REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di L'### riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati ### Dott. ### rel.
Dott. #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 207/2023 R.G., promossa da ### , corrente in L'### via ### nn. 9 e 11 (C.F.: ###) in persona dell'### e legale rappresentante p.t. Per. Ind. ### rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. ### contro ### (C.F.: ###) nato a L'### il ### ed ivi residente ###, rappresentato e difeso come in atti, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### per la riforma della sentenza n. 615/2022 resa dal Tribunale di L'### pubblicata in data 21 settembre 2022 Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 13 febbraio 2024 come disposto con decreto del ### della ### civile con cui, preso atto della entrata in vigore dal 01.01.2023, dell'art. 127 ter nelle formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, si è disposta la trattazione del procedimento con tale modalità e la - 2 - Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica con ordinanza in data 13 febbraio 2024 FATTO E DIRITTO 1).Con atto di citazione il ### sito in L'### via ### n. 9/11, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 13/2015 con cui il Tribunale di L'### ingiungeva il pagamento della somma di € 90.076,68 per competenze professionali in favore dell'#### relative all'incarico di riscostruzione-ristrutturazione del fabbricato, oltre interessi legali come da domanda , spese liquidate in € 1.700,00 per onorari, € 406,50 per esborsi, spese forfettarie, IVA e CAP e successive occorrende. 1.###sponeva che l'assemblea condominiale del 04.08.2009 aveva nominato l'#### quale tecnico responsabile per tutti gli atti tecnici finalizzati alla ricostruzione -ristrutturazione del fabbricato rimasto gravemente danneggiato dal sisma del 2009.
Eccepiva l'inesigibilità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto non essendo sufficiente ( per procedere al pagamento) la concessione del contributo pubblico, dovendosi attendere che esso entri nella disponibilità del beneficiario ( con il deposito sul c/c dedicato ai costi della ricostruzione) e , riguardo le c.d. spese tecniche ( tra le quali rientrano le competenze del progettista) , la normativa di riferimento richiede che il D.L. rediga il primo S.A.L. e il Comune di L'### autorizzi il relativo pagamento: condizioni non realizzatesi nel caso di specie; inoltre, precisava che al condominio era interdetta la possibilità di anticipare il pagamento e che non vi era stata, in precedenza, la formale richiesta di pagamento per l'attività svolta e, quindi, l'impossibilità di conoscere l'esatto importo dovuto in quanto nell'atto della concessione del ### riconosciuto al condominio non è possibile individuare le competenze maturate dal professionista opposto essendo esse ricomprese , senza alcuna distinzione, nella c.d. spese tecniche; riteneva, infine, non dovuto l'importo di € 735,06 per “diritti di revisione” liquidati dal Consiglio dell'Ordine degli ### ma non riconosciuto dal Comune di L'### 1.2 Si costituiva in giudizio l'#### chiedendo concedersi preliminarmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; nel merito, il rigetto dell'opposizione e la condanna del condominio al pagamento della somma ingiunta o di quella ritenuta di giustizia, evidenziando in particolare di aver svolto per il committente una duplice attività di riparazione e miglioramento sismico del fabbricato e di ricostruzione ex novo dello stesso ovvero c.d. - 3 - sostituzione edilizia e che le somme richieste nel decreto ingiuntivo opposto riguardavano il secondo progetto . 1.3 Con ordinanza del 02.07.2015 il G.I. rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concedendo alle parti i termini ex art 183 c.p.c..; con la 1^ memoria ex art 183 il condominio spiegava l'attività professionale svolta dall'opposto e rilevava che il secondo progetto di ricostruzione ammesso a contributo era stato redatto da un altro professionista ( dopo la revoca dell'incarico all'#### decisa dai condomini all'assemblea del 25.09.13 a seguito delle numerose contestazioni mosse all'opera da questi svolta per difformità al progetto approvato) aggiungendo che l'inadempimento del progettista era conclamato dalla ### del 23/10/2013, prot.n. 80295, con cui il ### privata del Comune dell'### non accoglieva la domanda di rilascio del permesso a costruire atteso che il ### di ricostruzione redatto dall'#### necessitava, per quel tipo di interventi previsti, dell'unanimità dell'### dei ### e comportava lo spostamento di alberi non indicati in progetto.
All'udienza dell'08.02.2016 il Giudice rigettava le richieste di prova orale e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 09.07.18 il G.I. tratteneva la causa a decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 c.pc.
Rimessa la causa in istruttoria veniva disposta CTU in ordine alla natura delle varianti apportate dall'#### rispetto al progetto approvato dall'assemblea condominiale e determinazione del compenso.
All'udienza del 28.09.2020 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche 2). La sentenza di primo grado: Il Tribunale di L'### con la sentenza n. 615/2022 nell'accogliere parzialmente l'opposizione revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 13/2013 e condannava il ### a pagare in favore dell'#### la somma di € 67.641,70 , onere previdenziale del 4%, IVA 22% ed interessi legali , oltre alla rifusione del 50% delle spese di lite liquidate in € 1067 50 per compenso, 50% delle spese di CU, rimb. forf 15% ,IVA e CPA di legge per la fase monitoria ed in € 6.715 per compenso, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA di legge, per la fase di opposizione; poneva le spese di CTU a carico di parte opponente. 2.1 ### , all'esito del giudizio e sulla base dell'istruttoria svolta, riteneva pacifico che l'#### avesse ricevuto l'incarico dal ### per il compimento di tutte le attività relative al recupero del fabbricato danneggiato dal sisma del 2009, nonché - 4 - l'avvenuta redazione da parte dello stesso del progetto di riparazione e, in seguito ( considerato il superamento del limite di convenienza economica e della delibera all'unanimità di procedere alla sostituzione edilizia , come da verbali di assemblea del 25.05.11, 29.10.12, ) il progetto di ricostruzione dell'immobile, approvato dall'assemblea condominiale il ###.
Sul punto rilevava che dai verbali assembleari del 29.10.12. e del 09.01.13 non risultava che il condominio avesse prescritto all'opposto di realizzare, con il progetto, un aumento delle superfici al fine di rientrare nel premio di cubatura di cui al ### della ### inoltre nell'assemblea del 09.01.13 il condominio aveva approvato il progetto predisposto dal tecnico avendo saputo dell'impossibilità di ricostruire l'edificio a causa della carenza strutturali del vecchio fabbricato, essendo stato illustrato in quella sede da parte del progettista, che l'immobile sarebbe stato spostato di tre metri per consentire un miglior accesso ai garages che sarebbero stati collocati sul lato nord.
Evidenziava che dal verbale dell'assemblea del 11.09.13 risultava che il tecnico aveva sconsigliato l'aumento delle superfici e che i condomini, seguendo tale scelta, non prescrivevano nulla al riguardo, approvando il progetto predisposto dall'#### Pertanto, secondo il Tribunale di ### il mancato aumento di superfici e lo spostamento di tre metri del fabbricato non costituivano inadempimento essendo irrilevante che il progetto non sia stato approvato all'unanimità trovando applicazione le diposizioni speciali di cui all'art. 2 dell'OPCM 3790/2009 derogative degli artt. 1120,1121 e 1136 co. 5 c.c. con la conseguenza che potendo approvarsi a maggioranza la demolizione e ricostruzione dell'edificio, ugualmente legittima doveva ritenersi la scelta a maggioranza di spostarne la collocazione di tre metri. ### considerava la mancata rappresentazione sui progetti, lamentata dall'opponente, degli alberi presenti nella proprietà condominiale costituire un minimo discostamento dal regolamento comunale, irrilevante e facile da correggere, ritendo inoltre non provato il fatto che l'apposizione di ponteggi durante la ricostruzione ne avrebbe determinato l'abbattimento.
Il Tribunale di Prime Cure riteneva le difformità tra il progetto presentato all'assemblea e quello presentato in Comune, effettivamente riscontrate dal CTU ( riguardanti il quarto piano , la forma della falde di copertura , i balconi), integranti inadempimento non grave, in quanto non incidenti sulla prestazione affidata in via principale al progettista e costituita dalla redazione e presentazione del progetto ai fini della concessione del contributo pubblico; per cui non privando il condominio committente dell'utilità rappresentata dal progetto di ricostruzione approvato dall'assemblea, non poteva escludersi il diritto del progettista al compenso per l'opera utilmente svolta sino alla revoca dell'incarico. - 5 - In conformità con la giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza impugnata, il Tribunale di L'### riconosceva l'obbligo per il condominio di remunerare il professionista per il progetto redatto e approvato dall'assemblea, non sussistendo i lamentati inadempimenti gravi ed essendo ininfluente che il condominio, dopo la revoca dell'incarico all'#### si sia avvalso dell'opera di altro professionista dal momento che tale scelta non era dipesa dall'inidoneità del progetto redatto dall'opposto. ### quantificava il compenso per l'#### sulla base della CTU (che aveva tenuto conto del ### di ### stipulato tra il ### di protezione Civile e gli ### professionali d'### in data ### e successivo aggiornamento), in € 67.641,70 oltre oneri previdenziali al 4%, IVA 22% ed interessi legali dalla domanda come richiesto in sede monitoria ### la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50%, considerato il divario tra quanto richiesto e il dovuto e la mancanza di documentata richiesta di pagamento antecedente al procedimento monitorio, mentre le spese di CTU venivano poste definitivamente a carico del condominio opponente. 3)Appello: avverso la sentenza n. 615/2022 del Tribunale di L'### proponeva appello il ###chiedendone la riforma per i seguenti motivi: 3.1. Carenza e/o difetto assoluto di motivazione per errata valutazione e contrasto con le prove ed emergenze istruttorie e conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. relativamente agli inadempimenti, errori, ed omissioni dell'attività professionale svolta dall'#### (violazione art. 4.3 Regolamento edilizio comunale e art. 7 Norme tecniche di attuazione) Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il ### valutato solo alcuni errori ed inadempimenti del professionista incaricato, tralasciando di considerarne altri quali: la mancata rappresentazione sui progetti degli alberi presenti nella proprietà condominiale che ha reso la domanda di permesso di costruire incompleta e non corrispondente a quanto previsto all'art. 4.3 del Regolamento edilizio comunale e all'art. 7 NTA; la difformità tra il progetto approvato dall'assemblea condominiale e quello presentato al Comune, rilevato dal CTU ( e relative per lo più al piano quarto, la forma della falda di copertura, i balconi) e ritenute dal ### tali da non inficiare per il committente l'utilità del progetto del nuovo edificio ( con conseguente diritto al compenso del progettista). Sul punto l'appellante oltre che ad evidenziare che il Comune di L'### in data ### prot. 80295 aveva rigettato il progetto, denunciava la presenza di numerosi vizi e difformità urbanistiche riscontrati dal ### istruttore del Comune di L'### (esame pratica edilizia prot. n. 2244 - 6 - del 14.01.13) evidenziando in particolare che l'indicazione di una maggiore ### ( riferita alle n. 8 mansarde) rispetto a quella realmente esistente aveva comportato un aumento del contributo statale non dovuto a cui l'assemblea del 02.10.13 aveva posto rimedio diffidando l'#### a correggere il dato errato.
L'### evidenziava vizi e difformità che rendevano l'operato della controparte priva di utilità e che aveva causato la revoca dell'incarico, ritenendo non dovuto il compenso richiesto, ulteriore rispetto a quello già percepito. 3.2 Carenza, difetto e incongruità di motivazione per errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie relativamente ai presupposti necessari all'approvazione del progetto di ricostruzione dell'immobile (violazione art. 2 OPCM n. 3790/2009; violazione art. 934 c.c.; violazione art. 4 Decreto n. 43/2011 Commissario Delegato per la ###. ### l'appellante la sentenza di primo grado va censurata in quanto il Tribunale ha erroneamente applicato la normativa sulle maggioranze necessarie per l'approvazione in sede di assemblea dovendosi , in realtà, applicare le norme sul condominio in tema di deliberazione assembleari quando, dopo la demolizione, la ricostruzione del nuovo edificio sia conforme a quello preesistente; quando la ricostruzione invece è difforme si applicano, a seguito dell'applicazione dell'istituto giuridico dell'accessione, le regole generali dettate dal codice civile in materia di comunione del suolo. Nel caso di specie il nuovo edificio progettato dall'#### presentava notevoli difformità rispetto allo stato ante sisma e quindi necessitava dell'unanimità dell'approvazione di tutti i proprietari. 3.3 Difetto di motivazione sulle specifiche osservazioni critiche mosse dal CTP Con questo motivo è censurata la sentenza impugnata per non aver compiuto il Tribunale alcuna indagine sul valore della ### non prendendo in considerazione i rilievi presentati dal consulente di parte e limitandosi a far proprie le risultanze della relazione della consulenza tecnica d'ufficio. 3.4 Vizio di motivazione e difetto di applicazione della normativa emergenziale sulla determinazione dell'importo del compenso in relazione al ### d'intesa ### di ### civile e ### professionali d'### Contesta la vidimazione da parte dell'ordine professionale degli ### della ### parcella relativa alla sostituzione edilizia, effettuata senza previa verifica dell'esistenza dei documenti giustificativi della richiesta ossia una lettera di incarico o uno schema di convenzione fra tecnico incaricato e committente, non rinvenibile in atti.
Censura la sentenza di ### che nel liquidare il compenso all'#### non ha considerato che l'attività dell'#### ha riguardato la prima fase dell'opera di - 7 - ricostruzione dell'immobile e per la quale ha ricevuto il relativo compenso, mentre la seconda fase, relativa al progetto di “sostituzione edilizia” non approvato dal Comune per le difformità riscontrate ( e rilevate anche dal CTU anche se non valutate correttamente) è risultata inservibile tant'è che il ### ha dovuto far ricorso ad altri professionisti; pertanto l'unica causa del mancato pagamento delle ulteriori somme richieste dall'appellato è data dalla condotta di quest'ultimo su cui incombeva un'obbligazione di risultato ossia di redigere un progetto conforme alle regole tecniche, alla normativa urbanistica di riferimento e alle esigenze del committente. 3.4 Si costituiva in appello l'#### per contestare e chiedere il rigetto del gravame; evidenziando di aver correttamente svolto, come risultante agli atti di causa, su incarico dell'assemblea condominiale, l' attività di redazione del progetto di riparazione e miglioramento sismico dell'immobile ### ai fini della richiesta del contributo statale e, successivamente, a causa del superamento del limite di convenienza economica, un secondo progetto di cd. sostituzione edilizia dell'immobile ovvero di demolizione e ricostruzione ex novo dello stesso, per il quale era stato domandato il pagamento delle proprie spettanze. 4). Motivi della decisione. 4.1 I primi due motivi di appello consentono una trattazione congiunta e devono ritenersi privi di fondamento.
Preliminarmente, la Corte rileva non sussistere ragioni per discostarsi dalla conclusioni della CTU svolta in primo grado, recepite dal Tribunale, che risulta puntuale ed esaustiva rispetto ai quesiti posti dal ### eseguita mediante l'accurato esame della documentazione in atti offerta dalle parti, con la ricostruzione puntuale dei rapporti fra le stesse e dei fatti di causa, mediante sopralluoghi, rilievi fotografici, acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, con applicazione della normativa di riferimento e di criteri metodologici di settore non contrastati dalle osservazioni dei tecnici di parte, a cui il CTU ha puntualmente risposto facendone argomento di analisi specifica nell'ambito della relazione, che viene pertanto condivisa da questa Corte.
Deve altresì premettersi come risulti sia incontestato, oltre che emergente dal verbale assembleare del 26 maggio 2011, che il ### appellante avesse dato incarico all'#### sia di redigere il progetto di riparazione e miglioramento sismico del fabbricato condominiale, indicandone l'importo, sia il progetto di ricostruzione e sostituzione dell'edificio, con indicazione del relativo importo. - 8 - Va evidenziato poi come il ### all'assemblea del 26.05.11 aveva deliberato di chiedere al Comune di L'### la sostituzione edilizia (demolizione edificio e ricostruzione ex novo) per superamento della convenienza economica (in base al disposto dell'### 3790/2009 in riferimento alla quale era stata presentata in prima battuta la pratica di riparazione con miglioramento sismico ) e nella successiva assemblea del 31.07.12 all'unanimità aveva deciso che il nuovo edificio avrebbe dovuto avere l'identica sagoma di quello da abbattere cosi come, dopo la concessione del contributo massimo ammissibile ( comunicato dal Comune in data ###), i condomini (assemblea del 29.10.12) sempre all'unanimità deliberarono che il nuovo fabbricato avesse lo stesso numero di appartamenti.
Nella successiva assemblea del 09.1.13, il nuovo progetto illustrato, che prevedeva uno spostamento dell'allocazione del fabbricato di tre metri verso sud oltre ad altre modifiche, veniva approvato dalla maggioranza dei condomini ma ciò, osserva la Corte, non costituisce alcuna violazione di legge in quanto nel caso di specie, trattandosi di pratica per l'ammissione al contributo statale post sisma disciplinata dall'### 3790/2009 , trova applicazione l'art. 2 dello stesso ove in deroga agli artt. 1120,1121 e 1136 co.5 c.c. in caso di interventi di riparazione con miglioramento sismico di un immobile composto da più unità immobiliari, viene ritenuta sufficiente la maggioranza dei condomini.
Deve al riguardo sottolinearsi che l'intervento di ricostruzione ex novo dell'immobile è sicuramente attuativo di miglioramento sismico del precedente irrimediabilmente danneggiato dal sisma, essendo quindi sufficiente al fine dell'approvazione assembleare di un tale intervento la maggioranza dei voti dei condomini.
Né può sostenersi, in tema di maggioranze delle votazioni delle delibere condominiali , la nullità del verbale ( rilevabile d'ufficio come sostenuto dall'appellante) avendo la Suprema Corte (### n. 4806/2005) chiarito , nel distinguere fra delibere nulle e annullabili ( e quindi impugnabili entro 30 giorni) che queste ultime riguardano quelle “ con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quella affetta da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in ### quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto”.
Va evidenziato che il progetto di ricostruzione ex novo redatto dall'#### (pratica urbanistica n, 2444 presentata il ### superava il vaglio dell'ufficio tecnico ricevendo parere favorevole dell'### del Comune di L'### in data ###. - 9 - Quanto alla nota del Comune del 23.10.2013 la stessa non appare contenere alcun rigetto della pratica, bensì una richiesta di chiarimenti per la presenza di difformità in ordine alla delibera dell'assemblea ( non assunta all'unanimità) e non essendo stati riportati, negli elaborati grafici, gli alberi presenti nell'area condominiale sul ### Al riguardo la Corte osserva che il riferimento all'unanimità dell'assemblea non appare corretta dal momento che nel caso di specie trova applicazione ,come sopra evidenziato, l'art. 2 ### 3790/2009 che deroga alle maggioranze previste dal codice civile; il riferimento dell'appellante al differente parere espresso in data ### dal Consiglio giuridico del ### straordinario per la ricostruzione non appare rilevante sia perché espresso in relazione a una normativa speciale diversa(D.L. 189/16) e quindi non applicabile per analogia , ma anche perché riferita alla diversa ipotesi di ricostruzione ex novo volontaria e non, come nel caso di specie, necessitata dal superamento della convenienza economica della riparazione dell'edificio con miglioramento sismico.
Riguardo le piante non riportate nel progetto il ### investito espressamente della questione, oltre a rilevarne la posizione non a norma essendo poste ad una distanza inferiore ai tre metri imposti dalla legge (e quindi in ogni caso da rimuovere per motivi di sicurezza) ha ritenuto la questione superata in quanto negli elaborati presenti in atti (tavola ###) la posizione degli alberi appare correttamente riportata (pag. 22 CTU); inoltre la presenza sugli elaborati progettuali non riveste carattere essenziale ai fini della definizione della pratica edilizia urbanistica, aggiungendosi che l'area verde non sarebbe stata investita da alcuna modifica in base agli elaborati architettonici.
Le ulteriori difformità denunciate dall'appellante , oggetto di disamina del ### fra le quali anche quella mossa con comunicazione del 01.07.13 (prot, 47478) dal Comune di L'### riguardo lo spostamento dell'edificio di tre metri in direzione sud (dovendosi acquisire il parere del settore ### del Comune, stante la localizzazione dell'edificio in area P.E.E.P.), sono secondo il CTU tutte superabili per cui “il progetto realizzato dai progettisti aveva comunque la sua valenza, tanto che non aveva, da tale punto di vista, avuto osservazioni nel merito nel documento del 23/10/2013 del Comune dell'### Sicuramente occorrevano alcuni documenti aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la pratica presso l'ufficio ### del Comune dell'### In ogni caso, stante la decisione assunta a maggioranza dal ### ed in base al combinato disposto dell'O.P.C.M. 3790/2009 e dell'art. 1120 del ### civile, il progetto risultava correttamente presentabile in quanto derivante da una valutazione di sostituzione edilizia per superamento del limite di convenienza economica del progetto di riparazione con miglioramento sismico” (pag. 27 CTU). - 10 - Nella relazione del CTU (pagg. 29 e seg.) ,osserva la Corte, sono state esaminate ed oggetto di analisi le osservazioni mosse dai CTP a cui l'ausiliario ha puntualmente risposto ritenendo le problematiche sollevate facilmente risolvibili (indicandone anche le modalità di risoluzione ) trattandosi di “modifiche “tecniche”, riportanti alcuni elementi congruenti con lo stato di fatto e con gli stati assentiti o assentibili, per cui non sarebbe stato necessario ottenere una ulteriore autorizzazione da parte del condominio, in quanto le correzioni richieste dal Comune dell'### dovevano ricondurre gli elaborati ai termini urbanistici previsti senza modificare la sostanza del progetto architettonico” (pagg. 36-37 CTU).
Nelle conclusioni (pag. 44 relazione peritale) il CTU rimarca come facilmente superabile “la problematica della posizione dell'edificio, con semplici modifiche progettuali, semplicemente riallineando la planimetria dell'edificio all'edificio esistente, senza modificare la progettazione ed i volumi del fabbricato, ed utilizzando quindi gli elaborati progettuali architettonici, impiantistici e strutturali già realizzati e presentati”.
Dall'esame degli atti di causa e dalle risultanze della ### appare evidente come le difformità progettuali lamentate dall'appellante non sono tali da rendere inservibile il secondo progetto sulla ricostruzione dell'immobile redatto dall'ingegner ### cosicchè le stesse non si ritiene possano costituire inadempimenti gravi di parte appellata.
Pertanto sussiste il diritto per il progettista a ricevere il compenso per l'attività svolta, in quanto la revoca dell'incarico e successivo affidamento ad altro tecnico da parte dell'assemblea condominiale non è stata la conseguenza di inadempimenti tali da impedire l'approvazione del secondo progetto da parte del Comune di L'### ma di una scelta del condominio che, sebbene legittima essendo venuto meno il rapporto di fiducia, non esime l'appellante dall'obbligo del pagamento dell'attività svolta, sino al momento della revoca, da parte dell'appellato. 4.2 Riguardo le doglianze sul mancato esame da parte del ### del valore della CTU e delle osservazioni del ### osserva la Corte che secondo la giurisprudenza di legittimità “rappresenta ormai un principio consolidato (Cass Cass. nn. 13845/07, 7392/94, 16368/14, 19475/05) quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. n. 5229/2011; Cass. 19475/2005).
In ogni caso, come già evidenziato in precedenza, l'elaborato peritale risulta puntuale ed esaustivo per cui non sussistono ragioni per disattenderne le conclusioni, anche nella parte in - 11 - cui sono state analizzate e contraddette le specifiche osservazioni dei CTP con accertamenti e spiegazioni approfondite condivise da questa Corte.
Infine giova ricordare che la CTP ha la valenza di semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio “con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” ( Cass. n. 9483/2021). 4.3 Nessuna censura può essere rivolta alla liquidazione dei compensi dovuti all'#### cosi come calcolata dal CTU (pag. 45 relazione peritale) che ha correttamente fatto riferimento al ### di ### all'uopo stipulato tra il ### di ### e gli ### in data ### nella versione aggiornata del 06.11.13, operando le riduzioni gli incrementi indicati e pervenendo così alla somma di € 67.641,20 quale compenso da corrispondere all'appellato per l'attività relativa alla c.d. sostituzione edilizia e non sussistendo alcun dubbio, risultando per tabulas e pacificamente riconosciuto dalle parti, il conferimento dell'incarico professionale all'appellato da parte del ### 4.4 In conclusione, ritenuta assorbita ogni altra questione e, per quanto sopra esposto, del tutto irrilevanti i richiesti approfondimenti istruttori, l'appello proposto va rigettato.
Quanto alle spese di giudizio d'appello, le stesse seguono la soccombenza secondo la liquidazione indicata in dispositivo fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da € 52.001,01 ad € 260.000).
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato. P.Q.M. definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### in persona dell'### e legale rappresentante p.t. contro la sentenza n. 615/2022 emessa dal Tribunale di L'### pubblicata in data 21 settembre 2022, nei confronti di #### così provvede : 1) Rigetta l'appello; - 12 - 2) Condanna l'appellante a rimborsare le spese di giudizio in favore dell'appellato liquidate in € 9.991,00 per competenze, oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CAP come per legge; 3) Dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 6 giugno 2024 su relazione della ##### est. ###
causa n. 207/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Del Bono Barbara