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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA Sezione ordinaria civile Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. R.G. 620/2020 promossa da: #### rappresentato e difeso dall'avv.to #### ATTORE ####, rappresentato e difeso dall'avv.to ##### CONVENUTO/### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione del 12.05.2020 ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 45/2020, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di ### della somma di € 7500,00, in forza del riconoscimento di debito, trasfuso nella sentenza n. 15272/2012, nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio dei coniugi #### oltre spese legali.
A fondamento dell' opposizione rilevava, tuttavia, pur non contestando la domanda di pagamento, che la ### era debitrice nei suoi confronti di somme superiori, derivanti dal mancato pagamento di € 10.400,00, per assegni non versati dall'opposta per il mantenimento del minore ### (collocato presso il padre con provvedimento del Tribunale di Roma del 13.09.2019), per il periodo settembre 2018- settembre 2019, in ragione del quale era stato notificato atto di precetto, non opposto, dell'importo di € 10.728,30 e promossa azione con somme in fase di assegnazione.
Asseriva, inoltre, che la ### si era resa inadempiente anche nel periodo successivo a settembre 2019, avendo provveduto - da ottobre 2019 e sino alla data della citazione - al versamento di € 350,00 a fronte della maggiore somma di € 800,00, come stabilita a titolo di contributo al mantenimento del predetto figlio minore, con obbligo decorrente dal settembre 2018, rimanendo così debitrice di ulteriori € 3600,00.
Deduceva, inoltre, il mancato pagamento, in ragione della metà per € 3448,00, delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del minore figlio, per complessive € 6896,00.
Infine, rilevava che la ### aveva omesso di provvedere alla restituzione della somma di €1800,00, corrisposta dal ### nei mesi di settembre ed ottobre 2018, in ottemperanza ai previgenti provvedimenti presidenziali, poi revocati, e mai restituita.
Dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, chiedeva la compensazione dei reciproci crediti e svolgeva domanda riconvenzionale per l'importo complessivo di € 12.158,46; a seguito della precisazione del credito, concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio ### chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale; in particolare, eccepiva che le somme di cui al precetto del 30.09.2019 e del pignoramento erano comprensive delle spese legali maturate anche per la fase dell'esecuzione, che non potevano essere riconteggiate.
Contestava la debenza delle spese straordinarie per la mancata motivazione degli esborsi, rilevando come non corrispondesse al vero che il figlio fosse rimasto privo dell'abbigliamento a seguito del suo collocamento presso il padre, con la conseguente inutilità degli acquisti asseritamente effettuati di ‘vestiario'.
Rilevava che essa stessa aveva dovuto sostenere spese straordinarie negli anni 2016,2017, 2018 per € 14.527,00, allorquando il minore era collocato pressa la madre, mai corrisposte dal ### Sospesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita con prove documentali e testimoniali, è stata tenuta in decisione con la concessione di termini 190 cpc.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita poichè l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale (Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003).
Di conseguenza, la particolare inversione processuale, dei ruoli delle parti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva che, l'onere di allegare l'inadempimento della controparte grava sulla odierna opponente, mentre il convenuto-opposto è onerato di fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, è tenuto a dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal ### in questo caso attore, l'onere della prova non vede l'inversione processuale suddetta ma segue il criterio generale, con il conseguente onere di dedurre fatti impeditivi, estintivi e modificativi in capo alla convenuta.
Preliminarmente si osserva che la ### nella comparsa di costituzione e risposta ha eccepito genericamente un controcredito per spese straordinarie, tuttavia omettendo di prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti costitutivi delle proprie eccezioni nella memoria 183 n. 1 cpc a ciò deputata e svolgendo, invece, una dettagliata e tardiva difesa con l'introduzione di domande nuove, anche se svolte in via di eccezione, solo nella memoria 183 n. 2 cpc, con ciò precludendo l'ammissione della prova sulle circostanze dedotte.
Sempre preliminarmente si osserva che non è in contestazione che le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 7500,00, siano dovute.
Passando quindi, all'esame della domanda riconvenzionale svolta dal ### deve rilevarsi, quanto alle somme per assegni di mantenimento dal settembre 2018 al marzo 2020, che con ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 14.07.2020, quindi, in data successiva alla opposizione, sono state assegnate al ### le somme di cui ai precetti notificati, oltre spese legali (anche della procedura esecutiva), per complessive € 15.225,00, così risultando ottenute nel corso del presente giudizio.
Quanto alla restituzione delle somme indebitamente versate alla ### a titolo di assegno di mantenimento per complessivi € 1800,00, nei mesi di settembre-ottobre 2018, in ragione dei provvedimenti presidenziali previgenti, la stessa deve essere accolta poiché è dimostrata la corresponsione del detto importo non più dovuto secondo quanto stabilito dal decreto della Corte di appello di Roma.
Quanto alla domanda di rimborso delle spese straordinarie pari ad € 6897,62, sostenute dal ### in maniera esclusiva dal settembre 2018 alla data della citazione, l'obbligo della relativa contribuzione, in capo ad entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, è stabilito dal decreto del Tribunale di Roma del 4.09.2019, confermativo del precedente decreto del 20.07.2018.
Nel caso di specie si deve, quindi, verificare le spese per tipologia, secondo i criteri giurisprudenziali maggioritari, che hanno trovato accordo anche nelle linee guida del Tribunale di Roma, distinguendo tra spese ordinarie e straordinarie.
Tale protocollo individua quali ordinarie, comprese quindi nell'assegno di mantenimento, le spese per “vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco ( comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.)”; quali straordinarie le spese “### iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di uni università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza”; “di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto)”; “sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica”;“medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite ### spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia”.
Peraltro, il ### spese straordinarie del Tribunale di Roma individua una sorta di procedimento di silenzio assenso per l'autorizzazione a questi esborsi. Indica, infatti, che “anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”. ### sui costi straordinari individua le spese straordinarie che sono obbligatorie e per le quali non è richiesta la previa concertazione: “libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto”.
Sulla scorta dei principi del predetto ### richiamati dalle stesse parti, si ritengono rimborsabili la vacanza studio effettuata dal minore a ### per l'importo complessivo di € 1725,00; sul punto si rileva che l'informativa svolta dal ### alla ### ha trovato dimostrazione nella messaggistica del 14.12.2017 e del 15.02.2018, ed il consenso, della ### ha trovato conferma nel messaggio whatsapp del 15.12.2017 ove asserisce “per il college sono d'accordo”.
Anche i due viaggi a ### e in ### sono stati autorizzati dalla ### come si desume dalla messaggistica ### allegata per il viaggio in ### (doc. 4 allegato memoria n. 3 parte attrice) e dalla autorizzazione sottoscritta dalla ### in data ### per il viaggio a ### (doc.5 allegato memoria n.3 parte attrice) per l'importo complessivo di € 799,00.
Sono da ritenersi provate mediante allegazione delle ricevute di pagamento della carta di credito, le spese per l'acquisto della bicicletta per € 400,00, peraltro approvate dalla ### con messaggio del 6.11.2018 (allegato 6 memoria n.3 parte attrice), oltre a quelle per le attività di scout per € 592,20, rilevando che con detto messaggio la ### ha prestato ampia autorizzazione allo svolgimento immediato di qualsiasi sport nell'interesse del minore, oltrechè sollecitato attività di gruppo con messaggio whatsapp del 6.11. ove afferma “sai che la sua salute è nelle tue mani da sempre va spronato allo sport. Ma in questo momento è veramente fondamentale ed io credo che un impegno almeno bisettimanale con un gruppo… potrebbe aiutarlo a mantenere l'impegno. ### prevede spazi ampi… direi ottimo per proteggersi dal covid. Ma se non è possibile aiutalo a fare una corsa una passeggiata veloce o giro in bicicletta, di almeno un'ora due volte la settimana. La schiena non aspetta”.
Devono essere riconosciute, inoltre spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione, ovvero quelle esborsate per l'acquisto di libri scolastici, documentate con ricevute carta di credito, per € 404,75 per l'anno 2019 ed €408,57 per l'anno 2018, nonché la ecografia per il problema di salute del minore, noto alla mamma (messaggio del 15.12.2017, doc .1 memoria 3 di parte opposta) per €100,00, oltre ad € 110,00 per il dentista.
Sono altresì stati dimostrati, mediante la prova testimoniale resa dalla sig.ra ### gli esborsi per le lezioni private di matematica, inglese e francese per € 790,00, non giustificati con ricevute di pagamento e da liquidarsi equitativamente poiché è noto che tali prestazioni sono rese da privati e rilevando che la frequentazione dei corsi di recupero sono stati confermati come necessari dalla testimone ### madre della ### che ha dichiarato “abbiamo dato la disponibilità a farlo seguire corrispondendo la nostra quota ma non ci ha mai dato comunicazione che ci fosse stato questo impegno”.
Esaminata la richiesta del pagamento dell'abbigliamento del minore che ne era rimasto privo a seguito del mancato rientro presso l'abitazione della madre, è pacifica la circostanza che il minore fosse venuto solo in vacanza e quindi avesse solo abiti estivi, oltreché dimostrato che l'abbigliamento del minore sia stata recapitato solo nel mese di ottobre 2018, come risulta dal messaggio della nonna del 4.10.2018; circostanza che consente di liquidare le somme richieste in € 502,00, affrontate dal ### sino al mese di ottobre 2018.
Le spese straordinarie ammontano, quindi, in totale ad € 5831,52, da dividersi tra i coniugi nella misura della metà per € 2915,76.
Esaminata la domanda del pagamento delle assegni di mantenimento dal mese di aprile 2020 al mese di marzo 2021 (per un periodo di 12 mensilità), rientrante nella domanda attorea come precisata nella memoria 183 n. 1 cpc, l'opposta ha dimostrato di avere versato in corso di causa con bonifici - allegati alla memoria n.2 ### e nota del 15.10.2024, effettuati per conto della ### dalla propria madre ### - complessivi €6950,00; in merito, si sono esaminate le ricevute dei bonifici, non contestate se non per il versamento nel conto pignorato e quindi temporaneamente inutilizzabili.
Osservando che il bonifico calendato come “mensilità agosto” si riferisce alla mensilità di maggio, allegata quindi due volte, l'importo ancora dovuto dalla ### per il periodo aprile 2021 marzo 2021 ammonta ad € 2650,00 (12 x800=9600 -6950=2650).
Di talchè le somme a credito del ### ammontano ad € 7365,76 (2915,76 per quota spese straordinarie +1800,00 somme verste dal ### set. Ott 2018, + 2650,00 assegni non versati da ### mentre il credito della ### come richiesto nel decreto ingiuntivo, ammonta ad € 7500,00.
In corso di causa il ### ha versato alla ### l'ulteriore importo di € 2598,00, la cui quota di € 134,24 viene compensata.
Deve, dunque, disporsi la compensazione giudiziale totale della somma di € 7500,00 con quelle richieste dall'opponente, mentre non si dispone la restituzione della somma di €2463,76 (2598,00- 134,24) in favore del ### non essendo stata svolta richiesta di restituzione.
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione trova accoglimento e il decreto ingiuntivo deve, dunque, essere revocato; stante la compensazione quasi totale dei crediti, le spese del giudizio sono interamente compensate. PQM ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, 1. Accoglie l'opposizione e la domanda riconvenzionale, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.45/2020 e compensa totalmente i reciproci debiti. 2. Compensa le spese del giudizio. ###,19.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa ###
causa n. 620/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Schintu Daniela