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Tribunale di Bari, Sentenza n. 53/2024 del 09-01-2024

... sollevata da controparte in sede stragiudiziale), atteso che la prescrizione del diritto di credito non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, nei termini processualmente stabiliti, in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già compiuto (art. 2938 c.c.), con la conseguenza che il termine decadenziale stabilito (nella specie) dall'art. 702 bis, co. 4, c.p.c. per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio opera comunque, seppure la stessa eccezione sia stata precedentemente sollevata in sede ###tempestivamente riproposta nel giudizio avente ad oggetto il diritto di credito in questione: in arg. cfr. Cass., n. 24490 del 2022). III.2. - Nel merito, (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9197/2019 promossa da: ### quale #### D'### con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti; ATTORE contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E #### REGIONALE PER LE OO.PP. PER LA CAMPANIA, #### E LA BASILICATA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di ### CONVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  MOTIVI DELLA DECISIONE I. - La motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. n. 69/2009. 
II. - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. ### in qualità di ### dell'### di D'### ha agito in giudizio nei confronti del Ministero delle ### e dei ### e del ### per le ### per la ### il ### la ### e la ### al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 26.305,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi fino al soddisfo, a titolo di saldo finale del corrispettivo dovuto per l'esecuzione, ad opera dell'impresa D'#### di ### (###, dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio e antinfortunistica degli impianti tecnologici della ### demaniale della ### di ### di ####, in virtù dell'atto di cottimo fiduciario del 19/06/1990 n. 3570-04 rep. reg. a ### il ### al n. 12607 Atti Registrato il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00
Privati, autorizzato con D.P. n. 8691 del 13/07/1989, reg. alla Corte dei ### il ### reg. 1 foglio 376. 
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto che: - in data ### è stato redatto lo stato finale dei lavori eseguiti, cui ha partecipato il committente Ministero dei ### (doc. 3 prod. ricorrente); - lo stato finale dei lavori prevedeva un “credito dell'impresa pari a £ 50.993,590” alla data del 09/03/1993; - il committente Ministero dei ### con lettera raccomandata del 30/03/1999, protocollata al n. 3952, inviata all'### ed agli eredi del de cuius, D'### in relazione al detto cottimo fiduciario, ha riconosciuto di dover effettuare ancora l'erogazione del saldo finale, a favore degli eredi (doc. 4 prod. ricorrente); - Il Ministero in questione non ha mai provveduto ad effettuare il pagamento del dovuto, pari a £.  50.993.590 (euro 26.305,00), neppure dopo essere stato costituito in mora dal curatore dell'### con lettere del 30/07/2008 (doc. 5), del 12/06/2015 (doc.6), del 20/11/2017 (doc. 7) e del 12/03/2018 (doc. 8).   Costituendosi in giudizio in concomitanza alla prima udienza di comparizione, le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da controparte, oltre che l'intervenuta prescrizione del credito azionato.   Disposto il mutamento del rito, la causa - istruita solo documentalmente - è infine pervenuta all'udienza del 20/09/2023, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.   III. - Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.   III.1. - La questione della intervenuta prescrizione del credito azionato in giudizio, sollevata dalla parte convenuta, è inammissibile per effetto della tardività della costituzione di quest'ultima: le amministrazioni resistenti, infatti, a seguito della loro costituzione tardiva in giudizio, sono decadute dalla possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione del credito ai sensi dell'art. 702 bis, co. 4, c.p.c., che, come noto, prevede l'obbligo della parte convenuta in giudizio di costituirsi entro un certo termine - dieci giorni - prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, nonché l'obbligo, in sede di costituzione, di sollevare, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui rientra a pieno titolo l'eccezione di prescrizione.   A nulla rileva, poi, che il tema sia stato incidentalmente trattato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio (peraltro al solo fine di escludere la fondatezza dell'eccezione, oggetto di contestazione sollevata da controparte in sede stragiudiziale), atteso che la prescrizione del diritto di credito non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, nei termini processualmente stabiliti, in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già compiuto (art. 2938 c.c.), con la conseguenza che il termine decadenziale stabilito (nella specie) dall'art. 702 bis, co. 4, c.p.c. per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio opera comunque, seppure la stessa eccezione sia stata precedentemente sollevata in sede ###tempestivamente riproposta nel giudizio avente ad oggetto il diritto di credito in questione: in arg. cfr. Cass., n. 24490 del 2022).   III.2. - Nel merito, pacifico (in quanto concordemente allegato dalle parti) è che l'impresa D'#### di ### (### abbia eseguito i lavori di adeguamento alla normativa antincendio ed antinfortunistica degli impianti tecnologici della ### della ### di ### di ####, in virtù dell'atto di cottimo fiduciario del 19.06.1990, n. 3570 - 04 rep. reg.  a ### il ###, documentato in atti (all. 3 prod. convenuto).   È poi provato per tabulas, sulla scorta della documentazione prodotta dallo stesso Ministero resistente (cfr. il certificato di regolare esecuzione del 03/04/1993 di cui all'all. 2 prod. convenuto), ### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00 che, all'esito dei lavori eseguiti, residuava un credito, in capo all'impresa esecutrice, dell'ammontare di “£ 50.913.593”, somma così computata a titolo di saldo del corrispettivo dovuto, al netto delle penali per ritardata ultimazione dei lavori e respinte le riserva opposte dall'appaltatore.   La parte convenuta ha sostenuto, in giudizio, che l'inadempienza contributiva dell'appaltatore (nei confronti della ### di ### e dell'### di ### ha legittimamente impedito di procedere al pagamento.   Ora, l'art. 19 del d.P.R. n. 1063/1962 (applicabile ratione temporis) prevedeva che “### deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'### a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore”.  ###. 18, co. 17, della legge n. 55/1990 stabiliva che “### di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, è altresì responsabile in valida dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. ### e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la ### edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano al cui comma 8. ### e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva”.  ### di cottimo fiduciario con cui sono stati affidati i lavori per cui è causa autorizzava la stazione appaltante a sospendere il pagamento del saldo in caso di accertata inottemperanza dell'appaltatore agli obblighi retributivi e contributivi (cfr. art. 12). 
Ciò posto, nel caso di specie, la parte convenuta ha allegato di aver chiesto agli enti competenti di conoscere la regolarità dell'appaltatore con gli adempimenti previsti, dovendo procedere alla detrazione delle relative somme di cui l'impresa era eventualmente debitrice.   Il convenuto ha poi documentato che: - con lettera acquisita al n. 814 di prot.llo del 19/07/1993 (all. 5), la ### di ### aveva tempestivamente comunicato il debito dell'impresa nei propri confronti, per l'importo di £ 1.782.711 a titolo di accantonamenti e contributi vari; - con la lettera acquisita al prot.llo con n. 390 in data ### l'### aveva invitato l'appaltatore a trasmettere la documentazione attestante l'effettuazione delle operazioni contributive, segnalando che, in caso di non ottemperanza, avrebbe rilasciato certificato negativo e avrebbe ritenuto la ditta inadempiente agli obblighi di legge (all. 4).   La parte resistente ha poi specificato che l'### non ha fornito, in seguito, alcun riscontro e ciò, nell'ottica delle amministrazioni convenute, consentirebbe di ritenere accertata l'inadempienza della ditta agli obblighi legge, giustificando così il rifiuto del pagamento, in base al rilievo per cui il credito azionato “potrebbe essere stato anche integralmente assorbito dall'esposizione debitoria nei confronti dell'INPS”.   ### non merita condivisione.   Invero, la parte resistente ha provato, in giudizio, solo che, al tempo, esisteva un debito nei confronti della ### di ### di £. 1.782.711 (al cambio, di euro 920,69), mentre la circostanza relativa alla dedotta sussistenza di un debito nei confronti dell'### è rimasta indimostrata. 
Infatti, sono stati acquisiti agli atti del giudizio le richieste di informazioni inoltrate dalla stazione appaltante all'ente previdenziale e la richiesta di documentazione inviata da quest'ultimo ### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00 all'appaltatore, mentre non vi è traccia del certificato negativo che, pure, l'### avrebbe dovuto rilasciare in caso di inottemperanza al deposito della documentazione attestante il compimento delle operazioni contributivi nel termine di trenta giorni dall'istanza.   Nella specie, non è invero corretto presumere, dal mancato riscontro dell'### alla richiesta di emissione del certificato, che questo fosse negativo, dovendosi invece presumere esattamente il contrario, atteso che il detto istituto, nella già menzionata istanza interlocutoria dell'08/04/1993, preavvertiva che avrebbe emesso un certificato negativo in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione.   Risulta dunque fallace il ragionamento inferenziale che trae dal mancato riscontro dell'### una conseguenza (l'accertamento in ordine all'inadempienza della ditta agli obblighi contributivi) che da questo non può ragionevolmente discendere.   Dal canto suo, parte attrice ha documentato, in corso di causa, che, a seguito di apposita richiesta inoltrata all'### (sedi di ### e di ###, l'istituto ha informato che non risultavano “pendenze” in relazione alla posizione contributiva riferibile alla impresa esecutrice dei lavori per cui causa (cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte ricorrente).   Il compendio probatorio acquisito al giudizio autorizza dunque un risultato conoscitivo opposto a quello propugnato dalla parte convenuta, inducendo a ritenere indimostrato il presupposto fattuale su cui si fonda il ragionamento presuntivo posto alla base del rifiuto del pagamento opposto dalla stazione appaltante, che, in base alle evidenze documentali disponibili e in conformità alle norme applicabili e alle pattuizioni inter partes, avrebbe potuto legittimamente trattenere solo la quota parte di somme necessarie per l'estinzione della ### posizione debitoria in illo tempore maturata dall'appaltatore nei confronti ### edile di ### (e cioè fino alla concorrenza di euro 920,68), dovendo invece pagare alla ditta ricorrente la restante parte.   Ne deriva l'illegittimità del rifiuto delle amministrazioni resistenti di versare il saldo del corrispettivo riconosciuto nel certificato di esecuzione lavori versato in atti, detratto l'importo corrispondente al debito nei confronti della ### edile di ### per l'ammontare di £ 49.130.882 (al cambio, euro 25.373,98).   Dall'inadempienza della parte convenuta alla propria obbligazione consegue la produzione di interessi di pieno diritto, decorrenti in base alla previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 36, d.P.R.  n. 1063/1962 (per quanto riguarda l'invocata rivalutazione del credito vale invece il principio, ribadito anche dalle ### con la sentenza 23/03/2015, n. 5743, Rv. 634625, secondo il quale “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art.  1224, secondo comma, cod civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta”).   IV. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.   Alla liquidazione dei compensi difensivi si procede tenuto conto del valore della lite e in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in ragione del carattere documentale della causa, della semplicità delle questioni trattate, della natura meramente riepilogativa degli scritti difensivi finali.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, ### la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 25.373,98, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione; ### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00
C) ### la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi, € 2.540 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.  ### 8 gennaio 2024 

Il giudice
### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00


causa n. 9197/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Chibelli Andrea

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Tribunale di Vercelli, Ordinanza del 14-07-2021

... inviti al pagamento formulati in via stragiudiziale (cfr. doc. 8), nulla è stato versato dalla resistente; che risulta soddisfatto l'onere di prova e di allegazione che spetta al creditore di una prestazione contrattuale in base ai noti principi espressi da Cass. SU n. 13533/2001, pacificamente ribaditi dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. 826/2015; 13685/2019): prova del titolo ed allegazione dell'inadempimento del debitore; che la resistente, rimanendo contumace, non ha fornito elementi di segno contrario rispetto alla prospettazione del ricorrente; che la quantificazione dei compensi operata dalla ricorrente è conforme ai parametri ex d.m. 55/2014 per cause di valore indeterminabile; che alla soccombenza della resistente segue la condanna della stessa alla rifusione delle spese di (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI In composizione ### nella persona dei dott.  ### - ### - ### - ### nel procedimento introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e 14 d. lgs. 150/2011 per la liquidazione dei compensi promosso da Avv. ### (C.F.: ###), con ### in #### 5/B, rappresentata e difesa dall'Avvocato ### (C.F.: ###; P. 
IVA: ###), presso lo stesso domiciliat ####### D'### n. 4 (tel. 0161.1742969, fax: 0161.1741760, e-mail: ### m; PEC: ###). 
RICORRENTE CONTRO ### nata a ####, in data ### (C.F. ###), residente ### RESISTENTE CONTUMACE letti gli atti e documenti di causa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.7.2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA premesso: che l'avv. ### ha agito in giudizio per ottenere la liquidazione dei compensi maturati in relazione all'attività di assistenza e difesa legale prestata a favore di ### nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto con ### (Tribunale di ### 325/2017) sino al raggiungimento di accordo dedotto ad oggetto di precisazioni congiunte come da sentenza pronunciata in data ###; che la ricorrente ha quantificato i compensi dovuti in euro 1.250,00, accessori di legge inclusi, oltre interessi; che la resistente non si è costituita in giudizio pur regolarmente citata; va quindi dichiarata contumace; rilevato: che, come noto, alle controversie inerenti alla liquidazione dei compensi dovuti al difensore per attività espletata nel processo civile, si applica il rito speciale previsto dall'art. 14 d. l.gs 150/2011 che stabilisce la decisione collegiale e la non appellabilità dell'ordinanza emessa dal Tribunale ( Cass. SU n. 4485/2018); che è documentalmente provata l'attività difensiva espletata dalla ricorrente nel processo civile celebratosi avanti al Tribunale di ### 325/2017 (cfr. docc. 2, 3, 4 e 5); che, nonostante gli inviti al pagamento formulati in via stragiudiziale (cfr. doc. 8), nulla è stato versato dalla resistente; che risulta soddisfatto l'onere di prova e di allegazione che spetta al creditore di una prestazione contrattuale in base ai noti principi espressi da Cass. SU n. 13533/2001, pacificamente ribaditi dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. 826/2015; 13685/2019): prova del titolo ed allegazione dell'inadempimento del debitore; che la resistente, rimanendo contumace, non ha fornito elementi di segno contrario rispetto alla prospettazione del ricorrente; che la quantificazione dei compensi operata dalla ricorrente è conforme ai parametri ex d.m. 55/2014 per cause di valore indeterminabile; che alla soccombenza della resistente segue la condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite relative a questo giudizio, che si liquidano come da dispositivo secondo parametri minimi ex d.m.  55/2014, attesa la natura della controversia e la non difficoltà delle questioni trattate, per le sole fase effettivamente espletate (studio ed introduttiva).  PQM Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, - in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall'avv. ### liquida a favore del legale la somma di euro 1.522,56 in relazione all'attività difensiva espletata a favore di ### nell'ambito del giudizio civile RG 325/2017, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; - per l'effetto, condanna ### a corrispondere all'avv. ### la somma di euro 1.522,56, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, in relazione all'attività difensiva espletata a favore di ### nell'ambito del giudizio civile RG 325/2017; - condanna ### a rifondere all'avv. ### le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 406,00 per compensi, oltre rimborso spese per anticipazioni per euro 98,00, rimborso spese forfetarie nella misura di legge, CPA ed IVA se dovuti come per legge, con distrazione a favore del legale antistatario.  ### nella camera di consiglio del 9 luglio 2021. 
Si comunichi.  ##### 

causa n. 227/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Trotta Elisa, Tamagnone Michela, Riberto Lorella

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 1097/2024 del 02-05-2024

... e racc. 23573, quale titolo esecutivo stragiudiziale ai sensi dell'art. 474 comma II cpc; c) Per l'effetto, privare di efficacia l'atto di precetto opposto; d) ### recesso alcuno dalla superiore eccezione, in via gradata, accertare e dichiarare comunque l'illegittimità dell'atto di precetto opposto per genericità e carenza di specificità delle somme intimate; e) In via ancora più gradata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario azionato, stante il superamento del tasso soglia nel calcolo degli interessi operato dalla ### opposta ai danni dell'opponente; f) Per l'effetto, disporre la ripetizione di ogni somma corrisposta dal dott. ### in favore della banca a titolo di interessi indebitamente corrisposti (leggi tutto)...

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA ### giudice della ### del Tribunale di Messina, avv. ### in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA Nella causa per opposizione ad atto di precetto iscritta al n. 3184/2020 R.G. 
TRA ### nato a ### il ###, C.F.: ###, ivi residente ###, elettivamente domiciliato in #### n°5, nello studio dell'Avv. ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f.: ###) OPPONENTE ### S.p.A., società capogruppo del ### iscritto all'### con sede ####### 156 e sede ###### via ### di ### 8, ####, ### n. ###, con domicilio eletto in ### via ### n. 89, presso lo studio dell'avv. ### (cod. fisc. ###), che la rappresenta e difende. 
OPPOSTA ### S.R.L., società unipersonale, con sede #######, Via V. Alfieri n. 1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle ### di ### - ####, rappresentata da ### con sede ####### di ### n. 19, partita IVA ###, che agisce in persona del procuratore avv. ### nata a Napoli il giorno 08/08/1972, in virtù di procura in autentica di firma del Dott.  #### in ### dell' ### Repertorio n. 8698 e Raccolta n. 5041, registrata a ### 2 il ### al n. 26279 Serie ###, rappresentata e difesa, dall'avv. ### (cod. fisc. ###), presso il cui studio in ### via ### n. 89, è elettivamente domiciliata, quale cessionaria del credito di ### s.p.a. 
INTERVENUTA ### E ### Con atto di citazione del 03.08.2020, ### impugnava l'atto di precetto notificatogli da ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t, in data ###, per il pagamento della somma di €.  11.313,41 dovuta in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato in data ### in notar ### di ### rep. 192189 e racc. 23573, rilasciato in forma esecutiva in data ###. 
Parte opponente eccepiva: 1) preliminarmente l'illegittimità dell'atto di precetto per inidoneità del mutuo ipotecario azionato ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 comma II c.p.c., insussistenza del diritto a d agire executivis; 2) illegittimità dell'atto di precetto per genericità della somma intimata; 3) nel merito illegittimità dell'atto di precetto per usurarietà del tasso nominale di mora e conseguente nullità del contratto di mutuo e diritto alla ripetizione delle somme corrisposte in eccesso; quindi concludeva chiedendo: a) In via cautelare e preliminare, con provvedimento inaudita altera parte, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, per le ragioni di cui infra, disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto opposto e del titolo esecutivo azionato; b) ### in via preliminare, per le ragioni di cui al primo motivo d'opposizione, accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità del mutuo ipotecario rep 192189 e racc. 23573, quale titolo esecutivo stragiudiziale ai sensi dell'art.  474 comma II cpc; c) Per l'effetto, privare di efficacia l'atto di precetto opposto; d) ### recesso alcuno dalla superiore eccezione, in via gradata, accertare e dichiarare comunque l'illegittimità dell'atto di precetto opposto per genericità e carenza di specificità delle somme intimate; e) In via ancora più gradata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario azionato, stante il superamento del tasso soglia nel calcolo degli interessi operato dalla ### opposta ai danni dell'opponente; f) Per l'effetto, disporre la ripetizione di ogni somma corrisposta dal dott. ### in favore della banca a titolo di interessi indebitamente corrisposti in relazione al mutuo ipotecario azionato; g) Condannare controparte al pagamento di spese e compensi, oltre accessori come per legge. 
Costituitasi in giudizio, ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., contestava le eccezioni di controparte e ne chiedeva il rigetto. 
Con comparsa del 27.10.2022 si costituiva ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., quale cessionaria del credito azionato da ### s.p.a., chiedendo al Tribunale di: dichiarare, ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c., l'estromissione di ### dalla procedura rubricata al 3184/2020 R.G. del Tribunale di ### - ammettere la ### S.r.l., rappresentata dalla ### S.p.a., al subentro, con tutti gli effetti di legge e di ragione, nella presente procedura alla ### S.p.A., avvalendosi delle domande e degli atti depositati da quest'ultima nel fascicolo processuale e facendo proprie tutte le istanze già dalla stessa avanzate anche di natura istruttoria. 
Con ordinanza del 7 ottobre 2021, rigettata la domanda di ### in quanto esplorativa, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.11.2022, successivamente rinviata. 
In data ### si costituiva ### s.r.l., rappresentata da ### s.p.a., quale cessionaria del credito azionato da ### s.p.a., chiedendo di: dichiarare, ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c., l'estromissione di ### dalla procedura rubricata al n. 3184/2020 R.G. del Tribunale di ### ammettere la ### S.r.l., rappresentata dalla ### S.p.a., al subentro, con tutti gli effetti di legge e di ragione, nella presente procedura alla ### S.p.A., avvalendosi delle domande e degli atti depositati da quest'ultima nel fascicolo processuale e facendo proprie tutte le istanze già dalla stessa avanzate anche di natura istruttoria. 
Con comparsa conclusionale, parte opponente contestava la carenza di legittimazione attiva e la titolarità del credito di ### s.r.l. Tale eccezione veniva definita tardiva da parte intervenuta..  ******* 
Riguardo la contestazione di tardività dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva , ovvero di titolarità di ### del credito azionato, sollevata in comparsa conclusionale dall'opponente, si osserva che la stessa deve configurarsi come mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. del 05.11.2021 n. ###). Ne deriva che, in caso di cessione di crediti, alla controparte deve essere sempre riconosciuta la possibilità di dedurre la titolarità del diritto di credito, così come di richiederne la prova. 
Ai sensi dell'art. 58 del TUB, comma 2, come novellato dal D.Lgs 17.01.2003, la “### cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella ### ufficiale della Repubblica”.  ### la Suprema Corte al fine di ritenere provata la titolarità del credito ceduto in capo al cessionario non è necessaria l'indicazione analitica nell'avviso pubblicato in ### del singolo credito ceduto. È tuttavia necessario che il contenuto di tale avviso consenta di comprendere senza incertezze che il credito ceduto è compreso in una delle categorie di rapporti ceduti, contraddistinte da elementi comuni come la forma tecnica, i settori economici di destinazione, la tipologia della controparte della banca, l'area territoriale (#### III, 5 settembre 2019, n. 22151). 
In caso di contestazione del debitore, il cessionario deve fornire prova della titolarità del rapporto all'esito della cessione, dimostrando che dal contenuto dell'avviso in G.U. è possibile risalire con certezza ad un blocco di rapporti in cui rientra quello oggetto di causa, ovvero esibendo i documenti contrattuali negoziati con il cedente. 
Nel caso in esame ### non ha fornito prova della titolarità del rapporto, né ha spiegato come dalla ### prodotta in atti possa risalirsi alla cessione del credito in oggetto, limitandosi a produrre, oltre alla copia della G.U., un elenco di ben 2021 pagine in cui sono riportati i codici interni identificativi di crediti e delle filiali alla data della stipulazione, dal quale non è possibile risalire al credito in oggetto. Ne deriva il difetto di legittimazione di ### s.r.l.  ### di inidoneità del mutuo ipotecario azionato ad avere efficacia di titolo esecutivo non è fondata e deve essere rigettata. 
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il contratto di mutuo si considera titolo esecutivo solo quando trasmetta con immediatezza la disponibilità giuridica della res mutuata. 
Deve escludersi la sussistenza di un valido titolo esecutivo quando la somma data a mutuo non è disponibile per il mutuatario, in quanto vincolata e giacente presso il mutuante. Questo si verifica allorché la dazione di denaro venga differita ad un tempo successivo o al verificarsi di specifiche condizioni, per un interesse del mutuante. In questo caso il contratto di mutuo riguarderebbe debiti pecuniari meramente eventuali e futuri e dunque incerti. 
Diversa è l'ipotesi in cui il denaro venga acquisito al patrimonio del mutuatario, anche se versato su deposito cauzionale, come nel caso in questione. 
La Suprema Corte ha affermato che “Il momento perfezionativo del negozio di mutuo coincide con la cd. “traditio” - con la consegna del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della “res” da parte di quest'ultimo, per cui la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, si considera come effettiva erogazione della somma da parte della mutuante perché la costituzione del deposito realizza la piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente alla traditio materiale della somma (### ordinanza n.25632 del 27.10.2017). In definitiva, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche in presenza di deposito cauzionale condizionato all'adempimento degli obblighi contrattuali.  ### di usurarietà dei tassi applicati al mutuo non è sorretta da sufficienti allegazioni probatorie e deve essere rigettata. 
Parte opponente ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificando in che termini sia avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (Tribunale Perugia, II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia, 01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di Appello L'### 20/07/2021). Con sentenza n. 19597/2020 , la Corte di ### a sezioni unite ha precisato che: "### probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel ### ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". Spetta a chi intenda dimostrare l'applicazione di tassi usurari da parte dell'istituto di credito indicare i trimestri di riferimento e le percentuali di sconfinamento, spetta, inoltre, all'attore produrre i decreti ministeriali che attestano il tasso soglia. In mancanza di tali allegazioni, come nel caso in questione, non può essere disposta ### in quanto l'attività del consulente non può supplire all'onere probatorio incombente sulla parte. 
Quanto all'eccezione di indeterminatezza del credito per la mancata indicazione del numero delle rate scadute e dei relativi importi, la Suprema Corte ha precisato che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. Civ. 19.02.2013 n. 4008) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U.  del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara la mancanza di legittimazione di ### S.R.L.; rigetta l'opposizione.  ### al pagamento, in favore di ### san ### s.p.a.., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in €. 808,00 (scaglione 5201.00 - 26.000,00; €. 438,00 studio; €. 370,00 introduttiva) oltre 15% spese generali, c.p.a. e i.v.a, se dovuta.  ### S.R.L. , in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore di ### delle spese di giudizio che si liquidano in €. 1.248,00 (scaglione 5.201.00 - 26.000,00; €. 438,00 studio; €. 810,00 decisionale) oltre 15% spese generali, c.p.a. e i.v.a, se dovuta.  ### 29.04.2024 

IL Giudice
Avv. ###


causa n. 3184/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Massimo Maria Antonio Morgia

Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 832/2024 del 18-06-2024

... essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (cfr Cass. n. 28175/2019). Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di specie di offerta di azioni della stessa ### all'interno dei propri uffici, risultando comunque principio indiscutibilmente emergente da tutta la normativa richiamata in materia di intermediazione mobiliare la finalità degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, quella di rendere l'investitore in grado di fare scelte consapevoli in ordine al prodotto finanziario ed (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte ### di L'### in persona dei magistrati: ### rel.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 377/2022, posta in decisione nell'udienza collegiale del 9 aprile 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra D'### (c.f.:###); rappresentato e difeso dall'avv. ### appellante e ### S.P.A., (c.f. e n. iscrizione Registro delle ### di ####), quale società incorporante di ### di ### s.p.a, in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1270/2021 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 12 ottobre 2021.  ### del 9 aprile 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato. 
La causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., termini abbreviati in venti giorni per comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per repliche. 
Conclusioni dell'appellante: “in totale riforma della stessa impugnata sentenza, sentire accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per inadempimento contrattuale in ordine ai contratti indicati nella narrativa del suddetto atto di citazione e per sentirsi, quindi, condannare al risarcimento del danno, in favore dell'attore, nella misura di €. 97.459,19 od in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, con gli interessi, ai tassi legali, e la rivalutazione monetaria, sempre con decorrenza dalla data di sottoscrizione dei contratti fino a quella dell'effettivo esborso, o, quantomeno alla restituzione della somma complessiva di €. 83.587,35, con gli interessi, al tasso legale, sugli importi netti di €. 19.364,40 e di €. 47.169,49, con decorrenza dal 24.2.2010 e, rispettivamente, dal 12.5.2009, sempre fino alla data dell'effettivo esborso, oltre che al rimborso delle spese ed al pagamento del compenso professionale relativi alla procedura di mediazione ed al primo e secondo grado del presente giudizio; con ogni salvezza”. 
Conclusioni dell'appellata, note in sostituzione dell'udienza del 09.04.24: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: ### - per i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. e, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese; #### - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa; per l'effetto, confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata; ### - nella denegata ipotesi in cui l'appello avversario fosse ritenuto fondato, si chiede di respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa ed anche negli atti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, e dunque: a) in via incidentale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ### rispetto a tutte le domande, contestazioni e pretese avversarie, e, conseguentemente, rigettare tutte le relative domande proposte nei confronti di ### S.p.A. per difetto di uno dei requisiti dell'azione; b) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento ex adverso formulata, escludere o limitare il danno per i motivi esposti in narrativa. 
Con vittoria di spese legali oltre accessori come per legge”. 
FATTO E DIRITTO 1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1270/2021 pubblicata in data 12 ottobre 2021 il Tribunale di Pescara rigettava l'azione esercitata da ### D'### nei confronti di ### s.p.a, già ### di ### s.p.a,, avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento contrattuale e la restituzione della somma di € 97.459,19, oltre interessi legali, rivalutazione e risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa 1.2 Lamentava l'attore la violazione da parte della ### di cui era cliente da diversi anni, della normativa in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs n.58/1998 ### e della disciplina secondaria di attuazione di cui al ### n. 11522 del 01.07.98 e successive modifiche, in occasione dell'acquisto di obbligazioni dello Stato Argentino, avvenuto in data ### per nominali € 33.000, e di obbligazioni “Parmalat” per nominali € 35.000,00, in data ### e in data ###, non avendo la banca ottemperato all'obbligo informativo sulla stessa gravante 1.3 Nel costituirsi in giudizio la ### (quale incorporante per fusione di ### già ### dell'### e del ### s.p.a.) eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre che la carenza di interesse e di legittimazione ad agire dell'attore; nel merito contestava la fondatezza dell'azione esercitata.  1.4 Il giudice di prima istanza, ritenuto in via preliminare che la questione relativa al preteso difetto di legittimazione passiva in capo ad UBI fosse stata già decisa in corso di causa, con statuizione che assumeva, a prescindere dalla forma utilizzata, i caratteri della definitività del relativo capo, rigettava nel merito la proposta azione. Non ravvisava, infatti, in occasione degli acquisti di azioni alcuna violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario ed in particolare dell'art. 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dell'art. 28 del ### n. 11522/1998, che impongono agli intermediari finanziari l'obbligo di «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati», né la violazione dell'art. 29 regolamento ### n. 11522/1998, ai sensi del quale gli intermediari finanziari devono informare il cliente di un'operazione non adeguata, in presenza nel caso di specie di ordine impartito per iscritto e risultando sufficientemente evidenziata l'inadeguatezza dell'operazione; ciò avuto riguardo all'esperienza dell'investitore in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla propensione al rischio, anche considerato che l'investitore aveva rifiutato di fornire le informazioni ex art 28 co. 1 lett. a Reg. ### circostanza che aveva indotto la banca convenuta ad effettuare la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni desunte dalla pregressa operatività del cliente, provvisto di notevole conoscenza, esperienza ed operatività in operazione finanziarie analoghe a quelle oggetto di causa, come confermato dallo stesso ### 2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara ha proposto appello ### D'### sulla base del seguente motivo: 2.1- “### dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c”.  ###, lamentando alla base dell'azione esercitata la violazione da parte della ### degli obblighi informativi di cui agli art. 21 TUF e artt. 28 e 29 del ### n. 11522/98, contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto priva di censura la condotta della banca non considerando che, a fronte della contestazione del cliente che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'istituto l'onere di provare di averle fornite, prevedendo l'art. 29 del Reg.  ### distinti obblighi in capo all'intermediario. 
Si duole, in particolare, del mancato rilievo dell'omessa illustrazione al cliente, da parte dell'intermediario, delle specifiche caratteristiche dei titoli e della loro rischiosità, con indicazione del rating, e ciò anche in caso di operazione adeguata al profilo di rischio dell'investitore, in quanto gli obblighi informativi non vengono meno neppure di fronte alla richiesta del cliente con profilo di rischio elevato, dovendo l'intermediario illustrare pregi e difetti dell'investimento astenendosi dal dar corso all'operazione in caso di inadeguatezza ed in mancanza di ordine scritto o telefonico registrato. 
Inoltre secondo l'appellante, l'obbligo di informazione non si esaurisce nella fase iniziale dell'investimento con l'acquisto dei titoli, perdurando per tutto il rapporto di deposito e custodia e che la comunicazione del rating costituisce un'informazione indicativa del tipo di investimento.  3.Si è costituita in grado di appello ### s.p.a, quale società incorporante ### di ### s.p.a., eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.  342 c.p.c., in ragione della apparente ma non effettiva indicazione da parte dell'appellante dei capi della sentenza impugnata, risultando gli argomenti di contestazione individuati in modo generico, senza la specifica indicazione delle parti e dei capi della sentenza che si assumono errati. 
Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non avendo il gravame proposto probabilità di accoglimento in quanto prima facie infondato, essendosi l'appellante limitata a riproporre le medesime difese già svolte in primo grado e rigettate in toto dal giudice di prime cure.  3.1 Nel merito ha contestato quanto dedotto dall'appellante chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale condizionato, nella denegata ipotesi in cui l'appello avversario fosse stato ritenuto ammissibile e fondato, articolato a tal fine i seguenti motivi: a) ### motivo di appello incidentale: del difetto di legittimazione passiva della ### rispetto a tutte le contestazioni e domande avversarie. 
Con questo motivo l'appellata ha censurato l'ordinanza del primo Giudice che aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da ### ritenendo erroneamente che UBI abbia incorporato per fusione ### dell'### ente in risoluzione, anziché ### s.p.a., già ### dell'### e del ### s.p.a,, quale ente ponte, e ritenendo irrilevante che al momento della cessione d'azienda intervenuta da ### dell'### e del ### s.p.a. a ### dell'### e del ### s.p.a. i rapporti tra la prima e il cliente fossero già stati definiti. 
In proposito, evidenziato che la ### d'### con provvedimento del 21.11.15 aveva disposto la cessione di tutti i diritti, attività e passività costituenti l'azienda bancaria della ### in amministrazione straordinaria (cosiddetto ente in risoluzione) a favore della ### banca dell'### e del ### con sede in ### (cosiddetto ente ponte), che in forza della cessione di azienda era succeduta alla prima nei diritti nelle attività nelle passività, considerato che la cessione aveva avuto ad oggetto solamente il complesso delle attività e passività aziendali esistenti al momento dell'avvio della procedura di risoluzione doveva ritenersi evidente, secondo l'appellante incidentale, che non potevano essere stati ivi ricompresi i rapporti che risultavano estinti anteriormente alla cessione stessa, come nel caso di specie dove il rapporto tra ### e il D'### risultava già estinto al tempo della risoluzione dell'intervenuta cessione nel 2015, avendo provveduto il cliente al trasferimento dei titoli per cui è causa ad altro istituto negli anni 2005/2006 e successivamente alla vendita degli stessi negli anni 2009/2010; con la conseguenza che il rapporto intercorso con il cliente, in quanto definito, nel 2015 non era più un elemento costituente di ### quale azienda in risoluzione e come tale non poteva essere stato oggetto di gestione all'ente ponte ### banca dell'### e del ### s.p.a.  b) “Della presunta reponsabilità contrattuale e della richiesta di risarcimento dei danni”. 
Con questo motivo ha sostenuto, sempre in via subordinata e condizionata, l'infondatezza della domanda risarcitoria avversaria non potendo essere imputabile alcuna responsabilità a ### per l'esito degli investimenti. 
In ogni caso, ove ravvisata una responsabilità di natura contrattuale in capo alla banca, ha invocato l'applicazione dell'art. 1225 c.c., con quantificazione del danno limitata al pregiudizio prevedibile al momento dell'esecuzione delle operazioni di acquisto delle obbligazioni ### e ### momento in cui la banca non poteva prevedere in alcun modo la successiva crisi della repubblica ### verificatasi alla fine del 2001, né il fallimento di ### non potendo nel caso di specie considerarsi l'insolvenza dell'### e il default di ### “circostanze di fatto concretamente conosciute” dalla banca nel momento in cui ha ricevuto gli ordini di acquisto delle obbligazioni dal cliente, dovendosi dare rilevanza, ai fini della diligenza con cui la banca ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali, al momento dell'acquisto dei titoli e non alla luce di quanto avvenuto in seguito al default. 
Ha contestato, infine, la quantificazione del danno operata dalla controparte, pari al capitale investito senza considerazione degli importi incassati dal cliente.  c) “Della domanda di interessi e rivalutazione”. 
Ha contestato l'appellante in via incidentale la sussistenza degli estremi per la rivalutazione richiesta dalla controparte, avendo il debito del contraente natura di debito di valuta, mentre riguardo le decorrenza degli interessi ne ha eccepito la decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza e non dalla data delle singole operazioni di investimento come sostenuto dall'appellante.  4) Motivi della decisione.  4.1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. art 342 c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazione dettate dalla Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (### 27199/17, Cass. n. 1935/2020). Va escluso anche ogni profilo di inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c., formulata dall'appellata, tanto da essere pervenuto alla presente fase decisoria, atteso che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono nel giudizio questioni esaminabili e di obiettiva controvertibilità a prescindere da ogni valutazione sull'esito e sulla fondatezza dello stesso.  4.2 Nel merito non è oggetto di contestazione tra le parti ed emerge dalla documentazione acquisita in atti che in data 7 giugno 1999 ### D'### ha sottoscritto con ### un contratto quadro per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari collegato al deposito titoli a custodia e amministrazione n. 199000, regolato sul rapporto di conto corrente 4938. All'atto della sottoscrizione del contratto quadro, al cliente è stata consegnata una copia del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, come da dichiarazione scritta dallo stesso rilasciata. In tale occasione la ### ha richiesto al D'### le informazioni sul suo profilo di rischio, che il cliente ha dichiarato di non voler fornire. 
Risulta dal dossier titoli che, nell'ambito del suddetto rapporto, tra il 2000 e il 2006, il D'### ha posto in essere numerose operazioni di investimento in azioni ordinarie ed obbligazioni (es. 
Telecom, Uruguay 7%, ### Gialle, BPEL, ### Fiat…). 
Per quel che rileva, in particolare, con riferimento all'oggetto del presente giudizio, ha proceduto ai seguenti acquisti: a) acquisto di obbligazioni ### 10% Eur 2004 (### DE###), impartito in data 27 ottobre 2000 per nominali euro 33.000,00 (di seguito “### Argentina”); b) acquisto di obbligazioni ### 6,8% ### 8 (####), impartito in data 19 maggio 2003 per nominali euro 35.000,00; c) acquisto di obbligazioni ### 6,8% Euro8 (codice titolo 9000354800), impartito in data 7 novembre 2003 per nominali euro 22.000,00 (di seguito congiuntamente le “### Parmalat”). 
Come si evince dal dossier titoli, il cliente ha proceduto dapprima al trasferimento presso altro intermediario delle obbligazioni ### 6,8%, in data 13 ottobre 2005, nonché delle obbligazioni ### 10%, in data 4 settembre 2006. 
In seguito, nel 2009 e nel 2010 il D'### ha proceduto alla vendita dei titoli. 
Emerge dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado : “### sub a) consiste in un titolo di debito ### emesso dallo stato sovrano ### che all'atto dell'acquisto (01/11/2000) era caratterizzato da un rating emesso dall'agenzia S&P pari a “BB”. Tale indice rating contraddistingue un titolo qualificabile come speculativo. Per meglio focalizzare le caratteristiche del titolo occorre precisare che dal 1977 fin quasi tutto l'anno 1999 le più importanti agenzie internazionali avevano assegnato alle obbligazioni argentine un rating pari a “BB” con una flessione nell'ottobre del 1999 in cui il rating venne declassato a “BB-“. Solo a decorrere dal marzo 2001 le agenzie declassarono il rating delle obbligazioni della ### da “BB a “B+”, evidenziando la crescente “vulnerabilità” dei titoli, fino a giungere poi, con ulteriori declassamenti, a categoria “D”, e cioè default”. 
Quanto agli “investimenti sub b) e c)” ha evidenziato che gli stessi “consistono in titoli di debito ### emessi dalla società ### che a cavallo dell'arco temporale compreso tra il ### e il ### (date di acquisto) erano caratterizzati da un rating emesso dall'agenzia S&P pari a “###“, collocandoli nella categoria dei migliori speculativi. Tale giudizio è rimasto invariato fino ad una settimana prima del default dichiarato il 24 dicembre 2003”.  4.3. La fattispecie trova regolamentazione nella disciplina di settore prevista sia nel D.lgs 58/98 (TUF art. 21 e 23 per quel che qui interessa) sia nel successivo regolamento attuativo della ### (artt.28-29) n. 11522/98 (applicabile ai contratti regolati dall'art. 21 del TUF del 1998 nella formulazione vigente fino al 31.10.2007, prima del ### n. 16190 del 2007, successivo alla ### attuata con D.lgs 164/2007) che costituiscono le fonti normative, rispettivamente primaria e secondaria, che individuano i doveri degli intermediari finanziari nello svolgimento dei servizi di investimento. 
Ratio della disciplina normativa è quella di imporre una condotta rivolta ad una puntuale conoscenza delle capacità patrimoniali e del profilo d'investimento del cliente oltre che a mettere in condizione l'investitore di scegliere i propri investimenti all'esito di una conoscenza concreta della loro natura, dell'attitudine e del grado di rischiosità, dell'andamento nel mercato di riferimento, del possibile rendimento. Sotto altro profilo il generale obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza si declina attraverso l'obbligo in capo all'intermediario di fornire un'informazione preventiva quanto più possibile completa delle caratteristiche dell'investimento in modo da poter adempiere in modo diligente agli obblighi informativi e di non assumere comportamenti contrari al canone di trasparenza, celando all'investitore il grado di rischio presumibile relativo all'investimento proposto. 
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ancora di recente ribadito, il ritenere che “In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, 1° co., lett. b) reg. ### n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato” (Cass. ordinanza 28 febbraio 2024 n. 5354) ed inoltre che "… gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno" (Cass., n. 12544/17; vedi anche Cass., n. 15936/18, sulla necessità di fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, con riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell'emittente, pena l'inadempimento sanzionabile al di là dell'adeguatezza dell'investimento). 
Né può revocarsi in dubbio che gli obblighi informativi siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti in generale a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass., n. 14884/2017), sicché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie (Cass., n. 8619/2017), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (Cass., n. 8619/2017), di eventuali situazioni di grey market (Cass., n. 8314/2017), e se del caso finanche del rischio di default dell'emittente, con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori, in modo effettivamente consapevole, per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali (Cass., n. 12544/2017, e, riassuntivamente, Cass., n. 1376/2016), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (Cass., n. 8619/2017; Cass., n.15936/2018; Cass., 9460/2020) o nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass., n. 16126/2020; Cass., n. 18153/2020; Cass., n. 12990/2023)” - Cass. ord., 14 febbraio 2024 n. 4057. 
Dopodiché, è opportuno ricordare che “compete all'intermediario l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; in tal senso pure: Cass. 19 gennaio 2016, n. 810; Cass. 6 marzo 2015, 4620; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22147; Cass. 17 febbraio 2009, n. 3773)”- Cass. ord. 28 febbraio 2024 n. 5354-. 
Nella fattispecie in esame spettava quindi alla banca, a fronte delle contestazioni mosse dall'attore ### dimostrare di aver fornito specifiche informazioni sui prodotti finanziari da acquistare. 
Considerando la normativa e la giurisprudenza richiamata, appare evidente l'insufficienza del corredo documentale fornito in comunicazione dalla banca al fine di attestare l'assolvimento degli obblighi informativi cui era tenuta. 
Pur risultando agli atti, e pacifico fra le parti, l'avvenuta consegna del documento sui rischi generali dell'investimento va osservato che tale consegna non esaurisce l'obbligo informativo poiché esso non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di carattere generale sulle categorie degli investimenti e sui rischi connessi a tali investimenti e servizi: trattasi di indicazioni generali prive del necessario contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto (Cass. 8619/2017). 
Non risulta in atti la prova della consegna del prospetto informativo, ribadendo la banca di non avere alcun obbligo in tal senso; tuttavia, osserva la Corte, tale adempimento sebbene necessario non sarebbe idoneo a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull' intermediario se non accompagnato da una collaterale attività di informazione specifica dell'operazione finanziaria ( n. 9460/2020). 
Né, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'intermediario può ritenersi esclusa dalla sottoscrizione da parte dell'investitore della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (cfr Cass. n. 28175/2019). 
Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di specie di offerta di azioni della stessa ### all'interno dei propri uffici, risultando comunque principio indiscutibilmente emergente da tutta la normativa richiamata in materia di intermediazione mobiliare la finalità degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, quella di rendere l'investitore in grado di fare scelte consapevoli in ordine al prodotto finanziario ed azionario su cui investire in relazione alle proprie finalità personali. 
Pertanto in questa ottica, in presenza di contestazioni specifiche svolte dall' investitore, gravava sulla banca -intermediario fornire la prova di aver reso informazioni in grado di porre l'attore in grado di svolgere scelte consapevoli, il che si traduce nella prova di aver reso informazioni sullo strumento azionario offerto non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto di investitori, bensì informazioni proprie relative al profilo del singolo investitore - attore di primo grado, con spiegazione ed illustrazione specifica dello strumento e dei requisiti indicati nel prospetto informativo su cui investire in relazione alla situazione del singolo investitore. 
Tale dimostrazione non risulta fornita, non avendo la ### offerto puntuale allegazione o dimostrazione volta a dar prova dell'avvenuta specifica informazione, limitandosi a produrre la richiamata documentazione, sicché risulta accertata la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza in relazione al dovere informativo sulla stessa gravante. 
Riguardo al rispetto del disposto di cui all'art. 29 ### (clausola di inadeguatezza) va evidenziato che agli atti risultano gli ordini di acquisto scritti di D'### con sottoscrizione della clausola contenente la segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione, senonché risultando contestata dal cliente l'informazione effettiva e specifica in ordine a tale clausola di inadeguatezza, gravava sull'intermediario fornire la prova della compiuta informazione sull'inadeguatezza dell'operazione. 
Per costante giurisprudenza “In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni ### sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna informazione sullo specifico prodotto finanziario)” (Cass. Sent. n. 14208 del 5 maggio 2022). 
Ancora la Suprema Corte ha evidenziato come “In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione dell'inadeguatezza della operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29 comma 3 Reg. ### 11522 del 1998; tuttavia a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese” (Cass. Ord. n. 23131 del 2020). 
Al riguardo nel caso di specie , a fronte delle contestazioni dell'appellante, non solo la banca non ha fornito prova di aver dato complete informazioni sull'inadeguatezza dell'operazione con riferimento specifico al tipo di investimento proposto, al profilo del cliente e al grado di rischio, illustrando in modo analitico rischi e benefici dell'operazione, risultando anzi in contrario dall'istruttoria espletata, e in particolare dalla deposizione del teste ### promotore finanziario per la ### dal 2006 fino al 2013 e per la ### dal 1998 fino al 2006, il quale, pur premettendo di non ricordare con certezza a causa del tempo trascorso, ha riferito quanto segue: “ probabilmente, visto che le obbligazioni in questione mi venivano segnalate dalla ### come opportunità di investimento interessante, non ho approfondito le caratteristiche delle stesse con il cliente”. 
Né può ritenersi dirimente il riferimento al profilo e alle caratteristiche del cliente atteso che secondo la Suprema Corte (Cass. n. 11724/24) “nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata, l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del ### n. 11522 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi (Cass., n. 19417/17; in tal senso, v.  n. 23570/20)”; aggiungendo che “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare” (Cass., n. 7905/21; n. ###/21). 
Nella specie, la banca non ha dato dimostrazione di aver fornito le specifiche informazioni come imposto dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza richiamata, riportando la modulistica sottoscritta dal cliente una generica indicazione di non adeguatezza dell'operazione (non sussistendo neppure nell'ordine di acquisto la dichiarazione del cliente di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'ordine), non risultando dimostrato da parte dell'intermediario di aver fornito informazioni concrete e specifiche che abbiano messo l'investitore in grado di comprendere lo strumento proposto ed effettuare un investimento consapevole in relazione al titolo ed alla propria situazione personale. 
Il giudice di prime cure, in particolare, ha considerato erroneamente quale elemento indiziante, le scelte pregresse di investimento dell'investitore, consistite genericamente nell'acquisto di prodotti intrinsecamente caratterizzati da elementi di rischiosità. “Tale comportamento, al contrario, non dimostra altro che una generica disponibilità dell'investitore ad accollarsi margini di rischio e ad accettare la possibilità del mancato recupero del capitale investito; le predette circostanze sono invece neutre, o comunque insufficienti, nella prospettiva del giudizio controfattuale alternativo che richiede di determinare il presumibile ipotetico comportamento dell'investitore che fosse stato opportunamente avvertito dei rischi connessi all'investimento con riferimento al rischio specificamente corso nel caso concreto. 
Altrettanto inconsistente - ed anzi ancor più generica - appare la valenza indiziante desunta dal profilo di propensione al rischio manifestata dall'investitore. 
La prova contraria consentita all'intermediario ai fini del giudizio controfattuale deve infatti assumere pregnante concretezza, come, a mero titolo esemplificativo, la dimostrazione che in altra successiva occasione, l'investitore, invece debitamente avvertito del rischio, abbia deciso comunque di disporre un investimento analogamente rischioso” (Cass. 17 aprile 2020 7905).  4.4 All'inadempimento della banca, consegue, in riforma della sentenza impugnata, il diritto dell'appellante al risarcimento del danno derivato dalla forte perdita di valore dei titoli argentini, investiti dal default statale, e dei titoli ### travolti dal crac societario. 
Al riguardo deve osservarsi come la prova del danno e del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno possa ricavarsi presuntivamente dalla perdita delle somme investite, in tutto o in parte, tenuto conto degli eventuali utili (dividendi o vendita) nel frattempo prodotti dall'investimento, dovendo in caso di inadempimento degli obblighi dell'intermediario presumersi il nesso di causalità tra comportamento inadempiente e danno sofferto dall'investitore. In particolare la Suprema Corte sul punto ha chiarito che in tema di intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario. Ed invero “### una volta che l'intermediario avesse omesso di provare l'adempimento all'obbligo informativo si sarebbe potuto porre il problema del nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno. E, con riferimento a tale profilo, la controversia deve intendersi regolata dal principio per cui al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore: accertamento che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse (Cass. 17 aprile 2020, n. 7905; in senso conforme: Cass. 28 luglio 2020, n. 16126; Cass. 11 novembre 2021, n. ###; cfr. pure Cass. 12 maggio 2023, n. 12990) - (Cass 28 febbraio 2024 n. 5354). 
La richiesta di applicazione dell'art 1225 c.c da parte dell'appellante in via incidentale risulta del tutto inconferente in quanto secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 10640/16) “ai fini dell'imprevedibilità di cui all'art. 1225 cod. civ. non rileva di per sé lo stato soggettivo specifico del debitore. ###à alla quale fa riferimento l'art. 1225 cod.  determina la limitazione del danno risarcibile avendo riguardo alla prevedibilità astratta, inerente a una determinata categoria di rapporti; e ciò sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, vale a dire secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (v. Sez. 2" n. 16763-11; ### lav. n. 17460-14). La negoziazione avventata (o comunque non ponderata) di titoli obbligazionari, per difetto di adeguata previa informazione da parte della banca, rende prevedibile il danno correlato alla susseguente perdita di valore dei titoli stessi.”, come avvenuto nel caso di specie ove si è riscontrata una violazione dell'obblighi informativi imposti all'intermediario finanziario.  4.5 In ordine alla quantificazione del danno, può tenersi conto delle risultanze della CTU che ha valutato la somma investita dalla quale occorre decurtare quanto percepito a titolo di dividendi e disinvestimento: segnatamente per obbligazioni ### € 19.364,40 ( € 36.095,77 capitale investito, - € 5.769,84 cedole riscosse, - € 10.961,53 capitale disinvestito= € 19.364,40; per obbligazioni ### € 47.169,48 ( di cui € 60.912,27 capitale investito, - € 2.079,75 cedole riscosse, € 11.663,04 capitale disinvestito = € 47.169,48). 
Su tali somme, oggetto di risarcimento danni e quindi debito di valore, risulta dovuta e da conteggiarsi la rivalutazione, oltre interessi in misura legale dalla data dei rispettivi acquisti, data di verificazione del danno, all'effettivo saldo. 
Sul punto ha chiarito la suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 26202/2022) che: “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” Ha spiegato infatti la Cassazione, con orientamento ormai consolidato sul punto che “In tema di risarcimento del danno derivato da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (in esse comprese quelle di fonte legale contenute in norme imperative, come tali integranti il contratto, anche mediante sostituzione di clausole con esse contrastanti) di natura non pecuniaria (come nel caso di specie), la giurisprudenza di legittimità è invece costante nell'affermare che: a) l'obbligazione di risarcimento del danno per tale tipo di inadempimento costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod.  civ., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 1627 del 2022; Cass. n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n. 11937 del 1997); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa (cfr. Cass. n. 5584 del 1987; Cass. n. 2240 del 1985), secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (Cass. n. 9517 del 2002), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento”.  4.6 Nei termini esposti deve accogliersi l'appello principale proposto da D'### in riforma della sentenza impugnata, con integrale rigetto dell'appello incidentale.  5. Riguardo al difetto di legittimazione passiva della ### oggetto del motivo di appello incidentale condizionato proposto da ### giova premettere che dagli atti depositati e dalla normativa specifica in materia di “risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento” di cui al D.Lvo 180/2015, emerge come la ### d'### con provvedimento del 21 novembre 2015 abbia articolato “il programma di risoluzione” della ### dell'### e del ### s.p.a. in amministrazione straordinaria, ponendo in risoluzione l'istituto bancario ai sensi dell'art.2 d.lvo 180/2015, con la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l'azzeramento totale del valore del suo capitale azionario e delle obbligazioni subordinate. 
Con il D.L. 22 novembre 2015 n. 183, convertito in legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'art. 1 è stata costituita come ente ponte la ### dell'### e del ### s.p.a. ai sensi dell'art. 45 D.Lvo 180/2015; la ### d'### con provvedimento del 22 novembre 2015 ha disposto il trasferimento in favore di quest'ultima, ai sensi dell'art. 43 dello stesso D.Lvo 180/2015 che prevede la cessione all'ente ponte, di: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi. 
In particolare si legge nel provvedimento della ### d'### che quest'ultima “.. con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della ### dell'### e del ### - ### in amministrazione straordinaria, con sede ###risoluzione con provvedimento della ### d'### del 21 novembre 2015 - approvato dal ### dell'### e delle ### con ### del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a favore della ### dell'### e del ### S.p.a., con sede in ### (ente ponte). Restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione ( 1 ). ### ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 
La cessione ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno di costituzione dell'ente ponte”.  ### dell'### e del ### s.p.a. diveniva poi ### s.p.a. e poi, per fusione, tale ente ponte veniva incorporato in ### s.p.a a sua volta incorporata per fusione in ### s.p.a. 
In merito alla questione è intervenuta la Suprema Corte (Cass. n. ###/2023, investita della analoga vicenda della risoluzione di ### delle ### una delle banche interessata come ### dell'### e del ### s.p.a., dal provvedimento della ### d'### del 22.11.2015) chiarendo che la trasmissione dei rapporti all'Ente ponte è avvenuta “sulla base dei provvedimenti dell'### di risoluzione adottati per risolvere la crisi irreversibile dell'azienda. In particolare, il citato provvedimento del 22.11.2015 e l'art. 43, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 prevedono, per la ### delle ### che «…l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la ### d'### disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione». ### d'### nel sancire l'avvio della risoluzione della detta ### delle ### S.p.A., ha disposto «la cessione dell'azienda da parte di ### delle ### S.p.A., in risoluzione, all'ente-ponte “### delle ### S.p.A.” ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b) del d.lgs 16 novembre 2015, n. 180», ed inoltre all'art. 3 ha disposto che: «### escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definite dall'art. 1, lettera ppp), d.lgs. 16 novembre 2015 n. 1801 in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione». E ancora: «### ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività cedute ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180». “― Poiché, nell'esercizio della facoltà attribuita alla ### d'### è stata prevista esclusivamente la non trasferibilità di alcune operazioni relative a strumenti finanziari, come sopra descritte, sorge questione se si siano legittimamente trasferite, come nel caso di specie, le passività corrispondenti ad obblighi risarcitori dell'emittente derivanti da condotte antecedenti la cessione, in quanto non espressamente escluse dalla cessione (diversamente da quanto previsto dal successivo d.l.  99/2017 per la soluzione della crisi di altre ### dove l'esclusione delle pretese risarcitorie è espressamente prevista)”. 
Il caso oggetto del presente giudizio, come quello sottoposto al vaglio della suindicata sentenza, ha ad oggetto l'inadempimento della banca agli obblighi informativi nel momento della sottoscrizione di obbligazioni, e non involge questioni afferenti al sacrificio di azionisti ed obbligazionisti per cui il problema ermeneutico che si pone è, come rilevato dalla Suprema Corte citata, cosa debba intendersi per pretese risarcitorie già “in essere” al momento della cessione e quindi “l'individuazione del presupposto della preesistenza delle pretese risarcitorie rispetto al trasferimento all'Ente cessionario “. 
Sul punto la stessa sentenza della Cassazione ha superato l'interpretazione formalistica restrittiva secondo cui per passività in essere si devono intendere solo quelle per le quali sia già iniziato un procedimento giudiziario, comprendendovi anche tutte le passività potenziali in quanto derivanti da illeciti consumati prima della cessione all'ente ponte ex art 39 co. 1 lett. b Dlgs 180/15: “### pertanto a ritenere che il discrimen tra l'inclusione oppur no di tali pretese risarcitorie sia la proposizione delle domande giudiziarie risulta essere riduttivo, perché escludere o diminuisce l'obbligo di prudente valutazione delle passività esplicitamente previsto. Per risolvere la questione sono d'ausilio sul punto gli arresti di questa Corte, anche se per il diverso caso di obbligazione sanzionatoria, che hanno ritenuto che alla cessionaria si trasferisce anche questa obbligazione, perché già sorta per effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti e, quindi, a prescindere dal momento della sua effettiva comminatoria in applicazione dell'art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Cass. n. 22199/2010, Cass. n. 18528/2014 e Cass. n. 2523/2017). 
Anche l'ACF, investito della questione della legittimazione passiva della banca incorporante la “nuova banca” a cui era stata trasferita l'azienda bancaria della “vecchia banca” (decisione n. 5932 del 18.10.22), ha precisato che in caso di cessione di un'azienda bancaria avvenuta nell'ambito di una procedura di risoluzione bancaria il credito risarcitorio di un cliente della banca risolta “è autonomo e indipendente da quello dell'azionista alla liquidazione del proprio investimento o obbligazionista subordinato alla restituzione del capitale investito”. Dal tenore letterale del provvedimento della ### d'### di cessione dell'azienda bancaria, “non si può dedurre la volontà di escludere dalla cessione gli eventuali debiti risarcitori nei confronti dei clienti della ### Anzi come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, dal tenore letterale di questo provvedimento, si deve desumere la volontà di escludere dalla cessione esclusivamente le passività espressamente indicate, tra le quali non figurano anche i debiti risarcitori di cui si discute” Ne consegue la legittimazione passiva della appellata ### s.p.a.  6. Le spese dei due gradi di giudizio tenuto conto della minor somma riconosciuta all'appellante vengono compensate nella misura di un quarto, e sono poste per i restanti tre quarti a carico di ### liquidate in appello secondo la liquidazione indicata in dispositivo (valore da € 52.001 ad € 260.000), fatta esclusione della fase istruttoria non svolta.  7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da D'### nonché sull'appello in via incidentale condizionato proposto da ### S.P.A, avverso la sentenza 1270/2021 resa dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data ###, la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto da D'### ed in riforma della sentenza impugnata condanna ### s.p.a., quale società incorporante di ### di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura di € 19.364,40 riguardo alle obbligazioni ### ed € 47.169,48 riguardo alle obbligazioni ### oltre rivalutazione ed interessi dalla data dei rispettivi ordini di acquisto all'effettivo saldo; 2) rigetta l'appello incidentale proposto da ### s.p.a; 3) dichiara per un quarto compensate le spese dei due gradi di giudizio che, liquidate per l'intero in euro 14.103,00 per compensi e in euro 786,00 per esborsi del primo grado, e in euro € 9.991,00 per compensi e in euro 1.165,51 per esborsi, per entrambi i gradi oltre Iva e Cap come per legge e spese generali al 15%, pone per tre quarti a carico di ### s.p.a.; 4) pone definitivamente a carico dell'appellata le spese della CTU svolta in primo grado; 5) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 condanna ### s.p.a. al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione incidentale proposta. 
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024 ### rel. est. ### 

causa n. 377/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Coccoli Francesca, Del Bono Barbara

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3562/2024 del 18-06-2024

... sostenute per l'assistenza stragiudiziale, occorre ricordare che, secondo, anche recente, giurisprudenza di legittimità, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa; l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 24481/20). La Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che le (leggi tutto)...

###udienza del 18.06.2024 sono presenti l'Avv.  ### per l'attore e l'Avv.  ### , in sostituzione dell'avv. ### per la R.A.P., quali precisano le conclusioni e discutono oralmente la controversia, insistendo nelle rispettive domande, eccezioni e difese e riportandosi, in particolare, alle note conclusive trasmesse telematicamente. Nessuno è presente per il Comune di ### IL G.O.P. 
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 15.35.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa ### ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16632 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021 TRA ### (Avv. ### attore E ### in persona del ### pro-tempore, (Avv. ### convenuto E ### SOCIETA' ### S.P.A. (### S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, (#### terza chiamata in causa #### di risarcimento di danni. 
Il Tribunale di ### - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede: - In accoglimento delle domande spiegate da ### con atto di citazione del 10.12.2021, condanna il ### di ### in persona del ### pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 22.357,33, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo; - Condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate, in difetto di notula, in proporzione alla condanna, in complessivi € 5.622,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre, secondo domanda, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attore medesimo; - Rigetta la domanda di manleva spiegata dal ### di ### in persona del ### pro-tempore, nei confronti della R.A.P. S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore; - Condanna il ### di ### al pagamento in favore della R.A.P. S.p.A. delle spese di lite, liquidate d'ufficio in complessivi € 2.300,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data ###, alle ore 18,00 circa, allorquando, giunto all'altezza del civico n. 1040 del cittadino ### rovinava al suolo in un tratto dissestato e rialzato del marciapiede per la fuoriuscita in superficie di radici di albero, riportando lesioni personali. 
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 ### la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.  ###. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. 
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. 
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. 
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.  2 Cost. 
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale ( Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022). 
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi. 
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune. 
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del ### medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del ### denotano la possibilità di un effettivo controllo della zona. 
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione, in quanto è risultato, in concreto, accertato che il ###, mentre percorreva a piedi il marciapiedi del ### di ### giunto all'altezza del civico 1040, ### è incappato in un dissesto presente sullo stesso. 
In tal senso informano, infatti, le lineari e convincenti dichiarazioni rese, all'udienza del 30.05.2023, dal teste ### addotto dall'attore, il quale, premettendo di averlo conosciuto soltanto in occasione del sinistro e di avere assistito all'evento - circostanze, queste, che consentono di attribuire alle dichiarazioni rese un elevato grado di attendibilità, stante l'indifferenza del teste e la sua diretta cognizione dei fatti -, ha dichiarato di avere “visto l'attore camminare sul marciapiede di ### e inciampare nel marciapiede che era abbastanza sollevato da terra, anche più di 4 cm”.  ### il racconto del ### l'attore “stava camminando sul marciapiede e, arrivato all'altezza del dissesto che si vede nelle foto da 1 a 4 che mi vengono esibite, è caduto, finendo sui gradini che si vedono bene nella foto n. 1 e cadendo sul suo lato sinistro”. 
Dall'esposizione dei fatti del teste, è emerso, ancor più significativamente, che “non vi erano segnalazioni della presenza del dissesto”; “il dissesto in questione era sempre ricoperto da fogliame, pietrisco, terriccio” e che “non vi erano transenne...”. 
Dalle fotografie prodotte dall'attore, nelle quali il testimone oculare ha riconosciuto lo stato dei luoghi, e dalle affermazioni del teste medesimo - conoscitore dei luoghi, in quanto all'epoca titolare di un esercizio commerciale proprio di fronte il luogo del fatto -, si ricava che il marciapiede si presentava sollevato di alcuni centimetri a causa delle radici di un grande albero ivi piantumato. 
Invero, è evidente dalle fotografie in atti che l'arbusto, di cui è visibile il tronco, fosse di grandi dimensioni e che l'estensione delle sue radici abbia cagionato il sollevamento della pavimentazione circostante del marciapiede, creando un dislivello di alcuni centimetri, tale da rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere di un pedone.  ### ha, peraltro, molto incisivamente, ricordato che “le radici hanno rotto anche i tubi dell'acqua che si trovano sotto il marciapiede”, come emerso in occasione dei lavori di riparazione del tubo rotto all'uopo eseguiti dalle maestranze incaricate. 
Le superiori circostanze assumono rilievo sul piano della valutazione relativa al nesso eziologico, perché dimostra l'astratta idoneità della condizione in cui si trovava quel tratto del marciapiede di ### di ### a provocare la caduta degli ignari pedoni che si accingevano a transitarvi sopra.  ### della contestualità temporale tra il passaggio dell'attore sul tratto del marciapiede danneggiato e la sua perdita di equilibrio completa l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta perdita di equilibrio fu in concreto provocata dal dissesto di quel tratto del marciapiede di ### Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (il marciapiede danneggiato) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso, non sussistendo in atti alcuna prova che induca a ritenere diversamente; tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. 
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.: e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel ### di ### proprietario e custode delle strade e dei marciapiedi cittadini, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato. 
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico; né può riconoscersi alcun pregio all'eccezione spiegata dal convenuto e dalla terza chiamata relativa alla condotta del danneggiato, la cui disattenzione ed imprudenza avrebbero cagionato (o concorso a cagionare) il sinistro, che è rimasta del tutto indimostrata. 
Nel caso concreto, posto che fu omessa - come attestato dal testimone oculare - ogni segnalazione dello stato di pericolo e che il marciapiedi era aperto al transito pedonale, nessun addebito può essere mosso al danneggiato, atteso che nessuna prova è stata adeguatamente offerta e nessun elemento è emerso tale da lasciare intendere che egli, deviando da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posto in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla e non potendoglisi richiedere un contributo di attenzione esclusivamente e costantemente polarizzato sulle condizioni della strada, che, in una civiltà mediamente civilizzata, devono presumersi e pretendersi ottimali, tanto più ove si consideri che la caduta è avvenuta sul marciapiede, destinato proprio al transito dei pedoni. 
Peraltro, le condizioni di visibilità erano al momento del sinistro scarse: sul punto, il teste ha riferito che “al momento del fatto, non c'era luce; non c'erano lampioni e il faretto posto sulla vetrina del mio negozio non proiettava luce fino al punto del sinistro, ma soltanto davanti al mio negozio”. 
Neppure è stato dimostrato che l'attore avesse una tale conoscenza dei luoghi da poter prevedere l'evento dannoso: il ### ha affermato, invero, di recarsi in ### al solo scopo di rifornirsi nel negozio di ferramenta ivi sussistente, e soltanto un paio di volte all'anno. 
Né è stato dimostrato che l'insidia de qua si trovasse sulla strada da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza, di guisa che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario, custode delle strade cittadine, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia. 
Anzi, secondo il racconto del teste, lo stato dei luoghi era il medesimo già nel 2014, allorquando egli intraprese la propria attività, ovvero almeno 5 anni prima del fatto. 
E dunque, non essendo stata in concreto fornita la prova della sussistenza del caso fortuito (l'unica, si ribadisce, che avrebbe esentato il custode dalla responsabilità per l'occorso), non può essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del ### di ### Passando alla disamina della domanda di rivalsa spiegata dal ### nei confronti della terza chiamata, deve evidenziarsi che, come prospettato dal convenuto, la ### con contratto di servizio del 06.08.14, versato in atti, si è assunta in via esclusiva il servizio di tutela e manutenzione della rete stradale (cfr. art. 3), garantendo un'erogazione dei servizi continua, regolare e senza interruzioni ed obbligandosi a “tenere indenne il ### da ogni danno arrecato a terzi conseguente alle attività relative a tutti i servizi compresi nella presente convenzione, e ciò anche a mezzo di idonea copertura assicurativa” (cfr. art. 4, 3° e 8° co.). 
In particolare, in forza dell'art. 11 del citato contratto, la RAP “espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del ### di ### aperti al transito pedonale e/o veicolare...” (cfr. co. 1), ed “è costituita custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 codice civile delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria...” (cfr. co. 6), dovendosi ritenere responsabile in via esclusiva del risarcimento dei danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti contrattuali relativi al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale (cfr. co. 7) ed essendosi assunta l'obbligo di manlevare il ### da ogni pretesa risarcitoria in ordine ai detti danni a seguito di pronunce di condanna emesse dall'### incluse quelle fondate sull'attribuzione di responsabilità del ### quale ente proprietario (cfr. co. 8). 
Nondimeno, al punto B.1.1 del contratto di servizio, “sarà compito della ### s.p.a. … effettuare una ricognizione su tutte le anomalie indotte dall'espansione e crescita delle radici di tutte le piante presenti lungo le strade e nei marciapiedi del territorio comunale, al fine di fornire al ### (##### e ### del ### di ### un quadro di monitoraggio per gli eventuali interventi di competenza sugli apparati radicali, rimanendo in capo a ### S.P.A. l'obbligo degli interventi per il ripristino della strada e/o marciapiede”.  ### il disposto dell'art., poi, “sarà cura della ### S.P.A. interpellare il ### (##### e ### per definire le modalità di intervento, nei casi in cui è necessario individuare e programmare gli interventi più urgenti e rilevanti…”. 
In buona sostanza, compito della R.A.P. è quello di monitorare le superfici stradali e i marciapiedi, con peculiare riguardo alle anomalie provocate dall'espansione delle radici degli arbusti, e di segnalare all'ente proprietario gli eventuali interventi, e di intervenire a seguito della programmazione dei lavori da parte del settore competente. 
Nella specie, ben può reputarsi accertato che il dissesto che ha cagionato la caduta dell'attore consisteva in un sollevamento del manto del marciapiede provocato dalle radici dell'albero piantumato nelle immediate vicinanze: tanto emerge sia dalla prova orale sia dal contenuto della nota trasmessa dalla R.A.P. all'Area Affari Legali e dalla stessa allegata, nella quale la prima riferiva che “a seguito di sopralluogo eseguito in data ###, la causa del sinistro è riconducibile al rigonfiamento della pavimentazione in cemento del marciapiede, cagionato dalle radici di un albero che ad oggi risulta tagliato”.  ### gli accordi, con nota ricevuta in data ###, la R.A.P. ha trasmesso all'### - ### emergenza e P.I.” del ### gli elenchi dei “degradi puntuali ed estesi rilevati su sedi PEDONALI”, rendendo gli esiti del monitoraggio disponibili all'Ente Civico “ai fini della predisposizione della ### annuale del ### a cura della ### Tecnica”. 
Dalla nota si evince che il tratto di strada teatro del sinistro (### dal civico n. 1010 al n. 1040) era interessato da dissesti cagionati dalle radici. 
Stando così le cose, non può non opinarsi che la terza chiamata abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali e che nessun inadempimento può esserle imputato, non avendo il ### dimostrato di avere adempiuto all'onere di pianificare gli interventi e di dare il mandato per l'esecuzione alla R.A.P. 
Le superiori considerazioni inducono al rigetto della domanda, con la quale il ### ha chiesto la condanna della R.A.P. a tenerlo indenne della sua soccombenza nei confronti del danneggiato. 
Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni - neppure contestate da alcuna delle parti - cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati a carico dell'attore postumi quantificati con la percentuale del 9%. 
Il Ctu ha concluso nel senso di ritenere che l'attore abbia riportato “esiti di frattura comminuta dell'epifisi distale del radio sinistro, operato; esiti di frattura composta del processo coronoideo dell'ulna sinistra; danno estetico al polso sinistro; esiti di trauma contusivo del ginocchio sinistro”. 
A detta del ### “i danni fisici riportati dal signor ### in occasione del sinistro occorsogli il ###, sono da attribuire all'evento traumatico subito riferito ed a questo eziologicamente riconducibili”. 
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore dalle lesioni patite (30 giorni di inabilità assoluta e 60 giorni di inabilità relativa al 50%). 
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).  ### l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. 
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate ### degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.  ### dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle ### questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'### sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il ### ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. 
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, 12408/11). 
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 - che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali -, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d.  danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U., n. 26972/08). 
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (9%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (66 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate né una peculiare sofferenza morale né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, si liquida all'attore la somma, riconosciuta all'attualità, di € 15.930,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente. 
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, dovendosi applicare i normali criteri di calcolo ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano (recentemente aggiornate e riferite all'anno 2021) in una forbice giornaliera da un minimo di € 99,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi, contenuti nel limite delle c.d.  microinvalidità, e non sussistendo circostanze particolari, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 99,00: spetta, dunque, all'attore a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 5.940,00 (di cui € 2.970,00 per I.T.T. e € 2.970,00 per I.T.P. al 50%) sempre con valutazione all'attualità. 
Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subìto da parte attrice in connessione eziologica con le lesioni provocatele dal sinistro; deve, pertanto, riconoscersi al ### la somma di € 487,33 - giuste fatture in atti, di cui il Ctu ha acclarato la congruità - per gli esborsi effettuati e le spese mediche per la cura e la diagnosi delle patologie riportate in occasione del sinistro ed in correlazione causale con l'incidente medesimo, somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici ### con decorrenza dalla data media degli esborsi. 
Quanto alla domanda volta al ristoro delle spese asseritamente sostenute per l'assistenza stragiudiziale, occorre ricordare che, secondo, anche recente, giurisprudenza di legittimità, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa; l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. 
Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 24481/20). 
La Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che le spese sostenute per attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova (Cass. Civ., ord. n. 15732/2022). 
E tuttavia, in concreto, nessuna prova ha offerto parte attrice in ordine alla spesa asseritamente sostenuta a titolo di spese stragiudiziali per l'assistenza ricevuta, la cui quantificazione è stata rimessa al Giudice secondo le tariffe forensi. 
Conclusivamente, la somma complessivamente dovuta all'attore a ristoro dei danni patiti ed al cui pagamento va condannato il convenuto ### ascende ad € 22.357,33 (tenendo presente che la somma di € 21.870,00 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sull'importo di € 487,33 - riconosciuto a ristoro delle spese mediche sostenute - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici ###, sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (31.10.2019), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”. 
In ossequio al principio della soccombenza, il ### va condannato a rifondere all'attore le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, in difetto di notula, in proporzione alla condanna e non alla somma domandata, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.  247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 5.622,00, di cui € 545,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, e che vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.  ### dovrà rifondere all'attore anche le spese relative alla ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dello stesso.  ### convenuto va condannato a rifondere, infine, le spese di lite sostenute dalla R.A.P. per resistere ad una domanda rivelatasi infondata: dette spese si liquidano, in difetto di nota e sulla base dei medesimi parametri già dedotti, in complessivi € 2.300,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione. 
Così deciso in ### alla udienza odierna del 18 giugno 2024 Il G.o.p. 
Dr.ssa ### 

causa n. 16632/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Taormina Francesca

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