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Corte di Cassazione
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Tribunale
Giudice di Pace
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Giudice di Pace di Benevento, Sentenza n. 1093/2025 del 29-11-2025

... che “Non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione del credito portato dall'opposta cartella esattoriale sulla base dell'assunto che tra la data di accertamento della violazione al ### della strada a quella di notifica della cartella, sarebbe decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 della ### n. 689/81. Difatti, la prescrizione invocata non è maturata in quanto tra la data di accertamento e quella di notifica dell'impugnata cartella di pagamento, non è trascorso il quinquennio richiesto, per l'applicazione delle disposizioni urgenti in materia di riscossione emanate durante l'emergenza sanitaria da COVID 19, atteso che il ### ed il ### (rispettivamente D.L. 18/2020 e D.L. 41/2021) hanno previsto nel periodo compreso fra l'8.03.2020 ed il ###, la sospensione della notifica delle nuove cartelle di pagamento e degli altri atti esattoriali dell'Agente della riscossione, nonché del decorso dei termini prescrizionali. In particolare, lo ### con una serie di norme specifiche, ha prorogato i termini di prescrizione degli atti di riscossione coattiva ricadenti nel periodo indicato, non solo relativamente ai termini di pagamento delle cartelle esattoriali già emesse, ma (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 816 / 2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO
SEZIONE UNICA
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , nella causa civile R.G. n. 816 / 2023 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### - ### (CF ###) - Avv. ### -RESISTENTEha pronunciato ### da atti e verbali di causa.
Ragioni di ### e di ### della Decisione
Con ricorso depositato il ###, ### proponeva opposizione innanzi al
Giudice di ### di ### avverso la cartella esattoriale n. #### 44 000, emanata dall'### e notificata il ###, in riferimento al precedente verbale di contestazione n. ###/### elevato dal
Comune di ####.
Il ricorrente contestava la nullità della cartella per vari motivi, tra cui l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
L'### si costituiva con memoria difensiva chiedendo il difetto di legittimazione passiva e il rigetto della domanda.
All'udienza del 21.10.2025 la causa veniva assegnata in decisione. *** ### è fondata.
Circa il rito da seguire nelle opposizioni avverso le cartelle esattoriali è ormai un principio consolidato che solo nel caso si eccepisca in via esclusiva il recupero della tutela impugnatoria occorre seguire il rito speciale ex D.Lvo 150/11, mentre nel caso in cui si eccepisce che sia maturato anche il tempo della prescrizione va seguita la procedura ex art. 615 cpc, la quale non richiede il termine di 30 giorni per la sua proposizione, come per il rito speciale.  Infatti la domanda proposta dall'attore si fonda non solo sulla mancata notifica di atti pregressi ma anche sul decorso del tempo di prescrizione, quindi su un effetto successivo alla formazione del titolo; inoltre è basata sulla presunta erronea quantificazione dell'ammontare richiesto, e pertanto risulta correttamente impostata come citazione ex art. 615 c.p.c..
In ogni caso deve ritenersi assorbito il recupero della tutela impugnatoria.
E' altrettanto consolidato il principio in base al quale la suddetta azione va proposta innanzi al giudice del luogo di residenza del richiedente, luogo ove dovrebbe avvenire l'esecuzione.
Nel caso in esame, dalla cartella impugnata emerge l'indicazione di una notifica del verbale sottostante avvenuta il ###
In realtà, pur volendo considerare la data di partenza del 25.10.2016 il termine quinquennale per la notifica dell'atto sarebbe scaduto il ###.
La giurisprudenza di merito ha però sancito che “Non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione del credito portato dall'opposta cartella esattoriale sulla base dell'assunto che tra la data di accertamento della violazione al ### della strada a quella di notifica della cartella, sarebbe decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 della ### n. 689/81. Difatti, la prescrizione invocata non è maturata in quanto tra la data di accertamento e quella di notifica dell'impugnata cartella di pagamento, non è trascorso il quinquennio richiesto, per l'applicazione delle disposizioni urgenti in materia di riscossione emanate durante l'emergenza sanitaria da COVID 19, atteso che il ### ed il ### (rispettivamente D.L. 18/2020 e D.L. 41/2021) hanno previsto nel periodo compreso fra l'8.03.2020 ed il ###, la sospensione della notifica delle nuove cartelle di pagamento e degli altri atti esattoriali dell'Agente della riscossione, nonché del decorso dei termini prescrizionali. In particolare, lo ### con una serie di norme specifiche, ha prorogato i termini di prescrizione degli atti di riscossione coattiva ricadenti nel periodo indicato, non solo relativamente ai termini di pagamento delle cartelle esattoriali già emesse, ma anche relativamente ai termini di prescrizione delle cartelle da emettere” (### Milano, 2607/2023). ### dell'interruzione del termine prescrizionale a seguito dei D.L. 18/2020 e D.L. 41/2021 viene richiamata anche in numerose altre sentenze (ex multis T.A.R. ###, Sez. II, Sent., 18/01/2024, n. 34; T.A.R. ###, ### IV, Sent., 28/03/2024, n. 610). 2
Nel caso in esame, la notifica della cartella è avvenuta oltre il termine quinquennale dalla data della notifica del verbale ma, considerando l'interruzione dall'8.3.2020 al 31.8.2021, dal calcolo va decurtato il termine di cinquecentoquaranta giorni; e pertanto, aderendo a tale giurisprudenza, la notifica avvenuta in data ### deve considerarsi tempestiva rispetto ad una scadenza fissata ad aprile 2023.
Quanto alla notifica degli atti pregressi, va considerato che il solo generico riferimento ad una ipotetica notifica, inserito nel corpo del provvedimento, non può infatti ritenersi sufficiente, in presenza di una contestazione del ricorrente, a dimostrare l'avvenuta notificazione degli atti precedenti alla cartella; è onere dell'ente impositore, in tali casi, fornire al ### la prova della regolarità del procedimento adottato.
Va inoltre considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, è il concessionario che deve chiamare in causa l'ente creditore interessato e non può quindi richiedere, come nel caso di specie, la chiamata in causa a carico del ricorrente.
Essendo quindi mancata, nel caso che ci occupa, la prova dell'avvenuta notificazione del verbale alla base della cartella degli atti pregressi, si determina conseguentemente la nullità dell'impugnata cartella di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: Annulla la cartella esattoriale n. #### 44 000, emanata dall' ### e notificata il ###;
Condanna l'### al pagamento delle spese di giudizio in favore di ### che si liquidano in € 150,00 per compenso ex DM 147/22, oltre € 43,00 per spese, oltre 15% spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 816/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Emilio Ramaglia

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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 12292/2025 del 26-11-2025

... applicazione - come dedotto dalla opposta ### - la sospensione della prescrizione disposta dalla disciplina emergenziale dettata dal ### 19; ciò perché detta sospensione opera esclusivamente con riferimento ai carichi affidati all'### durante II periodo di sospensione (cfr. art 68 comma 4 bis DL 18/2020 come modificato dall'art 4 del DL 41/2021)” (doc. n. 1). affermando che “… ### infatti non può considerarsi la sospensione causa ### 19 eccepita da ### atteso che detta sospensione si applica ai carichi affidati ad ### nel periodo compreso tra l'8/3/2020 e il ###. Il medesimo principio è stato peraltro ribadito anche dalla Corte di ### di ### con due recentissime sentenze: la n. 8799/23 e la n. 9015/23. Con la prima ha deciso che “dalla lettura della impugnata cartella - vedi pagina 6 dettagli degli addebiti - risulta che il ruolo è stato reso esecutivo (e quindi consegnato dalla Regione all' ### in data ###. Ciò posto, va considerato come non abbia portata generale la sospensione contenuta nella normativa covid, come erroneamente richiamata dagli ### resistenti, atteso che l'articolo 68 comma 4 bis del D. L. n. 18/2020 recita “Con riferimento ai carichi, relativi alle (leggi tutto)...

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N.RG 69655 / 2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA 4^ SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott. ### (4^CANC.) CONDO', all'udienza del giorno 27/10/2025 nella causa civile R.G. n. 69655 / 2024 vertente tra ### C.F. ###, residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### di ###per procura in atti C.F. ###, ed elettivamente domiciliat ####### n. 47, giusta delega in calce al presente atto. Ai sensi degli artt. 133, 134 e 170 cod. proc.  l'Avv. ### di ### indica il seguente indirizzo di posta elettronica: ###, nonchè il segente numero di telefax: 06.58363357 -RICORRENTEcontro ### (già Comune di ### C.F. ###; p. IVA ###) in persona del Sindaco p.t.rappresentato e difeso dal ###, giusta ordinanza n. 173 del 21 ottobre 2021 del ### p.t. ### di conferma della validità delle deleghe già conferite nel corso del mandato del ### del ### nonché della ### con domicilio in via del Tempio di ### n. 21, presso la ### - ### (####) nonchè ### - ### ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L.  22/10/2016 n° 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata , a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali , di ### di ### S.p.a., società del ### con sede ###### via G. Grezar 14, c.f. ###, in persona del ### atti introduttivi del giudizio ### giusta procura speciale ### di ### rilasciata il ### rep. N. 183055 /racc. 13239, elett.te dom.ta in ### 80/C presso lo studio dell'avv ####) che la rappresenta e difende per procura allegata in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge all'indirizzo di posta certificata ### o al numero di fax 0776 Oggetto: ricorso ex art. 115 c.p.c. avverso intimazione di pagamento n. ### 90904233 06, emessa a fronte del presunto mancato pagamento, oltre ad altre che non vengono in questa sede impugnate, delle seguenti cartelle esattoriali:1) la n. ####/000, di importo complessivamente pari a € 1.895,66, asseritamente notificata in data ### per conto di ### in relazione al presunto omesso pagamento di dodici VAV del 2018; 2) la n. ####/000, di importo complessivamente pari a € 138,24, -RESISTENTE### da verbale in atti .  La sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. per come modificato della l. 4 luglio 2009 n. 69 con lettura del dispositivo in udienza . MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato e notificato ###evocava in giudizio davanti all'intestato Giudice di ### l'### delle ### e ### capitale e chiedeva: “ previa sospensione anche inaudita altera parte dei provvedimenti impugnati, accertare e dichiarare la totale e/o parziale nullità ed inefficacia delle cartelle esattoriali n. ####/000 e n. ####/000 e, per l'effetto, annullare le medesime cartelle esattoriali o, in via meramente subordinata, rideterminare l'importo dovuto in ragione delle illegittimità riscontrate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.   A sostegno della domanda deduceva che il 02 dicembre 2024 l'### delle ### notificava all'odierna opponente l'intimazione di pagamento ### 90904233 06, emessa a fronte del presunto mancato pagamento, oltre ad altre che non vengono in questa sede impugnate, delle seguenti cartelle esattoriali:1) la n. ####/000, di importo complessivamente pari a € 1.895,66, asseritamente notificata in data ### per conto di ### in relazione al presunto omesso pagamento di dodici VAV del 2018; 2) la n. ####/000, di importo complessivamente pari a € 138,24, asseritamente notificata in data ### per conto di ### in relazione al presunto omesso pagamento di un VAV del 2020.   Eccepiva l'illegittimita' dell'intimazione di pagamento impugnata relativamente alle due cartelle esattoriali indicate in oggetto. Eccepiva la prescrizione del credito sanzionatorio in esse dedotto dal momento che sarebbero state accertate nel 2018, e la successiva notifica dell'intimazione di pagamento, avveniva solamente il 02 dicembre 2024, senza che, nel frattempo, siano mai intervenuti atti interruttivi della prescrizione.   Si costituiva ### ed eccepiva l'inammissibilita' dell'impugnazione nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.   Si costituiva l'### delle ### rilevava la rituale notifica delle cartelle esattoriali con la conseguente interruzione della prescrizione, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio. 
All'udienza del 27/10/2025 ilGiudice di ### dato atto del rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, acquisita la documentazione prodotta, dichiarata chiusa l'istruttoria assegnava la causa a sentenza.   Dalla documentazione depositata in atti dalla difesa di ### la notifica della cartella esattoriale n. ####/000 risulta nulla per omessa prova in merito alla sua corretta e rituale notifica. In merito, la Suprema Corte di
Cassazione, con l'Ordinanza n. 18252/13, ha affermato che “[…] la [omissis] raccomandata postale, la quale ultima (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata [omissis]. Sul punto infatti il principio di diritto applicabile si rinviene nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. L, Sent. 24031/06) [omissis]: in caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo”. sulla medesima questione la recente Sentenza n. 2625/15 dell'11.02.2015, la sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che “nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorchè risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima”.   In tema di spedizioni postale la Corte di Cassazione, ### terza civile, con la
Sentenza 12 maggio 2005, n. 10021 ha affermato “…. il principio secondo cui la sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa…” . Pertanto la questione deve essere risolta ai sensi dell'art. 2697 c.c. norma di contenuto generale che disciplina l'onere della prova alla quale soggiace anche l'### delle ### .  La notifica della cartela esattoriale n. ####/000 asseritamente effettuata dall'### delle ### è pertanto nulla, a detta nullita', in assenza di ulteriori atti interruttivi consegue la prescrizione dei crediti sanzionatori in essa portate atteso che le presunte infrazioni, che sarebbero state accertate nel 2018, e la successiva notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta solamente il 02 dicembre 2024, senza che, nel frattempo, siano mai intervenuti atti interruttivi della prescrizione.   Non risulta in atti neanche la notifica del preavviso di fermo amministrativo in data 13 gennaio 2024atteso che, a tale data (13 gennaio 2024), erano già abbondantemente trascorsi i termini prescrizionali (cinque anni) rispetto all'accertamento della violazione (2018), cio' anche in considerazione della sospensione operata dalla normativa anticovid 2019.  In tal senso il precedente di questo ufficio del Giudice di ### che, con la sentenza n. 5584/23, ha affermato “che non può trovare applicazione - come dedotto dalla opposta ### - la sospensione della prescrizione disposta dalla disciplina emergenziale dettata dal ### 19; ciò perché detta sospensione opera esclusivamente con riferimento ai carichi affidati all'### durante II periodo di sospensione (cfr. art 68 comma 4 bis DL 18/2020 come modificato dall'art 4 del DL 41/2021)” (doc. n. 1).  affermando che “… ### infatti non può considerarsi la sospensione causa ### 19 eccepita da ### atteso che detta sospensione si applica ai carichi affidati ad ### nel periodo compreso tra l'8/3/2020 e il ###.  Il medesimo principio è stato peraltro ribadito anche dalla Corte di ### di ### con due recentissime sentenze: la n. 8799/23 e la n. 9015/23. 
Con la prima ha deciso che “dalla lettura della impugnata cartella - vedi pagina 6 dettagli degli addebiti - risulta che il ruolo è stato reso esecutivo (e quindi consegnato dalla Regione all' ### in data ###. Ciò posto, va considerato come non abbia portata generale la sospensione contenuta nella normativa covid, come erroneamente richiamata dagli ### resistenti, atteso che l'articolo 68 comma 4 bis del D. L. n. 18/2020 recita “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione …..“ovvero 8 marzo 2020 sino al 31.12.2021, la notifica di detti carichi affidati all'agente della riscossione, è prorogata di 24 mesi con deroga di prescrizione e decadenza. Ora, poiché la cartella impugnata risulta affidata all'Agente della ### prima del 8 marzo 2020, ossia in data ###, la proroga di 24 mesi previsti dalla norma non è applicabile”.   Con la seconda, sentenza richiamata ha ritenuto che “Né può tenersi conto della sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 introdotta dall'art. 68 comma 4 bis del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella l. n. 41 del 2021, sospensione riguardante infatti, alla luce dell'espresso tenore della norma, i “carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione” quando invece, nella specie, la cartella impugnata è divenuta esecutiva, come risultante dagli atti, in data ###”.  Nella fattispecie oggetto del giudizio l'### delle ### con la costituzione non ha dimostrato che la stessa abbia avuto in affidamento carichi che le sarebbero stati affidati in riscossione prima dell'08 marzo 2020.   ### deve pertanto essere accolta.   Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dell'### dichiaratosi antistatario. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per le'ffetto dichiara prescritto il credito sanzionatio portato nell'intimazione di pagamento n. ### 90904233 06, emessa a fronte del presunto mancato pagamento, delle seguenti cartelle esattoriali:1) la n. ####/000; 2) la n. ####/000, di importo complessivamente pari a € 138,24, ; condanna le amministrazioni resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in ### 432,00 di cui € 389,00, per competenze, ### 43,00 per spese oltre spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A, come per legge, che distrae a favore dell'Avv. .### dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di #### (4^CANC.) CONDO'


causa n. 69655/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Condò

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 607/2025 del 08-04-2025

... l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione ### più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. ### e 6.12.2018 nr. ###, nonché 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019). Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20). Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione. Va poi aggiunto il periodo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di #### sezione ### del lavoro di ### dott. ### D'### nel proc. n. 3835/2023 R.G.  sul ricorso depositato il ### proposto da ### S.R.L, in persona del rappresentante legale ### (difesa dall'avv.  ### nei confronti di ### in persona del legale rappresentante (difesa dall'avv. ### ) nonché nei confronti di ### - ### che agisce in proprio e quale mandatario della ### di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.  - S.C.C.I. S.p.a. ( difeso da avv. ti ### e dall'Avv. ### ed altresì nei confronti di ### - ### per l'### contro gli ### sul ### in persona del legale rappresentante (difeso dall'avv A. ### ) dato atto che : che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente , la parte resistente #### e ### così definitivamente provvede: “ Rigetta la domanda .   Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente ### delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 5500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ### .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente ### delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 5500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute. 
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente ### delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.   MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento ###405231000, e delle cartelle di pagamento ###773050000, ###613633000, ###, ###, ###998360000 nonché dell'avviso di addebito ###496103000, ###918187000, ###652887000, ###634714000, ###193391000, ###127114000, ###, ###, ###729968000, ###954986000, ###, ###627124000, ###125148000, ###447214000, dell'importo di €. 164.024,96 impugnati perché illegittimi, infondati in fatto e in diritto, notificati oltre i termini perentoriamente previsti a pena di decadenza e/o prescrizione. 
Parte ricorrente deduceva che: l'atto di ingiunzione di pagamento numero ###405231000, notificato a mezzo P.E.C. in data 23 giugno 2023, e conseguentemente avverso le seguenti cartelle esattoriali di pagamento indicate, ivi contenute ( ### 1); di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento indicate ingiunzione di pagamento n.###405231000: • Cartella n. ###773050000, notificata il ### anno 2012 ### importo €1.779,81 • Cartella n. ###613633000, notificata il ### anno 2013 ### importo €2.313,30 • Cartella n. ###, notificata il ### anno 2015 ### importo €1.138,08 • Cartella n. ###, notificata il ### anno 2015 e 2016 ### importo €2.003,87 • Cartella n. ###998360000, notificata il ### anno 2016 e 2017 ### importo € 547,43 • Avviso di addebito n. ###496103000, notificato il ### anno 2011 e 2012 ### importo € 16.749,41 • Avviso di addebito n. ###918187000, notificato il ### anno 2012 ### importo €13.556,35 • Avviso di addebito n. ###652887000, notificato il ### anno 2012 ### importo € 6.898,90 • Avviso di addebito n. ###634714000, notificato il ### anno 2013 2014 ### importo € 14.326,13 • Avviso di addebito n. ###193391000, notificato il ### anno 2015 ### importo €7.834,94 • Avviso di addebito n. ###127114000, notificato il ### anno 2015 2016 ### importo € 31.214,21 • Avviso di addebito n. ###, notificato il ### anno 2016 ### importo €12.892,85 • Avviso di addebito n. ###, notificato il ### anno 2016 ### importo €6.664,69 • Avviso di addebito n. ###729968000, notificato il ### anno 2016 2017 ### importo €10.930,51 • Avviso di addebito n. ###954986000, notificato il ### anno 2017 ### importo €2.910,31 • Avviso di addebito n. ###, notificato il ### anno 2017 ### importo €10.109,37 • Avviso di addebito n. ###627124000, notificato il ### anno 2017 ### importo €3.726,57 • Avviso di addebito n. ###125148000, notificato il ### anno 2017 ### importo € 7.792,41 • Avviso di addebito n. ###447214000, notificato il ### anno 2017 ### importo 10.635,82 ; che era intervenuta la prescrizione del credito . 
Parte resistente ### si costituiva contestando la domanda . 
Si costituiva, altresì, parte resistente I.N.P.S. anche per la ### spa contestando la domanda . 
Si costituiva anche l'### contestando la domanda.   **** 
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La causa concerne contestazione all'intimazione di pagamento ed alcune cartelle e avvisi di addebito in materia contributiva come specificato in ricorso .  ### primo motivo quale vizio formale del procedimento notificatorio della intimazione è tardivo ex art. 617 cpc perché proposto oltre i 20 giorni previsti dalla notifica dell'atto di intimazione . 
In ogni caso , anche ai fini della prescrizione , ### prova la notifica delle cartelle nelle date indicate. 
L'### per gli avvisi addebito prova la notifica degli avvisi di addebito eccetto per l'Ava ###127114000 . 
Parte ricorrente nelle note scritte ha eccepito < Si contesta con le presente note, ad integrazione di quelle già depositate telematicamente in data ###, la notifica degli avvisi d'addebito ###496103000, n. ###918187000, n. ###652887000, ###634714000, n. ###193391000, n. ###127114000, poiché l'### non ha fornito ne la ricevuta del messaggio pec, nei formati attestanti la validità del messaggio (ma ha prodotto delle videate in formato TIF che sono solo immagini), né le cartoline di ritorno complete attestanti il perfezionamento del procedimento notificatorio, atti contenuti nell'allegato n.1. 
In particolare quanto agli AVA n. ###634714000, n. ###193391000, ###127114000, presuntivamente notificati a mezzo pec, non è stata versati in atti la prova idonea della ricezione del messaggio con ### di avvenuta ### in formato elm o msg, ma solo una videata (riproduzione video) degli stessi. 
Quanto ai residui avvisi di addebito n. ###, n. ###, ###729968000, n. ###954986000, n. ###, ###627124000, n. ###125148000, n. ###447214000. emerge una criticità circa la validità della notificazione. 
Giacché, il file eml. (allegato 1 fascicolo ### rileva all'apertura un errore sulla validità della firma, che impedisce di fatto la prova della qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del messaggio di posta elettronica. 
Questo rendere il documento sottoscritto non più idoneo a soddisfare il requisito della forma scritto e si pone in contrasto con la validità probatoria desumibile dalla disposizione di cui all'art. 2712 La prima parte dell'art.20.1-bis CAD precisa, inoltre, che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'### ai sensi dell'art.71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. 
Nel nostro ordinamento, un documento sottoscritto con firma digitale ha piena efficacia giuridica nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni: la firma digitale sia apposta utilizzando un certificato di firma rilasciato da un ente accreditato in grado di identificarne in modo certo il proprietario; la firma digitale sia apposta utilizzando un certificato di firma in corso di validità; il documento non sia modificato dopo l'apposizione della firma. 
In considerazione di ciò, si ritiene che la firma digitale scaduta debba essere considerata come non apposta, a meno che al documento non venga apposta una marcatura temporale prima della scadenza del certificato utilizzato per la firma. 
Tramite la creazione delle “buste” firmate digitalmente sono certificate una serie di informazioni. 
La normativa del C.A.D. - art. 24 comma 4bis d.lgs n.82/2005 - stabilisce che l'utilizzo di una firma digitale scaduta o revocata equivalga a sottoscrizione non apposta sul documento. 
Solo un documento con firma digitale e marca temporale (se il certificato ante apposizione della marca è valido) garantisce piena prova secondo gli articoli 20 e 21 del ### dell'amministrazione digitale (###. 
I meccanismi per l'opposizione dei riferimento temporali sono previsti nel ### 22/02/2013, all'art.41 “Riferimenti temporali opponibili a terzi”. 
La normativa di riferimento impone, infatti, che il documento vada obbligatoriamente conservato secondo l'art. 43, che nel suo terzo comma espressamente recita: “I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle ### guida”.  ###.62 del ### 22 febbraio 2013, infatti, dispone che: “Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione.” Di conseguenza fornire una data ### in cui collocare temporalmente il documento è onere di chi produce il documento. 
Si insite pertanto nell'accoglimento delle richieste formulate nell'atto introduttivo.> Orbene quanto alle contestazioni alle notifiche degli AVA n. ###634714000, ###193391000, n.###127114000 in effetti il documento depositato dall'inps non dimostrano la consegna dell'avviso di addebito specifico per cui non valgono come prova . 
Le contestazioni alle notifiche relative agli ava ###, ###, n. ###729968000, n. ###954986000, ###, n. ###627124000, n. ###125148000, ###447214000 invece sono infondate . 
Invero la eventuale invalidità della firma digitale non priva di effetti la messa a conoscenza del destinatario del messaggio che comunque riceve l'atto nella sua casella di posta elettronica raggiungendo lo scopo della conoscenza e della facoltà di impugnare l'atto. 
In tema <2.5 Del resto già le ### avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)> così Cass ###/2021. 
In tema più attinente alla firma digitale Cass 17976/2023 secondo cui < segnatamente, a proposito della violazione della firma digitale - oggetto del quarto motivo di ricorso - questa Corte ha affermato di recente come, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, questa non integri inesistenza della notifica, bensì la sua nullità sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 20214 del 2021);>. 
Ed invero Cass 20214/2021 aveva affermato < 4.1. Le forme digitali, nella loro violazione, non integrano una causa di "inesistenza" della notifica figura che, soltanto, non ammette la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo (vd. Cass. SU n. 7665 del 18/04/2016; Cass. 20625 del 31/08/2017; Cass. SU n. 23620 del 28/09/2018; Cass. n. 6417 del 05/03/2019).>. 
Pertanto le notifiche del secondo gruppo ora evidenziato degli ava sono valide ed efficaci ### Sulla questione legittimato passivo è solo l'ente creditore ( ###. U. n. 7514/2022).   In ordine alla prescrizione le ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione ### più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. 
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. ### e 6.12.2018 nr. ###, nonché 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019). 
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20). 
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione. 
Va poi aggiunto il periodo di sospensione per emergenza covid nella misura di 311 giorni a seguito degli artt 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che hanno introdotto due periodi di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni). 
Mentre non sono applicabili le norme di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, va detto che tale norma sarebbe applicabile solo per le entrate tributarie, affidate all'agente della riscossione, durante il periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Recita così la disposizione in questione ai commi 1 e 4bis: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie , sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (…).” “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie , affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all' articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; (…).” Atteso che non si tratta di obbligazioni in scadenza nel periodo sopra indicato comunque non sono applicabili le disposizioni dell'art 68 cit. 
Va poi preso atto che l''### nulla aggiunge come atti interruttivi L'### produce invece una serie di intimazioni notificate nel 2016, nel 2018, nel 2020 , nel 2022 e poi l'avi impugnata notificata nel 2023 . Deposita pure il pignoramento presso terzi notificato il 2.2. 2017, una CPI notificata il ### e una comunicazione preventiva di ipoteca nonché alcuni pignoramenti tra cui il pignoramento presso terzi ###notificato il 19.9. 2022 relativo quest'ultimo a tutte le cartelle e avvisi di addebito contestati. 
Orbene tenuto conto delle notifiche dei titoli e degli atti successivi interruttivi sopra indicati nessuno dei titoli ( cartelle e avvisi di addebito )è prescritto . 
Anche per l'ava ###634714000 ( contributi periodi 2013 e 2014 ) vi è comunque l'atto interruttivo dell'avi del 2016, del PPT del 2017 , della CPI del 2017 , dell'avi del 2018 e avi del 2022 e avi del 2023 . 
Parimenti per l'ava n. ###193391000 ( periodo 2015 ) vi è comunque l'atto interruttivo dell'avi del 2018 , avi del 2022 e avi del 2023. 
Anche l'avviso di addebito ###127114000 poiché reca contributi del 2015 e 2016, è stato intimato con CPI del 2017, , Avi del 2018, AVI del 2022 e l'intimazione opposta del 2023 è nel rispetto del quinquennio previsto per la prescrizione Le pretese contributive contestate non sono dunque prescritte.  ### del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .  ### , 8.4.2025.   ### dott. ### D'

causa n. 3835/2023 R.G. - Giudice/firmatari: D'Ingianna Arturo

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1705/2025 del 03-10-2025

... quanto alla domanda di revoca del provvedimento di sospensione, preso atto che, nel corso del giudizio, era venuta meno l'obbligatorietà della vaccinazione anti covid-19 come previsto dal d.lgs. 162/2022 il quale aveva modificato l'art. 4 comma 1 d.l. 44/2021. Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente nel periodo interessato dalla sospensione, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendolo infondato. Nello specifico, rilevata la compatibilità dell'obbligo vaccinale stabilito dal d.l. 44/2021 sia con i principi costituzionali che con la normativa sovranazionale, il Tribunale stabiliva che non era “ravvisabile nel caso de quo un'illegittimità dell'operato dell'### la quale preso atto dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ha provveduto alla rituale comunicazione, nonché dell'Ordine dei ### che, ha adottato il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione come conseguenza espressamente stabilita dalla legge. Il ricorrente, invero, non ha provveduto a fornire alcun elemento idoneo a ritenere illegittima la sospensione emessa, giacché da un lato non sono stati forniti elementi idonei a ritenere che illegittimamente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in composizione collegiale, in persona dei ### Dott.ssa ###ssa ###ssa ### rel. est.  ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta a ruolo al n. r.g. 404/2023 promossa da: ### (c.f. ###), con il patrocinio degli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###atti; -### contro ###, (c.f.  ###), in persona del ###ssa ### con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliat ###atti; e contro ### (c.f. ###), in persona del #### D'### con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliat ###atti -### avverso l'ordinanza emessa, all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale di Grosseto in data ### e pubblicata in pari data; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 06/06/2025 comunicata il ### sulle seguenti ##### “voglia l'###ma Corte di Appello di Firenze riformare integralmente l'ordinanza impugnata e, conseguentemente: 1) accertare la natura illegittima e ingiustamente discriminatoria dei provvedimenti di sospensione dall'### e dall'Ordine dei ### di ### dall'esercizio della professione di farmacista del Dr. ### 2) condannare l'Ordine dei ### della ### di ### e l'### in solido tra loro, al risarcimento: a. di € 4.514,67 a titolo di danno emergente, nonché b. di € 20.000 a titolo di danno non patrimoniale subito dal ricorrente per effetto della sospensione dell'Ordine e dell'### quantificabile in, ovvero quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo; 3) con vittoria di spese ed onorari di giustizia per il doppio grado di giudizio”.  ### U.S.L. ### sud-est: “### l'###ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'appello inammissibile e comunque respingerlo perché infondato in fatto e in diritto, rigettando altresì ogni richiesta e istanza contenute nel medesimo atto di appello e rivolte alla comparente, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze, per tutte le ragioni meglio esplicitate in comparsa”.  ### dei ### della ### di ### “### l'###ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello proposto dal signor ### confermando l'ordinanza del Tribunale di ### impugnata in ogni sua parte. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.” ### atto di citazione ritualmente notificato, il #### ha proposto appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Grossetto in data ### e pubblicata in pari data, con cui era stata rigettata la domanda giudiziale proposta da quest'ultimo nei confronti dell'Ordine dei ### della ### di ### (d'ora in avanti anche solo Ordine dei farmacisti) e l'### (d'ora in avanti anche solo ### al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per inosservanza dell'obbligo vaccinale, nonché la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in ragione della suddetta sospensione. 
Nello specifico, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore #### legale rappresentante della ### di ### & C.  s.n.c., deduceva quanto segue: - in data ###, aveva ricevuto dalla ### un primo invito formale a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione antiCodiv19, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.l.  44/2021, la presentazione della richiesta della vaccinazione ovvero l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale; - in data ###, essendo rimasto privo di effetto anche l'ulteriore formale invito inviato in data ### a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, la ### accertava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 d.l. 44/2021 da parte del #### trasmettendo l'atto di accertamento all'interessato e all'ordine professionale di appartenenza; - in data ###, l'Ordine dei farmacisti comunicava al ricorrente la ricezione della comunicazione da parte dell'### avente ad oggetto l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e procedeva ad annotare la sospensione del #### dall'esercizio della professione sanitaria nell'albo professionale; - successivamente, in data ###, l'Ordine dei farmacisti, ai sensi del d.l. 172/2021, invitava il ricorrente ad adempiere all'obbligo vaccinale e, a seguito dell'accertamento in data ### del perdurante inadempimento, disponeva l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitaria. 
Sulla scorta di siffatte allegazioni, il ricorrente evidenziava l'illegittimità dei provvedimenti di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale emanati dall'### e dall'Ordine dei farmacisti, nonché la conseguente illegittimità dei provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, in quanto provvedimenti emanati in osservanza dell'art. 4 d.l. 44/2021, convertito in legge 76/2021, norma da ritenersi contraria ai principi costituzionali ed europei. 
Il ricorrente chiedeva quindi, in via cautelare, la sospensione del provvedimento adottato dall'Ordine dei farmacisti ovvero, in via subordinata, quanto meno per la parte in cui non era stata prevista la possibilità di svolgere l'attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali. Nel merito, chiedeva l'accertamento del proprio diritto al libero esercizio della professione a prescindere dall'obbligo vaccinale e conseguentemente chiedeva annullarsi il provvedimento di sospensione con cancellazione del medesimo dall'albo professionale e condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in ragione della suddetta sospensione. 
Si costituiva in giudizio l'Ordine dei ### della ### di ### il quale, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che lo stesso aveva emesso il provvedimento in questione in espressa applicazione di una disposizione di legge nonché, nel merito, contestava la pretesa del ricorrente in quanto infondata sia in punto di an che di quantum. Nello specifico evidenziava la legittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione adottato all'esito della comunicazione formale inviata dall'### in ossequio a quanto disposto dal d.l. 44/2021. 
Si costituiva altresì in giudizio l'### la quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità del ricorso per violazione dei termini a comparire per il convenuto nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la stessa si era limitata ad accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del ### Nel merito, istava per il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato sia in punto di an che di quantum. 
La causa, istruita documentalmente, veniva definita con l'ordinanza gravata con cui il Tribunale di ### respinta in via preliminare l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla ### dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda di revoca del provvedimento di sospensione, preso atto che, nel corso del giudizio, era venuta meno l'obbligatorietà della vaccinazione anti covid-19 come previsto dal d.lgs. 162/2022 il quale aveva modificato l'art. 4 comma 1 d.l. 44/2021. 
Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente nel periodo interessato dalla sospensione, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendolo infondato. Nello specifico, rilevata la compatibilità dell'obbligo vaccinale stabilito dal d.l. 44/2021 sia con i principi costituzionali che con la normativa sovranazionale, il Tribunale stabiliva che non era “ravvisabile nel caso de quo un'illegittimità dell'operato dell'### la quale preso atto dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ha provveduto alla rituale comunicazione, nonché dell'Ordine dei ### che, ha adottato il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione come conseguenza espressamente stabilita dalla legge. Il ricorrente, invero, non ha provveduto a fornire alcun elemento idoneo a ritenere illegittima la sospensione emessa, giacché da un lato non sono stati forniti elementi idonei a ritenere che illegittimamente l'### avrebbe accertato l'inosservanza dell'obbligo giacché risultava applicabile l'esonero di cui al comma 2 dell'art. 4 cit., nonché dall'altro giacché il provvedimento adottato dall'Ordine risulta in diretta applicazione dell'art. 4 comma 4 cit. a tenore del quale “l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo ### professionale”. Inoltre, non risultava rimessa alla valutazione dei singoli ### in assenza di esplicita previsione dell'art. 4 DL 44/2021, la possibilità di non emettere il provvedimento di sospensione a fronte di valutazioni discrezionali quali l'effettiva adozione di misure preventive per la sicurezza dell'utenza (come la separazione degli ambienti), risultando espressamente previsto ai fini dell'esonero il solo possesso dei requisiti dei cui al comma 2 dell'art. 4 cit.” (cfr. pp. 5-6 ordinanza di primo grado). 
Infine, il Giudice disponeva la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali delle corti di merito contrastanti e il comunicato emesso dalla Corte Costituzionale soltanto in data ### con cui è stata ribadita la non irragionevolezza delle norme adottate per far fronte all'emergenza sanitaria.  #### impugnava siffatta decisione, formulando tre motivi di appello con i quali denunciava: 1) errore del primo Giudice per aver escluso l'illegittimità dell'annotazione nell'albo professionale della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie effettuata dall'Ordine dei farmacisti della ### di ### in data 7 ottobre 2021; 2) errore del primo Giudice per aver escluso l'illegittimità dell'art. 4 d.l. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021, con la quale era previsto il c.d. obbligo vaccinale anti ### trattandosi di normativa incompatibile sia con la normativa europea che con i principi costituzionali; 3) omessa pronuncia da parte del primo Giudice in ordine alla asserita erroneità dei dati statistici divulgati dall'ISS e utilizzati quali fondamento scientifico della legittimità dell'obbligo vaccinale.  ### chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. 
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'### deducendo l'inammissibilità dell'appello proposto nei propri confronti, in quanto le doglianze avversarie trovavano il loro fondamento nella asserita illegittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, il quale era stato adottato dall'Ordine dei ### e non dall'azienda sanitaria. Nel merito, attesa l'infondatezza dell'appello avversario, ne chiedeva l'integrale rigetto. 
Si costituiva altresì in giudizio l'Ordine dei farmacisti, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito, contestava integralmente le pretese avversarie in quanto infondate sia in punto di an che di quantum debeatur., concludendo per la reiezione del gravame. 
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.05.2025 con ordinanza collegiale del 06.06.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio odierna, all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il perimetro della decisione ### di passare all'esame del merito della vicenda, si deve rilevare che parte appellante, col primo motivo di appello, ha impugnato esclusivamente l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'illegittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria adottato, in data ###, dall'Ordine dei farmacisti della ### di ### Diversamente, l'appellante non ha proposto alcuna impugnazione avverso l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'### nella vicenda de quo e, conseguentemente, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, con conseguente passaggio in giudicato di siffatta statuizione. 
Pertanto, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della legittimità del provvedimento di sospensione adottato in data ### dall'Ordine dei farmacisti.  2. ### illegittimità del provvedimento di sospensione adottato in data #### censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'Ordine dei farmacisti per aver disposto la sospensione dal lavoro del #### in data ###, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale.  ### la ricostruzione dell'appellante, “la sospensione disposta dall'### sanitaria non precludeva interamente la possibilità di svolgere l'attività professionale, ma solo quella che determinava il rischio di diffusione del contagio. Inoltre, la normativa speciale attribuiva all'Ordine il solo incarico di comunicazione del provvedimento dell'### sanitaria al professionista. ### della sospensione dell'appellante dall'albo online era, pertanto sicuramente illegittima”. 
Tali doglianze sono del tutto infondate. 
Invero, l'art. 4 del D.L. 44/2021, nella sua formulazione all'epoca vigente, prevedeva al primo comma che: “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da ### 2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da ###2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati […]”.  ###. 4, al secondo comma, prevedeva poi un'ipotesi di esenzione dalla vaccinazione obbligatoria soltanto “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”. 
Stabilito quindi, in via generale, l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgevano la loro attività anche nelle farmacie e nelle parafarmacie (come nel caso che ci occupa) quale requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, l'art. 4 proseguiva specificando al comma quinto e seguenti che l'### sanitaria locale di residenza, ricevuta la segnalazione di omessa vaccinazione a carico di taluno dei soggetti obbligati, “invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti ###2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 
Ed ancora: “decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. ### dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da ###
CoV-2. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”.
Venendo all'esame del caso di specie, in data ###, la ### aveva invitato il #### a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione antiCodiv19, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.l. 44/2021, la presentazione della richiesta della vaccinazione ovvero l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale, per poi inviare, in data ###, un successivo invito formale a sottoporsi alla somministrazione del vaccino. 
A seguito del mancato riscontro da parte del #### la ### in data ###, aveva correttamente accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 d.l. 44/2021, trasmettendo l'atto di accertamento all'interessato e all'ordine professionale di appartenenza. 
Così come previsto dall'art. 4, comma 6, D.L. 44/2021, nella sua formulazione originaria, “l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da ###2”. Ed ancora, “la sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”. 
Correttamente, quindi, in data ###, l'Ordine dei farmacisti comunicava al #### la ricezione dell'atto di accertamento da parte dell'### avente ad oggetto l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e procedeva ad annotare la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nell'albo professionale. 
Successivamente, a seguito del D.L. 172/2021, l'Ordine dei farmacisti, in data ###, invitava il #### ad adempiere e, a seguito, dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale disponeva, in data ###, l'immediata sospensione dall'esercizio della professione. 
Si ritiene quindi corretta la ricostruzione del Giudice di prime cure secondo cui “non è ravvisabile nel caso de quo un'illegittimità dell'operato dell'### la quale preso atto dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ha provveduto alla rituale comunicazione, nonché dell'Ordine dei ### che, ha adottato il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione come conseguenza espressamente stabilita dalla legge”. 
In conclusione, non è ravvisabile alcun profilo di colpa nell'operato dell'Ordine dei farmacisti, il quale si è correttamente limitato ad applicare la previsione legislativa vigente, la quale prevedeva, in caso di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dell'### sanitaria, la sospensione di diritto del professionista inadempiente dall'esercizio della professione sanitaria, da annotarsi nell'albo professionale, senza rimettere ai singoli ### professionali la possibilità di non emettere il provvedimento di sospensione a fronte di una valutazione discrezionale sul punto.  3. Sulla asserita illegittimità dell'obbligo vaccinale per contrasto con la normativa europea Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la legittimità dell'art. 4 D.L.  44/2021, convertito in legge n. 76/2012, con cui era stato previsto l'obbligo vaccinale anti ### per contrasto con la normativa europea e con i principi costituzionali, senza tuttavia avanzare alcuna richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale. 
In particolare, l'appellante evidenzia l'illegittimità dell'art. 4 D.L. 44/2021 (e l'illegittimità derivata dei provvedimenti di sospensione adottati dalle parti appellate) per contrasto con la #### 2018/958, “che impone l'obbligo di un test di proporzionalità prima dell'adozione di nuove normative inerenti alle professioni “regolamentate”, tra cui quella di farmacista. ###. 1 precisa che: “Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti.” ### è stata recepita con il D.Lgs. 16 ottobre 2020, n. 142, normativa che obbliga il legislatore interno a richiedere l'intervento dell'### garante della concorrenza e del mercato sulle proposte di restrizione formulate o ipotizzate (###3.3). Il governo italiano, con espressa ### del Ministero della ### in data ### (doc. 45), inviata a tutti gli ### professionali, ha espressamente richiamato l'applicabilità, per motivi di ordine costituzionale, della normativa europea come recepita dalla legislazione interna. In particolare, nell'ambito della prescrizione a ciascun Ordine professionale di adeguarsi al contenuto del D. Lgs n.142/2020 quale normativa di recepimento della ### n.958/2018, si afferma, con enfasi in neretto: “l'omissione del prescritto testo di proporzionalità costituisce di per sé, aldilà di ogni valutazione nel merito dell'analisi condotta, una violazione censurabile sotto il motivo profilo della legittimità costituzionale in quanto costituisce una violazione del diritto dell' ### con ogni conseguenza.” ### previsto obbligatoriamente per l'eventuale legittimità della modifica all'esercizio della professione, quale è, certamente, quella dell'obbligo vaccinale selettivo, non è stato rispettato dal legislatore che non ha mai richiesto od ottenuto il parere del garante autorizzativo alla modifica all'esercizio della professione. Il test di proporzionalità imposto dalla normativa europea è stato sicuramente violato in ragione dell'accertata inidoneità della vaccinazione a conseguire il fine della normativa speciale. In luogo della misura della vaccinazione sarebbe, infatti, stato sufficiente e necessario imporre a tutti i professionisti sanitari di svolgere regolari tamponi prima di entrare in contatto con i pazienti. Si rappresenta che la giurisprudenza europea è assolutamente costante nel ritenere che, in applicazione del principio di proporzionalità, “qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva” (ex multis, Corte giust., sent. 11.03.1987, in cause riun. 279, 280, 285, 286/84, ####C:1987:119, punto 34). Si precisa che la materia rientra nell'ambito esclusivo o, comunque, concorrente, dell'attuazione del diritto ### come prevede l'art. 51 della ### dei diritti fondamentali dell'### in sinergia con il già richiamato art. 153 del Trattato sul funzionamento dell'### europea. Dalle circostanze sopra delineate discende l'inapplicabilità, de plano, della norma che ha introdotto il vaccino obbligatorio quale requisito per l'esercizio alla professione sanitaria e, quindi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati”. 
Sulla scorta di siffatte allegazioni, l'appellante chiede quindi accertarsi l'inidoneità della vaccinazione, imposta dal D.L. 44/2021, quale strumento volto a contenere il contagio del virus nell'esercizio della professione di farmacista, a differenza, invece, del diverso strumento dell'obbligo di esibizione di test negativo al ###2 da parte del professionista non vaccinato al momento dell'ingresso sul luogo di lavoro. 
Il motivo è infondato. 
Sulla questione si condivide la ricostruzione del Giudice di prime cure da cui non vi è ragione di discostarsi e che qui si richiama integralmente: “### ricorrente fonda le sue pretese sulla asserita illegittimità dell'art. 4 D.L. 44/2021 convertito in Lg. n. 76/2021, con la quale è stato previsto il cd. obbligo vaccinale anti ### sia sotto il profilo della compatibilità con la normativa sovranazionale e comunitaria, sia con la costituzione. In particolare, ha dedotto l'illegittimità della normativa emergenziale in esame, giacché la stessa si presenta in evidente violazione con il diritto all'autodeterminazione del singolo, privato della possibilità̀ di non optare per la somministrazione del farmaco a fronte, tra l'altro, di un'efficacia limitata del vaccino quale misura di contenimento. A sostegno della propria tesi parte ricorrente ha citato diversi report e valutazione tratte dalla letteratura scientifica per dimostrare l'inefficacia dell'obbligo vaccinale quale idonea misura a contrastare il contagio e a ridurre il ricovero ospedaliero. Pertanto, ad essere complessivamente contestata nel presente giudizio è l'intera azione amministrativa posta in essere dalle ### come poi recepite dai singoli ### di categoria in attuazione del potere conferito dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per l'accertamento dell'obbligo vaccinale, di cui si lamenta la sostanziale ingiustizia per il contrasto con superiori disposizioni e valori di rilievo europeo e nazionale, non i singoli effetti individuali né i singoli segmenti procedimentali del caso concreto. Ciò detto, appare opportuno rilevare che le valutazioni rimesse al giudice dal ricorrente sono valutazione che in ragione dell'incidenza dell'emergenza sanitaria sulla salute della collettività̀ hanno direttamente interessato il legislatore dell'emergenza, chiamato a effettuare una valutazione di inevitabile bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione del singolo e la tutela della salute della collettività̀, concludendo, all'esito di approfonditi studi e ricerche, le cui risultanze di certo non sono oggetto del presente giudizio, per la necessità di approntare una tutela dei professionisti ma soprattutto dell'utenza ricorrendo all'obbligatorietà̀ della vaccinazione. Inoltre, la prevalenza concessa alla tutela dell'interesse alla salute della collettività̀, sotteso all'obbligo vaccinale, risultava adeguatamente temperato dalla possibilità̀ per i singoli di usufruire di esenzione nelle ipotesi in cui la vaccinazione fosse stata riconosciuta come pericolosa per la salute dello stesso. In particolare, l'art. 4 comma 2 cit. ha espressamente previsto che “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti ###2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”. Sul punto è, tra l'altro, di recente intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario. Tra l'altro, deve evidenziarsi che la Corte si era già espressa in tema di vaccinazioni obbligatorie (Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 sulle vaccinazioni obbligatorie ###introdotte dal d.l. n. 73 del 2017) affermando che rientra nella discrezionalità̀ del legislatore prevedere la raccomandazione dei vaccini o l'obbligatorietà̀ di questi e la scelta tra la tecnica della persuasione e, invece, quella dell'obbligo dipende dal grado di efficacia persuasiva con il quale il legislatore, sulla base delle acquisizioni scientifiche più avanzate ed attendibili, riesce a sensibilizzare i cittadini in ordine alla necessità di vaccinarsi per il bene proprio e, insieme, dell'intera società̀ e ancora che una legge volta ad imporre un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost. se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. In tal senso, inoltre, si era già espresso il Consiglio di Stato il quale ha precisato che “le misure contestate ... si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo è garantito dalle previsioni legislative che consentono l'esenzione ovvero il differimento dell'obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili” (Consiglio di Stato, decreto n. 416/22). ### di Stato ha, invero, ribadito, stante tra l'altro l'espressa previsione di un esonero per motivi di accertata incompatibilità̀, come la vaccinazione obbligatoria imposta dall'art. 4 cit. in ragione della diffusione della malattia rispettasse tutti i requisiti fissati dall'ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 (cfr. sul punto Consiglio di Stato sent. n. 7045/21). Inoltre, l'obbligo vaccinale stabilito dal DL 44/21 non appare in contrasto con la normativa sovranazionale. Al riguardo, invero, risulta opportuno rammentare che l'art. 8 CEDU espressamente ammette che sia giustificata un'ingerenza di un'autorità̀ pubblica nel “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”, laddove “tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società̀ democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui” e la stessa Corte EDU ha affermato la compatibilità̀ con detta disposizione di normative nazionali in tema di vaccinazione obbligatoria, quando con essa vengano perseguiti obiettivi di protezione della salute e dei diritti di libertà altrui e la misura si riveli necessaria (v. sentenza ### 8.4.2021). Non può̀, dunque, a fronte degli orientamenti diffusasi nelle più̀ alte ### essere seguita la tesi del ricorrente quando invoca la prevalenza del diritto di autodeterminazione ai fini di giustificare l'accoglimento della domanda risarcitoria, a scapito dell'interesse pubblico alla vaccinazione obbligatoria delle categorie individuate, poiché́ come ben delineato dal Consiglio di Stato nella sentenza già̀ citata n. 7045/21 non può̀ trovare applicazione in un ordinamento democratico la logica dei cc.dd. diritti tiranni e, cioè̀, di diritti che non entrano nel doveroso bilanciamento con eguali diritti, spettanti ad altri, o con diritti diversi, pure tutelati dalla ### e pretendono di essere soddisfatti sempre e comunque, senza alcun limite, [...] perché́
«il concetto di limite è insito nel concetto di diritto» (Corte cost., 14 giugno 1954, n. 1) ed è stata espressamente sempre ripudiata anche dalla Corte costituzionale che, come noto, ha chiarito che tutti i diritti tutelati dalla ### - anche quello all'autodeterminazione - si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri perché́, se così non fosse, si verificherebbe «la illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette» (Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85). 
In altri termini, il Tribunale - richiamando la giurisprudenza formatasi in materia - ha sottolineato la legittimità dell'obbligo vaccinale in quanto lo stesso legislatore, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, è stato chiamato ad emanare una normativa emergenziale all'esito di una ponderata ed inevitabile valutazione di bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione del singolo e il diritto alla salute della collettività. A tal fine, la normativa applicata al caso in esame prevedeva che l'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte degli esercenti la professione sanitaria determinava l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, poiché, in assenza di vaccinazione, il lavoratore era un potenziale veicolo di contagio per la collettività. 
In ogni caso, l'art. 4, comma secondo, del D.L. 44/2021 prevedeva espressamente l'esenzione della vaccinazione ovvero il differimento della stessa “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”, proprio al fine di valutare la compatibilità della vaccinazione caso per caso. 
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire più volte che “in tema di vaccinazione anti-### la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto - disposta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato - è costituzionalmente legittima siccome espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus” (cfr., ex multis, Cass., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9243 del 08/04/2025).
Ferma quindi la compatibilità dell'obbligo vaccinale con la normativa comunitaria e con i principi costituzionali per le ragioni anzidette, non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità nell'operato sia della ### la quale preso atto dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del #### ha provveduto alla rituale comunicazione, sia dell'Ordine dei farmacisti, il quale si è limitato ad adottare il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria in ossequio a quanto espressamente previsto dal D.L. 44/2021 nella versione ratione temporis vigente.  4. Sulla asserita erroneità dei dati diagnostici rilasciati dall'### di ### il terzo e ultimo motivo di appello, l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui omette di pronunciarsi in relazione all'asserita erroneità dei dati statistici divulgati dall'ISS ed utilizzati quale fondamento scientifico della legittimità dell'obbligo vaccinale da parte del legislatore. 
In particolare, l'appellante ha chiesto accertarsi che “i dati statistici dei “casi” di ###2 e di ###19, rilasciati dall'ISS a conforto dell'asserita sussistenza del periodo pandemico durante la sospensione dal lavoro dei ricorrenti, ed, altresì, dell' efficacia vaccinale sotto tutti i profili prospettati (minori ricoveri dei vaccinati negli ospedali, nelle terapie intensive, minori decessi, prevenzione dal rischio malattia ###19) siano inutilizzabili, perché sprovvisti di qualsivoglia pregio medico-scientifico. Essi devono ritenersi dei veri e propri falsi assoluti in quanto sono la risultante da un lato del disallineamento dalle linee guida medico-scientifiche dettate dagli organismi internazionali, e dall'altro dell'utilizzo alterato degli strumenti della diagnostica PCR”. 
Tale motivo è del tutto inconferente, poiché la censura dell'appellante in ordine alla falsità e/o erroneità dei dati statistici rilasciati dall'ISS non è in alcun modo pertinente alla controversia in esame, la quale riguarda la legittimità o meno della sospensione dal lavoro adottata dall'Ordine dei farmacisti.  ### quanto sopra, come già ampiamente ribadito, a fronte dell'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, senza che il #### fornisse una documentazione attestante l'applicabilità al caso di specie dell'esonero dalla vaccinazione, l'Ordine professionale ha correttamente disposto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria come conseguenza espressamente stabilita dalla legge.
Ogni considerazione vertente sul quantum debeatur deve ritenersi assorbita, essendo stati respinti i motivi relativi all'an debeatur.  5. Le spese di lite del presente grado di giudizio ### in quanto soccombente è tenuto a rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000 e dell'impegno difensivo prestato ###, con esclusione della fase istruttoria, non espletata. 
Poiché l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.  1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di primo grado emessa in data ### dal Tribunale di ### e pubblicata in pari data; 2) condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese di lite del presente grado che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CAP come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.  ### estensore ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 404/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ada Raffaella Mazzarelli, Santese Carla

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 17668/2025 del 30-06-2025

... aggiunge ancora che dovrebbe ritenersi operante la sospensione dei termini int rodotta dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da ### 19. Ai sensi dell'art. 68 D.L. n.18/2020 è stata stabilita la 7 di 11 sospensione dei termini previsti per i versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Tale sospensione avrebbe reso automaticamente operativa la parallela sospensione dell'attività di riscossione prevista ai sensi dell'art . 12 D.lgs. n.159/2015, in base al quale la disposizione in tema di sospensione dei termini d i versamento comporta, per un corrispondente periodo, anche la sospensione de i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidaz ione, contro llo, accertamento contenzioso e riscossione a favore deg li enti impo sito ri e degli agenti della riscossione. Pertanto, dovrebbe ritenersi che nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 siano rimasti sospesi anche i termini previsti per le attività di recupero e di accertamento. Inoltre, sempre la difesa erariale osserva che, ai sensi del comma 4bis, lett. b) dello stesso art.68 D.L. (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso proposto da: ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliata presso ### generale dello Stato, che la difende ex lege; - ricorrente - contro ### nato a ### ense il 18 agosto 19 77 e residente ###### n . 77, Anaca pri ### c.f.  ###, difeso e rappresentato dal prof. avv. ### del ### di Napoli, giusta procu ra speciale allegat a al controricorso; - controricorrente - Avverso la sentenza n. 1975/3/24 depositata il ###, dalla Corte di ### di secondo grado del ### Udita la relazione d ella causa svolta alla pubb lica udienza del quattro giugno 2025 dal consigliere #### 2 di 11 Dato atto che il ### procuratore generale ### ha concluso per il rigetto del ricorso. 
Dato atto c he l'avv. ### incasa, difensore del controricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre la difesa erariale ne ha chiesto l'accoglimento.  ### 1.In data 12.1 0.2021 ve niva effettuata una verifica fiscale nei confronti del contribuente nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta. La verifica era effettuata relativamente ai periodi di imposta a partire dal 01/0 1/2015 e fino al 7/12/2021. Tale verifica si concludeva con un processo verbale di constatazione redatto dalla ### di ### consegnato in data ###. I verbalizzanti accertavano un significati vo scostamento t ra i ricavi ricostruiti e quelli dichiarati per €.335.452,54, per cui l'### procede va all'accertamento di maggiori imposte.  2.Il contribuent e proponeva ricorso, impugnando l'atto di accertamento ###-2022 relativo all'an no d'imposta 2015, notificato in data ###, chiedendone l'annull amento tra l'altro poiché emesso d opo la scadenza del termin e del 31 dicembre del quarto anno su ccessivo a quello in cui egli aveva presentato la propria dichiarazione dei redditi del 2015, previsto a pena di decade nza dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973. L '### contestava la fondatezza d i tutti i motivi di ricorso. La Corte di ### di p rimo grado di Napoli, con sentenza 5539/17/23 depositata il 21 aprile 2023 e notificata il 26 maggio 2023, annullava parzialmente l'atto impositivo, motivando che:” Né il termine di decadenza in questione può dirsi rispettato in forza di quanto disposto dall'art. 67, co. 1, del d.l. 1 dall'art. 157, co. 1, del d.l. 34/2020, conv. con modif. dalla legge 77/2020, l'avviso di accertamento in questione essendo stato notifica to al ### soltanto l'11.3.2022. ...”.  3.Avverso la sentenza di primo grado l'### proponeva appello. 3 di 11 La Corte territoriale rigettava il gravame, confermando la sentenza di prim o grado impugnata. La Corte ha de ciso sull'appello osservando che“… Gli accertament i relativi al pe riodo di imp osta 2015 scadevano il 31 dicembre 2020… ### l'emergen za epidemiologica ###19 l'art. 15 7, comma 1, d el DL 34/2020 … aveva previsto u no sdoppiamento dei t ermini, tra emissio ne dell'atto e la notifica, e solo per quella il legislatore aveva disposto una proroga dei termini, confermando per l'anno 2015 i termini del 31 dicembre 2020 per l'emissione degli atti di accertamento. ... In altri termini secondo tale articolo, gli atti di accertamento dovevano essere emessi en tro il 31 dicembre 2020, ma potevano e ssere notificati tra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 202 2. Pertan to, erano stati creati due termini decadenziali, uno per l'emissione e l'altro per la notifica. ... ### di accertamento in contestazione risulta emesso nel 2022 e notificato il ###, ed è pertanto fuori termine sia per data di emissione che per data di notifica in violazione dell'art. 43, DPR 600/73, ratione temporis, e successive norme legislative applicabili”.  5.L'### propone così ricorso in cassazione affidandosi ad un motivo, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso.  ### 1.Con l'unico motivo si deduce “### e falsa applicazione art.  67, 68 d.l. n. 18 del 2020 in una con art. 12 d. lgs. n. 159 del 2015 (motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c.), per ave re la Corte territ oriale erroneamente ritenuto la tardività dell'emis sione e della notifica dell'atto oggetto del presente processo.” La difesa erariale ricorda che il ### legislativo del 24/09/2015 n. 159 stabilisce: <Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,…, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comporta no altresì, per un corrisp ondente periodo di tempo, . ., la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini 4 di 11 di prescriz ione e decadenza in materia d i liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore de gli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'ar ticolo 3, comma 3, della legge 27 lu glio 2000, n.212. S alvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuat i entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. ... 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenz iali e assistenziali e degli agenti del la riscossione aventi sede nei territori dei ### colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di ### diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede op erativa nei territori di ### colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli ademp imenti e dei versamen ti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. ... 3. ### te della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durant e il periodo di sospensione di cui al comma 1.> Sulla norma innanzi richiamata si an drebbe ad innestare la normativa di ulteriore proroga di 85 giorni sul termine di decadenza del 31 dicembre 2022, in ragione dell'emergenza scatenata dalla pandemia. Il tema della prorog a della d ecadenza degli 85 g iorni sulle attività di accertamento rispetto a que llo origin ario del 31 dicembre, si rifarebbe all'applicazione dell'art icolo 12 del decreto legislativo 159/2015 comma 1, riportata nell'art. 67 del dl 18/2020. 
Dal pun to di vista logico la prorog a trovereb be applicazione per l'annualità in decadenza nell 'anno 20 20 (anno oggetto della discussione sulla presunt a decadenza), in quanto momento di blocco delle attività a causa della crisi pandemica (quindi tutte le 5 di 11 annualità alle spalle del 202 0). Su l punto si osserva, semp re da parte della difesa erariale, che il rinvio all'articolo 12 è avvenuto senza condizion i temporali coinvolgen do così tutte le annualità oggetto di accertamento nel 2 020. S i sarebbe stabilita allora la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza pendenti nel periodo 18 marzo - 31 maggio 2 020 (85 giorni) , senza alcuna limitazione e la sospensione non riguarderebbe soltanto la notifica, ma anche l'adozione dell'atto. 
Si sarebbe così determinata una proroga che avrebbe interessato tutte le annualità accertab ili in tale periodo, non solo que lle in decadenza nel 2020, che nel caso degli atti in scadenza naturale al 31 dicemb re 2023 porterebbe il term ine prorogato al 25 marzo 2024. Ciò posto, risulte rebbe d el tutto evidente e chiara la tempestività dell'attività di accertamento relativa all'atto oggetto della presente controversia. 
I fat ti non sono contestat i, e anzi sono acce rtati d alla Corte territoriale con statuizioni che n on sono contestate (quanto all'accertamento del fatto). E cioè: a) an no di impo sta oggetto dell'accertamento 2015, dichiarazione dei reddi ti modello unico 2016 x 2015; a) termine ordinario di decadenza 31 dicembre 2020; b) notific a dell'avviso di accertamento int ervenuta in data ###. 
Per l'Age nzia, posto che termine di decad enza per gli atti di accertamento relativi al periodo di imposta 2015, corrispondente al 31 dicemb re del quarto anno successivo a quell o in cui è stata presentata la dichiarazione, coinciderebbe col 26 marzo 2022 e non col 3 1 dicembre 2021, in conseguenza della sospensione di 85 giorni prevista dal decreto ### per via dell'art. 67, comma 1, del DL 18/2020 che così recita: “### sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i t ermini relativi alle atti vità di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, l'attività di accertamento e notifica 6 di 11 sarebbe tempestiva. Considerando, altresì, la norma di cui all'art.157, DL 34/2020 riguardante l a no tifica degli atti, per il 2015, la situazione si p resenterebb e in questi termini: • per le dichiarazioni presentate per l'annualità 2015 i cui termini di notifica degli atti sarebbero dovuti scadere il 31 dicembre 2020, per via del differimento degli atti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, il provvediment o accertativ o andava notificato entro il 26 marzo 2022. La questione si pone in maniera dubitativa e critica per quanto concerne le annualità dal 2016 fino al 2018 • i termini di decadenza ordinari avrebbero dovuto osservare la scadenza del 31 dicemb re del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nel caso di sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti. Ad esempio, se la dichiarazione relativa al 2016 fosse stata regolarmente presentata, il termin e di decadenza pe r l'accertamento risulterebbe il 31 dicembre 2022; in applicazione dell'art. 67 del DL 18/2 020 che , secondo la dottrina prevalente, ha portata generale, lo slittamento di 85 giorni si verificherebbe anche per i periodi successivi dal 2016 al 2018, vale a dire per tutte le annualità i cui termini dell'attività di controllo si collocano lung o l'arco te mporale 8 marzo-31 maggio 2020. ### tale te si, dunque, le scad enze dell'accertamen to sono p rorogate di 85 giorni per tut ti gli a nni a venire con riferimento alle annualità 2016 -2018. La tesi della “portata generale” della norma di d ifferimento ha consent ito all'### ia delle ### di poter affermare che tutti i termini per la notifica degli atti imposi tivi di natura acce rtativa (accertamenti, avvisi di liquidazione, di recupero di crediti di imposta) sono prorogati, sino all'anno di imposta 2018, per 85 giorni. Si aggiunge ancora che dovrebbe ritenersi operante la sospensione dei termini int rodotta dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da ### 19. Ai sensi dell'art. 68 D.L. n.18/2020 è stata stabilita la 7 di 11 sospensione dei termini previsti per i versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Tale sospensione avrebbe reso automaticamente operativa la parallela sospensione dell'attività di riscossione prevista ai sensi dell'art . 12 D.lgs.  n.159/2015, in base al quale la disposizione in tema di sospensione dei termini d i versamento comporta, per un corrispondente periodo, anche la sospensione de i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidaz ione, contro llo, accertamento contenzioso e riscossione a favore deg li enti impo sito ri e degli agenti della riscossione. Pertanto, dovrebbe ritenersi che nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 siano rimasti sospesi anche i termini previsti per le attività di recupero e di accertamento. Inoltre, sempre la difesa erariale osserva che, ai sensi del comma 4bis, lett. b) dello stesso art.68 D.L. n.18/2020, per i carichi affidati all'agente della riscossione e per gli avvisi di accertamento avente natura impo-esattiva durante il sudde tto periodo di sospensione è prevista la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione afferenti alle stesse entrate.  2. Pregiudizialm ente deve escludersi l'inammissibilità del ricorso per difett o di specificità, dal momen to che lo ste sso contiene la riproduzione dei passi essenzia li degli att i e delle p ronunce che hanno caratterizzato il processo, incentrando la discussione proprio sul nuc leo dei ragionamenti seguit i in ordine al la portata della proroga operata dalle varie disposizioni rilevanti, tutte richiamate, se limitata alla mera attività di notifica od estesa anche a quella di accertamento. 
Tantomeno manca l'indicazione degli atti e documenti su cui si fonda il rico rso, essendo specificate appu nto pronunce, att i impositivi ed anche gli atti difensivi delle parti, casomai peccando il ricorso per eccesso di puntualizzazione. 8 di 11 Infine, non risultano proposte nuove domande, ma semmai ampliate le argomentazioni svolte dall'A genzia, che peraltro le aveva coltivate fin dal primo grado di giudizio.  3. Nel merito il ricorso è peraltro infondato. 
Va anzitutto chiarito che in effetti l'art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 stabilisce come “gli atti di accertamento, di contest azione, di irrogazione delle sanzioni , di recupero dei cre diti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidaz ione, p er i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. 
Trattasi di una d isposizione che deroga al div ieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 3 l. n. 212/2000, e che è prevista per facilitare il contribuente che altrimenti avrebbe ricevuto la notifica in un mo mento di obiettiva difficolt à determinato dalla pandemia e da l periodo post-pandemico, ed infatti vi si deroga in relazione a quegli atti per i quali la notifica non può essere differita, per esi genze appunto di urgenza e appunto indifferibilità. 
Così stando le cose, va anzitutto pre cisato che la stessa n orma sancisce anche u n termine ultimo per l'emissio ne dei correlativi atti, che è costitu ito dal giorn o 31 d icembre 2020, indipendentemente dall'anno d'imposta, purché ovviamente siano rispettati i relativi termini. 
Nel caso quindi dell 'anno d'imposta 2015, che qui interessa, occorre far riferimento alla norma pro tempore applicabile, la quale prevede l'emissione dell'atto entro il 31 dicembre del quarto anno 9 di 11 successivo a quello successivo alla scadenza della dichi arazione (quindi appunto il 31 dicembre 2020, in questo caso perfettamente rientrante nell'ambito temporale 8 marzo-31 dicembre). 
Il termine infatti, come avvertiva la norma, andava calcolato sulla base dell a normativa di riferimen to, senza tener conto d ella disciplina di cui all'art. 67 l. n. 18/20. 
In tale ottica la ci rcolare n.25/E/2020 ha p recisato che mentre l'emissione dell'atto andava curata - per gli atti scadenti in quel periodo - entro il 31 dicem bre 202 0, invece la n otifica andava curata nel successivo periodo 1 gennaio 2021- 28 febbraio 2022. 
In particolare la circolare, al par. 3.10.4, si esprime nel senso che “ Per gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 157 la proroga incide su due termini differenti entro cui gli uffici devono completare sia la fase di emissione dell'atto che quella della relativa notifica. Da un lato sono prorogati e unificati al 31 dicembre 2020 tutti i termini di decadenza riferiti ad atti e imposte che scadono nel periodo tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020. (…) Dall'altro, è prorogato e distribuito nell'arco temporale che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2021 (termine poi prorogato al 28 febbraio 2022 dal già richiamato D.L. 7/2021), il termine per la notifica degli atti già emessi entro il 31 dicembre 2020”. Essa poi precisa che “### 157, comma 1, inoltre, dispone che i termini del differimento della notifica degli atti sono calcolati senza tenere conto della ulteriore sospensione dei termini prevista dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ap rile 2020, n . 27. Per t ale motivo p uò ritenersi ormai superata l'applicazione del periodo di sospensione dei termini prevista dal citato articolo 67, in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui o pera la p roroga dei termini di decade nza disciplinata dall'articolo 157 (entro il 31 dicembre 2020). In virtù di un principio generale, più volte richiamato nei precedenti documenti di prassi, 10 di 11 la sospension e introdotta dall'ar ticolo 67 determinava lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (n el caso di specie 85 giorni; sul punt o, la circolare 11/E del 6 maggio 2020, risp osta al quesit o 5.9) .  ### 157 del ### ha, quindi, u n carattere di specialità rispetto alla disposizione precedente, sia con riferimento all'oggetto che alla portata dei suoi effetti (è rubricato espressamente come proroga dei termini di decadenza), seppur limitatamente ad atti e imposte che scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, e d abbraccia un periodo più ampio degli 85 giorni fissati dall'articolo 67”. 
Tutto ciò appunto, avendo ind ividuato il legislatore dei termini specifici ricompresi in un preci so periodo (8 marzo-3 dicemb re 2020 per l'emission e e 1 gen naio 2021-28 febbraio 2022 per la notifica), senza che sugli stessi i nterferisca la sospensione di ottantacinque giorni che aveva stabilito il leg islatore della precedente l. n. 18/20. 
Tale sospensione pe rtanto, agli effetti che ne occupano (atti da adottarsi e da notificarsi ai sensi dell'art. 157 in commento) risulta superata e, per così dire, assorbita dalla disciplina del d.l. n. 34/20 (come anche ritenuto dall'### nel citato atto di prassi). 
Né in alcuna guisa interferisce con la disciplina di cui all'art. 157 in commento quella sulla decadenza di cui all'art. 68 della citata l.  18/20, posto che la decadenza è derogata appunto nei modi e nei termini indicati dal più volte citato art. 157 del d.l. n. 34/20. 
Da quanto precede emerge poi la specialità della disposizione da ultimo richiamata rispe tto al portato dell'art. 12, d.lgs.  159/2015, invocato dalla difesa erariale. 
Va dunque affermato il seguente principio di diritto “Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito 11 di 11 dall'art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 - norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 12, d. lgs. n. 15 9/2015 - al perio do intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacin que giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 d el d.l. n. 18/ 20, termine che infatt i risulta assorbito agli effetti di cui sopra”. 
Venendo al caso di specie, l'avvi so andava emesso entro il 31 dicembre 2020, mentre al più tardi doveva essere not ificato (sempre se tempestivamente formato) entro il 28 febbraio 2022, non potendo i termini suddetti, per qua nto ap pena specificato, fruire della proroga dei termini che, nella prospettiva dell'### sarebbe derivata dalla sospens ione di ottantacinqu e giorni accordata dalla l. n. 18/2020. 
Invece l'avviso di accertamento venne emesso nel 2022 e notificato in data 11 marzo 2022, pertanto oltre i termini decadenziali come sopra ricostruiti.  3. In defi nitiva la sentenza d'appello va esente da ce nsura, il ricorso dev'esse re rigettato e l'amministrazione soccombent e condannata al pagamento delle spese processuali.  P.Q.M.  La Corte re spinge il ricorso e condanna l'amministrazione al pagamento delle spese che liqu ida in € 7500,00 oltre 15 % dell'onorario a titolo di rimborso forfettario spese generali, ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed esborsi per € 200,00. 
Così deciso in ### il 4 giugno 2025  

Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Crivelli Alberto

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