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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### 1) Dott. ### - Presidente rel 2) Dott. ### - Giudice - 3) #### - Giudice.- ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21188 del ### degli ### dell'anno 2020 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente TRA #### rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia RICORRENTE E #### - rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia RESISTENTE NONCHÉ ### presso il Tribunale di Napoli. #### (CF ###) E #### (CF ###) rapp.ti e difesi in virtù di procura in atti dall'avv. ### presso cui elettivamente domiciliano #### da note in sostituzione di udienza: per il ricorrente e gli interventori:” Per gli interventori ### e ### si riportano al proprio atto di intervento e ne chiedono l'integrale accoglimento, impugnando le avverse deduzioni eccezioni e documentazioni insistono affinchè l'assegno di mantenimento venga versato direttamente dal padre sul loro conto corrente, per le motivazioni di cui all'atto di intervento che qui si abbian per trascritte e ripeute Il ricorrente nel riportarsi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di cui ne chiede l'integrale accoglimento, impugnando le avverse conclusioni, non si oppone al versamento del mantenimento direttamente ai figli maggiorenni anche per le motivazioni che gli stessi hanno riportato negli inteventi.
Per la resistente:” nel riportarsi alla spiegata domanda riconvenzionale si riporta alle conclusioni rassegnate negli atti di causa che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte, chiedendone l'accoglimento, vinte le spese di lite. Impugna e contesta le avverse note di trattazione e le avverse conclusioni e chiede in via preliminare: Disporre l'integrazione delle indagini tributarie per i motivi di cui sopra estendendo queste anche ai fatturati di tutte le società individuate dalla P.T. ma non acquisite ove risulta la partecipazione del sig. ### In merito allo spiegato intervento dei figli ### e ### disporre in contraddittorio la comparizione personale per gli opportuni provvedimenti, sentite le parti; In via principale, rigettare l'intervento dei sigg. ### e ### , in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, previo adeguamento dell'importo nella misura richiesta da questa difesa, in ogni caso, disporsi il versamento del 50% dell'importo dell'assegno così determinato ovvero quello provvisorio di mantenimento in favore della signora ### perché i figli ### e ### sono con la stessa conviventi e non sono economicamente autosufficienti; ### ha concluso, chiedendo il Tribunale voglia disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera; vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 500 oltre il 50% delle spese straordinarie ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso dep il #### chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concludendo:” cessazione degli effetti civile del matrimonio, disponendo: a) In ogni caso che nulla sia dovuto alla signora ### a titolo di mantenimento e che sia ridotto il mantenimento ad euro 200,00 per ciascun figlio con il 50% delle spese straordinarie da dividersi tra i genitori. Affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi in Napoli alla ### n. 82; b) Assegnazione della casa coniugale al sig. ### con diritto di visita dei figli minori da parte della madre ogni volta che la stessa lo ritenga opportuno e la corresponsione da parte della signora ### di un assegno di mantenimento di euro 200,00 a figlio ed il 50% delle spese straordinarie; c) Con vittoria di spese diritti ed onorari “; Si costituiva la resistente e deduceva come in atti e concludeva:” ### e dichiarare l'esistenza dei presupposti di legge di cui all'art.3 ###/70 come modificato dall'art. 5 L.74/1987 e succ. modifiche e per l'effetto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito con concordatario tra i sigg. ### e ### il giorno 29.09.2000. - confermare l'applicazione del regime dell'affido condiviso ex L.54 /06 e pertanto disporre che i figli minori ### e ### avendo la primogenita ### raggiunto la maggiore età restino affidati ad entrambi i genitori i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, nel rispetto reciproco nonché delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli, nel supremo interesse degli stessi, confermando il calendario di frequentazione concordato in sede di omologa ; - confermare l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del ricorrente immobile sito in Napoli, alla ###. ### 82, alla sig.ra ### madre convivente con i tre figli, #### e ### tutti studenti non economicamente autosufficienti, in uno a tutti i beni mobili ivi contenuti come già convenuto in sede di omologa della separazione; 3) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale, confermando in favore della signora ### un assegno divorzile di €. 400,00, da corrispondere anticipatamente a mezzo assegno bancario e/o bonifico bancario intestato alla signora ### , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, con obbligo annuale di aggiornamento ### di detta somma come per legge; 4) Considerate le aumentate esigenze dei tre figli, accogliere la domanda riconvenzionale e per l'effetto, confermare a carico del sig. ### il contributo per il mantenimento dei tre figli, aumentandolo da €. 1000,00 ad € 1800,00 (€.600,00= per ciascun avente diritto) da corrispondere, in favore della signora ### madre convivente con i tre figli, anticipatamente a mezzo assegno bancario e/o bonifico bancario a lei intestato entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, con obbligo annuale di aggiornamento ### di detta somma come per legge; 5) Determinare a carico del sig. ### nella misura del 50 % il contributo dovuto per quelle spese straordinarie medico specialistiche, scolastiche e sportive che dovessero rendersi necessarie per i tre figli di cu due minori, ovvero quelle di natura imprevedibile e saltuaria nell'interesse superiore dei minori, sempre se preventivamente concordate e documentate con idonea fattura e / o ricevuta fiscale, che saranno oggetto di conguaglio se sostenute ed anticipate da uno di loro, entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese successivo all'esborso, previa idonea documentazione fiscale . 6) Confermare che il sig. ### provvederà nella misura del 100% a tutte le spese straordinarie relative alla gestione condominiale dell'immobile, già casa coniugale, sito in Napoli alla ###. ### 82; Con vittoria delle competenze di lite oltre spese generali ed accessorie, come per legge.”.
In data ### intervenivano i figli maggiorenni della coppia ### e ### e deducevano quanto in atti e concludevano: “previa dichiarazione di regolarità dello spiegato intervento, il versamento diretto in suo favore dell'assegno di mantenimento di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo la variazione in aumento, accertata dall'### dall'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente; oltre le spese così come previste ed elencate nel provvedimento di separazione oltre spese diritti ed onorari del spiegato intervento.
All'esito dell' udienza presidenziale del il Presidente così provvedeva: ” sciogliendo la riserva: ### e considerato che le parti si sono separate con separazione consensuale del 2018, orbene, tenuto conto delle contrastanti dichiarazioni, deduzioni delle parti, (salvo la necessaria istruttoria che verrà compiuta nel corso del giudizio), non si ritiene che allo stato risultino provate circostanze sopravvenute tali da giustificare come richiesto da entrambe le parti, nuovi provvedimenti, opportuni, temporanei ed urgenti in modifica di quanto stabilito dai coniugi circa tre anni fa, salvo il raggiungimento della maggiore età della figlia ### per la quale nulla va disposto per il suo affidamento: invero, si rileva che parte ricorrente non ha depositato alcuna documentazione fiscale relativa alla società ### srl e i modelli unici depositati per gli anni fiscali 2017-2018-2019 non appaiono attendibili, infatti oltre ad essere identici fra di loro, non giustificano un impegno preso dall'attuale ricorrente nel mese di gennaio 2018 di corrispondere mensilmente alla moglie 1.100,00 euro al mese oltre al 100% delle spese straordinarie oltre una rata di mutuo di oltre 2000 euro al mese”.
Venivano depositate memorie integrative ed istruttorie, ammessa ed espletata la prova orale, disposte indagini di PT, sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza la procedura era rimessa al Collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente si da atto che con sentenza n. 726/23 di questo Tribunale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la procedura è proseguita sulle altre domande.
Sempre in via preliminare il Collegio ritine di condividere e fare proprie l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano specifiche e tempestive doglianze.
Alla luce delle risultanze in atti e del comportamento processuale delle parti, del tenore delle deduzioni e degli oneri probatori, il Collegio non ritiene occorra dare seguito alle ulteriori richieste a fronte degli esiti degli accertamenti di ### che non possono sopperire agli oneri di deduzione e prova delle parti stesse.
Ne potrà tenersi conto della documentazione irritualmente e tardivamente depositata al di fuori delle cadenze processuali, fra cui quella riguardante circostanze pregresse.
Sull'affido del figlio minore della coppia ( ### il ###) .
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi del minore, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata dello stesso il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, vada disposto l'affido condiviso del figlio con residenza privilegiata presso la madre, come del resto autodeterminato dalle parti in sede di accordi di separazione.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare il minore, ritiene il Tribunale che vada confermato il calendario degli incontri pattuiti dai genitori in sede di separazione consensuale, immutati in sede di provvedimenti provvisori in questa fase, così come consensualmente modificati all'udienza del 10.1.23: ”parziale modifica dell'ordinanza presidenziale ### starà con il padre a weekend alternati dalle h. 20 del venerdi alle h. 22,00 della domenica con riaccompagnamento presso la madre, nonché una sera a settimana da comunicarsi 48 h. prima dalle h. 20,00 con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo” • Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a ### nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti; l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio; e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno. ### giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a ### con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai ### funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a ### n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.
Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro .
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi , espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. ### la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. ### dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte a ### ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <<partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle ### la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Applicando i principi esposti al caso in esame, osserva preliminarmente il Collegio che, la ### a sostegno della domanda divorzile ha dedotto: ”la ### su invito esplicito del marito e d'accordo con il coniuge si è dedicata alla crescita dei tre figli ed alla famiglia, consentendo al marito di lavorare ed ottenere grandi successi professionali, contribuendo alla espansione della sua attività di agente di viaggi, pluripremiato e conosciuto nel settore del turismo. ### basti pensare alle svariate sedi societarie della tre società di cui il ### è socio unico ed all'accordo di separazione in cui il ### consensualmente si è reso disponibile a provvedere interamente al mantenimento dei tre figli, accollandosi tutte le spese extra oltre il mantenimento ordinario e l'assegnazione della casa coniugale. (v. condizioni separazione consensuale)”.
Ha altresì assunto che per scelta condivisa dalla nascita dell'ultimo figlio ### aveva cessato la collaborazione per le udienze provvedendo saltuariamente al recupero crediti per il marito e che l'attività di direttore tecnico dell'agenzia non era remunerativa e riguardava peraltro società cessata molto prima della separazione, che doveva continuare a dedicarsi alla famiglia e che le era difficile reinserirsi nella professione.
Per contro il ricorrente ha dedotto:”### svolge l'attività professionale di avvocato ed inoltre, a dispregio dell'incompatibilità professionale, ricopre un ruolo di direttore tecnico di agenzie di viaggio con un guadagno mensile fisso e la sua situazione economica è decisamente migliorata dalla separazione, infatti la stessa partecipa a numerosi eventi mondani e per ogni vacanza organizza viaggi. Persino nel periodo nel pieno ### aveva organizzato per lei ed i figli una vacanza in ### tramontata solo per l'emergenza. Inoltre la stessa gode, a costo zero della casa di esclusa proprietà del marito in cui organizza cene e ricevimenti”.
Nel caso di specie alla luce delle deduzioni e risultanze in atti può senz'altro ritenersi l'apporto della resistente alla conduzione della vita familiare durante la lunga convivenza matrimoniale , circa 18 anni alla separazione, nell'ambito della quale la resistente si è dedicata alla famiglia, pur contemporaneamente svolgendo la professione forense. Dall'unione sono nati tre figli di cui, dalle risultanze in atti la resistente si è occupata in maniera preponderante rispetto al marito, certamente sacrificando di fatto la propria professione di avvocato, pur proseguita, consentendo al marito di dedicarsi alla proficua attività professionale.
Infatti, aldilà delle vicende pandemiche il tenore di vita familiare evidentemente fondava sui proventi dell'attività professionale del marito che benchè esponesse redditi esigui nelle del tutto inattendibili dichiarazionievidentemente godeva di cospicue entrate tanto che in sede di accordi di separazione era stato previsto -come riportato in ricorso:”…. il sig. ### provvederà al pagamento delle rate di mutuo ancora gravanti sull'immobile e delle spese straordinarie, sia per la manutenzione dell'immobile che condominiali, mentre la signora ### provvederà al pagamento delle spese condominiali ordinarie e delle utenze (acqua, luce e gas) con voltura a proprio nome; la sig.ra ### utilizzerà il predetto immobile solo per esigenze abitative e/o professionali (avendo ivi il proprio domicilio fiscale), impegnandosi a non locarlo e/o sublocarlo e a non svolgere nello stesso attività commerciali di qualsiasi tipo; h) il sig. ### verserà alla sig.ra ### entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario un contributo a titolo di mantenimento di quest'ultima in considerazione dell'attività lavorativa della medesima e dei figli minori di € 1.100,00 mensili ( € 300,00 per i figli ### e ### € 400,00 per il piccolo ### ed € 100,00 per la sig.ra ### da rivalutare annualmente secondo la variazione in aumento, accertata dall'### dall'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente; j) saranno a carico del padre le spese scolastiche e quelle future universitarie e le spese per visite mediche e cure specialistiche, ivi compresi i medicinali, non coperti dal ### in caso di disaccordo e/o urgenza, qualora si tratti di spese mediche necessarie e/o urgenti, la scelta sarà demandata all signora ### genitore collocatario, con diritto al rimborso della spesa sostenuta; le spese extrascolastiche e quelle per attività sportive, comprese saggi, trasferte e tornei, sono al 100% a carico del padre, che garantirà a ciascun figlio gli attuali standard di vita ( a titolo esemplificativo e non esaustivo, cd paghetta, scooter con costi fissi e manutenzione, abbigliamento, barbiere, parrucchiere, estetista), ….. “ di fatto impegnandosi mensilmente esborsi ben maggiori del reddito annuale lordo indicato nelle dichiarazioni.
Ne può ritenersi che, salvo nel periodo pandemico in cui è notorio il blocco delle attività delle agenzie di viaggio quale quella esercitata dal ricorrente, stante le limitazioni alla circolazione ed ai viaggi, la crisi sia proseguita con modalità da incidere sulle determinazioni economiche di cui alla presente procedura, atteso fra l'altro che il ricorrente risulta aver acquistato, divenendo intestatario di due ulteriori immobili, (per un valore ben superiore da quello che appare ricavato dalla vendita di quote societarie, proseguendo altresì, sia pur dopo una sospensione, il pagamento dei ratei dell'oneroso mutuo della casa coniugale (per oltre € 2000,00 mensili), e degli assegni di mantenimento (sia pur a seguito di attivazione di procedura esecutiva da parte della resistente per il recupero).
Neppure, alla luce delle risultanze, la nascita di altra figlia da successiva unione può incidere sulle determinazioni economiche del divorzio, atteso fra l'altro che lo stesso ricorrente condivide le spese con la nuova compagna di vita che, a suo dire, lo avrebbe anche aiutato al versamento degli assegni come da dichiarazioni rese dallo stesso ### in udienza: “ la sua compagna è commercialista e lo aiuta economicamente, in particolare nel periodo covid i bonifici per l'assegno partivano da conto con lei cointestato”(cfr verb ud 10.1.23) Dalla prova testimoniale ammessa ed espletata è emerso che la ### pendente la convivenza matrimoniale ha sacrificato attività lavorativa comprimendola dedicandosi alla famiglia, cessando alla nascita del terzo figlio l'attività di udienzista.
I testi escussi, credibili perché a conoscenza diretta dei fatti, in quanto entrambi avvocati, nonché intrattenenti rapporti amicali con frequentazione anche al di fuori dell'ambito lavorativo e riferenti circostanze univoche hanno dichiarato:” ### indifferente sono avvocato ### i fatti causa perché conosco ### da circa 15 anni ci siamo incontrate in una causa dove lei difendeva l'agenzia del marito ed io un tour operator e poi abbiamo continuato a frequentarci anche in famiglia e sono stata alle loro feste.Il rapporto si è stretto alla nascita del suo terzo figlio che andava nella stessa scuola di mia figlia in classi contigue.
Sui capi ammessi n. 2,12,13,16 della seconda memoria 183 VI comma c.p.c. secondo termine di parte resistente Sul capo 2: E' vero tanto posso riferire, è avvenuto successivamente alla nostra frequentazione, me lo ha riferito ### ma ho anche assistito a litigi bonari fra i coniugi in cui lui diceva che non c'era motivo che lei facesse attività professionale neppure nei tre giorni al giudice di pace.
Sul capo 12 ###'vero quando accompagnavo mia figlia a scuola non ho mai visto il marito nè fare accompagnamenti nè presenziare alle recite o agli incontri, ma era sempre ### a dedicarsi ai figli, facendo avanti ed indietro con lo scooter perché i figli andavano in scuole diverse e facevano sport diversi ed avevano esigenze diverse.
ADR della difesa della resistente Mi riferisco ad incontri con i maestri ed alle feste.
Sul capo 13 ###' vero sicuramente due viaggi l'anno, settimana bianca… Sul capo 16 ###' vero ha lasciato anche l'attività di sostituto di udienza di cui ho parlato”…..” ###…. Sono avvocato nonché giudice onorario presso la XI sezione civile del Tribunale. Sui capi ammessi note 183 c 6 II termine cpc nell'interesse della resistente. Sul capo 2) adr E' vero . Tanto so perché sono stata la testimone di nozze e sono molto amica della coppia e posso riferire che la nascita del terzo figlio fu programmata dai coniugi con l'intesa che lei avrebbe smesso di lavorare; sul capo 12 ) adr E' vero perché il ### era impegnato nell'attività di lavoro e si rifiutava di fare altro. Sul capo 13) ADr E' vero viaggiavano molto al primo viaggio la bambina aveva 6 mesi circa. Sul capo 16 ) adr E' vero ho già risposto lo avevano deciso nel 2009 poi c'è stata una gravidanza non andata a buon fine e successivamente hanno avuto un altro figlio.” Pur essendo pacifico che la resistente abbia proseguito attività di avvocato, non risulta che la ### abbia continuato a svolgere per il ricorrente contenzioso nel settore turistico riguardante le ### di ### e i suoi clienti, come in precedenza, e come da previsione espunta dagli accordi di separazione, il ricorrente a fronte delle contestazioni della ### non ha dimostrato la remuneratività dell'attività di direttore tecnico della ### così appaiono venuti meno anche gli assetti che si erano date pendente la convivenza matrimoniale, non risultando che il ricorrente abbia continuato a sostenere l'attività lavorativa della resistente, il cui impegno preponderante familiare è proseguito anche nella fase successiva la separazione con sicura incidenza sull'incremento e svolgimento della professione forense, notoriamente difficile tenuto conto dell'età, degli impegni familiari e della crisi del settore e del mutamento dei menzionati pregressi assetti.
Ad abundantiam vanno altresì richiamati i condivisibili motivi di cui a Cass. 27945.23, fra cui “… ### che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un "contributo", che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti.
Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. ###à di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera…”.
Nel caso di specie il patrimonio personale del coniuge si è certamente incrementato se non altro con l'acquistopendente matrimoniodel prestigioso immobile adibito a casa familiare, che benchè nella disponibilità della ### per abitarlo con i figli è nella titolarità del ricorrente.
Alla luce delle risultanze risultano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In ordine al quantum, dalle deduzioni e risultanze in atti, ribadita l'inattendibilità delle dichiarazioni reddituali e la certa discrasia reddituale fra le parti attesa l'impossidenza della resistente e l'incremento patrimoniale del ricorrente, proseguito nonostante l'assunzione di ulteriori oneri familiari, le risultanze delle indagini di pt che malgrado le doglianze è ai fini che interessano è superfluo integrare come richiesto dalla resistente, pur tenendo conto della diversità dei presupposti fra assegno per il coniuge in separazione ed assegno divorzile possono prendersi le mosse dalle somme autodeterminate in sede di separazione ritenute in € 100,00 mensili che rivalutati alla decisione ammontano ad €.118,30.
Se tale somma era stata ritenuta dalle parti idonea a mantenere il tenore di vita familiare, non pare poter sopperire alla funzione dell'assegno divorzile di cui ai suestesi motivi.
Nel caso di specie avuto riguardo alla diversità dei presupposti fra gli assegni e ribadito che da un lato non risulta il marito abbia continuato a sostenerla nella professione come prima, del gap venutosi a creare in ragione delle scelte familiari, ma nel contempo della valenza economica dell'assegnazione della casa familiare e del beneficio indiretto per la resistente, nonché del fatto che la stessa dotata di professionalità ed esperienza ed in ragione della maggiore autonomia dei figlio due dei quali maggiorenni ed il terzo ormai adolescente, nel tempo potrà sia pur parzialmente maggiormente dedicarsi all'attività lavorativa, tenuto conto della ancora giovane età ancora giovane della resistente all'atto della separazione ed alla presente decisione, della circostanza che l'attività professionale della stessa non è stata interrotta ma solo compressa per motivi familiari, dei nuovi oneri familiari del ricorrente si stima equo riconoscere assegno divorzile nella misura di € 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale automatica come per legge. .
Sulle contrapposte domande di mantenimento del minore (###.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto al 2018, epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo il figlio con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza dello stesso presso il padre, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche del ricorrente, vanno richiamate le considerazioni già espresse per l'assegno divorzile e gli incrementi del patrimonio immobiliare del ricorrente e ribadita la reticenza dimostrata in tutto il corso del giudizio. Orbene, considerato che ai fini della determinazione del contributo paterno considerando come parametro di riferimento, la somma pattuita tra i coniugi in favore del figlio in sede di separazione consensuale, e quanto previsto dal Presidente del Tribunale, ed il tempo trascorso e le aumentate esigenze, quanto corrisposto dal ### per il mutuo sull'immobile adbito a casa familiare in sua proprietà e la valenza di tale spesa sull'assegno va stabilito all'attualità quale contributo paterno al mantenimento del figlio l'importo mensile, di € 500,00 ###. Detta somma andrà corrisposta a ### entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ### a decorrere dal mese di gennaio 2026.
Va, altresì, posto a carico del ### l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a ### le spese straordinarie il figlio ### come da protocollo sottoscritto fra magistrati del Tribunale di Napoli e Coa nel marzo 2018.
Sulla domanda di mantenimento dei figli maggiorenni (### n. il ### e ### n. il ###).
In corso di causa anche il figlio ### è divenuto maggiorenne pertanto nulla va stabilito in ordine all'affido e frequentazione con il genitore non convivente.
In relazione alla domanda di assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento.
Va ricordato che la Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione".
Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti.
Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost..
Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. ### vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.
Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze.
La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.
Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego; salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento.
Posti tali principi, nel caso di specie sulla scorta delle conclusioni non è in contestazione l'an del mantenimento dei figli maggiorenni ma solo il quantum ed il destinatario del pagamento atteso che sia ### che ### con atto denominato di intervento hanno chiesto che le somme fossero versate in loro favore nella misura indicata per i motivi in atti.
Quanto alle parti, il ricorrente ne ha chiesto la riduzione in ragione di un peggioramento della situazione reddituale, domanda che per le considerazioni già espresse non può trovare accoglimento.
Per contro la resistente ne ha chiesto l'aumento ad € 600,00 mensili per ciascun figlio con lei convivente concludendo come sopra in ordine al versamento ai figli. ### rileva l'ammissibilita della domanda di pagamento dei figli che nel caso di specie non incontra preclusioni nei limiti di cui in seguito, tenuto conto della disciplina applicabile ratione temporis, atteso che la domanda di contributo al mantenimento dei figli tempestivamente formulata dalla madre con loro convivente legittimata concorrente, domanda opposta dal padre solo nel quantum.
Va però rilevato quanto alla tempistica ed al rito che l'intervento segue le preclusioni del processo :”Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte” cfr art. 268 cpc nel testo applicabile ratione temporis. Così nessun seguito può essere dato alle del tutto generiche deduzioni sull'indipendenza economica ed alla documentazione prodotta che, peraltro, si osserva ad abundantiam riguarda per la sola ### che ha prodotto contributi per pochi gg. di lavoro nel 2023.
Entrambi i figli hanno riferito di attività formativa in corso, né potrebbe rilevare la deduzione che il padre, ### ha instaurato con i figli uno stretto legame tant'è che lo stesso provvede direttamente ad ogni bisogno extra degli stessi atteso che la libera determinazione del ricorrente non può incidere sugli obblighi contributivi rispetto ai figli che continiano a vivere con la madre legittimata concorrente all'assegno, seppure gli stessi abbiano asserito trascorrere:” molto tempo fuori dalla casa familiare, sia per motivi lavorativi che personali, viaggiando spesso” atteso che parte delle spese comunque continuano a ricadere sulla resistente istante assegno. ### posto tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione consensuale omologata nel febbraio 2018 (comparizione nel gennaio 2018) in cui l'assegno era stato autodeterminato in complessivi € 1000,00 di cui € 400,00 per il minore dei tre ed € 300,00 per gli altri due (all'attualità € 355 ciascuno) oltre le spese come soprariportato; Considerato che certamente le esigenze sono aumentate rispetto al 2018 epoca della separazione in cui i figli avevano ### 17 anni e ### 14 e che pertanto allo stato entrambi maggiorenni sono transitati in una fase di maggiori esigenze legate alle diverse dinamiche di vita e di formazione, rilevato che la corresponsione alla resistente quantomeno di quota del contributo risponde anche alle economie di scala relative alla contribuzione per più figli, il contributo paterno al mantenimento dei figli maggiorenni va rideterminato in complessivi € 900,00 (€ 450,00 ciascuno di cui € 350,00 per ciascun figlio saranno corrisposte alla ricorrente e la restante somma a ciascuno dei figli maggiorenni). Tali somme saranno maggiorate della rivalutazione annuale automatica come per legge.
Saranno altresì a carico di ciascuna delle parti il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli già richiamato.
Va infine confermata l'assegnazione della casa familiare alla resistente che la abiterà con i figli minore e maggiorenni non economicamente autosufficienti atteso la funzione di tutela dell'habitat dell'istituto. Spese straordinarie della casa familiare come per legge.
Tenuto conto delle risultanze in atti e della consistenza patrimoniale del ricorrente non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda in ordine alla garanzia.
Resta assorbita ogni eventuale ulteriore questione. • Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, sulle domande accessorie la già pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio così provvede: • Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre ed assegna alla ### la casa familiare per abitarla con i figli, conferma quale regime frequentazione del padre con il figlio minore , quello pattuito in sede di separazione consensuale con le precisazioni di cui in motivazione; • Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 ( cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici ### a decorrere dal mese di gennaio 2026; • Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figli maggiorenni non economicamente autosufficienti la somma mensile di € 900,00 ( € 450,00 per ciascun figlio di cui € 350,00 per ciascun figlio da corrispondersi a #### entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e la restante parte pro quota a ciascuno dei figli maggiorenni che ne hanno fatto richiesta). La somma complessiva andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici ### a decorrere dal mese di gennaio 2026; • Pone a carico di ciascuna parte il 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in parte motiva; • Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### , entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici ### a decorrere dal mese di gennaio 2026; • Rigetta per il resto; • Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio; Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31/01/2025 ####
causa n. 21188/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Hubler Carla