testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO di ### ***
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. ### nel procedimento iscritto al n.r.g. 16984/2024, promosso da: ### nato in ### il ###; con il patrocinio degli avv.ti ### e ### RICORRENTI contro MINISTERO INTERNO RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO in sede ###esito all'udienza del 29.1.2026, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.) *** ### 1. Con atto depositato il ###, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla ### n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»). 2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano ### nato a ####, ed espongono che: “1. che il sig. CLÓ### CPF [codice fiscale]: 467.472.288- 80, nato a ### il ###, residente in Av. Sete de Outubro, 485, appartamento 102, 10° piano residenziale ### 14.401 - 278, ### - ### (documenti di identità, doc. 1), propone il presente ricorso per ottenere il riconoscimento, da parte dell'adito Tribunale, dello status civitatis italiano iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, co. 1, ### n. 91 del 5.02.1992, nella qualità di discendente in linea retta da cittadino italiano (si allega, al fine di rendere più agevole l'inquadramento relativo alla discendenza, utile albero genealogico, doc. 2); 2. che, invero, gli odierni ricorrenti sono discendente del sig. ### figlio di ### e ### originario dell'### nato nel Comune di ### (### il ###, così e come risulta dall'estratto di certificato di nascita, che si allega (doc. 3); 3. che il sig. ### mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, in ossequio alla circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del Ministero dell'### così conservando la cittadinanza italiana, trasmessa ai suoi discendenti senza interruzioni, come risulta dall'annotazione del certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Comune di ### inoltre la figlia ### è nata prima che il sig. ### perdesse la cittadinanza italiana in data ###, come risulta da attestato di naturalizzazione brasiliano (doc. 4); 4. che in data ### il sig. ### ha contratto matrimonio a ### (### con la sig.ra ### (doc. 5), dalla cui unione è nata a ### (### in data ### la sig.ra ### (doc.6), anch'essa cittadina italiana per il fatto di essere nata da padre cittadino italiano. 5. Che in data ### la sig.ra ### ha contratto matrimonio a ### (### con il sig. ### de ### (doc.7), dalla cui unione è nata a ### (### in data ### la sig.ra ### (doc.8), anch'essa cittadina italiana per il fatto di essere nata da madre cittadina italiana; 6. Che in data ### la sig.ra ### de ### ha contratto matrimonio a ### (### con il sig. ### (doc.9), dalla cui unione è nato a ### (### in data ### il sig. ### (doc.10), anch'esso cittadino italiano per il fatto di essere nato da madre cittadina italiana; 7. Che in data ### il sig. ### ha contratto matrimonio a ### (### con la sig.ra ### (doc.11), dalla cui unione è nato a ### (### in data ### il sig. ### (doc.12), odierno ricorrente, anch'esso cittadino italiano per il fatto di essere nato da padre cittadino italiano; “ 3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il Ministero dell'### non si è costituto. 4. ###, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione. 5. Il Giudice ha fissato ultima udienza - anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. - in data ###, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione. ***
RITENUTO IN DIRITTO 1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. ###, il ben noto ritardo delle ### dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806). 2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito: - lo ### promulgato dal Re di ### il ###, non recava una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”; - con la proclamazione del ### d'### il ###, per volontà di ### lo ### divenne ### del nuovo Stato; - continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli ### preunitari; quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19); - il ### italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»; - il ### anche il ### venne annesso al ### d'### il ### fu la volta del ### il ### del Trentino e del ### - i cittadini degli ### preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del ### d'### - la ### n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del ### del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3); - con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'### è diventata una Repubblica; - anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: ### la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; ### la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna; deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del ### del 1865, sopra riportati; - per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a ### ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri ### (sent. n. 4466/09); - la vigente ### n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1); - l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di ### della medesima data; a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di ### della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di ### della medesima data; c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; d) un genitore o adottante è stato residente in ### per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio. 2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il ###. 2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del ### si era posto il problema della c.d. ###, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in ### al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a ### - richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della ### dei ### dell'### del 10.12.1948 e il ### di ### del 13.12.2007 - ha nondimeno solennemente affermato che: «### persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «### della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare. 3. La pronuncia delle ### n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «### la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti - mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati - hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò - secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della ### Di contro, il Ministero dell'### non si è costituito.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso). 4. Ciò premesso, si rileva che la domanda proposta dagli odierni ricorrenti non è fondata. È provato che l'avo del ricorrente, ### si è naturalizzato cittadino brasiliano in data ###.
Ciò che rileva precisare è che la naturalizzazione è intervenuta dopo la nascita della figlia ### (n. il ###) ma prima che fosse divenuta maggiorenne (la maggiore età si conseguiva al compimento dei ventuno anni ex art. 240 c.c. 1865).
A mente dell'art. 12, co. 2, l. n. 555/1912 «[i] figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9». In applicazione della norma, si deve ritenere che ### figlio dell'ava e cittadina brasiliana, abbia perduto la cittadinanza italiana. Il ricorrente non ha allegato circostanze contrarie a questa conclusione. In particolare, non risulta che ### abbia mai risieduto nel territorio italiano e abbia potuto conservare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 l. 555/1912 [«Lo straniero nato nel ### o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino: 1° se presta servizio militare nel ### o accetta un impiego nello Stato; 2° se compiuto il 21° anno risiede nel ### e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana; 3° se risiede nel ### da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al 2 di voler conservare la cittadinanza straniera. || Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita»], né che si possa invocare una fattispecie di riacquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, commi 1, 3, l. 555/1912 [«Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1° se presti servizio militare nel ### o accetti un impiego dello Stato; 2° se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del ### italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel ### 3° dopo due anni di residenza nel ### se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. […] || È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel ### in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del ###. La fattispecie in esame è del tutto analoga a quella esaminata da Cass., Sez. 1, ord. 15 giugno 2023, n. 17161: «i figli minori di persona che, ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3 [rectius 2] stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel ### ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa legge» (così anche Cass. Sez. 1, 27 aprile 2011, n. 9377); in particolare nella pronuncia n. 17161/2023 la Corte di Cassazione osserva: «Il ricorrente non censura specificamente l'affermazione dei giudici di merito secondo cui l'avo R.R. abbia perduto la cittadinanza italiana a causa o comunque per effetto della naturalizzazione americana ottenuta volontariamente nel (###. Tale perdita è prevista nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1 per “chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”. || La sua tesi è che la cittadinanza italiana non fosse stata perduta da R.J. divenuto cittadino (### per nascita negli (### nel (###, avendola egli acquisita sin dalla nascita per derivazione paterna prima che il padre R.R. l'avesse perduta nel (###; di conseguenza, R.J. l'avrebbe trasmessa al figlio J.R. (nato nel (###) il quale l'avrebbe trasmessa infine al ricorrente R.B. che, quindi, avrebbe diritto alla doppia cittadinanza. || Questa tesi non è condivisibile alla luce della L. n. 555 del 1912 (applicabile ratione temporis). || È decisivo stabilire se R.J. (nonno di R.B.) abbia perduto la cittadinanza italiana in conseguenza del fatto che l'aveva perduta suo padre R.R. acquistando la cittadinanza (### nel (### (quando ### era minore). || Al quesito deve darsi risposta affermativa»].
Ciò considerato, il figlio di #### è nata da cittadino straniero.
Ne consegue altresì che tutti i discendenti, odierni ricorrenti, non possono invocare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis. La domanda è rigettata. 5. Nulla sulle spese di lite, in mancanza della costituzione in giudizio del Ministero convenuto. P.Q.M. Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, - rigetta la domanda proposta da: ### nato in ### il ### - Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in ### il ###
causa n. 16984/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Angelina Baldissera