc l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'articolo 460 del codice civile, sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (nei termini sin qui esposti si veda Cassazione civile sez. II, 11/08/2021, n.22730).  14.2 Per comodità espositiva si passa poi a trattare il motivo di impugnazione afferente la pretesa nullità della ### Con ulteriore motivo di gravame, la difesa della ASL appellante infatti solleva l'eccezione di nullità dell'elaborato peritale poiché i CTU nominati risultano specialisti nelle discipline di ### legale ed ### non invece di ### in aperta violazione dell'art. 15 della ### Il motivo deve essere disatteso. 
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio è infatti soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, restando altrimenti sanata (### 3, n. 15747 del 15 giugno 2018; ### U., n. 3086 del 1 febbraio 2022; ### 3, n. 2251 del 31 gennaio 2013 e Cassazione civile sez. II, 26/12/2024, (ud. 10/12/2024, dep. 26/12/2024), n.###). 
Come si evince allora dal mero esame del fascicolo di primo grado, con il provvedimento 04/05/2021, il Giudice di primo grado nominava CTU il medico legale il prof. ### al quale demandava la mera indicazione di ausiliario specialista medico chirurgo, al fine della composizione del collegio peritale. 
Con successiva nota depositata in data ### il predetto medico legale individuava quale CTU specialista in chirurgia il prof. ### Nelle successive note depositate in data ### a firma dell'avv. ### per la ASL qui appellante si formulava la seguente richiesta “vista l'ordinanza di conferimento dell'incarico di CTU al #### con studio in #####, in ### 83 e l'indicazione, da parte di quest'ultimo, del ##### in ### quale ausiliario, componente del ### i quali hanno accettato l'incarico e prestato giuramento telematico, individua i propri ### con nomina formalizzata mediante deposito telematico consentito sino all'inizio delle operazioni peritali fissate per il 9 ottobre 2021 alle ore 10.30 presso lo studio del #### dianzi indicato”. 
Quella difesa pertanto si mostrava perfettamente a conoscenza della specializzazione in possesso del collegio peritale e nulla tempestivamente eccepiva in ordine alla mancata nomina di uno specialista in ### infettive ed anzi procedeva alla nomina del proprio consulente così manifestando acquiescenza a quella decisione.  ### è pertanto evidentemente e manifestamente tardiva. 
Non appare poi assolutamente pertinente il richiamo operato dalla difesa ASL alla giurisprudenza in materi adi violazione dell'obbligo di procedere a CTU collegiale, in quanto in questa sede si verte solo sulla asserita assenza di specializzazione in capo ad uno dei consulenti; circostanza, come detto, mai eccepita dalla difesa della parte appellante in modo tempestivo anche per eventualmente consentire le necessarie acquisizioni sul punto, pure nel contraddittorio dello specialista stesso.  14.3 Motivo afferente la pretesa nullità della sentenza nella parte in cui, sulla scorta di CTU asseritamente nulla in quanto illogica e carente da un punto di vista motivazionale, ha affermato la responsabilità esclusiva della ASL appellante. 
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.  14.3.1 In tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero (ovvero la struttura sanitaria privata) risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente. 
Le prestazioni sanitarie infatti da parte di una struttura ospedaliera deputata a fornire assistenza avvengono sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, avente ad oggetto una prestazione complessa a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente di “assistenza medica”. In questa assumono primario rilievo le prestazioni di natura medica, nelle quali si possono rinvenire anche prestazioni “latu sensu” alberghiero ed obbligazioni accessorie c.d. di sicurezza e/o protezione. ### è pertanto regolato dalle norme che disciplinano l'attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde per i danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, 2° co.  e 2236 cc, che, nei casi di prestazioni particolarmente difficili (che presentino cioè problemi tecnici di particolare complessità, trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica: Cass. III^ nrr. 2042/05 e 9085/05 cit.), limitano la responsabilità del medico per imperizia (non per imprudenza o negligenza), e di conseguenza quella della struttura sanitaria pubblica o privata, al dolo ed alla colpa grave. 
Dalla qualificazione della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria discendono le seguenti conseguenze. 
Il paziente è tenuto ad allegare e comprovare: il fatto di essere stato sottoposto ad intervento sanitario; la presenza di un danno risarcibile e che tra tale intervento e il danno lamentato vi sia un nesso causale. ### invece del professionista deve essere invece semplicemente allegato dal paziente, il quale, posta la natura di obbligazioni di mezzi del sanitario, può allora limitarsi ad affermare il difetto di diligenza (che è equiparabile in sostanza alla dimostrazione della colpa) senza necessità di dover fornire la prova della stessa. E' onere invece del sanitario il fornire la c.d. prova liberatoria, provare cioè l'incolpevolezza dell'inadempimento, ossia dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, e la diligenza nell'adempimento, tanto più se l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore. 
Sotto tale ultimo profilo va allora sottolineato come l'onere di allegazione sul paziente di profili concreti di colpa medica, posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, non si spinga fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non professionista, che, espletando la professione di avvocato, conosca comunque (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario. 
Proprio in relazione alla fattispecie delle infezioni nosocomiali, la riconduzione della responsabilità medica nell'ambito della responsabilità contrattuale ha trovato le sue prime manifestazioni e ha, quindi, spesso fatto riferimento a teorie e schemi elaborati dalla dottrina, tra i quali, in particolare, quelli del c.d. «contratto di spedalità» e della c.d. «obbligazione da contatto sociale». 
Dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale discende l'applicazione della regola probatoria che come visto viene evocata, nell'ambito della responsabilità medica, nel senso di attribuire al paziente creditore l'onere della prova del danno (consistente nell'aggravamento delle condizioni di salute) e dell'insorgenza del medesimo nell'ambito della prestazione di cura, ma non della negligenza del convenuto, gravando, viceversa, su quest'ultimo l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento. 
È peraltro diffusa in sede applicativa di tali impostazioni “contrattualistiche” la riconduzione delle infezioni nosocomiali nell'ambito di modelli di imputazione sostanzialmente oggettiva della responsabilità in capo alla struttura sanitaria e ciò anche in ragione della difficoltà di accertamento della causa concreta dell'infezione della non completa prevenibilità del fenomeno e dell'anonimato delle prestazioni a ciò dirette. 
All'interno di un quadro così composito, la “sicura” riconduzione della fattispecie nell'alveo delle regole probatorie proprie della responsabilità contrattuale ha reso la valutazione della colpevolezza meramente eventuale, non rappresentando più quest'ultima un requisito indispensabile ai fini dell'imputazione, essendo sufficiente per l'attore la prova del danno e del nesso di causalità. 
Resta tuttavia da verificare se l'eventuale assenza di colpevolezza possa assumere, o meglio, recuperare una qualche rilevanza, per lo meno, in relazione alla prova liberatoria. 
Appare francamente non condivisibile quella impostazione interpretativa che, conformemente ad una interpretazione letterale e restrittiva dell'art. 1218 c.c., fa coincidere l'esimente con la sola prova positiva di un fattore esterno e imprevedibile, non essendo sufficiente ai fini dell'esonero dalla responsabilità, a fronte della prova dell'origine nosocomiale delle infezioni, la prova del diligente adempimento delle regole precauzionali da parte dei sanitari. In questo modo però viene addossata alla struttura convenuta una tipica «probatio diabolica», quale quella della dimostrazione dell'evento esterno imprevedibile e inevitabile, con la conseguenza che la struttura e/o il medico viene chiamato a rispondere della situazione di incertezza e, altresì, della mera fatalità. 
In altri casi invece viene contemplata, all'interno di un'interpretazione in termini soggettivi della causa non imputabile ex art. 1218 c.c., la possibilità del sanitario di liberarsi, provando la propria assenza di colpa in alternativa alla prova dell'evento esterno imprevedibile e inevitabile. 
Con riferimento a tale ultima e più garantista impostazione si segnala Cass. III^ nr. 12274/11, che, per un verso, ha escluso che fosse ascrivibile a colpa dei sanitari la causa mediata dell'infezione, vale a dire la scelta dell'intervento chirurgico d'urgenza, ritenuto indifferibile, e della tecnica operatoria, ritenuta giustificata e non sperimentale; per altro verso, ha ascritto la contaminazione della cavità addominale da parte di germi, della quale indubbiamente l'intervento chirurgico era stato occasione (o causa mediata), ad una complicanza che può sì verificarsi per interventi quale quello subito dall'attrice, ma in una percentuale talmente bassa (0,7%) che è da escludere che il relativo accadimento potesse essere previsto ed evitato dai sanitari adottando la diligenza richiesta nel caso concreto (Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12274). 
Non senza allora avere aggiunto come quegli elementi costituenti la prova liberatoria debbano essere integrati, anche, a sommesso avviso dello scrivente, mediante il vaglio comparativo con quegli specifici oneri precauzionali volti proprio a prevenire il rischio effettivo (es: controlli sul rispetto della normativa antigienica, utilizzo non promiscuo dei locali adibiti a sale operatorie, adozione di adeguate misure profilattiche anche nella fase post-operatoria), può allora scendersi a valutare in concreto la fondatezza o meno dell'assunto attoreo sulla scorta delle conclusioni raggiunte dal ctu. 
Premessa metodologica. 
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, ###; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. ###; Sez. I, Ord., 13/12/2023, ###; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. ###; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144 Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud.  30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc.  civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (### 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (### L, n. 3819 del 14.2.2020). 
In tale prospettiva - si è affermato in quella sede ###ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (### 1, n. ### del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). 
Ciò, salva tuttavia l'ipotesi - precisa la Corte del 2024 - che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito. 
All'esito allora dell'espletata perizia, le cui conclusioni, immuni da vizi logici e profili di censurabilità, anche a confutazione dei rilievi tecnici di parte devono essere ampiamente condivise, è rimasto accertato quanto segue, con riferimento alla specifica posizione della ASL appellante. 
Le infezioni del sito chirurgico (#### site infection), secondo i dati del sistema di ### delle ### (###, rappresentano, con un incidenza del 14-16%, una delle prime cause di infezione ospedaliera. 
Per ridurre l'incidenza delle SSI è necessario ricorrere ad un approccio che tenga conto dei molteplici fattori che determinano il rischio chirurgico quali: caratteristiche del paziente, tipo di intervento, modalità operative del personale sanitario e tipologia di ospedale. 
La signora ### presentava condizioni clinico-patologiche di base in grado di favorire l'insorgenza di stati infettivi, nonché la loro difficile risoluzione: tale condizione clinica, evidentemente nota ai sanitari della ASL convenuta, avrebbe dovuto suggerire una più attenta prevenzione/sorveglianza sul rischio infettivo in un intervento c.d. settico, giacché consistente nell'utilizzo di mezzi di sintesi e materiali sostitutivi. 
Con riferimento alla specifica profilassi antibiotica utilizzata (### 400mg 30 minuti prima della incisione secondo l'anestesista, 35 minuti prima secondo l'ortopedico) il collegio peritale, facendo proprie le considerazioni esposte dai consulenti di parte attrice, ha evidenziato come, a prescindere dalla durata dello stesso, il mero trattamento farmacologico ante operatorio, praticato nell'occasione, fosse proprio di un intervento cd pulito. 
Nella fattispecie ora al vaglio della Corte, si trattava invece di un intervento considerato non sterile in quanto caratterizzato dall'utilizzo di materiale esterno come mezzi di sintesi e materiale sintetico stimolante la ricrescita ossea e oltretutto, come visto, su soggetto in condizioni clinico-patologiche di base in grado di favorire l'insorgenza di stati infettivi, nonché la loro difficile risoluzione. 
Dall'esame della cartella allora: nessuna somministrazione antibiotica intraoperatoria risulta praticata; rimosso poi il drenaggio ed inviata la punta del catetere vasale (si suppone per un esame colturale) nessuna risposta veniva annotata in cartella. 
I rilievi opposti sul punto dai consulenti di parte ASL al collegio peritale, e sostanzialmente riprodotti nel motivo di appello, non affrontano neanche la questione relativa alla riscontrata necessità di un trattamento intraoperatorio alla luce delle criticità sopra evidenziate, essendosi limitati quei tecnici di parte ad allegare, ma non ad adeguatamente documentare mediante indicazione in quella sede delle fonti di tale asserzione, che la dose intraoperatoria aggiuntiva non è prevista per la ### in ragione della lunga emivita di 48-72 ore. 
Con riferimento poi alla gestione dell'evoluzione della ferita chirurgica, sono gli stessi consulenti di parte ASL ad ammettere nelle loro osservazioni che “la ferita chirurgica ### presentava un ritardo di cicatrizzazione ragionevolmente attribuibile alla patologia diabetica sofferta dalla paziente”. 
A fronte allora di tale esplicita ammissione da parte degli stessi consulenti ### a fronte cioè della ammissione che si era di fronte ad una ferita che presentava ritardo nella cicatrizzazione e che pertanto può, in base al criterio del più probabile che non su cui infra, ritenersi costituire fonte dell'infezione verificatasi in situ, si conferma la validità dei rilievi critici sollevati dal ### peritale sul punto: non furono cioè attivate richieste di consulenze mirate durante la degenza (diabetologica e infettivologica), da cui evidentemente derivò una omessa o ritardata diagnosi di infezione del sito chirurgico e di somministrazione di terapia; non v'è traccia, come detto, della risposta clinica di un' eventuale esecuzione di antibiogramma e della progettazione del trattamento farmacologico medesimo; la paziente, in tale quadro, venne addirittura dimessa di lì a poco. 
Va pertanto affermata la sicura riconducibilità eziologica almeno della insorgenza e della prima fase progressiva della patologia, da cui poi è risultata affetta la paziente, alle azioni ed omissioni poste in essere dai sanitari della ASL appellante, secondo quel criterio probabilistico sopra enunciato e su cui più diffusamente infra.  14.3.2 Tutte poi le successive osservazioni rivolte dal ct di parte ASL e poi riproposte in questa sede da quella difesa, rivolgono l'attenzione verso l'operato dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente dopo il suddetto ricovero presso il PO di ### e, segnatamente, nel corso del periodo di assistenza domiciliare integrata (dal 09/05/2014 al 17/06/2014), nonchè del successivo ricovero presso la ### di ### di ### (dal 18/06/2014 al 21/08/2014). 
Sulla posizione della ### e della ### d ### occorre allora precisare quanto segue.  #### al punto 4 delle sue conclusioni, così richiede ### in questa sede ###ulteriore subordine, ripartire gradatamente il danno tra la ASL appellante, la ### e la ### di ### di ### in conseguenza dell'apporto causale di ognuna”. 
Come evidenziato anche dalla difesa della ### e dalla difesa della ### di ### tali soggetti venivano inizialmente convenuti in giudizio su iniziativa della sola parte attrice; parte che, all'esito della decisione di rigetto adottata dal Giudice di prime cure, non ha poi inteso in parte qua proporre appello né in via principale né in via incidentale. 
Nel corso del giudizio di primo grado invece la ### che pure ha concluso per la chiamata in causa di altro soggetto (la compagnia di assicurazione da cui pretendeva essere manlevata e su cui infra), non ha formulato alcuna domanda di accertamento di una corresponsabilità, anche ai fini dell'esercizio del regresso o della rivalsa, nei confronti della ### e della ### di ### di ### In primo grado cioè la difesa della ASL ha concluso per il rigetto della domanda azionata nei propri confronti, assumendo una portata completamente esimente, rispetto al proprio operato, delle condotte poste in essere dagli altri due operatori. 
Tanto premesso, appare allora evidente come la parte appellante ASL possa ritenersi sì legittimata alla proposizione di un motivo di appello avverso la statuizione della sentenza di primo grado che, rigettando sul punto la domanda attorea, ha escluso la responsabilità di ### e della ### di ### di ### come radicalmente elidente la propria, ma non possa invece, in assenza di una iniziativa impugnatoria da parte del danneggiato, introdurre solo in questa sede una richiesta subordinata di accertamento di una corresponsabilità degli atri due soggetti, addirittura con graduazione delle rispettive colpe. 
Accertata allora almeno una corresponsabilità nella causazione dell'evento in capo ai sanitari ### secondo quanto visto, resta comunque esposta questa per l'intero nei confronti delle parti attrici, in forza dell'applicazione del principio di cui all'art. 2055 cc, non avendo quelle parti impugnato la sentenza “assolutoria” nei confronti della ### e della ### di ### Resta ovviamente salva la possibilità in capo alla ASL di eventualmente far valere il diritto al regresso, ove formalmente introdotta in altra sede tale richiesta nei confronti degli eventuali corresponsabili. 
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone infatti, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova (Cassazione civile sez. III, 16/05/2025, n.13063 e cass. Civ., n. 5475 del 2023 e Cass. Civ., 3803 del 2004). 
Così delimitato allora l'oggetto dell'accertamento demandato in questa sede alla Corte, occorre ora riproporre alcuni concetti in punto di accertamento del nesso di causalità.  ### del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato allora, come inizialmente detto, alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico, come in precedenza esposto. 
Qualora allora vi sia soltanto una condotta astrattamente idonea a determinare l'evento, sussiste la responsabilità della struttura sanitaria, se la probabilità che il danno sia conseguenza della condotta sia prevalente rispetto alla possibilità che non lo sia. Mentre nel caso in cui il danno sia astrattamente riconducibile a più cause, va attribuito maggiore rilievo agli elementi da cui emerge una probabilità prevalente. 
La regola del “più probabile che non” - si insegna in materia - come categoria giuridica peraltro ha due versioni. Quella forte e quella debole. Quella forte è intesa in senso quantitativo, perché identifica il grado di convincimento del giudice che accoglie la domanda, nel senso ritiene la tesi dell'attore più credibile di quella del convenuto, in senso assoluto, senza dare un valore numerico e statistico alle varie spiegazioni causali alternative e alle retrostanti prove. 
Tale criterio non è adottato nel nostro ordinamento. 
Il criterio di riferimento da noi adottato è quello invece cd debole, come spiega la decisione n. 15991 del 2011 della Corte di cassazione, secondo cui “la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica non conduce di per sé alla regola aberrante del 50% +1”, bensì “alla compiuta valutazione dell'evidenza del probabile” (Corte di Cassazione n. 15991 del 2011). 
Più probabile che non allora va riferito a un giudizio relativo alle sole cause che possono spiegare quell'evento e che siano state in qualche modo provate e vagliate nel giudizio civile. 
Tra queste cause il giudice potrà ritenere maggiormente probabile quella che presenti l'incidenza statistica maggiore in confronto alle altre alternative possibili e questo anche se quella percentuale si collochi notevolmente al di sotto del dato numerico statistico del 50%. 
Il giudice di merito deve quindi operare due passaggi separati per pervenire ad una valutazione probabilistica corretta che consenta di esprimere la valutazione. 
Il primo passaggio riguarda l'alternativa tra fatto vero e fatto falso, sulla base delle prove acquisite. 
Rispetto ad ogni tesi dell'attore, il giudice deve verificare l'eventualità che essa possa essere vera o falsa e cioè che sul medesimo fatto vi siano, una ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa. Rispetto a queste due opzioni il giudice deve scegliere quella che “in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma superiore all'altra”. 
Vi è poi il secondo passaggio e cioè quello della prevalenza, che è come nel primo passaggio anch'essa relativa. 
Nel caso (generalmente ricorrente) di multifattorialità nella produzione di un evento dannoso, oltre all'ipotesi formulata dall'attore in ordine all'eziologia dell'evento, si possono affiancare altre ipotesi che abbiano ricevuto una qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio. In questo caso si presentano più alternative, tutte verosimili e si applica la regola della “prevalenza relativa” per cui il giudice deve selezionare come vero quell'enunciato o quella tesi che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma. 
Fra le più ipotesi plausibili, il giudice deve ritenere come vera quella che ha ricevuto il grado di maggior conferma relativa (cioè che sia probabile o possibile più di altre spiegazioni alternative, tutte plausibili) dell'esistenza del nesso, sulla base delle prove disponibili e ciò rispetto all'ipotesi negativa che tale nesso non sussiste. 
In tema di responsabilità civile non può allora negarsi il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto e in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. 
Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse. 
Si è sotto altro profilo altresì posto in rilievo che il danneggiato deve essere risarcito di tutte le conseguenze dannose cui rimane esposto in conseguenza di uno specifico antecedente causale (v. Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, 27254; Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 3/2/2012, n. 1620; Cass., 21/7/2011, n. 15991), si è precisato che tali sono tutte le conseguenze dannose legate all'evento dannoso non solo da un rapporto di regolarità giuridica (v. già Cass., 11/1/1989, n. 65) ma anche da un rapporto di causalità specifica (v. Cass., 2/12/2021, n. ###; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 582), cui è rimasto esposto a fronte ### dello specifico antecedente causale, determinato dalla condotta colposa (o dolosa) del debitore/danneggiante (come posto in rilievo anche da autorevole dottrina, che lo indica quale "danno diretto"), quest'ultimo dovendo pertanto risponderne ### sul piano risarcitorio (cfr. Cass., 18/4/2019, 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, n. 27254). 
Esclusa allora con certezza l' efficienza causale esimente di eventuali condotte poste in essere da ### e della ### di ### di ### in relazione all'evento costituito dalle condizioni finali della danneggiata (evoluzione in osteomielite della infezione sopraggiunta), almeno con riferimento all'insorgenza del fenomeno infettivo (tutto ascrivibile in misura certo percentualmente maggiore in capo alla ###, non occorre scendere ad accertare altro in questa sede in relazione alle condotte ed omissioni poste in essere da queste (per come almeno prospettate nelle tutt'altro che superficiali osservazioni dei consulenti ASL trasfuse poi nell'atto di appello), in quanto, come detto: sul punto non è stato fatto appello dai danneggiati, i quali sostanzialmente insistono del tutto legittimamente ex art. 2055 cc per la condanna della ASL per il tutto; la difesa della convenuta ### che ha inizialmente concluso solo per il rigetto della domanda rivolta nei propri confronti sul presupposto di una responsabilità esclusiva degli altri soggetti, non ha tempestivamente formulato in primo grado una richiesta anche di graduazione delle responsabilità degli altri compartecipi e ciò osta alla scrutinabilità di tale istanza nella presente sede di secondo grado.  15. Sulla posizione della compagnia chiamata in manleva La decisione qui oggetto di gravame, in relazione al rapporto di garanzia attivato dalla ASL così statuiva (pg. 18 cpv 1 e 3): “rigetta la domanda di manleva avanzata da Asl1 ### - L'### - ### nei confronti di ### - condanna l'ASL 1 ### - ### L'### alla refusione delle spese sostenute dalla chiamata ### pari ad € 14.103,00, oltre accessori, IVA e ### come per legge” La valutazione di tale domanda veniva affrontata al punto nr. 8 della decisione pagg. 16 e 17. 
Nell'atto di appello, la difesa ASL dichiara formalmente di impugnare la sentenza per i seguenti motivi: “Inammissibilità atto di intervento in giudizio dei ### ri ### e ### - capo della decisione che viene impugnato: pag. 10 punto 2, ultimo cpv., anche in connessione con il successivo punto 6) in relazione alla quantificazione del danno in favore degli eredi piuttosto che della defunta originaria attrice CTU errata ed incompleta. Errata valutazione dei documenti. Omessa motivazione. 
Nullità della ### Capi della decisione di primo grado che vengono impugnati: pag. 13, punto 6, 4° cpv.  pag. 18, punto 7, 1° cpv.” Sulla scorta di tali premesse ha poi così concluso: “Preliminarmente ed in via cautelare, accogliere la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 224/2024 emessa dal Tribunale Civile di ### e notificata il ### a definizione della causa civile incardinata al R.G. n. 1544/2018, stanti i motivi di appello documentalmente provati e la difficoltà di procedere al recupero delle somme che dovessero essere dall'### i ### ri ### e ### stante il cospicuo ammontare delle somme stesse, che renderebbe arduo il recupero delle medesime, qualora utilizzate a seguito della corresponsione; Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della riassunzione del giudizio da parte dei ### ri ### e ### conseguentemente l'estinzione del giudizio; In subordine e nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della ordinanza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, conseguentemente - rigettare integralmente la domanda avversa in quanto infondata in fatto e in diritto e in ogni caso indimostrata; In ulteriore subordine, ripartire gradatamente il danno tra la ASL appellante, la ### e la ### di ### di ### in conseguenza dell'apporto causale di ognuna; In via ulteriormente subordinata ridurre il risarcimento del danno a carico della ASL n. 1 ###L'### in base alle risultanze della espletanda CTU della quale si chiede con forza la rinnovazione.; Con vittoria di spese e compensi come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede che venga disposta nuova CTU con nomina di un rinnovato collegio peritale, composto da un medico specialista in ### ed altro sanitario specialista in ### che fornisca adeguata risposta alle osservazioni critiche trancianti, mosse dai consulenti di parte della ASL convenuta in primo grado”. 
Al di là allora delle considerazioni esposte nell'atto di appello e sostanzialmente riproducenti in parte qua le difese già sul punto articolate in primo grado dalla difesa ### appare evidente come il capo decisorio di rigetto della domanda di manleva non risulti essere stato impugnato da quella difesa.  16. Sull' appello incidentale dei danneggiati. 
Propongono appello incidentale gli originari attori, impugnando: il punto del capo del capo 6 pag. 15 e del capo 9, pag. 17 ### incidentale è tempestivo.  ### impugnazione della sentenza comporta infatti la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ. (Cass., 19/06/2015, n. 12724). 
Il termine per la proposizione dell'appello incidentale va poi calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, cod. proc. civ. e non quarto comma), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente la data di udienza stessa: ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l'appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito (Cass., 06/03/2020, n. 6386 e Cassazione civile sez. III, 27/06/2024, (ud. 12/03/2024, dep. 27/06/2024), n.17723). 
Nello specifico la citazione era per l'udienza del 15.1.2025, poi differita ex art. 168 bis quarto co. al 22.1.2025, mentre la costituzione degli appellati/appellanti incidentali risulta essere avvenuta in data ###. 
Il termine di costituzione del convenuto, si computa "a ritroso", come tutti i termini contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. I commi 4 e 5 dell'art. 155 cod. proc. civ., diretti a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada, rispettivamente, in un giorno festivo o nella giornata di sabato, si applicano anche ai termini "a ritroso", dovendosi tuttavia correlare l'operatività di siffatto meccanismo alle caratteristiche proprie di tale tipologia di termine, con la conseguente individuazione del dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616375; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014, Rv. 631570; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017, Rv. 645702; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24/03/2023, Rv. 667109). 
Nella fattispecie pertanto quel termine di venti gg andava a scadere il ###, mentre la costituzione risulta depositata in data ###. 
Con riferimento alla liquidazione del danno, gli appellanti assumono che in caso di menomazioni preesistenti del danneggiato che si aggravano in conseguenza dell'illecito, il procedimento di stima dovrà prevedere quattro fasi: 1 - la stima in punti percentuale risultante dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito; 2 - la stima della invalidità permanente teoricamente preesistente all'illecito; 3 - la valorizzazione monetaria dell'invalidità permanente complessiva; 4 - la sottrazione dell'invalidità preesistente all'invalidità complessiva accertata , come da conteggio effettuato in applicazione delle tabelle milanesi 2024. 
Ai fini della liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, la preesistente menomazione del danneggiato "concorrente", può costituire concausa dell'evento di danno, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa in effetti va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. 
Sicché, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., va quindi sottratta dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura del 35%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 10%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale. 
La liquidazione del danno differenziale si avrà, quindi, convertendo entrambe le anzidette percentuali in una somma di denaro per poi procedere, infine, a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente; fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa (da ultimo Cassazione Sentenza n. 29549/2024). 
Propone tuttavia l'appellante nell'ambito dello specifico motivo di appello il seguente conteggio: 1 - 45% € 369.883,20 ( capitale rivalutato + interessi al 31/05/2024) A detrarre il 10% ( non imputabile a errore medico) 2 - € 44.682,54 ( capitale rivalutato + interessi al 31/05/2024) Liquidazione e monetizzazione del maggior danno biologico : calcolo corretto - € 325.200,66 ( Capitale rivalutato + interessi al 31/05/2024). 
Il conteggio quindi connesso al motivo di appello è palesemente errato, in quanto non tiene affatto conto dei criteri che devono essere seguiti in materia. 
All'esito della disposta CTU è stato accertato che la danneggiata era affetta da invalidità permanente in percentuale non inferiore al 35% (trentacinque per cento) per gravi esiti disfunzionali a carico dell'arto inferiore destro. 
Precisa poi il collegio che “Il maggior danno biologico permanente differenziale va considerato a partire dal 10% (decimo punto percentuale).” Erroneamente allora somma la parte appellante al 35% il 10%, in quanto è di tutta evidenza che nell'ambito della complessiva percentuale del 35%, la minor percentuale dal 10% in poi sia ascrivibile al danno differenziale. 
Come già anticipato, infatti il conteggio del danno differenziale deve essere operato liquidando il valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata, pari al 35% e poi sottraendo a questo il valore monetario corrispondente al grado di invalidità preesistente, che nello specifico è pari al 10% (si veda su identica fattispecie la citata Cassazione Sentenza n. 29549/2024). 
Il motivo, per come trasfuso in quell'erroneo conteggio, deve essere pertanto disatteso.  17. Motivo relativo alle spese di lite. 
La sentenza ha condannato gli attori ### e ### alla refusione delle spese sostenute dalle convenute ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l., nonché alla refusione delle spese sostenute dalle terze chiamate ### e ###ni s.p.a., pari ad € 14.103,00 ciascuna, oltre accessori, IVA e ### come per legge. 
Assume in particolare la parte appellante sul punto l'ingiustizia della predetta statuizione, in quanto, la citazione in giudizio della ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l., e poi le conseguenti chiamate in causa ad opera delle stesse convenute delle rispettive compagnie, si erta necessaria in quanto la ASL in sede di mediazione aveva opposto ogni rifiuto ad ogni proposta conciliativa sulla scorta della seguente motivazione:“...essendo intervenuta una riunione del comitato valutazione sinistri della ### all'esame del quale è stato sottoposto il caso. All'esito dell'esame, il comitato ha ritenuto che alcuna colpa sia ascrivibile al personale dipendente della ASL che si è occupato in regime di ricovero della signora ### Eventuali responsabilità potrebbero invece essere ricondotte all'operato dell'assistenza domiciliare (### e/o della ### di ### Ciò premesso la ASL ritiene pertanto di non poter addivenire alla formulazione di alcuna proposta transattiva”. 
Esclusa allora, già solo da un punto di vista logico prima che giuridico, l'imputabilità in capo ad affermazioni rese da ASL della decisione autonoma della difesa delle parti attrici di agire anche nei confronti di ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l., rileva tuttavia la Corte come la prospettabile configurabilità di profili di corresponsabilità anche i capo a tali soggetti, non ulteriormente sindacabile da questa Corte, in ragione di quanto sopra già evidenziato, e non indagati approfonditamente e convincentemente dalla CTU in primo grado ma almeno non del tutto da escludersi all'esito del vaglio delle pertinenti osservazioni dei consulenti ### induce a ritenere comunque sussistenti i presupposti, anche ex Corte Cost. nr. 77/18, per l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti tra gli attori i convenuti ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l e quindi le rispettive compagnie assicuratrici. 
Non risulta invece proposta dalle predette ### almeno in ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale sul punto, richiesta di condanna della chiamante al pagamento delle spese sostenute in primo grado e d'altro canto, come già ritenuto dal Giudice di prime cure, alla liquidazione delle spese si è ivi proceduto proprio escludendo la sussistenza di una soccombenza in capo alla chiamante, essendo stato addebitato ogni onere in capo alle parti attrici, con statuizione qui, come visto, in parte riformata.  18.In ordine alle spese di lite allora si osserva quanto segue. 
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985). 
Il parziale rigetto dell'appello incidentale deve allora indurre a rivedere le statuizioni relative alle spese di lite anche con riferimento al primo grado nel rapporti parti attrici/### Nel presente grado le spese sostenute da ### in persona del ### e legale rapp.te p.t. Dott. ###, con sede ###### n. 64/G (C.F. e P.IVA ###, "### S.p.a, Cod.Fisc.: ###, #### per l'### con sede ###, iscritta al REA n. 1945358 CCIAA ##### e ####, ### S.P.A., con sede in #### alla ### 14, iscritta al registro delle ### di ### al n. ###, P. I. ###, ### di ### s.p.a., (P.I. ###) seguono la soccombenza a carico della ASL appellante anche per il già citato principio di causazione e di soccombenza per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore se la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate.   Le spese del presente grado seguono la soccombenza, con parziale compensazione quindi nel rapporto attori/ASL e si liquidano come in dispositivo in base al valore del decisum, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. ###/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.  ### del gravame principale ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).  P.Q.M.  La Corte di Appello di L'### definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide: respinge l'appello principale proposto da ### n. 1 ###
L'### (P. IVA e C. F. ###); accoglie in parte l'appello incidentale proposto da ### nato ad #### il ###68 (C.F.: ###), residente ###(già ### n. 7), nella sua qualità di erede legittimo e universale di ### nata ad #### il ### (C.F.: ###), ed ivi deceduta in data ### e ### nato ad #### il ### (C.F.: ###) ed ivi deceduto in data ### e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza ### nr. 224/24, dichiara interamente compensate le spese di lite relative al primo grado nel rapporto parti attrici### in persona del ### e legale rapp.te p.t. Dott. ###, con sede ###### n. 64/G (C.F. e P.IVA ###, "### S.p.a, Cod.Fisc.: ###, #### per l'### con sede ###, iscritta al REA n. 1945358 CCIAA ##### e ####, ### di ### s.p.a., (P.I. ###); dichiara compensate per 1/5 le spese di lite nel rapporto parti attrici - ### n. 1 ###L'### (P. IVA e C. F. ###) e per l'effetto condanna l'### al pagamento in favore dei primi in solido: per il primo grado di quanto documentato in atti per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari in solido, qui liquidate per l'intero; per il presente grado di quanto documentato in atti per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari in solido, qui liquidate per l'intero; condanna ### n. 1 ###L'### (P. IVA e C. F.  ###) al pagamento delle spese processuali relative al presente grado nei confronti di ### , ##### per l'#### di ### s.p.a., ### S.P.A., che per compensi professionali liquida in euro 12.000,00 oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, in favore di ciascuno: si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del ### della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della ### 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione all'appello principale proposto da ### n. 1 ###L'### deciso nella camera di consiglio del 21.1.2026 ##### S. ### 

causa n. 758/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Salvatore Filocamo, Ria Federico

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5120/2025 del 22-05-2025

... legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, deve precisarsi che l'azione, proposta nel caso di specie, va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio dagli istanti. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art.1372 comma 2 c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ( Cass. N. 11320 del 2022, Cass. N.21404 del 2021). Ne consegue che, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della prestazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione di terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. ### D'### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al N.R.G. 22145/2023 avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale degli esercenti la professione medica e vertente #### C.F. ###, nata a Napoli il ###, in qualità di coniuge; ### C.F. ###, nata a Napoli il ###, ### C.F. ###, nato a Napoli il ###, in qualità di figli; ### C.F. ###, nato a Napoli il ###, in qualità di figlio, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori ###(C.F. ###), nata a Napoli il ###, ### C.F. ###, nata a Napoli il ### e ### C.F.  ###), nato a Napoli il ###, tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi del de cuius, sig. ### nato a Napoli il ### ed ivi deceduto il ###, tutti rapp. e dif., giusto mandato in calce del ricorso ex art.  281-decies c.p.c., dall'Avv. ### C.F. ###, presso il cui studio sono elett.te dom.ti alla ### N. 4 - ###.  ####. 3 in NAPOLI. Ai sensi degli artt. 176 - 125, comma I, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 16, comma I-bis, del D.lgs. 546/1992, come modificato dal D.l.  98/2011, convertito in L. 111/2011, l'Avv. dichiara di voler ricevere le comunicazioni al domicilio eletto e/o al fax n. 081/8959672 e/o P.E.C.: ###; ###.O.R.N. ### “### - ### - CTO”, C.F.  ###, in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###Napoli alla via L. ### snc - 80131, rapp.ta e difesa, giusta procura allegata in atti, dall'Avv.  #### C.F. ###, con il quale è elett.te dom.ta presso il suo studio alla via G. ###. 95, in ###, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente procedura a mezzo fax al numero ### e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata ###; RESISTENTE ### E DIRITTO DELLA DECISIONE Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della “novella” (4/7/2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit. di conseguenza, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione. 
Ciò posto con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli eredi del sig. ### la sig.ra ### in qualità di coniuge; i sig.ri ### e ### in qualità di figli, ### in qualità di figlio, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori #### e ### tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi, convenivano in giudizio la A.O.R.N. ### dei ### “### - ### - CTO” al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, accertare e dichiarare la condotta negligente, imprudente e imperita dei sanitari della struttura sanitaria resistente, A.O.R.N. “###” - ### di Napoli e, per l'effetto, accogliere la spiegata domanda di risarcimento dei danni nei confronti della resistente, responsabile del decesso del sig. ### in accoglimento della presente domanda, dichiarare che le gravissime lesioni, le sofferenze, i traumi patiti dal sig. ### ed il suo decesso si sono verificati per fatto, responsabilità e colpa dei sanitari dell'A.O.R.N. “###” di Napoli; in subordine, condannare parte resistente in favore dei ricorrenti, in proprio e nella qualità di eredi legittimi del de cuius, sig. ### al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze, dai traumi e dal decesso cagionato al sig. ### quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e da perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo morte di cui è causa anche quale danno biologico terminale da liquidarsi nella misura tabellare (### massima, da liquidarsi iure successionis in favore dei ricorrenti, coniuge, figli, nella qualità di eredi legittimi, ovvero secondo diversi criteri in attuazione, il tutto oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria; condannare parte resistente in favore dei ricorrenti, al risarcimento del danno iure proprio e di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze e dai traumi cagionati al de cuius e per la perdita del congiunto, sig. ### per danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo di cui è causa nella misura prevista dalle ### di ### per la perdita del congiunto, riconoscendo il massimo valore delle ### per ciascuno dei rapporti parentali, tenendo conto di tutti i parametri, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo; condannare la resistente al risarcimento del danno da perdita di chance patito dal sig. ### con condanna, in ogni caso, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento degli onorari e delle spese del procedimento di A.T.P., comprese spese C.T.U. (acconto e saldo), tutte con attribuzione alla procuratrice che si dichiara anticipataria. 
A fondamento delle proprie domande gli istanti esponevano che: ### 18.08.2011, il sig. ### veniva trasferito dal reparto di medicina d'urgenza dell'### all'### dei ### con diagnosi di infarto del miocardio (### esordito con edema polmonare, al fine di eseguire un esame coronarografico; I quest'ultimo veniva eseguito in data ###, il cui esito mostrava presenza di coronarie esenti da lesioni e persistenza di vena cava superiore sinistra drenante in seno coronarico. Venivano disposti controlli specialistici da cui emergeva stenosi della valvola aortica di grado moderato-severo;
I veniva disposta indicazione per intervento cardio-chirurgico di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica, il quale veniva eseguito il ###. Nei giorni precedenti il paziente risultava afebbrile; I successivamente, il paziente veniva trasferito al reparto di ### del medesimo nosocomio. Nel decorso post-operatorio le condizioni del paziente risultavano in peggioramento e si caratterizzavano per acidosi mista e severa instabilità emodinamica, che richiedeva supporto di terapia con inotropi; I in data ###, il quadro clinico si presentava ancora più scaduto a causa dell'insorgenza di contrazioni della diuresi e di un aumento degli indici di funzionalità renale con necessità di introdurre catetere per l'ultrafiltrazione. A ciò si aggiungeva l'insorgenza di dispnea con necessità di praticare l'intubazione oro-tracheale e collegamento al ventilatore automatico; I nei giorni successivi, il ###, veniva registrato un picco febbrile (TC 38° C). In seguito venivano eseguiti prelievi per l'esecuzione di esame colturale di urina da catetere e di broncoaspirato, risultati positivi per escherichia coli (infezione refertata il ###). Il ### veniva disposto esame colturale su catetere di dialisi, il cui risultato (refertato il ###) documentava la presenza di S. hominis. Nella stessa giornata al paziente veniva modificata la terapia con ### e ### che venivano sostituiti con ### I il ###, il paziente si presentava apiretico ed in stato di agitazione psico-motoria. 
Gli venivano effettuate delle RX torace, le quali mostravano un'accentuazione della trama interstiziale con disventilazione basale destra; I il ### veniva ripetuto l'Rx al torace che mostrava area di addensamento basale destra. Nella stessa giornata veniva modificato il dosaggio della terapia antibiotica (### da 500 mg a 250 mg); I il ### il paziente presentava episodi di rettorragia. Venivano eseguiti esami colturali su prelievo da vena centrale da braccio destro, il cui risultato risultava negativo per crescita microbica. Il paziente veniva descritto sveglio, collaborante e in respiro spontaneo con occhialini nasali, EGA in equilibrio; I tale quadro di stabilità permaneva invariato sino al 24.09.2011 quando il sig. ### veniva descritto sveglio ma disforico. Nelle ore successive, i sanitari assistevano ad un peggioramento delle condizioni cliniche con invalidità del respiro spontaneo che necessitava il posizionamento di casco da ventilazione meccanica a pressione positiva continua, sino ad un improvviso episodio ipotensivo, il ### con perdita di coscienza; I il paziente si presentava febbrile, pertanto, i sanitari richiedevano un esame colturale su prelievo da catetere venoso centrale, refertato il ### e risultato positivo alla crescita di colonie di S. haemolyticus, E. faecalis gruppo D e ### albicans. ### su broncoaspirato del 26.09.2011 documentava presenza di C. albicans. Il ### veniva disposto esame colturale su catetere, refertato il ###, che mostrava crescita di E. faecalis, S. aureus e C. albicans ed anche l'esame colturale mostrava presenza di S. aureus; I in data ###, le condizioni cliniche del sig. ### risultavano migliorate e veniva reimpostata la terapia antibiotica, precedentemente sospesa con ### 2.5 e Targosid ### mg; I durante le prime giornate di ottobre 2011, il paziente appariva sveglio e collaborante in respiro spontaneo e all'EGA veniva documentata acidosi respiratoria compensata. Il ### veniva eseguito esame colturale su sangue che mostrava positività per S.  aureus; I le condizioni cliniche apparivano stabili fino al 05.10.2011 quando il paziente iniziava a manifestare segni di compromissione neurologica (“lievemente obnubilato…”). Nella medesima giornata, nel diario clinico, si riportava: “punto di ingresso del catetere da diuresi infettato e con esudato attorno. Si rimuove e si coltiva…”. Il successivo esame colturale femorale risultava positivo per la crescita di S. aureus ed E. coli; I il ### il paziente si presentava obnubilato, difficilmente risvegliabile, ventilato in assistita con casco da CPAP”. Il quadro clinico peggiorava col passare delle ore sino al decesso avvenuto in pari data alle ore 23.30, quando oramai vi era compromissione dell'emodinamica e dell'autonomia respiratoria; I per l'effetto, veniva incardinato procedimento giudiziario presso il Tribunale di Napoli, a mezzo di ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 bis c.p.c., recante RG. N. 24660/2020, regolarmente notificato nei termini, di cui al decreto di fissazione dell'udienza del Dott. ### all'### di Napoli, al fine di ottenere la nomina di un Collegio tecnico, con competenze specialistiche in ### e ### legale, che potessero accertare e determinare la responsabilità del
Ospedaliero in virtu' di quanto occorso al de cuius, sig. ### e per i suoi parenti per i danni patiti; ### relazione a cura del collegio peritale nominato, Dott. ### e Dott.  ### era emersa la responsabilità dell'A.O.R.N. “###” - ### di Napoli per quanto accaduto al sig. ### e per i suoi parenti per tutti i danni patiti. 
Si costituiva in giudizio l' A.O.R.N. ### dei ### “### - ### - CTO” chiedendo al Giudice di: in via preliminare, rilevata l'inammissibilità del rito azionato, voglia il Giudice disporre, ex art. 281 duodecies, I comma, c.p.c., il mutamento del presente rito e con ordinanza non impugnabile fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c.  rispetto alla quale disporre la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 171 ter; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e titolarità attiva degli istanti e per l'effetto rigettare la domanda; accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione degli eventuali diritti vantati dagli istanti iure proprio e per l'effetto rigettare la domanda; nel merito, rigettare l'avversa domanda poiché inammissibile, improcedibile, improponibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, ricondurre l'eventuale responsabilità accertata entro l'alveo della perdita di possibilità di sopravvivenza non giuridicamente apprezzabile, e quindi rigettare la domanda; in via ancor più gradata, ricondurre l'eventuale responsabilità accertata entro l'alveo della perdita di chances di sopravvivenza contenuta, riducendo al ribasso, di conseguenza, le avverse richieste di risarcimento. 
In data ### il Giudice, dott. ### ritenuto che nella causa non ricorressero i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c., sia per la complessità della lite che per la necessità di un'istruzione probatoria più approfondita, disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando all'uopo l'udienza del 07.10.2024, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrevano i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. 
Il Giudice, Dott. ### D'### in data ###, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa all'udienza del 10.03.2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies concedendo ai sensi dell'art.189 c.p.c. un termine di giorni sessanta prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali ed un termine di giorni quindici prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. 
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati. 
Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, deve precisarsi che l'azione, proposta nel caso di specie, va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio dagli istanti. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art.1372 comma 2 c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ( Cass. N. 11320 del 2022, Cass. N.21404 del 2021). Ne consegue che, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della prestazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione di terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372 secondo comma c.c.); pertanto per un verso, non è predicabile un “effetto protettivo” del contratto nei confronti di terzi, per altro verso, non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli di parentela o di coniugio , con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto”. 
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (impropriamente definiti danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro dei loro pregiudizi. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova. 
In applicazione di questi principi, incombeva sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto è conseguito al defunto ed il nesso causale tra il fatto colposo ed il danno. 
In primo luogo va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in quanto gli istanti hanno depositato il certificato di stato di famiglia del de cuius sig. ### sulla scorta del quale si evince il grado di parentela di tutti i ricorrenti nonché la posizione per la quale agisce ciascuno di essi . 
Sulla scorta della documentazione prodotta, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, si ritiene che la qualità di erede legittimo può trovarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, anche a prescindere dalla denuncia di successione, in quanto la proposizione di una domanda di risarcimento dei danni in qualità di eredi di un soggetto è da considerarsi atto valido ai fini di un'accettazione tacita dell'eredità. 
In secondo luogo va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla ### dei ### , in quanto l'illecito ipotizzato a carico della struttura sanitaria , determinando la morte del de cuius, sarebbe riconducibile, ove positivamente accertato nel suo elemento materiale e nel nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento infausto, alla ipotesi di rilevanza penale, astrattamente configurabile, dell'omicidio colposo. 
Così qualificato l'illecito, e ricondotto alla fatèispecie di astratta rilevanza penalistica, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio è quindi , non il termine ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo pari a sei anni. 
Sulla base di questo principio più volte affermato dalla Suprema Corte in relazione all'ipotesi dell'azione proposta iure proprio dai congiunti in dipendenza della morte di un congiunto, difatèi compete al giudice, una volta qualificata una determinata azione come contrattuale o extracontrattuale, individuare la durata della prescrizione correlata alla fatèispecie in tal modo qualificata.
La prescrizione deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, ma, una volta che la questione è entrata nel thema decidendum, la verifica della vicenda estintiva spetta al giudice. ### del termine di prescrizione applicabile, come recentemente affermato da Cass. n. 29859 del 2023, che da ultimo si è occupata della questione delle condizioni di applicabilità del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, qualora l'illecito civile possa integrare anche una fatèispecie di reato: . è principio consolidato che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fatèispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutèi i suoi elementi costitutivi, sia soggetèivi che oggetèivi (tra le altre: Cass. n. 24988/2014 e n. 2350/2018); - tuttavia, non è "necessario", a tal fine, dover coltivare "un'espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l'accertamento dell'ipotizzato reato", giacché - alla luce dell'orientamento del pari consolidato della Suprema Corte (per tutte: Cass., S.U., 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021) - la deduzione circa l'applicabilità del termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947, comma terzo, c.c. integra una contro-eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufÌicio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al thema decidendum ex art.  183, c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. 
Là dove invece essa sia basata su fatèi storici già allegati entro i termini di decadenza propri del giudizio ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, ed sinanche in Cassazione, dove non integra una questione nuova inammissibile. 
La rilevabilità ex ofÌicio della contro-eccezione è, dunque, subordinata alla allegazione - tempestiva, giacché effettuata originariamente con l'atto introdutèivo del giudizio ovvero perché le nuove circostanze fattuali sono state dedotte nei termini di cui all'art.  183 c.p.c. (così da consentirne il rilievo ofÌicioso anche oltre detèi termini) - dei fatèi posti a suo fondamento e, quindi, ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, comma terzo, c.c., del "fatto considerato dalla legge come reato", ossia delle circostanze da cui evincere la sussistenza degli elementi costitutivi (oggetèivi e soggetèivi) del reato di omicidio colposo, ex art. 589 c.p.. 
Poiché nel caso di specie dagli atèi introdutèivi del giudizio emerge che i ricorrenti odierni attori hanno dato contezza, fin dall'inizio, di fatèi che potevano essere rappresentativi di circostanze integranti il fatto-reato di omicidio colposo in danno del congiunto, da un lato esse non erano tenute a richiedere un accertamento incidentale del reato di omicidio colposo, né, a fronte dell'eccezione di parte di prescrizione quinquennale proposta dalla ### -### esse erano tenute a dedurre tempestivamente una contro eccezione in senso stretto relativa alla durata della prescrizione, rimanendo la determinazione del termine di durata della prescrizione a fronte di una individuata fatèispecie compito del giudice. 
In merito poi alla questione del dies a quo del termine di prescrizione, ritiene questo Tribunale, che lo stesso non può decorrere dal momento in cui si è verificato il fatto illecito, poiché in quel momento non è comunque noto ai familiari della vitèima. 
Ciò in quanto, nell'immediato la perdita non è manifestata come ingiusta e, in quanto tale, non acquisterà rilevanza giuridica. Infatèi è importante considerare che i familiari inizialmente risultano fortemente condizionati dall'idea che la patologia d'ingresso alle cure ha determinato il decesso del paziente. I familiari della vitèima percepiranno la sofferenza provata come “ingiusta” - solo a seguito della conoscenza o conoscibilità, da valutare in base alle ordinarie regole della diligenza, della sua riconducibilità ad un comportamento colposo o doloso dei sanitari e che potrà essere valutato solo nel momento in cui i familiari avranno visione della documentazione medica. 
E' infatèi consolidato orientamento della Suprema Corte ribadito, più volte, nelle sentenze n. 21715 del 2013 e n. 256 del 2015, che i termini di prescrizione non decorrono dal giorno in cui il danno è stato provocato e nemmeno dal momento in cui la lesione si manifesta all'esterno, ma decorre quando tale danno viene percepito, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, come un danno ingiusto causato dal comportamento di un terzo. Momento che, nel caso del danno di cui si tratta, non può che identificarsi con il rilascio delle cartelle cliniche, rilascio che è avvenuto e può considerarsi completato il 10 novembre 2017 , in quanto l'indagine sulla conoscibilità deve valutare l'evolversi nel tempo delle conseguenze del fatto illecito o dell'inadempimento, deve essere quindi ancorata a rigorosi dati obietèivi, dovendosi valutare, alla luce dell'ordinaria diligenza esigibile, la condotta del danneggiato nell'acquisire informazioni per risalire alla causa del danno e nel manifestare la reintegrazione della lesione subita. (Cassazione Civile, sez. VI, 27.01.2012, n. 1263) Venendo alla vicenda di cui è causa, che configura astrattamente un'ipotesi di reato di “omicidio colposo” con estensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, di anni sei con decorrenza dal momento del rilascio delle cartelle cliniche avvenuto solo nel mese di novembre 2017. 
Pertanto, sulla scorta di tale ricostruzione il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data della costituzione in mora del 11.04.2019 Sgombrato il campo da tali eccezioni preliminari , i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dagli attori possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di ### d'### depositata in ### in data ###, espletata nel corso del procedimento di A.T.P. R.G. n. 24660/2020 a cura del #### e del ##### hanno ricostruito la vicenda clinica osservando che: “Il caso, in sostanza, concerne il decesso di un 60 enne per presunta sepsi, avvenuto nel post-operatorio di un intervento di sostituzione valvolare aortica, espletato nel settembre 2011 presso l'### di Napoli. Parte ricorrente riconduce la sepsi a contagio nosocomiale di plurimi agenti microbici e, quindi, il decesso a difetti di prevenzione e gestione di infezioni correlate all'assistenza. Parte resistente riconduce il decesso al quadro clinico di base, condizionante elevata mortalità perioperatoria e nega gli addebiti ritenendo corretta l'attuazione delle misure di monitoraggio e prevenzione delle infezioni”.  ###, in merito alla causa del decesso dichiaravano che: “### tornando al caso di specie, stante la premessa tecnico-scientifica e la scansione dei fenomeni biologici che si ricava complessivamente dalla documentazione clinica disponibile, si è portati al convincimento che la causa più probabile del decesso va effettivamente individuata in una sepsi; tanto lo si può affermare per convergenti elementi clinici, strumentali e laboratoristici. Il paziente nel post-operatorio presentò, infatti, febbre, anemia, oligoanuria, instabilità emodinamica con tendenza all'ipotensione, alterazioni dello stato di coscienza, insufficienza respiratoria, infiltrazione/essudazione sul punto di ingresso del catetere da dialisi, acidosi, aumento della ### leucocitosi neutrofila. 
In questo contesto clinico-laboratoristico gli esami microbiologici evidenziarono, di volta in volta, plurimi agenti microbici (#### hominis, ### haemoliticus, Enterococcus faecalis, ### albicans, ### aureus ###, alcuni dei quali resistenti ai comuni antibiotici e di origine tipicamente nosocomiale. Il decorso clinico fu, infine, caratterizzato da due episodi di arresto cardiorespiratorio, in costanza di buoni esiti del trattamento cardiochirurgico. 
Su questa base va, dunque, pacificamente ammesso che il post-operatorio fu caratterizzato da una condizione settica unica responsabile della infausta evoluzione della vicenda (e non da presunti inevitabili eventi avversi riconducibili all'atto cardiochirurgico). La morte e, pertanto, da porsi in nesso di causalita materiale con la contrazione degli agenti microbici in questione e la conseguente sepsi”. 
In relazione al danno terminale i ### esponevano che “Va escluso un danno terminale perché il relativamente breve periodo di degenza post-operatoria, equivalente alla durata concreta del periodo di vita del paziente nella fase clinica interposta tra le infezioni e la morte, non può ritenersi sufficientemente esteso per produrre postumi invalidanti”. 
In ordine al danno biologico ed al danno catastrofale i ### osservavano che “Il quadro clinico infettivo ha, invece, comportato un danno biologico temporaneo (aggiuntivo rispetto a quello atteso per la degenza media dell'intervento cardiochirurgico) che vale a configurare un periodo di ### (### di 20 giorni. La morte è sopraggiunta dopo un decorso ingravescente di malattia non tale da annullare (se non negli ultimi giorni di vita) lo stato di coscienza del paziente; va ammesso, dunque, un danno catastrofale, per lo stato di sofferenza patito dal paziente nell'avvicinarsi del decesso, con lucida e cosciente percezione dell'ineludibilità della propria fine”. 
In merito al nesso eziologico tra il ricovero, l'insorgenza delle infezioni ed il successivo peggioramento delle condizioni cliniche che hanno condotto il paziente all'exitus, i ### osservavano che: “### che, per quanto detto, la fonte primaria delle plurime infezioni e individuabile in una contaminazione ambientale e/o del personale sanitario deve concludersi che le infezioni medesime sono probabilmente (nell'ottica del “più probabile che non”) riconducibili ad inadeguate misure di loro prevenzione e, quindi, a violazione delle doverose regole di condotta finalizzate alla profilassi delle infezioni derivanti dalle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica (con riferimento all'epoca in cui le prestazioni assistenziali vennero rese). Tanto in assenza di documentazione proveniente dall'### di Napoli comprovante tutte le misure idonee ad evitare il rischio di infezioni nosocomiali. Per il resto, gli atti diagnostico-terapeutici espletati nel corso del ricovero, necessari e non concretamente sostituibili da più valide alternative, talora espletati in stato di necessità, vennero attuati tempestivamente ed in maniera adeguata (fermo restando quanto riferito circa la richiesta di consulenza infettivologica che, poi, non risulta espletata). A titolo di completezza valutativa può riferirsi che l'assistenza al paziente, pur obiettivamente gravata da necessita di attenzione e di abilità tecnica, non può ritenersi esser stata connotata da elementi eccezionalmente e/o straordinariamente eccedenti abituali livelli di diligenza, tali da configurare l'ipotesi della speciale difficoltà”. 
A fronte di questo corredo probatorio risulta raggiunta la prova del nesso causale, infatti i ### hanno affermato che “La morte e, pertanto, da porsi in nesso di causalità materiale con la contrazione degli agenti microbici in questione e la conseguente sepsi.”. 
Da ciò discende, che se è ben vero che la prova del nesso causale tra il comportamento dei sanitari e l'evento dannoso deve essere fornita da chi agisce per il risarcimento dei danni (Cass. N.18392 del 2017, Cass. N. 26700 del 2018, Cass. N.27606 e 28991 del 2019) essa deve essere fornita in termini probabilistici, e non di assoluta certezza. 
Inoltre il giudizio controfattuale non può limitarsi al solo comportamento dei sanitari, ma deve considerare il dato obiettivo, della contrazione della infezione in ambito nosocomiale, ed occorre utilizzare non il criterio della certezza causa effetto, ma quello di ricostruzione del nesso causale fondato sul giudizio di probabilità logica, o del più probabile che non. 
Pertanto, occorre concentrarsi sulla verifica non solo del comportamento dei singoli sanitari, ma occorre considerare nella sua rilevanza la circostanza decisiva che il defunto avesse contratto l'infezione all'interno dell'### durante il suo ricovero. 
Infatti, nel caso di specie possiamo senz'altro fornire risposta positiva al quesito se la condotta degli ausiliari della convenuta sia stata conforme alle "leges artis" ed alla diligenza dell' “homo eiusdem generis et condicionis” sussiste invece l'elevata "probabilità logica" che una più attenta condotta della struttura in tema gestione delle infezioni nosocomiali, durante il ricovero, avrebbe evitato l'evento lesivo, verificatosi a carico del de cuius. 
In particolare, in tema di infezioni nosocomiali secondo l'insegnamento della ### Corte” si può affermare che (Cass.sez. III 23/###, n. 4864 ) “ in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della condizione patologica( o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità della esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare :1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di avere applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico; di tal che la relativa fattispecie non integra un ipotesi di responsabilità oggettiva(Cass. Sez. IIII 15/### , n.11599), mentre ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, rilevano tra l'altro ,il criterio temporale - e cioè il numero dei giorni trascorsi in ospedaleil criterio topografico - l'insorgenza dell'infezione nel sito interessato ed infineil criterio clinico - che ,in ragione della specificità dell'infezione, avrebbe dovuto permettere di verificare , in ragione della specificità dell'infezione, quali tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare . 
A fronte quindi della prova presuntiva della relativa contrazione in ambito ospedaliero, la convenuta A.O.R.N. ### “### - ### - CTO” non ha fornito la dimostrazione di avere adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle ### - in assenza di documentazione proveniente dall' A.O.R.N. ### “### - ### - CTO” comprovante tutte le misure idonee ad evitare il rischio di infezione nosocomiale - attesa l'irregolare tenuta della cartella clinica anche al fine di fornire ai ### la documentazione necessaria - al fine di soddisfare gli oneri probatori gravanti su di essa , ed in particolare : ### dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; a) ### della modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; b) ### delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami, c) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; d) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; e) La qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; f) ### di un sistema di sorveglianza e notifica; g) ### dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; h) Le procedure di controllo degli infortuni e della malattia del personale e le profilassi vaccinali; i) ### del rapporto numerico tra personale e degenti; j) La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; k) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogenisentinella; l) ### dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. 
Prive di pregio a tale proposito appaiono le contestazioni di parte resistente, come formulate nelle osservazioni alla bozza della ### in merito al rispetto delle su indicate cautele, ed esse sono state puntualmente confutate dai ### nel loro elaborato peritale e che questo Tribunale condivide in quanto prive di vizi logici e scientifici. 
In punto di quantum va premesso, quanto ai danni risarcibili, che questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle ### unite n. 26972/2008, secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, 1361; sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).  ### nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo, ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale. 
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (sul punto vedasi Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263) deve essere correttamente inteso ed infatti la ### è ripetutamente tornata sul punto, chiarendo che "Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori" (Così Cass n. 19402 del 22/08/2013). 
Pertanto, nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. 
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato. 
La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici e ciò sia nel caso in cui tale pregiudizio venga qualificato come danno morale, sia nel caso in cui venga qualificato come danno esistenziale (cfr., da ultimo, Cass. civile sez. III, 10/05/2018, n.11269). 
Nel caso di specie gli attori hanno lamentato il danno da perdita del rapporto parentale, che rientra nel novero del danno non patrimoniale, ampia categoria in cui il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde come già precisato ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad una integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita (cfr. Cassazione civile , sez. III , 30/11/2018 , n. ###). 
Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent.  n. 9834/2002 e cfr. Cass. Sez. Un., n. 26972 del 11.11.2008). In particolare, affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponda, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale, vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti). Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa (ormai ritenuto non più ammissibile dalla giurisprudenza) e atteso che la stessa si fonda non su una implicazione necessaria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit) ( ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012). Del resto, il ragionamento inferenziale su indicato, fondato sulla costruzione di una massima di esperienza, si fonda su un processo di generalizzazione dei caratteri comuni di una serie di fatti passati che, pur estranei al processo, vengono assunti come dati di partenza. In dette ipotesi il giudice fa uso di un ragionamento di tipo induttivo nel quale, però, il fatto ignorato è tratto non da un fatto secondario ma da altro fatto principale. 
Il Tribunale ritiene che le considerazioni sopra esposte abbiano particolare valore ai fini di causa. Dare ingresso a questo tipo di ragionamento probatorio nel giudizio di accertamento del danno non patrimoniale, infatti, consente di evitare che le parti si vedano costrette, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ad allegare un pregiudizio del fare. 
Con riferimento al risarcimento invocato dai nipoti la questione va affrontata e risolta su di un piano diverso. 
Deve innanzitutto rilevarsi come sia oramai superato il precedente orientamento giurisprudenziale in base al quale solo la convivenza consentiva di esteriorizzare l'intimità delle relazioni di parentela (anche allargate) e far assumere rilevanza al collegamento tra danneggiato primario e secondario.   ### la giurisprudenza più recente (cfr. Cassazione civile , sez. III , 04/10/2018 , 24162 Cassazione civile , sez. III , 20/10/2016 , n. 21230), invece, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile dimostrarne l'ampiezza e la profondità dei rapporti familiari, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l' articolo 29 Costituzione, all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare"; il rapporto nonninipoti, pertanto, non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare deceduto.
La morte di un congiunto conseguente a fatto illecito configura per tutti i superstiti del nucleo famigliare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità famigliare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale. Nell'ambito di una famiglia cosi intesa non può disconoscersi, in quanto appartenente al comune sentire, tutta l'importanza dei legami generazionali tra nonni e nipoti con la loro intrinseca capacità di trasmettere valori, educazione e cultura. 
Osservando l'evolversi dei costumi sociali, anche se è vero che a seguito delle trasformazioni subite dal sistema famiglia, che da patriarcale è diventato mononucleare, il ruolo del nonno ha anch'esso subito modifiche sostanziali, ma non per questo ha perso importanza. Ed infatti, pur se i nonni non convivono con nessuno dei nipoti, tale situazione è imputabile a circostanze di vita e non vale comunque ad escludere il permanere di vincoli affettivi e di una vicinanza psicologica con il congiunto deceduto. 
Pertanto nel caso in cui sia stata offerta ampia prova di detti vincoli affettivi e non sia stata ammessa la prova di essi per il fatto che le circostanze dedotte potevano con tutta ragionevolezza essere ritenute veritiere, deve evidenziarsi che il danno lamentato, incidendo esclusivamente sulla psicologia e sugli affetti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, ravvisabili anche in semplici allegazioni e documentazioni valutabili con il criterio di normalità, senza necessità di una prova in senso tecnico a dimostrazione del dolore e dei superstiti. 
Nel caso di specie, sono stati allegati elementi indiziari precisi e concordanti da cui poter desumere l'esistenza di una fitta trama di rapporti tra nonni e nipote defunto. 
La liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale , va effettuata da questo Tribunale in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione per il quale "al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella". 
A tale impostazione si adattano le ### redatte dal Tribunale di ### a cura dell'###, nella recentissima modifica improntata al su richiamato principio espresso dalla ### di Cassazione nella sentenza N. 10579/2021, in base alle quali si può liquidare utilizzando tali parametri , tenuto conto dell'età della vittima primaria , dell'età della vittima secondaria , della presenza di altri familiari , ed operando una decurtazione in relazione alle patologie da cui era affetto l'attore , tali comunque da incidere sulle sue prospettive di sopravvivenza, nell'importo di € 200.000,00 (###/00 ) per la sig.ra ### (coniuge convivente del defunto) e per le medesime ragioni €100,000,00 (###00) per la sig.ra ### (figlia non convivente del defunto); € 120.000,00 (###00) per il #### (figlio convivente al momento del decesso del defunto); € 100.000,00 (###00) per il sig. ### (figlio non convivente); € 20.000,00 (###00) per la sig.ra ### (nipote del defunto), € 20.000,00 (###00) per la sig.ra ### (nipote del defunto), € 20.000,00 (###00) per il sig. ### (nipote del defunto), somme da liquidarsi a titolo di perdita del rapporto parentale a seguito del decesso di ### avvenuto in data ###. 
Spetta infine ai ricorrenti a titolo di risarcimento iure hereditatis il danno catastrofale da lucida agonia inteso, essendo la morte di ### avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo ,ed essendovi la dimostrazione ,sulla scorta di quanto affermato nella consulenza tecnica, dove emergeva che “Il quadro clinico infettivo ha, invece, comportato un danno biologico temporaneo (aggiuntivo rispetto a quello atteso per la degenza media dell'intervento cardiochirurgico) che vale a configurare un periodo di ### (### di 20 giorni. La morte è sopraggiunta dopo un decorso ingravescente di malattia non tale da annullare (se non negli ultimi giorni di vita) lo stato di coscienza del paziente; va ammesso, dunque, un danno catastrofale, per lo stato di sofferenza patito dal paziente nell'avvicinarsi del decesso, con lucida e cosciente percezione dell'ineludibilità della propria fine”, anche in via presuntiva, della prova della “coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dovendosi escludere che su di esso incida la breve durata della lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte” liquidato in € 30.000,00 ( ###00) da ripartirsi secondo le regole della successione legittima e così per un totale di danno iure hereditatis in favore di € 10.000,00 (###00 ) per ### (coniuge del defunto) e per le medesime ragioni € 6.666 00 (###66) per ### (figlia del defunto); €€ 6.666 00 (###66) , € 6.666,00 (###66) per ### (figlio del defunto); € 6.666 00 (###66). 
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dì denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario ; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice dì rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed "ex multis", Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796). 
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano, come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014 e successive modificazioni e relativi scaglioni di riferimento (€ 52.000,00 ad € 260.00,00 ); pari ad € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.528 ,00 per la fase introduttiva del giudizio , € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale e così per un totale di €14.103,00 , oltre € 3.827,00 per gli onorari del procedimento per A.T.P., oltre l'aumento del 70 % per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ai sensi dell'art. 4 comma 2 del richiamato decreto pari ad € 12.551,00 e così per un totale di € 30.481,00 , oltre rimborso forfettario come per legge , con attribuzione al difensore antistatario Avv. ### stante la dichiarazione degli stessi ex art. 93 c.p.c. ; si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase d'instaurazione della lite . 
Le spese di C.T.U. liquidate in favore dei ##### e #### con separato decreto nel corso del procedimento per ATP si pongono in via definitiva a carico della parte convenuta.   P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ######### tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi del de cuius, sig. ### contro l' A.O.R.N. #### “### - ### - CTO”, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede, • In accoglimento della domanda proposta da ######### tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi del de cuius, sig. ### nei limiti dì cui in parte motiva, dichiara la responsabilità della A.O.R.N. #### “### - ### - CTO”, in persona del legale rapp.te p.t., nella produzione dell'evento dannoso di cui è causa. 
Condanna per l'effetto, l'A.O.R.N. ### “### - ### - CTO”, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di 210.000,00 (###00 ) per la sig.ra ### (coniuge convivente del defunto) e per le medesime ragioni € 106.666,66 (###00) per la sig.ra ### (figlia non convivente del defunto); € 126.666,66 (###00) per il #### (figlio convivente al momento del decesso del defunto); € 106.666,066 (###00) per il sig. ### (figlio non convivente); € 20.000,00 (###00) per la sig.ra ### (nipote del defunto), € 20.000,00 (###00) per la sig.ra ### (nipote del defunto), € 20.000,00 (###00) per il sig. ### (nipote del defunto), a titolo di risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis a seguito del decesso di ### avvenuto in data ### , oltre interessi al tasso previsto dal codice civile, dalla data del fatto sul predetto importo devalutato, in base all'indice ### alla suddetta data e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'anno successivo e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione.  • Condanna la convenuta A.O.R.N. ### “### - ### - CTO” in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore dell'Avv. ### in complessivi € 36.053,15 , di cui € 30.481,00 per onorari, € 1.000,00 per esborsi ed € 4.572,15 per rimborso spese generali del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti.  • Pone definitivamente a carico della convenuta A.O.R.N. #### “### - ### - CTO” in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese in favore dei ##### e #### come liquidate in corso del procedimento per ### con separato decreto oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e se documentate con fattura.  • Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.   Napoli, 22.05.2025 IL GIUDICE MONOCRATICO DOTT. ### D'#### della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “ firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del ### 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209

causa n. 22145/2023 R.G. - Giudice/firmatari: D'Istria Giovanni

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Tribunale di Bologna, Sentenza n. 497/2023 del 18-07-2023

... sottoposto alla visita periodica nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 81/2008, a cura del dott. ### All'esito della visita, il ricorrente veniva ritenuto non idoneo alla mansione di autista di ambulanza. Pertanto, non veniva più adibito alle predette mansioni; - in attesa di nuova collocazione lavorativa, il ricorrente venne provvisoriamente adibito presso il servizio ### dei servizi di emergenza ### 118 di ### precisando che il ricorrente non poteva essere adibito definitivamente presso tale servizio, dato che il personale era già al completo; - contestualmente, veniva individuata una possibile ricollocazione del ricorrente presso il servizio ### come autista del camper adibito ad ambulatorio mobile. In data ###, il dott. ### confermava l'idoneità delle mansioni di autista di camper adibito ad ambulatorio mobile rispetto al giudizio di non idoneità alla mansione di autista di ambulanza (doc. 8 conv.); - il ricorrente rifiutava tale nuova collocazione comunicata telefonicamente. Il ### veniva inviata email al ricorrente con cui veniva invitato a prendere servizio presso il ### (doc. 8 conv). All'incontro del 4.5.2021, venivano offerte al ricorrente le seguenti (leggi tutto)...

testo integrale

N.r.g.l. 773 /2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 773 /2022 promossa da: ### con il patrocinio dell'avv. ### RICORRENTE ### UNITÀ ### con il patrocinio dell'avv. ### RESISTENTE In punto a: licenziamento. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ###, ### conveniva in giudizio l'### di ### Il ricorrente allegava di aver lavorato part time presso la ausl di ### come autista di ambulanza. 
Allegava che, in data ###, a seguito di visita medica di idoneità alla mansione richiesta dall'### veniva dichiarato inidoneo alla mansione di autista di ambulanza in quanto affetto Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 da “degenerazione disco-somatica in ###-###; retrolistesi degenerativa di grado 1di ###; marcata degenerazione discale; bulging discale in ###-###; diffusa spondilosi” (doc. 1 ric.).  ###, con mail del 22.1.2020, lo trasferiva al centro ### (### - dipendenze) come autista del camper adibito ad ambulatorio mobile (doc. 3 ric.) Il ricorrente contestava tale assegnazione in quanto equivalente alla guida di ambulanza per la quale era stato dichiarato inidoneo. 
Con successiva visita medica del 7.6.2021, veniva dichiarato inidoneo alla guida di ambulanza ma idoneo come autista per tragitti di breve durata in ambito cittadino (doc. 4 ric.) Nel frattempo, risultava in servizio presso la sede del 118, ufficio logistica. 
Con mail del 4.5.2021, gli veniva offerta una temporanea modifica della destinazione lavorativa presso i centri vaccinali di ### o ### dove avrebbe potuto svolgere funzioni amministrative compatibili con il suo stato di salute. Veniva, inoltre, posto in ferie dal 3 al 9 maggio per definire meglio le modalità operative (doc. 5 ric.). Il ricorrente rimaneva in attesa di una comunicazione sulla definitiva assegnazione. 
In data ### riceveva un telegramma con cui veniva invitato a prendere servizio entro 7 giorni e a giustificare l'assenza dei giorni precedenti (doc. 6 ric.). 
Il ricorrente allegava che, stante la mancata comunicazione della sede ###data 19 maggio - al servizio originario presso il 118 il proprio turno di lavoro (doc. 7 ric.) e, non ottenendo risposta, il 20 maggio si presentava in servizio presso il 118, dove permaneva anche il 21 e 22 quando riceveva ordine di presentarsi in servizio presso il ### con formale comunicazione del 30.6 (doc. 8 ric.). 
Precisava il ricorrente che il 20 maggio non si era rifiutato di ricevere la consegna della comunicazione, ma si era rifiutato solo di firmare il verbale di consegna in quanto riteneva che la Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 sottoscrizione equivalesse ad accettazione della nuova destinazione. 
Il ### riceveva contestazione di addebito prot. n. ### (doc. 9 ric.) e, in data ###, successivo licenziamento per giusta causa (prot. n. ###, doc. 10 ric.) per i seguenti fatti: assenza ingiustificata dal 10 al 19 maggio; rifiuto di ricevere la comunicazione con la nuova destinazione; aver continuato a prestare servizio presso il 118 pur consapevole della inidoneità alla mansione di autista di ambulanza; recidiva per una precedente sanzione disciplinare di 6 mesi di sospensione del 22.10.2019. 
Il ricorrente contestava la tardività della contestazione disciplinare ex art. 55 bis c. 4 dlgs 165/2001 in base al quale i responsabili dell'amministrazione devono segnalare all'ufficio disciplina i fatti di rilevanza disciplinare di cui vengono a conoscenza entro 10 giorni. ### il ricorrente, i fatti contestati erano noti ai responsabili prima del 20 maggio. 
Tuttavia, solo in data ### richiedevano all'ufficio disciplina di attivare il procedimento disciplinare. 
Nel merito, contestava la sussistenza della giusta causa di recesso. Allegava che l'assenza dal 10 al 19 maggio fosse giustificata dall'attesa di un formale provvedimento dell'amministrazione di assegnazione presso la nuova sede di lavoro. Allegava, altresì, che l'assenza fosse ulteriormente giustificata in quanto il ricorrente si era rifiutato di svolgere mansioni per le quali era stato ritenuto inidoneo. Pertanto, la sua prestazione quale autista era inesigibile dall'azienda. 
In conclusione, domandava l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento irrogato dalla convenuta per difetto di proporzionalità e domandava la rideterminazione della sanzione disciplinare ex art. 63 c. 2 d.lgs. 165/2001 applicando una sanzione conservativa del rapporto di lavoro. Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta alla reintegra del ricorrente ed il pagamento di un'indennità risarcitoria ai sensi di legge. 
Con vittoria di spese. 
Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022
Si costituiva ritualmente la ### di ### contestando quanto ex adverso dedotto. 
Parte resistente allegava che: - prima del licenziamento de quo, il ricorrente era stato sanzionato con una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 6 mesi per irregolarità nel servizio (doc. 4 conv.). Il ricorrente non forniva giustificazioni nel merito ma eccepiva esclusivamente decadenze dal procedimento disciplinare. Tale sanzione disciplinare non è mai stata impugnata; - al rientro dal lavoro a seguito della sospensione, il ricorrente veniva sottoposto alla visita periodica nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 81/2008, a cura del dott. ### All'esito della visita, il ricorrente veniva ritenuto non idoneo alla mansione di autista di ambulanza. 
Pertanto, non veniva più adibito alle predette mansioni; - in attesa di nuova collocazione lavorativa, il ricorrente venne provvisoriamente adibito presso il servizio ### dei servizi di emergenza ### 118 di ### precisando che il ricorrente non poteva essere adibito definitivamente presso tale servizio, dato che il personale era già al completo; - contestualmente, veniva individuata una possibile ricollocazione del ricorrente presso il servizio ### come autista del camper adibito ad ambulatorio mobile. In data ###, il dott. ### confermava l'idoneità delle mansioni di autista di camper adibito ad ambulatorio mobile rispetto al giudizio di non idoneità alla mansione di autista di ambulanza (doc. 8 conv.); - il ricorrente rifiutava tale nuova collocazione comunicata telefonicamente. Il ### veniva inviata email al ricorrente con cui veniva invitato a prendere servizio presso il ### (doc.  8 conv). 
All'incontro del 4.5.2021, venivano offerte al ricorrente le seguenti collocazioni alternative: presso il ###T. come autista di camper o presso il dipartimento attività amministrative ### per lo svolgimento di funzioni amministrative presso i punti vaccinali di ### o ### Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 - con mail del 4.5.2021, il ricorrente veniva assegnato al centro vaccinale e gli veniva richiesto di scegliere fra le due sedi indicate. Veniva assegnato in ferie dal 3 all'8 maggio 2021 per definire i dettagli operativi (doc. 8 conv.); - il ricorrente non dava riscontro e rimaneva assente ingiustificato dal 10 al 19 maggio 2021; - a fronte della mancata scelta della sede ###data ### veniva assegnato al servizio tossicodipendenze con decorrenza dal giorno 21.5.21 (doc. 12 conv.). In pari data, essendo il ricorrente rientrato in servizio presso la logistica del SET 118 di ### gli veniva consegnata a mani la suddetta missiva che rifiutava di ricevere. Il ### veniva inviata ulteriore e-mail al ricorrente in cui veniva reiterato l'invito a prendere servizio presso la sede assegnata (doc. 13 conv.); - in data ### il ricorrente non si presentava al lavoro; - in data ### veniva svolta nuova visita medica all'esito della quale il ricorrente risultava “### con limitazioni e prescrizioni - Non idoneo ad attività di autista soccorritore.  ### per attività esclusivamente di autista, per tragitti di breve durata in ambito cittadino” (doc. 15 conv.). il ricorrente impugnava detto giudizio ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 81/2008. In data ###, l'organismo di vigilanza confermava il giudizio espresso (doc. 16 conv.); - a seguito dei numerosi inviti a prendere servizio ed in assenza di giustificazioni rese dal ricorrente, in data ### venivano segnalati all'ufficio procedimenti disciplinari i comportamenti tenuti dal ricorrente (doc. 17 conv.). Il ###, l'UPD contestava al ricorrente le violazioni di cui al ricorso e lo convocava a sua difesa per il giorno 2.9.21 (doc. 18 conv.). A conclusione del procedimento disciplinare, in data ### veniva irrogato al ricorrente il licenziamento per giusta causa. 
In diritto, in merito alla decadenza dal termine per iniziare il procedimento disciplinare, parte resistente allegava che il termine legale non debba intendersi perentorio, purché non sia compromesso il diritto di difesa del dipendente. 
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RG n. 773/2022
Nel merito, contestava le difese del ricorrente. Rilevava che l'assegnazione presso il ### fosse compatibile con l'esito della visita medica e che non fosse giustificata l'assenza dal servizio in quanto era stata rimessa al ricorrente la scelta fra le due sedi di ### e ### Pertanto, anche in considerazione della recidiva nel biennio precedente, sosteneva la legittimità e proporzionalità del licenziamento irrogato. In subordine, domandava di detrarre dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento, l'aliunde perceptum. 
Con vittoria di spese. 
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l'escussione testimoniale e dalla documentazione prodotta dalle parti. 
All'udienza del 6.7.2023, a seguito di discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza, assegnando il termine do 60 giorni per il deposito della motivazione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si osserva che i fatti allegati da parte resistente sono stati integralmente provati e confermati dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria testimoniale. 
È stato provato che l'azienda sanitaria, all'esito del giudizio di inidoneità alle mansioni, ha posto in essere i necessari accorgimenti per tutelare suo stato di salute del ricorrente. 
Il teste Fabbri (escusso all'udienza del 14.4.2023) ha dichiarato: “Ho conosciuto il ricorrente che era autista di ambulanza, appena vi è stato il giudizio di inidoneità nel periodo del ### per il signor ### avutane notizia, ho tolto dai turni che avevo già predisposto il signor ### sostituendolo con altro operatore. 
In attesa di ricollocazione fu messo in ambiente in cui non aveva carichi di lavoro tali da comportare movimentazione manuale, in logistica, ove si occupava di portare i mezzi dal meccanico ovvero della consegna delle dotazioni per le ambulanze”. 
La teste Coredenos (escussa all'udienza del 5.5.23) ha dichiarato: “Ricordo la posizione del signor ### non appena il signor Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 ### è stato ritenuto inidoneo alle mansioni di autista di ambulanza gli ho tolto subito l'assegnazione a detta attività specifica, in collaborazione con il coordinatore che seguiva quell'unità assistenziale di emergenza territoriale 118. 
In contemporanea ho segnalato subito l'inidoneità del signor ### alla collega ### che si occupava della ricollocazione dei lavoratori che non erano più idonei. 
In attesa della ricollocazione abbiamo destinato il signor ### al supporto dell'attività di logistica del 118 emergenza territoriale”. 
In particolare, è stato provato che la resistente ha individuato mansioni alternative compatibili con il precedente giudizio di incompatibilità del ricorrente alla guida di ambulanza. 
La teste ### (escussa all'udienza del 14.4.23) ha dichiarato: “### di ricollocare il signor ### mi sono rivolta, così come è consuetudine fare, al ### che credo avesse prescritto le limitazioni per il signor ### chiedendogli se la collocazione dell'operatore presso il ### come autista di camper per la somministrazione del metadone fosse compatibile con il suo stato di salute.  ### appreso il contenuto dell'attività che sarebbe stata assegnata al signor ### e che consisteva nella guida di un camper all'interno di un percorso cittadino predefinito che comportava circa quattro fermate nel corso del turno lavorativo, ha riferito che gli pareva potesse andare bene ma che si riservava di assumere ulteriori chiarimenti dalla ### che è la responsabile dell'### per poi darmi una risposta definitiva. 
Successivamente ho ricevuto la risposta del ### tramite mail che confermava l'idoneità del signor ### alla nuova mansione”. 
Il teste ### medico del lavoro che ha svolto la prima visita al ricorrente (escusso all'udienza del 14.4.23) ha dichiarato: “Ho fatto io la prescrizione di limitazione all'attività del signor ### Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022
Come si fa di solito dopo detta prescrizione di limitazione la signora ### mi ha contattato per verificare quali fossero le attività alternative a cui il signor ### potesse essere adibito. 
Tra queste mi ha sottoposto anche la collocazione dell'operatore come autista del camper per la somministrazione del ### E' passato molto tempo però posso riferire che dopo aver assunto il programma dettagliato dell'attività che in concreto avrebbe dovuto svolgere il signor ### ho espresso parere favorevole a detta attività. 
Mi pare di ricordare di aver dato il parere favorevole in prima battuta con una mail, poi non ricordo dopo quali passaggi formali non ricordo se io o una collega abbiamo espresso il nuovo giudizio di idoneità”. 
Le predette circostanze sono, altresì, provate documentalmente dallo scambio di e-mail fra la dott.ssa ### e il dott.  ### (doc. 8 conv.). 
Si osserva, altresì, che a seguito di ulteriore visita medica del 7.6.21 (convalidata dall'organismo di vigilanza il ###), la valutazione del dott. ### è stata formalmente confermata (docc. 15 e 16 conv.). 
È stato documentato che la convenuta, a seguito del rifiuto verbale del ricorrente di svolgere le mansioni di autista di camper presso il ### gli ha prospettato l'ulteriore collocazione alternativa presso l'hub vaccinale, con possibilità di scelta fra le sedi di ### e ### e che - a seguito di invio di formale comunicazione mediante e-mail - il ricorrente non ha fornito risposta in merito. 
Nell'email inviata da parte resistente al ricorrente il giorno 4.5.2021 (doc. 8 ric.) si legge: “###mo Sig. ### data la sua inidoneità alla funzione di autista di ambulanza e come da colloquio intercorso in data odierna, le confermo che è assegnato temporaneamente alla ### amministrativa territoriale in favore dei punti vaccinali. La sua funzione sarà quella di attività amministrativa per la registrazione delle persone Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 vaccinate. Riguardo alla sede lavorativa, visto l'indirizzo di residenza depositato in ### le propongo (a sua scelta) la sede vaccinale di ### oppure la sede vaccinale di ### Mi dica quale preferisce che così possiamo individuare la persona che le farà da tutor di inserimento. Rimane da capire operativamente da quando prende servizio: in parte questo dipende dalla velocità con la quale risponde a questa mail che mi consente di definire tutti gli ultimi dettagli. Da parte nostra, posso solo assegnarle questa settimana di ferie per definire al meglio i dettagli operativi. Rimango in attesa di un suo cenno e le auguro una buona giornata”. 
In senso conforme, la teste ### che ha confermato i fatti: “Confermo che il ### si è tenuto un incontro al quale abbiamo partecipato la signora #### io e il signor ### in cui gli ho spiegato come non potesse restare alla centrale operativa e gli ho offerto di essere ricollocato al ### incarico che già precedentemente aveva rifiutato, ovvero una posizione di assistente amministrativo in un punto vaccinale che in quel momento aveva bisogno di nuove risorse. 
Il signor ### ha nuovamente rifiutato l'incarico presso il ### e quindi gli ho sottoposto e caldeggiato la ricollocazione presso un punto vaccinale. 
Il signor ### non ha risposto, gli ho illustrato l'attività che sarebbe andato a fare garantendogli che comunque sarebbe stato per un periodo in affiancamento. Il signor ### non ha risposto in modo né negativo né positivo pertanto mi sono riservata di inviargli una mail che sintetizzava quanto ci eravamo detti a mò di verbale e così ho fatto al mio ritorno in ufficio. 
Nella mail gli ho indicato due sedi diverse con possibilità di scelta tra due punti vaccinali diversi vicini alla sua abitazione. 
Non ho avuto alcuna risposta via mail”. 
È stato provato che il ricorrente, al rientro dalle ferie assegnate dal 3 all'8 maggio 2021, non si è presentato al lavoro dal 10 al 19 maggio e che la resistente ha più volte tentato di mettersi in contatto con lui sia telefonicamente che mediante Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 invio di un telegramma (docc. 10 e 11 conv.). Inoltre, nonostante i numerosi solleciti, il ricorrente non ha mai fornito alcuna giustificazione alla propria assenza se non in sede di procedimento disciplinare. 
La teste ### ha dichiarato: “Il lunedì successivo mi sono accorta che il signor ### non aveva preso servizio ove era ancora formalmente assegnato cioè presso la centrale operativa del 118 ove svolgeva credo attività di supporto alle attività amministrative. 
Ho provato a chiamarlo telefonicamente e gli ho lasciato un messaggio in segreteria, ciò è accaduto anche il giorno successivo, ma non sono mai stata richiamata. 
Nei giorni successivi ho sentito anche le colleghe ### e ### ma nessuna aveva avuto notizie del signor ### pertanto abbiamo deciso di spedirgli un telegramma che credo abbia redatto il signor ### Reggiani”. 
Quest'ultimo (escusso all'udienza del 14.4.23) ha dichiarato: “Confermo che il ### ho redatto io il telegramma da inviare al ricorrente richiedendo che lo stesso giustificasse l'assenza ingiustificata che durava già da diversi giorni. 
Le colleghe mi hanno riferito di aver provato a contattare il signor ### in tutti i modi ma di non esservi riuscite né telefonicamente, né con e-mail, né attraverso rete di conoscenze”. 
La teste Coredenos ha dichiarato: “Non ricordo con precisione la data, ricordo tuttavia una riunione cui hanno partecipato il signor ##### ed io, in cui sono state presentate al signor ### due possibili ricollocazioni una presso un centro vaccinale, l'altra mi pare alla guida del mezzo che utilizza la psichiatria per raggiungere i pazienti sul territorio, credo per la somministrazione di farmaci. 
Il signor ### all'esito dell'incontro si è riservato una risposta. 
Successivamente non ho più ricevuto dal signor ### né richieste di ferie o permessi o altro che giustificassero assenze. 
Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022
Sono stata contattata dalla signora ### che mi chiedeva se avevo avuto sue notizie perché non si era presentato al lavoro e non rispondeva al telefono”. 
Inoltre, è stato provato che il ricorrente si è rifiutato di ricevere la raccomandata a mani di cui è stata tentata la consegna il ### con cui veniva assegnato al ### e invitato ulteriormente a fornire giustificazione per il periodo di assenza (doc. 12 conv.). Il teste ### ha dichiarato: “La signora ### poi ha trovato una nuova collocazione per il signor ### e dopo aver assunto il parere favorevole del medico competente che aveva prescritto la limitazione ha provveduto a formalizzare il nuovo incarico. 
Confermo di aver consegnato io a mano al ricorrente alla presenza anche del signor ### la raccomandata in cui veniva comunicata allo stesso la nuova collocazione. Non ricordo con esattezza il giorno era comunque la fine del mese di maggio. 
Non ricordo se nella lettera fosse indicata la presa in servizio già il giorno successivo. 
Non ricordo esattamente quale fosse la nuova collocazione, tuttavia ricordo che vi era l'indicazione che il signor ### doveva prendere contatti con la signora ### Il signor ### non ha ritirato la raccomandata a mani e io e il signor ### abbiamo redatto il verbale di mancata consegna che abbiamo inviato al signor ### Reggiani”. 
Il teste ### (escusso all'udienza del 14.4.23) ha dichiarato: “Ero presente il ### quanto la signora ### ha cercato di consegnare al signor ### una raccomandata a mano. 
La signora ### che mi aveva chiesto di accompagnarla mi ha riferito che nella raccomandata era indicata la nuova collocazione del signor ### che era stata concordata con la signora ### Il signor ### non ha voluto ritirare la raccomandata quindi noi abbiamo redatto un verbale di mancata consegna”. 
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la sanzione del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogata al ricorrente sia legittima. 
Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022
Ai sensi dell'art. 55 quater c. 1 lett. b) “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione”. 
Le giustificazioni adottate dal ricorrente e reiterate nel ricorso introduttivo, in merito all'esigenza di tutelare il proprio stato di salute, non possono trovare accoglimento. Come già esposto sopra, la resistente ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari a tutelare lo stato di salute del ricorrente, a fronte della dichiarazione di inidoneità alle mansioni di autista di ambulanza. La resistente si è preliminarmente accertata della compatibilità delle mansioni di autista di camper con il giudizio di incompatibilità alla guida di ambulanza. Ha richiesto preventivamente il parere del medico, dott. ### e, successivamente, è intervenuta una doppia valutazione medica di compatibilità con le predette mansioni. Inoltre, anche ipotizzando una effettiva incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con le mansioni di autista di camper, l'### ha offerto al ricorrente mansioni amministrative presso i centri vaccinali - che non comportavano la guida di alcun mezzo - e rimettendo allo stesso la possibilità di scegliere la sede fra ### e #### sanitaria ha, dunque, più volte tentato di mettersi in contatto con il sig. ### cercando di venire incontro alle sue esigenze senza ricevere alcuna risposta dallo stesso, neppure a fronte del chiaro invito rivolto al ricorrente di scegliere la sede dell'Hub vaccinale che meglio rispondeva alle proprie esigenze (di cui al doc. 8 conv. “le propongo (a sua scelta) la sede vaccinale di ### oppure la sede ###/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 ### Mi dica quale preferisce … rimango in attesa di un suo cenno”). 
Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza dall'azione disciplinare lamentata dal ricorrente in merito al ritardo della segnalazione all'### Ai sensi dell'art. 55 bis c. 4 “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza”. Dispone, ulteriormente, il comma 9 ter “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”. 
Nel caso in esame, non emerge alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente, essendogli stata pienamente riconosciuta la possibilità (come concretamente realizzata) di difendersi nell'ambito del procedimento disciplinare. Inoltre, contrariamente a quanto allegato da ### nel ricorso introduttivo, il ritardo nella comunicazione dei fatti all'UPD non denota “contraddittorietà ed insicurezza” nell'agire amministrativo. Al contrario, come emerge chiaramente a seguito dell'accertamento della concreta dinamica dei fatti, l'azienda sanitaria resistente ha posto in essere un comportamento improntato a buona fede, invitando il ricorrente più volte a fornire le proprie Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 giustificazioni e a prendere servizio senza mai ricevere alcun riscontro da questo. Solo a seguito dell'ennesimo rifiuto di prendere servizio presso la sede assegnata, sono stati inviati gli atti all'ufficio procedimenti disciplinari. 
Non sussistendo alcuna valida giustificazione per l'assenza dal lavoro dal 10 al 19 maggio 2019, il comportamento del ricorrente ricade nell'ipotesi di cui all'art. 55 quater già richiamato. Alla luce comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, anche alla luce della contestata recidiva per precedente sospensione per 6 mesi nel biennio precedente, il licenziamento per giusta causa irrogato al sig. ### deve ritenersi legittimo. 
Il ricorso, pertanto, viene respinto. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo sulla base del d.m. 55/14 - valore indeterminato, parametri minimi in considerazione della semplicità dell'accertamento in fatto, in buona parte documentale.  P.Q.M.  IL TRIBUNALE, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa ### definitivamente decidendo, così giudica: x respinge il ricorso promosso da ### x condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del processo che liquida in € 5.664,00 per compensi di avvocato, oltre accessori, ove dovuti.  ### 6.7.2023 Il Giudice Unico Dott.ssa ### n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022

causa n. 773/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Pugliese Maria Luisa

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