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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Arezzo SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3956/2018 promossa da: ### FRANÇ### e ### rappresentati e difesi dall'Avv. ###, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in #### n. 19, ### contro ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in #### n. 54, ### parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.10.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ### François e ### hanno convenuto in giudizio ### allegando che: ### rispettivamente madre di ### e ### e moglie di ### a causa di sintomatologia addominale e di un forte dimagrimento, in data ### è stata ricoverata in ### del ### presso l'### della ### di ### ed il giorno successivo è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza di emi-colectomia sinistra con annessiectomia sinistra in blocco, colostomia temporanea, colecistectomia, salpingo -ovarectomia monolaterale; il decorso post-operatorio è stato regolare e senza complicanze fino alla notte tra il 2 e il 3 maggio 2016, quando le condizioni generali della paziente hanno iniziato a peggiorare e il ###, con febbre elevata ed ipotensione, è stata trasferita nel reparto di ### con diagnosi di sepsi grave, in stato di shock settico; nello stesso giorno le è stato effettuato prelievo di sangue per emocultura e le è stato rimosso il catetere venoso centrale ed inviato al laboratorio analisi, e i risultati, arrivati solo il ###, hanno confermato l'infezione sistemica in atto per staphylococcus epidermidis; la paziente è deceduta in data ###, dopo 10 giorni di lucida agonia; con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. i ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la nomina di ### per accertare la causa del decesso della ###ra ### l'entità dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sia iure proprio che iure hereditatis, occorsi in via diretta e riflessa agli stessi, ed esperire, ove possibile, il tentativo di conciliazione tra le parti (procedimento n. R.G. 877/2018); il Collegio peritale nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ha accertato che la causa esclusiva della morte della sig.ra ### è stato lo shock settico determinato dall'infezione da stafilococco epidermidis, contratta presso l'### della ### di ### e che la struttura sanitaria non ha posto in essere tutte le misure necessarie per la prevenzione delle infezioni e quindi le procedure volte a garantire igiene e sanificazione degli ambienti ospedalieri e del personale assegnato, come da conclusioni della relazione riportate in ricorso; i consulenti hanno altresì confermato che la paziente ha patito per 10 giorni il c.d. danno terminale, quindi, vista la responsabilità dell'azienda sanitaria, hanno formulato una proposta conciliativa al 50%, che però non è stata accolta dall'odierna convenuta, che non ha formalizzato alcuna controproposta economica ai ricorrenti; si è pertanto reso necessario introdurre il presente giudizio per proseguire l'istruttoria, comprese le operazioni peritali per accertare le lesioni psichiche e quindi il danno biologico iure proprio subito, nonché per ottenere il ristoro di tutti i danni patiti.
In ordine al danno iure hereditatis, parte ricorrente ha individuato il danno terminale patito dalla paziente che ha percepito lucidamente e con agonia la fine della propria vita per ben 10 giorni, come accertato nel procedimento per ### chiedendo per tale voce di danno il risarcimento di € 60.204,50 (€ 50.000,00 per i primi tre giorni e € 6.803,00 per gli altri 7 giorni di agonia, personalizzati al 50% per l'importo di € 10.204,50), in misura di 1/3 per ciascuno dei ricorrenti (€ 20.068,17), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Quanto al danno iure proprio, parte ricorrente ha agito per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale subito quantificabile in € 327.990,00 per ciascuno dei ricorrenti in applicazione delle ### del Tribunale di Milano; invece, se si dovessero ritenere applicabili le ### del Tribunale di Roma il danno dovrà essere risarcito in maniera differente sulla base del rapporto di parentela esistente tra la vittima e il superstite (€ 292.454,00 in favore di ### € 245.284,00 in favore di ### e di ###.
In ordine al danno biologico subito iure proprio ed in specie per i postumi psichiatrici riportati, i ricorrenti hanno individuato: per ### un danno biologico non inferiore al 21% (range 21%-40%) salvo il maggior danno da valutarsi in sede peritale, oltre invalidità biologica temporanea parziale al 50% per 183 giorni e al 25% per 182 giorni, con importo determinato sulla base delle ### del Tribunale di Milano del 2018 per un importo complessivo compreso tra € 75.315,00 e € 82.028,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria; per ### un danno biologico non inferiore all'11% (range 11%-15%) salvo il maggior danno da valutarsi in sede peritale, oltre invalidità biologica temporanea parziale al 50% per 183 giorni e al 25% per 182 giorni, con importo determinato sulla base delle ### del Tribunale di Milano del 2018 per un importo complessivo compreso tra € 39.181,00 e € 45.894,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria; per ### un danno biologico nella misura del 25%, oltre che dell'invalidità biologica temporanea parziale al 50% per 183 giorni e al 25% per 182 giorni, con importo determinato sulla base delle ### del Tribunale di Milano del 2018 per un importo complessivo compreso tra € 116.960,00 e € 123.673,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Quanto al danno patrimoniale, parte ricorrente ha rilevato che ### ha diritto risarcimento del danno subito per il decesso della moglie per la perdita delle attenzioni e della cura domestica e della famiglia alla quale questa si dedicava, per complessivi € 400.140,00 (calcolato sul triplo della pensione sociale).
Infine parte ricorrente ha allegato spese per totali € 16.688,02.
I ricorrenti hanno altresì allegato la sussistenza dei presupposti per la condanna di parte resistente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Sulla base di tali allegazioni parte ricorrente ha spiegato le seguenti conclusioni: “Nel merito - accertare e dichiarare che i danni subiti dai ricorrenti, meglio descritti in narrativa, sono riconducibili alla responsabilità esclusiva della resistente ### U.S.L. ### (###) sede ###### via ### n. 54, in persona del legale rappresentante protempore e, per l'effetto, - condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patiti dal #### come sotto quantificati: - € 414.516,02 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; - € 20.068,17 a titolo di danno iure hereditatis, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; - da € 367.767,00 a € 410.018,00 a titolo di danno iure proprio; - condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ###ra ### come sotto quantificati: - € 200,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; - € 20.068,17 a titolo di danno iure hereditatis, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali - da € 284.463,00 a € 373.884,00 a titolo di danno iure proprio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; - condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patiti dal #### come sotto quantificati: - € 2.092,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; - € 20.068,17 a titolo di danno iure hereditatis, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; - da € 362.242,00 a € 451.663,00 a titolo di danno iure proprio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; - condannare la resistente a pagare in favore dei ricorrenti, i compensi legali e le spese relative all'esperito procedimento R.G. 877/2018 ex art. 696bis c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014; - condannare la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma equitativamente determinata e proporzionata al valore di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; - in ogni caso, con condanna alle spese e alle competenze del presente procedimento, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.” Si è costituita in giudizio ### deducendo l'infondatezza delle avverse deduzioni. Ha rappresentato che nella prima stesura dell'elaborato peritale reso nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo è stato riconosciuto che gli operatori sanitari si sono attenuti alle linee guida nazionali per quanto riguarda la profilassi farmacologica dell'infezione, nella scelta del farmaco, del dosaggio e del timing di somministrazione, tuttavia, i ### hanno eccepito l'antichità e l'inadeguatezza della procedura di sanificazione della sala operatoria e che non vi è prova documentale delle procedure di prevenzione delle infezioni negli operatori, delle procedure di sanificazione della sala operatoria e di ciò che vi afferisce e del monitoraggio microbiologico locale.
Parte resistente ha riferito che in un incontro tenutosi tra le parti in ### presso lo studio della Dott.ssa Camilleri, il proprio ### prof. Macrì, ha prodotto ulteriore documentazione, fornita dal ### e dall'esame di tale documentazione i ### hanno appurato la corrispondenza alle linee guida della procedura di igienizzazione degli operatori, della sanificazione delle sale operatorie e delle aree di terapia intensiva, del flusso informativo in caso di batteriemia da ### della prevenzione delle infezioni da ### difficile, del buon uso degli antibiotici e per la profilassi peri-operatoria; allo stesso tempo, però, i ### hanno lamentato in relazione alla procedura di igienizzazione degli operatori e a quella per la sanificazione delle sale operatorie e delle aree di terapia intensiva, la mancanza di check list e procedura di controllo. Pertanto, parte resistente ha rilevato che, secondo la definitiva stesura della perizia, le procedure di prevenzione previste risultano corrette, ma non sarebbe documentata l'effettiva esecuzione delle procedure stesse da parte dell'ospedale, né l'effettuazione dei relativi controlli nel caso specifico, quindi, mancherebbe la prova che il presidio ospedaliero abbia rigorosamente osservato le linee guida in materia di asepsi ambientale e di rispetto delle norme igieniche da parte degli operatori. ### ha pertanto solo presuntivamente desunto che i sanitari del ### non avrebbero fatto tutto il possibile per evitare la morte della paziente. ### sanitaria ha, pertanto, rilevato il proprio onere di provare ciò che non è stato possibile provare in forma documentale nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c., viste le caratteristiche del procedimento di ### specificando che detta dimostrazione dovrà necessariamente passare attraverso prove orali, costituite dalla testimonianza del personale coinvolto nelle specifiche operazioni preoperatorie di igienizzazione personale e sanificazione ambientale, per verificare l'effettiva esecuzione delle procedure previste, nella specifica circostanza dell'intervento chirurgico di urgenza, affrontato il giorno 22.04.2016 dalla #### e quindi se sono state attuate le procedure di igienizzazione delle mani, nella forma approvata dal ### il ### e relativi “### di adesione” e “Analisi dei consumi dei prodotti per l'igiene”, e le procedure di sanificazione ambientale delle aree operatorie e di terapia intensiva, nella forma approvata dal #### il ###. Ha allegato, altresì, report del consumo annuale dei disinfettanti, a prova della messa in atto di tutte le possibili procedure di disinfezione delle aree nosocomiali.
Parte convenuta ha contestato la relazione peritale in sede di ATP dove l'infezione è stata indicata come causa esclusiva della morte della paziente, in netto contrasto con quanto affermato dal Consulente del P.M., prof. Gabbrielli, in sede di procedimento penale, che aveva individuato nella grave comorbilità della paziente la causa dell'evento, rilevando la pluralità delle cause che hanno condotto all'evento.
In ordine al quantum richiesto da controparte, ha rilevato che la causa richiede un'istruttoria non sommaria, e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito. In ogni caso, parte convenuta ha contestato gli importi individuati dai ricorrenti a titolo di risarcimento, sia iure proprio che iure hereditatis, e soprattutto a titolo di danno patrimoniale, essendo infondati gli importi (tutti prossimi ai massimi tabellari e in modo ingiustificato) e indimostrati i danni.
Parte convenuta ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### il Tribunale di ### in composizione monocratica, in via preliminare: disporre con ordinanza non impugnabile, ai sensi del terzo comma dell'art. 702ter c.p.c., la fissazione della udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; in via istruttoria: ammettere, in ogni caso le istanze istruttoria sopra formulate e che saranno meglio precisate ed ampliate con la seconda memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c.; in via principale: respingere le domande dei ricorrenti, perché infondate nel merito, non provate ed eccessive nel quantum; in via subordinata: nella deprecata ipotesi di riconoscimento, in qualche misura, di responsabilità a carico della resistente ### determini la giusta ed equa entità del risarcimento dovuto ed i legittimi titolari dello stesso, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e del corretto grado di colpa - comunque non esclusiva - ascrivibile al comportamento dei sanitari; disponga infine la corretta regolamentazione delle spese legali, in rapporto al grado di accoglimento delle rispettive conclusioni, con riferimento anche alla legittimità della resistenza in rapporto al quantum della domanda.” In prima udienza è stato disposto il mutamento del rito e l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 877/2018); la causa è proseguita secondo il rito ordinario con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 04.06.2020 il Giudice all'epoca titolare del fascicolo ha rigettato tutte le richieste istruttorie delle parti ed ha fissato l'udienza del 06.05.2021 per la comparizione personale delle parti al fine di tentare la conciliazione.
All'udienza del 06.05.2021 parte attrice ha presentato una proposta conciliativa rimodulando, a scopo transattivo, le proprie richieste, ossia“- danno biologico terminale iure hereditatis € 30.000 complessivi (€ 10.000 per ciascuno degli attori); - danno parentale per ### € 250.000; per ### e ### € 168.000 ciascuno; - danno patrimoniale € 200.000; - rimborso forfettario per spese legali e vive € 30.000”); il difensore di parte convenuta si è riservato di sottoporre la proposta al vaglio del ### dell'### ma siffatta proposta non ha trovato riscontro.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, con ordinanza del 23.06.2022, il Tribunale ha accolto l'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria ed ha nominato un collegio peritale formato dal medico legale Dott. ### e dallo psichiatra Dott. ### per verificare le condizioni di salute psichica degli attori e quindi la sussistenza del danno biologico lamentato.
La causa, assegnata alla scrivente a far data dall'1.8.2022, è stata quindi istruita documentalmente, con l'acquisizione del fascicolo ex art. 696 bis c.p.c. e con ctu medico-legale (depositata il ###); depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione in data ### con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte attrice ha precisato le conclusioni insistendo in via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi nel corso del giudizio e, nel merito “accertare e dichiarare che i danni meglio descritti in atti subiti dai ricorrenti sono riconducibili alla responsabilità esclusiva della resistente ### U.S.L. ### (###) sede ###### via ### n. 54, in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per l'effetto, - condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patiti dal #### come sotto quantificati: - € 414.516,02 a titolo di danno patrimoniale da morte della moglie atta a casa ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo, per i motivi precisati in atti; € 20.068,17 a titolo di danno terminale iure hereditatis, ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo, per i motivi precisati in atti; - € 304.007,70 ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno parentale determinato secondo le tabelle a punti del Tribunale di ### oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo per i motivi meglio precisati in atti; - € 61.889,00 a titolo di danno biologico permanente oltre € 20.139,00 per invalidità temporanea parziale, ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetari dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo per i motivi meglio precisati in atti; - condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ###ra ### come sotto quantificati: - € 200,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; - € 20.068,17 a titolo di danno terminale iure hereditatis, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo; - € 254.974,20 ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno parentale determinato secondo le tabelle a punti del Tribunale di ### oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo per i motivi meglio precisati in atti; - € 25.755,00 a titolo di danno biologico permanente oltre € 20.139,00 per invalidità temporanea parziale ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo per i motivi meglio precisati in atti; - condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ###ra ### come sotto quantificati: - € 2.092,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo per i motivi meglio precisati in atti; - € 20.068,17 a titolo di danno terminale iure hereditatis, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo per i motivi meglio precisati in atti; - € 254.974,20 ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno parentale determinato secondo le tabelle a punti del Tribunale di ### oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo per i motivi meglio precisati in atti; - € 103.534,00 a titolo di danno biologico permanente oltre € 20.139,00 per invalidità temporanea parziale ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo per i motivi meglio precisati in atti; - condannare la resistente a pagare in favore dei ricorrenti i compensi legali nonché i compensi e le spese di C.T.U. relative all'esperito procedimento R.G. 877/2018 ex art. 696bis c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii.; - condannare la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma equitativamente determinata e proporzionata al valore di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per i motivi precisati in atti; condannare la resistente al pagamento delle spese di C.T.U. del presente procedimento ex art. 702 bis c.p.c.; in ogni caso, con condanna alle spese e alle competenze legali del presente procedimento, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii..
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come rassegnate nel foglio depositato telematicamente in data ###, ossia: “### il Tribunale di ### in composizione monocratica, in via preliminare, revocare l'ordinanza del 04/06/2020 ed ammettere le prove orali articolate da USL ### nella seconda memoria ex art. 186 c.p.c., depositata il 01 ottobre 2019; ferme tutte le conclusioni già rassegnate nelle precedenti note/foglio di precisazione delle conclusioni, vale a dire: in via principale: respingere le domande degli attori, per il difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, perché le domande sono infondate nel merito, non provate ed eccessive nel quantum; in via subordinata: nella deprecata ipotesi di riconoscimento, in qualche misura, di responsabilità a carico della resistente ### voglia determinare la giusta ed equa entità del risarcimento dovuto ed i legittimi titolari dello stesso, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e del grado di colpa ascrivibile al comportamento dei sanitari; disponga infine la corretta regolamentazione delle spese legali, in rapporto al grado di accoglimento delle rispettive conclusioni, con riferimento anche alla legittimità della resistenza in rapporto al quantum della domanda.” Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni laddove nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data ### è stata contestata la sussistenza della legittimazione ad agire e/o la titolarità del diritto fatto valere dagli attori.
Per quanto attiene la carenza di legittimazione attiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, l'eccezione deve essere disattesa.
La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Gli attori hanno agito nel presente giudizio assumendo la loro qualità di coniuge (###, figli (### e ### ed eredi (tutti e tre) di ### per ottenere il risarcimento del danno a loro spettante come conseguenza del decesso della signora ### proprio in ragione del loro rapporto di parentela e della qualità di eredi. Risulta pertanto evidente che gli stessi hanno dedotto fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la loro prospettazione. La legittimazione ad agire è pertanto certamente esistente.
Come già rilevato, altra cosa è l'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale che attiene al merito della domanda e non alla legittimazione ad agire.
Sotto tale aspetto gli attori hanno allegato quale fatto costitutivo della domanda - tra gli altri - di essere coniuge (###, figli (### e ### ed eredi (tutti e tre) di ### Parte convenuta non ha contestato tale fatto, né in comparsa di costituzione e risposta, né nei successivi scritti difensivi, sino alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente.
Trattandosi di fatto non specificamente (e nemmeno genericamente) contestato ex art. 115 c.p.c. parte attrice non è onerata della relativa prova e risulta assorbito l'esame della sussistenza effettiva di tale prova nell'ambito del processo, che parte attrice assume di avere comunque fornito (cfr. memoria replica).
In tal senso si veda anche il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità proprio in tema della assunta qualità di erede “### di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito (nella specie con la comparsa conclusionale di primo grado), dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo” (Cass. 25341/10).
Gli attori sono pertanto effettivi titolari del diritto fatto valere.
Tanto premesso, le domande avanzate sono fondate nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Gli attori agiscono per il risarcimento del danno subito come conseguenza del decesso della sig.ra ### madre di ### e ### e coniuge di ### assumendo la responsabilità della ### - Est sulla base degli accertamenti svolti nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 877/18) da parte del Collegio peritale nominato dal Tribunale e formato dalla dott.ssa ### specialista in medicina legale e dott. ### specialista in medicina interna. Richiamate le conclusioni del Collegio peritale assumono di avere subito: - un danno iure hereditatis consistente nel c.d. danno terminale cioè il danno patito dalla sig.ra ### che ha percepito lucidamente e con angoscia l'approssimarsi della morte per circa 10 giorni e pari ad € 60.204,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria (da suddividere tra i tre eredi per 1/3); - il danno iure proprio da perdita parentale pari ad € 327.990 ciascuno facendo applicazione delle ### del Tribunale di Milano oppure € 292.454,00 per ### € 245.284,00 per i figli facendo applicazione delle ### del Tribunale di ### - il danno biologico iure proprio per le sofferenze psichiche con postumi subite e pari ad un importo complessivo compreso tra € 73.315,00 ed € 82.028,00 oltre rivalutazione e interessi per ### pari ad un danno biologico non inferiore al 21% oltre all'invalidità temporanea; tra € 39.181,00 ed € 45.894,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per ### pari ad un danno biologico non inferiore all'11% oltre all'invalidità temporanea; tra € 116.960,00 ed € 123.673,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per ### pari ad un danno biologico del 25 % oltre all'invalidità temporanea; - il danno patrimoniale per ### consistente nella perdita delle attenzioni e della cura domestica effettuate dalla propria congiunta pari ad € 400.140,00; - danno patrimoniale per spese sostenute per complessivi € 16.688,02.
In merito alla sussistenza della responsabilità della Asl convenuta, occorre fare riferimento agli accertamenti tecnici demandati al Collegio peritale composto dalla dott.ssa ### specialista in medicina legale e dott. ### specialista in medicina interna nominato nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Le valutazioni del predetto Collegio, in effetti, appaiono meritevoli di essere integralmente recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp. Le conclusioni e le risposte dei ### alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti devono pertanto intendersi integralmente richiamate in quanto condivisibili.
I ### hanno accertato che: “1) La signora ### è deceduta per shock settico conseguente ad infezione nosocomiale da stafilococco epidermidis, infezione contratta nel corso del ricovero presso l'### di ### Le caratteristiche del decorso clinico rendono indubitabile la diagnosi di shock settico (che peraltro nessuna delle parti mette in discussione) e le caratteristiche di antibioticoresistenza del batterio univocamente isolato da numerosi esami emocolturali rendono altrettanto indubitabile essersi trattato di infezione nosocomiale. [...] La scelta del trattamento antibiotico iniziale (adeguato, come si è detto, per timing, dosaggio e via di somministrazione) risponde all'indicazione generale delle linee guida nazionali.
Tuttavia le stesse linee guida nazionali (nonché tutta la letteratura sull'argomento) raccomandano l'implementazione di linee guida locali basate sui rilievi epidemiologici e microbiologici locali, nonché di una serie di azioni (in precedenza illustrate) che costituiscano una politica proattiva per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, di provata efficacia. Dell'effettiva implementazione di tali misure gli scriventi ### non potevano inizialmente avere contezza sulla base della documentazione inizialmente depositata. La successiva documentazione prodotta dalla parte convenuta (e messa a disposizione anche della parte attrice) dimostra che sono state effettivamente redatte ed approvate dalla direzione sanitaria alcune procedure locali, ma non fornisce l'evidenza (altrettanto essenziale rispetto alla redazione delle procedure) della loro effettiva attuazione.
In particolare, relativamente alla procedura contrassegnata con i numero 1 (igiene delle mani), si prevedono due forme di controllo: una in forma diretta (compilazione di checklist e osservazione periodica) e una in forma indiretta (quantificazione periodica del consumo dei prodotti detergenti e disinfettanti utilizzato).
La mancata dimostrazione della corretta attuazione di tale procedura costituisce elemento estremamente significativo proprio per il caso in esame poiché la non corretta applicazione della stessa favorisce notevolmente la diffusione delle contaminazioni da parte di germi nosocomiali resistenti a molti antibiotici) proprio del tipo di quello che ha causato la morte della signora ### Inoltre, per quanto riguarda la procedura n. 2 (sanificazione ambientale delle aree di terapia intensiva, la cui mancata corretta attuazione ha valenza deleteria analoga alla non corretta attuazione della procedura n. 1), non sono espressamente previste checklist o altre procedure di controllo.
Infine, non è stata fornita alcuna documentazione (neanche di risultati negativi) degli isolati microbiologici nosocomiali. Tale carenza non è di scarso rilievo. Si consideri, ad esempio, il fatto che, come risulta dalla documentazione in atti, la signora ### ebbe ripetute occasioni di accesso nello stesso ospedale prima della vicenda di cui trattasi (11.02.2016 - 24.02.2016 - 03.03.2016), per cui aveva una aumentata probabilità di essere colonizzata da microorganismi nosocomiali (come quello che ha causato la morte).
Teoricamente la conoscenza di ciò (e del profilo microbiologico e di antibioticoresistenza degli isolati microbiologici nosocomiali) avrebbe potuto consigliare l'utilizzo di una differente antibioticoterapia, ad esempio la gentamicina o la vancomicina, cui il microrganismo era sensibile.
Pertanto, con specifico riferimento al quesito n. 1, non è possibile affermare (per i motivi ampiamente illustrati) che sia stata fornita l'esatta prestazione richiesta. In altri termini, sulla base degli atti non è possibile affermare che i sanitari abbiano fatto tutto quanto potevano e dovevano fare per evitare l'infezione che ha determinato la morte. 2) La complicanza infettiva si è manifestata circa 12 giorni dopo l'intervento ed ha portato alla morte dopo ulteriori 10 giorni, durante i quali vi è stata incapacità totale (in assenza della complicanza si può stimare che la paziente sarebbe potuta andare in dimissione in 15^ giornata)”.
Parte convenuta, pur avendo dato prova durante l'espletamento della ### dell'esistenza dei prescritti protocolli ulteriori rispetto alle ### approvati dalla ### e relativi proprio alla struttura ospedaliera ove è avvenuto il decesso della sig.ra ### non ha provato che tali protocolli siano stati effettivamente attuati.
In specie, per quanto attiene il protocollo di igiene delle mani, non ha fornito le relative check list (oggetto di specifica previsione da parte del protocollo medesimo), né ha provato il corretto consumo dei prodotti detergenti e disinfettanti. I documenti prodotti da parte convenuta sono frammentari, relativi sono ad alcuni giorni e non consentono al Tribunale, né hanno consentito ai ### di ritenere rispettata la procedura.
Per quanto attiene le procedure di sanificazione ambientale, il protocollo non prevede procedure di controllo. Parte convenuta ha prodotto una lettera del coordinatore infermieristico del ### del ### in data ### ove si indica il personale che effettuò la procedura di sanificazione della sala operatoria in data ###. Tale lettera non è stata ritenuta idonea dal ### a provare la corretta applicazione delle procedure in materia di sanificazione in quanto si riferisce al solo blocco operatorio e non a tutto il reparto di terapia intensiva ove la sig.ra ### è stata ricoverata per giorni.
La prova per testi richiesta da parte convenuta risulta irrilevante in quanto riferita alla sola sanificazione della sala operatoria e quindi non idonea a provare l'adempimento della sanificazione del reparto nel suo complesso. Deve pertanto essere confermata l'ordinanza istruttoria del precedente giudice assegnatario del fascicolo laddove non ha ammesso le istanze istruttorie orali di parte convenuta.
In merito alle osservazioni svolte dai consulenti di parte convenuta, il ### nominato dal Tribunale ha risposto in modo esaustivo e con motivazioni logicamente adeguate. In specie, quanto all'osservazione per cui “### quanto mai evidente come le gravi e plurime comorbilità documentate abbiano agito quantomeno da concausa” i CC. TT. UU. hanno rilevato che “la documentazione clinica evidenzia con chiarezza che la paziente, nonostante i suoi problemi di salute, aveva superato la procedura chirurgica cui era stata sottoposta e stava migliorando ( il che significa - con probabilità medicolegalmente rilevante in ambito civilistico - che in assenza della complicanza infettiva avrebbe ottenuto al guarigione ). ###.TT.UU. in ordine alle ulteriori osservazioni proposte hanno rilevato che “Il problema riguarda invece la prevenzione dell'infezione nosocomiale, attività che riveste un'importanza almeno pari a quella dell'antibiotico profilassi e dell'antibioticoterapia.
La nuova documentazione prodotta da parte convenuta evidenzia la sussistenza di procedure di prevenzione formalmente corrette, ma non documenta l'effettiva attuazione dei relativi controlli, siano essi previsti dalle procedure stesse (come nel caso della procedura riportata con il numero 1, per la quale non è stata prodotta la documentazione relativa ai due tipi di controllo previsti) o non espressamente previsti ma, evidentemente, necessari per verificare l'effettiva applicazione delle procedure (come nel caso della procedura riportata con il numero 2).
I consulenti di parte convenuta affermano poi che la signora ### si trovasse in una situazione di immunodepressione, ma nella documentazione in atti tale dato non trova riscontro laboratoristico.
Infine i consulenti di parte convenuta ricordano il fatto inequivocabile che le infezioni nosocomiali non possono essere evitate del tutto. Ciò è assolutamente vero, ma è altrettanto vero che la loro incidenza può essere notevolmente abbattuta con la corretta implementazione delle misure di prevenzione, attività che, come ampiamente illustrato, non risulta dimostrata nel caso in esame”.
Facendo dunque applicazione dei principi anche recentemente enunciati dalla Corte di Cassazione “In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dai genitori di un minore, deceduto pochi giorni dopo la nascita a causa di un'infezione contratta nel reparto di terapia intensiva, aveva ritenuto fornita la prova del fatto che la struttura sanitaria avesse predisposto i protocolli necessari per la prevenzione di infezione correlate all'assistenza, ma non li avesse specificamente applicati nel caso specifico)” (Cass. 16900/23) la responsabilità della struttura sanitaria e quindi della odierna convenuta, deve essere ritenuta sussistente.
Invero, sulla base dell'istruttoria espletata è provato che la l'infezione che ha colpito la sig.ra ### durante il ricovero presso l'ospedale di ### ha origine nosocomiale (peraltro la circostanza non è contestata) e che tale infezione è stata causa determinante del decesso che non sarebbe altrimenti avvenuto per le patologie delle quali la stessa era affetta.
Al contempo parte convenuta non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo fornito la prova liberatoria di aver attuato tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni nosocomiali.
Occorre pertanto procedere alla verifica della sussistenza dei danni rivendicati dagli attori e alla loro quantificazione.
Danno terminale iure hereditatis ### dunque, partire dal prendere in esame la richiesta risarcitoria avanzata iure hereditatis in relazione al cd. danno terminale.
All'uopo, si deve rammentare che la giurisprudenza di legittimità, in materia di danno terminale - ossia di danno riportato da un soggetto poi deceduto -, ha, in primo luogo, precisato che “(…) non è risarcibile nel nostro ordinamento il danno "da perdita della vita", poiché non è sostenibile che un diritto sorga nello stesso momento in cui si estingua chi dovrebbe esserne titolare (…)” (cfr. Civ., Sez. VI, Ordinanza del 1 luglio 2020, n. 13261; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. Un., 15350/2015 e Cass. Civ., Sez. III, n. 29492/2019).
Dunque, non risulta risarcibile il c.d. danno da perdita del diritto alla vita - fatto eventualmente valere iure successionis dagli eredi della vittima -, stante l'impossibilità tecnico-giuridica di configurare l'acquisizione di un diritto al risarcimento del danno da parte del defunto, in quanto fino a quando il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre, sopravvenuto il decesso, il de cuius, in quanto soggetto privo di capacità giuridica, non potrà acquisire alcun tipo di diritto. ### poi evidenziare che la Corte di Cassazione, dopo aver precisato la non configurabilità del c.d. danno da perdita del diritto alla vita, nell'ipotesi di morte di un soggetto, ha ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis “(…) il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale» (…) e di danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico» (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza del 28 febbraio 2022, n. 6503).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che, mentre per danno biologico terminale deve intendersi quel tipo di danno “(…) determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus (…)”(cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza del 17 settembre 2019 n. 23153; in tal senso anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; Cass. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014); invece, il danno catastrofale consiste “(…) nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza del 17 settembre 2019 n. 23153; in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014).
Ne deriva che, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, qualora ne sussistano i presupposti, gli eredi della vittima avranno la possibilità di vedersi riconosciuti, iure hereditatis, sia il danno biologico terminale che il danno catastrofale, senza che ciò determini una duplicazione risarcitoria, dal momento che trattasi di due voci di danno autonome e distinte, all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale.
Ed infatti, mentre il danno biologico terminale - come si evince chiaramente anche dal termine - rappresenta un danno biologico, derivante dalla lesione del diritto alla salute, il danno catastrofale deve essere identificato in una particolare forma di danno morale, costituito dalla sofferenza interiore percepita dalla vittima, la qual avverta l'ineluttabilità della propria morte.
Ciò posto, partendo dall'esaminare la richiesta risarcitoria attinente al c.d. danno biologico terminale, si osserva che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) l'accertamento del danno conseguenza (…) presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale" (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza del 17 settembre 2019 n. 23153; in tal senso anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014).
In altri termini, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, la risarcibilità del danno c.d. biologico terminale, la cui prova, in considerazione del fatto che dall'evento lesivo è derivata la morte del soggetto, potrà essere fornita in termini meno rigorosi, ricorrendo anche eventualmente a delle presunzioni, ha come presupposto necessario che la vittima, a seguito dell'evento dannoso, sia sopravvissuta per un “(…) apprezzabile lasso temporale (…)”.
Per quanto concerne poi il significato da attribuire all'espressione di “(…) apprezzabile lasso temporale (…)”, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “(…) la sopravvivenza per ventiquattr'ore è in astratto idonea a configurare un tal tipo di danno (…)” (cfr. Cass. Sentenza del 19.10.2007, n. 21976).
La Corte di Cassazione ha poi precisato che tale danno alla salute, subito dalla vittima di lesioni personali, la quale sopravviva per “(…) apprezzabile lasso temporale (…)” e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale, può consistere soltanto in una invalidità temporanea, costituita dall'impossibilità per il soggetto, durante il periodo intercorso tra l'evento dannoso e la morte, di attendere alle proprie quotidiane abitudini di vita e che tale danno “(…) sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane (…)” (cfr. Sez. 3 -, Sentenza 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934 - 01; ### 3, Sentenza n. 2564 del 22/02/20121 Rv. 621 706 01).
Per quanto concerne poi la quantificazione di tale danno biologico terminale, la Suprema Corte ha precisato che “(…) la liquidazione ben può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea (…)”(cfr., Cass. Civ. Sentenza n. 18163 del 2007; Cass. Civ, Sentenza 1877 del 2006) e che il c.d. danno biologico terminale, anche se di natura temporanea, deve considerarsi di entità e di intensità massima, dal momento che tale danno - dopo un apprezzabile intervallo di tempo -ha determinato la morte del soggetto.
Passando ad esaminare il caso di specie, si osserva che ### - come pacificamente emerso nel corso del giudizio e come accertato in sede di CTU -, è sopravvissuta alla complicanza infettiva che ha fatto seguito all'operazione, per un periodo di dieci giorni; sicché - anche alla luce della giurisprudenza sopra richiamata (cfr. Cass.Civ. Sentenza del 19.10.2007, n. 21976) -, deve ritenersi sussistente l'elemento della sopravvivenza della vittima per “(…) apprezzabile lasso temporale (…)”; elemento, quest'ultimo, che - si ribadisce - costituisce il presupposto necessario ed indefettibile per la risarcibilità del c.d. danno biologico terminale. ### nella relazione depositata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha accertato altresì che durante i dieci giorni intercorrenti tra la complicanza infettiva e il decesso vi è stata incapacità totale.
Relativamente alla quantificazione di tale voce di danno, considerato che - come sopra precisato -, trattasi di danno biologico da invalidità temporanea assoluta e che quest'ultima deve considerarsi di intensità massima, si ritiene di poter utilizzare i criteri di calcolo previsti dalla ### del Tribunale di Milano, per il calcolo dell'indennità giornaliera di invalidità temporanea totale (invalidità assoluta) con riferimento alla c.d. macro-invalidità.
Dunque, premesso che la vittima, alla data in cui è sopravvenuta l'infezione, presentava - pacificamente - un'età di anni 65, in base ai principi e alle considerazioni sopra espresse, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente una l'invalidità temporanea al 100% pari a giorni 10.
Inoltre, tenuto conto dell'intensità e della entità massima che le lesioni temporanee presentano nell'ipotesi di danno biologico terminale, si reputa congruo, relativamente al punto base per il calcolo del danno non patrimoniale da invalidità temporanea assoluta, adottare il valore massimo giornaliero previsto dalla ### corrispondente ad euro 149,00.
Ciò posto, facendo i dovuti calcoli, il danno biologico terminale sofferto dalla ### deve quantificarsi nella complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro 1.490,00 oltre gli interessi legali sulla somma, via via devalutata e rivalutata, dal dì della complicanza infettiva e sino alla decisione.
A questo punto, tenuto conto che tale voce di danno è stata richiesta, iure hereditatis, dai due figli della ### e dal marito la predetta somma, in base ai criteri di riparto dell'eredità di cui all'art. 565 ss. c.c., deve essere suddivisa in parti uguali, con la conseguenza che, a ciascuno di questi ultimi, spetterà un importo pari ad 1/3 della somma sopra calcolata.
Pertanto, non resta che dichiarare che il danno biologico terminale spettante, iure hereditatis, a ciascuno degli attori ammonta alla somma, già rivalutata, pari a complessivi euro 496,66 oltre gli interessi legali sulla somma, via via devalutata e rivalutata, dal dì del sopraggiungere dell'infezione e sino alla decisione; Passando poi ad esaminare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il c.d. danno catastrofale, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale voce di danno consiste “(…) nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (…)”(cfr. Cass. Civ., VI, Ordinanza del 1 luglio 2020, n. 13261; Cass. Civ., n. 13537 del 2014; Cass. Civ., n. 7126 del 2013; Cass. Civ., n. 2564 del 2012).
In altri termini, dal momento che il c.d. danno catastrofale deve essere identificato nella particolare forma di danno morale sofferto dalla vittima, che percepisca l'approssimarsi della fine della propria vita, l'accertamento del c.d an di tale voce di danno presuppone, necessariamente, la prova della "(…) cosciente e lucida percezione (…)" (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 2187/2019), da parte della vittima, dell'ineluttabilità della propria fine.
Invece, diversamente da quanto avviene relativamente al danno biologico terminale, ai fini della sussistenza del danno catastrofale, non è richiesto che tra l'evento lesivo e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, dal momento che la sofferenza sofferta e percepiva dalla vittima può essere di intensità massima anche qualora la morte sia sopraggiunta a breve distanza dall'evento lesivo (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sentenza n. 1361 del 2014).
Per quanto concerne poi la quantificazione di tale voce di danno, la Suprema Corte ha precisato che, trattandosi di un danno morale, ovvero da sofferenza soggettiva, “(…) la liquidazione deve affidarsi ad un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso concreto - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio, atteso che la lesione è così elevata da non essere suscettibile di recupero e da esitare nella morte (…)”cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza del 1 luglio 2020, n. 13261; Cass. Civ., n. 13537 del 2014; Cass. Civ., n. 7126 del 2013; Cass. Civ., 2564 del 2012).
Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, gli attori non hanno fornito la prova del fatto che la ### a seguito della sepsi, si trovava comunque in uno stato di coscienza e di lucidità tale da consentirle di percepire l'approssimarsi della propria morte e che ha subito una significativa sofferenza interiore, dovuta alla percezione, da parte della medesima, dell'ineluttabilità della fine della propria vita.
Parte attrice non si è offerta di provare la circostanza tramite la prova per testi (non sono stati formulati capitoli puntuali al riguardo atteso che il capitolo 19 è relativo ai “primi di maggio” ed è pertanto generico essendosi manifestata la sepsi il 5.5. 2016 mentre il capitolo 20 è relativo ad un solo giorno, il ### ed è pertanto insufficiente a fornire prova del fatto) né la stessa circostanza emerge dalla relazione peritale.
Sotto questo profilo la domanda deve pertanto essere rigettata.
Danno parentale ###uopo, si osserva che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno parentale (o danno da perdita del rapporto parentale) rientra nell'ambito della categoria generale dei danni di natura non patrimoniale ed il relativo risarcimento può essere richiesto dai parenti della vittima primaria, che, in seguito ed a causa del decesso del de cuius, abbiano visto sconvolte le proprie abitudini di vita ed abbiano riportato una sofferenza interiore a causa della perdita del rapporto.
In particolare, con riferimento al danno parentale, la Suprema Corte ha precisato che tale voce di danno ha ad oggetto la “(…) privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto (…)”e che tale danno costituisce una “(…) nozione unitaria che comprende il danno da lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione (…)” (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 907 del 2018).
Peraltro, la Corte di Cassazione ha precisato che “(…) ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamicorelazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente (…)” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. ### del 30/11/2018; Cass. Civ., sez. III, n. 28989/2019).
Inoltre, con particolare riferimento alla legittimazione attiva, se, in un primo tempo, la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto il diritto a richiedere il risarcimento del danno parentale soltanto al coniuge ed ai parenti più stretti, ovvero ai membri della c.d. famiglia nucleare, successivamente, la legittimazione a richiedere la liquidazione della predetta voce di danno è stata estesa anche nei confronti, dapprima, di soggetti presentanti un rapporto di parentela meno stretto (quali zii e cugini) ed, in seguito, anche nei riguardi di coloro che risultassero privi un rapporto di coniugio o di parentela di tipo formale (come conviventi di fatto, generi e nuore).
In questa prospettiva, è stata, dunque, riconosciuta la legittimazione ad agire per il risarcimento a favore: - dei nipoti per la morte dei nonni con essi non conviventi (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 21230/2016), - del concepito nato successivamente alla morte del genitore (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 9700/2011) - e al coniuge anche legalmente separato, in ragione della pregressa esistenza del rapporto affettivo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 25415/2016), con la precisazione, tuttavia, che, qualora il rapporto di parentela sia di tipo meno stretto (zii, cugini) o del tutto privo di una configurazione formale (genero, nuora), i predetti soggetti saranno tenuti a provare, in termini maggiormente rigorosi, “(…) la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (…) (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 21230/2016).
In altri termini, la minore prossimità del rapporto parentale - o l'assenza di un rapporto formale di parentela -, di per sé, non impedisce, in astratto, alla vittima secondaria di vedersi riconosciuto il danno parentale; tuttavia, in tali casi, la il superstite risulta gravato di un onere probatorio maggiormente rigoroso in ordine non soltanto al quantum, ma anche alla effettiva sussistenza del pregiudizio subito (il c.d. an debeatur).
Ed infatti, si osserva che, per quanto concerne poi la prova del c.d. an del danno parentale, la giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio di natura generale, secondo cui “(…) il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 907/2018).
Ne consegue che, da un punto di vista generale, la sussistenza del solo rapporto parentale, non producendo alcun tipo di automatismo, non comporta l'automatica risarcibilità del c.d. danno parentale.
Tuttavia, occorre dar conto del fatto che la Corte di Cassazione, nella medesima pronuncia sopra citata (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 907/2018), ha riconosciuto che, relativamente ai parenti più stretti (come, ad esempio, i genitori, i figli ed il coniuge della vittima), “(…) è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni (…)”, in quanto, in tali casi, lo stretto grado di parentela sussistente tra i due soggetti risulta sufficiente, ai sensi dell'art. 2727 c.c., a far presumere, di per sé, l'esistenza del pregiudizio, sempre che, nel corso del giudizio, il convenuto non fornisca degli elementi di senso contrario.
In particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per quanto riguarda i parenti più stretti, la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale “(…) può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite. Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere umano (...) ### di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 3767/2018; e, conformi, Cass. Civ. ###., n. 29784/2018, Cass. Civ., Sez. III, n. 12146/2016 e 4253/2012).
Pertanto, in base a quanto sopra espresso, mentre i parenti più stretti potranno beneficiare del meccanismo presuntivo, i soggetti che presentano un rapporto meno stretto o del tutto assente dal punto di vista formale, saranno onerati di fornire la prova di aver, effettivamente, subito un pregiudizio dalla morte della vittima primaria, ovvero saranno onerati di provare di aver instaurato un significativo rapporto affettivo con la vittima.
Dunque, con riferimento al caso di specie, nulla quaestio per quanto riguarda tutti gli attori, poiché, essendo figli e coniuge della vittima, nei loro confronti deve considerarsi certamente operante il meccanismo presuntivo, con la conseguenza che i predetti soggetti - in forza della presunzione -, non risultano gravati da alcun onere probatorio specifico in punto di an.
A questo punto - chiarita la sussistenza dell'an -, occorre passare ad affrontare la questione relativa al c.d. quantum del danno parentale.
A tal proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità, relativamente ai criteri di liquidazione del c.d. danno parentale, ha precisato che, trattandosi di un danno non patrimoniale, la liquidazione avviene “(…) in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 907/2018; in tal senso anche Civ., Sez. III, Sentenza n. 11200/2019).
Dunque, il Giudice, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, deve valutare tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, consistente, ad esempio, nel dolore, nella vergogna e nella paura sofferte dalla vittima secondaria a seguito del decesso del proprio familiare), quanto il profilo c.d. dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Peraltro, si rammenta che la misura base del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali ( Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 23469/2018).
Ciò precisato, nel caso in esame, per la quantificazione del danno parentale, si ritiene di poter utilizzare i parametri di riferimento indicati nelle c.d. ### del Tribunale di Milano, nella loro versione aggiornata al 2022, che, adeguandosi alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 10579 del 21.04.2021), rispetto alla precedente versione del 2021, non prevedono più il meccanismo della c.d. “forbice”, ma un “sistema a punti”.
Ed infatti, occorre dar conto del fatto che la Suprema Corte, in una serie di pronunce precedenti (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 10579 del 21.04.2021), ha criticato il modello di liquidazione della c.d. “forbice”, adottato dalla precedente versione delle ### aggiornata al 2021, manifestando la propria preferenza per un “sistema a punti”, in quanto quest'ultimo - a differenza del sistema “a forbice” - garantisce di realizzare l'obiettivo della “(…) uniformità di giudizio in casi analoghi (…)”.
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “(…) in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 10579, del 21.04.2021).
Quindi, il Tribunale di Milano, adeguando le ### per la liquidazione del danno parentale ai criteri orientativi espressi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra richiamata, ha anch'esso adottato - analogamente a quanto era già stato effettuato dal Tribunale di ### -, il “sistema a punti”, elaborando una nuova versione delle ### aggiornata al 2022.
Nello specifico, la versione aggiornata della ### si compone di due diverse ### applicabili con riferimento a gradi di parentela differenti - ossia, la prima per le ipotesi di perdita del genitore, figlio, coniuge ed altre figure assimilate, mentre la seconda per i casi di perdita del fratello, del nipote ed altri assimilati -, ciascuna delle quali prevede l'attribuzione di un numero variabile di punti, che risultano distribuiti con riferimento a cinque diversi parametri, ovvero: A) età della vittima primaria (il de cuius); B) età della vittima secondaria (il parente superstite); C) convivenza; D) sopravvivenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare primario del defunto; E) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto; le due ### prevedono poi l'attribuzione di un diverso “valore punto”, considerato il diverso grado di parentela preso in considerazione dalla due ### Dunque - chiarita la conformità delle ### ai criteri espressi dalla giurisprudenza di legittimità -, si procederà a quantificare il c.d. danno parentale, subito da ciascuno degli attori a causa del decesso di ### utilizzando il “sistema a punti”, di cui alle ### aggiornate, elaborate dal Tribunale di Milano per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale.
Partendo dal prendere in esame la domanda risarcitoria avanzata da ### innanzitutto, si osserva che, trattandosi del coniuge della defunta, deve farsi riferimento alla ### predisposta dal Tribunale di Milano con riferimento all'ipotesi di morte del genitore, del figlio, del coniuge o alte figure assimilate.
Ciò precisato, per quanto riguarda il parametro A), dal momento che la vittima primaria, all'epoca della morte, aveva pacificamente un'età di anni 65, in base alla ### deve essere attribuito un numero di punti pari a 16.
Relativamente al parametro B), poiché ### all'epoca del sinistro, presentava un'età di anni 72, devono essere attribuiti 12 punti.
Inoltre, essendo pacifico che, all'epoca del sinistro i due erano coniugi conviventi devono essere attribuiti 16 punti con riguardo al parametro C), previsto dalla ### Per quanto concerne poi il parametro D), considerato che, nel caso in esame, all'interno del c.d. nucleo familiare primario del de cuius, risultano presenti altri due superstiti - ovvero i figli-, in base alla ### deve essere attribuito un numero di punti pari a 12.
Infine, in relazione al parametro E), si reputa congruo attribuire a ### un numero di punti pari a 15, ovvero il punteggio medio previsto dalla ### con riferimento a tale parametro, dal momento che, attraverso le prove orali richieste e non ammesse non avrebbe provato un rapporto affettivo di qualità ed intensità massima, stante la genericità dei capitoli in ordine al rapporto esistente tra i coniugi prima del decesso. ### istruttoria sul punto deve pertanto essere confermata.
Quindi, andando a sommare i punti attribuiti al ### con riferimento ai cinque diversi parametri previsti dalla ### si ottiene un numero complessivo di punti pari a 56.
Considerato poi che la ### predisposta, dal Tribunale di Milano, con riferimento all'ipotesi di morte del genitore, del figlio, del coniuge o altre figure assimilate, prevede l'attribuzione di un “valore punto” pari ad euro 3.365,00, andando a moltiplicare il predetto “valore punto” per il numero di punti riconosciuti si ottiene l'importo, già rivalutato, pari ad euro 238.915,00.
Di conseguenza, non resta che dichiarare che il danno parentale sofferto, iure proprio, dall'attore ### in conseguenza al sinistro oggetto di causa, ammonta alla somma complessiva, già rivalutata, pari ad euro 238.915,00 oltre gli interessi legali sulla somma, via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Passando poi ad esaminare la posizione di ### si osserva che, trattandosi della figlia della defunta, deve farsi riferimento alla ### predisposta dal Tribunale di Milano con riferimento all'ipotesi di morte del genitore, del figlio, del coniuge o alte figure assimilate.
Ciò precisato, per quanto riguarda il parametro A), dal momento che la vittima primaria, all'epoca della morte, aveva pacificamente un'età di anni 65, in base alla ### deve essere attribuito un numero di punti pari a 16.
Relativamente al parametro B), poiché ### all'epoca del sinistro, presentava un'età di anni 42, devono essere attribuiti 20 punti.
Inoltre, essendo pacifico che, all'epoca del sinistro (ossia il 2016), ### non conviveva con la defunta, alcun punto potrà esserle riconosciuto con riguardo al parametro C), previsto dalla ### Per quanto concerne poi il parametro D), considerato che, nel caso in esame, all'interno del c.d. nucleo familiare primario del de cuius, risultano presenti altri due superstitiovvero il padre e il fratello odierni attori-, in base alla ### deve essere attribuito un numero di punti pari a 12. Infine, in relazione al parametro E), si reputa congruo attribuire a un numero di punti pari a 15, ovvero al numero medio di punti previsto dalla ### con riferimento a tale parametro, dal momento che non vi è prova che la sig.ra ### avesse instaurato con la madre un rapporto di una natura ed un'intensità tale da giustificare l'attribuzione del numero massimo di punti previsto dalla ### o comunque, di un numero di punti superiore rispetto al valore medio. Come già evidenziato in relazione alla posizione del sig. ### l'articolata prova per testi anche laddove espletata non avrebbe consentito di assolvere all'onere probatorio sul punto per la genericità dei capitoli.
Quindi, andando a sommare i punti attribuiti a ### con riferimento ai cinque diversi parametri previsti dalla ### si ottiene un numero complessivo di punti pari a 48.
Considerato poi che la ### predisposta, dal Tribunale di Milano, con riferimento all'ipotesi di morte del genitore, del figlio, del coniuge o altre figure assimilate, prevede l'attribuzione di un “valore punto” pari ad euro 3.365,00, andando a moltiplicare il predetto “valore punto” per il numero di punti riconosciuti pari a 48 si ottiene l'importo, già rivalutato, pari ad euro 211.995,00.
Di conseguenza, non resta che dichiarare che il danno parentale sofferto, iure proprio, dall'attrice ### in conseguenza al sinistro oggetto di causa, ammonta alla somma complessiva, già rivalutata, pari ad euro 211.995,00, oltre gli interessi legali sulla somma, via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione. Per quanto riguarda, invece, la domanda risarcitoria avanzata da ### si perviene alle medesime conclusioni della sorella, essendo identici i punteggi previsti dalla ### predisposta dal Tribunale di Milano avendo egli 44 anni, non essendo convivente con la madre e non avendo provato la sussistenza di un rapporto di massima intensità con la stessa.
Pertanto, non resta che dichiarare che il danno parentale sofferto, iure proprio, dall'attore ### in conseguenza al sinistro oggetto di causa, ammonta alla somma complessiva, già rivalutata, pari ad euro 211.995,00, oltre gli interessi legali sulla somma, via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Danno biologico ### ora ad esaminare la domanda di risarcimento del danno biologico subito iure proprio dagli attori come conseguenza del decesso della sig.ra ### per le sofferenze psichiatriche con postumi permanenti manifestatesi, occorre fare riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il Collegio peritale composto dal dott. ### specialista in medicina legale e dal dott. ### specialista in psichiatria forense.
Le valutazioni del predetto Collegio sono integralmente recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp. Le conclusioni e le risposte del Collegio peritale alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti devono pertanto intendersi integralmente richiamate in quanto condivisibili. Al riguardo deve peraltro evidenziarsi che solo il ctp di parte attrice dott.ssa ### psicologa, ha presentato osservazioni; ad avviso del Tribunale, non trattandosi di medico chirurgo e tantomeno di specialista in medicina legale tale figura professionale non può valutare l'incidenza causale dello stato anteriore (cd. “pre-esistenze”) degli attori e l'idoneità psico-lesiva degli eventi psico-traumatici (cd. “criterio di proporzionamento del danno psichico”), nonché le conseguenti quantificazioni percentualistiche dei postumi trattandosi di aspetti la cui valutazione è riservata al medico legale.
Per quanto attiene il sig. ### nella relazione peritale si legge che “non sono presenti elementi psico-patologici significativi, tali da giustificare la sussistenza di un danno biologico di natura psichiatrica ascrivibile alla morte della moglie (la ###ra ###.
Non vi è dubbio che il sig. ### abbia vissuto una situazione di grave perdita ma, allo stato attuale, non sono oggettivabili segni e sintomi configuranti un quadro clinico psico-patologico in stretta relazione con il lutto patito. ### quanto è dato evincere dal racconto fornito dal paziente, la situazione nella quale si venne a trovare, pur caratterizzandosi per un verosimile stato di disagio emotivo, che avrebbe reso necessaria l'assunzione per qualche mese di una psico-farmacoterapia, non appare aver travalicato i limiti della fisiologica reazione ad un evento stressante di tipo luttuoso, né aver assunto aspetti configurabili in una abnorme e cronica condizione psico-patologica.
I vissuti di perdita presenti nell'attualità non hanno, infatti, le caratteristiche né di un vero e proprio disturbo di ansia né, tanto meno, rientrano in un ### dell'adattamento o in ### posttraumatico da stress e, pertanto, non essendo configurabile una condizione di vera e propria malattia, non sono suscettibili di valutazione in ambito medico-legale”.
Sulla base di tali risultanze peritali deve essere rigettata la domanda avanzata da ### volta ad ottenere il risarcimento del danno biologico iure proprio. Peraltro si osserva che anche la prova orale, laddove ammessa, non avrebbe consentito di assolvere all'onere probatorio in quanto inidonea a provare l'esistenza di una condizione patologica.
Con riferimento a ### il Collegio peritale ha chiarito “Dal punto di vista diagnostico la risposta psichica messa in atto dalla ###ra ### direttamente correlabile al decesso della madre, è inquadrabile in un “cronico disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi misti, di grado lieve, con associato disturbo del comportamento alimentare”.
Sulla base di quanto suesposto, si reputa che sia insorta a carico della periziata, in conseguenza del decesso della madre, una menomazione dell'integrità psichica, ossia una vera e propria malattia mentale da valutarsi tenendo conto di tutte le componenti, anche sofferenziali, ad essa intimamente connesse; si ritiene che tale patologia, inquadrabile in un “cronico disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi misti, di grado lieve, con associato disturbo del comportamento alimentare” (diagnosi, questa, peraltro condivisa dai ###), giustifichi il riconoscimento di un danno biologico permanente valutabile, secondo i baremes medico-legali maggiormente accreditati ed utilizzati (vd, exempli gratia, le “### per la ### del ### alla ### in ### Civilistico”, redatte dalla Società Italiana di ### e delle ### edite da #### 2016), nella misura del 5% (cinque per cento), percentuale, questa, che tiene in debita considerazione sia le situazioni psico-patologiche preesistenti di cui all'APR del soggetto, che la idoneità psico-lesiva degli eventi psico-traumatizzanti de quibus”.
Facendo applicazione delle ### del Tribunale di ### 2021, deve pertanto essere riconosciuto in favore di ### (42 anni all'epoca dell'evento) a titolo di risarcimento del danno biologico sofferto come conseguenza del decesso della madre l'importo di € 5.956,00 già rivalutato cui vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma, via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Con riguardo alla posizione di ### i ### hanno concluso che “il #### presenta oggi un quadro compatibile con la diagnosi di “cronico ### dell'### con ### e ### misti, di entità moderata/moderata-grave con associato disturbo del controllo degli impulsi”, in trattamento con psico-farmacoterapia.
Sulla base di quanto suesposto, si reputa che sia insorta a carico del periziato, in conseguenza del decesso della madre, una menomazione dell'integrità psichica, ossia una vera e propria malattia mentale da valutarsi tenendo conto di tutte le componenti, anche sofferenziali, ad essa intimamente connesse; si ritiene che tale patologia, inquadrabile in un “cronico ### dell'### con ### e ### misti, di entità moderata/moderata-grave con associato disturbo del controllo degli impulsi” (diagnosi, questa, peraltro condivisa dai ###), giustifichi il riconoscimento di un danno biologico permanente valutabile, secondo i baremes medico-legali maggiormente accreditati ed utilizzati (vd, exempli gratia, le “### per la #### del ### alla ### in ### Civilistico”, redatte dalla Società Italiana di ### e delle ### edite da #### 2016), nella misura del 7% (sette per cento), percentuale, questa, che tiene in debita considerazione sia le situazioni psico-patologiche preesistenti di cui all'APR del soggetto, che la idoneità psico-lesiva degli eventi psico-traumatizzanti de quibus”.
In applicazione delle ### del Tribunale di ### 2021, deve pertanto essere riconosciuto in favore di ### (44 anni all'epoca dell'evento) a titolo di risarcimento del danno biologico sofferto come conseguenza del decesso della madre l'importo di € 9.881,00 già rivalutato cui vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma, via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione. ### patrimoniale ### questo giudice di non dovere liquidare la voce di danno patrimoniale richiesta da ### Il suddetto danno attiene alla perdita dell'apporto economico che la defunta, casalinga, avrebbe assicurato alla famiglia se non fosse prematuramente deceduta. Si tratta dunque del danno da lucro cessante conseguente alla perdita delle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze familiari.
Il danno patrimoniale derivante dall'uccisione di un congiunto, quale danno conseguenza, non è in re ipsa, per il solo fatto della perdita, e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il risarcimento.
Pur volendo ricorrere a presunzioni, le stesse vanno tuttavia fondate su elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire.
Come statuito dalla Corte di Cassazione anche nel caso di decesso per colpa altrui di una casalinga, i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed assistenza dalla stessa fornita, le quali, benchè non produttive di reddito, sono valutabili economicamente, o facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare (con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza di compiti esercitati dalla casalinga) (Cass 22909/12).
Nel caso di specie non si ravvisa la sussistenza di presunzioni gravi precise e concordanti ex art. 2729 c.c. in forza delle quali ritenere che la sig.ra ### avrebbe svolto l'attività di casalinga negli anni successivi al 2016 (anche volendo ritenere provato che lo avesse fatto sino a quel momento, con conseguente irrilevanza della prova orale dedotta da parte attrice sul punto), atteso che al momento del decesso la stessa aveva già 65 anni e rilevanti problemi di salute, che sebbene non determinanti il decesso (come accertato dai ###) certamente avrebbero avuto delle ripercussioni e avrebbero determinato conseguenze invalidanti sull'integrità psicofisica.
Inoltre parte attrice nulla ha dedotto in merito alla posizione lavorativa e reddituale del sig. ### unico convivente della signora al momento del decesso (figli ultraquarantenni e non più conviventi); ciò posto, in mancanza di allegazione e prova al riguardo, tenuto conto della sua età al momento della morte della moglie (72 anni) non può presumersi che egli lavorasse a tempo pieno e/ o che avrebbe fatto negli anni successivi, nè che fosse solo la sig.ra ### a occuparsi delle incombenze domestiche; anzi, proprio in ragione dell'età dell'odierno attore può presumersi l'esatto contrario, vale a dire che egli sia in pensione e che possa occuparsi della casa.
Nel caso di specie, ritiene pertanto il Tribunale che non sussistano elementi obiettivi ai quali ancorare un ragionamento presuntivo.
In mancanza di prova, tale voce di danno non può pertanto essere riconosciuta in favore del sig. #### patrimoniale - spese sostenute ### all'esame della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti da tutti gli attori in conseguenza dell'evento dannoso, si osserva che tale richiesta risarcitoria ha ad oggetto le spese legali e medico - legali stragiudiziali sostenute dagli attori, nonché le spese sostenute per il funerale e la sepoltura della sig.ra ### A tal proposito, si deve rammentare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie (in quanto) il danno del quale è stato chiesto il risarcimento ha natura di danno emergente (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 10 dicembre 2021,n. ###; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2020, n. 24481; Cass. Civ., Sez. II, sentenza del 7 ottobre 2020, n. 21565).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, le spese stragiudiziali sostenute dalle parti, anche se relative all'assistenza legale, non assumono la natura di spese legali, ma, viceversa, rappresentano un danno emergente, con la conseguenza che tali spese sono assoggettate agli ordinari oneri di domanda, allegazione e prova, propri del danno patrimoniale ed, in particolare, occorrerà fornire la prova sia dell' an sia del quantum di tale voce di danno.
Dunque, il soggetto che avanzi una richiesta risarcitoria avente ad oggetto il rimborso delle spese stragiudiziali, per vedersi liquidata tale voce di danno, avrà l'onere di provare di avere, effettivamente, sostenuto le predette spese, nell'ammontare richiesto.
Ciò posto, si rileva che, nel caso di specie, gli attori hanno in parte assolto all'onere probatorio producendo per alcune spese le relative fatture o sottoscritte per quietanza o con la ricevuta di bonifico ( doc. 1/11; 1/12; 1/13; 1/17; 1/18; 1/19; 13, 15), mentre per altre spese la documentazione prodotta in giudizio (cfr. all.ti n. 1/14, 1/15, 1/16, 14 ) appare inconferente allo scopo, in quanto, trattandosi di mere fatture, non risulta idonea a fornire la prova dell'avvenuto pagamento.
Pertanto, con riferimento al danno patrimoniale, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere € 13.688,02 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ad ### nulla a ### € 1.892,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo a ### Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
In definitiva, non resta che condannare parte convenuta ### - est al pagamento: - nei confronti di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo di euro 239.411,66, derivante dalla sommatoria tra danno terminale iure hereditatis e danno parentale, importo già rivalutato oltre gli interessi legali sulla somma, via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione, oltre interessi legali sino al saldo; a titolo di risarcimento del danno patrimoniale € 13.688,02 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; - nei confronti di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dell' importo di euro 218.447,66 derivante dalla sommatoria tra danno terminale iure hereditatis, danno parentale e danno biologico, importo già rivalutato oltre gli interessi legali sulla somma, via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione oltre interessi legali sino al saldo; - nei confronti di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dell'importo di euro 222.372,66, derivante dalla sommatoria tra danno terminale iure hereditatis, danno parentale e danno biologico, importo già rivalutato oltre gli interessi legali sulla somma, via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione oltre interessi legali sino al saldo; a titolo di risarcimento del danno patrimoniale € 1.892,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, e quindi del parziale accoglimento delle domande proposte, le spese di lite sono compensate per ¼ e poste a carico della convenuta per i restanti ¾; vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata ex d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti (valore 520.000 - 1.000.000,00 parametri medi per tutte le fasi).
Le spese di lite del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sono poste integralmente a carico di parte convenuta soccombente in merito all'an della responsabilità e sono liquidate sulla base dei medesimi parametri.
Le spese della ctu svolta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sono poste a carico di parte convenuta soccombente mentre le spese della ctu svolta nell'ambito del presente procedimento sono poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50 % attesa la soccombenza reciproca sulla domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione così provvede: - condanna parte convenuta al pagamento in favore di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo di euro 239.411,66, oltre accessori come in parte motiva; a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dell'importo di € 13.688,02 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; - condanna parte convenuta al pagamento in favore di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dell' importo di euro 218.447,66 oltre accessori come in parte motiva; - condanna parte convenuta al pagamento in favore di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dell'importo di euro 222.372,66, oltre accessori come in parte motiva; a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dell'importo di € 1.892,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; - compensa per ¼ le spese di lite e condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice dei restanti ¾ liquidati in € 652,50 per spese ed € 21.894,75 per onorari oltre rimborso spese iva e cpa come per legge; - condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 877/18 liquidate in € 870,00 per spese e in € 7.691,00 per onorari, oltre rimborso spese iva e cpa come per legge; - pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della ctu svolta nel procedimento R.G. 877/18 come liquidate nell'ambito di quel procedimento; - pone definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50 % le spese di ctu svolte nel presente procedimento e liquidate in corso di causa. ### 15/02/2024 ###
causa n. 3956/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Rossi Marina