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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 854/2025 del 23-06-2025

... principio della ragione più liquida. Quanto alle spese di giudizio, anche di ### già liquidate con separato provvedimento, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217). Tanto anche tenuto conto della pronuncia del ### delle ### con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE CIVILE in persona del ### ha emesso la seguente ### nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4093 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 30.04.2025, senza termini ex art.  190 c.p.c., e vertente TRA ### C.F.: ### , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### e presso il suo studio elettivamente domiciliata , attrice #### C.F.: ####, ### C.F: ###, ### C.F.: ###, ### C.F.: ###, rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ### e presso il suo studio elettivamente domiciliati , convenuti ### risarcimento danni.  CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.  MOTIVI DELLA DECISIONE - Con atto di citazione notificato in data ###, l'attrice ### chiamava in causa la convenuta ### deducendo: “1) che il giorno 04/12/2017, la ###ra ### si recava, in compagnia del marito, presso l'abitazione della figlia, ###ra ### sita all'interno del “### Mammone”, in via ###, ### 2) che detto ### composto da diversi appartamenti, tutti ceduti in locazione per uso abitazione, compreso quello della ###ra ### sono di proprietà della ###ra ### 3) che, la ###ra ### andando via dalla casa della figlia, quando ormai era già sera, inciampava in alcuni mattoni del marciapiede del ### che erano usciti dalla loro sede creando una insidia ancor più perché in quel punto non vi era una adeguata illuminazione; 4) che l'odierna ### inciampando, cadeva rovinosamente a terra e per tale ragione veniva tempestivamente trasportata presso il vicino pronto soccorso di ### dove i sanitari le diagnosticavano una “frattura base falange prossimale V dito mano dx” con prognosi gg clin. 30 S.C. (doc. 1) e in data ###, la ###ra ### veniva sottoposta ad intervento chirurgico con apposizione di un supporto interno; 5) che con raccomandata a.r. del 14/12/2017 (doc. 2), l'### chiedeva alla ### quale proprietaria dell'immobile, il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi; 6) che la ###ra ### con missiva del 22/01/2018, a firma dell'Avv. ### negava ogni responsabilità poiché “non vivendo le predetto stabile ..non poteva certamente essere al corrente della presunta insidia”; pertanto, invitava a rivolgere ogni lamentela e/o richiesta all' #### che si occupava della gestione del ### (doc. 3); 7) che, la ###ra ### inoltrava a mezzo e-mail la detta richiesta di risarcimento all'### (doc. 4) - come suggerito dalla ###ra ### - ma questi rispondeva negando la presenza dell'insidia che aveva causato il sinistro per cui è causa (doc. 5); 8) che, con e-mail del 22/02/2018 (doc. 6) si diffidava ancora una volta la ###ra ### rinnovando la richiesta di risarcimento e con e-mail del 02/03/2018 (doc. 7) si contestava fermamente il contenuto della comunicazione pervenuta dall' ### evidenziando che, contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso, il dissesto del marciapiede sul quale era caduta la ###ra ### era stato verificato e confermato anche da numerosi condomini e si inviava, in una alla e-mail, copiosa documentazione fotografica che ritraeva la buca e i mattoni sollevati; purtroppo entrambe le comunicazioni rimanevano, inspiegabilmente, senza alcun riscontro da parte dei rispettivi destinatari; 9) che, per mero spirito conciliativo e al fine di evitare il giudizio che ci impegna, l'odierna ### si rivolgeva all'organismo di mediazione ### nella speranza di addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda, ma la ###ra ### regolarmente invitata all'incontro tenutosi innanzi all'incaricato mediatore, ###ra ### non compariva e nessuno partecipava all'incontro per suo conto, per tale ragione veniva redatto verbale negativo (doc. 8); 10) che la responsabilità di quanto accaduto è da attribuirsi solo ed esclusivamente alla ###ra ### nella qualità di proprietaria dell'intero immobile, compreso, quindi, anche il marciapiede sul quale si era creata l'insidia per cui è causa” (v. atto introduttivo e successiva conclusionale). 
Sulla base delle suestese premesse, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni, come meglio precisate in fase conclusionale: “Piaccia all' ###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa accertare e dichiarare che i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ###ra ### a causa del sinistro de quo sono pari ad € 14.900,62 o alla somma ritenuta di giustizia; accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è solo ed esclusivamente dei #### e ### proprietari dell'immobile dove si è verificato il sinistro, e per l'effetto condannarli in solido tra loro a risarcire i suddetti danni corrispondendo alla ###ra ### la somma di € 14.900,62, o di quella somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ponendo definitivamente a carico dei convenuti le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio che si quantificano come segue: compenso tabellare € 5.077,00, totale variazioni in aumento + € 1.523,10, spese generali (15% sul compenso totale) € 990,02, cassa Avvocati (4%) € 303,60, totale € 7.893,72” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva memoria conclusionale).  -Si costituiva tempestivamente e ritualmente la convenuta che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: A) in via pregiudiziale accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione nei confronti della ###ra ### e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito. 
B) nel merito: - dichiarare inesistente il fatto storico contestato e la relativa dinamica, e per l'effetto rigettare la domanda attorea; - accertato eventualmente esistente l'infortunio lamentato dall'attrice, dichiarare l'assenza di responsabilità della ###ra ### per sussistenza del caso fortuito, inteso come la riconducibilità dell'evento alla condotta della danneggiata; C) nel merito, ma in via gradata: dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità concorrente e maggioritaria dell'attrice e, per l'effetto, graduare adeguatamente il grado di colpa della stessa e, di conseguenza, limitare l'eventuale condanna risarcitoria della ###ra ### in favore di costei all'ipotetica e comunque minoritaria, responsabilità della convenuta medesima; D) in subordine: accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivo e non provato, diminuendo l'eventuale risarcimento nella misura ritenuta di giustizia. 
Con vittoria nelle spese, diritti e onorari di causa. 
Salvis juribus" (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).  -Così instaurato il contraddittorio, il giudizio -interrotto a causa del decesso della convenuta ### veniva ritualmente riassunto nei confronti di ### figlia della ### sul presupposto che la prima fosse l'erede di quest'ultima.  -Con comparsa del 28.12.2021 si costituiva ### ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo lei l'erede della ### in riferimento ai luoghi di causa, bensì i nipoti, ### e ### come da testamento pubblico del 30.10.20 a cura del ### da ### del ### per cui concludeva per la estromissione dal giudizio con il favore delle spese.  -Con atto di citazione per integrazione del contraddittorio del 24.01.22, notificato il ###, ### citava i predetti nipoti, ### e ### concludendo per la richiesta di condanna al risarcimento danni solo contro questi ultimi.  -Si costituivano in giudizio ### e ### riportandosi agli scritti precedenti, curati per conto della loro dante causa ### eccepivano l'inesistenza del fatto storico dedotto dall'attrice o, comunque, l'assenza di responsabilità in capo a ### e, per essa, ai suoi aventi causa, per sussistenza del caso fortuito e per la riconducibilità dell'evento alla condotta colposa e imprudente dell'attrice stessa.  -Espletate le prove orali e la CTU medico-legale, rassegnate le conclusioni, la causa viene ora per la decisione, previa concessione dei termini per note difensive conclusionali ritualmente depositate dalle parti. 
Ciò posto, in estrema sintesi in punto di fatto e di svolgimento del processo, ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18; Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025). 
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va rilevato che le doglianze dell'attrice circa i fatti e i danni subiti per come rappresentati e innanzi trascritti, non hanno trovato puntuale conferma nel corso del giudizio, non tanto per la caduta e le lesioni subite dalla ### effettivamente sussistenti, quanto per l'assenza del nesso di causalità. 
Ritiene questo giudice che non è stata raggiunta la prova che la ### sia effettivamente caduta per causa del marciapiede sconnesso o, meglio, per aver inciampato su mattoni del marciapiede sconnesso. 
Tutti i testi escussi hanno affermato di averla già trovata a terra, dunque, non è dato sapere se l'attrice ha perso l'equilibrio perché effettivamente aveva inciampato sui mattoni del marciapiede sconnesso o per altri motivi, atteso che al momento della caduta, nessuno l'ha vista. 
Inoltre, ai fini della presente decisione, rileva anche la conoscenza del luogo ove è avvenuto il sinistro. 
E invero, se il marciapiede era dissestato da tempo -come affermato dai testie se l'attrice conosceva lo stato dei luoghi, perché vi si recava per andare a trovare la propria figlia che abitava in quella struttura, ben poteva l'attrice evitare di camminare proprio in quel punto o quanto meno avrebbe dovuto prestare la massima attenzione. 
Al riguardo, la Giurisprudenza fornita da parte convenuta -che si condivide ai fini della presente decisioneprecisa che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, il concorso interrompe il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento di danno quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di pericolo e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. 
E nemmeno può addebitarsi ai convenuti la responsabilità sulla mancanza di illuminazione, perché proprio la figlia della ### -sua testeha affermato che le lampadine le cambiavano gli stessi condomini, confermando le dichiarazioni dell'### del #### in sede di escussione testimoniale. 
In definitiva, la convenuta ### proprietaria e dante causa, e oggi ### e ### non possono ritenersi responsabili per i fatti lamentati dalla ### per cui, secondo questo decidente, la domanda attrice non può essere accolta e viene rigettata. 
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzate dalle parti, devono ritenersi ragionevolmente respinte o assorbite dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida. 
Quanto alle spese di giudizio, anche di ### già liquidate con separato provvedimento, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217). 
Tanto anche tenuto conto della pronuncia del ### delle ### con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..  P.Q.M.  ### del Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### + ### ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda per quanto in motivazione; b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, anche di ### già liquidate con separato provvedimento. 
Così deciso in ### il ####

causa n. 4093/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenza Ovallesco

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 219/2026 del 20-01-2026

... nato a Napoli il ###, C.F. ### , al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente società ### S.r.l. Costruzione e ### p.i. ###, con sede in #### alla piazza ### n. 28, in persona dell'### e l.r.p.t. Sig.ra ### , che si liquidano in euro 260,00 per esborsi, euro 2.552,00 per compensi, oltre IVA e CPA ed accessori nella misura di legge. -Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Aversa, 20.1.2026 il Giudice dott. ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.. (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 4177/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4177/2025 dell'udienza del 19.1.2026 Il giorno 19.1.2026, mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art.  127 ter c.p.c. nella ### del Tribunale Ordinario di ###, all'udienza del Giudice dott. ssa ### è chiamata la causa TRA società ### S.r.l. Costruzione e #### E #### Sono state presentate note scritte, mediante le quali ha rassegnato le proprie conclusioni, dalle parti in lite a mezzo del costituito procuratore Il Giudice, letto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.  **** 
R.G. 4177/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD II sezione civile ### persona della dott.ssa ### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.1.2026, in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4177/2025 (già 3928/2025) del ###, avente ad oggetto “ intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida” e promossa DA società ### S.r.l. Costruzione e ### p.i. ###, con sede in #### alla piazza ### n. 28, in persona dell'### e l.r.p.t. Sig.ra ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) presso il cui studio in Napoli, al ### - ###/7 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata in atti, ### E ### nato a Napoli il ###, C.F. ### dom. to in Giugliano ###, alla via ### A ### n. 72 ed ed el.te dom. to presso lo studio legale dell'Avv. ### sito in Napoli, alla ### n. 64, Cap. 80126, Napoli e che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura a margine della presente comparsa di costituzione (-intimato-resistente) ***  CONCLUSIONI: come da memoria integrativa e note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.1.2026 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..  ***  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE 1.Con atto notificato in data ### la ricorrente società ### S.r.l. 
Costruzione e ### p.i. ###, conveniva in giudizio il resistente ### onde sentire accogliere la domanda di convalida di sfratto per finita locazione. 
All'uopo la società ricorrente rappresentava di essere proprietaria dell'immobile sito ### in ### alla via ### a ### numero 72, edificio S piano 1 interno quattro composto da 5,5 vani identificato il nuovo catasto edilizio urbano al foglio 55 particella 2850 sub 474 categoria A/2, classe 5 rendita catastale 397,67 con annessi box auto identificato all'edificio S, piano ###, FG 55 particella 2850 sub 485 categoria C/6, classe 4, rendita catastale 86,71 e cantinola identificata l'edificio S piano S uno fg 55 particella 28 50 sub 492 categoria ###, classe 5 RC euro 18,85 oltre posto auto scoperto; che il suddetto immobile insieme ad altri immobili era stato acquistato con atto di compravendita sottoscritto il giorno 8 novembre 2024 dinanzi alla dottoressa ### notaio in ### rep numero 5041 - numero 3985 registrato in ### il ### al numero ### trascritto a Napoli 2 il ###, entrando così oltre che nel possesso degli immobili anche nella piena disponibilità dei canoni di locazione degli immobili acquisiti e già allocati; che il signor ### il 9 gennaio 2018 sottoscriveva con il signor ### precedente proprietario, contratto di locazione ad uso abitativo di immobile sequestrato registrato 16 gennaio 2019 al numero ### serie 3 codice identificativo ### presso ### delle entrate ufficio territoriale di Napoli 1, nonché con l'avallo dell'amministrazione giudiziaria dei beni ### Detto contratto prevedeva all'articolo 4 che “il canone annuale pari ad euro 5400 da corrispondersi 12 rate mensili anticipate di 1,50 € ciascuna da corrispondere in tre non oltre il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico oltre a rivalutazione Istat”; al medesimo articolo era previsto che il conduttore non potrà sospendere o ritardare il pagamento del canone di locazione e di quant'altro dovuto anche per oneri accessori per nessun motivo né per far valere azioni pretese o eccezioni qualunque ne sia il titolo se non aver dopo eseguito il pagamento del canone e degli altri oneri accessori; ancora che il contratto all'articolo 7 prevedeva che la sua durata era strettamente correlata alle vicende della procedura giudiziaria e che in particolare qualora dovesse verificarsi la cessazione della stessa il contratto si sarebbe risolto immediatamente ed automaticamente con conseguente obbligo di restituzione del bene locato nel termine di 30 giorni. 
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Napoli sezione 5 collegio c con sentenza numero 422/2024 del 12 gennaio 2024 e successivo provvedimento autorizzatorio del 17/04/2024 aveva disposto il dissequestro dei beni ### e pertanto era venuto a concretizzarsi la clausola risolutiva espressa prevista dal richiamato articolo 7 del contratto di locazione. 
Alla luce di ciò veniva comunicato nelle forme dei tempi di legge a mezzo lettera raccomandata del 04/12/2024 ricevuta il ### l'intervenuto dissequestro e veniva intimato il rilascio dell'immobile stesso nei successivi giorni 30 così come previsto dall'articolo 7. Tuttavia, la ricorrente esponeva che. nonostante il decorso del termine previsto dall'articolo 7 del contratto di locazione, l'intimato non aveva provveduto a riconsegnare l'immobile e le pertinenze sopra identificate e non aveva corrisposto indennità di occupazione per i mesi di dicembre 2024, novembre 2024, ### 2025 per il cui recupero si riservava di agire separatamente. Chiedeva, pertanto, convalidare l'intimato sfratto per finita locazione con vittoria di spese ###udienza dell'8.5.2025 si costituiva nei termini il resistente ### a mezzo procuratore costituito il quale eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione del locatore dovendosi ritenersi tale il sig. ### e non la ricorrente ### srl; esponendo all'uopo che ### sottoscriveva in data ### un contratto di locazione con il sig. ### locatore, avente ad oggetto la locazione dell'appartamento sito in ####, alla via ### a ### n. 72, con decorrenza 15.01.2019 sino al 14.01.2023 e cosi' via e mai disdettato. ### la prospettazione del resistente, il predetto contratto avrebbe trovato fine alla data del 14.01.2027, previa disdetta ancora da ricevere atteso che alcuna disdetta esponeva di aver mai ricevuto; deduceva comunque nel merito che nel contratto di locazione in parola gli amministratore giudiziari indicavano al capo n. 7 la clausola secondo la quale “ se il provvedimento di sequestro venisse annullato, il contratto si risolveva con obbligo di restituzione del conduttore” e che tale clausola fosse da considerarsi vessatoria in quanto unilateralmente predisposta e non sottoscritta da esso resistente . 
Alla predetta udienza, denegato il provvisorio rilascio, mutato il rito, concesso il termine per la mediazione obbligatoria, il processo veniva rinviato all'udienza del 13.10.2025 celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Alla predetta data, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché la memoria integrativa depositata nell'interesse della parte ricorrente e gli atti ad essa allegati e della resistente, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 19.1.2026 celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
Come si evince dalla memoria integrativa in atti, parte ricorrente si riportava alle proprie domande e conclusioni chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione con condanna della convenuta al rilascio dell'immobile con vittoria di spese e condanna alla corresponsione delle somme non versate a titolo di canone di locazione e/o indennità di occupazione.  2. In via preliminare deve dichiararsi la procedibilità della domanda avanzata dalla società ricorrente essendo stato ritualmente esperito nel termine concesso dal giudicante il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. istanza di avvio mediazione e pec allegati n.8 e 8bis; fissazione primo incontro al 17.06.2025 (invito allegato n.9)-verbale negativo allegato n.10).  3. Nel merito, ritiene la scrivente giudicante che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meriti accoglimento nei termini che seguono. 
Preliminarmente, mette conto evidenziare la sussistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti in lite. È documentalmente provato che la ricorrente sia proprietaria dell'immobile sito in ### in #### alla via ### a ### n. 72, ###, ### 1, ### 4, composto da 5,5 vani, identificato nel ### al FG 55, P.lla 2850, sub 474, ### A/2, Classe 5, rendita catastale € 397,67, con annessi box auto, identificato all'edificio S, piano ###, FG 55, P.lla 2850, sub 485, ### C/6, Classe 4, r.c. euro 86,71 e cantinola identificata all'edificio S, piano ###, FG 55, P.lla 2850, sub 492, ### C/2, Classe 5, r.c. euro 18,85, oltre posto auto scoperto (titolo di provenienza allegato n.2); e parimenti che i su detti immobili erano stati concessi in locazione al #### in data ### dal precedente proprietario, #### con avallo dell'### giudiziaria dei “beni ### Vincenzo” (contratto di locazione ricevute registrazione allegati n.3, n.3bis e 3ter); e che per effetto della compravendita dell'immobile oggetto di locazione si sia verificata una cessione legale del contratto di locazione in capo all'acquirente di guisa che può ben dirsi che la ricorrente quale cessionario ex lege sia subentrata nella situazione di diritto e di fatto facente capo all'alienante al momento della cessione e dal medesimo trasmessagli con tale atto (cfr. ex multis, “ A norma dell'art. 1602 c.c., l'acquirente dell'immobile locato, subentrando dal giorno dell'acquisto in tutti i diritti e gli obblighi del rapporto che non siano già esauriti, assume la qualità di locatore ed ha, quindi, azione per ottenere dal conduttore il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata riparazione della cosa locata, i quali, ancorché verificatisi prima della vendita, siano esistenti a tale momento. Tale azione è, tuttavia, condizionata dal fatto che non risulti che della minore efficienza della cosa locata si sia tenuto conto nella determinazione del prezzo della compravendita ### 3 - , Ordinanza n. 10203 del 17/04/2023 (Rv. 667401 - 01) Sez. 3, Sentenza n. 7099 del 09/04/2015 (Rv. 635116 - 01). 
Inoltre, emerge documentalmente che con nota del 07.02.2025, la ### S.r.l., in riscontro all'Avv. ### già dichiaratosi procuratore del #### e degli altri occupanti (### avv. ### del 04.01.2025 allegato n.12), comunicava ad ogni effetto la compravendita anche del bene de quo e dunque la nuova titolarità dei cespiti in oggetto e di altri acquistati in blocco, in quanto facente parte di un unico fabbricato (nota riscontro avv. ### allegato n.13 e ricevuta consegna allegato n.14). 
Nel merito occorre evidenziare quanto segue ovvero che il contratto di locazione prevedeva espressamente alla lett.B) che, alla data della sottoscrizione, i cespiti immobiliari concessi in locazione erano sottoposti ad amministrazione giudiziaria ed indicava i riferimenti del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli, con cui, tra l'altro, venivano nominati quali custodi ed amministratori giudiziari i Dott.ri #### e ### il conduttore, come emerge dalla lett.C) del contratto, dunque, dopo aver appreso della circostanza riportata al precedente paragrafo B), si dichiarava comunque disponibile a prendere in locazione l'immobile; alla lett.D) era previsto che per la stipula del contratto era stata richiesta ed ottenuta formale autorizzazione dal ###. ### all'art.7) che: “La durata del presente contratto rimane strettamente correlata alle vicende della procedura giudiziaria sopra indicata, nel senso che qualora si dovesse verificare la cessazione della stessa per qualsiasi motivo (es: dissequestro e restituzione delle suddette unità immobiliari e/o diversa destinazione delle stesse, anche a seguito di confisca) il presente contratto si intenderà immediatamente ed automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa), con conseguente obbligo d restituzione del bene locato nel termine di 30 giorni.”, ed al successivo art.8), ultimo capoverso, che: “### permanenza del conduttore dell'immobile locato intervenuta alla scadenza naturale del contratto o la risoluzione automatica dello stesso per il verificarsi delle condizioni risolutive di cui all'art.7 del presente contratto è considerata senza titolo, anche nel silenzio del locatore o nonostante il versamento di somme a qualsiasi titolo, e legittima, pertanto, l'azione per il rilascio e la corresponsione dell'indennità di occupazione”. 
Ciò posto, con riguardo a tale clausola, pur tacciata di vessatorietà dal resistente, mette conto evidenziare che il contratto oggetto di controversia intercorso tra l'originario locatore e l'odierno conduttore non rientra nella categoria dei contratti per adesione, oltre che essere intercorso tra due soggetti privati e , circostanza ancora più dirimente, consta della doppia sottoscrizione delle parti in ogni sua pagina dagli originari contraenti, ergo ivi incluso l'odierno resistente.
Parimenti mette conto evidenziare che la predetta condizione ex art. 7 risulta essere riportata in maniera chiara stante peraltro l'accettazione del contraente odierno resistente alla lett C della premessa contrattuale. 
Non appare pertinente, pertanto, a parere della scrivente il richiamo alla disciplina dell'art. 1341 c.c. atteso che peraltro la condizione della sussistenza del procedimento penale reale non risulta essere compreso nel dettato normativo. 
Provata altresì è l'avverarsi della condizione ivi espressa ovvero il dissequestro ad opera delle autorità giudiziarie penali (cfr. all 4 prod. ricorrente) nonché la comunicazione del 04/12/2024 ricevuta il ### laddove veniva comunicato al resistente l'intervenuto dissequestro e veniva intimato il rilascio dell'immobile stesso nei successivi giorni 30 così come previsto dall'articolo 7 citato. 
Alla luce delle superiori considerazioni le doglianze del resistente non meritano adesione e pertanto va dichiarata la cessazione del rapporto locativo in oggetto alla data del 17.4.2024 (data del provvedimento autorizzatorio gip cfr. all.4) con la conseguente condanna della parte convenuta al rilascio dell'immobile condotto in locazione. 
Alla condanna della parte convenuta al rilascio dell'immobile consegue, anche, la fissazione della data di esecuzione di tale provvedimento, la quale, conformemente a quanto previsto dall'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e, dunque, tenendo conto del lungo periodo di tempo trascorso non solo dal verificarsi della condizioni risolutiva espressa e dalla manifestazione di volontà del locatore di riavere il bene immobile, ribadita peraltro mediante l'atto introduttivo del presente giudizio), contemperata con la necessità abitative/economiche del conduttore può essere fissata alla data del 3.3.2.2026.  3.Va altresì accolta la domanda di corresponsione in danno del resistente ### al pagamento della indennità di occupazione nell'ammontare complessivo di ### 3.345,49, per come richiesta dalla ricorrente.  ### l'impostazione ormai invalsa nella giurisprudenza di legittimità (cfr.  21242 del 2006; Cass. 15399 del 2010) nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. civ. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale. 
In tal senso, si è affermato che l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 cod. proc. civ., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte. (cfr. 12247 del 2013). 
Tale facoltà si estende fino a ritenere ammissibile la proposizione da parte del locatore anche di una domanda totalmente nuova in seguito alla trasformazione del rito, purché connessa al petitum mediato del rilascio dell'immobile, tra cui la domanda di pagamento dei canoni di locazione. 
Tale orientamento giurisprudenziale appare del resto in linea con il recente orientamento espresso dalle ### (Cass. S.U. n. 12310 del 15/06/2015), sia pure in tema di rito ordinario, secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. (ma lo stesso può valere, a giudizio di questo Tribunale, anche con riferimento alla modifica consentita dall'art. 420 comma 1 c.p.c.) può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. 
Ed invero, pur avendo continuato a permanere nell'immobile oggetto di contestazione il resistente nulla ha versato a titolo di indennità di occupazione per come contestato dalla ricorrente per i periodi di novembre 2024 all'aprile 2025, per un totale pari ad euro 3.518,49. 
I pagamenti documentati dal resistente attengono a importi già conteggiati. 
Sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo, in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile (nella specie, un appartamento); ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013, n. 11736).  4. Quanto alla richiesta di condanna per temerarietà della lite, avanzata da parte ricorrente, la stessa va disattesa. Ed invero la lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., che disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dall'abuso dello strumento processuale, rinviene il proprio archetipo normativo nella responsabilità aquiliana, della quale assorbe gli elementi costitutivi. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato dell'instaurazione del processo. 
Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio ai sensi del successivo comma 3, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta di alcuna delle parti e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice, non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, ma anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (si vedano, Cass. civ., Sez. I, Sent. 09/02/2017, n. 3464, Cass. sent. n.19298/2016; Cass. sent.  n.3376/2016; Cass. sent. n.15030/2015, Cass. sent. n.21570/2010). 
Ogni ulteriore questione rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.  5. Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza di parte intimata e sono liquidate come in dispositivo avendo come riferimento i valori medi dello scaglione di riferimento corrispondente al valore della controversia indicato dall'intimante, tenuto conto della non complessità della questione e, dell'assenza di attività istruttoria e della modesta rilevanza dell'attività processuale svolta in giudizio.  P.Q.M.  IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD### -nella persona del g.u.  dott.ssa ### definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara cessata la locazione tra le parti in lite in epigrafe indicate alla data del 17.4.2024, condannando parte resistente ### nato a Napoli il ###, C.F. ### , al rilascio dell'immobile locato libero da persone e cose ovvero dei cespiti siti in ### in #### alla via ### a ### n. 72, ###, ### 1, ### 4, composto da 5,5 vani, identificato nel ### al FG 55, P.lla 2850, sub 474, ### A/2, Classe 5, rendita catastale € 397,67, con annessi box auto, identificato all'edificio S, piano ###, FG 55, P.lla 2850, sub 485, ### C/6, Classe 4, r.c. euro 86,71 e cantinola identificata all'edificio S, piano ###, FG 55, P.lla 2850, sub 492, ### C/2, Classe 5, r.c. euro 18,85, oltre posto auto scoperto, rimettendoli liberi da persone e cose in favore del ricorrente società ### S.r.l. 
Costruzione e ### p.i. ###, con sede in #### alla piazza ### n. 28, in persona dell'### e l.r.p.t. Sig.ra ### -Fissa la data di esecuzione al 3.3.2026; - Condanna, infine, il convenuto intimato ### nato a Napoli il ###, C.F. ### , al pagamento, in favore della parte ricorrente, della indennità di occupazione per complessivi €3.518,49 oltre interessi come in motivazione; • ### nato a Napoli il ###, C.F. ### , al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente società ### S.r.l. Costruzione e ### p.i. ###, con sede in #### alla piazza ### n. 28, in persona dell'### e l.r.p.t. Sig.ra ### , che si liquidano in euro 260,00 per esborsi, euro 2.552,00 per compensi, oltre IVA e CPA ed accessori nella misura di legge.  -Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. 
Aversa, 20.1.2026 il Giudice dott. ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..

causa n. 4177/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Boccia Matilde

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 14/2026 del 19-01-2026

... all'ente creditore ( sent. 15390/2018). La condanna alla spese che l'### impugna in questa sede, concerne i rapporti interni tra ### delle ### e ### In sede giudiziale l'imputabilità della soccombenza può rilevare al fine del riparto delle spese solo qualora i predetti siano costituiti entrambi in giudizio, in mancanza il Tribunale non può che applicare, come correttamente ha fatto, la regola della soccombenza tra le parti in causa. Diversamente si ripete, l'### interessato ad essere sollevato dalla condanna alle spese, avrebbe dovuto curare la chiamata in causa dell'### Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Spese del presente grado di giudizio secondo soccombenza come liquidate in dispositivo. PQM definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data ### da I.N.P.S. avverso la sentenza 225/2025, emessa in data ### dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede: a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado; b) condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.458,00, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'### lavoro e previdenza ed assistenza Composta dai magistrati: Dr. ##### rel. 
All'esito dell'udienza in presenza del 12.1.2026, ha pronunciato in grado di appello la seguente ### causa civile iscritta al n. 105 /2025 del ruolo generale appelli lavoro; ###.N.P.S. , rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata in ### 38 SALERNO ; - Appellante - E ### rappresentato e difeso dall' Avv.to MANCINO ### - ### E ###6 84091 BATTIPAGLIA ; - Appellato - OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di n. 225/2025- pubblicata in data ### a definizione del giudizio n. R.G.3313/2024.  ### l'appellante: ### l'###ma Corte d'Appello adita, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, annullare la sentenza impugnata nella parte censurata. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio.   Per l'appellato: ### la ###ma Corte d'Appello adita , contrariis reiectis, voglia , rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con ogni altra conseguenza in punto spese,e competenze con attribuzione ex art. 93 cpc.  ### 1. Con ricorso depositato in data ###, ### adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno per sentire annullare una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli a fronte dell'omesso pagamento degli importi di cui a due cartelle meglio descritte in ricorso. Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle e, a cascata, la nullità della intera procedura di riscossione.  2.Si costituiva l'### che resisteva alla domanda e concludva per il rigetto con vittoria di spese di lite.  3.Il Tribunale di Salerno definiva la causa con sentenza di accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impugnato in mancanza di prova di notifica delle cartelle di pagamento, condannando altresì l'### soccombente all refusione delle spese di lite.  4.Ricorre ora in appello ### dolendosi della condanna alle spese di lite. In particolare evidenzia che l'omessa notifica delle cartelle è imputabile all'### delle ### unico soggetto responsabile della prescrizione, pertanto non poteva a suo dire il giudice di prime cure porre le spese a carico dell'### 5.Si è costituito l'appellato che ha controdedotto e concluso per il rigetto dell'appello. In particolare evidenzia che ### non ha provveduto a chiamare in causa l'### delle ### pertanto non poteva il Tribunale condannare quest'ultima che non era parte del giudizio. 
§ 6. ### non può essere accolto. L'### si duole di essere stata condannata alla refusione delle spese di lite, nonostante la declaratoria di annullamento dell'atto da parte del giudice di primo grado sia causata da condotta imputabile all'### delle ### che non avrebbe notificato le cartelle esattoriali. Impugna pertanto, la sentenza nella parte in cui condanna esso ### al pagamento delle spese. 
Orbene, pur non essendovi litisconsorzio necessario, l'### avrebbe dovuto chiamare in causa l'### delle ### per andare esente da condanna alle spese. Vi era interesse dell'### a tale fine di chiamare in causa l'### mettendola anche in condizione di difendersi dalla contestazione di non aver notificato le cartelle e, solo con la costituzione in giudizio di ### l'### avrebbe potuto evitare la condanna alle spese. A tal fine la Cassazione si è pronunciata: “In tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l'illegittimità dell'azione esecutiva per ragioni ascrivibili all'ente creditore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione né, in sé considerata, di compensazione delle stesse; peraltro, restano ferme la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente creditore di essere manlevato dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonché la possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l'agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese soltanto l'ente creditore interessato o impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore”(Cass. ord. 3105/2017). 
E ancora: ### controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore ( sent. 15390/2018). 
La condanna alla spese che l'### impugna in questa sede, concerne i rapporti interni tra ### delle ### e ### In sede giudiziale l'imputabilità della soccombenza può rilevare al fine del riparto delle spese solo qualora i predetti siano costituiti entrambi in giudizio, in mancanza il Tribunale non può che applicare, come correttamente ha fatto, la regola della soccombenza tra le parti in causa. Diversamente si ripete, l'### interessato ad essere sollevato dalla condanna alle spese, avrebbe dovuto curare la chiamata in causa dell'### Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. 
Spese del presente grado di giudizio secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.  PQM definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data ### da I.N.P.S. avverso la sentenza 225/2025, emessa in data ### dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede: a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado; b) condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.458,00, per compensi, oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario; c) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto; Salerno, 12/01/2026 ##### n. 105/2025

causa n. 105/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Tritto, Maura Stassano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9512/2024 del 09-04-2024

... per non avere la Corte territoriale compensato le spese di giu dizio, nonostante la limitazione della domanda del lavoratore (da € 150.000,00 a € 70.000,00) e il rig etto dell'eccezione di incompetenza territoriale del lavoratore, nonché solo genericamente determinato l'importo delle spese liquidate, senza indicazione di scaglione né delle aliquote tariffarie applicate, con mero riferimento ai parametri della tabella mi nisteriale 55 /2014 (quarto motivo); 10. esso è infondato; 11. in materia di spese processuali, la compensazione prevista dall'art. 92, secondo comma c.p.c., nel testo risul tante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, è subordinata - oltre che alle ipotesi testuali di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della gi urisprudenza - alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad in dicare esplicitamente nella motiva zione della sentenza (Cass. 24 gennaio 2022, n. 1950); 11.1. nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi giustificante la compensazione, neppure parziale; in particolare, deve essere esclusa quella di so ccombenza (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 23252-2019 proposto da: I.T.N. - ### S.P.A. in persona del legale rappre sentante pro tempore e ### elettivamente domiciliati in #####. 2, presso lo ### C. e C. & PARTNERS, - ####.to ###, rappresentati e difesi dall'avvocato ### - ricorrenti - contro ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato #### rappresentato e difeso dall'avvocato ### FAVERO; - controricorrente - ### a progetto - Recesso anticipato - risarcimento danno R.G.N. 23252/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 14/02/2024 CC avverso la sentenza n. 94/2019 della CORTE ### di VENEZIA, depositata il ### R.G.N. 121/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal C onsigliere Dott. ### PATTI.  ### 1. con sentenza 23 maggio 2019, la Corte d'appello di Venezia ha co ndannato I.T.N. s.p.a. al pagamento della so mma di € 70.000,00 oltre a ccessori, in fav ore di ### a titolo risarcitorio per recesso anticipato senza giusta causa dal contratto a progetto tra le parti: così riformando la sentenza di primo grado, di reiezione della domanda del lavoratore; 2. contrariamente al Tribunale, essa ha riten uto, in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la prevalenza della copia del contratto a progetto tra le parti recante la correzione del numero “8” con “9” della data di scadenza (2009 anziché 2008), siglata in calce e a margine della pagina dal procuratore della so cietà (sulla base del la sua riconosciuta genuinità dalla perizia grafologica esperita, prevalente sul le diverse testimonianze racco lte; nonostante la mancata attribuzione dal C.t.u. della correzi one al medesimo procuratore), anche in esito al tenore complessivo dell'atto; 3. la Corte d'appello ha pertanto accertato la durata biennale del contratto (al suo p.to g: “la durata del progetto è di 24 mesi con decorrenza dal 01.06.2007 con scadenza il ###“8” ”, poi corretto in 200“9”), anche in ragione della determinazione del compenso “ann uo” in € 70.000,00; e quindi il r ecesso anticipato di un anno privo di giusta causa, con la determinazione del risarcimento in misura del compenso annuo di € 70.000,00 perduto rispetto alla naturale scadenza. 3 4. con atto notificato il 17 luglio 2019, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; 5. entrambe le parti hanno comunicato m emoria ai sensi dell'art. 380bis1 c.p.c.  6. il collegi o ha riservato la motivazione, ai sensi dell' art.  380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.  ### 1. in via prelimin are, occorre ril evare l'inammissibilità del ricorso di ### per difetto di legittimazione attiva, come anche eccepito dal lavoratore in controricorso: essendosi egli costitui to nel presente giudizio sia in qualit à di legale rappresentante della ditta ### sia “in proprio”, come risultante dall'intestazione del ricorso e da procura alle liti ad esso allegata.  ### la giurisprudenza di leg ittimità, la qualità di parte legittimata a proporre ricorso per cassazione o per resistere ad esso spetta unicamen te a chi abbia formalmente assun to la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata; con la conseguenza della dichiar azione di inammissibilità, per difetto di rituale instaurazione del processo, del ricorso per cassazione proposto da o contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito (Cass. S.U.  15145/2001, Cass. 16 giugno 2006, n . 13594). 
Poiché la pronuncia gravata è stata pronunciata nei confronti del ### in qualità di amministratore unico della società ### ma non anche in nome proprio, il ricorso da questi proposto deve pertanto ess ere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione; 4 2. la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1742, secondo comma c.c., 216 c.p.c., 2702 c.c., 113 e 115 c.p. c., per extrapetizione della sentenza, per av ere riconosciuto al lavoratore, nonostante la limitazione della domanda “all'importo di € 70mila oltre accessori, in relazione al mancato compenso del secondo anno”, un'indennità risarcitoria, anziché retributiva come da lui richiesto (primo motivo); 3. esso è infondato; 4. il vizio di ultra o extra petizione ricorre, in linea generale, quando il giudice pronunci oltre i limi ti delle pretese e del le eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; fermo restando che egli è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare , indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass. 7 dicembre 2005, n. 26999; Cass. 5 agosto 2019, 20932). 
In parti colare, il giudice d'app ello può quali ficare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'amb ito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa lo gico-giuridica, dovendo, altrim enti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita 5 impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente (Cass. 15 maggio 2019, n. 12875); e salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqual ificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli all egati nell'atto in troduttivo (Cass . 28 dicembre 2023, n. ###, che nella specie, in cui la domanda volta al recupero delle somme versate quali premi assicurativi di polizze rivelatesi false era stata qualificata dal giudice di primo grado azione di ripetizione dell'indebito, ha confermato la sentenza d'appello che l'aveva riquali ficata co me domanda di risarcimento del danno extraco ntrattuale, basandosi sui medesimi fatti oggetto dell'originaria prospettazione dell'attore, che fac eva espresso riferimento alla condotta co lposa delle promotrici finanziarie); 4.1. d'altro canto, costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio (Cass. 11 aprile 2013, n. 8842 ; Cass. 27 settembre 2018, n. 23415); 5. nel caso di specie, il lavoratore ha richiesto l'accertamento di illegittimità del recesso datoriale, in quanto intempestivo e privo di giusta causa e del proprio diritto al “risarcimento dei danni” da liquidare in un importo almeno pari ad € 150.000,00, limitato “all'importo di € 70.000,00 oltre acce ssori in relazione al mancato compenso del secondo anno di contratto” (come da 6 sue conclusioni, quale appellante, trascritte a pgg. 2 e 3 della sentenza qui impugnata); 5.1. appar e evidente la n atura risarcitoria della domanda, limitata dopo il rigetto da parte del Tribunale al compenso annuo di € 70.000,00 , perduto per effetto dell'illegit timo recesso anticipato, in funzione parametrica del risarcimento richiesto, senza alcuna formulazione di una nuova domanda retributiva, nell'identità di causa petendi e sola riduzione del petitum; 6. la ricorrente ha poi dedotto violazione de gli artt. 1742 , secondo comma c.c., 216 c.p.c., 2702 c.c., 113 e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente valorizzato la copia del contrat to, in forma scritta, recante la correzione di data siglata d al procuratore della ricorrente, senza sua analoga sottoscrizione sulla copia non corretta (recante data di scadenza al “31.05.2008”), né del lavoratore su alcuna delle due copie (secondo motivo); violazion e degli artt. 1326, 1352, 1362, primo e secondo comma, 1363, 1368, 2702 c.c., 116 c.p.c., per non av ere la Corte terr itoriale tenuto conto dell'avvenuto disconoscimento di paternità degli incisi corre tti, riconosciuti non autentici dalla C.t.u. grafologica (terzo motivo); 7. ess i, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 8. la Corte d'appello ha esattamente applicato i principi regolanti la materia, in particolare riferimento alla denunciata mancanza di sottoscrizione della copia corretta da parte del lavoratore, che l'ha peraltro prodotta in giudizio (posto che la produzione in giudizio di una sc rittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione: 29 novembre 2018, n. ###; Cass. 12 luglio 2023, n. 19935, in motivazione sub p.to 9) ed alla utilizzabilità della copia come siglata dal procuratore della società datrice (verificata genuina 7 dalla perizia grafologica esperita), in calce e a margine della pagina del contratto a progetto recante le correzioni, alla luce dell'attribuzione di paternità al sottoscrittore che le ha siglate. 
Tanto più, in difetto di alcuna deduzione di abusivo riempimento (così ai du e ultimi capov ersi di pg . 9 della sentenza), non costituendo il mero disconoscimento mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento absque pactis, sia che si tratti di riempimento contra pacta, dovendo essere invece proposta la qu erela di falso, se si sostenga che nessun acc ordo per il riempimento sia s tato raggiunto dalle parti e dovendo anzi essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto sia stato, appunto, diverso (Cass. 16 dicembre 2010, n. 25445; Cass. 7 marzo 2014, n. 5417); 8.1. non può la censura risolversi, come invece si risolve, nella mera con trapposizione dell'interpret azione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. 9 aprile 2021, 9461, in motivazione); posto che essa non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle pl ausibili interpretazioni, non essendo consentito, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, alla parte, che abbia proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legit timità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 28 novembre 2017 , n. 28319; Cass. 26 novembre 2019, ###); 8.2. le censure si risolvono nel la sostanza i n una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze proc essuali e ricostruzione della fattispecie oper ata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 8 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. ###; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987; Cass. 13 febbraio 2023, n. 4316), in quanto spettanti esclusivamente al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione; 9. la ricorrente ha infine dedotto violazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per non avere la Corte territoriale compensato le spese di giu dizio, nonostante la limitazione della domanda del lavoratore (da € 150.000,00 a € 70.000,00) e il rig etto dell'eccezione di incompetenza territoriale del lavoratore, nonché solo genericamente determinato l'importo delle spese liquidate, senza indicazione di scaglione né delle aliquote tariffarie applicate, con mero riferimento ai parametri della tabella mi nisteriale 55 /2014 (quarto motivo); 10. esso è infondato; 11. in materia di spese processuali, la compensazione prevista dall'art. 92, secondo comma c.p.c., nel testo risul tante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, è subordinata - oltre che alle ipotesi testuali di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della gi urisprudenza - alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad in dicare esplicitamente nella motiva zione della sentenza (Cass. 24 gennaio 2022, n. 1950); 11.1. nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi giustificante la compensazione, neppure parziale; in particolare, deve essere esclusa quella di so ccombenza reciproca, cer tamente non integrata dalla limitazione della domanda del lavoratore. Deve in proposito essere richiamato il principio, secondo cui 9 l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibil e, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande cont rapposte formulate nel med esimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la co ndanna della parte vittoriosa al pagament o delle spese processuali in favore della parte s occombente, ma pu ò giustificarne soltanto la compensazione totale o parzi ale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. S.U. 31 ottobre 2022, n. ###); 11.2. infine, è assolutamente generica la contestazione relativa alla determinazione della liquidazione, essendo inammissibile il ricorso per cassazione che si li miti a denunciare l'avvenut a violazione del princip io di inderogabi lità della tariffa professionale, atteso che, in applicazione del principio di specificità del mo tivo, devono ess ere specificati gli errori commessi dal giudice e p recisate le voc i tabellari che si ritengano violate (Cass. 16 settembre 2015, n. 18190, nel caso di specie, per l'impo rtanza del giudizio presupposto e per la complessità delle questioni giuridiche trattate); 11.3. d'al tro canto, in tema di liq uidazion e delle spese processuali successiva al D.M. 55/2014, non sussiste pi ù il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari, posto che i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di or ientamento e indi viduano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; sicché, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai 10 parametri medi (Cass. 15 dicembre 2017, n. ###; Cass. 1 giugno 2020, n. 10343); 11.4. la Corte ha richiamato il parametro tariffario coerente con il valore della causa determinato dalla riduzione della domanda (al p. to 8 di pg. 11 della sentenza), senza alcuna specifica censura re lativa ad un suo scostamento app rezzabile dai parametri medi; 12. pertanto il ricor so di ### co ### deve essere dichiarato inammissibile e il ricorso della società rigettato, con la re golazione delle spese del gi udizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contrib uto unificato, ove spettante nella ricorrenza dei p resupposti proc essuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 sett embre 2019, n. 23535).  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso di ### e rigetta il ricorso della società; condanna ent rambi i ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella ### camerale del 14 febbraio 2024 ### (dott. ### 11  

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Patti Adriano Piergiovanni

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 188/2026 del 19-01-2026

... 1.616,07. 5. Accolta l'opposizione, il governo delle spese processuali segue il principio della soccombenza con liquidazione operata come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale di ####, in persona del Giudice dr. ### definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da ### ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: 1. Dichiara la contumacia del ### spa, 2. Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità e l'illegittimità della procedura esecutiva attuata mediante pignoramento ex art. 72 bis DPR n. 602/10973 n. ### rispetto alle somme accreditate su c.c. del terzo pignorato ### a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento e condanna ### delle ### alla eventuale restituzione dei predetti importi eventualmente ricevuti; 3. Condanna l'opposta ### delle ### al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente ### che liquida in euro 5.090,00 per compensi, oltre spese generali nella misura di legge, IVA e ###, con attribuzione al procuratore antistatario. Così deciso in ### il ###. Il Giudice Dott. ### n. 7312/2024 (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE III SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversi iscritta al numero 7312 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno pendente tra ### (CF: ###) elettivamente domiciliato presso la pec dell'Avv. ### (####; pec: ###; fax: 0832/1830363) avente studio in ### alla ### n.12 e che lo rappresenta in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione; -OPPONENTE e ### delle ### - ### (cod. fisc. e p. i.v.a. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (cod. fisc. ### e p.e.c.  ###, presso cui il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni) e presso questi elettivamente domiciliata in ### alla via ### 59, giusta mandato in calce all'atto di costituzione; -OPPOSTA ####- OGGETTO: giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 72 bis DPR 602/1973 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.   FATTO E DIRITTO 1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.  c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.  2. Con atto di citazione in riassunzione, tempestivamente notificato nei termini assegnati dal G.E., ### spiegava opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 notificato il ###, chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'azione esecutiva per impignorabilità delle somme percepite a titolo di pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento e pignorabilità della retribuzione nei limiti di 1/10 e conseguente chiedendo la dichiarazione dell'illegittimità del pignoramento e la restituzione di quanto illegittimamente percepito, con condanna alle spese. 
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la ### delle ### spiegando le proprie difese ed eccependo l'infondatezza della domanda Non si costituiva, benché ritualmente citata il ### spa, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.  3. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata ed è meritevole di accoglimento.  4.1 Invero, in punto di diritto va osservato che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante, procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574). 
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, la censura oggetto dell'opposizione integra motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., perché volta a far valere l'impignorabilità assoluta delle somme percepite a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento e la parziale pignorabilità delle somme percepite a titolo di retribuzione.  4.2. Quanto alla dedotta impignorabilità delle somme accreditate sul c.c. bancario e percepite a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento va rilevato che tale impignorabilità sancita dal legislatore è assoluta e non ammette eccezioni neanche nell'ipotesi in cui le somme così percepite risultano accreditate su c.c. bancario. 
Invero, la pensione di invalidità, caratterizzata da finalità assistenziali in relazione allo stato invalidante, va inquadrata tra i sussidi impignorabili, previsti dall'art. 545 c. 2 c.p.c.. 
Rilevato che invece quanto alle somme percepite a titolo di stipendio che le stesse sono pignorabili nei limiti di 1/10 ma che tuttavia quanto alle somme accreditate su c.c. bancario e risultanti da stipendio queste sono pignorabili per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale ex art. 545 c. 8 cpc. 
Pertanto dall'importo di cui alla dichiarazione del terzo è pignorabile, detratti tutti gli importi accreditati a titolo di pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento, solo l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (538,69) pari ad euro 1.616,07.  5. Accolta l'opposizione, il governo delle spese processuali segue il principio della soccombenza con liquidazione operata come in dispositivo.  P. Q. M.  Il Tribunale di ####, in persona del Giudice dr. ### definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da ### ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: 1. Dichiara la contumacia del ### spa, 2. Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità e l'illegittimità della procedura esecutiva attuata mediante pignoramento ex art. 72 bis DPR n. 602/10973 n. ### rispetto alle somme accreditate su c.c. del terzo pignorato ### a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento e condanna ### delle ### alla eventuale restituzione dei predetti importi eventualmente ricevuti; 3. Condanna l'opposta ### delle ### al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente ### che liquida in euro 5.090,00 per compensi, oltre spese generali nella misura di legge, IVA e ###, con attribuzione al procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il ###.   

Il Giudice
Dott. ### n. 7312/2024


causa n. 7312/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maresca Catello

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