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Giudice di Pace di Putignano, Sentenza n. 139/2025 del 15-11-2025

... sig.ra ### ricevendo il ricorrente in data ### dal subagente di ### del ### rassicurazioni in merito alla proficua conclusione della vicenda, che veniva indicata “chiusa senza seguito ” nel database aziendale, rassicurazioni fornite all'avv. ### anche dal ### competente per il tramite del dott. ### il quale forniva l'indirizzo del proprio responsabile, dott. ### L ucaselli al fine di chiedere a lui tutte le indicazioni per il pagamento di quanto spettante al difensore che, in data ###, aveva richiesto la corresponsione dei compensi per l'assistenza stragiudiziale prestata in favore del sig. ### per poi apprendere, in data ###, dell'aumento del premio semestrale pari ad euro 117,50 rispetto al precedente rinnovo e della variazione della classe di merito nell'attestato di rischio. Orbene, l'art. 134 comma 4-ter del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle ### dispone testualmente che “Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PUTIGNANO In nome del Popolo Italiano Il Giudice di ### di ### dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al ### al n. 224/2025 TRA ### rappresentato e difeso per procura alle liti posta su foglio separato ed allegato al ricorso introduttivo dall'avv. ### CONTRO ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in ### alla piazza ### 3 RESISTENTE CONTUMACE Oggetto: Responsabilità contrattuale per mala gestio. 
Conclusioni: ### in atti ed a verbale di causa da parte del solo istante da intendersi quivi per integralmente riportate.   MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132 n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 comma 17 della legge n. 69/2009 con la conseguenza che per la parte narrativa si deve richiamare a quanto dedotto negli scritti difensivi considerato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”. 
La domanda è fondata in fatto ed in diritto e va accolta per quanto di ragione.
Parte attrice su cui “incumbit onus probandi”, ex art. 2697 c.c. ha dimostrato le ragioni della propria pretesa poiché dalle risultanze documentali e processuali è emersa la responsabilità della ### convenuta nella cattiva gestione del sinistro dante causa alla controversia de qua agitur. 
La resistente ### S.p.A. infatti, non ha tenuto in considerazione per il sinistro stradale rubricato al n. 73.952554489.001 del modulo di dichiarazione di estraneità al sinistro del veicolo di cui il sig. L erede ### è proprietario ### tg. ### assicur ato con ### S.p. A. giusta polizza n. 442109118 in corso di validità del 13.05.2024, a seguito della richiesta risarcitoria del sig. ### per i danni subiti dall'autovettura di quest'ultimo cui ha fatto seguito la nota del giorno 08.07.2024, ricevuta dal sig.  ### in data ###, con la quale ### S.p.A. comunicava che “dopo aver accertato la sua responsabilità maggioritaria nel sinistro del 13.05.2024 causato dal veicolo targato ### la ### della controparte ### S.p.A. ha liquidato il proprio danneggiato, come previsto dalla ### tra ### per il ### dirett o (###. Per questo motivo, l a sua classe di merito subirà un peggioramento, con conseguente aumento del premio a rinnovo di polizza” cui faceva seguito la pec del 05.09.2024 con la quale il ### della ### S.p.A. trasmetteva la documentazione ed il sig. ### apprendeva così che nella denuncia di sinistro il sig. ### affermava che l'evento si sarebbe verificato in data ### alle ore 16,20 circa in Trani (### in corso ### all'altezza del civico 65 sicché il difensore officiato dall'instante inviava a mezzo pec del giorno 06.09.2024 il report degli spostam enti com piuti dal sig. ### i n data 13.05.2024, la dichiarazione testimoniale del sig. ### e la dichiarazione testimoniale della sig.ra ### ricevendo il ricorrente in data ### dal subagente di ### del ### rassicurazioni in merito alla proficua conclusione della vicenda, che veniva indicata “chiusa senza seguito ” nel database aziendale, rassicurazioni fornite all'avv. ### anche dal ### competente per il tramite del dott. ### il quale forniva l'indirizzo del proprio responsabile, dott. ### L ucaselli al fine di chiedere a lui tutte le indicazioni per il pagamento di quanto spettante al difensore che, in data ###, aveva richiesto la corresponsione dei compensi per l'assistenza stragiudiziale prestata in favore del sig. ### per poi apprendere, in data ###, dell'aumento del premio semestrale pari ad euro 117,50 rispetto al precedente rinnovo e della variazione della classe di merito nell'attestato di rischio. 
Orbene, l'art. 134 comma 4-ter del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle ### dispone testualmente che “Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale” sicché parte resistente ### S.p.A. ha dimostrato di non aver compiutamente valutato né la dichiarazione di estraneità al sinistro del sig. ### e le motivazioni dallo stesso esplicitate in riferimento alla circostanza che l'autovettura d i quest'ultimo non si trovasse a ### in occasione del sinistro attribuitogli né le dichiarazioni testim oniali fornite a supporto della motivazione medesima non potendo omettere il ### di valutare che le informazioni ricevute dal sig. ### sono pervenute soltanto a seguito dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti quindi in data ### quando il risarcimento era già stato corrisposto al sig. ### Confortano l'assunto attoreo la perdurante contumacia della ### convenuta pur utiliter citata ed il cui comportamento è valutabile ex art. 116 c.p.c. e le dichiarazioni rese dai testi escussi a verbale di causa del giorno 16.10.2025 sig.ri ### e ### che hanno integralmente confermato quanto dagli stessi riportato nelle dichiarazioni sottoscritte in data ### già in possesso della ### convenuta sicché, alla luce delle risultanze documentali e processuali ripercorse, atteso che l'instante ha diritto di conservare la classe di merito di cui godeva prima del sinistro attribuitogli non può che accogliersi la domanda atteso che il comportamento della S.p.A. ### non è stato osservante del generalissimo principio del dovere di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1176 e 1375 c. c. ed ha causato al sig. ### il danno derivante dalla variazione in malus del premio assicurativo considerato che vi è stata una violazione delle condizioni del contratto di assicurazione stipulato con l'agenzia in base al quale l'aumento del premio deve essere applicato solo in caso di accertata esclusiva o m aggioritaria responsabilità dell'assicurato. 
Per effetto dell'accoglimento della domanda deve condannarsi la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al ripristino della situazione contrattuale d ella polizza intestata al ricorrente antecedente all'addebito della responsabilità del sinistro verificatosi in data ### a far data dal rinnovo della polizza RC verificatosi il giorno 07.03.2025 ed al ristoro della somma di euro 117,50 poiché richiesta in eccedenza sulla rata di premio contrattualmente convenuta ordinando la rettifica dell'attestato di rischio rilasciato in data ### con l'eliminazione di ogni riferimento afferente al sinistro del giorno 13.05.2024. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c. p. c., e vengono liquidate in dispositivo P.Q.M.  il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando sulla domanda del sig. ### ut in atti rappresentato e difeso, così provvede: Accoglie la domanda per quanto alla parte motiva e, per l'effetto, condanna la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripristinare le condizioni contrattuali riferite alla polizza n. 442109118 stipulata presso l'agenzia di ### del #### e la classe di merito dell'assicurato sig. ### riportandola a quella precedente; Condanna l'### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'instante l'importo di € 117,50 richiesto in eccedenza sulla rata di premio contrattualmente convenuta; Ordina la rettifica dell'attestato di rischio rilasciato al sig. ### in data ### con l'eliminazione di ogni riferimento afferente al sinistro del giorno 13.05.2024; Condanna la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle competenze processuali liquidate in favore di parte ricorrente complessivamente in € 389,00 di cui € 43,00 per spese borsuali ed € 346,00 per compenso professionale oltre C.P.A. ed IVA come per legge a calcolarsi. 
È esecutiva ex art. 282 c.p.c. 
Così deciso in ### il 15 novembre 2025 

Il Giudice
di ### dott.ssa


causa n. 224/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Tiziana Gigantesco

M

Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n. 116/2025 del 27-01-2025

... stata indotta dal marito a dimettersi dal ruolo di subagente dell'agenzia assicurativa; - che era priva di una occupazione lavorativa e non era economicamente autosufficiente; - che aveva un'esposizione debitoria con l'### di 100.000,00 euro circa, derivata dalla titolarità di partite iva aperte a suo nome per la gestione delle attività del marito; - che non vi erano ragioni per una modifica delle statuizioni patrimoniali di recente concordate con la separazione; - che il marito aveva migliorato negli ultimi anni la propria condizione economica e reddituale; - che il ### incontrava il figlio con regolarità e senza condotte ostacolanti da parte della resistente. Tanto dedotto e rilevato, la ### aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso di ### ad entrambi i genitori con collocamento del minore presso di sé, la disciplina del diritto di visita padre-figlio alle condizioni indicate in comparsa, l'assegnazione della casa familiare in qualità di genitore collocatario del minore in #### alla via ### n. 136, il rigetto della domanda di assegnazione al ricorrente di una pozione della stessa in quanto non utilizzabile e non catastalmente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Sezione Unica Civile così composto: dott. ### relatore dott. ### dott. ### riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3558 del ### degli ### dell'anno 2021 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e vertente TRA ### nato a #### il ### e residente in ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura speciale in atti; - ricorrente E ### nata a #### il ### e residente in ####, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura speciale in atti; - resistente Con l'intervento del ###.  ###'udienza cartolare del 24.05.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il ### istruttore confermava i provvedimenti provvisori adottati e rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.   Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data ###, ritualmente e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione udienza, ### premesso che aveva contratto matrimonio concordatario in #### il ### con ### e che dalla loro unione era nato il figlio ### (06.03.2004), esponeva che in data ### il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, che nel frattempo non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per proporre la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione. 
A fondamento delle richieste il ricorrente deduceva: - che con la separazione consensuale omologata in data ### era stato, tra l'altro, concordato tra le parti un assegno di mantenimento mensile a suo carico per il figlio di euro 1.000,00 ed un assegno di mantenimento per la moglie di euro 500,00; - che la ### lavorava come collaboratrice presso l'agenzia assicurativa di cui era socio, occupandosi della tenuta dei conti correnti, delle scritture contabili e dei pagamenti aziendali; - che nel mese di dicembre del 2019 la resistente aveva abbandonato il proprio lavoro e posto in liquidazione la propria società, denominata ### operante nel medesimo ambito assicurativo; - che prima di lavorare presso l'agenzia assicurativa la resistente gestiva un negozio di abbigliamento; - che la suddetta attività commerciale era stata posta sotto sequestro nel 2000 e poi instaurati procedimenti civili e penali; - che, in pendenza dell'udienza di separazione consensuale, la ### aveva depositato nei suoi confronti una querela per asserito omesso pagamento delle utenze dell'abitazione coniugale; - che il suddetto procedimento era stato archiviato dalla ### presso il Tribunale di Civitavecchia per particolare tenuità del fatto; - che la resistente si disinteressava del figlio, il quale era stato anche bocciato a scuola; - che il rapporto del padre con ### veniva ostacolato dalla madre; - che la casa coniugale, di sua proprietà ed assegnata con la separazione alla resistente, aveva una superficie di 300 mq; - che corrispondeva un canone per la locazione dell'abitazione in cui viveva di euro 650,00 mensili; - che le proprie condizioni economiche erano peggiorate rispetto al passato; - che negli anni la ### non lo aveva sostenuto nella carriera di assicuratore. 
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, la revoca del mantenimento in favore della moglie stabilito con la separazione e la dichiarazione di autonomia economica delle parti, l'affidamento condiviso di ### ad entrambi i genitori con collocamento del figlio, oramai prossimo alla maggiore età, presso la casa coniugale da assegnare alla madre, la disciplina del diritto di visita padre-figlio alle condizioni indicate nel ricorso, l'assegnazione della taverna adiacente alla dimora dei custodi presente nel comprensorio dove insiste la casa coniugale, l'obbligo a suo carico di corrispondere un mantenimento mensile per ### nella misura di euro 400,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie del figlio, secondo le disposizioni contenute nel ### vigente presso il Tribunale di Civitavecchia. 
Con memoria difensiva depositata il ### si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva: - che il ricorrente aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con una collega; - che il ### gestiva una fiorente agenzia mandataria della ### S.p.A., con alle proprie dipendenze lavoratori e agenti; - che l'agenzia assicurativa suddetta era gestita in forma societaria tramite la “### e ### s.n.c.” di cui il ricorrente era socio-amministratore e deteneva il 70% delle quote; - che il ### era inoltre componente del Collegio di ### di G.A.A.T., gruppo Agenti di ### che si occupava delle negoziazioni a tutela degli agenti assicurativi; - che il ricorrente aveva inoltre gestito un rilevante portafoglio assicurativo a lei riconducibile per il tramite di “ditta ### Tania” e di “### s.r.l. sino alla liquidazione delle stesse; - che la casa coniugale, di proprietà del ricorrente e costituita da una distesa con piscina, campo da calcio, cappella familiare e fondo pertinenziale, richiedeva ingenti spese di manutenzione; - che aveva contribuito all'acquisto della suddetta abitazione con risorse proprie e tramite l'attività lavorativa non retribuita prestata presso l'agenzia del marito; - che si era occupata del menage familiare e della crescita del figlio, consentendo al ### di dedicarsi alla sua attività professionale; - che insieme avevano condotto una vita agiata e lei aveva curato i frequenti eventi sociali tenuti presso l'abitazione familiare; - che il ### aveva mantenuto lo stesso stile di vita dopo la separazione; - che era stata indotta dal marito a dimettersi dal ruolo di subagente dell'agenzia assicurativa; - che era priva di una occupazione lavorativa e non era economicamente autosufficiente; - che aveva un'esposizione debitoria con l'### di 100.000,00 euro circa, derivata dalla titolarità di partite iva aperte a suo nome per la gestione delle attività del marito; - che non vi erano ragioni per una modifica delle statuizioni patrimoniali di recente concordate con la separazione; - che il marito aveva migliorato negli ultimi anni la propria condizione economica e reddituale; - che il ### incontrava il figlio con regolarità e senza condotte ostacolanti da parte della resistente. 
Tanto dedotto e rilevato, la ### aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso di ### ad entrambi i genitori con collocamento del minore presso di sé, la disciplina del diritto di visita padre-figlio alle condizioni indicate in comparsa, l'assegnazione della casa familiare in qualità di genitore collocatario del minore in #### alla via ### n. 136, il rigetto della domanda di assegnazione al ricorrente di una pozione della stessa in quanto non utilizzabile e non catastalmente autonoma, un assegno mensile a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio di euro 1.000,00, oltre spese straordinarie al 60% ed un assegno divorzile in suo favore a carico dell'ex coniuge nella misura di euro 500,00 al mese. 
All'udienza presidenziale tenutasi il ### comparivano le parti personalmente ed il ricorrente dichiarava di essere disposto alla definizione della causa alle condizioni concordate con la separazione, di essersi trasferito nel novembre del 2020 in ### presso l'abitazione della nuova compagna e che versava puntualmente gli assegni di mantenimento alla resistente; la ### dichiarava di non accettare la proposta conciliativa in quanto il ricorrente aveva maturato debiti per gli assegni di mantenimento non versati, che non aveva un lavoro e che il ### aveva un'altra abitazione in località #### dove incontrava il figlio le volte in cui rientrava da #### ascoltate le dichiarazioni rese dalle parti, faceva salvi i provvedimenti della separazione come vigenti e rimetteva la causa avanti al ### istruttore per il prosieguo.   I procuratori delle parti depositavano le memorie integrative della fase di merito e reiteravano le loro istanze, eccezioni e difese. 
In particolare, il ricorrente deduceva che nel mese di febbraio 2002 il figlio ### era stato fermato per un controllo dai ### e trovato in possesso di una modesta quantità di sostanza stupefacente “Hashish” e che in seguito gli aveva riferito che la madre aveva trovato un'occupazione lavorativa già dall'anno prima. 
La resistente, con riferimento alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, chiedeva di porre a carico del ### le ingenti spese per la manutenzione delle pertinenze comuni della vasta proprietà immobiliare. 
In data ### è stato definito il subprocedimento di modifica dell'ordinanza presidenziale, parzialmente accolto dal giudice istruttore nella parte in cui è stata disposto il versamento diretto del mantenimento al figlio oramai maggiorenne per la quota parte di euro 200,00 mensili.  ### istruttore, viste le seguenti note d'udienza cartolare con cui il ricorrente chiedeva l'emissione di una sentenza parziale di divorzio, rimetteva al Collegio la decisione sullo status. 
In data ### veniva pubblicata sentenza sullo status n. 1259/2022 e dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti; con separata ordinanza la causa veniva quindi rimessa sul ruolo del G.I. ed assegnati i termini richiesti di cui all'art 183 c.p.c. 
I procuratori delle parti provvedevano al deposito delle suddette memorie con cui precisavano le rispettive domande ed articolavano istanze istruttorie. 
All'udienza cartolate del 30.06.2023, il ### lette le note con cui i difensori insistevano nell'accoglimento delle istanze istruttorie e rigettate le richieste di prova testimoniale in quanto i capitoli di prova formulati erano generici, vertenti su circostanze non contestate o da provarsi in via documentale, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni ed onerava le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale.   All'udienza del 24.05.2024 tenutasi in modalità cartolare, viste le note di precisazioni delle conclusioni e le eccezioni ivi contenute, ammonite quindi le parti sulle conseguenze di cui agli artt. 116 e 118 c.p.c. per la carente produzione documentale, il ### rimetteva la causa al Collegio per la decisione ed assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
I procuratori delle parti depositavano le comparse conclusionali ed insistevano nell'accoglimento delle loro domande.   Motivi della decisione In questa sede ###ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale n. 1259/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.   Sull'affidamento e collocamento del figlio ### deve essere disposto in merito all'affidamento e al collocamento di ### essendo, nelle more del procedimento, divenuto maggiorenne. 
Si dà atto che il figlio abita insieme alla madre nella casa coniugale sita in ####, alla via ### n. 136 e dove continuerà a viverci sino al raggiungimento della piena indipendenza economica. 
Deve pertanto essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla resistente come richiesto da entrambe le parti.   Sulle statuizioni di natura economica In merito alle statuizioni economiche, dalla documentazione reddituale versata in atti emerge che il ricorrente ha dichiarato redditi complessivi lordi per l'anno 2018 di euro 45.582,00; per l'anno 2019 di euro 47.359,00; per l'anno 2020 di euro 47.288,00; per l'anno 2021 di euro 59.739,00; per l'anno 2022 di euro 39.951,00; per l'anno 2023 di euro 65.951,00, mentre la resistente, che ha dedotto di avere trovato un impiego lavorativo nel corso dell'anno 2022 come operatrice telefonica part-time, ha prodotto copia delle buste paga degli anni 2002 e 2023 e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ha indicato una retribuzione mensile netta di circa 900,00 euro mensili ed un reddito annuale netto per l'anno 2022 di euro 11.933,45. Inoltre, il ### risulta contitolare di numerose proprietà pervenute in via ereditaria site in ### Deve rilevarsi che la dichiarazione dei redditi e la documentazione reddituale depositata dal ricorrente risulta incompleta e lacunosa per cui devono ritenersi operanti nei suoi confronti le presunzioni di cui agli artt. 116 e 118 c.p.c. 
Con riferimento al contributo per il mantenimento del figlio ### maggiorenne non economicamente autosufficiente ed ancora convivente con la madre, il Collegio reputa equo, in relazione alla sopra ricostruita capacità reddituale di entrambe le parti, confermare l'importo stabilito a carico del padre in sede di separazione, pari a euro 1.000,00 mensili, secondo le modalità del versamento ripartito disposte con ordinanza nel fascicolo sub 1) attualmente vigenti. 
Quanto alla domanda della resistente di percezione dell'assegno divorzile, l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle ### n. 18827 del 2018. 
La Corte di cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”. 
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è dunque la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità. 
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e qualora risulti che il richiedente è privo di mezzi adeguati, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della ### n. 898/1970. All'esito di tali valutazioni dovrà quindi quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio comune, con eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura. 
Nella fattispecie risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile. 
Sulla base delle difese, nonché delle rispettive e documentate situazioni economiche e condizioni lavorative, l'assegno richiesto dalla resistente appare accoglibile nei termini richiesti. 
Si ritiene proporzionato che il ### debba corrispondere un assegno divorzile alla resistente nella misura mensile di € 500,00. 
Lo stesso ricorrente ha proposto nel corso del giudizio una soluzione conciliativa riconoscendo il suddetto importo e non accettata dalla resistente. 
Tale assegno viene disposto alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti risultando tuttora una rilevante sperequazione reddituale, in considerazione del contributo fornito dalla ### alla conduzione della vita familiare, nonché in relazione all'assegnazione della casa coniugale in suo favore, alla durata del matrimonio (27 anni alla data di pubblicazione della sentenza parziale sullo status), all'età dell'avente diritto (oggi cinquantacinquenne) ed al tipo di lavoro svolto, dovendosi infatti attribuire all'erogazione oltre che natura assistenziale, anche natura perequativocompensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/03/2022, n. 8057). 
Infine, non può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di assegnazione dell'adiacente taverna alla dimora dei custodi presente nel comprensorio ove è ubicata la casa coniugale né quella della resistente affinchè il ricorrente versi le spese di manutenzione per la casa familiare a lei assegnata ed infine la richiesta della resistente di disporre in questa sede la pattuizione convenuta con la separazione di una quota sul prezzo dell'eventuale vendita futura dell'immobile coniugale di proprietà del ### perché domande inammissibili nel presente giudizio, trattandosi di domanda non legata da alcun vincolo di connessione oggettiva con quella di divorzio e autonoma dalla domanda principale (cfr. Cass. 6424/2017; ### Parma 1642/2018; ### Velletri 630/2020). 
Le spese straordinarie afferenti al figlio ### possono essere disposte nella misura del 60% a carico del padre e del 40% parte a carico della madre, secondo le specifiche contenute nel protocollo vigente preso il ### di Civitavecchia e confermando le disposizioni vigenti tra le parti.  ### la controversia e la natura della decisione con reciproca soccombenza parziale - tenuto conto anche della proposta conciliativa formulata da parte ricorrente - giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del presente giudizio e di quello incidentale sub 1).   P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3558/2021 R.G.A.C., vista la sentenza parziale emessa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di affidamento e collocamento del figlio ### divenuto nelle more del procedimento maggiorenne; assegna la casa coniugale sita in #### alla via ### n. 136 alla resistente ### che vi continuerà a vivere con il figlio ### maggiorenne non economicamente autosufficiente; pone a carico di ### l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio ### maggiorenne non economicamente autosufficiente, corrispondendo entro il giorno 5 di ogni mese, alla madre ### la somma di euro 800,00 e direttamente al figlio la somma di euro 200,00, per un totale complessivo mensile di euro 1.000,00, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione, da rivalutarsi annualmente secondo indici ### pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile in favore di ### nella misura di euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione, da rivalutarsi annualmente secondo indici ### pone a carico di entrambe le parti nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio ### con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal ### e costo per medicinali prescritti dal medico curante; b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici; c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico; d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private; e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori; rigetta le ulteriori domande delle parti per le ragioni indicate in parte motiva; dichiara la compensazione integrale delle spese della presente causa e del giudizio incidentale sub 1). 
Così deciso, in ### il 23 gennaio 2025.  ### relatore Dott. ### n. 3558/2021

causa n. 3558/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Gelso Gianluca

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 9740/2015 del 04-01-2016

... Esposto: di aver lavorato alle dipendenze di questi, subagente in ### della ### S.r.l. a sua volta agente delle assicurazioni HDI e ### senza regolarizzazione, dal 1/10/2010 al 9/8/2013; di aver svolto, con modalità, che descriveva, ascrivibili al lavoro subordinato, mansioni di impiegato amministrativo, meglio descritte in ricorso; che dette mansioni erano inquadrabili al livello 2° secondo il ### agenzie di assicurazione ### di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedi al venerdi dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18; di aver fruito ogni anno, in agosto, di due sole settimane di ferie; dedotto di aver percepito una retribuzione settimanale di €. 150,00 inferiore ai minimi sindacali; chiedeva, dichiarati natura e durata del rapporto quali dedotti, condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore della somma di €. 20.603,06, come da conteggio allegato al ricorso. ### chiedendo respingersi le avverse domande perché: l'attore aveva reso prestazioni saltuarie, autonome, senza predeterminazione di giorni ed ore, per i primi tre mesi per 3/5 ore giornaliere, solo dopo di che aveva preso ad essere più assiduo; non aveva mai lavorato ad agosto; aveva declinato la (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI ROMA - #### nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. ### alla pubblica udienza del 9 novembre 2015, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al 10337 del ### dell'anno 2014, vertente tra: ### elett.nte domic.to in Roma, ### n.7, presso l'Avv. ### che lo rappr.nta e difende - ricorrente E ### elett.nte domic.to in Roma, ### n.11, presso l'Avv. ####, che lo rappr.nta e difende - convenuto ### definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che tra le parti è intercorso, dal 1/10/2010 al 9/8/2013, un rapporto di lavoro subordinato (col ricorrente in veste di prestatore); b) condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 20.603,06 (come da conteggio attoreo), oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo; c) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 20,00 per spese, e €. 4.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa; d) termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.  ###, #### SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il #### conveniva qui in giudizio ### Esposto: di aver lavorato alle dipendenze di questi, subagente in ### della ### S.r.l. a sua volta agente delle assicurazioni HDI e ### senza regolarizzazione, dal 1/10/2010 al 9/8/2013; di aver svolto, con modalità, che descriveva, ascrivibili al lavoro subordinato, mansioni di impiegato amministrativo, meglio descritte in ricorso; che dette mansioni erano inquadrabili al livello 2° secondo il ### agenzie di assicurazione ### di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedi al venerdi dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18; di aver fruito ogni anno, in agosto, di due sole settimane di ferie; dedotto di aver percepito una retribuzione settimanale di €. 150,00 inferiore ai minimi sindacali; chiedeva, dichiarati natura e durata del rapporto quali dedotti, condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore della somma di €.  20.603,06, come da conteggio allegato al ricorso.  ### chiedendo respingersi le avverse domande perché: l'attore aveva reso prestazioni saltuarie, autonome, senza predeterminazione di giorni ed ore, per i primi tre mesi per 3/5 ore giornaliere, solo dopo di che aveva preso ad essere più assiduo; non aveva mai lavorato ad agosto; aveva declinato la proposta di mettersi in regola come subagente, qual'era, tanto da essere iscritto al ### e da utilizzare un proprio mail-address di dominio ### preferendo un rimborso spese settimanale di €. 150,00 oltre provvigioni sulle polizze da lui prodotte; sicchè la collaborazione non aveva avuto natura subordinata; ed era stato comunque equamente compensato. 
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come da dispositivo.  &&&&&& Le domande attoree appaiono fondate, e meritano accoglimento. 
Il teste ###. ha riferito: di essere cliente del ### dal 2010, tenendovi assicurati 4 veicoli; che da allora si reca in agenzia almeno 8 volte l'anno, ma più spesso in occasione di due sinistri; che in tali occasioni, che potevano capitare in qualunque giorno della settimana, trovò sempre l'attore in agenzia al più presto alle 9 quando lo vedeva provvedere all'apertura, fino alle 17/18; che il ### che il teste non conosceva prima, gli stampava le polizze ed in genere si relazionava con lui per le pratiche assicurative, fruendo in agenzia di una postazione di lavoro; mentre era il ### ad assumere le determinazioni per i costi; che il ### era solito dare all'attore disposizioni, autorizzandolo a concedere al teste uno sconto, o chiedendogli di fornirgli documentazione, ed in genere dirigeva le operazioni. 
Il teste ###. ha riferito: di aver frequentato la subagenzia del convenuto, come cliente, per circa un anno tra il 2012 ed il 2013, in diversi giorni della settimana, per 5/6 volte in tutto, sia di mattina che di pomeriggio; che in tali occasioni vi trovò sempre il ### che egli non conosceva prima, che gli fece un preventivo, e quindi concordò con lui una polizza, e che fruiva in azienda di una postazione attrezzata con un computer; che a volte il convenuto era presente in agenzia ed il teste lo vide dare al ### disposizioni, in particolare approvando le polizze proposte. 
Il teste ###. ha riferito: di lavorare per la ### dal marzo 2011; che dall'estate 2011 frequentò la subagenzia del ### una decina di volte, per farsi fare dei preventivi, constatando che l'attore vi lavorava quotidianamente dalle 9,30 alle 18/18,30, emetteva polizze, svolgeva compiti di natura impiegatizia come compilare e chiudere il giornale cassa, rispondere al telefono, ricevere clienti. 
Alla luce di tali deposizioni appare evidente che l'attore lavorava nella subagenzia del convenuto con continuatività quotidiana, osservando orari di lavoro, sotto la direzione del ### fruendo in azienda di postazione attrezzata dedicata, e svolgendo compiti di natura impiegatizia anche quanto alla proposta ed alla redazione delle polizze, in ordine alle quali non godeva di alcun potere decisionale. 
Tali circostanze conclamano, ad avviso del giudicante, la natura subordinata del rapporto. 
Le deposizioni di segno contrario appaiono inattendibili. 
Il teste ###. ha riferito di essere cliente piuttosto assiduo del ### e di non conoscere il ### perché le sue pratiche le gestiva sempre col ### Orbene, a voler ammettere che il teste non abbia mai conosciuto il ### non per questo se ne potrebbe inferire che questi non lavorasse in agenzia in modo stabile, come riferito concordemente dai tre testi predetti, visto che lo stesso ### ammette espressamente, in memoria, che l'attore lavorò per lui in agenzia inizialmente in modo saltuario, e poi, dopo tre o quattro mesi in modo più assiduo. Ne segue che il ### semplicemente non è informato sui rapporti tra l'attore ed il convenuto. 
Il teste Mostacchia, cliente ed amico di lunga data del convenuto, ha detto di non aver mai visto l'attore in agenzia, cosa dalla quale non può che trarsi ancora una volta la conclusione trattarsi di teste disinformato, visto che il ### non contesta che l'attore abbia lavorato per lui nel periodo dedotto in causa nell'agenzia di ### delle ### di ### fondando piuttosto le proprie difese sull'assunto che si sarebbe trattato di una collaborazione subagenziale autonoma, e all'inizio persino saltuaria. 
Il teste ### F. è un altro sedicente amico e frequentatore dell'agenzia, ed anche lui ha detto di non avervi mai visto il ### ed anche per lui valgono le stesse considerazioni. 
La natura subordinata del rapporto trae conferma dal fatto che è pacifico che l'attore riceveva un compenso fisso settimanale di €. 150,00, che tale effettivamente era, e non un rimborso spese, visto lavorava stabilmente in agenzia per il ### mentre non si vede in quale modo un collaboratore che sbrigava pratiche assicurative in agenzia, usando mezzi gestionali dell'agente ### e non certo propri, dovesse affrontare spese per €. 600,00 al mese. 
La larvata prospettazione per cui il ### facesse il sub-subagente del ### risulta del tutto indimostrata. Nessuna prova è stata offerta del preteso compenso provvigionale sugli affari procurati, né che il ### se ne andasse in giro a procurare affari: se ne stava, invece, quotidianamente in agenzia, a gestire pratiche assicurative facenti capo al ### tanto che era questi a stabilire di volta in volta quali ne dovessero essere le condizioni. 
La stessa difesa del ### contraddice l'assunto quando ammette, al capo 5) della memoria, che l'attore riceveva clienti, rispondeva al telefono, inseriva gli incassi al pc, predisponeva preventivi, teneva la contabilità, organizzava l'archivio…..ossia faceva l'impiegato e non il sub-subagente. 
Gli stessi elementi di prova documentale nulla mostrano al conforto delle tesi del ### Dalla documentazione prodotta risulta che sovente l'attore lavorava relazionandosi direttamente con personale della ### per mezzo della strumentazione informatica messa a sua disposizione dal ### Ma, essendo pacifico che era il ### a retribuirlo, il dato non mostra altro che l'attore fruisse di ambiti di autonomia prettamente esecutiva del tutto compatibili con la natura subordinata del rapporto. 
Il fatto che l'attore fosse iscritto al RUI /### consta effettivamente al doc.19) del fascicolo di parte ricorrente, che peraltro lo indica come collaboratore o dipendente dell'intermediario ### a chiara smentita trattarsi di dato implicante la natura autonoma o subagenziale della collaborazione. 
Poiché la durata e la collocazione temporale della collaborazione non sono stati specificamente contestati come richiesto dagli artt. 115 e 416 c.p.c., ed hanno trovato sostanziale conferma dalla prova orale esperita, deve concludersi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1/10/2010 al 3/8/2013.  ###à al rapporto di lavoro del ### invocato non è contestata.  ### del 2° livello appare congrua, rispetto alle mansioni svolte quali risultate dalla prova, posto che in detto livello risultano inquadrati l'impiegato unico dipendente, ed in genere gli impiegati d'ordine. 
Che l'attore lavorasse almeno le 37,5 ore settimanali previste come ordinarie dal ### emerge chiaramente dalla prova orale esperita quale sopra sintetizzata. 
Il conteggio, non specificamente contestato sul piano contabile e dell'aderenza rispetto alle previsioni del ### invocato, appare immune da errori. 
Il convenuto va pertanto condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di questi richiesta, con gli accessori di cui agli art. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c.. 
Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014, seguono la soccombenza. 
Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe. 
Così deciso in ### il 9 novembre 2015 

IL GIUDICE
(dr. ### RG n. 10337/2014


causa n. 10337/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Conte Dario

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2443/2024 del 04-06-2024

... compagnia assicuratrice per il fatto illecito del subagente trova fondamento nell'art. 2049 c.c. e postula che il danno subìto dall'assicurato sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del subagente nell'organizzazione dell'impresa. Pertanto il danno sussiste nonostante la tendenziale autonomia del sub-agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui questo abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano a mezzo di sub-agenti abilitati”. Pertanto il gravame va accolto e la ### dichiaratasi avente causa della ### deve essere condannata al pagamento, in favore dell'odierno appellante, della somma di €. 16.000,00, versata dal ### per la stipula della polizza de quo e non restituita, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria a far data dal 12.8.2002 e sino all'effettivo saldo. ### ha reiterato nei confronti dell'appellata ### S.p.A., già ### S.p.A., la domanda di risarcimento danni da perdita di chances, già proposta nel giudizio di primo grado, ma rimasta assorbita (leggi tutto)...

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### n. 1888/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello datato 29.3.2018 da ### (c.f. ###), elettivamente domiciliato in #### alla via ### n. 40 presso lo studio dell'avv. ### (c.f. ###), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ………………….APPELLANTE contro ### (p. iva n. ###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### (c.f. ###), che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ..…….APPELLATA nonché contro ### non costituito ……………………………### ^^^^^ OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 10249/2017, emessa dal tribunale di Napoli - sez. distaccata di ### il ### e pubblicata il ###. 
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 22.11.2010, ### conveniva in giudizio la ### e ### nella qualità di agente di ### della predetta compagnia assicuratrice, per sentir dichiarare la responsabilità della INA e la condanna della stessa, il solido con l'altro convenuto, al pagamento della somma di €. 16.000,00, oltre al risarcimento di tutti i danni cagionati. 
Esponeva a tal fine l'attore di aver stipulato e sottoscritto con la predetta compagnia presso l'agenzia di ### una polizza di capitalizzazione denominata ### 10 e di aver a tal fine versato l'importo di €.  16.000,00; esponeva inoltre che, qualche anno dopo, alla richiesta di riscatto anticipato - espressamente previsto dalla polizza de qua - la INA aveva riscontrato la suddetta richiesta specificando che l'attore non risultava intestatario di alcuna polizza. 
Si costituiva in giudizio la ### la quale chiedeva il rigetto della domanda; non si costituiva, invece, ### ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia. 
Esperita l'istruttoria, il tribunale adito, sulle precisate conclusioni, emetteva la sentenza oggetto del presente gravame, a mezzo della quale rigettava la domanda avanzata nei confronti della ### accoglieva, invece, la domanda avanzata dall'attore nei confronti del ### che veniva così condannato al pagamento della somma di €. 16.000,00, con favore delle spese. 
Motivava a tal fine il giudice di primo grado, per escludere la responsabilità della compagnia assicurativa, che non erano riscontrabili i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2049 c.c. e né quelli della cd. rappresentanza apparente, essendo il ### un semplice subagente della compagnia, sussistendo comunque una colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. per non aver chiesto contezza degli effettivi poteri del ### nel realizzare l'operazione. 
Avverso la suddetta sentenza propone appello ### a cui resiste la ### dichiaratasi quale avente causa della ### non si costituisce in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, ### onde anche in questo procedimento di appello se ne dovrà dichiarare la contumacia. 
I motivi di gravame proposti dall'appellante sono sostanzialmente quattro e sono volti a censurare la sentenza di primo grado per: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 183 cpc, avendo il tribunale omesso di rilevare d'ufficio la tardività dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla ### 2) erronea valutazione degli elementi istruttori in ordine alla legittimazione passiva della ### ed omessa applicazione dell'art.  2049 c.c.; 3) erronea valutazione in ordine alla cd. rappresentanza apparente del ### 4) omessa applicazione dei principi in ordine all'affidamento incolpevole ed erronea applicazione dell'art. 1227 c.c.. Nell'atto di gravame, inoltre, l'appellante - seppure in via subordinata - paventa la violazione del litisconsorzio necessario, con necessità di integrazione del contraddittorio anche nei confronti degli agenti generali della ### di ### tali ### e ### previa rimessione degli atti al primo giudice; contesta, infine, la validità e l'efficacia del disconoscimento effettuato dalla difesa della INA relativamente alla documentazione prodotta dall'attore in primo grado. 
Nessuna censura viene sollevata al capo motivazionale e di condanna relativamente alla posizione di ### né lo stesso, regolarmente citato in appello, ha proposto appello incidentale o impugnato autonomamente la sentenza, ragion per cui si ritiene che le disposizioni afferenti la posizione di ### siano passate in giudicato. 
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene tardiva, in quanto non effettuata nei termini previsti dal secondo comma dell'art. 167 cpc, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta #### nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel termine inferiore ai 20 gg. prima della prima udienza di comparizione. Il tribunale, in sentenza, ha comunque argomentato sulla natura del rapporto in essere tra la INA ed il ### così implicitamente non dichiarando inammissibile la suddetta eccezione. 
Il rilievo non coglie nel segno. 
Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori. Non trattasi, pertanto, di eccezioni in senso stretto, proponibili, a pena di decadenza, entro i termini indicati dall'art. 167, 2° comma, cpc. 
Pertanto il tribunale non era tenuto a rilevare d'ufficio alcuna decadenza per tardività, potendo il convenuto contestare la propria legittimazione passiva in ogni stato e grado del procedimento. 
Gli altri motivi di appello, volti a criticare la mancata applicazione dell'art.  2049 c.c. ed a ritenere sussistente la cd rappresentanza apparente del ### e l'affidamento incolpevole del ### possono essere trattati congiuntamente e sono idonei, per le motivazioni appresso indicate, all'accoglimento del gravame. 
Infatti la Corte, analizzando le prove orali raccolte e la documentazione depositata in primo grado (documentazione tutta pienamente utilizzabile, atteso che il disconoscimento effettuato dalla difesa della INA non rileva, stante l'estrema genericità e la non specificità del suddetto), ritiene di dover valorizzare alcuni elementi istruttori, non correttamente valutati dal giudice di primo grado. 
In primis, la polizza assicurativa (v. doc. n. 2 fascicolo ### di primo grado): essa è stata redatta su modello ### debitamente sottoscritta e compilata in tutte le sue voci e controfirmata dal soggetto, tale ### che, in tale ruolo, appariva a tutti gli effetti avere potere negoziale a stipulare tale atto in nome e per conto della medesima compagnia assicurativa. 
In secundis, l'intestatario della corresponsione dell'investimento effettuato dal ### il beneficiario dell'assegno di €. 16.000 è stata la ### ag. di ### risultando ciò sia dal nominativo del prenditore dell'assegno bancario non trasferibile sottoscritto dall'investitore ### sia dalla girata per l'incasso risultante sul retro dell'assegno medesimo, ivi sussistendo la dicitura “### - ag. di Ischia”. Pertanto non possono esservi dubbi che l'assegno oggetto della presente contesa sia stato incassato dalla ### e tale comportamento ben può integrare, se del caso, anche gli estremi della ratifica del contratto di cui all'art. 1399 c.c.. 
Inoltre, il luogo in cui la polizza è stata compilata e sottoscritta: nei locali dell'agenzia ### di ### così come riferito da diversi testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado, sulla cui attendibilità non paiono esservi dubbi. La teste ### escussa all'udienza del 27.6.2011, ha dichiarato che “insieme al dott. ### e alla sig.ra ### ci siamo recati presso l'### di ### all'insegna ###ni S.p.a.. Ivi il sig. ### ci ha fatto accomodare nel suo studio e ci ha proposto la stipula di una polizza assicurativa…[…]...il contratto di cui è causa venne poi sottoscritto dal Dott. ### dinanzi al ### nei locali della ###ni e il sig. ### si dichiarava agente dell'Ina ….[…].ricordo che il sig.  ### sia quando fu perfezionato il contratto per cui è causa, sia in altre precedenti occasioni in cui ebbi modo di recarmi nei detti locali Ina di ### utilizzava timbri, moduli e documenti recanti la scritta e l'intestazione dell'###n.”; similmente la teste ### “mi recai insieme al dott. ### ed alla sig. ### in ### presso i locali dell'###ni S.p.a. ..[..]…ho visto personalmente sia il dott. ### che la sig.  ### recarsi nei giorni antecedenti alla stipula del contratto presso i menzionati locali dell'###ni dove condussero col ### espressamente dichiaratosi agente dell'### le trattative per la conclusione del contratto per cui è causa”. 
Le suddette circostanze fanno tutte apparire il ### come un rappresentante dell'###ni ### la circostanza che il ### medesimo non fosse - secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla convenuta - agente INA ma semplice subagente non rileva, dovendosi applicare il principio dell'apparenza. Infatti, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2049 c.c., considerata l'ampia formulazione della norma sotto il profilo soggettivo, è pacifico che essa possa essere applicata non solo in caso di vero e proprio vincolo di lavoro subordinato tra il committente ed il preposto, ma anche quando l'altro esplichi una mera attività occasionale per conto del primo. 
Nel caso di specie, la Corte ritiene sussistente un nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore, essendo proprio le funzioni concretamente esercitate dal ### (utilizzo dei locali dell'### sottoscrizione della polizza su modello INA ecc.) ad aver determinato in maniera preponderante la realizzazione del fatto lesivo oggetto della presente controversia. Vi è stato, di contro, affidamento incolpevole da parte dell'odierno appellante nella realizzazione dell'investimento. 
La responsabilità della ### pertanto, è inquadrabile nell'ambito dell'art.  2049 Sul punto, anche recentemente, anche la Cassazione, con sentenza ###/2023, ha avuto modi di ribadire che “la responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal terzo, postula che le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personale”. 
Di simile tenore anche Cass. 23973/2019: “La responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub-agente nell'organizzazione dell'impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del sub-agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa”.  ###. Venezia n. 407/2023 concordemente ritiene che “la responsabilità della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del subagente trova fondamento nell'art. 2049 c.c. e postula che il danno subìto dall'assicurato sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del subagente nell'organizzazione dell'impresa. Pertanto il danno sussiste nonostante la tendenziale autonomia del sub-agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui questo abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano a mezzo di sub-agenti abilitati”. 
Pertanto il gravame va accolto e la ### dichiaratasi avente causa della ### deve essere condannata al pagamento, in favore dell'odierno appellante, della somma di €. 16.000,00, versata dal ### per la stipula della polizza de quo e non restituita, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria a far data dal 12.8.2002 e sino all'effettivo saldo.  ### ha reiterato nei confronti dell'appellata ### S.p.A., già ### S.p.A., la domanda di risarcimento danni da perdita di chances, già proposta nel giudizio di primo grado, ma rimasta assorbita all'esito di quel giudizio dal rigetto della domanda con cui l'odierno appellante, attore in primo grado, chiedeva di accertare la responsabilità della convenuta ### S.p.A., ora ### S.p.A. 
Detta domanda di perdita di chances nei confronti dell'odierna appellata ### S.p.A. è, tuttavia, infondata, in quanto non risultano elementi per ritenere che, ottenuta la restituzione della somma per il riscatto anticipato della polizza de quo, il ### l'avrebbe impiegata per realizzare altri investimenti, la cui produzione di un utile economico, in ogni caso, risulta sempre incerta.  ### ha reiterato la medesima domanda di risarcimento danni da perdita di chances anche nei confronti dell'appellato ### domanda già proposta in primo grado, e sulla quale il primo giudice ometteva di pronunciarsi, nonostante avesse accertato la responsabilità di ### nei confronti dell'attore, odierno appellante, ed avesse condannato il primo a pagare in favore del secondo la somma di € 16.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
Tuttavia, la mera reiterazione della domanda di risarcimento danni da perdita di chances nei confronti dell'appellato ### convenuto in primo grado, è inammissibile, perché l'appellante avrebbe dovuto far valere il vizio di omessa pronuncia con uno specifico e puntuale motivo di impugnazione, con cui si segnalava la violazione dell'art. 112 c.p.c., che aveva determinato l'omissione di pronuncia sulla domanda ritualmente proposta (vedi cass. civ., 2.5.2018, n. 10406, che, in motivazione, prende le distanze dalla precedente sentenza del 30.4.2014, n. 9485, in cui si sosteneva che, in caso di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, l'appellante dovesse solo reiterare la richiesta non esaminata in primo grado, in quanto tale ultima soluzione non tiene conto del fatto che il giudizio di appello non configura, come in passato, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata, novum judicium, ma una impugnazione a critica vincolata, revisio prioris istantiae, come affermato da cass. sez. un., 28498/2005; cass. civ., sez. un., 3033/2013; cass. civ., sez. un., 11799/2017). 
Pertanto, la mancata proposizione di un puntuale motivo di appello volto a denunciare l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulla domanda di risarcimento danni da perdita di chances proposta dall'odierno appellante, attore in primo grado, nei confronti del ### odierno appellato, convenuto in primo grado, in violazione dell'art. 112 c.p.c., rende l'esame di detta domanda inammissibile in grado di appello. 
Resta assorbita ogni ulteriore questione. 
Dall'accoglimento del gravame deriva la soccombenza della ### già ###ni ### che conseguentemente dovrà sopportare le spese di lite del doppio grado di giudizio. 
In riferimento al primo grado, la relativa liquidazione può essere parametrata a quanto già liquidato in rapporto alla posizione di ### Per il secondo grado le spese di lite, invece, vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore della controversia di €. 16.000,00 e con applicazione dei valori minimi tariffari per la fase di trattazione/istruttoria, in considerazione della limitata attività processuale che essa ha implicato (€ 922,00) e dei medi tariffari per tutte le altre tre fasi (€. 1.134,00 per fase studio della controversia, €. 921,00 per fase introduttiva, €. 1.911,00 per fase decisionale; oltre €. 382,00 per esborsi). 
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente giudizio di appello tra l'appellante e l'appellato ### in quanto quest'ultimo, risultato vittorioso rispetto alla riproposta domanda di risarcimento danni da perdita di chances, è rimasto contumace, e, quindi, non ha sopportato spese di cui essere rimborsato.  p.q.m.  La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza 10249/2017, emessa dal tribunale di Napoli - sez. distaccata di ### il ### e pubblicata il ###, in riforma della sentenza gravata, così dispone: 1. Dichiara la contumacia dell'appellato ### 2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna ### avente causa della ### in solido con ### (quest'ultimo già condannato dalla sentenza di primo grado), al pagamento, in favore dell'appellante ### della somma di €. 16.000,00, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria a far data dal 12.8.2002 e sino all'effettivo saldo; 3. Condanna la ### avente causa della ### al pagamento - in favore di ### - delle spese di lite del primo grado, liquidate in €. 250,00 per esborsi ed €. 4.800,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 %, Iva (se dovuta) e Cap come per legge, il tutto a beneficio dell'avv. ### dichiaratasene antistataria; 4. Resta ferma nel resto la sentenza impugnata; 5. Condanna la ### avente causa della ### al pagamento - in favore di ### - delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in €. 382,00 per esborsi ed €.  4.888,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, Iva (se dovuta) e Cap come per legge, il tutto a beneficio dell'avv. ### dichiaratasene antistataria; 6. Nulla per le spese del presente giudizio di appello tra l'appellante e l'appellato ### rimasto contumace. 
Napoli, li 24.4.2024 ### est. (dr. ###) (dr. ### de ### 

causa n. 1888/2018 R.G. - Giudice/firmatari: De Paola Sandro, Saggese Fiorella, Rosaria Morrone

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13475/2023 del 17-05-2023

... detta somma a titolo di provvigioni per l'attività di subagente dai lui svolta in favore del ### nelle stagioni P/E anno 2013 e A/I anni 2 012-2013; annullava il decreto ingiunt ivo opp osto e condannava il ### al pagamento delle spese del primo grado. 2. Con la sentenza in ep igrafe indicata, la Corte d'appell o di ### nella contumacia dell'appellato ### previa assunzione della prova testimoniale chiesta dal ### in primo grado, ma non espletata, in riforma della sente nza del Tribunale, rigettava l'opposizione proposta dal ### al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermava tale decreto, condannando il ### al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado, e in distrazione. 3 3. Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale accoglieva il primo motivo di gravame, con il quale il ### aveva denunciato difetto di motivazione, in riferiment o alla mancata ammissione dei mezzi istruttori da lui richiesti, e violazione e falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c., e dava corso alla prova testimoniale richiesta già in primo grado dall'appellante. Riteneva, quindi, che, a seguito della compiuta istruttoria, che aveva fornito riscontri pienamente (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 25519-2019 proposto da: ### nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, domiciliato in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### CANNATA; - ricorrente - contro ### domiciliato in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI Oggetto R.G.N. 25519/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 20/04/2023 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati #### - controricorrente - avverso la sentenza n. 231/2019 della CORTE ### di CALTANISSETTA, depositata il ### R.G. 41/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal ###.  #### 1. Con sente nza n. 33 2/2015, il Tribunale di Caltanisetta accoglieva l'opposizione proposta da ### al decre to del medesimo Tribunale, che gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 18.634,01, oltre interessi, rivalutazione e spese, su richiesta di ### il quale aveva assunto la debenza di detta somma a titolo di provvigioni per l'attività di subagente dai lui svolta in favore del ### nelle stagioni P/E anno 2013 e A/I anni 2 012-2013; annullava il decreto ingiunt ivo opp osto e condannava il ### al pagamento delle spese del primo grado.  2. Con la sentenza in ep igrafe indicata, la Corte d'appell o di ### nella contumacia dell'appellato ### previa assunzione della prova testimoniale chiesta dal ### in primo grado, ma non espletata, in riforma della sente nza del Tribunale, rigettava l'opposizione proposta dal ### al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermava tale decreto, condannando il ### al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado, e in distrazione. 3 3. Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale accoglieva il primo motivo di gravame, con il quale il ### aveva denunciato difetto di motivazione, in riferiment o alla mancata ammissione dei mezzi istruttori da lui richiesti, e violazione e falsa applicazione dell'art.  421 c.p.c., e dava corso alla prova testimoniale richiesta già in primo grado dall'appellante. Riteneva, quindi, che, a seguito della compiuta istruttoria, che aveva fornito riscontri pienamente compatibili anche con le prove documentali già offerte dall'opposto, doveva ritenersi pienamente provata l'esistenza t ra le parti in lite del rapp orto di subagenzia posto a fondamento delle istanze monitorie. Considerava, altresì, fondato il secondo motivo d'appello, a mez zo del quale il ### denunciava violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., con riferimento alla statuizione con la quale il primo giudice aveva ritenuto discutibile la possibilità di qualificare i documenti prodotti come fatture aventi valore ai fini fiscali, aggiungendo che le fatture, ai sensi dell'art. 2709 c.c., possono spiegare eff icacia probatoria contro l'imprenditore che le emette e non a favore d elle ste sso, trattandosi di q uest ione mai proposta nelle proprie dif ese dall'opponente, né dalla stessa ma i sollevata in via di eccezione di merito in senso stretto.  4. Avverso tale sentenza ### proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.  5. Ha resistito ### con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “### o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1742, comma 2, in combinato disposto con gli artt. 2725 e 2724, n. 3, c.c.), ex art. 360, n. 3, c.p.c.”. 
Si duole, in sintesi, del fatto che la Corte territoriale, nell'accogliere il primo motivo d'appello della controparte, in violazione delle suddette 4 norme, aveva poi ammesso la prova per testi, come formulata nella propria memoria difensiva dall'opposto, tendente a dimostrare proprio la sussistenza del rapporto di sub-agenzia da quello dedotto, in un caso in cui, secondo, il ricorrente “tracce scritte” di tale rapporto erano del tutto insussistenti.  2. Con un secondo motivo deduce “### esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, c.p.c.” 3. Con un terzo motivo denuncia la “### della sentenza o del procedimento, ex art. 360, n. 4, c. p.c. e /o viola zione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 350 e 158 c.p.c.), ex art. 360, 3, c.p.c.”.  4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.  4.1. Ivi il ricorrente invoca anzitutto il principio di diritto secondo cui non è censurabile in sede di legittimità il giudizio, anche implicito, espresso dal giudic e di merito in ordine alla superflu ità, alla inconcludenza ed alla inammissibilità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice, al quale spetta, appunto, di indiv iduare le fonti del proprio convincimen to, ed, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base alla documentazione in atti, sulla scorta delle eccezioni e delle prove fornite dalla controparte oltre che della istruzione probat oria già esperita, la cer tezza degli elementi necessari per la decisione. 
Tale principio, in fatti, peraltro valevole per il rico rso per cassazione, non ha nulla a che vedere con le norme di cui nella rubrica del motivo in esame il ricorrente d educe la viola zione o la falsa applicazione. E comunque la su a de duzione non tiene conto che la 5 Corte d'appello, che è giudice di merito, nell'accogliere il primo motivo di gravame del ### aveva ritenuto che il Tribunale non poteva “rigettare le domande proposte dal ### per difetto di prova, senza neanche motivare in ordine alle ragioni che rendevano le relative richieste istruttorie, tempestivamente avanzate, irrilevanti o comunque non ammissibili”, e che aveva parimenti disatteso “senza motivazione alcuna” la richiesta “di ordinare alla ditta ### l'esib izione degli originali delle stesse lettere - prodotte solo in copia dal ### - che recavano invece, secondo quando dedotto da quest'ultimo, anche la sottoscrizione della controparte”.   4.2. Ma la prima censura è inammissibile anche per tutta e la più rilevante parte in cui vi si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1742, comma secondo, c.c. in relazione agli artt. 2725 e 2724 3 Appare dirimente, in fatti, considerare che le ### ite di questa Corte hanno insegn ato che l'inammissibilità della p rova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla part e interessata prima dell'ammissione del mezz o istruttorio; qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione (così civ., sez. un., 5.8.2020, n. 16723). 
Tale principio di diritto è stato affermato in termini generali dalle ### e va le perciò anch e per il caso di speci e nel quale, secondo il ricorrente, troverebbe applicazione l'art. 1742, comma secondo, primo periodo, c.c. , che, rispetto al contratto di agenzia , recita: “Il contratto deve essere provato per iscritto”. 6 4.3. Nella fattispecie in esame viene in considerazione una prova per testi p acificamente richiesta tempestivamente in prime cure dall'opposto, ma non ammessa dal Tribunale, ed ammessa ed assunta, invece, dalla Corte territoriale, nella contumacia dell'allora appellato ### Quest'ultimo, pertanto, non può far valere per la prima volta in sede di legittimità la violazione delle norme di cui al combinato disposto di cui agli artt. 2725, comma primo, e 2724 n. 3) c.c., per giunta senza aver esplicitamente dedotto neanche in questa sede la nullità della prova testimoniale ammessa ed assunta in secondo grado.  5. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.  5.1. Sempre le ### di questa Corte hanno insegnato che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 d.l.  22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenz a o dagli atti processual i, che ab bia costituit o oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt.  366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività (così Cass. civ., sez. un., 30.7.2021, n. 21973).  5.2. Ebbene, pur essendo il secondo motivo di ricorso formulato esclusivamente con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., l'impugnante nello svolgimento di tale censura non ha ded otto nulla di quanto richiesto ai fini di un'ammis sibile impugnazione per cassazione ai sensi di tale previsione. 
Piuttosto, lo stesso lamenta che la Corte distrettuale, “dopo avere affermato - sulla base del la sola prova testimoniale 7 ### assunta in secondo grado - la sussistenza tra le parti del rapporto di sub-agenzia, ha semplicisticamente riconosciuto la “comp atibilità” tra tale circostanza e quanto origin ariamente richiesto dal ### e in sede mon itoria circa il quantum debeatur, senza dare contezza di come egli abbia superato, dal punto di vista probatorio, non solo il fatto ch e le lettere di incari co n on fossero minimamente sottoscritte da parte del S ig. ### e, quindi, non potessero essere le stesse direttamente imputabili a quest'ultimo e di come, inoltre, abbia superato il limite disposto dall'art. 2709 c.c. circa la valenza probatoria ave re efficacia probatoria solo contro l'imprenditore che assume di averle emesse (### e non a favore dello stesso”. Si duole, altresì, che la sentenza impugnata “nulla dice in ordine alla regolarità fiscale delle predette fatture”. 
E' di tutta evidenza, perciò, che il ricorrente in realtà critica nel merito l'accertamento probatorio compiuto dalla Corte di merito, il che non è deducibile con il mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. e comunque non può trova re ingresso in quest a sede di legittimità.  6. È infine inammissibile anche il terzo motivo.  6.1. Dall'esposizione dello stesso si trae che la dedotta nullità per violazione degli artt. 350 e 158 c.p.c. deriverebbe dal dato che il Collegio d'appello avre bbe delegato per l'escussione di un teste un consigliere componente dello stesso Collegio, ma che il ricorrente si duole anche del fatto che la Corte territoriale avrebbe sostituito un teste ammesso con altro teste, in una situazione nella quale, a suo dire, tale sostituzione non sarebbe stata consentita.  6.2. Premesso che dal testo dell'impugnata sentenza non emerge nulla di quanto dedotto dal ricorrente (cfr. in particolare quarta e quinta facciata della stessa), sia circa la delega cui si riferisce il ricorrente che in ordine alla sostituzione di un teste, il motivo difetta di autosufficienza e comunque di specificità. 8 ### di questa Corte hanno sì precisato che il principio di auto sufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 36 6, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza ### Succi e altri c. ### del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del dirit to in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fond amento del ricorso, insussisten te laddove nel rico rso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass. civ., sez. un., 18.3.2022, n. 8950). 
Nel caso di specie, però, non solo il ricorrente non ha prodotto in questa sede gli atti processuali su i quali si fonda la censura (fatta eccezione per un avviso ex art. 1 40 c.p.c., not ificato il ###, relativo alla citazione della teste ###, ma non ha trascritto almeno i passaggi essenziali, né ha riassunto il contenuto, di diversi di tali atti (cfr. Cass. civ., sez. I, 19.4.2022, n. 12481). 
Più nello specifico, l'impugnante assume che la Corte d'appello, “su richiest a di parte appellant e, ha rit enuto di d overe istruire la controversia … ai sensi dell'ar t. 437, comm a 2, c.p .c., attraverso l'ammissione, con Ordinanza del 26.09.2 018 , di un testimone nella persona della ###ra ### “delegando” per la sua successiva escussione il “### Sabella” p er l'udienza inizialmente fissata per il ###”; tuttavia, pur dolendosi di tale “delega”, non solo non riferisce più puntualmente il contenuto di tale ordinanza, ma nel seguito d elle sue deduzioni , in modo peraltro contraddittorio, attribuisce costantemente al la Corte d'appello (e non al consigliere asseritamente delegato) i successivi provvedimenti ordinatori adottati, compresa l'escussione della teste diversa da quella amme ssa ( pagg. 10, 12-13 del ricorso ). Assume, infatti, che, su richiest a dell'appellante all'udienza del 13.2.2019, “La Corte ha autorizzato la 9 predetta sostituzione del te ste a suo tempo ammesso con la teste presente in aula che, quindi, nella stessa u dienza, è stata immediatamente escussa sulle circostanze di fatto indicate nell'atto di appello” (cfr. pag. 10). 
Omette del tutto di riferire, però, il ricorrente la motivazione di quel provvedime nto di autorizzazione alla sostituzione di teste, pur riconoscendo che in taluni ca si tale sostit uzione sarebb e consentita (cfr. inizio di pag. 12 del ricorso), e senza specificare quale norma sarebbe stata violata nella specie dalla Corte territoriale e la nullità che ne sarebbe derivata. Peraltro, il ricorrente riconosce che la teste alla fine ascoltata era stata comunque indicata dall'appellante nell'atto di gravame.  7. Il ricorso deve dunque essere dichia rato complessivamente inammissibile. Il rico rrente, in quanto soccomb ente, dev'essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di que sto giudizio di legittimità, liqu idate come in dispositivo , ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.   P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 20 0,00 per e sborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d el ricorren te, dell'ult eriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 20.4.2023. 

Giudice/firmatari: Raimondi Guido, Caso Francesco Giuseppe Luigi

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