REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte ### di L'### in persona dei magistrati: ### rel. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 377/2022, posta in decisione nell'udienza collegiale del 9 aprile 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra D'### (c.f.:###); rappresentato e difeso dall'avv. ### appellante e ### S.P.A., (c.f. e n. iscrizione Registro delle ### di ####), quale società incorporante di ### di ### s.p.a, in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1270/2021 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 12 ottobre 2021. ### del 9 aprile 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., termini abbreviati in venti giorni per comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per repliche.
Conclusioni dell'appellante: “in totale riforma della stessa impugnata sentenza, sentire accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per inadempimento contrattuale in ordine ai contratti indicati nella narrativa del suddetto atto di citazione e per sentirsi, quindi, condannare al risarcimento del danno, in favore dell'attore, nella misura di €. 97.459,19 od in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, con gli interessi, ai tassi legali, e la rivalutazione monetaria, sempre con decorrenza dalla data di sottoscrizione dei contratti fino a quella dell'effettivo esborso, o, quantomeno alla restituzione della somma complessiva di €. 83.587,35, con gli interessi, al tasso legale, sugli importi netti di €. 19.364,40 e di €. 47.169,49, con decorrenza dal 24.2.2010 e, rispettivamente, dal 12.5.2009, sempre fino alla data dell'effettivo esborso, oltre che al rimborso delle spese ed al pagamento del compenso professionale relativi alla procedura di mediazione ed al primo e secondo grado del presente giudizio; con ogni salvezza”.
Conclusioni dell'appellata, note in sostituzione dell'udienza del 09.04.24: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: ### - per i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. e, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese; #### - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa; per l'effetto, confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata; ### - nella denegata ipotesi in cui l'appello avversario fosse ritenuto fondato, si chiede di respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa ed anche negli atti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, e dunque: a) in via incidentale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ### rispetto a tutte le domande, contestazioni e pretese avversarie, e, conseguentemente, rigettare tutte le relative domande proposte nei confronti di ### S.p.A. per difetto di uno dei requisiti dell'azione; b) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento ex adverso formulata, escludere o limitare il danno per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese legali oltre accessori come per legge”.
FATTO E DIRITTO 1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1270/2021 pubblicata in data 12 ottobre 2021 il Tribunale di Pescara rigettava l'azione esercitata da ### D'### nei confronti di ### s.p.a, già ### di ### s.p.a,, avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento contrattuale e la restituzione della somma di € 97.459,19, oltre interessi legali, rivalutazione e risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa 1.2 Lamentava l'attore la violazione da parte della ### di cui era cliente da diversi anni, della normativa in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs n.58/1998 ### e della disciplina secondaria di attuazione di cui al ### n. 11522 del 01.07.98 e successive modifiche, in occasione dell'acquisto di obbligazioni dello Stato Argentino, avvenuto in data ### per nominali € 33.000, e di obbligazioni “Parmalat” per nominali € 35.000,00, in data ### e in data ###, non avendo la banca ottemperato all'obbligo informativo sulla stessa gravante 1.3 Nel costituirsi in giudizio la ### (quale incorporante per fusione di ### già ### dell'### e del ### s.p.a.) eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre che la carenza di interesse e di legittimazione ad agire dell'attore; nel merito contestava la fondatezza dell'azione esercitata. 1.4 Il giudice di prima istanza, ritenuto in via preliminare che la questione relativa al preteso difetto di legittimazione passiva in capo ad UBI fosse stata già decisa in corso di causa, con statuizione che assumeva, a prescindere dalla forma utilizzata, i caratteri della definitività del relativo capo, rigettava nel merito la proposta azione. Non ravvisava, infatti, in occasione degli acquisti di azioni alcuna violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario ed in particolare dell'art. 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dell'art. 28 del ### n. 11522/1998, che impongono agli intermediari finanziari l'obbligo di «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati», né la violazione dell'art. 29 regolamento ### n. 11522/1998, ai sensi del quale gli intermediari finanziari devono informare il cliente di un'operazione non adeguata, in presenza nel caso di specie di ordine impartito per iscritto e risultando sufficientemente evidenziata l'inadeguatezza dell'operazione; ciò avuto riguardo all'esperienza dell'investitore in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla propensione al rischio, anche considerato che l'investitore aveva rifiutato di fornire le informazioni ex art 28 co. 1 lett. a Reg. ### circostanza che aveva indotto la banca convenuta ad effettuare la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni desunte dalla pregressa operatività del cliente, provvisto di notevole conoscenza, esperienza ed operatività in operazione finanziarie analoghe a quelle oggetto di causa, come confermato dallo stesso ### 2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara ha proposto appello ### D'### sulla base del seguente motivo: 2.1- “### dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c”. ###, lamentando alla base dell'azione esercitata la violazione da parte della ### degli obblighi informativi di cui agli art. 21 TUF e artt. 28 e 29 del ### n. 11522/98, contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto priva di censura la condotta della banca non considerando che, a fronte della contestazione del cliente che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'istituto l'onere di provare di averle fornite, prevedendo l'art. 29 del Reg. ### distinti obblighi in capo all'intermediario.
Si duole, in particolare, del mancato rilievo dell'omessa illustrazione al cliente, da parte dell'intermediario, delle specifiche caratteristiche dei titoli e della loro rischiosità, con indicazione del rating, e ciò anche in caso di operazione adeguata al profilo di rischio dell'investitore, in quanto gli obblighi informativi non vengono meno neppure di fronte alla richiesta del cliente con profilo di rischio elevato, dovendo l'intermediario illustrare pregi e difetti dell'investimento astenendosi dal dar corso all'operazione in caso di inadeguatezza ed in mancanza di ordine scritto o telefonico registrato.
Inoltre secondo l'appellante, l'obbligo di informazione non si esaurisce nella fase iniziale dell'investimento con l'acquisto dei titoli, perdurando per tutto il rapporto di deposito e custodia e che la comunicazione del rating costituisce un'informazione indicativa del tipo di investimento. 3.Si è costituita in grado di appello ### s.p.a, quale società incorporante ### di ### s.p.a., eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in ragione della apparente ma non effettiva indicazione da parte dell'appellante dei capi della sentenza impugnata, risultando gli argomenti di contestazione individuati in modo generico, senza la specifica indicazione delle parti e dei capi della sentenza che si assumono errati.
Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non avendo il gravame proposto probabilità di accoglimento in quanto prima facie infondato, essendosi l'appellante limitata a riproporre le medesime difese già svolte in primo grado e rigettate in toto dal giudice di prime cure. 3.1 Nel merito ha contestato quanto dedotto dall'appellante chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale condizionato, nella denegata ipotesi in cui l'appello avversario fosse stato ritenuto ammissibile e fondato, articolato a tal fine i seguenti motivi: a) ### motivo di appello incidentale: del difetto di legittimazione passiva della ### rispetto a tutte le contestazioni e domande avversarie.
Con questo motivo l'appellata ha censurato l'ordinanza del primo Giudice che aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da ### ritenendo erroneamente che UBI abbia incorporato per fusione ### dell'### ente in risoluzione, anziché ### s.p.a., già ### dell'### e del ### s.p.a,, quale ente ponte, e ritenendo irrilevante che al momento della cessione d'azienda intervenuta da ### dell'### e del ### s.p.a. a ### dell'### e del ### s.p.a. i rapporti tra la prima e il cliente fossero già stati definiti.
In proposito, evidenziato che la ### d'### con provvedimento del 21.11.15 aveva disposto la cessione di tutti i diritti, attività e passività costituenti l'azienda bancaria della ### in amministrazione straordinaria (cosiddetto ente in risoluzione) a favore della ### banca dell'### e del ### con sede in ### (cosiddetto ente ponte), che in forza della cessione di azienda era succeduta alla prima nei diritti nelle attività nelle passività, considerato che la cessione aveva avuto ad oggetto solamente il complesso delle attività e passività aziendali esistenti al momento dell'avvio della procedura di risoluzione doveva ritenersi evidente, secondo l'appellante incidentale, che non potevano essere stati ivi ricompresi i rapporti che risultavano estinti anteriormente alla cessione stessa, come nel caso di specie dove il rapporto tra ### e il D'### risultava già estinto al tempo della risoluzione dell'intervenuta cessione nel 2015, avendo provveduto il cliente al trasferimento dei titoli per cui è causa ad altro istituto negli anni 2005/2006 e successivamente alla vendita degli stessi negli anni 2009/2010; con la conseguenza che il rapporto intercorso con il cliente, in quanto definito, nel 2015 non era più un elemento costituente di ### quale azienda in risoluzione e come tale non poteva essere stato oggetto di gestione all'ente ponte ### banca dell'### e del ### s.p.a. b) “Della presunta reponsabilità contrattuale e della richiesta di risarcimento dei danni”.
Con questo motivo ha sostenuto, sempre in via subordinata e condizionata, l'infondatezza della domanda risarcitoria avversaria non potendo essere imputabile alcuna responsabilità a ### per l'esito degli investimenti.
In ogni caso, ove ravvisata una responsabilità di natura contrattuale in capo alla banca, ha invocato l'applicazione dell'art. 1225 c.c., con quantificazione del danno limitata al pregiudizio prevedibile al momento dell'esecuzione delle operazioni di acquisto delle obbligazioni ### e ### momento in cui la banca non poteva prevedere in alcun modo la successiva crisi della repubblica ### verificatasi alla fine del 2001, né il fallimento di ### non potendo nel caso di specie considerarsi l'insolvenza dell'### e il default di ### “circostanze di fatto concretamente conosciute” dalla banca nel momento in cui ha ricevuto gli ordini di acquisto delle obbligazioni dal cliente, dovendosi dare rilevanza, ai fini della diligenza con cui la banca ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali, al momento dell'acquisto dei titoli e non alla luce di quanto avvenuto in seguito al default.
Ha contestato, infine, la quantificazione del danno operata dalla controparte, pari al capitale investito senza considerazione degli importi incassati dal cliente. c) “Della domanda di interessi e rivalutazione”.
Ha contestato l'appellante in via incidentale la sussistenza degli estremi per la rivalutazione richiesta dalla controparte, avendo il debito del contraente natura di debito di valuta, mentre riguardo le decorrenza degli interessi ne ha eccepito la decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza e non dalla data delle singole operazioni di investimento come sostenuto dall'appellante. 4) Motivi della decisione. 4.1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. art 342 c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazione dettate dalla Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (### 27199/17, Cass. n. 1935/2020). Va escluso anche ogni profilo di inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c., formulata dall'appellata, tanto da essere pervenuto alla presente fase decisoria, atteso che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono nel giudizio questioni esaminabili e di obiettiva controvertibilità a prescindere da ogni valutazione sull'esito e sulla fondatezza dello stesso. 4.2 Nel merito non è oggetto di contestazione tra le parti ed emerge dalla documentazione acquisita in atti che in data 7 giugno 1999 ### D'### ha sottoscritto con ### un contratto quadro per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari collegato al deposito titoli a custodia e amministrazione n. 199000, regolato sul rapporto di conto corrente 4938. All'atto della sottoscrizione del contratto quadro, al cliente è stata consegnata una copia del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, come da dichiarazione scritta dallo stesso rilasciata. In tale occasione la ### ha richiesto al D'### le informazioni sul suo profilo di rischio, che il cliente ha dichiarato di non voler fornire.
Risulta dal dossier titoli che, nell'ambito del suddetto rapporto, tra il 2000 e il 2006, il D'### ha posto in essere numerose operazioni di investimento in azioni ordinarie ed obbligazioni (es.
Telecom, Uruguay 7%, ### Gialle, BPEL, ### Fiat…).
Per quel che rileva, in particolare, con riferimento all'oggetto del presente giudizio, ha proceduto ai seguenti acquisti: a) acquisto di obbligazioni ### 10% Eur 2004 (### DE###), impartito in data 27 ottobre 2000 per nominali euro 33.000,00 (di seguito “### Argentina”); b) acquisto di obbligazioni ### 6,8% ### 8 (####), impartito in data 19 maggio 2003 per nominali euro 35.000,00; c) acquisto di obbligazioni ### 6,8% Euro8 (codice titolo 9000354800), impartito in data 7 novembre 2003 per nominali euro 22.000,00 (di seguito congiuntamente le “### Parmalat”).
Come si evince dal dossier titoli, il cliente ha proceduto dapprima al trasferimento presso altro intermediario delle obbligazioni ### 6,8%, in data 13 ottobre 2005, nonché delle obbligazioni ### 10%, in data 4 settembre 2006.
In seguito, nel 2009 e nel 2010 il D'### ha proceduto alla vendita dei titoli.
Emerge dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado : “### sub a) consiste in un titolo di debito ### emesso dallo stato sovrano ### che all'atto dell'acquisto (01/11/2000) era caratterizzato da un rating emesso dall'agenzia S&P pari a “BB”. Tale indice rating contraddistingue un titolo qualificabile come speculativo. Per meglio focalizzare le caratteristiche del titolo occorre precisare che dal 1977 fin quasi tutto l'anno 1999 le più importanti agenzie internazionali avevano assegnato alle obbligazioni argentine un rating pari a “BB” con una flessione nell'ottobre del 1999 in cui il rating venne declassato a “BB-“. Solo a decorrere dal marzo 2001 le agenzie declassarono il rating delle obbligazioni della ### da “BB a “B+”, evidenziando la crescente “vulnerabilità” dei titoli, fino a giungere poi, con ulteriori declassamenti, a categoria “D”, e cioè default”.
Quanto agli “investimenti sub b) e c)” ha evidenziato che gli stessi “consistono in titoli di debito ### emessi dalla società ### che a cavallo dell'arco temporale compreso tra il ### e il ### (date di acquisto) erano caratterizzati da un rating emesso dall'agenzia S&P pari a “###“, collocandoli nella categoria dei migliori speculativi. Tale giudizio è rimasto invariato fino ad una settimana prima del default dichiarato il 24 dicembre 2003”. 4.3. La fattispecie trova regolamentazione nella disciplina di settore prevista sia nel D.lgs 58/98 (TUF art. 21 e 23 per quel che qui interessa) sia nel successivo regolamento attuativo della ### (artt.28-29) n. 11522/98 (applicabile ai contratti regolati dall'art. 21 del TUF del 1998 nella formulazione vigente fino al 31.10.2007, prima del ### n. 16190 del 2007, successivo alla ### attuata con D.lgs 164/2007) che costituiscono le fonti normative, rispettivamente primaria e secondaria, che individuano i doveri degli intermediari finanziari nello svolgimento dei servizi di investimento.
Ratio della disciplina normativa è quella di imporre una condotta rivolta ad una puntuale conoscenza delle capacità patrimoniali e del profilo d'investimento del cliente oltre che a mettere in condizione l'investitore di scegliere i propri investimenti all'esito di una conoscenza concreta della loro natura, dell'attitudine e del grado di rischiosità, dell'andamento nel mercato di riferimento, del possibile rendimento. Sotto altro profilo il generale obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza si declina attraverso l'obbligo in capo all'intermediario di fornire un'informazione preventiva quanto più possibile completa delle caratteristiche dell'investimento in modo da poter adempiere in modo diligente agli obblighi informativi e di non assumere comportamenti contrari al canone di trasparenza, celando all'investitore il grado di rischio presumibile relativo all'investimento proposto.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ancora di recente ribadito, il ritenere che “In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, 1° co., lett. b) reg. ### n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato” (Cass. ordinanza 28 febbraio 2024 n. 5354) ed inoltre che "… gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno" (Cass., n. 12544/17; vedi anche Cass., n. 15936/18, sulla necessità di fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, con riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell'emittente, pena l'inadempimento sanzionabile al di là dell'adeguatezza dell'investimento).
Né può revocarsi in dubbio che gli obblighi informativi siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti in generale a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass., n. 14884/2017), sicché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie (Cass., n. 8619/2017), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (Cass., n. 8619/2017), di eventuali situazioni di grey market (Cass., n. 8314/2017), e se del caso finanche del rischio di default dell'emittente, con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori, in modo effettivamente consapevole, per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali (Cass., n. 12544/2017, e, riassuntivamente, Cass., n. 1376/2016), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (Cass., n. 8619/2017; Cass., n.15936/2018; Cass., 9460/2020) o nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass., n. 16126/2020; Cass., n. 18153/2020; Cass., n. 12990/2023)” - Cass. ord., 14 febbraio 2024 n. 4057.
Dopodiché, è opportuno ricordare che “compete all'intermediario l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; in tal senso pure: Cass. 19 gennaio 2016, n. 810; Cass. 6 marzo 2015, 4620; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22147; Cass. 17 febbraio 2009, n. 3773)”- Cass. ord. 28 febbraio 2024 n. 5354-.
Nella fattispecie in esame spettava quindi alla banca, a fronte delle contestazioni mosse dall'attore ### dimostrare di aver fornito specifiche informazioni sui prodotti finanziari da acquistare.
Considerando la normativa e la giurisprudenza richiamata, appare evidente l'insufficienza del corredo documentale fornito in comunicazione dalla banca al fine di attestare l'assolvimento degli obblighi informativi cui era tenuta.
Pur risultando agli atti, e pacifico fra le parti, l'avvenuta consegna del documento sui rischi generali dell'investimento va osservato che tale consegna non esaurisce l'obbligo informativo poiché esso non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di carattere generale sulle categorie degli investimenti e sui rischi connessi a tali investimenti e servizi: trattasi di indicazioni generali prive del necessario contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto (Cass. 8619/2017).
Non risulta in atti la prova della consegna del prospetto informativo, ribadendo la banca di non avere alcun obbligo in tal senso; tuttavia, osserva la Corte, tale adempimento sebbene necessario non sarebbe idoneo a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull' intermediario se non accompagnato da una collaterale attività di informazione specifica dell'operazione finanziaria ( n. 9460/2020).
Né, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'intermediario può ritenersi esclusa dalla sottoscrizione da parte dell'investitore della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (cfr Cass. n. 28175/2019).
Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di specie di offerta di azioni della stessa ### all'interno dei propri uffici, risultando comunque principio indiscutibilmente emergente da tutta la normativa richiamata in materia di intermediazione mobiliare la finalità degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, quella di rendere l'investitore in grado di fare scelte consapevoli in ordine al prodotto finanziario ed azionario su cui investire in relazione alle proprie finalità personali.
Pertanto in questa ottica, in presenza di contestazioni specifiche svolte dall' investitore, gravava sulla banca -intermediario fornire la prova di aver reso informazioni in grado di porre l'attore in grado di svolgere scelte consapevoli, il che si traduce nella prova di aver reso informazioni sullo strumento azionario offerto non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto di investitori, bensì informazioni proprie relative al profilo del singolo investitore - attore di primo grado, con spiegazione ed illustrazione specifica dello strumento e dei requisiti indicati nel prospetto informativo su cui investire in relazione alla situazione del singolo investitore.
Tale dimostrazione non risulta fornita, non avendo la ### offerto puntuale allegazione o dimostrazione volta a dar prova dell'avvenuta specifica informazione, limitandosi a produrre la richiamata documentazione, sicché risulta accertata la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza in relazione al dovere informativo sulla stessa gravante.
Riguardo al rispetto del disposto di cui all'art. 29 ### (clausola di inadeguatezza) va evidenziato che agli atti risultano gli ordini di acquisto scritti di D'### con sottoscrizione della clausola contenente la segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione, senonché risultando contestata dal cliente l'informazione effettiva e specifica in ordine a tale clausola di inadeguatezza, gravava sull'intermediario fornire la prova della compiuta informazione sull'inadeguatezza dell'operazione.
Per costante giurisprudenza “In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni ### sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna informazione sullo specifico prodotto finanziario)” (Cass. Sent. n. 14208 del 5 maggio 2022).
Ancora la Suprema Corte ha evidenziato come “In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione dell'inadeguatezza della operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29 comma 3 Reg. ### 11522 del 1998; tuttavia a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese” (Cass. Ord. n. 23131 del 2020).
Al riguardo nel caso di specie , a fronte delle contestazioni dell'appellante, non solo la banca non ha fornito prova di aver dato complete informazioni sull'inadeguatezza dell'operazione con riferimento specifico al tipo di investimento proposto, al profilo del cliente e al grado di rischio, illustrando in modo analitico rischi e benefici dell'operazione, risultando anzi in contrario dall'istruttoria espletata, e in particolare dalla deposizione del teste ### promotore finanziario per la ### dal 2006 fino al 2013 e per la ### dal 1998 fino al 2006, il quale, pur premettendo di non ricordare con certezza a causa del tempo trascorso, ha riferito quanto segue: “ probabilmente, visto che le obbligazioni in questione mi venivano segnalate dalla ### come opportunità di investimento interessante, non ho approfondito le caratteristiche delle stesse con il cliente”.
Né può ritenersi dirimente il riferimento al profilo e alle caratteristiche del cliente atteso che secondo la Suprema Corte (Cass. n. 11724/24) “nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata, l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del ### n. 11522 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi (Cass., n. 19417/17; in tal senso, v. n. 23570/20)”; aggiungendo che “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare” (Cass., n. 7905/21; n. ###/21).
Nella specie, la banca non ha dato dimostrazione di aver fornito le specifiche informazioni come imposto dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza richiamata, riportando la modulistica sottoscritta dal cliente una generica indicazione di non adeguatezza dell'operazione (non sussistendo neppure nell'ordine di acquisto la dichiarazione del cliente di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'ordine), non risultando dimostrato da parte dell'intermediario di aver fornito informazioni concrete e specifiche che abbiano messo l'investitore in grado di comprendere lo strumento proposto ed effettuare un investimento consapevole in relazione al titolo ed alla propria situazione personale.
Il giudice di prime cure, in particolare, ha considerato erroneamente quale elemento indiziante, le scelte pregresse di investimento dell'investitore, consistite genericamente nell'acquisto di prodotti intrinsecamente caratterizzati da elementi di rischiosità. “Tale comportamento, al contrario, non dimostra altro che una generica disponibilità dell'investitore ad accollarsi margini di rischio e ad accettare la possibilità del mancato recupero del capitale investito; le predette circostanze sono invece neutre, o comunque insufficienti, nella prospettiva del giudizio controfattuale alternativo che richiede di determinare il presumibile ipotetico comportamento dell'investitore che fosse stato opportunamente avvertito dei rischi connessi all'investimento con riferimento al rischio specificamente corso nel caso concreto.
Altrettanto inconsistente - ed anzi ancor più generica - appare la valenza indiziante desunta dal profilo di propensione al rischio manifestata dall'investitore.
La prova contraria consentita all'intermediario ai fini del giudizio controfattuale deve infatti assumere pregnante concretezza, come, a mero titolo esemplificativo, la dimostrazione che in altra successiva occasione, l'investitore, invece debitamente avvertito del rischio, abbia deciso comunque di disporre un investimento analogamente rischioso” (Cass. 17 aprile 2020 7905). 4.4 All'inadempimento della banca, consegue, in riforma della sentenza impugnata, il diritto dell'appellante al risarcimento del danno derivato dalla forte perdita di valore dei titoli argentini, investiti dal default statale, e dei titoli ### travolti dal crac societario.
Al riguardo deve osservarsi come la prova del danno e del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno possa ricavarsi presuntivamente dalla perdita delle somme investite, in tutto o in parte, tenuto conto degli eventuali utili (dividendi o vendita) nel frattempo prodotti dall'investimento, dovendo in caso di inadempimento degli obblighi dell'intermediario presumersi il nesso di causalità tra comportamento inadempiente e danno sofferto dall'investitore. In particolare la Suprema Corte sul punto ha chiarito che in tema di intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario. Ed invero “### una volta che l'intermediario avesse omesso di provare l'adempimento all'obbligo informativo si sarebbe potuto porre il problema del nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno. E, con riferimento a tale profilo, la controversia deve intendersi regolata dal principio per cui al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore: accertamento che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse (Cass. 17 aprile 2020, n. 7905; in senso conforme: Cass. 28 luglio 2020, n. 16126; Cass. 11 novembre 2021, n. ###; cfr. pure Cass. 12 maggio 2023, n. 12990) - (Cass 28 febbraio 2024 n. 5354).
La richiesta di applicazione dell'art 1225 c.c da parte dell'appellante in via incidentale risulta del tutto inconferente in quanto secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 10640/16) “ai fini dell'imprevedibilità di cui all'art. 1225 cod. civ. non rileva di per sé lo stato soggettivo specifico del debitore. ###à alla quale fa riferimento l'art. 1225 cod. determina la limitazione del danno risarcibile avendo riguardo alla prevedibilità astratta, inerente a una determinata categoria di rapporti; e ciò sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, vale a dire secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (v. Sez. 2" n. 16763-11; ### lav. n. 17460-14). La negoziazione avventata (o comunque non ponderata) di titoli obbligazionari, per difetto di adeguata previa informazione da parte della banca, rende prevedibile il danno correlato alla susseguente perdita di valore dei titoli stessi.”, come avvenuto nel caso di specie ove si è riscontrata una violazione dell'obblighi informativi imposti all'intermediario finanziario. 4.5 In ordine alla quantificazione del danno, può tenersi conto delle risultanze della CTU che ha valutato la somma investita dalla quale occorre decurtare quanto percepito a titolo di dividendi e disinvestimento: segnatamente per obbligazioni ### € 19.364,40 ( € 36.095,77 capitale investito, - € 5.769,84 cedole riscosse, - € 10.961,53 capitale disinvestito= € 19.364,40; per obbligazioni ### € 47.169,48 ( di cui € 60.912,27 capitale investito, - € 2.079,75 cedole riscosse, € 11.663,04 capitale disinvestito = € 47.169,48).
Su tali somme, oggetto di risarcimento danni e quindi debito di valore, risulta dovuta e da conteggiarsi la rivalutazione, oltre interessi in misura legale dalla data dei rispettivi acquisti, data di verificazione del danno, all'effettivo saldo.
Sul punto ha chiarito la suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 26202/2022) che: “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” Ha spiegato infatti la Cassazione, con orientamento ormai consolidato sul punto che “In tema di risarcimento del danno derivato da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (in esse comprese quelle di fonte legale contenute in norme imperative, come tali integranti il contratto, anche mediante sostituzione di clausole con esse contrastanti) di natura non pecuniaria (come nel caso di specie), la giurisprudenza di legittimità è invece costante nell'affermare che: a) l'obbligazione di risarcimento del danno per tale tipo di inadempimento costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 1627 del 2022; Cass. n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n. 11937 del 1997); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa (cfr. Cass. n. 5584 del 1987; Cass. n. 2240 del 1985), secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (Cass. n. 9517 del 2002), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento”. 4.6 Nei termini esposti deve accogliersi l'appello principale proposto da D'### in riforma della sentenza impugnata, con integrale rigetto dell'appello incidentale. 5. Riguardo al difetto di legittimazione passiva della ### oggetto del motivo di appello incidentale condizionato proposto da ### giova premettere che dagli atti depositati e dalla normativa specifica in materia di “risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento” di cui al D.Lvo 180/2015, emerge come la ### d'### con provvedimento del 21 novembre 2015 abbia articolato “il programma di risoluzione” della ### dell'### e del ### s.p.a. in amministrazione straordinaria, ponendo in risoluzione l'istituto bancario ai sensi dell'art.2 d.lvo 180/2015, con la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l'azzeramento totale del valore del suo capitale azionario e delle obbligazioni subordinate.
Con il D.L. 22 novembre 2015 n. 183, convertito in legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'art. 1 è stata costituita come ente ponte la ### dell'### e del ### s.p.a. ai sensi dell'art. 45 D.Lvo 180/2015; la ### d'### con provvedimento del 22 novembre 2015 ha disposto il trasferimento in favore di quest'ultima, ai sensi dell'art. 43 dello stesso D.Lvo 180/2015 che prevede la cessione all'ente ponte, di: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi.
In particolare si legge nel provvedimento della ### d'### che quest'ultima “.. con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della ### dell'### e del ### - ### in amministrazione straordinaria, con sede ###risoluzione con provvedimento della ### d'### del 21 novembre 2015 - approvato dal ### dell'### e delle ### con ### del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a favore della ### dell'### e del ### S.p.a., con sede in ### (ente ponte). Restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione ( 1 ). ### ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.
La cessione ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno di costituzione dell'ente ponte”. ### dell'### e del ### s.p.a. diveniva poi ### s.p.a. e poi, per fusione, tale ente ponte veniva incorporato in ### s.p.a a sua volta incorporata per fusione in ### s.p.a.
In merito alla questione è intervenuta la Suprema Corte (Cass. n. ###/2023, investita della analoga vicenda della risoluzione di ### delle ### una delle banche interessata come ### dell'### e del ### s.p.a., dal provvedimento della ### d'### del 22.11.2015) chiarendo che la trasmissione dei rapporti all'Ente ponte è avvenuta “sulla base dei provvedimenti dell'### di risoluzione adottati per risolvere la crisi irreversibile dell'azienda. In particolare, il citato provvedimento del 22.11.2015 e l'art. 43, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 prevedono, per la ### delle ### che «…l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la ### d'### disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione». ### d'### nel sancire l'avvio della risoluzione della detta ### delle ### S.p.A., ha disposto «la cessione dell'azienda da parte di ### delle ### S.p.A., in risoluzione, all'ente-ponte “### delle ### S.p.A.” ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b) del d.lgs 16 novembre 2015, n. 180», ed inoltre all'art. 3 ha disposto che: «### escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definite dall'art. 1, lettera ppp), d.lgs. 16 novembre 2015 n. 1801 in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione». E ancora: «### ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività cedute ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180». “― Poiché, nell'esercizio della facoltà attribuita alla ### d'### è stata prevista esclusivamente la non trasferibilità di alcune operazioni relative a strumenti finanziari, come sopra descritte, sorge questione se si siano legittimamente trasferite, come nel caso di specie, le passività corrispondenti ad obblighi risarcitori dell'emittente derivanti da condotte antecedenti la cessione, in quanto non espressamente escluse dalla cessione (diversamente da quanto previsto dal successivo d.l. 99/2017 per la soluzione della crisi di altre ### dove l'esclusione delle pretese risarcitorie è espressamente prevista)”.
Il caso oggetto del presente giudizio, come quello sottoposto al vaglio della suindicata sentenza, ha ad oggetto l'inadempimento della banca agli obblighi informativi nel momento della sottoscrizione di obbligazioni, e non involge questioni afferenti al sacrificio di azionisti ed obbligazionisti per cui il problema ermeneutico che si pone è, come rilevato dalla Suprema Corte citata, cosa debba intendersi per pretese risarcitorie già “in essere” al momento della cessione e quindi “l'individuazione del presupposto della preesistenza delle pretese risarcitorie rispetto al trasferimento all'Ente cessionario “.
Sul punto la stessa sentenza della Cassazione ha superato l'interpretazione formalistica restrittiva secondo cui per passività in essere si devono intendere solo quelle per le quali sia già iniziato un procedimento giudiziario, comprendendovi anche tutte le passività potenziali in quanto derivanti da illeciti consumati prima della cessione all'ente ponte ex art 39 co. 1 lett. b Dlgs 180/15: “### pertanto a ritenere che il discrimen tra l'inclusione oppur no di tali pretese risarcitorie sia la proposizione delle domande giudiziarie risulta essere riduttivo, perché escludere o diminuisce l'obbligo di prudente valutazione delle passività esplicitamente previsto. Per risolvere la questione sono d'ausilio sul punto gli arresti di questa Corte, anche se per il diverso caso di obbligazione sanzionatoria, che hanno ritenuto che alla cessionaria si trasferisce anche questa obbligazione, perché già sorta per effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti e, quindi, a prescindere dal momento della sua effettiva comminatoria in applicazione dell'art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Cass. n. 22199/2010, Cass. n. 18528/2014 e Cass. n. 2523/2017).
Anche l'ACF, investito della questione della legittimazione passiva della banca incorporante la “nuova banca” a cui era stata trasferita l'azienda bancaria della “vecchia banca” (decisione n. 5932 del 18.10.22), ha precisato che in caso di cessione di un'azienda bancaria avvenuta nell'ambito di una procedura di risoluzione bancaria il credito risarcitorio di un cliente della banca risolta “è autonomo e indipendente da quello dell'azionista alla liquidazione del proprio investimento o obbligazionista subordinato alla restituzione del capitale investito”. Dal tenore letterale del provvedimento della ### d'### di cessione dell'azienda bancaria, “non si può dedurre la volontà di escludere dalla cessione gli eventuali debiti risarcitori nei confronti dei clienti della ### Anzi come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, dal tenore letterale di questo provvedimento, si deve desumere la volontà di escludere dalla cessione esclusivamente le passività espressamente indicate, tra le quali non figurano anche i debiti risarcitori di cui si discute” Ne consegue la legittimazione passiva della appellata ### s.p.a. 6. Le spese dei due gradi di giudizio tenuto conto della minor somma riconosciuta all'appellante vengono compensate nella misura di un quarto, e sono poste per i restanti tre quarti a carico di ### liquidate in appello secondo la liquidazione indicata in dispositivo (valore da € 52.001 ad € 260.000), fatta esclusione della fase istruttoria non svolta. 7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. definitivamente pronunciando sull'appello proposto da D'### nonché sull'appello in via incidentale condizionato proposto da ### S.P.A, avverso la sentenza 1270/2021 resa dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data ###, la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto da D'### ed in riforma della sentenza impugnata condanna ### s.p.a., quale società incorporante di ### di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura di € 19.364,40 riguardo alle obbligazioni ### ed € 47.169,48 riguardo alle obbligazioni ### oltre rivalutazione ed interessi dalla data dei rispettivi ordini di acquisto all'effettivo saldo; 2) rigetta l'appello incidentale proposto da ### s.p.a; 3) dichiara per un quarto compensate le spese dei due gradi di giudizio che, liquidate per l'intero in euro 14.103,00 per compensi e in euro 786,00 per esborsi del primo grado, e in euro € 9.991,00 per compensi e in euro 1.165,51 per esborsi, per entrambi i gradi oltre Iva e Cap come per legge e spese generali al 15%, pone per tre quarti a carico di ### s.p.a.; 4) pone definitivamente a carico dell'appellata le spese della CTU svolta in primo grado; 5) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 condanna ### s.p.a. al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione incidentale proposta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024 ### rel. est. ###
causa n. 377/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Coccoli Francesca, Del Bono Barbara