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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24394/2022 del 05-08-2022

... emolumenti, quali indennità di presenza e di turno, lavoro straordinario, indennità di mancato riposo, indennità di feste lavorate, indennità sostitutiva di ferie); la Corte territoriale ha, inoltre, compensato le spese di lite tra le parti, per un quarto riguardo al primo grado (condannando la società al pagamento dei restanti tre quarti) e per un terzo con riguardo al grado di appello (con condanna conseguente al pagamento, della società, di due terzi); 3. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso i lavoratori sulla base di tre motivi; la società ### s.r.l. ha resistito con tempestivo controricorso; ### s.p.a. è rimasta intimata. ### 1. con il primo motivo di ricorso le parti ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 50/A del ### 23.7.1976 rilevando il concetto di omnicomprensività della retribuzione, come espresso dall'art. 2120 cod.civ. (e, nell'ambito fiscale, dall'art. 51 de l TUIR) e sottolineando che la previsione negoziale che attribuisce il costo della divisa prevalentemente all'azienda (70%) e in minor parte ai dipendenti (30%) evoca la funzione retributiva del vestiario uniforme; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso ###-2019 proposto da: ############## tutti domiciliati in #### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ### - ricorrenti - contro ### S.R.L., in pe rsona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente ### R.G.N. ###/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 28/06/2022 CC domiciliata in #### 71, presso lo studio dell'avvocato ### D'### che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro ### S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 372/2019 della CORTE ### di FIRENZE, depositata il ### R.G.N. 340/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal ###.  #### 1. Con sentenza n. 372 depositata il ###, la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che i n accoglimento del ricorso proposto da ### e da altri lavoratori autoferrotranvieri aveva condannato ### s.p.a. e ### s.r.l.  (quest'ultima cessionaria dell'azienda nel dicembre 2012) al pagamento di somme a titolo di inclusione nell'indennità di buonuscita di cui all'art. 24 del CCNL 23.7.1976 maturata sino al maggio 1982 e, successivamente, nel t.f.r., di diversi emolumenti accessori della retribuzione, compreso l'equivalente economico della dotazione della massa vestiaria; 2. la Corte distrettuale, per quel che interessa, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che definisce retribuzione ogni attribuzione patrimoniale che arricchisce il patrimonio del lavoratore causalmente collegata al rapporto di lavoro ed ha accertato che la divisa è utilizzata nell'interesse esclusivo del datore di lavoro consistente nella necessità che il personale autista dei mezzi aziendali si presenti con abbigliamento che lo connoti nei confronti degli utenti (non essendo sostenibile un concorrente interesse del lavoratore individuato nel fatto che alcuni accessori, come cinture, cravatte, stivali, ecc., potrebbero essere utilizzati separatamente anche nella vita extralavorativa), con conseguente esclusione dell'equivalente economico dal computo del t.f.r. (a differenza di altri emolumenti, quali indennità di presenza e di turno, lavoro straordinario, indennità di mancato riposo, indennità di feste lavorate, indennità sostitutiva di ferie); la Corte territoriale ha, inoltre, compensato le spese di lite tra le parti, per un quarto riguardo al primo grado (condannando la società al pagamento dei restanti tre quarti) e per un terzo con riguardo al grado di appello (con condanna conseguente al pagamento, della società, di due terzi); 3. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso i lavoratori sulla base di tre motivi; la società ### s.r.l. ha resistito con tempestivo controricorso; ### s.p.a. è rimasta intimata.  ### 1. con il primo motivo di ricorso le parti ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 50/A del ### 23.7.1976 rilevando il concetto di omnicomprensività della retribuzione, come espresso dall'art. 2120 cod.civ. (e, nell'ambito fiscale, dall'art. 51 de l TUIR) e sottolineando che la previsione negoziale che attribuisce il costo della divisa prevalentemente all'azienda (70%) e in minor parte ai dipendenti (30%) evoca la funzione retributiva del vestiario uniforme; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2120, comma 2, cod.civ., richiamando la nozione estensiva di retribuzione ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità; 3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, proceduto ad una parziale compensazione delle spese nonostante non vi fosse soccombenza dei lavoratori bensì una mera riduzione della domanda; 4. i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati; 5. l'allegato A, del R.d. n. 148 del 1931, art. 2, recita: “Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, d ebbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero delle comunicazioni (### generale ferrovie, tranvie ed automobili) od, in mancanza, dalle aziende esercenti”.  6. la Corte territoriale ha evidenziato come la divisa costituisca un segno distintivo di riconoscimento del lavoratore nei confronti dei terzi, utenti del servizio di trasporto, di esclusivo interesse del datore di lavoro connesso alla necessità che il personale autista dei mezzi aziendali si presenti con abbigliamento che lo connoti nei confronti degli utenti, mentre non è sostenibile un concorrente interesse del lavoratore alla consegna della divisa insito nel fatto che ### alcuni degli accessori (cintura, cravatta, calzamaglia, stivali) potrebbero essere utilizzati, separatamente, anche nella vita extralavorativa; 7. questa Corte (valutando il ### del 1976 di settore nonché accordi aziendali diversi da quelli evocati nel presente giudizio) ha già affermato che la fornitura della divisa integra una forma ulteriore di corrispettivo e che in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura ai dipendenti di "vestiario uniforme" - ove i l dipendente, al fine di adempiere alla propria obbligazione di indossare in servizio abiti "uniformi", sia conseguentemente costretto ad acquistare a proprie spese abiti che, per tipo e foggia, diversamente non avrebbe acquistato - il datore di lavoro è tenuto (in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1218 e ss. cod. civ.) a risarcirgli il danno rappresentato dal costo aggiuntivo incontrato per detto acquisto, giacché trattasi di perdita patrimoniale causalmente riconducibile in modo immediato e diretto all'inadempimento (vedi sul punto Cass. n. 23897 del 2008, Cass. n. 8531 del 2012, Cass. n. 20550 del 2015, Cass. ### del 2021); 8. in materia di natura retributiva dei benefit assegnati ai dipendenti, è stato, inoltre, affermato che il criterio distintivo va individuato nella riferibilità dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore sicché la concessione del benefit si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione (cfr. Cass. n. 14835 del 2009, Cass. n. 14388 del 2000, Cass. n. 8512 del 1993 e Cass. n. 7646 del 1991); ove per contro il benefit costituisca una reintegrazione di un a diminuzione patrimoniale, allorché ad esempio si riferisce a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita (cfr. Cass. n. 14385 del 2009 cit.); 8.1. il criterio per ritenere retributiva una erogazione è dato, pertanto, dal rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione propria del rapporto di lavoro nonché dal vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione; detto vantaggio economico, se rimasto inutilizzato, è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutato in un controvalore economico e il lavoratore può richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro (Cass. n. 586 del 2017); 9. se, pertanto, è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte il concetto di retribuzione recepito dall'art. 2120 cod. civ. (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) è ispirato al criterio della onnicomprensività, in quanto "### nozione di retribuzione deve farsi rientrare qualsiasi utilità corrisposta al lavoratore dipendente che proviene dal datore di lavoro se causalmente collegata al rapporto di lavoro, anche ove si tratti di somme materialmente erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, ed anche se l'attribuzione patrimoniale costituisca la prestazione di un contratto diverso da quello di lavoro, ove tale contratto costituisca lo strumento per conseguire il risultato pratico di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato" (così Cass. 16636 del 2012), il controvalore dell'assegnazione periodica dei capi di abbigliamento può essere attratto nella nozione onnicomprensiva purché rivesta carattere retributivo ossia concretizzi un vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione; 10. la lettura della sentenza impugnata non consente di rintracciare alcuna indagine sulla volontà delle parti sociali così come espressa negli accordi aziendali 27.6.1990 e 27.12.2001, nei quali - a diff erenza dell'addebito parziale al lavoratore previsto dall'art. 50 del ### del 1976 - si rinviene la previsione di un addebito del costo della divisa esclusivamente a carico del datore di lavoro (punto 1, accordo del 1990; punto D, “### al personale”; comunicati al personale nn. 48 del 25.11.2014 e 4 del 15.1.2015 ) sia in fase di acquisto che in caso di restituzione delle uniformi alla cessazione del rapporto di lavoro; 11. a fronte delle rilevate lacune ermeneutiche, che non consentono di rinvenire conferma degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale nel materiale negoziale acquisito al giudizio, la causa va rinviata al giudice di merito, essendo riservata allo stesso l'interpretazione degli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006); 12. il terzo motivo di ricorso, concernente la regolazione delle spese di lite, è assorbito; 13. in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che valuterà la natura retributiva dell'equivalente economico della dotazione rappresentata dalla massa vestiario anche alla luce della interpretazione degli accordi sindacali aziendali 27.6.1990 e 27.12.2001; provvederà, altresì, alla determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità, P.Q.M.  La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nell'### camerale del 28  

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Boghetich Elena

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 32665/2021 del 09-11-2021

... non è soggetta a impugnazione neppure col ricorso straordinario ex art. 111 cast. (v. Cass. Sez. U n. 5165-04, cui adde Cass. n. 5950-07, Cass. n. 16205-13, Cass. n. 5733-19; e v. pure Cass. Sez. Un. 11508-12). In quest'ottica la situazione che sottende l'attuale iniziativa della ### non determina specifiche difficoltà, visto che gli errori denunziati rientrano senz'altro tra quelli di tal genere, correggibili cioè -ove esistenti -mediante il procedimento ex art. 287 cod. proc. E' risolutivo che in nessun punto del ricorso è affermato che la sentenza n. 9067-18 sia stata inficiata nel suo specifico contenuto decisionale, quanto piuttosto e semplicemente che la sentenza sia da correggere sul piano cartolare, nell'intestazione e nel dispositivo, perché mal rappresentata nella redazione formale. V. -Gli errori denunziati in effetti sussistono. VI. -Tra quelli collocabili al livello dell'intestazione, sono incontroversi gli errori indicati ai punti ### e ### della narrativa. VII. -E' invece oggetto di contesa l'errore dedotto dalla ### al punto d). Anche codesto e tuttavia riferibile alla mera intestazione della sentenza, per omissione dei nominativi di alcuni dei soggetti intimati. (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso ###/2018 proposto da: Consob -### per le ### e la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ##### giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro '/ J -###### in proprio e quale erede di #### quale erede di ##### Ci belli ###; ##### D'#### e ### quali eredi di #### quale erede di ###### e ### in proprio e quali eredi di #### retta: quale erede di ####### e ### quali eredi di ######### quali eredi di #### quale erede di ### rdi ### (a sua volta erede di M in ici ###; ### quale erede di Mi n ici ##### e ### quali eredi di ### e #### in proprio e quale erede di #### e ### quali eredi di ### e #### e ### in proprio e quali eredi di ### e #### quale erede di ###### Velona' ###### della ###, in persona di ### legale rappresentante pro tempore; ########## tutti elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e d 1\J ~ Cj) ~""""-! cd ·~ () ~ ;:l ~ o r:= cd ·~ ~ o () Cj) ~ o ·~ N cd C/1 C/1 cd u ·~ ~ Cj) ~ o u difende unitamente agli avvocati #### giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato; " ### in proprio e quale erede di #### lino ### D'### D'#### quale erede di #### in proprio e quale erede di D'### a sua volta erede di ### D'### quale erede di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### giusta procura a margine del controricorso; " ### in proprio e quale erede di ### quale erede di ### nonché quale erede di #### quale erede di ### quale erede di ### quale erede di ### nonché quale erede di #### e ### quali eredi di ####### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### giuste procure in calce al controricorso; -Ceca ro ############ e ### quali eredi di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### giuste procure a margine del controricorso; \1 ~ ### ~ ### ·~ (.) ~ ~ :::s ~ o ~ ### ·~ ~ o (.) ### ~ o . """"' ###'d ### r:/###'d u . """"' ~ ### ~ o u -#### quale procuratrice generale di ### ed in proprio e quale erede di #### quale erede di #### erede di ### e ### erede di #### erede di ###### e ### quali eredi di #### quale procuratore speciale di ### D'### e D'### quali eredi di D'### a sua volta erede di #### e ### quali eredi di #### e ### quali eredi di ### e #### quale erede di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### giusta procura a margine del controricorso; - #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### giusta procura a margine del controricorso; -controricorrenti - contro ### in proprio e nella qualità di erede di ##### e ### nella qualita' di eredi di #### e ### nella qualita' di eredi di ### elettivamente domiciliati in {1 C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) r./1 cd u • 1""'"4 '"###) ~ o u #### n.Sl, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende, giuste procure a margine del controricorso; - controricorrenti - contro ### domiciliata in #### presso la ### della Corte di ### rappresentata e difesa dagli avvocati #### giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente -
E sul ricorso successivo: Consob -### per le ### e la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ##### giusta procura a margine del ricorso; -ricorrentecontro ### in proprio e quale erede di ### già erede di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studi o d eli' a vvo ca t o ### eh e li rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### D'### quale erede di ### C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) r./1 ro u • 1""'"4 '"###) ~ o J u ~ ### in proprio e quale erede di D'### a sua volta erede di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ##### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo e all'avvocato ##### quale erede di ### in proprio e quale erede di #### quale procuratore speciale di ### D'### e D'### in ### quali eredi di D'### a sua volta erede di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ######### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### tutti giuste procure a margine/calce al controricorso; -controricorrenti - contro ### in proprio e nella qualità di erede di ##### e ### nella qualita' di eredi di #### e ### Cj) ~""""-! cd ·~ () ~ ;:l ~ o r:= ro ·~ ~ o () Cj) ~ o ·~ N cd CI"###"J cd u ·~ ~ Cj) ~ o \1 u nella qualita' di eredi di ### elettivamente domiciliat ###Sl, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende, giuste procure a margine del controricorso; -contro ricorrenti - contro ### domiciliata in #### presso la ### della Corte di ### rappresentata e difesa dagli avvocati #### relli ### giusta procura in calce al contro ricorso; -controricorrente - contro Presidenza del Consiglio dei ### Ministero dell'### e ################# D'### D'### in ########################## -intimati -
C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) r./1 cd u • 1""'"4 '"###) ~ o ~~ u avverso la sentenza n. 9067/2018 della CORTE SUPREMA DI ### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal cons.### udito il P.M., in persona del ### dott.  ### che ha concluso per dichiararsi l'intervenuta rinuncia al ricorso per correzione di errore materiale punto C; accoglimento del ricorso per errore materiale per i punti A e B e, nei limiti di cui in motivazione, punto E; rigetto dello stesso ricorso punto D; inammissibilità del ricorso per revocazione proposto in via subordinata; assorbimento del resto (come da conclusioni scritte); uditi, per la ricorrente ### gli avvocati ##### e ### che si sono riportati agli scritti; udito, per i controricorrenti, l'avvocato ### anche con delega dell'avv. ### (per ### e l'avv. ### che si è riportato agli scritti. 
Fatti di causa Questa Corte, con sentenza n. 9067 del 2018, ha parzialmente accolto, per quanto ancora di interesse, il ricorso proposto dalla ### contro la sentenza della corte d'appello di ### in data 5 maggio 2014, che aveva dichiarato inammissibile il gravame della medesima ### nei confronti di taluni appellati, e lo aveva respinto nei confronti di altri, previo accoglimento delle loro impugnazioni in ordine alla quantificazione del danno da omessa vigilanza sull'attività di intermediari finanziari.  ~ C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) r./1 cd u • 1""'"4 '"###) ~ o u Con la medesima pronuncia questa Corte ha rinviato la causa alla corte d'appello affinché, per un verso, provvedesse nei confronti dei primi e, per l 'altro, procurasse di individuare l'esatto momento a partire dal quale configurare come colposo l'omesso esercizio dei poteri spettanti alla ### così da quantificare il danno individuando, con riguardo alla posizione di ciascun singolo investitore, le perdite che un tempestivo esercizio di detti poteri avrebbe impedito, detratte le somme a qualunque titolo percepite a ristoro del pregiudizio subito.  ### ha proposto, in data 7 novembre 2018, un primo ricorso per correzione di errori materiali (o di materiali omissioni) della citata sentenza di cassazione e, in data 9 novembre 2018, un secondo ricorso, questa volta per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., diretto a far valere i medesimi vizi come di errori di fatto revocatori. 
Nello specifico (e innanzi tutto) ha chiesto correggersi la sentenza: ### sostituendo a pag. 2 dell'epigrafe all'indicazione "### nella qualità di erede di ### quella di "### in proprio e nella qualità di erede di ###; ### sostituendo a pag. 4 dell'epigrafe il nominativo "### col nominativo "###; ### sostituendo, a pag. 3 dell'epigrafe, all'indicazione "### in proprio e nella qualità di erede di C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) r./1 cd u • 1""'"4 '"###) ;l ~ o u D'### quella di "### in proprio e nella qualità di erede di D'###; ### indicando tra gli in ti m ati dell'afferente ricorso 5422/2015 R. G., a pag, 5 dell'epigrafe della citata sentenza, oltre ai sigg.ri "###### D'#### del Consiglio dei ### Ministero dell'### e ### anche i sigg. ri: "###### in #### do, ######## e ### re ### rio", regolarmente evocati nel giudizio di legittimità e non costituiti; ### infine, indicando espressamente nel dispositivo della sentenza 9067/2018, il nono motivo del ricorso della ### tra quelli accolti, nell'ambito del gruppo omogeneo dei motivi accolti nn. 7, 8, 9 e 10. 
Hanno resistito, con separati controricorsi, solo i sogge tti indicati in epigrafe. Tutti gli altri sono rimasti intimati. 
Previa riunione dei ricorsi, la causa è stata avviata alla trattazione camerale, donde le parti costituite hanno depositato memorie e il PG ha formulato conclusioni scritte. 
In queste il PG ha sollecitato la rimessione in pubblica udienza per la particolarità delle questioni involte soprattutto dal ricorso per revocazione, in rapporto all'istituto della correzione. ~l C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) r./1 cd u • 1""'"4 '"###) ~ o u Il collegio, con ordinanza interlocutoria n. 2429 del 2021, ha disposto in conformità per la "particolarità dei temi trattati". 
In prossimità dell'udienza sono state presentate ulteriori memorie. 
Ragioni della decisione I. -Occorre premettere che la rimessione in pubblica udienza è stata determinata dalla ritenuta opportunità di individuare la giusta linea di demarcazione tra il cd. errore revocato rio e la diversa figura dell'errore materiale (o della materiale omissione), emendabile col rimedio della semplice correzione della sentenza. 
Tanto è stato ritenuto a fronte di vizi rappresentati ### dalla incompleta o imprecisa indicazione delle parti processuali nei confronti delle quali la sentenza abbia comunque inteso pronunciare; ### dall'omessa indicazione di alcuni soggetti tra gli intimati, con ipotetica alternativa tra l'omissione materiale e l'omissione di pronuncia; ### dalla mancata inclusione di uno dei motivi accolti dell'originario ricorso (il nono motivo) tra quelli indicati nel dispositivo. 
Sennonché, diversamente da quanto traspare dalla requisitoria del PG (che ne ha invertito l'ordine), deve osservarsi che la ### ha proposto dapprima il ricorso per correzione e solo in sequenza - e subordinatamente -il ricorso per revocazione: cosa che ben risalta sia dalle date di notificazione (il 7 novembre, nel primo caso, e il 9 novembre, nel secondo), sia dalla precisazione fatta a pag.  del ricorso per revocazione, che rende esplicita la volontà della parte di addivenire al suddetto mezzo solo "laddove il ~··~ Cj) ~""""-! cd ·~ () ~ ;:l ~ o r:= cd ·~ ~ o () Cj) ~ o ·~ N cd C/"###/"J cd u ·~ ~ Cj) ~ o u primo ( .. ) non dovesse, in tutto o in parte, trovare accoglimento". 
Ciò comporta che, salva la doverosa indicazione del confine concettuale che sottende gli istituti, il collegio è tenuto a esa minare per primo il ricorso per correzione; e a esaminare anzi solo questo, ave dovesse risultare fondato. 
II. -V'è da aggiungere che sia la ### sia controricorrenti ### e altri hanno con la rispettiva memoria evidenziato (producendo la relativa sentenza) che la co rte d'appello di ### si è nel frattempo pronunciata in sede di rinvio dalla sentenza n. 9067-18, rigettando tutte le domande proposte contro la ### e ciò anche in relazione agli interventi, avutisi in quella sede ###meglio precisati soggetti "evocati e partecipi nel giudizio di l egittimità ma che non risultano destinatari della sentenza della Corte di ### solo perché non menzionati nella intestazione per un mero errore materiale". 
Tale risultanza non incide sull'odierno ricorso, nel sen so che non toglie rilevanza alle questioni prospettate dalla ### nell'odierna sede. Difatti l'interesse allo scrutinio degli errori denunziati rispetto alla sentenza resc indente rimane ancorato alla determinazione certa dell'ambito soggettivo e oggettivo del menzionato giudizio di rinvi o, per gli effetti che ne possono derivare in ordine all'estensione dell'eventuale giudicato, vo lta che pure la sentenza emessa in fase di rinvio risulta esser stata nel frattempo impugnata. 
III. -Ancora per ragioni di chiarezza va detto che la ### ha infine rinunciato alla richiesta di correzione cd . _.  ~ o u dell'asserito errore di cui al sopra scritto punto ### del suo ri corso, riconoscendo che la sentenza n. 9067 del 2018 è corretta nella parte in cui ha indicato in "D'### il de cuius della controricorrente ### Cosicché gli errori denunziati come ancora pregnanti sono quelli di cui ai sopra scritti punti ###, ###, ### ed ### della narrativa. 
IV. -Ciò fermo stante, la linea di demarcazione tra il procedimento di correzione dell'errore materiale (o della materiale omissione) e quello di revocazione per errore di fatto è correlata al livello di incidenza dell'errore. Nel primo caso l'errore si colloca al livello della semplice manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, mentre nel secondo si inquadra come causa di un vero e proprio vizio di formazione di quella volontà. 
Nell'ipotesi della revocazione, è la volontà del giudice a essere viziata dall'errore di fatto, al punto da imporsi non la semplice correzione dell'aspetto parvente (art. 287 e seg.  cod. proc.  civ.) legato alla forma estrinseca del documento che la racchiude, mediante emenda dell'errore in ciò immediatamente riscontrabile, ma l'esperimento di un apposito mezzo di impugnazione della sentenza (artt. 323 e 395 cod. proc.  civ.), anche di cassazione (art. 391-bis e 391-ter cod. pro c. civ.), onde ri muoverla perché giustappunto inficiata sul piano contenutistico, seppure per effetto di una svista di quanto emergente dagli atti processuali. 
Questo è normalmente riconosciuto in giurisprudenza mercé l'affermazione per cui il procedimento di correzione di \l C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j ffì cd u • 1""'"4 '"###) ~ o u errori materiali è funzionale alla eliminazione di semplici errori di redazione del documento cartaceo, e non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione. Tanto che l'ordinanza che lo conclude è per tale ragione priva di funzione propriamente decisoria, e non è soggetta a impugnazione neppure col ricorso straordinario ex art. 111 cast. (v. Cass. Sez. U n. 5165-04, cui adde Cass. n. 5950-07, Cass. n. 16205-13, Cass. n. 5733-19; e v. pure Cass. Sez. Un. 11508-12). 
In quest'ottica la situazione che sottende l'attuale iniziativa della ### non determina specifiche difficoltà, visto che gli errori denunziati rientrano senz'altro tra quelli di tal genere, correggibili cioè -ove esistenti -mediante il procedimento ex art. 287 cod. proc.  E' risolutivo che in nessun punto del ricorso è affermato che la sentenza n. 9067-18 sia stata inficiata nel suo specifico contenuto decisionale, quanto piuttosto e semplicemente che la sentenza sia da correggere sul piano cartolare, nell'intestazione e nel dispositivo, perché mal rappresentata nella redazione formale. 
V. -Gli errori denunziati in effetti sussistono. 
VI.  -Tra quelli collocabili al livello dell'intestazione, sono incontroversi gli errori indicati ai punti ### e ### della narrativa. 
VII. -E' invece oggetto di contesa l'errore dedotto dalla ### al punto d). 
Anche codesto e tuttavia riferibile alla mera intestazione della sentenza, per omissione dei nominativi di alcuni dei soggetti intimati.  . ~ ###) ~ cd ·~ () s ;:j ~ o c cd ·~ ~ o u C) ~ o ·~ ###\j ffì cd u ·~ '"###) ~ o u ### avversaria si basa, in tal caso, su una lettura pretestuosa della decisione allora assunta. 
I controricorrenti hanno per questa parte affermato che il mancato inserimento dei nominativi pretesi dalla ### nell'intestazione della sentenza sarebbe stato conseguenza di un implicito giudizio della stessa Corte circa la nullità della notifica del ricorso nei loro confronti. 
Questa tesi è del tutto infondata, per l'elementare ragione che niente l'autorizza. 
Giova dire che la nullità, secondo l'assunto dei controricorrenti, sarebbe stata da associare all'irregolarità del modello di busta utilizzato per la notifica del ricorso in base alla l. n. 53 del 1994. 
Ciò, in difetto di costituzione dei destinatari, unici soggetti in possesso delle citate buste, e in difetto quindi della relativa produzione, non si concilia neppure sul versante logico con l'affermazione di avvenuto esame da parte del collegio. 
A ogni modo è centrale la considerazione che la Corte decidente ha in concreto esaminato una sola questione di nullità, a fronte di eccezione sollevata da un unico diverso ricorrente (###. 
In simile specifica prospettiva si è peraltro limitata a osservare (al punto 19 della motivazione) che l'attività di notificazione svolta dagli avvocati, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge n. 53 del 1994, è (al limite) nulla, e non inesistente; cosicché, anche ad ammettere la sussistenza della nullità, "essa sarebbe rimasta sanata per effetto del deposito del controricorso da parte del ###.  ~ C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) cd u • 1""'"4 '"###) ~ o u E' di solare evidenza che in tal modo la Corte non solo non ha accertato, per ovvia superfluità della valutazione, che la nullità fosse o meno esistente rispetto a quanto eccepito da questo ricorrente, ma non ha espresso alcun giudizio a proposito di nullità di sorta in merito al ricorso notificato a eventuali altri. E anzi, nella ripetuta motivazione si disvela la logica esattamente contrapposta, coerente del resto col materiale documentale a disposizione: vale a dire quella di considerare valide tutte le notifiche diverse da quella oggetto di eccezione, volta che in nessuna parte della sentenza risulta un qualche minimo accenno alla circostanza della mancata valida costituzione del rapporto processuale con chicchessia. 
VIII. -### infine denunziato come collocabile al livello del dispositivo -punto e) della narrativa -è riscontrabile dalla semplice lettura della motivazione della sentenza 9067 del 2018 (a pag. 41 in fine), nella quale, in relazione al ricorso della ### contro la sentenza del 5 maggio 2014 della corte d'appello di ### esplicitamente si afferma che "sono accolti nei termini in precedenza indicati i motivi l, 2, 7, 8, 9 e 10 di tale ultimo ricorso". 
IX. -
In conclusione, la sentenza di questa Corte 9067 del 2018 va corretta nelle parti anzidette, come da dispositivo. 
Il ricorso per revocazione è assorbito. 
Le spese processuali, attesa l'infondatezza delle opposizioni dei controricorrenti che a tale linea di difesa si sono attenuti, seguono la soccombenza.  p.q.m.  ·~\j ### ~ cd ·~ u u:= ~ ~ o o o cd ·~ ~ o u ### o o ·~ N cd rf:J. rf:J.  cd u ·~ "'Cj ### t o u La Corte accoglie il ricorso per correzione della sentenza n. 9067 del 2018 nel senso che segue: -quanto all'intestazione: ### a pag. 2 dell'epigrafe l'indicazione "### nella qualità di erede di ### si intenda come "### in proprio e nella qualità di erede di ###; ### a pag. 4 dell'epigrafe il nominativo "### si intenda come "###; ### a pag. 5 dell'epigrafe, tra gli intimati del ricorso 5422/2015 R.G., dopo le parti "###### D'#### del Consiglio dei ### Ministero dell'### e ### si intendano anche le parti "###### in ########## e ###; - quanto al dispositivo: ### la frase "accoglie come in motivazione il primo, secondo, settimo, ottavo e decimo motivo del medesimo ricorso" si intenda "accoglie come in motivazione il primo, secondo, settimo, ottavo, nono e decimo motivo del medesimo ricorso". 
Dichiara assorbito il ricorso per revocazione.  ### i controricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. 
C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) r./1 cd u • 1""'"4 '"###) ~ o .' l u ~l • ### in ### nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 9 settembre 2021 .

Giudice/firmatari: De Chiara Carlo , Terrusi Francesco

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30516/2024 del 27-11-2024

... sovraindebitamento, non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione di inammissibilità di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, trattandosi di p rovvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, insuscettibile di passaggio in giudicato; tale conclusione - indotta dal discrimine fatto dalle ### di questa Corte a p roposito del ricorso str aordinario a fronte d egli accordi di ristrutturazione previsti e disciplinati dalla legge fallimentare (Cass. Sez. U 26989-16) - non determina alcun vulnus al diritto di difesa, dal momento che non è preclusa la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, secondo comma, lett. b), l. n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (v. Cass. Sez. 6-1 n. 4500-18, Cass. Sez. 1 n. ###-18, Cass. Sez. 1 27301-22); IV. - non sono decisivi (né pertinenti), in contrario, i richiami contenuti a pag. 21 del ricorso; le pronunce alle quali i (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17136/2020 R.G. proposto da: ### I, #### M #### , domiciliat ######, ### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentat i e d ifesi dall'avvocato ### (###) -ricorrenti contro ######, ####### , ##### & C ######## E ###### E ######, #### N ########## - ###### 2 ###### -intimati avverso il decreto del TRIBUNALE di ### in n. 2712/2018 depositato il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/ 11/2024 d al ### Rilevato che: i ricorrenti hanno impugnato con quattro motivi il decreto col quale il Tribunale di ### ne ha resp into il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile una loro proposta di ristrutturazione dei debiti, formulata ai sensi dell'art. 7 della l. n. 3 del 2012; i creditori, ai quali il ricorso è stato notificato, sono rimasti intimati. 
Considerato che: I. - il tribunale ha respinto il reclamo per difetto delle condizioni - formale e sostanziale - della prevista falcidia dei crediti muniti di privilegio (art. 7, l.  3 del 2012); ha osservato che tra i ricorrenti, per loro stessa ammissione, sussisteva un esercizio comune dell'impresa in forma di società di fatto, e che il piano di ristrutturazione era stato incentrato, tra l'altro, sul pagamento nella misura del 50 % dei crediti tributari muniti di privilegio generale; a fronte di tale prospettazione, non era però riscontrabile la condizione sostanz iale di cui all'art. 7, pr imo comma, d ella l. n. 3 del 201 2, né la condizione formale dell'apposita indicazione dell'OCC a proposito del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sul quali insiste la causa di prelazione: valore da determinare in rapporto all'intero compendio patrimoniale, attese le caratteristiche tipiche 3 della causa d i prelazione (il p rivilegio generale) che annett e priorità nel soddisfacimento rispetto a tutti i creditori chirografari; in ragione di ciò ha affermato che il soddisfacimento parziale dei creditori con privilegio generale si sarebbe potuto delineare (art. 7 cit.) solo “attraverso un meccanismo di attestazione di incapienza del cespite gravato”, presupponente “l'esposizione di tutti gli elementi che consentano ai creditori di valutare la consistenza del patr imonio, e quin di la convenienza dell'accordo r ispetto all'alternativa liquidatoria”; donde ha ritenuto che l'accordo fosse in effetti inammissibile perché previdente “la falcidia del credito privilegiato in carenza di un'espressa attestazione nella relazione particolareggiata del professionista circa l'incapienza dell'attivo avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione”; II. - il primo mezzo lamenta una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione al principio della domanda (art. 99 cod. proc. civ.), perché il motivo di gra vame aveva riguardato il solo a spetto della validità o meno dell'attestazione dell'OCC in ordine alla falcidiabilità dei crediti privilegiati: a dire dei ricorrent i il tribun ale avrebbe illegittimamente ampliato l'esame soffermandosi su altre questioni - l'esercizio in comune di attività in società di fatto, l'aspetto sussidiario del privilegio immobiliare, la non realizzabilità del soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale a prescindere all'attestazione; e quindi avrebbe infr anto il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, “atteso che quando la parte chieda la dichiarazione di invalidità di una decisione pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle rag ioni di illegittimità denu nciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio”; il secondo mezzo denunzia la “nullità della sentenza” (rectius, decreto) per violazione dell'art. 101 cod. proc. civ., poiché le questioni anzidette sarebbero state affrontate dal tribunale senza previa attivazione del contraddittorio; il terzo mezzo denunzia il vizio di motivazione, per illogicità e mancanza delle ragioni di diritto sui cui essa si fonderebbe; il quarto mezzo, infine, deduce, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l'omessa valutazione di prove legali e documentali, e in p articola re le attestazioni dell'OCC in ordine alla fattibilità e alla completezza del piano e la domanda di rottamazione dei ruoli presentata ai sensi dell'art. 1, comma 188, della l. n. 145 del 2018 (cd. saldo e stralcio strumentale alla “pace fiscale”); 4 III. - il ricorso è inammissibile; devesi dare continuità al principio per cui, in te ma di procedimenti d i composizione della crisi da sovraindebitamento, non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione di inammissibilità di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, trattandosi di p rovvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, insuscettibile di passaggio in giudicato; tale conclusione - indotta dal discrimine fatto dalle ### di questa Corte a p roposito del ricorso str aordinario a fronte d egli accordi di ristrutturazione previsti e disciplinati dalla legge fallimentare (Cass. Sez. U 26989-16) - non determina alcun vulnus al diritto di difesa, dal momento che non è preclusa la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, secondo comma, lett. b), l. n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (v. Cass. Sez. 6-1 n. 4500-18, Cass. Sez. 1 n. ###-18, Cass. Sez. 1 27301-22); IV. - non sono decisivi (né pertinenti), in contrario, i richiami contenuti a pag.  21 del ricorso; le pronunce alle quali i ricorrenti alludono sono difatti relative al provvedimento di reclamo sul diniego dell'omologazione dell'accordo, una volta che questo sia stato raggiunto con le maggioranze previste (art. 11 e seg. della legge cit.) e, appunto, sia stata negata, nonostante ciò, l'omologazione; nel caso specifico non risulta, né dal ricorso né dal decreto, che si sia giunti a tale fase; risulta anzi l'opposto, al punto che i reclamanti avevano chiesto al tribunale di riformare il provvediment o del giudice delegato e dichiarare ammissibile la procedura di accordo “dando impulso alla stessa con le ulteriori attività richieste ope legis ed in pa rticolar e fissan do l'ud ienza per la conseguente votazione dei creditori (..)”; p.q.m.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupp osti per il versa mento, da parte dei ricorrenti, 5 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. 
Deciso in ### nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 5  

Giudice/firmatari: Ferro Massimo, Terrusi Francesco

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4171/2025 del 16-12-2025

... l'implicita richiesta di differenze retributive per lavoro straordinario, permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva di ferie e TFR sulla base dell'inquadramento posseduto nel 1° livello. 13. Quando al compenso per il lavoro straordinario svolto, nell'atto introduttivo il ricorrente aveva dedotto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, e quindi di aver svolto 6 ore di straordinario al giorno . Tuttavia la società datrice di lavoro nella memoria di costituzione di primo grado aveva eccepito che nel corso della giornata lavorativa venivano effettuate tre pause: una prima pausa di 60 minuti alle 10,30, una seconda pausa di 2,30 ore alle 12 ed una terza pausa di 60 minuti alle 16. In tale contesto correttamente il primo giudice ha ritenuto che le deposizioni dei testi di parte ricorrente escussi (### e ### non avessero confermato l'allegazione attorea dell'osservanza di un orario giornaliero dalle 6 alle 20. Invero i testi hanno riferito circostanze generiche in ordine all'orario lavorativo osservato dal ### laddove i testi di parte resistente ( ### ed ### hanno sostanzialmente confermato le allegazioni difensive della società datrice di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di ### e di ### ed ### composta dai sig.ri ### 1.dott. ### 2.dott. ### rel.  3.dott. ### de ### riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 dicembre 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1369/2025 r. g. sez. lav., vertente TRA ### rapp.to e difeso dagli avv.ti ### ed ### presso il cui studio elett.te domicilia in S. ### D'####, via ### n. 1.  appellante E ### T&L s.r.l, in persona del legale rapp.te p.t , rapp.ta e difesa dall'avv. ### con domicilio digitale.  appellato ### 1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data ###, ### ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro, n.3566 del 7/5/2025, che aveva rigettato la sua domanda, proposta con ricorso depositato in data ###, del seguente tenore: ‘'A)Accertare e dichiararsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra il ricorrente e ### T.& L. ### in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pozzuoli alla via D. Alighieri n. 8, p.iva n. ### a partire dal 02/01/2021 al 31/01/2022; B)Accertare e dichiararsi che l'inquadramento del ricorrente è quello di personale viaggiante, livello ### con mansione di autista(### “### merci - industria”; C)per l'effetto, condannarsi ### T.& L. ### in persona del legale rapp.te p.t., con sede ###### alla ###. Alighieri n.8, p.iva n. ### al pagamento della somma complessiva di euro 31.253,60 oltre interessi e rivalutazione in favore del sig. ### determinata secondo le modalità indicate in premessa. 
D)Con vittoria di spese(comprese quelle sostenute dalla ricorrente per la redazione della perizia tecnica di parte), diritti ed onorari di giudizio;'' 2.### ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il contratto collettivo nazionale invocato da esso ricorrente era chiaramente indicato nel ricorso introduttivo di primo grado. In particolare, al punto 4 del ricorso e al punto B delle conclusioni vi era un espresso riferimento al C.C.N.L.  “### - Industria”, che era quello depositato in atti e richiamato nei conteggi elaborati dal consulente di parte . La diversa menzione, al punto 8 del ricorso, del C.C.N.L. “###”, costituiva un mero errore materiale, privo di qualsivoglia rilevanza processuale o sostanziale, che non aveva in alcun modo compromesso la regolarità dell'atto introduttivo né pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa della controparte.  3. Ha lamentato che il primo giudice avesse ritenuto l'insussistenza di allegazioni poste a fondamento della richiesta di superiore inquadramento nel livello ### , mentre era stato indicato il ### applicabile, il livello richiesto e le mansioni svolte, per cui tale domanda era stata proposta in maniera esauriente. 
Parimenti alcun difetto di allegazione poteva configurarsi in ordine alla domanda avente ad oggetto il mancato godimento dei permessi retribuiti, avendo esso ricorrente chiaramente allegato di non aver goduto di alcun permesso durante tutto il suo rapporto di lavoro e di essere creditore a tale titolo della somma di euro 774,31. 
Vi era, quindi, una chiara e puntuale allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, accompagnata da indicazione dell'arco temporale di riferimento, quantificazione del credito e descrizione delle modalità di svolgimento del rapporto, così da consentire alla controparte di difendersi compiutamente e al giudice di istruire e decidere nel merito. 4.Ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, sulla cui base aveva ritenuto non dimostrati i fatti costitutivi delle pretese avanzate da esso appellante, laddove dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel giudizio di primo grado era emersa la fondatezza delle pretese azionate. Dunque erroneamente il primo giudice, in contrasto con le risultanze documentali ed istruttorie, aveva rigettato la sua domanda di spettanze economiche maturate durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della società ### T.& L. S.r.l., dal 02/01/2021 al 31/01/2022 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, trattamento di fine rapporto, lavoro straordinario e mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima).  5.Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con l'accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio e con vittoria di spese del doppio grado.  6. ### T&L s.r.l si è costituita in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.  7. All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE 8.Osserva in via preliminare la Corte che ### ha instaurato il presente giudizio non per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ### T&L s.r.l , atteso che il suo rapporto di lavoro era regolarizzato, ma per richiedere l'accertamento del superiore inquadramento nel livello ### , atteso che era inquadrato nel livello 1, e per ottenere le conseguenti differenze retributive, ed infatti i conteggi allegati al ricorso si fondano su tale superiore inquadramento.  9. Effettivamente, come emerge dal complessivo tenore del ricorso introduttivo del giudizio, il ### aveva invocato l'applicazione del C.C.N.L. “### - Industria”, che era quello depositato in atti e richiamato nei conteggi elaborati dal consulente di parte, mentre la diversa menzione, al punto 8 del ricorso, del C.C.N.L. “###”, costituiva un mero errore materiale. 
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non vi era alcuna incertezza sul ### invocato .  10. Tuttavia, in ordine alla richiesta di superiore inquadramento nel livello ### , manca nel ricorso introduttivo l'indicazione delle declaratorie contrattuali del livello di inquadramento posseduto e di quello rivendicato e soprattutto la dettagliata allegazione delle ragioni sulla cui base si riteneva che le mansioni di fatto svolte dal ### possedessero i connotati del superiore livello richiesto . ### appellante si è infatti limitato ad allegare di aver svolto le mansioni di autista, che consistevano nel trasporto di merci alimentari e elettrodomestici e nel carico e scarico delle merci trasportate, sostenendo in maniera apodittica, al capo 4) del ricorso, che “Per la prestazione lavorativa espletata dal ricorrente lo stesso doveva essere inquadrato come autista con qualifica di personale viaggiante, livello ### nell'ambito del C.C.N.L. “### merci - industria”. 
Non ha, tuttavia, in alcun modo indicato quali fossero i peculiari connotati dell'attività lavorativa svolta che la facessero ricondurre alla declaratoria contrattuale del superiore livello rivendicato e non ha neppure allegato di aver svolto la sua attività con i suindicati connotati. Invero la declaratoria del livello rivendicato prevede che: “### al 3° livello ### gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi”e l'odierno appellante non ha neppure allegato di essere in grado di riparare i motori degli automezzi guidati e di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte degli stessi oltre che il collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi.  11.Peraltro deve ritenersi consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui nelle controversie volte ad ottenere un superiore inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Occorre, poi, dare prova della prevalenza, per quantità e qualità, delle mansioni superiori asseritamente svolte su quelle formalmente riconosciute. 
Il procedimento logico-giuridico volto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (così Cass., Sez. Lav., 22.11.2019 n. ###).  12. Ciò posto ed accertato che la domanda di superiore inquadramento non poteva essere accolta, correttamente il primo giudice ha rigettato anche l'implicita richiesta di differenze retributive per lavoro straordinario, permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva di ferie e TFR sulla base dell'inquadramento posseduto nel 1° livello.  13. Quando al compenso per il lavoro straordinario svolto, nell'atto introduttivo il ricorrente aveva dedotto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, e quindi di aver svolto 6 ore di straordinario al giorno . Tuttavia la società datrice di lavoro nella memoria di costituzione di primo grado aveva eccepito che nel corso della giornata lavorativa venivano effettuate tre pause: una prima pausa di 60 minuti alle 10,30, una seconda pausa di 2,30 ore alle 12 ed una terza pausa di 60 minuti alle 16. 
In tale contesto correttamente il primo giudice ha ritenuto che le deposizioni dei testi di parte ricorrente escussi (### e ### non avessero confermato l'allegazione attorea dell'osservanza di un orario giornaliero dalle 6 alle 20. Invero i testi hanno riferito circostanze generiche in ordine all'orario lavorativo osservato dal ### laddove i testi di parte resistente ( ### ed ### hanno sostanzialmente confermato le allegazioni difensive della società datrice di lavoro circa l'articolazione oraria in un doppio giro di consegne giornaliere, con il rispetto delle interruzioni di guida, le pause e i riposi imposti dalla disciplina di legge e della contrattazione collettiva. 
Di conseguenza non può ritenersi assolto il rigoroso onere probatorio che incombeva sul ricorrente circa l'avvenuto superamento dell'orario di lavoro ordinario.  14. Quanto alle differenze retributive rivendicate per permessi non goduti, indennità sostitutiva delle ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità e ### correttamente il primo giudice ha evidenziato che, a seguito della costituzione della convenuta, erano state depositate le buste paga relative all'intero arco temporale di durata del rapporto di lavoro, le cui risultanze non erano state specificamente contestate da parte ricorrente; inoltre la società aveva prodotto i bonifici a favore del ### che riportavano le somme indicate dalle buste paga e che parimenti non erano stati contestati dall'odierno appellante. 
Da tali buste paga risultano effettivamente corrisposte le quote mensili di tredicesima e quattordicesima mensilità ed inoltre dall'esame della busta paga di gennaio 2022 si evince la specifica indicazione di importi dovuti a titolo di ### permessi e ferie residui, il cui pagamento risulta comprovato dalla copia dei bonifici allegati alle busta paga e depositati nel fascicolo della resistente.   Dunque, in mancanza di specifiche allegazioni, nel ricorso introduttivo, della spettanza di somme maggiori rispetto a quelle erogate ed in assenza di specifiche contestazioni rispetto alle deduzioni di parte resistente e alla documentazione dalla stessa prodotta, correttamente il primo giudice ha ritenuto infondata la pretesa del ### 15.### va quindi rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.  16. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore della controversi ed ai sensi del DM n. 147/2022, come in dispositivo.  17.Va precisato, infine, che non ricorrono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce l'appellante (cfr. Cass. sez. Un. 20.2.2020 n. 4315).  PQM La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata; 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.983,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge. 
Così deciso in Napoli il giorno 3 dicembre 2025 ### est. rel.

causa n. 1369/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanna Guarino, Mariavittoria Papa

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13352/2025 del 19-05-2025

... l trattam ento pensionistico, e pe r il carattere straordinario del contributo di solidarietà, in grado di evitare il fallimento del sistema previdenziale privatizzato nel rispetto del principio di ragio nevolezza per la sua limitata incidenza nel tempo ed in percentuale gradata in ragione degli importi pensionistici più elevati; peraltro la legittimità del contributo di solidarietà, che esula dal sistema del pro rata e 4 garantisce finalità d i gradualità ed equità inte rgenerazion ale, sarebbe confermata dalla previsione del prelievo obbligatorio nella misura dell'1% previsto ex art. 24 co. 24 del d.l. 201/11 e dalla pronuncia della ### n.173/2016 rispetto alla riserva relativa di legge. Nel secondo motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione del contributo di solidarietà che le Casse, proprio ai sensi del citato art. 24 co.24, d.l. 201/201 1, devono adottare per assicurare l'equilibrio di bilancio, legittimandone l'imposizione almeno per il biennio successivo alla sua entrata in vigore. Nel terzo motivo di ricorso la ### deduce la violazione dell'art. 19 co.3 L.21/1986 ed art. 2948 n.4 cod. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 13482-2024 proposto da: ####, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett ivamente do miciliata in #### 88 , presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell 'avvocato ### che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la senten za n. 6 62/2023 della ####'APPELLO di VENEZIA, depositata il ### R.G.N. 484/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal ###. #### contributo solidarietà R.G.N. 13482/2024 Cron. 
Rep. 
Ud. 26/02/2025 CC ### 1. ### di ### e ### in favore dei ### impugna la sentenza in epigrafe indicata reiettiva del gravame avverso la pronuncia di primo grado che, su ricorso di ### pensionato da ottobre 2007, aveva accertato l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul suo trattamento pensionistico in virtù di delibere adottate dall'ente privatizzato n.4/08, n.3/13, n.10/17, di rinnovo della misura introdotta dall'art. 22 del Regolamento del medesimo ente, confermando la condanna alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute nel limite della prescrizione decennale e non ritenendo applicabile la diretta imposizione cont ributiva prevista dall'art. 24 co.24 D.L. 201/2011 conv. in L. n.214/2011 nella misura dell '1% per gli ann i 2012 e 2013, mancando il presupposto dell'inerzia nell'adozione dei provvedimenti.  2. Al ricorso proposto dalla ### previdenziale articolato su tre motivi, illustrati di seguito con memoria, il professionista resiste costituendosi con tempestivo controricorso.  3. Formulata una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio sui principi espressi dai precedenti di questa ### circa l'illegittimità della trattenuta e la durata decennale del termine di prescriz ione, l'ente previde nziale presenta istanza di decisione ai sensi del secondo comm a dell'art . 380-bis cod.proc. 4. La causa è stata trattata e decisa all'adunanza camerale del 26/2/2025. 3 ### 1.- Con il primo m otivo la ### previ denziale denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 co.1 n. 3 cod.proc.civ., del le disposizioni di c ui agli artt. 1 e 2 D.Lgs.  509/1994, art. 3 co.12 L. n. 335/95, anche come modificato dall'art. 1 co. 763 L. n.296/06 ed autenticamente interpretato dall'art. 1 co. 488 L. n.147 /20 13, dell'art. 2 4 co. 24 d.l .  201/2011 conv. in L.214/2011, degli artt. 2, 3, 23 Cost., anche in relaz ione all'art. 22 del R egolamento di disciplina de lla ### nonché delle delibere n.4/2008, 3/2013, 10/2017, e dell'art. 115 cod.proc.civ., per avere l'impugnata sentenza dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione erogata al professionista, b enché la normativa introdotta dall'art. 1 co.763 della L.296/06 abbia svincolato dal numerus clausus il novero dei provvedimenti adottabili dagli enti privatizzati per conseguire l'obiettivo di equilibrio di bilancio ed abbia superato l'obbligo di rispetto del pro-rata (come previsto dall'originario art. 3 co.12 L. 33 5/95) per le variazioni del trattamento pensionistico non vigendone l'intangibilità, stante anche la norma di interpretazione autentica entrata in vigore nel 2013 circa la validit à ed eff icacia dei provvedimenti emanati prima del 2007; asserisce la ricorrente che attraverso norma regolamentare è consentito introdurre provvedimenti impositivi, per l'autono mia negoziale in virtù della qua le la ### può derogare al quantum de l trattam ento pensionistico, e pe r il carattere straordinario del contributo di solidarietà, in grado di evitare il fallimento del sistema previdenziale privatizzato nel rispetto del principio di ragio nevolezza per la sua limitata incidenza nel tempo ed in percentuale gradata in ragione degli importi pensionistici più elevati; peraltro la legittimità del contributo di solidarietà, che esula dal sistema del pro rata e 4 garantisce finalità d i gradualità ed equità inte rgenerazion ale, sarebbe confermata dalla previsione del prelievo obbligatorio nella misura dell'1% previsto ex art. 24 co. 24 del d.l. 201/11 e dalla pronuncia della ### n.173/2016 rispetto alla riserva relativa di legge. 
Nel secondo motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione del contributo di solidarietà che le Casse, proprio ai sensi del citato art. 24 co.24, d.l. 201/201 1, devono adottare per assicurare l'equilibrio di bilancio, legittimandone l'imposizione almeno per il biennio successivo alla sua entrata in vigore. 
Nel terzo motivo di ricorso la ### deduce la violazione dell'art.  19 co.3 L.21/1986 ed art. 2948 n.4 cod. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale, e dell'art. 47-bis d.P.R. 639/70 introdotto dall'art. 38 d.l. 6/7/2011 conv. in legge 111/2011 modificativa del termine di durata decennale dell a prescrizione d ei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici. 
Le argomentazioni difensive, ribadite nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell'adunanza camerale, sono confutate dalla parte privata che, nel suo con troricorso, invoca una pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis cod.proc.civ. in quanto la sentenza di appello, nel confermare il primo grado, ha reso una pronuncia conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità rispetto al quale il ricorso per cassazione in esame non offre elementi nuovi fra quanti già esaminati in plurimi precedent i di questa ### Inoltre, evidenzia che le casse previdenziali private non possono derogare al principio del pro-rata vigendo un numerus clausus nei poteri regolamentari dell'ente, normativa già positivamente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale sulla tematica 5 del contributo di solidarietà quale rimedio te mporaneo straordinario inidoneo ad assicurare un equilibrio di lung o termine, e non può essere disatteso il legittimo affidamento del privato all'intan gibilità del trattamento pensionistico; ancora, l'art. 24 no n è disposi zione autoapplicativa ma richiede l'emissione di un atto delibe rativo non allegato; e in fine va confermata la decen nalità d el termine di prescrizione ed il principio di legalità.  2. I motiv i sono i nfondati. Tutte le que stioni sollevate dal ricorrente hanno trovato soluzione in precedenti pronunce di questa ### alle quali si intende dare piena continuità; già nell'imminenza della entrata in vigore de lla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co.488 della L. 147 del 2013 le ### (sent.17742/15), investite della questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal ### dei delegati ### e ### avevano affermato l'operatività attenuata del principio del pro rata a seguito della modifica dell'art. 3 co.12 L.335/95 ad opera dell'art.1 co.763 della L.296 /06, distinguendo t ra vecchia e nuova formulazione, e l'irrilevanza di quest 'ultima pe r i pensionati che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema della non applicazione della prescrizione quinquennale ex art.29 48 n.4 cod.civ. non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a d isposizione del cre ditore che d eve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, e non bastando la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare; in particolare, al punto n.18 della citata sentenza si dist ingue tra professionisti destinatari di trattame nti pensionistici maturati prima della riforma (vi rientra il caso in 6 esame), ai quali si applica in modo rigoroso il principio del pro rata seguendo la formulazione originaria dell'art. 3 co.12 della L. n.335/1995, e pensionati in epoca successiva al 2007 per i quali non è più rispettato in modo assoluto il principio del pro rata dovendosi tener conto dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni, secondo il contenuto chiarificatore dell'art. 1 co.  488 della L.147/2013 e secondo i canoni legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla ### e dalla ### In sostan za, resta fermo il princi pio della riserva di legg e nella adozione di att i e provvedimen ti dell'organo deliberativo dell'ente privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall'originario art.  3 co.12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie.  3.1 - A ciò si aggiunga che piename nte aderente è il caso esaminato nella sentenza Cass. del 10/12/2018 n.### sulla illegittimità del contributo di solidarietà adottato dalla ### sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità di gestione, mediante atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri determinativi del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su di esso, ritenendo che siano atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. La pronuncia, citata nella proposta di definizione accelerata, ha affrontato i temi della privatizzazione degli enti professionali previdenziali, dell'autonomia gestionale delle casse e della non incompatibilità del potere regolamentare con il sistema delle fonti precisando che il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse il carattere di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88, per cui non 7 è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a fonti di livello primario; ivi si richiama anche il tema dell'equilibrio di bilancio delle gestioni pre videnzia li in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili (variazione di aliquote contributive e riparametraz ione dei coefficienti di rendimento) dopo le modifiche introdotte dalla L.296/06, con la precisazione che esula da l novero dei provvedimenti (cd .  numerus clausus) ed è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provv edimen to degli enti previde nziali privatizzati, come quello dell'art. 22 del Regolamento di disciplina della ### che «in troduca -a p rescindere dal “criterio di determin azione del trattame nto pensionistico”- la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti di pensioni già quantificati ed attribuiti», ossia «esula qualsiasi pro vvedimento che -lungi dall'incidere sui criteri di det erminazione d el trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi d elle su ccessive formulazioni dell'ar t. 3 comma 12, L.n.335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla leggeimponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura»; la medesima pronuncia ha affrontato il tema della interpretazione autentica fornita dall'art. 1 co. 488 della L. 147/2013, nel senso della legittimità degli atti adottati prima della entrata in vigore della L.296/2006 a condizione che siano finalizzati ad assicu rare l'equilibrio finanziario di lungo termine «mentre sicuramente tale finalità n on rappresenta un connotat o del contributo straordinario di solidarietà , proprio perché di carattere 8 provvisorio e limitato nel tempo», ed anche il tema della non incidenza della sentenza della ### n.173/2016 «sulle conclusioni qui assunte» trattandosi comun que di un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.  3.2- Ancora, altri precedenti di questa ### hanno affermato: la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art.  23 Cost., che «rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa» (Cass. n.12122/2023), l'estraneità del contributo di solid arietà ai criteri determinativi del trattamen to pensionistico e conseguentemente anche al p rincipio del necessario rispetto del pro rata (Cass. n.603/2019), la carenza di base lega le ad impe dire la legi ttimità del contributo di solidarietà introdotto per norma regolamentare ed il limite alla autonomia negoziale rappresentato dal la riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost. con l'affermazione che «l'autonomia non è legibus sol uta» (Cass. n.9914/2023 ), ed anche il significato dello jus superveniens di cui all'art. 1 co.763 della L.296/2006 non indica la leg ittimità di atti o provv edimenti riduttivi delle prestazioni già erogate «sol perché già adottati» ma ne garantisce la «perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli st essi siano s tati assunti nel rispetto della legge» (Cass. n. 19711/2017).  3.3- Ulteriori considerazioni in tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del cont ributo no n possono prescindere dalla inderogabile rise rva di legge di mat rice costituzionale e dalla finalit à di equ ilibrio di bilancio a lungo termine che, per disposizioni normative succedutesi nel tempo, deve essere assicurata per un termine lungo, ampliato dai 15 anni previsti ex art. 3 comma 12 L.335/95 ai 30 anni previsti dall'art. 1 co. 736 della L.296/06, fino ai 50 anni previsti dall'art. 9 24 d.l. 201/2011; ma il contributo applicato dalla Cass a, prorogato per periodi quin quennali consecutivi, si config ura come una prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico. Si precisa che il richiamo espresso nei primi du e motivi di ricorso a quest'ultima disposizione normativa per sostenere la legittimità del contributo imposto almeno nel limite dell'1% su due annualità (2012 e 2013) non è pertinente al fine di giustificarne ragionevolezza e sostenibilità poiché trattasi di un istitu to diverso da quello di fonte regolamentare, per natura, funzione, soggetti emit tenti (il contributo minimo di cui all'art. 24 co.24 lett. B, del D.L. 201 del 2011, invero, ha fonte legislativa, carattere eccezionale e di limitata attuazione biennale, non è adeguato a fasce di reddito ma è ap plicato in percentuale fissa sul red dito pe rcepito, e presuppone una condizione di inerzia d ell'ente pre videnziale privato e non già l'attivazione pro cedimentale di una regolamentazione rivelatasi giudizialmente illegittima). Peraltro, non sarebbe autonomamente applicato il prelievo ex art. 24 in assenza di una specifica determinazione dell'ente ricognitiva di una propria incolpevole inerzia. E sulla non equiparabilità della situazione di illegittimità giudiziale della contribuzione imposta dalla ### con l'inattività nella adozione di una legittima forma contributiva al fine di riequilibrio di bilancio, si vedano anche, di recente, le pronunce n.20701/2024 e n.24400/2024, a cui si intende dare continuità.  4.1- Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. ### (Cass. n.###/2022), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla ### ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, cod.civ. -così come dall'art.129 del R.D.L. n. 1827 del 1935- 10 richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizio ne dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla ri liquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. Si richiama anche la pronun cia Cass. n .41320/2021 sulla mancanza de i criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, laddove la differenza di importo pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo “pagabile”. Trattasi di un indirizzo consolidato ( Cass. n.449/23, e n.688/23) e condiviso dal collegio.  4.2- Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui «Si prescrivo no in ci nque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo dirit to, dei tratt amenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all 'art.24 l.  n.88/89, o delle relative differe nze do vute a seguito di riliquidazioni». La norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, non già l'indebita trattenuta per l'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. n.4604/2023). Invero, dalla fattispecie di credito consequenziale all'indebita ritenuta differisce l'ipotesi in cui i ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pron uncia giudiziale dichiarativa del relativo dirit tosi prescrivono in cinque anni (si rammenti Cass. n.###/2022: «### ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovr apposto al diritt o del pensionato, ma non si è confuso con l'obblig azione p ensionistica a cui pretend eva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle 11 somme indebit amente trattenute non può che essere que llo ordinario decennale» ). La norma si riferisce, inoltre, alle prestazioni della gestione dell 'art. 24 L.88/ 89 (gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) dettata in tema di ristrutturazione degli istituti ### e ### dato il differente ambito applicativo, non si pone, dunque, a mente dell'art. 3 Cost., alcun problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati ### e pensionati di Casse professionali privatizzate, vertendosi in ipotesi di trattenute operate in virtù di diverso titolo contributivo.  5. La soluzione cui si p erviene, in line a con la propost a di definizione accelerata, si pone in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, riassuntivame nte espresso nella recente pronuncia ivi menzionata (Cass. n. 6170/2024), non essendovi spazio per una sua rimeditazione. Numerose altre pronunce sono state emesse dalla ### aderenti alla soluzione prospettata, e non emergono ragioni per discostarsene (cfr. ord.  24404/2024, 24023/24, 24021/24, ed altre richiamate in ###.  6. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza, liquidate in ragione del valore indeterminato di lite. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, si applicano gli ultimi due commi dell'art.96 cod.proc.civ., contenendo l'art.380 bis, ult. co. cod.proc.civ. una valutazio ne legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma eq uitativament e determinata in favore della controparte e di un'ulteriore somma di denaro in favore della ### delle ### secondo quanto statuito da questa ### (### n. 27195, 27433, ### del 2023, e Cass. 27947/23), l'una come ulteriore aggravamento della condanna alle spese, 12 l'altra con funz ione prett amente sanzionatoria a favore della collettività, entrambe espressive di maggior rilievo dato dalla novella codicistica alla finalità deterrente rispetto al compimento di atti processuali meramen te defatigatori, valorizz ando la funzione deflattiva della proposta definitoria per disincentivare, in presenz a di orientamenti consolidati ed in mancanza di innovative argomentazioni, inutili lun gaggini processuali. La ricorrente va dunque condannata a pagare, ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma cod.proc.civ., una somma equitativamente determinata, in favore della resist ente, pari alla metà d ella principale condanna alle spese, ed u n'eguale somma in favore della ### delle ### 7. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato, ove dovuto.  P.Q.M.  ### dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente con attribuzione al suo difensore antistatario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in ### 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in ### 200,00, ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore del controricorrente, e della ulteriore somma di ### 2.500,00 in favore della cassa dell e ammen de. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. 
Così deciso in ### il 26 febbraio 2025.   

Giudice/firmatari: Mancino Rossana, Orio Attilio Franco

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