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R.G. n. 1350/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott. ### rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1350 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente TRA ### s.r.l., con sede in ### alla via G. ### n. 17 (p.iva ###); rappresentata e difesa dall'avv. ### per procura allegata all'atto di appello; - appellante - E ### nato a ### il ### (###); rappresentato e difeso dall'avv. ### per procura allegata alla comparsa di risposta; ### nata a ### il ### (###); rappresentata e difesa dall'avv. ### per procura allegata alla comparsa di risposta; - appellati - OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 5473/2024, pubblicata il ###. ###'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 791/2016 del 18.3.2016 il Tribunale di ### ingiungeva a ### il pagamento della somma di € 47.799,77 in favore della società ### s.r.l., oltre interessi e rimborso di spese processuali, per il corrispettivo dei lavori di ristrutturazione di un immobile in ### alla via ### n. 75 (fattura n. 19/2015) e dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici in un immobile in ### alla via ### di ### n. 22 (fattura n. 15/2015).
La sentenza in oggetto accoglie l'opposizione proposta dall'ingiunto, revocando il decreto ingiuntivo, nonché la domanda riconvenzionale proposta da ### (comproprietaria dell'immobile in ### e comodataria di quello in ### chiamata in causa dall'opponente ###, condannando ### S.r.l. al pagamento della somma di € 600,00, oltre interessi dalla domanda.
Il giudice di primo grado espone che l'opponente lamenta l'inadempimento della ### s.r.l. per un irregolare svolgimento dei lavori appaltati, rimasti incompiuti a causa della conclusione dei rapporti tra loro intercorrenti per il recesso del committente, e successivamente riappaltati alla Fa. ### s.r.l. al fine di concluderli e rimediare ai danni cagionati dalla condotta negligente della ### s.r.l.; che in data ### l'avv. ### a mezzo email, ha risolto il rapporto, intimando la restituzione delle chiavi ed il rilascio del cantiere, avendo effettuato il pagamento di € 22.000,00 a mezzo bonifico per i lavori nell'immobile sito in ### e di € 2.510,00 a mezzo bonifico per i lavori nell'immobile sito in ### che nel contratto di appalto è riconosciuto al committente un diritto potestativo di recesso ad nutum, esercitabile in qualsiasi momento; che parte opposta, a tanto onerata, non ha fornito prova sufficiente in ordine alla effettiva debenza, da parte del committente, delle somme richieste con il monitorio, quale asserito residuo del corrispettivo del prezzo dell'appalto; che, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato; che deve essere accolta, invece, la domanda riconvenzionale proposta da ### nei confronti della società opposta, la quale deve essere condannata al pagamento della somma di € 600,00 corrisposta dall'avv. ### ai proprietari dell'appartamento sottostante al proprio, nello stabile sito in ### interessato da infiltrazioni causate dagli interventi rimasti incompiuti per lo sdoppiamento del bagno. #### s.r.l. propone appello avverso la sentenza e, nei primi due motivi, deduce la sua nullità: - per aver accolto l'opposizione, rigettando la domanda di adempimento, senza esporre i motivi della decisione, ovvero con una motivazione solo apparente, incurante della documentazione prodotta, delle prove testimoniali raccolte e finanche della ricognizione di debito di ### con riferimento all'immobile di ### nel corpo delle note autorizzate del 30.4.2017 (primo motivo); - per vizio di extrapetizione, avendo condannato l'appellante al pagamento della somma di € 600,00 in favore di ### che, chiamata in causa da ### ai soli fini di una ipotetica rivalsa collegata alla comproprietà del bene immobile sito in ### aveva aderito alle conclusioni del chiamante, senza proporre alcuna domanda nei confronti della ### s.r.l., né ne avrebbe avuto titolo, non essendo stata parte del contratto di appalto (secondo motivo). Il terzo motivo censura l'argomento della mancanza di prova “in ordine alla effettiva debenza, da parte del committente, delle somme richieste con il monitorio, quale asserito residuo del corrispettivo del prezzo dell'appalto”, non solo perché l'affermazione è priva di specificazione delle ragioni, ma anche perché contraria alle risultanze istruttorie (documenti, testimonianze e riconoscimento di credito nelle note di ### del 30.4.2017), le quali dimostrano che la società appaltatrice ha eseguito tutte le opere di cui si chiede il pagamento, le ha eseguite a regola d'arte, sostenendo il costo di forniture e spese di alloggio, ed ha consegnato i cantieri senza la benché minima contestazione da parte della committenza. ### l'appellante, la prova del credito è rinvenibile, anzitutto, negli stati di avanzamento dei lavori contenenti una puntuale descrizione delle lavorazioni effettuate, accettati dal committente in via mediata per il tramite del direttore dei lavori da esso nominato, che li ha debitamente sottoscritti.
In particolare, sostiene l'appellante che i lavori nel cantiere di ### iniziati in data ###, sono stati eseguiti in ossequio a quanto puntualmente indicato nel preventivo e nel computo metrico, sotto la direzione dell'arch. ### nominato dal committente e secondo le indicazioni fornite di volta in volta da quest'ultimo, per conto della committenza; che nel primo SAL al 6.7.2015 la direzione dei lavori ha attestato l'esecuzione di opere per un totale di € 25.539,96; che, tuttavia, la ### ha formulato, in data ###, alcune riserve sulla contabilizzazione operata dal direttore dei lavori, la quale non aveva considerato diverse lavorazioni dallo stesso ordinate per un ulteriore importo di € 6.194,34; che il direttore dei lavori ha accettato il contenuto delle riserve opposte dall'appaltatore, contabilizzando le lavorazioni nel computo metrico del 14.7.2015, che ha sottoscritto per accettazione; che, dopo la manifestata volontà del committente di recedere dall'appalto, in data ### è stato redatto, con il direttore dei lavori, un verbale di sospensione e consistenza lavori, dando atto delle lavorazioni effettuate dalla ### s.r.l. successivamente al 6.7.2015, dello sgombero del cantiere e della consegna delle chiavi.
Quanto ai lavori nell'appartamento di ### l'appellante rappresenta che per l'opera inizialmente prevista (il frazionamento dell'unico servizio igienico presente nell'appartamento in due servizi diversi ed autonomi, come rappresentato nella planimetria allegata dall'offerta economica presentata dalla ### s.r.l. e formalmente accettata dalla committenza) è stato reso un preventivo di € 12.650,00 oltre iva, poi rideterminato in € 11.000,00 oltre iva; che l'originario progetto è stato ridefinito, nel corso dei lavori, dall'arch. ### per conto della committenza, con uno stravolgimento, per quantità e qualità degli interventi eseguiti, rispetto al progetto originale; che le modifiche hanno determinato un incremento dei costi (pari ad € 4.230,00 in più rispetto all'offerta accettata, per un totale di € 15.230,00), comunicato alla committenza senza contestazioni; che i lavori sono stati completati a regola d'arte, fatte salve le opere espressamente escluse (pavimentazione e rivestimenti), senza alcuna contestazione da parte della committenza o della direzione dei lavori, le chiavi sono state restituite ed il cantiere è stato liberato.
Deduce l'appellante che l'accettazione dei s.a.l. inverte l'onere probatorio, spettando al committente la prova della difformità dell'opera per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati; che l'opposizione al decreto ingiuntivo si fondava sulla generica contestazione della non regolare esecuzione delle opere, priva di una formale denuncia di vizi o difformità nei termini dettati dall'art. 1667 c.c., e sulla sussistenza di un danno rimasto privo di riscontro probatorio; che le testimonianze assunte non hanno confermato alcuna delle contestazioni del committente (in particolare, i testi ### dipendente della società appellante; ### che gestiva la contabilità dei lavori sui cantieri per la #### apprendista muratore alle dipendenze della ### ininfluente, invece, la deposizione inattendibile di ### figlio dell'opponente ed utilizzatore finale dell'immobile in ### ininfluente la generica testimonianza di ### l'arch. ### direttore dei lavori del cantiere di ### ha invece reso dichiarazioni contraddittorie rispetto al suo accertamento in data ###, al momento della riconsegna dell'area cantierale, della regolare esecuzione delle opere commissionate e alla loro contabilizzazione); che, nel corpo delle note autorizzate del 30.04.2017, ### ha riconosciuto un debito di € 10.000,00 (pari a quello originariamente pattuito) “per i lavori ### di ristrutturazioni del bagno dell'immobile sito in ### dal quale detrarre i danni provocati e le forniture (per gli idro sanitari) già pagate dalla committenza”; che alla società appellante spetta almeno il pagamento dell'importo di € 9.734,30 per il cantiere di ### (quale differenza tra l'importo di € 25.539,96 risultante dal SAL al 6.7.2015, oltre alle riserve per € 6.194,34 meno l'acconto di € 22.000,00 corrisposto) e di € 15.230,00 oltre iva per il cantiere di ### (ovvero di € 10.000,00 ove si intenda riconoscere rilievo unicamente alla ricognizione espressa dal committente). Oltre a dedurre il vizio di extrapetizione, nel quarto motivo l'appellante avversa anche nel merito la condanna al risarcimento del danno in favore di ### Obietta che le perdite di acqua dal bagno dell'appartamento di ### ristrutturato dalla ### che secondo la chiamata in causa si sarebbero verificate a luglio del 2017 a causa della mancata sigillatura della doccia, procurando danni nel sottostante immobile, non ha alcun riscontro probatorio, né dell'evento dannoso, né della responsabilità della ### non risultando neppure che ### abbia corrisposto la somma di € 600,00 ai presunti danneggiati. Le risposte degli appellati ### ribatte alla deduzione di nullità della sentenza per omessa motivazione, evidenziando la genericità del motivo di impugnazione, che non precisa dove risiederebbe l'omissione, e la sua infondatezza, avendo Tribunale verificato, a seguito della istruttoria, la carenza di prova del credito, fondato soltanto su fatture fiscali.
Contrasta il dedotto vizio di extrapetizione, osservando che ### ha concluso riportandosi integralmente alle domande anche riconvenzionali e alle difese proposte dal convenuto, il quale aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di ### s.r.l. risarcimento di tutti i danni per inadempimento nella esecuzione delle opere commissionate; che, pertanto, ### ha tempestivamente e ritualmente spiegato la domanda risarcitoria facendo espressamente propria quella avanzata dal ### Con riguardo al terzo e quarto motivo di impugnazione, ### risponde che, né i documenti prodotti da controparte, né le testimonianze assunte, né la dichiarazione contenuta nelle note autorizzate del 30.4.2017 forniscono la prova del credito, come correttamente rilevato dal primo giudice; che non ha mai richiesto o pattuito tipo, quantità e qualità dei lavori di cui alle fatture indicate nel decreto ingiuntivo; che, infatti, la stessa società opposta non ha esibito e/o documentato alcun computo metrico, né ha depositato alcun contratto di appalto, né ha provato il raggiungimento di un accordo verbale per i lavori oggetto dell'ingiunzione; che, in ogni caso, la società ### s.r.l. non ha mai effettuato in favore dell'avv. ### le opere indicate nelle fatture azionate, mentre quei pochi lavori realmente eseguiti (peraltro produttivi di danni) sono stati integralmente pagati; che, in sostanza, la società ### non ha assolto all'onere di provare l'esecuzione dei lavori contestati sia nella quantità che nella qualità, essendo a tal fine inidonee le fatture commerciali, di formazione unilaterale; che l'appellante non ha richiesto una Ctu che avrebbe potuto verificare tipo, qualità e quantità delle opere eseguite. ### offre una diversa ricostruzione fattuale, specificando, quanto ai lavori nell''appartamento di ### che i comproprietari (### e ### avevano accettato l'offerta della ### s.r.l., comunicata con missiva del 24.3.2015, che proponeva i prezzi indicati sul ### della ### (anno 2013) ribassati del 20% per i lavori ancora da individuare e da contabilizzare a misura; che, dopo alcuni interventi interni, prevalentemente demolitori, e dopo aver corrisposto in data ### l'importo di € 22.000,00 a saldo della fattura 14/2015 relativa al primo stato di avanzamento lavori, la ### s.r.l. è stata diffidata ad attenersi esclusivamente alla esecuzione delle opere richieste e commissionate; che, stante l'impossibilità di proseguire il rapporto, è stata chiesta la restituzione delle chiavi; che, in seguito i lavori sono stati eseguiti dalla ### s.r.l.; che le riserve presentate tardivamente dalla ### in data ### non sono mai state sottoscritte, né accettate dalla committenza, mentre la firma del direttore dei lavori (arch. ### al verbale del 14.7.2014 è stata apposta solo “per ricevuta” e non per adesione del preteso ulteriore credito di € 6.194,34; che la testimonianza dell'arch. ### conferma che le opere “non sono mai state autorizzate nè dalla committenza nè dalla direzione dei lavori e possono essere ritenute arbitrarie”; che la ### s.r.l. ha dovuto demolire le opere compiute dalla ### ed ha eseguito i lavori indicati nel preventivo del 10.7.2015 e nel relativo computo metrico; che i lavori relativi all'immobile di ### soltanto iniziati dalla ### sono stati eseguiti in massima parte dalla ### che ha dovuto, altresì, demolire le opere non richieste realizzate da controparte.
Quanto all'appartamento di ### concesso in comodato a #### precisa che le parti si erano accordate verbalmente per il complessivo “importo a corpo” di € 10.000,00 escluso pitturazione, nonché fornitura e posa in opera di parquet e battiscopa; che la ### ha sospeso i lavori verso la fine di luglio 2015, sostenendo di averli ultimati, ed ha abbandonato il cantiere senza completare la pavimentazione ed i rivestimenti, gli impianti elettrici ed idrici; che dopo l'estate 2015, ### ha saldato tutte le forniture di materiali “sanitari”, originariamente previste a carico della ### che anche in questo caso sono stati costretti ad incaricare altre ditte per la prosecuzione e l'ultimazione delle opere; che, considerando l'abbandono del cantiere, il mancato completamento dei lavori ed i conseguenti danni arrecati, nulla è dovuto alla ### per l'inizio dei lavori di frazionamento del bagno nell'appartamento di ### che, peraltro, nelle more del giudizio (luglio del 2017) si sono verificate perdite di acqua dal bagno, causate dalla cattiva esecuzione dei lavori, che hanno procurato danni nel sottostante immobile di proprietà dei sigg.ri Iannucelli e ### e per i quali ### è stata costretta a corrispondere a questi ultimi la somma di € 600,00 per la ritinteggiatura dei soffitti ammalorati.
Aggiunge l'appellato che questa ricostruzione dei fatti è stata confermata dalle dichiarazioni dei testi ##### e ### che i testi indicati da controparti (#### e ### si sono limitati, invece, a riferire genericamente della esecuzione da parte della ### di opere mai richieste o autorizzate, oppure demolite dalla ### oppure già pagate; che nelle note autorizzate del 30.4.2017 è stato affermato soltanto che l'importo originariamente pattuito per il lavoro di ### era di € 10.000,00 ma non è mai stato riconosciuto che tale somma sia dovuta alla ### per opere eseguite in minima parte; che le infiltrazioni nell'appartamento sottostante e il pagamento della somma di € 600,00 sono provati mediante la produzione dei rilievi fotografici confermati dalla escussione testimoniale ed è stata prodotta la quietanza sottoscritta dalla sig.ra ### in data ###. ### costituitasi separatamente, svolge in maniera sintetica le medesime difese. RAGIONI DELLA DECISIONE La sentenza di primo grado rigetta la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo di due contratti di appalto, introdotta con ricorso monitorio esclusivamente nei confronti di ### in base ad una valutazione di insufficienza delle prove (“la parte convenuta opposta, a tanto onerata, non ha fornito prova sufficiente in ordine alla effettiva debenza, da parte del committente, delle somme richieste con il monitorio, quale asserito residuo del corrispettivo del prezzo dell'appalto”) che non offre alcuna esposizione del processo valutativo dei documenti e delle testimonianze. In tal senso non può che essere condivisa la prima doglianza della società appellante che denuncia l'apparenza di motivazione e, perciò, nel terzo motivo sottopone al giudice d'appello l'esame delle prove omesso dal primo giudice.
È opportuno precisare, preliminarmente, al fine di delimitare la materia devoluta in appello, che non sono in discussione le parti della sentenza non impugnate, sia quelle implicite (la qualità di committente di ### convenuto in senso sostanziale in primo grado), sia quelle esplicite (la cessazione dell'appalto relativo all'immobile di ### per recesso unilaterale del committente). Non si discute neppure di vizi o inadempienze dell'appalto relativo all'immobile di ### non sottoposti al riesame in appello mediante la proposizione di un appello incidentale (per l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale risarcitoria) o mediante la riproposizione ex art. 346 c.p.c. di un'eccezione di inadempimento. Pertanto, la questione controversa in appello, relativamente alla domanda della società appaltatrice, consiste esclusivamente nell'accertamento della sussistenza del diritto dell'appaltatore, riconosciuto dall'art. 1671 c.c. in caso di cessazione del contratto prima dell'ultimazione dell'opera appaltata per volontà unilaterale del committente, al residuo indennizzo per i lavori eseguiti. Poiché il committente ha contestato l'esecuzione di lavori non appaltati, non autorizzati e non necessari (definiti “addirittura inutili”), la questione si risolve nello stabilire, in base alle prove acquisite, se la società appaltatrice ha eseguito ulteriori lavori, oltre quelli già compensati, se tali lavori siano conformi a quelli appaltati e nel liquidare il saldo dovuto per tali lavori.
Relativamente all'appalto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in ### il quantum della domanda di pagamento della fattura n. 19/2015 (di € 26.371,77) proposta nel ricorso monitorio risulta dalla differenza tra il computo metrico redatto dal direttore dei lavori del 6.7.2015 (di € 25.539,96), integrato dal computo metrico del 14.7.2015 contenente il riconoscimento di riserve dell'appaltatrice (€ 6.194,34 per un totale di € 31.734,30), detratto l'importo già corrisposto di € 22.000,00 (per un residuo di € 9.734,30) sommato al computo metrico delle ulteriori lavorazioni del direttore dei lavori del 4.8.2015 allegato al “verbale di sospensione e consistenza lavori a tutto il ###” sottoscritto dal direttore dei lavori, dal suo collaboratore, dal legale rapp.te e dal tecnico della società appaltatrice, con il quale il primo ha accertato “la regolare esecuzione dei lavori come alla computazione del 06/07/2015 e quella allegata”. Quest'ultimo documento (verbale e computo metrico allegato) contiene, però, solo la descrizione e misurazione dei lavori ulteriormente svolti, senza indicazione degli importi. Non è stata disposta in primo grado, né richiesta, una consulenza tecnica d'ufficio che calcoli il corrispettivo degli ulteriori lavori descritti nel computo metrico del 4.8.2015 secondo il prezzario delle ### della #### ha, invece, prodotto una “relazione di stima delle lavori rilevati durante il sopralluogo sul cantiere effettuato in data ###”, firmata solo dal direttore dei lavori, senza contraddittorio con l'impresa esecutrice, che evidenzia l'esecuzione in esso di opere non autorizzate (es. realizzazione di tramezzi).
Da quanto precede si ricava che la prova che la società ### s.r.l. ha eseguito ulteriori lavori, oltre quello già corrisposti, è data dai computi metrici redatti dal direttore dei lavori nominato dallo stesso committente e dalla sua attestazione di regolare esecuzione delle opere. Trattandosi della contabilizzazione dei lavori eseguita, in contraddittorio con l'appaltatore, dal direttore dei lavori nominato dal committente, deve ritenersi che i computi metrici siano stati approvati mediatamente dal committente e, perciò, per giurisprudenza della Suprema Corte possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta (v. Cass., 4.1.2011, 106). Di tale principio deve farsi applicazione, dal momento che il direttore dei lavori ha verificato, nell'interesse del committente, tutti i lavori a misura effettivamente eseguiti e, ad eccezione delle ulteriori lavorazioni descritte nel computo metrico del 4.8.2015, li ha contabilizzati. I computi metrici non sono stati specificamente contestati da ### relativamente alla quantità di lavori eseguiti e/o ai prezzi applicati e, pertanto, forniscono la prova dell'ulteriore credito della società appaltatrice. Questo, però, non può essere liquidato, in mancanza di una verifica contabile delle ulteriori lavorazioni del computo metrico del 4.8.2015, oltre quanto risulta dai documenti precedenti, ossia nella misura di € 9.734,30 (quale differenza tra l'importo dei lavori contabilizzati al 14.7.2015 di € 31.734,30 e l'importo già corrisposto di € 22.000,00). Credito venuto ad esistenza, ai fini della decorrenza degli interessi moratori, al momento della consegna dei lavori dopo il recesso del committente, eseguita con il verbale del 4.8.2015.
Relativamente ai lavori nell'immobile in ### (divisione del bagno in due servizi igienici), in primo grado ### ha indicato il corrispettivo pattuito verbalmente (€ 10.000,00) ma ha contestato l'esecuzione dei lavori, sostenendo che l'impresa ha abbondonato il cantiere verso la fine di luglio 2015 senza completare la pavimentazione, i rivestimenti e gli impianti elettrici ed idrici e senza saldare le forniture di materiali sanitari previste a suo carico, per cui l'opera è stata proseguita e ultimata da altra impresa. A tal fine, ha prodotto una perizia di parte. ### s.r.l. ha contestato specificamente gli addebiti, sostenendo di aver eseguito l'opera appaltata, e ha indicato la pattuizione di un corrispettivo di € 11.000,00 iva esclusa oltre l'importo di € 1.588,00 per spese sostenute di alloggio degli operai a ### che il committente si era impegnato a rimborsare.
È pacifico che non vi sia stata alcuna verifica e accettazione, espressa o implicita, dell'opera da parte del committente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1665 c.c. Non è neppure disponibile un documento di verifica e contabilità delle lavorazioni effettivamente eseguite e non completate proveniente dal committente o dal suo direttore dei lavori (non nominato). Ne consegue che la contestazione dei lavori eseguiti da parte del committente, che non ha formato o accettato un documento contabile di tali lavori, pone a carico della società appaltatrice l'onere di provare di averli eseguiti. ### documenti tecnico di verifica delle lavorazioni eseguite è la perizia di parte opposta dell'ing. ### la quale ha evidenziato la mancata ultimazione delle lavorazioni commissionate, risultanti dall'offerta della ### s.r.l. In particolare, mancano le finiture e le tinteggiature, la messa in opera dei box doccia; l'impianto elettrico, non completato, è privo dei frutti, placchette e corpi illuminanti e della certificazione di conformità; manca la certificazione degli gli impianti idrici, la posa in opera della rubinetteria degli igienici e degli agganci degli accessori “risente di numerose approssimazioni”; risultano danneggiati parquet e battiscopa; le due porte di accesso ai bagni sono di colore diverso.
Conclude il perito di parte che “per tali inadempienze dell'impresa appaltatrice, l'avv. ### dovrà per forza di cose servirsi di altra impresa di costruzioni che dovrà completare i lavori, dovrà eventualmente operare le dovute correzioni alle lavorazioni eseguite e dovrà rilasciare le dovute certificazioni impiantistiche di legge”. Non risulta però, alcun documento contrattuale o contabile di lavori di completamento e correzione eseguiti da altra impresa.
La perizia di parte conferma, in sostanza, che l'opera appaltata (la divisione del bagno in due servizi igienici) è stata eseguita, salvo le finiture, la pitturazione, la messa in opera dei box doccia, le certificazioni degli impianti e alcuni vizi. Il costo occorrente per il completamento dei lavori e l'eliminazione dei vizi riscontrati, che va detratto dal corrispettivo pattuito, non è stato calcolato dal perito di parte e non può ritenersi verosimilmente eccedente la misura del 25% del prezzo dell'appalto.
Pertanto, il corrispettivo dovuto deve essere equitativamente liquidato nella misura di € 7.500,00 (pari al 75% del corrispettivo di € 10.000,00 indicato dal committente), oltre iva. Anche in questo caso gli interessi moratori decorrono dal 4.8.2015, considerato che, secondo il committente, l'impresa ha abbandonato il cantiere a fine luglio 2015.
Sono, perciò, parzialmente fondati il primo e il terzo motivo di impugnazione, dovendosi riconoscere un credito residuo della ### s.r.l. per i due appalti di complessivi € 17.234,30 (€ 9.734,30 + € 7.500,00) oltre iva. Su tali importi decorrono gli intessi moratori ex art. 1224, comma 1, c.c. nella misura del tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. con rimando a quello previsto dal D.L.vo n. 231/2002. E infatti, il quarto comma dell'art. 1284, introdotto dall'art. 17 del decreto-legge n. 132 del 214, convertito con mod. dalla legge n. 162 del 2014, si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (dal 11.12.2014), come nel caso di specie, dato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata a maggio del 2016. Di qui l'irrilevanza della contestazione del committente in ordine all'inapplicabilità diretta del tasso di interesse previsto dal D.L.vo n. 132/02 per le transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, non comprensivo dell'appalto con un committente privato.
Con il secondo e il quarto motivo si impugna la condanna di ### s.r.l. al pagamento della somma di € 600,00 in favore di ### per vizio di extrapetizione e, nel merito, per insussistenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità contrattuale. ### è stata chiamata in causa da ### perché comproprietaria dell'immobile in ### e comodataria di quello in ### “quantomeno per una ipotetica "rivalsa" parziale, collegata alla comproprietà dell'immobile di via ### n.75, in Salerno”. ### costituitasi in giudizio, ha rappresentato che nel luglio del 2017 si erano verificate perdite di acqua dal bagno dell'appartamento di ### ristrutturato dalla ### a causa della mancata sigillatura della doccia; che l'umidità si era riversata nel sottostante immobile di proprietà dei sigg.ri Iannucelli e ### che era stata costretta a corrispondere a questi ultimi la somma di € 600,00 per la ritinteggiatura dei soffitti ammalorati. Ha, poi, dedotto che “tale voce di danno va riconosciuta alla comparente (in solido con l'avv. ### unitamente al ristoro di tutti gli ulteriori danni subiti …..” e ha concluso aderendo alle conclusioni di ### “con ogni relativa conseguenza favorevole diretta o indiretta in capo all'avv. ### …”.
Pur ritenendo che la chiamata in causa abbia introdotto una propria domanda risarcitoria per la spesa personalmente sostenuta (fondata su una responsabilità contrattuale dell'appaltatrice nei suoi confronti, in quanto parte del contratto di appalto insieme al proprietario, benché solo comodataria dell'immobile), tuttavia la prova fornita consiste solo in una dichiarazione unilaterale, sottoscritta da ### e recante la data del 20.7.2017, di aver ricevuto da ### la somma di € 600,00 per la tinteggiatura dei soffitti in zona bagno e corridoio, danneggiati dalle “gravi infiltrazioni di acqua, provenienti - come verificati in contraddittorio - dalla mancata sigillatura della doccia del locale bagno del Vs sovrastante appartamento, ristrutturato nell'agosto del 2015”. Non è stata raccolta, però, alcuna testimonianza in giudizio della dichiarante, né le circostanze relative all'infiltrazione d'acqua e al pagamento della somma sono state inserite nei capitoli di prova per testi ammessi con l'ordinanza del 14.1.2020. Pertanto, la dichiarazione scritta del terzo non è prova dell'effettiva infiltrazione di acqua, né della sua riconducibilità alla ### s.r.l. (mancata sigillatura della doccia). Di qui l'accoglimento del quarto motivo di impugnazione ed il rigetto della domanda risarcitoria proposta da ### In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto nei confronti di ### e interamente accolto nei confronti di ### con la condanna del primo al pagamento del saldo degli appalti, come sopra liquidato, ed il rigetto della domanda della seconda.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di entrambi gli appellati, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Dal momento che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., neppure la soccombenza reciproca, poiché la domanda della ### s.r.l. è accolta, sia pure per un importo inferiore a quello richiesto (Cass., Sez. Unite 31.10.2022, n. ###), il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c. (### è soccombente rispetto alla domanda della ### s.r.l., anche se per una somma inferiore; ### è soccombente rispetto alla sua domanda risarcitoria). Gli onorari di difesa in favore di parte appellante si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del ### della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore di € 17.234,30 con riguardo a ### valore di € 600,00 con riguardo a ###. Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore. PQM La Corte di Appello di ### prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1350/2024, così provvede: 1. accoglie parzialmente l'appello proposto nei confronti di ### e, in riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento della domanda proposta con il ricorso monitorio, condanna ### al pagamento della somma di € 17.234,30 in favore di ### s.r.l., oltre iva e interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal 4.8.2015 fino al soddisfo; 2. accoglie l'appello proposto nei confronti di ### e, per l'effetto, rigetta la sua domanda di ristoro della somma di € 600,00; 3. condanna ### al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di ### s.r.l., che liquida in € 804,00 per spese vive di secondo grado ed € 10.000,00 per onorari di difesa (€ 5.000,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, ### ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. ### per dichiarato anticipo; 4. condanna ### al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di ### s.r.l., che liquida in € 804,00 per spese vive di secondo grado (in solido con ### ed € 1.000,00 per onorari di difesa (€ 500,00 per il primo grado ed € 500,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, ### ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. ### per dichiarato anticipo. ### lì 17/10/2025 ### estensore ### (dott. ### (dott.ssa ###
causa n. 1350/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Iannicelli Guerino, Balletti Maria