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TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale di Foggia, ### in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1659/2023 R.G.
TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti; appellante #### (C.F. ###), in persona del ### p.t., elettivamente domiciliato presso gli avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in atti; appellato ####, in ottemperanza al decreto ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.10.2025, ha depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate e la causa è passata in decisione secondo il rito speciale vigente MOTIVI DELLA DECISIONE Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con ricorso in appello depositato il ###, ### ha impugnato la sentenza n. 787/2022 del 28.9.2022, con cui il Giudice di ### di ### ha rigettato l'opposizione promossa dall'appellante contro i verbali di contestazione di violazione del ### della ### del
Comune di ### n. Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021, tutti notificati il ### mediante consegna a mani proprie. ### ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di ### ha ritenuto tempestive le notificazioni nonostante fossero state eseguite oltre i novanta giorni previsti dall'art. 201 C.d.S.; in secondo luogo, ha lamentato l'erronea valutazione di inesistenza di autorizzazione al transito in ### nonostante avesse dimostrato la propria qualità di residente della zona e, altresì, in virtù del fatto che il transito è stato effettuato a servizio di un soggetto disabile, come dimostrato dal tagliando comunale per disabili e dalla dichiarazione del trasportato in atti. ### ha, quindi, rassegnato le proprie conclusioni insistendo per la riforma della sentenza di primo grado e il conseguente annullamento dei verbali impugnati, con condanna del Comune di ### alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con memoria depositata il ###, si è costituito in giudizio il Comune di ### eccependo l'infondatezza dell'appello in fatto e diritto.
Quanto al primo motivo di appello, l'appellato ha ribadito la tempestività delle notificazioni eseguite in data ### e, quindi, entro i novanta giorni successivi al tentativo di consegna del 27.1.2022, conclusosi negativamente per irreperibilità del destinatario, alla luce della giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 201 C.d.S.; ha altresì dedotto la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il ### non fosse titolare di alcuna autorizzazione, rilasciata dal Comune, per il transito in ZTL e che non avesse comunicato, entro tre giorni, il transito a servizio di soggetto diversamente abile. ### ha perciò concluso per il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
II.- In assenza di attività istruttoria, salva l'acquisizione del fascicolo di prime cure, la causa è pervenuta per la decisione all'udienza del 13.11.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta da parte del Comune, viene decisa con deposito telematico della sentenza.
III.- In premessa, è opportuno svolgere alcune considerazioni in tema di principio di conservazione degli effetti della notificazione del verbale di contestazione differita per violazione del ### della strada, eseguita tempestivamente ma conclusasi negativamente per causa non imputabile al mittente.
Com'è noto, l'art. 201 C.d.S. prevede che, in caso di infrazioni al ### della strada non immediatamente contestabili, il verbale deve essere notificato entro novanta giorni dall'accertamento all'effettivo trasgressore o al proprietario del veicolo a motore munito di targa risultante dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A; inoltre, qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Alla notificazione, ai sensi dell'art. 201 comma 3 C.d.S., si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 del ### cit., dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal ### di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
La notificazione a mezzo del servizio postale è regolata dalla legge n. 890/1982, secondo cui l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale: in tal caso, di regola l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario o a persona di famiglia convivente o altri addetto alla casa o al servizio del destinatario o al portiere dello stabile o al dipendente (art. 7 l. cit.); in caso di assenza temporanea, l'operatore postale deposita il piego presso il deposito più vicino, dando notizia del tentativo di consegna al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata affisso alla porta o immesso nella cassetta postale, con l'effetto che la notificazione dell'atto originario si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla spedizione di tale ultima raccomandata (art. 8 l. cit.), mentre. in caso di irreperibilità assoluta, “fermo restando quando previsto dal 201 co. 3 c.d.s.”, l'operatore postale restituisce gli invii al mittente (art. 9 l. cit.), che sarà, quindi, tenuto a procedere ad una nuova notificazione.
In linea generale, quando la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la giurisprudenza di legittimità, facendo leva sul consolidato principio di scissione degli effetti tra notificante e notificato, ha da tempo chiarito che il mittente può conservare gli effetti della tempestività della notificazione eseguita ove, appreso dell'esito negativo, riattivi il processo notificatorio con immediatezza e svolga con tempestività gli atti necessari al suo completamento entro un tempo ragionevolmente contenuto (Cass. Sez. Un. n. 17352/2009), stabilendo, con riguardo all'art. 325 c.p.c., che il ragionevole tempo per la riattivazione del procedimento notificatorio è pari alla metà di quello originariamente previsto (Cass. Sez. Un. 14595/2016).
Tale principio, affermato con riferimento ai termini processuali, è stato esteso anche ai termini del procedimento notificatorio delle sanzioni amministrative per violazioni del ### della strada ex art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 28388/2017), in relazione alle quali deve ritenersi che l'onere di riattivazione del procedimento notificatorio vada assolto dal notificante con immediatezza e, comunque, non oltre “il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il primo motivo di appello relativo all'eccepita tardività della notifica dei verbali di accertamento impugnati, è fondato e va accolto, atteso che il Comune, a seguito della prima notifica eseguita in data ### e non perfezionatasi per irreperibilità del destinatario (come si evince dall'avviso di ricevimento ritornato al mittente), si è attivato tardivamente e, precisamente, in data ### (mediante la notifica a mezzo messo comunale).
A tal proposito, non appare in alcun modo condivisibile la tesi sostenuta dal Giudice di prime cure, secondo cui la notifica del 26.4.2022 è da considerarsi tempestiva in quanto effettuata prima dello scadere dei 90 giorni decorrenti dal 27.1.2022, ossia della dichiarazione di irreperibilità del destinatario da parte dell'agente postale, causa di interruzione del termine di cui all'art. 201 C.d.S.
Difatti, alla luce della richiamata giurisprudenza in termine di salvezza degli effetti della prima notifica rimasta ineseguita per causa non imputabile al mittente (in cui certamente rientra il caso di irreperibilità assoluta del destinatario all'indirizzo di residenza risultante dai pubblici registri), è evidente che il Comune di ### dopo la prima notifica non andata a buon fine il ### (richiamata nei verbali impugnati), lungi dal riattivarsi celermente e comunque entro “il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto”, ha lasciato trascorrere ben 89 giorni prima di procedere alla nuova notificazione, eseguita a mani proprie in data ###, senza allegare - ne tanto meno documentare - circostanze eccezionali (cfr. Cass civ. n. 28388/2017) che potessero giustificare il ritardo nella riattivazione del procedimento notificatorio.
Non essendosi, dunque, il Comune attivato con tempestività e immediatezza per completare il procedimento notificatorio, quest'ultimo non può ritenersi iniziato il ### (non potendo farsi salvi gli effetti della prima notifica): ne consegue che le notifiche dei verbali di accertamento dell'8- 13.11.2021, eseguite tutte il ###, devono ritenersi senz'altro tardive, in quanto effettuate ben oltre il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S.
Dunque, in accoglimento dell'appello e, quindi, in riforma della sentenza impugnata, i verbali di accertamento di violazione al C.d.S. n. Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021 della ### del Comune di ### vanno annullati, in quanto notificati al ### oltre il termine perentorio di cui all'art. 201 ### della strada.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
IV.- Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, quanto alle spettanze del primo grado, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, considerando come valore della causa lo scaglione per i giudizi davanti al Giudice di ### fino a € 1.100,00, in ragione del petitum, applicando i valori medi per tutte le fasi, nonché, quanto alle spettanze del secondo grado, ai sensi del D.M. cit., considerando lo stesso scaglione di valore per i procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, stante la natura documentale della causa e l'esigua attività difensiva espletata. P. Q. M. Il Tribunale di #### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 787/2022 emessa dal Giudice di ### di ### in data ###, ACCOGLIE l'opposizione spiegata da #### ed ### i verbali di contestazione di violazione al ### della strada nn.
Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021 della ### del Comune di ### 2. CONDANNA il ### alla rifusione, in favore di ### delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado in complessivi € 389, di cui € 43 per esborsi ed € 346 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), da distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, avv. ### dichiaratosi antistatario, e per il secondo grado di giudizio in complessivi € 526,50, di cui € 64,50 per esborsi ed € 462 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, avv. ### dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. ### 15 Novembre 2025 Il Giudice -
causa n. 1659/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Margherita Valeriani