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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4500/2025 del 14-11-2025

... resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 258,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Aversa, 14.11.2025 IL GIUDICE (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD Il Tribunale ordinario di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11560/2024 R.G. promossa da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti - ricorrente ###'#### in persona del ### pro-tempore, - resistente contumace ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza.  2. Con ricorso depositato in data ### parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00, tramite l'assegnazione della c.d. ### per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della Legge n.107/2015, in riferimento all'anno scolastico 2019/2020 per l'effetto condannare il
Ministero resistente a provvedere in tal senso, con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00.  3. ### non si è costituito in giudizio.  4.Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento per l'anno scolastico 2019/2020 della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al ### 28.11.2016 che ha sostituito il precedente ### 23.9.2015 in favore dei docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche. 
Sulla specifica questione giuridica è intervenuta nel corso del giudizio la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione con la quale, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art.  363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ###, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
In sintesi, con la pronuncia in esame si è chiarito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore. 
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine: a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della ### docente al personale docente non di ruolo; b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica; c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento; d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. 
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“### scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” - par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel ### 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12). 
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra: 1) la misura (“annua e per anno scolastico” - cfr. par 5.3 e 7 e segg); 2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la ### alla didattica “annua””); 3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. 
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra ### e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” - par. 12.4; cfr. anche par. 16); 4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la ### deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” - par. 19).  ### parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti: a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” - par. 7.6); b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16); c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18); d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1). 
Tali considerazioni riguardano, dunque, le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co.  1 e 2 l. 124/1999.  5.Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30 giugno di ogni anno, per l'a.s. 2019/2020 (cfr. contratto allegato al ricorso). Inoltre, la parte ricorrente ha documentato nel corso del giudizio di essere allo stato interno al sistema delle docenze scolastiche (cfr. documentazione depositata in allegato al ricorso introduttivo). 
Il ricorso va pertanto accolto con condanna del Ministero resistente all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per l'a.s. 2019/2020, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016. Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Non spetta anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della ### n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, sulla base del valore della controversia indicato nel ricorso, dedotta dal computo la fase istruttoria e nei valori minimi data la serialità della causa; il tutto ai sensi del D.M. 55/2014. Le spese sono da distrarsi ex art. 93 c.p.c. P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ### ad usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00, tramite l'assegnazione della c.d.  ### per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della Legge n.107/2015, in riferimento all'anno scolastico 2019/2020 e per l'effetto condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso, con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016 gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna l'### scolastica resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 258,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. 
Aversa, 14.11.2025 IL GIUDICE dr.ssa

causa n. 11560/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sorrentino Raffaela

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 1931/2025 del 15-11-2025

... alla rifusione, in favore di ### delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado in complessivi € 389, di cui € 43 per esborsi ed € 346 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), da distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, avv. ### dichiaratosi antistatario, e per il secondo grado di giudizio in complessivi € 526,50, di cui € 64,50 per esborsi ed € 462 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, avv. ### dichiaratosi antistatario. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. ### 15 Novembre 2025 Il Giudice (leggi tutto)...

testo integrale

 TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale di Foggia, ### in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1659/2023 R.G. 
TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti; appellante #### (C.F. ###), in persona del ### p.t., elettivamente domiciliato presso gli avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in atti; appellato ####, in ottemperanza al decreto ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.10.2025, ha depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate e la causa è passata in decisione secondo il rito speciale vigente MOTIVI DELLA DECISIONE Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 
I.- Con ricorso in appello depositato il ###, ### ha impugnato la sentenza n. 787/2022 del 28.9.2022, con cui il Giudice di ### di ### ha rigettato l'opposizione promossa dall'appellante contro i verbali di contestazione di violazione del ### della ### del
Comune di ### n. Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021, tutti notificati il ### mediante consegna a mani proprie.  ### ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di ### ha ritenuto tempestive le notificazioni nonostante fossero state eseguite oltre i novanta giorni previsti dall'art. 201 C.d.S.; in secondo luogo, ha lamentato l'erronea valutazione di inesistenza di autorizzazione al transito in ### nonostante avesse dimostrato la propria qualità di residente della zona e, altresì, in virtù del fatto che il transito è stato effettuato a servizio di un soggetto disabile, come dimostrato dal tagliando comunale per disabili e dalla dichiarazione del trasportato in atti.  ### ha, quindi, rassegnato le proprie conclusioni insistendo per la riforma della sentenza di primo grado e il conseguente annullamento dei verbali impugnati, con condanna del Comune di ### alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Con memoria depositata il ###, si è costituito in giudizio il Comune di ### eccependo l'infondatezza dell'appello in fatto e diritto. 
Quanto al primo motivo di appello, l'appellato ha ribadito la tempestività delle notificazioni eseguite in data ### e, quindi, entro i novanta giorni successivi al tentativo di consegna del 27.1.2022, conclusosi negativamente per irreperibilità del destinatario, alla luce della giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 201 C.d.S.; ha altresì dedotto la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il ### non fosse titolare di alcuna autorizzazione, rilasciata dal Comune, per il transito in ZTL e che non avesse comunicato, entro tre giorni, il transito a servizio di soggetto diversamente abile.  ### ha perciò concluso per il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. 
II.- In assenza di attività istruttoria, salva l'acquisizione del fascicolo di prime cure, la causa è pervenuta per la decisione all'udienza del 13.11.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta da parte del Comune, viene decisa con deposito telematico della sentenza. 
III.- In premessa, è opportuno svolgere alcune considerazioni in tema di principio di conservazione degli effetti della notificazione del verbale di contestazione differita per violazione del ### della strada, eseguita tempestivamente ma conclusasi negativamente per causa non imputabile al mittente.
Com'è noto, l'art. 201 C.d.S. prevede che, in caso di infrazioni al ### della strada non immediatamente contestabili, il verbale deve essere notificato entro novanta giorni dall'accertamento all'effettivo trasgressore o al proprietario del veicolo a motore munito di targa risultante dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A; inoltre, qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.   Alla notificazione, ai sensi dell'art. 201 comma 3 C.d.S., si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 del ### cit., dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal ### di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. 
La notificazione a mezzo del servizio postale è regolata dalla legge n. 890/1982, secondo cui l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale: in tal caso, di regola l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario o a persona di famiglia convivente o altri addetto alla casa o al servizio del destinatario o al portiere dello stabile o al dipendente (art. 7 l.  cit.); in caso di assenza temporanea, l'operatore postale deposita il piego presso il deposito più vicino, dando notizia del tentativo di consegna al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata affisso alla porta o immesso nella cassetta postale, con l'effetto che la notificazione dell'atto originario si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla spedizione di tale ultima raccomandata (art. 8 l. cit.), mentre. in caso di irreperibilità assoluta, “fermo restando quando previsto dal 201 co. 3 c.d.s.”, l'operatore postale restituisce gli invii al mittente (art. 9 l.  cit.), che sarà, quindi, tenuto a procedere ad una nuova notificazione. 
In linea generale, quando la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la giurisprudenza di legittimità, facendo leva sul consolidato principio di scissione degli effetti tra notificante e notificato, ha da tempo chiarito che il mittente può conservare gli effetti della tempestività della notificazione eseguita ove, appreso dell'esito negativo, riattivi il processo notificatorio con immediatezza e svolga con tempestività gli atti necessari al suo completamento entro un tempo ragionevolmente contenuto (Cass. Sez. Un. n. 17352/2009), stabilendo, con riguardo all'art. 325 c.p.c., che il ragionevole tempo per la riattivazione del procedimento notificatorio è pari alla metà di quello originariamente previsto (Cass. Sez. Un.  14595/2016).
Tale principio, affermato con riferimento ai termini processuali, è stato esteso anche ai termini del procedimento notificatorio delle sanzioni amministrative per violazioni del ### della strada ex art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 28388/2017), in relazione alle quali deve ritenersi che l'onere di riattivazione del procedimento notificatorio vada assolto dal notificante con immediatezza e, comunque, non oltre “il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”. 
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il primo motivo di appello relativo all'eccepita tardività della notifica dei verbali di accertamento impugnati, è fondato e va accolto, atteso che il Comune, a seguito della prima notifica eseguita in data ### e non perfezionatasi per irreperibilità del destinatario (come si evince dall'avviso di ricevimento ritornato al mittente), si è attivato tardivamente e, precisamente, in data ### (mediante la notifica a mezzo messo comunale). 
A tal proposito, non appare in alcun modo condivisibile la tesi sostenuta dal Giudice di prime cure, secondo cui la notifica del 26.4.2022 è da considerarsi tempestiva in quanto effettuata prima dello scadere dei 90 giorni decorrenti dal 27.1.2022, ossia della dichiarazione di irreperibilità del destinatario da parte dell'agente postale, causa di interruzione del termine di cui all'art. 201 C.d.S. 
Difatti, alla luce della richiamata giurisprudenza in termine di salvezza degli effetti della prima notifica rimasta ineseguita per causa non imputabile al mittente (in cui certamente rientra il caso di irreperibilità assoluta del destinatario all'indirizzo di residenza risultante dai pubblici registri), è evidente che il Comune di ### dopo la prima notifica non andata a buon fine il ### (richiamata nei verbali impugnati), lungi dal riattivarsi celermente e comunque entro “il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto”, ha lasciato trascorrere ben 89 giorni prima di procedere alla nuova notificazione, eseguita a mani proprie in data ###, senza allegare - ne tanto meno documentare - circostanze eccezionali (cfr. Cass civ. n. 28388/2017) che potessero giustificare il ritardo nella riattivazione del procedimento notificatorio. 
Non essendosi, dunque, il Comune attivato con tempestività e immediatezza per completare il procedimento notificatorio, quest'ultimo non può ritenersi iniziato il ### (non potendo farsi salvi gli effetti della prima notifica): ne consegue che le notifiche dei verbali di accertamento dell'8- 13.11.2021, eseguite tutte il ###, devono ritenersi senz'altro tardive, in quanto effettuate ben oltre il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S.
Dunque, in accoglimento dell'appello e, quindi, in riforma della sentenza impugnata, i verbali di accertamento di violazione al C.d.S. n. Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021 della ### del Comune di ### vanno annullati, in quanto notificati al ### oltre il termine perentorio di cui all'art. 201 ### della strada. 
Resta assorbita ogni ulteriore questione. 
IV.- Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza. 
Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, quanto alle spettanze del primo grado, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, considerando come valore della causa lo scaglione per i giudizi davanti al Giudice di ### fino a € 1.100,00, in ragione del petitum, applicando i valori medi per tutte le fasi, nonché, quanto alle spettanze del secondo grado, ai sensi del D.M. cit., considerando lo stesso scaglione di valore per i procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, stante la natura documentale della causa e l'esigua attività difensiva espletata.  P. Q. M.  Il Tribunale di #### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 787/2022 emessa dal Giudice di ### di ### in data ###, ACCOGLIE l'opposizione spiegata da #### ed ### i verbali di contestazione di violazione al ### della strada nn. 
Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021 della ### del Comune di ### 2. CONDANNA il ### alla rifusione, in favore di ### delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado in complessivi € 389, di cui € 43 per esborsi ed € 346 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), da distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, avv. ### dichiaratosi antistatario, e per il secondo grado di giudizio in complessivi € 526,50, di cui € 64,50 per esborsi ed € 462 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, avv.  ### dichiaratosi antistatario. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.  ### 15 Novembre 2025 Il Giudice -

causa n. 1659/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Margherita Valeriani

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Giudice di Pace di Frattamaggiore, Sentenza n. 992/2025 del 20-09-2025

... 409,00 per onorari ed in € 70,00 per spese, oltre ### CPA e spese generali, con attribuzione al difensore dell'attore. La presente sentenza è esecutiva. Così deciso in Frattamaggiore il giorno 20/9/2025 Il Giudice di ### (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 10021 / 2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE
SEZIONE CIVILE
SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di ### di Frattamaggiore, dott. ### ha pronunziato la seguente ### nel processo iscritto al n. 10021 R.G. affari contenziosi dell'anno 2018, #### identificato come in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti unitamente all'avv. ### attore,
E ### identificato e domiciliat ###atti, convenuto contumace ### È la s.p.a. ### nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei sinistri per conto del ### di ### della ### per la ### convenuta contumace. ### da verbali d'udienza ed atti difensivi depositati.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti, ritualmente citati e non costituitisi. Inoltre, va rilevato che la domanda è procedibile ex D.Lgs. 209/2005; in virtù di tale normativa, infatti, il danneggiato deve avanzare una richiesta “completa” delle informazioni ivi previste e tale da permettere alla compagnia di assicurazioni di formulare un'offerta nei termini previsti o di motivare il suo diniego al risarcimento e, ex art. 148 c. 5, «in caso di richiesta incompleta l'impresa diassicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessale necessarie integrazioni; in tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrononuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi». «Entro ……..giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula aldanneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicaspecificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta» (art. 148 c. 1).
Pertanto, la proponibilità dell'azione risarcitoria in caso di sinistro stradale è legata allo svolgimento di una procedura complessa e non alla sola indicazione dei dati previsti dalla ### nella richiesta formulata dal danneggiato. Infatti, a garanzia del corretto svolgimento di questa procedura ed allo scopo di non vanificarne lo scopo, è parimenti previsto l'obbligo, incombente sulla compagnia di assicurazioni che riceve la richiesta di risarcimento, di chiedere le informazioni integrative necessarie alla formulazione di un'offerta o di un diniego motivato. Ne deriva che non può sussistere improcedibilità/improponibilità per le sole carenze della richiesta di risarcimento in mancanza della prevista richiesta di informazioni integrative da parte della compagnia di assicurazioni. Il codice delle assicurazioni è una norma emanata a maggior tutela dei cittadini/consumatori, da una parte, e delle compagnie assicuratrici, dall'altra, al fine di agevolare la definizione extragiudiziale dei sinistri nell'interesse di entrambe le parti; in tale ambito, l'improponibilità non può sanzionare esclusivamente l'inadempimento del danneggiato al quale è seguito quello parimenti rilevante, ai fini della definizione extragiudiziale del sinistro, della compagnia di assicurazioni che non ha chiesto i dati integrativi, perché una siffatta interpretazione comporterebbe un evidente ed ingiustificabile squilibrio tra i diritti ed i doveri delle parti che non si desume affatto né dalla lettera della norma né dalla sua ratio legis.
Ciò premesso, dall'istruttoria compiuta è risultato che il giorno 3/7/2017, l'auto ### 500 targata ### di ### mentre procedeva per via ### a ### di
Atella, è stata urtata e danneggiata dall'auto ### targata ### di ### che circolava senza copertura assicurativa per la r.c. e che si è immessa nella circolazione spostandosi dal lato della strada dove era in sosta, senza dare precedenza; il teste escusso ha infatti riferito che «una ### che era in sosta sullato detrso della strada si è spostata e si è immessa sulla nostra corsia di marciaurtando l'auto ### 500 su cui viaggiavo, alla parte posteriore destra, con la suaparte anteriore sinistra».
In conseguenza, il conducente del suddetto veicolo di ### è esclusivo responsabile del sinistro in questione, dovendo considerarsi superata la presunzione di corresponsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., avendo causato i danni in questione per aver agito in violazione del codice della strada, in particolare dell'art. 154, oltre che delle norme di comune prudenza senza che sia emerso alcun comportamento colposo ed imprudente (considerando la prudenza comune e riscontrabile nella vita quotidiana e non quella più ampia prevista dall'art. 1176 c.c.) di quest'ultimo che possa aver contribuito ai danni in questione ed in virtù del quale la responsabilità per gli stessi possa essere esclusa o ridotta ex art. 1227 c.c., secondo il quale «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, ilrisarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenzeche ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbepotuto evitare usando l'ordinaria diligenza»: l'onere di provare l'avvenuta violazione da parte del danneggiato/creditore del dovere di correttezza imposto dal citato articolo, grava sul debitore/responsabile del danno, il quale nulla ha provato al riguardo.
Poiché il veicolo di ### era sprovvisto di copertura assicurativa e trattandosi di veicolo identificato, ex D.Lgs. n. 198/2007, la convenuta ### nella sua qualità, deve essere condannata a risarcire per intero i danni subiti dall'attore che, considerata la documentazione prodotta ed i danni di cui è stata data dimostrazione nonché il valore commerciale del veicolo, si liquidano equitativamente ed all'attualità in € 900,00.
Trattandosi di debito di valore, a tale somma devono essere aggiunti gli interessi legali calcolati su tale somma previamente devalutata al momento dell'incidente, mediante divisione della stessa per il coefficiente ### risultante nella tabella degli
«indici nazionali dei prezzi al consumo», relativo al mese dell'incidente stesso, e progressivamente rivalutata dalla data del fatto alla data della presente sentenza. spese di lite seguono la soccombenza adeguatamente al valore della causa ed all'attività svolta, ex D.M. Giustizia 55/2014 e 37/2018.  P. Q. M. Il Giudice di ### contrariis reiectis: 1) dichiara l'esclusiva responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso de quo di ### e che non v'era copertura assicurativa sul suo veicolo; 2) condanna la ### s.p.a. nella qualità e ### in solido, al risarcimento dei danni subiti da ### mediante pagamento di € 900,00 oltre interessi legali calcolati su tale somma previamente devalutata al momento dell'incidente, mediante divisione della stessa per il coefficiente ### risultante nella tabella degli «indici nazionali dei prezzi al consumo», relativo al mese dell'incidente stesso, e progressivamente rivalutata dalla data del fatto indicata in motivazione alla data della presente sentenza; 3) condanna la ### s.p.a. nella qualità e ### in solido, al pagamento delle competenze di lite che liquida in € 409,00 per onorari ed in € 70,00 per spese, oltre ### CPA e spese generali, con attribuzione al difensore dell'attore.
La presente sentenza è esecutiva.
Così deciso in Frattamaggiore il giorno 20/9/2025 

Il Giudice
di ### dott.


causa n. 10021/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Salvatore Carro

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 2758/2025 del 11-11-2025

... in ordine al danno subito. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il ### n.1038/2023 opposto. Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.030,00, oltre imborso spese generali, IVA e CPA come per legge. ### 22 Ottobre - 11 Novembre 2025 Il Giudice del ###ssa ### I. ### n. (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.13298/2023 R.G. 
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa ### I. Gustapane, in funzione di Giudice del ### ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente ### nella causa discussa all'udienza del 22/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilitopromossa da: ### corrente in ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'##### rappresentato e difeso dall'#### a ### E ### Con ricorso presentato in data #### ha proposto opposizione al ### N.1038/2023 emesso dal Giudice del ### di ### in data ###, decreto notificato il ### e con il quale è stato ingiunto a ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della somma lorda di ### 2.149,66 in favore di ### rappresentato e difeso dall'### a titolo di ### di ### e di emolumenti finali del rapporto lavorativo. 
Parte ricorrente, a sostegno della opposizione, contesta la richiesta avanzata da controparte eccependo parziale pagamento, per aver corrisposto al lavoratore € 700,00 tramite contanti consegnati dal legale rappresentante della società, afferma che il lavoratore si è dimesso senza preavviso e che la ### è creditrice dell'importo a titolo di indennità sostitutiva per mancato preavviso di dimissioni pari a € 350,00, somma per la quale spiega domanda riconvenzionale, sostiene inoltre che la somma ancora dovuta per ### di ### ed emolumenti finali, una volta dedotti l'acconto e la indennità sostitutiva del preavviso, sia pari € 1.099,66 e chiede: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 1) Accertare e dichiarare in via riconvenzionale che l'opponente ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso di dimissioni corrispondente alla retribuzione di 15 giorni e dunque ad ### 350,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia; 2) Accertare e dichiarare che sono stati corrisposti gli acconti di cui in narrativa per cui gli stessi vanno detratti dal computo finale di ### 3) ### il DI opposto per le ragioni di cui in narrativa, ed all'esito dell'accertamento richiesto in via riconvenzionale, rideterminare il dovuto in ragione della detrazione delle somme versate a titolo di acconto, e della imputazione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, così per un totale finale di euro 1.099,66 lordo; 4) ### il DI opposto anche con riferimento alle spese della fase monitoria, previo accertamento della non debenza delle stesse, se non altro in ragione della rideterminazione delle differenze non dovute; 5) Vinte in ogni caso le spese e le competenze del presente giudizio di opposizione .  “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Si è costituito in giudizio ### con memoria nella quale contesta la opposizione e ne chiede il rigetto, con conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente a corrispondere la somma di € 2.149,66 e al risarcimento da lite temeraria ex art.96 c.p.c. e con vittoria di spese, negando di aver mai ricevuto la somma di € 700,00, sostenendo di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data ### perché la società datrice di lavoro pagava con notevole ritardo le retribuzioni, nonché rilevando che nel caso di dimissioni per giusta causa la indennità di mancato preavviso spetta al lavoratore e non al datore di lavoro. 
Tali essendo le avverse prospettazioni e rilevato che con ordinanza del 17/3/2025 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti. 
Va infatti rilevato che la società opponente afferma di aver parzialmente pagato il ### di ### attraverso il pagamento di un acconto di € 700 e che l'opposto nega di aver mai ricevuto tale acconto. 
Invero, la società opponente sostiene di aver parzialmente estinto il debito attraverso la dazione di un acconto di € 700,00, affermando che: “### predetto ammonta all'importo di euro 700,00 corrisposto in contanti per anticipazione dal legale rappresentante della società opponente”. 
Tuttavia, si deve ritenere che la società ### non abbia offerto prova ragionevolmente certa del fatto parzialmente estintivo, in quanto la stessa sul punto si è limitata a chiedere prova per testi genericamente capitolata e conseguentemente non ammessa dal Giudice (““Se vero che l'opposto ha percepito l'acconto di ### 700,00 quale anticipazione sull'ultima busta paga”), senza allegare, né indicare il soggetto che avrebbe proceduto al pagamento, né tempi e luoghi dell'asserito pagamento. 
Peraltro, tale capitolo di prova appare anche inammissibile ai sensi dell'art.2722 cod. civ. in quanto nella busta paga di Agosto 2023 rilasciata dalla società datrice di lavoro e allegata alla memoria del creditore opposto è chiaramente indicata la somma da versare al lavoratore. 
Si deve pertanto ritenere che, in mancanza di prova ragionevolmente certa del pagamento dell'acconto, nessun importo di € 700,00 può essere detratto dalla somma spettante al lavoratore per TFR e per emolumenti finali. 
Parte opponente, inoltre, sostiene di aver diritto a compensare parzialmente la somma ancora dovuta a titolo di TFR e di emolumenti finali risultanti dalla ultima busta paga (che quindi ammette di non aver integralmente pagato) con la indennità di mancato preavviso quantificata in € 350,00 e a tal fine spiega domanda riconvenzionale per ottenere la rideterminazione dell'importo dovuto (vedasi fogli 2 e 3 dell'atto di opposizione).  ### sostiene dal canto suo di non dover pagare la indennità di mancato preavviso per essersi egli dimesso per giusta causa. 
Sotto questo aspetto, deve osservarsi che l'art.2118 cod. civ. prevede che “### dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. 
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. 
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”. 
Inoltre, l'art.2119 cod. civ. recita: “### dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”. 
Sulla spettanza della indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.5146 del 23/5/1998 ha affermato che: “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso; la giusta causa di recesso non è da escludersi quando il lavoratore, rassegnando le dimissioni, ne abbia però posticipato l'effetto, così dimostrando la "possibilità" di prosecuzione del rapporto, ove ciò avvenga per rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare posizione rivestita dal lavoratore nell'organizzazione aziendale e perciò dalle negative conseguenze di una immediata cessazione delle sue prestazioni.  (Fattispecie relativa a medico responsabile del raggruppamento chirurgico di una ### di ### che, nella lettera di dimissioni per giusta causa, aveva precisato che le stesse avrebbero avuto effetto in un momento successivo). 
Ancora, la Corte di Cassazione con sentenza n.9116 del 6/5/2015 ha precisato che: “Nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il recesso senza preavviso di ciascun contraente forma oggetto di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è esclusivamente condizionato all'esistenza di una giusta causa, senza che rilevino i motivi alla base della decisione di recedere dal contratto, non sindacabili dal giudice ai fini della decisione sulla indennità sostitutiva del preavviso, salvo che gli stessi non siano illeciti od esprimano lo sviamento della causa contrattuale allo scopo di eludere l'applicazione di una norma imperativa, e sempreché non sia configurabile una simulazione dell'atto”.  ### la Corte di Cassazione con sentenza n.8419 dell'1/8/1995 ha chiarito che: “Le dimissioni per giusta causa (che, ai sensi degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, comma primo, cod. civ., comportano il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso) non possono essere considerate alla stregua di un licenziamento, ai fini dell'applicabilità - ai danni del datore di lavoro - delle conseguenze sanzionatorie contrattualmente previste per il licenziamento illegittimo od ingiustificato; restando altresì escluso che, nella stessa ipotesi, l'indennità contrattualmente prevista per il licenziamento anzidetto possa essere conseguita a titolo di risarcimento per illecito extracontrattuale.” Si deve poi osservare che in ordine alla prova della giusta causa delle dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.4870 del 3/6/1987 ha affermato che: “Nel caso di dimissioni del lavoratore, il diritto di questo all'indennità sostitutiva del preavviso presuppone che le dimissioni siano state determinate da una giusta causa, la cui esistenza, come fatto costitutivo del diritto all'indennità, deve essere provata dal lavoratore stesso”. 
Orbene, nella presente fattispecie è documentato dal ### di recesso presentato al ### per l'### e allegato alla memoria di costituzione dell'opposto che ### è stato assunto dalla società #### S.R.L. in data ### con contratto a tempo indeterminato. 
Anche a foglio 2 del ricorso in opposizione la società ### conferma di aver assunto il lavoratore in data ###, specificando che il medesimo è stato assunto con le mansioni di carpentiere. 
Pertanto, ai sensi dell'art.2119 cod. civ,. essendo il contratto a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza alcun preavviso “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, ma nel caso in cui sia il lavoratore a recedere, questo ha anche diritto alla indennità sostitutiva del preavviso qualora si dimetta per “giusta causa”. 
Nel caso in esame parte opponente sostiene, a fogli 2 e 3 del ricorso in opposizione, che “Il rapporto si è risolto per dimissioni volontarie del lavoratore che di fatto dal 1 agosto 23 non si è più presentato sul posto di lavoro senza alcuna comunicazione di preavviso e senza che sia avvenuta la conciliazione in ordine all'indennità sostitutiva di mancato preavviso” e quantifica in € 350,00 la somma che l'opposto dovrebbe versare a titolo di indennità di mancato preavviso. 
Parte opposta, invece, afferma di non dovere nulla a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di essere egli titolare di un diritto a percepire tale indennità (della quale tuttavia non chiede il pagamento in questa sede ###quanto sostiene di essersi dimesso per giusta causa per il seguente motivo “avendo ricevuto solo parzialmente e con enorme ritardo (deprecabile prassi del datore di lavoro), i pagamenti delle retribuzioni relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2023 immediatamente precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre che per aver omesso, il datore di lavoro, il versamento dei contributi: all'uopo si depositano buste paga gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 regolarmente sottoscritte e quietanzate oltre a quelle di maggio, giugno, luglio e agosto 2023 mai vergate dal ricorrente in quanto mai regolarmente pagate”, come già rappresentato nel ricorso per ingiunzione (vedasi foglio 4 della memoria dell'opposto). 
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata incombe sul lavoratore l'onere di provare la giusta causa delle dimissioni. 
Sotto questo profilo, si osserva che nella presente fattispecie il lavoratore ha allegato alla propria memoria di costituzione le buste paga che afferma non pagate dalla datrice di lavoro, tra le quali la busta paga di Agosto 2023 ove è riportata la somma lorda di € 2.149,66, di cui € 1.218,48 per ### La società ### dal canto suo non ha contestato di aver pagato in ritardo le retribuzioni. 
Pertanto, si deve ritenere che il lavoratore abbia offerto prova ragionevolmente certa dei ritardi della datrice di lavoro nell'adempimento dell'obbligo retributivo e che sussista la giusta causa delle dimissioni, poiché, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso” (Cassazione, sentenza n.5146 del 23/5/1998, già sopra richiamata). 
Il convincimento che la azienda datrice di lavoro non abbia puntualmente adempiuto agli obblighi contributivi è poi corroborato dalla circostanza che il lavoratore abbia dovuto chiedere il pagamento del ### di ### e degli emolumenti finali con ricorso per ingiunzione. 
Si deve conseguentemente ritenere che, una volta acclarata la sussistenza della giusta causa di dimissioni, la società datrice di lavoro non abbia diritto alla indennità di mancato preavviso. 
Si deve dunque ritenere che il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di ### di ### e di emolumenti finali l'intera somma di € 2.149,66 indicata nel ### opposto. 
Ed infatti tale somme non appare contestata nel suo complessivo ammontare dalla parte opponente, in quanto nell'atto di opposizione si chiede soltanto di detrarre dalla somma di € 2.149,66 il dedotto acconto e la pretesa indennità di mancato preavviso, ammettendosi implicitamente di non aver corrisposto il TFR e gli emolumenti finali al lavoratore. 
Inoltre, si deve osservare che la somma di € 2.149,66 è riportata nella busta paga di Agosto 2023 allegata alla memoria dell'opposto. 
Alla luce di quanto esposto, la presente opposizione è da ritenersi infondata e, disattesa ogni altra eccezione, va pertanto respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Va infine respinta la domanda avanzata dall'opposto per ottenere la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria, stante la genericità delle allegazioni in ordine al danno subito. 
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il ### n.1038/2023 opposto. 
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.030,00, oltre imborso spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### 22 Ottobre - 11 Novembre 2025 

Il Giudice
del ###ssa ### I. ### n. 13298/2023


causa n. 13298/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gustapane Maria Immacolata

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Giudice di Pace di Cagliari, Sentenza n. 1147/2025 del 30-10-2025

... oltre accessori di legge, € 18,56 per spese esenti e interessi legali dal dovuto al saldo. - condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 200,00 per competenze professionali, oltre spese generali e accessori di legge in quanto dovuti. Cagliari, 30.10.2025 Il giudice di pace - (leggi tutto)...

testo integrale

N. RG 5497 / 2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI Il Giudice di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente: ### causa iscritta al n. 5497 del ### degli ### per l'anno 2024, promossa da: AVV. ###, (cod. fisc.: ###) nato a #### il ###, difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato per la presente procedura in #### nella via ### n. 16, presso il proprio ### professionale; RICORRENTE contro ### nato a #### il ### (cod. fisc.: ###) con domicilio dichiarato in ####, ###, via ### n. 311/6; RESISTENTE - ### causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: - Parte ricorrente: ### l'###mo Giudice di ### adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: 1. accertare l'avvenuto svolgimento della dedotta prestazione professionale nei confronti del signor ### nato a ### il ### e residente ###/6; 2.  per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento della somma di € 850,00 (secondo ### tra Tribunale e Ordine degli avvocati del 2024) oltre accessori di legge, € 18,56 per spese esenti e interessi legali (valore che si dichiara ai fini del contributo unificato) o quella ritenuta di giustizia dal signor giudice; 3. con vittoria di spese e competenze di lite.  ### ricorso ex art. 316 e ss. cpc, l'avv. ### conveniva in giudizio il signor ### per sentire accogliere le conclusioni come riportate in epigrafe.
Assumeva di aver svolto nell'interesse del resistente la propria attività professionale, quale difensore d'ufficio, nel procedimento penale iscritto al n. 9706/2019 R.G.N.R. - 3779/2022 R.G. Trib., nanti il Tribunale di Cagliari e di aver maturato, a compimento della stessa, un credito complessivo di euro € 850,00, oltre accessori di legge, € 18,56 per spese esenti e interessi legali dal dovuto al saldo. 
Precisava che non sortiva alcun effetto l'inviata formale diffida a adempiere.  - La parte resistente rimaneva contumace.  - La causa istruita con produzioni documentali, veniva tenuta in decisione all'udienza del 02.07.2025.  ### domanda è fondata e deve essere accolta. 
La prestazione professionale appare provata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2697 cc, attraverso la documentazione versata in atti che attesta la qualità di difensore d'ufficio dell'avvocato odierno ricorrente nei confronti della parte resistente, con il compimento dell'assistenza difensiva nell'ambito del procedimento penale distinto al n. 9706/2019 R.G.N.R. - 3779/2022 R.G. Trib., nanti il Tribunale di ### quadro probatorio veniva poi rafforzato dal contegno processuale tenuto dalla parte resistente che non ottemperava al pagamento del dovuto nonostante l'inviata diffida, oltre a rimanere contumace nel presente giudizio, contribuendo a introdurre nello stesso ulteriori elementi, ex artt.  116 cpc, per la decisione. 
Avuto riguardo, dunque, all'attività svolta dall'avvocato ricorrente, tenuto conto di quanto risulta dagli atti in ordine all'attività compiuta e alla durata del mandato, oltre che dei parametri di cui al D.M.  55/14 e succ mod., i compensi spettanti ad esso possono essere riconosciuti, così come richiesto, in € 850,00, oltre accessori di legge, € 18,56 per spese esenti e interessi legali dal dovuto al saldo. 
Pertanto, la parte resistente deve essere condannata al pagamento nei confronti della parte ricorrente della somma € 850,00, oltre accessori di legge, € 18,56 per spese esenti e interessi legali dal dovuto al saldo.  - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della somma liquidata (Cass. 23875/2025), dell'attività espletata, della semplicità della causa (Cass. n. 17014/14), oltre che dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche [valori minimo-medi - fino a € 5.200,00, procedimento che non ha comportato alcuna istruttoria orale né il deposito di memorie supplettive (Cass. n. 19049/2025)]. 
P.Q.### giudice di pace, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo: - accoglie il ricorso e per l'effetto, - condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di € 850,00, oltre accessori di legge, € 18,56 per spese esenti e interessi legali dal dovuto al saldo.  - condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 200,00 per competenze professionali, oltre spese generali e accessori di legge in quanto dovuti. 
Cagliari, 30.10.2025 

Il giudice
di pace - P.


causa n. 5497/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Baragliu

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