blog dirittopratico

3.739.381
documenti generati

v5.53
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 527/2026 del 10-02-2026

... dall'avv. ### come da procura in atti RICORRENTE E INAIL, in persona del ### per la ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente indicato in epigrafe chiedeva di essere riconosciuto affetto da malattia professionale consistente in “lombosciatalgia bilaterale da ernia discale ###-###; spondiloartrosi lombosacrale benigna con osteocondrosi” contratta a causa dello svolgimento di attività lavorativa come macchinista alle dipendenze della società ### S.p.a., dal 01/06/2000 e fino al 31/12/2021, con mansioni che avevano comportato movimenti ripetuti con esposizione a vibrazioni, e assunzione di atteggiamenti fisici che, reiterati durante tutto il turno di lavoro, erano stati tali da provocare un processo degenerativo a carico della schiena. Chiedeva, pertanto, l'istante di condannare l'### in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle prestazioni di cui aveva diritto a seguito della tecnopatia Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 contratta, e cioè la rendita nella misura del 15% o, in subordine, l'indennizzo in conto capitale della diversa misura accertata (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 16324/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.2.2026, ex art. 127ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16324/2024 R.G. #### n. a NAPOLI ### il ### rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti RICORRENTE E INAIL, in persona del ### per la ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente indicato in epigrafe chiedeva di essere riconosciuto affetto da malattia professionale consistente in “lombosciatalgia bilaterale da ernia discale ###-###; spondiloartrosi lombosacrale benigna con osteocondrosi” contratta a causa dello svolgimento di attività lavorativa come macchinista alle dipendenze della società ### S.p.a., dal 01/06/2000 e fino al 31/12/2021, con mansioni che avevano comportato movimenti ripetuti con esposizione a vibrazioni, e assunzione di atteggiamenti fisici che, reiterati durante tutto il turno di lavoro, erano stati tali da provocare un processo degenerativo a carico della schiena. Chiedeva, pertanto, l'istante di condannare l'### in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle prestazioni di cui aveva diritto a seguito della tecnopatia Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 contratta, e cioè la rendita nella misura del 15% o, in subordine, l'indennizzo in conto capitale della diversa misura accertata in corso di causa. 
L'### si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. 
La causa è stata istruita mediante prova documentale nonché mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente. 
All'udienza del 3.2.2026 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa mediante il deposito di note di trattazione scritta e decisa come da sentenza depositata telematicamente. 
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito indicati Il d.lgs. 38/2000, all'art. 13 ha previsto che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 
In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'### nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. ### delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”. 
Risultano pacifiche in quanto non contestate e comunque documentalmente provate le mansioni svolte dal ricorrente così come descritte in ricorso e la durata del rapporto ivi indicata.  ### ha confermato sia la sussistenza della patologia lamentata, sia il nesso eziologico con l'attività lavorativa (v. CTU, in atti). 
Come è noto, per malattia professionale si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa. Mentre per le malattie cd. Tabellate opera una presunzione di legge circa l'origine lavorativa della patologia, nelle ipotesi di malattie non tabellate grava sulla lavoratrice l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e il lavoro svolto. 
Sul nesso causale la S.C. ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod.  pen. per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità. In particolare, si è affermato che “### materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.  41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi vd. anche Cass. 21021/2007 e 1135/2011).  ###.T.U. nella propria perizia ha ritenuto sussistente tale nesso causale, affermando: “il criterio del "più probabile che non" (o preponderanza dell'evidenza) in questo caso viene utilizzato per stabilire il nesso di causalità tra un'azione e un danno, soprattutto quando si tratta di stabilire la responsabilità civile. In pratica, si considera che l'evento di cui è oggetto la causa sia stato causato da una determinata azione è più probabile che sia avvenuto a causa di quell'azione piuttosto che per altre ragioni…. nei fatti si riconosce il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 nesso causale di origine professionale con il rischio lavorativo tra la malattia denunciata ed il rischio lavorativo che il signore ### ha svolto in circa 35 anni di lavoro continuativo ed usurante assegnando una percentuale nell'ordine dei 12 punti percentuali, secondo i punti 212 e 213 del "### unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.”(v. CTU, in atti). 
Le conclusioni della perizia vengono condivise e poste a base della presente pronuncia. 
Le operazioni peritali, infatti, si sono svolte correttamente e l'elaborato del ### basato sui dati obiettivi emersi dall'indagine, è sufficientemente motivato e non presenta vizi logici. 
Il ricorrente ha dunque diritto all'indennizzo in capitale ex art.13 comma secondo lettera a) del D. lvo 23 febbraio 200 n. 38. 
Il ricorso, dunque, viene parzialmente accolto con conseguente condanna dell'### al pagamento dell'indennizzo nella misura del 12% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa oltre interessi come per legge. 
Le spese di lite seguono per metà la soccombenza e sono poste a carico della convenuta con liquidazione come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria; la restante parte può essere compensata in ragione del riconoscimento del solo indennizzo P.Q.M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunciando: a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta che parte ricorrente ha contratto la malattia professionale meglio descritta nella C.T.U. in atti a causa dell'attività lavorativa e conseguentemente condanna l'### al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennizzo ex art.13 comma secondo lettera a) del D.lvo 23 febbraio 2000 n. 38 per un danno biologico da malattia professionale pari al 12 %, oltre interessi di legge; b) condanna l'### al pagamento di metà delle spese di lite che liquida - in tale misura ridotta - in euro 1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, #### con attribuzione; c) compensa le restanti spese; d) pone in via definitiva a carico dell'### le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. 
Aversa, 4.2.2026 Il giudice Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026

causa n. 16324/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fabiana Colameo

M
1

Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 112/2026 del 26-01-2026

... lavoro, le patologie di “### cronico-recidivante in spondiloartrosi osteofitosica con protrusioni discali ###/###, ###/###, ###/###, stenosi del canale vertebrale ###/###, rigidità del rachide dorsolombare, deficit funzionale bilaterale motorio e sensitivo”, per un grado di danno biologico del 29%, con decorrenza dal 30.10.2019. Le conclusioni del c.t.u. possono condividersi perché adeguatamente motivate (peraltro non vi sono state contestazioni delle parti successive alla produzione dell'elaborato peritale), in modo tale che la domanda va accolta nei termini indicati dal consulente. Consegue la condanna dell'### alla erogazione, in favore della parte ricorrente, della rendita per l'accertato grado di danno biologico del 29% con decorrenza dal 30.10.2019, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 30.10.2019 fino al pagamento e con Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, con detrazione di quanto erogato a titolo di rendita per grado di invalidità del 25% dal 30.10.2019. Le spese di lite si compensano in ragione dei margini di incertezza della domanda e della rinuncia parziale (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI COSENZA ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. ### quale Giudice del ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2813/2024 R.G.A.L. vertente TRA ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende - ricorrente ### - ### L'#### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###presso l'ufficio legale dell'### rappresentato e difeso dall'Avv. ### - resistente ### infortunio sul lavoro. 
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertato e dichiarato che il ricorrente ha riportato una compromissione permanente dell'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico), che si è progressivamente aggravata nel corso del tempo (danno evolutivo al rachide con deficit funzionale neurogeno motorio e sensitivo) e che si valuta [in base alle tabelle specifiche (art. 13 D. Lgs. 38/2000)] nella misura percentuale del 29% (ventinove percento), a decorrere dal 30/10/2019, data del certifico medico del ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 allegato alla domanda di aggravamento. - per tale effetto condannare l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 29%, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. G.  ### procuratore antistatario …”. 
Conclusioni di parte resistente: “… 1) ### la nullità e l'inammissibilità dell'avversa domanda; 2) ### in subordine ciascuna e tutte le avverse domande perché infondate, pretestuose e, comunque, eccessive … 4) ### e dichiarare, nel caso di malaugurato accoglimento anche solo parziale dell'avversa domanda, il dovere dell'### di corrispondere solo la differenza tra quanto erogato e quanto erogando … ### come per legge …”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato come operaio agricolo; che il ### aveva subito infortunio sul lavoro riconosciuto dall'### che nel 2019 si era sottoposto a visita di revisione all'esito della quale l'### aveva riconosciuto il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del 25% come conseguenza dell'infortunio, con conseguente erogazione della rendita per il grado di danno biologico del 25% dall'1.4.2019; che la valutazione dell'### era stata errata, spettando un grado di invalidità del 29%; che le istanze amministrative non avevano avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte. 
L'### si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la domanda era nulla in riferimento alla descrizione dell'infortunio, inammissibile essendo decorso il termine revisionale di dieci anni dall'evento infortunistico del 2.12.2003 ed infondata anche nel merito, attesa la correttezza della valutazione dell'### Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026
All'esito della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione. 
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 9.1.2026, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. 
La parte ricorrente ha depositato note scritte. 
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art.  127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte. 
La domanda mostra margini di incertezza, dovendosi evidenziare che inizialmente la parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del grado di invalidità del 29% sin dalla data dell'infortunio (che risale al dicembre 2003) in senso anche incompiuto, non essendo indicata, di fatto, la motivazione per la richiesta di un grado di danno biologico dalla data dell'infortunio, prescindendo dall'aggravamento delle conseguenze dell'infortunio nel corso degli anni. 
Nelle conclusioni rassegnate in data ### ha chiesto invece il riconoscimento della misura del danno biologico del 29% con decorrenza dal 30.10.2019, configurandosi in tal modo una rinuncia parziale [valida, atteso che il difensore ha esercitato la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, distinguendosi così tale rinuncia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (Cass. 1439/2002; Cass. 21848/2013)] alla domanda inizialmente formulata. 
Pur con ulteriori margini di incertezza, peraltro, l'oggetto del giudizio deve ritenersi relativo unicamente alla valutazione dell'### circa il grado di danno biologico del 25%, trattandosi di rendita già riconosciuta dall'### con la percentuale indicata, con decorrenza Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 dall'1.4.2019, sicché non si mostrano fondate le eccezioni preliminari formulate dall'### anche in relazione al decorso del termine decennale previsto dall'art. 83 D.P.R. 1124/1965, che sarebbe comunque decorrente dal provvedimento di riconoscimento della rendita, richiamandosi in merito anche il principio per cui: “Il termine decennale di cui all'art 83 t.u.  30 giugno 1965 n. 1124 entro il quale si può procedere, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'istituto, alla revisione della rendita da infortunio sul lavoro, non è di prescrizione, e neppure di decadenza, non incidendo sull'esercizio ma sull'esistenza del diritto, ma serve semplicemente a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, poiché la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche. Ne discende che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico legale possono aver anche luogo oltre il suddetto termine di dieci anni, purché le modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato siano avvenute entro il suddetto limite temporale” (Cass. Sez. Lav.  8066/2004). 
Ciò posto, il c.t.u. ha ravvisato, quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro, le patologie di “### cronico-recidivante in spondiloartrosi osteofitosica con protrusioni discali ###/###, ###/###, ###/###, stenosi del canale vertebrale ###/###, rigidità del rachide dorsolombare, deficit funzionale bilaterale motorio e sensitivo”, per un grado di danno biologico del 29%, con decorrenza dal 30.10.2019. 
Le conclusioni del c.t.u. possono condividersi perché adeguatamente motivate (peraltro non vi sono state contestazioni delle parti successive alla produzione dell'elaborato peritale), in modo tale che la domanda va accolta nei termini indicati dal consulente. 
Consegue la condanna dell'### alla erogazione, in favore della parte ricorrente, della rendita per l'accertato grado di danno biologico del 29% con decorrenza dal 30.10.2019, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 30.10.2019 fino al pagamento e con Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, con detrazione di quanto erogato a titolo di rendita per grado di invalidità del 25% dal 30.10.2019. 
Le spese di lite si compensano in ragione dei margini di incertezza della domanda e della rinuncia parziale alla domanda di parte ricorrente nei termini indicati. 
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell'### non operandosi in tal caso alcuna compensazione.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1. dichiara che la parte ricorrente ha subito danno biologico nella misura del 29% in conseguenza dell'infortunio oggetto di giudizio con decorrenza dal 30.10.2019; 2. condanna l'### alla erogazione, in favore della parte ricorrente, della rendita per l'accertato grado di danno biologico del 29% con decorrenza dal 30.10.2019, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 30.10.2019 fino al pagamento e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, con detrazione di quanto erogato a titolo di rendita per grado di invalidità del 25% dal 30.10.2019; 3. compensa le spese di lite; 4. pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell'### Si comunichi ### 26.1.2026 IL GIUDICE dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026

causa n. 2813/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Salvatore Bloise

M
1

Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1074/2019 del 13-09-2019

... canale a livello di l5-s1; protrusione discale l4-l5; spondiloartrosi rachide lombosacrale; lombosciatalgie ricorrenti e radicolopatie persistenti con disturbi trofico-sensitivi agli arti inferiori”. Il medesimo c.t.u. ha ritenuto, infine, che “dette patologie integrano una malattia professionale prevista di cui al D.Lgs. n. 38/2000 (e del successivo D.M. delle menomazioni indennizzi e coefficienti): ai codici n. 204 “anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo e motorio” e n. 213 “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi”, asseverando la sussistenza di nesso eziologico con l'attività lavorativa esercitata dal ricorrente”; sicchè il “danno biologico derivante è da quantificare nella misura media, rispetto ai codici sopra riportati, del 18 % (diciotto per cento)”. Tali conclusioni erano, tuttavia, basate sull'anamnesi lavorativa e, dunque, su quanto dichiarato, ma non provato dal ricorrente ossia esposizione a sovraccarichi funzionali per la movimentazione di pesanti volumi. A fronte delle tempestive contestazioni formulate dall'### si è resa necessaria un'integrazione della perizia tesa a stabilire la “sussistenza di un nesso (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### alla pubblica udienza del 13.09.2019 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente ### nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3913/2015 del ruolo generale affari contenziosi; #### rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### via ### n. 3; ricorrente ###.N.A.I.L.- ### per l'### contro gli ### sul ### in persona del Presidente legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. A.  ### in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliat ####### n. 635; resistente ### come in atti. 
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver prestato attività lavorativa da ottobre 2009 a settembre 2013 presso le imprese di pulizia ### Consortile e la ### e da ottobre 2013 ad oggi presso l'impresa #### con le mansioni di “addetto alle pulizie negli uffici”, dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 12:40 ed il sabato dalle 6 alle 11:55; - di svolgere un servizio particolarmente usurante in un ambiente insalubre e di essere per la maggior parte della giornata esposto a sovraccarichi funzionali; invero, a causa del suo lavoro, inoltre, era sottoposto a manovre pesanti oltre che costretto a mantenere a lungo la stazione eretta e una deambulazione prolungata; - che, a causa della sua attività lavorativa, aveva contratto una patologia diagnosticata, con certificato della dott.ssa ### dell'08.09.2014, come “esiti di interlaminotomia ###-### ed erniectomia; protrusione discale ###-### e ###-###; spondilosi lombare”.  - che, per tali ragioni, in data ###, aveva presentato istanza all'I.N.A.I.L. di ### per il riconoscimento della malattia professionale allegando la predetta certificazione medica; - ciò nonostante, l'### aveva negato l'indennizzabilità di tale malattia con provvedimento del 29.01.2015; - che, avverso tale provvedimento, in data ###, aveva presentato ricorso amministrativo insistendo per il riconoscimento della malattia professionale nella misura del 25% allegando a tal fine il certificato medico del dott. ### del 16.04.2015, con il quale gli erano state diagnosticate le seguenti patologie “esiti di interlaminotomia ed erniectomia ###-###; ernia del disco recidivante (post chirurgica) ###- ###; stenosi del canale a livello ###-###; protrusione discale ###-###; spondilo artrosi rachide lombo sacrale; lombalgia persistente; sciatalgia ricorrente; radicolopatie persistenti; disturbi trofico sensitivi arti inferiori”. 
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, l'### chiedendo di “a) accertare e dichiarare che il ricorrente sig.  ### ha contratto la malattia professionale indicata in premessa in conseguenza ed a causa dell'attività lavorativa svolta, valutabile nella misura del 25%, o nella minore misura risultante in corso di causa; b) accertare il grado di invalidità nella misura del 25%, o nella minore misura risultante in corso di causa, sia in riferimento alla capacità lavorativa e sia quale danno biologico, del ricorrente, determinato dalla suddetta malattia, e, quindi, dichiarare che lo stesso sig. ### ha diritto all'indennizzo in rendita, o in subordine in capitale, sin dalla data della domanda amministrativa o dalla data che risulterà in corso di causa; c) condannare, per l'effetto, l'I.N.A.I.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della dovuta prestazione economica di indennizzo in rendita, o in subordine in capitale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo”; con vittoria di spese, con distrazione. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'### si costituiva tempestivamente in giudizio, deducendo l'infondatezza della pretesa, non avendo il ricorrente fornito la prova delle caratteristiche e delle concrete modalità di svolgimento dell'attività svolta, la riconducibilità sul piano eziologico delle patologie contratte alla predetta attività e, dunque, l'esistenza del rischio morbigeno connesso all'ambiente lavorativo. 
Concludeva, pertanto, per l'origine extralavorativa delle patologie denunziate. 
Acquisita la documentazione prodotta e la relazione con la relativa integrazione del consulente tecnico d'ufficio, all'odierna udienza la causa veniva discussa, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e, quindi, decisa come da sentenza letta in udienza al termine della camera di consiglio.  2. La domanda è infondata.  ###.Lgs. n. 38/2000 che prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell'### fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base della distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione; le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione; le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione. 
Ebbene, nella fattispecie la malattia veniva diagnosticata sin dal settembre 2014.  2.1. Tanto premesso, si osserva che parte ricorrente deduce in ricorso di essere esposto nello svolgimento della propria attività lavorativa “a sovraccarichi funzionali” e “a manovre pesanti”; tuttavia, tali circostanze si rivelano generiche e come tali insuscettibili di essere provate a mezzo di prova testimoniale. 
Pertanto, occorre rifarsi a quanto dichiarato dal datore di lavoro ### Coop. nel questionario presentato all'### (cfr. all. n. 10 memoria) da cui emerge che il ricorrente svolge mansioni di “operaio pulitore di II livello” consistenti in “spazzamento e lavaggio delle superfici - spolveratura e lavaggio pavimenti” con l'utilizzo di un “carrello”. 
Su tali circostanze non vi sono specifiche contestazioni. 
Ciò che invece l'istituto ha contestato è che non vi è prova dello svolgimento di attività che comportassero l'impiego di strumenti “vibranti” o che esponessero il ricorrente “a sovraccarichi funzionali” e, quindi, che le mansioni dallo stesso svolte, per come indicate nel questionario, siano state causa o concausa sufficiente a determinare la malattia lamentata dal sig. ### Per l'accertamento del nesso eziologico e, dunque, della riconducibilità della patologia sofferta dal ricorrente all'attività di “spazzamento e lavaggio delle superfici - spolveratura e lavaggio pavimenti” con l'utilizzo di un “carrello”, si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medica. 
Il c.t.u. nominato ha accertato, innanzitutto, che il periziando è affetto da “esiti di interlaminotomia ed erniectomia l5-s1; ernia post-chirurgica del disco recidivante l5-s1 e conseguente stenosi del canale a livello di l5-s1; protrusione discale l4-l5; spondiloartrosi rachide lombosacrale; lombosciatalgie ricorrenti e radicolopatie persistenti con disturbi trofico-sensitivi agli arti inferiori”. 
Il medesimo c.t.u. ha ritenuto, infine, che “dette patologie integrano una malattia professionale prevista di cui al D.Lgs. n. 38/2000 (e del successivo D.M. delle menomazioni indennizzi e coefficienti): ai codici n. 204 “anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo e motorio” e n. 213 “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi”, asseverando la sussistenza di nesso eziologico con l'attività lavorativa esercitata dal ricorrente”; sicchè il “danno biologico derivante è da quantificare nella misura media, rispetto ai codici sopra riportati, del 18 % (diciotto per cento)”. 
Tali conclusioni erano, tuttavia, basate sull'anamnesi lavorativa e, dunque, su quanto dichiarato, ma non provato dal ricorrente ossia esposizione a sovraccarichi funzionali per la movimentazione di pesanti volumi. 
A fronte delle tempestive contestazioni formulate dall'### si è resa necessaria un'integrazione della perizia tesa a stabilire la “sussistenza di un nesso eziologico tra le patologie già accertate e l'attività lavorativa esercitata dal ricorrente che va individuata alla luce del questionario dallo stesso compilato in occasione della domanda amministrativa all'### vale a dire: ### E ### - ##### CARRELLO”. 
Sul punto, il c.t.u. ha affermato che “la “sola” attività lavorativa “dichiarata” dal sig. ### “spazzamento e lavaggio pavimenti - spolveratura e lavaggio delle superfici; utilizzo di un carrello” non appare sufficiente a determinare tutte quelle alterazioni anatomicofunzionali riscontrate all'esame obiettivo dello stesso ricorrente. 
Le patologie riscontrate ed elencate al punto a) della pag. 8 della presente relazione, pertanto, non asseverano la sussistenza di nesso eziologico con l'attività lavorativa dallo stesso esercitata”. 
Le conclusioni del c.t.u. sono pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete e condotte con validi criteri tecnici. 
In conformità a tali conclusioni, questo giudicante ritiene che il ricorrente non sia stato esposto al rischio morbigeno e che il tipo e le modalità di svolgimento delle mansioni non siano state causa sufficiente dell'insorgenza della patologia lamentata. 
La domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.  4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto. 
Le spese della c.t.u. sono poste in solido a carico di entrambe le parti.  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: i rigetta il ricorso; i condanna ### al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.400,00, oltre Iva e Cpa se dovuti e rimborso forfetario come per legge; i pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.   Così deciso in ### lì 13.09.2019.  

Il Giudice
Dr.ssa ### n. 3913/2015


causa n. 3913/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Olisterno Valentina

M
2

Tribunale di Lecce, Sentenza n. 1774/2025 del 18-06-2025

... rappresentato e difeso dall'avvocato ### ricorrente; e Inail, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato ### resistente; oggetto: indennità - rendita vitalizia ### fatto e diritto Con atto depositato in data ###, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell'### al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, in relazione a “degenarazione artrosica e protrusione discale di ###-### con sofferenza radicolare”, patologia assertivamente contratta in conseguenza delle attività lavorativa espletate dal 1992 in poi secondo le modalità operative specificate nell'atto introduttivo. Costituitosi, l'### ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza. Si definisce generalmente “malattia professionale” l'evento dannoso che agisce in modo (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro Il giudice, dott. ### ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### ricorrente; e Inail, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato ### resistente; oggetto: indennità - rendita vitalizia ### fatto e diritto Con atto depositato in data ###, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell'### al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, in relazione a “degenarazione artrosica e protrusione discale di ###-### con sofferenza radicolare”, patologia assertivamente contratta in conseguenza delle attività lavorativa espletate dal 1992 in poi secondo le modalità operative specificate nell'atto introduttivo. 
Costituitosi, l'### ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso. 
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza. 
Si definisce generalmente “malattia professionale” l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65), ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. 
Orbene, in punto di fatto, la circostanza che il ricorrente abbia svolto le attività lavorative richiamate in premessa, secondo le cadenze temporali e con le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo, risulta comprovata, in quanto non specificatamente contestata da parte dell'istituto resistente. 
A tale riguardo, occorre, infatti, considerare che nel rito del lavoro, se il resistente non ha specificamente contestato le allegazioni del ricorrente trova applicazione il principio di non contestazione, che trae fondamento dall'art. 416 c.p.c., a norma del quale il convenuto nella memoria di costituzione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, con il corollario che i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione. 
Ciò posto, all'esito di una visita generale e particolareggiata e di un accurato esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente rilevato che “… il lavoro svolto dal sig. ### per diversi anni comportava: movimentazione manuale di carichi (almeno sino a circa due anni fa quando sulla base di quanto riferito per disposizione dello spesal veniva esonerato dalla movimentazione manuale di carichi), posture incongrue, vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, esposizione a refrigerazioni”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che la patologia in diagnosi (artropatia rachidea che interessa il tratto D-L con spondiloartrosi, discopatie ed ernie discali a modesta incidenza funzionale e senza disturbi trofico-sensitivi e/o motori) abbia origine professionale con un danno biologico valutabile nella misura del 7%, ciò da intendere, in difetto di ulteriori indicazioni temporali cui fare riferimento, con decorrenza dalla data della denuncia della malattia professionale. 
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logicogiuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav.  27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123). 
Sulla scorta di quanto precede e nei limiti appresso precisati, la domanda è, dunque, meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell'### al pagamento della prestazione invocata nella misura di legge. 
Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, se il tasso di inflazione è risultato nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello della maturazione del diritto. 
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell'### nei termini di cui al dispositivo; il costo dell'accertamento tecnico peritale, da liquidare con separato decreto, è ugualmente da porre in maniera definitiva a carico dell'### P.Q.M.  Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data ###, da ### nei confronti dell'### così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'### a pagare al ### l'indennizzo di cui all'art. 13, secondo comma, D. Lgs. n. 38/2000, nella misura di legge in relazione ad un danno biologico del 7% (sette per cento) con decorrenza dalla data della denuncia della malattia professionale; condanna l'### a pagare le spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.700,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge; pone definitivamente a carico dell'### le spese di c.t.u., come da separato decreto. 
Lecce, 18 giugno 2025.   

il giudice
dott. ### n. 13621/2023


causa n. 13621/2023 R.G. - Giudice/firmatari: De Palma Giovanni

M
1

Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 243/2025 del 07-05-2025

... del rachide ai vari livelli, associata a contenuta spondiloartrosi, prevalente in sede ###estensione intraforaminale sx sulla radice ###”. E' da ritenersi che la stessa ha, per una quota parte, un'origine professionale in concorrenza con un'origine degenerativa extra-lavorativa La data della sua insorgenza è da collocarsi alla data della denuncia di malattia professionale, Non è valutabile l'esistenza di eventuali preesistenze ma queste sono ###: #### InfoCamere ####: 3a6f4d verosimilmente desumibili dal tipo di patologia complessiva del rachide ad andamento cronico progressivo. Non sono definibili, ne espressamente richiesti da parte ricorrente, periodi di inabilità temporanea, sia assoluta che parziale. E' identificabile una quota parte di postumi della menomazione afferibili ad un'origine lavorativa con una incidenza negativa percentuale sulla integrità psico-fisica del periziando (c.d. danno biologico), nella misura del 6 % (sei per ### 4 di 4 cento)…”. Tale conclusione non è stata contestata da ### e pertanto risulta accertato il nesso causale tra la malattia e le mansioni lavorative. Le spese seguono la soccombenza dell'### assicuratore, e vanno poste a suo carico in via (leggi tutto)...

testo integrale

### in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 nella persona della dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.894/2024 promossa da: ### nato il ### a ### ivi residente in via ### 18, C.F. ###, elettivamente domiciliato in ### viale dei ### 22, nello studio e presso la persona dell'Avv. ### - ricorrente - ###.N.A.I.L. - ### L'#### con sede ###persona del ### protempore dell'### - CONVENUTO contumace ### E ### Parte ricorrente, ### operaio che si occupa della realizzazione e installazione di arredi urbani, in data ### inoltrava un'istanza di riconoscimento di malattia professionale: "protrusioni discali multiple dorsolombosacrale".  ### respingeva la denuncia della malattia professionale ritenendo che "il rischio per il rachide lombare è stato di grado verosimilmente non significativo". 
Veniva quindi proposto ricorso amministrativo nell'agosto 2021 che tuttavia sortiva esito negativo, in quanto "esaminata la cartella personale sanitaria e di rischio, risultano limitazioni alla movimentazione di carichi e sovraccarico almeno dal 2002. Le limitazioni impartite dal medico competente hanno, per l'### determinando azione protettiva rispetto all'esposizione a rischio, quindi la malattia denunciata non può essere ricondotta al lavoro. Di contrario parere del Dott. Lusetti. Collegiale discorde". 
Veniva poi proposto un ulteriore ricorso di precontenzioso discusso nuovamente in ### 2 di 4 Medica in data ### anch'essa discorde in quanto "rischio MMC non idoneo a determina la patologia denunciata". 
Da qui il presente ricorso ove -previo accertamento della causa o concausa professionale della malattia - si chiede ad ### riconoscimento della malattia professionale. 
Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'### non si costituiva in giudizio nonostante regolarità della notifica stessa, e ne è stata dichiarata la contumacia. 
Espletata la CTU medico-legale affidata al dr.### all'odierna udienza 07/05/2025 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale. 
Il ricorso è fondato e va accolto. 
Va premesso che il ricorrente ha congruamente documentato (anche a mezzo documenti quali il contratto di lavoro e le buste paga) la sua attività professionale: infatti, il #### ha lavorato dal 1994 alla ditta ### come operaio metalmeccanico trasfertista, e si occupava del montaggio di arredo urbano quali pensiline, pensiline presso supermercati di grandi catene alimentari per coprire i carrelli, cartelli segnaletici, spartitraffico, panchine, cestine, ecc. 
Il ricorrente lavorava anche 13 ore al giorno in trasferta con il viaggio compreso. 
Come trasfertista il ricorrente utilizzava un furgone patente B con la gruetta modello ### e un ### Entrambi erano dotati di gruetta. 
Il montaggio consiste nel partire ad esempio della pensilina, dalla base, all'interno vi sono delle corsie dove all'interno vanno disposte delle mattonelle/matoni giganti, circa 30, del peso di circa 20 chili ogni bancone. In ogni bancale ci sono 32 di questi mattoni . Poi viene montato il tetto, assemblato, con il taglio dei fogli. Gli assemblamenti vengono fatti a terra, i bulloni della pensilina sono circa 70 e vengono avvitati tutti a terra, con un avvitatore a percussione elettrico, vibrante. 
Il ricorrente preparava anche i pacchi per la spedizione in magazzino. Per i pezzi più pesanti i lavoratori avevano in dotazione i muletti e i carroponte. Per prendere i pezzi utilizza a volte per necessità il muletto altrimenti a braccia. 
Il ricorrente lavora tutto il giorno con trapani, avvitatori, in posture incongrue e movimentando ### 3 di 4 pesi anche con dimensioni importanti. Dalle foto prodotte si evincono i pezzi che movimenta. 
Si occupava degli spartitraffico, cioè i deviatori in cemento, e si occupava per un certo periodo anche delle rotonde in cemento. In questi casi poteva usare la gruetta per movimentare i pesi maggiori, ma per centrare il pezzo doveva sempre aiutarsi con le braccia. 
Le mansioni sopra descritte, provate documentalmente, non sono state contestate da ### che non si è costituita.  ### ed esaustiva CTU affidata al dr. ### analizza poi, oltre che i rilevanti dati anamnestici raccolti, i fattori di rischio. 
Le conclusioni in tal senso espresse dal CTU -cui si rimanda integralmentevanno condivise, in quanto congruamente motivate, logiche e prive di intrinseche contraddizioni. 
In particolare mette conto riprodurre le conclusioni della articolata consulenza: “### in ### di anni 59 la malattia denunciata definibile nosograficamente come “### protrusiva multipla del rachide ai vari livelli, associata a contenuta spondiloartrosi, prevalente in sede ###estensione intraforaminale sx sulla radice ###”. 
E' da ritenersi che la stessa ha, per una quota parte, un'origine professionale in concorrenza con un'origine degenerativa extra-lavorativa La data della sua insorgenza è da collocarsi alla data della denuncia di malattia professionale, Non è valutabile l'esistenza di eventuali preesistenze ma queste sono ###: #### InfoCamere ####: 3a6f4d verosimilmente desumibili dal tipo di patologia complessiva del rachide ad andamento cronico progressivo. Non sono definibili, ne espressamente richiesti da parte ricorrente, periodi di inabilità temporanea, sia assoluta che parziale. E' identificabile una quota parte di postumi della menomazione afferibili ad un'origine lavorativa con una incidenza negativa percentuale sulla integrità psico-fisica del periziando (c.d. danno biologico), nella misura del 6 % (sei per ### 4 di 4 cento)…”. 
Tale conclusione non è stata contestata da ### e pertanto risulta accertato il nesso causale tra la malattia e le mansioni lavorative. 
Le spese seguono la soccombenza dell'### assicuratore, e vanno poste a suo carico in via definitiva anche le spese di ### P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide: - dichiara tenuto e condanna l'### a corrispondere al ricorrente tutte le prestazioni di legge per il danno biologico pari al 6%, a seguito della malattia professionale denunciata il ###, con gli interessi sulla somma rivalutata, ed unificando il grado accertato con eventuale preesistenza di origine professionale; Condanna altresì ### a corrispondere a parte attrice le spese giudiziali sostenute nel presente procedimento, che liquida in complessivi € 2000,00 per compensi oltre accessori di legge e ne ordina la distrazione in favore del procuratore antistatario; conferma a carico dell'### le spese di CTU come già liquidate; 1 Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.  ### 07/05/2025.  

IL Giudice
del ###ssa ### n. 894/2024


causa n. 894/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Vezzosi Elena, Chiessi Giorgio

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23632 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.056 secondi in data 15 febbraio 2026 (IUG:AI-B051D4) - 1498 utenti online