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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5566/2025 del 10-11-2025

... Pertanto, invocando la sussistenza dei presupposti per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via del tutto preliminare, si chiede disporsi la separazione dei giudizi e rimettersi gli stessi innanzi al giudice di primo grado per la trattazione separata. 2) Ancora in via preliminare, si chiede accogliersi la domanda di sospensione di provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti nella relativa istanza. 3) Nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1661/2020 del Tribunale di Nola e, conseguentemente, condannare il #### all'esecuzione dell'obbligo di trasferimento dell'immobile compromesso in acquisto con la scrittura privata dell'8.04.2011. 4) In via gradata, sempre in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e condannare i ###ri ### e ### in solido, al rilascio dell'appartamento in ### alla A. ### n. 78, previo pagamento dell'indennità di occupazione illegittima, da quantificarsi a mezzo ### dall'inizio dell'occupazione fino al rilascio, e rigettare la domanda riconvenzionale dagli stessi spiegata. 5) ### tutti i convenuti, in solido, al pagamento di spese, diritti (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Napoli sezione terza civile composta da: Dott. ####ssa ### rel. ed est.  all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 878/2021 R.G. promossa da ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ###) in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello - ### - CONTRO ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (C.F.: ###) e dall'Avv. ### (C.F.: ###) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello ### (C.F.: ###) E ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello - ### - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1661/2020 del Tribunale di Nola RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. Il giudizio di primo grado. 
Con citazione notificata in data ###, ### conveniva ### davanti al Tribunale di Nola, deducendo l'inadempimento degli obblighi assunti con la scrittura privata sottoscritta l'8.4.2011 e notificata il ###, con cui il ### si era impegnato ad acquistare, per sé o per persona da nominare, entro sei mesi, l'immobile sito in ### alla ###. Alise n. 78 - che esso attore aveva acquistato da ### e ### con atto per ### del 6.12.2010, rep. n. 241694, e che era ancora occupato dai venditori - nonché a manlevare esso attore dal pagamento delle rate del mutuo n. 55-###-00 contratto con ### S.p.A., che, non essendo avvenuto, aveva comportato l'iscrizione di esso ### presso la C.A.I. 
Concludeva, pertanto, chiedendo che ### fosse condannato all'esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., degli obblighi assunti con la suddetta scrittura privata nonché al risarcimento dei danni subiti da esso istante, da determinarsi in misura pari alla differenza tra il valore commerciale del bene ed il prezzo pattuito o in via equitativa, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.  ### costituendosi, deduceva che la scrittura privata si inseriva in un più ampio negozio fiduciario che riguardava anche ### e ### Spiegava, al riguardo, che, essendo parte esecutata in un procedimento di espropriazione immobiliare ed avendo necessità di reperire la somma di euro 70.000,00, non potendo accedere al credito bancario, aveva chiesto a ### dipendente dell'esercizio bar “### la Delizia”, gestito da esso deducente, nonché a ### e ### suoi parenti, di aiutarlo; a tal fine, questi ultimi “finsero di vendere la propria abitazione in ### alla ###. 
Alise n. 78 all'attore sig. ### e questi accese un mutuo il cui netto ricavo (e il relativo onere di pagamento) andò a carico del sig. ### Balestra” (v. comparsa di costituzione, pag. 4). 
Assumeva che il negozio fiduciario aveva raggiunto lo scopo, atteso che ### aveva erogato al ### un mutuo ipotecario di euro 84.800,00 finalizzato all'acquisto dell'unità immobiliare suddetta e, all'atto della vendita, il ### aveva versato la somma di euro 70.000,00, a titolo di prezzo, nelle mani del ### che, dal canto suo, aveva versato il ricavo netto ad esso ### Nondimeno, successivamente alla compravendita il ### aveva iniziato ad abusare della sua posizione di fiduciario, in quanto non aveva pagato le rate mensili del mutuo malgrado la provvista messa a sua disposizione da esso ### non aveva osservato gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro subordinato ed aveva instaurato nei confronti di ### e ### il giudizio recante n. 3415/2013 r.g., in cui, assumendo di aver acquistato l'appartamento sito in ### alla ###. Alise n. 78 con atto pubblico per ### del 6.12.2010 al prezzo di euro 70.000,00, interamente corrisposto con assegno circolare n. 8950737859 emesso da ### S.p.A. - con cui aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario del valore complessivo di euro 84.800,00 - e di non essere mai entrato in possesso dell'immobile, aveva proposto domanda volta a far accertare l'occupazione sine titulo da parte dei convenuti, con conseguente loro condanna al rilascio nonché al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di euro 500,00 mensili. 
Pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, la riunione dei due giudizi e, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata. 
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nelle relative memorie l'attore contestava sia la ricorrenza del negozio fiduciario, mancando la forma scritta ad substantiam actus, che della vendita simulata, in quanto il contratto concluso con i coniugi ### - ### aveva regolarmente prodotto i suoi effetti, sia obbligatori che reali; si opponeva alla richiesta di riunione dei giudizi, non essendoci connessione soggettiva ed oggettiva, e chiedeva ammettersi prova testimoniale e disporsi c.t.u. volta a quantificare l'indennità da occupazione illegittima dell'immobile ed il danno da mancato godimento. 
Con ordinanza del 15.7.2014 veniva disposta la riunione al giudizio di quello recante n. 3415/2013 r.g., in cui ### e ### costituendosi, avevano resistito alla pretesa azionata da ### deducendo che il contratto di compravendita dell'unità immobiliare sita in ### alla ###. Alise n. 78 era simulato e che la controdichiarazione era contenuta nel preliminare di vendita contestuale alla sottoscrizione dell'atto di acquisto dell'immobile, ed avevano concluso chiedendo l'accertamento della simulazione assoluta della compravendita, con conseguente declaratoria di nullità contrattuale e, in subordine, l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., del preliminare di vendita concluso con ### ove non fosse stato riconosciuto come controdichiarazione. 
Istruita la causa con le prove orali, disattesa l'istanza di revoca dell'ordinanza che aveva disposto la riunione dei giudizi, precisate le conclusioni, con sentenza n. 1661/2020, pubblicata il ###, il Tribunale di Nola così decideva: “- Accoglie parzialmente la domanda di ### nei confronti di ### e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle rate di mutuo n. 55 - 00 - ### - 00, contratto da ### con ### s.p.a.  - Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti ### e ### e dichiara la simulazione del contatto di compravendita ### N. 241694, del 06.12.2020, avente ad oggetto l'immobile sito in ### alla via ### n. 78.  - Rigetta ogni ulteriore domanda.  - ### al pagamento delle spese di lite in favore di e ### per complessivi ### 8.455,00 (di cui euro 660,00 per spese ed euro 73795,00 per compensi), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.  - ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### nella misura di due terzi dell'importo complessivo di euro 7.795,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge”. 
Il primo giudice, dopo aver ritenuto che mancavano i presupposti per la revoca dell'ordinanza che aveva disposto la riunione dei due giudizi, motivava che la vicenda in essi dedotta aveva carattere unitario, per cui andava previamente esaminata la domanda di rilascio dell'immobile proposta nei confronti dei coniugi ### - ### essendo il contratto di compravendita del 6.12.2010 anteriore rispetto alla scrittura privata dell'8.4.2011. 
Ciò posto, tale domanda andava rigettata, in quanto sia dalle dichiarazioni dello stesso ### che dal contratto preliminare concluso dall'attore con ### e ### al quale doveva attribuirsi valore di controdichiarazione, risultava che le parti non avevano inteso trasferire la proprietà dell'immobile; di conseguenza, il contratto di compravendita era nullo. 
Detto contratto, invero, si inseriva in una più ampia vicenda negoziale finalizzata a consentire al ### l'accesso al credito bancario per l'importo di euro 70.000,00, irrilevante essendo la mancanza di forma scritta del contratto fiduciario. Ebbene, poiché il ### era stato l'effettivo beneficiario della complessa operazione negoziale, avendo ricevuto la somma di euro 70.000,00 proveniente dal mutuo contratto dall'attore, la domanda di esecuzione in forma specifica della scrittura privata dell'8.4.2011 andava accolta limitatamente al pagamento delle rate del mutuo, mentre andava rigettata nella parte relativa al trasferimento dell'immobile, atteso che quest'ultimo apparteneva ai coniugi ### - ### fatto noto a tutti i contraenti. 
La domanda risarcitoria proposta dal ### nei confronti del ### era rimasta sfornita di prova, essendo stati prodotti unicamente i solleciti di pagamento da parte della banca mutuante e non essendo stata documentata l'iscrizione alla C.A.I.
I.e spese di lite seguivano la soccombenza, per cui l'attore era tenuto a rifondere integralmente quelle sostenute da ### e ### e nella misura di due terzi quelle sopportate dal ### stante il parziale accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti. 
§ 2. Il giudizio d'appello. 
Con atto notificato il ### ed iscritto a ruolo l'1.3.2021, ### proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, non notificata, affidandolo a tre motivi concernenti: il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza che aveva disposto la riunione dei giudizi, l'accoglimento della domanda riconvenzionale di simulazione della compravendita spiegata da ### e ### con il conseguente rigetto della domanda di condanna del ### all'esecuzione dell'obbligo di acquisto dell'immobile; la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di tutti i convenuti. 
Pertanto, invocando la sussistenza dei presupposti per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via del tutto preliminare, si chiede disporsi la separazione dei giudizi e rimettersi gli stessi innanzi al giudice di primo grado per la trattazione separata. 2) Ancora in via preliminare, si chiede accogliersi la domanda di sospensione di provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti nella relativa istanza. 3) Nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1661/2020 del Tribunale di Nola e, conseguentemente, condannare il #### all'esecuzione dell'obbligo di trasferimento dell'immobile compromesso in acquisto con la scrittura privata dell'8.04.2011. 4) In via gradata, sempre in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e condannare i ###ri ### e ### in solido, al rilascio dell'appartamento in ### alla A. ### n. 78, previo pagamento dell'indennità di occupazione illegittima, da quantificarsi a mezzo ### dall'inizio dell'occupazione fino al rilascio, e rigettare la domanda riconvenzionale dagli stessi spiegata. 5) ### tutti i convenuti, in solido, al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva ### deducendo la manifesta infondatezza dell'appello, per cui concludeva per il suo rigetto, con condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. 
Si costituivano ### e ### chiedendo il rigetto dell'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto, e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese processuali del grado, con attribuzione al difensore anticipatario. 
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 7.7.2021, l'appellante rinunciava all'istanza di sospensione della sentenza impugnata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
All'udienza dell'11.6.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica. 
§ 3. Analisi dei motivi di appello. 
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte relativa al rigetto dell'istanza di revoca della disposta riunione dei giudizi. 
Ha argomentato che difettava la connessione oggettiva, in quanto il giudizio promosso nei confronti di ### era volto all'adempimento della scrittura privata dell'8.4.2011, con subentro nel pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sito in ### alla ### n. 78, mentre quello introdotto nei confronti di ### e ### mirava al rilascio del bene al fine di reperire, attraverso la sua vendita, la liquidità economica occorrente per ripagare il debito contratto con la banca.  ### ha chiesto, pertanto, in accoglimento del motivo, di disporre la separazione delle cause con loro rimessione al giudice di primo grado per la trattazione separata. 
Il motivo è inammissibile. 
A norma degli artt. 353 e 354 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la rimessione della causa al giudice di primo grado può aver luogo esclusivamente per ragioni di giurisdizione e nei casi di violazione del contraddittorio per effetto di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, mancata integrazione del contraddittorio o errata estromissione di una parte nonché ove il giudice dell'appello dichiari la nullità della sentenza ex art. 161, comma 2, c.p.c. 
Ebbene, poiché al di fuori dei casi ivi tassativamente previsti non è possibile la rimessione al primo giudice, secondo quanto esplicitato dall'art. 354 c.p.c., la cui disposizione esprime una norma conforme a ### giacché non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito (v. Cass. civ., sez. III, 6.9.2007, n. 18691), la doglianza fatta valere dall'appellante è inammissibile siccome mira ad ottenere un effetto vietato dall'ordinamento processuale. 
Peraltro, l'ordinanza del giudice di merito che, nella ipotesi considerata dall'art. 274 c.p.c., provvede sulla istanza di riunione, deve considerarsi atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio, e come tale insuscettibile di costituire motivo di impugnazione (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. III, 16.5.2006, n. 11357). 
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il primo giudice, avendo ritenuto raggiunta la prova della simulazione del contratto di compravendita immobiliare concluso con i coniugi ### - ### ha ritenuto che il ### non dovesse essere condannato all'esecuzione dell'obbligo di acquisto dell'immobile.  ### l'appellante, detta conclusione era erronea siccome muoveva dal presupposto che la domanda da lui proposta nei confronti dei coniugi ### - ### costituisse l'antecedente logico di quella azionata contro il ### in realtà, doveva essere preventivamente analizzata la vicenda contrattuale intercorsa tra esso ### ed il ### in quanto l'azione nei confronti dei coniugi ### - ### era stata proposta soltanto quando, a seguito dell'inadempimento del ### esso ### aveva ritenuto necessario il rilascio dell'unità da parte dei coniugi suddetti al fine di reperire, attraverso la vendita, la liquidità necessaria ad estinguere il debito contratto con la banca. Ebbene, se il primo giudice avesse correttamente individuato la fattispecie da analizzare preventivamente, sarebbe stata rigettata la riconvenzionale proposta dai convenuti ### e ### la quale risultava, altresì, infondata nel merito per mancanza di consapevolezza della causa simulandi da parte di esso ### in quanto i convenuti non avevano fornito alcuna prova in tal senso, mentre ricorrevano elementi oggettivi che deponevano in senso diametralmente opposto rispetto a quello valutato. 
Il motivo è inammissibile, a norma dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Invero, esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fonda sul collegamento negoziale, di tipo funzionale, tra il contratto di compravendita concluso dal ### con i coniugi ### - ### in data ### e la scrittura privata sottoscritta dal ### e dal ### l'8.4.2011; del resto, detto collegamento risulta dalla stessa scrittura privata, la quale nella premessa, sub 1), ha richiamato l'atto di acquisto dell'immobile da parte del ### per ### rep. n. 241694, come sua “parte integrante e sostanziale”, con conseguente allegazione.  ### avrebbe dovuto motivatamente e specificamente confutare detto collegamento funzionale; per converso, egli si è limitato a dedurre l'erroneità della conclusione cui è pervenuto il primo giudice in base alla successione cronologica dei giudizi successivamente riuniti, elemento, questo, privo del carattere di decisività a fronte dell'evidente collegamento negoziale, che imponeva la disamina della vicenda a partire dell'atto di compravendita. 
Con il terzo motivo, l'appellante ha attinto il capo della sentenza relativo alle spese di lite, assumendo che erano incomprensibili le ragioni per cui il giudice di prime cure, pur riconoscendo l'inadempimento del ### rispetto alla scrittura privata dell'8.4.2011, aveva ritenuto comunque “di “premiarlo” attraverso il riconoscimento dei due terzi delle spese di causa, quasi come se fosse stato ingiustamente convenuto in giudizio” , così come appariva “ingiusta e sproporzionata la condanna alle spese in favore dei convenuti ### e Sena”, in quanto esso ### era stato costretto a ricorrere al Tribunale al fine di ottenere giustizia. 
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, i convenuti dovevano essere condannati alla refusione delle spese del doppio grado in favore dell'attore; in subordine, le spese dovevano essere, quanto meno, compensate. 
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado che ha statuito sulle spese processuali, ponendole a carico del ### richiamando il principio della soccombenza, totale nei confronti dei convenuti ### e ### e parziale nei confronti del ### Peraltro, l'appellante non ha nemmeno specificamente argomentato l'asserita sproporzione delle spese liquidate a favore dei primi, non avendo dedotto, come era suo onere, l'eccedenza rispetto ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per ciascuna fase processuale del corrispondente scaglione di riferimento, né ha confutato motivatamente l'incongruità della misura dei due terzi con cui il primo giudice ha ritenuto di doverlo condannare al pagamento delle spese processuali in favore del ### non avendo argomentato che avrebbero dovuto essere compensate in misura maggiore in relazione alla rilevante incidenza dell'obbligo accertato come inadempiuto. 
§ 4. Le spese di lite. 
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 cp.c. del 7.7.2021 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni. 
Va disposta la distrazione a favore dei difensori degli appellati, che ne hanno fatto richiesta. 
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Napoli - ### civile - nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunziando, così decide: a) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1661/2020; b) condanna ### al pagamento delle spese di lite liquidate, per ciascuna difesa, in euro 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. ### e dell'Avv. ### di quelle spettanti a ### e a favore dell'Avv. ### di quelle spettanti a ### e ### c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. 
Napoli, 5.11.2025 ### rel. ed est. ###ssa ###

causa n. 878/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cataldi Giulio, Casaregola Maria

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 4410/2025 del 11-12-2025

... opposizione, e per l'effetto, previa revoca della sospensione dell'esecutività del ruolo, confermare l'avviso di addebito impugnato. In via subordinata, - ### e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge. Con decreto del 13.11.2025 la causa è stata delegata, al sottoscritto giudicante, per la decisione e rinviata all'udienza del 11.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025 stata trattenuta per la decisione. _______________ 2. Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di (leggi tutto)...

testo integrale

. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Il Giudice onorario del ### del Tribunale di Catania, dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.12091 2024 R.G. ### promossa DA ### nato a #### il ###, C.F. ###, residente ###, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato ### - RICORRENTE - ###.N.P.S. (### per la ###, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore, ### FISC. - ###, con sede in ### il ### 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avvocato ### -RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Il ricorrente, con ricorso depositato il ###, ha impugnato l'avviso di addebito n.###, notificato a mezzo PEC in data ###, con il quale, l'### ha chiesto il pagamento della complessiva somma di €.5.062,86, per contributi dovuti alla ### per il periodo dal 06/2022 al 12/2023. Ha premesso che in data ###, ha stipulato con la società ### un rapporto di lavoro subordinato nella forma del contratto di apprendistato professionalizzante con la qualifica di "grafico pubblicitario" e con un impegno orario part-time di 30 ore settimanali, da svolgersi presso la sede ###data ###, ha avviato attività autonoma di consulenza amministrativa, con attribuzione della partita ### che dal 01/06/2023, l'orario di lavoro veniva ridotto a 24 ore settimanali da svolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, fermi restando l'inquadramento contrattuale e la qualifica professionale. Ha eccepito in via preliminare il difetto di motivazione dell'atto impugnato stante che Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025 dallo stesso non risulterebbero le ragioni poste a fondamento della pretesa contributiva. Ha, altresì, eccepito, l'insussistenza dei presupposti legittimati la pretesa contributiva e che grava sull'### l'onere di provarne la sussistenza. Ha, sostegno dell'opposizione ha, comunque, dedotto la prevalenza dell'attività di lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo sia sotto il profilo temporale, essendo il rapporto di lavoro subordinato precedente; sia sotto il profilo qualitativo-quantitativo, stante la qualificazione professionale del rapporto e la sua rilevanza nell'ambito dell'attività aziendale. Ha, inoltre, evidenziato che la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali non ha intaccato la prevalenza del rapporto subordinato atteso che il primo si svolge nella fascia centrale della giornata, dalle 10:00 alle 18:00 e dal lunedì al venerdì. Ritiene, pertanto, illegittima la pretesa contributiva dell'### Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, annullare l'avviso di addebito n. ### e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente non è tenuto al versamento della contribuzione alla ### in ragione della prevalenza dell'attività di lavoro subordinato. Condannare l'### al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge. 
Si è costituito, con memorie depositate 12.06.2025, l'### il quale premessa la normativa sull'avviso di addebito, ha precisato che il ricorrente risulta iscritto alla gestione commercianti con decorrenza 02/06/2022, in quanto ditta individuale, a seguito di delibera ### di ### azienda. Ha precisato che il ricorrente ha dichiarato di non essere tenuto all'iscrizione per causa di esclusione specificando di essere un apprendista - part time e che poiché tale casistica non rientra tra i casi di esclusione, l'### ha proceduto alla iscrizione della ditta individuale. L'### ha, inoltre, rilevato che la legittimità del suo operato scaturirebbe dai redditi di impresa dichiarati dal ricorrente per l'anno 2022 e 2023. Ha rilevato che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti scaturirebbe ex lege dall'iscrizione nel registro delle imprese. Ha richiamato la normativa in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria ed ha concluso chiedendo: in via principale - ### l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, previa revoca della sospensione dell'esecutività del ruolo, confermare l'avviso di addebito impugnato. In via subordinata, - ### e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. 
Spese, competenze ed onorari come per legge. 
Con decreto del 13.11.2025 la causa è stata delegata, al sottoscritto giudicante, per la decisione e rinviata all'udienza del 11.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. 
Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025 stata trattenuta per la decisione.  _______________ 2. Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d.  lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 15.11.2024 (doc.1 fasc. parte ricorrente) e la data di deposito del ricorso, 20.12.2024, il termine di 40 giorni risulta rispettato.  3.La normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della ### 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della ### 23.12.1996 n. 662, che prevede “### di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.  ###. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che qualora i soggetti “di cui ai precedenti commi” esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta in tal caso all'I.N.P.S. decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.  ### alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025
Va inoltre evidenziato che l'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010, convertito nella L 122/2010 (rispetto al quale la Corte Costituzionale ha costantemente escluso i prospettati dubbi di incostituzionalità: ###: C. Cost. 15/2012; 32/2013), ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 della L 662/1996 (che prevede il principio del c.d. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già quando, all'interno della stessa tipologia di attività d'impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di s.r.l. (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo della doppia iscrizione e contribuzione (contra, prima dell'intervento del legislatore, Cass. SS.UU. 3240/2010). 
Per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non è sufficiente che egli rivesta la qualifica di imprenditore ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per l'impresa individuale, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale. 
Si osserva che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l'### ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione; ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore. Incombe sull'Ente impositore dimostrare la piena responsabilità dell'impresa e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza da parte del ricorrente ### alla fattispecie in esame il ricorrente ha eccepito con riferimento alla ditta individuale, di cui è stato titolare, l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione alla gestione commercianti non avendo egli svolto attività commerciale abituale e prevalente essendo invece prevalente l'attività subordinata, dallo stesso svolta per la società ### srl. 
E' pacifico che il ricorrente è titolare di ditta individuale dal 27.06.2022 (visura camerale fasc inps) e che l'iscrizione alla gestione commercianti è stata eseguita dall'### a seguito dell'iscrizione del ricorrente nel registro delle imprese, quale ditta individuale. Risulta, altresì, che il ricorrente con la Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025 dichiarazione, ### nel quadro AC ha dichiarato di non essere tenuto all'iscrizione alla ### speciale ### degli esercenti attività commerciali in quanto svolge attività di apprendistato per numero 30 ore settimanali presso l'azienda hubing srl p.iva (si veda modello AC doc. 4 fasc ###. 
Parte ricorrente ha, altresì, documentato l'esistenza del rapporto di lavoro di apprendistato a tempo determinato prima, dal 02/05/2022, per numero di 30 ore settimanali (si veda ### doc.2 fasc. parte ricorrente) ed a seguito di modifica del contratto del 1.06.2023 per numero 24 ore settimanali con orario di lavoro così articolato: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ed il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalla ore 16,00 alle ore 18,00 (doc.4 fasc. parte ricorrente). Parte ricorrente ha, inoltre prodotto le buste paga. 
L'### adduce, come fonte della sua pretesa; l'scrizione della ditta presso il registro delle imprese; che il contratto di apprendistato partime non rientra nei casi di esclusione dall'iscrizione alla gestione commercianti; ed i redditi da lavoro autonomo prodotti negli anni 2022 e 2023. Ha quindi prodotto visura camerale, le dichiarazioni dei redditi relative anni 2022 e 2023, quadro AC e l'estratto conto contributivo dal quale risulta la contribuzione versata dalla società hubing srl negli anni in questione e la retribuzione corrisposta. 
Si ritiene che la documentazione prodotta dall'### non sia idonea a provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. In particolare, la produzione di un reddito superiore a quello scaturente dall'attività di lavoro subordinata non prova lo svolgimento dell'attività da parte del ricorrente con carattere abituale e prevalente. Il reddito può scaturire dal tipo di prestazione svolta e non dallo svolgimento dell'attività in maniera abituale e prevalente. E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverlo nella gestione commercianti. 
In conclusione, si ritiene che, le affermazioni e i documenti prodotti dall'### sopra descritti, sono insufficienti ad assolvere l'onere, a carico dell'istituto convenuto, di dimostrare gli elementi costitutivi dell'obbligo di iscrizione alla ### del ricorrente negli anni 2022 e 2023 e in particolare la sua effettiva partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. 
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti. 
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverla nella gestione commercianti, né può ritenersi sufficiente a tal fine la titolarità della ditta individuale e il reddito pronto stante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato ### evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025 riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l'### ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione; ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore. 
Alla luce del superiore principio l'### convenuto avrebbe dovuto fornire la prova che l'opponente fosse tenuto, nel periodo oggetto di contestazione, al pagamento di quanto richiesto dimostrando la ricorrenza dei presupposti determinanti l'insorgenza delle omissioni contributive attribuitegli. Tale prova non è stata fornita. Per quanto sopra va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato. Resta assorbita ogni altra questione.  3. le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell'### P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.12091/2024 R.G. promossa da ### contro ### così statuisce: in accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione alla gestione commercianti per gli anni in oggetto, per mancanza dei presupposti, ed illegittima la pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito n. ###, che per l'affetto annulla; condanna l'I.N.P.S. al pagamento, in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in euro 1.769,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e #### 11 dicembre 2025 Il Giudice onorario dott.ssa ### n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025

causa n. 12091/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Letizia Leonardi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31334/2025 del 01-12-2025

... parti colare, con la prima censura si contesta che la sentenza del Tribunale delle ### di ### di rigetto dell'impugnativa della delibera di esclusione di ### dalla società cooperativa, potesse integrare un “fatto sopravvenuto”, la perdita della qualità di socio in capo al coniuge di essa ### e ciò attesa la natura meramente dichiarativa di tale sentenza. Difatti, la delibera di esclusione del socio, atto di natura recettizia, ove non sia giudizialmente sospesa, continua senza alcuna soluzione - fino alla pronuncia definitiva di rigetto della relativa impugnazione - “a spiegare i suoi effetti, appunto risolutori, come tali da opporre, se ritenuto, anche ai terzi, nelle occasioni e/o sedi del caso”, sicché ritenere il contrario viola l'art. 2533 cod. civ., che sancisce l'immediata esecutività delle delibere societarie. Avr ebbe, dunque, errato la sentenza impugnata ad affermare una sopravvenuta carenza di legittimazi one di essa ### Le censure seconda e terza sono illustrate in modo unitario, deducendo che “il giudice a quo ha altresì violato o falsamente applicato gli artt. 2908 e 2909 cod. civ. e le regole distintive tra sentenze di chiarative/di mero accertamento e sentenze (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 18285-2023 proposto da: ### domiciliata “ex lege” presso l'indirizzo di posta elettro nica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'### - ricorrente - contro ### E ### S.C.P.A, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domicil iata “ex lege ” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli ### e ### - controricorrente - nonché contro ####à del ricorso R.G.N. 18285/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 26/06/2025 ###À ### S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, domiciliata “ex lege ” presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'### - controricorrente - e contro ### - ### (###, DE #### - intimati - Avverso la sentenza n. 1581/2023, del Tribunale di Velletri, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2025 dal ###. ### udita la ### rale, Dott.ssa ### che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi gli ### e #### 1. ### ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 1581/23, del 2 agosto 2023, del Tribunale di Velletri, che - nel pronunciarsi sull'opposizione agli atti esecutivi, proposta dalla società ### di ### e ### S.c.p.a. (d'ora in poi, “### Popolare”) ed avente ad oggetto il decreto del 15 settembre 2020 di assegnazione, alla ### del lotto n. 1 (nonché tutti gli atti, provvedimenti e verbali di udienza a questo presupposti e comunque connessi e/o conseguenti), decreto emesso nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare da essa promossa, nei confron ti del la ### S,c.a.r.l., in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato con rogito notarile del 1° ottobre 2008 - ha 3 dichiarato, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, il difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente.  2. Riferisce, nel proprio ricorso, ### - quale “antefatto”, rispetto alla vicenda oggetto del presente giudizio - di aver sempre abitato nell'immobile, poi identificato come lotto n. 1 della suddetta procedura esecutiva, sin dal 26 ottobre 2010, con l'intera sua famiglia, costituita dal marito, ### socio della cooper ativa ### zia ### (successivamente deceduto, il 9 dice mbre 2018), e dai loro figli. La detenzione dell'immobile, infatti, conseguiva al riconoscimento del diritto di abitazione, avvenuto in attesa della formalizzazione della vendita e del frazionamento del mutuo, essendosi ritenuta impellente l'esigenza abitativa anche a fronte del versamento di acconti, per € 66.949,80, da parte del prenotatario. Essendosi, però, ### resa inadempiente rispetto all'obbligo di frazionamento del mutuo, veniva instaurato un procedimento - svoltosi pure nel contraddittorio di ### - di frazionamento coatto, concluso con decreto del Presidente del Tribunale di Velletri del 30 luglio 2012, invano reclamato dal suddetto istituto di credito e dallo stesso, comunque, non adempiuto. 
Per tale ragione, e dunque in virtù di tale diritto di abitazione, allorché ### in forza del suddetto contratto di mutuo fondiario, intraprendeva procedura esecutiva immobiliare nei confronti di ### essa ### - e, al suo pari, pure ### e ### na ### che versavano, in relazione ad altri lotti, nelle medesime condizioni - proponevano opposizione di terzo all'esecuzione. In accoglimento della stessa, con ordinanza del 14 gennaio 2019, veniva, pertanto, sospesa la vendita competitiva dei lotti prenotati dagli opponenti (e dunque, per qu anto qui di interesse, anche quella del lotto n. 1), ritenendosi, inoltre, meritevole di accoglimento la doman da, 4 contestualmente formulata, diretta alla determinazione dell'entità del debito gravante sui singoli posse ssori/prenotatari ai fini dell'assegnazione del lotto. 
Attraverso ulteriori scansioni processuali si giun geva, così, all'adozione del decreto di trasferimento, in favore di ### del 15 settembre 2020, con contestuale pagamento del prezzo. 
Il provvedimento in questione, come indicato in premessa, veniva fatto oggetto di opposizione da ### (al pari degli atti presupposti, connessi e conseguenti), per lamentare che l'assegnazione del ### 1, alla ### sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell'ambito dell'esecuzione in esame”. Rig ettata l'istanza di sospensione, con provvedimento oggetto di reclamo (in relazione al quale interveniva declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragion e dell'allegazione del preteso difetto di legittimazione di ### per le stesse ragi oni valorizzate nella sentenza oggi impugnata, di seguito meglio indicate), l'esito della fase di merito del giudizio di opposizione consisteva nell'accogliment o della stessa, per declaratoria di difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente. 
A tale conclusione l'adito Tribunale perveniva - in applicazione del principio della “ragione più liquida” e, dunque, senza vagliare le ecc ezioni e difese dell'odierna ricorrente, neppure esclusa quella relativa alla tardività della proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., per non e ssere sta ti opposti , in termini, i provvedimenti presupposto del decreto di trasferimento - sulla base di quanto allegato dall'opponente ### vale a dire, la “sopravvenuta” perdita, da parte dell'odierna ricorrente, della qualità di socia della cooperativa ### quale erede del defunto marito ### Difatti, ### produceva sentenza resa dal Tribunale delle ### di ### il 5 17 febbraio 2021, di reiezione della impugnativa della delibera societaria - del 25 febbraio 2015, comunicata l'11 marzo 2015 - con la quale ### era stato escluso dalla suddetta società cooperativ a. Così provvedendo, peraltro, il giudice dell'opposizione si dichiarava incompetente a pronunciarsi sulla domanda, proposta dalla stessa opponente ### popolare, di restituzione, a ### di quanto dalla stessa, a qualunque titolo, versato.  3. Avverso la sentenza del Tribunale veliterno ha proposto ricorso per cassazione la ### sulla base - come detto - di sette moti vi, gli ultimi due dei qu ali, peraltro, proposti in via condizionata.  3.1. Il primo motivo, che è “riferito alla scelta della ragione più liquida della decisione”, denuncia - ex art. 360, comma 1, 4), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell'art. 276, comma 2, cod. proc. civ. e dell'art. 617, comma 2, cod. proc.  e dell'art. 569, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 618, comma 2, cod. proc. civ.; nonché violazione dell'art. 112 cod.  proc. civ. e dell'art. 617, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 618, comma 2, cod. proc. civ. (omessa pronuncia e/o omesso rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'opposizione) e violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., anche in relazi one ai principi del giusto e ragionevole processo ex art. 111 Cost. e 6 Cedu (per intervenuta rinuncia della banca)”, con “conseguente nullità della sentenza”. 
Il motivo si articola in tre censure. 
La prima, investe la decisione di applicare il principio della “ragione più liquida”, e ciò “stante il carattere assorbente della intervenuta carenza della q ualità di so cio in capo a G aetano ### coniuge del la Martucci”, siccome risultante dalla 6 sopravvenuta sentenza del Tribunale delle ### di ### Osserva, al riguardo, la ricorr ente che tale “ modus decidendi” contrasterebbe con l'art. 276, comma 2, cod. proc. civ., perché il - preteso - difetto di leg ittimazione o, meglio, di titolarità del diritto sostanziale, costituiva questione “di merito”, destinato a “cedere il passo” a “questioni pregiudiziali di rito (intempestività /inammissibilità dell'opposizione), eccepite dalla parte e comunque rilevabili d'ufficio”, esse si da definire, ai sensi dell'art.  276 cod. proc. civ., secondo il principio della “ragione più liquida”. 
In parti colare, il Tribunale avrebbe dovuto dare rilievo all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, non solo perché intempestiva (non avendo inves tito, a tempo debito, gl i atti presupposto del decreto di trasferimento ed attinenti al prezzo del lotto, ovvero l'oggetto della proposta opposizione), ma anche in ragione della “novità” della domanda - proposta per la prima volta nella fase di merito del gi udizio ex art. 617 cod. proc. civ. - relativa alla “sopravvenuta” perdita della qualità di socio in capo a ### e per esso all'erede ### La seconda censura si fonda sul presupposto che il Tribunale di Velletri avrebbe implicitamente disatteso le suddette eccezioni pregiudiziali “in rito”, sollevate da essa ### in ordine alla proposta opposizione, decisione da ritenere “viziata per violazione degli artt. 112 e art. 617, comma 2, cod. proc. civ.”, e ciò in ragione di un “omesso o errato esercizi o del potere d i rilevo d'ufficio su decadenze e preclusioni processuali (in entrambi i casi comportanti il rigetto dell'opposizione in luogo del dichiarato accoglimento)”. Si riporta, sul punto, la ricorrente a quanto affermato da questa Corte, secon do cui “le contestazioni riguardanti gli at ti di un a fase del procedimento sono irreversibilmente precluse nella successiva fase se non tempestivamente rilevate con gli appropriati strumenti oppositivi” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2022, n. 27677). 7 Nel caso di specie, essendo stato lamentato da ### che l'assegnazione del ### 1 ad essa ### sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell' ambito dell' esecuzione in esame”, l'in teresse a proporre l'opposizione avreb be dovuto ritenersi sussistente, e avrebbe dovuto essere tempestivamente coltivato dall'opponente, al più tardi entro i venti giorni dall'ordinanza del 12 novembre 2019, con la quale si è deci sa l'ass egnazione del ### 1 all'odierna ricorrente, e ciò a seguito del deposito, in data 9 agosto 2019, da parte del notaio incaricato, del frazionamento del mutuo contenente il prezzo massimo di cessione (€ 224.970,65) ed il calcolo d egli acconti già ver sati da sottrarre (€ 66.949,80), comportante il saldo prezzo (coincidente con la quota di mutuo frazionata), come indicato nel decreto di trasferimento, di € 158.020,85. 
Del pari, avrebb e errato il giudice della fase di merito dell'opposizione a dare rilievo ad una domanda “nuova”, quale quella fondata sulla “sopravvenuta” - qualificazione, peraltro, contestata con il sec ondo motivo di ricorso, stante la natu ra meramente dichiarativa della sentenza di rigetto dell'impugnativa della delibera di esclusione di ### dalla società - situazione in capo al defunto coniuge di essa ### La terza censura denuncia violazione dell'art. 100 cod. proc.  civ., stante la espressa rinun zia della ### procedente alla vendita forzata competitiva del ### 1, già in occasione dell'udienza del 4 giugno 2019, sicché essa, in questo modo, avrebbe “perso l' interesse ad ogni contestazione sulla detta assegnazione” in favore dell'odierna ricorrente.  3.2. Il sec ondo motivo, che è “riferito alla intervenut a- sopravvenuta carenza della qualità di socio della cooperativa” in capo a ### denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 8 3) e 5), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell'art.  2533 cod. civ. in relazione al principio della immediata esecutività delle deliber e societarie; contempor anea violazione degli artt.  2908 e 2909 cod. civ. e delle re gole distintive tra sentenze dichiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violazione dell'art. 2929 cod. civ.”, oltre a “vizio di motivazione con violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.”. 
Anche il presente motivo si arti cola in più censure, per l'esattezza, quattro. 
In parti colare, con la prima censura si contesta che la sentenza del Tribunale delle ### di ### di rigetto dell'impugnativa della delibera di esclusione di ### dalla società cooperativa, potesse integrare un “fatto sopravvenuto”, la perdita della qualità di socio in capo al coniuge di essa ### e ciò attesa la natura meramente dichiarativa di tale sentenza. Difatti, la delibera di esclusione del socio, atto di natura recettizia, ove non sia giudizialmente sospesa, continua senza alcuna soluzione - fino alla pronuncia definitiva di rigetto della relativa impugnazione - “a spiegare i suoi effetti, appunto risolutori, come tali da opporre, se ritenuto, anche ai terzi, nelle occasioni e/o sedi del caso”, sicché ritenere il contrario viola l'art.  2533 cod. civ., che sancisce l'immediata esecutività delle delibere societarie. Avr ebbe, dunque, errato la sentenza impugnata ad affermare una sopravvenuta carenza di legittimazi one di essa ### Le censure seconda e terza sono illustrate in modo unitario, deducendo che “il giudice a quo ha altresì violato o falsamente applicato gli artt. 2908 e 2909 cod. civ. e le regole distintive tra sentenze di chiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violato l'art. 2929 cod. civ. di protezione dell'acquisto dell'assegnatario”. 9 In parti colare, si evidenzia che - non essendo la sentenza suddetta munita del certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc.  civ. - il Tribunale di Velletri avrebbe violato l'art. 2909, là dove trae la conclusione del passaggio in giudicato di tale sentenza da un'interpretazione dei motivi dell'appello esperito avverso di essa che, a dire dello stesso, “non riguardano la statuizione relativa alla legitti mità della delibera che ha disposto l' esclusione del ### dalla compagine sociale”. ### parte, ulteriore violazione dell'art. 2909 cod. civ. sarebbe costituita dall'essere stato ignorato “il giudicato interno derivante dall'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., proposta dalla stessa ### giudicato che l'avrebbe riconosciuta, nel 2019, “quale socia erede del marito ### (oltreché titolare di diritto di abitazione)”. 
Inoltre, co me detto, viene denunci ata anche la violazione dell'art. 2929 co d. civ., essendosi ritenuta la pronuncia del Tribunale delle ### addirittura idonea “ad invalidare tutti gli atti del processo esecutivo già compiuti, nonostante quell'assunto «accertamento costitutivo» fosse successivo all'assegnazionevendita”, e segnatamente al decreto di trasfer imento del 15 settembre 2020 (oltretutto, pure trascritto presso il registro immobiliare il 18 novembre 2020), e quindi “inidoneo a produrre effetti in pregiudizio dell'acquirente-assegnatario”, ai sensi della norma suddetta. 
La quarta censura denuncia il carattere asser tivo della motivazione con cui si è ritenuto che la suddetta sentenza del Tribunale delle ### comportasse la so pravvenuta perdita della legittimazione di essa #### l'odierna ricorrente, infatti, il ### ale di ### “non spiega per quale ragione o istituto ### il fatto della esclusione di socio siccome «confermato» (cioè siccome «confermata» la legittimità del la relativa delibera) d alla sopravvenuta sentenza di rigetto della relativa impugnazione comporti il sopravvenuto venir meno di 10 quella «legittimazione attiva» e come e perché tale sopravvenuta carenza rispetto all'asse gnazione comporti il venir meno dell'efficacia degli atti della procedura esecutiva compiuti/esauriti, dinanzi al dato oggettivo che il fatto del la esclusione del socio/carenza della relativa qualità soggettiva esisteva dal 2015 e non era stato mai dedotto né era stata mai contestata la qualità di socia del la sig.ra ### durante tutte le attività della procedura esecutiva ”. In questa stessa prospettiva, inoltre, emergerebbe pure “un errato esercizio, da parte del giudice a quo, del proprio prud ente apprezzamento del la prova (violazi one dell'art. 116 cod. proc. civ.) su un fatto assunto come decisivo ed oggetto di ampia contrastante trattazione in corso di causa”.  3.3. Il terzo motivo, che è “riferito alla incidenza/opponibilità della sentenza del ### di ### sulla carenza della qualità di socio del #### rispetto alla posizione della ###ra ### in proprio”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod.  proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 2421 cod.  in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ., nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.  e vizio di motivazione. 
Si censura la sentenza impugnata là dove reputa infondate “le argomentazioni prospettate dalla ### secondo cui il provvedimento di esclusione non incid e sull e sue pretese, riguardando lo stesso il marito ### e non lei, reale socia della Cooperativa”. 
Invero, ove si dovesse ritenere che il ### abbia escluso “implicitamente” che la ricorrente sia socia della cooperativa ### la sentenza impugnata avrebbe violato “l'art.  2421 cod. civ. in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ.”, e ciò “perché la permanente documentata iscrizione della sig.ra ### al libro soci della ### è tipicamente lo strumento 11 di opponibilità dello status di socio”. Difatti, secondo la ricorrente, “dagli atti risultavano entrambe le posizioni e qualifiche”, sicché, “in assenza di contestazioni/prove in contrasto con quanto risultante dal libro soci della ### la sig.ra ### dove va essere comunque considerata socia, oltreché erede del socio escluso Mangano”. 
Rammenta, inoltre, la ricorrente di aver pure “contestato l'incidenza della delibera di esclusione del marito dalla ### sulla sua posizione di socio in proprio, avendo pure al riguardo prodotto (senza ricevere contestazioni) il libro soci della Cooperativa”, dalla quale risultava “chiaramente” la sua iscrizione come socia. 
Né potrebbe darsi rilievo - come avrebbe fatto la sentenza impugnata - alla circosta nza che essa ### propose l'opposizione di terzo sul presupposto di essere l'erede del marito, socio della cooperativa. Difatti, sarebbe “illogico, incoerente ed inconferente ritenere infondato il fatto integrato dall'allegazione della qualità di socio in proprio, in base alla considerazione che l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. sia stata proposta dalla sig.ra ### quale socio erede del marito defunto ### l'azione quale erede di socio non elide né estingue di per sé quella risultante qualità di socio in proprio”. 
Di qui, quindi, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.   9.4. Il quarto motivo, che è “riferito alla legittimazione attiva della banca opponente a dedurre la carenza della qualità di socio in capo al sig . Mangan o (e co sì della sig.ra ### quale erede)”, denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 2247, 2519, 2533 cod.  civ., anche in relazione all'art. 1372 cod. civ. ed alle regole di correttezza e buona fede”. 12 Assume la ricorrente che “la ### procedente era - come è - terza rispetto al rapporto tra socio della ### e la società Cooperativa”, sicché, “in punto di contestazione del rapporto tra quelle parti”, essa era “carente di legittimazione a far valere ogni relativa doglianza”. Peraltr o, tale errore di diritto “risu lta suggellato dal fatto che la ### procedente aveva rinunziato”, sin dall'u dienza del 4 giugno 2019, “alla vendita forza ta competitiva del ### 1, poi e così assegnato alla sig.ra Martucci”. 
Il tu tto, infine, “fermo restando che la citata s entenza del ### di ### in quanto li mitata all'impu gnativa della delibera di esclusione del socio, attiene al rapporto associativo, non a quello di scambio tra socio e società cooperativa, come chiaramente in ess a indicato”. Considerato, poi, “che l'assegnazione-vendita del bene alla sig.ra ### at terrebbe semmai al rapporto di scambio”, se ne deduce che, “nella sede di merito del l'opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc.  (promossa dal terzo cr editore procedente), non può essere formulata statuizione alcuna sui presupposti e sulle condizioni di incidenza tra il rapporto associativo e qu ello di scamb io, ciò essendo comunque competenza esclusiva della ### del ### di ### tra le parti di quel rapporto: e così, alla violazione delle dette norme processuali si aggiunge la violazione dell'art. 38 cod. proc. civ. e dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003”.  3.5. Il quinto motivo, che è “riferito al presupposto del decreto di trasferimento”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. “sotto la specie della omessa pronuncia o carenza assoluta di motivazione, anche in relazione all'art. 111, comma 6, ### ed all'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e all'art. 118 disp. att. cod. proc.  civ.”, per “insufficienza e/o incoerenza della motiva zione con violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.”. 13 Nel dare rilievo al difetto della qualità di socio, la sentenza impugnata avrebbe “offerto una motivazione incoerente ed incomprensibile”, e ciò al cospetto del presupposto, espressamente risultante del medesimo decreto di trasferimento “e co nsistente nel diritto di abitazione vantato dalla sig .ra ### rispetto al bene assegnato”, e ciò ancorché tale diritto sia “stato dedotto e discusso in corso del giudizio di opposizione”. 
Orbene, nell'intero corpo della sentenza “non compare riferimento alcuno a que lle allegazioni e di fese”, a loro volta documentate/provate dal testo letterale del decreto di trasferimento, donde il denunciato vizio di omessa pronuncia. 
Sotto diverso profilo, prosegue la ricorrente, si è in presenza di un vizio di motivazione su un dato oggettivo e all 'evidenza decisivo, ampiamente trattato dalle parti in corso di giudizio e risultante provato dallo stesso espresso riferimento al diritto di abitazione contenuto nel decreto di trasferimento.  3.6. Il sesto motivo, che è proposto qualora sia “confermata la decisione dell'opposizione agli atti esecutivi” ed è riferito “alla dichiarata incompetenza sulla domanda conseguenziale all'accoglimento dell'opposizione, di ordinar e la restituzione all'assegnatario delle somme ver sate per il trasferimento” , denuncia “falsa applicazione degli artt. 38 e 617 cod. proc. civ.” e “violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.”. 
Si censura la statuizione con cui il ### si è dichiarato incompetente sulla domanda, pur sempre formulata dalla stessa ### opponente, di restituzione, ad essa ### delle somme dalla medesima versate per l'acquisto del lotto assegnato. 
Tale statuizione, secondo la ricorrente, “integra pregiudizio per l' opposta dichiarata soccombente, la quale, appunto, si troverebbe privata del la propria casa ma senza poter contestualmente ricevere la re stituzione non solo di quanto 14 pagato direttam ente alla ### per gli acconti ( € 66.949,80), ma anche del saldo prezzo, pari ad € 158.020,85, determinato in sede esecu tiva e poi comunque versato direttamente alla procedura esecutiva”. 
Si sottolinea che la dichiarata incompetenza funzionale risulta errata perché, a rig ore, “neanche dovrebbe porsi un tema di statuizione da parte del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi rispetto all a restituzione del prezzo dell'assegnazionetrasferimento del bene, trattandosi di atto dovuto, di competenza e nei poteri del G.E., conseguenziale alla inefficacia del decreto di trasferimento emesso dal medesimo G.E.”.  3.7. Il settimo motivo, che è proposto qualora sia “confermata l'impugnata decisione dell'opposizione agl i atti esecutivi” ed è riferito alla condanna alle spese di soccombenza a carico della ### denuncia falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc.   Assume la ricorrente la non sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni “per la rigida (diremmo: “asettica”) applicazione del criterio della soccombenza, ricorrendo invero i presupposti per la compensazione integrale delle spese, nei confronti di tutte le parti”. In tal senso, del resto, si era già provveduto in sede di reclamo avverso il provvedimento di diniego della sospensione dell'esecuzione.  ### parte, sottoli nea la ricorrente, “nella fattispecie si opera (ovvero si opererebbe in senso estensivo) nell'alveo della «assoluta novità della questione trattata» di cui all'art. 92, comma 2, co d. proc. civ., segnatamente ne l senso di so pravvenienze relative a questioni dirimenti”; comunque sussistendo “le altre analoghe ragioni di compensazione siccome risultante dalla norma a seguito di ### 19 aprile 2018 n. 77”. 15 Infine, ricorrerebbe un a soccombenza “per così di re, «impropria», perché dipendente, secondo la stessa prospettazione del giudicante, da fatto sopravvenuto”, come tale integrante “quelle analoghe gravi ed eccezionali ragioni di compensazione rispetto a que lle tipizzate nel la disposizione dell'art. 92 cod. proc. civ.”; simmetricament e, per la ### formalmente vittoriosa, sussisterebbe comunque una soccombenza quantomeno virtuale, “in qua nto l'accoglimento dell'opposizione è avvenuto per motivi estranei a quelli del ricorso in opposizione”.  4. Hanno re sistito all'avversaria impugnazione, co n distinti controricorsi, le società ### ed ### chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.  5. Sono rimasti solo intimati #### e l'### 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza.  7. ### in persona di una sua ### ha fatto pervenire requisitoria scritta, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.  8. La ricorrente e la controricorrente ### hanno presentato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Il ricorso è inammissibile.  9.1. Come rilevato anche dal ### nerale press o questa ### risul ta caren te - nella specie - un'adeguata ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio, soprattutto in relazione all'individuazione dei motivi dell'iniziativa assunta ex art. 617 cod.  proc. civ. da ### così come proposti già nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.  ### questa, vieppiù necessaria, ove si consideri il carattere del tutto inusitato del provvedimento di “assegnazione” in favore di ### giacché adottato in favore di un soggetto non portatore di alcun credito (e, pertanto, in carenza di base legale nella vigente disciplina processuale), nell'ambito della procedura esecutiva per espropriazione immobiliare che ha messo capo a quel provvedimento. 
Invero, il ricorso si diffonde - secondo quanto osservato, come detto, pure nella requisitoria scritta del ### - su una serie di vicende giudiziarie pregresse alla procedura suddetta (in particolare, i giudizi pendenti per accertare la legittimità, o meno, della esclusione della ### e del suo dante causa dalla compagine dei soci della ###, vale a dire l'antefatto dell'opposizione esecutiva in esame, senza che siano spiegati tutti i passaggi che hanno condotto all'adozione, come già rilevato, di un provvedimento di assegnazione palesemente irrituale qual era quello poi caducato dal ### Tali carenze si traducono, dunque, in un vizio del ricorso da apprezzare a norma dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc.  A riguardo, infatti, va osservato che l'indicazione dei motivi dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. rileva, in primo luogo, come “fatto proc essuale”, del qu ale è necessario dare conto, costituendo l'esposizione dei fatti di causa un requisito di contenuto-forma del ricor so per cassazione , in modo da consentire a questo giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia 17 ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760- 01). 
In secondo luogo, il ricorso ex art. 617 cod. proc. costituiva, nel caso che occupa, uno degli at ti sui quali la presente impugnazione per cassazione si fonda. 
Sotto qu est'ultimo profilo, deve ribadirsi che sono “inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualor a il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza forni re puntuali indi cazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la ### di cas sazione, al fine di renderne possibile l 'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. ###, Rv. 656488-01). 
Si tratta, peraltro, di un onere - questo di “puntuale indicazione” del documento o atto su cui si fonda il ricorso - da ritenersi ineludibile (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, 8950, Rv. 664409-01), pur nell'interpretazione “non formalistica” che dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. s'impone, in base al testé citato arresto delle ### alla luce della sentenza della ### e altri c. ### del 28 ottobre 2021. 
E tanto vale viepiù quando le argomentazioni sviluppate per la fas e di merito dell'opposizi one esecutiva possa no, in tesi, essere indotte dallo svil uppo della fase sommaria, re stando indispensabile il confronto con il solo “thema decidendum” ritualmente introdotto e, cioè, quell o oggetto del ricorso 18 introduttivo di quest'ultima (unico idoneo a definire l' ambito dell'opposizione nel suo complesso considerata).  10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle rispettive attività defensionali espletate dalle parti controricorrenti.  11. A carico della ricorrente, stante la de claratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbl igo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto seco ndo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020 , n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'ar t. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P. Q. M.  ### dichiara inammissibile il ricorso, condannando ### a rifondere, alle società ### di ### e ### icata S.c.p.a. e Coop erativa ### S.c.a.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, in favore della prima, in misura di € 7.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, in favore della seconda, in misura di € 5.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la ### dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari 19 a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### all'esito della camera di consiglio della ### vile della ### di Cassazione, svoltasi il 26 giugno 2025.  ### estensore ####  

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Guizzi Stefano Giaime

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5839/2025 del 19-11-2025

... totalmente infondata in fatto ed in diritto. I.3. Con sentenza n. 3003/2019, pubblicata in data ###, il Tribunale di #### civile, ha così deciso: “- rigetta la domanda; - condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in complessivi euro 11.810,00, oltre spese generali ed accessori di legge”. II.1. La suddetta decisione è stata impugnata - con citazione per l'udienza del 31.5.2020, notificata il ### - da #### e ### i quali, essendo risultati soccombenti, ne hanno domandato la totale riforma, sulla base dei motivi infra specificati, altresì chiedendo, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata. II.2. ### S.p.A., regolarmente costituitasi in data ###, ha chiesto, in rito, di dichiarare inammissibile l'appello principale ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, di respingere l'appello principale in quanto infondato, con vittoria di spese e condanna degli appellanti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., co. I e III. II.3. Con ordinanza del 4.06.2020, la Corte ha dichiarato il “non luogo a provvedere sulla istanza” ex art. 283 c.p.c., dovendo essa intendersi (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli - ### sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa ### D'###. ###ssa ### relatore ha deliberato di pronunziare la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5537/2019, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 3003/2019, pubblicata in data ###, vertente TRA ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###) E ### (C.F. ###), elettivamente domiciliati in ####, ### 2, presso lo studio dell'avv.  ### che li rappresenta e difende come da delega in atti #### S.P.A. (P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in NAPOLI, P.###'### 265, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da delega in atti ### sulle seguenti conclusioni.  #### e ### “### l'ill.ma adita Corte, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) accogliere l'appello proposto e riformare la sentenza n. 3003/2019 resa dal Tribunale di ###; 2) Accertare e dichiarare nulla la clausola del contratto di mutuo n. 51335793 stipulato dal ### di ### S.p.a. con gli attori #### e ### in quanto in essa vi è la previsione di un tasso usurario ai sensi della L. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare non dovute dagli appellanti attori tutte le somme promesse a titolo di interesse calcolate illegittimamente; 3) Per l'effetto, condannare il ### di ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore degli attori delle somme indebitamente percepite sugli interessi illecitamente determinati, il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo prudente apprezzamento dell'adito Tribunale e comunque da contenersi nei limiti di € 260.000,00; 4) accertare e dichiarare l'erronea indicazione dell'### di ### (I.S.C.) da parte del mutuante ### di ### S.p.a.; 5) subordinatamente all'accoglimento della domanda di cui al n. 5, in applicazione dell'art.  117, comma VI, T.U.B., dichiarare nulla la clausola del contratto in cui sono stabiliti gli interessi convenzionali; 6) Accertare e dichiarare la responsabilità civile del ### di ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, per violazione dell'art. 1175 Cod. civ. e dell'art. 119 D. Lgs. 385/93 (###); 7) Per l'effetto, condannare il ### di ### S.p.a., come sopra rappresentata, al risarcimento in favore degli appellanti #### e ### del danno subito, oltre interessi dal giorno della richiesta ex art. 119 D. Lgs.  385/93, il tutto nei limiti del provato in giudizio e salvo prudente apprezzamento dell'adita Corte; 8) condannare il ### di ### S.p.a. al risarcimento in favore degli attori del danno morale soggettivo transeunte e come tale definitivo pregiudizio non patrimoniale conseguente al fatto illecito, il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo prudente apprezzamento dell'adito Tribunale e comunque nei limiti, in uno con le voci di danno relative al danno emergente, della somma di € 260.000,00; 9) In ogni caso, condannare il ### di ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei compensi professionali, spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D. M. n. 55 del 10.03.2014, IVA e ### con attribuzione al procuratore antistatario; a) in via meramente subordinata, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., in considerazione dell'incertezza normativa e dell'esistenza di un dibattito dottrinale che appaiono circostanze idonee ad integrare “grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese”, compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio”.  ### S.p.A.  “- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello; - Nel merito, rigettare l'appello e condannare parte istante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c. o, comunque al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 u.c. c.p.c”.  ###.1. Con atto di citazione notificato in data ###, #### e ### hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di #### S.p.A. (di seguito anche ISP o la ###, producendo consulenza econometrica di parte e chiedendo: 1) di accertare l'usurarietà del tasso applicato al contratto di mutuo per euro 200.000,00 stipulato in data ###, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente versate fino ad allora; 2) di condannare la ### al risarcimento in favore degli attori del danno morale soggettivo e del danno patrimoniale emergente; 3) di condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio; 4) in via istruttoria, di nominare CTU contabile al fine di accertare e controllare la liceità del tasso d'interesse applicato al suddetto contratto di mutuo.   I.2. ### S.p.A., regolarmente costituitasi, si è difesa impugnando e contestando l'avversa citazione, nonché la documentazione prodotta, in quanto inammissibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto.   I.3. Con sentenza n. 3003/2019, pubblicata in data ###, il Tribunale di #### civile, ha così deciso: “- rigetta la domanda; - condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in complessivi euro 11.810,00, oltre spese generali ed accessori di legge”.   II.1. La suddetta decisione è stata impugnata - con citazione per l'udienza del 31.5.2020, notificata il ### - da #### e ### i quali, essendo risultati soccombenti, ne hanno domandato la totale riforma, sulla base dei motivi infra specificati, altresì chiedendo, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.   II.2. ### S.p.A., regolarmente costituitasi in data ###, ha chiesto, in rito, di dichiarare inammissibile l'appello principale ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, di respingere l'appello principale in quanto infondato, con vittoria di spese e condanna degli appellanti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., co. I e III.   II.3. Con ordinanza del 4.06.2020, la Corte ha dichiarato il “non luogo a provvedere sulla istanza” ex art. 283 c.p.c., dovendo essa intendersi abbandonata in quanto non coltivata dagli appellanti. Alla successiva udienza del 15.12.2022, parte appellante ha documentato il decesso del procuratore della ### appellata, con conseguente dichiarazione di interruzione del giudizio.   II.4. Con decreto del 2.2.2023, la Corte, provvedendo sul ricorso in riassunzione depositato dagli appellanti, ha fissato per il prosieguo l'udienza del 04.05.2023, concedendo termine sino al 30.3.2023 alle parti per la costituzione in giudizio. Si è costituito, quindi, per l'appellata, l'avv. ### con comparsa del 28.3.2023, richiamando le difese formulate nei precedenti scritti difensivi.   II.5. All'udienza del 10.7.2025, infine, la Corte ha riservato la causa in decisione e assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.   Alla scadenza il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Anzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.  342 c.p.c. proposta, in via pregiudiziale, dalla difesa della appellata banca, ### S.p.A.   ### costante della giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, può anche consistere nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non occorrendo allegare fatti e profili giuridici aggiuntivi, purché l'appellante si confronti con le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado ed espliciti le ragioni di dissenso, senza limitarsi genericamente a richiamare gli argomenti spesi nel giudizio di primo grado e non accolti dal giudice. Occorre, cioè, che l'appellante formuli una critica puntuale della decisione, che consenta al giudice d'appello di percepire con certezza il contenuto delle censure (cfr, ex multis, Cass. 25 gennaio 2023 n. 2320, Cass. 28 ottobre 2020 n. 23781). Ed è proprio ciò che, a parere di questo Collegio, gli odierni appellanti hanno fatto, individuando le parti della sentenza che intendevano sottoporre a gravame e altresì esplicitando i passaggi della sentenza di prime cure ove il Tribunale sarebbe incorso in errore.   1.1. Non può essere accolta nemmeno l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., pur invocata dall'appellata, per la asserita manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione proposti dagli appellanti.   Questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'art. 348 bis c.p.c., nella versione vigente ratione temporis. In tal senso, la S.C. ha affermato che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza prevista dalla predetta disposizione (Cass. civ., Sez. 2 - Sentenza n. 3595 del 2024).   Pertanto, l'appello proposto deve ritenersi ammissibile.  2. Venendo al merito, l'appello proposto da #### e ### si fonda su due motivi, così testualmente espressi: 1. ### dei ### D'### 2. ###.   3. Con il primo motivo d'appello, parte appellante si duole della erroneità della sentenza di prime cure, nella parte in cui il Tribunale avrebbe “liquidato sbrigativamente la questione dell'accertamento sub specie usurae escludendo che gli interessi moratori si sommino agli interessi corrispettivi” (atto d'appello, p. 7; cfr. sent. impugnata, pp. 5-6). In particolare, nel proprio elaborato econometrico, il consulente tecnico degli odierni appellanti “mai ha parlato espressamente di sommatoria, intesa come semplice addizione tra tassi. In verità, il consulente di parte, dott. ### ha parlato di valutazione unitaria degli interessi convenzionali e degli interessi moratoria (…) Il contratto in parola prevede che gli interessi di mora si calcolino su ogni somma scaduta e quindi rata, determinando così che il tasso di mora non è un tasso sostitutivo. Se fosse sostitutivo, gli interessi di mora si calcolerebbero solo sulla componente della quota capitale della rata scaduta. Di converso, le modalità di calcolo previste in contratto determinano, in fatto, la c.d. sommatoria. Gli interessi di mora, quindi, andrebbero calcolati sulla rata ricomprendente, in quota parte, anche gli interessi convenzionali già precedentemente capitalizzati” (atto d'appello, pp. 7- 8).   Il motivo è infondato e non può essere accolto.   La tesi secondo la quale l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse - frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora ( perizia econometrica di parte, pp. 3 e 7, dove si specifica che “il TAN è maggiorato del tasso di mora”, ed è infatti pari al 9,80%, quale sommatoria del tasso corrispettivo del 5,30% e del tasso di mora del 4,50%, indicati a p. 3) - da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento (pari, nella specie, all'8,98%: cfr. perizia econometrica di parte, p. 3), è stata a più riprese sconfessata dalla giurisprudenza della S.C., che è ormai granitica nel senso che interessi corrispettivi e di mora sono destinati ad essere applicati ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, e cioè “gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto; gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. n. 13144/2023; cfr. nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 26286/2019; Cass. 14214/2022; nonché, da ultimo, Cass. n. 1583/2025). In particolare, “Il «principio di sommatoria» di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento” (Cass. n. 14214/2022, in parte motiva). Pertanto, tale criterio, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non può essere valorizzato, essendo esso incompatibile con i principi stabiliti dalla sentenza delle ### unite n. 19597 del 18.9.2020 (la quale, com'è noto, ha individuato una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa - e più alta - rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e stabilito che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né quindi sull'obbligo di pagamento di questi ultimi), ed essendo stato - detto criterio - espressamente ripudiato in altre sentenze di legittimità (cfr. Cass. nn. 13144/2023, 14214/2022 e 26266/2019, già citate, nonché Cass. ###/2021).   In aggiunta, la Corte rileva come il Giudice di prime cure abbia rigettato la domanda degli odierni appellanti anche in ragione della sua genericità: “### al merito, con riferimento alle censure inerenti l'usurarietà dei tassi di interesse si osserva in primo luogo che sul punto l'atto di citazione è totalmente generico non contenendo indicazione alcuna del tasso applicato in concreto ma solo la seguente dicitura “è emerso che nonostante il tasso d'interesse fosse stato dichiarato nella misura del 5,3% (tasso convenzionale), in realtà il quadro complessivo degli interessi supera fi gran lunga il tasso soglia. Tale genericità sarebbe già di per sé sufficiente al rigetto della domanda” (sent. impugnata, p.  5). Sul punto, tuttavia, che costituisce autonoma ratio decidendi della statuizione di primo grado, parte appellante nulla ha dedotto nel proprio atto d'appello, non contestando nemmeno quanto affermato dal Tribunale in parte qua.   Come osservato dalla Suprema Corte a ### con sentenza n. 19597 del 18.9.2020, "l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (cfr. altresì, da ultimo, Cass., Sez. 3, n. 26525/2024).   La Suprema Corte ha pure avuto modo, più in generale, di precisare che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.” (cfr. Cass. 8883/2020, in parte motiva). Il giudice, infatti, può accertare una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte interessata alla declaratoria di nullità, o comunque presenti in atti, ma non può esercitare attività istruttorie di carattere esplorativo, sopperendo al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio che fa capo alle parti.   Ciò posto, la prospettazione disarticolata e confusa da parte degli appellanti, al fine di sostenere la tesi di usurarietà dei tassi - sia corrispettivi che di mora - concretamente applicati dalla ### si rivela del tutto generica e priva di riscontri obiettivi e fattuali negli atti del giudizio. Alla luce di tali considerazioni, corretta appare la decisione del giudice di primo grado, che ha ritenuto superflua, se non meramente esplorativa, la richiesta di c.t.u.  (richiesta peraltro neppure reiterata nel presente giudizio d'appello), e ha rigettato la domanda - anche - in assenza di concrete allegazioni in ordine all'usurarietà degli interessi.   4. Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese (“### luce di quanto fin qui esposto ed osservato, assorbiti gli ulteriori profili controversi in causa, la domanda deve essere rigettata con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate come da dispositivo che segue, considerando il valore indicato nelle conclusioni di euro 260.000,00, ai medi tariffari dai quali non vi è motivo di discostarsi, salvo per quanto concerne la fase istruttoria i cui medi sono stati ridotti in ragione dell'omesso espletamento di attività diverse dal deposito delle memorie”: sent.  impugnata, pp. 7-8).   Ciò in quanto, da un lato, il capo relativo alle spese di lite non sarebbe motivato, e la statuizione del Tribunale sarebbe generica, non contenendo, “nemmeno di rimando, l'indicazione delle somme liquidate per ogni singola fase del processo” (atto d'appello, pp.  22-23). Dall'altro lato, poi, il giudice di prime cure, errando, non avrebbe considerato “le incertezze normative e il dibattito giuridico sul tasso soglia, che avrebbero giustificato la compensazione delle spese tra le parti”, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Pertanto, questa Corte sarebbe chiamata a riformare la sentenza di primo grado in parte qua (cfr. atto d'appello, p. 25: “In applicazione dell'art. 92 c.p.c., in considerazione dell'incertezza normativa e dell'esistenza di un dibattito dottrinale appaiono circostanze idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese; In ogni caso, la riforma richiesta dovrà tener conto precipuamente della corretta applicazione dei parametri contenuti nel D. 
M. n. 55 del 10.03.2014 nella fascia relativa all'ammontare del decisum, nonché dell'effettiva attività difensiva svolta dalla ### nel corso del processo di primo grado”).   Anche il secondo motivo d'appello è infondato.   Il Tribunale ha ben motivato la propria decisione in merito alle spese di giudizio, indicando lo scaglione applicato e ritenendo di non doversi discostare dai medi tariffari, salvo che con riferimento alla fase istruttoria, che non è stata espletata. Ciò appare più che sufficiente ai fini della motivazione, atteso che, per giurisprudenza costante, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d. m. n. 55 del 2014, “l'obbligo di motivazione sussiste esclusivamente in caso di superamento dei valori minimi e/o dei valori massimi della tariffa, ma non in caso di liquidazione di importi che comunque si mantengono al di sotto dei limiti massimi e al di sopra di quelli minimi” (Cass. 7342/2025; cfr., altresì, ex multis, Cass. n. 89/2021, n. 2386/2017, n. 26608/2017 e 29606/2017).   Quanto, invece, alle asserite incertezze normative e al preteso dibattito giuridico esistente sul tasso soglia, che avrebbero giustificato la compensazione delle spese di primo grado tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in quanto circostanze idonee ad integrare “grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese”, le considerazioni svolte supra in merito al mancato assolvimento, da parte degli appellanti, dell'onere della prova sui medesimi incombente e alla genericità delle allegazioni svolte sull'usurarietà del tasso di interesse, giustamente rilevata anche dal Tribunale, non consentono a questo Collegio di apprezzare l'affermata erroneità della decisione del Giudice di prime cure, che non ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese; e ciò, a maggior ragione, se si considera che, secondo la giurisprudenza della S.C., “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Cass. n. ###/2023).   5. Infine, parte appellata, nei propri scritti difensivi, chiede la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi primo e terzo: “Le avverse contestazioni sono state ostinatamente reiterate in questo grado senza tenere volontariamente conto dell'interpretazione consolidata della giurisprudenza di merito e di legittimità circa i criteri di calcolo ai fini della verifica dell'usura. Ancorché parte appellante potrebbe non aver agito in malafede, pare difficilmente dubitabile che essa abbia perseverato nella sua azione anche in grado di appello quantomeno con colpa grave, come si desume dalle più recenti pronunce giurisprudenziali sul punto” (comparsa di costituzione in appello, p. 14).   La domanda non può essere accolta.   Ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per riconoscere la sussistenza della colpa grave in capo agli appellanti. ### giurisprudenziale succitato, infatti, si è consolidato solo successivamente alla data di deposito del gravame, sicché non è possibile individuare in capo agli appellanti quella “mancanza di avvedutezza nel riconoscere l'infondatezza” dell'appello che, secondo la S.C., caratterizza la nozione di colpa grave ex art. 96 co. I c.p.c. (cfr. Cass. 18 dicembre 2019 n. ###; Cass. 3 aprile 2018 n. 8064).   ### di malafede o colpa grave negli appellanti non consente neppure di fare applicazione dell'art. 96 II co. c.p.c., atteso che, secondo l'insegnamento dei ### di legittimità, “la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. n. 19948/2023).   In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza impugnata dev'essere confermata integralmente.   6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.   ### liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, e con riferimento, stante la semplicità delle questoni trattate, ai compensi tra i minimi e i medi secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. n.147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto.   Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.   La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### - ### - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da #### e ### - con citazione per l'udienza del 31.5.2020, notificata il ### - avverso la sentenza del Tribunale di #### civile, n. 3003/2019, pubblicata il ###, così dispone: A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata; B) condanna #### e ### in solido tra di loro, alla rifusione, in favore della ### S.p.A., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in 9.991,00 per compensi professionali, oltre il 15% sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A..;
C) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.  115/2002. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.   ### estensore ###.ssa ###ssa ### D'

causa n. 5537/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Montefusco Marielda, D'Ambrosio Aurelia

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1794/2025 del 14-10-2025

... e ### come da procura in atti appellati avverso la sentenza n. 3133/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data ###, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 6.5.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12.5.2025, pubblicata in data ###, sulle seguenti ### Per la Parte appellante: “### all'###ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via preliminare di rito, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 ut supra; in via principale nel merito e in accoglimento dell'odierno appello, per i motivi sopra esposti, ferma quanto disposto in sentenza di primo grado in merito alla revoca del decreto ingiuntivo 4644/19 e salva quindi quanto in essa statuito in relazione alla riduzione dei compensi richiesti in relazione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'R.G. 2598/14 Tribunale di Firenze e alla procedura esecutiva della relativa sent. n. 484/2017, riformare per il resto l'impugnata sentenza n. 3133 /2022 emessa il ### dal Tribunale di Firenze giudice dott. ### per i motivi esposti in parte narrativa in accoglimento degli stessi e (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei magistrati: Dott.ssa ### rel. est., Dott.ssa ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta a ruolo al n. r.g. 2358/2022 promossa da: ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti appellante contro ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti e ### S.P.A. (p.iva ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### come da procura in atti appellati avverso la sentenza n. 3133/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data ###, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 6.5.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12.5.2025, pubblicata in data ###, sulle seguenti ### Per la Parte appellante: “### all'###ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via preliminare di rito, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 ut supra; in via principale nel merito e in accoglimento dell'odierno appello, per i motivi sopra esposti, ferma quanto disposto in sentenza di primo grado in merito alla revoca del decreto ingiuntivo 4644/19 e salva quindi quanto in essa statuito in relazione alla riduzione dei compensi richiesti in relazione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'R.G. 2598/14 Tribunale di Firenze e alla procedura esecutiva della relativa sent. n. 484/2017, riformare per il resto l'impugnata sentenza n. 3133 /2022 emessa il ### dal Tribunale di Firenze giudice dott. ### per i motivi esposti in parte narrativa in accoglimento degli stessi e dell'odierno appello, ferma la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4644/19: - accertare e dichiarare, che, per i motivi esposti e nel presente atto e come formulati in primo grado, non risulta dovuto dalla odierna opponete ### all'avvocato ### per il mandato (o i mandati) ad esso conferiti di cui in atti, alcun compenso professionale o comunque che il compenso risulta dovuto in misura inferiore (dovendo essere ulteriormente diminuito) rispetto a quanto liquidato (in parziale accoglimento dell'opposizione) nella sentenza impugnata; - condannare altresì (in via riconvenzionale), previo ogni più opportuno accertamento e pronuncia circa gli inadempimenti addebitabili allo stesso nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti, lo stesso convenuto Avv. ### al risarcimento del danno derivato in capo alla ### e consistente nei pregiudizi ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze e come liquidati dal Tribunale di Firenze e di cui in narrativa, danni da quantificarsi in separato apposito separato giudizio, salvo in ogni caso la liquidazione di un importo provvisionale; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di riproposizione e accoglimento della contestazione di controparte circa la proponibilità della richiesta di condanna generica, e previo accertamento e pronuncia circa l'inadempimento nello svolgimento dei medesimi mandati dell'Avv. ### e di cui appresso, condannare lo stesso al risarcimento del danno in favore di ### da quantificarsi nel corso del presente giudizio o in successiva fase dello stesso, anche in via equitativa o a mezzo apposita CTU (rispetto alla quale anche in tal senso si insiste), e, all'esito, compensare, anche parzialmente, le somme così liquidate, con il compenso che dovesse risultare ancora dovuto all'Avv. #### il convenuto al rimborso delle spese ed onorari di giudizio oltre accessori di legge. 
In via istruttoria, si insiste, per tuziorismo difensivo, per l'ammissione di tutti i mezzi di prova non ammessi, comprese la CTU e prove orali, così come formulate in capitoli in giudizio di primo grado con memoria ex art.  183, co VI, n. 2 c.p.c., quindi affinché questa Corte Voglia disporre in quanto dedotti, richiesti e non ammessi - senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio posto a carico di controparte - i seguenti mezzi istruttori: A. prova per testi, sui seguenti capitoli: I. DVC dalla metà del 2013 ### indicò all'Avv.  ### alcuni conti correnti della ### come quelli tenuto presso la BCC di ### e presso la ### spa al fine di procedere ad ogni azione esecutiva sugli stessi; II. DVC dalla prima metà del 2013 (e comunque dalla Sentenza della Corte d'Appello di Firenze che le riconosceva il diritto alla reintegra e ai danni) ### indico più volte all'Avv. ### le società F.lli Gambassi di #### e ### S.r.l. quali debitrici della ### in qualità di conduttrici o affittuarie della stessa e/o dei beni e mezzi aziendali; ### DVC ### sempre dall'inizio dell'anno dal 2013 e fino al 2018 ha sempre prodotto all'Avv. ### i bilanci annuali della ### S.r.l., corredati dei i relativi verbali di assemblea e relazioni dell'amministratore e delle visure ### (come, in parte documentato, doc. 15 e 16); IV. ### dal 2012 ha rappresentato più volte e in più occasioni all'Avv. ### che la ### S.r.l. aveva posto in liquidazione il suo asset, lo stato di cassa integrazione o mobilità dei dipendenti e nel 2013 ha specificamente evidenziato allo stesso che la ### aveva licenziato tutti i dipendenti, cui stava liquidando tutte le residue spettanze con i proventi della locazione/affitto del complesso immobiliare e con i profitti ricavati dalla lavorazione delle materie prime giacenti; V. ### nell'arco di tempo che va dal 2013 al maggio 2018, ha più volte espresso all'Avv. ### i propri timori sulla distrazione delle residue garanzie patrimoniali della ### VI. 
DVC che dal 2013 al 2018 ### hanno ha più volte richiesto all'Avv. ### di intraprendere azioni a tutela dei diritti e del credito riconosciuto nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 2013 anche, infine, tramite istanza di fallimento nei confronti della ### insistendo altresì che fosse indicato il collegamento tra la stessa, il ### e la società F.lli ### S.r.l.; VII. DVC l'Avv. ### dal 2013 e fino al 2018 (ossia alla revoca del mandato lui conferito), ha sempre rassicurato la ### sul fatto che, in ogni caso, tramite l'### le sarebbero stati riconosciuti e versati il TFR e le ultime tre mensilità nonché riconosciuti tutti i contributi pensionistici dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino a tutto il 2012; #### anche nel 2017 (in seguito alla sentenza che chiudeva il giudizio di opposizione al D.I.) ha insistito l'Avv.  ### affinché le azioni esecutive fossero dirette presso le ### e i C/C e presso la F.lli ### IX. DVC fu l'Avv. ### ad indicare alla ### il rag. ### quale professionista designato per effettuare i calcoli del danno essa riconosciuto nella sentenza n. 347/13 della Corte d'Appello di Firenze, chiedendo ella unicamente di farsi carico della consegna e ritiro presso lo ### dello stesso della documentazione; X. DVC che per i conteggi da lei elaborati nel novembre 2013, relativamente al danno derivante dall'illegittimo licenziamento della ### come pronunciato dalla Corte d'Appello di Firenze sez. lavoro con ### n. 347/13, (ed allegati al ricorso di cui al lett. D comparsa - n. 9 fasc. monitorio) lei ha ricevuto le indicazioni direttamente dall'Avv. ### XI. DVC lei non ha mai richiesto, per i conteggi di cui al precedente cap. X, il pagamento di alcuna prestazione alla #### DVC verso la metà fine di agosto 2019, il patronato ### richiedeva, per conto della ### il riconoscimento alla stessa e l'addebito al datore di lavoro ### del periodo contributivo 1.11.2007 - 31.12.2012, quale lavoratrice dipendete presso la stessa; ### Vero che l'istanza di cui al precedente capitolo veniva rigettata per intervenuta prescrizione del termine come da documenti in atti (doc.14). Si indicano quali testi, salvo altri 4 - ### residente in ### a #### sui capitoli dal I al IX; - ### con studio in #### sui capitoli X e XI; - ### di #### 43/a ### sui capitoli XII e ### B. 
Disporre, altresì, ### d'### affinché, previo esame e verifica degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, delle informazioni e della documentazione che il consulente stesso ritenga necessario e/o opportuno acquisire presso le parti e presso i terzi, in particolare ### e ### fallimentare (ed a ciò espressamente autorizzato), questi: - quantifichi il danno derivante dal mancato riconoscimento in capo alla ### e/o mancato addebito nei confronti del datore di lavoro ### S.r.l., da parte dell'### dei contributi previdenziali ed assistenziali e diritti che sarebbero stati ella dovuti a seguito di reintegra, per il periodo riconosciuto dalla sentenza n. 413/13 del 14.03.2013 della Corte di Appello di ### Lavoro (doc. D comparsa e n.4 in ricorso per D.I. di controparte), e ad essa non riconosciuti per prescrizione/decadenza (derivante dall'omissione degli adempimenti cui parte convenuta era tenuta come da mandati conferiti e in atti); ### da valutarsi in relazione ai benefici economici di cui la stessa avrebbe usufruito, sia con riferimento al trattamento pensionistico, sia con riferimento all'accesso al ### di ### e ai relativi indennizzi, trattamenti e benefici economici (### mensilità non percepite e/o altro).” Per la Parte appellata ### “###ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis, - in via preliminare: - respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata; - dichiarare inammissibile l'appello ex art 348 bis c.p.c.; - dichiarare la domanda riconvenzionale e la relativa domanda subordinata della sig.ra ### respinte in sentenza, infondate oltre che inammissibili e improcedibili in quanto non riproposte in sede di appello così come formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. - dichiarare inammissibili la nuova domanda riconvenzionale e la nuova domanda in via subordinata formulate in questa sede come specificato sub. 2) - nel merito: rigettare l'impugnazione della sig.ra ### e confermare la sentenza del Tribunale di ### n. 3133/2022. - Nella denegata ipotesi in cui venga accolto l'appello in ordine alla prima domanda riconvenzionale ad un risarcimento del danno generico da quantificarsi in separato giudizio, condannare comunque la sig.ra ### a pagare all'avvocato ### il suo credito come statuito nella sentenza impugnata; - ### denegata ipotesi in cui venga accolto l'appello in ordine alla nuova domanda riconvenzionale ad un risarcimento del danno generico da quantificarsi in separato giudizio salvo la liquidazione di un importo provvisionale, condannare comunque la sig.ra ### a pagare all'avvocato ### il suo credito come statuito nella sentenza impugnata; - dichiarare che l'assicurazione ### S.p.A. è tenuta a manlevare l'avvocato ### da ogni pretesa della sig.ra ### condannando la stessa a rifondere alla sig.ra ### quanto sarà eventualmente tenuto a pagare alla sig.ra ### nel futuro ed eventuale separato giudizio di quantificazione del danno o a titolo provvisionale. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cap ed iva del presente giudizio.” Per la Parte appellata ### S.p.A.: “###ma Corte adita: - in via preliminare di rito, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata non sussistendone i presupposti; - in via principale, respingere l'atto di appello promosso dalla sig.ra ### in quanto infondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 3133/2022 del 9.11.2022 del Tribunale di ### Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio.” ### atto di citazione ritualmente notificato, ### aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4644/2019 emesso dal Tribunale di ### in data ### (con il quale il predetto Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'avv. ### della somma di euro 53.488,23, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso professionale), al fine di ottenere la declaratoria di nullità e la revoca del decreto ingiuntivo o dell'insussistenza della pretesa creditoria per l'attività difensiva svolta in suo favore nel contenzioso insorto contro la ### s.r.l. (già ### s.r.l.) a seguito dell'illegittimo licenziamento, che si era articolata: a) dinanzi alla Corte di Appello di #### R.G.A. 661/2012; b) nella fase esecutiva a seguito della sentenza n. 347/2013 della Corte d'Appello di #### c) nel ricorso per ### n. R.G. 1638/2014, sulla base della sentenza 347/2013 della Corte d'Appello di #### nonché nella successiva ### a ### n. R. G. 2598/2014; d) nella fase esecutiva a seguito della sentenza n. 484/20 17 del Tribunale di #### ed e) dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, ### R.G. 16691/2013, nonché la condanna dell'opposto alla ripetizione degli acconti versati. 
La medesima aveva, inoltre, proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere, previa declaratoria dell'inadempimento dell'avv. ### nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti, la condanna del medesimo al risarcimento del danno da lei subito rispetto ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di Appello di ### n. 347/2013 e liquidati dal Tribunale di ### con la sentenza 484/2017, da quantificarsi in separato apposito giudizio, nonché, in subordine, nell'ipotesi, in cui fosse stato riconosciuto in favore dell'opposto, anche parzialmente, il diritto ad un compenso, la condanna del medesimo a tenerla manlevata dal pagamento o saldo di tali somme, fino all'integrale ristoro dei danni da lei subiti. 
A fondamento dell'opposizione, la ### aveva dedotto che: 1) aveva contestato espressamente l'operato professionale svolto dall'avv. ### revocando al medesimo il mandato conferitogli, in quanto, nell'ambito del contenzioso giudiziale predetto, pur essendo stato accertato a suo favore un credito di lavoro da illegittimo licenziamento per oltre 200.000,00 euro ed il diritto alle regolarizzazioni contributive per 62 mesi, tale credito non era stato mai ottenuto, né risultava essere neanche parzialmente ottenibile, essendo stati ad essa negati pure i possibili interventi dell'### e le regolarizzazioni contributive in quanto prescritte (successivamente all'emissione del provvedimento che le riconosceva); 2) nessuna concreta misura volta a preservare l'esercizio e/o l'esecuzione del diritto riconosciuto nella sentenza n. 347/13 della Corte territoriale toscana, era stata tempestivamente posta in essere dall'avv. ### che aveva così vanificato il risultato ottenuto con la sentenza d'appello, procurandole un ingente danno; 3) l'avv. ### aveva presentato dei preventivi di parcella sulla base dei quali aveva concordato con lei, sia per il giudizio di appello che per le prime fasi del giudizio di opposizione al D.I., compensi sostanzialmente minori rispetto a quelli dal medesimo pretesi nel ricorso per decreto ingiuntivo; 4) gli acconti pagati, documentati e non contestati, non erano stati detratti dall'importo richiesto, che risultava determinato in mondo complessivo dall'ordine professionale (senza detrazione degli acconti) e la somma richiesta e liquidata dal decreto ingiuntivo opposto era stata calcolata su tale intero importo, senza tener conto degli acconti dichiarati e riportati dal ### (che non sono oggetto di contestazione). 
In particolare, nell'ambito dell'opposizione, con riguardo ai singoli giudizi nei quali l'avv. ### aveva espletato l'attività professionale in questione, la ### aveva dedotto che: i) in relazione alle prestazioni inerenti al giudizio avanti alla Corte di Appello di ### procedimento R.G. n. 661/2012, da parte del convenuto vi era stata, in considerazione del notevole importo del danno e della retribuzione corrispondente (oltre 200.000,00 euro), “la mancata richiesta, in seno a tale procedimento e successivamente all'emissione della sentenza definitiva del grado, di misure volte a tutelare l'ingente credito ad essa riconosciuto”, quali la richiesta di condanna al pagamento di provvisionale ex art. 278 cpc.; ii) con riferimento alle “### inerenti alla fase esecutiva”, era da escludere l'utilità di un'azione esecutiva promossa nel 2013 “su beni mobili prima presso la sede errata poi presso la sede legale del debitore, che nel frattempo aveva cessato e che aveva affittato sia l'azienda che il capannone e i cui beni materiali erano, peraltro, già stati tutti venduti in un'asta giudiziaria del Tribunale di ### a metà gennaio del 2010 (tutti elementi risultanti dalla ### dai bilanci pubblicati); iii) quanto alle prestazioni inerenti al ricorso per decreto ingiuntivo e successiva opposizione, l'avv. ### aveva ingiustificatamente atteso oltre 1 anno (da marzo 2013 a aprile 2014) prima di provvedere con il ricorso nel quale aveva, altresì, omesso di richiedere la provvisoria esecuzione ex art.  642 c.p.c.; iv) con riferimento alle “### relative alla fase esecutiva della sentenza n. 484/2017 del Tribunale di ### definitiva del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 753/2014”, l'avv. ### non aveva effettuato il pignoramento dei conti correnti della società ### srl, dei quali aveva fornito gli esatti estremi (BCC di ### spa e ### spa), conti sui quali risultavano ancora transitare cospicue somme o quello presso terzi, quali la società ### srl e la ditta F.lli Giambassi, affittuari e conduttori e quindi debitori della ### v) riguardo alla “### e ricorso incidentale in Corte di Cassazione R.G.  16691/2013”, il professionista non si era attenuto agli obblighi informativi circa “la proposizione del ricorso incidentale in relazione al mancato riconoscimento da parte della Corte di Appello del danno da demansionamento”; vi) l'avv. ### aveva omesso di presentare l'istanza richiesta e pur la comunicazione all'### “circa l'omesso versamento da parte della ### srl degli oneri contributivi per il periodo dell'illegittimo licenziamento”, cagionando in tal modo “un danno corrispondente all'omesso versamento di contributi in corrispondenza di ben 66 mensilità comprese le tredicesime o, piuttosto, la perdita del corrispondente trattamento pensionistico (sia in termini economici che temporali) oltreché del TFR e delle ultime 3 mensilità, di cui ella avrebbe potuto beneficiare (anche per accesso al fondo di garanzia) se la sentenza fosse stata in tal senso eseguita e un istanza richiesta o comunicazione in tal senso fossero state effettuate presso l'INPS”. 
Inoltre, aveva eccepito che tra lei ed l'avv. ### fossero stati pattuiti (per iscritto) specifici compensi, inferiori a quelli richiesti al professionista e liquidati con il ricorso monitorio e ciò in particolare in ordine: vii) al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di cui all'R.G. n. 2598/2014 del Tribunale di ### nel quale, nel novembre 2014, con riferimento alle prime due fasi (esame e studio - introduttiva) avevano concordato il complessivo compenso di €.1.500,00, oltre IVA e CPA (doc. 7 e doc. 8), inferiore a quello richiesto con il ricorso monitorio e viii) al giudizio di appello (R.G. n. 661/2012 Corte d'###, per il quale il compenso per l'intero giudizio era stato concordato in €. 4.200,00 (oltre ### e s.g.) come da preventivo redatto dallo stesso avv. ### in data 22 marzo 2013 e successivamente confermato (doc. 7), invece che nell'importo poi preteso di €. 11.400,00 (oltre ### e accessori)”. 
Infine, la ### aveva dedotto che: ix) con riferimento al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo RG. n. 2598/14, dinanzi al Tribunale di ### gli importi richiesti per le fasi trattazione e istruttoria e decisionale dovevano essere ridotti del 30%, in quanto non si era tenuto conto che l'oggetto e la materia di tale procedimento (ossia il risarcimento del danno da illegittimo licenziamento) erano già state oggetto di precedente giudizio in cui era stato pattuito il corrispettivo delle attività difensive (“Non possono esservi dubbi, infatti, che il giudizio di opposizione risultasse la mera contestazione della liquidazione del danno già giudicato nei procedimenti di primo e secondo grado e riconosciuto nella sentenza della Corte di ### 347/2013 ed in particolare in merito all'arco temporale nel quale doveva determinarsi tale calcolo.  ### rispetto a tale questione è stata accolta ed era prevedibile che lo fosse, posto che il datore di lavoro aveva cessato la propria attività il ###; è da ritenere che, se il calcolo si fosse basato sul termine finale corretto (ossia il ###), non solo l'opposizione sarebbe stata rigettata ma probabilmente non sarebbe neppure stata proposta)”; x) il compenso richiesto per il procedimento esecutivo intentato nel 2017 in relazione alla sent. n. 484/2017 del Tribunale di ### sez. ### in relazione al quale l'avv. ### aveva emesso parcella per c.a. 6.500 euro, oltre ad essere sproporzionato e non trovare riscontro rispetto alle tariffe del DM 55/14, risultava non dovuto, trattandosi di procedimento che, oltre a risultare palesemente inutile e infondato, di fatto non si è mai incardinato, non essendosi minimamente concretizzato, come palesemente prevedibile, (tanto più utilizzando la dovuta perizia) alcun pignoramento ed essendosi di fatto esaurite le prestazioni professionali nella formulazione del precetto con la consegna dello stesso e del titolo all'ufficiale giudiziario e il ritiro, presso il medesimo, degli stessi atti unitamente al verbale di esito negativo” e xi) di aver nel tempo versato acconti “ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle, in parte documentati (doc. 7, 8, 9) e, in parte, non documentati”; Si era costituito in giudizio l'avv. ### che aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, nonché della domanda riconvenzionale e di quella avanzata in via subordinata dalla ### Il medesimo aveva, inoltre, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la ### S.p.A. per essere dalla stessa manlevato in ipotesi di condanna. 
Autorizzata dal giudice la chiamata in causa, si era costituita in giudizio anche la predetta compagnia assicurativa, che aveva chiesto il rigetto delle domande riconvenzionali attoree. 
La causa era stata istruita attraverso produzioni documentali, non essendo state ammesse le prove per interrogatorio e per testi richieste dall'opponente ed era stata decisa dal Tribunale di ### con sentenza n. 3133/2022, pubblicata in data ###, il predetto Tribunale aveva: 1) revocato il decreto ingiuntivo opposto; 2) condannato l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 42.888,37, oltre interessi legali di mora dal 2.11.2019; 3) compensato tra le parti le spese di lite nella misura pari ad 1/5; 4) posto a carico dell'opponente la restante quota dei 4/5 delle spese di lite e di quelle del procedimento monitorio e 6) condannato l'opponente al pagamento in favore della terza chiamata delle spese di lite. 
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue.   “…l'opposizione proposta risulta meritevole di accoglimento limitatamente ai motivi inerenti alla quantificazione dei compensi spettanti al professionista per l'attività prestata. 
In particolare, si ritiene che i compensi debbano essere liquidati ai valori minimi - per il complessivo importo di euro 6.888,00 (Fase di studio della controversia:€ 2.268,00; Fase introduttiva del giudizio:€ 810,00; ### istruttoria e/o di trattazione: € 1.785,00; ### decisionale:€ 2.025,00) - con riferimento all'attività professionale espletata in relazione al procedimento di opposizione sub c), avuto riguardo alla non particolare difficoltà e complessità della pratica, trattandosi sostanzialmente di una vicenda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta unicamente in punto di quantum, come emerge altresì dalla note finali autorizzate depositate dall'avv. ### (cfr. doc. 14 fasc. proc. monitorio, pag.12), nonché dalla stessa sentenza che ha definito il giudizio (cfr. doc. 15 fasc. proc. monitorio). 
Rispetto, dunque, alla parcella sub doc. 17 fasc. monitorio, si perviene ad un totale complessivo di euro 8.050,41. Sommando tale importo con quello di euro 1615,22 di cui alla notula 18 fasc. monitorio relativa al procedimento monitorio, si ottiene la somma di euro 9.665,63. 
Inoltre, per quanto concerne il procedimento esecutivo sub d), si ritiene che i compensi debbano essere liquidati ai valori minimi - con riconoscimento, dunque, del complessivo importo di euro 1045,00 per le fasi di studio (euro 555,00) e istruttoria/trattazione (euro 490,00) - tenuto conto della non particolare difficoltà e complessità della pratica, quale emerge dalla lettura dell'atto di precetto sub doc.18 fasc. proc. monitorio, nonché in ragione del mancato conseguimento di un risultato utile per la cliente. 
Rispetto, quindi, alla parcella sub doc. 20 fasc. monitorio, si ottiene un totale complessivo di euro 1091,24. 
Per il resto l'opposizione è infondata. 
Riguardo al motivo sub i, l'attrice non ha dimostrato che nel giudizio dinanzi alla Corte di ### di ### ricorressero le condizioni per la pronuncia di una condanna al pagamento di provvisionale ex art. 278 cpc., la quale presuppone l'accertamento della sussistenza di un diritto, nonché la valutazione circa il raggiungimento della prova su una certa quantità del danno (cfr. Cass. n. 927 del 16/02/1989). 
Né v'è prova che tale iniziativa avrebbe comunque consentito di conseguire un risultato utile per la “creditrice” ### stante l'esito infruttuoso delle successive azioni intraprese per il recupero del credito de quo. 
Risulta, in ogni caso, documentato che il professionista convenuto si è concretamente attivato per la presentazione dell'istanza di fallimento nei confronti della società debitrice dell'attrice (circa la mancata presentazione dell'attrice allo studio del convenuto per sottoscrivere il mandato per l'istanza di fallimento doc. B). 
Quanto alla deduzione sub iii, la stessa è infondata, atteso che risulta per tabulas che l'avv. ### nel relativo giudizio ha richiesto la concessione della provvisoria esecuzione in relazione al provvedimento monitorio (verbale di udienza del 5 febbraio 2015 sub doc. F fascicolo parte opposta). 
Riguardo al motivo sub iv, è sufficiente osservare che non è dimostrato che l'attrice abbia fornito l'indicazione degli estremi degli asseriti conti correnti della società ### srl, BCC di ### spa e ### spa, necessari per poter procedere con il pignoramento presso terzi. 
Riguardo all'eccezione sub v, posto che la sig.ra ### ha sottoscritto il mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale (cfr. doc. 8 fasc. proc. monitorio), si deve ritenere che la stessa sia stata senz'altro informata in ordine alla presentazione del ricorso incidentale, proposto in relazione al mancato accoglimento da parte della Corte di ### di ### della domanda di risarcimento del danno per demansionamento, ciò fermo restando che dalla notula sub doc.25 si evince come la redazione di detto ricorso incidentale non abbia determinato alcun aumento dei compensi richiesti, rispetto a quelli spettanti per la costituzione nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte. 
Con riferimento al motivo di opposizione sub vi, non v'è prova che alcun mandato sia stato conferito al professionista dalla sig.ra ### per la gestione della posizione dell'attrice con l'### Per quanto concerne le eccezioni sub vii e viii, non risultano dimostrati gli asseriti accordi sui compensi, considerato che i docc. 7 ed 8 fasc. parte attrice costituiscono meri progetti di notula, ovvero parcelle per il pagamento dei compensi, le quali non hanno carattere vincolante, salvo che le stesse siano conformi ad un pregresso accordo od espressamente accettate dal cliente (cfr. Cass. 6454/2008 e n. 2575/2018), ipotesi quest'ultima che non ricorre nella specie, mancando l'espressa accettazione da parte della sig.ra ### e la prova di un pregresso accordo. 
Non è stato, infine, dimostrato che l'attrice abbia nel tempo versato al convenuto acconti “ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle” (motivo di opposizione sub xi) di cui il convenuto ha tenuto conto in sede di presentazione del ricorso monitorio. 
Non può, inoltre, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, atteso che, da un lato, alla stregua delle risultanze di causa risulta che l'avvocato ### abbia correttamente svolto l'attività professionale in favore della sig.ra ### dall'altro, non è stata fornita la prova che il mancato recupero delle somme di cui alla sentenza 484/2017 del Tribunale di ### sia riconducibile alla condotta dell'opposto. 
Quanto alla domanda proposta in subordine, la stessa è in tutta evidenza inammissibile non essendo, neppure in astratto, configurabile un'ipotesi in cui il soggetto riconosciuto come creditore sia chiamato a “mallevare” il debitore. 
In definitiva, se, per un verso, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo, per altro verso, l'attrice va condannata al pagamento in favore del convenuto della complessiva somma di euro 42.888,37, di cui: a. euro 16.633,97 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. dinanzi alla Corte di ### di #### R.G.A. 661/2012) b. euro 570,85 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. - ### esecutiva a seguito della sentenza n. 347/2013 della Corte d'### di #### c. euro 9.665,63 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. - Ricorso per ### n. R.G. 1638/2014, sulla base della sentenza n. 347/2013 della Corte d'### di #### nonché successiva ### a ### n. R. G. 2598/2014; d. euro 1.091,24 in relazione al procedimento ### / ### s. r.l. - ### esecutiva a seguito della sentenza n. 484/20 17 del Tribunale di #### e. euro 14.926,68 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, ### R.G. 16691/2013. 
In ordine a tale importo di 42.888,37, vanno computati gli interessi legali di mora dal 2-11-2019, data di notifica del provvedimento monitorio ### altra questione è assorbita. Le spese di lite vengono compensate per 1/5, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione, che vede il riconoscimento in favore dell'opposto di un importo, il quale risulta ridotto di circa il 20% rispetto a quello di cui al provvedimento monitorio. La restante quota di spese di lite, liquidata come in dispositivo alla stregua dei parametri del DM 55/2014 (scaglione da € 26.001 a € 52.000), viene posta a carico di parte attrice in ragione della soccombenza prevalente. Sulla base dei medesimi criteri, le spese del procedimento monitorio vanno poste a carico dell'attrice nella misura dei 4/5. Quanto alla pronuncia sulle spese di lite, in relazione al giudizio subordinato di garanzia introdotto dal convenuto nei confronti della terza chiamata, occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute dal terzo chiamato in causa devono essere poste a carico della parte chiamante solo nell'ipotesi in cui la chiamata in causa risulti palesemente arbitraria o infondata; diversamente le spese devono essere poste a carico della parte attrice soccombente (cfr. tra le altre Cass. ### n. 8363 del 8.4.2010; Cass. ### n. 12301 del 10.6.2005).  ### specie, con riguardo alla chiamata in causa di ### non ricorrono i presupposti indicati - palese infondatezza o arbitrarietà - tenuto conto che la domanda di manleva proposta dall'opposta risulta fondata su una polizza assicurativa per responsabilità professionale (cfr. docc. 1-2 fasc. terza chiamata). 
Tanto premesso, le spese di lite sostenute dalla terza chiamata, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014, devono essere poste a carico di parte attrice, secondo il principio di soccombenza.”. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto appello avverso tale sentenza, impugnando la stessa con quattro motivi di gravame (con i quali ha dedotto: 1) l'erronea pronuncia in ordine alla determinazione dei compensi professionali e degli acconti versati; 2) l'errata applicazione degli art. 112, 113, 115 in relazione a punti decisivi della controversia nonché dell'art. 113 in relazione agli art. 1176, II co., 1218 e 1223, 1226 e 2236 c.c. 3) la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; degli art. 115, 116 e 113 c.p.c. in relazione agli art. 1176, II co., 1218, 1223, 1226 e 2236 c.c. e 4) l'errata applicazione degli art. 183, 7° comma e dell'art. 244 c.p.c. , degli art. 115 e 116 c.p.c.)
Si è costituito in giudizio ### che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348, nonché l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della domanda formulata in via subordinata ed in via riconvenzionale dalla ### nell'atto di citazione in appello, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello. 
Si è costituita in giudizio la ### S.p.A. (di seguito ###, che ha chiesto anch'essa il rigetto dell'appello. 
All'udienza collegiale del 6.5.2025, svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 12.5.2025, pubblicata in data ### e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rigettata l'eccezione ex art 348 c.p.c., formulata dall'appellato ### atteso che la locuzione “non ha una ragionevole possibilità di essere accolto” va intesa nel senso che l'operatività del filtro deve essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie. 
Va, invece, accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. formulata sempre dal predetto appellato in ordine alla domanda avanzata dalla ### in via subordinata, nell'atto di citazione in appello. 
Ed invero, con riferimento a detta domanda (del seguente tenore letterale: “in via subordinata, nella denegata ipotesi di riproposizione e accoglimento della contestazione di controparte circa la proponibilità della richiesta di condanna generica, e previo accertamento e pronuncia circa l'inadempimento nello svolgimento dei medesimi mandati dell'Avv. ### e di cui appresso, condannare lo stesso al risarcimento del danno in favore di ### da quantificarsi nel corso del presente giudizio o in successiva fase dello stesso, anche in via equitativa o a mezzo apposita CTU (rispetto alla quale anche in tal senso si insiste), e, all'esito, compensare, anche parzialmente, le somme così liquidate, con il compenso che dovesse risultare ancora dovuto all'Avv. ###”), si osserva che la stessa è del tutto diversa da quella formulata nell'atto di citazione in opposizione, in quanto, mentre in quella formulata in appello la ### ha chiesto di essere risarcita del danno subito, al contrario in quella formulata nell'atto di citazione in opposizione, la medesima aveva chiesto di essere “mallevata” dall'opposto (“ in via subordinata nella denegata e contestata ipotesi, il giudice dovesse riconoscere all'Avv. ### anche parzialmente, il diritto ad un compenso, salva ed impregiudicato ogni diritto di impugnazione al riguardo, condannare lo stesso a tenere mallevata dal pagamento o saldo di tali somme, fino all'integrale ristoro dei danni subiti alla stessa attrice opponente.”), richiesta che, peraltro, era stata espressamente dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado (“### alla domanda proposta in subordine, la stessa è in tutta evidenza inammissibile non essendo, neppure in astratto, configurabile un'ipotesi in cui il soggetto riconosciuto come creditore sia chiamato a “mallevare” il debitore.”).   In relazione alla domanda riconvenzionale, va, invece, osservato che quella formulata in appello (“condannare altresì (in via riconvenzionale), previo ogni più opportuno accertamento e pronuncia circa gli inadempimenti addebitabili allo stesso nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti, lo stesso convenuto Avv. ### al risarcimento del danno derivato in capo alla ### e consistente nei pregiudizi ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di ### di ### e come liquidati dal Tribunale di ### e di cui in narrativa, danni da quantificarsi in separato apposito separato giudizio, salvo in ogni caso la liquidazione di un importo provvisionale”) è sostanzialmente uguale a quella avanzata in primo grado (“in via riconvenzionale, previa ogni più opportuno accertamento e pronuncia circa le negligenze e imperizie professionali addebitabili al convenuto avv. ### nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti e di cui in narrativa, condannare lo stesso al risarcimento del danno derivante in capo alla ### rispetto ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di ### di ### e liquidati dal Tribunale di ### e di cui in narrativa, danni da quantificarsi in separato apposito giudizio”), su cui il giudice di primo grado aveva già statuito in sentenza nel seguente modo: “Non può, inoltre, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, atteso che, da un lato, alla stregua delle risultanze di causa risulta che l'avvocato ### abbia correttamente svolto l'attività professionale in favore della sig.ra ### dall'altro, non è stata fornita la prova che il mancato recupero delle somme di cui alla sentenza 484/2017 del Tribunale di ### sia riconducibile alla condotta dell'opposto.”, con una pronuncia che è stata sostanzialmente impugnata con il terzo motivo di gravame. 
Ciò detto, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere: 1) non provato l'accordo asseritamente raggiunto tra lei e l'avv. ### in ordine all'ammontare dei compensi professionali spettanti per le prime due fasi dell'opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'R.G.  2598/2014 e del giudizio d'appello presso la Corte territoriale ### nonostante l'avvenuta produzione dei doc. 7 ed 8, che confermavano la sussistenza degli accordi intercorsi in precedenza tra le parti e che, in particolare, la natura di preventivo del doc. 8, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 247/2012 e la sua accettazione, emergesse dal contestuale versamento integrale dell'acconto richiesto; 2) non dimostrato l'avvenuto versamento di acconti ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle, nonostante che ella avesse contestato l'omessa detrazione dall'importo richiesto degli acconti già versati e non contestati (e non la mancata detrazione di “ulteriori” acconti) e 3) provate, in ragione dell'avvenuta sottoscrizione del mandato, le informazioni relative alla necessità di presentare il ricorso incidentale in relazione al mancato accoglimento da parte della Corte di ### di ### della domanda di risarcimento del danno per demansionamento (che, a dire dell'appellante, pur non avendo determinato un aggravio dei compensi aveva, tuttavia, comportato, stante l'avvenuto rigetto dello stesso, il pagamento delle spese di lite). 
Il motivo è infondato. 
Ed invero, in relazione al primo rilievo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2233, comma 3, c.c. (come sostituito dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006), l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense), che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 13) quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c. (cfr. Cass. civ. 24.10.2023 n. 29432; 13.4.2023 n. 16383/23 e 12.1.2023 n. 717). 
Tanto ricordato, si osserva che i doc. 7 ed 8 riproducono due progetti di notule (ovvero documenti non fiscali aventi la funzione di specificare l'attività professionale svolta e comunicare al cliente il totale del compenso dovuto per la stessa, prima dell'emissione della fattura definitiva) e non l'accordo ex artt. 2233 c.c., per cui, poiché le notule sono redatte in base all'accordo sul compenso già raggiunto tra le parti, non possono essere ritenute equipollenti allo stesso, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, tanto che, in mancanza dell'accordo scritto, il compenso spettante al professionista va determinato in base ai parametri forensi ministeriali. 
In ordine al secondo rilievo, si osserva che la mancata detrazione di ulteriori acconti era stata espressamente dedotta dalla difesa della ### a pag. 17 dell'atto di citazione in opposizione (“### ha inoltre versato acconti in relazione alle pratiche e prestazioni di cui al decreto, ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle, in parte documentati (doc. 7, 8, 9) e, in parte, non documentati, per i quali ultimi si di dovrà far ricorso alle prove orali; acconti che tutti, ovviamente, dovranno esser considerati e scomputati da qualsiasi compenso il professionista possa pretendere e venir lui riconosciuto”) e che l'avvenuta detrazione, da parte del giudice di primo grado, degli acconti già versati dalla ### in corso di causa emerge chiaramente dalle somme liquidate, che corrispondono all'importo delle notule in cui erano stati riportati gli importi delle somme date in acconto dalla ### (vd doc. 27 del fascicolo del monitorio), mentre, in relazione al terzo rilievo, si evidenzia che la necessità di proporre il controricorso (e non il ricorso incidentale) sottolineata dall'avv.  ### era legata alla possibilità di difendersi in giudizio ex art. 370 del c.p.c. (che prevede che, non presentando il controricorso, non si possono presentare le memorie ma solo partecipare all'udienza di discussione); che il ricorso incidentale non aveva comportato alcun aggravio di spese per la ### e che la decisione della Corte di cassazione di compensare le spese di lite tra le parti, a seguito del rigetto del ricorso incidentale, in ragione della soccombenza reciproca non poteva essere imputata al difensore (e, comunque, la stessa non aveva determinato l'obbligo del pagamento di spese di soccombenza).   Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di: 1) ritenere non provata la ricorrenza, nel giudizio dinanzi alla Corte di ### di ### delle condizioni per la pronuncia di una condanna al pagamento di provvisionale ex art. 278 c.p.c.., nonostante che vi fossero i presupposti per l'accoglimento; 2) ritenere infondata l'eccezione circa la mancata richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in seno al ricorso, nonostante che l'eccezione si riferisse all'istanza ex art.  642 c.p.c. e non a quella ex art. 648 c.p.c. esaminata dal giudice; 3) omettere la pronuncia in ordine alla doglianza relativa alla mancata attivazione, a seguito della emissione della sentenza della Corte d'### di procedure volte alla tutela del credito e delle garanzie patrimoniali, nonostante che fosse stato conferito all'avvocato mandato per la tutela del diritto e recupero del credito; 4) omettere la pronuncia in ordine alla doglianza relativa alle due procedure esecutive tentate dal legale (effettuata, la prima, presso indirizzi errati ed entrambe inutili in quanto volte a pignorare beni mobili presso sedi ove non si svolgeva più attività da parte del debitore ### s.r.l.) ed alla mancata proposizione di procedure esecutive di pignoramento ed esecuzione nei confronti dei terzi creditori della ### s.r.l., terzi indicati quali clienti di ben individuate banche (es. la società ###, nonostante l'avvenuta liquidazione di compensi al professionista per le procedure esecutive contestate; 5) ritenere che il professionista avesse tempestivamente attivato la procedura fallimentare nei confronti della ### s.r.l. e 6) ritenere non provato che fosse stato conferito mandato al professionista per la gestione della sua posizione con l'### nonostante che il ### già dalla pronuncia della Corte di ### ed in seno allo stesso mandato, avesse il dovere di tutelare tale diritto alla regolarizzazione contributiva, nonché i poteri e gli strumenti per dare esecuzione tempestiva a tale diritto e sentenza, sia per effettuare un intervento ed esigere tale regolarizzazione presso il debitore e presso L'### Il motivo è infondato. 
Ed invero, con riferimento ai primi due rilievi contenuti in detto motivo di gravame, si osserva che, in relazione al primo, la sussistenza dei presupposti necessari per l'accoglimento dell'istanza di provvisionale ex art. 278 c.p.c. ed in particolare, quello della certezza del danno non era affatto evidente, atteso che il ricorso proposto dalla ### nei confronti del ### era stato rigettato in primo grado; che la sentenza della Corte di ### che aveva riformato la pronuncia del Tribunale (peraltro, intervenuta nel 2013) era stata, poi, impugnata dalla società soccombente con ricorso per cassazione e che, a seguito della sentenza della Corte di ### e sulla base del calcolo di un commercialista incaricato dalla ### l'avv. ### aveva richiesto un decreto ingiuntivo che in sede di opposizione il Tribunale di ### non aveva reso provvisoriamente esecutivo, tanto che si era dovuto procedere nel giudizio di merito, mentre, in relazione al secondo, che, nell'atto di citazione in opposizione, la ### - contrariamente a quanto sostenuto - si era lamentata anche della mancata presentazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e che, in ogni caso, l'affermazione della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'eventuale istanza ex art. 642 c.p.c., risultava sostenuta da argomentazioni apodittiche e generiche. 
In relazione, inoltre, al terzo e quarto rilievo - premesso che, dalla documentazione in atti (vd doc. 15 del fascicolo di parte ### la ### in liquidazione s.r.l. risultava aver venduto i beni strumentali ed il magazzino già nel 2010, nonché proceduto all'azzeramento dell'organico nel 2012 - si osserva che i poteri conferiti all'avv. ### con la procura sottoscritta in occasione del ricorso in appello, non determinavano alcun automatismo in relazione alle ulteriori iniziative procedurali da intraprendere [nel senso che ogni iniziativa (anche la promozione di procedure esecutive) dovevano essere concordate con il cliente]; che l'avv.  ### aveva, comunque, promosso delle procedure esecutive, a seguito della citata sentenza della Corte di ### nei confronti della società in liquidazione e che, comunque, le procedure esecutive non potevano essere utilmente proposte prima dell'effettiva determinazione del quantum spettante alla ### (avvenuta con la sentenza emessa dal Tribunale di ### con la sentenza n. 484/17, pubblicata in data ###), per cui, stante assenza di prove da parte della ### in ordine ad accordi specifici tra lei ed il professionista in circa la strategia da seguire per ottenere il pagamento di quanto riconosciuto dalla Corte in suo favore e la presenza di azioni esecutive (il cui risultato negativo non era imputabile al professionista, atteso che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzo e non di risultato), l'omissione della pronuncia al riguardo, da parte del giudice di primo grado, va interpretata alla stregua di un rigetto implicito della domanda. 
Riguardo, poi, al quinto ed al sesto rilievo, si evidenzia, con riferimento al primo, che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'avv. ### aveva dimostrato, mediante lo scambio di e-mail con la ### (doc. B del fascicolo di parte del ###, di aver predisposto la istanza di fallimento della società del fratello della medesima già nel 2018 e che la stessa non era stata poi depositata in quanto non sottoscritta dalla cliente, che non si era presentata in studio e non aveva neanche versato il corrispettivo pattuito e che aveva poi revocato il mandato. Detta circostanza, peraltro, affermata anche nella sentenza impugnata (“..Risulta, in ogni caso, documentato che il professionista convenuto si è concretamente attivato per la presentazione dell'istanza di fallimento nei confronti della società debitrice dell'attrice (circa la mancata presentazione dell'attrice allo studio del convenuto per sottoscrivere il mandato per l'istanza di fallimento doc. B)”.), non è stata contrasta da alcun elemento probatorio contrario, nonché, con riferimento al secondo, che la ### non aveva mai provato di aver conferito al ### l'incarico di controllare e gestire la sua posizione ### al fine della regolarizzazione dei contributi previdenziali per il periodo riconosciuto nella sentenza n. 347/2013 della Corte di ### di ### (che, infatti, risulta essere stato espletato dal nuovo difensore a cui era stato dato specifico mandato).   Non si procede all'esame del terzo motivo di gravame (con il quale l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di non ravvisare gli inadempimenti contestati al ### omettendo, di conseguenza di pronunciarsi in ordine alle diminuzioni dei compensi ed ai danni a lei derivati, in accoglimento della domanda riconvenzionale), in quanto assorbita nella presente decisione. 
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere inammissibili le istanze istruttorie. 
Il motivo è inammissibile, atteso che l'appellante, in violazione dell'art. 342 c.p.c., nuova formulazione, non ha avanzato alcuna specifica critica alle argomentazioni offerte dal giudice di primo grado per rigettare le istanze (“per quanto concerne le istanze istruttorie reiterate dall'opponente … i capitoli di prova orale articolati dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 cpc. sono formulati in modo generico (cfr cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) per mancata univoca collocazione nel tempo e nello spazio del fatto oggetto di detti capitoli1, od inerenti a circostanze irrilevanti (cfr. cap. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 e 13) od inammissibili ex art. 2721 c.c. (cfr. 6 e 7)”, essendosi limitata a negare le stesse, affermando apoditticamente e genericamente che i capitoli di prova erano, invece, stati formulati su circostanze rilevanti e pertinenti e con specifica allegazione dei fatti e del tempo. 
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore indeterminabile (complessità bassa) del decreto del della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), esclusa la fase istruttoria che non risulta svolta. 
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.  P. Q. M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza 3133/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide: - rigetta l'appello e condanna ### alla rifusione delle spese sostenute da ### e dalla ### S.p.A. nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 6.946,00 in favore di ciascun appellato (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge. 
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.   Così decisa in ### il #### est.   (dr.ssa #### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni

causa n. 2358/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Santese Carla

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