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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### alla pubblica udienza del 13.09.2019 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente ### nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3913/2015 del ruolo generale affari contenziosi; #### rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### via ### n. 3; ricorrente ###.N.A.I.L.- ### per l'### contro gli ### sul ### in persona del Presidente legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. A. ### in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliat ####### n. 635; resistente ### come in atti.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver prestato attività lavorativa da ottobre 2009 a settembre 2013 presso le imprese di pulizia ### Consortile e la ### e da ottobre 2013 ad oggi presso l'impresa #### con le mansioni di “addetto alle pulizie negli uffici”, dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 12:40 ed il sabato dalle 6 alle 11:55; - di svolgere un servizio particolarmente usurante in un ambiente insalubre e di essere per la maggior parte della giornata esposto a sovraccarichi funzionali; invero, a causa del suo lavoro, inoltre, era sottoposto a manovre pesanti oltre che costretto a mantenere a lungo la stazione eretta e una deambulazione prolungata; - che, a causa della sua attività lavorativa, aveva contratto una patologia diagnosticata, con certificato della dott.ssa ### dell'08.09.2014, come “esiti di interlaminotomia ###-### ed erniectomia; protrusione discale ###-### e ###-###; spondilosi lombare”. - che, per tali ragioni, in data ###, aveva presentato istanza all'I.N.A.I.L. di ### per il riconoscimento della malattia professionale allegando la predetta certificazione medica; - ciò nonostante, l'### aveva negato l'indennizzabilità di tale malattia con provvedimento del 29.01.2015; - che, avverso tale provvedimento, in data ###, aveva presentato ricorso amministrativo insistendo per il riconoscimento della malattia professionale nella misura del 25% allegando a tal fine il certificato medico del dott. ### del 16.04.2015, con il quale gli erano state diagnosticate le seguenti patologie “esiti di interlaminotomia ed erniectomia ###-###; ernia del disco recidivante (post chirurgica) ###- ###; stenosi del canale a livello ###-###; protrusione discale ###-###; spondilo artrosi rachide lombo sacrale; lombalgia persistente; sciatalgia ricorrente; radicolopatie persistenti; disturbi trofico sensitivi arti inferiori”.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, l'### chiedendo di “a) accertare e dichiarare che il ricorrente sig. ### ha contratto la malattia professionale indicata in premessa in conseguenza ed a causa dell'attività lavorativa svolta, valutabile nella misura del 25%, o nella minore misura risultante in corso di causa; b) accertare il grado di invalidità nella misura del 25%, o nella minore misura risultante in corso di causa, sia in riferimento alla capacità lavorativa e sia quale danno biologico, del ricorrente, determinato dalla suddetta malattia, e, quindi, dichiarare che lo stesso sig. ### ha diritto all'indennizzo in rendita, o in subordine in capitale, sin dalla data della domanda amministrativa o dalla data che risulterà in corso di causa; c) condannare, per l'effetto, l'I.N.A.I.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della dovuta prestazione economica di indennizzo in rendita, o in subordine in capitale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo”; con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'### si costituiva tempestivamente in giudizio, deducendo l'infondatezza della pretesa, non avendo il ricorrente fornito la prova delle caratteristiche e delle concrete modalità di svolgimento dell'attività svolta, la riconducibilità sul piano eziologico delle patologie contratte alla predetta attività e, dunque, l'esistenza del rischio morbigeno connesso all'ambiente lavorativo.
Concludeva, pertanto, per l'origine extralavorativa delle patologie denunziate.
Acquisita la documentazione prodotta e la relazione con la relativa integrazione del consulente tecnico d'ufficio, all'odierna udienza la causa veniva discussa, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e, quindi, decisa come da sentenza letta in udienza al termine della camera di consiglio. 2. La domanda è infondata. ###.Lgs. n. 38/2000 che prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell'### fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base della distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione; le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione; le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
Ebbene, nella fattispecie la malattia veniva diagnosticata sin dal settembre 2014. 2.1. Tanto premesso, si osserva che parte ricorrente deduce in ricorso di essere esposto nello svolgimento della propria attività lavorativa “a sovraccarichi funzionali” e “a manovre pesanti”; tuttavia, tali circostanze si rivelano generiche e come tali insuscettibili di essere provate a mezzo di prova testimoniale.
Pertanto, occorre rifarsi a quanto dichiarato dal datore di lavoro ### Coop. nel questionario presentato all'### (cfr. all. n. 10 memoria) da cui emerge che il ricorrente svolge mansioni di “operaio pulitore di II livello” consistenti in “spazzamento e lavaggio delle superfici - spolveratura e lavaggio pavimenti” con l'utilizzo di un “carrello”.
Su tali circostanze non vi sono specifiche contestazioni.
Ciò che invece l'istituto ha contestato è che non vi è prova dello svolgimento di attività che comportassero l'impiego di strumenti “vibranti” o che esponessero il ricorrente “a sovraccarichi funzionali” e, quindi, che le mansioni dallo stesso svolte, per come indicate nel questionario, siano state causa o concausa sufficiente a determinare la malattia lamentata dal sig. ### Per l'accertamento del nesso eziologico e, dunque, della riconducibilità della patologia sofferta dal ricorrente all'attività di “spazzamento e lavaggio delle superfici - spolveratura e lavaggio pavimenti” con l'utilizzo di un “carrello”, si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medica.
Il c.t.u. nominato ha accertato, innanzitutto, che il periziando è affetto da “esiti di interlaminotomia ed erniectomia l5-s1; ernia post-chirurgica del disco recidivante l5-s1 e conseguente stenosi del canale a livello di l5-s1; protrusione discale l4-l5; spondiloartrosi rachide lombosacrale; lombosciatalgie ricorrenti e radicolopatie persistenti con disturbi trofico-sensitivi agli arti inferiori”.
Il medesimo c.t.u. ha ritenuto, infine, che “dette patologie integrano una malattia professionale prevista di cui al D.Lgs. n. 38/2000 (e del successivo D.M. delle menomazioni indennizzi e coefficienti): ai codici n. 204 “anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo e motorio” e n. 213 “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi”, asseverando la sussistenza di nesso eziologico con l'attività lavorativa esercitata dal ricorrente”; sicchè il “danno biologico derivante è da quantificare nella misura media, rispetto ai codici sopra riportati, del 18 % (diciotto per cento)”.
Tali conclusioni erano, tuttavia, basate sull'anamnesi lavorativa e, dunque, su quanto dichiarato, ma non provato dal ricorrente ossia esposizione a sovraccarichi funzionali per la movimentazione di pesanti volumi.
A fronte delle tempestive contestazioni formulate dall'### si è resa necessaria un'integrazione della perizia tesa a stabilire la “sussistenza di un nesso eziologico tra le patologie già accertate e l'attività lavorativa esercitata dal ricorrente che va individuata alla luce del questionario dallo stesso compilato in occasione della domanda amministrativa all'### vale a dire: ### E ### - ##### CARRELLO”.
Sul punto, il c.t.u. ha affermato che “la “sola” attività lavorativa “dichiarata” dal sig. ### “spazzamento e lavaggio pavimenti - spolveratura e lavaggio delle superfici; utilizzo di un carrello” non appare sufficiente a determinare tutte quelle alterazioni anatomicofunzionali riscontrate all'esame obiettivo dello stesso ricorrente.
Le patologie riscontrate ed elencate al punto a) della pag. 8 della presente relazione, pertanto, non asseverano la sussistenza di nesso eziologico con l'attività lavorativa dallo stesso esercitata”.
Le conclusioni del c.t.u. sono pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete e condotte con validi criteri tecnici.
In conformità a tali conclusioni, questo giudicante ritiene che il ricorrente non sia stato esposto al rischio morbigeno e che il tipo e le modalità di svolgimento delle mansioni non siano state causa sufficiente dell'insorgenza della patologia lamentata.
La domanda si rivela infondata e come tale va rigettata. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto.
Le spese della c.t.u. sono poste in solido a carico di entrambe le parti. P.Q.M. Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: i rigetta il ricorso; i condanna ### al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.400,00, oltre Iva e Cpa se dovuti e rimborso forfetario come per legge; i pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido. Così deciso in ### lì 13.09.2019. Il Giudice
Dr.ssa ### n. 3913/2015
causa n. 3913/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Olisterno Valentina