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13

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4193/2023 del 10-02-2023

... computando la sospensione disposta per l'emergenza da covid-19, in quanto l'appello risultava depositato il 2 novembre 2020, risultando inapplicabile alla controversia la sospensione dei termini feriali; 2. avverso tale pronuncia la R.V. ### s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resistono l'I.N.P.S. e l'A.D.E.R. con separati controricorsi; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l'unico motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 ed erronea disapplicazione della sospensione feriale dei termini , at teso che gli atti impugna ti rientravano nella fattispecie esaminata dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2145 del 29 /01/2021, che ha 3 ricompreso nei casi in cui interviene tale sospensione le controversie, regolate dal proc esso del lav oro, di opposizione ad ordinan zaingiunzione con oggetto violazioni del le disposizioni re lative all e seguenti materie: (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso proposto da: R.V. ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### con domicilio eletto presso l' indirizzo di posta elettronica certificata ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ra ppresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dag li a vv.ti ###, ### An tonino ##### oisio, Em anuele ### con domicilio eletto in ### via ### n. 29, presso l'Avvocatura centrale dell'### - controricorrente - A.D.E.R. - ### delle ### - ### in persona del legale rappresentante pro temp ore, rappresentata e di fesa ope l egis dall'### dello Stato, presso i cui uffici in ### via dei ### n. 12, è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 583/2021 della Corte d'appello di Bologna depositata il 1° luglio 2021. 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal ### Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo il gravame propos to dalla R.V. ### s.r.l. avvers o dieci cartelle esattoriali per debiti contributivi, sul rilievo che, depositata la sentenza di primo grado il 30 gennaio 2020, il termine per l'impugnazione scadesse il 2 ottobre 2020 pu r computando la sospensione disposta per l'emergenza da covid-19, in quanto l'appello risultava depositato il 2 novembre 2020, risultando inapplicabile alla controversia la sospensione dei termini feriali; 2. avverso tale pronuncia la R.V. ### s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resistono l'I.N.P.S. e l'A.D.E.R. con separati controricorsi; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. 
Considerato che: 1. con l'unico motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 ed erronea disapplicazione della sospensione feriale dei termini , at teso che gli atti impugna ti rientravano nella fattispecie esaminata dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2145 del 29 /01/2021, che ha 3 ricompreso nei casi in cui interviene tale sospensione le controversie, regolate dal proc esso del lav oro, di opposizione ad ordinan zaingiunzione con oggetto violazioni del le disposizioni re lative all e seguenti materie: - ### di tutela di lavoro; - ### di igiene sui luoghi di lavoro; - ### di prevenzione degli infortuni sul lavoro; - ### di previdenza e assistenza obbligatoria (tra cui anche quelle relative alla formazione di ruoli esecutivi in materia previdenziale come nel caso di specie); 2. il motivo è infondato, posto che è pacifico che nella specie viene in rilievo un'ipotesi di opposizione a cartelle esattoriali per recupero di contributi previdenziali omessi e non già di opposizione ad ordinanza ingiunzione, sicché non ricorre la fattispecie per la quale le ### di questa Corte - la cui autorità è stata erroneamente invocata a sosteg no del ricorso - hanno ritenuto applicabi le la sospensione feriale dei termini, sospensione che, viceversa, non trova applicazione nelle controversie, come quella in esame, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del pagamento dei contributi, considerato che l' inadempimento degli obblighi contributivi incide sul diritto del lavoratore all'integrità della sua posizi one previdenziale e gi ustifica l'esigenza di una tu tela differenziata rispetto alle altre opposizioni in materia lavoristica; 3. l'infondatezza del motivo, quale ragi one più liquida , induce a ritenere assorbite le ulteriori questioni preliminari sollevata dalla difesa erariale; 4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna - secondo la regola della soccombenza - della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo per ciascuno dei controricorrenti; 4 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.  20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  Rigetta il rico rso. Condanna la parte ricorr ente alla refusione delle spese pr ocessuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge per la difesa dell'I.N.PS. e delle spese prenotate a debito per la difesa erariale. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.   Così deciso in ### nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022  

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Fedele Ileana

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Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 631/2025 del 19-11-2025

... presidenziali, poi revocati, e mai restituita. Dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, chiedeva la compensazione dei reciproci crediti e svolgeva domanda riconvenzionale per l'importo complessivo di € 12.158,46; a seguito della precisazione del credito, concludeva come in atti. Si costituiva in giudizio ### chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale; in particolare, eccepiva che le somme di cui al precetto del 30.09.2019 e del pignoramento erano comprensive delle spese legali maturate anche per la fase dell'esecuzione, che non potevano essere riconteggiate. Contestava la debenza delle spese straordinarie per la mancata motivazione degli esborsi, rilevando come non corrispondesse al vero che il figlio fosse rimasto privo dell'abbigliamento a seguito del suo collocamento presso il padre, con la conseguente inutilità degli acquisti asseritamente effettuati di ‘vestiario'. Rilevava che essa stessa aveva dovuto sostenere spese straordinarie negli anni 2016,2017, 2018 per € 14.527,00, allorquando il minore era collocato pressa la madre, mai corrisposte dal ### Sospesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA Sezione ordinaria civile Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. R.G. 620/2020 promossa da: #### rappresentato e difeso dall'avv.to #### ATTORE ####, rappresentato e difeso dall'avv.to ##### CONVENUTO/### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data. 
Con atto di citazione del 12.05.2020 ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 45/2020, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di ### della somma di € 7500,00, in forza del riconoscimento di debito, trasfuso nella sentenza n. 15272/2012, nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio dei coniugi #### oltre spese legali. 
A fondamento dell' opposizione rilevava, tuttavia, pur non contestando la domanda di pagamento, che la ### era debitrice nei suoi confronti di somme superiori, derivanti dal mancato pagamento di € 10.400,00, per assegni non versati dall'opposta per il mantenimento del minore ### (collocato presso il padre con provvedimento del Tribunale di Roma del 13.09.2019), per il periodo settembre 2018- settembre 2019, in ragione del quale era stato notificato atto di precetto, non opposto, dell'importo di € 10.728,30 e promossa azione con somme in fase di assegnazione. 
Asseriva, inoltre, che la ### si era resa inadempiente anche nel periodo successivo a settembre 2019, avendo provveduto - da ottobre 2019 e sino alla data della citazione - al versamento di € 350,00 a fronte della maggiore somma di € 800,00, come stabilita a titolo di contributo al mantenimento del predetto figlio minore, con obbligo decorrente dal settembre 2018, rimanendo così debitrice di ulteriori € 3600,00. 
Deduceva, inoltre, il mancato pagamento, in ragione della metà per € 3448,00, delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del minore figlio, per complessive € 6896,00. 
Infine, rilevava che la ### aveva omesso di provvedere alla restituzione della somma di €1800,00, corrisposta dal ### nei mesi di settembre ed ottobre 2018, in ottemperanza ai previgenti provvedimenti presidenziali, poi revocati, e mai restituita. 
Dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, chiedeva la compensazione dei reciproci crediti e svolgeva domanda riconvenzionale per l'importo complessivo di € 12.158,46; a seguito della precisazione del credito, concludeva come in atti. 
Si costituiva in giudizio ### chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale; in particolare, eccepiva che le somme di cui al precetto del 30.09.2019 e del pignoramento erano comprensive delle spese legali maturate anche per la fase dell'esecuzione, che non potevano essere riconteggiate. 
Contestava la debenza delle spese straordinarie per la mancata motivazione degli esborsi, rilevando come non corrispondesse al vero che il figlio fosse rimasto privo dell'abbigliamento a seguito del suo collocamento presso il padre, con la conseguente inutilità degli acquisti asseritamente effettuati di ‘vestiario'. 
Rilevava che essa stessa aveva dovuto sostenere spese straordinarie negli anni 2016,2017, 2018 per € 14.527,00, allorquando il minore era collocato pressa la madre, mai corrisposte dal ### Sospesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita con prove documentali e testimoniali, è stata tenuta in decisione con la concessione di termini 190 cpc. 
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione. 
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita poichè l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale (Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). 
Di conseguenza, la particolare inversione processuale, dei ruoli delle parti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. 
Ne deriva che, l'onere di allegare l'inadempimento della controparte grava sulla odierna opponente, mentre il convenuto-opposto è onerato di fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, è tenuto a dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. 
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal ### in questo caso attore, l'onere della prova non vede l'inversione processuale suddetta ma segue il criterio generale, con il conseguente onere di dedurre fatti impeditivi, estintivi e modificativi in capo alla convenuta. 
Preliminarmente si osserva che la ### nella comparsa di costituzione e risposta ha eccepito genericamente un controcredito per spese straordinarie, tuttavia omettendo di prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti costitutivi delle proprie eccezioni nella memoria 183 n. 1 cpc a ciò deputata e svolgendo, invece, una dettagliata e tardiva difesa con l'introduzione di domande nuove, anche se svolte in via di eccezione, solo nella memoria 183 n. 2 cpc, con ciò precludendo l'ammissione della prova sulle circostanze dedotte. 
Sempre preliminarmente si osserva che non è in contestazione che le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 7500,00, siano dovute. 
Passando quindi, all'esame della domanda riconvenzionale svolta dal ### deve rilevarsi, quanto alle somme per assegni di mantenimento dal settembre 2018 al marzo 2020, che con ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 14.07.2020, quindi, in data successiva alla opposizione, sono state assegnate al ### le somme di cui ai precetti notificati, oltre spese legali (anche della procedura esecutiva), per complessive € 15.225,00, così risultando ottenute nel corso del presente giudizio. 
Quanto alla restituzione delle somme indebitamente versate alla ### a titolo di assegno di mantenimento per complessivi € 1800,00, nei mesi di settembre-ottobre 2018, in ragione dei provvedimenti presidenziali previgenti, la stessa deve essere accolta poiché è dimostrata la corresponsione del detto importo non più dovuto secondo quanto stabilito dal decreto della Corte di appello di Roma. 
Quanto alla domanda di rimborso delle spese straordinarie pari ad € 6897,62, sostenute dal ### in maniera esclusiva dal settembre 2018 alla data della citazione, l'obbligo della relativa contribuzione, in capo ad entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, è stabilito dal decreto del Tribunale di Roma del 4.09.2019, confermativo del precedente decreto del 20.07.2018. 
Nel caso di specie si deve, quindi, verificare le spese per tipologia, secondo i criteri giurisprudenziali maggioritari, che hanno trovato accordo anche nelle linee guida del Tribunale di Roma, distinguendo tra spese ordinarie e straordinarie. 
Tale protocollo individua quali ordinarie, comprese quindi nell'assegno di mantenimento, le spese per “vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco ( comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.)”; quali straordinarie le spese “### iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di uni università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza”; “di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto)”; “sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica”;“medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite ### spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia”. 
Peraltro, il ### spese straordinarie del Tribunale di Roma individua una sorta di procedimento di silenzio assenso per l'autorizzazione a questi esborsi. Indica, infatti, che “anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”.  ### sui costi straordinari individua le spese straordinarie che sono obbligatorie e per le quali non è richiesta la previa concertazione: “libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto”. 
Sulla scorta dei principi del predetto ### richiamati dalle stesse parti, si ritengono rimborsabili la vacanza studio effettuata dal minore a ### per l'importo complessivo di € 1725,00; sul punto si rileva che l'informativa svolta dal ### alla ### ha trovato dimostrazione nella messaggistica del 14.12.2017 e del 15.02.2018, ed il consenso, della ### ha trovato conferma nel messaggio whatsapp del 15.12.2017 ove asserisce “per il college sono d'accordo”. 
Anche i due viaggi a ### e in ### sono stati autorizzati dalla ### come si desume dalla messaggistica ### allegata per il viaggio in ### (doc. 4 allegato memoria n. 3 parte attrice) e dalla autorizzazione sottoscritta dalla ### in data ### per il viaggio a ### (doc.5 allegato memoria n.3 parte attrice) per l'importo complessivo di € 799,00. 
Sono da ritenersi provate mediante allegazione delle ricevute di pagamento della carta di credito, le spese per l'acquisto della bicicletta per € 400,00, peraltro approvate dalla ### con messaggio del 6.11.2018 (allegato 6 memoria n.3 parte attrice), oltre a quelle per le attività di scout per € 592,20, rilevando che con detto messaggio la ### ha prestato ampia autorizzazione allo svolgimento immediato di qualsiasi sport nell'interesse del minore, oltrechè sollecitato attività di gruppo con messaggio whatsapp del 6.11. ove afferma “sai che la sua salute è nelle tue mani da sempre va spronato allo sport. Ma in questo momento è veramente fondamentale ed io credo che un impegno almeno bisettimanale con un gruppo… potrebbe aiutarlo a mantenere l'impegno. ### prevede spazi ampi… direi ottimo per proteggersi dal covid. Ma se non è possibile aiutalo a fare una corsa una passeggiata veloce o giro in bicicletta, di almeno un'ora due volte la settimana. La schiena non aspetta”. 
Devono essere riconosciute, inoltre spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione, ovvero quelle esborsate per l'acquisto di libri scolastici, documentate con ricevute carta di credito, per € 404,75 per l'anno 2019 ed €408,57 per l'anno 2018, nonché la ecografia per il problema di salute del minore, noto alla mamma (messaggio del 15.12.2017, doc .1 memoria 3 di parte opposta) per €100,00, oltre ad € 110,00 per il dentista. 
Sono altresì stati dimostrati, mediante la prova testimoniale resa dalla sig.ra ### gli esborsi per le lezioni private di matematica, inglese e francese per € 790,00, non giustificati con ricevute di pagamento e da liquidarsi equitativamente poiché è noto che tali prestazioni sono rese da privati e rilevando che la frequentazione dei corsi di recupero sono stati confermati come necessari dalla testimone ### madre della ### che ha dichiarato “abbiamo dato la disponibilità a farlo seguire corrispondendo la nostra quota ma non ci ha mai dato comunicazione che ci fosse stato questo impegno”. 
Esaminata la richiesta del pagamento dell'abbigliamento del minore che ne era rimasto privo a seguito del mancato rientro presso l'abitazione della madre, è pacifica la circostanza che il minore fosse venuto solo in vacanza e quindi avesse solo abiti estivi, oltreché dimostrato che l'abbigliamento del minore sia stata recapitato solo nel mese di ottobre 2018, come risulta dal messaggio della nonna del 4.10.2018; circostanza che consente di liquidare le somme richieste in € 502,00, affrontate dal ### sino al mese di ottobre 2018. 
Le spese straordinarie ammontano, quindi, in totale ad € 5831,52, da dividersi tra i coniugi nella misura della metà per € 2915,76. 
Esaminata la domanda del pagamento delle assegni di mantenimento dal mese di aprile 2020 al mese di marzo 2021 (per un periodo di 12 mensilità), rientrante nella domanda attorea come precisata nella memoria 183 n. 1 cpc, l'opposta ha dimostrato di avere versato in corso di causa con bonifici - allegati alla memoria n.2 ### e nota del 15.10.2024, effettuati per conto della ### dalla propria madre ### - complessivi €6950,00; in merito, si sono esaminate le ricevute dei bonifici, non contestate se non per il versamento nel conto pignorato e quindi temporaneamente inutilizzabili. 
Osservando che il bonifico calendato come “mensilità agosto” si riferisce alla mensilità di maggio, allegata quindi due volte, l'importo ancora dovuto dalla ### per il periodo aprile 2021 marzo 2021 ammonta ad € 2650,00 (12 x800=9600 -6950=2650). 
Di talchè le somme a credito del ### ammontano ad € 7365,76 (2915,76 per quota spese straordinarie +1800,00 somme verste dal ### set. Ott 2018, + 2650,00 assegni non versati da ### mentre il credito della ### come richiesto nel decreto ingiuntivo, ammonta ad € 7500,00. 
In corso di causa il ### ha versato alla ### l'ulteriore importo di € 2598,00, la cui quota di € 134,24 viene compensata. 
Deve, dunque, disporsi la compensazione giudiziale totale della somma di € 7500,00 con quelle richieste dall'opponente, mentre non si dispone la restituzione della somma di €2463,76 (2598,00- 134,24) in favore del ### non essendo stata svolta richiesta di restituzione. 
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione trova accoglimento e il decreto ingiuntivo deve, dunque, essere revocato; stante la compensazione quasi totale dei crediti, le spese del giudizio sono interamente compensate.  PQM ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, 1. Accoglie l'opposizione e la domanda riconvenzionale, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.45/2020 e compensa totalmente i reciproci debiti.  2. Compensa le spese del giudizio.   ###,19.11.2025 

IL GIUDICE
Dott.ssa ###


causa n. 620/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Schintu Daniela

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 607/2025 del 08-04-2025

... quinquennale di prescrizione. Va poi aggiunto il periodo di sospensione per emergenza covid nella misura di 311 giorni a seguito degli artt 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che hanno introdotto due periodi di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni). Mentre non sono applicabili le norme di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, va detto che tale norma sarebbe applicabile solo per le entrate tributarie, affidate all'agente della riscossione, durante il periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Recita così la disposizione in questione ai commi 1 e 4bis: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie , sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (…).” “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie , affidati all'agente della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di #### sezione ### del lavoro di ### dott. ### D'### nel proc. n. 3835/2023 R.G.  sul ricorso depositato il ### proposto da ### S.R.L, in persona del rappresentante legale ### (difesa dall'avv.  ### nei confronti di ### in persona del legale rappresentante (difesa dall'avv. ### ) nonché nei confronti di ### - ### che agisce in proprio e quale mandatario della ### di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.  - S.C.C.I. S.p.a. ( difeso da avv. ti ### e dall'Avv. ### ed altresì nei confronti di ### - ### per l'### contro gli ### sul ### in persona del legale rappresentante (difeso dall'avv A. ### ) dato atto che : che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente , la parte resistente #### e ### così definitivamente provvede: “ Rigetta la domanda .   Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente ### delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 5500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ### .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente ### delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 5500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute. 
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente ### delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.   MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento ###405231000, e delle cartelle di pagamento ###773050000, ###613633000, ###, ###, ###998360000 nonché dell'avviso di addebito ###496103000, ###918187000, ###652887000, ###634714000, ###193391000, ###127114000, ###, ###, ###729968000, ###954986000, ###, ###627124000, ###125148000, ###447214000, dell'importo di €. 164.024,96 impugnati perché illegittimi, infondati in fatto e in diritto, notificati oltre i termini perentoriamente previsti a pena di decadenza e/o prescrizione. 
Parte ricorrente deduceva che: l'atto di ingiunzione di pagamento numero ###405231000, notificato a mezzo P.E.C. in data 23 giugno 2023, e conseguentemente avverso le seguenti cartelle esattoriali di pagamento indicate, ivi contenute ( ### 1); di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento indicate ingiunzione di pagamento n.###405231000: • Cartella n. ###773050000, notificata il ### anno 2012 ### importo €1.779,81 • Cartella n. ###613633000, notificata il ### anno 2013 ### importo €2.313,30 • Cartella n. ###, notificata il ### anno 2015 ### importo €1.138,08 • Cartella n. ###, notificata il ### anno 2015 e 2016 ### importo €2.003,87 • Cartella n. ###998360000, notificata il ### anno 2016 e 2017 ### importo € 547,43 • Avviso di addebito n. ###496103000, notificato il ### anno 2011 e 2012 ### importo € 16.749,41 • Avviso di addebito n. ###918187000, notificato il ### anno 2012 ### importo €13.556,35 • Avviso di addebito n. ###652887000, notificato il ### anno 2012 ### importo € 6.898,90 • Avviso di addebito n. ###634714000, notificato il ### anno 2013 2014 ### importo € 14.326,13 • Avviso di addebito n. ###193391000, notificato il ### anno 2015 ### importo €7.834,94 • Avviso di addebito n. ###127114000, notificato il ### anno 2015 2016 ### importo € 31.214,21 • Avviso di addebito n. ###, notificato il ### anno 2016 ### importo €12.892,85 • Avviso di addebito n. ###, notificato il ### anno 2016 ### importo €6.664,69 • Avviso di addebito n. ###729968000, notificato il ### anno 2016 2017 ### importo €10.930,51 • Avviso di addebito n. ###954986000, notificato il ### anno 2017 ### importo €2.910,31 • Avviso di addebito n. ###, notificato il ### anno 2017 ### importo €10.109,37 • Avviso di addebito n. ###627124000, notificato il ### anno 2017 ### importo €3.726,57 • Avviso di addebito n. ###125148000, notificato il ### anno 2017 ### importo € 7.792,41 • Avviso di addebito n. ###447214000, notificato il ### anno 2017 ### importo 10.635,82 ; che era intervenuta la prescrizione del credito . 
Parte resistente ### si costituiva contestando la domanda . 
Si costituiva, altresì, parte resistente I.N.P.S. anche per la ### spa contestando la domanda . 
Si costituiva anche l'### contestando la domanda.   **** 
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La causa concerne contestazione all'intimazione di pagamento ed alcune cartelle e avvisi di addebito in materia contributiva come specificato in ricorso .  ### primo motivo quale vizio formale del procedimento notificatorio della intimazione è tardivo ex art. 617 cpc perché proposto oltre i 20 giorni previsti dalla notifica dell'atto di intimazione . 
In ogni caso , anche ai fini della prescrizione , ### prova la notifica delle cartelle nelle date indicate. 
L'### per gli avvisi addebito prova la notifica degli avvisi di addebito eccetto per l'Ava ###127114000 . 
Parte ricorrente nelle note scritte ha eccepito < Si contesta con le presente note, ad integrazione di quelle già depositate telematicamente in data ###, la notifica degli avvisi d'addebito ###496103000, n. ###918187000, n. ###652887000, ###634714000, n. ###193391000, n. ###127114000, poiché l'### non ha fornito ne la ricevuta del messaggio pec, nei formati attestanti la validità del messaggio (ma ha prodotto delle videate in formato TIF che sono solo immagini), né le cartoline di ritorno complete attestanti il perfezionamento del procedimento notificatorio, atti contenuti nell'allegato n.1. 
In particolare quanto agli AVA n. ###634714000, n. ###193391000, ###127114000, presuntivamente notificati a mezzo pec, non è stata versati in atti la prova idonea della ricezione del messaggio con ### di avvenuta ### in formato elm o msg, ma solo una videata (riproduzione video) degli stessi. 
Quanto ai residui avvisi di addebito n. ###, n. ###, ###729968000, n. ###954986000, n. ###, ###627124000, n. ###125148000, n. ###447214000. emerge una criticità circa la validità della notificazione. 
Giacché, il file eml. (allegato 1 fascicolo ### rileva all'apertura un errore sulla validità della firma, che impedisce di fatto la prova della qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del messaggio di posta elettronica. 
Questo rendere il documento sottoscritto non più idoneo a soddisfare il requisito della forma scritto e si pone in contrasto con la validità probatoria desumibile dalla disposizione di cui all'art. 2712 La prima parte dell'art.20.1-bis CAD precisa, inoltre, che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'### ai sensi dell'art.71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. 
Nel nostro ordinamento, un documento sottoscritto con firma digitale ha piena efficacia giuridica nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni: la firma digitale sia apposta utilizzando un certificato di firma rilasciato da un ente accreditato in grado di identificarne in modo certo il proprietario; la firma digitale sia apposta utilizzando un certificato di firma in corso di validità; il documento non sia modificato dopo l'apposizione della firma. 
In considerazione di ciò, si ritiene che la firma digitale scaduta debba essere considerata come non apposta, a meno che al documento non venga apposta una marcatura temporale prima della scadenza del certificato utilizzato per la firma. 
Tramite la creazione delle “buste” firmate digitalmente sono certificate una serie di informazioni. 
La normativa del C.A.D. - art. 24 comma 4bis d.lgs n.82/2005 - stabilisce che l'utilizzo di una firma digitale scaduta o revocata equivalga a sottoscrizione non apposta sul documento. 
Solo un documento con firma digitale e marca temporale (se il certificato ante apposizione della marca è valido) garantisce piena prova secondo gli articoli 20 e 21 del ### dell'amministrazione digitale (###. 
I meccanismi per l'opposizione dei riferimento temporali sono previsti nel ### 22/02/2013, all'art.41 “Riferimenti temporali opponibili a terzi”. 
La normativa di riferimento impone, infatti, che il documento vada obbligatoriamente conservato secondo l'art. 43, che nel suo terzo comma espressamente recita: “I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle ### guida”.  ###.62 del ### 22 febbraio 2013, infatti, dispone che: “Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione.” Di conseguenza fornire una data ### in cui collocare temporalmente il documento è onere di chi produce il documento. 
Si insite pertanto nell'accoglimento delle richieste formulate nell'atto introduttivo.> Orbene quanto alle contestazioni alle notifiche degli AVA n. ###634714000, ###193391000, n.###127114000 in effetti il documento depositato dall'inps non dimostrano la consegna dell'avviso di addebito specifico per cui non valgono come prova . 
Le contestazioni alle notifiche relative agli ava ###, ###, n. ###729968000, n. ###954986000, ###, n. ###627124000, n. ###125148000, ###447214000 invece sono infondate . 
Invero la eventuale invalidità della firma digitale non priva di effetti la messa a conoscenza del destinatario del messaggio che comunque riceve l'atto nella sua casella di posta elettronica raggiungendo lo scopo della conoscenza e della facoltà di impugnare l'atto. 
In tema <2.5 Del resto già le ### avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)> così Cass ###/2021. 
In tema più attinente alla firma digitale Cass 17976/2023 secondo cui < segnatamente, a proposito della violazione della firma digitale - oggetto del quarto motivo di ricorso - questa Corte ha affermato di recente come, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, questa non integri inesistenza della notifica, bensì la sua nullità sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 20214 del 2021);>. 
Ed invero Cass 20214/2021 aveva affermato < 4.1. Le forme digitali, nella loro violazione, non integrano una causa di "inesistenza" della notifica figura che, soltanto, non ammette la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo (vd. Cass. SU n. 7665 del 18/04/2016; Cass. 20625 del 31/08/2017; Cass. SU n. 23620 del 28/09/2018; Cass. n. 6417 del 05/03/2019).>. 
Pertanto le notifiche del secondo gruppo ora evidenziato degli ava sono valide ed efficaci ### Sulla questione legittimato passivo è solo l'ente creditore ( ###. U. n. 7514/2022).   In ordine alla prescrizione le ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione ### più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. 
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. ### e 6.12.2018 nr. ###, nonché 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019). 
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20). 
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione. 
Va poi aggiunto il periodo di sospensione per emergenza covid nella misura di 311 giorni a seguito degli artt 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che hanno introdotto due periodi di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni). 
Mentre non sono applicabili le norme di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, va detto che tale norma sarebbe applicabile solo per le entrate tributarie, affidate all'agente della riscossione, durante il periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Recita così la disposizione in questione ai commi 1 e 4bis: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie , sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (…).” “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie , affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all' articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; (…).” Atteso che non si tratta di obbligazioni in scadenza nel periodo sopra indicato comunque non sono applicabili le disposizioni dell'art 68 cit. 
Va poi preso atto che l''### nulla aggiunge come atti interruttivi L'### produce invece una serie di intimazioni notificate nel 2016, nel 2018, nel 2020 , nel 2022 e poi l'avi impugnata notificata nel 2023 . Deposita pure il pignoramento presso terzi notificato il 2.2. 2017, una CPI notificata il ### e una comunicazione preventiva di ipoteca nonché alcuni pignoramenti tra cui il pignoramento presso terzi ###notificato il 19.9. 2022 relativo quest'ultimo a tutte le cartelle e avvisi di addebito contestati. 
Orbene tenuto conto delle notifiche dei titoli e degli atti successivi interruttivi sopra indicati nessuno dei titoli ( cartelle e avvisi di addebito )è prescritto . 
Anche per l'ava ###634714000 ( contributi periodi 2013 e 2014 ) vi è comunque l'atto interruttivo dell'avi del 2016, del PPT del 2017 , della CPI del 2017 , dell'avi del 2018 e avi del 2022 e avi del 2023 . 
Parimenti per l'ava n. ###193391000 ( periodo 2015 ) vi è comunque l'atto interruttivo dell'avi del 2018 , avi del 2022 e avi del 2023. 
Anche l'avviso di addebito ###127114000 poiché reca contributi del 2015 e 2016, è stato intimato con CPI del 2017, , Avi del 2018, AVI del 2022 e l'intimazione opposta del 2023 è nel rispetto del quinquennio previsto per la prescrizione Le pretese contributive contestate non sono dunque prescritte.  ### del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .  ### , 8.4.2025.   ### dott. ### D'

causa n. 3835/2023 R.G. - Giudice/firmatari: D'Ingianna Arturo

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1705/2025 del 03-10-2025

... cui ha escluso l'illegittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria adottato, in data ###, dall'Ordine dei farmacisti della ### di ### Diversamente, l'appellante non ha proposto alcuna impugnazione avverso l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'### nella vicenda de quo e, conseguentemente, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, con conseguente passaggio in giudicato di siffatta statuizione. Pertanto, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della legittimità del provvedimento di sospensione adottato in data ### dall'Ordine dei farmacisti. 2. ### illegittimità del provvedimento di sospensione adottato in data #### censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'Ordine dei farmacisti per aver disposto la sospensione dal lavoro del #### in data ###, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale. ### la ricostruzione dell'appellante, “la sospensione disposta dall'### sanitaria non precludeva interamente la possibilità di svolgere l'attività professionale, ma solo quella che determinava il rischio di diffusione del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in composizione collegiale, in persona dei ### Dott.ssa ###ssa ###ssa ### rel. est.  ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta a ruolo al n. r.g. 404/2023 promossa da: ### (c.f. ###), con il patrocinio degli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###atti; -### contro ###, (c.f.  ###), in persona del ###ssa ### con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliat ###atti; e contro ### (c.f. ###), in persona del #### D'### con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliat ###atti -### avverso l'ordinanza emessa, all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale di Grosseto in data ### e pubblicata in pari data; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 06/06/2025 comunicata il ### sulle seguenti ##### “voglia l'###ma Corte di Appello di Firenze riformare integralmente l'ordinanza impugnata e, conseguentemente: 1) accertare la natura illegittima e ingiustamente discriminatoria dei provvedimenti di sospensione dall'### e dall'Ordine dei ### di ### dall'esercizio della professione di farmacista del Dr. ### 2) condannare l'Ordine dei ### della ### di ### e l'### in solido tra loro, al risarcimento: a. di € 4.514,67 a titolo di danno emergente, nonché b. di € 20.000 a titolo di danno non patrimoniale subito dal ricorrente per effetto della sospensione dell'Ordine e dell'### quantificabile in, ovvero quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo; 3) con vittoria di spese ed onorari di giustizia per il doppio grado di giudizio”.  ### U.S.L. ### sud-est: “### l'###ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'appello inammissibile e comunque respingerlo perché infondato in fatto e in diritto, rigettando altresì ogni richiesta e istanza contenute nel medesimo atto di appello e rivolte alla comparente, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze, per tutte le ragioni meglio esplicitate in comparsa”.  ### dei ### della ### di ### “### l'###ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello proposto dal signor ### confermando l'ordinanza del Tribunale di ### impugnata in ogni sua parte. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.” ### atto di citazione ritualmente notificato, il #### ha proposto appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Grossetto in data ### e pubblicata in pari data, con cui era stata rigettata la domanda giudiziale proposta da quest'ultimo nei confronti dell'Ordine dei ### della ### di ### (d'ora in avanti anche solo Ordine dei farmacisti) e l'### (d'ora in avanti anche solo ### al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per inosservanza dell'obbligo vaccinale, nonché la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in ragione della suddetta sospensione. 
Nello specifico, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore #### legale rappresentante della ### di ### & C.  s.n.c., deduceva quanto segue: - in data ###, aveva ricevuto dalla ### un primo invito formale a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione antiCodiv19, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.l.  44/2021, la presentazione della richiesta della vaccinazione ovvero l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale; - in data ###, essendo rimasto privo di effetto anche l'ulteriore formale invito inviato in data ### a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, la ### accertava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 d.l. 44/2021 da parte del #### trasmettendo l'atto di accertamento all'interessato e all'ordine professionale di appartenenza; - in data ###, l'Ordine dei farmacisti comunicava al ricorrente la ricezione della comunicazione da parte dell'### avente ad oggetto l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e procedeva ad annotare la sospensione del #### dall'esercizio della professione sanitaria nell'albo professionale; - successivamente, in data ###, l'Ordine dei farmacisti, ai sensi del d.l. 172/2021, invitava il ricorrente ad adempiere all'obbligo vaccinale e, a seguito dell'accertamento in data ### del perdurante inadempimento, disponeva l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitaria. 
Sulla scorta di siffatte allegazioni, il ricorrente evidenziava l'illegittimità dei provvedimenti di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale emanati dall'### e dall'Ordine dei farmacisti, nonché la conseguente illegittimità dei provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, in quanto provvedimenti emanati in osservanza dell'art. 4 d.l. 44/2021, convertito in legge 76/2021, norma da ritenersi contraria ai principi costituzionali ed europei. 
Il ricorrente chiedeva quindi, in via cautelare, la sospensione del provvedimento adottato dall'Ordine dei farmacisti ovvero, in via subordinata, quanto meno per la parte in cui non era stata prevista la possibilità di svolgere l'attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali. Nel merito, chiedeva l'accertamento del proprio diritto al libero esercizio della professione a prescindere dall'obbligo vaccinale e conseguentemente chiedeva annullarsi il provvedimento di sospensione con cancellazione del medesimo dall'albo professionale e condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in ragione della suddetta sospensione. 
Si costituiva in giudizio l'Ordine dei ### della ### di ### il quale, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che lo stesso aveva emesso il provvedimento in questione in espressa applicazione di una disposizione di legge nonché, nel merito, contestava la pretesa del ricorrente in quanto infondata sia in punto di an che di quantum. Nello specifico evidenziava la legittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione adottato all'esito della comunicazione formale inviata dall'### in ossequio a quanto disposto dal d.l. 44/2021. 
Si costituiva altresì in giudizio l'### la quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità del ricorso per violazione dei termini a comparire per il convenuto nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la stessa si era limitata ad accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del ### Nel merito, istava per il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato sia in punto di an che di quantum. 
La causa, istruita documentalmente, veniva definita con l'ordinanza gravata con cui il Tribunale di ### respinta in via preliminare l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla ### dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda di revoca del provvedimento di sospensione, preso atto che, nel corso del giudizio, era venuta meno l'obbligatorietà della vaccinazione anti covid-19 come previsto dal d.lgs. 162/2022 il quale aveva modificato l'art. 4 comma 1 d.l. 44/2021. 
Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente nel periodo interessato dalla sospensione, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendolo infondato. Nello specifico, rilevata la compatibilità dell'obbligo vaccinale stabilito dal d.l. 44/2021 sia con i principi costituzionali che con la normativa sovranazionale, il Tribunale stabiliva che non era “ravvisabile nel caso de quo un'illegittimità dell'operato dell'### la quale preso atto dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ha provveduto alla rituale comunicazione, nonché dell'Ordine dei ### che, ha adottato il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione come conseguenza espressamente stabilita dalla legge. Il ricorrente, invero, non ha provveduto a fornire alcun elemento idoneo a ritenere illegittima la sospensione emessa, giacché da un lato non sono stati forniti elementi idonei a ritenere che illegittimamente l'### avrebbe accertato l'inosservanza dell'obbligo giacché risultava applicabile l'esonero di cui al comma 2 dell'art. 4 cit., nonché dall'altro giacché il provvedimento adottato dall'Ordine risulta in diretta applicazione dell'art. 4 comma 4 cit. a tenore del quale “l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo ### professionale”. Inoltre, non risultava rimessa alla valutazione dei singoli ### in assenza di esplicita previsione dell'art. 4 DL 44/2021, la possibilità di non emettere il provvedimento di sospensione a fronte di valutazioni discrezionali quali l'effettiva adozione di misure preventive per la sicurezza dell'utenza (come la separazione degli ambienti), risultando espressamente previsto ai fini dell'esonero il solo possesso dei requisiti dei cui al comma 2 dell'art. 4 cit.” (cfr. pp. 5-6 ordinanza di primo grado). 
Infine, il Giudice disponeva la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali delle corti di merito contrastanti e il comunicato emesso dalla Corte Costituzionale soltanto in data ### con cui è stata ribadita la non irragionevolezza delle norme adottate per far fronte all'emergenza sanitaria.  #### impugnava siffatta decisione, formulando tre motivi di appello con i quali denunciava: 1) errore del primo Giudice per aver escluso l'illegittimità dell'annotazione nell'albo professionale della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie effettuata dall'Ordine dei farmacisti della ### di ### in data 7 ottobre 2021; 2) errore del primo Giudice per aver escluso l'illegittimità dell'art. 4 d.l. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021, con la quale era previsto il c.d. obbligo vaccinale anti ### trattandosi di normativa incompatibile sia con la normativa europea che con i principi costituzionali; 3) omessa pronuncia da parte del primo Giudice in ordine alla asserita erroneità dei dati statistici divulgati dall'ISS e utilizzati quali fondamento scientifico della legittimità dell'obbligo vaccinale.  ### chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. 
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'### deducendo l'inammissibilità dell'appello proposto nei propri confronti, in quanto le doglianze avversarie trovavano il loro fondamento nella asserita illegittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, il quale era stato adottato dall'Ordine dei ### e non dall'azienda sanitaria. Nel merito, attesa l'infondatezza dell'appello avversario, ne chiedeva l'integrale rigetto. 
Si costituiva altresì in giudizio l'Ordine dei farmacisti, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito, contestava integralmente le pretese avversarie in quanto infondate sia in punto di an che di quantum debeatur., concludendo per la reiezione del gravame. 
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.05.2025 con ordinanza collegiale del 06.06.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio odierna, all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il perimetro della decisione ### di passare all'esame del merito della vicenda, si deve rilevare che parte appellante, col primo motivo di appello, ha impugnato esclusivamente l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'illegittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria adottato, in data ###, dall'Ordine dei farmacisti della ### di ### Diversamente, l'appellante non ha proposto alcuna impugnazione avverso l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'### nella vicenda de quo e, conseguentemente, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, con conseguente passaggio in giudicato di siffatta statuizione. 
Pertanto, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della legittimità del provvedimento di sospensione adottato in data ### dall'Ordine dei farmacisti.  2. ### illegittimità del provvedimento di sospensione adottato in data #### censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'Ordine dei farmacisti per aver disposto la sospensione dal lavoro del #### in data ###, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale.  ### la ricostruzione dell'appellante, “la sospensione disposta dall'### sanitaria non precludeva interamente la possibilità di svolgere l'attività professionale, ma solo quella che determinava il rischio di diffusione del contagio. Inoltre, la normativa speciale attribuiva all'Ordine il solo incarico di comunicazione del provvedimento dell'### sanitaria al professionista. ### della sospensione dell'appellante dall'albo online era, pertanto sicuramente illegittima”. 
Tali doglianze sono del tutto infondate. 
Invero, l'art. 4 del D.L. 44/2021, nella sua formulazione all'epoca vigente, prevedeva al primo comma che: “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da ### 2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da ###2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati […]”.  ###. 4, al secondo comma, prevedeva poi un'ipotesi di esenzione dalla vaccinazione obbligatoria soltanto “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”. 
Stabilito quindi, in via generale, l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgevano la loro attività anche nelle farmacie e nelle parafarmacie (come nel caso che ci occupa) quale requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, l'art. 4 proseguiva specificando al comma quinto e seguenti che l'### sanitaria locale di residenza, ricevuta la segnalazione di omessa vaccinazione a carico di taluno dei soggetti obbligati, “invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti ###2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 
Ed ancora: “decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. ### dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da ###
CoV-2. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”.
Venendo all'esame del caso di specie, in data ###, la ### aveva invitato il #### a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione antiCodiv19, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.l. 44/2021, la presentazione della richiesta della vaccinazione ovvero l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale, per poi inviare, in data ###, un successivo invito formale a sottoporsi alla somministrazione del vaccino. 
A seguito del mancato riscontro da parte del #### la ### in data ###, aveva correttamente accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 d.l. 44/2021, trasmettendo l'atto di accertamento all'interessato e all'ordine professionale di appartenenza. 
Così come previsto dall'art. 4, comma 6, D.L. 44/2021, nella sua formulazione originaria, “l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da ###2”. Ed ancora, “la sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”. 
Correttamente, quindi, in data ###, l'Ordine dei farmacisti comunicava al #### la ricezione dell'atto di accertamento da parte dell'### avente ad oggetto l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e procedeva ad annotare la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nell'albo professionale. 
Successivamente, a seguito del D.L. 172/2021, l'Ordine dei farmacisti, in data ###, invitava il #### ad adempiere e, a seguito, dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale disponeva, in data ###, l'immediata sospensione dall'esercizio della professione. 
Si ritiene quindi corretta la ricostruzione del Giudice di prime cure secondo cui “non è ravvisabile nel caso de quo un'illegittimità dell'operato dell'### la quale preso atto dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ha provveduto alla rituale comunicazione, nonché dell'Ordine dei ### che, ha adottato il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione come conseguenza espressamente stabilita dalla legge”. 
In conclusione, non è ravvisabile alcun profilo di colpa nell'operato dell'Ordine dei farmacisti, il quale si è correttamente limitato ad applicare la previsione legislativa vigente, la quale prevedeva, in caso di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dell'### sanitaria, la sospensione di diritto del professionista inadempiente dall'esercizio della professione sanitaria, da annotarsi nell'albo professionale, senza rimettere ai singoli ### professionali la possibilità di non emettere il provvedimento di sospensione a fronte di una valutazione discrezionale sul punto.  3. Sulla asserita illegittimità dell'obbligo vaccinale per contrasto con la normativa europea Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la legittimità dell'art. 4 D.L.  44/2021, convertito in legge n. 76/2012, con cui era stato previsto l'obbligo vaccinale anti ### per contrasto con la normativa europea e con i principi costituzionali, senza tuttavia avanzare alcuna richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale. 
In particolare, l'appellante evidenzia l'illegittimità dell'art. 4 D.L. 44/2021 (e l'illegittimità derivata dei provvedimenti di sospensione adottati dalle parti appellate) per contrasto con la #### 2018/958, “che impone l'obbligo di un test di proporzionalità prima dell'adozione di nuove normative inerenti alle professioni “regolamentate”, tra cui quella di farmacista. ###. 1 precisa che: “Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti.” ### è stata recepita con il D.Lgs. 16 ottobre 2020, n. 142, normativa che obbliga il legislatore interno a richiedere l'intervento dell'### garante della concorrenza e del mercato sulle proposte di restrizione formulate o ipotizzate (###3.3). Il governo italiano, con espressa ### del Ministero della ### in data ### (doc. 45), inviata a tutti gli ### professionali, ha espressamente richiamato l'applicabilità, per motivi di ordine costituzionale, della normativa europea come recepita dalla legislazione interna. In particolare, nell'ambito della prescrizione a ciascun Ordine professionale di adeguarsi al contenuto del D. Lgs n.142/2020 quale normativa di recepimento della ### n.958/2018, si afferma, con enfasi in neretto: “l'omissione del prescritto testo di proporzionalità costituisce di per sé, aldilà di ogni valutazione nel merito dell'analisi condotta, una violazione censurabile sotto il motivo profilo della legittimità costituzionale in quanto costituisce una violazione del diritto dell' ### con ogni conseguenza.” ### previsto obbligatoriamente per l'eventuale legittimità della modifica all'esercizio della professione, quale è, certamente, quella dell'obbligo vaccinale selettivo, non è stato rispettato dal legislatore che non ha mai richiesto od ottenuto il parere del garante autorizzativo alla modifica all'esercizio della professione. Il test di proporzionalità imposto dalla normativa europea è stato sicuramente violato in ragione dell'accertata inidoneità della vaccinazione a conseguire il fine della normativa speciale. In luogo della misura della vaccinazione sarebbe, infatti, stato sufficiente e necessario imporre a tutti i professionisti sanitari di svolgere regolari tamponi prima di entrare in contatto con i pazienti. Si rappresenta che la giurisprudenza europea è assolutamente costante nel ritenere che, in applicazione del principio di proporzionalità, “qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva” (ex multis, Corte giust., sent. 11.03.1987, in cause riun. 279, 280, 285, 286/84, ####C:1987:119, punto 34). Si precisa che la materia rientra nell'ambito esclusivo o, comunque, concorrente, dell'attuazione del diritto ### come prevede l'art. 51 della ### dei diritti fondamentali dell'### in sinergia con il già richiamato art. 153 del Trattato sul funzionamento dell'### europea. Dalle circostanze sopra delineate discende l'inapplicabilità, de plano, della norma che ha introdotto il vaccino obbligatorio quale requisito per l'esercizio alla professione sanitaria e, quindi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati”. 
Sulla scorta di siffatte allegazioni, l'appellante chiede quindi accertarsi l'inidoneità della vaccinazione, imposta dal D.L. 44/2021, quale strumento volto a contenere il contagio del virus nell'esercizio della professione di farmacista, a differenza, invece, del diverso strumento dell'obbligo di esibizione di test negativo al ###2 da parte del professionista non vaccinato al momento dell'ingresso sul luogo di lavoro. 
Il motivo è infondato. 
Sulla questione si condivide la ricostruzione del Giudice di prime cure da cui non vi è ragione di discostarsi e che qui si richiama integralmente: “### ricorrente fonda le sue pretese sulla asserita illegittimità dell'art. 4 D.L. 44/2021 convertito in Lg. n. 76/2021, con la quale è stato previsto il cd. obbligo vaccinale anti ### sia sotto il profilo della compatibilità con la normativa sovranazionale e comunitaria, sia con la costituzione. In particolare, ha dedotto l'illegittimità della normativa emergenziale in esame, giacché la stessa si presenta in evidente violazione con il diritto all'autodeterminazione del singolo, privato della possibilità̀ di non optare per la somministrazione del farmaco a fronte, tra l'altro, di un'efficacia limitata del vaccino quale misura di contenimento. A sostegno della propria tesi parte ricorrente ha citato diversi report e valutazione tratte dalla letteratura scientifica per dimostrare l'inefficacia dell'obbligo vaccinale quale idonea misura a contrastare il contagio e a ridurre il ricovero ospedaliero. Pertanto, ad essere complessivamente contestata nel presente giudizio è l'intera azione amministrativa posta in essere dalle ### come poi recepite dai singoli ### di categoria in attuazione del potere conferito dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per l'accertamento dell'obbligo vaccinale, di cui si lamenta la sostanziale ingiustizia per il contrasto con superiori disposizioni e valori di rilievo europeo e nazionale, non i singoli effetti individuali né i singoli segmenti procedimentali del caso concreto. Ciò detto, appare opportuno rilevare che le valutazioni rimesse al giudice dal ricorrente sono valutazione che in ragione dell'incidenza dell'emergenza sanitaria sulla salute della collettività̀ hanno direttamente interessato il legislatore dell'emergenza, chiamato a effettuare una valutazione di inevitabile bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione del singolo e la tutela della salute della collettività̀, concludendo, all'esito di approfonditi studi e ricerche, le cui risultanze di certo non sono oggetto del presente giudizio, per la necessità di approntare una tutela dei professionisti ma soprattutto dell'utenza ricorrendo all'obbligatorietà̀ della vaccinazione. Inoltre, la prevalenza concessa alla tutela dell'interesse alla salute della collettività̀, sotteso all'obbligo vaccinale, risultava adeguatamente temperato dalla possibilità̀ per i singoli di usufruire di esenzione nelle ipotesi in cui la vaccinazione fosse stata riconosciuta come pericolosa per la salute dello stesso. In particolare, l'art. 4 comma 2 cit. ha espressamente previsto che “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti ###2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”. Sul punto è, tra l'altro, di recente intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario. Tra l'altro, deve evidenziarsi che la Corte si era già espressa in tema di vaccinazioni obbligatorie (Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 sulle vaccinazioni obbligatorie ###introdotte dal d.l. n. 73 del 2017) affermando che rientra nella discrezionalità̀ del legislatore prevedere la raccomandazione dei vaccini o l'obbligatorietà̀ di questi e la scelta tra la tecnica della persuasione e, invece, quella dell'obbligo dipende dal grado di efficacia persuasiva con il quale il legislatore, sulla base delle acquisizioni scientifiche più avanzate ed attendibili, riesce a sensibilizzare i cittadini in ordine alla necessità di vaccinarsi per il bene proprio e, insieme, dell'intera società̀ e ancora che una legge volta ad imporre un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost. se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. In tal senso, inoltre, si era già espresso il Consiglio di Stato il quale ha precisato che “le misure contestate ... si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo è garantito dalle previsioni legislative che consentono l'esenzione ovvero il differimento dell'obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili” (Consiglio di Stato, decreto n. 416/22). ### di Stato ha, invero, ribadito, stante tra l'altro l'espressa previsione di un esonero per motivi di accertata incompatibilità̀, come la vaccinazione obbligatoria imposta dall'art. 4 cit. in ragione della diffusione della malattia rispettasse tutti i requisiti fissati dall'ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 (cfr. sul punto Consiglio di Stato sent. n. 7045/21). Inoltre, l'obbligo vaccinale stabilito dal DL 44/21 non appare in contrasto con la normativa sovranazionale. Al riguardo, invero, risulta opportuno rammentare che l'art. 8 CEDU espressamente ammette che sia giustificata un'ingerenza di un'autorità̀ pubblica nel “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”, laddove “tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società̀ democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui” e la stessa Corte EDU ha affermato la compatibilità̀ con detta disposizione di normative nazionali in tema di vaccinazione obbligatoria, quando con essa vengano perseguiti obiettivi di protezione della salute e dei diritti di libertà altrui e la misura si riveli necessaria (v. sentenza ### 8.4.2021). Non può̀, dunque, a fronte degli orientamenti diffusasi nelle più̀ alte ### essere seguita la tesi del ricorrente quando invoca la prevalenza del diritto di autodeterminazione ai fini di giustificare l'accoglimento della domanda risarcitoria, a scapito dell'interesse pubblico alla vaccinazione obbligatoria delle categorie individuate, poiché́ come ben delineato dal Consiglio di Stato nella sentenza già̀ citata n. 7045/21 non può̀ trovare applicazione in un ordinamento democratico la logica dei cc.dd. diritti tiranni e, cioè̀, di diritti che non entrano nel doveroso bilanciamento con eguali diritti, spettanti ad altri, o con diritti diversi, pure tutelati dalla ### e pretendono di essere soddisfatti sempre e comunque, senza alcun limite, [...] perché́
«il concetto di limite è insito nel concetto di diritto» (Corte cost., 14 giugno 1954, n. 1) ed è stata espressamente sempre ripudiata anche dalla Corte costituzionale che, come noto, ha chiarito che tutti i diritti tutelati dalla ### - anche quello all'autodeterminazione - si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri perché́, se così non fosse, si verificherebbe «la illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette» (Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85). 
In altri termini, il Tribunale - richiamando la giurisprudenza formatasi in materia - ha sottolineato la legittimità dell'obbligo vaccinale in quanto lo stesso legislatore, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, è stato chiamato ad emanare una normativa emergenziale all'esito di una ponderata ed inevitabile valutazione di bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione del singolo e il diritto alla salute della collettività. A tal fine, la normativa applicata al caso in esame prevedeva che l'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte degli esercenti la professione sanitaria determinava l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, poiché, in assenza di vaccinazione, il lavoratore era un potenziale veicolo di contagio per la collettività. 
In ogni caso, l'art. 4, comma secondo, del D.L. 44/2021 prevedeva espressamente l'esenzione della vaccinazione ovvero il differimento della stessa “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”, proprio al fine di valutare la compatibilità della vaccinazione caso per caso. 
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire più volte che “in tema di vaccinazione anti-### la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto - disposta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato - è costituzionalmente legittima siccome espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus” (cfr., ex multis, Cass., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9243 del 08/04/2025).
Ferma quindi la compatibilità dell'obbligo vaccinale con la normativa comunitaria e con i principi costituzionali per le ragioni anzidette, non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità nell'operato sia della ### la quale preso atto dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del #### ha provveduto alla rituale comunicazione, sia dell'Ordine dei farmacisti, il quale si è limitato ad adottare il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria in ossequio a quanto espressamente previsto dal D.L. 44/2021 nella versione ratione temporis vigente.  4. Sulla asserita erroneità dei dati diagnostici rilasciati dall'### di ### il terzo e ultimo motivo di appello, l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui omette di pronunciarsi in relazione all'asserita erroneità dei dati statistici divulgati dall'ISS ed utilizzati quale fondamento scientifico della legittimità dell'obbligo vaccinale da parte del legislatore. 
In particolare, l'appellante ha chiesto accertarsi che “i dati statistici dei “casi” di ###2 e di ###19, rilasciati dall'ISS a conforto dell'asserita sussistenza del periodo pandemico durante la sospensione dal lavoro dei ricorrenti, ed, altresì, dell' efficacia vaccinale sotto tutti i profili prospettati (minori ricoveri dei vaccinati negli ospedali, nelle terapie intensive, minori decessi, prevenzione dal rischio malattia ###19) siano inutilizzabili, perché sprovvisti di qualsivoglia pregio medico-scientifico. Essi devono ritenersi dei veri e propri falsi assoluti in quanto sono la risultante da un lato del disallineamento dalle linee guida medico-scientifiche dettate dagli organismi internazionali, e dall'altro dell'utilizzo alterato degli strumenti della diagnostica PCR”. 
Tale motivo è del tutto inconferente, poiché la censura dell'appellante in ordine alla falsità e/o erroneità dei dati statistici rilasciati dall'ISS non è in alcun modo pertinente alla controversia in esame, la quale riguarda la legittimità o meno della sospensione dal lavoro adottata dall'Ordine dei farmacisti.  ### quanto sopra, come già ampiamente ribadito, a fronte dell'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, senza che il #### fornisse una documentazione attestante l'applicabilità al caso di specie dell'esonero dalla vaccinazione, l'Ordine professionale ha correttamente disposto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria come conseguenza espressamente stabilita dalla legge.
Ogni considerazione vertente sul quantum debeatur deve ritenersi assorbita, essendo stati respinti i motivi relativi all'an debeatur.  5. Le spese di lite del presente grado di giudizio ### in quanto soccombente è tenuto a rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000 e dell'impegno difensivo prestato ###, con esclusione della fase istruttoria, non espletata. 
Poiché l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.  1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di primo grado emessa in data ### dal Tribunale di ### e pubblicata in pari data; 2) condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese di lite del presente grado che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CAP come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.  ### estensore ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 404/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ada Raffaella Mazzarelli, Santese Carla

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1795/2025 del 15-10-2025

... provvedimento del 20.4.2022, la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza gravata. 2.4. - La causa veniva trattenuta in decisione in data ###.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica *** 3. ### del gravame. 3.1. - I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro. 3.1.1. - Orbene, è corretto il riferimento, da parte della difesa dell'appellata, al principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 13533/2001). Nella specie, la società (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei ### dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 2194/2021 promossa da: CAFFE' ### & C. ### (P.IVA ###), con il patrocinio degli avv.ti #### e ### nei confronti di ### S.R.L. (P.IVA: ###) con il patrocinio dell'avv. ### (CF. ###) APPELLATA avverso l'ordinanza n. cron. 12863/2021 emessa, nella causa R.G. n. 513/2021, dal Tribunale di Livorno in data #### data 20.02.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per parte appellante #### & C. ### “Voglia l'###mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria: I) nel merito, riformare l'ordinanza appellata, per i motivi illustrati nell'atto di appello e per l'effetto, rigettare la domanda, così come formulata da controparte, nel giudizio di prime cure, difettando l'inadempimento dell'odierna parte appellante. Con, in ogni caso, vittoria di spese e compensi di causa, di entrambi i gradi di giudizio; II) in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato l'inadempimento di parte appellante agli accordi contrattuali “de quibus”, ridurre, ulteriormente, l'importo della penale, per i motivi illustrati nell'atto di gravame. Con compensazione integrale delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio”. 
Per parte appellata ### S.R.L: “Piaccia all'###ma Corte di Appello di Firenze, contrarie domande ed eccezioni disattese, rigettare l'appello spiegato da CAFFÈ ### di ### & C. S.N.C. avverso alla Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Livorno - Giudice Dr. ### - n. cron. 12863/2021, resa il ### all'esito della causa n. 513/2021 R.G., in pari data pubblicata. Con la vittoria di compensi e spese del giudizio di appello” ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, #### & C. ### (d'ora in avanti anche solo “### RUIU”) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, ### S.R.L (di seguito anche solo “###”), proponendo gravame avverso l'ordinanza n. cron. 12863/2021 - emessa e pubblicata dal Tribunale di Livorno il ###, nella causa R.G. n. 513/2021 - che, in parziale accoglimento del ricorso presentato da “###”, aveva dichiarato la risoluzione del contratto stipulato inter partes in data ###, per effetto del grave inadempimento di ### con condanna di quest'ultima al pagamento di una penale di € 5.850,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed alla refusione delle spese di lite.  1- Il giudizio di primo grado.  1.1.- A seguito della dichiarazione di incompetenza del tribunale di Grosseto sul ricorso ex art.  702-bis c.p.c. proposto da ### quest'ultima conveniva in giudizio #### & C., riassumendo il giudizio dinanzi al tribunale di Livorno per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto concluso, in data ###, tra la “### di ### & C. s.n.c.” e la “### S.r.l.”, in ragione del grave inadempimento della predetta “### di ### & C. s.n.c.” agli obblighi su di essa incombenti” - per l'effetto, condannare la “### di ### & C. s.n.c.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire la “### S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il danno per l'effetto patito, liquidando lo stesso nelle penali contrattualmente previste dalle parti, per l'importo di euro 13.500,00, o nella diversa somma eventualmente ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo”. 
In particolare, ### esponeva: - di svolgere attività imprenditoriale nel settore del gioco lecito, occupandosi, nello specifico, della collocazione, presso vari esercenti, di apparecchi a ciò dedicati (c.d. slot machine) e della gestione delle giocate raccolte; - di avere, in data ###, stipulato con ### in qualità di titolare della società ### un contratto per la cessione d'uso, in favore di quest'ultima, di due apparecchi da intrattenimento lecito, da collocarsi presso il locale della medesima ### sito in ####, ### n.133; - che, nello stesso giorno, le macchine da gioco erano state posizionate presso il suddetto locale e collegate, per il tramite della concessionaria ### S.p.A., alla rete telematica gestita dai ### di Stato; - che, tuttavia, il ### le macchine erano state scollegate dalla rete senza alcun motivo; - che, nonostante formale richiesta di ricollegamento inviata dalla stessa ### al ### quest'ultima non aveva adempiuto, con ciò legittimando la risoluzione del contratto, per effetto della quale ### aveva provveduto al ritiro delle macchinette; - che, infine, ### non aveva fornito alcun riscontro all'invito, ad essa inviato, di stipulare una convenzione di negoziazione assistita, il che aveva reso necessario il ricorso alle vie legali.  1.2. - Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio #### rilevando che, secondo quanto riferito dall'incaricato della società “###”, il rapporto sarebbe stato regolato non già dal contratto successivamente sottoscritto bensì da un accordo verbale, in forza del quale l'esercente avrebbe potuto togliere le macchine dal locale in qualsiasi momento e senza incorrere in alcun adempimento. 
Inoltre, al momento della sottoscrizione del contratto, l'incaricato di ### aveva riferito che non fosse necessario leggere il suo testo, rappresentando che lo stesso era solo un documento per giustificare la presenza delle macchine all'interno del locale e che, invece, i rapporti tra le parti sarebbero stati regolati ‘amichevolmente' e ‘verbalmente'. 
Pertanto, la ricorrente aveva violato il principio di buona fede di cui all'art. 1337 c.c., sicché nessun adempimento poteva essere imputato ad essa ### In aggiunta, la resistente eccepiva la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto de quo, evidenziando la loro genericità e la loro sostanziale illeggibilità stante il carattere minuscolo con cui erano state scritte. 
Deduceva, altresì, l'importo eccessivo della clausola penale, nonché l'inesistenza della prova relativa al numero di giorni in cui le macchine da gioco sarebbero state staccate dalla rete. 
Concludeva, quindi, chiedendo: “I) nel merito, respingere la domanda di parte ricorrente-attrice, in quanto nessun inadempimento può essere imputato alla parte resistente-convenuta, avendo la parte ricorrente-attrice, nella fase di formazione del contratto agito in mala fede, come ampiamente esposto in narrativa ed avendo in modo verbale modificato il contratto concluso mediante il modulo, così come esposto negli atti difensivi di parte convenuta e confermato dal teste Serni. II) in subordine, qualora il Giudice ritenesse sussistente l'inadempimento della parte resistente-convenuta, disporre la diminuzione rilevante della penale prevista nel contratto, in quanto manifestatamente eccessiva, ai sensi dell'art. 1384 del C.C., per i motivi innanzi esposti e non avendo provato controparte la gravità del presunto inadempimento di parte convenuta”.  1.3. - All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale, nella impugnata ordinanza, rilevava in punto di fatto e di diritto: (-) che il contratto inter partes stipulato, non oggetto di disconoscimento, prevedeva che tra gli obblighi dell'esercente vi fosse quello di mantenere le macchinette connesse alla rete telematica gestita dal concessionario (###, oltre a quello di accendere e spegnere gli apparecchi all'apertura ed alla chiusura del locale; (-) che ### non aveva fornito nessuna prova del presunto accordo che avrebbe consentito di disattivare le macchine in ogni momento, dovendosi ritenere al riguardo necessaria una prova documentale, trattandosi eventualmente di un patto aggiunto e contrario che si assumeva essere stato siglato contestualmente alla conclusione del contratto; (-) che, oltretutto, tale prova non emergeva nemmeno dalle testimonianze raccolte durante la fase istruttoria; (-) che appariva inverosimile, infatti, che un rapporto coinvolgente ben cinque soggetti (##### S.p.a., ### delle ### e dei ### e ### e “complicato” (cfr. ordinanza impugnata, pag. 4), come quello in esame, fosse regolato da un mero accordo verbale, così come affermato dal teste ### (-) che appariva certamente più verosimile, invece, la circostanza riferita dal ### (in sede di interrogatorio formale), secondo cui i rapporti erano regolati dal contratto firmato dalle parti e che le macchinette non potessero essere spente a piacimento della ### in quanto i dati degli incassi e delle giocate dovevano essere continuamente trasmessi a ### (-) che dall'istruttoria era emerso, altresì, che le macchinette erano state effettivamente staccate e che si trovavano in un luogo (vicino al magazzino/sottoscala) diverso da quello in cui erano state posizionate in precedenza; (-) che, infatti, il documento n. 3 del fascicolo di parte attrice, non disconosciuto da ### conteneva il report di ### S.p.a., dal quale risultava che l'ultimo collegamento, nonché l'ultima lettura, delle macchinette era avvenuto il ###; (-) che risultava, dunque, dimostrato che dal 30.06.2020 al 06.08.2020, data quest'ultima in cui venne effettuato il ritiro delle macchinette, le stesse non erano state collegate alla rete, contrariamente a quanto previsto dal contratto; (-) che evidente, allora, era l'inadempimento della resistente - da considerarsi grave in quanto incidente sulla sua prestazione principale - il che legittimava la risoluzione del contratto; (-) che andava disattesa l'eccezione di vessatorietà della clausola n. 9 lett. h), non potendo trovare applicazione il codice del consumo, stante la natura imprenditoriale di entrambe le parti del rapporto, per cui l'unica disciplina cui fare riferimento era quella di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. (contratti conclusi mediante moduli o formulari); (-) che la clausola relativa allo spegnimento delle macchine non rientrava nell'elenco di cui alla suddetta norma, per cui non doveva essere specificamente approvata per iscritto, con la conseguenza che la medesima doveva considerarsi valida e vincolante tra le parti; (-) che relativamente ai caratteri utilizzati, a prescindere dalla considerazione che era onere della parte, in caso di impossibilità di lettura del testo, astenersi dal sottoscrivere il contratto, nella specie la loro dimensione consentiva di leggere l'atto, per cui era certamente imputabile a ### la mancata comprensione del relativo dettato; (-) che, inoltre, irrilevanti si presentavano le dichiarazioni del teste ### dipendente di #### - il quale aveva riferito che l'incaricato di ### aveva descritto l'atto da sottoscrivere come una mera bolla di consegna e che non vi erano condizioni particolari per la risoluzione del contratto - in quanto, anche a volerle considerare attendibili, il testo del documento sottoscritto recava chiaramente la dicitura “contratto”, per cui, usando l'ordinaria diligenza, la resistente avrebbe dovuto rendersi conto della sua portata; (-) che sussistevano, invece, i presupposti per la riduzione della penale, nella misura, che appariva equa, di € 2.000 per ogni macchina e di € 50,00 per ogni giorno di distacco dalla rete; (-) che complessivamente, quindi, la penale doveva essere quantificata in € 5.850,00. 
Le spese seguivano la soccombenza: 2 - Il giudizio di secondo grado.  2.1. - Avverso tale ordinanza proponeva appello ### per i seguenti motivi: 1) con il primo, si doleva della valutazione di inammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza di un accordo verbale tra le parti di modifica del testo contrattuale. 
Al riguardo, rappresentava che l'inammissibilità della prova testimoniale ex art. 2722 c.c. non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, trattandosi di norma posta a tutela di interessi privati, e che, nella specie, ### non aveva sollevato tale eccezione, sicché aveva errato il tribunale nel ritenere necessaria la prova documentale del suddetto accordo.  2) Con il secondo, censurava la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni del teste ### e, invece, attendibili quelle rese, in sede di interrogatorio formale, dal legale rappresentante della società ricorrente, con ciò violando il principio secondo cui le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale su fatti favorevoli al dichiarante non hanno valore probatorio. 
Inoltre, il primo giudice aveva affermato che il rapporto contrattuale fosse “complicato” e coinvolgesse più soggetti (##### delle ###, ma non aveva fornito alcuna prova del coinvolgimento diretto di tali soggetti. 
In ogni caso, non esiste alcuna norma che vieta la regolazione di aspetti contrattuali tramite accordi verbali, salvo il limite dell'art. 2722 c.c., che però non può essere rilevato d'ufficio. 
Il tribunale, comunque, non aveva motivato adeguatamente perché il rapporto dovesse essere considerato “complicato” né come ciò incidesse sull'attendibilità del testimone.  3) Con il terzo, denunciava l'erroneità dell'ordinanza impugnata per avere ritenuto esistente l'inadempimento contrattuale sulla base del solo documento n. 3 (report ### prodotto da ### Al riguardo, osservava: i) l'onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda solo le allegazioni di fatto, non i documenti, la cui valenza probatoria può essere messa in discussione in ogni momento; ii) il documento in questione non provava il mancato collegamento delle macchinette nel periodo indicato (dal 30.06.2020 al 06.08.2020), ma solo per il giorno 30.06.2020; iii) a tutto concedere, esso avrebbe dimostrato, al massimo, 16 giorni di scollegamento (dal 30.6.2020 al 15.7.2020), non 37 come indicato dal primo giudice; iv) il teste addotto da controparte (### non aveva fornito elementi utili per confermare il periodo di scollegamento, non ricordando né le date né la frequenza delle visite presso il locale di essa ### 4) Con il quarto, contestava l'ordinanza impugnata per non aver riconosciuto la violazione, da parte di ### degli obblighi di buona fede, sia nella fase precontrattuale che in quella esecutiva del contratto. 
In particolare, rilevava che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto inattendibile il teste ### (il quale aveva riferito che il personale della società ### aveva presentato il contratto come una semplice bolla di consegna, assicurando che le macchinette potevano essere scollegate liberamente e che non vi sarebbero state penali), senza motivare alcunché in merito.  5) Con il quinto, contestava la determinazione dell'importo della penale effettuata nella decisione impugnata, dal momento che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che le macchinette fossero rimaste scollegate dalla rete per 37 giorni quando, invece, il doc. 3 prodotto da ### attestava, al massimo, uno scollegamento di 16 giorni, di talché la penale avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta. 6) Con il sesto, si doleva della regolamentazione delle spese di lite che erano state poste integralmente a suo carico, nonostante la riduzione della somma pretesa da ### il che avrebbe giustificato una compensazione totale o parziale. 
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma dell'ordinanza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.  2.2. - Radicatosi il contraddittorio, ### nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti dell'ordinanza impugnata, della quale chiedeva, per contro, la conferma con vittoria delle spese di questo grado di giudizio.  2.3. - Con provvedimento del 20.4.2022, la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza gravata.  2.4. - La causa veniva trattenuta in decisione in data ###.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica *** 3. ### del gravame.  3.1. - I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.  3.1.1. - Orbene, è corretto il riferimento, da parte della difesa dell'appellata, al principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 13533/2001). 
Nella specie, la società appellata ha certamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione del contratto sottoscritto, in data ###, tra le parti, il cui art. 9, nell'elencare le varie ipotesi che integravano la facoltà di ### di avvalersi della clausola risolutiva espressa, contemplava, alla lett. h, “lo spegnimento degli apparecchi da parte dell'esercente” e, alla lett. i), la “interruzione e/o alterazione del collegamento degli stessi da parte dell'esercente”. 
Ora, è incontestato che ### abbia scollegato le due slot machines, installate presso il suo esercizio commerciale, dalla rete.
Ciò che, infatti, l'appellante contesta è il suo inadempimento sostenendo che, sulla base di accordi verbali intercorsi tra le parti, essa avrebbe potuto collegare o scollegare le macchinette a seconda delle sue esigenze. 
Al riguardo, richiama le dichiarazioni del teste ### rilevando che, erroneamente e senza alcuna motivazione, sarebbe stato ritenuto inattendibile dal tribunale. 
Si deve dissentire.  3.1.2. - Il predetto teste ha, infatti, riferito: sul cap. n. 2) “Vero che in data ###, avete assistito alla conclusione del contratto, mediante il modulo che vi si mostra per la collocazione di 2 apparecchi da gioco lecito, presso il ### RUIU”: “è vero. Eravamo io, il titolare ed un ragazzo per la società ### che non pare sia quello oggi presente”; sul cap. n. 3) “Vero che l'incaricato affermò, in quella occasione, che la sottoscrizione del modulo serviva solo per legittimare la presenza degli apparecchi presso l'esercizio commerciale”: “è vero. 
Disse che era una sorta di bolla di locazione ed il bar poteva togliere le macchine quando volevamo”; sul cap. n. 4) “vero che l'incaricato affermò, in quella occasione, che il rapporto tra le parti sarebbe stato regolato in “modo amichevole” e che l'esercente avrebbe potuto spegnere e scollegare le macchine quando voleva”: “è vero, disse che si potevano spegnere le macchine”.  sul cap. n. 5) “Vero che l'incaricato, in quella occasione, affermò che l'esercente avrebbe potuto interrompere in qualsiasi momento il rapporto senza applicazione di alcuna penale, ma comportando il semplice ritiro delle macchine da gioco”: è vero, disse che poteva essere interrotto in qualsiasi momento, anche dopo qualche giorno. Non parlò di un preavviso”; sul cap. n. 6) “vero che l'incaricato sottopose il modulo da sottoscrivere alla parte ricorrenteconvenuta, senza farlo leggere, affermando che il rapporto sarebbe stato regolato dagli accordi presi a voce e il modulo serviva per legittimare la presenza degli apparecchi all'interno del locale commerciale”: “disse che era solo una bolla di locazione e non specificò contratti né niente” ( verbale di udienza del 15.9.2021).  3.1.3. - Ebbene, è palese l'inattendibilità di tali dichiarazioni non solo sotto il profilo soggettivo - per essere il teste dipendente di ### e, quindi, potenzialmente incline a fornire una versione dei fatti favorevole al suo datore di lavoro - ma anche sotto quello oggettivo, in ragione della loro intrinseca incoerenza ed inverosimiglianza. 
In realtà, è assai arduo immaginare che un operatore commerciale, anche solo minimamente avveduto, accetti di firmare un documento, la cui natura contrattuale è manifesta, facendo affidamento su mere rassicurazioni verbali che ne avrebbero stravolto interamente la portata.
Difatti, non solo il documento in questione reca, nell'intestazione, chiaramente la dicitura “contratto tra Esercente ed incaricato della raccolta giocate con apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 del RD 773/1931”, ma anche il suo contenuto (suddiviso in articoli rubricati “oggetto del contratto” - art. 2 - “obblighi delle parti” - art. 3 - “durata del contratto” - art. 7 - “subentro e cessione del contratto” - art. 8 - “clausola risolutiva espressa -risoluzione del contratto - penale - risarcimento danni”- art.9) è inequivoco sulla sua valenza negoziale (come dimostra anche la disposizione di chiusura: “per tutto quanto non indicato nel presente contratto si applicano le norme del codice civile e della normativa del settore di riferimento”). 
Non si comprende, quindi, come la scrittura in questione possa essere considerata, addirittura, una mera “bolla di locazione” (e, dunque, una sorta di documento di trasporto), così da negarne qualsiasi portata precettiva. 
Il che rende conclamata l'inattendibilità del teste, senza necessità di operare un confronto con le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di ### in sede di interrogatorio formale (che, peraltro, risulta effettuato dal tribunale solo ad abundantiam).  3.1.4. - Inoltre, anche a voler ritenere che l'incaricato di ### avesse affermato che le macchinette si potevano spegnere e scollegare in qualsiasi momento e che ### potesse recedere dal rapporto senza pagare alcuna penale, non si comprende perché la società appellante abbia deciso di stipulare lo stesso il contratto in cui erano contenute disposizioni di segno diametralmente opposto. 
Difatti, l'accordo si è formato sul contratto sottoscritto regolarmente dalle parti e non sulle presunte dichiarazioni rilasciate dall'incaricato di ### Ne deriva che l'appellante non può far valere alcuna responsabilità precontrattuale della controparte. 
Al riguardo, si applica il seguente principio: “la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art.  1337 cod. civ., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo incidente (art. 1440 cod. civ.), se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al "minor vantaggio", ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto” (cfr. Cass. civ., n. 19024/2005).
Nella specie, il contenuto del contratto era immediatamente percepibile dalla società appellante, anche solo attraverso una sommaria lettura, il che esclude la possibilità di ravvisare un comportamento scorretto della sua controparte.  3.1.5. - Inoltre, non sussiste alcuna violazione dell'art. 2722 c.c., sia perché le prove orali dell'originaria resistente sono state integralmente ammesse, sia perché le sue risultanze (con specifico riferimento alla testimonianza del ### sono state esaminate dal tribunale il quale, nel contrasto con il contenuto del contratto, ha correttamente attribuito prevalenza a quest'ultimo.  3.1.6. - ### parte, non è neppure vero che il primo giudice avrebbe ritenuto il teste ### inattendibile senza motivare alcunché sul punto. 
Per converso, nell'ordinanza impugnata si legge (pag. 6): “anche a voler ritenere attendibile tale deposizione, deve comunque rilevarsi che il testo del documento sottoscritto è piuttosto chiaro nel riportare nell'intestazione la dicitura, sottolineata, di “contratto”, per cui, usando l'ordinaria diligenza, la parte convenuta poteva certamente avvedersi dell'inattendibilità delle dichiarazioni che venivano ricevute”. 
Pertanto, il tribunale ha ritenuto di soprassedere alla valutazione di attendibilità del teste, in quanto le sue dichiarazioni apparivano, comunque, irrilevanti, alla luce del cristallino dettato contrattuale. 
In proposito, il giudice di prime cure ha correttamente posto in evidenza la complessità dell'intera operazione al fine di escludere la verosimiglianza di presunti patti verbali di segno contrario, osservazione che si appalesa sicuramente condivisibile tenuto conto del collegamento negoziale esistente tra il contratto sottoscritto tra ### e ### e quello stipulato da quest'ultima con la ### Invero, l'art. 5 di tale contratto prevedeva, al punto v), l'obbligo dell'esercente (cioè di ### di “mantenere le AWP (cioè le slot machines ndr) funzionati e collegate alle ### durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio” e di “non modificare l'ubicazione delle ### salvo richiesta del ### o previo accordo con il medesimo”. 
Sempre in tale contratto si trovava l'elencazione dei diritti e degli obblighi delle parti, la previsione della durata del rapporto - convenuta sino al 19.03.2022, con facoltà di recesso con preavviso di almeno mesi 18 - e delle penali dovute in caso di inadempimento. 
Proprio tali disposizioni pattizie - non oggetto di alcuna contestazione da parte di ### che, quindi, deve ritenersi che ne abbia esattamente inteso il significato - smentiscono l'intera ricostruzione dei fatti fornita dalla società appellante, non essendo in alcun modo credibile che essa confidasse di poter, a suo piacimento, scollegare dalla rete gli apparecchi e recedere liberamente dal rapporto a fronte dei suddetti obblighi assunti nei confronti del concessionario ### 3.2. - Acclarata, dunque, la portata del titolo (scrittura privata del 7.2.2020) posto da ### a fondamento della sua pretesa, alla luce di quanto affermato da S.U. n. 13533/2001 costituiva onere di ### provare il suo adempimento e, cioè, dimostrare il collegamento alla rete telematica delle slot machines, anche al fine di contestare l'arco temporale (nel corso del quale le macchinette sono state scollegate) sulla cui base è stata calcolata la penale. 
Tuttavia, non solo è incontestato che le slot machine furono effettivamente scollegate dalla rete, ma l'appellante, inoltre, non ha offerto alcun elemento per ritenere che tale situazione si protrasse per un numero di giorni inferiore rispetto a quello considerato dal primo giudice per il calcolo della penale. 
Al riguardo, il teste ### dipendente della società ### nel rispondere sul cap. 2 (“Vero che, in occasione di un sopralluogo effettuato, nei primi giorni di luglio del 2020, presso il locale gestito dalla “### S.n.c.” in ### - ### n. 133, poteva constatare che i due macchinari da gioco che erano stati in precedenza installati si trovavano scollegati e spostati nel magazzino ubicato nel sottoscala?”), ha dichiarato: “andavo al bar una volta a settimana. Ho interrotto al momento della chiusura per covid. Al momento della riapertura sono tornato. mi pare fosse giugno. Quando tornato se non ricordo male le macchine erano scollegate. Che mi ricordi non sono più tornato”. 
Dichiarazioni che concordano con quelle rese dal teste ### “era stato detto diverse volte che le volevamo togliere. Per questo sono venuti a chiedere una o più volte il timbro dell'azienda. 
Le macchine erano comunque staccate e si trovavano giù vicino al magazzino nella sala giochi. La ditta era stata avvertita che sarebbero state staccate”. 
Il teste ### ha, inoltre, confermato il cap. 3 (“Vero che, in data ###, vi recavate presso il locale gestito dalla “### S.n.c. “in ### - ### n. 133, per provvedere al ritiro dei due apparecchi da gioco ivi installati, e trovavate gli stessi ancora scollegati e ubicati nel sottoscala?”). 
Pertanto, posto che il ### le slot machines erano scollegate - come si evince dal report ### (cfr. doc. 3 ### e trattandosi, comunque, di circostanza incontestata - proprio sulla base delle dichiarazioni dei suddetti testi può ritenersi provato che tale situazione si protrasse fino al 6.8.2020 (quando le macchinette furono ritirate da ###, per un totale di 37 giorni, sui quali risulta essere stata correttamente quantificata la penale. 
Peraltro, l'appellante non ha contestato l'entità della penale, come ridotta dal primo giudice, che, dunque, non può essere ulteriormente rivista in questa sede ###disamina vanno, quindi, respinti.  4 - Infondato è anche il sesto motivo di appello.  ###, in misura ridotta, della domanda proposta dall'originaria ricorrente non determina alcuna soccombenza reciproca. 
Difatti, come affermato dalle ### “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., S.U., n. ###/2022). 
Correttamente, pertanto, le spese del giudizio di primo grado sono state poste integralmente a carico di ### 5 - Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.  5.1. - Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla nota spese depositata dal procuratore di parte appellata in quanto congrua e conforme ai valori tabellari.  5.2. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da #### & C. ### avverso l'ordinanza n. cron. 12863/2021 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il ###, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata; 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge. 
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 8.10.2025 ### relatore ed estensore dott. ### dott. ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 2194/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Breggia Carlo, Picardi Antonio

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