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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei magistrati: Dott.ssa ### rel. est., Dott.ssa ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta a ruolo al n. r.g. 2358/2022 promossa da: ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti appellante contro ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti e ### S.P.A. (p.iva ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### come da procura in atti appellati avverso la sentenza n. 3133/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data ###, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 6.5.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12.5.2025, pubblicata in data ###, sulle seguenti ### Per la Parte appellante: “### all'###ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via preliminare di rito, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 ut supra; in via principale nel merito e in accoglimento dell'odierno appello, per i motivi sopra esposti, ferma quanto disposto in sentenza di primo grado in merito alla revoca del decreto ingiuntivo 4644/19 e salva quindi quanto in essa statuito in relazione alla riduzione dei compensi richiesti in relazione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'R.G. 2598/14 Tribunale di Firenze e alla procedura esecutiva della relativa sent. n. 484/2017, riformare per il resto l'impugnata sentenza n. 3133 /2022 emessa il ### dal Tribunale di Firenze giudice dott. ### per i motivi esposti in parte narrativa in accoglimento degli stessi e dell'odierno appello, ferma la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4644/19: - accertare e dichiarare, che, per i motivi esposti e nel presente atto e come formulati in primo grado, non risulta dovuto dalla odierna opponete ### all'avvocato ### per il mandato (o i mandati) ad esso conferiti di cui in atti, alcun compenso professionale o comunque che il compenso risulta dovuto in misura inferiore (dovendo essere ulteriormente diminuito) rispetto a quanto liquidato (in parziale accoglimento dell'opposizione) nella sentenza impugnata; - condannare altresì (in via riconvenzionale), previo ogni più opportuno accertamento e pronuncia circa gli inadempimenti addebitabili allo stesso nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti, lo stesso convenuto Avv. ### al risarcimento del danno derivato in capo alla ### e consistente nei pregiudizi ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze e come liquidati dal Tribunale di Firenze e di cui in narrativa, danni da quantificarsi in separato apposito separato giudizio, salvo in ogni caso la liquidazione di un importo provvisionale; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di riproposizione e accoglimento della contestazione di controparte circa la proponibilità della richiesta di condanna generica, e previo accertamento e pronuncia circa l'inadempimento nello svolgimento dei medesimi mandati dell'Avv. ### e di cui appresso, condannare lo stesso al risarcimento del danno in favore di ### da quantificarsi nel corso del presente giudizio o in successiva fase dello stesso, anche in via equitativa o a mezzo apposita CTU (rispetto alla quale anche in tal senso si insiste), e, all'esito, compensare, anche parzialmente, le somme così liquidate, con il compenso che dovesse risultare ancora dovuto all'Avv. #### il convenuto al rimborso delle spese ed onorari di giudizio oltre accessori di legge.
In via istruttoria, si insiste, per tuziorismo difensivo, per l'ammissione di tutti i mezzi di prova non ammessi, comprese la CTU e prove orali, così come formulate in capitoli in giudizio di primo grado con memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c., quindi affinché questa Corte Voglia disporre in quanto dedotti, richiesti e non ammessi - senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio posto a carico di controparte - i seguenti mezzi istruttori: A. prova per testi, sui seguenti capitoli: I. DVC dalla metà del 2013 ### indicò all'Avv. ### alcuni conti correnti della ### come quelli tenuto presso la BCC di ### e presso la ### spa al fine di procedere ad ogni azione esecutiva sugli stessi; II. DVC dalla prima metà del 2013 (e comunque dalla Sentenza della Corte d'Appello di Firenze che le riconosceva il diritto alla reintegra e ai danni) ### indico più volte all'Avv. ### le società F.lli Gambassi di #### e ### S.r.l. quali debitrici della ### in qualità di conduttrici o affittuarie della stessa e/o dei beni e mezzi aziendali; ### DVC ### sempre dall'inizio dell'anno dal 2013 e fino al 2018 ha sempre prodotto all'Avv. ### i bilanci annuali della ### S.r.l., corredati dei i relativi verbali di assemblea e relazioni dell'amministratore e delle visure ### (come, in parte documentato, doc. 15 e 16); IV. ### dal 2012 ha rappresentato più volte e in più occasioni all'Avv. ### che la ### S.r.l. aveva posto in liquidazione il suo asset, lo stato di cassa integrazione o mobilità dei dipendenti e nel 2013 ha specificamente evidenziato allo stesso che la ### aveva licenziato tutti i dipendenti, cui stava liquidando tutte le residue spettanze con i proventi della locazione/affitto del complesso immobiliare e con i profitti ricavati dalla lavorazione delle materie prime giacenti; V. ### nell'arco di tempo che va dal 2013 al maggio 2018, ha più volte espresso all'Avv. ### i propri timori sulla distrazione delle residue garanzie patrimoniali della ### VI.
DVC che dal 2013 al 2018 ### hanno ha più volte richiesto all'Avv. ### di intraprendere azioni a tutela dei diritti e del credito riconosciuto nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 2013 anche, infine, tramite istanza di fallimento nei confronti della ### insistendo altresì che fosse indicato il collegamento tra la stessa, il ### e la società F.lli ### S.r.l.; VII. DVC l'Avv. ### dal 2013 e fino al 2018 (ossia alla revoca del mandato lui conferito), ha sempre rassicurato la ### sul fatto che, in ogni caso, tramite l'### le sarebbero stati riconosciuti e versati il TFR e le ultime tre mensilità nonché riconosciuti tutti i contributi pensionistici dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino a tutto il 2012; #### anche nel 2017 (in seguito alla sentenza che chiudeva il giudizio di opposizione al D.I.) ha insistito l'Avv. ### affinché le azioni esecutive fossero dirette presso le ### e i C/C e presso la F.lli ### IX. DVC fu l'Avv. ### ad indicare alla ### il rag. ### quale professionista designato per effettuare i calcoli del danno essa riconosciuto nella sentenza n. 347/13 della Corte d'Appello di Firenze, chiedendo ella unicamente di farsi carico della consegna e ritiro presso lo ### dello stesso della documentazione; X. DVC che per i conteggi da lei elaborati nel novembre 2013, relativamente al danno derivante dall'illegittimo licenziamento della ### come pronunciato dalla Corte d'Appello di Firenze sez. lavoro con ### n. 347/13, (ed allegati al ricorso di cui al lett. D comparsa - n. 9 fasc. monitorio) lei ha ricevuto le indicazioni direttamente dall'Avv. ### XI. DVC lei non ha mai richiesto, per i conteggi di cui al precedente cap. X, il pagamento di alcuna prestazione alla #### DVC verso la metà fine di agosto 2019, il patronato ### richiedeva, per conto della ### il riconoscimento alla stessa e l'addebito al datore di lavoro ### del periodo contributivo 1.11.2007 - 31.12.2012, quale lavoratrice dipendete presso la stessa; ### Vero che l'istanza di cui al precedente capitolo veniva rigettata per intervenuta prescrizione del termine come da documenti in atti (doc.14). Si indicano quali testi, salvo altri 4 - ### residente in ### a #### sui capitoli dal I al IX; - ### con studio in #### sui capitoli X e XI; - ### di #### 43/a ### sui capitoli XII e ### B.
Disporre, altresì, ### d'### affinché, previo esame e verifica degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, delle informazioni e della documentazione che il consulente stesso ritenga necessario e/o opportuno acquisire presso le parti e presso i terzi, in particolare ### e ### fallimentare (ed a ciò espressamente autorizzato), questi: - quantifichi il danno derivante dal mancato riconoscimento in capo alla ### e/o mancato addebito nei confronti del datore di lavoro ### S.r.l., da parte dell'### dei contributi previdenziali ed assistenziali e diritti che sarebbero stati ella dovuti a seguito di reintegra, per il periodo riconosciuto dalla sentenza n. 413/13 del 14.03.2013 della Corte di Appello di ### Lavoro (doc. D comparsa e n.4 in ricorso per D.I. di controparte), e ad essa non riconosciuti per prescrizione/decadenza (derivante dall'omissione degli adempimenti cui parte convenuta era tenuta come da mandati conferiti e in atti); ### da valutarsi in relazione ai benefici economici di cui la stessa avrebbe usufruito, sia con riferimento al trattamento pensionistico, sia con riferimento all'accesso al ### di ### e ai relativi indennizzi, trattamenti e benefici economici (### mensilità non percepite e/o altro).” Per la Parte appellata ### “###ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis, - in via preliminare: - respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata; - dichiarare inammissibile l'appello ex art 348 bis c.p.c.; - dichiarare la domanda riconvenzionale e la relativa domanda subordinata della sig.ra ### respinte in sentenza, infondate oltre che inammissibili e improcedibili in quanto non riproposte in sede di appello così come formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. - dichiarare inammissibili la nuova domanda riconvenzionale e la nuova domanda in via subordinata formulate in questa sede come specificato sub. 2) - nel merito: rigettare l'impugnazione della sig.ra ### e confermare la sentenza del Tribunale di ### n. 3133/2022. - Nella denegata ipotesi in cui venga accolto l'appello in ordine alla prima domanda riconvenzionale ad un risarcimento del danno generico da quantificarsi in separato giudizio, condannare comunque la sig.ra ### a pagare all'avvocato ### il suo credito come statuito nella sentenza impugnata; - ### denegata ipotesi in cui venga accolto l'appello in ordine alla nuova domanda riconvenzionale ad un risarcimento del danno generico da quantificarsi in separato giudizio salvo la liquidazione di un importo provvisionale, condannare comunque la sig.ra ### a pagare all'avvocato ### il suo credito come statuito nella sentenza impugnata; - dichiarare che l'assicurazione ### S.p.A. è tenuta a manlevare l'avvocato ### da ogni pretesa della sig.ra ### condannando la stessa a rifondere alla sig.ra ### quanto sarà eventualmente tenuto a pagare alla sig.ra ### nel futuro ed eventuale separato giudizio di quantificazione del danno o a titolo provvisionale. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cap ed iva del presente giudizio.” Per la Parte appellata ### S.p.A.: “###ma Corte adita: - in via preliminare di rito, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata non sussistendone i presupposti; - in via principale, respingere l'atto di appello promosso dalla sig.ra ### in quanto infondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 3133/2022 del 9.11.2022 del Tribunale di ### Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio.” ### atto di citazione ritualmente notificato, ### aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4644/2019 emesso dal Tribunale di ### in data ### (con il quale il predetto Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'avv. ### della somma di euro 53.488,23, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso professionale), al fine di ottenere la declaratoria di nullità e la revoca del decreto ingiuntivo o dell'insussistenza della pretesa creditoria per l'attività difensiva svolta in suo favore nel contenzioso insorto contro la ### s.r.l. (già ### s.r.l.) a seguito dell'illegittimo licenziamento, che si era articolata: a) dinanzi alla Corte di Appello di #### R.G.A. 661/2012; b) nella fase esecutiva a seguito della sentenza n. 347/2013 della Corte d'Appello di #### c) nel ricorso per ### n. R.G. 1638/2014, sulla base della sentenza 347/2013 della Corte d'Appello di #### nonché nella successiva ### a ### n. R. G. 2598/2014; d) nella fase esecutiva a seguito della sentenza n. 484/20 17 del Tribunale di #### ed e) dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, ### R.G. 16691/2013, nonché la condanna dell'opposto alla ripetizione degli acconti versati.
La medesima aveva, inoltre, proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere, previa declaratoria dell'inadempimento dell'avv. ### nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti, la condanna del medesimo al risarcimento del danno da lei subito rispetto ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di Appello di ### n. 347/2013 e liquidati dal Tribunale di ### con la sentenza 484/2017, da quantificarsi in separato apposito giudizio, nonché, in subordine, nell'ipotesi, in cui fosse stato riconosciuto in favore dell'opposto, anche parzialmente, il diritto ad un compenso, la condanna del medesimo a tenerla manlevata dal pagamento o saldo di tali somme, fino all'integrale ristoro dei danni da lei subiti.
A fondamento dell'opposizione, la ### aveva dedotto che: 1) aveva contestato espressamente l'operato professionale svolto dall'avv. ### revocando al medesimo il mandato conferitogli, in quanto, nell'ambito del contenzioso giudiziale predetto, pur essendo stato accertato a suo favore un credito di lavoro da illegittimo licenziamento per oltre 200.000,00 euro ed il diritto alle regolarizzazioni contributive per 62 mesi, tale credito non era stato mai ottenuto, né risultava essere neanche parzialmente ottenibile, essendo stati ad essa negati pure i possibili interventi dell'### e le regolarizzazioni contributive in quanto prescritte (successivamente all'emissione del provvedimento che le riconosceva); 2) nessuna concreta misura volta a preservare l'esercizio e/o l'esecuzione del diritto riconosciuto nella sentenza n. 347/13 della Corte territoriale toscana, era stata tempestivamente posta in essere dall'avv. ### che aveva così vanificato il risultato ottenuto con la sentenza d'appello, procurandole un ingente danno; 3) l'avv. ### aveva presentato dei preventivi di parcella sulla base dei quali aveva concordato con lei, sia per il giudizio di appello che per le prime fasi del giudizio di opposizione al D.I., compensi sostanzialmente minori rispetto a quelli dal medesimo pretesi nel ricorso per decreto ingiuntivo; 4) gli acconti pagati, documentati e non contestati, non erano stati detratti dall'importo richiesto, che risultava determinato in mondo complessivo dall'ordine professionale (senza detrazione degli acconti) e la somma richiesta e liquidata dal decreto ingiuntivo opposto era stata calcolata su tale intero importo, senza tener conto degli acconti dichiarati e riportati dal ### (che non sono oggetto di contestazione).
In particolare, nell'ambito dell'opposizione, con riguardo ai singoli giudizi nei quali l'avv. ### aveva espletato l'attività professionale in questione, la ### aveva dedotto che: i) in relazione alle prestazioni inerenti al giudizio avanti alla Corte di Appello di ### procedimento R.G. n. 661/2012, da parte del convenuto vi era stata, in considerazione del notevole importo del danno e della retribuzione corrispondente (oltre 200.000,00 euro), “la mancata richiesta, in seno a tale procedimento e successivamente all'emissione della sentenza definitiva del grado, di misure volte a tutelare l'ingente credito ad essa riconosciuto”, quali la richiesta di condanna al pagamento di provvisionale ex art. 278 cpc.; ii) con riferimento alle “### inerenti alla fase esecutiva”, era da escludere l'utilità di un'azione esecutiva promossa nel 2013 “su beni mobili prima presso la sede errata poi presso la sede legale del debitore, che nel frattempo aveva cessato e che aveva affittato sia l'azienda che il capannone e i cui beni materiali erano, peraltro, già stati tutti venduti in un'asta giudiziaria del Tribunale di ### a metà gennaio del 2010 (tutti elementi risultanti dalla ### dai bilanci pubblicati); iii) quanto alle prestazioni inerenti al ricorso per decreto ingiuntivo e successiva opposizione, l'avv. ### aveva ingiustificatamente atteso oltre 1 anno (da marzo 2013 a aprile 2014) prima di provvedere con il ricorso nel quale aveva, altresì, omesso di richiedere la provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.; iv) con riferimento alle “### relative alla fase esecutiva della sentenza n. 484/2017 del Tribunale di ### definitiva del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 753/2014”, l'avv. ### non aveva effettuato il pignoramento dei conti correnti della società ### srl, dei quali aveva fornito gli esatti estremi (BCC di ### spa e ### spa), conti sui quali risultavano ancora transitare cospicue somme o quello presso terzi, quali la società ### srl e la ditta F.lli Giambassi, affittuari e conduttori e quindi debitori della ### v) riguardo alla “### e ricorso incidentale in Corte di Cassazione R.G. 16691/2013”, il professionista non si era attenuto agli obblighi informativi circa “la proposizione del ricorso incidentale in relazione al mancato riconoscimento da parte della Corte di Appello del danno da demansionamento”; vi) l'avv. ### aveva omesso di presentare l'istanza richiesta e pur la comunicazione all'### “circa l'omesso versamento da parte della ### srl degli oneri contributivi per il periodo dell'illegittimo licenziamento”, cagionando in tal modo “un danno corrispondente all'omesso versamento di contributi in corrispondenza di ben 66 mensilità comprese le tredicesime o, piuttosto, la perdita del corrispondente trattamento pensionistico (sia in termini economici che temporali) oltreché del TFR e delle ultime 3 mensilità, di cui ella avrebbe potuto beneficiare (anche per accesso al fondo di garanzia) se la sentenza fosse stata in tal senso eseguita e un istanza richiesta o comunicazione in tal senso fossero state effettuate presso l'INPS”.
Inoltre, aveva eccepito che tra lei ed l'avv. ### fossero stati pattuiti (per iscritto) specifici compensi, inferiori a quelli richiesti al professionista e liquidati con il ricorso monitorio e ciò in particolare in ordine: vii) al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di cui all'R.G. n. 2598/2014 del Tribunale di ### nel quale, nel novembre 2014, con riferimento alle prime due fasi (esame e studio - introduttiva) avevano concordato il complessivo compenso di €.1.500,00, oltre IVA e CPA (doc. 7 e doc. 8), inferiore a quello richiesto con il ricorso monitorio e viii) al giudizio di appello (R.G. n. 661/2012 Corte d'###, per il quale il compenso per l'intero giudizio era stato concordato in €. 4.200,00 (oltre ### e s.g.) come da preventivo redatto dallo stesso avv. ### in data 22 marzo 2013 e successivamente confermato (doc. 7), invece che nell'importo poi preteso di €. 11.400,00 (oltre ### e accessori)”.
Infine, la ### aveva dedotto che: ix) con riferimento al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo RG. n. 2598/14, dinanzi al Tribunale di ### gli importi richiesti per le fasi trattazione e istruttoria e decisionale dovevano essere ridotti del 30%, in quanto non si era tenuto conto che l'oggetto e la materia di tale procedimento (ossia il risarcimento del danno da illegittimo licenziamento) erano già state oggetto di precedente giudizio in cui era stato pattuito il corrispettivo delle attività difensive (“Non possono esservi dubbi, infatti, che il giudizio di opposizione risultasse la mera contestazione della liquidazione del danno già giudicato nei procedimenti di primo e secondo grado e riconosciuto nella sentenza della Corte di ### 347/2013 ed in particolare in merito all'arco temporale nel quale doveva determinarsi tale calcolo. ### rispetto a tale questione è stata accolta ed era prevedibile che lo fosse, posto che il datore di lavoro aveva cessato la propria attività il ###; è da ritenere che, se il calcolo si fosse basato sul termine finale corretto (ossia il ###), non solo l'opposizione sarebbe stata rigettata ma probabilmente non sarebbe neppure stata proposta)”; x) il compenso richiesto per il procedimento esecutivo intentato nel 2017 in relazione alla sent. n. 484/2017 del Tribunale di ### sez. ### in relazione al quale l'avv. ### aveva emesso parcella per c.a. 6.500 euro, oltre ad essere sproporzionato e non trovare riscontro rispetto alle tariffe del DM 55/14, risultava non dovuto, trattandosi di procedimento che, oltre a risultare palesemente inutile e infondato, di fatto non si è mai incardinato, non essendosi minimamente concretizzato, come palesemente prevedibile, (tanto più utilizzando la dovuta perizia) alcun pignoramento ed essendosi di fatto esaurite le prestazioni professionali nella formulazione del precetto con la consegna dello stesso e del titolo all'ufficiale giudiziario e il ritiro, presso il medesimo, degli stessi atti unitamente al verbale di esito negativo” e xi) di aver nel tempo versato acconti “ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle, in parte documentati (doc. 7, 8, 9) e, in parte, non documentati”; Si era costituito in giudizio l'avv. ### che aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, nonché della domanda riconvenzionale e di quella avanzata in via subordinata dalla ### Il medesimo aveva, inoltre, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la ### S.p.A. per essere dalla stessa manlevato in ipotesi di condanna.
Autorizzata dal giudice la chiamata in causa, si era costituita in giudizio anche la predetta compagnia assicurativa, che aveva chiesto il rigetto delle domande riconvenzionali attoree.
La causa era stata istruita attraverso produzioni documentali, non essendo state ammesse le prove per interrogatorio e per testi richieste dall'opponente ed era stata decisa dal Tribunale di ### con sentenza n. 3133/2022, pubblicata in data ###, il predetto Tribunale aveva: 1) revocato il decreto ingiuntivo opposto; 2) condannato l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 42.888,37, oltre interessi legali di mora dal 2.11.2019; 3) compensato tra le parti le spese di lite nella misura pari ad 1/5; 4) posto a carico dell'opponente la restante quota dei 4/5 delle spese di lite e di quelle del procedimento monitorio e 6) condannato l'opponente al pagamento in favore della terza chiamata delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue. “…l'opposizione proposta risulta meritevole di accoglimento limitatamente ai motivi inerenti alla quantificazione dei compensi spettanti al professionista per l'attività prestata.
In particolare, si ritiene che i compensi debbano essere liquidati ai valori minimi - per il complessivo importo di euro 6.888,00 (Fase di studio della controversia:€ 2.268,00; Fase introduttiva del giudizio:€ 810,00; ### istruttoria e/o di trattazione: € 1.785,00; ### decisionale:€ 2.025,00) - con riferimento all'attività professionale espletata in relazione al procedimento di opposizione sub c), avuto riguardo alla non particolare difficoltà e complessità della pratica, trattandosi sostanzialmente di una vicenda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta unicamente in punto di quantum, come emerge altresì dalla note finali autorizzate depositate dall'avv. ### (cfr. doc. 14 fasc. proc. monitorio, pag.12), nonché dalla stessa sentenza che ha definito il giudizio (cfr. doc. 15 fasc. proc. monitorio).
Rispetto, dunque, alla parcella sub doc. 17 fasc. monitorio, si perviene ad un totale complessivo di euro 8.050,41. Sommando tale importo con quello di euro 1615,22 di cui alla notula 18 fasc. monitorio relativa al procedimento monitorio, si ottiene la somma di euro 9.665,63.
Inoltre, per quanto concerne il procedimento esecutivo sub d), si ritiene che i compensi debbano essere liquidati ai valori minimi - con riconoscimento, dunque, del complessivo importo di euro 1045,00 per le fasi di studio (euro 555,00) e istruttoria/trattazione (euro 490,00) - tenuto conto della non particolare difficoltà e complessità della pratica, quale emerge dalla lettura dell'atto di precetto sub doc.18 fasc. proc. monitorio, nonché in ragione del mancato conseguimento di un risultato utile per la cliente.
Rispetto, quindi, alla parcella sub doc. 20 fasc. monitorio, si ottiene un totale complessivo di euro 1091,24.
Per il resto l'opposizione è infondata.
Riguardo al motivo sub i, l'attrice non ha dimostrato che nel giudizio dinanzi alla Corte di ### di ### ricorressero le condizioni per la pronuncia di una condanna al pagamento di provvisionale ex art. 278 cpc., la quale presuppone l'accertamento della sussistenza di un diritto, nonché la valutazione circa il raggiungimento della prova su una certa quantità del danno (cfr. Cass. n. 927 del 16/02/1989).
Né v'è prova che tale iniziativa avrebbe comunque consentito di conseguire un risultato utile per la “creditrice” ### stante l'esito infruttuoso delle successive azioni intraprese per il recupero del credito de quo.
Risulta, in ogni caso, documentato che il professionista convenuto si è concretamente attivato per la presentazione dell'istanza di fallimento nei confronti della società debitrice dell'attrice (circa la mancata presentazione dell'attrice allo studio del convenuto per sottoscrivere il mandato per l'istanza di fallimento doc. B).
Quanto alla deduzione sub iii, la stessa è infondata, atteso che risulta per tabulas che l'avv. ### nel relativo giudizio ha richiesto la concessione della provvisoria esecuzione in relazione al provvedimento monitorio (verbale di udienza del 5 febbraio 2015 sub doc. F fascicolo parte opposta).
Riguardo al motivo sub iv, è sufficiente osservare che non è dimostrato che l'attrice abbia fornito l'indicazione degli estremi degli asseriti conti correnti della società ### srl, BCC di ### spa e ### spa, necessari per poter procedere con il pignoramento presso terzi.
Riguardo all'eccezione sub v, posto che la sig.ra ### ha sottoscritto il mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale (cfr. doc. 8 fasc. proc. monitorio), si deve ritenere che la stessa sia stata senz'altro informata in ordine alla presentazione del ricorso incidentale, proposto in relazione al mancato accoglimento da parte della Corte di ### di ### della domanda di risarcimento del danno per demansionamento, ciò fermo restando che dalla notula sub doc.25 si evince come la redazione di detto ricorso incidentale non abbia determinato alcun aumento dei compensi richiesti, rispetto a quelli spettanti per la costituzione nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte.
Con riferimento al motivo di opposizione sub vi, non v'è prova che alcun mandato sia stato conferito al professionista dalla sig.ra ### per la gestione della posizione dell'attrice con l'### Per quanto concerne le eccezioni sub vii e viii, non risultano dimostrati gli asseriti accordi sui compensi, considerato che i docc. 7 ed 8 fasc. parte attrice costituiscono meri progetti di notula, ovvero parcelle per il pagamento dei compensi, le quali non hanno carattere vincolante, salvo che le stesse siano conformi ad un pregresso accordo od espressamente accettate dal cliente (cfr. Cass. 6454/2008 e n. 2575/2018), ipotesi quest'ultima che non ricorre nella specie, mancando l'espressa accettazione da parte della sig.ra ### e la prova di un pregresso accordo.
Non è stato, infine, dimostrato che l'attrice abbia nel tempo versato al convenuto acconti “ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle” (motivo di opposizione sub xi) di cui il convenuto ha tenuto conto in sede di presentazione del ricorso monitorio.
Non può, inoltre, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, atteso che, da un lato, alla stregua delle risultanze di causa risulta che l'avvocato ### abbia correttamente svolto l'attività professionale in favore della sig.ra ### dall'altro, non è stata fornita la prova che il mancato recupero delle somme di cui alla sentenza 484/2017 del Tribunale di ### sia riconducibile alla condotta dell'opposto.
Quanto alla domanda proposta in subordine, la stessa è in tutta evidenza inammissibile non essendo, neppure in astratto, configurabile un'ipotesi in cui il soggetto riconosciuto come creditore sia chiamato a “mallevare” il debitore.
In definitiva, se, per un verso, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo, per altro verso, l'attrice va condannata al pagamento in favore del convenuto della complessiva somma di euro 42.888,37, di cui: a. euro 16.633,97 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. dinanzi alla Corte di ### di #### R.G.A. 661/2012) b. euro 570,85 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. - ### esecutiva a seguito della sentenza n. 347/2013 della Corte d'### di #### c. euro 9.665,63 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. - Ricorso per ### n. R.G. 1638/2014, sulla base della sentenza n. 347/2013 della Corte d'### di #### nonché successiva ### a ### n. R. G. 2598/2014; d. euro 1.091,24 in relazione al procedimento ### / ### s. r.l. - ### esecutiva a seguito della sentenza n. 484/20 17 del Tribunale di #### e. euro 14.926,68 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, ### R.G. 16691/2013.
In ordine a tale importo di 42.888,37, vanno computati gli interessi legali di mora dal 2-11-2019, data di notifica del provvedimento monitorio ### altra questione è assorbita. Le spese di lite vengono compensate per 1/5, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione, che vede il riconoscimento in favore dell'opposto di un importo, il quale risulta ridotto di circa il 20% rispetto a quello di cui al provvedimento monitorio. La restante quota di spese di lite, liquidata come in dispositivo alla stregua dei parametri del DM 55/2014 (scaglione da € 26.001 a € 52.000), viene posta a carico di parte attrice in ragione della soccombenza prevalente. Sulla base dei medesimi criteri, le spese del procedimento monitorio vanno poste a carico dell'attrice nella misura dei 4/5. Quanto alla pronuncia sulle spese di lite, in relazione al giudizio subordinato di garanzia introdotto dal convenuto nei confronti della terza chiamata, occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute dal terzo chiamato in causa devono essere poste a carico della parte chiamante solo nell'ipotesi in cui la chiamata in causa risulti palesemente arbitraria o infondata; diversamente le spese devono essere poste a carico della parte attrice soccombente (cfr. tra le altre Cass. ### n. 8363 del 8.4.2010; Cass. ### n. 12301 del 10.6.2005). ### specie, con riguardo alla chiamata in causa di ### non ricorrono i presupposti indicati - palese infondatezza o arbitrarietà - tenuto conto che la domanda di manleva proposta dall'opposta risulta fondata su una polizza assicurativa per responsabilità professionale (cfr. docc. 1-2 fasc. terza chiamata).
Tanto premesso, le spese di lite sostenute dalla terza chiamata, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014, devono essere poste a carico di parte attrice, secondo il principio di soccombenza.”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto appello avverso tale sentenza, impugnando la stessa con quattro motivi di gravame (con i quali ha dedotto: 1) l'erronea pronuncia in ordine alla determinazione dei compensi professionali e degli acconti versati; 2) l'errata applicazione degli art. 112, 113, 115 in relazione a punti decisivi della controversia nonché dell'art. 113 in relazione agli art. 1176, II co., 1218 e 1223, 1226 e 2236 c.c. 3) la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; degli art. 115, 116 e 113 c.p.c. in relazione agli art. 1176, II co., 1218, 1223, 1226 e 2236 c.c. e 4) l'errata applicazione degli art. 183, 7° comma e dell'art. 244 c.p.c. , degli art. 115 e 116 c.p.c.)
Si è costituito in giudizio ### che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348, nonché l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della domanda formulata in via subordinata ed in via riconvenzionale dalla ### nell'atto di citazione in appello, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.
Si è costituita in giudizio la ### S.p.A. (di seguito ###, che ha chiesto anch'essa il rigetto dell'appello.
All'udienza collegiale del 6.5.2025, svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 12.5.2025, pubblicata in data ### e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rigettata l'eccezione ex art 348 c.p.c., formulata dall'appellato ### atteso che la locuzione “non ha una ragionevole possibilità di essere accolto” va intesa nel senso che l'operatività del filtro deve essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
Va, invece, accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. formulata sempre dal predetto appellato in ordine alla domanda avanzata dalla ### in via subordinata, nell'atto di citazione in appello.
Ed invero, con riferimento a detta domanda (del seguente tenore letterale: “in via subordinata, nella denegata ipotesi di riproposizione e accoglimento della contestazione di controparte circa la proponibilità della richiesta di condanna generica, e previo accertamento e pronuncia circa l'inadempimento nello svolgimento dei medesimi mandati dell'Avv. ### e di cui appresso, condannare lo stesso al risarcimento del danno in favore di ### da quantificarsi nel corso del presente giudizio o in successiva fase dello stesso, anche in via equitativa o a mezzo apposita CTU (rispetto alla quale anche in tal senso si insiste), e, all'esito, compensare, anche parzialmente, le somme così liquidate, con il compenso che dovesse risultare ancora dovuto all'Avv. ###”), si osserva che la stessa è del tutto diversa da quella formulata nell'atto di citazione in opposizione, in quanto, mentre in quella formulata in appello la ### ha chiesto di essere risarcita del danno subito, al contrario in quella formulata nell'atto di citazione in opposizione, la medesima aveva chiesto di essere “mallevata” dall'opposto (“ in via subordinata nella denegata e contestata ipotesi, il giudice dovesse riconoscere all'Avv. ### anche parzialmente, il diritto ad un compenso, salva ed impregiudicato ogni diritto di impugnazione al riguardo, condannare lo stesso a tenere mallevata dal pagamento o saldo di tali somme, fino all'integrale ristoro dei danni subiti alla stessa attrice opponente.”), richiesta che, peraltro, era stata espressamente dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado (“### alla domanda proposta in subordine, la stessa è in tutta evidenza inammissibile non essendo, neppure in astratto, configurabile un'ipotesi in cui il soggetto riconosciuto come creditore sia chiamato a “mallevare” il debitore.”). In relazione alla domanda riconvenzionale, va, invece, osservato che quella formulata in appello (“condannare altresì (in via riconvenzionale), previo ogni più opportuno accertamento e pronuncia circa gli inadempimenti addebitabili allo stesso nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti, lo stesso convenuto Avv. ### al risarcimento del danno derivato in capo alla ### e consistente nei pregiudizi ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di ### di ### e come liquidati dal Tribunale di ### e di cui in narrativa, danni da quantificarsi in separato apposito separato giudizio, salvo in ogni caso la liquidazione di un importo provvisionale”) è sostanzialmente uguale a quella avanzata in primo grado (“in via riconvenzionale, previa ogni più opportuno accertamento e pronuncia circa le negligenze e imperizie professionali addebitabili al convenuto avv. ### nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti e di cui in narrativa, condannare lo stesso al risarcimento del danno derivante in capo alla ### rispetto ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di ### di ### e liquidati dal Tribunale di ### e di cui in narrativa, danni da quantificarsi in separato apposito giudizio”), su cui il giudice di primo grado aveva già statuito in sentenza nel seguente modo: “Non può, inoltre, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, atteso che, da un lato, alla stregua delle risultanze di causa risulta che l'avvocato ### abbia correttamente svolto l'attività professionale in favore della sig.ra ### dall'altro, non è stata fornita la prova che il mancato recupero delle somme di cui alla sentenza 484/2017 del Tribunale di ### sia riconducibile alla condotta dell'opposto.”, con una pronuncia che è stata sostanzialmente impugnata con il terzo motivo di gravame.
Ciò detto, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere: 1) non provato l'accordo asseritamente raggiunto tra lei e l'avv. ### in ordine all'ammontare dei compensi professionali spettanti per le prime due fasi dell'opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'R.G. 2598/2014 e del giudizio d'appello presso la Corte territoriale ### nonostante l'avvenuta produzione dei doc. 7 ed 8, che confermavano la sussistenza degli accordi intercorsi in precedenza tra le parti e che, in particolare, la natura di preventivo del doc. 8, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 247/2012 e la sua accettazione, emergesse dal contestuale versamento integrale dell'acconto richiesto; 2) non dimostrato l'avvenuto versamento di acconti ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle, nonostante che ella avesse contestato l'omessa detrazione dall'importo richiesto degli acconti già versati e non contestati (e non la mancata detrazione di “ulteriori” acconti) e 3) provate, in ragione dell'avvenuta sottoscrizione del mandato, le informazioni relative alla necessità di presentare il ricorso incidentale in relazione al mancato accoglimento da parte della Corte di ### di ### della domanda di risarcimento del danno per demansionamento (che, a dire dell'appellante, pur non avendo determinato un aggravio dei compensi aveva, tuttavia, comportato, stante l'avvenuto rigetto dello stesso, il pagamento delle spese di lite).
Il motivo è infondato.
Ed invero, in relazione al primo rilievo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2233, comma 3, c.c. (come sostituito dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006), l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense), che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 13) quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c. (cfr. Cass. civ. 24.10.2023 n. 29432; 13.4.2023 n. 16383/23 e 12.1.2023 n. 717).
Tanto ricordato, si osserva che i doc. 7 ed 8 riproducono due progetti di notule (ovvero documenti non fiscali aventi la funzione di specificare l'attività professionale svolta e comunicare al cliente il totale del compenso dovuto per la stessa, prima dell'emissione della fattura definitiva) e non l'accordo ex artt. 2233 c.c., per cui, poiché le notule sono redatte in base all'accordo sul compenso già raggiunto tra le parti, non possono essere ritenute equipollenti allo stesso, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, tanto che, in mancanza dell'accordo scritto, il compenso spettante al professionista va determinato in base ai parametri forensi ministeriali.
In ordine al secondo rilievo, si osserva che la mancata detrazione di ulteriori acconti era stata espressamente dedotta dalla difesa della ### a pag. 17 dell'atto di citazione in opposizione (“### ha inoltre versato acconti in relazione alle pratiche e prestazioni di cui al decreto, ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle, in parte documentati (doc. 7, 8, 9) e, in parte, non documentati, per i quali ultimi si di dovrà far ricorso alle prove orali; acconti che tutti, ovviamente, dovranno esser considerati e scomputati da qualsiasi compenso il professionista possa pretendere e venir lui riconosciuto”) e che l'avvenuta detrazione, da parte del giudice di primo grado, degli acconti già versati dalla ### in corso di causa emerge chiaramente dalle somme liquidate, che corrispondono all'importo delle notule in cui erano stati riportati gli importi delle somme date in acconto dalla ### (vd doc. 27 del fascicolo del monitorio), mentre, in relazione al terzo rilievo, si evidenzia che la necessità di proporre il controricorso (e non il ricorso incidentale) sottolineata dall'avv. ### era legata alla possibilità di difendersi in giudizio ex art. 370 del c.p.c. (che prevede che, non presentando il controricorso, non si possono presentare le memorie ma solo partecipare all'udienza di discussione); che il ricorso incidentale non aveva comportato alcun aggravio di spese per la ### e che la decisione della Corte di cassazione di compensare le spese di lite tra le parti, a seguito del rigetto del ricorso incidentale, in ragione della soccombenza reciproca non poteva essere imputata al difensore (e, comunque, la stessa non aveva determinato l'obbligo del pagamento di spese di soccombenza). Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di: 1) ritenere non provata la ricorrenza, nel giudizio dinanzi alla Corte di ### di ### delle condizioni per la pronuncia di una condanna al pagamento di provvisionale ex art. 278 c.p.c.., nonostante che vi fossero i presupposti per l'accoglimento; 2) ritenere infondata l'eccezione circa la mancata richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in seno al ricorso, nonostante che l'eccezione si riferisse all'istanza ex art. 642 c.p.c. e non a quella ex art. 648 c.p.c. esaminata dal giudice; 3) omettere la pronuncia in ordine alla doglianza relativa alla mancata attivazione, a seguito della emissione della sentenza della Corte d'### di procedure volte alla tutela del credito e delle garanzie patrimoniali, nonostante che fosse stato conferito all'avvocato mandato per la tutela del diritto e recupero del credito; 4) omettere la pronuncia in ordine alla doglianza relativa alle due procedure esecutive tentate dal legale (effettuata, la prima, presso indirizzi errati ed entrambe inutili in quanto volte a pignorare beni mobili presso sedi ove non si svolgeva più attività da parte del debitore ### s.r.l.) ed alla mancata proposizione di procedure esecutive di pignoramento ed esecuzione nei confronti dei terzi creditori della ### s.r.l., terzi indicati quali clienti di ben individuate banche (es. la società ###, nonostante l'avvenuta liquidazione di compensi al professionista per le procedure esecutive contestate; 5) ritenere che il professionista avesse tempestivamente attivato la procedura fallimentare nei confronti della ### s.r.l. e 6) ritenere non provato che fosse stato conferito mandato al professionista per la gestione della sua posizione con l'### nonostante che il ### già dalla pronuncia della Corte di ### ed in seno allo stesso mandato, avesse il dovere di tutelare tale diritto alla regolarizzazione contributiva, nonché i poteri e gli strumenti per dare esecuzione tempestiva a tale diritto e sentenza, sia per effettuare un intervento ed esigere tale regolarizzazione presso il debitore e presso L'### Il motivo è infondato.
Ed invero, con riferimento ai primi due rilievi contenuti in detto motivo di gravame, si osserva che, in relazione al primo, la sussistenza dei presupposti necessari per l'accoglimento dell'istanza di provvisionale ex art. 278 c.p.c. ed in particolare, quello della certezza del danno non era affatto evidente, atteso che il ricorso proposto dalla ### nei confronti del ### era stato rigettato in primo grado; che la sentenza della Corte di ### che aveva riformato la pronuncia del Tribunale (peraltro, intervenuta nel 2013) era stata, poi, impugnata dalla società soccombente con ricorso per cassazione e che, a seguito della sentenza della Corte di ### e sulla base del calcolo di un commercialista incaricato dalla ### l'avv. ### aveva richiesto un decreto ingiuntivo che in sede di opposizione il Tribunale di ### non aveva reso provvisoriamente esecutivo, tanto che si era dovuto procedere nel giudizio di merito, mentre, in relazione al secondo, che, nell'atto di citazione in opposizione, la ### - contrariamente a quanto sostenuto - si era lamentata anche della mancata presentazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e che, in ogni caso, l'affermazione della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'eventuale istanza ex art. 642 c.p.c., risultava sostenuta da argomentazioni apodittiche e generiche.
In relazione, inoltre, al terzo e quarto rilievo - premesso che, dalla documentazione in atti (vd doc. 15 del fascicolo di parte ### la ### in liquidazione s.r.l. risultava aver venduto i beni strumentali ed il magazzino già nel 2010, nonché proceduto all'azzeramento dell'organico nel 2012 - si osserva che i poteri conferiti all'avv. ### con la procura sottoscritta in occasione del ricorso in appello, non determinavano alcun automatismo in relazione alle ulteriori iniziative procedurali da intraprendere [nel senso che ogni iniziativa (anche la promozione di procedure esecutive) dovevano essere concordate con il cliente]; che l'avv. ### aveva, comunque, promosso delle procedure esecutive, a seguito della citata sentenza della Corte di ### nei confronti della società in liquidazione e che, comunque, le procedure esecutive non potevano essere utilmente proposte prima dell'effettiva determinazione del quantum spettante alla ### (avvenuta con la sentenza emessa dal Tribunale di ### con la sentenza n. 484/17, pubblicata in data ###), per cui, stante assenza di prove da parte della ### in ordine ad accordi specifici tra lei ed il professionista in circa la strategia da seguire per ottenere il pagamento di quanto riconosciuto dalla Corte in suo favore e la presenza di azioni esecutive (il cui risultato negativo non era imputabile al professionista, atteso che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzo e non di risultato), l'omissione della pronuncia al riguardo, da parte del giudice di primo grado, va interpretata alla stregua di un rigetto implicito della domanda.
Riguardo, poi, al quinto ed al sesto rilievo, si evidenzia, con riferimento al primo, che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'avv. ### aveva dimostrato, mediante lo scambio di e-mail con la ### (doc. B del fascicolo di parte del ###, di aver predisposto la istanza di fallimento della società del fratello della medesima già nel 2018 e che la stessa non era stata poi depositata in quanto non sottoscritta dalla cliente, che non si era presentata in studio e non aveva neanche versato il corrispettivo pattuito e che aveva poi revocato il mandato. Detta circostanza, peraltro, affermata anche nella sentenza impugnata (“..Risulta, in ogni caso, documentato che il professionista convenuto si è concretamente attivato per la presentazione dell'istanza di fallimento nei confronti della società debitrice dell'attrice (circa la mancata presentazione dell'attrice allo studio del convenuto per sottoscrivere il mandato per l'istanza di fallimento doc. B)”.), non è stata contrasta da alcun elemento probatorio contrario, nonché, con riferimento al secondo, che la ### non aveva mai provato di aver conferito al ### l'incarico di controllare e gestire la sua posizione ### al fine della regolarizzazione dei contributi previdenziali per il periodo riconosciuto nella sentenza n. 347/2013 della Corte di ### di ### (che, infatti, risulta essere stato espletato dal nuovo difensore a cui era stato dato specifico mandato). Non si procede all'esame del terzo motivo di gravame (con il quale l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di non ravvisare gli inadempimenti contestati al ### omettendo, di conseguenza di pronunciarsi in ordine alle diminuzioni dei compensi ed ai danni a lei derivati, in accoglimento della domanda riconvenzionale), in quanto assorbita nella presente decisione.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere inammissibili le istanze istruttorie.
Il motivo è inammissibile, atteso che l'appellante, in violazione dell'art. 342 c.p.c., nuova formulazione, non ha avanzato alcuna specifica critica alle argomentazioni offerte dal giudice di primo grado per rigettare le istanze (“per quanto concerne le istanze istruttorie reiterate dall'opponente … i capitoli di prova orale articolati dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 cpc. sono formulati in modo generico (cfr cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) per mancata univoca collocazione nel tempo e nello spazio del fatto oggetto di detti capitoli1, od inerenti a circostanze irrilevanti (cfr. cap. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 e 13) od inammissibili ex art. 2721 c.c. (cfr. 6 e 7)”, essendosi limitata a negare le stesse, affermando apoditticamente e genericamente che i capitoli di prova erano, invece, stati formulati su circostanze rilevanti e pertinenti e con specifica allegazione dei fatti e del tempo.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore indeterminabile (complessità bassa) del decreto del della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), esclusa la fase istruttoria che non risulta svolta.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002. P. Q. M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza 3133/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide: - rigetta l'appello e condanna ### alla rifusione delle spese sostenute da ### e dalla ### S.p.A. nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 6.946,00 in favore di ciascun appellato (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000. Così decisa in ### il #### est. (dr.ssa #### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
causa n. 2358/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Santese Carla