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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 174/2026 del 29-01-2026

... 104/1992, con diritto ai benefici di legge connessi a tale status; • condanna l'### al pagamento della metà delle spese del giudizio, metà che si liquida, con attribuzione al procuratore antistatario, in € 720,00 oltre IVA e ### • le spese di CTU sono poste a carico dell'### e si liquidano in favore di ciascun medico designato in complessivi € 300,00 oltre ####, 29.1.2026 IL GIUDICE Dott. ### di liquidazione ctu n. cronol. 874/2026 del 29/01/2026 (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1856 /2025 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE I SEZIONE - ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### dott. ### all'odierna udienza ha pronunciato la seguente ### nella controversia promossa #### , rapp.to e difeso giusta procura in atti dall' avv. ####, in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' Avvocatura dell'ente.   RESISTENTE OGGETTO: Indennità di accompagnamento e art. 3, co. 3 della l. 104/1992. 
Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione ed espletata ctu medico-legale, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento nei soli limiti di quanto di ragione. 
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento occorre unicamente che l'avente diritto non sia ricoverato in un istituto a totale carico della p.a. (a riguardo l'onere della prova ricade sul convenuto), non essendo previsti limiti d'età o di reddito. Sulla scorta di tali premesse deve ### di liquidazione ctu n. cronol. 874/2026 del 29/01/2026 essere accertata, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni dell'invalidità prospettata, tenuto conto dei distinguo operati dal legislatore tra le fasi dell'accertamento dell'invalidità stessa e quella dell'erogazione delle provvidenze. La parte ricorrente ha diritto a veder riconosciuto il proprio stato invalidante. ### CTU medico legale - da intendersi qui integralmente trascritta - ha posto in rilievo la fondatezza, nei limiti qui accolti, della pretesa azionata. ### relazione peritale, condivisibile in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed immune da errori sul piano logico - giuridico, ha evidenziato che il quadro patologico dell'istante sia tale da impedirgli il compimento autonomo degli atti della vita, risultando compromessa, tra l'altro, la capacità di deambulare senza l'ausilio di terzi. Si ritiene, peraltro, di poter far proprio il giudizio di CTU anche segnatamente alla decorrenza dello stato invalidante, in quanto tale conclusione appare sorretta da meditate valutazioni degli elementi anamnestici e clinici, nonché degli esami strumentali. In tali ambiti la domanda va accolta. Le spese seguono la soccombenza nei limiti della metà in considerazione della decorrenza del diritto da epoca successiva alla domanda amministrativa, ancorché antecedente alla domanda giudiziale, e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU sono poste a carico dell'### come da dispositivo.  P. Q. M.  Il Giudice del ### del Tribunale di ###, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: • accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente, si trova nelle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal giugno 2025 ; • dichiara, altresì, la parte ricorrente portatrice di handicap grave, ai sensi dell'art 3, co. 3, della L. n. 104/1992, con diritto ai benefici di legge connessi a tale status; • condanna l'### al pagamento della metà delle spese del giudizio, metà che si liquida, con attribuzione al procuratore antistatario, in € 720,00 oltre IVA e ### • le spese di CTU sono poste a carico dell'### e si liquidano in favore di ciascun medico designato in complessivi € 300,00 oltre ####, 29.1.2026 IL GIUDICE Dott. ### di liquidazione ctu n. cronol. 874/2026 del 29/01/2026

causa n. 1856/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Mancuso

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Tribunale di L'Aquila, Sentenza n. 96/2026 del 30-01-2026

... normativa applicabile ratione temporis, che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in ### che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente. 1.1. La prova della discendenza. Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio. Nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la discendenza dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto. 1.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis. Il secondo presupposto è quello ### dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti. Nel caso di specie, parte ricorrente ha in primo luogo depositato certificato (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 210/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI L'### Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE ###  * * * * * * * 
Il Giudice, dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 20/01/2026, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti; deposita la seguente SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al 210 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data ###, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; ###, nata in ### il ###, ### MATOS, nato in ### il ###, quest'ultimo in proprio e, unitamente ad ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore #### nata in ### il ###, nonché il medesimo ### unitamente a ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sull'altra figlia minore ### nata in ### il ###, ### nato in ### il ###, quest'ultimo in proprio e, unitamente a ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ### nato in ### il ### e ### nata in ### il ###, ### nato in ### il ###, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.  ### Parte ricorrente ###'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte resistente contumace ### comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al ### presso la ### della Repubblica. 
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.  ### parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt. 19bis D. 
Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del Ministero dell'### al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile. 
A sostegno della domanda, parte ricorrente allega (e prova) ### la discendenza in linea retta di ### (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita depositato in atti), nata in ### a ####, in data ###, emigrato in ### e ### la mancata perdita di siffatto status giuridico. 
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il Ministero dell'### ha ritenuto di non costituirsi, dovendosi pertanto in questa sede dichiararne la contumacia. 
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositate antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL n. 36/2025.  1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente. 
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022). 
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016). 
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dalla disciplina di cui alla legge 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 24/08/2022, n. 25317). 
I presupposti di diritto sostanziale, in base alla normativa applicabile ratione temporis, che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in ### che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.  1.1. La prova della discendenza. 
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio. 
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la discendenza dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.  1.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis. 
Il secondo presupposto è quello ### dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti. 
Nel caso di specie, parte ricorrente ha in primo luogo depositato certificato negativo di naturalizzazione, con ciò attestando la mancata rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana. In secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo discendente dell'avo ha acquisito la cittadinanza straniera non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato all'estero (ius soli). Infine, non è emerso che gli ascendenti di parte ricorrente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, tenuto conto anche del riparto dell'onere della prova così come delineato da Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 24/08/2022, n. 25317. 
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis.  2. La discendenza per linea materna. 
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze: i) il matrimonio - con soggetto straniero - avvenuto in epoca antecedente all'entrata in vigore della ### che comportava, per la donna, la perdita della cittadinanza italiana; ii) l'idoneità della donna a trasmettere la cittadinanza italiana alla prole nata in data antecedente al 01/01/1948. 
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis. 
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero. 
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della ### il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova ### la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”. In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ord. 25.09.2019). 
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.  3. Conclusioni. 
Sulla base di quanto sopra indicato, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto al riconoscimento dello status di cittadinanza italiana. 
Anche l'ulteriore istanza - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”. 
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'### dello stato civile competente il presente provvedimento.  4. Le spese del giudizio. 
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. E ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede interessano.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di L'#### specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 210/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede: 1) dichiara la contumacia del Ministero dell'### 2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di #### di ### di #### di ### di #### di ### di #### nonché di ### al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani; 3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; 4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'### dello stato civile competente il presente provvedimento; 5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite. 
Si comunichi a cura della cancelleria. 
L'### 25/01/2026 Il Giudice dott.ssa ### CONFORMITÀ
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si attesta che le copie degli atti e/o provvedimenti stampati ed uniti in unico documento mediante timbratura di giunzione per complessive 6 ### pagine, sono conformi ai corrispondenti atti/provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico relativo al procedimento n. 210/2024 R.G. Tribunale di L'###
CATANIA, 30 gennaio 2026
Avv. ### Amenta

causa n. 210/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Jolanda Di Rosa

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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 753/2026 del 29-01-2026

... paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a ### ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la ### (sentenza 28 Gennaio (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa ###, ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 6052 del ### dell'anno 2025, avente ad oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, vertente TRA 1)#### 857.222.009-72, nata a ### il ###, residente in ### 255 Apt 1701 Torre 1 cap: 86.050-464, Londrina - #### da solo e in quanto detentore della responsabilità genitoriale sul minore 2) #### 096.240.029- 75, nato a ### il ###;3) #### 096.238.009-16,nato a ### il ###, residente in ### 255 Apt 1701 Torre 1 cap: 86.050-464, ### - #### tutti elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv.  ### (CF: ###) del ### di ### che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ### (CF:###), giusta procura in atti #### dell'### contumace #### in persona del ### della Repubblica Intervenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di ### ovvero ### ovvero ### cittadino italiano, nato a ### (### in data ###, emigrato in ### ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana. 
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.  ### resistente non si è costituito in giudizio. 
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la ### 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. 
Il comma n. 37 della cit. ### prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal ### di ### al ### di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. 
Nel caso di specie l'avo ### era nato in provincia di ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. 
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.  ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. 
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. 
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. 
Risulta, inoltre, che ### non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti). 
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.   Da tale linea di discendenza emerge tuttavia un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della ### (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva - da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. 
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. 
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a ### ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. 
Sul punto è intervenuta la ### (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della ### nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della ### 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della ### l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. 
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della ### E ciò fino a quando la ### di Cassazione a ### (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della ### n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. 
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della ### n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della ### la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. 
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. 
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti ### anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal Ministero dell'### in analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'### dell'### nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. ### 17 dicembre 1999, n. 912) e l'### dell'### nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il Ministero dell'### non può assumere - da un punto di vista sostanziale - la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. 
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.  P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ###, definitivamente pronunciando, 1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti 1)### 2) ###3) ### , sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano ### 2. ordina al Ministero dell'### e per esso all'ufficiale dello ### competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello ### della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.  3. Compensa le spese di lite. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza. 
Venezia, 01.01.26 

Il Giudice
dott. ssa ###


causa n. 6052/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Magaro' Beatrice

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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 1259/2026 del 30-01-2026

... naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22). Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare. 3. La pronuncia delle ### n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «### la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO di ### *** 
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. ### nel procedimento iscritto al n.r.g. 16984/2024, promosso da: ### nato in ### il ###; con il patrocinio degli avv.ti ### e ### RICORRENTI contro MINISTERO INTERNO RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO in sede ###esito all'udienza del 29.1.2026, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.) ***  ### 1. Con atto depositato il ###, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis. 
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla ### n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).  2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano ### nato a ####, ed espongono che: “1. che il sig. CLÓ### CPF [codice fiscale]: 467.472.288- 80, nato a ### il ###, residente in Av. Sete de Outubro, 485, appartamento 102, 10° piano residenziale ### 14.401 - 278, ### - ### (documenti di identità, doc. 1), propone il presente ricorso per ottenere il riconoscimento, da parte dell'adito Tribunale, dello status civitatis italiano iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, co. 1, ### n. 91 del 5.02.1992, nella qualità di discendente in linea retta da cittadino italiano (si allega, al fine di rendere più agevole l'inquadramento relativo alla discendenza, utile albero genealogico, doc. 2); 2. che, invero, gli odierni ricorrenti sono discendente del sig. ### figlio di ### e ### originario dell'### nato nel Comune di ### (### il ###, così e come risulta dall'estratto di certificato di nascita, che si allega (doc. 3); 3. che il sig. ### mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, in ossequio alla circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del Ministero dell'### così conservando la cittadinanza italiana, trasmessa ai suoi discendenti senza interruzioni, come risulta dall'annotazione del certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Comune di ### inoltre la figlia ### è nata prima che il sig. ### perdesse la cittadinanza italiana in data ###, come risulta da attestato di naturalizzazione brasiliano (doc. 4); 4. che in data ### il sig. ### ha contratto matrimonio a ### (### con la sig.ra ### (doc. 5), dalla cui unione è nata a ### (### in data ### la sig.ra ### (doc.6), anch'essa cittadina italiana per il fatto di essere nata da padre cittadino italiano. 5. Che in data ### la sig.ra ### ha contratto matrimonio a ### (### con il sig. ### de ### (doc.7), dalla cui unione è nata a ### (### in data ### la sig.ra ### (doc.8), anch'essa cittadina italiana per il fatto di essere nata da madre cittadina italiana; 6. Che in data ### la sig.ra ### de ### ha contratto matrimonio a ### (### con il sig. ### (doc.9), dalla cui unione è nato a ### (### in data ### il sig. ### (doc.10), anch'esso cittadino italiano per il fatto di essere nato da madre cittadina italiana; 7. Che in data ### il sig. ### ha contratto matrimonio a ### (### con la sig.ra ### (doc.11), dalla cui unione è nato a ### (### in data ### il sig. ### (doc.12), odierno ricorrente, anch'esso cittadino italiano per il fatto di essere nato da padre cittadino italiano; “ 3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il Ministero dell'### non si è costituto.  4. ###, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.  5. Il Giudice ha fissato ultima udienza - anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. - in data ###, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.  *** 
RITENUTO IN DIRITTO 1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. ###, il ben noto ritardo delle ### dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).  2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito: - lo ### promulgato dal Re di ### il ###, non recava una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”; - con la proclamazione del ### d'### il ###, per volontà di ### lo ### divenne ### del nuovo Stato; - continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli ### preunitari; quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19); - il ### italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art.  14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»; - il ### anche il ### venne annesso al ### d'### il ### fu la volta del ### il ### del Trentino e del ### - i cittadini degli ### preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del ### d'### - la ### n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del ### del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3); - con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'### è diventata una Repubblica; - anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: ### la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; ### la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna; deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del ### del 1865, sopra riportati; - per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a ### ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri ### (sent. n. 4466/09); - la vigente ### n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1); - l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di ### della medesima data; a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di ### della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di ### della medesima data; c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; d) un genitore o adottante è stato residente in ### per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.  2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il ###.  2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del ### si era posto il problema della c.d. ###, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in ### al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana. 
La Corte di Cassazione a ### - richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della ### dei ### dell'### del 10.12.1948 e il ### di ### del 13.12.2007 - ha nondimeno solennemente affermato che: «### persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «### della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22). 
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.  3. La pronuncia delle ### n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «### la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel.  c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025. 
I ricorrenti - mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati - hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana. 
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò - secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost.  87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della ### Di contro, il Ministero dell'### non si è costituito. 
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).  4. Ciò premesso, si rileva che la domanda proposta dagli odierni ricorrenti non è fondata. È provato che l'avo del ricorrente, ### si è naturalizzato cittadino brasiliano in data ###. 
Ciò che rileva precisare è che la naturalizzazione è intervenuta dopo la nascita della figlia ### (n. il ###) ma prima che fosse divenuta maggiorenne (la maggiore età si conseguiva al compimento dei ventuno anni ex art. 240 c.c. 1865). 
A mente dell'art. 12, co. 2, l. n. 555/1912 «[i] figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9». In applicazione della norma, si deve ritenere che ### figlio dell'ava e cittadina brasiliana, abbia perduto la cittadinanza italiana. Il ricorrente non ha allegato circostanze contrarie a questa conclusione. In particolare, non risulta che ### abbia mai risieduto nel territorio italiano e abbia potuto conservare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 l. 555/1912 [«Lo straniero nato nel ### o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino: 1° se presta servizio militare nel ### o accetta un impiego nello Stato; 2° se compiuto il 21° anno risiede nel ### e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana; 3° se risiede nel ### da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al 2 di voler conservare la cittadinanza straniera. || Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita»], né che si possa invocare una fattispecie di riacquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, commi 1, 3, l.  555/1912 [«Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1° se presti servizio militare nel ### o accetti un impiego dello Stato; 2° se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del ### italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel ### 3° dopo due anni di residenza nel ### se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. […] || È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel ### in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del ###. La fattispecie in esame è del tutto analoga a quella esaminata da Cass., Sez. 1, ord. 15 giugno 2023, n. 17161: «i figli minori di persona che, ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3 [rectius 2] stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel ### ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa legge» (così anche Cass. Sez. 1, 27 aprile 2011, n. 9377); in particolare nella pronuncia n. 17161/2023 la Corte di Cassazione osserva: «Il ricorrente non censura specificamente l'affermazione dei giudici di merito secondo cui l'avo R.R. abbia perduto la cittadinanza italiana a causa o comunque per effetto della naturalizzazione americana ottenuta volontariamente nel (###. Tale perdita è prevista nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1 per “chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”. || La sua tesi è che la cittadinanza italiana non fosse stata perduta da R.J. divenuto cittadino (### per nascita negli (### nel (###, avendola egli acquisita sin dalla nascita per derivazione paterna prima che il padre R.R. l'avesse perduta nel (###; di conseguenza, R.J.  l'avrebbe trasmessa al figlio J.R. (nato nel (###) il quale l'avrebbe trasmessa infine al ricorrente R.B. che, quindi, avrebbe diritto alla doppia cittadinanza. || Questa tesi non è condivisibile alla luce della L. n. 555 del 1912 (applicabile ratione temporis). || È decisivo stabilire se R.J. (nonno di R.B.) abbia perduto la cittadinanza italiana in conseguenza del fatto che l'aveva perduta suo padre R.R.  acquistando la cittadinanza (### nel (### (quando ### era minore). || Al quesito deve darsi risposta affermativa»]. 
Ciò considerato, il figlio di #### è nata da cittadino straniero. 
Ne consegue altresì che tutti i discendenti, odierni ricorrenti, non possono invocare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis. La domanda è rigettata.  5. Nulla sulle spese di lite, in mancanza della costituzione in giudizio del Ministero convenuto.  P.Q.M.  Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, - rigetta la domanda proposta da: ### nato in ### il ### - Nulla sulle spese di lite. 
Si comunichi. 
Così deciso in ### il ###

causa n. 16984/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Angelina Baldissera

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Tribunale di L'Aquila, Sentenza n. 96/2026 del 30-01-2026

... normativa applicabile ratione temporis, che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in ### che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente. 1.1. La prova della discendenza. Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio. Nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la discendenza dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto. 1.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis. Il secondo presupposto è quello ### dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti. Nel caso di specie, parte ricorrente ha in primo luogo depositato certificato (leggi tutto)...

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R.G. n. 210/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI L'### Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE ###  * * * * * * * 
Il Giudice, dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 20/01/2026, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti; deposita la seguente SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al 210 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data ###, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; ###, nata in ### il ###, ### MATOS, nato in ### il ###, quest'ultimo in proprio e, unitamente ad ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore #### nata in ### il ###, nonché il medesimo ### unitamente a ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sull'altra figlia minore ### nata in ### il ###, ### nato in ### il ###, quest'ultimo in proprio e, unitamente a ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ### nato in ### il ### e ### nata in ### il ###, ### nato in ### il ###, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.  ### Parte ricorrente ###'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte resistente contumace ### comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al ### presso la ### della Repubblica. 
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.  ### parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt. 19bis D. 
Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del Ministero dell'### al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile. 
A sostegno della domanda, parte ricorrente allega (e prova) ### la discendenza in linea retta di ### (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita depositato in atti), nata in ### a ####, in data ###, emigrato in ### e ### la mancata perdita di siffatto status giuridico. 
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il Ministero dell'### ha ritenuto di non costituirsi, dovendosi pertanto in questa sede dichiararne la contumacia. 
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositate antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL n. 36/2025.  1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente. 
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022). 
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016). 
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dalla disciplina di cui alla legge 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 24/08/2022, n. 25317). 
I presupposti di diritto sostanziale, in base alla normativa applicabile ratione temporis, che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in ### che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.  1.1. La prova della discendenza. 
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio. 
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la discendenza dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.  1.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis. 
Il secondo presupposto è quello ### dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti. 
Nel caso di specie, parte ricorrente ha in primo luogo depositato certificato negativo di naturalizzazione, con ciò attestando la mancata rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana. In secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo discendente dell'avo ha acquisito la cittadinanza straniera non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato all'estero (ius soli). Infine, non è emerso che gli ascendenti di parte ricorrente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, tenuto conto anche del riparto dell'onere della prova così come delineato da Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 24/08/2022, n. 25317. 
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis.  2. La discendenza per linea materna. 
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze: i) il matrimonio - con soggetto straniero - avvenuto in epoca antecedente all'entrata in vigore della ### che comportava, per la donna, la perdita della cittadinanza italiana; ii) l'idoneità della donna a trasmettere la cittadinanza italiana alla prole nata in data antecedente al 01/01/1948. 
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis. 
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero. 
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della ### il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova ### la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”. In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ord. 25.09.2019). 
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.  3. Conclusioni. 
Sulla base di quanto sopra indicato, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto al riconoscimento dello status di cittadinanza italiana. 
Anche l'ulteriore istanza - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”. 
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'### dello stato civile competente il presente provvedimento.  4. Le spese del giudizio. 
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. E ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede interessano.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di L'#### specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 210/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede: 1) dichiara la contumacia del Ministero dell'### 2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di #### di ### di #### di ### di #### di ### di #### nonché di ### al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani; 3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; 4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'### dello stato civile competente il presente provvedimento; 5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite. 
Si comunichi a cura della cancelleria. 
L'### 25/01/2026 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 210/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Jolanda Di Rosa

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