blog dirittopratico

3.659.434
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
8

Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 20/2016 del 13-01-2016

... esso opponente una somma pari al 5% dell'importo dei lavori quale onorario per l'assistenza e la contabilità, somma da detrarre dalla cifra dovuta in virtù dello stato di avanzamento dei lavori e che poiché secondo quanto indicato dallo stesso opposto il totale dei lavori al netto di Iva sarebbe ammontato a euro 29.194,17 esso opponente sarebbe risultato creditore della complessiva somma di euro 1530, somma detratta, come convenuto, da quella corrisposta per conto del ### unitamente all'ulteriore cifra di euro 1224,00 dovuta dall'### allo ### per l'assistenza da quest'ultimo prestata al primo in relazione ad una pratica di sanatoria edilizia. Ha chiesto, pertanto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al credito azionato ovvero, in via subordinata, che venisse accertata l'insussistenza del medesimo credito. In entrambi i giudizi, successivamente riuniti, si è costituito #### evidenziando: - di aver ricevuto incarico con contratto stipulato in data ### da ### qualificatosi come incaricato di #### di eseguire alcune opere edili di completamento di un fabbricato sito in ### c.da ### elencate in (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di ### sez. civile TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 ###.P.C. 
Il giorno 13/01/2016, innanzi al Giudice dott. ### viene chiamata la causa R.G. n. 181 dell'anno 2013 promossa da ### (avv. ### ) ### (avv. ### ) CONTRO ### (avv. ### ) Si da atto che sono presenti l'avv. ### per ### l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### per ### l'avv. ### per ### I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e alle memorie autorizzate depositate in atti ###. ### conclude come in atto di citazione in opposizione e comparsa di costituzione e ribadisce come, contrariamente a quanto assunto nella narrativa del ricorso per ingiunzione di pagamento opposto, il geom. Sperandeo non risulti passivamente legittimato rispetto alla pretesa creditoria azionata in sede monitoria dall'### per le ragioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione suddetto (con particolare riguardo al tenore, anche letterale, del contratto di appalto ed alla conoscenza, da parte dell'### dei rapporti intercorrenti tra lo ### ed il ### - parte sostanziale e reale commitRegistrato il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile tente dell'opera, nonchè sottoscrittore del preventivo di cui al doc. n° 2 della produzione a corredo del ricorso per ingiunzione - come altresì comprovato dalla intervenuta ricezione ed incasso dell'assegno di € 5.000,00 e finanche desumibile dal tenore delle missive di sollecito). Le superiori circostanze, del resto, sono state confermate all'udienza del 03.11.2014 dall'### in sede di interrogatorio formale, il cui carattere confessorio in ordine alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale appare certamente idoneo a fondare la revoca dell'opposto decreto; del resto, anche il ### in seno all'interrogatorio formale reso alla medesima udienza, ha confermato di avere incaricato il geom. ### “di individuare una ditta che avrebbe dovuto eseguire i lavori e di dirigere i lavori stessi”. 
In via gradata nel ribadire l'irrilevanza probatoria della fattura posta a fondamento del ricorso in monitorio si rinvia alle puntuali contestazioni di cui al punto 2) dell'atto di opposizione, dovendosi ridurre, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, il credito dell'opposto a non più di € 4.796,19 (da porre, comunque, a carico del ###. 
Rispetto alle domande spiegate dal ### nell'atto di citazione per chiamata in causa si ribadiscono le contestazioni di cui alla responsiva circa la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, rimarcando come questi non potessero assumere i connotati dell'appalto (svolgendo il deducente l'attività di geometra), bensì del conferimento dell'incarico di direzione e risoluzione delle problematiche di carattere tecnico (per come evincibile anche dalla scrittura del 30.10.2004, sottoscritta anche dal ### - il quale, in tal modo, chiaramente ebbe ad esplicitare e, comunque, a ratificare, di essere a conoscenza dell'attività di commissione dell'esecuzione delle opere alla ditta ###
Registrato il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile go), come comprovato, del resto, dall'emissione di assegno bancario di € 5.000,00 intestato all'### nonché dal rilievo per cui, dal confronto tra il contratto di appalto stipulato dal geom. ### n.q. ed il preventivo di spesa sottoscritto tra questi ed il ### la differenza ammontasse ad € 2.500,00 vale a dire al corrispettivo per le competenze tecniche. Si rinvia, in proposito, al contenuto dell'interrogatorio reso dal ### confessori sul punto. 
Ribadisce, quindi, la sussistenza del rapporto di mandato tra il ### ed lo ### con conseguente rigetto della domanda di garanzia azionata e l'opposizione all'accoglimento delle ulteriori domande spiegate, per le ragioni di fatto e di diritto di cui alla responsiva. 
Fa, infine, rilevare l'assoluta inattendibilità della deposizione della teste ### il cui interesse fattuale nella causa è stato dalla stessa chiaramente dichiarato e la cui credibilità risulta chiaramente inficiata, oltre che dalle considerazioni espresse, dalle contraddizioni intrinseche della deposizione; del pari si rappresenta l'inattendibilità della deposizione dei testi ### e ### la cui presenza alla rammentata telefonata (oltre che le modalità di svolgimento della stessa) non sono state neppure rammentate dalla predetta ####. ### contesta quanto oggi dedotto dall'avv. ### ed insiste nel proprio IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura alla presenza delle parti. 
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. ### in ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### all'udienza del 13/01/2016 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti iscritti al n. 181 dell'anno 2013 e al n. 207 dell'anno 2013 del ### degli ### civili contenziosi vertenti TRA ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ### N.5 90018 ###, presso il medesimo difensore parte opponente ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ### N.11 ###, presso il medesimo difensore parte opponente #### (C.F. ###1), con il patrocinio dell'avv.  ### con elezione di domicilio in C.### E ###
GHERITA 20 ###, presso il medesimo difensore parte opposta #### contratti d'opera ### all'udienza odierna le parti concludeva### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile no come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data #### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 507/2012 emesso da questo tribunale in data ### con il quale gli è stato ingiunto in solido con ### il pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 14.113,59 oltre accessori. A sostegno dell'opposizione proposta ha evidenziato: i che il credito azionato traeva origine da un contratto stipulato da AR### con ### in data ### e avente ad oggetto l'esecuzione di alcune opere edili in un immobile di proprietà di esso opponente; i che lo ### aveva stipulato detto contratto assumendo di intervenire quale incaricato da esso opponente; i di aver conferito in appalto al geometra ### con contratto del 20 giugno 2004 l'esecuzione dei lavori di sistemazione esterna del lotto di terreno e di definizione del fabbricato sito in ### contrada ### a fronte di un corrispettivo complessivo di € 28.500 comprensivo di assistenza tecnica e direzione dei lavori stabilendo le relative modalità di pagamento; i di non aver conferito alcun mandato al predetto geom. SPERANDEO di stipulare contratti nel proprio nome e di aver provveduto a pagare tutte le somme dovute in esecuzione del contratto del 20/6/2004 unicamente allo #### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile i di essere estraneo a qualsiasi rapporto commerciale tra lo ###
DEO e l'### come comprovato dal fatto che quest'ultimo aveva sempre emesso le relative fatture commerciali a nome del primo; Ha chiesto, pertanto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, e che venisse accertata l'insussistenza del credito azionato dall'opposto ### In via subordinata, ha chiesto che #### venisse condannato a garantirlo da qualsiasi somma e- ventualmente versata in favore dell'### con conseguente riconoscimento del diritto di regresso e che il medesimo venisse anche condannato al risarcimento del danno. 
Con separato atto di citazione notificato in data ##### ha proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo e- videnziando: i di essere privo di legittimazione passiva rispetto al credito vantato dall'opposto, il quale sorgeva da un contratto di appalto intercorrente esclusivamente tra ### e ### e di essere intervenuto nella stipula di tale atto unicamente quale rappresentante incaricato dal committente ### senza assumere pertanto alcuna obbligazione in proprio; i che il credito azionato dall'### a titolo di saldo delle somme dovute per l'esecuzione dell'appalto doveva ritenersi in ogni caso insussistente giacché le opere non risultavano essere state accettate dal committente e l'appaltatore quest'ultimo non aveva provato di aver proceduto effettivamente all'esecuzione di tutte le opere oggetto del contratto, con specifico riguardo a quelle indicate al punto 22 della ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile fattura n. 12/2004 per un totale di € 3694,00 e dal momento che il medesimo aver ricevuto a titolo di acconto la complessiva somma di € 15.500 mentre risultava aver conteggiato a tale titolo somme inferiori; i che ai sensi dell'articolo 5 del contratto di appalto l'opposto #### avrebbe dovuto corrispondere in favore di esso opponente una somma pari al 5% dell'importo dei lavori quale onorario per l'assistenza e la contabilità, somma da detrarre dalla cifra dovuta in virtù dello stato di avanzamento dei lavori e che poiché secondo quanto indicato dallo stesso opposto il totale dei lavori al netto di Iva sarebbe ammontato a euro 29.194,17 esso opponente sarebbe risultato creditore della complessiva somma di euro 1530, somma detratta, come convenuto, da quella corrisposta per conto del ### unitamente all'ulteriore cifra di euro 1224,00 dovuta dall'### allo ### per l'assistenza da quest'ultimo prestata al primo in relazione ad una pratica di sanatoria edilizia. 
Ha chiesto, pertanto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al credito azionato ovvero, in via subordinata, che venisse accertata l'insussistenza del medesimo credito. 
In entrambi i giudizi, successivamente riuniti, si è costituito #### evidenziando: - di aver ricevuto incarico con contratto stipulato in data ### da ### qualificatosi come incaricato di #### di eseguire alcune opere edili di completamento di un fabbricato sito in ### c.da ### elencate in apposito preventivo per un ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile complessivo importo di € 27.971 oltre oneri fiscali; - che i lavori commessi in appalto erano stati ultimati e consegnati a regola d'arte e di aver ricevuto nel corso della loro esecuzione soltanto la somma di € 13.000; - di avere pertanto chiesto il pagamento del saldo sia al proprietario dell'immobile che al diretto contraente; - che in data #### aveva consegnato un assegno di € 5000 con scadenza al 31/12/2004 sottoscritto da #### e che in virtù del positivo incasso di tale assegno esso convenuto era rimasto creditore della somma di € 14.113,59, azionata con il decreto ingiuntivo opposto; - che entrambi i soggetti ingiunti avevano rispettivamente contestato la propria legittimazione passiva e che l'ingiunto ### aveva altresì contestato l'esecuzione di tutte le opere commesse in appalto, la loro mancata formale accettazione ed il loro mancato collaudo; - di aver proceduto al termine dei lavori a consegnare le chiavi dell'immobile trasmettendo con lettera del 4/11/2004 un analitico elenco delle opere realizzate recante la specificazione della quantità e della qualità e del correlato corrispettivo; - che gli opponenti avevano ricevuto l'opera senza espressamente contestare l'elenco dei lavori loro trasmesso e che tale comportamento concludente doveva ritenersi integrare una accettazione dell'opera; - che l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente #### era priva di fondamento, non avendo concordato alcuna corresponsione di somme per la contabilità e la direzione dei lavori e non ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile avendo affidato al medesimo professionista alcun incarico per l'esecuzione di pratiche in sanatoria, pratiche per altro mai eseguiti; - che l'opponente ### non aveva mai proceduto né a dirigere i lavori né a tenere la relativa contabilità e che, pertanto, la relativa pattuizione contrattuale, ove esistente, non aveva avuto comunque esecuzione; - di non essere in possesso solo di una copia non sottoscritta del contratto di appalto, e che l'unica copia sottoscritta era rimasta in possesso dell'opponente ### Ha concluso, pertanto, invocando il rigetto delle opposizioni proposte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Si impone, in via preliminare, l'esame delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate da entrambi gli opponenti. 
A fronte della tesi prospettata dall'opponente ### il quale afferma di aver commesso in appalto l'esecuzione dei lavori al solo ### con contratto del 20/6/2004 e di essere, pertanto, del tutto estraneo all'ulteriore contratto stipulato da quest'ultimo con #### in data ###, si contrappone la tesi dello ### il quale, a sua volta, ha evidenziato di aver agito unicamente in nome e per conto del ### e di avere, pertanto, commesso in appalto le opere all'### in nome e per conto di quest'ultimo. 
Con riferimento alla posizione del ### va evidenziato che sebbene dal contratto stipulato in data ### (all. n. 2 prod. opponente ### risulti che il ### ebbe a dare in appalto allo ### l'esecuzione delle opere edili analiticamente elencate nel me### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile desimo contratto, tuttavia lo stesso ### in occasione dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 3/11/2004 ha esplicitamente ammesso quanto segue: «D.R. “Confermo di aver conferito l'incarico di eseguire i lavori in questione soltanto al geometra SPERANDEO” D.R. “ Preciso meglio di aver incaricato il geometra ### non in qualità di titolare di una ditta edile ma come tecnico e in particolare l'ho incaricato di individuare una ditta che avrebbe dovuto eseguire i lavori e di dirigere i lavori stessi”». 
Le dichiarazioni confessorie rese dal ### contraddicono radicalmente le allegazioni contenute nell'atto di opposizione, e denunciano la chiara consapevolezza da parte del medesimo del fatto che lo ### avrebbe dovuto procedere, per la esecuzione delle opere commesse in appalto, alla scelta di una ditta che avrebbe materialmente eseguito le opere. 
Alla luce della chiara indicazione della natura del contratto stipulato tra il ### e lo ### deve ritenersi, dunque, che se, per un verso, il ### con la stipula del contratto del 20/6/2004 ha affidato in appalto l'esecuzione delle opere allo ### per altro verso le parti erano consapevoli del fatto che quest'ultimo, per l'esecuzione delle medesime opere avrebbe dovuto ricorrere ad un subappalto. 
In proposito va condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione che, in fattispecie analoga alla presente ha affermato che «in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'e- secuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. A tale principio non si sottrae l'esperimento dell'azione per il pagamento dell'indennizzo spettante all'appaltatore in caso di recesso del committente, di cui all'art. 1671 cod. civ., rivestendo anche quest'ultima natura contrattuale» (così Cass. Cass. Sez. 2, Sentenza 16917 del 02/08/2011). 
Alla luce di ciò deve, quindi, ritenersi che, anche tenendo conto della spendita del nome del committente effettuata dallo ### nella stipula del contratto con l'### avvenuta il successivo 20/8/2004, tale contratto integrasse un sub-appalto rispetto al contratto di appalto principale precedentemente stipulato dallo stesso ### con il ### Ad identiche considerazioni dovrebbe pervenirsi anche laddove si ritenesse di dover inquadrare la fattispecie nell'ambito della disciplina del mandato, giacché, in assenza del conferimento di una procura da parte del ### allo ### si verterebbe comunque nell'ipotesi del mandato senza rappresentanza di cui all'art. 1705 cod. civ. a mente del quale «il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.» Le considerazioni sin qui svolte inducono, pertanto, a ritenere fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta nell'interesse di DI ### e, conseguentemente, infondata l'analoga eccezione proposta dalla difesa di ### Per quanto attiene, poi, l'effettiva esecuzione delle opere commesse in appalto, alla luce delle contestazioni al riguardo mosse dalla difesa dello #### è stata svolta un'apposita consulenza tecnica d'ufficio, affidata al ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile consulente arch. ### i cui esiti sono riepilogati nell'elaborato peritale depositato telematicamente in data ###, che non ha formato oggetto di specifiche contestazioni delle parti costituite. 
Il predetto consulente ha proceduto a verificare l'effettiva realizzazione, presso l'immobile di proprietà di ### sito in ### c.da ### delle opere oggetto del preventivo di spese intestato alla ditta individuale ### e del contratto di appalto del 20/8/2004 prodotti dalla difesa del convenuto ### e a stimare il conseguente corrispettivo dovuto, formulando due ipotesi di calcolo, la prima delle quali basata sui prezzi specificati nei documenti di cui sopra (preventivo e contratto di appalto) e la seconda delle quali basata sui valori correntemente applicati nel mercato locale per lavorazioni della medesima natura. 
All'esito della verifica compiuta sui luoghi e del correlato conteggio il consulente tecnico dell'ufficio ha concluso che entrambi i conteggi compiuti dal C.T.U. e sviluppati negli allegati n. 1 e n. 2 della relazione del 20/10/2014, forniscono un importo finale dei lavori pressoché coincidente con quello ricavato dalla contabilità tenuta dall'### e trasferita nella fattura n. 12 del 30/11/2004, posta alla base del ricorso monitorio. 
Da ciò si evince l'infondatezza delle difese svolte dallo ### circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per il pagamento del corrispettivo dovuto in virtù dell'esecuzione del contratto di subappalto stipulato in data ###. 
Nessun elemento di prova è stato, poi, fornito al fine di accertare l'effettiva ricezione da parte dell'### di pagamenti in contanti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati.  ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile #### ha, poi, eccepito la parziale compensazione del credito vantato dall'opposto ### con il proprio contrapposto credito derivante dalla previsione contrattuale di cui all'art.  5 del contratto di sub-appalto stipulato in data ###, a mente del quale allo ### doveva essere riconosciuto un compenso pari al 5% del complessivo importo del contratto a titolo di corrispettivo per l'attività professionale di direzione dei lavori e di tenuta della contabilità. 
A fronte di tale eccezione la difesa dell'### ha contestato che lo ### non avrebbe mai effettivamente posto in essere le attività di direzione dei lavori e di tenuta della contabilità, di tal che nessuna somma sarebbe dovuta al riguardo.  ###à istruttoria svolta nell'ambito del presente giudizio non consente di ritenere accertato che ### abbia effettivamente curato la direzione dei lavori e la tenuta della contabilità dei lavori di ristrutturazione oggetto di causa. Non risulta, infatti, prodotto alcun documento né addotta alcuna prova orale idonea a dimostrare l'attività svolta dallo ###
DEO nell'adempimento dei predetti compiti. 
Al contrario, con riguardo alla tenuta della contabilità, risulta documentalmente comprovato che è stata la stessa impresa sub-appaltatrice a redigere il relativo computo trasmettendolo sia al proprietario dell'immobile che all'appaltatore ### con lettera del 4/11/2004 (cf. all. 3 prod. opponente ###. 
Al riguardo va evidenziato che l'eccezione di compensazione sollevata con riferimento ai corrispettivi conseguenti alla prestazione di un'attività professionale integra un'azione di adempimento e pone a carico del soggetto che ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile solleva tale eccezione l'onere di provare di aver effettivamente svolto le prestazioni professionali dalle quali deriverebbe il suo diritto al compenso. 
Non può trovare, analogamente, accoglimento l'eccezione di compensazione sollevata dalla difesa dello ### con riferimento al contrapposto credito derivante da un non meglio specificato contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto una pratica di sanatoria edilizia svolta nell'interesse dell'### con riferimento ad un immobile non meglio specificato di sua proprietà. 
Tale eccezione si caratterizza, innanzitutto, per l'estrema genericità ed è rimasta, in ogni caso, del tutto sfornita di supporto probatorio, non avendo la difesa dello ### fornito alcun elemento di prova per attestare l'esistenza anche di tale ultimo contrapposto credito. 
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte l'opposizione proposta dall'opponente ### va accolta, mentre va rigettata l'opposizione proposta dall'opponente ### Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'opponente ### e a carico dell'opposto #### nella seguente misura: Fase di studio della controversia € 875,00 Fase introduttiva del giudizio € 740,00 Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.600,00 Fase decisionale € 1.620,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 725,25 Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 € 111,00 TOTALE € 5.671,25 ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. 
Vanno poste, invece, a carico dell'opponente ### le spese processuali sostenute dall'opposto ### che si liquidano nella seguente misura: Fase di studio della controversia € 875,00 Fase introduttiva del giudizio € 740,00 Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.600,00 Fase decisionale € 1.620,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 725,25 TOTALE € 5.560,25 oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. 
Va disposta, inoltre, la restituzione in favore dell'opponente #### e dell'opposto ### delle somme anticipate a titolo di spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.  P.Q.M.  Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando: i in accoglimento dell'opposizione proposta da ### revoca il decreto ingiuntivo n. 507/2012 emesso da questo tribunale in data ### limitatamente alla parte in cui ingiunge al medesimo il pagamento della somma di € 14.113,59 oltre accessori in favore di #### i rigetta l'opposizione proposta avverso il medesimo decreto ingiuntivo e lo conferma nella parte in cui ingiunge a ### il pagamento della somma di € 14.113,59 oltre accessori e spese di lite in favore ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile di ### e lo dichiara, in parte qua, definitivamente esecutivo; i condanna ### al pagamento delle spese processuali in favore di ### che liquida nella misura di € 5.671,25 oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta; i condanna ### al pagamento delle spese processuali in favore di ### che liquida nella misura di € 5.560,25 oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta; i pone definitivamente a carico di ### le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e lo condanna al rimborso in favore delle altre parti del giudizio delle somme a tale titolo versate. 
Così deciso in ### all'udienza del 13/01/2016 . 
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00

causa n. 181/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Piraino Angelo, Caro' Giuliano

M
6

Tribunale di Imperia, Sentenza n. 574/2025 del 10-11-2025

... ### di aver affidato, in data ###, alla J&J ### i lavori di riverniciatura del M/y ### di sua proprietà per il prezzo di € 310.000,00, ### di aver corrisposto, a fronte dello stato di avanzamento dei lavori, la somma complessiva di € 150.000,00, ### di aver riscontrato, all'esito del comunicato completamento della verniciatura dello scafo, dei difetti, in corrispondenza della parte posteriore sinistra dello yacht ove venivano rilevate crepe nelle finitura e nella verniciatura dello scafo, circa le lavorazioni eseguite, ### di aver sottoscritto, in data ###, con J&J, per la ripresa dei lavori relativi alla carteggiatura/preparazione/nuova pitturazione della parti difettose, rimanendo comunque da completare i lavori di pitturazione delle sottostrutture e dei mobili dell'unità, un accordo che prevedeva il deposito della somma di € 160.000 a garanzia del pagamento dei lavori da eseguire, congiuntamente individuando nella #### l'agente depositario della somma convenuta in garanzia, ### di aver acquistato la vernice aggiuntiva per la ripitturazione dello scafo (€ 10.683,37) e di aver versato, attraverso l'agente, la somma di € 57.316,00, ### di aver riscontrato una serie di criticità (leggi tutto)...

testo integrale

dott. ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1632/2023 RG del Tribunale di Imperia promossa da J&J ### di ### (PI: 5551392292), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in ### alla via ### n.124/R è eletto domicilio -attrice contro ###, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### presso il cui studio in ### d'### n.52 è eletto domicilio -convenuto conclusioni delle parti costituite per la parte attrice J&J ### di ### «Piaccia all'###mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ### e dichiarare l'inadempimento di ### come in atti identificata per le causali di cui al presente atto e per l'effetto ### come in atti identificata al pagamento, in favore della J&J ### di ### con sede in ### P.I.V.A. 5551392292, dell'importo di € 121.997,00 ovvero altra somma maggiore e/o minore meglio ritenuta di giustizia ec accertata, oltre interessi moratori, ovvero quelli ritenuti di giustizia, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari delle fasi giudiziali di sequestro e di merito. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove e/o tardivamente formulate e richiamando espressamente tutto quanto dedotto ed argomentato nei precedenti scritti difensivi, respinta ogni eccezione e domanda avversaria» per la parte convenuta ### «Piaccia all'###mo Tribunale di Imperia, Giudice Designato, contrariis rejectis, accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte: - in via preliminare l'inesistenza e/o la nullità della notifica e/o la nullità della citazione e/o il difetto di giurisdizione del giudice italiano ; - in via subordinata, nel merito, respingere comunque la domanda dell'attrice, in quanto infondata e priva di prova, sia in fatto che in diritto, sia nell'an sia nel quantum; In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari» ### della decisione (1) abstract. J&J ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, premesso di essere stata incaricata da #### in persona del legale rappresentante pro-tempore, della effettuazione, in data ###, di una prima tinteggiatura, con il colore nero, del m/y ### mediante corrispettivo di € 310.000,00, con corresponsione della somma di € 150.000,00 ed € 57.319,63, e, in data ###, di una seconda verniciatura, con la variazione di colore delle murate dello scafo da nero a grigio, verso corrispettivo di € dott. ### 90.000,00, con corresponsione della somma di € 60.000,00, osservato che l'armatore acquistava la vernice per l'importo di € 10.608,37, lamentato che la #### allegando inesistenti, o comunque non imputabili difetti nella fase di verniciatura, rilevati da una perizia di parte del 29.6.2022, rifiutava il pagamento di quanto dovuto pari ad € 97.997,00 (di cui: 310.000,00 - 150.000,00 = 160.000,00 - 57.319,63 - 10.608,37 = 67.997,00 + 90.000,00 - 60.000,00) oltre l'importo di € 24.000,00 versata a titolo di somma che doveva essere trattenuta a garanzia di eventuali difetti allorché veniva concordato che le somme dovute quale corrispettivo dei lavori venissero trasferite sul c/c di un terzo fiduciario che avrebbe dovuto tenerle in deposito ed effettuare il pagamento a completamento dei lavori, rilevato di aver chiesto ed ottenuto, ante causam, il sequestro conservativo dell'unità da diporto ### confermato in sede di reclamo dal Tribunale di Imperia in composizione collegiale, dedotto l'inadempimento contrattuale dell'armatore, nella specie dell'inadempomento all'obbligazione di pagamento di quanto dovuto, con atto di citazione, evocava in giudizio la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 121.997,00, oltre interessi moratori, con vittoria di spese ed onorari della fase cautelare e della fase di merito.  1.1) Si costituiva in giudizio ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, che, premesso ### di aver affidato, in data ###, alla J&J ### i lavori di riverniciatura del M/y ### di sua proprietà per il prezzo di € 310.000,00, ### di aver corrisposto, a fronte dello stato di avanzamento dei lavori, la somma complessiva di € 150.000,00, ### di aver riscontrato, all'esito del comunicato completamento della verniciatura dello scafo, dei difetti, in corrispondenza della parte posteriore sinistra dello yacht ove venivano rilevate crepe nelle finitura e nella verniciatura dello scafo, circa le lavorazioni eseguite, ### di aver sottoscritto, in data ###, con J&J, per la ripresa dei lavori relativi alla carteggiatura/preparazione/nuova pitturazione della parti difettose, rimanendo comunque da completare i lavori di pitturazione delle sottostrutture e dei mobili dell'unità, un accordo che prevedeva il deposito della somma di € 160.000 a garanzia del pagamento dei lavori da eseguire, congiuntamente individuando nella #### l'agente depositario della somma convenuta in garanzia, ### di aver acquistato la vernice aggiuntiva per la ripitturazione dello scafo (€ 10.683,37) e di aver versato, attraverso l'agente, la somma di € 57.316,00, ### di aver riscontrato una serie di criticità circa la prosecuzione delle lavorazioni affidate alla J&J che comportavano il cambiamento del colore dello scafo, per la cui realizzazione veniva stipulato un addendum all'accordo del 3.12.2020 per un importo di € 90.000,00 da versarsi in tre distinte rate, due delle quali tempestivamente corrisposte, lamentati vizi e difetti nella esecuzione delle lavorazioni di ristrutturazione del M/y ### come da consulenza di parte del 28.6.2022, dalla quale si inferiva che i lavori svolti non erano stati eseguiti a regola d'arte, non avendo la J&J utilizzato il ciclo di verniciatura concordato, non conforme, peraltro, alle specifiche tecniche riportate nella scheda di prodotto, eccepito la inesistenza/nullità della notifica e della citazione, in quanto espletate in luoghi e/o nei confronti di persone che con avevano alcuna relazione con il destinatario, ed il difetto di giurisdizione del giudice italiano, dedotta la infondatezza, nel merito, della pretesa risarcitoria e della sua quantificazione atteso che i lavori di pitturazione eseguiti sul M/y ### non erano stati correttamente realizzati e completati in conformità a quanto satbilito nei diversi accordi inter partes intervenuti, instava, in via preliminare, per la declaratoria di inesistenza/nullità della notifica/citazione/del difetto di dott. ### giurisdizione del giudice italiano, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, diritti ed onorari.   1.2) La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza figurata del 29.10.2025 previa concessione dei tre termini perentori di cui all'art. 189 cpc (2) sulla eccezione di nullità della notifica/citazione. ### è priva di pregio.  2.1) ### di citazione in giudizio è stato notificato all'armatore con diverse modalità, tra le quali mediante notifica al ### della nave che, ai sensi dell'art. 295, co.2, codice della navigazione, rappresenta l'equipaggio, i passeggeri e l'armatore. Più nello specifico, il ### della nave rappresenta negozialmente l'armatore quando quest'ultimo non sia presente e/o non abbia nominato un suo rappresentante e rappresenta processualmente l'armatore in giudizio per ogni controversia sorta in relazione alla nave. ### possono essere notificati atti giudiziari, non in proprio (in questi casi è l'armatore il soggetto del rapporto giuridico litigioso e il comandante non ha alcun interesse proprio a contraddire la domanda proposta da terzi nei suoi riguardi), ma quale rappresentante dell'armatore, laddove non sia presente.  2.1.1) Nella specie, è circostanza pacifica che l'armatore, avente sede ###fosse presente in ### mentre il ### della nave ha ricevuto e ritirato, in sua rappresentanza ex art. 309 del codice della navigazione, l'atto introduttivo del giudizio.  2.2) In ogni caso, la ### con la propria costituzione, non avendo allegato un pregiudizio al proprio diritto di difesa, ha sanato l'eventuale vizio. Qualora il convenuto si difenda oltre la soglia, di cui all'articolo 164, co.3, cpc, tale difesa attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione del termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui contenuto apporta proprio tale dimostrazione, sana la nullità formalmente prevista, altrimenti, dall'articolo 164, co.3, cpc. Si rientra, anzi, nella regola generale che quest'ultima norma detta nella sua prima parte (“la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione”), subordinando l'applicazione dell'eccezione disposta nella parte finale ad una concreta lesione del diritto difensivo del convenuto, così da evitare che l'eccezione di inosservanza dei termini a comparire produca un mero effetto di rallentamento e aggravamento della sequenza processuale senza soccorrere alcuna reale necessità di tutela di chi l'eccezione ha proposto.  (3) sulla eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano. ### è fondata e, pertanto, va accolta.  3.1) ### agreement (peculiare figura contrattuale nella quale uno o più beni - somme di danaro/beni immobili/beni mobili/azioni - vengono depositati in garanzia ad un soggetto denominato escrow agent o escrow holder, terzo ed indipendente rispetto alle parti del rapporto principale, il quale assume l'obbligo di consegnarli ad una parte al verificarsi di una o più determinate condizioni) consensualmente sottoscritto dalle parti in data ###, con specifico ed espresso effetto novativo di ogni altro precedente accordo tra esse intervenuto [al punto 14, espressamente (in traduzione) si legge «Il presente ### contiene l'intera intesa tra le ### e sostituisce ogni eventuale precedente intesa e accordo, scritta o verbale, tra le ### in merito all'oggetto del presente ### Eventuali modifiche al presente ### devono essere per iscritto e firmato da tutte le #### con il consenso di tutte le ### il presente ### e i diritti ed obblighi ivi contenuti non potranno essere ceduti»], per disciplinare gli interventi di riverniciatura dello scafo dell'imbarcazione oggetto di contesa di proprietà di società con sede in ### all'art. 17 espressamente prevede, in traduzione, che «Il presente ### e ogni obbligo non-contrattuale ivi derivante o dott. ### relativo ad esso sarà regolato e interpretato conformemente alla legislazione francese. Eventuali dispute derivanti o in relazione al presente ### ivi compreso eventuali questioni relativa alla sua esistenza, validità, interpretazione o esecuzione, saranno soggette alla giurisdizione esclusiva della Corte Commerciale di #### 3.2) La clausola anzidetta esprime la volontà delle parti di deferire ad arbitrato le controversie derivanti dall'escrow agreement. Consistendo in una clausola contenuta in un contratto, con cui le parti hanno stabilito che le future ed eventuali controversie che possano sorgere tra di loro in ordine all'interpretazione del contratto o alla sua esecuzione sarebbero state decise dalla Corte Commerciale di ### si è, dunque, in presenza di una clausola compromissoria in favore di arbitrato estero, il cui fondamento «è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto contenuto nell'art. 102 Costituzione, costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, co.1, Cost; con la conseguente impossibilità di individuare la fonte dell'arbitrato in una volontà autoritativa, e la necessità di attribuire alla norma di cui all'art. 806 cpc il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell'intero ordinamento» (cass. UU n.17244/2022), costituente un'eccezione di giurisdizione (cass. 6349/2003).  3.2.1) ### di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 25/1994 e dal D.Lgs n. 40/2006, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione.  3.2.2) Il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria in favore di arbitrato estero, che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale più risalente, poteva essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo (artt. 2 e 4 L.  218/1995), ne abbia eccepito la carenza, come nel caso di specie (cass. S.U., 24153/2013; cass. UU 10800/2015; cass UU 10800/2015), non è «rilevabile di ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile l'art. 11 della L. 218 del 1995, che non contempla espressamente l'ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione via sia una convenzione di arbitrato estero» (cass. Uu 17244/2022).  3.3) Tanto premesso, avendo la parte convenuta eccepito tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito, occorre affrontare il tema della validità formale e sostanziale delle clausole compromissorie per arbitrato estero.  3.3.1) Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 218/1995, «la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili» (comma 2).  3.3.2) Nel caso di specie, la controversia, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somma di danaro a fronte dell'esecuzioni di lavori di riverniciatura del M/y ### verte su diritti disponibili.  3.3.4) ###. 4 della legge n. 218/1995, che richiede che la deroga alla giurisdizione sia provata per iscritto, deve essere interpretato, con riferimento ad una clausola compromissoria per arbitrato estero, nel senso che tale requisito possa essere soddisfatto dal comportamento concludente delle parti, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui esse operano, un uso in forza del quale detto dott. ### comportamento sia considerato idoneo a far riconoscere la volontà delle parti. Un tale uso, nella specie, può dirsi riconosciuto nel settore del trasporto internazionale nautico.  3.3.5) In ogni caso, rilevano come comportamenti concludenti ai fini della prova scritta, di cui all'art. 4 della L. 218/1995, di un accordo per il deferimento di controversie ad arbitrato estero, oltre l'escrow agreement del 18.10.2021, il protrarsi di rapporti negoziali, prima e dopo quello oggetto della controversia, nei quali le fatture e la corrispondenza di una parte, contenenti il richiamo a condizioni generali nelle quali era inserita la clausola compromissoria, erano ricevute senza contestazioni dall'altra parte.  3.4) Da tutto quanto sopra consegue la declaratoria di improponibilità della domanda proposta da J&J ### di ### per essere devoluta la cognizione della presente controversia ad un arbitro estero, con effetto di assorbimento delle questioni relative al merito della domanda stessa.  3.5) La complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese processuali tra le parti PQM Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) dichiara l'improponibilità della domanda proposte da J&J ### di ### per essere devoluta la cognizione della presente controversia ad arbitrato estero 2) compensa le spese di lite tra le parti 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati ### 8.11.2025 

Il Giudice
dott. ### (firmato digitalmente)


causa n. 1632/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Longarini Pasquale

M
2

Tribunale di Nuoro, Sentenza n. 491/2025 del 21-11-2025

... erogazione di € 60.000,00 (cfr art. 3 bis), ed il resto a stato avanzamento lavori. Più specificatamente, l'art. 1 disponeva che “### potrà perfezionare il mutuo mediante la stipulazione di uno o più atti di erogazione, denominati atti di utilizzo, correlati al completamento delle singole iniziative previste nel programma di investimento. ### o gli atti di utilizzo dell'importo concesso dovranno essere stipulati entro il 15 dicembre 2016. In difetto, l'ammontare complessivo del mutuo si intenderà definitivamente determinato nella somma utilizzata entro il termine sopra pattuito”. Quindi, giunti al 15 dicembre 2016, ove stipulati tutti gli atti di utilizzo del caso, il mutuo sarebbe passato in ammortamento. Per quanto riguarda la durata, l'art. 2 così prevedeva: “La durata … è attualmente indicata in 20 anni, salvo le eventuali variazioni che saranno concordemente pattuite in atto o atti di erogazione e quietanza. Le modalità di pagamento degli interessi e di ammortamento del capitale saranno pure pattuite in atto o atti di erogazione e quietanza”. Per quanto riguarda il tasso di interesse, riferito al versamento dell'importo di € 60.000, veniva quantificato nella misura del (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO SEZIONE MONOCRATICA CIVILE PROVVEDIMENTO AI SENSI DEL###. 127 TER, ### C.P.C. 
Il giudice dott.ssa #### che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate; COSI' PROVVEDE lette le note depositate nell'interesse delle parti; rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.  ### dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata. 
Si comunichi Il Giudice dott.ssa
N.R.G. 1267/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente ### nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1267/2021 promossa da: ### nato a ### (### in data 17 febbraio 1964 (c.f.: ###L) e ### nata a ### in data 9 dicembre 1965 (c.f.: ###), entrambi residenti in #### n. 1, in proprio e nella loro qualità di legali rappresentanti p.t. e amministratori della ### S.N.C. #### E ### con sede #######, ### n. 4 (c.f.: ###), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio -parte opponente contro ### S.p.A., con sede ###### piazza ### n. 156, Capitale sociale € 9.084.056.582,12 interamente versato - numero di iscrizione al Registro delle ### di ### e #### - #### - aderente al ### di ### dei depositi e al ### di ### iscritta all'### delle ### al n. 5361 e Capogruppo del ### iscritto nell'albo dei ### aderente al ### di ### dei ### e al ### di ### rappresentata da #### S.p.A., con sede ####### di ### n. 19, capitale sociale ### 500.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle ### presso la ### di ### di ### - ### - ### - ####, iscritta al R.E.A. di ### al numero 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del ### delle ### di ### per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla ### di ### 13/D - ### P.A.S. n. 50/2020 di ### il 10 dicembre 2020, in persona del procuratore Dott. ### nato a ### il 24 settembre 1962, a tanto autorizzato in forza di procura conferita dal ### con atto per ###.  ### di ### del 05/12/2020 - ### n. 5764, Racc. n. 1565 - rappresentata e difesa dall' Avv. ### -parte opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti ### Nell'interesse di parte opponente: “Voglia l'###mo Tribunale di ### rigettata ogni contraria istanza e conclusione, assumere le seguenti conclusioni: Nel merito: - ### al contratto di mutuo ipotecario, rigettare ogni avversa domanda stante la radicale nullità dello stesso per indeterminatezza dell'oggetto, per tutte le ragioni esposte in narrativa; - ### S.p.A., al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi dagli odierni attori a causa del comportamento contrario a buona fede mantenuto dal ridetto ### di ### in esecuzione del contratto di mutuo, per le ragioni tutte già esposte in atti, danno da quantificarsi in via equitativa; - Disporre la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di ### n. 222/2021 del 02.09.2021 notificato in data ###; - Con condanna della ### S.p.A. alle spese, diritti e onorari del presente giudizio.” Nell'interesse di parte opposta: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 222/2021 emesso dal Tribunale di ### il ###. 
Con vittoria di spese e compensi professionali.” ### atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in data ###, parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 222/2021, reso nella procedura monitoria iscritta al n. 912/2021 R.G., con il quale si è ingiunto alla società ### s.n.c. ### e ### il pagamento immediato della somma di € 185.440,48 oltre interessi di mora pari a € 10.131,21, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 2.135,00 oltre alle spese vive, il rimborso forfetario 15%, IVA e ### concedendo peraltro la provvisoria esecutività del decreto. 
A fondamento della spiegata opposizione parte opponente ha esposto quanto segue: • i sigg.ri ### e ### nelle qualità descritte in epigrafe, accendevano un mutuo ipotecario finalizzato ad “investimenti produttivi per ripristino villaggio rurale creazione struttura ricettiva turismo rurale - per un importo di € 200.000,00 con l'allora ### di ### di ### poi divenuta ### S.p.A. Il progetto prevedeva il recupero, ripristino e restauro tipologico delle antiche costruzioni preesistenti, con materiali originari, contestualmente a un programma di riqualificazione dell'intero terreno. Terreno, di proprietà dei sigg.ri ### e ### rappresentato al ### del Comune di ### al Fg. 43, part.lla 1042 e part.lla 926, dell'estensione di oltre 7 ettari di macchia mediterranea.  • per poter realizzare la finalità proposta, ### snc addiveniva alla stipula di un contratto, sottoscritto in data ###, che prevedeva l'immediata erogazione di € 60.000,00 (cfr art. 3 bis), ed il resto a stato avanzamento lavori. Più specificatamente, l'art. 1 disponeva che “### potrà perfezionare il mutuo mediante la stipulazione di uno o più atti di erogazione, denominati atti di utilizzo, correlati al completamento delle singole iniziative previste nel programma di investimento. ### o gli atti di utilizzo dell'importo concesso dovranno essere stipulati entro il 15 dicembre 2016. In difetto, l'ammontare complessivo del mutuo si intenderà definitivamente determinato nella somma utilizzata entro il termine sopra pattuito”. Quindi, giunti al 15 dicembre 2016, ove stipulati tutti gli atti di utilizzo del caso, il mutuo sarebbe passato in ammortamento. Per quanto riguarda la durata, l'art. 2 così prevedeva: “La durata … è attualmente indicata in 20 anni, salvo le eventuali variazioni che saranno concordemente pattuite in atto o atti di erogazione e quietanza. Le modalità di pagamento degli interessi e di ammortamento del capitale saranno pure pattuite in atto o atti di erogazione e quietanza”. Per quanto riguarda il tasso di interesse, riferito al versamento dell'importo di € 60.000, veniva quantificato nella misura del 3,78%, “ferma restando la loro regolamentazione definitiva in atto o atti di erogazione e quietanza” (cfr art.  3 bis, lett. a). Anche per la determinazione del ### il contratto prevede che lo stesso “… sarà inserito negli atti di utilizzo, atti nei quali saranno determinati tutti gli elementi necessari per il calcolo del ### medesimo”. I medesimi rinvii ai successivi atti di utilizzo sono contenuti anche nel ### di ### e nelle ### del ### entrambi allegati al contratto in esame. ### procedeva prontamente ad iscrivere ipoteca sul terreno di proprietà dei sigg.ri ### e ### censito al ### del Comune di ### loc. ###'### distinto al Fg. 43, già mappale 925, oggi 1042, di ettari 3, are 40 e 66 centiare, assumendo quale importo mutuato € 200.000,00; • i richiamati atti di erogazione e quietanza non sono mai stati stipulati, tant'è che l'unico contratto in essere è quello stipulato in data ###. 
Sennonché la ### di propria iniziativa, e in assenza della stipula di un qualsivoglia atto di erogazione, in data ### accreditava un importo di € 60.000,00 (rectius, al netto dell'imposta sostitutiva, € 59.850,00); in data ###, un importo di € 40.000,00 (rectius, al netto dell'imposta sostitutiva, € 39.900,00) ed in data ###, un importo di € 20.000,00 (rectius, al netto dell'imposta sostitutiva, € 19.950,00). 
Alcun atto di erogazione e/o di quietanza è stato mai stipulato, in aperto spregio alle previsioni contrattuali, con la conseguenza che l'unica somma erogata che trova fondamento nel contratto di mutuo è pari ad € 60.000. La mancata stipula degli atti di erogazione e/o quietanza comporta, altresì, il fatto che mai sono state definite le modalità di restituzione del mutuo e che lo stesso non sia mai passato in ammortamento. In virtù di quanto esposto, pertanto, in spregio alle previsioni pattizie, gli odierni opponenti hanno continuato a pagare, a partire dal dicembre 2014, interessi di preammortamento. In ultimo, e nel tentativo di coprire il mancato perfezionamento del contratto di mutuo, la banca versava sul conto corrente degli interessati l'importo di € 20.000,00 inducendoli a credere che si trattasse del saldo mutuo, quando invece si trattava di un versamento in chirografo -il n. 52985181- lo stesso posto a parziale fondamento del ricorso monitorio; • Stante il ritardo degli opponenti nella restituzione delle somme, ### S.p.A.  attivava una serie di azioni giudiziarie nei confronti di ### e dei sigg.ri ### e ### con segnalazione alla ### e conseguente preclusione agli attori di ogni possibilità di accesso al credito, anche attraverso altri ### • l'### bancario, nella espositiva del ricorso per decreto ingiuntivo, rappresenta che relativamente al mutuo ipotecario, e limitatamente all'importo di € 60.000 “corrispondente con la prima erogazione per cui veniva rilasciata quietanza in sede di stipula dell'atto notarile richiamato …” proponeva azione esecutiva RGE 102/2021 presso il Tribunale di ### “per cui è interesse della banca ricorrente richiedere con il presente ricorso la sola residua somma di € 120.000 imputabile alle erogazioni parziali dell'1.04.2015 di € 60.000, del 15.07.2015 di € 40.000 e del 6.10.2015 di € 20.000, oltre interessi …” oltre gli importi di cui ai due chirografari. Sennonché la ricostruzione operata dalla banca non appare corretta e perciò fuorviante; • la ### notificava in data 15-20 luglio 2019 atto di precetto per complessivi € 194.853,00, imputati, quanto a: - € 180.000 a sorte capitale, - € 17.162,06, a n. 6 ratei non meglio determinati e specificati - verosimilmente al chirografario di € 20.000,00 - € 1.241,35 a interessi moratori. Successivamente, in data 19 settembre 2019, notificava atto pignoramento immobiliare riguardante il terreno censito al ### del Comune di ### loc. ###'### distinto al Fg. 43, già mappale 925, oggi 1042, di ettari 3, are 40 e 66 centiare, sul quale sorge, adesso, la struttura ricettiva per turismo rurale, ed in proprietà dei sigg.ri ### e ### Da qui, la procedura esecutiva innanzi al Tribunale di ### individuata al numero di ### n. 63/2019. 
Risulta quindi per tabulas che ### S.p.A., diversamente da quanto esposto nella narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo, procedeva per il recupero di una somma ben maggiore di € 60.000,00; • avverso la suddetta procedura esecutiva, gli odierni opponenti hanno proposto ricorso ex art.  615, co. 2 cpc, con istanza di sospensione ex art. 624 cpc, accolta dal Giudice dell'esecuzione che con ordinanza sospendeva la procedura esecutiva, assegnando termine perentorio fino al 25 gennaio 2021 per l'introduzione del giudizio di merito; • il Giudizio, pendente innanzi al Tribunale di ### assegnato alla dr.ssa ### veniva iscritto al numero di RG 102/2021; • nonostante tutto quanto sopra descritto, l'odierna ingiungente notificava il decreto ingiuntivo per l'importo di € 195.571,69, duplicando in buona parte l'azione giudiziaria già introdotta. 
Tanto premesso in fatto, parte opponente ha rilevato ed eccepito quanto segue: 1. continenza e/o litispendenza almeno parziale del presente giudizio con quello già pendente innanzi al Tribunale di ### RG 102/2021, dr.ssa ### 2. radicale nullità del contratto di mutuo: il contratto prevede l'immediata erogazione di € 60.000,00 (cfr art. 3 bis) e la restante somma di € 140.000,00 a ###. 
Per il perfezionamento del mutuo, e in particolare per quanto riguarda le modalità di ammortamento, per il tasso di interesse, il contratto rinviava ai successivi atti di utilizzo e/o di erogazione (cfr. artt. 1, 2 3, 3 bis …). Sennonché detti atti di utilizzo e/o di erogazione, mai hanno visto la luce, determinando ciò la radicale nullità del contratto di mutuo intercorso tra i sigg.ri ### e ### in qualità di legali rappresentanti della ### snc, e ### già ### di ### di ###
Il non aver indicato la specifica tipologia dell'ammortamento, se all'italiana, alla francese etc etc, e il prescindere da ogni altra informazione utile e necessaria a definire le modalità di restituzione dell'importo mutuato, genera l'indeterminatezza, e soprattutto indeterminabilità del contratto stesso, e quindi la sua imprescindibile nullità, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c. e 117 Tub; 3. il credito chirografario di € 20.000,00 era già compreso nell'atto di precetto e quindi nelle successive azioni che da quest'ultimo sono scaturite. La presente azione costituisce quindi una duplicazione di una domanda già formulata e fatta valere nel precedente giudizio e odiernamente reiterata al solo fine di superare la sospensione all'esecuzione disposta e in aperta violazione dell'art. 39 c.p.c. con ogni conseguenza di legge; 4. il contegno processuale ed extraprocessuale assunto dalla ### merita di essere censurato anche ai sensi del disposto dell'art. 96 cpc per aver introdotto una duplicazione di un giudizio già in essere, nonché ai sensi del disposto di cui all'art. 1375 c.c., per aver negato ingiustificatamente, il rientro in forma rateale dell'esposizione debitoria. 
Per quanto esposto parte opponente ha concluso chiedendo la revoca del provvedimento opposto, nonché il risarcimento dei danni subiti dagli opponenti, ed in ogni caso la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento, ricorrendone i presupposti.  * 
In data ###, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva ### rappresentata da ### S.P.A., contestando integralmente il contenuto dalla avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto per i seguenti motivi: 1. il credito vantato con il ricorso per ingiunzione del 22 giugno 2021 e posto a fondamento del conseguente decreto ingiuntivo n. 222/2021 del 02 settembre 2021 è “nella sua interezza” differente da quell'altro vantato dalla banca e posto a fondamento della richiamata azione esecutiva.  ### esecutiva n. 63/2019 ed il conseguente giudizio di opposizione Rg. n. 102/2021 pendente nanti il Tribunale di ### trova fondamento sul mutuo ipotecario a rogito ### del 16 dicembre 2014 (### n. 12269/ Rac. n. 7325) munito di formula esecutiva il 12 gennaio 2015, limitatamente alla sola somma di € 60.000,00, corrispondente con la prima erogazione per la quale sia la mutuataria che i terzi datori di ipoteca (soci della prima) rilasciavano ampia quietanza. 
Il credito posto a fondamento del ricorso monitorio riguarda sia le erogazioni del mutuo in favore della debitrice principale successive alla prima e, in particolare, l'erogazione del 01 aprile 2015 di € 60.000,00, quella del 15 luglio 2015 di € 40.000,00 e, infine, quella del 06 ottobre 2015 di € 20.000,00, sia due ulteriori finanziamenti chirografari rispettivamente del 17 novembre 2015 per € 20.000,00 e del 04 marzo 2016 per ulteriori € 50.000,00. 
Ne consegue con tutta evidenza che il credito vantato e preteso dalla banca nel ricorso monitorio è differente da quello vantato dallo stesso istituto di credito nella procedura esecutiva di espropriazione. 
Risulta pertanto infondata l'eccezione di litispendenza e di continenza proposta dagli opponenti atteso che gli istituti richiamati regolano la competenza per territorio, operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 c.p.c. In ogni caso tra i due procedimenti, quello di opposizione alla esecuzione e quello di cui alla presente causa, si può evidenziare tutt'al più una mera comunanza di questioni; 2. il credito è da considerarsi certo, liquido ed esigibile poiché i documenti contabili che attestano le operazioni di accredito sul conto n. 1000/5422 intestato alla società mutuataria riferibili alle tre erogazioni rateali del mutuo, in particolare quella del 01 aprile 2015 di € 60.000,00, quella del 15 luglio 2015 di € 40.000,00 e, infine, quella del 06 ottobre 2015 di € 20.000,00, contengono la certificazione dell'avvenuta contabilizzazione delle richiamate erogazioni e sono tutte sottoscritte dai sigg.ri ### e ### che, nella loro qualità di soci e amministratori della società ### ordinavano la disposizione. La eccepita mancata stipula degli atti di erogazione nulla rileva e tantomeno inficia la circostanza che le somme sono state realmente trasferite dalla banca in favore della società debitrice e poste nella sua totale disponibilità.  3. i sigg.ri ### e ### nella loro qualità di soci e amministratori erano perfettamente a conoscenza del credito concesso (per sorte capitale) dalla banca alla società debitrice principale. Ciononostante, ritengono ancora oggi che nulla sia dovuto.  4. l'eccezione di nullità del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti il 14 dicembre 2014 ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. e 117 TUB potrebbe avere eventualmente rilevanza in ordine alla questione di carenza o inidoneità del titolo esecutivo azionato dal creditore nel pendente giudizio di esecuzione. Tuttavia, gli stessi argomenti non rilevano nel presente giudizio atteso che le somme poste a fondamento del ricorso monitorio pur trovando origine - almeno in parte - nello stesso rapporto contrattuale (l'atto pubblico di mutuo) sono comunque differenti dalla somma di denaro pretesa nell'azione espropriativa. Solo quest'ultima obbligazione di denaro (pari a € 60.000,00), munita di dichiarazione di quietanza resa dai debitori, contiene l'indicazione di quegli elementi strutturali indispensabili per la funzione esecutiva.
Diversamente le restanti ragioni creditorie, prive di tali requisiti, potevano e possono essere pretese dall'istituto di credito solo attraverso il procedimento speciale monitorio. 
Stessa sorte spetta alla domanda risarcitoria proposta dagli opponenti per la lamentata violazione dei principi di trasparenza nella pratica bancaria. Alcun inadempimento, quindi, può essere attribuito alla banca opposta atteso che le informazioni fornite ai debitori contenevano una precisa cognizione delle condizioni economiche applicate nei rapporti in essere; Alla luce di quanto sopra, l'opposta ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.  * 
Con ordinanza del 06.05.2022, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 31.03.2022, il Giudice, letti gli atti, ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 222/2021 emesso dal Tribunale di ### in data ### e ha invitato le parti a promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria. 
All'udienza del 01.12.2022, tenutasi a seguito del deposito del verbale di esito negativo della mediazione, il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art 183 c.p.c. 
La causa, istruita con sole produzioni documentali e ritenuta matura per la decisione, dopo alcuni rinvii è stata rinviata per la decisione all'udienza del 06.11.2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondata e deve incontrare il rigetto per i motivi di seguito esposti. 
Preliminarmente, deve darsi atto che con la sentenza n. 371/2023 del 04.07.2023, emessa dal Tribunale di ### giudice dott. ### nell'ambito del procedimento esecutivo iscritto al 102/2021, sono state decise, con pronuncia ormai passata in giudicato, alcune questioni comuni e rilevanti anche ai fini della presente decisione. 
Il procedimento sopra richiamato verteva infatti in ordine alla legittimità del pignoramento immobiliare iscritto da ### sul terreno di proprietà degli odierni opponenti, distinto in catasto al ### 43, particelle n. 1042 e n. 926 del Comune di ### in forza del contratto di mutuo ipotecario del 16.12.2014, oggetto della presente controversia. 
In tale sede, come nell'odierno giudizio, gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto, per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, stante la mancata emanazione da parte dell'### di credito degli atti di erogazione/quietanza relativi alle somme erogate e del piano di ammortamento dell'intero finanziamento.
Invero, il contratto di mutuo in questione, a rogito ### (rep. 12269, racc. 7325), dell'importo di euro 200.000,00, stabiliva l'immediata erogazione da parte della mutuante della somma di € 60.000,00, con emissione dell'atto di erogazione/quietanza per il relativo importo, e la corresponsione della restante somma a stato avanzamento lavori, attraverso la stipulazione di uno o più atti di erogazione da sottoscriversi entro il 15 dicembre 2016. 
È pacifico, in quanto non contestato, che l'istituto di credito ha accreditato sul conto corrente dei mutuatari il minor importo di euro 180.000,00, con tre successive erogazioni: in data 1° aprile 2015, un importo di € 60.000,00, in data 15 luglio 2015 un importo di € 40.000,00 e in data 6 ottobre 2015 un importo di € 20.000,00, senza tuttavia provvedere all'emissione dei relativi atti di quietanza né alla consegna del piano di ammortamento. 
Successivamente, l'istituto di credito, in ragione della mancata restituzione delle somme corrisposte, ha incardinato sia il procedimento esecutivo iscritto al n. 102/2021, sia l'odierno giudizio monitorio con il quale ha chiesto la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo di € 185.440,48, oltre interessi di mora, di cui euro 120.000,00, quale somma residua derivante dal contratto di mutuo ipotecario, e il restante importo in forza due finanziamenti chirografari, rispettivamente di € 20.000,00 (atto del 17 novembre 2015), ed € 50.000,00 (atto del 04 marzo 2016) erogati in favore degli opponenti, così ottenendo il decreto ingiuntivo n. 222/2021 del 02.09.2021.  ### s.n.c. ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sull'assunto della nullità del contratto di mutuo ipotecario posto a fondamento di parte dell'importo ingiunto, senza peraltro sollevare alcuna contestazione in ordine alla debenza delle ulteriori somme pretese in forza dei finanziamenti chirografari sopra richiamati, che devono ritenersi pertanto non contestate.  ### la prospettazione degli opponenti, il contratto sarebbe nullo, per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto il tasso di interesse applicabile al finanziamento avrebbe dovuto essere determinato nell'atto o negli atti di erogazione e/o quietanza delle somme successivamente erogate, atti mai stipulati tra le parti, così come non fu mai predisposto il piano di ammortamento, in violazione di quanto stabilito dall'art. 117 TUB e dei principi generali di cui agli artt. 1346 e 1418 Ebbene, le medesime difese ed eccezioni sono state sollevate anche nell'ambito del procedimento esecutivo n. 102/2021 e sono state decise con la sentenza n. 371/2023 del 04.07.2023, prodotta in atti, da intendersi integralmente richiamata. 
Il Tribunale di ### all'esito degli accertamenti svolti, ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza del mutuo, sull'assorbente rilievo che, secondo quanto emerso dalla c.t.u. espletata, il tasso di interesse corrispettivo, così come quello di mora, risultavano comunque determinati e/o determinabili, e ha ritenuto il contratto perfettamente valido ed efficace tra le parti.
Anche in ordine alla contestazione relativa alla mancanza del piano di ammortamento, il Tribunale si è pronunciato statuendo che: «la definitiva mancata redazione del piano di rimborso del capitale, oltre a non determinare la nullità del mutuo, deve essere ascritta alla condotta dei mutuatari, i quali pur a conoscenza delle erogazioni effettuate dalla banca fino a concorrenza di € 180.000,00, non hanno chiesto la redazione di alcun piano di ammortamento, né hanno chiesto una riduzione del finanziamento, rendendosi allo stesso tempo inadempienti anche al pagamento del preammortamento». 
Gli opponenti non hanno inteso impugnare la sentenza indicata e le statuizioni in essa contenute, che devono ritenersi ormai coperte dal giudicato. 
È evidente, infatti, che la statuizione in ordine alla efficacia di titolo esecutivo del contratto, seppur limitatamente alla somma di euro 60.000,00, presuppone il riconoscimento della validità ed efficacia dello stesso, peraltro espressamente dichiarata dal giudice nelle proprie motivazioni, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità. 
Le motivazioni di cui alla sentenza indicata devono comunque condividersi anche nel merito, atteso che non sussistono ragioni per ritenere che la mera mancanza degli atti di quietanza/ erogazione e/o del piano di ammortamento possano comportare la nullità del contratto, né risultano indispensabili ai fini della prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. 
Sulla scorta di quanto sopra illustrato, non pare revocabile in dubbio che l'opposizione debba essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, atteso che oltre alla eccezione relativa alla validità del contratto, alcuna ulteriore contestazione è stata sollevata in ordine alle ulteriori somme pretese, oggetto del ricorso per ingiunzione, né con riguardo al calcolo degli interessi in esso contenuto. 
Parimenti, deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento, atteso e che, allo stato, non è stata provata alcuna condotta illegittima da parte della banca e che, quandanche fosse ravvisabile un inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, non è stato in ogni caso provato in cosa sia consistito il danno derivato ai mutuatari della mancata consegna di tali atti e del piano di ammortamento, tenuto conto del fatto che gli opponenti si sono resi inadempienti anche nel pagamento degli interessi di preammortamento.  * 
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli opponenti. 
La liquidazione deve essere effettuata, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al D.M. n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, per i giudizi di cognizione di valore compreso tra € 52.000,00 e €260.000, esclusa la fase istruttoria e ridotti della metà.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione opposta, così provvede: - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 222/2021 che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; - condanna parte opponente alla rifusione delle spese legali in favore di ### s.p.a., che liquida in euro 4.216,50, per compensi professionali, oltre spese esenti, spese generali, #### Così deciso in ### il ### Il Giudice dott.ssa

causa n. 1267/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Lecis Francesca

M
18

Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 912/2025 del 30-10-2025

... provato il raggiungimento di un accordo verbale per i lavori oggetto dell'ingiunzione; che, in ogni caso, la società ### s.r.l. non ha mai effettuato in favore dell'avv. ### le opere indicate nelle fatture azionate, mentre quei pochi lavori realmente eseguiti (peraltro produttivi di danni) sono stati integralmente pagati; che, in sostanza, la società ### non ha assolto all'onere di provare l'esecuzione dei lavori contestati sia nella quantità che nella qualità, essendo a tal fine inidonee le fatture commerciali, di formazione unilaterale; che l'appellante non ha richiesto una Ctu che avrebbe potuto verificare tipo, qualità e quantità delle opere eseguite. ### offre una diversa ricostruzione fattuale, specificando, quanto ai lavori nell''appartamento di ### che i comproprietari (### e ### avevano accettato l'offerta della ### s.r.l., comunicata con missiva del 24.3.2015, che proponeva i prezzi indicati sul ### della ### (anno 2013) ribassati del 20% per i lavori ancora da individuare e da contabilizzare a misura; che, dopo alcuni interventi interni, prevalentemente demolitori, e dopo aver corrisposto in data ### l'importo di € 22.000,00 a saldo della fattura 14/2015 relativa al primo (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1350/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott. ### rel.  riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1350 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente TRA ### s.r.l., con sede in ### alla via G. ### n. 17 (p.iva ###); rappresentata e difesa dall'avv. ### per procura allegata all'atto di appello; - appellante - E ### nato a ### il ### (###); rappresentato e difeso dall'avv. ### per procura allegata alla comparsa di risposta; ### nata a ### il ### (###); rappresentata e difesa dall'avv. ### per procura allegata alla comparsa di risposta; - appellati - OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 5473/2024, pubblicata il ###.  ###'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 791/2016 del 18.3.2016 il Tribunale di ### ingiungeva a ### il pagamento della somma di € 47.799,77 in favore della società ### s.r.l., oltre interessi e rimborso di spese processuali, per il corrispettivo dei lavori di ristrutturazione di un immobile in ### alla via ### n. 75 (fattura n. 19/2015) e dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici in un immobile in ### alla via ### di ### n. 22 (fattura n. 15/2015). 
La sentenza in oggetto accoglie l'opposizione proposta dall'ingiunto, revocando il decreto ingiuntivo, nonché la domanda riconvenzionale proposta da ### (comproprietaria dell'immobile in ### e comodataria di quello in ### chiamata in causa dall'opponente ###, condannando ### S.r.l. al pagamento della somma di € 600,00, oltre interessi dalla domanda. 
Il giudice di primo grado espone che l'opponente lamenta l'inadempimento della ### s.r.l. per un irregolare svolgimento dei lavori appaltati, rimasti incompiuti a causa della conclusione dei rapporti tra loro intercorrenti per il recesso del committente, e successivamente riappaltati alla Fa. ### s.r.l. al fine di concluderli e rimediare ai danni cagionati dalla condotta negligente della ### s.r.l.; che in data ### l'avv. ### a mezzo email, ha risolto il rapporto, intimando la restituzione delle chiavi ed il rilascio del cantiere, avendo effettuato il pagamento di € 22.000,00 a mezzo bonifico per i lavori nell'immobile sito in ### e di € 2.510,00 a mezzo bonifico per i lavori nell'immobile sito in ### che nel contratto di appalto è riconosciuto al committente un diritto potestativo di recesso ad nutum, esercitabile in qualsiasi momento; che parte opposta, a tanto onerata, non ha fornito prova sufficiente in ordine alla effettiva debenza, da parte del committente, delle somme richieste con il monitorio, quale asserito residuo del corrispettivo del prezzo dell'appalto; che, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato; che deve essere accolta, invece, la domanda riconvenzionale proposta da ### nei confronti della società opposta, la quale deve essere condannata al pagamento della somma di € 600,00 corrisposta dall'avv. ### ai proprietari dell'appartamento sottostante al proprio, nello stabile sito in ### interessato da infiltrazioni causate dagli interventi rimasti incompiuti per lo sdoppiamento del bagno.   #### s.r.l. propone appello avverso la sentenza e, nei primi due motivi, deduce la sua nullità: - per aver accolto l'opposizione, rigettando la domanda di adempimento, senza esporre i motivi della decisione, ovvero con una motivazione solo apparente, incurante della documentazione prodotta, delle prove testimoniali raccolte e finanche della ricognizione di debito di ### con riferimento all'immobile di ### nel corpo delle note autorizzate del 30.4.2017 (primo motivo); - per vizio di extrapetizione, avendo condannato l'appellante al pagamento della somma di € 600,00 in favore di ### che, chiamata in causa da ### ai soli fini di una ipotetica rivalsa collegata alla comproprietà del bene immobile sito in ### aveva aderito alle conclusioni del chiamante, senza proporre alcuna domanda nei confronti della ### s.r.l., né ne avrebbe avuto titolo, non essendo stata parte del contratto di appalto (secondo motivo).   Il terzo motivo censura l'argomento della mancanza di prova “in ordine alla effettiva debenza, da parte del committente, delle somme richieste con il monitorio, quale asserito residuo del corrispettivo del prezzo dell'appalto”, non solo perché l'affermazione è priva di specificazione delle ragioni, ma anche perché contraria alle risultanze istruttorie (documenti, testimonianze e riconoscimento di credito nelle note di ### del 30.4.2017), le quali dimostrano che la società appaltatrice ha eseguito tutte le opere di cui si chiede il pagamento, le ha eseguite a regola d'arte, sostenendo il costo di forniture e spese di alloggio, ed ha consegnato i cantieri senza la benché minima contestazione da parte della committenza.  ### l'appellante, la prova del credito è rinvenibile, anzitutto, negli stati di avanzamento dei lavori contenenti una puntuale descrizione delle lavorazioni effettuate, accettati dal committente in via mediata per il tramite del direttore dei lavori da esso nominato, che li ha debitamente sottoscritti. 
In particolare, sostiene l'appellante che i lavori nel cantiere di ### iniziati in data ###, sono stati eseguiti in ossequio a quanto puntualmente indicato nel preventivo e nel computo metrico, sotto la direzione dell'arch. ### nominato dal committente e secondo le indicazioni fornite di volta in volta da quest'ultimo, per conto della committenza; che nel primo SAL al 6.7.2015 la direzione dei lavori ha attestato l'esecuzione di opere per un totale di € 25.539,96; che, tuttavia, la ### ha formulato, in data ###, alcune riserve sulla contabilizzazione operata dal direttore dei lavori, la quale non aveva considerato diverse lavorazioni dallo stesso ordinate per un ulteriore importo di € 6.194,34; che il direttore dei lavori ha accettato il contenuto delle riserve opposte dall'appaltatore, contabilizzando le lavorazioni nel computo metrico del 14.7.2015, che ha sottoscritto per accettazione; che, dopo la manifestata volontà del committente di recedere dall'appalto, in data ### è stato redatto, con il direttore dei lavori, un verbale di sospensione e consistenza lavori, dando atto delle lavorazioni effettuate dalla ### s.r.l. successivamente al 6.7.2015, dello sgombero del cantiere e della consegna delle chiavi. 
Quanto ai lavori nell'appartamento di ### l'appellante rappresenta che per l'opera inizialmente prevista (il frazionamento dell'unico servizio igienico presente nell'appartamento in due servizi diversi ed autonomi, come rappresentato nella planimetria allegata dall'offerta economica presentata dalla ### s.r.l. e formalmente accettata dalla committenza) è stato reso un preventivo di € 12.650,00 oltre iva, poi rideterminato in € 11.000,00 oltre iva; che l'originario progetto è stato ridefinito, nel corso dei lavori, dall'arch. ### per conto della committenza, con uno stravolgimento, per quantità e qualità degli interventi eseguiti, rispetto al progetto originale; che le modifiche hanno determinato un incremento dei costi (pari ad € 4.230,00 in più rispetto all'offerta accettata, per un totale di € 15.230,00), comunicato alla committenza senza contestazioni; che i lavori sono stati completati a regola d'arte, fatte salve le opere espressamente escluse (pavimentazione e rivestimenti), senza alcuna contestazione da parte della committenza o della direzione dei lavori, le chiavi sono state restituite ed il cantiere è stato liberato. 
Deduce l'appellante che l'accettazione dei s.a.l. inverte l'onere probatorio, spettando al committente la prova della difformità dell'opera per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati; che l'opposizione al decreto ingiuntivo si fondava sulla generica contestazione della non regolare esecuzione delle opere, priva di una formale denuncia di vizi o difformità nei termini dettati dall'art. 1667 c.c., e sulla sussistenza di un danno rimasto privo di riscontro probatorio; che le testimonianze assunte non hanno confermato alcuna delle contestazioni del committente (in particolare, i testi ### dipendente della società appellante; ### che gestiva la contabilità dei lavori sui cantieri per la #### apprendista muratore alle dipendenze della ### ininfluente, invece, la deposizione inattendibile di ### figlio dell'opponente ed utilizzatore finale dell'immobile in ### ininfluente la generica testimonianza di ### l'arch. ### direttore dei lavori del cantiere di ### ha invece reso dichiarazioni contraddittorie rispetto al suo accertamento in data ###, al momento della riconsegna dell'area cantierale, della regolare esecuzione delle opere commissionate e alla loro contabilizzazione); che, nel corpo delle note autorizzate del 30.04.2017, ### ha riconosciuto un debito di € 10.000,00 (pari a quello originariamente pattuito) “per i lavori ### di ristrutturazioni del bagno dell'immobile sito in ### dal quale detrarre i danni provocati e le forniture (per gli idro sanitari) già pagate dalla committenza”; che alla società appellante spetta almeno il pagamento dell'importo di € 9.734,30 per il cantiere di ### (quale differenza tra l'importo di € 25.539,96 risultante dal SAL al 6.7.2015, oltre alle riserve per € 6.194,34 meno l'acconto di € 22.000,00 corrisposto) e di € 15.230,00 oltre iva per il cantiere di ### (ovvero di € 10.000,00 ove si intenda riconoscere rilievo unicamente alla ricognizione espressa dal committente).   Oltre a dedurre il vizio di extrapetizione, nel quarto motivo l'appellante avversa anche nel merito la condanna al risarcimento del danno in favore di ### Obietta che le perdite di acqua dal bagno dell'appartamento di ### ristrutturato dalla ### che secondo la chiamata in causa si sarebbero verificate a luglio del 2017 a causa della mancata sigillatura della doccia, procurando danni nel sottostante immobile, non ha alcun riscontro probatorio, né dell'evento dannoso, né della responsabilità della ### non risultando neppure che ### abbia corrisposto la somma di € 600,00 ai presunti danneggiati.   Le risposte degli appellati ### ribatte alla deduzione di nullità della sentenza per omessa motivazione, evidenziando la genericità del motivo di impugnazione, che non precisa dove risiederebbe l'omissione, e la sua infondatezza, avendo Tribunale verificato, a seguito della istruttoria, la carenza di prova del credito, fondato soltanto su fatture fiscali. 
Contrasta il dedotto vizio di extrapetizione, osservando che ### ha concluso riportandosi integralmente alle domande anche riconvenzionali e alle difese proposte dal convenuto, il quale aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di ### s.r.l. risarcimento di tutti i danni per inadempimento nella esecuzione delle opere commissionate; che, pertanto, ### ha tempestivamente e ritualmente spiegato la domanda risarcitoria facendo espressamente propria quella avanzata dal ### Con riguardo al terzo e quarto motivo di impugnazione, ### risponde che, né i documenti prodotti da controparte, né le testimonianze assunte, né la dichiarazione contenuta nelle note autorizzate del 30.4.2017 forniscono la prova del credito, come correttamente rilevato dal primo giudice; che non ha mai richiesto o pattuito tipo, quantità e qualità dei lavori di cui alle fatture indicate nel decreto ingiuntivo; che, infatti, la stessa società opposta non ha esibito e/o documentato alcun computo metrico, né ha depositato alcun contratto di appalto, né ha provato il raggiungimento di un accordo verbale per i lavori oggetto dell'ingiunzione; che, in ogni caso, la società ### s.r.l. non ha mai effettuato in favore dell'avv. ### le opere indicate nelle fatture azionate, mentre quei pochi lavori realmente eseguiti (peraltro produttivi di danni) sono stati integralmente pagati; che, in sostanza, la società ### non ha assolto all'onere di provare l'esecuzione dei lavori contestati sia nella quantità che nella qualità, essendo a tal fine inidonee le fatture commerciali, di formazione unilaterale; che l'appellante non ha richiesto una Ctu che avrebbe potuto verificare tipo, qualità e quantità delle opere eseguite.  ### offre una diversa ricostruzione fattuale, specificando, quanto ai lavori nell''appartamento di ### che i comproprietari (### e ### avevano accettato l'offerta della ### s.r.l., comunicata con missiva del 24.3.2015, che proponeva i prezzi indicati sul ### della ### (anno 2013) ribassati del 20% per i lavori ancora da individuare e da contabilizzare a misura; che, dopo alcuni interventi interni, prevalentemente demolitori, e dopo aver corrisposto in data ### l'importo di € 22.000,00 a saldo della fattura 14/2015 relativa al primo stato di avanzamento lavori, la ### s.r.l. è stata diffidata ad attenersi esclusivamente alla esecuzione delle opere richieste e commissionate; che, stante l'impossibilità di proseguire il rapporto, è stata chiesta la restituzione delle chiavi; che, in seguito i lavori sono stati eseguiti dalla ### s.r.l.; che le riserve presentate tardivamente dalla ### in data ### non sono mai state sottoscritte, né accettate dalla committenza, mentre la firma del direttore dei lavori (arch. ### al verbale del 14.7.2014 è stata apposta solo “per ricevuta” e non per adesione del preteso ulteriore credito di € 6.194,34; che la testimonianza dell'arch. ### conferma che le opere “non sono mai state autorizzate nè dalla committenza nè dalla direzione dei lavori e possono essere ritenute arbitrarie”; che la ### s.r.l. ha dovuto demolire le opere compiute dalla ### ed ha eseguito i lavori indicati nel preventivo del 10.7.2015 e nel relativo computo metrico; che i lavori relativi all'immobile di ### soltanto iniziati dalla ### sono stati eseguiti in massima parte dalla ### che ha dovuto, altresì, demolire le opere non richieste realizzate da controparte.
Quanto all'appartamento di ### concesso in comodato a #### precisa che le parti si erano accordate verbalmente per il complessivo “importo a corpo” di € 10.000,00 escluso pitturazione, nonché fornitura e posa in opera di parquet e battiscopa; che la ### ha sospeso i lavori verso la fine di luglio 2015, sostenendo di averli ultimati, ed ha abbandonato il cantiere senza completare la pavimentazione ed i rivestimenti, gli impianti elettrici ed idrici; che dopo l'estate 2015, ### ha saldato tutte le forniture di materiali “sanitari”, originariamente previste a carico della ### che anche in questo caso sono stati costretti ad incaricare altre ditte per la prosecuzione e l'ultimazione delle opere; che, considerando l'abbandono del cantiere, il mancato completamento dei lavori ed i conseguenti danni arrecati, nulla è dovuto alla ### per l'inizio dei lavori di frazionamento del bagno nell'appartamento di ### che, peraltro, nelle more del giudizio (luglio del 2017) si sono verificate perdite di acqua dal bagno, causate dalla cattiva esecuzione dei lavori, che hanno procurato danni nel sottostante immobile di proprietà dei sigg.ri Iannucelli e ### e per i quali ### è stata costretta a corrispondere a questi ultimi la somma di € 600,00 per la ritinteggiatura dei soffitti ammalorati. 
Aggiunge l'appellato che questa ricostruzione dei fatti è stata confermata dalle dichiarazioni dei testi ##### e ### che i testi indicati da controparti (#### e ### si sono limitati, invece, a riferire genericamente della esecuzione da parte della ### di opere mai richieste o autorizzate, oppure demolite dalla ### oppure già pagate; che nelle note autorizzate del 30.4.2017 è stato affermato soltanto che l'importo originariamente pattuito per il lavoro di ### era di € 10.000,00 ma non è mai stato riconosciuto che tale somma sia dovuta alla ### per opere eseguite in minima parte; che le infiltrazioni nell'appartamento sottostante e il pagamento della somma di € 600,00 sono provati mediante la produzione dei rilievi fotografici confermati dalla escussione testimoniale ed è stata prodotta la quietanza sottoscritta dalla sig.ra ### in data ###.  ### costituitasi separatamente, svolge in maniera sintetica le medesime difese.  RAGIONI DELLA DECISIONE La sentenza di primo grado rigetta la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo di due contratti di appalto, introdotta con ricorso monitorio esclusivamente nei confronti di ### in base ad una valutazione di insufficienza delle prove (“la parte convenuta opposta, a tanto onerata, non ha fornito prova sufficiente in ordine alla effettiva debenza, da parte del committente, delle somme richieste con il monitorio, quale asserito residuo del corrispettivo del prezzo dell'appalto”) che non offre alcuna esposizione del processo valutativo dei documenti e delle testimonianze. In tal senso non può che essere condivisa la prima doglianza della società appellante che denuncia l'apparenza di motivazione e, perciò, nel terzo motivo sottopone al giudice d'appello l'esame delle prove omesso dal primo giudice. 
È opportuno precisare, preliminarmente, al fine di delimitare la materia devoluta in appello, che non sono in discussione le parti della sentenza non impugnate, sia quelle implicite (la qualità di committente di ### convenuto in senso sostanziale in primo grado), sia quelle esplicite (la cessazione dell'appalto relativo all'immobile di ### per recesso unilaterale del committente). Non si discute neppure di vizi o inadempienze dell'appalto relativo all'immobile di ### non sottoposti al riesame in appello mediante la proposizione di un appello incidentale (per l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale risarcitoria) o mediante la riproposizione ex art. 346 c.p.c. di un'eccezione di inadempimento. Pertanto, la questione controversa in appello, relativamente alla domanda della società appaltatrice, consiste esclusivamente nell'accertamento della sussistenza del diritto dell'appaltatore, riconosciuto dall'art. 1671 c.c. in caso di cessazione del contratto prima dell'ultimazione dell'opera appaltata per volontà unilaterale del committente, al residuo indennizzo per i lavori eseguiti. Poiché il committente ha contestato l'esecuzione di lavori non appaltati, non autorizzati e non necessari (definiti “addirittura inutili”), la questione si risolve nello stabilire, in base alle prove acquisite, se la società appaltatrice ha eseguito ulteriori lavori, oltre quelli già compensati, se tali lavori siano conformi a quelli appaltati e nel liquidare il saldo dovuto per tali lavori. 
Relativamente all'appalto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in ### il quantum della domanda di pagamento della fattura n. 19/2015 (di € 26.371,77) proposta nel ricorso monitorio risulta dalla differenza tra il computo metrico redatto dal direttore dei lavori del 6.7.2015 (di € 25.539,96), integrato dal computo metrico del 14.7.2015 contenente il riconoscimento di riserve dell'appaltatrice (€ 6.194,34 per un totale di € 31.734,30), detratto l'importo già corrisposto di € 22.000,00 (per un residuo di € 9.734,30) sommato al computo metrico delle ulteriori lavorazioni del direttore dei lavori del 4.8.2015 allegato al “verbale di sospensione e consistenza lavori a tutto il ###” sottoscritto dal direttore dei lavori, dal suo collaboratore, dal legale rapp.te e dal tecnico della società appaltatrice, con il quale il primo ha accertato “la regolare esecuzione dei lavori come alla computazione del 06/07/2015 e quella allegata”. Quest'ultimo documento (verbale e computo metrico allegato) contiene, però, solo la descrizione e misurazione dei lavori ulteriormente svolti, senza indicazione degli importi. Non è stata disposta in primo grado, né richiesta, una consulenza tecnica d'ufficio che calcoli il corrispettivo degli ulteriori lavori descritti nel computo metrico del 4.8.2015 secondo il prezzario delle ### della #### ha, invece, prodotto una “relazione di stima delle lavori rilevati durante il sopralluogo sul cantiere effettuato in data ###”, firmata solo dal direttore dei lavori, senza contraddittorio con l'impresa esecutrice, che evidenzia l'esecuzione in esso di opere non autorizzate (es. realizzazione di tramezzi). 
Da quanto precede si ricava che la prova che la società ### s.r.l. ha eseguito ulteriori lavori, oltre quello già corrisposti, è data dai computi metrici redatti dal direttore dei lavori nominato dallo stesso committente e dalla sua attestazione di regolare esecuzione delle opere. Trattandosi della contabilizzazione dei lavori eseguita, in contraddittorio con l'appaltatore, dal direttore dei lavori nominato dal committente, deve ritenersi che i computi metrici siano stati approvati mediatamente dal committente e, perciò, per giurisprudenza della Suprema Corte possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta (v. Cass., 4.1.2011, 106). Di tale principio deve farsi applicazione, dal momento che il direttore dei lavori ha verificato, nell'interesse del committente, tutti i lavori a misura effettivamente eseguiti e, ad eccezione delle ulteriori lavorazioni descritte nel computo metrico del 4.8.2015, li ha contabilizzati. I computi metrici non sono stati specificamente contestati da ### relativamente alla quantità di lavori eseguiti e/o ai prezzi applicati e, pertanto, forniscono la prova dell'ulteriore credito della società appaltatrice. Questo, però, non può essere liquidato, in mancanza di una verifica contabile delle ulteriori lavorazioni del computo metrico del 4.8.2015, oltre quanto risulta dai documenti precedenti, ossia nella misura di € 9.734,30 (quale differenza tra l'importo dei lavori contabilizzati al 14.7.2015 di € 31.734,30 e l'importo già corrisposto di € 22.000,00). Credito venuto ad esistenza, ai fini della decorrenza degli interessi moratori, al momento della consegna dei lavori dopo il recesso del committente, eseguita con il verbale del 4.8.2015. 
Relativamente ai lavori nell'immobile in ### (divisione del bagno in due servizi igienici), in primo grado ### ha indicato il corrispettivo pattuito verbalmente (€ 10.000,00) ma ha contestato l'esecuzione dei lavori, sostenendo che l'impresa ha abbondonato il cantiere verso la fine di luglio 2015 senza completare la pavimentazione, i rivestimenti e gli impianti elettrici ed idrici e senza saldare le forniture di materiali sanitari previste a suo carico, per cui l'opera è stata proseguita e ultimata da altra impresa. A tal fine, ha prodotto una perizia di parte. ### s.r.l. ha contestato specificamente gli addebiti, sostenendo di aver eseguito l'opera appaltata, e ha indicato la pattuizione di un corrispettivo di € 11.000,00 iva esclusa oltre l'importo di € 1.588,00 per spese sostenute di alloggio degli operai a ### che il committente si era impegnato a rimborsare. 
È pacifico che non vi sia stata alcuna verifica e accettazione, espressa o implicita, dell'opera da parte del committente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  1665 c.c. Non è neppure disponibile un documento di verifica e contabilità delle lavorazioni effettivamente eseguite e non completate proveniente dal committente o dal suo direttore dei lavori (non nominato). Ne consegue che la contestazione dei lavori eseguiti da parte del committente, che non ha formato o accettato un documento contabile di tali lavori, pone a carico della società appaltatrice l'onere di provare di averli eseguiti.  ### documenti tecnico di verifica delle lavorazioni eseguite è la perizia di parte opposta dell'ing. ### la quale ha evidenziato la mancata ultimazione delle lavorazioni commissionate, risultanti dall'offerta della ### s.r.l. In particolare, mancano le finiture e le tinteggiature, la messa in opera dei box doccia; l'impianto elettrico, non completato, è privo dei frutti, placchette e corpi illuminanti e della certificazione di conformità; manca la certificazione degli gli impianti idrici, la posa in opera della rubinetteria degli igienici e degli agganci degli accessori “risente di numerose approssimazioni”; risultano danneggiati parquet e battiscopa; le due porte di accesso ai bagni sono di colore diverso. 
Conclude il perito di parte che “per tali inadempienze dell'impresa appaltatrice, l'avv. ### dovrà per forza di cose servirsi di altra impresa di costruzioni che dovrà completare i lavori, dovrà eventualmente operare le dovute correzioni alle lavorazioni eseguite e dovrà rilasciare le dovute certificazioni impiantistiche di legge”. Non risulta però, alcun documento contrattuale o contabile di lavori di completamento e correzione eseguiti da altra impresa. 
La perizia di parte conferma, in sostanza, che l'opera appaltata (la divisione del bagno in due servizi igienici) è stata eseguita, salvo le finiture, la pitturazione, la messa in opera dei box doccia, le certificazioni degli impianti e alcuni vizi. Il costo occorrente per il completamento dei lavori e l'eliminazione dei vizi riscontrati, che va detratto dal corrispettivo pattuito, non è stato calcolato dal perito di parte e non può ritenersi verosimilmente eccedente la misura del 25% del prezzo dell'appalto. 
Pertanto, il corrispettivo dovuto deve essere equitativamente liquidato nella misura di € 7.500,00 (pari al 75% del corrispettivo di € 10.000,00 indicato dal committente), oltre iva. Anche in questo caso gli interessi moratori decorrono dal 4.8.2015, considerato che, secondo il committente, l'impresa ha abbandonato il cantiere a fine luglio 2015. 
Sono, perciò, parzialmente fondati il primo e il terzo motivo di impugnazione, dovendosi riconoscere un credito residuo della ### s.r.l. per i due appalti di complessivi € 17.234,30 (€ 9.734,30 + € 7.500,00) oltre iva. Su tali importi decorrono gli intessi moratori ex art. 1224, comma 1, c.c. nella misura del tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. con rimando a quello previsto dal D.L.vo n. 231/2002. E infatti, il quarto comma dell'art. 1284, introdotto dall'art. 17 del decreto-legge n. 132 del 214, convertito con mod. dalla legge n. 162 del 2014, si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (dal 11.12.2014), come nel caso di specie, dato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata a maggio del 2016. Di qui l'irrilevanza della contestazione del committente in ordine all'inapplicabilità diretta del tasso di interesse previsto dal D.L.vo n. 132/02 per le transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, non comprensivo dell'appalto con un committente privato. 
Con il secondo e il quarto motivo si impugna la condanna di ### s.r.l. al pagamento della somma di € 600,00 in favore di ### per vizio di extrapetizione e, nel merito, per insussistenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità contrattuale.  ### è stata chiamata in causa da ### perché comproprietaria dell'immobile in ### e comodataria di quello in ### “quantomeno per una ipotetica "rivalsa" parziale, collegata alla comproprietà dell'immobile di via ### n.75, in Salerno”. ### costituitasi in giudizio, ha rappresentato che nel luglio del 2017 si erano verificate perdite di acqua dal bagno dell'appartamento di ### ristrutturato dalla ### a causa della mancata sigillatura della doccia; che l'umidità si era riversata nel sottostante immobile di proprietà dei sigg.ri Iannucelli e ### che era stata costretta a corrispondere a questi ultimi la somma di € 600,00 per la ritinteggiatura dei soffitti ammalorati. Ha, poi, dedotto che “tale voce di danno va riconosciuta alla comparente (in solido con l'avv. ### unitamente al ristoro di tutti gli ulteriori danni subiti …..” e ha concluso aderendo alle conclusioni di ### “con ogni relativa conseguenza favorevole diretta o indiretta in capo all'avv. ### …”. 
Pur ritenendo che la chiamata in causa abbia introdotto una propria domanda risarcitoria per la spesa personalmente sostenuta (fondata su una responsabilità contrattuale dell'appaltatrice nei suoi confronti, in quanto parte del contratto di appalto insieme al proprietario, benché solo comodataria dell'immobile), tuttavia la prova fornita consiste solo in una dichiarazione unilaterale, sottoscritta da ### e recante la data del 20.7.2017, di aver ricevuto da ### la somma di € 600,00 per la tinteggiatura dei soffitti in zona bagno e corridoio, danneggiati dalle “gravi infiltrazioni di acqua, provenienti - come verificati in contraddittorio - dalla mancata sigillatura della doccia del locale bagno del Vs sovrastante appartamento, ristrutturato nell'agosto del 2015”. Non è stata raccolta, però, alcuna testimonianza in giudizio della dichiarante, né le circostanze relative all'infiltrazione d'acqua e al pagamento della somma sono state inserite nei capitoli di prova per testi ammessi con l'ordinanza del 14.1.2020. Pertanto, la dichiarazione scritta del terzo non è prova dell'effettiva infiltrazione di acqua, né della sua riconducibilità alla ### s.r.l. (mancata sigillatura della doccia). Di qui l'accoglimento del quarto motivo di impugnazione ed il rigetto della domanda risarcitoria proposta da ### In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto nei confronti di ### e interamente accolto nei confronti di ### con la condanna del primo al pagamento del saldo degli appalti, come sopra liquidato, ed il rigetto della domanda della seconda. 
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di entrambi gli appellati, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Dal momento che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., neppure la soccombenza reciproca, poiché la domanda della ### s.r.l. è accolta, sia pure per un importo inferiore a quello richiesto (Cass., Sez. Unite 31.10.2022, n. ###), il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c.  (### è soccombente rispetto alla domanda della ### s.r.l., anche se per una somma inferiore; ### è soccombente rispetto alla sua domanda risarcitoria). Gli onorari di difesa in favore di parte appellante si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del ### della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore di € 17.234,30 con riguardo a ### valore di € 600,00 con riguardo a ###. Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.  PQM La Corte di Appello di ### prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1350/2024, così provvede: 1. accoglie parzialmente l'appello proposto nei confronti di ### e, in riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento della domanda proposta con il ricorso monitorio, condanna ### al pagamento della somma di € 17.234,30 in favore di ### s.r.l., oltre iva e interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal 4.8.2015 fino al soddisfo; 2. accoglie l'appello proposto nei confronti di ### e, per l'effetto, rigetta la sua domanda di ristoro della somma di € 600,00; 3. condanna ### al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di ### s.r.l., che liquida in € 804,00 per spese vive di secondo grado ed € 10.000,00 per onorari di difesa (€ 5.000,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, ### ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. ### per dichiarato anticipo; 4. condanna ### al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di ### s.r.l., che liquida in € 804,00 per spese vive di secondo grado (in solido con ### ed € 1.000,00 per onorari di difesa (€ 500,00 per il primo grado ed € 500,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, ### ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. ### per dichiarato anticipo.  ### lì 17/10/2025 ### estensore ### (dott. ### (dott.ssa ###

causa n. 1350/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Iannicelli Guerino, Balletti Maria

M
7

Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 2942/2020 del 16-11-2020

... 3. che le ultime fatture pagate si riferivano ai lavori eseguiti sino ad agosto 2012 (doc 3 fasc. I grado appellato); 4. la presenza sul cantiere del ### e dei suoi dipendenti anche nei mesi da settembre a dicembre 2012 impegnati nell'esecuzione delle opere elencate l'allegato 9 (si vedano a riguardo le dichiarazioni dei testi ### e ### e ###; 5. l'acquisto da parte dell'appellato e la consegna presso il cantiere di via ### di materiale edili nei mesi di settembre ed ottobre 2012 (doc. 5 fasc. I grado appellato). 3.4.Quanto poi all'asserita incompatibilità di alcune opere chieste in pagamento rispetto allo stato avanzato del cantiere, i testi sigg. ### e ### e #### che ne hanno confermato l'esecuzione nel periodo indicato dal sig. ### si reputano pienamente attendibili poiché scevri di alcun interesse anche di mero fatto in causa. E' a riguardo particolarmente significativo il fatto che, a confermare l'esecuzione, nel periodo da settembre a dicembre 2012, delle opere elencate nel doc. 9, sia stato anche l'arch. ### teste dell'appellante sentito a prova contraria, nonché professionista deputato alla sorveglianza dei lavori, e dunque pieno conoscitore del cantiere, che ha altresì (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott. #### dott.ssa ### rel. est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1657/2019 promossa in grado d'appello DA ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 43 20122 MILANO presso il difensore avv. ##### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 5 20122 MILANO presso il difensore avv. ### APPELLATO avente ad oggetto: ### altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.  ### Voglia la Corte di Appello di Milano, in riforma dell'impugnata sentenza: • Accertare e dichiarare la mancanza di prova dell'asserito credito azionato in via monitoria da parte del sig. ### quale titolare dell'impresa l'### 2007 di ### Conseguentemente ed in ogni caso, revocare/annullare il ### n. 3428/2016, RG 74849/2015 del Tribunale di Milano e comunque rigettare qualunque richiesta di pagamento avanzata da ### quale titolare dell'### l'### 2007 poiché infondata; • In subordine, limitare l'importo eventualmente dovuto da ### escludendo le somme relative ad opere che, palesemente, non possono essere state eseguite nell'ultimo semestre del cantiere (giugno à dicembre 2012) nonché gli importi derivanti da cedolini / fatture prive di riferimento al cantiere (pag. 2.7 dell'Atto di Appello e pag. 13 della ### depositata in I grado) • Condannare il sig. ### quale titolare dell'impresa l'#### 2007 di ### alla rifusione in favore di ### delle spese di ### d'### nonché delle spese sostenute per la ### di ### pari ad € 1.903,00; • Ordinare al sig. ### quale titolare dell'impresa l'### 2007 di ### la cancellazione a proprie spese dell'ipoteca giudiziale iscritta su beni immobili di ### entro 15 giorni dall'emissione della sentenza, disponendo ai sensi dell'art. 614 bis cpc che parte appellata sia tenuta a corrispondere la somma di € 120,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.  • Dare atto che l'### 2007 di ### ha affermato di aver ultimato le opere commissionate nel mese di dicembre del 2012 come da affermazione espressa contenuta a pag. 5 della Comparsa di ### in primo grado, e come da documentazione prodotta dalla stessa ### 2007 di ### in corso di causa; per l'effetto, compensare l'eventuale credito di parte appellata con il credito a favore di ### quantificato in € 120,00 per ogni giorno di ritardo e dunque € 18.360,00 (€ 120,00 per 153 giorni intercorrenti tra il ### → 1/12/2012); • Ordinare al sig. ### quale titolare dell'impresa l'### 2007 di ### la restituzione delle somme riscosse nelle more del giudizio di II grado in esecuzione della sentenza; Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, inclusa la tassa di registro e le spese di consulenza tecnica, da porsi a carico dell'### opposta.  ### In via preliminare, - dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità del proposto appello; - a fronte del rigetto dell'istanza di sospensione assunto con provvedimento del 07.11.2019, condannare ### s.r.l. alla pena pecuniaria prevista dall'art. 283, secondo comma, c.p.c.; - dichiarare ex art. 345 c.p.c. l'inammissibilità della domanda nuova formulata da ### s.r.l.  per la prima volta in questa sede ###subordine, limitare l'importo eventualmente dovuto da ### escludendo le somme relative ad opere che, palesemente, non possono essere state eseguite nell'ultimo semestre del cantiere (giugno à dicembre 2012) nonché gli importi derivanti da cedolini / fatture prive di riferimento al cantiere”); In via principale e di merito, - rigettare l'appello proposto da ### S.r.l. contro l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze, incluse le spese per le consulenze tecniche espletate, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali 15%, per entrambi i gradi di giudizio In via istruttoria, - ammettere, occorrendo, tutte le istanze istruttorie formulate da ### nel primo grado di giudizio e non ammesse; - respingere, occorrendo, tutte le istanze istruttorie formulate dalla controparte e non ammesse, per tutte le ragioni indicate in atti. 
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto 1.La società ### srl ha presentato innanzi al Tribunale di Milano opposizione al decreto ingiuntivo n. 3428/2016 emesso su ricorso di ### quale titolare della omonima impresa individuale, per l'importo di € 46.110,00 oltre interessi e spese legali, a titolo di saldo per le opere eseguite nel cantiere di ### via ### 1, allegando: a) di avere stipulato con la controparte un contratto di subappalto avente ad oggetto opere di ristrutturazione di un immobile in ### via ### 1 per il corrispettivo di € 200.000,00 integralmente pagato; che non erano state eseguite ulteriori opere; che, in ogni caso, ulteriori lavori da contratto avrebbero dovuto essere oggetto di accordo formale; b) l'inesigibilità del credito, stante la mancata esibizione dei documenti attestanti la regolarità contributiva e retributiva del subappaltatore, come previsto dall'art. 14 del contratto c) il ritardo nell'esecuzione delle opere da parte dell'opposto da cui derivava l'applicazione della penale contrattuale prevista all'art.  12 del contratto. Concludeva l'opponente chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in ogni caso la compensazione dell'eventuale credito riconosciuto al sig. ### con la penale da ritardo quantificata nella somma di € 18360,00. 
Costituitosi in giudizio l'opposto contestava la domanda dell'opponente deducendo: d) che con il decreto ingiuntivo veniva richiesto il pagamento dei lavori eseguiti da settembre a dicembre 2012 e che, indipendentemente da quanto formalizzato nel contratto, i lavori erano sempre stati pagati mensilmente sulla base di un riepilogo consegnato all'amministratore di ### e) che l'importo dei lavori indicato nei due contratti di subappalto che si erano succeduti era solo indicativo, tant'è che per il primo erano state pagate fatture per il complessivo importo di € 311.500,00 e, per il secondo, per l'importo di € 339.000,00; f) che nessun ritardo era addebitabile al subappaltatore, considerato che erano state eseguite ulteriori opere rispetto a quelle contrattualmente previste. 
Disposta una consulenza tecnica e assunta la prova testimoniale, il Tribunale di ### con sentenza n. 2828/2019 pubblicata il ###, così statuiva <<- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ### s.r.l e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. n. 3428/2016, emesso dal Tribunale di ### in data ###, dichiarando il decreto esecutivo ex art. 653 c.p.c.; - rigetta la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente; -condanna la società opponente alla rifusione in favore di ### titolare dell'impresa ### 2007 delle spese del giudizio che liquida in € 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se non detraibile) e Cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese di ###>. 
Il Tribunale rilevava 1)che il contratto di appalto scritto era a misura e non a forfait e che, secondo la prassi descritta dall'opposto, la valorizzazione delle opere era poi stata effettuata in economia sulla base delle ore lavorate e dei materiali impiegati; 2)che l'istruttoria aveva confermato il protrarsi dei lavori sino a dicembre 2012 e l'esecuzione delle opere chieste in pagamento 3) che la consulenza tecnica aveva confermato la congruità dei compensi richiesti 4) che l'eccezione di inesigibilità era priva di fondamento essendo decorso il termine biennale entro il quale l'appaltatore è solidalmente responsabile delle omissioni contributive e retributive del subappaltatore 5) che la penale non era dovuta considerato che la consistenza delle opere era notevolmente aumentata rispetto a quella prevista in contratto.  1.1. ### srl ha proposto appello avverso detta sentenza. Si è costituito il sig. ### All'udienza del 4 giugno 2020, precisate le conclusioni a norma dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18 del 17.3.2020, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e 36 del decreto legge n. 23 dell'8.4.2020, la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa concessione dei termini ex artt. 352, 190 cpc.   La decisione della causa è stata deliberata nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020.  2. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe riconosciuto l'esistenza del credito sulla base di un ragionamento presuntivo, senza tuttavia considerare la contraria disciplina contrattuale del rapporto, che prevedeva la possibilità di modificare i lavori solo tramite accordo scritto. Richiama a tal fine gli articoli 10, 11, 14 e 15 del contratto che, nel prevedere come necessaria l'autorizzazione scritta per l'esecuzione di opere diverse e ulteriori rispetto a quelle contrattuali, miravano ad impedire delle arbitrarie e ingiustificate richieste di pagamento.  2.1. Con il secondo motivo si deduce la mancata prova dell'esecuzione di opere extra capitolato. Il Tribunale non avrebbe verificato se le opere oggetto della richiesta di pagamento erano state eseguite e se fossero effettivamente delle opere diverse e ulteriori rispetto quelle contrattuali. Benché il ctu avesse concluso per l'impossibilità di operare tale accertamento, il Tribunale aveva ritenuto di poter superare la mancata prova del fatto costitutivo del credito, facendo ricorso al contenuto della prova testimoniale, contrariamente al divieto di prova testimoniale di cui agli artt. 1659 e 2755 ### deduce, con riferimento alla documentazione prodotta dalla controparte, che: - le opere extra che l'impresa ### allega avere realizzato nei mesi di giugno - dicembre 2012, non potevano essere state eseguite in quel periodo poiché, come riconosciuto anche dal ctu, per la loro tipologia dovevano essere eseguite nella fase iniziale del cantiere; -fatture e schede di lavorazione non risultavano sottoscritte dal committente, sicché secondo la conclusione del CTU “risulta difficoltoso, se non impossibile, comprendere se quel materiale sia stato impiegato nello stabile di via ### 1”.  2.2. Con il terzo motivo prospetta la violazione dell'art. 1659 c.c. per essere stato riconosciuto all'appellato il diritto al pagamento dell'ulteriore corrispettivo pur in mancanza di un'autorizzazione scritta.  2.3. Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia sostanzialmente disapplicato la disciplina contrattuale che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, prevedeva un termine perentorio di fine lavori. Inoltre il Tribunale aveva erroneamente individuato nelle difese dell'opponente la formulazione di una domanda riconvenzionale di pagamento della penale benché fosse stata proposta una mera eccezione di compensazione.  3. ### non è fondato. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente.  3.1.E' opinione della Corte che nell'appalto a misura, come è definibile l'accordo oggetto di causa in base all'art. 3 del contratto, la previsione contrattuale che istituisca la forma scritta per ogni eventuale ulteriore lavorazione non impedisce, pur in assenza di prova di una formalizzazione dell'accordo, il riconoscimento delle opere eseguite extra contratto o in variante. 
Per il contratto di appalto non è richiesta per legge la forma scritta ad substantiam né ad probationem, sicché non è precluso alle parti di intrattenere un rapporto di appalto assumendo esclusivamente un accordo orale. Sarà dunque esclusivamente più oneroso per il creditore fornire prova del contenuto di tale accordo. Anche qualora, come nel caso in esame, vi sia una disciplina formale dell'appalto che preveda l'autorizzazione scritta all'esecuzione di ulteriori opere, il creditore appaltatore è ammesso a provare che, in deroga agli accordi originariamente assunti, le parti si siano verbalmente accordate per la realizzazione di opere extra contratto. Tali considerazioni sono confortate sul piano normativo dall'art. 2724 c.c., che ammette la prova testimoniale su un atto aggiunto o contrario al contenuto del contratto qualora, avuto riguardo alla qualità delle parti , alla natura del contratto o ad ogni altra circostanza, appaia verosimile che siano state effettuate aggiunte o modificazioni verbali. 
Né deve ritenersi che il Tribunale abbia disapplicato l'art. 1659 c.c.. A riguardo, se è vero che, in virtù dell' articolo 1659 codice civile, la prova dell'autorizzazione del committente all'esecuzione delle modifiche aggiunte al progetto deve essere data per iscritto e non può risultare da presunzioni, tuttavia tale norma non deve ritenersi applicabile in tutti i casi in cui le modifiche siano di tale natura da integrare dei nuovi interventi e quindi da potersi considerare oggetto di un nuovo contratto di appalto. Nella fattispecie in esame vi è la prova che l'appellato ha eseguito opere regolarmente pagate dall'appellante del valore di oltre la metà di quelle contrattualizzate. Deve pertanto ritenersi che tra le parti sia intercorso un altro successivo accordo negoziale per il quale, posto che il contratto di appalto è a forma libera, il consenso del committente può essere desunto e accertato con qualsiasi mezzo di prova, anche a carattere presuntivo. 
In coerenza con tali principi il Tribunale ha fatto corretto ricorso alla prova presuntiva (### 1 - , Ordinanza n. 12971 del 24/05/2018) valorizzando quali indizi gravi precisi e concordanti << -che anche il comportamento tenuto dalle parti nel corso del rapporto è incompatibile con la prospettazione di ### -che invero dalla documentazione prodotta dall'opposto emerge che ### durante la vigenza di tale contratto, ha emesso fatture del complessivo importo di € 339.000,00, notevolmente superiore al compenso dedotto in contratto di € 200.000,00, fatture tutte regolarmente pagate dal committente (cfr. doc. 3 fascicolo opposto); …………-che in particolare dall'esame dei rendiconti redatti da TGO e dalle relative fatture emesse, si evince che vi è corrispondenza tra gli importi indicati in tali rendiconti e quelli oggetto delle fatture e ciò fino alla fattura 19 dell'ottobre 2012 che corrisponde agli importi indicanti nei consuntivi di luglio ed agosto 2012 (cfr. doc. 3 già citato); -che è pacifico che ### abbia proceduto al pagamento di tutte le citate fatture emesse da settembre 2011 ad ottobre 2012 relative ai lavori eseguiti nel periodo da luglio 2011 ad agosto 2012; - che a fronte di ciò non risulta che la opponente, prima del pagamento, abbia richiesto la redazione di stati di avanzamento o la presentazione di altri documenti contenenti la descrizione delle opere svolte, né che l'emissione delle varie fatture da parte di TGO sia stata proceduta dal rilascio di autorizzazioni scritte o di comunicazioni attestanti il benestare alla fatturazione; -che in questo quadro si ritiene quindi che tra le parti si fosse instaurata la prassi descritta da TGO nella comparsa di costituzione, prevedente per l'appunto la liquidazione dei compensi sulla base dei fogli presentati mensilmente dal subappaltatore indicanti le ore di lavoro svolte ed i costi inerenti alle attrezzature>>. In sostanza gli elementi acquisiti in sede istruttoria depongono univocamente nel senso che le parti si siano determinate in corso di rapporto a disapplicare la disciplina contrattuale superandone la regolamentazione, sia con riferimento alle modalità di contabilizzazione delle opere, sia non reputando necessaria la preventiva autorizzazione alle ulteriori e maggiori opere eseguite rispetto a quelle previste originariamente.  3.2.Non merita destino migliore la censura concernente l'asserita mancata prova dell'esecuzione di opere extra capitolato.  ### incentra la sua doglianza sul rilievo che non vi sarebbe prova che le opere chieste in pagamento fossero diverse e ulteriori rispetto a quelle contrattuali. A tal fine richiama le conclusioni del ctu che ha escluso la possibilità determinare se le opere indicate nell'allegato 9 fossero in variante rispetto al capitolato. 
Il Tribunale ha tuttavia correttamente dato rilievo all'esito della prova testimoniale, al tenore delle difese delle parti e ai documenti prodotti dall'appellato sulla base di una motivazione logicamente e giuridicamente più che esaustiva, minimamente scalfita dalle doglianze dell'appellante, che muovono dall'unico presupposto in base al quale, in assenza di prova di un' autorizzazione scritta, il primo giudice avrebbe dovuto concludere per l'insussistenza del credito. 
Come già argomentato, nella realtà il rapporto contrattuale ha seguito modalità esecutive differenti da quelle pattuite. Il fatto che sia impossibile fare un confronto tra le opere originariamente previste e quelle aggiunte in corso d'opera, non esistendo un capitolato delle opere contrattuali, non impedisce al giudice di individuare la prova del credito aliunde.  3.3.Premesso che non costituisce domanda nuova, vietata ai sensi dell'art. 345 cpc, rispetto a quella di accertamento di totale inesistenza del credito e di revoca del decreto ingiuntivo, la richiesta subordinata di escludere dal credito riconosciuto all'appellato una parte delle somme, in quanto da ritenersi ricompresa nella originaria domanda di accertamento negativo dell'intero credito oggetto del decreto ingiuntivo, è stato ampiamente provato: 1. il pagamento di opere per un importo di gran lunga superiore a quello previsto contratto, come emerge dalle fatture prodotte in atti; 2. che detto pagamento avveniva non in base a SAL bensì di rendiconti trasmessi dal sig.  ### al legale rappresentante di ### (doc 2 fasc I grado appellato); 3. che le ultime fatture pagate si riferivano ai lavori eseguiti sino ad agosto 2012 (doc 3 fasc. I grado appellato); 4. la presenza sul cantiere del ### e dei suoi dipendenti anche nei mesi da settembre a dicembre 2012 impegnati nell'esecuzione delle opere elencate l'allegato 9 (si vedano a riguardo le dichiarazioni dei testi ### e ### e ###; 5. l'acquisto da parte dell'appellato e la consegna presso il cantiere di via ### di materiale edili nei mesi di settembre ed ottobre 2012 (doc. 5 fasc. I grado appellato).  3.4.Quanto poi all'asserita incompatibilità di alcune opere chieste in pagamento rispetto allo stato avanzato del cantiere, i testi sigg. ### e ### e #### che ne hanno confermato l'esecuzione nel periodo indicato dal sig. ### si reputano pienamente attendibili poiché scevri di alcun interesse anche di mero fatto in causa. E' a riguardo particolarmente significativo il fatto che, a confermare l'esecuzione, nel periodo da settembre a dicembre 2012, delle opere elencate nel doc. 9, sia stato anche l'arch. ### teste dell'appellante sentito a prova contraria, nonché professionista deputato alla sorveglianza dei lavori, e dunque pieno conoscitore del cantiere, che ha altresì precisato che i lavori in questione erano delle varianti rispetto a quelli previsti inizialmente in progetto. 
Con riguardo alla documentazione prodotta si osserva che, se si eccettuano alcuni ddt per modesti importi, tutti i documenti di trasporto prodotti sub docc 5 e 6 riportano come indicazione di destinazione della merce il cantiere di via ### In ogni caso la circostanza è irrilevante anche sotto il profilo del quantum, atteso che il corrispettivo richiesto dall'appellato è inferiore a quello quantificato dal ### In conclusione deve ritenersi che, posto che è lo stesso appellante ad avere allegato di avere integralmente pagato tutte le opere previste in contratto, risultando dimostrata l'esecuzione degli ulteriori lavori chiesti in pagamento, è in re ipsa la prova del carattere extra contrattuale degli stessi.  3.5.Non svolgendo l'impugnazione alcun rilievo specifico sulla quantificazione del credito, deve procedersi all'esame dell'ultima censura, inerente il mancato riconoscimento della penale contrattuale. 
Anche tale doglianza è infondata. 
E' a riguardo sufficiente richiamare il principio espresso dai giudici di legittimità in base al quale “### nel corso dell'esecuzione del contratto d' appalto, il committente abbia richiesto all' appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell' appaltatore” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20484 del 06/10/2011). Poiché nella fattispecie in esame vi è prova dell'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto di appalto deve conseguentemente escludersi l' estensione a tali lavori dell'originario termine contrattuale di ultimazione.  4. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellante a rifondere le spese di lite alla controparte che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore di causa (€ 26.001-52.000) e dell'assenza di attività istruttoria. 
Sussistono inoltre i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M.  115/2002 e successive modificazioni.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### srl avverso la sentenza del Tribunale di ### n. n. 2828/2019 pubblicata il ### così provvede: A) rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di ### 2828/2019 pubblicata il ###; B) condanna ### srl a rifondere a ### le spese processuali della presente fase liquidate in € 6.615,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e contributo forfettario spese generali del 15%; C) dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni ### il 7 ottobre 2020 ### est ### n. 1657/2019

causa n. 1657/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Vullo Francesca, Anzalone Giuseppina, Nardo Marisa Gisella

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22495 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.149 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 3252 utenti online