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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30124/2023 del 30-10-2023

... Tribunale di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ric. 2022 n. 9092 sez. ### - ud. 17/10/2023 Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9092/2022 R.G. proposto da: ###, elettivamente domiciliat ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### - intimato - avverso la senten za del Tribunale di SALERNO n. 3316/2021 depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal ###. ####. 2022 n. 9092 sez. ### - ud. 17/10/2023 1. ### di ### proponeva appello avverso la sentenza del locale giudice di pace con la quale era stata accolta l'opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.  2. Il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile l'appello per tardività. In partic olare, evidenziava l'applicabilità del rito del lavoro, di conseguenza l'im pugnazio ne andava proposta con ricorso. 
Nella specie d'appello proposto dal Comune doveva ritenersi tardivo in quanto proposto oltre il termine cosiddetto lungo di 6 mesi. Risultava infatti documentalmente provato che la sentenza era stata pubblicata il 10 agosto 2017 e in assenza di notificazione della stessa, il termin e di 6 mesi decorre va dal g iorno de lla pubblicazione. Pertanto, l'appellante avrebbe dovuto proporr e l'impugnazione entro e non oltre il 28 febbraio 2018 m entre la notificazione dell'atto di citaz ione era avvenuta il 1° marzo e il deposito lo stesso giorno.  3. ### di ### ha prop osto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.  4. ### è rimasto intimato.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 155, comma 2, e 327 c.p.c. e articolo 1 legge numero 142 del 1969. 
La censura si appunta sulla declaratoria di tardività dell'appello proposto dal Comune ricorrente senza conside rare il periodo di sospensione feriale di cui all'articolo 1 della legge numero 142 del 1969. ### il ricorrente, il termine inizia a decorrere al termine ### 2022 n. 9092 sez. ### - ud. 17/10/2023 del periodo di sospensione vale a dire il 1 ° settembre e di conseguenza il termine per la notifica dell'appello ex articolo 327 c.p.c. scadeva il 1° marzo e non il 28 febbraio.  1.1 Il motivo di ricorso è fondato. 
Ai sensi dell'art. 1 della I. n. 742 del 1969 «Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Il disposto normativo citato, dunque, prevede che, in tutti i casi come quello in esame in cui il deposito della sentenza sia avvenuto durante il periodo di sospensione, il decorso del termine per impugnare ex art. 327, comma 1, c.p.c. è differito alla fine di detto periodo. 
Il problema del decorso del termine processuale, il cui inizio si verifichi in periodo di sospensione, è già stato affrontato in numerose occasioni anche dalle ### di questa Corte (sent.  4 luglio 1983 n. 4814, Sez. U. Sent. n. 3668 del 1995, ### U. Sent.  n. 21197 del 2009) le quali, hanno nel tempo sempre confermato l'interpretazione secondo la quale quando un termine decorre da un atto verificatosi nel periodo di sospensione feriale ex legge 7 ottobre 1969 n. 742, il successivo giorno (il primo successivo alla cessazione dell a sospensione, allora 1 6 settembre, oggi 1° settembre in forza dell'art. 1 d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014) rientra nel computo. 
Deve ribadirsi pertanto che: «In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine ### 2022 n. 9092 sez. ### - ud. 17/10/2023 ha inizio durante il periodo di sospensione, esso è differito alla fine di det to periodo, va inte sa nel senso che il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale va computato nel novero dei giorni concessi dal termine, di cui tale giorno non costituisce l'inizio del decorso ma la semplice prosecuzione, a nulla rilevando che si tratti di giorno festivo (### 1, Sent. n. 7112 del 2017, ### 5, Sent.  n. 19874 del 2012). 
Infine, deve osservarsi che il computo de l termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c. è operato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c p.c. e 2963, comma 4 c.c., non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi n el periodo, il termine scade allo spirare de lla mezz anotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (### 3, Sent. n.17313 del 2015). 
Ne consegue, come si è già detto, che nel caso in esame il deposito della sentenza era avvenu to il 10 agosto del 2017, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. decorreva dal 1° settembre 2017 sicché la notifica e il deposito effettuati il 1° marzo del 2018 devono ritenersi tempestivi. 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ric. 2022 n. 9092 sez. ### - ud. 17/10/2023 Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Varrone Luca

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 3857/2021 del 15-02-2021

... condotto allo scioglimento del consiglio. 7. — Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo. ### riuniti i ricorsi, li rigetta, condannando i ricorrenti al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in complessivi C 6.200,00, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in ### il 2 dicembre 2020. (leggi tutto)...

testo integrale

sul ricorso 25404/2019 proposto da: Cutri' ### domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - e sul ricorso successivo: Peda' ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE ### di ###, del 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal cons. #### 1. — ### e ### ricorrono con distinti atti rispettivamente per due mezzi e per un mezzo, nei confronti del Ministero dell'interno, contro il decreto del 15 luglio 2019 con cui la Corte d'appello di ###, provvedendo in riforma del decreto reso tra le parti dal Tribunale di Palmi, ha dichiarato l'incandidabilità del ### e del ### alle prime elezioni, destinate a svolgersi in ### regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali successive al d.p.r. di nomina della ### straordinaria per la gestione del comune di ### del 15 maggio 2017, regolando le spese di lite del doppio grado in applicazione del principio della soccombenza.  2. — Autorizzata l'acquisizione della relazione della ### d'indagine del 19 aprile 2017 presso il Comune di ### la Corte territoriale, recependo gli argomenti svolti dal Ministero nell'atto di reclamo, ha tra l'altro osservato che da detta relazione emergeva: -) che ### suocero del ### era considerato storico imprenditore di riferimento della cosca ### nel settore degli appalti di lavori pubblici edilizio-urbanistici, mentre ### fratello del predetto, era ritenuto partecipe di rango della stessa cosca; egualmente ### figlio di ### e cognato del ### era divenuto egli pure punto di riferimento della cosca, curando in particolare l'attività volta al sistematico condizionamento delle gare d'appalto; ### figlio di ### e cugino del già menzionato ### poi, era abile coadiutore degli zii e del cugino nella gestione ulteriore del gruppo con inframmettenza dei pubblici appalti; -) che le liste riunite dell'allora candidato sindaco ### avevano ottenuto alle elezioni del 14 giugno 2015 il 57,16 dei suffragi e ben 11 dei candidati nelle dette liste risultavano portatori di biografie personali e familiari caratterizzate da collegamenti con la cosca #### risultavano frequentazioni e rapporti solidi e certi tra il sindaco, il vicesindaco, un assessore, cinque consiglieri di maggioranza ed elementi a vario rango appartenenti o fiancheggiatori della cosca, tra i quali in particolare il primo degli eletti tra i consiglieri di maggioranza, che aveva avuto un ruolo particolarmente attivo nell'appoggio elettorale alle liste che sostenevano lo stesso ### -) che in seguito all'elezione del giugno 2015, la compagine di maggioranza e di governo si era caratterizzata per un armonico intreccio con i soggetti già in precedenza impegnati come amministratori con il sindaco ### in numero di otto, e quelli aventi rapporti familiari con precedenti amministratori, in numero di quattro, oltre ai cosiddetti «volti nuovi», in numero di quattro, sicché ben 12 tra consiglieri amministratori, su un totale di 21 dell'amministrazione neoeletta potevano considerarsi a pesante rischio di condizionamento; -) che non era contestabile che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, un periodo di oltre 16 mesi, quale quello intercorso dall'insediamento degli eletti, fosse oggettivamente ampio e più che sufficiente a consentire plurime e ben progettate iniziative di indirizzo politico, ove volute, di contrasto all'illegalità mafiosa, sia sul piano della comunicazione di immagine, sia soprattutto della revisione e la rivisitazione delle prassi e dei regolamenti interni di funzionamento della pubblica amministrazione di riferimento, oltre che per la vigilanza e controllo sul suo quotidiano svolgimento, iniziative delle quali non risultava anche soltanto un fumus d'evidenza, come in un certo senso poteva desumersi anche dalla difesa del ### -) non era esatta l'affermazione secondo cui, in via generale ed astratta, l'organo politico non potesse incidere sull'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere, sia mediante il loro rigoroso controllo di regolarità sostanziale e formale ed esattezza degli adempimenti in corso dell'espletamento, sia attraverso le opportune o necessarie iniziative tutorie per l'interesse pubblico, dalla sospensione al recesso e all'unilaterale contestazione, anche in sede giudiziale; -) a fronte degli argomenti sollevati dall'amministrazione reclamante, nulla in senso contrario le avversarie difese avevano offerto; -) che il collegamento indiretto contemplato dal comma 110 dell'articolo 143 del testo unico enti locali poteva essere integrato anche da un ruolo meramente passivo, quale la stessa decisione di candidarsi, necessariamente subordinata, dato l'ambiente, al gradimento e al fattivo appoggio dell'organizzazione criminale.  3. — ### resiste con distinti controricorsi.  4. — Sono state depositate dai ricorrenti distinte memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso il medesimo decreto.  2. — Il ricorso ### contiene due motivi.  2.1. — Il primo mezzo è rubricato: «### e/o falsa applicazione degli articoli 111 Costituzione nonché 116, 135 e 737 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». 
Si sostiene che la Corte d'appello avrebbe assolto il proprio obbligo motivazionale in maniera soltanto apparente, lasciandolo dunque sostanzialmente inadempiuto, tanto più che emergerebbe il mancato esame di fatti decisivi, ed altresì una valutazione soltanto parziale del materiale processuale disponibile. 
In particolare sarebbe apparente la motivazione riferita ai rapporti di affinità del ### con esponenti del gruppo ### giacché essa si risolverebbe nell'affermazione di una presunzione, secondo cui l'affinità implica necessariamente condivisione di interessi; allo stesso modo sarebbe apodittica l'affermazione concernente il pagamento di fatture relative agli appalti in precedenza aggiudicati; sarebbe tautologica la motivazione relativa alla collocazione dell'ingegner ### Per altro verso esso ### avrebbe allegato e dimostrato l'attuazione di attività amministrative volte ad infrangere la situazione precedente.  2.2. — Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 143, 110 comma, del decreto legislativo numero 267 del 2000. 
Si sostiene, in breve, che la Corte d'appello avrebbe formato il proprio convincimento di sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'il° comma della citata disposizione utilizzando «il modulo disciplinare di cui al comma 1 del medesimo articolo e, quindi, ravvisando la sussistenza di quegli elementi fattuali che danno luogo allo scioglimento del consiglio comunale per il potenziale, o attuale, condizionamento mafioso, ma che non sono bastevoli al fine di formulare un giudizio individualizzate di responsabilità dello scioglimento in capo a singoli amministratori».  3. — ### articolato mezzo del ricorso ### denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 143, 110 comma del decreto legislativo numero 267 del 2000, in relazione all'articolo 107, comma 1, dello stesso decreto legislativo e dall'articolo 2697 Si sostiene che l'unico addebito rivolto nei riguardi del ### consisterebbe nel non essersi attivato, nel periodo in cui rivestiva la carica di assessore ai lavori pubblici, per ripristinare la legalità violata dall'aggiudicazione di appalti, avvenuta nel periodo precedente all'espletamento dell'incarico, in favore di imprese collegate alla criminalità organizzata. Si replica che il protrarsi degli effetti prodottisi per effetto della situazione pregressa, antecedente alla tornata elettorale nella quale egli era stato eletto, a cagione dei rapporti tra l'amministrazione e le «consorterie criminali», non varrebbe a palesare la sussistenza di una individuale responsabilità in capo ad uno specifico amministratore: per l'applicazione dell'il.° comma dell'articolo 143 del testo unico enti locali, difatti, occorrerebbe la configurabilità di una personale individuata responsabilità nella realizzazione delle condotte tali da determinare lo scioglimento previsto dal primo comma della stessa disposizione. La disposizione, cioè, richiederebbe «la paternità di atti e/o fatti specificamente connessi all'infiltrazione da parte delle consorterie criminali; atti e/o fatti che non possono essere ravvisate nella generica mancanza di iniziativa al fine di impedire l'infiltrazione medesima, posto che, altrimenti, e si apparirebbero espressivi di una sorta di responsabilità oggettiva degli amministratori, comuni a tutti coloro che sono stati in carica nel momento del riscontro della situazione di illegittimità». 
Inoltre, la Corte territoriale aveva errato a trarre argomento, per i fini dell'addebito della sanzione di incandidabilità, dal rilievo che esso ### non aveva offerto prove di segno contrario, giacché l'applicazione della norma in discorso «non sfugge al criterio generale di regolazione dell'onus probandi, fissato dall'articolo 2697 c.c., giusta il quale, in assenza di dimostrazione della condotta che abbia dato causa allo scioglimento, la proposta di incandidabilità va rigettata». 
Ed ancora, le omissioni addebitati dalla Corte territoriale travalicavano ampiamente i doveri dell'assessore comunale, avuto riguardo alla previsione dell'articolo 107 del testo unico enti locali, il quale stabilisce che spettano agli organi di governo i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri.  4. — ### ha formulato in entrambi i controricorsi eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione deducendo l'inidoneità al giudicato del provvedimento impugnato, preso nel quadro di applicazione degli articoli 737 e seguenti c.p.c., richiamati dall'articolo 143, 110 comma, del testo unico enti locali, trattandosi di provvedimento sempre revocabili ai sensi dell'articolo 742 c.p.c..  ### è evidentemente infondata, dal momento che il decreto reso dalla Corte d'appello, in sede di reclamo avverso quello del Tribunale, si colloca all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed incide indubbiamente su un diritto, quello di elettorato passivo, con efficacia di giudicato, tant'è che questa Corte si è già numerose volte pronunciata su ricorsi concernenti appunto l'irrogazione della sanzione di incandidabilità (da ult. Cass. 3 luglio 2020, n. 16562).  5. Il ricorso ### va respinto.  5.1. — Il primo mezzo del ricorso ### è in parte infondato ed in parte inammissibile.  ### concerne l'assunto del ricorrente secondo cui la decisione impugnata sarebbe assistita da una motivazione meramente apparente. 
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel procedimento camerale di cui all'articolo 143, 110 comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Tribunale, chiamato a valutare, ai fini della dichiarazione di incandidabilità, la sussistenza della responsabilità degli amministratori in ordine alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, può senz'altro formare il proprio convincimento sulla base degli elementi già contenuti nella proposta di scioglimento del ### dell'interno e nella relazione del prefetto, pur potendo prendere in esame risultanze probatorie ulteriori acquisite, nel contraddittorio tra le parti, nel corso del procedimento (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2015, n. 1747). 
Nel caso in esame, come si è poc'anzi rammentato, la Corte d'appello, avvalendosi della menzionata documentazione, dopo aver sottolineato gli intrecci ed i collegamenti familiari intercorsi tra il ### ed i menzionati ambienti di criminalità organizzata, ha recepito gli assunti svolti nei suoi riguardi dal reclamante Ministero secondo cui egli aveva nel complesso operato in continuità con le amministrazioni precedenti, già destinatarie di provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, essendo emerso che avevano avuto luogo fino alla fine del 2016 affidamenti di appalti in numero di 14 su 22 a favore di soggetti gravitanti nel gruppo ### erano state liquidate fatture sebbene prive di regolarità contabile ed effettuati pagamenti privi di autorizzazione; non si era provveduto a neutralizzare l'ingegner ### descritto come «testa di ponte delle cosche per l'acquisizione degli appalti», che anzi era stato spostato dal settore «Ambiente» a quello delicatissimo e nevralgico dei «### pubblici». 
Ciò detto, è di tutta evidenza che la Corte territoriale non abbia semplicemente desunto la responsabilità del ### ai sensi dell'articolo 143 del testo unico enti locali, dalle sue relazioni di affinità, così operando un'indebita inferenza presuntiva, ma abbia invece inquadrato entro l'ambito dei legami che lo ha astringevano ad ambienti legati alle cosche concreti comportamenti posti in essere nell'arco temporale in cui aveva esercitato il ruolo di sindaco. 
Ed al riguardo occorre anzi aggiungere che la decisione della Corte di ### è in linea con il principio, che qui si enuncia, secondo cui, in ambienti caratterizzati da alto tasso di infiltrazione della cosa pubblica da parte della criminalità organizzata, il giudizio di responsabilità, cui consegue la misura dell'incandidabilità degli amministratori, per le condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali, ai sensi del comma 110 dell'articolo 143, in relazione al comma 10 dello stesso articolo, del decreto legislativo numero 267 del 2000, ben può fondarsi sull'elemento gravemente indiziario, in mancanza di chiare prove di segno contrario, del vincolo derivante da relazioni di parentela, come di affinità, dell'amministratore con una famiglia che esercita attività economico-imprenditoriale con metodo malavitoso, in tal modo collocandosi in posizione di conflitto di interessi con altre imprese potenzialmente concorrenti sul mercato. 
Nel nostro caso vi è stato lo scioglimento del consiglio; sono state individuate specifiche condotte addebitabili al ricorrente, tali da aver contribuito a determinare lo scioglimento; il ricorrente, autore di dette condotte, ha legami di affinità con esponenti gravitanti nell'area della criminalità organizzata; e tanto basta all'applicazione della misura dell'incandidabilità. 
Quanto infine alla assunto secondo cui la Corte d'appello avrebbe tralasciato di considerare fatti controversi e decisivi, il motivo è palesemente inammissibile, giacché, lungi dall'attingere a circostanze di per sé decisive, non considerate dal giudice di merito, pone in discussione il governo del materiale probatorio effettuato dalla Corte territoriale, governo che si sottrae al sindacato di legittimità, tanto più che, nel caso di specie, le circostanze addotte a difesa sono state nel decreto impugnato considerate, come emblematicamente è avvenuto per la vicenda ### che il ### ha invocato a propria difesa (avrebbe rimosso la funzionaria dall'incarico al quale era precedentemente addetta), e che invece la Corte territoriale ha inteso quale elemento a carico (il trasferimento era stato effettuato ad incarico ancor più sensibile e tale da facilitare interventi favorevoli alle cosche).  5.2. — Il secondo motivo del ricorso ### è infondato. 
In esso si sostiene in buona sostanza che la Corte territoriale avrebbe fatto scaturire la sanzione di incandidabilità, a mo' di automatismo, dal provvedimento ministeriale di scioglimento del consiglio. 
Il che, se così fosse, certamente vizierebbe il provvedimento, avendo questa Corte giàa avuto già modo di ripetere che, adottato il provvedimento di scioglimento dell'amministrazione comunale, la dichiarazione d'incandidabilità degli amministratori non ne costituisce conseguenza automatica, ma ha carattere autonomo, essendo fondata su presupposti diversi, e segnatamente sull'accertamento della colpa degli amministratori per la cattiva gestione della cosa pubblica (Cass. 22 aprile 2020, n. 8030). E cioè, il provvedimento di scioglimento richiede, ai sensi del primo comma dell'articolo 143 citato, che emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare le conseguenze normativamente previste. Il successivo 110 comma della medesima disposizione prevede la sanzione dell'incandidabilità degli «amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento». Occorre cioè che i concreti, univoci e rilevanti elementi siano addebitabili all'amministratore fatto segno alla sanzione di incandidabilità. 
Ma, nel caso in esame, si è già visto che la Corte d'appello, lungi dal traslare automaticamente in capo al ### il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, ha debitamente vagliato la sua posizione, ritenendo che egli si fosse reso responsabile di condotte tali da favorire la permanenza di infiltrazioni di criminalità organizzata pur antecedenti alla sua elezione.  6. — Il ricorso ### è anch'esso in parte infondato ed in parte inammissibile. 
Non c'è dubbio, e lo si è già visto, che per l'irrogazione della sanzione di incandidabilità occorre la configurabilità di una personale individuata responsabilità nella realizzazione delle condotte tali da determinare lo scioglimento previsto dal primo comma del citato articolo 143. Perchè scatti l'incandidabilità alle elezioni, rileva la responsabilità dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo causa di scioglimento del consiglio comunale, e quindi è sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2015, n. 1747). 
Orbene, non v'è dubbio che, come questa Corte ha già chiarito, la responsabilità degli amministratori possa discendere da condotte non soltanto commissive, ma anche omissive, ove dette condotte abbiano dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare o ne siano state una concausa (Cass. 31 gennaio 2019, n. 3024). 
In continuità con detto orientamento occorre ora affermare il principio secondo cui il dar corso a cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio, può realizzarsi anche unicamente omettendo di assumere, sia pure soltanto per colpa, quelle determinazioni utili a rimediare alla situazione di cattiva gestione, quantunque ereditata da precedenti conciliature. Detto principio si giustifica per l'ovvia considerazione che le infiltrazioni mafiose contro le quali la norma si indirizza, ove tuttora in atto, hanno da essere debellate indipendentemente dal momento in cui si siano generate, e cioè, sia se esse siano state secondate dal consiglio in essere, sia se siano insorte nel corso di una conciliatura precedente e non siano state estirpate nell'ambito di quella successiva. 
Ergo, lo scioglimento ben può essere disposto a causa di infiltrazioni precedentemente insorte, ove l'attuale consiglio, in presenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, non abbia provveduto a reciderle: e, dunque, non v'è dubbio che «amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento» non siano soltanto coloro i quali hanno favorito con condotte commissive i fenomeni di infiltrazione mafiosa che la norma intende contrastare, ma possono essere anche coloro i quali, a causa di condotte omissive, beninteso sempre in presenza dei detti collegamenti ovvero forme di condizionamento, non abbiano adottato le misure idonee a bonificare l'ambiente. 
Nel caso in esame, dunque, non ricorre il vizio di violazione di legge per avere la Corte d'appello ritenuto che il ### nel quadro della complessiva situazione di osmosi constatata tra amministrazione e criminalità organizzata, dovesse essere ritenuto responsabile dello scioglimento del consiglio, e perciò passibile di incandidabilità, per essere egli rimasto, come recita il provvedimento impugnato, nel riassumere il punto di vista del ministero, in una situazione, in buona sostanza, di «colpevole inerzia assoluta». Quanto alla violazione dell'articolo 2697 c.c., il motivo sarebbe fondato, se davvero la Corte territoriale avesse addossato al ### l'onere della prova dell'insussistenza di responsabilità dello scioglimento del consiglio: ma, al di là del non felice inciso, secondo cui «nulla le avversarie difese hanno offerto in contrario avviso o rilievo», il decreto impugnato ha semplicemente inteso dire che, offerti dal Ministero, sulla base della relazione, elementi sufficienti a ritenere la responsabilità del ### gli elementi offerti da quest'ultimo non valessero a neutralizzare quelli di segno contrario. Il che vai quanto dire che la Corte d'appello ha addebitato al ### di non aver soddisfatto l'onere probatorio previsto dal secondo comma dell'articolo 2697 c.c., ossia l'onere probatorio che sul medesimo effettivamente gravava, a fronte, ovviamente, della prova, da parte dell'attore, del fatto costitutivo, nei termini di cui si è già detto. 
Fin qui il ricorso ### è infondato. 
Esso è viceversa inammissibile laddove invoca l'articolo 107 del testo unico enti locali, giacché omette di misurarsi con la ratio decidendi di cui si è precedentemente dato conto, secondo la quale «è inesatta l'affermazione secondo cui, in via generale ed astratta, l'organo politico non potesse incidere sull'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere, sia mediante il loro rigoroso controllo di regolarità sostanziale e formale ed esattezza degli adempimenti in corso dell'espletamento, sia attraverso le opportune o necessarie iniziative tutorie per l'interesse pubblico, dalla sospensione al recesso e all'unilaterale contestazione, anche in sede giudiziale». 
E cioè, il ricorrente si è limitato a riproporre la tesi già precedentemente svolta, senza spiegare per quale ragione sarebbe errata, in diritto, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui, pur nel riparto di competenze stabilito dal citato articolo 107, l'amministratore, avvalendosi dei suoi poteri, avrebbe potuto intervenire per porre fine alla situazione di infiltrazione che aveva condotto allo scioglimento del consiglio.  7. — Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo.  ### riuniti i ricorsi, li rigetta, condannando i ricorrenti al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in complessivi C 6.200,00, oltre alle spese prenotate a debito. 
Così deciso in ### il 2 dicembre 2020. 

Giudice/firmatari: Genovese Francesco Antonio, Di Marzio Mauro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23728/2025 del 22-08-2025

... l'una come ulteriore aggravamento della condanna alle spese, l'altra con funzione pret tamente sanz ionato ria a favore della collettività, entrambe espressive di maggior rilievo dato dalla novella codicistica alla finalità deterrente rispetto al compimento di atti processuali me ramente d efatigatori, valorizzando la funzione deflattiva della proposta definitoria per disincentivare, in presenz a di orientamenti consolidati e d in mancanza di innovative argomentazioni , inut ili lungaggini processuali. La ricorrente va dunque condannata a pagare, ai sensi del l'art. 96, terzo e quarto comma c.p.c., una somma equitativamente determinata in €2.500,00 in favore della resistente (pari alla metà della principale condanna alle spese), ed un'eguale somma in favore della ### delle ### 8.2 - Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali 13 per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 17355-2024 proposto da: ####, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre sentata e d ifesa dagli avvocati #### - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la senten za n. 10/2024 della CORTE ### di TORINO, depositata il ### R.G.N. 503/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal ###. #### commercialisti ###.G.N.17355/2024 Cron. 
Rep. 
Ud.10/04/2025 CC ### 1.La Corte d'appell o di ### ha confermato la sentenz a di primo grado di accoglimento del ricorso proposto da ### volto ad accertare la illegittimità delle trattenute operate sul proprio trattamento pensionistico dalla ### di ### e ### tenza a favore dei ### ti (### a t itolo di contributo di solidarietà , reiterate per plurimi quinque nni consecutivi ai sensi dell'art. 22 del Regolamento della ### professionale, conseguendo la condanna alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, nei limiti della prescrizione decennale, oltre interessi legali.  2.- ### propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, cui la parte privata resiste con controricorso.  3.- A seguito di formulazione da parte del consigliere delegato di una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio argomentata sul consolidato orientamento espresso da questa Corte, la ricorrente presenta istanza di decisione ai sensi del secondo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. riportandosi a quanto eccepito in sede di ricorso per cassazione.  4. La causa è stata trattata e decisa all'adunanza camerale del 10 aprile 2025.  ### 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione, dell'art. 3 comma 12 L.335/95 come mod. da art. 1 comma 763 L.296/06, ed autenticamente interpretato dall'art. 1 co.488 L.147/13, per avere la sentenza impugnata ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sull a pensione, afferman do di fatto un 3 inesistente principio di permanente intangibilità del trattamento pensionistico, presente e futuro, senza considerare la legittimità del contributo incidente sulle quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e fatti salvi gli atti deliberativi adottati in periodo antecedente al 2 007 ancorché contenenti modifiche sfavorevoli per i beneficiari di rapporti di durata, a salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine e seguendo criteri di gradualità e fini di equità intergenerazionale. Il ricorrente invoca in subo rdine una questione di legittim ità costituziona le, per contrarietà agli artt. 3 e 38 Cost ., dell'art. 3 comma 12 L.335/1995, ove interpretato nel senso della intangibilità, anche per motivi di solidarietà, del trattam ento d i pensione, in considerazione del fatto che il sistema pensionistico della ### privato del sostegn o economico dello Stato, incontrerebbe, nell'esercizio della sua autonomia, dei limiti ident ici a que lli previsti dal sistema pubblico, in violazione del principio sancito dall'art. 3 Cost. (che vieta parità di trattamento per situazioni diverse). 
Con il secondo motivo di ricorso deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione dell'art. 2948 n.4 c.c. nella parte in cui la sent enza ha erroneamente respin to l'eccezione di prescrizione quinquennale sostenendone la durata decennale su due argomentazioni non convincenti, ossia l'inapp licabilità dell'art. 2948 c.c. per la natura non negoziale dei trattamenti pensionistici (laddove la norma si riferisce anche a crediti aventi fonte legale) e per la non necessità di individuare nella liquidità ed esigibi lità del credito il presupposto ap plicativo della prescrizione breve. 4 2. Nel controricorso, la parte privata eccepisce infondatezza per contrarietà con princip i giurisprud enziali espressi in sede d i legittimità.  3. Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, alla luce de l consolidato orien tamento d i questa Corte pronunciatasi su tutte le questioni sollevate dal ricorrente, ed al quale si intende dare piena continuità.  3.1 - Occorre in primo luogo precisare che l'impugnata sentenza non ha affermato un principio di intangibilità del trattamento pensionistico, bensì ha censurato l'illegittimità del contributo di solidarietà imposto dalla ### in forza della disposi zione dell'art. 22 del Regolamento dell'ente previdenziale privato e sue successive proroghe del 2008-2013-2017, richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale che, tenuto conto anche della modifica dell'art. 3 co. 12 della ### 335/1995 ad opera della legge 296/2006, ha superato il numerus clausus dei provvedimenti modificativi del trattamento pensionistico ed ha attenuato il principio del pro rata. Invero, già nell'imminenza della entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co.488 della L. 147/2013 le ### (sent.  17742/15), investite della questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal ### dei delegati della ### e ### avevano affermato l'operatività attenuata del principio del pro rata a seguito della modifica all'art. 3 co.12 L.335/95 ad opera dell'art. 1 co.763 della L.296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l'irrilevanza di que st'ultima p er i pensionati che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema della n on 5 applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a disposizione del creditore che deve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, non bastando la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare. Resta fermo, poi, per entrambi i casi -professionisti in pensione prima o dopo il 2007-, il principio della riserva di legge nell'adozione di atti e provvedimenti emanati dall'organo deliberativo d ell'ente previdenziale p rivatizzato i quali, sebbene non sian o più vincolati dal tipo ad ottabile secon do la previgent e disciplina dell'art. 3 co. 12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono comunque derogare a norme primarie.  3.2 - A ciò si aggiunga che aderente alla vicenda in esame è il caso esaminato nella sentenza Cass. del 10/12/2018 n.### quasi integralmente richiamata nella impugnata sentenza, sulla illegittimità del contributo di solidarietà adottato dalla ### sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità di gestione, mediante atti o provvedimenti che, lungi dall'in cidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, imp ongano una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, ritenendo che siano atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un pre lievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Ivi è stato affrontato il tema della privatizzazione degli enti professionali di previdenza ed assisten za, l'autonomia gestionale delle casse e la non incompatibilità del potere regolament are con il siste ma delle fonti, precisando che il D.Lgs. 5 09/94 non ha attribui to agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di 6 regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88 per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a disposizioni collocate a livello primario; è stato anche affrontato il tema dell'equ ilibrio di bilancio delle gest ioni previdenziali in un termine non inferiore a quindic i anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili (originariamente limitati -c.d. numerus claususalla variazione di aliqu ote contribu tive e riparametrazione dei coefficienti di rendimen to) do po le modifiche introdotte dalla ### 296/2006 con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti e risulta incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati, come quello dell'art. 22 del ### che «introduca -a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico”- la previ sione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già qua ntificati ed attribuiti», ossia ne «esula qualsiasi provvedimento che -lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3 comma 12, L.n.335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanzi ario rispett o a i limiti di stabilità imposti dalla leggeimponga una trattenuta su detto trattamento già det erminato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura»; la medesima pronuncia ha anche affrontato il tem a dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 1 co. 488 della L. 147/2013 nel senso della legittimità degli atti adottati prima della entrata in vigore della L.296/2006 a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine «mentre sicuramente 7 tale finalità non rappresenta un connotato dl contributo straordinario di solidarietà , proprio pe rché di carattere provvisorio e limitato nel tempo», ed infine anche il tema della non incidenza della sentenza di Corte Costituzionale n.173/2016 «sulle conclusioni qu i assunte» tratt andosi comunque di un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.  3.3- Non si pon e, dun que, un problema di in tangibilità del trattamento pensionistico collegato alla anzianità contributiva del professionist a iscritto, bensì una questione diversa, afferente alla adottabilità o meno, da p arte delle Casse previdenziali privatizzate, di un contributo imp osto pe r fonte non legale bensì regolamentare, ove consentito nei limiti di una riserva relativa di legge prevista dall'art. 23 Cost. Orbene, anche per questi aspetti vi sono precedenti pronunce di questa Corte: sulla mancata copertura della previsione di legge, che «rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa», si veda chiaramente quanto argomentato in Cass. ord. 12122/2023; sulla estrane ità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e di conseguenza anche al principio del necessario rispetto del pro rata, si veda pure Cass. sent. n.603/2019; sulla carenza di base legale ad impedire la legittimità del contributo di solidarietà introdotto per norma regolam entare e sul limit e alla autonomia ne goziale rappresentata dalla riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost.  in base all'affermazione che «l'autonomia non è legibus soluta» si veda anche Cass. ord. n.9914/2023; e sul significato dello jus superveniens di cui all'art. 1 co.763 della L.296/2006 che non sta ad in dicare che atti o provvediment i riduttivi de lle prestazioni già erogate siano legittimi «sol perché già adottati» ma che sia garantita la «perdurante efficacia anche alla luce 8 delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge», si veda Cass. ord. 19711/2017.  3.4 - Ulteriori considerazioni sollevate dal ricorrente in tema di proporzionalità e sostenibilità del cont ributo in percentuali graduate con gli scaglion i di quota di pe nsione lorda annua calcolata con il me tod o retribut ivo, non possono prescindere anch'esse d all'inderogabile riserva di legge di matrice costituzionale e dalla finalit à di equ ilibrio di bilancio a lungo termine che, per disposizioni normative succedutesi nel tempo, deve essere assicurata per un termine lungo ampliato dai 15 anni previsti ex art. 3 comma 12 L.335/95, ai 30 anni previsti dall'art. 1 comma 736 della L.296/06, fino ai 50 anni previsti dall'art. 24 D.L. 20 1/2011; m a il contributo app licato dalla ### è stato p rorogato per due -tre periodi quinquennali consecutivi e si configura come una prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico.  4. Una rifle ssione u lteriore viene richiesta su una possib ile questione di legittimit à costituzionale n el senso indicato in ricorso: premesso che, per quanto innanzi argomentato, non si verte in tema d i intang ibilità o meno del trattament o pensionistico, quale ipotesi cond izionante della prospettata questione di costituzionalità, non si ravvisa alcuna disparità di trattamento rispetto al trattamento pensionistico a carico di ### poiché già in sentenza Corte Cost. n. 173/2016 non si riteneva alcun contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. per il caso di eventuale decurtazione, per fonte legislativa, del trattamento pensionistico in forza di disciplina attuativa di un contributo di solidarietà, ed anzi, la norma sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale era l'art. 1 comma 486 L.147/13 applicativo di un contributo straordinario e temporaneo, non già quella primaria 9 dell'art. 3 comma 12 L.335/95; va anche evid enziato che la prospettata illegittimità costituzionale di quest'ultima (e dell'art.  1 commi 17 e 18 sugli incrementi percentuali delle retribuzioni pensionabili per i lavoratori iscritti ad ### ) sarebbe astrattamente invocabile se a parità di condizioni di partenza fosse riservato un trattamento pensionistico (ed una sua eventuale decurtazione) differen te fra settore pubblico e privato, ed invece nel caso in esame si prospetta proprio una diversità di condizioni di partenza, per diversa disciplina e fonte attuativa del contributo straordinario prevista dalla citata norma della L.147/2 013 (legislativa, nell'un caso, regolamentare nell'altro) pur in presenza di un contributo avente in radice la medesima finalità di stabilità di bilancio a lungo termine e di equità intergeneraziona le. La citata sentenza della Corte Costituzionale aveva anche affermato che «10.- Si è dunque, nella specie, in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza 22 del 2003). 11.- Resta allora da verificare se il contributo di solidarietà sulle pe nsioni più alte, come disciplinato dal censurato comma 486, risponda a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto dell'esigenza di bil anciare la garanzia del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente rilevanti». E si tratta di principi informatori e canoni di orientamento teleologico affatto posti in dubbio; resta, di fondo, la contestata ammissibilità di una fonte impositiva del contributo in e same su base no rmativa secondaria e non già per fonte legislativa primaria. La sentenza n.173/2016 della Corte Costituzionale aveva anche distinto la natura contributiva del prelievo imposto da un connot ato di 10 “tributo”, e la sua astratta configura bilità con gradualità e proporzionalità sulle pensioni più elevate, in virtù del principio di ragionevolezza, aggiungendo però che, trattandosi di misura eccezionale, il contributo “non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza”. Ed allora, ove ne sia prevista la fonte legale (e ciò non vale, per quanto innanzi detto, per il caso in esame dei pensionati di casse previdenziali privatizzate) il prelievo imp osto per legge dimostrerebbe, per contro, la non intangibilità del trattamento pensionistico: ne discende la manifesta infondatezz a della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 comma 12, ed 1 comma 12, 17, e 18 L.335/1995 che il ricorrente ha inteso sottoporre in esame “se interpretati nel senso di intangibilità, anche per ragioni di solidarietà , del trattamento d i pension e determinato con il sistema retributivo”.  5.- Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte (Cass.###/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla ### ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, c.c. -così come dall'art.129 del R.D.L. n. 1827 del 1935- richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento p ensionistico (con o senza applicazione del con tributo di solidarietà) , il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Si richiama anche la pronuncia Cass. n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, laddove la differenza d i importo pensionistico 11 decurtata e non riscossa n e esclud e il carattere di im porto “pagabile”. Trattasi di un indirizzo consolidato (v. Cass.449/23, Cass.688/23) e condiviso dal collegio. Diversamente, si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo dirittodei trattam enti pensionistici, ma la fattispecie in esame non rientra nelle ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ben sì costituisce un «credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di ritenute operate sui singoli ratei di pensione, ma n on condiv ide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé conside rata» (così in sent. n .### /2022, per p oi concludere che «### ha eserci tato un ilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'o bbligazion e pensi onistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale»).  6. La soluzione cui si p erviene è in lin ea con la propo sta di definizione accelerata orientata verso la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, stante la continu ità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, riassuntivamen te concentrato anche in altre recenti pronunce (Cass. ord. n. 6170/ 2024 e n.###/2024), in cui si condensano tutti gli argomenti innanzi svolti e le soluzioni n egative cui anche in questa sede ###conclusione, il ricorso è inammissibile; le argomentazioni difensive non hanno su perato le statuizioni d ella impugnata 12 sentenza che ha deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza della Corte.  8. Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, liqu idate in ragione del valore di causa, con distrazione al procuratore del controricorrente dichiaratosi antistatario.  8.1 - Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, si applicano gli ultimi due commi dell'art.96 c.p.c., contenendo l'art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della su ssistenza dei presupp osti per la condanna al pagamento di una somma equitat ivamente d eterminata in favore della controparte e di un'ulteriore somma di denaro in favore della ### delle ### secondo quanto statuito da questa Corte (S.U. n. 27195, 27433, ### del 2023, e 27947/23), l'una come ulteriore aggravamento della condanna alle spese, l'altra con funzione pret tamente sanz ionato ria a favore della collettività, entrambe espressive di maggior rilievo dato dalla novella codicistica alla finalità deterrente rispetto al compimento di atti processuali me ramente d efatigatori, valorizzando la funzione deflattiva della proposta definitoria per disincentivare, in presenz a di orientamenti consolidati e d in mancanza di innovative argomentazioni , inut ili lungaggini processuali. La ricorrente va dunque condannata a pagare, ai sensi del l'art. 96, terzo e quarto comma c.p.c., una somma equitativamente determinata in €2.500,00 in favore della resistente (pari alla metà della principale condanna alle spese), ed un'eguale somma in favore della ### delle ### 8.2 - Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali 13 per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.  P.Q.M.  Dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in ### 5.000,00 o ltre accessor i di rito, con attribuzione al difensore antistatario. 
Condanna altresì il ricorren te al pagamento de lla ulterio re somma di e uro 2.5 00,00 in favore della controparte, ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di ### 2.500,00. 
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Garri Fabrizia, Orio Attilio Franco

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8851/2024 del 03-04-2024

... pari, resta assorbito il quinto motivo, in tema di spese di lite; 8. in con clusione, acc olti il primo e il terzo motiv o, nei termini anzidetti, rigettato il secondo motivo, assorbiti il quarto e il quinto motivo, la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo, al quale è demandato un nuovo esame della vicenda che tenga conto degli enunciati princìpi di diritto, e che, inoltre, dovrà provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. accoglie il primo e il terzo motivo, nei termini di cui in motivazione, assorbiti il quarto e il quinto motivo, rigetta il secondo motivo, cassa la sente nza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rin via alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in ### in data 27 marzo 2024. (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso n. 14891/2019 proposto da: INAIL, elettivamente domiciliato in ### vembre 144, presso lo studio dell'avvocat o ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###).  - Ricorrente - #### domiciliat ####### pr esso la ### de lla Corte di Cassazion e, rappresentate e difese dall'avvocato A ndrea N apolitano (###).  - ### - Nonché contro SOCIETÀ ### - Intimata - #### PROPRIETÀ #### la sen tenza della Corte d'appello di Napoli n. 4058/2018 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta dal ### nella camera di consiglio del 27 marzo 2024. 
Rilevato che: 1. risulta dalla sentenza impugnata che ### e ### quali conduttrici di due immobili di proprietà dell'### siti in Napoli, in via ### n. 131, convennero l'### innanzi al Tri bunale di Napoli, chiedendo ch e fosse accerta to che esse avevano acquistato gli immobili alla data del 31/10/2001, allorquando avevano esercitato l'opzione attribuita per legge a i conduttori di immobili di proprietà di en ti previd enziali pubblici soggetti a dismissione, ovvero che i detti i mmobili venissero loro t rasferiti ex art. 2932, cod. civ., con determinazione del prezzo in base ai criteri previsti dal d.lgs. n. 104 del 1996, ossia in base al valore di mercato con l'abbattimento del 30% e del 14%; 2. costituendosi in giudizio, l'### eccepì il difetto di giurisdizione del G.O. in favor e del G.A., e, nel m erito, chiese il riget to della domanda sul rilievo che, sia nella missiva del 1999 che in quella del 2003, con le quali aveva invitato le conduttrici ad esercitare l'opzione, non aveva indicato il prezzo degli immobili e si era riservata di farlo in un secondo momento; 3. il Tr ibunale di Napoli, con sentenza 5071/201 4, declinò la giurisdizione a favore del giudice amministrativo; 4. sull'impugnazione delle attrici soccombenti, la Corte d'appello di Napoli, nella resistenza dell'### in accoglimento della domanda ex art. 2932, cod. civ., ha trasferito alle conduttrici gli immobili previo pagamento del prezzo, con decurtazion e del 30%, in quanto l'inclusione degli immobili tra que lli “di pregi o” e ra avvenuta successivamente all'esercizio dell'op zione, e del l'ulteriore 14% per 3 l'avvenuta vendita “in blocco” e in mancanza di contestazione sul punto. 
La decisione, in sintesi, è così motivata: ### per la Cassazion e (### U , n. 20902 del 201 1), la materi a della cartolarizzaz ione non è soggetta a giurisdizione esclusiva e la cognizione della controversia spetta al G.O., o, alternativamente, al G.A., secondo l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio: in partico lare, ove si cont roverta soltanto della determinazi one del prezzo contenuto nell'offerta di acqu isto inoltrata al conduttore, va esclusa la giurisdizione del giudice ordinario.  ### bunale ha negato la giurisdizione de l G.O. sul presup posto che ogget to della domanda fosse la deter minazione del pr ezzo di vendita. 
E que sto perché, per il p rimo giudice, la propo sta di acquisto dell'### del 12/07/1999 non era idon ea a costitu ire una valida manifestazione di volontà dell'Ente, fun zionale all'esercizio dell'opzione, in quanto mancante d ell'indicaz ione del prezzo, e si trattava quindi di una lettera che (al pari di quelle successive) aveva una portata meramente informativa. 
Viceversa, secondo la tesi delle appellanti, l'### con la lettera del 12/07/1999, ave va formulato una proposta di acqui sto che le conduttrici avevano accettato esercita ndo l'opzione come stabilito entro il ### 01, con conseg uente perfezionamento di un contratto preliminare cui dare esecuzione, laddove il prezzo, benché non espressame nte indicato nella proposta, doveva essere determinato sulla scorta dei parametri fissati dalla normativi all'epoca vigente; ### alla luce dell a recente g iurisprudenza di legittimità, è preferibile l'impostazione delle appellanti: se si ritiene che la proposta del 1999 fosse idonea e funzionale al l'eserciz io dell'opzione, pur in 4 mancanza dell'indi cazione del prezzo, è evidente che, esercitata l'opzione, sorge in capo al co nduttore un diritt o sogge ttivo alla conclusione del definitivo al prezzo fissato dalla normativa vigente al 31/10/2001, il che com porta l'af fermazione della giurisdizi one del G.O.; ### nel merito, poiché non vi è stata specif ica contestazione, la domanda delle appellanti deve essere accolta e gli immobili detenuti in locazio ne dalle appellan ti vanno ad esse trasferiti ex art. 2932, cod. civ., al prezzo determin ato sul la scorta dei criteri vig enti al 31/10/2001 (quale termine per l'esercizio dell'opzione di acquisto); 5. l'### ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi.  ### e ### hanno resistito con controricorso.  ### è rimasta intimata. 
Le parti costituite hanno d epositato memorie in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso - “### e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1350, 1351, 1376, 1329, 1331, e 2932 c.c.; dell'art. 3 del d.l. n. 351/2001 convertito con modificazioni in l.  n. 410 del 23/11/2001 e successive modificazioni; dell'art. 1 co. 1 e 2 del d.l. n. 41 del 23/02/2004, convertito con modificazioni in l. 104 del 23/04/2004; il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” - reca la premessa che l'### in at tuazione d elle disposizioni normative dettate in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, ha manifestato all e conduttrici la volontà di porre in vendita g li immobi li oggetto di causa soltanto con le raccomandate a.r. del 4/06/2007, con le modalità e alle condizioni ivi indicate e, dunque, solo dopo che gli immobili erano stati individuati quali unità immobiliari “di pregio” con d.m. del 16/09/2004. 5 Il che significa, p rosegue il ricorrente, che nessuna manifestazione di volontà di dismettere gli immo bili può essere ravvisata, in capo all'En te previd enziale, nella corrisponde nza anteriore a quella del 2007, e meno che mai nel documento del luglio 1999, che l'### ind irizzò a t utti i suoi inqu ilini nell'àmbito di un'indagine conoscitiva circa la propensione all'acquisto da parte degli stessi conduttori. 
Svolte queste premesse, l'### censura la sentenza d'appello che ha rit enuto che la proposta del 1999 fosse una propo sta idonea e funzionale all'esercizio del diritto di opzione, con la conseguenza che, per effetto della risposta al questionar io entro il termine indicato dall'Ente previdenziale del 31/10/2001, potesse ritenersi concluso, tra le parti, un contratto preliminare di vendita. 
Questa soluzione, ad avviso della ricorrente, collide con i basilari princìpi in materia contrattuale, a cominciare da quello per il quale il trasferimento della proprietà di un imm obile ha luo go soltanto per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato, ferma la considerazione che, come insegna la giurispr udenza di leg ittimità (Cass. Sez. U, n. 19281/201 8), in tema di di smissione di im mobili pubblici, solo qualora l'ente previdenziale abbia comunicato al conduttore dell'immobile una proposta di vendita con indicazione del relativo prezzo (il che, nel caso in esame, non è accaduto ), e tal e proposta sia stata tempestivamente accettata, si deve ritenere che tra le par ti si sia pe rfezionato un ve ro e p roprio preliminare di vendita, che attribuisce al conduttore il diritto ad acquistare il bene al prezzo così fissato e, dunque, di ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932, cod. civ., che produca gli effetti del contratto non concluso. 
Da un diverso punto di vista, l'### rimarca che la sentenza, nel determinare il prezz o di vendita sulla scort a dei crite ri vigenti al 31/10/2001, espressamente dichiarando di fare applicazione della 6 disciplina introdotta dal d.l. n. 41 de l 2004, co nv. con mod. dalla legge n. 104 del 2004, trascura che quella disciplina non è applicabile in assenza dell'offerta di opzione da parte del l'ente proprietario, prevista dalla seconda parte del comma 20, dell'art. 3, d.l. n. 351 del 2001, e nemmeno opera l'abbattimento ex art. 1, d.l. n. 41 del 2004, come convertito, il cui àmbito di applicazione riguarda le vendite di immobili ad uso residen ziale in favore di conduttori che ab biano manifestato la volontà di acquisto entro il ###, con esclusione degli immobili “di pregi o” (categoria cui appartengono gli immobil i condotti in locazione dalle controricorrenti); 2. il se condo moti vo - “### di giurisdizione del ### ice ordinario nei confronti dell a P.A. o dei g iudici speciali - violazione dell'art. 37 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 1” - censura la sentenza che, disattend endo l'eccezion e dell'### ravvisata nella “proposta” del 1999 una chiara manifestazione di volontà dell'### di dismettere gli immobili, ha affermato la giurisdizione del G.O. 
A giudizio dell'### invece, se si riconosce correttamente che la comunicazione dell'Ente del 1999 non è una proposta irrevocabile, ma una mera informativa, il conduttore è titolare di un mero interesse legittimo alla corretta formazione della vo lontà dell'amministrazione circa la determinazione del prezzo riportata nell'offerta inviata alle conduttrici degli immobili con le raccomandate del 04/06/2007, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, tutelabile innanzi al G.A., con esclusione della giurisdizione del giudice ordinario; 3. il terzo motivo - “### dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 4 e 3 c.p.c.” - censura la sentenza che ha deciso nel merito la domanda, accogliendola, sul presupposto che la pretesa non era stata specificamente contestata dall'### con ciò omettendo qualsiasi pronuncia sulle eccezioni e difese dell'### che, al contrar io, avev a contestato anche nel mer ito la 7 domanda, sia neg ando che l'interpello d el 1999 p otesse qualificarsi come un'offe rta di vendita, trattandosi soltanto di un questio nario propedeutico e strumentale, sia contrastando i criteri di determinazione del prezzo invocati dalle condu ttrici, che er ano poi stati illegittimamente applicati dalla Corte distrettuale; 4. il quarto motivo - “### degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. e violazione dell'art. 3, comma 8, d.l. 351/2001 convert ito con modificazioni in l. n. 410 del 23/11/2001 e successive modificazioni, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” - censura il vizi o di ultr apetizione della sen tenza che, pronunciando oltre i limiti del petitum, ha operat o la ### decurtazione del 14% del prezzo per la vendita “in blocco” nonostante che le attrici non l'avessero chiesta; 5. il qu into moti vo - “### degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c.” - censura la senten za che h a condannato l'### a pagare alle appellanti non soltanto le spese di secondo grado, ma an che quelle di primo grado, comp ensate dal Tribunale, omettendo di tenere conto (al contrario del primo giudice) del fatto che le oscillaz ioni giurisprudenziali in materia e la novità della questione costituiscono un valido motivo per disporre la compensazione delle spese; 6. il secondo motivo, il cui esame è prioritario perché verte sulla questione di giurisdizione, è infondato; 6.1. il giudice d'appello ha corr ettamente riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in forza del fatto che la causa non verte sulla ### determinazione del prezzo della vendita, ma ha ad oggetto la domanda delle co nduttr ici diretta a ottenere il trasferimento ex art. 2932, co d. civ., della proprietà degli immobili appartenenti al patrimonio dell'### 8 La pro nuncia in parte qua è conforme a diritto alla luce del principio secondo cui la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che è determinato d alla pretesa fatta val ere con l'atto introduttivo. 
Regula iuris, quest'ultima, articolata dalle ### di questa Corte (Sentenza n. 19281 del 19/0 7/2018, Rv. 649687 - 01) che , occupandosi della materia in esame, hanno affermato che «### ex art. 2932 c.c. intentata dal con duttore n ei confronti dell'ente pubblico (nella specie, l'### proprie tario dell'immobile locato, a seguito della concl usione di un contratt o preliminare avente ad oggetto la vendita di detto cespite, quale conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione riconosciuto dal l'ente in favore del conduttore medesimo, rientra nella giuri sdizione del G.O., essend o volta a far valere il diritto soggettivo alla stipula coattiva del contr atto di vendita, in forza dell'accertamento dell'avvenuto perfezionamento del contratto preliminare». 
Deve però essere corretto il percorso argomentativo del giu dice d'appello, che ha affermato che la proposta dell'### del 1999 era idonea e funzionale all'esercizio del diritto di opzione da parte delle conduttrici, quale aspetto che, in virtù dell' accoglimento del secondo e del terzo motiv o di ricorso (vedi infra), continua ad essere controverso con la conseguenza che esso, come si dirà, per effetto della cassazione della sentenza qui impugnat a, dov rà essere nuovamente scrutinato dal giudice del rinvio, tenendo conto dei rilievi e dei princìpi di diritto appresso indicati; 7. il primo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati, il che comporta l'assorbimento del quarto e del quinto motivo; 7.1. la Corte di Napoli si confronta con la materia del contendere al solo fine di dir imere la questio ne di giu risdizione e, una v olta 9 reputata sussistente quella del G.O., quanto al merito de lla causa, adducendo l'assenza di una “specifica contestazione”, acco glie la domanda delle conduttrici.  ### circa l'assen za di contestazione stride con le risultanze processuali e con l'intera linea difensiva dell'### e ciò si evince sin dalla narrativa della decisione (pu nto 1.2.), laddove il giudice d'appello esplicitamente afferma che l'### oltre a eccepire il difetto di giurisdizione del G.O., nel merito ha chiesto il rigetto della domanda sul rilievo che la missiv a del 1999 non era una pr oposta contrattuale, ma un me ro questi onario informativ o inviato dall'Ente pubblico agli inquilini al fine di saggiarne la propensione all'acquisto del patrimonio immobile che l'### intendeva alienare. 
Il giudice d'appello, pertanto, ha commesso il prospettato error in procedendo per non avere fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, donde la fondatezza del terzo motivo di ricorso; 7.2. del pari fondato è il primo motivo - che denuncia l'error in iudicando della sentenza - alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte, che è opportuno succintamente richiamare. 
Merita attenzione una recen te pronuncia (### 2, Ordinan za 24894 del 2023), cui il Collegio, condividendone il contenuto, intende aderire, la quale afferma che «in tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenzi ali pubblici, il dir itto di prelazio ne riconosciuto agli “attuali conduttori” dall'art. 6, comma 5, d.lgs.  104 del 1996 è esercitabile nella sola ipotesi in cui l'ente proprietario abbia validamente e adeguatamente manifestato la volontà di porre in vendi ta gli immobili, in attuaz ione del det tato normativo, attraverso una specifica propo sta di alien azione consistente nella determinazione negoziale di cedere la proprietà dei beni, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente un obbligo di vendita derivante direttamente dalla l egge che si configuri come una 10 peculiare offerta pubblica, in quanto una simile prosp ettazione si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina del procedimento di alienazione e stravolgerebbe la n atura g iuridica degli atti di dismissione, trasformandoli in anoma le e sistematiche procedure ablative (cfr. Cass. n. 67 33/2020, Cass. n. 205 50/201 4, Cass. 21596/2013, Cass. n. 6055/2012, Cass. n. 21 988/20 11).  ### di un autonomo diritto potestativ o di acquis tare la proprietà degli immobili con dotti in locazione è stata, peraltro, ribadita anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 20, secondo periodo, d.l. n. 351 del 2001, convertito con modificazioni in l. n. 410 d el 2001, che ha disciplinat o la vendita delle u nità immobiliari per le quali i conduttori avessero manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001. Si è, al riguardo, rilevato che tale disposizione non prevede affatto una procedura di acquisto anche per i cespiti non offerti in opzione dal soggetto proprietario, ma semplicemente stabilisce che tali immobili sono venduti al prezzo e alle condizio ni determinati in base alla normati va vigente alla data della predetta m anifestazione di volontà. Tal e interpretazione trova un'inequivoca, sia pur indiretta, conferma nell'art. 1, comma 1, d.l.  41 del 2 004, converti to in l. n. 104 del 2 004. Detta norma, co n espresso riferimento ai conduttori che entro il 31 ottobre 2001 avessero manifestato la volontà di acquisto, nelle ipo tesi e con le modalità previste dall'art. 3, comma 20, secondo periodo, d.l. n. 351 del 2001, ha stabilito che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenzial e debba essere determinato “al mom ento dell'offerta in opzione” - della quale, qui ndi, postula la necessari a sussistenza - “e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001”». 
Degno di nota, rispetto al tema del decide re, è il fatto che il menzionato arresto della Cassazione affronta la questione, analoga a 11 quella che qui intere ssa, dell'invio agli inquili ni da parte dell'Ente pubblico (nella fattispecie esaminata da detta pron uncia, si trat ta dell'### della comunicazione del 20 dicembre 1999, nella quale, spiega la S.C., il giudi ce d'appello (sempre la Corte d'appello di Napoli) ha esclu so che fosse contenu ta un'offerta di vendita degli appartamenti, rilevando che «non v'era alcuna indicazione del prezzo […] e che nel questionario allegato […] la vendita era prevista come meramente eventuale». 
Il pun to controverso che il giudice del rinvio dovrà riesaminare (come anticipato al punto 6.1.), alla luce delle contrap poste prospettazioni delle parti, è se il questionario che l'### ha inviato alle controri correnti nel 1999 fosse o men o qualificabile come una proposta contrattuale funzionale all'esercizio dell'opzione e se, quindi, le risposte delle conduttrici fossero o meno idonee al perfezionamento di preliminari di vendita; 7.3. l'accoglimento dei due mot ivi esime il ### o dall'esame dell'ulteriore profilo di critica (articolato nell'ultima parte del primo motivo) in punto di det erminazion e del prezzo di ve ndita deg li immobili del patrimonio del l'### qualificati come immobil i “di pregio” dalle disposizioni di cui sopra. 
Del pari, resta assorbito il quinto motivo, in tema di spese di lite; 8. in con clusione, acc olti il primo e il terzo motiv o, nei termini anzidetti, rigettato il secondo motivo, assorbiti il quarto e il quinto motivo, la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo, al quale è demandato un nuovo esame della vicenda che tenga conto degli enunciati princìpi di diritto, e che, inoltre, dovrà provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M.  accoglie il primo e il terzo motivo, nei termini di cui in motivazione, assorbiti il quarto e il quinto motivo, rigetta il secondo motivo, cassa la sente nza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rin via alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in ### in data 27 marzo 2024.   

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Guida Riccardo

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 35713/2022 del 05-12-2022

... 09/01/2014). 3. Il rico rso va, pertan to, rigettato. Le spese del present e giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'### dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.100,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso a ### nell'adunanza camerale del 18 ottobre 2022. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27852/2020 R.G. proposto da: ### delle ### ( C.F.: ###), in persona del Di rettore ### pro tempore, rappres entata e difesa dall'Avvocat ura ### dello Stato (C.F.: ###) e presso la stessa domiciliata in ### alla Via dei ### n. 12; - ricorrente - contro ### s.r.l., con sede ###### alla ###. Guicciardini n. 9 (C.F. e P.IVA: ###), in perso na del legale rappresentante ed amministratore unico Dott. ###, nato a #### il ### e residente ###(C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: Avviso a ccertamento - Maggior reddito derivante da cessione di immobili - Presunzioni gravi, precise e concordanti ###) del foro di ### e con domicilio eletto presso lo studio del Dott. ### (C.F.: ###), in ### alla ### n. 104, come da procura speciale ex art. 83 c.p.c. in calce al controricorso; - controricorrente - -avverso la senten za n. 53/4/2020 emessa dalla ### il ### e non notificata; udita la relazione della causa svo lta nella camera d i consiglio no n partecipata del 18/10/2022 dal ### relatore Dott. ### Ritenuto in fatto 1. ### iaria s.r.l. proponeva ricorso davanti a lla ### di ### avverso l'avviso di accertamento con il quale le venivano contest ati, sulla base di un acc ertamento analiticoinduttivo, un maggior reddito ed un maggior volume d'affari in relazione alla cessione di sette immobili.  2. ### rigettava il ricorso.  3. Sull'appello della contribuente, la ### dela ### accoglieva il g ravame e, per l'effetto, annullav a l'avviso di accertamento, evidenziando che gli elementi indicati dall'### non presentavano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza e non consentivano di ritenere che il prezzo indicato nei rogiti notarili non corrispondesse a quello effettivamente concordato e versato.  4. Avverso la sentenza della CTR h a propo sto ricorso per cassazione l'### delle ### sulla base di un unico motivo. ### s.r.l.  resisteva con controricorso.  5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 
Ritenuto in diritto 1. Preliminarmente, va evidenziato che la rinuncia al mandato operata dal difensore della società resistente non ha alcun riflesso sul presente giudizio, se solo si conside ra che, p er effetto del principio della cosiddetta 3 perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito de l giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgim ento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata (### 6 - 1, Ordinanza 26429 del 08/11/2017; conf. Sez. L, Ordinanza n. 28365 del 29/09/2022).  2. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973, 54 dPR n. 633/1972 e 2697 e 2728 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, una volta che l'### sulla base di elementi e indizi gravi, precisi e concordanti, determina un maggior reddito, grava sul contribuente l'onere di provare che il reddito accertato non sia stato prodotto o sia stato prodotto in misura inferiore a quella accertata.  2.1. Il motivo è infondato. 
Rappresenta un principio consolidato quello p er cui, in materia di IVA , l'### finanziaria, in presenza d i contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente in attendib ile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di eserciz io della specifi ca attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'one re di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (### 6 - 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015). 
Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che gli elementi indicati dall'### a fondamento dell'avviso di accert amento non presentassero le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza e, per l'effetto, non determinassero l'inversione dell'onere probatorio a carico della contribuente. In particolare, i giudici di seconde cure hanno evidenziato 4 quanto segue: 1) non era stata contestata alla società alcuna irregolarità contabile, non erano stati rinvenuti bonifici bancari o copie di assegni non regolarmente registrati, non vi era contezza di contratti preliminari riportanti prezzi superiori a quelli poi indicati nei successivi rogiti notarili; 2) l'anno (2008) in cui le operazioni di vendita erano state poste in essere era stato caratterizzato da una profonda crisi economica; 3) la società non aveva, a segu ito delle det te operazioni, dis tribuito dividendi ai soci né pagato compensi agli amm inistratori, ma, di contro, erano stati i soci a conferi re consistenti finanziamenti infruttiferi di interessi; 4) non poteva conf erirsi valenza probatoria alla circo stanza che appartamenti similari fossero stati venduti a prezzi maggiori, atteso che non era dato sapere se presentassero le stesse rifiniture, fossero diversamente esposti o di diverso pregio, maggiormente appetibili per il piano di ubicazione e/o per la consistenza. 
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la CTR è pervenuta alla conclusione che l'accertamento fosse fondato in via esclusiva sulla convinzione, non suppo rtata da alcun valido elemento p robatorio, della scarsa redditività delle operazioni di compravendita poste in essere dalla società. 
La ricorrente ha invocato la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973 che, per quanto detto e per quanto si dirà, non è configurabile, nonché degli artt. 26 97 (laddove nessuna vi olazione del principio d i ripartizione dell'onere probatorio è ipotizzabile, una volta escluso che l'avviso fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti) e 2728 (secondo cui le presunzioni lega li - nel caso di specie, no n esiste nti - dispensano da qualunque prova coloro a favo re dei quali essere sono stabilite) Del resto, è vero che, in tema di accertamento delle imposte dirette, la 5 prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l'accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può essere desunta da una condotta commerciale anomala, ma è altrettanto vero che quest'ultima è stata ravvisata (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 15038 del 02/07/2014) solo allorquando tale anomalia gestionale non sia stata giusti ficata da fenomeni di contingenza economica [come, ad esempio, un calo della domanda; punto 2) che precede]. In q uest'ott ica, va al tresì letto l'orientamento secondo cui, in tema di rettifica dei redditi d'impresa, l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla vendita di immobili, compiuto con metodo analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, può fondarsi sulla sproporzione tra ricavi e costi, con o peratività in perdita dell'imprend itore, in quanto costituent e, in assenza di spiegazioni del contribuente, elemento indiziario grave e preciso della sottofatturazione dei corrispettivi e di un comportamento contrastante con i criteri di economicità e con gli scopi propri dell'attività imprenditoriale (### 5, Sentenza n. 4410 d el 20/02/2020). ### parte, un comportamento posto in essere dal cont ribuente, per rivelarsi antieconomico, deve essere assolutamente contrar io ai canoni dell'economia, incombendo solo in siffatta evenienza sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni (### 5, Sentenza n. 6918 del 20/03/2013; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 21128 del 22/07/2021). 
Senza tralasciare che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un'unità immobiliare, l'onere di fornire la prova che l'operazione è parzialment e (qua nto al prezzo di vendita) simulata spetta all'### trazione finanziaria, la quale adduca l'esistenza di maggiori ricavi, pur potendo essere adempiuto, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del d. P.R. 29 sette mbre 1973, n. 600, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, p recise e concordanti, riman endo a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza 6 tra il valore di mercato ed il prezzo incassato (### 5, Sentenza n. 245 del 09/01/2014).  3. Il rico rso va, pertan to, rigettato. Le spese del present e giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'### dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.100,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. 
Così deciso a ### nell'adunanza camerale del 18 ottobre 2022.   

Giudice/firmatari: Luciotti Lucio, Penta Andrea

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