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Tribunale di Patti, Sentenza n. 701/2021 del 01-10-2021

... ex art.190 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal ### La (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario Dott. Casdia Antonino, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.1226/2013 R.G., vertente tra: ### nata a ### il ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio sito in Caprileone piazza ### è elettivamente domiciliata; -attrice
CONTRO Comune di ### (c.f. ### - c.f. 8400480830), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio sito in ### via ### 11, è elettivamente domiciliato; -convenuto
E ### -“### S.r.L.” (P.I. ###), in persona del suo amministratore unico - legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, per procura in atti; -Unipol assicurazioni spa, (P.I.###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dom.ta in Messina via ### is. 81 n. 159, presso lo studio degli Avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono per procura in atti; -chiamati in causa
Avente ad oggetto: risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione. 
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio. 
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ### conveniva in giudizio il Comune di ### in persona del ### pro tempore, per sentirlo condannare al risarcimento di tutti danni subiti, ex art. 2043 e 2051 c.c., a seguito dell'incidente avvenuto il ###, derivante da una caduta mentre a piedi percorreva una strada del Comune di ### Premetteva che la sera del 21/06/2009 mentre stava percorrendo a piedi la via che dalla scuola elementare della C/da ### (in occasione dell'occorso sede di seggio elettorale) immette nella strada ### a causa della presenza di sabbia e ghiaia sparsa su detta strada, finiva rovinosamente a terra, procurandosi gravissime lesioni. 
Chiedeva accertarsi la responsabilità del Comune di ### ex art. 2043 e 2051 c.c., quale ente proprietario e manutentore della strada. 
Quantificava i danni in complessivi ### 160.948,34. 
Si costituiva il Comune di ### il quale contestava le pretese attrici, chiedendone il rigetto, ed in via preliminare chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la ditta “### srl”che per conto del l Comune, in virtù di contratto di appalto, stava eseguendo lavori nel tratto di strada oggetto del sinistro. 
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa si costituiva la ditta “### srl”, la quale contestava le pretese attrici chiedendone il rigetto, in subordine dichiararsi un concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento lesivo, ed in via preliminare chiedeva di essere autorizzata, in virtù di polizza assicurativa, a chiamare in causa la ### assicurazioni, per essere manlevata in caso di soccombenza. 
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa si costituiva la ### assicurazioni, la quale dichiarava di manlevare e garantire la ditta assicurata in forza della suddetta polizza entro i limiti ed alle condizioni della stessa e, in particolare, fino alla concorrenza del massimale di polizza di €. 500.000,00, con franchigia di €.  5.000,00 sull'importo liquidato, scoperto che resta a carico dell'assicurato, nel merito contestava le pretese attrici chiedendone il rigetto, in subordine dichiararsi un concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento lesivo. 
La causa istruita con la prova testimoniale e con la CTU medicolegale, oltre alla documentazione in atti, dopo qualche rinvio ed a seguito della recente assegnazione del fascicolo a questo giudicante, all'udienza del 26/05/2021, veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal ### La domanda attrice è parzialmente fondata e va accolta nei limiti sotto indicati. 
Nel merito, la preliminare questione che deve essere affrontata concerne la qualificazione giuridica della domanda; qualificazione che, come è noto costituisce potere-dovere del Giudice che incontra, al riguardo, come limiti il petitum e la causa petendi indicata dall'attrice. 
In tale prospettiva la domanda proposta dall'attore va ricondotta nel paradigma sia dell'art. 2043 c.c., sia dell'art. 2051 Infatti i riferimenti di cui all'atto di citazione, lasciano chiaramente intendere come l'attore abbia inteso fare valere dei profili di colpa del Comune convenuto, che avrebbe omesso la dovuta diligenza nell'esercizio del potere di custodia, manutenzione, vigilanza e segnalazione di insidie o trabocchetti della pavimentazione stradale, peraltro tale responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c., è stata espressamente invocata. 
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, nel rapporto che intercorre tra azione di responsabilità per danni a norma dell'art.2043 c.c., ed azione di responsabilità a norma dell'art.2051 c.c., ha già chiarito (Cass. Sez. Un.  10893/2001; 7938/2001; 12329/2004) che l'applicazione dell'una o dell'altra norma, implica sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare nel primo caso se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, in caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (Cass. 584/2001). 
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la causa petendi dell'azione risarcitoria a seconda che si tratti di responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c., ovvero della diversa sua responsabilità ex art.2051 c.c., il problema, nella specie, consiste nello stabilire se le due azioni siano state proposte entrambe, ancorchè l'una subordinatamente al mancato accoglimento dell'altra, ovvero se l'attrice abbia inteso proporne una soltanto. 
E, come sopra evidenziato, la lettura della citazione consente di ritenere proposte ambedue le azioni ex artt. 2043 e 2051 In applicazione dell'art. 2051 c.c., occorre verificare caso per caso se ricorrano i presupposti per configurare un rapporto di custodia in ragione della possibilità o dell'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza del bene demaniale, dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 cod.  Come sottolineato da una recente pronuncia, la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti (Cass. 06/07/2006, n. 15383). 
Invero, se la custodia presuppone il potere di governo della res, e cioè il potere di controllare la cosa, di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (Cass. n. 7403/2007), certamente l'esistenza della custodia non può essere a priori esclusa in relazione alla natura demaniale del bene; ma neppure può essere ritenuta in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo. Se il potere di controllo è oggettivamente impossibile, non vi è custodia, e quindi non vi è responsabilità dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., residuando,se ne ricorrono gli estremi,la responsabilità di cui all'art. 2043 Come detto prima, per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra esposti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti. 
Figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è invece che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro urbano (Cass. n. 23924/2007, Cass. 4962/2007, Cass. n. 20825/2006, Cass. n. 15779/2006, Cass. n. 15383/2006). 
Infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale. 
Diversa è la situazione delle strade statali, o provinciali. 
Tali strade infatti, a causa della loro notevole estensione e per le loro caratteristiche, attraversando a volte zone scarsamente popolate o difficilmente raggiungibili, non presentano elementi tali da far ritenere l'esistenza di una oggettiva possibilità di continuo controllo della strada da parte dell'### provinciale; a ciò deve aggiungersi l'utilizzazione generale e diretta delle strade medesime ed il fatto che, contrariamente a quanto avviene generalmente nel caso di strade comunali, spesso tali strade, si trovano al di fuori dei centri abitati. 
Tale conclusione appare coerente con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza, in cui si afferma che "la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile nei confronti della P.A. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, come quella oggetto della fattispecie in esame, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti" ( 26/09/2006, n. 20827). 
Ora ritornando al caso in esame, atteso che il sinistro si è verificato su una strada che conduce ad un locale oggetto di seggio elettorale, all'interno del perimetro comunale, e per il quale il Comune convenuto, peraltro di dimensioni ridotte, come sopra evidenziato, aveva la possibilità di esercitare un potere effettivo di controllo, questo giudicante ritiene che possa applicarsi la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c., con la conseguente responsabilità dello stesso. 
Anche inquadrando la fattispecie nella ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., parte attrice ha dimostrato l'esistenza di tale responsabilità in capo al Comune convenuto. 
Infatti, anche sotto il profilo di responsabilità ex art. 2043 c.c., si tratta di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi. 
La colpa, in materia di danni da omessa manutenzione dei beni di proprietà pubblica ed oggetto di pubblica fruizione, trova fondamento sulla elaborazione del concetto di “insidia” o “trabocchetto” determinante un “pericolo occulto” per il carattere oggettivo della non visibilità e soggettivo della non prevedibilità ( 2244/69; 5539/97; 2850/98; 1571/04). 
La situazione di pericolo occulto, cioè non visibile ne prevedibile, che da luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale, individua un indice tassativo ed ineludibile della responsabilità per colpa della pubblica amministrazione (Cass. 10654/04; 11250/02; 2850/98). 
Tuttavia l'accertamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. comporta che sia l'utente danneggiato a dovere provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile, e, che il sinistro si sia verificato a causa della stessa. 
E, per come sopra detto, anche sotto profilo è emersa la responsabilità del Comune di ### Infatti, sulla stregua delle risultanze processuali, vedesi anche allegazioni fotografiche in atti, è emerso l'esistenza di incuria nella manutenzione della sede della pavimentazione comunale, non provvedendo ad eliminare l'insidia che ha provocato la caduta dell'attrice. 
Il teste Bevacqua, assistente della ### di ### ha confermato che le foto allegate al fascicolo attoreo rappresentano lo stato dei luoghi, e che sulla strada vi era presenza di brecciolino, sabbia e ghiaia. 
Il teste ### ha confermato la dinamica del sinistro, per come esposta dall'attrice in citazione. 
Pertanto, considerata l'attendibilità della deposizione del teste ### che non è incorso in alcuna contraddizione, è stata raggiunta la prova della riconducibilità della caduta dell'attrice a causa della presenza di brecciolino, sabbia e ghiaia, sulla sede stradale, e la conseguente responsabilità del Comune di ### sia ex art. 2051 c.c., sia ex art. 2043 In merito a tale responsabilità, il Comune di ### ha eccepito che essa vada addebitata esclusivamente alla ditta “### srl”, a cui aveva appaltato i lavori di sistemazione di alcuni muri di contenimento nella zona oggetto del sinistro e che i materiali di risulta (brecciolino, sabbia e ghiaia), lasciati sulla strada dalla predetta ditta hanno provocato la caduta dell'attrice. 
Orbene, dall'istruttoria espletata, è emerso che la caduta dell'attrice si è verificata a causa del materiale di risulta del cantiere dell' “### srl”, che stava eseguendo i lavori appaltati dal Comune di ### Tale accertamento, non esonera da responsabilità il Comune di ### che nel caso di specie concorre nella responsabilità con la ditta esecutrice dei lavori. 
Infatti, con riferimento alla manutenzione della sede stradale, il principio invocato dal Comune, per cui l'appaltatore deve ritenersi l'unico responsabile derivati a terzi durante l'esecuzione delle opere, non può trovare applicazione, atteso che tale principio è destinato ad operare solo se vi sia il trasferimento totale da parte del committente all'appaltatore, del potere fisico sulla cosa. 
Nel caso di sinistro avvento su una strada pubblica, un simile trasferimento non può avere luogo, ne è stato provato che vi sia stato, in quanto il Comune non può spogliarsi del dovere, di fonte pubblicistica, di curare la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, sancito dall'art. 14 del Codice della ### oltre che per i ### dall'art. 5 del R.D. 15/11/1923, n.2506, responsabilità che concorre con la ditta appaltatrice dei lavori. ( Cass. n.1691/2009; Cass. n.4039/2013). 
Nel caso in esame, e dall'istruttoria espletata, è emersa una corresponsabilità sia da parte del Comune di ### nella custodia e vigilanza della strada al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità, sia da parte della ditta “### srl” che ha dato causa allo spargimento sulla sede stradale del materiale di risulta del cantiere che ha provocato la caduta dell'attrice.   Tale corresponsabilità va attribuita in ragione del 50% ciascuno. 
Accertata la corresponsabilità paritaria a carico del Comune e della ditta appaltatrice, parimenti, va però riconosciuto un concorso di colpa in capo all'attrice nella causazione del sinistro de quo. 
Infatti, a lungo si è ritenuto che il concetto di insidia stradale fosse incompatibile già in astratto con il fatto colposo del danneggiato, per cui l'esistenza di questo escluderebbe la responsabilità della pubblica amministrazione. La più recente giurisprudenza ha, però, superato tale orientamento sul rilievo che “il nesso di causalità tra la situazione di pericolo e l'evento dannoso, non viene meno già in astratto, solo perché l'utente abbia tenuto un comportamento irregolare. Ciò può esserlo nella specifica situazione concreta (e dovrà accertarlo il giudice di merito), ma non per un'incompatibilità tra la responsabilità della P. 
A. ex art. 2043 c.c. per cd. insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, c. 1, c.c. La sostenuta inapplicabilità dell'art. 1227, c. 1, c.c. alle fattispecie in esame, oltre a non essere giustificata sul piano dei principi, determina una singolare situazione per la quale la P. A. può concorrere con il fatto colposo del terzo nella causazione del danno all'utente stradale (ex art. 2055 c.c.), ma non ex art. 1227, c. 1, c.c. con il fatto colposo dello stesso danneggiato. Ne consegue che il consociato fruitore di un bene demaniale, in ossequio al fondamentale principio di giustizia sostanziale, trasfuso nell'art. 1227, c. 1, c.c., non ha diritto di vedersi riconosciuto il risarcimento di quella parte di danno che è ascrivibile alla sua condotta colposa, ma non certo anche che la sola esistenza di questa esclude già in astratto ogni responsabilità della p. a., sia pure nei limiti dell'insidia stradale, sussistendo solo un'ipotesi di autoresponsabilità del leso” (Cass. 03.12.2002, n. 17152). 
Tale conclusione è stata costantemente ribadita da tutte le più recenti pronunce, sicché può ritenersi ormai rispondente ad un principio consolidato l'esclusione, anche in tali casi, della possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso in relazione alla diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada, tenuto conto dell'affidamento che è ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo (così, Cass. 26.04.1994, n. 3957; Cass. 08.05.2003, n. 6988). 
In conclusione, tanto nell'ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto nell'ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, altrimenti integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato. 
Orbene, dagli atti, e per stessa ammissione di parte attrice il sinistro in oggetto è avvenuto, verso le ore 19,00 del 21 Giugno 2009 quindi in condizione di piena luce, e su una strada altamente dissestata (vedesi foto in atti). 
In definitiva per quanto sopra evidenziato, è evidente che causa del sinistro è da addebitarsi, concorsualmente, in ragione del 50% a carico del Comune di ### e della ditta appaltatrice, nonché per il restante 50% al comportamento disattento dell'attrice, la quale con una condotta attenta avrebbe senz'altro potuto evitare il pericolo che ha prodotto i danni lamentati. 
Si deve, perciò, ritenere che il comportamento del danneggiato abbia contribuito alla causazione dell'evento, anche se la sua condotta colposa non appare idonea ad interrompere il nesso causale tra la colpa della ### e della ditta esecutrice ed il danno. 
Tenuto conto della gravità delle colpe delle parti in causa e dell'efficienza causale delle rispettive condotte rispetto alle conseguenze da esse derivanti può affermarsi che la responsabilità per i danni subiti dall'attore può attribuirsi per il 50% allo stessa, e per il restante 50% a carico del Comune di ### e della ditta esecutrice dei lavori, sicché il risarcimento va proporzionalmente ridotto in conseguenza del suddetto concorso di colpa. 
In ordine al quantum, la valutazione del danno da lesioni subite dall'attrice, risulta determinata dalla consulenza medica redatta dal ### le cui conclusioni vanno interamente accolte non essendo l'elaborato affetto da vizi ed incongruenze, avendo il CTU dato esaustiva risposta ai quesiti posti. 
Passando alla quantificazione del danno da lesioni, l'invalidità riscontrata rientra tra le c.d.  micropermanenti ed è risarcibile a titolo di danno biologico per compromissione del diritto alla salute. 
Per la liquidazione di detto danno, è assunta come parametro, la legge 57/2001 e succ. mod., ed è quantificato nella seguente misura: ### permanente 07% (età al momento dell'incidente 52 anni) ### 8.555,53; inabilità temporanea assoluta gg. ###,49=### 332,43; inabilità parziale al 75% gg.  ###,61=### 1.424,70; inabilità parziale al 25%, gg.###,85=### 237,45. 
Questo giudicante, visto l'entità dei postumi e l'età dell'attrice, di riconoscere una personalizzazione del danno, nella misura del 20%, e pertanto alla superiore somma vanno aggiunti ### 2.110,02. 
Risultano documentate spese per ### 1.388,92, riconosciute congrue dal ### Il tutto per un totale di ### 14.049,05. 
Su detta somma con compete la rivalutazione monetaria perché calcolata all'attualità, mentre sono dovuti gli interessi legali, dalla domanda al saldo. 
Tale importo va ridotto del 50% in ragione del concorso di colpa riconosciuto. 
In definitiva, il Comune di ### e la ditta “### sr.” vanno condannate, in ragione di metà ciascuno al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di ### 7.024,52, già ridotta per il concorso di colpa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 
In virtù della polizza assicurativa stipulata con la chiamata in causa ### assicurazioni, la ditta “### srl” va garantita e manlevata dalla predetta ### assicurazioni, tenuto conto della franchigia, della somma che la stessa dovrà corrispondere all'attrice. 
Le spese del giudizio, incluse quelle di ### visto il parziale accoglimento della domanda, vengono compensate per metà, restando l'altra metà a carico dei convenuti soccombenti e si liquidano, come da dispositivo applicato il D.M. 55/2014, e con distrazione in favore dell'Avv. ### che ha reso la dichiarazione di legge.  P.Q.M.  Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1)Dichiara che l'incidente per cui è causa, si è verificato per responsabilità paritaria del Comune di ### e della ditta “### srl” in ragione del 50%, e per il restante 50% per responsabilità dell'attrice, e per l'effetto li condanna al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di ### 7.024,52, già ridotta per le causali specificati in motivazione, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo; 2) In virtù della polizza assicurativa stipulata con la chiamata in causa ### assicurazioni, la ditta “### srl” va garantita e manlevata, dalla stessa, tenuto conto della franchigia, della somma che dovrà corrispondere all'attrice, comprese le spese del giudizio.  3) Condanna, i convenuti, Comune di ### e ditta “### srl” in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, già parzialmente compensati, e liquidati in complessivi ### 3.317,30, di cui ### 899,80 per spese, comprese quelle di #### 2.417,50, per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed ### disponendone la distrazione in favore dell'Avv. ### 4) Compensa le spese tra le altre parti. 
Così deciso in ### 29/09/2021.   IL G.O.P.   ANTONINO CASDIA 

causa n. 1226/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Casdia Antonino

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1296/2024 del 24-06-2024

... 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/06/2024 detta sospensione.” Infatti la stessa sentenza ha riguardo al diverso caso della opposizione a ordinanze ingiunzione, atti amministrativi, in materia di sanzioni nel rapporto di lavoro, e non al caso dei decreti ingiuntivi, emessi dall'autorità giurisdizionale. La stessa sentenza, fra l'altro, ovviamente, fa salva l'esclusione della sospensione in relazione alle controversie di cui agli artt. (leggi tutto)...

### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. ### , presso il ### di ### in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5564/ 2023 TRA ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Opponente E ### rappresentato e difeso dall'avv.to VITALIANO ### con il quale elettivamente domicilia in #### VOLLA Opposto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/06/2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente controversia ha ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo. 
In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU.  6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. 
Ancora in via pregiudiziale si deve esaminare la questione della tempestività dell'opposizione. Al riguardo non può che rilevarsi che l'opposizione è stata proposta tardivamente, essendo l'opposizione al D.I. soggette alle norme del rito del lavoro (cfr anche Cass. 9099/91) e, quindi, fra l'altro non applicandosi la sospensione feriale. 
Infatti risulta non contestato che in data 21 luglio 2022 veniva notificato, all' odierno opponente, il decreto ingiuntivo n° 231/2023, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato il ###. 
Quindi a prescindere dal merito della causa e dalla normativa rilevante, occorre soffermarsi su questo profilo processuale. 
Orbene secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità:”### il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a ### notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 cod. proc. civ., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; in tale giudizio il debitore opponente che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/06/2024 si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non puo' impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ. puo' acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.” (cfr. Cass.287/92; ancora nello stesso senso Cass.3724/90:” ### il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a ### notificazione del medesimo, dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 Cod. Proc. 
Civ., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato nel provvedimento notificato, e non anche, attraverso il rimedio previsto dall'art. 188 disp. Att. Cod. Proc. 
Civ. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) il quale viceversa, presuppone la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto.”. 
Orbene il presente giudice non può che ribadire che il decreto ingiuntivo debba essere impugnato con l'opposizione ordinaria nei termini di legge, a pena di inammissibilità dell'opposizione stessa. 
Poiché l'opposizione è stata tardivamente proposta il decreto ingiuntivo è divenuto irrevocabile e, trattandosi di un giudicato interno, la relativa questione è rilevabile anche di ufficio (cfr.. anche Cass. 3258/91). Al riguardo appare inconferente il richiamo alla pronuncia della Cassazione n.2145/2021, secondo la quale:”Nel regime introdotto dall'art. 6 d.lg. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanzaingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/06/2024 detta sospensione.” Infatti la stessa sentenza ha riguardo al diverso caso della opposizione a ordinanze ingiunzione, atti amministrativi, in materia di sanzioni nel rapporto di lavoro, e non al caso dei decreti ingiuntivi, emessi dall'autorità giurisdizionale. La stessa sentenza, fra l'altro, ovviamente, fa salva l'esclusione della sospensione in relazione alle controversie di cui agli artt. artt.  409 e 442 c.p.c., in cui pacificamente rientra il caso di specie.  ### deve essere conseguentemente dichiarata inammissibile. 
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita in base alle considerazioni, di ordine processuale, che precedono, non assumendo alcun rilievo la fondatezza o meno della domanda nel merito. 
Le spese devono seguire la soccombenza..  P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara inammissibile l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 231/2023 di cui dichiara l'esecutorietà; b) condanna ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 1380,00, oltre oneri di legge e spese generali al 15%, con attribuzione per distrazione; c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. 
Cosi deciso in ### in data ### Il giudice (dott. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/06/2024

causa n. 5564/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Favi Giovanni

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 537/2019 del 12-03-2019

... dovendo considerare che all'epoca la sospensione feriale si protraeva per 46 giorni, la riassunzione appare tempestiva. Il Comune di ### ha pure sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. È noto che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso; essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6991 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010, vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati ### e ### per procura in atti - ATTORE - E COMUNE DI MALFA (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ### via S. ### is. 225, presso lo studio dell'avv.  ### che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. ### per procura in atti -CONVENUTO - NONCHÈ ### E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA (C.F. ###), in persona dell'### pro tempore, e ### DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ### via dei ### is. 221, presso gli ### dell'Avvocatura dello Stato di ### che li rappresenta e difende per legge -### - OGGETTO: Risarcimento danni.  CONCLUSIONI: come da verbale in atti. 
CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato ### riassumeva presso questo Tribunale il giudizio inizialmente instaurato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di #### distaccata di ### nel quale aveva convenuto in giudizio il Comune di ### al fine di ottenere - previo accertamento della responsabilità di quest'ultimo - il risarcimento dei danni subiti in seguito all'incidente occorsogli a ### sulla spiaggia di ### il ###, alle ore 14.30 circa, allorquando, mentre si trovava sdraiato a prendere il sole, era stato colpito alla gamba da un masso di circa 25 cm staccatosi dalla scogliera.  ###, a sostegno delle domande, allegava: di avere raggiunto la spiaggia di ### spiaggia libera consigliata dall'azienda turistica e dalle agenzie di viaggio, dopo avere percorso con un motorino la strada asfaltata e a piedi il residuo tratto di sentiero sterrato, in assenza di segnalazioni di pericolo, ostacoli di sorta o divieti di accesso; che dopo l'incidente non era riuscito più a muoversi ed era stata chiamata sia la ### di ### sia il 118; che non essendo intervenuti i soccorsi, il ### aveva chiesto aiuto ad alcuni sommozzatori che erano giunti sulla spiaggia con un gommone; che i sommozzatori l'avevano trasportato con il gommone fino al porticciolo di ### e da lì, con l'elicottero, era stato trasportato presso l'### di ### dove gli era stata diagnosticata la frattura pluriframmentaria della rotula e del terzo distale del femore, ed era stato dimesso il giorno successivo con una prognosi di quaranta giorni, senza essere sottoposto ad intervento chirurgico per la mancanza di disponibilità di chirurghi e per le liste di attesa molto lunghe; che la moglie era stata costretta a noleggiare un'autovettura per tornare a casa; che il ### era stato sottoposto agli interventi chirurgici necessari presso l'### di ### e ### di ### che durante il periodo di convalescenza, protrattosi fino al marzo 2006, ed anche successivamente non aveva potuto più svolgere le attività lavorative prima svolte; che egli, titolare di uno stabilimento balneare d'estate, era stato costretto ad avvalersi di collaboratori per l'espletamento delle attività prima assicurate personalmente, mentre non aveva potuto svolgere l'attività di rappresentante nell'inverno successivo all'intervento, con conseguenti perdite patrimoniali.  ### affermava la responsabilità del Comune di ### e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, di cui € 58.000,00 per danno biologico, inabilità temporanea, danno alla capacità lavorativa generica, alla vita di relazione, € 1.864,90 per le spese sostenute, € 30.000,00 per danni patrimoniali o, comunque, delle somme dovute all'esito del giudizio, con vittoria delle spese di lite. 
Si costituiva in giudizio il Comune di ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed indicando quali soggetti legittimati l'### del ### e l'### e Ambiente, che chiedeva di chiamare in giudizio. 
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande, affermando che il ### si era recato nella spiaggia di ### il cui accesso era vietato. Al riguardo precisava che vi sono due spiagge di ### una accessibile e raggiungibile dopo avere percorso una ripida scalinata e un'altra, nella quale si era recato il ### non reclamizzata, con accesso vietato ed impedito da transenne oltre che da segnali di divieto, raggiungibile percorrendo a piedi un sentiero sterrato ed un dirupo e dopo aver superato le varie transenne ivi esistenti. Dichiarava che la spiaggia dove si era recato il ### non era raggiungibile dai mezzi di soccorso, ma solo dal mare, diversamente dall'altra. 
Riteneva quindi la responsabilità esclusiva dell'attore per i danni da esso riportati per essersi recato in un luogo vietato. 
In ogni caso affermava l'appartenenza della spiaggia al ### con conseguente responsabilità di quest'ultimo o dell'### e Ambiente, che ne aveva la gestione. 
Contestava infine le richieste risarcitorie, affermando la mancata prova della causa del sinistro, riteneva che le spese sostenute dal ### fossero imputabili a scelte autonome di costui, che aveva deciso di noleggiare un'auto invece di aspettare l'intervento chirurgico presso l'### di ### e che la durata della convalescenza dovesse ricondursi all'operato dei sanitari che l'avevano avuto in cura. 
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituivano l'### e Ambiente e l'### per il ### eccependo, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e dell'art. 6 R.D.  1611/1933, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di #### di ### Nel merito chiedevano il rigetto delle domande avendo il ### riportato le lesioni in una spiaggia non aperta al pubblico e il cui accesso era vietato da appositi cartelli, che segnalavano il pericolo di caduta massi, e da transenne. 
All'udienza del 19.7.2010 l'attore aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale; veniva quindi dichiarata l'incompetenza in favore di questo Tribunale. 
All'udienza del 22.6.2011, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio in seguito alla riassunzione, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Barcellona P. G., ### distaccata di ### la causa veniva istruita oralmente, veniva altresì disposta CTU medico-legale e all'udienza del 15.6.2016 veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.12.2017. 
Infine, all'udienza del 4.7.2018, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
RITENUTO IN DIRITTO Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio, formulata dal Comune di ### nella memoria di replica, in quanto al presente giudizio si applica, ratione temporis, l'art. 307 c.p.c. nella formulazione anteriore alla novella di cui alla l. n. 69/2009. 
Invero, con la riassunzione si ha una mera prosecuzione del giudizio già introdotto.  ###. 307 c.p.c. nella vecchia formulazione prevedeva che l'estinzione non potesse essere rilevata d'ufficio, ma dovesse essere eccepita dalla parte prima di ogni sua difesa. Ebbene, dall'esame della comparsa del Comune presso questo Tribunale non emerge l'esistenza di una tale eccezione di estinzione, né è stata formulata a verbale nella prima udienza. In ogni caso, dovendo considerare che all'epoca la sospensione feriale si protraeva per 46 giorni, la riassunzione appare tempestiva. 
Il Comune di ### ha pure sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. 
È noto che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso; essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. 
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito (Cass., Sez. III, n. 20819/2006; n. 13756/2006).  ### ha lamentato il danno subito in seguito alla caduta di un masso mentre si trovava sulla spiaggia di ### ed ha invocato l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c.. 
Occorre, quindi, stabilire quale degli ### in giudizio debba essere chiamato a rispondere per lesioni del tipo in questione, avvenute su una spiaggia. 
Le spiagge, ai sensi dell'art. 822 c.c. e dell'art. 28 cod. nav., appartengono al demanio marittimo. ###. 30 cod. nav. ha attribuito all'amministrazione delle ### e dei ### l'uso e la polizia del demanio marittimo. La disposizione in esame, tuttavia, deve coordinarsi con le riforme successivamente varate (in particolare, le leggi n. 59/97 e n. 127/97, il d.lgs. n. 112/1998). 
In Sicilia, l'art. 32 dello ### della ### ha espressamente previsto che i beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella ### sono assegnati alla ### eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale. 
Infine, considerata l'epoca del fatto oggetto di causa, l'art. 6, c. 7, l. 8 luglio 2003, n. 172, ha disposto: a decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, gia' trasferite alla regione ### ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale. 
La ricostruzione delle disposizioni richiamate permette, quindi, di affermare che avendo la ### l'assegnazione dei beni del demanio dello Stato e la gestione degli stessi, la legittimazione passiva in merito ad eventi dannosi riconducibili alla gestione delle spiagge va attribuita alla ### dunque nel caso di specie all'### chiamato in giudizio. 
Deve infine precisarsi che l'### e l'### del ### sono stati chiamati in giudizio dal Comune di ### che ha escluso la propria legittimazione passiva, affermando quella degli ### di cui sopra.  ### non ha formalmente esteso le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati, tuttavia, come ha affermato la Suprema Corte, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia "impropria", in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall'altro, va privilegiata l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato (C. Cass., Sez. I., n. 24294/2016; n. 22050/2018). 
Sulla scorta delle considerazioni esposte va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti del Comune di ### e dell'### del ####. 2051 c.c. disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito. 
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass., civ. Sez. III, n. 4495/2011). 
Dall'esame dell'istruttoria espletata in giudizio è possibile affermare che il sinistro si è verificato con le modalità allegate dall'attore. 
In particolare, la teste ### moglie dell'attore, presente al momento del fatto, ha affermato di avere raggiunto la spiaggia di ### insieme al marito, di avere “lasciato lo scooter dove terminava la strada asfaltata e di avere percorso a piedi il sentiero sterrato, così come altre persone presenti”, precisando che “non vi era alcun cartello che segnalasse situazioni di pericolo o divieto di transito”, e di avere raggiunto la spiaggia “senza affrontare alcun dirupo”; ha, poi, aggiunto: “confermo che la spiaggia era raggiungibile sia via terra sia via mare” e che sulla spiaggia vi erano anche famiglie con bambini. Ha riferito che “mentre eravamo sdraiati sulla spiaggia mio marito è stato colpito da un masso che si è staccato dalla scogliera e lo ha colpito al ginocchio” e che il marito è stato soccorso da alcuni sommozzatori e trasportato con un tender sino a #### teste, ### assente al momento del fatto, ha dichiarato di essersi recata anch'essa nel 2005 a ### ed il sentiero era agevolmente percorribile, non vi erano segnalazioni di pericolo o di interdizione al passaggio. 
Il teste ### ha riferito di conoscere “il sentiero che dalla strada asfaltata giunge alla spiaggia di ### e di sapere che lo stesso è accessibile ai pedoni e privo di segnalazioni o delimitazioni”. Ha escluso l'esistenza di due spiagge a ### raggiungibili dal sentiero indicato nonché l'esistenza di calette raggiungibili via mare “in quanto, da entrambi i lati la spiaggia è delimitata da dirupi”. 
Il teste ### all'epoca dei fatti dipendente del Comune di ### ha dichiarato che “dalla strada asfaltata comunale si dipanano due sentieri, uno che va verso i magazzini dei pescatori e l'altro che arriva fino alla spiaggia. Il sentiero è percorribile anche se non asfaltato. 
Circa 10 metri prima della spiaggia vi sono le transenne e i segnali di pericolo […]. Dopo le transenne il sentiero è più scosceso ma comunque percorribile. ### alla spiaggia da questo sentiero è interdetto in quanto le transenne impediscono totalmente l'accesso, anche se spesso vengono rimosse. ### modo per accedere alla spiaggia è via mare”. 
Il teste ### ha riferito di avere collocato, su richiesta del ### nei primi anni '90 le transenne che impedivano l'accesso alla spiaggia e di averle ricollocate ogni volta che erano state divelte. Ha poi aggiunto che “già prima del 2005 era stata collocata rete elettrosaldata che chiudeva da una parte all'altra precludendo totalmente l'accesso, per cui la spiaggia era percorribile solo dal mare. ### parte del sentiero porta alla zona delle balate, che non finisce con una spiaggia ma tufo e roccia dove, comunque, si può fare il bagno. Ho provveduto anche a collocare i cartelli già nei primi anni del '90 nel tratto in cui il sentiero si divide. Da allora i cartelli sono sempre stati presenti”. 
Infine, il teste ### medico, con riguardo alle modalità di accesso ha affermato: “non so dire se l'accesso alla spiaggia fosse all'epoca vietato in qualche modo”. 
Le dichiarazioni dell'unica teste che ha assistito al fatto, ovvero la moglie dell'attore - della cui attendibilità sul punto non v'è motivo di dubitare - permettono di affermare che l'attore, sdraiato sulla spiaggia di ### è stato colpito da un masso staccatosi dalla scogliera ivi esistente. 
Ciò consente di dichiarare la responsabilità dell'### titolare della gestione della spiaggia (cfr. C. Cass., n. 16226/2005, applicabile al caso di specie). Peraltro, proprio le dichiarazioni dei testi e la documentazione versata in atti dalle ### permettono di escludere la ricorrenza del caso fortuito, essendo noto agli ### in questione il pericolo esistente sulla spiaggia di ### Deve comunque verificarsi se la condotta dell'attore possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014). 
Al riguardo si evidenzia che non vi è alcuna prova certa dell'esistenza delle transenne e dei segnali di pericolo proprio il giorno dell'incidente. 
Anche ove si volessero valorizzare le dichiarazioni dei testi del Comune di ### non può non considerarsi che il teste ### ha ammesso che le transenne vengono divelte e il teste ### non è stato in grado di affermare l'esistenza di divieti all'epoca dei fatti. ### teste ### si è limitato ad affermare genericamente che i cartelli di divieto e gli ostacoli fisici atti ad impedire l'accesso alla spiaggia sono sempre stati presenti, ma in tal modo ha contraddetto in parte le dichiarazioni del teste ### che, come riportato, ha riferito degli atti di vandalismo. 
Per converso, risulta priva di valore probatorio la deposizione resa sul punto dal teste ### in merito alla consapevolezza dei divieti in capo all'attore, in quanto risulta essere de relato ex parte. Com'è noto, una tale deposizione può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (C. Cass., Sez. I, 11844/2006). Ma come chiarito ciò non è emerso, vista l'assenza di prova certa in ordine all'esistenza dei divieti e delle transenne il giorno del fatto, tale da impedire di attribuire rilievo all'eventuale condotta negligente dell'attore, che li avrebbe ignorati per raggiungere la spiaggia di ### Anche i provvedimenti con i quali le ### via via interessate hanno disposto l'interdizione della spiaggia non assumono rilievo dal momento che non è stato dimostrato che la concreta attuazione di detti provvedimenti fosse stata assicurata il giorno del fatto. 
Dunque, l'### va condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di seguito indicata. 
In ordine al quantum debeatur il CTU nominato, dott. ### ha constatato che ### in seguito alla caduta, ha riportato: “frattura pluriframmentaria di rotula, frattura III distale di femore sovra condiloidea”, tali da determinare una invalidità permanente nella misura del 10%, e un'invalidità temporanea di 130 giorni (dei quali 40 giorni al 100%, 20 al 75%, 20 al 50% e 50 al 25%). 
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di un attento esame degli atti di causa, ben motivate e non seriamente contestate, fatta eccezione per l'entità delle spese mediche, di cui si dirà infra. 
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive degli infortunati, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..  26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). 
La Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…### in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… ### tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.” Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore va equitativamente determinato ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie le tabelle del Tribunale di Milano 2018, nella seguente misura: € 30.361,00 all'attualità (di cui € 22.766,00 per il 10% di danno biologico in un soggetto di 38 anni all'epoca del fatto; € 3.920,00 per 40 giorni di inabilità assoluta, computando € 98,00 per ogni giorno, € 1.470,00 per 20 giorni di inabilità al 75%, € 980,00 per 20 giorni di inabilità al 50%; € 1.225,00 per 50 giorni al 25%). 
Il CTU ha poi affermato che l'invalidità in questione espone “il periziando al progressivo deterioramento delle superfici articolari del ginocchio destro (rotula, femore distale e tibia prossimale) riconducibile ad un quadro clinico di “artrosi post-traumatica” che, in un soggetto ancora in età relativamente giovane, sfocerà verosimilmente in una riduzione della propria capacità lavorativa”. 
Le conseguenze individuate dal CTU vanno ricondotte nella c.d. “cenestesi lavorativa” e, come affermato dalla Suprema Corte, possono dar luogo ad un appesantimento del punto di invalidità: il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (C. Cass., 15272/2018). 
In applicazione del superiore principio è possibile riconoscere al ### una personalizzazione del solo danno biologico (non anche del danno da inabilità permanente) nella misura del 20%, pertanto a tale titolo gli va attribuita la somma di € 27.319,20. 
Vi sono spese documentate per € 1.535,45 - già rivalutata all'attualità la somma di € 1.301,23 - dovendo escludere talune ricevute ticket prodotte in atti in quanto non vi è alcuna prova della loro riconducibilità ai fatti di causa (in particolare ricevute ### 57647 e 57649 del 4.7.2006, e le successive, nonchè tutti gli scontrini depositati, ad eccezione di quello del 18.10.2005, laddove sono leggibili i farmaci acquistati, in quanto privi di qualsiasi riscontro). 
Il pregiudizio estetico è incluso nella valutazione compiuta dal ### come anche il danno alla vita di relazione, posto che la liquidazione già operata comprende un certo grado di sofferenze e di rinunce connesse alle lesioni riportate. Nel caso di specie, peraltro, il danno alla vita di relazione è stato genericamente allegato. 
Non possono invece essere riconosciute all'attore le spese di viaggio sostenute per il ricovero presso l'### di ### dal momento che non è emerso dai documenti in atti che l'### di ### non avesse assicurato l'intervento chirurgico necessario per le lesioni riportate, anzi dal certificato di ### si evince che era stato disposto il ricovero presso la ### di ### In ogni caso il ### e la moglie avrebbero dovuto fare rientro nel luogo di residenza, affrontando le relative spese, mentre non è stato richiesto il rimborso del biglietto di ritorno, ove già acquistato in precedenza.  ### ha poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per la necessità di avvalersi di collaboratori nella gestione del lido, fino a quel momento assicurata da lui in via esclusiva, e per non aver potuto svolgere l'attività di rappresentante nell'inverno 2005. 
Le circostanze indicate non sono emerse con certezza dall'istruttoria orale, in quanto le dichiarazioni della moglie del ### sul punto sono in parte contraddette dalle dichiarazioni della teste ### che ha riferito: “ricordo che lo stesso” [il ### “si avvaleva di collaboratori nella gestione del lido. Ricordo in particolare del sig. ### che svolgeva le stesse attività del sig. ### Credo che questa persona gestisse il lido insieme al sig. ### ma non so dire se fosse inquadrato come dipendente”. Il teste ### ha affermato che “solo dopo il sinistro oggetto di causa” [il ### “ha avuto necessità di avere un collaboratore per le attività che prima svolgeva autonomamente nello stabilimento. So che era il cugino ad aiutarlo ma non so se in cambio o meno di un compenso”. 
Dunque non è possibile affermare con certezza che il ### si occupasse del lido in via esclusiva prima del sinistro, in ogni caso egli non ha prodotto alcuna prova del danno patrimoniale subito, mediante per es. la dichiarazione dei redditi degli anni precedenti e successivi al periodo di riferimento, da cui desumere l'eventuale entità della contrazione dei suoi guadagni o le buste paga degli eventuali dipendenti assunti e retribuiti dopo il sinistro per documentare l'eventuale esborso a tale titolo. 
Trattandosi di un danno patrimoniale che l'attore avrebbe potuto agevolmente provare la perdita economica non può ritenersi dimostrata. 
Né nel caso di specie può procedersi ad una liquidazione equitativa del danno, potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., solo per i danni risarcibili di cui sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrarne il preciso ammontare (cfr. C. Cass., n. 127/2016). Il ricorso alla liquidazione equitativa consente di superare una tale intrinseca obiettiva difficoltà di quantificazione, che tuttavia non ricorre nella fattispecie in esame per le ragioni illustrate. 
Pertanto al ### va liquidata la somma di € 36.449,65 (ovvero 27.319,20 per danno biologico, € 7.595,00 per inabilità temporanea, € 1.535,45 per spese mediche), all'attualità, su cui riconoscere anche il c.d. lucro cessante, e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario. 
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c.. 
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (5.10.2005) per il danno biologico e l'inabilità e alla data dei singoli pagamenti per le spese mediche, rivalutato anno per anno secondo gli indici ### con esclusione degli interessi sugli interessi. 
Dopo la pubblicazione della presente sentenza sull'importo liquidato sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito. 
L'### va, quindi, condannato al pagamento in favore di ### della somma di € 36.449,65, all'attualità, oltre interessi come sopra specificato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, nei rapporti tra l'attore, l'### ed il Comune di ### dunque l'### va condannato al pagamento di dette spese in favore dell'attore, che a sua volta va invece condannato al pagamento delle spese in favore del Comune di ### privo di legittimazione. 
Si ritiene di compensare le spese di lite tra il Comune e l'### del ### in quanto quest'ultima si è costituita unitamente all'### svolgendo difese analoghe. 
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 52.000,00, parametri medi) nel seguente modo: € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 7.254,00, oltre € 550,00 a titolo di contributo unificato e bollo, in favore dell'attore. 
Le spese liquidate all'attore vanno distratte in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. 
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'### P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 6991/2010, vertente tra ####, Comune di ### in persona del ### pro tempore, ###, ### e Ambiente della ### in persona dell'### pro tempore e ### del ### in persona del legale rappresentante pro tempore (terzi chiamati), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. Dichiara l'inammissibilità delle domande nei confronti del Comune di ### e dell'### del ### 2. Accoglie le domande dell'attore, nei limiti di cui in motivazione, nei confronti dell'### e Ambiente della ### per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore di ### della somma di € 36.449,65, all'attualità, oltre interessi come in motivazione; 3. Condanna l'### e Ambiente della ### alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi, ed € 550,00 per esborsi, oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore degli avvocati ### e ### 4. ### alla rifusione in favore del Comune di ### delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%; 5. Compensa le spese di lite tra il Comune di ### e l'### del ### 6. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'### e Ambiente della ### Così deciso in ### il ###.  ##### S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6579693897c9ad7dba2d390750eedd33

causa n. 6991/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Aucelluzzo Milena

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4287/2023 del 24-11-2023

... 3 l. 742/1969 esclude dal regime della sospensione dei termini relativi al periodo feriale tutte le controversie riconducibili all'art. 429 c.p.c. essendo la esclusione correlata non alla specialità del rito bensì all'urgenza delle controversie, sì da operare anche nel caso in cui il relativo procedimento si sia svolto senza l'osservanza del rito del lavoro (Cass. 21.1.1995 n. 70). Nella specie poi risulta ininfluente la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per ###19, in quanto cessata l'11.5.2020. Il rilievo di ufficio della tardività del gravame induce alla compensazione delle spese del grado. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (### unico in materia di spese di giustizia, (leggi tutto)...

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di ### e di ### ed ### composta dai signori: dr.ssa ### dr.ssa ### dr.ssa ### rel. 
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 16 novembre 2023 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento N.1182/2022 R.G. lavoro vertente TRA A.S.L. AVELLINO, P.IVA: ###, in persona del ### legale rappresentante pro tempore, dott.ssa ### con sede ###ri 10/12, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura ex art. 83 c.p.c. autenticata ed allegata in atti, giusta delibera del D.G. n. 1255 del 23/07/2011, dagli Avv.ti ### (C.F. ###, pec: ###), ### (C.F. ###, pec: ###) ed ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###uno ai suoi difensori, presso la propria sede ###ri 10/12. I difensori dichiarano che le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni dovranno essere effettuate al fax n.: ###, nonché a mezzo pec agli indirizzi: ###, =Appellante E ### nata il ### ad Ariano Irpino ### ed ivi residente ###, int. 6, (C.F.: ###), rappresentata e difesa, come da mandato rilasciato su foglio separato da intendersi in calce al presente atto e costituente parte integrante dello stesso, dall'avv. ### (C.F.: ###), con il quale indica per le comunicazioni il fax ### ed elegge domicilio digitale presso la pec ### e, per quanto dovesse occorrere, domicilio fisico in Napoli presso lo studio dell'avv.  ### alla via ### n. 3, conferendogli altresì la facoltà di eleggere un diverso domicilio, = ### E ### Con sentenza n.1274/2021 pubblicata il ### il Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del lavoro accolse per quanto di ragione il ricorso della ### dirigente medico di I livello in servizio presso l'### U.O.C. di Medicina Interna, del ### di ### la quale - sul presupposto che la dirigenza medica turnista effettua l'orario di lavoro settimanale, pari a 38 ore, su sei giorni lavorativi, per un ammontare di 6 ore e 20 minuti giornalieri mentre i giorni di assenza per ferie, malattia, festività, permessi e assenze similari vengono calcolati dall'### nella misura di 6 ore al giorno, con perdita netta di 20 minuti per ogni giornata o turno giornaliero - aveva denunciato l'illegittimità del comportamento dell'ASL che creava arbitrariamente un indebito aumento dell'orario di lavoro, dal momento che per ogni turno giornaliero di assenza il debito orario risultava aumentato di 20 minuti, con conseguente necessità per il dipendente di recuperare 20 minuti per ognuna delle dette assenze senza ricevere alcun compenso. 
Il Tribunale, dichiarata l'illegittimità del sistema di calcolo adottato dall'ASL di ### per determinare il debito orario assolto a seguito di assenze per ferie, malattia, festività, permessi e altre assenze similari della parte ricorrente nel periodo 1.1.2013-28.2.2018, ordinò all'### in persona del legale rappresentante p.t., di riconoscere che il debito orario assolto per ogni assenza legittima per ferie, malattia, festività e permessi è pari a 6 ore e 20 minuti; per l'effetto condannò l'ASL di ### al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di differenze retributive -nei limiti della prescrizionedi € 3.477,47 oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo; compensò le spese nella misura del 50%. 
Avverso tale statuizione, con atto depositato il ### la ASL ha proposto gravame rilevando l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che, nel caso in cui si calcolasse il debito orario giornaliero in misura diversa dalle 6 ore e 20 minuti (nella specie per i giorni di assenza o ferie, dove sarebbe calcolato in 6 ore), si determinerebbe un debito orario in danno del lavoratore di 20 minuti al giorno che, se lavorate dal dipendente, darebbero allo stesso il diritto di percepire emolumenti ulteriori rispetto a quelli stipendiali ordinari. Ha rilevato che il Giudice, pur prendendo le mosse dalla disamina dell'art. 14 del CCNL della ### aveva compiuto una erronea e incompleta valutazione della norma, facendone discendere conseguenze applicative non condivisibili; ha quindi censurato la liquidazione di differenze retributive per il titolo in oggetto. Ha concluso come in atti chiedendo, in accoglimento del ricorso e in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'avverso ricorso; vinte le spese. 
Si è costituito l'appellato che ha resistito invocando il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. 
Disposta la trattazione scritta, sono state acquisite le note delle parti costituite; all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.  ### è inammissibile.  ### è stata tardivamente proposta con atto depositato telematicamente in data ### oltre il termine di sei mesi decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata del 18.11.2021 (come risulta dall'attestazione apposta sulla stessa: V. copia sentenza nel fascicolo telematico di parte appellata). 
Invero si tratta di controversia introdotta in primo grado con ricorso depositato successivamente al 4.7.2009, e pertanto sottoposta al nuovo termine di impugnazione fissato in mesi sei ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla L.  18.6.2009 n. 69. Per il computo del termine “a mesi” si applica il calendario comune facendo riferimento al nome ed al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno (cfr. C. Cass. L. 12.8.2000 n. 10785). 
La tardività dell'appello, sia pur di un solo giorno, producendo il passaggio in giudicato della sentenza è rilevabile d'ufficio e non è sanata nemmeno dalla costituzione dell'appellato (Cass. 12.10.1984 n. 5114) rientrando nei compiti demandati al Giudice quello di controllare la tempestività della impugnazione, a prescindere da ogni sollecitazione di parte, inidonea a condizionare l'esercizio di un potere dovere del giudice (Cass. 6.2.1987 n. 1193; Cass. 19.3.1990 n. 2260) Cass 25.9.1987 n. 7026; Cass S ### 15.5.1990 n. 4196). La decorrenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza è corollario del principio secondo cui la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte (cfr. Corte Cost. 584/1990) ed essendo notevolmente lungo e sufficiente per una verifica periodica, tale termine non comporta pregiudizio alla difesa anche in mancanza della comunicazione effettuata dalla ### ex art. 133 2 co c.p.c. (Cass. 3299/1990; 2.2.1990 n. 732). La decadenza per il decorso del termine lungo si verifica indipendentemente dalla notificazione della sentenza (C. Cass. 12. 8.1995 n. 8857). 
Infine l'art. 3 l. 742/1969 esclude dal regime della sospensione dei termini relativi al periodo feriale tutte le controversie riconducibili all'art. 429 c.p.c. essendo la esclusione correlata non alla specialità del rito bensì all'urgenza delle controversie, sì da operare anche nel caso in cui il relativo procedimento si sia svolto senza l'osservanza del rito del lavoro (Cass. 21.1.1995 n. 70). 
Nella specie poi risulta ininfluente la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per ###19, in quanto cessata l'11.5.2020. 
Il rilievo di ufficio della tardività del gravame induce alla compensazione delle spese del grado. 
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (### unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 - riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti - evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti - come quello di specie - pendenti a far data dal 31 gennaio 2013.  P.Q.M.  La Corte così provvede: dichiara inammissibile l'appello; compensa le spese del grado; dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art.  13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. 
Così deciso in Napoli, il 16 novembre 2023 ### estensore ###ssa ###ssa ### n. 1182/2022

causa n. 1182/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Catalano Anna Carla, De Lucia Maria Grazia, Amarelli Francesca Romana

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6367/2024 del 20-06-2024

... delibere assembleari si applicano la sospensione durante il periodo feriale, nonché le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 155 c.p.c.” (cfr. Tribunale Roma del 31.03.2017 in www.giurispudenzadelleimprese.it). Anche in questo caso si segnala che obiettivo del legislatore è di assicurare la stabilità delle decisioni evitando che la società possa essere esposta al rischio di vedersi impugnata la decisione per un tempo indeterminato. Altro aspetto che bisogna analizzare per valutare l'ammissibilità dell'impugnativa è la legittimazione del soggetto che voglia far valere l'invalidità della delibera. La regola generale di cui all'art. 2377, secondo comma, c.c. prevede che sono legittimati a far valere l'invalidità delle delibere assembleari solo i soggetti espressamente previsti: i (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI Sezione specializzata in materia di imprese riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott.ssa ### dott. ### rel. ed est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26164/2021 R.G. promossa da: ### nata a Napoli il ### (c.f.: ###), ### nato a Napoli il ### (c.f.: ###) rappresentati e difesi dall'avv. ### (c.f.: ###), con studio sito in Napoli alla via G.B. ### n. 13 ATTORE ### s.r.l. in liquidazione, con sede ###(c.f.: ###), in persona del legale rappresentante p.t.  CONVENUTA CONTUMACE CONCLUSIONI Alla udienza del 19.12.2023 parte attrice concludeva come da verbale di udienza che si riporta integralmente: “previo accertamento della non conformità a realtà di quanto riportato nel verbale, dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assunta dall'assemblea della #### S.r.l. in data 29 giugno 2021 per i motivi specificatamente esposti nell'atto di citazione ovvero, in via subordinata, in quanto i contenuti del bilancio di esercizio al 31.12.2020 che sarebbe stato approvato non rappresentano in modo veritiero e corretto il risultato di esercizio risultante dallo stesso. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e ###” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, i sig.ri ### e ### in qualità di soci della società convenuta, convenivano innanzi all'intestata sezione specializzata la ### s.r.l. per sentir accertare e dichiarare l'invalidità della delibera assembleare del 29.06.2021 di approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2020. 
Esponevano in fatto: - che la ### s.r.l. veniva costituita nel 1993 con capitale sociale ripartito per il 50% alla socia ### per il 49% alla socia ### e per la residua quota del 1% a ### - che l'amministrazione sociale era rimessa alle due socie che detenevano la maggioranza del capitale sociale con poteri di firma congiunta; - che mentre erano in corso discussioni sulla bozza di bilancio al 31.12.2020, avevano appreso che l'assemblea sociale si era riunita per l'approvazione del predetto bilancio, senza ricevere alcuna convocazione nonostante detenessero la metà del capitale sociale ed una delle parti istanti rivestiva la carica gestoria; - che dalla consultazione del registro delle imprese avevano appurato che in data ### era stata depositata al registro imprese la delibera di approvazione del bilancio 2020 con verbale assembleare datato 29.06.2021 (come da visura camerale versata in atti); - che con somma sorpresa avevano verificato che dal verbale della predetta adunanza assembleare sarebbe emersa anche la loro presenza (### nella veste di presidente dell'assemblea), sebbene non avessero mai ricevuto la relativa convocazione; - che in ragione delle contestazioni mosse all'organo amministrativo, quest'ultimo aveva fatto pervenire agli attori telegramma in data ### con la convocazione dell'assemblea per la data del 29.10.2021 per la nuova approvazione del bilancio al 31.12.2020; - che con l'occasione ### riscontrava tale comunicazione chiedendo l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea inserendo la revoca dell'amministratrice ### Ciò premesso, parte attrice impugnava la delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 per il vizio dell'omessa convocazione e per non aver ricevuto nemmeno la bozza del bilancio, evidenziando che il verbale assembleare risultava privo di sottoscrizione e qualora fosse stata prodotta in giudizio la copia di tale verbale con la sottoscrizione in qualità di presidente dell'assemblea di ### anticipava la volontà di disconoscere l'eventuale firma apposta (nonché dello stesso foglio di presenza qualora avesse attestato la presenza degli attori). 
Pertanto, rassegnava le conclusioni già riportate in epigrafe. 
Alla prima udienza di trattazione, parte attrice produceva provvedimento del Tribunale di Napoli depositato in data ### che aveva accertato lo stato di scioglimento della ### s.r.l. provvedendo altresì alla nomina di liquidatore e pertanto, parte attrice veniva autorizzata, previa sua istanza, alla rinnovazione della notifica alla società convenuta in persona del liquidatore. 
Alla successiva udienza del 10.06.2022 non si costituiva la società ritualmente citata e non comparsa e quindi se ne dichiarava la contumacia ed il giudice istruttore concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per le appendici scritte. 
Infine rigettate le istanze istruttorie all'udienza del 19.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. 
Occorre in via preliminare evidenziare che nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., gli attori hanno da una parte descritto gli eventi relativi alla compagine sociale rilevanti ai fini della decisione e dall'altra integrato la domanda denunciando ulteriori vizi della delibera di approvazione del bilancio impugnata. 
Rappresentavano in particolare che la nuova assemblea convocata da ### al fine di approvare nuovamente il bilancio oggetto di impugnativa non si pronunciava sull'argomento posto all'ordine del giorno anche per l'assenza dello stesso organo amministrativo che aveva convocato l'adunanza assembleare. 
Peraltro, evidenziavano che oltre a sporgere querela per i fatti che avevano dato origine ad un verbale assembleare in cui risultavano presenti gli attori senza essere nemmeno stati convocati, avevano depositato un ricorso cautelare chiedendo la revoca dell'organo amministrativo della società, ma il Tribunale non si era potuto pronunciare per l'intervenuta decisione giudiziale di accertare lo stato di scioglimento della società con nomina del liquidatore. 
Inoltre, una volta entrati in possesso del bilancio al 31.12.2020 e richiesti i documenti contabili necessari per una disamina consapevole dello stesso, avevano investito un consulente al fine di verificare i contenuti del bilancio al 31.12.2020 e tale consulente aveva concluso che alla luce del confronto con i bilanci relativi agli anni precedenti emergeva una considerevole perdita di esercizio (pari a circa 125.000,00), determinata dalla scelta di ridurre ingiustificatamente le voci dell'attivo patrimoniale (rimanenze e crediti esigibili entro l'anno successivo). 
Pertanto chiedevano in subordine la dichiarazione di nullità e/o annullabilità della delibera di approvazione del bilancio 2020 in quanto il risultato di esercizio riportato non era veritiero e corrispondente a quello effettivamente conseguito dalla società. 
Giova premettere che la disciplina dell'invalidità delle delibere assembleari ha come obiettivo principale quello di garantire la certezza e la celerità dei rapporti giuridici, cercando di assicurare la massima stabilità alle decisioni prese dai soci. Il legislatore, dunque, nell'individuare le ipotesi che possono condurre all'invalidazione della delibera impugnata, ha elaborato una disciplina che tenga conto del necessario contemperamento tra le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale. 
In ragione di tale esigenza si è intervenuti tipizzando le due ipotesi di invalidità, predisponendo una disciplina che si discosta da quella codicistica prevista in tema di invalidità negoziale. 
Da un lato, il legislatore ha previsto come ipotesi generale l'annullabilità della delibera, qualora questa non sia stata presa in conformità della legge e/o dello statuto, come previsto dall'art. 2377, comma 2, c.c. Sono ritenute annullabili, in particolare, le delibere affette da vizi procedimentali (salvo i casi delle deliberazioni adottate nei casi di mancata convocazione del socio assente o di mancata verbalizzazione, considerate viceversa nulle), quelle emesse con voto determinante di socio in conflitto d'interessi, quelle viziate da eccesso o abuso di potere, quelle adottate in ossequio ad un clausola statutaria illecita. 
Regola eccezionale è il vizio più grave della nullità di cui all'art. 2379 c.c., che tipizza tre ipotesi tassative. La delibera può essere dichiarata nulla in caso di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto, semprechè l'impugnativa sia avanzata “da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito”. 
Viene così ampiamente ridimensionato l'ambito di applicazione delle cause di nullità, alla luce delle rilevanti conseguenze che da una decisione in tal senso potrebbero derivare, cercando di assicurare maggiore certezza e stabilità alle deliberazioni approvate. 
Anche sul piano dei termini di impugnazione è possibile evidenziare una sostanziale diversificazione rispetto alla disciplina comune, attraverso la riduzione dell'arco temporale entro cui poter impugnare la delibera. 
A fronte dell'imprescrittibilità per l'azione di nullità di cui all'art. 1422 c.c., l'art 2379 prevede che il termine per impugnare la delibera - come anticipato - sia di tre anni, fermo restando l'ipotesi di delibera di modifica dell'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, impugnabili senza limite di tempo. 
Mentre nel caso in cui si impugni il deliberato assembleare per far valere il vizio di annullabilità, il termine è di 90 giorni “dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo” (ex art. 2377 c.c.). Peraltro mette conto evidenziare che per la giurisprudenza di merito trattasi di termine anche di natura processuale e pertanto “al termine di 90 giorni previsto dalla legge per l'impugnazione delle delibere assembleari si applicano la sospensione durante il periodo feriale, nonché le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 155 c.p.c.” (cfr. Tribunale Roma del 31.03.2017 in www.giurispudenzadelleimprese.it). 
Anche in questo caso si segnala che obiettivo del legislatore è di assicurare la stabilità delle decisioni evitando che la società possa essere esposta al rischio di vedersi impugnata la decisione per un tempo indeterminato. 
Altro aspetto che bisogna analizzare per valutare l'ammissibilità dell'impugnativa è la legittimazione del soggetto che voglia far valere l'invalidità della delibera. 
La regola generale di cui all'art. 2377, secondo comma, c.c. prevede che sono legittimati a far valere l'invalidità delle delibere assembleari solo i soggetti espressamente previsti: i soci assenti, dissenzienti od astenuti, gli amministratori, il consiglio di sorveglianza ed il collegio sindacale. Mentre più ampia è la legittimazione prevista per ciò che concerne l'azione di nullità, ai sensi dell'art. 2379, potendo essere esercitata da chiunque vi abbia interesse. 
Come si è detto, le ipotesi di nullità previste dal legislatore devono essere considerate come tassative, e sono elencate all'art. 2379. Tra queste vi è la nullità per illiceità dell'oggetto, al cui interno viene ricondotta anche l'ipotesi di approvazione di bilancio redatto in violazione dei principi di verità e chiarezza, come dedotto nel caso di specie (sebbene soltanto con l'integrazione della domanda avvenuta nella prima memoria ex art.  183 comma 6 c.p.c.). 
Ciò premesso, la domanda è ammissibile in quanto l'impugnativa della delibera volta a far valere anche vizi di annullabilità è tempestiva, in considerazione che è intervenuta entro i 90 giorni dal deliberato tenuto conto della sospensione feriale dei termini. 
Nel merito la domanda deve essere accolta essendo la delibera inficiata a causa del vizio di omessa convocazione dei due soci attori, restando evidentemente assorbiti sia gli ulteriori vizi di nullità per difetto di veridicità e correttezza dedotti nel corso del giudizio da parte attrice una volta avuto accesso alla documentazione contabile della società sia i vizi di annullabilità pure dedotti. 
Il Tribunale aderisce a quell'orientamento della giurisprudenza di merito che - nel solco di quanto già statuito dalla giurisprudenza di legittimità - ricomprende tra le ipotesi di nullità della delibera assembleare il vizio di “assenza assoluta di informazione” declinato nei seguenti termini: “###. 2479 ter, co. 3, c.c. tutela il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali e si rivolge sia ai casi in cui i soci non abbiano ricevuto l'avviso di convocazione, sia ai casi in cui l'abbiano ricevuto in difetto dei presupposti minimi di contenuto fissati dalla norma, come quando l'avviso: non risulti proveniente da un componente degli organi sociali o dai soci (ove a ciò legittimati); non sia stato inviato preventivamente a tutti gli aventi diritto; non sia idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea, fermo rimanendo che in virtù del richiamo all'art. 2379 bis c.c., la partecipazione totalitaria del capitale sociale sana il vizio di omessa convocazione” (cfr. Trib. Roma 29.09.2023). 
Va poi osservato che, ove il socio agisca in giudizio per far valere l'invalidità di una delibera assembleare, incombe sulla società convenuta l'onere di provare che tutti i soci siano stati tempestivamente avvisati della convocazione (v., Tribunale Roma, ### spec.  ### 15/06/2015, n. 13061) intesa quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea, mentre resta a carico dell'istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà della medesima. 
In particolare, non può essere addossata al socio che deduca l'invalidità dell'assemblea, la prova negativa dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, anche se la prova gravante sulla società può essere fornita anche mediante presunzioni. ### di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario è a carico del mittente, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà. 
A mente della giurisprudenza consolidata che individua tra socio e società un rapporto di natura contrattuale, deve ritenersi, in ossequio al principio sancito all'art. 1218 c.c., che “l'onere probatorio riguardante la regolarità della convocazione assembleare grava sulla società” (cfr., per tutte, Tribunale di Milano 04.04.2017 ma anche Tribunale Roma spec. ### 15/06/2015, n.13061).  ### con la mancata costituzione in giudizio, la società convenuta si è sottratta all'assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa incombente concernente la rituale convocazione dei soci all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, “non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Tribunale di Firenze, ### Spec. Imprese, 10.07.2020; cfr. anche Cass., Sez. Lavoro, 09.06.2008 n. 15162). 
Invero, la prova dell'omessa convocazione è aliunde desumibile dal comportamento dell'organo gestorio della società convenuta prima che l'ente sociale fosse posto in liquidazione. 
Infatti, l'amministratrice ### a fronte delle contestazioni degli attori circa l'omessa convocazione alla predetta assemblea e inerenti anche l‘apparente loro presenza per come falsamente attestato dal verbale dell'assemblea depositato al registro delle imprese, si determinava a convocare una nuova assemblea a mezzo di telegramma del 08.10.2021 (e quindi prima dell'instaurazione del presente giudizio) diretta alla coamministratrice per la data del 29.10.2021 per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020. 
Tale gesto che verosimilmente si atteggia ad atto di distensione nei rapporti con l'altro organo gestorio palesato infatti prima dell'iscrizione del presente giudizio di impugnazione si spiega soltanto con l'ammissione del vizio della mancata convocazione dei due soci al fine di sanare definitivamente con la nuova approvazione la delibera approvativa del bilancio 2020 che nel giugno 2021 era stato invece approvato soltanto da ### In difetto pertanto della prova della rituale convocazione dei soci attori all'assemblea tenutasi in data ###, il cui onere - si ribadisce - incombe sulla società convenuta rimasta contumace, non potendosi accollare a parte attrice la prova negativa dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, si impone una pronuncia di declaratoria di nullità della delibera impugnata per omessa convocazione dei due soci attori, senza che sia necessario rilevare l'ulteriore vizio invalidante che aggrava il comportamento omissivo dell'organo amministrativo, che non ha nemmeno depositato presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l'adunanza assembleare la bozza di bilancio in violazione dell'art. 2429 Per quanto riguarda il governo delle spese, l'accoglimento della domanda comporta la dovuta soccombenza (tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e la complessità tra i minimi ed i medi).  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, ### in materia d'### pronunciando sulla domanda proposta da ### e ### nei confronti di ### s.r.l. in liquidazione, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la nullità della delibera della assemblea dei soci della “### s.r.l.” del 29/06/2021 di approvazione del bilancio al 31.12.2020; - condanna parte convenuta al pagamento in favore delle parti attrici delle spese di lite che si liquidano in € 1036,00 per esborsi ed € 5150,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge. 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13.03.2024 ### relatore dott. ### dott. ### 

causa n. 26164/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Pica Leonardo, Ultimo Antonietta, Del Bene Adriano

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