blog dirittopratico

3.649.193
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
3

Corte di Cassazione, Ordinanza del 26-09-2024

... ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore delle due parti controricorrenti, liquidate come in dispositivo. 6. Poiché i l ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380- bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della due parti controricorrenti, di u na somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. 7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processual i per il versame nto di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che in favore delle (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15731/2023 R.G. proposto da: B.S. ### S.P.A., elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio dell'avvocato ### SCARSELLI che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dall'avv.to ### LANZILLOTTA; ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### BARICCHI; - controricorrenti - Ric. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 avverso la SENTENZA della CORTE ### di FIRENZE 1075/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal #### 1. B.S. ### spa conveniva dinanzi al ### ale di ### la ### spa per accertare e liquidare il danno riportato in € 101.805,50 comprensivi di € 94.742,50 per mancato guadagno € 2.063,00 per redazione perizia, € 5.000,00 per spese di riparazione e sostit uzione dell 'allestimento dell'autocarro tg. #### riferiva di avere acquistato dalla convenuta il veicolo ### in data ###/2011 e di av ere app altato contestualmente l'allestimento del mezzo con la installazione di un gancio traino, spoiler fissi, deflettori laterali, sponda retrattile, come da contratto e che dopo la consegna si era verificata la frattura della struttura, ossia della prima staffa superiore anteriore destra. 
Pertanto, aveva introdotto procedimento ex art. 696 c.p.c. RG 14577/2013, nel quale la CTU depositata il ### 15 aveva quantificato il costo per l'eliminazione del difetto in € 5.000,00.  ### aggiungeva di avere subito anche un dann o da mancato impiego del mez zo nella tratt a destinata B ologna - Grosseto -### -### e di avere commissionato i trasporti ad altra società̀ da lugli o 2012 a marzo 201 5 e di avere calcolato tramite perizia il danno da mancato guadagno, facendo riferimento ai valori economici ritraibili dalla regolare disponibilità̀ del mezzo e a quelli ottenuti dal ricorso al servizio esterno.  2. ### si costituiva, replicando di essere il mero venditore del bene, dato che l'allestitore era ### srl e di non ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 avere mai avuto la possibilità̀ di visionare il mezzo dopo la denuncia dei difett i (inviata, peraltro, oltre un anno dopo la consegna, il ###). Pertanto, la convenuta eccepiva la prescrizione dell'azione per decorso del termine annuale connesso al contratto di compravendita e negava l'esisten za di un “appalto” ed eccepiva comunque la decadenza anche come contratto di appalto; negava il nesso causale fra dife tto e danni ed affermava che la garanzia ### prevista all'art. 9 delle condizioni generali non contemplava gli allestimenti e gli accessori installati e costruiti da terzi.  3. A seguito di chiamata in causa, si costituiva ### srl che ammetteva di avere ricevuto una richiesta di allestimento da parte della convenuta e di averlo consegnato alla medesim a in d ata 08/04/2011 ma di non avere avuto alcuna contestazione fino al 22/06/2015 ( data nella quale veniva invitata alla neg oziazione assistita) e pertanto, eccepiva la decadenza ex art. 1495 c.c., ex art. 1667 c.c. e la prescrizione e sosteneva l'imputabilità̀ dei danni alla neglig enza e incuria dell'attrice, oltre che l'inopponibilità̀ dell'ATP nei propri confronti.  4. ### riteneva infondata la tesi dell'attrice secondo cui aveva stipulato con la convenuta due contratti contestuali e collegati fra lor o, un contratto d i vendita e u no di appalto, l'un o - la compravendita - avente ad oggetto il telaio cabinato tre assi ### 6x2 460.26 DXI privo di allestimenti, l'altro - l'appalto - avente ad oggetto l'installazione di un gancio traino, di due spoiler fissi, deflettori laterali , impianto per casse mobili, sponda retrattile con portata di 20 quintali. 
Il contratto era unico, come confe rmato inna nzitutto dalla unitarietà del prezzo pattuito fra le parti in € 92.000,00 oltre Iva - ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 senza alcun a distinzione fra camion e allestimenti - e come confermato anche dalle cond izioni generali di cont ratto allegate, unitariamente redatte con riferimento al contratt o di vendita e doveva essere q ualificato come un “contratto misto di vendita e appalto”, nel quale la prestazione di dare si univa a quella di fare e nel quale l'acquirente BS chiedeva al venditore la fornitura di un veicolo con un cert o allestimento , ed il venditore si obbligava a procurarlo, evidenziando nel contratto che l'allestimento “sarà del tipo “Resti” (allestimento ### impianto per casse mobili, sponda retrattile 20 q). 
Dovendo accertare quale disciplina fosse applicabile al contratto misto di vendita e appalto, e quindi verificare quale fosse l'elemento prevalente nell'economia del contratto e nella volontà̀ delle parti, il ### concludeva che l'eleme nto economicamente rilevante dell'oggetto (e quindi del veicolo) era la struttura ossia il camion circolante, come poteva evincersi dallo stesso ATP in atti, nel quale per la sostitu zione dell'in tero controtelaio, facente parte dell'allestimento, era prevista una spesa di € 5.000,00 a fronte di un valore comp lessivo di € 92.00 0,00. Anche la funzione del contratto era caratterizzata dalla prevalenza del mezzo circolante e non dagli allestimenti, che rimanevano meri accessori, i quali pur connotando il mezzo per un a funzione o uso particolari, non ne mutavano la destinazione essenziale di mezzo circolante.  ### ribunale riteneva applicab ile la disciplina del contratt o prevalente e qui ndi quella della compravendit a su quella dell'appalto. Conseguentemente il termine di prescrizione dell'azione di garanzia per i difetti era quello annuale a decorrere dalla consegna del bene, ex art. 1495 c.c. e la consegna del bene doveva ritenersi avvenuta, se non al momento del contratto, almeno ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 alla consegna del certificato di proprietà̀ del mezzo del 13/07/2011 e del foglio di via 12/05/2011, trattandosi di allegazioni da ritenersi provate anche ex art. 115 c.p.c. nei termini di cui sopra, per cui l'azione promossa dall'attrice doveva ritenersi prescritta per decorso del termine annuale dalla consegna del bene venduto.  4. B.S. ### spa proponeva appello avverso la suddetta sentenza.  5. ### spa e ### srl resistevano al gravam e chiedendone l'inammissibilità o il rigetto.  6. ### rte d'Appello di ### rigettava l'appello. In particolare, condiv ideva l'assunto del ### che si fosse in presenza di un “contratto misto”, in ragione dell'imprescindibile e concorrente presenza di elementi propri tanto della vendita quanto dell'appalto. 
In tal caso, anche in base alla giurisprudenza maggioritaria, doveva farsi ricorso al c.d. criterio della prevalenza, utilizzando per l'intero negozio ed unitariamente la disciplin a del contratt o comunque ritenuto nel caso concreto prevalente tra appalto e compravendita (Cass. n. 3578/1999, Cass. n. 3395/1997, Cass. 99/1997, Cass. n. 376/1995, Cass. n. 216 1/1987, Cas s.  2626/1984, Cass. n. 1951/1982). 
La ricostruzione dell'appellante faceva riferimento al “principio di combinaz ione” piuttosto che di “prevalenza”, cercando di utilizzare, pro domo sua, per ciascuna pattuizione quella p iù conveniente, se non addirittura mediante uno “scorporo” di parti del contratto. 
Il rapporto inter partes vedeva, invece, prevalere lo schema della “vendita” piuttosto che quello dell'appalto, dato che ### spa aveva “venduto” il veicolo ### mod. ### 460.26 Ric. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 e aveva delegato l'allestimento a ### ai fini dell'installazione di un gancio di traino, di due spolier fissi, di due deflettori laterali, dell'impianto di casse mobili e di una spon da retrattil e, come emergeva dal contratto d el 12.1.2011, talché l'elemen to della materia aveva avuto prevalenza su quello del lavoro e, in base al criterio della c.d. prevalenza “ in concreto”, la disciplina applicabile era quella della vendita (Cass. S.U. n. 11656/2008) Il contratto del 12.1.2011, infatti, era impostato (in tutte le clausole) in termini di “fornitura” o di “vendita” e anche le condizioni generali alla clauso la 9 (quest'ultima in tema di “garanzia”) evocavano una garanzia di 12 mesi a decor rere dal la data d i consegna e che sempre la clausola 9) - espressamente approvata dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 cc - non comprendeva gli “accessori se montati o costruiti da terzi”.  ###, dun que, andava esercitata en tro un anno dalla consegna, secondo quanto previsto dall'art . 1495 c.c., non rappresentando il c.d. “allestime nto” l'oggetto prevalente del contratto e si era prescritta, posto che la consegna doveva ritenersi avvenuta se non lo st esso 1 2.1.2011, qu anto meno alla data di immatricolazione del 12.5.2011 e che la denunci a dei vizi era avvenuta solo il ### e quindi ad oltre un anno dalla consegna. 
La domanda doveva essere rigettata con assorbimento di quella di manleva. La Corte d'Appello osservava anche che la domanda dell'attrice era anche palesemente infondata ab initio sulla base di quanto emerso dall'### 7. B.S. ### spa ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.  8. ### spa e ### srl hanno resistito con controricorso. Ric. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 9. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmen te comunicata alle parti.  10. A segu ito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.  11. È stata fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.  12. In prossimità dell'odierna udienza la parte ricorrente e la controricorrente ### hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione e/o violazione degli artt. 1495 e 1667 c.c., per avere la Corte di merito applicato l'art. 1495 c.c., anziché l'art. 16 67 c.c., con riferimento alla prescrizione dell'azione risarcit oria per viola zione degli obblighi discendenti da un appalto contenuto in un contratto misto tra vendita e ap palto, disattendendo così gli or ientamenti giurisprudenziali in sede ###base ai quali, nei contratti misti, sono sempre comunque fatt e salve le norme proprie del contratto cui essi appartengono, poiché il principio della prevalenza deve essere dato senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi che concorrono a fissare il con tenuto e l'ampiezza d el vincolo contrattuale; 2. La prop osta di definizione del gi udizio form ulata ai sensi dell'art. 380-bis è di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso per le seguent i ragi oni: «considerato che, a fronte dell'accertamento di merito sulla prevalenza ( in base a lla teoria ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 dell'assorbimento nei contratti misti) della vendita rispe tto all'appalto, in ragione della pre ponderanza de llo scopo ### traslativo collegato alla prestazione di dare - materia -, rispetto allo scopo re alizzativo collegato alla prestazione di facere - lavoro - (accertamento insindacabile in questa sede), la rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il conte nuto e l'ampiezza del vincolo contrattu ale, con la conseguente applicabilità delle norme proprie del contratto cui essi appartengono, è subordinata alla condizione che la relativa disciplina giuridica sia compatibile con quella del contratto prevalente ( n. 17855/2023; Cass. n. 26485/2019; Cass. n. 5935/2018; S.U. n. 11656/2008), ipotesi chiaramente esclusa con riguardo alla previsione di un diverso termine di prescrizione (di un anno per i vizi della vendita ex art. 1495, terzo comma, primo periodo, c.c. e di due anni per i vizi dell'appalto ex art. 1667, terzo comma, primo periodo, c.c.), che ne preclude la coesistenza; atteso, dunque, che il ricorso si profila manifestamente infondato».  3. La ricorrente con la memoria deposi tata in prossim ità dell'udienza insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in aggiunta alle deduzioni ivi formu late, ten uto conto anche delle conclusioni della proposta, evidenzia di aver inteso sottoporre all'attenzione della Corte la diversa questione se il giud izio di prevalenza possa darsi solo n elle ipo tesi in cui in giu dizio siano dedotti e controversi aspetti d ell'uno e dell'altro contratto. Se dunque la rego la dell'applicabilità della disciplina del contratto prevalente (e del contratto non prevalente solo nelle ipotesi nelle quali questa non sia incompatibile con la prima) si ha solo in questi casi o se, al contrario, quando le parti hanno dedotto in giudizio un ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 solo contratto, le norme da applicare non possono che essere quelle del contratto dedotto. 
Altrimenti si arriverebbe, come ne l cas o di specie, all a conclusione, peraltro anche iniqua, di applicare la prescrizione della vendita ad una azione risarcitoria relativa ad un vizio del contratto di appal to. La valu tazione della prevalenza e l'applic azione delle norme del contratto prevalente dovrebbe aversi solo nelle ipotesi in cui in giudizio siano dedotti congiuntamente tanto aspetti dell'uno contratto quanto dell'altro.  4. Il ricorso è infondato.  4.1 La mem oria della ricorrente non offre argomenti t ali da consentire di mod ificare le concl usioni di cui alla proposta di definizione accelerata. In particolare, la tesi del ricorrente secondo cui nella specie non dovrebbe applicarsi il prin cipio c.d. della “prevalenza” perché la dom anda riguardava solo il cont ratto di appalto è del tutto infondata. 
La prospettazione della parte infatti non preclude al giudice di qualificare e interpretare il contratto nell a sua interezza e complessità. Inoltre, alla domanda dell'attrice si contrappongono le difese della convenuta rispetto alle quali ulteriormente il giudice del merito ha il potere/dovere di dare riposta. 
Deve ribadirsi in proposito che: In virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il poteredovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione dis posizioni e principi di diritto div ersi da qu elli erroneamente rich iamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenib ili all'esito di un a ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (### 3 - , Ordinanza n. ### del 27/11/2018, Rv. 651854 - 01) Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, tanto il giudice di primo grado che la Corte d'Appello hanno ritenuto infondata la tesi dell'attrice circa il fatto di aver stipulato con la convenuta due contratti contestuali e collegati fra loro, un contratto di vendita e uno di appalto. I giudici di merito hanno ritenuto che il contratto fosse unico, come confermato innanzit utt o dalla unitarietà̀ del prezzo pattuito fra le parti in € 92.000,00 senza alcuna distinzione fra camion e allestimenti - e come confermato anche dalle condizioni generali di contratto allegate, unitariamente redatte con riferimento al contratto di vendita nel quale prevaleva la prestazione di dare rispetto a q uella di fare. ### la Corte d'### o, dun que, i l rapporto inter partes vedeva prevalere lo schema della “vendita” piuttosto che quello dell'appalto, dato che ### spa aveva essenzialmente “venduto” il veicolo ### mod. ### 460.26 e aveva delegato l'allestimento a ### ai fini dell'installazione di un gancio di traino, di due spoiler fissi, di due deflettori laterali, dell'impianto di casse mobili e di una sponda retrattile. Il contratto del 12.1.2011, infatti, era impostato (in tutte le clausole) in termini di “fornitura” o di “vendita” e che anche le condizioni generali alla clausola 9 (quest 'ultima i n tema di “garanzia”) evocavano una garanzia di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna e che sempre la clausola 9) - espressamente approvata dall'acquirente ai sensi ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 dell'art. 1341 cc - non comprendeva gli “accessori se montati o costruiti da terzi”. 
In tal caso, in conformità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in base al criterio della c.d. prevalenza “in concreto”, la disciplina applicabile è quella della vendita.  ### gio intende dare continu ità al seguente principio di diritto: In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui sche ma sono riconducibili gli elem ent i prevalenti ( cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il cont enu to e l'ampiezza de l vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (### 2, Ord. n. 26485 del 2019, conf. Sez.Un. n. 11656 del 2008). 
Né può sostenersi, in presenza di un unico contratto con causa prevalente di vendita una comp atibilità del diverso termine di prescrizione e decadenza previsti dalla discipl ina del contratto di appalto (art. 1667 cod. civ. ) e da quella del contratto di vendita (art. 1495 cod. civ.). Si è già detto, infatti, che: In caso di contratt o misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà del le parti, sicché si h a appalto quan do la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compraven dita quando il risultato pe rseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. (###. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l'impianto idrico ed elettrico al bene venduto). (Sez. 2, Ordinanza n. 17855 del 22/06/2023, Rv. 668324 - 01) 5. Il ricorso è rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore delle due parti controricorrenti, liquidate come in dispositivo.  6. Poiché i l ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380- bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc.  civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della due parti controricorrenti, di u na somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.  7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processual i per il versame nto di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che in favore delle parti controricorre nti che liq uida in favore di ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 ### srl in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e in favore di ### spa in euro 6000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidti in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. ci v., al p agamento, in favore di ciascuna delle due parti con troricorrenti, della ulteriore somma pari ad euro 5.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussisten za dei p resupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Varrone Luca

M
7

Corte di Cassazione, Ordinanza del 17-09-2025

... relativo alla ingiusta condanna alla refusione delle spese del primo grado di giudizio. La corte territoriale, in parzialmente accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del tribunale, ricorrendone i giusti motivi, ha compensato sia le spese del giudizio di appello, sia le spese di lite del primo grado re lativamen te ai sol i rapporti tra con la terza chiamata, confermando tuttavia «l'impugnata sentenza in ordine alla regolazione delle spese di lite tra le parti principali in quanto non oggetto di specifica censura». La tesi della ricorrente è che il giudice a quo abbia valutato come erroneamente non censurata la sentenza emessa dal tribunale anche in ordine alla regolazione delle spese di l ite tra le parti principali, così di fatto disattendendo e/o omettendo di valutare i motivi di impugnazione n . 7 a-b, con cui era stata lamentata la mancata compensazione delle spese di lite, posta la peculiarità e complessità delle q uestioni trattate, e il motivo n. 7-c), con cui veniva censurat a l'arbitraria chiama ta del terzo in causa e la conseguente arbitraria condanna a lle spese anche in favo re del terzo chiamato. 6) In primo luogo vanno esaminate le eccezioni di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4578/2024 R.G. proposto da: , rappresentata e difesa dall'avvocato ### MASCI (####) unitamente all'avvocato #### (###); -ricorrente contro ### in persona del legale rappresentant e pro tempo re nonché ### rale, ### , elettivamente domiciliata in #### 87, presso lo studio dell'avvocato ### (####) che la rappresent a e dif ende unitamente ag li avvocat i ### MAMMONE (####) e ### (###); J.B. 2 di 16 -controricorrente avverso la ### dell a CORTE ### di ### 7870/2023, depositata il ### e notificata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal ##### ale di ### con sentenza n. 395 2/2017, rigettava la domanda di volt a all'accertamento de lla responsabilità dell'### i per i danni asseritamente subiti a seguito della perfo razione del retto colo n durante un accertamento endoscopico e per i successivi esiti di un intervento di ploctocolectomia restaurati va con app licazione di stoma e alla conseguente condanna della convenuta ai risarcimento dei danni subiti, ravvisando, stante la situazione della paziente che soffriva di rettocolite ulcerosa da circa 20 anni, se non l'urgenza, almeno l'opportunità dell'in tervento poi praticatole, idone o a risolvere sia la perforazione intestinale che la rettocolite ulcerosa cronica, al fine di prevenire ulteriori perforazioni, fistolizzazioni o degenerazioni cancerose; per l'effetto, condannava la alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta e della terza chiamata, l'impresa di assicurazioni della conven uta, e al pagamento delle spese di C.T.U. 
Con sentenza n. 7870/2023, pubblicata il ### e notificata il 14/ 12/2023, la Corte d'appello di ### dopo avere ritenuto fondata l'eccezione della inerente la correttezza dell a C.T.U. e nom inato u n collegio peritale, composto da un med ico legale e da uno specialista in chirurgia dell'apparato digerente, cui sottoponeva nuovi quesiti, ha disatteso gli esiti della nuova C.T.U., e ritenuti confacenti e corretti gli accertamenti eseguiti presso la struttura ospedaliera (e scludendo il verificarsi di un «m alaccorto pinzamento») e opportuno l'intervento di p roctocolecto mia, in J.B.
 J.B.3 di 16 relazione agli element i clinici esist enti, al fine di scong iurare l'ingravescenza della rettocolit e ulcerosa e l'insorg enza di altre patologie, tra cui il cancro del colon rett o e la perforazione del colon - evenienze non solo possibili, ma, data la riscontrata fragilità delle pareti intestinali, anche probabili - ; in particolare, ha rilevato che le evide nze documentali confermavano la bontà delle conclusioni alle quali era addivenuto il tribunale sulla scorta della C.T.U. svolta in primo grado; C.T.U. che ha reputato «esente dalle censure di null ità solle vate nel gravame per le gravi irregolarità procedurali commesse dall' au siliario, consistit e nel porre a fondamento dell'elaborato peritale la documentazione irritualmente inviata a mezzo mail dal ctp dell' azienda ospedaliera ### dopo il giuramento prestato e prima dell'invio della bozza di elaborato alle parti». Per l'effetto, ha confermato la sentenza del tribunale e concluso ne l senso della non ravvisabilità di erro ri diagnostici o di procedura nella scelta e nella re alizzazione dell'intervento di proctocolectomia restaurativa, alla quale la era stata sottoposta in d ata 26.4.2008 da parte d ella ### di ### nterologia del ### Ha escluso, inoltre, ch e non fosse stata fornita al la un'adeguata rappresentazione dei rischi connessi al trattamento, mediante l'acquisizione di un det tagliato consenso informato, diversamente da quanto riten uto dal collegio peritale che aveva ravvisato la generi cità del modulo sottoposto alla prima dell'intervento e sottoscritto dalla medesima e la non rispondenza delle informazioni in esso contenute allo specifico caso clinico. A tale conclusione è g iunta, rilevando ch e risultavan o barrate le caselle relative alla colectomia con ileo-retto anastomosi, consistente nell'asportazione del colon e nel ripristino del transito intestinale mediante abboccamento dell'ultima porzione di intestino tenue con il retto ed eventuale ileostomia di protezione, e che, in base al tenore letterale del modulo sottoscritto e del grado di sua J.B.
 J.B.4 di 16 istruzione, la era senz'altro stata in grado di comprendere la natura dell'intervento al quale doveva sottoporsi, ben essendo consapevole, del resto, della gravità della patologia che l'affliggeva dal 1985. Ha accertato che era stata l'ap pel lante a rifiutare un ulteriore intervento di ca nalizzazione che avrebbe comportato la definitiva eliminazione delle problematiche indotte dalla stomia. Ha accolto invece la censura riguardan te l'erronea condanna de lla al pagam ento delle spese di lite sostenut e dalla terza chiamata, l'impresa di assicurazione ### in ragione della manifesta infondatezza della chiamata in causa d a parte de ll'azienda osp edaliera convenu ta che ben conosceva l'inoperati vità della polizza per avvenuto sup eramento del massimale aggregato di retroattività. 
In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del tribunale, ha compensato le spese di lite del primo grado nei rapporti tra la e la terza chiamata; ha condannato l'### ospedaliera a rifondere le spese di lite del primo grado in favore della terza chiam ata, data l'infondatezz a della chiamata; ha compensato tra tutte le parti le spese del giudizio d'appello e posto quelle della C.T.U., espleta ta nel giudizio d'ap pello, a carico dell'appellante.  ricorre per la cassaz ione di detta sen tenza, formulando cinque motivi. 
L'### resiste con controricorso. 
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc.  in vi sta dell 'odierna camera di consig lio, deposita memoria illustrativa. 
La controricorrente deposita un atto con cui si limita a rinviare al controricorso e, che, p ertanto, non ha le caratteristiche d ella memoria. J.B.
   J.B.5 di 16 RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denu nziano la vi olazione e falsa applicazione degli artt. 194 cod.proc.civ., 87 e 9 0 disp. att .  cod.proc.civ. nonché degli artt. 1176 e 2236 cod.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc. La ricorre nte ripropone la censura già mossa al tribunale e disattesa dal giudice d'appello di nullità della C.T.U. svolta in primo grado, per avere il C.T.P. dell'### inviato al C.T.U. irritualmente una vera a propria perizia di parte tre giorni dopo l'udienza di giuramento, ma prima della redazione della bozza preliminare; perizia mai precedentem ente prodotta in g iudizio, degradata dall'ausiliario del giudice a «note preliminari ex art 194 cod.proc.civ.», interamente recepite nell'elaborato finale. 
Inoltre al C.T.U. si rimp roverava, i n violazione de ll'art. 19 5 cod.proc.civ., di aver depositato la perizia a prop ria firma nel fascicolo telematico del giudizio in data ### 14, ovvero soltanto due giorni prima dell'udienza di esame della C.T. U. del 15/04/2014, senza aver mai preventivamente inviato alcuna bozza al perito di parte. 
Il tribunale, nonostante le puntuali eccezioni mosse in tal senso, si era limitato ad autorizzare il C.T.P. a formulare osservazioni alla bozza peritale che, peraltro, il C.T.U. omette va di riportare nella nuova stesura finale della relazione.  ### peritale, inoltre , viene censurato per essere insufficientemente motivato, avendo l'ausiliare del giudice: i) eluso o comunque non affrontato in maniera tecnicamente esaustiva la questione centrale demandat agli; ii) o messo di accertare quali fossero le sue cond izioni cliniche alla data dell'int ervento, limitandosi a indicare che risultava affetta da rettocolite ulcerosa e a d escrivere genericamente la malattia e le sue possibili infinite evoluzioni, in maniera del t utto rias suntiva ed avulsa da ogni riferimento al caso di specie; iii) trascurato di esprimersi sull'esito 6 di 16 dell'esame istologico del 17/ 04/2008, limitandosi a m enzionarlo, nonostante che detto esito, oltre a confermare l'assenza di displasie, fosse stato reso noto il giorno successivo all'espletato intervento chirurgico; iv) evitato o gni valutazione circa la giustificazione dell'intervento chirurgico del 16/04/2008, atteso che la C.T.U. conteneva l'elencazione dei casi in cui, secondo le leges artis, la chirurgia invasiva è applicabile in ipotesi di necessità ed urgenza (espressament e ritenute insussistenti), e ipotizzava, in assenza di letteratura scie ntifica a sostegno, che la sc elta dei sanitari sarebbe stata giustificata e/o giustificabi le da un non meglio precisato inten to di risolvere completamente il problema infiammatorio e permettere una guarigione. 
Del resto - osserva la ricorrente - la stessa corte d'appello aveva inizialmente condiviso dette inad empienze del C.T.U. di p rimo grado, tan t'è vero che aveva ritenut o alcuni p rofili dell'esam e demandatogli meritevoli di approfondiment o e disposto, a tale scopo, una nuova consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico ad un collegio peritale.  2) Con il secondo motivo la ricorr ente prospetta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicaz ione dell'art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ. , ex art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., per non avere il giudice a quo esposto le ragioni per cui ha ritenuto non condivisibili le puntuali ed esaustive conclusioni dei due a usiliari facenti parte de l collegio peritale nominato in grado d'app ello, con particolare riferimento alle ampiamente documentate sue condizioni cliniche che avevano indotto i detti due periti a ritene re, ciascu no per le sue specifiche compete nze, ingiustificabile l'intervento chirurgico demolitorio a cui era stata sottoposta, non ricorrendo né l'ipotesi di una mancata rispondenza della rettocolite ulcerosa alle terapie farmacologiche in atto né una ingravescenza clinica e/o una trasformazione in senso neoplastico. 7 di 16 Il giu dice a q uo, dop o avere disposto un a nuova C.T.U., si sarebbe limitato a ritenere non condivisibili gli esiti di detta nuova C.T.U. e, dopo un acritico “copia e incolla” di rilevanti parti della C.T.U. svolta nel giudizio di primo grado, ha ritenuto non vi fossero valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del primo ausiliario, «essendo le stesse sorrette da un accurato esame anamnestico e sulla valutazione della documentazione sanitaria oltre che esenti di vizi lamentati dall'appellante». Tanto, secondo quanto prospettato, integrerebbe la violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc. 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisiv o oggetto di discussione tra le parti - omessa comparazione tra le p erizie ex art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. - e dell a violazione dell'art. 1 11 Cost., p erché, essendo state espleta te nel corso del g iudizio di merito più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice che si sia unif ormato ad una consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad una acrit ica adesione ad una di esse, ovvero che si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificatamente seguiti (Cass. n. 13770/2018; Cass .  18598/2020; Cass. n. 13399/2018; Cass. n. 13922/2016) incorre nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Nella specie, in particolare, alla corte t erritoriale si rimprover a di avere aderito acriticamente alla perizia di primo grado e di non avere effettuato una necessaria ed imprescindibil e comparazione tra le opposte perizie.  4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 e de gli artt. 2, 13 e 32 Cost. oltre che degli artt. 8 di 16 1176, 2° comma, 1218, 1236 cod.civ. e 115 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc. Anche relativamente al consenso informato, la corte d'appello lo avrebbe ritenuto validam ente espresso con una motivazione apparente ed illogica, inidonea a superare le differenti conclusioni espresse dal collegio p eritale d'appe llo. Contraria mente alle conclusioni de giudice a q uo, nel modulo man cava la barratura relativa alle informazioni circa la diagnosi della malattia, non erano esplicitati la patologia da cui era affetta, il motivo dell'intervento, le possibili alternative all'interven to subito, né le conseguenze dell'eventuale rifiuto. Il collegio peritale av eva rilevato che nel modulo di consenso «viene riportata una serie di generiche complicanze della malattia, evidentemente inattuali per il caso della Paziente, tant'è che la relativa casella non è cer to barrata, esattamente come non è barrata la successiva , che si riferisce all'eventualità di una trasformazione in senso neoplast ico, ugualmente inattuale nel caso della ### da, sebbene per realizzare l'intervento n on si attenda neppure la pubb licazione dell'esame istologico» e che non erano indicate le gravissime conseguenze derivanti dall'asportazione di ben due organi quali il colon ed il retto. 
Peraltro, aggiunge la ricorrente, l'intervento subito non era quello che la corte territoriale ha ritenuto barrato - colectomia con ileoretto anastomosi, consi stente nella asportazione del colon e ripristino del tran sito intestinale mediante abboccamento dell'ultima porzione di intestino tenue con il rett o ed e ventuale ileostomia di protezioneche era indicato al punto precedente del modulo - rettocolectomia con ileo ano anastomia e pouch che consiste nell'asportazione del colon e del rettocioè quello cui si sarebbe potuta sottop orre successivamente e che av eva rifiutato 9 di 16 non per capriccio (come ha lasciato intendere il giudice a quo), ma perché, soltanto una volta dimessa dall'ospedale era venuta a conoscenza delle gravi conseguenze derivanti dalla resezione del colon e del retto, e aveva avut o modo di documentarsi presso specialisti in chirurgia che aveva no sconsigli ato la chiusura dell'ileostomia, «costantemente e ripetutamente rappresentata come foriera di numerosi rischi quoad vitam e quoad valetudinem».  5) Con il quinto mot ivo la rico rrente si duole della vi olazione dell'art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. per omesso esame del motivo di appello n. 7-a) e 7-b), relativo alla ingiusta condanna alla refusione delle spese del primo grado di giudizio. 
La corte territoriale, in parzialmente accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del tribunale, ricorrendone i giusti motivi, ha compensato sia le spese del giudizio di appello, sia le spese di lite del primo grado re lativamen te ai sol i rapporti tra con la terza chiamata, confermando tuttavia «l'impugnata sentenza in ordine alla regolazione delle spese di lite tra le parti principali in quanto non oggetto di specifica censura». 
La tesi della ricorrente è che il giudice a quo abbia valutato come erroneamente non censurata la sentenza emessa dal tribunale anche in ordine alla regolazione delle spese di l ite tra le parti principali, così di fatto disattendendo e/o omettendo di valutare i motivi di impugnazione n . 7 a-b, con cui era stata lamentata la mancata compensazione delle spese di lite, posta la peculiarità e complessità delle q uestioni trattate, e il motivo n. 7-c), con cui veniva censurat a l'arbitraria chiama ta del terzo in causa e la conseguente arbitraria condanna a lle spese anche in favo re del terzo chiamato.  6) In primo luogo vanno esaminate le eccezioni di improcedibilità e di mancata integrazione del contraddittorio sollevate dall'### 10 di 16 Quanto alla prima, fondata sulla violazione dell'art. 369, 2° comma n. 2 cod.proc.civ., per non avere la ricorrente soddisfatto l'onere di depositare entro il termine di cui all'art. 369, 1° comma, cod.proc.civ., la copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione avvenuta in data ###/2023, occorre muovere d al rilievo che, cont rariamente a quant o eccepito, la ha soddisfatto le prescrizioni di cui all'a rt. 3 69, 2° comma n. 2, cod.proc.civ. (si vedano gli allegati al ricorso n. 24 e n. 1 che contengono la relata di notifica e la copia della sentenza d'appello qui impugnata). 
Quanto alla second a, per non avere l a ricorrente provve duto a notificare il ricorso alla ### ia di ### curazioni ### cooperativa, nonostante essa fosse stata parte dei due giudizi di merito, va osservato quanto segue: - a segu ito della proposiz ione, con l'atto di chiamat a in causa, della domanda di garanzia da parte dell'azienda ospedaliera per il caso di soccomb enza ne i riguardi dell'odierna ricorrente, si e ra determinato un litisconsorzio successivo facoltativo per effetto della tecnica della chiamata in causa di cui all'art. 106 cod. proc. civ. Il chiamante in questo caso non aveva rigettato la sua legittimazione sostanziale, ma, per il caso che fosse stata riconosciuta fondat a verso di lu i la dom anda, assu meva che il terzo ne dovesse sopportare le conseguenze. 
Il giud izio sulla domanda princi pale e quello su lla domanda di garanzia erano rimasti distinti. Si era in presenza, quindi, di una situazione di cumulo ricond ucibile alla nozione di litis consorzio facoltativo anche quanto al m odo di svolgime nto, ben potendo trovare applicazione la regola del 2° comma dell'art. 103 cod.proc.civ. (Cass. 18/09/2015, n. 18318). 
Una volta p ronunciat a la sentenza di appello, il cumulo di domande in questione è rimasto connotato nel senso della scindibilità, in quanto la decision e sulla d omanda di garanzia nel J.B.11 di 16 senso del rigetto per una ragione - il superamento del massimale - esclusivamente inerente il rapporto giuridico dedot to dall'azienda sanitaria contro la compagnia di assicurazioni, si è connotato come decisione del tutto indipendente da quella sulla domanda principale e, pertanto il cumulo fra le due domande, all'atto dell'impugnazione della sentenza si presentava come scindibile ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. e soltanto all'azienda sanitaria competeva realizzare il cumulo nuovamente, proponendo impugnazione relativamente al rapporto inerente la pretesa verso la impresa di assicurazioni. 
Sussistendo tale situazione è di tutta evidenza che, in assenza di una situazione di inscindibilità della cause o di dipendenza fra esse (quest'ultima ipotesi si sarebbe potuta verificare se la domanda di garanzia fosse st ata accolta nel merito) , questa Corte, accert ato che il ricorso non indica formalmente come parte la compagnia di assicurazione e nemmeno risulta ad essa notificato, sempre per il carattere di scindibilità del cumulo, ritiene di non dover provvedere ad ordinare la notificazione del ricorso alla medesima.  7) Passando, ora, allo scrutinio dei motivi di ricorso, il primo è inammissibile. 
La ricorrente reitera le censure già disattese dal giudice a quo, senza confrontarsi con la statuizione di rigetto. 
La corte d'appello ha rilevato che «dagli atti allegati alla C.T.U.  che il ctp di parte conve nuta, dott . nel p ieno rispetto di quanto previsto dall'art. 194 cod.proc.civ. e 90 disp. att.  cod.proc.civ., inviava all'ausiliario note sulla situazione della perizianda nelle quali si richiam avano i documen ti sanitari ritualmente versati in atti dalle parti e la letteratura specialistica in materia (v. bozza di perizia e relazione finale della dott.ssa nella quale si richiamano le note del ct di entrambe le parti)» (p.  11). 
Deve ribadirsi che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di A.H.
R.V.12 di 16 merito e motivatam ente d isattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sent enza impugnat a che si risolve, in sostanza, nella prop osizione di un "non motivo ", come tale inammissibile ex art. 366 , 1° comma, n. 4, cod .proc.civ. ( 24/09/2018, n. 22478; Cass. 17/11/2003, n. 17402; 23/09/2003, n. 12632; Cass. 25/08/2000, n. 11098).  8) Il second o ed i l terzo motivo, es aminabili congiun tament e, sono fondati p.q.r.  ### giustificativo del rige tto dell'appello si regge sui seguenti passaggi argomentativi: - a p . 8 della sentenz a, il giudice d'appell o dà atto che con ordinanza del 10.11.2017, «ritenuta la fondatezza della eccezione inerente la correttezza della C.T.U., in relazione alla responsabilità per la perfo razione int estinale, alla riferita refrattarietà de lla alle cure farmacologiche ed alla opportunità della praticata proctocolectomia, affidava incarico a collegio peritale composto da un medico legale e da specialista in chirurgia dell'app arato digerente, formulando nuovi quesiti peritali»; -dopo aver riportato i quesiti e le risposte elaborate dal collegio peritale (pp. 10-11) e aver rilevato che «###esito della relazione i Ctu stima vano pari ad un 35% il valore del da nno an atomofunzionale comprensivo delle incidenze sulle atti vità quotidiane e sugli aspetti din amico relazionali della danneggiata», il g iudice a quo si è limitato ad affermare che «le conclusioni alle quali sono addivenuti i ctu nominati in quest o g rado sulla adegu atezza e correttezza degli accertamenti e seguiti e sulla adegu tezza dell' intervento di proctocolectomia esegu ito anche in relazione agli elementi clinici esiste nti non siano condivisi bili. Per contro le evidenze documentali confermano la bontà delle conclusioni alle J.B.13 di 16 quali è addivenuto il ### sulla scorta della ctu della dott.ssa (p. 11); - riportati da p. 12 a p. 15 ampi stralci della C.T.U. espletata del giudizio di primo grado, ha concluso ch e « In base al le considerazioni del ctu dr.ssa del primo grado , dalle quali non si hanno valide ragioni per discostarsi essendo le stesse sorrette da un accurato esame anamnest ico e sulla valutazione della documentazione sanitaria oltre che esenti dai vizi lamentati dall' appellante», alla struttura ospedaliera non potessero imputarsi «errori diagnostici o di procedura nella scelta e nella realizzazione del protocollo medico dell'interve nto di proctocolectomia restaurativa», pre cisando che «l'accertamento effettuato (colonscopia con biopsia) era senz ' alt ro raccomandato al fine di scongiurare l'ingravescenza dell a patologia da cui era affet ta e l' insorgenza di altre patologie, tra cui il cancro del colon retto», che il rischio di perforazione del colon era un'evenienz a non solo possibile, ma anche probabile, che non erano emersi «elementi per ricondurre la perforazione alle biopsie praticate dagli operatori della struttura sanitaria per un “malaccorto pinzamen to”» e che comunque la complicanza era stata «monitorata accuratamente dai sanitari dell' azienda». 
Le censure mosse con i motivi qui scrutinati appaiono, dunque, effettivamente fondati, perché la motivazione della sent enza impugnata non contiene alcuna e nunciazione delle ragi oni di condivisione di quanto riportato fra vi rgolette circa l'elaborato peritale svolto nel giudizio di primo grado e della preferenza per le conclusioni di detto elaborato piuttosto che per quelle formulate dal collegio perital e, nominato in grado d'appello prop rio in ragione della ritenuta fondatezza delle censure mosse alla C.T.U. disposta dal tribunale. Né può ipotizzarsi che rappresenti una motivazione effettiva (cioè identificabil e come tale in senso logico, quale procedimento di spiegazione della ragione de l convincim ento) R.V.
R.V.14 di 16 quella di carattere meramente grafico, contenuta a p. 15, secondo cui le considerazioni espresse dall'ausiliare del giudice nel giudizio di prim o grado erano «sorrette da un accurato e same anamnestico» e basat e «sulla valutazione de lla documentazione sanitaria oltre che esenti dai vizi lamentati dall' appellante»: non solo tale enunciazione risulta del tutto generica e non motivata e, dunque, è, di per sé, una "non motivazione", ma, è da dire, non potrebbe neppure considerarsi mo tivazione per relatione m (cioè facente proprio l'elaborato peritale) perché sarebbe stato necessario indicare e spiegare perché, oltre tutto contraddicendosi (v. infra), il giudice a quo abbia ritenuto insussistenti valide ragioni per discostarsi dalle valutazioni della C.T.U. 
Deve altre sì rilevarsi l'assoluta contraddi ttorietà (de ll'ipotetica) motivazione: se anche si volesse intendere che la corte territoriale abbia voluto condi videre tutto ciò ch e dalla C.T.U. risultava, si dovrebbe rilevare che in quanto riprodotto si annida una intrinseca contraddittorietà dell'argomentare del giu dice che, della C.T.U.  p rima ha dispo sto la rinnova zione, poi l'ha ritenuta sorretta da «accurato esame an amnestico» e da corretta « valutazione della docum entazione sanitaria» (v., rispettivam ente, pp. 8 e 15). 
La corte d'appello neppure si è fatta carico di esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto non condivisibili le risultanze del collegio peritale d'appello. 
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, se nel corso del giudizio vengono nominati, i n tempi successivi, due o più consulenti tecnici d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili fra loro, il giudice p uò seguire il parere dell'uno o dell'altro o anche discostarsi da t utti, p urché dia adeguata giustificazione del suo convinciment o mediante l'en unciazione dei criteri probato ri e degli elementi di valu tazione speci ficamente seguiti. R.V.
R.V.15 di 16 In particolare , allorquando intend a uniformarsi al parere di uno dei consulenti, non può limitarsi ad un'acritica adesione ad esso, ma deve, invece, valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni dell'altro consulente, salvo che queste non siano stat e già criticament e esaminate nella nu ova relazione peritale, nel qual caso soltanto sarà sufficiente accettare ragionatamente le conclusioni di quest'ultima, senza necessità di una minuziosa ed analitica confutazio ne degli argome nti esposti nell'altra (Cass. 17/05/2022, n.15721); men tre è tenuto a farsi carico di sviluppare un'analisi comparativa con le altre consulenze, che risulta imprescindibile laddove le conclusioni recepite non siano idonee a palesare, da sole, le ragioni della adesione espressa dal giudicante (Cass. 26/05/2021 , n. 14599).  8) Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. 
La corte d'appello ha rite nuto con un apprezzament o di fat to incensurabile in cassazione, se non per vizio di motivazione (la motivazione nel caso di specie supera il minimo costituzionale: a p.  16 la corte territo riale enuncia le ragio ni per cui ha disatteso le risultanze del collegio peritale, facendo leva su quanto ris ultante dal doc. 30 del fascicolo di parte attrice e dalle allegazioni difensive della stessa), ch e la ricorrente era stata infor mata della n atura dell'intervento e delle sue implicazioni e che il ripristino della funzionalità organica e il superamento delle problematiche indotte dalla ileostomia era mancato per scelta della ricorrente «non altrimenti giustificata che dalla paura dell'intervento».  9) Il quinto motivo resta assorbito.  10) Alla fondatez za p.q.r. de l secondo e del terzo motiv o, assorbito il quinto, inammissib ili il primo e il quarto, consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione ai motivi accolti dell'impugn ata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di 16 di 16 ### in diversa composi zione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.  10) Va dispost o che, in caso di utilizzazione del present e provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazio ne delle generalità e degli altri dati identificativi di P.Q.M.  La Corte accoglie p.q.r. il secondo e il terzo motivo, assorbito il quinto, inammissibili il p rimo e il quarto, cassa in relazione ai motivi accolti l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Rom a, in diversa composizione, che provvede rà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. 
Dispone l'oscuramento dei dati personali di nei termini di cui in motivazione. 
Così deciso n ella ### di ### io del 6 giugno 2025 d alla ### sezione civile della Corte di Cassazione.  ### J.B.
J.B.

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Gorgoni Marilena

M
3

Corte di Cassazione, Ordinanza del 23-12-2024

... dell'esecuzione; avendo affermato l'inutilità della chiamata del ### (non legittimato a partecipare alla causa in quanto cessato dall'incarico di trustee), condannava ### a rifondere i costi del giudizio sostenuti dal terzo chiamato e compensava le spese tra tutte le altre parti. 5. Per quanto qui ancora rileva, il giudice di merito rendeva la seguente motivazione: «… la questione relativa alla trascrizione di atti contro o a favore del trust è ampiamente dibattuta. Sul punto, pur dandosi atto di un orientamento contrario, si ritiene di condividere l'interpretazione fatta propria, tra le molte pronunce, dal Tribunale Torino, ordinanza dd. 10/5/2014, che ha affermato la legittimità della trascrizione effettuata nei confronti del trust. Invero, la trascrizione in favore del trust non presuppone la soggettività dello st esso, dovendosi appli care la disciplina della ### dell'### in base alla quale “Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8425/2022 R.G.  proposto da ### nella qualità di ### rappresentata e difesa dall'avv. ### i ### con domicili o digital e giovanni### - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dall'avv. ### con domicilio digitale ### - controricorrente - e contro ### S. P.A., quale mandataria di ### - ASS ### S.P.A., rappresentata e difeso dal l'avv. ### con domicilio digitale ### - controricorrente - e contro ### in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ### - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro ### , rappresentato e dife so dall'avv. ### ssi, con domicilio digitale ### - controricorrente - e nei confronti di ### CONDOMINIO CORTE DEL POZZO #### - ##### S.R.L.  ### - intimati - avverso la sentenza n. 133 dell'8/2/2022 del Tribunale di Udine; udita la relazione d ella causa sv olta nella camera d i consiglio del 18/11/2024 dal ###. #### 1. Con provvedimento del 26/2/2020, il giudice dell'esecuzione del ### bunale di Udine dichiarava la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare da cui era scaturita l'esecuzione promossa da ### e - senza chiudere anticipatamente il processo esecutivo (ma revocando l'ordinanza di vendita) - ordinava la rinnovazione (ex art. 162 c.p.c.) della predetta formalità: ad avviso del giudice, il pignoramento - contenente l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., era stato rivolto al «sig. #### del ### e al «### … in persona del ### sig. ### - era stato trascritto nei ### con nota del 21/12/2016 indicante (alla ### - ### «### e (al quadro D - ### informazioni) «#### …» e, quindi «nei confronti di soggetto inesistente». 3 2. Avverso la menzionata ordinanza - pronunciata anche nei confronti di ### quale trustee del ### - il creditore procedente proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.  3. Su istanza del creditore ### (intervenuto nell'espropriazione immobiliare) veniva chiamato in causa ### già trustee del ### sino al 2017 e poi sostituito da ### 4. Con la sentenza n. 133 dell'8/2/2022, il Tribunale di Udine, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarava la validità della nota di trascrizione del 21/12/2016 e revocava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; avendo affermato l'inutilità della chiamata del ### (non legittimato a partecipare alla causa in quanto cessato dall'incarico di trustee), condannava ### a rifondere i costi del giudizio sostenuti dal terzo chiamato e compensava le spese tra tutte le altre parti.  5. Per quanto qui ancora rileva, il giudice di merito rendeva la seguente motivazione: «… la questione relativa alla trascrizione di atti contro o a favore del trust è ampiamente dibattuta. Sul punto, pur dandosi atto di un orientamento contrario, si ritiene di condividere l'interpretazione fatta propria, tra le molte pronunce, dal Tribunale Torino, ordinanza dd. 10/5/2014, che ha affermato la legittimità della trascrizione effettuata nei confronti del trust. Invero, la trascrizione in favore del trust non presuppone la soggettività dello st esso, dovendosi appli care la disciplina della ### dell'### in base alla quale “Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa” (art. 12), circostanze queste ultime non ricorrenti nel nostro ordinamento che anzi riconosce altre ipotesi di pubblicità immobiliare in cui si procede analogamente, pur in assenza di soggettività giuridica. In particolare, sono trascrivibili i pignoramenti immobiliari a favore di un condominio ovvero gli atti di costituzione mediante conferimento a favore del fondo immobiliare chiuso. Deve, 4 peraltro, osservarsi che la trascrizione in favore del trust, da ritenersi ammissibile per le ragioni anzidette, presenta degli evidenti vantaggi, permettendo l'immediata individuazione dei beni del trust, senza necessità di effettuare nuove trascrizioni ogniqualvolta venga a mutare il trustee. Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie, deve rispettarsi il principio di continuità delle trascrizioni, tenuto conto della circostanza che, fin dall'atto di costituzione, i beni conferiti al trust ### sono stati formalmente intestati al trust stesso: beni, per una parte, già oggetto di circolazione. Quanto all'affidamento nei confronti dei terzi, la trascrizione del pignoramento di cui si discute è stata effettuata mediante specifica indicazione nella sezione D d ei dati del t rustee, consenten do in tal m odo l'identificazione dello stesso.».  6. Avverso la predetta sentenza ### nella qualità di trustee del ### proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.  ### resisteva con controricorso. 
Col proprio controricorso, la ### S.p.A., quale mandataria di ### - ### S.p.A., avente causa di ### dei ### di ### S.p.A. (creditrice intervenuta nell'esecuzione e già parte del processo di merito), aderiva alle prime due censure avanzate dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del terzo motivo. 
Con distinto controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo, ### domandava la reiezione del ricorso principale e impugnava la statuizione relativa alla sua condanna alle spese. 
Rispetto a quest'ultima impugnazione depositava controricorso ### dut. 
Non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati ### sarutto, Condominio Corte del ##### delle ### - ##### S.r.l. 
Prima dell'adunanza del 15/5/2024 ### e ### depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. 5 7. Con l'ordinanza interlocutoria n. 15772 del 5/6/2024, ai sensi dell'art.  331 c.p.c., questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### litisconsorte necessario dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (e, peraltro, già parte del grado di merito, benché contumace).  8. Nel termine assegnato il difensore del ricorrente procedeva alla predetta integrazione nei confronti del ### residente ###le modalità prescritte dalla ### de ### del 15 novembre 1965 e, cioè, mediante l'invio alla ### des ### di ### della missiva da trasmettere, per raccomandata, al destinatario; sono stati tempestivamente depositati i modelli, debitamente compilati, che attestano la ricevuta da parte dell'### straniera, l'invio della raccomandata al destinatario, la consegna a mani della moglie di quest'ultimo, a ciò delegata. Il medesimo procuratore dichiarava, poi, che la notificazione del ricorso introduttivo era già stata regolarmente eseguita a mani del ### scon in data ###, senza però depositare il modulo compilato dal destinatario (solo successivamente prodotto). 
Ciononostante, ### non svolgeva difese nel giudizio di legittimità.  9. All'esito della camera di consiglio del 18/11/2024, il Collegio si riservava il dep osito d ell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da ### di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione di ### in quanto subentrata a ### dopo la notifica del pignoramento. 
In primis, il fatto stesso che la ### sia stata parte del processo di merito la abilita a proporre impugnazione della sentenza che l'ha definito. 
Peraltro, non si versa nell'ipotesi - alla quale, comunque, non è sovrapponibile la fattispecie della su ccessione di diversi soggetti nell'ufficio di 6 trustee - di opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal terzo acquirente dell'immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento - quindi, con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti, circostanza che esclude la legittimazione all'opposizione de qua (Cass., 3, Sentenza n. 15400 del 28/06/2010, Rv. 613768-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 07/10/2013, Rv. 629055-01) - perché la presente causa è stata introdotta, anche nei confronti di ### (trustee subentrato a ###, dal creditore ### In ogni caso, il richiamo dell'art. 2913 c.c. è inappropriato, perché la citata disposizione concerne l'effetto “sostanziale” del pignoramento e, dunque, l'inefficacia relativa degli atti traslativi compiuti dall'esecutato in pendenza della procedura, mentre, anche per quanto esposto nel prosieguo, dal punto di vista processuale, la successione tra trustee trova il suo riferimento normativo nell'art. 111 c.p.c., che, ai commi 3 e 4, riconosce al successore la facoltà di partecipare al processo e di impugnare la decisione che, in ogni caso, spiega effetti anche nei suoi confronti (l'applicazione dell'art.  111 c.p.c. trova conferma anche nella decisione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4741 del 15/02/2023, Rv. 666880-01, relativa ad una fattispecie con significative analogie e, cioè, al trasferimento, nel corso del giudizio in cui è controverso un diritto attinente a fondi comuni di investimento, del rapporto di gestione da una società ad un'altra).  2. Col primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 118 disposizioni di attuazione e 132 comma 2° n.4) c.p.c., per difetto di sufficienza di motivazione», per avere il giudice di merito dato una motivazione per relatio nem all'ordinanza del Tribunale di Torino del 10/5/2014, irreperibile nelle banche dati, senza peraltro illustrare la difformità della decisione rispetto all'orientamento di legittimità.  3. La censura è complessivamente infondata. 
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il giudice di merito non ha affatto fornito una motivazione per relationem ad un «introvabile» provvedimento del Tribunale di Torino: ha invece illustrato - succintamente 7 ma chiaramente - le ragioni poste a fondamento della decisione assunta, ancorché richiamando, ad ulteriore supporto, le argomentazioni di un'altra pronuncia giurisprudenziale. Invece, la mancata considerazione della giurisprudenza di legittimità non rende la motivazione affetta da insufficienza, ma, come poi è accaduto, da sua erroneità in diritto. Sotto tutti i profili, pertanto, il vizio di insufficienza della motivazione non può dirsi sussistente.  4. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 ### dell'### ratificata dall'### con legge n. 364/89 in relazione agli artt. 2643, 2645. 2659 c.c.», per avere il giudice di merito fondato la propria decisione su un'erronea lettura della predetta ### la quale fa rinvio alla legge nazionale, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, pretende che la trascrizione sia eseguita nei confronti di soggetti, non già di rapporti privi di soggettività, come il trust; aggiunge la ricorrente che i presunti vantaggi della trascrizione contro il trust non valgono a superare il rigore formale delle formalità nei ### né la precisazione contenuta nel «quadro D» della nota presentata al ### servatore può “salvare” l'erronea indicazione del «quadro ### 5. La censura è fondata.  6. Si deve innanzitutto premettere che il trust (rectius, “i trusts”), istituto inizialmente allogeno, è definitivamente entrato nell'ordinamento italiano, non solo per effetto del riconoscimento contenuto nella «### sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento», adottata a ### il 1° luglio 1985 e ratificata con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, ma anche (e soprattutto) per la cospicua elaborazione giurisprudenziale che da alcuni decenni (i primi precedenti di merito risalgono al 2000 e il loro numero è cresciuto esponenzialmente) si è interessata della compatibilità col sistema giuridico interno del menzionato istituto di common law, che continua ad essere necessariamente regolato da una legge straniera (non rinvenendosi nella legislazione italiana un'autonoma disciplina), e ha individuato svariate soluzioni per coniugare le sue peculiarità con l'assetto normativo 8 italiano, determinando addirittura - secondo una fortunata definizione dottrinale - una vera e propria «metabolizzazione del trust». 
Se un importante precedente di merito risalente al 2003 già aveva confutato le tesi dottrinali, recepite in alcuni rari provvedimenti giurisprudenziali, contrarie all'ammissibilità dei cosiddetti trust “interni” (e, cioè, di quei trust il cui “centro di gravità” - individuato con riferimento al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente, all'ubicazione dei beni in trust, alla residenza o domicilio del trustee, allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato - è in ### mentre appartiene ad un diverso ordinamento la disciplina scelta dal settlor), la definitiva affermazione dell'ammissibilità dell'istituto deriva dalla giurisprudenza di legittimità che, sin dalla pronuncia di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014, ha agevolmente superato il problema, logicamente pregiudiziale e rilevabile ex officio, della riconoscibilità del trust interno e ha attribuito espressamente la patente di validità (e di utilità) al trust “endoconcorsuale”, senza sollevare alcuna questione relativa all'eventuale assenza di elementi di estraneità. 
Anche altri precedenti di legittimità hanno reputato ammissibile la figura del trust interno, ferme restando l'esigenza «di una valutazione complessiva indirizzata a vagliare la causa concreta del programma negoziale del trust e della meritevolezza degli interessi ad esso correlati, in ossequio ai principi generali che governano lo svolgimento del giudizio di liceità riservato ad ogni fattispeci e negoziale» (Cass., Sez. 3, Sente nza n. 3128 del 10/02/2020, Rv. 657143-01), e l'applicazione dei rimedi ordinamentali per colpire abusi o atti in frode (ad esempio, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24986 del 09/11/2020).  7. Il fatto che il trust interno sia, quantomeno astrattamente, ammissibile e riconoscibile nel nostro ordinamento non comporta affatto che l'istituto di common law debba essere “italianizzato” o “nazionalizzato” - e, cioè, adattato al sistema sino al punto di travisarne la struttura e le caratteristiche - posto che è la legge regolatrice straniera scelta dal disponente a disciplinare la va lidità, l 'interpretazione, gli effetti e l'amministrazione del trust (così l'art. 8 della ### de L'###, mentre sono assoggettate 9 alla lex fori soltanto le questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali i beni sono trasferiti al (rectius, posti sotto il controllo del) trustee (così l'art. 4 della ### de L'###. 
In altre parole, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, non è consentito all'interprete, mediante il ricorso ad improprie analogie o a presunti vantaggi pratici, alterare l'istituto del trust - che ab origine non è un soggetto giuridico - attraverso una sua “entificazione”, né forzare le regole dell'ordinamento interno riguardanti le prescritte formalità pubblicitarie.  8. Questa premessa va considerata unitamente all'univoco precedente della giurisprudenza di legittimità (singolarmente del tutto ignorato dal giudice di merito, nonostante la scorrettezza della mancata motivazione della scelta di discostarsi da un orientamento consolidato, quale pure può configurarsi in un unico e convincente, appunto per questo non contrastato, precedente: Cass., 6-3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036-02), che il Collegio intende esplicitamente confermare, di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017, Rv. 642711-01, secondo cui «Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un “trust” in persona del “trustee”, e non di quest'ultimo, è illegittimo, in quanto il “trust” è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell'esecuzione, nell'ambito della verifica in ordine all'esistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, può disporre d'ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva».  ### e l'altro (richiamato, sia pure ai fini della ricostruzione del litisconsorzio necessario per l'applicazione di normative sovranazionali in tema di giurisdizione, da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7621 del 18/03/2019) costituiscono il fondamento per confutare (nel prosieguo) tutte le argomentazioni addotte dal Tribunale di Udine (sulla scorta di un altro minoritario orientamento di merito) per giustificare la propria decisione.  9. Innanzitutto, dell'art. 12 della ### de ### (nel testo inglese, «### the trustee desires to register assets, movable or immovable, or 10 documents of title to them, he shall be entitled, in so far as this is not prohibited by or inconsistent with the law of the ### where registration is sought, to do so in his capacity as trustee or in such other way that the existence of the trust is disclosed.»; nel testo francese, «Le trustee qui dé- sire faire inscrire dans un registre un bien meuble ou immeuble, ou un titre s'y rapportant, sera habilité à requérir l'inscription en sa qualité de trustee ou de telle façon que l'existence du trust apparaisse, pour autant que ce ne soit pas interdit par la loi de l'### où l'inscription doit avoir lieu ou incompatible avec cette loi.»; con traduzione - informale, ma diffusa - in italiano: «Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa.»), il giudice di merito dà una lettura distorta: infatti, se è vero che l'ordinamento italiano non prevede divieti di «registration» o «inscription» (sono i vocaboli usati nel testo, redatto in inglese e in francese, della ### tali da impedire un'adeguata pubblicità del trust, la citata norma non pretende affatto che la trascrizione degli acquisti sia eseguita a favore o contro il trust per rivelarne e renderne rilevante l'esistenza. 
Al contrario, la disposizione convenzionale si riferisce espressamente al trustee e impone agli ### aderenti di consentire a questo - salvi divieti di legge - di dare adeguata pubblicità al vincolo di trust attraverso formalità pubblicitarie che rendano opponibile erga omnes sia la titolarità dei beni, sia la limitazione coessenziale alla loro finalizzazione. E, infatti, sin dal 2000, molto prima dell'introduzione dell'art. 2645-ter c.c., le pronunce dei giudici italiani - salvo alcune limitate e non condivisibili eccezioni - hanno superato o rimosso i rifiuti o le riserve espressi dai ### dei ### biliari riguardo alla trascrizione di atti di trasferimento dal disponente al trustee o di acquisto effettuati dal trustee nella sua qualità, pure nell'ipotesi di trust autodichiarati, e hanno ammesso la pubblicità dei diritti del trustee 11 anche nel libro fondiario nei territori dove trova applicazione l'ordinamento tavolare, ai sensi del r.d. n. 499 del 1929.  10. Per raggiungere la menzionata finalità pubblicitaria non è richiesto dalla ### lo stravolgimento delle regole che presidiano la trascrizione e non occorre affatto attribuire la qual ità di «soggetto» al (e, quindi, “entificare” il) trust, operazione ermeneutica che non trova alcun appiglio - né nei paesi in cui l'istituto ha avuto origine, né nell'ordinamento civile italiano - e che si risolve, oltretutto, in un inaccettabile travisamento delle sue intrinseche caratteristiche.  11. Può dirsi acquisito anche dalla giurisprudenza italiana il principio per cui il trust non è un patrimonio “acefalo”, privo cioè di un soggetto titolare (l'assunto è pacifico nell'ordinamento inglese, in cui un'autorevole dottrina esplicitamente riassume: «A trust is not a legal person, like an individual or a company, capable of owing property. For there to be a trust, property must be subject to a trust, so the property will be vested in a trustee or trustees (who may be individuals or companies) or in a nominee on behalf of the trust (though here the trustee's rights against the nominee may be regarded as property held by the trustee)»).  12. Infatti, questa Corte è espressamente intervenuta più volte per ribadire che non esiste «il trust ### in persona del trustee» (come se il trustee fosse il legale rappresentante di un ente dotato di una sua soggettività autonoma), ma, piuttosto, il «trustee del trust ### nella sua qualità»: − «Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l'unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto; la responsabilità patrimoniale del trustee per atti e fatti compiuti nell'esercizio della propria funzione a seconda della legge regolatrice applicabile può essere personale e illimitata (salvo il diritto al rimborso), come appunto accade nel ### ovvero con diritto dei terzi ad essere soddisfatti direttamente con il fondo in trust» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28363 del 22/12/2011); 12 − «Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale “legale rappresentante” di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto. ### proprio del trust validamente costituito è dunque quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito» (Cass., 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014); − «Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma que llo di istituire un p atrimonio d estinato ad un fine prestabil ito.» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 20/02/2015, Rv. 635535-01).  13. Giova precisare che è del tutto irrilevante, ai fini civilistici, l'individuazione del trust come soggetto passivo di imposta da parte dell'art.  73, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (### unico delle imposte sui redditi), poiché la citata norma ha una valenza prettamente tributaria e, notoriamente, la disciplina fiscale non incide sulla struttura degli istituti giuridici.  14. Costituisce ovvio corollario delle considerazioni sinora svolte che le formalità pubblicitarie, rilevanti a fini civili, relative a un trust devono essere eseguite non già nei confronti di un inesistente “soggetto” denominato trust, bensì del trustee (in tale qualità), a pena di nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., della nota in ragione dell'assoluta indeterminatezza (melius, inesistenza) del soggetto a cui la formalità si riferisce.  15. In secondo luogo, nella nota presentata al ### dei Registri immobiliari (o, secondo l'attuale definizione, ### del ### di pubblicità immobiliare dell'### provinciale del territorio istituito presso 13 l'### delle entrate) i soggetti a favore dei (e contro i) quali è presa la trascrizione sono indicati nel «quadro ### destinato, appunto, all'identificazione univoca dei «### Non vale affermare - come fa il Tribunale di Udine - che l'indicazione del nominativo del trustee nel «quadro D» esclude l'indeterminatezza e, così, l'invalidità della formalità pubblicitaria: il predetto quadro (peraltro a compilazione facoltativa) è volto a specificare e chiarire le informazioni contenute nelle sezioni precedenti, non già a modificarle; inoltre, nessuna efficacia “sanante” può attribuirsi all 'indicazione di un soggett o diverso , la quale, anzi, incrementa ulteriormente l'incertezza.  16. Ancora, il richiamo - contenuto nella sentenza impugnata (e in altri precedenti di merito) - alle modalità in uso per le trascrizioni inerenti a beni in fondi immobiliari è frutto di un'erronea analogia e, pertanto, è l'esito di un evidente paralogismo. 
Contrariamente a quanto sostenuto - e, cioè, che la trascrizione va eseguita a favore del (o contro il) fondo, benché privo di soggettività giuridica - questa Corte ha più volte statuito che «I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia» (Cass., 1, Sentenza n. 16605 del 15/07/2010, Rv. 614460-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12062 del 08/05/2019, Rv. 653911-01).  17. Parimenti fuorviante è il riferimento alla trascrivibilità di un pignoramento immobiliare a favore di un condominio che, secondo un tradizionale insegnamento, è un ente di gestione e non un soggetto giuridico: tale formalità è oggi prevista dall'art. 2659, comma 1, n. 1), ult. periodo, c.c., per espressa volontà del legislatore che - con l'art. 17, comma 1, della legge 11 dicembre 2012, n. 220 - ha modificato la norma; perciò, l'esplicita 14 previsione normativa, mancante per il trust, esclude la comparabilità delle diverse fattispecie.  18. Da ultimo, si osserva che sono irrilevanti i ### vantaggi pratici indicati dal giudice di merito: da un lato, non è possibile modellare a piacimento l'istituto del trust per agevolare l'esecuzione delle formalità o per consentire un risparmio sul loro costo; dall'altro, il rigore formale a cui è improntato il sistema pubblicitario esclude che, “per maggiore comodità”, si possa operare una forzatura tale da consentire la trascrizione a favore di (o contro) un'entità che non è tecnicamente un soggetto di diritto.  19. Col terz o motivo del ricorso p rincipale, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 555, 557 e 629 c.p.c.», per avere il Tribunale mancato di pronunciare la nullità del pignoramento derivante dall'invalidità della sua trascrizione, pronuncia già richiesta nel grado di merito attinente ad un vizio rilevabile ex officio.  20. La censura è inammissibile. 
Il thema decidendum dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. è delimitato dalla contestazione fatta valere dall'opponente che, nel caso, ha censurato la declaratoria di invalidità della trascrizione da parte del giudice dell'esecuzione. 
Non sono state svolte contestazioni riguardo alla decisione, del medesimo giudice, circa la perdurante validità della notifica del predetto atto e, dunque, la pretesa erroneità di tale statuizione esula da questo giudizio; né la rilevabilità d'ufficio di gravi invalidità del pignoramento (sul punto, la già citata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017) consente al giudice dell'opposizione esecutiva di sostituirsi al giudice dell'esecuzione.  21. Venendo al ricorso incidentale, ### censura la decisione impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81, 91, 102, 107, 111 c.p.c. e 2913 c.civ., nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione ed omessa e/o incongrua motivazione», per avere il giudice di merito con-15 dannato lo stesso ### a rifondere le spese di lite a ### in ragione dell'affermata inutilità della sua chiamata in causa; col motivo si sostiene che il ### era da considerare litisconsorte necessario in quanto originario destinatario del pignoramento, non essendo peraltro rilevante ed efficace nei confronti dei creditori la successione a titolo particolare di ### 22. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti. 
Il trasferimento dei beni in trust da ### trustee al momento del pignoramento, al nuovo trustee ### non ha determinato una successione a tito lo universale nei rap porti compresi nel trust: infat ti, all'odierna ricorrente sono state trasferite - nel corso del processo esecutivo - le posizioni giuridiche in trust (e, nello specifico, il bene pignorato) e in alcun modo il precedente trustee si è “estinto”.  ### condivide l'opinione dottrinale secondo cui «la successione del trustee integra una forma di successione nella proprietà dei beni costituenti il fondo in trust a titolo derivativo e particolare e non, come invece si sarebbe portati a pensare, a titolo universale». 
Pertanto, l'intervento nella procedura esecutiva della ### - che, ex art. 12 della ### de L'### ha la capacità di agire ed essere convenuta in giudizio e di comparire nella sua qualità di trustee (e, anzi, l'intervento in una controversia che ha ad oggetto la difesa dei beni in trust costituisce un suo preciso dovere) - rientra nell'ipotesi normativa dell'art. 111 c.p.c., disposizione che, tuttavia, non determina l'estromissione dall'espropriazione forzata dell'originario trustee. 
Quest'ultimo, in quanto parte del processo esecutivo, è litisconsorte necessario nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., di talché la sua chiamata in causa non era affatto inutile - come ha invece statuito il giudice di merito - ma, anzi, doverosa. 
È, dunque, infondato il ricorso incidentale nella parte in cui si afferma l'irrilevanza della successione a titolo particolare di ### (nuovo 16 trustee), ma è fondata la censura che determina il venir meno del presupposto sul quale si basa la condanna di ### a rifondere le spese a ### 23. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata dev'essere cassata.  24. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.: l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ### avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Udine del 26/2/2020, col quale veniva dichiarata la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare, va respinta.  25. La novità (quantomeno negli esatti termini) di alcune delle questioni qui esaminate - e rivelatesi dirimenti - giustifica la compensazione integrale, tra tutte le parti, delle spese del grado di merito e anche del giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte, accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ### compensa tra tutte le parti le spese del grado di merito e del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Fanticini Giovanni

M
5

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 3843/2025 del 28-11-2025

... domanda attorea perché infondata e non provata - ### le spese di giudizio”. ### terza chiamata TUA ass.ni ha così concluso: “in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti di ### spa, non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza “###” nr. ###908 per i motivi dedotti in atti. In subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa per intervenuta decadenza dell'arch. ### dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza “###” nr. ###908 per i motivi dedotti in atti. nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa, previo rigetto delle domande formulate nei confronti dell'ing. ### in quanto in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità riferibili all'ing. ### in relazione ai fatti e alle circostanze oggetto del presente giudizio. Sempre nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa ### ad esito dell'udienza del 26 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare, e discussione sostituita da scambio di note, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9497/2021 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato presso il difensore avv. #### contro B.E. S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 5 10139 TORINO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 1 58100 GROSSETO presso il difensore avv. ##### (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv. ### (###) elettivamente domiciliato in ### S. ### 16 20123 MILANO presso il difensore avv. ##### attrice ha così concluso: “### l'###mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto per tutti i motivi indicati in narrativa; in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalla signora ### e dalla ## s.r.l. in data 8 agosto 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.; sempre in via principale, nel merito, condannare la ## s.r.l. al pagamento a favore della ### dell'importo di ### 18.705,75 o il minore o maggiore importo che sarà accertato in corso di causa e pari alla differenza tra quanto versato dalla committente a saldo della fattura n. 31 del 7 agosto 2019 emessa da B.E. s.r.l. per ### 26.400,00 e l'effettivo valore dei lavori svolti, quantificati in non oltre ### 6.994,68 oltre IVA (10%); sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di B.E. s.r.l. e dell'Ing. ### per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ### e dal ### in conseguenza delle loro condotte e per l'effetto condannare ## s.r.l. e l'Ing. ### anche in via solidale tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti e subenti quantificati in ### 25.269,74 salvo il maggiore o minore importo che sarà quantificato in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia”.  ### convenuta B.E. S.R.L. ha così concluso: “### l'###mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto per tutti i motivi indicati in narrativa; in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalla signora ### e dalla ## s.r.l. in data 8 agosto 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.; sempre in via principale, nel merito, condannare la ## s.r.l. al pagamento a favore della ### dell'importo di ### 18.705,75 o il minore o maggiore importo che sarà accertato in corso di causa e pari alla differenza tra quanto versato dalla committente a saldo della fattura n. 31 del 7 agosto 2019 emessa da B.E. s.r.l. per ### 26.400,00 e l'effettivo valore dei lavori svolti, quantificati in non oltre ### 6.994,68 oltre IVA (10%); sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di B.E. s.r.l. e dell'Ing. ### per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ### e dal ### in conseguenza delle loro condotte e per l'effetto condannare ## s.r.l. e l'Ing. ### anche in via solidale tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti e subenti quantificati in ### 25.269,74 salvo il maggiore o minore importo che sarà quantificato in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia”.  ### convenuta ### ha così concluso: “### al Giudice adìto: - In via preliminare, accertata la nullità della citazione per il vizio dedotto in premessa, disporre in ossequio al disposto di cui all'art.  164 comma 5 c.p.c. - Sempre in via preliminare, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'#### per quanto eccepito in premessa, estrometterlo dal giudizio e comunque dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze; - ### in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione atti dal sig. ### quantomeno per quanto attiene alla domanda da questi avanzata nei confronti dell'#### - In ogni caso, assunte le determinazioni inerenti alle conclusioni sopra riportate, autorizzare il comparente a chiamare in causa l'### assicuratrice ### perché, in denegata ed impugnata ipotesi di accertamento di legittimazione passiva del comparente e di sua responsabilità risarcitoria, egli sia manlevato dell'### assicuratrice da ogni e qualsiasi onere risarcitorio; - Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda attorea perché infondata e non provata - ### le spese di giudizio”.  ### terza chiamata TUA ass.ni ha così concluso: “in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti di ### spa, non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza “###” nr.  ###908 per i motivi dedotti in atti. In subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa per intervenuta decadenza dell'arch. ### dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza “###” nr. ###908 per i motivi dedotti in atti. nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa, previo rigetto delle domande formulate nei confronti dell'ing.  ### in quanto in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità riferibili all'ing. ### in relazione ai fatti e alle circostanze oggetto del presente giudizio. Sempre nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa, statuire la condanna di ### spa nei limiti di cui alle condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza in esame. Spese e compensi professionali rifusi”. 
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. 
Giova in ogni caso evidenziare che la causa, affidata all'istruzione di altro Giudice, è pervenuta a cognizione di questo Giudice Onorario all'udienza del 5 settembre 2024. 
ESPOSIZIONE CONCISA DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra le parti. 
Ha dedotto l'attrice che con atto a rogito del ### del 16 luglio 2019, i coniugi ### e ### acquistavano un appartamento a ### in via ### n. 17, per quote indivise rispettivamente del 63% e del 37%. ### necessitava di lavori di ristrutturazione interna, per cui la signora ### - in qualità di committente - dopo un sopralluogo e l'approvazione del preventivo, affidava l'incarico alla ditta B.E. s.r.l. (d'ora in avanti BE), la quale si impegnava anche a curare la progettazione e la direzione lavori tramite i propri tecnici interni. 
In data 8 agosto 2019 veniva sottoscritto tra le parti un contratto di appalto “chiavi in mano” per un importo complessivo di € 60.000,00 oltre IVA (10%).Tra gli obblighi assunti dalla ditta BE figuravano anche quelli relativi alla predisposizione delle necessarie pratiche amministrative, alla nomina dei progettisti, alla comunicazione dei verbali di cantiere e di inizio lavori elaborati dalla ### nonché l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, infortuni e danni sul lavoro. La durata dei lavori era fissata in 114 giorni a partire dall'8 agosto 2019, con termine al 30 novembre 2019. 
Prima dell'avvio del cantiere, BE emetteva la fattura n. 31 del 7 agosto 2019 di € 26.400,00 a titolo di acconto, somma che la committente pagava il 12 agosto 2019. Successivamente, con un messaggio ### del 20 agosto 2019, il legale rappresentante della ditta, sig. ### comunicava alla ### di aver depositato presso l'### e ### del Comune di ### una CIL (### protocollata al n. 272677/2019, assicurando che i lavori appaltati rientravano nel regime previsto da tale pratica. 
Tuttavia, un sopralluogo della ### di ### del 3 ottobre 2019 accertava che la CIL 8103/2019, depositata tra il 14 e il 19 agosto con oggetto “lavori di ristrutturazione interna all'appartamento”, non era sufficiente ad autorizzare le opere in corso, poiché queste comprendevano anche interventi di tipo strutturale, per i quali sarebbe stata necessaria una ### e la denuncia al ###. Informata dell'ispezione dai vicini, la ### chiedeva chiarimenti alla ditta BE, che però non forniva spiegazioni, e al ### tecnico incaricato dalla ditta. A seguito di verifiche e accessi agli atti, la committente scopriva diverse irregolarità e gravi violazioni, decidendo di rivolgersi all'avvocato ### per la tutela dei suoi interessi. 
Il 14 ottobre 2019 la ### presentava dunque un esposto alla ### segnalando che, a seguito di una ricerca sul sito ### aveva appreso che la BE non era in possesso di ### valido, documento necessario per l'ottenimento del titolo edilizio. Inoltre, tramite un'istanza di accesso agli atti, veniva a sapere che la CIL era stata presentata da un terzo soggetto, l'ing. ### indicato come progettista e direttore dei lavori, in virtù di una procura speciale falsamente sottoscritta a nome della committente. 
Per tali ragioni, il 22 ottobre 2019 la signora ### sporgeva denuncia-querela (integrata il 7 novembre 2019) contro l'ing. ### e la ditta BE, anche in seguito alla richiesta di pagamento da parte di quest'ultima per prestazioni mai autorizzate. 
Nel frattempo, la committente incaricava un proprio tecnico di fiducia, il ### per redigere una perizia sull'intervento edilizio eseguito da BE. Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, il 24 ottobre 2019, tramite il proprio legale, inviava una formale intimazione e diffida di risoluzione del contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1455 Parallelamente, la ### del Comune di ### a seguito del sopralluogo e del relativo verbale, emetteva in data 22 ottobre 2019 l'ordinanza n. 893/2019, imponendo l'immediata sospensione dei lavori. ### per mezzo del proprio difensore, presentava osservazioni difensive ai sensi dell'art. 10 L. 241/1990, ottenendo una successiva ordinanza n. 1050/2019 del 9 dicembre 2019, con la quale veniva imposto il deposito del progetto in sanatoria presso il ### e la conformazione delle opere in base all'art. 42 del Regolamento edilizio (divieto di accesso diretto al bagno da cucina o spazio cottura). 
La signora ### affidava la consulenza tecnica al ### mentre l'#### curava il deposito del progetto in sanatoria presso il ###. I lavori di conformazione e riqualificazione venivano invece affidati, a seguito di gara, alla ditta ### s.r.l., che il 24 dicembre 2019 comunicava al Comune di ### la data presunta di inizio lavori (8 gennaio 2020). 
Il 17 febbraio 2020 veniva trasmessa la comunicazione di conformazione dell'unità immobiliare e, il giorno successivo, depositata una ### edilizia n. 1798/2020 per le opere di risanamento conservativo e riqualificazione. La comunicazione di fine lavori veniva infine trasmessa il 22 settembre 2020.  ### la parte attrice, tutti i fatti descritti sono imputabili esclusivamente alla ## s.r.l. e all'ing.  ### i cui comportamenti avrebbero causato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali oltre a somme indebitamente percepite per lavori eseguiti in violazione di legge. Tali danni sono stati quantificati nella perizia del geom. ### del 25 febbraio 2021. 
Di conseguenza, l'11 marzo 2021 i coniugi ### e ### inviavano a BE e all'ing. ### una richiesta risarcitoria con invito alla negoziazione assistita, condizione di procedibilità ex D.L. 132/2014 art. 2. Nonostante l'accettazione dell'invito, la procedura si concludeva senza esito positivo. 
Il 30 agosto 2021 gli attori adivano dunque il Tribunale, chiedendo in via principale, di accertare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., di condannare la ## s.r.l.  alla restituzione della somma di ### 18.705,75, pari alla differenza tra l'acconto versato (### 26.400,00) e il valore effettivo dei lavori (### 6.994,68 oltre ### e di condannare ## s.r.l. e l'ing.  ### anche in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in ### 25.269,74 salvo diversa determinazione.  ### s.r.l., con comparsa depositata il 31 dicembre 2021, contestava integralmente le domande e riservava ogni diritto di regresso, rivalsa o manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice, degli attori, dell'ing. ### o di altri eventuali corresponsabili.  ###. ### costituitosi il 29 dicembre 2021, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e chiedeva di essere estromesso dal giudizio, o in subordine, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione, la ### S.p.A., chiedendo comunque il rigetto di tutte le domande attoree. 
All'udienza del 21 gennaio 2022, il precedente istruttore autorizzava la chiamata in causa di TUA ### che si costituiva il 20 maggio 2022, chiedendo il rigetto della domanda di manleva, ritenendo inoperante la garanzia assicurativa della polizza “###” n. ###908. 
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi, come ammessa dal precedente istruttore e CTU ammessa da questo Giudice, anche a fini conciliativi. 
Tutto ciò posto, occorre, in via preliminare, esaminare le eccezioni sollevate dall'#### cui ha aderito anche la terza chiamata ### S.p.A., relative alla presunta nullità dell'atto di citazione e al difetto di competenza territoriale del Tribunale adito. 
Tali eccezioni non possono essere accolte. Esse risultano formulate in modo del tutto generico e confuso, senza alcuna indicazione né del criterio di collegamento territoriale ritenuto applicabile, né del Tribunale che si assumerebbe competente in luogo di quello di ### Come noto, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta in maniera specifica e circostanziata, indicando espressamente il giudice competente e le ragioni della competenza alternativa. 
Nel caso di specie, la difesa del ### si è limitata ad affermare la presunta incompetenza del Tribunale di ### in maniera apodittica, senza specificare quale sarebbe il giudice competente né su quale base territoriale dovrebbe fondarsi tale competenza. ###, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità. 
Va aggiunto che la prospettazione degli attori in ordine alla competenza di questo Tribunale è coerente con la disciplina del ### del ### Il contratto di appalto, infatti, risulta stipulato tra gli attori - nella qualità di consumatori, avendo agito per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale - e la società B.E. s.r.l., che ha agito quale professionista del settore edile. In tal senso, è corretta l'applicazione del foro del consumatore ex art. 66-bis del D.lgs. 206/2005, che radica la competenza territoriale nel luogo di residenza o domicilio del consumatore, qui coincidente con ### È vero che l'#### non risulta contraente diretto del contratto d'appalto, avendo intrattenuto rapporti professionali soltanto con la società B.E. s.r.l. e non con gli attori, tuttavia, tale circostanza non vale a determinare di per sé uno spostamento di competenza, atteso che - in assenza di un'eccezione tempestiva e specifica - la competenza territoriale del Tribunale adito rimane ferma. 
Inoltre, quanto alla dedotta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'atto introduttivo di parte attrice contiene un'esposizione sufficiente dei fatti costitutivi e della causa petendi, essendo chiaramente individuati i soggetti coinvolti, i rapporti giuridici sottostanti e le condotte asseritamente lesive. Non ricorre, pertanto, la nullità di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c. 
Alla luce di tali considerazioni, le eccezioni preliminari sollevate dall'#### e dalla terza chiamata ### S.p.A. devono essere rigettate, dovendosi ritenere la competenza territoriale del Tribunale di ### pienamente sussistente sia per il rapporto principale con la B.E.  s.r.l., sia - in difetto di eccezioni valide - per le domande formulate nei confronti del ### Sempre in via pregiudiziale parte convenuta B.E. S.R.L. e parte convenuta ### eccepiscono la carenza di legittimazione attiva del ##### è infondata. 
Dalla documentazione in atti risulta che il #### è comproprietario dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione dedotti in causa. Pur non essendo parte contrattuale dell'accordo di appalto intercorso tra la ###ra ### e la società convenuta, il #### ha allegato e documentato di aver subito un pregiudizio diretto e personale a causa delle condotte asseritamente illecite delle controparti (ivi comprese iscrizioni pregiudizievoli a suo carico). 
Tali circostanze fondano un interesse concreto ed attuale ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., nonché una legittimazione attiva autonoma in relazione ai danni patrimoniali subiti, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Deve pertanto ritenersi che l'attore ### sia pienamente legittimato ad agire. 
Il Giudice osserva che nel presente giudizio gli attori hanno contestato presunti inadempimenti della B.E. s.r.l. e, in subordine, dell'ing. ### indicando quest'ultimo come ### dei ### dei lavori oggetto della CIL depositata in data 19 agosto 2019. 
Dalla puntuale analisi del contratto di appalto, della documentazione prodotta e degli atti di causa, emerge con chiarezza che la nomina di un ### dei ### non è mai stata oggetto di obbligo contrattuale a carico della B.E. s.r.l.. ###. 13 del contratto prevede esclusivamente che l'appaltatore possa svolgere attività di direzione di cantiere tramite persone di propria fiducia, senza che ciò comporti esonero di responsabilità nei confronti del committente. Tuttavia, la funzione di ### dei ### intesa come figura responsabile della vigilanza, della verifica della conformità tecnica e della sicurezza dell'opera, non rientrava tra le obbligazioni contrattuali assunte dalla B.E. s.r.l..  ###, a firma del geometra ### conferma quanto sopra, accertando che la CIL depositata dall'ing. ### riguardava lavori di ordinaria manutenzione qualificati come edilizia libera, per i quali la normativa vigente non prevede alcuna attività di ### dei ### Nessuna documentazione o elaborato tecnico allegato alla CIL richiedeva, o giustificava, il ruolo di ### dei ### né è stata svolta alcuna attività tipica di tale funzione da parte dell'ing. ### Le deposizioni testimoniali, in particolare quella del teste ### hanno confermato in modo coerente e preciso quanto emerso dalla consulenza tecnica. In particolare, il citato teste ha chiarito che: -l'ing. ### non ha mai avuto rapporti diretti con la committente sig.ra ### ma ha operato esclusivamente su incarico della B.E. s.r.l., quale general contractor; -il suo compito si è limitato al deposito della CIL e, successivamente, alla predisposizione di una ### per lavori modificati, sempre su richiesta e sotto la direzione della B.E. s.r.l.; -non vi è stata alcuna attività di vigilanza, controllo o direzione dei lavori, attività che sono tipiche e imprescindibili della funzione di ### dei ### -eventuali difformità o necessità di interventi correttivi non possono essere imputate all'ing. ### in quanto egli non aveva alcun ruolo contrattuale o normativo che gli imponesse di intervenire o controllare l'operato della ditta appaltatrice. 
Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene infondate le affermazioni degli attori secondo cui l'ing. ### avrebbe assunto la qualifica di ### dei ### e, in quanto tale, sarebbe responsabile per eventuali irregolarità o inadempimenti. La funzione di ### dei ### comporta obblighi di controllo e vigilanza ben definiti, che l'ing. ### non ha mai assunto né era tenuto ad assumere. Qualsiasi responsabilità relativa alla corretta esecuzione e conformità dei lavori deve quindi essere ricondotta esclusivamente alla B.E. s.r.l., in qualità di appaltatore e general contractor, e non al professionista incaricato dal medesimo per il deposito della ### Pertanto, in relazione alla figura del ### dei ### il Giudice rigetta integralmente le pretese avanzate dagli attori. ###. ### non ha rivestito tale ruolo, né ha adempiuto obblighi propri della ### dei ### e non sussistono elementi di prova che possano attribuirgli alcuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale sotto tale profilo Conseguentemente la domanda di manleva avanzata dall'ing. ### nei confronti di TUA ### S.p.A. resta assorbita dal rigetto della domanda degli attori nei confronti del ### Il Giudice, dunque, a seguito dell'esame degli atti e dei documenti depositati dalle parti, con valutazione della CTU e delle dichiarazioni dei testimoni, ritiene di dover invece accogliere la domanda promossa dagli attori nei confronti della ditta B.E. S.r.l., ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi del danno subito, come di seguito specificato. 
Dall'istruttoria orale emergono infatti elementi chiari e coerenti che confermano la ricostruzione dei fatti fornita dagli attori e risultano pienamente compatibili con le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. 
Il teste ### ha riferito di essersi recato presso l'immobile in ottobre 2019, trovandolo privo di infissi e in condizioni di inabitabilità, circostanza che conferma l'interruzione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte della ditta B.E. s.r.l..  ###. ### legittimamente astenutosi dal deporre per ragioni professionali, ha comunque confermato indirettamente l'effettività dell'attività legale svolta, in linea con le spese documentate nella ### Il teste ### (### ha dichiarato di non ricordare il singolo intervento ma ha confermato la procedura standard per la chiusura urgente dei contatori, rendendo verosimile quanto dedotto dagli attori in ordine alla necessità di messa in sicurezza dell'impianto del gas. 
Il geom. ### ha descritto un cantiere “appena iniziato”, confuso, privo di personale e attrezzature, con opere solo parzialmente tracciate: una testimonianza tecnica che conferma l'incompletezza dei lavori. 
Il teste ### elettricista, ha riferito di essere intervenuto nel 2020 per rifare completamente l'impianto elettrico, trovando solo predisposizioni inutilizzabili. Anche tale testimonianza conferma che le opere precedenti erano prive di valore. 
Il geom. ### ha confermato di essere stato incaricato a seguito dell'ordinanza comunale di sospensione e di aver riscontrato un cantiere abbandonato e privo di ditta, precisando che le opere eseguite dalla B.E. s.r.l. erano in parte prive dei titoli edilizi necessari. 
Infine, il teste ### sentito su richiesta della convenuta, ha riferito che l'appartamento era “tutto demolito” e che per la ricostruzione “c'era pochissima roba”, confermando, di fatto, la scarsa entità dei lavori effettivamente eseguiti. 
Le testimonianze, nel loro complesso, risultano dunque univoche, coerenti e attendibili. Tutti i testimoni hanno descritto un cantiere incompleto e abbandonato, con opere minime e irregolari, confermando le risultanze tecniche e la piena responsabilità della ditta B.E. s.r.l. per inadempimento contrattuale e violazione delle norme edilizie. 
Quanto poi alle risultanze della documentazione contabile e della CTU emerge in primis che gli attori hanno sostenuto spese per assistenza tecnica e legale strettamente connesse alla vicenda oggetto di causa e necessarie per la gestione delle pratiche e la quantificazione dei danni. 
In particolare, il geom. ### ha espletato le prime attività tecniche relative alle pratiche di manutenzione straordinaria, predisponendo la documentazione preliminare e fornendo assistenza ai committenti nella fase iniziale dei rapporti con la ditta esecutrice. Tale attività è comprovata dalla fattura n. 30/2019, per un importo complessivo di euro 1.041,00, già inclusivo dei diritti di segreteria. 
Il geom. ### ha successivamente redatto una relazione di perizia e stima dei danni derivanti dall'operato della ditta B.E. S.r.l., attività regolarmente documentata dalla fattura n. 5/2021 del 3 marzo 2021, per un importo complessivo di euro 1.409,10. Tale prestazione risulta effettivamente eseguita e strettamente necessaria per accertare l'entità del danno e consentire agli attori di promuovere l'azione giudiziale. 
Infine, l'avv. L. ### ha fornito consulenza e assistenza legale nell'intera fase di accertamento e gestione del contenzioso, come documentato dalle fatture n. 61/2021, n. 163/2021, n. 196/2021 e 209/2021, per un importo complessivo di euro 2.448,20. 
Il Giudice ritiene che tutte le spese sopra indicate siano necessarie, congrue e direttamente riconducibili ai fatti oggetto di causa, in quanto volte a fronteggiare l'inadempimento della ditta convenuta e a ripristinare la regolarità della situazione tecnica e amministrativa dell'immobile. 
Pertanto, la voce “### tecnica” viene riconosciuta nella misura complessiva di euro 4.898,30 (iva compresa), corrispondente al totale delle prestazioni professionali regolarmente documentate.  ### attrice aveva poi versato alla B.E. S.r.l. un acconto di 24.000 euro prima dell'inizio lavori. 
Tuttavia, i lavori effettivamente eseguiti sono stati valutati dalla CTU e dal ### in soli 7.000 euro. 
Ne consegue un maggior esborso subito dagli attori pari a 17.000 euro, somma che deve essere integralmente rimborsata, maggiorata degli oneri fiscali, per un totale lordo di 18.700 euro.  ### attrice ha inoltre subito un danno ulteriore derivante dalla mancata possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione, come confermato dall'interpello all'### delle ### prodotto in atti dagli attori. ### di tale danno ammonta a 3.077,66 ### e viene integralmente riconosciuto dal Tribunale. 
A seguito dell'Ordinanza comunale n.1050/2019, gli attori hanno dovuto procedere con l'esecuzione di opere per conformare l'immobile allo stato legittimo, avvalendosi di una nuova ditta, la ### S.r.l. I lavori di conformazione sono stati eseguiti in due tranche, con fatture per un totale di 4.400 ### Il Tribunale considera tale somma congrua e strettamente necessaria a ripristinare la legalità edilizia e l'uso dell'immobile. 
Analogamente, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di conformazione, gli attori hanno sostenuto ulteriori spese tecniche: il geom. ### e l'ing. ### hanno prestato attività professionale per un totale lordo di 3.703,92 ### Anche tale voce è riconosciuta come danno indiretto necessario al completamento della ristrutturazione. 
Infine, si rileva che gli attori non hanno potuto fruire dell'immobile per l'intero periodo in cui i lavori erano sospesi o non completati. Considerando un periodo di circa 10 mesi e l'assenza di documentazione probatoria, ritiene il Giudice eccessivo l'importo come quantificato dal CTU sulla scorta della sola quantificazione operata dal geometra ### il danno per mancato godimento dell'immobile può essere liquidato in via equitativa, in ### 3.000. Tale somma tiene conto della perdita effettiva di utilizzo e della conseguente limitazione della disponibilità del bene. 
Nulla va riconosciuto per la perdita delle ore lavorativa in mancanza di prova. 
Sommando conclusivamente tutte le voci sopra indicate - spese tecniche e legali, maggior esborso per lavori non eseguiti, mancata fruizione dei benefici fiscali, costi per ripristino dello stato legittimo, assistenza tecnica e danno per mancato godimento - il danno complessivo riconosciuto agli attori ammonta ad ### 37.779,88, importo già comprensivo degli accessori di legge sulle fatture. Il Tribunale ritiene che tale somma sia adeguata a ristabilire integralmente la situazione patrimoniale dei danneggiati e quale effetto della risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art 1455 avendo parte attrice assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, senza che costituisca una ingiusta locupletazione. Sul punto, infatti, occorre ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle ### della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione. Dunque, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Le valutazioni del CTU vengono condivise da questo Giudice, in quanto ad esse egli è pervenuto con ragionamento immune da vizi logici o di altra natura e tenendo conto della documentazione in atti e nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte le cui osservazioni e rilievi critici sono stati ampiamenti riscontrati dall'ausiliario del Giudice. 
Sul punto è appena il caso di evidenziare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (..). Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (Cass. n. 8355/2007). 
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale dichiara che la ditta B.E. S.r.l. è responsabile dell'inadempimento contrattuale allegato da parte attrice e dei conseguenti danni. Per effetto di ciò, condanna la convenuta al pagamento agli attori della somma di ### 37.779,88, all'attualità, oltre interessi dalla sentenza. 
Ogni altra questione è assorbita. 
Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola. 
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei minimi considerata l'assenza di particolari questioni di diritto. Data la soccombenza degli attori nei confronti dell'### essi vanno condannati alla refusione delle spese nei confronti dello stesso. Sussistono invece ragioni di opportunità per compensare le spese tra la compagnia assicuratrice e le altre parti del giudizio, anche in assenza di declaratoria sulla domanda di manleva, che è rimasta assorbita e conseguentemente sulle eccezioni sollevate dalla compagnia assicuratrice.  PQM Il Tribunale di ### nella persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: -dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter-partes per grave inadempimento della società convenuta, ai sensi dell'art. 1455 c.c.; -condanna la società B.E. S.r.l. a corrispondere in favore degli attori ### e ### in solido tra loro, la somma complessiva di ### 37.779,88, all'attualità, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo; -rigetta integralmente le domande proposte nei confronti dell'#### per difetto di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; - condanna la società B.E. S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in ### 3.809,00 a titolo di compenso, oltre esborsi documentati del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e ### come per legge; - condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'### che liquida in euro 3.809,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e ### come per legge; - spese di CTU a carico della parte soccombente B.E. s.r.l. , come già liquidate con separato decreto; - spese compensate tra le altre parti del giudizio. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ad esito dell'udienza del 26 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita da scambio di memorie.  ### 28 novembre 2025 

Il Giudice
dott. ssa ###


causa n. 9497/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenza Ruggiero

M
6

Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1064/2025 del 17-11-2025

... secondo il principio di causalità, ex art. 91 cpc, le spese legali per la chiamata dei terzi in garanzia/manleva sono a carico della parte soccombente ( Cass 23123 del 2019; Cass. 2022 n.9941). Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi rimasto soccombente e che ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa e ciò vale anche se la parte soccombente, in questo caso l'opposto, non ha formulato o esteso alcuna domanda nei confronti dei terzi chiamati , non risultando palesemente arbitraria la chiamata dei terzi. PQM Il Tribunale di ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice On dr.ssa ### così definitivamente provvede:” In accoglimento della domanda dell'attrice opponente, revoca integralmente il decreto ingiuntivo opposto; n.1070/2016 D.I. R.G.2864/2016 R.G.C. emesso in data ### dal Tribunale di ### per i motivi tutti esposti in narrativa; Condanna il convenuto opposto soccombente ### al pagamento delle spese di causa in favore dell'opponente ### s.p.a che liquida in complessivi euro 4.835,00 per compensi, oltre ad euro 328,15 per spese vive, oltre ### Cap e 15%per spese generali di studio; Condanna il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Unica Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona del Giudice On. dr.ssa ### pronuncia, Sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al RGC n 4619/2016 promossa da: ### s.p.a. P.Iva ###, con sede ###### via ### n.45, già denominata ### s.p.a. quale incoroporante di ### spa, ### di ### di ### s.p.a, ### s.p.a., il tutto con effetto dal 6.1.2014, giusto atto di fusion del 31.12.2013 a rogito ### di ### ( ### 53712, Racc. ###) in persona del suo procuratore ad negotia dott### munito di poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 23.9.2008 in autentica ### dott. ### di ### ai nn.120646/3517 rep/fasc., rappresentata e difesa dall'Avv. ### ( cf.:###) ed elettivamente domiciliat #######, via ### 1, gista procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione.  ###. ### dichiara in conformità al disposto dell'art. 2 comma 3 lettera a) del DL 35/2005, covertito con L.80/2005, che gli avvisi e le notifiche possono essere effettuate al numero di fax 050/543607 o all'indirizzo ### attrice opponente contro ### (codice fiscale ###), nato a ### il 2 febbraio 1964 e residente in 55049 Viareggio, ### via ### n. 80, rappresentato e ### 2 di 15 difeso, come da procura allegata al decreto ingiuntivo n. 1070/2016, dall'avvocato ### (codice fiscale ###) ed elettivamente domiciliat ###5 ### via ### n. 48; convenuto opposto contro #### & ### snc, con sede in #### loc. Ghezzano, V.le ### n.14 P.IVA ###, in persona del legale rappresetante sig. ###nonché ### residente in ### Vecchiano, cdo fisc.### , ### residente a #### cod.  fisc.###, rappresentati e difesi disgiuntamente dall'avv. ### (###, /////////////////////////////////////////////////////###; ### ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del medesimo in calce alla comparsa di costituzione; terzi chiamati in manleva e contro ### nato a ### il ###, c.f.: ###, residente in ### Filettole, via ###52, terzo chiamato contumace Avente per oggetto : “### a D.I. 
Passata in decisione ex art.190 c.p.c. con rinuncia ad ulteriori termini. 
Sulle seguenti conclusioni:” Nell'interesse di parte attrice opponente: Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza:” a)Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ### spa con riferimento all'ingiunzione di pagamento per le motivazioni espresse in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. II) ###: 1)### e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n.1070/2016 D.I. R.G.2864/2016 R.G.C. emesso in data ### dal Tribunale di ### per i motivi tutti esposti in narrativa, e conseguentemente revocarlo in ogni sua parte e statuizione; 2) ### subordinata a) ### e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ### spa al #### per nessuna ragione, e quindi respingere la domanda attrice, perché infondata in ogni sua parte e statuizione.  b) In via riconvenzionale e di regresso :### denegata ipotesi in cui il Giudice accolga, in tutto o in parte la domanda attrice, con condanna della ### spa al pagamento di una qualsiasi somma a favore del ### dichiarare la ### snc, in persona dei soci illimitatamente responsabili, nonché i soci illimitatamente responsabili, ##### in solido tra loro e con la società in nome collettivo, tenuti a rilevare completamente indenne la ### s.p.a. , e quindi condannare la ### snc in solido con i soci a corrispondere e/o a restituire alla ### spa quanto dalla medesima dovesse essere pagato in forza dell'emananda sentenza. 3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. 
Nell'interesse di parte convenuta opposta: “Piaccia all'###mo Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'ordinanza con la quale ha negato la concessione della provvisoria esecuzione, concederla, dal momento che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta, né appare di pronta soluzione. Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo ### 4 di 15 opposto e, comunque, accertare l'esistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo D.I.  1070/2016 Tribunale di ### e per l'effetto condannare la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###al pagamento, in favore del signor ### della somma di €.  7.000,00 oltre interessi legali dalla data dell'incasso del pagamento al saldo effettivo, ### altresì l'###mo Tribunale adito rigettare, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata la domanda di compensazione spiegata, in via subordinata, dai terzi chiamati, #### & sereni ### s.n.c., ### e ### nei confronti del signor ### Vinte le spese. In via istruttoria insiste per l'accoglimento delle richieste di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. ed alla note e repliche 25.01.2021 e 25.02.2022. 
Nell'interesse dei terzi chiamati costituiti #### & ### nonchè ### e #### l'Ecc.mo Tribunale di ### contariis reiectis, in accoglimento dei motivi di cui in premessa della comparsa di costituzione respingere le domande tutte formulate nei confronti dei terzi chiamati in causa per la palese infondatezza in fatto ed in diritto; In via subordinata, compensare eventualmente percepite dal ricorrente opposto per restituzione diretta da parte del ### fino a concorrenza del credito vantato. Con vittoria di compensi, spese gen.e spese di lite. 
Nell'interesse di ### contumace, nessuno conclude. 
FATTO E DIRITTO 1.Con atto di ### data 6.9.2016 notificava il decreto ingiuntivo n.1070/2016 D.I., 2864/2016 R.G. emesso il ### dal Tribunale di ###con il quale si ingiungeva di pagare alla ### la complessiva somma di €.7.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo ed oltre le spese legali liquidate in €.540,00 per onorari, €.145,00 per spese vive, oltre spese generali al 12,5%; Iva e Cap ed oltre alle successive occorrende. ### di essere creditore della ### spa, già ### spa, per aver corrisposto, all'### n.0268 di ### la somma di €.7.000,00 a mezzo assegno bancario non trasferibile, emesso il ###, nella prospettiva di aderire a offerte commerciali relative a prodotti assicurativi/finanziari proposte dalla ### La somma portata dall'assegno bancario assumena che era stata regolarmente incassata da ### spa che non avrebbe provveduto ad erogare alcuna prestazione assicurativa/finanziaria in favore del ### il quale avrebbe maturato il credito per la restituzione della somma di €.7.000,00. 
Proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo ### spa con atto di citazione dispiegando contestualmente domanda di autorizzazione alla chiamata di terzi in causa, individuati nella società ### s.n.c. e nei soci illimitatamente responsabili, #### e ### titolari dell'### n.0268 di ### precisando le seguenti conclusioni, confermate nella memoria ex art.  183 VI comma n.1) c.p.c.: ### preliminare: I) “### e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ### spa con riferimento all'ingiunzione di pagamento per le motivazioni espresse in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge ; II) ### 1)#### e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n.1070/2016 D.I. R.G.2864/2016 R.G.C. emesso in data ### dal Tribunale di ### per i motivi tutti esposti in narrativa, e conseguentemente revocarlo in ogni sua parte e statuizione; 2) ### subordinata a) :### e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ### spa al #### per nessuna ragione, e quindi respingere la domanda attrice, perché infondata in ogni sua parte e statuizione. b) In via riconvenzionale e di regresso:” ### denegata ipotesi in cui il Giudice accolga, in tutto o in parte la domanda attrice, con condanna della ### spa al pagamento di una qualsiasi somma a favore del ### dichiarare la ### 6 di 15 ### snc, in persona dei soci illimitatamente responsabili, nonché i soci illimitatamente responsabili, ##### in solido tra loro e con la società in nome collettivo, tenuti a rilevare completamente indenne la ### s.p.a. , e quindi condannare la ### snc in solido con i soci a corrispondere e/o a restituire alla ### spa quanto dalla medesima dovesse essere pagato in forza dell'emananda sentenza. 3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.” Il Giudice autorizzava la chiamata dei terzi in causa per l'udienza del 30.3.2017. Si costituiva nei termini il #### contestando in fatto ed in diritto la domanda di parte attrice opponente e chiedendo la condanna di ### spa al pagamento della somma di €.7.000,00 oltre spese legali, interessi ed accessori, previa dichiarazione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. ### che in data ### corripondeva alla ### S.p.a.,oggi ### presso l'### 0268 la somma di euro 7.000,00, a mezzo assegno bancario ### di ### di ### emesso in pari data, per aderire ad offerte commerciali relative a prodotti/ finanziari da parte di ### ma ### ,che pur incassava l'assegno, non provvedeva ad erogare alcuna prestazione assicurativa/finanziaria in favore del #### che la ### spa, quale impresa mandante, era responsabile ai sensi degli articoli 1228 e 2049 c.c. e quindi tenuta a rispondere verso i clienti per i danni che in buona fede sarebbero stati arrecati dall'illecito comportamento del mandatario. ### inoltre dichiarava di non estendere la propria domanda nei confronti dei terzi chiamati. Si costituivano la ### snc, nonché i soci illimitatamente responsabili, ### e ### esponendo di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con il ### se non relativamente a polizze assicurative regolarmente stipulate che peraltro venivano seguite dal socio estromesso ### in ### 7 di 15 virtù del rapporto di amicizia di quest'ultimo con i fratelli #### poi i terzi chiamati che nei mesi di settembre-ottobre 2014, avendo scoperto la commissione di gravi fatti da parte del socio ### sporgevano atto di deninciaquerela per il reato di appropriazione indebita relativamente a comportamenti illeciti da questi tenuti quale socio della società che gestiva l'### di ### osservando che gli impegni presi dal medesimo nei confronti di terzi erano impegni personali e non societari, nonostante che l'ex socio avesse speso illegittimamente il nome della agenzia di assicurazioni ### di ### Chiedevano quindi il rigetto delle domande dispiegate contro di loro, ed in via subordinata la compensazione tra il credito vantato dal ### nei confronti degli stessi terzi e quanto dallo stesso già percepito.  ###.I., rigettata la richiesta di riunione del presente procedimento con altri già riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, e rilevato che non era stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, il Giudice invitata parte convenuta adattivarla rinviando all'udienza del 19.10.2017. Espletato il tentativo di mediazione obbligatoria,, la causa subita vari rinvii anche a causa della sostituzione del Giudice titolare del ruolo e, all'udienza del 18.4.2019, veniva trattenuta in riserva per la decisione sulla concessione della provvisoria esecutività. Con ordinanza motivata il Giudice, a scioglimento della riserva, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, concedendo i richiesti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 Vi comma c.p.c. La causa veniva, quindi, istruita mediante produzione, a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., di estratti dei conti correnti bancari accesi dalla società terza chiamata e, precisate le conclusioni all'udienza del 23.2.2022, era rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12.7.2022, con concessione alle parti dei termini per note conclusive e dopo alcuni rinvii, il giudice tratteneva la causa a sentenza ex art. 190 c.p.c. con rinuncia dei procuratori ai termini per ulteriori note. 2. In via generale ed in punto di diritto, occorre premettersi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Più in particolare si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale spetta al creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis 31.05.2007 n. 12765). Ai sensi dell'art. 2697 c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda." Dunque avendo ad oggetto l'ingiunzione di pagamento la domanda di restituzione di somme pagate con assegno bancario, spettava al creditore opposto di provare gli elementi costitutivi della domanda , quindi non solo la consegna del denaro, in questo caso la datio con assegno bancario, ma anche il titolo da cui derivava l'obbligazione restitutoria ( cass 27372/2021). Nell'azione di restituzione di somme l'attore che chiede la restituzione dell'importo è tenuto a provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero la consegna ed il titolo giuridico da cui deriva l'obbligo di restituzione. ### dunque deve provare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e la contestazione del convenuto non determina l'inversione dell'onere della prova, in quanto non si tratta di eccezione in senso sostanziale. La consegna o datio del denaro ,anche con assegno, non è di per sé sufficiente a fondare una richiesta di ripetizione se non è provato l'incasso del titolo, e se chi ha ricevuto l'importo contesta il titolo in base al quale la cifra è stata versata dall'altra parte.( Cass 2025 n.20964). 
Orbene il ricorrente ### ha ottenuto il decreto ingiuntivo che condanna ### spa (già ### spa) al pagamento della somma di €.7.000,00 oltre accessori, semplicemente limitandosi ad affermare di aver consegnato, all'### n.0268 di ####, in data 2 Ottobre 2013, l'assegno bancario ### 9 di 15 n.10692713 tratto su ### di ### di ### di €.7.000,00 ed emesso all'ordine di “### Sai” senza dare la prova né dell'avvenuto incasso su conti correnti afferenti la ### spa, né indicando il conto corrente sul quale sarebbe transitato, ma neppure specificando la qualifica del soggetto a cui avrebbe consegnato l'assegno, né la precisa causale dello stesso, in relazione alla quale non è stato neppure allegato il tipo di contratto che sarebbe stato stipulato tra le parti e quindi il titolo giustificativo dell'emissione dell'assegno. Oltretutto non risulta in giudizio alcuna richiesta da parte del ### di consegna di quietanza e di rilascio di alcuna polizza, nella contestualità o anche successivamente al pagamento. ### spa, sin dal primo atto difensivo, ha dichiarato ed eccepito che l'assegno n.10692713 tratto su ### di ### di ### di €.7.000,00 ed intestato a ### titolo su cui si fonda l'opposto decreto ingiuntivo, non è mai stato incassato dalla ### convenuta né transitato su conti alla stessa intestati. 
Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione , come già osservato, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore in senso sostanziale, in base all'art.2967 c.c., era preciso onere probatorio del ### dimostrare: - che l'assegno era stato incassato da ### assicurazioni, provando il soggetto che ha effettivamente riscosso l'assegno di €.7.000,00 datato 2.10.2013 ricercando il conto corrente sul quale è transitato; - allegare e dimostrare la causale della dazione in pagamento. 
Il fatto che l'assegno in questione rechi, quale beneficiario, la generica stampigliatura ### evidenzia solo che lo stesso poteva essere stato incassato dalla società ### M. ### M. ### A. snc, in persona dei singoli soci, quale agente della ### Peraltro , come affermato dalla stessa opponente e non contestato in atti, in materia di prodotti assicurativi/finanziari che esulano quindi da polizze ### ed altre tipologie di danni, gli ### di ### agiscono come ### 10 di 15 mandatari senza rappresentanza; gli stessi, quindi, si limitano a promuovere la conclusione di contratti che, prima di essere approvati, vengono sottoposti alla ### e si perfezionano solo con la sottoscrizione da parte di un procuratore ad negotia della ### e non dell'agente. 
In ogni caso l'istruttoria ha dimostrato come tale assegno non è mai stato incassato sul conto c.d. dedicato che è risultato un particolare tipo di conto corrente bancario utilizzabile esclusivamente dagli intermediari assicurativi ed in cui la movimentazione è limitata alle sole operazioni connesse al pagamento dei premi incassati presso i clienti e alle somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione. Sul conto dedicato vengono riportate le operazioni di incasso dei premi di assicurazione per polizze già emesse, da parte dei terzi e le c.d. rimesse periodiche da parte dell'Agente alla ### calcolate detraendo le provvigioni. 
In ottemperanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso dal Giudice, sono stati depositati in atti gli estratti conto del conto corrente n.21174 già aperto presso la ### (in seguito divenuta ### di ### e ###, intestato alla società M.### M.### e A.### s.n.c ### c.d. detto conto dedicato.  ### di ### e ### nel depositare gli allegati estratti conto, ha precisato che: - l'assegno di ### per cui è causa è stato tratto sul conto corrente intestato allo stesso ### all'epoca acceso sulla stessa ### di ### con valuta 2.10.2013 e scarico 7.10.2013. Ma il versamento di tale assegno non risulta effettuato sul conto corrente c.d. dedicato relativo al versamento dei premi di polizza, come risulta dall'estratto conto al 31.12.2013, depositato in atti. 
La documentazione prodotta dalla ### di ### e ### ha quindi dimostrato che l'assegno di ### posto a base del decreto ingiuntivo, è stato addebitato sul conto corrente dell'opposto sempre acceso, all'epoca, sulla stessa banca, ma non è emerso che tale assegno sia stato incassato sul conto corrente c.d. dedicato, conto sul quale la ### a### spa aveva possibilità di verifica. ### accredito su conti ### 11 di 15 correnti intestati alla società ma estranei al c.d. conto dedicato non ha alcuna rilevanza nei confronti di ### assicurazioni spa. ### spa, che sin dal primo atto difensivo, ha dichiarato ed eccepito che l'assegno n.10692713 tratto su ### di ### di ### di €.7.000,00 ed intestato a ### titolo su cui si fonda l'opposto decreto ingiuntivo, non è mai stato incassato dalla ### convenuta né transitato su conti alla stessa intestati. Il c.d. conto ducato , come risulta dalla documetazione in atti, non è cointestato a ### spa, la quale ha solo la possibilità di visionarne la movimentazione e, l'eventuale accredito della somma di cui sopra su un conto c.d. “dedicato” della società ### in assenza di un valido contratto di assicurazione, non potrebbe comunque far sorgere in capo alla ### stessa, alcun l'obbligo di restituzione. 
Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore in senso sostanziale, in base all'art.2967 ed alla luce della eccezione della opponente di non aver mai percepito la suddetta somma, il convenuto opposto non ha dimostrato la causale dell'emissione dell'assegno per cui è giudizio, né che lo stesso afferisca ad una qualche polizza in essere con la compagnia assicurativa convenuta, peraltro mai neppure indicata. Alla luce di quanto esposto ed all'esito delle risultanze istruttorie, e della documentazione versata in atti, anche relativa a procedimenti in ambito penale, appare presumibile sostenere che l'assegno sia stato incassato dal socio ### su conti correnti intestati alla società per scopi del tutto estranei alla attività assicurativa.  ### non ha provato alcun titolo per richiedere le somme alla ### non avendo fornito elementi probatori a sostegno dell'obbligo restitutorio azionato e per non aver provato l'effettiva esistenza e validità di un rapporto giuridico fonte di obbligazioni sorto tra lui e la ### spa, né tanto meno alcuna riferibilità del credito per il quale ha agito alla compagnia assicuratrice ### 3.### in comparsa di costituzione e risposta, inquadra la responsabilità della compagnia assicuratrice alla restituzione delle somme portate dall'assegno in questione quale responsabilità per danni cagionati dal fatto illecito dei preposti (### e la società ### snc) e commessi nell'esercizio delle incombenze loro affidate, ai sensi dell'art. 2049 c.c. come integrato dagli artt.118 e 119 del codice delle assicurazioni. Tale ricostruzione appare del tutto inconferente al caso in esame, sia perché non vi è domanda di risarcimento del danno ma di restituzione somme, ed in ogni caso, perchè in nessuna di tali norme si parla di solidarietà nella obbligazione debitoria, ma solo di solidarietà per la responsabilità per danni cagionati, ed i danni vanno accertati sia nell'esistenza che nella quantificazione. Inoltre l'art.2049 c.c. stabilisce che i preponenti sono responsabili per danni cagionati dal fatto illecito dei loro preposti e commessi nell'esercizio delle incombenze loro affidate. Infatti per poter parlare di responsabilità solidale nel risarcimento dei danni ex art. 2049 c.c. la giurisprudenza ha enucleato con precisione i requisiti necessari, e richiede che: a) l'agente abbia operato oltre i limiti delle proprie mansioni, ma pur sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di agenzia. La documentazione versata in atti anche dalla società terza chiamata e dai soci ### e ### rende presumibile invero ritenere come la consegna in un'unica soluzione della somma di €.7.000,00 portata da assegno bancario a “personale” dell'### sia stata assolutamente estranea all'esercizio dell'attività di agenzia assicuratrice, potendo la stessa essere attinente a quelle attività finanziarie esercitate in proprio dal ### (e/o dalla società e dagli altri soci), esorbitanti l'oggetto sociale e non riconducibili in alcun modo all'attività assicurativa affidatagli da ### spa che sono state accertate. Non è stata fornita prova dell'esistenza di polizze e/o prodotti assicurativi e finanziari che potessero giustificare un suddetto importo.Inoltre l'art. 118 del codice delle assicurazioni, cui parte ricorrente si riferisce, stabilisce che il pagamento eseguito in “buona fede” all'agente si considera effettuato all'impresa di assicurazione, ma le somme si considerano effettivamente percepire dall'avente diritto “solo con il rilascio di quietanza scritta”, non prodotta da ### Pertanto, essendo l'importo stato versato per scopi che non rientravano presumibilmente nell'attività assicurativa di cui la società era agente, i normali poteri di controllo della ### non avrebbero potuto evitare gli incassi indebiti da parte della società e/o dei soci ai danni del #### ha comunque escluso che ### spa possa essere ritenuta responsabile ai sensi dell'invocata norma, stante la carenza dei presupposti giustificativi. Infatti non ogni attività posta in essere da ### dell'assicurazione può far sorgere la responsabilità per danni cagionati dal fatto illecito dei preposti (### e la società ### snc) e commessi, ma ai sensi dell'art. 2049 c.c. come integrato dagli artt.118 e 119 del codice delle assicurazioni solo quell'attività commessa nell'esercizio delle incombenze loro affidate. Pertanto, non essendo stato provato in alcun modo che l'assegno sia stato versato per attività che rientravano nell'attività assicurativa di cui la società era agente, ed anzi essendo stato acquisito agli atti che tale assegno non era neppure stato versato sul conto c.d.  dedicato, i normali poteri di controllo della ### non avrebbero potuto in alcun modo evitare gli incassi indebiti da parte della società e/o dei soci ai danni del ### escludendo in modo deciso la responsabilità di ### spa. 
Conclusivamente , va accolta l'opposizione ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato,per carenza di legittimazione passiva di ### e perché non provato il credito azionato.  4. ### pur ritenendo non sussistente alcuna responsabilità solidale della compagnia, che non è obbligata alla restituzione di somme mai incassate e non è responsabile per danni che sono stati causati da condotte di ### del tutto estranee al rapporto di ### ha richiesto, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse condannare ### spa al pagamento di una qualsiasi somma, a ### 14 di 15 favore del ### la condanna della ### M.### M. ### A.  snc, ed dei soci illimitatamente responsabili #### e ### quali responsabili, a rilevare indenne la ### di tutto quanto dalla stessa dovesse essere pagato al convenuto opposto in forza dell'emananda sentenza. 
Orbene l'accoglimento della domanda principale dell'opponente con la conseguente revoca del D.I, consente di ritenere assorbita la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati e la domanda proposta dai terzi chiamati nei confronti di ### 5.Non vi è alcuna domanda da delibare proposta dall'opposto nei confronti dei terzi chiamati perché l'opposto non ha esteso la domanda nei confronti dei terzi chiamati citati in manleva dalla opponente.  6. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi, avuto riguardo ai parametri compresi tra 5.201 a 26.000,00, e secondo il principio di causalità, ex art. 91 cpc, le spese legali per la chiamata dei terzi in garanzia/manleva sono a carico della parte soccombente ( Cass 23123 del 2019; Cass. 2022 n.9941). 
Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi rimasto soccombente e che ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa e ciò vale anche se la parte soccombente, in questo caso l'opposto, non ha formulato o esteso alcuna domanda nei confronti dei terzi chiamati , non risultando palesemente arbitraria la chiamata dei terzi.  PQM Il Tribunale di ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice On dr.ssa ### così definitivamente provvede:” In accoglimento della domanda dell'attrice opponente, revoca integralmente il decreto ingiuntivo opposto; n.1070/2016 D.I. R.G.2864/2016 R.G.C. emesso in data ### dal Tribunale di ### per i motivi tutti esposti in narrativa; Condanna il convenuto opposto soccombente ### al pagamento delle spese di causa in favore dell'opponente ### s.p.a che liquida in complessivi euro 4.835,00 per compensi, oltre ad euro 328,15 per spese vive, oltre ### Cap e 15%per spese generali di studio; Condanna il convenuto opposto soccombente ### per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento delle spese di causa in favore dei terzi chiamati costituiti che liquida in complessivi euro 4.835,00 per compensi, oltre ### Cap e 15%per spese generali di studio.  ### 16.11.2025 

Il Giudice
On dr.ssa ###


causa n. 4619/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Arnaldi Paola

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22353 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.187 secondi in data 5 dicembre 2025 (IUG:5H-B76A20) - 1288 utenti online