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Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 202/2025 del 14-02-2025

... esponendo che egli aveva acquistato, nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 326/2009, alcuni terreni nel Comune di ### iscritti al ### 1, particelle 424, 425, 432, 441 e, dopo aver cercato infruttuosamente di ottenere bonariamente la liberazione del bene acquisito come sopra, si era risolto ad attivare la relativa azione esecutiva per rilascio. In particolare, veniva dedotto, occupava senza titolo parte dell'area censita ai mappali 424, 425, 432, 441, utilizzandola per il transito personale e carrabile, per l'ubicazione di un bombolone gpl e relativa conduttura al fabbricato, nonché, a mezzo di condotte interrate, per la fornitura di acqua potabile e allaccio alla fognatura pubblica, il tutto senza alcuna autorizzazione, oltre che per posteggiarvi propri veicoli con la realizzazione di una struttura coperta. , du nque, qu ale ese cutato pe r r ilascio, p roponeva op posizione avve rso l'intrapresa procedura esecutiva chiedendone la sospensione e il Giudice accoglieva tale istanza con ordinanza del 27.02.2019, assegnando termine di 30 giorni per promuovere il giudizio di merito. , pertanto, instaurava la fase di merito del giudizio di opposizione, al fine di sentir accertare che (leggi tutto)...

testo integrale

RG. n. 328/2021 CA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA ### nelle persone dei magistrati: dott. ### Presidente dott.ssa #### dott. #### relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 771/2020 emessa dal Tribunale di Savona, pubblicata il ###, promossa da: , Voghera ( PV) 16.2.34, rappresentato e difeso dall'Avv. ### del ### di ### in forza di procura allegata all'atto di appello, elettivamente domiciliat #######, ### n. 20, oltre che, come da atto datato 5.12.22, dagli Avv,ti ### e ### del ### di ### APPELLANTE contro , ### 10.7.51, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### del ### di ### in forza di procura allegata alla comparsa in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ### in #### n. 1 APPELLATO avente a oggetto: servitù nella quale le ### hanno assunto le seguenti: ####'APPELLANTE “Voglia l'###ma Corte d'Appello di ### contrariis rejectiis ### riconoscere il deposito tempestivo e valido ad ogni effetto processuale della domanda di accertamento in conformità presentata da nel 2016 e gli annessi relativi, ed il diniego di condono del 2014, documenti prodotti unitamente alla memoria 183 VI co n. 2 c.p.c., ammettendo i documenti già prodotti nel fascicolo di parte qui allegato, o concedendo un termine per eseguire un invio rettificato, e ciò esclusivamente ai fini del corretto inserimento nel fascicolo informatico di pertinenza; ##### in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare l'inesistenza sui mappali di cui al ### di ### 1 particelle 425 e 441 del diritto di servitù di parcheggio ed area di manovra con conseguente diritto alla rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante a copertura di tale area. Ordinare all'odierno convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà . Condannare il ### al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore nell'importo di € 25.000,00 o nella misura maggiore ### o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Salvis iuribus.” ###'APPELLATO “Piaccia alla Corte Ill.ma, respingere il proposto appello confermando in toto l'appellata sentenza del Tribunale di ### n.771/20, pubblicata il ### in R.G. n.1120/19, per le motivazioni in detta esposte e/o comunque, confermando l'accoglimento della domanda di riconoscimento dell'esistenza a favore dei fondi di proprietà del ### delle servitù in oggetto in quanto costituite anche per atto pubblico (domanda che il Giudice di primo grado non ha esaminato in applicazione del principio della ragione più liquida) e che, per tuziorismo, l'appellato espressamente ripropone. 
Con vittoria di spese, compensi, rimb. forf. e accessori di legge del doppio grado del giudizio e condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 CPC, per responsabilità aggravata, avendo proposto la presente impugnazione con colpa grave, al risarcimento danni liquidati d'ufficio (comma 1^) e comunque, al pagamento di una somma equitativamente determinata (comma 3^). 
Dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove. 
Salvis iuribus.” ### atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, adiva il Tribunale di ### esponendo che egli aveva acquistato, nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 326/2009, alcuni terreni nel Comune di ### iscritti al ### 1, particelle 424, 425, 432, 441 e, dopo aver cercato infruttuosamente di ottenere bonariamente la liberazione del bene acquisito come sopra, si era risolto ad attivare la relativa azione esecutiva per rilascio. 
In particolare, veniva dedotto, occupava senza titolo parte dell'area censita ai mappali 424, 425, 432, 441, utilizzandola per il transito personale e carrabile, per l'ubicazione di un bombolone gpl e relativa conduttura al fabbricato, nonché, a mezzo di condotte interrate, per la fornitura di acqua potabile e allaccio alla fognatura pubblica, il tutto senza alcuna autorizzazione, oltre che per posteggiarvi propri veicoli con la realizzazione di una struttura coperta.  , du nque, qu ale ese cutato pe r r ilascio, p roponeva op posizione avve rso l'intrapresa procedura esecutiva chiedendone la sospensione e il Giudice accoglieva tale istanza con ordinanza del 27.02.2019, assegnando termine di 30 giorni per promuovere il giudizio di merito.  , pertanto, instaurava la fase di merito del giudizio di opposizione, al fine di sentir accertare che l'area eventualmente idonea all'esercizio del diritto di passaggio al fondo intercluso di non insisteva sui mappali di sua proprietà e per l'effetto sentir dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù gravante sui suoi fondi, di passaggio, di parcheggio, di manovra, di utilizzazione per ubicazione di bombolone gpl e relativa conduttura, il tutto con conseguente ordine al convenuto di cessazione di ogni turbativa al pacifico ed esclusivo diritto attoreo di proprietà.  ###, inoltre, a causa delle condotte poste in essere da , in violazione del suo diritto di proprietà e del suo diritto alla privacy, lamentava di aver subito diversi danni, suscettibili di essere risarciti. 
Si costituiva , il quale, rispetto all'azione esecutiva promossa nei suoi confronti, eccepiva un titolo opponibile, costituito dall'esistenza a favore della sua proprietà di una servitù di passaggio, di posteggio, di acquedotto, di sottoservizi e condutture varie, per atto pubblico o comunque per destinazione del padre di famiglia. 
Prospettava, infatti, detto convenuto, in origine opponente: - che, sia il parcheggio, sia la strada, sia l'installazione delle condutture e dell'impianto del bombolone a gas erano stati posizionati sul fondo di proprietà dal precedente comune proprietario dei fondi, in ### esecuzione degli obblighi assunti in sede di permesso di costruire; - che nel momento in cui aveva alienato parte dei fondi al convenuto e parte ad altro soggetto, ### aveva lasciato totalmente inalterata la situazione, evidentemente con la volontà di asservire i fondi rimasti in sua proprietà ai fondi alienati; - che, ancora, l'atto di precetto era nullo, atteso che l'esecuzione forzata non era lo strumento per contestare l'esistenza di un gravame sulla propria proprietà, per cui, viceversa, vi era l'azione tipica di negatoria servitutis. 
In via subordinata e riconvenzionale, ancora, il , laddove fossero state ritenute insussistenti le servitù già in essere, chiedeva costituirsi servitù coattiva di passaggio e altro, come indicato, essendo la sua proprietà interclusa ed essendo la posizione attuale di esercizio quella idonea ad arrecare minor danno al fondo servente. 
Conclusivamente l'allora convenuto chiedeva di accertare l'illegittimità dell'esecuzione per rilascio di immobile intrapresa dalla controparte nei suoi confronti, accertarsi l'esistenza delle servitù di passaggio e di parcheggio, nonché di passaggio di condutture e allocazione del n favore del fondo di sua proprietà e conseguentemente rigettarsi la domanda avversaria. 
In via subordinata riconvenzionale, il predetto chiedeva disporsi la costituzione di servitù coattiva di passaggio, per interclusione del proprio fondo. 
Esaurita la trattazione e istruzione della controversia, mediante l'escussione di testimoni, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e in tale sede ###decisione, previa assegnazione alle ### di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, abbreviati ai sensi dell'art. 190, comma 2, c.p.c. 
Il Tribunale, dunque, così statuiva: “P.Q.M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) Rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto; 2) Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia alla domanda da parte dell'attore, sulla servitù di passaggio sulle servitù delle condutture interrate di acquedotto e fognatura quali sottoservizi gravanti sui mappali 425 e 441 e in favore del mappale 443; 3) Dichiara inammissibili le domande attoree volte ad ottenere la rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante a copertura dell'area parcheggio, e la rimozione della scala in muratura ivi posta, oltre ai due pilastri rivestiti in pietra, i manufatti esterni al cancello contenenti delle utenze; 4) Accerta e dichiara l'esistenza sui mappali 441 e 425 di proprietà in favore del mappale 443 di proprietà , di una servitù di parcheggio e di una servitù di ubicazione di bombolone gpl, con relative condutture che conducono all'unità immobiliare sita sul fondo dominante, come ad oggi esistenti e costituite per destinazione del padre di famiglia; 5) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in € 333,50 per esborsi, ed in € 4.835,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A. 
Sentenza per legge esecutiva.” Il Tribunale, in particolare, respingeva la domanda dell'attore per le seguenti ragioni. 
In primo luogo, il Giudice rilevava che l'attore, nella prima memoria depositata ex art. 183, comma 6, c.p.c.: - aveva rinunciato formalmente a “contestare le servitù di passaggio sui mappali 425 e 441 e le servitù delle condutture interrate di acquedotto e fognatura quali sottoservizi, così come rappresentate nella planimetria generale”, riconoscendone l'esistenza, sì che, per l'effetto, l'actio negatoria servitutis con riferimento a tale domanda, doveva ritenersi rinunciata; ### - aveva altresì modificato la propria domanda, chiedendo ulteriormente di accertare il diritto alla rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante a copertura dell'area di parcheggio, nonché di accertare l'illegittimità dei due pilastri rivestiti in pietra e dei manufatti esterni al cancello contenenti le utenze. 
In merito a tale secondo aspetto, il Tribunale, dopo aver dato atto che l'attore aveva qualificato detta modifica come emendatio libelli, mentre il convenuto si era opposto, ravvisando in tale pretesa una mutatio libelli, aderiva a tale seconda tesi , sì da dichiarare inammissibile dette nuove pretese, formulate in violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. 
Passando alla disamina afferente alla verifica della sussistenza della servitù di parcheggio e di quella relativa al posizionamento del bombolone GPL con relativa conduttura, sui fondi di proprietà in favore del fondo di proprietà , il primo Giudice riteneva che entrambe le servitù contestate fossero sussistenti e costituite per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art.  1062 c.c.. 
Il Tribunale, in particolare, evidenziava che, nel caso di specie, ricorrevano tutti i requisiti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, segnatamente: ### i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, erano stati posti dal predetto, come già esposto, unico proprietario in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, sì da integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale: a conferma di ciò, il ### evidenziava come tale condizione apparisse certa attraverso la ricostruzione storica dei luoghi esistenti nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno o di entrambi, i due fondi avevano cessato di appartenere allo stesso proprietario; b) tale situazione era persistita o perdurata anche oltre; c) vi era l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivocabili, la relazione di asservimento; d) l'assenza di disposizioni derogative relative alle servitù di cui sopra era stata debitamente provata. 
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Tribunale rigettava l'actio negatoria servitutis promossa dall'attore, allo stesso tempo accogliendo la domanda di parte convenuta diretta a sentir accertare l'esistenza delle servitù contestate, e dunque di parcheggio e di allocazione del bombolone del gas e relative condutture, costituite, appunto, per destinazione del padre di famiglia, sui mappali 441 e 425 in favore del mappale 443. 
Il primo Giudice, ancora, evidenziava che dal rigetto dell'azione negatoria servitutis discendeva, da un lato, l'illegittimità dell'esecuzione per rilascio di immobile, intrapresa dall'attore nei confronti del convenuto, d'altro lato, il rigetto delle ulteriori domande promosse da , volte a sentir condannare alla cessazione della turbativa della proprietà e al risarcimento dei danni per occupazione illegittima. 
A tal riguardo, infatti, veniva sottolineato in sentenza che il utilizzava i fondi di proprietà attorea nel legittimo esercizio delle accertate servitù costituite per destinazione del padre di famiglia, quindi in forza di valido titolo, sicché tale comportamento non integrava alcuna illegittima lesione della proprietà altrui e non provocava alcun pregiudizio suscettibile di essere risarcito. 
Il Tribunale, dunque, disponeva come sopra, facendo applicazione del principio di soccombenza quanto alle spese, che liquidava a carico dell'allora attore. 
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il chiedendo, in via preliminare, l'ammissione di alcuni documenti già prodotti tempestivamente in primo grado (atti e documenti rilasciati dal Comune di ###, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, l'accertamento dell'inesistenza della servitù di parcheggio e area di manovra in favore di controparte con diritto alla rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante e con condanna dell'appellato al risarcimento danni nell'importo di € 25.000,00, oltre alle spese. ### In particolare, l'appellante, dopo una lunga premessa riepilogativa della vicenda, dopo aver dato atto dello svolgimento del processo di primo grado, da pag. 23 ha inteso articolare le ragioni di doglianza, specificando di volere la “modifica” della sentenza impugnata, sub punto 5, da pag.9 a pag. 15, con riferimento al preteso diritto di parcheggio ed alla copertura ombreggiante ( ###), per poi riportare la decisione del Tribunale e, sub ###), confermare : “ La difesa del ritiene che il punto 5 della decisione vada riformato limitatamente alla sussistenza della servitù di parcheggio a favore del fondo di proprietà del ### sul proprio fondo per destinazione del buon padre di famiglia e al diritto al mantenimento della struttura ombreggiante di copertura venga accertato che non sussista” Nello specifico, pertanto, l'appellante, dopo aver argomentato sulla valenza dei documenti già prodotti e sulle prove orali non ammesse, con relative connessioni, di cui si dirà, lamentando l'incomprensibile decisione del Tribunale, a pag. 29 , ha argomentato che la sentenza di primo grado andava riformata: - perché le testimonianze assunte in giudizio erano imprecise e riferite prioritariamente alla struttura della casa e al fatto che vi fosse un'area di transito, nulla acclarando circa la sussistenza dell'area di parcheggio come individuata dal Tribunale; - perché non sussisteva, altresì, alcuna costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia a riguardo, a fronte di modifiche dello stato dei luoghi compiute dal nel periodo in cui era in corso la procedura esecutiva, vale a dire dal 2011-2012, il che escludeva anche qualsivoglia possibile usucapione della servitù di parcheggio, a fronte di un'azione esecutiva, per rilascio, del 2019, dopo aver, da subito, contestato l'utilizzo a parcheggio del suo bene da parte del convenuto, divenuto appellato; - perché la servitù di parcheggio non era giuridicamente configurabile, atteso che mancava del carattere della realità, considerato che l'utilità del parcheggio non era connessa al fondo, ma si sostanziava in una mera comodità per il proprietario, con conseguente impossibilità, altresì, di usucapione, il parcheggio medesimo non avendo rappresentato altro se non un diritto personale d'uso non trasmissibile ai successivi acquirenti; -perché l'area in contestazione era di 25 mq e non di 64mq, così da dimostrare che l'area individuata a parcheggio dalla società proprietaria unitaria dell'immobile, era un'altra rispetto a quella ritenuta dal primo ### A fronte di ciò, il richiamava , sub punto B): 1) l'onere della prova ex art.949 c.c., rispetto alla pretesa del , il quale non aveva, in tesi, assolto all'onere probatorio gravante su di lui circa l'esistenza di una servitù di parcheggio costituita per destinazione del buon padre di famiglia, evidenziando, anzi, come i documenti prodotti, anche circa la struttura ombreggiante, attestassero opere compiute dal stesso e non riconducibili alla società comune dante causa; 2) la valenza dell'art. 183 VI c. n.2, circa il documento allegato sub 3, non considerato dal Tribunale, poiché ritenuto non prodotto; 3) la valenza dell'art.116 c.p.c. circa il necessario prudente apprezzamento che compete al Giudice nel valutare l'esito delle prove orali, ponendo in risalto come la struttura ombreggiante, di cui alla lett. E sub memoria istruttoria avversaria, attestasse come non vi fossero né auto parcheggiate, né struttura ombreggiante, secondo il primo Giudice già posta da il tutto a riprova della centralità delle valutazioni del proprio tecnico ### , circa lo stato dei luoghi fino al 2011; 4) l'impossibilità giuridica, già dedotta, circa il riconoscimento di una servitù di parcheggio, ponendo in risalto, peraltro: - la diversità fra l'area destinata a parcheggiare prevista e quella indebitamente occupata; - che l'area interessata di proprietà attorea altro non avrebbe dovuto essere che un semplice allargamento della viabilità per consentire il transito a doppio senso, all'occorrenza; - che deponevano in tal senso anche i progetti ### della società ; - che le modifiche apportate dal , con interessamento abusivo anche del fondo , confermavano le buone ragioni di quest'ultimo; - che le condotte avversarie avevano determinato tensioni, anche con seguiti civili e penali, sì da avere diritto l'appellante al risarcimento del danno, significando come ogni proposta conciliativa fosse stata respinta dalla controparte.   Si costituiva nel presente gravame , il quale chiedeva che l'appello ex adverso proposto venisse dichiarato inammissibile in quanto infondato in fatto e in diritto. 
In particolare, l'appellato eccepiva quanto segue. 
Sull'istanza di sospensiva si opponeva al suo accoglimento in ragione dell'insussistenza dei requisiti del fumus e del periculum. 
In merito, poi, alle doglianze di cui al gravame proposto, l'appellato chiariva, innanzitutto, che il contradditorio in appello non poteva riguardare la copertura ombreggiante, dovendo essere limitato all'esistenza o meno a proprio favore di servitù di parcheggio e area di manovra sul viale di accesso alla sua abitazione. 
Come affermato in sentenza, infatti, l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, dopo aver limitato la sua domanda al diritto di servitù di parcheggio e area di manovra, bombolone ### aveva introdotto una nuova domanda relativa al diritto di rimozione della struttura in ferro ombreggiante, di due pilastri e dei manufatti esterni al cancello, domande che il Tribunale aveva dichiarato inammissibili, sia per quanto riguardava la struttura ombreggiante, che per quanto riguardava i pilastri e i manufatti esterni, trattandosi di una mutatio libelli , statuizione che non era stata impugnata e sulla quale, pertanto, il deducente non accettava il contradditorio, fermo, dunque, il limite del gravame sopra descritto, afferente alla contestazione della mera servitù di parcheggio e area di manovra, riconosciuta dal primo Giudice. 
Fatta tale premessa in rito, il , circa le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado, eccepiva che le dichiarazioni dei propri testi ( e ) fossero state precise e concordanti, mentre i testimoni di controparte non avevano dichiarato alcunché di significativo per la causa. 
In merito all'assenza del carattere di realità della servitù, l'appellato, richiamandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.n.7561 del 18/03/19 e Cass. n.16698 del 06/07/17), citata anche nella sentenza impugnata, osservava che, in tema di servitù, lo schema previsto dall'art. 1027 c.c. non precludeva in assoluto la costituzione di servitù aventi a oggetto il parcheggio di un'autovettura su un immobile di proprietà altrui a condizione che, in base all'esame del titolo, ovvero a una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita a diretto vantaggio del fondo dominante, per la sua migliore utilizzazione, quale "utilitas" di carattere reale. 
Nel caso in esame, dunque, assumeva l'appellato, la natura inequivocabilmente stabile e definitiva del sedime dedicato a passaggio e parcheggio e l'assoluta riconoscibilità dei luoghi da parte dell'aggiudicatario al momento dell'acquisto all'asta, erano elementi pienamente probanti, come ritenuto dal Tribunale, per giungere alla declaratoria dell'esistenza di un vero e proprio diritto di servitù.  ### rilevava, ancora, l'infondatezza dell'affermazione dell'appellante secondo cui l'esistenza della servitù sarebbe esclusa dalla documentazione che quest'ultimo sosteneva di aver tempestivamente depositato in primo grado ma che, al contrario, non risultava prodotta e che, comunque, non aveva alcuna rilevanza, perché, come affermato in sentenza, nell'accertamento relativo alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia rileva non il rapporto pubblicistico tra privato e pubblica amministrazione, per la conformità edilizia e urbanistica delle opere realizzate, bensì la situazione di fatto. 
Da ultimo, l'appellato precisava come la negatoria servitutis avversaria avrebbe potuto essere respinta non soltanto per la dichiarata esistenza di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia ma anche per l'esistenza, a favore del deducente, di servitù costituite per atti ##### pubblici regolarmente trascritti prima dell'acquisto dell'appellante, ciò assumendo che era documentalmente provato, infatti, che sugli immobili in oggetto gravavano vincoli reali in forza di: I) atti notarili ### concessione edilizia n.193/2001, pratica n.1/1998, prot. n.390 del 10/05/2001 del Comune di #### concessione edilizia n.54/2002, pratica n.1/###, prot.  n.174 del 24/01/2002 del Comune di ### In punto spese legali, il , che aveva visto negarsi la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. in primo grado, pur non proponendo appello incidentale al riguardo, chiedeva che in questo secondo grado di giudizio l'appellante venisse condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, per responsabilità aggravata, vista la prosecuzione di un discutibile comportamento processuale, esitato in una impugnazione del tutto infondata e proposta con colpa grave. 
Definita la sospensiva con pronuncia di non luogo a provvedere per rinuncia all'istanza da parte dell'appellante, a seguito di diversi rinvii, con note di udienza datate 30.9.21, l'appellante introduceva nel giudizio tre fotografie, risalenti negli anni, assumendo di non averle potute acquisire in precedenza, svolgendo difese a riguardo, con conseguente opposizione dell'appellato. 
Nel seguito, designato un nuovo ### relatore, veniva fissata udienza per precisazione delle conclusioni, in ultimo, al 18.9.24 allorquando la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche, trattandosi di giudizio anteriore al D.L.vo 149/22.  MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, merita di essere definito l'effettivo ambito del gravame, in considerazione del disposto di cui all'art.345 c.p.c., circa il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello, in rapporto anche all'art.342 c.p.c., muovendo dall'assunto, pacifico, che il presente giudizio origina da un'esecuzione forzata di rilascio, promossa dall'attuale appellante , esecuzione opposta dal in forza di pretese servitù gravanti sul fondo di controparte, con fase cautelare conclusasi con la sospensione dell'esecuzione stessa ( confermata in sede di reclamo) ed introduzione della fase di merito a cura del stesso, il tutto in rapporto ad un unico giudizio, come chiaramente desumibile dagli artt. 185 e 186 disp. att. c.p.c.( che descrivono la natura bifasica di tale giudizio, in ogni caso unitario, con tanto di automatico passaggio degli atti e documenti dalla prima fase del giudizio incardinato alla seconda fase medesima). 
Orbene, rileva, allora, quanto segue: - con l'atto di citazione 30.3.2019, l'allora attore chiedeva : - di accertare che l'area idonea all'esercizio del diritto di passaggio a favore del fondo intercluso del , sub mapp. 443 e 433, non era individuabile nei mappali 441 o 425; - di dichiarare, dunque, l'inesistenza, su tali fondi attorei, di detta servitù, così come di quella di servitù di parcheggio ed area manovra, di utilizzazione per ubicazione del bombolone gpl, con relativa conduttura, nonché della scala ivi posta; - di ordinare la cessazione di ogni turbativa al pieno possesso dei citati propri fondi; - di condannare , ancora, il convenuto ( originario opponente), al risarcimento danni. 
Da quanto sopra, per l'effetto, discende che l'azione introdotta era stata, di fatto, un “actio negatoria servitutis”, con domande accessorie, riconoscendo, peraltro, l'interclusione dei fondi avversari di cui sopra. 
Con tempestiva comparsa di costituzione 21.6.2019, il deduceva, come da opposizione, l'insussistenza del preteso diritto al rilascio, in forza di titolo opponibile, al , chiedendo respingersi la negatoria avversaria, con accertamento dell'esistenza delle servitù contestate, salvo, in via riconvenzionale subordinata, per quanto occorrente, accertare l'interclusione dei propri mappali 443 sub 1 e 3 e annesso terreno map.423, costituendo, dunque, sui fondi avversari 425 e 441 servitù di passaggio coattivo, pedonale e carraio, oltre che di sosta, di ### passaggio e scarico delle acque di ogni specie, di condutture elettriche , telefoniche, gas e sottoservizi, come già in essere. 
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., senza, dunque, alcuna previa “ reconventio reconventionis”, il , da un lato rinunciava a contestare la servitù di passaggio, pedonale e carrabile, sui mappali 425 e 441, a favore dei fondi di controparte, così come rinunciava a contestare le servitù di conduttore interrate di acquedotto e fognatura, quali sottoservizi, secondo quanto già in essere, mentre insisteva nelle proprie domande quanto alla servitù di parcheggio e manovra ed alla collocazione del bombolone GPL con relativa conduttura, oltre che della scala ivi posta, instando, per la prima volta, anche per la rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante a copertura dell'area citata, oltre che rispetto a due pilastri rivestiti in pietra, manufatti esterni al cancello, contenenti delle utenze. 
Essendo controverso fra le ### se tali ultime richieste fossero consentite, rientrando nell'ambito del diritto di “emendatio” di cui all'art.183, c.1, c.p.c., o costituissero un'inammissibile “mutatio”, il Tribunale, come da punto 4 della sentenza, argomentava l'inammissibilità di tali domande, poiché tese, quanto alle prime, a vedersi riconosciuto un eventuale aggravamento delle modalità di esercizio delle contestate servitù di parcheggio e manovra, domanda eterogenea rispetto a quella di “negatoria servitutis”, nonché, quanto alle seconde, perché afferenti alla pretesa indebita occupazione della proprietà attorea rispetto a manufatti prima non contestati. 
Orbene, rispetto a tale decisione, nell'atto di appello che occupa, formulato con una lunga premessa in fatto e la deduzione dello svolgimento del processo, quanto ai motivi, come onere dell'appellante, manca, tuttavia, ogni doglianza specifica circa tale decisione in rito, sì che la disinvolta riproposizione di domande dichiarate inammissibili, senza alcuna contestazione di tale valutazione del primo Giudice, “ a monte” , anche in termini di violazione di legge, preclude in radice l'esame da parte della Corte, dovendosi ritenere tale statuizione del Tribunale passata in giudicato. 
Analogamente la statuizione del Tribunale, sub punto 3, che ha dato atto dell'intervenuta citata rinuncia parziale alle proprie pretese da parte del , sì da non richiedere alcun esame in merito, valutando tale scelta quale soccombenza, non è stata oggetto di contestazione alcuna, sotto entrambi i profili di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile “ ratione temporis”. 
Da ciò discende che il gravame in esame deve intendersi limitato alla sussistenza o meno della lamentata servitù di parcheggio e manovra, in modo coerente con le conclusioni rassegnate, atteso che nessuna doglianza è stata formulata, diversamente che in primo grado, rispetto alla servitù di posa del con relativa conduttura, ed alla scaletta contestata in origine, manufatti con relative questioni che devono intendersi rinunciate e, comunque, già decise con la sentenza di primo grado. 
Così definito il perimetro decisionale della Corte, rispetto alla richiesta di ### appellante di acquisizione dei documenti già asseritamente prodotti con la 2° memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., devesi osservare quanto segue: - al ### fascicolo di primo grado, risulta che il ### vennero depositate dal due memorie 183, comma 6, c.p.c., con una serie di documenti allegati, numerati e per lettere, in modo non continuativo, in particolare alle ore 17,37, la prima, ed alle ore 17,53 la seconda; - all'atto di appello sono allegati una serie di documenti, fra cui la richiesta di accertamento di conformità ed il diniego di condono, documenti che risultano “modificati” in senso telematico, in ultimo, fra le 18,40 e le 18,44 del 12.2.20, oltre ad una busta telematica, sul cui contenuto, invio e ricezione non vi è, tuttavia, alcuna certezza; - nella terza memoria ex art.183 c.p.c., 5.3.20, devesi, d'altra parte, osservare, la ### dell'odierno appellante non rilevò alcunchè circa omissioni e mancanze nel ### rispetto al precedente deposito; - neppure nelle difese successive risulta vi sia stata richiesta alcuna di essere rimessi in termini per sanare l'asserito disguido tecnico, che ancor più avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di precisazione delle conclusioni di fronte al Tribunale, il che non avvenne ( così le conclusioni di allora “ ### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis in via preliminare e pregiudiziale: sospendere ex art. 295 e ss. c.p.c. il presente giudizio ### in attesa della definizione della pratica amministrativa di annullamento della pratica edilizia n. 41/2016 reg. Perm 10.2018 Prot. 21212 #### denominato -### di conformità- pregiudiziale per la decisione del presente giudizio nel merito in via principale: dichiarare l'inesistenza sui mappali di cui al ### di ### 1 particelle 425 e 441 del diritto di servitù di parcheggio ed area di manovra con conseguente diritto alla rimozione della struttura in ferro con.telo ombreggiante a copertura di tale area, di utilizzazione per posa ed ubicazione di bombolone GPL e relativa conduttura al fabbricato ivi presente di proprietà nonché la scala in muratura ivi posta, oltre ai due pilastri rivestiti in pietra, i manufatti esterni al cancello contenenti delle utenze. 
Ordinare all'odierno convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà . 
Condannare il ### l risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore nell'importo di € 25.000,00 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Salvis iuribus”. 
Da ciò discende, pertanto, che il disguido tecnico posto a fondamento dell'integrazione documentale invocata in appello, diversamente da quanto affermato dall'appellante, non è provato, in particolare con riferimento al tempestivo corretto, valido, invio di una terza busta, oltre quelle citate, con il contenuto indicato, la condotta concludente del soggetto interessato, anteriore alla pronuncia del Tribunale, confortando tale decisione anche in ordine alla non immediatezza della reazione, insita nel disposto di cui all'art.153 c.p.c. ( vedasi, ex plurimis, Cass, sez.6-1, n. 22342, 5.8.21, secondo cui: “La rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., applicabile anche nell'ambito del procedimento di opposizione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare, ex artt. 98 ss. della l. fall., quale istituto che dà attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima e dell'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la decadenza del curatore fallimentare dall'eccezione di compensazione rispetto ad altro maggior credito vantato dall'opponente, sul rilievo che l'impedimento ad una tempestiva costituzione addotto dal curatore medesimo, consistente in un disguido informatico, non risultava coniugabile né con il caso fortuito né con l'insuperabilità oggettiva dell'asserito ostacolo - ben potendo essere utilizzati altri mezzi per sottoporre al G.D. l'istanza di autorizzazione alla costituzione - e che l'inazione di costui si era protratta per ben cinque mesi dall'asserito impedimento)” Va, pertanto conclusivamente osservato: - che i documenti acquisiti al processo sono solo quelli che risultano già inseriti nel fascicolo di primo grado ( compresi quelli transitati dalla fase cautelare cartacea) e non altri, documenti da trattare, peraltro, nei limiti della loro rilevanza per la decisione; - che, parimenti, ogni questione afferente ai capitoli di prova, al di là della motivazione del primo Giudice, non può prescindere dal fatto che, in ogni caso, da un lato la conferma di documenti cartacei, come tale, non fa acquisire valenza di prova testimoniale a mere valutazioni tecniche, dall'altro quanto oggetto delle diverse pratiche amministrative doveva, comunque, essere provato con documenti, in rapporto agli artt. 2697 e segg. c.c., per quanto, nel caso, rilevante. 
La richiesta preliminare dell'appellante, dunque, non può trovare accoglimento, ogni ulteriore deduzione connessa alle scelte istruttorie del primo Giudice, come detto, ed alla decisione dello stesso, sconfinando in argomenti difensivi suggestivi, che non giustificano alcuna autorizzazione a produrre quanto richiesto, il tutto, peraltro, assorbito dall'argomento, dirimente, utilizzato dal Tribunale, circa l'autonomia del piano pubblicistico/urbanistico, da quello fra privati, che è l'unico, invece, che afferisce al presente processo, l'oggetto di causa, d'altra parte, rispetto all'attualità, essendo lo stato di fatto nel momento in cui il acquistò la proprietà. 
Occorre, ancora, affrontare il tema afferente alle deduzioni di cui alla note scritte 30.9.21, con particolare riferimento alle fotografie prodotte, che, prima ancora di essere irrilevanti, in rapporto all'effettivo oggetto del gravame ( cui è estraneo il manufatto per ombreggiatura) ed a quanto “ leggibile” dalle stesse, sono effettivamente prodotte in violazione dell'art.345 c.p.c., atteso che ### meramente asserita è la dedotta impossibilità di produzione tempestiva, la quale, viceversa, avrebbe dovuto essere segnatamente provata. La natura dei documenti, anche in termini di datazione, a fronte di un contezioso, come risulta dalle stesse difese, risalente e assai aspro, rende ancor più evidente la carenza di tale prova presupposta per la produzione in appello: ciò precede, ed assorbe, la contestazione dell'appellato anche circa l'oggetto della rappresentazione fotografica, dovendosi escludere l'utilizzabilità di detti documenti. 
Quanto sopra argomentato in rito, può, dunque, passarsi al merito della decisione del gravame, rispetto a quanto, come detto, è stato validamente devoluto a questa Corte. 
A tal riguardo appare essenziale confermare la statuizione del Tribunale circa la possibilità giuridica di una servitù di parcheggio ( che implica quella di manovra), questione sulla quale si sono recentemente pronunciate, in senso favorevole, le ### della Suprema Corte di Cassazione, segnatamente come da sentenza n.3925, 13.2.24, che ha ricompreso nell'ambito di operatività degli artt.1027 e segg. c.c. , tale “ peso”, su un fondo a favore dell'altro, in base all'esame del titolo ed ad una verifica in concreto che consenta di apprezzare, in ragione della situazione di fatto, l'attribuzione del vantaggio a favore di un fondo, per la sua migliore utilizzazione. 
Nello specifico, richiamate le citazioni di cui alla sentenza, a partire dal revirement di cui alla pronuncia Cass.n. 16698, 6.7.2017 ( circa la compatibilità ontologica fra servitù, rispetto alla struttura codicistica di tale istituto, e servitù aventi quale contenuto quella di parcheggio), merita di essere riportato, quale parametro di valutazione della fattispecie, rispetto alle doglianze di cui al gravame, quanto motivato nella citata sentenza, in particolare sub pagg.13 e 14, secondo cui, dunque: “ Tornando al tema specifico della servitù di parcheggio e riprendendo il passaggio motivazionale di Cass. sentenza 6 luglio 2017, n. 16698 cit., la tesi favorevole alla costituzione della servitù di parcheggio valorizza il concetto di tipicità strutturale, ma non contenutistico della servitù. Sulla base di tali considerazioni, dunque, l'autonomia contrattuale è libera di prevedere una utilitas - destinata a vantaggio non già di una o più persone, ma di un fondo - che si traduca nel diritto di parcheggio di autovetture secondo lo schema appunto della servitù prediale e quindi nell'osservanza di tutti i requisiti del ius in re aliena, quali l'altruità della cosa, l'assolutezza, l'immediatezza (non necessità dell'altrui collaborazione, ai sensi dell'art. 1064 cod. civ.), l'inerenza al fondo servente (diritto opponibile a tutti coloro che vantino diritti sul fondo servente potenzialmente in conflitto con la servitù), l'inerenza al fondo dominante (l'utilizzo del parcheggio deve essere, nel contempo, godimento della proprietà del fondo dominante, secondo la sua destinazione), la specificità dell'utilità riservata, la localizzazione intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù affinché non si incorra nella indeterminatezza dell'oggetto e nello svuotamento di fatto del diritto di proprietà. 
Sotto quest'ultimo profilo, come già affermato da questa Corte (v. Sez. U. n. 28972 /2020 cit.), la servitù può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, pur riguardate dall'angolo visuale dell'obbiettivo rapporto di servizio tra i fondi e non dell'utilità del proprietario del fondo dominante, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente, il che determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso, ancora una volta, nel suo nucleo fondamentale; insomma, la costituzione della servitù, concretandosi in un rapporto di assoggettamento tra due fondi, importa una restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, ma tale restrizione, se pur commisurata al contenuto ed al tipo della servitù, non può, tuttavia, risolversi nella totale elisione delle facoltà di godimento del fondo servente. Ciò posto, non vi è dubbio che lo stabilire se un contratto debba qualificarsi come contratto ad effetti reali o come contratto ad effetti obbligatori attiene all'ermeneusi negoziale, la cui soluzione compete al giudice di merito (cfr. tra le tante, ### n. 8434 del 2020 cit.). 5 Nel dirimere il contrasto di giurisprudenza, va quindi riaffermato il seguente principio di diritto: “In tema di servitù, lo schema previsto dall'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione”. 
In forza di tale conclusione, che, va chiarito, come evidenzia la Suprema Corte, quale presupposto del principio di diritto esposto, afferiva ad una convenzione negoziale di servitù di parcheggio, oggetto del giudizio, nulla impedisce che la servitù di parcheggio medesima, con le peculiarità di “ realità” sopra richiamate, possa essere costituita anche per destinazione del padre di famiglia ex art.1062 Si tratta, d'altra parte, di un modo di acquisto a titolo originario ed “ipso iure” di una servitù, che trova il suo fondamento in uno stato di fatto determinato o lasciato dall'originario unico proprietario dei due fondi, rispetto all'asservimento di uno a favore dell'altro, in rapporto ad un determinato specifico “peso”, situazione fattuale che viene creata o mantenuta anche nel momento in cui l'unicità della proprietà cessa: in questo caso, d'altra parte, pur non essendo centrale l'elemento negoziale, rectius la volontà presunta o tacita del proprietario unitario, ma quanto, invece, si appalesa, è altrettanto vero che, a fronte, ancor più della prevista possibilità di prova con qualsiasi mezzo, certo non estranei all'interpretazione della situazione fattuale risultano anche gli elementi afferenti alla volontà dell'unico proprietario, rispetto al susseguirsi degli eventi e delle sue scelte, fra cui gli atti negoziali anche successivi. 
A tal riguardo, pertanto, va osservato, condividendo le considerazioni del Tribunale, quanto segue: - è pacifico che la fosse proprietaria sia dei fondi ceduti a che di quelli poi acquistati, in epoca successiva, in sede ###ogni caso a titolo derivativo, dal ; - dall'atto 19.8.2005 emerge che il acquistò beni costruiti dalla società venditrice, in forza di successive concessioni edilizie, il tutto come emerge sub “ provenienza” e sub dichiarazioni edilizie ed urbanistiche nel citato atto; - quanto acquistato dal era una porzione di casa, segnatamente descritta, facente parte di un edificio con altro appartamento, con annesso terreno adibito a giardino, il tutto indicato con il map. 443, sub 1, al catasto fabbricati, ed al mapp. 423 del catasto terreni, compendio confinante con l'appartamento sub 2, mappali 441, 424 e 431; - il ### la cedeva, come da rogito in atti, ### , appartamento con corte di pertinenza, composto anche da una autorimessa, due cantine e due ripostigli ed accessori, confinante con il mappale 443 sub 1, già di proprietà del , e con il mappale 442 per il resto, dando atto della presentazione di sei domande in sanatoria, rispetto alle originarie concessioni, domande tutte risalenti al 10.12.2004, il tutto nell'ambito di un accollo di mutuo e ferma la stessa provenienza degli immobili indicata nell'atto del 2005; - a seguito di decreto di trasferimento 18.6.2014 del Tribunale di ### venivano acquistate dal le particelle, in particolare, 441 e 425, quale residua proprietà della soggetta ad esecuzione forzata immobiliare, particelle rispetto alle quali, come da atto di precetto per rilascio 14.7.2018, veniva lamentato in capo per quanto qui rileva, l'uso quale posteggio; - risulta dalla planimetria agli atti e dalle fotografie prodotte da entrambe le ### processuali, che l'area, di cui si controverte in via residua, è l'accesso carrabile rientrante nel mappale 441, collocato, dopo il cancello di ingresso all'intero compendio immobiliare già di , e nello specifico nello slargo di tale percorso, a margine del map.425, prima del restringimento che conduce oltre e all'ingresso del mapp. 443, questo di proprietà esclusiva ; - le fotografie citate ed allegate agli atti attestano l'evidenza di tale strada e, in particolare, di detto slargo, uniformemente pavimentato, come ritenuto dal Tribunale, quale opera ### stabile e visibile, destinata a consentire il parcheggio, senza impedire il passaggio, il tutto confermato dalle dimensioni e dalla peculiarità del sito, che si evince dalla planimetria e dalle foto, sito strutturalmente “ complesso” sia per la viabilità, che per il parcheggio, con tanto di cordolo in cemento armato e ringhiera ( manufatto che nulla centra con quello teso all'ombreggiatura); - orbene, le prove orali, oltre, per quanto occorrente i documenti in atti, confermano “l'operazione edilizia” posta in essere da terminata, quanto alle opere, all'atto della prima vendita, al , con annessi servizi e vie di accesso e parcheggio, al di là degli apparenti “ ravvedimenti“ in sanatoria, relativi anche alla seconda vendita, il tutto secondo un assetto di fatto già stabilito dall'unico proprietario, la citata società, un assetto che afferendo, come definitivamente accertato, alle diverse servitù inizialmente oggetto di contestazione da parte dell'attuale appellante, anche rispetto alla collocazione del passaggio e condutture, oltre che servizi, impone di valorizzare ancor più le deposizioni acquisite dal Tribunale, coerenti con l' assenza di mutamento dello stato di fatto; - di particolare rilievo sono, dunque, le deposizioni : - di , abituale frequentatore della proprietà, quale cognato dell'attuale appellato, il quale ha confermato che dal 2005, il usò, fra le altre cose, rispetto alle servitù in origine contestate, anche l'area parcheggio, senza alcun mutamento, rispetto alla produzione 16, nonostante la cessione dell'altro appartamento come sopra rammentato; - di , conoscente del dai tempi dell'infanzia, il quale ha riferito di abitare in zona dal 2004, da prima dell'arrivo del medesimo, confermando di non aver visto mutamenti dal 2005, con riferimento alla foto16, specificando che, all'epoca del suo arrivo, dunque, l'anno prima: “le opere di fabbricato e sottoservizi erano in via di costruzione e di ultimazione ma non riesco ad essere più preciso”, confermando, comunque, l'assenza di mutamenti dal 2005, anche, per quanto qui riguarda, l'area adibita a parcheggi ( ricompresa nel capitolato, in particolare sub 2 e 5); - di altrettanto particolare rilievo, osserva la Corte, è anche che quanto è emerso dai testi dell'allora parte attrice, atteso che: - il teste , esperto e redattore della perizia estimativa in forza della quale ebbe ad acquistare il , dopo aver premesso di aver ricevuto una diffida da parte dello stesso ### che lo aveva chiamato a deporre per una possibile responsabilità professionale, non ha saputo, comunque, ricordare che tipo di accertamenti specifici avesse compiuto, al di là di rammentare ciò che aveva scritto in un sopralluogo ( rispetto al quale, non può tacersi, la presenza o meno di autovetture posteggiate in un'area a ciò chiaramente destinata, ben poco rileva, a maggior ragione tenuto conto del fatto che il compendio immobiliare abitativo era relativo , in sostanza, a due appartamenti e la servitù di cui si tratta ineriva ad un solo dei due fondi); - il teste , delegato alla vendita dal G.E., non ha saputo fornire alcuna informazione sul compendio oggetto di esecuzione forzata, assumendo di non ricordare, sostanzialmente, nulla; - il teste , perito di parte interessato dal , al fine di verificare i confini, si noti, ad aggiudicazione e trasferimento avvenuti, nulla ha saputo dire rispetto allo stato dei luoghi anteriore al 2015 ( “premetto che io ho preso visione dello stato dei luoghi solo nel 2015, quindi non so riferire relativamente al periodo precedente”), sì da riferire , di fatto, la ricostruzione difensiva dell'attore, origine della causa, rispetto ad, in tesi, elementi progettuali e condotte intervenute dopo 10 anni dalla vendita da parte dell'unica proprietaria “ ; - il teste , altro consulente nominato dal , “…per dare consulenza dal punto di vista tecnico, relativamente a questa causa, l'anno scorso, 2019…”, parimenti nulla ha saputo dire sullo stato dei luoghi nel 2005, così da riferire, senza saper collocare in che anno, che la società proprietaria dell'intero, in difformità dalla concessione, aveva effettivamente costruito un fabbricato bifamiliare, invece che monofamiliare, il che, a ben vedere, conforta l'asservimento della società di un fondo all'altro, rispetto alle varie servitù oggetto di causa e, per quanto rilevante, circa l'area parcheggio e manovra del fondo , primo acquirente, coerentemente, come ### dichiarato da detto teste, alla successiva vendita dell'altra porzione del fabbricato alla società ### rimanendo titolare la dei residui mappali relativi a tale operazione immobiliare, poi oggetto di esecuzione forzata.  - di nessuna rilevanza, in parte per quanto già detto, è la diversità del progetto originario, rispetto a quello che fu effettivamente realizzato e venduto rispetto ad un, si torna a dire, assetto fattuale determinato dall'unico proprietario e mantenuto all'atto della vendita che occupa, quale peso sui propri residui fondi, nello specifico sullo slargo di cui al mappale 441, a margine del 425, come descritto in atti, poi oggetto di esecuzione forzata; - di nessun rilievo concreto è , pertanto, ricostruire quanto voluto sulla “carta” , rispetto al realizzato e venduto, in fatto, a fronte, chiaramente, di crescenti difficoltà economiche che ben spiegano l'evolversi come sopra della citata “ operazione immobiliare” ed anzi confortano nel ritenere che l'originaria unica proprietaria abbia inteso creare l'asservimento in questione, a favore del fondo venduto nel 2005, per renderlo più appetibile, rispetto ad uno stato dei fondi finitimi del tutto eloquente; - quanto sopra esposto risulta, peraltro, coerente, “ ictu oculi”, anche con la frammentarietà dell'acquisto, come da D.T. 18.6.2014, al di là della metratura, una frammentarietà che avvalora le risultanze esposte, al di là della stima effettuata dall'### del Tribunale, senza tenere in debita considerazione lo stato dei luoghi, circa la pretesa assenza di pesi su quanto ceduto, nonostante la già prospettata complessità del compendio immobiliare oggetto di esproprio, a fronte delle vendite pregresse e dei titoli abilitativi. 
La realtà di tali acquisizioni, occorre porre in risalto, non è posta in discussione dal manufatto contestato tardivamente, teso a creare un ombreggiatura, poichè rispetto alla servitù di parcheggio e manovra di cui è causa la stessa era identificata in modo idoneo da quanto sopra emerso, in termini di conformazione dei luoghi e della strada, nonché sequenza delle condotte ( tanto che il Tribunale ha assunto che ogni domanda afferente a detto manufatto era una “mutatio”, tesa a far valere un aggravamento della servitù medesima). 
Parimenti del tutto irrilevante è il contenuto meramente dichiarativo del decreto di trasferimento, che così come le relazioni di parte, redatte ex post, nulla smentiscono rispetto allo stato di fatto all'atto dell'acquisto e successivamente, irrilevante essendo, altresì, ogni deduzione circa pretese più comode vie di accesso, rilevanti in termini di costituzione coattiva di servitù di passo, non più oggetto di causa. 
Da quanto sopra, rileva la Corte, discende con evidenza l'infondatezza dell'appello, che va respinto, con assorbimento delle conseguenti pretese di circa la cessazione di condotte abusive da parte del e di risarcimento danni, rispetto a condotte in realtà lecite ( così come assorbite, va detto, sono le altre ragioni fatte valere dall'appellato per contrastare le doglianze avversarie). 
La spese di lite del grado non possono che seguire la soccombenza, sì da essere poste in capo all'appellante, in relazione al DM 55/14, con riferimento alle cause di valore fino ad € 26.000,00, con riguardo a tutte le fasi, considerata l'effettività della trattazione nelle successive udienze, spese che, pertanto, con riferimento al parametro medio, vanno liquidate in complessivi € 5.809,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. 
Non reputa, invece, il Collegio, come in primo grado, che ricorrano i presupposti per la responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., tenuto conto che deduzioni infondate, pur reiterate, nell'ambito, va detto, di una progressiva acquiescenza in concreto, in rapporto a tutte le contestazioni originarie, non consente di ritenere sussistente un abuso del diritto di azione e difesa, ai fini della citata norma ( le controversie penali fra le ### essendo estranee al presente giudizio). 
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/02, in capo a , per il pagamento del doppio contributo unificato. ### P.Q.M.  definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 771/20 emessa dal Tribunale di ### pubblicata il ###, la Corte così provvede: RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, ### integralmente la sentenza impugnata; ### E ### al pagamento delle spese processuali del grado in favore della ### appellata, spese che liquida in complessivi € 5.809,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed Iva come per legge; DA' ATTO, in ragione della decisione assunta, che ricorrono i presupposti , in capo all'appellante , per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del DPR n. 115/2002.  ### lì 7.1.2025 ### Dott. ##### 

causa n. 328/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1244/2025 del 08-10-2025

... 43.379,75) notificato in data ###, munito di formula esecutiva e mai opposto. Ritenuta, quindi, la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa, attesa anche l'infruttuosa esecuzione nei confronti della società debitrice, l'odierna opposta insisteva per il rigetto della spiegata opposizione e per la conferma del ### n. 519/2022 iscritto al n. RGL 3183/2022 sotteso all'atto di precetto qui opposto. Concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, istruito il processo con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo. *** ### è in parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito espsote. Nel presente giudizio l'opponente chiede dichiararsi la nullità del precetto opposto dell'importo complessivo di € 38.360,80, contestando la legittimità del diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione forzata per il credito di lavoro vantato nei confronti della #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 ### in forza della cessione della sua quota sociale, avvenuta in data ###, in favore di #### di precetto oggetto di impugnazione scaturisce dal (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, ### ha emesso, la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. ### TRA ### con l'avv. G. PALMITESSA Ricorrente E ### Con l'avv. G. BRIGANTE e M. MAZZETTI Resistente RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio trae origine dall'atto di precetto notificato il ### con cui ### intimava al sig. ### di adempiere l'obbligo risultante dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brindisi - sez. lavoro fascicolo avente RG 3183/2022 - pure notificato all'odierno opponente in data ###, recante il pagamento della retribuzione dal 1/03/2018 al 25/07/2019 nonché un'integrazione salariale per il periodo 01/06/2015 al 01/01/2016 dovuta alla stessa ### dalla società sua datrice di lavoro ### s.s di cui il ### era socio. 
In particolare, l'odierno opponente, adduceva a sostegno dell'illegittimità della pretesa azionata, lo scioglimento del rapporto sociale avvenuto in data ### - con atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali registrato a ### il giorno 06/08/2018 al nr 26058/### da ### - in forza del quale ### cedeva la sua quota di partecipazione alla società ### s.s. in favore del sig. ### uscendo definitivamente dalla compagine societaria. Sicché l'esecuzione forzata, di cui l'atto di precetto è atto prodromico, nonché tutti gli atti accertatevi ed il decreto ingiuntivo sotteso, ottenuto e notificato ben oltre lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al sig. ### sono da ritenersi illegittimi. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025
Sulla scorta di tanto rassegnava le seguenti conclusioni: “- ### anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo illegittimamente azionato; - ### che la sig.ra ### non ha diritto per le ragioni esposte in premessa di procedere ad esecuzione forzata nei cofnronti del aig. ### che non è più socio della società ### dal 03/08/2018; - ### il creditore al pagamento delle spese di lite nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. 
Si costituiva parte opposta contestando in toto gli avversi assunti; in particolare, deduceva che le somme (pari ad € 32.575,10) portate dal decreto ingiuntivo a titolo di differenze retributive per l'attività prestata dalla ### alle dipendenze della ### AGR. ### di cui il ### era socio (dal 18/09/2014 al 3/08/2018) fossero state definitivamente acclarate come dovute a seguito di ### accertativa da parte dell'### del lavoro di ### comunicata in data ###. 
Assumeva, ancora, la responsabilità illimitata e solidale, per le obbligazioni sociali, del sig.  ### quale socio di società semplice, a nulla rilevando la cessione di quote dallo stesso opposta comunque successiva al periodo di maturazione del credito di lavoro e inopponibile ai terzi in mancanza di “iscrizione nel registro delle imprese del contratto sociale modificato (cd.  “pubblicità dichiarativa”)”, in ordine alla quale non risulta alcuna visura allegata e/o la trasmissione del ### dell'avvenuta registrazione; spiegava, infine, domanda riconvenzionale per le somme portate quali crediti di lavoro da altro e precedente decreto ingiuntivo n. 146/2020 RG 296/2020 (per un importo complessivo di €. 43.379,75) notificato in data ###, munito di formula esecutiva e mai opposto. 
Ritenuta, quindi, la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa, attesa anche l'infruttuosa esecuzione nei confronti della società debitrice, l'odierna opposta insisteva per il rigetto della spiegata opposizione e per la conferma del ### n. 519/2022 iscritto al n. RGL 3183/2022 sotteso all'atto di precetto qui opposto. 
Concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, istruito il processo con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.  ***  ### è in parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito espsote. 
Nel presente giudizio l'opponente chiede dichiararsi la nullità del precetto opposto dell'importo complessivo di € 38.360,80, contestando la legittimità del diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione forzata per il credito di lavoro vantato nei confronti della #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 ### in forza della cessione della sua quota sociale, avvenuta in data ###, in favore di #### di precetto oggetto di impugnazione scaturisce dal decreto ingiuntivo n. 519/2022, emesso dal Tribunale di ### nel procedimento avente r.g.n. 3183/2022, notificato al ricorrente in data ### e oggetto di opposizione nel procedimento r.g.n. 3814/2022 riunito all'odierno procedimento; con il suddetto decreto ingiuntivo veniva ingiunto a ### socio della società ### s.s. dal 18/09/2014 al 3/08/2018, il pagamento dell'importo di euro 32.575,10, nonché la somma di euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, somme non corrisposte all'opposta nel corso del rapporto di lavoro subordinato prestato con la qualifica di ### livello 2 del ### settore ### alle dipendenze della società de qua, a titolo di retribuzione da luglio 2018 al 25/07/2019 e di integrazione salariale per il periodo 01/06/2015 al 01/01/2016. 
Dall'esame della documentazione allegata risulta, altresì, che precedentemente al giudizio per cui è causa: - l'opposta aveva richiesto intervento ispettivo a seguito del quale l'### aveva notificato in data ### “### di #### ACCERTATIVA”, diffidando ### legale rappresentante della ### s.s., a corrispondere alla lavoratrice l'importo totale di euro 32.575,10 entro 30 giorni dalla notifica, avendo la società omesso di corrispondere dal Luglio 2018 al 16/07/2019 alla dipendente ###ra ### la retribuzione dovuta per il contratto di lavoro a 39 ore settimanali, oltre alle somme dovute dal 01/6/2015 al 01/01/2016, in forza all'aumento provinciale mensile di € 63,56 previsto dal contratto integrativo regionale e al ### (che l'opposta riservava di quantificare per gli anni di competenza dovuti da ###; - la suddetta diffida accertativa veniva notificata in data ### all'amministratore della società, ### e a ### - l'opposta aveva già ottenuto l'emissione di altro decreto ingiuntivo n. 143/2020 (r.g.n. 296/2020), in forza del quale veniva ingiunto alla #### di pagare in favore della ### la somma complessiva di € 43.379,75, a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti, recesso senza preavviso, ratei di 13 e 14, tfr ; - in data ### il Tribunale di ### aveva dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 143/2020, notificato alla pec della società. 
Ciò posto, si osserva, in via preliminare, che l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla mancata indicazione del numero di identificazione del decreto ingiuntivo notificato è infondata in quanto il ricorrente con la spiegata opposizione ha chiaramente dimostrato di aver avuto contezza del procedimento di ingiunzione per cui è causa, di cui tra risulta indicato il numero di ruolo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 generale del procedimento d'ingiunzione e di aver - dunque - esercitato pienamente il suo diritto di difesa e, pertanto, tale eccezione deve essere rigettata. 
Nel merito, l'ingiunto ha posto a fondamento della spiegata opposizione la perdita dello status di socio, evidenziando che con atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali del 3/08/2018, registrato a ### il giorno 06/08/2018 al nr 26058/### da ### aveva ceduto la sua quota di partecipazione alla ### s.s. in favore del sig. ### uscendo definitivamente dalla società e contestando, in ragione della cessione della quota sociale, la legittimità dell'esecuzione forzata. A tal proposito assumeva il ricorrente che la procedura esecutiva non poteva essere esercitata nei suoi confronti, non essendo più socio della società opponente a far data della cessione di quota ed essendo stati notificati tutti gli atti accertativi nonché il decreto ingiuntivo dopo lo scioglimento del rapporto sociale deducendo da ciò che non fosse tenuto al pagamento dei crediti di lavoro vantati dall'opposta. 
Di contro, l'opposta replicava richiamando a sostegno dell'azione esecutiva la responsabilità illimitata e solidale dei soci delle società semplici per le obbligazioni sociali ai sensi degli artt. 2290 e 2300 cod. civ., salvo il beneficio di escussione, che nel caso di specie l'opponente non poteva invocare - non avendo indicato l'esistenza di beni societari facilmente aggredibili e considerando, altresì, che la società ### “### plant s.s.” era stata sottoposta a procedura espropriativa mobiliare innanzi al Tribunale di ### R.G.N. 17/2019, a dimostrazione dell'incapienza della società per la soddisfazione del credito avanzato. 
Al fine di dirimere la questione relativa agli effetti giuridici della cessione della quota sociale, giova richiamare l'art. 2290 c.c. che disciplina la responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi nella società semplice e prevede: "nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento", precisando "lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato". 
Dalla norma si evince che la responsabilità del socio verso i terzi per le obbligazioni di una società di persone deve ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, esclusa oltre la data dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società, a condizione che lo scioglimento sia stato portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi che lo hanno incolpevolmente ignorato. Rispetto a tale principio generale, non assume valore decisivo la circostanza che una determinata obbligazione sociale sia stata contratta in epoca anteriore allo scioglimento del rapporto con un singolo socio, e che gli effetti di tale obbligazione sociale siano destinati a permanere nel tempo, oltre l'epoca dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito: “Gli effetti di una simile Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 obbligazione, infatti, pur pienamente operanti, sotto il profilo del vincolo, sin dall'originaria costituzione del rapporto negoziale (e la cui sola esigibilità risulta condizionata alla scadenza di termini convenuti), devono ritenersi tali, a far tempo dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, da non poter più coinvolgere, con riferimento alla prestazione non ancora esigibile, la responsabilità dei soci il cui rapporto con la società sia venuto meno. A sostegno di tale interpretazione dell'art. 2290 c.c. varrà, in primo luogo, segnalare il valore significativo del dato letterale della norma, avendo il legislatore disposto una specifica limitazione nel tempo della responsabilità del socio per le obbligazioni sociali. E' vero che la norma non ha sancito una limitazione di detta responsabilità per le sole obbligazioni sociali contratte successivamente allo scioglimento. Ma l'uso del termine responsabilità implica l'intenzione del legislatore di non riferirsi al debito, ossia alla situazione obbligatoria come tale, cioè come fonte di vincolo per la società che l'ha contratta, bensì al momento in cui tale situazione dà luogo a responsabilità, ossia al momento in cui l'obbligazione sia divenuta esigibile e non sia stata adempiuta (…)” (Cassazione civile III, 23/10/2023, ud. 21/09/2023, dep. 23/10/2023, n.29306). 
Sulla base dei principi richiamati, pertanto, è chiaro che l'opponente è tenuto al pagamento dei crediti maturati dalla lavoratrice sino alla data dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cessione della quota sociale in favore di ### e, segnatamente, fino alla data del 8 febbraio 2019, data in cui risulta iscritto nel registro delle imprese l'atto di cessione (come risulta dalla documentazione allegata). 
Tanto premesso, in relazione al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e da cui è scaturito l'atto di precetto oggetto del presente giudizio il debitore opposto sarà responsabile limitatamente all'obbligazione sociale relativa alle retribuzioni non versate sino all' 8 febbraio 2019 e alle differenze salariali 2015 e 2016, oltre al tfr fino al 8.2.2019. 
In tale prospettiva, l'opponente nulla ha contestato sulle retribuzioni dal 2018 al 2019 mentre ha rilevato che il conteggio dell'aumento contrattuale provinciale predisposto dall'opposta sarebbe errato in quanto la somma spettante sarebbe pari a euro 508,48 e non 635,60, essendo le mensilità pari a 8. Sul punto, tuttavia, le censure sono sfornite di adeguato supporto probatorio e pertanto vanno disattese. 
Sulla scorta delle argomentazioni suesposte ed alla luce delle allegazioni prodotte, ritiene il ### che la presente opposizione sia fondata solo in relazione alle retribuzioni non pagate successive a febbraio 2019 e all'aumento contrattuale pari il tutto complessivamente ad euro 15.319,76 come da conteggi in atti, oltre tfr da calcolarsi sino al 8.2.2019. 
Sulla domanda riconvenzionale occorre rilevare che nella memoria la lavoratrice allegava che “In data ### veniva ingiunto al #### e ### la somma di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 €42.903,04 per crediti di lavoro e notificato a mezzo ### con raccomandata n ###-3e CAD n° ###3 e r-racc ###-0 ritirata da ### il ### n 296/2020 munito di formula esecutiva e mai opposto. 
Nel caso della ###ra ### per la natura dei propri crediti quota del ###### E ### non corrisposte, provvedeva a mezzo dei suo i procuratori ad ingiungere in primis il ### n 146/2020 RG 296/2020 per un importo d € 43.379,75 nei confronti del socio ### che rimaneva infruttuoso, successivamente nei confronti dell'altro socio, ovvero il sig. ### promuoveva ulteriore azione esecutiva al fine di poter recuperare quanto maturato per mezzo del successivo ### 3183/2022 dell'importo di € 32.575,10. 
La normativa prevede che per quanto attiene il profilo della responsabilità del socio l'art. 2269 c.c., rubricato "### del nuovo socio" prevede che chi entri a far parte di una società già costituita risponda con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio. 
Pertanto è' di tutta evidenza che con il ### 296/2020###ra ### richiedeva le somme non corrisposte derivanti dal contratto di assunzione del 13/3/2013 al #### il quale non ha mai corrisposto le somme ingiunte e pertanto il #### a mezzo dell'acquisto delle quote del 18/09/2014, dovrà rispondere dell'ulteriore credito maturato con il titolo esecutivo mai opposto dal ### alla ###,ra ### con il ### n° 146/2020 RG 296/2020 per un importo d € 43.379,75. 
Tale circostanza è confermata riaffermando il principio consolidato per cui il titolo esecutivo conseguito dal creditore di una società di persone nei confronti della medesima vale anche nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili (cfr., ex multis, Cass. Civ. ###/2017; Civ. n. 18923/2013; Cass. Civ. n. 23749/2011; Cass. Civ. n. 14165/2009; Cass. Civ. n. 23669/2006; Cass. Civ. n. 19946/2004; Cass. Civ. n. 613/2003; Cass. Civ., n. 5884/1999; Cass. Civ., 7353/1997). ….” Sulla scorta di tali premesse chiedeva in via riconvenzionale “condannare ### per il ### cosi come notificato al #### e ### 296/2020 dell'importo di 43.379,75€ La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.” Tale domanda tuttavia è inammissibile sussistendo di già un titolo esecutivo in forza del quale la lavoratrice poteva agire per ottenere il credito ingiunto. 
Le spese di lite visto il parziale ed esiguo accoglimento dell'opposizione e la quasi totale fondatezza della pretesa creditoria si compensano per 1/3 la residua parte è posta a carico di parte opponente.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 - revoca il decreto ingiuntivo e dichiara nullo il relativo precetto, condanna parte opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 15.319,76 a titolo di differenze retributive oltre tfr da calcolarsi fino a febbraio 2019, il tutto oltre interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione, - rigetta nel resto le domande delle parti; - condanna l'opponente al pagamento di 2/3 delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario che si liquidano in tale misura per compensi professionali in euro 2100,00 oltre accessori come per legge, compensa nella residua parte le spese di lite; ### 08.10.2025 Il Giudice Dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025

causa n. 3625/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Gabriella Puzzovio

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 1139/2025 del 19-12-2025

... richieste: “- in via preliminare accogliere la istanza di sospensione avanzata dall'appellante “### Incis” sospendendo la provvisoria efficacia esecutiva della impugnata sentenza n.2040/2024 pubblicata in data ### resa dal Tribunale di ### anche per i motivi di cui al punto 8 della presente memoria; -in totale riforma della sentenza n.2040/2024 pubblicata in data ### del Tribunale di ### accogliere l'appello proposto da ### “###” di via ### n.2 di ### unitamente all'appello incidentale e adesivo proposto tempestivamente dall'ing. ### con il presente atto, per i motivi contenuti nelle predette impugnazioni, e per l'effetto, ### così giudicare: - in via istruttoria stralciare la 2^ CTU espletata dall'ing. ### in quanto in quanto palesemente errata ed in netto contrasto con le conclusioni corrette della 1^ CTU dell'ing. Cifariello, con conseguente utilizzo ai fini della decisione solo della 1^ consulenza ovvero, in subordine, disporre ulteriore rinnovazione di CTU in considerazione del contrasto tra le due CTU espletate; - nel merito rigettare tutte le domande spiegate nel giudizio di 1° grado dallasig.ra ### nei confronti di ### per inammissibilità, improcedibilità, carenza di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello - ### - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: 1) Dott.ssa ### 2) Dott.ssa ### 3) Dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 558/2024 RG, vertente TRA ### di via ### n. 2 in Salerno, in persona dell'### p.t., dott. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello; #### nella sua qualità di procuratore speciale di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado; ###É Ing. ### elettivamente domiciliat ###/C, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e adesivo; APPELLATO - #### srl, in persona del legale rappresentante p.t., ing. ### elettivamente domiciliato in ####, alla via ### I ### I, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ### come da procura conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale; APPELLATO - #### spa, in persona del suo ### Dott. ### in virtù dei poteri conferitigli giusto atto del ### del 05.03.19 (rep. n. 15522, racc. n.8738), elettivamente domiciliato in ### al corso G. Garibaldi n. 16, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello; ###. ### APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024, pubblicata in data 16\4\2024 dal Tribunale di ### in materia di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale; CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 6\11\2025.  RAGIONI IN FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 16\5\2025, il #### di via ### n. 2 in ### (di seguito, per brevità, solo ### proponeva appello avverso la sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024 (pubblicata in data 16\4\2024 e notificata il 23\4\2024), con la quale il Tribunale di ### così statuiva: “1) accerta e dichiara, per le motivazioni di cui in premessa, la responsabilità dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - , “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di parte attrice; 2) condanna solidalmente i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.353,00, oltre ### per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme, interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, 3) condanna solidalmente i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo; 4) rigetta la domanda di manleva formulata dalla ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - in favore della ### 5) pone a definitivo carico dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, le spese delle due ctu espletate nel corso del presente giudizio con conseguente obbligo di rimborso nei confronti delle altre parti per le somme da queste eventualmente anticipate ai consulenti; 6) pone a definitivo carico dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, l'importo di € 1.559,40 corrisposto da parte attrice al #### in sede ###conseguente obbligo di rimborso; 7) condanna i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione; 8) condanna i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - , “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida complessivamente in € 5.222,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre #### rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; 9) condanna la convenuta ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto Avv. ### che liquida complessivamente in € 5.207,00, di cui € 130,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre #### rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore costituito antistatario Avv. ### 10) condanna la convenuta ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - che liquida complessivamente in € 3.129,00, di cui € 130,00 per esborsi ed € 2.999,00 per competenze professionali, oltre #### rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%”. 
In effetti, con l'atto di citazione ritualmente notificato a mezzo #### nella sua qualità di procuratore speciale di ### rappresentava che quest'ultima era proprietaria di un appartamento nel ### di ### (scala C, piano quarto), interessato dal mese di giugno 2011 da lavori straordinari di manutenzione effettuati dall'impresa ### srl, sotto la direzione dell'ing. CHIUMENTO ### che, con l'inizio dei lavori sulla verticale della scala C, nel settembre del 2013 si constatava il verificarsi di consistenti infiltrazioni in una camera da letto dell'appartamento e la rottura in due punti del piano di marmo di calpestio di un balcone; che tali inconvenienti erano tempestivamente e ripetutamente denunciati sia alla ditta esecutrice dei lavori, sia alla direzione dei lavori sia all'amministratore p.t. del ### prima verbalmente e, poi, a mezzo raccomandata a.r. del 27\1\2014, 14\4\2014, 19\12\2014; che in data 28\3\2015 la parte attrice trasmetteva un'ulteriore raccomandata a.r., rimasta priva di riscontro, con invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita; che nel giugno 2015, con la fine dei lavori sulla verticale della scala C, cessavano le infiltrazioni, ma non venivano riparati i danni; che, di conseguenza, in data 9\10\2015 l'attrice depositava presso il Tribunale di ### ricorso per accertamento tecnico preventivo (n. 8290/2015 RG), ma tuttavia il CTU nominato, ing.  ### concludeva la sua relazione affermando di non essere stata in grado di individuare le cause della rottura del piano di marmo e del fenomeno infiltrativo, anche per l'impossibilità di escludere origini diverse, non essendo stato consentito l'accesso al piano superiore da parte del proprietario avv. ### che in data 31\1\2017 l'attrice presentava istanza di mediazione all'### sede di ### ma nessuna delle parti invitate (### srl, ing. ### e ### partecipava all'incontro dell'1\3\2017; che, a fronte dell'oggettivo accertamento degli eventi lamentati, vantava il diritto al risarcimento del danno economico per il ripristino dello stato dei luoghi, quantificato in € 8.418,88, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l'impossibilità di utilizzare la camera in questione, nonché per la lesione alla salute derivante dalla presenza in casa di muffa e umidità. 
Pertanto, l'attrice conveniva in giudizio l'impresa esecutrice dei lavori, #### srl, il direttore dei lavori, ing. ### e il #### nonché il proprietario dell'appartamento sovrastante, avv. ### per veder accertata la responsabilità degli stessi in relazione ai danni patiti con conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati, fino alla proposizione della domanda, in complessivi € 20.298,88, oltre ad una somma aggiuntiva, da liquidarsi in via equitativa, per i danni alla salute. 
Il tutto con vittoria di spese, nonché condanna dei convenuti ### srl, ing. ### e ### alla refusione anche delle spese sostenute per il procedimento di mediazione e di ### Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio la #### srl, contestando quanto ex adverso dedotto, affermando l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedendo di chiamare in causa, ex art. 106 cpc, la ### di ### spa, con la quale aveva stipulato la polizza n. ###006 a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile. 
Si costituiva, altresì, l'ing. ### eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto non ancora proprietaria dell'intero appartamento al verificarsi degli eventi dannosi, e passiva dello stesso, poiché la direzione dei lavori era stata seguita da altro professionista incaricato dal ### nonché contestando an e quantum debeatur. 
Si costituiva anche il ### eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e passiva dello stesso, addebitando la responsabilità per i danni lamentati all'impresa esecutrice dei lavori e/o al proprietario dell'immobile sovrastante, contestando in ogni caso la quantificazione dei danni. 
Da ultimo, si costituiva l'avv. ### deducendo preliminarmente l'incompetenza della sezione di ### cui la causa era stata erroneamente assegnata, instando per la riassegnazione dinanzi al Tribunale di ### - ### eccependo poi l'improcedibilità dell'azione nei suoi confronti (non essendo stato invitato alla negoziazione assistita né al procedimento di mediazione) e la parziale carenza di legittimazione attiva dell'attrice (proprietaria dell'immobile per 1\6 al verificarsi dei danni, divenuta proprietaria per l'intero solo nel dicembre 2014), sostenendo la responsabilità esclusiva dell'impresa esecutrice dei lavori e, comunque, contestando la quantificazione dei danni. 
Quindi, rigettata la richiesta di chiamata in causa della ### spa, attesa la costituzione oltre il termine di cui all'art. 166 cpc della convenuta ### srl, rimessa la causa alla prima sezione civile del Tribunale di ### concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc e disposta l'acquisizione dell'accertamento tecnico eseguito ante causa, la causa veniva istruita mediante ammissione ed espletamento di prova testimoniale (fr.  ordinanze del 23-26\4\2018 e 5\6\2019) e di CTU tecnica (cfr. relazione dell'ing. ###, di poi rinnovata (cfr. relazione dell'ing. ###. 
A fronte del rigetto della richiesta di chiamata in causa, con atto di citazione ritualmente notificato, la ### srl conveniva in autonomo giudizio la TUA ### spa deducendo di avere stipulato con la compagnia un contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi in caso di sinistro; di essere stata citata in giudizio da ### per il risarcimento dei danni asseritamente subiti in seguito ai lavori di ristrutturazione appaltati dal ### di avere invano diffidato la società assicuratrice a costituirsi nel relativo giudizio in propria difesa. Pertanto, chiedeva fosse riconosciuto il proprio diritto ad essere manlevata dall'assicuratrice, con conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mala gestio nel rapporto contrattuale con l'assicurata. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva nel giudizio 9648\2018 RG la TUA ### spa, escludendo l'operatività della copertura assicurativa per essere i danni attribuibili alla negligenza nell'esecuzione dei lavori appaltati da parte della #### srl. 
Quindi, disposta la riunione dei due giudizi per ragioni di parziale connessione oggettiva e soggettiva, trattenuta la causa in decisione all'udienza dell'1\12\2023, previo deposito di memorie conclusionali, il Tribunale pronunciava la sentenza qui appellata con la quale accoglieva la domanda attorea riconoscendo “la responsabilità dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di parte attrice”, per l'effetto condannandoli in solido “al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.353,00, oltre ### per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme, interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo”, nonché “al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo”. In relazione al giudizio riunito, il Tribunale rigettava “la domanda di manleva formulata dalla ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - in favore della ### SpA”.
In particolare, il Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dal convenuto ### avendo parte attrice provveduto (cfr. pec del 20\10\2017) a trasmettergli invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, nonché l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto comproprietaria dell'immobile in questione ed escludendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dall'appartamento. 
Nel merito, il Tribunale evidenziava come sia l'ATP che entrambe le CTU espletate nel corso del giudizio davano atto che l'immobile di proprietà ### era stato interessato da infiltrazioni di acqua piovana, localizzate esclusivamente in una stanza sulle sole pareti esterne e sulla porzione di soffitto prossima alle stesse. In ordine alla causa di queste, il Tribunale escludeva la responsabilità di ### atteso che i lavori eseguiti nella proprietà di quest'ultimo era successivi rispetto al verificarsi delle infiltrazioni nell'appartamento sottostante. Riteneva, quindi, condivisibile la conclusione raggiunta dall'ultimo CTU che collegava le infiltrazioni alla mancata regimentazione delle acque piovane da parte della DI ### srl nell'esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate dei corpi C e D del ### Il primo giudice affermava, altresì, la responsabilità del ### ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'ing. ### in quanto soggetto preposto alla sorveglianza delle opere e tenuto a verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. 
Di conseguenza, il Tribunale condannava in solido la ### srl, il ### e l'ing. ### al risarcimento dei danni cagionati all'attrice, quantificati dal CTU in € 3.353,00 (oltre ### per le opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per il risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile per il periodo di 18 mesi, decorrente dal febbraio 2014 sino al luglio 2015.
Inoltre, il giudice di prime cure, da un lato, accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, pure formulata dall'attrice, liquidato in via equitativa in € 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo; dall'altro, riteneva infondata la domanda di risarcimento delle lesioni alle lastre in marmo del balcone, non risultando provata la riconducibilità delle stesse alle opere eseguite dalla ### srl. 
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di manleva formulata dalla #### srl nei confronti della ### spa, ritenendo non coperti dalla polizza i danni riconducibili ad errori nell'esecuzione dell'opera. 
Avverso la sopramenzionata sentenza, previa istanza di sospensione ex art. 283 cpc, proponeva appello il ### per i seguenti motivi: 1) il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di ### divenuta proprietaria dell'immobile successivamente agli eventi infiltrativi ed al verificarsi dei danni oggetto del giudizio. Sul punto, l'appellante richiamava la pronuncia n. 2591\2016 delle ### secondo cui “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c.”; 2) il Tribunale avrebbe, altresì, errato nel merito riconoscendo la responsabilità del ### ex art. 2051 c.c., anche se, a detta dell'appellante, il ### non potesse essere ritenuto responsabile dell'erronea o insufficiente modalità di canalizzazione delle acque piovane operata dall'impresa esecutrice dei lavori in occasione, peraltro, di un singolo evento “violentissimo ma di breve durata” e, conseguentemente, dei danni da ciò derivati. Aggiungeva l'appellante, inoltre, che l'intervenuto accertamento di un fenomeno meteorologico violentissimo, come rilevato dal CTU ing. ### poteva integrante gli estremi del “caso fortuito”, pacificamente considerato esimente dell'eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. al pari del fatto colposo o doloso del terzo (la negligenza dell'impresa), che entrambe le CTU effettuate in corso di causa avevano individuato e riconosciuto; 3) il Tribunale, poi, avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sulla quantificazione del danno per il ripristino dello stato dei luoghi operata dall'ultimo ### per importi di gran lunga superiori rispetto a quanto riconosciuto in corso di ATP e nella prima ### Inoltre, per l'appellante, il riconoscimento di un risarcimento per una somma molto inferiore rispetto a quanto richiesto con la domanda introduttiva del giudizio avrebbe dovuto comportare, a parere dell'appellante, una compensazione totale o parziale delle spese di lite; 4) il Tribunale avrebbe anche errato nella liquidazione del danno da mancato godimento dell'immobile, dovendosi escludere il perdurare dell'indisponibilità per il periodo di 18 mesi intercorso dal febbraio 2014 al luglio 2015, sia perché ### era divenuta proprietaria dell'immobile solo nel dicembre 2014, sia perché le infiltrazioni era cessate molto prima della fine dei lavori; 5) il Tribunale avrebbe, inoltre, in maniera del tutto apodittica, in assenza di specifica domanda, riconosciuto un ulteriore danno di natura non patrimoniale, liquidandolo in via equitativa per € 2.000,00. A parere dell'appellante, tale voce di danno rappresentava un'evidente duplicazione del danno da indisponibilità del vano, già erroneamente liquidato pur in assenza di alcuna dimostrazione probatoria e sulla base di un grossolano errore di calcolo (per determinare il canone locativo, il CTU aveva moltiplicato il valore monetario per mq 31,12 e non per l'effettiva superficie calpestabile della camera di mq 23,35). 
Quindi, il ### così concludeva: “a) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in ragione della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'adozione di tale provvedimento cautelare, per le motivazioni che seguono; b) Nel merito, accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare ovvero annullare integralmente ovvero, in subordine, parzialmente, per quanto di ragione del ### appellante, la impugnata sentenza nr. 2040/2024 del Tribunale di ### - G.O.P. Dott.ssa ### del 06.04.2024, pubblicata il ### e notificata il ###; c) Per l'effetto, rigettare in tutto o in parte, per quanto di ragione dell'appellante ### la domanda di risarcimento danni proposta dalla ###ra ### attraverso il suo procuratore speciale, #### in quanto infondata in fatto come in diritto e per effetto della dedotta carenza di legittimazione attiva della ###ra ### In subordine rigettare la domanda nei confronti del ### per assenza di responsabilità diretta di quest'ultimo ovvero in ogni caso in virtù della evidente ricorrenza di un'ipotesi di caso fortuito e\o fatto del terzo; d) In subordine, in caso di ulteriore riconoscimento di responsabilità in capo all'appellante, ridurre l'importo del risarcimento dei danni materiali in ragione delle contraddittorie risultanze della varie ### svolte in corso di causa, rigettando in ogni caso le domande di risarcimento del danno da ridotta disponibilità dell'immobile e di risarcimento del danno non patrimoniale, indebitamente riconosciute all'attrice nella sentenza appellata, per le ragioni di cui in premessa; e) Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese, ### ed Iva come per legge e se dovute; f) ### in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del gravame relativo alla condanna solidale al risarcimento del danno, accogliere l'appello e per l'effetto riconoscere la parziale soccombenza dell'attrice, riformando la sentenza appellata in ordine al regime delle spese e disponendo la compensazione totale e\o parziale delle stesse tra le parti”. 
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva l'ing. ### proponendo appello incidentale e adesivo, con il quale faceva propri tutti i sovraesposti motivi di appello del ### e ribadiva le ragioni in forza delle quali doveva escludersi ogni sua responsabilità in ordine al verificarsi dei danni lamentati (essendo privo di potere di ingerenza poteva controllare i lavori eseguiti dall'appaltatrice solo a posteriori e, quindi, successivamente al loro svolgimento; non era stato prodotto nel giudizio alcun ordine impartito dal direttore dei lavori che avesse costretto l'appaltatrice a determinare il fatto lesivo; ammesso e non concesso che l'appaltatrice avesse commesso un errore provocando le infiltrazioni, l'accertata violenza e repentinità delle stesse portavano ad escludere qualsiasi possibilità di intervento del direttore dei lavori impeditiva o limitativa dell'evento dannoso). 
Quindi, l'ing. ### formulava le seguenti richieste: “- in via preliminare accogliere la istanza di sospensione avanzata dall'appellante “### Incis” sospendendo la provvisoria efficacia esecutiva della impugnata sentenza n.2040/2024 pubblicata in data ### resa dal Tribunale di ### anche per i motivi di cui al punto 8 della presente memoria; -in totale riforma della sentenza n.2040/2024 pubblicata in data ### del Tribunale di ### accogliere l'appello proposto da ### “###” di via ### n.2 di ### unitamente all'appello incidentale e adesivo proposto tempestivamente dall'ing. ### con il presente atto, per i motivi contenuti nelle predette impugnazioni, e per l'effetto, ### così giudicare: - in via istruttoria stralciare la 2^ CTU espletata dall'ing. ### in quanto in quanto palesemente errata ed in netto contrasto con le conclusioni corrette della 1^ CTU dell'ing. Cifariello, con conseguente utilizzo ai fini della decisione solo della 1^ consulenza ovvero, in subordine, disporre ulteriore rinnovazione di CTU in considerazione del contrasto tra le due CTU espletate; - nel merito rigettare tutte le domande spiegate nel giudizio di 1° grado dallasig.ra ### nei confronti di ### per inammissibilità, improcedibilità, carenza di legittimazione attiva e di titolarità attiva, passiva, di presupposto, di prova, assenza di responsabilità professionale, concorso del fatto colposo del creditore ex art.1227 cc e perché, nel merito, palesemente infondata, in fatto ed in diritto; condannare parte soccombente al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. 
Si costituiva, altresì, la ### srl proponendo appello incidentale avverso la sentenza qui gravata, previa istanza di sospensiva ex art. 283 cpc, per i seguenti motivi: 1) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere responsabile delle infiltrazioni la DI ### srl, atteso che l'accertata repentinità e violenza delle infiltrazioni, tra l'altro verificatesi in un lasso temporale ridotto, non consentiva di attribuire all'impresa alcuna responsabilità, che nulla avrebbe potuto fare per scongiurare l'accaduto. Inoltre, il CTU non avrebbe accertato lo stato di fatto prima dell'inizio dei lavori, né avrebbe operato alcuna indagine strumentale utile per escludere l'incidenza di cause alternative (vetustà e degrado del fabbricato, nonché omessa manutenzione della veranda del ###; 2) il Tribunale avrebbe, poi, omesso qualsivoglia motivazione circa la quantificazione del danno materiale, accogliendo acriticamente il computo operato dall'ultimo ### di molto superiore rispetto al calcolo iniziale del primo CTU in sede di ### 3) il Tribunale avrebbe anche errato nel riconoscere il danno da mancato godimento dell'immobile e l'ulteriore danno non patrimoniale, nonostante fosse risultata indimostrata la dedotta indisponibilità della parte di fabbricato asseritamente inutilizzato ed inutilizzabile, così come la durata della sua indisponibilità; 4) il Tribunale avrebbe ingiustamente rigettato la richiesta di manleva nei confronti della ### spa, non rilevando che la polizza n. ###006, con riferimento alla “responsabilità civile verso terzi”, prevedeva espressamente che “TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato… di quanto questi sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi …”, escludendo così, tramite l'uso dell'avverbio “involontariamente”, solo i danni conseguenza di fatti dolosi della impresa; 5) da ultimo, il Tribunale avrebbe erroneamente condannato alla refusione delle spese di lite sostenute da ### solo la ### srl, pur a fronte dell'accertata responsabilità in solido dell'appaltatrice unitamente al ### e all'ing. ### A detta dell'appellante, inoltre, nel caso di specie vi erano plurime ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite: in primis, il concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. (il fenomeno infiltrativo era da ascriversi all'avanzato stato di degrado delle parti comuni a causa di una non costante manutenzione ordinaria da parte del condominio e alla mancata adozione da parte del convenuto ### di tutti quegli interventi periodici atti ad evitare il deterioramento delle parti costitutive della copertura della veranda) e l'accoglimento della domanda limitatamente ad alcune voci di danno e per una somma di molto inferiore rispetto a quanto richiesto. 
Quindi, la ditta appaltatrice, appellante in via incidentale, così concludeva: “1. In accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che l'impresa esecutrice dei lavori ha correttamente adempiuto la propria obbligazione con riferimento ai lavori eseguiti al fabbricato ex ### e che nulla deve al sig. ### nella qualità, a titolo di risarcimento danni materiali e non patrimoniali, né ad alcun altro titolo; 2. in subordine, riconoscere la responsabilità del creditore nella causazione dei lamentati danni ex art. 1227 c.c. e per l'effetto ridurre percentualmente la somma dovuta a titolo di risarcimento e, correlativamente, l'importo delle spese legali; 3. ritenere non dovuto e/o comunque ridurre l'importo del risarcimento dei danni materiali, per le causali di cui innanzi; 4. ritenere non dovuto e/o comunque ridurre l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale e da indisponibilità dei locali, per quanto innanzi sostenuto; 5. manlevare la ### s.r.l. da ogni pretesa vantata dal sig. ### nella qualità, sia a titolo di sorte che di spese processuali, ponendole a carico della ###ni S.p.A. quale impresa contrattualmente tenuta a risarcire i danni eventualmente subiti da terzi in occasione dei lavori al condominio ### 6. compensare le spese di lite del giudizio di primo grado con condanna dell'appellato ### al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio; 7. ritenere non dovute le spese poste a carico della ### s.r.l. ed in favore di ### e condannare quest'ultimo alla restituzione di quanto corrisposto, oltre interessi legali; in subordine porre le spese di lite in favore del sig. ### in solido a carico di tutti i convenuti, con condanna del ### a restituire alla ### s.r.l. le quote spettanti agli altri obbligati in solido”. 
Si costituivano, con atti separati, ### nella sua qualità di procuratore speciale di ### e la ### spa, eccependo l'inammissibilità degli appelli, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza. 
Rimaneva, di contro, contumace ### Quindi, rigettate le istanze di sospensiva proposte dall'ing. ### dal ### e della ### srl (cfr. ordinanze dell'8\8\2024 e del 9\10\2024), la causa era rinviata all'udienza del 10\4\2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica. Di poi, la causa veniva rinviata, nello stato, all'udienza del 6\11\2025. 
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6\11\2025, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 10\11\2025. 
Ciò premesso, ritiene la Corte che gli appelli siano in parte fondati e vadano, pertanto, accolti nei limiti e per le motivazioni che si esporranno di seguito. 
A. Sull'ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc. 
In via preliminare, ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, come formulata sia dal ### che dalla compagnia assicuratrice appellata, debba essere respinta, in quanto tutte le impugnazioni, sia l'appello principale che gli appelli proposti in via incidentale, risultano costruite in maniera conforme all'art. 342 cpc nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012. 
È ormai noto che l'art. 342 cpc, come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: “### si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. ### deve essere motivato. 
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. 
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle ### della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che ‹‹Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata›› (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021). 
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello e delle comparse di costituzione e risposta con appello incidentale sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Sulla legittimazione attiva di parte attrice. 
Con il primo motivo d'appello, il ### e l'ing. ### lamentavano la carenza di legittimazione attiva di ### essendo divenuta proprietaria dell'intero immobile solo nel dicembre 2014, ovvero dopo il verificarsi degli eventi dannosi denunciati. 
La censura è priva di pregio.  ### giurisprudenza unanime, “nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto” ( Cass., Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024). 
Inoltre, “anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà” (cfr. Cass. n. 5421 del 28/04/2000). 
Questi stessi principi sono condivisi dalla pronuncia n. 2591\2016 delle ### richiamata dal ### nell'appello, laddove chiarisce che “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale”. 
Ebbene, in corso di causa, parte attrice ha offerto plurimi elementi su cui fondare il suo diritto al risarcimento, provando i riflessi negativi degli eventi occorsi sul suo patrimonio e sulla sua persona.
In dettaglio, risultava documentato che ### era residente ###questione dal 21\6\1982 (cfr. certificato storico di residenza, produzione I grado parte attrice); ne era l'unica detentrice fin dal 2012, ossia dalla morte della madre; quando si manifestarono le infiltrazioni per la prima volta nel 2013, era comproprietaria dell'immobile insieme ai fratelli, i quali tuttavia risiedevano altrove (cfr. verbale udienza del 29\6\2018, esame di ###; ne diveniva proprietaria esclusiva nel mese di dicembre 2014, allorquando le infiltrazioni erano ancora in atto (cfr. atto di proprietà del 6/12/20214 per notar ### produzione I grado parte attrice). 
Può, quindi, concludersi per la sussistenza della legittimazione ad agire in capo a #### in relazione ai danni all'immobile. 
C. Sulla responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori. 
Con il primo motivo d'appello incidentale, la ### srl si doleva della conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure circa la responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori rispetto alla verificazione delle infiltrazioni. 
A detta dell'appellante, infatti, non poteva attribuirsi all'impresa alcuna responsabilità, attesa la repentinità e violenza del fenomeno infiltrativo con conseguente impossibilità di attività impeditiva dell'accaduto. Inoltre, l'appellante censurava la relazione dell'ultimo ### ing.  ### perché priva di accertamenti sullo stato di fatto prima dell'inizio dei lavori e di indagini strumentali utili per escludere l'incidenza di cause alternative (vetustà e degrado del fabbricato, nonché omessa manutenzione della veranda del ###. 
Il motivo non è fondato. 
È pacifico che “qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione” (cfr. Cass. n. 3787 del 15/03/2001). 
Orbene, come riportato nello svolgimento del processo, nell'istruttoria del giudizio di merito di primo grado venivano espletate due consulenze tecniche d'ufficio ulteriori rispetto a quella già eseguita in sede di ### Le valutazioni dell'ultima relazione (redatta dall'ing. ### all'esito di un ampio confronto con le tesi esposte nelle precedenti relazioni e con le osservazioni di tutti i consulenti tecnici di parte) venivano condivise dal Giudice di prime cure. 
In estrema sintesi, il CTU individuava la causa delle infiltrazioni nella cattiva regimentazione delle acque piovane, con la precisazione che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non ricollegava l'accaduto a un unico evento piovoso, ma a plurime precipitazioni di grossa intensità verificatesi nel periodo. Il tecnico attribuiva, quindi, la verificazione delle infiltrazioni ai lavori dell'impresa di rifacimento della facciata del fabbricato sia per la corrispondenza temporale tra inizio dei lavori e comparsa delle macchie di umidità, nonché tra ultimazione dei lavori e cessazione dell'espansione del fenomeno, sia per la loro localizzazione all'interno dell'immobile sulle sole pareti esterne e sulla porzione di soffitto in prossimità di tali pareti esterne di un'unica camera. 
Peraltro, il CTU espressamente escludeva le dedotte cause alternative: i lavori al piano superiore, in proprietà ### venivano realizzati in un periodo successivo rispetto alla verificazione delle infiltrazioni; il resto dell'immobile risultava in buono stato nonostante la complessiva vetustà del complesso condominiale. 
Pertanto, per le motivazioni sin qui esposte, la Corte ritiene di condividere l'accertamento di responsabilità nella causazione dei danni operata dal ### ing. ### confermando sul punto la valutazione del giudice di rime cure. 
D. Sulla responsabilità solidale del condominio e del direttore dei lavori. 
Con il secondo motivo d'appello, il ### sosteneva di non poter essere ritenuto responsabile della erronea o insufficiente modalità di canalizzazione delle acque piovane operata dall'impresa esecutrice dei lavori in occasione, peraltro, di un singolo evento “violentissimo ma di breve durata” e, conseguentemente, dei danni da ciò derivati. Aggiungeva, inoltre, che l'intervenuto accertamento di un fenomeno meteorologico violentissimo effettuato dal CTU ing. ### poteva integrante gli estremi del “caso fortuito” pacificamente considerato esimente della eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. al pari del fatto colposo o doloso del terzo (la negligenza dell'impresa), che entrambe le CTU effettuate in corso di causa avevano individuato e riconosciuto. 
Il motivo è infondato. 
Condivide questa Corte la decisione del primo grado che ha riconosciuto la responsabilità dei danni in capo al ### ai sensi dell'art. 2051 È noto, infatti, che “il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo” (cfr. Cass. Ordinanza n. 7044 del 12/03/2020) in quanto “la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 21977 del 12/07/2022). 
In particolare, “in tema di condominio, l'amministratore incaricato dell'attività straordinaria inerente al conferimento di un appalto per la manutenzione del fabbricato non è esonerato dall'obbligo di sorveglianza dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, spettandogli, quale rappresentante del committente condominio e tenuto conto degli specifici poteri conferitigli dall'assemblea, il compito di controllare lo svolgimento dei lavori, di verificarne lo stato, di accertare che l'esecuzione dell'opera proceda nei termini e secondo le condizioni stabiliti dal contratto e a regola d'arte” (cfr. Cass. Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025).
Inoltre, “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)” (cfr. Cass. n. 7553 del 17/03/2021; in senso conforme, Cass. n. 20619 del 30/09/2014: “nell'ipotesi di danni cagionati ad un immobile sottostante a seguito di lavori di pavimentazione di un appartamento, la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto di un terzo. Ne consegue che, in caso di affidamento dei lavori in appalto, non occorre verificare, al fine di escludere la responsabilità del custode committente, se questi sia incorso in una "culpa in eligendo" nell'individuazione dell'appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario accertare se l'esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito”). 
Ebbene, nel caso che ci occupa, in omaggio ai principi testè richiamati, la pur accertata negligenza dell'impresa esecutrice dei lavori non mandava esente da responsabilità ex art. 2051 c.c. il ### ben potendosi prospettare la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità. Inoltre, non risultava integrato il caso fortuito. 
Come detto, il verificarsi delle infiltrazioni era dipeso dalla cattiva regimentazione delle acque piovane: nello specifico, l'impresa, nel rifacimento della facciata, non aveva adottato gli accorgimenti necessari per evitare che le acque piovane si infiltrassero nell'appartamento della sig.ra ### I lavori, quindi, non venivano eseguiti in conformità alle buone prassi e ciò senza che possa dirsi tale attività eccezionale o imprevedibile (essendo la rimozione della preesistente struttura un passaggio necessario in ogni opera di rifacimento della facciata, di conseguenza era doveroso adottare tecniche tali da evitare fenomeni infiltrativi durante l'esecuzione dei lavori). 
Si aggiunga, inoltre, che le infiltrazioni non erano dipese da un unico evento piovoso, ma si erano espanse a seguito di plurime forti precipitazioni, come denunciato più volte dalla sig.ra ### al ### rimasto inerte a tutte le sollecitazioni. 
Pertanto, si ritiene responsabile per i danni patiti dalla sig.ra ### anche il #### per aver omesso di vigilare sull'operato dell'impresa esecutrice dei lavori. 
Parimenti, si ritiene responsabile il direttore dei lavori. 
Invero, l'ing. ### nel fare proprio il motivo d'appello del #### esponeva le ragioni atte ad escludere la propria responsabilità: essendo privo di potere di ingerenza, poteva controllare i lavori eseguiti dall'appaltatrice solo a posteriori e, quindi, successivamente al loro svolgimento; non era stato prodotto nel giudizio alcun ordine impartito dal direttore dei lavori che avesse costretto l'appaltatrice a determinare il fatto lesivo; ammesso e non concesso che l'appaltatrice avesse commesso un errore provocando le infiltrazioni, l'accertata violenza e repentinità delle stesse portavano ad escludere qualsiasi possibilità di intervento del direttore dei lavori impeditiva o limitativa dell'evento dannoso. 
Nessuna di queste ragioni, però, risulta condivisibile. 
In primo luogo, come sopra ricordato, le infiltrazioni non erano conseguenza di un solo evento meteorologico, ma era state causate dalle precipitazioni verificatesi dal settembre 2013 all'inizio del 2014. 
Inoltre, è priva di pregio la considerazione sull'assenza di potere di ingerenza in quanto, secondo giurisprudenza unanime, “in tema di appalto, l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori” (cfr.  Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023). Si ritiene, infatti, che “nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass. Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024). 
Di conseguenza, non assume rilievo la circostanza che le disposizioni da cui conseguiva la cattiva regimentazione delle acque piovane non fossero state impartire dal direttore dei lavori. 
Anzi, l'ing. ### va ritenuto responsabile proprio perché sarebbe dovuto intervenire per evitare modalità di esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata causative dell'evento. 
Deve, pertanto, confermarsi la solidale responsabilità dell'impresa e del direttore dei lavori, in uno al ### per i danni provocati alla sig.ra ### E. Sulla quantificazione del danno per il ripristino dello stato dei luoghi. 
Un motivo comune a tutte le parti appellanti (terzo motivo di appello proposto dal ### e dall'ing. ### secondo motivo d'appello proposto da ### srl) riguardava la liquidazione del danno materiale per il ripristino dello stato dei luoghi. A detta degli appellanti, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla quantificazione di tale voce di danno, calcolata dal CTU in misura superiore rispetto a quanto prospettato dal consulente in sede ###merita seguito.
Sul punto, giova premettere che “non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione” (cfr. Cass. Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019). 
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure condivideva la quantificazione del ### il quale aveva indicato puntualmente le opere necessarie all'eliminazione dei danni e al ripristino dello stato dei luoghi, riportato il computo metrico di dette opere con i relativi costi secondo il ### della ### anno 2022, specificato la maggiorazione del 10% dei prezzi unitari (dovuta alle maggiori difficoltà operative delle medesime lavorazioni in caso di ristrutturazioni rispetto al caso di nuove costruzioni) e spiegato le ragioni per cui riteneva non opportuno il ripristino in economia (cfr. relazione CTU ing. ### pagg. 24 - 25). 
Inoltre, le opere necessarie per il ripristino dello stato luoghi individuate dai due consulenti risultavano sovrapponibili, trovando giustificazione il maggior importo nelle variazioni del prezzario nel corso del tempo (cfr. allegato n. 5 CTU in sede di ### prezzario anno 2015; allegato n. 8 CTU ing. ### prezzario anno 2022). 
Pertanto, si ritiene corretta e condivisibile la valutazione del danno materiale per il ripristino dello stato dei luoghi. 
F. Sulla quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile. 
Con un ulteriore motivo comune a tutte le parti appellanti (quarto motivo di appello proposto dal ### e dall'ing. ### terzo motivo d'appello proposto da ### srl), si censurava la sentenza gravata nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da indisponibilità dell'immobile. A detta degli appellanti, non era stato dimostrato il mancato godimento e la sua durata di ben 18 mesi, del tutto inconciliabile con la brevissima durata del fenomeno infiltrativo accertato. 
Inoltre, con il quinto motivo il ### e l'ing. contestavano la quantificazione del danno del ### ottenuta moltiplicando il valore di locazione €/mq*mese per una superficie superiore rispetto a quella effettiva (mq 31,12 in luogo di mq 23,35). 
Le doglianze sono infondate. 
Va ricordato che è opinione ormai consolidata in giurisprudenza che il danno da occupazione abusiva dell'immobile non è in re ipsa: nella fattispecie di occupazione abusiva d'immobile “è richiesta sempre l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa…. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. … la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, … ### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod.  civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa” (S.U. n. ### del 15/11/2022).
Detta prova può essere fornita anche mediante presunzioni o con il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. da ultimo, Cass. n. 2610 del 03/02/2025). 
Nel caso che ci occupa, non solo ### aveva allegato il danno e offerto un principio di prova mediante la prova orale (cfr. verbale udienza del 29\6\2018, esame testimoniale di ###, ma anche il CTU ing. ### ne aveva dedotto la sussistenza dalla presenza di muffa nella camera (causata dalle infiltrazioni) che ne rendeva impossibile l'utilizzo. 
Inoltre, questa Corte condivide la quantificazione del danno operata dal CTU ing. ### e fatta propria dal Giudice di prime cure sia con riguardo al periodo di durata dell'indisponibilità sia con riguardo alla superficie posta alla base del calcolo del valore locativo di mercato della camera. 
Invero, 18 mesi risulta essere il periodo intercorrente dalla denuncia dell'evento dannoso, nel gennaio 2014, fino al termine dei lavori, nel luglio 2015, potendo la parte solo dopo tale data provvedere anche autonomamente al ripristino dello stato dei luoghi senza temere ulteriori disagi. 
Parimenti, corretto si ritiene il valore €/mq impiegato, atteso che la minor superficie indicata dagli appellanti risultava pari alla sola superficie netta/calpestabile interna, mentre quella utilizzata dal CTU era la superficie lorda/commerciale inclusiva di muri perimetrali e, in parte, accessori (balconi, cantine) con coefficienti ridotti. Superficie, quest'ultima, che costituisce il parametro utilizzato nelle quotazioni di mercato e nelle stime OMI per determinare il valore locativo dell'immobile e, di conseguenza, per il calcolo del danno da mancato godimento. 
Pertanto, si ritiene che vada confermata la quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile contenuta nella sentenza qui gravata.
G. Sul riconoscimento di una ulteriore voce di danno di natura non patrimoniale. 
Un ultimo motivo comune a tutte le parti appellanti (quinto motivo di appello proposto dal ### e dall'ing. ### terzo motivo d'appello proposto da ### srl) atteneva al riconoscimento da parte del Giudice di prime cure di un'ulteriore voce di danno, di natura non patrimoniale, liquidato in via equitativa in € 2.000,00. In particolare, gli appellanti lamentavano la mancanza di una specifica domanda, oltre che l'assenza assoluta di prova circa un danno ulteriore rispetto all'indisponibilità dell'immobile. 
Il motivo merita accoglimento. 
A tal riguardo, va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (cfr. Cass., Ordinanza n. 8941 del 18/03/2022). 
Ebbene, nel caso di specie, non risultava provato un danno di natura non patrimoniale connesso alle infiltrazioni e alla mancata disponibilità della camera interessata dalle stesse. 
Invero, nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice aveva richiesto il risarcimento del danno per la lesione alla salute derivante dalla presenza in casa di muffa e umidità, producendo a sostegno di tale domanda tre certificati medici (cfr. produzione I grado parte attrice). 
Tuttavia, tali certificati non accertavano una malattia connessa al fatto illecito denunciato, potendo infatti essere molteplici le cause della tosse secca sofferta dalla sig.ra ###
A ciò si aggiunga che, su ammissione della stessa parte, la camera dove erano localizzate le infiltrazioni non veniva utilizzata e la restante parte dell'appartamento (in effetti molto ampia) era priva di muffa o umidità. 
Sulla lamentata lesione alla salute non era stato dedotto null'altro, non era stata neppure oggetto di indagine nelle tre consulenze tecniche. 
Pertanto, si ritiene di escludere tale voce di danno di natura non patrimoniale, non essendo stata provata la sua esistenza, né il nesso di causalità con il fatto illecito, con conseguente riforma della sentenza qui gravata nella parte in cui condannava in solido il ### l'ing. ### e la ### srl al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento danni di natura non patrimoniale. 
H. Sulla richiesta di manleva nei confronti della compagnia assicurativa. 
Con il quarto motivo d'appello incidentale, la ### srl si doleva del mancato accoglimento della richiesta di manleva proposta nei confronti della TUA ### spa, sul rilievo che la polizza per la responsabilità civile non copriva i danni riconducibili, non ad eventi accidentali, ma ad errori nell'esecuzione dell'opera. 
Il motivo è fondato. 
E' pacifico che la polizza n. ###006, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria alle facciate e copertura del fabbricato sito in ### alla via ### n. 2, con riferimento alla “responsabilità civile verso terzi”, prevedeva espressamente, nell'articolo ### dedicato all'oggetto della copertura assicurativa, che “TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato… di quanto questi sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione”.
Si tratta, in verità, di una clausola largamente diffusa nella prassi contrattuale sulla quale la giurisprudenza ha avuto plurime occasioni di pronunciarsi, affermando che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito” (cfr. Cass., Ordinanza n. 23762 del 29/07/2022; in senso conforme, Cass., Ordinanza n. 20305 del 26/07/2019: “l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi”). 
Anche nel caso di specie, la clausola in questione, pertanto, va interpretata nel senso di ricomprendere nell'oggetto della polizza i danni, connessi alla realizzazione delle opere, dovuti a colpa dell'impresa esecutrice dei lavori, intendendosi per “fatto accidentale” un fatto non volontario, con esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi. Invero, ogni diversa interpretazione priverebbe di causa il contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi (non sorgendo responsabilità alcuna in ipotesi di caso fortuito). 
Di conseguenza, va accolta la richiesta di manleva proposta dalla ### srl nei confronti della ### spa e imposto alla compagnia assicurativa di tenere indenne l'assicurata da ogni pagamento connesso alla condanna al risarcimento danni nei confronti di ### e alla refusione delle spese in favore delle parti non soccombenti. 
I. Spese processuali. 
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la parziale riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio. 
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza 13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del 29/09/2011; Cass. n. 24482 del 09/08/2022). Di conseguenza, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Ordinanza n. ### del 19/12/2024). 
Per quel che qui rileva, risulta privo di pregio il terzo motivo d'appello proposto dal ### e dall'ing. ### ossia di censura della sentenza gravata nella parte in cui non aveva disposto la compensazione delle spese, attesa la parziale soccombenza dell'attrice che aveva visto accolta la sua domanda di risarcimento per un importo inferiore rispetto a quanto inizialmente richiesto. 
È noto, infatti, che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.  92, comma 2, cpc, ovvero la novità assoluta della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti, altri gravi ed eccezionali ragioni che attengono allo sviluppo del procedimento valutato nella sua interezza (cfr. S.U. n. ### del 31/10/2022). Tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie. 
Pertanto, in relazione ai rapporti tra ### (attrice - odierna appellata), da una parte, e i convenuti soccombenti (### l'ing. ### e la ### srl), le spese di lite del doppio grado, seguendo la soccombenza, gravano sui predetti appellanti in solido e sono liquidate in favore di ### in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi, così come in dispositivo. 
Con riguardo invece alla posizione di ### in accoglimento del quinto motivo d'appello della ### srl, la quale lamentava l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva condannato esclusivamente l'impresa esecutrice dei lavori alla refusione delle spese di lite sostenute da ### si ritiene che il #### l'ing. ### e la ### srl debbano essere condannati in solido al pagamento in favore di ### delle spese di lite del primo grado, con liquidazione, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi e con riduzione del 30 % stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così come in dispositivo. 
Non deve, invece, disporsi la condanna alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di ### poiché questi, rimasto contumace e non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Invero, come affermato dalla Suprema Corte, “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n. 20869). 
Da ultimo, per quanto concerne il rapporto tra la ### srl e la TUA ### spa, l'accoglimento, in riforma della sentenza gravata, della richiesta di manleva comporta la conseguente modifica anche della statuizione in ordine alle spese di lite. 
In particolare, alla luce dell'esito complessivo della lite, le spese processuali del doppio grado, in ragione del principio di causalità, gravano sull'appellata ### spa e sono liquidate in favore dell'appellante incidentale ### srl, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi, con aumento del 30 %, da un lato, per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti e allegati, ma con pari riduzione del 30 %, dall'altro, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così come in dispositivo. 
In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, questa Corte ritiene che l'appello principale del ### l'appello incidentale adesivo dell'ing. ### e l'appello incidentale della ### srl vadano in parte accolti (in ragione del quinto motivo d'appello proposto dal ### e fatto proprio dall'ing.  ### e del quarto e quinto motivo d'appello proposto dalla #### srl) e, per l'effetto, vada riformata la sentenza impugnata con riferimento ai seguenti capi della decisione: - capo n. 3 relativo alla condanna in solido del ### dell'ing. ### e della ### srl al pagamento in favore di ### della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (non essendo stata raggiunta la prova di tale ulteriore voce di danno e del nesso di causalità in relazione al fatto illecito lamentato); - capo n. 4 relativo alla domanda di manleva formulata dalla #### srl nei confronti della ### spa (dovendosi accogliere la richiesta attesa l'estensione della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi anche ai fatti colposi connessi all'esecuzioni dei lavori); - capi nn. 8 - 9 e 10 relativi alla refusione delle spese processuali di primo grado (stante la parziale riforma della sentenza gravata). 
Di contro, sono confermati i seguenti capi della sentenza di primo grado: - capo n. 1 concernente l'accertamento della responsabilità del #### dell'ing. ### e della ### srl in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di ### - capo n. 2 con la condanna in solido del ### dell'ing.  ### e della ### srl al pagamento in favore di ### della somma di € 3.353,00, oltre ### per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme, interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado sino all'effettivo soddisfo; - capi n. 5 e 6 che pongono a carico del ### dell'ing.  ### e della ### srl le spese delle due CTU espletate nel corso del giudizio e della CTU in sede ###relativo alla condanna del ### dell'ing.  ### e della ### srl alla rifusione in favore di ### delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione. 
Ogni altra questione resta assorbita.  P.Q.M. La Corte di Appello di ####, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da ####, ing. ### e DI ### srl ### nei confronti di ### quale procuratore speciale di #### e ### spa, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE per quanto di ragione gli appelli principale ed incidentali e, per l'effetto, in ### della sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024, pubblicata in data 16\4\2024 dal Tribunale di ### - ### la domanda di ### di risarcimento limitatamente alla voce di danno di natura non patrimoniale (danno alla salute); - ACCOGLIE la domanda di manleva proposta dalla ### srl nei confronti della ### spa; 2. CONDANNA gli appellanti ### ing. ### e DI ### srl al pagamento in favore dell'appellata ### delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 145,50 per esborsi e € 2.500,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge; 3. CONDANNA gli appellanti ### ing. ### e DI ### srl al pagamento in favore dell'appellata ### delle spese processuali di secondo grado, che liquida in € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge; 4. CONDANNA gli appellanti ### ing. ### e DI ### srl al pagamento in favore dell'appellato ### delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 130,00 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo; 5. NULLA dispone con riguardo alle spese processuali di secondo grado di #### rimasto contumace; 6. CONDANNA l'appellata, ### spa, a tenere indenne l'appellante, DI ### srl, da tutte le spese che quest'ultimo è tenuto a pagare nei confronti delle controparti in forze delle statuizioni di cui ai capi precedenti; 7. CONDANNA l'appellata, ### spa, al pagamento in favore dell'appellante, ### srl, delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 264,00 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge; 8. CONDANNA l'appellata, ### spa, al pagamento in favore dell'appellante, ### srl, delle spese processuali di secondo grado, che liquida in € 382,50 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge. 
Così deciso in ### lì 11 dicembre 2025 ### estensore ### - dott.ssa ### - - dott.ssa ### - Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa ### MOT in tirocinio generico.

causa n. 558/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Balletti Maria, Mainenti Marina

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Corte d'Appello di Caltanissetta, Sentenza n. 13/2026 del 09-01-2026

... prima volta in sede di appello. La Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, ha posto la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Venendo al vaglio dei motivi di gravame, deve sottolinearsi come la prima censura - concernente il mancato accoglimento dell'eccezione di legittimazione attiva in ordine alla domanda promossa da ### relativamente alla lesione della quota di legittima spettante alla madre - risulti oltre che infondata nel merito, del tutto irrilevante rispetto alle statuizioni adottate in seno alla stessa sentenza di primo grado. Ed invero, il Tribunale ha ritenuto di superare l'eccezione preliminare di legittimazione attiva sollevata da ### (odierno appellante e convenuto in primo grado) rispetto alla domanda avanzata da ### in qualità di erede della madre, quale legittimaria pretermessa, a sua volta, rispetto all'eredità del coniuge ### in virtù del comportamento concludente attribuito alla stessa ### ritenuto sintomatico della volontà di rinunciare, seppur tacitamente, all'azione di riduzione. In punto di diritto, preme osservare come, ai sensi dell'art. 557 c.c., “La riduzione (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE Composta dai sigg.ri ###. ###ssa ##### in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### procedimento civile iscritto al n. 342/2023 R.G. promosso DA ### C.F. ###, nato a ### (### il 23 marzo 1970, residente ###, elettivamente domiciliato presso lo ### dell'Avv. ### C.F. ###, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti -appellante #### C.F. ###, nato a ### (### l'1 giugno 1951, in proprio e nella qualità di erede di ### e ### rappresentato e difeso dall'Avv. -appellato ### delle parti Per l'appellante: “Voglia l'###ma Corte di Appello di Caltanissetta, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto; - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 509/2023 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, ###, ### F. Lauricella, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3070/2016, depositata in cancelleria in data ###, notificata all'appellante il ###, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1. In via preliminare, riformare in toto la sentenza di primo grado, dichiarando la carenza di legittimazione in capo all'attore ### per la tutela di ragioni riferibili alla defunta madre, ### 2. Nel merito, ### in toto la sentenza impugnata rigettando tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, e frutto di errore e travisazione di fatti; 3. Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto […]” Per l'appellato: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa; ritenere e dichiarare infondato in fatto ed illegittimo in diritto e per l'effetto rigettare l'atto di citazione in appello del sig. ### Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorario di lite.” ####
Con sentenza n. 509/2023 pubblicata il ###, il Tribunale di Caltanissetta, in accoglimento della domanda promossa da ### previo superamento dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto ### disponeva nei seguenti termini: - dichiarava aperta in ### la successione testamentaria di ### assegnando: a) la proprietà piena ed esclusiva dell'appartamento sito in #### n. 12, piano primo a ### b) la comproprietà indivisa e indistinta, in ragione di un mezzo ciascuno, ai germani ### e ### del terrazzo e del locale sottotetto sito al terzo piano; c) la proprietà piena ed esclusiva dell'appartamento sito in #### n. 12, piano secondo e del garage piano terra a ### - onerava contestualmente le parti di procedere - con spese a carico di entrambe, in ragione del 50% ciascuna e con facoltà per ogni parte, di curare gli adempimenti per intero salva ripetizione dei relativi costi presso l'altra parte - a richiedere i frazionamenti e le modifiche catastali conseguenti alle superiori statuizioni, al fine di creare distinti subalterni, tenendo conto di quanto sopra disposto; - accertava la lesione della quota di riserva spettante a ### relativamente all'eredità di ### e condannava ### a corrispondere, a titolo di reintegra, la somma di € 1.063,33 oltre interessi legali dalla data di apertura della successione fino al soddisfo; - dichiarava aperta in ### la successione legittima di ### (padre delle parti) così provvedendo: a) accertava e dichiarava la titolarità di ### di n. 3 fondi, ovvero: 1) appezzamento di terreno agricolo posto nel Comune di ### censito al C.T. del Comune di ### al foglio 2, p.lla 337, Ha 1.00.00; 2) appezzamento di terreno agricolo posto nel Comune di ### nella c.da ### con insistente fabbricato rurale, censito al C.T. del Comune di ### al foglio 14, p.lla n. 65 Ha 2.30.20, n. 87 Ha 1.33.00, n. 101 Ha 0.90.88, 102 F.R. ca. 72; 3) appezzamento di terreno agricolo posto nel Comune di ### ove vi insisteva fabbricato rurale, nella c.da ### censito al C.T. del Comune di ### al foglio 2, p.lla n. 16 Ha 0.35.20, n. 94 Ha 2.11.30, n. 192 e F.R. - Ha 0.14.10, n. 193 Ha 0.30.70 e n. 194 Ha 0.70.10; b) accertava e dichiarava la titolarità di ### dell'appezzamento di terreno agricolo posto nel Comune di ### c.da ### censito al C.T. del Comune di ### al foglio p.lla 342 Ha 3.47.40 e del magazzino a piano terra ivi insistente di circa mq. 126 censito al N.C.E.U. foglio 2, p.lla 343 piano T, cat. c/2.  meglio descritti nella relazione di c.t.u., ordinando al contempo all'### delle ### di ### le conseguenti trascrizioni e volturazioni; - accertava la lesione della legittima spettante a ### in relazione all'eredità del padre ### per effetto delle donazioni effettuate dallo stesso in vita e condannava ### a corrispondere, a titolo di reintegra della legittima, la somma di € 3.934,68, oltre interessi legali dalla data di apertura della successione fino al soddisfo; - condannava, inoltre, ### al pagamento, in favore del germano, della somma di € 760,00 relativamente ai prelievi effettuati dallo stesso sul conto corrente n. 20080180 di titolarità di ### - condannava infine ### al pagamento delle spese di lite e di quelle di ### La vicenda traeva origine dall'atto di citazione proposto da ### nei confronti del fratello ### con il quale - in ordine alla successione della madre ### - chiedeva dichiararsi l'illegittimità, nullità, annullamento o revoca del verbale di pubblicazione del testamento del 19 settembre 2014 della de cuius, madre delle parti, atteso che l'inciso “ove abito” contenuto nella scheda testamentaria e riferito all'immobile oggetto di legato in favore di ### fosse da riferirsi, a dire dell'attore, solo all'appartamento sito al secondo piano del fabbricato ubicato in #### n. 12, e non all'intero fabbricato, così come interpretato dal legatario, rivendicando quindi la proprietà per successione legittima del 50% dei rimanenti piani terra, primo e terzo, rimasti nella disponibilità del convenuto, con conseguente domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento degli stessi. 
In via subordinata, l'attore, nell'ipotesi in cui la suddetta disposizione testamentaria fosse stata interpretata nel senso di ritenere che la de cuius ### avesse inteso attribuire a ### l'intero fabbricato di ### di ### n. 12), ne deduceva il carattere lesivo della propria quota di legittima, invocando per l'effetto la reintegra della stessa con attribuzione di una quota indivisa corrispondente al valore della lesione accertata o, se non possibile materialmente, mediante corresponsione della somma equivalente. 
Ancora - quanto alla successione del padre ### - l'attore lamentava la lesione della quota di riserva spettante alla madre, ### in conseguenza delle donazioni effettuate in vita dal coniuge nei confronti dei figli ### e dello stesso ### invocandone la reintegrazione agendo quale erede della madre come legittimaria pretermessa. 
Chiedeva, inoltre, l'accertamento della lesione della propria quota di legittima, quale erede del padre, in considerazione delle attribuzioni patrimoniali disposte attraverso la donazione al fratello ### chiedendo la reintegrazione della propria quota da quantificarsi in € 30.225,00, pari alla differenza tra il valore della quota di riserva e quello dei beni ricevuti con atto di liberalità.
Chiedeva, infine, la condanna alla restituzione di un mezzo della somma prelevata da ### dal conto corrente intestato alla madre #### costituitosi nel giudizio di primo grado, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore rispetto alle domande tese a tutelare le ragioni della madre quale erede legittimaria del coniuge e, nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto delle ulteriori richieste. 
Il Tribunale di Caltanissetta, all'esito della attività istruttoria espletata mediante prove orali e ### definiva la causa accogliendo la domanda attorea. 
Più nel dettaglio, il ### di prime cure dava atto della circostanza per cui, nel caso di specie, non si poneva una questione di carenza di legittimazione attiva dell'attore, atteso che la madre ### - non promuovendo, a seguito delle donazioni effettuate dal coniuge in favore dei figli, azione per la reintegrazione della sua quota di riserva - aveva nella sostanza rinunciato a far valere la lesione posta in essere con gli atti di liberalità alle sue ragioni di legittimaria, prestando così acquiescenza all'assetto patrimoniale determinato da ### In ordine poi alla successione legittima di quest'ultimo, il ### di prime cure accertava una lesione della quota di riserva dell'attore ### stante il diverso valore del donatum in favore di ciascun figlio, come accertato a mezzo della CTU e, per l'effetto, procedeva alla reintegrazione del legittimario leso (ovvero ### mediante formazione di due quote di egual valore da ripartire tra gli eredi da integrare con un conguaglio in denaro pari ad € 3.934,68 a favore dell'attore. 
Quanto alla successione testamentaria di ### il Tribunale - interpretando, sulla scorta della attività istruttoria espletata, l'inciso “ove abito” contenuto nel testamento come riferito esclusivamente al secondo piano del fabbricato di proprietà della de cuius - accertava la lesione della quota di legittima di ### procedendo, anche in questo caso all'assegnazione delle quote in favore dei germani (secondo la ripartizione sopra indicata, ovvero primo piano all'attore, secondo piano e garage al piano terra al convenuto, terrazzo e locali sottoterra al terzo piano in comunione pro indivisa) condannando ### al pagamento di un conguaglio in denaro pari ad € 1.063,33. 
Accertava, infine che sul conto corrente n. 20080180, intestato alla de cuius, risultavano prelevamenti per un importo complessivo di € 1.520,00, di talché il Tribunale condannava ### al pagamento, in favore del germano, alla corresponsione della metà della suddetta somma, pari ad € 760,00.   Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ### affidando le proprie censure ad una trattazione unitaria dei motivi rubricati “### di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c.” ove è possibile intravedere sei doglianze. 
Con la prima, parte appellante ha lamentato la carenza e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il ### ha ritenuto che, nel caso de quo, non si pone alcuna questione di legittimazione attiva in ordine alla domanda promossa da ### relativa alla lesione della quota di legittima spettante alla madre. 
Con il secondo motivo di appello, relativo alla successione testamentaria di ### l'appellante ha censurato l'assegnazione, in favore di ### dell'appartamento sito al primo piano che aveva costituito oggetto di ristrutturazione e di ammodernamento da parte dell'appellante. 
Con il terzo motivo di gravame, riferito alla domanda di reintegrazione per lesione della quota di legittima di ### rispetto alle donazioni effettuate dal padre, parte appellante ha contestato l'assegnazione, in favore del germano, dell'immobile indicato al punto d3) del dispositivo della sentenza impugnata, trattandosi di bene appartenente all'appellante giusta donazione del 14.9.2007 effettuata in suo favore da ### Con il quarto motivo di appello, relativo alla successione testamentaria di ### parte appellante ha lamentato come il Tribunale non abbia correttamente indagato la reale volontà della de cuius, interpretata nel senso di intendere l'espressione “ove abito” utilizzata nel testamento riferita solo al secondo piano e non all'intero immobile, anche in considerazione della duplice circostanza per cui l'unità sita al secondo piano necessitava di importanti interventi di ristrutturazione e che egli aveva sempre abitato nell'appartamento sito al primo piano. 
Con la quinta doglianza, contestava poi la condanna alle spese di lite disposta a suo carico, atteso che, in fase di mediazione, si era reso disponibile ad addivenire ad un accordo mediante offerta di € 17.128,00 al germano che si sarebbero aggiunti alla somma di € 5.000,00 disposta per testamento. 
Con l'ultimo motivo di appello, in ordine ai prelievi effettuati sul conto corrente intestato alla madre, ha infine rilevato come le relative somme fossero state utilizzate esclusivamente per sostenere le spese funerarie, producendo apposita fattura che non aveva rinvenuto nel corso del giudizio di primo grado. 
Il convenuto, costituendosi nel presente giudizio di appello, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di compensazione relativa alle spese funerarie, nonché l'inammissibilità dei documenti comprovanti l'asserita ristrutturazione eseguita da ### trattandosi di documenti prodotti per la prima volta in sede di appello. 
La Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, ha posto la causa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Venendo al vaglio dei motivi di gravame, deve sottolinearsi come la prima censura - concernente il mancato accoglimento dell'eccezione di legittimazione attiva in ordine alla domanda promossa da ### relativamente alla lesione della quota di legittima spettante alla madre - risulti oltre che infondata nel merito, del tutto irrilevante rispetto alle statuizioni adottate in seno alla stessa sentenza di primo grado. 
Ed invero, il Tribunale ha ritenuto di superare l'eccezione preliminare di legittimazione attiva sollevata da ### (odierno appellante e convenuto in primo grado) rispetto alla domanda avanzata da ### in qualità di erede della madre, quale legittimaria pretermessa, a sua volta, rispetto all'eredità del coniuge ### in virtù del comportamento concludente attribuito alla stessa ### ritenuto sintomatico della volontà di rinunciare, seppur tacitamente, all'azione di riduzione. 
In punto di diritto, preme osservare come, ai sensi dell'art. 557 c.c., “La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. 
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione”. 
La giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di osservare che “ Il legittimario leso può rinunciare all'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, anche tacitamente, purché in base ad un comportamento inequivoco e concludente, dovendosi tuttavia escludere che la mancata costituzione nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, promosso da altro coerede, esprima di per sé la volontà della parte convenuta contumace di rinunciare a far valere, in separato giudizio, il suo diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservatale per legge”. (Cass. n. 20143/2013). 
Nel caso concreto, a fronte delle donazioni compiute da ### ai figli, la ### ben consapevole che tali atti dispositivi avrebbero esaurito il patrimonio del coniuge, nulla ha mai eccepito, neppure in via stragiudiziale, prestando acquiescenza, con il proprio comportamento alle dette liberalità, come dimostrato anche dal lungo lasso di tempo intercorso tra la morte del donante, avvenuta nel Dicembre del 2007 (cfr. certificato di morte in atti, doc. 2 fascicolo primo grado ### e la morte della stessa, verificatasi nell'Agosto del 2014. 
Ne consegue che, intendendosi rinunciata l'azione di riduzione da parte della legittimaria lesa, la domanda avanzata dal figlio ### (attore in primo grado) non è stata ritenuta meritevole di accoglimento, di talché la questione in ordine alla legittimazione attiva dello stesso quale erede della madre (sebbene sarebbe stato più corretto parlare di conflitto di interessi risultando il figlio anche donatario degli atti lesivi), perde - così come rilevato dal primo giudice - ogni ragion d'essere. 
Ragioni di ordine logico, vertendosi ancora in tema di successione del de cuius ### inducono alla trattazione del terzo motivo di gravame ove l'appellante ha censurato, in relazione alla domanda di reintegrazione per lesione della quota di legittima di ### rispetto alle donazioni effettuate dal padre, l'assegnazione in favore del germano dell'immobile indicato al punto d3) del dispositivo della sentenza impugnata, trattandosi di bene appartenente all'appellante giusta donazione del 14.9.2007 effettuata in suo favore proprio da ### Il rilievo risulta malposto prima ancora che infondato. 
Ed invero, l'appellante, lungi dal contestare la formazione di quote di egual valore tra i germani o i criteri di riduzione, ha unicamente lamentato che il terreno indicato al punto d3) del dispositivo della sentenza impugnata (ovvero terreno sito in ### fg. 2, plle 16,94, 192, 193 e 194) sia stato incluso nella quota del fratello ### sebbene si trattasse di un fondo oggetto di donazione in suo favore. 
E però, a mente dell'art. 560 c.c. co. 1 “Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente”.
In applicazione del suddetto principio, il Tribunale , sulla scorta delle indagini peritali compiute da cui è emerso un significativo squilibrio nel valore economico dei terreni donati ai due figli (ovvero € 15.000,00 ed € 33.262,00 quelli donati a ### ed € 77.093,00 ed € 20.961,00 quelli donati ad ### ha proceduto alla formazione di due quote di valore quanto più possibile prossimo, sì da garantire una sostanziale equità tra gli eredi e ridurre “al massimo i relativi inevitabili conguagli in denaro” (cfr. ctu primo grado a firma dell'ing. S. Scarpulla pag. 29), limitati infatti a soli 3.934,68 a carico di ### destinatario, a seguito della formazione delle quote, del terreno di maggior valore. 
In questa prospettiva, accertata la lesione della quota di legittima del fratello ### priva di pregio si rivela pertanto la doglianza, peraltro non sorretta da alcuna valida motivazione, se non per un astratto riferimento ad “un errore di valutazione” del giudice, con cui l'appellante ha lamentato l'attribuzione di un “suo” terreno al germano, trattandosi di una modalità di riduzione della donazione. 
Il secondo e il quarto motivo di appello risultano poi suscettibili di trattazione congiunta, afferendo entrambi alla successione di ### madre delle parti. 
In particolare, ### con il quarto motivo - logicamente precedente - ha lamentato come il Tribunale non abbia correttamente indagato la reale volontà della de cuius, asfitticamente interpretata, secondo l'appellante, nel senso di intendere l'espressione “ove abito” utilizzata nel testamento riferita al solo secondo piano e non all'intero immobile, mentre con il secondo ha censurato l'assegnazione, in favore di ### dell'appartamento sito al primo piano, ove egli aveva sempre abitato, e che, nel corso degli anni, aveva provveduto a ristrutturare e ad ammodernare, sopportandone gli oneri. 
Il motivo concernente la corretta interpretazione del testamento si rivela infondato.
Ed invero, molteplici sono gli indici che militano verso una ricostruzione della volontà della de cuius nel senso di considerare l'espressione “ove abito” contenuta nel testamento come riferita esclusivamente al solo secondo piano dell'immobile sito in ### n. 12. 
In primo luogo, non può non evidenziarsi come proprio l'aver specificato che oggetto del lascito era la casa “ove abito” possa considerarsi sintomatico della volontà di distinguere il piano in cui la de cuius dimorava dalle restanti unità abitative e, in particolare dal primo piano, ove già vi abitava il figlio ### Ed invero, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello per cui “###interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod.  - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", nel rispetto del principio di conservazione” (cfr. Cass. civ. n. 23278/2013 e, più di recente, v. Cass. civ. n. 5487/2024). 
Ne consegue che, non risultando altri immobili in capo alla de cuius, l'espressione “ove abito” se riferita all'intero immobile, si rivelerebbe del tutto superflua e priva di concreto rilievo, a fronte della chiara ed espressa indicazione dell'indirizzo dell'immobile (cfr. verbale pubblicazione di testamento pubblico dove si legge “### la mia casa sita in Comune di #### n. 12, ove abito, a io figlio ### Angelo” , v. doc.  4 fascicolo primo grado appellato), mentre la stessa acquista tangibile significato, in armonia con il richiamato principio di conservazione, ove venga intesa come indicativa del solo piano in cui la testatrice dimorava. 
In secondo luogo, il conguaglio previsto in favore dell'altro erede, sebbene assai contenuto, ammontando a soli cinquemila euro, appare in ogni caso più consono ad un'attribuzione patrimoniale riferita ad un solo piano piuttosto che al lascito dell'intero immobile, comprensivo di box e di terrazza. 
Ne deriva, dunque, che corretta risulta l'interpretazione della scheda testamentaria effettuata dal giudice di prime cure. 
Analogamente, non coglie nel segno il motivo con cui ### ha lamentato l'assegnazione, in favore del germano, dell'appartamento sito al primo piano, che egli aveva provveduto a ristrutturare e ad abitare sin dall'anno 2000, e ciò sulla scorta di un duplice ordine di considerazioni. 
In primo luogo, in virtù della suddetta interpretazione del testamento, l'erede ### non può, come già rilevato, ritenersi beneficiario dell'intero immobile, ma solo dell'unità abitativa sita al secondo piano, di talché non vi è alcuna causa ostativa a ché l'appartamento del primo piano venga assegnato al fratello, secondo il progetto divisionale elaborato dal ctu. 
In secondo luogo, l'eventuale discrasia tra domande avanzate dall'attore in primo grado e statuizioni assunte con la sentenza impugnata non hanno costituito oggetto di alcuna specifica, puntuale ed espressa censura da parte dell'appellante il quale, pur avendo aprioristicamente affermato di non dover nulla a titolo di conguaglio (senza tuttavia chiarire le ragioni dell'insussistenza di tale obbligazione) ha poi fatto salva la necessità di “un corretto adeguamento della quota di legittima” (cfr. atto di appello pag.  10). 
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, da farsi valere solo attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame, a pena di incorrere nel medesimo vizio (cfr. Cass. Sent. S.U. n. 14083/2004 alla cui stregua “Nel giudizio di cassazione, il controricorrente che deduca non già che il giudice di secondo grado abbia proceduto all'esame di un appello generico (dunque inammissibile), bensì che abbia pronunciato su un punto della sentenza di primo grado che l'atto di appello non aveva investito con una censura specifica, ha l'onere di proporre al riguardo ricorso incidentale, giacché in tanto la Corte di cassazione può esaminare siffatto vizio, qualificabile come extrapetizione, in quanto lo stesso sia stato denunciato con uno specifico motivo di impugnazione, in applicazione del principio secondo cui il vizio di extrapetizione non determina una nullità insanabile della sentenza, di modo che è denunciabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione e non è rilevabile d'ufficio dal giudice del gravame”). 
Ancora una volta, ragioni di ordine logico suggeriscono di procedere alla trattazione del sesto motivo di gravame con cui ### ha rilevato che i prelievi effettuati sul conto corrente intestato alla madre fossero finalizzati in via esclusiva al pagamento delle spese funerarie. 
La doglianza non risulta meritevole di accoglimento. 
Sul punto, è sufficiente evidenziare come si tratti di rilievo eccepito per la prima volta solo in appello, atteso che nella comparsa di risposta del precedente grado di giudizio, ### in ordine alla gestione del conto, si era limitato a dedurre di godere della fiducia incondizionata dei genitori e di essere l'unico a dedicarsi alla loro cura personale e a tutte le necessità quotidiane. 
A ciò si aggiunga che anche la fattura, posta a fondamento delle spese funerarie, pur recando la data del 18.8.2014, risulta allegata solo nel presente giudizio di appello ( fascicolo appello ###. 
Il vaglio del quinto motivo di appello, concernente la regolamentazione delle spese di lite, rimane assorbito dal rigetto di tutti i motivi di gravame. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi confermarsi la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod. in complessivi € 6.946,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, in ossequio al canone della soccombenza devono porsi a carico della parte appellante. 
Pone altresì a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ove dovuto.  PQM La Corte d'Appello di Caltanissetta, ###, definitivamente pronunciando: - rigetta l'appello proposto da ### avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta n. 509/2023, pubblicata il ### che, per l'effetto, conferma; - condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado, pari ad € 6.946,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge; - pone a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ove dovuto. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso a ### nella ### di Consiglio della sezione civile, il ###.

causa n. 342/2023 R.G. - Giudice/firmatari: De Gregorio Emanuele

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2883/2025 del 29-12-2025

... applicate da ### Inoltre, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo. Con comparsa del 19/2/2023, si è costituita la So.ri.cal S.p.a., la quale ha contestato gli assunti attorei ed ha eccepito: l'ininterrotta fornitura idrica anche nei momenti di fermo per interventi di riparazione della condotta, essendo il comune di ### servito sia da sorgenti regionali gestite da So.ri.cal S.p.a. sia dall'acquedotto ### “Alto” sempre regionale e gestito da So.ri.cal S.p.a.; che il volume della fornitura di acqua è sempre stato costante nel corso degli anni e ciò risulta dalla certificazione dei crediti rilasciata dal comune opposto; che le forniture riferite ai consumi nel periodo 1° trimestre 2020 - 1° trimestre 2022 non sono state mai contestate dall'ente locale; l'utilizzo di un sistema di supervisione e controllo dati (denominato ### per il monitoraggio delle portate, pressioni, livelli e misure digitali elaborate da dispositivi installati negli impianti di maggiore interesse, idoneo a segnalare eventuali anomalie di funzionamento ad esclusione di grossi guasti funzionali dell'acquedotto; la genericità della contestazione sull'illegittima (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI CATANZARO ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3814 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente ###, (C.F.###), in persona del sindaco pro - tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), in virtù di procura in calce all'atto di opposizione; -OPPONENTE - nei confronti di ### S.P.A. (C.F.- P. IVA ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), per procura in calce alla comparsa di costituzione; - OPPOSTA - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ### delle parti: all'udienza del 15.09.2025 tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. 
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 735/2022 emesso dall'intestato Tribunale il ### con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 303.412,19, oltre interessi come richiesti in ricorso nonché delle spese e competenze del procedimento monitorio, in favore di So.ri.cal S.p.a., per il mancato pagamento di fatture per la fornitura idropotabile in forza del contratto rep. n. 975 del 25.05.2011. 
A sostegno dell'opposizione il Comune di ### ha eccepito: l'inesattezza del quantum ingiunto in ragione dei disservizi causati da So.ri.cal S.p.a; l'inadempimento della carta servizi da parte di ### per violazione dell'art. 4.7 sull'implementazione di servizi di monitoraggio continuo sugli impianti e dell'art. 4.12 secondo cui il servizio viene garantito 24 ore su 24 ed in ogni giorno dell'anno, salvo le situazioni derivanti da casi di forza maggiore o dalla necessità di effettuare interventi di riparazione; l'illegittimità degli aumenti delle tariffe applicate da ### Inoltre, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo. 
Con comparsa del 19/2/2023, si è costituita la So.ri.cal S.p.a., la quale ha contestato gli assunti attorei ed ha eccepito: l'ininterrotta fornitura idrica anche nei momenti di fermo per interventi di riparazione della condotta, essendo il comune di ### servito sia da sorgenti regionali gestite da So.ri.cal S.p.a. sia dall'acquedotto ### “Alto” sempre regionale e gestito da So.ri.cal S.p.a.; che il volume della fornitura di acqua è sempre stato costante nel corso degli anni e ciò risulta dalla certificazione dei crediti rilasciata dal comune opposto; che le forniture riferite ai consumi nel periodo 1° trimestre 2020 - 1° trimestre 2022 non sono state mai contestate dall'ente locale; l'utilizzo di un sistema di supervisione e controllo dati (denominato ### per il monitoraggio delle portate, pressioni, livelli e misure digitali elaborate da dispositivi installati negli impianti di maggiore interesse, idoneo a segnalare eventuali anomalie di funzionamento ad esclusione di grossi guasti funzionali dell'acquedotto; la genericità della contestazione sull'illegittima applicazione degli aumenti tariffari, i quali, peraltro, sono conformi ai deliberati ### e ai diversi decreti emessi dal dirigente generale ### della ### vinte le spese. 
All'udienza del 20.02.2023 è stata rigettata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. 
Con ordinanza del 15/6/2023 è stata dichiarata l'inammissibilità della prova per testi e della prova contraria formulata dall'opponente e l'ammissibilità della prova per testi formulata dall'opposta, limitatamente ad alcuni capitoli e ritenuta, invece, la superfluità della prova contraria.
Espletata l'escussione testimoniale è stata disposta la CTU per accertare l'esistenza dei disservizi sulla fornitura idropotabile. 
Con ordinanza del 05.06.2024 è stata respinta l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio di opposizione considerato che, anche se nelle more era stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune opponente, l'art. 248, commi 1-4, del T.U.E.L., vieta solo il proseguimento o l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. 
Espletata l'istruttoria e acquisita la relazione peritale, all'udienza del 15.09.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..  *** *** *** *** ***  ### è infondata e, pertanto, va rigettata, per le motivazioni di seguito esposte. 
Anzitutto, deve rilevarsi che con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto. 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel giudizio di opposizione il Giudice è chiamato ad accertare la pretesa fatta valere dall'opposto, sul quale grava l'onore di provare il fatto costitutivo del credito, potendo avvalersi anche della non contestazione, mentre sull'opponente incombe l'onere di contestazione, ovvero la dimostrazione della esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda. 
Sul punto si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha affermato: “### indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, 16/05/2019, n. 13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.” (v. in motivazione Cassazione civile, ### III, ordinanza n. 20597/2022). 
Orbene, dall'applicazione dei sopra richiamati principi alla fattispecie emerge che parte opposta ha assolto al suo onere probatorio mentre parte opponente non ha fornito la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa. 
Nella fattispecie la So.ri.cal S.p.a. ha prodotto il contratto di fornitura idropotabile, nel quale le parti hanno previsto solamente la prestazione di fornitura idrica dalle sorgenti regionali gestite da So.ri.cal. ai punti di consegna del comune di ### quantificando la pretesa creditoria in base al mancato pagamento della prestazione resa nei seguenti trimestri: terzo trimestre 2014, dal terzo trimestre 2016 al secondo trimestre 2017, nel primo trimestre 2018, dal secondo trimestre 2018 al quarto trimestre 2018, nel secondo trimestre 2019, nel quarto trimestre 2019, nel primo trimestre 2020 e dal secondo trimestre 2020 al primo trimestre 2022 oltre fatture di conguaglio tariffario per un totale di € 303.412,19 come da fatture (docc. 5 - 27 allegati al procedimento monitorio) ed estratto conto cliente alla data del 17.05.2022. 
In particolare, dalla lettura della convenzione è emerso che le parti all'art. 1 hanno disposto che: “Il fornitore si obbliga ad erogare il quantitativo di acqua necessario all'Utente per gli usi potabili locali, compatibilmente con la capacità di alimentazione del sistema acquedottistico del ### e a sua volta l'Utente si obbliga ad approvvigionarsi della risorsa idrica necessaria presso il ### salvo che per la parte da esso non soddisfatta. ### si obbliga a pagare al ### il corrispettivo della ### secondo le tariffe pro tempore vigenti, attualmente pari ad € 0,2009 a metro cubo di acqua erogata a “gravita” e € 0.3349 a metro cubo di acqua erogata “per sollevamento e/o potabilizzata” più iva al 10%, come per legge, ed oltre gli adeguamenti tariffari che il ### comunicherà all'Utente”. (cfr. all. n. 2 alla nota di deposito del 24.07.2024 della So.ri.cal S.p.a.). 
Inoltre, parte opposta con l'escussione testimoniale del teste ### responsabile della So.ri.cal per la zona di ### ha fornito la prova che il Comune di ### è servito in parte da sorgenti regionali (gestiti da ### ed in parte dall'infrastruttura (sempre regionale e gestita da ### dell'acquedotto ### “alto” e che in caso di fermo dell'acquedotto ### parte della dotazione idrica viene garantita dalla sorgente regionale che dista 6 km dal comune di ### (cfr. verbale udienza del 16.11.2023).  ### ha poi dimostrato attraverso l'escussione del teste ### responsabile del settore cybersecurity della ###, che quest'ultima è dotata dei sistemi denominati ### di supervisione e controllo dati per il monitoraggio di variabili di portata, pressione, livelli e misure digitali in grado di segnalare eventuali disservizi nelle zone in cui sono presenti i sensori, ma che gli stessi non possono prevedere eventi come la rottura di tubazioni dell'acquedotto. (cfr. verbale udienza del 16.11.2023). 
Dall'esame della ### il cui ragionamento logico - giuridico è pienamente condiviso da questo giudicante, perché completo e privo di vizi, è poi emerso che i disservizi sulla fornitura idropotabile sono riconducibili a guasti enel ovvero a fatti del terzo o a fermi dei sollevamenti e, quindi, come tali non prevedibili neanche dal sistema ### anche laddove il sensore fosse stato installato nel comune di ### Mentre i disservizi documentati dal comune che hanno comportato la chiusura delle scuole per n. 2 giorni e la richiesta di autobotte riguardano un altro periodo che non è oggetto di contenzioso, perché riguardante eventi verificatesi nel secondo semestre 2022. 
Nello specifico, il Ctu ha accertato che: “###analisi delle interruzioni, per come risulta dalla documentazione in atti, è chiaro che sono occorse interruzioni nella fornitura della risorsa idrica da parte della ### in una condizione nella quale, comunque, vi sono alcuni dati oggettivi da evidenziare: 1. ### di fornitura da parte della ### prevedeva 220 mila mc di acqua, di gran lunga superiore al reale fabbisogno. 2. 
La fornitura ### è mediamente il doppio di quella realmente richiesta dal Comune. Risulta l'inadeguatezza della rete comunale, in quanto: queste forniture dovevano far fronte a momenti di crisi e garantire il costante ripristino della capacità di riserva; ogni interruzione inferiore alle 6-8 ore doveva trovare risposta nell'efficienza di un sistema gestito dall'ente comunale. 3. I disservizi documentati dal Comune (la chiusura delle scuole per 2 gg e la richiesta autobotte per n. 1 giorno) sono occorsi nel secondo semestre 2022, pertanto non rientrano nel periodo oggetto di contenzioso. 4. I disservizi rientrano, essendo spesso dovuti a guasti ### e a fermi dei sollevamenti, tra quelli ascrivibili a cause di forza maggiore. Essi sono stati, dall'esame delle schede di intervento, ripristinati comunque nell'arco della giornata ossia nei tempi che rientrano tra quelli che nella progettazione sono alla base del calcolo degli elementi del sistema (cfr. All. 10). (cfr. pag. 12 e 13 della ###. 
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato come il sistema comunale idrico in oggetto in realtà ha delle caratteristiche funzionali tali da non riuscire a gestire interruzioni del servizio, non avendo adeguate capacità di riserva. 
Infatti, il consulente ha argomentato le conclusioni di cui sopra esponendo che trattandosi di un caso in cui la fornitura e le gestioni sono assegnate a soggetti diversi i problemi che ne sono conseguiti sono stati l'incapacità dello schema idrico comunale di gestire le punte di richieste degli utenti, le quali anziché essere amministrate con volumi idrici conferiti come capacità di compenso del serbatoio sono stati risolti con maggiore richiesta idrica alla So.ri.cal S.p.a.  rispetto a quella necessaria. Questa portata idrica nel momento in cui non era effettivamente necessaria, come nelle ore notturne, è andata persa e non è stata immagazzinata. 
Ciò che è stato accertato dal CTU è un alto valore di perdite dovuto all'inadeguatezza delle opere di accumulo di pertinenza comunale che non ha reso disponibile la capacità di riserva per far fronte alle emergenze.  ###analisi dei dati sulla fornitura è emerso che il rapporto tra la dotazione di 260 l/ab/d, e la fornitura reale era oscillante tra 1,64 e 2,35 ossia tra il 64% ed il 135% in più rispetto alla dotazione lorda di 260 l/ab/d. Tale richiesta e le modalità di consumo della risorsa hanno fatto sì che, in assenza di una capacità di riserva adeguata, il sistema sia andato in crisi in maniera repentina all'insorgere di qualunque disservizio della fornitura. 
Più nel dettaglio il CTU ha affermato che: “Fin quando la fornitura e la gestione sono state assegnate a soggetti diversi (come nel caso di specie) i problemi che caratterizzavano gli schemi idrici cittadini, e quindi anche quello del Comune di ### erano i seguenti: l'incapacità di gestire le punte delle richieste dell'utenza: esse, invece di essere gestite mediante l'uso di volumi idrici assegnati come capacità di compenso del serbatoio, vengono generalmente risolti attraverso una maggiore richiesta idrica in ingresso ossia una portata media giornaliera superiore a quella strettamente necessaria. Nelle ore nelle quali tale portata è però in eccesso rispetto a quella necessaria, esempio le ore notturne, il volume, se non immagazzinato, è perso e non fatturabile perché non utilizzato da utenza. ### delle opere di accumulo di pertinenza comunale può non rendere disponibile la capacità di riserva del sistema necessaria nei periodi di emergenza essendo comunque imprescindibile usare la capacità disponibile per assolvere la funzione di compenso. Ciò rende assente quella della riserva. … Dal dato dei volumi forniti, somma di quelli a gravità e per sollevamento, risulta noto e oggettivo il valore dei metri cubi di risorsa fornita nell'anno. ### della colonna che esprime il rapporto tra la dotazione corrispondente alla fornitura reale e la fornitura prevista evidenzia valori che oscillano tra 1,64 e 2,35 ossia tra il 64% ed il 135% in più rispetto alla dotazione lorda di 260 l/ab/d. Questo aspetto può trovare giustificazione in un alto valore di perdite del sistema, legato non solo alla vetustà delle condotte, ma anche a cattiva gestione e/o inadeguatezza dei manufatti ### deputati alla gestione delle variazioni giornaliere della portata utilizzata. Un'analisi dei dati giustifica quanto espresso nella premessa evidenziando che il sistema a servizio della comunità è inadeguato, richiedendo una quantità d'acqua molto in eccesso rispetto a quella strettamente necessaria. Tale richiesta e le modalità di consumo della risorsa fanno sì che, in assenza di una capacità di riserva adeguata, il sistema vada in crisi in maniera repentina all'insorgere di qualunque disservizio della fornitura…. Facendo funzionare il sistema considerando la dotazione reale, il volume necessario (prescindendo dall'antincendio) è il doppio di quello strettamente necessario. Pertanto in concomitanza con una qualsiasi condizione di emergenza (una mancata fornitura da parte di ### ne rappresenta un esempio) il tempo per il quale si garantisce il servizio di emergenza si dimezza. In definitiva è possibile affermare con ragionevole certezza che il sistema comunale in oggetto abbia caratteristiche funzionali tali da non riuscire a gestire interruzioni del servizio, cui far fronte con adeguate capacità di riserva….Un eventuale danno economico può essere computato solo riferendolo al risarcimento per l'utilizzo dell'autobotte che, come chiarito, non è oggetto di decreto ingiuntivo perché relativo al secondo semestre dell'anno 2022. 1. 2. Non si rilevano ulteriori danni economici perché l'entità della fornitura ### mediamente il doppio di quella necessaria, avrebbe, per come evidenziato in precedenza, consentito il ripristino delle capacità di invaso dei serbatoi qualora l'efficienza del sistema comunale fosse stata tale da sopperire alla mancata fornitura nell'arco di una giornata.”. (cfr. CTU pag. 9, 10, 11 e 13). 
Quindi, a fronte delle contestazioni dell'opponente sul quantum ingiunto e della richiesta di riduzione dello stesso per i disservizi causati dalla So.ri.cal S.p.a. dalle risultanze istruttorie è, invece, emerso che quest'ultima si è solamente obbligata a fornire il servizio idropotabile e che, al contrario, i disservizi sono imputabili in parte a fatto del terzo, perché causati da guasti sulla linea elettrica, in parte riguardano un periodo della fornitura che non è oggetto di contenzioso e per la restante parte sono ascrivibili a fermi dei sollevamenti rispetto a quali è stata comunque garantita una forma di approvvigionamento alternativo e un volume idrico fornito da So.ri.cal S.p.a. che se adeguatamente immagazzinato nei serbatoi avrebbe consentito di far fronte alle interruzioni idriche. 
Con la conseguenza che la responsabilità per i disservizi è da imputarsi ad una inadeguatezza del sistema comunale a gestire interruzioni del servizio idrico poi ripristinato nell'arco della giornata. 
Inoltre, il comune di ### ha provato l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 4.7 e 4.12 della carta dei servizi, perché dall'esame del teste ### è emerso che la So.ri.cal. S.p.a. era dotata di sistemi di supervisione e controllo dati presenti nei punti di maggiore rilevanza. ###, a fronte delle risultanze istruttorie, si è limitata a contestare solo in sede di comparsa conclusionale che i serbatoi sono di esclusiva proprietà della So.ri.cal S.p.a. senza fornire alcuna prova anche documentale di tale assunto. 
Invero, dalla ### è emerso invece che i serbatoi sono di pertinenza comunale e l'opponente non ha ritenuto di avanzare alcuna osservazione in merito. 
In fase di redazione della bozza peritale il CTU aveva rilevato uno scostamento, a danno del comune nella fattura di conguaglio ###/1685 del 24.10.2018 di importo pari ad € 3.395,64, quantificando un importo pari ad € 519,59 da detrarsi dalla somma complessiva di cui al decreto ingiuntivo, la quale è stata poi espunta in sede di risposta alle osservazioni del #### il quale ha allegato nota di credito n. ###/339 20 Luglio 2018 di € 519,60 con cui il credito era stato portato in detrazione dalla società in favore dell'### comunale di ### (cfr. CTU pag. 14). 
Parimenti infondata è l'eccezione di illegittima applicazione degli aumenti delle tariffe applicate per la fornitura idropotabile, perché generica e indeterminata, non avendo l'opponente indicato in modo specifico di quali aumenti tariffari trattasi e l'arco temporale in cui gli stessi sono avvenuti e ciò neanche in sede di deposito della memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. a fronte delle dei decreti di approvazione delle tariffe prodotti dalla So.ri.cal S.p.a. (cfr. all. nn. 8 - 13 alla comparsa di costituzione). 
Ne discende che la contestazione genericamente avanzata dall'opponente consente di ritenere provata la legittimità delle tariffe applicate. 
Pertanto, in ragione di quanto sin qui esposto l'opposizione deve ritenersi infondata e il decreto ingiuntivo n. 735/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro il ### va confermato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa con la dimidiazione degli importi per la non complessità delle questioni trattate.  P.Q.M.  Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, così provvede: - rigetta l'opposizione proposta dal Comune di ### in persona del sindaco pro - tempore nei confronti di So.ri.cal S.p.a. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 735/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro il ###; - condanna il comune di ### in persona del sindaco pro - tempore al pagamento delle spese di lite in favore di So.ri.cal S.p.a, in persona del legale rappresentante pro - tempore, che si liquidano in complessive € 11.228,50 oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge; - pone definitivamente a carico del Comune di ### in persona del sindaco protempore, le spese di CTU così come liquidate con decreto 11380/2024 del 29.10.2024. 
Catanzaro, lì 29 dicembre 2025 

IL GIUDICE
dott.ssa ###


causa n. 3814/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Song Damiani

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