REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6991 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010, vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati ### e ### per procura in atti - ATTORE - E COMUNE DI MALFA (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ### via S. ### is. 225, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. ### per procura in atti -CONVENUTO - NONCHÈ ### E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA (C.F. ###), in persona dell'### pro tempore, e ### DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ### via dei ### is. 221, presso gli ### dell'Avvocatura dello Stato di ### che li rappresenta e difende per legge -### - OGGETTO: Risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato ### riassumeva presso questo Tribunale il giudizio inizialmente instaurato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di #### distaccata di ### nel quale aveva convenuto in giudizio il Comune di ### al fine di ottenere - previo accertamento della responsabilità di quest'ultimo - il risarcimento dei danni subiti in seguito all'incidente occorsogli a ### sulla spiaggia di ### il ###, alle ore 14.30 circa, allorquando, mentre si trovava sdraiato a prendere il sole, era stato colpito alla gamba da un masso di circa 25 cm staccatosi dalla scogliera. ###, a sostegno delle domande, allegava: di avere raggiunto la spiaggia di ### spiaggia libera consigliata dall'azienda turistica e dalle agenzie di viaggio, dopo avere percorso con un motorino la strada asfaltata e a piedi il residuo tratto di sentiero sterrato, in assenza di segnalazioni di pericolo, ostacoli di sorta o divieti di accesso; che dopo l'incidente non era riuscito più a muoversi ed era stata chiamata sia la ### di ### sia il 118; che non essendo intervenuti i soccorsi, il ### aveva chiesto aiuto ad alcuni sommozzatori che erano giunti sulla spiaggia con un gommone; che i sommozzatori l'avevano trasportato con il gommone fino al porticciolo di ### e da lì, con l'elicottero, era stato trasportato presso l'### di ### dove gli era stata diagnosticata la frattura pluriframmentaria della rotula e del terzo distale del femore, ed era stato dimesso il giorno successivo con una prognosi di quaranta giorni, senza essere sottoposto ad intervento chirurgico per la mancanza di disponibilità di chirurghi e per le liste di attesa molto lunghe; che la moglie era stata costretta a noleggiare un'autovettura per tornare a casa; che il ### era stato sottoposto agli interventi chirurgici necessari presso l'### di ### e ### di ### che durante il periodo di convalescenza, protrattosi fino al marzo 2006, ed anche successivamente non aveva potuto più svolgere le attività lavorative prima svolte; che egli, titolare di uno stabilimento balneare d'estate, era stato costretto ad avvalersi di collaboratori per l'espletamento delle attività prima assicurate personalmente, mentre non aveva potuto svolgere l'attività di rappresentante nell'inverno successivo all'intervento, con conseguenti perdite patrimoniali. ### affermava la responsabilità del Comune di ### e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, di cui € 58.000,00 per danno biologico, inabilità temporanea, danno alla capacità lavorativa generica, alla vita di relazione, € 1.864,90 per le spese sostenute, € 30.000,00 per danni patrimoniali o, comunque, delle somme dovute all'esito del giudizio, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il Comune di ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed indicando quali soggetti legittimati l'### del ### e l'### e Ambiente, che chiedeva di chiamare in giudizio.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande, affermando che il ### si era recato nella spiaggia di ### il cui accesso era vietato. Al riguardo precisava che vi sono due spiagge di ### una accessibile e raggiungibile dopo avere percorso una ripida scalinata e un'altra, nella quale si era recato il ### non reclamizzata, con accesso vietato ed impedito da transenne oltre che da segnali di divieto, raggiungibile percorrendo a piedi un sentiero sterrato ed un dirupo e dopo aver superato le varie transenne ivi esistenti. Dichiarava che la spiaggia dove si era recato il ### non era raggiungibile dai mezzi di soccorso, ma solo dal mare, diversamente dall'altra.
Riteneva quindi la responsabilità esclusiva dell'attore per i danni da esso riportati per essersi recato in un luogo vietato.
In ogni caso affermava l'appartenenza della spiaggia al ### con conseguente responsabilità di quest'ultimo o dell'### e Ambiente, che ne aveva la gestione.
Contestava infine le richieste risarcitorie, affermando la mancata prova della causa del sinistro, riteneva che le spese sostenute dal ### fossero imputabili a scelte autonome di costui, che aveva deciso di noleggiare un'auto invece di aspettare l'intervento chirurgico presso l'### di ### e che la durata della convalescenza dovesse ricondursi all'operato dei sanitari che l'avevano avuto in cura.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituivano l'### e Ambiente e l'### per il ### eccependo, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e dell'art. 6 R.D. 1611/1933, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di #### di ### Nel merito chiedevano il rigetto delle domande avendo il ### riportato le lesioni in una spiaggia non aperta al pubblico e il cui accesso era vietato da appositi cartelli, che segnalavano il pericolo di caduta massi, e da transenne.
All'udienza del 19.7.2010 l'attore aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale; veniva quindi dichiarata l'incompetenza in favore di questo Tribunale.
All'udienza del 22.6.2011, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio in seguito alla riassunzione, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Barcellona P. G., ### distaccata di ### la causa veniva istruita oralmente, veniva altresì disposta CTU medico-legale e all'udienza del 15.6.2016 veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.12.2017.
Infine, all'udienza del 4.7.2018, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio, formulata dal Comune di ### nella memoria di replica, in quanto al presente giudizio si applica, ratione temporis, l'art. 307 c.p.c. nella formulazione anteriore alla novella di cui alla l. n. 69/2009.
Invero, con la riassunzione si ha una mera prosecuzione del giudizio già introdotto. ###. 307 c.p.c. nella vecchia formulazione prevedeva che l'estinzione non potesse essere rilevata d'ufficio, ma dovesse essere eccepita dalla parte prima di ogni sua difesa. Ebbene, dall'esame della comparsa del Comune presso questo Tribunale non emerge l'esistenza di una tale eccezione di estinzione, né è stata formulata a verbale nella prima udienza. In ogni caso, dovendo considerare che all'epoca la sospensione feriale si protraeva per 46 giorni, la riassunzione appare tempestiva.
Il Comune di ### ha pure sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
È noto che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso; essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito (Cass., Sez. III, n. 20819/2006; n. 13756/2006). ### ha lamentato il danno subito in seguito alla caduta di un masso mentre si trovava sulla spiaggia di ### ed ha invocato l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c..
Occorre, quindi, stabilire quale degli ### in giudizio debba essere chiamato a rispondere per lesioni del tipo in questione, avvenute su una spiaggia.
Le spiagge, ai sensi dell'art. 822 c.c. e dell'art. 28 cod. nav., appartengono al demanio marittimo. ###. 30 cod. nav. ha attribuito all'amministrazione delle ### e dei ### l'uso e la polizia del demanio marittimo. La disposizione in esame, tuttavia, deve coordinarsi con le riforme successivamente varate (in particolare, le leggi n. 59/97 e n. 127/97, il d.lgs. n. 112/1998).
In Sicilia, l'art. 32 dello ### della ### ha espressamente previsto che i beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella ### sono assegnati alla ### eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
Infine, considerata l'epoca del fatto oggetto di causa, l'art. 6, c. 7, l. 8 luglio 2003, n. 172, ha disposto: a decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, gia' trasferite alla regione ### ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
La ricostruzione delle disposizioni richiamate permette, quindi, di affermare che avendo la ### l'assegnazione dei beni del demanio dello Stato e la gestione degli stessi, la legittimazione passiva in merito ad eventi dannosi riconducibili alla gestione delle spiagge va attribuita alla ### dunque nel caso di specie all'### chiamato in giudizio.
Deve infine precisarsi che l'### e l'### del ### sono stati chiamati in giudizio dal Comune di ### che ha escluso la propria legittimazione passiva, affermando quella degli ### di cui sopra. ### non ha formalmente esteso le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati, tuttavia, come ha affermato la Suprema Corte, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia "impropria", in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall'altro, va privilegiata l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato (C. Cass., Sez. I., n. 24294/2016; n. 22050/2018).
Sulla scorta delle considerazioni esposte va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti del Comune di ### e dell'### del ####. 2051 c.c. disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass., civ. Sez. III, n. 4495/2011).
Dall'esame dell'istruttoria espletata in giudizio è possibile affermare che il sinistro si è verificato con le modalità allegate dall'attore.
In particolare, la teste ### moglie dell'attore, presente al momento del fatto, ha affermato di avere raggiunto la spiaggia di ### insieme al marito, di avere “lasciato lo scooter dove terminava la strada asfaltata e di avere percorso a piedi il sentiero sterrato, così come altre persone presenti”, precisando che “non vi era alcun cartello che segnalasse situazioni di pericolo o divieto di transito”, e di avere raggiunto la spiaggia “senza affrontare alcun dirupo”; ha, poi, aggiunto: “confermo che la spiaggia era raggiungibile sia via terra sia via mare” e che sulla spiaggia vi erano anche famiglie con bambini. Ha riferito che “mentre eravamo sdraiati sulla spiaggia mio marito è stato colpito da un masso che si è staccato dalla scogliera e lo ha colpito al ginocchio” e che il marito è stato soccorso da alcuni sommozzatori e trasportato con un tender sino a #### teste, ### assente al momento del fatto, ha dichiarato di essersi recata anch'essa nel 2005 a ### ed il sentiero era agevolmente percorribile, non vi erano segnalazioni di pericolo o di interdizione al passaggio.
Il teste ### ha riferito di conoscere “il sentiero che dalla strada asfaltata giunge alla spiaggia di ### e di sapere che lo stesso è accessibile ai pedoni e privo di segnalazioni o delimitazioni”. Ha escluso l'esistenza di due spiagge a ### raggiungibili dal sentiero indicato nonché l'esistenza di calette raggiungibili via mare “in quanto, da entrambi i lati la spiaggia è delimitata da dirupi”.
Il teste ### all'epoca dei fatti dipendente del Comune di ### ha dichiarato che “dalla strada asfaltata comunale si dipanano due sentieri, uno che va verso i magazzini dei pescatori e l'altro che arriva fino alla spiaggia. Il sentiero è percorribile anche se non asfaltato.
Circa 10 metri prima della spiaggia vi sono le transenne e i segnali di pericolo […]. Dopo le transenne il sentiero è più scosceso ma comunque percorribile. ### alla spiaggia da questo sentiero è interdetto in quanto le transenne impediscono totalmente l'accesso, anche se spesso vengono rimosse. ### modo per accedere alla spiaggia è via mare”.
Il teste ### ha riferito di avere collocato, su richiesta del ### nei primi anni '90 le transenne che impedivano l'accesso alla spiaggia e di averle ricollocate ogni volta che erano state divelte. Ha poi aggiunto che “già prima del 2005 era stata collocata rete elettrosaldata che chiudeva da una parte all'altra precludendo totalmente l'accesso, per cui la spiaggia era percorribile solo dal mare. ### parte del sentiero porta alla zona delle balate, che non finisce con una spiaggia ma tufo e roccia dove, comunque, si può fare il bagno. Ho provveduto anche a collocare i cartelli già nei primi anni del '90 nel tratto in cui il sentiero si divide. Da allora i cartelli sono sempre stati presenti”.
Infine, il teste ### medico, con riguardo alle modalità di accesso ha affermato: “non so dire se l'accesso alla spiaggia fosse all'epoca vietato in qualche modo”.
Le dichiarazioni dell'unica teste che ha assistito al fatto, ovvero la moglie dell'attore - della cui attendibilità sul punto non v'è motivo di dubitare - permettono di affermare che l'attore, sdraiato sulla spiaggia di ### è stato colpito da un masso staccatosi dalla scogliera ivi esistente.
Ciò consente di dichiarare la responsabilità dell'### titolare della gestione della spiaggia (cfr. C. Cass., n. 16226/2005, applicabile al caso di specie). Peraltro, proprio le dichiarazioni dei testi e la documentazione versata in atti dalle ### permettono di escludere la ricorrenza del caso fortuito, essendo noto agli ### in questione il pericolo esistente sulla spiaggia di ### Deve comunque verificarsi se la condotta dell'attore possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Al riguardo si evidenzia che non vi è alcuna prova certa dell'esistenza delle transenne e dei segnali di pericolo proprio il giorno dell'incidente.
Anche ove si volessero valorizzare le dichiarazioni dei testi del Comune di ### non può non considerarsi che il teste ### ha ammesso che le transenne vengono divelte e il teste ### non è stato in grado di affermare l'esistenza di divieti all'epoca dei fatti. ### teste ### si è limitato ad affermare genericamente che i cartelli di divieto e gli ostacoli fisici atti ad impedire l'accesso alla spiaggia sono sempre stati presenti, ma in tal modo ha contraddetto in parte le dichiarazioni del teste ### che, come riportato, ha riferito degli atti di vandalismo.
Per converso, risulta priva di valore probatorio la deposizione resa sul punto dal teste ### in merito alla consapevolezza dei divieti in capo all'attore, in quanto risulta essere de relato ex parte. Com'è noto, una tale deposizione può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (C. Cass., Sez. I, 11844/2006). Ma come chiarito ciò non è emerso, vista l'assenza di prova certa in ordine all'esistenza dei divieti e delle transenne il giorno del fatto, tale da impedire di attribuire rilievo all'eventuale condotta negligente dell'attore, che li avrebbe ignorati per raggiungere la spiaggia di ### Anche i provvedimenti con i quali le ### via via interessate hanno disposto l'interdizione della spiaggia non assumono rilievo dal momento che non è stato dimostrato che la concreta attuazione di detti provvedimenti fosse stata assicurata il giorno del fatto.
Dunque, l'### va condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di seguito indicata.
In ordine al quantum debeatur il CTU nominato, dott. ### ha constatato che ### in seguito alla caduta, ha riportato: “frattura pluriframmentaria di rotula, frattura III distale di femore sovra condiloidea”, tali da determinare una invalidità permanente nella misura del 10%, e un'invalidità temporanea di 130 giorni (dei quali 40 giorni al 100%, 20 al 75%, 20 al 50% e 50 al 25%).
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di un attento esame degli atti di causa, ben motivate e non seriamente contestate, fatta eccezione per l'entità delle spese mediche, di cui si dirà infra.
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive degli infortunati, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…### in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… ### tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.” Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore va equitativamente determinato ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie le tabelle del Tribunale di Milano 2018, nella seguente misura: € 30.361,00 all'attualità (di cui € 22.766,00 per il 10% di danno biologico in un soggetto di 38 anni all'epoca del fatto; € 3.920,00 per 40 giorni di inabilità assoluta, computando € 98,00 per ogni giorno, € 1.470,00 per 20 giorni di inabilità al 75%, € 980,00 per 20 giorni di inabilità al 50%; € 1.225,00 per 50 giorni al 25%).
Il CTU ha poi affermato che l'invalidità in questione espone “il periziando al progressivo deterioramento delle superfici articolari del ginocchio destro (rotula, femore distale e tibia prossimale) riconducibile ad un quadro clinico di “artrosi post-traumatica” che, in un soggetto ancora in età relativamente giovane, sfocerà verosimilmente in una riduzione della propria capacità lavorativa”.
Le conseguenze individuate dal CTU vanno ricondotte nella c.d. “cenestesi lavorativa” e, come affermato dalla Suprema Corte, possono dar luogo ad un appesantimento del punto di invalidità: il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (C. Cass., 15272/2018).
In applicazione del superiore principio è possibile riconoscere al ### una personalizzazione del solo danno biologico (non anche del danno da inabilità permanente) nella misura del 20%, pertanto a tale titolo gli va attribuita la somma di € 27.319,20.
Vi sono spese documentate per € 1.535,45 - già rivalutata all'attualità la somma di € 1.301,23 - dovendo escludere talune ricevute ticket prodotte in atti in quanto non vi è alcuna prova della loro riconducibilità ai fatti di causa (in particolare ricevute ### 57647 e 57649 del 4.7.2006, e le successive, nonchè tutti gli scontrini depositati, ad eccezione di quello del 18.10.2005, laddove sono leggibili i farmaci acquistati, in quanto privi di qualsiasi riscontro).
Il pregiudizio estetico è incluso nella valutazione compiuta dal ### come anche il danno alla vita di relazione, posto che la liquidazione già operata comprende un certo grado di sofferenze e di rinunce connesse alle lesioni riportate. Nel caso di specie, peraltro, il danno alla vita di relazione è stato genericamente allegato.
Non possono invece essere riconosciute all'attore le spese di viaggio sostenute per il ricovero presso l'### di ### dal momento che non è emerso dai documenti in atti che l'### di ### non avesse assicurato l'intervento chirurgico necessario per le lesioni riportate, anzi dal certificato di ### si evince che era stato disposto il ricovero presso la ### di ### In ogni caso il ### e la moglie avrebbero dovuto fare rientro nel luogo di residenza, affrontando le relative spese, mentre non è stato richiesto il rimborso del biglietto di ritorno, ove già acquistato in precedenza. ### ha poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per la necessità di avvalersi di collaboratori nella gestione del lido, fino a quel momento assicurata da lui in via esclusiva, e per non aver potuto svolgere l'attività di rappresentante nell'inverno 2005.
Le circostanze indicate non sono emerse con certezza dall'istruttoria orale, in quanto le dichiarazioni della moglie del ### sul punto sono in parte contraddette dalle dichiarazioni della teste ### che ha riferito: “ricordo che lo stesso” [il ### “si avvaleva di collaboratori nella gestione del lido. Ricordo in particolare del sig. ### che svolgeva le stesse attività del sig. ### Credo che questa persona gestisse il lido insieme al sig. ### ma non so dire se fosse inquadrato come dipendente”. Il teste ### ha affermato che “solo dopo il sinistro oggetto di causa” [il ### “ha avuto necessità di avere un collaboratore per le attività che prima svolgeva autonomamente nello stabilimento. So che era il cugino ad aiutarlo ma non so se in cambio o meno di un compenso”.
Dunque non è possibile affermare con certezza che il ### si occupasse del lido in via esclusiva prima del sinistro, in ogni caso egli non ha prodotto alcuna prova del danno patrimoniale subito, mediante per es. la dichiarazione dei redditi degli anni precedenti e successivi al periodo di riferimento, da cui desumere l'eventuale entità della contrazione dei suoi guadagni o le buste paga degli eventuali dipendenti assunti e retribuiti dopo il sinistro per documentare l'eventuale esborso a tale titolo.
Trattandosi di un danno patrimoniale che l'attore avrebbe potuto agevolmente provare la perdita economica non può ritenersi dimostrata.
Né nel caso di specie può procedersi ad una liquidazione equitativa del danno, potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., solo per i danni risarcibili di cui sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrarne il preciso ammontare (cfr. C. Cass., n. 127/2016). Il ricorso alla liquidazione equitativa consente di superare una tale intrinseca obiettiva difficoltà di quantificazione, che tuttavia non ricorre nella fattispecie in esame per le ragioni illustrate.
Pertanto al ### va liquidata la somma di € 36.449,65 (ovvero 27.319,20 per danno biologico, € 7.595,00 per inabilità temporanea, € 1.535,45 per spese mediche), all'attualità, su cui riconoscere anche il c.d. lucro cessante, e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (5.10.2005) per il danno biologico e l'inabilità e alla data dei singoli pagamenti per le spese mediche, rivalutato anno per anno secondo gli indici ### con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dopo la pubblicazione della presente sentenza sull'importo liquidato sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
L'### va, quindi, condannato al pagamento in favore di ### della somma di € 36.449,65, all'attualità, oltre interessi come sopra specificato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, nei rapporti tra l'attore, l'### ed il Comune di ### dunque l'### va condannato al pagamento di dette spese in favore dell'attore, che a sua volta va invece condannato al pagamento delle spese in favore del Comune di ### privo di legittimazione.
Si ritiene di compensare le spese di lite tra il Comune e l'### del ### in quanto quest'ultima si è costituita unitamente all'### svolgendo difese analoghe.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 52.000,00, parametri medi) nel seguente modo: € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 7.254,00, oltre € 550,00 a titolo di contributo unificato e bollo, in favore dell'attore.
Le spese liquidate all'attore vanno distratte in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'### P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 6991/2010, vertente tra ####, Comune di ### in persona del ### pro tempore, ###, ### e Ambiente della ### in persona dell'### pro tempore e ### del ### in persona del legale rappresentante pro tempore (terzi chiamati), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. Dichiara l'inammissibilità delle domande nei confronti del Comune di ### e dell'### del ### 2. Accoglie le domande dell'attore, nei limiti di cui in motivazione, nei confronti dell'### e Ambiente della ### per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore di ### della somma di € 36.449,65, all'attualità, oltre interessi come in motivazione; 3. Condanna l'### e Ambiente della ### alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi, ed € 550,00 per esborsi, oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore degli avvocati ### e ### 4. ### alla rifusione in favore del Comune di ### delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%; 5. Compensa le spese di lite tra il Comune di ### e l'### del ### 6. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'### e Ambiente della ### Così deciso in ### il ###. ##### S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6579693897c9ad7dba2d390750eedd33
causa n. 6991/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Aucelluzzo Milena