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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13657/2025 del 21-05-2025

... be nefici conseguent i allo svolgimento del lavoro straordinario (retribuzione o compen sazione con riposi) annotati secondo tale sistem a, in tanto pot rebbe avvenire in quanto lo straordinario fosse stato autorizzato in modo specifico ed espresso, non potendo si dedurre implicitamente l'autorizzazione dall'emissione di ordini di servizio; il motivo è infondato; presso questa S.C. è infatti matur ato un orien tamento , qui condiviso ed al quale va data continuità, contrario rispetto a quanto sostenuto nel motivo; Cass. 27 lug lio 2022, n . 23506, in am bito di pubblico impiego privatizzato, ha infatti precisato che l'autorizz azione al lavoro straordinario esprime il concetto per cui «non è remune rabile il 4 di 7 prolungamento della prestazione di lavoro frutt o di libera determinazione del singolo dipendente e n on strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed u tilità per la P.A., dal dirigent e responsabile», precisandosi altresì che il diritto al compenso per il lav oro straordinario svolto, che presu ppone la previa autorizz azione dell'amministrazione, spetta invece al lavoratore anche laddove la richiesta (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13856/2024 R.G. proposto da: ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'### - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### - controricorrente - avverso la sentenza n . 4441 /2023 della CORTE D'### di NAPOLI, depositata il ###, R.G.N. 1842/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/2/2025 dal ###. ###; ### 1.  la Corte d'### di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di ### ha accolto la domanda con cui ### 2 di 7 vigilante presso gli scavi archeologici di #### di Pom pei, aveva chiesto il pagamento delle ore di lav oro straordinario svolte fino al 16 giugno 2021 per un corrispettivo di euro 6.494,40, oltre accessori; la Corte territoriale escludeva che nel caso di specie emergesse una fattispecie di orario c.d. multi periodale, ovverosia tale, ai sensi dell'art. 22 del CCNL di comparto, da comportare maggiori ore di lavoro in certi periodi e meno ore, a compensazione, in altri periodi, e ciò in quanto nel lungo lasso temporale oggetto di causa si erano sempre e solo superate le ore contrattuali; essa riteneva quindi che l'inserimento nei turni, obbligatoriamente da seguire, non consentisse di ad durre la mancanz a di autorizzazione allo svolgimento dello straordinario e che la stessa fosse inve ce da aversi per imp licitamen te sussistente, sicché se anche fossero stati da ravvisare vizi nel suo rilascio, le prestazioni dovevano essere remunerate ai sensi dell'art. 2126 2.  il Ministero della ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso del lavoratore; ### 1.  il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e vizio di ultrapetizione per avere la Corte territoriale posto a base della decisione l'applicazione dell'art. 2126 c.c., presupposto giuridico su cui non aveva fatto leva il ricorrente né in primo grado, né in appello; il motivo è infondato, in quanto è consolidato presso questa S.C., l'assunto per cui la prete sa di condanna d el dato re di lav oro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche 3 di 7 con la P.A., allorquando la pretesa origi nariamente esercitata di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme impe rative, non costituisce do manda nuova e può dunque essere prospettata per la prima v olta in grado di appello o anche posta d'ufficio a fondamento della decisione ( 8 ottobre 2019, n. 25169; Cass. 10 maggio 2024, n. 12868); qui il tema viene in rilievo sotto il particolare profilo della validità dell'autorizzazione allo straordinario, che - come si dirà - non rileva al fine di impedire la remunerazione, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., in presenza di autorizzazione anche solo implicita ed ove la prestazione sia stata comunq ue resa e dun que valgono, mutatis mutandis, conside razioni del tutto analoghe a quelle di cui al principio sopra richiamato; 2.  il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e in particolare dell'art. 22 del CCNL di comparto; il motivo richiama la disciplina della banca ore ed assume che la fruizione dei be nefici conseguent i allo svolgimento del lavoro straordinario (retribuzione o compen sazione con riposi) annotati secondo tale sistem a, in tanto pot rebbe avvenire in quanto lo straordinario fosse stato autorizzato in modo specifico ed espresso, non potendo si dedurre implicitamente l'autorizzazione dall'emissione di ordini di servizio; il motivo è infondato; presso questa S.C. è infatti matur ato un orien tamento , qui condiviso ed al quale va data continuità, contrario rispetto a quanto sostenuto nel motivo; Cass. 27 lug lio 2022, n . 23506, in am bito di pubblico impiego privatizzato, ha infatti precisato che l'autorizz azione al lavoro straordinario esprime il concetto per cui «non è remune rabile il 4 di 7 prolungamento della prestazione di lavoro frutt o di libera determinazione del singolo dipendente e n on strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed u tilità per la P.A., dal dirigent e responsabile», precisandosi altresì che il diritto al compenso per il lav oro straordinario svolto, che presu ppone la previa autorizz azione dell'amministrazione, spetta invece al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo; il concetto è stato ulteriormente ribadito da Cass. 23 giugno 2023, n. 18063, nel senso che per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo, che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario; 3.  il terzo motivo assume la violazione e\o falsa applicazione dell'art.  115 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), sul presupposto che erroneamente la Corte t erritorial e abbia valorizzato una presunta non contestazione dei fatti ad opera del Ministero; il Ministero trascrive in proposito le proprie difese di primo grado, in cui era stato eviden ziato come il ricorren te non avesse mai superato il numero di ore annue che egli avrebbe dovuto svolgere secondo il ### e come q uello osservato fosse orario multiperiodale; nelle difese così trascrit te si era altresì soste nuto che fosse infondato l'assunto della controparte secondo cui un tale orario non prevedeva un aumento di ore giornaliere st abile nel tempo, occorrendo avere riguardo all'organizzazione del lavoro propria di ciascuna P.A. ed alle fless ibilità ass icurate da tale forma di impostazione del servizio sul piano temporale; il motivo non può essere accolto; 5 di 7 le d ifese riportate nel m otivo sono volte a sost enere che n on vi fosse stato il superamento annuo del monte ore previsto «come sarà documentalmente comprovato» e ad affermare che l'orario era multiperiodale; la Corte d '### o ha però ritenuto che fosse l'orario seguito , evidentemente secondo l'esposizione del ricorrente, a non essere contestato e da tale dato ha desu nto che , essendovi stato il superamento in assoluto per un lungo la sso tempo rale delle ore contrattuali, non si potesse parlare di orario multiperiodale, perché mancava l'alternanza tra ore in eccesso ed ore in difet to che è propria di tale modulo; la manca ta contestazione del lavoro svolto, su cui il mo tivo non entra in specifico , trascriven do passaggi in cui il Ministero si riservava la prova de l mancato superamento dell'o rario annuo, traduce quanto addotto con il motivo di impugnazione in una difesa di merito sulla valutazione dei dati istruttori al fine di stabilire se era stata integrata o meno la fattispecie dell'orario multiperiodale, che la Corte, seco ndo le o re di lavoro in sé no n cont estate, ha concluso diversamen te, perché quanto emerso è stato da essa ritenuto tale da far viceversa e mergere un aumen to gio rnaliero stabile nel tempo, senza che nel lungo lasso temporale valutato si presentassero corrispondenti fasi di riduzione lavorativa, con assetto ritenuto incompatibile con quella speciale forma di organizzazione dei tempi di lavoro propugnata dal Ministero; in definitiva, la censura esprime una difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi d elibati, risolvend osi in un'inammissibile istanza di revisione delle v alutazioni e del convincimento tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia s ul fatto, cert amente estranea alla natura ed ai fini del g iudizio di cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. ###; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. ###); 6 di 7 4.  il ricorso va dunque integralmente disatteso; 5.  le spese restano regolate secondo soccombenza; non vi è da disporre sul c.d. raddoppio del contributo unificato; vale infatti il principio per cui il p rovvedime nto con il quale il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiara rla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico d ella parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115, nel testo in trodotto dall'art. 1, comma 17, d ella legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1- bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, c ome le ### dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutaz ione normativa della loro quali tà soggettiva, dal materiale versament o del contributo stesso, mediante i l meccanismo della prenotazione a debito (Cass. 14 marzo 2014, 5955; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778); P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari avv. ### e ### Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### della Corte Suprema di cassazione il 18 febbraio 2025. 7 di 7 ### 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Belle' Roberto

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20415/2024 del 23-07-2024

... avverso tale decreto propone ricorso per cassazione straordinario, ex art. 111 Cost., l'### sulla base di due motivi; l'Asl di ### ha resistito con controricorso; la parte privata è rimasta intimata; 3. ### ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in ### di consiglio. ###: 4. con i due motivi di ricorso, formulati ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., l'### ricorrente deduce la violazione di plurime disposizioni, processuali e sostanziali, per avere il Tribunale ritenuto l'### unico soggetto legittimato passivo nel giudizio ex art. 445 bis cod.proc.civ., e non anche gli ulteriori enti, pur trattandosi di accertamento sanitario non strumentale a prestazioni di competenza dell'### 5. i motivi, strettamente connessi, sono infondati, alla stregua del principio per cui l'### è « (I') unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile, essendo venuto meno ogni ### to Da: #### i Ser ial*: 21020a 1052179416 - ### to Da: ####. P.A. ### 3 Ser ial*: 3939c 18ae d1202ac 6701c 4b066a 996d27 ### dispostorif### e (leggi tutto)...

testo integrale

Firma to Da: #### i Ser ial*: 21020a 1052179416 - Firma to Da: ####. ORDINANZA sul ricorso 24467-2019 proposto da: I.N.P.S. - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 29, presso l'### dell'### rappresentato e difeso dagli avvocati #### PULII, ### 2024 - ricorrente - 948 contro ### in persona del ### generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 6, presso lo ####, rappresentata e difesa dall'avvocato ### VALLERIANI; controricorrente - nonchè contro A.S.  - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di ### depositato il ### R.G.N. 2527/2017; ### disposto d'ufficio ### registro generale 24467,2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio### sezionale 948,2024 Nurnero di raccolta generale 20415,2024 del 28/02/2024 dal ###. ### —L.Tata pubblicazione ###,2024 ###: 1.  con decreto ex art. 445 bis cod.proc.civ., il Tribunale di ### omologava l'accertamento tecnico preventivo promosso dall'odierno intimato, in contraddittorio con ### limitatamente all'accertamento d'infermità atte a ridurre la capacità lavorativa del richiedente nella misura utile ad integrare la sussistenza del requisito sanitario per l'esenzione del ticket, con condanna a carico dell'### alla rifusione delle spese di lite in favore della parte risultata vittoriosa; 2. avverso tale decreto propone ricorso per cassazione straordinario, ex art. 111 Cost., l'### sulla base di due motivi; l'Asl di ### ha resistito con controricorso; la parte privata è rimasta intimata; 3. ### ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in ### di consiglio.  ###: 4. con i due motivi di ricorso, formulati ai sensi dell'art.  360 nr. 3 cod.proc.civ., l'### ricorrente deduce la violazione di plurime disposizioni, processuali e sostanziali, per avere il Tribunale ritenuto l'### unico soggetto legittimato passivo nel giudizio ex art. 445 bis cod.proc.civ., e non anche gli ulteriori enti, pur trattandosi di accertamento sanitario non strumentale a prestazioni di competenza dell'### 5. i motivi, strettamente connessi, sono infondati, alla stregua del principio per cui l'### è « (I') unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile, essendo venuto meno ogni ### to Da: #### i Ser ial*: 21020a 1052179416 - ### to Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial*: 3939c 18ae d1202ac 6701c 4b066a 996d27 ### dispostorif### e nzonormativo ad organi o istituzioni di### generale 2446712019 ### sezionale 948f2024 dall'### (tra le più recenti, Cass. nr. 7155 e4q,ni del ro-undccolta generale 20415,2024 2023); Data pubblicazione ### 6. peraltro, l'esclusiva legittimazione passiva dell'### ricorrente è stata affermata proprio in fattispecie analoghe alla presente, con riferimento ad accertamenti sanitari volti ad ottenere l'esonero dal costo del ticket sanitario ( nr. 26317 del 2022 ed altre pronunce rese nella medesima udienza del 20 aprile 2022 nonché Cass. nn. 26317, ###, ###, ### del 2022); 7. ai precedenti indicati va assicurata continuità in questa sede. Al relativo supporto argomentativo si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cod.proc.civ.; 8. Il ricorso va, dunque, respinto; 9. quanto alle spese, le stesse si compensano, nei rapporti con la parte controricorrente, in considerazione del consolidarsi dell'orientamento di legittimità dopo il deposito del ricorso; nulla si provvede, invece, in relazione alla parte rimasta intimata; 10. sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art.  13, comma 1 bis. 
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o ### to Da: #### i Ser ial*: 21020a 1052179416 - ### to Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial*: 3939c 18ae d1202ac 6701c 4b066a 996d27 ### disposto d'ufficio ### registro generale 24467,2019 mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa ### sezionale 948,2024 ### di raccolta generale 20415,2024 l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificatigt, pubblicazione ###,2024 della parte intimata riportati nella ordinanza. 
Così deciso in ### all'adunanza camerale, il 28 febbraio 2024.  6701c 4b066a 996d27 

Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Marchese Gabriella

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7148/2025 del 05-12-2025

... il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario di cui innanzi, l'immissione nei ruoli speciali istituendi dalla ### e dagli altri ### interessati, previo espletamento di concorso riservato, all'uopo bandito; che le modalità di attuazione di tale concorso erano demandate al Ministero per il ### della ###, il quale, con apposite ordinanze (nn.839/86, 900/79), fissava i criteri per lo svolgimento delle prove concorsuali, cui si sarebbero dovuti attenere gli ### subentranti; che con le deliberazioni nn.3058/87 e 7279/87 la ### della ### disponeva la equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento regionale, secondo i criteri previsti nell'ordinanza n.839/86 sopra menzionata ed in riferimento alla legge del luglio 1980 n. 312 richiamata all'art.9 dell'ordinanza stessa; che successivamente la ### recependo l'ultima ordinanza del Ministero della ### n.1672 del 22 marzo 1989, modificativa dell'art. 9 dell'ordinanza 839/86, istituiva, con apposita legge ### n.4 del 06/03/90, il ruolo speciale ad esaurimento del personale de quo, estendendo , a questo, il trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16/11/89 n.23, e quindi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### 1 sezione Il Tribunale di Napoli### , nella persona del giudice designato Dott.ssa ### all'udienza di discussione del 09.10.2025 ha pronunciato mediante dispositivo la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 10122/2024 R.G. promossa da #### rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti #### e ### giusta procura alle liti in atti Ricorrente contro ### , in persona del Presidente p.t., rappresenta e difesa dall'avv.to ### in virtù di procura alle liti in atti Resistente OGGETTO: differenze retributive ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente premetteva: di essere dipendente nel ruolo della ### della ### che ai sensi della L. 219/1981, per la attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella ### veniva nominato, quale ### di Governo, il Presidente della ### che procedeva alla determinazione della struttura operativa degli ### del ### in conseguenza di quanto innanzi, il ricorrente veniva assunto, dal detto ### con contratto di lavoro a tempo determinato, al fine di espletare l'attività lavorativa richiesta; che tale detto contratto di lavoro subiva ulteriori proroghe; che nelle more interveniva la L.28/12/86 n.730, recante disposizioni in materia di calamità maturali; la legge all'art.12 prevedeva per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario di cui innanzi, l'immissione nei ruoli speciali istituendi dalla ### e dagli altri ### interessati, previo espletamento di concorso riservato, all'uopo bandito; che le modalità di attuazione di tale concorso erano demandate al Ministero per il ### della ###, il quale, con apposite ordinanze (nn.839/86, 900/79), fissava i criteri per lo svolgimento delle prove concorsuali, cui si sarebbero dovuti attenere gli ### subentranti; che con le deliberazioni nn.3058/87 e 7279/87 la ### della ### disponeva la equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento regionale, secondo i criteri previsti nell'ordinanza n.839/86 sopra menzionata ed in riferimento alla legge del luglio 1980 n. 312 richiamata all'art.9 dell'ordinanza stessa; che successivamente la ### recependo l'ultima ordinanza del Ministero della ### n.1672 del 22 marzo 1989, modificativa dell'art. 9 dell'ordinanza 839/86, istituiva, con apposita legge ### n.4 del 06/03/90, il ruolo speciale ad esaurimento del personale de quo, estendendo , a questo, il trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16/11/89 n.23, e quindi prevedendo l'attribuzione delle medesime qualifiche in essere per i dipendenti della giunta regionale, che con deliberazione n.1905del18/3/1997, la ### al fine di dare puntuale attuazione alle direttive di cui alla ordinanza ministeriale n.1672/1989, di cui innanzi, disponeva il reinquadramento, del ricorrente e di tutti coloro che versavano nelle medesime situazioni, corrispondente alle mansioni svolte alla data di inquadramento con riconoscimento della anzianità a far tempo dalla data iniziale di utilizzo del personale interessato, nell'ambito della convenzione di cui sopra al n.2, con la ricostruzione della carriera mediante l'applicazione del disposto di cuiall'art.37 dellaL.27/1984, che con successiva deliberazione n.9123 del 28/12/1998, la G.R., in riferimento al ricorrente e, comunque, come in precedenza già evidenziato, a tutti coloro che versavano in analoghe condizioni, in quanto immessi nel ruolo in virtù della L.R.8/1990, prevedeva il reinquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni espletate nell'ambito della medesima convenzione di cui sopra; che con atto n.5283 del 6/8/1998 la G.R., in applicazione del disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986, aveva deliberato di riconoscere al personale di cui innanzi, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità “economica” dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito della convenzione, con l'attribuzione del “riequilibrio dell'anzianità pregressa” (scatti di anzianità) ex art.37 della L.R. 27/1984 e del salario di anzianità previsto dall'art.30 della L.R. 27/1984,art.33 dellaL.R.12/1991. Aggiungeva: che la ### solo con deliberazione G.R.  n.1363 del 28/8/2008 disponeva l'applicazione di quanto previsto dall'art.19, comma 2, della L.R. n.1/2007 promulgata a distanza di 17 anni dal primo inquadramento, con il riconoscimento, del periodo di servizio prestato dai soggetti interessati nell'ambito della convenzione più volte richiamata, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, istituendo una ### che stabilisse i criteri generali per l'applicazione della normativa, procedendo alla verifica dei requisiti per l'accesso al beneficio, esaminando le singole posizioni ed individuando i periodi di servizio suscettibili di valorizzazione, il livello funzionale di inquadramento e la decorrenza; che all'esito dei lavori svolti dalla ### con deliberan.840 del 30/12/2011 la G.R. prendeva atto delle risultanze e demandava al ### l'adozione dei conseguenziali provvedimenti relativi al riconoscimento di cui innanzi (anzianità e livello funzionale); che il ricorrente, quindi, a conclusione dell'iter fin qui descritto, era pertanto, destinatario di ulteriore decreto individuale di reinquadramento, con il quale gli veniva riconosciuta la posizione giuridica dal 23/06/1983; che tuttavia la ### violava il disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986,non avendo riconosciuto al ricorrente la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta con riferimento alla data di inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente, come certificata proprio dall'ultimo decreto di reinquadramento; che pertanto, con ricorso depositato il ###, il ricorrente adiva il Tribunale di Napoli chiedendo al condanna della ### al pagamento della somma di € 11.350,14 maturata fino al 31.12.2027 per le causali di cui innanzi; che con sentenza n°3297/19 del 3/06/2019 la domanda veniva accolta parzialmente per € 1.649,40 oltre accessori, stante l'intervenuta prescrizione per il credito residuo; che a seguito di impugnazione, con la sentenza n.2047/23 la Corte d'Appello di Napoli sezione ### rigettava l'appello confermando la decisione di primo grado e dichiarando improcedibile l'appello incidentale promosso ### che nonostante la pronuncia intervenuta, la ### non ha proceduto ad adeguare l'importo della retribuzione di anzianità a quanto spettante ad esso ricorrente e confermato nella decisione resa dal Tribunale; che in partcolare il ricorrente avrebbe avuto diritto ad un emolumento commisurato alla anzianità pari ad € 47,57 mensili, percependo, per converso, € 12,45, mensili (€ 149,40 rapportato a 12 mensilità, come da fogli paga); che l'ammontare delle differenze maturate è definito, nel modo seguente: € 43,57-€ 12,45= € 31,12 x mesi 75 dall'1/01/2018 + 6 mens.per 13°+4/12 della 13° anno 2024= € 2531,09; che nel febbraio 2021 la convenuta, inoltre, ha provveduto, in esecuzione della decisione di primo gardo al pagamento delle somme di € 1649,40 per sorta ed € 19,43 per interessi, operando ritenute previdenziali per € 145,97. 
Tutto ciò premesso chiedeva di “condannare la ### in persona della G.R. pt al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2531,09, oltre alle somme maturande nel corso del giudizio, nonché alla restituzione di € 145,97 per indebite trattenute previdenziali, oltre accessori da definirsi, ai sensi della L. 412/91, art.16, in misura pari al maggior valore tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria oltre ad interessi al tasso di cui all'art.1284 cc per il periodo successivo al deposito del ricorso, con vittoria di compensi, spese, rimborso C.U., forfait 15%, CPA ed IVA. “ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la ### evidenziando che nel corpo del ricorso era stata erroneamente indicato l'importo mensile a titolo di ### dapprima individuato in euro 47,57 e poi nel conteggio in euro 43,57 . Sosteneva l'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle trattenute previdenziali per le quote a carico del lavoratore e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. 
All'udienza del 09.10.2025 ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria il GL decideva la causa mediante dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano . 
Il ricorso è fondato e va accolto . 
La parte ricorrente ha chiesto la condanna della ### al pagamento in suo favore della somma di € 2531,09 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal gennaio 2018 al 30.4.2024 (data del deposito del ricorso) per adeguamento ### sulla scorta di quanto accertato con sentenza n. 3297/2019 del Tribunale di ### lavoro, confermata in sede ###sentenza n. 2047/203, passata in giudicato. 
Orbene, la ### nel costituirsi in giudizio non ha contestato il diritto del ricorrente al pagamento di tali differenze retributive, né ha fornito prova di aver adempiuto a tale obbligazione. Va, per completezza, osservato che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile va inteso nel senso che l'efficacia di giudicato si estende non solo alle dichiarazioni espresse bensì anche a tutti i presupposti logici impliciti della decisione e, cioè, a tutti quei passaggi che hanno costituito il presupposto logico-giuridico della decisione. Nel caso di specie, non v'è dubbio che la sentenza n° 3297/19 del 3.06.2019, passata in giudicato ed invocata in questa sede dal ### sia idonea a fondare la pronuncia di condanna della ### al pagamento anche delle differenze retributive maturante, per il medesimo titolo, nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2024 settembre 2023, in assenza di qualsivoglia modificazione, nel periodo oggetto di questo giudizio, delle circostanze di fatto poste a fondamento del diritto al godimento della retribuzione nella misura richiesta, ormai cristallizzata in € 43,57 mensili con un differenziale di € 31,12. 
In ordine al conteggio del dovuto, la parte convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione sicché l'importo maturato per il periodo in questione, comprensivo anche delle tredicesime mensilità e del rateo (4/12) di tredicesima anno 2024, è pari ad euro 2.531,09. Su detto importo saranno dovuti i soli interessi legali dalla data della maturazione del credito al saldo.  ### va, quindi, condannata al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo di adeguamento stipendiale RIA per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 30.4.2024 della somma di euro 2531,09 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16 comma 6 legge 412/91 dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo. 
Passando all'esame dell' ulteriore domanda di restituzione dell'importo di euro di € 145,97, pacificamente corrispondente alla quota contributiva che la ### ha trattenuto con il cedolino paga di febbraio 2021 sulla somma corrisposta al ### a titolo di differenze retributive determinate dal ricalcolo della Ria nell'arco temporale dal 1990 al 2017, in virtù della sentenza n.3297/2019 del Tribunale di ### si richiama e si aderisce all'orientamento già espresso dalla Corte di Appello di ### nelle sentenze n. 2991/2025 e 1522/2025 in cui si è evidenziato che la quota contributiva oggetto di giudizio attiene a differenze retributive che la ### non ha corrisposto tempestivamente, ma solo a seguito di comando giudiziale. In tale ipotesi deve ritenersi applicabile il consolidato principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui: “In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico”(Cass. sez.lav. ord. n. 18897 del 15/7/2019). Dunque in caso di pagamento non tempestivo di un credito retributivo il datore di lavoro non può rivalersi sul lavoratore per la quota di contributi spettanti allo stesso, in quanto tale quota diviene parte della retribuzione spettante al lavoratore (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011). La Suprema Corte ha anche precisato che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato ( 22379/2015). Nel caso di specie non vi è dubbio che l'importo spettante al ### a titolo di ricalcolo della RIA per il periodo dal 1990 al 2017 gli sia stato corrisposto in ritardo rispetto alla maturazione del credito. 
Pertanto, anche tale domanda va accolta, con conseguente condanna della ### alla restituzione in favore del ricorrente della somma di euro 145,97 oltre interessi legali da marzo 2021 fino al soddisfo. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e succ. mod. in considerazione della natura seriale della controversia e tenuto conto della attività in concreto svolta e della mancanza di istruttoria.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la ### al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo di adeguamento stipendiale RIA per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 30.4.2024 della somma di euro 2531,09 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16 comma 6 legge 412/91 dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo; nonché alla restituzione in favore della parte ricorrente della somma di euro 145,97 quale quota contributiva trattenuta dalla ### oltre interessi legali dal marzo 2021 fino al soddisfo.  b) condanna la ### al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1314,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari.   c) fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza ### 09/10/2025 

Il Giudice
del ### (d.ssa ###


causa n. 10122/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ammendola Daniela

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 12547/2025 del 04-12-2025

... della qualità di vittima del dovere ritenendo non straordinario l'evento per cui è causa ma conseguenza ordinaria delle attività di ### quindi concludevano per il rigetto del ricorso. All'udienza del 06.11.2024 questo Giudice disponeva la consulenza tecnica al fine di accertare il nesso causale tra le patologie del ricorrente e l'infortunio subito, nonché la misura percentuale della conseguente invalidità e rinviava all'udienza del 19.02.205 per il giuramento del ### all'udienza del 19.02.2025 seguiva il giuramento del Ctu incaricato e la causa veniva rinviata per discussione; in data ### veniva deposita la perizia tecnica; all'udienza del 24.09.2025 seguiva rinvio per discussione all'udienza del 17.11.2025 da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. Lette le note a trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza. *** Preliminarmente in ordine alle eccezioni sollevate dai ### convenuti occorre evidenziare che pur essendo stato emesso il provvedimento gravato dal Ministero dell'### il datore di lavoro del ricorrente è il Ministero della Giustizia, mentre il Ministero dell'### e ### provvede all'erogazione delle provvidenze economiche per cui è (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 9203/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza, la seguente SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c.  nella causa iscritta al n. r.g. 9203/2024 promossa da: ### elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , ###'#####'INTERNO tutti domiciliat ###### via dei ### 12, presso
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato ### conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'### e il Ministero dell'### e delle ### chiedendo l'annullamento e la disapplicazione del provvedimento del 29/12/2022 prot. ###, notificato il ### con il quale il Ministero dell'### rigettava l'istanza finalizzata al riconoscimento dello stato di vittima del dovere ed alla concessione dei relativi benefici. 
A sostegno della domanda deduceva di essere è stato dipendente del Ministero della Giustizia, dipartimento di ### con la qualifica di ### della ### dal 1977 al 05/09/2014, di essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco partito dal mitra di una sentinella addetta alla sorveglianza in data ###, mentre era in attività di servizio, nel corso di un intervento per la cattura di un detenuto evaso dalla ### “### Elena” di ### Rappresentava che a seguito dell'evento veniva trasportato presso il ### dell'### dove venivano riscontrate le seguenti lesioni: “### da arma da fuoco spalla sinistra” con prognosi di giorni venti s.c. per poi proseguire le cure presso l'### di ### in data ### veniva redatto il ### “C” per la dipendenza da causa di servizio di lesione traumatica, con la conseguente diagnosi: “Postumi recenti ferita arma da fuoco con sospetta lesione neurologica” e patologia giudicata dipendente e per causa diretta ed immediata del servizio con provvedimento del ### in data ###, veniva ricoverato per l'ingravescenza dell'ipofunzionalità a carico dell'arto superiore di sinistra e dimesso in data ### con la seguente diagnosi: “### dell'### di sinistra con modesta partecipazione della radice esterna del mediano da compromissione della corda secondaria laterale da ferita d'arma da fuoco alla spalla”; in data ### presentava istanza per l'ascrivibilità tabellare delle lesioni riportate e la ### del ### di ### di ### in data ### giudicava l'infermità ascrivibile alla categ. 8 Tab. “A” ai sensi del DPR 834/1981; con relazione medico legale a firma del dott. 
Bongiovanni veniva riscontrava una invalidità complessiva pari al 40%. 
Pertanto in data ### presentava istanza per il riconoscimento di “### del Dovere” ai sensi del DPR n. 510/1999 e DPR del 07/07/2006 e s.m.i. che tuttavia veniva rigettata con provvedimento del 29/12/2022 con la seguente motivazione: “la predetta istanza, datata 21 ottobre 2021, è improcedibile in quanto tardiva”.
In diritto deduceva l'imprescrittibilità del diritto ad essere riconosciuto vittima del dovere e quindi l'illegittimità del provvedimento impugnato. 
Fissata l'udienza di discussione si costituivano in giudizio i ### convenuti, che eccepivano la carenza di legittimazione passiva del Ministero delle ### e del Ministero della Giustizia, la prescrizione dell'azione di accertamento dello status di vittima del dovere, la prescrizione dei benefici di carattere economico per essere stata l'istanza presentata in data ###, l'insussistenza della qualità di vittima del dovere ritenendo non straordinario l'evento per cui è causa ma conseguenza ordinaria delle attività di ### quindi concludevano per il rigetto del ricorso. 
All'udienza del 06.11.2024 questo Giudice disponeva la consulenza tecnica al fine di accertare il nesso causale tra le patologie del ricorrente e l'infortunio subito, nonché la misura percentuale della conseguente invalidità e rinviava all'udienza del 19.02.205 per il giuramento del ### all'udienza del 19.02.2025 seguiva il giuramento del Ctu incaricato e la causa veniva rinviata per discussione; in data ### veniva deposita la perizia tecnica; all'udienza del 24.09.2025 seguiva rinvio per discussione all'udienza del 17.11.2025 da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. 
Lette le note a trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.  *** 
Preliminarmente in ordine alle eccezioni sollevate dai ### convenuti occorre evidenziare che pur essendo stato emesso il provvedimento gravato dal Ministero dell'### il datore di lavoro del ricorrente è il Ministero della Giustizia, mentre il Ministero dell'### e ### provvede all'erogazione delle provvidenze economiche per cui è causa, con conseguente necessità di estendere il contraddittorio nei loro confronti. 
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.   Appare opportuno richiamare il testo della disciplina applicabile. La legge n 266 del 2005, art. 1 comma da 563 a 565 così dispone: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.  564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.  565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ### dell'interno, di concerto con il ### della difesa e con il ### dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti…”. 
Nel caso di specie deve essere evidenziato che il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che con provvedimento del 30.06.1980 del ### veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della lesione e delle eventuali complicanze riportate a seguito di colpo da arma da fuoco.
Il ricorrente ha allegato altresì che all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di “agente di Custodia” e mentre era in attività di servizio, nel corso di un intervento per la cattura di un detenuto evaso dalla ### “### Elena” di ### veniva colpito da un colpo di arma da fuoco partito dal mitra di una sentinella addetta alla sorveglianza, circostanze rimaste incontestate. 
Con il comma 563 sopra richiamato il legislatore ha voluto riconoscere speciali benefici assistenziali a chi rimanga permanentemente invalido in alcune specifiche attività di servizio già valutate per sé più a rischio, ricomprendendo in esse tutti gli eventi avvenuti in conseguenza dei pericoli connaturati a tali peculiari contesti di impiego. 
Come evidenziato dalla Cassazione, sez. ###, sentenza 7 marzo/4 maggio 2017, n. 10792 in relazione ad un agente di polizia penitenziaria deceduto a seguito di un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente mentre era in servizio, “Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. d.P.R. n. 243/06 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle "... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente" e le particolari condizioni ambientali od operative "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U.  23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "... per le particolari condizioni ambientali od operative.". Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto applicabile il comma 563, punto c), relativo agli eventi verificatisi "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari". Tale comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede come necessario il ricorrere d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato - fra gli altri casi - "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari". Tali essendo anche le case circondariali, la sentenza non merita la censura mossa perché il sinistro si è verificato durante lo svolgimento, da parte del dante causa dell'odierno controricorrente, dell'ordinaria attività di vigilanza a tale infrastruttura”.  ### ed incontestato, pertanto, che l'evento si sia verificato in servizio, ritiene questo ### che il ricorrente debba essere considerato, anche alla luce della richiamata giurisprudenza, vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 comma 563 della legge n 266 del 2005, essendosi il sinistro per cui è causa verificato “durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza di infrastrutture civili e militari”.  *** 
Tanto premesso deve essere respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dai ### convenuti, essendo l'accertamento dello status di vittima del dovere un diritto indisponibile. 
E' noto che, in linea generale, ai sensi dell'art. 2934 del c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti previsti per legge”. 
Il diritto al riconoscimento della condizione di vittima del dovere non è disponibile per il suo beneficiario, il quale non può alienarla, rinunciarla o transigerla, né può trasmetterla ai propri eredi, i quali, piuttosto, in caso di morte del de cuius, divengono beneficiari iure successionis dei meri effetti economici della condizione posseduta in vita da loro congiunto.
Nello stesso senso, di recente, la Corte d'Appello di ### ha ritenuto che “poiché la posizione giuridica soggettiva inerente allo status di soggetto equiparato a vittima del dovere è inquadrabile a pieno titolo nella categoria dei diritti di natura assistenziale, non può che richiamarsi al riguardo il consolidato orientamento di legittimità posto a presidio del principio, di diretta derivazione costituzionale, di imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. (…). La configurazione di tali diritti come imprescrittibili non è incisa dalla successiva giurisprudenza maturata in altri ambiti di applicazione di misure previdenziali soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale, anzi rafforza il convincimento che l'accertamento del diritto ad una prestazione assistenziale (o previdenziale) non sia suscettibile di estinzione per prescrizione. Tale precisazione avvalora il convincimento che nella specie l'accertamento dello status di equiparato alle vittime del dovere attiene alla qualificazione di una posizione giuridica soggettiva - a cui viene correlata una serie di benefici di natura prevalentemente assistenziale - che deriva da una condizione personale che ha valenza oggettiva e immanente e prescinde dalla previsione di termini prescrizionali e decadenziali. A sostegno di ciò vale osservare che la normativa che ha introdotto la categoria degli equiparati alle vittime del dovere non solo non ha posto alcun limite temporale per la presentazione della domanda (…) ma ha espressamente previsto all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R.  243/2006 che in mancanza della domanda si può procedere d'ufficio (…). Cosicché neppure potrebbe ritenersi corretta nel caso di specie l'applicazione della disciplina di carattere generale in tema di prescrizione senza tener conto della particolare natura del diritto soggettivo dedotto” (cfr. sentenza #### V, 2702/2021). 
Alla luce delle superiori considerazioni deve quindi ritenersi l'accertamento della condizione di vittima del dovere diritto indisponibile, ai sensi dell'articolo 2934 c.c., e, come tale, irrinunciabile e imprescrittibile, essendo soggetti al termine prescrizionale solo i benefici economici che in essa trovano il loro presupposto. 
Né vi è dubbio peraltro in ordine alla durata decennale, e non quinquennale, della prescrizione, come più volte statuito dalla giurisprudenza anche di legittimità. 
In conclusione il provvedimento di rigetto del Ministero dell'### è illegittimo poiché la prescrizione in ogni caso non inciderebbe sull'accertamento dello status di vittima del dovere ma unicamente sui ratei dei benefici economici maturati oltre il decennio anteriore alla domanda amministrativa, presentata nel caso di specie in data ###.
Ritenuta per quanto sopra esposto la condizione del ricorrente di soggetto equiparato alle vittime del dovere ed infondata l'eccezione di prescrizione, si è demandato ad un CTU medico-legale l'accertamento del nesso di causalità tra patologia e infortunio e sulla misura di invalidità in base ai criteri normativamente previsti. 
Orbene il ###.ssa Camilleri ha accertato la sussistenza del nesso causale tra le patologie di cui è affetto il ricorrente e l'infortunio subito così concludendo: “###esame della documentazione sanitaria in atti, dalle risultanze della visita eseguita e degli accertamenti disposti, il #### risulta affetto da: ### di ferita da arma da fuoco trapassata spalla sn con marcata sofferenza del nervo ulnare. 
Tale menomazione è conseguente all'infortunio occorso al ### e collegata da nesso di causalità diretta con questo”. 
Relativamente alla quantificazione dell'invalidità conseguente il consulente d'ufficio ha così concluso: “Per quanto attiene alla quantificazione in relazione ai benefici richiesti come vittima del dovere, che può configurarsi nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 della legge 266/05, comma 564, a parere della scrivente il danno derivante all'evento lesivo subito il ###, risulta quantificabile nella misura del 40% (quaranta percento), in base alle previsioni di cui agli art. 3 e 4 del DPR 181/09 così articolato: IC = DB + DM (IP - DB) = 21% + 14%+(26% - 21%) = 40%. La data di stabilizzazione alla percentuale superiore al 25% è indicabile alla data del 01/2/2005, coincidente con quella indicata dal pv del 23/01/2007 della ### della ### in sede di dipendenza da causa di servizio”. 
Deve pertanto ritenersi la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie da cui è affetto il ricorrente e l'infortunio occorso al medesimo con il riconoscimento di una invalidità nella misura del 40%, stabilizzata dal 01.02.2005. 
Ne consegue il diritto del ricorrente alle seguenti prestazioni richieste nelle conclusioni del ricorso: -elargizione ex art.5, commi 1 e 5 L.206/2004 ed art. 34 L.222/2007 in ragione di € 2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata; - assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04 con decorrenza dal mese di novembre 2011. 
Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono come di norma la soccombenza e vengono poste a carico in solido dei ministeri convenuti, così come le spese di ### P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione, del provvedimento del ### dell'### del 29/12/2022 prot. ###, dichiara il diritto del ricorrente, #### al riconoscimento dello status di vittima del dovere a mente dell'art. 1 comma 563 della legge 266/2005, al riconoscimento di una percentuale di invalidità complessiva del 40% stabilizzata dal 01.02.2005 e del diritto all'iscrizione nell'elenco ex art. 3 comma 3 del DPR n. 243/2006; condanna le amministrazioni resistenti per quanto di rispettiva competenza all'erogazione in favore del ricorrente dell'elargizione ex art.5, commi 1 e 5 L.206/2004 ed art. 34 L.222/2007 in ragione di € 2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; condanna le amministrazioni resistenti per quanto di rispettiva competenza all'erogazione, come richiesto nelle conclusioni del ricorso, in favore del ricorrente dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04 con decorrenza dal mese di novembre 2011, oltre interessi legali; condanna in solido ### convenuti alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 6.130,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi, ponendo altresì a carico degli stessi le spese di ### liquidate con separato decreto.  ### 4 dicembre 2025

causa n. 9203/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppina Vetritto

M
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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 781/2025 del 26-11-2025

... infondate le domande per lavoro supplementare e lavoro straordinario. Le lacune di allegazione impediscono inoltre il riconoscimento della giusta causa delle dimissioni (delle quali nulla è stato dedotto) e del conseguente del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. In merito alle differenze per paga oraria, incontestabile l'inquadramento nel 5° livello come risulta dalla lettera di assunzione, la pretesa risulta fondata su conteggi elaborati ragione di una retribuzione mensile di € 1248,14 corrispondente ad una retribuzione oraria di € 7.21. Parte ricorrente non ha tuttavia fornito prova di tabelle retributive recanti i suddetti importi; per contro dalle tabelle del ### prodotto in atti, per il 5° livello, risulta dovuta una retribuzione mensile globale a regime di € 1223,14 corrispondente ad una retribuzione oraria di € 7,07. Alla luce di tali considerazioni la pretesa di differenze retributive per paga oraria deve ritenersi fondata nei limiti di € 3.379,20 e quella a titolo di tredicesima mensilità per € 263,00, come pure quella per le festività in € 48,45. In ordine alle ferie e ai permessi non goduti va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (leggi tutto)...

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ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO Proc. R.G.L.P. n. 1027/2023 L.P.  ### contro EMME 3 MULTISERVIZI SRLS Il Giudice, Dott. ### gli atti del procedimento in epigrafe; vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ### per la parte ricorrente visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. 
Viterbo lì 26/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dr. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1027 del R.G. ### e ### per l'anno 2023 vertente TRA ### (C.F. = ###), rappresentata e difesa giusta delega a margine della copia cartacea del ricorso introduttivo della quale è stata estratta copia informatica per immagine dall'avv. ### (c.f. ###) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla via ### n. 9, e presso il suo indirizzo pec: ###. Ad ogni effetto di legge e per ogni comunicazione inerente il presente giudizio si indica il recapito pec ### RICORRENTE E EMME 3 ###, (C.F. = ###) con sede ###### di ####, via della ### 45 cap. ###, in persona dell'amministratrice unica sig.ra ### (c.f. ### - domiciliata in ### di ####, via della ### 45 cap. ###), pec: ### RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive.  CONCLUSIONI: il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del ### esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal dall'1.8.2019 al 19.4.2022, con mansioni di addetta ai servizi di pulizia e in virtù di contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale (di 32 ore settimanali) stipulato solo in data ###, con inquadramento nel V livello del ### di essere stata remunerata con euro 350,00 in contanti per il mese di agosto 2019 e come da prospetti paga nel restante periodo, con una retribuzione inferiore al dovuto corrispondente a quella del VI livello; di aver svolto servizio presso diversi clienti della convenuta osservando dall'agosto 2019 al marzo 2020 un orario complessivo di 32h settimanali, dal marzo 2020 all'aprile 2020 un orario di 12h settimanali e dal maggio 2020 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (aprile 2022) di 42h settimanali; di aver goduto di ferie in numero inferiore a quello che le sarebbe spettato; di non aver fruito di permessi; di essersi dimessa per giusta causa e di non aver percepito l'indennità sostitutiva del preavviso. Ha conseguentemente rivendicato un credito per differenze retributive di complessivi € 9.697,60 ed ha concluso chiedendo “1. accerti e dichiari che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.8.2019 al 19.4.2022, ovvero nel diverso periodo ritenuto di giustizia; 2. accerti e dichiari il diritto della ricorrente all'inquadramento, per il periodo dal 1.8.2019 al 19.4.2022, nel corrispondente livello 5 del ### ovvero il diverso ### ritenuto applicabile e/o diverso inquadramento e/o periodo ritenuto di giustizia; 3. condanni la parte convenuta al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di € 9.697,60, anche ex art. 36 Cost., per i titoli indicati in narrativa, ovvero della diversa somma risultante dovuta nel corso del giudizio; 4. condanni la parte convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c dalla spettanza al saldo; con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali ivi compresi accessori e spese generali al 15%”. 
La società convenuta è rimasta contumace. 
La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.   La documentazione prodotta consente di ritenere provate l'esistenza e la natura subordinata del rapporto, nonché le mansioni assegnate e l'inquadramento riconosciuto. 
Nessuna prova è stata invece fornita della instaurazione irregolare del rapporto sin dall'agosto 2019. 
Insufficienti devono ritenersi anche le prove dell'orario di lavoro osservato (l'unica teste esaminata ha riferito di aver lavorato occasionalmente con la ricorrente, “tendenzialmente … di martedì e giovedì dalle 13.00 alle 15.00” e “qualche sabato … dalle 7.00 alle 13.00” e di non conoscere gli orari osservati nei restanti giorni). Devono ritenersi conseguentemente infondate le domande per lavoro supplementare e lavoro straordinario. 
Le lacune di allegazione impediscono inoltre il riconoscimento della giusta causa delle dimissioni (delle quali nulla è stato dedotto) e del conseguente del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. 
In merito alle differenze per paga oraria, incontestabile l'inquadramento nel 5° livello come risulta dalla lettera di assunzione, la pretesa risulta fondata su conteggi elaborati ragione di una retribuzione mensile di € 1248,14 corrispondente ad una retribuzione oraria di € 7.21. Parte ricorrente non ha tuttavia fornito prova di tabelle retributive recanti i suddetti importi; per contro dalle tabelle del ### prodotto in atti, per il 5° livello, risulta dovuta una retribuzione mensile globale a regime di € 1223,14 corrispondente ad una retribuzione oraria di € 7,07. Alla luce di tali considerazioni la pretesa di differenze retributive per paga oraria deve ritenersi fondata nei limiti di € 3.379,20 e quella a titolo di tredicesima mensilità per € 263,00, come pure quella per le festività in € 48,45. 
In ordine alle ferie e ai permessi non goduti va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità lì dove il lavoratore agisca in giudizio per chiedere la corresponsione delle corrispondenti indennità sostitutive, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati, poiché il relativo emolumento si configura di natura retributiva rispetto alla quale l'onere probatorio si ripartisce secondo i principi generali. Il principio è peraltro da intendere nel senso che spetta al datore di lavoro dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite; ove tale circostanza risulti provata, la prova gravante sul lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono ritenersi applicabili alle festività e ai permessi. Nel caso di specie - a fronte dei prospetti paga depositati in atti - non può dirsi fornita la prova a cui era tenuta la ricorrente, sicché sulla scorta delle risultanze il credito va calcolato per differenza con quanto liquidato a fine rapporto, rapportando la paga giornaliera (€ 54.54) al numero di giorni residui di ferie residui (pari a complessivi gg. 40,33) e quindi in € 265,46. 
Relativamente ai permessi va osservato che l'art. 56 del ### (richiamato in ricorso) non ne prevede la retribuzione se non in collegamento con la nascita del figlio o il decesso di un congiunto. ### prospetto paga ha tuttavia provveduto alla liquidazione dei R.O.L. residui (in ragione di un numero pari a 25,12); prendendo atto della erogazione di € 176,48 e applicando la tariffa oraria dovuta in ragione dell'inquadramento dovuto, il credito residuo ammonta ad € 1,12. 
Rideterminate le spettanze della ricorrente per ciascuna annualità, non risultano infine residuare ulteriori importi a credito a titolo di TFR oltre quelli già erogati come da prospetto paga di aprile 2022. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025
Il credito complessivo che può quindi essere riconosciuto alla ricorrente ammonta ad € 3.956,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 
La sproporzione tra domanda e credito giustifica la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accogliendo parzialmente il ricorso proposto da ### nei confronti di ### 3 ### S.r.l. accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 02/09/2019 al 19/04/2022 per lo svolgimento di mansioni rientranti nel livello 5 del ### per l'effetto condanna ### 3 ### S.r.l. in persona del l.r.p.t. al pagamento delle differenze retributive quantificate in complessivi € 3.956,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Viterbo lì, 26 novembre 2025 ### Dr. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025

causa n. 1027/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mauro Ianigro

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