blog dirittopratico

3.659.434
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
10

Giudice di Pace di Livorno, Sentenza n. 465/2025 del 11-12-2025

... sig.ra ### barone la somma di 341,03 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il decisum. P.Q.M. ### ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda attorea, condanna la ### in persona del legale rappresentante protempore, deve essere condannata a rimborsare alla sig.ra ### barone la somma di 341,03 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. ### la compagnia aerea alla rifusione delle spese di causa, che tassa e liquida in complessivi € 550,00, di cui € 50,00 per spese, € 500,00 per competenze, oltre al 15% per rimborso spese generali ed oneri di legge. Dispone la distrazione delle spese legali liquidata in favore dell'avvocato ### pelosi dichiaratasi antistataria. ### 20 Novembre 2025. ### di ### (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 149/2025 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LIVORNO Sezione 01 Civile Il Giudice di ### nella persona dell'avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 149/2025 R.G.  promossa da: ### (C.F. ###) nata a Napoli il ### e residente ###, rappresentata e difesa dall' Avv. ### (C.F.  ###) del ### di ### con studio in ####, piazza della ### n. 37, per mandato allegato e congiunto al ricorso introduttivo ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento (per comunicazioni fax 0586.1832072, PEC per notifiche e comunicazioni: ###).  ricorrente contro ### (già ###) in persona del procuratore speciale ### con sede in ###### (###, rappresentata e difesa, giusta procura generale notarile rilasciata in data 26 gennaio 2012 a rogito del notaio ### D. O' Brien, con studio in #### e relativa procura speciale allegate alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### del ### di ### (C.F. ###), con domicilio eletto presso la PEC ###, il quale dichiara di voler ricevere avvisi, notificazioni e comunicazioni all'indirizzo ####, nonché via fax al numero ###. 
Resistente CONCLUSIONI Ricorrente: “che l'###mo Giudice di ### adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa #### ACCERTARE e dichiarare la risoluzione del contratto di trasporto aereo per impedimento del passeggero allo stesso non imputabile ex art. 945 del codice della navigazione, determinato dalla sopravvenuta impossibilità di partire a causa della malattia contratta dalla ricorrente nella notte del 9 agosto 2024; CONDANNARE la ### alla restituzione della somma di euro 341,03 in favore della sig.ra ### oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; ### la convenuta al pagamento delle spese processuali e competenze di lite di entrambe le fasi, stragiudiziale e giudiziale, da distrarsi in favore del procuratore scrivente che si dichiara antistatario.  ### aerea: “Si insiste, dunque, per il rigetto delle domande avversarie”.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta secondo le nuove disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come riformati dalla legge 69/2009; viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso anche con riferimento a precedenti conformi. 
La domanda attrice è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
La sig.ra ### - assumendo che unitamente a due amiche aveva acquistato il volo ### con tratta europea di andata ### e ritorno ### precisamente: volo ### “###”di andata da ### del 10.08.2024 con partenza alle ore 10:00 ed arrivo previsto a ### alle ore 13:40 e volo ### “###” di ritorno da ### il ### ore 15:30 ed arrivo a ### previsto per le ore 17:20 (###1) per il prezzo complessivo di € 1.023,09 e per una quota, quindi, di € 341,03; che purtroppo il giorno prima della partenza aveva contratto infezione da ### (SARSCo###), con febbre alta ed aveva fatto accesso al ### di ### alle ore 22.59 del 9.08.2024, dove era stata certificata la malattia, risultando positiva agli accertamenti del caso; che si era affrettata a comunicare alla ### aerea la sopravvenuta impossibilità di prendere il volo, chiedendo il rimborso della propria parte quota del biglietto; che la ### aerea non aveva mai opposto eccezioni in merito alla richiesta di rimborso avanzata dalla signora ### neppure sulla circostanza che il pagamento del biglietto fosse stato effettuato da persona diversa; che alla richiesta di rimborso del 10.08.2024 non ha mai fatto però seguito alcun rimborso o alcun diniego della ### che solo dopo l'intervento del legale la compagnia nel mese di Gennaio 2025 aveva dato prova di aver preso in carico la gestione della pratica, chiedendo ulteriori dettagli sul numero di volo, a cui è stato replicato il giorno stesso con i chiarimenti necessari; che inutili si sono, comunque, rivelate le richieste stragiudiziali - aveva convenuto in giudizio la ### chiedendone la condanna alla restituzione della somma di euro 341,03 in favore della sig.ra ### oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. 
Si era costituita in giudizio la compagnia aerea ### chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Come anticipato la domanda attorea è fondata. 
I fatti di causa sono pacifici e, comunque, documentati: l'attrice aveva acquistato un volo aereo ### del 10 Agosto 2024 e ritorno ### del 15 Agosto 2024 per un costo di € 341,03; in data 9 Agosto 2024 l'attrice si era recata al P.S. dell'Ospedale di ### ove le era stata diagnosticata una infezione da ### con prescrizione di riposo ed assunzione di paracetamolo al bisogno; la sig.ra ### era stata dimessa alle 3,27 del 10 Agosto 2024 ed aveva informato la compagnia aerea dell'impossibilità di usufruire del volo alle ore 8,52 rispetto ad una partenza alle ore 10 dello stesso 10 Agosto 2024; la compagnia ### pur sollecitata non ha mai rimborsato il costo del biglietto.  ### ha, quindi, invocato l'impossibilità assoluta di usufruire della prestazione della convenuta per causa a lei non imputabile, il che comporterebbe la risoluzione del contratto di cui è causa, con conseguente obbligo per la compagnia aerea di restituire il corrispettivo ricevuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 945 del Codice della navigazione (1. Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. 2. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. 3. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.). 
La compagnia ### ha contestato la richiesta della sig.ra ### sia perché inaccoglibile ai sensi delle condizioni generali di viaggi che consentono il rimborso del prezzo del biglietto solo “ Se qualcuno nella prenotazione si ammala gravemente e non è in grado di viaggiare prima del viaggio” e questo non sarebbe certamente il caso dell'infezione da ### che non avrebbe costituito un impedimento assoluto ed oggettivo ad usufruire del volo aereo e sia perché non avrebbe tempestivamente comunicato alla compagnia aerea, come richiesto dallo stesso art. 945 C.N., il proprio impedimento, non consentendo alla convenuta di poter rivendere il volo a terzi. 
Le argomentazioni della compagnia aerea non sono, tuttavia, accoglibili: sotto il profilo, va evidenziato che la circolare n. 25613 del 2023 del Ministero della ### in materia di prescrizioni ai malati di ### impone, tra l'altro, ai contagiati quanto segue Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi. • Applicare una corretta igiene delle mani. • Evitare ambienti affollati. • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA”. 
Il contagiato ### dovrebbe, quindi, rimanere a casa fino alla fine dei sintomi non solo per la propria salute, ma anche per evitare di contagiare altre persone, per cui dovrebbe evitare luoghi affollati ed il contattato con persone fragili, immunodepresse e in gravidanza. E, quindi, salire in aereo non è certamente un comportamento ammissibile, visto che trattasi di luogo affollato con possibile presenza di persone fragili, immunodepresse ed in gravidanza. La decisione della sig.ra ### di rinunciare al volo è stata, quindi, non solo legittima, ma di fatto obbligata; sotto il secondo profilo, la comunicazione alle ore 8,52 dell'attrice della impossibilità di prendere il volo per una infezione accertata alle ore 3,27 dello stesso giorno non può essere considerata intempestiva, del resto, la compagnia aerea non ha certamente provato, come richiesto dall'art. 945 C.N., che se la comunicazione fosse intervenuta nell'intervallo tra le 3,27 e le 8,52 non avrebbe sopportato danno ossia sarebbe riuscita a rivendere il biglietto. 
In conclusione ed in accoglimento della domanda attorea, la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannata a rimborsare alla sig.ra ### barone la somma di 341,03 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. 
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il decisum.  P.Q.M.  ### ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda attorea, condanna la ### in persona del legale rappresentante protempore, deve essere condannata a rimborsare alla sig.ra ### barone la somma di 341,03 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.  ### la compagnia aerea alla rifusione delle spese di causa, che tassa e liquida in complessivi € 550,00, di cui € 50,00 per spese, € 500,00 per competenze, oltre al 15% per rimborso spese generali ed oneri di legge. 
Dispone la distrazione delle spese legali liquidata in favore dell'avvocato ### pelosi dichiaratasi antistataria.  ### 20 Novembre 2025.  ### di ###

causa n. 149/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Marielena Cristiani

M
3

Tribunale di Teramo, Sentenza n. 948/2025 del 22-07-2025

... legge. 3. Condannare il geom. ### al pagamento delle spese di demolizione e di tutti gli oneri conseguenti nella misura non inferiore ad € 31.712,77, e dunque nella misura superiore che sarà di giustizia. 4. Condannare il geom. ### al risarcimento per mancato godimento dell'immobile nella misura di € 3.340,00 o somma diversa, maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge. 4. Condannare parte attrice, ovvero in alternativa il geom. ### alla rifusione delle spese legali. Salvezze illimitate”; per il terzo chiamato ### “Nel contestare nuovamente tutto quanto ex adverso fin qui dedotto e/o prodotto si insiste per l'accoglimento di tutte le richieste istruttorie di cui alle memorie del sottoscritto procuratore ex art. 183 cpc, VI comma, del 22.6.2021 (la seconda) e del 13.7.2021(la terza), nonché si precisano le conclusioni così come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta datata 18.1.2019 ed integrate con la prima memoria del 18.5.2021 ex art. 183 cpc, VI comma, depositata dopo la costituzione in giudizio della terza chiamata in causa ### spa: “### all'###mo Tribunale adito , per le motivazioni espresse in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### ordinaria civile Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1580 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa: da #### E ### in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###e via Indipendenza n.17, presso gli studi dei difensori, giusta procura allegata all'atto di citazione attori contro ### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso il difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto e contro ### contumace convenuto e contro ### rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso il difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terzo chiamato nonché contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###(angolo ### della ###, presso il difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terzo chiamato ### altre controversie di diritto amministrativo ### per parte attrice: “### l'###mo Tribunale adito ### 1. Accertare e dichiarare l'intervento di “sopraelevazione ed ampliamento” assentito nei titoli edilizi rilasciati come nuova costruzione disapplicandosi, sul punto, la previsione derogativa di detta distanza contenuta nell'art. 2.3.3 delle NTA del ### 2. accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'intervento edilizio realizzato dai sigg.ri ### e ### non rientra tra gli interventi di «ristrutturazione edilizia» ex art.3, comma 1, lettera d) D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ma che lo stesso intervento deve annoverarsi nella categoria dell'intervento edilizio di «nuova costruzione», e sicché, il fabbricato descritto deve ritenersi realizzato in violazione della distanza minima assoluta di mt. 5 dal confine con la proprietà del sig. ### e di mt. 10 dal fabbricato del sig. ### di cui al DM 1444/68; 3. Disapplicare in via incidentale, ai sensi dell'art. 5 L. 2248/1865 all. E il permesso di costruire n. 37/2011 ed il permesso di costruire in variante n. 27/2012 perché in violazione delle distanze imposte dal DM 1444/68 e delle norme locali in materia di distanze tra confini; 4. Accertare e dichiarare la violazione delle norme urbanistiche ed edilizie in premessa indicate, con particolare riferimento alla distanza dai confini e dai fabbricati per la mancata applicazione delle misure di salvaguardia e per il mancato rispetto dell'art. 2.3.3 c. 9 delle NTA di PRG che non prevedono la possibilità di sopraelevare di due piani edifici monopiano in deroga né ammettono un fabbricato alto 9,40 mt, oltre gli 8,50 mt consentita dalle norme tecniche; 5. 
Accertare e dichiarare che l'edificazione dei sigg.ri ### e ### e ### è avvenuta, con riferimento al permesso n. 27/2012, in difformità alla normativa antisismica, in difetto dell'attestato di avvenuto deposito da parte del ###, così come prescritto dalla normativa di settore richiamata; 6. Condannare i sigg.ri #### e ### rispettivamente nella qualità di usufruttuari e nudo demolizione dell'intervento realizzato e disporre ex art. 872 c.c. la riduzione in pristino della distanza di metri 5 dal confine e di metri 10 dal fabbricato di proprietà del sig. ### di tutte le opere eseguite dai convenuti, o, quantomeno di tutta la parte eseguita in sopraelevazione ed ampliamento; 7. Condannare i sigg.ri ### e ### ex art. 872 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali consistenti da un lato, nell'occlusione della visuale, della privazione di luce e di aria con pregiudizi sotto l'aspetto della salubrità; dall'altro, nella riduzione del rapporto tra il pregio e il godimento della propria abitazione che il mercato riconosce ed il deprezzamento commerciale dell'intero immobile di proprietà ### conseguenti alla mancata osservanza delle altre norme urbanistico edilizie in tema di allineamento degli edifici e di distanza; 8. Condannare i sigg.ri ### e ### disapplicando gli atti illegittimi, al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Si chiede altresì l'accoglimento delle conclusioni come precisate ed integrate in sede di memorie e scritti difensivi e verbali d'udienza oggi integralmente richiamati”; per parte convenuta ### “La difesa della signora ### nel richiamare il contenuto dei propri scritti difensivi, precisa le conclusioni chiedendo che la domanda venga dichiarata inammissibile, ovvero respinta; e che in relazione all'art. 92 c.p.c., l'attore venga condannato alla rifusione delle spese di lite e dei compensi di avvocato. Salvezze illimitate”; per parte convenuta ### “La difesa del signor ### nel richiamare il contenuto dei propri scritti difensivi, dichiara che non intende rinunciare a nessuna eccezione, difesa o domanda quivi proposta e precisa le conclusioni come segue. 1. ### l'###mo Tribunale adito respingere le domande di parte attrice siccome inammissibili ovvero infondate. 2. In subordine, nel caso di accoglimento totale o parziale delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare che le violazioni contestate da parte attrice sono imputabili a responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del geom.  ### condannandolo pertanto a tenere indenne il deducente sig.  ### da tutte le conseguenze pregiudizievoli prodotte dall'accoglimento delle domande di parte attrice. In particolare, e non esclusivamente, condannare il geom.  ### al risarcimento del danno per la perdita del valore venale dell'immobile che dovrà essere demolito (deprezzamento del bene) nella misura di € 110,000,00 o somma diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi come per legge. 3. Condannare il geom. ### al pagamento delle spese di demolizione e di tutti gli oneri conseguenti nella misura non inferiore ad € 31.712,77, e dunque nella misura superiore che sarà di giustizia. 4. Condannare il geom. ### al risarcimento per mancato godimento dell'immobile nella misura di € 3.340,00 o somma diversa, maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge. 4. Condannare parte attrice, ovvero in alternativa il geom. ### alla rifusione delle spese legali. Salvezze illimitate”; per il terzo chiamato ### “Nel contestare nuovamente tutto quanto ex adverso fin qui dedotto e/o prodotto si insiste per l'accoglimento di tutte le richieste istruttorie di cui alle memorie del sottoscritto procuratore ex art. 183 cpc, VI comma, del 22.6.2021 (la seconda) e del 13.7.2021(la terza), nonché si precisano le conclusioni così come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta datata 18.1.2019 ed integrate con la prima memoria del 18.5.2021 ex art. 183 cpc, VI comma, depositata dopo la costituzione in giudizio della terza chiamata in causa ### spa: “### all'###mo Tribunale adito , per le motivazioni espresse in narrativa, ### tutte le domande avversarie, comprese quelle ex adverso spiegate dalla terza chiamata in causa ### spa, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra meglio esposte. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario, oneri fiscali e previdenziali come per legge. ###, ### denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, anche in maniera parziale per i fatti dal 2011 al 2013, dichiarare la terza ### spa obbligata a manlevare e tenere indenne il geom. #### e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tutte le somme che fossero eventualmente dovute dall'assicurato in favore delle controparti e non solo. Nello specifico si chiede che venga riconosciuto il diritto dell'assicurato geom. ### nei confronti della propria compagnia assicurativa ### spa, al rimborso: delle spese di lite, sostenute per la chiamata in causa, delle spese di resistenza, per contrastare l'iniziativa del terzo, e delle spese di soccombenza, che eventualmente sia stato condannato a pagare al terzo vittorioso (Corte di Cassazione, ### civile, ordinanza n. 4275/2024)”; per il terzo chiamato ### s.p.a.: “La difesa della ###ni ### ribadisce tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nella comparsa di costituzione e risposta, nelle successive memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., ritualmente e tempestivamente depositate e nei verbali di causa, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Torna nuovamente ad impugnare e contestare, per quanto di ragione, la perizia definitiva e l'elaborato integrativo depositati dal nominato CTU arch. G. Marini, salva ogni ulteriore confutazione in sede di scritti difensivi finali. Conferma, comunque, la tardività e l'inammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 9, commi 2 e 3 del D.M. n. 1444/1968, sollevata per la prima volta dalla difesa degli attori con la seconda memoria istruttoria; sul punto, ribadisce di non accettare il contraddittorio, trattandosi di una vera e propria mutatio libelli ed eccepisce l'inutilizzabilità, in parte qua, dell'elaborato peritale. Ribadisce tutte le eccezioni sollevate circa l'operatività della polizza, i limiti di copertura e la prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne delle conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dal presente giudizio. 
Si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nelle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. per quanto attiene alle ulteriori richieste istruttorie, anche formulate dalle controparti e sulle quali l'###mo Sig. Giudice non si è pronunciato. Precisa le conclusioni: in via istruttoria, associandosi per quanto di ragione e per quanto compatibile con la posizione della ### alle richieste istruttorie formulate dalla difesa dell'assicurato geom. R. ### opponendosi alle richieste avverse per le motivazioni tutte già illustrate nelle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. ed insistendo (nella denegata ipotesi di ammissione) nella richiesta di abilitazione alla prova contraria, diretta e indiretta, con gli stessi testi ex adverso indicati e con i testi indicati dal geom. R. ### nel merito riportandosi alle conclusioni tutte rassegnate nella comparsa di risposta e ribadite nelle successive memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte. Conclude altresì per l'integrale rigetto di ogni avversa conclusione e di ogni domanda e/o eccezione comunque formulata contro ###ni ### Con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Impugna e contesta ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta, anche formulata attraverso le note di trattazione scritta, dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o modificate comunque proposte dalle controparti. Salvezze illimitate”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, #### e ### per ivi sentire: 1) accertare e dichiarare l'intervento di “sopraelevazione ed ampliamento” assentito nei titoli edilizi meglio descritti in atti come nuova costruzione, disapplicandosi, sul punto, la previsione derogativa di detta distanza contenuta nell'art.  2.3.3 delle NTA del ### 2) accertare e dichiarare che l'intervento edilizio realizzato dai convenuti non rientrava tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” ex art.3, comma 1, lettera d) D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ma nella categoria dell'intervento edilizio di “nuova costruzione”, sicché, il fabbricato doveva ritenersi realizzato in violazione della distanza minima assoluta di mt. 5 dal confine con la proprietà dell'attore e di mt. 10 dal fabbricato dell'attore di cui al DM 1444/68; 3) disapplicare in via incidentale, ai sensi dell'art. 5 L.  2248/1865 all. E il permesso di costruire n. 37/2011 ed il permesso di costruire in variante n. 27/2012 perché in violazione delle distanze imposte dal DM 1444/68 e delle norme locali in materia di distanze tra confini; 4) accertare e dichiarare la violazione delle norme urbanistiche ed edilizie indicate, con particolare riferimento alla distanza dai confini e dai fabbricati per la mancata applicazione delle misure di salvaguardia e per il mancato rispetto dell'art. 2.3.3 c. 9 delle NTA di PRG che non prevedevano la possibilità di sopraelevare di due piani edifici monopiano in deroga né ammettevano un fabbricato alto 9,40 mt, oltre gli 8,50 mt consentita dalle norme tecniche; 5) accertare e dichiarare che l'edificazione dei dei convenuti era avvenuta, con riferimento al permesso n. 27/2012, in difformità alla normativa antisismica, in difetto dell'attestato di avvenuto deposito da parte del ###, così come prescritto dalla normativa di settore richiamata; 6) condannare i #### e ### rispettivamente nella qualità di usufruttuari e nudo proprietario, alla demolizione dell'intervento realizzato e disporre ex art. 872 c.c. la riduzione in pristino della distanza di metri 5 dal confine e di metri 10 dal fabbricato di proprietà dell'attore di tutte le opere eseguite dai convenuti, o, quantomeno di tutta la parte eseguita in sopraelevazione ed ampliamento; 7) condannare i convenuti, ai sensi dell'art.  art. 872 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali consistenti, da un lato, nell'occlusione della visuale, della privazione di luce e di aria con pregiudizi sotto l'aspetto della salubrità e, dall'altro, nella riduzione del rapporto tra il pregio e il godimento della propria abitazione che il mercato riconosce ed il deprezzamento commerciale dell'intero immobile di proprietà ### conseguenti alla mancata osservanza delle altre norme urbanistico edilizie in tema di allineamento degli edifici e di distanza; 8) condannare i convenuti al pagamento delle spese del giudizio. 
A fondamento della domanda parte attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse: - che l'attore era proprietario del fabbricato ad uso abitazione sito in ### via ### n. 5, confinante con il fabbricato di proprietà ### sito in via ### n. 7; - che, con permesso edilizio n. 37/2011, il Comune di ### autorizzava ### in qualità di comproprietario, alla sopraelevazione del fabbricato; - che l'intervento, qualificato come “ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione” del fabbricato preesistente monopiano e assentito sulla base dell'art. 2.3.3. comma 9 delle N.T.A. del PRG vigente, non era conforme, anche alla luce della relazione istruttoria redatta dal tecnico comunale incaricato, alle prescrizioni in materia di distanze di cui al D.M. 1444/1968 né alle disposizioni concernenti l'altezza massima degli edifici; - che, con permesso di costruire in variante n. 27/2012, il Comune di ### autorizzava i convenuti alla realizzazione, sullo stesso fabbricato, di una ulteriore sopraelevazione al piano secondo oltre i 250 mq di superficie edificabile in base alle previsioni di cui all'art. 2.3.3. comma 9 delle NTA con ampliamento e modifica delle distanze dal fabbricato vicino; - che anche tale intervento edilizio in variante era in contrasto con la normativa edilizia, urbanistica ed antisismica.   Si costituiva in giudizio ### la quale chiedeva l'estromissione dal giudizio, in quanto la sua qualità di usufruttuaria escludeva la legittimazione passiva rispetto all'azione esercitata dall'attore nel giudizio in esame.   Si costituiva in giudizio ### il quale, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ### e di declaratoria di inammissibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010, chiedeva il rigetto delle domanda attoree e, in via subordinata, di accertare e dichiarare che le violazioni contestate dall'attore erano imputabili a responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del geom. ### con condanna di quest'ultimo a tenere indenne il ### da tutte le conseguenze pregiudizievoli prodotte dall'accoglimento delle domande di parte attrice. 
In particolare, parte convenuta esponeva in sintesi: - che il fabbricato interessato dall'intervento edilizio era stato edificato prima dell'entrata in vigore del D.M. 1444/1968 e sia il permesso di costruire n. 37/2011 che il permesso di costruire in variante n. 27/2012, emessi, rispettivamente, sulla scorta dei pareri favorevoli della ### in data 2 agosto 2011 e del Dirigente in data 18 febbraio 2013, erano conformi alla normativa urbanistica vigente all'epoca in cui tali titoli erano stati rilasciati; - che l'art. 2.3.3 comma 9 delle N.T.A., nel testo ancora vigente nel 2011 e nel 2012, consentiva di sopraelevare edifici preesistenti nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile; - che l'adozione della variante al ### avvenuta nel 2007, con la quale l'art. 2.3.3 comma 9 N.T.A. era stato modificato imponendo il rispetto delle distanze di cui all'art. 9 D.M.  1444/1968, non aveva comportato la modifica immediata della stessa N.T.A., in quanto tale effetto si era prodotto soltanto nel 2013, a seguito dell'approvazione della variante, intervenuta successivamente al rilascio dei titoli abilitativi; - che, in ogni caso, l'attore aveva affidato incarico libero-professionale al geom. ### al quale andava ascritta la responsabilità per il danno eventualmente subito dal committente per irregolarità del prodotto edilizio per violazione delle distanze tra costruzioni previste dall'art. 9 del D.M. 1444 del 1968.   Nessuno si costituiva per ### il quale veniva dichiarato contumace.   Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio ### il quale, previa richiesta di autorizzazione a chiamare in causa il terzo ### s.p.a., chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, in via subordinata, anche in caso di accoglimento parziale per i fatti dal 2011 al 2013, dichiarare il terzo ### s.p.a. obbligato a manlevare e tenere indenne il professionista e, per l'effetto, condannarlo al pagamento delle somme eventualmente dovute dall'assicurato in favore delle controparti.   Il terzo chiamato ### allegava in sintesi: - che, in data ###, a seguito dell'incarico ricevuto nel 2010 da ### (all'epoca comproprietario e attualmente usufruttuario), ### (all'epoca comproprietaria e attualmente usufruttuaria) e D'### (all'epoca usufruttuaria e attualmente deceduta), otteneva dal Comune di ### il permesso di costruire 37/2011 al fine di poter sopraelevare l'edificio monopiano (costruito prima del 1970) sito in #### n. 7, attraverso un primo piano adibito ad abitazione; - che, nel 2010, ### nel presente giudizio proprietario-convenuto e all'epoca solamente figlio dei due comproprietari (### e ###, incaricava il geom. ### di sopraelevare l'immobile suddetto, impartendogli dettagliatamente le indicazioni da seguire per soddisfare le proprie esigenze ed inviandogli disegni eseguiti a mano personalmente per illustrargli quello che doveva essere il risultato finale; - che, in data ###, il geom. ### otteneva il permesso di costruire in variante 27/2012, al fine di realizzare anche un secondo piano, costituito in parte dalla copertura inclinata del primo piano e in parte da una terrazza; - che il professionista portava subito tutti i committenti a conoscenza dei vincoli imposti dalla normativa nazionale in ordine alle distanze legali tra edifici, contrastanti con quelli previsti dalla normativa comunale, tant'è che tra le varie ipotesi progettuali nel 2010 presentava loro anche quella che contemplava la non sopraelevazione dell'intera sagoma dell'edificio esistente, con l'arretramento del nuovo fronte rispetto alla proprietà ### - che i ### e, in particolare, proprio l'odierno proprietario-convenuto, chiedevano espressamente al geometra di rendere esecutiva l'ipotesi progettuale che prevedeva la sopraelevazione dell'intera sagoma dell'edificio preesistente e di ottenere dal Comune di ### i necessari permessi di costruire; - che, terminato il secondo piano, a novembre 2013 i ### ricevevano una raccomandata da parte del legale dell'attore, a mezzo della quale veniva loro contestato il mancato rispetto delle norme sulle distanze legali tra le rispettive costruzioni, nonché di quelle relative all'altezza dell'elevazione; - che l'odierno convenuto-committente ordinava al geom. ### di procedere ugualmente con i lavori (finiture interne di tutte le opere già realizzate) che venivano ultimati nel 2016; - che il professionista aveva fedelmente adempiuto a tutti gli incarichi e a tutte le disposizioni impartitegli dai committenti; - che, anche nel caso in cui il professionista non avesse informato i committenti sui rischi connessi alla costruzione, i convenuti erano venuti a conoscenza delle problematiche derivanti dalla sopraelevazione sin dal 2013 e, tuttavia, non contestavano nulla né revocavano l'incarico al professionista; - che il convenuto era decaduto dalla richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 1669 c.c. né era ammissibile, per carenza dei presupposti, la richiesta di condanna ex art. 2043 c.c.; - che l'attore era da ritenersi corresponsabile dell'aggravamento dei danni, avendo atteso il termine dei lavori per intraprendere l'iniziativa giudiziale.   Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa, si costituiva in giudizio ### s.p.a., la quale chiedeva il rigetto della domanda di manleva proposta dall'### e il rigetto della domanda attorea, con conseguente rigetto della domanda di garanzia e, in sintesi, deduceva: - che la polizza per la responsabilità professionale del geometra prevedeva una copertura limitata alle sole sanzioni inflitte ai clienti, nell'ipotesi di errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, non rientrando l'errata progettazione, nella specie contestata, tra i rischi assicurati; - che il diritto del convenuto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dal presente giudizio doveva ritenersi prescritto, non avendo il professionista ottemperato agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro, con particolare riferimento alla tempestività della denuncia, avvenuta solo successivamente alla notifica dell'atto di citazione, nonostante la pregressa diffida inviata dal dall'attore ai convenuti; - che il geom. ### era stato dolosamente o colposamente inadempiente anche all'obbligo cd. di salvataggio, imposto dall'art. 1914 c.c. e dalle condizioni generali di assicurazione, di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno una volta verificatosi il sinistro, avendo l'assicurato omesso di comunicare la prima contestazione effettuata dal committente, impedendo alla ###ni s.p.a. di gestire la lite e di tentare una composizione bonaria della controversia; - che la garanzia avrebbe potuto essere ### considerata operante soltanto nei limiti del massimale contrattualmente previsto (€. 3.000.000,00) e nei limiti concordati e riportati in polizza, anche con riferimento ad ogni singolo sinistro ed ai rischi assicurati; - che, quanto al merito della controversia, il ### non aveva chiaramente indicato il profilo di responsabilità addebitato al geom. ### - che la compagnia assicurativa si associava all'eccezione di prescrizione dell'azione di cui all'art. 1669 c.c. ed evidenziava l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c., non essendo stato dimostrato il nesso causale tra l'attività del professionista ed il danno lamentato, atteso che i due permessi di costruire rilasciati dal Comune di ### erano comunque conformi alla normativa urbanistica vigente all'epoca del rilascio; - che la circostanza che l'attore, dopo la prima diffida, abbia atteso l'ultimazione dei lavori ed un ulteriore lasso di tempo di cinque anni prima di avviare l'azione giudiziaria, doveva essere valutata come fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c.; - che, in ogni caso, la pretesa creditoria del ### era infondata anche nel quantum. 
All'udienza del 19.11.2019 si costituivano #### e ### in qualità di eredi dell'attore ### nelle more deceduto. 
La causa, espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, istruita mediante c.t.u., giungeva all'udienza del 4.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore era stato assegnato il presente fascicolo, e, all'esito del deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  *** 
La domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. 
In primo luogo, deve essere respinta la domanda di riduzione in pristino formulata da parte attrice nei confronti di ### e ### in quanto, rivestendo tali convenuti la qualità di meri usufruttuari, devono ritenersi privi di legittimazione passiva. La giurisprudenza, infatti, è costante nell'affermare che in tema di riduzione in pristino di opere illegittime per violazione delle distanze legali, la domanda di arretramento della costruzione, anche se realizzata dall'usufruttuario dell'immobile, deve essere proposta nei soli confronti del nudo proprietario, atteso che l'eventuale sentenza di accoglimento sarebbe inutiliter data (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, n.5147); in tale contesto, il titolare del diritto reale su cosa altrui riveste la qualità di parte interventrice in via adesiva ai sensi dell'art. 105 comma 2 c.p.c., quindi di soggetto titolare non di un interesse ad agire in senso tecnico, ma solo dell'interesse ad ottenere un esito favorevole per la parte adiuvata (cfr. Cass. 5900/2010; Cass. 8008/2011). 
È invece ammissibile la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'usufruttario quando abbia materialmente realizzato le opere illegittime. 
Si osserva che l'art. 872 c.c. concede al proprietario del fondo vicino, che per effetto della violazione delle distanze abbia riportato danni, l'azione risarcitoria aquiliana di natura obbligatoria che si cumula con quella ripristinatoria di natura reale; mentre quest'ultima deve essere proposta necessariamente nei confronti del proprietario della costruzione illegittima, anche se materialmente realizzata da altri, l'azione risarcitoria può, invece, essere esercitata anche nei soli confronti dell'autore materiale della costruzione, non configurandosi un'ipotesi disciplinata dall'art. 102 c.p.c. (cfr. Cass. 5545/2005; 5850/1999; Cass. 5520/1998). 
Tanto precisato, mette conto rilevare che nel presente procedimento è stata espletata c.t.u. (le cui conclusioni sono fatte proprie da questo Giudice, in quanto risultanti da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame), che ha appurato la presenza di un fabbricato in ### via ### n.7, che sviluppa su due piani fuori terra, oltre al piano sottotetto, costituiti da appartamenti ad uso residenziale di cui uno ricavato al piano terra, due al piano primo e uno al piano secondo ###. La scala di accesso ai piani primo e secondo, realizzata in ampliamento al fabbricato preesistente (che era esteso al solo piano terra) è posizionata sull'angolo sud-est. 
Il c.t.u. ha evidenziato che: 1. il fabbricato in questione, all'origine consistente in un edificio monopiano ad uso abitativo, costruito in data antecedente al 1 settembre 1967, è stato interessato da alcune opere realizzate in assenza di titolo abilitativo riguardanti difformità alle facciate dell'impianto principale, realizzazione di un piccolo fondaco di mq. 2,04 (anno 1966) adiacente al fabbricato principale (anno 1973) e ampliamento del fondaco esistente di mq. 8,03 (anno 1973), il tutto legittimato con ### in ### n. 941 del 16/05/1992; 2. in data ### il Comune di ### rilasciava permesso di costruire 37/2011, relativo al progetto, qualificato come “### ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato residenziale monopiano”, di sopraelevazione di un piano dell'intera sagoma dell'edificio preesistente per la realizzazione di un piano ad uso abitativo, realizzazione di un piccolo piano interrato ubicato nell'area di sedime del nuovo corpo scala, ampliamento con realizzazione di un corpo scala indipendente fuori sagoma e antistante portico per l'accesso al piano primo e al piano copertura, realizzazione di un lastrico solare, in parte coperto e in parte lasciato a terrazzo praticabile con accesso diretto e indipendente dal nuovo vano scala laterale; 3. il Progetto veniva assentito su parere della ### nella seduta del 02.08.2011, sulla base dell'art. 2.3.3 comma 9 delle N.T.A. del P.R.G. vigente all'epoca, nonostante le criticità rilevate nel parere istruttorio del 29.07.2011 dal tecnico incaricato, #### con la supervisione del ### del #### (il parere evidenziava che l'intervento, pur essendo conforme alla normativa del P.R.G. vigente, non era conforme alla normativa sovraordinata in materia di distanze D.M. 1444/68 e che, in base al disposto dell'art. 2.3.3, comma 9, l'altezza massima era fissata in 8,50 ml, mentre il progetto prevedeva la realizzazione di un corpo scala indipendente e fuori sagoma, che andava a servire anche il lastrico solare, con un'altezza complessiva di ml 9,74, condizione la cui legittimità, in caso di approvazione da parte della ### edilizia, avrebbe dovuto essere dimostrata con dichiarazioni e grafici); 4. con richiesta in data ###, al Prot. n. 11227, veniva presentata una variante al ### di ### al fine di sopraelevare ulteriormente di un piano (piano secondo) il fabbricato, oltre i 250 Mq. di superficie edificabile previsti dal comma 9 dell'art. 2.3.3 delle N.T.A (precisamente le opere oggetto di variante consistevano nella mancata demolizione del ripostiglio esterno al piano terra, variazione da una a due unità abitative al piano primo, soprelevazione del piano copertura/terrazza, mancata realizzazione del piano interrato, leggera modifica della sagoma e delle distanze dai confini, realizzazione di locali ad uso abitazione civile al piano primo e secondo, in sostituzione dei portici); 5. tale progetto di variante veniva autorizzato dal Comune con ### di ### n. ###/2012 del 01/03/2013, con le seguenti prescrizioni: le aperture poste sulla parete sud del vano scala siano cieche, ai sensi dell'art. 1.6.4 comma 4 delle N.T.A.  vigenti; sia prevista la realizzazione di n.4 posti auto nell'area di pertinenza, aventi dimensioni in pianta pari a 5,00 x 2,50. 
Alla relazione di consulenza sono state allegate rappresentazioni planimetriche relative alla situazione preesistente alla costruzione dell'immobile oggetto di causa, caratterizzata dalla presenza di un fabbricato residenziale monopiano, e a quella attuale, dalle quali emerge come l'intervento in questione abbia determinato una sopraelevazione dell'edificio e variazioni volumetriche.  ### edilizio di cui trattasi, alla luce delle sopra richiamate risultanze, deve, quindi, essere qualificato come “nuova costruzione”, comportando l'aumento della volumetria e della superficie di ingombro rispetto all'immobile preesistente (cfr. c.t.u. pag.  20, laddove l'ausiliario afferma che “### edilizio messo in opera sul fabbricato ad uso abitativo sito in ### 7 di ### qualificato come “ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione”, in realtà ha riguardato un notevole ampliamento della superficie, determinando un incremento della volumetria del fabbricato e quindi, come tale, costituisce a tutti gli effetti una “nuova costruzione”, anche per la disciplina delle distanze”). 
In proposito, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza ai sensi del quale “la sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 15732 del 15.6.2018; conforme, Cass. civ., sez. III, sent. n. 21059 dell'1.10.2009), nonché l'orientamento secondo cui “nelle opere edilizie, la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano (e, all'esito degli stessi, rimangano inalterate) le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la ricostruzione allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, da considerare tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previste dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario” (cfr.  SS.UU. ord. n. 21578 del 19 ottobre 2011, la quale richiama espressamente Cass. sent.  9637/06 e Cass. sent. n. 19287/09). A tale ultimo riguardo, si evidenzia come la giurisprudenza sia approdata a individuare una “ricostruzione” nell'ipotesi in cui il manufatto sia contenuto nei limiti preesistenti di altezza, volumetria, sagoma dell'edificio e una “nuova costruzione” nell'ipotesi in cui un edificio o le parti e/o le sopraelevazioni di esso siano costruiti per la prima volta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 settembre 2017 n. 4337; Consiglio di Stato sez. IV, 16/10/2020, n.6282). ### specie, il manufatto è stato costruito senza il rispetto dell'altezza e della volumetria preesistente, pertanto esso rappresenta un novum che non consente di qualificare l'opera realizzata da parte convenuta in termini di ristrutturazione edilizia. 
Ciò considerato, deve valutarsi se l'opera sia rispettosa della normativa in materia di distanze. 
In particolare, per i fini che qui interessano, va richiamato l'art. 9 D.M. 1444/1968, il quale prevede: al comma 1 che: “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) ### A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; 2) ### edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; 3) ### C) : è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.”; al comma 2 che “Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15; al comma 3 che “### le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”. 
Va osservato, in punto di diritto, che l'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 stabilisce che i ### nell'approvazione degli strumenti urbanistici, devono rispettare i limiti di distanza tra i fabbricati ivi stabiliti, in attuazione dell'art. 41 quinquies della legge 1150/1942, introdotto dall'art. 17 della legge n. 765/1967.
Nel caso in esame, le previsioni di cui all'art. 2.3.3 comma 9 della N.T.A. del P.R.G. approvato con delibera del ### n. 101 del 07/10/1997 e ss. mm.  ii., in vigore dal 06.02.1998 (“È consentita, nei limiti della superficie occupata al piano terra, con esclusione delle superfetazioni e delle costruzioni posticce, ed in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, alle distanze tra edifici ed alle distanze dai limiti di proprietà e di zona e dalla viabilità, la sopraelevazione di un piano di tutti gli edifici monopiano ed il completamento di edifici solo parzialmente sopraelevati al primo piano nel rispetto, comunque, dei seguenti parametri: -altezza delle costruzioni: H ≤ 8.50 m; - superficie edificabile della costruzione dopo la sopraelevazione: Se ≤ 250 mq; -superficie a parcheggio riferita all'intero edificio secondo quanto previsto dall'art.18 legge 6 agosto1967, n.765, così come modificato dal comma 2 dell'art. 2 della Legge 122/1989; - distanze dagli edifici e dai confini non inferiori a quelli previsti dal ### civile. Le aperture di vedute dirette sono consentite solo nelle pareti di sopraelevazione aventi distanza non inferiore a m 6.00 da pareti di edifici antistanti. Per distanze inferiori le pareti debbono essere cieche”), richiamate dalle stesse parti, contengono evidentemente elementi derogatori rispetto a quanto indicato nell'art. 9 D.M. 1444/1968.  ###. 2.3.3 comma 9 è stato successivamente modificato alla luce della N.T.A. 
Variante del P.R.G., adottata con deliberazione del ### n.99, in data ###, approvata con deliberazione del ### n. 7 in data ###, pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n. 10 del 13/03/2013 (“### restando tutto quanto riportato nell'art. 2.3.3 comma 9 delle precedenti N.T.A., le modifiche apportate a tale comma, sono le seguenti: -distanze dagli edifici nel rispetto dell'art. 1.6.4 ≥ mt 10 o comunque nel rispetto dell'art. 9 del D.M. 1444/1968; -distanze dai confini come da art.  1.6.5”), proprio in merito alle disposizioni sulle distanze dagli edifici. 
In merito alla posizione nella gerarchia delle fonti del D.M. 1444/1968, la giurisprudenza ha ripetutamente precisato che le disposizioni di tale decreto assumono il grado di fonte primaria, pertanto le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserimento automatico (per tutte si veda Cass. SS.UU. sent. n. 14953 del 7 luglio 2011). Dalle considerazioni svolte segue che ogni strumento di pianificazione in contrasto con i limiti minimi stabiliti dal D.M. n. 1444/1968
è illegittimo, essendo consentita solo la fissazione di distanze superiori (cfr. C.d.S., Sez. V, 26 ottobre 2006, n. 6399). La particolare valenza della normativa in esame deriva dalle sue finalità di tutela di interessi generali in materia urbanistica; si tratta, infatti, di disciplina tesa ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, pertanto non è eludibile in funzione della natura giuridica dell'intercapedine (T.A.R. 
Lombardia - #### I, 16 ottobre 2009, n. 1742). 
In riferimento all'efficacia della norma, essa non è immediatamente precettiva nei rapporti privati (cfr. Cass. Civ., SS.UU, I luglio 1997, n. 5889; Cass. Civ., 4 dicembre 1998, n. 12292; Cass. Civ., 29 luglio 2004, n. 14363), tuttavia la non immediata operatività nei rapporti tra i privati risulta derogata nel caso in cui lo strumento urbanistico presenta una lacuna normativa, con conseguente applicazione dell'art. 9 D.M. 1444/1968 quale norma integrativa dell'art. 873 c.c. (cfr. C.d.S., Sez. V, 23 maggio 2000, n. 2983; Civ., SS.UU., 22 dicembre 1994, n. 9871) e nel caso in cui il piano disponga una distanza inferiore a quella del decreto ministeriale, con “l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata” (cfr.  Civ., 19 novembre 2004, n. 21899). 
La disposizione contenuta nella citata norma ha, quindi, carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza. Tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile. 
Non è poi inutile ricordare il prevalente orientamento della Suprema Corte secondo cui “l'ipotesi derogatoria contemplata del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c., che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale ove le costruzioni siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione ("### ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche"), riguarda soltanto le distanze tra costruzioni insistenti su fondi che siano inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata (così Cass. Sez. U, n. 1486 del 18/02/1997, ribadita ad es. recentemente da questa ### con le nn. 23681 del 21/11/2016 e 9915 del 19/04/2017). Ove le costruzioni non siano comprese nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è, quindi, recata del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art.  9, u.c., bensì dal comma 1 dello stesso art. 9 ("Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: (...)"), quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva (Cass. n. 12424 del 20/05/2010). Come più generalmente affermato da Corte Cost. 23 gennaio 2013, n. 6, del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c., costituisce espressione di una "sintesi normativa", consentendo che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, pur provvista di "efficacia precettiva e inderogabile", solo nei limiti ivi indicati, ovvero a condizione che le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici siano "inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio"” (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/11/2017 n.26354). In questi termini si è espressa anche Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, n.29644, la quale ha affermato che “la deroga, contemplata al D.M. 4 aprile 1968 n. 1444, art. 9, u.c., che consente ai ### di prescrivere distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dalla normativa statale, riguarda esclusivamente le distanze su fondi che siano inclusi in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata”. 
Alla luce delle considerazioni svolte sopra, è possibile tornare all'esame del caso di specie, nel quale deve essere disapplicata la norma contenuta nelle N.T.A. del PRG del Comune, nella parte contrastante con la norma di rango legislativo contenuta nel D.M.  1444/1968; pertanto, dovendosi disapplicare in parte qua la norma regolamentare, al momento della presentazione dei principali titoli abilitativi (### di ### n.37/2011 del 28/09/2011 e ### di ### n.###/2012 del 1/03/2013), le distanze da rispettare nella realizzazione di nuovi fabbricati erano quelle indicate nel D.M. 1444/1968, ossia, nel caso di specie, metri 10 dall'edificio antistante e metri 5 dal confine con la proprietà ### Nell'elaborato peritale, il c.t.u. accertava che effettivamente la sopraelevazione insieme all'ampliamento e a tutte le altre opere erano stati realizzati in violazione delle distanze sopra indicate. 
Dalle planimetrie allegate alla c.t.u. (cfr. pagg. 25 e 26 dell'elaborato peritale) emerge chiaramente che l'intervento è stato realizzato ad una distanza dal fabbricato di parte attrice di m. 5,50 (in media) e dal confine ad una distanza di 1,63 (in media).  ### ha, altresì, precisato che per quanto concerne il balcone sul fronte nord-est del fabbricato, al piano primo, considerato che “per le sue caratteristiche va ad estendere ed ampliare la parte concretamente utilizzabile per l'uso abitativo dell'appartamento, si ritiene sia stata generata una servitù di veduta a carico del fondo della proprietà di parte attrice, essendo stato realizzato ad una distanza di m. 6,72 dal fabbricato di proprietà confinante a fronte dei m. 10, in violazione, quindi, del rispetto delle prescrizioni in materia di distanze legali alle quali andava assoggettata la sua progettazione”. 
In riferimento all'altezza massima dell'edificio, all'epoca del primo titolo abilitativo, l'art. 2.3.3 comma 9 delle N.T.A. disponeva un'altezza inferiore a 8.50 m, mentre le nuove N.T.A. della variante dello strumento urbanistico contenevano una suddivisione della #### (### e completamento del tessuto urbano esistente) in sottozone, distinguendo una serie di parametri come appresso indicati: altezze massime e indici di utilizzazione fondiaria: sottozona ###a Iuf 0,40 mq/mq, h ≤ 8.50 m; sottozona ###b Iuf 0,55 mq/mq, h ≤ 8.50 m; sottozona ###c Iuf 0,70 mq/mq, h ≤ 10,50 m; sottozona ###d Iuf 0,95 mq/mq, h ≤ 14,00 m. 
Il sopracitato articolo della normativa locale, in epoca sia anteriore che successiva all'approvazione della variante, stabiliva, in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, alle distanze tra edifici ed alle distanze dai limiti di proprietà e di zona e dalla viabilità, la possibilità di “sopraelevazione di un piano di tutti gli edifici monopiano ed il completamento di edifici solo parzialmente sopraelevati al primo piano, con superficie edificabile della costruzione dopo la sopraelevazione ≤ di 250 mq”. 
Si osserva che il ### di ### in variante (P.d.C. n. ###/2012 del 01/03/2013), richiesto al fine di sopraelevare ulteriormente di un piano (piano secondo) il fabbricato per realizzare dei locali ad uso abitativo oltre i 250 mq di superficie edificabile previsti dal comma 9, veniva rilasciato in data ###, quindi successivamente all'approvazione del nuovo ### avvenuta in data ###, ma prima della pubblicazione sul B.U.R.A. in data ###. 
Ebbene, nonostante l'inclusione del fabbricato oggetto di causa nella sottozona ###c di cui al nuovo art. 2.3.3 comma 9 delle N.T.A. (con conseguente possibilità di realizzare un'altezza massima delle costruzioni pari a 10,50 m), deve ritenersi applicabile per entrambi i titoli abilitativi principali (### di ### n.37/2011 del 28/09/2011 e ### di ### n. ###/2012 del 1/03/2013) la previsione di un'altezza pari a 8.50 m, atteso che lo strumento urbanistico non risultava ancora efficace al momento del rilascio del secondo titolo edilizio.  ### specie, non assume rilievo l'eventuale applicazione delle misure di salvaguardia, atteso che le stesse hanno come destinataria la ### pertanto non possono essere invocate dai confinanti per la regolamentazione dei rapporti di vicinato né, in particolare, per la disciplina delle distanze tra le costruzioni, potendo tali rapporti essere regolati oltre che dal codice civile, solo da uno strumento urbanistico definitivamente deliberato, approvato e reso esecutivo; solo quest'ultimo è suscettibile di integrare gli estremi delle c.d. norme di relazione, regolanti i rapporti privatistici e quindi invocabili, quale fonte di diritti soggettivi, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. 
In merito al contestato omesso deposito al ### della variante al ### di ### n.37/2011 del 28/09/2011 prima di dare inizio all'esecuzione dei lavori, il c.t.u.  ha rilevato l'adempimento dell'obbligo previsto dalla normativa antisismica (artt. 2,3,4 e 9 L.R. 138/1996 e art. 4 L. 1086/1971) solo a lavori già effettuati (in data ###, al Prot.  n. 217120) e, in data ###, al Prot. n. 81122, è stato rilasciato il relativo attestato di avvenuto deposito. 
Ad avviso del c.t.u. “tale mancanza, che all'epoca avrebbe potuto generare la sospensione dei lavori, può essere ora considerata un mero inadempimento amministrativo, tanto che, a seguire è stato presentato anche il certificato di collaudo statico in data ### al ### n. 126869, autorizzato in data ### al ### 136673, così da portare a compimento tutto l'iter procedurale inerente l'assetto strutturale dell'edificio”.
In considerazione di quanto esposto, alla luce delle conclusioni del c.t.u., secondo cui “la proprietà degli eredi del #### a seguito dell'intervento edilizio sul fabbricato ad uso abitativo dei #### e ### riguardante la sopraelevazione di due piani ex novo, l'ampliamento con modifica di sagoma e aumento volumetrico rilevanti, realizzato in violazione della normativa urbanistica ed edilizia in tema di distanze legali come argomentato, ha subito pregiudizio sotto il profilo della prospicienza, della luminosità, della visuale, del soleggiamento e del pieno godimento”, il fabbricato realizzato dal convenuto ### antistante l'edificio di proprietà degli attori, deve essere arretrato, mediante demolizione, fino alla struttura portante (maschio murario) retrostante. 
Tale arretramento deve essere effettuato fino alla distanza dall'edificio prospiciente di metri m. 9,89, in considerazione della posizione del maschio murario (muro portante) sul quale arretrare la struttura e della circostanza che tale distanza, come rilevato dal c.t.u., seppure inferiore di cm 11 ai 10 metri di distanza minima prevista dalla ### può essere contenuta nel limite del 2% di tolleranza costruttiva di cui all'art. 34 bis del D.P.R.  380/2001. 
Non coglie nel segno la considerazione di parte convenuta ### diretta a contestare l'applicabilità del D.M. 1444/1968 in ragione delle novità introdotte dal D.L.  32/2019, c.d. “decreto sblocca cantieri” (convertito dalla ### n. 55/2019) e dal D.L.  76/2020 (convertito dalla ### 11 settembre 2020, n. 120). 
In punto di diritto, si rileva che il citato intervento normativo, ha operato una serie di modifiche agli standard urbanistici fissati dal D.M. n. 1444/1968. 
Le variazioni al D.M. n. 1444/1968 sono in concreto intervenute mediante le modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019 e dal D.L. 76/2020 all'art. 2 bis del T.U. edilizia (introdotto a sua volta dal D.L. n. 69/2013), cioè con riferimento a quelle disposizioni che consentivano a regioni e province autonome di adottare disposizioni derogatorie sulle distanze legali. 
In sostanza, il D.L. n. 32/2019 ha aggiunto i seguenti commi al citato art. 2 bis: “1- bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. 1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo”. 
Il comma 1ter è stato poi così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76: In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. 
Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del ### per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela” A tale quadro si aggiunge anche la norma di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) bis del menzionato D.L. n. 32 del 2019, secondo cui “le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del ### dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9” (ovvero alle zone C). 
Da quanto sopra delineato deriva che con le modifiche apportate all'art. 2 bis del T.U. edilizia la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato sono consentite nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, purché siano effettuate assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. In caso diverso, le eventuali disposizioni derogatorie sulle distanze devono comunque essere previste dai ### nell'ambito degli strumenti urbanistici. 
In primo luogo, l'applicabilità della disciplina in esame al caso di specie involge la problematica della retroattività delle leggi di “interpretazione autentica”. 
Occorre precisare, infatti, che la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica, purché tale scelta normativa sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. 
Tra tali valori - costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi - sono ricompresi il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (cfr. Corte Costituzionale, 12/04/2017, n.73; Corte Costituzionale, n.170; Corte Costituzionale, 05/04/2012, n.78). 
In secondo luogo, si rileva che l'intervento edilizio oggetto del presente giudizio, da un lato, costituisce nuova costruzione, non essendo dimostrata la coincidenza del volume dell'opera costruita da parte convenuta rispetto all'immobile preesistente, e, dall'altro, ricade in zona “B”, rientrando pertanto nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 1 n. 2) del D.M. 1444/1968 - non oggetto di interpretazione “autentica” da parte del D.L. n. 32/2019 - il quale per i “nuovi edifici” ricadenti in zone diverse dalla zona A continua a prescrivere “in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”. 
Le disposizioni citate non risultano, quindi, operanti nel caso di specie. 
Nell'atto introduttivo parte attrice chiedeva altresì la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti. 
Riguardo alla tutela risarcitoria nella materia in esame, si è specificato che il danno si identifica nella violazione stessa, determinando quest'ultima un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria (cfr. Cass. II, n. 10600/1999). La violazione delle norme edilizie, infatti, integra sempre un fatto potenzialmente dannoso ai fini della condanna generica al risarcimento, salvo l'accertamento in sede di giudizio di liquidazione della concreta esistenza del danno e dell'entità dello stesso (cfr. Cass. II, n. 2162/1987); del resto, il danno che il proprietario subisce deve ritenersi in re ipsa, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà (cfr. Cass. II, n. 21501/2018). 
In siffatti casi sussiste, peraltro, una obiettiva e palese difficoltà di quantificazione economica del pregiudizio subito, con conseguente legittimo ricorso al criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 Devesi evidenziare che il c.t.u. ha quantificato il valore delle opere da realizzare per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante redazione di un computo metrico estimativo, eseguito in base al prezzario delle opere edili anno 2022 della ### allegato all'elaborato peritale (allegato 8) in € 34.182,40, di cui € 32.867,69 per l'importo dei lavori da computo metrico estimativo e € 1.314,71 per costi della sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.), cui devono aggiungersi le spese tecniche, l'I.V.A. e la ### di previdenza e assistenza liberi professionisti (progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza) per complessivi € 42.805,12.  ###, inoltre, ha constatato che l'intervento realizzato dal convenuto comportava una diminuzione del valore dell'immobile di proprietà di parte attrice, comprensivo della porzione di terreno che aveva subito la limitazione di godimento (corte di pertinenza), dovuta alla riduzione di alcuni parametri, quali la prospicienza, luminosità, visuale e soleggiamento. 
Ai fini del calcolo dell'indennità spettante agli attori a carico di tali violazioni, il c.t.u.  ha applicato il criterio del “valore complementare”, cioè quantificando l'importo dovuto in base alla differenza tra il valore di mercato nella situazione ante e post servitù; da tale operazione è stato ricavato il valore del canone di locazione del bene immobile a seguito della costituzione di servitù, tenuto conto delle reali conseguenze negative derivanti al fabbricato servente dall'intervento edilizio realizzato (applicazione di un indice di riduzione delle singole caratteristiche in funzione della situazione riscontrata in relazione a ubicazione, prospicienza, orientamento, quota, livello delle finiture, luminosità, visuale, soleggiamento), nonché della superficie commerciale del fabbricato di proprietà di parte attrice con i relativi accessori e pertinenze e dei valori OMI per un importo di € 8.157,54. 
Sempre in relazione alla domanda risarcitoria, il c.t.u. ha provveduto a stimare la perdita di valore dell'edificio degli attori per effetto della permanenza delle opere in violazione delle norme richiamate, sulla scorta del quesito assegnato dal precedente G.I. 
Osserva il Tribunale che la demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze, limitatamente alla porzione illegittima, è idonea a restituire l'originario valore di mercato all'immobile di parte attrice, il quale pertanto non subirà irrimediabilmente le conseguenze della riduzione dello spazio né la permanenza delle opere illegittime. 
Ritenuto, quindi, che il danno deve essere considerato in re ipsa, in assenza di criteri specifici e considerata l'idoneità della demolizione a restituire l'originario valore commerciale al fabbricato degli attori, questo giudicante ritiene di dover liquidare in via equitativa la somma di € 50.962,66 (derivante dalla sommatoria tra le spese per la riduzione in pristino e la riduzione di valore del bene per effetto della limitazione della facoltà di godimento); tale somma, liquidata in moneta attuale, deve ritenersi già comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione (cfr. in tema di liquidazione equitativa del danno e unicità della somma comprensiva di capitale, interessi e rivalutazione monetaria ### 3, Ordinanza n. 20889 del 22/08/2018, ### 3, Sentenza n. 9515 del 20/04/2007), con la conseguenza che su di essa sono soltanto dovuti gli interessi corrispettivi (al tasso legale tempo per tempo in vigore) dalla data della presente sentenza al soddisfo. 
Venendo all'esame della domanda di manleva formulata da parte convenuta ### nei confronti del terzo ### la stessa è fondata nei limiti ed alla luce delle considerazioni che seguono.  ### i principi costantemente elaborati dalla ### l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale (consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile), è debitore di un risultato. Difatti, il professionista, alla luce di tale orientamento, è tenuto ad una prestazione di un progetto concretamente utilizzabile anche dal punto di vista tecnico e giuridico; ne consegue che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, darà luogo ad inadempimento dell'incarico (cfr. Cass., Sez. II, 18 gennaio 2017 n. 1214; Cass. 19 luglio 2016 n. 14759). 
Sulla scorta di tale interpretazione, rientra nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio, in quanto attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8014 del 21/05/2012). 
Da quanto sopra segue che se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista direttore dei lavori; ciò, per esempio, quando l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto e non sia stata impedita dal professionista medesimo in sede di esecuzione dei lavori, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori ( Cass., Sez. II, 30 gennaio 2003 n. 1513). 
Peraltro, è stato precisato che “né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto” (cfr. ### civile sez. II, 21/03/2023, n.8058). 
Ancora, recentemente, proprio con specifico riferimento alle questioni relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 9 del D.M. 1444/1968, anche in caso di contrasto tra la normativa locale e quella nazionale, in fattispecie analoga alla presente, si è affermato che “il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale - cui si era uniformato - con quella sovraordinata nazionale)” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14527 del 25/05/2023).  ### specie, non è contestato che il citato professionista è stato incaricato della progettazione delle opere oggetto del permesso di costruire n. 37/2011 e del permesso di costruire in variante n. 27/2012 né è contestato che i progetti redatti avevano avuto l'approvazione degli organi amministrativi, sebbene con alcune criticità rilevate dalla stessa pubblica amministrazione. 
Come evidenziato dal c.t.u., il progetto autorizzato dal Comune di ### con ### di ### n.37/2011, rilasciato in data ###, veniva assentito su parere della ### nella seduta del 02.08.2011, in quanto conforme all'art. 2.3.3 comma 9 delle N.T.A. del P.R.G. vigente all'epoca, nonostante, nel parere istruttorio del 29.07.2011 venivano riscontrate la non conformità dell'intervento alla normativa in materia di distanze di cui al D.M. 1444/1968 e la violazione dei limiti di altezza di cui al citato art.  2.3.3, comma 9 (fissati in 8,50 ml), in quanto il progetto prevedeva la realizzazione di un corpo scala indipendente e fuori sagoma, con un'altezza complessiva di ml 9,74, “condizione la cui legittimità, in caso di approvazione da parte della ### edilizia, andava dimostrata con dichiarazioni e grafici”. 
Quanto al progetto di variante, lo stesso veniva autorizzato dal Comune con ### di ### n. ###/2012 del 01.03.2013, con le seguenti prescrizioni: “le aperture poste sulla parete sud del vano scala siano cieche, ai sensi dell'art. 1.6.4 comma 4 delle N.T.A.  vigenti; sia prevista la realizzazione di n.4 posti auto nell'area di pertinenza, aventi dimensioni in pianta pari a 5,00 x 2,50”. 
In considerazione di tali rilevi e in applicazione dei sopra enunciati principi in punto di responsabilità del progettista, non è possibile qualificare in termini di colpa lieve l'errore commesso dal professionista nel predisporre il progetto di realizzazione della costruzione in difformità dalle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, dovendo egli ritenersi tenuto, nei confronti del committente, alla elaborazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. Rientra, infatti, nel sapere specialistico del tecnico anche l'obbligo di avvedersi dell'eventuale contrasto della normativa urbanistica locale con quella sovraordinata nazionale. 
Il terzo chiamato ### deve, quindi, ritenersi responsabile dei danni subiti dal committente, atteso che la costruzione realizzata deve essere parzialmente demolita a causa delle indicate difformità. 
Non merita di essere condivisa l'eccezione del terzo chiamato ### relativa alla decadenza del convenuto dall'azione risarcitoria, in quanto è noto che il termine di un anno dalla scoperta dei vizi decorre dall'apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro causa da parte del committente. È evidente che tale conoscenza, nella specie, deve essere riferita alla notifica dell'atto di citazione per la riduzione in pristino, non potendo il convenuto acquisire sicura conoscenza dei vizi e delle cause dei difetti sulla scorta di mere diffide stragiudiziali. 
Neppure coglie nel segno l'allegazione del citato terzo in merito alla corretta esecuzione del suo incarico e alla sua funzione di mero “esecutore” della volontà dei committenti. 
Si osserva, infatti, che, da un lato, è rimasta indimostrata l'affermazione secondo cui il professionista avrebbe reso edotti i committenti delle problematiche esistenti e dei contrasti tra la normativa nazionale e quella regolamentare adottata dal Comune di ### in merito alle distanze legali tra edifici, non essendo sufficienti a tal fine i progetti versati in atti dal professionista, in cui vengono proposte diverse ipotesi di realizzazione dell'opera, anche senza sopraelevazione della porzione di edificio in ragione del mancato rispetto della distanza di m 6, come previsto dall'art. 1.6.4 N.T.A.; dall'altro, il fax del 10.5.2010 inviato dal ### (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato ### contiene la mera richiesta, corredata da un sommario schizzo, di elaborazione di un progetto di sopraelevazione con l'aggiunta di un corpo scala rispetto al fabbricato preesistente, con espresso incarico al professionista di realizzare materialmente il progetto e di ottenere i titoli abilitativi. Del resto, come sopra precisato, è irrilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità del professionista l'accettazione del committente della eventuale realizzazione in violazione delle distanze legali. 
Deve essere, altresì, disattesa la deduzione del terzo ### in relazione alla corresponsabilità degli attori sull'aggravamento dei danni, per avere il ### atteso cinque anni dal momento in cui aveva investito il proprio legale di occuparsi della questione in oggetto prima di intraprendere il presente giudizio. Dalla documentazione in atti, infatti, non risulta alcun comportamento inerte di parte attrice, che si è attivata in via stragiudiziale sin dal novembre 2013 al fine di ottenere il rispetto della normativa sulle distanze legali (doc. 7 atto di citazione). 
Venendo all'esame delle specifiche poste risarcitorie richieste dal convenuto ### quest'ultimo ha formulato domanda di manleva in relazione alle seguenti conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande di parte attrice: esborso di € 30.977,10 relativo alla perdita di valore dell'edificio degli attori a seguito dell'intervento edilizio; esborso di € 8.157,54 relativo alla indennità danno-servitù; esborso di € 42.805,52 relativo al valore delle opere da realizzare per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi; deprezzamento dell'immobile di parte convenuta a seguito delle opere di riduzione in pristino per € 84.000,00. 
Quanto al primo importo, si evidenzia che il Tribunale ha escluso la risarcibilità della perdita di valore dell'edificio degli attori in caso di permanenza delle opere abusive, avendo disposto la riduzione in pristino. 
Quanto agli importi di € 8.157,54 e € 42.805,52, gli stessi sono stati riconosciuti come dovuti dai convenuti agli attori, pertanto rispetto ad essi, deve essere accolta la domanda di manleva del convenuto ### Quanto all'importo di € 84.000,00, la corresponsione dello stesso deve essere riconosciuta in favore del convenuto, in considerazione della differenza tra il valore di mercato dell'immobile di proprietà ### a seguito dell'intervento edilizio e il valore di mercato del fabbricato a seguito delle opere di riduzione in pristino della porzione realizzata in violazione alle norme urbanistico-edilizie. 
Non merita, invece accoglimento la richiesta del convenuto di condanna del professionista al pagamento degli oneri attinenti allo svuotamento dell'unità immobiliare ed al pregiudizio derivante dalla forzata indisponibilità del bene (stimato dal c.t.u. in € 2.200,00), in quanto formulata in termini generici e sfornita di riscontro probatorio, non avendo il ### dimostrato l'attuale, futura o ipotetica privazione del godimento dell'immobile. 
Ritiene, inoltre, il Tribunale che, in considerazione del fatto che l'esecuzione dell'intervento edilizio ad una distanza non rispettosa quantomeno delle N.T.A. è risultata nota al convenuto ### (sulla base della citata documentazione versata in atti) e che la pubblica amministrazione ha comunque assentito i progetti, nonostante le problematiche riscontrate dallo stesso ufficio tecnico, la responsabilità del professionista deve essere ridotta in misura pari al 50%. 
Il terzo chiamato ### quindi, deve essere chiamato a tenere indenne a tenere indenne e manlevare il convenuto ### di quanto andrà a pagare in dipendenza delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal parziale accoglimento delle pretese attoree per il complessivo importo di € 67.481,53, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. 
Passando alla domanda di manleva formulata da parte del geom. ### nei confronti di ### s.p.a., la stessa è fondata e merita accoglimento. 
La compagnia assicurativa ha eccepito l'inoperatività della polizza, in quanto la copertura assicurativa era limitata alle sole sanzioni inflitte ai clienti nell'ipotesi di errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, mentre erano esclusi i sinistri derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate e quelli relativi a sanzione conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (art. 7.3 delle Condizioni generali) e le perdite patrimoniali derivanti da errata progettazione (condizione particolare n. 714). 
Invero, il contratto di assicurazione stipulato tra il geom. ### e ### s.p.a. stabilisce, all'art. 7.1 lett. a) delle ### che l'assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, in conseguenza di danni corporali e danni materiali cagionati a terzi per i fatti verificatisi in relazione all'attività professionale di geometra, libero professionista, progettista e/o direttore dei lavori o collaudatore delle opere ivi indicate, tra cui rientrano le costruzioni civili. ###. 7.2 contiene un elenco di attività comprese in garanzia, tra cui, per quanto di interesse, l'attività di consulenza in genere (lett.a) e i danni corporali e materiali conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (lett.i).  ###. 7.3 menziona tra i rischi esclusi quelli: derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alla necessità cui sono destinate, pur essendo compresi i danni corporali e i danni materiali che derivano dagli stessi effetti pregiudizievoli delle opere stesse (lettera j); relativi a sanzioni in genere conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (lettera l); derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'### e non direttamente derivantigli dalla legge (lettera o). 
Orbene, contrariamente agli assunti di ### s.p.a., a fronte della menzione espressa, tra i sinistri ricompresi nell'ambito della copertura assicurativa, dei danni derivanti dall'errata interpretazione dei vincoli urbanistici, al fine di ritenere esclusi dai rischi coperti i danni derivanti dall'inadempimento oggetto di esame - collegato proprio ad un errata interpretazione dei vincoli urbanistici - occorrerebbe una previsione contrattuale esplicita. Simile pattuizione, tuttavia, non è presente nel contratto di assicurazione, non essendo ravvisabile né nella lett. j né nella lett. o delle CGA richiamate. 
Una disposizione contrattuale esplicita di esclusione si riscontra, invece, nella lett. l delle CGAcon riferimento alle sanzioni applicate in conseguenza dell'errata interpretazione della normativa urbanistica, sicché devono ritenersi non coperti dall'assicurazione i danni relativi alle eventuali sanzioni applicate dal Comune. 
Si rileva, inoltre, che l'assicurato ha sottoscritto la ### - ### di ### del ### completa di tutte le estensioni possibili (714, 715, 718, 719 e 722). 
Va, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da ### s.p.a., atteso che la denuncia del sinistro da parte dell'assicurato deve ritenersi tempestiva, emergendo per tabulas l'apertura del sinistro in data ###, quindi in epoca di poco successiva alla notifica dell'atto di chiamata in causa nel presente giudizio in data ### (doc. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ###. Peraltro, come rilevato dallo stesso ### la diffida del procuratore degli attori in data ### risulta inviata esclusivamente ai convenuti e non al professionista.  ### va, dunque, condannata a manlevare il geom.  ### di quanto egli è tenuto a pagare al convenuto in ragione della presente sentenza. 
Venendo al governo delle spese di lite, nei rapporti tra attori e convenuti, il parziale accoglimento della domanda attorea giustifica la compensazione delle stesse nella misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 vengono posti a carico dei convenuti in ragione della soccombenza principale e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M.  55/2014 ss.mm.ii, scaglione di valore indeterminabile-complessità media e tenuto conto che la difesa ha riguardato più parti aventi la medesima posizione processuale (cfr. ### civile sez. III, 17/04/2024, n.10367). 
Nei rapporti tra convenuto ### e terzo chiamato ### il parziale accoglimento della domanda del primo giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 vengono posti a carico del secondo in ragione della soccombenza principale e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M.  55/2014 ss.mm.ii, scaglione di valore indeterminabile-complessità media. 
Nei rapporti fra ### e ### s.p.a. le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e si liquidano a carico di ### s.p.a. come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 ss.mm.ii, scaglione di valore indeterminabilecomplessità media. 
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di tutte le parti in solido, essendo stata la consulenza disposta ed espletata nell'interesse di tutte le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 1580/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - dichiara l'illegittimità della costruzione realizzata dal convenuto, limitatamente a quanto indicato nella parte motiva; - ordina al convenuto ### la demolizione, a propria cura e spese, mediante arretramento dell'immobile di sua proprietà fino al rispetto della distanza dall'edificio prospiciente di metri m. 9,89; - rigetta la domanda di riduzione in pristino nei confronti di ### e ### - condanna i convenuti ##### in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di € 50.962,66, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo; - condanna il terzo chiamato ### al pagamento, in favore del convenuto ### della somma di € 67.481,53, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo; - condanna il terzo chiamato ### s.p.a a tenere indenne e manlevare l'assicurato ### di quanto andrà a pagare in dipendenza della presente sentenza, nei limiti della franchigia indicata in polizza; - compensa le spese di lite tra gli attori e i convenuti nella misura di 1/3; - condanna i convenuti a corrispondere a parte attrice, a titolo di rimborso di 2/3 delle spese di giudizio, la somma di € 11.584,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge; - compensa le spese di lite tra ### e ### nella misura di 1/3; - condanna il terzo chiamato ### a corrispondere al convenuto ### a titolo di rimborso di 2/3 delle spese di giudizio, la somma di € 7.240,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge; - condanna il terzo chiamato ### s.p.a a corrispondere ad ### a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 10.860,00 per compenso professionale, oltre € 653,30 per esborsi, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge ed oltre spese di mediazione per € 1.512,00; - pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in solido tra loro. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
dott.ssa ### (atto sottoscritto digitalmente)


causa n. 1580/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Fanesi

M
10

Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 1788/2025 del 12-11-2025

... la parte soccombente e di ###porre a suo carico le spese di lite, assunto ulteriormente corroborato dall'avverbio “eventualmente”, evidentemente relativo ad una specifica ipotesi di definizione della lite, ossia quella giudiziale; l'utilizzo dell'avverbio “oltre” genera peraltro una netta cesura tra la frase precedente - vertente sul riconoscimento ai difensori del 10% delle somme ottenute dai clienti in qualsivoglia modo (sentenza, altro provvedimento giudiziale, altro atto liquidativo di natura stragiudiziale) - e quella successiva prima riguardante le spese legali; b. dai criterio logico e di ricostruzione della comune intenzione delle parti, analizzati attraverso gli ulteriori criteri di interpretazione soggettiva Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C. ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 (funzionale e di buona fede), scrutinio che non può prescindere dal contesto nell'ambito del quale è stato stipulato il patto in esame, ossia un accordo tra - da una parte - due professionisti e - dall'altra - due consumatori; sotto tali profili, non può anzitutto trascurarsi come nel processo civile il compenso dell'avvocato coincida ordinariamente con le spese legali, (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ###. n. 9956/2014 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 9956/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI ### Nella causa in epigrafe indicata, oggi 12/11/2025, il giudice, dott. ### PREMESSO quanto segue: l'udienza del 23.10.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate; COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni; Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).   Il Giudice dott.
Tribunale Ordinario di ###. n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 N. R.G. 9956/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ### pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9956 del ### degli ### dell'anno 2014, promossa da: ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), con il patrocinio dell'avv. ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliati a ### via ### D'### 10, presso lo studio del difensore; attori-opponenti contro
Tribunale Ordinario di ###. n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 Avv. ### (C.F. ###) e avv. ### (C.F.  ###), difesi in proprio, elettivamente domiciliati a ### via ### 44, presso il loro studio legale; convenuti-opposti ### Nell'interesse degli opponenti (rassegnate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il ###): “1) In via ### accertata l'insussistenza del credito azionato con la procedura monitoria, annullare, revocare e/o dichiarare inesistente e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché illegittimo ed erroneo e dichiarare altresì non dovute le somme tutte in essa portate; 2) In via ### accertata la responsabilità degli opposti in ordine all'incameramento di somme non spettantigli, condannare gli avvocati ### e ### in solido tra loro alla restituzione in favore dei signori ### della complessiva somma di € 32.730,11, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali a decorrere dalla costituzione in mora del 28.02.2011; 3) In via ### accertata la vessatorietà ex art. 33 D. Lgs. n. 206 del 2005, dichiarare la nullità del P.Q.L. limitatamente alla clausola “oltre le spese legali che verranno eventualmente poste a carico della controparte soccombente”, e, per l'effetto, condannare gli avvocati ### e ### in solido tra loro alla restituzione in favore dei signori ### della complessiva somma di € 32.730,11, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali a decorrere dalla costituzione in mora del 28.02.2011; 4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”. 
Nell'interesse degli opposti (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il ###): “si confermano e ribadiscono tutte le considerazioni, allegazioni e osservazioni in fatto e in diritto spiegate in tutti gli atti di causa e da ultimo nelle note illustrative autorizzate del 28/06/2019, si insiste inoltre sull'accoglimento delle domande e conclusioni così come in parte modificate nella memoria n 2 comma VI art. 183 cpc del 04/05/2015, che di seguito si riportano: “###: - rigettare (in ragione dei motivi e delle causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle memorie difensive del sub procedimento) l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del ### opposto dacché del tutto infondata in fatto e in diritto; - ravvisati gli estremi di cui all'art. 89 cpc, provvedere alla cancellazione ed espunzione dal corpo della avversa memoria n 1 ex art. 183, comma VI, cpc, di tutte le espressioni sconvenienti od offensive ivi recate e, per l'effetto, condannare gli opponenti e l'Avv.  ### di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 ### (in solido tra loro) al risarcimento del danno patito dagli esponenti avvocati da determinarsi anche in via equitativa.  ###: - Accertare e dichiarare, alla stregua delle causali e motivazioni dettagliatamente enucleate nella espositiva della comparsa di costituzione e risposta, la inammissibilità e la improcedibilità dell'avversa opposizione giacché tardivamente proposta oltre il perentorio termine di cui all'art. 641 cpc; - Per l'effetto, rigettare la interposta opposizione, confermare il ### ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo, con ogni conseguenza di ### anche in ordine alle spese e alle competenze ivi liquidate, nonché condannare gli ### al pagamento in favore degli ### degli ulteriori interessi legali che risulteranno dovuti fino al saldo; - per l'ulteriore effetto, condannare gli ### al pagamento in favore degli ### d'una somma determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, I e III comma c.p.c..  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge; ### - Nella denegata ipotesi in cui non si ravvisasse l'eccepita inammissibilità della spiegata opposizione, fatto salvo il gravame, ### il Giudice adito rigettare -alla stregua delle motivazioni e delle causali in fatto e in diritto recate in tutti gli atti di causa e sulla scorta di quanto emergerà nel corso del giudizio - la proposta opposizione e respingere tutte le avverse eccezioni, deduzioni, conclusioni e domande perché infondate in fatto ed in diritto e del tutto indimostrate nonché in ragione dell'intervenuta prescrizione dell'esperita azione di annullamento; - Per l'effetto, confermare il ### ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo, con ogni conseguenza di ### anche in ordine alle spese e alle competenze ivi liquidate nonché condannare gli ### al pagamento in favore degli ### degli ulteriori interessi legali che risulteranno dovuti fino al saldo; - per l'ulteriore effetto, condannare gli ### al pagamento in favore degli ### d'una somma determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, I e III comma c.p.c..  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge; ### - nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisasse la sussistenza della dedotta annullabilità e non se ne ritenesse la intervenuta prescrizione o comunque si ravvisasse la sussistenza di qualsivoglia titolo di responsabilità a carico degli avvocati opponenti, voglia -in ragione di tutte le causali e dei titoli in fatto e in diritto recati in tutti gli atti di causa e di quanto ancora emergerà nel corso del giudizio - rideterminare l'ammontare dei compensi professionali maturati in capo agli opposti; - per l'effetto, dichiarare gli ### tenuti e condannarli in solido fra loro, al pagamento in favore degli ### della somma di €91.104,00 (oltre accessori di legge) o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 - per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito, in capo agli opponenti, da restituzione delle somme medio tempore versate e l'anzidetto credito in capo agli opposti dovuto per le prestazioni professionali de quibus, con condanna degli opponenti a pagare l'eccedenza dovuta nell'ambito di € 11.480,00, o di quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge”.  ### - Nell'ulteriore denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi caducato l'intero contratto professionale, voglia determinare - sulla scorta delle motivazioni e delle causali enucleati in tutti gli atti di causa nonché di quant'altro emergerà nel corso del giudiziol'ammontare dell'indennizzo dovuto agli ### ex art. 2041 c.c.; - Per l'effetto, dichiarare gli ### tenuti e condannarli, in solido fra loro, al pagamento in favore degli ### della somma di €91.104,00 (comprensiva di accessori di legge) o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; - per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito, in capo agli opponenti, da restituzione delle somme medio tempore versate e l'anzidetto credito in capo agli opposti dovuto a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., con condanna degli opponenti a pagare l'eccedenza dovuta in € 11.480,00, o quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il ### nella cancelleria di questo Tribunale, gli avvocati ### e ### hanno chiesto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di 11.480,00 euro - “oltre agli interessi legali ed alle spese, competenze della presente procedura e successive occorrende”, esponendo quanto segue: a. essi ricorrenti avevano prestato la loro attività professionale stragiudiziale e giudiziale in favore di ### - in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore ### - e di ### nella controversia avente ad oggetto i danni subiti da questi ultimi per il decesso dei loro congiunti
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 ### e ### (rispettivamente, il primo, figlio della ### e germano degli altri due, il secondo, coniuge della ### e padre degli altri due), avvenuto in conseguenza del sinistro stradale occorso il ### a ### S.S. 195, nel così denominato ### della ### b. il ### esse era stato stipulato il patto di quota lite, in virtù del quale i clienti si erano impegnati a corrispondere il compenso pari al 10% del ristoro ottenuto (oltre a spese generali 12,5%, C.P.A. e IVA 20%), oltre alla liquidazione delle spese legali che la compagnia assicuratrice avrebbe riconosciuto a essi difensori, previa detrazione degli acconti percepiti nelle more; c. durante l'espletamento dell'incarico, essi ricorrenti: i. in un primo momento, avevano tentato di addivenire ad un accordo con la ### S.P.A., la quale si era infine rifiutata di pagare, essendo a suo dire maturata la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni; ii. avevano quindi convenuto dinanzi a questo Tribunale la suddetta compagnia assicuratrice, rimasta contumace e nei cui confronti era stata emessa ordinanza di pagamento della somma complessiva di 200.000,00 euro, ai sensi dell'art. 5 della ### n. 102/2006; iii. in seguito alla notifica di tale provvedimento (unitamente al precetto), era stata avviata una nuova trattativa, sfociata nell'atto transattivo e di quietanza stipulato il ###, in virtù del quale la compagnia assicuratrice si era obbligata a versare 400.000,00 euro ai danneggiati, di cui 200.000,00 euro a
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 ### 100.000,00 euro alla minore ### (previa predisposizione, da parte dei ricorrenti, della relativa istanza di autorizzazione alla transazione ed all'incasso dinanzi al Giudice Tutelare, autorizzazione data da quest'ultimo il ###) e 100.000,00 euro a ### somme regolarmente versate il ###; iv. nonostante, in virtù del patto di quota lite sopra menzionato ed in assenza di qualsivoglia contestazione sull'operato di essi difensori, competesse loro l'importo complessivo di 55.080,00 euro (ossia 40.000,00 euro per capitale, oltre a spese generali, CPA e IVA di legge, come da fattura emessa) ### e ### si erano limitati a pagare 20.000,00 euro ciascuno, tramite due assegni bancari; v. al netto dell'acconto di 3.600,00 euro versato, residuava quindi l'importo di 11.480,00 euro, non corrisposto dai clienti, nonostante le diffide ricevute.  2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 2606/2014, emesso il ### nel procedimento n. 7305/2014 RAC, dell'importo di 11.480,00 euro, gli interessi come da domanda e le spese della procedura, “liquidate in € 530,00 per diritti, in € 0,00 per onorari, in € 118,50 per esborsi, oltre il 12,50 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.  3. Con atto di citazione, notificato il ### e depositato il ###, ### e ### si sono così difesi: a. hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede, sostenendo quanto segue:
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 i. gli avvocati ### e ### avevano loro garantito che il patto di quota lite stipulato il ### avrebbe prodotto effetti solo in ipotesi di ### pagamento da parte della compagnia assicuratrice di tutto il compenso preteso dai medesimi difensori, mentre in caso contrario detto accordo sarebbe stato distrutto; ii. essi clienti: o avevano versato il fondo spese di complessivi 4.200,00 euro, di cui 3.600,00 euro in contanti e 600,00 euro con assegno bancario; o non avevano mai percepito la provvisionale di 100.000,00 euro riconosciuta da questo Tribunale nel corso della causa radicata avverso la compagnia assicuratrice, laddove, nel mese di ottobre 2010 l'avv. ### aveva loro comunicato di essere addivenuto ad un accordo con quest'ultima, inizialmente per l'importo di 490.000,00 euro, comprensivo di spese processuali e dei difensori, somma poi ridotta a 400.000,00 euro (anch'essa comprensiva delle predette spese); iii. in seguito alla sottoscrizione dell'atto di transazione e quietanza ed al versamento dei due assegni di 20.000,00 euro ciascuno - peraltro scoperti per assenza di provvista - l'avv. ### aveva comunicato loro come detti titoli sarebbero stati trattenuti a garanzia del loro compenso e fino al versamento da parte della compagnia assicuratrice di tutte le somme dovute a essi clienti, ossia 400.000,00 euro (200.000,00 euro a
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 ### e 100.000,00 euro sia a ### che a ###, importo al netto delle spese legali, già detratte; iv. l'istanza presentata da essa ### il ### al Giudice Tutelare per l'autorizzazione a transigere ed incassare somme nell'interesse della figlia minore ### - con prelievo di 10.000,00 euro dal conto corrente all'uopo intestatole - era invero volta a versare i predetti 10.000,00 euro allo studio legale dei due difensori, per il pagamento in contanti della parcella; v. dopo l'incameramento della suddetta somma, l'avv. ### aveva loro comunicato come il patto di quota lite avrebbe comunque prodotto i suoi effetti, sollecitando il pagamento del 10% ivi pattuito, pena l'incasso dei 40.000,00 euro oggetto dei due assegni bancari sopra menzionati; vi. le operazioni con le quali erano stati prelevati 17.000,00 dal conto corrente di essa ### e 20.000,00 euro dal conto corrente di esso ### (per il pagamento in contanti agli odierni convenuti) avevano insospettito la direttrice della ### e, recatasi nella ### dei ### di ### essa opponente aveva appreso come i due difensori avessero già ricevuto dalla compagnia assicuratrice il pagamento delle proprie competenze, pari a 34.944,00 euro, “oltre IVA ed eventuale c.p.a. a titolo di spese di assistenza”), circostanza mai riferita dai legali - frutto di “artifizi e raggiri sia nella formazione del rapporto che nello svolgimento dello stesso” - e che
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 aveva trovato conferma nella nota della ### S.P.A. in data ###; vii. per le prestazioni professionali rese i convenuti avevano quindi percepito 44.200,00 euro per acconti da essi ricorrenti, nonché 43.610,11 euro (34.944,00 euro, oltre ad accessori di legge) dalla compagnia assicuratrice, per complessivi 87.810,00 euro; viii. erano quindi parzialmente indebiti i pagamenti effettuati da essi opponenti in favore dei suddetti difensori, i quali non avevano mai consegnato loro la fattura posta a base nel ricorso monitorio; ix. ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; b. in via riconvenzionale, hanno domandato la condanna dei convenuti alla ripetizione della somma di 32.730,11 euro (o della somma differente eventualmente accertata all'esito della causa), oltre ad interessi legali, decorrenti dalla costituzione in mora del 28.2.2011.  4. Con ordinanza pronunciata il ### il giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 649 c.p.c. depositata dagli opponenti in parti data, siccome versata in atti in formato cartaceo, in violazione dell'art. 16 bis del D.L. 179/2014.  5. Con comparsa di risposta, depositata il ###, gli avvocati ### e ### si sono così difesi: a. hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, sia perché proposta con atto di citazione in luogo del rito speciale previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, sia
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 perché tardiva, laddove l'atto introduttivo era stato depositato in data ###, oltre quaranta giorni dopo la data di notifica del decreto ingiuntivo; b. hanno esposto quanto segue: i. ancor prima della sottoscrizione del patto di quota lite del 7.7.2009, i clienti - a cui era stata contestualmente consegnata una copia del documento, dal contenuto facilmente comprensibile e più volte spiegato loro dall'avv. ### - erano stati informati del fatto che al 10% del compenso pattuito si sarebbero sommati gli importi pagati direttamente a essi difensori dalla compagnia assicuratrice a titolo di spese legali; ii. su disposizione degli attori, la causa era stata radicata unicamente avverso la compagnia assicuratrice del mezzo in cui era trasportato il defunto ### iii. in seguito all'ordinanza pronunciata da questo Tribunale ed alle trattative intercorse, essi difensori erano addivenuti all'accordo con la compagnia assicuratrice, per 400.000,00 euro da versare ai danneggiati e 34.944,00 euro a titolo di spese legali in favore di essi difensori, definizione stragiudiziale all'esito della quale era stato ribadito a ### il relativo contenuto - espressamente accettato da quest'ultima - ossia il diritto di essi avvocati di percepire il 10% dell'importo risarcito, oltre alle spese legali; iv. l'accordo non prevedeva quindi la corresponsione agli opponenti di 400.000,00 euro netti;
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 v. essi opposti si erano poi adoperati al fine di procurare a ### l'autorizzazione del Giudice Tutelare ad incassare la somma oggetto dell'accordo, tenendo svincolati 10.000,00 euro necessari per il pagamento dei loro compensi; vi. nell'atto di transazione e quietanza era infatti espressamente menzionata la suddetta somma di 34.944,00 euro, importo invero comprensivo di accessori di legge, non già al lordo, come erroneamente riportato in tale atto; vii. gli opponenti avevano quindi emesso i due assegni di 20.000,00 euro ciascuno a titolo di pagamenti parziali, mentre la compagnia assicuratrice aveva provveduto al pagamento dei 400.000,00 euro in loro favore e dei 34.944,00 euro in favore di essi opposti; viii. dopo che avere manifestato la volontà di prelevare 20.000,00 euro dal conto corrente, anche al fine di saldare quanto dovuto da essa cliente e dalla figlia minore (con conseguente restituzione di uno dei due assegni bancari), la ### si era invero rivolta al Giudice Tutelare, il quale non aveva ravvisato alcuna illegittimità nel patto oggetto di causa; ix. da tale momento la parte opponente aveva iniziato a sostenere le tesi prospettate nell'atto di citazione del presente giudizio - e, quindi, l'indebito incameramento di somme in esecuzione di un patto illegittimo - situazione dalla quale era scaturito un procedimento disciplinare a carico di essi difensori, conclusosi con il loro pieno proscioglimento, identica
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 conclusione del procedimento penale per estorsione e truffa (ordinanza di archiviazione del 25.7.2014); c. hanno quindi sostenuto con era ravvisabile il dolo contrattuale allegato dagli opponenti, oltre ad essere maturato il termine di prescrizione in ordine all'azione di annullamento ex art. 1442 c.c.; d. quand'anche fosse stata ritenuta fondata la domanda di annullamento, incidente sulla sola clausola di determinazione del compenso professionale, essi difensori avrebbero avuto diritto a quanto loro spettante in virtù delle previgenti tariffe professionali, ossia a complessivi 91.104,00 euro, con conseguente debenza del medesimo importo oggetto di 11.480,00 euro oggetto dell'odierna domanda monitoria, all'esito della compensazione tra il dovuto e gli effetti della sentenza di annullamento; e. la suddetta somma di 11.480,00 euro sarebbe stata dovuta anche nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto caducato l'intero rapporto contrattuale, ossia a titolo di ingiustificato arricchimento; f. non ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.  6. Nella prima udienza del 3.3.2015 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.  7. Con ordinanza pronunciata il ### (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.3.2015 nel sub-procedimento n. R.G. 9956-1/2014), il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dagli opponenti.
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 8. Con ordinanza pronunciata il ### il giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti (ordine di esibizione chiesto dagli opponenti e prove orali dedotte dagli opposti) e ha fissato l'udienza dell'11.7.2019 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (assegnando alle parti il termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive).  9. In seguito ad alcuni rinvii, nell'udienza del 9.6.2022 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa “abbandono della lite (e quindi della opposizione a D.I.) e spese del giudizio integralmente compensate”.  10. In ragione della ### accettazione della proposta conciliativa da parte degli opponenti, il giudice ha rinviato all'udienza del 16.1.2024 per la decisione, udienza poi differita in ragione del carico del ruolo e dell'assegnazione della causa ad altro giudice.  11. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il ### dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.  12. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe, insistendo nel loro accoglimento; in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).  ***  13. ### di inammissibilità (rectius, improcedibilità) dell'opposizione, formulata dai convenuti, non è fondata, poiché:
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 a. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal D.Lgs. n. 150/2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione” (Cass. n. 12905/2025, 5659/2022, ### n. 758/2022); b. nel caso in esame, tra la notifica del decreto ingiuntivo (10.10.2014) e quella dell'atto di citazione (13.11.2014) sono trascorsi trentaquattro giorni e, pertanto, l'opposizione è stata tempestivamente proposta.  14. Pur essendo indubitabile come la presente fase di opposizione avrebbe dovuto essere assoggettata, non già al rito ordinario, bensì a quello speciale disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 - come correttamente osservato nella loro comparsa di risposta,
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 vertendo la domanda monitoria su compensi pretesi dagli avvocati ### e ### per le prestazioni professionali rese in favore degli attori sia in sede stragiudiziale, sia nella causa civile n. R.G. 3686/2010 di questo Tribunale - è oramai precluso al Tribunale disporne il mutamento ai sensi dell'art. 4 del suddetto decreto, provvedimento adottabile “non oltre la prima udienza di comparizione delle parti” (comma 1), richiamato altresì il consolidato insegnamento secondo cui “### cause aventi ad oggetto la liquidazione delle prestazioni professionali dell'avvocato, il mutamento del rito, nelle ipotesi in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo venga introdotto con citazione anziché con ricorso, può avvenire, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 186 del 09/01/2020, Rv. 656826 - 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020, Rv.  657717 - 01; ex multis, di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19228 del 2024)” (Cass. 25444/2025), sbarramento superato il quale “avviene la stabilizzazione del rito anche erroneo (Cass. Sez. U. 12-1- 2022 n. 758, in motivazione par. 8.4, Cass. Sez. 2 9-1-2020 n. 186 Rv. 656826-01)” (Cass. n. 29882/2023). 
Riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti ed alle pretese avanzate dagli opposti in via di reconventio reconventionis, nel caso in esame non trova invero applicazione l'insegnamento secondo cui “### qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande” (Cass. n. 27702/2025, n. 15431/2020, ### 4485/2018), sul rilievo che la causa è stata ### trattata con il rito ordinario di cognizione, con conseguente insussistenza di qualsivoglia opportunità di separazione.  15. Nel merito, l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata dagli attori - da trattarsi unitariamente, stante l'identità delle questioni che ne formano oggetto - debbono essere accolte, per le ragioni che seguono.  15.1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in linea generale, “sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest'ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un «prius», ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore” (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 6-3, ord. 8 novembre 2022, n. ###, Rv. 666341-01).
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 Pertanto, sebbene “il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, cod.  civ.)”, si ponga “quale primo momento del processo di interpretazione”, donde la necessità di “valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici” (così, tra le più recenti, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 26 ottobre 2021, n. ###, Rv. 662581-01), resta, nondimeno, fermo che “nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti” (così Cass. Sez. Lav., sent. 10 settembre 2021, n. 24483, non massimata)”, ciò comportando come “il suddetto processo “circolare” di interpretazione del contratto debba valorizzare, oltre al “contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt. 1369 e 1366 cod. civ., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale), ed altresì ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. n. 24699 del 2021, cit.; analogamente pure Sez. 2, ord. 4 aprile 2024, n. 8940, Rv. 670956-01)” (Cass. n. ###/2024,
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 6908/2024), tenuto conto che il criterio dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. “[che quale criterio d'interpretazione del contratto - fondato sull'esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale” - si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235)], non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295; e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882) (così Cass., III, ord. 08/03/2019, n. ###)” (Cass. n. 3671/2024).  15.2 Per ciò che rileva ai fini della presente decisione, nel patto di quota lite stipulato il ### tra le odierne parti (doc. 1 ricorso monitorio) si legge che “Al riguardo, la ###ra ### e il #### e ###. ### e l'Avv.  ### pattuiscono e convengono, con l'odierno accordo, che i medesimi ###ri ### e ### provvederanno a corrispondere ai predetti difensori, quale compenso per la prestazione professionale sopradescritta, la somma percentuale pari al 10% (dieci per cento) - oltre IVA al 20% ed accessori come per legge, 12,5% forfettario e 2% di cassa avvocati - dell'importo che verrà loro liquidato nella sentenza o recato in qualsivoglia altro provvedimento ### nonché in qualsiasi altro atto liquidativo di natura stragiudiziale, oltre le spese legali che verranno eventualmente imposte a
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 carico della controparte soccombente”.  15.3 Alla luce delle coordinate ermeneutiche riportate nel punto 15.1 che precede, non può che condividersi la ricostruzione degli opponenti, secondo cui il diritto degli odierni opposti al pagamento delle spese legali (menzionate nell'ultima frase del periodo trascritto nel punto che precede) sarebbe maturato solo in caso di definizione giudiziale della controversia, assunto confortato: a. dal criterio letterale, con particolare riferimento, non solo all'impiego del termine “controparte soccombente”, quanto al relativo presupposto, ossia il caso in cui “verranno eventualmente imposte a carico”, terminologia del tutto incompatibile con il pagamento all'esito di una trattativa stragiudiziale; non può che essere il giudice l'unico soggetto titolare del potere-dovere, all'esito del processo, di individuare la parte soccombente e di ###porre a suo carico le spese di lite, assunto ulteriormente corroborato dall'avverbio “eventualmente”, evidentemente relativo ad una specifica ipotesi di definizione della lite, ossia quella giudiziale; l'utilizzo dell'avverbio “oltre” genera peraltro una netta cesura tra la frase precedente - vertente sul riconoscimento ai difensori del 10% delle somme ottenute dai clienti in qualsivoglia modo (sentenza, altro provvedimento giudiziale, altro atto liquidativo di natura stragiudiziale) - e quella successiva prima riguardante le spese legali; b. dai criterio logico e di ricostruzione della comune intenzione delle parti, analizzati attraverso gli ulteriori criteri di interpretazione soggettiva
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 (funzionale e di buona fede), scrutinio che non può prescindere dal contesto nell'ambito del quale è stato stipulato il patto in esame, ossia un accordo tra - da una parte - due professionisti e - dall'altra - due consumatori; sotto tali profili, non può anzitutto trascurarsi come nel processo civile il compenso dell'avvocato coincida ordinariamente con le spese legali, giudiziali e stragiudiziali (queste ultime, ove espressamente domandate, sempreché allegate e provate), le quali debbono tenere conto delle effettive attività svolte dal legale in favore del cliente e sono parametrate alle tariffe professionali vigenti pro tempore; le suddette tariffe costituiscono altresì il criterio legale a cui il giudice deve attenersi per la relativa liquidazione all'esito del giudizio, sebbene la relativa regolamentazione sia ancorata ai criteri di soccombenza e causalità, al fine di individuare se - e in quale misura - le medesime debbano essere poste a carico di una o più parti (oppure interamente compensate); ciò premesso, nel patto di quota di lite in esame il compenso spettante ai difensori è stato stabilito in percentuale rispetto alle somme che sarebbero state percepite dai clienti all'esito della causa o della trattativa stragiudiziale, tipologia di accordo da cui si evince che - in piena armonia con il dato letterale sopra menzionato - il riconoscimento di ulteriori somme a titolo di spese legali sarebbero state giustificate solo in presenza di attività processuali ulteriori, quali l'introduzione e la trattazione di un giudizio sfociato in un provvedimento definitorio;
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 la ricostruzione ermeneutica proposta dagli opposti si appalesa distonica rispetto alla ragione pratica dell'accordo, laddove al 10% delle somme incamerate dagli opponenti - peraltro, al lordo di spese generali, C.P.A. e IVA di legge - si sarebbero aggiunte ulteriori spese legali - anch'esse al lordo degli accessori di legge - compenso aggiuntivo del tutto disancorato dalle ordinarie modalità di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati; c. a pag. 9 della loro seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. i convenuti hanno sostenuto come “ancorché la vertenza in parola sia approdata ad una transazione stragiudiziale, la stessa aveva ad oggetto, necessariamente, la definizione dell'instaurato giudizio risarcitorio con tutte i conseguenti obblighi. È di tutta evidenza come laddove la compagnia oblata per il risarcimento non si fosse considerata anche solo latamente soccombente non avrebbe dato seguito al pagamento delle spese di patrocinio (rectius spese legali) in quanto anch'esse sarebbero state ricomprese tra i diritti rinunciati tra le parti”, mentre “anche nell'ipotesi in cui non si fosse instaurata la detta vertenza giudiziale e le parti fossero addivenute pur sempre ad un accordo transattivo, la compagnia tenuta al risarcimento avrebbe ex lege corrisposto le spese legali o i compensi professionali maturati dai patrocinatori per l'attività di assistenza e consulenza prestata, posto che la richiesta risarcitoria veniva avanzata per la refusione dei danni patiti dal c.d. soggetto terzo trasportato”; alla luce delle ragioni esposte nei punti che precedono, trattasi di
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 argomentazioni non condivisibili, sia perché collidenti con il contesto letterale analizzato nel punto a che precede, oltre che del tutto inverosimili riguardo alla volontà di ritenere soccombente l'altra parte (sebbene quest'ultima abbia pagato il risarcimento) all'esito di una trattativa stragiudiziale; d. né tantomeno rileva l'affermazione secondo cui, anche in presenza di un accordo stragiudiziale, la compagnia assicuratrice avrebbe corrisposto direttamente ai difensori le spese legali, trattandosi di aspetto (il pagamento diretto, ossia, sostanzialmente, la distrazione delle spese) certo non rinvenibile nel regolamento negoziale contenuto nel patto di quota lite; e. gli atti (doc. 5 comparsa di risposta) sottoscritti il ### da ### (il primo in proprio e il secondo nell'interesse della figlia minore ###, ### e della #### S.P.A. costituiscono accordi del tutto autonomi rispetto al patto oggetto di causa, siccome aventi ad oggetto la transazione stipulata tra detta compagnia assicuratrice e gli odierni opponenti in ordine alle pretese avanzate da questi ultimi a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il ### ai propri congiunti; f. l'espresso riferimento al pagamento diretto di 39.400,00 euro (oltre a IVA ed eventuale c.p.a.) da parte della compagnia assicuratrice in favore dell'avv.  ### (o, comunque, dello studio legale ###, a titolo di spese di assistenza - e la contestuale sottoscrizione del legale - non implica certo che gli opponenti abbiano in tale sede acconsentito al riconoscimento di
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24 detto importo per le spese legali menzionate nell'ultima frase del primo capoverso del patto di quota lite del 7.7.2009, secondo la prospettazione interpretativa sollecitata dai convenuti; g. nell'ambito del rapporto tra clienti e difensori, l'unico effetto ascrivibile alle transazioni de quibus è individuabile nell'accettazione del fatto che l'importo di 34.944,00 euro fosse loro versato direttamente dalla compagnia assicuratrice, non già che si cumulasse al 10% (oltre a spese generali, CPA e IVA di legge) dei 400.000,00 euro ottenuti dai danneggiati a titolo di risarcimento dei danni.  15.4 Ad abundantiam, si osserva che, laddove si fosse ritenuta condivisibile la tesi dei convenuti, ossia la sommatoria delle due poste sopra menzionate, sarebbe stato allora necessario sindacare la proporzionalità dell'accordo in esame, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui, anche per i patti di quota lite stipulati nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 (abrogativo del divieto di tali patti, con modifiche dalla legge n. 248/2006) e della ### n. 247/2012, “###à legata all'esito del giudizio non esclude la possibilità di valutare l'equità del patto di quota lite, alla stregua del caso concreto, così verificando se la stima effettuata dalle parti fosse, all'epoca della conclusione dell'accordo, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato (Cass. sez. II, 30/09/2021, 26568 non massimata in tema di illecito disciplinare; Cass., sez. un., n. 25012 del 2014, cit.; Cass. n. 6519 del 2012)” (Cass. n. 2135/2025), valutazione che tuttavia non si rende necessaria, in ragione della lettura ermeneutica del patto menzionata nel punto
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 25 15.3 che precede.  15.5 In base alle considerazioni sopra esposte ed alla documentazione in atti, emerge invero il credito di 34.571,46 euro in favore degli odierni opponenti e nei confronti dei convenuti, tenuto conto che: a. attesa la definizione stragiudiziale della vertenza, in virtù del patto di quota lite del 7.7.2009, il compenso spettante agli avvocati ### e ### è pari al 10% dell'importo di 400.000,00 euro (oltre a spese generali 12,5%, C.P.A. 2% e IVA 20%) pagato agli opponenti a titolo di risarcimento danni, ossia a complessivi (capitale 40.000,00+spese generali 5.000,00+C.P.A. 900,00+ I.V.A. 9.180,00=) 55.080,00 euro; b. è incontestato da parte degli opposti il pagamento di acconti per 43.600,00 euro, di cui 3.600,00 euro a titolo di acconto versato contestualmente alla stipulazione del patto (da restituirsi “solo e soltanto a seguito di esito favorevole della predetta lite ed in ogni caso successivamente all'ottenimento del predetto pagamento ad opera della parte obbligata al risarcimento del danno richiesto…”) e 40.000,00 euro ricevuti con assegni bancari (documenti 7-8 ricorso monitorio); c. non vi è prova del pagamento dell'ulteriore acconto allegato nell'atto di citazione, in cui si menziona un assegno bancario di 600,00 euro, titolo di credito di cui non sono indicati il numero identificativo né la data, non potendo peraltro operare il principio di non contestazione, sul rilievo che, pur non avendo espressamente preso posizione sul punto, nell'analitica espositiva dei fatti di causa contenuta nella comparsa di risposta i convenuti hanno affermato di avere ricevuto unicamente i
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 26 3.600,00 euro (“in più tranches”), prospettazione difensiva incompatibile con l'implicita assenza di contestazione di avere ricevuto tale importo; d. in relazione alle somme versate direttamente dalla ### S.P.A. agli opposti, stante la discrasia tra la somma indicata in ciascun atto di transazione e quietanza (ove si legge che la compagnia assicuratrice avrebbe versato 34.944,00 euro, “oltre IVA ed eventuale c.p.a. a titolo di spese di assistenza”) e la fattura 21/2010 emessa dagli opposti il ### (importo di 29.440,00 euro, ivi compresi oneri di legge ed al netto della ritenuta d'acconto), deve ritenersi maggiormente attendibile la prima, ossia l'accordo tra le parti, sia perché la fattura costituisce atto unilaterale a contenuto partecipativo di provenienza unilaterale dalla parte creditrice (della compagnia assicuratrice), sia perché gravava sui convenuti (in virtù del criterio di vicinanza alle fonti di prova) l'onere di documentare adeguatamente di avere percepito una somma inferiore rispetto a quella indicata negli atti transattivi de quibus; e. poiché la c.p.a. era chiaramente dovuta - mentre non sono menzionate le spese generali, peraltro non dovute nella vigenza dell'art. 14 del D.M. 127/2004, ai cui sensi tale posta competeva “sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente”, ossia nel solo ambito processuale - deve quindi concludersi che i convenuti hanno percepito l'importo complessivo di (capitale 34.944,00+C.P.A.  698,88 + I.V.A. 7.128,58 =) 42.771,46 euro; f. in relazione alla controversia de qua, gli opposti convenuti hanno quindi percepito complessivi (43.600,00+42.771,46=) 86.371,46 euro, incamerando indebitamente
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 27 l'importo di (85.371,46-50.800,00=) 35.571,46 euro.  15.6 ### e ### debbono quindi essere condannati, in solido tra loro, a pagare a ### ed a ### 35.571,46 euro, oltre agli interessi legali ordinari dalla costituzione in mora del 28.2.2011 (la cui ricezione non è stata contestata dai convenuti) e fino al saldo, non trovando applicazione al caso in esame il comma 4, dell'art. 1284 c.c., introdotto con il D.L. 132/2014, siccome operante riguardo alle cause introdotte dopo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del predetto D.L. (13.9.2014), mentre la presente causa è pendente dal 5.8.2014, data di deposito del ricorso monitorio. 
Per ragioni di completezza, occorre osservare che il riconoscimento dell'importo di 35.571,46 euro non integra il vizio di ultra-petizione, sul rilievo che gli opponenti hanno domandato il pagamento in proprio favore di “32.730,11, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa”, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma, accompagnata da formule di salvaguardia che riservino la condanna per una maggiore misura, non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa, lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma richiesta nelle conclusioni specifiche (cfr. Cass. n. 1324 del 2006; Cass. n. 22330 del 2017; Cass. Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 28 19455 del 2018; Cass. n. ### del 2022); pertanto, quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (Cass. 20707 del 2018)” (Cass. n. ###/2023).  16. In ragione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in via principale dagli opponenti, deve ritenersi assorbita la pretesa avanzata in via subordinata, avente ad oggetto la vessatorietà della clausola del patto di quota lite relativa alle speselegali che verranno eventualmente poste a carico della controparte soccombente”, clausola, come detto, non operante nella fattispecie in esame.  17. Quanto alle conclusioni formulate nel merito dagli opposti, si osserva che: a. quelle proposte in via principale si appalesano del tutto inconferenti con il thema decidendum, concretandosi in difese ed eccezioni ### volte unicamente a provocare il rigetto dell'opposizione e ad ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, in ragione dell'infondatezza della domanda di annullamento del patto di quota lite, pretesa mai avanzata dagli opponenti; b. debbono ritenersi assorbite quelle proposte in subordinata ed ulteriormente subordinata, siccome basate sulla caducazione del patto di quota lite e sulla sussistenza di un credito derivante dalla compensazione tra le contrapposte posizioni
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 29 creditorie e debitorie, considerato che il patto è valido ed efficace (nei termini esposti nel punto 15 che precede), nonché come sia stato invero accertato un credito in capo agli opponenti; c. deve essere respinta la pretesa avente ad oggetto “la cancellazione ed espunzione dal corpo della avversa memoria n 1 ex art. 183, comma VI, cpc, di tutte le espressioni sconvenienti od offensive ivi recate e, per l'effetto, condannare gli opponenti e l'Avv.  ### (in solido tra loro) al risarcimento del danno patito dagli esponenti avvocati da determinarsi anche in via equitativa”, poiché: i. ai sensi dell'art. 89 c.p.c., “Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”; ii. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la cancellazione delle frasi ingiuriose o offensive, oltre che essere disposta d'ufficio, può conseguire all'istanza di parte, la quale non costituisce una domanda giudiziale, valendo quale semplice sollecitazione all'esercizio di un potere officioso del giudice, strumentale all'obbligo delle parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (Cass. n. 15503/2002; Cass. n. 9946/2001; Cass. n. 5677/2005; Cass. 6439/2009; Cass. n. 14112/2011; Cass. n. 27948/2018; Cass. n. 4738/2022; Cass. n. 4212/2024). Il provvedimento adottato nel corso dell'istruttoria (a differenza della sentenza imposta per l'eventuale assegnazione, alla persona
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 30 offesa, di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto) è privo di effettivo contenuto decisorio, non incide sul merito della causa e riveste una mera funzione ordinatoria avente rilievo esclusivamente entro l'ambito del rapporto endo-processuale tra le parti (Cass. n. 10517/2017; Cass. n. 1018/2009). Si è anche affermato che, ove sollecitato in tal senso, il giudice non è sollevato dal dovere di pronunciare; l'esame della richiesta, pur se affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d'ufficio, non per questo può essere omesso, potendo configurarsi la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la cancellazione è oggetto di preciso diritto processuale e sostanziale a difesa dell'onore e della reputazione ( n. 12134/1991; Cass. n. 17914/2022; nel senso invece che non è configurabile l'omissione di pronuncia rispetto alla richiesta di cancellazione delle frasi ingiuriose: Cass. n. 27948/2018; Cass. n. 9040/1994; Cass. n. 12479/2004). 
Sostanzia, invece, una vera e propria domanda giudiziale, la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c. che, difatti, deve esser proposta con modalità tali da garantire il rispetto del contraddittorio (Cass. 11617/1992; Cass. n. 9946/2001; Cass. n. 20593/2012)” (Cass. n. 25714/2025); iii. ciò chiarito, è noto inoltre che la cancellazione de qua “va esclusa quando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 31 preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni” (Cass. n. 4983/2025), mentre, quanto alla domanda risarcitoria, “non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ove le espressioni contenute negli atti difensivi, ritenute sconvenienti, conservino pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa senza eccedere dalle esigenze difensive” (Cass. n. 11829/2025, n. 21031/2016, n. 17325/2015) iv. nella loro seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i convenuti hanno stigmatizzato le espressioni, a loro dire offensive, contenute nella prima memoria istruttoria degli opponenti, menzionando frasi quali: o “in primis devesi brevemente controdedurre alla fantasiosa, se non propriamente artefatta, ricostruzione dei fatti”; o “E' peraltro sconcertante l'arroganza con cui…al fine di giustificare il loro scorretto operato”; o “…il ### la minacciò di far cambiare istituto….” o “…tuttavia il massimo della pervicacia degli opposti, nel disperato intento di immutare la realtà, viene raggiunto con il deplorevole tentativo di attribuire al Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale”; o “…Appare, pertanto, anche decisamente risibile la tesi degli opposti secondo cui…..” o “…..di conseguenza i sig.ri ### non potevano ancora raggiungere alcun grado di consapevolezza circa l'attività
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 32 fraudolenta tenuta in loro danno.  o Si rammenta infatti che l'attività fraudolenta ha avuto principio all'atto della sottoscrizione del P.Q.L…..” o “….Tuttavia il raggiro è stato portato a compimento….” o “di conseguenza i ### maturarono la consapevolezza dell'attività fraudolenta soltanto nel mese…..”; v. premesso che, nel caso in esame, i convenuti sono costituiti in proprio e oggetto di causa è il credito vantato da questi ultimi per prestazioni professionali rese nell'interesse degli opponenti, si appalesano insussistenti i presupposti per l'invocata cancellazione, nonché, a fortiori, per ravvisare qualsivoglia danno ingiusto subito conseguente a dette espressioni; durante l'intero processo, gli opposti hanno modulato la loro linea difensiva (tra l'altro) in ragione di una domanda di annullamento del patto di quota di lite per dolo contrattuale; in questo quadro, la gran parte delle espressioni impiegate dagli opponenti in ordine a contegni fraudolenti o raggiri perpetrati ai loro danni dagli avvocati ### e ### non può essere ritenuta estranea alla dinamica processuale, laddove, sebbene mai proposta, la pretesa caducatoria ex artt. 1439 e 1440 non avrebbe potuto che basarsi sull'allegazione di artifizi o raggiri ascritti all'altra parte contraente, quand'anche ritenuti insussistenti all'esito del giudizio; vi. lungi dall'esondare dall'oggetto della causa, gli ulteriori attributi impiegati dagli
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 33 attori sulla linea difensiva dei convenuti (risibile, fantasiosa, artefatta) sono invero espressioni colorite tese ad evidenziare l'infondatezza dell'avversa ricostruzione dei fatti.  18. ### dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata in via principale dagli attori comportano la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento formulata dagli opposti.  19. Attesa la totale infondatezza della domanda monitoria, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento per decreto ingiuntivo, anticipate da ### e ### debbono restare a loro carico.  20. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico degli opposti, in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, attese la totale infondatezza della pretesa avanzata dai medesimi convenuti e l'esposizione debitoria da parte di questi ultimi nei confronti degli opponenti, con contestuale condanna al relativo pagamento. 
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in ragione del valore della somma riconosciuta agli attori, pari a 35.571,46 euro, richiamato l'insegnamento secondo cui “ai fini della determinazione del valore della controversia, per la liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 34 conseguenza, dell'attività difensiva (Cass., 06/02/2020, n. 2769)” (Cass. n. ###/2024), in particolare: - senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto; - con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale gli opponenti hanno prodotto tre documenti, mentre non sono state ammesse le ulteriori istanze istruttorie (prove orali e ordine di esibizione); - con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza l'assegnazione di un termine per note conclusive (neppure chiesto dalle parti). 
Non compete agli opponenti l'aumento contemplato dall'art. 4, comma 2, del suddetto D.M. per la difesa di - e contro - più soggetti aventi la stessa posizione processuale, essendo controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4 della medesima disposizione, stante la sostanziale sovrapponibilità delle difese articolate nel loro interesse e nei confronti degli opposti.  21. In ragione della totale soccombenza degli opposti, deve essere logicamente respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da questi ultimi.  ### 22. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a. accoglie l'opposizione proposta da ### e ### avverso il decreto ingiuntivo n. 2606/2014, emesso da questo Tribunale il ### nel
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 35 procedimento n. 7305/2014 RAC; b. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 7305/2014 RAC di questo Tribunale, anticipate dagli avvocati ### e ### restino a loro carico; c. rigetta la domanda di pagamento formulata dagli avvocati ### e ### d. condanna gli avvocati ### e ### in solido tra loro, a pagare a ### e ### 35.571,46 euro, oltre agli interessi legali ordinari, con decorrenza dalla costituzione in mora del 28.2.2011 e fino al saldo; e. condanna gli avvocati ### e ### in solido tra loro, a rimborsare a ### e ### le spese di lite della presente fase di opposizione, così liquidate: € 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio; € 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva; € 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria; € 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale; € 259,00 per contributo unificato; € 27,00 per spese di iscrizione a ruolo; € 4,85 per spese di notifica; € 5.551,35 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge; f. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dagli avvocati ### e #### 12.11.2025 Il Giudice dott.

causa n. 9956/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Falzoi Salvatore

M
3

Tribunale di Velletri, Sentenza n. 2275/2025 del 17-11-2025

... E) la somma di € 20.000,00 oltre accessori per le spese stragiudiziali e mediazione ovvero quella maggiore o minore che il Giudice riterrà congrua e di Giustizia; ### in tutte le ipotesi sopra descritte riconoscere in favore delle attrici quelle diverse maggiori o minori somme, che l'###mo Tribunale adito riterrà più eque e di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo anche a ristoro del c.d. danno da ritardato risarcimento, Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA sia per il presente giudizio che per la pregressa procedura stragiudiziale di mediazione da distrarsi, ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”. Parte convenuta: ### all'###mo Tribunale Ordinario di ### “contrariis rejectis”: - in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva jure successionis di tutti gli attori e, per l'effetto, dichiarare irricevibile ovvero inammissibile ovvero ancora improcedibile la domanda introduttiva; - nel merito, ed in caso di rigetto dell'eccezione pregiudiziale e preliminare che precede, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 127/2023, promossa da: ### c.f. ###, nata a #### il ###, ### (cod. fisc. ###) e ### (cod. fisc. ###9) rispettivamente figlia, moglie e nipote del sig. ### (nato a ### il ### e deceduto il ###) rappresentate e difese difeso dall'avv. ### con domicilio in via ### n. 104 ### TERRACINA, a seguito di revoca del mandato del precedente difensore, Avv. ### (C.F.  ###) - ### contro ####, c.f. ###, difesa dall'avv. ### con domicilio in #### 15 #### - ### OGGETTO: Responsabilità professionale ### Le parti hanno concluso come segue. 
Parte attrice: ### l'###mo Tribunale adito: - nel merito, accertata e dichiarata l'esistenza di un nesso causale tra la malpractice sanitaria posta in essere dalla struttura sanitaria convenuta ed il decesso del sig. ### condannare parte convenuta al risarcimento e al pagamento delle seguenti somme in favore delle attrici: A) €.304.007,70 in favore della sig.ra ### (coniuge convivente); €.302.850,00 in favore della sig.ra ### (figlia convivente); €.128.585,60 in favore della sig.ra ### (nipote convivente) a titolo di ristoro dei rispettivi danni da perdita del legame parentale con la vittima; B) la complessiva somma di €.100.000,00 in favore delle sig.re ### e ### a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale subito dalla vittima; C) una somma non inferiore ad € 50.000,00 in favore della sig.ra ### a titolo di ristoro del danno economico da perdita della contribuzione economica al nucleo familiare; D) una somma non inferiore ad € 50.000,00 in favore delle sig.re ### e ### a titolo di ristoro del danno economico da perdita della contribuzione economica al nucleo familiare; E) la somma di € 20.000,00 oltre accessori per le spese stragiudiziali e mediazione ovvero quella maggiore o minore che il Giudice riterrà congrua e di Giustizia; ### in tutte le ipotesi sopra descritte riconoscere in favore delle attrici quelle diverse maggiori o minori somme, che l'###mo Tribunale adito riterrà più eque e di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo anche a ristoro del c.d. danno da ritardato risarcimento, Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA sia per il presente giudizio che per la pregressa procedura stragiudiziale di mediazione da distrarsi, ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”. 
Parte convenuta: ### all'###mo Tribunale Ordinario di ### “contrariis rejectis”: - in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva jure successionis di tutti gli attori e, per l'effetto, dichiarare irricevibile ovvero inammissibile ovvero ancora improcedibile la domanda introduttiva; - nel merito, ed in caso di rigetto dell'eccezione pregiudiziale e preliminare che precede, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avversarie, risarcitorie restitutorie o ad altro titolo, nei confronti della ### 6, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate sotto profilo alcuno e pertanto rigettarle integralmente; - sempre nel merito, gradatamente e subordinatamente, disporre il rigetto di tutte quelle domande per le quali non sia stata rigorosamente dimostrata la fondatezza o la responsabilità dell'### convenuta; - ancora nel merito, gradatamente e subordinatamente, in caso di accoglimento di tutte o alcune delle domande attoree, stabilire per le domande accolte le somme minori rispetto a quelle richieste, secondo quanto risulterà di Giustizia; - di nuovo nel merito, gradatamente e subordinatamente, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, dichiarare la espressa esclusione di ogni e qualsiasi eventuale ipotesi di concessione di rivalutazione monetaria ex Cassazione SS.UU. Civili, n. 1712/95. Con vittoria di spese e compensi professionali come da vigente legislazione. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione A. A fondamento della domanda le attrici, rispettivamente figlia, moglie e nipote del sig.  ### hanno dedotto che, in data ###, quest'ultimo era stato ricoverato presso l'U.O. di ### dell'### “### Colombo” per PTA arti inferiori 29-8-2019. 
Si trattava di un ricovero ordinario programmato su indicazione dello specialista interno, per arteriopatia ostruttiva iliaca, bilateralmente più evidente a destra. Il successivo 30.8.2019, nel corso del suddetto intervento, il sig. ### decedeva. In particolare, alle ore 11.00, al termine di procedura endovascolare da disostruzione arteria iliaca esterna destra, il paziente si trovava in arresto cardiocircolatorio e, nonostante le manovre di rianimazione cardiopolmonare con IOT secondo protocollo ### alle ore 11.50, decedeva.  ###. ### perito incaricato dalle attrici, ha censurato l'operato dei sanitari, rilevando che: 1) a seguito dell'arresto cardiaco, era intervenuto solo l'anestesista - non anche il cardiologo -, che aveva applicato manovre di CPR secondo protocollo ### senza che risultasse specificato il tipo di arresto cardiaco verificatosi; 2) la cartella di anestesia non era compilata, per cui era certo (visto che era stato chiamato dagli operatori successivamente all'arresto cardiaco) che l'anestesista non era presente in sala di radiologia durante l'intervento; 3) non era documentata la monitorizzazione dei parametri vitali (### P.A., F.C., Sp###) del paziente, durante la procedura; 4) la rottura dell'arteria si era verificata durante la fase di dilatazione del secondo ed ultimo stent, per cui il problema doveva essere rilevato a livello locale mediante somministrazione di mezzo di contrasto; in difetto, gli operatori avrebbero dovuto intervenire con manovre endovascolari (posizionamento di stent a copertura) o chirurgicamente a cielo aperto; 5) la rottura dell'arteria si era verificata dopo il posizionamento dello stent metallico, per dilatazione della stessa da correlare verosimilmente a catetere e/o introduttore “forzati” eccessivamente dall'operatore; 6) le manovre di rianimazione erano durate 45 minuti ma non erano descritte eventuali risposte ad esse. 
Nonostante i profili di responsabilità evidenziati dal perito di parte, erano rimaste senza esito le richieste risarcitorie e la procedura di mediazione presso l'### di ### di ### In particolare, le attrici hanno così elencato i danni subiti: 1) danno non patrimoniale da morte del congiunto; 2) danno biologico cd. Terminale iure hereditatis; 3) danno patrimoniale per la sig.ra ### quale congiunto e convivente con il de cuius, in conseguenza della diminuzione delle entrate economiche familiari che il de cuius assicurava con il suo trattamento pensionistico, in quanto di ammontare maggiore rispetto al trattamento di reversibilità; 4) danno da ritardato risarcimento; 5) refusione delle spese e competenze per la procedura di mediazione. 
B. Si è costituita la ASL convenuta, che si è difesa, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva delle attrici in qualità di eredi, non avendo le medesime dimostrato di aver accettato l'eredità; nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda e, in particolare, la sussistenza di nesso causale tra l'operato dell'### e l'evento a questa imputato. Ha comunque sostenuto che l'### convenuta e gli ### intervenuti avevano reso disponibili tutti gl'impianti e le strumentazioni necessari a garantire il miglior trattamento del caso e posto in essere tutte le procedure adeguate ad eseguire l'intervento cui doveva essere sottoposto il signor ### come documentato dalle conclusioni tecniche rese dai ### aziendali, a fronte delle contestazioni “dubitative” e prive di corrispettiva indicazione di alternative concretamente percorribili del CT di parte attrice. Ha sottolineato che tutte le carenze descrittive lamentate in relazione alla cartella clinica (mancata indicazione del tipo di arresto cardiaco, descrizione delle risposte del paziente alle manovre di rianimazione, descrizione di spandimenti di mezzo di contrasto all'insorgere della crisi) erano correlate all'insorgere dell'arresto cardiaco, momento in cui evidentemente tutte le attenzioni dei sanitari erano concentrate sulle manovre di rianimazione. Quanto alla presenza del monitoraggio dei parametri vitali, questa risultava documentata invece dai ### della ### della Repubblica. Ha spiegato poi l'assenza di anestesista perché l'intervento era in anestesia locale. 
Peraltro, il procedimento penale avviato dalla ### della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (### 6070/2019) si era concluso con l'archiviazione, richiesta dal P.M. proprio alla luce delle risultanze dell'indagine tecnica disposta dalla ### della Repubblica, che aveva accertato come il decesso fosse dipeso da complicanze verificatesi durante l'intervento, non prevedibili in alcun modo da parte dei sanitari. Ha infine contestato la sussistenza e la misura dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dalle ### attrici. 
C. La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una ####. In ordine all'istruttoria va rilevato che la parte attrice non ha depositato nei termini previsti dall'art. 183 cpc nel testo in vigore ante ### applicabile al giudizio de quo, le memorie previste dal comma 6 della disposizione in questione. In particolare, i suddetti termini venivano concessi con provvedimento in data 6 aprile 2023, comunicato in pari data alle parti e, dunque, con decorrenza da tale data. Peraltro, su istanza in data 26 aprile 2023 della parte convenuta, si dava conferma della decorrenza dal 6.4.23 con provvedimento in pari data. Ciononostante, la parte attrice depositava la prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc in data 26 maggio 2023 e la seconda in data 26 giugno 2023, dunque entrambe dopo la scadenza dei termini concessi, motivo per cui non possono essere considerate ed utilizzate le allegazioni e le richieste istruttorie ivi articolate. 
Stante la chiarezza del testo del provvedimento emesso a chiarimenti “il ### è la data di decorrenza”, infatti, non può trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini depositata in data ### dalla difesa attorea, in quanto motivata sulla base della circostanza che avrebbe fatto confusione con la data di emissione del provvedimento, errore che, in quanto non ingenerato da un'oggettiva equivocità del provvedimento, non giustifica l'accoglimento della richiesta.   ###. Quanto all'accertamento tecnico svolto in corso di causa, all'### è stato chiesto di dare risposta alle osservazioni del CT di parte attrice, riesaminando le conclusioni del CT del PM “ciò in quanto i predetti consulenti giungono a diverse ed opposte conclusioni rispetto all'individuazione delle cause del decesso del ### ipotizzando il primo una responsabilità dei sanitari, il secondo escludendola”.  ### ha così descritto l'atto operatorio: “ecografia in sede inguinale sinistra (lato nel quale non era previsto trattamento di lesioni steno-occlusive) per localizzare con precisione il decorso della arteria femorale sinistra → puntura percutanea, sotto guida ecografica, dell'arteria femorale sinistra → introduzione di filoguida/catetere angiografico nell'arteria femorale sinistra → progressione in senso retrogrado (così definito rispetto alla direzione del flusso ematico) verso l'arteria iliaca sinistra del filoguida/catetere intrarterioso → una volta raggiunta/superata la biforcazione aortica, infusione di mezzo di contrasto attraverso il catetere, per esecuzione di angiografia diagnostica; in tal modo il mezzo di contrasto visualizza anche l'albero arterioso iliaco-femorale destro → l'angiografia dettaglia l'ostruzione del lume arterioso all'origine dell'arteria iliaca esterna di destra con riabitazione in corrispondenza del punto di passaggio tra arteria iliaca esterna e femorale comune di destra → ulteriore accesso, sempre sotto guida ecografica, in sede inguinale destra e introduzione di filoguida/catetere dall'arteria femorale del lato destro e, per via retrograda (sempre così definita rispetto alla direzione del flusso ematico) ascendente, tentativo di ricanalizzazione dell'arteria iliaca esterna destra → tale tentativo si rivela infruttuoso per l'impossibilità di rientro nel lume vero dell'arteria prossimalmente (inteso nel senso della direzione del flusso ematico arterioso) all'ostruzione → non riuscendo a progredire ulteriormente con il catetere verso l'arteria iliaca comune destra si sospende temporaneamente la procedura sul lato destro e si riutilizza l'accesso sinistro dal quale si era eseguita l'iniziale fase angiografica → si fa progredire il filoguida introdotto a sinistra fino alla biforcazione aortica e da qui verso l'arteria iliaca comune destra → attraverso una manovra combinata eseguita utilizzando i filoguida di ambo i lati si riguadagna il lume arterioso vero giungendo a ricanalizzazione dell'intero asse arterioso iliaco destro → si prosegue con la dilatazione dell'asse arterioso iliaco destro → si posizionano due stent - tra loro in parte sovrapposti longitudinalmente - per garantire la pervietà di tutto l'asse arterioso iliaco ormai ricanalizzato → gli ### sono costretti ad interrompere improvvisamente la procedura endovascolare per la indispensabilità del loro dedicarsi tempestivamente a manovre rianimatorie a causa dell'insorgenza improvvisa di arresto cardiaco che si rivelerà irreversibile, anche dopo l'arrivo - su chiamata - dell'Anestesista e del ###”. 
Ha dunque concluso: “### sequenza delle manovre operatorie endovascolari è indubbiamente conforme alla buona prassi chirurgica e a quanto riportato nella letteratura scientifica ed è facile comprendere come l'intervento chirurgico fosse di notevole impegno professionale e di complessa esecuzione tecnica e necessitasse di perizia e competenza - non soltanto manuali - per essere in grado di adottare un'adeguata flessibilità decisionale che portasse, di fase in fase, all'adozione delle scelte più opportune a risolvere le difficoltà che man mano si presentavano; in tal senso dagli atti non emerge alcun motivo per poter dubitare del fatto che i ### (Dr. ### e Dr. ###) fossero dotati della perizia e dell'esperienza necessarie all'esecuzione dell'intervento chirurgico endovascolare in esame e che lo abbiano condotto correttamente secondo i dettami della scienza medica. ### avverso insorto intraoperatoriamente (lesione parietale dell'arteria iliaca) è una complicanza rara (< 1%), potenzialmente grave ed il cui trattamento prevede l'immediata messa in atto di manovre radiologico/chirurgiche correttive”.  ### ha dunque condiviso la conclusione dei ### del ### che, nel loro elaborato, hanno affermato che “…la rottura della parete arteriosa verificatasi nel corso della procedura endovascolare…è da ritenersi una complicanza non correlabile a condotte colpose…”, motivando per richiamo il provvedimento di archiviazione disposto dal Giudice per le ### a chiusura del procedimento penale nei confronti dei sanitari coinvolti nell'intervento.  ### si è poi interrogato sulla possibilità, da parte dei sanitari, di riconoscimento e trattamento tempestivi della lesione arteriosa iatrogena intraoperatoria, in modo tale da porvi rimedio prima che essa arrivasse a provocare uno shock emorragico di grado tale da condurre all'arresto cardiaco. Sul punto l'### ha premesso che “un'emorragia da lesione arteriosa in spazi virtuali come è quello retroperitoneale - ove è collocata l'arteria iliaca, nei quali la velocità della perdita ematica risulta inizialmente tamponata - fisiopatologicamente non provoca immediato arresto cardiaco ma l'organismo passa attraverso una fase, più o meno rapida a seconda della velocità della perdita emorragica, di shock emorragico iniziale con sintomi e segni clinici la cui evidenza diventa sempre più manifesta via via che l'entità della perdita emorragica cresce… tali segni e sintomi progressivamente più evidenti, e derivati dall'immediata increzione di catecolamine, sono: tachicardia, ipotensione arteriosa (immediatamente manifesta o preceduta da una fase di riduzione della pressione arteriosa differenziale per incremento della pressione arteriosa minima e stabilità della pressione arteriosa massima), tachipnea, pallore di cute e mucose, ipotermia cutanea, cianosi periferica, sudorazione algida, ipossiemia, incremento della lattacidemia, ottundimento del sensorio”, motivo per cui è importante “durante l'esecuzione di atti operatori che comportino rischio di lesioni iatrogene emorragipare - quali l'intervento endovascolare in esame - l'effettuazione di un adeguato monitoraggio continuo delle condizioni cliniche e dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, tracciato elettrocardiografico, ossimetria) del paziente in modo da cogliere immediatamente ogni segno/sintomo anomalo che possa far tempestivamente sospettare un'emorragia in atto così da poter assumere immediati ed idonei provvedimenti terapeutici nel transitorio e fugace momento in cui lo shock è ancora in fase di reversibilità. Tali provvedimenti - come già riportato - consistono sostanzialmente nell'identificazione della sede dell'emorragia e nel suo arresto con metodica endovascolare o convertendo in chirurgia open.” ###, dopo aver rilevato che “proprio riguardo al monitoraggio intraoperatorio dei parametri vitali il ### a firma del Consulente di ### esprime la censura che “…non risulta che durante la procedura di rivascolarizzazione siano stati monitorizzati, come obbligatorio, i parametri vitali (### P.A., F.C., Sp###)…” (pagina 13)”, ha evidenziato, come, invece, “su tale argomento specifico l'elaborato dei ### del ### non si esprime compiutamente riportando unicamente, a proposito di rilevazione di parametri vitali, a pagina 16:“scheda parametri vitali: 30/08/2019 ore 8.00 TC 36.2; PA 140/80…”. Ha dunque riscontrato che “### della cartella clinica agli atti conferma trattarsi di singola rilevazione della sola temperatura corporea e della pressione arteriosa, valorizzate prima del trasporto del paziente in sala operatoria radiologica, considerato che il ### recita: “30/08/2019 ore 8.30 paziente accompagnato in ### per eseguire procedura endovascolare”. Non serve sottolineare ulteriormente che il trasporto in sala operatoria radiologica è avvenuto alle 8:30, cioè dopo la rilevazione dei parametri vitali e quindi la rilevazione delle ore 8:00 non può essere considerata - da nessun punto di vista - come un report del monitoraggio intraoperatorio dei parametri vitali. Inoltre la cartella clinica contiene una scheda anestesiologica - che viene mostrata di seguito in estratto e che sostanzialmente corrisponde alla “griglia dei parametri vitali” che il Ministero della ### esplicitamente raccomanda che venga sempre compilata - nella quale non è riportato alcun orario né alcun parametro vitale (né immediatamente pre-operatorio, né intra-operatorio) né alcun farmaco/soluzione-infusionale somministrati durante la permanenza in sala operatoria radiologica e neppure una descrizione dell'evento “arresto cardiaco”.” Ulteriormente il CTU ha ritenuto necessario accertare “se esista attestazione documentale della presenza in sala operatoria - durante la procedura interventistica endovascolare - di ### deputato specificamente al monitoraggio clinico-strumentale del paziente, attestato che i ### erano - correttamente e legittimamente - impegnati nell'attendere con attenzione e dedizione alla procedura chirurgica endovascolare e quindi non poteva essere loro richiesto di esercitare tale stretto controllo del paziente. Non va sottovalutato infatti che ### impegnati in procedure di tale complessità devono essere necessariamente sempre ben concentrati sull'esecuzione degli atti operatori e devono prestare costante attenzione sia al campo operatorio che allo schermo radiologico; la procedura endovascolare si svolge infatti “a cielo chiuso” e quindi la vista e l'attenzione degli ### è totalmente concentrata contemporaneamente sia sul monitor radiologico che sulle proprie mani che manovrano gli strumenti (introduttori, guide, cateteri, stent49, 60) sul sito operatorio; non è quindi logico né tanto meno prudente che anche il monitoraggio clinico/strumentale del paziente sia delegato agli ### Esaminando questo aspetto, si può affermare che nel referto dell'atto operatorio (mostrato di seguito in estratto) i nomi del ### riportato come presente all'intervento sono soltanto quelli degli ### (“Dr. ### - Dr. ### Messina”)… Non risulta quindi dagli atti né la presenza del ### né quella di ### deputato alla monitorizzazione clinico-strumentale del paziente. Da quanto sopraesposto risulta quindi evidente come anche nei documenti presentati dalla ### venga confermato che il #### non era presente nella sala operatoria della ### prima e durante l'esecuzione dell'intervento endovascolare ma è giunto solo in seguito a chiamata di emergenza per avvenuto arresto cardiaco del paziente.”. ###, infine, ha verificato l'esistenza di lineeguida/criteri/raccomandazioni/protocolli riguardanti la presenza fisica del ### durante le procedure di chirurgia endovascolare nella sala operatoria di radiologia interventistica, rilevando che “nella sala operatoria radiologica la “presenza fisica” del ### è utile ed opportuna ma non è indispensabile, mentre indispensabile è la sua “disponibilità”; contestualmente però è sottolineato con estrema decisione che i parametri vitali e le condizioni cliniche del paziente devono essere sempre sottoposte a monitorizzazione costante - anche a cura di ### dedicato ed opportunamente formato - allo scopo di poter cogliere immediatamente l'insorgenza di deviazioni, anche iniziali, dal normale decorso clinico-strumentale intraoperatorio e darne così tempestivo avviso allo ### per l'immediata messa in atto di opportune manovre diagnostico/terapeutiche correttive”. 
Ha dunque ritenuto rilevante, per rispondere al quesito, “il fatto che non risulti dagli atti né la presenza del ### né quella di ### deputato alla monitorizzazione clinico-strumentale del paziente durante l'intervento del defunto ### Giacobone”, ribadendo che “la cartella clinica contiene la “griglia” (già mostrata precedentemente in estratto) della scheda anestesiologica che appare “in bianco” cioè non vi è riportato alcun orario né alcun parametro vitale (né immediatamente pre-operatorio, né intra-operatorio) né alcun farmaco/soluzioneinfusionale somministrati durante la permanenza in sala operatoria radiologica e neppure una descrizione dell'evento “arresto cardiaco””.  ### ha concluso che “in tale scenario la rilevazione del sospetto emorragico diviene giocoforza tardiva; in tale scenario non diventa quindi possibile un'azione precoce e tempestiva che ponga rimedio alla lesione arteriosa iatrogena generatasi intraoperatoriamente… ### appare ancora più grave stante il fatto che il rischio di lesione iatrogena intraoperatoria di un vaso arterioso era ben noto, soprattutto ai ### ma anche al defunto paziente ### come dimostrato dal testo di ambedue i “consensi informati” - a suo tempo firmati sia da ### che da Paziente - in cui vengono riportati esplicitamente sia il rischio di complicanza emorragica che quello di “rottura arteriosa””. 
Per l'### dunque, “lo scenario tecnico-organizzativo della sala di radiologia interventistica dell'### di ### - facente parte della ####, ### nella presente causa civile - nell'occasione dell'intervento del defunto paziente ### ha mostrato gravi carenze della catena organizzativo-assistenziale; tali carenze hanno rappresentato la concausa efficiente per la quale non è stato realizzabile il riconoscimento tempestivo e la conseguente tempestiva riparazione della grave complicanza emorragica intraoperatoria, giungendo così inevitabilmente al decesso del paziente. Applicando un ragionamento controfattuale è possibile affermare che - secondo l'accezione del “più probabile che non” - in presenza di uno scenario tecnicoorganizzativo che avesse garantito un continuo e regolare monitoraggio clinico/strumentale intraoperatorio del paziente, l'evento “complicanza emorragica intraoperatoria” avrebbe potuto essere identificato tempestivamente e gestito adeguatamente, con un'alta probabilità di successo “quoad vitam” per il paziente Giacobone”. 
La difesa della ### ancora nelle memorie conclusionali, ha insistito sulle proprie osservazioni alla ### In merito si ritengono esaustive le risposte date dall'### il quale, oltre a quanto già esposto, ha chiarito, con riguardo al mancato monitoraggio dei parametri vitali, che “Nei sopracitati documenti depositati nel fascicolo telematico il 15 marzo 2023 dalla ### come allegati, riguardo alla monitorizzazione intraoperatoria dei parametri vitali, si trovano solo scarni ed indiretti cenni. Nel dettaglio: nel documento di cui al sopracitato punto A (consulenza specialistica anestesiologica a firma del Dott. ### si legge: “…l'intervento è stato effettuato in ### in anestesia locale effettuata dal radiologo ed era presente monitoraggio dei parametri vitali come scritto sulla relazione del Dott. F. Cappello…” e, più oltre, “…nella relazione del Dott. 
Cappello si riporta monitoraggio dei parametri vitali…”. Sempre riguardo alla indicata “relazione del Dott. Cappello”, nel documento sopracitato al punto C (relazione medico legale a firma della Dott.ssa ### si legge: “Ho preso visione della seguente documentazione di interesse medico legale:…relazione relativa ad evento del Dr. ### con data 13/4/21 dalla quale si desume…” ### in due dei tre documenti presentati il 15 marzo 2023 dalla ### si fa riferimento ad una “relazione del Dott. Cappello” nella quale - a detta di tali due elaborati - si riscontrano evidenze relative alla monitorizzazione intraoperatoria dei parametri vitali. In realtà non è stato possibile per il sottoscritto ### d'### reperire nel fascicolo telematico la citata “relazione del Dott. Cappello” né è stato possibile ottenere chiarimenti in merito a questo specifico punto da parte della Dott.ssa #### di nomina della ### infatti il CTP di ### partecipando da remoto all'incontro di ### del 7 gennaio 2025 ha dichiarato a verbale che “…non avendo al momento disponibilità materiale degli ### chiede di rimandare…a nuovo incontro…” e non ha presenziato, neppure in collegamento telematico da remoto, al successivo incontro del 21 gennaio 2025. Inoltre nella cartella clinica del ricovero del 2019 il nome del Dott. ### compare soltanto in due occasioni: richiesta di ### del 14 aprile 2019 (cioè in fase di preospedalizzazione prericovero) e firma sulla richiesta di riscontro diagnostico del 30 agosto 2019. ### in definitiva, non è stato possibile per il sottoscritto ### d'### desumere dagli atti quale sia stato il ruolo professionale del Dr. ### durante la fase intraoperatoria e cosa venga riportato - nel dettaglio - nella citata relazione a sua firma….” In sede di memorie conclusionali, la difesa dell'### ha sostenuto, in merito, che “### che il CTU non ha preso visione di tale ### del Dott. ### non possono però esserne ignorate la presenza e le risultanze per come riportate in altra ### dal Dott. ### Nello specifico l'esame complessivo documentale non avrebbe dovuto portare il CTU ad escludere che la monitorizzazione sia stata eseguita, perché questo significherebbe implicare l'inattendibilità della ### del Dott. ### Inattendibilità che avrebbe dovuto essere preventivamente dimostrata, per poi dedurne la presumibile assenza di monitoraggio; e non si poteva invece, come ha fatto il ### ritenere assente il monitoraggio perché uno dei documenti che lo attestano non è reperibile e nonostante sia comunque espressamente riportato in altro documento (non inattendibile) un indizio sull'avvenuta monitorizzazione. Ecco perché non si può considerare accettabile la conclusione del CTU su questo primo assunto: perché l'esame della documentazione ha consentito d'individuare indizi di corretta monitorizzazione del paziente, mentre il CTU esclude tale elemento solo sulla base di presunzioni indimostrate.” Il rilievo, tuttavia, non ha pregio posto che un mero indizio non costituisce prova, mentre era la convenuta ASL che, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto provare di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle conseguenze dannose verificatesi (Cass. n. 5922/2024). 
Ad ogni modo, come sostenuto dal ### risulta “ampiamente documentata negli atti l'assenza - durante l'intervento endovascolare del paziente ### - del monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente”. 
Per quanto riguarda la seconda osservazione alla CTU svolta da parte convenuta (“### la monitorizzazione continua sia auspicabile e raccomandata, non vi è certezza che una documentazione più completa dei parametri vitali avrebbe necessariamente portato a un'identificazione più precoce dell'emorragia in una fase in cui questa fosse ancora reversibile. Se tale evento è stato fulmineo, anche la presenza immediata dell'anestesista non sarebbe stata sufficiente a scongiurare l'esito fatale”), l'### ha ribadito che “un'emorragia nello spazio retroperitoneale con sierosa retroperitoneale integra (come dimostrato dal reperto autoptico)… non provoca immediato arresto cardiaco ma l'organismo passa attraverso una fase, più o meno rapida a seconda della velocità della perdita emorragica, di shock emorragico iniziale con sintomi e segni clinici la cui evidenza diventa sempre più manifesta via via che l'entità della perdita emorragica cresce quindi l'ipotesi (“Se…”) espressa da parte del ### di ### che l'evento sia “stato fulmineo” appare non supportata da basi scientifico-dottrinali solide”. 
Per quanto riguarda la terza osservazione (“Le linee guida citate dal CTU sottolineano la disponibilità dell'anestesista, ma non stabiliscono in modo univoco l'obbligo di presenza fisica continua dell'anestesista per procedure endovascolari di questo tipo, soprattutto in anestesia locale praticata dal radiologo, come indicato nella consulenza anestesiologica del Dott. ### La “disponibilità" è stata garantita con la chiamata immediata in caso di emergenza.”), il CTU, pur concordando, ha ribadito che “in letteratura è sottolineato con estrema decisione che i parametri vitali e le condizioni cliniche del paziente devono essere sempre sottoposte a monitorizzazione costante [già citati in #### 2018; ### V 2007; ### M 2014; ### 2009] - anche a cura di ### dedicato ed opportunamente formato. Preso atto quindi della - ammessa anche dal ### di ### - assenza fisica del ### (ma con accertata disponibilità su chiamata in emergenza) si evidenzia però che la documentazione agli atti non dimostra la presenza - in sala operatoria di ### durante l'intervento del paziente ### - neppure del ### dedicato alla monitorizzazione del paziente; inoltre appare superfluo sottolineare nuovamente che l'evidente assenza (si veda a pagina 40 e 41 del presente elaborato peritale) della documentazione del monitoraggio dei parametri vitali è inequivocabilmente non conforme ad una specifica raccomandazione del ### della ### pubblicata nel 2009. [già citato in #### 2009].”. 
Per quanto riguarda la quarta osservazione (“…non è possibile configurare una grave carenza organizzativa con nesso causale diretto con il decesso…”), l'### ha ribadito che “è fuor di dubbio che la grave carenza tecnico-organizzativa derivante dallo scenario già descritto alle pagine 49 e 50 del presente elaborato peritale rappresenti la base concausale efficiente [già citati in #### C 1992; ### N 2021] a rendere non attuabile in modo sufficientemente tempestivo ogni qualsivoglia manovra correttiva al momento dell'insorgenza della prevedibile - ed ampiamente prevista anche nei consensi informati forniti al paziente - complicanza emorragica intraoperatoria”. 
Per quanto riguarda la quinta osservazione (“In conclusione, considerato il verificarsi di una complicanza rara e grave durante una procedura tecnicamente corretta …non sussistono elementi probatori sufficienti per affermare che gravi carenze organizzative della struttura siano causalmente riconducibili al decesso del #### Giacobone…La complicanza emorragica, purtroppo, rientrava nei rischi noti della procedura e la sua evoluzione è stata talmente rapida da rendere impossibile un intervento efficace”), il CTU ha sostenuto che “non è chiaro innanzitutto al sottoscritto ### d'### su quali basi documentali - e/o fisiopatologiche dottrinali - il ### di ### possa affermare che l'evoluzione della complicanza emorragica sia stata “talmente rapida da rendere impossibile un intervento efficace”, stante l'assenza agli atti di ogni report riguardante le condizioni cliniche e/o il monitoraggio strumentale dei parametri vitali durante l'intervento chirurgico del paziente ### Inoltre il sottoscritto ### d'### pur concordando pienamente con il ### di ### sul fatto che si è trattato di una “complicanza rara e grave durante una procedura tecnicamente corretta” e che la complicanza emorragica “rientrava nei rischi noti della procedura”, ritiene però d'altro canto ampiamente dimostrato dal confronto tra la documentazione agli atti con i dettami della buona pratica clinica nonchè con i dati scaturiti dall'approfondito esame della letteratura scientifica riportata nella ampia bibliografia del presente elaborato, che “gravi carenze organizzative della struttura” durante l'intervento del defunto #### abbiano agito come concausa efficiente [già citati in #### C 1992; ### N 2021] nel determinismo del decesso del paziente precludendo ogni possibilità di effettuazione di tempestive manovre di riparazione (endovascolare o chirurgica) della complicanza iatrogena intraoperatoria”. 
D. Appurata nei termini suddetti la responsabilità dell'### convenuta per la morte del signor ### vanno esaminati i danni lamentati dalle attrici.  ###. Quanto al danno da perdita parentale, va premesso che, in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (Cass. n. 21988/2025), ferma la possibilità per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 213339/2025). 
Nel caso in esame, dunque, può ritenersi provato il danno parentale subito dalla coniuge e dalla figlia del signor ### mentre, in difetto di prova di quel quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, la domanda va respinta per la nipote (Cass. n. 21988/2025, “…è appena il caso di osservare che, mentre è assai probabile che per un nonno sia circostanza traumatica perdere un nipote - data l'inevitabile differenza di età e, perciò, l'assurdità di tale situazione - non c'è sul punto una corrispondenza biunivoca, perché per un nipote non è altrettanto ovvio che la morte di un nonno sia causa della medesima sofferenza”). 
Per il quantum, applicando le ### di ### si giunge ai seguenti importi: per la moglie ### convivente e di 69 anni al decesso del coniuge di anni 71, € 277.681,00, per la figlia ### non convivente, 48 anni al decesso del padre di anni 71, € 230.749,00. 
Nell'applicazione delle citate tabelle sono stati utilizzati i valori medi, in difetto di dimostrazione di particolari circostanze rilevanti al fine di attenuare o incrementare l'intensità del rapporto affettivo presumibile in ragione del vincolo, rispettivamente, di coniugio e genitoriale accertato sulla base della documentazione anagrafica in atti. 
Sul punto giova precisare che, sebbene in atto di citazione la pregressa convivenza con il de cuius sia stata allegata solo per la coniuge del suddetto, essendo stata invece la figlia espressamente indicata come non convivente, a partire dalla prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc, peraltro tardivamente depositata, la difesa di parte attrice ha sostenuto che anche la figlia conviveva con il signor ### e che solo per errore era stata indicata come non convivente, modificando di conseguenza in aumento l'importo richiesto a tale titolo; a conforto probatorio dell'assunto ha richiamato la certificazione anagrafica allegata all'atto di citazione.  ### a parte il rilievo di inammissibilità delle deduzioni svolte con le citate memorie in quanto tardivamente depositate, si osserva che nell'atto di citazione a tale titolo è stato chiesto un l'importo di euro 225.554,10. 
In tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (Cass. n. 1083/2011). 
Ne consegue che il solo aumento ammissibile dell'importo richiesto in citazione è quello strettamente conseguente all'applicazione delle tabelle di liquidazione aggiornate, che ha determinato l'ammontare sopra indicato di € 230.749,00.  ###. Quanto al danno biologico cd. Terminale, rivendicato iure hereditatis dalle attrici, va premesso che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. n. 7923/2024). 
Nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della specifica posta risarcitoria in nessuna delle due declinazioni richiamate. Non la prima, perché non risulta che il signor ### abbia avuto consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte; né la seconda, non essendo trascorso alcun lasso di tempo tra la lesione e la morte. In particolare, durante il programmato intervento per ### segnatamente durante la fase di dilatazione del secondo stent vascolare, il signor ### immediatamente dopo un'intensa sintomatologia dolorosa, ha subito un arresto cardiorespiratorio, incompatibile con la dedotta consapevolezza, tanto da richiedere immediate manovre rianimatorie, rimaste purtroppo senza successo, essendo poi deceduto da lì a meno di un'ora. 
La domanda va dunque sul punto respinta, assorbita ogni altra questione, ivi inclusa quella afferente all'eccepito difetto di legittimazione attiva, per mancata documentazione dell'accettazione dell'eredità. Giova rilevare, in ogni caso, che la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede (Cass. n. 390/2025).  ###. È stato poi chiesto per la sig.ra ### il danno patrimoniale connesso alla contrazione delle entrate economiche familiari in ragione del minor tenore del trattamento di reversibilità rispetto a quello pensionistico goduto dal marito. Tale voce risarcitoria, tuttavia, oltre a non trovare riscontro nella documentazione in atti tempestivamente allegata, non essendo stati documentati gli importi percepiti a titolo di pensione e quelli percepiti a titolo di reversibilità, non appare comunque fondata, almeno nella generica allegazione svolta, dal momento che non tiene conto del fatto che, a fronte della dedotta riduzione del trattamento pensionistico, risulta ridotto, con il decesso del signor ### anche il numero di soggetti che da quel trattamento economico trae sostentamento.  ###. Anche il danno da ritardato risarcimento è stato genericamente dedotto. A tal fine, infatti, la parte attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. n. 6351/2025). 
In particolare, nulla essendo stato specificamente dedotto in merito, la domanda sul punto va respinta.  ###. Vanno invece rifuse le spese e le competenze per la pregressa procedura di mediazione, le quali si liquidano in euro 1.370,00, in base allo scaglione corrispondente al valore accertato della controversia, per compenso dell'avvocato ed in euro 97,60 per rimborso spese. 
E. In conclusione la domanda va accolta nei limiti di cui sopra ovvero in favore di ### per € 277.681,00 ed in favore di ### per € 230.749,00, oltre che per le spese di mediazione sopra indicate. 
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza per il 70%, mentre il restante 30% va compensato in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, oltre che dal punto di vista quantitativo, anche soggettivo, non essendo stata accolta la domanda della signora ### Le spese di lite vanno dunque liquidate in dispositivo nella percentuale del 70% previa liquidazione ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa come accertato, ivi inclusi gli aumenti e le riduzioni, rispettivamente, ex art. 4 comma 2 e 4 DM 55/2014. 
Le spese della CTU seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la ASL convenuta a pagare in favore di ### € 277.681,00 ed in favore di ### € 230.749,00, - rigetta per il resto la domanda, - compensa le spese di lite nella misura del 30% e condanna la convenuta ASL alla rifusione del restante 70% e di quelle di mediazione, liquidate le prime in euro 17.606,29 già ridotte al 70%, le seconde in euro 1.370,00, oltre spese forf ed accessori di legge nonché al rimborso spese documentate per euro 1.686,00 a titolo di CU e per euro 97,60 quelle di mediazione, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  - Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.  ### 14/11/2025 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 127/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Aratari

M
4

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3295/2022 del 03-02-2022

... l'importo di euro 3.100,00 (di cui euro 400,00 per spese legali), trattenuto a titolo di acconto sul dovuto. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano l'an debeatur e la documentazione su cui si basava la richiesta risarcitoria, affermavano che il ripristino della recinzione danneggiata non richiedeva l'esperimento di formalità burocratiche e che, dunque, non potevano essere riconosciute le spese del professionista. 2 Il Giudice di ### respingeva la domanda dell'attore e lo condannava a rifondere alla ### la somma di euro 1.285,00, dopo aver accertato, tramite ### che il costo delle opere da eseguire era di euro 1.960,00, al netto di ### e ritenuto che le opere per la riparazione della recinzione danneggiata non richiedevano spese tecniche per la istruzione della pratica edilizia. ### nella qualità indicata, impugnava la suddetta pronuncia, dinanzi al Tribunale di ### formulando quattro motivi di appello, con i quali specificamente chiedeva che il Tribunale accertasse la fondatezza della richiesta di pagamento delle spese tecniche del geometra, attesa la necessità di esperire le pratiche edilizie, quali la ### o la ### la presenza di disegni e di elaborati, la direzione dei (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sal ricorso ###-2019 proposto da: ### rappresentante legale di ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### EEBBTO, con domicilio in ### presso la ### della Corte di Cassazione; -ricorrente 11'm 2:rce 6 contro ### in persona del legale rappresentante - procuratore speciale, ### EACCARO - rappresentata e difesa dall'avvocato ### e dall'avvocato #### elettivamente domiciliata in ### VIA uionte Zebio n. 28, presso lo studio di questi ultimi; - controricorrente - 1 nonché contro ### -intimataavverso la sentenza n. 384/2019 del Tribunale di LUCCA, depositata il 6 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella ### di Consiglio del 09/11/2021 dal ###. ##### rappresentante legale della ### proprietaria dell'immobile sito in ### via ### a segno, n. 157, conveniva, dinanzi al Giudice di ### di #### e la ### per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 1.425,42 o di quella diversa giudizialmente accertata, oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo e, al pagamento delle eventuali CTU e ### A tal fine assumeva che il giorno 6 giugno 2915 ### alla guida della sua vettura ### assicurata con la società ### urtava il cancello e le colonne dell'immobile di sua proprietà, producendo danni per la somma di euro 4.125,42; che ### aveva versato solo l'importo di euro 3.100,00 (di cui euro 400,00 per spese legali), trattenuto a titolo di acconto sul dovuto. 
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano l'an debeatur e la documentazione su cui si basava la richiesta risarcitoria, affermavano che il ripristino della recinzione danneggiata non richiedeva l'esperimento di formalità burocratiche e che, dunque, non potevano essere riconosciute le spese del professionista.  2 Il Giudice di ### respingeva la domanda dell'attore e lo condannava a rifondere alla ### la somma di euro 1.285,00, dopo aver accertato, tramite ### che il costo delle opere da eseguire era di euro 1.960,00, al netto di ### e ritenuto che le opere per la riparazione della recinzione danneggiata non richiedevano spese tecniche per la istruzione della pratica edilizia.  ### nella qualità indicata, impugnava la suddetta pronuncia, dinanzi al Tribunale di ### formulando quattro motivi di appello, con i quali specificamente chiedeva che il Tribunale accertasse la fondatezza della richiesta di pagamento delle spese tecniche del geometra, attesa la necessità di esperire le pratiche edilizie, quali la ### o la ### la presenza di disegni e di elaborati, la direzione dei lavori, trattandosi di opera in prossimità di strada comunale; la fondatezza della richiesta di pagamento della fattura della ditta che aveva provveduto alla rimozione del cancello danneggiato, al fine di permettere l'uscita dell'auto bloccata all'interno della proprietà dal giorno del sinistro; la fondatezza della domanda sulla debenza dell'### che, per giurisprudenza costante, deve essere corrisposta anche in presenza di un preventivo; la fondatezza della richiesta di pagamento delle spese stragiudiziali, quali componenti del danno emergente. 
Il Tribunale di ### con la sentenza n. 384/2019, rigettava l'appello e regolava le spese di lite, confermando che il costo di ripristino dei lavori ammontava ad euro 1960,00, oltre ad ### come confermato dalla ### che l'importo pagato dalla compagnia assicuratrice era stato di euro 3.100,00, quindi ben superiore, che le riparazioni in esame non necessitavano di alcuna pratica 3 edilizia e che pertanto non poteva essere accolta la richiesta della somma di euro 1200,00 oltre ad accessori, anche in considerazione del fatto che la danneggiata non aveva provveduto alle riparazioni. Chiariva che l'esigenza di garantire la pubblica incolumità perché il cancello danneggiato accedeva direttamente alla pubblica via richiedeva solo l'approntamento delle normali cautele, che l'art. 135, comma 2, della legge regionale ### n. 65/2014 non consentiva di definire i pilastri del cancello parti strutturali di edifici, che per realizzare le riparazioni per cui è causa non era prevista nemmeno la comunicazione di inizio lavori, che, dunque, l'attività del geometra non era necessaria e che comunque non sarebbe potuta costare più di quanto pagato dalla ### rigettava anche la richiesta di rimborso dell'#### nella veste di rappresentante legale della ### ricorre per la cassazione della pronuncia del Tribunale di ### articolando tre motivi. 
Resiste con controricorso ### Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da ### Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 ###.M. non ha presentato conclusioni scritte.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa ### degli artt.  135 e 136 della ### n. 65/2014, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.  4 Oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che le riparazioni del cancello danneggiato non richiedessero alcuna pratica edilizia e che, pertanto, l'attività del geometra, oggetto della fattura di euro 1.200,00, fosse inutile anche per il fatto che la danneggiata non aveva provveduto alle riparazioni. 
Detta statuizione è stata giustificata, dopo aver disatteso le critiche mosse dal CTP alla ### affermando che alla fattispecie per cui è causa non era applicabile la legge regionale toscana n. 65/2014, perché l'art. 135 comma 2, lett. b., richiama il rinnovo e la sostituzione di pari anche strutturali degli edifici «laddove non può certo dirsi che i pilastrini del cancello di ingresso, come quelli in esame, siano definibili come parti di edificio, se è vero che edificio è, notoriamente, costruzione destinata ad accogliere al suo interno persone o attività a questo connesse». Neanche l'art. 136, comma 2, lett. a„ per il Tribunale, avrebbe potuto trovare applicazione, perché non era necessaria una comunicazione di inizio lavori con deposito di elaborati che giustificasse l'ausilio del geometra, essendo sufficiente la mera indicazione dell'immobile interessato. 
E comunque tale semplicissima attività non sarebbe potuta costare più della differenza tra quanto versato dalla ### e quanto necessario per il costo delle riparazioni.  1.1. Va innanzitutto esaminata la eccezione di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366 nn. 3, 4, 6 c.p.c. formulata dalla controricorrente, basata sulla constatazione che «le affermazioni contenute a p. 9 del ricorso appaiono del tutto sfornite del necessario collegamento con gli atti di causa e quindi con la illustrazione del perché quanto affermato dal CTU in ordine alla tipologia dei 5 lavori renda necessario l'avvio della pratica edilizia» e che «parte ricorrente trascura di riportare che lo stesso CTU ha escluso ogni necessità di p### amministrativa» (cfr. pp. 3-4 del controricorso). 
Detta eccezione non merita accoglimento, giacché la denuncia mossa alla sentenza impugnata individua la statuizione criticata ed evidenzia le ragioni della critica e, quindi, non contravviene affatto alla finalità primaria delle prescrizioni di rito, che è quella di rendere agevole la comprensione della questione controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. Non era necessario che il ricorrente trascrivesse in modo pedissequo i passaggi della ### perché la statuizione oggetto di impugnazione, pur evocando la ### si è basata sulle ragioni per cui non erano stati accolti gli assunti del ### La riproduzione del contenuto degli stessi è sufficiente affinché questa Corte verifichi la fondatezza delle violazioni di legge denunciate.  1.2. Può, dunque, passarsi all'esame nel merito delle censure mosse alla sentenza impugnata. 
Esse si sostanziano nella contestazione che l'intervento di ricostruzione di uno dei due pilastri del cancello non fosse un intervento di manutenzione straordinaria e nella critica alla ritenuta inutilità della ### La prima censura muove dal confronto tra la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata e la giurisprudenza amministrativa, la quale è univocamente orientata a ritenere che le opere di delimitazione dei confini dei terreni, comprese le cancellate, non devono essere considerate in ragione dell'astratta tipologia di intervento che incarnano, bensì sulla scorta dell'impatto ^- 6 effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale, restando sottoposte al regime della ### se non superano la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, richiedendo, invece, il permesso di costruire se l'importanza dimensionale dell'intervento non sia di corpo e di altezza modesti. 
Per di più - ed è questa la seconda critica alla sentenza impugnata - il Tribunale non avrebbe preso in adeguata considerazione il fatto che il cancello insisteva sulla pubblica via, limitandosi a ritenere sufficiente l'approntamento da parte della ditta esecutrice delle normali cautele, omettendo di prendere in considerazione l'esigenza di transennamento e del divieto di transito con occupazione della sede stradale per la profondità di almeno un metro e mezzo, per soddisfare la quale si rendeva necessario ottenere il rilascio del nulla osta da parte del Comune e della ### atteso che l'opera ricadeva in zona di rispetto stradale ed ambientale. 
La prima censura merita accoglimento, perché la statuizione reiettiva si è basata su un error iuris, costituito dall'aver escluso che i pilastri del cancello potessero rappresentare edifici, ai sensi dell'art. 135, comma 2, lett. b) della legge regionale toscana, stante che edificio è costruzione destinata ad accogliere al suo interno persone o attività a questa connesse (p. 3 della sentenza). È mancato il confronto con la giurisprudenza amministrativa prevalente che, invece, in assenza di precise indicazioni ritraibili dal testo unico in mat-e:: ritiene l'intervento per cui è causa, come sostenuto dal ri !oposto ai regime della ### (già ###, ove non superi in concreto la della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotto in un manut, 'rix,o ed altezza modesti, mentre esige il permesso di costruire nel casa 7 soglia risulti superata in ragione dell'importanza dimensicy ciinervento (cfr. ###, 21/05/2018, n. 3298; Cons. Stato, 4/01/2016 n. 10 e 4/07/2014 n. 3408; cui adde Cass. pen., 11/11/2014, 52040). 
La seconda censura è invece inammissibile, perché non individua affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono motivatamente in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni e, quindi, non consente a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.  2. Con il secondo motivo è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 e dell'art. 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., relativamente al rigetto della richiesta di pagamento della fattura della ditta ### avente ad oggetto le opere di smontaggio e di rimontaggio del cancello, perché ritenute assorbite dai costi della riparazione del cancello, senza contestazioni da parte del #### parte ricorrente si tratterebbe di opere ben diverse da quelle dimostratesi necessarie per riparare il cancello danneggiato, eseguite e fatturate dalla ditta ### consistenti nella incassettatura e puntellatura delle colonne e nella rimozione del cancello per permettere l'uscita dell'auto bloccata nel garage dal giorno dell'incidente. E, in aggiunta, il giudice avrebbe errato nel ritenere che il CTP non avesse contestato 8 l'assorbimento di detta voce di spesa in quella necessaria per la riparazione di cancello danneggiato. 
Il motivo non può essere accolto: non ricorrono i presupposti cui la giurisprudenza di questa Corte subordina la proposizione della censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. 
In primo luogo, la violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (cfr. Cass. 19/06/2014, n. 13960). Per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 116 c.p.c. è necessario considerare che, poiché detta norma prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione è concepibile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi). 
Invece, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non può essere dedotto, neppure sotto il profilo della violazione dell'art. 360, comma 9 n. 5, c.p.c., a seguito della novella che consente solo la deduzione del vizio di motivazione per motivazione perplessa o apparente. 
La violazione dell'art. 2729 c.c. non è stata neppure argomentata e comunque risulta mal posta, dato che non risulta che il Tribunale abbia fatto ricorso al ragionamento inferenziale. 
In ordine alla mancata contestazione dell'assorbimento della spesa per rimozione del cancello va rilevato che affermare che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto non contestati fatti che invece lo erano stati non integra gli estremi di un vizio cassatorio, bensì i presupposti per la eventuale richiesta di revocazione della sentenza. Deve assicurarsi continuità, a tal riguardo, all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto modo di affermare che «la denuncia dell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma di revocazione a norma dell'art.  395 c.p.c., comma 1, n. 4» (così Cass. 9/02/2016, n. 2529) e che «l'apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazioneche nel caso di specie non è stato denunciato - ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti» ( 14/03/2016, n. 4893).  10 Assorbente, ad ogni modo, risulta il rilievo che nessuna delle censure mosse alla sentenza impugnata soddisfa il requisito della specificità, cioè indica con chiarezza e precisione gli elementi fondanti: la fattura della ditta ### non è stata riportata nel ricorso, neppure per stralcio, allo scopo di dimostrare la fondatezza degli assunti del ricorrente - cioè la non sovrapponibilità del tipo di lavoro eseguiti dalla ditta ### con quelli realizzati dalla ditta ### e la necessità di rimuovere il cancello per permettere di far uscire l'auto rimasta bloccata da garage (circostanza cui la sentenza, peraltro, neppure accennata - tantomeno è stato dimostrato che il CTP non aveva condiviso che il costo dei lavori eseguiti dalla ditta ### fossero assorbiti da quelli per la riparazione del cancello. 
Né può farsi a meno di osservare che questione non risulta sottoposta in questi termini al giudice d'appello e, dunque, presta il fianco al rilievo di novità, stante che i motivi del ricorso per cassazione devono inve5,tir • Jr, ### questioni che siano già comprese nel tema dei deco» «appello, non essendo prospettabili per la prima voltan.  questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati -ento, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio L (2/11/ 2018, n. 28060), 3. Con il terzo ed ultimo motivo alla sentenza impugnata viene imputata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c., ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto non dovuta ### e per non avere motivato sulle ragioni del rigetto della domanda. 
La censura non merita accoglimento.  11 Il Tribunale ha individuato le ragioni del rigetto nel fatto che, anche considerando ### sull'unica somma dovuta, quella di euro 1.960,00, e anche defalcando l'importo già corrisposto di euro 400,00 per compenso legale, la somma già versata dalla ### era ben superiore a quella alla quale aveva diritto la danneggiata, tanto che, semmai, ci sarebbero stati o presupposti per una ripetizione dell'indebito. 
Detta statuizione resiste alle censure del ricorrente, le quali appaiono del tutto eccentriche rispetto a tale ratio decidendi. È evidente, infatti, che il Tribunale non ha affatto rigettato la richiesta dell'### ma l'ha ritenuta irrilevante.  4. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili.  5. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di ### in persona di diverso magistrato appartenente al medesimo ### giudiziario, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.  PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di ### in persona di diverso ### appartenente al medesimo ### che si farà carico di liquidare le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso nella camera di Consiglio della ### civile della Corte Suprema di Cassazione in data ###. 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gorgoni Marilena

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22493 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.293 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 3691 utenti online