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ad. 29.4.2025 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22984/20222 R.G., proposto da ### s.r.l., in perso na del legale rappresentante p.t. Vin cenzo ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, - ricorrente - contro E-### s.p.a., in persona del procuratore speciale ### rappresentata e difesa dall'avv. ### domiciliata ex lege come d a indirizzo pec indicato, per procura su fogl io separato allegato al controricorso, - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 775/2022 della CORTE d'APPELLO di Salerno pubblicata il ###; udita la relazione sv olta nel la ### di consiglio de l 29.4.2025 dal Consigliere dott. ### Responsabilità civile - ### nell'erogazione di energia elettrica - Prova del danno - ### 1. Con sentenza n. 50/2020, pubblicata il ###, il Tribunale di ### accoglieva la domanda svolta da ### s.r.l. nei confronti di E- ### s.p.a. e condannava quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 21.633,11 a titolo di risarcimento del danno a seguit o di due interruzioni nell'erogazione dell'energi a elettrica verificatesi l'11.2.2013 (dalle ore 11,3 0 alle ore 20 ,30) e il ### (dalle ore 14.30 alle ore 19,30). ###, dopo aver prem esso di svolgere attivi tà produzione d i matrici per stam pa con impiant i di produzione a ciclo cont inuo , aveva dedotto che in occasione delle due interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, avvenute senza preavviso, aveva dovuto riavviare i macchinari e rottamare la merce in corso di lavorazione. A causa delle interruzioni aveva subito un danno patrimoniale di euro 34.288,00, di cui euro 13.328,00 quale costo del pe rsonale rimasto inattivo ed euro 20.960 per perdita di produzione e costi di struttura. La convenuta si costituiva e contestava la domanda svolta, deducendo che le interruzioni erano dovute a cause non imputabili e che comunque aveva prontamen te ripristinato il servizio. In ogni caso, dato il tipo di produzione svolta dall'attrice, sarebbe stato suo onere dotarsi di un sistema autonomo di generazione o di stabilizzazione dell'energia elettrica. 2. La Corte d'Appello di Salerno con sentenza pubblicata il ### accoglieva l'impugnazione proposta da E-### s.p.a. e, in riforma della sentenza gravata, rigettava la domanda svolta, onerando l'appellata delle spese del doppio grado. Affermava la corte di merito che, sebbene la vicenda oggetto di causa dovesse inquadrarsi nell'ambito della responsabilità ex art. 2050 cod. civ., poiché il contratto di sommin istrazione fac ente capo all'appellat a intercorreva con ### s.p.a., e pur non ricorrendo prova del caso fortuito, la domanda attorea fosse da rigettarsi in quanto infondata per difetto di prova in ordine ai danni la mentati “qual e insiem e delle conseguenze patrimoniali o non patrimoniali”. 3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società ### s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la società E-### s.p.a.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. Le parti non hanno depositato rispettiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma prim o, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per travisamento della prova testimoniale in relazione all'art. 115 cod. proc. Si duole essere la sentenza viziata da errore percettivo, essendo stato provato ( anche a mezzo di testi ) che l'interruzione nella somministrazione dell'energia elettrica ha cagionato l'inte rruzione dell'attivit à produt tiva dell'azienda, e che i sessanta dipendenti sono rimasti in azienda in attesa del ripristino della relativa erogazione, senza che la loro busta paga sia stata decurtata, ma di non poter quantificare i danni subiti dalla società. Lamenta che i testi hanno riferito del fermo dell'attività produttiva e della forzato inutilizzazione dei lavoratori e della struttura aziendale per tutta la durata dell'interruzione, ma, diversamente da quanto affermato dalla corte, hanno esposto di non poter riferire in merito all'entità dei danni conseguenza sul piano economico. 2. Con il secondo motivo è denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. ci v., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Lamenta la ricorrente che la corte d'appello, dopo essere incorsa nel travisamento della prova testimoniale, ha omesso l'esame del fatto decisivo (danno conseguenza), la cui esistenza emergeva dagli att i ed era stato oggetto di discussione: “il fermo dell'attività produttiva con mancato utilizzo dell'azienda e dei 60 dipendenti per tutto il tempo in cui si protrassero le interruzioni della fornitura di energia elettrica”. ### valutazione del fatto, come risultante dalla corretta e completa lettura delle dichiarazioni dei testi, ha indotto la corte territoriale a escludere che fosse emersa la prova delle conseguenze economiche negative, giungendo ad affermare che i t esti avevano riferito dell'interruzione dell'energia e non “sulle conseguenze dannose concretamente subite da ### s.r.l.”. 4. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. 5. Deve essere esclusa la sussistenza del lamentato travisamento della prova alla stregua del principio di diritto enunciato dalle ### di questa Corte, secondo cui “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logi ca della r iconducibilità dell'infor mazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per err ore di fatto, laddove ricorrano i p resupposti richiest i dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale” (Cass., Sez. Un., 5 aprile 2024, n. 5792).
La ricorre nte, infatti, pur lamentando for malmente la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., prospetta un vizio che , nemmeno secon do quanto enunciato dalle ### si sarebbe potuto far valere ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., poiché con esso si porta all'attenzione di questa Corte non una svista concernente il fatto probatorio in sé, ma una verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio. Infatti, la ricorrente si duole del travisamento della prova testimoniale, ma ascrive alla Corte d'appello il mancato compiuto esame delle dichiarazioni dei testi per aver escluso che fosse emersa la prova in ordine alle conseguenze economiche delle accertate interruzioni, poiché “[n]ella fattispecie sussiste palese contraddittorietà tra il dato esistente in atti e quello preso in considerazione dalla corte territoriale la quale non ha integralmente esaminato le deposizioni testimoniali omettendo di leggere i passi evidenziati …” (v. pagina 8 del ricorso, secondo capoverso).
Il motivo non verte sul travisamento del fatto probatorio in sé, ossia sul significante, ma attiene alla valutazione del suo contenuto e, quindi, alla verifica logica della riconducibili tà dell'informazione al fatt o probatorio, assumendo come erronea la statuizione della Corte d'appello in ordine alle “conseguenze dannose concretamente subite dalla ### s.r.l.”, poiché i testi hanno ric ordato quanto occorso in occasione dell'interruzione dell'energia elettrica, pur non potendo riferire in ordine all'entità dei danni conseguenza. 6. Con la seconda doglianza la ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte di merito il fatto decisivo del danno conseguenza, la cui esistenza emergeva dagli atti e og getto di discussi one fra le parti: “il fermo dell'attività produttiva con mancato utilizzo dell'azienda e dei 60 dipendenti per tutto il tempo in cui si prot rassero le int erruzioni della fornitura di energia elettrica”. In altri termini, la ricorrente censura la sentenza della corte per il mancato esame del fatto (conseguenze dell'evento di danno) come emerso, concordemente, dalle dichiarazioni dei testi. La censura deve essere considerata solo nella sua dimensione fattuale in relazione alla discussione tra le parti, sfrondandola dai risvolti connessi alla valutazione degli elementi di prova, in quanto estranei al paradigma dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. La ricorre nte, nel rispetto delle previsio ni di cui all'art icolo 366, comma primo, n. 6), cod. proc. civ., ha provveduto all'indicazione del fatto storico, il cui esame è stato omesso, del dato, testuale (emergente dalla sentenza) ed extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulta l'esistenza, del come e del quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le p arti, e, da ultimo, della decisività del fatto stesso (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053/8054). La Corte d'appello ha affermato: “è carente la prova del danno, quale insieme delle conseguenze patrimoniali o non patrimoniali dell'evento lesivo subite dalla vittima, nel caso di specie non acquisita agli atti del processo … ### economico negativo che si traduce in tutt e le diminuzioni patrimoniali che si producono in capo alla ### .### s.r. l. non veniva individuato dalle stesse dichiarazioni dei testi. I testi attorei hanno riferito sul fatto della intervenuta interruzione di energia e non sulle conseguenze dannose concretamente subite dalla ### s.r.l. Il teste ### responsabile della manutenzione della società ### ha confermato le interruzioni dell'attività produt tiva a causa della mancanza di energia elettrica e, contestualmente affermava: «nulla posso dire in ordine ai danni subiti dalla società». Inoltre, il teste ### addetto della società di ### lex con la qualifica di inci sore grafico, ha confermato le diverse interruzioni di energia non riuscendo, però, a quantificare i danni economici subiti dalla società. Dichiarava successivamente che «la busta paga non subiva variazioni in diminuzione ovvero nulla ci è stato decurtato»” (da pagina 4, riga 20, a pagina 5, riga 12”. Sulla base delle riferite dichiarazioni dei testi, la Corte d'appello ha escluso l'assolviment o dell'onere della prova da parte dell'ap pellata, essendo essa onerata della dimostrazione del danno “quale conseguenza causale della int erruzione dell'energia elettrica”. Prova, q uest'ultima, costituente il presupposto per q ualsiasi ulteriore attività istruttoria, compreso il ricorso alla C.T.U. Sennonché, così argomentando la corte di merito ha confuso i temi della prova dell'an del danno, emerso come pacificamente sussistente in ragione del prolungato fermo dell'attività dell'azienda ( che aveva all'epoca 60 dipend enti ), con la prova del quantum debeatur, così in corren do nell'omesso esame delle conseguenz e del danno, la cui valutazione si avrebbe dovuto invero effettuare alla stregua dell'art. 1226 cod. civ. 6.1. ###. 1226 cod. civ. in tema di valutazione e quitativa del danno, prevede che “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. Il potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. ci v. nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, quale espressione del più generale potere ex art. 115 cod. proc. civ. (v. Cass., sez. III, 29 aprile 2022, n. 13515; Cass., sez. III, 18 marzo 2022, n. 8941; Cass., sez. III, 5 febbraio 2021, n. 2831; Cass., sez. III, 17 novembre 2020, n. 26051; Cass., sez. II, 9 novembre 2020, 25017; Cass., sez. III, 20 g ennaio 2020 , n. 1636 ; Cass., sez. III , 6 dicembre 2018, n. ###; Cass., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4310; Cass., sez. III, 10 novembre 2011, n. 20990; Cass., sez. III, 30 aprile 2010, 10607), si innesta in situazioni nelle quali, quando il danno patrimoniale è certo, non è possibile pervenire alla medesima certezza sulla misura dello stesso. ###à ivi richiamata costituisce un criterio sussidiario e, pertanto, residuale, che, come osservato in dottrina, ha “il significato di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile i ncidenza s ul dann o: la valutazione equitativa è, precisamente, un giudizio di med iazione tra le probabilità positive e negative del danno effettivo”. È stato ripetutamente affermato da questa Corte che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 cod. civ. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle pecu liarità del caso concreto, si presenti come particolarmente difficoltosa (v., Cass., sez. III, 4 aprile 2019, n. 9339; Cass., sez. II, 17 maggio 2000, n. 6414. E già Cass., sez. III, 4 luglio 1968, n. 2247). È stato, inoltre, precisato che il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza doman da di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello (v., ex multis, Cass. 13515/2022; Cass. 2831/2021; Cass. 1636/2020, citate. ### consolidato a partire da Cass., sez. III, 14 novembre 1961, n. 2655, la quale ha affermato che “il giudice può far ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno, ove ne ricorrano le condizioni, anche di ufficio, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento. Tale facoltà può essere esercitata d'ufficio anche dal giudice di appello"). Va, tuttavia, ribadito, che presupposto indefettibile per il ricorso alla liquidazione equitativa del danno è l'esistenza di un danno risarcibile certo, e non meramente eventuale o ipotetico, sopperendo l'equità a far fronte a situazione di impossibilità, o di estrema o di particolare difficoltà, di prova del danno nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. Con il che prende corpo e si giustifica l'imp lementazione del criterio, non sostitutivo, ma sussidiario e residuale rimesso al prudente apprezzamento da parte del giudice (v., tra le molte, Cass. 2831/2021, cit.).
La liquidazione equitativa del danno, infatti, ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno (v. Cass. 26051/2020, cit.). La liquidazione equitativa, inoltre, ha natura non sostitutiva, perché a essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse.
La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere a una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass., sez. II, 6 aprile 2017, n. 8920), pervenend o a una omo geneità tra risarcimento accordato e danno risen tito. R esta fermo, invece, che la valutazione equitativa non può assumere valenza surrogatoria della prova del danno, né è possibile utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e i l danno (v., Cass ., sez. II, 27 aprile 2017 , n. 10393; 8941/2022).
Qualora non ricorrano tali ipotesi e, quindi, il danno sia certo nella sua esistenza, non è consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di qu anto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di dann o ingiusto e di consegue nte legittimità della relativa ric hiesta risarcitoria (v., Cass. 13515/2022, cit.). 6.2. La Corte d 'appello, nonostante l'affermata dimostrazione dell'esistenza del danno, tale intendendosi quello connesso ai ripetuti arresti dell'attività aziendale a causa delle du e interruzioni nell'ero gazione dell'energia elettrica, come tale integrant e il danno ingiusto in quanto alterante la continuità azienda le e, qu indi, fonte del lamentato danno emergente, ha escluso la prova delle relative conseguenze sul rilievo che “i testi attorei hanno riferito sul fatto della intervenuta interruzione di energia e non sulle conseguenze dannose concretamente subite da ### s.r.l.”. Così argomentando la corte di merito ha -come d ettoconfuso la prova dell'an (ossia il fermo prolungato dell'attività dell'azienda, che aveva all'epoca 60 dipendenti), la cui ricorrenza è pacifica, con quella del quantum debeatur, così incorrendo nell'omesso esame delle conseguenze del danno, la cui valutazione avrebbe dovuto effettuare alla stregua dell'art. 1226 cod. ### ricorrente ha sin dal primo grado di giudizio de dotto di gestire un'azienda con impianti di produzione a ciclo continuo, e che al momento delle interruzioni era intenta nella lavorazione a pieno regime.
A seguito delle riferite interruzioni aveva dovuto riavviare i macchinari e rottamare la merce in fase di lavorazione.
A causa di tali interruzioni l'attrice reclamava il risarcimento del danno patrimoniale di euro 34 .288,0 0, di cui euro 13.3 28,00 quale costo del personale durante le interruzioni di energia elettrica e di euro 20.960,00 a titolo di perdita di produzione e costi di struttura. Tali danni, come si dà atto nella sent enz a impugn ata, er ano stati stimati dal C.T.U. in primo grado in euro 21.633,11. Importo, quest'ultimo, riconosciuto dal Tribunale di ###. A fronte dell'esistenza di un evento di danno certo, non meramente ipotetico o improbabile, la cui prova risu ltava acquisita agli atti, come pacificamente emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello avrebbe dovuto esercitare il potere di valutazione equitativa delle conseguenze patrimoniali del danno. Nel caso di specie, la ricorrente aveva allegato e provato l'evento di danno, specificando le p oste reclamate con riferimento al fermo de lle maestranze, alla perdita di produzione e ai costi di struttura, sì che non è neppure sostenibile che non fossero stati indicati i parametri su cui fondare il risarcimento del danno, tant'è che in primo grado fu disposta una C.T.U. contabile, da cui em erge che il d anno era stato determinato in e uro 21.633,11. Sull'erroneo presupposto che i testi nulla avevano riferito “sulle conseguenze dannose concretamente subite dalla ### s.r.l.”, la corte d'appello ha concluso nel senso del mancato raggiungimento della prova in ordine alle conseguenz e danno se (“il fermo dell 'attività produttiva con mancato utilizzo dell'azienda e dei 60 dipendenti per tutto il tempo in cui si protrassero le interruzioni della fornitura di energia elettrica), omettendo di liquidarle.
Sennonché, non di lacuna probatoria ascrivibile all'attrice si tratta, bensì di difficoltà di prova (del danno) nel suo preciso ammontare, cui la corte d merito avrebbe dovuto sopperire facendo luogo all'officiosa relativa valutazione ex art. 1226 cod. civ., anche e a prescindere dalla effettuata C.T.U., posto che il giudice può motivatamente dissentire dalle conclusioni dell'ausiliario (v. Cass., sez. lav., 26 agosto 2013, n. 19572; Cass., sez. II, 21 dicembre 2017, n, ###; Cass., sez. III, 11 gennaio 2021, n. 200; Cass., sez. III, 25 novembre 2021, n. ###); ovvero, se ravvisata tale CTU essere nulla, come adombrato dalla controrico rrente, la corte di merito avrebbe ben potuto disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 196 cod. proc. civ., ma non astenersi dal relativo esame. 7. Alla fondatezz a nei suindicati termini dei motivi consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugn ata sentenza, con rinvio alla Corte d 'Ap pello di ### che in dive rsa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte acc oglie i l ricorso nei termini di cui in motiv azione. ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte Suprema di ### in data 29 aprile 2025. ###. ###