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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### 1 sezione Il Tribunale di Napoli### , nella persona del giudice designato Dott.ssa ### all'udienza di discussione del 09.10.2025 ha pronunciato mediante dispositivo la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 10122/2024 R.G. promossa da #### rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti #### e ### giusta procura alle liti in atti Ricorrente contro ### , in persona del Presidente p.t., rappresenta e difesa dall'avv.to ### in virtù di procura alle liti in atti Resistente OGGETTO: differenze retributive ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente premetteva: di essere dipendente nel ruolo della ### della ### che ai sensi della L. 219/1981, per la attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella ### veniva nominato, quale ### di Governo, il Presidente della ### che procedeva alla determinazione della struttura operativa degli ### del ### in conseguenza di quanto innanzi, il ricorrente veniva assunto, dal detto ### con contratto di lavoro a tempo determinato, al fine di espletare l'attività lavorativa richiesta; che tale detto contratto di lavoro subiva ulteriori proroghe; che nelle more interveniva la L.28/12/86 n.730, recante disposizioni in materia di calamità maturali; la legge all'art.12 prevedeva per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario di cui innanzi, l'immissione nei ruoli speciali istituendi dalla ### e dagli altri ### interessati, previo espletamento di concorso riservato, all'uopo bandito; che le modalità di attuazione di tale concorso erano demandate al Ministero per il ### della ###, il quale, con apposite ordinanze (nn.839/86, 900/79), fissava i criteri per lo svolgimento delle prove concorsuali, cui si sarebbero dovuti attenere gli ### subentranti; che con le deliberazioni nn.3058/87 e 7279/87 la ### della ### disponeva la equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento regionale, secondo i criteri previsti nell'ordinanza n.839/86 sopra menzionata ed in riferimento alla legge del luglio 1980 n. 312 richiamata all'art.9 dell'ordinanza stessa; che successivamente la ### recependo l'ultima ordinanza del Ministero della ### n.1672 del 22 marzo 1989, modificativa dell'art. 9 dell'ordinanza 839/86, istituiva, con apposita legge ### n.4 del 06/03/90, il ruolo speciale ad esaurimento del personale de quo, estendendo , a questo, il trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16/11/89 n.23, e quindi prevedendo l'attribuzione delle medesime qualifiche in essere per i dipendenti della giunta regionale, che con deliberazione n.1905del18/3/1997, la ### al fine di dare puntuale attuazione alle direttive di cui alla ordinanza ministeriale n.1672/1989, di cui innanzi, disponeva il reinquadramento, del ricorrente e di tutti coloro che versavano nelle medesime situazioni, corrispondente alle mansioni svolte alla data di inquadramento con riconoscimento della anzianità a far tempo dalla data iniziale di utilizzo del personale interessato, nell'ambito della convenzione di cui sopra al n.2, con la ricostruzione della carriera mediante l'applicazione del disposto di cuiall'art.37 dellaL.27/1984, che con successiva deliberazione n.9123 del 28/12/1998, la G.R., in riferimento al ricorrente e, comunque, come in precedenza già evidenziato, a tutti coloro che versavano in analoghe condizioni, in quanto immessi nel ruolo in virtù della L.R.8/1990, prevedeva il reinquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni espletate nell'ambito della medesima convenzione di cui sopra; che con atto n.5283 del 6/8/1998 la G.R., in applicazione del disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986, aveva deliberato di riconoscere al personale di cui innanzi, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità “economica” dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito della convenzione, con l'attribuzione del “riequilibrio dell'anzianità pregressa” (scatti di anzianità) ex art.37 della L.R. 27/1984 e del salario di anzianità previsto dall'art.30 della L.R. 27/1984,art.33 dellaL.R.12/1991. Aggiungeva: che la ### solo con deliberazione G.R. n.1363 del 28/8/2008 disponeva l'applicazione di quanto previsto dall'art.19, comma 2, della L.R. n.1/2007 promulgata a distanza di 17 anni dal primo inquadramento, con il riconoscimento, del periodo di servizio prestato dai soggetti interessati nell'ambito della convenzione più volte richiamata, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, istituendo una ### che stabilisse i criteri generali per l'applicazione della normativa, procedendo alla verifica dei requisiti per l'accesso al beneficio, esaminando le singole posizioni ed individuando i periodi di servizio suscettibili di valorizzazione, il livello funzionale di inquadramento e la decorrenza; che all'esito dei lavori svolti dalla ### con deliberan.840 del 30/12/2011 la G.R. prendeva atto delle risultanze e demandava al ### l'adozione dei conseguenziali provvedimenti relativi al riconoscimento di cui innanzi (anzianità e livello funzionale); che il ricorrente, quindi, a conclusione dell'iter fin qui descritto, era pertanto, destinatario di ulteriore decreto individuale di reinquadramento, con il quale gli veniva riconosciuta la posizione giuridica dal 23/06/1983; che tuttavia la ### violava il disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986,non avendo riconosciuto al ricorrente la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta con riferimento alla data di inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente, come certificata proprio dall'ultimo decreto di reinquadramento; che pertanto, con ricorso depositato il ###, il ricorrente adiva il Tribunale di Napoli chiedendo al condanna della ### al pagamento della somma di € 11.350,14 maturata fino al 31.12.2027 per le causali di cui innanzi; che con sentenza n°3297/19 del 3/06/2019 la domanda veniva accolta parzialmente per € 1.649,40 oltre accessori, stante l'intervenuta prescrizione per il credito residuo; che a seguito di impugnazione, con la sentenza n.2047/23 la Corte d'Appello di Napoli sezione ### rigettava l'appello confermando la decisione di primo grado e dichiarando improcedibile l'appello incidentale promosso ### che nonostante la pronuncia intervenuta, la ### non ha proceduto ad adeguare l'importo della retribuzione di anzianità a quanto spettante ad esso ricorrente e confermato nella decisione resa dal Tribunale; che in partcolare il ricorrente avrebbe avuto diritto ad un emolumento commisurato alla anzianità pari ad € 47,57 mensili, percependo, per converso, € 12,45, mensili (€ 149,40 rapportato a 12 mensilità, come da fogli paga); che l'ammontare delle differenze maturate è definito, nel modo seguente: € 43,57-€ 12,45= € 31,12 x mesi 75 dall'1/01/2018 + 6 mens.per 13°+4/12 della 13° anno 2024= € 2531,09; che nel febbraio 2021 la convenuta, inoltre, ha provveduto, in esecuzione della decisione di primo gardo al pagamento delle somme di € 1649,40 per sorta ed € 19,43 per interessi, operando ritenute previdenziali per € 145,97.
Tutto ciò premesso chiedeva di “condannare la ### in persona della G.R. pt al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2531,09, oltre alle somme maturande nel corso del giudizio, nonché alla restituzione di € 145,97 per indebite trattenute previdenziali, oltre accessori da definirsi, ai sensi della L. 412/91, art.16, in misura pari al maggior valore tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria oltre ad interessi al tasso di cui all'art.1284 cc per il periodo successivo al deposito del ricorso, con vittoria di compensi, spese, rimborso C.U., forfait 15%, CPA ed IVA. “ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la ### evidenziando che nel corpo del ricorso era stata erroneamente indicato l'importo mensile a titolo di ### dapprima individuato in euro 47,57 e poi nel conteggio in euro 43,57 . Sosteneva l'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle trattenute previdenziali per le quote a carico del lavoratore e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 09.10.2025 ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria il GL decideva la causa mediante dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano .
Il ricorso è fondato e va accolto .
La parte ricorrente ha chiesto la condanna della ### al pagamento in suo favore della somma di € 2531,09 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal gennaio 2018 al 30.4.2024 (data del deposito del ricorso) per adeguamento ### sulla scorta di quanto accertato con sentenza n. 3297/2019 del Tribunale di ### lavoro, confermata in sede ###sentenza n. 2047/203, passata in giudicato.
Orbene, la ### nel costituirsi in giudizio non ha contestato il diritto del ricorrente al pagamento di tali differenze retributive, né ha fornito prova di aver adempiuto a tale obbligazione. Va, per completezza, osservato che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile va inteso nel senso che l'efficacia di giudicato si estende non solo alle dichiarazioni espresse bensì anche a tutti i presupposti logici impliciti della decisione e, cioè, a tutti quei passaggi che hanno costituito il presupposto logico-giuridico della decisione. Nel caso di specie, non v'è dubbio che la sentenza n° 3297/19 del 3.06.2019, passata in giudicato ed invocata in questa sede dal ### sia idonea a fondare la pronuncia di condanna della ### al pagamento anche delle differenze retributive maturante, per il medesimo titolo, nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2024 settembre 2023, in assenza di qualsivoglia modificazione, nel periodo oggetto di questo giudizio, delle circostanze di fatto poste a fondamento del diritto al godimento della retribuzione nella misura richiesta, ormai cristallizzata in € 43,57 mensili con un differenziale di € 31,12.
In ordine al conteggio del dovuto, la parte convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione sicché l'importo maturato per il periodo in questione, comprensivo anche delle tredicesime mensilità e del rateo (4/12) di tredicesima anno 2024, è pari ad euro 2.531,09. Su detto importo saranno dovuti i soli interessi legali dalla data della maturazione del credito al saldo. ### va, quindi, condannata al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo di adeguamento stipendiale RIA per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 30.4.2024 della somma di euro 2531,09 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16 comma 6 legge 412/91 dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo.
Passando all'esame dell' ulteriore domanda di restituzione dell'importo di euro di € 145,97, pacificamente corrispondente alla quota contributiva che la ### ha trattenuto con il cedolino paga di febbraio 2021 sulla somma corrisposta al ### a titolo di differenze retributive determinate dal ricalcolo della Ria nell'arco temporale dal 1990 al 2017, in virtù della sentenza n.3297/2019 del Tribunale di ### si richiama e si aderisce all'orientamento già espresso dalla Corte di Appello di ### nelle sentenze n. 2991/2025 e 1522/2025 in cui si è evidenziato che la quota contributiva oggetto di giudizio attiene a differenze retributive che la ### non ha corrisposto tempestivamente, ma solo a seguito di comando giudiziale. In tale ipotesi deve ritenersi applicabile il consolidato principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui: “In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico”(Cass. sez.lav. ord. n. 18897 del 15/7/2019). Dunque in caso di pagamento non tempestivo di un credito retributivo il datore di lavoro non può rivalersi sul lavoratore per la quota di contributi spettanti allo stesso, in quanto tale quota diviene parte della retribuzione spettante al lavoratore (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011). La Suprema Corte ha anche precisato che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato ( 22379/2015). Nel caso di specie non vi è dubbio che l'importo spettante al ### a titolo di ricalcolo della RIA per il periodo dal 1990 al 2017 gli sia stato corrisposto in ritardo rispetto alla maturazione del credito.
Pertanto, anche tale domanda va accolta, con conseguente condanna della ### alla restituzione in favore del ricorrente della somma di euro 145,97 oltre interessi legali da marzo 2021 fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e succ. mod. in considerazione della natura seriale della controversia e tenuto conto della attività in concreto svolta e della mancanza di istruttoria. P.Q.M. Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la ### al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo di adeguamento stipendiale RIA per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 30.4.2024 della somma di euro 2531,09 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16 comma 6 legge 412/91 dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo; nonché alla restituzione in favore della parte ricorrente della somma di euro 145,97 quale quota contributiva trattenuta dalla ### oltre interessi legali dal marzo 2021 fino al soddisfo. b) condanna la ### al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1314,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari. c) fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza ### 09/10/2025 Il Giudice
del ### (d.ssa ###
causa n. 10122/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ammendola Daniela