testo integrale
ORDINANZA sul ricorso n. 23516/2020 r.g. proposto da: ### S.R.L. unipersonale, con sede in ### di ####, alla via ### n. 187, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle gata al ricorso, da ll'### , con c ui elettivamente domicilia in ### al #### n. 280 (### Bellomo) presso lo studio dell'### - ricorrente - contro ### S.P.A., con sede ###, in p ersona del procuratore speciale dott. ### nuto, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'#### e dall'### con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in ### al viale di ### 15. - controricorrente - e ### S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa. - intimata - avverso la sentenza, n. cron. 2023/2019, della CORTE DI A #### depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta ne lla camera di consiglio del giorno 30/05/2025 dal ### dott. #### 1. Con atto ritualmente notificato il 24 settembre 2015, la ### s.r.l. unipersonale citò ### s.p.a. (allora ancora in bonis) innanzi al Tribunale di Verbania d educendo: i) la nul lità delle clausol e contrattuali relative al rapporto di conto corrente affidato ed al conto anticipi collegato, entrambi chiusi a saldo zero nel marzo del 2015, riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la pattuizione di interessi debitori superiori a quello legale e la previsione di commissioni di massimo scoperto, con con seguente necessità di ri calcolo dei rapporti di dare avere e di restituzione alla correntista di quanto versato (€ 275.050,55) oltre il dovuto; ii) la ge stione illegittima del mutuo fondiario contratto con la banca il 3 settembre 2004, che aveva comportato l'applicazione di interessi usurari, con conseguente diritto della mutuataria alla restituzione di € 29.403,99.
Si costituì la convenuta, contestando le avverse pretese e chiedendone l'integrale rigetto.
Con decreto del Ministero dell'### e delle ### del 25 giugno 2017, n. 186, Vene to ### s.p.a., fu sottoposta a liquidazione coat ta amministrativa, sicché, con ordinanza del 31 ottobre 201 7, fu ordinato l'intervento in causa, ex art. 107 cod. proc. civ., di ### s.p.a., quale cessionaria di alcune attività e passività di ### s.p.a. giusta contratto del 26 giugno 2017, e di ### in l.c.a.
Costituitesi queste ultime, entrambe contestand o la leg ittimazione passiva di ### s.p.a. sul presupposto che i rapporti dedotti in 3 giudizio erano stata estinti anteriormente al contratto di cessione suddetto, l'adito tribunale, con sentenza del 22 maggio 2018, n. 232, accolse parzialmente le domande della società attrice, accertando crediti della stessa verso ### s.p.a., affermata cessionaria dei rapporti bancari in contestazione con subentro nella posizione già di ### s.p.a., per complessivi € 201.871,53, e condannandola a co rrispondere la somma indicata, oltre accessori e spese di causa. 2. Pronunciando sul gravame promosso da ### s.p.a. contro questa decisione, l'adita Corte di appel lo di ### con sentenza del 23 dicembre 2019, n. 2023, resa nel contraddittorio con ### s.p.a. in l.c.a. e la ### s.r.l. unipersonale, così dispose: «In riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, esclude il subentro nella titolarità dei rapporti controversi in capo a ### s.p.a., per non essere questa succeduta a titolo particolare a ### s.p.a. in l.c.a.; dichiara improcedibili le domande proposte da ### s.r.l. unipersonale nei confronti di ### s.p.a., ora in l.c.a., ai sensi dell'art. 83 TUB; compensa interamente tra le parti le spese processuali di primo e di secondo grado».
Per quanto qui di interesse, quella corte ritenne, tra l'altro, che: a) « Ai s ensi dell'art. 3 del d.l. n. 99/2017, convertito con legge 121/2017, le disposizioni del contratto di ce ssione - che i commi ssari liquidatori di ### possono conclude re secondo quanto previsto all'art. 2 - hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nelle forme specificamente individuate, senza necessità di adempimenti ulteriori; si richiama, tra gli altri, l'assorbimento degli adempimenti previsti dagli artt. 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, comma 1, c.c., nonché 58, comma 2, ### la norma precisa pure che il “cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”, comma che prevede la possibilità di cedere “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse […]”»; 4 b) « Occorre […] verificare se i rapporti contrattuali, cui ineriscono le domande di accertamento e di ripetizione oggetto del contendere, rientrino, o meno, nell'ambito della cessione di azienda effettuata da ### in l.c.a. a ### s.p.a.: a tal fine è necessario esaminare il contratto del 26.6.2017, la cui valenza […] non si può affermare limitata solo ai rapporti tra le parti ma è opponibile, in base al disposto dell'art. 3 cit., anche ai "terzi" interessati e, in particolare, il suo oggetto, delineato all'art. 1.1.1 con rimando all'art. 3»; c) l'art. 3 individua «gli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall'### e in p articolare, secondo l'art. 3.1.4., “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell'insieme aggregato e non possono né potranno essere acquisiti da ### i crediti classificati o classificabili in base ai ### alla ### di ### come sofferenze, come inadempienze probabili (cd. unlikely to pay) e/o come esp osizioni scadute (cd. past due) e i relativi rapporti contrattuali”; l'art. 3.1.4., alla lett. B), individua le passività escluse e precisa al punto vi) che è escluso qualsiasi contenzioso, anche se riferibile ad ### e/o ### diverso dal ### e i relativi fondi, con la pre cisazione che “per evitare eq uivoci” le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività incluse e in genere a rapp orti giuridici ceduti e alla data odierna non oggett i di conten zioso pregresso, sono e dovranno essere considerati esclusi dall'### e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività escluse e tra i rapporti giuridici non ceduti»; d) «Le ragioni creditorie fatte valere utilmente da ### s.r.l. nel giudizio di primo grado sono relative a un conto corrente che si assumeva assistito fin dal l'inizio da apertura di credi to, su cui erano appoggiati altri conti accessori, e ad un contratto di mutuo (in relazione al quale le pretese d ella società sono state ritenute infon date dal primo Giudice): tutti i rapporti controversi erano già chiusi al 30.3.2015, con saldo zero; l'attrice appellata ha agito, quindi, per la ridefinizione dei rapporti di dare-avere tra le parti prospettandosi creditrice della banca; i rapporti bancari 5 di cui si discute non potevano essere considerati al momento della definizione della posizione economica di ### in l.c.a. ai fini della cessione, come un debito certo della banca che, anzi, risultava non avere più alcun tipo di rapporto con la ### la pretesa creditoria di quest'ultima era ciò che, attraverso il giudizio intentato e ancora in itinere al momento della sottoposizione della banca a l.c.a., doveva essere dimostrato»; e) « Si deve, pertanto, ritenere che, ai sensi dell'art. 3.1.4. B) de l contratto di cessione sopra esaminato, i rapporti negoziali di cui si discute, estinti senza pendenze nel marzo 2015 e, quindi, in epoca ben precedente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della banca e al conseguente contratto di cessione di ramo d'azienda, rapporti ai quali inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell'ambito di questo giudizio da ### s.r.l., non si s iano trasferiti a ### s.p.a., ma fac ciano parte proprio dell'### ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di ### s.p.a. e, di conseguenza, nessuna successione di ### s.p.a. è intervenuta nella posizione processuale di ### s.p.a., ai sensi delle disposizioni specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di ### s.p.a.». 3. P er la cassazione di quest a sentenza ### car ### s.r.l. unipersonale ha proposto ricorso affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. Ha resi stito, con controricorso, corredato da analoga memoria, ### s.p.a., mentre è rimasta solo intimata ### s.p.a. in l.c.a. 3.1. ### civile di questa Corte, investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 7 maggio/11 giugno 2024, 16164, c onsiderato che «Il ricorso pone questioni, involgenti il nesso tra normativa speciale sulle cd. banche venete la previsione negoziale alla quale è anc orata, secondo legge, la cessione delle passi vità a ### s.p.a., che è opportuno siano trattate in un unico contesto assieme ad altri vari ricorsi che analogamente le propongono», ha ritenuto necessario rinviare la causa nuovo ruolo. 6 3.2. Suc cessivamente è stata fissata l'odierna adunanza camerale, in prossimità della quale soltanto ### s.p.a. ha depositato altra memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### formulato motivo di ricorso, rubricato «### e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ., art. 3, comma 1, lett. c), del d.l. 25 giugno 2017, n. 99», contesta «l'esegesi operata dalla Corte d'### in ordine alla decisiva questione dell'avvenuta (o non) cessione da ### s.p.a. in l.c.a. a ### s.p.a. del ra pporto negoziale o, p iù precisamente, del contenzioso pendente tra Osc ar ### iti s.r.l. e ### s.p.a. costituito dal giudizio civile rubricato al n. 2231/2015 r.g.
Tribunale di Verbania da cui è scaturito il giudizio di appello sfociato nella sentenza e, infine, il prese nte ricorso per ### zione. Ancora più precisamente, le doglianze che vengo no qui proposte attengono alla interpretazione del predetto contratto, resa dalla Corte d'### alle pagine 12-13-14 della sentenza impugnata relativamente alle clausole 1.1.1., 3.1.1., 3.1.2., lett. b), con specifico riferimento al punto vii), e 3.1.4., lett. b)», tutte riprodotte nel corpo del motivo. Si assume che l'interpretazione «resa del contratto di cessione contrasta frontalmente con le regole dell'ermeneutica contrattuale, non tenendo conto della comune intenzione delle parti quale risultante in modo inequivoco sia da l tenore letterale del contratto, sia dall'esame complessivo e sistematico delle clausole contrattuali, peraltro conformatesi al disposto del d.l. n. 99/2017». Si puntualizza, inoltre, che «Non si tratta qui di propugnare una diversa e migliore interpretazione del contratto rispetto a quella ricavabile dalla decisione impugnata (che sarebbe questione di fatto non sollevabile in questa sede), ma di constatare che la Corte d i ### si è posta al di fuori dei canoni legali di erm eneutica contrattuale». 2. Tale censura pone lo specifico problema riguardante il se, nelle cause pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di ### s.p.a. e ### di ### s.p.a. (per il prosieguo anche “### Venete”) con ### s.p.a., 7 giusta l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, si v erifica, o non, il subentro di ### s.p.a. nella po sizione sostanziale e processuale delle banche medesime. In altri termini, occorre stabilire se quelle controversie rientrano nel cd. «### pregresso» (cfr. parag. 3.1.2., sub lett. b], [vii] di detto contratto), in cui è sicuramente subentrata ### s.p.a., oppure nel cd. «### escluso» ( parag. 3.1.4., sub lett. b], [vi] del medesimo contratto) in cui tanto non si è verificato. 2.1. È opportuno rimarcare, allora, che, su tale questione, si rinvengono contrapposti indirizzi ermeneutici nella giurisprudenza di merito, entrambi mossi dalla necessità di individuare l'oggetto del la ces sione attraverso l'interpretazione delle relative clausole del contratto del 26 giugno 2017. ### alcune decisioni, le «### presupporrebbero anzitutto la compres enza di tre requisiti, la funzionalità ed inerenza del rapporto all'esercizi o dell'attività bancaria, la risultanza dalle scritture contabili e l'espressa individuazione, ma rimarrebbero altresì circoscritte ai soli contenziosi che, in presenza di tali requisiti, fossero pendenti alla data della ce ssione. Per conseguenza, rimarrebbe estraneo all'ambito dell e «### il conten zioso concernente rapporti estinti, in ragione della carenza del requisito dell'inerenza e funzionalità all'attività bancaria, giacché, come è stato osservato da un giudice di merito, «né sul piano della logica, né su quello della razionalità, né su quello dell'economia di banca può ragionevolmente sostenersi che le posizioni giuridiche passive derivanti da un rapporto già estinto alla data della cessione siano inerenti e funzionali nel senso ind icato: si tratta, con evidenza, di s ituazioni giuridiche affatto sganciate dall'attività bancaria considerata in prospettiva futura e secondo la logica della cessione aziendale». Viene osservato, insomma, che inerenza e funzionalità devono intendersi riferite non già all'attività bancaria considerata in astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività della banca cessionaria. 8 Altre pronunce, con formi ad un orientamento che pare essere, però, ormai quantitativamente recessivo, sembrano intendere, invece, il punto vii) dell'art. 3.1.2., lett. b) del menzionato contratto di cessione («contenziosi civili … relativi a giu dizi già pendenti alla ### di ### e, diversi da controversie» ivi menzionate) come autonoma voce di «### e non come sottoinsieme del contenzioso rispondente ai tre requisiti poc'anzi indicati: sicché il criterio discretivo volto a circoscrivere il perimetro della cessione sarebbe costituito dal solo dato temporale della pendenza della lite alla data di es sa, il che ben si giusti ficherebbe in c onsiderazione della conoscibilità della consistenza del contenzioso in atto a quella data. Quanto al requisito di inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria, si sostiene che esso andrebbe inteso come riferito non alla concreta attività destinata ad esser e sv olta dalla banca cessionaria, bensì come indicativo dell'astratta riferibilità all'attivit à dell'impresa bancaria, sì da distinguerl a dall'ambito di quei rapporti (contratti di utenza, di fornitura ecc.) che ad essa andrebbero reputati estranei: «Diversamente ― è stato afferma to in giurisprudenza ― non si sarebbe fa tto riferimento sic et simpliciter all'esercizio dell'impresa bancaria, ma (...) all'esercizio dell'impresa bancaria di I.S.P.». 2.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la soluzione della questione posta dalla doglianza in esame richiede: i) l'interpretazione della disciplina della cessione posta all'art. 3 del d.l. n. 99/2017 e lo spazio da essa riservato alla f onte autonoma costituita dall'ivi previsto, successivo contratto di cessione concluso dai stipulato dai commissari liquidatori di ### s.p.a. e Ban ca ### di ### s.p.a. con ### s.p.a.; ii) l'interpretazione del contratto di cessione stipulato fra ### in l.c.a. e Intes a ### s.p.a.; iii) la rilevan za giuridi ca del ### ricognitivo del gennaio 2018, stipulato dagli organi della procedura e la cessionaria dopo la cessione, alla stregua di materiale inter pretativo del contratto di cessione oppure di accordo modificativo, in quest'ultimo caso ponendosi l'ulteriore interrogativo della sua validità ed efficacia nei confronti di soggetti diversi dai contraenti. 9 2.3. Utili elementi per lo scrutinio della questione sottoposta al Collegio si traggono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2022, la cui motivazione qui si richiama in toto ed in particolare laddove vi si afferma che l'art. 3 «del citato decreto-legge, al comma 1, stabilisce che i commissari liquidatori provvedano a cedere al soggetto individuato “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”». Il decreto-legge rimette dunque ad un successivo contratto la disciplina della cessione, contratto le cui disposizioni, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 3, «hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della ### d'### sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti …». Pro segue la Co nsulta rammentando che il decr eto-legge, dopo aver stabilito «che “[a]lla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressa mente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del ### unico bancario», precisa ancora «che “[r]estano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga a ll'articolo 2741 c od. civ.: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle ### nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di a zioni o obbligazioni sub ordinate delle ### o dalle violazioni d ella normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”. Il comma 2 dell'art. 3 chiarisce, fra l'altro, che “[i]l cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”». In breve, il decretolegge n. 99 del 25 giugno 2017, poi convertito, ha rimesso ai contraenti di determinare, sia pur nei cogenti limiti là prefissati, e con efficacia verso i terzi, 10 l'ambito delle attività e passività cedute: il che i contraenti hanno fatto a mezzo del contratto stipulato il successivo 26 giugno 2017.
Dopodiché la Corte costituzionale ha pure puntualizzato, ed è un aspetto essenziale per il ragionamento che si va conducendo, che «l'art. 3 del d.l. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commiss ari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto d ella cessione, e cioè se si dovesse trasferire l'azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare “in ogni caso esclusi” dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c). La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta ### spa, o, meglio, della riferibilità ad e ssa della titolarità sostan ziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla nece ssaria e immediata applicazione delle norme di legge … quanto dall'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione».
Ed ancora, soffermandosi sull'inquadramento del rapporto tra fonte legale e negoziale della cessione, la pronuncia della Corte costituzionale evidenzia che «il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due ### venete in liquidaz ione e ### spa … richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest'ultima … del 21 giugno 2017, limitata all'acquisto “di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a ### e ### Banca” … in ra gione dell'aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite … Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017 … possono, pertanto, essere qualificate come “normeprovvedimento”: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla so la convenzione di cess ione tra i commissari liquida tori delle due ### venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, disciplinano un numero limit ato di fattispe cie e rivelano un conten uto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente». 11 Ne e merge la peculiarità d el complesso congegno in esame, tale da comportare, appunt o, l'introduzione di «regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente», articolatosi, secondo l'ordine cronologico, ed in un ristrettissimo arco temporale, attraverso: i) gli «accordi già intercorsi» e le «pregresse pattuizioni» tra le parti; ii) il decreto legge, che di tali accordi e pattui zioni ha tenuto conto, devol vendo al contratto la delim itazione dell'ambito della cessione, nel rispetto dei paletti fissati dalla norma; iii) il contratto che, sulla scia, ha disegnato, con efficacia verso i terzi, i confini della cessione. 2.4. Ora, nell'intrecciarsi del dato normativo con quello negoziale, occorre prendere atto che l'ambito della cession e, che pure è per taluni aspett i definito già in sede di decreto-legge, è, per quanto rileva in questa sede ###via esclusiva dal contratto. E cioè, basta già il decreto-legge ad affermare, ad esempio, che sono escluse dalla cessione «le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 » (art. 52 , comma 1, lett. a, punto i, d.l gs. n. 180 del 2015, richiamato dall'art. 3 qui in esame); a stabilire, invece, quale sia la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle due banche in liquidazione coatta amministrativa non basta il decreto-legge, ma occorre il contratto; e ciò perché, alla luce del congegno come sopra delineato, che ha attribuito alle parti il p otere di determinare l'ambito della cessione, entro limiti normativamente fissati, riconoscendo che «il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione», è evidentemente da escludere che la previsione secondo cui sono escluse dalla cessione, ai sensi del cit. art. 3, «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività» possa essere intesa nel senso che, a contrario, sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, se si fosse trattato di interpretare l'art. 3 sulla base delle regole di interpretazione normativa, ma il dispositivo che abbiamo dinanzi si riassume 12 all'opposto in ciò, che il decreto-legge individua con efficacia cogente taluni rapporti, i quali «restano in ogni caso esclusi dalla cessione», ma rimette invece ai contraenti, la cui volontà va invece interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l'individuazione di quanto ulteriormente escluso e per converso ricompreso nella cessione. 2.5. È corretto affermare, quindi, che, per individuare ciò che in concreto è s tato ceduto e, pertanto, veri ficare la sussistenza, o meno, della legittimazione passiva di Int esa ### s.p.a., occorre guardare al contratto di cessione.
È quindi essenziale far ri saltare, in proposito, che la so ttolineata peculiarità dell'articolato congegno sottoposto all'esame di q uesta Corte, realizzato, in sintesi, attraverso gli «accordi già intercorsi» e le «pregresse pattuizioni» di cui si è detto, con la successiva adozione del decreto-legge, che, per un verso, ha delegato al contratto medesimo di determinare quanto rientrante nel perimetro dell a cessione e, per al tro verso, ha reso esso contratto efficace nei confronti dei terzi, ed infine attraverso la vera e propria stipulazione a cascata di quest'ultimo, congegno che ha così dato vita, si ripete, a «regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente» ( Corte cost. 225 del 2022), rende manifesto che il decreto-legge ha inteso impiegare il contratto quale strument o di a ttuazione del programmato intervento normativo, rendendolo così implicitamente ma ineluttabilmente suscettibile di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione.
Alteris verbis, quello stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori delle menzionate ### ed ### s.p.a. è sì un contratto, e non una fonte normativa, ma è nondimeno un contratto sui generis, che si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferi sce al contratto efficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro della cessione: il contratto intercorso tra i commis sari liquidatori ed ### S.p.A. costituisce così espressione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, e dunque rientra nella nozione di contratto accolta dall'art. 1321 c.c., su scettibile di interpretazione secondo i criteri dell'interpretazione 13 contrattuale, ma incide altresì sulla regolamentazione di un'ampia pluralità di rapporti, tra l 'altro numericamente elevata, quelli che in preceden za intrattenevano le ### con conseguente esigenza ― al pari, può dirsi a fini esplicativi, di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell'articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. ― dell'adozione di modalità interpretative tali da gar antire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti. 2.6. Tan to premesso, fermo quanto si è già d etto sul signif icato da attribuirsi all'espressione «### in ogni caso esclusi dalla cessione … le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessi one, sorte successivamente ad essa, e le relative passività» (cfr. art. 3, comma 1, lett. c] del d.l. n. 99 del 2017), e considerato che il comma 2 del medesimo decreto legge sanci sce che «Il ce ssionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1», le disposizioni del contratto di cessione del 26 giugno 2017 che qui interessano sono quelle del suo art. 3 nella parte in cui, dopo aver definito il perimetro del cd. ### aggregato (ricomprendendo in esso le ### e le ### di ### di ### s.p.a. e di ### s.p.a.), stabilisce: i) all'art. 3.1.2., lett. b), che, per “### Incluse” si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, di ### e VB […] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nell a contabilità aziendale e s ono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub ### D […], tra cui, in particolare: […] vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla ### di ### diversi da controversie con azionisti delle ### in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalla ### in LCA e d ai c.d. “### are” (di seguito il “### Pregresso”) nonché i relativi fondi»; 14 ii) all'art. 3.1.4., che «### in caso esclusi dall'oggetto del presente ### e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'### e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) ### le ### e le ### sia di ### sia di ### iii) all'art. 3.1.4., lett. b), che «per “### Escluse” si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a co ntratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, pe rdita, danno, impegno (anche di firma) responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per ### in essere, minacciato o possibile), onere, co sto (anche per cons ulenza e difesa) di qualsiasi tipo, natur a e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che, indipendentemente dal fatto che in futuro ISP ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o posa sorgere a carico di ISP per effetto del trasferimento delle ### e delle ### anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi ### in conseguenza dell'attività di ### e/o VB svolta in passato e sino alla ### di ### e comunque che, ancorché inerenti e fun zionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero no n siano considerate come Pa ssività ### A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono ### escluse e, quindi, non faranno parte dell'### e non saranno trasferiti a ### [..]; vi) qualsiasi ### (e relativi effetti negoziali, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad ### e e/o a ### diverso dal C ontenzioso ### (di seguito il “### so”), nonché i relativi fondi»; iv) che, «Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive, attuali e potenziali, anche litigiose, che ### non siano riferite ad #### e in genere a rapporti giuridici ceduti e ### alla data odierna non sian o già oggetto di ### sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'### e come rientranti, secondo il caso, tra le ### e/o le ### e in genere ai rapporti giuridici non ceduti». 15 Orbene, al la str egua dell'appena riportata e puntual e disciplina contrattuale (efficace nei confronti dei terzi ― giova ribadirlo ― giusta l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 99 del 2017), è chiarissimo, stante il suo complessivo tenore letterale, che, al fine di stabilire se i debiti derivanti rapporti (come quello di cui oggi si disc ute) cessati in data antecedente all'ap ertura (avvenuta il 25 giugno del 2017) della liquidazione coatta amministrativa di ### s.p.a. e ### di ### s.p.a., siano, o meno, da intendersi ricompresi ne l «### pregresso» (ricompreso nelle ### e quindi trasferite ad ### a ### s.p.a. ) o nel «### escluso» (facente parte delle ### escluse, come tali non trasferite alla cessionaria), non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26 giugno 2 017) della stipulazione del ### di cessione, essendo richiesto, altresì, per avvalorare la risposta positiva a quell'interrogativo, che si tratti di debiti che «derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria».
Si tratta di un'espressione di contenuto non del tutto univoco, che per questo ha prestato il fianco al già ricordato contrasto nella giurisprudenza di merito. La detta relazione di inerenza e funzionalità è stata difatti intesa avendo ora riguardo alla categoria generale e astratta dei rapporti bancari, come relativa all'esercizio del credito e alla raccolta del risparmio, ora avendo riguardo al singolo rapporto contrattuale, valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all'attività bancaria che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco. In realtà, solo la seconda opzione ermeneutica trova giustificazione sul piano logico ed è da considerarsi realmente rappresentativa dell'intenzione dei contraenti oggettivata in contratto e, per questa via, al significato oggettivo della dichiarazione.
Deve difatti considerarsi che la previsione contrattuale ha riguardo non all'«attività bancaria» e cioè a quella speciale attiv ità tipologicam ente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall'esercizio del credito (art. 10 t.u.b.), ma all'impresa bancaria: e l'impresa in questione si identifica, sul piano oggettivo, con l'azienda (in quella parte dell'azienda) oggetto di cessione. Tutti i rapporti che fanno capo all'impresa, indipendentemente dal 16 fatto che siano ri feribili alla ti pica attività bancaria , risultano «inerenti e funzionali» ad es sa, nel sens o che rientrano nell'azienda, intesa come universitas comprendente beni mater iali e immateriali, diritti, obblighi e rapporti giuridici unificati dalla destinazione al fine comune dell'eserc izio dell'impresa: da questo punto di vista è priva di fondamento l'idea per cui un rapporto di conto corrente sia compreso nella cessione dell'azienda bancaria e un rapporto di fornitura di beni strumentali allo svolgimento dell'attività bancaria invece non lo sia; entrambi sono rapporti aziendali e, come tali, risultano essere inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria intesa nella sua tipicità.
La soluzione interpretativa che fa leva sull'inerenza e funzionalità delle passività alla categoria dei rapporti bancari non può dunque seguirsi: essa trascura di valutare che le parti non hanno considerato l'attività bancaria, quanto piuttosto l'impresa bancaria, e omette pure di tener presente che la dimensione oggettiva di questa, l'azienda, è per definizione (art. 2555 c.c.) comprensiva di tutti i rapporti che sono inerenti e funziona li all'esercizio dell'impresa stessa. In altri termini, la previsione, nella richiamata accezione di s ignificato, risulterebbe inutile, in quanto iterati va della disciplina normativa.
Si deve allora credere che con la locuzione più volte ricordata le parti abbiano inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di imp resa della cessi onaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria di ### S.p.A.
Tale con clusione è del resto coerente con l'interesse manifestato da ### nei confronti dell'operazione di «salvataggio» delle ### interesse, come già accennato, consistente nel rafforzamento come realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l'obiettivo della cessionaria è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di «estrarre valore 17 dall'acquisizione […] attraverso l'applicazione delle best practice del ### in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei c onfronti della “nuova” realtà bancaria operat iva», con tribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Ribadito, pertanto, che il contratto lasciava all'autonomia d elle parti contraenti di accordarsi in relazione all'ambito della cessione (con il solo limite di cui all'art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017, del cui significato si è detto in precedenza), è palese che il riferimento a debiti che «derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria», non può che essere interpretato nella prospettiva dell'istituto di credito cessionario, privilegiando, cioè, non già un concetto astratto di inerenza e funzionalità del rapporto all'attività bancaria, bensì, una funzionalità all'effettivo e concreto svolgimento dell'attività bancaria da parte del cessionario medesimo.
Diversamente, del resto, nemmeno si spiegherebbe il motivo per cui dalla cessione sono stati esclusi i rapporti in sofferenza: sarebbe poco coerente, invero, che, nella specie, la cessionaria, non subentrata nei rapporti in atto in cui il debitore non era un buon pagatore, rapporti che è difficile dire non ineriscano all'esercizio dell'impresa bancaria (tutte le banche, infatti, hanno rapporti in so fferenza), l o sia, invece, nelle obbligazioni restitutorie dell'indebito e/o risarcitorie concernenti rapporti già estinti al momento della cessione medesima. 2.7. In definitiva, quindi, deve opinarsi che già dalla lettura del riportato testo contrattuale, nelle parti qui di con creto interesse, potesse ricavarsi senza ostacoli eccessivamente ardui che il criterio della pendenza della lite non è l'unico individuato dai contraenti per considerare la relativa passività come «inclusa» nell'### ceduto ad ### s.p.a.
In quest'ottica, le ### di cui al punto vii) dell'art. 3.1.2. ### ― e cioè i contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati delle ### ― costituiscono solo una esemplificazione («tra cui») delle passività cedute ad ### s.p.a., le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte, presentare le caratteristiche definite dall'incipit della disposizione in questione: e cioè, le «passività […] 18 che de rivano da rapporti inerenti e funzional i all'esercizio dell'impresa bancaria» della cessionaria.
Del resto, ulteriore conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche da altre disposizioni, già precedentemente riportate, del contratto di cessione.
In particolare: i) l'art. 3.1.4., ultimo periodo, laddove esclude il subentro di ### s.p.a. in contenziosi che non siano già pendenti e che non abbiano ad oggetto «### «### e, in genere, rapporti ad essa ceduti; ii) l'art. 3.1.2. ###, secondo cui per «### (e quind i cedute ad ### si devono intendere beni, cespiti e rapporti della LCA «che s ono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria», con ciò specificandosi ulteriormente che è alla funzionalità dell'impresa bancaria della cessionaria che hanno guardato i contraenti nell'individuare i rapporti in cui questa sarebbe subentrata. Nella categoria delle «### » sono ricompresi i «rapporti di co nto corrente»: è evidente che questi, prima ancora di (e per) essere «funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria» di ### s.p.a., nell'ottica della continuità aziendale, dovevano essere rapporti bancari ancora in corso («vivi» e operativi) alla data della cessione.
Inoltre, nell'allegato D al contratto di cessione, si rinviene una ulteriore conferma della esclusione dalla ce ssione ad In tesa ### s.p.a. dei rapporti «estinti» prima del 26 giugno 2017, laddove indica, rispettivamente, i «### verso clientela» e i «### verso clientela», tale (cioè Clientela) potendo essere solo quella intestataria di contratti in corso. 2.8. Da ultimo, la definitiva conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche dal comportamento delle parti successivo al contratto di cessione, la cui mancata, o comunque inesatta, considerazione integra una violazione dell'art. 1362, comma 2, cod. Invero, nel ### stipulato in data 17 genna io 2018, l'esclusione dalla cessione dei contenziosi relati vi a rapporti estinti (sancita al punto 4 dell'### 1.1) è stata ribadita dai commissari liquidatori 19 delle due ### in l.c.a. e da ### s.p.a. con efficacia, appunto, meramente ricognitiva (e, proprio per tale ragione, munita della medesima efficacia verso i terzi attribuita dall'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017 al contratto di cessione) degli accordi già sanciti e desumibili dall'interpretazione del contratto di cessione qui considerata conforme a legge.
In conclusione, ritiene questo Collegio che, correttamente applicando i principi di ermeneutica contrattuale, l'unica lettura possibile del contratto di cessione de quo è quella per cui la pendenza della lite non può ritenersi un criterio sufficiente, da solo, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad ### s.p.a., in quanto una passività, benché oggetto di un contenzioso pendente al 26 giugno 2017, ben potrebbe non integrare il requisito della inerenza e funzionalità all'impresa bancaria della odierna controricorrente. A tale conclusione nemmeno osta il rilievo ― svolto in alcune decisioni di merito ― che ### s.p.a. abbia percepito somme dallo Stato in relazione alla cessione di cui si discute e tanto non si giustificherebbe ove quei rapporti estinti fossero davvero fuori della cessione.
Trattasi, invero, di un argomento chiaramente suggestivo, destinato a cadere, tuttavia, di fronte alla constatazione che, come si è cercato di spiegare, l'ambito della cessione deve essere desunta dal contratto, riguardo al quale quella considerazione non ha alcuno spazio, nel senso che non si colloca nell'ambito delle norme di cui agli artt. 1362 e ss. cod. 2.9. Esi genze di completezza, infine, impongono di rimarcare che, quantunque in un contesto diverso, già Cass. n. ### del 2023 ha affermato, respingendo l'ivi formulato secondo motivo di ricorso, che «la disposizione di cui all'art. 3, primo comma, lett. c), del d.l. n. 99 del 2017, nell'escludere dalla ce ssione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività non consente di r itenere sussistente il subentro nel rapporto controv erso dalla Int esa ### s.p.a., venendo in rilievo fatti intervenuti prima della cessione che vengono posti a fondamento di una pretesa creditoria fatta valere in giudizio in epoca successiva alla cessione medesima». 20 Non può darsi seguito ulteriore, poi, alla pronuncia resa da Cass. n. 17824 del 2023, le cui conclusioni sono state sostanzialmente confermate dalla più recente Cass. n. 2785 del 2025. Ciò sia per la peculiarità delle concrete fattispecie che ne costituivano l'oggetto (la successione ex latere debitoris in titoli esecutivi formatisi contro ### s.p.a. o ### di ### s.p.a.), sia, soprattutto, per l'essere mancato, in quelle sedi, l'esame della disciplina del contratto di cessione intercorso tra i commissari liquidatori di ### s.p.a. e ### di ### s.p.a. con ### s.p.a. sotto il parti colare pro filo de lla inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria dei rapporti in relazione ai quali si erano formati quei titoli esecutivi. Basta considerare, infatti, che Cass. n. 2 785 del 2025, espressamente dichiarando di porsi nel solco tracciato da Cass. n. 17824 del 2023, ha inteso «ribadire che la sentenza, che sia stata emessa nei confronti di V eneto ### in l.c.a. dopo la cessione del rapporto l itigioso, benché inopponibile a ### ed agli organi della procedura concorsuale cui essa è assoggettata, è comunque opponibile alla cessionaria ### (anche se quest'ultima non sia intervenuta in corso di giudizio). Tanto è, infatti, in linea con l'art. 3, comma 1 del suddetto d.l. n. 99/2017, che delimita con chiar ezza il perimetro dell a cessione dell'azi enda, dei suoi rami, i vi compresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione, per quanto interessa in questa sede, delle controversie indicate alla lett. c) “relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e relative passi vità”. Dunque, a contrari o, le rag ioni di credito oggetto del contenzioso e, quindi, delle controversie sorte anteriormente sono comprese nella cessione, con efficacia nei confronti dei terzi a far data dalla pubblica zione sul sito della ### d'### della notizia della cessione stessa».
È evi dente, allora, che, così o pinando, si è ritenut o che il perimetr o concreto della cess ione predetta sia stato delineato direttamen te dal legislatore con il d.l. n. 99/2017 in una previsione (art. 3, comma 1, lettera c), che, invece, in realtà, come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 250 del 2022 e per quanto si ampiamente detto in precedenza, svolgeva l'unica funzione di vietare la cessione di una determinata categoria 21 di passività, lasciando, poi, all'autonomia delle parti contraenti la concreta determinazione del perimetro della cessione suddetta.
Inoltre, Cass. n. 17824 del 2023 ha considerato inammissibili tutte le censure ivi formulate invocando la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. proc. civ. assumendo che con le stesse, «[…] - lungi dal dimostrare, in armonia con la giur isprudenza di questa Corte sui limiti e le moda lità di rileva nza dell'ermeneutica contrattuale nel giu dizio di legittimità, che il giu dice del merito si sia discostato dai canoni legali o che li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti - la ricorrente contrappone la propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata, la quale non è soltanto plausibile, ma anche corretta per le ragioni già precedentemente esposte con riguardo al primo e al secondo motivo». In tal modo, dunque, la stessa ha mostrato di non tenere in adeguata considerazione la natura assolutamente sui generis ― per le ragioni già spiegate in precedenza ― del contratto di cessione stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori delle menzionate ### ed ### s.p.a., che, sebbene da interpretarsi alla stregua degl i articoli 1362 e ss. cod. civ., consente comunque a questa Corte di interpretarlo direttamente, allo stesso modo in cui interpreta i contratti collettivi nazionali di lavoro sulla base del numero 3 dell'articolo 360 cod. proc. civ., rendendo possibile, così, in sede di legittimità, l'interpretazione delle sue cla usole in base alle norme codic istiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione. 2.10. La sentenza oggi impugnata, nel concludere «che, ai sensi dell'art. 3.1.4 B) del contratto di cessione sopra esaminato, i rapporti negoziali di cui si discute, estinti senza pendenze nel marzo 2015 e quindi in epoca ben precedente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della banca e al conseguente contratto di cessione di ramo d'azienda, rapporti ai quali inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell'ambito di questo giudizio da ### s.r.l., non si siano trasferiti a ### s.p.a. ma facciano parte proprio dell'### ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di ### s.p.a. e, 22 di conseguenza, nessuna successione di ### s.p.a. è intervenuta nella posizione processuale di ### s.p.a., ai sensi delle disposizioni specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di ### s.p.a.», si rivela assolutamente in linea con l'interpretazione del menzionato contratto di cessione oggi fornita da questa Corte relativamente ai rapporti bancari già estinti alla data di quest'ultimo. Pertanto, l'odierno ricorso di ### s.r.l. unipers onale deve essere respinto, contestualmente enunciandosi il seguente principio di diritto: «In tema di controversie intraprese da o contro ### s.p.a. o ### di ### s.p.a., poi sottoposte a liqu idazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di ### s.p.a. nel la posizione sostanzi ale e processuale delle banc he suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con ### s.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. “### escluso” previsto nel menzionato contratto». 4. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, stante il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sulla questione interpretativa oggi decisa. 4.1. Deve darsi atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 , se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». 23 PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso di ### s.r.l. unipersonale e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pr esupposti processuali per il versamento, ad opera della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ri corso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile