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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 3982/2025 del 11-12-2025

... specie si tratta di irregolarità presente sul manto stradale prodottasi all'esterno del P.O. ### sito in Comune di ### . Deriva da quanto detto che il Comune, in relazione a tale tratto della rete stradale comunale rivesta sicuramente lo status di custode. In ragione di ciò chi invoca l'applicazione della responsabilità ex art. 2051 cc ha esclusivamente l'onere di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verificazione. Il sinistro si verificava mentre l'attrice nello scendere dall'autovettura, finiva con il piede sinistro in una buca presente sul manto stradale sottostante l'autovettura . Dal complesso degli acquisiti elementi probatori risulta provato il fatto storico della presenza di buca ### pertanto, in considerazione della controllabilità effettiva da parte dell'ente locale della strada e delle condizioni di praticabilità della medesima in modo da evitare danni alle auto , ritenersi applicabile la fattispecie di cui all'art. 2051 cc , dovendo riconoscersi pertanto la sussistenza di nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'evento in questione. Assodato nei termini evidenziati il fondamento della responsabilità dell'ente locale nella (leggi tutto)...

testo integrale

### REPUBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del ### di ### C.V., ###, Got dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### giudizio civile iscritto al R.G. n. 3174/2021 avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale vertente TRA ### c.f. ###,rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusto mandato in atti .  ### di ### in persona del sindaco p.t., Convenuto contumace ### : come in atti ### e diritto Con atto di citazione regolarmente notificato la parte attrice conveniva in giudizio il Comune di ### chiedendo, in particolare, il risarcimento del danno in relazione al sinistro descritto nell'atto introduttivo del giudizio, in particolare, l'attrice ha dedotto, sostegno delle sue domande, quanto segue: in data ###, alle ore 19.55 circa, si trovava all'esterno del P.O. ### sito in ### alla via ### n.10; l''attrice si accingeva a parcheggiare la propria autovettura così da poter prendere servizio come infermiera al reparto di ostetricia-ginecologia del predetto nosocomio. ### nello scendere dall'autovettura, finiva con il piede sinistro in una buca presente sul manto stradale sottostante l'auto e avvertiva immediatamente un forte e acuto dolore nella parte posteriore della suddetta coscia omolaterale. In seguito all'occorso incidente, l'istante non riuscendo autonomamente a proseguire da sola a causa dell'eccessivo dolore, veniva soccorsa ed aiutata da alcuni presenti a raggiungere il reparto di servizio La sig. ### lamentava un forte dolore e veniva visitata dal medico di turno, presente al ### dell'### che riscontrava: “### di uscita: ### lesione bicipite femorale sx”. Prognosi: 5 giorni. Chiedeva dichiararsi l' esclusiva responsabilità del comune di ### in persona del sindaco p.t. ex art.  2051 c.c. -per l' effetto condannarsi l' ente comunale al pagamento in favore della sig.ra ### della somma di euro 4.081,90, di cui euro 1.623,00 per danno biologico, euro 616,50 per ITP al 75% (gg. 15), euro 548,00 per ITP al 50% (gg. 20), euro 274,00 per ITP al 25% (gg. 20) ed euro 1.020,40 per danno morale, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall' evento dannoso all' effettivo soddisfo, vinte le spese ### di ### rimaneva contumace. 
La causa, dopo l'assunzione delle prove orali e l'espletamento di CTU medica, veniva dal Giudice trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2025.  ### ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro occorsole il ###la responsabilità del Comune di ### , trattandosi di fatto accaduto su area pubblica. 
In ordine alla responsabilità da cose in custodia, quale la fattispecie oggetto di causa, deve essere preliminarmente, rammentato l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità. 
In sentenza n. 2094/2013 la Corte di Cassazione ha precisato che “i principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cc, prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso ( 7.04.2010 n. 8229; Cass. 19.02.2008 n. 4279; cass. 5.12 2008 n. 828811) La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talchè, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. 19.02.2008 n. 4279)…. La responsabilità ex art. 2051 cc è esclusa solamente dal caso fortuito che si ripete è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (confronta Cass. 7.'7.2010 n. 16029; Cass. 19.02.2008 n. 4279) in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 c.c. è quella dettata dall'art. 1227 comma 1 cc. Peraltro il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicchè tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr. Cass. 24.02.2011 n. 4476; Cass. 19.02.2008 4279)”. In particolare con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 cc gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti la stessa Corte di Cassazione in sentenza n. 2094/2013 ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario (o il concessionario) si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che, a ben vedere integra proprio lo status di custode; b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) l'ente proprietario ### non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito; d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cc con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere; e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'usoda parte degli utenti ( cfr. Cass. 11.11.2011 n. 23562; 3.04.2009 n. 8157; Cass. 29.03.2007 n. 7763; Cass. 2.02.2007 n. 2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427)”. 
La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cc, non si applica, tuttavia agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale per le sue caratteristiche non sia possibile esercitare la custodia intesa quale potere di fatto sulla stessa. ### del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale (qualora sia comunale) è che la strada , dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune. Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 cc per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni prodotti da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 cc In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada) fatto di per sé idoneo in linea di principio a configurare il comportamento colposo della p.a. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità quali, nella teorica dell'insidia o trabocchetto, la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della p.a. ex art. 2051 cc quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 cc il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a. se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione dell'incidenza causale del comportamento del danneggiato. 
Nella specie si tratta di irregolarità presente sul manto stradale prodottasi all'esterno del P.O. ### sito in Comune di ### . 
Deriva da quanto detto che il Comune, in relazione a tale tratto della rete stradale comunale rivesta sicuramente lo status di custode. 
In ragione di ciò chi invoca l'applicazione della responsabilità ex art. 2051 cc ha esclusivamente l'onere di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verificazione. 
Il sinistro si verificava mentre l'attrice nello scendere dall'autovettura, finiva con il piede sinistro in una buca presente sul manto stradale sottostante l'autovettura . 
Dal complesso degli acquisiti elementi probatori risulta provato il fatto storico della presenza di buca ### pertanto, in considerazione della controllabilità effettiva da parte dell'ente locale della strada e delle condizioni di praticabilità della medesima in modo da evitare danni alle auto , ritenersi applicabile la fattispecie di cui all'art. 2051 cc , dovendo riconoscersi pertanto la sussistenza di nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'evento in questione. Assodato nei termini evidenziati il fondamento della responsabilità dell'ente locale nella verificazione del sinistro, passando poi alla quantificazione del danno subito dall'istante, il ctu all'uopo nominato ha chiarito la sussistenza di nesso di causalità tra il danno lamentato e il descritto sinistro .  . Alla luce di quanto esposto, il ctu ha quantificato “una percentuale del 2% (### di solo danno biologico inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto.” …” un danno biologico del 2% oltre Le lesioni sopra riportate hanno provocato la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offesa sia temporanea, sia permanente; tali lesioni determinarono una malattia che ebbe una durata di 55 (### giorni così suddivisibile: 15 ### giorni di #### mediamente valutabile al 75%, 20 ### giorni di #### mediamente valutabile al 50%, e di ulteriori 20 (### giorni di #### mediamente valutabile al 25%. con la conseguenza che , adottando in via equitativa le tabelle milanesi, è possibile riconoscere l'importo di euro 4.081,90, ( comprensivo del danno morale )oltre interessi legali sulla sorte dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo .  P. Q. M.   Il Giudice Istruttore del ### di S. ### C.V., terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti del Comune di ### , in accoglimento della domanda per quanto di ragione, così provvede: 1. Dichiara la contumacia del Comune di ### in persona del legale rapp.PT: 2. accoglie la domanda e condanna il comune di ### , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell' attrice , a titolo di risarcimento del danno, delle somme euro 4.081,90,già rivalutate, di euro, oltre interessi legali decorrenti dalla sentenza al saldo sulla sola sorta capitale ; 3. condanna inoltre il comune di ### , in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'istante , liquidate in euro 2540,00 o con distrazione in favore dell'avv. ### 4. Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta. 
Così deciso in ### , addì 10.12.2025 

IL GIUDICE
UNICO GOP dr. ###


causa n. 3174/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Sorgente

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Giudice di Pace di Poggio Mirteto, Sentenza n. 29/2025 del 12-12-2025

... applicazione nel caso di specie, configurandosi la strada pubblica comunale come “cosa in custodia” dell'Ente locale. La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda su una presunzione di colpa che grava sul custode, il quale può liberarsene soltanto fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore, ovvero dimostrando che l'evento dannoso è dipeso da fatto esclusivo del terzo o dello stesso danneggiato. Nel caso in esame, il ### convenuto non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che la buca fosse opportunamente segnalata, che fossero state adottate le necessarie cautele per la sicurezza della circolazione, ovvero che il danno fosse imputabile a caso fortuito o a condotta colposa esclusiva del danneggiato. La responsabilità dell'Ente si configura , altresì, ex art. 2043 c.c. per omessa manutenzione della sede stradale. ### proprietario e gestore della strada pubblica ha l'obbligo di mantenerla in condizioni di sicurezza per la circolazione, provvedendo alla riparazione dei dissesti e alla loro adeguata segnalazione quando la riparazione immediata non sia possibile. La presenza di una buca colma d'acqua configura una situazione di insidia stradale, caratterizzata dalla (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 195 / 2022 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### nella causa civile R.G. n. 195 / 2022 vertente tra ### (CF ###) - Avv. #### (CF ###) - Avv. ### -### contro ### (CF ###) (rappresentato e difeso dall'Avv. ### -### ha pronunciato SENTENZA FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori ### e ### convenivano in giudizio, dinnanzi al Giudice di ### di ### il ### di ### chiedendo la condanna dell'Ente al risarcimento del danno subito dal veicolo di proprietà di ### e condotto da ### quantificato nella misura di € 500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed oltre spese ed onorari da distrars i i n favo re d el procurato re dichiarat osi antistata rio . La dom anda traeva fondamento dal sinistro verificatosi in data ###, alle ore 19:00 circa, in agro del ### di ### alla via ### quando il sig. ### alla guida della propria autovettura tipo ####, tg. ### finiva con le ruote lato destro anteriore e posteriore in una grossa buca presente sul margine destro della carreggiata e ricoperta da acqua piovana, causando danni al veicolo. Nessun effetto sortiva la lettera di messa in mora del 05.### prodotta in atti, inoltrata al ### convenuto dal procuratore degli attori i ricorrent i com e i l succe ssivo i nvito alla negoziazione assistita, pure in atti. Il Giudice di ### di ### con ordinanza ### n. 430/2022 del 31.03.2022, dichiarava la propria incompetenza per territorio e concedeva alle parti termine di quarantacinque giorni per la riassunzione del giudizio innanzi all'### competente. Con comparsa in riassunzione notificata a mezzo pec in data ###, i ricorrenti riassumevano il giudizio dinnanzi a codesto Giudice di ### riproponendo integralmente le conclusioni dell'atto introduttivo. ### di ### si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione e allegata documentazione, contestand o ne l merit o i l fatt o storic o e l a ricostruz ione della dinamica del sinistro, negando la configurabilità della responsabilità sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c. e, concludendo per il rigetto della domanda. 
In applicazione dell'art.58 c.2 L.18/6/2009 n.69 e quindi delle novellate disposizioni di cui agli artt.132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., si omette di dar seguito allo svolgimento delle fasi processuali della lite. Ad ogni buon conto, si precisa che l'istruttoria si riteneva completata con l'escussio ne d el te ste indi cato d agli att ori, co n le produzioni documentali allegate dalla difesa delle parti e con la motivazio ne di seguito descritta. All'udienza dell'11.01.2024 il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, procedeva alla discussione dato atto del deposito di note conclusive e repliche pre autorizzate. La causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta sia fondata e vada accolta per i motivi di seguito analiticamente esposti. Dai documenti agli atti risulta che in data 3 gennaio 2021, alle ore 19:00 circa, il sig. ### alla guida della propria autovettura ####, tg. ### transitava lungo la via ### nel territorio del ### di ### quando il veicolo finiva con le ruote lato destro anteriore e posteriore in una grossa buca presente sul margine destro della carreggiata e ricoperta da acqua piovana. ### risulta documentato dal verbale redatto dai ### della ### di ### - N.O.R. ###, i quali hanno identificato la causa del sinistro nella presenza di una “buca di manto stradale”. Tale verbale, in quanto atto pubblico redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, costituisce elemento probatorio di particolare rilevanza. 
Dalla documentazione fotografica allegata agli atti risult a l o sta to d ei luog hi e la presenza della buc a col ma di acqu a, n on opportunamen te e preventivamente segnalata .Nel corso del giudizio, è stato escusso il teste ### il quale ha confermato gli elementi fattuali relativi al sinistro. In particolare, il teste ha riferito: “È vero quanto mi si legge; sono stato contattato telefonicamente dal sig. ### e mi recavo sul posto e constatavo il danno riportato dall'autovettura e la presenza della buca in oggetto, mancant e d i segnalet ica adegua ta. Successivamente, constatato il danno, chiamavo il carroattrezzi e poi mi allontanavo”. Sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c. va rilevato che la norma citata stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Tale norma trova applicazione nel caso di specie, configurandosi la strada pubblica comunale come “cosa in custodia” dell'Ente locale. La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda su una presunzione di colpa che grava sul custode, il quale può liberarsene soltanto fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore, ovvero dimostrando che l'evento dannoso è dipeso da fatto esclusivo del terzo o dello stesso danneggiato. Nel caso in esame, il ### convenuto non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che la buca fosse opportunamente segnalata, che fossero state adottate le necessarie cautele per la sicurezza della circolazione, ovvero che il danno fosse imputabile a caso fortuito o a condotta colposa esclusiva del danneggiato. 
La responsabilità dell'Ente si configura , altresì, ex art. 2043 c.c. per omessa manutenzione della sede stradale. ### proprietario e gestore della strada pubblica ha l'obbligo di mantenerla in condizioni di sicurezza per la circolazione, provvedendo alla riparazione dei dissesti e alla loro adeguata segnalazione quando la riparazione immediata non sia possibile. La presenza di una buca colma d'acqua configura una situazione di insidia stradale, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo quindi non prevedibile per gli utenti della strad a pe r l a prese nza del ma nto stradale uniformemente bagnato, a causa della pioggia persistente da tre giorni. ### convenuto ha contestato la ricostruzione del fatto storico fornita dai ricorrenti e ha negato la configurabilità della propria responsabilità sia ex art. 2051 c.c. che ex art.  2043 c.c., invocando l'esistenza di caso fortuito o di colpa esclusiva del danneggiato. 
Tali eccezioni risultano infondate alla luce dell'istruttoria espletata, non avendo l'Ente fornito elementi probatori specifici a sostegno delle proprie allegazioni, mentre risulta dagli atti la presenza della buca stradale come accertata dal verbale dei ### e confermata dalla testimonianza acquisita. Il nesso causale tra la condotta omissiva dell'Ente (mancata manutenzione e/o segnalazione della buca) e il danno patito è chiaramente dimostrato:- dal verbale dei ### che identifica la causa del sinistro nella “buca di manto stradale”;- dalla documentazione fotografica che evidenzia lo stato dei luoghi;- dalla testimonianza resa dal teste escusso nel corso del giudizio. 
In ordine al quantum va rilevato che il danno è documentato dalla fattura di riparazione del veicolo per l'importo di € 500,00, importo che appare pienamente congruo rispetto al danno effettivamente patito. La domanda dei ricorrenti risulta fondata tanto sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c. quanto sotto quello della responsabilità ex art. 2043 c.c.### convenuto, al contrario, non è riuscito a fornire alcuna prova idonea ad escludere la propria responsabilità o a dimostrare l'esistenza di cause di esclusione o attenuazione della stessa. 
La domanda va, quindi, accolta e il ### convenuto va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti, della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno subito, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria come per legge a far data dal 05.02.2021, data di messa in mora, al saldo. In applicazione del criterio di prevalente soccombenza, il convenuto va pure condannato al pagamento delle spese di lite in favore degli istanti ai sensi del D.M.n.55/2014 da liquidarsi, tenuto conto della durata e della complessità del giudizio come segue: fase di studio della controversia € 102,00; fase introduttiva del giudizio € 102,00, fase istruttoria € 102,00, fase decisionale € 213,00, spese non imponibili € 88,85, così per un totale di € 607,85, di cui € 519,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### dichiaratasi antistataria. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al giudizio davanti al Giudice di ### di ### conclusosi con ordinanza di incompetenza del 31.03.2022, attesa la non agevole determinabilità della competenza territoriale anch e pe r l a nutrita giurisprudenza non sempre univoca.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri ### e ### con comparsa in riassunzione notificata a mezz o pe c i n dat a 21.04.2022 , ogn i contrar ia ista nza, ecc ezione e deduzione disattesa, così provvede: - accoglie la domanda proposta dai sig.ri ### e ### e, per l'effetto, condanna il ### di ### al pagamento in favore degli istanti, della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno subito, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria come per legge a far data dal 05.02.2021, data di messa in mora, al saldo.
Condanna altresì il ### convenuto alla refusione in favore degli istanti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 607,85, di cui € 519,00 per compenso ed € 88,85, per spese non imponibili oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a.  dovute come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### nella qualità di procuratore dichiaratosi antistatario. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al giudizio davanti al Giudice di ### di ### conclusosi con ordinanza di incompetenza del 31.03.2022, per le motivazioni di cui in premessa. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 195/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Nicola Perrone

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 12840/2025 del 19-09-2025

... tratti per l'appunto di violazioni del codice della strada. Siffatta conclusione è poi destinata a valere anche nelle opposizioni a cartella esattoriale, in applicazione del principio secondo il quale “ il combinato disposto degli art. 205, comma terzo, del d.lgs n. 285 del 1992 e 22 bis della legge n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore. Ne consegue che l'opposizione a cartella esattoriale relativa ad una pluralità di violazioni che superino l'ordinaria competenza per valore del giudice di pace appartiene all'inderogabile competenza per materia di tale organo giudiziario, essendo prevista la deroga in favore del giudice superiore, ai sensi dell'art. 10 secondo comma e 104 cod. proc. civ., nell'ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte, limitatamente ai criteri di competenza per valore” (Cass. civ. n. 6463 del 21/03/2011; conf. Cass. n. 3156 del 07/02/2017). Nel caso di specie, la sanzione amministrativa iscritta a ruolo, a seguito di determina dirigenziale ingiuntiva è stata emessa da ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio n. 11459 del Registro degli ### dell'anno 2020, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente; TRA ### rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'### e dall' Avv. ### giusta delega in calce al ricorso, elettivamente domiciliat ###; #### in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. ### con studio in ### alla via F.P. 
De' Calboli n. 60, per procura in atti; ### in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura generale alle liti per atto del #### N. 1353, Raccolta n. 930 del 1.07.2020, allegata in atti, ed elettivamente domiciliat ###via del ### di ### n. 21; ###: opposizione preavviso iscrizione ipotecaria.  CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1 - Con ricorso ritualmente depositato ### proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. ### per la somma di euro 49.983,69 a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale ### asseritamente notificata in data ### per omesso pagamento di una sanzione amministrativa ex legge n. 689/81 irrogata da ### per euro 25.999,00 oltre euro 20.799,20 per maggiorazione ritardato pagamento; dall'esame dell'estratto di ruolo rilevava la notifica della cartella effettuata su dati errati della propria residenza: una prima notifica in data ### presso ### dei ### 73 che testualmente riportava: “...Dest. Scon...esito irrep.assoluta” e successiva notificava in data ### con deposito alla casa comunale; estinzione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale di prescrizione in quanto tributi riferiti all'anno 2014. 
L'### delle ### eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di ### trattandosi di sanzione amministrativa pecuniaria, quale credito iscritto a ruolo.  ### eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e l'estraneità dell'### alla fase di riscossione delle somme dovute dall'attrice; evidenziava l'avvenuta notifica del verbale di accertamento e della ### sottesa alla cartella di pagamento, nonché la regolare iscrizione a ruolo delle somme dovute per mancato pagamento e mancata impugnazione.  2 - - La presente controversia muove da opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca emessa dall'### delle ### quale misura cautelare per il mancato pagamento della cartella n. ### relativa all'omesso pagamento di una sanzione amministrativa ex legge n. 689/81 irrogata da #### di incompetenza per materia del Tribunale adito, sollevata dall'### delle ### in favore del Giudice di ### è infondata. 
La competenza funzionale del giudice di pace in ragione della natura del credito sanzionatorio indipendentemente del valore, nelle previsioni del d.lgs 385/1992, allorché si tratti per l'appunto di violazioni del codice della strada. Siffatta conclusione è poi destinata a valere anche nelle opposizioni a cartella esattoriale, in applicazione del principio secondo il quale “ il combinato disposto degli art. 205, comma terzo, del d.lgs n. 285 del 1992 e 22 bis della legge n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore. Ne consegue che l'opposizione a cartella esattoriale relativa ad una pluralità di violazioni che superino l'ordinaria competenza per valore del giudice di pace appartiene all'inderogabile competenza per materia di tale organo giudiziario, essendo prevista la deroga in favore del giudice superiore, ai sensi dell'art. 10 secondo comma e 104 cod. proc. civ., nell'ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte, limitatamente ai criteri di competenza per valore” (Cass. civ. n. 6463 del 21/03/2011; conf. 
Cass. n. 3156 del 07/02/2017). 
Nel caso di specie, la sanzione amministrativa iscritta a ruolo, a seguito di determina dirigenziale ingiuntiva è stata emessa da ### ai sensi della legge 689/81 in relazione dell'illecito accertato con verbale di accertamento n. ###, per la violazione di cui all'art 15 LR 12/1999 per l'occupazione di alloggio ERP senza titolo.  3 - Parimenti infondata è l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva invocata da ### quale Ente impositore della pretesa iscritta a ruolo. 
In sede di opposizione a cartella esattoriale “### della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Cass. n. 14125 del 11/07/2016)
Nel caso in esame l'opposizione è stata proposta dall'attore nei confronti di entrambi i soggetti convenuti, pertanto, sussiste per entrambi la titolarità di una legittimazione processuale, come ripetutamente affermato dalla Cassazione (ex multis, ### 6 - 5, Ordinanza n. 8186/2017). 
Infatti, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Cass. Ordinanza n. 10528/2017).  4 - Con riferimento all'omessa notifica della cartella esattoriale sottesa, trova applicazione il principio ormai consolidato della Cassazione secondo il quale “l'omessa notifica di un atto presupposto - nella specie la cartella di pagamento - costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato - nella specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale si fonda sul mancato pagamento della cartella; infatti il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga” ( sent. 21.05.2019, n.13647). 
Ancora più di recente la Cassazione ha affermato che l'omessa notifica della cartella esattoriale (atto presupposto) comporta la nullità della ### preventiva iscrizione ipotecaria (atto consequenziale). ( cass. n. 13314 del 18/5/2021) Nel caso in esame, come documentato dall'attore la notifica della cartella esattoriale è avvenuta in data ### in via di ### n. 73 con il deposito presso la casa comunale per “irreperibilità assoluta del destinatario”.  ### presuppone che la notifica dell'atto sia stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. 
Il procedimento di notifica ex l'art. 143 c.p.c., opera nell'ipotesi di impossibilità oggettiva di identificare il luogo effettivo di domicilio o residenza, incorrendo qualora non risulti dalla relata l'esperimento di tali indagini, nella c.d. ignoranza colpevole. Inoltre, il destinatario della notifica non può essere dichiarato “irreperibile” nelle ipotesi di assenza di altri soggetti legittimati a ricevere l'atto notificato. 
I requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la notificazione ex art. 143 c.p.c. devono essere concreti: sul piano soggettivo necessita uno stato d'ignoranza incolpevole circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto; sul piano oggettivo devono essere provate le indagini compiute all'atto della notifica, basate non solo sui dati anagrafici, ma estese anche al reperimento d' informazioni ( verifica nominativi indicati sul citofono, sulla cassetta postale) sul destinatario dell'atto. 
La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per irreperibilità del destinatario necessita secondo quanto disposto della Cassazione Ord. n. 15626 del 14.06.2018 “che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza.”; Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 2224 del 25.01.2022, ha chiarito che “la notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”.( anche Cass. sent.  ###/2022). 
Con riferimento al caso in esame, come documentato dall'attore con il certificato storico anagrafico depositato ( doc. 4) la residenza anagrafica, all'epoca della notifica del 25.02.2019 è risultata essere in via ### n. 19 int. 4.  ### di ulteriori informazioni e attività di ricerca del destinatario hanno impedito il perfezionarsi della notifica della cartella esattoriale sottesa alla comunicazione ipotecaria. 
Valutata la documentazione in atti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non rileva nel caso in esame la notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa da ### che provveduto alla successiva iscrizione a ruolo dell'importo sanzionatorio. 
La nullità della comunicazione della preventiva iscrizione ipotecaria non assorbe la prescrizione del credito del credito iscritto a ruolo con la cartella esattoriale posta alla base dell'atto opposto.
Ciò in quanto, in via generale, un credito non viene meno con l'estinzione della garanzia da cui è assistito. Il debitore, pertanto, resta pur sempre tale, quand'anche il creditore venga a perdere la garanzia reale. Di conseguenza, deve essere esaminata l'eccezione di estinzione del credito iniziale per intervenuta prescrizione quinquennale. 
In ordine al termine di prescrizione dei crediti consistenti in sanzioni amministrative pecuniarie, l'art. 28 della L. n. 689/1981 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. 
La giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative, ha stabilito che “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle ### delle ### dei ### e degli altri ### locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. 
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione ### più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. Civ. S.U. n. 23397/2016; Cass. n. 11800/2018; Cass. Civ. n. ###/2019; Cass. Civ. S.U. n. 11676/2024). 
Pertanto, in assenza di un accertamento del credito a mezzo di provvedimento giudiziale idoneo al giudicato, che consente l'applicazione del termine prescrizionale previsto dall'art. 2953 c.c., la prescrizione delle sanzioni amministrative avviene nel termine di cinque anni, secondo il principio generale dell'art. 28 della L. n. 689/1981. ###à del regime di prescrizione delle sanzioni amministrative è stata ribadita anche dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. Civ. n. 23162/2020; Cass. Civ. n. ###/2018), la quale ha altresì evidenziato il carattere speciale e autonomo della disciplina delle sanzioni amministrative stabilita dalla L. n. 689/1981. (cfr. Cass. Civ. n. 10348/2024). 
Stabilito che le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni, deve osservarsi che ogni atto tipico del procedimento ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo (cfr. Cass. Civ. n. 25226/2023). 
Nel caso in esame, la sanzione amministrativa è stata irrogata da ### con la determina dirigenziale ingiuntiva n. ### notificata in data ### (doc.2) e, successivamente, stante il mancato pagamento le somme iscritto a ruolo con la cartella esattoriale n. ### notificata il ### la In data ### l'### trasmetteva il ruolo all'### delle ### per i successivi provvedimenti (doc. 3). Non risulta provato, da parte dell'### delle ### la corretta notifica della cartella esattoriale richiamata. 
Pertanto, il credito deve ritenersi prescritto alla data della comunicazione della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria per il decorso del termine quinquennale. 
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti di entrambi i convenuti in solido, e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/14.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, dichiara nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. ###189765000 per un credito di euro 49.983,69 riportato nella cartella esattoriale n. ### prescritto per decorso del termine quinquennale; a) Condanna l'### delle ### e ### in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 518,00 per spese ed euro complessivi euro 3.000,00 per compensi oltre accessori come per legge; Cosi deciso in ### 19.09.2025 IL GIUDICE #### IL GIUDICE In composizione monocratica, la dott.ssa ### ha emesso la seguente ###. 288 c.p.c.  nel procedimento n 11459-1/2020 di correzione di errore materiale nella sentenza n. n.12840/2025 pubblicata in data ###, nel procedimento N.R.G.11489/2020; TRA ### (avv.ti ### e ###; #### (-Avv. #### (avv. -Avv. ###; ### l'istanza proposta dai procuratori di parte attrice con la quale chiedono la correzione dell'errore materiale della sentenza n. n.12840/2025 pubblicata il ### nella parte dispositiva sulle spese del giudizio a favore dei difensori dichiaratisi antistatari; Visti gli artt. 287 c.p.c. e ss P.Q.M.  Dispone correggersi la sentenza n.12840/2025 pubblicata il ### con l'esatta indicazione della liquidazione delle spese del giudizio “in favore dei procuratori antistatari avv.ti ### e ### Risa”; ### alla ### per le annotazioni sulla sentenza originale.  ### 21.11.2025 

IL GIUDICE
### n. 11459/2020 -1


causa n. 11459/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Eleonora Montesano

M
4

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31564/2025 del 03-12-2025

... (sempre della nuova costruzione) fissata rispetto alla strada pubblica del ### delle ### dall'ufficio tecnico comunale di ### zia il ###, correlata all'a pplicazione dell'art. 130 del regolamento edilizio comunale, nonché i dati relativi alla verifica da parte del CTU dell'altezza del solaio calpestabile (93 cm + 5 cm di pavimentazione rispetto alla quota del ### delle ###, dopo di che, senza valutare i suddetti dati, tra loro non contrastanti proprio per la loro eterogeneità, ha parlato di obiettiva incertezza degli elementi di fatto senza spiegare da cosa nascesse la sua incertezza sulla quota originaria del piano di campagna, in realtà documentata, e d ha ritenuto che l'appellante non avesse fornito prova di quel la quota, ancorché un documento una volta prodotto in giudizio da una delle parti in causa, per il principio di acquisizione, deve ritenersi utilizzabile per tutte le parti i n causa (vedi Cass. sez. un. 16.2.2023 n. 4835). Va ag giunto, a conferma della decisi vità della circo stanza di fatto in questione, che il ### invitato a rendere chiarimenti sulla critica del CTP di parte attrice, che aveva sottolineato la nece ssità di v erificare se i l manufatto contestato fosse (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 189/2022 R.G. proposto da: ###, elett.te domiciliato in ##### 47, pres so lo stud io dell'avvocato ### c he lo rappresenta e difende, -ricorrente contro ### S.R.L., elett.te domiciliata in #### 4, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende, -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### n. 6872/2021 depositata il ###. 
Udita la relazi one svo lta nella camera di consiglio del 2.12.2025 dal ##### e ### proprietari di un'unità immobiliare in ### zia, località ### , ### delle ### c ostruita nel 1952, evocav ano in giudizio innanzi al Tri bunale di Velletri la ### s.r.l., per sentirla condannare alla demolizione del solaio di copertura di un'autorimessa calpestabile, edificat o sul fondo confinante con una cubatura fuori terra di circa un metro in violazione della disciplina sulle distanze legali tra costruzioni, realizzato, insieme ad un fabbricato di civile abitazione, previa demolizione di un preesistente piccolo cinema all'aperto, sulla base della concessione edilizia n. 53 del 27.5.2004 del Comune di ### e delle varianti al progetto originario di cui alla DIA del 29.7.2008 e del 29.1.2009. 
Costituitasi la società convenuta, che chiedeva i l rigetto della domanda avversaria, e istruita la causa m ediante l'espletamento di ### e l'acquisizione di chiarimenti a seguito delle critiche mosse dal CTP di parte attrice, inerenti alla mancata considerazione, nelle conclusioni della prima relazione dell'ausiliario, de l piano di campagna preesistente alla demolizione e nuova costruzione della convenuta, risultante dal progetto allegato alla concessione edilizia n. 53 del 27.5.2004, che riportava la quota d'imposta del preesistente cinema demolito ad un'altezza di 20 cm dal livel lo del ### delle ### , con la sentenz a n.79/2015 il Tribunale di Velletri rigettava le pretese attoree. 
In particolare il giudice di primo grado, benché il CTU nella relazione di chiarimenti avesse rimesso al giudice la valutazione g iuridica circa l'applicabilità in deroga alla distanza tra costruzioni codicistica dell'art. 130 del regolame nto edilizio del Comune di ### che per le nuove costruzioni a confine con strade pubb lic he, o con zone a divers a destinazione urbanistica, imponeva i l rispetto delle quote altimetri che 3 d'imposta fissate dall'ufficio tecnico comunale, con conseguente esclusione dell'illiceità del solaio calpestabile perché realizzato ad un'altezza variabile tra 93 e 98 cm dalla quota del ### delle ### a fronte di una quota d'impos ta fissata dal ### tecnico Se zione ### nel verbale del 25.6.2004 in un metro dalla quota del ### delle ### o circa la necessità di fare riferimento al piano di campagna preesistente all'edificazione della convenuta (20 cm dal livello del ### delle ###, c orrispondente al piano d'imposta del preesistente cinema demolito risultante dal progetto allegato al permesso di costr uire n. 53 del 27.5.2004, con conseguente disap plicazi one del verbale dell'ufficio tecnico comunale del 25.6.2004, e riconoscimento della violazione della distanza legale dell'art. 873 cod. civ., in quanto il solaio calpestabile realizzato aveva in realtà una quota d'imposta di 93 cm, sovrastata da una pavimentazione di 95 cm, ed era quindi fuori terra e soggetto alla distanza legale codicistica, riteneva erroneamente, che nel verbale dell'ufficio tecnico comunale del 25.6.2004, la quota d'imposta di un m etro dalla quota del ### delle ### fissata, cost ituisse il piano di campagna da considerare, e che pertanto essendo rimasto al di sotto di essa il manufatto della ### s.r.l. (con estradosso a 93 cm dalla quota del ### delle ### sovrastato da 5 cm di pavimento), non dovesse essere demolito, avendo rispettato l'art. 130 del regolamento edilizio del Comune di ### ia, che avrebbe derogato alla dis tanza tra costruzioni dell'art. 873 cod. civ.. 
Il socco mbente interponeva appello avverso la pr edetta pronuncia e l'### s.r.l. resisteva al gravame. 
Con la s entenza n. 6872/2021 del 7/19.10.2021 la Corte d 'Appello di ### rigettava l'appello con diversa motivazione. 
Il giudice di secondo grado partiva dalla premessa che solo le costruzioni completamente interrate rispetto al piano di campagna preesistente all'edificazione potevano ritenersi sottr atte all'osservanza delle disciplina 4 legale sulle distanz e tra costruzioni, e c he gli eventuali abusi edi lizi potevano dar luogo a pret ese risarc itorie, ma non di dem olizione nei rapporti tra privati, essendo riservata l'adozione di provvedimenti ablatori, o di demolizione, in materia, alla ### e rilevava che il CTU non aveva potuto riscontrare personalmente quale fosse la quota del piano di campagna preesist ente, non des umibile dalle fotografi e prodotte, né attraverso il sop ralluogo compiuto quando già erano intervenuti i lavori di edificazione della convenuta. 
La sent enza di secondo grado passava quind i all'elencazione dei documenti acquisiti (la quota altimetrica dell'edificio preesistente demolito di 20 cm di alte zza rispet to alla quot a del ### delle ### risultante dal quadro dell'ante operam riportato nel progetto allegato al permesso di costruire n. 53 del 27.5.2004 della ### s.r.l.; la quota di imposta del nuovo fabbricato di 80 cm di altezza rispetto alla quota del ### delle ### ri portata nei progetti allegati alla DIA d el 29.7.2008 e del 29.1.2009 de lla ### s.r .l.; la quota d'imposta di riferimento di m 1,00 dalla quot a del ### are del le ### ne fissata dall'ufficio tecnico comunale nel v erbale redatto il ### ai fini dell'osservanza dell'art. 130 del regolamento edilizio del Comune di ### ed alla menzio ne dell'acc ertamento compiuto dal CTU circa l'altezza del solaio calpestabile effettivamente realizzato rispetto alla quota del ### delle ### determinata in 93 cm. 
La sent enza impugnata respingeva poi la richiesta di nu ove indagini peritali in ordine all'indiv iduazione della quota del pre esistente piano di campagna formulata da parte appellante, ritenendo esaustivi ed accurati gli accertame nti già compiuti dal ### e senza comp iere alcuna valutazione comparativa dei dati così acquisiti, parlando semplicemente di obiettiva incertezza degli e lementi di fatto acquisiti circa la quota dell'originario piano di campagna, riteneva di poter decidere la controversia sulla base del mancato asso lvimento dell 'onere probato rio 5 dell'appellante circa la quota del piano di ca mpagna esistente p rima dell'edificazione della ### s.r.l., richiamando in tal senso la sentenza del 29.1.2015 n. 2343 di questa Corte. 
Avverso tale sentenza ### ha proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di cinque censure, e la Ide acasa s.r.l. ha r esistito con controricorso. 
Nell'imminenza dell'adunanza camerale, entram be le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo, il ricorre nte lamenta la violazione ed errata interpretazione degli artt. 872 e 873, commi 1° e 2° cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere il Giudice di seconde cure erroneamente ritenuto applicabile a l caso di specie l'art . 130 del regolamento edilizio del Comune di ### ed il verbale di sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale del 25.6.2004 per allineamenti e quote, i n violazione della distanza minima inderogabile tra edifici di cui all'art. 873 cod. civ..  2) Col second o motivo, il ricorrente si duole della falsa appl icazione dell'art. 130 del regolamento edili zio del Comune di ### e dell'annesso verbale di sopralluog o per allineamenti e quote dell'uffici o tecnico, in relazione all'a rt. 360, c omma 1°, n. 3) c.p.c.. Nel caso in esame tale verbal e, e con esso l'art. 130 del regolame nto edi lizio, consentiva un innalzamento del piano di sedime rispetto alla pubblica via, ma non rispetto al confine con il fondo limitrofo di proprietà privata.  3) Col terzo motivo, articolato in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., si denunzi ano la falsa app licazione dell'art. 2697 cod. civ., la violazione del principio dell 'onere della p rova, la violazione dell'art. 116 c.p.c. e la contraddittorietà della sentenza impugnata, per avere il Giudice del gravame erroneamente ritenuto carente la prova della quota del piano di campag na originario (20 cm di altezza rispetto alla quota de l 6 ### delle ### risultante dal quadro dell'ante operam riportato nel proge tto allegato al permesso di c ostruire n. 53 del 27.5.2004) , laddove il piano di sedime esistente ante operam era stato puntualmente individuato nella relazione tecnica del CTU alle pagine 26 e 27 ed era stato richiamato come dato documentale dalla stessa Corte d'Appello (pagina 5 terzo capoverso), c he però non ne aveva poi tenuto conto ai fini dell a decisione.  4) Col quarto motivo, il ricorrente censura la falsa applicazione dell'art.  2697 cod. civ. ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., nonché la violazione del principio dell'onere della prova, per avere la Corte d'Appello erroneamente utilizzato, ai fini della determinazione dell'originario piano di sedime, la quota che ris ultava dal postumo verbale di soprall uogo del 25.6.2004 e non, invece, quella ripo rtata nel progetto all egato al permesso di costruire n. 53 del 27.5.2004.  5) Col quinto motivo, ai sensi d ell'art. 360, comma 1°, n. 3) c .p.c., il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.. Il Giudice di seconde cure non avrebbe valutato la quest ione, ins istentemente sottoposta alla sua attenzione, relat iva alla conformit à urbanis tica del manufatto in controversia e avrebbe omesso di spiegare le ragioni per cui quest'ultimo non aveva natura abusiva. 
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, sollevata dalla controricorrente per un'asserita carente esposizione dei fatti della causa, in relazione alla pr evisione dell'art. 366 n. 3) c.p.c.. In realtà il ricorrente ha esposto sufficientemente i fatti della causa, indi viduando compiutament e, attraver so le argomentazioni fornite, le censure mosse all'impugnata sentenza e le parti della motivazione non condivise delle quali si é chie sta la m odifica, e spiegando altresì la diversit à della ricostruzione in fat to com piuta dai giudici di primo e di secondo grado, in quanto il Tribunale di Velletri ha respinto la domanda di riduzione in pristino per violazione della distanza 7 legale tra costruzioni dell'art. 873 cod. civ. considerando come quota del piano di campagna, rispetto alla quale valutare se il manufatto contestato fosse o meno interrato, la quota di imposta di un metro dalla quota del ### delle ### st abilita nel verbale di sopralluogo dell 'ufficio tecnico comunale del 25.6.2004, mentre la Corte d'Appello ha ritenuto che il permanere dell'incertezza oggettiva dei dati documentali acquisiti e degli accertamenti sul luogo del CTU non avesse consentito di stabilire quale fosse la quota originaria del piano di campagna, che evidentemente non era quella della quota di imposta del nuovo fabbricato stabilita nel verbale di sopralluogo del 25.6.2004. 
I pri mi due motivi ed il quarto mot ivo di ricorso, esaminab ili congiuntamente in quanto presuppongono erroneamente che l'impugnata sentenza abbia respinto la domanda di riduzione in pristino per violazione della distanza leg ale tra costruzioni d ell'art. 873 cod. civ. rite nendo quest'ultima derogata dall'art. 130 del regolamento edilizio del Comune di ### e basandosi sul dato d ella quota d'imposta di un metro dall a quota del ### omare delle Si rene fissato nel verbale di s opralluogo dell'ufficio tecnico comunale del 25.6.2004, vanno dichiarati inammissibili perché riguardano la motivazione addotta dalla sentenza di primo grado, e non si confrontano con la diversa motivazione resa dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata. 
Essa, infatti, non é caduta nell'errore del giudice di primo grado di ritenere derogabile da parte della normativa locale in senso meno restrittivo l'art.  873 cod. civ. sulle distanze tra costruzioni, di considerare l'art. 130 del regolamento edilizio del Comune di ### relativo al necessario rispetto nelle nuove costr uzioni a confine con strade pubbliche, o con zone a diversa destinazione urbanistica, delle quote di imposta fissate dai tecnici comunali, come una norma di deroga alle distanze tra costruzioni sorgenti su fondi privati, e di scambiare tale quota d'imposta con quella del piano di campagna originario, avendo deciso la controversia, sempre nel senso 8 del rigetto della domanda di riduzione i n pristino per v iolazione della distanza legale tra co struzioni, perché ha ri tenuto che l 'appellante non avesse fornito prova della quota del piano di campagna origi nario, preesistente all'edificazione della ### s .r.l., pur essendo tenuto a dimostrarla (Cass. 29.1.2015 n. 1683). 
Va o ra esaminato il terzo motivo di ri corso, nel quale pur facendosi riferimento nella rubrica all'art . 360 comma primo n. 3) c.p.c. ed alle violazioni di legge degli artic oli 2697 co d. civ. e 116 c.p.c. ed all a contraddittorietà della motivazione per avere da un lato ritenuto esaustivi gli accertame nti compiuti dal CTU anche in ordine al r ilievo dalla documentazione prodotta del profilo alt imetrico ante operam tratto dal progetto allegato al permesso di costruire n.53 del 27 .5.2004 del la ### s.r.l. e coincid ente con la quota di imposta del preesistente cinema all'aperto, e dall'altro ritenuto non assolto l'onere probatorio sulla quota del piano di campagna o riginario da par te dell'ap pellante, nonostante l'acquisizione agli atti su iniziativa della ### s.r.l. di quel progetto, con le argomentazioni fatte valere successivamente nel motivo si invoca palesemente il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.. 
Il ricor rente si duole, infatti, che l'impugnata se ntenza non abb ia considerato il fatto storico deci sivo ai fini della qualifi cazione del solaio calpestabile in contestazione come cos truzione fuori terra soggetta alla normativa codicistica sulle distanze legali, rappresentato dalla circostanza che il piano di campagna originario, corrispondente alla quota di imposta del preesis tente piccolo cinema all'aperto demolito, riportato nello stato ante operam del progett o allegato al permesso di cost ruire n. 53 del 27.5.2004, prodotto dalla stessa ### s.r.l. ed accertato dal CTU alle pagine 26 e 27 della relazione di chiarimenti del 14.2.2021, era di 20 cm di altezza dalla quota del ### delle ### Il motiv o, sotto quest'ultimo pro filo, non solo non può r itenersi inammissibile per doppia conforme ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. 9 per la diversa ricostruzione in fatto già sopra riportata delle sentenze di primo e di secondo grado, ma deve ritenersi fondato. 
La sentenza impugnata, infatti, dopo avere ricordato che il CTU non aveva potuto riscontrare p ersonalmente il piano di campagna origi nario sulla base delle foto prodotte e mediante sopralluogo a causa degli intervenuti lavori di realizzazi one dell'edi ficio della ### s.r.l., ha riportato il suddetto dato documentale della quota di imposta dell'edificio preesistente rispetto al solaio calpestabile dell'### s.r.l. al secondo capoverso di pagina 5, e subito dopo ha riportato dati eterogenei inerenti alle quote di imposta della nuova (e no n della vecchia) cost ruzione indi cate nei successivi progetti relativi alla DIA del 29.7.2008 e del 29.1.2009 della ### s.r.l. ed alla quota d'imposta (sempre della nuova costruzione) fissata rispetto alla strada pubblica del ### delle ### dall'ufficio tecnico comunale di ### zia il ###, correlata all'a pplicazione dell'art. 130 del regolamento edilizio comunale, nonché i dati relativi alla verifica da parte del CTU dell'altezza del solaio calpestabile (93 cm + 5 cm di pavimentazione rispetto alla quota del ### delle ###, dopo di che, senza valutare i suddetti dati, tra loro non contrastanti proprio per la loro eterogeneità, ha parlato di obiettiva incertezza degli elementi di fatto senza spiegare da cosa nascesse la sua incertezza sulla quota originaria del piano di campagna, in realtà documentata, e d ha ritenuto che l'appellante non avesse fornito prova di quel la quota, ancorché un documento una volta prodotto in giudizio da una delle parti in causa, per il principio di acquisizione, deve ritenersi utilizzabile per tutte le parti i n causa (vedi Cass. sez. un. 16.2.2023 n. 4835). 
Va ag giunto, a conferma della decisi vità della circo stanza di fatto in questione, che il ### invitato a rendere chiarimenti sulla critica del CTP di parte attrice, che aveva sottolineato la nece ssità di v erificare se i l manufatto contestato fosse fuori terra, non rispetto alla quota d'imposta della nuova costruz ione stabil ita dai tecnici comunali nel verbale di 10 sopralluogo del 25.6.2004, ma rispetto alla quota del piano di campagna corrispondente alla quota d'imposta del prees istente picco lo cinema all'aperto demolito risultante dall'ante operam del progett o allegato al permesso di costruire n. 53 d el 27.5.2004 del la ### s.r.l., aveva rimesso al giudice la valutazione circa l'applicabilità in deroga alla distanza tra costruzioni dell'art. 130 del regolamento edilizio comunale di ### o la disapplicazione del verbale di sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale del 25.6.2004, con c onseguente r iconoscime nto della violazione della distanza legale di tre metri tra costruzioni dell'art. 873 cod. civ., in quanto il solaio calpestabile superava in altezza rispetto al ### delle ### l'originaria quota del piccolo cinema demol ito, ma la Corte d'Appello ha omesso di pro nunciarsi sul punto, rifugiandosi nell'applicazione del principio dell'onere della prova, senza considerare la documentata quota del piano d i campagna preesis tente all'edific azione della convenuta, pur rettamente riconosciuta come punto di riferimento, contrapposto al piano di campagna post operam, per stabilir e se il manufatto contestato fosse fuori terra e quindi soggetto alle distanze tra costruzioni. 
Del resto secondo la giurisprudenza di questa Corte é costruzione qualsiasi opera non complet amente i nterrata avente i caratteri di solidità ed immobilizzazione al suolo (Cass. 13.11.2024 n. 29314; Cass. 9.8.2019 n.21173; Cass. n. 144/2016; Cass. 20.7.2011 n. 4277; Cass. 27.10.2008 n.25837; Cass. 22.10.2007 n. 22076; Cass. 1.3.1995 n. 2343). 
Il quinto motivo di ricor so, inerente alla mancata consi derazione d elle conseguenze dell'abusività del manufatto in contestazione, deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento del terzo motivo. 
Il giudic e di rinvio, che si indi vidua nella Corte d'Appello di Ro ma in diversa composizione, p rovvederà anche per le spese del giudizi o di legittimità in base all'esito finale della lite.  P.Q.M. 11 ### e accoglie per q uanto di ragione il terzo mot ivo di ricor so, inammissibili il primo, secondo e quarto motivo e d assorbito il quinto , cassa l'impugnata sentenza in relazione al mot ivo accolto e rinv ia alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 2.12.2025 ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Picaro Vincenzo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3349/2025 del 10-02-2025

... «benché i lavori di adeguamento della sede della strada statale 99 siano stati localizzati anche su aree, quale quella del ricorrente, non riservate a servizi pubblici, alle deliberazioni consiliari sopra richiamate, n. 166 del 2000 e n. 98 del 17 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### 2001, non hanno fatto seguito gli adempimenti stabiliti in tema di approvazione dei piani ex lege n. 167/1962 dal combinato disposto degli articoli 21 e 37 della legge regionale ### n. 56/1980 (deposito della deliberazione negli uffici della segreteria comunale; notizia del deposito; pronuncia del consiglio comunale sulle eventuali osservazioni, approvazione dell'autorit à regionale; approvazione definitiva da parte del consiglio comunale)». Prosegue il ### nella sentenza citata, affermando che «di conseguenza, la variante, adottata in forza delle deliberazioni sopra richiamate, non avendo acquista to efficacia, non è idonea a legittimare l'inizio dei lavori e, quindi, non giustifica l'emanazione del provvedimento di occupazione di urgenza del suolo del ricorrente». Tra l'altro, nel merito, il ### evidenzia anche l'illogicità delle modalità progettuali, in quanto, con l'esecuzione dei lavori di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 26018/2019 r.g. proposto da: ### s.r.l., in persona del legale rappresent ante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in #### n. 74, giusta procura speciale a margine del ricorso.   -ricorrente - contro Anas s.p. a., in persona del legale rappresent ante pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, presso cui è domiciliat ###### via dei ### n. 12 2 RG n. 26018/2019 Cons. Est. ### D'### -controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di ### n. 4467/2018, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/2/2025 dal ### dott. ### D'#### 1. Con riferimento ai lavori di adeguamento della SS 96 Barese, variante di ### il Consiglio comunale di ### ura con due deliberazioni n. 166 del 12/1 2/2000 e n. 98 del 23 /10/2001 emetteva atti di adozione di variante al ###, veniva approvato dall'### in data ### il progetto definitivo n. 7566 del 2/10/2002 ex art. 1, legge n. 1 del 1978. 
Il prefett o disponeva l'occupazione te mporanea con provvedimento n. 263 del 17/9/2003. 
Con nota d el 30/9/2003 l'### comunicav a il decreto di occupazione temporanea temporanea ed il giorno fissato per lo stato di consistenza e l'immissione in possesso. 
Il 18/ 11/2003 si procedeva con lo stato di consistenza e l'immissione in possesso.  2. Sul ricorso proposto da ### il ### sezione di ### con la sentenza n. 1790 del 2007, annullava gli atti impugnati. 
In partico lare, il Tar dava atto del de creto di occupazione temporanea n. 263 del 17/9/2003 emesso dal prefetto, della nota dell'### del 30/9/2003, del verbale dello stato di consistenza del 18/11/2003. 3 RG n. 26018/2019 Cons. Est. ### D'### che il ricorrente aveva chiesto l'annullamento, oltre che degli atti sopraindicati, anche di ogni altro atto presupposto, ivi compresi: le due delibere del Comune di ### con adozione di variante al ### la disposizione della direzione generale ### S.p.A.  n. 372 del 9/1/2003, con cui è stato approvato il progetto definitivo n. 7566 del 2/10/2002; il piano particellare di esproprio; l'ordinanza del prefetto n. 181 del 9/6/2003.  ### evidenziava che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 1 del 1978, nel caso in cui l'opera pubblica ricadeva su aree che non erano de stinate a pubblici se rvizi, la deliberazione di approvazione del progetto costituiva adoz ione di variante dello strumento urbanistico e doveva essere approvata con la procedura accelerata prevista dagli articoli 6 e seguenti della legge n. 167 del 1962. 
Tale procedura no n era stata rispettata, non essendo stati eseguiti gli adempimenti stabiliti in tema di approvazione dei piani ex lege n. 167 del 1962, oltre che ai sensi degli articoli 21 e 37 della legge regione ### n. 56 del 1980 (deposito della deliberazione negli uffici della segreteria comunale; notizia del deposito; pronuncia del consiglio comunale sulle eventu ali osservazioni; approvaz ione dell'autorità regionale; approvazione definitiva da parte del consiglio comunale).  3. Nel fratt empo, era stato stipulato in data ### il contratto di appalto tra l'### e la ### s.r.l., in liquidazione, quale mandataria dell'### costituita da ### & ### s.n.c., ### s.r.l., impresa #### s.r.l., ### s.a.s. di ### & C e #### per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento della strada statale 96 Barese. 4 RG n. 26018/2019 Cons. Est. ### D'### 4. A seguito dell'ann ullamento deg li atti amministrativi presupposti la ### s.r.l. chiedeva dic hiararsi la nullità del contratto di appalto per effetto della sentenza del Tar n. 1790 del 2007, oltre alla condanna della committe nte al pag amento dell'importo di euro 10.266.421,58, a titolo di risarcimento dei danni per ritardata consegna dei lavori.  5. Si costitu iva in giu dizio l'### la quale deduceva che il responsabile del procedimento in data ### aveva proposto alla direzione g enerale di risolve re il contratto per grave inadempimento dell'### mediante provvedimento di rescissione in danno da emettere se sensi dell'art. 119, comma 1, del d.P.R. n. 554 del 1999. 
L'### oltre a chiedere il rigetto della domanda della ### proponeva domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice.  6. Il tribunale di ### con sentenza n. 8598 del 2012, pubblicata il 27/ 4/2012, rigettava sia le domande principali che quelle riconvenzionali.  6.1. Il giudice di prime cure evidenziava che l'annullamento di alcuni atti della procedura ammin istrativa, pronuncia to dalla sentenza del ### a n. 1790 del 2007, all'esito del giudizio intentato da uno dei privati espropriati nei confronti dell'### non aveva determinato l'invalidità del rapporto negoziale intercorso dalle parti, «in quanto il giudicato amministrativo formatosi a seguito della predetta sentenza era privo di efficacia erga omnes». 
Il giudicato amministrativo era, dunque, dotato di efficacia erga omnes «nella sola ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque cont enuto inscindibile, circo stanze non ricorrenti nel caso di specie». 5 RG n. 26018/2019 Cons. Est. ### D'### poi alla lamentata ritardata consegna dei lavori da parte della committen te, il tribunale richiamava la giurisprudenza che riconosceva la speciale d isciplina di cui all'art. 10 del de creto legislativo 16/7/1962, n. 1063. È infatti, la ritardata consegna dei lavori da parte della stazione appaltante non conferiva all'appaltatore il diritto di risolvere il contratto ex articoli 1453 e 1450 4 c.c., né di richiedere il risarcimento del danno, «ma unicamente la facoltà di presentare istanza di recesso e, nel solo caso in cui tale istanza non venisse accolta dalla PA il diritto di pretendere un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (previa iscrizione diritto alle riserve), oltre al diritto di ottenere un prolungamento del termine finale dei lavori» (si citava Cass., n. 3144 del 1994; Cass., n. 54 9/7/1992; Cass. n. 11329 del 1997).  6.2. Il tribunale, poi, re spingeva anche la domanda riconvenzionale proposta dall'### in quanto non provata.  7. Avverso tale sentenza prop oneva appello pri ncipale la ### chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.  7.1. In particolare, con il primo motivo la ### lamentava che il tribunale non aveva riconosciuto natura di atti normativi agli atti annullati costituiti da: disposizione della direzione generale ### n. 372 del 9/1/ 2003, di ap provazione del progetto definitivo dell'opera pubblica posta a base di gara; la deliberazione del Consiglio comunale di ### n. 166 del 12/12/2000 e n. 98 del 23/10/2001 di adozione di variante allo strumento urbanist ico e approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica; decreto di occupazione di urgenza del terreno. 
Tali atti avre bbero avuto «natura di atti normativi», sicché l'invalidità e l'inefficacia della variante non era idonea a legittimare 6 RG n. 26018/2019 Cons. Est. ### D'### l'inizio dei lav ori, mentre questi ultimi «erano in eseguibili stante l'annullamento del progetto». 
Il tribunale, invece, aveva fatto riferimento ad un'ipotesi diversa da quella in esame, ossia quella di annullamento di «atti plurimi caratterizzati dall'efficacia soggettivamente delimitata ai destinatari individuabili in relazione alla titolarità d i delle si ngole porzioni immobiliari oggetto della potestà ablatoria». 
Nella specie, invece, l'annullamento, coperta da giudicato, degli atti della pro cedura amministrativa a vrebbe determinato «l'invalidità/inefficacia dell'atto negoziale successivamente stipulato». 
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante principale contestava la statuizione im pugnata nella parte relativa alle conseguenze della ritardata consegna dei lavori. Non doveva farsi riferimento all'art. 10 del decreto legislativo n. 1063 del 1962, ma al successivo art. 12, richiamato dal contratto di appalto.  8. Si costituiva nel giudizio di gravame l'### chiedendo il rigetto dell'appello e formulando appello incidentale.  9. Per quel che ancora qui rileva, la Corte d'appello di ### con sentenza n. 4467/2018, pubblicata il ###, rigettava sia l'appello principale proposto da ### - che ancora interessa nel giudizio di legittimità - sia l'appello incidentale articolato dall'### (con la decisione che, in questo caso, non veniva impugnata dinanzi a questa Corte).  9.1. La Corte di merit o, dunque, reputava infondato il primo motivo dell'appello principale della ### in quanto, il giudicato amministrativo aveva efficacia erga omnes nella sola ipotesi in cui l'atto annullato fosse un regolamento ovvero un atto ch e, pur indirizzandosi ad una pluralità di dest inatari, av esse comunque contenuto inscindibile (si citava ### Stato, n. 2350 del 2012). 7 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### però la Corte d'appello che, da come emergeva dalla lettura della sentenza del ### «nessuno degli atti annullati dal giudice amministrativo, in accoglimento del ricorso presentato dal signor ### appare rientrare nella predetta categoria». 
Trattavasi invece di annullamenti che riguardavano «la singola posizione del ricorrente , privi di q ualsiasi valenza generale sui provvedimenti amministrativi coinvolti». Infatti , era stata pronunciata l'illegittimità «dell'occupazione di urgenza “del suolo del ricorrente”, nonché l'illegittimità dell e modalità progettuali “approvate in relazione all'area di proprietà del ricorrente”. 
Ne conseguiva che il principio «dell'efficacia riflessa del giudicato» non poteva trovare applicazione, ma l'annull amento disposto nei confronti di un destinatario non sortiva effetti nei confronti dei terzi, che non avevano partecipato al giudizio. 
Inoltre, era del tutto inconferente il richiamo « all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in tema di effetti, sul contratto di appalto, della caducazione degli atti del procedimento costitutivo della volontà di contrarre della ### (si citava Cass. n. 9906 del 2008; Cass. n. 7481 del 2007; Cass. n. 12629 del 2006). 
Ad avviso della Corte d'appello, nelle ipotesi richiamate, oggetto delle pronunce della Corte di cassazione, «l'annullamento operato dal giudice amministrativo riguardava infatti gli atti attraverso i quali si era formata la volont à contrattuale de lla PA, trattandosi, a d esempio, della delib erazione di contrarre, de l bando o dell'aggiudicazione, con diretta incidenza quindi dell'annullamento sul contratto». 
Nel caso di specie, invece, si trattava di nullità parziale di alcuni atti ammin istrativi «limitata al rapporto ### p riva di qualsiasi incidenza nei confronti degli altri soggetti destinatari dei medesimi atti amministrativi». 8 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### tali atti non attenevano «al procedimento di formazione della volontà di contrarre della PA, trattandosi dell'approvazione della variante al PRG e dell 'illegittimit à delle modalità progettuali “approvate in relazione all'area di proprietà del ricorrente”.  ### di tali atti non aveva in alcun modo determinato «quale effetto automatico, la caducazione del contratto di appalto, concluso in seguito a gara pubblica.  9.2. La Corte di merit o rigettava anche il secon do motivo di appello incidentale, in quanto effettivamente a seguito dell'inosservanza del termine per la consegna dei lavori da parte della stazione appaltante non originava il diritto dell'appaltatore di risoluzione del rapporto o di avanzare pretese risarcitorie, essendogli attribuita solo la facoltà di p resentare ist anza di re cesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue l'insorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti da ritardo» (si citava Cass., n. 4780 del 2012; Cass. n. 22112 del 2015).  10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ### s.r.l.  11. Ha resistito con controricorso l'#### 1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione o falsa applicazione dei principi in tema di giudicato - Violazione o falsa applicazione articoli 80 e 83 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 2 legge 24 dicembre 1993, n. 537; art. 3 d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 - Violazione o falsa applicazione dei principi in tema di efficacia erga omnes della decisione del giudice amministrativo di annullamento di atti amministrativi incide nti sul la volontà di contrarre da parte della p ubblica amministrazione - ### o falsa applicazione dei principi in tema di redazione ed approvazione della progettazione esecutiva e di deliberazione a contrarre, di opera 9 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### pubblica - errata applicazione dei principi stabiliti dal ### di Stato, sez. III , con la sentenza 20 aprile 2012, n. 2350 - ### o falsa applicazione in tema di invalidità degli atti amministrativi». 
In particolare ad avviso della ricorrente, a seguito del passaggio in giud icato della sentenza del ### lia n. 1790 del 2007, di accoglimento del ricorso proposto da uno dei soggetti interessati alle procedure di espropriazione, risultano «tamquam non essent, perché definitivamente annullati, i seguenti atti:a) disposizio ne della direzione generale ### n. 372 del 9 gennaio 2003, di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica posta a base di gara; b) deliberazioni del ### comunale di ### numeri 166 del 12 dicembre 2098 del 23 o ttobre 2001 di ado zione di variante allo strumento urbanistico e appro vazione del progetto defin itivo dell'opera pubblica;c) decreto di occupazione di urgenza del prefetto della provincia di ### n. 263 […] del 17 settembre 2003. 
Per la ricorrente, dunque, la decisione di annullamento, che, in linea generale, per i limiti soggettivi del giudicato amministrativo esplicava in via or dinaria effett i soltanto fra le parti in causa, acquistava efficacia erga omnes «solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto ge nerale inscindibile ovvero a cont enuto normativo, nei quali gli effe tti dell'ann ullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza d i un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri» (si cita ### stato., sez. III, 20 aprile 2012, n. 2350). 
Tali principi sono stati applicati in mo do erroneo dalla Corte d'appello. 
Per la ricorre nte, in fatti, non può esservi dubbio ch e «lo strumento urbanistico ha natura di atto normativo in quanto detta 10 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### orientamenti, previsioni e parametri cui la pianificazione comunale deve uniformarsi». 
Lo strumento urbanistico è atto a contenuto generale, recante prescrizioni a carattere normativo programmatorio. 
Per tale r agione - rimarca la ricorre nte - l'annullamento giurisdizionale dello strumento urbanist ico, disposto per vi zi del procedimento di formazione del piano st esso oltre che per vizi sostanziali, «ha efficacia erga omnes e si estende a tutti i soggetti interessati della pianificazione». 
Tra l'altro, in base alla ricostruzione dell a ricorrent e, «l'annullamento degli atti in precedenza citati fa stato nei confronti di ### s.p.a., par te in giudizio di annullamento , nonché ai suoi aventi causa, tra i qual i deve essere annoverata la socie tà ricorrente». 
I m edesimi principi sarebbero stati affermati anche dall'### plenaria del ### di Stato n. 11 del 2017, sicché la nul lità di tutti gli atti col legati, connessi e consequenziali provvedimenti annullati, avrebbe dovuto comportare anche la nullità del contratto d'appalto a valle. 
Erano state annullate anche le delibere consiliari del Comune di ### numeri 166 del 2 098 del 2001, «p erché adottata in difformità rispetto alle previsioni del combinato disposto degli articoli 21 e 37 della legge regione ### 56/80».  ### h a persino elencato le varie fasi della p rocedura di approvazione della variante dello strumento urbanistico «del tutto trascurata nel caso di specie». 
La medesima variante, allora, non era idonea a legittimare inizio e lavori. 11 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### il decreto prefettizio di occupazione temporanea è stato annullato nella sua interezza. Tutti gli atti erano infatti legati da un vincolo di necessaria ed immediata consequenzialità. 
Ad avviso della ricorrente, du nque, «l'annullamen to dell'approvazione del progetto, nella quale è insita la dichiarazione di pubblica utilità, determina il travolgimento di tutta l'occupazione di urgenza per illegittimità derivata».  ### a giudizio della ricorrente, «l'annullamento dei predetti atti e provvedimenti incide, altresì, sulla legittimità della conferenza di servizi del 31 ottobre 2001, disposta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 e 83 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, del d.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 ed, in particolare, dell'art. 3, dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge 241/90». 
Nel corso della conferenza di servizi era stato letto anche il parere del Comune di ### relativo alla deliberazione consiliare n. 98 del 23 ottobre 2001. 
La ricorrente osservava che in tema di localizzazione di opere di interesse statale, l'approvazione dei progetti, avvenuta a seguito di conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, se adottata all'unanimità, sostituiva «ad ogni effetto gli atti d i intesa, i pareri, le concessioni anch e edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali». 
Ove non fosse raggiunta tale unanimità, doveva provvedersi ai sensi dell 'art. 81, comma 4, de l d.P.R. n. 616 del 1977 , quindi, sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del ### dei ### su proposta del ministro competente. 12 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### tale ragione, l'annullamento della deliberazione consiliare del Comune di ### presente alla conferenza di servizi, avrebbe inciso sull'evidenziata unanimità. 
Sarebbe allora illogico ritenere che l'annu llamento del provvedimento di approvazione del progetto de finitivo dell'opera pubblica, oltre che del provvedimento di adozione di variante allo strumento urbanistico e approvazione del progetto definitivo, siano riferibili al solo ricorrente e non, invece, a diversi soggetti, tra i quali l'#### degli atti della procedura amministrativa avrebbe determinato l'invalidità e/o l'ine fficacia dell'atto negoziale successivamente stipulato (si richiamano Cass. n. 9906 del 2008; Cass. n. 7481 del 2007; cass. n. 12629 del 2006). 
Avrebbe errato allora la Corte d'appello nel reputare la sussistenza solo di una nullità parziale di alcuni atti amministrativi limitata rapporto tra il ricorrente e l'### da un lato, «priva d i qualsiasi incidenza nei confronti degli altri soggetti destinatari dei medesimi atti amministrativi» e dall'altra non att inente «al procedimento di formazione della volontà di contrarre della ### Nella specie, in realtà, vi sarebbe «in presenza di atti annullati interamente» costituenti «i presupposti immancabili per la determina a contrarre da parte della pubblica amministrazione». 
In ordine, poi, al secondo motivo di appello principale, rigettato dalla Corte d'appello, la ricorrente non condivide le argomentazioni che sono riferite «esclusivamente al mancato recesso da parte della ricorrente dal contratto, mo tivo che p reclude l'iscrizione delle riserve». 
Pertanto, tali argomentazioni possono semmai «essere ritenute attinente all'ipotesi di contratto valido ed efficace». 13 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### caso in esame, in vece, si sarebbe in presenza «di un contratto invalido/ineff icace, che non ha prodotto alcun effetto, documento posto a base della respon sabilità precontrattuale e domanda risarcitoria». 
A seguito dell'annullamento da parte del giudice amministrativo di tut ti gli atti presuppo sti alla stipula del contratt o d'appalto, trattandosi di un atto unitario sostanzialmente e strutturalmente, gli effetti della pronunci a giurisdizionale non p otevano essere circoscritte ai soli ricorrenti. 
Se così è, a giud izio della rico rren te, poiché l'annullamen to dell'approvazione del progetto esecutivo incide in misura decisiva sulla determin a a contrarre e, quindi, su l contratt o, anch'esso travolto dalla decisione del giudice amministr ativo, per fatti e responsabilità dell'appaltante ### la ricorrente non avrebbe «mai potuto recedere» da tale contratto, «in quanto quod nullum est , nullum producit effectum».  2. Il motivo è infondato.  2.1. Deve muoversi dalla considerazione che il ### sezione di ### con la sentenza n. 1790/2007, ha annullato tutti gli att i impugnati: le deliberazioni del ### comunale di ### n. 166 del 12/12/2000 e n. 98 del 23/10/2001, quali atti di adozione di variante al PRG ex art. 1 comma 5 della legge n. 1 del 1978; la disposizione della direzione generale ### n. 372 del 9/1/2003, con cui è stato approvato il progetto definitivo n. 7566 del 2/10/2002, relativo ai lavori di ade guament o della ### vari ante di ###; decreto di occupazione temporanea n. 263 del 17/9/2003 adottato dal prefetto, con consegu ente occupaz ione temporanea; nota dell'### n. 25442 del 30/9/2003, recante la comunicazione del decreto impugnato e del giorno fissato per la redazione dello stato 14 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### di consist enza e l'immissione in possesso; ve rbale dell o stato di consistenza redatto in data ###.  3. Non v'è dubbio che la sentenza del ### sezione di ### n. 1790 del 2007 sia passata in giudicato. 
Vanno individuati, però, i limiti oggettivi del giudicato amministrativo.  3.1. Va chiarito che il ### ha annullato, tra gli altri, la disposizione della direzione gene rale ### n. 372 del 9/1 /2003, quale approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica.  ###. 1, comma 1, della legge n. 1 del 1978 (### delle procedure per la esecuzione d i opere pub bliche e di impianti e costruzioni industriali) stabilisce che «l'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province auton ome di ### to e B olzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse». 
Pertanto, va sottolineato immediatamente che l'approvazione dei progetti di opere pubbliche, e nella specie la disposizione dell'### n. 372 del 9/1/2003, che ha approvato il progetto definitivo della realizzazione della variante di ### equivale a «dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità delle opere stesse». 
La norma poi distingue l'ipotesi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, nel qual caso l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del ### comunale non comporta necessità di variante allo strumento urbanistico medesimo, dal diverso caso, contemplato nel comma 5, dell'art. 1, in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici appro vati non sono destinate a pubblici servizi. 15 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### tal caso, «la de liberazione del consig lio comunale di approvazione del progetto costituisce adoz ione di variante degli strumenti stessi, non necessit a di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni».  3.2. ###. 1, commi 4 e 5, è stato poi modificato, a partire dal 19/12/1998. 
Si prevede, dunque, al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978 che «nel caso in cui le ope re ricadano su aree c he negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le oper e m edesime e che sono regolament ate con lo standard minimi da norme nazionali e regionali, la deliberazione del consiglio comunale di ap provazione del proge tto pre liminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adoz ione di variante degli strumenti stessi, non ne cessitano di autorizzazione reg ionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dal articoli 6 e segu enti d ella legge 18 aprile 1962 , n. 167, e successive modificazioni».  4. ###. 6 dell a legge 18/4/ 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) prevede che «entro 5 giorni dalla deliberazione di adozione da parte del consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimane rvi nei 10 giorni successiv i. 
Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico […] entro 20 giorni d alla data di inser zione nel foglio annunzi legali, gli interessati possono presentare al Com une le proposizioni. Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il 16 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### sindaco comunica il p iano anche alle comp etenti amministrazioni centrali dello Stato […]». 
Si prev ede, poi, all'art. 7 del la legge n. 167 del 1962 che «decorso il periodo p er le opp osizioni e osservazioni, non ché il termine di 30 giorni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, il sindaco, nei successivi 30 giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche».  4.1. Nell'art. 37 della ### 31/5/1980, n. 56 (Attuazione degli strumenti esecutivi del ### regolatore e pubblica utilità) vi è un espresso richiamo alla legge n. 167 del 1962. 
Ed infatti si prevede che «I piani particolareggiati vanno attuati in un tempo non maggiore di dieci anni e la lor o approv azione equivale a dichiarazione di pu bblica u tilità delle opere in essi previste. 
I piani esecutivi di cui alla legge 18/4/1962, n. 167 e successive modifiche (piani di zona) ed all'art. 27 della legge 22/10/1971, 865 (piani pe r insediamenti produttiv i) vengon o disciplinati dagli articoli 19, 20 e 21 della presente legge ed attuati - per i comuni obbligati al programma pluriennale - mediante la loro inclusione nel P.P.A. medesimo; la loro approvazione produce, ai fini espropriativi e per la durata fissata dalle leggi statali vigenti, gli effetti della pubblica utilità delle opere prev iste. Per i piani d i zona valgo no anche le disposizioni di cui al 4 comma de ll'art. 3 d ella legge statale 18/4/1962, n. 167».  4.2. Nella specie, il ### con la sentenza n. 1790 del 2007, ha evidenziato, sul punto, che «benché i lavori di adeguamento della sede della strada statale 99 siano stati localizzati anche su aree, quale quella del ricorrente, non riservate a servizi pubblici, alle deliberazioni consiliari sopra richiamate, n. 166 del 2000 e n. 98 del 17 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### 2001, non hanno fatto seguito gli adempimenti stabiliti in tema di approvazione dei piani ex lege n. 167/1962 dal combinato disposto degli articoli 21 e 37 della legge regionale ### n. 56/1980 (deposito della deliberazione negli uffici della segreteria comunale; notizia del deposito; pronuncia del consiglio comunale sulle eventuali osservazioni, approvazione dell'autorit à regionale; approvazione definitiva da parte del consiglio comunale)». 
Prosegue il ### nella sentenza citata, affermando che «di conseguenza, la variante, adottata in forza delle deliberazioni sopra richiamate, non avendo acquista to efficacia, non è idonea a legittimare l'inizio dei lavori e, quindi, non giustifica l'emanazione del provvedimento di occupazione di urgenza del suolo del ricorrente». 
Tra l'altro, nel merito, il ### evidenzia anche l'illogicità delle modalità progettuali, in quanto, con l'esecuzione dei lavori di adeguamento della sede stradale «sarà inte rcluso l'accesso al fabbricato del ricorrente». 
Fondate sono risultate anche le cen sure di legittimità delle modalità progettuali approvate «in relazione all'area di proprietà del ricorrente». 
Di conseguen za, per il ### «v a accolta la do manda di annullamento della disposizione dell'### n. 372 del 9/1/2003, delle deliberazioni del Comune di ### di approvazione del progetto delle opere di adeguamento della sede ###e del decreto prefettizio n. 236 […] del 17/9/2003».  5. ### agli effetti del giudicato amministrativo trova conferma la sentenza della Corte d'appello impugnata, in quanto, nella specie, tali effetti non si estendono erga omnes, ma riguardano soltanto le parti del processo svoltosi dinanzi al ### 5.1. Si rileva, in particolare, che il ### di Stato, in ### plenaria (sentenza 27/7/2019, n. 4), ha evidenziato che il giudicato 18 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### amministrativo è sottoposto alle disposizioni processuali civilistiche per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l'art. 2909 I casi di giudicato amministrativo con effetti erga omnes sono, quindi, eccezionali e si giustificano in ragione «dell'inscindibilità degli effetti dell'atto e dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rend ere inconcepibile - logicamente, ancor prima che giuridicamente - che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato». 
Sono state individuate talune ipotesi eccezionali di estensione ultra partes del giud icato am ministrativo : l'annullamento di un regolamento (l'efficacia erga omnes in questo caso trova una base normativa indiretta dell'art. 14, comma 3, del d.P.R. 24/11/1971, 1199); l'annullamento di un atto plurimo inscindibile (decreto di esproprio di un bene in comunione); l'an nullamento di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti de stinatari ( decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale travolto per un vizio comune ); l'annullamento di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti (decreto di scioglimento di un consiglio comunale). 
Gli effett i erga omn es dell'annullamento giurisdizionale si verificano solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile ovvero a contenuto normativo (### Stato, sez. III, 20/4/2012, n. 2350). 
In tal senso si è pronunciata anche questa Corte, per la quale, in tema di giudica to ammin istrativo, la regola generale dell'efficacia "inter partes" subisce delle eccezioni nei casi in cui la sua estensione 19 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### si giu stifica o per la particolare natura dell'att o - ad es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile - o per la presenza di un legame inscindibile fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del pro vvedimen to, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera g iuridica dei soggetti n on impugnanti; t ale estensione riguarda, tuttavia, solo l'effetto caducatorio dell'annullamento e non anche gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall'art 2909 c.c., poiché , mentre l'elimin azione del provvedimento impugnato non può che fare stato "erga omnes", quanto ai predetti obblighi, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confro nti di que lla "res iudicata" i donea a vincolare i successivi organi giudicanti (Cass., sez. L, 6/8/2019, 21000).  6. Non v'è dubbio, pe rò, che le deliberazioni del ### comunale di ### a n. 166 del 12/1 2/2000 e n. 98 del 23/10/2001, quali atti di adozione di variante al PRG ex art. 1 legge n. 1 del 1978, sono - per giurisprud enza amministrativa - atti plurimi. 
Si è, infatti, aff ermato che la sentenza che con duce all'annullamento di un atto generale non sempre ha efficacia erga omnes, il che accade facilmente nel caso dell'annullamento di un piano regolatore, in cui l'interesse fatto valere nel ricorso rest a circoscritto alle aree individuate o a parti specifiche del territorio comunale, pertinenti alle posizioni dell'istante (### Stato., sez. IV, 4/4/2018, n. 2097; ### Stato, sez. IV, n. 7771 del 2003). 
Con la precisazione che «le prescrizioni contenute in una variante al piano regolatore generale vanno considerati scindibili, ai fini delle loro event uale annullamento in sede ###la 20 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### conseguenza che, nel caso in cui il ricorso prospetti vizi relativi solo ad alcun e determinazioni, l'annul lamento del provvedimento non può essere che parziale, stante il principio generale della specificità dei motivi proponibili dei ricorsi davanti al giudice amministrativo» (### Stato, sez. IV, 4/4/2018, n. 2097; ### Stato., sez. IV, 8146 del 2003). 
Vanno considerate, dunque, scindibili, ai fini del loro eventuale annullamento, le prescrizioni contenute in una variante al piano regolatore generale; sicché, laddove il ricorso prospetta vizi relativi solo ad a lcune d eterminazioni, l'annullamento del provvedimento non può essere che parziale, stant e il principio gene rale della specificità dei motivi nei rico rsi dinanzi al giudice amministrativo (### Stato, sez. IV, 10/12/2003, n. 8146). 
Del resto, per poter assurgere ad atto normativo, è necessario che l'atto si rivolga a destina tari indeterminabili, per il naturale corollario della gener alità e dell'astrat tezza della previsione normativa (### Stato., Ad. Plen., 20/12/2017, n. 11; ### Stato., sez. VI, 29 /3/2013, n. 1848, in cui la delibera aveva conten uto generale, poiché, recando la mod ificazione dei confini tra due comuni, non era rivolta a destinatari determinati o determinabili a priori ed aveva contenuto unitario ed in inscindibile).  7. Peraltro, anche la giurisprudenza di questa Corte si è occupata della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e di pubblica utilità, implicita nell'approvazione di u n piano, reputando che l'annullamento del provvedimento non si estende erga omnes.  7.1. Si è ritenuto (Cass., sez. 1, 22/5/2009, n. 11920), quindi, che la parte che non ha partecipato al giudizio amministrativo non può avvalersi del giudicato relativo all'annullamento di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, al fine di ottenere in sede di giudizio ordinario la cancellazione della trascrizione del decreto di 21 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### espropriazione e il risarcimento dei danni, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità, implicita nell'approvazione del piano di zona, non è un atto collettivo, ma deve essere inquadrato nella categoria degli atti plurimi, caratterizzati dall'efficacia soggettivamente limitata ai destinatari individuabili in re lazione alla titolarità delle singole porzioni immobiliari og getto della potestà ablato ria, con la conseguenza che il suo an nullamento non sp iega efficacia "erga omnes". 
Pertanto, si è ch iarito ch e la dichiarazione di indifferib ilità ed urgenza e di pubblica utilità, che è implicita nell'approvazione del piano di zona per edilizia economi ca e popolare, n on è un at to collettivo, che in quanto tale è espressione di una volontà unica della pubblica amministrazione, che provvede unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di interessi considerati non singolarmente, ma come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile; essa va al contrario inquadrata nella categoria degli atti plurimi «che sono viceversa caratterizzati dal fatto di rappresentare una esternazione unica di una pluralità di provvedimenti che non perdono la propria individ ualità ( intesa nel senso dell'effic acia soggettivamente limitata a ciascun destinatario) e che riguardano diversi soggetti individuabili in relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e considerati “uti singuli” (Cass. n. 11920 del 2009; Cass. n. 725 del 2004). 
Si è rimarcato che, poiché ognuno di tali soggetti, in relazione al singolo bene, è titolare di distinti diritti ed interessi, l'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità da parte di alcuno di essi non può spiegare effetto rispetto alle altre situazioni giuridiche (Cass. 11920 del 2009; Cass. n. 2038 del 1996). 
Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza de l diritto già affievolit o solo per il 22 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### ricorrente e per la specifica posizione da questo dedotte nel giudizio amministrativo e che, quindi, dello ste sso non p uò avvalersi la ### s.r.l., che al detto giudizio è rimasta estranea.  7.2. Non può che ribadirsi, allora, che l'efficacia erga omnes del giudicato amministrativo ope ra solo con riferimento a peculiari categorie di atti ammin istrativi, e cioè quelli av enti pluralità di destinatari e contenuto inscindibile e siano affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti destinatari (per esempio i provvedimenti tariffari, Cass. sez. 1, 17/12/1994, 10863; Cass., sez. 1, 13/3/1998, n. 2734), come gli atti di natura regolamentare e quelli aventi portata g enerale che sono atti collettivi, generali, indivisibili e che si contrappongono agli atti plurimi e divisibili (Cass., sez. 1, 16/4/2004, n. 7253). 
Pertanto, la dichiarazione di pu bblica u tilità - che è implicit a nell'approvazione del piano di insediamenti produttivi - non è un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di que lli che riguardano una p luralità di sogge tti indiv iduabili in relazione alla tito larità dei vari beni vincolati e considerati “ uti singuli” (Cass. n. 7253 del 2004).  ### nel caso in esame, si è dinanzi al provvedimento dell'### di appro vazione del progetto defin itivo dell'op era n. 372 del 9/1/2003, che equivale, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge 1, del 19 78 a «dichia razione di pubblica ut ilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse».  8. Peraltro, nella sentenza del ### n. 1790 del 2007 si sottolinea la portata individuale dell'accertamento giurisdizionale e, dunque, dei limiti soggettivi del giudicato, laddove si fa riferimento alla circostanza che la variante adottata «non giustifica l'emanazione del provved imento di occupazione di urgen za del s uolo del ricorrente», e dove si reputano fondate le censure di legittimità delle 23 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### modalità progettuali «approvate in relazione all'area di proprietà del ricorrente». 
Resta assorbita ogni altra considerazione, in quanto, una volta che non c'è efficacia del giudicato amministrativo nel giudizio civile in esame, diviene ultronea ogni considerazione in ordine all'efficacia del contratto a valle.  9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  rigetta il ricorso. 
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.500,00, oltre spese prenotate a debito, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025  

causa n. 26018/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, D'Orazio Luigi

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