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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 735/2025 del 04-11-2025

... sottoposta ad “intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione con F.E.A” e in seguito a “intervento chirurgico di rimozione F.E.A e osteosintesi con placca e viti” in data ###. Pertanto, parte attrice, allegando a supporto della domanda anche ctp medico legale, ha chiesto al Tribunale di: “- accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di ### del ### per i danni subiti dalla sig.ra ### a causa del sinistro verificatosi in data 12 giugno 2021, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; - in via subordinata, qualora il Giudice adito dovesse ritenere non applicabile l'art. 2051 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di ### del ### per i danni subiti dall'odierna attrice in relazione al citato sinistro, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; - conseguentemente, condannare l'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra ### quantificati in complessivi €. 57.301,66; il tutto oltre interessi legali dal dì del sinistro e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge”. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, il Comune di ### del ### non si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia. La causa è stata (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA (ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa iscritta al n. 2052/2023 del ### degli ### civili contenziosi vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti ### Comune di ### del ### in persona del ### pro tempore Convenuto Contumace MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha chiesto il risarcimento dei danni quantificati in € 57.301,66, asseritamente patiti in seguito al sinistro occorsole il ###, alle ore 10 circa, in ### del ### nella via ### all'altezza del civico n.9, dovuto ad una caduta causata da una buca presente sul manto stradale, non visibile e non segnalata. 
Parte attrice ha dedotto che a seguito di tale evento è stata condotta al P.S.  di Alcamo e da qui, stante la gravità delle lesioni accertate veniva inviata all'ospedale ### di ### ove le è stata refertata una ### il: 14/11/2025 n.1711/2025 importo 1534,00 “frattura trimalleolare-lussazione caviglia sx”, e successivamente sottoposta ad “intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione con F.E.A” e in seguito a “intervento chirurgico di rimozione F.E.A e osteosintesi con placca e viti” in data ###. 
Pertanto, parte attrice, allegando a supporto della domanda anche ctp medico legale, ha chiesto al Tribunale di: “- accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di ### del ### per i danni subiti dalla sig.ra ### a causa del sinistro verificatosi in data 12 giugno 2021, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; - in via subordinata, qualora il Giudice adito dovesse ritenere non applicabile l'art. 2051 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di ### del ### per i danni subiti dall'odierna attrice in relazione al citato sinistro, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; - conseguentemente, condannare l'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra ### quantificati in complessivi €. 57.301,66; il tutto oltre interessi legali dal dì del sinistro e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge”. 
Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, il Comune di ### del ### non si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia. 
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prove testimoniali (assunti all'udienza del 2.10.2024) e tramite c.t.u. medico-legale, depositata in data ###.  ***** 
Ciò posto, in punto di diritto, secondo l'orientamento della Suprema Corte - condiviso da questo giudice - “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla ### il: 14/11/2025 n.1711/2025 importo 1534,00 pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”( cfr. Cass. n.6101/ 2013; conformi Cass. n.15042/2008 e n.12449/2008). 
Peraltro, come ben chiarito nelle sentenze da ultimo citate n.15042 e 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno. 
Si legga, da ultimo, anche la massima di Cass. n. 6651/2020 secondo cui “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all' art. 2051 c.c. , la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica”. 
Va, infatti, rammentato che in tema di riparto dell'onere delle prova la più recente giurisprudenza ha sostenuto che “La responsabilità di cui all'art.  2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” ( Cass. S.U. 20943/2022). 
Nella specie, è assodato che il sinistro si è verificato in una porzione di ### il: 14/11/2025 n.1711/2025 importo 1534,00 suolo demaniale e, precisamente, sulla sede di una strada cittadina, in prossimità di un marciapiede e quindi potenzialmente destinata anche al transito pedonale, sicché la condotta del Comune avrebbe dovuto assumere tutte le cautele volte a soddisfare le aspettative di sicurezza ed affidabilità degli utenti. Ed invero, l'impossibilità per il Comune convenuto di controllare contemporaneamente l'intero tessuto viario e di impedire l'insorgenza di eventi lesivi può essere predicata solo per gli agenti lesivi a questa estranei che si connotino per la loro subitanea e repentina -ancorché non imprevedibileinsorgenza (quale ad esempio lo spargimento d'olio), mentre deve essere affermata la responsabilità dell'ente proprietario quando il danno sia originato da elementi connaturati alla struttura della strada (quali l'apposizione di tombini, l'esistenza di pendenze, dossi, spartitraffico o dislivelli cagionati dall'ammaloramento della sede del marciapiedi), o da anomalie prodottesi nel tempo e dunque percepibili con il diligente assolvimento l'attività di manutenzione delle strade. 
Nel caso di specie, le ritrazioni fotografiche allegate dall'attrice danno contezza dell'ammaloramento della sede stradale prossima al marciapiede, fornendo un chiaro riscontro visivo della buca che ha causato il sinistro. 
Peraltro, le testimonianze assunte nel corso del giudizio - del tutto convergenti nel contenuto - confermano che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attrice, quest'ultima è rovinata a terra per aver messo il piede in una buca presente sul manto stradale. 
Dalle deposizioni rese emerge in modo chiaro che la buca, priva di segnalazione, era presente da tempo e presentava dimensioni tali da costituire un concreto pericolo per i pedoni. I testimoni hanno inoltre riferito che al momento del sinistro non vi erano condizioni metereologiche avverse che potessero aver inciso sulla dinamica dell'evento e che la buca è rimasta scoperta anche successivamente, senza che siano stati adottati interventi d messa in sicurezza (cfr. dichiarazioni dei testi #### e ### all'udienza del 2.10.2024). 
La veridicità di tali dichiarazioni è indubbia, sia per l'univocità e precisione di quanto asserito, che per l'oggettivo riscontro che tali asserzioni trovano nelle ritrazioni fotografiche dei luoghi di causa e nella ### il: 14/11/2025 n.1711/2025 importo 1534,00 ulteriore documentazione allegata (ad esempio, la circostanza che la odierna attrice fosse in gravidanza è confermata dalla scheda di accesso al pronto soccorso). 
Per converso, sarebbe spettato al Comune convenuto fornire la prova o del concorso causale nel sinistro dell'attrice, ovvero della sussistenza del caso fortuito. Posto che la parte convenuta, regolarmente citata, non si è costituita, tale onere non è stato assolto. 
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato - tramite la redazione di una relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati vanno pertanto in questa sede condivisi - che l'attrice ha riportato nelle circostanze di tempo, modo e luogo descritte “frattura lussazione trimalleolare alla caviglia sinistra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in atto in situ”. 
Chi giudica ritiene, quindi, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU in punto di quantificazione dell'incidenza percentuale delle lesioni accertate e poste in relazione causale col sinistro, reputandosi congrue sia la percentuale dell'11% complessivamente indicata per i postumi residuati, sia la durata dell'inabilità (intesa come limitazione delle attitudini generata dalle sofferenze conseguenti alle lesioni patite dal danneggiato) temporanea assoluta di gg. 30, di quella parziale 50% di giorni 60, e di quelle al 25% di giorni 30. 
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia; in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale (non trattandosi di evento rientrante nell'alveo applicativo della ### valevole per i fatti verificatisi dopo il ###) adotta i parametri ed i valori indicati nelle ### già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, ### il: 14/11/2025 n.1711/2025 importo 1534,00 sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011). 
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle ### della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona. 
Le tabelle milanesi inglobano, quindi, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso. 
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno morale, alla vita di relazione, estetico, esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta. 
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dell'iter clinico resosi necessario per la riabilitazione funzionale dell'arto interessato, della prolungata sottoposizione ad accertamenti specialistici, esami strumentali ed appropriate terapie, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata - in conformità ai valori indicati dalle tabelle milanesi nell'edizione dell'anno 2024 - la somma di € 115,00 al giorno, per un ### il: 14/11/2025 n.1711/2025 importo 1534,00 totale di € 16.170,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale. 
Per l'invalidità permanente, tenuto conto dell'età della parte lesa (32 anni), del grado di invalidità (11%), del valore per punto di “danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito), e applicando un incremento personalizzante pari al 20%- atteso il documentato stato di gravidanza alla trentesima settimana della ### al momento del fatto, circostanza tale da rendere certamente presumibili ulteriori ripercussioni di natura psicologica in capo alla danneggiata - va liquidata la somma pari ad € 38.708,40. 
Il risarcimento del danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito) complessivamente spettante alla danneggiata ascende, dunque, a complessivi euro 46.470,90. 
Spetta, infine, alla parte attrice il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto - se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle presta-zioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. 
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negati### il: 14/11/2025 n.1711/2025 importo 1534,00 vo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifiche allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. 
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05). 
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ### gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione. 
Operati i conteggi secondo gli esposti criteri parte convenuta va condannata a pagare alla parte attrice l'importo di € 51.148,27. 
Su tale importo decorreranno interessi, nella misura prevista dalla legge, dalla decisione all'effettivo pagamento. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/22. Le spese di CTU - liquidate in misura pari al disposto acconto di € 400 oltre iva e cpa (cfr. ordinanza del 29.10.24) ex art. 21 del Decreto del ### della Giustizia del 30.5.2002 e art. 52 dm 55/14 - vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.   P.Q.M.  ### il: 14/11/2025 n.1711/2025 importo 1534,00
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: in accoglimento della domanda di ### condanna il Comune di ### del ### al pagamento in suo favore della somma di € 51.148,27, oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo; condanna il Comune di ### del ### al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in complessivi € 4.660,00 oltre € 786,00 per esborsi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice; pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del Comune di ### del #### 4.11.2025 ### il: 14/11/2025 n.1711/2025 importo 1534,00

causa n. 2052/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Lipari Federica Emanuela

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 12547/2025 del 04-12-2025

... (IP - DB) = 21% + 14%+(26% - 21%) = 40%. La data di stabilizzazione alla percentuale superiore al 25% è indicabile alla data del 01/2/2005, coincidente con quella indicata dal pv del 23/01/2007 della ### della ### in sede di dipendenza da causa di servizio”. Deve pertanto ritenersi la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie da cui è affetto il ricorrente e l'infortunio occorso al medesimo con il riconoscimento di una invalidità nella misura del 40%, stabilizzata dal 01.02.2005. Ne consegue il diritto del ricorrente alle seguenti prestazioni richieste nelle conclusioni del ricorso: -elargizione ex art.5, commi 1 e 5 L.206/2004 ed art. 34 L.222/2007 in ragione di € 2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata; - assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04 con decorrenza dal mese di novembre 2011. Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono come di norma la soccombenza e vengono poste a carico in solido dei ministeri convenuti, così come le spese di ### P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 9203/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza, la seguente SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c.  nella causa iscritta al n. r.g. 9203/2024 promossa da: ### elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , ###'#####'INTERNO tutti domiciliat ###### via dei ### 12, presso
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato ### conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'### e il Ministero dell'### e delle ### chiedendo l'annullamento e la disapplicazione del provvedimento del 29/12/2022 prot. ###, notificato il ### con il quale il Ministero dell'### rigettava l'istanza finalizzata al riconoscimento dello stato di vittima del dovere ed alla concessione dei relativi benefici. 
A sostegno della domanda deduceva di essere è stato dipendente del Ministero della Giustizia, dipartimento di ### con la qualifica di ### della ### dal 1977 al 05/09/2014, di essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco partito dal mitra di una sentinella addetta alla sorveglianza in data ###, mentre era in attività di servizio, nel corso di un intervento per la cattura di un detenuto evaso dalla ### “### Elena” di ### Rappresentava che a seguito dell'evento veniva trasportato presso il ### dell'### dove venivano riscontrate le seguenti lesioni: “### da arma da fuoco spalla sinistra” con prognosi di giorni venti s.c. per poi proseguire le cure presso l'### di ### in data ### veniva redatto il ### “C” per la dipendenza da causa di servizio di lesione traumatica, con la conseguente diagnosi: “Postumi recenti ferita arma da fuoco con sospetta lesione neurologica” e patologia giudicata dipendente e per causa diretta ed immediata del servizio con provvedimento del ### in data ###, veniva ricoverato per l'ingravescenza dell'ipofunzionalità a carico dell'arto superiore di sinistra e dimesso in data ### con la seguente diagnosi: “### dell'### di sinistra con modesta partecipazione della radice esterna del mediano da compromissione della corda secondaria laterale da ferita d'arma da fuoco alla spalla”; in data ### presentava istanza per l'ascrivibilità tabellare delle lesioni riportate e la ### del ### di ### di ### in data ### giudicava l'infermità ascrivibile alla categ. 8 Tab. “A” ai sensi del DPR 834/1981; con relazione medico legale a firma del dott. 
Bongiovanni veniva riscontrava una invalidità complessiva pari al 40%. 
Pertanto in data ### presentava istanza per il riconoscimento di “### del Dovere” ai sensi del DPR n. 510/1999 e DPR del 07/07/2006 e s.m.i. che tuttavia veniva rigettata con provvedimento del 29/12/2022 con la seguente motivazione: “la predetta istanza, datata 21 ottobre 2021, è improcedibile in quanto tardiva”.
In diritto deduceva l'imprescrittibilità del diritto ad essere riconosciuto vittima del dovere e quindi l'illegittimità del provvedimento impugnato. 
Fissata l'udienza di discussione si costituivano in giudizio i ### convenuti, che eccepivano la carenza di legittimazione passiva del Ministero delle ### e del Ministero della Giustizia, la prescrizione dell'azione di accertamento dello status di vittima del dovere, la prescrizione dei benefici di carattere economico per essere stata l'istanza presentata in data ###, l'insussistenza della qualità di vittima del dovere ritenendo non straordinario l'evento per cui è causa ma conseguenza ordinaria delle attività di ### quindi concludevano per il rigetto del ricorso. 
All'udienza del 06.11.2024 questo Giudice disponeva la consulenza tecnica al fine di accertare il nesso causale tra le patologie del ricorrente e l'infortunio subito, nonché la misura percentuale della conseguente invalidità e rinviava all'udienza del 19.02.205 per il giuramento del ### all'udienza del 19.02.2025 seguiva il giuramento del Ctu incaricato e la causa veniva rinviata per discussione; in data ### veniva deposita la perizia tecnica; all'udienza del 24.09.2025 seguiva rinvio per discussione all'udienza del 17.11.2025 da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. 
Lette le note a trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.  *** 
Preliminarmente in ordine alle eccezioni sollevate dai ### convenuti occorre evidenziare che pur essendo stato emesso il provvedimento gravato dal Ministero dell'### il datore di lavoro del ricorrente è il Ministero della Giustizia, mentre il Ministero dell'### e ### provvede all'erogazione delle provvidenze economiche per cui è causa, con conseguente necessità di estendere il contraddittorio nei loro confronti. 
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.   Appare opportuno richiamare il testo della disciplina applicabile. La legge n 266 del 2005, art. 1 comma da 563 a 565 così dispone: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.  564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.  565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ### dell'interno, di concerto con il ### della difesa e con il ### dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti…”. 
Nel caso di specie deve essere evidenziato che il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che con provvedimento del 30.06.1980 del ### veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della lesione e delle eventuali complicanze riportate a seguito di colpo da arma da fuoco.
Il ricorrente ha allegato altresì che all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di “agente di Custodia” e mentre era in attività di servizio, nel corso di un intervento per la cattura di un detenuto evaso dalla ### “### Elena” di ### veniva colpito da un colpo di arma da fuoco partito dal mitra di una sentinella addetta alla sorveglianza, circostanze rimaste incontestate. 
Con il comma 563 sopra richiamato il legislatore ha voluto riconoscere speciali benefici assistenziali a chi rimanga permanentemente invalido in alcune specifiche attività di servizio già valutate per sé più a rischio, ricomprendendo in esse tutti gli eventi avvenuti in conseguenza dei pericoli connaturati a tali peculiari contesti di impiego. 
Come evidenziato dalla Cassazione, sez. ###, sentenza 7 marzo/4 maggio 2017, n. 10792 in relazione ad un agente di polizia penitenziaria deceduto a seguito di un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente mentre era in servizio, “Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. d.P.R. n. 243/06 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle "... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente" e le particolari condizioni ambientali od operative "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U.  23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "... per le particolari condizioni ambientali od operative.". Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto applicabile il comma 563, punto c), relativo agli eventi verificatisi "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari". Tale comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede come necessario il ricorrere d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato - fra gli altri casi - "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari". Tali essendo anche le case circondariali, la sentenza non merita la censura mossa perché il sinistro si è verificato durante lo svolgimento, da parte del dante causa dell'odierno controricorrente, dell'ordinaria attività di vigilanza a tale infrastruttura”.  ### ed incontestato, pertanto, che l'evento si sia verificato in servizio, ritiene questo ### che il ricorrente debba essere considerato, anche alla luce della richiamata giurisprudenza, vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 comma 563 della legge n 266 del 2005, essendosi il sinistro per cui è causa verificato “durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza di infrastrutture civili e militari”.  *** 
Tanto premesso deve essere respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dai ### convenuti, essendo l'accertamento dello status di vittima del dovere un diritto indisponibile. 
E' noto che, in linea generale, ai sensi dell'art. 2934 del c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti previsti per legge”. 
Il diritto al riconoscimento della condizione di vittima del dovere non è disponibile per il suo beneficiario, il quale non può alienarla, rinunciarla o transigerla, né può trasmetterla ai propri eredi, i quali, piuttosto, in caso di morte del de cuius, divengono beneficiari iure successionis dei meri effetti economici della condizione posseduta in vita da loro congiunto.
Nello stesso senso, di recente, la Corte d'Appello di ### ha ritenuto che “poiché la posizione giuridica soggettiva inerente allo status di soggetto equiparato a vittima del dovere è inquadrabile a pieno titolo nella categoria dei diritti di natura assistenziale, non può che richiamarsi al riguardo il consolidato orientamento di legittimità posto a presidio del principio, di diretta derivazione costituzionale, di imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. (…). La configurazione di tali diritti come imprescrittibili non è incisa dalla successiva giurisprudenza maturata in altri ambiti di applicazione di misure previdenziali soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale, anzi rafforza il convincimento che l'accertamento del diritto ad una prestazione assistenziale (o previdenziale) non sia suscettibile di estinzione per prescrizione. Tale precisazione avvalora il convincimento che nella specie l'accertamento dello status di equiparato alle vittime del dovere attiene alla qualificazione di una posizione giuridica soggettiva - a cui viene correlata una serie di benefici di natura prevalentemente assistenziale - che deriva da una condizione personale che ha valenza oggettiva e immanente e prescinde dalla previsione di termini prescrizionali e decadenziali. A sostegno di ciò vale osservare che la normativa che ha introdotto la categoria degli equiparati alle vittime del dovere non solo non ha posto alcun limite temporale per la presentazione della domanda (…) ma ha espressamente previsto all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R.  243/2006 che in mancanza della domanda si può procedere d'ufficio (…). Cosicché neppure potrebbe ritenersi corretta nel caso di specie l'applicazione della disciplina di carattere generale in tema di prescrizione senza tener conto della particolare natura del diritto soggettivo dedotto” (cfr. sentenza #### V, 2702/2021). 
Alla luce delle superiori considerazioni deve quindi ritenersi l'accertamento della condizione di vittima del dovere diritto indisponibile, ai sensi dell'articolo 2934 c.c., e, come tale, irrinunciabile e imprescrittibile, essendo soggetti al termine prescrizionale solo i benefici economici che in essa trovano il loro presupposto. 
Né vi è dubbio peraltro in ordine alla durata decennale, e non quinquennale, della prescrizione, come più volte statuito dalla giurisprudenza anche di legittimità. 
In conclusione il provvedimento di rigetto del Ministero dell'### è illegittimo poiché la prescrizione in ogni caso non inciderebbe sull'accertamento dello status di vittima del dovere ma unicamente sui ratei dei benefici economici maturati oltre il decennio anteriore alla domanda amministrativa, presentata nel caso di specie in data ###.
Ritenuta per quanto sopra esposto la condizione del ricorrente di soggetto equiparato alle vittime del dovere ed infondata l'eccezione di prescrizione, si è demandato ad un CTU medico-legale l'accertamento del nesso di causalità tra patologia e infortunio e sulla misura di invalidità in base ai criteri normativamente previsti. 
Orbene il ###.ssa Camilleri ha accertato la sussistenza del nesso causale tra le patologie di cui è affetto il ricorrente e l'infortunio subito così concludendo: “###esame della documentazione sanitaria in atti, dalle risultanze della visita eseguita e degli accertamenti disposti, il #### risulta affetto da: ### di ferita da arma da fuoco trapassata spalla sn con marcata sofferenza del nervo ulnare. 
Tale menomazione è conseguente all'infortunio occorso al ### e collegata da nesso di causalità diretta con questo”. 
Relativamente alla quantificazione dell'invalidità conseguente il consulente d'ufficio ha così concluso: “Per quanto attiene alla quantificazione in relazione ai benefici richiesti come vittima del dovere, che può configurarsi nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 della legge 266/05, comma 564, a parere della scrivente il danno derivante all'evento lesivo subito il ###, risulta quantificabile nella misura del 40% (quaranta percento), in base alle previsioni di cui agli art. 3 e 4 del DPR 181/09 così articolato: IC = DB + DM (IP - DB) = 21% + 14%+(26% - 21%) = 40%. La data di stabilizzazione alla percentuale superiore al 25% è indicabile alla data del 01/2/2005, coincidente con quella indicata dal pv del 23/01/2007 della ### della ### in sede di dipendenza da causa di servizio”. 
Deve pertanto ritenersi la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie da cui è affetto il ricorrente e l'infortunio occorso al medesimo con il riconoscimento di una invalidità nella misura del 40%, stabilizzata dal 01.02.2005. 
Ne consegue il diritto del ricorrente alle seguenti prestazioni richieste nelle conclusioni del ricorso: -elargizione ex art.5, commi 1 e 5 L.206/2004 ed art. 34 L.222/2007 in ragione di € 2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata; - assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04 con decorrenza dal mese di novembre 2011. 
Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono come di norma la soccombenza e vengono poste a carico in solido dei ministeri convenuti, così come le spese di ### P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione, del provvedimento del ### dell'### del 29/12/2022 prot. ###, dichiara il diritto del ricorrente, #### al riconoscimento dello status di vittima del dovere a mente dell'art. 1 comma 563 della legge 266/2005, al riconoscimento di una percentuale di invalidità complessiva del 40% stabilizzata dal 01.02.2005 e del diritto all'iscrizione nell'elenco ex art. 3 comma 3 del DPR n. 243/2006; condanna le amministrazioni resistenti per quanto di rispettiva competenza all'erogazione in favore del ricorrente dell'elargizione ex art.5, commi 1 e 5 L.206/2004 ed art. 34 L.222/2007 in ragione di € 2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; condanna le amministrazioni resistenti per quanto di rispettiva competenza all'erogazione, come richiesto nelle conclusioni del ricorso, in favore del ricorrente dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04 con decorrenza dal mese di novembre 2011, oltre interessi legali; condanna in solido ### convenuti alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 6.130,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi, ponendo altresì a carico degli stessi le spese di ### liquidate con separato decreto.  ### 4 dicembre 2025

causa n. 9203/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppina Vetritto

M

Tribunale di Trani, Sentenza n. 2472/2025 del 03-12-2025

... svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di ### 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### in cui si afferma che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'### Quadro”. Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. ###/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi (leggi tutto)...

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n.4089/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### del Tribunale di Trani, ### nella presente controversia individuale di lavoro tra ### -c.f.###, con l'assistenza e difesa dell'avv. ### -c.f. ###; -parte ricorrente e ###'#### -parte resistente contumace all'udienza del 03/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza. 
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. - Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a ### l'amministrazione scolastica, al fine di ottenere - previo accertamento del corrispondente diritto [in applicazione dei principi statuiti dall'### (### del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE clausola 4 c.d. Principio di non discriminazione)] quale docente in forza di contratti a termine e/o supplenze temporanee ad ottenere il beneficio della ### istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di ### 500,00 annui per l'anno scolastico 2022/2023 - la condanna dell'amministrazione scolastica a pagare in suo favore la somma complessiva di ### 500,00 a titolo di ###, oltre accessori di legge e spese di lite. 
II. - Ritualmente evocato in giudizio, il Ministero è rimasto contumace. 
III. - La domanda nella parte in cui è diretta ad ottenere il beneficio della ### è fondata per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi di ### (Sentenza n. 1788/2023 pubbl. il ### RG n. 2601/2023 - est. Dott. ###, che essendo pienamente condivise, vengono di seguito trascritte in termini sostanzialmente integrali. 
III.1. - Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. ### principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica - che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte, in realtà, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU.  16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. 
III.2.1. - Nel merito la domanda è fondata e va accolta. 
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.  2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
La clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.  ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
III.2.2. - Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “### Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. 
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “### Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. ###/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. 
III.3.1. - Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. 
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il ### - #### che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “### del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. 
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. 
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022. 
III.3.2. - Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla ### la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di ### in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di ### 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### in cui si afferma che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'### Quadro”. 
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. ###/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.  ### i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento. 
III.4.1. - Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione resa in data ###.2023 dalla Corte di Cassazione in tema di ### docenti a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. 
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, ### nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. ### docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto). 
Con decreto del 29-30.05.2023, il ### della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla ### della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
I principi di diritto affermati dal Giudice di ### appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati. 
III.4.2. - Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata della supplenza, si tratta di un incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per cui, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla ### b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve affermarsi che parte ricorrente è ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del Ministero all'attribuzione in favore della parte ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad € 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
IV. - Le spese processuali - liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad ### 1.100,00) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria - seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.  P.Q.M.  disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: - dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per l'anno scolastico 2022/2023; - condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, a rifondere in favore della parte ricorrente le spese processuali, che liquida complessivamente in € 500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario. 
Trani, 03/12/2025 Il Giudice del

causa n. 4089/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Eugenio Carmine Labella

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 9257/2025 del 02-12-2025

... avuto riguardo all'età dell'attore all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (41 anni), l'importo in moneta attuale di € 10.101,50, non essendovi motivi per far luogo ad aumenti per personalizzazione, tenuto conto che il CTU alla stabilizzazione dei postumi permanenti ha valutato una sofferenza menomazione correlata lievissima. A tale importo va aggiunto il superiore importo di € 4.025,00 per invalidità temporanea, così ottenendosi l'importo complessivo in moneta attuale di € 14.126,50, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite. Come detto sopra, l'apporto causale della responsabilità del ### convenuto ex art. 2051 c.c. deve essere quantificato nel 50%, così dovendosi di conseguenza ridurre il risarcimento dei danni spettante all'attore alla somma di € 7.063,25, che deve formare oggetto di condanna come da dispositivo. Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. 1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi (leggi tutto)...

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N. 45678/2020 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45678/2020 r.g. promossa da: ### (C.F./P.I. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### e dall'avv. ### (###) ### NOVEMBRE, 2 86039 TERMOLI; elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, ### contro ### 6 ### (C.F./P.I.  ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, ### e contro ### (C.F./P.I. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, ### (C.F./P.I. ###), ### OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 ### da fogli depositati per via telematica. 
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ### conveniva in giudizio il ### di via ### 6 in ### in persona dell'amministratore p.t., per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro occorso in data ###, mentre scendeva le scale dello stabile condominiale. 
In particolare, l'attore deduceva che: in data ###, poco prima della mezzanotte, egli scendeva le scale del condominio di ### n. 6 (entrando dall'ingresso principale prima scala a sinistra), allorquando scivolava e cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza sulle scale di detriti e polveri non visibili; lungo le scale del suddetto condominio, vi erano elementi di impalcatura per lavori di ristrutturazione che, oltre a determinare il restringimento del passaggio, coprivano su tutta la lunghezza della gradinata il corrimano; proprio per l'impossibilità di appoggiarsi al corrimano, l'attore, dopo essere scivolato per la presenza di polvere e terriccio, non riusciva ad evitare la caduta o ad attenuarne gli effetti; il sig. ### veniva soccorso dal sig. ### amico presso il quale si era recato quella sera, il quale lo soccorreva e accompagnava nella sua abitazione provvedendo a chiamare il 118; a causa delle lesioni riportate, il 118 trasportava il sig. ### presso l'### ove veniva riscontrato “trauma cranio-facciale, contusione con frattura capitello radiale dx, distacco parcellare alla base di ### del III raggio mano sinistra, frattura coronale - apicale dell'elemento dentario 12 e 21 con una prognosi di giorni 30”; l'attore si sottoponeva quindi alle visite di controllo, nonché alle cure e terapie riabilitative e odontoiatriche prescritte fino alla stabilizzazione dei postumi. 
Tanto premesso in fatto, il sig. ### argomentava in diritto sulla responsabilità del ### convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. in qualità di custode della scala, bene comune, ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., ravvisando una colpa dell'### condominiale per non aver dato adeguata segnalazione di pericolo, considerata la caduta dei detriti e della polvere, l'assenza del corrimano in quanto coperto dall'impalcatura e la mancanza di strisce antiscivolo sui gradini. 
Concludeva quindi per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del ### ai sensi degli artt. 2051 c.c. ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., con condanna dello stesso convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni da lui subite nel sinistro dell'11.5.2019, quantificati in base alla relazione medico-legale allegata alla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. in complessivi € 68.959,00, comprensivi del danno biologico e morale, ovvero della diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto ### di via ### 6, deducendo, quanto allo stato dei luoghi, che lo stabile condominiale è stato edificato nei primi del '900, è composto da quattro piani fuori terra, è privo di ascensore ed è dotato di due distinte rampe di scale per l'accesso ai piani, con scalini in pietra, e precisamente in beola naturale, materiale che mantiene porosità e ruvidezza anche quando bagnato. Esponeva che nel mese di febbraio 2018, a causa di alcuni ammaloramenti di limitate porzioni delle pareti e del soffitto della rampa di una delle scale (scala B), il ### incaricava ### s.r.l. di eseguire le opere edili necessarie alla messa in sicurezza dei luoghi. Dal mese di aprile 2018 al mese di settembre dello stesso anno si procedeva alla ricerca delle cause degli ammaloramenti con assaggi demolitivi sulle pareti e applicazione di pannellatura in legno sostenuta da puntelli in acciaio per evitare la caduta di materiale sulle scale. Dal settembre 2018 all'11.5.2019, data del sinistro oggetto di causa, non veniva eseguita alcuna lavorazione, fino a che, nei primi mesi del 2020, all'esito dell'individuazione delle cause delle problematiche riscontrate, la stessa ### s.r.l. procedeva alla rimessione in pristino delle pareti delle scale ed alla rimozione dell'impalcatura. Contestava la pericolosità dell'impalcatura installata nel vano scale, nonché altri profili di pericolosità. 
Riferiva che la pulizia delle scale veniva eseguita quotidianamente dall'impresa di pulizie incaricata ### s.r.l.. Concludeva chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi ### s.r.l., quale società incaricata della messa in sicurezza del vano scale, nonché ### s.r.l., quale impresa di pulizie. Nel merito, concludeva per il rigetto di ogni avversaria domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto; in subordine, chiedeva che il risarcimento del danno fosse diminuito in ragione del concorso colposo dell'attore ex art. 1227 c.c., e, in via sempre subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare il diritto del convenuto ### di via ### 6 ad essere garantito e manlevato da ### srl e ### srl con condanna al versamento delle somme liquidate. 
Autorizzate le richieste di chiamata di terzi da parte del ### convenuto, che procedeva a regolare estensione del contraddittorio per l'udienza come rinviata ex art.  269 co. 2 c.p.c., si costituiva in giudizio ### srl, insistendo per il rigetto della domanda dell'attore e comunque per il rigetto della domanda di manleva svolta nei suoi confronti dal ### convenuto. Negava qualsiasi responsabilità rispetto all'incidente occorso all'attore, evidenziando di aver unicamente provveduto ad installare un'impalcatura, in epoca ben anteriore al sinistro per cui è causa, su richiesta del ### convenuto, che aveva urgenza di mettere in sicurezza il vano scale condominiale a seguito di infiltrazioni verificatesi nella scala B dello stabile. Essendo questa l'unica lavorazione effettuata, contestava per quanto di propria competenza, ovvero rientrante nella propria sfera di conoscenza, che lungo le scale vi fossero detriti e/o polveri. Contestava comunque la pericolosità di tale impalcatura, in quanto occupante solo in parte le rampe di accesso condominiale, e tale comunque da non impedire la visibilità dei gradini e l'appoggio al corrimano. 
All'udienza del 19.10.2021 veniva dichiarata la contumacia dell'altra terza chiamata ### srl e, su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.. 
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prova orale e l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attore.  2.1 La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione nei confronti del ### convenuto, trovando applicazione l'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
Com'è noto, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento o su un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa; conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie aquiliana sopracitata. 
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa; quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), che richiedono la concomitanza dell'agire umano nella produzione del danno, il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità; in tal caso la prova del nesso causale può essere offerta dimostrando che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno (v. Cass. civ., n. 2660/2013). 
Una volta adempiuto l'onere probatorio gravante su parte attrice, spetta eventualmente al convenuto che ha il potere di custodia sulla cosa la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.  2.2 Rammentati i predetti consolidati principi ed alla luce delle risultanze della prova orale raffrontate con le fotografie in atti, deve ritenersi che l'attore abbia fornito prova del verificarsi dell'evento dannoso con le modalità e nelle circostanze spazio-temporali descritte, nonché del nesso causale di tale evento con la cosa in custodia, che presentava caratteri di obiettiva pericolosità in base a quanto di seguito esposto.  ### dalle risultanze dell'istruttoria orale, assunta dalla GOP delegata inserita nell'### del Processo, mette conto soffermarsi di seguito sulle dichiarazioni testimoniali più significative, per verificare quali delle circostanze descritte da parte attrice possano ritenersi confermate, all'esito del vaglio di attendibilità oggettiva e soggettiva delle deposizioni, e quale sia il significato da attribuire alla conferma dei capitoli di prova ai fini dell'adempimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice.  ### attrice ha indicato sui capitoli di prova formulati e parzialmente ammessi il solo teste ### che è stato sentito all'udienza del 3.2.2023 anche a prova contraria sui capitoli ammessi delle altre parti e che, come si evince dalla narrativa dell'atto di citazione e dai chiarimenti resi in udienza dal teste, all'epoca dei fatti di causa abitava nello stabile condominiale ed era l'amico presso il quale l'attore si era recato a far visita la sera del 11.5.2019. Il sig. ### ha dichiarato di non avere assistito all'evento ma di essere certo che l'attore fosse caduto sulle scale perché sentendo il rumore all'interno del suo appartamento si era affacciato per verificare cosa fosse accaduto. In particolare, ha dichiarato: “Io non ho assistito alla caduta. So di per certo che è caduto sulle scale perché sentendo il rumore all'interno del mio appartamento mi sono affacciato in due momenti successivi. La prima volta che mi sono affacciato non ho visto nulla. Sono rientrato in casa e poco dopo ho sentito dei lamenti provenire dalle scale e a quel punto mi sono affacciato una seconda volta e sporgendomi ho visto il #### sul pianerottolo del primo piano e gli sono andato incontro. E constatato che aveva delle ferite da cadute e l'ho aiutato a risalire in casa.  (…) Confermo che tra la scalinata che va dal piano terra al primo piano erano presenti almeno 3 pali dell'impalcatura di sostegno della scala del secondo piano che erano lato interno, restringevano il passaggio sulla scalinata e intralciavano l'utilizzo del corrimano. ### dei pali anche lato parete che restringevano ulteriormente il passaggio della scala”. Il teste inoltre ricordava che vi era scarsa illuminazione artificiale, ma non ricordava se fossero o meno presenti detriti o polveri. 
In risposta ai capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., che valgono a meglio specificare le premesse della narrativa in fatto dell'atto di citazione (su cui pure il teste è stato sentito), ### ha confermato che era la prima volta che ospitava il ### nella propria abitazione (“mi pare fosse la prima”) e, pur non ricordando gli orari esatti, ha detto che era comunque tarda serata quando l'amico lasciava tale abitazione congedandosi da lui e scendendo le scale. Inoltre ha dichiarato che la seconda volta che ha aperto la porta, dopo aver sentito prima un rumore e poi dei lamenti, “prima l'ho aiutato a risalire in casa e da casa ho chiamato il 118”. 
In assenza di elementi di natura soggettiva che rendano il teste inattendibile (tale non è il semplice rapporto di amicizia), la natura dettagliata delle dichiarazioni rese dal ### consente di ritenerle attendibili anche sul piano oggettivo, tenuto anche conto del riscontro documentale rinvenibile nelle fotografie agli atti, di cui meglio si dirà infra, e della relazione di soccorso sanitario del 118 (doc. 2 att.), che attesta l'intervento dei sanitari presso lo stabile condominiale di via ### 6 in ### in data ### (ora di attivazione 23:37), riportante le generalità dell'attore e compilata in tutti i punti di interesse medico, con la seguente nota di anamnesi: “paziente trovato supino in casa dopo una caduta dalle scale”. 
Precedentemente era stato escusso, tra gli altri, il teste comune del ### convenuto e della terza chiamata ### s.r.l., ing. ### quale tecnico incaricato a febbraio 2018 dal ### per redigere un capitolato per il ripristino degli ammaloramenti riscontrati nella scala B, che ha riferito di aver trovato già installata l'impalcatura posta in opera, descrivendola nel dettaglio - conformemente peraltro a quanto è raffigurato nelle fotografie sub doc. 6 att. - in risposta al capitolo 6 conv.: “Confermo, ricordo che la struttura era composta da questi elementi che erano appoggiati ai gradini più altri elementi che ingombravano la parte interna del vano scale poggiando a terra, senza coinvolgere i gradini. Preciso che il corpo scale è composto da rampe su tre lati, da un vuoto centrale e un pianerottolo di sbarco ai piani”. Confermava il capitolo 7 conv. (“vero che l'impalcatura installata dalla ### s.r.l. consentiva l'accesso al corrimano presente sulla rampa delle scale”), con la seguente precisazione: “salvo nei punti corrispondenti ai due puntelli”, che trova anch'essa riscontro visivo nelle fotografie allegate sub doc. 6 att.. In risposta al capitolo 8 conv. precisava che l'impalcatura da lui descritta non era un'impalcatura chiusa, dal che desumeva che la luce artificiale delle scale potesse filtrare in orario serale. 
Ricordava poi con certezza (v. risposta al cap. 9 conv.) che il nastro rosso e bianco di segnalazione del pericolo fosse stato installato intorno all'impalcatura che appoggiava a terra nel vuoto del corpo scale, ovvero nella tromba delle scale, ma non ricordava se fosse stato apposto lungo il corrimano. 
Sentito sui capitoli di parte terza chiamata, il teste ### ha tra l'altro confermato, in risposta ai capitoli 2, 4, 5 e 7, che la predetta impalcatura era stata installata in via provvisoria, per il tempo necessario alla messa in sicurezza dei luoghi, e che le opere murarie aventi ad oggetto il vano scala B, dopo la rimozione di alcune parti cementizie della muratura, sono stati sospesi da marzo 2018 a maggio 2020, allorquando è stato ripristinato l'intonaco. 
Le dichiarazioni del teste ing. ### trovano riscontro documentale non solo nelle fotografie in atti (si vedano non solo quelle sub doc. 6 att., ma anche quelle sub doc. 1 ### che recano in calce ed in sovraimpressione la data del 25.11.2019, differenziandosi da quelle sub doc. 6 att. solo per il nastro adesivo nero e giallo apposto sui pali verticali dell'impalcatura, mentre il nastro rosso e bianco di pericolo era già presente in quelle di parte attrice), ma anche nella fattura ### n. 51/2020 (doc.  5 terza chiamata ### che reca la data del 15.6.2020), che ha trovato conferma da parte del teste -quanto alle opere eseguite - in risposta al capitolo 8 ### Ulteriore riscontro che consente di ritenere dimostrate le deduzioni della terza chiamata ### per come articolate nei capitoli di prova da 4 a 9, è la risposta affermativa resa dall'### del ### di via ### 6, rag. ### sentito all'udienza del 11.11.2022. Di talché è superfluo il raffronto con quanto dichiarato dall'ulteriore teste intimata dalla terza chiamata #### che ha confermato i medesimi capitoli, dichiarando di essere non solo socia, ma anche amministratore delegato allorquando è stata sentita, della società ### s.r.l. (si noti peraltro che non ne è stata eccepita l'incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c.). 
Quanto poi alle dichiarazioni rese dalla teste ### sentita a prova contraria sui capitoli di parte attrice, le stesse non meritano considerazione, dovendosi qui puntualizzare quanto non precisato nell'ordinanza in data ###, là dove tutte le parti erano state genericamente ammesse alla prova contraria sui capitoli ammessi di controparte con gli stessi testi indicati a prova diretta: nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ### s.r.l. ha chiesto la prova contraria sui capitoli ammessi di controparte, ma la terza chiamata ha rapporto processuale nel caso di specie unicamente con il ### convenuto che la ha chiamata in causa, non vertendosi in ipotesi di estensione automatica della domanda attorea nei confronti di parte terza chiamata. A ben vedere, peraltro, non può parlarsi di prova contraria in concreto neppure rispetto ai capitoli di prova articolati dal ### convenuto, che, quanto alla posizione della terza chiamata ### ha articolato circostanze conformi alle difese dalla stessa assunte in giudizio. 
Va infine citata la testimonianza resa dalla teste del ### convenuto ### segretaria presso lo studio dell'### del ### all'epoca dei fatti di causa, che ha fornito ulteriore conferma ai capitoli di prova formulati dal convenuto, essendo peraltro a conoscenza diretta di alcune circostanze, come l'esecuzione dei lavori in urgenza da parte di ### (capitolo 4 conv.), per essere stata presente in studio durante le telefonate dell'### e per aver pagato le fatture dopo aver letto il consuntivo dei lavori. Sentita a prova contraria sui capitoli di parte attrice, ha riferito di aver visto l'impalcatura, che restringeva “leggermente” il passaggio nelle scale e “non copriva il corrimano”. Ha inoltre riferito, pur non sapendo se la sera ci fossero polvere o detriti, che le pulizie venivano eseguite di mattina, che l'illuminazione era sufficiente, che c'era il nastro bianco e rosso e che i gradini della scala in questione erano di beola, materiale che non necessita di strisce antiscivolo.  2.3 Tirando le fila delle risultanze dell'istruttoria orale riguardata nell'ottica dell'assolvimento dell'onere della prova dell'attore ai sensi dell'art. 2051 c.c., va rilevato ulteriormente che l'unico teste intimato dal #### è stato preciso anche nell'individuare il punto dove ha trovato l'attore quando è andato a soccorrerlo, ovvero “sul pianerottolo del primo piano” (cfr. risposta al capitolo 1 dell'atto di citazione1). E' pur vero che tale affermazione non sembra prima facie collimante con la descrizione tecnica dell'allocazione dell'impalcatura provvisoria di 1 Si noti che lo stesso teste ### in risposta a domande a chiarimenti, ha precisato di abitare all'epoca dei fatti di causa al secondo piano dello stabile condominiale, scala B, e che l'attore è caduto dopo che era andato via, essendo stato suo ospite la sera dell'11.5.2019. sicurezza nel vano scala B del ### convenuto, risultante in particolare dalla deposizione del teste comune di parte convenuta e terza chiamata ing. ### Quest'ultimo ha confermato, in risposta ai capitoli 4 e 6 di parte convenuta, che gli ammaloramenti delle pareti e del soffitto che avevano reso necessaria l'installazione dell'impalcatura si erano manifestati soprattutto tra il piano terra ed il primo piano, e che l'impalcatura era composta da elementi che poggiavano a terra nella parte interna del vano scale e da altri che poggiavano direttamente sui gradini. Ha aggiunto che “il corpo scale è composto da rampe sui tre lati, da un vuoto centrale e un pianerottolo di sbarco ai piani”. 
Osservando le fotografie sub doc. 6 att. e sub doc. 1 terza chiamata ### è evidente che gli elementi dell'impalcatura appoggiati ai gradini, tali da restringere il passaggio, si trovano non sul tratto di scale che conduce al pianerottolo di sbarco al primo piano, ma dopo gli otto gradini di accesso a seguito dei quali c'è una piccola porzione di pavimento piano che precede la rampa di scala sul lato perpendicolare, che a sua volta conduce ad altra porzione di pavimento prima che la rampa pieghi sul terzo lato della tromba delle scale. Si tratta all'evidenza di tipologia costruttiva dell'inizio del secolo scorso, ragion per cui deve ritenersi che il teste ### parlando impropriamente di primo piano, abbia inteso fare riferimento non al pianerottolo di sbarco al primo piano dello stabile - scala B (inteso come quello su cui si affacciano i portoni di accesso ai singoli appartamenti), ma alla porzione di pavimento posta subito dopo i primi otto gradini salendo la scala. Occorre ricordare infatti che l'attore ### stava scendendo la scala dopo aver lasciato l'appartamento del ### sito al secondo piano dello stabile, e doveva necessariamente passare per il tratto di scala che precedeva gli ultimi otto gradini, ove l'appoggio dei piedi era ristretto per la presenza sui gradini di elementi, presumibilmente di cemento, ove si vedono infissi alcuni dei pali metallici verticali che sorreggono l'impalcatura. Nel medesimo tratto, come è visibile dalle foto e come confermato da alcune delle deposizioni innanzi citate, la presenza dei pali verticali era tale da non assicurare un appoggio continuo e sicuro al corrimano, tale da poter consentire a chi attraversava in discesa la scala di farvi ricorso nel caso in cui avesse messo il piede in fallo per gli elementi apposti sui gradini.
Quanto poi all'illuminazione, è pacifico che, essendo tarda serata, fosse presente l'illuminazione artificiale. Non vi è conformità tra le deposizioni dei testi di parte attrice da un lato e di parte convenuta e terza chiamata dall'altro circa la sufficienza dell'illuminazione. A parere di questo Giudice dalla visione delle citate fotografie emerge come in effetti l'impalcatura, nel tratto innanzi individuato, proiettasse delle ombre, come riferito dal teste di parte attrice ### Tale circostanza ha contribuito con alto grado di probabilità a far sì che, nello scendere il tratto di scale ove erano infissi gli elementi di impalcatura, restringendo il passaggio, l'attore abbia messo il piede in fallo, senza riuscire ad afferrarsi al corrimano, e sia così scivolato fino a fermarsi sulla porzione di pavimento che precede gli ultimi otto scalini (visti nell'ottica di chi scende, ovvero i primi per chi sale). 
Da quanto sopra discende, ad avviso di questo Giudice, accedendo ad un ragionamento presuntivo ai sensi dell'art. 2727 c.c., che lo stato di pericolosità oggettiva del tratto di scala in questione sia stato la causa della caduta dell'attore la sera dell'11.5.2019, stante la presenza della impalcatura, che rendeva poco agevole la salita e discesa dalle scale, nonché la scarsa illuminazione delle dette scale, come emerge dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione fotografica innanzi richiamate. Sempre in base ad un ragionamento presuntivo, deve ritenersi dimostrato che l'attore è caduto sul tratto di scala ristretto innanzi descritto, in quanto è stato trovato dall'amico ### al termine di tale tratto (pur impropriamente definito in sede di deposizione “pianerottolo del primo piano”). 
Ciò posto, è altresì vero che, trattandosi di cosa inerte non intrinsecamente pericolosa, l'attore avrebbe potuto prevedere e superare la situazione di pericolo attraverso l'adozione di cautele rapportate alla situazione concreta, visto che aveva percorso la medesima scala in salita (essendo l'edificio sprovvisto di ascensore) per andare la sera stessa al secondo piano, ove abitava l'amico ### e visto che dalle fotografie innanzi citate l'impalcatura era di per sé visibile, a prescindere dalla presenza del nastro bianco e rosso. Tale dovere di cautela in base al principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c. va contemperato con l'effettiva pericolosità dei luoghi anche per le ombreggiature dei pali in discesa e con la circostanza che - in base a quanto ricordava il teste ### - l'attore non era stato nell'immobile altre volte prima di quella sera, ragion per cui si stima equo ridurre la responsabilità del ### convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. in misura pari al 50%, valutando in pari misura il concorso di colpa dell'attore. 
Si richiama infine, a confutazione delle deduzioni di parte convenuta e terza chiamata circa la valutazione del comportamento imprudente e disattento dell'attore, l'orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo Giudice, nella analoga materia della responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. per i danni derivanti da buche e sconnessioni stradali: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.” (Cass. Sez. 3, 19/12/2022, n. ###). 
Nel caso di specie, risulta invero che l'impalcatura sia rimasta installata per un periodo prolungato, ovvero da febbraio 2018 sino al maggio 2020, epoca in cui sono stati eseguiti i lavori di definitiva messa in pristino dello stato dei luoghi. Tale struttura, peraltro, ha comportato una significativa alterazione dello stato dei luoghi, sia in termini morfologici che di fruibilità degli spazi, in quanto priva di idonea segnalazione e collocata in un'area caratterizzata da scarsa illuminazione, con conseguente incremento dei profili di rischio per la sicurezza dei passanti, di talché la condotta colposa dell'attore non era imprevedibile.
Pertanto, ricordato che il concetto di prevedibilità - rapportato alla sfera del danneggiato - non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione concreta, la liquidazione del danno di cui al successivo paragrafo 3 andrà ridotta nella misura del 50%, in ragione del concorso di colpa dell'attore nella produzione dell'evento dannoso.  2.4 Sempre in tema di an, occorre vagliare la domanda di manleva svolta dal ### di via ### 6 nei confronti di ### srl e di ### srl, quest'ultima rimasta contumace. 
La domanda di manleva proposta nei confronti della società incaricata del montaggio dell'impalcatura presente sulla scala B al momento della caduta dell'attore, ### srl, deve essere rigettata per le motivazioni che seguono. 
Come si è visto, dall'interrogatorio formale reso dall'amministratore pro tempore del condominio convenuto, rag. ### all'udienza del 11.11.2022 è emersa la piena conferma delle circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati ed ammessi di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della terza chiamata, tra cui il fatto che la struttura di sicurezza, installata in via provvisoria nel febbraio 2018, era rimasta montata a titolo gratuito fino a maggio 2020, essendo stato sospeso per ricercare una perdita il ripristino dell'intonaco murario della scala B, poi eseguito appunto nel mese di maggio 2020, come da fattura n. 51/2020 (doc. 5 terza chiamata, che reca nella descrizione lavori conformi al preventivo in data ### di cui al doc. 4 terza chiamata). 
Ne consegue che alla data del sinistro per cui è causa (11.5.2019) unico custode della scala B, e dunque responsabile del danno cagionato ai sensi dell'art. 2051 c.c., era il ### convenuto, visto che ### s.r.l. non stava eseguendo alcuna lavorazione, ma le aveva sospese a far tempo dal febbraio 2018, evidentemente su disposizione del ### che aveva appaltato i lavori di ripristino delle pareti del vano scala B. 
Ad abundantiam si rileva che “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo.  (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all'appaltatore, rimanga sempre nella disponibilità del condominio committente per via della sua funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie)” (Cass. Sez. 2, 14/05/2018, n. 11671). 
Nella fattispecie per cui è causa i lavori appaltati ad ### s.r.l. e poi sospesi avevano ad oggetto il bene comune scala condominiale, il cui potere di fatto non poteva essere trasferito all'appaltatore, non potendone essere interdetto l'utilizzo (si ricorda che lo stabile del ### di via ### 6 era privo di ascensore). Ne deriva che, non avendo il ### convenuto dedotto e dimostrato specifici elementi di pericolosità o di non conformità dell'impalcatura provvisoria installata da ### s.r.l. per un intervento urgente di messa in sicurezza effettuato su richiesta dello stesso ### ovvero ritardi imputabili all'impresa terza chiamata nel completamento delle opere, la domanda di manleva nei confronti di quest'ultima va respinta, non essendo emersi profili di colpa specifica o generica dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera a lui commissionata, tali da contribuire anche solo a livello di concausa all'evento dedotto in giudizio. 
Quanto poi alla domanda di manleva proposta dal ### nei confronti di ### s.r.l., incaricata del servizio di pulizia dell'edificio, la stessa va respinta in quanto destituita di fondamento probatorio all'esito dell'istruttoria ammessa ed espletata, non avendo nessuno dei testi sentiti confermato la presenza di polvere e/o detriti sulle scale la sera dell'11.5.2019. La teste ### segretaria dello studio ### si è infatti limitata a riferire, per quanto a sua conoscenza, che le pulizie venivano eseguite quotidianamente dall'impresa incaricata. Lo stesso teste di parte attrice, ### ha riferito di non ricordare se quella sera ci fossero detriti o altre sostanze idonee a provocare l'evento lesivo.  3. Ciò posto, occorre procedere alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati dall'attore.
I danni alla persona riportati dell'attore sono stati accertati dalla CTU medico-legale redatta dal dott. ### Quest'ultimo ha ritenuto che il quadro traumatico subito dall'attore, prontamente rilevato in ambito ospedaliero, è in accordo con la dinamica della caduta descritta in atti, e lo ha così riassunto: “politrauma produttivo della frattura del capitello radiale del gomito dell'arto dominante, la frattura-distacco della base della falange distale del terzo dito della mano contro laterale, lesioni dentarie agli elementi dentari incisivi (“frattura coronale completa di 12, una mobilità molto aumentata di 11, la frattura coronale parziale di 21”)”. 
Il c.t.u. ha accertato un periodo di inabilità temporanea 30 giorni al 75% a ragione dell'immobilizzazione con tutori di gomito e dito; a seguire, 15 giorni da computare mediamente al 50%, quale tempo per l'iniziale recupero articolare e delle fisioterapia, ed infine 20 giorni al 25% fino alla stabilizzazione dei postumi. Grado di sofferenza psicofisica media per i giorni al 75%, poi lieve per il restante periodo.  ### ha, altresì, accertato “### i postumi permanenti, a situazione ora certamente stabilizzata, permane, come riportato nella sezione relativa alle operazioni di consulenza, una attendibile soggettività e una condizione disfunzionale lieve a carico sia del gomito destro che del 3° dito della mano sinistra che individuano una menomazione all'integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 5,5% (cinque e mezzo per cento), considerando inoltre la perdita di un elemento dentario. Ciò in ossequio a quanto osservabile nei casi consimili e quanto previsto sia nelle tabelle delle micropermanenti che nei baremes di maggior uso, uno per tutti la ### A questo riguardo, la percentualizzazione dei postumi, a parte la perdita dell'elemento dentario (incisivo superiore) - tabellata - in riferimento al gomito e dito si effettua con una calibrazione per analogia riduttiva nei rispetti dei range di riferimento per menomazioni di maggior impatto. Si ritiene poi che il sig. ### percepisca in maniera minima gli effetti menomanti sul fare quotidiano, ad espressione essenziale durante gli sforzi fisici all'arto superiore destro. Inoltre, la menomazione, globalmente considerata, non risulta evidente alla osservazione di terzi,; non vi è e non vi sarà necessità di terapie o presidi ortopedici; alla luce di quanto valutabile, si identifica una sofferenza menomazione correlata di grado“lievissimo”. Da ultimo, non sono documentate in atti spese mediche per cura e diagnosi.” (…)” (v. Relazione medico - legale del ### pag. 6). 
Infine il CTU correttamente non ha riconosciuto spese mediche e di cura, non essendo state documentate le spese di cura odontoiatriche nei termini per le produzioni documentali, trattandosi peraltro di fatti costitutivi della domanda per quanto attiene al profilo del danno patrimoniale. 
Le conclusioni del CTU vanno qui recepite, essendo stata l'obiettività clinica condivisa con i CTP in sede di visita, ed essendo positivamente apprezzabile la risposta del CTU alle osservazioni del CT di parte attrice, che all'esito delle operazioni peritali ha valutato una percentuale di danno biologico pari all'8,5%, con una metodica sommatoria pura che - come ha spiegato il CTU (il quale ha peraltro corretto anche la stima delle singole lesioni) - non trova applicazione in ambito medico-legale (v. pag. 7 elaborato peritale). 
Ciò posto, secondo l'orientamento preferibile, recentemente avallato dalla Corte di Cassazione, “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale).” (Cass. Sez. 6, 11/02/2022, n. 4509). 
Ed allora, pur avendo il CTU accertato postumi da lesioni di lieve entità, ovvero inferiori al 9%, trovano applicazione i criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'### sulla giustizia civile di ### 2024. 
In particolare, le lesioni riportate dall'attore a seguito del sinistro dell'11.5.2019 hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 30 giorni al 75%, di 15 al 50% e di 20 al 25%. ### ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attore ha determinato una sofferenza soggettiva di grado medio solo per i primi 30 giorni, lieve per i restanti.
Al riguardo va ricordato che la domanda attorea, sin dall'atto di citazione, conteneva il riferimento ai danni conseguenti alle lesioni subite dal ### comprensivi del danno biologico e morale, per cui sarebbe in astratto valutabile un incremento del valore monetario standard di liquidazione in ragione della sofferenza menomazione-correlata. 
Tuttavia, come recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13383/2025), al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendosi rilevare che sul punto l'attore non ha formulato specifiche deduzioni. Si stima dunque confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di € 115,00, che è dato dalla somma dei valori monetari standard della componente biologica o dinamico-relazionale e di quella da sofferenza soggettiva interiore. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 4.025,00.  ### la liquidazione del danno biologico permanente del 5,5%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto sempre riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'### sulla giustizia civile di ### 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attore all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (41 anni), l'importo in moneta attuale di € 10.101,50, non essendovi motivi per far luogo ad aumenti per personalizzazione, tenuto conto che il CTU alla stabilizzazione dei postumi permanenti ha valutato una sofferenza menomazione correlata lievissima. 
A tale importo va aggiunto il superiore importo di € 4.025,00 per invalidità temporanea, così ottenendosi l'importo complessivo in moneta attuale di € 14.126,50, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite. 
Come detto sopra, l'apporto causale della responsabilità del ### convenuto ex art. 2051 c.c. deve essere quantificato nel 50%, così dovendosi di conseguenza ridurre il risarcimento dei danni spettante all'attore alla somma di € 7.063,25, che deve formare oggetto di condanna come da dispositivo. 
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU.  1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (11.5.2019) fino alla data della presente pronuncia.  4. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione dell'esito del giudizio che ha visto un notevole ridimensionamento nell'an (per l'accertato concorso di colpa del ### e nel quantum della domanda attorea, per compensare nella misura della metà le spese di lite tra le parti, dichiarando tenuto e condannando il ### convenuto alla rifusione in favore dell'attore della restante metà di dette spese, liquidate per l'intero come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate. 
Sempre in base al principio di soccombenza, stante l'acclarata infondatezza della domanda di manleva svolta nei confronti della terza chiamata costituita ### s.r.l., lo stesso ### convenuto deve essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a quest'ultima le spese di lite, che si ritiene anche in tal caso di compensare nella misura della metà, stante la comunanza delle posizioni assunte in giudizio da parte convenuta e terza chiamata rispetto ai tempi ed alle modalità dell'installazione dell'impalcatura provvisoria, e che si ritiene di dover calcolare nell'ambito dello scaglione ove è ricompresa la domanda attorea, per come qui ridotta anche in accoglimento delle difese della terza chiamata. 
Le spese di ### come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico del ### convenuto per prevalente soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del convenuto ### di via ### 6 in ### nella produzione del sinistro verificatosi in data 11 maggio 2019, in concorso di colpa al 50% con parte attrice; 2) dichiara tenuto e condanna il ### convenuto a corrispondere all'attore ### la somma di € 7.063,25 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come in motivazione, già calcolato l'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 50%; 3) respinge le domande di manleva formulate dal ### convenuto nei confronti delle parti terze chiamate ### srl e ### srl; 4) compensate le spese di lite nella misura della metà, dichiara tenuto e condanna il ### convenuto a rifondere all'attore ### la restante metà di dette spese, che liquida per l'intero in € 786,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; 5) compensate le spese di lite nella misura della metà, dichiara tenuto e condanna il ### convenuto a rifondere alla terza chiamata costituita ### srl la restante metà di dette spese, che liquida per l'intero in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; 6) pone definitivamente a carico del ### convenuto le spese di ### come già liquidate in corso di causa.  ### 2.12.2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 45678/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Grazia Fedele

M

Tribunale di Trani, Sentenza n. 2476/2025 del 04-12-2025

... svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di ### 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### in cui si afferma che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'### Quadro”. Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. ###/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi (leggi tutto)...

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n.7970/2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### del Tribunale di Trani, ### nella presente controversia individuale di lavoro tra ### -c.f.###, con l'assistenza e difesa dell'avv. ### -c.f. ###, nonché dell'avv. ### -c.f. ###; -parte ricorrente e ###'#### E ####, ##### -con l'assistenza e difesa, ai sensi dell'art.417 bis, comma 1, c.p.c. della dott.ssa ### -c.f. ###; -parte resistente all'udienza del 03/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza. 
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. - Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a ### l'amministrazione scolastica, al fine di ottenere - previo accertamento del corrispondente diritto [in applicazione dei principi statuiti dall'### (### del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE clausola 4 c.d. Principio di non discriminazione)] quale docente in forza di contratti a termine e/o supplenze temporanee ad ottenere il beneficio della ### istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di ### 500,00 annui (per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) - la condanna dell'amministrazione scolastica a pagare in suo favore la somma complessiva di ### 2.000,00 a titolo di ###, oltre accessori di legge e spese di lite. 
II. - Costituitasi tardivamente in giudizio, la parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda. 
III. - La domanda nella parte in cui è diretta ad ottenere il beneficio della ### è fondata per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi di ### (Sentenza n. 1788/2023 pubbl. il ### RG n. 2601/2023 - est. Dott. ###, che essendo pienamente condivise, vengono di seguito trascritte in termini sostanzialmente integrali. 
III.1. - Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. ### principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica - che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte, in realtà, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU.  16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. 
III.2.1. - Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.  2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
La clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.  ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
III.2.2. - Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “### Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “### Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. ###/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. 
III.3.1. - Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. 
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il ### - #### che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “### del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. 
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. 
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022. 
III.3.2. - Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla ### la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di ### in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di ### 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### in cui si afferma che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'### Quadro”. 
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. ###/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.  ### i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento. 
III.4.1. - Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione resa in data ###.2023 dalla Corte di Cassazione in tema di ### docenti a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. 
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, ### nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. ### docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto del 29-30.05.2023, il ### della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla ### della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto. 
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
I principi di diritto affermati dal Giudice di ### appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati. 
III.4.2. - Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (con l'eccezione per gli aa.ss.  2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 di cui si dirà al punto ###4.3.), per cui, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla ### b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve affermarsi che parte ricorrente è ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche. 
III.4.3. - Deve essere, infine, accolta la domanda di riconoscimento del diritto alla ### anche con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, trattandosi di supplenze brevi che hanno coperto sostanzialmente per intero ciascun anno scolastico senza soluzione di continuità dal 21/10/2020 all'11/06/2021, dall'11/10/2021 al 09/06/2022 e dal 14/09/2022 all'11/06/2023 con attività svolta presso gli stessi istituti scolastici. 
III.5. - Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del Ministero all'attribuzione in favore della parte ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad € 500,00 per le annualità relative agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
IV. - Le spese processuali - liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad ### 5.200,00) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria - seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente. P.Q.M.  disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: - dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; - condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, a rifondere in favore della parte ricorrente le spese processuali, che liquida complessivamente in € 1.030,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge. 
Trani, 03/12/2025 Il Giudice del

causa n. 7970/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Eugenio Carmine Labella

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