testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE di APPELLO di ### riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. ### rel./est. dr. ### dr. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 3537/2022 ###: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1374/2022, deliberata il ### e pubblicata il ### (n. 1374/2022 RG); risarcimento danni; ### - via ### n. 27/29, Melito di Napoli ###, c.f. ###, in persona dell'amministratore p.t., difeso dall'avv. ### (c.f. ###) domicilio digitale: ##### c.f. ###, ### c.f. ###,
CORTE di APPELLO di ### sezione civile difesi dall'avv. ### (c.f. ###) domicilio digitale: ##### c.f. ###, ### c.f. ###, difesa dall'avv. ### (c.f. ###) domicilio digitale: ##### c.f. ###, ### c.f. ###, difesi dall'avv. ### (c.f. ###) domicilio digitale: #### fatti di causa sono riportati, nella sentenza impugnata, nei termini seguenti. “Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori indicati in epigrafe, dopo aver premesso di essere proprietari di un appartamento sito in ### di Napoli, facente parte del condominio ### di ### lamentava che dall'anno 2009 sul cielino e sulla facciata del balcone del proprio appartamento lato prospiciente via ### si evidenziavano grosse macchie di infiltrazioni provenienti dal balcone della sovrastante proprietà dei signori ### e di ### nonché umidità diffusa in tutta l'abitazione.
Tutto ciò premesso, citavano in giudizio il condominio e i proprietari dell'immobile sovrastante.
I convenuti si costituivano e contestavano la fondatezza della domanda.
CORTE di APPELLO di ### sezione civile Nel corso del processo, l'immobile di parte convenuta veniva aggiudicato all'asta a ### la quale, unitamente al marito ### veniva citata per costituirsi nel presente processo.
Entrambi si costituivano e contestavano la tardività della chiamata, e in sede di note conclusionali evidenziavano di aver alienato a terzi il proprio immobile.”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha deciso come segue: “La domanda attrice va accolta.
In via preliarne va chiarito che nessuna tardività è ascrivibile alle modalità di coinvolgimento in giudizio dei terzi la ### e ### Invero, gli stessi sono succeduti ex art. 111 c.p.c nella posizione di convenuti originari, e tanto spiega il loro tempestivo coinvolgimento (del tutto superfluo stante l'automatico subingresso ex art. 111 c.p.c. ).
Ciò posto, la domanda è fondata, facendosi proprie le conclusioni raggiunte dal ctu in quanto logicamente e congruamente motivate.
Invero, in primo luogo sono stati riscontrati vari danni al balcone degli attori: “i sotto balconi presentano vistosi danni da infiltrazioni di acque meteoriche sia all'intradosso delle mensole balconi che alle pareti”(cfr pagg. 34 e 35 della prima relazione del ctu, derivanti da più cause.
In primo luogo, come da relazione integrativa, ### in solido con il coniuge ### va condannata ai lavori indicati nella pag. 27 dell'elaborato depositato il 3 febbraio 2019.
Invero, in parte le infiltrazioni sono determinate dallo scarso stato manutentivo dell'impermeabilizzazione dei balconi delle dette parti.
Il ctu ha ravvisato però un'ulteriore causa delle dette infiltrazioni e cioè il diffuso stato di degrado della facciata esterna del fabbricato, come chiarito nell'ultima relazione integrativa depositata il 3 febbraio 2019.
Per tali motivi il condominio va condannato all'esecuzione dei lavori indicati a pag. 42 della relazione depositata il 30 settembre 2015.
Tutte le opere indicate, sia quelle poste a carico del condominio che dei terzi sono necessari per far cessare le infiltrazioni.
CORTE di APPELLO di ### sezione civile ### il ctu ha riscontrato, altresì, danni interni all'immobile che rendono necessari, una volta eseguiti i lavori per far cessare le infiltrazioni, ulteriori lavorazioni per l'integrale ripristino dello status quo ante, ###esecuzione di tali lavori, o meglio al pagamento del corrispettivo necessario per tali lavori, pari ad euro 6110,00, va condannato il solo condomino essendo evidente che i danni all'interno dell'appartamento sono ascrivibili esclusivamente all'umidità che trasuda dalle pareti, per come indicati dal ctu alle pagg. 12, 13 e 14 dell'elaborato integrativo depositato in data 14 giugno 2016.
Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri vigenti, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Le spese delle ctu vanno definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti. P.Q.M. Il Giudice, dott.ssa ### ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: a) Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna: 1) ### sito in ### di Napoli, via San vito, n. 27 all'esecuzione delle opere indicate a pag. 42 della relazione peritale depositata il 30 settembre 2015; 2) ### sito in ### di Napoli, via ### n. 27 al pagamento della somma di euro 6110,00 in favore degli attori, oltre accessori come indicato in motivazione; 3) ### e ### in solido all'esecuzione delle opere indicate a pag. 27 dell'elaborato peritale depositato il 3 febbraio 2019; b) condanna ### sito in ### di Napoli, via ### n. 27, ### e ### in solido al rimborso in favore di parte attrice delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 per spese ed euro 3500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### c) pone definitivamente le spese di ctu a carico di ### sito in ### di Napoli, via San vito, n. 27, ### e ### in solido.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto appello il ### ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso come segue:
CORTE di APPELLO di ### sezione civile “### l'###ma Corte di Appello di Napoli, adita, in accoglimento delle svolte deduzioni, ed esaminata la prodotta documentazione e gli atti del giudizio di primo grado, in riforma della sentenza n. 1374/2022, così provvedere, ### - accertare e dichiarare, la sussistenza dei gravi e fondati motivi e quindi del fumus boni iuris e del periculum in mora e per l'effetto sospendere, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., per i capi di sentenza relativi al ### di ### l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione forzata della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti, senza cauzione; ### 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 132 e 161 c.p.c. ed ex art. 118 disp. att. c.p.c. della sentenza impugnata per le ragioni espressamente indicate al punto I del presente atto di appello; 2) in via sempre preliminare nel merito, in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ### di ### e per l'effetto estromettere dal presente giudizio il ### di ### 3) sempre nel merito, in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare che la domanda degli attori non risulta provata e per l'effetto rigettarla. 4) ancora nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva per le infiltrazioni dei condomini ###ri ### e ### (poi per successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. dei Sig.ri ### e ### e per l'effetto condannare gli stessi, solido tra loro, all'esecuzione dei lavori indicati a pag. 42 della relazione depositata il 30 settembre 2015 e per il solo balcone oggetto del presente giudizio. 5) in ogni caso, condannare i ###ri ### e ### e/o ###ri ### E ### (poi per successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. i Sig.ri ### E ####, o chi risulterà dovuto, in solido tra loro, in favore del ### di ### al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado e del presente appello, oltre ### CPA e ### al 15%, con distrazione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; ###:
CORTE di APPELLO di ### sezione civile - ### di rinnovazione della ### con eventuale sostituzione del precedente ### per l'accertamento tecnico dei danni, atteso che quella espletata in primo grado risulta contraddittoria, confusionaria e superficiale, per non aver fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti del Giudice di primo grado.”. ### ed ### si sono opposti all'impugnazione ed hanno chiesto: “… voglia l'adita Corte di Appello dichiarare inammissibili e/o improponibili entrambi gli appelli e comunque rigettare gli stessi condannando gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio di secondo grado.
In via meramente subordinata, comunque, e solo nel caso in cui si dovesse ritenerlo necessario, considerato il nuovo trasferimento dell'immobile effettuato dai sigg.ri ### e ### in favore della sig.ra ### disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della nuova acquirente. ### infine, la Corte rigettare la richiesta di sospensiva avanzata dagli appellanti principali non ricorrendo le condizioni di legge per il suo accoglimento.
Fanno all'uopo presente che, non avendo il ### provveduto ad eseguire i lavori, gli appellati continuano a subire danni a causa delle infiltrazioni di acqua. Sussiste, pertanto, un'esigenza opposta rispetto a quella paventata dagli appellanti ed è, quindi, assolutamente necessario, al fine di evitare l'aggravamento del già notevole danno, rigettare la richiesta.
In ogni caso, se il ### eseguisse i lavori disposti dal Tribunale e risarcisse il danno, non vi sarebbe nulla di irreparabile dato che l'esiguità delle somme in gioco, sicuramente alla portata degli appellati, mai giustificherebbe la richiesta di sospensiva.”. ### e ### si sono costituiti ed hanno concluso affinchè: “### la Corte di Appello di Napoli, rigettare l'appello principale in quanto inammissibile o infondato nel merito e rigettare parimenti l'appello incidentale in quanto inammissibile ed infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Oltre spese e competenze di lite con attribuzione.”. ### e ### si sono costituiti, hanno proposto appello incidentale, ed hanno chiesto: “… in accoglimento del presente gravame ed in riforma della impugnata sentenza 1374/2022 resa dal Tribunale di Napoli, ### Dott.ssa ### il
CORTE di APPELLO di ### sezione civile 08.02.2022 e depositata in data ###, chiede che l'adita Corte di Appello voglia così provvedere: A. preliminarmente, per le ragioni e causali di cui al presente atto, di accertare e dichiarare l'inesistenza/invalidità della chiamata in causa del ### e, quindi, di estromettere quest'ultimo dal presente giudizio; B. sempre preliminarmente, per le ragioni e causali di cui al presente atto, di accertare e dichiarare la tardività della chiamata in causa ex art.106 c.p.c. dei signori ### e ### ex art.269 c.p.c. e, per l'effetto, di revocare l'ordinanza del 22.02.2019 e, quindi, di estromettere i comparenti dal presente giudizio; C. sempre preliminarmente e sempre per le ragioni e causali di cui al presente atto, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei signori ### e ### e, quindi, di estromettere i comparenti dal presente giudizio; D. in ogni caso, di condannare le controparti al pagamento delle spese, dei compensi professionali del primo e del presente di grado giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario, nonché al rimborso delle spese forfetarie ex art.15 legge professionale nella misura del 15% oltre iva e cpa; E. per effetto della riforma di cui al precedente punto, accertare e dichiarare il diritto degli appellanti incidentali alla restituzione in loro favore delle corrisposte spese di giudizio del primo grado (pari ad € 3.813/63), sia da parte degli attori ### e ### e/o del loro difensore del primo grado Avv. ### quale antistatario e, quindi, condannare ciascuno di questi ultimi al pagamento in favore dei signori ### e ### dell'importo di € 3.813/63 oltre interessi dal giorno del pagamento al soddisfo;”.
Con ordinanza in data ###, depositata il ###, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avanzata dal ### appellante.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 20.5.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc.
CORTE di APPELLO di ### sezione civile ##### ha lamentato, a sostegno del gravame, che: - il Tribunale si è limitato a statuire che la domanda è fondata facendo proprie le conclusioni del ### ma senza fornire una motivazione ed un percorso logico che consenta di comprendere per quale motivo le varie conclusioni avute nel corso degli anni dal CTU (2015-2016-2017) debbano essere tali da poter ritenere fondata la domanda degli attori, nei confronti del ### di ### - la decisione del Tribunale risulta priva di motivazione, o quantomeno presenta una motivazione solo apparente, per aver operato un semplice rinvio ad alcuni punti delle varie relazioni del CTU e senza spiegare per quale motivo queste sono da condividere, ed inoltre senza fornire il percorso logico ed argomentativo che lo ha condotto a concludere che la domanda doveva essere accolta. - se vengono confrontate le due relazioni del ### quella del 2015 e quella integrativa del 2016, risulta evidente che il giudice di primo grado ha posto a carico dei condomini, ### e ### i costi per il rifacimento del sottobalcone degli attori, compresi i frontalini. Il Giudice, mal interpretando la ### ha condannato il ### ad eseguire dei lavori che il CTU invece aveva quantificato a carico dei soli condomini convenuti. Se si analizzano le singole voci indicate dal ### alla pagina n. 42 della relazione, risulta evidente che si tratta di parti del fabbricato che non sono di proprietà condominiale e che quindi il ### non può intervenire ed eseguire alcun lavoro. I frontalini dei balconi non sono parti comuni e quello del balcone dell'appartamento ### - ### appartiene alla proprietà esclusiva dell'unità immobiliare. - il ### è carente di legittimazione passiva, perché i danni all'immobile ### - ### sono stati provocati da infiltrazioni provenienti esclusivamente dal balcone sovrastante di proprietà di ### e ### - nel caso di mancato accoglimento delle precedenti contestazioni, risulta doveroso ribadire che il ### di ### è costituito da due edifici con tre scale, A, B e C. Le scale A e B fanno parte di un solo corpo di fabbrica,
CORTE di APPELLO di ### sezione civile mentre la scala C è un fabbricato distinto e separato. Gli attori ### ed ### sono proprietari di un appartamento sito alla scala A. I presunti danni si riferiscono alla sola verticale della scala A. Se il ### di ### deve essere condannato ad eseguire dei lavori, tale condanna dovrebbe interessare solo i condomini di scala A. I motivi meritano reiezione. Le risultanze dell'indagine tecnica hanno consentito di accertare che il danno all'unità immobiliare di ### ed ### è stato provocato, in concorso con l'ammaloramento dell'unità sovrastante, anche da parti condominiali dell'edificio, in relazione alle quali il ### si deve ritenere responsabile, quale custode (art. 2051 cod. civ.). Come si legge nella relazione del CTU del 2019, una concausa delle infiltrazioni lamentate dagli attori è stata la ridotta tenuta dell'intonaco della facciata esterna del fabbricato, che sicuramente è da ritenere di proprietà condominiale (art. 1117 cod. civ.). In particolare, il perito del Tribunale ha proceduto ad eseguire un saggio, mediante prelievo di una parte di intonaco. In esito a tale operazione, eseguita dal ### di ### dei ### e della ### dell'### degli ### di Napoli, è risultato che “… il valore dello spessore dell'intonaco di 6,4 mm ha uno spessore non idoneo per proteggere le murature … ”; si legge, ancora, nell'elaborato peritale che “… Lo scarso spessore di 6,4 mm dell'intonaco ha prodotto un eccessivo passaggio d'acqua dall'esterno verso il supporto, che risulta in tal modo scarsamente protetto dall'azione della pioggia con conseguente eccessiva imbibizione.
Tutto ciò ha determinato delle conseguenze all'interno degli appartamenti che hanno contribuito e/o aumentato una neoformazione di condensa interna, quando la temperatura alla quale l'aria diventa satura di vapore, con la presenza di muffe, distacchi delle pitture e di strati di intonaco.
Inoltre il test di bagnabilità ha evidenziato che l'intonaco risulta permeabile all'acqua cioè ha la proprietà di lasciarsi attraversare o penetrare da liquidi e/o da gas …” (v. relazione fol. 23-24). ### degli accertamenti ha indotto il CTU a concludere che “… i risultati ottenuti hanno accertato empiricamente il nesso causale esistente tra i danni subiti dagli attori e la facciata condominiale …” (v. relazione fol. 24).
CORTE di APPELLO di ### sezione civile Le risultanze appena sopra richiamate rendono del tutto infondata la pretesa del ### di sentirsi esonerare dalla responsabilità per i danni sofferti da ### ed ### E' inconferente anche la doglianza, avanzata dall'appellante, con la quale sostiene la proprietà esclusiva del frontino del balcone dell'appartamento sovrastante quello degli attori, atteso che si tratta, invece, di elemento della facciata di proprietà condominiale. ### argomentazione del ### appellante inerente alla limitazione della responsabilità ai soli condomini della verticale della scala A, piuttosto che a tutti i condomini (quindi, anche quelli della scale B e C), non può trovare accoglimento, ove si consideri che gli attori hanno correttamente richiesto il risarcimento all'intero ### in persona dell'amministratore, quale soggetto titolare della legittimazione passiva, tenuto a rispondere del danno provocato dalle cose comuni. La ripartizione interna della somma versata ai danneggiati oppure di quella impiegata per l'eliminazione della causa delle infiltrazioni, poi, potrà essere eseguita secondo i criteri che l'assemblea stessa o l'amministratore riterrà di individuare, ma si tratta di questione che non rileva affatto nei confronti degli attori, ### ed ### i quali hanno legittimamente evocato in causa il ### In ragione delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado va confermata sulle parti colpite dal gravame.
L'#### e ### hanno proposto appello incidentale, con il quale hanno lamentato, in via pregiudiziale, che gli attori, in primo grado, hanno chiesto la chiamata in causa della sola ### ed il Tribunale l'ha autorizzata limitatamente a questa, ma ### ed ### hanno citato in giudizio anche il coniuge, ### senza essere stati autorizzati in tal senso. Il motivo è infondato. ### già di proprietà di ### e ### è stato trasferito, in corso di causa, in data ###, ad ### e ### nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare iscritta
CORTE di APPELLO di ### sezione civile avanti al Tribunale di ### (giudizi riuniti n. 548/2014 RG e n. 549/2014 RG). La vicenda comporta l'applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ., a norma del quale, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il successore può intervenire o essere chiamato nel processo e la sentenza pronunciata contro l'alienante (nella specie, ### e ### spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (nella specie, ### e ###. ### quale coacquirente dell'immobile in corso di causa, è stato legittimamente chiamato in giudizio, ancorchè senza esplicita autorizzazione del giudice, e, comunque, la sua costituzione ha prodotto l'effetto dell'intervento volontario, in conformità alla norma citata. Si tratta, infatti, di soggetto interessato alla controversia e nei confronti del quale è destinata a produrre efficacia la sentenza pronunciata contro i danti causa, ### e ### In altri termini, ### è soggetto pienamente legittimato alla partecipazione al giudizio e, comunque, non può sottrarsi alla piena opponibilità a sé stesso della sentenza pronunciata nei confronti dei suoi danti causa, a norma del richiamato art. 111 comma IV cod. proc. civ., neanche invocando la nullità della sua chiamata in giudizio. Le ragioni esposte inducono questa Corte a disattendere anche la deduzione di tardività della chiamata in causa di essi ### e ### sul rilievo che le infiltrazioni si sarebbero verificate nel 2009, allorquando erano proprietari i danti causa, ### e ### e che non si sarebbe verificata alcuna successione nel diritto controverso, nel senso evocato dall'art. 111 cod. proc. civ. Né viene meno la responsabilità di essi appellanti incidentali, in conseguenza della mera cessione dell'immobile ad ### con atto per notar ### in data ###, rep. 4628, racc. 3587, sulla quale si sarebbe trasferito - secondo essi deducenti - l'obbligo di eseguire i lavori portati dalla condanna del Tribunale.
Va ribadito, ancora una volta, che ### e ### hanno legittimamente preso parte al processo, quali acquirenti e proprietari dell'unità immobiliare al momento della loro citazione in giudizio, e la sentenza è loro opponibile, senza che la successiva vendita possa comportare la
CORTE di APPELLO di ### sezione civile cessazione della titolarità passiva dell'obbligazione di eseguire le opere (indicate a pag. 27 dell'elaborato peritale del 2019). Del resto, proprio il principio sancito dall'art. 111 cod. proc. civ. impone di ritenere che la sentenza è opponibile anche alla successiva avente causa, ### ancorchè rimasta estranea alla lite.
Gli appellanti incidentali non possono sottrarsi al comando giudiziale neanche invocando il venir meno, dopo la vendita eseguita con l'atto notar ### del 5.4.2019, del rapporto di custodia con la cosa, a termini dell'art. 2051 cod. Sul punto, va rimarcato che la loro responsabilità trova fondamento nel potere di fatto che ne hanno avuto dal momento del loro acquisto, avvenuto in data ###, nella procedura espropriativa, fino alla vendita eseguita il ###, senza che abbiano ritenuto, in tale spazio di tempo, come sarebbe stato loro dovere, di intervenire nel loro appartamento per eseguire gli interventi necessari ad eliminare le infiltrazioni in danno della sottostante abitazione di ### ed ### Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata merita conferma anche nelle parti attinte dall'impugnazione incidentale di ### e #### Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico del #### e ### in solido, per effetto della rinnovata soccombenza, in favore di ### ed ### mentre restano compensate tra ### e ### e le altre parti, ravvisandosi “gravi ed eccezionali ragioni” (art. 92 comma II cod. proc. civ., nella lettura fornita da Corte Cost. n. 77/2018) nella loro qualità di proprietari dell'immobile al momento dell'inizio della condotta dannosa.
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, deve trovare applicazione la tabella 12 - giudizi innanzi alla Corte di Appello - scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
CORTE di APPELLO di ### sezione civile A questa pronuncia di rigetto dei gravami, consegue l'obbligo del ### e di ### e ### di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e per l'appello incidentale (art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012). P.Q.M. La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1374/2022, deliberata il ### e pubblicata il ### (n. 1374/2022 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'appello principale proposto dal ### in ### di Napoli, via ### n. 27/29; 2) rigetta l'appello incidentale proposto da ### e ### 3) condanna il ### in ### di Napoli, via ### n. 27/29, in persona dell'amministratore p.t., nonché ### e ### in solido, al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida, in favore di ### ed ### in € 3.400,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%; 4) compensa le spese tra ### e ### e le altre parti; 5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR 115/2002, a carico del ### ed a carico di ### e ### per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma I bis d.p.r. 115/2002, nella misura da loro rispettivamente dovuta per l'appello principale e per l'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in data 28 ottobre 2025. ### (firma apposta in modalità digitale)
causa n. 3537/2022 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe