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Tribunale di Bari, Sentenza n. 1528/2020 del 03-06-2020

... regime antecedente, che dall'esclusione del rimedio straordinario dell'opposizione non deriva alcun pregiudizio per il diritto di difesa del terzo che si affermi possessore del bene, ove egli possa intervenire nel giudizio di merito possessorio, far valere il suo diritto di proprietà in ogni momento, ovvero, in caso di esecuzione dell'ordinanza di reintegra, far accertare, mediante opposizione all'esecuzione, che la parte istante non ha diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti (Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2012, n. 4327). Orbene, nella fattispecie per cui è processo, intervenuta la predetta riforma dell'art. 703 c.p.c. in omaggio alla quale, pronunciata l'ordinanza interdittale è soltanto facoltativa l'instaurazione - ad iniziativa della parte interessata entro il termine previsto dal terzo comma - del giudizio di merito senza che, peraltro, l'omessa proposizione dello stesso comporti l'inefficacia della misura in questione, occorre valutare se l'ordinanza possessoria in senso lato definitiva costituisca un provvedimento decisorio ai fini dell'esperibilità dell'opposizione ex art. 404 c.p.c. A riguardo, una parte della dottrina ha sostenuto, nell'immediatezza della (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BARI Prima Sezione Civile Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Giudice, dott.ssa ### in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2477 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 16.10.2019 e vertente tra ### rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to ### RICORRENTE e ### rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to ### RESISTENTE nonché ### rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to ### RESISTENTE OGGETTO: opposizione di terzo.  ******** 
All'udienza del 16.10.2019 la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica), sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.  ### ricorso depositato il #### ha spiegato opposizione di terzo ex art. 404 comma I c.p.c. avverso l'ordinanza possessoria ex art. 703 c.p.c. adottata dal Tribunale di Bari in data ### (e depositata il ###) nell'ambito del giudizio N. 9457/2014 R.G., in cui ### aveva convenuto in giudizio ### ed #### ha chiesto, in particolare, che il Tribunale adito, previa sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza n. 22979/2016 emessa dal Tribunale di Bari il ### nella causa iscritta al N. 9457/2014 R.G., voglia ex art. 404 c.p.c.: “- dichiarare la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e conseguentemente di tutti gli atti successivi, ivi compresa l'ordinanza suddetta, poiché la sig.ra ### è litisconsorte necessario pretermesso nel procedimento, anche a norma dell'art. 159 c.p.c.; - disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, sig.ra ### - condannare la sig.ra ### come sopra rappresentata, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”. 
Ha eccepito sia la nullità della notifica del ricorso possessorio perché effettuata in ### del ### e ricevuta da suo padre mentre lei era residente ###dal 2013 sia la nullità e/o inesistenza dell'ordinanza possessoria per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari (ed in particolare nei suoi confronti, a fronte della nullità della notifica del ricorso). Nel merito, ha argomentato di non aver mai aperto un varco nel giardino altrui ma di aver solo provveduto a modificare le luci esistenti, creando un accesso al proprio giardino.  ### si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata in data ###, chiedendo di: “- dichiarare la nullità dell'ordinanza nr. 22979/2016 del 18.10.2016, data dal Tribunale di Bari, in persona del Giudice, Dott.ssa ### nella causa iscritta a nr. 9457/2014 R.G.; - revocare l'impugnata ordinanza di cui sopra; - rimettere gli atti al medesimo Giudice delle prime cure affinché provveda all'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della ###ra ### litisconsorte necessaria; - dichiarare le spese processuali del presente procedimento, tenuto conto della particolarità della questione, compensate ex art. 92, 2° comma c.p.c.”.  ### si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il ### e, “non avendo la possibilità di verificare le circostanze lamentate dalla opponente, seppure è vero che la sorella sig.ra ### non risiede nella casa familiare in gioia del ### da lungo tempo, anche ai fini di non subire l'esito di una condanna per soccombenza - seppure virtuale…”, si rimetteva alle determinazioni dell'autorità giudiziaria. 
Con ordinanza del 12.09.2017 è stata rigettata ex art. 407 e 373 c.p.c. la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza possessoria opposta: “considerato… che le ragioni sottese alla proposta opposizione appaiono destituite di fondamento, essendo dubbia persino la legittimazione a proporre l'opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c. da parte della ### non essendo essa terza rispetto alla situazione giuridica affermata con l'ordinanza possessoria opposta, di fatto non reclamata nei termini perentori prescritti dal codice di rito (parendo peraltro evidente, con riferimento all'eccepito vizio di nullità della notifica, il collegamento sia tra la persona che l'ha ricevuta - il padre - e la destinataria sia tra quest'ultima ed il luogo ove la stessa è stata effettuata)”. 
Con ordinanza del 16.03.2018 è stata rigettata l'istanza di revoca della precedente ordinanza del 12.09.2017 e disposta sia la produzione della notifica dell'originario decreto di fissazione d'udienza del ricorso possessorio iscritto innanzi al Tribunale di Bari al 9457/2014 R.G. e definito con ordinanza possessoria depositata il ### sia l'acquisizione del fascicolo della fase interdittale. 
Nella memoria conclusiva del 31.01.2019 la ### ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda nonché dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della ricorrente a proporre l'opposizione ordinaria ex art. 404 comma I c.p.c. 
Sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe. 
Nel merito, va premesso che ultronee appaiono le richieste istruttorie reiterate da parte ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni, attesa la palese natura documentale della causa. 
La domanda di parte ricorrente è inammissibile. 
In primis, è inammissibile perché avverso le ordinanze possessorie non è ammissibile l'opposizione di terzo (Tribunale Cuneo, sez. I, n. 163 del 10.02.2017 e Tribunale Latina del 16.07.2013) in ragione dell'assenza in capo a detti provvedimenti dei requisiti della definitività e decisorietà (in quanto privi di stabilità ed inidonei a divenire cosa giudicata), necessari prodromi dell'esperibilità dell'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c. nei confronti di provvedimenti aventi forma diversa dalle sentenze. 
La citata pronuncia del Tribunale di Latina ha, invero, affermato, che: “Nel sistema attuale, a fronte della riforma processuale in ordine alla strumentalità dei provvedimenti cautelari ed alla stabilità delle ordinanze possessorie realizzata, con evidente identità di “ratio”, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, l'ordinanza possessoria risulta assimilabile ad un provvedimento cautelare a stabilità c.d. attenuata, di talché nel caso di mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito, ovvero di estinzione dello stesso, nulla osta all'introduzione di un nuovo procedimento avente ad oggetto la medesima situazione possessoria destinato a concludersi con provvedimento idoneo a passare in cosa giudicata e, quindi, a prevalere sull'ordinanza possessoria (### specie, il ### ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto l'ordinanza possessoria emessa in sede di reclamo - rispetto alla quale non venga incardinato il giudizio di merito nel termine perentorio previsto dall'art. 703, comma 3, c.p.c. - deve ritenersi priva di carattere decisorio, con conseguente inammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.)”.  ###à della spiegata opposizione di terzo deriva dal fatto che l'art. 404 c.p.c.  prevede espressamente che un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. 
Nonostante l'art. 404 c.p.c. faccia riferimento alle sole sentenze, il diritto vivente ha progressivamente esteso il rimedio a vari provvedimenti definitivi aventi per legge forma diversa, ma suscettibili di arrecare comunque un pregiudizio ai diritti del terzo. 
La questione si è invero storicamente posta per la prima volta alla giurisprudenza costituzionale in riferimento all'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione. 
Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammetteva l'opposizione di terzo avverso tale provvedimento ove reso per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso la Corte Costituzionale ha avuto modo di stigmatizzare l'orientamento della Cassazione sui provvedimenti aventi forma diversa dalla sentenza, ritenendo contraddittorio da parte sua escludere l'opposizione in ossequio al tenore letterale dell'art. 404 c.p.c. e ritenere invece impugnabili per violazione di legge ex art. 111 Costituzione tutti i provvedimenti decisori in forma di ordinanza o decreto e purché gli stessi fossero anche definitivi, superando il riferimento testuale operato dalle norme costituzionali alle sole sentenze (Corte Costituzionale, sentenza n. 167/1984). 
Sono quindi seguite, in base agli stessi argomenti, le dichiarazioni di illegittimità del medesimo art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammetteva l'opposizione avverso l'ordinanza di sfratto per morosità, avverso l'ordinanza di affrancazione del fondo ex art. 4 L.  22.7.1966 n. 607 ed infine avverso quella di convalida di licenza per finita locazione (Corte Costituzionale sent. 237/1985). 
Gli interventi della ### hanno pertanto gettato le basi di una estensione del rimedio, arrivando alla conclusione, da ritenersi condivisibile in ragione delle argomentazioni svolte, che l'opposizione sia esperibile contro tutti i provvedimenti definitivi che abbiano portata decisoria, a prescindere dalla loro forma, laddove invece per i provvedimenti non definitivi deve considerarsi una sufficiente tutela l'intervento del terzo nel processo in corso. 
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, i caratteri delle definitività e della natura decisoria del provvedimento impugnato rappresentano elementi indefettibili affinché possa superarsi il limite del tenore letterale dell'art. 404 c.p.c. e possa così ammettersi l'esperibilità dell'opposizione da parte del terzo anche nei confronti di provvedimenti diversi dalle sentenze passate in giudicato ovvero da quelle dichiarate esecutive. 
Ebbene, i requisiti de quibus difettano in capo all'ordinanza possessoria emessa a conclusione del procedimento ex art. 703 c.p.c. considerato che già con riferimento ai provvedimenti emessi all'esito del procedimento possessorio prima della riforma dell'art.  703 c.p.c. realizzata dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, la S.C. aveva affermato il principio in forza del quale l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, comma primo c.p.c., in quanto mezzo di impugnazione eccezionale utilizzabile da chi non abbia assunto la qualità di parte nel processo contro le sentenze passate in giudicato, o comunque esecutive, ovvero contro i provvedimenti aventi, per la loro decisorietà, contenuto sostanziale di sentenza, non è esperibile avverso l'ordinanza di reintegra nel possesso, in quanto provvedimento non avente carattere di definitività. Sul punto, la Corte di legittimità ha sottolineato, sempre con riferimento al regime antecedente, che dall'esclusione del rimedio straordinario dell'opposizione non deriva alcun pregiudizio per il diritto di difesa del terzo che si affermi possessore del bene, ove egli possa intervenire nel giudizio di merito possessorio, far valere il suo diritto di proprietà in ogni momento, ovvero, in caso di esecuzione dell'ordinanza di reintegra, far accertare, mediante opposizione all'esecuzione, che la parte istante non ha diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti (Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2012, n. 4327). 
Orbene, nella fattispecie per cui è processo, intervenuta la predetta riforma dell'art. 703 c.p.c. in omaggio alla quale, pronunciata l'ordinanza interdittale è soltanto facoltativa l'instaurazione - ad iniziativa della parte interessata entro il termine previsto dal terzo comma - del giudizio di merito senza che, peraltro, l'omessa proposizione dello stesso comporti l'inefficacia della misura in questione, occorre valutare se l'ordinanza possessoria in senso lato definitiva costituisca un provvedimento decisorio ai fini dell'esperibilità dell'opposizione ex art. 404 c.p.c. 
A riguardo, una parte della dottrina ha sostenuto, nell'immediatezza della riforma, che in ipotesi come quella in esame l'ordinanza possessoria sarebbe equiparabile ad una sentenza di merito di eguale contenuto (con conseguente inammissibilità di un tardivo giudizio di merito avente il medesimo oggetto). 
Questo Giudice ritiene più condivisibile l'opinione maggioritaria nella stessa dottrina per la quale, per converso, nel sistema attuale l'ordinanza possessoria sarebbe piuttosto assimilabile ad un provvedimento cautelare a stabilità c.d. attenuata, di talché nel caso di mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito ovvero di estinzione dello stesso nulla osterebbe all'introduzione di un nuovo procedimento avente ad oggetto la medesima situazione possessoria destinato a concludersi con provvedimento idoneo a passare in cosa giudicata e, quindi, a prevalere sull'ordinanza possessoria. 
Tale soluzione appare da avallare, in primo luogo, per la contestuale e generale riforma processuale in ordine alla strumentalità dei provvedimenti cautelari ed alla stabilità delle ordinanze possessorie realizzata, con evidente identità di ratio, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80. 
Sotto un secondo e fondamentale profilo, inoltre, quanto osservato trova conforto sul piano più squisitamente positivo atteso il richiamo da parte dello stesso art. 703 secondo comma c.p.c. agli artt. 669-bis e ss. in quanto compatibili. 
Pertanto, l'ordinanza possessoria rispetto alla quale non sia stato, come nella fattispecie in esame, proposto reclamo e tantomeno incardinato il giudizio di merito nel termine perentorio previsto dall'art. 703 III comma c.p.c. deve ritenersi priva di carattere decisorio con conseguente inammissibilità della proposta opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., tenuto conto che l'odierna ricorrente avrebbe potuto introdurre nel termine perentorio di cui al IV dell'art. 703 c.p.c. autonomo procedimento di merito all'esito del quale gli effetti, pur precariamente stabilizzati, dell'ordinanza possessoria sarebbero stati sostituiti dalla sentenza. 
In secundis, il ricorso è viziato da inammissibilità perché l'opponente non è soggetto “terzo” (legittimato, pertanto, a proporre opposizione di terzo) ma parte processuale (anche se dichiarata contumace) del pregresso procedimento possessorio definito con l'ordinanza interdittale del 18.10.2016 ed avrebbe, dunque, dovuto, reclamare nei perentori termini prescritti ex lege l'ordinanza possessoria, non essendo viceversa legittimata ad esperire l'opposizione ordinaria di terzo. 
Ciò perché “### ordinaria di terzo ex art. 404 c.p.c. può essere esperita solo da coloro i quali, essendo terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, vantino - in relazione al bene oggetto della controversia - un proprio diritto autonomo e incompatibile con la statuizione giudiziale e siano perciò da essa pregiudicati” (### 22/09/2016, n. 1056). 
A riguardo, è bene evidenziare che, nel caso di specie, la notifica del ricorso introduttivo del procedimento possessorio non era viziata da nullità (come invece asserito dall'opponente) in quanto l'esibizione del suo certificato di residenza attestante che risiedeva nel comune di ### sin dal 2013 non è sufficiente a determinare di per sè la nullità della notifica dell'originario ricorso possessorio, ricevuta dal di lei padre nel comune di ### del ### Invero, la pronuncia n. 10107 del 09.05.2014 della ### I della Cassazione civile ha affermato che: “Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova”, che nel caso di specie non è stata fornita. 
Ancora, altra pronuncia della ### della Cassazione civile (n. 21570 del 30/11/2012) ha chiarito che: “La consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria, ma tale prova non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede ###per vizi della relativa motivazione” (occorre evidenziare che, nel caso di specie, il padre dell'opponente all'atto della notifica non ha dichiarato di non essere con lei convivente ed anche che quest'ultima aveva ricevuto personalmente la medesimo indirizzo altre missive, talché può dirsi che appare evidente, con riferimento all'eccepito vizio di nullità della notifica, il collegamento sia tra la persona che l'ha ricevuta - il padre - e la destinataria sia tra quest'ultima ed il luogo ove la stessa è stata effettuata) In definitiva, l'opposizione di terzo, in considerazione di tutte le ragioni ut supra argomentate, deve essere dichiarata inammissibile. 
Tenuto conto che la questione di inammissibilità della spiegata opposizione di terzo è stata sollevata d'ufficio da questo Giudice (invero, la resistente ### aveva inizialmente chiesto la revoca dell'ordinanza possessoria con compensazione delle spese di lite e solo in sede di memoria conclusiva ha domandato il rigetto dell'avversa domanda e la declaratoria di carenza di legittimazione attiva della ricorrente) deve procedersi all'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio (infatti, deve evidenziarsi che l'altro resistente, ### non ha mai assunto una posizione specifica, rimettendosi alla decisione del ### e non ha formulato neppure richiesta di condanna alle spese di giudizio).  P.Q.M.  il ### in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 2477/2017 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da parte ricorrente avverso l'ordinanza possessoria n. 22979/2016 emessa ex art. 703 c.p.c. dal ### di Bari il ### nella causa iscritta al N. 9457/2014 R.G.; 2) compensa per l'intero le spese di lite tra tutte le parti del giudizio. 
Così deciso, in ### alla data del 27 aprile 2020.   

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 2477/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Nocera Rosella

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1

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 2199/2025 del 18-12-2025

... esperito rimedio amministrativo proponendo ricorso straordinario al ### della Repubblica (con istanza di sospensiva). Con decreto del 30.08.2021, tale ricorso è stato respinto, con assorbimento della domanda cautelare, dal ### della Repubblica, il quale ha recepito le considerazioni di cui al parere n. 1328/2021 (numero affare ###/2019) reso dal Consiglio di Stato - ### nell'adunanza del 21.07.2021; il Consiglio di Stato in sede consultiva ha osservato, segnatamente, come le ordinanze impugnate (appartenenti alla categoria dei provvedimenti extra ordinem ed espressione di un potere autoritativo dotato di ampi margini di discrezionalità, non censurabile se non per evidenti profili di illegittimità) appaiano «giustificate dalla situazione di straordinario degrado in cui versa la zona», come siano «ragionevoli, proporzionate ed adeguate, in considerazione del contesto di abbandono che investe tutta l'area di ### e come siano «state adottate proprio in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, come prevede la formulazione vigente della disposizione di cui all'art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 2457/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, così composta: Dott.ssa ###estensore Dott. ###ssa ### nella causa civile di ### iscritta al n. R.G. 2457/2023 promossa da: ### (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### del 03.01.2024), con il patrocinio dell'Avv. ### contro ### (di seguito, per brevità, anche indicata come “Comune di Grosseto”), con il patrocinio dell'Avv. ### all'esito della discussione orale di cui all'udienza del 16 dicembre 2025 e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.  sulle seguenti ### per parte appellante ### «Voglia l'###ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - previamente, inaudita altera parte, sospendere l'efficacia dell'impugnata Ordinanza; - accertare e dichiarare la nullità della stessa Ordinanza del 13.9.2023 emessa dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, #### nel procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il n. 727/2022 R.G., comunicata con racc. a. r. per mezzo del messo comunale in data ###; - per l'effetto condannare il Comune di ### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre ### c.p.a e spese generali come per legge… In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati: a) vero che non ho ricevuto dal Comune di ### la somma di euro 3.400,00 per il servizio di trasporto e/o rimozione di autoveicoli appartenenti a ### b) vero che non mi sono mai recato per conto del Comune di ### in via ### per la rimozione di autoveicoli appartenenti a ### c) vero che l'autovettura marca ### targata ### oggetto di rimozione per “bonifica area parcheggio via Giordania” è stata riconsegnata al legittimo proprietario ### senza richiesta o corresponsione di denaro da alcuno; d) vero che la mia ### non ha fornito il servizio di custodia di autoveicoli del sig. ### al Comune di ### e) vero che gli animali da basso cortile affidati in custodia dal Comune di ### e appartenuti a ### erano in numero di 25 e non di 39 unità; f) vero che la custodia degli stessi animali da basso cortile, in egual numero, continua ad oggi; g) Vero che per la loro custodia è stata necessaria una spesa di euro 8.600,00 corrisposta dal Comune di ### h) Vero che si dispone dei documenti di trasporto, contabili e della relativa fattura commerciale per i servizi di rimozione, trasporto e custodia dei menzionati beni; i) Vero che per i veicoli indicati ai numeri progressivi: 1-2-4-5-7-8-9-10-13-15-18-19- 20-21- 22-23-42-43-46-47-48 “### A: ### Veicoli” della ### n. 2499/2022 Città di ### e ### a firma del ### - non si è provveduto al servizio di custodia e che gli stessi continuano ad essere nella disponibilità di ### j) Vero che gli altri veicoli nell'elenco ai numeri 63-64-6569-70-71-72-73 di cui al medesimo elenco della menzionata ### non risultano essere di proprietà di ### Si indicano a testi i sig.ri: 1) ### nato il ###, titolare della ### di ### con sede ###via ### snc., per riferire sul capito di cui al punto a); b); i); j). 2) ### titolare della ### snc di ### con sede ###via ### n. 221, per riferire sul capitolo di cui al punto c); d); h;); i); j).  3) Il legale rappresentante di ### didattica - ### “####### semplice agricola”, con sede ###### via ### n.48 e sede ###località ### snc per riferire sui capitoli di cui ai punti e); f); g); h)»; per parte appellata Comune di ### «…voglia respingere l'appello di ### e ogni altra richiesta in questo contenuta per le motivazioni tutte espresse negli atti tutti del procedimento. Con vittoria di spese legali e spese della ### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di ### in data ###, emetteva ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.  (R.G. 727/2022) con la quale condannava ### a corrispondere all'### di ### la somma di € 49.590,00 (oltre interessi al tasso legale a far data dai singoli esborsi sino al suddetto provvedimento e dal medesimo sino al saldo). Il Tribunale di ### condannava altresì ### a rifondere le spese di lite in favore del Comune di ### Il Tribunale di ### premetteva quanto segue: - l'### di ### aveva convenuto in giudizio ### al fine di sentirlo condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di € 49.590,00 oltre agli interessi legali, a titolo di rimborso delle spese asseritamente sostenute per la rimozione dei beni di proprietà del convenuto ed impegnate con ### n. 2108/2019 e n. 2787/2020; - parte ricorrente aveva dedotto: che il convenuto era proprietario di un'ingente quantità di autovetture, di cui numerose in pessimo stato, poste in sosta in un'area di proprietà del Comune di ### destinata ad area di sosta provvisoria per gli esercenti di spettacoli viaggianti; che in virtù di tale occupazione sine titulo, il Comune di ### aveva emesso, in data ###, due ### con le quali era stato ordinato lo sgombero e la pulizia della predetta area di sosta per veicoli adibiti ad uso abitativo, nonché ordinato lo sgombero dell'area, la rimozione e il ricovero in altro luogo degli animali da cortile presenti, la rimozione ed eventuale smaltimento delle vetture in stato di abbandono nonché il corretto posizionamento su strada delle vetture circolanti; che il Sig. ### aveva proposto, avverso tali provvedimenti, ricorso straordinario al ### della Repubblica, respinto in data 30 agosto 2021; che tra il 23 e il ### le due ### erano state eseguite, con la rimozione di circa 57 autovetture, di cui 7 immediatamente demolite presso la ### ed il trasferimento di circa 25 animali da cortile (galline, oche, tacchini, conigli) presso altra area attrezzata, sostenendo interamente le spese; che avverso l'esecuzione di tali provvedimenti, ### aveva promosso ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., definito in data ### con ordinanza di rigetto; che era dunque interesse dell'### recuperare le spese sostenute per la rimozione dei beni del ### ed impegnate con ### n. 2108/2019 e n. 2787/2020; - il resistente ### non si era costituito in giudizio, benché ritualmente citato, cosicché all'udienza del 25.01.2023 ne era stata dichiarata la contumacia; - il giudizio era stato istruito su base documentale. 
Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di ### proponeva appello ### sulla base delle seguenti censure: 1) la contumacia di parte convenuta/resistente non le ha consentito di chiarire la propria posizione e di eccepire le circostanze come di seguito rilevabili.  ### deve essere dichiarata nulla, previa sospensione in via cautelare della sua efficacia esecutiva, per violazione del principio del contraddittorio dipendente da nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e di ogni atto conseguente. Non vi è mai stata notifica alla parte convenuta/resistente; 2) il giudice di prime cure ha accolto e valutato acriticamente la documentazione prodotta dalla parte ricorrente senza curarsi di accertare la effettività dei rapporti in essere, delle operazioni descritte e dei presunti pagamenti intervenuti di cui l'ente pubblico richiedeva il rimborso. Appare di tutta evidenza l'infondatezza e la incongruità delle spese asseritamente sostenute dall'amministrazione comunale per l'esecuzione delle due determinazioni sindacali. Sono prive di riscontro le seguenti voci di spesa sebbene ritenute dal giudice come documentate: A) € 3.400,00 alla “### di ### Michele” per rimozione e trasporto veicoli; il #### legale rappresentante della ditta, ha rilasciato una dichiarazione scritta con la quale ha ammesso di non aver mai ricevuto tale somma dal Comune; B) € 8.000,00 alla “### S.n.c.” per rimozione, trasporto e custodia dei veicoli. Ugualmente, sussiste analoga dichiarazione in relazione la vettura ### targata ### la quale era stata riconsegnata al legittimo proprietario ### senza richiesta economica per la sua custodia.
La determinazione dirigenziale n. 2499/2022 faceva riferimento a 73 automezzi, ma gli autoveicoli indicati ai numeri progressivi 1-2-4-5-7-8-9-10-13-15-18-19- 20-21- 22-23-42-43-46-47-48 (cfr. “### A: ### Veicoli”) continuano a essere nella disponibilità del ### mentre gli altri veicoli numeri 63,64,65,69,70,71,72,73 non sono mai appartenuti a parte appellante e, pertanto, con riferimento ad essi non poteva richiedersi il pagamento o il rimborso di alcuna spesa per rimozione, trasporto e custodia. Parimenti, è opinabile un'altra voce di spesa di cui alla impugnata ordinanza, ossia la presunta corresponsione di € 8.000,00 alla “### didattica ### Fattoria” per custodia animali da basso cortile quale compenso per il trasferimento di 25 animali da cortile (galline, oche, tacchini e conigli) presso altra area attrezzata, nonché € 600,00 per custodia animali da basso cortile. ### è imprecisa sul punto; gli animali avrebbero dovuto essere 39 e non si è tenuto conto del fatto che il Comune avrebbe dovuto affidare quegli stessi animali ad associazioni o enti che ne avessero fatto richiesta o dato garanzie mentre il Comune ha sbrigativamente risolto il problema pagando € 8.600,00 per custodia ed in ogni caso la spesa era abnorme con spreco di risorse che configurava un'ipotesi di responsabilità in capo all'amministratore pubblico; 3) il #### ha presentato ricorso al T.A.R. ed è pendente giudizio per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 2499 del 27.10.2022 e pertanto non vi è rinuncia a denunciare la vessatorietà dei provvedimenti amministrativi emanati; 4) i numerosi giostrai e gli altri addetti a spettacolo viaggiante, insieme ai nuclei familiari, occupano l'area di ### pur in assenza della indispensabile rete dei sottoservizi e ricevono un trattamento di favore senza che per gli stessi si invochino ragioni di tutela della collettività e necessità di procedere allo sgombero. ### non ha occupato abusivamente quegli spazi per sé vitali né ha compiuto alcun illecito essendo stato autorizzato ad alloggiare per giustificati motivi all'interno dell'area di sosta/parcheggio nella zona “PIP - ### Nord” di ### in forza dell'Ordinanza del ### n. 110 del 17.09.2015. ### di acquisizione al patrimonio comunale e l'ordinanza di sgombero dell'area insieme alla diffida del 2019 di esecuzione coattiva delle ordinanze n. 51 e n. 52 del 2019 e gli altri provvedimenti presupposti, pur apparentemente neutrali, sono ingiusti e discriminatori perché hanno privato il ### dei suoi beni economici impedendogli di continuare a disporre in un luogo adeguato in cui dimorare di fatto costringendolo a vivere di stenti. I provvedimenti ordinatori erano stati diretti al singolo integrando provvedimenti discriminatori.  #### chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sui fatti dedotti in dieci articoli separati (v. conclusioni). 
Si costituiva in giudizio il Comune di ### il quale rilevava, quanto al primo motivo di gravame, come parte appellante non si lamentasse della nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Quanto al secondo motivo di gravame, tutto quanto rimosso rientra nella sfera di disponibilità dell'appellante tanto che lo stesso ne aveva rivendicato la proprietà in altro procedimento ex art. 700 c.p.c. tendente a rimuovere il sequestro sui beni, conclusosi tuttavia con una statuizione di rigetto da parte del Tribunale di ### quanto al giudizio pendente dinanzi al T.A.R., occorre sottolineare che il giudice amministrativo si è pronunciato (con sentenza n. 381/2024 del 09.04.2024) dichiarando il difetto di giurisdizione. Gli ulteriori motivi sono del tutto infondati così come le accuse di comportamenti discriminatori rivolte nei confronti dell'Ente, formulate da chi non rispettava alcuna delle prescrizioni regolanti l'uso dell'area (a differenza delle altre persone che vivevano veramente in stato di necessità e in condizioni di provvisorietà osservando i limiti imposti da un provvedimento amministrativo contingente) e, di conseguenza, nemmeno i dettami della legge in generale. ### di ### rilevavo, infine, come la richiesta di prova testimoniale fosse palesemente inammissibile in quanto tardiva. 
Alla prima udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., la ### istruttrice formulava proposta conciliativa invitando le parti a comunicare la propria adesione o meno entro 30 giorni, riservandosi all'esito di provvedere in merito all'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza impugnata e alle richieste istruttorie. 
Con ordinanza emessa in data ### a scioglimento della riserva assunta, la Corte, attesa la pendenza di trattative tra le parti e, in ogni caso, la probabile necessità di istruire la causa in caso di non abbandono della stessa per fallimento del tentativo di conciliazione, sospendeva la provvisoria esecutività della ordinanza impugnata, invitando le parti a far constare l'eventuale raggiungimento di accordo transattivo ala udienza del 05.11.2024.
All'esito dell'udienza del 05.11.2024, la ### istruttrice rinnovava la proposta conciliativa già formulata e si riservava di decidere sulle richieste istruttorie avanzate. 
Con ordinanza emessa in pari data la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva pertanto fissata udienza di discussione orale e successiva pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. al 18.02.2025. All'esito della discussione orale della causa, la Corte si riservava di depositare la sentenza entro i 30 giorni successivi ai sensi dell'art.  281 sexies, ultimo comma, c.p.c.. 
Con ordinanza emessa in data ###, la Corte: rilevava la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, di conseguenza, riteneva correttamente pronunciata la contumacia di ### in tale sede; osservava che le istanze istruttorie formulate in appello da quest'ultimo sono, di conseguenza, tardive e, quindi, inammissibili; osservava che la contestazione in ordine alla congruenza delle spese indicate dal Comune di ### e di cui il medesimo ha chiesto il rimborso doveva essere oggetto di approfondimento, anche atteso il tenore della decisione del giudice di prime cure e la motivazione della stessa; disponeva pertanto l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio volta a «valutare la congruità delle spese rivendicate a “danno” da parte del Comune a carico di ### alla luce della documentazione prodotta in atti…e derivanti dalle ordinanze di sgombero di cui al procedimento in oggetto». 
All'udienza del 04.03.2025, il C.T.U. nominato, il #### accettava l'incarico conferitogli e prestava il giuramento di rito. A seguito di concessione di proroga dei termini precedentemente assegnati al C.T.U., attesa la sopravvenuta necessità di espletare ulteriori accertamenti al fine di fornire una risposta al quesito, l'udienza per discussione orale della causa e successiva pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., originariamente fissata per il ###, veniva rinviata al 16.12.2025. 
In data ### il C.T.U. incaricato depositava l'elaborato finale. 
All'udienza del 16 dicembre 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa. In tale occasione, l'Avv. ### per il Comune di ### eccepiva l'inammissibilità delle note depositate da controparte in data ###, ritenendo che si trattasse di atto/deposito non autorizzato. La Corte si riservava di depositare la sentenza entro i successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, si rileva come questa Corte, nel rinviare la causa, con decreto del 26.05.2025, alla udienza del 16.12.2025 per discussione orale e successiva pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., avesse assegnato alle parti un termine antecedente alla data dell'udienza per il deposito di note conclusionali in ossequio a quanto previsto dall'art. 350 bis, comma 2, c.p.c.. Alla luce del suo contenuto, l'atto depositato da ### in data ### deve essere qualificato per l'appunto come nota conclusionale, come tale pienamente ammissibile (peraltro, il termine antecedente che era stato assegnato alle parti deve considerarsi ordinatorio e non perentorio). 
Quanto alla contestata violazione del principio del contraddittorio per presunto difetto della notificazione del ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado, si ritiene sufficiente richiamare il contenuto della ordinanza emessa in data ###, con la quale questa Corte ha già rilevato la regolarità dell'anzidetta notificazione e la conseguente correttezza/legittimità della declaratoria di contumacia del #### da parte del giudice di prime cure (cfr. verbale dell'udienza del 25.01.2023). 
Il ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, è stato infatti notificato, a mezzo ### addetto all'### presso il Tribunale di ### in un primo momento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (notificazione peraltro rinnovata su disposizione del giudice di prime cure, cfr. verbale dell'udienza del 27.09.2022) e, in seconda battuta, posto che il #### sulla base di informazioni assunte in loco, risultava trasferito verso destinazione ignota, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta), mediante deposito di copia conforme dell'atto in busta chiusa e sigillata nella casa comunale dell'ultima residenza nota (dai certificati di residenza rilasciati dal Comune di ### in data ### e in data ### il Sig. ### risultava anagraficamente residente in #####). Il procedimento notificatorio può senz'altro ritenersi perfezionato. 
Circa le richieste istruttorie avanzate dall'appellante (prova testimoniale tesa, ad esempio, a dimostrare che il #### legale rappresentante della “### di ### Michele” non avrebbe mai ricevuto dal Comune l'importo di € 3.400,00 per la rimozione e il trasporto di autoveicoli appartenenti al #### ovvero che la vettura ### targata ### sarebbe stata riconsegnata al legittimo proprietario dopo circa 50 giorni dallo sgombero senza alcuna richiesta economica per la custodia da parte della ditta ### S.n.c. di ###, con la medesima ordinanza questa Corte ne ha già rilevato l'inammissibilità in quanto tardive; infatti, la parte rimasta contumace in primo grado, nel costituirsi per la prima volta in appello, può assumere posizioni di mera negazione dei fatti costitutivi la cui prova gravi sulla controparte, ma non può godere, nel giudizio di gravame, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita nel primo giudizio e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni probatorie già maturate e decadenze già verificatesi (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un. civ., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951, App. Bari, sent. 10 novembre 2022, 1651). Ciò vale anche per le produzioni documentali dell'appellante. 
Venendo al merito della domanda di rimborso svolta dall'### odierna appellata, questa Corte ritiene anzitutto di dover condividere i rilievi del giudice di prime cure in punto di legittimità delle ### n. 51 e n. 52 del 16.05.2019 con le quali veniva ordinato lo sgombero e la pulizia generale dell'area di proprietà del Comune di ### sita in ### (catastalmente identificata al foglio 62, particella 87), già destinata ad area di sosta provvisoria per gli esercenti di spettacoli viaggianti e per i loro nuclei familiari (come da precedenti ### n. 1264 del 27.12.2013 e n. 110 del 17.09.2015, ormai giunte alla loro scadenza), sì da renderla completamente libera da veicoli, persone e cose. In particolare, è stato constatato come il #### abbia esperito rimedio amministrativo proponendo ricorso straordinario al ### della Repubblica (con istanza di sospensiva). Con decreto del 30.08.2021, tale ricorso è stato respinto, con assorbimento della domanda cautelare, dal ### della Repubblica, il quale ha recepito le considerazioni di cui al parere n. 1328/2021 (numero affare ###/2019) reso dal Consiglio di Stato - ### nell'adunanza del 21.07.2021; il Consiglio di Stato in sede consultiva ha osservato, segnatamente, come le ordinanze impugnate (appartenenti alla categoria dei provvedimenti extra ordinem ed espressione di un potere autoritativo dotato di ampi margini di discrezionalità, non censurabile se non per evidenti profili di illegittimità) appaiano «giustificate dalla situazione di straordinario degrado in cui versa la zona», come siano «ragionevoli, proporzionate ed adeguate, in considerazione del contesto di abbandono che investe tutta l'area di ### e come siano «state adottate proprio in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, come prevede la formulazione vigente della disposizione di cui all'art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (v. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado). 
A quanto appena esposto deve aggiungersi: a) il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c.  proposto da ### dinanzi al Tribunale di ### (R.G. 176/2020; v. doc. 7 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), con il quale l'odierno appellante aveva chiesto la revoca del termine concesso dal Comune di ### per il ritiro dei veicoli rimossi dall'area con l'intervento della forza pubblica a pena di considerare i beni depositati “cose abbandonate”, nonché la sospensione e la revoca della dichiarata “acquisizione al patrimonio comunale” dei medesimi con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 923 c.c.; b) la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del ricorso proposto da ### dinanzi al T.A.R. per la Toscana - ### avverso la determinazione dirigenziale n. 2499 del 27.10.2022 del Comune di ### - ### e ### - ### di ### (sentenza n. ###/2024 REG. PROV. COLL - ###/2023 REG. RIC. pubbl. il ###, prodotta dal Comune di ### come doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di appello, nella quale si evidenzia come le doglianze indirizzate nei confronti delle ordinanze di sgombero dell'area di ### fossero per l'appunto già state oggetto di ricorso straordinario al ### della Repubblica definito con esito negativo per il ####. 
Alla luce di quanto sopra, le censure con le quali si lamenta la presunta ingiustizia e il presunto carattere discriminatorio e sperequativo delle ordinanze, delle delibere e di «tutti i provvedimenti finalizzati a sloggiare ### dalle diverse aree in cui lo stesso Comune l'avrebbe dapprima collocato» (provvedimenti che, ad opinione dell'appellante, sarebbero il frutto di «una scelta discrezionale scorretta» e di un «cattivo esercizio del potere discrezionale dell'### v. pag. 8 dell'atto di citazione in appello) non sono suscettibili di scrutinio da parte di questa Corte, in quanto già esaminate dai competenti organi e, in ogni caso, involgenti profili e questioni pacificamente sottratti alla cognizione e al sindacato del giudice ordinario. 
Costituisce circostanza pacifica nonché provata documentalmente che le ### n. 51 e n. 52 del 16.05.2019 sono state eseguite coattivamente tra il 23 e il ### (v. verbali di constatazione e rimozione di veicoli e verbali di constatazione e rimozione di beni mobili e animali del ### della ### prodotti dal Comune di ### come doc. 5 e doc. 6 in allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), mediante la rimozione delle autovetture, di cui talune demolite, e il trasferimento degli animali da cortile rinvenuti presso altra area attrezzata. 
Per quel che attiene al quantum debeatur, come già anticipato, questa Corte, ritenendo di non poter fondare la propria decisione esclusivamente sulle allegazioni di parte e sul contenuto delle determinazioni dirigenziali versate in atti, e rilevato che la contumacia non ha diversamente dalla non contestazione, valenza ammissiva, ha demandato ad un esperto la verifica della congruità delle spese sostenute dal Comune di ### per la rimozione, il trasporto e la custodia/deposito dei veicoli nonché per la custodia degli animali da basso cortile. Per rispondere al quesito sottopostogli, il C.T.U. #### dopo aver ricostruito in maniera precisa i fatti di causa e aver passato in rassegna le varie determinazioni dirigenziali succedutesi nel tempo (dalla n. 1496/2019 alla n. 2753/2022) con le quali l'### ha dapprima quantificato le spese per l'operazione di sgombero e ha successivamente assunto impegni di spesa, nonché dopo aver riportato l'evoluzione fotografica dello stato dei luoghi (v. sequela di immagini tratte da ### e da ### risalenti agli anni dal 2010 al 2019, a pag. 6 e ss. dell'elaborato peritale), dalla quale si evincono il progressivo aumento del numero di veicoli in sosta nonché la presenza di animali da cortile nell'area verde circostante ### ha opportunamente ritenuto di riferirsi all' “### quadro per il servizio di raccolta, trasporto e custodia di veicoli abbandonati e di raccolta, trasporto e smaltimento di veicoli fuori uso su aree pubbliche di competenza del Comune di ### per la durata di 48 mesi - ### prezzi” (### 3 alla relazione finale) stipulato dal Comune di ### nel 2024. 
Riguardo alla determinazione dei costi di rimozione dei veicoli, il C.T.U. ha ritenuto di applicare gli importi di cui all'elenco prezzi unitari contenuto nel suddetto accordo «relativi al diritto di chiamata (78,25 €/cad.) (intervento effettuato tra le ore 6:00 e le ore 22:00 di giorni feriali, n.d.r.) e all'attività di carico e scarico (15,34 €/cad.) (intervento sempre effettuato tra le ore 6:00 e le ore 22:00 di giorni feriali, n.d.r.)», mentre per quel che concerne la custodia dei mezzi, ha ritenuto «congruo applicare la tariffa di cui alla tabella…dal 1° al 30° giorno di custodia (1,60 €/giorno cad.), ed in linea con quanto applicato anche in altri ### (vedi ### di applicare un abbattimento della tariffa pari ad 1/5 per i giorni successivi al trentesimo (0,32 €/giorno cad.)» (cfr. pag. 11 e pag. 12 della perizia depositata in data ###). 
A proposito degli animali da cortile, il C.T.U. ha preso in considerazione «una spesa per ogni animale pari ad 11 € al mese comprensiva di spese per alimentazione (3,00 €/mese cad.) e spese varie di gestione e ricovero degli animali (8 €/mese cad.)» (cfr. pag. 12 della perizia).  ###.T.U. ha puntualizzato di aver tenuto conto, per la stima/valutazione della congruità dei prezzi, «del periodo di tempo compreso tra la data di rimozione di veicoli ed animali (25/10/2019) e la data dell'ultima ### riguardante la custodia dei veicoli (14/10/2022) e degli animali (23/11/2022)». ###.T.U. ha sottolineato «che non sussistono ulteriori riferimenti temporali cui fare riferimento nella determinazione delle tempistiche da considerare» e di essersi basato «su quanto ricostruibile dai documenti in atti, talvolta contraddicenti tra di loro, per determinare quali servizi e per quanti veicoli siano stati effettuati dalle ### incaricate, essendo carenti gli elementi tecnici di valutazione essenziali per fornire più precise valutazioni» (pag. 12 della perizia). 
Posto che «dall'esame della documentazione in atti si rileva che nell'### “A” della ### 2499/2022 si trovano elencati 73 veicoli rinvenuti in ### dei quali 54 intestati o cointestati a ### 9 veicoli di proprietà ignota e 10 veicoli intestati ad altri soggetti», il C.T.U. incaricato ha deciso, del tutto condivisibilmente, nello stabilire la congruità degli importi, di fare riferimento «ai 54 veicoli intestati o cointestati al #### di cui: - n. 24 Roulotte; - n. 1 Barca con carrello; - n. 25 Autovetture; - n. 4 Veicoli di maggiori dimensioni (1 Carrofunebre, 2 Furgonati, 1 Pickup)» (pag.  12 dell'elaborato peritale). 
Le tabelle di cui a pag. 13 della perizia, di seguito riportate, riepilogano i costi unitari e totali giudicati congrui per diritto di chiamata, attività di carico/scarico, spese di custodia dal 25.10.2019 al 14.11.2019 e dal 25.11.2019 al 14.10.2022 (ferma restando la correttezza dei calcoli effettuati dal C.T.U., gli archi temporali vanno in realtà dal 25.10.2019 al 23.11.2019 compresi - primi 30 giorni di custodia - e dal 24.11.2019 al 14.10.2022 compresi - giorni di custodia successivi al trentesimo e fino al 14.10.2022, n.d.r.): ###.T.U. ha poi rilevato come nell'### “B” della ### 2499/2022 siano elencati 39 animali, di cui 2 galli, 16 galline, 2 oche, 10 tacchini, 7 anatre e 2 germani; «tuttavia - rimarca al contempo il #### - nelle altre determine comunali vengono sempre descritti “25 animali da cortile”». Di conseguenza, anche in questo caso del tutto condivisibilmente, l'esperto ha ritenuto corretto basare la stima su tale ultimo (25) dato, giungendo ad individuare una spesa congrua complessiva di € 9.900,00, come da tabella sempre a pag. 13 della perizia che di seguito, per comodità, si riporta: Il totale complessivo degli esborsi stimati come congrui dal C.T.U. ammonta quindi ad € 38.261,00 (€ 4.225,50 + € 828,36 + € 2.592,00 + € 20.715,14 + € 9.900,00) oltre I.V.A.. 
Il ragionamento operato dal C.T.U., il quale non ha trascurato fatti decisivi, appare scevro da vizi e si mostra logico, coerente nonché poggiante su criteri corretti; le indagini peritali, contraddistinte da completezza, si sono svolte in assenza di errori procedurali e nel rispetto del contraddittorio.  ### contesta la riduzione (dalla bozza di relazione alla stesura finale dell'elaborato peritale) del numero di animali presi in considerazione ai fini del calcolo delle spese di custodia. La doglianza si mostra priva di pregio. La circostanza per cui il C.T.U. #### ha tenuto conto di 25 animali da basso cortile (anziché 39) depone certamente a favore dell'odierno appellante, avendo comportato la quantificazione di una somma da lui dovuta indubbiamente più bassa rispetto a quella che sarebbe stata ottenuta qualora fossero stati considerati 39 animali. Le lamentate contraddizioni sul punto rinvenibili nei provvedimenti del Comune di ### sono state dunque risolte dal C.T.U. a vantaggio del #### Questa Corte, pertanto, nella sua libertà di apprezzamento delle risultanze della consulenza tecnica espletata, ritiene di non doversi discostare dalle medesime. 
Tuttavia, non può ignorarsi che il Comune di ### proprio in ordine alla custodia degli animali da basso cortile, aveva indicato come dovuto l'importo totale di € 8.600,00 (comprensivo di I.V.A., come si evince dalle ### n. 2108 dell'11.10.2019 e n. 2787 del 30.12.2020), inferiore rispetto alla somma quantificata dal C.T.U., pari ad € 9.900,00 (I.V.A. esclusa). Si ritiene, allora, quanto agli oneri economici inerenti agli animali da basso cortile, che la domanda di rimborso dell'### vada accolta nei limiti della cifra che era stata pretesa dalla medesima, ossia, giustappunto, € 8.600,00. 
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale riforma della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di ### in data ###, il Sig. ### deve essere condannato a corrispondere al Comune di ### la somma di € 28.361,00 (€ 4.225,50 per diritto di chiamata + € 828,36 per attività di carico/scarico dei veicoli + € 2.592,00 a titolo di spese di custodia dei veicoli per i primi 30 giorni + € 20.715,14 a titolo di spese di custodia dei veicoli per i giorni successivi al trentesimo e fino al 14.10.2022) oltre I.V.A. sulla medesima, oltre alla somma di € 8.600,00, già comprensiva dell'I.V.A., a titolo di spese di custodia degli animali da basso cortile, il tutto oltre interessi al tasso legale a far data dai singoli esborsi sino alla presente sentenza e dalla presente sentenza fino al saldo effettivo. 
Atteso il parziale accoglimento dell'impugnazione, questa Corte è chiamata a procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Posto che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca e non consente quindi la condanna della parte comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, a condizione che ricorrano gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. Un. civ., sent. 31 ottobre 2022, n. ###) e che la riduzione dell'importo, originariamente riconosciuto a favore del Comune di ### all'esito del presente giudizio di appello, non può comunque reputarsi irrilevante o trascurabile, questa Corte ritiene di dover compensare tra le parti, nella misura di 1/3, le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico di ### i restanti 2/3, liquidati come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M.  147/2022, posto che tanto in primo quanto in secondo grado l'attività difensiva si è esaurita dopo il ### (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 sulla base del criterio del decisum; adozione dei valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate; escluso il compenso per la fase istruttoria e metà del compenso per la fase decisionale con riferimento al solo giudizio di primo grado, in quanto svoltosi nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. e nella contumacia di ###. 
Quanto alle spese della C.T.U., le stesse, come già liquidate con decreto emesso il ###, sono da porsi, in via definitiva, a carico delle parti processuali nella misura del 50% ciascuna, dovendosi considerare, da un lato, l'accoglimento della domanda proposta dal Comune di ### (seppur per un importo inferiore rispetto a quello oggetto della condanna da parte del giudice di prime cure) e, dall'altro, che l'### si è limitata ad offrire in comunicazione le determinazioni dirigenziali con impegno di spesa e i visti di regolarità contabile, senza tuttavia fornire alcun elemento atto a dimostrare la congruità delle somme richieste, così rendendo pur sempre necessario lo svolgimento di apposite operazioni peritali.  P.Q.M.  La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'appello come in atti proposto da ### avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di ### in data ### a definizione del giudizio n. R.G. 727/2022, che così riforma: - ### per le ragioni di cui in motivazione, a corrispondere all'### di ### la somma di € 28.361,00 oltre I.V.A.  di legge sulla medesima, oltre alla somma di € 8.600,00 (I.V.A. inclusa), il tutto oltre interessi al tasso legale calcolati a far data dai singoli esborsi sino alla presente sentenza e dalla presente sentenza fino al saldo effettivo; - COMPENSA per 1/3 tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio; - ### al pagamento, a favore dell'### di ### dei restanti 2/3 che liquida, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, in € 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, in € 3.330,66 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge; - PONE le spese della C.T.U., come già liquidate con decreto emesso il ###, a carico delle parti processuali nella misura del 50% ciascuna. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.  ###estensore ###ssa

causa n. 2457/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mariani Isabella

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 288/2026 del 19-01-2026

... compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; che nel periodo dal 25 dicembre 2019 al 30 novembre 2021 la amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato il compenso contrattualmente previsto né aveva concesso giorni di riposo compensativo; che dai turni di servizio in atti si evincevano le giornate festive infrasettimanali lavorate da cui dovevano essere escluse le domeniche non costituenti festività infrasettimanali; che aveva presentato richiesta di pagamento del compenso straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate senza alcun esito. Ciò premesso, cosi concludeva “ accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del ### del 7.4.1999 e ex art. 29 del ### del 21.5.2018 -comparto ### ora ex art. 106 del ### del 22.11.2022 ### per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nel periodo dal 25 dicembre 2019 al 30 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa ### , in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 44/2025 TRA ### c.f. ###, nata il ### a ###, rapp.ta e difesa dall'avv. ### presso lo studio della quale elett.te domicilia in ### alla via ### 70. 
Ricorrente E ASL Napoli 1 ###.IVA ###, in persona del ### p.t., Dott. Ing. ### rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### ed ### giusta procura alle liti del 5.9.2019 per ### tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla ### del ### 13/a, presso la ### Resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il ### la ricorrente , dipendente dell'### 1 CENTRO , di ruolo presso il reparto di rianimazione dell'### sino al 30 novembre 2021 con la qualifica di ### con orario di lavoro fissato in 36 ore settimanali, articolato su turni esponeva che per lo svolgimento di tale particolare tipologia di turno era spesso tenuto a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali; che l'art. 29 del CCNL 2016-2018 dispone che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; che nel periodo dal 25 dicembre 2019 al 30 novembre 2021 la amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato il compenso contrattualmente previsto né aveva concesso giorni di riposo compensativo; che dai turni di servizio in atti si evincevano le giornate festive infrasettimanali lavorate da cui dovevano essere escluse le domeniche non costituenti festività infrasettimanali; che aveva presentato richiesta di pagamento del compenso straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate senza alcun esito. 
Ciò premesso, cosi concludeva “ accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del ### del 7.4.1999 e ex art. 29 del ### del 21.5.2018 -comparto ### ora ex art. 106 del ### del 22.11.2022 ### per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nel periodo dal 25 dicembre 2019 al 30 novembre 2021, e per l'effetto, b) condannare l'### 1 Centro, in persona del legale rapp.te legale p.t., al pagamento della somma lorda complessiva di € 1.730,88, in favore della sig.ra ### a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto periodo, oltre interessi di legge maturati e maturandi, così come analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si riporta e che sono parte integrante del presente atto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario annuale delle festività infrasettimanali. Con vittoria di spese e onorari da attribuirsi.  ### convenuta, regolarmente costituitasi, eccepiva la nullità del ricorso, nonché la decadenza e la prescrizione quinquennale dei crediti nonché l'infondatezza, nel merito, della domanda azionata della quale chiedeva, pertanto, il rigetto, con vittoria di spese di lite. 
Sulla base della documentazione in atti, all'udienza di discussione del 14 gennaio 2026, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono. 
Preliminarmente va rigettata la eccezione di nullità del ricorso. 
Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione.  ### l'orientamento, ormai unanime, della giurisprudenza, infatti, “il ricorso introduttivo è nullo quando sia omesso ovvero sia del tutto incerto il petitum, non individuabile attraverso l'esame complessivo dell'atto. Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva”. (tra le altre Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, n.14379). 
Nel caso di specie, dalla prospettazione dei fatti delineata nell'atto introduttivo, quest'ultimo non può considerarsi nullo in quanto appare completo di tutti gli elementi necessari atti a consentire sia al Giudice che al contraddittore la comprensione dei relativi causa petendi e petitum, tant'è che la parte convenuta è stata in grado di apprestare un'esauriente difesa. 
Nel merito va rilevato che il tema d'indagine si incentra sulla richiesta del ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del ### 01.09.1995 (attualmente art. 86 comma 13 ### 2016 -2018) è volta, unicamente, a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art 9 ### 2001 ( attualmente art. 29 co.6 ### 2016 -2018) di “ godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, o in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.   ###. 44 del ### del 1.9.1995, nel disciplinare particolari condizioni di lavoro, prevedeva, dal comma 3 al comma 12, il riconoscimento di un'indennità ad hoc per i lavoratori del comparto sanità che svolgevano la prestazione su tre turni (cd. lavoratori turnisti).  ###. 9, comma 1, dell'### integrativo del 7.4.1999 (siglato il ###) che è stato invocato dall'odierna resistente, prevedeva: “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del ### 1° settembre 1995 e 34 del ### 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. ###. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà, quindi, titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. 
Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. 
Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall'### Ed, invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. A ciò aggiungasi che nessuna prescrizione del credito preteso risulta essere intervenuta dal momento che viene in questa sede richiesto il pagamento di differenze retributive dal dicembre 2019 al dicembre 2022 ed è stata fornita in atti la prova di aver interrotto la prescrizione. 
Pertanto l'eccezione di prescrizione ex adverso formulata risulta destituita di fondamento e va rigettata. 
Nel merito si osserva che sulla questione della cumulabilità delle norme, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/03/2021, n.6716 e Cass. 25/01/2021, n.1505) con condivisibili argomentazioni ha chiarito che “###à prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del ### 1 settembre 1995” (attualmente art. 86 comma 13 del ### 2016-2018) “per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del ### 20 settembre 2001” (attualmente art. 29 co. 6 ### 2016-18), “di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. 
Inoltre la Suprema Corte di Cassazione ( cfr. in ultimo Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 20743 del 18.07.2023) ha esplicitamente stabilito che: “la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”. Si aggiunga che, secondo l'interpretazione sistematica delle norme della contrattazione collettiva in esame fornita dalla Cassazione: “la tesi sostenuta dall'### secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del ### 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17)”.   Dunque, la tesi prospettata dalla resistente Asl non trova riscontri nell'iter argomentativo della Suprema Corte. ### , infatti vorrebbe ancorare l'applicabilità della norma di cui all'art. 9 al superamento da parte del lavoratore turnista dell'orario ordinario di lavoro. La Suprema Corte, con la citata ordinanza esclude quanto sostenuto dalla Asl chiarendo che:” …l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività”. 
È chiara l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, la quale, nel suindicato passaggio, ha escluso qualsiasi differenziazione tra il personale turnista e non turnista, ai fini dell'applicabilità della maggiorazione per lavoro straordinario, a differenza di quanto sostiene invece l'appellante. 
Si aggiunga poi che, sempre secondo l'esegesi della Cassazione: “la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo”. 
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto e considerato che l'ASL resistente, lungi dal muovere una specifica contestazione relativamente alle circostanze fattuali poste dal ricorrente a fondamento della pretesa così come azionata nel presente giudizio, da ritenersi, pertanto, pacifiche tra le parti in causa, si è limitata, a ben vedere, ad insistere, in punto di mero diritto, sull'inapplicabilità della norma contrattuale invocata dall'istante alla fattispecie che ci occupa, la domanda giudiziale può trovare accoglimento in considerazione del principio di diritto sovra esposto. 
Conseguentemente l'ASL resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale indicato dettagliatamente nel ricorso introduttivo dal dicembre 2018 al novembre 2021 per un totale di 192 ore di lavoro festivo infrasettimanale, della somma di € 1.730,88 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro festivo per i periodi su indicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali, oltre accessori di legge. 
A tal proposito questo giudice ritiene di dover aderire al conteggio così come redatto da procuratore di parte ricorrente in quanto correttamente formulato e non oggetto di specifica contestazione nel corpo della memoria di costituzione. 
Per quanto riguarda, infatti, il calcolo di quanto effettivamente spettante al ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.( cfr. Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.: Cass. 19 gennaio 2006 n 945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285). 
Nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati in atti. Inoltre, la resistente nel costituirsi nulla eccepiva in ordine all'effettiva presenza dei lavoratori in detti turni, sollevando eccezioni solo in ordine alla spettanza della maggiorazione. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda condanna la ### 1 Centro, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di euro 1.730,88 in favore di ### oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 legge 412/1991 dalla data di maturazione al soddisfo; condanna l'### 1 Centro, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese che si liquidano in € 1.100,00 oltre ### CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv.to antistatario. 
Si comunichi.  ### 14-01-2026 

Il Giudice
del ###ssa ### n. 44/2025


causa n. 44/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Beneduce Anna Maria

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1290/2025 del 03-07-2025

... compensativo o, in alternativa, del compenso per lavoro straordinario. Assumevano che, sulla scorta della ### succedutasi nel corso degli anni, dal 1.11.2019 al 31.12.2022, vantavano un credito nei confronti del datore di lavoro costituito dal compenso per il lavoro straordinario svolto ed evidenziavano che l'azienda aveva iniziato a corrispondere il dovuto ma solo a partire dall'anno 2023. Lamentavano pertanto la mancata corresponsione degli emolumenti dovuti per il predetto periodo concludendo nei seguenti termini “a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del ### del 7.4.1999 e ex art. 29 del ### del 21.5.2018 -comparto ### ora ex art. 106 del ### del 22.11.2022 ### per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nel periodo dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 per il sig. ### mentre per la sig.ra ### dal dicembre 2020 a dicembre 2022, e per l'effetto, b) condannare l'### di Dio e ### d'### in persona del legale rapp.te legale (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice del lavoro, dott. ssa ### D'### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5766/2024 R.G. sez. lavoro, vertente TRA #### rappresentati e difesi dall'avv. ### Ricorrente E #### E ### D'### in persona del legale rappresentante p.t.; Contumace Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, le parti ricorrenti in epigrafe Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/07/2025 esponevano di prestare la propria attività lavorativa presso l'#### di Dio e ### d'### di ### con qualifica di ### Rappresentavano di svolgere la attività lavorativa di 36 ore settimanali su turni rotativi nelle 24 ore, anche nei giorni festivi infrasettimanali, come da fogli di servizi in atti, senza tuttavia godere del riposo compensativo o, in alternativa, del compenso per lavoro straordinario. Assumevano che, sulla scorta della ### succedutasi nel corso degli anni, dal 1.11.2019 al 31.12.2022, vantavano un credito nei confronti del datore di lavoro costituito dal compenso per il lavoro straordinario svolto ed evidenziavano che l'azienda aveva iniziato a corrispondere il dovuto ma solo a partire dall'anno 2023. Lamentavano pertanto la mancata corresponsione degli emolumenti dovuti per il predetto periodo concludendo nei seguenti termini “a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del ### del 7.4.1999 e ex art. 29 del ### del 21.5.2018 -comparto ### ora ex art. 106 del ### del 22.11.2022 ### per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nel periodo dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 per il sig. ### mentre per la sig.ra ### dal dicembre 2020 a dicembre 2022, e per l'effetto, b) condannare l'### di Dio e ### d'### in persona del legale rapp.te legale p.t., al pagamento della somma lorda complessiva di € 4.731,93, di cui: € 1.395,61 in favore della sig.ra ### € 3.336,32 in favore del sig. ### a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto periodo, oltre interessi di legge maturati e maturandi, così come analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si riporta e che sono parte integrante del presente atto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/07/2025 annuale delle festività infrasettimanali”. 
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. 
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva la ### convenuta. 
In data odierna, acquisita la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente richiamate nelle note di trattazione scritta disposte, ex art.  127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 2.7.2025. 
Anzitutto va dichiarata la contumacia della ### regolarmente convenuta in giudizio e non costituita (v. notifica in atti). 
Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi che, come documentato dalle parti ricorrenti, con il cedolino paga di maggio 2025 è stata loro corrisposta la retribuzione oggetto di causa per un importo pari ad € 1.061,94 per ### e € 2.717,75 per ### Con riferimento a detti importi può essere pertanto dichiarata la cessata materia del contendere. 
Ed invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che, come nel caso di specie, si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (v. anche Cass. S.U. 28.9.2000 1048). 
Tanto premesso, come evincibile dalle predette buste paga di maggio 2025 e dedotto dalle ricorrenti con note del 24.6.2025, la ### ha proceduto al pagamento parziale della retribuzione per lavoro infrasettimanale festivo diurno e notturno richiesta con ricorso. Come rimarcato dalla parte ricorrente ed emergente dalle citate buste paga di maggio 2025, l'### non ha in particolare remunerato le ore lavorate durante l'orario notturno con la maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva (maggiorazione del 50%) e inoltre non ha Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/07/2025 remunerato alcuni giorni di lavoro festivo effettuato dai ricorrenti. 
Ciò detto, si osserva che il comportamento stragiudiziale della convenuta, che ha pagato con la busta paga di maggio 2025 la retribuzione richiesta nel ricorso a titolo di straordinario per lavoro festivo infrasettimanale, equivale certamente alla ammissione di fondatezza del diritto fatto valere dai ricorrenti. Tanto chiarito, ritenuta la correttezza delle somme richieste in ricorso per le predette causali, in quanto parametrate alle giornate di lavoro festivo emergenti dai cartellini presenza e alle maggiorazioni del 30% e del 50% previste dal ### 2.11.2022 -triennio 2019/2021 rispettivamente per lo straordinario festivo diurno e notturno, deve riconoscersi alle parti ricorrenti il diritto al pagamento, a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale espletato dal novembre 2019 al 31 dicembre 2022, delle residue somme di € 333,67 per ### e di € 618,57 per ### ancora dovute per tali causali, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo. 
Le spese del giudizio sono liquidate, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, come da dispositivo ai sensi del D.M.  147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa ### D'### quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea volta alla condanna della convenuta al pagamento delle somme a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale per gli anni dal 2019 al 2022 per gli importi di € 1.061,94 per ### e € 2.717,75 per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/07/2025 ### 2. accoglie il ricorso per la parte restante e, per l'effetto, condanna l'### di Dio e ### d'### al pagamento in favore delle parti ricorrenti, per le causali di cui in narrativa, della somma di € 333,67 per ### e di € 618,57 per ### oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo; 3. condanna l'### di Dio e ### d'### al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 658,70 oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e ### con distrazione in favore dell'avv. #### 3.7.2025 Il Giudice Dott.ssa ### D'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/07/2025

causa n. 5766/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Crudele Lidia, Francesca D'Antonio

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5869/2025 del 20-11-2025

... certificazioni pertinenti”. Ne discende che il commissario straordinario ha agito nel quadro dei poteri speciali conferitigli con l'atto di nomina, nominando a sua volta il RUP nella persona dell'ing. ### responsabile del procedimento e ### dell'impianto in relazione al quale è stato azionato il ricorso monitorio per cui è causa. Egli proponeva la formazione di un gruppo di lavoro, che comprendeva il ### ed il commissario straordinario recepiva l'indicazione ‘nominando' i suddetti professionisti nel menzionato gruppo, finalizzato alla redazione del progetto. Ai punti 3 e 4 del citato decreto di nomina, veniva stabilito inoltre che il commissario individuato si dovesse avvalere degli uffici della provincia di Napoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in ogni caso, gli oneri finanziari per l'espletamento della procedura negoziata ai sensi del richiamato art. 57 D.lgs. n. 13/2006 erano posti a carico del bilancio dell'ente provinciale. Di qui, non può essere contestato - ribadendo quanto già espresso in altre occasioni - che il commissario straordinario godesse dei poteri necessari per impegnare l'ex provincia nella stipulazione dei contratti volti alla realizzazione delle (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### civile La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. ### dott. ### consigliere rel est.  dott. ssa ### consigliere SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo generale 5383/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.10153/2023, pubblicata in data ###, del tribunale di Napoli, ###' ### (P.IVA e C.F.  ###), in persona del ### p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), giusta procura alle liti per notar ### rep. N. 3026, raccolta 2.411, e con lo stesso elettivamente domiciliat ####### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f. ###), presso il quale è elettivamente domiciliat ###### alla ### n. 12 ###'udienza del 04 novembre 2025, trattata con le modalità previste dall'art.  127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da relative note. 
Motivi della decisione A - ### di primo grado A.a.) Con atto di citazione notificato il ### la ### di Napoli proponeva dinanzi al tribunale di Napoli opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3458/2018 emesso dal medesimo tribunale il ### e notificato il ###, con il quale l'ente veniva condannato al pagamento di € 13.650,00 oltre interessi e spese del giudizio, in favore di ### quale corrispettivo maturato per la partecipazione al gruppo di supporto alla progettazione preliminare presso lo S.T.I.R. di ### in ### e lo S.T.I.R. di Tufino. 
A sostegno dell'atto di opposizione, la città metropolitana esponeva: 1) la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che l'incarico di progettazione era stato conferito dal commissario straordinario nominato dal presidente della regione ### e che la circostanza che il progetto dovesse essere realizzato con oneri a carico della provincia, non era idonea a fondare una pretesa diretta del ### nei confronti dell'opponente; 1b) l'assenza di un contratto scritto tra il commissario straordinario di governo e il ### 1c) la mancanza della procedura contabile, in quanto manca il formale atto di impegno della provincia di Napoli e la relativa copertura finanziaria; 2) l'infondatezza della pretesa per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006, non essendo l'opposto dipendente dell'allora provincia di Napoli, bensì della S.A.P.N.A.  ###, pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite. 
Si costituiva in giudizio ### il quale eccepita l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto; in via subordinata chiedeva condannarsi la città metropolitana al pagamento di € 13.650,00, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, come decretato dal ### ovvero, in via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna al pagamento di € 13.650, 00, ai sensi dell'art. 2041 c.c., ovvero alla diversa somma valutata a mezzo ### in ogni caso con vittoria di spese, aggravate ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. 
A.b) Il tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda, così motivava la ritenuta legittimazione passiva della città metropolitana di Napoli: <<In ordine al primo motivo di opposizione, relativo alla carenza di legittimazione passiva della ### di Napoli, va osservato che l'affidamento all'odierno opposto, dell'incarico di partecipare al gruppo di supporto alla progettazione preliminare presso lo S.T.I.R. di ### in ### e lo S.T.I.R. di Tufino, è stato disposto con ordinanza del ### n. 4 del 27/04/2011. Orbene l'adozione di tale provvedimento, in particolare, si inserisce tra le attività poste in essere dalla predetta struttura commissariale in virtù dei compiti alla stessa conferiti dal ### della ### in forza di quanto stabilito dal D.L. n. 196/2010, conv. con modificazione nella L. n. 1/2011, contenente norme volte a garantire, tra l`altro, la realizzazione con urgenza di impianti di smaltimento rifiuti nella ### [ ] Pertanto, con ordinanza commissariale n. 1 del 27/04/2011, veniva nominato l'ing. ### responsabile del procedimento per la realizzazione della progettazione preliminare presso lo S.T.I.R. di ### in ### e lo S.T.I.R. di Tufino, ###ultimo, a sua volta, individuava il gruppo di lavoro che avrebbe dovuto coadiuvarlo nell'attività di supporto alla progettazione, indicando, tra gli altri componenti, l'ing. ### al quale, il ###, con la citata ordinanza n. 4 del 27/04/2011, conferiva il relativo incarico. Orbene l'affidamento dell'incarico al ### è avvenuto al di fuori delle regole gene-rali in materia di contrattazione della ### inserendosi, la realizzazione della suindicata progettazione, tra le misure straordinarie adottate per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella ### e rientrando, nei poteri speciali del ###, anche quello di emanare ordinanze in deroga alla normativa primaria vigente. Ne consegue che tali ordinanze ben possono costituire, in ragione dei poteri eccezionali attribuiti all'autorità commissariale, fonte di obbligazioni aventi natura contrattuale ai sensi del###.1173 c.c., in deroga alle norme civilistiche in materia di accordo negoziale tra parti>>. 
Pertanto, << … deve affermarsi la legittimazione passiva - intesa come titolarità dal lato passivo - della ### rispetto alla pretesa creditoria azionata in giudizio dal ### Tale legittimazione, invero, trova la sua fonte nel decreto del ### della ### che, nel nominare il ### a cui ha affidato l'incarico di procedere alla nomina del il responsabile del procedimento per la realizzazione e gestione presso l'impianto ### di ### e di ### in ### dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica, questi ha nominato l'ing. ### e nell'affidare allo stesso l'incarico, stabiliva espressamente che il predetto avrebbe svolto tutte le attività e curato tutti gli adempimenti per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione e che “gli oneri finanziari sarebbero ricaduti sul bilancio della ### di Napoli” >>. 
Nel merito, il tribunale rigettava gli altri motivi di opposizione, per i seguenti motivi: <<Infondati risultano anche gli altri motivi di opposizione relativi alla mancanza dei presupposti e di documentazione contabile necessaria per provvedere alla liquidazione e al pagamento del compenso dovuto all'ing.  ###
Invero dalla analisi della documentazione prodotta risulta che il ### provvedeva, con nota prot. n.64 del 29/11/2011 a trasmettere al ### della ### di Napoli e al ### della ### la notula delle spese sostenute, per le attività preliminari all'espletamento delle procedure di aggiudicazione ed i compensi spettanti alle varie figure professionali coinvolte nel progetto de quo, tra cui il ### per l'attività di collaborazione professionale dagli stessi svolta. Né, infine, rileva il fatto che il progetto non sia stato più realizzato, atteso che l'attività di supporto alla progettazione preliminare fu regolarmente eseguita dal gruppo di lavoro all'uopo nominato, con conseguente maturazione del diritto alla corresponsione del compenso da parte dei professionisti che realizzarono la progettazione, tra cui appunto il ### Non può dubitarsi del fatto che i progettisti abbiano diritto al compenso, considerato che la redazione del progetto integra una prestazione autonoma ed indipendente, rispetto al successivo utilizzo (o meno) del progetto medesimo. Del resto lo stesso art. 92 del citato ### degli ### al comma 1, chiarisce che le ### aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione>>. 
Rigettava, altresì, anche il motivo relativo alla mancanza di qualifica di dipendente della provincia di Napoli da parte del ### nonché la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta dall'opposto, condannando l'ente opponente alle spese di lite. 
B - ### d'appello B.a.) Avverso la suddetta pronuncia, ha proposto appello la città metropolitana di Napoli, sulla base di motivi così intitolati: “1)Violazione degli articoli 2697 del codice civile, nonché 115 e 116 del codice di procedura civile - ### di motivazione”, poiché, nel motivare il rigetto del primo motivo di opposizione - concernente l'assenza di legittimazione passiva della ex provincia di Napoli - il tribunale ha fatto riferimento ad atti non presenti nel processo; nello specifico, stando alla tesi dell'appellante, non sarebbero stati prodotti in giudizio né il decreto regionale n. 44 del 23 febbraio 2011, né l'ordinanza commissariale n. 1 del 27 aprile 2011.  “2) Violazione dell'art. 19 del d.l. 90 del 2008 - ### dell'art. 5 del d.l. 195 del 2009 - violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 2 e 2 bis del d.l. 196 del 2010 - ### e falsa applicazione dell'art. 1173 del codice civile - ### del decreto regionale n. 85 del 14 aprile 2011 e delle ordinanze commissariali”, in quanto la controversia non si pone nell'alveo della c.d. “###” nella regione ### i cui effetti cessavano di avere efficacia il 31 dicembre 2009.  “3) ### di legge e fraintendimento degli atti sotto altro profilo”, dal momento che il ### non aveva alcuna azione diretta nei confronti della città metropolitana di Napoli (allora provincia di Napoli), essendo quest'ultima mera delegata al pagamento della regione ### “4)### dell'art. 191 del D.lgs. 267/2000 - ### della nota prot. 64 del 29 novembre 2011”, con cui contesta l'assenza del formale atto di impegno al pagamento della somma nei confronti del ### nonché dell'atto di liquidazione e dell'ordine di pagamento.  “5) ### dell'art. 92 comma 5 del d.lgs. n. 163 del 2006 - ### dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale - violazione degli artt. 8 e 9 del regolamento di cui all'allegato A dell'ordinanza commissariale n. 8 del 29 agosto 2011”, con cui contesta che il regolamento per la ripartizione dell'incentivo, sulla cui base il tribunale ha statuito il diritto del ### di ricevere il pagamento dall'opponente, è stato adottato successivamente all'attività di progettazione svolta; inoltre, nel medesimo motivo, rileva l'assenza di attestazione di conformità della prestazione all'incarico, così come stabilito dagli artt. 8 e 9 del regolamento citato.   “6) ### dell'art. 92 del d.lgs. 163 del 2006 e dell'art. 191 del d.lgs.  267 del 2000 sotto altro profilo” impugnando la sentenza nella parte in cui, rigettando il motivo sub. 2) dell'atto di opposizione, il tribunale ha omesso di rilevare l'assenza dell'atto di impegno ex art. 191 del Dl.gs. n. 267/2000.   “7) Azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 336 c.p.c” con cui ha chiesto la condanna di ### alla restituzione delle somme indebitamente percepite in adempimento dell'ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.  ### ha quindi così concluso: “In accoglimento delle censure formulate dalla ### di Napoli, quale successore universale della ### di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 16 legge 56/2014, voglia l'On.le Corte di Appello di Napoli così provvedere. 
Nel merito, annullare e/o riformare la sentenza n. 10153 del 2023 del Tribunale di Napoloi e, per l'effetto, in accoglimento della spiegata opposizione: -rigettare integralmente la domanda proposta in via monitoria dall'ing.  ### -condannare conseguentemente quest'ultimo a restituire tutte le somme, nelle more indebitamente percepite. 
In via subordinata, in caso di rigetto dei capi che precedono, rideterminare in riduzione quanto eventualmente dovuto all'appellato. 
Vinte le spese, anche generali, di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi”. 
B.b.) Si è costituito ### eccependo, pregiudizialmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. 
Nel merito, ha quindi ribadito la fondatezza della richiesta di pagamento in favore del ### rilevando la piena legittimazione passiva della città metropolitana di Napoli, per l'effetto dei poteri speciali conferiti al commissario straordinario, il quale aveva proceduto alla nomina di esso ### mediante l'ordinanza commissariale n. 4/2011. 
Inoltre, ha dedotto l'esistenza della determina di pagamento e del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del Dl.gs. n. 267/2000, documenti che attestano la legittimità del pagamento e della relativa copertura finanziaria in favore del ### Parte appellata ha quindi così concluso: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; 2) nel merito, accertare e dichiarare l'appello proposto dalla ### di Napoli destituito di ogni fondamento giuridico e, per l'effetto, confermare, nella sua totalità, la sentenza n. 10153/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, nella persona della Dott.ssa ### ritualmente notificata; 3) ad ogni modo, condannare il medesimo ente metropolitano al pagamento delle spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio oltre spese generali, oltre oneri fiscali come per legge, aggravate ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto espresso anticipo”. 
C - Analisi dei motivi di appello C.a.) In via pregiudiziale, va affermata l'ammissibilità dell'appello sotto il profilo della specificità, chiarezza e precisione richieste dall'art. 342 c.p.c., interpretato nel senso in cui <<l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. SS.UU.  27199/2017), avendo l'appellante chiaramente esposto i motivi in virtù dei quali ritiene la decisione di primo grado errata e la diversa interpretazione da dare alla controversia ai fini della riforma della sentenza di primo grado. 
C.b.) Nel merito, l'appello è fondato, nei limiti che si vanno ad esporre. 
C.b.i.) Il primo motivo non può essere condiviso dal momento che il riferimento al D.P.G.R. n. 44/2011 è frutto di un mero errore materiale del Giudice di primo grado, essendo il relativo provvedimento riferito ad un'opera completamente diversa, il ### di Napoli. 
È sufficiente osservare che il provvedimento corretto con il quale è stato individuato il commissario straordinario nella persona di ### va invece individuato nel D.P.G.R. n. 85/2011, allegato agli atti. 
Quanto all'ordinanza commissariale n. 1/2011, la stessa non ha avuto un rilievo decisivo ai fini del rigetto dell'opposizione, avendo il giudice di primo grado comunque individuato la fonte della legittimazione passiva della città metropolitana di Napoli nel citato decreto del presidente della ### C.c) Quanto al secondo e al terzo motivo di appello, nelle parti in cui l'appellante censura la decisione, contestando la propria “legittimazione passiva” (in realtà, difetto di titolarità passiva), va osservato, in continuità con quanto affermato già in altre occasioni da questa corte (cosa di cui si dimostra pienamente avvertita la difesa dell'ente, avendo anche prodotto alcuni precedenti sul punto), quanto segue.
Non v'è dubbio che la vicenda in questione si inquadra nell'ambito del più ampio contesto emergenziale, sorto a seguito del D.l. n. 90/2008, dichiarativo dello stato di emergenza nella regione ### cui hanno fatto seguito, segnatamente: il D.l. 195/2009 - recante “### urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella ### per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della ### ed altre disposizioni urgenti relative alla ### del Consiglio dei ### ed alla protezione civile” - nonché il D.L. 26.11.2010, n. 196, conv.  in Legge n. 1 del 24.1.2011, il quale disponeva che (sottolineatura aggiunta) : “Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione ### il ### della ### [ ] procede, sentiti le ### e gli enti locali interessati, alla nomina, per la durata massima di dodici mesi [poi prorogati], di commissari straordinari [ ] i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti”. 
Ne discende che il commissario straordinario ha agito nel quadro dei poteri speciali conferitigli con l'atto di nomina, nominando a sua volta il RUP nella persona dell'ing. ### responsabile del procedimento e ### dell'impianto in relazione al quale è stato azionato il ricorso monitorio per cui è causa.
Egli proponeva la formazione di un gruppo di lavoro, che comprendeva il ### ed il commissario straordinario recepiva l'indicazione ‘nominando' i suddetti professionisti nel menzionato gruppo, finalizzato alla redazione del progetto. 
Ai punti 3 e 4 del citato decreto di nomina, veniva stabilito inoltre che il commissario individuato si dovesse avvalere degli uffici della provincia di Napoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in ogni caso, gli oneri finanziari per l'espletamento della procedura negoziata ai sensi del richiamato art. 57 D.lgs. n. 13/2006 erano posti a carico del bilancio dell'ente provinciale. 
Di qui, non può essere contestato - ribadendo quanto già espresso in altre occasioni - che il commissario straordinario godesse dei poteri necessari per impegnare l'ex provincia nella stipulazione dei contratti volti alla realizzazione delle opere in questione e che lo stesso ente fosse incaricato di sostenere gli oneri finanziari derivanti dalla conclusione dei medesimi contratti. 
C.c) Vanno ora affrontati gli altri motivi di appello, nella fattispecie inerenti alla mancanza di forma scritta del contratto stipulato con il professionista individuato dalle ordinanze commissariali e all'assenza dell'atto di impegno contabile ai sensi dell'art. 191 D.lgs. n. 267/2000. 
Parte appellante contesta il punto della sentenza impugnata in cui il tribunale ha ritenuto sussistere la legittimazione passiva della città metropolitana di Napoli in forza dei soli provvedimenti amministrativi di nomina del commissario straordinario e dei componenti del gruppo di lavoro - tra cui, per l'appunto, è stato individuato l'appellato - dalle quali, stando alla tesi del giudice di primo grado, sarebbe sorta un'obbligazione avente natura contrattuale nella forma atipica prescritta dall'art. 1173 ### si duole dell'assenza di un documento scritto dal quale avrebbero dovuto identificarsi con precisione il contenuto del programma negoziale e gli oneri finanziari, a garanzia del buon andamento dell'attività amministrativa, così come prescritto dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923. 
Inoltre, deduce l'assenza del preventivo atto di impegno contabile necessario per procedere alla liquidazione del compenso al professionista da parte dell'ente locale, in violazione dell'art. 191 T.U.E.L. 
Le doglianze sono fondate, con le precisazioni che seguono. 
Non è in discussione che i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni devono possedere la forma scritta, alla luce della consolidata interpretazione dell'art. 16, letto in combinato con l'art. 17 del R.D.  2440/1923, i quali costituiscono a loro volta espressione dell'art. 1350 n. 13) c.c., secondo cui “### farsi in forma scritta, sotto pena di nullità: [ ] 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge”.  ### della forma scritta richiede, secondo parte della giurisprudenza, che l'accordo tra le parti sia consacrato in un unico documento, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal quale sia possibile evincere con certezza il contenuto del regolamento negoziale e la necessaria copertura finanziaria. (così, Cass., 20 marzo 2014, n. 6555; in precedenza, Cass. n. 2772/1998: Cass., 3 gennaio 2001, n. 59, Cass., 3 agosto 2004, n. 14808, Cass., S.U., 22 marzo 2010, 6827; più di recente: Cass., 17 marzo 2015, n. 5263, Cass., 22 dicembre 2015, n. 25798, Cass., 17 giugno 2016, n. 12540, Cass., 31 ottobre 2018, n. 27910, Cass., 20 marzo 2020, n. 7478)
Ciononostante, l'art. 17 del citato r.d. stabilisce che, limitatamente ai contratti stipulati con ditte commerciali, la forma scritta è rispettata altresì quando il contratto è concluso a distanza, per mezzo di corrispondenza, “secondo l'uso del commercio”. 
Dalla citata disposizione, si è delineato il recente orientamento giurisprudenziale che ammette in tutti i contratti conclusi “a trattativa privata” - esclusi dunque quelli che richiedono accordi specifici e complessi - la possibilità di stipulare l'accordo sulla base di missive o atti recanti - o nei quali è possibile individuare univocamente - la proposta e l'accettazione e il relativo contenuto negoziale, firmati dalle parti separatamente, e sempre che siano inscindibilmente collegati. (così Cass., 27 ottobre 2017, n. 25631; analogamente: Cass., 21 luglio 2005, n. 15293, Cass., 16 aprile 2008, n. 9977, Cass., 30 maggio 2013, n. 13656) Si è, infatti, affermato che <<[ ] a fronte dell'adozione di provvedimenti amministrativi che presuppongono un regolamento negoziale del rapporto tra il destinatario e l'ente pubblico, la volontà delle parti, quanto alla disciplina degli aspetti di carattere patrimoniale, possa manifestarsi anche mediante atti separati, ciascuno dei quali espresso in forma scritta, il cui incontro, tanto nella forma della preventiva presentazione di un'offerta da parte del privato quanto in quella dell'adesione unilaterale di quest'ultimo alle condizioni stabilite nel provvedimento, consente di escludere qualsiasi incertezza in ordine al contenuto del contratto, sia ai fini dell'interpretazione negoziale che ai fini della sottoposizione al controllo dell'autorità tutoria>> (cfr. Cass. 3543/2023). 
Inoltre, l' ‘allargamento', per così dire, al di fuori delle ipotesi riguardanti i contratti con le imprese commerciali, di siffatte modalità di conclusione del contratto, è desumibile da quanto espresso dal giudice di legittimità nella pronuncia resa a ### n. 9775 del 2022, in cui si muoveva, nell'analisi, proprio dal diverso orientamento esistente in tema di contratti relativi ad incarichi professionali, nei quali veniva richiesta la redazione di un solo documento, seppure sottoscritto separatamente. 
C.d) Nel caso di specie non è possibile, però, affermare l'avvenuta conclusione di un valido contratto tra l'ex provincia di Napoli e il professionista ### neppure aderendo all'orientamento che accoglie, anche al di fuori dei contratti stipulati con “ditte commerciali”, la possibilità di concluderli tramite scambio di atti separati. 
Peraltro, come di recente affermato da questa sezione in fattispecie speculare (essendo relativa ad altro professionista ‘incaricato' nell'ambito del medesimo “gruppo di supporto” per la medesima progettazione, (sentenza 4879/2025 dep. il ###, corte di Appello di Napoli, IX sezione, con la medesima composizione, #### cons. rel. est. ###: <<### invece, ritenersi fondate le doglianze inerenti la mancanza di forma scritta e di previa adozione di un atto di impegno ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 267 del 2000.  ### deduce che non è stato redatto un apposito documento recante le sottoscrizioni dell'ing. [ ] e dell'organo rappresentativo della ### di Napoli, nonché l'indicazione del compenso a pagarsi. 
Le doglianze sono fondate nei termini di seguito esposti. 
Si è quindi ritenuto che, a fronte dell'adozione di provvedimenti amministrativi che presuppongono un regolamento negoziale del rapporto tra il destinatario e l'ente pubblico, la volontà delle parti, quanto alla disciplina degli aspetti di carattere patrimoniale, possa manifestarsi anche mediante atti separati, ciascuno dei quali espresso in forma scritta, il cui incontro, tanto nella forma della preventiva presentazione di un'offerta da parte del privato quanto in quella dell'adesione unilaterale di quest'ultimo alle condizioni stabilite nel provvedimento, consente di escludere qualsiasi incertezza in ordine al contenuto del contratto, sia ai fini dell'interpretazione negoziale che ai fini della sottoposizione al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 3543/2023 citata, emessa in fattispecie relativa ad altra tipologia di contratti stipulati dal medesimo ### per l'emergenza rifiuti in ###. 
Tanto precisato in diritto, nel caso di specie, la sequenza procedimentale documentata in atti non consente di affermare che, prima della fase attuativa, si sia realizzato l'incontro di volontà delle parti in ordine al regolamento negoziale e agli aspetti di carattere patrimoniale.  ### con l'ordinanza n. 01/2011, nominava l'#### responsabile del procedimento per la realizzazione e la gestione presso l'impianto ### di ### conferendogli anche l'incarico di redazione del ### Successivamente, con ordinanza n. 4/2011, considerata la complessità del progetto da realizzare, su proposta dello stesso ### nominava il gruppo di supporto - tra le cui fila vi era anche il nominativo di [ ]. 
Con ordinanza n. 5/2011 il ### approvava il progetto preliminare ormai redatto dai tecnici, e solo successivamente, con ordinanza n. 8/2011, determinava l'impegno di spesa (nei limiti del 2% del valore dell'opera), e l'importo spettante ai tecnici (con nota prot. 64/2011), quantificandolo in euro 13.650,00 ciascuno. 
In definitiva, mancano, nel caso di specie, sia l'atto di impegno di spesa antecedente all'esecuzione della prestazione, che una qualsivoglia manifestazione di accettazione, da parte del professionista, dei termini, anche economici, del regolamento contrattuale. 
Mancano, infine, l'atto di liquidazione e l'ordine (o mandato) di pagamento, constando in atti solo una disposizione di accantonamento da parte del ### (cfr. nota 64/2011: “… gli importi … dovranno evidentemente essere liquidati in seguito a specifiche richieste dello scrivente che provvederà alla trasmissione dei documenti contabili; si sottolinea, inoltre, che tali spese saranno poste a carico degli individuandi concessionari con restituzione degli importi a codesto Ente; pertanto dette spese dovranno, al momento, essere solo stanziate ed impegnate”). 
La descritta sequenza procedimentale non consente di affermare la valida costituzione di un rapporto contrattuale tra le parti nei termini delineati dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte, non solo perché manca l'accettazione scritta, contestuale o separata, della professionista, ma anche perché i provvedimenti amministrativi di conferimento dell'incarico non contengono alcuno specifico regolamento negoziale del rapporto. 
Né può farsi riferimento ad una precedente proposta contrattuale, accettata dal ### al fine di affermare che l'incontro delle volontà si sia realizzato, a fini di integrazione del requisito formale prescritto per la stipulazione del contratto. 
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto del Tribunale, secondo il quale il rapporto contrattuale in valutazione traesse origine dalla circostanza che le ordinanze emesse dal ### costituissero fonte di obbligazioni atipiche, aventi natura contrattuale ai sensi dell'art. 1173 c.c., in deroga alle norme civilistiche in materia negoziale coinvolgente la PA. 
Il rapporto non è validamente sorto, con il conseguente inevitabile pregiudizio delle ragioni del professionista>>. 
C.e) Quanto agli aspetti di carattere patrimoniale, la contestata violazione dell'art. 191 T.U.E.L. trova il suo fondamento nella mancata adozione dell' atto con il quale il commissario straordinario avrebbe dovuto manifestare l'impegno di spesa all'ente locale precedentemente all'esecuzione della prestazione, dal momento che ciò costituisce l'unica modalità con la quale l'obbligazione con il professionista può sorgere in capo all'### e non ricadere invece esclusivamente sul responsabile del procedimento. 
Dalla nota n. prot. 64 del 2011, si evince infatti che il commissario avrebbe dovuto comunque adottare i necessari documenti contabili ai fini della liquidazione degli importi, avendo solo predisposto l'accantonamento delle somme.
La mancata adozione del provvedimento di impegno preventivo all'esecuzione della prestazione da parte del professionista non permette di considerare l'ente obbligato nei confronti del professionista, sia pur alla luce dell'avvenuta esecuzione della prestazione. 
I vizi genetici del rapporto contrattuale implicano nullità assoluta, la quale non può essere considerata sanata dai successivi atti amministrativi da cui si evinca, anche indirettamente, il riconoscimento dell'attività eseguita da parte del gruppo di lavoro di cui è componente l'attuale appellato. 
Alla luce di quanto finora dedotto, l'appello va accolto, e la sentenza impugnata va pertanto riformata, con assorbimento dei restanti motivi di impugnazione che non sono stati espressamente affrontati (si evidenzia, altresì, che non è stata reiterata la domanda subordinata originariamente avanzata ex art. 2041 c.c., la quale, peraltro, non avrebbe potuto, comunque, essere accolta, potendo rimandarsi sul punto sempre al recente pronunciamento 4879/2025 dep. il ###). 
C.f) In virtù dell'accoglimento dell'appello, deve ora guardarsi alla richiesta di restituzione dell'indebito formulata dall'appellante, in applicazione dell'art.  336 c.p.c. 
La città metropolitana espone e documenta nella comparsa conclusionale del 27.12.2024, di aver pagato le competenze professionali dell'appellato determinate nella sentenza impugnata ed aveva già formulato preventivamente, nell'atto di appello, richiesta in tal senso. 
A tal fine, parte appellante ha prodotto, infatti, la determinazione dirigenziale del 03/01/2024, con la quale il dirigente dell'area tecnica della città metropolitana di Napoli ha adottato l'impegno di spesa pari a 4.056, 20 €, per il pagamento degli oneri da contenzioso in favore del difensore del ### il quale si dichiarava distrattario. 
Ha altresì depositato il mandato di pagamento e la copia della ricevuta bancaria del bonifico effettuato in data ###, documentazione tutta successiva all'introduzione del gravame, cosa che rende ammissibile la domanda, anche aderendo all'indirizzo del giudice di legittimità che richiede che essa sia formulata nell'atto di gravame (cosa, peraltro, preventivamente prospettata), ma sempre che il pagamento sia avvenuto quando questo sia già stato precedentemente effettuato. 
Il soggetto obbligato alla restituzione va individuato nel medesimo difensore distrattario, dal momento che, in virtù del provvedimento di distrazione, si è instaurato tra il difensore distrattario e la parte soccombente in primo grado - attuale appellante - un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che vede quali parti ‘necessitate' della domanda di ripetizione il solvens e l'accìpiens. 
Ne discende che in caso di appello avverso la sentenza che ha distratto le spese di lite: <<l'impugnazione non deve essere necessariamente proposta anche nei confronti del difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dal momento che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio>> (così, Cass., Sez. 6-3, Ord. n. 25247 del 25.10.2017). 
Di qui, la domanda di ripetizione dell'indebito deve essere accolta, con condanna alla restituzione dell'avvocato antistatario in primo grado. 
D - Le spese Si ritiene che le spese di entrambi i gradi di giudizio, in conseguenza degli evidenziati contrasti interpretativi che involgono le questioni trattate nella presente controversia - il diritto a ricevere il compenso per prestazioni professionali eseguite non regolarmente stipulate con l'amministrazione - tenuto conto, altresì, dei recenti pronunciamenti del giudice di legittimità, i quali hanno ulteriormente chiarito alcuni aspetti controversi in tema di forma dei contratti stipulati con la p.a., non dimenticando che non è in contestazione che la prestazione era stata eseguita e che la rilevata nullità origina da attività e comportamenti i quali sono imputabili alle stesse figure di riferimento mediante cui l'amministrazione ha operato, debbano essere integralmente compensate, sussistendo evidenti gravi ed eccezionali ragioni in tal senso.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede: a) accoglie l'appello, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'originaria opposizione al decreto ingiuntivo n. 3458/2018 del Tribunale di Napoli, revoca il decreto opposto; b) visto l'art. 336 c.p.c., ordina al difensore distrattario della parte opposta/appellata di restituire la somma di € 4.065,20 alla città metropolitana di Napoli, maggiorata di interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del pagamento; c) compensa integralmente le spese dell'intero giudizio tra le parti.
Così deciso il 13 novembre 2025 Il consigliere estensore dott. ### dott.

causa n. 5383/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Notaro, Forgillo Eugenio

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