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Tribunale di Monza, Sentenza n. 116/2026 del 28-01-2026

... anche quelli goduti di fatto durante i periodi di sospensione delle attività didattiche , per le vacanze, natalizie e pasquali, per concorsi, per i seggi elettorali e nei primi giorni di settembre e gli ultimi del mese di giugno. Tale interpretazione, tuttavia, contrasta con i principi espressi dalle sentenze e ordinanze sopra riportate, secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva,. A fronte dell'allegazione della ricorrente di non aver fruito di alcuni giorni di ferie maturati negli anni scolastici di riferimento, gravava dunque sull'amministrazione l'onere di provare, alternativamente, o che la docente avesse fruito delle ferie, ovvero che in ogni caso il Ministero avesse posto la propria dipendente nell'occasione di goderne, avvertendola debitamente che in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. v.g. 1450/2025 con trattazione scritta tra ### ATTORE/I e DELL'###'###/### 27 gennaio 2026, la dott. ssa ### ha emesso la seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Sezione Lavoro CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1450/2025 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### contro Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ###'#### e ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### Oggetto : ferie MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il #### riferiva di essere un'insegnante della ### che dal 16.11.16 al 30.6.20 era stata utilizzata dal Ministero dell'### e del ### in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato; che , nei giorni in cui non si svolgevano le lezioni, ma che rientravano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del ### 16 aprile 1994 n. 297, era rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedevano la presenza fisica a scuola; che in particolare : l'anno scolastico 2016/2017 aveva prestato 227 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 18,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 20,92 di ferie; l'anno scolastico 2017/2018 aveva prestato 138 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 11,50 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 13,50 di ferie".  l'anno scolastico 2018/2019 aveva prestato 258 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 21,50 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 24,50 di ferie; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 l'anno scolastico 2019/2020 aveva prestato 273 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,75 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,75 di ferie; che durante i suddetti anni non aveva richiesto alcun giorno di ferie; Tanto premesso la ricorrente ha allegato che aveva diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per le ferie sopra indicate e mai fruite e ha chiesto quindi che il MIM venisse condannato a tale titolo al pagamento della somma di euro 5.200,00. 
Infine la ricorrente ha rilevato che non aveva richiesto di usufruire delle ferie residue o dei riposi per le festività soppresse, né i ### l'avevano invitata a farlo , né l'avevano informata che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva. 
Si costituiva il resistente chiedendo il rigetto del ricorso. 
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso. 
Invero la Cassazione , con ordinanza n. 14268 del 05/05/2022, ha ritenuto che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C- 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro . 
Quanto sopra è stato confermato dalla suprema corte nella sentenza 21780 del 08/07/2022, che ha così motivato: “in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (…..) siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie; la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.   In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'### deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile lav. 14 giugno 2018, nr.15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” . 
Infine il principio è stato ribadito nelle ordinanze del 2024 riportate dalla ricorrente nelle note conclusive e nella ### 17.6.2024 nr. 16715, secondo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 cui “al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolar modo l'art. 5 comma 6 del d.l. n.95/2012, come integrato dall'art. 1 comma 55 l. n.228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.2 della Direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” Tale orientamento è stato confermato anche in seguito dalla Cassazione , da ultimo nella ordinanza 11968/25. 
Nel caso di specie, la lavoratrice ricorrente ha dato prova dello svolgimento di 4 incarichi a tempo determinato (mediante la produzione dell'attestazione di servizio), con relativa maturazione dei giorni di ferie. 
Ha indicato poi i giorni di ferie complessivamente maturati in relazione a ogni anno scolastico, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva all'art. 26 e calcolato in proporzione rispetto al periodo di servizio prestato. 
Il numero di giorni di ferie maturati non è stato contestato dal Ministero .   Quest'ultimo ha contestato piuttosto il numero di giorni di ferie e festività soppresse che la ricorrente ha dichiarato di avere goduto per quanto riguarda gli a.s. 2016/2017 e 2019/2020.  ### è fondata. 
Infatti nel primo anno la ricorrente ha chiesto di fruire di un giorno di ferie e, nel secondo anno, di 23 giorni di ferie e di 3 di festività soppresse, come risulta dai documenti prodotti dal ### Pertanto alla ricorrente spetta l'indennità per ferie e festività soppresse nella seguente misura : anno scolastico 2016/2017 20,92 (21,92 - 1 fruito); Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 anno scolastico 2017/2018 13,50 anno scolastico 2018/2019 24,50 ; per l'anno scolastico 2019/2020 non spetta alcuna indennità in quanto la ricorrente ha maturato 25,75 tra ferie e festività soppresse e ha fruito di 26 giorni tra ferie e festività soppresse. 
Va detto poi che il resistente ha eccepito che nei giorni di ferie goduti andavano conteggiati anche quelli goduti di fatto durante i periodi di sospensione delle attività didattiche , per le vacanze, natalizie e pasquali, per concorsi, per i seggi elettorali e nei primi giorni di settembre e gli ultimi del mese di giugno. 
Tale interpretazione, tuttavia, contrasta con i principi espressi dalle sentenze e ordinanze sopra riportate, secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva,. 
A fronte dell'allegazione della ricorrente di non aver fruito di alcuni giorni di ferie maturati negli anni scolastici di riferimento, gravava dunque sull'amministrazione l'onere di provare, alternativamente, o che la docente avesse fruito delle ferie, ovvero che in ogni caso il Ministero avesse posto la propria dipendente nell'occasione di goderne, avvertendola debitamente che in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria. 
Siffatta prova liberatoria non è stata fornita dal Ministero.  ### deve essere dunque condannato alla corresponsione a parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute e per festività soppresse nella misura sopra indicata. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Le spese di giudizio vanno compensate stante la reciproca soccombenza e il contrasto giurisprudenziale in atto.  P.Q.M.   Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: 1) condanna il Ministero alla corresponsione, a parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute, per gli a.s. dal 2016/2017 al 2018/2019 nella seguente misura : anno scolastico 2016/2017 per 20,92 giorni , anno scolastico 2017/2018 per 13,50 giorni , anno scolastico 2018/2019 per 24,50 giorni; 2) rigetta la domanda per l'a.s. 2019/2020; 3) compensa le spese di giudizio. 
Il Giudice dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 1450/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Lentini Giovanni, Claudia Beatrice Lojacono

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 103/2026 del 28-01-2026

... con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013. In altri termini, con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE - ### E ### Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del ### e in persona del ### all'udienza del 28/1/2026, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. ### nell'interesse di ### ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2939/2025 R.G., promossa DA ### (C.F.: ###) rappresentata e difesa dall'avv. ####'#### in persona del legale rappresentante pro tempore, ### RESISTENTE CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente - docente a tempo determinato - attualmente in servizio presso l'I.S.  “Ferrigno-Accardi-Titone” di ### - ha esposto di avere prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato nel corso degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Ha dedotto di non avere potuto usufruire, durante tali annualità, delle ferie maturate e di non essere stata invitata dal Dirigente scolastico al godimento delle stesse. 
La ricorrente, ritenendo di avere diritto al pagamento dell'indennità per le ferie maturate e non godute e fornendo una interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, commi 54 ss della l. n. 228/2012 e delle disposizione del ### di settore, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del merito al fine di sentire accogliere le seguenti Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'### resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE. 2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente agli a.s. 2022/2023 (12.09.2022 - 30.06.2023), 2023/2024 (01.09.2023 - 30.06.2024), della monetizzazione delle ferie maturate e non godute e, pertanto, riconoscerle la relativa indennità sostitutiva. 3. Per l'effetto condannare le ### resistenti al pagamento dell'indennità sostitutiva ferie maturate e non godute in favore della ricorrente per l'importo pari ad € 2.656,30 o al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”.  2. ### dell'### e del merito, benché regolarmente evocato, non si è costituito.  3. La causa, stante la natura documentale della stessa, è stata decisa all'odierna udienza tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c.  4. Al fine di vagliare la fondatezza del ricorso è necessario procedere ad una breve ricostruzione del variegato panorama normativo e giurisprudenziale esistente in materia di ferie.  4.1. In punto di diritto, va quindi preliminarmente osservato che la materia della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo determinato era regolata, fino all'entrata in vigore del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012, dagli artt.  13 e 19 del C.C.N.L. ### 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007). 
La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.  ###. 19, comma 2, del C.C.N.L. prevedeva: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. 
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
La norma disponeva quindi: a) la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); b) la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.  ###. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in legge 135/2012 del 07.08.2012, ha introdotto la seguente disciplina: “le ferie spettanti al personale, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. 
La legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha disciplinato la fattispecie delle ferie dei docenti all'art. 1 co. 54 ss. 
In particolare, il comma 54 ha previsto che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. 
Il co. 55 ha invece modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la ### nazionale per le società e la borsa (###, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013. 
In altri termini, con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.  4.2. Le superiori disposizioni vanno devono essere interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritto alle ferie ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. 
La Corte di Giustizia dell'### è più volte intervenuta sulla tematica relativa alle ferie, precisando che: a) ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della ### 2003/99, deve beneficiare “di un diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane”; diritto che “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione” (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385, p. 22); b) il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto “a ferie annuali retribuite” (cfr. Corte giustizia UE, 20.1.2009, n. 350, p. 60); c) la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite è “di consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione” (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385, p. 26); d) l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione: in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (cfr. Corte giustizia UE, 16.03.2006, n. 131, p. 50); Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 e) il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'### È stato, infatti, precisato che “tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 29) nonché che “quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti” (cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 22); f) il lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute e che “la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro ” (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 34); g) l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 “osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto” (Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 24); h) l'art. 7 della direttiva 2003/88 osta anche “a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (v. Corte di ###, 18.1.2024, n. 53); g) in linea di principio, la direttiva più volte citata non osta a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto “purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce” (cfr. Corte Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ###, 6.11.2018, n. 874, p. 24); a tal proposito, “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 45).  4.3. La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recentemente richiamata dalla Suprema Corte di Cassazione con le pronunce nn. 21780/2022, 17643/2023 e 3339/2024. 
In quest'ultimo provvedimento, i giudici di legittimità hanno precisato che “secondo l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 135 del 2012) conforme al diritto dell'### “a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite; b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018); c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. 23153/2022; Cass. n. 21780/2022). 
La Corte di Giustizia in data 18 gennaio 2024, in C-218/2022 ha inoltre affermato che l'art. 7 della direttiva 203/88/CE del ### europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, e l'art. 31, PAR. 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego, sia negli anni recedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non avere goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 5. In ragione delle superiori coordinate ermeneutiche è stato affermato che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” nonché “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Civ. n. 16715/2024).  6. Passando alla disamina del caso di specie, va premesso che la ricorrente ha lamentato di non essere stata adeguatamente informata del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne. 
In applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche si osserva che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia invitato il lavoratore a godere delle ferie ovvero abbia avvisato lo stesso che, in caso di mancata fruizione delle stesse, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento. 
Ma, a fronte della mancata costituzione in giudizio, simile prova non è stata fornita dal Ministero dell'### e del merito, il quale, pertanto, in applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che dell'art. 36 Cost., non può che essere condannato al pagamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dalla ricorrente al momento della cessazione dei rapporti di lavoro.  7. Con riferimento alla quantificazione dei giorni residui, appaiono manifestamente corretti i conteggi elaborati dalla ricorrente in quanto determinati alla luce della normativa rilevante nella specie. 
Allo stesso modo, appare corretta la quantificazione della retribuzione dovuta, sulla base delle retribuzioni così come indicate nei contratti di lavoro e della durata degli incarichi. 
Pertanto, il Ministero convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente, della somma lorda di € 2.656,30 oltre interessi come per legge. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: - condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento in favore della parte ricorrente della somma lorda di € 2.656,30 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute per i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi negli anni scolastici di cui è causa, oltre interessi come per legge; - condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 1.030,00 oltre IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'antistatario. 
Così deciso in ### il ##### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 2939/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Giardina

M
5

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 102/2026 del 28-01-2026

... con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013. In altri termini, con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE - ### E ### Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del ### e in persona del ### all'udienza del 28/1/2026, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. ### nell'interesse di ### nonché delle note depositate dal dottor ### nell'interesse di parte resistente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2935/2025 R.G., promossa DA ### (CF. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ####'#### (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, ### - ### (C.F.  ###), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art.  417 bis c.p.c. dal dottore ### dalla Dr.ssa ### (C.F.  ###) e dalla Dr.ssa ### (C.F. ###), in servizio presso l'### - ### di ### RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente ### - docente a tempo determinato attualmente in servizio presso il ### “### Morello” di ### del ### - ha esposto di avere prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione convenuta in forza del contratto di lavoro a tempo determinato nel corso dell'anno scolastico 2023/2024. Ha dedotto di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 non avere potuto usufruire, durante tali annualità, delle ferie maturate e di non essere stata invitata dal Dirigente scolastico al godimento delle stesse. 
La ricorrente, ritenendo di avere diritto al pagamento dell'indennità per le ferie maturate e non godute e fornendo una interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, commi 54 ss della l. n. 228/2012 e delle disposizioni del ### di settore, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del merito al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'### resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE. 2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente all'a.s. 2023/2024 (11.09.2023 - 30.06.2024), della monetizzazione delle ferie maturate e non godute e, pertanto, riconoscerle la relativa indennità sostitutiva. 3. Per l'effetto condannare le ### resistenti al pagamento dell'indennità sostitutiva ferie maturate e non godute in favore della ricorrente per l'importo pari ad € 1.604,00 o al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”.  2. ### dell'### e del merito, con memoria depositata in data ###, ha chiesto il rigetto del ricorso e in subordine la condanna al pagamento delle spese diversamente quantificate.  3. La causa, stante la natura documentale della stessa, è stata decisa all'odierna udienza tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c.  4. Al fine di vagliare la fondatezza del ricorso è necessario procedere ad una breve ricostruzione del variegato panorama normativo e giurisprudenziale esistente in materia di ferie.  4.1. In punto di diritto, va quindi preliminarmente osservato che la materia della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo determinato era regolata, fino all'entrata in vigore del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012, dagli artt.  13 e 19 del C.C.N.L. ### 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007). 
La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.  ###. 19, comma 2, del C.C.N.L. prevedeva: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. 
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. 
La norma disponeva quindi: a) la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); b) la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.  ###. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in legge 135/2012 del 07.08.2012, ha introdotto la seguente disciplina: “le ferie spettanti al personale, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. 
La legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha disciplinato la fattispecie delle ferie dei docenti all'art. 1 co. 54 ss. 
In particolare, il comma 54 ha previsto che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. 
Il co. 55 ha invece modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la ### nazionale per le società e la borsa (###, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. 
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013. 
In altri termini, con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.  4.2. Le superiori disposizioni vanno devono essere interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritto alle ferie ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. 
La Corte di Giustizia dell'### è più volte intervenuta sulla tematica relativa alle ferie, precisando che: a) ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della ### 2003/99, deve beneficiare “di un diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane”; diritto che “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione” (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385, p. 22); b) il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto “a ferie annuali retribuite” (cfr. Corte giustizia UE, 20.1.2009, n. 350, p. 60); c) la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite è “di consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione” (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385, p. 26); d) l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 retribuzione: in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (cfr. Corte giustizia UE, 16.03.2006, n. 131, p. 50); e) il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'### È stato, infatti, precisato che “tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 29) nonché che “quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti” (cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 22); f) il lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute e che “la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro ” (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 34); g) l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 “osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto” (Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 24); h) l'art. 7 della direttiva 2003/88 osta anche “a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (v. Corte di ###, 18.1.2024, n. 53); g) in linea di principio, la direttiva più volte citata non osta a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 riporto “purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce” (cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 24); a tal proposito, “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 45).  4.3. La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recentemente richiamata dalla Suprema Corte di Cassazione con le pronunce nn. 21780/2022, 17643/2023 e 3339/2024. 
In quest'ultimo provvedimento, i giudici di legittimità hanno precisato che “secondo l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 135 del 2012) conforme al diritto dell'### “a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite; b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018); c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. 23153/2022; Cass. n. 21780/2022). 
La Corte di Giustizia in data 18 gennaio 2024, in C-218/2022 ha inoltre affermato che l'art. 7 della direttiva 203/88/CE del ### europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, e l'art. 31, PAR. 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego, sia negli anni recedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 di lavoro e non abbia dimostrato di non avere goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.  5. In ragione delle superiori coordinate ermeneutiche è stato affermato che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” nonché “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Civ. n. 16715/2024).  6. Passando alla disamina del caso di specie, va premesso che la ricorrente ha lamentato di non essere stata adeguatamente informata del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne. 
In applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche si osserva che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia invitato il lavoratore a godere delle ferie ovvero abbia avvisato lo stesso che, in caso di mancata fruizione delle stesse, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento. 
Ma simile prova non è stata fornita dal Ministero dell'### e del merito, il quale, pertanto, in applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che dell'art. 36 Cost., non può che essere condannato al pagamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dalla ricorrente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.  7. Con riferimento alla quantificazione dei giorni residui, appaiono manifestamente corretti i conteggi elaborati dalla ricorrente in quanto determinati alla luce della normativa rilevante nella specie. 
Allo stesso modo, appare corretta la quantificazione della retribuzione dovuta, sulla base delle retribuzioni così come indicate nei contratti di lavoro e della durata degli incarichi. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Pertanto, il Ministero convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente, della somma lorda di € 1.604,00 oltre interessi come per legge.  8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: - condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento in favore della parte ricorrente della somma lorda di € 1.604,00 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute per il rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso nell'anno scolastico di cui è causa, oltre interessi come per legge; - condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 1.030,00 oltre IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'antistatario. 
Così deciso in ### il ##### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 2935/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Giardina

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 12817/2025 del 12-12-2025

... nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull‘assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da ###19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015”. Il legislatore è ancora intervenuto in materia con l'art. 15 d.l. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA ### Il giudice del lavoro, dott.ssa ### all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c.  nella causa n. 21848/2025 R.G.A.C. promossa da ### (Avv. ### contro ###'#### in persona del legale rapp.te p.t. #### ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, il ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo accertarsi il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della ### 13.07.15 n. 107, in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, sulla base dei periodi di servizio svolti (A.S. 2021/2022 dal 01.09.2021 al 31.08.2022; A.S. 2022/2023 dal 01.09.2022 al 31.08.2023; A.S. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 31.08.2024; A.S. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 31.08.2025); per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna annualità di servizio pari ad ### 2.000,00 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia, con condanna dell'amministrazione convenuta all'accredito. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. 
Deduceva, a sostegno della domanda, di essere un docente assunto con contratto a tempo determinato; che l'attività dallo stesso svolta risultava essere assolutamente identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato, per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità; che ciò nonostante, in relazione al periodo di servizio in esame, non aveva potuto usufruire, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo ### 23.9.2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e tutto questo proprio in ragione dello status di docente a tempo determinato; che tale beneficio veniva attualmente riconosciuto ai docenti di ruolo previamente registrati d'ufficio dal Ministero dell'### quali aventi diritto, con un accredito di € 500,00 annui sul loro “borsellino elettronico” cumulabile con quelli relativi agli anni precedenti e/o successivi in caso di mancata utilizzazione dell'intero importo nell'anno scolastico cui ciascun accredito afferisce. 
Nonostante la ritualità della notifica, il Ministero resistente non si costituiva in giudizio restando contumace. 
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto, facendo applicazione del criterio della “ragione più liquida”, nei termini di seguito esposti, con conseguente assorbimento di tutte le questioni proposte e non espressamente trattate. 
Deve darsi atto che la ### elettronica del docente è stata riconosciuta sotto forma di bonus dall'articolo 1 comma 121 della ### n. 107/2015, a mente del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 a sua volta, sancisce che: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima”. E, a norma del comma 124: “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 
Si aggiunga che l'articolo 2 del ### 23/9/2015, in materia di “### di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e con trasferibile”; “4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull‘assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. 
Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da ###19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015”. 
Il legislatore è ancora intervenuto in materia con l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, prevedendo che il beneficio fosse esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
In tale cornice normativa, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con sentenza 1842/2022, ha riformato la sentenza del ### che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del Ministero dell'### dei docenti a tempo determinato dal beneficio della ### del docente, ed ha ritenuto che il sistema adottato dal Ministero convenuto determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.  ### il Consiglio di Stato, in tale modo si violano gli articoli 3, 35 e 97 della ### sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., andando così a discapito dell'esigenza di garantire un sistema scolastico che consenta a tutto il personale docente (e non solo a quello di ruolo) di poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde assicurare la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. ### la predetta sentenza del Consiglio di Stato, la normativa primaria istitutiva della carta docente può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla ### valorizzando anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal ### di categoria, in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge 107/2015, in maniera tale da “tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.  107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (cfr. sent. Cit.). 
In tale senso, si aggiunga che anche la Corte di ###, sezione VI, con sentenza 450 del 18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte europea ha quindi affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. ### elettronica del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. 
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”; e “La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”. 
Ne consegue che la situazione dei docenti a tempo determinato è comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, sotto il profilo della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste ai primi. 
Pertanto, deve essere riconosciuto il beneficio in misura pari ai docenti di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'### quadro, dal momento che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (cfr.sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Si ritiene di condividere integralmente il predetto ragionamento, peraltro fatto proprio dalla copiosa giurisprudenza di merito (Tribunale di Cosenza, sent. del 9.11.2022, Tribunale di Vercelli, sent. del 22.09.2022, Tribunale di Roma, sent. del 24.11.2022, del 23.1.2023), che qui si richiama integralmente anche ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla ### non può dubitarsi della riconducibilità della ### elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata). ### canto, avverso l'attribuzione della ### elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023). Va, poi, evidenziato che le sentenze interpretative della ### precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'### (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (#####. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss). In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della ### richiamata, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della ### n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della ### annullati dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della ### elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato. (cfr. sentenza Tribunale di Roma, n.592/2023). 
In tale contesto interpretativo, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 27.10.2023, ha deciso sulle predette questioni, in sede di rinvio pregiudiziale, testualmente statuendo che: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.  724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ciò posto in termini generali, si ritiene che il beneficio richiesto possa essere astrattamente riconoscibile anche in favore dei docenti di religione, categoria questa cui appartiene il ricorrente. 
A tal riguardo è infatti utile rammentare che l'art. 1, comma 2, legge 18 luglio 2003, n. 186 ha statuito l'applicabilità agli insegnanti di religione cattolica delle norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. Pertanto, anche al docente di religione cattolica a tempo determinato, al pari degli insegnanti di altre materie, può essere riconosciuta l'attribuzione della carta docente, laddove sussista la sovrapponibilità delle sue prestazioni a quelle del docente di ruolo. In tal senso, si è espressa recentemente anche la giurisprudenza di merito, sul solco dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, testualmente ritenendo che “### con riguardo all'insegnamento della religione cattolica non sono, pertanto, riscontrabili in termini normativi e fattuali differenze qualitative e quantitative tra la prestazione resa dagli insegnanti di ruolo e quella resa dagli insegnanti a termine, tali da costituire una ragione obiettiva atta a giustificare una diversità di trattamento; e anche con riferimento all'insegnamento della religione tale ragione non può essere individuata nella novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, nelle modalità di reclutamento e nelle esigenze che il sistema mira ad assicurare (vedi Cass. n. ###/2019)” ( Tribunale di Pescara, sent. 90/2025 e, in senso conforme, Tribunale di Massa, sent.  11/2025). 
Chiarita quindi l'applicabilità del quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto anche alla suddetta categoria di docenti, deve darsi atto che, nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto e dimostrato di essere ancora interno al sistema delle docenze scolastiche. 
Peraltro, l'esame degli atti processuali non evidenzia elementi idonei a contraddire l'allegata sovrapponibilità delle mansioni dallo stesso espletate nei periodi in cui ha lavorato a tempo determinato, rispetto a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli. 
Conseguentemente, l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, alla luce dei predetti principi, consente di riconoscere il diritto della parte ricorrente alla “### Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 ### 107/2015 per gli anni scolastici in cui ha svolto servizio in esecuzione dei contratti a tempo determinato di cui agli atti processuali, con condanna dell'amministrazione all'attribuzione di tale beneficio, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Quanto alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura minima in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio.  P.Q.M.  Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide: - in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la ### elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della ### n. 107/2015, per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, e, per l'effetto, condanna il Ministero all'accredito del predetto beneficio, oltre interessi legali dalla data del riconoscimento del diritto fino alla concreta attribuzione; - condanna il MIM al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.030,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi. 
Roma, 10 dicembre 2025 Il giudice ### presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'### per il processo dott.ssa

causa n. 21848/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Colli Antonianna

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 4712/2025 del 09-12-2025

... fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso ### - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ### udienza in trattazione scritta del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14109/2025 R.G. promossa da: ### rappr. e dif. dall'avv. ### RICORRENTE contro: ###'#### CONTUMACE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di aver stipulato una serie di contratti a termine con il ministero convenuto come personale docente a partire dal 2018 fino al 2024; di non aver goduto di tutte le ferie maturate nell'ambito dei predetti rapporti di lavoro, di non averle richieste, di non esser stata formalmente invitata a goderne e, altresì, di non essere stata avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita del diritto alle stesse e all'indennità sostitutiva - agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) accerti e dichiari il diritto della ricorrente al compenso sostitutivo per le ferie maturate e non godute pari a n. 19,25 giorni per l'anno scolastico 2018/2019, n. 21,16 giorni per l'anno scolastico 2019/2020, n. 21,83 giorni per l'anno scolastico 2020/2021, n. 24,83 giorni per l'anno scolastico 2021/2022 e a n. 25,3 giorni per l'anno scolastico 2023/2024 (per un totale di n.112,4 giorni) e 12 gg a titolo di festività soppresse maturate e non godute; 2) condanni il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro-tempore, al pagamento - a titolo di compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute - della somma pari al valore corrispondente a 19,25 giorni per l'anno scolastico 2018/2019, n. 21,16 giorni per l'anno scolastico 2019/2020, n. 21,83 giorni per l'anno scolastico 2020/2021, 24,83 giorni per l'anno scolastico 2021/2022 ea n. 25,3 giorni per l'anno scolastico 2023/2024, pari ad €. 1.280,37 per l‟a.s. 18/19, €. 1.416,41 per l‟a.s. 19/20, €. 1.461,25 per l‟a.s. 20/21, €. 1.662,06 per l‟a.s. 21/22 ed €. 1.777,31 per l‟a.s. 2023/2024 ed €. 811,90 a titolo di festività soppresse maturate e non godute per un totale di €. 8.409,30, oltre accessori dalle scadenze al saldo”, con vittoria delle spese di lite. 
Pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva il Ministero convenuto, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. 
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa. 
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. 
In materia, da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio per cui il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato a goderne con espresso avviso della perdita del diritto sia alle ferie che all'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione (cfr. Cass. 11968/2025; 16715/2024, che si richiamano ai sensi dell'art.  118 disp. att. c.p.c., anche in ossequio al ruolo nomofilattico della Suprema Corte).  ###. 5 comma 8 d.l. 95/2012 -integrato dall'art. 1 comma 55 l. 228/2012- deve, infatti, essere interpretato in senso conforme all'art. 7 par. 2 della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia (cfr. sent. 6.11.2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità pagina sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. 
In particolare, la Cassazione ha osservato che “24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie; la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge. 26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'### deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile lav. 14 giugno 2018, nr.15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. “Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.  2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.  ### 2006/2009 per il personale del ### del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. 
Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 
Il successivo art. 19 dello stesso ### - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. 
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). 
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». 
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. 
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.  ###. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». 
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, ### (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così intesa, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. 
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). 
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del ### 2006/2009. 
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. 
Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti; la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art.  19 ### 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute. 
Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di leggere le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'####, ### sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'### alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l.  n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva” (cfr., ex multis, Cass. 14268/2022; 21780/2022; 8803/2023; 1054/2024). 
In applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, la domanda va accolta. Risulta documentalmente che la parte ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze dell'### scolastica sino al 30.6 negli aa.ss. sopra indicati. 
Non potendosi considerare -analogamente a quanto accade con riguardo ai docenti di ruologiorni di ferie quelli tra la fine delle lezioni e il 30/6 e quelli di sospensione delle lezioni, deve ritenersi che la docente non abbia goduto di tutte le ferie maturate in ciascuno dei predetti aa.ss. 
Né il Ministero -su cui grava il relativo onereha dimostrato di averla avvisata dell'obbligo di fruire delle ferie entro il termine del contratto, con lo specifico avvertimento che, se non fruite, le stesse non avrebbero potuto essere monetizzate.  ### ricorrente ha chiesto condannarsi l'### scolastica anche al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse. 
Sul punto, l'art. 14 del ### scuola prevede che: 1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del ### della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. 2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”. 
Posto che, per definizione, il docente a termine non può fruire dei suddetti giorni di riposo tra il termine delle lezioni e l'inizio di quelle dell'anno scolastico successivo -terminando il rapporto di lavoro-, quanto ai periodi di sospensione delle lezioni si ritiene possano trovare applicazione le coordinate ermeneutiche profilate dalla Suprema Corte, dianzi richiamate. Se, dunque, il docente non ha potuto godere di tali riposi durante il contratto e durante i giorni di sospensione delle lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, può beneficiare dell'indennità sostitutiva. 
Sul punto la Cassazione ha precisato che “a fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nel ### di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr.  8926/2024). 
Circa il quantum, il conteggio formulato dalla difesa della ricorrente risulta immune da vizi e non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'### la quale è rimasta contumace. 
Per le suesposte ragioni, il Ministero convenuto va condannato al pagamento alla parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute e le festività soppresse negli anni scolastici sopra indicati, per complessivi euro € 8.409,30, oltre i soli interessi legali dal dovuto al saldo. 
Le spese processuali, liquidate in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del grado di complessità della causa e dell'esigua attività processuale compiuta, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la somma di € 8.793,28 a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento della somma di euro 8.409,30, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; 2) condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.109,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Bari, 09.12.2025 

Il Giudice
del ### dott.ssa ### n. 14109/2025


causa n. 14109/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Angiuli Agnese

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