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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21224/2023 del 19-07-2023

... economico alle imprese operanti sul territorio dello Stato ex art. 107 TFUE, mi sure che la ### one UE valuta, vo lta p er volta, nel contraddittorio con lo Stato interessato (art. 108 TFUE) e in relazione alle quali lo Stato interessato si impegna alla loro applicazi one nei termini illustrati davanti alla ### ritenendosi la stessa compatibile con la disciplina del mercato della comunità ### in quanto misura di carattere generale (punto 31) e non selettiva (punto 32), ancorché operante maggiormente per le imprese ad alta intensità di lavoro (punto 27). ### delle pubbliche amministrazioni nonché (per quanto qui rileva) dei pubblici servizi gestiti sulla base di una tariffa regolamentata e di una concessione (punto 12) è giustificata dalle esigenze co nnesse alle poli tiche di liberalizzazione di servizi originariamente gestiti dalle pubbliche amministrazioni (punto 13). In ogni caso, come osserva la ### le ipotesi di esclusione del vantaggio fiscale concernerebbero soltanto i «casi in cui il metodo di fissazione della tariff a da parte dell' autorità di regolament azione compensi i costi fiscali dei pubblici servizi» (punto 16) e, in particolare, i cas i in cui l'A utorit à (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dell'avv. ### elettivamente domiciliata presso la ### ; - ricorrente - contro ### in person a del ### pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 12, presso l'### dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 8497/19/18 della ### tributaria regionale della ### depositata il 2 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal ### IRAP -
DEDUCIBILITA' - ### Rilevato che: ### s.r.l., società partecipata al 100% dalla ### e successivamente incorporata nella ricorrente ### s.r.l., presentava istanza di rimborso della maggiore ### versata nell'anno 2009 per non avere usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ritenendo insussistente, nei suoi confronti, la concomitanza dei due elementi ostativi la concessione dell'agevolazione, ovvero di operare in concessione e a tariffa. 
Formatosi il silenzio -rifiuto e, success ivamente , emesso un diniego espresso da parte dell'### delle entrate, la so cietà contribuente proponeva ricorso, avverso tal e provvedimento di diniego, dinanzi alla ### tributaria provinciale di Napoli che lo rigettava. 
Interposto appello dalla contribuente, la ### tributaria regionale della ### con la sentenza indi cata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ### s.r.l., sulla base di cinque motivi. 
Resiste con controricorso l'### delle entrate. 
La ricorrente ha depositato memoria. 
Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la ### s.r.l.  eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 nonché degli artt. 3 e 30 del d.lgs. n. 163/2006, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.   Sostiene, in particolare, la ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR nella sentenza impugnata, nella specie non si verteva in un'ipotesi di concessione di servizi operante in ragione della implicita prosecuzione del pregresso regime, ma in un caso di 3 appalto di servizi, ragion per cui non sarebbero applicabili le esclusioni delle detrazioni d'imposta previste dall'art. 11, comma 1, lett. a), 2), del d.lgs. n. 446/1997.   2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 11, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 30 d.lgs. n. 163/2006, nonché del parere della ### europea n. 184/2007, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.   Deduce, in particolare, la ric orrente, che la disciplin a comunitaria in relazione alla agevolazioni in oggetto non escluderebbe a priori le amministrazioni dello Stato, collegando l'esclusione in esame alla circostanza che trattasi di società in house providing, dovendosi comunque tenere conto della previsione di un prezzo a carico dell'utenza e dell'obbligo di gestione secondo i crit eri propri delle società di diritto commerciale.   3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 11 del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.   Sostiene, in particolare, la ricorrente che erroneamente la CTR avrebbe qualificato come “tariffa ”, e non come “corrispettivo”, il compenso percepito per lo svolgimento del servizio oggetto del rapporto esistente con la ### 4. Con il quarto motivo di ricorso viene eccepita la nullità e il difetto di moti vazione della sentenza nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.   Rileva, in particolare, la ricorrente che il contratto prodotto in atti integrerebbe pienamente un appalto di servizi, non avendo la CTR esplicitato alcun concreto parametro di valutazione - al di fuori della 4 considerazione della natura di società in house della contribuente e della natura specifica del servizio reso - tale da consentire di qualificare il rapporto in questione in termini di concessione.   5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce, ancora, nullità e difetto di motivazione della sentenza, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.   Deduce, in particolare, la ### s.r.l. che, essendo la ### destinataria del servizio e controparte del contra tto, il corrispettivo assumeva val ore di contro prestazione sinallagmatica del contratto avente ad oggetto la gestione del sistema della rete ferroviaria, e tale corrispetti vo non era dipendente dalla raccolta delle entrate presso le utenze.  6. Il qu arto ed il quinto motivo di ricorso - esaminabili congiuntamente - sono fondati, con assorbimento degli altri motivi.  6.1 Il ricorso verte, nel suo complesso, sul la contestata qualificazione operata dalla commissione regionale del rapporto esistente tra ### e ### s.r.l. in termini di concessione di servizi con pagamento a tariffa. 
Nel caso di specie si discute dell'applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a), n. 2), del d.lgs. n. 446/1997, così come modificato dalla l.  27 dicembre 2006, n. 296, il quale esclude dal beneficio fiscale della deduzione, ai fini ### di alcune poste relative al costo del lavoro, le «imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, del le infrastruttu re, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti».   ### con la decisione C(2007) n. 4133 del 12 ottobre 2007, ha ritenuto di non sollevare obiezioni relativamente a tale misura, in ragione della neutralità dell'esclusione rispetto ai servizi 5 operanti in concessione ed a tariffa. Come più volte affermato da questa Corte (anche di recente: Cass. 12 luglio 2022, n. 22062; 3 marzo 2022, n. 7122; Cass. 1° marzo 2022, n. 6789), la valutazione data dal la ### della disposizione di diritt o in terno costituisce la chiave di lettura per l'interpre tazione conforme della medesima disposizione, ove incida sul libero mercato per effetto di misure di sostegno finanziario attribuite con risorse pubbliche o con sgravi fiscali . In coerenza con gli sc opi del Tr attato CE, dato imprescindibile è che le misure siano idonee ad attribuire un vantaggio economico alle imprese operanti sul territorio dello Stato ex art. 107 TFUE, mi sure che la ### one UE valuta, vo lta p er volta, nel contraddittorio con lo Stato interessato (art. 108 TFUE) e in relazione alle quali lo Stato interessato si impegna alla loro applicazi one nei termini illustrati davanti alla ### ritenendosi la stessa compatibile con la disciplina del mercato della comunità ### in quanto misura di carattere generale (punto 31) e non selettiva (punto 32), ancorché operante maggiormente per le imprese ad alta intensità di lavoro (punto 27). ### delle pubbliche amministrazioni nonché (per quanto qui rileva) dei pubblici servizi gestiti sulla base di una tariffa regolamentata e di una concessione (punto 12) è giustificata dalle esigenze co nnesse alle poli tiche di liberalizzazione di servizi originariamente gestiti dalle pubbliche amministrazioni (punto 13). In ogni caso, come osserva la ### le ipotesi di esclusione del vantaggio fiscale concernerebbero soltanto i «casi in cui il metodo di fissazione della tariff a da parte dell' autorità di regolament azione compensi i costi fiscali dei pubblici servizi» (punto 16) e, in particolare, i cas i in cui l'A utorit à regolamentare tenga conto, in sede di determinazione della tariffa, «dei costi fiscali (### compresa)» (punti 19 e 33). 6 Dal punto di vista soggettivo la deduzione in parola spetta infatti ai «soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. da a) a e)», con esclusione delle «imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunica zioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti».   ###. 3, comma 1, lett. a) che qui rileva contempla le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; esse sono «le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato» e gli «enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali»; con esclusione degli «enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non sv olgono atti vità co mmerciale». Non è invece richiamata la lett. e-bis), che contempla le amministrazioni pubbliche.   Sono inoltre escluse le imprese operanti «in concessione e a tariffa» nei settori dell'energia, del l'acqua, dei tra sporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della ra ccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.   Ora, ai fini del l'esclusione del beneficio, debbono con correre ambedue i presupposti di legge della "concessione" e della "tariffa".   In or dine al primo, questa Corte ha gi à avut o occasi one di precisare che in tema di ### poiché le imprese che svolgono attività regolamentata (cd. public utilities), car atterizzate dall'operare in regime di concessione e a tariffa, sono escluse dal godimento degli sgravi sul co sto del lavoro (cd. cuneo fiscale), a fini age volativi di riduzione della base imponibi le rileva il regime in cui opera il contribuente, tenuto conto che nella concessi one il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto 7 con assunzi one del rischio a carico del co ncessionario, mentre nel contratto di appalto esso consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante (Cass. 11 agosto 2020, n. 16889; nello stesso cfr. Cass. 15 settembre 2021, n. 24977).   A sostegno di tale arresto è stato argomentato (Cass. 3 marzo 2022, n. 7101) che, come rilevato già da questa Corte (Cass. 6 maggio 2015, n. 9139), anche la giurisprudenza amministrativa (### Stato 9 settembre 2011, n. 5068) ha ritenuto che «... le concessioni, nel quadro del diritto comunitario, si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell'attività, e per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato (che sarebbe un fenomeno tipico della concessione in una prospettiva coltivata da tradizionali orientamenti dottrinali), né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell'appalto, ma per il fenomeno di traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato».   Quindi, la co ncessione, ovvero l'autorizzazione a gestire o sfruttare un'opera o un servizio, implica sempre il t rasferimento al concessionario del rischio operativo di natura economica di non riuscire a re cuperare gli investimenti effettuati ed i costi sosten uti per realizzare i lavori o i servizi . Inver o, "la qualificazione come concessione di servizio pu bblico deriva dal la circostanza che il corrispettivo non è a carico dell'### e che l'erogazione del servizio, accompagnata dalla co rresponsione di un canone, è compensata dalla concessione del diritto di sfruttare economicamente, ed in esclusiva, il servizio" (### Stato 12 maggio 2016, n. 1927).   Pertanto, si ravvi sa una concessione se, in base al titolo, l'operatore assume i rischi economici della gestione del ser vizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un canone o di una tariffa; mentre si configura un contratto di appalto 8 se l' onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialment e sull'### Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza comunitaria, secondo la qu ale si è in p resenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione, ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi (Corte Giust. CE, 15 ottobre 2009, in ###/08); mentre in caso di assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato all a prestazione, l'operazione rappresenta un appalt o di servizi (Corte G iust. CE, 10 settembre 2009 , C.206/08, per la quale, nel caso di un cont ratto avente ad oggetto servizi, il fatto che la controparte contrattuale non sia direttamente remunerata dall'amministrazione aggiudicatrice, ma abbia il diritto di riscuotere un corrispettivo presso terzi, è sufficiente per qualificare quel contratto come "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b) della di rettiva 2004/1 7/CE, se il rischio di gestione nel quale incorre l'amministrazione aggiudicatrice, per quanto considerevolmente ridotto in conseguenza del la configurazione giuspubblicistica dell'organizzazione del servizio, è assunto integralmente o in misura significativa dalla controparte contrattuale).   Infine, è stato rilevato (Cass. 11 agosto 2020, n. 16889, cit., in motivazione) che è concorde, sul punto, anche l'art. 5, primo par., lett.  b), della più recente direttiva comunitaria 2014/23/CE ("direttiva concessioni"), che ha definito "concessione di servizi" il contratto, a titolo oneroso, stipulato per iscritto, in virtù del quale un a o più amministrazioni aggiudicatric i o uno o più aggiudicatori affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tal e diri tto accompagnato da un prezzo. 9 Anche secondo il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 30 previgente codice dei contratti pubblici, e il d.lgs. 18 aprile 2016, 50, art. 3, comma 1, lett. vv), (il nuovo codice dei contratti pubblici) è concessione di servizi un contratto a ti tolo oneroso stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operator i economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lett . ll), rico noscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.   La distinzione tra concessione ed appalto si rinviene dunque nel fatto che, nel primo, il corrispettivo derivante dall' erogazione del servizio è proprio il diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto, diversamente da quanto accade nell'appalto, nel quale il corrispettivo che deriva dall'esecuzione di lavori o dalla gestione di servizi è l'erogazione di un contributo economico che viene pattuito con la stazione appaltante e dalla stessa viene erogato.   In qu esto senso si sono pronunciat e recentemente an che le ### di questa Corte che, sia pure nel contesto del riparto della giurisdizione, hanno chiarito che «in tema di affidamento di servizi da parte della P.A. ad imprese private, la linea di demarcazione tra appalti pubblici di servizi e concessioni di servizi risiede in ciò, che i primi, a differenza delle seconde, riguardano di regola servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubb lico degli utenti, non comportano il trasferimento del diritto di gestione quale controprestaz ione e non determinano, infine, in ra gione delle modalità di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione da parte dell'affidatario; pertanto, nell'ipotesi in cui l'amministrazione debba versare un canone al gestore dei servizi e questi non percepisca alcun prov ento dal pubblico 10 indifferenziato degli utenti, il rapporto va qualificato in termini di appalto di servizi» (Cass., sez. U., 28 maggio 2020, n. 10080).   6.2. Ai fini dell'e sclusione dell'agevolazione il requisito del la concessione deve concorrere con quello della "tariffa"; anche l'interpretazione corretta di tale ultimo elemento è stata chi arita recentemente da questa Corte, alla luce soprattutto della valutazione espressa dalla ### pertanto in tema di ### il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni per cui è causa non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (cd. public utilities) in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la ratio giustificatrice del cd. cuneo fiscale (Cass. 1 2 dicembre 2019, n. ###).   Infatti, la ### ha riconosciuto la legittimità dell'esclusione del beneficio fiscale, nei confronti delle public utilities, prendendo atto che: (p. 33 ) «le autorità it aliane hanno gi ustificato l'esclusione sostenendo che essa ha lo scopo di evitare la potenziale sovracompensazione generata dalla misura in quanto l'attuale livello delle tariffe è stato determinato tenendo conto dell'onere ### prima della riforma, ossia senza le deduzioni dalla base imponibile introdotte dalla misura. In effetti i pubblici servizi interessati sono soltanto quelli operanti in settori nei quali si tiene già interamente conto dell'onere fiscale nella determinazione della tariffa (p. 34). Inoltre, per quanto riguarda il futuro, le autorità italiane si sono impegnate a far sì che l'esclusione non determini né vantagg i né svantaggi per i pubblici servizi in quanto i costi fiscali con tinueranno a essere presi in considerazione. Per questi motivi l'esclu sione dei pubbl ici servizi operanti in concessione e a tariffa non determinerà un vantaggio o uno svantaggio selettivo». Proprio per la neutralità dell'esc lusione del 11 beneficio fiscale rispetto ai servizi pubblici operanti in concessione e a tariffa la ### issione europea ha qu indi negato che la misura costituisse aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, p. 1 del trattato CE. Infatti consentire, indiscriminatamente, a tutte le imprese operanti nel settore dei pubblici servizi di fruire delle deduzioni ### darebbe luogo a un utile insperato, generando una s ovracompensazione capace di fr ustrare l'obiettivo perseguito dall'autorità di re golamentazione con la fissazione delle tariffe; per converso, escludere dal beneficio fiscale le imprese del settore che applicano una tariffa non remunerativa, causerebbe uno svantaggio selettivo, ossia un pregiudizio economico del tutto ingiustificato (così Cass. 12 dicembre 2019, n. ###).   7. Così delineati i termini della questione, va rilevato che - nella specie - la ### one ### e la ### s.r.l. hanno proceduto, come emerge dal l'epigrafe dell' atto, alla «stipula di un contratto per l'esercizio dei servizi pubblici di linea per il trasporto di persone effettuati in ferrovia, come previsto dal la L.R. n. 3 del 28/03/2002». Nell'art. 2 si legge che «la prestazione principale oggetto del presente contratto è l'esercizio dei servizi pubblici ferroviari per il trasporto di persone relativo alla ferrovia ### secondo quanto indicato in allegato 1». ### t. 11 determina «il corrisp ettivo annuo per il servizio ferroviario». 
Ciò posto, la CTR ha fondato la decisione sul rilievo che la ### s.r.l. è una società di capitali a socio unico pubblico, individuando l'origine del rappor to tra contribuente e ### in «un contra tto accessivo ad un provvedim ento amministrativo». La commissione regionale ha inoltre osservato che «la tariffa è regolam entata nel l'ammontare dall'### pubblica, che può intervenire per ripianare eventuali deficit attraverso 12 un aumento delle tariffe», affermando, quindi, che il sistema tariffario è sottratto alle logiche della concorrenza.   ### ha, quindi, ritenuto la natura concessoria del rapporto tra la contribuente e la ### sulla base del rilievo che la ### s.r.l. era una società di capitali a socio unico pubblico nonché dell'asserita accessorietà del contratto di servizio rispetto alla concessione, senza tuttavia svolgere alcuna specifica indagine in merito alla traslazione del rischio economico d'impresa sulla società affidataria, circostanza dirimente per quanto in precedenza esposto. 
Anche in riferi mento all 'ulteriore presupposto che deve cumulativamente concorrere ai fini della esclusione del beneficio, la commissione regionale si è limitata ad affermare apoditticamente che la tariffa è regolam entata nell'ammont are dall'### pubblica e sottratta alle logiche della concorrenza, o mettendo di valutare i criteri al rig uardo elaborati dalla giurisprud enza sopra richiamata; e ciò pur avendo la ricorrente rappresentato che tra i ricavi erano present i talune voci (canoni per pub blicità sui treni, sopravvenienze attive, sconti e arrotondamenti attivi, proventi diversi) che non potevano essere riconducibili a tariffa.  8. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al quarto e quinto motivo, con assorbimento d egli altri motivi; la sent enza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio al giudice a qu o affinché provveda, in diversa composizione, in conformità ai principi sopra richiamati e a regolare le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il quarto e il quin to motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la ### in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 13 Così deciso in ### nella camera di consiglio del 12 aprile 2023.   

Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Esposito Antonio Francesco

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31953/2025 del 08-12-2025

... la sentenza viziata da errore percettivo, essendo stato provato ( anche a mezzo di testi ) che l'interruzione nella somministrazione dell'energia elettrica ha cagionato l'inte rruzione dell'attivit à produt tiva dell'azienda, e che i sessanta dipendenti sono rimasti in azienda in attesa del ripristino della relativa erogazione, senza che la loro busta paga sia stata decurtata, ma di non poter quantificare i danni subiti dalla società. Lamenta che i testi hanno riferito del fermo dell'attività produttiva e della forzato inutilizzazione dei lavoratori e della struttura aziendale per tutta la durata dell'interruzione, ma, diversamente da quanto affermato dalla corte, hanno esposto di non poter riferire in merito all'entità dei danni conseguenza sul piano economico. 2. Con il secondo motivo è denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. ci v., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Lamenta la ricorrente che la corte d'appello, dopo essere incorsa nel travisamento della prova testimoniale, ha omesso l'esame del fatto decisivo (danno conseguenza), la cui esistenza emergeva dagli att i ed era stato oggetto di (leggi tutto)...

testo integrale

ad. 29.4.2025 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22984/20222 R.G., proposto da ### s.r.l., in perso na del legale rappresentante p.t. Vin cenzo ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, - ricorrente - contro E-### s.p.a., in persona del procuratore speciale ### rappresentata e difesa dall'avv. ### domiciliata ex lege come d a indirizzo pec indicato, per procura su fogl io separato allegato al controricorso, - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 775/2022 della CORTE d'APPELLO di Salerno pubblicata il ###; udita la relazione sv olta nel la ### di consiglio de l 29.4.2025 dal Consigliere dott. ### Responsabilità civile - ### nell'erogazione di energia elettrica - Prova del danno - ### 1. Con sentenza n. 50/2020, pubblicata il ###, il Tribunale di ### accoglieva la domanda svolta da ### s.r.l. nei confronti di E- ### s.p.a. e condannava quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 21.633,11 a titolo di risarcimento del danno a seguit o di due interruzioni nell'erogazione dell'energi a elettrica verificatesi l'11.2.2013 (dalle ore 11,3 0 alle ore 20 ,30) e il ### (dalle ore 14.30 alle ore 19,30).   ###, dopo aver prem esso di svolgere attivi tà produzione d i matrici per stam pa con impiant i di produzione a ciclo cont inuo , aveva dedotto che in occasione delle due interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, avvenute senza preavviso, aveva dovuto riavviare i macchinari e rottamare la merce in corso di lavorazione. A causa delle interruzioni aveva subito un danno patrimoniale di euro 34.288,00, di cui euro 13.328,00 quale costo del pe rsonale rimasto inattivo ed euro 20.960 per perdita di produzione e costi di struttura.   La convenuta si costituiva e contestava la domanda svolta, deducendo che le interruzioni erano dovute a cause non imputabili e che comunque aveva prontamen te ripristinato il servizio. In ogni caso, dato il tipo di produzione svolta dall'attrice, sarebbe stato suo onere dotarsi di un sistema autonomo di generazione o di stabilizzazione dell'energia elettrica.  2. La Corte d'Appello di Salerno con sentenza pubblicata il ### accoglieva l'impugnazione proposta da E-### s.p.a. e, in riforma della sentenza gravata, rigettava la domanda svolta, onerando l'appellata delle spese del doppio grado.   Affermava la corte di merito che, sebbene la vicenda oggetto di causa dovesse inquadrarsi nell'ambito della responsabilità ex art. 2050 cod. civ., poiché il contratto di sommin istrazione fac ente capo all'appellat a intercorreva con ### s.p.a., e pur non ricorrendo prova del caso fortuito, la domanda attorea fosse da rigettarsi in quanto infondata per difetto di prova in ordine ai danni la mentati “qual e insiem e delle conseguenze patrimoniali o non patrimoniali”.  3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società ### s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 
Resiste con controricorso la società E-### s.p.a. 
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc.  Le parti non hanno depositato rispettiva memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma prim o, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per travisamento della prova testimoniale in relazione all'art. 115 cod. proc.   Si duole essere la sentenza viziata da errore percettivo, essendo stato provato ( anche a mezzo di testi ) che l'interruzione nella somministrazione dell'energia elettrica ha cagionato l'inte rruzione dell'attivit à produt tiva dell'azienda, e che i sessanta dipendenti sono rimasti in azienda in attesa del ripristino della relativa erogazione, senza che la loro busta paga sia stata decurtata, ma di non poter quantificare i danni subiti dalla società.   Lamenta che i testi hanno riferito del fermo dell'attività produttiva e della forzato inutilizzazione dei lavoratori e della struttura aziendale per tutta la durata dell'interruzione, ma, diversamente da quanto affermato dalla corte, hanno esposto di non poter riferire in merito all'entità dei danni conseguenza sul piano economico.  2. Con il secondo motivo è denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. ci v., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.   Lamenta la ricorrente che la corte d'appello, dopo essere incorsa nel travisamento della prova testimoniale, ha omesso l'esame del fatto decisivo (danno conseguenza), la cui esistenza emergeva dagli att i ed era stato oggetto di discussione: “il fermo dell'attività produttiva con mancato utilizzo dell'azienda e dei 60 dipendenti per tutto il tempo in cui si protrassero le interruzioni della fornitura di energia elettrica”. ### valutazione del fatto, come risultante dalla corretta e completa lettura delle dichiarazioni dei testi, ha indotto la corte territoriale a escludere che fosse emersa la prova delle conseguenze economiche negative, giungendo ad affermare che i t esti avevano riferito dell'interruzione dell'energia e non “sulle conseguenze dannose concretamente subite da ### s.r.l.”.  4. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.  5. Deve essere esclusa la sussistenza del lamentato travisamento della prova alla stregua del principio di diritto enunciato dalle ### di questa Corte, secondo cui “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logi ca della r iconducibilità dell'infor mazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per err ore di fatto, laddove ricorrano i p resupposti richiest i dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale” (Cass., Sez. Un., 5 aprile 2024, n. 5792). 
La ricorre nte, infatti, pur lamentando for malmente la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., prospetta un vizio che , nemmeno secon do quanto enunciato dalle ### si sarebbe potuto far valere ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., poiché con esso si porta all'attenzione di questa Corte non una svista concernente il fatto probatorio in sé, ma una verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio. Infatti, la ricorrente si duole del travisamento della prova testimoniale, ma ascrive alla Corte d'appello il mancato compiuto esame delle dichiarazioni dei testi per aver escluso che fosse emersa la prova in ordine alle conseguenze economiche delle accertate interruzioni, poiché “[n]ella fattispecie sussiste palese contraddittorietà tra il dato esistente in atti e quello preso in considerazione dalla corte territoriale la quale non ha integralmente esaminato le deposizioni testimoniali omettendo di leggere i passi evidenziati …” (v. pagina 8 del ricorso, secondo capoverso). 
Il motivo non verte sul travisamento del fatto probatorio in sé, ossia sul significante, ma attiene alla valutazione del suo contenuto e, quindi, alla verifica logica della riconducibili tà dell'informazione al fatt o probatorio, assumendo come erronea la statuizione della Corte d'appello in ordine alle “conseguenze dannose concretamente subite dalla ### s.r.l.”, poiché i testi hanno ric ordato quanto occorso in occasione dell'interruzione dell'energia elettrica, pur non potendo riferire in ordine all'entità dei danni conseguenza.  6. Con la seconda doglianza la ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte di merito il fatto decisivo del danno conseguenza, la cui esistenza emergeva dagli atti e og getto di discussi one fra le parti: “il fermo dell'attività produttiva con mancato utilizzo dell'azienda e dei 60 dipendenti per tutto il tempo in cui si prot rassero le int erruzioni della fornitura di energia elettrica”. In altri termini, la ricorrente censura la sentenza della corte per il mancato esame del fatto (conseguenze dell'evento di danno) come emerso, concordemente, dalle dichiarazioni dei testi.   La censura deve essere considerata solo nella sua dimensione fattuale in relazione alla discussione tra le parti, sfrondandola dai risvolti connessi alla valutazione degli elementi di prova, in quanto estranei al paradigma dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc.  La ricorre nte, nel rispetto delle previsio ni di cui all'art icolo 366, comma primo, n. 6), cod. proc. civ., ha provveduto all'indicazione del fatto storico, il cui esame è stato omesso, del dato, testuale (emergente dalla sentenza) ed extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulta l'esistenza, del come e del quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le p arti, e, da ultimo, della decisività del fatto stesso (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053/8054). La Corte d'appello ha affermato: “è carente la prova del danno, quale insieme delle conseguenze patrimoniali o non patrimoniali dell'evento lesivo subite dalla vittima, nel caso di specie non acquisita agli atti del processo … ### economico negativo che si traduce in tutt e le diminuzioni patrimoniali che si producono in capo alla ### .### s.r. l. non veniva individuato dalle stesse dichiarazioni dei testi. I testi attorei hanno riferito sul fatto della intervenuta interruzione di energia e non sulle conseguenze dannose concretamente subite dalla ### s.r.l. Il teste ### responsabile della manutenzione della società ### ha confermato le interruzioni dell'attività produt tiva a causa della mancanza di energia elettrica e, contestualmente affermava: «nulla posso dire in ordine ai danni subiti dalla società». Inoltre, il teste ### addetto della società di ### lex con la qualifica di inci sore grafico, ha confermato le diverse interruzioni di energia non riuscendo, però, a quantificare i danni economici subiti dalla società. Dichiarava successivamente che «la busta paga non subiva variazioni in diminuzione ovvero nulla ci è stato decurtato»” (da pagina 4, riga 20, a pagina 5, riga 12”.   Sulla base delle riferite dichiarazioni dei testi, la Corte d'appello ha escluso l'assolviment o dell'onere della prova da parte dell'ap pellata, essendo essa onerata della dimostrazione del danno “quale conseguenza causale della int erruzione dell'energia elettrica”. Prova, q uest'ultima, costituente il presupposto per q ualsiasi ulteriore attività istruttoria, compreso il ricorso alla C.T.U.   Sennonché, così argomentando la corte di merito ha confuso i temi della prova dell'an del danno, emerso come pacificamente sussistente in ragione del prolungato fermo dell'attività dell'azienda ( che aveva all'epoca 60 dipend enti ), con la prova del quantum debeatur, così in corren do nell'omesso esame delle conseguenz e del danno, la cui valutazione si avrebbe dovuto invero effettuare alla stregua dell'art. 1226 cod. civ. 6.1. ###. 1226 cod. civ. in tema di valutazione e quitativa del danno, prevede che “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.   Il potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. ci v. nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, quale espressione del più generale potere ex art. 115 cod. proc. civ. (v. Cass., sez. III, 29 aprile 2022, n. 13515; Cass., sez. III, 18 marzo 2022, n. 8941; Cass., sez. III, 5 febbraio 2021, n. 2831; Cass., sez. III, 17 novembre 2020, n. 26051; Cass., sez. II, 9 novembre 2020, 25017; Cass., sez. III, 20 g ennaio 2020 , n. 1636 ; Cass., sez. III , 6 dicembre 2018, n. ###; Cass., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4310; Cass., sez. III, 10 novembre 2011, n. 20990; Cass., sez. III, 30 aprile 2010, 10607), si innesta in situazioni nelle quali, quando il danno patrimoniale è certo, non è possibile pervenire alla medesima certezza sulla misura dello stesso. ###à ivi richiamata costituisce un criterio sussidiario e, pertanto, residuale, che, come osservato in dottrina, ha “il significato di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile i ncidenza s ul dann o: la valutazione equitativa è, precisamente, un giudizio di med iazione tra le probabilità positive e negative del danno effettivo”.   È stato ripetutamente affermato da questa Corte che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 cod. civ. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle pecu liarità del caso concreto, si presenti come particolarmente difficoltosa (v., Cass., sez. III, 4 aprile 2019, n. 9339; Cass., sez. II, 17 maggio 2000, n. 6414. E già Cass., sez. III, 4 luglio 1968, n. 2247). È stato, inoltre, precisato che il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza doman da di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello (v., ex multis, Cass. 13515/2022; Cass. 2831/2021; Cass. 1636/2020, citate. ### consolidato a partire da Cass., sez. III, 14 novembre 1961, n. 2655, la quale ha affermato che “il giudice può far ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno, ove ne ricorrano le condizioni, anche di ufficio, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento. Tale facoltà può essere esercitata d'ufficio anche dal giudice di appello").   Va, tuttavia, ribadito, che presupposto indefettibile per il ricorso alla liquidazione equitativa del danno è l'esistenza di un danno risarcibile certo, e non meramente eventuale o ipotetico, sopperendo l'equità a far fronte a situazione di impossibilità, o di estrema o di particolare difficoltà, di prova del danno nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. Con il che prende corpo e si giustifica l'imp lementazione del criterio, non sostitutivo, ma sussidiario e residuale rimesso al prudente apprezzamento da parte del giudice (v., tra le molte, Cass. 2831/2021, cit.). 
La liquidazione equitativa del danno, infatti, ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno (v. Cass. 26051/2020, cit.). La liquidazione equitativa, inoltre, ha natura non sostitutiva, perché a essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse. 
La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere a una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass., sez. II, 6 aprile 2017, n. 8920), pervenend o a una omo geneità tra risarcimento accordato e danno risen tito. R esta fermo, invece, che la valutazione equitativa non può assumere valenza surrogatoria della prova del danno, né è possibile utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e i l danno (v., Cass ., sez. II, 27 aprile 2017 , n. 10393; 8941/2022). 
Qualora non ricorrano tali ipotesi e, quindi, il danno sia certo nella sua esistenza, non è consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di qu anto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di dann o ingiusto e di consegue nte legittimità della relativa ric hiesta risarcitoria (v., Cass. 13515/2022, cit.).  6.2. La Corte d 'appello, nonostante l'affermata dimostrazione dell'esistenza del danno, tale intendendosi quello connesso ai ripetuti arresti dell'attività aziendale a causa delle du e interruzioni nell'ero gazione dell'energia elettrica, come tale integrant e il danno ingiusto in quanto alterante la continuità azienda le e, qu indi, fonte del lamentato danno emergente, ha escluso la prova delle relative conseguenze sul rilievo che “i testi attorei hanno riferito sul fatto della intervenuta interruzione di energia e non sulle conseguenze dannose concretamente subite da ### s.r.l.”.   Così argomentando la corte di merito ha -come d ettoconfuso la prova dell'an (ossia il fermo prolungato dell'attività dell'azienda, che aveva all'epoca 60 dipendenti), la cui ricorrenza è pacifica, con quella del quantum debeatur, così incorrendo nell'omesso esame delle conseguenze del danno, la cui valutazione avrebbe dovuto effettuare alla stregua dell'art. 1226 cod.   ### ricorrente ha sin dal primo grado di giudizio de dotto di gestire un'azienda con impianti di produzione a ciclo continuo, e che al momento delle interruzioni era intenta nella lavorazione a pieno regime. 
A seguito delle riferite interruzioni aveva dovuto riavviare i macchinari e rottamare la merce in fase di lavorazione. 
A causa di tali interruzioni l'attrice reclamava il risarcimento del danno patrimoniale di euro 34 .288,0 0, di cui euro 13.3 28,00 quale costo del personale durante le interruzioni di energia elettrica e di euro 20.960,00 a titolo di perdita di produzione e costi di struttura. Tali danni, come si dà atto nella sent enz a impugn ata, er ano stati stimati dal C.T.U. in primo grado in euro 21.633,11. Importo, quest'ultimo, riconosciuto dal Tribunale di ###.   A fronte dell'esistenza di un evento di danno certo, non meramente ipotetico o improbabile, la cui prova risu ltava acquisita agli atti, come pacificamente emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello avrebbe dovuto esercitare il potere di valutazione equitativa delle conseguenze patrimoniali del danno.   Nel caso di specie, la ricorrente aveva allegato e provato l'evento di danno, specificando le p oste reclamate con riferimento al fermo de lle maestranze, alla perdita di produzione e ai costi di struttura, sì che non è neppure sostenibile che non fossero stati indicati i parametri su cui fondare il risarcimento del danno, tant'è che in primo grado fu disposta una C.T.U.  contabile, da cui em erge che il d anno era stato determinato in e uro 21.633,11.   Sull'erroneo presupposto che i testi nulla avevano riferito “sulle conseguenze dannose concretamente subite dalla ### s.r.l.”, la corte d'appello ha concluso nel senso del mancato raggiungimento della prova in ordine alle conseguenz e danno se (“il fermo dell 'attività produttiva con mancato utilizzo dell'azienda e dei 60 dipendenti per tutto il tempo in cui si protrassero le interruzioni della fornitura di energia elettrica), omettendo di liquidarle. 
Sennonché, non di lacuna probatoria ascrivibile all'attrice si tratta, bensì di difficoltà di prova (del danno) nel suo preciso ammontare, cui la corte d merito avrebbe dovuto sopperire facendo luogo all'officiosa relativa valutazione ex art. 1226 cod. civ., anche e a prescindere dalla effettuata C.T.U., posto che il giudice può motivatamente dissentire dalle conclusioni dell'ausiliario (v. Cass., sez. lav., 26 agosto 2013, n. 19572; Cass., sez. II, 21 dicembre 2017, n, ###; Cass., sez. III, 11 gennaio 2021, n. 200; Cass., sez. III, 25 novembre 2021, n. ###); ovvero, se ravvisata tale CTU essere nulla, come adombrato dalla controrico rrente, la corte di merito avrebbe ben potuto disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 196 cod. proc.  civ., ma non astenersi dal relativo esame.  7. Alla fondatezz a nei suindicati termini dei motivi consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugn ata sentenza, con rinvio alla Corte d 'Ap pello di ### che in dive rsa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. 
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte acc oglie i l ricorso nei termini di cui in motiv azione. ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte Suprema di ### in data 29 aprile 2025.   ###. ### 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Simone Roberto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6935/2025 del 15-03-2025

... ambientali (5%)” e sulla “Maggiorazione spettante allo Stato per i servizi indivisibili nella misura di euro 0,30 al mq.; d) le sanzioni erano state legittimamente applicate in virtù della normativa applicabile; e) la riduzione prevista dal ### non spettava, in quanto agli atti non era presente la dichiarazione del contribuente con cui detta riduzione era stata richiesta. 3 3. Sull'imp ugnazione del contribuente, la CTR del ### accoglieva parzialmente il gravame (limitatamente alla richiesta di applicazione del cumulo giuridico nella determinazione delle sanzioni), evidenziando che: a) l'atto oggetto di impugnazione conteneva tutti gl i elementi necessari a rappresentare l'iter logicogiuridico seguito dall'Ente nella sua formazione ed emissio ne (articolo del #### violato, dati catast ali e superficie di ogni immo bile, tariffa ap plicata, decorrenza, criteri di applicazione calcolo delle sanzioni ed interessi percentuale della riduzione oggetto di recupero); b) le sanzioni erano state determinate correttamente; c) l'Amministrazione comunale, a seguito di alcune verifiche telematiche, aveva riscontrato la man canza dei re quisiti previsti dal ### o comunale, come specificatamente indicato (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 8189/2023 proposto da: ### (C.F.: ###; P.IVA: ###), con domicilio fiscale in ####, alla ### n. 33, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### (C.F.: ###; p.e.c.: ###), che lo rappresenta e difende in forza di delega su foglio separato notificato unitamente al ricorso (telefax: 06.80.68.79.54; indirizzo di posta certificata: ###); - ricorrente - contro Comune di ### (C.F.: ###), con sede ###, in persona del ### dott. ### n ### rappresentato e difeso dal ### Avv. ### (C.F.: ### accertamento ### - ### motivazione ###), del foro di Napoli, in forza di procura speciale rilasciata con atto separato e notificata telematicamente in una con il controricorso, e da lui difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'### di ### nella persona dell'Avv. ### (C.F.: ###), ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale pec dei difensori di seguito indicati: ###, ###; - controricorrente - - avverso la sentenza 584/2023 emessa dalla ### il ### e notificata il ###; udita la relazione della causa svolta dal ###. ### Rilevato che 1. Maglioz zi ### impugnava dinanz i alla CTP di ### l'avviso di accertamento relativo alla ### sui R ifiuti (### contraddis tinto dal numero 13/S per “infedele denuncia” avente ad oggetto l'anno di imposta 2013.  2. ###ìta CTP rigettava il ricorso, affermando che: a) le informazioni precise ed univoch e, contenute nell'atto impugna to, avevano consentito al contribuente di ben comprendere l'esatta consis tenza della pret esa tributaria e quindi l'ambito delle difese da svolgere; b) l'atto non poteva annullarsi per omessa indic azione del calcolo degli interessi, atteso che l'accertamento aveva indicato i saggi di interessi applicati ed il periodo di riferimento; c) gli importi richiesti non erano errati in quanto, tenuto conto che la riduzione era stata ap plicata sia sul la parte fissa che variabile dell'imposta, l'Ente aveva correttamente agito disconoscendo e richiedendo la restituzione della riduzione sul “### per l'esercizio delle funzioni ambientali (5%)” e sulla “Maggiorazione spettante allo Stato per i servizi indivisibili nella misura di euro 0,30 al mq.; d) le sanzioni erano state legittimamente applicate in virtù della normativa applicabile; e) la riduzione prevista dal ### non spettava, in quanto agli atti non era presente la dichiarazione del contribuente con cui detta riduzione era stata richiesta. 3 3. Sull'imp ugnazione del contribuente, la CTR del ### accoglieva parzialmente il gravame (limitatamente alla richiesta di applicazione del cumulo giuridico nella determinazione delle sanzioni), evidenziando che: a) l'atto oggetto di impugnazione conteneva tutti gl i elementi necessari a rappresentare l'iter logicogiuridico seguito dall'Ente nella sua formazione ed emissio ne (articolo del #### violato, dati catast ali e superficie di ogni immo bile, tariffa ap plicata, decorrenza, criteri di applicazione calcolo delle sanzioni ed interessi percentuale della riduzione oggetto di recupero); b) le sanzioni erano state determinate correttamente; c) l'Amministrazione comunale, a seguito di alcune verifiche telematiche, aveva riscontrato la man canza dei re quisiti previsti dal ### o comunale, come specificatamente indicato nell'avviso di acc ertamento impugnato, vale a dire la mancanza della traduzione del sito in quattro lingue e delle informazioni turistiche sulla città; d) l'avviso riportava sia le percentuali degli interessi legali appli cate, sia il periodo di vigenza di ciascuna di esse, oltre che il totale dovuto.  4. Avverso tale sentenza ha propost o ricorso per cas sazione ### sulla base d i sei motivi. ### une di ### ha resistito con controricorso. 
In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 
Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in relazione all'eccezione da lui sollevata circa il dife tto di motivazione dell'avviso i mpugnat o, per non aver lo stesso indicato specificamente i comportamenti che avrebbero determinato la violazione dell'art. 15 del ### ap provato dal Comune di ### nonché quali controlli sarebbero stati effettuati e quando gli stessi sarebbero stati effettuati.  2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione 4 degli artt. 1, comma 162, legge n. 296/2006 e 7 legge n. 212/2000 (### del Contribuente), nella parte in cui ha considerato l'avviso di accertamento impugnato come completo e corretto.  3. I due motivi, da trattare congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. 
Va premesso che, sebbene la violazione della norma regolamentare non sia espressamente indicata nella rubrica dei due motivi (avuto part icolare riguardo al quarto), nel corpo degli stessi viene chiaramente individuata la normativa violata nell'art . 14, commi 3 e 4 , del R egolame nto ### del Comune di ### (cfr. pagg. 14 e ss. del ricorso). 
Ciò deb itamente premesso, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve rit enersi ade mpiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto d i difesa e pe r delimitare l'ambito delle ragi oni deducibili dall'### nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'### ha l'onere di provare l'effe ttiva su ssistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11270 del 09/05/2017). 
Orbene, premesso che, in o sservanza del principio di autosu fficienza, il ricorrente ha trascritto (a pagina 14 del ricorso) l'avviso di accertamento impugnato, non è revocabile in dubbio che lo stesso, oltre a far riferimento a non meglio specificati controlli eseguiti (solo in sede di controdeduzioni identificati in verifiche telematiche), difettasse della specifica indicazione di quali fossero, tra la pluralità di quelli previsti dall'art. 14, commi 3 e 4, del ### del Comune di ### i requisiti mancanti. 
E' nullo, per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l'avviso ove la motivazione dell'atto faccia riferimento a “controlli d'ufficio effettuati”, di fatto non allegati né precedentemente noti al contribuente o riprodotti nell'avviso stesso, atteso che l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, mira 5 a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11623 del 11/05/2017). 
Solo in sede ###primo grado, il Comune di ### ha, infatti, indicato i req uisiti mancanti, affermando che <<[… ] risulta la mancanza di due dei requisiti previsti nel citato art. 14, comma 3, e cioè la traduzione in quattro lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo) e le informazioni turistiche sulla città>>. 
Rappresenta, del resto, un pr incipio consolidat o quello secondo cui l'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere "integrata" in giudizio dall'### finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (fra le tante, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018). Invero, la motivazione del provvedimento, ove carente, non può essere inte grata dall'### trazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, poich é la sufficienza dell a pre detta motivazione va apprezzata con giudizio ex ante, basato sull'idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14931 del 14/07/2020; conf. Cass., 5, Sentenza n. 25450 del 12/10/2018). 
Va ricordato che la motivazione dell'avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una cor retta dialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni d ell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge , permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata (Cass., Sez. 6 5, Sentenza n. 22003 del 17/10/2014). 
In que st'ottica, pienamente condivisibili sono le argomentaz ioni del ricorrente a tenore delle quali <<l'atto fiscale ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili in giudizio da parte del destinatario, il quale deve essere messo in grado di conoscere le ragioni e la misura della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa (Cassazione 22003/2014). Da ciò deriva che l'oggetto della contesa è delimitato in via assoluta proprio dall'att o impugnato (Cassazione n . 13056/2004) e, pertanto l'### in corso di causa, non può addu rre nuo vi profil i motivazionali (cassazione n. 4327/2016)>>. 
Senza tralasciare che, in tema di contenzioso tributario, all'### finanziaria non è consentito mut are i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5160 del 26/02/2020). 
E' noto, peraltro, che, sebbene il processo tributario sia annoverabile tra quelli di "impugna zione-merito" (in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiaraz ione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'###, il giudice, solo ove riten ga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020). 
Inconferente è la deduzione difensi va del Co mune ( cfr. pag. 7 del controricorso), a mente della quale <<I giudici di secondo grado, inoltre, inquadrata correttamente la fattispecie de qua nell'ambito delle cd.  agevolazioni tributarie, secon do cui chi vuol fare valere una forma di esenzione o di a gevolazione de ve provare, in caso di contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta dell'esenzione o della agevolazione, hanno accertato che il contribuente non ha assolto l'onere probatorio posto a su o carico p erché non ha provato di pote r godere de lla riduzione tariffaria>>, atteso che non è in gioco, nel caso di specie, l'assolvimento o 7 meno dell'onere probatorio (nel qual caso varrebbe il principio secondo cui per le riduzioni di tariffe e agevolazioni è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussi stenza per vincere la presunz ione legale di produttività; cfr., fra le tante, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 237 3 del 27/01/2022), bensì la congruità o meno, dal punto di vista motivazionale, degli avvisi di accertamento impugnati. 
Da u ltimo, è opportuno evid enziare che l'obbligo motivazionale dell'accertamento è assolto quando il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacemen te l'an ed il quantum dell'imposta; ne consegue, quindi, ch e il requisito motivaziona le esige, olt re alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della po sizione creditoria dedotta, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimi tare l'ambit o delle ragioni adduci bili dall'ente imp ositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, re stando, poi, affidate al giudizio di impugnaz ione dell'atto l e questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, ma dovendosi escludere, comu nque, la sufficienza della motivazione dell'atto impositivo dal fatto di una compiuta difesa del contribuente in giudizio (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26336 del 09/10/2024). Ragion per cui non incide sulle considerazioni che precedono la circost anza, valorizzata invece, dalla ### secondo cui gli elementi contenuti negli avvisi di accertamento <<hanno consentito al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa, che ha esercitato in maniera ampia e puntuale>>. 
Ciò a pre scind ere dagli ulteriori rilievi per cui g li avvisi impug nati contengono <<l'indicazione dei dati catastali di una sola, delle tre oggetto di accertamento, unità immobiliare sita in “### di ### n. 15”>> e <<In relazione alla terza unità immobiliare oggetto di accertamento, oltre alle omissioni già sopra indicate, si riscontra anche la mancata indicazione della sua identificazione catastale>>.  4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in subordine rispetto ai primi 8 due motivi, la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione de ll'art. 115 c.p.c., per errore di percezione sull a ricognizione del contenuto della prova (avviso di accertamento impugnato).  5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza, ai sensi del l'art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., per vio lazione dell'ar t. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per totale inesistenza della motivazione in relazione all'eccezione da lui sollevata circa la non applicabilità delle sanzioni, anche in virtù del principio di legittimo affidamento.  6. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 24, secondo comma, ###, 1, comma 162, legge n. 296/2006 e 7 legge n. 212/2000 (### del Contribuente), in relazione all'eccezione da lui sollevata circa il difetto di motiv azione dell 'avviso di accertamento impugnato nella parte relativa alla determinazione degli interessi, avuto particolare riguardo alla “decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti”.  7. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver omesso ogni pronuncia in relazione all'eccezione da lui sollevata circa l'errata determinazione degli importi dovuti, tenuto presente che il Comune aveva accertato l'in fedeltà anche per quant o riguardava il “### per l'esercizio dell e funzioni amb ientali in (5%) e p er la “Maggiorazione spettante allo Stato per i servizi indivisibili nella misura di euro 0,30 al mq ”.  8. I motivi dal terzo al sesto restano assorbiti nell'accoglimento del primo e del secondo.  9. Alla st regua delle consid erazioni che precedono, in ac coglimento del primo e d el secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario del contribuente. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, laddove ricorrono giusti motivi per compensare quelle relative ai gradi di merito.  P.Q.M. 9 accoglie il primo ed il seco ndo mo tivo del rico rso, dichiara ass orbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna il resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e ### Così deciso in ### nella camera di consiglio tenutasi in data ###.   

Giudice/firmatari: Di Pisa Fabio, Penta Andrea

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28737/2025 del 30-10-2025

... ha maturato 22 ore di ritardo e che al ritorno è stato eseguito in condizioni disagiate: ciò che prova un inadempimento di ### tuttavia non talmente grave da legittimare la risoluzione del contratto (peraltro non chiesta) posto che l'obbligazione seppur negligentement e, fu eseguita ( il trasporto effettuato). ### della domanda degli appellanti di risarcimen to del danno, presuppo ne tuttavia la prova dell'inadempimento ### e quella dell'ammontare del danno, la quale non è tuttavia oggetto di alcuna richiesta istruttoria (…)». La corte di appello, inol tre, avre bbe affermato in maniera contraddittoria che «### quest i capitoli (in disparte ogni 7 di 10 considerazione circa valutazioni e giu dizi richiesti inammissibilmente ai testi) sono inutili, perché mirano a dimostrare l'inadempimento e non il danno: che come già detto, rimane privo di ogn i dimostraz ione positiv a, non poten do in mancanza di elementi, questa Corte provvedere a liquidarlo in via equitativa: perché senza una base positiva da elaborare la quantificazione sarebbe arbitraria», omettendo di considerare che il danno non patrimoniale, nel caso di specie, è stato de bitamente allegato e provato da chi lo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3066/2023 R.G. proposto da: ###, ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### (###), con domicilio digitale ex lege; -ricorrenti contro ### già #### in person a del legale rappresentant e p.t. , ### rappresent ata e difesa dall'avvocato ### ARDIA (####) unitamente all'avvocato #### (###), con domicilio digitale ex lege; -controricorrente nonché contro 2 di 10 ### S.p.A., già #### -intimata avverso la ### della CORTE d'appello di ### 867/2022, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal ##### ale di ### con la sentenza n. 275/2 018, rigettava la dom anda di ### rebi ### e di ### ya ### avente ad ogge tto la condanna della ### ldi ### S.P.A., già ### nia di ### S.P.A., e della ### S.r.L, al pagamento in solido, della somma di euro 5.376,25 quale risarcimento dei dan ni non patrimoniali e m orali subiti. 
Gli attori sost enevano di avere prenotato, pre sso l'agenzia di viaggi ### ggi S.r.L., un viagg io di andata e ritorno per ### per il mese di agosto 20 10, di avere acquistato dalla ### di ### S.p.a., ora ### S.p.A. (d'ora in avanti per brevità ### S.p.A.), per il tramite della ### ggi S.r.l., i bigliet ti per imbarcarsi sulla nave “### Palace” sia all'andata che al ritorno, di essere stati informati la mattina de ll'11 agosto 2010 - giorno della partenza dalla ### S.p .A. di un prob lema tecnico alla nave “### Palace” e di avere accettat o di via ggiare con un'altra nav e, di essere stati imbarcat i (a differenz a dei passeggeri di naz ionalità italiana che già alle 19.45 dell'11 agosto 2010 erano saliti su una nave della ### di ### solo alle 19.00 del giorno successivo , dopo es sere stati sistemati p er la notte in un albergo limitrofo al porto di ### sulla nave “Sorrento”, la quale, dopo due scali a ### e a ### li aveva 3 di 10 condotti a ### in data 14 agosto 2010, di essere stati avvisati dalla ### S.r.L., alcuni giorni prima della ###partenza da ### che non avrebbero potuto u tilizzare la cabina pr enotata sulla nave “### lace” e che sarebb ero stati nuovamente imbarcati sulla nave “Sorrento”, di avere quindi affrontato il viaggio di ritorno senza un posto in cabina loro riservato sulla nave.  ### S.r.L., costituitasi in giudizio, eccepiva tra l'altro la prop ria carenza di legittim azione passiva, in quan to mera intermediaria tra gli attori e la ### S.p.A. nell'acquisto dei biglietti di viaggio; anche la ### S.p.A. contestava la propria carenza di legittimaz ione passiva, avendo emesso i bigliet ti in qualità di agente mandatario con rappresentanza del vettore ### S.p.A. ### Gli attori ottenevano dal giudice l'ordine di intervento coatto del vettore ### S.p.a. ### ai sensi dell'art. 107 cod.proc. La causa veniva però cancellata dal ruolo, ai sensi dell'art. 270 cod.proc.civ., non avendo gli attori ottemperato all'ordin e di chiamata in causa del terzo, e successivamente riassunta anche nei confronti della ### S.p.a. #### di ### con sentenza n. 275/2018, prendeva atto dell'intervenuta rinuncia all'azione nei confronti della ### S.r.L., e rigettava le domand e attoree, rilevan do l'irregolarità della notifica d ell'atto di riassun zione nei confronti della ### S.p.a. ### e dichiarando il difetto di legittimazione passiva della ### ldi ### di ### S.p.a. (divenuta nelle more ### S.p.a.), non avendo parte attri ce «in alcun modo indicato qual e sia la prova della sussistenza della legittimazione passi va in capo alla so cietà̀ in argomento, essendosi limitata nell'atto di riassunzione ad indicare la gen erica responsabilità̀ del mandat ario, senza in alcun modo specificare, né provare, l'oggetto del mandato nel caso di specie». 4 di 10 La Corte d 'appello di Ancona, con la sentenza n. 867/2 022 depositata il ###, ha respin to il gravame di ### e di ### conferman do il difetto di legittimazione passiva della ### S.p.A., ritenendo che avesse agito come mandatario con rappresentanza, il quale «non trattiene nella propria sfera giuridica alcun effetto del contratto che stipula per conto ed in nome d el mandante, che ne assume in proprio diritti e obblig hi» e osserva no che, non avendo g li appellanti acquisto un pacchetto di viaggio organizzato, il precedente evocato dagli stessi non era pertinente . Inoltre il giu dice d'appell o, pur avendo ritenuto provat o un disservizio imputabile al vettore comunque «non talmente grave da legittimare la risoluzione de l contratto (peraltro n on chiesta) posto che l'obbli gazione seppur negligentemente, fu eseguita (il trasporto effettuato)» - ha affermato che «l'accoglimento della domanda degl i appellanti di risarcimento del danno, p resuppone tutt avia la prova dell'inadempimento ### e quella dell'ammontare del danno, la quale non è tuttavia oggetto di alcuna richiesta istruttoria. Le prove che gli appellanti lamentano non essere state ammesse dal primo giudice, sono rappresentate dai seguenti capitoli di testimonianza: ... Tutti qu esti capitoli (in disp arte ogni considerazione circa valutazioni e giudizi richiesti inammissi bilmente ai testi) sono inutili, perché mirano a dimostrare l'inadempimento e non il danno: che come già detto, rimane privo di ogni dimostrazione positiva, non potendo in mancanza di elementi, questa Corte provvedere a liquidarlo in via equitati va: perché senza una base po sitiva da elaborare la quantificazione sarebbe arbitraria».  ### bi ### e ### iya ### ricorrono per la cassazione della sentenza pronunciata da lla corte d'appello, formulando quattro motivi, illustrati con memoria.  ### S.p.A. resiste con controricorso. 5 di 10 La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denu nziano la vi olazione e falsa applicazione dell'art. 1176 cod.civ., in relazione all'art. 36 0, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere il giudice a quo omesso di affermare la respon sabilità de lle società convenute alla luce dell'attività svolta e dei parametri di d iligenza specifi camente richiesti dall'art. 1176 cod.civ., non avendo considerato la ### S.p.A., anche nella veste di m andataria con rappresentanza, responsabile di ogni problema relativo alla qualità dei servizi e degli inadempimenti causati dai fornitori scelti (compa gnia di navigazione, albergatori, guide turistiche, compagnie di trasporto e vettori), in violazione di Cass. n. 5189/2010, secondo cui «in caso di mancato od inesatto adempimento dell'obbligazione assunta con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno (secondo le rispettive responsabilità) salvo prova di impossibilità della prestazio ne per causa loro non imputab ile, con l'ulteriore pre visione che l'organizzatore/venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è “comunque” tenuto a risarcire il dann o sofferto dal consumatore salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti».  2) Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa appli cazione dell'articolo 1218 cod.ci v. in relazione all' art.  360, 1° comma, n. 3 cod.proc.ci v., per aver e il giudice a q uo escluso la responsabilità della ### S.p.A. sul presupposto che «il mandatario con rappresentanza, non trattiene n ella pro pria sfera giuridica alcun effetto del contratto che stipula per conto ed in nome del mandante , che ne ass ume in proprio diritti e obblighi restando esclusa nella fattispecie contratto di viaggio sussistendo invece un contra tto di trasp orto di persone, affermando 6 di 10 erroneamente che, il mand atario che agisce per conto del suo mandante e non del terzo con cui stipula in nome e per conto del primo, non ha alcun dovere di corretta scelta del vettore dalla cui violazione possa discendere una culpa in eligendo». 
I rico rrenti aggiungono che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente attribuito loro la mancata individu azione del contenuto del contratto di man dato nell'att o di riassunzione, necessaria per ind ividuare la legit timazione passiva della mandataria ### S.p.A., non considerand o che l'atto di riassunzione non è u na domanda giudiziale, ma un atto di mero impulso processuale, i cui caratteri fondamentali ed indispensabili sono si a il richiam o dell'at to introduttivo de l giudizio, sia l'indicazione del provved imento in for za del quale è eseguita la riassunzione.  3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa appli cazione dell'articolo 2697 cod.civ., in relazione all'art.  360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere la cort e d'appello ritenuto che «la decision e circa la inesist enza della notifica ad ### ha precluso al primo g iudice d i vagliarne la responsabilità», affermando contraddittoriamente che «si può affermare che sia raggiunta la prova di un disservizio nei viaggi per e da ### che in andata ha maturato 22 ore di ritardo e che al ritorno è stato eseguito in condizioni disagiate: ciò che prova un inadempimento di ### tuttavia non talmente grave da legittimare la risoluzione del contratto (peraltro non chiesta) posto che l'obbligazione seppur negligentement e, fu eseguita ( il trasporto effettuato). ### della domanda degli appellanti di risarcimen to del danno, presuppo ne tuttavia la prova dell'inadempimento ### e quella dell'ammontare del danno, la quale non è tuttavia oggetto di alcuna richiesta istruttoria (…)». 
La corte di appello, inol tre, avre bbe affermato in maniera contraddittoria che «### quest i capitoli (in disparte ogni 7 di 10 considerazione circa valutazioni e giu dizi richiesti inammissibilmente ai testi) sono inutili, perché mirano a dimostrare l'inadempimento e non il danno: che come già detto, rimane privo di ogn i dimostraz ione positiv a, non poten do in mancanza di elementi, questa Corte provvedere a liquidarlo in via equitativa: perché senza una base positiva da elaborare la quantificazione sarebbe arbitraria», omettendo di considerare che il danno non patrimoniale, nel caso di specie, è stato de bitamente allegato e provato da chi lo invocato.  3) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le p arti in rela zione all'art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., rapp resentato d alle conseg uenze del comportamento inadempiente della compagnia di navigazione che ha causato un danno conseguenza.  4) Il terzo e il quarto motivo, che vanno anzitutto esaminati in quanto logicamente priorit ari, sono fondati e vann o accolti nei termini di seguito indicati. 
La statu izione del tribunale quanto alla negata liquid azione del danno è errata, perché, dapprima, non ha escluso che il danno vi sia stat o, ma solo che detto dan no non sia st ato quantific ato («### della domanda degli appellanti di risarcimento del danno, presuppone tuttavia la prova dell'inadempimento ### e quella dell'ammontare del danno, la quale non è tuttavia oggetto di alcuna richiesta istruttoria»), poi ha ritenuto che le prove che gli appellanti lamentavano non e ssere state ammesse dal primo giudice non erano utili alla quantificazione; d i conseguenz a, il giudice a quo ha ritenuto di non poterlo liquidare in via equitativa, «perché senza una base posit iva da elaborar e la qu antificazione sarebbe arbitraria». 
Innanzitutto, non può mettersi in dubbio che l'unica via pe r liquidare il danno richiesto fosse que lla equitativa, risultand o 8 di 10 irragionevole la pretesa che possano fornirsi indicazioni specifiche sul danno subiti dagli odierni ricorrenti. 
La liqu idazione equitativa costituisce un'ap plicazione specifica dell'art. 115 cod.proc.civ. (Cass. 29/04/2022, n. 13515; 30/07/2020 n. 16344; Cass. 22/02/201 8 n. 4310 ; 12/10/2011 n. 20990; Cass. 30/04/201 0 n. 1060 7; 7/06/2007 n. 13288), il quale mo dula a scopo acce rtatorio l'esercizio di un potere e l'adempimento di un dovere: «e dunque, se il giudizio equitativo non può costituire un asserto arbitrario ma deve strutturar si sulla base di criteri valutativ i collegati ad emergenze verificabili o comunque logi camente apprezzabili, pertinenti all'oggetto della quantificazione equitativa (da ultimo v. 
Cass. sez. 2, ord. 14 ottobre 20 21 n. 280 75) - profilo questo relativo alla facies di pot ere - deve altresì essere adempiuto appieno, senza sfociare in un n on liquet, costituen do uno strumento correttivo/integrativo da applicarsi una volta raggiunta la prova dell'an -e qui risiede il profilo del dovere-» ( v. Cass. 14515/2022 ). 
In altri termini, il danneggiato che abbia provato l'an e che si trovi nella «difficoltà - non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare - a provare il quantum (…) non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di qu anto, invece, gi à definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta gen eratrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria» ( così Cass. 29/4/2022, n. 13515, e, da ultimo 16/7/2025, n. 19681 ). 
Nel caso in esame, essend o stata raggiunta la prova del l'an la corte di merito si è invero astenuto dalla determinazione equitativa, invocando l'asserita assenza degli elementi sul la base dei quali avrebbe potuto e appunto anche dovuto essere espletata; escluso cioè che quel li lamentati dai ricorrenti fossero meri fast idi, 9 di 10 disappunti, ansie, espressioni di un a generica insoddisfazione (Cass. 9/10/2023, n. 28244), laddove avrebbe dovuto accertare se essi si fossero tradotti in un'offesa effettivamente seria e grave di un interesse della persona costituzio nalmente prote tto ( 31/5/2024, n. 15352), la cui ricorrenza avrebbe potuto presumersi (Cass. 28/1/2025, n. 2034).  5) I primi d ue motivi, esaminabili congiuntament e in quan to connessi, sono d el pari fondati e vann o accolti nei termini di seguito indicati. 
Dalla sentenza impugnata si evince che la ### S.p.A. si era obbligata ad eseguire il contratto di trasporto: a p. 4 si legge che è incontestato che gli appellanti rit enessero di aver conferito al la ### S.p.A. il compito di eseguire il contratto di trasp orto di persone. 
Pertanto, è del tutto erronea la conclusione con cui il giudice a quo ha ritenuto non responsabile per culpa in eligendo la ### S.p.A., avendo assunto la s tessa il ruolo di mandatario con rappresentanza. 
Il tribunale non nega che l'incarico ricevuto fosse quello di eseguire il contratt o di trasporto; ne consegue che la ### S.p.A., avendo scelto di non eseguire personalmente la prestazione, ma di avvalersi dell'opera di un terzo sostituto e/o aus iliario è responsabile, ex art. 1228 cod.civ., nei confronti del mandante per il non corretto espletame nto dell'incarico: a prescinde re dalla natura del rapporto intercorrente tra detti sostituti e/o ausiliari e il debitore della prestazione, perché n on rileva se detti terzi siano inseriti nella organizzazione aziendale del mandatario (ipotesi non accertata dal giudi ce a q uo, ma vent ilata d ai ricorrenti) o se abbiano agito autonomamente, s'intende a seguito di conferimento di uno specifico incarico (da parte del debitore della prestazione). 
Ciò che conta è che «l'opera dell'ausiliario sia utilizzata per attuare un rapporto obbligatorio» e che il suo coinvolgimento avvenga su 10 di 10 iniziativa del debitore, sicché la esecuzione dell'attività demandata al terz o risulti inserita nel pro cesso esecutivo del rappo rto obbligatorio. 
Pertanto, in applicazione del p rincipio cuius commoda ei us et incommoda, ovvero dell'appropriazione o «avvilimento» dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, deve ritenersi che la ### S.p.A. anche, in applicazione del prin cipio della mera occasion alità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno tra cui sussista un collegamento obiettivo, deve rispondere dei danni cag ionati dal preposto /ausiliario (Cass. 20/3/2023, 7922; Cass. 30/1/2019, n. 2544 Cass. 18/4/2019, n. 10812; 14/2/2019, n. 4298; Cass. 22/11/2018, n. ###; Cass., Sez. Un., 20/9/2017, n. 21850).  6) Alla fondatez za nei suindica ti termini dei mot ivi consegue la cassazione in relaz ione dell'im pugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facend o del suindicato disatteso principio applicazione. 
Il giud ice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso. ### l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione. 
Così deciso n ella ### di ### glio del 24 ot tobre 2025 dal la ### sezione civile della Corte Suprema di #### 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Gorgoni Marilena

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27404/2023 del 26-09-2023

... tutti i lavoratori transitati, non essendo lo stesso stato siglato dall'OS cui aderiva il ricorrente e non sussistendo la possibilità di estenderne l'applicazione in assenza della condizione prevista dall'accordo stesso. Invero, l'art. 9 dell'accordo aveva precisato al riguardo che il dipendente che avesse inteso beneficiare del complessivo trattamento, avrebbe dovuto sottoscrivere un atto di adesione con accettazione del trattamento economico denominato “indennità giorn aliera ad personam ex intesa 15.04.08”, rinunciando ad ogn i diversa pretesa d educibile dal trasferimento del ramo d'azienda da ### a ### Il terzo motivo è inammissibile. Va, preliminarmente rilevato che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in base alla quale le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co. cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può es sere proposto con il r icorso per cassazione avve rso la sentenza d'appello che confermi la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### CORRIDONI, 23, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### -ricorrente contro ### in persona d el legale rappresen tante p.t., elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avvo cato ### -controricorrente nonchè co ntro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ### 10, presso lo studio de ll'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ##### 2 di 9 - controricorrente nonchè co ntro #### -intimato avverso la SENTENZA della CORTE ### di FIRENZE n. 198/2019 pubblicata il ### RGN. 991/2017. 
Udita la r elazione svolta nel la camera di consi glio del 14/03/2023 dal ###. ### RITENUTO che 1.Con sentenza in data 9 luglio 2019, la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello proposto da ### avverso la decisione del Tribunale di ### che aveva rigettato la domanda avanzata dal lavoratore nei confronti della ### S.p.a. volta ad ottenere la conservazione nei propri con fronti delle condizioni economiche del contratto integrativo aziendale del 28 aprile 2005 già vigente presso ### S.p.a., sua datrice di lavoro a decorrere dal 18 febbraio 1995 sino all'1 marzo 2008, quando era intervenuto un trasferimento di ramo d 'azienda presso ### S.p.a., in seguito ulteriormente t rasferito alla società ### con decorrenza 1 agosto 2010. 
In via subordinata il ricorrente aveva chiesto al giudice di accertare l'applicabilità alla specie, sin dal passaggio da ### a ### degli accordi sindacali intervenuti fra aprile ed ottobre del 2008 con condanna di ### quale cessionaria di LFI a sua volta cessionaria di ### alle differenze retributive relative consistenti nei trattamenti migliorativ i previsti dal contratto aziendale integrativo siglato il 28 aprile 2005. 
La Corte territoriale, nel confermare l'iter decisorio del primo giudice, ha es cluso che l'accordo aziendale del 2 008 potesse qu alificarsi come accordo integrativo aziendale idoneo ad essere applicato a tutti i dipendenti transitati dalla cedente ### alla c essionaria attesa la configura zione transattiva del medesimo accordo. 3 di 9 Quanto a d una sanzione dis ciplinare conserva tiva applicata a l ricorrente nel settembre 2005, la Corte, ritenuta la natura risarcitoria della domanda avanzata dal lavoratore - che non avev a contestato la consistenza della sanzione ma aveva esercitato l'azione risarcitoria diretta ad ottenere il recupero del corrispondente monetario dei giorni perduti di ferie e congedi in cui erano stati arbitrariamente riqualificati i giorni di sospensione disciplinare o ltre ai danni non patrimoniali su biti - ne ha reputato corretta la individuazione d el te rmine prescrizionale in cinque anni.  2. Per la cassazione della sentenza pr opone ricorso assistito da memoria ### affidandolo a quattro motivi.  3. R esistono, entrambe con controricorso assistit o da memoria, ### S.p.A. e ### S.p.A. 
CONSIDERATO che 1.Con il primo m otivo di rico rso si deduce la violazion e e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 co. I cod.  proc. civ., nonché dell'art. 91 in relazione al n. 3 del medesimo articolo. 
Asserisce parte ricorrente, in particolare, che la corte d'Appello di Firenze avrebbe ripetutamente errato nel qualificare come risarcitorie le domande avanzate, sia con riguardo alla mancata applicazione della contrattazione integrativa che con riguardo alla sanzione disciplinare, con le connesse conseguenze in ordine alle spese di lite.  1.1. Con il second o moti vo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 CCNL autoferrotranvieri nonché dell'art. 1362 cod.  civ., dell'art. 116 cod. proc. civ., circa l'esclusione dell'applicabilità della norma a tutti i dipendenti aziendali.  1.2. Con il terzo motivo si c ensura la decisione i mpugnata per omesso esame di un fatto decisivo quanto all'efficacia erga omnes degli accordi considerati.  1.3. C on il quarto motivo si allega la violazione dell'art. 7 L.  300/70 nonché dell'art. 2946 cod. civ. quanto al termine prescrizionale applicato.  2. Il primo motivo ed il quarto motiv o di ricorso, da esa minarsi congiuntamente per la stretta connessione delle censure proposte, non possono trovare accoglimento. 4 di 9 Giova premettere al riguardo, con rif erimento alla dedotta violazione dell'art. 112, che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia offerto il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acq uisire gli el ementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel seco ndo, inv ece, l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato, nei limiti di quanto legislativamente consentito, il controllo della correttezza della motivazione che so rregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 7932; Cass. 21.12.2017 n. ###). 
Quanto alle deduzioni di parte ricorrente, va rilevato in primo luogo che correttamente la Corte ha indiv iduato portata e contenuto della domanda volta al l'applicazione degl i accordi integrativi, spiegandone accuratamente il meccanismo di operatività e le cause della impossibilità di applicazione alla specie (V. pagg. 10/11) mentre, con riferimento alla sanzione disciplinare, la parte ricorrente asserisce, contraddicendo quanto affermato in sentenza, di non aver mai formulato alcuna domanda d i risarcimento del danno - relativo al recupero del corrispondente monetario dei g iorni perduti di ferie e congedi in cui e rano stati arbitr ariamente riqualificati i giorni di sosp ensione d isciplinare oltre ai danni non patrimoniali subiti - ma che la propria domanda era circo scritta, nel petitum, alla de claratoria di appli cazione degli accordi s indacali con condanna alla corresponsione delle corrispondenti differenze retributive. 
Orbene, a fronte di una diversa ricos truzione operata dalla Corte territoriale, sarebbe stato onere del ricorrente allegare elementi da cui potesse evincersi che tale e diverso era il contenuto della domanda. 
Hanno precisato, al riguardo, le ### di questa Corte ( n. ### del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su 5 di 9 atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limi ti a richiamare tali atti e docume nti, senza riprodurli nel ri corso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di rendern e pos sibile l'esa me, ovvero anc ora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.  ### parte, è con solidato il principio secondo c ui i requisiti d i contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fasci colo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018). 
Parte ricorrente non indica in alcun modo come fosse stata formulata l'originaria domanda né, tampoco, si premura di allegarne stral ci ond e appare impossibile a questa Corte stabilirne il contenuto allo scopo di poter valutare, senza incorrere in una rivisitazione del merito, inammissibile in sede d i legittimità, il contenuto della stessa e la dedotta violazion e interpretativa da parte della Corte d'appello con le conseguenze in termini di inammissibilità dell'impugnativa ad essa riconnesse. 
Consequenziale la statuiz ione sulle spese, liquidate secondo il principio della soccombenza. 
Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. 
Va rilevato, infatti, che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una asseritamente erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle 6 di 9 parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia cons iderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). 
Con particolare riguardo, poi, alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. pro c. civ., va rile vato che una q uestione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come f acenti piena prova, recependoli senza apprezzamento crit ico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 13960). 
Quanto alla denunziata violazione dell'art. 1362 cod. civ., va rilevato che l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di mer ito abbia scelto una piuttosto che un'al tra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018). 
Con rif erimento alla asserita violazi one dell'art. 7 del ### autoferrotranvieri va rilevato come la Corte, cui spettava tale verifica, ha ritenuto correttamente, sulla base dell'art. 26 R.D. n. 148 del 1931 che ciò che rile vava fosse la conservazi one, peraltro ne i dichiarati limiti del “possibile”, in capo al personale trasferito, in caso di cessione di linee ad altra azienda, di un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto. La norma, osserva correttamente la Corte, ha chiaro riguardo alla conservazione del trattamento economico complessivo in atto al momento 7 di 9 del tra sferimento ma, facendo riferimento al m omento del pass aggio, prescinde del tutto dalla dinamica negoziale successiva, necessariamente svincolata, nel sistema post corpora tivo, dal principio di ultrattività dei contratti collettivi. 
Del pari correttamente ha, poi, la Corte escluso che la qualificazione o meno dell'accordo come “accordo di armonizzazione” fosse dirimente per sostenere che l'intero accordo fosse di necessaria applicazione a tutti i lavoratori transitati, non essendo lo stesso stato siglato dall'OS cui aderiva il ricorrente e non sussistendo la possibilità di estenderne l'applicazione in assenza della condizione prevista dall'accordo stesso. 
Invero, l'art. 9 dell'accordo aveva precisato al riguardo che il dipendente che avesse inteso beneficiare del complessivo trattamento, avrebbe dovuto sottoscrivere un atto di adesione con accettazione del trattamento economico denominato “indennità giorn aliera ad personam ex intesa 15.04.08”, rinunciando ad ogn i diversa pretesa d educibile dal trasferimento del ramo d'azienda da ### a ### Il terzo motivo è inammissibile. 
Va, preliminarmente rilevato che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art.  360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in base alla quale le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co. cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può es sere proposto con il r icorso per cassazione avve rso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014). 
Occorre p oi evidenziare, con riferi mento alla dedotta violaz ione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto, to talmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod.  proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è sta to oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito 8 di 9 motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art.  111, comma 6, Co st. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinarioin relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione qu ale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittori età; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determ inano la nullità della s entenza per carenza assoluta del prescritto requisito di val idità (fra le più recenti , Cass. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017): nella specie, non solo parte ricorrente non deduce l'omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell'iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio. 
Invero, l'art. 3 60, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l.  n. 143 del 2012, prevede l'”omesso esame" come riferito a d "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass. n. 2268 del 2022). 
In particolare, ha rilevato questa Corte (V. Cass. n. 8584 del 2022) che l'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l.  n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame d i un fatto st orico, principale o secondario, nozione n el cui ambito non è inquadrabile per es. un docum ento risolvendosi la critica che ad esso nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio. 
Deve, inoltre sottolinearsi che il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di esten dere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici quando il senso letterale è oscuro o incerto ovvero là dove risulti incoerente con indici esterni che rivelano una diversa volontà dei contraenti ( 12568 del 2021) e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.  3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto. 9 di 9 3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 
Sussistono i presup posti pr ocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto pe r il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.  PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, d elle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 200 2, dà atto della sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 14 marzo 2023.   

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Piccone Valeria

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