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Tribunale di Messina, Sentenza n. 1560/2024 del 17-06-2024

... dalla ### s.p.a.), adducendo, a sostegno della legittimazione ad intervenire, le seguenti vicende: la ### aveva ceduto alla ### un insieme di crediti derivati da operazioni di leasing, con i correlati accessori, classificati come “inadempienze probabili” e “sofferenze”; la ### aveva ceduto alla ### «beni e rapporti giuridici» connessi ai detti crediti ###; ### con un atto di scissione parziale, aveva attribuito alla stessa ### altri «beni e rapporti giuridici», rispetto a quelli già ceduti e pure connessi ai detti crediti; per effetto delle cessioni e della scissione parziale la ### era divenuta titolare dei “crediti”, mentre la ### era divenuta titolare dei “beni e rapporti giuridici” connessi ai detti crediti. Preliminarmente, è utile osservare, per quanto attiene (leggi tutto)...

Repubblica italiana NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### civile nella persona del Giudice monocratico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1421/2013 R.G., proposta da ### s.a.s. di ### & C. (###), difesa dall'avv.  ### - attrice contro ### s.p.a. (###), difesa dall'avv. ### di ### - convenuta e contro ### s.p.a. (###), già ### s.p.a.  (###), già ### s.p.a. (###), difesa dall'avv. ### - convenuta e con l'intervento di ### s.p.a. (###), rappresentata dalla ### s.p.a.  (###), difesa dall'avv. ### - terza intervenuta e con l'intervento di ### s.r.l. (###) e ### s.r.l. (###), rappresentate dalla ### s.p.a., difese dall'avv. ### - terze intervenute #### contratti atipici ### delle parti: come in atti. 
FATTO E DIRITTO Con il contratto di compravendita stipulato in data ### la ### s.a.s. di ### & C. aveva alienato alla ### s.p.a., società controllata dalla ### s.p.a., un immobile di sua proprietà, il cui valore di mercato era (ha asserito la società attrice), di euro 1.600.000,00, per il corrispettivo di euro 970.000,00, da destinare alla copertura delle esposizioni debitorie nei confronti dell'istituto bancario, e anche nei confronti dell'### e a ristrutturazioni aziendali.  ###, per effetto di un contratto di lease back stipulato pure in data ###, era concesso in leasing (locazione finanziaria) alla stessa ### dietro pagamento di una somma iniziale di euro 360.000,00 (oltre imposta sul valore aggiunto) e di rate mensili di euro 5.500,00 (oltre imposta sul valore aggiunto). 
Per effetto del contratto la ### s.p.a. aveva versato alla ### la somma di euro 970.000,00, incamerando lo stesso giorno la somma di euro 360.000,00 (oltre I.V.A.), in maniera tale che l'utilizzatrice aveva ricevuto soltanto la somma di euro 610.000,00.  ### di leasing, perciò, non avrebbe apportato un «reale beneficio» alla società utilizzatrice, ma ne aveva aggravato l'esposizione debitoria, dando soltanto una garanzia all'istituto di credito. 
Inoltre, il contratto era stato stipulato con la previsione di un tasso variabile, proprio nel momento in cui i tassi avevano un andamento crescente, sicché sarebbe stato conveniente il tasso fisso.  ### di credito sottoponeva alla ### quindi, nel 2008, una operazione finanziaria per la copertura del rischio da variabilità in aumento dei tassi, in particolare un prodotto “derivato”, tramite la stipula di un interest rate swap della tipologia c.d. over the counter, che prevedeva, su un capitale di riferimento di euro 900.000,00, in caso di aumenti dei tassi ### al di sopra del 5,50%, il rimborso della differenza a favore della cliente, mentre, in caso di diminuzione dei tassi, la corresponsione della differenza a favore dell'istituto.  ### sarebbe stata effettuata senza previa informazione alla cliente e senza la previa stipula di un contratto scritto, in un momento in cui i tassi degli interessi erano in diminuzione.  ### aveva dovuto sopportare, in dipendenza dell'operazione, costi per euro 35.000,00 nel 2009, di oltre 40.000,00 nel 2010 e di «maggiori somme» nel 2011.  ### rate swap, anziché costituire una copertura per il rischio da variabilità dei tassi, aveva connotazioni aleatorie. 
Esposti tali fatti, la ### ha chiesto che sia dichiarata la nullità o l'annullabilità dei contratti per i seguenti motivi: il contratto di sale and lease back era viziato da errore sulla sua natura, che la utilizzatrice credeva fosse di comune operazione di leasing, mentre era, al contrario, una vendita dell'immobile con fini di garanzia, a copertura di rischi da «imminenti pignoramenti», in violazione dell'art. 2744 c.c.; il contratto di swap era nullo per difetto di previa informazione alla cliente circa la reale natura dell'operazione e per mancanza di forma scritta, con la sottoscrizione da parte della cliente, in violazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 58/98; i contratti erano nulli in quanto stipulati senza la previa informazione alla cliente dei rischi e della natura delle operazioni. 
Inoltre, il contratto sarebbe stato rescindibile ai sensi dell'art. 1447 c.c., perché la ### aveva assunto obbligazioni palesemente inique, non avendo ricevuto una reale somma residua da destinare all'azienda e avendo alienato l'immobile di sua proprietà ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, e ai sensi dell'art. 1448 c.c., per la palese sproporzione tra le prestazioni delle parti ### s.p.a. ha resistito eccependo e deducendo quanto segue: la clausola compromissoria inserita nel contratto-quadro stipulato in data ### avrebbe escluso la “competenza del Tribunale”; quanto alle domande che avevano ad oggetto il contratto di sale and lease back difettava la sua legittimazione passiva, essendo stato stipulato il contratto con la ### s.p.a.; la causa del contratto di sale and lease back non era diversa da quella tipica per il fatto che una parte della somma era stata destinata a ripianare l'esposizione debitoria della ### che aveva ottenuto un «residuo netto» di euro 169.215,43; da un lato, tra la società di leasing, distinta dall'istituto bancario, e la società venditrice e utilizzatrice dell'immobile non erano rapporti di debito-credito, e, dall'altro lato, il valore dell'immobile alienato non era inferiore al corrispettivo pagato dalla società acquirente, sicché era da escludersi la violazione dell'art. 2744 c.c.; le azioni di rescissione erano prescritte, per l'art. 1449 c.c.; erano stati stipulati in forma scritta, con la sottoscrizione della cliente, tanto il contratto di swap quanto il contratto-quadro; la ### aveva dichiarato, nel sottoscrivere, di essere un “operatore qualificato”, sicché non sussisteva la violazione degli obblighi informativi; il contratto di swap non era viziato per errore nel consenso, in quanto alla cliente era stata fornita la scheda informativa sulle caratteristiche del prodotto e sui rischi, con correlativa classificazione.  ### s.p.a. (già ### s.p.a.) ha resistito eccependo e deducendo quanto segue: la ### s.p.a. aveva acquistato, in data ###, dalla ### l'immobile che, con il contratto stipulato nella stessa data, sarebbe stato concesso in leasing dalla prima alla seconda; l'operazione era stata voluta dalla ### e non aveva affatto aggravato l'esposizione debitoria della società utilizzatrice; a seguito del mancato pagamento delle rate, a febbraio del 2013 la ### si era avvalsa della clausola risolutiva espressa; competente in via esclusiva a decidere sulle controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto era il Tribunale di Milano; il contratto era valido, non essendo viziato da errore di consenso; il contratto non aveva violato l'art. 2744 c.c., i cui presupposti di applicabilità non ricorrevano; il contratto non era rescindibile, in quanto già risolto in via stragiudiziale. 
Si è costituita la ### s.p.a. (in cui si è fusa per incorporazione la ### s.p.a.). 
È intervenuta, e si è costituita anche dopo la riassunzione della causa (dichiarata interrotta), la ### s.p.a. (rappresentata dalla ### s.p.a.), beneficiaria, per effetto di scissione, della ### s.p.a. 
Ha presentato atti difensivi la ### s.p.a. (già costituita, ma da convenuta iniziale, non a seguito di vicende successorie o traslative), già ### s.p.a.  e già prima ### s.p.a. ###. 
Si deve intendere che parte della causa è ### la ### s.p.a., società subentrata alle altre, per effetto delle incorporazioni o fusioni, vicende che determinato l'estinzione della società (fusa o incorporata) e da cui derivano rapporti successori a titolo universale. 
Sono intervenute la ### s.r.l. (rappresentata dalla ### s.p.a.) e la ### s.r.l. (rappresentata dalla ### s.p.a.), adducendo, a sostegno della legittimazione ad intervenire, le seguenti vicende: la ### aveva ceduto alla ### un insieme di crediti derivati da operazioni di leasing, con i correlati accessori, classificati come “inadempienze probabili” e “sofferenze”; la ### aveva ceduto alla ### «beni e rapporti giuridici» connessi ai detti crediti ###; ### con un atto di scissione parziale, aveva attribuito alla stessa ### altri «beni e rapporti giuridici», rispetto a quelli già ceduti e pure connessi ai detti crediti; per effetto delle cessioni e della scissione parziale la ### era divenuta titolare dei “crediti”, mentre la ### era divenuta titolare dei “beni e rapporti giuridici” connessi ai detti crediti. 
Preliminarmente, è utile osservare, per quanto attiene ai rapporti processuali: la fusione, anche nella forma dell'incorporazione, determina una vicenda estintivosuccessoria simile alla successione mortis causa (Cass. n. 13685/23); la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., con il trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione si traduce in una vicenda traslativa riconducibile ad una successione a titolo particolare nel diritto controverso (Cass. n. ###/18); la cessione di insiemi di rapporti e beni determina una successione a titolo particolare (Cass. n. 24798/20). 
Non è stata pronunciata l'estromissione di alcuna parte, sicché tutte sono parti della causa. 
E questo, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato: «Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano» (Cass. n. 1535/10). 
In effetti, l'art. 111 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (cfr. Cass. n. 6302/95).  ### può essere disposta se c'è il consenso di tutte le altre parti, non bastando il consenso soltanto di alcune.  ### di incompetenza per territorio, sollevata ### dalla ### s.p.a., è fondata. 
Nel contratto di lease back stipulato in data ### dalla ### s.p.a.  e dalla ### s.a.s. di ### & C. è contenuta la clausola (n. 19) di deroga ai criteri di individuazione della competenza per territorio, con la previsione che per «qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione» del contratto stesso la «competenza esclusiva» spetta al Tribunale di Milano.  ###. 29 c.p.c. stabilisce, al comma 2, che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale «non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito».  ### un principio giurisprudenziale consolidato, la pattuizione di una competenza territoriale che deroga ai criteri normativi attribuisce la «competenza esclusiva, soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, comma secondo del codice di rito, un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari» (Cass. n. 4907/98; in senso analogo, Cass. n. 2723/97; Cass. n. 12971/95).   La clausola derogatoria dei criteri ordinari di individuazione della competenza per territorio, se riferita a “qualsiasi controversia”, comporta la «deroga alla competenza ordinaria sia per le pretese fondate sul contratto sia per quelle, aventi ad oggetto la responsabilità aquiliana, in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo dell'azione, congiunto ad altri» (Cass. n. 8548/17). 
Il fatto che la clausola riferisca le controversie alla interpretazione o alla esecuzione del contratto non ne riduce la portata. 
Sia perché «interpretazione» ed «esecuzione» hanno un significato di per sé ampio, tale da includere anche le causa in cui si facciano questioni sulla validità del contratto, perché dalla soluzione di tali questioni deriverebbero ripercussioni immediate sull'esecuzione e perché gli aspetti che attengono alla validità del contratto possono essere connessi con una data sua interpretazione. 
La pattuizione di un foro territoriale esclusivo deve essere espressa, senza che possa essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, e inequivoca, in modo da non lasciare adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge. 
Non si potrebbero avere dubbi sulla portata estensiva della clausola, anche perché non avrebbe senso logico o pratico una clausola con cui le parti intendano distinguere le controversie sulla validità del contratto da quelle che attengono alla esecuzione o all'interpretazione di questo, prevedendo solamente per le seconde, e non anche per le prime, una deroga ai criteri di individuazione della competenza per territorio, che resterebbe in una simile evenienza frazionata e segmentata. 
È da ricordare che, nei casi di pattuizione di un foro esclusivo, «la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti» (Cass. n. 20713/23).  ### «esclusiva» ha proprio, letteralmente, l'effetto di escludere la competenza degli altri possibili fori previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 21010/20). 
Nel caso in esame non è ravvisabile nemmeno una connessione tra le domande che attengono al leasing e le domande che attengono all'interest rate swap. 
I contratti in questione non presentano un collegamento in senso proprio, peraltro nemmeno dedotto con allegazione degli elementi atti, in ipotesi, a rivelarlo, tale che le vicende del rapporto derivato dall'uno si riverberino necessariamente sulle vicende del rapporto sorto dall'altro.  ###. 33 c.p.c. prevede che le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo. 
In proposito, «il foro previsto dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione» (Cass. n. 19714/18). 
In mancanza di una connessione, anche solamente dedotta, in senso oggettivo, tra le domande, e ricorrendo un mero cumulo dal lato soggettivo, la competenza esclusiva determinata dalle parti non potrebbe subire deroghe in ragione di una - insussistente - connessione. 
È irrilevante, ai fini della validità della clausola, il fatto che il documento contrattuale non sia stato sottoscritto in ciascuna pagina. 
Il contratto risulta sottoscritto dalle parti in pagine alterne e nell'ultima pagina. 
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, anche se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, «poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti» ( n. 4886/07; in senso analogo, Cass. n. 1583/82). 
Nessuna norma impone, sotto pena di nullità o di inefficacia di tutto o di parte del contratto, che il relativo documento sia sottoscritto in tutti i fogli, se formato da più di uno. 
Anzi, che non sia così si desume dalle norme che, specificamente per alcune tipologie di atti, dispongono che un documento di più fogli sia sottoscritto in ciascun mezzo foglio (art. 604 c.c.; art. 51 della legge n. 89/13). 
Il documento contrattuale formato dalle parti contiene anche la specifica approvazione, agli effetti di cui all'art. 1341 c.c., della clausola derogativa della competenza territoriale, richiamata con il numero e con una dicitura descrittiva.  ### la giurisprudenza, «agli effetti previsti dall'art. 1341 c.c., è sufficiente che la sottoscrizione delle clausole onerose sia apposta dopo un'indicazione idonea a suscitare attenzione, quale quella che richiama il numero o il contenuto delle singole clausole, anche se individuate con riferimento al numero d'ordine o lettera ed all'oggetto di ciascuna di essa» (Cass. n. 1317/98). 
La clausola derogatoria non è, perciò, inefficace.  ### di compromesso, sollevata dalla ### s.p.a., non è fondata. 
La clausola compromissoria, che ha previsto il deferimento delle controversie ad un arbitrato, è contenuta nel contratto-quadro tra le “condizioni generali”.  ###. 1341, comma 2, c.c. dispone che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, tra l'altro, «clausole compromissorie». 
La clausola compromissoria, addotta a sostegno dell'eccezione, non è tra quelle approvate specificamente dalla società attrice. 
Inoltre - il rilievo è di per sé decisivo -, la clausola non contiene locuzioni o diciture da cui possa desumersi, in ipotesi, che l'arbitrato sia un mezzo alternativo necessario per la soluzione delle controversie, così che si deve ritenere che lo stesso sia facoltativo.  ###, perciò, si deve intendere respinta. 
Le domande volte a sentire dichiarare la nullità o pronunciare la risoluzione dell'interest rate swap non possono essere accolte.  ### ha dedotto la nullità del contratto interest rate swap per difetto di forma: il contratto non sarebbe stato stipulato in forma scritta.  ###. 23 del d.lgs. n. 58/98 - nel testo vigente e applicabile ratione temporis - stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.  ### dispone che «nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo» e che «la nullità può essere fatta valere solo dal cliente».  ###. 30 del regolamento n. 11522 del 1998, emanato dalla ### ha previsto che gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto. 
Dalla documentazione prodotta agli atti risulta provato che il contratto-quadro, relativo alle operazioni in strumenti finanziari derivati eseguite al di fuori dei mercati regolamentati, era stato stipulato, in data ###, in forma scritta: il documento contiene la sottoscrizione riferibile alla ### s.a.s. 
La circostanza che il contratto non sia firmato anche dall'istituto bancario ### è irrilevante. 
Questo, in virtù del principio per cui, in materia di intermediazione finanziaria, «il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass. n. 9187/21). 
Sarebbe irrilevante l'inosservanza della forma scritta nella stipula del singolo contratto in strumenti derivati, dello specifico interest rate swap. 
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che «il requisito della forma scritta posto a pena di nullità dall'art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 attiene al contratto-quadro e non al contratto derivato denominato interest rate swap, stipulato in esecuzione del corrispondente ordine di investimento, potendosi escludere che il requisito di forma possa discendere dall'applicazione dell'art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, che si riferisce ai soli contratti bancari» (Cass. n. 23489/21), e, più in generale, che il requisito predetto non è imposto per i «singoli ordini di investimento (o disinvestimento)» impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma, non rilevando che l'intermediario abbia violato le regole di condotta relative alle le informazioni (attive e passive) nei confronti del cliente (Cass. n. 28432/11). 
Comunque, nel caso in esame la “disposizione di stipula” dello strumento derivato c.d. over the counter e il singolo contratto di interest rate swap risultano sottoscritti dalla ### s.a.s. 
In fatto, perciò, il dedotto vizio di nullità, per mancanza di forma scritta, non sussiste. 
La società attrice ha eccepito l'illiceità dell'interest rate swap per difetto di previa informazione circa i rischi e la natura dell'operazione. 
In particolare, l'attrice ha dedotto la violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 58/98 e del divieto di effettuare operazioni rispetto a cui l'intermediario sia in conflitto di interessi, in assenza di previa informazione e di consenso scritto dell'investitore. 
Se anche fosse ravvisabile un'omissione di informazioni rilevanti, non sarebbe integrata una causa di nullità del contratto-quadro, e nemmeno dello specifico contratto di interest rate swap. 
In linea generale, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta “nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili relative alla validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, che attengono al comportamento dei contraenti, violazione che può essere fonte di responsabilità. 
La conseguenza è che, in materia di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dare luogo a responsabilità precontrattuale, ove la violazione avvenga nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. “contratto quadro”, assimilabile, per taluni aspetti, alla figura del mandato), oppure può dare luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni che attengono alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”. 
In nessun caso, mancando una espressa previsione normativa, la violazione degli obblighi di comportamento può determinare, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del “contratto quadro” o dei singoli atti negoziali (così, Cass. Sez. Un.  26724/07). 
Il principio, elaborato sotto la vigenza della legge n. 1/91, è valido anche in relazione al vigente d.lgs. n. 58/98, se si considera che l'art. 6 della legge n. 1/91 presenta tratti rilevanti analoghi a quelli dell'art. 21 del d.lgs. n. 58/98. 
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio recentemente: in materia di intermediazione finanziaria, «gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, che devono essere assolti prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata nell'irrilevante sfera dei motivi» (Cass. n. 13446/23). 
Identico principio, il quale esclude che l'omessa informazione determini la nullità del contratto, opera per la violazione dello specifico divieto, da parte della società di intermediazione mobiliare, di effettuare operazioni con o per conto del cliente nel caso in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse conflittuale nell'operazione, a meno che non abbia comunicato per iscritto la natura e l'estensione del suo interesse nell'operazione ed il cliente abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto all'operazione (Cass. n. 19024/05, relativamente all'art. 6, comma 1 lett. g), della legge n. 1/91). 
In via subordinata la società attrice ha chiesto che il contratto interest rate swap sia dichiarato nullo per «illiceità della causa»: la domanda, contenuta tra le conclusioni articolate nell'atto di citazione, non è accompagnata dalla specificazione dei motivi per cui la causa sarebbe nulla. 
In linea generale, «l'interest rate swap è un contratto derivato, le cui caratteristiche sono: a) è over the counter, vale a dire ha un contenuto fondamentale non eteroregolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell'interessato; b) è non standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità; c) l'intermediario è in una situazione di naturale conflitto di interessi poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del proprio cliente» (Cass. Sez. Un. n. 8770/20). 
Elementi essenziali di tale derivato sono la data di stipulazione, quelle di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento (c.d. nozionale) ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili. 
Nell'interest rate swap stipulato dalle parti erano previsti e pattuiti: la data iniziale e la scadenza, il tasso parametrico, il nozionale e i tassi applicabili.  ### la giurisprudenza più recente, in materia di interest rate swap, «occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi» (Cass. n. 8770/20).  ### non si può limitare al mark to market, cioè al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (Cass. n. 8770/20). 
La giurisprudenza ha puntualizzato, altresì, che «la meritevolezza di tutela del contratto va apprezzata ex ante, non già ex post, non potendosi far dipendere la liceità del contratto dal risultato economico concretamente conseguito dall'investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza a fini di un riequilibrio equitativo», con la conseguenza che, «ai fini della validità del contratto ed indipendentemente dalla sua finalità di copertura ### o speculativa, devono essere preventivamente conoscibili, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market, in assenza del quale la causa del negozio resta sostanzialmente indeterminabile» (Cass. n. ###/22). 
La meritevolezza non può essere esclusa di per sé e in astratto (Cass. n. 24014/21). 
Soltanto nella prima memoria prevista dall'art. 183 c.p.c. la società attrice ha addotto, a sostegno della domanda di nullità, la circostanza che l'istituto bancario l'avrebbe spinta alla stipula del derivato «consapevole della imminente discesa dei tassi di interesse». 
Tuttavia, l'asserzione non è sostenuta da elementi obiettivi e riscontrabili, almeno allegati, che siano documentali (ad esempio, i dati rilevanti per individuare gli scenari dell'epoca) o tecnici (ad esempio, una perizia di parte), che possano comportare la necessità di una indagine tecnica. 
Nemmeno i “costi” che il derivato avrebbe determinato a carico della società attrice risultano documentati: il documento richiamato nell'atto di citazione (pag. 6), per sostenere l'allegazione di un aggravamento dell'esposizione debitoria, è un “riepilogo” del conto corrente, in cui sono riportati il saldo iniziale e i totali degli accrediti e degli addebiti, senza specificazione delle causali. 
Non si potrebbe disporre una consulenza per accertare le caratteristiche dell'interest rate swap e quali fossero gli scenari del tempo, in mancanza di allegazione di elementi più precisi, suscettibili di eventuali approfondimenti istruttori. 
Per un principio giurisprudenziale consolidato, «la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze», con la conseguenza che il predetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire a mancanze nelle proprie allegazioni o nelle offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (così, Cass. n. 3130/11; Cass. 3191/06). 
Perciò, data la ### documentazione prodotta, in mancanza anche di allegazioni più precise, non si potrebbe demandare ad un consulente di individuare, ricostruire e verificare costi, scambi e corrispettivi correlati all'interest rate swap. 
La domanda di annullamento del contratto avanzata sull'assunto che il consenso fosse viziato da errore «sulla natura dell'investimento finanziario» o «sull'oggetto del rapporto» o «su una qualità essenziale dello stesso» non è fondata.  ###. 1429 c.c. dispone che l'errore, causa di annullamento del contratto, è essenziale, tra le altre ipotesi, quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto o su una qualità essenziale dell'oggetto della prestazione. 
Il vizio dedotto non è integrato, su un piano di fatto. 
Negli atti contrattuali l'oggetto delle prestazioni è indicato e sono descritte le caratteristiche dell'interest rate swap e la classe di rischio del prodotto, sicché non è ravvisabile un fattore che potesse avere alterato la rappresentazione della realtà da parte della società attrice.  ### la giurisprudenza di legittimità, l'errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a causa della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà, così che «l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione» (Cass. n. 21074/09, la quale ha affermato che il relativo accertamento rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato). 
La società attrice non ha nemmeno dedotto per quali aspetti la sua rappresentazione della realtà dell'oggetto e della natura del contratto fosse alterata, eventualmente per uno sviamento o per lacune informative. 
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerando gli elementi agli atti, le domande relative all'interest rate swap, volte a sentire accertarne la nullità o pronunciarne l'annullamento, vanno rigettate. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 40% (quanto alla ### s.p.a., subentrata alla ### data la natura pregiudiziale della questione risolutiva) e del 35% (quanto alla ### s.p.a.) degli importi medi previsti per ciascuna fase. 
Nel rapporto tra l'attrice e le terze intervenute le spese vanno compensate, in relazione alle ragioni che hanno determinato l'intervento (estranee all'iniziativa dell'attrice) e all'incidenza di questo nella controversia.  P.Q.M.  il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa, 1) dichiara la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Milano, relativamente alle domande che hanno ad oggetto il contratto di lease back stipulato in data ###; 2) rigetta le domande che hanno ad oggetto il contratto di interest rate swap identificato dal n. 807040157; 3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni; 4) condanna l'attrice a rimborsare alle convenute le spese di lite che liquida: per la ### s.p.a., in euro 9.166,95 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A.  e I.V.A.; per la ### s.p.a., già ### s.p.a., in euro 8.461,80 per compensi, oltre generali (15%), C.P.A. e I.V.A.  5) compensa le spese nei rapporti tra l'attrice e le terze intervenute. 
Così deciso in ### il 15 giugno 2024.  

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 1421/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Bonfiglio Giuseppe

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2510/2024 del 25-06-2024

... adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Passando ad esaminare il merito della controversia, in relazione al quale - va evidenziato - gli appellati hanno provveduto ad articolare le loro difese, la Corte rileva quanto segue. Giova ribadire che nel presente giudizio le domande di natura retributiva azionate dal lavoratore traggono fondamento dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni e la durata indicati in ricorso. Rileva la Corte che, essendo stata dedotta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 25.08.2016 sino al 03.03.2017 (al posto di un rapporto di tirocinio formativo dal 21.10.2016) secondo i principi generali di (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: Dott. ### Dott. #### in ### di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 13.06.2024 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1169/2022 r. g. sez. lav., vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv.Salvatore Arciuolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ### n.59 - Acerra ### Appellante E ### e ### rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti ### ed ### presso il cui studio, in ### n.14 - Portici, sono elettivamente domiciliati Appellati SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data ### dinanzi al Tribunale di Napoli l'appellante in epigrafe convenne in giudizio i resistenti esponendo di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità alle dipendenze della ### s.a.s. di ### (società, di fatto, gestita da ### fratello di ### socia accomandataria) dal 25 agosto 2016 sino al 03.03.2017, data in cui il rapporto era cessato per sue dimissioni. 
Dedusse di avere svolto mansioni di addetto alla vendita presso il punto vendita "### sito in #### 90/A ma di aver lavorato privo di formale inquadramento ai fini contributivi e/o assistenziali sino al 07.09.2016; di essere stato formalmente inquadrato alle dipendenze della ### s.a.s., con contratto a tempo determinato, solo con decorrenza dall'08.09.2016; di aver continuato a prestare la sua attività lavorativa in favore delle parti convenute, anche a seguito della cessazione del contratto a termine (8.10.2016); ed infine di essere stato nuovamente inquadrato solo in data ### mediante un ### contratto di tirocinio. 
Dedusse altresì di non avere mai percepito le spettanze retributive, meglio specificate in ricorso, e di essere stato quindi costretto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa. 
Chiese pertanto al giudice adito - previa declaratoria di nullità del tirocinio formativo sottoscritto tra le parti con decorrenza dal 21.10.2016 - di voler accertare ### di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 tra esso ricorrente e ### s.a.s. di ### e ### per l'intero periodo dedotto in giudizio o per iI diverso periodo da accertare in corso di giudizio nonché di condannare le parti convenute, in solido tra loro, ovvero, ciascuna per quanto di ragione, al pagamento in proprio favore dell'importo complessivo di euro 14.795,51, di cui euro 1.129,30 a titolo di ### Instauratosi il contraddittorio, i convenuti eccepirono l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. 
Con sentenza n.6575/2021, resa all'udienza del 19.11.2021 e pubblicata in pari data, il primo giudice, in parziale accoglimento del ricorso, condannò i resistenti al pagamento in favore di ### della somma di euro 1.129,30 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi come per legge, compensando per metà le spese del giudizio. 
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il ###, ha proposto tempestivo appello il soccombente, concludendo per l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese e competenze del giudizio. 
Si sono costituiti gli appellati con memoria del 21.02.2023 concludendo per il rigetto del proposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto nonché per l'accoglimento dell'appello incidentale con conseguente riforma della sentenza impugnata. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. 
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la presente causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### principale è parzialmente fondato. 
Preliminarmente il Collegio rileva che non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità del proposto gravame, in quanto generico e carente degli elementi necessari dettati dalla normativa vigente in materia (artt.342 e 434 cpc). 
Esso, infatti, appare completo delle censure che intende muovere alla sentenza impugnata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti quanto in punto di diritto nonché degli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. 
Passando ad esaminare il merito della controversia, in relazione al quale - va evidenziato - gli appellati hanno provveduto ad articolare le loro difese, la Corte rileva quanto segue. 
Giova ribadire che nel presente giudizio le domande di natura retributiva azionate dal lavoratore traggono fondamento dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni e la durata indicati in ricorso. 
Rileva la Corte che, essendo stata dedotta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 25.08.2016 sino al 03.03.2017 (al posto di un rapporto di tirocinio formativo dal 21.10.2016) secondo i principi generali di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, nella specie l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore dei resistenti e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati. 
In tal senso la giurisprudenza di legittimità statuisce che sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Cass. ordin.30 agosto 2022 n.25508; Cass. ordin. 4 marzo 2020 - 5 luglio 2021, n. 18943; Cass. sent.n. 11937/2009). 
Pertanto la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata dettagliatamente descritta e adeguatamente provata. 
Il nomem iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è quindi vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione ( n. 812/1993). 
Orbene, nella specie, il giudice di prime cure sulla scorta delle risultanze istruttorie ha correttamente escluso tra le parti la sussistenza di un rapporto di tirocinio formativo ed ha reputato raggiunta la prova di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. 
Invero, parte appellante ha assolto l'onere di allegare e provare, anche attraverso la prova testimoniale nella specie espletata in primo grado, la sussistenza degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, che parte appellata, dal canto suo, ha invece provveduto a contestare anche in entrambi i gradi del giudizio. 
In particolare, in sede di gravame gli odierni appellati con il primo motivo dell'appello incidentale, deducendo l'erronea valutazione delle risultanze probatorie e le contrastanti valutazioni da parte del giudice di prime cure, hanno eccepito che dall'istruttoria espletata in primo grado non è emerso alcun elemento indicativo della subordinazione e che quindi la domanda debba essere integralmente rigettata. 
Sul punto la Corte, non accogliendo tale censura, osserva quanto segue.  ### un costante orientamento di questa Corte, quanto allo schema normativo di cui all'articolo 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa e non gia' soltanto al suo risultato.Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalita' di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicche', ove esso non sia agevolmente apprezzabile, e' possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuita' della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale (cosi', ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 27.9.2019, n. 24154, ed ivi in motivazione i precedenti di legittimita', anche a ### in senso conforme). 
Tanto premesso, alla luce dei riferiti criteri generali, validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, va valutato il materiale probatorio in atti. 
In particolare, dalle dichiarazioni della teste escussa in primo grado, ### è emersa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in quanto: - il ### non è stato sottoposto ad alcuna attività formativa in senso tecnico in ossequio a quanto previsto dal formale contratto di tirocinio formativo, né tantomeno è stato affiancato dall'asserita responsabile del progetto formativo, ### (così come indicato e dichiarato da parte datoriale) la quale invece viene indicata dalla teste come “un'altra addetta alle vendite”. In particolare, la teste ### ha dichiarato: “Ho provveduto io alla formazione del ### in quanto lui aveva già lavorato per la “3” e io gli spiegai le procedure ### Questo tipo di formazione è durata circa un mese e l'ho fatto direttamente sul campo, assistendolo mentre si interfacciava con i clienti. Ricordo che era agosto e non c'erano tanti avventori;” - l'appellante, per quanto affermato dalla teste, non solo non ha seguito specifici corsi di formazione, ma non ha eseguito alcuna delle attività indicate nel progetto formativo allegato al contratto di tirocinio, svolgendo invece mansioni di addetto alle vendite. La teste, infatti, ha precisamente confermato che: “Il sig. ### svolgeva mansione di addetto alle vendite e in effetti riceveva la clientela e vendeva prodotti e servizi ###” - dalle dichiarazioni di cui sopra è emersa la collaborazione e l'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale e l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro, con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa.   La teste ha infatti riferito che: “### a conoscenza dei fatti di causa, in quanto ho lavorato per il convenuto, alle sue dipendenze, dal luglio 2016 fino a fine gennaio 2017, in qualità di responsabile del punto vendita in piazza ### Si trattava di un ### store. ### fu assunto il mese successivo al mio e fu assegnato al punto vendita del quale io ero responsabile;” - è incontestato che tra le parti sia intercorso un rapporto lavorativo continuativo da agosto 2016 a gennaio 2017 (come risulta dalla dichiarazione della teste, sopra riportata) con l'osservanza di un orario di lavoro rigido e fisso. La teste ha dichiarato: “### lo stesso orario di lavoro, cioè dalle 9,30 alle 19,30. 
Facevamo orario continuato con un'ora di intervallo, lavoravamo sei giorni su sette, ad eccezione del periodo vicino alle festività natalizie;” - è emersa infine la percezione di un compenso da parte del prestatore di lavoro con conseguente insussistenza del rischio economico di quest'ultimo in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa. La teste ha infatti riferito: “Ero io stessa, su indicazione del sig. ### ad effettuare i bonifici ai dipendenti, cioè anche al sig. ### in quanto avevo accesso al conto del sig. ###” - è evidente, infine, che il ### non era estraneo al rapporto di lavoro in esame in quanto - effettuato lui stesso il colloquio di assunzione del ### (per sua stessa ammissione cfr.memoria difensiva pag.5) - dava le sue indicazioni, anche in ordine ai pagamenti delle retribuzioni, per il tramite di ### responsabile del punto vendita che aveva accesso al conto del ### Ebbene, dall'esposizione testé riportata degli elementi sopra-indicati e da una loro valutazione complessiva e globale, emerge in modo evidente che trattasi di aspetti in gran parte corrispondenti a quelli ricordati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e che si è in presenza di circostanze riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato. 
La prova testimoniale si è rivelata idonea a rappresentare la verità dei fatti allegati dall'appellante e, dunque, a fornire una ragionevole certezza sulla situazione di fatto posta a fondamento della pretesa fatta valere. 
Infatti, le circostanze descritte in ricorso sono state ampiamente suffragate dal tenore delle dichiarazioni della teste escussa, collega di lavoro dell'istante, la quale è sembrata assolutamente credibile in quanto pienamente a conoscenza della vicenda lavorativa del ### delle modalità di svolgimento della prestazione, degli orari osservati e dell'organizzazione del lavoro in generale, per avervi preso parte in prima persona. 
A nulla vale, pertanto, la doglianza di parte appellata, sollevata con il secondo motivo dell'appello incidentale, secondo cui il giudice di prime cure ha errato per non aver ammesso la sostituzione del teste indicato dai datori di lavori (irreperibile nonostante più volte intimato a comparire) con la teste indicata da parte ricorrente, ### Al riguardo, la Corte ritiene inammissibile tale richiesta reiterata in sede di gravame, facendo a tal fine proprio l'orientamento della Suprema Corte espresso nell'ipotesi (facilmente sovrapponibile alla fattispecie in esame, come tra l'altro riconosciuto dagli stessi appellanti - cfr. pag.15 memoria con appello incidentale) di prova testimoniale chiesta e già ammessa, ma non espletata a causa del decesso di uno dei due testi e dell'impossibilità a testimoniare dell'altro a causa di gravi patologie. 
La Suprema Corte ha così statuito: “l'assunzione dei testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'articolo 257 c.p.c., la cui enunciazione deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e che la preclusione prevista dall'articolo 244 c.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo articolo 245, secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame, con la conseguenza che la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima della assunzione, con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'articolo 244 c.c. (Cass., Sez. II, Ord., 29 marzo 2019, n. 8929). 
Posto che nel corso del giudizio di primo grado, è sopravvenuta, rispetto alla data di richiesta della prova per testi, l'impossibilità di assumere la prova per irreperibilità del testimone di parte resistente, ciò dev'essere imputato esclusivamente alla parte datoriale che, pur avendo l'interesse a provare la sussistenza di un rapporto di tirocinio formativo con il ### non ha proposto l'assunzione preventiva di un altro teste, nella specie ### indicata dagli stessi appellati come responsabile/tutor della formazione del ricorrente. 
Va da sé dunque il rigetto del secondo motivo dell'appello incidentale. 
Accertata dunque la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con ragionevole certezza nel periodo compreso tra agosto 2016 e gennaio 2017 per come è emerso dalle risultanze istruttorie (la teste ### ha riferito che: “### fu assunto il mese successivo al mio […] Il sig. ### ha continuato a lavorare presso il punto vendita di ### a piazza ### fino a quando io sono andata via nel gennaio 2017, poi io sono andata via e credo lui sia rimasto), occorre a questo punto procedere a determinare le pretese economiche richieste da parte appellante in rapporto all'inquadramento richiesto, che si ritiene legittimo ricondurre, sulla scorta delle mansioni espletate dal ricorrente, nel IV livello del ### - ### e ### In ordine alle spettanze richieste per differenze retributive, occorre richiamare i principi generali in tema di prova dell'inadempimento o inesatto adempimento. 
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte a ### in tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass., sez. II, 11.04.2013, n. 8901; Cass., Un., n. 13533/2001; Cass., 20 gennaio 2015, n. 826). 
Orbene, applicando tali principi alla fattispecie che ci occupa, avendo il lavoratore istante allegato l'inesatto adempimento da parte del datore di lavoro in ordine alla corresponsione delle spettanze retributive indicate in ricorso, incombeva sulla società resistente l'onere della prova di aver esattamente adempiuto l'obbligazione su di essa gravante. 
Nel caso in esame, la parte resistente nulla ha dedotto, documentato e provato, anzi la teste escussa in primo grado ha riferito che: “Ero io stessa, su indicazione del sig. ### ad effettuare i bonifici ai dipendenti, cioè anche al sig. ### in quanto avevo accesso al conto del sig. Di fiore ### A A causa del fatto che questo conto era spesso in sofferenza, era quasi la norma non riuscire a pagare lo stipendio in tempo al ### […] ### che, quanto ai pagamenti del ### per i motivi indicati, non ci furono solo ritardi nelle retribuzioni da conferire ma anche mancati pagamenti. Infatti per il ### non riusciva a pagargli né la tredicesima nè le ultime due mensilità. Poi sono andata via e non so. Io stessa non ho percepito il t.f.r.” Pertanto, nella specie, la Corte ritiene che spettino all'appellante le differenze retributive ordinarie, il pagamento dello straordinario per 15 ore settimanali, della tredicesima e quattordicesima mensilità nonché il pagamento del ### Il Collegio ritiene infatti di non dover riconoscere - per le ragioni che seguono - gli altri emolumenti richiesti dal ### In particolare si rammenti che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate (Cass. sez.lav., ordinanza n. 15258/2024); analoghi principi valgono per la domanda relativa a festività o riposi non goduti (v. Cass. n. 5649 del 2004; 4223 del 1992): prove nella specie non offerte. Parimenti non può essere riconosciuta l'indennità sostitutiva di preavviso avendo il lavoratore avanzato una specifica domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con diritto alle relative differenze retributive. 
Tanto precisato, la Corte, quanto alla concreta entità della somma dovuta, ritiene di dover fare riferimento alle risultanze della consulenza tecnica disposta ed espletata in questo grado del giudizio, e condivisa pienamente dal Collegio in quanto redatta con retto criterio. 
Il c.t.u., dott.ssa ### tenendo conto del quesito sottopostogli da questa Corte - secondo cui: “### che il CTU già nominato non ha provveduto al giuramento in forma digitale per la data odierna; ritenuto pertanto necessario nominare altro C.T.U., che si indica nella persona della ###ssa ### la quale calcolerà le differenze retributive dovute all'appellante, applicando parametricamente il ### di categoria per il periodo 25/8/2016- 31/1/2017 e tenendo conto del livello previsto per addetto alla vendita, a titolo di ratei 13", 14", straordinario per 15 ore settimanali e ### Detrarrà quanto dichiarato percepito dal ### lordizzando le somme” - ha così contabilizzato le somme spettanti all'appellante: euro 4.872,08 a titolo di retribuzione; euro 3.691,45 a titolo di straordinario; euro 664,48 a titolo di tredicesima mensilità; euro 664,48 a titolo di quattoridicesima mensilità; euro 760,00 a titolo di ### per un totale di euro 10.652,49. 
Da ciò consegue l'accoglimento del terzo motivo dell'appello incidentale relativo all'individuazione dell'esatto importo del ### erroneamente riconosciuto all'istante da parte del giudice di primo grado per un totale di euro 1.129,30 al posto della predetta somma di euro 760,00, calcotata dal c.t.u. e attribuita al ### dall'odierno giudicante. 
In defintiva, per le argomentazioni sopra riportate, la Corte accoglie in parte l'appello principale e quello incidentale, ed in riforma parziale della sentenza impugnata condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 10.652,49, di cui euro 760,00 per ### oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo ### conto dell'accoglimento parziale della domanda, le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate per metà con condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento del residuo così come liquidato in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte così provvede: • accoglie in parte l'appello principale e quello incidentale ed in riforma parziale della sentenza impugnata condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 10.652,49, di cui euro 760,00 per ### oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo; • compensa per metà le spese del doppio grado e condanna gli appellati al pagamento del residuo liquidato in euro 1,650,00 per il presente grado, oltre ### CPA e spese generali come per legge, con attribuzione all'avvocato dell'appellante, confermando la liquidazione operata in primo grado.   ### 13/06/2024 ### RG n. 1169/2022

causa n. 1169/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Genovese Raffaella, Monaco Marina

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2704/2024 del 18-06-2024

... le richieste della istante. A sostegno dell'appello dell'ordinanza prefata, ### formulava un unico motivo di impugnazione rubricato “violazione dell'art. 91 c.p.c. e ss. - violazione del D.M. n. 147 del 13.08.2022”, eccependo l'erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice aveva provveduto alla liquidazione delle spese prescindendo dal reale valore della domanda (ovvero € 5.782,81), rientrante quindi nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00. Pertanto, chiedeva la rideterminazione delle spese processuali, in base ai parametri minimi, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Con comparsa di risposta depositata telematicamente il ###, la società ### eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. (leggi tutto)...

n. 5640/2023 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di Napoli 7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. #### Presidente dott. ### dott. ### relatore estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 5640/2023 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### APPELLANTE contro ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### APPELLATA CONCLUSIONI: come da note conclusionali e da udienza del 06.06.2024, disposte ex art. 350 bis cpc. 
Con atto di appello notificato in data ###, ### proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. resa dal Tribunale di Napoli Nord in data ###, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna della convenuta ### italiane S.p.a. al pagamento, a titolo di spese processuali, di € 849,00 per compenso, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. 
Nel dettaglio, la cessazione della materia del contendere veniva pronunciata dal Giudice di prime cure in ragione del fatto che, in seguito alla proposizione del ricorso ex art. 702 bis depositato in data ### da ### per ottenere il pagamento della somma di € 5.782,81 pari al valore attuale del buono fruttifero postale Q-N. 002.142 emesso il ### (del valore nominale di lire 1.000.000), ### italiane S.p.a, con comunicazione inviata a mezzo PEC in data ###, e dunque dopo la instaurazione del giudizio, invitava l'attrice alla riscossione del buono postale consentendone l'incasso che era stato invece prima del giudizio indebitamente rifiutato nonostante le richieste della istante. 
A sostegno dell'appello dell'ordinanza prefata, ### formulava un unico motivo di impugnazione rubricato “violazione dell'art. 91 c.p.c. e ss. - violazione del D.M. n. 147 del 13.08.2022”, eccependo l'erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice aveva provveduto alla liquidazione delle spese prescindendo dal reale valore della domanda (ovvero € 5.782,81), rientrante quindi nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00. 
Pertanto, chiedeva la rideterminazione delle spese processuali, in base ai parametri minimi, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. 
Con comparsa di risposta depositata telematicamente il ###, la società ### eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché, nel merito, la sua infondatezza dato che il Tribunale, nel quantificare le spese processuali, avrebbe tenuto conto del fatto che il mancato perfezionamento della proposta transattiva fosse imputabile all'odierna appellante. 
Lette le note scritte depositate entro il termine del 18.04.2024 fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa veniva rinviata, ai fini della decisione, dinanzi al collegio per l'udienza ex art. 350.bis c.p.c. del 06 giugno 2024, con assegnazione alle parti dei termini di venti e dieci giorni prima della celebrazione dell'udienza, per il deposito di note per la precisazione delle conclusioni e per le difese conclusionali. 
Per le ragioni di seguito illustrate, l'appello è fondato e merita di essere accolto. 
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 342 c.p.c.  ### giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del ### nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). 
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata. 
Dalla lettura complessiva dell'atto di appello in esame è possibile desumere quali siano i capi di sentenza censurati e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione. 
Nel merito, è opportuno premettere che la controversia è stata introdotta da ### al fine di ottenere il pagamento, da parte di ### italiane S.p.a., della somma ad essa spettante di € 5.782,81 in quanto titolare del buono fruttifero postale serie Q-N. 002.142 emesso il ###. Prima dell'instaurazione del giudizio, infatti, ### italiane aveva rifiutato il pagamento della suddetta somma, richiesta in via bonaria dall'odierna appellante, eccependo che il buono fruttifero sarebbe stato già pagato e che comunque avrebbe dovuto effettuare verifiche, senza dare riscontro positivo a tali istanze della ### Solamente dopo la proposizione della domanda giudiziale (avvenuta il ###), a mezzo PEC inviata in data ###, ### italiane S.p.a.  comunicava alla ### la possibilità di incassare il buono fruttifero postale a lei intestato, contraddicendo, evidentemente, quanto sostenuto dalla stessa ### italiane in precedenza a giustificazione del rifiuto del pagamento, ovvero che non era possibile procedere al pagamento in quanto il buono fruttifero risultava già incassato. 
E' stata dunque detta condotta illegittimamente omissiva di ### ad aver dato causa al giudizio e proprio tale ingiustificato comportamento assunto da ### italiane ha determinato, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la legittima condanna della stessa alla refusione delle spese processuali nonostante la pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere, avendo sostanzialmente costretto ### ad attivare gli strumenti di tutela giurisdizionale. 
In termini astratti, infatti, l'art. 91 c.p.c. sancisce in tema di spese processuali il principio generale ordinario della soccombenza secondo cui, colui che ha provocato il giudizio e dunque la costituzione di controparte - proponendolo o resistendo inllegittimamente - è onerato di sostenerne i relativi costi (c.d.  principio di causalità). 
Tale principio si atteggia in maniera particolare laddove viene in rilievo una pronuncia di cessazione della materia del contendere in cui, nonostante l'estinzione del giudizio, comunque il Giudice è chiamato a pronunciarsi sulle spese in considerazione del comportamento assunto dalle parti. In materia, infatti, va richiamato il principio espresso dalla S.C. di Cassazione con la sentenza n. 24714 dell'11.08.2022, secondo cui “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale; l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. 
Applicando questi principi al caso di specie, appare evidente da un lato che se ### italiane non avesse rifiutato in prima istanza il pagamento richiesto, o avesse adempiuto entro il termine assegnato dalla ### con formale atto di diffida notificato il ###, non vi sarebbe stata la necessità da parte della ### di proporre una formale domanda giudiziale al fine di ottenere tutela dei propri diritti, e dall'altro lato che, se ### rivedendo la sua iniziale posizione, non avesse poi provveduto in corso di causa ad eseguire il pagamento, essa sarebbe stata comunque condannata a tale adempimento trattandosi di buono postale che, contrariamente a quanto dapprima da lei stessa sostenuto, era evidentemente ancora valido e riscuotibile dall'avente diritto. 
Correttamente, quindi, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Tribunale di Napoli Nord ha condannato ### alla refusione in favore della controparte delle spese di lite da quest'ultima sostenute. 
Ciò premesso, tuttavia, come correttamente eccepito dall'appellante con l'unico motivo di gravame, la liquidazione delle spese è stata effettuata dal primo Giudice in modo erroneo e contra legem, ovvero senza tener conto dell'effettivo valore della controversia pari a quello del buono postale al momento della richiesta di pagamento di € 5.782,81, e conseguentemente dei relativi parametri di legge stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornati con successivo D.M.  147/2022 (scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00). 
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non giustifica una riduzione della misura delle spese liquidate il fatto che l'odierna appellante ha rifiutato la prima proposta conciliativa effettuata da parte del Giudice di prime cure. A tal riguardo, va difatti evidenziato da un lato che detta proposta conciliativa conteneva una indicazione delle spese processuali effettivamente incongrua ed al di sotto dei minimi tabellari rispetto al predetto valore della causa per cui tale rifiuto appare pienamente giustificato, e dall'altro che, a sua volta, ### italiane ha successivamente dichiarato di non aderire ad una seconda proposta conciliativa formulata dal Tribunale - pari ad € 950,00 a carico di ### italiane da corrispondere a titolo di spese di lite - che era stata, invece, questa volta accettata e fatta propria dalla ### nonostante anch'essa si ponesse al di sotto dei limiti di legge. 
Per tali motivi, in accoglimento dell'appello proposto, le spese del primo grado di giudizio vanno rideterminate in € 1.698,50, secondo quanto previsto dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e dei valori minimi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (valori medi diminuiti del 50 % ex art. 4 comma 1 del DM), con esclusione quindi della fase istruttoria non tenutasi. 
Per quanto riguarda, invece, le spese processuali del presente grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico di ### italiane S.p.a. e vanno determinate secondo il DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della domanda proposta dinanzi a questa Corte d'Appello relativa alle sole spese processuali (pari ad € 1.698,50 in base a quanto attribuito dalla Corte e non a quanto domandato, quindi rientrante nello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00), da liquidarsi tra i valori minimi e quelli medi previsti in tabella (valori medi ridotti del 25 % ex art. 4 comma 1 del DM 147/2022) per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, esclusa quindi la fase istruttoria non tenutasi.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli - ### sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### italiane S.p.a., avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in oggetto del Tribunale di Napoli Nord - ### sezione civile n. rep. 6096/2023 pubblicata il ###, così provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna ### italiane S.p.a. al pagamento, in favore di ### della somma di € 1.698,50 a titolo di compensi di avvocato del giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, oltre IVA e ### con attribuzione al difensore avv. ### dichiaratosi antistatario; 2) Conferma per il resto l'ordinanza di primo grado emessa ex art. 702 ter cpc; 3) Condanna, altresì, ### italiane S.p.a. al pagamento, in favore di ### delle spese del grado di appello che liquida in € 1.442,00 per compensi di avvocato ed € 147,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, oltre IVA e ### con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario avv. ### Così deciso in Napoli il #### estensore dott. ### dr.ssa ### D'### 

causa n. 5640/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Saggese Fiorella, D'Ambrosio Aurelia, Mariani Paolo

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Giudice di Pace di Bari, Sentenza n. 908/2024 del 03-06-2024

... con quella principale, le ragioni a sostegno di tale domanda. Ciò detto, in ordine alla prospettata questione, la ### and Car con l'Avv. ### ( sostituito dall'Avv. ### ) con il decreto ingiuntivo n. 3088 / 2019 emesso dal giudice di pace in data ### - Dott. ### - otteneva l'ingiunzione di pagamento per la somma di € 1.244,64 oltre interessi e spese e compensi del procedimento monitorio, a fronte di un saldo fattura per lavori effettuati alla ### sul mezzo di sua proprietà targato ### così come riportati nella fattura n. 459/15 La MFD proponeva opposizione adducendo a sostegno che la somma portata dal decreto ingiuntivo n. 3088 / 2019 non dovuta poiché corrisposto il pagamento di quanto richiesto con l'emissione di n. 2 assegni di € 3.952,68 ciascuno, di talchè l'ulteriore importo (leggi tutto)...

N.RG 9716 / 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Bari Sezione 01 PRIMA SEZIONE Il Giudice di ### di Bari Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9716 / 2019 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2019 TRA Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) E Controparte: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv.  ### (###) e dall'Avv. #### (###) come in atti ### da verbale del 29 marzo 2024 Ragioni di ### e di ### della Decisione
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta priva della parte espositiva dello svolgimento del processo ai sensi dei novellati artt. 132 comma II nr. 4 c.p.c. E 118 Disposizioni di ### c.p.c. ### modificati dalla L. 18.06.2009 nr. 69, immediatamente applicabili, a partire dal 04.07.2009, ai giudizi pendenti in I grado, giusta art. 58 comma ### CONCISA ESPOSIZIONE delle ### di ### e di DIRITTO della DECISIONE Giova premettere che l'opposizione contro il decreto ingiuntivo instaura un autonomo ed ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione. 
Il giudice investito dell'opposizione, ha, pertanto, una cognizione piena del diritto controverso. Poiché, quindi, il giudizio di opposizione non è finalizzato alla valutazione della sola sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice deve decidere in merito al diritto fatto valere con il ricorso, anche se il decreto sia stato illegittimamente pronunziato. 
Quanto all'onere della prova, anche se formalmente l'ingiunto opponente assume la veste di attore in quanto ha promosso il giudizio di opposizione e l'ingiungente opposto quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale la qualità di attore spetta al ricorrente opposto, che ha originariamente richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, e la qualità di convenuto spetta al debitore opponente.
Conseguentemente, l'opposto deve provare le ragioni della propria pretesa creditoria, ivi compreso l'ammontare del credito vantato, e l'opponente deve provare le eccezioni dirette a paralizzare la pretesa della controparte e, qualora sia stata proposta domanda riconvenzionale connessa con quella principale, le ragioni a sostegno di tale domanda. 
Ciò detto, in ordine alla prospettata questione, la ### and Car con l'Avv.  ### ( sostituito dall'Avv. ### ) con il decreto ingiuntivo n. 3088 / 2019 emesso dal giudice di pace in data ### - Dott. ### - otteneva l'ingiunzione di pagamento per la somma di € 1.244,64 oltre interessi e spese e compensi del procedimento monitorio, a fronte di un saldo fattura per lavori effettuati alla ### sul mezzo di sua proprietà targato ### così come riportati nella fattura n. 459/15 La MFD proponeva opposizione adducendo a sostegno che la somma portata dal decreto ingiuntivo n. 3088 / 2019 non dovuta poiché corrisposto il pagamento di quanto richiesto con l'emissione di n. 2 assegni di € 3.952,68 ciascuno, di talchè l'ulteriore importo arbitrariamente imputato al saldo della fattura n. 362 del 04.08.2015. 
Pertanto, essendo stato pagato interamente quanto richiesto con la fattura n. 459 del 20.10.2015, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con la proposta riconvenzionale per l'importo di € 1.854,64 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito della riparazione effettuata dal ### srl. Ed ogni conseguenziale statuizione.
Ritiene questo giudice che quanto detto da parte opponente sia condivisibile alla luce di quanto emerso dalla esibita documentazione. 
E' opportuno rilevare che la Car and Car reclamava il pagamento della fattura prodotta nel giudizio monitorio nei confronti della MFD relativamente ai lavori eseguiti sul mezzo di proprietà di quest'ultima, commissionati nell'anno 2015. La Car and Car emetteva la fattura n. 262 del 30.06.2015 per l'importo di € 7.637,20. 
Al ritiro del veicolo sul quale eseguiti i lavori veniva saldata la richiamata fattura, con l'emissione di due diversi assegni dell'importo di € 3.962,68 ciascuno. ### and Car ( opposta ) emetteva altra fattura con n. 459 di € 6.100,00 per i medesimi lavori, per i quali venivano emessi i due assegni a saldo ( fattura n. 262 del 30.06.2015 ). Dunque le fatture n. 262 e n. 459 risultano riportare i medesimi interventi manutentivi. 
Quindi, la ### opposta, resasi conto dell'errore, emetteva una nota credito in data ### a mezzo della quale stornava la fattura n. 262 del 30.06.2015 di € 7.637,20. 
In data ### emetteva altra fattura la n. 459/15 di € 6.100,00, così chiedendo l'importo a saldo di € 1.244,64. 
Appare evidente che quanto contestato dall'opponente corrispondente alla produzione documentale e dunque, le somme richieste dall'opposta ### non dovute poiché corrisposte interamente con l'emissione dei due assegni di € 3.9952,68 ciascuno ( fattura n. 262 del 30.06.2015 di € 7.637,20 ). 
Le ulteriori somme richieste, non suffragate da alcun riscontro documentale.
La pretesa creditoria, dunque, avanzata dalla Car and Car non suffragata da idonea documentazione, tanto meno da prove atte a sconfessare quanto sostenuto da parte opponente ( la prova orale affatto esaustiva in relazione a quanto supportato dalla documentazione versata agli atti dall'opponente ) Giova sottolineare che la Cassazione nell'interpretare la portata delle disposizioni di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c. ha statuito che la valutazione, in ogni caso, della idoneità della prova al fine del procedimento ingiuntivo, è lasciata discrezionalmente al giudice che emette il decreto salvo, in sede di eventuale giudizio ( di piena cognizione ) susseguito alla opposizione, stabilire la completezza - o meno - della documentazione fornita. 
La prova può desumersi da qualsiasi documento degno di fede, ancorchè non abbia efficacia assoluta circa la esistenza dei fatti asseriti, salvo quanto poi emergerà nel giudizio di opposizione. Insomma è convincimento di questo giudice che le doglianze dell'opponente abbia supportato le ragioni della opposizione. 
Il decreto ingiuntivo n. 3088 / 2019 R.G. n. 6182/2019 va revocato in uno alle spese altresì liquidate. 
Quanto alla domanda riconvenzionale come proposta dall'opponente, la stessa priva di riscontri probatori o quanto meno di sufficienti riscontri probatori di talchè la stessa non merita accoglimento. 
Sul punto l'opponente, lamenta che sul medesimo mezzo ove eseguiti i lavori dalla ### and ### venivano effettuati ulteriori lavori nel mese di luglio 2015 per l'insorgenza di un problema al sistema di refrigerazione. ### odierna opponente, chiedeva per detti motivi, il ristoro dei danni par l'importo di € 1.854,64. 
La Car and Car si rifiutava di onorare quanto richiesto, poiché a suo dire i suddetti lavori non commissionati. 
Ne consegue che quanto richiesto a titolo di riconvenzionale, non sufficientemente provato, conseguendone il rigetto della domanda. 
Segue la condanna alle spese di lite, come da Dm. n. 147 del 13.08.2022 P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ### srl - in persona del suo legale rappresentante p.t. - con l'Avv. ### con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, sulle conclusioni rassegnate alla udienza del 29.03.2024 come risulta dagli atti processuali, così provvede: Accoglie l'opposizione e per gli effetti revoca per intero il decreto ingiuntivo 3088 / 2019 R.G. n. 6182 / 2019 reso dal giudice di pace di ### nella persona del Dott. ### in uno a quanto in esso contenuto e alle spese altresì liquidate. 
Rigetta la domanda riconvenzionale altresì proposta perché non sufficientemente provata. 
Condanna l'opposta Car and ### srl al pagamento delle spese di lite in favore della ### opponente che liquida in € 77,00 per esborsi ed € 633,00 ( valori minimi applicati ai sensi del Dm n. 147 del 13.08.2022 ) per compensi, oltre accessori e oneri fiscali.
Cosi deciso in ### lì 29-5-2024 Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. ###


causa n. 9716/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Siani Giulia Rita

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Tribunale di Vallo della Lucania, Sentenza n. 367/2018 del 22-10-2018

... agli atti del procedimento prove a sostegno della carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori o pregiudizio derivante per la minore da un affidamento congiunto. Pertanto viene disposto l'affidamento della figlia minore ### in regime di affidamento condiviso ad entrambi i coniugi che manterrà domicilio, residenza e dimora presso l' abitazione della madre, in via del tutto precauzionale e cioè nell'ipotesi in cui le parti non riescano a definire con previi accordi di volta in volta il diritto di visita, anche in considerazione dei loro impegni e quelli della figlia, viene disposto che: Il padre potrà tenere con sé la figlia minore, tutte le settimane, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e, a settimane alterne, nei giorni di sabato e di domenica dalle (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA Composto dai signori magistrati dott. ssa ### relatore dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1594/2011 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA ### nato in ### (### il ###, residente ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### ricorrente e ### nata ad ### il ### residente in ####alla via F.  ### n.1, rappresentata e difesa dall'avv. ### resistente nonchè P.M. presso il Tribunale di Vallo della ### interventore ex lege ### separazione giudiziale.  CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 21.6.2018, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. Il PM ha concluso come da nota del 27.6.2018, qui interamente trascritta.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### ha proposto domanda di separazione giudiziale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo: -di aver contratto matrimonio con ### in data ### (trascritto nel registro del Comune di ### dell'anno 2001 al n.19 p.II, serie A); -che da tale unione nasceva una figlia, ### in data ###; - che la relazione tra i coniugi si era deteriorata a causa del comportamento della moglie fonte di continue vessazioni morali e psicologiche ai danni del ricorrente, la quale moglie peraltro in data ### mandava via il marito dalla casa coniugale e dal luogo di lavoro indicato in ricorso, comportamento della moglie che invero secondo il ricorrente aveva reso impossibile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale tra i coniugi con addebito alla moglie, l'affido condiviso della figlia minore, la previsione di un assegno di mantenimento mensile a carico della resistente ed a favore del ricorrente disoccupato nonché la restituzione di oggetti personali (oro e capi di abbigliamento) del ricorrente e dell'autovettura ### 600 tg ### con vittoria di spese e competenze di lite. 
In data ### si costituiva in giudizio ### tramite memoria difensiva e chiedeva pronunziarsi la separazione personale tra coniugi con addebito al marito, disporre l'affidamento esclusivo della figlia, prevedere l'obbligo di ### di corrispondere una somma mensile di euro 1.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia alla moglie per il mantenimento della figlia minore. 
Celebratasi l'udienza presidenziale, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 31.1.2012 depositata in data ### ovvero autorizzazione a vivere separati, assegnazione della casa coniugale (unitamente ai mobili che la arredano e fatta eccezione per gli effetti personali dell'### in godimento a ### a norma dell'art. 155 c.c., affidamento della figlia minore in regime di affidamento condiviso ad entrambi i coniugi che manterrà domicilio, residenza e dimora presso l'abitazione della madre e previsione che: Il padre potrà tenere con sé la figlia minore, a settimane alterne, nei giorni di sabato e di domenica dalle ore 15 alle ore 20 del sabato e dalle ore 10 alle 20 della domenica, senza pernottamento; la figlia trascorrerà quindici giorni con il padre nel periodo estivo tra luglio ed agosto, periodo da definirsi con la madre ma senza pernottamento e precisamente stando con il padre l'intera giornata e poi riaccompagnandola alle ore 21.00 di ognuno dei quindici giorni consecutivi; per le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà con il padre, ad anni alterni, i giorni 24 - 25 e 26 dalle ore 10 del 20 di ogni giorno oppure i giorni 31 dicembre - 1 e 2 gennaio, dalle ore 10 alle ore 20 di giorno, previo accordo che tenga conto anche degli impegni di lavoro dei genitori e a decorrere dal prossimo ### per le vacanze di ### la minore trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno dì ### o del Lunedì in ### fin dalla prossima ### entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare i loro eventuali spostamenti quando hanno con sè la minore; tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia saranno prese concordemente da entrambi i genitori; che ### versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese, alla loro madre, con decorrenza immediata, la somma di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ### che le spese straordinarie necessarie per la minore quali le spese sanitarie non coperte dal S.S.N., le spese per l'acquisto di libri, per gite scolastiche, attività sportive ecc., previamente concordate tra i coniugi e documentate, siano suddivise tra i coniugi nella misura del 50%. 
Rigettata con ordinanza del 2.10.2013 l'istanza di riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico di ### dichiarata inammissibile la richiesta di restituzione della vettura ### in atti indicata, ammesse le prove indicate in atti, espletata l'attività istruttoria con escussione dei testi ###ri #### alle udienze indicate in atti, all'udienza successiva del 9.3.2016 il ### fissava per la precisazione delle conclusioni alla data del 12.10.2016. 
All'udienza successiva del 21.6.2018, a seguito di rinvii per carico di ruolo dell'### i difensori delle parti presenti precisavano le conclusioni e il ### assegnava la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art.  190 c.p.c. 
Deve essere accolta la domanda di separazione personale formulata dalle parti, emergendo dalle difese delle parti e dal loro comportamento personale la rottura della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità di ogni riconciliazione. 
Va, invece, rigettata la domanda di addebito formulata dalle parti. 
In punto di diritto, siffatta pronuncia, come nella generalità delle ipotesi di responsabilità, richiede, anzitutto, l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali. In secondo luogo, occorre l'imputabilità della violazione, non solo oggettiva, per essere fondata su fatti posti in essere dal coniuge o con il suo concorso ovvero su sue condotte omissive, ma anche soggettiva, riferibile alla sua sfera cognitiva e volitiva, con esclusione, perciò, di fatti conseguenti a stati, anche transitori, di incapacità psichica. È necessario, infine, che sussista il nesso di causalità fra la condotta posta dal coniuge in violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza, tenuto conto anche del comportamento complessivo delle parti (Cass. nn. 1744/03, 9472/99, 2648/89) e della gravità del fatto, eventualmente anche alla luce dell'indirizzo dato concordemente alla vita familiare dai coniugi.  ### la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, nella separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., sez. I, 15.7.2010 n. 16614; Cass., sez. I, 28.4.2006 n. 9877).  ### del giudice deve inoltre essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di entrambi i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro. 
Nel caso in esame, non può dirsi emersa la prova rigorosa per la quale possa chiaramente identificarsi nel comportamento di ### o di ### la causa della crisi coniugale, non essendo rilevanti a tal fine le prove acquisite al materiale probatorio in atti. 
Va di conseguenza rigettata la domanda di addebito formulata dalle parti. 
Con riferimento alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, rispetto al momento della pronunzia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, non risultano mutate le condizioni tra le parti né risultano fornite prove in tal senso ad opera delle parti; pertanto, vanno confermate tutte le statuizioni adottate in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti del ordinanza adottati con ordinanza del 31.1.2012 depositata in data ### sopra richiamata, con alcune modifiche in tema di diritto di visita del padre e di pernottamento nel termine di seguito indicato, non emergendo dall'istruttoria svolta elementi che possano ragionevolmente far escludere il pernottamento della figlia minore presso il padre. 
Quanto all'assegnazione della casa coniugale viene confermato quanto previsto in sede di ordinanza presidenziale e dunque assegnata la casa coniugale (unitamente ai mobili che la arredano e fatta eccezione per gli effetti personali dell'### a ### che vivrà con la figlia minore, risultando la convivenza con la madre della figlia minore.  ### condivisa giurisprudenza, del resto, In tema di separazione personale tra coniugi, l'art. 155, comma quarto, cod. civ. consente al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, solo se a lui risultino affidati i figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. [...] (Sez. 1, Sentenza n. 5857 del 22/04/2002), con l'ulteriore precisazione secondo cui Il previgente art. 155 cod.  ed il vigente art. 155 quater cod. civ. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54), facendo riferimento all'"interesse dei figli", subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (### 1, Sentenza n. 21334 del 18/09/2013). 
Con riguardo alla decisione sull'affidamento dei figli minori, il Tribunale ritiene di poter confermare per quanto concerne la figlia minore ### il regime di affido condiviso già disposto in via provvisoria con l'ordinanza sopra citata. 
Ed invero, sul punto, il Tribunale ritiene che non sussistano sufficienti ragioni per disporre un affidamento esclusivo ad uno solo dei due genitori. 
Alla regola dell'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti, in ragione della peculiarità della fattispecie concreta, pregiudizievole per l'interesse del minore. In particolare, “occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento” (Cass. 26587/2009; Cass. 24526/2010). 
Nel caso di specie, è anzitutto pacifico che, in seguito della regolamentazione provvisoria disposta da questo Tribunale con ordinanza sopra citata non sono state acquisite agli atti del procedimento prove a sostegno della carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori o pregiudizio derivante per la minore da un affidamento congiunto. 
Pertanto viene disposto l'affidamento della figlia minore ### in regime di affidamento condiviso ad entrambi i coniugi che manterrà domicilio, residenza e dimora presso l' abitazione della madre, in via del tutto precauzionale e cioè nell'ipotesi in cui le parti non riescano a definire con previi accordi di volta in volta il diritto di visita, anche in considerazione dei loro impegni e quelli della figlia, viene disposto che: Il padre potrà tenere con sé la figlia minore, tutte le settimane, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e, a settimane alterne, nei giorni di sabato e di domenica dalle ore 15 del sabato alle 20 della domenica; la figlia trascorrerà almeno quindici giorni con il padre nel periodo estivo tra luglio ed agosto, periodo da definirsi con la madre; per le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà con il padre, ad anni alterni, i giorni 24 - 25 e 26 dalle ore 17 del 24 alle ore 17 del 26 oppure i giorni 31 dicembre - 1 e 2 gennaio, dalle ore 17 del 31 dicembre alle ore 17 del 2 gennaio, previo accordo che tenga conto anche degli impegni di lavoro dei genitori e delle esigenze scolastiche dei minori e a decorrere dal prossimo ### per le vacanze di ### la figlia minore trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno dì ### o del Lunedì in ### fin dalla prossima ### entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare i loro eventuali spostamenti quando hanno con sè la minore; tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia sarà presa concordemente da entrambi i genitori. 
Quanto al mantenimento in favore della figlia minore, giova precisare come ai sensi dell'art. 337ter c.c., applicabile anche in tema di separazione (v. art. 337bis c.c.), “salvo diversi accorsi liberamente sottoscritti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.  ### è automaticamente adeguato agli indici ### in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”. 
Ciò posto, osserva il Collegio che deve trovare conferma quanto previsto in sede di ordinanza presidenziale e dunque la previsione di obbligo di mantenimento della figlia minore in capo a ### mediante corresponsione della somma di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ### entro il giorno 5 di ogni mese, alla sua madre, con decorrenza immediata; che le spese straordinarie necessarie per la minore quali le spese sanitarie non coperte dal S.S.N., le spese per l'acquisto di libri, per gite scolastiche, attività sportive ecc., previamente concordate tra i coniugi e documentate, siano suddivise tra i coniugi nella misura del 50%. 
Quanto al mantenimento tra coniugi, in assenza di ulteriori elementi nuovi emersi dall'istruttoria espletata in atti, deve parimenti trovare conferma quanto previsto in sede di ordinanza presidenziale e dunque deve essere rigettata la richiesta del ricorrente di prevedere un obbligo di mantenimento per sé a carico di ### risultando che il ricorrente in data ### era stato licenziato per assenza ingiustificata oltre i termini contrattuali, e che dunque lo stesso trovasi in stato di disoccupazione per proprio comportamento colpevole. 
Dichiara inammissibile in tale sede la richiesta di restituzione di oggetti personali (oro e capi di abbigliamento) del ricorrente e dell'autovettura ### 600 tg ### avanzata da ### La natura degli interessi sottesi costituiscono giustificato motivo per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di Vallo della ### in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1594/2011, così provvede: 1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi, ### nato in ### (### il ### e ### nata ad ### il ### uniti dal matrimonio in ### in data ### (trascritto nel registro del Comune di ### dell'anno 2001 al n.19 p.II, serie A); 2. Rigetta la domanda di addebito formulata dalle parti; 3. Assegna la casa coniugale (unitamente ai mobili che la arredano e fatta eccezione per gli effetti personali dell'### a ### che vivrà con la figlia minore; 4. Dispone l'affidamento della figlia minore in regime di affidamento condiviso ad entrambi i coniugi che manterrà domicilio, residenza e dimora presso l'abitazione della madre e, in via del tutto precauzionale e cioè nell'ipotesi in cui le parti non riescano a definire con previi accordi di volta in volta il diritto di visita, viene regolamentato secondo quanto previsto in parte motiva; 5. Pone a carico di ### l'obbligo di mantenimento in favore della figlia minore ### mediante corresponsione della somma di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ### entro il giorno 5 di ogni mese, alla loro madre, con decorrenza immediata; che le spese straordinarie necessarie per la minore quali le spese sanitarie non coperte dal S.S.N., le spese per l'acquisto di libri, per gite scolastiche, attività sportive ecc., previamente concordate tra i coniugi e documentate, siano suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.  6. Rigetta la richiesta del ricorrente di prevedere di un obbligo di mantenimento per sé a carico di ### 7. Dichiara inammissibile in tale sede la richiesta di restituzione di oggetti personali (oro e capi di abbigliamento) del ricorrente e dell'autovettura ### 600 tg ### avanzata da ### 8. Ordina che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396, sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della ### in copia autentica all'### dello Stato Civile del Comune di ### per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.  9. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### della ### 22.10.2018 ### relatore Dott.ssa ### n. 1594/2011

causa n. 1594/2011 R.G. - Giudice/firmatari: Sicilia Francesca

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