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Tribunale di Larino, Sentenza n. 15/2026 del 22-01-2026

... accesso e le circostanze di tempo degli accessi, con spiegazione della ricostruzione del contesto fraudolento nel quale tali accessi si collocano che si sospetta essere stato messo in atto, con l'aiuto del dipendente, a danno della ### e dei suoi clienti (cfr. doc. 7, all. 1, fasc. parte attrice). È utile altresì menzionare quanto contenuto nella ### dell'incontro avvenuto tra dipendente e rappresentanti della ### in data ###, nell'ambito del quale il primo avrebbe dichiarato di aver effettuato tali accessi poiché minacciato, anche tramite utilizzo di una pistola, salvo poi cambiare versione ed affermare di aver semplicemente fornito le liste degli assegni circolari non incassati a due conoscenti. Tale dichiarazione, seppure non possa assumere valenza di vera e propria prova, attesa la mancanza della sottoscrizione del dichiarante, si colloca in un quadro probatorio coerente e che milita a favore della fondatezza del licenziamento, poiché non sufficientemente contrastata dalle deduzioni espresse in giudizio dalla parte attrice (cfr. doc. 12, all. 3, fasc. parte attrice). Sul punto, non sono apparse risolutive le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi nel presente giudizio, i (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 267/2023 tra ##### e #### 22 gennaio 2026, alle ore 11,42; rilevato che il Tribunale ha disposto che l'odierna udienza fosse celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante scambio di note; rilevato altresì che il decreto suddetto è stato regolarmente comunicato alle parti costituite; che i difensori di entrambe le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e alle note conclusive depositate; All'esito il Giudice si ritira in camera di consiglio. 
Successivamente, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. qui di seguito redatta, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
Il Giudice dott.ssa
N. R.G. 267/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente ### nella causa civile iscritta al n. r.g. 267 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ####, alla c.so ### n. 16/B; #### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### M. Salvatori, ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 7; ### parti hanno concluso come da superiore verbale di udienza. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio dinanzi all'intestato ### e ### per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti nonché sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla condotta negligente tenuta in qualità di difensori dell'attore nello svolgimento delle attività giudiziali volte alla reintegra di quest'ultimo nel posto di lavoro, a seguito di licenziamento avvenuto in data ###, da quantificarsi in relazione alle retribuzioni non percepite dalla data di licenziamento sino al pensionamento e in relazione al minore trattamento pensionistico che sarebbe derivato a causa della perdita di tali retribuzioni, ossia nelle somme complessive di € 581.832,72 (pari alla retribuzione di € 48.486,06 all'anno per 12 annualità), di € 43.098,72 (pari a quanto dovuto a titolo di TFR e pensione percipienda di € 3.591,56 per 12 annualità), di € 12.025,00 oltre spese generali e accessori di legge (pari a quanto versato a titolo di compensi, spese e competenze legali), di € 174.549,81 (a titolo di risarcimento, pari al 30% di quanto dovuto per le retribuzioni non percepite, per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.) e di un'ulteriore somma equitativamente determinata (a titolo di risarcimento per la perdita della chance di essere reintegrato nel posto di lavoro, definitivamente persa a causa dell'errore commesso dai professionisti). 
Deduceva, in particolare, che, dopo essere stato licenziato, con raccomandata del 17/07/2019, dal datore di lavoro, ### S.p.a., l'attore aveva incaricato, in qualità di propri difensori, per ottenere l'annullamento del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro, gli Avvocati, odierni convenuti, ### e ### Rilevava, tuttavia, che i professionisti incaricati erano incorsi in plurimi errori, che avevano comportato il rigetto di ogni iniziativa stragiudiziale e giudiziale promossa, quali: 1) il ritardo nella promozione del tentativo di conciliazione presso l'### territoriale del ### di ### (formulando istanza solo in data ###); 2) il ritardo nell'introduzione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e art. 18 L. n. 300/1970 (in luogo della procedura di cui al rito ###, con deposito dinanzi al ### di Larino in data ### (ricorso rigettato proprio per carenza del requisito del periculum in mora, essendo stato lo stesso introdotto circa undici mesi dopo il licenziamento); 3) il ritardo e la scelta di presentare, solo in data ###, reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso il decreto di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. in luogo di quella di introdurre il ricorso di cui al rito ### nonostante non fosse ancora spirato il termine decadenziale di 60 giorni dall'11/06/2020 (reclamo dichiarato inammissibile poiché tardivamente proposto). 
Rappresentava di essersi altresì attivato per ovviare agli errori commessi dai difensori convenuti mediante incarico a diversi avvocati, i quali avevano presentato ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 48, e ss. della L. n. 92/2012 (sulla scorta di una sentenza della Corte costituzionale che equiparava il ricorso ex art. 700 c.p.c. al rito ### ovvero al tentativo di conciliazione), tuttavia senza successo, nonostante l'opposizione all'ordinanza di rigetto, anch'essa respinta per intervenuta decadenza. 
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi il colpevole inadempimento e/o inesatto inadempimento dei convenuti ### e ### in qualità di difensori dell'attore a seguito del licenziamento da quest'ultimo subito, e, quindi, la loro responsabilità nella causazione dei danni subiti dall'attore e, per l'effetto, dichiararsi risolto il contratto di mandato professionale e/o dichiararsi non dovuto alcun compenso, nonché condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, nella misura di € 799.481,25 o nella diversa misura ritenuta di giustizia ovvero, in subordine, al risarcimento del danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Si costituivano in giudizio ### e ### contestando la domanda avversa ed eccependo l'infondatezza della stessa, attesa la totale assenza di prova circa il danno che l'asserito inadempimento dei convenuti avesse cagionato, ed essendo le ragioni dedotte ex adverso del tutto inconsistenti. 
Deducevano, in particolare, che, con una dichiarazione dal contenuto “sfrontatamente” confessorio, l'attore aveva ammesso, implicitamente, nell'atto introduttivo, che il licenziamento patito era incontestabile, essendo lo stesso effettivamente responsabile dell'ampia condotta assunta in danno del suo datore di lavoro ### ed avendo le azioni giudiziarie promosse contro quest'ultima contenuto e finalità marcatamente speculatori. Non sussistendo, dunque, valide ragioni per contestare il licenziamento, ogni azione volta alla sua impugnazione sarebbe stata comunque vana. 
Rappresentavano che i ritardi addebitati ai difensori erano invece da attribuirsi al comportamento dell'attore, il quale aveva creato delle difficoltà sia nell'incontro con gli avvocati per raccogliere informazioni, documenti e conferire il mandato sia per il reperimento dei documenti, in gran parte già consegnati dall'attore ad altri legali. Inoltre, l'attore si era da sempre “difeso da solo”, prendendo decisioni, scrivendo impugnazioni e andando a riunioni con funzionari della ### motivo per il quale l'### a seguito dei fatti posti in essere dall'attore, si era insospettita (nella specie, come si evince nel verbale di incontro del 02/04/2019 - nel quale l'attore aveva ammesso le proprie responsabilità senza però apporre la propria sottoscrizione -, con le password di accesso, l'attore aveva estrapolato dal sistema informatico della ### l'elenco degli assegni circolari emessi e non incassati, comunicando tali sensibilissime informazioni a due “complici”, i quali gli avrebbero promesso “un regalino”, rendendosi complice di una colossale truffa, che aveva la finalità di clonare gli assegni circolari non incassati e che è altresì oggetto di indagine da parte della ### presso il ### di ###. 
Chiedevano, pertanto, in via principale e nel merito, rigettarsi la domanda attorea perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Con provvedimento del 13/06/2024, il Giudice titolare del procedimento, dott.ssa ### formulava alle parti una proposta transattiva o conciliativa, non accettata. 
La causa veniva, dunque, istruita mediante produzioni documentali, espletamento di interrogatorio formale ed escussione di testimoni a cura del Gop dott.ssa ### in sostituzione del Giudice titolare in congedo. 
Con provvedimento del 16/07/2025, il Gop dott.ssa ### rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. 
A seguito del periodo di congedo dello scrivente Giudice, titolare del procedimento, la causa veniva rinviata, con decreto dello scrivente del 7.11.2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termine per il deposito telematico di note conclusive fino a dieci giorni prima di tale udienza. 
All'odierna udienza, svolta mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c., come da superiore verbale di udienza.  *** 
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito evidenziati. ###, ### ha chiesto accertarsi la responsabilità professionale dei convenuti, ### e ### con conseguente condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla condotta negligente dagli stessi tenuta in qualità di difensori dell'attore nello svolgimento delle attività giudiziali volte alla reintegra di quest'ultimo nel posto di lavoro, a seguito di licenziamento avvenuto in data ###, danni da quantificarsi in relazione alle retribuzioni non percepite dalla data di licenziamento sino al pensionamento e dal minore trattamento pensionistico che sarebbe derivato a causa della perdita di tali retribuzioni, ossia nelle somme complessive di € 581.832,72 (pari alla retribuzione di € 48.486,06 all'anno per 12 annualità), di € 43.098,72 (pari a quanto dovuto a titolo di TFR e pensione percipienda di € 3.591,56 per 12 annualità), di € 12.025,00 oltre spese generali e accessori di legge (pari a quanto versato a titolo di compensi, spese e competenze legali), di € 174.549,81 (a titolo di risarcimento, pari al 30% di quanto dovuto per le retribuzioni non percepite, per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.) e di un'ulteriore somma equitativamente determinata (a titolo di risarcimento per la perdita della chance di essere reintegrato nel posto di lavoro, definitivamente persa a causa dell'errore commesso dai professionisti). 
Giova premettere come, con il conferimento del mandato, l'avvocato assume nei confronti del cliente un'obbligazione di tipo contrattuale, nell'alveo della quale, il riparto degli oneri di allegazione e prova è regolato dall'art. 1218 c.c., sicché spetta al cliente dimostrare il conferimento dell'incarico mentre incombe sul professionista l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'impossibilità per causa non imputabile e, dunque, è onere del professionista dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi, sollecitando il cliente a fornire indicazioni circa la propria adesione ad una data strategia difensiva, previa illustrazione delle relative conseguenze. In ogni caso, il cliente-creditore non è esonerato dall'onere di provare il danno e la sua connessione con la violazione dell'impegno contrattuale, dovendosi comunque procedere all'accertamento della causalità giuridica, che seleziona i pregiudizi risarcibili in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ex art. 1223 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7410 del 23/03/2017). 
Deve, al riguardo, rammentarsi che “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione” (Cass. civ., Sez. II, n. ### del 03/12/2025; cfr., tra le molte, anche Cass. civ., n. 10454 del 18/07/2002; Cass. civ., n. 6967 del 27/03/2006; Cass. civ., n. 18612 del 05/08/2013). 
In relazione al profilo probatorio e alle conseguenze della dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato sulla prova liberatoria in capo al debitore, va sottolineato come il debitore “di mezzi” era tenuto a fornire prova dell'esatto adempimento della prestazione, dimostrando di avere osservato le regole dell'arte nell'esecuzione della prestazione professionale, mentre nelle obbligazioni di risultato l'onere liberatorio del debitore si traduceva, in modo più complesso ed articolato, nella dimostrazione che la prestazione era divenuta impossibile nonché nell'individuazione della causa determinativa dell'impossibilità non imputabile al debitore medesimo dell'esatto adempimento. 
Come ha affermato, tradizionalmente, la giurisprudenza, “l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri ### probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito” (Cass. civ., Sez. III, n.2836 del 26/02/2002). 
Senonché, come è noto, la funzionalizzazione della prestazione contrattuale all'interesse, patrimoniale o non patrimoniale, del creditore, ai sensi dell'art. 1174 c.c., ha determinato il progressivo superamento, realizzato ad opera della giurisprudenza, della distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato - riedita, invero, nella contrapposizione tra obbligazioni di “risultato intermedio” e di “risultato finale” - giacché non è configurabile un'obbligazione senza risultato (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Un., n. 13533 del 2001; Cass. civ., Sez. II, n. 4876 del 28/02/2014; Cass. civ., Sez. III, nn. 28991 e 28992 del 11/11/2019). 
Pertanto, in conformità allo stato dell'arte, sul punto, della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., una volta che il creditore abbia fornito prova del nesso eziologico tra la condotta del professionista e il danno-evento (inteso come lesione dell'interesse strumentale e/o mancato perseguimento delle leges artis, presupposto a quello primario, contrattualmente regolato, e cioè, in via esemplificativa, la vittoria della causa), anche il debitore di “mezzi” ovvero mutatis mutandis di un'obbligazione di c.d. risultato intermedio deve provare l'adempimento della prestazione con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., o provare di non avere potuto adempiere per ragioni non imputabili al professionista stesso. 
Tuttavia, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni; difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva dell'avvocato e il risultato da questa derivatane, il danno, pur sussistente nell'an, è carente sul diverso piano del danno-conseguenza, e, dunque, è sostanzialmente irrisarcibile (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, n. 8494 del 06/05/2020).  ### della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone quindi, necessariamente, la formulazione di un giudizio probabilistico (c.d.  controfattuale) secondo la regola del “più probabile che non”, sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, n. 25112 del 24/10/2017). 
Dunque, la Suprema Corte, nel tempo, ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. civ. Sez. III, n. 2638 del 05/02/2013; Cass. civ., Sez. III, n. 15032 del 28/05/2021; Cass. civ., Sez. III, n. 2348 del 26/01/2022; Cass. civ., III, n. 2109 del 19/01/2024). 
In particolare, per determinare il nesso di causalità tra la condotta negligente del legale e l'esito del giudizio presupposto, il giudice, nello sviluppo di un ragionamento controfattuale, ipotizza quale sarebbe stato il decorso della causa in assenza dell'omissione imputata al difensore, confrontando il caso reale con quello ipotetico, e “fa sì il "processo al processo", ma solo fittiziamente, giacché si avvale di giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza difensiva), non fa "il processo direttamente"”; se l'adozione della condotta omessa non avrebbe modificato l'esito del giudizio, la negligenza del legale non può essere ritenuta causalmente efficiente al verificarsi del danno (Cass. civ., Sez. III, ### del 19/11/2025). 
In via generale, occorre altresì precisare il perimetro di applicazione dell'onere di contestazione specifica ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., nella misura in cui il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. 
A tale riguardo, peraltro, preme rilevare che “l'onere gravante sul convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. civ., Sez. VI, n. 26908 del 26/11/2020). 
Nel caso di specie, parte attrice non ha compiutamente allegato e fornito la prova della propria pretesa, atteso che, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio non è possibile individuare il nesso di causalità tra il comportamento dei convenuti e le conseguenze dannose dall'attore lamentate. 
Innanzitutto, le risultanze istruttorie impongono di ritenere provata - solo in parte - la grave negligenza dei convenuti nell'espletamento della propria attività professionale in favore dell'attore in qualità di difensori nella fase stragiudiziale e giudiziale della vicenda che ha interessato il suo licenziamento.
Come già rilevato, l'attore contesta ai convenuti di aver commesso plurimi errori, che avevano comportato il rigetto di ogni iniziativa stragiudiziale e giudiziale promossa, quali: 1) il ritardo nella promozione del tentativo di conciliazione presso l'### territoriale del ### di ### (formulando istanza solo in data ###); 2) il ritardo nell'introduzione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e ex art. 18 L. n. 300/1970 (in luogo della procedura di cui al rito ###, con deposito dinanzi al ### di Larino in data ### (ricorso rigettato proprio per carenza del requisito del periculum in mora, essendo stato lo stesso introdotto circa undici mesi dopo il licenziamento); 3) il ritardo e la scelta di presentare, solo in data ###, reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso il decreto di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. in luogo di quella di introdurre il ricorso di cui al rito ### nonostante non fosse ancora spirato il termine decadenziale di 60 giorni dall'11/06/2020 (reclamo dichiarato inammissibile poiché tardivamente proposto). 
Vale premettere che risulta pacifico ed incontestato tra le parti il conferimento dell'incarico professionale, altresì confermato, dal tenore degli atti relativi ai procedimenti di cui trattasi depositati nel presente giudizio (cfr. mandato del 28/10/2019 in calce all'istanza di conciliazione indirizzata all'### territoriale del lavoro di cui alla pag. 7 del doc. 10, allegati 1, fasc. parte attrice). 
Con riferimento alla prima censura, dalla documentazione depositata in giudizio dall'attore, non emerge in realtà alcuna violazione dei termini di legge relativi al deposito dell'istanza di tentativo di conciliazione dinanzi all'### territoriale del lavoro, depositata, nel caso di specie, in data ### - e quindi entro il ###, termine calcolato considerando il periodo di sospensione derivato dall'emergenza ###19 a decorrere dall'impugnazione del licenziamento con raccomandata del 12/09/2019 - ed alla stessa è seguita in risposta la comunicazione ad opera dell'### di non adesione della ### in data ### (cfr. doc. 10, allegati 1, fasc. parte attrice). 
Con riferimento alle ulteriori censure, dall'analisi della documentazione versata agli atti, inerente alle attività giudiziali intraprese mediante i convenuti, in qualità di difensori designati, si evince effettivamente la sussistenza di taluni errori concretantisi in una grave negligenza professionale. In particolare, gioca un ruolo cruciale nella vicenda di cui è causa la scelta dei professionisti di agire in giudizio impugnando il licenziamento mediante l'introduzione del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. 
Come oculatamente rilevato da parte del Giudice del lavoro, occupatosi della controversia di cui trattasi, nonostante il rispetto dei termini di legge previsti sia per il deposito dell'istanza di conciliazione sia per la presentazione del ricorso giudiziale (depositato in data ###, e dunque entro sessanta giorni ex art. 6, comma 2, ult. periodo, della L. n. 604/1966 decorrenti dalla comunicazione di mancata adesione al tentativo di conciliazione dell'11/06/2020), “attesa la vocazione acceleratoria del procedimento ### il pericolo addotto a sostegno della domanda cautelare proposta dal lavoratore deve assumere una consistenza ancora maggiore, integrando il c.d. super periculum. Va rilevato, infatti, che presupposti indefettibili per la tutela in via d'urgenza sono il fumus boni iuris, espresso dalla fondatezza, pur basata su una cognizione sommaria, della pretesa fatta valere, e il periculum in mora, rappresentato da un danno imminente e irreparabile che inevitabilmente si verificherebbe nell'attesa della definizione di una controversia ordinaria, sia pur da svolgersi con il più veloce ed efficace rito del lavoro. Nella concreta fattispecie dedotta va ritenuta, in via preliminare e assorbente, l'insussistenza del periculum. Infatti la tutela cautelare ha un carattere residuale e dopo l'introduzione nel nostro ordinamento dello speciale procedimento sommario introdotto dall'art. 1 della l. n. 92/12 (il c.d. “rito Fornero”), che assicura tempi particolarmente rapidi di definizione della controversia, sostanzialmente equiparabili al procedimento ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum va valutato con particolare rigore. In altri termini, pur non essendovi incompatibilità strutturale tra il “rito Fornero” e il procedimento ex art.  700 c.p.c., per la teorica maggiore tempestività della tutela cautelare, anche per la possibilità di chiedere, nell'ambito di quest'ultimo, un provvedimento inaudita altera parte e in aderenza ai principi di cui alla Corte Cost. n. 326/97 (cfr. anche ord, ### Ravenna 18 marzo 2013), un'impugnativa in sede cautelare del licenziamento assistito dall'art. 18 della l. n. 300/70 implica una valutazione del periculum ancor più pregnante, nel senso che la parte che agisce ha l'onere della prova che il ricorso al diverso strumento processuale avrebbe inciso, in misura marginalmente determinante, sui tempi della tutela e sull'irreparabilità del danno” e perciò “confortando l'impossibilità di accoglimento in questa sede delle domanda avanzate dalla parte ricorrente, per mancanza di un pregiudizio tale da giustificare il ricorso al rimedio cautelare e l'omessa coltivazione del nuovo rito ordinario dei licenziamenti introdotto dalla L. n. 92/2012” (cfr. decreto di rigetto del , di cui alla pag. 19 del doc. 10, all. 1, fasc. parte attrice). 
Conseguentemente, la scelta di agire in giudizio introducendo un procedimento d'urgenza in luogo del rito c.d. ### circoscritto, il secondo, ai soli casi di operatività dell'art. 18 dello ### dei ### e già caratterizzato da una natura celere e snella, unitamente alla circostanza che l'introduzione del giudizio è avvenuta circa undici mesi dopo il licenziamento e al fatto che - al di là della valutazione circa l'opportunità di procedervi - il reclamo al decreto di rigetto ex art. 700 c.p.c. 
è stato depositato in data ###, oltre il termine ex art. 669 terdecies c.p.c. di quindici giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione del rigetto, e quindi dichiarato inammissibile poiché tardivo, hanno comportato non solo la reiezione in via procedurale dell'impugnativa ma anche l'esaurimento di tutte le possibilità dell'attore di vedere accolta la propria domanda ed integrano una grave negligenza professionale da parte degli avvocati convenuti (cfr. ordinanza di rigetto del reclamo del 03/11/2020, doc. 4, all. 2, fasc. parte attrice). 
Accertata la grave negligenza dei convenuti per gli errori commessi nella prestazione professionale, occorre verificare se tale negligenza abbia prodotto un effettivo danno all'assistito sulla scorta dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 
Come già osservato, infatti, la responsabilità risarcitoria dell'avvocato nell'ambito dell'attività giudiziale può essere affermata solo quando, dimostrato l'errore professionale, risulti altresì dimostrato che detto errore ha comportato la perdita di una concreta chance di esito favorevole del giudizio in cui l'errore è stato commesso. 
Ne deriva la necessità di verificare, nel caso in esame, le concrete prospettive di accoglimento della impugnativa del licenziamento dell'attore, cristallizzato nella ### del rapporto di lavoro per giusta causa a norma dell'art. 1, comma 41, della L. 28/06/2012 n. 92 del 16/07/2019, con decorrenza dal 16/05/2019 (cfr. doc. 9, all. 1, fasc. parte attrice). 
E dunque confrontando il caso reale con quello ipotetico - vale a dire quello nel quale le circostanze, senza il fattore considerato, conducono al risultato il più probabile vicino al corso normale delle cose -, il caso reale (nella specie: la reiezione del ricorso in via procedurale) e il caso ipotetico non verificato (laddove fosse stato incardinato un diverso rito) avrebbero condotto allo stesso risultato (negativo per l'assistito); il che priva la negligenza professionale degli odierni convenuti, pur sussistente, di una qualsivoglia incidenza eziologica al verificarsi del danno. 
Quanto al danno per perdita di chance di esito vittorioso della lite, va condiviso l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che fa gravare sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità risarcitoria invocata e perciò anche del nesso di causalità fra condotta del legale, commissiva o omissiva, ed il risultato derivatone (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 6488 del 14/03/2017 e Cass. civ., Sez. Lav., n. 25727 del 15/10/2018). 
Ciò posto, deve ritenersi che l'attore, sul quale gravava il relativo onere, non abbia fornito detta prova con riferimento alla chance di esito vittorioso della lite.  ###, infatti, rilevati gli errori procedurali commessi dai difensori incaricati al momento dei fatti, non si è poi soffermato sulla dimostrazione delle prospettive di reale accoglimento delle proprie ragioni in giudizio e non ha fornito, nel presente procedimento, le prove sufficienti a dimostrare la non veridicità dei fatti contestati da parte del datore di lavoro, la mancanza di proporzionalità del rimedio disciplinare rispetto alle contestazioni subite ovvero la presenza di difetti procedurali del licenziamento. Al contrario, dalla stessa documentazione fornita dall'attore, emergono, da un lato, la genericità delle giustificazioni fornite dal dipendente nel corso del procedimento disciplinare e, dall'altro, indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla effettiva sussistenza della giusta causa alla base del licenziamento operato dalla ### S.p.a., al tempo datore di lavoro dell'attore (cfr. doc. 8, all. 1, fasc. parte attrice). 
A livello documentale, va sottolineato come nella ### di addebito disciplinare ai sensi della ### n. 300/1970 del 10/05/2019 vengono specificamente descritte le condotte addebitate al dipendente, poste in essere in violazione delle norme del contratto di lavoro, delle norme interne dell'### e delle norme di legge, in particolare quelle relative alla tutela della privacy, essendo elencati i numerosi ed ingiustificati accessi, mediante indebito utilizzo delle proprie credenziali e degli applicativi aziendali, nel periodo intercorrente tra settembre 2018 e marzo 2019, senza alcuna attinenza con l'attività dal medesimo prestata, agli assegni circolari emessi dalla ### su richiesta di alcuni clienti, poi risultati oggetto di clonazione da ignoti al fine dell'illecito incasso (con truffa sventata nella maggior parte dei casi). Nella citata ### vengono indicati il numero di accessi effettuato per ogni cliente tramite la specifica matricola del dipendente, la filiale di accesso e le circostanze di tempo degli accessi, con spiegazione della ricostruzione del contesto fraudolento nel quale tali accessi si collocano che si sospetta essere stato messo in atto, con l'aiuto del dipendente, a danno della ### e dei suoi clienti (cfr. doc. 7, all. 1, fasc. parte attrice). 
È utile altresì menzionare quanto contenuto nella ### dell'incontro avvenuto tra dipendente e rappresentanti della ### in data ###, nell'ambito del quale il primo avrebbe dichiarato di aver effettuato tali accessi poiché minacciato, anche tramite utilizzo di una pistola, salvo poi cambiare versione ed affermare di aver semplicemente fornito le liste degli assegni circolari non incassati a due conoscenti. Tale dichiarazione, seppure non possa assumere valenza di vera e propria prova, attesa la mancanza della sottoscrizione del dichiarante, si colloca in un quadro probatorio coerente e che milita a favore della fondatezza del licenziamento, poiché non sufficientemente contrastata dalle deduzioni espresse in giudizio dalla parte attrice (cfr. doc. 12, all.  3, fasc. parte attrice). 
Sul punto, non sono apparse risolutive le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi nel presente giudizio, i quali non hanno saputo riferire in ordine alle specifiche condotte contestate dal datore di lavoro al dipendente, ad eccezione del teste #### operativo della ### S.p.a. Filiale di ### dall'01/06/1988, il quale ha spiegato il funzionamento della matricola e delle credenziali attribuite ai dipendenti della ### affermando che seppure “il dato della matricola è un dato conosciuto proprio per il fatto che noi dipendenti bancari siamo riconosciuti oltre che per il nome e cognome per la matricola che ci identifica a livello di istituto”, tuttavia “un operatore non può aver l'accesso al sistema solo con la matricola di un altro perché deve digitare anche la password”. Ha, inoltre, specificato di non essere a conoscenza di attacchi hacker operati negli ultimi due anni e mezzo (antecedenti alla citazione) a danno della ### ( verbale udienza del 16/05/2025). 
Al riguardo, è evidente come costituisca obbligo del lavoratore, discendente dal rapporto di lavoro instaurato, garantire la sicurezza dei dati personali dei clienti trattati e dell'utilizzo dei sistemi il cui accesso allo stesso è consentito, assicurandosi di non lasciare, ad esempio, la postazione di lavoro incustodita consentendo a terzi di accedervi mediante le proprie credenziali inserite. 
Il giudizio controfattuale operabile allo stato degli atti, nei termini delineati dalla citata giurisprudenza in materia, pertanto, non può che esitare in una prognosi negativa all'accoglimento dell'impugnativa del licenziamento. 
Invero, anche laddove il procedimento fosse stato incardinato secondo un diverso rito, è opportuno rilevare che i fatti posti a fondamento del licenziamento operato dalla ### appaiono connotati da sufficiente fondatezza, specialmente alla luce della carenza di prove contrarie fornite dall'attore al fine di dimostrare la non veridicità delle condotte contestate dal datore di lavoro. 
Non risulta neppure convincente la tesi dell'attore, secondo cui il licenziamento sarebbe stato effettuato in risposta e a seguito della controversia avvenuta tra dipendente e ### riguardo ad una assenza riscontrata dall'### presso il domicilio del dipendente in occasione di una assenza per malattia. In primis, come si evince dalla sentenza n. 71 del 17/09/2014 emessa dal ### di Larino, la materia del contendere era cessata per intervenuto accordo tra le parti e, in secundis, non risulta sufficientemente circostanziata la tesi dell'attore a fronte invece dei solidi fatti addebitati al medesimo dalla ### alla luce altresì della risalenza dei fatti relativi alla menzionata controversia tra le parti, che ne esclude con elevata probabilità ogni legame con il licenziamento avvenuto nell'anno 2019. 
Non vi è, in generale, sufficiente prova che gli addebiti disciplinari mossi all'attore nell'ambito del rapporto di lavoro intercorrente con la ### non fossero fondati; pertanto, anche laddove non vi fossero stati gli errori procedurali posti in essere dai convenuti nella difesa giudiziale dell'attore, il risultato - consistente nella reiezione dell'impugnativa del licenziamento - sarebbe stato, con elevata probabilità, il medesimo. 
Di talché risulta reciso il nesso di causalità tra la condotta negligente dei convenuti, ancorché sussistente e acclarata, e i danni lamentati dall'attore.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla condotta negligente dei convenuti deve, dunque, essere respinta. 
Le spese di lite sostenute dalle parti convenute, ### e ### calcolate secondo i parametri medi per tutte le fasi del giudizio espletate, vengono poste a carico di parte attrice, ### secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.  P. Q. M.  ### di Larino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. R.G. 267/2023, sulla domanda proposta da ### contro ### e ### così provvede: 1. rigetta la domanda attorea; 2. condanna l'attore, ### a rimborsare al difensore dei convenuti, ### e ### Avv. ### M. Salvatori, dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 29.193,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa, da distrarsi in favore del procuratore, Avv. ### M. Salvatori, dichiaratosi antistatario.  ### resa ex art. 281 sexies c.p.c. 
Si comunichi alle parti ### deciso il ### 

Il Giudice
dott.ssa ### (atto sottoscritto digitalmente)


causa n. 267/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giuliana Bartolomei

M

Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1827/2025 del 03-09-2025

... circostanza che la convenuta non ha neppure fornito alcuna spiegazione circa i probabili motivi del danneggiamento della merce mentre era sotto il suo controllo; tale comportamento configura ingiustificata negligenza nel servizio offerto che integra, ad avviso del giudicante, gli estremi di grave negligenza del vettore che non ha adoperato la cura dovuta e le attenzioni necessarie durante le operazioni di carico e trasporto delle merci. 4. Per quel che riguarda la quantificazione del danno per perdita e avaria della merce, la ### frutta s.r.l. ha richiesto un risarcimento pari ad euro 18.023,00, sul presupposto che tutta la merce fosse stata danneggiata. Emerge dalla documentazione fotografica allegate, però, che il danno alle merci riguardasse solo alcune di esse e non la totalità del carico. Emerge infatti, che le cassette dove era apposto il “fermacarico” erano integre, mentre solo quelle prive di tale mezzo di sicurezza si erano ribaltate, con ciò determinando il parziale deterioramento della merce. 4.1.Priva poi di ogni giustificazione è la donazione a produttori di alimenti per animali atteso che la merce era solo parzialmente danneggiata e che anche se danneggiata conservava un (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO ### in persona del giudice onorario Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 5659 del ### dell'anno 2017 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni per inadempimento di contratto di trasporto e vertente TRA ### in qualità di legale rappresentante della ditta ### s.r.l. ( P.I. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in ####, alla via ### n. 81, elettivamente domicilia.  #### in qualità di titolare dell'omonima ditta autotrasporti di ### (P.I. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### di ####, alla via ### n. 11 ###' ###S in qualità di titolari della polizza ###, rappresentata e difesa dall'avvocato ### d'### del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico ###) giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione (### A).  ###S ### S.A. nella qualità di successore nella titolarità del contratto di assicurazione ### (C.F./p.iva ###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### d'### del ### di ### con studio in ### alla via ### 4, giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di costituzione ### FATTO E DIRITTO 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta ### s.r.l. di ### conveniva in giudizio la ditta autotrasporti ### deducendo di avere stipulato con quest'ultimo , in data 22 luglio 2017, un contratto di trasporto ai sensi dell'art 1678 c.c. in virtù del quale ### assumeva l'obbligo di trasportare fino al domicilio, presso la sede ###Germaneto, la merce descritta nei documenti di trasporto/fattura n. 24/4 del 22/7/2017 emessa dall'azienda agricola ### per l'importo di euro 7.252,75; fattura n. 4 del 22/7/2017 emessa dalla ### frutta soc.coop. a.r.l. per l'importo di euro 3.534,34; fattura n.3 del 22/7/2017 emessa dall'azienda agricola D'### per l'importo di euro 2.568,89; fattura n. 6 del 22/7/2017 emessa dall'azienda agricola ### per l'importo di euro 4.669,60 il tutto per la somma complessiva di euro 18.023,00 La consegna di dette merci veniva affidata alla ditta ### di ### il cui dipendente giunto presso la ### s.r.l. constatava che la merce, nello specifico frutta, era completamente danneggiata, tanto che si provvedeva a destinarla ad una azienda zootecnica per essere smaltita in quanto non commerciabile. La causa di tale danneggiamento veniva rinvenuta nella condotta gravemente colposa del vettore per non avere adottato tutte le cautela ad evitare la perdita della merce. 
Che, pertanto, il danno economico subito dall'attore poteva essere quantificato in euro 18.023,00. 
Tanto premesso parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:“### l'###mo Tribunale adito, contraris reiectis, In via principale, accertato l'inadempimento contrattuale della ditta di autotrasporti ### ed ### di ### e la responsabilità della stessa per la perdita delle merci trasportate ai sensi dell'art 1693 c.c., condannarla al risarcimento del danno in favore di ### s.r.l., da quantificarsi nella misura di euro 18.023,00 oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno a quest'ultimo arrecato, da determinarsi in via equitativa; In ogni caso con vittoria di spese e onorari da distrarsi ex art 93 c.p.c.”.  1.2. Si costituiva in giudizio ### il quale chiedeva il rigetto dell'avversa domanda escludendo ogni responsabilità e deducendo che al momento del carico evidenziava verbalmente le proprie riserve alla ditta ### , in quanto i pallet su cui poggiavano le cassette di frutta avevano una struttura debole e gli angolari che mantenevano le cassette erano fragili tanto da non poter sostenere il carico delle stesse. Evidenziava comunque , di aver informato dell'accaduto la propria compagnia di assicurazione, essendo lo stesso titolare della polizza n. ### che provvedeva ad aprire il sinistro, tuttavia questa riteneva di non dover procedere al risarcimento. 
Concludeva pertanto: “preliminarmente si chiede che l'On.le Sig. Giudice del Tribunale adito, voglia fissare nuova udienza concedendo termine al fine della chiamata in causa della compagnia di assicurazione ###s, quale assicuratrice vettoriale della ditta ### Nel merito In via principale respingere integralmente le richieste di risarcimento danni così come formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto; sempre nel merito, accettare e dichiarare, nel caso di riconoscimento della responsabilità della ditta ### che la somma dovuta alla ### è inferiore alla richiesta in quanti i danni lamentati non si riferiscono all'intero carico ma solo ad una parte di esso; accertare e dichiarare il grave comportamento della ditta ### la quale arbitrariamente si è disfatta di tutta la merce impedendo l'esatta quantificazione del danno In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre il rimborso per spese generali ex art 15 L.P., IVA e CPA da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”. 
A scioglimento di riserva in data ###, il Giudice dava atto che il convenuto era decaduto ex art 167 cpc poiché costituito tardivamente, tuttavia riteneva - in base a motivi di opportunità processuale, di economia del giudizio e all'esigenza di evitare conflitti di giudicati - esistente una connessione oggettiva tra la posizione del terzo e dell'attore che poteva portare ad una eventuale estensione del contraddittorio, pertanto riteneva giustificata la richiesta di chiamata e dunque rilasciava l'autorizzazione alla ### a chiamare in causa il proprio assicuratore ai sensi dell'art. 107 cpc.  1.3.Si costituivano quindi gli ### dei ###s, successivamente integrando la comparsa con la nuova denominazione ###s ### s.a. in qualità di successori della polizza ###, ### per l'### contestando gli atti delle controparti e per chiedere il rigetto delle domande avversarie cosi concludendo “### l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via pregiudiziale ed assorbente - ### e dichiarare irrituale e/o inammissibile la chiamata in causa degli ### dei ###s per essere la ### incorsa nella decadenza ex art 169 cpc e per l'effetto estromettere gli ### dal presente giudizio. in via preliminare - ### e dichiarare improcedibile il presente giudizio per il mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione ovvero di negoziazione assistita; nel merito - ### e dichiarare l'assenza della responsabilità vettoriale in capo alla ### e conseguentemente rigettare la domanda di manleva per totale carenza di prova sulla l'operatività della polizza invocata; - ### e dichiarare l'inoperatività della polizza ex art 18 e/o 16 delle condizioni di polizza e conseguentemente rigettare la domanda di manleva di ### - ### e dichiarare la violazione dell'art 21 della polizza con conseguente applicazione dell'art 1915 c.c. e per l'effetto dichiarare decaduto dal diritto all'indennizzo ### rigettando la domanda di manleva formulata ovvero riducendone il quantum; in subordine - ### e dichiarare la totale carenza di prova sul quantum del pregiudizio sofferto da ### e dunque sull'ammontare della domanda di manleva della ### e per l'effetto rigettare integralmente domanda nei confronti degli ### dei ###s e ovvero ridurla nel limiti di quanto verrà dimostrato. - ### e dichiarare la responsabilità del ### nella produzione del danno ex art 1227 c.c. conseguentemente rigettare e/o ridurre ogni pretesa dell'attore e conseguentemente la domanda di manleva della ### nei confronti degli ### dei ###s ovvero ridurre la condanna a quanto risulterà in concreto dimostrato; in ulteriore subordine - ### denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la responsabilità della ### e operativa la polizza invocata e venga quindi condanna alla manleva gli ### dei ###s, condannare al pagamento del risarcimento dovuto con applicazione dei limiti previsti dall'art 1696 c.c., ed in ogni caso con applicazione della franchigia fissa di € 250 o € 1000 in caso di dolo e colpa grave, anche cumulati, il tutto nei limiti del massimale come sopra precisato e come previsto dalla polizza; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.   1.4. Instauratosi il contraddittorio, espletata la mediazione con esito negativo, ed assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale; all' esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.  2. In merito alle eccezioni preliminari sollevate da parte terza chiamata ###S ### S.A.  2.1. La terza chiamata ha sollevato l'eccezione sull'inammissibilità della chiamata in causa degli ### per intervenuta tardività della richiesta, ### è infondata atteso che già con provvedimento del 02.03.2018 il giudice aveva ritenuto di rimettere in termini parte convenuta ordinando la chiamata del terzo ai sensi dell'art 107 c.p.c. giudicando la comunanza della causa con il soggetto terzo sulla base dell'opportunità processuale di garantire l'economia del giudizio e stante l'esigenza di evitare conflitti di giudicati. 
La chiamata in causa di un terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia da parte del giudice di appello, che del giudice di legittimità. (Cass. civ. n. 22419/2008) In materia di procedimento civile avanti al giudice di pace (in forza dell'art.  311 c.p.c. disciplinato, per quanto non espressamente previsto, dalle norme relative al procedimento avanti al Tribunale, in quanto applicabili), ben può tale giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 311, 281 bis, 270 e 107 c.p.c., ordinare la chiamata in causa del terzo ex art. 107 c.p.c. «in ogni momento» del giudizio di primo grado, senza limiti di tempo, e quindi anche dopo l'esaurimento dell'istruttoria orale, non essendo al riguardo vincolato dalle preclusioni in cui siano eventualmente incorse le parti originarie per effetto dell'art. 320 c.p.c., giacchè, attese le finalità pubblicistiche che presiedono alla chiamata del terzo iussu iudicis la deroga al regime delle ordinarie preclusioni nascente dal combinato disposto di cui agli artt. 270 e 184 bis c.p.c. non può non trovare applicazione anche nel procedimento in questione, atteso che l'economia dei giudizi e l'uniformità dei giudicati sono valori che devono prevalere sulle pure apprezzabili esigenze di snellezza e celerità a tale procedimento impresse dalla riforma del 1990, come si desume dalla circostanza che proprio con il mantenere in tale occasione immutata la disciplina dell'istituto in questione il legislatore ha dimostrato di considerare le suindicate finalità pubblicistiche come meritevoli di maggiore tutela.  (Cassazione civile, ### III, sentenza n. 707 del 19 gennaio 2004).  3. Venendo al merito della domanda attorea, si osserva quanto segue. 
La fattispecie in esame è riconducibile all'ipotesi disciplinata dall'art. 1693 c.c.; invero, ciò di cui si duole l'attore è, in definitiva, il non avere tenuto la ditta di trasporti ### una condotta diligente al fine di evitare la perdita o l'avaria della merce, in particolare riteneva che la causa era da addebitare ad una brusca frenata del vettore nel corso del trasporto ( cfr. lettera di richiesta risarcimento danni del 07.09.2017 indirizzata alla ditta autotrasporti ### doc. 2) provocando il ribaltamento delle cassette di frutta e la perdita totale dei colli. 
La responsabilità per perdita ed avaria è prevista dall'art. 1693 c.c. secondo cui “ Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnate per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio”.  ### perdita o avaria si concreta l'inadempimento della obbligazione del vettore per omessa custodia; inoltre, il vettore si presume responsabile dell'avaria o della perdita della merce trasportata se l'ha accettata senza riserve; in tal caso, il vettore potrà esonerarsi da responsabilità soltanto provando che il danno è derivato da un evento ricollegabile a caso fortuito o a forza maggiore (cfr. Cass. civ. 20 gennaio 1995 n. 622). 
È poi onere del destinatario denunciare tempestivamente al mittente lo stato della merce al momento in cui la riceve, ed il mittente a sua volta deve tempestivamente contestare al vettore il deterioramento della merce. 
Successivamente, colui che agisce contro il vettore, sia mittente che destinatario, deve dare prova della quantità, della qualità e dello stato delle cose all'atto del relativo affidamento al medesimo in custodia in modo che al momento della riconsegna, dal confronto possa dedurre che il deterioramento è intervenuto nel corso del trasporto (Cass. civ. 3 marzo 2005 n. 4652). 
Vale poi rammentare i principi generali in tema di riparto della prova in ambito contrattuale, “ il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.  1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. civ. SS.UU. 30 ottobre 2001 n. 13533).  3.1. ### fattispecie per cui è causa, tutti gli elementi probatori raccolti declinano per l'affermazione della responsabilità della ditta autotrasporti di ### in particolare quest'ultima ha eccepito che il danno subito dal carico sia imputabile ad un vizio di imballaggio delle merci con conseguente esonero di responsabilità del vettore . 
L' eccezione non coglie nel segno. 
Ed invero la presunzione di responsabilità che grava sul vettore può essere vinta solo ove il vettore dimostri il difetto dell' imballaggio predisposto dal mittente; inoltre il vettore oltre ad avere l' onere della verifica dell' integrità del contenitore, è tenuto , in relazione a specifiche circostanze (che ricorrono nella fattispecie, trattandosi di trasporto di merce deteriorabile e di un consistente numero di colli) ad assumere informazioni sui sistemi ed i materiali di imballaggio per assicurare la consistenza dell' involucro ed eventualmente vigilare sulle operazioni di carico (Cass. Civ. n. 931/1995). 
Sotto tale profilo va considerato che la convenuta non ha dedotto alcuna ricorrenza di circostanze atte a liberarla da responsabilità . Ed invero l' eccepito vizio di imballaggio delle merci è rimasto sfornito di prova, sicchè nel caso di specie non è circostanza idonea ad escludere la responsabilità della convenuta.  3.2.Peraltro è documentalmente provato (cfr. DDT in atti) che il vettore ha accettato il trasporto della merce per conto di parte attrice senza alcuna riserva.  3.3. Dalla documentazione fotografica depositata in atti emerge che alcune cassette erano ben ancorate con “fermacarico” mentre per altre tale strumento di sicurezza non risulta apposto ( cfr nello specifico foto n. 4 e 9 delle memorie n. 2 di parte terza chiamata) ### pertanto compito del giudice del merito, ai fini dell' inapplicabilità dei limiti di responsabilità, accertare in concreto - tenuto conto delle circostanze di tempo e luogo, del valore delle merci trasportata e di ogni altro elemento utile alla graduazione della colpa - che l' evento che ha determinato il danno di cui si chiede il ristoro, è derivato da colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti, ossia in un comportamento che, senza volontà di arrecare danno agli altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, “ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti” (Cass., n. 14456/2001).  3.4. ### fattispecie il rinvenimento del carico di alcune cassette rovesciate all' interno del mezzo e della mancanza di apposizione di “fermacarico” che ne ha determinato il ribaltamento, è indice di un comportamento della convenuta qualificabile come gravemente colposo, ove solo si consideri da un lato che la merce trasportata era particolarmente delicata ### contenuta in numerose cassette, e dall' altro che il vettore è operatore professionalmente qualificato. 
Particolare rilievo assume anche la circostanza che la convenuta non ha neppure fornito alcuna spiegazione circa i probabili motivi del danneggiamento della merce mentre era sotto il suo controllo; tale comportamento configura ingiustificata negligenza nel servizio offerto che integra, ad avviso del giudicante, gli estremi di grave negligenza del vettore che non ha adoperato la cura dovuta e le attenzioni necessarie durante le operazioni di carico e trasporto delle merci.  4. Per quel che riguarda la quantificazione del danno per perdita e avaria della merce, la ### frutta s.r.l. ha richiesto un risarcimento pari ad euro 18.023,00, sul presupposto che tutta la merce fosse stata danneggiata. 
Emerge dalla documentazione fotografica allegate, però, che il danno alle merci riguardasse solo alcune di esse e non la totalità del carico. Emerge infatti, che le cassette dove era apposto il “fermacarico” erano integre, mentre solo quelle prive di tale mezzo di sicurezza si erano ribaltate, con ciò determinando il parziale deterioramento della merce.  4.1.Priva poi di ogni giustificazione è la donazione a produttori di alimenti per animali atteso che la merce era solo parzialmente danneggiata e che anche se danneggiata conservava un valore in campo di alimenti zootecnici - che poteva essere venduta magari ad un prezzo ridotto. 
Ed altresì ingiustificata la tempestiva distruzione della merce, operata dalla ### frutta s.r.l., senza che sia stato consentito all'assicurazione di valutare il costo del danno.  4.2.In ogni caso è rimasto privo di dimostrazione il quantum risarcitorio richiesto in questa sede dalla ### dovendo il Giudice , sulla scorta della documentazione fotografica allegata effettuare una valutazione in via equitativa, attribuendo alla richiesta della ### pari ad euro 18.023,00,la valutazione pari ad un terzo, con conseguente condanna di parte convenuta alla somma di euro 6.000,00. 
La somma di ### 6.000,00 come sopra determinata viene liquidata a titolo di risarcimento danni e come tale costituisce debito di valore e pertanto soggetta a rivalutazione in ragione del diminuito potere d' acquisto della moneta; sulla somma per come rivalutata, dovranno essere computati gli interessi legali dalla data della messa in mora (07.09.2017) sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché sulla somma così ottenuta, interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.  5. La chiamata in garanzia. 
Quanto alla domanda di manleva proposta da ditta autotrasporti di ### nei confronti della terza chiamata, ###s ### deve essere rigettata per l'inoperatività della polizza in relazione alle cause di avaria della merce trasportata. 
Ed infatti la polizza sottoscritta da ### recante il n. ###, A) all'art 18 lett. d) delle condizioni generali di assicurazione, prevede che “Gli assicuratori non sono obbligati per i risarcimenti che fossero dovuti dal contraente/assicurato in conseguenza di: d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci; ( come sopra rilevato nessuna riserva è stata apposta sui ### B) ### 16 delle condizioni generali denominato proprio “ESCLUSIONI” prescrive che… Gli assicuratori non sono obbligati per i risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato in relazione al traposto di: d) piante e merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata con autocarri frigoriferi o isotermici. 
Essendo il carico de quo costituito da frutta e nella specie pesche e pere, trasportate in una stagione calda, ( luglio) appare evidente che rientri in detta categoria e dunque la copertura assicurativa non può operare. 
Pertanto, tenuto conto delle clausole contrattuali sopra richiamate, la richiesta di manleva deve essere rigettata. 
Le spese di lite tra ### in qualità di legale rappresentante della ditta ### s.r.l.e la ditta autotrasporti di ### sono liquidate secondo lo scaglione di cui al D.M. 55/2014 e giusta il valore effettivo della causa , diminuiti della metà vista la parziale soccombenza, da distrarsi ex art.  93 c.p.c. in favore del procuratore della parte attrice che ne ha fatto esplicita richiesta. 
Le spese di liti tra ### e ###s ### s.a. seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore effettivo della causa.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna ### ed esteri di ### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento nei confronti di ### in qualità di legale rappresentante di ### s.r.l. della somma di euro 6.000,00 a titolo di risarcimento danno per perdita o avaria, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla data della messa in mora (07.09.2017) sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché sulla somma così ottenuta, interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo; 2) rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di ###S ### S.A 3) condanna ### ed esteri di ### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in complessivi euro 1.534,00 di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 1.270,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte attrice che ne ha fatto esplicita richiesta.  4) condanna ### ed esteri di ### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite sostenute da parte terza chiamata ###S ### S.A che liquida in euro 2.540,00 oltre spese generali IVA e Cap come per legge. 
Così deciso in ### 02 settembre 2025 

IL GIUDICE
ONORARIO Dott.ssa ###


causa n. 5659/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Fragale

M

Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 81/2025 del 15-01-2025

... attivo sul piano stragiudiziale, appare priva di ogni spiegazione logicamente accettabile (né la difesa opponente si è premurata di fornire una accettabile chiave di lettura in merito) mentre si palesa pienamente comprensibile allorquando, nel pieno sostegno della documentazione prodotta, abbia a postularsi la definitiva cessione del credito in favore di ### s.r.l., l'unico soggetto che, a seguito delle cessione e dunque in assoluta coerenza logica con tale avvenimento, si è giudizialmente attivato. II. Il secondo motivo, lungi dall'attingere capi della sentenza del Tribunale di ### che abbiano un qualche effetto nocumentoso per ### s.r.l., si risolve nella preventiva contestazione delle domande formulate da ### s.r.l., volte a conseguire l'accertamento della invalidità del contratto di mutuo da cui origina il credito veicolato in via monitoria, e non accolte dal giudice di primo grado. Il motivo, che deve essere vagliato alla luce delle difese svolte nel presente grado da ### s.r.l., è carente di interesse. Nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “riguardo alla domanda di nullità o annullabilità del contratto di mutuo fondiario, che parte opponente ha proposto - non al (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti ### dr. ### Presidente; dr. #### dr. #### rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminate le note da ultimo depositate dalle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 533/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa ### s.r.l. (c.f. ###), che partecipa al giudizio per il tramite di ### s.p.a. (c.f. ###), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti ### e ### appellante ### s.r.l. (c.f. ###), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. ### appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari; conclusioni:
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 15/01/2025 parte appellante: “dichiarare la nullità della sentenza impugnata per motivazioni errate e conclusioni non legittime, illogiche e carenti, così come argomentato e ricostruito in narrativa;
Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del predetto gravame: in accoglimento di tutte le motivazioni in fatto ed in diritto innanzi dedotte, siccome supportate da adeguato ed inequivoco riscontro probatorio, - accertare e dichiarare l'erroneità, la contraddittorietà e l'illegittimità della sentenza che dovrà, pertanto, essere riformata, innanzitutto, dichiarando e confermando la titolarità della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione e la legittimazione attiva della relativa intimazione in capo alla società ### S.R.L. e, per l'effetto, in rigetto integrale dell'avversaria opposizione, confermare il decreto ingiuntivo n. 947/2019 del 01/10/2019, con conseguente condanna dell'odierna parte appellata al pagamento, in favore di ### S.r.L., della complessiva somma ingiunta, così come compiutamente provata in atti; - accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza per aver accolto l'opposizione in conseguenza di motivazioni errate, illogiche e solo parziali e, per l'effetto, ferma la conferma della statuizione di rigetto e di declaratoria di infondatezza delle domande di nullità, annullabilità del contratto di mutuo oggetto di causa nonché quella di cancellazione dell'ipoteca formulate dall'odierna appellata, rigettare in toto l'avversaria opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 947/2019 del 01/10/2019, con conseguente condanna dell'odierna parte appellata al pagamento, in favore di ###
S.r.L., della complessiva somma ingiunta, così come compiutamente provata in atti; e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 831/2022 del 19/12/2022, non notificata, resa nell'ambito del giudizio di I grado recante n. 92/2020 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dall'odierna appellante e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla parte appellata innanzi al Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con conseguente integrale rigetto dell'avversaria opposizione al decreto ingiuntivo, conferma della legittimità, validità, fondatezza ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 947/2019 del 01/10/2019, nonché condanna della società ### S.R.L., ###: ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, il signor #### fiscale: ###, al pagamento, in favore di ### S.R.L., della complessiva somma ingiunta, così come
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 15/01/2025 compiutamente provata in atti, in accoglimento della domanda dell'odierna creditrice appellante; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre
IVA e CPA come per legge”; parte appellata: “piaccia all'###ma Corte di Appello contrariis reiectis, per i motivi di cui in atti nel merito rigettare l'appello stesso, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado impugnata. In via subordinata previa ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado e reiterate nel presente giudizio, di seguito specificate A) Si chiede ammettersi e disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il valore di mercato degli immobili al momento della stipulazione del contratto di mutuo fondiario. La necessità del mezzo di prova è resa evidente dal materiale probatorio già allegato da cui emerge la violazione della disposizione che impone il rispetto della soglia di finanziabilità, essendo il valore dell'immobile e l'ammontare finanziato incompatibili con il rapporto percentuale fissato all'80%. Pertanto al fine di comprovare quanto già allegato e dimostrato dalla scrivente difesa si richiede un accertamento tecnico che possa fugare ogni dubbio circa il valore dell'immobile al momento della conclusione del contratto di finanziamento. Con specifica riserva di indicare in dettaglio i quesiti in sede di conferimento dell'incarico. Si specifica che l'immobile ha una superfice di 1970 mq circa. B) Si chiede ammettersi e disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare dall'inizio del rapporto di mutuo la sorte capitale, l'ammontare complessivo delle competenze addebitate con specifica indicazione delle competenze derivanti dai giorni di valuta, da interessi ultra-legali, da commissioni di massimo scoperto trimestrale, da anatocismo, da spese varie non convenute. Con determinazione altresì del tasso di interessi effettivo globale medio annuo, con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso legale di interesse senza capitalizzazione e della commissione di massimo scoperto, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquistato o perduto la disponibilità dei singoli importi. Indicando inoltre se gli interessi e le commissioni applicate siano corrispondenti alle pattuizioni contrattuali, ricostruendo indettagli le reciproche posizioni dare-avere tra le parti e quantificare l'esatto ammontare a debito o credito fra le parti. Determinando altresì se sono stati applicati interessi usurai, ai sensi e per gli effetti
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 15/01/2025 di cui all'art. 644 c.p., con riferimento all'usuale formula finanziaria (### - tasso effettivo globale), indicata nei manuali di tecnica bancaria, in direttive comunitarie e in disposizioni legislative, ottenuta rapportando l'intero aggregato di interessi, anche moratori, commissioni e spese al credito medio concesso nel trimestre. Il tutto al fine di determinare il reale importo dovuto. Con specifica riserva di indicare in dettaglio i quesiti in sede di conferimento dell'incarico. Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e per l'effetto, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare per le ragioni sopra esposte l'inefficacia l'annullabilità e/o la nullità del contratto di mutuo fondiario descritto in atti, e per l'effetto dichiarare che la #### S.r.l. nulla deve alla #### S.r.l., e per mezzo della sua mandataria #### S.p.a. e per essa alla #### S.r.l.; - ordinare al competente ### competente la cancellazione dell'ipoteca iscritta in data ### presso l'### delle ### di ### di ### al reg. part. 5441 e reg. gen. 19094 per la somma di € 2.000.000,00. Con ogni provvedimento di ragione e di legge conseguente; in subordine accertata l'usurarietà dei tassi, e/o la nullità, annullabilità delle clausole contrattuali, quantificato il danno subito dall'istante, tutto per le ragioni di cui sopra, operate le opportune compensazioni, rideterminare l'effettivo saldo creditore o debitore rispettivamente a favore o contro la ricorrente, per l'effetto dei rapporti contrattuali descritti in atti condannare la parte tenuta all'effettivo esborso; con ogni provvedimento di ragione e di legge conseguente. in estremo subordine revocare il decreto ingiuntivo opposto e, tenendo conto delle somme già versate e operate le opportune compensazioni, rideterminare la somma effettivamente dovuta.
Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; MOTIVI DELLA DECISIONE Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 15/01/2025
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione e delle eccezioni e domande riproposte da parte appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. *****
I. Il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di ### nella parte in cui ha affermato che ### s.r.l. non ha provato di essere cessionaria del credito originariamente vantato da ### delle ### s.p.a. nei confronti di ### s.r.l., sì da giungere all'accoglimento dell'opposizione da quest'ultima formulata e, dunque, alla revoca del decreto ingiuntivo.
Il motivo è fondato.
La cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede, salva diversa convenzione, il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 ).
Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa opposta ha tempestivamente prodotto i seguenti documenti: - copia del contratto di mutuo, stipulato tramite atto pubblico del 22.11.2005, tra ### delle ### s.p.a. e ### s.r.l., ovvero la fonte negoziale del credito ingiunto; - copia della missiva del 13.3.2017 con cui ### delle ### s.p.a. ebbe a costituire in mora ### s.r.l. in ordine all'adempimento delle obbligazioni sorte dal contratto sopra indicato; - copia degli estratti del conto corrente ove era regolato il contratto di mutuo; - copia dell'avviso pubblicato nella ### del 4.5.2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B., ove si dà atto dell'avvenuta cessione in blocco, intercorsa tra la cedente
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 15/01/2025 ### delle ### s.p.a. e la cessionaria ### s.r.l., ### dei crediti riconducibili per tipologia al contratto di mutuo sopra indicato;
I riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il convincimento dell'avvenuto perfezionamento dell'articolato fenomeno successorio rappresentato da ### s.r.l.
Quest'ultima, invero, ha adeguatamente lumeggiato la sussistenza della cartolarizzazione ed ha dimostrato di avere la disponibilità dei documenti probatori del credito, in piena adesione a quanto previsto dalla norma di cui al primo comma dell'art. 1262 c.c., ciò che si risolve in una circostanza di sicuro valore persuasivo nel senso dell'avvenuto compimento della successione a titolo particolare.
Altresì, non risulta (la difesa opponente non ha compiuto alcuna deduzione in merito) che ### della ### s.p.a. (o altri aventi causa diversi da ### s.r.l.) abbia agito, o stia agendo, nei confronti di ### s.r.l. onde conseguire l'adempimento delle obbligazioni sorte dal contratto di mutuo.
Una simile inerzia del creditore originario, inizialmente attivo sul piano stragiudiziale, appare priva di ogni spiegazione logicamente accettabile (né la difesa opponente si è premurata di fornire una accettabile chiave di lettura in merito) mentre si palesa pienamente comprensibile allorquando, nel pieno sostegno della documentazione prodotta, abbia a postularsi la definitiva cessione del credito in favore di ### s.r.l., l'unico soggetto che, a seguito delle cessione e dunque in assoluta coerenza logica con tale avvenimento, si è giudizialmente attivato.
II. Il secondo motivo, lungi dall'attingere capi della sentenza del Tribunale di ### che abbiano un qualche effetto nocumentoso per ### s.r.l., si risolve nella preventiva contestazione delle domande formulate da ### s.r.l., volte a conseguire l'accertamento della invalidità del contratto di mutuo da cui origina il credito veicolato in via monitoria, e non accolte dal giudice di primo grado.
Il motivo, che deve essere vagliato alla luce delle difese svolte nel presente grado da ### s.r.l., è carente di interesse.
Nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “riguardo alla domanda di nullità o annullabilità del contratto di mutuo fondiario, che parte opponente ha proposto - non al solo
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 15/01/2025 fine di paralizzare la domanda attorea, ma anche con l'intento di conseguire un effetto ulteriore, ossia la cancellazione della garanzia reale, oggetto di espressa pretesa - ne va rilevata l'infondatezza in ragione della carenza di titolarità passiva del rapporto controverso, che com'è noto è rilevabile d'ufficio se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 2016 2951). Parte opponente propone, infatti, la domanda di nullità/annullabilità del contratto di mutuo nei confronti della società convenuta, che è ad esso estranea, essendo parte mutuante altro soggetto (### delle ### S.p.a., vd. doc. 8 opposta). La stessa convenuta opposta è, dunque, priva della prescritta legittimazione passiva. Per tali ragioni, la domanda di nullità/annullabilità e quella consequenziale di cancellazione dell'ipoteca vanno respinte. La reciproca soccombenza è giusto motivo per compensare le spese di lite”.
Vi è, pertanto, che il Tribunale di ### lungi dal limitarsi a dare atto dell'avvenuto assorbimento, si è espresso nel senso dell'infondatezza delle domande di nullità e di annullabilità del contratto di mutuo, giungendo finanche ad affermare la reciprocità della soccombenza, sì da operare l'integrale compensazione delle spese del grado.
In ragione di tale esito del giudizio, ### s.r.l., appunto soccombente rispetto alle domande da essa formulate onde conseguire la caducazione della fonte negoziale del credito ingiunto, avrebbe dovuto proporre appello incidentale. ### s.r.l., invece, si è limitata a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tali domande, o comunque le eccezioni riconvenzionali incentrate sui medesimi profili, ricorrendo, dunque, ad un rimedio sterile a fronte della formazione del giudicato interno quale conseguenza della mancata impugnazione.
Ne consegue, da una parte, il rigetto di tali eccezioni, poiché appunto il giudicato interno ne preclude l'esame (esse, peraltro, sono infondate poiché il contratto di mutuo si sottrae ad ogni profilo di invalidità) e, dall'altra, la carenza di interesse all'esame di un motivo di doglianza che si confronta con un capo di sentenza di rigetto delle domande riconvenzionali.
III. ### dell'appello principale e la formazione del giudicato interno in ordine al rigetto delle domande volte a conseguire la ineducazione della fonte negoziale dell'obbligazione, conducono alla riforma della sentenza impugnata.
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 15/01/2025
Al riguardo, deve trovare applicazione il principio secondo cui “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22874 del 16/08/2024)”.
Dunque, posto che l'accoglimento dell'impugnazione non può condurre alla reviviscenza e conferma del provvedimento monitorio ormai revocato, nondimeno, in ragione della fondatezza della domanda originariamente veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c., ### s.r.l. deve essere condannata all'immediato pagamento, in favore di ### s.r.l., della domma di euro 1.180.511,46, oltre interessi moratori, come da contratto di mutuo stipulato tramite atto notarile del 22.11.2005, dal 14.3.2017 al saldo.
IV. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Nel primo grado, la difesa di parte opposta ha svolto attività difensiva in tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale ed a quelli minimi per la fase istruttoria, esauritasi nel deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
Nel presente grado, la difesa di parte appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio e introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, risoltasi nella succinta reiterazione degli argomenti difensivi già prospettati nell'atto di appello. P.Q.M. La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide: - condanna ### s.r.l. all'immediato pagamento, in favore di ### s.r.l., della domma di euro 1.180.511,46, oltre interessi moratori, come da contratto di mutuo stipulato tramite atto notarile del 22.11.2005, dal 14.3.2017 al saldo;
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 15/01/2025 - condanna ### s.r.l. all'immediato pagamento, in favore di ### s.r.l., delle spese del primo grado, che si liquidano in euro 29.154,00 per compenso ed euro 870,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA; - conferma per il resto la sentenza impugnata; - condanna ### s.r.l. all'immediato pagamento, in favore di ### s.r.l., delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 17.898,00 per compenso ed euro 2.556,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 14.1.2025 ###.ssa ###
Dott. ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 15/01/2025

causa n. 533/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Annalisa Gianfelice, Pascucci Cristiana, Savino Vito

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Tribunale di Caltanissetta, Sentenza n. 594/2025 del 09-09-2025

... sono stati descritti fatti traumatici e che l'unica spiegazione potrebbe essere stato un risanguinamento dell'aneurisma (per difetto di posizionamento della clip). A tale proposito si nota che, dopo l'intervento di clippaggio dell'aneurisma, non è stato eseguito alcun controllo neuroradiologico, neanche soltanto con angio-TC o angio-### per verificare che effettivamente l'aneurisma sia stato escluso dal circolo. È, infatti, buona norma, che dopo il trattamento dell'aneurisma, che sia stato endovascolare o chirurgico, si documenti che non vi sia più flusso ematico nell'aneurisma. Una mancata o parziale esclusione dal circolo, infatti, ben può dare origine ad un risanguinamento, quando il coagulo che tappa la breccia della parete dell'aneurisma viene meno. Non essendovi stato riscontro autoptico, la causa reale dell'emorragia non può essere stabilita, ma in considerazione della negligente omissione da parte dei neurochirurghi di documentare il risultato raggiunto, si può dare forza alla presunzione, che un errore medico possa essere stato causa del risanguinamento che ha provocato l'emorragia del 26.2.2010 che ha condotto poi all'exitus il paziente, interrompendo uno stato di coma con (leggi tutto)...

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### N 934/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE IL G.U. 
Dr. ### pronunciato la seguente ### procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “### professionale” #### (c.f. ###) nato il 29 marzo 2000 a ####, ### (c.f. ###) nata il 18 giugno 1966 a ####, ### (c.f. ###) nata il 7 dicembre 1994 a ####, ### (c.f. ###) nato il 28 marzo 1969 a ####, ### (c.f. ###) nato il 15 gennaio 1961 a #### Avv.ti ### C.M. Impelluso del foro di ### e ### del foro di ### CONTRO ### - #### in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA: ###) Avv. ### d'### Conclusioni delle parti: Le parti, all'udienza del 3/7/2025, concludono come da rispettivi scritti difensivi.  ### ricorso ex artt.281 decies e ss. c.p.c., iscritto in data ###, regolarmente notificato a controparte, i sigg. ###### e ### chiamavano in causa l'ASP di ### in persona del legale rappresentante p.t., allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni causalmente riconducibili alla mal-practice medica correlata al decesso del loro congiunto, #### rispettivamente marito, padre e fratello degli attori, nato il ### e deceduto in ### in data ###. 
Esponevano, gli attori, di aver preventivamente e vanamente instaurato, avanti l'intestato Tribunale, il procedimento ex art.696 bis c.p.c., all'esito del quale il Collegio peritale nominato ravvisava profili di responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura il sig. ### ricoverato presso il presidio sanitario nisseno il ### per ESA ed ivi deceduto il ###. 
Lamentano che i curanti, in occasione del ricovero, pur nella consapevolezza che trattavasi di emorragia sentinella che costantemente risanguina e va dunque trattata tempestivamente, inspiegabilmente procrastinarono l'esecuzione dell'intervento per oltre 5 giorni, senza neanche programmarlo. ### attesa nell'intervenire sul paziente da parte dell'equipe neurochirurgica diede luogo all'instaurarsi di vasta emorragia tetraventricolare in data ###, con idrocefalo emorragico ### e sofferenza parenchimale cerebrale su base ischemica da vasospasmo generalizzato; il tutto ha poi innescato una successione di eventi che condusse inevitabilmente il sig. ### alla morte il ###. Nel corso dell'iter clinico il paziente subì anche importante infezione nosocomiale con ulteriore profilo di censura all'assistenza medico-sanitaria ricevuta. 
Con comparsa del 9/9/2024, si costituiva l'ASP di ### la quale insisteva per il rigetto dell'avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto, deducendo l'insussistenza di ogni forma di responsabilità in capo alla convenuta azienda sanitaria. Chiedeva il rinnovo della ### richiamando le osservazioni a firma del ### dott. ### Disposta l'acquisizione della CTU svolta in seno al procedimento ex art.696 bis cpc iscritto al n.256/2023 RG e rigettata la richiesta di rinnovo della consulenza d'ufficio, la causa, istruita documentalmente ed a mezzo di prove testimoniali, ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza da remoto del 3/7/2025.  ### premettere alla motivazione sul caso concreto l'esposizione degli arresti giurisprudenziali della S.C., cui questo G.U. si conforma, in materia di danno non patrimoniale rientrante nell'alveo del danno biologico di cui all'art. 2059 cc: - In punto di nesso causale si aderisce a quelle massime che hanno valorizzato l'azione combinata sul giudizio di determinismo causale sia della teoria della condicio sine qua non (per la quale l'esistenza del nesso causale tra fatto causante ed evento si ha quando l'azione umana è inserita nella catena di fatti, anche plurimi, che portano all'evento), che della teoria della adeguatezza causale ovvero della causalità adeguata (il fatto è causante in quanto anche giudicato adeguato a causare l'evento dal punto di vista della sussistenza, nello stesso, di tutti quegli elementi, valutabili dal giudice, che siano idonei in concreto a generare autonomamente o in una più complessa catena causale ( cui concorre ) la conseguenza dannosa finale, senza che il fatto assunto come fonte di danno possa pertanto dirsi caratterizzato da inverosimiglianza e conseguente “ neutralità ” causale ) (cfr. Cass. 2000, n. 5913; 1997, n. 2009); - In punto di causalità omissiva occorre avere riguardo al criterio della “ concretizzazione del rischio ” - determinandosi un intreccio tra causalità e colpa - ovvero al criterio della proiezione in concreto delle conseguenze che la condotta omessa avrebbe comportato, resa concreta da un esame attagliato al caso specifico, sulla fattispecie di danno esaminata, nel senso di ritenere causante l'omissione il cui ovviarsi avrebbe comportato ragionevolmente e con valutazione probabilistica l'elisione o quanto meno la limitazione del danno ( Cass. 2005, n. 11609 ); - La giurisprudenza di legittimità, in ordine all'accertamento del nesso eziologico intercorrente tra la condotta omissiva ed il fatto dannoso, sostiene come lo stesso si sostanzi << nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classi di eventi, la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto>> (Cass, civ., Sez. III, sent. n. 8114/2022). 
In punto di danno risarcibile: - sono risarcibili sia i danni prevedibili che quelli imprevedibili dal momento che l'art. 2056 cc non ha espressamente richiamato l'art. 1225 cc in materia di prevedibilità del danno, norma, quest'ultima, che si ispira alla diversa categoria della causalità giuridica e non a quella della causalità materiale che è posta alla base dell'illecito aquiliano ( Cass. 2005, n. 11609 ); - il danno cd. biologico, calcolato secondo le ### del Tribunale di ### elaborate successivamente agli interventi ermeneutici delle ### del 2008, contempla contestualmente diverse categorie di danno che assieme costituiscono un danno biologico “omnicomprensivo ” che attinge sia la sfera del danno alla sfera fisica in sé considerata, sia il danno alla qualità della vita, sia le relazioni del danneggiato con l'ambiente circostante, sia l'afflizione morale ordinaria ( esclusa quella tanatologica o catastrofica ). Ne consegue che vanno applicate le ### di ### senza operare più una autonoma quantificazione del danno c.d. morale e che l'adozione delle ### di ### attualmente vigenti si dimostra come formidabile strumento di valutazione equitativa del danno che tiene conto (Cass. 2016, n. 14940 ) nell'elaborazione del “ valore punto ” non solo delle aspettative di vita del danneggiato, della lesione subita, ma anche della componente afflittiva che incide ordinariamente sul danneggiato ( Cass. 2014, n,. 5243 ); - in punto di perdita di chances <<integra un evento di danno risarcibile solo ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente, e non può essere fondata su mere speranze prive di una concreta evidenza probatoria>> (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/03/2025, 78845); - i congiunti del soggetto danneggiato hanno accesso ad una doppia tutela ovvero al risarcimento: - del danno morale iure proprio, danno da avvertita sofferenza personale derivante dalla subita perdita, spesso comportante anche il cambiamento nelle loro abitudini di vita (danno da valutarsi in proporzione con la vicinanza parentale nonché con la frequentazione/assistenza data o ricevuta dal danneggiato prima del decesso del parente) ( 2010, n. 20667; 2005, n. 19316; 2002, n. 9556); - del danno iure hereditario (per il danno biologico “tanatologico” e per il danno morale “catastrofico o terminale” maturati dal de cuius nel presupposto della sussistenza dell'apprezzabile lasso di tempo tra evento dannoso e decesso) (Cass. 2016, n. 14940); sul punto la Corte di Cassazione, sez. 3, n. 10579/2021 afferma che: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”.  - È risarcibile il danno patrimoniale futuro in favore dei prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale ( 2020, n. 5099; 2009, n. 24435; 2008, n. 8546). 
Premessi i superiori orientamenti giurisprudenziali, questo GU ritiene di dover richiamare, con riferimento alla questione tecnico-medica prospettata dagli attori, integralmente le valutazioni svolte dal Collegio di CTU nominati. Si propone, pertanto, la lettura di ampi brani della consulenza medica in atti, evidenziando che per il loro pregio medico le valutazioni dei consulenti nominati dal Giudice, dott.ri ### specialista in neurochirurgia, e ### medico legale, si appalesano come pienamente accoglibili perché adesive ai quesiti, logiche, non contraddittorie ed argomentate secondo la migliore scienza medica.   ### interpolerà la consulenza con glosse di commento evidenziate in grassetto mentre il testo della consulenza viene esposto in corsivo semplice. Vale, per eventuali difformità testuali, quanto contenuto nella CTU in atti : “ ### Dalla disamina della documentazione allegata agli atti del fascicolo di causa, si evince che il #### (rectius ###, che all'epoca dei fatti aveva 44 anni di età, il ### è stato ricoverato presso la neurochirurgia del P.O. “S. Elia” di ### per aneurisma intracranico rotto. 
Prima di entrare nel merito della condotta sanitaria, al fine di una migliore comprensione delle considerazioni che seguiranno, illustreremo un preliminare approfondimento della patologia in esame. 
Emorragia subaracnoidea (### Si intenda per ### uno spandimento di sangue negli spazi subaracnoidei, provocato, nella maggioranza dei casi, dalla rottura di un aneurisma intracranico. 
Si tratta di una malattia associata ad un elevato indice di morbilità e mortalità. 
Infatti, sulla base degli studi effettuati: a) il 33.8% dei pazienti affetti da ESA muore prima di raggiungere un ### b) l'indice di mortalità a 30 giorni è del 50%; c) il 50% di coloro che sopravvivono è gravato da reliquati neurologici permanenti. 
Per questa patologia è fondamentale, al fine di migliorare l'assistenza e conseguire risultati apprezzabili, integrare le competenze cliniche con quelle organizzativo-gestionali in quanto si tratta di una malattia severa i cui esiti, in termini di mortalità e disabilità, dipendono fortemente dal fattore tempo e dalla integrazione in rete di tutte le strutture e dei professionisti che intervengono nel percorso del paziente. 
Nella sua forma più semplice, l'ESA si manifesta con la comparsa di una cefalea ad insorgenza improvvisa, di solito nucale, tipicamente dopo sforzo, spesso violenta. Alla cefalea possono associarsi segni di irritazione meningea (rigor nucalis, dovuto alla contrattura riflessa antalgica dei muscoli paravertebrali), improvvisa perdita di coscienza, possibile rapido instaurarsi di una sindrome di ipertensione endocranica (nausea, vomito, emorragie retiniche), segni neurologici focali per compressione dei nervi cranici vicini alla sede dell'aneurisma (più frequentemente II, ### VI). Oltre a questi segni neurologici ve ne possono essere altri associati quali: ipertensione arteriosa e modificazioni transitorie del ritmo cardiaco e dell'ECG per aumento transitorio delle catecolamine circolanti. La sindrome sopra descritta è espressione della fuoriuscita di una moderata quantità di sangue negli spazi subaracnoidei con pronta chiusura della breccia (per formazione di un solido coagulo, contrazione del vaso portatore della malformazione, aumento della pressione intracranica). 
Uno stravaso ematico più cospicuo può essere causa di raccolte ematiche tali da esercitare anche un effetto massa, aggravando e complicando la sindrome clinica di ### Linee guida e buone pratiche terapeutiche relative alla patologia in esame sono riassunte nel documento sulla “### sanitaria del paziente con emorragia subaracnoidea (### da aneurisma intracranico” (ministero del ### della ### e delle ### - Consiglio superiore di ### I)1 Seduta del 27.1.2009 del ### di ### - ### I (Ministero del ### della ### e delle ### che raccomanda: • Corretta interpretazione dei segni clinici legati alle emorragie minime La presentazione clinica dell'ESA è una delle più caratteristiche in medicina. Il segno “sine qua non” in un paziente vigile e cosciente è il lamentare “il peggiore mal di testa della mia vita”, descritto da almeno l'80% dei pazienti. Prima di una rottura maggiore i pazienti possono presentare sintomi associati ad una emorragia minore, chiamata sanguinamento sentinella o “warning leak”. La maggior parte di questi episodi occorre tra 2 e 8 settimane prima dell'emorragia maggiore e si associa ad un mal di testa meno grave. Un alto indice di attenzione è necessario in chi si occupa del primo soccorso perché la corretta diagnosi di “warning leak” o “sentinel hemorrhage” può salvare la vita del paziente prevenendo una rottura catastrofica dell'aneurisma. In generale, un alto grado di sospetto per ESA deve aversi davanti a pazienti con insorgenza acuta di una cefalea intensa ed insolita. Malgrado ciò, per la non costante presenza dei sintomi e per la variabilità della cefalea, un errore diagnostico o una diagnosi ritardata sono frequenti. Ad un errore di diagnosi si associa un rischio di morte o inabilità aumentato di 4 volte.  • Corretta gestione del primo soccorso Di estrema importanza è l'organizzazione del primo soccorso al paziente con ESA preveda che deve prevedere il trasporto immediato presso un ### idoneo alla sua gestione, ove sia possibile effettuare una diagnosi e un trattamento urgente.  • Efficace prevenzione del risanguinamento ### storia del trattamento dell'### il risanguinamento è stato considerato la più importante causa di mortalità e morbilità. Tra i cambiamenti che storicamente hanno modificato la prognosi di questa malattia vi è quello legato al concetto di early surgery che prevede il trattamento chirurgico o endovascolare del paziente entro 72 ore dall'### In aggiunta, il trattamento precoce dell'aneurisma, in caso di sviluppo di vasospasmo, permette un trattamento farmacologico aggressivo di questa condizione, non possibile se è ancora presente un aneurisma non trattato. 
Tuttavia, l'early surgery non è sufficiente a proteggere completamente il paziente dal rischio di un secondo sanguinamento perché può avvenire entro le 32 ora ma prima che si riesca a fare l'intervento. È facilmente comprensibile come i pazienti non possano essere sottoposti ad un trattamento prima di alcune ore dall'ESA e che quindi molti pazienti muoiano per risanguinamento prima che qualunque intervento terapeutico sia logisticamente possibile.  ### del concetto di early surgery ha portato all'ultra-early surgery (trattamento entro 12 ore). 
Per quanto attiene il timing del trattamento dell'ESA da aneurisma le ### guida ### di prevenzione e trattamento dell'ictus cerebrale (edizione 16.2.2007)2 hanno raccomandato: Raccomandazione 10.45 (grado D) “il trattamento dell'ESA da aneurisma per via endovascolare o chirurgica è indicato entro 72 ore dall'esordio”. Raccomandazione 10.47 (grado C) il clippaggio endovascolare o chirurgico dell'aneurisma rotto è indicato per ridurre la percentuale di risanguinamento dopo ESA”. Le citate raccomandazioni si basano su studi antecedenti 3,4,5,6,7,8, che sono da considerare alla stregua delle buone pratiche terapeutiche. Altre linee guida propriamente dette, basate sui lavori scientifici sin dagli anni '90, che hanno raccomandato la chirurgia precoce entro 72 ore, sono state emanate soltanto a partire dal 20129,10,11.  ( Emerge l'importanza di un intervento terapeutico tempestivo in presenza di un sanguinamento “ sentinella ”, atteso che il clippaggio tempestivo può evitare esiti mortali di un risanguinamento non reversibile ) Complicanza dell'### punto di vista patogenetico l'emorragia subaracnoidea è in grado di causare importanti complicanze delle quali le maggiori sono rappresentate da vasospasmo, idrocefalo ipertensione endocranica.  ## vasospasmo a carico dei vasi arteriosi del circolo cerebrale si manifesta circa 5-10 giorni dopo l'evento emorragico e può causare ischemia più o meno importante dei territori vascolari coinvolti con risvolti funzionali di nuovi deficit neurologici e della coscienza fino all'exitus. Circa il 50- 70% dei pazienti sviluppa vasospasmo, ma soltanto la metà di questi sperimenta sintomi. ## vasospasmo influenza negativamente il decorso dell'emorragia subaracnoidea essendo responsabile globalmente di circa il 23% di casi di disabilità e morte. 
Osserviamo dalla scala di ### (### 1), che valuta l'incidenza di vasospasmo sintomatico in base alla gravità dell'emorragia subaracnoidea, come la quantità di sangue negli spazi subaracnoidei e nei ventricoli influisce negativamente sulla prognosi.  ### 1 - scala di ### modificata (###12 Grado emorragia subaracnoidea emorragia intraventricolare ### di vasospasmo sintomatico 0 Assente assente 0% 1 sottile, focale o diffusa assente 24% La somministrazione profilattica di farmaci è in grado di ridurre lo sviluppo di vasospasmo e la conseguente insorgenza di infarto cerebrale ischemico dilazionato. Studi clinici hanno evidenziato che la somministrazione di nimodipina ha ridotto l'incidenza degli effetti ischemici a circa il 22%13 senza essere in grado, tuttavia, di neutralizzare del tutto lo sviluppo di vasospasmo sintomatico. 
Da allora la sua somministrazione è diventata un cardine della prevenzione del vasospasmo. Un altro cardine terapeutico è la terapia della tripla H (hypertension, hypervolemia and hemodilution). Quest'ultimo trattamento è controindicato in pazienti con problematiche cardiopolmonari o con aneurismi non messi in sicurezza14. Vista la non completa efficacia dei trattamenti sono state allo studio altre terapie mediche e endovascolari, la cui descrizione esula da questa breve disamina15 Idrocefalo È dovuto all'ostruzione delle vie di deflusso liquorale per cui, a produzione liquorale mantenuta, questo si accumula all'interno dei ventricoli causandone la dilatazione ed un aumento progressivo della pressione endocranica, che, se non corretta, si associa ad uno stato di coma ingravescente fino al decesso. Nel caso dell'emorragia subaracnoidea l'idrocefalo, dovuto a coaguli che ostruiscono le vie liquorali, può presentarsi in forma acuta, rapidamente evolutiva, o subacuta/cronica più lentamente progressiva. Il trattamento consiste nel derivare il liquor mediante drenaggio ventricolare all'esterno della scatola cranica (DVE - drenaggio ventricolare esterno). ### può essere associato ad un outcome povero, perché, intanto, l'idrocefalo può essere causa di danno da ipertensione endocranica acuta; poi, perché la DVE può essere causa di danno iatrogeno da malposizionamento (12-60%), risanguinamento (3,2 -20%) e infezione (>30%). 
Glasgow coma scale Si tratta di una scala a punti di valutazione del grado di coma in base a parametri di risposta oculare, verbale e motoria del soggetto con turbe della coscienza. La scala è universalmente adottata e oltre ad indicare la gravità del coma è utilizzata ai fini della prognosi.  ### response (risposta oculare) 1. il paziente non apre gli occhi 2. apre gli occhi con stimolo doloroso 3. apre gli occhi con stimolo verbale (a comando) 4. apre gli occhi spontaneamente ### response (risposta verbale) 2 sottile, focale o diffusa presente 33% 3 Spessa assente 33% 4 Spessa presente 40% 1. nessuna risposta verbale, nessun suono 2. suoni incomprensibili 3. pronuncia parole singole, ma incoerenti 4. pronuncia frasi sconnesse, stato confusionale 5. risposta orientata ed appropriata ### response (risposta motoria) 1. nessun movimento 2. estensione al dolore (adduzione dell'avambraccio esteso sul braccio al tronco, associato alla pronazione della mano: risposta decerebrata) 3. flessione al dolore (errata flessione: adduzione del braccio al tronco e lenta flessione dell'avambraccio che risale strisciando lungo il tronco con la mano che segue in flessione carpale, risposta decorticata) 4. retrazione dal dolore (abduzione del braccio con sollevamento dell'avambraccio come per evitare uno stimolo non localizzato) 5. localizzazione del dolore (allontana lo stimolo doloroso applicato in più punti del corpo) 6. in grado di obbedire ai comandi Nel paziente in coma, in cui per definizione il punteggio ### è = 1 e quello ### = 1 o 2, il GCS varia praticamente solo a secondo della risposta ### allo stimolo doloroso, che ha quindi notevolissima importanza clinica e prognostica. Per convenzione, in presenza di edema periorbitario tale da impedire l'apertura anche passiva degli occhi, si indica O =1 ###; in presenza di tubo endotracheale la risposta ### è = 1 ###.  (###, dopo la superiore premessa, utile ai fini della corretta valutazione della condotta medica, proseguono analizzando il caso concreto, descrivendo l'evoluzione della patologia sulla scorta di ben cinque periodi di ricovero del paziente).  “Analizzeremo adesso la condotta dei sanitari del PO “S. Elia” che hanno avuto in cura il #### nel ricovero presso la neurochirurgia del ###. ### di ### dal 23.10.09 fino al 15.3.2010. Possiamo distinguere, per maggiore chiarezza, diversi sottoperiodi: ### (14.9.09 - 23.10.09 PS) Dalla lettura della cartella clinica si apprende che il ### in seguito a ponzamento, ossia lo sforzo per espellere dal corpo le feci, il #### ha avvertito un'improvvisa cefalea al vertice con irradiazione retronucale, che ha cercato di curare con ### Il ### è andato incontro ad un episodio di riacutizzazione della cefalea. Il ### si è sottoposto ad una RM encefalo, che ha evidenziato 1) in corrispondenza dell'arteria cerebrale anteriore un'area di alterato segnale costantemente ipointensa del diametro di 8 mm, sospetta per dilatazione aneurismatica e 2) un'area di alterato segnale disomogeneamente iperintensa in ### e ### in corrispondenza del rostro del corpo calloso prevalentemente a sx. 
Osserviamo che l'episodio cefalalgico del 14.9.09, di forte intensità a sede nucale, è compatibile con un'emorragia sentinella da sanguinamento minimo dell'aneurisma e che la riacutizzazione del 20.10.09 sia stata espressione di un nuovo sanguinamento. Infatti, la lesione al rostro del corpo calloso, evidenziata alla risonanza del 22.10.09, per le sue caratteristiche intensitometriche farebbe deporre per un sanguinamento iperacuto. 
Per il riscontro del sospetto di aneurisma intracranico, il paziente, il ###, si è rivolto al PS del PO “S. Elia”, ove correttamente è stata richiesta l'esecuzione di un'angio-TC encefalo, che ha evidenziato un aneurisma dell'arteria comunicante anteriore, del diametro di 10-15mm circa, associato ad un'emorragia subaracnoidea perianeurismatica (del setto interemisferico, dei solchi cerebrali frontali mediani e del tronco del corpo calloso). Correttamente il medico di PS ha ricoverato il paz. nel reparto di neurochirurgia con la diagnosi di aneurisma intracranico rotto.  (###, dunque, concordano con la diagnosi prospettata dal medico del PS). 
Il medico, che ha accettato il paz. in neurochirurgia, raccolta l'anamnesi, alla visita ha obiettivato, che è questi era allettato, vigile, esente da deficit neurologici e che ha accusato cefalea con irradiazione nucale associata a moderato rigor nucalis. Il giorno stesso del ricovero il neurochirurgo ha richiesto una nuova risonanza magnetica con sequenze angiografiche, che è stata eseguita il ###, della quale manca il referto in cartella. 
Parte ricorrente ha allegato immagini fotografiche delle schermate dell'esame RM encefalo del 24.10.09, che nelle sequenze ### e ### mostrano il sovrapporsi di eventi emorragici in corrispondenza degli spazi subaracnoidei interemisferici frontali, acuti (7-72 ore) e subacuti (4- 7giorni), e che nelle sequenze angiografiche arteriose mostrano l'assenza delle arterie cerebrali anteriori. 
Presa visione dell'esame, si osserva che vi è stata una franca emorragia subaracnoidea, relazionata topograficamente all'aneurisma dell'arteria comunicante anteriore che, come frequentemente accade, ha innescato vasospasmo nei vasi parenti riducendo/abolendo il flusso ematico all'interno di essi.  ### (23.10.09 NCH - 27.10.09 NCH) Il paziente in neurochirurgia è stato posto in terapia con calcioantagonisti (nimodipina infusione continua a 10 ml/h) e iperidratazione (3 l fluidi/24 h) per contrastare il vasospasmo e sono stati espletati tutti gli esami, che hanno stabilito l'idoneità all'intervento. 
Osserviamo che, mentre la somministrazione del calcioantagonista è stata certamente corretta, l'iperidratazione non è stata indicata prima del clippaggio dell'aneurisma, in quanto potendo causare elevazione dei valori pressori può divenire responsabile di un risanguinamento dello stesso. 
Peraltro, non è stato riportato in diario clinico della cartella, nella quale manca completamente la cartella infermieristica, il monitoraggio dei valori pressori, la cui mancanza costituisce sicuramente negligenza, in quanto valori pressori troppo alti possono scatenare un risanguinamento.  (### censurano la condotta dei sanitari sia in punto di precoce ed intempestiva iperidratazione del paziente -atto terapeurico che andava effettuato, contrariamente, solo in un momento successivo ovvero seguito al clippaggio dell'aneurisma - sia per l'omesso monitoraggio dei valori pressori, di cui non v'è traccia in cartella. Ciò in quanto iperidratazione e valori pressori troppo alti risultano forieri di risanguinamento dell'aneurisma). 
Dalla lettura della cartella clinica si rileva, che il paziente è rimasto ricoverato in osservazione, con quadro clinico stazionario, fino alle ore 12:00 circa del 27.10.09, quando ha presentato un improvviso episodio di vomito a getto e stato di coma con risposta al dolore in estensione degli arti superiori e inferiori, mantenendo pupille miotiche. Prontamente dal neurochirurgo è stata richiesta assistenza del rianimatore, che, costatata la presenza di coma con respiro stertoroso e ###7 (###), ha provveduto correttamente ad intubare il paz previa sedazione e ad accompagnarlo in radiologia per l'esecuzione di RM encefalo. Questa ha evidenziato: 1) raccolta ematica recente fronto-basale mediana-paramediana dx (40x30mm) come da continuo sanguinamento della nota formazione aneurismatica dell'arteria comunicante anteriore, 2) emorragia subaracnoidea peribulbare e peripontina specie a sinistra e lungo il setto interemisferico, 3) aumentata ampiezza delle cavità ventricolari e modica riduzione degli spazi liquorali periencefalici della convessità in sede frontotemporale. 
Si rileva che, oltre i segni di un nuovo evento emorragico subaracnoideo più esteso del precedente e che coinvolge anche la regione sottotentoriale e i ventricoli, associato ad un ematoma basifrontale, è comparso un idrocefalo acuto. Alle ore 16:20, il paziente è stato avviato ad intervento operatorio di derivazione ventricolare esterna, che ha ottenuto la fuoruscita di liquor rosato fortemente iperteso. ### è stato eseguito con ausilio del neuroendoscopio che ha visualizzato il terzo< ventricolo tamponato di sangue. Il paziente immediatamente prima della procedura ha presentato midriasi fissa bilaterale, mentre alla fine della procedura è tornato ad essere miotico isocorico. Soltanto il giorno successivo, 28.10.09, è stato sottoposto all'intervento di craniotomia con clippaggio dell'aneurisma, evacuazione dell'ematoma frontale e apertura della lamina terminalis. 
I neurochirurghi hanno correttamente derivato all'esterno il liquor iperteso a causa di un idrocefalo postemorragico acuto, risolvendo un grave peggioramento del coma manifestatosi con midriasi fissa bilaterale. Riteniamo, che, invece, il comportamento dei medici della neurochirurgia sia criticabile per il ritardo ingiustificato nell'eseguire l'intervento di clippaggio del noto aneurisma rotto dell'arteria comunicante anteriore oltre le 72 ore, senza che le condizioni cliniche o gli esami preoperatori siano stati ostativi all'esecuzione di un intervento chirurgico. Va ribadito, inoltre, che ai medici della neurochirurgia era ben noto, sin dal momento del ricovero, che l'aneurisma de quo era rotto, quindi responsabile dell'emorragia subaracnoidea. E ciò perché l'aneurisma, evidenziato la prima volta nella risonanza encefalo del 22.10.09, presentava una lesione in corrispondenza del rostro del corpo calloso, compatibile con emorragia iperacuta; poi, perché la presenza dell'aneurisma e dell'ESA è stata confermata alla TC encefalo (con sequenze angiografiche) del 23.10.09, eseguita al PS del PO “S. Elia”. In quest'esame è anche ben evidente che l'emorragia subaracnoidea è focalizzata attorno alla sede ###corrispondenza dell'arteria comunicante anteriore) alla base dei lobi frontali, ove l'accumulo di sangue nelle cisterne e negli spazi subaracnoidei è stato più spesso. Da lì si è estesa lungo il setto interemisferico ed i solchi in sede frontale mediana.  (###, in forza delle evidenze palesatesi all'esito degli esami clinici e diagnostici cui veniva sottoposto il paziente, condivisibilmente, non condividono il ritardo con cui i neurochirurghi sottoponevano il paziente all'intervento di clippaggio dell'aneurisma notoriamente rotto, effettuato dopo oltre 72 ore, in mancanza di una causa che impedisse un pronto intervento: tenuto conto del timing della procedura, delle linee guida in materia di trattamento di ### delle buone pratiche terapeutiche, i sanitari avrebbero dovuto intervenire tempestivamente per il clippaggio dell'aneurisma rotto, in modo tale da evitare il risanguinamento e le correlative conseguenze critiche). 
Che il paziente era affetto da un'emorragia subaracnoidea era ben chiaro al medico di guardia, che le ha conferito un grado 3 in base alla scala di ### (che valuta la gravità dell'emorragia subaracnoidea alla TC encefalo e la associa alla prognosi di vasospasmo sintomatico). Pertanto, assodato, che senza alcun dubbio l'aneurisma evidenziato era un “aneurisma rotto”, i sanitari avrebbero dovuto dare l'indicazione ad eseguire, non oltre 72 ore, la sua esclusione dal circolo per via endovascolare o chirurgica. Per quanto attiene il timing della procedura abbiamo, illustrato precedentemente che all'epoca dei fatti esistevano buone pratiche terapeutiche e linee guida 16,17 che raccomandavano l'effettuazione del trattamento endovascolare o chirurgico entro 72 ore. Pertanto, la condotta dei neurochirurghi, ritardando l'intervento di ben cinque giorni dal ricovero del paz. per un aneurisma rotto dell'arteria comunicante anteriore, appare censurabile, in quanto l'omissione di escludere l'aneurisma dal circolo, non ha protetto il paziente dal risanguinamento, che presenta, secondo le varie casistiche, entro le prime due settimane dalla prima emorragia un rischio stimabile del 9-23% con mortalità del 50-80%18.  (Dunque, in punto di causalità e nesso eziologico, appare chiaro, secondo le condivisibili valutazioni condotte dai ### che l'omissione commessa dai sanitari che ebbero in cura il paziente ### fu la causa dell'aggravamento delle di lui condizioni e ciò in maniera ragionevolmente apprezzabile, sulla scorta di un giudizio controfattuale, con cui, ponendo al posto dell'omissione il comportamento dovuto, il danno - ovverosia il risanguinamento dell'aneurisma, compromettente la salute del paziente - non si sarebbe concretizzato in misura più probabile che non).  ### di escludere l'aneurisma dal circolo, infatti, non ha evitato il risanguinamento avvenuto il ###, verificatosi in maniera massiccia, che ha causato un immediato stato di coma con GCS = 7/15 e che è stato associato ad un quadro neuroradiologico (vedi RM encefalo del 27.10.09) di sanguinamento subaracnoideo, che si è sovrapposto all'emorragia subaracnoidea precedentemente descritta e che ha causato l'estensione del versamento ematico anche agli spazi peribulbari e peripontini e all'interno di tutti i ventricoli, nonché la formazione di un ematoma fronto-basale mediano-paramediano dx esercitante effetto massa sull'encefalo. Inoltre, ha determinato un idrocefalo acuto con aumento volumetrico dei quattro ventricoli cerebrali per tamponamento ematico delle vie liquorali con ulteriore repentino peggioramento delle condizioni neurologiche, stante che il paziente alle ore 16:20 circa ha presentato pupille midriatiche fisse bilateralmente. Quindi, osserviamo come l'azione combinata dell'accumulo di sangue negli spazi subaracnoidei, l'idrocefalo acuto e l'ematoma basifrontale sono stati ben capaci di causare un'ipertensione endocranica severa, che ha determinato un aggravamento del coma, fortunatamente controbilanciato dall'intervento di derivazione ventricolare esterna con scarico di liquor sotto notevole tensione. 
Osserviamo, che non vi è alcun dubbio, che anche il risanguinamento del 27.10.09 è da attribuire all'aneurisma rotto dell'arteria comunicante anteriore e che, controfattualmente, è altamente verosimile che il clippaggio dell'aneurisma entro 72 ore avrebbe impedito un risanguinamento dell'aneurisma ed evitato la maggiore estensione dell'emorragia subaracnoidea, il tamponamento ematico dei ventricoli e la formazione dell'ematoma basifrontale, evitando, a causa di questa circostanze, il severo aggravamento dello stato clinico del paziente (il grassetto è di questo GU).  (Di seguito, gli ulteriori sviluppi del decorso clinico del paziente ### la vittima contrasse, nel corso della degenza, un'infezione nosocomiale, che però non si rivelerà significativa, né concausante l'exitus, per verità correlato all'ulteriore emorragia del 26.2.2010 che risulterà letale).  ### (27.10.09 RIAN - 31.10.09 RIAN) Proseguendo nella lettura della cartella clinica, si evidenzia che il paz nell'immediato periodo post-operatorio ha continuato la ventilazione artificiale meccanica in analgosedazione e la terapia con nimodipina e l'iperidratazione presentando pupille miotiche ed isocoriche fino al 31.10.09, quando è comparsa anisocoria dx>sx. Parallelamente alle TC encefalo seriate vi è stato riscontro di aree ipodense in sede fronto-basale e fronto-mediale bilaterali e temporale dx a carattere ischemico associate ad un progressivo incremento di diffuso rigonfiamento del parenchima cerebrale, poco responsivo al trattamento con diuretici osmotici, per cui i neurochirurghi hanno, correttamente ritenuto procedere ad una craniectomia decompressiva fronto-temporo-parietale destra per alleviare gli effetti ipertensivi endocranici dell'edema cerebrale. In seguito all'intervento, come atteso, è rientrata l'anisocoria, espressione della formazione di ernia cerebrale in seguito all'ipertensione endocranica. 
Osserviamo che il decorso indica il verificarsi di una complicanza dell'ESA dovuta al vasospasmo arterioso, rappresentata dallo sviluppo di estese aree ischemiche nei territori delle arterie cerebrali anteriori, ma anche nel territorio di un ramo dell'arteria cerebrale media di destra. ## vasospasmo, legato all'azione irritante del sangue sulle pareti arteriose, è stato innescato sin dai primi sanguinamenti anteriori al ricovero. Infatti, alla risonanza encefalo (con acquisizioni angiografiche arteriose del circolo cerebrale) del 24.10.09 si osserva la mancata visualizzazione delle arterie cerebrali anteriori senza che, però, il vasospasmo sia stato sintomatico fino al risanguinamento. Il risanguinamento del 27.10.09 ha sicuramente aggravato il vasospasmo arterioso preesistente ed è stato osservato anche direttamente durante l'intervento chirurgico di clippaggio dell'aneurisma in corrispondenza della carotide interna e del segmento iniziale dell'arteria cerebrale anteriore dal lato dell'approccio chirurgico ###. 
Va evidenziato che lo sviluppo delle aree ischemiche è da correlare eziopatogeneticamente all'### in quanto tale, e non è dovuto al ritardo terapeutico del clippaggio dell'aneurisma. 
Infatti, in base alla TC encefalo del giorno del ricovero in neurochirurgia, il giorno 23.10.09, secondo la scala di ### l'ESA ha avuto un grado 3 corrispondente ad un rischio del 33% di sviluppare vasospasmo sintomatico. Il risanguinamento del 27.10.09 ha portato, con l'estensione dello spandimento ematico anche ai ventricoli, a 4 il grado secondo la scala di ### corrispondente ad un rischio di vasospasmo sintomatico del 40%. Possiamo, quindi, asserire che il vasospasmo si è prodotto dopo la prima emorragia e che, comunque, un'esclusione dal circolo più precoce non lo avrebbe evitato, ma che il risanguinamento con la maggiore estensione dell'emorragia subaracnoidea ha aumentato il rischio che divenisse sintomatico, causando lo sviluppo di aree ischemiche.  ( La causazione del vasospasmo, dunque, deve attribuirsi alla omissione genetica ( mancato clippaggio entro le 72 ore ) che operò in concorso con altra malpractice. di natura commissiva, costituita dalla intempestiva, in quanto eccessivamente precoce, iperidratazione) ### (1.11.09 - 2.12.09) Dalla lettura della cartella clinica si evidenzia, che dopo la craniectomia decompressiva (31.10.09) le condizioni neurologiche del paziente sono rimaste sostanzialmente stabili nella gravità, presentando un decorso altalenante caratterizzato da modesti miglioramenti e peggioramenti, ed hanno corrisposto ad uno stato di coma con ###4 necessitante assistenza respiratoria meccanica. 
Parallelamente si è assistito sul piano neuroradiologico al riassorbimento delle quote emorragiche e al ristabilirsi della pervietà delle vie liquorali, ma anche all'estensione delle aree ischemiche alle regioni parietali e temporali di ambo i lati. Contestualmente sul piano infettivologico, a partire dei primi giorni di novembre, si è assistito alla comparsa di febbre accompagnata da leucocitosi ematica e alla positivizzazione degli esami colturali del broncoaspirato, prima per la presenza di sole colonie di candida albicans, poi per quelle di ### pneumoniae poliantibioticoresistente e pseudomonas aeruginosa poliantibioticoresistente. Il ###, in seguito a costatazione di dilatazione ventricolare, è stato posizionato un drenaggio ventricolare esterno (che era stato precedentemente rimosso) costatando la fuoruscita di liquor francamente purulento, che in seguito a coltura ha dato esito allo sviluppo di colonie di ### paucianobilis poliantibioticoresistente. 
Si rileva che dopo il ricovero in ### che si è prolungato per le gravi condizioni neurologiche del #### sono comparse infezioni correlate con l'assistenza, tipiche dei pazienti soggetti a procedure invasive, come intubazione e respirazione artificiale e cateterismi venosi centrali e periferici) con riscontro di germi “ospedalieri” poliantibioticoresistente sia nel broncoaspirato sia nel liquor. Il trattamento è avvenuto con antibiotici secondo antibiogramma e con l'evacuazione del liquor purulento.  ### (3.12.09 - 13.1.10) Dalla letture della cartella clinica si evince che dopo l'evacuazione vi è stato a partire dal 10.12.09 un lento miglioramento neurologico per comparsa di apertura degli occhi in assenza di risposta verbale e motoria fino a raggiungere un GCS 6 (###) con quadro TC encefalo di riduzione della dilatazione ventricolare e della procidenza del parenchima cerebrale, ma accompagnato da segni di diffusa sofferenza parenchimale e da una vasta area ipodensa sottotentoriale bilaterale di recente insorgenza, persistendo, però, lo stato infettivo con isolamento agli esami colturali del broncoaspirato di ### aeruginosa e del liquor di ### pneumoniae poliantibioticoresistente (con liquor torbido leucocitosico). Lo stato settico polmonare e encefalo-ventricolare è sato associato a spiccata leucocitosi con punte fino a 45.000 elementi/mcirol ed è stato ulteriormente complicato dalla comparsa di versamento pleurico bilaterale e dal riscontro di un ascesso epatico sottodiaframmatico (7.1.10) che ha richiesto il drenaggio (13.1.10). 
Osserviamo che nonostante le condizioni neurologiche si siano stabilizzate su un grado di coma minore, simile ad uno stato vegetativo ad occhi aperti, l'infezione si è aggravata per sepsi con sviluppo di un ascesso epatico sottodiaframmatico, che ha richiesto il drenaggio chirurgico.  ### (14.01.10 - 26.02.10) Dalla lettura della cartella clinica si evidenzia dopo l'evacuazione dell'ascesso, continuando la terapia antibiotica, regressione della febbre e riduzione della leucocitosi ematica a valori fino a 12.000 elementi/microl. per cui, godendo del miglioramento clinico generale e dal punto di vista infettivo, i neurochirurghi hanno ritenuto utile sottoporre il #### ad intervento di cranioplastica (9.2.10) che non ha dato esito ad eventi avversi. Nel periodo postoperatorio, dopo la cranioplastica, il paziente è stato apiretico, con leucocitosi moderata ed esame colturale del liquor negativa persistendo lo stato comatoso con ###6 e il riscontro di pseudomonas poliantibioticoresistente nel broncoaspirato nonostante la terapia antibiotica mirata. ### encefalo di controllo del 18.2.10 dopo la cranioplastica non ha presentato variazioni rispetto a quella preoperatoria eccettuato la presenza dell'opercolo osseo riposizionato a colmare la lacuna ossea della precedente craniectomia. Le condizioni neurologiche e generali si sono mantenute stazionarie fino al 26.2.20. 
Osserviamo che il paziente permaneva in uno stato neurologico tendente alla cronicizzazione di coma, con stato vegetativo, persistendo i problemi infettivi, attenuati dalle terapie antimicrobiche.  ### (26.2.10 - 15.3.10) Dalla cartella clinica si rileva in tale data, alle ore 13:30, un peggioramento neurologico caratterizzato da anisocoria sx>dx, per cui è stata eseguita una TC encefalo, che ha mostrato a destra un ematoma extracerebrale fronto-parietooccipitale dx (spessore 2 cm) associato ad un ematoma intracerebrale (diametro 45mm), che hanno determinato effetto massa con compressione del parenchima cerebrale e dislocazione verso sinistra delle strutture della linea mediana e del tronco cerebrale, mentre tutto il parenchima cerebrale e cerebellare e il tronco si sono presentati ipodensi per sofferenza ischemica. Il paz. ha presentato un gravissimo peggioramento neurologico con coma profondo (###3 e midriasi areagente alla luce) e il neurochirurgo consultato non ha ritenuto più indicato un intervento neurochirurgico. 
Si rileva, che la fase di stazionarietà, nella quale si erano stabilizzati gli esiti dell'insulto emorragico subaracnoideo e del conseguente danno ischemico, caratterizzata da uno stato di coma con ###6, è stata interrotta repentinamente dall'insorgenza di un nuovo evento emorragico, che ha causato lo sviluppo di voluminosi ematomi extracerebrale e intracerebrale a dx, che hanno determinato erniazione subfalcina controlaterale e transtentoriale dell'emisfero di destra con segni di distorsione del tronco cerebrale, causando uno stato di coma profondo con GCS =3, espressione di uno stato clinico prossimo alla morte cerebrale. Corretta è stata l'astensione del neurochirurgo da ulteriori interventi operatori in quanto il paziente non sarebbe stato più suscettibile di miglioramento. 
Per quanto attiene la causa del nuovo evento emorragico, osserviamo che non vi è correlazione con il precedente intervento di cranioplastica, che non sono stati descritti fatti traumatici e che l'unica spiegazione potrebbe essere stato un risanguinamento dell'aneurisma (per difetto di posizionamento della clip). A tale proposito si nota che, dopo l'intervento di clippaggio dell'aneurisma, non è stato eseguito alcun controllo neuroradiologico, neanche soltanto con angio-TC o angio-### per verificare che effettivamente l'aneurisma sia stato escluso dal circolo. È, infatti, buona norma, che dopo il trattamento dell'aneurisma, che sia stato endovascolare o chirurgico, si documenti che non vi sia più flusso ematico nell'aneurisma. Una mancata o parziale esclusione dal circolo, infatti, ben può dare origine ad un risanguinamento, quando il coagulo che tappa la breccia della parete dell'aneurisma viene meno. Non essendovi stato riscontro autoptico, la causa reale dell'emorragia non può essere stabilita, ma in considerazione della negligente omissione da parte dei neurochirurghi di documentare il risultato raggiunto, si può dare forza alla presunzione, che un errore medico possa essere stato causa del risanguinamento che ha provocato l'emorragia del 26.2.2010 che ha condotto poi all'exitus il paziente, interrompendo uno stato di coma con stato vegetativo che stava cronicizzandosi. 
Dalla cartella clinica si rileva, che nei giorni a seguire la nuova emorragia non vi è stato miglioramento delle condizioni neurologiche, che sono peggiorate le condizioni generali per insorgenza di ipotensione e anuria necessitanti di sostegno pressorio con infusioni di dopamina, fino a giungere al decesso per arresto cardio-circolatorio in data ###. 
Riteniamo, pertanto, che la causa del decesso è stata la morte cerebrale causata dall'ennesima emorragia, cui seguiva il decadimento delle condizioni generali, con ipotensione ed anuria, che ha condotto all'arresto cardiocircolatorio.  (Da ultimo, i ### evidenziano l'assenza in cartella del doveroso controllo neuroradiologico dell'intervento di clippaggio eseguito sul paziente, finalizzato a verificare l'effettiva esclusione dell'aneurisma dal circolo. 
La condotta medica dei sanitari che ebbero in cura il paziente ### si è rivelata censurabile sotto molteplici aspetti, segnatamente : - per aver praticato una iniziale iperidratazione che avrebbe dovuto essere effettuata in seguito all'intervento di clippaggio dell'aneurisma; - per il mancato monitoraggio dei valori pressori sin dal ricovero in reparto; - soprattutto per la tardiva sottoposizione del paziente all'intervento di clippaggio dell'aneurisma notoriamente rotto, in violazione delle linee guida in materia di trattamento di ESA ed efficace prevenzione del risanguinamento, nonché delle buone pratiche terapeutiche, in assenza peraltro di cause ostative alla esecuzione tempestiva dell'intervento chirurgico (cfr. risposta alle osservazioni del CTP dell'ASP “### situazione non si sarebbe verificata, se il #### fosse stato operato all'ingresso in neurochirurgia, perché la corretta esclusione dal circolo dell'aneurisma avrebbe consentito di praticare terapie mediante iperidratazione e ipertensione senza rischio di provocare risanguinamento). 
Appare evidente che i risanguinamenti finali che, infine, portarono all'exitus dell'### ( avvenuto per morte cerebrale ed arresto cardiocircolatorio) possono agevolmente ricondursi ad una genetica malpractice emersa soprattutto nel periodo B di cui parlano i ### con capacità di compromettere un positivo decorso della patologia, positivo decorso che poteva essere assicurato con adeguate - ma pregiudicate, oramai, negli effetti e nella attuabilità concreta - terapie farmacologiche ). 
I ### se, da un canto, osservano trattarsi di “problemi tecnici di speciale difficoltà, essendo la chirurgia degli aneurismi difficile e gravata da complicanze”, stigmatizzano ulteriormente la condotta dei sanitari della struttura convenuta per la “negligente omissione di controllare il risultato raggiunto dopo l'intervento di clippaggio dell'aneurisma, cioè la sua avvenuta esclusione dal circolo”, che non essendo stato monitorato “… può ben fare presumere che vi sia stato un parziale o totale malposizionamento della clip, che abbia causato una nuova emorragia, che è stata infine la causa principale del decesso. Trattasi in questo caso di complicanza prevedibile e prevenibile, perché un controllo angiografico postoperatorio (un'angio-tc o un'angiografia del circolo cerebrale) come di routine, avrebbe consentito di studiare il posizionamento della clip vascolare sull'aneurisma e, in caso di presumibile malposizionamento, di riposizionarla” (il sottolineato ed il grassetto sono di questo GU).  ( Si osserva ulteriormente che la massiccia emorragia del 26/2/2010, che condusse ad un gravissimo peggioramento delle condizioni del paziente, non altrimenti spiegabile, fu la causa dell'exitus, ma essa si aggancia a gravi errori precedenti che integrano una responsabilità medica caratterizzata da colpa grave in accordo causale con un quadro di speciale difficoltà del caso trattato. Ricorre, per l'effetto, una grave colpa integrante il presupposto delle risarcibilità del danno in presenza di quadro clinico implicanti speciale difficoltà. 
Appare, in definitiva, condivisibile il giudizio conclusivo appena espresso dai consulenti nominati: il mancato controllo del posizionamento della clip, verosimilmente non correttamente allocata, ha causato un'ulteriore massiccia emorragia, senza che ciò privi i gravi errori precedenti di rilevanza causale nell'ambito del corteo delle concause di sicura ascrivibilità alla malpractice esaminata ) .  ###.  - L'###. 
Accertata la responsabilità medica, in punto di risarcibilità del danno chiesto dagli eredi, si richiama la giurisprudenza sopra esposta in materia di danno biologico terminale e di danno morale catastrofale, in particolare, la necessità che il danno abbia avuto un apprezzabile lasso di tempo utile al suo consolidarsi. 
Invero, quanto al diverso danno morale catastrofale o da lucida agonia, nel caso di specie ### si recava al PS in condizioni già parzialmente severe, restando vigile ed orientato per i primi 4 giorni di ricovero in reparto, fin quando, intervenuto l'episodio di vomito, insorgeva uno stato soporoso di coma che risulta difficilmente correlabile ad una presa di coscienza del proprio fine vita, ad uno stato di consapevolezza dell'inidoneo trattamento sanitario ricevuto e del suo concreto risultato estremo imminente ed esiziale.  ### condizione non poteva far sorgere nel paziente la percezione di una sua imminente e non evitabile fine, elementi di consapevolezza nel paziente necessari al fine di configurare il cd. danno catastrofale o da percezione della imminente morte, tipologia di danno ora in esame. 
Quanto al danno biologico terminale, ritiene, il GU, che non vi siano margini per il suo riconoscimento e ciò sotto l'aspetto del difetto di un apprezzabile lasso di tempo che deve intercorrere tra condotta medica imperita ed exitus. 
Il giudizio di apprezzabilità del lasso di tempo va condotto avuto riguardo alla situazione concreta e ciò al fine di ritenere sufficientemente consolidato il danno nella sfera giuridico-patrimoniale del deceduto: quando la morte è cagionata da lesioni e tra esse ed il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo, può costituire oggetto di ristoro il pregiudizio della salute che, pur se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, costituendo una gravissima lesione dell'integrità fisica della vittima nella fase terminale della sua vita (cfr., in tal senso Cass. civ. n.18163 del 28.8.2007; civ. n. 3766 del 23.2.2005; Cass. civ. n. 3549 del 23.2.2004). Ciò che, dunque, rileva, affinché possa validamente riconoscersi in capo alla vittima, con conseguente trasmissione del relativo diritto di credito in favore dei suoi eredi, è la sussistenza di un "apprezzabile lasso di tempo" tra le lesioni ed il decesso, idoneo a determinare, per il periodo di sopravvivenza, un grave e significativo deterioramento della qualità della vita idoneo a degenerare in danno biologico a causa del pregiudizio alla salute subito. 
Nel caso concreto gli stessi ### in ATP hanno rilevato condivisibilmente che “### professionale nella condotta sanitaria ha cagionato il decesso del paziente in tempi relativamente brevi e senza che si sia stabilizzato un quadro clinico disfunzionale tale da configurare danno biologico permanente. Allo stesso modo, il decesso è intervenuto in tempi rapidi, per cui non si può parlare oggi di un allungamento del periodo di malattia rispetto a quello atteso. Il danno risarcibile agli eredi del signor ### pertanto, è di natura morale ed esistenziale, correlato alla perdita di un congiunto e quantificabile secondo tabelle, come di prassi”. 
In altre parole, la vittima non ha riportato una grave lesione della propria integrità psico-fisica autonomamente considerabile quale danno biologico accertabile con valutazione medico-legale e trasmissibile agli eredi.  - ###: ### Con riferimento al danno economico-patrimoniale, spetta in favore di ### a titolo di danno emergente, il rimborso delle spese funerarie - per l'importo richiesto e documentato di ### 1.512,00 -, il rimborso delle spese di successione - per l'importo di ### 488,68 - oltre che la refusione degli esborsi per la consulenza medica di parte - per l'importo richiesto e documentato di ### 6.100,00; non si ritiene di poter riconoscere le spese per l'assistenza stragiudiziale della società ### trattandosi di esborso non provato, né le spese per l'assistenza resa nel corso del giudizio di ### dai dottori ### e ### Al riguardo, la relativa spesa, oltre che eccessiva, è risultata finanche superflua (cfr. art.92 cpc), alla luce degli esiti della consulenza d'ufficio.   In ogni caso quest'ultima spesa non é stata necessitata, ma é stata imputabile alla sola scelta di ottenere una migliore possibilità di vittoria, dunque, trattasi di esborso che poteva essere evitato e non é stato reso indispensabile dal subito danno. 
Dovranno, inoltre, essere rimborsate le spese sostenute in sede ###favore dei nominati ### Passando al danno patrimoniale da lucro cessante, si richiama la giurisprudenza sopra riportata, in particolare, la necessità che sussistano oggettivi e ragionevoli criteri da rapportare al caso concreto che consentano di prospettare come effettivamente probabile l'esistenza del danno stesso. 
La valutazione da svolgere deve consistere nel valutare se, sulla base delle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile, sulla base di parametri di regolarità causale, un futuro sostegno patrimoniale in favore dei congiunti della vittima. 
Nel caso concreto, ritiene il GU, che non sussistano i margini per il risarcimento del danno, né in favore della moglie, né in favore dei figli, emergendo, in effetti, una maggiore difficoltà da parte della ### alla gestione della famiglia, ad ogni modo amministrata in tutti questi anni con la propria occupazione (cfr. dichiarazione della stessa) e con quella della figlia ### la quale, come emerso dagli atti, abbandonava gli studi per reperire un lavoro, aiutare la famiglia, raggiungendo evidentemente una sufficiente autonomia economica. 
Deve ritenersi, pertanto, che non vi siano in atti elementi idonei a dimostrare concretamente la sussistenza del danno da lucro cessante richiesto, dal momento che non risulta dimostrato che il lavoro conseguito dalla giovane ### sia meno remunerativo di quello che la stessa avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in futuro ( in presenza di condizioni lavorative difficili nei nostri territori ove i giovani vanno incontro anche ad anni di forzata inattività per mancanza di offerte lavorative adeguate, nel privato e scarsità di posti banditi nel ### ) mentre il cambio di programma nella vita, dallo studio al lavoro, ha causato nella giovane una specifica afflizione personale che può stimarsi equitativamente in ### 20.000,00 ( ventimila/00 ) per frustrazione delle proprie aspettative personali e di realizzazione, afflizione, quest'ultima, non patrimoniale che questo GU riconosce e per il forzoso proiezione dal mondo degli studi e della spensieratezza a quello della responsabilità .  - ##### Esso spetta, come di seguito, in ragione dello stretto e comprovato rapporto parentale esistente tra gli attori e la vittima. 
In ordine al criterio di liquidazione da adottare per il risarcimento di tale pregiudizio ritiene questo GU di dovere aderire al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, seguito anche dalla giurisprudenza di merito, secondo il quale bisogna tenere conto di sistemi maggiormente modulabili alle fattispecie concrete, cd. “a punti”. 
Sul punto la Corte di Cassazione, sez. 3, n. 10579/2021 afferma che: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”. 
Ritiene questo GU opportuno utilizzare le tabelle del Tribunale di ### aggiornate al 2024; spettano pertanto le seguenti somme, tenendo conto che il valore del punto base per il 2024 è di ### 3.911,00 per il danno subito per la perdita del coniuge e del genitore (come in concreto per l'attrice ### e per i di lei figli ### e ###; ### 1.698,00 per il danno subito per perdita del fratello (come in concreto per gli attori ### e ###.  - Alla moglie ### di anni 43 al momento della morte del proprio coniuge ### punti 20 per l'età del defunto e 20 punti per l'età del congiunto ( “ vittima secondaria ”), punti 16 per convivenza costante e assidua, punti 12 per esistenza in vita di altro superstite nel nucleo familiare colpito ( due superstiti ); punti 30 per intensità di rapporti per un totale di ### 68) per un valore di euro 383.278,00 (trecentoottantatremiladuecentosettontaotto/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - Alla figlia ### di anni 15 al momento della morte del padre: punti 20 per l'età del defunto e 26 punti per l'età del congiunto ( “ vittima secondaria ”); punti 16 per convivenza costante e assidua, punti 12 per esistenza in vita di altro superstite nel nucleo familiare colpito ( due superstiti ); punti 30 per intensità di rapporti per un totale di punti 74 per un valore di euro 391.103,00 (trecentonovantumilacentotre/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - Al figlio ### di anni 9 al momento della morte del padre: punti 20 per l'età del defunto e 28 punti per l'età del congiunto ( “ vittima secondaria ”); punti 16 per convivenza costante e assidua, punti 12 per esistenza in vita di altro superstite nel nucleo familiare colpito ( due superstiti ); punti 30 per intensità di rapporti per un totale di punti 76 per un valore di euro 391.103,00 (trecentonovantumilacentotre/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo.  ### superiore liquidazione, lo scrivente GU ha tenuto conto dello stretto e intenso rapporto di vicinanza, legame e affetto del nucleo familiare originario, del rilevante sconvolgimento subito dai congiunti superstiti, non solo morale, ma anche dinamico-relazionale. Da ciò, il riconoscimento del valore massimo inerente l'intensità del rapporto parentale in questione. 
Il tutto è risultato, peraltro, abbondantemente documentato, anche in forza delle molteplici testimonianze acquisiste in esito all'udienza del 10/12/2024, da cui traspare il comune stravolgimento della moglie e dei due figli al tempo minori. Non possono non rilevare, a motivo dell'elevata liquidazione, le palesi ripercussioni della venuta meno della figura paterna rispetto allo specifico momento di crescita dei due figli, al tempo, rispettivamente, di anni 9 ### e di anni 15 ### Passando, ora, alla liquidazione del danno in favore dei due fratelli della vittima, ### e ### lo stesso andrà ridimensionato, appunto, in considerazione di un'intensità del legame nella media: - Al fratello ### di anni 40 al momento della morte del fratello ### punti 14 per l'età del defunto e 16 punti per l'età del congiunto ( “ vittima secondaria ”); punti 14 per esistenza in vita di altro superstite nel nucleo familiare colpito ( un superstite ); punti 15 per intensità di rapporti per un totale di punti 44 per un valore di euro 100.182,00 (centomilacentoottantadue/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - Al fratello ### di anni 49 al momento della morte del fratello ### punti 14 per l'età del defunto e 14 punti per l'età del congiunto ( “ vittima secondaria ”); punti 14 per esistenza in vita di altro superstite nel nucleo familiare colpito ( un superstite ); punti 15 per intensità di rapporti per un totale di punti 42 per un valore di euro 96.786,00 (novantaseimilasettecentoottantasei/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo.  ### ragione della soccombenza sulla domanda di danno catastrofale, di danno biologico iure hereditario e di danno patrimoniale futuro, va disposta la compensazione in ragione della metà delle spese di lite. 
La rimanente metà va posta a carico dell'ASP convenuta in favore degli attori, praticando sulla quantificazione una maggiorazione del 30% per ogni attore in più oltre al primo (per l'effetto 4 maggiorazioni del 30%), espungendo la fase istruttoria in quanto non tenutasi. 
Vanno poste a carico dell'odierna convenuta in favore degli attori, le spese della CTU disposta in seno al procedimento per ### per come liquidate nel relativo decreto, in quanto strumentali all'accertata responsabilità medica.  ### pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: Condanna la convenuta ASP di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore degli attori ###### e ### alle seguenti somme, a titolo di danno iure proprio da perdita parentale da malpractice medica per la perdita del congiunto sig. ### ed esattamente: - In favore della moglie ### la somma di euro 383.278,00 (trecentoottantatremiladuecentosettontaotto/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - In favore della figlia ### la somma di euro 391.103,00 (trecentonovantumilacentotre/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; oltre alla somma di ### 20.000,00 ( ventimila/00 ) per il danno non patrimoniale da cambio di programma di vita ( dal mondo degli studi a quello lavorativo in giovanissima età ) oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo - In favore del figlio ### la somma di euro 391.103,00 (trecentonovantumilacentotre/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - In favore del fratello ### la somma di euro 100.182,00 (centomilacentoottantadue/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - In favore del fratello ### la somma di euro 96.786,00 (novantaseimilasettecentoottantasei/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo. 
Condanna la convenuta ASP di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore di ### a titolo di danno patrimoniale emergente, della somma di euro 8.100,68 (ottomilacento/68), oltre al rimborso delle spese anticipate per la CTU svolta in seno al procedimento per ATP n. RG.256/2023, il tutto oltre interessi legali fino al soddisfo. 
Compensa in ragione della metà le spese di lite. Pone la rimanente metà a carico della convenuta ASP di ### liquidata - praticando sulla quantificazione una maggiorazione del 30% per ogni attore in più oltre al primo (per l'effetto 4 maggiorazioni del 30%) ed espunta la fase istruttoria - in complessivi ### 19.339,15, oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed euro 272,50 per spese vive ed oltre IVA e CA. 
Pone a carico della convenuta ASP le spese della CTU disposta in seno al procedimento per ATP n. RG. 256/2023, per come liquidate nel relativo decreto. 
Così deciso in ### l' ####. ### 

causa n. 934/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Micciche' Fulvia Antonella, Francesco Lauricella

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25085/2024 del 18-09-2024

... suddetti vizi, perché fornisce una intellegibile spiegazione delle ragioni a sostegno della decisione adottata e illustra in modo esaustivo ed adeguato il percorso logico e giuridico che sorregge il decisum. 6. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., la ricorrente omette di trascrivere 10 di 16 in ricorso, quanto meno nelle parti rilevanti, i motivi di appello e la sentenza di primo grado al fine di consentire di valutare la sollevata censura di difetto di specificità dei motivi di gravame (CASS., SEZ. L., 04/02/2022, N. 3612; CASS., SEZ. 1, 06/09/2021, N. 24048). Va rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, conv. con mod ificazioni, dalla l. n. 134/2012, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della senten za impugnata e, con essi, delle relative doglianze: sicché, alla parte volitiva va affiancata u na parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità di par (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4333/2022 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### G. 
MAZZINI, 142, presso lo studio dell'avvocato ### (CF: ###), che la rappresenta e difende - Ricorrente - contro ### S.R.L., ###, ###, ###### tutti elettivamente domiciliati in ### P.### 2, presso lo st udio dell'avvocato ### B ### (CF: ###), rappresentati e dife si dagli avvocati ### (CF: ###), #### (###) - Controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della CORTE ### di MILANO 2484/2021 depositata il ### 2 di 16 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal #### 1. La società DBF (### di seguito, per brevità, ### s.r.l. e ###### e ### in qualità di soci fideiussori della stessa, convennero dinnanzi al Tribunale di ### no s.p.a. (ex ### s.p.a.) domandando: ### l'accertamento della natura pro soluto della cessione intercorsa tra ### s.r.l. e ### avente ad oggetto il credito - per la complessiva somma di euro 2.760.000,00 - derivante dal contratto di appalto sottoscritto tra ### s.r.l. ### e la società ### s.p.a. ###; ### l'accertamento della condotta omissiva e negligente della cessionaria ### per non avere tem pestivamente escu sso la garanzia prestata dalla società di diritto spagnolo “### de Barcelona” - controllante della ### s.p.a, debitrice ceduta -, con conseguente dichiarazione di estinzione della garanzia riconducibile a ### s.r.l. in qual ità di cedente e delle fideiussioni prestate dai ### e dalla ### in favore di ### s.p.a.  2. La socie tà ### s.r.l. chiese la condanna della convenuta alla restituzione, in prop rio favore, della complessiva somma di euro 1.436.846,36 (di cui euro 706.024,36 versati da DBF a deconto dell'anticipo della cessione, euro 460.000,00 quali residuo del credito ceduto ed euro 270.822,00, pari agli addebiti ascritti a DBF nell'arco temporale della permanenza della sua posizione debitoria causata dalla omissiva con dotta di ### no), oltre che la condanna al risarcimento del danno per avere ### violato gli obblighi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod.  3. ### s.p.a. propose domanda riconvenz ionale di condanna della società ### s.r.l., in solido con i soci fideiussori, al 3 di 16 pagamento della somma di euro 1.724.162,44, oltre interessi, pari alla differen za tra le somme anticipate e le parz iali restit uzioni effettuate dalla cedente.  4. Con sentenza n. 4516/2020 Il Tribunale di ### così statuì: ### accertò la natura pro solvendo della cessione, ritenendo che dall'art.  6 dell e condizioni generali de l contratto di factoring emergesse chiaramente che l'assunzione del rischio di i nsolvenza del factor richiedeva un'accettazione scritta dello stesso e che, nella fattispecie, non avendo parte attrice p rovato l'esistenza di un accordo scritto in cu i espressamente la società d i factoring accettasse di assumere tale onere, non poteva ritenersi dimostrata la natura pro soluto della cessione; ### rigettò le ulteriori domande attoree sul presupposto che nessu na disposizione imponeva alla cessionaria di escutere la garanzia della società controllante, anziché richiedere l'adempimento alla debitrice ceduta e/o alla cedente e ai suoi garanti e che, inoltre, non poteva imputarsi alcuna violazione dell'obbligo di buona fede e corre ttezza in capo a ### s.p.a., in q uanto q uest'ultima aveva aderito al piano di risanamento avviato dalla debitrice ceduta e aveva intrattenuto una fitta corrispondenza con la stessa sino al suo fallimento (avvenuto nel maggio 2015); ### accolse la domanda riconvenzionale proposta da ### preliminarmente ritenendo infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli attori (per non essere ancora stato emesso il decreto di omo loga del concordato preventivo) e, ne l merito, ritenendo pacifico il credito della cessionaria in assenza di contestazioni degli attori in ordine alla debenza di tali somme, condannò ### s.r.l. e i suoi soci fideiussori, in solido tra loro, a pagare a ### ito ### s.p.a. la somma di euro 1.724.162,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.  5. Avverso la predetta pronunci a ### s.r.l. e i suo i soci fideiussori interposero gravame dinnanzi alla Corte d'appello di ### e, in esito alla costituzion e in giud izio di ### s.p.a. - a 4 di 16 seguito di atto di fusione per incorporazione di ### s.p.a. - con sentenza n. 2484/2021, la Corte d'appello di ### ha accolto l'appello e ha dichiarato - ai sensi dell'art. 1267, secondo comma, cod. civ., nonché degli artt. 11 75 e 1375 cod. civ.— la cessazione dell a garanzia di ### s.r.l. in qualit à di cede nte e l'estinzione delle fideiussioni prestate a tale titolo dai suoi soci in favore di ### s.p.a.. Sempre in riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da ### s.p.a. nel giudizio di primo grado.  6. Avverso la predetta sentenza ### s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ### s. r.l., Pasqu alina ##### e ### resistono con controricorso, proponendo ricorso incidentale, con un unico motivo.  7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc.  8. I controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato memoria illustrativa.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “Violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.  - Apparenza di motivazione - ### della sentenza”, lamentando che la sentenza gravata è viziata da motivazione apparente, in quanto non è dato comprendere l'iter logico-giuridico che ha indotto la Corte territoriale a ribaltare il decisum del primo giudice. Argomenta la ricorrente che dalla sentenza g ravata (ove si legge “[..] se ### avesse esercitato il proprio dirit to di escutere la garanzia rilasciata dal la società controllante sp agnola - tanto nel 2009 a seguito delle comunicazioni inoltratele da D.B.F., quanto nel maggio del 2012 (data di conferma della ga ranzia) - avrebbe 5 di 16 ragionevolmente assicurato, da un lato, il sodd isfacimento del proprio credito e, dall'altro, la liberazione di D.B.F. e dei suoi soci dagli obblighi di restituzione su di essi gravanti, evitando in tal modo di arrecare un evidente pregiudizio alla società cedente” (così a p.  10, 2° §, della sentenza) emerge chiaramente il vizio denunciato, non essendo possibile in alcun modo evincere nè il percorso logicogiuridico seguito dal giudice per assumere la decisione, né le prove dalle quali ha tratto il proprio convincimento.  2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p. c., in relazio ne all'art. 360 primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c.”, lamentando che la sentenza gravata è viziata nella parte in cui, con motivazione appare nte, la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione formulata dalla ricorrente con riguardo alla violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. , rite nendola infondata. A detta della ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che “Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della decisione appellata e, con essi, le relative dogl ianze, nonché le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge; di qui il rigetto dell'eccezione sollevata dalla Banca” (così a p. 7, terz'ultimo §, della sentenza), omettendo di illustrare il percorso logico svolto per “ignorare” l'eccezione proposta. 
Espone la ricorrente che, al fine di verificare la corretta applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con idoneo grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. SS. 
UU. n. 16/20 00, Cass. SS. UU 2 8498/2005); reitera, pertan to, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello. 6 di 16 3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell'art. 1267 cod.  civ. in rel azione all 'art. 360 primo comma n. 3 e 5 c.p.c.”, lamentando che la sentenza gravata è, altresì, viziata nella parte in cui ha ri tenuto sussistente la responsabilità contrattu ale di ### (oggi ### s.p.a.) per asserita violazione delle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., argomentando che “gli obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. imponevano alla cessionaria - nel rispetto del correlato obbligo generale di solidarietà, che richiede a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra - di, quanto meno, tentare l'escussione della garanzia prestata dalla società spagnola, la quale si era impegnata - sin dalla stipula del contratto di factoring - a garantire verso ### i debiti contratti dalla debitrice ceduta da essa controllata” (così a p. 11, 2° §, della sentenza). 
Espone la ricorrente che dagli a tti del giudizio emerge che: ### contestualmente alla sottoscrizione del contratto di factoring, ### ha chiesto il rilascio di fideiussione personale ai soci della ### s.r.l., qual e garanzia per le anticipaz ioni che avrebbe erogato in forza delle cessioni operate; ### la ### de ### è stata rilasciat a - come riferito dagli st essi appellanti - ‹‹come copertura ### ria dell'appalto chiavi in mano denominato “### montaggi meccanici ed elettronici relativi al ### dell'### CP” [e, dunque, non a garanzia né della cedente DBF nè di ### (debitore ceduto) ma a “patronage” di una ben precisa operazione finanziaria (appalto “chiavi in mano”)], e come tale da intendersi estremamente limit ata a quella sola fattispecie, sussistendo per il ### altra garanzia ### a protezione di tutti i crediti deri vant i dalle anticipazioni fatte a D.B.F.; ### successivamente al manifestarsi dello stato di generale decozione della debitrice ceduta ### s.p.a (dopo il conclamarsi 7 di 16 dell'inadempimento, il debitore ceduto ha proposto un pia no di risanamento poi neppure onorato, cui è seguito il fallimento), tale lettre de patronage è stata “confermata”, “essendo trasferita tale garanzia alla corretta esecuzione del piano di risanamento aziendale” al quale ### aveva aderito; ### a seguito del fallimento della ### s.p.a., ### alla stregua delle condizioni generali di factoring e della fideiussione rilasciata dalla ### e dai ### ha richiesto la restituzione delle anticipazioni a ### s.r.l.  ### ed ai suoi garanti (### alina e ##### e ###. 
Lamenta che la Corte D 'Appello si sarebbe fondata non g ià sulle prove fornite dalle parti, quanto, piuttosto, su di una mera aspettativa, e cioè che esistesse possibilità che l'escussione della lettre de patronage rilasciata da “### de Barcelona” non avrebbe portato la cedente ed i suoi garanti ad essere esposti direttamente alle restituzioni spettanti al ### in forza degli obblighi con questo assunti. 
La ricorre nte sostiene che erroneamente la Corte t erritoriale ha ravvisato una condotta negligente ed in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., peraltro facendone d iscendere, in modo immotivato (con motivazione solo apparente), conseguenze gravissime e a totale vantaggio del cedente e dei suoi garanti, e cioè la cessazione della garanzia del cedente ai sensi dell'art. 1267 cod.  Soggiunge di avere documentato di aver mantenuto costante corrispondenza con la ### s.p.a., da cui risultava che aveva anche accettato il piano di risanamento aziendale da questa proposto, al fine del bonar io rientro dell 'esposizione, e ch e, pendente tale procedura di risanament o, non sarebbe stato possibile agire nei confronti della ### s.p.a. per il recup ero del credito né, come erroneamente sostenuto dalla Corte d'appello, procedere alla escussione della garanzia prestata d alla società controllan te 8 di 16 spagnola che era stata confermata solo a garanzia della corretta esecuzione del piano di risanamento stesso. 
Il lasso di tempo intercorso (circa tre anni) tra la prima richiesta di restituzione formulata da Med iofactoring a ### s.r.l. e l'apertura della procedura di risanamento aziendale della debitric e ceduta ### s.p.a., ritenuto dalla Corte d'Appello di ### eccessivo, era, in realt à, congruo, se si considerava la consuet a durata delle procedure di accertamento e recupero dei crediti. Soggiunge che la decisione della Corte d'Appello di ### sarebbe viziata (recte carente) nella parte in cu i non ha in alcu n modo considerato la differenza - sul pian o dell'efficacia giuridica - della fideiussione rilasciata dai soci di ### s.r.l. (garanzia in senso proprio rilasciata da soggetti italiani e disciplinata nel nostro ordinamento) rispetto alla ### de ### rilasciata da ### de ### (garanzia atipica rilasciata da un soggetto di diritto spagnolo). 
Contesta pure alla Corte di merito di avere omesso di considerare che il richiamo al secondo comma dell'art. 1267 cod. civ., operato dalla parte appellante, era improprio e inconferente, dal momento che l'art. 5.2 (condizione accettata espressamente) delle condizioni generali di factoring riconosceva al ### la facoltà di chiedere la restituzione delle anticipazioni senza l'onere di preventiva escussione del debitore ceduto.  4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.- Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c. p.c. n. 5.”, lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto di poter presumere che la escussione della garanzia (lettre de patronage) prest ata avrebbe assicurato la soddisfazione del creditore (### e avrebbe comportato la conseguente liberazione della cedente e dei suoi garanti (DBF e ### e ### dall'obbligo di restituzione delle anticipazioni, 9 di 16 senza, però, esporre l'iter logico-giuridico seguito. Assume la ricorrente che il convincimento della Corte di merito si fonda su una presunzione semplice - prevista e disciplinata dall'art. 2729 cod.  -, dal momento c he manca agli atti qualsiasi prova idonea a dimostrare che, se ### ring avesse escusso la garanzia prestata da ### de ### la vicenda avrebbe avuto esito diverso.  5. Con riguardo al p rimo mo tivo, va rilevato che debbono considerarsi affette da nullità solo quelle decisioni che difettino di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentino un “contrasto irriduci bile tra affermazioni inconciliabili” e ch e contengano una “motivazione perplessa ed obiettivame nte incomprensibile” (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8054), nonché anche quelle che offrano una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parven za di una giustificazione della de cisione assun ta, la motivazione addotta dal giu dice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determi nate premesse pe rvenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sul la res decidendi”, n on potendosi lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 03/11/2016, n. 22232). 
Nel caso di specie, la sentenza gravata non presenta i suddetti vizi, perché fornisce una intellegibile spiegazione delle ragioni a sostegno della decisione adottata e illustra in modo esaustivo ed adeguato il percorso logico e giuridico che sorregge il decisum.  6. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, in violazione dell'art.  366, primo comma, n. 6, c.p.c., la ricorrente omette di trascrivere 10 di 16 in ricorso, quanto meno nelle parti rilevanti, i motivi di appello e la sentenza di primo grado al fine di consentire di valutare la sollevata censura di difetto di specificità dei motivi di gravame (CASS., SEZ. L., 04/02/2022, N. 3612; CASS., SEZ. 1, 06/09/2021, N. 24048).   Va rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, conv. con mod ificazioni, dalla l. n. 134/2012, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della senten za impugnata e, con essi, delle relative doglianze: sicché, alla parte volitiva va affiancata u na parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità di par ticolari forme sacramentali o di redazione di un progetto alternativo di decisione, da opporre a quella di primo g rado, tenut o conto d ella permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., sez. U, 16/11/2017, n. 27199); dovendo le censure essere articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugn ata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass., 11/05/2004, n. 8926; Cass., sez. U, 09/11/2011, n. 23299; Cass., 22/09/2015, n. 18704; Cass., 15/06/2016, n. 12280).   Occorre, tuttavia, ribadire, con particolare riferimento alla deduzione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., integrante error in procedendo legittimante l'esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, come esso presupponga pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura: sicch é, il ricorrente che censuri la statuizi one di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma 11 di 16 deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pret esa specificità (Cass., 29/09/2017, n. 22880; Cass. , 06/09/2021, n. 24048). Tale onere non è stato assolto dall'odierna parte ricorrente.   7. Anche il terzo mo tivo è inammissibile. La censura solo apparentemente veicola una denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, in quanto, in realtà, tende a sollecitare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.   Difatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità , in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riser vato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, q uelle rit enute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., sez. 5, n. ### del 22/11/2023; Cass., sez. 1, 01/03/2022, n. 6774).   Nella specie, la Corte territoriale, all'esito della va lutazio ne delle prove offerte e della ricostruzione dell a vicend a fattuale, con accertamento di fatto non idoneamen te attinto con la censura in esame, ha chiara mente posto in evidenza che “### oring avrebbe potuto, a segu ito dell'avvenuto rilascio della lettera di patronage in sede di trattative contrattuali con D.B.F. provvedere ad escutere tempestivament e la garanzia prestata da ### de ### a fronte dell'inadempimento posto in essere dalla debitrice ceduta, invece di rimanere inerte per quasi tre anni (maggio 2009 - aprile 2012) , sino alla sua decisione di aderire al piano di risanamento della ### s.p.a.”, puntualizzando che la cessionaria, 12 di 16 nel lungo lasso di tempo trascorso, n on solo av eva omesso di escutere la garanzia a prima richie sta prestat a dalla socie tà controllante della debitrice ceduta, ma neppure aveva dimostrato di avere rivolto verso la ### s.p.a., anch'essa fallita, alcuna specifica iniziativa intesa al soddisfacimento del proprio credito, né di avere quanto meno tentato l'escussione della garanzia p restata dalla società spagnol a, la quale si era impegnata, sin dalla stipula del contratto di factoring, a g arantire verso ### i debiti contratti dalla debitrice ceduta da essa controllata.   8. Il quarto motivo è inammissibile perché generico e non dedotto nei termini precisati delle ### con la sentenza n. 1785 del 24 gennaio 2018.   In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art.  2729 cod. civ., ad am mettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti".   Tuttavia, la denuncia, in cassazione, di violazione del citato art. 2729 cod. civ. può prospettarsi soltanto quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (in senso conforme, Cass., 2, 21/03/2022, n. 9054).   In base alle considerazioni sv olte, la ded uzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del 13 di 16 paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando, come nel caso di specie, invece, si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragioname nto pre suntivo è stato enunciato dal gi udice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragi onamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.; in questi casi, la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento d ella ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod.  proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti, non consentita (Cass., sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2014).   9. Alla stregu a delle considerazioni che precedono , il ricorso principale deve essere rigettato.   10. Passando all'esame del ricorso incidentale, con l'unico motivo formulato i ricorrenti denunciano, in r elazione all 'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “Disapplicazione e/o errata applicazione della norma dettata dall'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”, lamentando che Corte territoriale aveva disatteso la domanda di restituzione add ucendo la mancanza della prova dei versamenti dedotti da ### s.r.l. Sostengono, al contrario, che la prova emergeva dal “contegno delle parti stesse” e, in particolare, da quanto esposto da ### nella comparsa di costituzione in 14 di 16 primo grado, e che la Corte di Appello aveva a sua disposizione sia la certificazione ex art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 (documento n. 13 allegato al fascicol o della convenuta), laddove, al net to degli interessi, veniva indicato il residuo debito di ### s.r.l., pari ad euro 1.685.636,69, sia la non contestata anticipazione, pari ad euro 2.300.000,00, ricevuta da ### s.r.l. sulla cessione del credi to rappresentato dalle fatture eme sse a carico della ## mpe s.p.a.; sottraendo dall'importo di euro 2 .300.0 00,00 quello di euro 1.685.636,69, si sarebbe ottenuta la differenza pari ad euro 614.363,25, costituente la somma sicuramente versata da ### s.r.l.  in deconto alla anticipazione ricevuta ad alla cui restituzione aveva diritto una volta estinta la garanzia fideiussoria.   Il mot ivo è, anzitutto, inam missibile ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Invero, in tem a di ricorso per cassazione, sono inammis sibi li le c ensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qu alora il ricorre nte si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. ###).   In secondo luogo, la doglianza è volta ad un riesame del merito (Cass., sez. U, n. 20867 del 2020), precluso in sede di legittimità, perché finalizzat a ad atti ngere l'accertamento svolto dal giud ice d'appello, che, sul punto, ha così motivato: “### invece, alla domanda di D.B.F in tesa ad otte nere la restituzione d ella complessiva somma di € 1.436.846,36 di cui € 706.024,36 versate dalla D.B.F a decanto dell'anticipo dell'intera somma ceduta, € 460.000,00 quale residuo del credito ceduto ed € 270.822,00, pari 15 di 16 a t utti gli addebiti ascrit ti. alla D .B.F nel lasso temporale di permanenza della sua posiz ione debitoria causata da lla om issiva condotta di ### si osserva che l'appellante D.B.F non ha fornito, a sostegno della propria domanda, prova alcuna dell'effettivo pagamento di tali somme, né ha offerto indicazioni di alcun genere circa i tempi e modalità in cui i pagamenti sarebbero stati effettuati, a ciò deve aggiungersi che la natura delle somme asseritamente corrisposte al factor (cfr., i n parti colare, l'importo di euro 460.000,00, pari alla differenza tra il valore nominale del credito e le anticipazioni effettuate) e l'estrema genericità con cui le stesse vengono indicat e dall'appellante (cfr., in particolare, l'importo di euro 270.822,00, rappresentativo, in tesi, “di tutti gli addebiti ascritti alla D.B.F nell'arco temporale della illegittima permanenza della sua posizione debitoria causata dalla omissiva condotta di ### Italiano”) non consentono alla Corte di riconoscerne qui l'effettiva debenza in favore della stessa società appellante. Ne segue il rigetto della domanda di condanna formulata nei confronti dell'appellata”.   Il ricorso incidentale è, quindi, inammissibile.   11. Le spese del giudizio di cassazione, in ragione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d ella ricorr ente principale e de i ricorrenti incidentali, al competente ufficio di merito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso 16 di 16 incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Condello Pasqualina Anna Piera, Rossello Carmelo Carlo

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