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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Sezione Civile Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai ### - Dott.ssa ### - Presidente - Dott. ### - Giudice Rel. - Dott. ### - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa 4207/2013 R.G. promossa da ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### ATTRICE contro ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) in proprio e quali eredi di ### (C.F. ###) rappresentati e difesi dall'Avv. #####: simulazione contrattuale - azione di riduzione.
Registrato il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta in data ###, i procuratori delle parti concludevano come in atti. ### via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato al Dott. ### quale Giudice Istruttore, a seguito dell'assegnazione del ruolo con decreto presidenziale n. 51/2022, dopo l'adozione della sentenza parziale depositata il ###.
Ciò posto, l'odierna attrice ha convenuto in giudizio #### e ### chiedendo accertarsi la natura simulata delle compravendite concluse dalla defunta ### in data ###, con atto a rogito del ### n. 26173 Racc. n. 13741 e con ulteriore atto a rogito del ### n. 26176 Racc. n. 13743, e in data ### con atto a rogito del ### n. 27152 Racc. 14458, procedersi alla riduzione delle donazioni dissimulate fino alla quota disponibile, con condanna dei convenuti ### e ### a corrispondere all'attrice l'importo di 278.644,25 euro, oltre a un sesto del valore dell'avviamento dell'azienda agricola, a titolo di quota di legittima pari a un sesto dell'asse ereditario.
Si sono costituiti ### e ### chiedendo dichiararsi la nullità della domanda di pagamento di un sesto dell'avviamento dell'azienda agricola, respingersi le domande di simulazione e, in subordine, disporre la riduzione delle donazioni, avendo riguardo al valore del compendio al netto delle migliorie e delle riparazioni eseguite dai convenuti e delle spese funebri o, in alternativa, deducendo dall'attivo ereditario i corrispondenti debiti dell'asse nei confronti dei convenuti.
Non si è costituito ### La parte attrice ha modificato le proprie domande con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Registrato il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Con sentenza n. 572/2022, depositata in data ###, il Tribunale di Grosseto, non definitivamente pronunciando, ha statuito quanto segue: “- Dichiara la simulazione relativa dei seguenti atti di compravendita, dissimulanti altrettante donazioni: • atto di compravendita del 9 dicembre 2004 ai rogiti del ### di #### n. 26173 - Raccolta n. 13741; • atto di compravendita del 9 dicembre 2004 ai rogiti del ### di #### n. 26176 - Raccolta n. 13743; • atto di compravendita del 18 aprile 2005 ai rogiti del ### di #### n. 27152 - Raccolta n. 14458; - dichiara il diritto di ### ad essere reintegrata nella quota di legittima alla stessa spettante, in seguito alla apertura della successione di ### per la quota di 1/6 del valore del patrimonio ereditario così come indicato in parte motiva; - rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per le necessarie determinazioni istruttorie. - spese alla sentenza definitiva”.
Occorre rilevare che la sentenza suddetta ha accertato la tardività dell'eccezione di prescrizione proposta da parte attrice con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e ha affermato l'irrilevanza, ai fini del computo della massa fittizia, dell'avviamento dell'azienda agricola dedotto dall'attrice, questioni su cui questo collegio, nella presente decisione, non può adottare ulteriori determinazioni.
Nel prosieguo del giudizio, esaurita l'istruttoria, all'udienza del 21.05.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
In data ### i convenuti davano atto con apposita istanza della morte di ### in data ###, sicché veniva dichiarata l'interruzione del processo.
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Riassunto il processo, i convenuti ### e ### si sono costituiti espressamente anche come eredi di ### All'udienza dell'11.02.2025, la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di legge.
In via preliminare, alla luce delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate dopo l'udienza del 11.02.2025, il collegio osserva che tutte le allegazioni, eccezioni e domande nuove proposte per la prima volta dalle parti con la comparsa conclusionale e la memoria di replica sono inammissibili.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “le comparse conclusionali abbiano soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, le stesse non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, dovendosi escludere in radice la possibilità di accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte” (Cass. Civ. n. 14250/2004; Cass. Civ. n. 6850/2004: “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”; Civ. n. 5478/2006; Cass. Civ. n. 11175/2002).
Pertanto, con la comparsa conclusionale la parte non può allegare fatti nuovi, rilevare questioni o eccezioni nuove, né proporre domande nuove, sulle quali il Giudice non deve pronunciarsi, anche in quanto gravemente lesive del contraddittorio tra le parti.
Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata l'inammissibilità delle allegazioni, richieste, eccezioni e domande proposte dalle parti per la prima volta con le comparse conclusionali e con le memorie di replica.
Ancora in via preliminare, occorre affrontare la questione dell'utilizzabilità, ai fini probatori, della scrittura privata intervenuta tra ### e gli odierni convenuti in data ### e costituente l'allegato n. 19 della ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 seconda memoria depositata dai convenuti ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., ratione temporis applicabile all'odierno processo.
Invero, deve rilevarsi che la suddetta scrittura è stata depositata dai convenuti con la richiamata memoria istruttoria e la parte attrice, con la terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., ratione temporis applicabile all'odierno processo, ha dichiarato di disconoscere la conformità all'originale della copia depositata, ai sensi dell'art. 2719 c.c., nonché l'autenticità della sottoscrizione della defunta ### apposta sulla seconda pagina del documento, ai sensi dell'art. 214 e 215 c.p.c.
All'udienza di ammissione delle prove del 28.10.2014 il difensore di parte convenuta, alla luce del disconoscimento operato dalle controparti, ha proposto istanza di verificazione, riservando il deposito dell'originale dell'atto.
All'esito della suddetta udienza, la causa è stata rimessa ad altro ### del Tribunale per competenza tabellare.
Pertanto, l'udienza di ammissione delle prove è stata celebrata nuovamente in data ### e in tale udienza il difensore di parte convenuta ha ribadito l'istanza di verificazione del documento costituente l'allegato 19 del fascicolo di parte convenuta, producendo l'originale del documento oggetto di disconoscimento.
Non risulta dal verbale della suddetta udienza che la parte attrice abbia tempestivamente proceduto al disconoscimento dell'originale depositato dalla parte convenuta, essendosi la parte attrice limitata a insistere nelle richieste istruttorie formulate.
In comparsa conclusionale la parte convenuta ha insistito nella verificazione della scrittura, chiedendo procedersi all'espletamento di una CTU grafologica.
Ebbene, sulle questioni in esame il collegio osserva quanto segue. ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Circa il disconoscimento della conformità della copia della scrittura del 20.06.2005 all'originale operata dalla parte attrice con la terza memoria istruttoria, lo stesso va ritenuto inefficace.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. Civ. 16557/2019; Cass. Civ. n. 29993/2017; Cass. Civ. n. 27633/2018; Cass. n. 14279; Cass. Civ. n. 40750/2021; Cass. Civ. n. 23213/2024).
Nel caso di specie, la parte attrice nella terza memoria istruttoria non ha specificato le ragioni sottese al disconoscimento, né gli specifici aspetti differenziali della copia prodotta rispetto all'originale, sicché il disconoscimento appare del tutto generico e, come tale, inefficace, sicché lo stesso va disatteso.
In ordine alla disconoscimento della sottoscrizione di ### operata da parte attrice con la terza memoria istruttoria, va osservato che “In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (Cass. Civ. n. ###/2019; Cass: Civ. n. 7267/2014; Cass. Civ. n. 9202/2004). ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Ad ogni modo, è stato osservato altresì che “### gli eredi del sottoscrittore di una scrittura privata, a fronte della produzione del documento in copia, esprimano la dichiarazione di "non conoscere" la sottoscrizione in uno alla contestazione della conformità della copia all'originale, del quale chiedano l'allegazione, la suddetta dichiarazione perde efficacia dopo che la controparte abbia provveduto a sostituire la copia con l'originale, con la conseguenza che la scrittura si ha per riconosciuta ove manchi una nuova dichiarazione di disconoscimento o di non conoscenza della sottoscrizione riferita a tale originale” ( Civ. n. 194/1985; Cass. Civ. n. 5189/2002; Cass. Civ. n. 24022/2004; Civ. n. 16551/2015; Cass. Civ. n. 7340/2022).
Pertanto, alla luce dei principi richiamati, la parte che intenda ottenere la verificazione di una copia di scrittura privata disconosciuta è tenuta a produrre l'originale e, dopo tale produzione, la controparte deve proporre tempestivamente disconoscimento della sottoscrizione dell'originale e, in assenza di tale nuovo disconoscimento, il documento può essere utilizzato, in quanto appunto riconosciuto.
Nel caso di specie, la parte convenuta all'udienza di ammissione delle prove del 27.01.2015 ha proposto istanza di verificazione, producendo l'originale del documento disconosciuto, e la parte attrice, a fronte della produzione dell'originale, non ha specificamente disconosciuto la sottoscrizione di ### apposta sull'originale.
Ciò importa l'irrilevanza del disconoscimento della copia operata dalla parte attrice con la terza memoria istruttoria e la conseguente utilizzabilità ai fini probatori della scrittura privata, prodotta in copia con l'allegato 19 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta e in originale.
Alla luce delle considerazioni svolte, non occorre dare corso all'istanza di verificazione incidentale proposta da parte convenuta, né occorre espletare la CTU grafologica sollecitata da parte convenuta. ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Ciò chiarito, alla luce di quanto evidenziato sullo svolgimento del processo, questo collegio, con la presente decisione, deve procedersi solamente al computo della massa fittizia e alla concretizzazione del diritto dell'attrice al conseguimento della quota di legittima stabilita dalla sentenza n. 572/2022 sopra richiamata, avendo questa già deciso le domande di simulazione proposte da parte attrice e affermato il diritto della stessa alla reintegrazione della propria quota di legittima nei limiti di un sesto.
Ciò posto, questo collegio osserva che è stato accertato con la sentenza 572/2022 il diritto dell'attrice alla reintegrazione della propria quota di legittima, rispetto all'eredità di ### madre della stessa e dei convenuti ### e ### nonché moglie di ### Inoltre, la sentenza suddetta ha altresì accertato che la quota di legittima spettante all'attrice è pari a un sesto della massa fittizia che sarebbe stata computata nel prosieguo del giudizio.
Va sin da ora precisato che non può ritenersi, come dedotto dalla parte convenuta, che la sentenza parziale abbia accertato con efficacia vincolante in questo processo che le spese per le migliorie allegate da questa siano da considerare comunque come debiti ereditari, laddove non rilevanti come migliorie, atteso che tale affermazione si risolve in una qualificazione giuridica che non può ritenersi vincolante per il presente giudizio e posto che la rimessione sul ruolo è stata operata dal collegio proprio al fine di valutare e accertare l'effettiva sussistenza delle poste debitorie allegate dai convenuti, sicché non può ritenersi che la sentenza abbia posto dei vincoli nell'odierno giudizio sulla individuazione e qualificazione delle spese dedotte dai convenuti come debiti ereditari.
Venendo a questo punto all'enunciazione dei principi che regolano la formazione della massa fittizia, funzionale alla quantificazione del valore di patrimonio ereditario spettante al legittimario, deve osservarsi che, secondo ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 l'art. 553 c.c., “Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati”. ###. 555 c.c. dispone che “Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento”. ### l'art. 556 c.c., “Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
Si ritiene comunemente che i debiti ereditari rilevanti per la formazione della massa fittizia siano, non solo i debiti contratti dal defunto quando era in vita, ma anche i debiti sorti per causa di morte dello stesso, come, a titolo esemplificativo, le spese funerarie.
In base all'art. 747 c.c., il valore degli immobili da riunire fittiziamente si computa alla data di apertura della successione; l'art. 748 c.c. stabilisce che si devono dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'apertura della successione e devono computarsi in favore dello stesso le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa e non cagionate da sua colpa.
Va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Al fine di identificare il concetto di miglioria tenuto presente dall'art. 748 c.c., deve riconoscersi natura di miglioria a quell'opera che si incorpori nel fondo ed aumenti le opere esistenti, ovvero ne migliori l'efficienza; non può invece riconoscersi natura di miglioria a quell'opera che valga solo a ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo, giacché in tal caso si tratta piuttosto di spese di straordinaria manutenzione. La miglioria finisce quindi necessariamente per ripercuotersi in un miglioramento della cosa, in un suo aumento, e quindi, in un aumento del suo valore, con la conseguenza che il valore della miglioria, ai fini dell'art. 748 c.c., non può che coincidere con l'aumento di valore della cosa migliorata” (Cass. Civ. n. 2621/1974; Cass. Civ. n. 5972/1979).
Inoltre, “la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal "de cuius" con riserva di usufrutto, non essendo giustificabile il conferimento in collazione di un valore accresciuto a spese del conferente” (Cass. Civ. n. 24150/2015).
Le spese straordinarie, che possono considerarsi rilevanti ai fini dell'art. 748 c.c., sono invece solo quelle dovute a eventi straordinari o eccezionali ( Cass. civ. n. 1510/1964) Ancora, l'art. 559 c.c. stabilisce inoltre che “Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori”.
Ai fini del presente giudizio, deve rilevarsi che, sensi dell'art. 560 c.c., “Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari. Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario”.
Ad ogni modo, deve precisarsi che “Ai fini della individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari” (Cass. Civ. S.U. n. 13524/2006).
Così ricostruiti i principi giuridici che governano l'azione di riduzione, è possibile procedere all'analisi delle questioni poste dalle parti.
Innanzi tutto, risulta che ### è morta in data ### ( all. 1 fasc. attrice) e che al momento della morte le erano sopravvissuti il marito ### morto nel corso di questa causa, e i figli #### e ### odierne parti in giudizio.
Procedendo alla ricostruzione della massa fittizia relativa al patrimonio di ### ai sensi dell'art. 556 c.c., deve osservarsi che non risulta provata l'esistenza di beni appartenenti alla defunta al momento dell'apertura della successione.
Va osservato che, in citazione, l'attrice ha allegato l'esistenza del conto corrente n. 1829, cointestato tra la defunta e ### acceso presso la ### dell'### e del ### in cui si afferma il versamento in data ### e 02.11.2004 di un importo complessivo di 55.714,52 euro.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, per stessa ammissione dell'attrice, l'importo sopra indicato risultava giacente sul conto corrente descritto alla data del 02.11.2004.
Nondimeno, la massa fittizia va accertata alla luce dei beni presenti al momento dell'apertura della successione ereditaria, sicché la suddetta allegazione appare irrilevante ai fini della ricostruzione della massa fittizia, considerato che lo stesso estratto conto depositato dall'attrice per comprovare il suddetto movimento contabile si arresta all'anno 2004 (cfr. all. 10 fasc. attrice).
Per gli stessi motivi, sono irrilevanti per la ricostruzione della massa fittizia gli estratti conto depositati con la seconda memoria istruttoria dall'attrice, ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 attestando gli stessi la situazione contabile dei conti correnti indicati fino al 2005 (C/C n. ###/78) e al 2006 (C/C n. 1829), occorrendo di contro la prova delle attività finanziarie riferibili alla defunta al momento dell'apertura della successione, avvenuta il ### (cfr. all.ti 12 e 13 fasc. attrice).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, va esclusa l'esistenza di beni ereditari nel patrimonio di ### al momento dell'apertura della successione, non essendo stati allegati altri beni, oltre le risultanze del suddetto conto corrente bancario, inesistenza che è stata peraltro attestata anche dalla sentenza parziale emessa in corso di causa (pag. 9).
Proseguendo nella ricostruzione della massa fittizia, risulta che con atto di compravendita, a rogito del ### del 09.12.2004 rep. n. 26173 - Racc. n. 13741, ### ha venduto alla figlia ### l'appartamento sito in ### loc. Principina a ### via della ### 150, censito al C.F. di detto Comune al foglio 129, p.lla 76 sub. 7, oltre a magazzini censiti al C.F. di detto Comune al foglio n. 129, p.lla 76 sub. 6 e 5, e alla p.lla 103 sub 1, oltre a corte comune censita al C.F. di detto Comune al foglio 129, p.lla 121 sub. 4, oltre ai proporzionali diritti condominiali sugli enti comuni specificamente descritti nell'atto; inoltre è trasferita alla convenuta ### la quota di 1/2 della proprietà dei terreni censiti al C.T. di detto Comune al foglio 129, p.lle 96, 97, 98, (cfr. all. 3 fasc. attrice).
Risulta altresì che con atto di compravendita, a rogito del ### del 09.12.2004 rep. n. 26176 - Racc. n. 13743, ### ha venduto al figlio ### il terreno sito in #### Principina a ### censito al C.T. di detto Comune al foglio 129, p.lle 13, 15, 65, 92, 93, 91, 94, il fabbricato a uso deposito per cereali, censito al C.F. di detto Comune al foglio 129, p.lla 171, una autorimessa per attrezzi agricoli, censito al C.F. di detto Comune al foglio 129, p.lla 172 (la rimessa) e p.lla 121 sub. 5 (la corte esclusiva di pertinenza), un ricovero attrezzi censito al C.F. di detto ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 al foglio 129, p.lla 173, una porzione di fabbricato ad uso deposito, censito al C.F. di detto ### al foglio 129 p.lla 103 sub. 2, oltre enti comuni di pertinenza descritti nell'atto, nonché la quota di 1/2 della proprietà di un terreno censito al C.T. di detto ### al foglio 129, p.lla 96, 97, 98 (cfr. all. 4 fasc. attrice).
Infine, risulta che con atto di compravendita a rogito del notaio ### del 18.04.2005 Rep. n. 27152 Racc. n. 14458, ### ha venduto a ### e a ### per la quota di 1/2 ciascuno, la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto, del fabbricato sito in ### loc. Principina a ### della ### censito al C.F. di detto ### al foglio 129 p.lla 76 sub. 8, oltre ai proporzionali diritti condominiali sugli enti comuni descritti nell'atto (cfr. all. 5 fasc. attrice).
Con la sentenza n. 572/2022 depositata il ###, questo Tribunale ha accertato che le suddette compravendite, in realtà, dissimulano delle donazioni di immobili operate da ### ai rispettivi acquirenti, odierni convenuti.
Pertanto, poiché i suddetti atti costituiscono donazioni, di essi deve tenersi conto ai fini della ricostruzione della massa fittizia ai sensi dell'art. 556 Ciò posto, la parte convenuta ha eccepito l'esecuzione di migliorie e riparazioni sugli immobili oggetto delle dissimulate donazioni, chiedendo che il valore delle stesse sia decurtato da quello degli immobili donati, ai sensi dell'art. 748 c.c., richiamato dall'art. 560 Gli stessi convenuti hanno chiesto che il valore delle migliorie e riparazioni effettuate, ove non suscettibili di rilievo ai sensi dell'art. 748 c.c., sia considerato quale debito ereditario di ### Al riguardo, richiamate le disposizioni di legge in precedenza descritte, deve osservarsi che le opere costituenti miglioramenti e le spese straordinarie che possono assumere rilevanza ai fini della ricostruzione della massa fittizia sono ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 esclusivamente quelle insorte dal momento della conclusione delle donazioni fino al momento dell'apertura della successione.
Ciò si evince dal tenore dell'art. 748 c.c., che dà rilievo ai miglioramenti e alle spese straordinarie a favore del “donatario”, sicché assumono rilevanza solo i miglioramenti e le spese effettuati da colui che è donatario, ossia che abbia già concluso l'atto di donazione.
Inoltre, dovendosi apprezzare, ai sensi dell'art. 748 c.c., i miglioramenti e le spese straordinarie al tempo dell'apertura della successione, è evidente che non è possibile considerare i miglioramenti e le spese effettuate dopo il suddetto momento, non potendosi gli stessi apprezzare al tempo dell'apertura della successione.
Pertanto, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria, saranno considerati solo i miglioramenti e le spese straordinarie che possano ritenersi effettuati nel periodo compreso tra la conclusione della donazione dissimulata (09.12.2004 e 18.04.2005) e l'apertura della successione (19.06.2010).
Ciò chiarito, al fine di stimare il patrimonio ereditario della defunta ### e al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle migliorie e delle riparazioni allegate dai convenuti, in relazione agli immobili oggetto delle donazioni, anche al fine di verificarne la esatta collocazione nel tempo, in corso di causa sono state assunte prove testimoniali ed è stata espletata una ### avente ad oggetto la valutazione e la stima degli immobili oggetto delle donazioni dissimulate.
Muovendo dalle migliorie e riparazioni che, secondo la parte convenuta, sono state eseguite da ### sugli immobili donati, le opere realizzate sarebbero consistite in opere elettriche interne ed esterne, per automazioni cancelli e sbarra ed installazione dell'impianto di video sorveglianza e allarme per la spesa di 12.911,42 euro, oltre IVA come da allegato 1; rifacimento della pavimentazione ed infissi in legno dell'appartamento posto al piano terreno ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 per la spesa di 51.654,69 euro, come da allegato 2; installazione di ulteriori infissi per la spesa di 10.329,14 euro come da allegato 2; ristrutturazione della taverna per la spesa di 25.822,00 euro, come da allegato 3; recinzioni pali e rete per la corte in economia per la spesa di 6.000,00 euro come da allegato 4; -rifacimento dell'impianto idraulico per la spesa di 4.800,00 euro, come da allegati n. 5 e 6; demolizione e ristrutturazione integrale dell'appartamento per ### D'### di ### per la spesa di 27.000,00 euro e, infine, ristrutturazione in economia della tettoia del piano terreno per la spesa di 6.300,00 euro, indicando nella somma di complessivi 144.817,25 euro l'importo delle migliorie e riparazioni effettuate.
Va fin da ora osservato che i convenuti non hanno fornito alcuna allegazione puntuale in relazione alla data o al periodo temporale in cui le suddette opere sarebbero state effettuate.
Ciò posto, alla luce delle valutazioni tecniche operate dalla ### che appaiono ragionevoli e prive di profili di manifesta illogicità, tenuto conto delle puntuali risposte fornite dalla consulente alle osservazioni formulate dalle parti e dei plurimi chiarimenti forniti dalla stessa su sollecitazione delle parti, considerando che la CTU si è attenuta, nel formulare le proprie valutazioni in ordine alla verifica dei miglioramenti e delle riparazioni allegate dai convenuti, ai principi di diritto sopra richiamati, è possibile affermare che non può ritenersi rilevante, ai fini del presente giudizio, il miglioramento allegato da ### consistente in opere elettriche interne ed esterne, per automazioni cancelli e sbarra ed installazione dell'impianto di video sorveglianza e allarme per la spesa di 12.911,42 euro, oltre IVA come da allegato 1.
Invero, il documento prodotto dai convenuti per dimostrare l'esecuzione delle opere contiene un'attestazione dell'imprenditore che le avrebbe materialmente eseguite per conto della convenuta #### secondo cui ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 le stesse sarebbero state realizzate negli anni 1996/1997 e nel 2000 (cfr. all. 1 fasc. convenuti). ### delle opere in esame è stata confermata dallo stesso ### assunto come testimone all'udienza del 28.02.2023, il quale ha confermato che, a metà degli anni '90, ha provveduto a eseguire impianti elettrici presso l'appartamento posto al piano terreno, sito in loc. ### via della ### per conto della convenuta ### riconoscendo il documento n. 1 allegato da parte convenuta.
Poiché le opere in esame risultano dunque eseguite prima della conclusione della donazione dell'immobile del 09.12.2004, non può ritenersi un miglioramento effettuato dal donatario ai fini dell'art. 748 c.c., dovendosi condividere sul punto le stesse conclusioni offerte dalla consulente sul punto.
Per le stesse ragioni, non può assumere rilievo anche la seconda opera allegata dalla convenuta ### ossia il rifacimento della pavimentazione ed infissi in legno dell'appartamento posto al piano terreno per la spesa di 51.654,69 euro e installazione di ulteriori infissi per la spesa di 10.329,14 euro, posto che nel documento allegato 2, prodotto dai convenuti a dimostrazione dell'esecuzione dell'opera, consistente in una dichiarazione della società che avrebbe eseguito le opere, si attesta che i lavori sono stati eseguiti nel 1996/1997 e nel 2000 (cfr. all. 2 fasc. convenuti), come confermato da ### rappresentante della società, in sede di esame testimoniale all'udienza del 28.02.2023 (risposte ai cap. 4 e 5).
Pertanto, le opere in esame non possono rilevare come miglioramenti ai fini dell'art. 748 c.c., essendo state effettuate prima della donazione ricevuta da ### in coerenza con le valutazioni offerte dalla stessa ### Analogamente, come correttamente rilevato anche dalla ### la ristrutturazione della taverna per la spesa di 25.822,00 euro risulta eseguita nell'anno 2000, prima della donazione ricevuta da ### come si desume ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 dalla dichiarazione del legale rappresentante della società ### S.r.l. ### che avrebbe eseguito i relativi lavori, prodotta da parte convenuta (cfr. all. 3 fasc. convenuta), e come confermato dallo stesso ### in sede di esame testimoniale all'udienza del 28.02.2023 (risposta al capitolo 6).
In relazione all'apposizione di recinzioni con pali e rete per la corte in economia per la spesa di 6.000,00 euro, va osservato che parimenti non vi è adeguata prova in ordine alla collocazione temporale dell'opera.
Sul punto, va osservato che il documento prodotto dai convenuti a dimostrazione delle opere eseguite (cfr. all. 4 fasc. convenuti), come evidenziato dalla ### concerne la fornitura di “lastre luserna grigia a corpo” con trasporto, sicché non appare riferibile all'attività di apposizione di recinzioni con pali e reti della corte.
Inoltre, i testimoni assunti in corso di causa non hanno fornito elementi decisivi al riguardo.
Alla domanda “vero che, negli anni 2000, la sig.ra ### ha realizzato in economia la recinzione del fabbricato sito in #### via della ### mediante pali e rete a maglia sciolta, nonché della tettoia al piano terreno?”, il teste ### ha risposto “### recinzione l'ho vista fare perché a un certo punto siamo andati a montare l'automazione del cancello e c'era questa recinzione, non so chi l'abbia costruita. La tettoia l'ho vista costruire, ma non l'ho costruita io, e sopra di essa abbiamo costruito il montaggio dell'impianto di condizionamento”.
Il teste non ha fornito indicazioni utili per la esatta collocazione temporale dell'opera e va rilevato che il ### è colui che ha eseguito gli impianti elettrici per conto della ### nel 1996/1997 e nel 2000, come da dichiarazione in precedenza richiamata (cfr. all. 1 fasc. convenuti), sicché appare plausibile ritenere che il teste, affermando di avere visto la recinzione, ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 l'abbia percepita in quel periodo e, dunque, prima della donazione in favore di ### Il teste ### alla medesima domanda, ha risposto “E' vero, la mia società ha eseguito la tettoia, quanto alla recinzione non ho eseguito la parte in muratura ma ho installato i pali in legno che si trovano sopra la parte muraria. Il periodo era il 2002 o 2003 all'incirca”, dichiarazione che pone comunque l'opera prima della conclusione della donazione in favore della ### Il teste ### ha risposto alla suddetta domanda: “E' vero, non ho eseguito io questi lavori, ma so che li ha fatti”, precisando che “so questo fatto perché ho assistito all'esecuzione di questi lavori mentre con la mia impresa eseguivo i lavori di nostra pertinenza o in occasioni successive, non ricordo esattamente”.
Va osservato che il ### ha dichiarato (cfr. all. 3 fasc. convenuti) di avere eseguito lavori edili presso l'abitazione della convenuta nel 2000, sicché, ancora una volta, appare confermato che i lavori in esame sono stati eseguiti prima della donazione in favore di ### Pertanto, anche le opere in esame non possono assumere rilievo ai fini dell'art. 748 c.c. per le ragioni enunciate in precedenza.
Circa il rifacimento dell'impianto idraulico per la spesa di 4.800,00 euro, va osservato che le fatture prodotte dai convenuti (cfr. all.ti 5 e 6 fasc. convenuti), pur riportando la data del 19.10.2005 e del 22.09.2005, contengono un generico riferimento a “lavori eseguiti per Vs. conto presso la Vs. unità immobiliare sita in ### a ### n. 150” e nella fattura del 19.10.2005 si rinvia a un consuntivo allegato che non risulta prodotto.
La estrema genericità del contenuto delle fatture non consente di riferire le stesse ai lavori di rifacimento dell'impianto idraulico allegati dalla convenuta.
Inoltre, le testimonianze assunte non consentono di conferire rilievo ai lavori in esame. ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Invero, il teste ### legale rappresentante della ### S.r.l., cui sono riferite le fatture sopra richiamate, alla domanda “vero che, negli anni 2000, la sig.ra ### ha commissionato alla ### s.r.l. il rifacimento dell'impianto idraulico e la ristrutturazione dell'appartamento posto al piano primo del fabbricato sito in loc. ### via della ### pagando la somma di €. 27.000,00?” ha risposto: “### di si, non avendolo seguito direttamente, i lavori sono stati eseguiti in più fasi, il periodo non lo ricordo. Non ricordo quale fosse la somma pagata”, sicché il teste ha fornito una risposta molto generica e priva di solidi riferimenti temporali.
Inoltre, va osservato che alla domanda “vero che, in particolare a metà degli anni '90 la sig.ra ### ha realizzato opere murarie, il rifacimento dell'impianto idraulico, nuovi infissi e pavimentazioni ed il rifacimento degli impianti elettrici interni ed esterni dell'appartamento posto al piano terreno, sito in loc. ### via della ### oggi di sua proprietà?” il teste ### ha confermato i fatti, specificando di avere provveduto solo agli impianti elettrici, sicché l'installazione del nuovo impianto idraulico è rimasto privo di solidi riscontri.
Ciò importa che non è possibile considerare tale opera ai fini della ricostruzione della massa fittizia, in conformità alle stesse valutazioni offerte dalla ### In relazione all'opera di demolizione e ristrutturazione integrale dell'appartamento per ### D'### di ### per la spesa di 27.000,00 euro va osservato che la parte convenuta non ha indicato né prodotto alcun documento che comprovi tale spesa o l'opera in esame.
Inoltre, il teste ### come evidenziato in precedenza, alla domanda “vero che, negli anni 2000, la sig.ra ### ha commissionato alla ### s.r.l. il rifacimento dell'impianto idraulico e la ristrutturazione dell'appartamento posto al piano primo del fabbricato sito in loc. ### via della ### pagando la somma di €. 27.000,00?” ha risposto: “### di si, non avendolo ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 seguito direttamente, i lavori sono stati eseguiti in più fasi, il periodo non lo ricordo. Non ricordo quale fosse la somma pagata”, dichiarazione del tutto generica e priva di riferimenti temporali, sicché la stessa non appare idonea a confortare l'allegazione della convenuta.
Né è possibile ritenere idonee al suddetto scopo probatorio le risposte fornite dai testimoni alla domanda “vero che, a partire dagli anni '90 e fino a circa metà degli anni 2000, la sig.ra ### ha provveduto a ristrutturare il fabbricato principale e, in particolare, l'abitazione ed i magazzini posti al piano terreno, siti in loc. ### via della ### oggi di sua proprietà?” a cui il teste ### ha risposto: “E' vero, lo so in quanto ho eseguito io i lavori, è stata ### e il marito ### a chiedermi di svolgere questi lavori”, il teste ### ha risposto: “E' vero, la mia società ha eseguito una parte dei lavori” e il teste ### ha risposto: “E' vero, una parte dei lavori li ho eseguiti io con la mia impresa”.
Stante la genericità della domanda sul piano temporale e non menzionando la stessa l'importo di 27.000,00 euro allegato dalla convenuta, alla luce del fatto che i testi hanno meramente confermato di avere eseguito parte dei lavori richiesti dalla ### deve ritenersi che le risposte fornite dai testi alla suddetta domanda non consentono una precisa collocazione temporale dell'attività allegata dalla convenuta, che resta comunque genericamente indicata in comparsa di costituzione.
Infine, la convenuta deduce di avere proceduto alla ristrutturazione in economia della tettoia del piano terreno per la spesa di 6.300,00 euro.
Sul punto, va evidenziato che la convenuta non ha addotto uno specifico documento a dimostrazione di tale opera.
Il teste ### ha dichiarato di avere costruito una tettoia presso l'abitazione della convenuta ### indicando, tuttavia, il periodo del 2002 o 2003 come periodo in cui è avvenuta la realizzazione (cap. 7); il teste ### ha confermato di avere visto la tettoia, pur non avendola ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 realizzata egli stesso; il teste ### ha confermato in generale l'esecuzione della recinzione e della tettoia.
Al riguardo, va osservato che la ### all'esito degli accertamenti peritali svolti, ha riferito che il fabbricato menzionato nella compravendita intercorsa tra la ### e il figlio ### e censito al foglio 129 p.lla 173 (indicato come edificio G nella consulenza) “funge principalmente da tettoia, offrendo riparo per i veicoli. Tuttavia, la tettoia menzionata nell'atto di compravendita in oggetto non è più presente; essa è stata demolita e sostituita dalla struttura raffigurata nelle fotografie contenute nell'allegato 46. Le differenze tra le due tettoie sono chiaramente illustrate nell'allegato 11. La tettoia originale, come descritta nei documenti catastali, aveva dimensioni di 12,70 metri in lunghezza per 3,35 metri in larghezza e presentava quattro aperture intervallate da pali di legno. Nel registro comunale non sono state individuate tracce relative alla realizzazione di questa struttura. La tettoia attualmente presente è stata costruita con pali di legno e presenta una copertura anch'essa in legno. ### nuova tettoia, la cui concessione è regolarmente documentata nell'anno 2005, misura 9,70 metri in lunghezza per 3,35 metri in larghezza, coprendo un'area totale di 32,49 mq. Pare che questa "nuova tettoia" abbia completamente rimpiazzato la struttura precedente”. ###, nello stimare l'aumento di valore prodotto dalla suddetta opera, ha evidenziato che “### edificio ha subito miglioramenti evidenti grazie alle pratiche edilizie effettuate nel periodo tra la donazione e l'apertura della successione. In particolare, l'edificio precedente era di dimensioni superiori e aveva dati catastali diversi. Tuttavia, è stato demolito poiché non era stato costruito regolarmente. Di conseguenza, il miglioramento rappresenta il valore totale dell'attuale fabbricato”, stimato in 8.122,50 euro.
Alla luce degli accertamenti peritali compiuti dalla CTU e delle valutazioni tecniche offerte, che appaiono prive di profili di manifesta irragionevolezza, il collegio ritiene che possa ritenersi provata la miglioria dedotta dalla convenuta ### eseguita dopo la conclusione della donazione del 09.12.2004 e ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 prima della morte della ### sicché di tale miglioramento si terrà conto ai fini del computo della massa fittizia.
Proseguendo con la valutazione dei miglioramenti e delle riparazioni allegate dai convenuti, questi deducono che ### avrebbe eseguito sugli immobili donati le seguenti opere: ristrutturazione completa esterna ed interna del fabbricato intero di cui alla particella 76 con costruzione vano scale coperto rifacimento del tetto in economia diretta per il valore di 50.000,00 euro; livellamento su circa ha 18,12 delle particelle 13, 15, 65, 91, 92, 93 e 94 per il valore di 72.480,00 euro; costruzione dell'impianto sotterraneo di irrigazione risaie di metri 374 e costruzione di due prelievi con derivazioni per il valore di 20.000,00 euro; costruzione del piazzale con sottofondo ghiaia e rifinitura delle particelle 93 e 94 per 15.000,00 euro; costruzione del capannone agricolo per stoccaggio riso nella particella 171 per il valore di 50.000,00 euro; costruzione di muri perimetrali del capannone agricolo per stoccaggio riso e allargamento di quelli già esistenti e della platea della particella 171 per il valore di 15.000,00 euro; realizzazione del giardino ed impianto di irrigazione con reti di scolo acque per il valore di 10.000,00 euro; manutenzione interna appartamento primo piano e costruzione copertura terrazza primo piano per il valore di 38.000,00 euro; ristrutturazione esterna e tetto del magazzino in muratura per il valore di 10.400,00 euro; messa a dimora delle nuove piante in sostituzione dei vecchi eucaliptus per il valore di 3.377,00 euro, per complessivi 280.880,00 euro, come da allegati da 7 a 16.
Inoltre, si allega che ### ha proceduto, dopo la conclusione delle compravendite, alla costruzione del muro perimetrale del capannone in cemento armato per 30.000,00 euro, come da allegato 17.
Va osservato che, anche tali allegazioni, riferite alle opere eseguite da ### risultano totalmente prive di specifico riferimento temporale. ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Ciò posto, in relazione alla ristrutturazione completa esterna ed interna del fabbricato intero di cui alla particella 76 con costruzione vano scale coperto rifacimento del tetto in economia diretta per il valore di 50.000,00 euro, deve osservarsi che la parte convenuta, a dimostrazione di tale fatto, ha dedotto il seguente capitolo di prova orale (cap. 9): “"vero che, nel 1987/88, il sig. ### ha commissionato e fatto eseguire in economia la ristrutturazione completa esterna ed interna del fabbricato intero sito in loc. ### via della ### con costruzione vano scale coperto e rifacimento del tetto, pagando la somma di €. 50.000,00?”.
Su tale capitolo è stato escusso il teste ### all'udienza del 29.03.2023, il quale ha dichiarato d nulla sapere, essendo arrivato a ### nel 1992.
Ad ogni modo, deve osservarsi che, come si desume dall'articolazione del capitolo di prova, la parte convenuta colloca i lavori in questione nel 1987/1988, molti anni prima della conclusione della donazione in favore di ### sicché, alla luce dei principi enunciati in precedenza, tali lavori non possono rilevare come miglioramenti ai fini dell'art. 748 Inoltre, il documento che indica i lavori eseguiti (cfr. all. 7 fasc. convenuti) è privo di provenienza e data certa e i valori dei lavori sono indicati in lire, a conferma, ad ogni modo, che il documento fa riferimento a lavori anteriori al 2004.
In relazione al livellamento su circa ha 18,12 delle particelle 13, 15, 65, 91, 92, 93 e 94 per il valore di 72.480,00 euro e alla costruzione di un impianto sotterraneo di irrigazione risaie di metri 374 e costruzione di due prelievi con derivazioni per il valore di 20.000,00 euro, va osservato che i convenuti, al fine di dimostrare tale fatto, hanno articolato il seguente capitolo di prova orale (cap. 11): “vero che negli anni ricompresi tra il 1993 ed il 1997, il sig. ### ha realizzato sui terreni (### n.129 - p.lle n.13,65,15,91,92,93,94) facenti parte dell'### sita in ### via della ### opere di livellamento su ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 circa ha 18.12.00, arginature, viabilità interna di esercizio con larghezza di m. l. 4,00 e lunghezza per km. 3,30, nonché la costruzione dell'impianto sotterraneo di irrigazione risaie e la costruzione di due prelievi pagandone il costo” e il teste escusso ### ha confermato che tali opere sono state realizzate negli anni suddetti, sicché anche tali opere non appaiono rilevanti, ai fini del presente giudizio, in quanto comunque realizzate prima della donazione in favore di ### Circa la costruzione del piazzale con sottofondo ghiaia e rifinitura delle particelle 93 e 94 per 15.000,00 euro, a dimostrazione del fatto la parte ha dedotto il capitolo di prova seguente “vero che, nel 1997, il sig. ### ha fatto eseguire nella resede ###- p.lla 171) dell'azienda agricola sita in loc. ### via della ### opere di livellamento e spellicciatura con mezzi meccanici, posa in opera di vari strati di ghiaia con granulometria diversa, regimazione acque meteoriche ed altri lavori minori di contenimenti per realizzare il piazzale di manovra e la viabilità interna ad esso, pagandone i costi?” e il teste ### ha confermato che l'opera risale all'anno anzidetto, sicché anche questo miglioramento risulta anteriore alla donazione in favore di ### Circa la costruzione del capannone agricolo per stoccaggio riso nella particella 171 per il valore di 50.000,00 euro, analogamente, i convenuti hanno dedotto il capitolo di prova orale seguente: “vero che negli anni ‘96/97, il sig. ### ha commissionato e fatto realizzare la costruzione di un capannone agricolo per lo stoccaggio riso sul terreno contraddistinto dalla part. 171 dei terreni siti in #### via della ### pagandone il costo?” (cap. 12) e il teste ### confermando l'opera, ha confermato che il periodo è quello indicato nei capitoli di prova.
Inoltre, la CTU ha accertato che il capannone suddetto è stato realizzato in base alla P.E. n. 1445 del 1998, a conferma che lo stesso è stato realizzato prima dell'anno 2000. ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Dunque, in quanto realizzata anteriormente alla donazione in favore di ### l'opera in esame non può costituire un miglioramento ai fini dell'art. 748 Circa la costruzione dei muri perimetrali del capannone agricolo per stoccaggio riso e allargamento di quelli già esistenti e della platea della particella 171 per il valore di 15.000,00 euro, va osservato che la convenuta ha articolato il seguente capitolo di prova orale (cap. 13): “"vero che successivamente, nei primi anni 2000, il sig. ### ha commissionato e fatto realizzare l'allargamento dei muri perimetrali e della platea del capannone agricolo per lo stoccaggio riso sul terreno contraddistinto dalla part. 171 dei terreni siti in #### via della ### pagandone il costo?” a cui il teste ### ha risposto, dichiarando: “Ricordo che me ne parlò, aveva l'esigenza di eseguire questo ampliamento, il periodo è quello indicato, ricordo che mi parlò di preventivi che era un intervento costoso, non ho visto fatture o altro”.
Ad ogni modo, circa l'esecuzione dei muri perimetrali, va rilevato che la CTU ha accertato che i muri perimetrali del capannone sono stati realizzati tramite la D.I.A. 999 del 2009 intestata al sig. ### sicché è possibile ritenere che gli stessi sono stati realizzati dopo la donazione in favore di ### e prima della morte della ### come evidenziato dalla stessa ### Inoltre, l'esecuzione del miglioramento in esame è stata accertata dalla stessa sentenza parziale che ha statuito che “La costruzione del muro perimetrale del capannone in cemento armato per €. 30.000,00 - non contestata da parte attrice - cui parte convenuta riferisce le spese di cui al doc.17 del proprio fascicolo può essere invece astrattamente valutata in termini di migliorie, stante la sua asserita realizzazione dopo il trasferimento dei beni in proprietà dei convenuti”.
Alla luce dell'accertamento effettuato nella sentenza parziale n. 572/2022 di questo Tribunale e delle valutazioni offerte dalla CTU che ha ritenuto doversi confermare, in sede di chiarimenti, la stima operata con la sentenza, deve ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 ritenersi che tale miglioramento possa ritenersi rilevante ai fini del computo della massa fittizia, per il valore di 30.000,00 euro, indicato in sentenza come incontestato tra le parti, risultando così superflua la valutazione della documentazione prodotta dai convenuti in relazione alla miglioria in esame (cfr. all. 17 fasc. convenuti).
Circa la realizzazione del giardino ed impianto di irrigazione con reti di scolo acque per il valore di 10.000,00 euro, il relativo capitolo di prova articolato dai convenuti per la prova del fatto è del seguente tenore: “vero che negli anni 2001 e 2004 il sig. ### ha commissionato e fatto eseguire sui terreni siti in loc. ### via della ### (particelle n.121,122, 96 del ### n.129) adibite a pertinenze del fabbricato principale opere di regimazione delle acque meteoriche, realizzazione di giardino col a messa a dimora di piante ed arbusti, (come pini, allori, oleandri, fiori, ecc..), nonché impianto di irrigazione del giardino stesso?” e il teste ### ha confermato tali fatti.
La genericità della collocazione temporale del fatto dedotto nel capitolo di prova in relazione all'anteriorità dei lavori in relazione alle donazioni operate dalla ### non consentono di ritenere provato che le opere siano state fatte dopo la donazione in favore di ### peraltro intervenuta alla fine dell'anno 2004 (09.12.2004), sicché tali opere non possono considerarsi ai fini dell'art. 748 Analogamente, circa la manutenzione interna appartamento del primo piano e costruzione copertura terrazza del primo piano per il valore di 38.000,00 euro, la parte convenuta ha articolato il capitolo di prova orale n. 15 del seguente tenore: “vero che nell'anno 2000, il sig. ### ha commissionato e fatto eseguire opere di manutenzione interna dell'appartamento e la costruzione copertura terrazza del primo piano del fabbricato principale sito in ### via della Trappola”, collocando quindi l'opera nel 2000, fatti peraltro quelli suddetti che il teste non ha confermato, riferendo di non sapere nulla al riguardo. ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Inoltre, la ### in relazione alla suddetta opera, ha accertato che “La pratica edilizia relativa alla copertura in questione, ovvero la n. 1232 del 2003 è stata protocollata in ### il ### a nome di ### e quindi circa due anni prima dell'atto di compravendita dell'appartamento posto al primo piano, stipulato il ###. E' pertanto da ritenere che la copertura sia stata realizzata prima dell'atto di compravendita suddetto. Altri documenti in atti da cui risulti il periodo di realizzazione della copertura non ve ne sono”.
Dunque, tale opera, in quanto realizzata prima della donazione in favore del convenuto, non può considerarsi ai fini dell'art. 748 Circa la ristrutturazione esterna e del tetto del magazzino in muratura per il valore di 10.400,00 euro, la parte convenuta ha articolato il capitolo di prova orale n. 16 secondo cui “vero che nell'anno 2003, il sig. ### ha commissionato e fatto eseguire opere di ristrutturazione esterna e del tetto del magazzino in muratura posto in ### via della ###”, collocando così l'opera nel 2003, fatto confermato dal teste ### Del resto, la fattura n. 16 del 16.10.2003 dell'imprenditore ### che ha ad oggetto lavori edili e che ha come cliente l'azienda agraria del ### avente l'importo di 10.400,00 euro indicato dai convenuti, è appunto datata 2003, confermandosi così che l'opera è stata realizzata prima della donazione in favore di ### (cfr. all. 15 fasc. convenuti).
Dunque, tale opera, in quanto realizzata prima della donazione in favore del convenuto, non può considerarsi ai fini dell'art. 748 Infine, circa la messa a dimora delle nuove piante in sostituzione dei vecchi eucaliptus per il valore di 3.377,00 euro, va osservato che la parte convenuta ha prodotto la fattura n. 692/2004 de ### S.p.A., avente ad oggetto la vendita di piante e per l'importo di 3.377,00 euro, pari a quello allegato dalla convenuta (cfr. all. 16 fasc. convenuti). ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Ebbene, la fattura è datata 30.04.2004, sicché l'opera indicata dai convenuti appare realizzata prima della donazione ricevuta da ### Ciò appare coerente con quanto riferito dal teste ### il quale alla domanda “vero che negli anni 2001 e 2004 il sig. ### ha commissionato e fatto eseguire sui terreni siti in loc. ### via della ### (particelle n.121,122, 96 del ### n.129) adibite a pertinenze del fabbricato principale opere di regimazione delle acque meteoriche, realizzazione di giardino col a messa a dimora di piante ed arbusti, (come pini, allori, oleandri, fiori, ecc..), nonché impianto di irrigazione del giardino stesso?” ha risposto “E' vero. ricordo questi lavori, credo siano lavori fatti nell'abitazione del signor ### Lolini”, confermando la collocazione temporale desumibile dalla fattura richiamata.
Anche tale opera, per le ragioni già enunciate, non può considerarsi ai fini dell'art. 748 Va inoltre osservato che le fatture prodotte da ### a dimostrazione dei miglioramenti operati (cfr. all.ti 8 a 15 fasc. convenuti) recano tutte data anteriore al 09.12.2004, sicché afferiscono a opere e lavori effettuati prima della donazione in favore di ### Anche le ulteriori fatture dell'allegato 16 recano data anteriore alla donazione del 09.12.2004, ad eccezione della fattura n. 5807/02 del 31.12.2004 della ### per circa 50,94 euro, la quale, tuttavia, non contiene alcun riferimento univoco per essere riferita alle opere allegate dal convenuto.
In conclusione, in aderenza ai principi di diritto sopra richiamati e in conformità agli accertamenti operati dalla CTU che appaiono coerenti con i principi richiamati e puntualmente motivati, deve ritenersi che le uniche opere che possono considerarsi miglioramenti ai fini dell'art. 748 c.c. sono la costruzione della tettoia ad opera di ### per il valore di 8.122,50 euro, e la costruzione dei muri perimetrali ad opera di ### per 30.000,00 ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 euro, in coerenza con l'accertamento effettuato già con la sentenza 572/2022.
Le altre opere dedotte dai convenuti, non essendo stata accertata la loro realizzazione nel periodo compreso tra la stipula delle donazioni dissimulate e l'apertura della successione di ### non assumono alcuna rilevanza ai fini dell'art. 748 A questo punto, va osservato che i convenuti chiedono di considerare le spese allegate in relazione alle suddette opere, eseguite in periodo anteriore alle donazioni, come debiti ereditari, in quanto le opere sono state effettuate in favore della madre delle parti, accrescendo il valore del compendio ereditario.
Sul punto, il collegio ritiene decisiva la scrittura privata intercorsa tra ### e gli odierni convenuti, conclusa in data ###, cui si è fatto riferimento in precedenza (cfr. all. 19 fasc. convenuti).
Come si desume dal tenore letterale del documento, lo stesso costituisce un contratto transattivo, integrativo del contenuto delle compravendite intervenute in data ### e 18.04.2005.
In particolare, con la scrittura in esame, dato atto dell'obbligo dei convenuti di pagamento del prezzo delle compravendite suddette e dei miglioramenti apportati agli immobili compravenduti, ### ha riconosciuto l'esecuzione ad opera di ### dei miglioramenti descritti nell'art. 2 del contratto e identici a quelli affermati dalla parte convenuta nell'odierno giudizio e la ### si è riconosciuta debitrice nei confronti della figlia dell'importo di 144.817,25 euro.
A questo punto, le parti convengono che il prezzo di 107.000,00 euro, che ### deve pagare in base al contratto del 09.12.2004, è compensato con il credito della stessa ### sopra richiamato, riconoscendosi un saldo creditore di quest'ultima nei confronti di ### pari a 37.817,25 euro. ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 ### all'art. 5 del contratto ha riconosciuto l'esecuzione di opere da parte del figlio ### sull'immobile dallo stesso acquistato, descritte nello stesso art. 5 e identiche sostanzialmente a quelle affermate nel presente giudizio dal convenuto, e la ### si è riconosciuta debitrice verso il figlio per l'importo complessivo di 280.880,00 euro.
Le parti hanno proceduto alla compensazione di tale credito con quello relativo al prezzo della compravendita del 09.12.2004, intercorsa tra la ### e il figlio ### (179.700,00 euro), riconoscendosi un credito residuo di ### verso la madre pari a 101.180,00 euro.
All'art. 8 del contratto le parti procedono alla ulteriore compensazione del credito della ### relativo al prezzo di 70.000,00 euro scaturente dalla compravendita del 18.04.2005, con i crediti residui riconosciuti in favore dei convenuti e, all'esito della compensazione, si pattuisce che ### ha un credito finale verso la madre pari a 2.817,25 euro, e ### un credito finale verso la madre pari a 66.180,00 euro.
All'art. 11 le parti dichiarano che con la sottoscrizione dell'accordo ogni reciproca pretesa tra di loro si ha per definita e nulla hanno da pretendere ciascuna parte verso l'altra.
Il collegio ritiene che tale contratto fondi degli specifici debiti a carico di ### che devono ritenersi rientranti nel patrimonio di questa quale debiti ereditari.
Invero, il contratto transattivo in esame è stato concluso da ### e non risulta invalidato o risolto, sicché lo stesso deve considerarsi valido ed efficace rispetto alla sfera giuridica della defunta ### In assenza di impugnazioni del contratto in esame, il collegio ritiene di non avere alcun potere di sindacato sul merito delle dichiarazioni rese dalle parti, potendo il collegio solo limitarsi a valutare il contenuto dell'accordo negoziale. ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Pertanto, deve ritenersi che, in base a tale contratto, possano ritenersi accertati due debiti ereditari nella sfera giuridica della defunta ### In particolare, deve ritenersi che i debiti affermati nel contratto siano quello di 2.817,25 euro verso ### e quello di 66.180,00 euro verso ### non potendosi dare rilievo agli importi previsti negli artt. 2 e 5 del contratto, essendo stati questi oggetto di compensazione con altri crediti della defunta, sicché non possono ritenersi i debiti effettivi facenti capo al patrimonio di ### Di tali debiti deve dunque tenersi conto nella ricostruzione della massa fittizia nel presente giudizio di riduzione.
Ciò chiarito, va osservato che i debiti assunti da ### con il suddetto contratto, indicati nell'art. 2 in 144.817,25 euro e nell'art. 5 in 280.880,00 euro, derivano dal riconoscimento ad opera di ### delle opere eseguite dai figli sugli immobili oggetto di compravendita, di cui viene specificato il relativo valore.
Tra le opere descritte in detti articoli vi sono anche la ristrutturazione della tettoia ad opera di ### e la costruzione dei muri perimetrali ad opera di ### Tali opere sono state già qualificate dal collegio come migliorie, rilevanti ai fini dell'art. 748 Ne deriva che non è possibile considerare nuovamente tali opere anche come fonte di debiti ereditari a carico di ### altrimenti sarebbero oggetto di valutazione per due volte.
Dunque, nel computo dei debiti ereditari scaturenti dal contratto del 20.06.2005 non deve tenersi conto del valore delle opere sopra indicate e già considerate migliorie ai fini del presente giudizio e tale valore va sottratto dal valore dei debiti di cui la ### si è riconosciuta titolare verso i figli nel suddetto contratto transattivo. ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Ne consegue che, sottraendo il valore della ristrutturazione della tettoia riconosciuto in favore di ### nell'art. 2 del contratto (6.300,00 euro) al valore del debito finale che la ### ha assunto verso la stessa (2.817,25 euro), risulta che non sussiste alcun debito ereditario nel patrimonio di ### verso ### Sottraendo dal debito finale che la ### ha assunto verso il figlio ### (66.180,00 euro) il valore della costruzione dei muri perimetrali del capannone agricolo riconosciuto nel contratto (15.000,00 euro), risulta che il debito ereditario facente capo al patrimonio di ### verso ### è pari a 51.180,00 euro.
Quest'ultimo importo può essere considerato quale debito ereditario ai fini della ricostruzione della massa fittizia.
Quanto invece all'allegazione dei convenuti secondo cui gli stessi avrebbero sostenuto le spese funerarie della madre ### deve ritenersi che essa non solo è generica, non essendo specificato nemmeno l'importo che sarebbe stato sostenuto, ma è priva di riscontro probatori, sicché di tale spesa non può tenersi conto ai fini della individuazione dei debiti ereditari.
Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile procedere alla ricostruzione del valore della massa fittizia di ### Al riguardo, occorre, in primo luogo, individuare il valore degli immobili oggetto delle donazioni dissimulate.
Sul punto, la ### con valutazioni adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, ha computato il valore di mercato degli immobili, al tempo dell'apertura della successione, tenuto conto dei costi necessari per sanare o eliminare le irregolarità edilizie accertate.
Alla luce delle valutazioni offerte dalla CTU nella perizia a chiarimenti e integrazione e scomputato dal valore dell'immobile i costi connessi alle irregolarità edilizie riscontrate, il valore degli immobili oggetto della ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 compravendita del 09.12.2004, conclusa tra ### e ### è pari a 484.671,33 euro complessivi, quello degli immobili oggetto della compravendita del 09.12.2004, conclusa tra ### e ### è pari a complessivi 729.102,30 euro e quello dell'immobile oggetto della donazione intercorsa in data ### tra ### e gli odierni convenuti è pari a 277.258,67 euro.
Ne deriva che il valore complessivo degli immobili oggetto delle donazioni dissimulate è pari a 1.491.032,30 euro, da cui va detratto il valore dei miglioramenti eseguiti dai convenuti e in precedenza accertati per un importo pari a 38.122,50 euro.
Pertanto, il valore del donatum è pari a 1.452.909,80 euro.
Come evidenziato in precedenza, non risultano poste attive nel patrimonio ereditario.
Circa l'ammontare dei debiti ereditari, come evidenziato in precedenza, lo stesso ammonta a 51.180,00 euro.
A questo punto, tenuto conto degli accertamenti effettuati, procedendo alla sottrazione dei debiti ereditari dal valore del donatum, non risultando poste attive ereditarie, il valore della massa fittizia riferibile al patrimonio di ### al tempo dell'apertura della successione della stessa, è pari a 1.401.729,80 euro.
A questo punto, il collegio evidenzia che avverso le risultanze della CTU la parte attrice ha proposto plurime osservazioni critiche in corso di causa, anche dopo il deposito della consulenza, ribadendo le contestazioni alla CTU anche con la comparsa conclusionale.
Sul punto, va osservato che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. Civ. n. 12195/2024; Civ. n. 15804/2024; Cass. Civ. n. ###/2022; Cass. Civ. n. 1815/2015; Civ. n. 282/2009).
Ebbene, questo collegio osserva che le contestazioni mosse da parte attrice alle risultanze peritali, inclusa la contestazione sulla deruralizzazione dei fabbricati, afferiscono al merito delle valutazioni offerte dalla CTU e si tratta di profili su cui la consulente ha ampiamente replicato, sia con la consulenza principale, rispondendo alle osservazioni critiche, sia con l'ulteriore nota depositata in data ###, in risposta alle ulteriori osservazioni formulate dalla parte attrice in data ###, illustrando i motivi sottesi alle proprie repliche.
Inoltre, va osservato che la CTU ha stimato le irregolarità edilizie sugli immobili al fine di apprezzarne l'effettivo valore di mercato, sicché appare irrilevante, ai fini del giudizio, la questione del soggetto cui imputare l'irregolarità.
Dunque, alla luce dell'esauriente attività peritale della consulente e tenuto conto dell'ampia risposta che la consulente a più riprese ha fornito alle osservazioni critiche delle parti, il collegio ritiene che possano accogliersi le risultanze peritali offerte dalla ### Peraltro, deve confermarsi altresì la statuizione del G.I. resa in data ### che ha escluso l'esigenza di ulteriori chiarimenti della ### a fronte dei documenti depositati da parte attrice in data ###, in violazione dei termini perentori sanciti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., da ritenersi, dunque, inammissibili nel presente giudizio. ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto altresì delle specifiche repliche offerte dalla CTU anche rispetto alle osservazioni critiche della parte convenuta, il collegio ritiene che possano accogliersi, nei limiti sopra richiamati, le risultanze peritali desumibili dalla consulenza espletata in corso di causa.
Ciò chiarito, proseguendo con la valutazione della domanda di riduzione, ai fini del calcolo della quota disponibile, poiché ### è morta, lasciando superstiti il marito ### e i figli #### e ### trova applicazione l'art. 542 comma 2 c.c., secondo cui se chi muore lascia, oltre al coniuge, più figli, a questi è riservata la quota della metà del patrimonio, al coniuge la quota di un quarto e, tra i figli, la suddetta quota è ripartita in eguale misura.
Dunque, il valore della quota disponibile è pari a un quarto della massa fittizia, ossia a 350.432,45 euro.
Come evidenziato in precedenza, deve prendersi comunque atto nel presente giudizio che la sentenza parziale emessa in corso di causa ha stabilito il diritto dell'attrice a conseguire il valore di un sesto della massa fittizia, a titolo di reintegrazione della quota di legittima.
Ne consegue che il valore della quota spettante all'attrice, in qualità di legittimaria, è pari a un sesto del valore complessivo della massa fittizia che è pari a 1.401.729,80 euro, sicché il valore monetario della quota di legittima di parte attrice è pari a 233.621,63 euro.
Come evidenziato in precedenza, non venendo in rilievo testamenti della defunta ### oggetto di riduzione sono solo le donazioni dissimulate accertate nel presente giudizio, sicché, in conformità all'art. 559 c.c., le donazioni si riducono, iniziando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori fino a soddisfare il legittimario. ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Va inoltre osservato che, tenuto conto del valore degli immobili donati, il superamento del valore della quota disponibile è avvenuto non a mezzo esclusivamente dell'ultima donazione operata dalla defunta ### ma anche mediante le donazioni operate in data ###.
Ciò posto, nel caso di specie, la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice deve avvenire riducendo innanzi tutto la donazione del 18.04.2005, effettuata da ### in favore degli odierni convenuti.
Va osservato che il valore dell'immobile oggetto della suddetta donazione, pari a 277.258,67 euro, è superiore al valore della quota di legittima spettante all'attrice pari a 233.621,63 euro, sicché la riduzione della donazione sopra richiamata è sufficiente per garantire la reintegrazione dell'attrice nella quota di legittima ad ella riservata.
Ciò chiarito, deve osservarsi che la ### evidenziando vincoli pubblicistici a carico degli immobili ostativi alla separazione in natura degli stessi e considerando l'entità della quota spettante all'attrice, ha escluso, con motivazione sufficientemente argomentata, la possibilità di individuare una porzione dei beni da attribuire in natura all'attrice per reintegrare la quota di legittima, dovendosi evidenziare che la CTU ha altresì replicato alle osservazioni sul punto della parte attrice.
Ciò importa l'impossibilità di accogliere la domanda attorea di conseguire la propria quota di legittima mediante separazione in natura dei beni da ridurre. A questo punto, deve osservarsi che in via principale la parte attrice ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, in ipotesi di indivisibilità in natura dei beni da ridurre, ha chiesto la condanna dei convenuti “a corrispondere all'attrice ### la somma alla stessa dovuta a titolo di quota di legittima corrispondente a un sesto del patrimonio ereditario come sopra ricostituito comprensivo dell'importo di € 55.714,52 ricavato dalla vendita di titoli intestati unicamente alla de ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 cuius complessivamente versato in data 10 luglio 2002 e 2 novembre 2004 sul conto corrente n. 1829 cointestato a ### e ### acceso presso la ### dell‘### e del ### -, previa detrazione degli eventuali debiti, assumendo quali valori di stima degli immobili non quelli indicati dalla C.T.U. nella sua relazione, ma quelli eviden-ziati nel ### di osservazioni autorizzate ai chiarimenti della C.T.U. depositate dalla difesa dell'attrice ### in data 7 febbraio 2024, e tenendo anche conto delle loro potenzialità produttive al momento della apertura della successione - o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia”; solo in via subordinata, l'attrice ha chiesto l'assegnazione dei beni oggetto delle donazioni da ridurre fino a soddisfazione della quota di legittima e salvo conguagli e in ulteriore subordine la vendita all'asta dei beni oggetto delle donazioni da ridurre con successiva ripartizione del ricavato tra le parti secondo le rispettive quote.
Deve osservarsi che, in sede di precisazione delle conclusioni, i convenuti hanno chiesto: “determinato il valore dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione al netto delle migliorie e riparazioni eseguite dai convenuti ### e ### nonché dei debiti dello stesso asse accertati in corso in causa, parte dei quali in favore dei creditori ### e ### e determinato per l'effetto il valore della quota di legittima, disporre l'eventuale riduzione delle asserite donazioni eseguite dalla de cuius”.
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 560 commi 2 e 3 c.c., in caso di indivisibilità in natura dell'immobile oggetto della donazione da ridurre, l'immobile va lasciato al patrimonio ereditario se il donatario ha nell'immobile un'eccedenza rispetto alla quota disponibile maggiore di un quarto, salvo il diritto dello stesso a conseguire il valore della quota disponibile; se l'eccedenza è inferiore al quarto, il donatario può ritenere l'immobile, compensando in denaro il donatario; se il donatario è altresì legittimario, può ritenere l'immobile, se il valore di esso non supera quello della quota disponibile e della quota del legittimario stesso. ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Tali disposizioni pongono criteri di restituzione dell'immobile da ridurre da ritenersi derogabili per volontà delle parti, non tutelando le stesse interessi generali, come evidenziato anche da autorevole dottrina, sicché è possibile per le parti derogare ai detti criteri con concorde volontà.
Inoltre, le ipotesi di ritenzione menzionate dai commi sopra richiamati costituiscono mere facoltà dei legittimari, che devono farsi valere con apposita domanda giudiziale, non potendo azionarsi d'ufficio.
Ciò chiarito, va innanzi tutto, escluso che possa applicarsi il disposto dell'art. 560 ultimo comma, posto che il valore dell'immobile oggetto della donazione da ridurre (277.258,67 euro) è superiore al valore della quota riservata all'attrice (233.621,63 euro).
Ciò posto, nel caso di specie la parte attrice, chiedendo la reintegrazione per equivalente della propria quota di legittima ha espresso l'implicita volontà in via principale di non conseguire l'intero immobile oggetto di donazione e i convenuti, non chiedendo che l'immobile rientri nel patrimonio ereditario, ma limitandosi a richiedere la riduzione delle donazioni accertate, hanno manifestato l'implicita volontà di mantenere per sé l'immobile oggetto della donazione da ridurre.
Pertanto, in conformità alle conclusioni delle parti e alla volontà implicitamente manifestata dalle stesse mediante le domande proposte, è possibile ritenere che la reintegrazione della quota di legittima riservata a parte attrice debba avvenire con la condanna dei convenuti a pagare alla stessa il valore monetario della quota stessa, restando l'immobile donato nella disponibilità dei convenuti stessi.
In conclusione, in accoglimento della domanda di riduzione e di restituzione formulate dall'attrice, va disposta la riduzione della donazione conclusa in data ### da ### e dai convenuti ### e ### entro i limiti della quota di legittima accertata in favore dell'attrice con la ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 condanna dei convenuti ### e ### al pagamento dell'importo di 233.621,63 euro in favore dell'attrice per la reintegrazione della quota di legittima della stessa, in attuazione del disposto della sentenza parziale emessa in corso di causa.
Restano assorbite le domande proposte in via subordinata da parte attrice, stante l'accoglimento della domanda principale di riduzione e restituzione in via equivalente.
A questo punto, va osservato che il credito del legittimario vittorioso in sede ###credito di valore (cfr. Cass. Civ. n. 1079/1970), sicché lo stesso va sottoposto a rivalutazione monetaria dalla data dell'apertura della successione fino alla data di pubblicazione dell'odierna pronuncia, in coerenza con i principi inerenti alla liquidazione dei debiti di valore (cfr. Cass. Civ. 16229/2023).
Non possono riconoscersi gli interessi legali dalla data di apertura della successione, come richiesto da parte attrice, in quanto, nei debiti di valore, gli interessi sull'importo via via rivalutato ha la funzione di compensare il danno da lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità immediata del bene dovuto, sicché, in coerenza con i principi in materia di onere della prova nelle domande di risarcimento, è onere dell'interessato allegare e provare tale pregiudizio, fermo restando che il riconoscimento degli interessi è solo una delle tecniche di liquidazione del danno provato (cfr. Cass. Civ. n. 3268/2008; Cass. Civ. S.U. n. 1712/1995: “### la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio”; Cass: ### n. 339/1996; Cass. Civ. n. 18490/2006; Cass. Civ. n. 16637/2008; Cass. Civ. 16894/2010; Cass. Civ. S.U. n. 8520/2007; Cass. Civ. n. 17004/2023).
Sul suddetto danno da lucro cessante l'attrice nulla ha dedotto in citazione e nella prima memoria istruttoria, sicché non è possibile riconoscere gli interessi legali per il periodo anteriore alla liquidazione della somma dovuta a parte attrice.
Sulla somma rivalutata è possibile invece riconoscere gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza, con cui è stato liquidato l'importo dovuto all'attrice, in funzione di reintegrazione della quota di legittima, secondo i principi relativi ai debiti di valuta (art. 1282 c.c.), qualifica da attribuire all'importo rivalutato riconosciuto all'odierna attrice con la presente sentenza.
Non possono riconoscersi i frutti richiesti dall'attrice.
Invero, l'art. 561 c.c. afferma il diritto del legittimario a percepire dalla data della domanda, e non dall'apertura della successione come richiesto dall'attrice, i frutti sulla cosa, solo in caso di reintegrazione della quota di legittima a mezzo di conferimento di un immobile.
Ciò importa che i frutti non sono dovuti quando la reintegrazione avvenga mediante la corresponsione di una somma di denaro.
Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “### che possiede un bene in virtu di un atto a titolo gratuito o di una ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 disposizione testamentaria, possiede in virtu di un titolo idoneo a trasferire il dominio, il quale e originariamente valido e tale rimane fino a che non sia esercitata l'### di riduzione, il cui accoglimento ne determina appunto l'inefficacia, con effetto dalla data della domanda giudiziale. La norma del secondo comma dell'art 561 cod civ costituisce un'applicazione del suddetto principio e, pertanto, in ogni caso di disposizione testamentaria o di donazioni, soggette a riduzione, i frutti dei beni da restituire sono dovuti al legittimario con decorrenza dalla domanda giudiziale. Se, pero, si debba corrispondere una somma di denaro, nei casi previsti dalla legge o pattuiti dalle parti, per quanto si tratti di debito di valore in relazione all'originario oggetto che era un bene reale, i frutti non sono dovuti affatto, in quanto l'obbligazione di restituzione di restituzione dei frutti e conseguenziale a quella di restituzione del bene che li produce se il diritto del legittimario si e trasformato in un diritto di credito, viene meno la detta conseguenzialita, mancando la cosa fruttifera, e trovano invece applicazione i principi relativi alle obbligazioni, per cui il ritardo del pagamento da diritto agli interessi legali ed al risarcimento dei danni, se questi siano provati e ricorrano i requisiti dell'inadempimento e della mora” (Cass. Civ. 1079/1970; Cass. Civ. n. 41/1978; Cass. Civ. n. 4709/2020; Cass. Civ. 24755/2015, la quale di contro afferma la decorrenza dall'apertura della successione, ancorché subordini il conseguimento dei frutti alla reintegrazione in natura del legittimario: “###attore in riduzione che sia reintegrato nella quota di legittima in natura - com'è necessario, salve le eccezioni ex art. 560, commi 2 e 3, c.c. - spettano "pro quota" i frutti dei beni ereditari dall'apertura della successione, dovendo inoltre il giudice disporre in capo a lui la trascrizione immobiliare della quota di comproprietà sui beni stessi, adeguatamente individuati”).
Nel caso di specie, poiché la reintegrazione dell'attrice è avvenuta a mezzo di pagamento del valore monetario della quota di legittima, deve escludersi il diritto della stessa a conseguire i frutti relativi all'immobile donato, alla luce dei principi di diritto enunciati. ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto dei documenti comprovanti gli esborsi, del valore della controversia e delle attività concretamente svolte dalle parti nonché degli esborsi effettivamente documentati, non potendosi accogliere le richieste di parte attrice operate con la nota spese, dovendo il valore della causa ragguagliarsi al valore della quota in contestazione (cfr. Cass. Civ. n. 195/2020; Cass. Civ. n. 6765/2012) e, dunque, all'importo riconosciuto a parte attrice con la presente sentenza in funzione di reintegrazione della quota di legittima.
Le spese di ### come liquidate in separato provvedimento, vanno poste a carico dei convenuti soccombenti. P.Q.M. il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 4207/2013 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, tenuto conto della sentenza parziale 572/2022, così provvede: 1) in accoglimento della domanda di parte attrice, accertata la lesione della quota di legittima riferibile a quest'ultima in relazione all'eredità di ### con la sentenza n. 572/2022 di questo Tribunale, in riduzione del contratto di compravendita concluso il ### con atto a rogito del ### n. 27152 Racc. n. 14458, dissimulante una donazione e in reintegrazione della quota di legittima di parte attrice, condanna i convenuti ### e ### a pagare in solido a parte attrice l'importo di 233.621,63 euro, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 19.06.2010 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e oltre il pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo pagamento; 2) respinge la domanda di parte attrice per il pagamento dei frutti; ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 3) pone le spese di ### come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico dei convenuti in parti eguali tra di loro; 4) condanna in solido i convenuti al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 1.078,67 euro a titolo di esborsi e nella somma di 14.103,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti. ### camera di consiglio del 15.05.2025 IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST. Dott.ssa #### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
causa n. 4207/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Frosini Claudia, Medaglia Valerio