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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4193/2023 del 10-02-2023

... s.r.l. avvers o dieci cartelle esattoriali per debiti contributivi, sul rilievo che, depositata la sentenza di primo grado il 30 gennaio 2020, il termine per l'impugnazione scadesse il 2 ottobre 2020 pu r computando la sospensione disposta per l'emergenza da covid-19, in quanto l'appello risultava depositato il 2 novembre 2020, risultando inapplicabile alla controversia la sospensione dei termini feriali; 2. avverso tale pronuncia la R.V. ### s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resistono l'I.N.P.S. e l'A.D.E.R. con separati controricorsi; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l'unico motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 ed erronea disapplicazione della sospensione feriale dei termini , at teso che gli atti impugna ti rientravano nella fattispecie esaminata dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2145 del 29 /01/2021, che ha 3 ricompreso nei casi (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso proposto da: R.V. ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### con domicilio eletto presso l' indirizzo di posta elettronica certificata ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ra ppresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dag li a vv.ti ###, ### An tonino ##### oisio, Em anuele ### con domicilio eletto in ### via ### n. 29, presso l'Avvocatura centrale dell'### - controricorrente - A.D.E.R. - ### delle ### - ### in persona del legale rappresentante pro temp ore, rappresentata e di fesa ope l egis dall'### dello Stato, presso i cui uffici in ### via dei ### n. 12, è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 583/2021 della Corte d'appello di Bologna depositata il 1° luglio 2021. 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal ### Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo il gravame propos to dalla R.V. ### s.r.l. avvers o dieci cartelle esattoriali per debiti contributivi, sul rilievo che, depositata la sentenza di primo grado il 30 gennaio 2020, il termine per l'impugnazione scadesse il 2 ottobre 2020 pu r computando la sospensione disposta per l'emergenza da covid-19, in quanto l'appello risultava depositato il 2 novembre 2020, risultando inapplicabile alla controversia la sospensione dei termini feriali; 2. avverso tale pronuncia la R.V. ### s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resistono l'I.N.P.S. e l'A.D.E.R. con separati controricorsi; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. 
Considerato che: 1. con l'unico motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 ed erronea disapplicazione della sospensione feriale dei termini , at teso che gli atti impugna ti rientravano nella fattispecie esaminata dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2145 del 29 /01/2021, che ha 3 ricompreso nei casi in cui interviene tale sospensione le controversie, regolate dal proc esso del lav oro, di opposizione ad ordinan zaingiunzione con oggetto violazioni del le disposizioni re lative all e seguenti materie: - ### di tutela di lavoro; - ### di igiene sui luoghi di lavoro; - ### di prevenzione degli infortuni sul lavoro; - ### di previdenza e assistenza obbligatoria (tra cui anche quelle relative alla formazione di ruoli esecutivi in materia previdenziale come nel caso di specie); 2. il motivo è infondato, posto che è pacifico che nella specie viene in rilievo un'ipotesi di opposizione a cartelle esattoriali per recupero di contributi previdenziali omessi e non già di opposizione ad ordinanza ingiunzione, sicché non ricorre la fattispecie per la quale le ### di questa Corte - la cui autorità è stata erroneamente invocata a sosteg no del ricorso - hanno ritenuto applicabi le la sospensione feriale dei termini, sospensione che, viceversa, non trova applicazione nelle controversie, come quella in esame, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del pagamento dei contributi, considerato che l' inadempimento degli obblighi contributivi incide sul diritto del lavoratore all'integrità della sua posizi one previdenziale e gi ustifica l'esigenza di una tu tela differenziata rispetto alle altre opposizioni in materia lavoristica; 3. l'infondatezza del motivo, quale ragi one più liquida , induce a ritenere assorbite le ulteriori questioni preliminari sollevata dalla difesa erariale; 4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna - secondo la regola della soccombenza - della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo per ciascuno dei controricorrenti; 4 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.  20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  Rigetta il rico rso. Condanna la parte ricorr ente alla refusione delle spese pr ocessuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge per la difesa dell'I.N.PS. e delle spese prenotate a debito per la difesa erariale. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.   Così deciso in ### nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022  

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Fedele Ileana

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 607/2025 del 08-04-2025

... quinquennale di prescrizione. Va poi aggiunto il periodo di sospensione per emergenza covid nella misura di 311 giorni a seguito degli artt 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che hanno introdotto due periodi di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni). Mentre non sono applicabili le norme di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, va detto che tale norma sarebbe applicabile solo per le entrate tributarie, affidate all'agente della riscossione, durante il periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Recita così la disposizione in questione ai commi 1 e 4bis: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie , sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (…).” “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie , affidati all'agente della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di #### sezione ### del lavoro di ### dott. ### D'### nel proc. n. 3835/2023 R.G.  sul ricorso depositato il ### proposto da ### S.R.L, in persona del rappresentante legale ### (difesa dall'avv.  ### nei confronti di ### in persona del legale rappresentante (difesa dall'avv. ### ) nonché nei confronti di ### - ### che agisce in proprio e quale mandatario della ### di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.  - S.C.C.I. S.p.a. ( difeso da avv. ti ### e dall'Avv. ### ed altresì nei confronti di ### - ### per l'### contro gli ### sul ### in persona del legale rappresentante (difeso dall'avv A. ### ) dato atto che : che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente , la parte resistente #### e ### così definitivamente provvede: “ Rigetta la domanda .   Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente ### delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 5500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ### .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente ### delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 5500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute. 
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente ### delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.   MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento ###405231000, e delle cartelle di pagamento ###773050000, ###613633000, ###, ###, ###998360000 nonché dell'avviso di addebito ###496103000, ###918187000, ###652887000, ###634714000, ###193391000, ###127114000, ###, ###, ###729968000, ###954986000, ###, ###627124000, ###125148000, ###447214000, dell'importo di €. 164.024,96 impugnati perché illegittimi, infondati in fatto e in diritto, notificati oltre i termini perentoriamente previsti a pena di decadenza e/o prescrizione. 
Parte ricorrente deduceva che: l'atto di ingiunzione di pagamento numero ###405231000, notificato a mezzo P.E.C. in data 23 giugno 2023, e conseguentemente avverso le seguenti cartelle esattoriali di pagamento indicate, ivi contenute ( ### 1); di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento indicate ingiunzione di pagamento n.###405231000: • Cartella n. ###773050000, notificata il ### anno 2012 ### importo €1.779,81 • Cartella n. ###613633000, notificata il ### anno 2013 ### importo €2.313,30 • Cartella n. ###, notificata il ### anno 2015 ### importo €1.138,08 • Cartella n. ###, notificata il ### anno 2015 e 2016 ### importo €2.003,87 • Cartella n. ###998360000, notificata il ### anno 2016 e 2017 ### importo € 547,43 • Avviso di addebito n. ###496103000, notificato il ### anno 2011 e 2012 ### importo € 16.749,41 • Avviso di addebito n. ###918187000, notificato il ### anno 2012 ### importo €13.556,35 • Avviso di addebito n. ###652887000, notificato il ### anno 2012 ### importo € 6.898,90 • Avviso di addebito n. ###634714000, notificato il ### anno 2013 2014 ### importo € 14.326,13 • Avviso di addebito n. ###193391000, notificato il ### anno 2015 ### importo €7.834,94 • Avviso di addebito n. ###127114000, notificato il ### anno 2015 2016 ### importo € 31.214,21 • Avviso di addebito n. ###, notificato il ### anno 2016 ### importo €12.892,85 • Avviso di addebito n. ###, notificato il ### anno 2016 ### importo €6.664,69 • Avviso di addebito n. ###729968000, notificato il ### anno 2016 2017 ### importo €10.930,51 • Avviso di addebito n. ###954986000, notificato il ### anno 2017 ### importo €2.910,31 • Avviso di addebito n. ###, notificato il ### anno 2017 ### importo €10.109,37 • Avviso di addebito n. ###627124000, notificato il ### anno 2017 ### importo €3.726,57 • Avviso di addebito n. ###125148000, notificato il ### anno 2017 ### importo € 7.792,41 • Avviso di addebito n. ###447214000, notificato il ### anno 2017 ### importo 10.635,82 ; che era intervenuta la prescrizione del credito . 
Parte resistente ### si costituiva contestando la domanda . 
Si costituiva, altresì, parte resistente I.N.P.S. anche per la ### spa contestando la domanda . 
Si costituiva anche l'### contestando la domanda.   **** 
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La causa concerne contestazione all'intimazione di pagamento ed alcune cartelle e avvisi di addebito in materia contributiva come specificato in ricorso .  ### primo motivo quale vizio formale del procedimento notificatorio della intimazione è tardivo ex art. 617 cpc perché proposto oltre i 20 giorni previsti dalla notifica dell'atto di intimazione . 
In ogni caso , anche ai fini della prescrizione , ### prova la notifica delle cartelle nelle date indicate. 
L'### per gli avvisi addebito prova la notifica degli avvisi di addebito eccetto per l'Ava ###127114000 . 
Parte ricorrente nelle note scritte ha eccepito < Si contesta con le presente note, ad integrazione di quelle già depositate telematicamente in data ###, la notifica degli avvisi d'addebito ###496103000, n. ###918187000, n. ###652887000, ###634714000, n. ###193391000, n. ###127114000, poiché l'### non ha fornito ne la ricevuta del messaggio pec, nei formati attestanti la validità del messaggio (ma ha prodotto delle videate in formato TIF che sono solo immagini), né le cartoline di ritorno complete attestanti il perfezionamento del procedimento notificatorio, atti contenuti nell'allegato n.1. 
In particolare quanto agli AVA n. ###634714000, n. ###193391000, ###127114000, presuntivamente notificati a mezzo pec, non è stata versati in atti la prova idonea della ricezione del messaggio con ### di avvenuta ### in formato elm o msg, ma solo una videata (riproduzione video) degli stessi. 
Quanto ai residui avvisi di addebito n. ###, n. ###, ###729968000, n. ###954986000, n. ###, ###627124000, n. ###125148000, n. ###447214000. emerge una criticità circa la validità della notificazione. 
Giacché, il file eml. (allegato 1 fascicolo ### rileva all'apertura un errore sulla validità della firma, che impedisce di fatto la prova della qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del messaggio di posta elettronica. 
Questo rendere il documento sottoscritto non più idoneo a soddisfare il requisito della forma scritto e si pone in contrasto con la validità probatoria desumibile dalla disposizione di cui all'art. 2712 La prima parte dell'art.20.1-bis CAD precisa, inoltre, che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'### ai sensi dell'art.71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. 
Nel nostro ordinamento, un documento sottoscritto con firma digitale ha piena efficacia giuridica nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni: la firma digitale sia apposta utilizzando un certificato di firma rilasciato da un ente accreditato in grado di identificarne in modo certo il proprietario; la firma digitale sia apposta utilizzando un certificato di firma in corso di validità; il documento non sia modificato dopo l'apposizione della firma. 
In considerazione di ciò, si ritiene che la firma digitale scaduta debba essere considerata come non apposta, a meno che al documento non venga apposta una marcatura temporale prima della scadenza del certificato utilizzato per la firma. 
Tramite la creazione delle “buste” firmate digitalmente sono certificate una serie di informazioni. 
La normativa del C.A.D. - art. 24 comma 4bis d.lgs n.82/2005 - stabilisce che l'utilizzo di una firma digitale scaduta o revocata equivalga a sottoscrizione non apposta sul documento. 
Solo un documento con firma digitale e marca temporale (se il certificato ante apposizione della marca è valido) garantisce piena prova secondo gli articoli 20 e 21 del ### dell'amministrazione digitale (###. 
I meccanismi per l'opposizione dei riferimento temporali sono previsti nel ### 22/02/2013, all'art.41 “Riferimenti temporali opponibili a terzi”. 
La normativa di riferimento impone, infatti, che il documento vada obbligatoriamente conservato secondo l'art. 43, che nel suo terzo comma espressamente recita: “I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle ### guida”.  ###.62 del ### 22 febbraio 2013, infatti, dispone che: “Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione.” Di conseguenza fornire una data ### in cui collocare temporalmente il documento è onere di chi produce il documento. 
Si insite pertanto nell'accoglimento delle richieste formulate nell'atto introduttivo.> Orbene quanto alle contestazioni alle notifiche degli AVA n. ###634714000, ###193391000, n.###127114000 in effetti il documento depositato dall'inps non dimostrano la consegna dell'avviso di addebito specifico per cui non valgono come prova . 
Le contestazioni alle notifiche relative agli ava ###, ###, n. ###729968000, n. ###954986000, ###, n. ###627124000, n. ###125148000, ###447214000 invece sono infondate . 
Invero la eventuale invalidità della firma digitale non priva di effetti la messa a conoscenza del destinatario del messaggio che comunque riceve l'atto nella sua casella di posta elettronica raggiungendo lo scopo della conoscenza e della facoltà di impugnare l'atto. 
In tema <2.5 Del resto già le ### avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)> così Cass ###/2021. 
In tema più attinente alla firma digitale Cass 17976/2023 secondo cui < segnatamente, a proposito della violazione della firma digitale - oggetto del quarto motivo di ricorso - questa Corte ha affermato di recente come, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, questa non integri inesistenza della notifica, bensì la sua nullità sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 20214 del 2021);>. 
Ed invero Cass 20214/2021 aveva affermato < 4.1. Le forme digitali, nella loro violazione, non integrano una causa di "inesistenza" della notifica figura che, soltanto, non ammette la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo (vd. Cass. SU n. 7665 del 18/04/2016; Cass. 20625 del 31/08/2017; Cass. SU n. 23620 del 28/09/2018; Cass. n. 6417 del 05/03/2019).>. 
Pertanto le notifiche del secondo gruppo ora evidenziato degli ava sono valide ed efficaci ### Sulla questione legittimato passivo è solo l'ente creditore ( ###. U. n. 7514/2022).   In ordine alla prescrizione le ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione ### più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. 
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. ### e 6.12.2018 nr. ###, nonché 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019). 
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20). 
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione. 
Va poi aggiunto il periodo di sospensione per emergenza covid nella misura di 311 giorni a seguito degli artt 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che hanno introdotto due periodi di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni). 
Mentre non sono applicabili le norme di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, va detto che tale norma sarebbe applicabile solo per le entrate tributarie, affidate all'agente della riscossione, durante il periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Recita così la disposizione in questione ai commi 1 e 4bis: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie , sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (…).” “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie , affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all' articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; (…).” Atteso che non si tratta di obbligazioni in scadenza nel periodo sopra indicato comunque non sono applicabili le disposizioni dell'art 68 cit. 
Va poi preso atto che l''### nulla aggiunge come atti interruttivi L'### produce invece una serie di intimazioni notificate nel 2016, nel 2018, nel 2020 , nel 2022 e poi l'avi impugnata notificata nel 2023 . Deposita pure il pignoramento presso terzi notificato il 2.2. 2017, una CPI notificata il ### e una comunicazione preventiva di ipoteca nonché alcuni pignoramenti tra cui il pignoramento presso terzi ###notificato il 19.9. 2022 relativo quest'ultimo a tutte le cartelle e avvisi di addebito contestati. 
Orbene tenuto conto delle notifiche dei titoli e degli atti successivi interruttivi sopra indicati nessuno dei titoli ( cartelle e avvisi di addebito )è prescritto . 
Anche per l'ava ###634714000 ( contributi periodi 2013 e 2014 ) vi è comunque l'atto interruttivo dell'avi del 2016, del PPT del 2017 , della CPI del 2017 , dell'avi del 2018 e avi del 2022 e avi del 2023 . 
Parimenti per l'ava n. ###193391000 ( periodo 2015 ) vi è comunque l'atto interruttivo dell'avi del 2018 , avi del 2022 e avi del 2023. 
Anche l'avviso di addebito ###127114000 poiché reca contributi del 2015 e 2016, è stato intimato con CPI del 2017, , Avi del 2018, AVI del 2022 e l'intimazione opposta del 2023 è nel rispetto del quinquennio previsto per la prescrizione Le pretese contributive contestate non sono dunque prescritte.  ### del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .  ### , 8.4.2025.   ### dott. ### D'

causa n. 3835/2023 R.G. - Giudice/firmatari: D'Ingianna Arturo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7026/2025 del 11-07-2025

... societarie, proseguendo altresì, sia pur dopo una sospensione, il pagamento dei ratei dell'oneroso mutuo della casa coniugale (per oltre € 2000,00 mensili), e degli assegni di mantenimento (sia pur a seguito di attivazione di procedura esecutiva da parte della resistente per il recupero). Neppure, alla luce delle risultanze, la nascita di altra figlia da successiva unione può incidere sulle determinazioni economiche del divorzio, atteso fra l'altro che lo stesso ricorrente condivide le spese con la nuova compagna di vita che, a suo dire, lo avrebbe anche aiutato al versamento degli assegni come da dichiarazioni rese dallo stesso ### in udienza: “ la sua compagna è commercialista e lo aiuta economicamente, in particolare nel periodo covid i bonifici per l'assegno partivano da conto con lei cointestato”(cfr verb ud 10.1.23) Dalla prova testimoniale ammessa ed espletata è emerso che la ### pendente la convivenza matrimoniale ha sacrificato attività lavorativa comprimendola dedicandosi alla famiglia, cessando alla nascita del terzo figlio l'attività di udienzista. I testi escussi, credibili perché a conoscenza diretta dei fatti, in quanto entrambi avvocati, nonché intrattenenti (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### 1) Dott. ### - Presidente rel 2) Dott. ### - Giudice - 3) #### - Giudice.- ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21188 del ### degli ### dell'anno 2020 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente TRA #### rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia RICORRENTE E #### - rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia RESISTENTE NONCHÉ ### presso il Tribunale di Napoli.  #### (CF ###) E #### (CF ###) rapp.ti e difesi in virtù di procura in atti dall'avv. ### presso cui elettivamente domiciliano #### da note in sostituzione di udienza: per il ricorrente e gli interventori:” Per gli interventori ### e ### si riportano al proprio atto di intervento e ne chiedono l'integrale accoglimento, impugnando le avverse deduzioni eccezioni e documentazioni insistono affinchè l'assegno di mantenimento venga versato direttamente dal padre sul loro conto corrente, per le motivazioni di cui all'atto di intervento che qui si abbian per trascritte e ripeute Il ricorrente nel riportarsi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di cui ne chiede l'integrale accoglimento, impugnando le avverse conclusioni, non si oppone al versamento del mantenimento direttamente ai figli maggiorenni anche per le motivazioni che gli stessi hanno riportato negli inteventi. 
Per la resistente:” nel riportarsi alla spiegata domanda riconvenzionale si riporta alle conclusioni rassegnate negli atti di causa che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte, chiedendone l'accoglimento, vinte le spese di lite. Impugna e contesta le avverse note di trattazione e le avverse conclusioni e chiede in via preliminare: Disporre l'integrazione delle indagini tributarie per i motivi di cui sopra estendendo queste anche ai fatturati di tutte le società individuate dalla P.T. ma non acquisite ove risulta la partecipazione del sig. ### In merito allo spiegato intervento dei figli ### e ### disporre in contraddittorio la comparizione personale per gli opportuni provvedimenti, sentite le parti; In via principale, rigettare l'intervento dei sigg. ### e ### , in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, previo adeguamento dell'importo nella misura richiesta da questa difesa, in ogni caso, disporsi il versamento del 50% dell'importo dell'assegno così determinato ovvero quello provvisorio di mantenimento in favore della signora ### perché i figli ### e ### sono con la stessa conviventi e non sono economicamente autosufficienti; ### ha concluso, chiedendo il Tribunale voglia disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera; vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 500 oltre il 50% delle spese straordinarie ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso dep il #### chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concludendo:” cessazione degli effetti civile del matrimonio, disponendo: a) In ogni caso che nulla sia dovuto alla signora ### a titolo di mantenimento e che sia ridotto il mantenimento ad euro 200,00 per ciascun figlio con il 50% delle spese straordinarie da dividersi tra i genitori. Affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi in Napoli alla ### n. 82; b) Assegnazione della casa coniugale al sig. ### con diritto di visita dei figli minori da parte della madre ogni volta che la stessa lo ritenga opportuno e la corresponsione da parte della signora ### di un assegno di mantenimento di euro 200,00 a figlio ed il 50% delle spese straordinarie; c) Con vittoria di spese diritti ed onorari “; Si costituiva la resistente e deduceva come in atti e concludeva:” ### e dichiarare l'esistenza dei presupposti di legge di cui all'art.3 ###/70 come modificato dall'art. 5 L.74/1987 e succ. modifiche e per l'effetto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito con concordatario tra i sigg. ### e ### il giorno 29.09.2000.  - confermare l'applicazione del regime dell'affido condiviso ex L.54 /06 e pertanto disporre che i figli minori ### e ### avendo la primogenita ### raggiunto la maggiore età restino affidati ad entrambi i genitori i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, nel rispetto reciproco nonché delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli, nel supremo interesse degli stessi, confermando il calendario di frequentazione concordato in sede di omologa ; - confermare l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del ricorrente immobile sito in Napoli, alla ###. ### 82, alla sig.ra ### madre convivente con i tre figli, #### e ### tutti studenti non economicamente autosufficienti, in uno a tutti i beni mobili ivi contenuti come già convenuto in sede di omologa della separazione; 3) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale, confermando in favore della signora ### un assegno divorzile di €. 400,00, da corrispondere anticipatamente a mezzo assegno bancario e/o bonifico bancario intestato alla signora ### , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, con obbligo annuale di aggiornamento ### di detta somma come per legge; 4) Considerate le aumentate esigenze dei tre figli, accogliere la domanda riconvenzionale e per l'effetto, confermare a carico del sig. ### il contributo per il mantenimento dei tre figli, aumentandolo da €. 1000,00 ad € 1800,00 (€.600,00= per ciascun avente diritto) da corrispondere, in favore della signora ### madre convivente con i tre figli, anticipatamente a mezzo assegno bancario e/o bonifico bancario a lei intestato entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, con obbligo annuale di aggiornamento ### di detta somma come per legge; 5) Determinare a carico del sig. ### nella misura del 50 % il contributo dovuto per quelle spese straordinarie medico specialistiche, scolastiche e sportive che dovessero rendersi necessarie per i tre figli di cu due minori, ovvero quelle di natura imprevedibile e saltuaria nell'interesse superiore dei minori, sempre se preventivamente concordate e documentate con idonea fattura e / o ricevuta fiscale, che saranno oggetto di conguaglio se sostenute ed anticipate da uno di loro, entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese successivo all'esborso, previa idonea documentazione fiscale .  6) Confermare che il sig. ### provvederà nella misura del 100% a tutte le spese straordinarie relative alla gestione condominiale dell'immobile, già casa coniugale, sito in Napoli alla ###. ### 82; Con vittoria delle competenze di lite oltre spese generali ed accessorie, come per legge.”.
In data ### intervenivano i figli maggiorenni della coppia ### e ### e deducevano quanto in atti e concludevano: “previa dichiarazione di regolarità dello spiegato intervento, il versamento diretto in suo favore dell'assegno di mantenimento di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo la variazione in aumento, accertata dall'### dall'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente; oltre le spese così come previste ed elencate nel provvedimento di separazione oltre spese diritti ed onorari del spiegato intervento. 
All'esito dell' udienza presidenziale del il Presidente così provvedeva: ” sciogliendo la riserva: ### e considerato che le parti si sono separate con separazione consensuale del 2018, orbene, tenuto conto delle contrastanti dichiarazioni, deduzioni delle parti, (salvo la necessaria istruttoria che verrà compiuta nel corso del giudizio), non si ritiene che allo stato risultino provate circostanze sopravvenute tali da giustificare come richiesto da entrambe le parti, nuovi provvedimenti, opportuni, temporanei ed urgenti in modifica di quanto stabilito dai coniugi circa tre anni fa, salvo il raggiungimento della maggiore età della figlia ### per la quale nulla va disposto per il suo affidamento: invero, si rileva che parte ricorrente non ha depositato alcuna documentazione fiscale relativa alla società ### srl e i modelli unici depositati per gli anni fiscali 2017-2018-2019 non appaiono attendibili, infatti oltre ad essere identici fra di loro, non giustificano un impegno preso dall'attuale ricorrente nel mese di gennaio 2018 di corrispondere mensilmente alla moglie 1.100,00 euro al mese oltre al 100% delle spese straordinarie oltre una rata di mutuo di oltre 2000 euro al mese”. 
Venivano depositate memorie integrative ed istruttorie, ammessa ed espletata la prova orale, disposte indagini di PT, sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza la procedura era rimessa al Collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata. 
Preliminarmente si da atto che con sentenza n. 726/23 di questo Tribunale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la procedura è proseguita sulle altre domande.
Sempre in via preliminare il Collegio ritine di condividere e fare proprie l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano specifiche e tempestive doglianze. 
Alla luce delle risultanze in atti e del comportamento processuale delle parti, del tenore delle deduzioni e degli oneri probatori, il Collegio non ritiene occorra dare seguito alle ulteriori richieste a fronte degli esiti degli accertamenti di ### che non possono sopperire agli oneri di deduzione e prova delle parti stesse. 
Ne potrà tenersi conto della documentazione irritualmente e tardivamente depositata al di fuori delle cadenze processuali, fra cui quella riguardante circostanze pregresse. 
Sull'affido del figlio minore della coppia ( ### il ###) . 
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi del minore, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata dello stesso il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, vada disposto l'affido condiviso del figlio con residenza privilegiata presso la madre, come del resto autodeterminato dalle parti in sede di accordi di separazione. 
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare il minore, ritiene il Tribunale che vada confermato il calendario degli incontri pattuiti dai genitori in sede di separazione consensuale, immutati in sede di provvedimenti provvisori in questa fase, così come consensualmente modificati all'udienza del 10.1.23: ”parziale modifica dell'ordinanza presidenziale ### starà con il padre a weekend alternati dalle h. 20 del venerdi alle h. 22,00 della domenica con riaccompagnamento presso la madre, nonché una sera a settimana da comunicarsi 48 h. prima dalle h. 20,00 con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo” • Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio. 
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a ### nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto". 
Tali principi di diritto, discendono da un accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica. 
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. 
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti; l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio; e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.  ### giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore. 
La Suprema Corte, a ### con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai ### funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi. 
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti. 
Per cui la Cassazione, con la sentenza a ### n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. 
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. 
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. 
Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro . 
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi , espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.  ### la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. 
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. ### dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. 
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte a ### ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <<partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle ### la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge. 
Applicando i principi esposti al caso in esame, osserva preliminarmente il Collegio che, la ### a sostegno della domanda divorzile ha dedotto: ”la ### su invito esplicito del marito e d'accordo con il coniuge si è dedicata alla crescita dei tre figli ed alla famiglia, consentendo al marito di lavorare ed ottenere grandi successi professionali, contribuendo alla espansione della sua attività di agente di viaggi, pluripremiato e conosciuto nel settore del turismo.  ### basti pensare alle svariate sedi societarie della tre società di cui il ### è socio unico ed all'accordo di separazione in cui il ### consensualmente si è reso disponibile a provvedere interamente al mantenimento dei tre figli, accollandosi tutte le spese extra oltre il mantenimento ordinario e l'assegnazione della casa coniugale. (v.  condizioni separazione consensuale)”. 
Ha altresì assunto che per scelta condivisa dalla nascita dell'ultimo figlio ### aveva cessato la collaborazione per le udienze provvedendo saltuariamente al recupero crediti per il marito e che l'attività di direttore tecnico dell'agenzia non era remunerativa e riguardava peraltro società cessata molto prima della separazione, che doveva continuare a dedicarsi alla famiglia e che le era difficile reinserirsi nella professione. 
Per contro il ricorrente ha dedotto:”### svolge l'attività professionale di avvocato ed inoltre, a dispregio dell'incompatibilità professionale, ricopre un ruolo di direttore tecnico di agenzie di viaggio con un guadagno mensile fisso e la sua situazione economica è decisamente migliorata dalla separazione, infatti la stessa partecipa a numerosi eventi mondani e per ogni vacanza organizza viaggi. Persino nel periodo nel pieno ### aveva organizzato per lei ed i figli una vacanza in ### tramontata solo per l'emergenza. Inoltre la stessa gode, a costo zero della casa di esclusa proprietà del marito in cui organizza cene e ricevimenti”. 
Nel caso di specie alla luce delle deduzioni e risultanze in atti può senz'altro ritenersi l'apporto della resistente alla conduzione della vita familiare durante la lunga convivenza matrimoniale , circa 18 anni alla separazione, nell'ambito della quale la resistente si è dedicata alla famiglia, pur contemporaneamente svolgendo la professione forense.  Dall'unione sono nati tre figli di cui, dalle risultanze in atti la resistente si è occupata in maniera preponderante rispetto al marito, certamente sacrificando di fatto la propria professione di avvocato, pur proseguita, consentendo al marito di dedicarsi alla proficua attività professionale. 
Infatti, aldilà delle vicende pandemiche il tenore di vita familiare evidentemente fondava sui proventi dell'attività professionale del marito che benchè esponesse redditi esigui nelle del tutto inattendibili dichiarazionievidentemente godeva di cospicue entrate tanto che in sede di accordi di separazione era stato previsto -come riportato in ricorso:”…. il sig. ### provvederà al pagamento delle rate di mutuo ancora gravanti sull'immobile e delle spese straordinarie, sia per la manutenzione dell'immobile che condominiali, mentre la signora ### provvederà al pagamento delle spese condominiali ordinarie e delle utenze (acqua, luce e gas) con voltura a proprio nome; la sig.ra ### utilizzerà il predetto immobile solo per esigenze abitative e/o professionali (avendo ivi il proprio domicilio fiscale), impegnandosi a non locarlo e/o sublocarlo e a non svolgere nello stesso attività commerciali di qualsiasi tipo; h) il sig. ### verserà alla sig.ra ### entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario un contributo a titolo di mantenimento di quest'ultima in considerazione dell'attività lavorativa della medesima e dei figli minori di € 1.100,00 mensili ( € 300,00 per i figli ### e ### € 400,00 per il piccolo ### ed € 100,00 per la sig.ra ### da rivalutare annualmente secondo la variazione in aumento, accertata dall'### dall'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente; j) saranno a carico del padre le spese scolastiche e quelle future universitarie e le spese per visite mediche e cure specialistiche, ivi compresi i medicinali, non coperti dal ### in caso di disaccordo e/o urgenza, qualora si tratti di spese mediche necessarie e/o urgenti, la scelta sarà demandata all signora ### genitore collocatario, con diritto al rimborso della spesa sostenuta; le spese extrascolastiche e quelle per attività sportive, comprese saggi, trasferte e tornei, sono al 100% a carico del padre, che garantirà a ciascun figlio gli attuali standard di vita ( a titolo esemplificativo e non esaustivo, cd paghetta, scooter con costi fissi e manutenzione, abbigliamento, barbiere, parrucchiere, estetista), ….. “ di fatto impegnandosi mensilmente esborsi ben maggiori del reddito annuale lordo indicato nelle dichiarazioni. 
Ne può ritenersi che, salvo nel periodo pandemico in cui è notorio il blocco delle attività delle agenzie di viaggio quale quella esercitata dal ricorrente, stante le limitazioni alla circolazione ed ai viaggi, la crisi sia proseguita con modalità da incidere sulle determinazioni economiche di cui alla presente procedura, atteso fra l'altro che il ricorrente risulta aver acquistato, divenendo intestatario di due ulteriori immobili, (per un valore ben superiore da quello che appare ricavato dalla vendita di quote societarie, proseguendo altresì, sia pur dopo una sospensione, il pagamento dei ratei dell'oneroso mutuo della casa coniugale (per oltre € 2000,00 mensili), e degli assegni di mantenimento (sia pur a seguito di attivazione di procedura esecutiva da parte della resistente per il recupero). 
Neppure, alla luce delle risultanze, la nascita di altra figlia da successiva unione può incidere sulle determinazioni economiche del divorzio, atteso fra l'altro che lo stesso ricorrente condivide le spese con la nuova compagna di vita che, a suo dire, lo avrebbe anche aiutato al versamento degli assegni come da dichiarazioni rese dallo stesso ### in udienza: “ la sua compagna è commercialista e lo aiuta economicamente, in particolare nel periodo covid i bonifici per l'assegno partivano da conto con lei cointestato”(cfr verb ud 10.1.23) Dalla prova testimoniale ammessa ed espletata è emerso che la ### pendente la convivenza matrimoniale ha sacrificato attività lavorativa comprimendola dedicandosi alla famiglia, cessando alla nascita del terzo figlio l'attività di udienzista. 
I testi escussi, credibili perché a conoscenza diretta dei fatti, in quanto entrambi avvocati, nonché intrattenenti rapporti amicali con frequentazione anche al di fuori dell'ambito lavorativo e riferenti circostanze univoche hanno dichiarato:” ### indifferente sono avvocato ### i fatti causa perché conosco ### da circa 15 anni ci siamo incontrate in una causa dove lei difendeva l'agenzia del marito ed io un tour operator e poi abbiamo continuato a frequentarci anche in famiglia e sono stata alle loro feste.Il rapporto si è stretto alla nascita del suo terzo figlio che andava nella stessa scuola di mia figlia in classi contigue. 
Sui capi ammessi n. 2,12,13,16 della seconda memoria 183 VI comma c.p.c. secondo termine di parte resistente Sul capo 2: E' vero tanto posso riferire, è avvenuto successivamente alla nostra frequentazione, me lo ha riferito ### ma ho anche assistito a litigi bonari fra i coniugi in cui lui diceva che non c'era motivo che lei facesse attività professionale neppure nei tre giorni al giudice di pace.
Sul capo 12 ###'vero quando accompagnavo mia figlia a scuola non ho mai visto il marito nè fare accompagnamenti nè presenziare alle recite o agli incontri, ma era sempre ### a dedicarsi ai figli, facendo avanti ed indietro con lo scooter perché i figli andavano in scuole diverse e facevano sport diversi ed avevano esigenze diverse. 
ADR della difesa della resistente Mi riferisco ad incontri con i maestri ed alle feste. 
Sul capo 13 ###' vero sicuramente due viaggi l'anno, settimana bianca… Sul capo 16 ###' vero ha lasciato anche l'attività di sostituto di udienza di cui ho parlato”…..” ###…. Sono avvocato nonché giudice onorario presso la XI sezione civile del Tribunale. Sui capi ammessi note 183 c 6 II termine cpc nell'interesse della resistente. Sul capo 2) adr E' vero . Tanto so perché sono stata la testimone di nozze e sono molto amica della coppia e posso riferire che la nascita del terzo figlio fu programmata dai coniugi con l'intesa che lei avrebbe smesso di lavorare; sul capo 12 ) adr E' vero perché il ### era impegnato nell'attività di lavoro e si rifiutava di fare altro. Sul capo 13) ADr E' vero viaggiavano molto al primo viaggio la bambina aveva 6 mesi circa. Sul capo 16 ) adr E' vero ho già risposto lo avevano deciso nel 2009 poi c'è stata una gravidanza non andata a buon fine e successivamente hanno avuto un altro figlio.” Pur essendo pacifico che la resistente abbia proseguito attività di avvocato, non risulta che la ### abbia continuato a svolgere per il ricorrente contenzioso nel settore turistico riguardante le ### di ### e i suoi clienti, come in precedenza, e come da previsione espunta dagli accordi di separazione, il ricorrente a fronte delle contestazioni della ### non ha dimostrato la remuneratività dell'attività di direttore tecnico della ### così appaiono venuti meno anche gli assetti che si erano date pendente la convivenza matrimoniale, non risultando che il ricorrente abbia continuato a sostenere l'attività lavorativa della resistente, il cui impegno preponderante familiare è proseguito anche nella fase successiva la separazione con sicura incidenza sull'incremento e svolgimento della professione forense, notoriamente difficile tenuto conto dell'età, degli impegni familiari e della crisi del settore e del mutamento dei menzionati pregressi assetti. 
Ad abundantiam vanno altresì richiamati i condivisibili motivi di cui a Cass. 27945.23, fra cui “… ### che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. 
La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un "contributo", che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. 
Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. ###à di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera…”. 
Nel caso di specie il patrimonio personale del coniuge si è certamente incrementato se non altro con l'acquistopendente matrimoniodel prestigioso immobile adibito a casa familiare, che benchè nella disponibilità della ### per abitarlo con i figli è nella titolarità del ricorrente. 
Alla luce delle risultanze risultano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In ordine al quantum, dalle deduzioni e risultanze in atti, ribadita l'inattendibilità delle dichiarazioni reddituali e la certa discrasia reddituale fra le parti attesa l'impossidenza della resistente e l'incremento patrimoniale del ricorrente, proseguito nonostante l'assunzione di ulteriori oneri familiari, le risultanze delle indagini di pt che malgrado le doglianze è ai fini che interessano è superfluo integrare come richiesto dalla resistente, pur tenendo conto della diversità dei presupposti fra assegno per il coniuge in separazione ed assegno divorzile possono prendersi le mosse dalle somme autodeterminate in sede di separazione ritenute in € 100,00 mensili che rivalutati alla decisione ammontano ad €.118,30. 
Se tale somma era stata ritenuta dalle parti idonea a mantenere il tenore di vita familiare, non pare poter sopperire alla funzione dell'assegno divorzile di cui ai suestesi motivi. 
Nel caso di specie avuto riguardo alla diversità dei presupposti fra gli assegni e ribadito che da un lato non risulta il marito abbia continuato a sostenerla nella professione come prima, del gap venutosi a creare in ragione delle scelte familiari, ma nel contempo della valenza economica dell'assegnazione della casa familiare e del beneficio indiretto per la resistente, nonché del fatto che la stessa dotata di professionalità ed esperienza ed in ragione della maggiore autonomia dei figlio due dei quali maggiorenni ed il terzo ormai adolescente, nel tempo potrà sia pur parzialmente maggiormente dedicarsi all'attività lavorativa, tenuto conto della ancora giovane età ancora giovane della resistente all'atto della separazione ed alla presente decisione, della circostanza che l'attività professionale della stessa non è stata interrotta ma solo compressa per motivi familiari, dei nuovi oneri familiari del ricorrente si stima equo riconoscere assegno divorzile nella misura di € 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale automatica come per legge.  . 
Sulle contrapposte domande di mantenimento del minore (###. 
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio. 
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto al 2018, epoca della separazione. 
In secondo luogo, convivendo il figlio con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza dello stesso presso il padre, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole. 
Quanto alle risorse economiche del ricorrente, vanno richiamate le considerazioni già espresse per l'assegno divorzile e gli incrementi del patrimonio immobiliare del ricorrente e ribadita la reticenza dimostrata in tutto il corso del giudizio.   Orbene, considerato che ai fini della determinazione del contributo paterno considerando come parametro di riferimento, la somma pattuita tra i coniugi in favore del figlio in sede di separazione consensuale, e quanto previsto dal Presidente del Tribunale, ed il tempo trascorso e le aumentate esigenze, quanto corrisposto dal ### per il mutuo sull'immobile adbito a casa familiare in sua proprietà e la valenza di tale spesa sull'assegno va stabilito all'attualità quale contributo paterno al mantenimento del figlio l'importo mensile, di € 500,00 ###. Detta somma andrà corrisposta a ### entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ### a decorrere dal mese di gennaio 2026. 
Va, altresì, posto a carico del ### l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a ### le spese straordinarie il figlio ### come da protocollo sottoscritto fra magistrati del Tribunale di Napoli e Coa nel marzo 2018. 
Sulla domanda di mantenimento dei figli maggiorenni (### n. il ### e ### n. il ###). 
In corso di causa anche il figlio ### è divenuto maggiorenne pertanto nulla va stabilito in ordine all'affido e frequentazione con il genitore non convivente. 
In relazione alla domanda di assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento. 
Va ricordato che la Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". 
Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. 
Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. 
Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. 
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.  - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società.  ### vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.
Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. 
La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. 
Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego; salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. 
Posti tali principi, nel caso di specie sulla scorta delle conclusioni non è in contestazione l'an del mantenimento dei figli maggiorenni ma solo il quantum ed il destinatario del pagamento atteso che sia ### che ### con atto denominato di intervento hanno chiesto che le somme fossero versate in loro favore nella misura indicata per i motivi in atti. 
Quanto alle parti, il ricorrente ne ha chiesto la riduzione in ragione di un peggioramento della situazione reddituale, domanda che per le considerazioni già espresse non può trovare accoglimento. 
Per contro la resistente ne ha chiesto l'aumento ad € 600,00 mensili per ciascun figlio con lei convivente concludendo come sopra in ordine al versamento ai figli.  ### rileva l'ammissibilita della domanda di pagamento dei figli che nel caso di specie non incontra preclusioni nei limiti di cui in seguito, tenuto conto della disciplina applicabile ratione temporis, atteso che la domanda di contributo al mantenimento dei figli tempestivamente formulata dalla madre con loro convivente legittimata concorrente, domanda opposta dal padre solo nel quantum. 
Va però rilevato quanto alla tempistica ed al rito che l'intervento segue le preclusioni del processo :”Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte” cfr art. 268 cpc nel testo applicabile ratione temporis. Così nessun seguito può essere dato alle del tutto generiche deduzioni sull'indipendenza economica ed alla documentazione prodotta che, peraltro, si osserva ad abundantiam riguarda per la sola ### che ha prodotto contributi per pochi gg. di lavoro nel 2023. 
Entrambi i figli hanno riferito di attività formativa in corso, né potrebbe rilevare la deduzione che il padre, ### ha instaurato con i figli uno stretto legame tant'è che lo stesso provvede direttamente ad ogni bisogno extra degli stessi atteso che la libera determinazione del ricorrente non può incidere sugli obblighi contributivi rispetto ai figli che continiano a vivere con la madre legittimata concorrente all'assegno, seppure gli stessi abbiano asserito trascorrere:” molto tempo fuori dalla casa familiare, sia per motivi lavorativi che personali, viaggiando spesso” atteso che parte delle spese comunque continuano a ricadere sulla resistente istante assegno.  ### posto tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione consensuale omologata nel febbraio 2018 (comparizione nel gennaio 2018) in cui l'assegno era stato autodeterminato in complessivi € 1000,00 di cui € 400,00 per il minore dei tre ed € 300,00 per gli altri due (all'attualità € 355 ciascuno) oltre le spese come soprariportato; Considerato che certamente le esigenze sono aumentate rispetto al 2018 epoca della separazione in cui i figli avevano ### 17 anni e ### 14 e che pertanto allo stato entrambi maggiorenni sono transitati in una fase di maggiori esigenze legate alle diverse dinamiche di vita e di formazione, rilevato che la corresponsione alla resistente quantomeno di quota del contributo risponde anche alle economie di scala relative alla contribuzione per più figli, il contributo paterno al mantenimento dei figli maggiorenni va rideterminato in complessivi € 900,00 (€ 450,00 ciascuno di cui € 350,00 per ciascun figlio saranno corrisposte alla ricorrente e la restante somma a ciascuno dei figli maggiorenni). Tali somme saranno maggiorate della rivalutazione annuale automatica come per legge. 
Saranno altresì a carico di ciascuna delle parti il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli già richiamato. 
Va infine confermata l'assegnazione della casa familiare alla resistente che la abiterà con i figli minore e maggiorenni non economicamente autosufficienti atteso la funzione di tutela dell'habitat dell'istituto. Spese straordinarie della casa familiare come per legge. 
Tenuto conto delle risultanze in atti e della consistenza patrimoniale del ricorrente non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda in ordine alla garanzia. 
Resta assorbita ogni eventuale ulteriore questione. • Sulla regolamentazione delle spese processuali. 
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, sulle domande accessorie la già pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio così provvede: • Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre ed assegna alla ### la casa familiare per abitarla con i figli, conferma quale regime frequentazione del padre con il figlio minore , quello pattuito in sede di separazione consensuale con le precisazioni di cui in motivazione; • Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 ( cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici ### a decorrere dal mese di gennaio 2026; • Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figli maggiorenni non economicamente autosufficienti la somma mensile di € 900,00 ( € 450,00 per ciascun figlio di cui € 350,00 per ciascun figlio da corrispondersi a #### entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e la restante parte pro quota a ciascuno dei figli maggiorenni che ne hanno fatto richiesta). La somma complessiva andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici ### a decorrere dal mese di gennaio 2026; • Pone a carico di ciascuna parte il 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in parte motiva; • Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### , entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici ### a decorrere dal mese di gennaio 2026; • Rigetta per il resto; • Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio; Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31/01/2025 ####

causa n. 21188/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Hubler Carla

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1273/2025 del 30-06-2025

... prescrizione quinquennale dei crediti relativi sia ai contributi previdenziali, sia alle sanzioni e somme aggiuntive. Insistendo per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, parte attrice concludeva chiedendo volersi: <<a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli importi di cui alla intimazione di pagamento ###577346/000 in relazione alle sole somme relative all'avviso di addebito n. ###, relativa alle voci riepilogate in atti; b) vinte le spese e le competenze di giudizio con diretta attribuzione al sottoscritto difensore Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/06/2025 antistatario>>. 2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio tardivamente l'### con memoria telematica depositata in data ###, ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva quanto a qualsiasi contestazione afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione, perché di competenza dell'###. Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione, in quanto occorreva tener conto della cd. sospensione covid dei termini prescrizionali, per la quale l'Agente di riscossione avrebbe potuto notificare la cartella (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice Unico dott. ### in funzione di Giudice del ### all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 14.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.6.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente ### nel giudizio iscritto al n. 3583 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente TRA ### (C.F.: ###), nato il ### e residente ###, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via G. 
Angrisani, n. 2; PEC: ### Ricorrente E I.N.P.S. - ### della ### (C.F. ###), in persona del Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale notarile alle liti in atti, dall'Avv. ### e con questi elettivamente domiciliat ###, presso l'### della ### provinciale dell'### PEC: ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/06/2025 Resistente E ### - ### (C.F. e P. IVA ###), in persona del ### pro tempore dell'### e ### elettivamente domiciliata in Napoli, alla ### della ### nn. 32/44, presso lo studio legale dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; PEC: ### Resistente OGGETTO: ### controversie in materia di previdenza obbligatoria (### a intimazione di pagamento).  ### 1. Con ricorso depositato telematicamente in data ###, ### agiva contro l'I.N.P.S. e l'### delle ### dinanzi al Tribunale di ### - #### per opporsi avverso l'intimazione di pagamento n. ###577346/000 limitatamente ai contributi IVS dell'anno 2007. 
Segnatamente, il ricorrente eccepiva la nullità della pretesa, in quanto non aveva mai ricevuto l'avviso di addebito prodromico che si assumeva notificato il ###, e l'avvenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi sia ai contributi previdenziali, sia alle sanzioni e somme aggiuntive. 
Insistendo per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, parte attrice concludeva chiedendo volersi: <<a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli importi di cui alla intimazione di pagamento ###577346/000 in relazione alle sole somme relative all'avviso di addebito n. ###, relativa alle voci riepilogate in atti; b) vinte le spese e le competenze di giudizio con diretta attribuzione al sottoscritto difensore Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/06/2025 antistatario>>.  2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio tardivamente l'### con memoria telematica depositata in data ###, ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva quanto a qualsiasi contestazione afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione, perché di competenza dell'###. 
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione, in quanto occorreva tener conto della cd. sospensione covid dei termini prescrizionali, per la quale l'Agente di riscossione avrebbe potuto notificare la cartella esattoriale solo a partire dal settembre 2021. 
Concludeva affinché il Giudice provveda a: <<a) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'intimazione opposta in assenza dei presupposti per la sua concessione; b) dichiarare la inammissibilità dell'azione esperita per le ragioni esposte nel presente atto; c) sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'### delle ### per le motivazioni addotte; d) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in relazione al merito della pretesa, accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità e legittimazione passiva dell'### delle ### e ### dichiarare l'ente impositore unico responsabile della vicenda per emissione di ruolo che l'opponente assume illegittimo, erroneo ed eventualmente per aver omesso di provvedere alla comunicazione di revoca di sgravio, con conseguente ed esclusiva condanna dello stesso ente impositore chiamato in causa; e) Condannare parte opponente o l'ente impositore, alla rifusione delle spese ed onorari di lite in favore della convenuta ### delle ### e ###>.  3. Con memoria telematica depositata in data ###, si costituiva tardivamente l'### che deduceva l'infondatezza della domanda sotto ogni profilo stante la legittimità dell'iscrizione officiosa in presenza di tutti i requisiti di legge. 
Segnatamente, eccepiva l'avvenuta rituale notifica dell'avviso di addebito cui si riferiva l'atto impugnato, mediante pubblicazione nell'albo comunale in data ###, e l'infondatezza Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/06/2025 dell'eccezione di prescrizione, in quanto tra la data di notifica dell'ava e quella dell'intimazione di pagamento non era decorso il termine quinquennale di prescrizione. Sul punto, bisognava considerare che i termini di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali erano rimasti sospesi per il periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il ###, cioè per un anno, cinque mesi e 26 giorni, in virtù dei noti provvedimenti legislativi introdotti nel periodo emergenziale per il covid 19. 
Per tali ragioni l'### concludeva chiedendo al Tribunale di: <<rigettare definitivamente l'avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato e tutti i titoli ad esso presupposti. In via ancor più gradata, ordinare uno sgravio parziale dei titoli opposti entro i limiti della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio e della quale si richiede l'accertamento. ### di spese, diritti e onorari di lite>>.  4. Disattese le istanze istruttorie delle parti, veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 13.6.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni. 
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi. 
Parte attrice, in particolare, ribadiva di risiedere dal 2020 alla C.da ### 108 di ### e di non aver mai risieduto invece alla ### n. 11, bensì al civico 10 della c.da ### dovendosi tener conto, peraltro, che all'epoca della notifica dell'AVA opposto in detta contrada vi erano ben quattro diversi soggetti a nome ### residenti ai civici 9, 10, 11 e 21. 
Pertanto, contestava la racc.ta ###-4, versata in atti dall'### come prova della notifica dell'avviso bonario del 16.12.2013, e recapitata in data ### a tale ### località ### n. 11 ### nonché la racc.ta n. ###-6 (afferente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/06/2025 all'avviso di addebito n. ### riguardante contributi del 2007), sulla quale il postino aveva apposto la dicitura: “indirizzo insufficiente: omonimia”.  ###.d.L. nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della ### la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Occorre innanzitutto rilevare che l'opposizione è pacificamente ammissibile, quale opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare in radice la sussistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento della minacciata azione esecutiva, in considerazione dell'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento n. ###577346/000, cioè di un atto che ha ex lege valore ed efficacia equipollenti all'atto di precetto (opposizione, ovviamente, da intendersi come afferente al solo titolo esecutivo menzionato in ricorso, cioè l'AVA ###47917000, relativo all'omesso versamento di contributi IVS e sanzioni per l'anno 2007 per un totale di euro 2.436,00).  2. Premessa l'ammissibilità dell'opposizione va, poi, riconosciuto che risulta fondata l'assorbente deduzione di parte attrice (ragione decisionale più liquida) concernente l'intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'AVA succitato, ricompreso dell'intimazione di pagamento de qua, per decorso del termine estintivo quinquennale tra l'insorgenza del credito ed il primo atto interruttivo susseguente o, al più, tra la notifica del primo atto interruttivo di cui vi è prova in atti, costituito dall'avviso bonario del 16.12.2013, ed il susseguente atto interruttivo della prescrizione. 
Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge ed ha invertito la precedente tendenza all'allungamento dei tempi di prescrizione dei contributi (in cambio dell'affermazione del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/06/2025 principio di impossibilità del versamento dei contributi prescritti), al fine di salvaguardare sia le esigenze di certezza dei datori di lavoro debitori, sia le esigenze di speditezza e, quindi, di semplificazione dell'accertamento. In particolare, come specificato dalla Suprema Corte: <<In materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall'### previdenziale nel rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente>> (Cass., Sez. Un., n. 6173/2008). 
E' necessario, inoltre, richiamare in via preliminare il principio di diritto fissato dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 - principio ormai del tutto consolidato ed al quale questo giudice ritiene di doversi attenere - a mente del quale la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd.  "conversione" del termine di prescrizione breve (come detto quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario ###, ai sensi dell'art.  2953 cod. civ. Tale ultima disposizione - ha rimarcato la Corte Regolatrice - si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. ### è a dirsi con riferimento all'avviso di addebito dell'### che, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/06/2025 dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ### ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010. 
Orbene nel caso di specie, ad avviso dello scrivente, l'### non ha fornito prova adeguata né della notificazione dell'avviso bonario del 16.12.2013 né della notifica dell'AVA ###47917000. 
E, infatti, il primo atto, pur apparendo come regolarmente consegnato al destinatario, risulta, tuttavia, essere stato recapitato in ### alla località ### n. 11, mentre dal certificato storico di residenza prodotto in atti dal ricorrente si evince che quest'ultimo in quel periodo era residente ###e non ha mai risieduto al civico n. 11 di detta località. 
Ne discende che, essendo stata segnalata nei successivi tentativi di notifica la presenza di molteplici omonimi nella stessa contrada del comune di ### di cui uno, secondo parte attrice, residente proprio al civico 11, detta cartolina di ritorno non può valere come prova dell'avvenuta consegna dell'atto in parola al ricorrente, risultando a tal fine superfluo l'espletamento della prefigurata verifica circa la genuinità della firma apposta sul cartellino de quo, posto che va ritenuto carente a monte il requisito della certezza della consegna dell'atto nel corretto indirizzo di residenza del ricorrente, a prescindere dall'identità di colui che ha sottoscritto la cartolina di ritorno. 
In ogni caso, pur a voler reputare valida - ma così non è - la notificazione dell'avviso bonario del 16.12.2013, la quale appare essersi perfezionata l'8.1.2014, di sicuro va reputata invalida la notificazione dell'AVA n. ###47917000. 
Quest'ultimo atto, difatti, non soltanto risulta spedito alla contrada ### di ### senza specificazione alcuna del civico ove risiederebbe il destinatario, ma, soprattutto, non risulta neppure essere stata eseguita, senza l'immissione nella cassetta postale del destinatario di alcun avviso, in quanto l'ufficiale postale ha reputato l'indirizzo “insufficiente” Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/06/2025 proprio a cagione dell'esistenza di una “omonimia” nella via di destinazione, avendo, cioè, egli evidentemente acclarato che alla contrada ### viveva più di una persona a nome ### Si tratta, evidentemente, di tentativo di consegna da ritenere giuridicamente del tutto invalido, in quanto radicalmente inidoneo a certificare l'entrata dell'atto nella sfera di conoscibilità del ricevente. 
Dopo l'emissione dell'### infine, il primo atto interruttivo della prescrizione che si riscontra agli atti è costituito dall'intimazione di pagamento n. ###577346/000, regolarmente notificata al nuovo indirizzo di residenza del ricorrente, contrada ### 108 di ### il ###.  3. Ne consegue che, attenendo il debito contributivo all'omesso versamento di contributi IVS e sanzioni per l'anno 2007, la prescrizione, in carenza di validi atti interruttivi antecedenti alla notificazione dell'intimazione di pagamento n. ###577346/000 del 27.5.2024, si è ampiamente maturata assai prima della sospensione dei termini dovuta all'emergenza pandemica da ###19. 
La conclusione non muterebbe neppure laddove venisse considerata valida la comunicazione dell'avviso bonario del 16.12.2013, apparentemente pervenuta al destinatario l'8.1.2014, posto che non costa essere stato compiuto, entro un quinquennio dalla notifica dell'avviso de quo, un tempestivo atto interruttivo susseguente, sicché in tale ipotesi comunque si sarebbe maturata la prescrizione estintiva, per l'omessa valida notifica del susseguente ### in data ###, ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento e della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale. 
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni che precedono diviene, quindi, l'accoglimento sotto tale profilo dell'opposizione proposta da ### e la declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento n. ###577346/000, notificata il ###, relativamente al solo AVA n. ###47917000, oggetto dell'impugnativa Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/06/2025 proposta davanti a questo giudice, per l'intervenuta prescrizione del credito oggetto del titolo de quo.  4. Occorre affrontare, a questo punto, l'ulteriore questione relativa alla carenza di legittimazione passiva nel giudizio odierno dell'### delle ### Al riguardo, occorre precisare che l'originaria previsione di cui al quinto comma dell'art. 24, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che obbligava il ricorrente a notificare l'atto introduttivo del giudizio, oltre che all'ente impositore, anche al concessionario per la riscossione, è venuta meno in virtù del disposto di cui all' art. 4 comma 2 quater d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265. A fronte del dettato normativo che sembrava indicare la necessaria presenza del solo ente impositore nei giudizi afferenti al merito della pretesa contributiva e del concessionario nei giudizi aventi ad oggetto solo i vizi della cartella, la giurisprudenza individuava spazi applicativi alle ipotesi di litisconsorzio nei procedimenti promossi avverso l'estratto di ruolo, sul presupposto della mancata notifica dell'atto impositivo sotteso. In effetti, si riteneva esistente la legittimazione passiva necessaria del concessionario ogniqualvolta si deducesse un vizio di notifica degli atti che, in caso di accoglimento, avrebbe potuto incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi ( civ. Sez. Lav., 15 gennaio 2016 n. 594). ### indicato, tuttavia, veniva successivamente rimeditato, ritenendo non configurabile “un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs.  n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato; né trova applicazione l' art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria...”, laddove la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/06/2025 chiamata di cui all' art. 39 d.lgs. n. 112/1999 poteva essere ricondotta al più “...all' art. 106 c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione” ( Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13929). 
Il conflitto giurisprudenziale, così come riportato, ha reso opportuna la rimessione della questione all'esame delle sezioni unite, le quali, con pronuncia dell'8 marzo 2022, n. 7514, hanno ritenuto che “In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.” ### in estrema sintesi, affermano l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente impositore, non potendo trovare applicazione la disciplina relativa alla riscossione dei crediti tributari ex art.  39 d.lgs. n. 112/1999, dovendosi invece far riferimento all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999. 
Del resto, l'eventuale annullamento dell'avviso di addebito e del ruolo esattoriale per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del concessionario, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo. 
Residua, comunque, al di fuori di tali ipotesi, la possibilità della compresenza in giudizio di entrambi i soggetti, ente impositore ed ente riscossore, posto che l'art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 obbliga il concessionario, che non voglia vedersi accollato l'esito della lite, a chiamare in causa l'ente impositore quante volte l'opposizione non investa solo profili attinenti alla regolarità o validità degli atti esecutivi. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/06/2025
Tanto premesso, nell'odierno giudizio emerge il difetto di legittimazione passiva dell'### nel caso di specie, infatti, la pretesa del ricorrente ha ad oggetto l'annullamento dell'avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento per inesistenza dell'obbligo contributivo, cioè per un motivo esclusivamente attinente al merito della pretesa contributiva e non riferibile alla susseguente attività di riscossione, sicché, applicando i canoni esegetici esplicati dai condivisibili precedenti appena menzionati, può essere affermata la carenza di legittimazione passiva in capo all'Agente della riscossione.  5. Con riguardo alla regolamentazione delle spese di giudizio, dunque, in considerazione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento sulla scorta di un titolo esecutivo notificato dall'### e dall'### giudicato erroneamente validamente consegnato al destinatario, dette spese, da riconoscere in favore del ricorrente vittorioso, vanno poste esclusivamente a carico dell'### mentre sussistono eccezionali motivi per l'integrale compensazione delle stesse nei rapporti tra il ricorrente e l'### delle ### posto che nel caso di specie l'### è, come detto, priva di legittimazione passiva, sebbene la relativa questione sia stata nel tempo oggetto di interpretazioni giurisprudenziali assai controverse. 
Le spese di lite si liquidano, quindi, come da dispositivo, secondo i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, mod. dal d.m. n. 147 del 2022.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3583 dell'anno 2024, promosso da ### nei confronti dell'### e dell'### in persona dei rispettivi ll.rr. p.t., così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### delle ### 2) in accoglimento in parte qua del ricorso, dichiara non dovuti per intervenuta estinzione per prescrizione i crediti ricompresi in seno all'AVA n. ###47917000, mai validamente notificato al ricorrente, di cui è stato richiesto il pagamento con l'intimazione di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/06/2025 pagamento n. ###577346/000, notificata il ### e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell'Agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata nei riguardi del ricorrente con riferimento a tali specifiche voci creditorie; 3) condanna l'### al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, ### se dovuta e ### nella misura di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario; 4) dichiara interamente compensate le spese di lite nel rapporto tra il ricorrente e l'### delle #### 30.6.2025.   Il Giudice Dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/06/2025

causa n. 3583/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Crudele Lidia, Cantillo Antonio

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 109/2025 del 14-01-2025

... disapplicato le leggi speciali che hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti previdenziali a causa dell'emergenza sanitaria da covid 19. Invero, il termine di prescrizione dei crediti di natura previdenziale di cui è causa è stato oggetto di ben due periodi di sospensione stabiliti dalle leggi speciali: l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “### dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. ### dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. ###. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che ha disposto al comma (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### composta dai ### dr. ### - Presidente dr. ssa ### - ### dr. ### - ### relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 461/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 85/2023, vertente TRA ### - ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### D'### ed elettivamente domiciliat ###; #### elettivamente domiciliata in #### 40 presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende; ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in #### 29; APPELLATO ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente ###: come in atti.  RAGIONI DI FATTO E ###
Con ricorso depositato il #### adiva il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, per ivi sentir dichiarare: “la nullità, l'inefficacia, l'annullabilità e/o comunque l'illegittimità e, di conseguenza, di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. ###477111/000 dell'importo complessivo di € 27.462,51, alla stessa sottese sopra meglio specificate per difetto di notifica e/o per palese violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 e/o per carenza di motivazione e/o dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle sottese all'avviso di intimazione di pagamento. in via subordinata: la massima riduzione della sanzione irrogata”. con vittoria di spese. A sostegno del ricorso assumeva che aveva ricevuto in data ### l'avviso di intimazione n ###477111/000 dell'importo complessivo di euro 27.462,51 relativo agli avvisi di addebito ivi indicati; che la impugnazione del medesimo integrava un'opposizione a precetto; che non aveva mai ricevuto la notifica degli avvisi di pagamento sottesi all'intimazione; che era prescritto il credito portato nell'ava (avviso di addebito) ### anche se si considerava intervenuta la presunta notifica avvenuta il ###, così come quello portato nell'ava ###755954000 relativo a contributi del 2016, non essendo stato notificato l'avviso stesso; che non vi era stata la notifica dell'avviso bonario; che l'intimazione era carente della motivazione; che gli avvisi erano privi dei requisiti previsti dal DM 321/99 e dal dl 248/07; che non era stato indicato nell'intimazione l'ufficio presso cui rivolgersi ed il responsabile del procedimento, nonché l'organo presso cui ricorrere. Concludeva come sopra. Si costituiva l'### deducendo l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata la stessa proposta oltre il termine di 20 giorni, la carenza di legittimazione passiva con riferimento agli atti successivi alla notifica degli avvisi e l'infondatezza della stessa nel merito. Si costituiva, altresì, l'### delle ### - ### asserendo che gli avvisi erano stati notificati dall'### e, con riferimento ad essi, erano intervenute ulteriori intimazioni interruttive della prescrizione; deduceva, poi, l'infondatezza dei motivi di opposizione. 
Il Tribunale, rigettate le questioni sollevate dall'### e dall'### dele ### - riscossione e ritenuti infondati i vizi formali dedotti dalla ### dichiarava la nullità dell'intimazione opposta con riferimento agli avvisi nn. ###, ###, ###, ###894316000, ###693955000, ###402751000, ###, ###678489000, ###214630000, ###555235000 e confermava la validità dell'intimazione con riferimento all'ava n ###755954000, l'unico per cui riteneva non maturata la prescrizione. ### le spese di lite con l'### al pagamento delle quali condannava l'### delle ### nella misura di euro 3,580,00, oltre iva, cpa e spese generali. 
Con ricorso depositato il ### avverso detta decisione del Tribunale ha proposto appello l'### delle ### la quale censura la medesima per: “1) #####. ###620662000 ### 16/5/14 ####458254000 ### 14.11.2022”. Sostiene l'appellante: “### prima udienza tenutasi in data ###, la difesa di ### delle ### forniva al Giudice anche copia cartacea di tale nota di deposito evidenziando che per una mera svista in sede di deposito della memoria di costituzione erano stati allegati i soli referti degli AVI [avvisi di intimazione n.d.r.] e le parti presenti non sollevavano alcuna contestazione in ordine alla produzione documentale integrativa eseguita con la nota del 14.11.2022. Invero, al momento della decisione, probabilmente per una mera distrazione, il Giudice di prime cure ha omesso di considerare i documenti prodotti con la nota di deposito del 14.11.2022 e conseguentemente ha ritenuto erroneamente che ### si fosse limitata a fornire prova dei soli 5 referti di notifica e non anche degli AVI medesimi nei quali risultano indicati gli AVA sollecitati in pagamento dal ### In particolare, come potrà verificare l'adita Corte: - con l'AVI ###620662000 (doc. 2bis allegato alla nota di deposito del 14.11.2022) notificato in data alla parte personalmente in data ### (doc. 2 allegato alla comparsa) ### sollecitava in pagamento l'### n. ### già notificato dall'Ente in data ###; - con l'AVI n. ###458254000 (doc. 3bis allegato alla nota di deposito del 14.11.2022) notificato in data alla parte personalmente in data ### (doc. 3 allegato alla comparsa), ### sollecitava in pagamento nuovamente l'AVA ### e gli ulteriori AVA n. ###, ###, ###894316000, ###693955000, ###402751000, ###, ###678489000, La notifica di tale AVI ha quindi interrotto il termine di prescrizione quinquennale dei crediti di cui agli AVA descritti. Tale termine pertanto è cominciato nuovamente a decorrere dalla data del 2.3.2017 (data di notifica dell'ultimo AVI n. ###458254000)”; “2) ###'### 37 ###.L. N. 18/2020, ### N. 27/2020 E ### 11 ###.L. 31.12.2020, N. 183, #### 26.2.2021, N. 21 ##### 19”. Sostiene l'appellante; “il Giudice di primo grado nel calcolare il termine di prescrizione ha disapplicato le leggi speciali che hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti previdenziali a causa dell'emergenza sanitaria da covid 19. Invero, il termine di prescrizione dei crediti di natura previdenziale di cui è causa è stato oggetto di ben due periodi di sospensione stabiliti dalle leggi speciali: l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “### dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. ### dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. ###. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che ha disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La prima disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni, cui poi è seguita l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni prevista dalla seconda norma richiamata (l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, comma 9) Considerato, quindi, che a seguito della notifica dell'AVI n. ###458254000 in data ###, il nuovo termine di prescrizione quinquennale per i crediti di cui agli AVA sottesi nn.  ####, ###, ###894316000, ###693955000, ###402751000, ###, ###678489000, è iniziato nuovamente a decorrere dal 2.3.2017 (vedi doc. 3 e doc. 3bis) e che tale nuovo termine ha poi subito le sospensioni di cui alle disposizioni sopra richiamate per un periodo di 311 giorni, alla data di notifica del successivo AVI n. ###477111000 6.6.2022) qui impugnato, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione dei crediti di cui ai AVA indicati”.   Si sono costituiti ### che ha chiesto di “1. rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado; 2. condannare l'### delle ### al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari” e l'### che ha insistito per, “in accoglimento del ricorso in appello proposto da ### delle ### e in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande proposte da ### con il ricorso introduttivo del giudizio; - in subordine, decidere secondo giustizia sull'appello proposto da ### delle ### In ogni caso, compensare le spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'Inps”. 
Invero, l'art. 37 testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in ### - ### generale - ### n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 ((### dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. ### dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)) prevede che: “1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.   2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.  ###. 11 Testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in ### - ### generale - n. 323 del 31 dicembre 2020), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 (entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in GU ossia il ###), Proroga di termini in materia di competenza del (###) del lavoro e delle politiche sociali stabilisce che “1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".  ((1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020)).   2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".   3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".   4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".   5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della ### previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.   6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi"; b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021".   7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 126, le parole "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".   8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.   9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.   10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni ((di euro)) per l'anno 2021 si provvede mediante ((corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno,)) dello stanziamento del ### speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "### di riserva e speciali" della missione "### da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando ((l'accantonamento)) relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.   ((10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da ###19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. 
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'### provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.   10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del ### di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) Quindi il decorso della prescrizione è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31.12,2020 fino al 30 giugno 2021 e cioè 129 giorni nel primo caso e 182 nel secondo (comprese le date di decorrenza), ma attenzione le sospensioni non si sommano se i contributi sono già prescritti nel primo caso ### da parte l'ava n ###755954000 ritenuto non prescritto dal Tribunale e per cui non c'è appello incidentale va verificata la prescrizioni per cui l'appellante chiede la riforma parziale della sentenza “nel senso di ritenere valida ed efficace l'intimazione impugnata anche con riferimento agli avvisi di addebito n. ###, ###, ###, ###894316000, ###693955000, ###402751000, ###, ###678489000, ###214630000, ###555235000, in quanto i relativi crediti non risultano prescritti alla data di notifica dell'atto opposto” Questo è l'atto di intimazione opposto notificato in data ###
Invero, parte appellante deduce che “con l'AVI n. ###620662000 (doc. 2bis allegato alla nota di deposito del 14.11.2022) notificato in data alla parte personalmente in data ### (doc. 2 allegato alla comparsa) ### sollecitava in pagamento l'AVA ### n. ### già notificato dall'Ente in data ###; - con l'AVI ###458254000 (doc. 3bis allegato alla nota di deposito del 14.11.2022) notificato in data alla parte personalmente in data ### (doc. 3 allegato alla comparsa), ### sollecitava in pagamento nuovamente l'AVA n. ### e gli ulteriori AVA n. ###, ###, ###894316000, ###693955000, ###402751000, ###, ###678489000. 
La notifica di tale AVI ha quindi interrotto il termine di prescrizione quinquennale dei crediti di cui agli AVA descritti. Tale termine pertanto è cominciato nuovamente a decorrere dalla data del 2.3.2017 (data di notifica dell'ultimo AVI n. ###458254000)”. 
Ebbene, vi è in effetti interruzione della prescrizione e su questo deve ritenersi che abbia ragione l'appellante alla luce della normativa sospensiva del termine prescrizionale sopra richiamata ciò, si precisa, nonostante la produzione documentale solo nelle note successive al deposito della memoria difensiva di costituzione dovendosi ritenere che detta documentazione debba essere ammessa per un accertamento della verità soprattutto in considerazione del fatto che oggetto della controversia è un obbligo contributivo pure rilevabile d'ufficio. 
In ogni caso, va ulteriormente precisato che gli ava nn. ###214630000 e ###555235000 non sono indicati nell'atto di intimazione n. ###458254000 e poiché notificati il ### e il ### come risultante dall'avi opposto è comunque prescritto il primo ma non il secondo in ragione delle su indicate sospensioni. 
In definitiva, l'appello proposto dall'### va accolto nel senso che in riforma parziale della gravata sentenza, ferma nel resto, devono ritenersi dovute da parte appellata le somme di cui all'avviso di intimazione opposto ad eccezione dell'avviso di addebito n. ###555235000. 
Le spese di lite devono essere riformate con riguardo ad entrambi i gradi, e tenuto conto dell'esito complessivo della lite, compensate per l'### anche per il presente grado, sono liquidate per l'intero come da dispositivo e poste a carico dell'### prevalentemente soccombente nella misura di tre quarti, con compensazione del residuo quarto P.Q.M.  - in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, conferma la validità dell'intimazione opposta ad eccezione dell'ava n. ###555235000; - compensa le spese di entrambi i gradi con l'### condanna appellante al pagamento di tre quarti delle spese di lite, che liquida per intero per il primo grado in euro 3.580,00 e per il presente grado in € 2,906.00, oltre per entrambi gradi iva cpa e spese forfettarie nella misura del 15%.  ### 14.1.2025 L'###. ### Dr.

causa n. 461/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Bonanni Roberto, Alberto Celeste

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