testo integrale
ORDINANZA sul ricorso 13482-2024 proposto da: ####, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett ivamente do miciliata in #### 88 , presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell 'avvocato ### che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la senten za n. 6 62/2023 della ####'APPELLO di VENEZIA, depositata il ### R.G.N. 484/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal ###. #### contributo solidarietà R.G.N. 13482/2024 Cron.
Rep.
Ud. 26/02/2025 CC ### 1. ### di ### e ### in favore dei ### impugna la sentenza in epigrafe indicata reiettiva del gravame avverso la pronuncia di primo grado che, su ricorso di ### pensionato da ottobre 2007, aveva accertato l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul suo trattamento pensionistico in virtù di delibere adottate dall'ente privatizzato n.4/08, n.3/13, n.10/17, di rinnovo della misura introdotta dall'art. 22 del Regolamento del medesimo ente, confermando la condanna alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute nel limite della prescrizione decennale e non ritenendo applicabile la diretta imposizione cont ributiva prevista dall'art. 24 co.24 D.L. 201/2011 conv. in L. n.214/2011 nella misura dell '1% per gli ann i 2012 e 2013, mancando il presupposto dell'inerzia nell'adozione dei provvedimenti. 2. Al ricorso proposto dalla ### previdenziale articolato su tre motivi, illustrati di seguito con memoria, il professionista resiste costituendosi con tempestivo controricorso. 3. Formulata una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio sui principi espressi dai precedenti di questa ### circa l'illegittimità della trattenuta e la durata decennale del termine di prescriz ione, l'ente previde nziale presenta istanza di decisione ai sensi del secondo comm a dell'art . 380-bis cod.proc. 4. La causa è stata trattata e decisa all'adunanza camerale del 26/2/2025. 3 ### 1.- Con il primo m otivo la ### previ denziale denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 co.1 n. 3 cod.proc.civ., del le disposizioni di c ui agli artt. 1 e 2 D.Lgs. 509/1994, art. 3 co.12 L. n. 335/95, anche come modificato dall'art. 1 co. 763 L. n.296/06 ed autenticamente interpretato dall'art. 1 co. 488 L. n.147 /20 13, dell'art. 2 4 co. 24 d.l . 201/2011 conv. in L.214/2011, degli artt. 2, 3, 23 Cost., anche in relaz ione all'art. 22 del R egolamento di disciplina de lla ### nonché delle delibere n.4/2008, 3/2013, 10/2017, e dell'art. 115 cod.proc.civ., per avere l'impugnata sentenza dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione erogata al professionista, b enché la normativa introdotta dall'art. 1 co.763 della L.296/06 abbia svincolato dal numerus clausus il novero dei provvedimenti adottabili dagli enti privatizzati per conseguire l'obiettivo di equilibrio di bilancio ed abbia superato l'obbligo di rispetto del pro-rata (come previsto dall'originario art. 3 co.12 L. 33 5/95) per le variazioni del trattamento pensionistico non vigendone l'intangibilità, stante anche la norma di interpretazione autentica entrata in vigore nel 2013 circa la validit à ed eff icacia dei provvedimenti emanati prima del 2007; asserisce la ricorrente che attraverso norma regolamentare è consentito introdurre provvedimenti impositivi, per l'autono mia negoziale in virtù della qua le la ### può derogare al quantum de l trattam ento pensionistico, e pe r il carattere straordinario del contributo di solidarietà, in grado di evitare il fallimento del sistema previdenziale privatizzato nel rispetto del principio di ragio nevolezza per la sua limitata incidenza nel tempo ed in percentuale gradata in ragione degli importi pensionistici più elevati; peraltro la legittimità del contributo di solidarietà, che esula dal sistema del pro rata e 4 garantisce finalità d i gradualità ed equità inte rgenerazion ale, sarebbe confermata dalla previsione del prelievo obbligatorio nella misura dell'1% previsto ex art. 24 co. 24 del d.l. 201/11 e dalla pronuncia della ### n.173/2016 rispetto alla riserva relativa di legge.
Nel secondo motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione del contributo di solidarietà che le Casse, proprio ai sensi del citato art. 24 co.24, d.l. 201/201 1, devono adottare per assicurare l'equilibrio di bilancio, legittimandone l'imposizione almeno per il biennio successivo alla sua entrata in vigore.
Nel terzo motivo di ricorso la ### deduce la violazione dell'art. 19 co.3 L.21/1986 ed art. 2948 n.4 cod. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale, e dell'art. 47-bis d.P.R. 639/70 introdotto dall'art. 38 d.l. 6/7/2011 conv. in legge 111/2011 modificativa del termine di durata decennale dell a prescrizione d ei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici.
Le argomentazioni difensive, ribadite nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell'adunanza camerale, sono confutate dalla parte privata che, nel suo con troricorso, invoca una pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis cod.proc.civ. in quanto la sentenza di appello, nel confermare il primo grado, ha reso una pronuncia conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità rispetto al quale il ricorso per cassazione in esame non offre elementi nuovi fra quanti già esaminati in plurimi precedent i di questa ### Inoltre, evidenzia che le casse previdenziali private non possono derogare al principio del pro-rata vigendo un numerus clausus nei poteri regolamentari dell'ente, normativa già positivamente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale sulla tematica 5 del contributo di solidarietà quale rimedio te mporaneo straordinario inidoneo ad assicurare un equilibrio di lung o termine, e non può essere disatteso il legittimo affidamento del privato all'intan gibilità del trattamento pensionistico; ancora, l'art. 24 no n è disposi zione autoapplicativa ma richiede l'emissione di un atto delibe rativo non allegato; e in fine va confermata la decen nalità d el termine di prescrizione ed il principio di legalità. 2. I motiv i sono i nfondati. Tutte le que stioni sollevate dal ricorrente hanno trovato soluzione in precedenti pronunce di questa ### alle quali si intende dare piena continuità; già nell'imminenza della entrata in vigore de lla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co.488 della L. 147 del 2013 le ### (sent.17742/15), investite della questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal ### dei delegati ### e ### avevano affermato l'operatività attenuata del principio del pro rata a seguito della modifica dell'art. 3 co.12 L.335/95 ad opera dell'art.1 co.763 della L.296 /06, distinguendo t ra vecchia e nuova formulazione, e l'irrilevanza di quest 'ultima pe r i pensionati che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema della non applicazione della prescrizione quinquennale ex art.29 48 n.4 cod.civ. non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a d isposizione del cre ditore che d eve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, e non bastando la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare; in particolare, al punto n.18 della citata sentenza si dist ingue tra professionisti destinatari di trattame nti pensionistici maturati prima della riforma (vi rientra il caso in 6 esame), ai quali si applica in modo rigoroso il principio del pro rata seguendo la formulazione originaria dell'art. 3 co.12 della L. n.335/1995, e pensionati in epoca successiva al 2007 per i quali non è più rispettato in modo assoluto il principio del pro rata dovendosi tener conto dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni, secondo il contenuto chiarificatore dell'art. 1 co. 488 della L.147/2013 e secondo i canoni legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla ### e dalla ### In sostan za, resta fermo il princi pio della riserva di legg e nella adozione di att i e provvedimen ti dell'organo deliberativo dell'ente privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall'originario art. 3 co.12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie. 3.1 - A ciò si aggiunga che piename nte aderente è il caso esaminato nella sentenza Cass. del 10/12/2018 n.### sulla illegittimità del contributo di solidarietà adottato dalla ### sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità di gestione, mediante atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri determinativi del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su di esso, ritenendo che siano atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. La pronuncia, citata nella proposta di definizione accelerata, ha affrontato i temi della privatizzazione degli enti professionali previdenziali, dell'autonomia gestionale delle casse e della non incompatibilità del potere regolamentare con il sistema delle fonti precisando che il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse il carattere di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88, per cui non 7 è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a fonti di livello primario; ivi si richiama anche il tema dell'equilibrio di bilancio delle gestioni pre videnzia li in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili (variazione di aliquote contributive e riparametraz ione dei coefficienti di rendimento) dopo le modifiche introdotte dalla L.296/06, con la precisazione che esula da l novero dei provvedimenti (cd . numerus clausus) ed è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provv edimen to degli enti previde nziali privatizzati, come quello dell'art. 22 del Regolamento di disciplina della ### che «in troduca -a p rescindere dal “criterio di determin azione del trattame nto pensionistico”- la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti di pensioni già quantificati ed attribuiti», ossia «esula qualsiasi pro vvedimento che -lungi dall'incidere sui criteri di det erminazione d el trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi d elle su ccessive formulazioni dell'ar t. 3 comma 12, L.n.335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla leggeimponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura»; la medesima pronuncia ha affrontato il tema della interpretazione autentica fornita dall'art. 1 co. 488 della L. 147/2013, nel senso della legittimità degli atti adottati prima della entrata in vigore della L.296/2006 a condizione che siano finalizzati ad assicu rare l'equilibrio finanziario di lungo termine «mentre sicuramente tale finalità n on rappresenta un connotat o del contributo straordinario di solidarietà , proprio perché di carattere 8 provvisorio e limitato nel tempo», ed anche il tema della non incidenza della sentenza della ### n.173/2016 «sulle conclusioni qui assunte» trattandosi comun que di un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. 3.2- Ancora, altri precedenti di questa ### hanno affermato: la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che «rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa» (Cass. n.12122/2023), l'estraneità del contributo di solid arietà ai criteri determinativi del trattamen to pensionistico e conseguentemente anche al p rincipio del necessario rispetto del pro rata (Cass. n.603/2019), la carenza di base lega le ad impe dire la legi ttimità del contributo di solidarietà introdotto per norma regolamentare ed il limite alla autonomia negoziale rappresentato dal la riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost. con l'affermazione che «l'autonomia non è legibus sol uta» (Cass. n.9914/2023 ), ed anche il significato dello jus superveniens di cui all'art. 1 co.763 della L.296/2006 non indica la leg ittimità di atti o provv edimenti riduttivi delle prestazioni già erogate «sol perché già adottati» ma ne garantisce la «perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli st essi siano s tati assunti nel rispetto della legge» (Cass. n. 19711/2017). 3.3- Ulteriori considerazioni in tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del cont ributo no n possono prescindere dalla inderogabile rise rva di legge di mat rice costituzionale e dalla finalit à di equ ilibrio di bilancio a lungo termine che, per disposizioni normative succedutesi nel tempo, deve essere assicurata per un termine lungo, ampliato dai 15 anni previsti ex art. 3 comma 12 L.335/95 ai 30 anni previsti dall'art. 1 co. 736 della L.296/06, fino ai 50 anni previsti dall'art. 9 24 d.l. 201/2011; ma il contributo applicato dalla Cass a, prorogato per periodi quin quennali consecutivi, si config ura come una prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico. Si precisa che il richiamo espresso nei primi du e motivi di ricorso a quest'ultima disposizione normativa per sostenere la legittimità del contributo imposto almeno nel limite dell'1% su due annualità (2012 e 2013) non è pertinente al fine di giustificarne ragionevolezza e sostenibilità poiché trattasi di un istitu to diverso da quello di fonte regolamentare, per natura, funzione, soggetti emit tenti (il contributo minimo di cui all'art. 24 co.24 lett. B, del D.L. 201 del 2011, invero, ha fonte legislativa, carattere eccezionale e di limitata attuazione biennale, non è adeguato a fasce di reddito ma è ap plicato in percentuale fissa sul red dito pe rcepito, e presuppone una condizione di inerzia d ell'ente pre videnziale privato e non già l'attivazione pro cedimentale di una regolamentazione rivelatasi giudizialmente illegittima). Peraltro, non sarebbe autonomamente applicato il prelievo ex art. 24 in assenza di una specifica determinazione dell'ente ricognitiva di una propria incolpevole inerzia. E sulla non equiparabilità della situazione di illegittimità giudiziale della contribuzione imposta dalla ### con l'inattività nella adozione di una legittima forma contributiva al fine di riequilibrio di bilancio, si vedano anche, di recente, le pronunce n.20701/2024 e n.24400/2024, a cui si intende dare continuità. 4.1- Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. ### (Cass. n.###/2022), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla ### ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, cod.civ. -così come dall'art.129 del R.D.L. n. 1827 del 1935- 10 richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizio ne dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla ri liquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. Si richiama anche la pronun cia Cass. n .41320/2021 sulla mancanza de i criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, laddove la differenza di importo pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo “pagabile”. Trattasi di un indirizzo consolidato ( Cass. n.449/23, e n.688/23) e condiviso dal collegio. 4.2- Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui «Si prescrivo no in ci nque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo dirit to, dei tratt amenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all 'art.24 l. n.88/89, o delle relative differe nze do vute a seguito di riliquidazioni». La norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, non già l'indebita trattenuta per l'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. n.4604/2023). Invero, dalla fattispecie di credito consequenziale all'indebita ritenuta differisce l'ipotesi in cui i ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pron uncia giudiziale dichiarativa del relativo dirit tosi prescrivono in cinque anni (si rammenti Cass. n.###/2022: «### ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovr apposto al diritt o del pensionato, ma non si è confuso con l'obblig azione p ensionistica a cui pretend eva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle 11 somme indebit amente trattenute non può che essere que llo ordinario decennale» ). La norma si riferisce, inoltre, alle prestazioni della gestione dell 'art. 24 L.88/ 89 (gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) dettata in tema di ristrutturazione degli istituti ### e ### dato il differente ambito applicativo, non si pone, dunque, a mente dell'art. 3 Cost., alcun problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati ### e pensionati di Casse professionali privatizzate, vertendosi in ipotesi di trattenute operate in virtù di diverso titolo contributivo. 5. La soluzione cui si p erviene, in line a con la propost a di definizione accelerata, si pone in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, riassuntivame nte espresso nella recente pronuncia ivi menzionata (Cass. n. 6170/2024), non essendovi spazio per una sua rimeditazione. Numerose altre pronunce sono state emesse dalla ### aderenti alla soluzione prospettata, e non emergono ragioni per discostarsene (cfr. ord. 24404/2024, 24023/24, 24021/24, ed altre richiamate in ###. 6. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza, liquidate in ragione del valore indeterminato di lite. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, si applicano gli ultimi due commi dell'art.96 cod.proc.civ., contenendo l'art.380 bis, ult. co. cod.proc.civ. una valutazio ne legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma eq uitativament e determinata in favore della controparte e di un'ulteriore somma di denaro in favore della ### delle ### secondo quanto statuito da questa ### (### n. 27195, 27433, ### del 2023, e Cass. 27947/23), l'una come ulteriore aggravamento della condanna alle spese, 12 l'altra con funz ione prett amente sanzionatoria a favore della collettività, entrambe espressive di maggior rilievo dato dalla novella codicistica alla finalità deterrente rispetto al compimento di atti processuali meramen te defatigatori, valorizz ando la funzione deflattiva della proposta definitoria per disincentivare, in presenz a di orientamenti consolidati ed in mancanza di innovative argomentazioni, inutili lun gaggini processuali. La ricorrente va dunque condannata a pagare, ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma cod.proc.civ., una somma equitativamente determinata, in favore della resist ente, pari alla metà d ella principale condanna alle spese, ed u n'eguale somma in favore della ### delle ### 7. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. ### dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente con attribuzione al suo difensore antistatario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in ### 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in ### 200,00, ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore del controricorrente, e della ulteriore somma di ### 2.500,00 in favore della cassa dell e ammen de. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in ### il 26 febbraio 2025.