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N. 45678/2020 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45678/2020 r.g. promossa da: ### (C.F./P.I. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### (###) ### NOVEMBRE, 2 86039 TERMOLI; elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, ### contro ### 6 ### (C.F./P.I. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, ### e contro ### (C.F./P.I. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, ### (C.F./P.I. ###), ### OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 ### da fogli depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ### conveniva in giudizio il ### di via ### 6 in ### in persona dell'amministratore p.t., per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro occorso in data ###, mentre scendeva le scale dello stabile condominiale.
In particolare, l'attore deduceva che: in data ###, poco prima della mezzanotte, egli scendeva le scale del condominio di ### n. 6 (entrando dall'ingresso principale prima scala a sinistra), allorquando scivolava e cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza sulle scale di detriti e polveri non visibili; lungo le scale del suddetto condominio, vi erano elementi di impalcatura per lavori di ristrutturazione che, oltre a determinare il restringimento del passaggio, coprivano su tutta la lunghezza della gradinata il corrimano; proprio per l'impossibilità di appoggiarsi al corrimano, l'attore, dopo essere scivolato per la presenza di polvere e terriccio, non riusciva ad evitare la caduta o ad attenuarne gli effetti; il sig. ### veniva soccorso dal sig. ### amico presso il quale si era recato quella sera, il quale lo soccorreva e accompagnava nella sua abitazione provvedendo a chiamare il 118; a causa delle lesioni riportate, il 118 trasportava il sig. ### presso l'### ove veniva riscontrato “trauma cranio-facciale, contusione con frattura capitello radiale dx, distacco parcellare alla base di ### del III raggio mano sinistra, frattura coronale - apicale dell'elemento dentario 12 e 21 con una prognosi di giorni 30”; l'attore si sottoponeva quindi alle visite di controllo, nonché alle cure e terapie riabilitative e odontoiatriche prescritte fino alla stabilizzazione dei postumi.
Tanto premesso in fatto, il sig. ### argomentava in diritto sulla responsabilità del ### convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. in qualità di custode della scala, bene comune, ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., ravvisando una colpa dell'### condominiale per non aver dato adeguata segnalazione di pericolo, considerata la caduta dei detriti e della polvere, l'assenza del corrimano in quanto coperto dall'impalcatura e la mancanza di strisce antiscivolo sui gradini.
Concludeva quindi per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del ### ai sensi degli artt. 2051 c.c. ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., con condanna dello stesso convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni da lui subite nel sinistro dell'11.5.2019, quantificati in base alla relazione medico-legale allegata alla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. in complessivi € 68.959,00, comprensivi del danno biologico e morale, ovvero della diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto ### di via ### 6, deducendo, quanto allo stato dei luoghi, che lo stabile condominiale è stato edificato nei primi del '900, è composto da quattro piani fuori terra, è privo di ascensore ed è dotato di due distinte rampe di scale per l'accesso ai piani, con scalini in pietra, e precisamente in beola naturale, materiale che mantiene porosità e ruvidezza anche quando bagnato. Esponeva che nel mese di febbraio 2018, a causa di alcuni ammaloramenti di limitate porzioni delle pareti e del soffitto della rampa di una delle scale (scala B), il ### incaricava ### s.r.l. di eseguire le opere edili necessarie alla messa in sicurezza dei luoghi. Dal mese di aprile 2018 al mese di settembre dello stesso anno si procedeva alla ricerca delle cause degli ammaloramenti con assaggi demolitivi sulle pareti e applicazione di pannellatura in legno sostenuta da puntelli in acciaio per evitare la caduta di materiale sulle scale. Dal settembre 2018 all'11.5.2019, data del sinistro oggetto di causa, non veniva eseguita alcuna lavorazione, fino a che, nei primi mesi del 2020, all'esito dell'individuazione delle cause delle problematiche riscontrate, la stessa ### s.r.l. procedeva alla rimessione in pristino delle pareti delle scale ed alla rimozione dell'impalcatura. Contestava la pericolosità dell'impalcatura installata nel vano scale, nonché altri profili di pericolosità.
Riferiva che la pulizia delle scale veniva eseguita quotidianamente dall'impresa di pulizie incaricata ### s.r.l.. Concludeva chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi ### s.r.l., quale società incaricata della messa in sicurezza del vano scale, nonché ### s.r.l., quale impresa di pulizie. Nel merito, concludeva per il rigetto di ogni avversaria domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto; in subordine, chiedeva che il risarcimento del danno fosse diminuito in ragione del concorso colposo dell'attore ex art. 1227 c.c., e, in via sempre subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare il diritto del convenuto ### di via ### 6 ad essere garantito e manlevato da ### srl e ### srl con condanna al versamento delle somme liquidate.
Autorizzate le richieste di chiamata di terzi da parte del ### convenuto, che procedeva a regolare estensione del contraddittorio per l'udienza come rinviata ex art. 269 co. 2 c.p.c., si costituiva in giudizio ### srl, insistendo per il rigetto della domanda dell'attore e comunque per il rigetto della domanda di manleva svolta nei suoi confronti dal ### convenuto. Negava qualsiasi responsabilità rispetto all'incidente occorso all'attore, evidenziando di aver unicamente provveduto ad installare un'impalcatura, in epoca ben anteriore al sinistro per cui è causa, su richiesta del ### convenuto, che aveva urgenza di mettere in sicurezza il vano scale condominiale a seguito di infiltrazioni verificatesi nella scala B dello stabile. Essendo questa l'unica lavorazione effettuata, contestava per quanto di propria competenza, ovvero rientrante nella propria sfera di conoscenza, che lungo le scale vi fossero detriti e/o polveri. Contestava comunque la pericolosità di tale impalcatura, in quanto occupante solo in parte le rampe di accesso condominiale, e tale comunque da non impedire la visibilità dei gradini e l'appoggio al corrimano.
All'udienza del 19.10.2021 veniva dichiarata la contumacia dell'altra terza chiamata ### srl e, su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prova orale e l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attore. 2.1 La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione nei confronti del ### convenuto, trovando applicazione l'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
Com'è noto, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento o su un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa; conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie aquiliana sopracitata.
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa; quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), che richiedono la concomitanza dell'agire umano nella produzione del danno, il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità; in tal caso la prova del nesso causale può essere offerta dimostrando che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno (v. Cass. civ., n. 2660/2013).
Una volta adempiuto l'onere probatorio gravante su parte attrice, spetta eventualmente al convenuto che ha il potere di custodia sulla cosa la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. 2.2 Rammentati i predetti consolidati principi ed alla luce delle risultanze della prova orale raffrontate con le fotografie in atti, deve ritenersi che l'attore abbia fornito prova del verificarsi dell'evento dannoso con le modalità e nelle circostanze spazio-temporali descritte, nonché del nesso causale di tale evento con la cosa in custodia, che presentava caratteri di obiettiva pericolosità in base a quanto di seguito esposto. ### dalle risultanze dell'istruttoria orale, assunta dalla GOP delegata inserita nell'### del Processo, mette conto soffermarsi di seguito sulle dichiarazioni testimoniali più significative, per verificare quali delle circostanze descritte da parte attrice possano ritenersi confermate, all'esito del vaglio di attendibilità oggettiva e soggettiva delle deposizioni, e quale sia il significato da attribuire alla conferma dei capitoli di prova ai fini dell'adempimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice. ### attrice ha indicato sui capitoli di prova formulati e parzialmente ammessi il solo teste ### che è stato sentito all'udienza del 3.2.2023 anche a prova contraria sui capitoli ammessi delle altre parti e che, come si evince dalla narrativa dell'atto di citazione e dai chiarimenti resi in udienza dal teste, all'epoca dei fatti di causa abitava nello stabile condominiale ed era l'amico presso il quale l'attore si era recato a far visita la sera del 11.5.2019. Il sig. ### ha dichiarato di non avere assistito all'evento ma di essere certo che l'attore fosse caduto sulle scale perché sentendo il rumore all'interno del suo appartamento si era affacciato per verificare cosa fosse accaduto. In particolare, ha dichiarato: “Io non ho assistito alla caduta. So di per certo che è caduto sulle scale perché sentendo il rumore all'interno del mio appartamento mi sono affacciato in due momenti successivi. La prima volta che mi sono affacciato non ho visto nulla. Sono rientrato in casa e poco dopo ho sentito dei lamenti provenire dalle scale e a quel punto mi sono affacciato una seconda volta e sporgendomi ho visto il #### sul pianerottolo del primo piano e gli sono andato incontro. E constatato che aveva delle ferite da cadute e l'ho aiutato a risalire in casa. (…) Confermo che tra la scalinata che va dal piano terra al primo piano erano presenti almeno 3 pali dell'impalcatura di sostegno della scala del secondo piano che erano lato interno, restringevano il passaggio sulla scalinata e intralciavano l'utilizzo del corrimano. ### dei pali anche lato parete che restringevano ulteriormente il passaggio della scala”. Il teste inoltre ricordava che vi era scarsa illuminazione artificiale, ma non ricordava se fossero o meno presenti detriti o polveri.
In risposta ai capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., che valgono a meglio specificare le premesse della narrativa in fatto dell'atto di citazione (su cui pure il teste è stato sentito), ### ha confermato che era la prima volta che ospitava il ### nella propria abitazione (“mi pare fosse la prima”) e, pur non ricordando gli orari esatti, ha detto che era comunque tarda serata quando l'amico lasciava tale abitazione congedandosi da lui e scendendo le scale. Inoltre ha dichiarato che la seconda volta che ha aperto la porta, dopo aver sentito prima un rumore e poi dei lamenti, “prima l'ho aiutato a risalire in casa e da casa ho chiamato il 118”.
In assenza di elementi di natura soggettiva che rendano il teste inattendibile (tale non è il semplice rapporto di amicizia), la natura dettagliata delle dichiarazioni rese dal ### consente di ritenerle attendibili anche sul piano oggettivo, tenuto anche conto del riscontro documentale rinvenibile nelle fotografie agli atti, di cui meglio si dirà infra, e della relazione di soccorso sanitario del 118 (doc. 2 att.), che attesta l'intervento dei sanitari presso lo stabile condominiale di via ### 6 in ### in data ### (ora di attivazione 23:37), riportante le generalità dell'attore e compilata in tutti i punti di interesse medico, con la seguente nota di anamnesi: “paziente trovato supino in casa dopo una caduta dalle scale”.
Precedentemente era stato escusso, tra gli altri, il teste comune del ### convenuto e della terza chiamata ### s.r.l., ing. ### quale tecnico incaricato a febbraio 2018 dal ### per redigere un capitolato per il ripristino degli ammaloramenti riscontrati nella scala B, che ha riferito di aver trovato già installata l'impalcatura posta in opera, descrivendola nel dettaglio - conformemente peraltro a quanto è raffigurato nelle fotografie sub doc. 6 att. - in risposta al capitolo 6 conv.: “Confermo, ricordo che la struttura era composta da questi elementi che erano appoggiati ai gradini più altri elementi che ingombravano la parte interna del vano scale poggiando a terra, senza coinvolgere i gradini. Preciso che il corpo scale è composto da rampe su tre lati, da un vuoto centrale e un pianerottolo di sbarco ai piani”. Confermava il capitolo 7 conv. (“vero che l'impalcatura installata dalla ### s.r.l. consentiva l'accesso al corrimano presente sulla rampa delle scale”), con la seguente precisazione: “salvo nei punti corrispondenti ai due puntelli”, che trova anch'essa riscontro visivo nelle fotografie allegate sub doc. 6 att.. In risposta al capitolo 8 conv. precisava che l'impalcatura da lui descritta non era un'impalcatura chiusa, dal che desumeva che la luce artificiale delle scale potesse filtrare in orario serale.
Ricordava poi con certezza (v. risposta al cap. 9 conv.) che il nastro rosso e bianco di segnalazione del pericolo fosse stato installato intorno all'impalcatura che appoggiava a terra nel vuoto del corpo scale, ovvero nella tromba delle scale, ma non ricordava se fosse stato apposto lungo il corrimano.
Sentito sui capitoli di parte terza chiamata, il teste ### ha tra l'altro confermato, in risposta ai capitoli 2, 4, 5 e 7, che la predetta impalcatura era stata installata in via provvisoria, per il tempo necessario alla messa in sicurezza dei luoghi, e che le opere murarie aventi ad oggetto il vano scala B, dopo la rimozione di alcune parti cementizie della muratura, sono stati sospesi da marzo 2018 a maggio 2020, allorquando è stato ripristinato l'intonaco.
Le dichiarazioni del teste ing. ### trovano riscontro documentale non solo nelle fotografie in atti (si vedano non solo quelle sub doc. 6 att., ma anche quelle sub doc. 1 ### che recano in calce ed in sovraimpressione la data del 25.11.2019, differenziandosi da quelle sub doc. 6 att. solo per il nastro adesivo nero e giallo apposto sui pali verticali dell'impalcatura, mentre il nastro rosso e bianco di pericolo era già presente in quelle di parte attrice), ma anche nella fattura ### n. 51/2020 (doc. 5 terza chiamata ### che reca la data del 15.6.2020), che ha trovato conferma da parte del teste -quanto alle opere eseguite - in risposta al capitolo 8 ### Ulteriore riscontro che consente di ritenere dimostrate le deduzioni della terza chiamata ### per come articolate nei capitoli di prova da 4 a 9, è la risposta affermativa resa dall'### del ### di via ### 6, rag. ### sentito all'udienza del 11.11.2022. Di talché è superfluo il raffronto con quanto dichiarato dall'ulteriore teste intimata dalla terza chiamata #### che ha confermato i medesimi capitoli, dichiarando di essere non solo socia, ma anche amministratore delegato allorquando è stata sentita, della società ### s.r.l. (si noti peraltro che non ne è stata eccepita l'incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c.).
Quanto poi alle dichiarazioni rese dalla teste ### sentita a prova contraria sui capitoli di parte attrice, le stesse non meritano considerazione, dovendosi qui puntualizzare quanto non precisato nell'ordinanza in data ###, là dove tutte le parti erano state genericamente ammesse alla prova contraria sui capitoli ammessi di controparte con gli stessi testi indicati a prova diretta: nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ### s.r.l. ha chiesto la prova contraria sui capitoli ammessi di controparte, ma la terza chiamata ha rapporto processuale nel caso di specie unicamente con il ### convenuto che la ha chiamata in causa, non vertendosi in ipotesi di estensione automatica della domanda attorea nei confronti di parte terza chiamata. A ben vedere, peraltro, non può parlarsi di prova contraria in concreto neppure rispetto ai capitoli di prova articolati dal ### convenuto, che, quanto alla posizione della terza chiamata ### ha articolato circostanze conformi alle difese dalla stessa assunte in giudizio.
Va infine citata la testimonianza resa dalla teste del ### convenuto ### segretaria presso lo studio dell'### del ### all'epoca dei fatti di causa, che ha fornito ulteriore conferma ai capitoli di prova formulati dal convenuto, essendo peraltro a conoscenza diretta di alcune circostanze, come l'esecuzione dei lavori in urgenza da parte di ### (capitolo 4 conv.), per essere stata presente in studio durante le telefonate dell'### e per aver pagato le fatture dopo aver letto il consuntivo dei lavori. Sentita a prova contraria sui capitoli di parte attrice, ha riferito di aver visto l'impalcatura, che restringeva “leggermente” il passaggio nelle scale e “non copriva il corrimano”. Ha inoltre riferito, pur non sapendo se la sera ci fossero polvere o detriti, che le pulizie venivano eseguite di mattina, che l'illuminazione era sufficiente, che c'era il nastro bianco e rosso e che i gradini della scala in questione erano di beola, materiale che non necessita di strisce antiscivolo. 2.3 Tirando le fila delle risultanze dell'istruttoria orale riguardata nell'ottica dell'assolvimento dell'onere della prova dell'attore ai sensi dell'art. 2051 c.c., va rilevato ulteriormente che l'unico teste intimato dal #### è stato preciso anche nell'individuare il punto dove ha trovato l'attore quando è andato a soccorrerlo, ovvero “sul pianerottolo del primo piano” (cfr. risposta al capitolo 1 dell'atto di citazione1). E' pur vero che tale affermazione non sembra prima facie collimante con la descrizione tecnica dell'allocazione dell'impalcatura provvisoria di 1 Si noti che lo stesso teste ### in risposta a domande a chiarimenti, ha precisato di abitare all'epoca dei fatti di causa al secondo piano dello stabile condominiale, scala B, e che l'attore è caduto dopo che era andato via, essendo stato suo ospite la sera dell'11.5.2019. sicurezza nel vano scala B del ### convenuto, risultante in particolare dalla deposizione del teste comune di parte convenuta e terza chiamata ing. ### Quest'ultimo ha confermato, in risposta ai capitoli 4 e 6 di parte convenuta, che gli ammaloramenti delle pareti e del soffitto che avevano reso necessaria l'installazione dell'impalcatura si erano manifestati soprattutto tra il piano terra ed il primo piano, e che l'impalcatura era composta da elementi che poggiavano a terra nella parte interna del vano scale e da altri che poggiavano direttamente sui gradini. Ha aggiunto che “il corpo scale è composto da rampe sui tre lati, da un vuoto centrale e un pianerottolo di sbarco ai piani”.
Osservando le fotografie sub doc. 6 att. e sub doc. 1 terza chiamata ### è evidente che gli elementi dell'impalcatura appoggiati ai gradini, tali da restringere il passaggio, si trovano non sul tratto di scale che conduce al pianerottolo di sbarco al primo piano, ma dopo gli otto gradini di accesso a seguito dei quali c'è una piccola porzione di pavimento piano che precede la rampa di scala sul lato perpendicolare, che a sua volta conduce ad altra porzione di pavimento prima che la rampa pieghi sul terzo lato della tromba delle scale. Si tratta all'evidenza di tipologia costruttiva dell'inizio del secolo scorso, ragion per cui deve ritenersi che il teste ### parlando impropriamente di primo piano, abbia inteso fare riferimento non al pianerottolo di sbarco al primo piano dello stabile - scala B (inteso come quello su cui si affacciano i portoni di accesso ai singoli appartamenti), ma alla porzione di pavimento posta subito dopo i primi otto gradini salendo la scala. Occorre ricordare infatti che l'attore ### stava scendendo la scala dopo aver lasciato l'appartamento del ### sito al secondo piano dello stabile, e doveva necessariamente passare per il tratto di scala che precedeva gli ultimi otto gradini, ove l'appoggio dei piedi era ristretto per la presenza sui gradini di elementi, presumibilmente di cemento, ove si vedono infissi alcuni dei pali metallici verticali che sorreggono l'impalcatura. Nel medesimo tratto, come è visibile dalle foto e come confermato da alcune delle deposizioni innanzi citate, la presenza dei pali verticali era tale da non assicurare un appoggio continuo e sicuro al corrimano, tale da poter consentire a chi attraversava in discesa la scala di farvi ricorso nel caso in cui avesse messo il piede in fallo per gli elementi apposti sui gradini.
Quanto poi all'illuminazione, è pacifico che, essendo tarda serata, fosse presente l'illuminazione artificiale. Non vi è conformità tra le deposizioni dei testi di parte attrice da un lato e di parte convenuta e terza chiamata dall'altro circa la sufficienza dell'illuminazione. A parere di questo Giudice dalla visione delle citate fotografie emerge come in effetti l'impalcatura, nel tratto innanzi individuato, proiettasse delle ombre, come riferito dal teste di parte attrice ### Tale circostanza ha contribuito con alto grado di probabilità a far sì che, nello scendere il tratto di scale ove erano infissi gli elementi di impalcatura, restringendo il passaggio, l'attore abbia messo il piede in fallo, senza riuscire ad afferrarsi al corrimano, e sia così scivolato fino a fermarsi sulla porzione di pavimento che precede gli ultimi otto scalini (visti nell'ottica di chi scende, ovvero i primi per chi sale).
Da quanto sopra discende, ad avviso di questo Giudice, accedendo ad un ragionamento presuntivo ai sensi dell'art. 2727 c.c., che lo stato di pericolosità oggettiva del tratto di scala in questione sia stato la causa della caduta dell'attore la sera dell'11.5.2019, stante la presenza della impalcatura, che rendeva poco agevole la salita e discesa dalle scale, nonché la scarsa illuminazione delle dette scale, come emerge dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione fotografica innanzi richiamate. Sempre in base ad un ragionamento presuntivo, deve ritenersi dimostrato che l'attore è caduto sul tratto di scala ristretto innanzi descritto, in quanto è stato trovato dall'amico ### al termine di tale tratto (pur impropriamente definito in sede di deposizione “pianerottolo del primo piano”).
Ciò posto, è altresì vero che, trattandosi di cosa inerte non intrinsecamente pericolosa, l'attore avrebbe potuto prevedere e superare la situazione di pericolo attraverso l'adozione di cautele rapportate alla situazione concreta, visto che aveva percorso la medesima scala in salita (essendo l'edificio sprovvisto di ascensore) per andare la sera stessa al secondo piano, ove abitava l'amico ### e visto che dalle fotografie innanzi citate l'impalcatura era di per sé visibile, a prescindere dalla presenza del nastro bianco e rosso. Tale dovere di cautela in base al principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c. va contemperato con l'effettiva pericolosità dei luoghi anche per le ombreggiature dei pali in discesa e con la circostanza che - in base a quanto ricordava il teste ### - l'attore non era stato nell'immobile altre volte prima di quella sera, ragion per cui si stima equo ridurre la responsabilità del ### convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. in misura pari al 50%, valutando in pari misura il concorso di colpa dell'attore.
Si richiama infine, a confutazione delle deduzioni di parte convenuta e terza chiamata circa la valutazione del comportamento imprudente e disattento dell'attore, l'orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo Giudice, nella analoga materia della responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. per i danni derivanti da buche e sconnessioni stradali: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.” (Cass. Sez. 3, 19/12/2022, n. ###).
Nel caso di specie, risulta invero che l'impalcatura sia rimasta installata per un periodo prolungato, ovvero da febbraio 2018 sino al maggio 2020, epoca in cui sono stati eseguiti i lavori di definitiva messa in pristino dello stato dei luoghi. Tale struttura, peraltro, ha comportato una significativa alterazione dello stato dei luoghi, sia in termini morfologici che di fruibilità degli spazi, in quanto priva di idonea segnalazione e collocata in un'area caratterizzata da scarsa illuminazione, con conseguente incremento dei profili di rischio per la sicurezza dei passanti, di talché la condotta colposa dell'attore non era imprevedibile.
Pertanto, ricordato che il concetto di prevedibilità - rapportato alla sfera del danneggiato - non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione concreta, la liquidazione del danno di cui al successivo paragrafo 3 andrà ridotta nella misura del 50%, in ragione del concorso di colpa dell'attore nella produzione dell'evento dannoso. 2.4 Sempre in tema di an, occorre vagliare la domanda di manleva svolta dal ### di via ### 6 nei confronti di ### srl e di ### srl, quest'ultima rimasta contumace.
La domanda di manleva proposta nei confronti della società incaricata del montaggio dell'impalcatura presente sulla scala B al momento della caduta dell'attore, ### srl, deve essere rigettata per le motivazioni che seguono.
Come si è visto, dall'interrogatorio formale reso dall'amministratore pro tempore del condominio convenuto, rag. ### all'udienza del 11.11.2022 è emersa la piena conferma delle circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati ed ammessi di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della terza chiamata, tra cui il fatto che la struttura di sicurezza, installata in via provvisoria nel febbraio 2018, era rimasta montata a titolo gratuito fino a maggio 2020, essendo stato sospeso per ricercare una perdita il ripristino dell'intonaco murario della scala B, poi eseguito appunto nel mese di maggio 2020, come da fattura n. 51/2020 (doc. 5 terza chiamata, che reca nella descrizione lavori conformi al preventivo in data ### di cui al doc. 4 terza chiamata).
Ne consegue che alla data del sinistro per cui è causa (11.5.2019) unico custode della scala B, e dunque responsabile del danno cagionato ai sensi dell'art. 2051 c.c., era il ### convenuto, visto che ### s.r.l. non stava eseguendo alcuna lavorazione, ma le aveva sospese a far tempo dal febbraio 2018, evidentemente su disposizione del ### che aveva appaltato i lavori di ripristino delle pareti del vano scala B.
Ad abundantiam si rileva che “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all'appaltatore, rimanga sempre nella disponibilità del condominio committente per via della sua funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie)” (Cass. Sez. 2, 14/05/2018, n. 11671).
Nella fattispecie per cui è causa i lavori appaltati ad ### s.r.l. e poi sospesi avevano ad oggetto il bene comune scala condominiale, il cui potere di fatto non poteva essere trasferito all'appaltatore, non potendone essere interdetto l'utilizzo (si ricorda che lo stabile del ### di via ### 6 era privo di ascensore). Ne deriva che, non avendo il ### convenuto dedotto e dimostrato specifici elementi di pericolosità o di non conformità dell'impalcatura provvisoria installata da ### s.r.l. per un intervento urgente di messa in sicurezza effettuato su richiesta dello stesso ### ovvero ritardi imputabili all'impresa terza chiamata nel completamento delle opere, la domanda di manleva nei confronti di quest'ultima va respinta, non essendo emersi profili di colpa specifica o generica dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera a lui commissionata, tali da contribuire anche solo a livello di concausa all'evento dedotto in giudizio.
Quanto poi alla domanda di manleva proposta dal ### nei confronti di ### s.r.l., incaricata del servizio di pulizia dell'edificio, la stessa va respinta in quanto destituita di fondamento probatorio all'esito dell'istruttoria ammessa ed espletata, non avendo nessuno dei testi sentiti confermato la presenza di polvere e/o detriti sulle scale la sera dell'11.5.2019. La teste ### segretaria dello studio ### si è infatti limitata a riferire, per quanto a sua conoscenza, che le pulizie venivano eseguite quotidianamente dall'impresa incaricata. Lo stesso teste di parte attrice, ### ha riferito di non ricordare se quella sera ci fossero detriti o altre sostanze idonee a provocare l'evento lesivo. 3. Ciò posto, occorre procedere alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati dall'attore.
I danni alla persona riportati dell'attore sono stati accertati dalla CTU medico-legale redatta dal dott. ### Quest'ultimo ha ritenuto che il quadro traumatico subito dall'attore, prontamente rilevato in ambito ospedaliero, è in accordo con la dinamica della caduta descritta in atti, e lo ha così riassunto: “politrauma produttivo della frattura del capitello radiale del gomito dell'arto dominante, la frattura-distacco della base della falange distale del terzo dito della mano contro laterale, lesioni dentarie agli elementi dentari incisivi (“frattura coronale completa di 12, una mobilità molto aumentata di 11, la frattura coronale parziale di 21”)”.
Il c.t.u. ha accertato un periodo di inabilità temporanea 30 giorni al 75% a ragione dell'immobilizzazione con tutori di gomito e dito; a seguire, 15 giorni da computare mediamente al 50%, quale tempo per l'iniziale recupero articolare e delle fisioterapia, ed infine 20 giorni al 25% fino alla stabilizzazione dei postumi. Grado di sofferenza psicofisica media per i giorni al 75%, poi lieve per il restante periodo. ### ha, altresì, accertato “### i postumi permanenti, a situazione ora certamente stabilizzata, permane, come riportato nella sezione relativa alle operazioni di consulenza, una attendibile soggettività e una condizione disfunzionale lieve a carico sia del gomito destro che del 3° dito della mano sinistra che individuano una menomazione all'integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 5,5% (cinque e mezzo per cento), considerando inoltre la perdita di un elemento dentario. Ciò in ossequio a quanto osservabile nei casi consimili e quanto previsto sia nelle tabelle delle micropermanenti che nei baremes di maggior uso, uno per tutti la ### A questo riguardo, la percentualizzazione dei postumi, a parte la perdita dell'elemento dentario (incisivo superiore) - tabellata - in riferimento al gomito e dito si effettua con una calibrazione per analogia riduttiva nei rispetti dei range di riferimento per menomazioni di maggior impatto. Si ritiene poi che il sig. ### percepisca in maniera minima gli effetti menomanti sul fare quotidiano, ad espressione essenziale durante gli sforzi fisici all'arto superiore destro. Inoltre, la menomazione, globalmente considerata, non risulta evidente alla osservazione di terzi,; non vi è e non vi sarà necessità di terapie o presidi ortopedici; alla luce di quanto valutabile, si identifica una sofferenza menomazione correlata di grado“lievissimo”. Da ultimo, non sono documentate in atti spese mediche per cura e diagnosi.” (…)” (v. Relazione medico - legale del ### pag. 6).
Infine il CTU correttamente non ha riconosciuto spese mediche e di cura, non essendo state documentate le spese di cura odontoiatriche nei termini per le produzioni documentali, trattandosi peraltro di fatti costitutivi della domanda per quanto attiene al profilo del danno patrimoniale.
Le conclusioni del CTU vanno qui recepite, essendo stata l'obiettività clinica condivisa con i CTP in sede di visita, ed essendo positivamente apprezzabile la risposta del CTU alle osservazioni del CT di parte attrice, che all'esito delle operazioni peritali ha valutato una percentuale di danno biologico pari all'8,5%, con una metodica sommatoria pura che - come ha spiegato il CTU (il quale ha peraltro corretto anche la stima delle singole lesioni) - non trova applicazione in ambito medico-legale (v. pag. 7 elaborato peritale).
Ciò posto, secondo l'orientamento preferibile, recentemente avallato dalla Corte di Cassazione, “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale).” (Cass. Sez. 6, 11/02/2022, n. 4509).
Ed allora, pur avendo il CTU accertato postumi da lesioni di lieve entità, ovvero inferiori al 9%, trovano applicazione i criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'### sulla giustizia civile di ### 2024.
In particolare, le lesioni riportate dall'attore a seguito del sinistro dell'11.5.2019 hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 30 giorni al 75%, di 15 al 50% e di 20 al 25%. ### ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attore ha determinato una sofferenza soggettiva di grado medio solo per i primi 30 giorni, lieve per i restanti.
Al riguardo va ricordato che la domanda attorea, sin dall'atto di citazione, conteneva il riferimento ai danni conseguenti alle lesioni subite dal ### comprensivi del danno biologico e morale, per cui sarebbe in astratto valutabile un incremento del valore monetario standard di liquidazione in ragione della sofferenza menomazione-correlata.
Tuttavia, come recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13383/2025), al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendosi rilevare che sul punto l'attore non ha formulato specifiche deduzioni. Si stima dunque confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di € 115,00, che è dato dalla somma dei valori monetari standard della componente biologica o dinamico-relazionale e di quella da sofferenza soggettiva interiore. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 4.025,00. ### la liquidazione del danno biologico permanente del 5,5%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto sempre riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'### sulla giustizia civile di ### 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attore all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (41 anni), l'importo in moneta attuale di € 10.101,50, non essendovi motivi per far luogo ad aumenti per personalizzazione, tenuto conto che il CTU alla stabilizzazione dei postumi permanenti ha valutato una sofferenza menomazione correlata lievissima.
A tale importo va aggiunto il superiore importo di € 4.025,00 per invalidità temporanea, così ottenendosi l'importo complessivo in moneta attuale di € 14.126,50, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite.
Come detto sopra, l'apporto causale della responsabilità del ### convenuto ex art. 2051 c.c. deve essere quantificato nel 50%, così dovendosi di conseguenza ridurre il risarcimento dei danni spettante all'attore alla somma di € 7.063,25, che deve formare oggetto di condanna come da dispositivo.
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. 1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (11.5.2019) fino alla data della presente pronuncia. 4. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione dell'esito del giudizio che ha visto un notevole ridimensionamento nell'an (per l'accertato concorso di colpa del ### e nel quantum della domanda attorea, per compensare nella misura della metà le spese di lite tra le parti, dichiarando tenuto e condannando il ### convenuto alla rifusione in favore dell'attore della restante metà di dette spese, liquidate per l'intero come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
Sempre in base al principio di soccombenza, stante l'acclarata infondatezza della domanda di manleva svolta nei confronti della terza chiamata costituita ### s.r.l., lo stesso ### convenuto deve essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a quest'ultima le spese di lite, che si ritiene anche in tal caso di compensare nella misura della metà, stante la comunanza delle posizioni assunte in giudizio da parte convenuta e terza chiamata rispetto ai tempi ed alle modalità dell'installazione dell'impalcatura provvisoria, e che si ritiene di dover calcolare nell'ambito dello scaglione ove è ricompresa la domanda attorea, per come qui ridotta anche in accoglimento delle difese della terza chiamata.
Le spese di ### come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico del ### convenuto per prevalente soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di #### decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del convenuto ### di via ### 6 in ### nella produzione del sinistro verificatosi in data 11 maggio 2019, in concorso di colpa al 50% con parte attrice; 2) dichiara tenuto e condanna il ### convenuto a corrispondere all'attore ### la somma di € 7.063,25 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come in motivazione, già calcolato l'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 50%; 3) respinge le domande di manleva formulate dal ### convenuto nei confronti delle parti terze chiamate ### srl e ### srl; 4) compensate le spese di lite nella misura della metà, dichiara tenuto e condanna il ### convenuto a rifondere all'attore ### la restante metà di dette spese, che liquida per l'intero in € 786,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; 5) compensate le spese di lite nella misura della metà, dichiara tenuto e condanna il ### convenuto a rifondere alla terza chiamata costituita ### srl la restante metà di dette spese, che liquida per l'intero in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; 6) pone definitivamente a carico del ### convenuto le spese di ### come già liquidate in corso di causa. ### 2.12.2025 Il Giudice Dott.ssa
causa n. 45678/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Grazia Fedele