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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 564/2025 del 30-07-2025

... mensili e rivalutabili a carico del ### ed il 50% delle spese straordinarie). Si specifica, inoltre, che ogni provvidenza o contributo dovuto per legge in favore della prole dovrà essere erogato esclusivamente alla madre. ***** La natura delle statuizioni assunte, i numerosi approfondimenti officiosi, la delicatezza degli interessi coinvolti e il mutamento in corso di causa delle garanzie offerte dal padre al supporto della minore giustificano la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita: − respinge la domanda di modifica delle condizioni statuite nella sentenza n. 729/2023, emessa dal Tribunale di ### il ###, chiarendo tuttavia che i contributi dovuti per la minore verranno percepiti esclusivamente dalla madre; − compensa le spese di lite. Così deciso in ### nella camera di consiglio del 30 luglio 2025 ### rel. est. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. ### dott.ssa ### relatore dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2149/2023, promossa da: ### (c.f.  ###), con il patrocinio dell'Avv. ### RICORRENTE contro ### (c.f. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### RESISTENTE e con l'intervento del ###, ### come da note scritte di precisazione delle conclusioni ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ### premetteva di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con ### e deduceva che dalla loro unione era nata la figlia ### (31.01.2018).
Adduceva l'interruzione della loro relazione ed invocava l'intervento del Tribunale affinché modificasse l'assetto personale e patrimoniale vigente, statuito con sentenza n. 729/2023 del 17.10.2023 di omologa delle condizioni congiuntamente rassegnate. 
Esponeva che, medio tempore, nel protrarsi dell'inadempimento del ### dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, si era determinata ad accettare una offerta di lavoro in ### al fine di garantire “un prospero futuro alla piccola Ginevra”. 
Chiedeva, quindi, di autorizzarla a trasferirsi insieme alla minore ### in ### nella città di ### ove affermava che avrebbe avuto il supporto della cugina, ivi stabilmente residente con la propria famiglia. 
Chiedeva di regolamentare l'esercizio del diritto di visita del padre nei seguenti termini: “il padre potrà recarsi in ### e tenere con sè la minore ogni qualvolta lo desideri previa comunicazione di almeno 72 ore alla madre. ### si occuperà di far viaggiare la minore in ### in occasione delle festività di #### che potrà trascorrere col padre. 
La piccola ### durante il periodo estivo trascorrerà con il padre n. 10 giorni tra i mesi di mese di giugno e luglio e n. 20 giorni consecutivi nel mese di agosto”. 
Sotto il profilo economico, chiedeva la conferma degli obblighi del ### di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura di € 300,00 mensili e tramite il versamento del 50% delle spese straordinarie. 
Si costituiva il resistente ### contestando sia le difficoltà economiche lamentate dalla ricorrente (percettrice della totalità dell'assegno unico per la figlia ###, sia di non aver prestato il proprio sostegno economico. 
Negava il carattere sopravvenuto dell'occasione lavorativa all'estero addotta dalla ricorrente, rilevando che la data inserita nella proposta contrattuale era anteriore alla sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale. 
Ad ogni modo, si opponeva al trasferimento della figlia minore, ben integrata nella comunità locale.  ***** 
Con ordinanza del 22.03.2024, il Tribunale, incaricava i ### territorialmente competenti di relazionare sull'ambiente “in cui vive la minore, i rapporti con la madre, con il padre, ed i soggetti che frequentano abitualmente l'ambiente domestico, con i prossimi congiunti e con il mondo esterno, verificando l'adeguatezza del livello di assistenza morale e materiale assicurato dal genitore convivente, relazionando altresì su eventuali criticità che avranno cura di segnalare immediatamente”; nella stessa sede, veniva altresì conferito mandato al ### di ### giuridica di riferire su “risorse e criticità presenti nel nucleo anche osservando la minore in condizioni protette e con entrambi i genitori avendo cura di prospettare la realizzabilità o meno di progetti di affido condiviso”. 
Pervenuti gli esiti degli ulteriori approfondimenti disposti, la causa veniva avviata a decisione.  ***** 
Tanto premesso, osserva il Tribunale che il trasferimento all'estero del genitore collocatario non è, di per sé, precluso dall'ordinamento, essendo, tuttavia, subordinato al positivo esito di un attento vaglio della rispondenza di tale stravolgimento all'interesse superiore della prole minore, in particolare qualora comporti una fisiologica riduzione della quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. 
Nel caso di specie, da un lato la domanda della madre è supportata dalla dichiarata intenzione della medesima di assicurare un futuro alla figlioletta (lontano dalle insicurezze lavorative caratteristiche del territorio della provincia di ### e dalla declarata volontà di sopperire alle mancanze di sostegno economico del padre attraverso il trasferimento in un territorio che, asseritamente, offrirebbe più opportunità. 
Dall'altro lato l'opposizione del genitore non collocatario si fonda sul desiderio di mantenere la frequentazione con la figlia sul piano della quotidianità ed anche sulla acclarata ottima integrazione di ### sia nel gruppo dei pari (specialmente a scuola e nell'attività sportiva) che con il ramo familiare paterno (nonna, zia e cuginetti). 
Sotto quest'ultimo profilo, in effetti, “Dai colloqui effettuati con la minore emerge che la bambina mostra fiducia nelle sue capacità anche quando commette qualche errore e che sia la madre, il compagno della signora, che il padre e la rete familiare di quest'ultimo, appaiono come presenze significative per la piccola” (cfr. rel. C.P.G. del 27.05.2024). 
A ciò si aggiunge che la ricorrente, pur avendo intrapreso una nuova convivenza con un uomo che ha instaurato un rapporto significativo con la minore, ha poi esplicitato la propria intenzione di trasferirsi in ### da sola, né consta una specifica particolarità della tipologia di impiego, necessariamente esplicabile in territorio tedesco. 
I servizi hanno inoltre rilevato che “### si apre uno spazio di riflessione volto a cercare di comprendere meglio, sia le preoccupazioni in merito ad un futuro in ### che le prospettive in ### la signora si mostra restia sia nel condividere la sua progettualità che nell'esplicitare le sue emotività” (cfr. rel. C.P.G. dell'11.11.2024). 
La chiusura in merito alla progettualità del trasferimento, valutata unitamente alle attuali condizioni di vita della minore, contrassegnate da benessere e legami autentici sia con i pari (a scuola, nella passione della ginnastica artistica) che con il ramo familiare paterno, non consente di autorizzare il trasferimento di ### in ### a fortiori in difetto di informazioni concrete sul contesto tedesco in cui il nucleo dovrebbe insediarsi. Infatti, le relazioni depositate dalla ricorrente, redatte dagli assistenti sociali locali, risultano generiche e descrittive comunque di un contesto non di piena prosperità o adeguatezza attuale. 
Diversamente, è stato accertato che gli ambienti e le persone giornalmente frequentati da ### sono sicuri ed accoglienti (cfr. rel. S.S.  di Alcamo e del C.P.G.). 
Del resto, il progetto di vita del genitore collocatario merita tutela solo ove non pregiudichi la crescita serena e l'equilibrio affettivo del minore, posto che la nuova situazione deve consentire di preservare la continuità dei legami familiari e, soprattutto, il diritto del minore alla bigenitorialità, naturalmente in assenza - come nella specie - di segnalazione di pregiudizi in merito. 
In questo quadro, le allegate parziali irregolarità nel versamento del contributo di mantenimento, pur in esito al reperimento - diligentemente intervenuto in corso di causa da parte del padre - di una stabile occupazione lavorativa, non appaiono sufficienti a giustificare un mutamento integrale del quadro, ma al massimo la valutazione circa la possibilità di versamento diretto dal datore di lavoro ed il mantenimento della integrale percezione dell'AU. 
Pertanto, vanno mantenute le condizioni indicate nella sentenza 729/2023 del 17.10.2023, anche per quanto concerne l'ambito economico (€ 300,00 mensili e rivalutabili a carico del ### ed il 50% delle spese straordinarie). Si specifica, inoltre, che ogni provvidenza o contributo dovuto per legge in favore della prole dovrà essere erogato esclusivamente alla madre.  ***** 
La natura delle statuizioni assunte, i numerosi approfondimenti officiosi, la delicatezza degli interessi coinvolti e il mutamento in corso di causa delle garanzie offerte dal padre al supporto della minore giustificano la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita: − respinge la domanda di modifica delle condizioni statuite nella sentenza n. 729/2023, emessa dal Tribunale di ### il ###, chiarendo tuttavia che i contributi dovuti per la minore verranno percepiti esclusivamente dalla madre; − compensa le spese di lite. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 30 luglio 2025 ### rel. est.

causa n. 2149/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Michele Ruvolo, Lo Vasco Arianna

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 799/2025 del 02-12-2025

... potrà prendere in sua assenza le decisioni ordinarie e straordinarie urgenti per il minore e avrà residenza presso la madre in ### al ### 34.. 2 Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte dalla madre che provvederà tuttavia ad avvisare il padre. 3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: tutti i giorni che lui è in ### in ferie o riposo da lavoro, fino all'età di cinque anni in presenza della madre senza pernottamento. Successivamente potrà vederlo e tenerlo con sé anche il fine settimana con pernottamento a settimane alterne. 4. ###. ### si obbliga a corrispondere alla sig.ra ### un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ### oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli. 5. Spese legali compensate.” Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al 26.11.2025 le parti (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati Dott.ssa ### Dott.ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al N. 2565/2025 R.G. avente ad oggetto la ### istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi) promosso da ### nata a ### (### 14/04/1990, C.F.: ###, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to #### dalla quale è rappresentata e difesa e da ### nato a ### (### il ###, C.F.: ###, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentato e difeso - ricorrenti - con l'intervento della ### della Repubblica presso il Tribunale di Nola - interveniente necessario - ### da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al 26.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.  RAGIONI IN FATTO E ### I coniugi ### e ### con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e depositato in data ### hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, ### il ###, alle seguente condizioni: “1. Il figlio, in considerazione della lontananza del padre è affidato esclusivamente alla madre che potrà prendere in sua assenza le decisioni ordinarie e straordinarie urgenti per il minore e avrà residenza presso la madre in ### al ### 34..  2 Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte dalla madre che provvederà tuttavia ad avvisare il padre.  3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: tutti i giorni che lui è in ### in ferie o riposo da lavoro, fino all'età di cinque anni in presenza della madre senza pernottamento. Successivamente potrà vederlo e tenerlo con sé anche il fine settimana con pernottamento a settimane alterne.  4. ###. ### si obbliga a corrispondere alla sig.ra ### un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ### oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli.  5. Spese legali compensate.” Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al 26.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale. 
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc. 
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza . In particolare dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra le parti sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale. 
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. 
Quanto alle determinazioni inerenti la prole, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e dei figli. 
In merito al regime di affido del minore, stante la significativa lontananza geografica tra il padre e lo stesso, si ritiene attuabile il regime di affido esclusivo del minore alla madre, con diritto di visita paterno come riportato in ricorso. 
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.  P. Q. M.  Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede: - Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte; - compensa integralmente le spese di lite. 
Così deciso il #####ssa ### n. 2565/2025

causa n. 2565/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenza Barbalucca, Ferraro Rosa

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 521/2025 del 16-04-2025

... comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini ### sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse; a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ### per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i (leggi tutto)...

testo integrale

V.G. N. 935/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO ### Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ### relatore dr.ssa ### dr.ssa ### onorario ha pronunciato la seguente ### nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data ###, da: ### (C.F.: ###), nata a ### il ###, con il proc. dom. avv. ### giusta procura in atti, ammessa al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### n.387 del 23/07/2024, e ### (C.F.: ###), nato a #### il ###, con il proc. dom. avv. ### giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ### OGGETTO: Separazione personale dei coniugi MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta. 
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data ### a ####, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli ### (n. a ### il ###), oggi maggiorenne ed economicamente indipendente, e ### (n. a ### il ###), oggi maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. 
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 02/04/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il ### e il ###). 
Tanto premesso, visto il parere favorevole del ###, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative. 
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile. 
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della ### 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del ### delegato affinché questi - trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.  898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia. 
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.  p.q.m.  il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del ###, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi degli artt.  473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.: - omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi #### e ### alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di seguito: “a. autorizzare i coniugi ### e ### a vivere separati ognuno nelle proprie nuove residenze con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'### dello ### del Comune di #### di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di separazione personale dei coniugi; b. disporre che la figlia maggiorenne ### non ancora economicamente autosufficiente, viva con la madre presso la abitazione che la stessa ha acquistato in ##### 58 e presso la quale risiederà abitualmente, in forza dell'accordo raggiunto tra i coniugi; c. stabilire a carico del signor ### la corresponsione entro il 5 di ogni mese di un assegno di mantenimento in favore della figlia ### maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, pari ad euro 300,00 mensili con previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'### con espressa previsione che in caso di trasferimento dalla casa della madre ### ad altra abitazione, ferma la eventuale non autosufficienza, il mantenimento verrà corrisposto direttamente alla figlia ### d. Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per ### poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vive la figlia, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare; trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo; e. si obbliga ciascun genitore a concorrere nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato, nella misura del 75% per quanto concerne il signor ### e del 25% per quanto concerne la signora ### che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria; b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal ### purché prescritti dal medico di assistenza primaria; d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria; f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal ### g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal ### e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno; d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e ###; f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento; g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno; h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato; i) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati; b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in ### e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €200,00 complessivi annui per ciascun figlio; c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la ### e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente; c) viaggi e vacanze; d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese ### riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. 
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini ### sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse; a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. 
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ### per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.  f. stabilire a carico del signor ### ed in favore della ###ra ### la corresponsione entro il 5 di ogni mese dell'assegno mensile di mantenimento pari ad euro 200,00, rivalutato ogni anno secondo gli indici ### in considerazione del già intervenuto versamento in costanza di matrimonio in favore della signora ### di una somma al fine di consentire l'acquisto di una abitazione a sé intestata nel luglio del 2024. ### unico per i figli/la figlia verrà percepito interamente da ### g. ferme le obbligazioni ivi assunte reciprocamente, i coniugi dichiarano di aver regolato i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente e di aver regolato e definitivamente risolto ogni altra questione patrimoniale; h. i coniugi rinunciano alle produzioni documentali di cui all'art. 473 bis 12 e 48 c.p.c”.  - provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del ### delegato per l'ulteriore corso del giudizio; - riserva la decisione sulle spese al definitivo. 
Manda alla ### per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'### di ### del Comune di ####, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2002, atto n.2, ###, ### A). 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 03/04/2025.   ### estensore ### n. 935/2025

causa n. 935/2025 R.G. - Giudice/firmatari: De Santis Roberta, Veronica Marrapodi

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Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 631/2025 del 19-11-2025

... pagamento, in ragione della metà per € 3448,00, delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del minore figlio, per complessive € 6896,00. Infine, rilevava che la ### aveva omesso di provvedere alla restituzione della somma di €1800,00, corrisposta dal ### nei mesi di settembre ed ottobre 2018, in ottemperanza ai previgenti provvedimenti presidenziali, poi revocati, e mai restituita. Dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, chiedeva la compensazione dei reciproci crediti e svolgeva domanda riconvenzionale per l'importo complessivo di € 12.158,46; a seguito della precisazione del credito, concludeva come in atti. Si costituiva in giudizio ### chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale; in particolare, eccepiva che le somme di cui al precetto del 30.09.2019 e del pignoramento erano comprensive delle spese legali maturate anche per la fase dell'esecuzione, che non potevano essere riconteggiate. Contestava la debenza delle spese straordinarie per la mancata motivazione degli esborsi, rilevando come non corrispondesse al vero che il figlio fosse rimasto privo dell'abbigliamento a seguito del suo collocamento presso il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA Sezione ordinaria civile Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. R.G. 620/2020 promossa da: #### rappresentato e difeso dall'avv.to #### ATTORE ####, rappresentato e difeso dall'avv.to ##### CONVENUTO/### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data. 
Con atto di citazione del 12.05.2020 ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 45/2020, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di ### della somma di € 7500,00, in forza del riconoscimento di debito, trasfuso nella sentenza n. 15272/2012, nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio dei coniugi #### oltre spese legali. 
A fondamento dell' opposizione rilevava, tuttavia, pur non contestando la domanda di pagamento, che la ### era debitrice nei suoi confronti di somme superiori, derivanti dal mancato pagamento di € 10.400,00, per assegni non versati dall'opposta per il mantenimento del minore ### (collocato presso il padre con provvedimento del Tribunale di Roma del 13.09.2019), per il periodo settembre 2018- settembre 2019, in ragione del quale era stato notificato atto di precetto, non opposto, dell'importo di € 10.728,30 e promossa azione con somme in fase di assegnazione. 
Asseriva, inoltre, che la ### si era resa inadempiente anche nel periodo successivo a settembre 2019, avendo provveduto - da ottobre 2019 e sino alla data della citazione - al versamento di € 350,00 a fronte della maggiore somma di € 800,00, come stabilita a titolo di contributo al mantenimento del predetto figlio minore, con obbligo decorrente dal settembre 2018, rimanendo così debitrice di ulteriori € 3600,00. 
Deduceva, inoltre, il mancato pagamento, in ragione della metà per € 3448,00, delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del minore figlio, per complessive € 6896,00. 
Infine, rilevava che la ### aveva omesso di provvedere alla restituzione della somma di €1800,00, corrisposta dal ### nei mesi di settembre ed ottobre 2018, in ottemperanza ai previgenti provvedimenti presidenziali, poi revocati, e mai restituita. 
Dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, chiedeva la compensazione dei reciproci crediti e svolgeva domanda riconvenzionale per l'importo complessivo di € 12.158,46; a seguito della precisazione del credito, concludeva come in atti. 
Si costituiva in giudizio ### chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale; in particolare, eccepiva che le somme di cui al precetto del 30.09.2019 e del pignoramento erano comprensive delle spese legali maturate anche per la fase dell'esecuzione, che non potevano essere riconteggiate. 
Contestava la debenza delle spese straordinarie per la mancata motivazione degli esborsi, rilevando come non corrispondesse al vero che il figlio fosse rimasto privo dell'abbigliamento a seguito del suo collocamento presso il padre, con la conseguente inutilità degli acquisti asseritamente effettuati di ‘vestiario'. 
Rilevava che essa stessa aveva dovuto sostenere spese straordinarie negli anni 2016,2017, 2018 per € 14.527,00, allorquando il minore era collocato pressa la madre, mai corrisposte dal ### Sospesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita con prove documentali e testimoniali, è stata tenuta in decisione con la concessione di termini 190 cpc. 
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione. 
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita poichè l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale (Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). 
Di conseguenza, la particolare inversione processuale, dei ruoli delle parti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. 
Ne deriva che, l'onere di allegare l'inadempimento della controparte grava sulla odierna opponente, mentre il convenuto-opposto è onerato di fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, è tenuto a dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. 
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal ### in questo caso attore, l'onere della prova non vede l'inversione processuale suddetta ma segue il criterio generale, con il conseguente onere di dedurre fatti impeditivi, estintivi e modificativi in capo alla convenuta. 
Preliminarmente si osserva che la ### nella comparsa di costituzione e risposta ha eccepito genericamente un controcredito per spese straordinarie, tuttavia omettendo di prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti costitutivi delle proprie eccezioni nella memoria 183 n. 1 cpc a ciò deputata e svolgendo, invece, una dettagliata e tardiva difesa con l'introduzione di domande nuove, anche se svolte in via di eccezione, solo nella memoria 183 n. 2 cpc, con ciò precludendo l'ammissione della prova sulle circostanze dedotte. 
Sempre preliminarmente si osserva che non è in contestazione che le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 7500,00, siano dovute. 
Passando quindi, all'esame della domanda riconvenzionale svolta dal ### deve rilevarsi, quanto alle somme per assegni di mantenimento dal settembre 2018 al marzo 2020, che con ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 14.07.2020, quindi, in data successiva alla opposizione, sono state assegnate al ### le somme di cui ai precetti notificati, oltre spese legali (anche della procedura esecutiva), per complessive € 15.225,00, così risultando ottenute nel corso del presente giudizio. 
Quanto alla restituzione delle somme indebitamente versate alla ### a titolo di assegno di mantenimento per complessivi € 1800,00, nei mesi di settembre-ottobre 2018, in ragione dei provvedimenti presidenziali previgenti, la stessa deve essere accolta poiché è dimostrata la corresponsione del detto importo non più dovuto secondo quanto stabilito dal decreto della Corte di appello di Roma. 
Quanto alla domanda di rimborso delle spese straordinarie pari ad € 6897,62, sostenute dal ### in maniera esclusiva dal settembre 2018 alla data della citazione, l'obbligo della relativa contribuzione, in capo ad entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, è stabilito dal decreto del Tribunale di Roma del 4.09.2019, confermativo del precedente decreto del 20.07.2018. 
Nel caso di specie si deve, quindi, verificare le spese per tipologia, secondo i criteri giurisprudenziali maggioritari, che hanno trovato accordo anche nelle linee guida del Tribunale di Roma, distinguendo tra spese ordinarie e straordinarie. 
Tale protocollo individua quali ordinarie, comprese quindi nell'assegno di mantenimento, le spese per “vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco ( comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.)”; quali straordinarie le spese “### iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di uni università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza”; “di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto)”; “sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica”;“medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite ### spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia”. 
Peraltro, il ### spese straordinarie del Tribunale di Roma individua una sorta di procedimento di silenzio assenso per l'autorizzazione a questi esborsi. Indica, infatti, che “anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”.  ### sui costi straordinari individua le spese straordinarie che sono obbligatorie e per le quali non è richiesta la previa concertazione: “libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto”. 
Sulla scorta dei principi del predetto ### richiamati dalle stesse parti, si ritengono rimborsabili la vacanza studio effettuata dal minore a ### per l'importo complessivo di € 1725,00; sul punto si rileva che l'informativa svolta dal ### alla ### ha trovato dimostrazione nella messaggistica del 14.12.2017 e del 15.02.2018, ed il consenso, della ### ha trovato conferma nel messaggio whatsapp del 15.12.2017 ove asserisce “per il college sono d'accordo”. 
Anche i due viaggi a ### e in ### sono stati autorizzati dalla ### come si desume dalla messaggistica ### allegata per il viaggio in ### (doc. 4 allegato memoria n. 3 parte attrice) e dalla autorizzazione sottoscritta dalla ### in data ### per il viaggio a ### (doc.5 allegato memoria n.3 parte attrice) per l'importo complessivo di € 799,00. 
Sono da ritenersi provate mediante allegazione delle ricevute di pagamento della carta di credito, le spese per l'acquisto della bicicletta per € 400,00, peraltro approvate dalla ### con messaggio del 6.11.2018 (allegato 6 memoria n.3 parte attrice), oltre a quelle per le attività di scout per € 592,20, rilevando che con detto messaggio la ### ha prestato ampia autorizzazione allo svolgimento immediato di qualsiasi sport nell'interesse del minore, oltrechè sollecitato attività di gruppo con messaggio whatsapp del 6.11. ove afferma “sai che la sua salute è nelle tue mani da sempre va spronato allo sport. Ma in questo momento è veramente fondamentale ed io credo che un impegno almeno bisettimanale con un gruppo… potrebbe aiutarlo a mantenere l'impegno. ### prevede spazi ampi… direi ottimo per proteggersi dal covid. Ma se non è possibile aiutalo a fare una corsa una passeggiata veloce o giro in bicicletta, di almeno un'ora due volte la settimana. La schiena non aspetta”. 
Devono essere riconosciute, inoltre spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione, ovvero quelle esborsate per l'acquisto di libri scolastici, documentate con ricevute carta di credito, per € 404,75 per l'anno 2019 ed €408,57 per l'anno 2018, nonché la ecografia per il problema di salute del minore, noto alla mamma (messaggio del 15.12.2017, doc .1 memoria 3 di parte opposta) per €100,00, oltre ad € 110,00 per il dentista. 
Sono altresì stati dimostrati, mediante la prova testimoniale resa dalla sig.ra ### gli esborsi per le lezioni private di matematica, inglese e francese per € 790,00, non giustificati con ricevute di pagamento e da liquidarsi equitativamente poiché è noto che tali prestazioni sono rese da privati e rilevando che la frequentazione dei corsi di recupero sono stati confermati come necessari dalla testimone ### madre della ### che ha dichiarato “abbiamo dato la disponibilità a farlo seguire corrispondendo la nostra quota ma non ci ha mai dato comunicazione che ci fosse stato questo impegno”. 
Esaminata la richiesta del pagamento dell'abbigliamento del minore che ne era rimasto privo a seguito del mancato rientro presso l'abitazione della madre, è pacifica la circostanza che il minore fosse venuto solo in vacanza e quindi avesse solo abiti estivi, oltreché dimostrato che l'abbigliamento del minore sia stata recapitato solo nel mese di ottobre 2018, come risulta dal messaggio della nonna del 4.10.2018; circostanza che consente di liquidare le somme richieste in € 502,00, affrontate dal ### sino al mese di ottobre 2018. 
Le spese straordinarie ammontano, quindi, in totale ad € 5831,52, da dividersi tra i coniugi nella misura della metà per € 2915,76. 
Esaminata la domanda del pagamento delle assegni di mantenimento dal mese di aprile 2020 al mese di marzo 2021 (per un periodo di 12 mensilità), rientrante nella domanda attorea come precisata nella memoria 183 n. 1 cpc, l'opposta ha dimostrato di avere versato in corso di causa con bonifici - allegati alla memoria n.2 ### e nota del 15.10.2024, effettuati per conto della ### dalla propria madre ### - complessivi €6950,00; in merito, si sono esaminate le ricevute dei bonifici, non contestate se non per il versamento nel conto pignorato e quindi temporaneamente inutilizzabili. 
Osservando che il bonifico calendato come “mensilità agosto” si riferisce alla mensilità di maggio, allegata quindi due volte, l'importo ancora dovuto dalla ### per il periodo aprile 2021 marzo 2021 ammonta ad € 2650,00 (12 x800=9600 -6950=2650). 
Di talchè le somme a credito del ### ammontano ad € 7365,76 (2915,76 per quota spese straordinarie +1800,00 somme verste dal ### set. Ott 2018, + 2650,00 assegni non versati da ### mentre il credito della ### come richiesto nel decreto ingiuntivo, ammonta ad € 7500,00. 
In corso di causa il ### ha versato alla ### l'ulteriore importo di € 2598,00, la cui quota di € 134,24 viene compensata. 
Deve, dunque, disporsi la compensazione giudiziale totale della somma di € 7500,00 con quelle richieste dall'opponente, mentre non si dispone la restituzione della somma di €2463,76 (2598,00- 134,24) in favore del ### non essendo stata svolta richiesta di restituzione. 
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione trova accoglimento e il decreto ingiuntivo deve, dunque, essere revocato; stante la compensazione quasi totale dei crediti, le spese del giudizio sono interamente compensate.  PQM ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, 1. Accoglie l'opposizione e la domanda riconvenzionale, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.45/2020 e compensa totalmente i reciproci debiti.  2. Compensa le spese del giudizio.   ###,19.11.2025 

IL GIUDICE
Dott.ssa ###


causa n. 620/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Schintu Daniela

M
9

Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 191/2022 del 10-05-2022

... secondo gli indici ### oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, le spese mediche, odontoiatriche, e quelle relative all'istruzione dei figli e le attività ad essa complementari, nonché le attività sportive che gli stessi svolgono o decideranno di svolgere, concordate e documentate. 6) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità; Stante l'accordo raggiunto, le spese sono integralmente compensate. Così deciso in ### nella camera di consiglio svoltasi il ### su piattaforma #### dott. ### dott. ### n. 351/2017 (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di Tempio Pausania REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ### ordinaria, riunito in camera di consiglio su piattaforma ### in data ### nelle persone dei seguenti magistrati, Dott.ssa ###ssa ### relatore ###ssa ### A scioglimento della riserva assunta in data ###; sentita la relazione del ### dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il ### al n. 351/2017 R.G., TRA ### C.F. ###, rappresentata e difesa dall' Avv. ### elettivamente domiciliata presso il difensore come in atti - ricorrente #### C.F. ###, con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato presso il difensore come in atti - resistente con l'intervento del PM in sede interveniente ex lege avente per oggetto: ### personale ### al Collegio, riunitosi in camera di consiglio su piattaforma telematica in data ###, alla luce delle conclusioni congiunte depositate in data ### nelle quale le parti hanno formulato le seguenti: ### “[…] le parti dichiarano di avere raggiunto accordi per trasformare la procedura da giudiziale a consensuale e chiedono che il Tribunale Voglia dichiarare la loro separazione alle seguenti ### 1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto; 2) I figli minori ### e ### vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con domicilio e residenza privilegiata presso la madre, e con facoltà di vedere il padre quando vogliono, nonchè nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenerli con sé tre volte alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00 compatibilmente con gli impegni dei minori, salvo diverso accordo tra le parti. I figli trascorreranno le festività, secondo il principio dell'alternanza, con entrambi i genitori, previo accordo fra i due; 3) la casa coniugale sita in ### via ### n.50, di proprietà ### viene assegnata alla madre, che la abiterà unitamente ai figli. Tutta la mobilia in essa contenuta è alla stessa assegnata in proprietà esclusiva.  4) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento la somma complessiva mensile di euro 300/00 (trecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### 5) Saranno suddivise tra i genitori al 50%, tutte le spese straordinarie, le spese mediche, odontoiatriche, e quelle relative all'istruzione dei figli e le attività ad essa complementari, nonché le attività sportive che gli stessi svolgono o decideranno di svolgere; 6) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità. 
I procuratori delle parti rinunciavano ai termini 190 cpc.”; ### del PM: come da nota del 28.4.2022 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio a ### in data ###, atto originale n. 9 ### anno 2000, di ### scegliendo il regime di separazione dei beni. 
Dalla predetta unione in data ### nasceva ### in data ### nasceva ### e in data ### nasceva ### In vista dell'udienza del 2.12.2020, in cui era previsto l'interrogatorio formale della signora ### le parti, con memoria depositata in data ###, hanno dato atto di avere trovato un accordo in merito alle condizioni della separazione e chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate con rinuncia all'interrogatorio formale e ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., richiesta poi reiterata in sede di udienza del 23/02/2022 davanti al got ###ssa ### In data ### il ### relatore, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e della rinuncia ai termini ex art. 190 cpc rimetteva la causa al Collegio per la decisione e mandava gli atti al ### per le conclusioni di rito.  *** 
La domanda di separazione merita accoglimento. 
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza presidenziale è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile. 
La figlia della coppia ### nel mese di marzo è divenuta maggiorenne, anche se ancora economicamente non autosufficiente, ed è pertanto in grado di stabilire tempi e modalità di incontro con il padre in modo autonomo, e quindi nessun provvedimento relativo all'affidamento e al diritto di visita deve essere adottato. 
Gli altri due figli minori della coppia ### e ### pur essendo ancora minorenni - rispettivamente 17 e 15 anni - sono abbastanza grandi da poter avere un certo grado di autonomia nello stabilire tempi e modalità degli incontri con il padre, reputandosi congrue le condizioni previste nel punto 2 delle conclusioni sopra citate. 
Si dispone conformemente all'accordo tra le parti (punti nn. 4-5 sopra riportati) in ordine alle conseguenze patrimoniali della separazione, nulla ostando a riguardo, alla luce delle condizioni delle stesse. 
Si prende atto degli accordi raggiunti tra le parti in ordine alla casa coniugale, come riportato al punto 3. 
In considerazione dell'esito della causa e dell'accordo delle parti, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.  P.Q.M.  1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ### e ### che hanno contratto matrimonio a ### in data ###, atto originale n. 9 ### anno 2000, di ### autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto; 2) Ordina all'ufficiale di stato civile di annotare la presente sentenza nei registri; 3) Affida i figli minori ### e ### in forma condivisa ad entrambi i genitori con domicilio e residenza privilegiata presso la madre, e con facoltà di vedere il padre quando vogliono, nonchè nei weekend a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenerli con sé tre volte alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00 compatibilmente con gli impegni dei minori, salvo diverso accordo tra le parti. I figli trascorreranno le festività, secondo il principio dell'alternanza, con entrambi i genitori, previo accordo fra i due; 4) Assegna la casa coniugale sita in ### via ### n.50, di proprietà ### alla sig.ra ### che la abiterà unitamente ai figli. Tutta la mobilia in essa contenuta è alla stessa assegnata in proprietà esclusiva.  5) Pone a carico del sig. ### l'obbligo di contribuire al mantenimento deli figli, versando alla madre la somma complessiva mensile di euro 300/00 (trecento/00), da corrispondere anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, le spese mediche, odontoiatriche, e quelle relative all'istruzione dei figli e le attività ad essa complementari, nonché le attività sportive che gli stessi svolgono o decideranno di svolgere, concordate e documentate.  6) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità; Stante l'accordo raggiunto, le spese sono integralmente compensate. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio svoltasi il ### su piattaforma #### dott. ### dott. ### n. 351/2017

causa n. 351/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Teti Costanza, Marino Cecilia

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