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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9730/2025 del 28-10-2025

... patrimoniale risarcibile iure proprio, in relazione alle spese funerarie, secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. ###/2018, 11684/2014), dette spese costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere indubbiamente liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, sempre che siano forniti al giudice di merito dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno depositato esclusivamente una foto della tomba del defunto (senza provarne la cremazione) ed un foglio indicante i costi della cremazione e i costi medi di un funerale. Pertanto, si ritiene di dover liquidare, a tale titolo, la somma di € 1800,00, tenuto conto dei costi medi di un funerale senza cremazione ivi indicati. Le spese di CTU in sede di ATP e le spese di lite saranno liquidate nel dispositivo. Da ultimo, con riferimento alle somme innanzi riconosciute, va altresì tenuto conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dai soggetti danneggiati a causa della (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8198/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### professionale, pendente TRA ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in #### il ###, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. ### (C.F.  ###) e dall'Avv. ### (C.F.  ###), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in ####, alla ### S. Poli, n. 9; #### 2 NORD, con sede ###Frattamaggiore ### alla ### n. 27, (C.F. ### e P.Iva ###), in persona del ### legale rappresentante pro tempore Dr. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### (CF.  ###), ed elettivamente domiciliata in ### alla Via del ### n. 49 presso lo studio del suo procuratore, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione; RESISTENTE NONCHE' ### S.P.A., (C.F. e P.IVA ###), con sede ###### alla ### n. 14, in persona del ### nonché legale rappresentante pro tempore, Dott. ### nato a #### il ###, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ### (C.F.  ###) in qualità di ### dello ### “### e Associati”, ed elettivamente domiciliata in ### alla ### 20 #### note sostitutive dell'udienza del 23/10/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. 
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ritualmente notificato, #### e ### in proprio e nella di eredi del defunto ### agivano in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, sofferti per la morte del proprio congiunto a causa della condotta negligente, imperita ed imprudente dei sanitari e dei parasanitari del P.O. ### delle ### di ### - ### 2 Nord. 
I ricorrenti premettevano quanto segue: 1. nei mesi di luglio ed agosto 2019, nel corso di un programma di screening, ### eseguiva accertamenti che rilevavano la presenza di adenocarcinoma infiltrante del retto; 2. in conseguenza della predetta diagnosi, ### praticava cicli di radioterapia e chemioterapia neoadiuvante, con soddisfacente riscontro; 3. in data ###, ### affetto da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, si ricoverava presso l'U.O.C. di ### del P.O. ### delle ### di ### - ### 2 Nord, con diagnosi di ammissione “K retto”, al fine di sottoporsi ad un intervento chirurgico di resezione anteriore del retto. Detto ricovero veniva preceduto dal pre-ricovero del 29/1/2020, nel corso del quale, erano state eseguite le indagini preoperatorie; 4. gli esami TC total body con m.d.c. del 2/1/2020 e RM dell'addome completo con m.d.c. dell'11/1/2020, esibiti al momento del ricovero, mostravano una riduzione delle dimensioni della nota formazione espansiva rettale, sita a circa 8 cm dall'orifizio anale esterno; 5. in data ###, alle ore 09:40, i sanitari dell'U.O.C. di ### del P.O. ### delle ### di ### praticavano a ### l'intervento chirurgico di “### anteriore del retto con ### + ileostomia di protezione”; 6. in data ###, a controllo clinico, i sanitari del predetto nosocomio rilevavano “…P.A. 115/70 FC 82 Sat 86 Diuresi 1100…” e richiedevano consulenza urologica; 7. in data ###, alle ore 16,00, veniva eseguita la richiesta consulenza urologica, da cui risultava “posizionato ieri cv in silicone su guida per caterizzazione difficoltosa ed uretrorrafia. Allo stato, cv ben posizionato e normofunzionante, urine chiare e limpide. ### verosimilmente IPB correlati, pregressi. In relazione all'anamnesi consigliata permanenza del catetere almeno per 10 giorni (anche con tappo) e successiva valutazione urologica a distanza”; 8. in data ###, alle ore 09:20, alla esplorazione clinica, i sanitari del predetto nosocomio rilevarono “paziente ipoteso ed in sudorazione” ipotensione arteriosa (PA: 70/40 mmHg), tachicardia (FC: 120 bpm), Sat 95% in O₂, addome trattabile, colostomia funzionante e circa 100 cc di contenuto siero ematico al drenaggio addominale, da cui la richiesta di una consulenza rianimatoria, oltre che la sottoposizione del paziente agli esami ematochimici, con prescrizione di terapia infusiva, ed all'esame elettrocardiografico; 9. alle ore 09:25 del 29/2/2020, veniva espletata la richiesta consulenza rianimatoria “postuma per prestare soccorso”, da cui emergeva “Al mio arrivo alle ore 09:25 Paziente sveglio e collaborante in RS con maschera facciale O₂ ###/min Emodinamica instabile PA 77/40 mmhg FC 120bpm. Inizia infusione di ER 500 ml+### 500 ml. 
Pratica prelievo venoso per controllo esami emostatici.  ### ph 7.428 pcO₂ 39.0 PAo2 312.3 HCO₃ 25.1 Latt 31 Hb 6.9. Alle ore 09:40 PA 90/40 FC 110 bpm SpO₂ periferica 95%. Praticata dal chirurgo richiesta di 2 U di EC urgentissima. Pratica tranexamicol 1 g ev. Pratica fibrinogeno 2 g ev. ###”; 10. per il persistere della instabilità emodinamica, alle 09:45, veniva espletata la consulenza cardiologica, che segnalava tachicardia sinusale (FC: 122 bpm), attività cardiaca ritmica e toni parafonici, mentre gli esami ematochimici, praticati alle ore 10:02 e refertati alle ore 10:41, facevano apprezzare la presenza di un grave stato anemico (GR: 2.15 x 10^6/ul, Hb: 6.8 g/dl, Htc: 19.4%), da cui la necessità di sottoporre ### a trasfusione di ulteriori due unità di emazie concentrate e terapia inotropa con noradrenalina; 11. l'esame ectomografico dell'addome, eseguito in regime di urgenza a letto del paziente, evidenziava “…### quota fluida in peri e sottoepatica, tra le anse del tenue mesenteriale e nello scavo pelvico. Modica distensione di alcune anse di tenue in regione centro-addominale/fianco destro…” (### 1 - b -); 12. per il persistere di una instabilità emodinamica, i sanitari del P.O. ### delle ### di ### decidevano di non sottoporre ### all'esame TC dell'addome e di trasferirlo immediatamente in sala operatoria, per sottoporlo ad un intervento chirurgico di laparotomia esplorativa, previa somministrazione di noradrenalina e di curatizzanti; 13. alle ore 10:46, del 29/2/2020, per l'insorgere di un arresto cardiocircolatorio, i sanitari del P.O. ### delle ### di ### praticavano a ### le manovre di rianimazione cardiopolmonare secondo protocollo ### cui seguiva, alle ore 10:48, la ripresa dell'attività cardiaca del paziente e, alle ore 11:00, la sottoposizione dello stesso all'innanzi indicato intervento chirurgico di laparotomia esplorativa; 14. alle ore 13:50 del 29/2/2020, il predetto intervento chirurgico terminava ed, alle ore 14:00, il sig. ### veniva trasferito presso l'U.O.C. di Rianimazione, in shock emorragico, intubato e collegato al ### 15. il ###, alle ore 16:40, a seguito di un arresto cardiocircolatorio refrattario alle manovre di rianimazione, i sanitari del P.O. ### delle ### di ### ne costatarono il decesso, riconducibile all'insorgenza di una emorragia post-operatoria precoce; 16. che erano ravvisabili difetti di comportamento tecnicoprofessionale dei sanitari e parasanitari del P.O. ### delle ### di ####, che ebbero in cura. ### nel corso del ricovero dal 26/2/2020 al 29/2/2020, sia per aver procurato lesioni iatrogene vascolari e non aver operato una corretta emostasi, durante l'intervento di “### anteriore del retto con ### + ileostomia di protezione”, da cui l'insorgenza della innanzi descritta emorragia post-operatoria, sia per la omessa sorveglianza medica post-operatoria, che, a sua volta, è stata causa del ritardo nella diagnosi dell'emorragia, che ha, poi, condotto all'exitus infausto; 17. con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., gli odierni ricorrenti in proprio e nella qualità di eredi del defunto ### adivano il Tribunale (procedimento iscritto al R.G.  2261/2022), al fine di ottenere la nomina di ### che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertassero la causa della morte di ### nonché il nesso di causalità tra l'evento e la condotta tenuta dai sanitari e parasanitari del P.O. ### delle ### di #### 2 Nord; 18. fallito il tentativo di conciliazione, i ###, Prof. Dr.  ### e Dr. ### procedevano al deposito, in data ###, dell'elaborato peritale, che affermava quanto segue: “in sintesi, dobbiamo purtroppo rilevare come il caso in esame si caratterizzi per lesioni iatrogene vascolari e per la totale assenza di una adeguata verifica del quadro clinico post-operatorio; una tale mancanza venne a condizionare l'aggravarsi di quella grave condizione emorragica correlata alle manovre chirurgiche che risultò essere letale, nonostante l'estremo tentativo terapeutico attuato dai curanti. Peraltro, l'analisi controfattuale, che la corretta metodologia medico legale sempre impone, ci porta a rilevare come un più tempestivo ed adeguato controllo clinico del paziente con l'aiuto di un efficace atto chirurgico, avrebbe ragionevolmente evitato il decesso del paziente, arrestando rapidamente le perdite ematiche e facendo riguadagnare al paziente un sufficiente equilibrio clinico. Il decesso del sig. ### va in definitiva ascritto ad un inadeguato intervento assistenziale. Va infine rilevato che egli era affetto da un adenocarcinoma del retto, classificato come ###/### con un tasso di sopravvivenza, in assenza di altre rilevanti comorbidità, valutabile come superiore all'80% a 5 anni…”; 19. ritenevano, pertanto, che la morte di ### fosse riconducibile alla condotta negligente, imperita ed imprudente dei sanitari e dei parasanitari del P.O. ### delle ### di ### - ### 2 Nord che eseguirono l'intervento chirurgico di resezione anteriore del retto e prestarono assistenza e cure a ### durante il ricovero dal 26/2/2020 al 29/2/2020, da ciò il diritto dei ricorrenti ad ottenere dalla ### 2 Nord, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, sofferti; 20. in particolare, i ricorrenti affermavano di avere diritto, iure hereditatis: a) al risarcimento del c.d. danno catastrofale sofferto da ### conseguente alla sofferenza patita per essere sopravvissuto per un lasso di tempo, anche minimo, in condizione di «lucida agonia», tale da consentirgli di percepire la gravità della propria condizione e di soffrirne; 21. affermavano, altresì, di avere diritto, iure proprio: b) al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, derivante dalla morte dello stretto congiunto, ### c) al risarcimento del danno patrimoniale quali: c1) le spese funerarie, che possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo (nel caso in esame, i ricorrenti, a seguito del decesso di ### optarono per la cremazione della salma e la collocazione dell'urna contenente le ceneri nel loculo di famiglia, presso il ### del ### di ### sostenendo un costo, per gli oneri di cremazione ed il funerale, pari ad € 3.200,00 ovverosia pari al costo medio delle onoranze funebri e oneri di cremazione a ### e provincia, come da tariffario prodotto in atti); c2) i costi per l'assistenza legale - € 26.424,00, oltre IVA e CPA - sia dei costi per ### - € 1.555,03, per ciascun CTU oltre € 50,00 per spese vive ed oltre accessori di legge -, tutti relativi al procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. 
Tanto premesso, i ricorrenti concludevano, pertanto, chiedendo: 1. di accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità, ex artt.  1218 e 1228 c.c., ovvero, in via gradata, ex art. 2043 c.c., della ### 2 Nord, nella produzione dell'evento dannoso di cui in premessa; 2. per l'effetto, di condannare la ### 2 Nord, al risarcimento di “tutti” i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti da ciascuno dei ricorrenti, sia iure proprio sia iure hereditatis, da quantificarsi nella misura indicata ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà doversi corrispondere a ciascuno dei ricorrenti anche per effetto della CTU già svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 2261/2022). Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del fatto all'effettivo soddisfo; con vittoria di spese e competenze legali, da attribuirsi ai procuratori antistatari. 
In data ### si costituiva nel giudizio l'#### 2 NORD, che eccepiva: 1. l'improcedibilità della domanda, non essendo stati rispettati i termini di cui all'art. 8 della L. 24/2017, con conseguente inammissibilità della CTU espletata in sede di ### 2. l'infondatezza delle pretese, stante: - la correttezza dell'operato dei sanitari; - l'assenza di profili di colpa, avendo i medici e tutto il personale del P.O. agito nel rispetto delle migliori pratiche conosciute in medicina in relazione al caso concreto, sia con riguardo all'esecuzione dell'intervento del 27/2/2020, sia nella fase postoperatoria, essendo derivato il decesso per una complicanza imprevista e non prevenibile (indicata nel consenso informato) alla quale non si era riusciti a porre rimedio nonostante il ricorso a tutte le best practices mediche; - l'assenza del nesso causale; - l'erroneità delle risultanze della CTU in sede di ### 3. l'infondatezza delle richieste risarcitorie iure hereditatis, evidenziando l'inconfigurabilità del danno catastrofale, essendo stato il paziente anestetizzato per la laparotomia esplorativa, dopo neanche 2 ore dai primi sintomi dell'emorragia, non avendo, pertanto potuto avere modo e tempo di percepire che le sue condizioni erano tali da poterlo condurre alla morte; 4. l'infondatezza delle richieste risarcitorie iure proprio, vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, non essendo stata offerta alcuna prova idonea a dimostrare la ricorrenza di alcuna colpa in capo ai sanitari della convenuta ### e, in caso contrario, tenendo conto, per il danno da perdita del rapporto parentale, nella sua quantificazione, dell'aspettativa di vita del paziente, affetto da una patologia molto grave; con riferimento alle spese funerarie e legali, le stesse non sarebbero documentate. 
Evidenziava altresì l'### 2 Nord, di essere coperta da polizza assicurativa “### Pubblici” stipulata con la ### in data ###, chiedendone la chiamata in causa, per essere garantita e manlevata nell' ipotesi in cui la domanda dei ricorrenti dovesse trovare accoglimento. 
Tanto premesso, l'### 2 Nord concludeva chiedendo: • preliminarmente, in rito, di dichiarare la domanda improcedibile; • nel merito, nella denegata ipotesi in cui la domanda dovesse essere ritenuta procedibile, di rigettarla integralmente in quanto non provata e comunque infondata, in fatto ed in diritto; • nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente una qualche responsabilità in capo alla resistente ### con riserva di gravame, di rigettare le richieste di risarcimento del danno catastrofale e da perdita parentale come formulate dai ricorrenti, non essendone provata la ricorrenza dei presupposti, o, in ulteriore subordine, di decidere escludendo comunque ogni forma di duplicazione risarcitoria e con contenimento del quantum nella misura minima, non ricorrendo alcuna ipotesi di maggiorazione; • di rigettare le richieste di risarcimento del danno emergente come formulate da controparte, non essendo stata fornita la prova degli esborsi che sarebbero stati sostenuti ed essendo state le spese comunque quantificate in maniera errata ed esorbitante; • in qualsiasi ipotesi di soccombenza dell'### anche parziale, di condannare la ### S.p.A., a tenere indenne e manlevare l'### 2 Nord da qualsivoglia conseguenza negativa riveniente dal presente giudizio; • in applicazione dell'art. 25 della polizza, oltre che del disposto di cui all'art. 1917 co.3 c.c., di riconoscere il diritto dell'ASL a vedersi rimborsare dalla ### le spese di lite che andrà a sostenere per resistere alla domanda dei ricorrenti, con conseguente condanna della ### S.p.A. al pagamento delle relative somme; • in ogni caso, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, anche per quanto concerne il procedimento di ### che andranno liquidate facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014. 
In data ###, si costituiva la ### spa eccependo: 1) in via preliminare, l'inammissibilità delle domande proposte con ricorso ex art. 281 decies cpc, essendo necessario il mutamento di rito per la complessità della vicenda; 2) la previsione di una franchigia di € 150.000,00 ad esclusivo carico dell'### (art.26.03) e di un massimale pattuito in contratto.  ### aderiva, poi, alle difese e alle eccezioni sollevate dall'assicurata e concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare ed in rito: 1) di disporre il mutamento del rito col passaggio al rito ordinario; all'esito: in via preliminare ed istruttoria: 1) di disporre una rinnovazione della ### con un Collegio composto uno specialista in ### da uno specialista in ### addominale (colon retto) e da uno specialista in ### di chiara fama, al fine di dimostrare e dichiarare se l'approccio terapeutico tenuto dai ### della ### 2 Nord, sia stato o non sia stato posto in essere nel rispetto delle ### vigenti in materia all'epoca dei fatti per cui è causa; nel merito 1) di rigettare tutte le richieste formulate dai ricorrenti, siccome infondate in fatto e in diritto, nell'an, nel quantum e in relazione al nesso causale, pure insussistente, per tutti i motivi anzidetti; 2) di governare le spese secondo il principio di soccombenza; in via del tutto gradata e subordinata 1) in caso di accertata responsabilità, di liquidare esclusivamente le poste di danno rivelatesi sussistenti, con esclusione di ogni altra “voce” e posta di danno non sussistente e non dovuta, e tenendo conto che la responsabilità della ### potrebbe configurarsi soltanto per le somme eccedenti il limite di €. 150.000,00, importo previsto a titolo di “franchigia” e che resta, in ogni caso, a carico della ### 2 Nord, nonché del limite costituito dal “massimale”, parimenti previsto in polizza.  1. Questioni preliminari. 
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, per non essere stati rispettati i termini di cui all'art. 8 della L. 24/2017.  ###. 8 della Legge n. 24/2017 impone, a chi voglia proporre dinanzi al giudice civile un'azione risarcitoria derivante da responsabilità sanitaria di richiedere una consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa prevista all'art. 696 bis c.p.c.  o di attivare il procedimento di mediazione introdotto dal D. Lgs.  n. 28/2010, procedimenti da esperire in via alternativa, su scelta del danneggiato, per tutte le controversie relative al risarcimento del danno prodotto da medical malpractice. 
Ne consegue la proposizione di una domanda giudiziale di risarcimento dei danni nei confronti della struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria deve essere necessariamente preceduta dal tentativo di conciliazione o in sede ###sede di consulenza tecnica preventiva.
Nel caso in cui si decida di introdurre un giudizio di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa ex art. 696 bis c.p.c., è previsto, poi, al comma 3 del predetto art. 8 della legge n. 24 citata, che la proposizione della domanda giudiziale debba avvenire entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi stabilito per la durata del procedimento. 
Deve ritenersi che la scadenza del termine semestrale rilevi unicamente ai fini della individuazione del dies a quo dell'ulteriore termine di novanta giorni entro il quale la parte ha l'onere di promuovere il giudizio di merito e non invece per l'attività peritale. 
Quanto alle conseguenze in caso di inosservanza del termine per il deposito della domanda, deve ritenersi che il termine di 90 giorni, non riguardi la condizione di procedibilità, ma solo la salvezza degli effetti della domanda, effetti prodotti dalla proposizione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.. 
Il rispetto del termine, è, pertanto funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non alla procedibilità della domanda di merito.  2, Sul merito. 
In premessa, va rammentato che le prestazioni fornite dal sanitario in regime ospedaliero costituiscono adempimento dell'obbligazione della struttura sanitaria stessa, sicché l'inadempimento di tali prestazioni costituisce di per sé inadempimento dell'ospedale, la cui colpa si presume. 
Ed invero, la struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere nei confronti del paziente sia per il fatto colposo commesso dal medico suo dipendente o incaricato, ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia per il fatto colposo proprio, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che può consistere nella difettosa sepsi degli ambienti ospedalieri, nella carente od omessa predisposizione di macchinari, strutture e presidi terapeutici, nell'omessa predisposizione di turni efficienti relativi al personale, nonché nella culpa in vigilando e in eligendo (ossia nella colposa scelta dell'ausiliario e nella colposa vigilanza sul suo operato). 
A tal proposito, la normativa introdotta con la L. 24/17 (c.d.  “###-Bianco”) ha confermato i principi giurisprudenziali consolidatisi negli anni precedenti, in forza dei quali la struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente. 
Ne consegue che, ove la sua responsabilità venga invocata per fatto del dipendente, per ottenere la condanna, il danneggiato avrà solo l'onere di dimostrare che il danno è stato provocato da un medico nell'esercizio delle mansioni attribuitegli dall'ospedale. 
Il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero, difatti, ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che, si badi, ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico dell'Ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. 
Con riferimento al profilo probatorio, nella responsabilità contrattuale, su di un piano generale, secondo il consolidato insegnamento delle ### della Cassazione, spetta al creditore l'onere di fornire la prova del contratto, e di allegare inadempimento (Cass. SS.UU. 13533/2001). 
Dopo tale, generale inquadramento, ve peraltro osservato che, secondo il più recente insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 18392/2017 e successive conformi) nella responsabilità scaturente da un facere professionale (###. C. si è espressa in tema di responsabilità sanitaria con due successive pronunce, la 28990 e 28991 del 2019), è necessario distinguere, in capo al creditore della prestazione, un interesse presupposto ed un interesse strumentale, con la conseguenza, tra l'altro, che la prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista e l'evento di danno (i.e., l'inadempimento) va offerta dal creditore, trattandosi di un fatto costitutivo dell'illecito, secondo l'ordinario riparto degli oneri probatori previsti dal codice di rito. 
In caso di responsabilità professionale, è, pertanto, onere del creditore/danneggiato dimostrare non solo la fonte dell'obbligazione, ma anche il nesso di causa tra il danno sofferto e la condotta del medico, con un grado prossimo al “più probabile che non”. 
Il ricorrente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso (nel nostro caso, la morte); è, invece, onere del resistente, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) sia dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 10500/2022). 
Occorre a questo punto verificare, nel caso di specie, l'assolvimento dell'onere probatorio a carico delle parti. 
È stata dimostrata (ne è altrimenti dubitabile) l'esistenza del rapporto contrattuale tra ### e l'ASL ### Nord, a seguito e in occasione del ricovero del primo presso l'### “### delle Grazie” di ### per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione del carcinoma del colon retto. 
Al fine di esaminare la condotta dei sanitari che ebbero in cura il ### dobbiamo ripercorrere l'iter che ha condotto al decesso. 
Come risulta dalla cartella clinica in atti e come riportato dai consulenti nella relazione peritale, “l'intervento veniva eseguito il 27 febbraio 2020 e si concretizzava nella mobilizzazione del colon trasverso, del discendente del sigma e del retto, nella escissione di tutto il meso-retto resa però difficoltosa dalla presenza di una intensa reazione attinica. 
Dopo aver asportato il retto, interessato dalla neoplasia, l'operatore procedeva ad eseguire un'anastomosi colo-rettale termino-terminale verificandone altresì la tenuta con prova idropneumatica con bleu di metilene. Veniva poi applicato un drenaggio perianastomotico e si confezionava una ileostomia laterale di protezione al fianco destro, ponendo poi fine all'intervento.  ### istologico del campione operatorio confermava la presenza di un adenocarcinoma ben differenziato (###) caratterizzato da un pattern di crescita espansivo che infiltrava la parete intestinale fino alla tonaca muscolare; tuttavia, i linfonodi repertati (15) ed i margini di resezione, risultavano liberi da neoplasia. 
Al termine dell'intervento il paziente veniva ricoverato in reparto e nel pomeriggio un controllo clinico post-operatorio evidenziava ridotti valori pressori (PA 115/70), una frequenza cardiaca (86 b/m) aumentata rispetto a quella basale (74 b/m), nonché, una notevole riduzione della saturazione di ### (86%). Veniva richiesta una consulenza urologica che, rilevando la presenza di un catetere vescicale con urine limpide, consigliava di tenere in sede il catetere per almeno dieci giorni. 
Un successivo controllo clinico, eseguito nella mattinata del giorno seguente (29 febbraio 2020), alle ore 9.40, rilevava un paziente ipoteso (PA 70/40), tachicardico (FC 120 b/m) in ossigenoterapia, che presentava materiale siero-ematico dal drenaggio perianastomotico (100 cc). 
I valori dell'emoglobina erano scaduti (Hb 6,9) e veniva somministrati un sostituto del plasma, ### (500 cc), una soluzione elettrolitica (### 500 cc) e venivano richieste due sacche di emazie concentrate. 
Alle ore 10.00 veniva dato inizio all'emotrasfusione e veniva poi eseguito, in urgenza al letto del paziente, un esame ecografico dell'addome che faceva rilevare una cospicua quota di materiale fluido in addome, tra le anse del tenue e in regione periepatica e sottoepatica, presente anche nello scavo pelvico. 
Alle ore 10.50 attesa l'instabilità emodinamica persistente, nonostante le trasfusioni, i curanti decidevano di sottoporre in urgenza il paziente ad un intervento chirurgico giudicato indifferibile.  ### classificava il rischio come ###, giudicando il paziente in “limine vitae” tanto da giudicare la sua sopravvivenza all'atto chirurgico non più dilazionabile, difficile. 
Veniva così eseguita una laparotomia esplorativa che, all'apertura del peritoneo faceva evidenziare la presenza di circa un litro di sangue in addome; alla sua aspirazione emergeva un grosso ematoma lungo la grande curvatura gastrica. Dopo un attento lavaggio del focolaio, l'operatore procedeva ad assicurare una attenta emostasi del legamento gastro-colico e gastro-splenico, verificava la buona tenuta dell'anastomosi colo-rettale e dopo aver applicato drenaggi nella loggia epatica, in quella splenica e nello sfondato del ### poneva fine all'intervento. 
Al termine dell'intervento, il paziente veniva ricoverato nel ### di ### presentando condizioni estremamente critiche. 
Egli era infatti intubato, ventilato, ipoteso (PA 120/90), tachicardico (120 b/m) con circolo sostenuto da infusione di ### e nonostante le terapie praticate, presentava alle ore 15.00 una evidente bradicardia (FC 40 b/m) che non rispondeva all'infusione di atropina ed alle ore 16.40 interveniva il decesso a causa di un arresto cardiaco irreversibile”. 
Venendo alla ### espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo gli ausiliari adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. 
I consulenti hanno individuato la causa del decesso nella grave perdita ematica susseguente all'intervento chirurgico di asportazione del retto. 
Hanno poi proceduto ad individuare la causa e la fonte dell'emorragia, al fine di accertare la correttezza o meno dell'operato dei sanitari, ai fini della configurabilità della colpa, sia nel corso del predetto intervento, sia in relazione alla successiva assistenza prestata al paziente nel postoperatorio.  ### i consulenti, sulla scorta delle indagini strumentali e dei dati desumibili dal diario clinico, la fonte emorragica era localizzata “verosimilmente” a livello del legamento gastrosplenico, ritenendo “del tutto concreto e verosimile” che le manovre e le trazioni esercitate durante la mobilizzazione del colon trasverso e del discendente, possano aver leso piccoli vasi gastrici presenti nel legamento gastro-splenico, con conseguente perdita ematica. La persistente emorragia venne poi a condizionare l'insorgere di quell'ematoma lungo il legamento gastro-splenico e di quel cospicuo versamento ematico (circa un litro) in peritoneo, rilevati nel corso della laparotomia esplorativa praticata il 29 febbraio 2020.  ### i consulenti, le manovre chirurgiche, rese indaginose dalla presenza di una intensa reazione linfagitica, ben potevano aver leso i vasi che decorrono nel legamento gastro-splenico, condizionando così quelle perdite ematiche che poi si manifestarono nel post-operatorio. 
Accanto all'errore commesso durante il primo intervento, che aveva provocato l'emorragia, i consulenti hanno ravvisato una colpa dei sanitari per una non adeguata sorveglianza postoperatoria, che, ritardando la diagnosi dell'emorragia, non aveva consentito di rimediare a tale errore.
Essendo classificabile l'intervento di resezione oncologica del colon come intervento di chirurgia maggiore, lo stesso avrebbe richiesto un adeguata verifica del quadro clinico postoperatorio, per monitorare eventuali eventi avversi. 
Come rilevato dai consulenti, dalla cartella clinica si evinceva che, già nel pomeriggio del 28 febbraio 2020, ossia alcune ore dopo l'intervento chirurgico di resezione del retto, le condizioni cliniche del paziente cominciavano a scadere: ridotti valori pressori (PA 115/70), una frequenza cardiaca (86 b/m) aumentata rispetto a quella basale (74 b/m), nonché, una notevole riduzione della saturazione di ### (86%); condizioni che avrebbero reso necessario verificare il quadro addominale sede dell'intervento chirurgico, non riportando, invece, il diario clinico, alcuna informazione sullo stato del drenaggio perianastomotico, neppure nelle ore successive o durante la notte, né in tale periodo di tempo furono verificate e controllate le condizioni cliniche del paziente. 
Pertanto, il paziente, nelle prime ore del giorno seguente, si veniva a trovare in una chiara condizione di shock emorragico (PA 70/40, FC 120), che richiedeva un intenso intervento terapeutico volto a reintegrare la quota ematica perduta e a sostenere l'equilibrio cardiocircolatorio, tanto che fu tradotto in sala operatoria in condizioni di notevole criticità (###), dove venne rilevato un notevole versamento ematico in peritoneo (1 litro circa), un grosso coagulo ed un ematoma lungo la grande curvatura gastrica. 
Sebbene fosse stata assicurata una attenta emostasi, le condizioni cliniche del paziente, anche dopo l'intervento chirurgico riparatore, persistevano nella loro gravità, per la presenza di un'acidosi metabolica e di un grave squilibrio emodinamico, nonostante l'infusione di amine vasoattive, tanto che, alle ore 16.40 del 29 febbraio 2020, il paziente decedeva. 
Un più attento controllo del paziente ed un conseguente più tempestivo intervento chirurgico, avrebbe “ragionevolmente” evitato il decesso del paziente, arrestando rapidamente le perdite ematiche e facendo riguadagnare al paziente un sufficiente equilibrio clinico. 
Risulta, pertanto, provata la condotta colposa dei sanitari, il nesso di causalità, ed il danno. 
Allegati e dimostrati l'inadempimento dei sanitari, il nesso causale ed il danno, l'onere probatorio circa la dimostrazione che l'inadempimento non vi sia stato, ovvero sia stato eziologicamente irrilevante, si è detto, ricade sull'Ente resistente, al quale spetta provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che, quindi, l'esito infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile con l'ordinaria diligenza, non evitabile nonostante l'osservanza delle regole tecniche del caso. 
Nella specie, l'ente, pur affermando che l'emorragia possa configurarsi come una complicanza (inserita anche nel consenso informato), non ha provato la condotta diligente dei sanitari nella fase postoperatoria, emergendo, dalla documentazione medica in atti, l'assenza di un monitoraggio accurato, che tale tipologia di intervento avrebbe richiesto e che, se posto in essere, avrebbe impedito l'aggravarsi dell'emorragia e avrebbe verosimilmente consentito di arrestare la perdita ematica, consentendo la sopravvivenza del paziente. 
Con riguardo la tasso di sopravvivenza, tenuto conto che il ### era affetto da un adenocarcinoma del retto, classificato come ###/### in tasso di sopravvivenza, in assenza di altre rilevanti comorbidità, è stato considerato valutabile come superiore all'80% a 5 anni. 
Passando alla individuazione dei danni risarcibili ed alla quantificazione degli stessi, in primo luogo va esaminata la domanda avanzata dai ricorrenti iure hereditatis di risarcimento del cd. danno catastrofale sofferto da ### cioè la sofferenza dallo stesso patita per essere sopravvissuto in quella condizione di “lucida agonia” che gli aveva consentito di percepire la gravità della propria condizione e soffrirne. 
A prescindere dalla denominazione, si tratta del danno morale “terminale” subito dalla vittima, “nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima” (Cass.11719/2021), che va distinto da quello biologico “terminale”, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, “è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”. 
Il danno catastrofale, che altro non è che un danno morale, non è riscontrabile tramite valutazione medico-legale, ma deve essere provato caso per caso dal danneggiato, attraverso allegazioni o presunzioni, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria. Il danno, invero, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (Cass. n. 25164/2020). 
Nel caso di specie, i ricorrenti, non hanno provato, né hanno chiesto di provare l'esistenza di tale danno, che presuppone la prova della “coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine” nello spatium temporis tra la lesione e la morte. 
Tale richiesta risarcitoria va, pertanto rigettata. 
La morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (Cass, 18284/2021, Cass., 30/8/2019, n. 21837), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d.  danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi, in particolare previsto dall'art. 143 c.c.; per il genitore, dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/5/1998, n. 166), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. Adoz. (la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio, nell'art. 315 c.c.(v. Cass., 12/6/2006, n. 13546). 
Tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v. 
Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2,29 e 30 Cost. (v. Cass. 907/2018 e 13546/2006) La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (### 3 - , Sentenza 9010 del 21/03/2022). 
Con riguardo al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale vanno, applicati, al caso di specie, i principi ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione (da ultimo ord.  26826/2025), che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcitoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 cod. civ. in relazione agli artt.  2,29 e 30 Cost., nonché - ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall'art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare - all'art. 117, comma 1, ### (in tal senso, funditus, Cass. 27 marzo 2019, n. 8442), ma ha anche chiarito che tale tipo di pregiudizio rileva nella sua duplice, non sovrapponibile dimensione morfologica "della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita": così, Cass. 901/2018, 7513/2018, 2788/2019, nonché, funditus, Cass. 11 novembre 2019, n. 28989. 
Il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può, come per il danno patrimoniale, corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106). 
La valutazione equitativa è volta a determinare "la compensazione economica socialmente adeguata" del pregiudizio, quella che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa" (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, 12408) e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645). 
Come già affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione e di recente confermato dall'ordinanza 26826/2025, sopra citata, sotto il profilo della liquidazione del danno parentale, occorre far riferimento alle ### del Tribunale di ### in applicazione doverosa applicazione di una giurisprudenza di legittimità costantemente e univocamente orientata, ampiamente motivata, ed ormai ultradecennale, i cui principi non appaiono in alcun modo scalfiti da un'unica e distonica pronuncia recente (Cass. n. 24349 del 2025, ove si opina essere "del tutto evidente - nonostante una giurisprudenza l'abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non poteva essere supplito - che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro ### non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare: si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa"). 
Il valore paranormativo delle ### di ### risulta, infatti, affermato da numerose pronunce (da ultimo, Cass. Sez. lavoro 16/03/2025, n.6981; tra le numerosissime altre, funditus, 25164/2020), che prendono tutte lo spunto dalla fondamentale sentenza 12408/2011, volta a porre fine a una ormai intollerabile anarchia risarcitoria che pervadeva la giurisprudenza di merito. 
Si affermò così, con alto livello di approfondimento e di consapevolezza della questione, il principio secondo il quale l'equità va intesa anche come parità di trattamento, onde la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi, da individuarsi in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di ### da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto; il principio secondo il quale, allorché si lede l'integrità psicofisica di una persona, arrecandole anche un danno non patrimoniale, si incide negativamente su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, volta che, ritenute la marcata, frequentissima disparità e l'empirismo dei metodi di riferimento, di valutazione e di liquidazione riscontrabili nella giurisprudenza di merito, ritenute le pletoriche, accentuate varietà e le non lievi divergenze riscontrabili, finora, in seno ai cd. valori tabellari, ritenuta la sussistenza, anche a parità di condizioni, di una giurisprudenza diversificata per zone territoriali, con violazione dei principi di uguaglianza, di equità, di certezza del diritto, con incremento della litigiosità e del contenzioso e con notevole, inaccettabile casualità delle aspettative e delle risultanze risarcitorie, a tutto discapito anche della necessaria c.d. morigeratezza processuale, ritenute le controindicazioni che tarano negativamente le varie medie aritmetiche adottate, ritenuta la carenza, finora, di una tabella unica di riferimento e di valutazione per la stima e la quantificazione del danno non patrimoniale e del correlativo risarcimento, ritenuto l'ineludibile ruolo nomofilattico assegnato, istituzionalmente, alla S.C.C., ritenuta la plausibilità e l'attendibilità, sotto ogni punto di vista, delle tabelle di riferimento e valutazione elaborate dal Tribunale di ### e caratterizzate dall'adozione articolata di criteri uniformi e più diffusi sul territorio nazionale, ebbene, quanto sopra ritenuto e premesso, sono comunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide ed attendibili, le sole tabelle milanesi, potendo il giudice e l'interprete discostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso. 
Come affermato dall'ordinanza sopra citata, tali principi, conservano intatta la loro persuasività e la loro forza esplicativa, giuridica e non, anche all'indomani dell'emanazione, da parte del governo, delle c.d. TUN, a distanza di vent'anni dalla data prevista dal codice delle assicurazioni, restando conseguentemente intatta la ratio della relativa necessità applicativa per tutte le altre fattispecie di danni, diversi da quello alla salute, puntualmente previste dalle tabelle milanesi. Di tutto ciò è prova il costante riferimento, e la altrettanto costante, proficua interlocuzione della
Corte di legittimità con l'organo deputato all'elaborazione delle tabelle milanesi -interlocuzione, sia pur indiretta, di cui è prova proprio la sentenza 26300/2021 (e, prima ancora, la pronuncia 10579/2021) che stigmatizzò l'inadeguatezza della tabella milanese con riguardo al danno parentale per mancanza di parametri (era prevista, all'epoca, soltanto una liquidazione cd. "a forbice"). Adeguandosi a tali pronunce, nel maggio del 2022 l'Osservatorio di ### elaborò le nuove tabelle integrate a punti, ricevendo, in tutte le pronunce successive di questa stessa Corte, una rinnovata e incontestata legittimazione, a riprova che i principi della sentenza del 2011 estendevano la loro preziosa portata ben oltre la fattispecie del danno biologico. 
Pertanto, per la liquidazione suddetta, si adottano i valori monetari previsti dalla ### milanese, il cui “valore punto” per il caso di perdita del coniuge ovvero del genitore in € 3.911,00, valutando altresì le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza del rapporto di convivenza (come risulta dai certificati di residenza in atti), la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto. 
Nel caso di specie, tenuto conto della non pregnanza della documentazione prodotta (fotografie e chat whatsapp) e dell'assenza di ulteriori richieste probatorie, volte a dimostrare l'intensità della relazione affettiva, la stessa può essere quantificata come “minima”. 
Né rileva ai fini della quantificazione del danno lo stato di invalidità pregresso del congiunto, trattandosi di tratti di danni risarcibili iure proprio ai congiunti, potendo condurre ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis, sempre che il danneggiante fornisca la prova che la conseguenza dannosa dell'evento (nella specie, la morte) sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità, sicché ove il danneggiato, già in condizioni invalidanti di per sé idonee a condurlo alla morte deceda in conseguenza di eventuali condotte (commissive od omissive) di terzi, la risarcibilità iure proprio del danno (patrimoniale e) non patrimoniale riconosciuto ai congiunti può subire un ridimensionamento solamente in ragione della diversa considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere (sia sul piano affettivo che economico) del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto (v. 
Cass. 18284/2024, Cass., 21/7/2011, n. 15991). 
Quanto alla possibile riduzione, precisa la Cassazione, l'unico aspetto rilevante potrebbe essere il fattore temporale. Va, cioè, considerato se le condizioni di salute avrebbero potuto comunque ridurre l'arco temporale di cui i congiunti avrebbero ancora potuto godere. Al di fuori di questo rilievo, però, non si può pensare che la salute precaria del defunto debbano automaticamente portare ad una riduzione del risarcimento. 
Nel caso di specie, avendo il CTU stimato un tasso di sopravvivenza, in assenza di altre rilevanti comorbidità, come superiore all'80% a 5 anni, tenuto conto dell'aspettativa di vita media di un uomo di circa 81 anni, gli importi vanno ridotti del 20%. 
Pertanto, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di: - ####, in € 187.728,00 (€ 234.660,00 - 20%); - ####, in €212.758,40 (€ 265.948,00 - 20%) - ####, in € 212.758,40 (€ 265.948,00 - 20%). 
Con riguardo al danno patrimoniale risarcibile iure proprio, in relazione alle spese funerarie, secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. ###/2018, 11684/2014), dette spese costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere indubbiamente liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, sempre che siano forniti al giudice di merito dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione. 
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno depositato esclusivamente una foto della tomba del defunto (senza provarne la cremazione) ed un foglio indicante i costi della cremazione e i costi medi di un funerale. 
Pertanto, si ritiene di dover liquidare, a tale titolo, la somma di € 1800,00, tenuto conto dei costi medi di un funerale senza cremazione ivi indicati.
Le spese di CTU in sede di ATP e le spese di lite saranno liquidate nel dispositivo. 
Da ultimo, con riferimento alle somme innanzi riconosciute, va altresì tenuto conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dai soggetti danneggiati a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (###, ex multis, ### n. 1712/95, Cass. n. 2796/00). 
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo ### reputa opportuno ordinare il pagamento, in favore dei ricorrenti, degli interessi al tasso legale previsto dal ### civile: dalla data dell'evento sull'importo liquidato a ciascuno dei ricorrenti, somma che deve essere devalutata, in base agli indici ### al 29/02/2020 - quale momento dell'evento lesivo - e, quindi, anno per anno, e a partire dal 29/02/2020 fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. 
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr. Cass. n. 13470/99; Cass. n. 4030/98). 
Con riferimento alla domanda di manleva avanzata dalla resistente nei confronti dell'### terza chiamata, risulta provato e non contestato, il rapporto contrattuale assicurativo con la ASL ### 2 Nord, essendo stata stipulata tra le parti apposita polizza per la responsabilità civile (la n. RCH###). È, però, prevista una franchigia a esclusivo carico dell'### che ammonta ad € 150.000,00, come previsto nell'art.26.03 (“sinistri a carico dell'ASL (###”.
In applicazione dell'art. 25 della polizza, oltre che del disposto di cui all'art. 1917 co.3 c.c., va, altresì, riconosciuto il diritto dell'ASL a vedersi rimborsare dalla ### le spese di lite.  ### va, pertanto, condannata a tenere indenne l'### 2 Nord di tutte le somme che quest'ultima sarà tenuta a corrispondere in favore dei ricorrenti, detratta la franchigia di € 150.000,00.  3. Sulle spese di lite. 
Le spese del presente giudizio e quelle del giudizio di ### liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della ASL ### 2 Nord.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 8198/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### professionale, pendente tra ###### in proprio e nella qualità di eredi di ### e #### 2 NORD, ### ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1. accoglie parzialmente le domande dei ricorrenti; 2. condanna l'### 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme di € 187.728,00 in favore di ### € 212.758,40 in favore di ### € 212.758,40 in favore di ### nonché della somma di € 1800,00 in favore dei resistenti, oltre interessi come in motivazione; 3. condanna la ### ass.ni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne l'### 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, di tutte le somme che questa sarà tenuta a corrispondere in favore dei ricorrenti, di cui al precedente punto 2, detratta la franchigia di € 150.000,00; 4. condanna, l'### 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ##### delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 29.193,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e ### come per legge, con attribuzione ai difensori anticipatari; 5. condanna l'### 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ##### delle spese delle spese di lite del giudizio di ### che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 7.691,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e ### come per legge, con attribuzione ai difensori anticipatari; 6. pone definitivamente a carico dell'### 2 Nord le spese della CTU espletata in sede di ### 7. condanna la ### ass.ni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne l'### 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, di tutte le somme che questa sarà tenuta a corrispondere in favore del i ricorrenti, di cui ai precedenti punti 5 e 6. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 8198/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Esposito Lucia

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 426/2025 del 23-05-2025

... e delle riparazioni eseguite dai convenuti e delle spese funebri o, in alternativa, deducendo dall'attivo ereditario i corrispondenti debiti dell'asse nei confronti dei convenuti. Non si è costituito ### La parte attrice ha modificato le proprie domande con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Registrato il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 Con sentenza n. 572/2022, depositata in data ###, il Tribunale di Grosseto, non definitivamente pronunciando, ha statuito quanto segue: “- Dichiara la simulazione relativa dei seguenti atti di compravendita, dissimulanti altrettante donazioni: • atto di compravendita del 9 dicembre 2004 ai rogiti del ### di #### n. 26173 - Raccolta n. 13741; • atto di compravendita del 9 dicembre 2004 ai rogiti del ### di #### n. 26176 - Raccolta n. 13743; • atto di compravendita del 18 aprile 2005 ai rogiti del ### di #### n. 27152 - Raccolta n. 14458; - dichiara il diritto di ### ad essere reintegrata nella quota di legittima alla stessa spettante, in seguito alla apertura della successione di ### per la quota di 1/6 del valore del patrimonio ereditario così come indicato in parte motiva; - rimette la causa sul (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Sezione Civile Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai ### - Dott.ssa ### - Presidente - Dott. ### - Giudice Rel.  - Dott. ### - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa 4207/2013 R.G.  promossa da ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### ATTRICE contro ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###) in proprio e quali eredi di ### (C.F. ###) rappresentati e difesi dall'Avv.  #####: simulazione contrattuale - azione di riduzione. 
Registrato il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta in data ###, i procuratori delle parti concludevano come in atti.  ### via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato al Dott. ### quale Giudice Istruttore, a seguito dell'assegnazione del ruolo con decreto presidenziale n. 51/2022, dopo l'adozione della sentenza parziale depositata il ###. 
Ciò posto, l'odierna attrice ha convenuto in giudizio #### e ### chiedendo accertarsi la natura simulata delle compravendite concluse dalla defunta ### in data ###, con atto a rogito del ### n. 26173 Racc. n. 13741 e con ulteriore atto a rogito del ### n. 26176 Racc. n. 13743, e in data ### con atto a rogito del ### n. 27152 Racc.  14458, procedersi alla riduzione delle donazioni dissimulate fino alla quota disponibile, con condanna dei convenuti ### e ### a corrispondere all'attrice l'importo di 278.644,25 euro, oltre a un sesto del valore dell'avviamento dell'azienda agricola, a titolo di quota di legittima pari a un sesto dell'asse ereditario. 
Si sono costituiti ### e ### chiedendo dichiararsi la nullità della domanda di pagamento di un sesto dell'avviamento dell'azienda agricola, respingersi le domande di simulazione e, in subordine, disporre la riduzione delle donazioni, avendo riguardo al valore del compendio al netto delle migliorie e delle riparazioni eseguite dai convenuti e delle spese funebri o, in alternativa, deducendo dall'attivo ereditario i corrispondenti debiti dell'asse nei confronti dei convenuti. 
Non si è costituito ### La parte attrice ha modificato le proprie domande con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. 
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Con sentenza n. 572/2022, depositata in data ###, il Tribunale di Grosseto, non definitivamente pronunciando, ha statuito quanto segue: “- Dichiara la simulazione relativa dei seguenti atti di compravendita, dissimulanti altrettante donazioni: • atto di compravendita del 9 dicembre 2004 ai rogiti del ### di #### n. 26173 - Raccolta n. 13741; • atto di compravendita del 9 dicembre 2004 ai rogiti del ### di #### n. 26176 - Raccolta n. 13743; • atto di compravendita del 18 aprile 2005 ai rogiti del ### di #### n. 27152 - Raccolta n. 14458; - dichiara il diritto di ### ad essere reintegrata nella quota di legittima alla stessa spettante, in seguito alla apertura della successione di ### per la quota di 1/6 del valore del patrimonio ereditario così come indicato in parte motiva; - rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per le necessarie determinazioni istruttorie.  - spese alla sentenza definitiva”. 
Occorre rilevare che la sentenza suddetta ha accertato la tardività dell'eccezione di prescrizione proposta da parte attrice con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e ha affermato l'irrilevanza, ai fini del computo della massa fittizia, dell'avviamento dell'azienda agricola dedotto dall'attrice, questioni su cui questo collegio, nella presente decisione, non può adottare ulteriori determinazioni. 
Nel prosieguo del giudizio, esaurita l'istruttoria, all'udienza del 21.05.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. 
In data ### i convenuti davano atto con apposita istanza della morte di ### in data ###, sicché veniva dichiarata l'interruzione del processo. 
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Riassunto il processo, i convenuti ### e ### si sono costituiti espressamente anche come eredi di ### All'udienza dell'11.02.2025, la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di legge. 
In via preliminare, alla luce delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate dopo l'udienza del 11.02.2025, il collegio osserva che tutte le allegazioni, eccezioni e domande nuove proposte per la prima volta dalle parti con la comparsa conclusionale e la memoria di replica sono inammissibili. 
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “le comparse conclusionali abbiano soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, le stesse non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, dovendosi escludere in radice la possibilità di accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte” (Cass. Civ. n. 14250/2004; Cass. Civ. n. 6850/2004: “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”; Civ. n. 5478/2006; Cass. Civ. n. 11175/2002). 
Pertanto, con la comparsa conclusionale la parte non può allegare fatti nuovi, rilevare questioni o eccezioni nuove, né proporre domande nuove, sulle quali il Giudice non deve pronunciarsi, anche in quanto gravemente lesive del contraddittorio tra le parti. 
Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata l'inammissibilità delle allegazioni, richieste, eccezioni e domande proposte dalle parti per la prima volta con le comparse conclusionali e con le memorie di replica. 
Ancora in via preliminare, occorre affrontare la questione dell'utilizzabilità, ai fini probatori, della scrittura privata intervenuta tra ### e gli odierni convenuti in data ### e costituente l'allegato n. 19 della ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 seconda memoria depositata dai convenuti ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., ratione temporis applicabile all'odierno processo. 
Invero, deve rilevarsi che la suddetta scrittura è stata depositata dai convenuti con la richiamata memoria istruttoria e la parte attrice, con la terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., ratione temporis applicabile all'odierno processo, ha dichiarato di disconoscere la conformità all'originale della copia depositata, ai sensi dell'art. 2719 c.c., nonché l'autenticità della sottoscrizione della defunta ### apposta sulla seconda pagina del documento, ai sensi dell'art. 214 e 215 c.p.c. 
All'udienza di ammissione delle prove del 28.10.2014 il difensore di parte convenuta, alla luce del disconoscimento operato dalle controparti, ha proposto istanza di verificazione, riservando il deposito dell'originale dell'atto. 
All'esito della suddetta udienza, la causa è stata rimessa ad altro ### del Tribunale per competenza tabellare. 
Pertanto, l'udienza di ammissione delle prove è stata celebrata nuovamente in data ### e in tale udienza il difensore di parte convenuta ha ribadito l'istanza di verificazione del documento costituente l'allegato 19 del fascicolo di parte convenuta, producendo l'originale del documento oggetto di disconoscimento. 
Non risulta dal verbale della suddetta udienza che la parte attrice abbia tempestivamente proceduto al disconoscimento dell'originale depositato dalla parte convenuta, essendosi la parte attrice limitata a insistere nelle richieste istruttorie formulate. 
In comparsa conclusionale la parte convenuta ha insistito nella verificazione della scrittura, chiedendo procedersi all'espletamento di una CTU grafologica. 
Ebbene, sulle questioni in esame il collegio osserva quanto segue.  ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Circa il disconoscimento della conformità della copia della scrittura del 20.06.2005 all'originale operata dalla parte attrice con la terza memoria istruttoria, lo stesso va ritenuto inefficace. 
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. Civ.  16557/2019; Cass. Civ. n. 29993/2017; Cass. Civ. n. 27633/2018; Cass. n. 14279; Cass. Civ. n. 40750/2021; Cass. Civ. n. 23213/2024). 
Nel caso di specie, la parte attrice nella terza memoria istruttoria non ha specificato le ragioni sottese al disconoscimento, né gli specifici aspetti differenziali della copia prodotta rispetto all'originale, sicché il disconoscimento appare del tutto generico e, come tale, inefficace, sicché lo stesso va disatteso. 
In ordine alla disconoscimento della sottoscrizione di ### operata da parte attrice con la terza memoria istruttoria, va osservato che “In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (Cass. Civ. n. ###/2019; Cass: Civ. n. 7267/2014; Cass. Civ. n. 9202/2004).  ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Ad ogni modo, è stato osservato altresì che “### gli eredi del sottoscrittore di una scrittura privata, a fronte della produzione del documento in copia, esprimano la dichiarazione di "non conoscere" la sottoscrizione in uno alla contestazione della conformità della copia all'originale, del quale chiedano l'allegazione, la suddetta dichiarazione perde efficacia dopo che la controparte abbia provveduto a sostituire la copia con l'originale, con la conseguenza che la scrittura si ha per riconosciuta ove manchi una nuova dichiarazione di disconoscimento o di non conoscenza della sottoscrizione riferita a tale originale” ( Civ. n. 194/1985; Cass. Civ. n. 5189/2002; Cass. Civ. n. 24022/2004; Civ. n. 16551/2015; Cass. Civ. n. 7340/2022). 
Pertanto, alla luce dei principi richiamati, la parte che intenda ottenere la verificazione di una copia di scrittura privata disconosciuta è tenuta a produrre l'originale e, dopo tale produzione, la controparte deve proporre tempestivamente disconoscimento della sottoscrizione dell'originale e, in assenza di tale nuovo disconoscimento, il documento può essere utilizzato, in quanto appunto riconosciuto. 
Nel caso di specie, la parte convenuta all'udienza di ammissione delle prove del 27.01.2015 ha proposto istanza di verificazione, producendo l'originale del documento disconosciuto, e la parte attrice, a fronte della produzione dell'originale, non ha specificamente disconosciuto la sottoscrizione di ### apposta sull'originale. 
Ciò importa l'irrilevanza del disconoscimento della copia operata dalla parte attrice con la terza memoria istruttoria e la conseguente utilizzabilità ai fini probatori della scrittura privata, prodotta in copia con l'allegato 19 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta e in originale. 
Alla luce delle considerazioni svolte, non occorre dare corso all'istanza di verificazione incidentale proposta da parte convenuta, né occorre espletare la CTU grafologica sollecitata da parte convenuta.  ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Ciò chiarito, alla luce di quanto evidenziato sullo svolgimento del processo, questo collegio, con la presente decisione, deve procedersi solamente al computo della massa fittizia e alla concretizzazione del diritto dell'attrice al conseguimento della quota di legittima stabilita dalla sentenza n. 572/2022 sopra richiamata, avendo questa già deciso le domande di simulazione proposte da parte attrice e affermato il diritto della stessa alla reintegrazione della propria quota di legittima nei limiti di un sesto. 
Ciò posto, questo collegio osserva che è stato accertato con la sentenza 572/2022 il diritto dell'attrice alla reintegrazione della propria quota di legittima, rispetto all'eredità di ### madre della stessa e dei convenuti ### e ### nonché moglie di ### Inoltre, la sentenza suddetta ha altresì accertato che la quota di legittima spettante all'attrice è pari a un sesto della massa fittizia che sarebbe stata computata nel prosieguo del giudizio. 
Va sin da ora precisato che non può ritenersi, come dedotto dalla parte convenuta, che la sentenza parziale abbia accertato con efficacia vincolante in questo processo che le spese per le migliorie allegate da questa siano da considerare comunque come debiti ereditari, laddove non rilevanti come migliorie, atteso che tale affermazione si risolve in una qualificazione giuridica che non può ritenersi vincolante per il presente giudizio e posto che la rimessione sul ruolo è stata operata dal collegio proprio al fine di valutare e accertare l'effettiva sussistenza delle poste debitorie allegate dai convenuti, sicché non può ritenersi che la sentenza abbia posto dei vincoli nell'odierno giudizio sulla individuazione e qualificazione delle spese dedotte dai convenuti come debiti ereditari. 
Venendo a questo punto all'enunciazione dei principi che regolano la formazione della massa fittizia, funzionale alla quantificazione del valore di patrimonio ereditario spettante al legittimario, deve osservarsi che, secondo ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 l'art. 553 c.c., “Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati”.  ###. 555 c.c. dispone che “Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento”.  ### l'art. 556 c.c., “Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”. 
Si ritiene comunemente che i debiti ereditari rilevanti per la formazione della massa fittizia siano, non solo i debiti contratti dal defunto quando era in vita, ma anche i debiti sorti per causa di morte dello stesso, come, a titolo esemplificativo, le spese funerarie. 
In base all'art. 747 c.c., il valore degli immobili da riunire fittiziamente si computa alla data di apertura della successione; l'art. 748 c.c. stabilisce che si devono dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'apertura della successione e devono computarsi in favore dello stesso le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa e non cagionate da sua colpa. 
Va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Al fine di identificare il concetto di miglioria tenuto presente dall'art. 748 c.c., deve riconoscersi natura di miglioria a quell'opera che si incorpori nel fondo ed aumenti le opere esistenti, ovvero ne migliori l'efficienza; non può invece riconoscersi natura di miglioria a quell'opera che valga solo a ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo, giacché in tal caso si tratta piuttosto di spese di straordinaria manutenzione. La miglioria finisce quindi necessariamente per ripercuotersi in un miglioramento della cosa, in un suo aumento, e quindi, in un aumento del suo valore, con la conseguenza che il valore della miglioria, ai fini dell'art. 748 c.c., non può che coincidere con l'aumento di valore della cosa migliorata” (Cass. Civ. n. 2621/1974; Cass. Civ. n. 5972/1979). 
Inoltre, “la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal "de cuius" con riserva di usufrutto, non essendo giustificabile il conferimento in collazione di un valore accresciuto a spese del conferente” (Cass. Civ. n. 24150/2015). 
Le spese straordinarie, che possono considerarsi rilevanti ai fini dell'art. 748 c.c., sono invece solo quelle dovute a eventi straordinari o eccezionali ( Cass. civ. n. 1510/1964) Ancora, l'art. 559 c.c. stabilisce inoltre che “Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori”. 
Ai fini del presente giudizio, deve rilevarsi che, sensi dell'art. 560 c.c., “Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari. Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario”. 
Ad ogni modo, deve precisarsi che “Ai fini della individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari” (Cass. Civ. S.U. n. 13524/2006). 
Così ricostruiti i principi giuridici che governano l'azione di riduzione, è possibile procedere all'analisi delle questioni poste dalle parti. 
Innanzi tutto, risulta che ### è morta in data ### ( all. 1 fasc. attrice) e che al momento della morte le erano sopravvissuti il marito ### morto nel corso di questa causa, e i figli #### e ### odierne parti in giudizio. 
Procedendo alla ricostruzione della massa fittizia relativa al patrimonio di ### ai sensi dell'art. 556 c.c., deve osservarsi che non risulta provata l'esistenza di beni appartenenti alla defunta al momento dell'apertura della successione. 
Va osservato che, in citazione, l'attrice ha allegato l'esistenza del conto corrente n. 1829, cointestato tra la defunta e ### acceso presso la ### dell'### e del ### in cui si afferma il versamento in data ### e 02.11.2004 di un importo complessivo di 55.714,52 euro. 
Al riguardo, deve evidenziarsi che, per stessa ammissione dell'attrice, l'importo sopra indicato risultava giacente sul conto corrente descritto alla data del 02.11.2004. 
Nondimeno, la massa fittizia va accertata alla luce dei beni presenti al momento dell'apertura della successione ereditaria, sicché la suddetta allegazione appare irrilevante ai fini della ricostruzione della massa fittizia, considerato che lo stesso estratto conto depositato dall'attrice per comprovare il suddetto movimento contabile si arresta all'anno 2004 (cfr. all. 10 fasc.  attrice). 
Per gli stessi motivi, sono irrilevanti per la ricostruzione della massa fittizia gli estratti conto depositati con la seconda memoria istruttoria dall'attrice, ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 attestando gli stessi la situazione contabile dei conti correnti indicati fino al 2005 (C/C n. ###/78) e al 2006 (C/C n. 1829), occorrendo di contro la prova delle attività finanziarie riferibili alla defunta al momento dell'apertura della successione, avvenuta il ### (cfr. all.ti 12 e 13 fasc. attrice). 
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, va esclusa l'esistenza di beni ereditari nel patrimonio di ### al momento dell'apertura della successione, non essendo stati allegati altri beni, oltre le risultanze del suddetto conto corrente bancario, inesistenza che è stata peraltro attestata anche dalla sentenza parziale emessa in corso di causa (pag. 9). 
Proseguendo nella ricostruzione della massa fittizia, risulta che con atto di compravendita, a rogito del ### del 09.12.2004 rep. n. 26173 - Racc. n. 13741, ### ha venduto alla figlia ### l'appartamento sito in ### loc. Principina a ### via della ### 150, censito al C.F. di detto Comune al foglio 129, p.lla 76 sub. 7, oltre a magazzini censiti al C.F. di detto Comune al foglio n. 129, p.lla 76 sub. 6 e 5, e alla p.lla 103 sub 1, oltre a corte comune censita al C.F. di detto Comune al foglio 129, p.lla 121 sub. 4, oltre ai proporzionali diritti condominiali sugli enti comuni specificamente descritti nell'atto; inoltre è trasferita alla convenuta ### la quota di 1/2 della proprietà dei terreni censiti al C.T. di detto Comune al foglio 129, p.lle 96, 97, 98, (cfr. all. 3 fasc. attrice). 
Risulta altresì che con atto di compravendita, a rogito del ### del 09.12.2004 rep. n. 26176 - Racc. n. 13743, ### ha venduto al figlio ### il terreno sito in #### Principina a ### censito al C.T. di detto Comune al foglio 129, p.lle 13, 15, 65, 92, 93, 91, 94, il fabbricato a uso deposito per cereali, censito al C.F. di detto Comune al foglio 129, p.lla 171, una autorimessa per attrezzi agricoli, censito al C.F. di detto Comune al foglio 129, p.lla 172 (la rimessa) e p.lla 121 sub. 5 (la corte esclusiva di pertinenza), un ricovero attrezzi censito al C.F. di detto ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 al foglio 129, p.lla 173, una porzione di fabbricato ad uso deposito, censito al C.F. di detto ### al foglio 129 p.lla 103 sub. 2, oltre enti comuni di pertinenza descritti nell'atto, nonché la quota di 1/2 della proprietà di un terreno censito al C.T. di detto ### al foglio 129, p.lla 96, 97, 98 (cfr. all.  4 fasc. attrice). 
Infine, risulta che con atto di compravendita a rogito del notaio ### del 18.04.2005 Rep. n. 27152 Racc. n. 14458, ### ha venduto a ### e a ### per la quota di 1/2 ciascuno, la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto, del fabbricato sito in ### loc. Principina a ### della ### censito al C.F. di detto ### al foglio 129 p.lla 76 sub.  8, oltre ai proporzionali diritti condominiali sugli enti comuni descritti nell'atto (cfr. all. 5 fasc. attrice). 
Con la sentenza n. 572/2022 depositata il ###, questo Tribunale ha accertato che le suddette compravendite, in realtà, dissimulano delle donazioni di immobili operate da ### ai rispettivi acquirenti, odierni convenuti. 
Pertanto, poiché i suddetti atti costituiscono donazioni, di essi deve tenersi conto ai fini della ricostruzione della massa fittizia ai sensi dell'art. 556 Ciò posto, la parte convenuta ha eccepito l'esecuzione di migliorie e riparazioni sugli immobili oggetto delle dissimulate donazioni, chiedendo che il valore delle stesse sia decurtato da quello degli immobili donati, ai sensi dell'art. 748 c.c., richiamato dall'art. 560 Gli stessi convenuti hanno chiesto che il valore delle migliorie e riparazioni effettuate, ove non suscettibili di rilievo ai sensi dell'art. 748 c.c., sia considerato quale debito ereditario di ### Al riguardo, richiamate le disposizioni di legge in precedenza descritte, deve osservarsi che le opere costituenti miglioramenti e le spese straordinarie che possono assumere rilevanza ai fini della ricostruzione della massa fittizia sono ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 esclusivamente quelle insorte dal momento della conclusione delle donazioni fino al momento dell'apertura della successione. 
Ciò si evince dal tenore dell'art. 748 c.c., che dà rilievo ai miglioramenti e alle spese straordinarie a favore del “donatario”, sicché assumono rilevanza solo i miglioramenti e le spese effettuati da colui che è donatario, ossia che abbia già concluso l'atto di donazione. 
Inoltre, dovendosi apprezzare, ai sensi dell'art. 748 c.c., i miglioramenti e le spese straordinarie al tempo dell'apertura della successione, è evidente che non è possibile considerare i miglioramenti e le spese effettuate dopo il suddetto momento, non potendosi gli stessi apprezzare al tempo dell'apertura della successione. 
Pertanto, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria, saranno considerati solo i miglioramenti e le spese straordinarie che possano ritenersi effettuati nel periodo compreso tra la conclusione della donazione dissimulata (09.12.2004 e 18.04.2005) e l'apertura della successione (19.06.2010). 
Ciò chiarito, al fine di stimare il patrimonio ereditario della defunta ### e al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle migliorie e delle riparazioni allegate dai convenuti, in relazione agli immobili oggetto delle donazioni, anche al fine di verificarne la esatta collocazione nel tempo, in corso di causa sono state assunte prove testimoniali ed è stata espletata una ### avente ad oggetto la valutazione e la stima degli immobili oggetto delle donazioni dissimulate. 
Muovendo dalle migliorie e riparazioni che, secondo la parte convenuta, sono state eseguite da ### sugli immobili donati, le opere realizzate sarebbero consistite in opere elettriche interne ed esterne, per automazioni cancelli e sbarra ed installazione dell'impianto di video sorveglianza e allarme per la spesa di 12.911,42 euro, oltre IVA come da allegato 1; rifacimento della pavimentazione ed infissi in legno dell'appartamento posto al piano terreno ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 per la spesa di 51.654,69 euro, come da allegato 2; installazione di ulteriori infissi per la spesa di 10.329,14 euro come da allegato 2; ristrutturazione della taverna per la spesa di 25.822,00 euro, come da allegato 3; recinzioni pali e rete per la corte in economia per la spesa di 6.000,00 euro come da allegato 4; -rifacimento dell'impianto idraulico per la spesa di 4.800,00 euro, come da allegati n. 5 e 6; demolizione e ristrutturazione integrale dell'appartamento per ### D'### di ### per la spesa di 27.000,00 euro e, infine, ristrutturazione in economia della tettoia del piano terreno per la spesa di 6.300,00 euro, indicando nella somma di complessivi 144.817,25 euro l'importo delle migliorie e riparazioni effettuate. 
Va fin da ora osservato che i convenuti non hanno fornito alcuna allegazione puntuale in relazione alla data o al periodo temporale in cui le suddette opere sarebbero state effettuate. 
Ciò posto, alla luce delle valutazioni tecniche operate dalla ### che appaiono ragionevoli e prive di profili di manifesta illogicità, tenuto conto delle puntuali risposte fornite dalla consulente alle osservazioni formulate dalle parti e dei plurimi chiarimenti forniti dalla stessa su sollecitazione delle parti, considerando che la CTU si è attenuta, nel formulare le proprie valutazioni in ordine alla verifica dei miglioramenti e delle riparazioni allegate dai convenuti, ai principi di diritto sopra richiamati, è possibile affermare che non può ritenersi rilevante, ai fini del presente giudizio, il miglioramento allegato da ### consistente in opere elettriche interne ed esterne, per automazioni cancelli e sbarra ed installazione dell'impianto di video sorveglianza e allarme per la spesa di 12.911,42 euro, oltre IVA come da allegato 1. 
Invero, il documento prodotto dai convenuti per dimostrare l'esecuzione delle opere contiene un'attestazione dell'imprenditore che le avrebbe materialmente eseguite per conto della convenuta #### secondo cui ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 le stesse sarebbero state realizzate negli anni 1996/1997 e nel 2000 (cfr. all. 1 fasc. convenuti).  ### delle opere in esame è stata confermata dallo stesso ### assunto come testimone all'udienza del 28.02.2023, il quale ha confermato che, a metà degli anni '90, ha provveduto a eseguire impianti elettrici presso l'appartamento posto al piano terreno, sito in loc. ### via della ### per conto della convenuta ### riconoscendo il documento n. 1 allegato da parte convenuta. 
Poiché le opere in esame risultano dunque eseguite prima della conclusione della donazione dell'immobile del 09.12.2004, non può ritenersi un miglioramento effettuato dal donatario ai fini dell'art. 748 c.c., dovendosi condividere sul punto le stesse conclusioni offerte dalla consulente sul punto. 
Per le stesse ragioni, non può assumere rilievo anche la seconda opera allegata dalla convenuta ### ossia il rifacimento della pavimentazione ed infissi in legno dell'appartamento posto al piano terreno per la spesa di 51.654,69 euro e installazione di ulteriori infissi per la spesa di 10.329,14 euro, posto che nel documento allegato 2, prodotto dai convenuti a dimostrazione dell'esecuzione dell'opera, consistente in una dichiarazione della società che avrebbe eseguito le opere, si attesta che i lavori sono stati eseguiti nel 1996/1997 e nel 2000 (cfr. all. 2 fasc. convenuti), come confermato da ### rappresentante della società, in sede di esame testimoniale all'udienza del 28.02.2023 (risposte ai cap. 4 e 5). 
Pertanto, le opere in esame non possono rilevare come miglioramenti ai fini dell'art. 748 c.c., essendo state effettuate prima della donazione ricevuta da ### in coerenza con le valutazioni offerte dalla stessa ### Analogamente, come correttamente rilevato anche dalla ### la ristrutturazione della taverna per la spesa di 25.822,00 euro risulta eseguita nell'anno 2000, prima della donazione ricevuta da ### come si desume ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 dalla dichiarazione del legale rappresentante della società ### S.r.l. ### che avrebbe eseguito i relativi lavori, prodotta da parte convenuta (cfr. all. 3 fasc. convenuta), e come confermato dallo stesso ### in sede di esame testimoniale all'udienza del 28.02.2023 (risposta al capitolo 6). 
In relazione all'apposizione di recinzioni con pali e rete per la corte in economia per la spesa di 6.000,00 euro, va osservato che parimenti non vi è adeguata prova in ordine alla collocazione temporale dell'opera. 
Sul punto, va osservato che il documento prodotto dai convenuti a dimostrazione delle opere eseguite (cfr. all. 4 fasc. convenuti), come evidenziato dalla ### concerne la fornitura di “lastre luserna grigia a corpo” con trasporto, sicché non appare riferibile all'attività di apposizione di recinzioni con pali e reti della corte. 
Inoltre, i testimoni assunti in corso di causa non hanno fornito elementi decisivi al riguardo. 
Alla domanda “vero che, negli anni 2000, la sig.ra ### ha realizzato in economia la recinzione del fabbricato sito in #### via della ### mediante pali e rete a maglia sciolta, nonché della tettoia al piano terreno?”, il teste ### ha risposto “### recinzione l'ho vista fare perché a un certo punto siamo andati a montare l'automazione del cancello e c'era questa recinzione, non so chi l'abbia costruita. La tettoia l'ho vista costruire, ma non l'ho costruita io, e sopra di essa abbiamo costruito il montaggio dell'impianto di condizionamento”. 
Il teste non ha fornito indicazioni utili per la esatta collocazione temporale dell'opera e va rilevato che il ### è colui che ha eseguito gli impianti elettrici per conto della ### nel 1996/1997 e nel 2000, come da dichiarazione in precedenza richiamata (cfr. all. 1 fasc. convenuti), sicché appare plausibile ritenere che il teste, affermando di avere visto la recinzione, ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 l'abbia percepita in quel periodo e, dunque, prima della donazione in favore di ### Il teste ### alla medesima domanda, ha risposto “E' vero, la mia società ha eseguito la tettoia, quanto alla recinzione non ho eseguito la parte in muratura ma ho installato i pali in legno che si trovano sopra la parte muraria. Il periodo era il 2002 o 2003 all'incirca”, dichiarazione che pone comunque l'opera prima della conclusione della donazione in favore della ### Il teste ### ha risposto alla suddetta domanda: “E' vero, non ho eseguito io questi lavori, ma so che li ha fatti”, precisando che “so questo fatto perché ho assistito all'esecuzione di questi lavori mentre con la mia impresa eseguivo i lavori di nostra pertinenza o in occasioni successive, non ricordo esattamente”. 
Va osservato che il ### ha dichiarato (cfr. all. 3 fasc. convenuti) di avere eseguito lavori edili presso l'abitazione della convenuta nel 2000, sicché, ancora una volta, appare confermato che i lavori in esame sono stati eseguiti prima della donazione in favore di ### Pertanto, anche le opere in esame non possono assumere rilievo ai fini dell'art.  748 c.c. per le ragioni enunciate in precedenza. 
Circa il rifacimento dell'impianto idraulico per la spesa di 4.800,00 euro, va osservato che le fatture prodotte dai convenuti (cfr. all.ti 5 e 6 fasc.  convenuti), pur riportando la data del 19.10.2005 e del 22.09.2005, contengono un generico riferimento a “lavori eseguiti per Vs. conto presso la Vs. unità immobiliare sita in ### a ### n. 150” e nella fattura del 19.10.2005 si rinvia a un consuntivo allegato che non risulta prodotto. 
La estrema genericità del contenuto delle fatture non consente di riferire le stesse ai lavori di rifacimento dell'impianto idraulico allegati dalla convenuta. 
Inoltre, le testimonianze assunte non consentono di conferire rilievo ai lavori in esame.  ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Invero, il teste ### legale rappresentante della ### S.r.l., cui sono riferite le fatture sopra richiamate, alla domanda “vero che, negli anni 2000, la sig.ra ### ha commissionato alla ### s.r.l. il rifacimento dell'impianto idraulico e la ristrutturazione dell'appartamento posto al piano primo del fabbricato sito in loc. ### via della ### pagando la somma di €. 27.000,00?” ha risposto: “### di si, non avendolo seguito direttamente, i lavori sono stati eseguiti in più fasi, il periodo non lo ricordo. Non ricordo quale fosse la somma pagata”, sicché il teste ha fornito una risposta molto generica e priva di solidi riferimenti temporali. 
Inoltre, va osservato che alla domanda “vero che, in particolare a metà degli anni '90 la sig.ra ### ha realizzato opere murarie, il rifacimento dell'impianto idraulico, nuovi infissi e pavimentazioni ed il rifacimento degli impianti elettrici interni ed esterni dell'appartamento posto al piano terreno, sito in loc. ### via della ### oggi di sua proprietà?” il teste ### ha confermato i fatti, specificando di avere provveduto solo agli impianti elettrici, sicché l'installazione del nuovo impianto idraulico è rimasto privo di solidi riscontri. 
Ciò importa che non è possibile considerare tale opera ai fini della ricostruzione della massa fittizia, in conformità alle stesse valutazioni offerte dalla ### In relazione all'opera di demolizione e ristrutturazione integrale dell'appartamento per ### D'### di ### per la spesa di 27.000,00 euro va osservato che la parte convenuta non ha indicato né prodotto alcun documento che comprovi tale spesa o l'opera in esame. 
Inoltre, il teste ### come evidenziato in precedenza, alla domanda “vero che, negli anni 2000, la sig.ra ### ha commissionato alla ### s.r.l. il rifacimento dell'impianto idraulico e la ristrutturazione dell'appartamento posto al piano primo del fabbricato sito in loc. ### via della ### pagando la somma di €. 27.000,00?” ha risposto: “### di si, non avendolo ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 seguito direttamente, i lavori sono stati eseguiti in più fasi, il periodo non lo ricordo. Non ricordo quale fosse la somma pagata”, dichiarazione del tutto generica e priva di riferimenti temporali, sicché la stessa non appare idonea a confortare l'allegazione della convenuta. 
Né è possibile ritenere idonee al suddetto scopo probatorio le risposte fornite dai testimoni alla domanda “vero che, a partire dagli anni '90 e fino a circa metà degli anni 2000, la sig.ra ### ha provveduto a ristrutturare il fabbricato principale e, in particolare, l'abitazione ed i magazzini posti al piano terreno, siti in loc. ### via della ### oggi di sua proprietà?” a cui il teste ### ha risposto: “E' vero, lo so in quanto ho eseguito io i lavori, è stata ### e il marito ### a chiedermi di svolgere questi lavori”, il teste ### ha risposto: “E' vero, la mia società ha eseguito una parte dei lavori” e il teste ### ha risposto: “E' vero, una parte dei lavori li ho eseguiti io con la mia impresa”. 
Stante la genericità della domanda sul piano temporale e non menzionando la stessa l'importo di 27.000,00 euro allegato dalla convenuta, alla luce del fatto che i testi hanno meramente confermato di avere eseguito parte dei lavori richiesti dalla ### deve ritenersi che le risposte fornite dai testi alla suddetta domanda non consentono una precisa collocazione temporale dell'attività allegata dalla convenuta, che resta comunque genericamente indicata in comparsa di costituzione. 
Infine, la convenuta deduce di avere proceduto alla ristrutturazione in economia della tettoia del piano terreno per la spesa di 6.300,00 euro. 
Sul punto, va evidenziato che la convenuta non ha addotto uno specifico documento a dimostrazione di tale opera. 
Il teste ### ha dichiarato di avere costruito una tettoia presso l'abitazione della convenuta ### indicando, tuttavia, il periodo del 2002 o 2003 come periodo in cui è avvenuta la realizzazione (cap. 7); il teste ### ha confermato di avere visto la tettoia, pur non avendola ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 realizzata egli stesso; il teste ### ha confermato in generale l'esecuzione della recinzione e della tettoia. 
Al riguardo, va osservato che la ### all'esito degli accertamenti peritali svolti, ha riferito che il fabbricato menzionato nella compravendita intercorsa tra la ### e il figlio ### e censito al foglio 129 p.lla 173 (indicato come edificio G nella consulenza) “funge principalmente da tettoia, offrendo riparo per i veicoli. Tuttavia, la tettoia menzionata nell'atto di compravendita in oggetto non è più presente; essa è stata demolita e sostituita dalla struttura raffigurata nelle fotografie contenute nell'allegato 46. Le differenze tra le due tettoie sono chiaramente illustrate nell'allegato 11. La tettoia originale, come descritta nei documenti catastali, aveva dimensioni di 12,70 metri in lunghezza per 3,35 metri in larghezza e presentava quattro aperture intervallate da pali di legno. Nel registro comunale non sono state individuate tracce relative alla realizzazione di questa struttura. La tettoia attualmente presente è stata costruita con pali di legno e presenta una copertura anch'essa in legno. ### nuova tettoia, la cui concessione è regolarmente documentata nell'anno 2005, misura 9,70 metri in lunghezza per 3,35 metri in larghezza, coprendo un'area totale di 32,49 mq. Pare che questa "nuova tettoia" abbia completamente rimpiazzato la struttura precedente”.  ###, nello stimare l'aumento di valore prodotto dalla suddetta opera, ha evidenziato che “### edificio ha subito miglioramenti evidenti grazie alle pratiche edilizie effettuate nel periodo tra la donazione e l'apertura della successione. In particolare, l'edificio precedente era di dimensioni superiori e aveva dati catastali diversi. Tuttavia, è stato demolito poiché non era stato costruito regolarmente. Di conseguenza, il miglioramento rappresenta il valore totale dell'attuale fabbricato”, stimato in 8.122,50 euro. 
Alla luce degli accertamenti peritali compiuti dalla CTU e delle valutazioni tecniche offerte, che appaiono prive di profili di manifesta irragionevolezza, il collegio ritiene che possa ritenersi provata la miglioria dedotta dalla convenuta ### eseguita dopo la conclusione della donazione del 09.12.2004 e ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 prima della morte della ### sicché di tale miglioramento si terrà conto ai fini del computo della massa fittizia. 
Proseguendo con la valutazione dei miglioramenti e delle riparazioni allegate dai convenuti, questi deducono che ### avrebbe eseguito sugli immobili donati le seguenti opere: ristrutturazione completa esterna ed interna del fabbricato intero di cui alla particella 76 con costruzione vano scale coperto rifacimento del tetto in economia diretta per il valore di 50.000,00 euro; livellamento su circa ha 18,12 delle particelle 13, 15, 65, 91, 92, 93 e 94 per il valore di 72.480,00 euro; costruzione dell'impianto sotterraneo di irrigazione risaie di metri 374 e costruzione di due prelievi con derivazioni per il valore di 20.000,00 euro; costruzione del piazzale con sottofondo ghiaia e rifinitura delle particelle 93 e 94 per 15.000,00 euro; costruzione del capannone agricolo per stoccaggio riso nella particella 171 per il valore di 50.000,00 euro; costruzione di muri perimetrali del capannone agricolo per stoccaggio riso e allargamento di quelli già esistenti e della platea della particella 171 per il valore di 15.000,00 euro; realizzazione del giardino ed impianto di irrigazione con reti di scolo acque per il valore di 10.000,00 euro; manutenzione interna appartamento primo piano e costruzione copertura terrazza primo piano per il valore di 38.000,00 euro; ristrutturazione esterna e tetto del magazzino in muratura per il valore di 10.400,00 euro; messa a dimora delle nuove piante in sostituzione dei vecchi eucaliptus per il valore di 3.377,00 euro, per complessivi 280.880,00 euro, come da allegati da 7 a 16. 
Inoltre, si allega che ### ha proceduto, dopo la conclusione delle compravendite, alla costruzione del muro perimetrale del capannone in cemento armato per 30.000,00 euro, come da allegato 17. 
Va osservato che, anche tali allegazioni, riferite alle opere eseguite da ### risultano totalmente prive di specifico riferimento temporale.  ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Ciò posto, in relazione alla ristrutturazione completa esterna ed interna del fabbricato intero di cui alla particella 76 con costruzione vano scale coperto rifacimento del tetto in economia diretta per il valore di 50.000,00 euro, deve osservarsi che la parte convenuta, a dimostrazione di tale fatto, ha dedotto il seguente capitolo di prova orale (cap. 9): “"vero che, nel 1987/88, il sig. ### ha commissionato e fatto eseguire in economia la ristrutturazione completa esterna ed interna del fabbricato intero sito in loc. ### via della ### con costruzione vano scale coperto e rifacimento del tetto, pagando la somma di €. 50.000,00?”. 
Su tale capitolo è stato escusso il teste ### all'udienza del 29.03.2023, il quale ha dichiarato d nulla sapere, essendo arrivato a ### nel 1992. 
Ad ogni modo, deve osservarsi che, come si desume dall'articolazione del capitolo di prova, la parte convenuta colloca i lavori in questione nel 1987/1988, molti anni prima della conclusione della donazione in favore di ### sicché, alla luce dei principi enunciati in precedenza, tali lavori non possono rilevare come miglioramenti ai fini dell'art. 748 Inoltre, il documento che indica i lavori eseguiti (cfr. all. 7 fasc. convenuti) è privo di provenienza e data certa e i valori dei lavori sono indicati in lire, a conferma, ad ogni modo, che il documento fa riferimento a lavori anteriori al 2004. 
In relazione al livellamento su circa ha 18,12 delle particelle 13, 15, 65, 91, 92, 93 e 94 per il valore di 72.480,00 euro e alla costruzione di un impianto sotterraneo di irrigazione risaie di metri 374 e costruzione di due prelievi con derivazioni per il valore di 20.000,00 euro, va osservato che i convenuti, al fine di dimostrare tale fatto, hanno articolato il seguente capitolo di prova orale (cap. 11): “vero che negli anni ricompresi tra il 1993 ed il 1997, il sig. ### ha realizzato sui terreni (### n.129 - p.lle n.13,65,15,91,92,93,94) facenti parte dell'### sita in ### via della ### opere di livellamento su ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 circa ha 18.12.00, arginature, viabilità interna di esercizio con larghezza di m. l. 4,00 e lunghezza per km. 3,30, nonché la costruzione dell'impianto sotterraneo di irrigazione risaie e la costruzione di due prelievi pagandone il costo” e il teste escusso ### ha confermato che tali opere sono state realizzate negli anni suddetti, sicché anche tali opere non appaiono rilevanti, ai fini del presente giudizio, in quanto comunque realizzate prima della donazione in favore di ### Circa la costruzione del piazzale con sottofondo ghiaia e rifinitura delle particelle 93 e 94 per 15.000,00 euro, a dimostrazione del fatto la parte ha dedotto il capitolo di prova seguente “vero che, nel 1997, il sig. ### ha fatto eseguire nella resede ###- p.lla 171) dell'azienda agricola sita in loc. ### via della ### opere di livellamento e spellicciatura con mezzi meccanici, posa in opera di vari strati di ghiaia con granulometria diversa, regimazione acque meteoriche ed altri lavori minori di contenimenti per realizzare il piazzale di manovra e la viabilità interna ad esso, pagandone i costi?” e il teste ### ha confermato che l'opera risale all'anno anzidetto, sicché anche questo miglioramento risulta anteriore alla donazione in favore di ### Circa la costruzione del capannone agricolo per stoccaggio riso nella particella 171 per il valore di 50.000,00 euro, analogamente, i convenuti hanno dedotto il capitolo di prova orale seguente: “vero che negli anni ‘96/97, il sig. ### ha commissionato e fatto realizzare la costruzione di un capannone agricolo per lo stoccaggio riso sul terreno contraddistinto dalla part. 171 dei terreni siti in #### via della ### pagandone il costo?” (cap. 12) e il teste ### confermando l'opera, ha confermato che il periodo è quello indicato nei capitoli di prova. 
Inoltre, la CTU ha accertato che il capannone suddetto è stato realizzato in base alla P.E. n. 1445 del 1998, a conferma che lo stesso è stato realizzato prima dell'anno 2000.  ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Dunque, in quanto realizzata anteriormente alla donazione in favore di ### l'opera in esame non può costituire un miglioramento ai fini dell'art.  748 Circa la costruzione dei muri perimetrali del capannone agricolo per stoccaggio riso e allargamento di quelli già esistenti e della platea della particella 171 per il valore di 15.000,00 euro, va osservato che la convenuta ha articolato il seguente capitolo di prova orale (cap. 13): “"vero che successivamente, nei primi anni 2000, il sig. ### ha commissionato e fatto realizzare l'allargamento dei muri perimetrali e della platea del capannone agricolo per lo stoccaggio riso sul terreno contraddistinto dalla part. 171 dei terreni siti in #### via della ### pagandone il costo?” a cui il teste ### ha risposto, dichiarando: “Ricordo che me ne parlò, aveva l'esigenza di eseguire questo ampliamento, il periodo è quello indicato, ricordo che mi parlò di preventivi che era un intervento costoso, non ho visto fatture o altro”. 
Ad ogni modo, circa l'esecuzione dei muri perimetrali, va rilevato che la CTU ha accertato che i muri perimetrali del capannone sono stati realizzati tramite la D.I.A. 999 del 2009 intestata al sig. ### sicché è possibile ritenere che gli stessi sono stati realizzati dopo la donazione in favore di ### e prima della morte della ### come evidenziato dalla stessa ### Inoltre, l'esecuzione del miglioramento in esame è stata accertata dalla stessa sentenza parziale che ha statuito che “La costruzione del muro perimetrale del capannone in cemento armato per €. 30.000,00 - non contestata da parte attrice - cui parte convenuta riferisce le spese di cui al doc.17 del proprio fascicolo può essere invece astrattamente valutata in termini di migliorie, stante la sua asserita realizzazione dopo il trasferimento dei beni in proprietà dei convenuti”. 
Alla luce dell'accertamento effettuato nella sentenza parziale n. 572/2022 di questo Tribunale e delle valutazioni offerte dalla CTU che ha ritenuto doversi confermare, in sede di chiarimenti, la stima operata con la sentenza, deve ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 ritenersi che tale miglioramento possa ritenersi rilevante ai fini del computo della massa fittizia, per il valore di 30.000,00 euro, indicato in sentenza come incontestato tra le parti, risultando così superflua la valutazione della documentazione prodotta dai convenuti in relazione alla miglioria in esame (cfr. all. 17 fasc. convenuti). 
Circa la realizzazione del giardino ed impianto di irrigazione con reti di scolo acque per il valore di 10.000,00 euro, il relativo capitolo di prova articolato dai convenuti per la prova del fatto è del seguente tenore: “vero che negli anni 2001 e 2004 il sig. ### ha commissionato e fatto eseguire sui terreni siti in loc. ### via della ### (particelle n.121,122, 96 del ### n.129) adibite a pertinenze del fabbricato principale opere di regimazione delle acque meteoriche, realizzazione di giardino col a messa a dimora di piante ed arbusti, (come pini, allori, oleandri, fiori, ecc..), nonché impianto di irrigazione del giardino stesso?” e il teste ### ha confermato tali fatti. 
La genericità della collocazione temporale del fatto dedotto nel capitolo di prova in relazione all'anteriorità dei lavori in relazione alle donazioni operate dalla ### non consentono di ritenere provato che le opere siano state fatte dopo la donazione in favore di ### peraltro intervenuta alla fine dell'anno 2004 (09.12.2004), sicché tali opere non possono considerarsi ai fini dell'art. 748 Analogamente, circa la manutenzione interna appartamento del primo piano e costruzione copertura terrazza del primo piano per il valore di 38.000,00 euro, la parte convenuta ha articolato il capitolo di prova orale n. 15 del seguente tenore: “vero che nell'anno 2000, il sig. ### ha commissionato e fatto eseguire opere di manutenzione interna dell'appartamento e la costruzione copertura terrazza del primo piano del fabbricato principale sito in ### via della Trappola”, collocando quindi l'opera nel 2000, fatti peraltro quelli suddetti che il teste non ha confermato, riferendo di non sapere nulla al riguardo.  ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Inoltre, la ### in relazione alla suddetta opera, ha accertato che “La pratica edilizia relativa alla copertura in questione, ovvero la n. 1232 del 2003 è stata protocollata in ### il ### a nome di ### e quindi circa due anni prima dell'atto di compravendita dell'appartamento posto al primo piano, stipulato il ###. E' pertanto da ritenere che la copertura sia stata realizzata prima dell'atto di compravendita suddetto. Altri documenti in atti da cui risulti il periodo di realizzazione della copertura non ve ne sono”. 
Dunque, tale opera, in quanto realizzata prima della donazione in favore del convenuto, non può considerarsi ai fini dell'art. 748 Circa la ristrutturazione esterna e del tetto del magazzino in muratura per il valore di 10.400,00 euro, la parte convenuta ha articolato il capitolo di prova orale n. 16 secondo cui “vero che nell'anno 2003, il sig. ### ha commissionato e fatto eseguire opere di ristrutturazione esterna e del tetto del magazzino in muratura posto in ### via della ###”, collocando così l'opera nel 2003, fatto confermato dal teste ### Del resto, la fattura n. 16 del 16.10.2003 dell'imprenditore ### che ha ad oggetto lavori edili e che ha come cliente l'azienda agraria del ### avente l'importo di 10.400,00 euro indicato dai convenuti, è appunto datata 2003, confermandosi così che l'opera è stata realizzata prima della donazione in favore di ### (cfr. all. 15 fasc. convenuti). 
Dunque, tale opera, in quanto realizzata prima della donazione in favore del convenuto, non può considerarsi ai fini dell'art. 748 Infine, circa la messa a dimora delle nuove piante in sostituzione dei vecchi eucaliptus per il valore di 3.377,00 euro, va osservato che la parte convenuta ha prodotto la fattura n. 692/2004 de ### S.p.A., avente ad oggetto la vendita di piante e per l'importo di 3.377,00 euro, pari a quello allegato dalla convenuta (cfr. all. 16 fasc. convenuti).  ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Ebbene, la fattura è datata 30.04.2004, sicché l'opera indicata dai convenuti appare realizzata prima della donazione ricevuta da ### Ciò appare coerente con quanto riferito dal teste ### il quale alla domanda “vero che negli anni 2001 e 2004 il sig. ### ha commissionato e fatto eseguire sui terreni siti in loc. ### via della ### (particelle n.121,122, 96 del ### n.129) adibite a pertinenze del fabbricato principale opere di regimazione delle acque meteoriche, realizzazione di giardino col a messa a dimora di piante ed arbusti, (come pini, allori, oleandri, fiori, ecc..), nonché impianto di irrigazione del giardino stesso?” ha risposto “E' vero. ricordo questi lavori, credo siano lavori fatti nell'abitazione del signor ### Lolini”, confermando la collocazione temporale desumibile dalla fattura richiamata. 
Anche tale opera, per le ragioni già enunciate, non può considerarsi ai fini dell'art. 748 Va inoltre osservato che le fatture prodotte da ### a dimostrazione dei miglioramenti operati (cfr. all.ti 8 a 15 fasc. convenuti) recano tutte data anteriore al 09.12.2004, sicché afferiscono a opere e lavori effettuati prima della donazione in favore di ### Anche le ulteriori fatture dell'allegato 16 recano data anteriore alla donazione del 09.12.2004, ad eccezione della fattura n. 5807/02 del 31.12.2004 della ### per circa 50,94 euro, la quale, tuttavia, non contiene alcun riferimento univoco per essere riferita alle opere allegate dal convenuto. 
In conclusione, in aderenza ai principi di diritto sopra richiamati e in conformità agli accertamenti operati dalla CTU che appaiono coerenti con i principi richiamati e puntualmente motivati, deve ritenersi che le uniche opere che possono considerarsi miglioramenti ai fini dell'art. 748 c.c. sono la costruzione della tettoia ad opera di ### per il valore di 8.122,50 euro, e la costruzione dei muri perimetrali ad opera di ### per 30.000,00 ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 euro, in coerenza con l'accertamento effettuato già con la sentenza 572/2022. 
Le altre opere dedotte dai convenuti, non essendo stata accertata la loro realizzazione nel periodo compreso tra la stipula delle donazioni dissimulate e l'apertura della successione di ### non assumono alcuna rilevanza ai fini dell'art. 748 A questo punto, va osservato che i convenuti chiedono di considerare le spese allegate in relazione alle suddette opere, eseguite in periodo anteriore alle donazioni, come debiti ereditari, in quanto le opere sono state effettuate in favore della madre delle parti, accrescendo il valore del compendio ereditario. 
Sul punto, il collegio ritiene decisiva la scrittura privata intercorsa tra ### e gli odierni convenuti, conclusa in data ###, cui si è fatto riferimento in precedenza (cfr. all. 19 fasc. convenuti). 
Come si desume dal tenore letterale del documento, lo stesso costituisce un contratto transattivo, integrativo del contenuto delle compravendite intervenute in data ### e 18.04.2005. 
In particolare, con la scrittura in esame, dato atto dell'obbligo dei convenuti di pagamento del prezzo delle compravendite suddette e dei miglioramenti apportati agli immobili compravenduti, ### ha riconosciuto l'esecuzione ad opera di ### dei miglioramenti descritti nell'art. 2 del contratto e identici a quelli affermati dalla parte convenuta nell'odierno giudizio e la ### si è riconosciuta debitrice nei confronti della figlia dell'importo di 144.817,25 euro. 
A questo punto, le parti convengono che il prezzo di 107.000,00 euro, che ### deve pagare in base al contratto del 09.12.2004, è compensato con il credito della stessa ### sopra richiamato, riconoscendosi un saldo creditore di quest'ultima nei confronti di ### pari a 37.817,25 euro.  ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 ### all'art. 5 del contratto ha riconosciuto l'esecuzione di opere da parte del figlio ### sull'immobile dallo stesso acquistato, descritte nello stesso art. 5 e identiche sostanzialmente a quelle affermate nel presente giudizio dal convenuto, e la ### si è riconosciuta debitrice verso il figlio per l'importo complessivo di 280.880,00 euro. 
Le parti hanno proceduto alla compensazione di tale credito con quello relativo al prezzo della compravendita del 09.12.2004, intercorsa tra la ### e il figlio ### (179.700,00 euro), riconoscendosi un credito residuo di ### verso la madre pari a 101.180,00 euro. 
All'art. 8 del contratto le parti procedono alla ulteriore compensazione del credito della ### relativo al prezzo di 70.000,00 euro scaturente dalla compravendita del 18.04.2005, con i crediti residui riconosciuti in favore dei convenuti e, all'esito della compensazione, si pattuisce che ### ha un credito finale verso la madre pari a 2.817,25 euro, e ### un credito finale verso la madre pari a 66.180,00 euro. 
All'art. 11 le parti dichiarano che con la sottoscrizione dell'accordo ogni reciproca pretesa tra di loro si ha per definita e nulla hanno da pretendere ciascuna parte verso l'altra. 
Il collegio ritiene che tale contratto fondi degli specifici debiti a carico di ### che devono ritenersi rientranti nel patrimonio di questa quale debiti ereditari. 
Invero, il contratto transattivo in esame è stato concluso da ### e non risulta invalidato o risolto, sicché lo stesso deve considerarsi valido ed efficace rispetto alla sfera giuridica della defunta ### In assenza di impugnazioni del contratto in esame, il collegio ritiene di non avere alcun potere di sindacato sul merito delle dichiarazioni rese dalle parti, potendo il collegio solo limitarsi a valutare il contenuto dell'accordo negoziale.  ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Pertanto, deve ritenersi che, in base a tale contratto, possano ritenersi accertati due debiti ereditari nella sfera giuridica della defunta ### In particolare, deve ritenersi che i debiti affermati nel contratto siano quello di 2.817,25 euro verso ### e quello di 66.180,00 euro verso ### non potendosi dare rilievo agli importi previsti negli artt. 2 e 5 del contratto, essendo stati questi oggetto di compensazione con altri crediti della defunta, sicché non possono ritenersi i debiti effettivi facenti capo al patrimonio di ### Di tali debiti deve dunque tenersi conto nella ricostruzione della massa fittizia nel presente giudizio di riduzione. 
Ciò chiarito, va osservato che i debiti assunti da ### con il suddetto contratto, indicati nell'art. 2 in 144.817,25 euro e nell'art. 5 in 280.880,00 euro, derivano dal riconoscimento ad opera di ### delle opere eseguite dai figli sugli immobili oggetto di compravendita, di cui viene specificato il relativo valore. 
Tra le opere descritte in detti articoli vi sono anche la ristrutturazione della tettoia ad opera di ### e la costruzione dei muri perimetrali ad opera di ### Tali opere sono state già qualificate dal collegio come migliorie, rilevanti ai fini dell'art. 748 Ne deriva che non è possibile considerare nuovamente tali opere anche come fonte di debiti ereditari a carico di ### altrimenti sarebbero oggetto di valutazione per due volte. 
Dunque, nel computo dei debiti ereditari scaturenti dal contratto del 20.06.2005 non deve tenersi conto del valore delle opere sopra indicate e già considerate migliorie ai fini del presente giudizio e tale valore va sottratto dal valore dei debiti di cui la ### si è riconosciuta titolare verso i figli nel suddetto contratto transattivo.  ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Ne consegue che, sottraendo il valore della ristrutturazione della tettoia riconosciuto in favore di ### nell'art. 2 del contratto (6.300,00 euro) al valore del debito finale che la ### ha assunto verso la stessa (2.817,25 euro), risulta che non sussiste alcun debito ereditario nel patrimonio di ### verso ### Sottraendo dal debito finale che la ### ha assunto verso il figlio ### (66.180,00 euro) il valore della costruzione dei muri perimetrali del capannone agricolo riconosciuto nel contratto (15.000,00 euro), risulta che il debito ereditario facente capo al patrimonio di ### verso ### è pari a 51.180,00 euro. 
Quest'ultimo importo può essere considerato quale debito ereditario ai fini della ricostruzione della massa fittizia. 
Quanto invece all'allegazione dei convenuti secondo cui gli stessi avrebbero sostenuto le spese funerarie della madre ### deve ritenersi che essa non solo è generica, non essendo specificato nemmeno l'importo che sarebbe stato sostenuto, ma è priva di riscontro probatori, sicché di tale spesa non può tenersi conto ai fini della individuazione dei debiti ereditari. 
Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile procedere alla ricostruzione del valore della massa fittizia di ### Al riguardo, occorre, in primo luogo, individuare il valore degli immobili oggetto delle donazioni dissimulate. 
Sul punto, la ### con valutazioni adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, ha computato il valore di mercato degli immobili, al tempo dell'apertura della successione, tenuto conto dei costi necessari per sanare o eliminare le irregolarità edilizie accertate. 
Alla luce delle valutazioni offerte dalla CTU nella perizia a chiarimenti e integrazione e scomputato dal valore dell'immobile i costi connessi alle irregolarità edilizie riscontrate, il valore degli immobili oggetto della ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 compravendita del 09.12.2004, conclusa tra ### e ### è pari a 484.671,33 euro complessivi, quello degli immobili oggetto della compravendita del 09.12.2004, conclusa tra ### e ### è pari a complessivi 729.102,30 euro e quello dell'immobile oggetto della donazione intercorsa in data ### tra ### e gli odierni convenuti è pari a 277.258,67 euro. 
Ne deriva che il valore complessivo degli immobili oggetto delle donazioni dissimulate è pari a 1.491.032,30 euro, da cui va detratto il valore dei miglioramenti eseguiti dai convenuti e in precedenza accertati per un importo pari a 38.122,50 euro. 
Pertanto, il valore del donatum è pari a 1.452.909,80 euro. 
Come evidenziato in precedenza, non risultano poste attive nel patrimonio ereditario. 
Circa l'ammontare dei debiti ereditari, come evidenziato in precedenza, lo stesso ammonta a 51.180,00 euro. 
A questo punto, tenuto conto degli accertamenti effettuati, procedendo alla sottrazione dei debiti ereditari dal valore del donatum, non risultando poste attive ereditarie, il valore della massa fittizia riferibile al patrimonio di ### al tempo dell'apertura della successione della stessa, è pari a 1.401.729,80 euro. 
A questo punto, il collegio evidenzia che avverso le risultanze della CTU la parte attrice ha proposto plurime osservazioni critiche in corso di causa, anche dopo il deposito della consulenza, ribadendo le contestazioni alla CTU anche con la comparsa conclusionale. 
Sul punto, va osservato che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. Civ. n. 12195/2024; Civ. n. 15804/2024; Cass. Civ. n. ###/2022; Cass. Civ. n. 1815/2015; Civ. n. 282/2009). 
Ebbene, questo collegio osserva che le contestazioni mosse da parte attrice alle risultanze peritali, inclusa la contestazione sulla deruralizzazione dei fabbricati, afferiscono al merito delle valutazioni offerte dalla CTU e si tratta di profili su cui la consulente ha ampiamente replicato, sia con la consulenza principale, rispondendo alle osservazioni critiche, sia con l'ulteriore nota depositata in data ###, in risposta alle ulteriori osservazioni formulate dalla parte attrice in data ###, illustrando i motivi sottesi alle proprie repliche. 
Inoltre, va osservato che la CTU ha stimato le irregolarità edilizie sugli immobili al fine di apprezzarne l'effettivo valore di mercato, sicché appare irrilevante, ai fini del giudizio, la questione del soggetto cui imputare l'irregolarità. 
Dunque, alla luce dell'esauriente attività peritale della consulente e tenuto conto dell'ampia risposta che la consulente a più riprese ha fornito alle osservazioni critiche delle parti, il collegio ritiene che possano accogliersi le risultanze peritali offerte dalla ### Peraltro, deve confermarsi altresì la statuizione del G.I. resa in data ### che ha escluso l'esigenza di ulteriori chiarimenti della ### a fronte dei documenti depositati da parte attrice in data ###, in violazione dei termini perentori sanciti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., da ritenersi, dunque, inammissibili nel presente giudizio.  ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto altresì delle specifiche repliche offerte dalla CTU anche rispetto alle osservazioni critiche della parte convenuta, il collegio ritiene che possano accogliersi, nei limiti sopra richiamati, le risultanze peritali desumibili dalla consulenza espletata in corso di causa. 
Ciò chiarito, proseguendo con la valutazione della domanda di riduzione, ai fini del calcolo della quota disponibile, poiché ### è morta, lasciando superstiti il marito ### e i figli #### e ### trova applicazione l'art. 542 comma 2 c.c., secondo cui se chi muore lascia, oltre al coniuge, più figli, a questi è riservata la quota della metà del patrimonio, al coniuge la quota di un quarto e, tra i figli, la suddetta quota è ripartita in eguale misura. 
Dunque, il valore della quota disponibile è pari a un quarto della massa fittizia, ossia a 350.432,45 euro. 
Come evidenziato in precedenza, deve prendersi comunque atto nel presente giudizio che la sentenza parziale emessa in corso di causa ha stabilito il diritto dell'attrice a conseguire il valore di un sesto della massa fittizia, a titolo di reintegrazione della quota di legittima. 
Ne consegue che il valore della quota spettante all'attrice, in qualità di legittimaria, è pari a un sesto del valore complessivo della massa fittizia che è pari a 1.401.729,80 euro, sicché il valore monetario della quota di legittima di parte attrice è pari a 233.621,63 euro. 
Come evidenziato in precedenza, non venendo in rilievo testamenti della defunta ### oggetto di riduzione sono solo le donazioni dissimulate accertate nel presente giudizio, sicché, in conformità all'art. 559 c.c., le donazioni si riducono, iniziando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori fino a soddisfare il legittimario.  ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Va inoltre osservato che, tenuto conto del valore degli immobili donati, il superamento del valore della quota disponibile è avvenuto non a mezzo esclusivamente dell'ultima donazione operata dalla defunta ### ma anche mediante le donazioni operate in data ###. 
Ciò posto, nel caso di specie, la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice deve avvenire riducendo innanzi tutto la donazione del 18.04.2005, effettuata da ### in favore degli odierni convenuti. 
Va osservato che il valore dell'immobile oggetto della suddetta donazione, pari a 277.258,67 euro, è superiore al valore della quota di legittima spettante all'attrice pari a 233.621,63 euro, sicché la riduzione della donazione sopra richiamata è sufficiente per garantire la reintegrazione dell'attrice nella quota di legittima ad ella riservata. 
Ciò chiarito, deve osservarsi che la ### evidenziando vincoli pubblicistici a carico degli immobili ostativi alla separazione in natura degli stessi e considerando l'entità della quota spettante all'attrice, ha escluso, con motivazione sufficientemente argomentata, la possibilità di individuare una porzione dei beni da attribuire in natura all'attrice per reintegrare la quota di legittima, dovendosi evidenziare che la CTU ha altresì replicato alle osservazioni sul punto della parte attrice. 
Ciò importa l'impossibilità di accogliere la domanda attorea di conseguire la propria quota di legittima mediante separazione in natura dei beni da ridurre.   A questo punto, deve osservarsi che in via principale la parte attrice ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, in ipotesi di indivisibilità in natura dei beni da ridurre, ha chiesto la condanna dei convenuti “a corrispondere all'attrice ### la somma alla stessa dovuta a titolo di quota di legittima corrispondente a un sesto del patrimonio ereditario come sopra ricostituito comprensivo dell'importo di € 55.714,52 ricavato dalla vendita di titoli intestati unicamente alla de ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 cuius complessivamente versato in data 10 luglio 2002 e 2 novembre 2004 sul conto corrente n. 1829 cointestato a ### e ### acceso presso la ### dell‘### e del ### -, previa detrazione degli eventuali debiti, assumendo quali valori di stima degli immobili non quelli indicati dalla C.T.U. nella sua relazione, ma quelli eviden-ziati nel ### di osservazioni autorizzate ai chiarimenti della C.T.U.  depositate dalla difesa dell'attrice ### in data 7 febbraio 2024, e tenendo anche conto delle loro potenzialità produttive al momento della apertura della successione - o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia”; solo in via subordinata, l'attrice ha chiesto l'assegnazione dei beni oggetto delle donazioni da ridurre fino a soddisfazione della quota di legittima e salvo conguagli e in ulteriore subordine la vendita all'asta dei beni oggetto delle donazioni da ridurre con successiva ripartizione del ricavato tra le parti secondo le rispettive quote. 
Deve osservarsi che, in sede di precisazione delle conclusioni, i convenuti hanno chiesto: “determinato il valore dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione al netto delle migliorie e riparazioni eseguite dai convenuti ### e ### nonché dei debiti dello stesso asse accertati in corso in causa, parte dei quali in favore dei creditori ### e ### e determinato per l'effetto il valore della quota di legittima, disporre l'eventuale riduzione delle asserite donazioni eseguite dalla de cuius”. 
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 560 commi 2 e 3 c.c., in caso di indivisibilità in natura dell'immobile oggetto della donazione da ridurre, l'immobile va lasciato al patrimonio ereditario se il donatario ha nell'immobile un'eccedenza rispetto alla quota disponibile maggiore di un quarto, salvo il diritto dello stesso a conseguire il valore della quota disponibile; se l'eccedenza è inferiore al quarto, il donatario può ritenere l'immobile, compensando in denaro il donatario; se il donatario è altresì legittimario, può ritenere l'immobile, se il valore di esso non supera quello della quota disponibile e della quota del legittimario stesso.  ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Tali disposizioni pongono criteri di restituzione dell'immobile da ridurre da ritenersi derogabili per volontà delle parti, non tutelando le stesse interessi generali, come evidenziato anche da autorevole dottrina, sicché è possibile per le parti derogare ai detti criteri con concorde volontà. 
Inoltre, le ipotesi di ritenzione menzionate dai commi sopra richiamati costituiscono mere facoltà dei legittimari, che devono farsi valere con apposita domanda giudiziale, non potendo azionarsi d'ufficio. 
Ciò chiarito, va innanzi tutto, escluso che possa applicarsi il disposto dell'art.  560 ultimo comma, posto che il valore dell'immobile oggetto della donazione da ridurre (277.258,67 euro) è superiore al valore della quota riservata all'attrice (233.621,63 euro). 
Ciò posto, nel caso di specie la parte attrice, chiedendo la reintegrazione per equivalente della propria quota di legittima ha espresso l'implicita volontà in via principale di non conseguire l'intero immobile oggetto di donazione e i convenuti, non chiedendo che l'immobile rientri nel patrimonio ereditario, ma limitandosi a richiedere la riduzione delle donazioni accertate, hanno manifestato l'implicita volontà di mantenere per sé l'immobile oggetto della donazione da ridurre. 
Pertanto, in conformità alle conclusioni delle parti e alla volontà implicitamente manifestata dalle stesse mediante le domande proposte, è possibile ritenere che la reintegrazione della quota di legittima riservata a parte attrice debba avvenire con la condanna dei convenuti a pagare alla stessa il valore monetario della quota stessa, restando l'immobile donato nella disponibilità dei convenuti stessi. 
In conclusione, in accoglimento della domanda di riduzione e di restituzione formulate dall'attrice, va disposta la riduzione della donazione conclusa in data ### da ### e dai convenuti ### e ### entro i limiti della quota di legittima accertata in favore dell'attrice con la ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 condanna dei convenuti ### e ### al pagamento dell'importo di 233.621,63 euro in favore dell'attrice per la reintegrazione della quota di legittima della stessa, in attuazione del disposto della sentenza parziale emessa in corso di causa. 
Restano assorbite le domande proposte in via subordinata da parte attrice, stante l'accoglimento della domanda principale di riduzione e restituzione in via equivalente. 
A questo punto, va osservato che il credito del legittimario vittorioso in sede ###credito di valore (cfr. Cass. Civ. n. 1079/1970), sicché lo stesso va sottoposto a rivalutazione monetaria dalla data dell'apertura della successione fino alla data di pubblicazione dell'odierna pronuncia, in coerenza con i principi inerenti alla liquidazione dei debiti di valore (cfr. Cass. Civ.  16229/2023). 
Non possono riconoscersi gli interessi legali dalla data di apertura della successione, come richiesto da parte attrice, in quanto, nei debiti di valore, gli interessi sull'importo via via rivalutato ha la funzione di compensare il danno da lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità immediata del bene dovuto, sicché, in coerenza con i principi in materia di onere della prova nelle domande di risarcimento, è onere dell'interessato allegare e provare tale pregiudizio, fermo restando che il riconoscimento degli interessi è solo una delle tecniche di liquidazione del danno provato (cfr. Cass. Civ. n. 3268/2008; Cass. Civ. S.U. n. 1712/1995: “### la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio”; Cass: ### n. 339/1996; Cass. Civ. n. 18490/2006; Cass. Civ. n. 16637/2008; Cass. Civ.  16894/2010; Cass. Civ. S.U. n. 8520/2007; Cass. Civ. n. 17004/2023). 
Sul suddetto danno da lucro cessante l'attrice nulla ha dedotto in citazione e nella prima memoria istruttoria, sicché non è possibile riconoscere gli interessi legali per il periodo anteriore alla liquidazione della somma dovuta a parte attrice. 
Sulla somma rivalutata è possibile invece riconoscere gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza, con cui è stato liquidato l'importo dovuto all'attrice, in funzione di reintegrazione della quota di legittima, secondo i principi relativi ai debiti di valuta (art. 1282 c.c.), qualifica da attribuire all'importo rivalutato riconosciuto all'odierna attrice con la presente sentenza. 
Non possono riconoscersi i frutti richiesti dall'attrice. 
Invero, l'art. 561 c.c. afferma il diritto del legittimario a percepire dalla data della domanda, e non dall'apertura della successione come richiesto dall'attrice, i frutti sulla cosa, solo in caso di reintegrazione della quota di legittima a mezzo di conferimento di un immobile. 
Ciò importa che i frutti non sono dovuti quando la reintegrazione avvenga mediante la corresponsione di una somma di denaro. 
Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “### che possiede un bene in virtu di un atto a titolo gratuito o di una ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 disposizione testamentaria, possiede in virtu di un titolo idoneo a trasferire il dominio, il quale e originariamente valido e tale rimane fino a che non sia esercitata l'### di riduzione, il cui accoglimento ne determina appunto l'inefficacia, con effetto dalla data della domanda giudiziale. La norma del secondo comma dell'art 561 cod civ costituisce un'applicazione del suddetto principio e, pertanto, in ogni caso di disposizione testamentaria o di donazioni, soggette a riduzione, i frutti dei beni da restituire sono dovuti al legittimario con decorrenza dalla domanda giudiziale. Se, pero, si debba corrispondere una somma di denaro, nei casi previsti dalla legge o pattuiti dalle parti, per quanto si tratti di debito di valore in relazione all'originario oggetto che era un bene reale, i frutti non sono dovuti affatto, in quanto l'obbligazione di restituzione di restituzione dei frutti e conseguenziale a quella di restituzione del bene che li produce se il diritto del legittimario si e trasformato in un diritto di credito, viene meno la detta conseguenzialita, mancando la cosa fruttifera, e trovano invece applicazione i principi relativi alle obbligazioni, per cui il ritardo del pagamento da diritto agli interessi legali ed al risarcimento dei danni, se questi siano provati e ricorrano i requisiti dell'inadempimento e della mora” (Cass. Civ.  1079/1970; Cass. Civ. n. 41/1978; Cass. Civ. n. 4709/2020; Cass. Civ.  24755/2015, la quale di contro afferma la decorrenza dall'apertura della successione, ancorché subordini il conseguimento dei frutti alla reintegrazione in natura del legittimario: “###attore in riduzione che sia reintegrato nella quota di legittima in natura - com'è necessario, salve le eccezioni ex art. 560, commi 2 e 3, c.c. - spettano "pro quota" i frutti dei beni ereditari dall'apertura della successione, dovendo inoltre il giudice disporre in capo a lui la trascrizione immobiliare della quota di comproprietà sui beni stessi, adeguatamente individuati”). 
Nel caso di specie, poiché la reintegrazione dell'attrice è avvenuta a mezzo di pagamento del valore monetario della quota di legittima, deve escludersi il diritto della stessa a conseguire i frutti relativi all'immobile donato, alla luce dei principi di diritto enunciati.  ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto dei documenti comprovanti gli esborsi, del valore della controversia e delle attività concretamente svolte dalle parti nonché degli esborsi effettivamente documentati, non potendosi accogliere le richieste di parte attrice operate con la nota spese, dovendo il valore della causa ragguagliarsi al valore della quota in contestazione (cfr. Cass. Civ. n. 195/2020; Cass. Civ. n. 6765/2012) e, dunque, all'importo riconosciuto a parte attrice con la presente sentenza in funzione di reintegrazione della quota di legittima. 
Le spese di ### come liquidate in separato provvedimento, vanno poste a carico dei convenuti soccombenti.  P.Q.M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 4207/2013 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, tenuto conto della sentenza parziale 572/2022, così provvede: 1) in accoglimento della domanda di parte attrice, accertata la lesione della quota di legittima riferibile a quest'ultima in relazione all'eredità di ### con la sentenza n. 572/2022 di questo Tribunale, in riduzione del contratto di compravendita concluso il ### con atto a rogito del ### n. 27152 Racc. n. 14458, dissimulante una donazione e in reintegrazione della quota di legittima di parte attrice, condanna i convenuti ### e ### a pagare in solido a parte attrice l'importo di 233.621,63 euro, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 19.06.2010 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e oltre il pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo pagamento; 2) respinge la domanda di parte attrice per il pagamento dei frutti; ### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75 3) pone le spese di ### come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico dei convenuti in parti eguali tra di loro; 4) condanna in solido i convenuti al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 1.078,67 euro a titolo di esborsi e nella somma di 14.103,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti.  ### camera di consiglio del 15.05.2025 IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.   Dott.ssa #### il: 06/08/2025 n.1947/2025 importo 9126,75

causa n. 4207/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Frosini Claudia, Medaglia Valerio

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Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 146/2023 del 12-04-2023

... svolte senza concorso di alcuno nei vantaggi e nelle spese, con l'intenzione di utilizzare il fabbricato per sé ed escludervi chiunque altro; era, pertanto, riconoscibile la sussistenza di un possesso continuato per oltre venti anni, anche in forza di presunzione legale per il periodo intermedio, dall'anno 1981 fino al 2001; possesso da presumersi non viziato e ininterrotto, fino alla data di costituzione in giudizio della convenuta. Il primo giudice, quindi, osservò che per quanto riguardava l'area edificabile sita in ### località ### l'eccezione riconvenzionale di prescrizione acquisitiva, proposta da ### era fondata, ma non neutralizzava l'eccezione connessa al carattere indirettamente donativo dell'acquisto. Nella specie, se pur detto bene era stato usucapito da ### sussisteva, comunque, l'animus donandi, quale elemento distintivo della liberalità fatta da ### in favore del figlio ### area edificabile che, al momento dell'apertura della successione materna, aveva il valore di € 54.010,00. Inoltre, il terreno sito in località ### era stato venduto dalla ### con scrittura privata del 29.4.2006 per il prezzo di € 8.500,00, che era stato peraltro riscosso da ### Era, infine, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### composta dai magistrati dott. ### relatore dott. ### dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 216 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da ### residente in ### ed elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### per procura speciale in atti appellante contro #### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellati ###udienza del 17.2.2023 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti ### Nell'interesse dell'appellante: piaccia all'###ma Corte d'appello di ### respinta ogni contraria istanza: 1) accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e 2) per l'effetto, a parziale riforma della sentenza n. 464/2020 del Tribunale di Oristano in composizione collegiale - Giudice relatore Dott. A. Angioi, resa in data ### e pubblicata il giorno 4.11.2020 nella causa avente numero di R.G. 773/2016, così giudicare: I) in via principale: dichiarare valide ed efficaci le disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo della ### datato 16.03.1994 e pubblicato il ###; II) in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda formulata in via principale: a) ricostruire la massa ereditaria relativa alla successione della ### e del ### reintegrandovi la somma di € 7.746,85 ricevuta da ### e la somma di € 8.500,00 ricevuta da ### nonché i beni immobili, costituiti dall'area edificabile ### distinta in catasto al ### 14 mapp. 91, e 1/2 dell'immobile in ### corso ### in catasto al ### 14 mapp. 404, di cui ### ha disposto già da epoca antecedente alla morte dei predetti genitori, di cui anche la ### era erede; b) per l'effetto, così ricostruito l'asse ereditario, previa stima di tutti i beni e formazione delle quote, nonché previa imputazione alle quote del ### e ### di quanto gli stessi ebbero a ricevere in virtù di donazioni dalla ### e dal ### o comunque dei beni di proprietà di questi ultimi dei quali gli attori disposero prima del decesso dei genitori, disporre la divisione dell'asse ereditario dei predetti coniugi secondo le norme sulla successione legittima; c) conseguentemente, condannare ### e ### a mettere a disposizione della sorella ### con conguagli in denaro, il di più ricevuto e/o comunque di cui hanno disposto già in epoca precedente al momento della morte dei coniugi ### - ### d) ordinare al ### e al ### la restituzione dei frutti civili prodotti dall'uso esclusivo dei beni caduti in successione in favore della ### salvo il risarcimento del maggior danno; e) condannare ### a rifondere alla ### la somma di € 597,40, ovvero metà della quota di 1/3 (€ 1.194,81) delle spese funerarie di competenza di ciascun coerede, anticipata per suo conto dalla ### f) con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relative ad entrambi i gradi del giudizio. 
Nell'interesse degli appellati: l'###ma Corte d'appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via principale ### ogni avversa domanda, confermando la sentenza impugnata. 
Con vittoria di spese.  ### atto di citazione del 10.5.2016 ### e ### convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Oristano, la sorella ### domandando lo scioglimento della comunione ereditaria insorta a seguito del decesso dapprima del padre ### in data ###, e poi della madre ### in data ###. 
Quanto alla massa relitta paterna, premesso che il de cuius era deceduto ab intestato, esposero che era caduto in successione, per l'intero, l'immobile sito in #### n. 29, che il padre aveva personalmente riscattato dalla ### nel 1968. 
A seguito del decesso di ### la moglie ### era, dunque, divenuta titolare della quota di 1/3 ed i tre figli della restante quota di 2/3 pro indiviso del predetto immobile.  ### tuttavia, con testamento olografo del 16 marzo 1994, aveva lasciato alla figlia ### la predetta casa di abitazione; al figlio ### altra casa di abitazione sita in ### distinta in catasto al F. 14 mapp. 404 (### n. 44), oltre all'area edificabile in località ### al figlio ### il terreno in località ### rispetto a quest'ultimo figlio, inoltre, aveva dichiarato di aver venduto il terreno in località ### e di avergli versato il ricavato, affinché potesse comprarsi la casa. 
Gli attori dedussero che, così operando, la testatrice ### aveva disposto di beni che non le appartenevano, determinando una situazione squilibrata a favore della convenuta, in relazione all'unico cespite trasmissibile, cioè l'immobile sito in ### corso ### n. 29, per 1/3; infatti, l'immobile sito in ### in catasto al F. 14 mapp. 404, di esclusiva proprietà paterna trattandosi di bene ereditario, sul quale dunque la ### non poteva vantare alcun diritto, era già di proprietà di ### fin dal 1979, per averla acquistata con scrittura privata per 1/2 dal padre e per altro 1/2 dalla zia paterna ### in ogni caso, ### sostenne di averne acquistato la proprietà per usucapione.  ### edificabile, parimenti, era già di esclusiva proprietà di ### per usucapione, come accertato e dichiarato dal ### di ### con sentenza n. 75/1994. 
Il terreno in località ### invece, non poteva far parte dell'asse, in quanto venduto dalla testatrice nell'anno 2000 a tale ### mentre il terreno in località ### era stato venduto dalla ### nel 1992 a tale #### gli attori, pertanto, la testatrice, nel disporre a favore della figlia ### aveva leso i loro diritti quali legittimari, totalmente pretermessi. 
Chiesero, quindi, venisse aperta la successione di ### e di ### venisse dichiarata la nullità o l'annullamento delle disposizioni testamentarie della ### per aver la testatrice disposto di beni a lei non appartenenti, venisse accertato che l'unico cespite ereditario era costituto dalla casa in #### n. 29, disposta la riduzione della predetta disposizione testamentaria, nella misura di legge, in relazione al predetto cespite, con condanna della convenuta alla restituzione dei frutti civili.  ### costituitasi, contestò le avverse allegazioni e domande, assumendo che: a) non vi era prova dell'acquisto, da parte di ### della quota di ½ della casa sita in ### f. 14 mapp. 404, né dell'asserito acquisto per usucapione, trattandosi di bene che il fratello aveva solo detenuto a titolo di comodato; b) la ### era in vita comproprietaria della casa di abitazione in ### corso ### n. 29, di cui ella, comunque, aveva da sempre il possesso unitamente alla madre, maturando l'acquisto per usucapione, c) l'area edificabile in località ### era di proprietà esclusiva della ### alla quale era pervenuta per successione ereditaria, e non era a lei opponibile la sentenza di usucapione in quanto nel giudizio davanti al ### di ### non aveva convenuto anche la madre e i coeredi, bensì uno solo di essi, pregiudicando in tal modo i diritti successori di essa convenuta; d) i terreni agricoli siti in località ### e ### erano stati effettivamente venduti da ### che peraltro aveva devoluto i relativi corrispettivi ai figli ### e ### i quali, in tal modo, avevano ottenuto anticipazioni in conto di legittima, disponendo di immobili di proprietà dei defunti genitori e ricevendo cospicue somme di denaro. Di conseguenza, non si era determinata alcuna lesione delle quote di legittima, con la conseguente validità ed efficacia delle disposizioni testamentarie. 
La convenuta, pertanto, chiese il rigetto delle avverse domande e, in via subordinata, che venissero ricostruite le masse ereditarie dei defunti genitori reintegrandovi le somme ricevute da ### ed i beni immobili di cui ### aveva disposto già da epoca antecedente alla morte dei predetti genitori, dei quali anche la ### era erede, compreso 1/2 dell'immobile in ### corso ### in catasto al foglio 14, mappale 404; per l'effetto, così ricostruito l'asse ereditario, previa stima di tutti i beni e formazione delle quote, nonché previa imputazione alle quote di ### e ### di quanto gli stessi avevano ricevuto in virtù di donazioni da ### e da ### o comunque dei beni di proprietà di questi ultimi dei quali gli attori disposero prima del decesso dei genitori, disporre la divisione dell'asse ereditario dei predetti coniugi; conseguentemente, condannare gli attori a mettere a disposizione della sorella ### il di più ricevuto e/o comunque di cui avevano disposto già in epoca precedente al momento della morte dei coniugi ### - ### con condanna degli attori alla restituzione dei frutti civili prodotti dall'uso esclusivo dei beni caduti in successione. In via riconvenzionale, chiese venisse dichiarato che ella era unica ed esclusiva proprietaria del fabbricato, sito nel comune di ### al corso ### n. 29, per compiuta usucapione. 
Chiese, altresì, la condanna di ### alla rifusione della somma di € 597,40, ovvero metà della quota di 1/3 (€ 1.194,81) delle spese funerarie di competenza di ciascun coerede, da essa convenuta anticipata per suo conto. 
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica, con sentenza n. 464/20 il Tribunale adito statuì nei seguenti termini: “1) rigetta la domanda di usucapione; 2) dichiara la parziale nullità, per altruità di parte dei beni, del testamento olografo di ### morta a ### il 7 novembre 2014; 3) rigetta la domanda di riduzione; 4) dichiara assorbita la domanda subordinata di divisione; 5) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria sul bene unico relitto da ### morto a ### il 14 aprile 1985, con la successione per legge dei figli #### e ### ciascuno per la quota di 2/9 e del coniuge ### per la quota di 3/9, quest'ultima lasciata per testamento ad ### e con la devoluzione, nel complesso, alla figlia ### per la quota di 5/9, al figlio ### per la quota di 2/9 e al figlio ### per la quota di 2/9; 6) attribuisce, a favore di ### la proprietà esclusiva dell'appartamento, con annessa cantina, posto al piano primo del fabbricato sito in ### corso ### n. 29, identificato in catasto al foglio 11, particella 1466, subalterno 4; 7) pone a carico di ### ed a favore di ### e di ### il pagamento per ciascuno della somma di ### 8.622,33, a titolo di conguaglio, con ipoteca legale sopra l'immobile assegnato; 8) rigetta le domande di restituzione dei frutti civili; 9) rigetta la domanda di regresso per le spese funerarie; 10) compensa interamente tra le parti le spese di lite, ponendo a carico della massa le spese della consulenza tecnica d'ufficio”. 
In particolare, per quanto ancora qui di interesse, il primo giudice osservò che con riferimento all'immobile sito in #### n. 29, era stata prodotta copia del contratto di compravendita, per scrittura privata autenticata, risalente al 29 novembre 1968, con cui ### aveva acquistato il bene dalla ### per ### (###. Avuto riguardo alla data di detto acquisto, dunque, doveva escludersi una ipotesi di comunione legale, all'epoca non prevista come regime patrimoniale. Per altro verso, non poteva trovare ingresso la comunione convenzionale, per ipotesi contratta dai coniugi, stante la tardività della deduzione da parte della convenuta, che vi aveva fatto cenno solo con gli scritti conclusivi. 
Pertanto, alla morte di ### unico proprietario, doveva intendersi caduta in comunione ereditaria l'intera proprietà del predetto immobile, e non invece solo una quota di comproprietà. 
Quanto all'altro fabbricato sito in ### già censito al catasto al foglio 14, mappale 404, ### aveva prodotto copia del contratto di compravendita, per scrittura privata sottoscritta il 3 dicembre 1980, con il quale ### sorella di ### gli aveva venduto la propria quota di proprietà per la metà pro indiviso; per contro, il predetto attore non aveva fornito la prova documentale dell'alienazione della rimanente quota della metà da parte del padre ### né contestuale né successiva alla predetta stipula. 
Al riguardo, comunque, era fondata l'eccezione riconvenzionale di prescrizione acquisitiva, proposta dall'attore ### avendo questi fornito piena prova del potere di fatto lungamente esercitato animo domini sul predetto bene. 
Invero, dalla documentazione prodotta era risultato il rilascio, in suo favore, a cura del ### del Comune di ### dell'autorizzazione edilizia per i lavori di sostituzione del tetto in data 18 luglio 1981, nonché per lo svolgimento dei più ampi lavori di ristrutturazione e di sopraelevazione, contestati nelle modalità esecutive dal confinante ### che lo aveva riconosciuto come proprietario e convenuto come danneggiante, con citazione davanti alla ### di ### in data 14 aprile 1989. 
Nell'istruttoria svolta, non solo la convenuta ### formalmente interrogata, aveva riconosciuto l'esecuzione delle opere di manutenzione nella casa a cura del fratello ### ma i testimoni ### e ### con dichiarazioni coerenti e credibili, avevano precisato che la casa in questione era stata ristrutturata da ### con vari lavori, nei primi anni '80 e nei primi anni '90. Inoltre, i testimoni #### e ### avevano dichiarato che ### nell'anno 1983, in procinto di sposarsi, aveva ottenuto di andare a vivere nella casa in questione, insieme con la futura moglie, dal padre ### senza specificazione del titolo per cui ciò fosse avvenuto. Per il periodo successivo, la teste ### ha riferito del rifiuto, opposto nel 1995 da ### alla madre ### di riconsegna delle chiavi dell'immobile.  ### il primo giudice, quindi, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, unita alla esclusiva disponibilità delle chiavi, e la successiva alienazione del bene, effettuata da parte di ### nel 2001 a tale ### costituivano attività corrispondenti all'esercizio della proprietà, pacificamente svolte senza concorso di alcuno nei vantaggi e nelle spese, con l'intenzione di utilizzare il fabbricato per sé ed escludervi chiunque altro; era, pertanto, riconoscibile la sussistenza di un possesso continuato per oltre venti anni, anche in forza di presunzione legale per il periodo intermedio, dall'anno 1981 fino al 2001; possesso da presumersi non viziato e ininterrotto, fino alla data di costituzione in giudizio della convenuta. 
Il primo giudice, quindi, osservò che per quanto riguardava l'area edificabile sita in ### località ### l'eccezione riconvenzionale di prescrizione acquisitiva, proposta da ### era fondata, ma non neutralizzava l'eccezione connessa al carattere indirettamente donativo dell'acquisto. 
Nella specie, se pur detto bene era stato usucapito da ### sussisteva, comunque, l'animus donandi, quale elemento distintivo della liberalità fatta da ### in favore del figlio ### area edificabile che, al momento dell'apertura della successione materna, aveva il valore di € 54.010,00. 
Inoltre, il terreno sito in località ### era stato venduto dalla ### con scrittura privata del 29.4.2006 per il prezzo di € 8.500,00, che era stato peraltro riscosso da ### Era, infine, rimasto provato che la ### aveva venduto il terreno sito in località ### con scrittura privata del 15.4.1992, per il prezzo di lire 15.000.000, che la venditrice, dopo averlo riscosso, aveva consegnato al figlio ### Quindi, il donatum, che doveva essere riunito fittiziamente, era pari al predetto valore dell'area edificabile e alla somma di € 8.500,00 quanto a ### ed alla somma di € 7.746,85 (lire 15.000.000) quanto a ### Ciò posto, il primo giudice osservò che il valore della massa relitta di ### calcolato mediante riunione fittizia, era costituito da € 54.010,00 + € 8.500,00 + € 7.746,85; importo cui doveva aggiungersi quello di € 13.307,50, pari alla quota di 1/3 del valore dell'immobile oggetto dell'eredità di ### determinato dal c.t.u. in € 39.992,50, e spettante alla vedova ### appunto per la quota di 1/3. 
Quindi, sull'asse così formato, pari a complessivi € 83.564,35, l'ammontare della quota riservata ai legittimari era pari a € 18.569,86. 
Peraltro, ### aveva ricevuto dalla madre vantaggi patrimoniali di gran lunga superiori alla quota di riserva, per cui non poteva ritenersi alcuna lesione della sua quota di legittima.  ### e ### invece, avevano ricevuto entrambi meno del valore della propria quota; peraltro, posto che la legittima è inalterabile per tutti i legittimari, l'integrazione dovuta a ### non poteva provenire dalla quota riservata ad ### ma solo dalla disponibile, in concreto esaurita in favore di ### né ### avevano chiesto la riduzione delle donazioni indirette di maggior valore nei confronti del fratello ### di conseguenza, non sussisteva il diritto dei legittimari pretermessi alla invocata riduzione e la domanda di divisione relativa alla successione materna, atteso l'esito dell'azione di riduzione, doveva ritenersi assorbita. 
Quanto, poi, alla domanda di divisione della successione paterna, premesso che le quote ereditarie erano pari a 3/9 in favore della ### e 2/9 ciascuno per i tre figli, e che per effetto del testamento della ### l'intera sua quota era stata devoluta alla figlia ### le quote finali erano di 5/9 per ### e 2/9 ciascuno in favore di ### e #### del de cuius era stato stimato dal c.t.u. del valore di € 38.800,50; avuto riguardo alle allegazioni e difese di ### doveva ritenersi una sua richiesta di attribuzione dell'unità immobiliare in questione, con conseguente suo obbligo di corrispondere, in favore di ciascun fratello, la somma di € 8.622,33 a titolo di conguaglio. 
Da ultimo, il primo giudice rigettò la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna di ### al rimborso, pro quota, delle spese funerarie sostenute per la ### sul rilievo che era rimasto provato che la de cuius avesse lasciato un fondo destinato proprio alle proprie esequie, dal quale avevano attinto ### e ### per provvedere al relativo pagamento; circostanza che era stata ammessa dalla stessa ### in sede di interrogatorio formale. 
Avverso la predetta decisione ### ha proposto appello, cui hanno resistito gli appellati ### e ### La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame l'appellante ha ribadito che la casa sita in #### n. 29, non era di proprietà esclusiva di ### quanto, invece, in comproprietà con la di lui coniuge ### in forza di comunione “convenzionale”. 
Al riguardo ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, tale circostanza era stata da lei allegata fin dalla comparsa di costituzione e risposta, con la quale aveva affermato che “la ### in vita era già comproprietaria del predetto immobile”, e tale allegazione era sufficiente, non essendo prescritto un onere di precisare, a pena di decadenza, quale disposizione legislativa fosse stata posta a fondamento delle proprie ragioni. Di conseguenza, la questione non era stata affatto da lei sollevata tardivamente, con la comparsa conclusionale si era limitata ad esplicarla, e doveva essere esaminata dal giudice, anche considerato che l'allegazione di comproprietà non era stata contestata dagli attori. 
La censura non è fondata. 
La riforma del 1990 ha inciso profondamente sul contenuto e sulla natura delle prime difese previste dall'art. 167 c.p.c., fissando il principio secondo cui il convenuto deve prendere posizione su tutti i fatti dedotti dalla controparte. Dopo un oscillante percorso giurisprudenziale, a partire dalla nota sentenza del ### n. 761/2002, si è affermato l'orientamento secondo cui, nell'ordinamento processale vigente, è ravvisabile un onere di specifica contestazione dei fatti principali allegati dall'attore, la cui omissione, nei termini di decadenza fissati dal rito, consente di ritenere provato il fatto non contestato, senza necessità di una prova specifica (ex multis 18399/2009; 27596/2008). 
E' stato efficacemente affermato che “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. 12636/2005). 
Non vi è dubbio, pertanto, che la contestazione, per essere idonea a contrastare efficacemente gli assunti avversari, deve essere specifica, ovvero non formulata in termini generici. La parte che intende contestare un assunto avversario, ha l'onere cioè di fornire indicazioni specifiche, palesando le ragioni fattuali che si oppongono al diritto avverso, in modo da consentire l'instaurazione di un contraddittorio pieno e consapevole. ### di contestazione, del resto, s'inserisce nello stesso livello in cui opera l'allegazione, con la conseguenza che tanto più è specifica l'allegazione, tanto più specifica deve essere l'avversa contestazione. 
Una contestazione generica è il frutto di una difesa meramente apparente, giacché i principi dianzi richiamati manifestano “la necessità che la contestazione assuma carattere di specificità dovendosi la contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, equiparare alla mancanza di contestazione”. In altri termini, la contestazione assume un effettivo rilievo processuale solo ove vengano con la stessa richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative (Cass. 8933/2009; Cass. 85/2003). 
Ciò posto, nel caso di specie gli attori ### e ### con l'atto di citazione, avevano specificamente dedotto che l'immobile sito in #### 29, era di proprietà esclusiva del defunto ### per averlo questi acquistato dalla ### nell'anno 1968; quindi, in data anteriore alla riforma del diritto di famiglia, con conseguente esclusione di una comunione legale con il coniuge su detto bene. 
Pertanto, contrariamente agli assunti dell'appellante, non era onere degli attori formulare contestazioni rispetto a quanto da lei allegato con la comparsa di costituzione e risposta, ma era, invece, proprio onere della convenuta contestare, in termini altrettanto specifici, quanto allegato dagli attori.  ### peraltro, si era limitata ad affermare, in termini del tutto generici ed apodittici, che la ### era comproprietaria del bene in questione, cosicché tale contestazione era del tutto generica e la affermazione di una “comunione convenzionale”, formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, è effettivamente tardiva. 
In ogni caso, la ### non ha fornito alcuna prova dell'asserita comunione “convenzionale”. 
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha dedotto che il giudice aveva erroneamente ritenuto il diritto di proprietà di ### sul fabbricato sito in #### 44, per compiuta usucapione, senza una adeguata valutazione delle risultanze probatorie, dalle quali era emerso che questi aveva conseguito la disponibilità del bene solo a seguito di “autorizzazione e tolleranza” paterna; quindi, a titolo di comodato, integrante una detenzione, inidonea ad una usucapione del bene. 
Neppure tale censura è fondata. 
Deve, anzitutto, rilevarsi che ### aveva documentalmente dimostrato di aver acquistato la quota della metà dell'immobile in questione dalla comproprietaria ### mediante scrittura privata del 3.12.1980; la questione relativa all'acquisto per usucapione, quindi, si pone limitatamente all'altra quota di un mezzo, di proprietà del coerede ### padre delle parti. 
Dalla compiuta istruttoria è emerso che ### fin dal predetto acquisto, aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione edilizia per la realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione ed ampliamento mediante sopraelevazione, già di per sé incompatibili con una concessione da parte del padre del mero uso del bene. ### di tali imponenti opere, anzi, denotano l'animus possidendi, da valutarsi unitamente al fatto che i lavori erano stati realizzati, come dichiarato dai testi ### e ### nei primi anni '80 e anni '90, senza che ### avesse mai contestato alcunché al figlio ### Deve essere, inoltre, richiamata la deposizione della teste ### la quale aveva riferito che nel 1995 ### aveva chiesto al figlio ### la consegna delle chiavi di detto immobile; consegna che questi aveva rifiutato, manifestando, inequivocabilmente, la volontà di utilizzo del bene uti dominus. 
Alla luce delle predette risultanze, pertanto, si ritiene corretta e condivisibile l'argomentazione del primo giudice, secondo cui la manutenzione ordinaria e straordinaria, svolta in via esclusiva senza il concorso nelle spese da parte del padre, l'esclusiva disponibilità delle chiavi, il rifiuto di consegnarle alla madre, oltre alla pacifica proprietà della quota di un mezzo per averla acquistata con contratto del dicembre 1980, sono tutti indici convergenti di attività corrispondenti all'esercizio della proprietà piena, estesa anche alla restante quota di un mezzo dell'immobile; quindi di una situazione possessoria iniziata nel 1981 e terminata nel 2001, anno in cui ### aveva venduto tale immobile a terzi. 
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante ha affermato di non condividere la stima dell'immobile sito in #### 29, in quanto il c.t.u. aveva applicato un coefficiente di vetustà erroneo, considerato che l'immobile era stato edificato circa sessanta anni prima. 
La censura non è fondata. 
Le argomentazioni esposte dall'appellante si risolvono sostanzialmente in una mera, nonché generica, reiterazione delle osservazioni tecniche alla c.t.u. già presentate in primo grado in merito al coefficiente di vetustà applicabile, in ordine alle quali il c.t.u. aveva anche dato risposta. 
Al riguardo, peraltro, si rileva, anzitutto, che “non incorre in un vizio di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito” ( Cass. 10222/09); il giudice, inoltre, quando abbia aderito alle conclusioni del c.t.u. che, nella sua relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, “esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restando implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” ( Cass. 282/09; Cass. 10688/08). 
Nel caso di specie, il primo giudice ha espressamente e diffusamente rilevato che, come accertato dal c.t.u., l'immobile in questione era stato edificato negli anni '60 dalla ### (### per i lavoratori), era quindi una “### di tipo economico”, e versava in condizioni di manutenzione definite “scadenti”; il c.t.u., al fine del calcolo di vetustà ed obsolescenza, aveva rilevato che non esistevano titoli abilitativi cui fare riferimento come data di costruzione, e pertanto, considerato, come “inizio vita”, l'anno 1969, atteso che il ### lo aveva acquistato nel novembre 1968, aveva fatto riferimento alle ### dei ### di ### a decorrere da tale anno, con la precisazione che per i primi cinque anni di vita tale coefficiente era pari a zero. 
Con riferimento alla individuazione di tale coefficiente, il c.t.u. aveva anche già risposto alle osservazioni del consulente di parte convenuta ### il quale aveva considerato un coefficiente di vetustà secondo altra tabella, pervenendo ad una stima eccessivamente riduttiva. 
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ella non aveva affatto “confessato” di aver provveduto al pagamento delle spese funebri utilizzando un fondo a tal fine predisposto dalla ### al contrario, nel rispondere all'interrogatorio formale sul punto aveva affermato che il denaro esistente su tale fondo era stato “regalato” a lei ed al fratello ### e, sul punto, l'argomentazione del giudice, secondo la quale si sarebbe trattato allora di una donazione nulla per difetto di forma, con conseguente imputazione di tale denaro alla massa, non era corretta, posto che non era dato sapere l'ammontare del donatum; e, comunque, il fratello ### non avrebbe avuto diritto alla restituzione di alcuna somma, atteso che questi aveva già ricevuto dalla testatrice vantaggi patrimoniali di gran lunga superiori alla sua quota di riserva. 
Neppure tale censura è fondata.  ### nel rispondere all'interrogatorio formale in ordine al fatto che la ### aveva affidato ai figli ### e ### la somma necessaria alle sue esequie, che costoro avevano pagato prelevando il denaro da detto fondo, aveva ammesso che la madre aveva costituito un fondo, pur allegando che il denaro ivi depositato era stato regalato a lei e a ### Ebbene, posta la ammissione sulla esistenza di un fondo predisposto dalla ### non vi è alcuna prova della asserita donazione, peraltro di fatto pure contestata dallo stesso ### che, pacificamente, aveva provveduto al pagamento della metà delle spese funebri. 
La tesi della donazione, per altro verso, appare pure confusa, giacché l'appellante per un verso afferma che il denaro le era stato regalato dalla madre, ed al contempo sostiene che “si ignora il quantum delle somme ricevute da ### e Giuseppe”. 
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda, da lei proposta in via subordinata, di divisione dell'eredità materna, ritenuta dal primo giudice assorbita dal rigetto dell'azione di riduzione formulata dai legittimari pretermessi. 
Al riguardo l'appellante ha dedotto di aver espressamente formulato l'azione di divisione, estendendo, dunque, l'oggetto delle proprie richieste a tutte le donazioni, dirette e indirette, compiute dalla de cuius ### in favore dei due figli maschi. Doveva, infatti, essere rilevato che l'azione di riduzione e quella, proposta, di divisione/collazione hanno differenti effetti, giacché con la seconda la donazione è investita nel suo complesso, in modo del tutto indipendente dalla distribuzione tra quota disponibile e quota indisponibile. 
Ha, quindi, affermato che, per effetto della collazione per imputazione, i donatari dovevano versare alla massa l'equivalente pecuniario delle donazioni ricevute. 
Questa censura è fondata. 
Il primo giudice, per quanto riguarda la successione della ### che si rileva subito deve trattarsi autonomamente rispetto a quella di ### ha ritenuto che le azioni di riduzione per lesione della legittima, formulate dagli attori, dovevano essere rigettate, in quanto ### aveva ricevuto dalla de cuius vantaggi patrimoniali ben superiori alla sua quota di legittima, mentre l'integrazione dovuta a ### non poteva provenire dalla quota di ### ma solo dalla quota disponibile, in concreto esaurita in favore di ### con il rilievo che né ### né ### avevano formulato una azione di riduzione nei confronti del fratello ### Di conseguenza, restava assorbita la domanda di divisione formulata in subordine dalla convenuta. 
In materia, peraltro, debbono richiamarsi i principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui “### la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile” (Cass. 28196/20). 
In particolare, è stato evidenziato che la collazione, che opera automaticamente sia nella successione legittima che in quella testamentaria, rappresenta un istituto preordinato dalla legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i coeredi, in modo da evitare una alterazione del rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascun coerede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. 
Nel caso in esame, nel silenzio dei donatari, si ritiene di dover procedere alla determinazione della massa ereditaria mediante collazione per imputazione delle tre donazioni effettuate in vita dalla ### in favore dei figli, esclusa la disposizione testamentaria in favore di ### atteso il rigetto dell'azione di riduzione. 
Il valore della massa ereditaria della ### calcolato mediante riunione fittizia, è pari a € 70.256,85 (€ 54.010,00 pari al valore dell'immobile, oggetto di donazione indiretta in favore di ### alla data di apertura della successione + € 8.500,00 + € 7.746,85). 
Pertanto, ### ha diritto alla ulteriore quota di € 23.418,95, con conseguente condanna di ### al relativo pagamento; ### detratto l'importo della donazione da lui ricevuta, ha diritto alla ulteriore quota di € 15.672,10, per il cui pagamento, peraltro, questi non ha formulato domanda di condanna nei confronti del fratello ### La sentenza impugnata, conclusivamente, deve essere parzialmente modificata nei soli termini dianzi esposti. 
Avuto riguardo all'esito globale della lite, caratterizzato da una sostanziale reciproca soccombenza tra le parti, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del giudizio.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 464/20 del Tribunale di Oristano, che nel resto conferma: 1. ### al pagamento, in favore di ### della somma di € 23.418,95, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo; 2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 6 aprile 2023 ### estensore dott. ### 

causa n. 216/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Sechi Maria Antonella

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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 2269/2023 del 04-10-2023

... 1222/2017 per complessivi euro 6.817,29, oltre interessi e spese, emesso dall'intestato Tribunale in favore dell'avv. ### per l'attività difensiva svolta innanzi al Giudice di ### di ### ed al Tribunale di ### di ripetizione delle somme anticipate per le onoranze funebri della madre ### ed intentati contro le sorelle ### e ### A sostegno dell'opposizione, oltre a contestare l'importo richiesto, spiegava domanda riconvenzionale diretta ad accertare l'inadempimento del difensore al mandato conferitogli per non aver proposto istanza di verificazione della scrittura privata del 25.02.2008 con la quale la madre aveva autorizzato essa istante a trattenere la quota di accompagnamento. Contestava, inoltre, la mancata proposizione dell'eccezione di prescrizione essendo decorsi cinque anni per l'azione proposta dalle sorelle. Ciò premesso, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo con condanna al risarcimento dei danni pari ad euro 5.296,37. Si costituiva l'opposto per contestare gli avversi assunti e per chiedere la conferma del decreto ingiuntivo. Con ordinanza depositata il ### - impugnata con regolamento di competenza e confermata con ordinanza n. 15431/2020 dalla Suprema Corte - il Tribunale di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO ### Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 8860/2018 promossa da: ### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ### ATTORE contro ### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato presso il difensore avv. #### parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1222/2017 per complessivi euro 6.817,29, oltre interessi e spese, emesso dall'intestato Tribunale in favore dell'avv. ### per l'attività difensiva svolta innanzi al Giudice di ### di ### ed al Tribunale di ### di ripetizione delle somme anticipate per le onoranze funebri della madre ### ed intentati contro le sorelle ### e ### A sostegno dell'opposizione, oltre a contestare l'importo richiesto, spiegava domanda riconvenzionale diretta ad accertare l'inadempimento del difensore al mandato conferitogli per non aver proposto istanza di verificazione della scrittura privata del 25.02.2008 con la quale la madre aveva autorizzato essa istante a trattenere la quota di accompagnamento. Contestava, inoltre, la mancata proposizione dell'eccezione di prescrizione essendo decorsi cinque anni per l'azione proposta dalle sorelle. 
Ciò premesso, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo con condanna al risarcimento dei danni pari ad euro 5.296,37. 
Si costituiva l'opposto per contestare gli avversi assunti e per chiedere la conferma del decreto ingiuntivo. 
Con ordinanza depositata il ### - impugnata con regolamento di competenza e confermata con ordinanza n. 15431/2020 dalla Suprema Corte - il Tribunale di ### in composizione collegiale sospendeva il procedimento di opposizione per decreto ingiuntivo e disponeva la separazione della domanda relativa all'accertamento della responsabilità professionale che assumeva il presente numero di RG. 
Istruita la causa con l'ascolto dei testi, all'udienza del 04/06/2023 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc. 
La domanda di risarcimento danni è fondata nei limiti che seguono. 
A tal proposito deve rilevarsi che l'esercizio di un'attività professionale si estrinseca in una serie di obbligazioni che per orientamento granitico sono considerate di mezzi e non di risultato; in particolare, il professionista, assumendo l'incarico, si obbliga a prestare la propria opera in vista del raggiungimento di un determinato risultato, senza assumere, invece, alcun obbligo in ordine al conseguimento del medesimo. 
Ovviamente la natura dell'obbligazione si ripercuote inevitabilmente sui criteri alla stregua dei quali dovrà essere valutato l'eventuale inadempimento, poiché il professionista risponderà non per il mancato raggiungimento del risultato sperato dal creditore ma solo se abbia violato i doveri inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ed in particolare quel dovere di diligenza media di cui all'art. 1176, comma II, Peraltro, qualora la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponderà dei danni solo in caso di dolo o colpa grave, ex art. 2236 Nell'esecuzione del contratto d'opera professionale, l'avvocato è tenuto, precisamente, a mantenere una diligenza commisurata al tipo di prestazione richiestagli che comporta, in ogni caso l'obbligo di assolvere anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, (### Cass. n. 6782/2015) cui l'avvocato deve ottemperare rappresentando al proprio assistito “tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi” e sconsigliandolo “dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (conf. Cass. 14597/2004). 
Tuttavia, il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, essendo necessaria una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita sicché è necessario accertare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo si sarebbe ugualmente prodotto (cfr. Cass. 297/2015). 
Ed invero “La responsabilità dell'avvocato […]non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. 2638/2013). 
Nella concreta fattispecie deve evidenziarsi che l'odierna attrice ha dedotto che la mancata istanza di verificazione della scrittura privata del 25.02.2008 le avrebbe impedito di ottenere un esito favorevole della lite e, a tal fine, ha prodotto le scritture di comparazione per dimostrare la riconducibilità della firma disconosciuta alla madre ### Ed invero, sulla base dei documenti in questa sede prodotti, deve rilevarsi che la firma apposta sul documento disconosciuto appare ictu oculi sovrapponibile a quella riportata sul documento di identità della ### non essendo a tal fine necessario procedere con la consulenza tecnica grafologica (“la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione” in tal senso Cass. n. 15686/2015). 
Né può giungersi ad una soluzione determinativa differente sulla base del fatto che il documento era stato prodotto in copia in quanto il teste ### marito della sig.ra ### ed in regime di separazione dei beni, ha confermato che la moglie si era resa disponibile a consegnare al difensore il documento originale in caso di necessità, dopo averlo esibito; ad ogni modo, in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione, il difensore avrebbe potuto offrire prova del contenuto del documento prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (in tal senso Cassazione sentenza n. ###/2019 secondo cui “in tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità”). 
Pertanto, ai fini che qui interessano e tenuto conto del giudizio probabilistico che in questa sede deve svolgersi, si può fondatamente ritenere che la istanza di verificazione, ove tempestivamente proposta, avrebbe permesso a ### di ottenere, secondo il criterio del più probabile che non, un risultato a sé favorevole diretto a trattenere le somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento risultando sul punto irrilevante ogni accertamento sulla capacità di intendere e di volere della firmataria alla luce di quanto deciso nei due procedimenti di appello definiti con sentenza n. 3425/2016 e n. 2922/215 (ove è stato espressamente statuito che la mancata istanza di verificazione ha precluso l'utilizzo della scrittura). 
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento danni per mancata proposizione dell'appello incidentale in quanto l'attrice non ha effettuato alcun giudizio prognostico circa l'esito positivo sperato; ed invero, come già evidenziato, la responsabilità per colpa professionale in attività difensiva per mancata proposizione del giudizio è ravvisabile se e solo a condizione che sia possibile formulare una valutazione prognostica alternativa ipotetica - ora per allora - circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale qualora l'attività difensiva omessa o diversa fosse stata invece utilmente posta in essere. Principio che la Cassazione chiarisce laddove osserva come “nell'accertamento del nesso di causalità in materia di responsabilità civile è da applicarsi la regola della preponderanza del «più probabile che non», anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (così Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, 25112). 
Non risulta invece fondata la doglianza relativa alla mancata proposizione dell'eccezione di prescrizione in quanto il termine di prescrizione per l'indebito ex art. 2033 cc non è quinquennale ma decennale. 
Deve quindi effettivamente ravvisarsi l'esistenza di un danno limitatamente alla mancata istanza di verificazione da riconoscersi nella misura corrispondente al risultato utile che avrebbe potuto ragionevolmente conseguirsi, pari ad euro 2.273,82 (euro 1.346,33 per il giudizio rg. 6645/2014 ed euro 927,49 per il giudizio n. 274/2015). 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/2022.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda e condanna ### al pagamento in favore di ### dell'importo di euro 2.273,82 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo; - condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 145,50 per spese ed euro 1.278,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali da versarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.  ### 02 ottobre 2023 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 8860/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Perrone Francesca

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Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n. 475/2024 del 12-03-2024

... riconvenzionale condannare la ### al rimborso di un terzo delle spese funebri e di quelle sostenute per la concessione di un loculo e quindi al pagamento di ### 1.666,00 oltre interessi a favore della ### Atteso l'esito negativo della mediazione, imputabile al rifiuto di parte attrice di computare nel calcolo quanto avuto in donazione e all'esosità del valore attribuito all'immobile di ### (valore in questa sede ribassato di ### 3 di 10 oltre ### centomila) condannare la ### al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre accessori e spese generali come per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Premesse in fatto Con atto notificato in data 11 febbraio 2020, parte attrice ha convenuto dinanzi all'intestato ### la ###ra ### per sentir accogliere le conclusioni seguenti conclusioni: In via principale: - Accertare e dichiarare, che l'asse ereditario del de cuius ### è pari ad € 228.805,33 (duecentoventottomilaottocentocinque/33); - Ricostruire, la massa ereditaria del #### e attribuire alla ###ra ### il valore della sua quota di legittima pari a 2/3 dell'asse ereditario del de cuius, ovvero ad € 152.536,88 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO ### così composto: Dott. ### rel. 
Dott. #### riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3961 R.G. dell'anno 2019 TRA ### nata a ### il 24 marzo 1953 e residente ###(CF: ###), nella qualità di erede del #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### di ### del ### di ### (CF: #####) che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione - ### E ### (cod. fisc.: ###), nata a ### il 2 gennaio 1954, residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli ### (cod. fisc. ###) e ### (cod. fisc.  ###) che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa di risposta.  - ###: azione di riduzione ### 2 di 10 CONCLUSIONI: Per l'attrice: “Piaccia all'###mo ### adìto, contrariis reiectis: In via principale, accertare e rilevare, con riferimento alle circostanze evidenziate nel presente atto, e nelle difese successive alla costituzione del convenuto, la massa ereditaria di ### tenendo in considerazione la variazione delle quote di legittima avvenute nel corso del procedimento, rilevare il valore della quota di legittima spettante a parte attrice e l'avvenuta concretizzazione della lesione della quota di legittima a danno della ###ra ### Rigettare, in quanto inammissibile e infondata, la domanda in riconvenzione espressa da parte convenuta. 
Per effetto, condannare la ###ra ### a risarcire il danno provocato dalla lesione di legittima nella misura della quota di legittima attuale pari ad € 152.536,88 (centocinquantaduemilacinquecentotrentasei/88) o a quella maggiore o diversa somma che si accerterà e quantificherà in corso di causa o codesto ### riterrà di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con pronuncia anche in via equitativa. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. 
Per la convenuta: Voglia il ### di ### ogni contraria azione, deduzione e richiesta disattesa: rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate; in via riconvenzionale accertare e dichiarare che la somma di ### 252.800.000, oggi rivalutata a ### 130.000,00 elargita dal padre al figlio, costituisce donazione indiretta, e per l'effetto disporre la collazione di tale somma alla massa ereditaria; dichiarare che il valore dell'immobile è pari a ### 290.605,00 o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà quantificata nel corso del giudizio, secondo le risultanze di causa, dal ### riunito fittiziamente il patrimonio costituito dal valore dell'immobile e dalla somma di ### 130.560,00, proceda a determinare la corrispondente quota di legittima, pari a un terzo del valore del patrimonio e, imputando alla quota di riserva la predetta somma di ### 130.000,00 (detraendola quindi dalla stessa quota di legittima), attribuisca a parte attrice la quota di legittima spettante; sempre in via riconvenzionale condannare la ### al rimborso di un terzo delle spese funebri e di quelle sostenute per la concessione di un loculo e quindi al pagamento di ### 1.666,00 oltre interessi a favore della ### Atteso l'esito negativo della mediazione, imputabile al rifiuto di parte attrice di computare nel calcolo quanto avuto in donazione e all'esosità del valore attribuito all'immobile di ### (valore in questa sede ribassato di ### 3 di 10 oltre ### centomila) condannare la ### al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre accessori e spese generali come per legge.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Premesse in fatto Con atto notificato in data 11 febbraio 2020, parte attrice ha convenuto dinanzi all'intestato ### la ###ra ### per sentir accogliere le conclusioni seguenti conclusioni: In via principale: - Accertare e dichiarare, che l'asse ereditario del de cuius ### è pari ad € 228.805,33 (duecentoventottomilaottocentocinque/33); - Ricostruire, la massa ereditaria del #### e attribuire alla ###ra ### il valore della sua quota di legittima pari a 2/3 dell'asse ereditario del de cuius, ovvero ad € 152.536,88 (centocinquantaduemilacinquecentotrentasei/88); - Per effetto condannare la ###ra ### al pagamento della somma di € 152.536,88 (centocinquantaduemilacinquecentotrentasei/88) in favore della ###ra ### - Stante l'esito negativo, per colpa della ###ra ### della mediazione del 07.03.2019 (doc. 6 della citazione), condannare gli opponenti alle spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre accessori e spese generali come per legge; ### poneva a fondamento della domanda le seguenti circostanze: 1) l'attrice e la convenuta sono unici coeredi del #### deceduto in #### in data 17 gennaio 2018, senza lasciare testamento; 2) il Sig. ### e la ###ra ### non hanno avuto figli; 3) al Sig. ### al momento della morte, non risultava intestato alcun bene immobile o mobile registrato; 4) in data 27 maggio 2004 si apriva la successione del #### genitore di ### e ### 5) in seguito al testamento del #### quest'ultimo assegnava tutti i suoi beni unicamente alla figlia ### sostenendo di aver già donato al figlio ### quando era in vita, una somma equivalente al valore dell'immobile lasciato in eredità alla figlia #### 4 di 10 6) il Sig. ### non risultava aver ricevuto alcuna somma dal padre equivalente al valore dell'immobile lasciato in eredità alla sorella ### 7) l'asse ereditario era composto da un immobile sito in ### alla ### n. 92, scala B, piano 1, interno 4, foglio 900, particella 378, sub 35, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 2, vani 5,5, rendita catastale € 1.264,03; 8) in data 09 maggio 2014 il #### al fine di chiedere una riduzione dell'asse ereditario, per lesione della quota legittima dell'eredità del padre, ha esperito un tentativo di mediazione nei confronto della ###ra ### il tentativo non è andato a buon fine; 9) alla morte del marito ### la ###ra ### in qualità di erede di quest'ultimo, in data 18 dicembre 2018 avviava un procedimento di mediazione nei confronti della ###ra ### al fine di far valere il medesimo diritto riduzione dell'eredità esercitato dal defunto marito e ricostruire l'asse ereditario del de cuius; 10) in data 07 marzo 2019 le parti si incontravano presso l'organo di mediazione; il mediatore, dichiarava l'impossibilità a procedere, constatato che la ###ra ### a differenza della parte istante, immotivatamente, non intendeva aderire alla procedura di mediazione; 11) la Sig.ra ### ha fatto valutare l'immobile di ### 92 in ### da un professionista di sua fiducia il valore di mercato riportato all'anno 2004 è risultato pari ad € 462.723,12 (quattrocentosessantaduesettecentoventitre/12); 12) attribuendo alla ###ra ### la quota di 2/3, ovvero la quota di legittima più la quota di disponibile, sull'eredità del padre ### questa sarà pari ad € 308.482,08; attribuendo la sola legittima al #### pari ad 1/3 dell'asse ereditario del padre ### la quota avrà un valore pari ad € 154.241,04; 13) applicando il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sull'importo di € 154.241,04 per il periodo compreso tra l'apertura della successione del #### e la data di decesso del #### il risultato sarà pari ad € 228.805,33 (duecentoventottomilaottocentocinque/33); 14) è possibile considerare la somma di € 228.805,33 (duecentoventottomilaottocentocinque/33) l'asse ereditario del #### al momento della sua morte; 15) nella successione di ### ai sensi dell'art. 582 C.C. “Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle”, non essendo presente alcun testamento, si è aperta una successione legittima che prevede la seguente ripartizione dell'asse ereditario: 2/3 da attribuire alla moglie del de cuius la ###ra ### e 1/3 da attribuire alla sorella del de cuius la ###ra #### 5 di 10 16) in considerazione del possibile valore dell'asse ereditario del #### pari ad € 228.805,33, le quote avranno il seguente valore: 2/3 (### pari ad € 152.536,88; 1/3 (### pari ad € 76.268,44. 
La parte convenuta costituendosi in giudizio ha contestato la domanda di parte attrice eccependo che: - il Sig. ### marito e de cuius della ###ra ### aveva già ricevuto in vita la quota di eredità del padre ### che gli spettava con la donazione di una somma di danaro pari a lire 252.800.000 ovvero € 130.560,30; - il valore dell'immobile di ### era pari ad € 290.605,00. 
Inoltre parte convenuta proponeva domanda riconvenzionale e chiedeva di: - Accertare e dichiarare che la somma di ### 252.800.000, oggi rivalutata in € 130.560,30 costituisce donazione indiretta del padre nei confronti del figlio, e per effetto disporre la collazione di tale somma alla massa ereditaria; - Dichiarare che il valore dell'immobile è pari ad € 290.605,00 o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà quantificata nel corso del giudizio, secondo le risultanze di causa, dal CTU di cui fin da adesso si chiede la nomina; - Riunito fittiziamente il patrimonio costituito dal valore dell'immobile e della somma di € 130.560,30, procedere a determinare la corrispondente quota di legittima, pari a un terzo del valore del patrimonio e, imputando alla quota di riserva la predetta somma di € 130.560,30; - Attribuire a parte attrice la quota di legittima spettante; - Condannare la ###ra ### al rimborso di un terzo delle spese funebri e di quelle sostenute per la concessione di un loculo e quindi al pagamento di € 1.666,00 in favore della ###ra ### - Atteso l'esito negativo della mediazione, imputabile al rifiuto di parte attrice di computare nel calcolo quanto avuto in donazione e all'esosità del valore attribuito all'immobile di ### condannare la ###ra ### al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre accessori e spese generali. 
All'udienza del 21.04.2021, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. il ### rigettava la richiesta formulata da parte convenuta della prova per testi, disponeva la nomina di un consulente tecnico d'ufficio e rinviava all'udienza del 21.04.21 per il giuramento. 
All'udienza del 16.11.2022 erano presenti le parti, la CTU e il CTP di parte attrice, veniva rilevata una difformità urbanistica nell'immobile e il ### rinviava all'udienza per la precisazione delle conclusioni alla data del 22.11.2023.   ### 6 di 10 In data ### la convenuta depositava una nota contenete la sanatoria di tutte le difformità urbanistiche dell'immobile di ### n. 92 in ### All'udienza del 22.11.2023 il ### invitava le parti a precisare le proprie conclusioni, assegnava i termini per le comparse conclusionali e per le memorie di replica e la causa era stata trattenuta in decisione.  2. La rinuncia alla eredità di ### da parte della convenuta ### deve considerarsi che in corso di causa, in data ###, con atto di rinunzia all'eredità repertorio n. 1416, raccolta n. 1197 (doc. 13 convenuta), stipulato dal ### la ###ra ### ha dichiarato di rinunziare alla quota di legittima spettante dall'eredità di ### facendo ricadere per rappresentazione, il suo diritto sulla figlia ### che a sua volta ha dichiarato di rinunziare all'eredità del de cuius. 
Pertanto la ###ra ### è rimasta quale unica erede del patrimonio del defunto marito ### 3. La domanda di riduzione della disposizione testamentaria ### prima della rinuncia come erede di quest'ultimo aveva proposto domanda di riduzione della disposizione testamentaria operata da ### padre di ### a favore esclusivo della convenuta ### alla quale è stata attribuita con disposizione testamentaria l'esclusiva proprietà dell'immobile sito in ### alla ### n. 92, scala B, piano 1, interno 4, foglio 900, particella 378, sub 35, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 2, vani 5,5, rendita catastale € 1.264,03 il cui valore è stato indicato dal CTU in euro 384.500. 
Al sig. ### spettava la quota di legittima di 1/3 dell'asse ereditario del padre ### 4. La domanda riconvenzionale di collazione della donazione ricevuta da ### convenuta ha dedotto tuttavia che il sig. ### aveva effettuato in vita una donazione di denaro pari a ### 252.800.000, rettificata in sede di precisazione delle conclusioni nella somma di € 147.064,02, comprensiva di “rivalutazione” ponendo a fondamento della domanda la copia della dichiarazione del #### in data ### (cfr. allegato 5 alla comparsa di risposta) attestante il ricevimento in donazione dal padre della somma di ### 7 di 10 L.252.800.000 per l'acquisto dell'immobile “in corso di costruzione sito in Comune di ### località ### dell'### Via dei ### 36”. 
La dichiarazione deve considerarsi riconosciuta dalla parte attrice.  ###. 215 c.p.c. prevede, infatti, che “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma; 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2”. 
Nel caso in esame la parte attrice non ha disconosciuto la scrittura privata nella prima udienza ed anche nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. non ha disconosciuto formalmente l'atto limitandosi a contestarne l'attendibilità ed il contenuto. 
Come affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione: “La parte contro cui il documento sia stato prodotto è onerata del disconoscimento del contenuto e della sottoscrizione. Ed entrambe le ipotesi di disconoscimento, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, restano disciplinate dagli artt.  214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che anche il disconoscimento del contenuto e della sottoscrizione deve essere fatto in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (da ultimo Cass. n. 13425/2014; n.16998/15). 
Ne deriva, quindi, che non è tempestivo il disconoscimento della scrittura privata operato dopo la prima udienza successiva all'effettuata produzione documentale. 
Il principio ha trovato di recente una chiara esplicitazione da parte della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come la prima udienza e la prima risposta successiva sono momenti processuali tra loro alternativi “ma non nel senso che la parte interessata può scegliere se formulare il disconoscimento nella prima udienza o nella prima difesa utile, bensì nel diverso significato che il disconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, sia essa una udienza o una difesa scritta” (Cass. n.9690/23; in termini, cfr. Cass. n.4059 del 11/05/1990, secondo cui "Dal combinato disposto degli artt.214, secondo comma, e 215 n.2 c.p.c. si desume che la scrittura privata, anche se prodotta in copia fotostatica, si ha per riconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, se la stessa non la disconosce o se, trattandosi di erede -o di avente causa del suo erede apparentenon dichiari di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del proprio dante causa in modo formale e specifico, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento"). 
Quanto alla eccezione secondo la quale la donazione era invalida perché effettuata senza il rispetto delle forme di legge deve considerarsi che, come espressamente indicato nel documento, ### 8 di 10 la stessa era finalizzata unicamente all'acquisto di un immobile e deve, quindi, qualificarsi come “donazione indiretta”; pertanto deve applicarsi il principio secondo il quale non ricorre il vizio del negozio di donazione per difetto della forma pubblica nell'ipotesi di donazione indiretta, che non esige requisiti formali; nella donazione indiretta, infatti, la liberalità si opera, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto che, pur conservando la forma e la causa ad esso propria, realizza in via mediata l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare non emerge in via diretta dall'atto utilizzato bensì, in via indiretta, dall'esame delle circostanze del caso concreto (principio affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20888/2019). 
Pertanto la domanda riconvenzionale volta a far rientrare nell'asse ereditario di ### la somma di ### 252.800.000 pari ad euro 130.560,30 deve essere accolta. 
Non è invece ammissibile la modifica quantitativa della domanda formulata nell'udienza di precisazione delle conclusioni.  5. La domanda di rimborso delle spese funerarie ### infine, accogliersi anche la domanda volta a far rientrare nell'asse ereditario, come passività, le spese funerarie sostenute dalla convenuta pari ad euro 1.666,00 poiché la stessa convenuta ha dato prova di aver sostenuto la spesa e anche, in questo caso, l'eccezione di prescrizione è stata formulata tardivamente.  6. La determinazione del valore dell'immobile rientrante nell'asse ereditario ### alle contestazioni sollevate dalla parte convenuta alla relazione di consulenza che ha determinato il valore dell'immobile attribuito nel testamento del de cuius alla convenuta in euro 384.500, ritiene il ### che siano infondate in quanto il CTU ha indicato in maniera completa i criteri di valutazione utilizzati precisando che l'immobile si trova “in buono stato di conservazione”, che il valore del bene è sostanzialmente immutato dalla data di apertura della successione in considerazione del prezzo degli immobili al mq. nel 2004 e nella attualità e che i lavori necessari per l'eliminazione dell'abuso hanno inciso sul valore complessivo dello stesso riducendolo notevolmente (cfr. relazione di consulenza del 30 settembre 2022). La differenza tra il valore dell'immobile riportato nella relazione del 6 giugno 2022 e quello riportato nella relazione del 30 settembre 2022 è conseguenza della rettifica delle dimensioni dello stesso da 126 ### 9 di 10 mq. a 102 mq. operata sulla base dell'osservazione del CTP di parte convenuta e dal “raffronto tra il rilievo allegato alle osservazioni e quello svolto in maniera congiunta presso l'immobile oggetto di stima”.   Peraltro la parte attrice che lamenta la sottovalutazione del bene aveva indicato nell'atto di citazione, all'esito di una perizia di parte, un valore (euro 280.605) notevolmente inferiore a quello indicato dal CTU (euro 384.500) 7. ### parziale della domanda di riduzione ### complessivo dell'asse ereditario costituito dal (relictum, euro 384.500 + donatum euro 130.560,30) è di euro 515.060,30; la somma spettante all'attrice è pari ad 1/3 (euro 171.686,77), questa spettante alla convenuta è pari ai 2/3 (343.373,54).   Considerato il valore dell'immobile assegnato con la disposizione testamentaria da ### pari ad euro 384.500 la quota di legittima che ### è tenuta a reintegrare a favore della attrice ammonta quindi ad euro 41.126,46 oltre interessi legali dalla data di apertura della successione.   Infine deve riconoscersi alla convenuta la quota di 1/3 del rimborso delle spese funerarie pari ad euro 555,34 oltre interessi legali dalla data del pagamento.   Pertanto la somma che la convenuta è tenuta a versare all'attrice ammonta ad euro 40.571,12.   8. Spese del giudizio ### l'accoglimento in misura ridotta della domanda principale e l'accoglimento della domanda riconvenzionale evidenziano che nessuna delle tesi prospettate dalle parti in sede di mediazione era fondata e stante il contrasto tra le stesse proseguito per tutto il corso del giudizio, si deve escludere che l'esito negativo della mediazione sia ascrivibile ad una delle parti, e ci si deve limitare a condannare la parte convenuta, parzialmente soccombente, al pagamento delle spese del giudizio determinate in base alla somma per la quale la domanda è stata accolta.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 3961 del 2020 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda di riduzione proposta dall'attrice e dichiara che ### è tenuta a versare a ### la somma di euro 40.571,12 oltre interessi legali dalla data di apertura della successione di #### 10 di 10 2) condanna ### al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano a favore di ### in euro 7.616,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA nonché rimborso delle spese di CTU già liquidate.  ### 5 marzo 2024.  ### est.   ### 

causa n. 3961/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Vigorito Francesco

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