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Corte di Cassazione, Ordinanza del 23-12-2024

... fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma que llo di istituire un p atrimonio d estinato ad un fine prestabil ito.» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 20/02/2015, Rv. 635535-01). 13. Giova precisare che è del tutto irrilevante, ai fini civilistici, l'individuazione del trust come soggetto passivo di imposta da parte dell'art. 73, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (### unico delle imposte sui redditi), poiché la citata norma ha una valenza prettamente tributaria e, notoriamente, la disciplina fiscale non incide sulla struttura degli istituti giuridici. 14. Costituisce ovvio corollario delle considerazioni sinora svolte che le formalità pubblicitarie, rilevanti a fini civili, relative a un trust devono essere eseguite non già nei confronti di un inesistente “soggetto” denominato trust, bensì del trustee (in tale qualità), a pena di nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., della nota in ragione dell'assoluta indeterminatezza (melius, inesistenza) del soggetto a cui la formalità si riferisce. 15. In secondo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8425/2022 R.G.  proposto da ### nella qualità di ### rappresentata e difesa dall'avv. ### i ### con domicili o digital e giovanni### - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dall'avv. ### con domicilio digitale ### - controricorrente - e contro ### S. P.A., quale mandataria di ### - ASS ### S.P.A., rappresentata e difeso dal l'avv. ### con domicilio digitale ### - controricorrente - e contro ### in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ### - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro ### , rappresentato e dife so dall'avv. ### ssi, con domicilio digitale ### - controricorrente - e nei confronti di ### CONDOMINIO CORTE DEL POZZO #### - ##### S.R.L.  ### - intimati - avverso la sentenza n. 133 dell'8/2/2022 del Tribunale di Udine; udita la relazione d ella causa sv olta nella camera d i consiglio del 18/11/2024 dal ###. #### 1. Con provvedimento del 26/2/2020, il giudice dell'esecuzione del ### bunale di Udine dichiarava la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare da cui era scaturita l'esecuzione promossa da ### e - senza chiudere anticipatamente il processo esecutivo (ma revocando l'ordinanza di vendita) - ordinava la rinnovazione (ex art. 162 c.p.c.) della predetta formalità: ad avviso del giudice, il pignoramento - contenente l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., era stato rivolto al «sig. #### del ### e al «### … in persona del ### sig. ### - era stato trascritto nei ### con nota del 21/12/2016 indicante (alla ### - ### «### e (al quadro D - ### informazioni) «#### …» e, quindi «nei confronti di soggetto inesistente». 3 2. Avverso la menzionata ordinanza - pronunciata anche nei confronti di ### quale trustee del ### - il creditore procedente proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.  3. Su istanza del creditore ### (intervenuto nell'espropriazione immobiliare) veniva chiamato in causa ### già trustee del ### sino al 2017 e poi sostituito da ### 4. Con la sentenza n. 133 dell'8/2/2022, il Tribunale di Udine, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarava la validità della nota di trascrizione del 21/12/2016 e revocava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; avendo affermato l'inutilità della chiamata del ### (non legittimato a partecipare alla causa in quanto cessato dall'incarico di trustee), condannava ### a rifondere i costi del giudizio sostenuti dal terzo chiamato e compensava le spese tra tutte le altre parti.  5. Per quanto qui ancora rileva, il giudice di merito rendeva la seguente motivazione: «… la questione relativa alla trascrizione di atti contro o a favore del trust è ampiamente dibattuta. Sul punto, pur dandosi atto di un orientamento contrario, si ritiene di condividere l'interpretazione fatta propria, tra le molte pronunce, dal Tribunale Torino, ordinanza dd. 10/5/2014, che ha affermato la legittimità della trascrizione effettuata nei confronti del trust. Invero, la trascrizione in favore del trust non presuppone la soggettività dello st esso, dovendosi appli care la disciplina della ### dell'### in base alla quale “Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa” (art. 12), circostanze queste ultime non ricorrenti nel nostro ordinamento che anzi riconosce altre ipotesi di pubblicità immobiliare in cui si procede analogamente, pur in assenza di soggettività giuridica. In particolare, sono trascrivibili i pignoramenti immobiliari a favore di un condominio ovvero gli atti di costituzione mediante conferimento a favore del fondo immobiliare chiuso. Deve, 4 peraltro, osservarsi che la trascrizione in favore del trust, da ritenersi ammissibile per le ragioni anzidette, presenta degli evidenti vantaggi, permettendo l'immediata individuazione dei beni del trust, senza necessità di effettuare nuove trascrizioni ogniqualvolta venga a mutare il trustee. Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie, deve rispettarsi il principio di continuità delle trascrizioni, tenuto conto della circostanza che, fin dall'atto di costituzione, i beni conferiti al trust ### sono stati formalmente intestati al trust stesso: beni, per una parte, già oggetto di circolazione. Quanto all'affidamento nei confronti dei terzi, la trascrizione del pignoramento di cui si discute è stata effettuata mediante specifica indicazione nella sezione D d ei dati del t rustee, consenten do in tal m odo l'identificazione dello stesso.».  6. Avverso la predetta sentenza ### nella qualità di trustee del ### proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.  ### resisteva con controricorso. 
Col proprio controricorso, la ### S.p.A., quale mandataria di ### - ### S.p.A., avente causa di ### dei ### di ### S.p.A. (creditrice intervenuta nell'esecuzione e già parte del processo di merito), aderiva alle prime due censure avanzate dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del terzo motivo. 
Con distinto controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo, ### domandava la reiezione del ricorso principale e impugnava la statuizione relativa alla sua condanna alle spese. 
Rispetto a quest'ultima impugnazione depositava controricorso ### dut. 
Non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati ### sarutto, Condominio Corte del ##### delle ### - ##### S.r.l. 
Prima dell'adunanza del 15/5/2024 ### e ### depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. 5 7. Con l'ordinanza interlocutoria n. 15772 del 5/6/2024, ai sensi dell'art.  331 c.p.c., questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### litisconsorte necessario dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (e, peraltro, già parte del grado di merito, benché contumace).  8. Nel termine assegnato il difensore del ricorrente procedeva alla predetta integrazione nei confronti del ### residente ###le modalità prescritte dalla ### de ### del 15 novembre 1965 e, cioè, mediante l'invio alla ### des ### di ### della missiva da trasmettere, per raccomandata, al destinatario; sono stati tempestivamente depositati i modelli, debitamente compilati, che attestano la ricevuta da parte dell'### straniera, l'invio della raccomandata al destinatario, la consegna a mani della moglie di quest'ultimo, a ciò delegata. Il medesimo procuratore dichiarava, poi, che la notificazione del ricorso introduttivo era già stata regolarmente eseguita a mani del ### scon in data ###, senza però depositare il modulo compilato dal destinatario (solo successivamente prodotto). 
Ciononostante, ### non svolgeva difese nel giudizio di legittimità.  9. All'esito della camera di consiglio del 18/11/2024, il Collegio si riservava il dep osito d ell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da ### di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione di ### in quanto subentrata a ### dopo la notifica del pignoramento. 
In primis, il fatto stesso che la ### sia stata parte del processo di merito la abilita a proporre impugnazione della sentenza che l'ha definito. 
Peraltro, non si versa nell'ipotesi - alla quale, comunque, non è sovrapponibile la fattispecie della su ccessione di diversi soggetti nell'ufficio di 6 trustee - di opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal terzo acquirente dell'immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento - quindi, con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti, circostanza che esclude la legittimazione all'opposizione de qua (Cass., 3, Sentenza n. 15400 del 28/06/2010, Rv. 613768-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 07/10/2013, Rv. 629055-01) - perché la presente causa è stata introdotta, anche nei confronti di ### (trustee subentrato a ###, dal creditore ### In ogni caso, il richiamo dell'art. 2913 c.c. è inappropriato, perché la citata disposizione concerne l'effetto “sostanziale” del pignoramento e, dunque, l'inefficacia relativa degli atti traslativi compiuti dall'esecutato in pendenza della procedura, mentre, anche per quanto esposto nel prosieguo, dal punto di vista processuale, la successione tra trustee trova il suo riferimento normativo nell'art. 111 c.p.c., che, ai commi 3 e 4, riconosce al successore la facoltà di partecipare al processo e di impugnare la decisione che, in ogni caso, spiega effetti anche nei suoi confronti (l'applicazione dell'art.  111 c.p.c. trova conferma anche nella decisione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4741 del 15/02/2023, Rv. 666880-01, relativa ad una fattispecie con significative analogie e, cioè, al trasferimento, nel corso del giudizio in cui è controverso un diritto attinente a fondi comuni di investimento, del rapporto di gestione da una società ad un'altra).  2. Col primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 118 disposizioni di attuazione e 132 comma 2° n.4) c.p.c., per difetto di sufficienza di motivazione», per avere il giudice di merito dato una motivazione per relatio nem all'ordinanza del Tribunale di Torino del 10/5/2014, irreperibile nelle banche dati, senza peraltro illustrare la difformità della decisione rispetto all'orientamento di legittimità.  3. La censura è complessivamente infondata. 
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il giudice di merito non ha affatto fornito una motivazione per relationem ad un «introvabile» provvedimento del Tribunale di Torino: ha invece illustrato - succintamente 7 ma chiaramente - le ragioni poste a fondamento della decisione assunta, ancorché richiamando, ad ulteriore supporto, le argomentazioni di un'altra pronuncia giurisprudenziale. Invece, la mancata considerazione della giurisprudenza di legittimità non rende la motivazione affetta da insufficienza, ma, come poi è accaduto, da sua erroneità in diritto. Sotto tutti i profili, pertanto, il vizio di insufficienza della motivazione non può dirsi sussistente.  4. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 ### dell'### ratificata dall'### con legge n. 364/89 in relazione agli artt. 2643, 2645. 2659 c.c.», per avere il giudice di merito fondato la propria decisione su un'erronea lettura della predetta ### la quale fa rinvio alla legge nazionale, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, pretende che la trascrizione sia eseguita nei confronti di soggetti, non già di rapporti privi di soggettività, come il trust; aggiunge la ricorrente che i presunti vantaggi della trascrizione contro il trust non valgono a superare il rigore formale delle formalità nei ### né la precisazione contenuta nel «quadro D» della nota presentata al ### servatore può “salvare” l'erronea indicazione del «quadro ### 5. La censura è fondata.  6. Si deve innanzitutto premettere che il trust (rectius, “i trusts”), istituto inizialmente allogeno, è definitivamente entrato nell'ordinamento italiano, non solo per effetto del riconoscimento contenuto nella «### sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento», adottata a ### il 1° luglio 1985 e ratificata con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, ma anche (e soprattutto) per la cospicua elaborazione giurisprudenziale che da alcuni decenni (i primi precedenti di merito risalgono al 2000 e il loro numero è cresciuto esponenzialmente) si è interessata della compatibilità col sistema giuridico interno del menzionato istituto di common law, che continua ad essere necessariamente regolato da una legge straniera (non rinvenendosi nella legislazione italiana un'autonoma disciplina), e ha individuato svariate soluzioni per coniugare le sue peculiarità con l'assetto normativo 8 italiano, determinando addirittura - secondo una fortunata definizione dottrinale - una vera e propria «metabolizzazione del trust». 
Se un importante precedente di merito risalente al 2003 già aveva confutato le tesi dottrinali, recepite in alcuni rari provvedimenti giurisprudenziali, contrarie all'ammissibilità dei cosiddetti trust “interni” (e, cioè, di quei trust il cui “centro di gravità” - individuato con riferimento al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente, all'ubicazione dei beni in trust, alla residenza o domicilio del trustee, allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato - è in ### mentre appartiene ad un diverso ordinamento la disciplina scelta dal settlor), la definitiva affermazione dell'ammissibilità dell'istituto deriva dalla giurisprudenza di legittimità che, sin dalla pronuncia di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014, ha agevolmente superato il problema, logicamente pregiudiziale e rilevabile ex officio, della riconoscibilità del trust interno e ha attribuito espressamente la patente di validità (e di utilità) al trust “endoconcorsuale”, senza sollevare alcuna questione relativa all'eventuale assenza di elementi di estraneità. 
Anche altri precedenti di legittimità hanno reputato ammissibile la figura del trust interno, ferme restando l'esigenza «di una valutazione complessiva indirizzata a vagliare la causa concreta del programma negoziale del trust e della meritevolezza degli interessi ad esso correlati, in ossequio ai principi generali che governano lo svolgimento del giudizio di liceità riservato ad ogni fattispeci e negoziale» (Cass., Sez. 3, Sente nza n. 3128 del 10/02/2020, Rv. 657143-01), e l'applicazione dei rimedi ordinamentali per colpire abusi o atti in frode (ad esempio, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24986 del 09/11/2020).  7. Il fatto che il trust interno sia, quantomeno astrattamente, ammissibile e riconoscibile nel nostro ordinamento non comporta affatto che l'istituto di common law debba essere “italianizzato” o “nazionalizzato” - e, cioè, adattato al sistema sino al punto di travisarne la struttura e le caratteristiche - posto che è la legge regolatrice straniera scelta dal disponente a disciplinare la va lidità, l 'interpretazione, gli effetti e l'amministrazione del trust (così l'art. 8 della ### de L'###, mentre sono assoggettate 9 alla lex fori soltanto le questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali i beni sono trasferiti al (rectius, posti sotto il controllo del) trustee (così l'art. 4 della ### de L'###. 
In altre parole, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, non è consentito all'interprete, mediante il ricorso ad improprie analogie o a presunti vantaggi pratici, alterare l'istituto del trust - che ab origine non è un soggetto giuridico - attraverso una sua “entificazione”, né forzare le regole dell'ordinamento interno riguardanti le prescritte formalità pubblicitarie.  8. Questa premessa va considerata unitamente all'univoco precedente della giurisprudenza di legittimità (singolarmente del tutto ignorato dal giudice di merito, nonostante la scorrettezza della mancata motivazione della scelta di discostarsi da un orientamento consolidato, quale pure può configurarsi in un unico e convincente, appunto per questo non contrastato, precedente: Cass., 6-3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036-02), che il Collegio intende esplicitamente confermare, di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017, Rv. 642711-01, secondo cui «Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un “trust” in persona del “trustee”, e non di quest'ultimo, è illegittimo, in quanto il “trust” è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell'esecuzione, nell'ambito della verifica in ordine all'esistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, può disporre d'ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva».  ### e l'altro (richiamato, sia pure ai fini della ricostruzione del litisconsorzio necessario per l'applicazione di normative sovranazionali in tema di giurisdizione, da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7621 del 18/03/2019) costituiscono il fondamento per confutare (nel prosieguo) tutte le argomentazioni addotte dal Tribunale di Udine (sulla scorta di un altro minoritario orientamento di merito) per giustificare la propria decisione.  9. Innanzitutto, dell'art. 12 della ### de ### (nel testo inglese, «### the trustee desires to register assets, movable or immovable, or 10 documents of title to them, he shall be entitled, in so far as this is not prohibited by or inconsistent with the law of the ### where registration is sought, to do so in his capacity as trustee or in such other way that the existence of the trust is disclosed.»; nel testo francese, «Le trustee qui dé- sire faire inscrire dans un registre un bien meuble ou immeuble, ou un titre s'y rapportant, sera habilité à requérir l'inscription en sa qualité de trustee ou de telle façon que l'existence du trust apparaisse, pour autant que ce ne soit pas interdit par la loi de l'### où l'inscription doit avoir lieu ou incompatible avec cette loi.»; con traduzione - informale, ma diffusa - in italiano: «Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa.»), il giudice di merito dà una lettura distorta: infatti, se è vero che l'ordinamento italiano non prevede divieti di «registration» o «inscription» (sono i vocaboli usati nel testo, redatto in inglese e in francese, della ### tali da impedire un'adeguata pubblicità del trust, la citata norma non pretende affatto che la trascrizione degli acquisti sia eseguita a favore o contro il trust per rivelarne e renderne rilevante l'esistenza. 
Al contrario, la disposizione convenzionale si riferisce espressamente al trustee e impone agli ### aderenti di consentire a questo - salvi divieti di legge - di dare adeguata pubblicità al vincolo di trust attraverso formalità pubblicitarie che rendano opponibile erga omnes sia la titolarità dei beni, sia la limitazione coessenziale alla loro finalizzazione. E, infatti, sin dal 2000, molto prima dell'introduzione dell'art. 2645-ter c.c., le pronunce dei giudici italiani - salvo alcune limitate e non condivisibili eccezioni - hanno superato o rimosso i rifiuti o le riserve espressi dai ### dei ### biliari riguardo alla trascrizione di atti di trasferimento dal disponente al trustee o di acquisto effettuati dal trustee nella sua qualità, pure nell'ipotesi di trust autodichiarati, e hanno ammesso la pubblicità dei diritti del trustee 11 anche nel libro fondiario nei territori dove trova applicazione l'ordinamento tavolare, ai sensi del r.d. n. 499 del 1929.  10. Per raggiungere la menzionata finalità pubblicitaria non è richiesto dalla ### lo stravolgimento delle regole che presidiano la trascrizione e non occorre affatto attribuire la qual ità di «soggetto» al (e, quindi, “entificare” il) trust, operazione ermeneutica che non trova alcun appiglio - né nei paesi in cui l'istituto ha avuto origine, né nell'ordinamento civile italiano - e che si risolve, oltretutto, in un inaccettabile travisamento delle sue intrinseche caratteristiche.  11. Può dirsi acquisito anche dalla giurisprudenza italiana il principio per cui il trust non è un patrimonio “acefalo”, privo cioè di un soggetto titolare (l'assunto è pacifico nell'ordinamento inglese, in cui un'autorevole dottrina esplicitamente riassume: «A trust is not a legal person, like an individual or a company, capable of owing property. For there to be a trust, property must be subject to a trust, so the property will be vested in a trustee or trustees (who may be individuals or companies) or in a nominee on behalf of the trust (though here the trustee's rights against the nominee may be regarded as property held by the trustee)»).  12. Infatti, questa Corte è espressamente intervenuta più volte per ribadire che non esiste «il trust ### in persona del trustee» (come se il trustee fosse il legale rappresentante di un ente dotato di una sua soggettività autonoma), ma, piuttosto, il «trustee del trust ### nella sua qualità»: − «Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l'unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto; la responsabilità patrimoniale del trustee per atti e fatti compiuti nell'esercizio della propria funzione a seconda della legge regolatrice applicabile può essere personale e illimitata (salvo il diritto al rimborso), come appunto accade nel ### ovvero con diritto dei terzi ad essere soddisfatti direttamente con il fondo in trust» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28363 del 22/12/2011); 12 − «Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale “legale rappresentante” di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto. ### proprio del trust validamente costituito è dunque quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito» (Cass., 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014); − «Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma que llo di istituire un p atrimonio d estinato ad un fine prestabil ito.» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 20/02/2015, Rv. 635535-01).  13. Giova precisare che è del tutto irrilevante, ai fini civilistici, l'individuazione del trust come soggetto passivo di imposta da parte dell'art.  73, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (### unico delle imposte sui redditi), poiché la citata norma ha una valenza prettamente tributaria e, notoriamente, la disciplina fiscale non incide sulla struttura degli istituti giuridici.  14. Costituisce ovvio corollario delle considerazioni sinora svolte che le formalità pubblicitarie, rilevanti a fini civili, relative a un trust devono essere eseguite non già nei confronti di un inesistente “soggetto” denominato trust, bensì del trustee (in tale qualità), a pena di nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., della nota in ragione dell'assoluta indeterminatezza (melius, inesistenza) del soggetto a cui la formalità si riferisce.  15. In secondo luogo, nella nota presentata al ### dei Registri immobiliari (o, secondo l'attuale definizione, ### del ### di pubblicità immobiliare dell'### provinciale del territorio istituito presso 13 l'### delle entrate) i soggetti a favore dei (e contro i) quali è presa la trascrizione sono indicati nel «quadro ### destinato, appunto, all'identificazione univoca dei «### Non vale affermare - come fa il Tribunale di Udine - che l'indicazione del nominativo del trustee nel «quadro D» esclude l'indeterminatezza e, così, l'invalidità della formalità pubblicitaria: il predetto quadro (peraltro a compilazione facoltativa) è volto a specificare e chiarire le informazioni contenute nelle sezioni precedenti, non già a modificarle; inoltre, nessuna efficacia “sanante” può attribuirsi all 'indicazione di un soggett o diverso , la quale, anzi, incrementa ulteriormente l'incertezza.  16. Ancora, il richiamo - contenuto nella sentenza impugnata (e in altri precedenti di merito) - alle modalità in uso per le trascrizioni inerenti a beni in fondi immobiliari è frutto di un'erronea analogia e, pertanto, è l'esito di un evidente paralogismo. 
Contrariamente a quanto sostenuto - e, cioè, che la trascrizione va eseguita a favore del (o contro il) fondo, benché privo di soggettività giuridica - questa Corte ha più volte statuito che «I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia» (Cass., 1, Sentenza n. 16605 del 15/07/2010, Rv. 614460-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12062 del 08/05/2019, Rv. 653911-01).  17. Parimenti fuorviante è il riferimento alla trascrivibilità di un pignoramento immobiliare a favore di un condominio che, secondo un tradizionale insegnamento, è un ente di gestione e non un soggetto giuridico: tale formalità è oggi prevista dall'art. 2659, comma 1, n. 1), ult. periodo, c.c., per espressa volontà del legislatore che - con l'art. 17, comma 1, della legge 11 dicembre 2012, n. 220 - ha modificato la norma; perciò, l'esplicita 14 previsione normativa, mancante per il trust, esclude la comparabilità delle diverse fattispecie.  18. Da ultimo, si osserva che sono irrilevanti i ### vantaggi pratici indicati dal giudice di merito: da un lato, non è possibile modellare a piacimento l'istituto del trust per agevolare l'esecuzione delle formalità o per consentire un risparmio sul loro costo; dall'altro, il rigore formale a cui è improntato il sistema pubblicitario esclude che, “per maggiore comodità”, si possa operare una forzatura tale da consentire la trascrizione a favore di (o contro) un'entità che non è tecnicamente un soggetto di diritto.  19. Col terz o motivo del ricorso p rincipale, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 555, 557 e 629 c.p.c.», per avere il Tribunale mancato di pronunciare la nullità del pignoramento derivante dall'invalidità della sua trascrizione, pronuncia già richiesta nel grado di merito attinente ad un vizio rilevabile ex officio.  20. La censura è inammissibile. 
Il thema decidendum dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. è delimitato dalla contestazione fatta valere dall'opponente che, nel caso, ha censurato la declaratoria di invalidità della trascrizione da parte del giudice dell'esecuzione. 
Non sono state svolte contestazioni riguardo alla decisione, del medesimo giudice, circa la perdurante validità della notifica del predetto atto e, dunque, la pretesa erroneità di tale statuizione esula da questo giudizio; né la rilevabilità d'ufficio di gravi invalidità del pignoramento (sul punto, la già citata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017) consente al giudice dell'opposizione esecutiva di sostituirsi al giudice dell'esecuzione.  21. Venendo al ricorso incidentale, ### censura la decisione impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81, 91, 102, 107, 111 c.p.c. e 2913 c.civ., nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione ed omessa e/o incongrua motivazione», per avere il giudice di merito con-15 dannato lo stesso ### a rifondere le spese di lite a ### in ragione dell'affermata inutilità della sua chiamata in causa; col motivo si sostiene che il ### era da considerare litisconsorte necessario in quanto originario destinatario del pignoramento, non essendo peraltro rilevante ed efficace nei confronti dei creditori la successione a titolo particolare di ### 22. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti. 
Il trasferimento dei beni in trust da ### trustee al momento del pignoramento, al nuovo trustee ### non ha determinato una successione a tito lo universale nei rap porti compresi nel trust: infat ti, all'odierna ricorrente sono state trasferite - nel corso del processo esecutivo - le posizioni giuridiche in trust (e, nello specifico, il bene pignorato) e in alcun modo il precedente trustee si è “estinto”.  ### condivide l'opinione dottrinale secondo cui «la successione del trustee integra una forma di successione nella proprietà dei beni costituenti il fondo in trust a titolo derivativo e particolare e non, come invece si sarebbe portati a pensare, a titolo universale». 
Pertanto, l'intervento nella procedura esecutiva della ### - che, ex art. 12 della ### de L'### ha la capacità di agire ed essere convenuta in giudizio e di comparire nella sua qualità di trustee (e, anzi, l'intervento in una controversia che ha ad oggetto la difesa dei beni in trust costituisce un suo preciso dovere) - rientra nell'ipotesi normativa dell'art. 111 c.p.c., disposizione che, tuttavia, non determina l'estromissione dall'espropriazione forzata dell'originario trustee. 
Quest'ultimo, in quanto parte del processo esecutivo, è litisconsorte necessario nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., di talché la sua chiamata in causa non era affatto inutile - come ha invece statuito il giudice di merito - ma, anzi, doverosa. 
È, dunque, infondato il ricorso incidentale nella parte in cui si afferma l'irrilevanza della successione a titolo particolare di ### (nuovo 16 trustee), ma è fondata la censura che determina il venir meno del presupposto sul quale si basa la condanna di ### a rifondere le spese a ### 23. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata dev'essere cassata.  24. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.: l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ### avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Udine del 26/2/2020, col quale veniva dichiarata la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare, va respinta.  25. La novità (quantomeno negli esatti termini) di alcune delle questioni qui esaminate - e rivelatesi dirimenti - giustifica la compensazione integrale, tra tutte le parti, delle spese del grado di merito e anche del giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte, accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ### compensa tra tutte le parti le spese del grado di merito e del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Fanticini Giovanni

M
1

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11095/2025 del 28-11-2025

... di scissione dalla C.R.S. ### con conferimento di azienda e successione, in ordine al rapporto controverso, alla ### Inoltre, la figura della cessione dei crediti relativi a prestazioni eseguite per il ### crediti verso le ### non è soggetta al divieto di cui all'articolo 70 terzo comma del ### decreto n. 2440 del 1923 e l'art. 9 legge n. 2248/1865 all. E, che prevedono l'autorizzazione della pubblica amministrazione alla cessione dei crediti che la riguardano. La norma, oltre a riferirsi a rapporti di durata, come l'appalto o la somministrazione, e non si applica alle distinte prestazioni d'opera (Cass. 18339/ 2014; Cass. 24758/ 2021) disciplina unicamente le amministrazioni statali, categoria a cui le ASL non appartengono (Cass. 29420/ 2023). Potrà quindi procedersi all'esame del merito delle pretese, sul presupposto della validità delle intervenute cessioni seppur nei limiti per quanto si dirà, con la precisazione sin d'ora, la comunicazione alla ASL circa l'intervenuta cessione tra le altre parti del giudizio, non è un elemento costitutivo della cessione e per tanto irrilevante ai fini della ricostruzione necessaria che si effettuerà. I rapporti tra la A.S.L. e ### s.r.l. (leggi tutto)...

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N. 10228/2023 R.G.A.C.  ### nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli - II sezione civile in composizione monocratica, ### nel giudizio iscritto al n. 10228.23 R.G., e vertente tra ### locale A.S.L. Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ###con sede ###### del ### 13/a, 80145 Napoli, P.I. ### rappresentata e difesa dall'avv. #### ed elettivamente domiciliata presso il di Lei studio sito in Napoli, alla ### n.6 la quale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ### - Attrice contro ### S.P.A. (CF ###) con sede ###/20 (iscritta presso il registro delle ### di ### al REA 222528 - capitale sociale di € 1.443.925.305 interamente versato) iscritta all'### presso la ### d'### al n. 4932, capogruppo dell'omonimo #### dei ### n. 5387/6, in persona del procuratore speciale ### nato a #### il ### (C.F. ###), autorizzato giusta procura speciale del 11.3.2023 a ministero ### (### n. 50144/15086 - ### A) società incorporante la #### in virtù di atto di fusione per ### di ### in data ### rep. n. 46294/14108 e con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 20.11.2017 a sua volta società incorporate la ####- ### S.P.A. - #### S.p.A. in ### in virtù di atto di fusione per ### di ### in data ### rep. n. 52672/26249, registrato a ### 5 il ### al 11214 serie ### con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 1.8.2016 rappresentata e difesa giusta procura speciale che si versa in atti, dall'avv.  ### (CF ###) con studio in Napoli alla ### za Vanvitelli n 15 rappresentata e difesa, giusta procura versata nel fascicolo telematico dall'avvocato ### (C.F. ### pec: ###) - Convenuta - E ### S.R.L., con sede ###Napoli alla ### n. 67, partita iva ### in persona del legale rappresentante p.t. ### nato a ### di Napoli il ###, codice fiscale ###, difeso ed assistito, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. ### (c.f.  ###) ed elettivamente domiciliat ###Napoli alla ### n. 58 (il procuratore indica il numero di fax ### e l'indirizzo di posta elettronica certificata paolodevincen###); ### chiamato ### Le parti hanno concluso come in atti. 
Per l'attrice: “accertare e dichiarare l'indebita percezione oggettiva da parte della ### ca convenuta, delle somme pagate dall'A.s.l. Napoli 1 ### con il mandato di pagamento n. 12 del 05.09.2013 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la ### dell'### alla ripetizione dell'importo di €: 485.902,82 (Euro qutroventoottantacinquemila novecentodue e centesimi ottantadue) oltre interessi moratori ex ### 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria. 
In via gradata e nella denegata ipotesi accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della ### convenuta a seguito del pagamento effettuato dall'A.s.l. Napoli 1 ### con il mandato di pagamento n. 12 del 05.09.2013 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la ### dell'### alla ripetizione dell'importo di €: 485.902,82 (Euro qutroventoottantacinquemila novecentodue e centesimi ottantadue) oltre interessi moratori ex ### 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria; Con vittoria di spese anche generali Per la convenuta: “dichiari inammissibile ovvero rigetti le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto; rigetti ogni contestazione e difesa spiegata dalla C.R.S.  condanni essa attrice e la stessa chiamata alla refusione delle spese di lite”. 
Per il terzo chiamato: “In via preliminare, previa modifica e/o revoca dell'ordinanza del 30.04.2024, dichiarare l'inammissibilità della richiesta di chiamata in causa per violazione dell'art. 171 ter n. 1) c.p.c., con ogni provvedimento connesso e conseguente ivi compreso l'estromissione dell'odierno esponente dal presente giudizio, con vittoria di spese e compensi di giudizio; - in via gradata, rigettare tutte le domande spiegate dall'attrice nei confronti dell'odierna esponente di cui all'atto di chiamata in causa in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, l'### locale A.S.L. Napoli 1 ### (da ora attrice, A.S.L.) adiva il tribunale in intestazione per sentir accogliere le conclusioni su rassegnate, nei confronti della convenuta ### S.P.A. (da ora banca, convenuta, ###. 
In fatto e diritto allegava quanto segue: in data ### ha ricevuto la notifica del ### 4396/2010 dell'importo complessivo di €: 455.636,68 a richiesta della ### S.R.L., (da ora terzo chiamato, ### a fronte del mancato pagamento di prestazioni fornite dalla società ingiungente in regime di convenzione. 
Il decreto ingiuntivo, è divenuto definitivo in data ### per mancata opposizione, in data ###, dovendo procedere al pagamento del prefato decreto ingiuntivo, l'A.S.L. attrice ha disposto con mandato n.12/2013 la corresponsione dell'importo di € 485.902,82 con bonifico bancario sul seguente #######. 
Successivamente la CRS proponeva azione esecutiva rubricata con RGE 17865 dell'anno 2013 per conseguire il pagamento del cennato ### giuntivo n. 4396 che comportava l'assegnazione delle relative somme ottemperata con disposizione di pagamento n. 32 del 14.01.2015 A seguito di successive verifiche amministrative l'A.s.l. identificava il doppio pagamento, e conseguentemente provvedeva a disporre le dovute procedure di recupero delle somme indebitamente percepite. 
Pertanto convocava il legale rappresentate della CRS onde cercare di definire bonariamente l'insorta vertenza. 
In tale incontro, i cui contenuti venivano riportate in specifico verbale emergeva che il pagamento, effettuato dall'A.S.L. in data ### con mandato di pagamento n. 12 era stato effettuato erroneamente su coordinate bancarie non riconducibili alla ### A seguito di tale dichiarazione l'A.S.L. ha provveduto a svolgere le doverose verifiche all'esito delle quali è emerso che l'iban ###### era riconducibile alla società ### e ### società che successivamente alla data del pagamento era stata acquistata dalla ### di ### di ### a sua volta incorporata dalla ### dell'####.S.L. pertanto provvedeva a richiedere la ripetizione delle somme erroneamente pagate ed indebitamente percepite dall'allora ### e ### oggi ### tenuta alla ripetizione dell'indebito pagamento a seguito dell'incorporazioni susseguitesi nel tempo.  ### di credito ha rigettato la richiesta motivando con l'argomentazione fondata sulla presenza di un contratto di cessione del credito all'epoca esistente tra il centro CRS e la ### e ### che la CRS non aveva adempiuto avendo quest'ultima continuato ad incassare le somme riconducibili ai crediti ceduti in favore della ### e ### il versamento effettuato dall'A.S.L., conseguentemente era da ritenersi un rimborso delle somme anticipate alla CRS con la conseguenza che la ### non riteneva di dover ripetere nessun importo. 
Ciò dedotto, sul presupposto che il pagamento eseguito dall'A.S.L. con il mandato n. 12/2013 del 05.09.2013 integrasse un caso di indebito pagamento oggettivo ex art. 2033 c.c. chiedeva condannarsi la convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla società incorporata di cui risulta essere successore. 
Deduceva inoltre che la mancata comunicazione del presunto rapporto di cessione di credito intercorso tra ### e ### e ### all'A.S.L.  ha impedito che la stessa maturasse tale consapevolezza conseguentemente disponesse il pagamento con la necessaria conoscenza di effettuare un pagamento dovuto ad un soggetto effettivamente creditore nei suoi riguardi e legittimato a ricevere le somme ed a trattenerle. 
In via subordinata, prospettava la riconduzione, per la sua evidente assenza di causa nella fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. quale in ingiustificato arricchimento ottenuto dalla società convenuta tenuta quindi alla restituzione dell'indebito arricchimento ottenuto oltre gli interessi e la rivalutazione maturati. 
Nel costituirsi parte convenuta, chiedeva rigettarsi l'avversa domanda. 
Deduceva in fatto e diritto quanto segue. 
Con atto di cessione di crediti pro solvendo del 20.12.2005 interveniva la seguente cessione dei crediti a titolo oneroso. 
Poteva leggersi dal contratto: “il ### (poi divenuto ### s.r.l.) premesso che «intende cedere alla cessionaria tutti i crediti nascenti nei confronti della ### 1 … per le fatture riportate nel prospetto allegato sub a) per un totale di ### 2.087.169,33, nonché tutti i crediti futuri che essa cedente maturerà per prestazioni da effettuare dal mese di dicembre 2005 …» ha ceduto alla ##### i crediti di quelle fatture elencate ed emesse nel 2005”. 
Precisava la convenuta che il contratto venne sottoscritto al dichiarato intento della «cedente di chiedere alla cessionaria versamenti anticipati…» del prezzo della cessione che, viceversa avrebbe dovuto essere versato all'atto dell'incasso dei crediti ceduti, e che. 
Il contratto prevedeva che il debitore ceduto avrebbe effettuato esclusivamente i pagamenti in dipendenza della cessione esclusivamente a favore della cessionaria mediante accredito sul conto corrente intestato a ### e ### e ### presso la ### di ### di ### - ### di ### - conto corrente n. 60/01 ABI 6155 CAB 3400. 
Nel corso del tempo, la CRS ha ceduto alla ### E ### le ulteriori fatture emesse nel corso del tempo, nei confronti della A.S.L. NA 1, chiedendo ed ottenendo il pagamento anticipato del controvalore di vendita, avendo cura di indicare in ogni fattura, acquisita e timbrata dall'A.S.L., “Pagabile con accredito su ### : #### 60 ##### - ### e finanza ### e fact.”. 
Chiariva anche che per molte di quelle fatture tempo cedute pro solvendo, come previsto nel contratto del 2005, la CRS chiese ed ottenne, poi, di trasformare il rapporto in pro-soluto, al fine di escludere la garanzia della solvenza e di incassare, immediatamente, il saldo prezzo della relativa vendita.   Inoltre, con successivi contratti del 11.07.2008 e dell'1.12.2008, per la trasformazione in pro soluto della pregressa cessione pro solvendo di altre fatture emesse nel 2006 e 2007, tutti sulla comune premessa che tra le parti sopra costituite, “con atto autenticato dal notaio ### in data 20 dicembre 2005, rep n. 23150, racc. n. 8507 (l'atto di cessione ### notificati all'ente debitore azienda sanitaria locale ### (il debitore ceduto) in data 23 dicembre 2005, è intervenuta una cessione pro solvendo dei crediti esistenti e futuri vantati dal cedente per prestazioni effettuate in favore del ### tore Ceduto”. 
Si prevedeva in particolare “ con la presente scrittura (“il contratto”), le ### intendono modificare ed integrare l'### di cessione ### allo scopo di eliminare la garanzia della solvenza del ### nel medesimo atto, ed introdurre alcune ulteriori disposizioni …”. 
Inoltre, quanto ai rapporti con la ### rilevava che quest'ultima citava dinanzi al Tribunale di ### la ### E ### S.P.A., lamentando vari inadempimenti contrattuali di cui al contratto di cessione, l'applicazione di ingiustificate commissioni ecc. e chiedeva la declaratoria di risoluzione e la condanna della cessionaria al pagamento di somme a vario titolo. 
Ne seguiva sentenza n. 9379/2017 pubblicata in data ### (con sentenza n. 403/2022 pubblicata il ###, la Corte di Appello, ha confermato la decisione di primo grado) con cui il Tribunale di ### riconosciuta l'esistenza e validità delle cessioni, riconosciuto il subentro dalla ### alla ### interpretati contratti, ha rigettato tutte le domande dell'attrice riconoscendo la correttezza dell'operato della ### E ### Ribadiva che laddove fosse provata in giudizio l'esecuzione del bonifico sul conto di pertinenza di ### e ### tale conto corrente sarebbe proprio quello esatto ed indicato in esecuzione del contratto di cessione intervenuto tra la convenuta e ### La convenuta evidenziava come l'azione in realtà, fosse un tentativo mal riuscito di recuperare altre somme - queste si - erroneamente versate a seguito della procedura esecutiva in data ### in favore di ### Ciò perché, inoltre, la CRS, indicava di volta in volta, nelle fatture emesse a carico della A.S.L., l'iban corrispondente ad un conto della ### e ### configurandosi così una delegazione di pagamento della CRS indirizzata alla A.S.L. ed in favore della ### e ### Ne consegue che la A.S.L., che era venuta a conoscenza della cessione, fosse necessariamente consapevole di eseguire la prestazione nei confronti del cessionario, all'epoca ### cio e ### il quale legittimamente aveva comprato il credito e ne incassava l'importo. 
La convenuta contestava anche la difesa di parte attrice secondo cui la cessione dei crediti sarebbe dovuta avvenire nella forma scritta sulla base del tenore degli art. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923. 
Infatti, tali richiami non dovevano ritenersi operanti atteso che, l'A.S.L.  non poteva riconoscersi come ente statale o pubblico territoriale e che il divieto, in ogni caso, non operava per la cessione di crediti estranei a contratti di appalto e somministrazione quali quelli scaturenti da regimi di accreditamento. 
In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice, nel contestare le avverse difese della convenuta, chiedeva estendersi il contraddittorio nei confronti della CSR allegando quanto segue:” ### denegata ipotesi che il depositato contratto di cessione del credito depositato dalla ### convenuta venga ritenuto valido, efficace ed opponibile anche nei riguardi dell'A.S.L.  odierna attrice e conseguentemente l'effettuato pagamento intervenuto con il mandato di pagamento n. ORS/### del 05.09.2013 giustificato e dovuto alla ### con la conseguenza che lo stesso non debba essere ripetuto, appare chiaro che il pagamento indebito e da ripetersi sia quello ottenuto in executivis dalla ### a seguito della notifica del DI n. 4396/2010”. 
Ciò premesso, alle conclusioni già formulate, parte attrice aggiungeva le ulteriori richieste: “in via gradata ### l'ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'indebita percezione oggettiva da parte della ### convenuta, delle somme pagate dall'A.s.l. ### 1 ### con il mandato di pagamento n. 32 del 14.01.2015 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la detta società alla ripetizione dell'importo di €: 485.902,82oltre interessi moratori ex ### 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria, nonché le spese processuali indebitamente percepite. 
In via ulteriormente gradata e nella denegata ipotesi accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della ### convenuta a seguito del pagamento effettuato dall'A.s.l. ### 1 ### con il mandato di n. 32 del 14.01.2015 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la ### alla ripetizione dell'importo di €: 485.902,82 oltre interessi moratori ex ### 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria nonché le spese processuali indebitamente percepite. 
Con ordinanza del 30.4.25, il giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c., ritenuta l'opportunità di estendere il contraddittorio nei confronti del terzo ### autorizzava l'estensione del giudizio nei riguardi del terzo. 
Costituitosi tempestivamente ### in via preliminare chiedeva dichiararsi inammissibile l'estensione del contraddittorio nei suoi confronti (eccezione invero sollevata nel corso del giudizio anche dalla convenuta ) e nel merito, atteso che le somme in suo favore erano state incassate a seguito di ordinanza di assegnazione del tribunale di ### sezione v, del 13-17.12.2013 rep.  7128/2014 in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4396/2010 del tribunale di ### del 12.05.2010, non opposto. 
Precisava che in data ### ricorreva al Tribunale di ### affinché ingiungesse alla A.S.L. ### 01 il pagamento in proprio favore della somma di euro 455.636,68 oltre interessi e spese, in relazione a fatture emesse nell'anno 2009 e specificamente quelle indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, che veniva accolto con emissione del ### di ### n. 4396/2010 del 12.05.2010. 
Detto decreto ingiuntivo, regolarmente notificato alla debitrice A.S.L. non veniva opposto divenendo, pertanto, definitivo in data ###. 
Aggiungeva che, con atto stragiudiziale del 09.05.2012 notificato a mezzo di ufficiale giudiziario a mani proprie in data ### l'odierna istante invitava la debitrice A.S.L. ### 1 a prendere atto che i crediti sorti per prestazione erogate a far data dal 20.12.2007 (e, quindi, anche quelli compresi nel suddetto ### relativi a fatture per prestazioni rese nel novembre 2009) erano di esclusiva titolarità dell'istante medesima e diffidava la A.S.L. dal compiere pagamenti in favore di terzi (### e ### evidenziando che eventuali pagamenti in favori di terzi sarebbero risultati inidonei all'estinzione dei relativi debiti. 
Nello specifico, l'istante rappresentava alla debitrice A.S.L. ### 1 Centro che con atto del 20.12.2005, cedeva alla ### e ### S.p.a i crediti vantati nei confronti della A.S.L. ### 01 ### di cui alle fatture per prestazioni erogate in favore degli assistiti dal S.S.N., rappresentando che i crediti oggetto di cessione erano quelli esistenti alla data della cessione, riportati nell'### A al suddetto contratto, nonché, quelli futuri. 
Rappresentava, altresì, nel suddetto atto stragiudiziale notificato a mani proprie a mezzo ufficiale giudiziario, che per i crediti futuri l'efficacia di detta cessione era limitata ex lege al termine specifico dell'art. 3 comma III della L.  52/1991 ossia limitata ai 24 mesi successivi al contratto di cessione del 20.12.2005 con la conseguenza che la cessione avrebbe avuto per oggetto solo i crediti scaturenti da prestazioni rese fino al 20.12.2007, corrispondente al ventiquattresimo mese successivo alla data di cessione dei crediti futuri. 
Pertanto, già nella suddetta comunicazione, la C.R.S. invitava la A.S.L.  ### 1 ### a prendere atto che i crediti sorti relativi a fatture per prestazioni da essa erogate a far data dal 20.12.2007 erano di esclusiva titolarità dell'istante e contestualmente diffidava la medesima ### dal compiere pagamenti in favore di soggetti terzi evidenziando che eventuali pagamenti a terzi sarebbero stati considerati inidonei all'estinzione dei relativi debiti. 
Inoltre, contestava la documentazione depositata dalla banca ai docc. 2 e 3 in quanto è costituita da fatture relative a crediti dell'anno 2008-2009 che non sono mai state oggetto di cessione, né vi è alcuna prova della cessione di tali crediti. 
Del tutto irrilevante è quanto dedotto da ### circa l'indicazione dell'### contenuta nelle suddette fatture, in quanto tale indicazione non prova affatto che quei crediti siano stati oggetto di cessione, tanto più che successivamente alla trasmissione delle fatture la C.R.S. s.r.l. espressamente comunicava alla debitrice A.S.L. ### 1 (con atto notificato a mezzo ufficiale giudizio a mani proprie il ### ) di non pagare a ### e ### tutte le fatture emesse per prestazioni successive al dicembre 2007 in quanto relative a crediti non oggetto di cessione a ### e ### Precisava infine che le Sentenze di primo e secondo grado relative ad un giudizio tra la C.r.s. e la ### e ### citate dalla convenuta, si riferivano ad un'azione a suo tempo promossa dalla C.R.S. nei confronti di ### e ### avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione dei crediti pro solvendo del 20.12.2005 che nulla ha a che vedere con l'oggetto del presente giudizio, nel quale si fa riferimento a crediti maturati per prestazioni rese nel novembre 2009, che, come è stato documentato, esulano dal suddetto contratto di cessione di credito pro solvendo e dalle successive scritture. 
Ad evidenziare la grave colpa dell'A.S.L., il terzo chiamato, depositava il parere ottenuto dall'### per la ### in ordine all'efficacia del suddetto contratto di cessione di crediti. 
In particolare si chiedeva di conoscere se detto contratto di cessione doveva ritenersi cessato ed improduttivo di effetti per i crediti dell'istante verso l'A.S.L. nascenti per prestazioni successive all'anno 2007. Il parere, che l'A.S.L. conosceva perché acquisito in data ### era nel senso di ritenere lecite le cessioni dei crediti futuri in massa dell'istante nei confronti dell'A.s.l. solo fino all'anno 2007 e non efficaci per quei crediti sorti successivamente a tale anno. 
Ne conseguiva che, persistendo il mancato pagamento da parte dell'A.S.L.  ### 1 delle somme oggetto del suddetto decreto ingiuntivo, l'odierna istante notificava atto di precetto all'A.S.L. in data ###. 
Venuta a conoscenza dell'intervenuto ed erroneo pagamento in favore di ### e ### in data ###, la CRS comunicava all'A.S.L., con nota del 30.11.2013 acquisita dall'A.S.L. con prot. n. ###/2013, che il pagamento effettuato era da considerarsi completamente erroneo e sollecitava ancora una volta il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo e conseguente precetto, avvisando che in mancanza sarebbe stata promossa l'azione esecutiva. 
Al termine dei numerosi atti con cui si avvertiva l'A.S.L. di quale fosse il reale ed unico debitore, avvertimenti rimasti senza esito, la CRS proponeva azione esecutiva innanzi al ### di ### r.g.e. 17865/2013 che si concludeva con l'### di assegnazione del ### di ### del 13- 17.12.2014 come da progetto di distribuzione allegato (doc. 7), somme che venivano poi ricevute dall'odierno istante solo in data ###. 
Per quanto su espresso, e considerato che la stessa attrice deduceva di aver pagato per errore, come tra l'altro indicato nella missiva al documento n. 6 dell'2.12.21 indirizzata alla convenuta -in produzione della A.S.L. - dal seguente tenore “il mandato di pagamento n. 12 del 05.09.2013 accreditato alla ### e ### S.p.a. per mero errore materiale nel caricamento dell'### di conto corrente in fase di emissione del mandato, iban che era presente nell'anagrafica del fornitore. Tale pagamento è stato effettuato da questa A.S.L. a fronte del D.I. 4396/2010 del ### di ### richiesto da C.R.S. 
Sollo”, chiedeva il rigetto anche della domanda proposta ai sensi dell'art.  2041 Acquisita la documentazione e ritenuta l'irrilevanza delle prove orali articolate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione con ordinanza del 29.10.25.  ### del terzo ex art. 107 c.p.c. e l'ammissibilità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della società ### s.r.l. 
Con ordinanza del 30.04.24, il giudice istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 107 c.p.c. 
Non veniva quindi accolta l'istanza di parte attrice formulata in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ma veniva discrezionalmente esteso il contraddittorio ai sensi dell'art. citato, si effettuava una valutazione di opportunità. 
Il non accoglimento della domanda di allargamento del contraddittorio, elemento non ostativo all'applicazione dell'art. 107 c.p.c. in sintesi, e per quanto si dirà, è una conseguenza della valutazione secondo cui parte attrice, per la documentazione depositata dalla convenuta, non poteva non essere già al corrente e prima dell'inizio della controversia, che il credito vantato, il diritto controverso, aveva ambiti di sovrapposizione con la posizione del terzo chiamato ### s.p.a.  ### chiamato in causa unicamente la convenuta, senza chiarire la complessità del rapporto instauratosi anche nei confronti della CRS - come chiaramente emergente dalla documentazione in atti - e soprattutto la soltanto successiva richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti del terzo, non consente di ritenere che l'esigenza in capo all'attrice sia sorta dalla defese della convenuta. Appare univoco ed evidente che la ASL conoscesse anche quanto accaduto nei confronti di CRS e che abbia omesso circostanze decisive ai fini della valutazione dell'intera vicenda processuale. 
La non configurabilità dell'art. 171 ter n. 1 che consente all'attore di chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, “se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta” tuttavia, non impedisce l'applicazione del c.d. intervento iussu iudicis. 
La ratio dell'intervento per ordine del giudice consiste nel permettere il simultaneus processus sia per ragioni di economia processuale , sia per evitare un possibile contrasto di giudicati. 
In giurisprudenza è frequente l'enunciazione del principio secondo il quale, se il convenuto eccepisce di non essere titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indichi come tale il terzo, il giudice, con valutazione discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità, può ordinare l'intervento in causa del terzo, in tal modo costituendosi un simultaneus processus diretto alla individuazione del titolare passivo del credito azionato, al terzo estendendosi in via automatica la domanda dell'attore ( tra le tante Cass. 13907/2007).  ### disposto in attuazione della norma in esame, c.d. "iussu iudicis", risponde quindi “all'interesse superiore della giustizia ad attuare l'economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori - come tale di ordine pubblico e trascendente quello delle stesse parti originarie del giudizio o di terzi, - ben può essere disposto (sulla base di una valutazione che costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice del primo grado, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato nelle fasi successive, né, in particolare, in sede di legittimità) anche nel caso in cui, di fronte a difese del convenuto dirette a far accertare la propria estraneità al rapporto controverso, il giudice ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la propria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto medesimo (tra le tante Cass. 13/07/2004, n. 12930). 
Per quanto detto appare evidente l'esigenza di instaurare il contraddittorio nei confronti anche di ### per accertare la titolarità passiva di un rapporto obbligatorio, a fronte di due apparenti e presunti debitori della medesima prestazione. 
Nel merito si osserva quanto segue. 
Preliminarmente risulta incontestato e documentale che ai rapporti di ### mercio E ### S.P.A. ### E ### è succeduta la parte convenuta perché società incorporante la ### a sua volta società incorporate la ### E ### S.P.A. - ### E ### S.P.A. in ###. 
Così come la ### S.R.L., è una società frutto di scissione dalla C.R.S. ### con conferimento di azienda e successione, in ordine al rapporto controverso, alla ### Inoltre, la figura della cessione dei crediti relativi a prestazioni eseguite per il ### crediti verso le ### non è soggetta al divieto di cui all'articolo 70 terzo comma del ### decreto n. 2440 del 1923 e l'art. 9 legge n. 2248/1865 all. E, che prevedono l'autorizzazione della pubblica amministrazione alla cessione dei crediti che la riguardano. 
La norma, oltre a riferirsi a rapporti di durata, come l'appalto o la somministrazione, e non si applica alle distinte prestazioni d'opera (Cass. 18339/ 2014; Cass. 24758/ 2021) disciplina unicamente le amministrazioni statali, categoria a cui le ASL non appartengono (Cass. 29420/ 2023). 
Potrà quindi procedersi all'esame del merito delle pretese, sul presupposto della validità delle intervenute cessioni seppur nei limiti per quanto si dirà, con la precisazione sin d'ora, la comunicazione alla ASL circa l'intervenuta cessione tra le altre parti del giudizio, non è un elemento costitutivo della cessione e per tanto irrilevante ai fini della ricostruzione necessaria che si effettuerà. 
I rapporti tra la A.S.L. e ### s.r.l. 
A seguito di decreto ingiuntivo n. 4396/2010, notificato in data ###, divenuto definitivo in data ### per mancata opposizione, CRS procedeva in via coatta ai danni dalla A.S.L. finendo per vedersi assegnataria in sede esecutiva le somme pari ad euro 455.636,68 pari all'importo di n. 5 fatture rispettivamente n. 637 -638 -639 -640 -641 tutte dell'anno 2009, per prestazioni sanitarie eseguite in regime di convenzione di accreditamento per conto del ### Il decreto divenuto inopponibile, e cristallizzato nel passaggio in giudicato, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, (tra le tante Corte di ### ordinanza n. 8937/2024) copre il dedotto ed il deducibile, ovvero, secondo altra formulazione “fa stato” in ordine al credito azionato ed anche in relazione al titolo, posto a fondamento dello stesso. 
Ne consegue che quanto attiene alle ragioni che hanno condotto la CRS all'incasso della su menzionata somma, esse non possono essere più oggetto di sindacato da questo tribunale, dovendo riconoscere come definitivamente fondata la ragione creditoria in capo alla CRS nei confronti della A.S.L. 
I rapporti tra la A.S.L. ### 1 ### e la ### S.P.A. 
La tesi dichiarata dalla parte attrice, è nel senso che dovendo procedere al pagamento del decreto ingiuntivo n. 4396/2010, ha disposto con mandato n.12/2013 un bonifico dell'importo di €: 485.902,82 in data ###, sull'### con numerazione ######. 
Solo in epoca successiva all'assegnazione di somme nel corso del processo esecutivo ( eseguita in data ### oltre 16 mesi dopo il pagamento) azionato da ### “a seguito di successive verifiche amministrative l'A.S.L.  identificava il doppio pagamento, e conseguentemente provvedeva a disporre le dovute procedure di recupero delle somme indebitamente percepite”. 
Tale prospettazione, appare essere frutto di estrema semplificazione, con omissione di circostanze assai rilevanti che emergono dalla documentazione e difese delle altre parti. 
Invero, l'esame della controversia de quo, prescinde dall'evidente estrema superficialità nella gestione di pubbliche risorse dell'ente attore, (tardiva esecuzione di prestazioni solo ed in parte dopo il passaggio in giudicato di un titolo giudiziale non opposto, se non nella fase esecutiva, duplicazione di pagamenti nonostante espresso avvertimento di una delle parti etc… ), e concerne unicamente se esista o meno il diritto del percettore della somma ### di trattenerla, così come se esista il dovere dell'A.S.L. di effettuare il corrispettivo della cessione in favore della convenuta. 
In altri termini, se esista il profilo delineato dall'istituto dell'indebito oggettivo che, prescindendo dall'elemento soggettivo dell'esecutore, come anche dell'accipiens, si limita a disciplinare gli effetti restitutori di una prestazione eseguita senza giustificazione causale. 
Occorrerà quindi esaminare gli effetti del contratto di cessione intervenuto tra le parti ### e CRS in data ###.  ### del contratto non risulta precluso - come invece sostiene la convenuta - dalla decisione di cui alla sentenza n. 9379/2017 del ### di ### confermata dalla sentenza 403/2022 pubblicata il ### della ### te di Appello di ### Invero, da un lato manca la prova che essa sia passata in giudicato, - sul punto si richiama il principio evincibile dall'arresto di cui alla Sentenza ### del 28/12/2023, secondo cui la prova del passaggio di un provvedimento deve essere data mediante produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno - (mentre risulta provato che il decreto ingiuntivo sia passato in giudicato, essendone intervenuta l'esecuzione forzata) manca in atti un'attestazione da cui posa trarsi tale conclusione per la sentenza n. 9379/2017 del ### di ### dall'altro, sempre a supporto della possibile valutazione del rapporto intercorso tra ### e ### l'oggetto della sentenza su citata confermata in secondo grado, è la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto del 2005, (sia di alcuni accordi modificativi che successivamente sono stati raggiunti per iscritto con tra le parti, il ###, e l'1.12.2008) proposta dall'allora ### di ### nei confronti di ### e ### S.P.A. ### e ### Oltre tale domanda, si contestava la validità di alcune clausole, che addebitavano commissioni ed interessi ed il ruolo di gestore e riscossore dei crediti derivanti dall'attività di recupero. 
La sentenza contiene la statuizione di rigetto delle domande proposte da CRS di risoluzione e nullità degli accordi intervenuti e successive modifiche e di inammissibilità di altre domande. 
Ciò evidenziato, ne consegue la considerazione che nulla impedisce al tribunale nel presente giudizio di esaminare i limiti ed il reale contenuto dei contratti di cessione (tra l'altro nel presente giudizio è depositato un contratto aggiuntivo intercorso tra le parti rispetto a quelli di cui alla sentenza del tribunale di ###, soprattutto ai fini della verifica in ordine a se e quali fatture siano state cedute in favore della ### ad opera del dante causa ### Ultima considerazione altrettanto dirimente, la si ricava dalla circostanza che il contratto ed il suo contenuto, viene esaminato nei rapporti tra A.S.L. e ### la prima del tutto estranea al giudizio richiamato dalla convenuta. 
Risulta chiarito quindi che il presupposto per l'accertamento dell'inesistenza di causa giustificativa del pagamento della A.S.L. alla ### è costituito dall'essere il credito per la somma pari ad euro 455636,68 di cui alle fatture rispettivamente n. 637 638 639 640 641 dell'anno 2009 ceduto o meno dalla CRS alla ### (in primis alla sua dante causa per quanto accennato). 
Orbene, alla pagina 1 del contratto di cessione del 20.12.05, si legge che, oggetto del contratto sono tutti i crediti derivanti dalle prestazioni (effettuate dal ### poi divenuto ### s.r.l. in favore della A.S.L. ### N 1) e risultanti tutti nel prospetto allegato al contratto, “nonché tutti i crediti futuri che la cedente maturerà per prestazioni da effettuare dal dicembre 2005”. 
Quindi a fronte di crediti individuati in apposito allegato (dalla cui lettura si rileva che le fatture cedute vanno dal luglio 2005 al 12 dicembre 2005), identificati sin dalla data del contratto, le parti, con portata normativa, regolano anche il rapporto per il futuro, prevedendo la possibilità di cedere crediti maturati dopo il dicembre 2005 perché derivanti da prestazioni future e poste in essere al di là di tale data. 
Si legge inoltre all'art. 5 che le parti così regolavano: “Il cedente consegnerà al cessionario tutti i documenti probatori dei rispettivi crediti che sono in suo possesso”. 
Si legge ancora all'art. 7 che i pagamenti che il debitore ceduto effettuerà in esecuzione del contratto, dovranno essere effettuati presso accredito sul intestato a ### e ### s.p.a. L. e F (da ora anche ### e Finanza). presso la ### di risparmio di #### di ### c.c. n. 60/1 ABI 6144 CAB 3400.  ### produzione della convenuta, vi è un secondo documento contrattuale (allegato 4 alla comparsa) la cui data, presumibilmente risale al 5.7.07, (vi è un timbro con data non immediatamente leggibile e comunque con data successiva al dicembre 2006 per quanto si dirà) sempre intervenuto tra ### e ### e ### s.p.a. L. e F.. 
Tale contratto, nel richiamare in premessa il precedente regolamento già intervenuto il ###, ha ad oggetto altri crediti, nelle more maturati dopo il dicembre 2005 (risalgono infatti al periodo fatturato febbraio - dicembre 2006) per un totale di euro 1.557.180,24. I crediti sono indicati in modo specifico in apposito allegato al contratto. 
Significativa risulta anche l'ulteriore premessa. Per i crediti di cui alle su menzionate fatture emesse nel 2006, per prestazioni effettuate per conto della A.S.L. il cedente, ovvero (all'epoca ) il ### aveva azionato ricorso per decreto ingiuntivo non opposto (ne risultano indicati n. 10). Quindi il cedente, aveva in un primo momento agito come titolare del credito in via monitoria, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo e non opposto, quindi una volta passato in giudicato, aveva inteso stipulare apposito contratto di cessione dei crediti maturati. Infatti, logica conseguenza di tale circostanze è la previsione contenuta nel contratto secondo cui la cedente CRS s'impegna a proseguire le azioni legali (evidentemente già iniziate) ed ad intraprendere altre, come anche a sostituire i propri procuratori con quelli di fiducia della cessionaria, disposizioni chiaramente riconducibili alla circostanza che erano già stati proposti direttamente ed in nome proprio dalla CRS i ricorsi per decreti ingiuntivi per crediti maturati verso la ### non erano stati opposti ed occorreva comunque portare avanti le ulteriori azioni per l'incasso dei crediti. 
All'allegato n. 5 della produzione, la convenuta deposita una terza regolamentazione contrattuale con data leggibile 9.11.2007. Anche tale regolamentazione ha ad oggetto crediti nelle more maturati dal ### per prestazioni effettuate per conto della A.S.L., crediti risultanti anch'essi da ricorsi per decreto ingiuntivo per i quali pendevano all'epoca i giudizi di opposizione (ne risultano indicati n. 4 ) per un totale di euro 307.394,42. Dalla lettura del contratto si legge che i decreti ingiuntivi attengono a fatture emesse in parte nel 2006 ed in parte nel 2007. Anche in questo caso quindi, il cedente, prima della cessione, aveva azionato in autonomia i propri crediti, per poi cederli in corso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Quindi il cedente, aveva in un primo momento agito come titolare del credito in via monitoria, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo aveva inteso stipulare apposito e successivo contratto di cessione dei crediti maturati.   Infatti, logica conseguenza di tale circostanze è anche qui la clausola secondo cui la cedente CRS s'impegna a proseguire le azioni legali (evidentemente già iniziate) ed ad intraprenderne altre, come anche a sostituire i propri procuratori con quelli di fiducia della cessionaria, disposizioni chiaramente riconducibili alla circostanza che pendevano giudizi antecedentemente incardinati dalla ### in nome proprio e per conto proprio. 
Entrambi tali ultimi due contratti, prevedono l'obbligo del cedente, per l'ipotesi che la A.S.L. ceduta abbia effettuato i pagamenti erroneamente al cedente e non al cessionario, di dirottare la somma incassata verso il conto corrente intestato a ### e ### s.p.a. L. e F. presso la ### di risparmio di #### di ### c.c. n. 60/1 ABI 6144 CAB 3400. 
Infine alla produzione della convenuta, al documento n. 6, vi è ulteriore e quarta sopravvenuta regolamentazione intercorsa in data ### ancora tra le originarie parti ### e ### e ### s.p.a. L. e F. avente ad oggetto ulteriori e sopravvenute fatture, per crediti di un controvalore di euro 576.440,49 maturati in occasione del medesimo rapporto di convenzione di accreditamento con la A.S.L. dal ### di ### zione ### corrispondenti alle fatture specificatamente indicate nel anche qui presente allegato al contratto (fatture relative al periodo marzo settembre 2007). 
Anche in questo caso è indicato per i versamenti in favore della ### e ### s.p.a. L. e F. il conto corrente presso la ### di risparmio di ### ra, ### di ### c.c. n. 60/1 ABI 6144 CAB 3400 di cui stavolta si trascrive l'### per intero ###### (l'### su cui è stata versata la somma di cui è causa). 
Ciò premesso, dalla lettura dei 4 contratti redatti dalle parti danti causa dei contraddittori nel presente giudizio emerge in modo chiaro che, da un lato con il contratto del 20.12.05 le parti hanno inteso regolare la cessione dei crediti esistenti alla data dello stesso, con l'intesa di addivenire anche in futuro ad altre cessioni per crediti sopravvenuti al dicembre 2005, cessioni che tuttavia, venivano poi di volta in volta attuate tramite apposita regolamentazione, con allegato elenco delle singole fatture cedute. 
La previsione quindi, l'inciso del contratto del 20.12.2005 richiamato dalla convenuta “ il cedente intende cedere … tutti i crediti futuri che essa cedente maturerà per prestazioni da effettuare dal mese di dicembre 2005” contrariamente a quanto sostenuto dalla ### non deve essere intesa nel senso di automatica cessione di tutti i crediti sopravvenuti di volta in volta sulla base delle fatture emesse dalla ### Piuttosto, le parti avevano inteso riservarsi di volta in volta la facoltà di un ulteriore regolamentazione con lo specifico riferimento delle fatture e dei correlati crediti scelti distintamente ed in un momento successivo per una nuova e distinta cessione. 
Numerosi elementi depongono nel senso appena espresso. 
In primis, risulta che il cedente abbia ceduto anche crediti di cui a fatture per le quali abbia già azionato direttamente il ricorso per decreto ingiuntivo (contratto n. 2 e 3 nell'ordine esaminato). Risulta anche nel quarto contratto la facoltà del cedente di ricomprendervi crediti eventualmente consacrati in decreti ingiuntivi già ottenuti.   Con ciò evidenziando che i crediti per prestazioni sorte dopo il dicembre 2005, non sarebbero rientrati immediatamente nella titolarità del cessionario per il solo fatto di essere venuti ad esistenza, - non potendo altrimenti il cedente azionare il ricorso per decreto ingiuntivo in nome proprio e per suo conto - ma occorreva pur sempre, secondo il reale ed effettivo accordo tra le parti, uno specifico atto distinto di trasferimento. 
Inoltre, in ognuno dei 3 contratti esaminati e successivi al primo, le parti di volta in volta, oltre ad indicare in modo specifico quali crediti di cui alle fatture corrispondenti venivano ceduti, regolavano il prezzo, interessi, commissioni, regime delle valute per gli accrediti ed addebiti, natura della cessione (da pro solvendo a pro soluto) risultando evidente che il momento traslativo dei crediti fosse una conseguenza del singolo contratto intervenuto di volta in volta. 
Emblematico nel senso appena illustrato è l'art. 4.3 del contratto numero 4 il quale prevede che, in caso di risoluzione del contratto, il cedente rientrerà nella titolarità dei crediti ceduti, dalla data di stipula del contratto di cessione, con efficacia “ex tunc”. 
Quindi, con efficacia retroattiva, in coerenza con il principio generale della risoluzione per i contratti traslativi, retroagendo sino alla data di stipula del contratto, di quel singolo contratto e non sino alla data del 20.12.05, data del primo ed originario contratto di cessione o comunque alla data della venuta ad esistenza del credito. 
Nello stesso senso la clausola del medesimo contratto al punto 5.2 secondo cui il cedente garantisce le qualità dei crediti ceduti, alla “data di stipulazione”. 
Dirimente ed univoco, è l'art. 8.1 secondo cui il contratto produce effetti dalla data di stipulazione, con ciò risultando evidente che la cessione, il trasferimento, non si realizza alla data in cui viene ad esistenza il credito ma solo quando le parti sono addivenute alla nuova regolamentazione. 
In ultimo, l'art. 11.1 prevede che, ogni modifica dell'accordo sarà oggetto di apposita regolamentazione scritta ulteriore tra le parti.  ### del contratto del 20.12.2005 “ il cedente intende cedere … tutti i crediti futuri che essa cedente maturerà per prestazioni da effettuare dal mese di dicembre 2005” va quindi ricondotto nel più ampio fenomeno della formazione progressiva del contratto, potendo rilevare al più, come un vincolo assunto dalle parti, a decidere se - con valutazione discrezionale e facoltativa delle parti - regolare in futuro anche i crediti sopravvenuti, con ulteriori contratti di cessione di volta in volta da stipularsi, crediti pur sempre maturati dalla CRS nel corso della convenzione di accreditamento con la ### Chiarito che, dall'interpretazione dei contrati intercorsi tra le parti, il momento traslativo era ricondotto volutamente ad apposita pattuizione contenente di volta in volta i crediti trasferiti ed individuati nel singolo contratto, con effetto traslativo dal contratto intercorso e non dalla semplice esistenza del credito, anche laddove si volesse ricorrere a diversa interpretazione, nel senso affermato dalla convenuta secondo cui la cessione avrebbe effetto dalla data della venuta ad esistenza del credito perchè il contratto del 20.12.2005 avrebbe ad oggetto direttamente la cessione anche dei crediti sopravvenuti e futuri, tale cessione, avrebbe comunque effetto unicamente per i «crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi». 
Infatti, si richiama l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 52 del 1991 che, per la cessione di crediti futuri (oltre che in massa), intervenuta tra imprenditori ove il cessionario ricopre la figura di intermediario finanziario come nel caso in esame, limita l'oggetto della pattuizione solo a “crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi”. 
La su citata legge, nel regolamentare alcuni aspetti del contratto atipico di factoring, (contratto riconducibile al regolamento di cui è causa) - figura contrattuale che consiste nell'acquisto da parte del cessionario - factor dei crediti presenti e futuri non ancora esigibili che le imprese, vantano nei confronti della clientela obbligandosi ad assumere diversi compiti quali gestione e/o finanziamento (in quanto anticipa all'impresa l'importo dei crediti acquistati), e/o di assicurazione laddove assuma su di sé il rischio dell'insolvenzalimita l'oggetto del contratto e la sua determinabilità, ad un preciso arco temporale nel quale possono sorgere i crediti da cedere, ovvero i crediti sorti dai contratti del cedente con il debitore ceduto, sopravvenuti ed intercorsi nei successivi 24 mesi dalla stipulazione del contratto originario di cessione. 
Tale norma, limita quindi la cessione a tutti i crediti di cui a contratti ulteriori e distinti stipulati entro 24 mesi dal contratto quadro - originario. 
Orbene in ordine al rapporto tra la CRS e la ### esso, previa verifica dei requisiti di idoneità si basa su di una convenzione unica che stabilisce le modalità operative e i rimborsi per le prestazioni erogate a carico del ### con cui la struttura, tra l'altro, si obbliga al rispetto delle tempistiche e degli standard di qualità definiti nella convenzione. 
La convenzione, ovvero il contratto dal quale nascevano i crediti della CRS nei confronti della ### preesisteva rispetto al contratto del 20.10.2005, ed in atti manca la prova di ulteriori convenzioni intercorse tra la CRS e la ASL successivamente al 2005.   I crediti della ### tuttavia nascevano di volta in volta dalle singole prestazioni effettuate nel corso del tempo, a carico del ### nale, potendo quindi ritenere che, nel caso di specie, l'inciso i «crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi» possa estendersi e riferirsi unicamente a tutte le prestazioni eseguite nel corso di mesi 24 dal dicembre 2005. 
Deve quindi ritenersi l'esclusione di crediti per prestazioni effettuate nel 2009 dalla cessione regolata in data ###. Tale conclusione, risulterebbe anche coerente con la condotta delle parti che, per quanto su chiarito hanno inteso di volta in volta stipulare nuove e distinte cessioni nel corso degli anni. 
La “canalizzazione” delle fatture. 
Parte convenuta, a sostegno della tesi secondo cui la cessione del 20.12.2005 (o comunque le altre cessioni di cui ai contratti in atti) includerebbe anche le 5 fatture rispettivamente n. 637 - 638 - 639 - 640 - 641 dell'anno 2009, il cui corrispettivo è stato incassato con il bonifico del 5.9.13, evidenzia la condotta della CRS la quale ha “sempre indicato al momento dell'emissione di tutte le fatture” il conto corrente con relativo ### su cui versare l'accredito, conto corrente intestato come detto proprio a ### E #### E #### che la canalizzazione avrebbe riguardato sempre tutte le fatture emesse dalla CRS sin dall'inizio dei rapporti di cessione e quindi prima del 2009. 
Tale condotta integrerebbe gli estremi del pagamento a mezzo di un delegato, figura riconducibile all'istituto della delegazione di pagamento di cui all'art.  1269 c.c. ovvero l'ipotesi con cui il debitore delegante ### si rivolge al proprio debitore delegato ### incaricandolo di adempiere l'obbligazione, già scaduta, del delegante verso il delegatario ### E #### E ### (poi ### che riceve la prestazione. 
Orbene, anche a voler ritenere che tutte le fatture emesse tra le parti del contratto di cessione, avessero l'indicazione dell'### su indicato, resta, alla luce del quadro probatorio come sopra ricostruito, un mero elemento indiziario a favore della tesi di ### decisamente subvalente rispetto alla valutazione offerta circa l'intera disciplina - come su ricostruita - intercorsa tra CRS e ### E ### E ### in ordine alle cessioni dei crediti tra loro intercorse. 
Nel premettere in ogni caso, che CRS espressamente comunicava alla debitrice A.S.L. ### 1 con atto notificato il ### di non pagare a ### cio e ### tutte le fatture emesse per prestazioni successive al dicembre 2007 in quanto relative a crediti non oggetto di cessione a ### e Finanza, con ciò elidendo l'efficacia dell'indicazione dell'### come riconoscimento della intervenuta cessione dei crediti di cui alle fatture emesse, a conferma dell'esclusione delle fatture in esame - emesse nel 2009 - dalla cessione dei crediti intervenuta tra la ### e ### è l'art. 11.1 del quarto ed ultimo contratto intercorso tra le parti in data ### (che cede fatture emesse nel periodo marzo - settembre 2007), che prevede che ogni sopravvenuta modifica agli accordi intercorsi tra le parti debba avere la forma scritta. 
Da ciò deve arguirsi che necessariamente, ogni ulteriore cessione di crediti futuri e successivi al settembre 2007, doveva trovare necessariamente la fonte scritta, fonte in atti mancante. 
Ed inoltre, se fosse stato sufficiente ai fini della intervenuta cessione, la semplice indicazione dell'### sulle fatture, non sarebbe stato possibile per CRS azionare essa stessa e direttamente diverse procedure monitorie basate proprio sulle fatture emesse - sebbene recanti l'indicazione dell'### di cui si discute - per ottenere corrispondenti decreti ingiuntivi, né sarebbe stato possibile addivenire alla cessione dell'intero credito consacrato nei decreti emessi e non opposti dalla ASL che avrebbe necessariamente inglobato una parte di credito già nella titolarità della ### e ### (nel secondo e terzo contratto le parti hanno regolato la cessione di crediti derivanti da decreti ingiuntivi non opposti oppure con giudizio di opposizione pendente). 
Infatti, l'obbligo della CRS di intraprendere azioni giudiziali in nome e per conto della ### e ### era frutto di specifiche clausole riconducibili unicamente ai crediti indicati nel secondo e terzo contratto - per i quali la CRS aveva già agito in proprio nome e conto - e non certo un obbligo generalizzato. 
Appare evidente che solo con il contratto di cessione che regolava ed indicava singolarmente i crediti, le parti addivenivano all'effetto traslativo. 
Tanto si rileva, a prescindere poi dalla considerazione che esistono diversi approcci nel ricostruire la fattispecie della delegazione di pagamento - nel senso che il rapporto finale tra delegato e delegatario abbia o meno natura contrattuale, e dunque sulla necessità di un'adesione del creditore delegatario per il perfezionamento della fattispecie, poiché l'opinione tradizionale ritiene necessaria tale manifestazione di consenso quanto meno nel senso di un'accettazione a servirsi della delegazione mentre è stato osservato che, considerata la natura di atto dovuto del pagamento, a differenza di quanto avviene nella delegatio promittendi tra delegato e delegatario, non intercorre un vero e proprio rapporto contrattuale, con la conseguenza che l'accettazione del creditore costituirebbe elemento esterno alla fattispecie delegatoria, comunque perfezionata - atteso che, se si prediligesse il primo approccio, mancherebbe nel caso in esame ogni elemento che possa qualificarsi come intesa intercorsa tra delegato e delegatario, non potendo considerarsi tale elemento la semplice indicazione delle fatture con l'### riconducibile a ### E #### E ### Per quanto su esposto consegue che il pagamento eseguito in data ### di cui è causa, risulta eseguito in assenza di causa giustificativa, come tale indebito con conseguente obbligo restitutorio a carico di ### ed in favore della ### Gli interessi richiesti. 
Parte attrice ha richiesto anche la condanna della convenuta al pagamento degli “interessi moratori ex ### 231/2002 dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria”. 
Orbene, ai fini della data del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, si farà applicazione della sentenza n. 15895 del 21 maggio 2019, con cui le ### della Corte di ### hanno statuito che il termine “domanda” di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.”. 
In atti vi è messa in mora del 10.11.21 del legale della ASL nei confronti di ### per cui da tale data decorreranno gli interessi. Da tale data decorreranno gli interessi codicistici di cui all'art. 1284 c.c. primo comma, non rientrando la restituzione di somma erogata senza alcuna giustificazione causale, nella disciplina dei “ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", per poi applicarsi gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. quarto comma c.c. dalla data della notificazione della citazione al soddisfo. 
Non si aggiungerà agli interessi la rivalutazione monetaria richiesta non essendo l'obbligazione restitutoria un'obbligazione di valore ma di valuta. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti tra attrice e convenuta - ai valori minimi data la natura documentale del giudizio - con attribuzione al legale di parte attrice che ha dichiarato di averle anticipate in nome e per conto della ### mentre sono compensate data l'integrazione iussu iudicis nei rapporti tra attrice e terzo chiamato.  P.Q.M.  ### di #### definitivamente pronunziando, così provvede: - Accoglie la domanda proposta da dall'### 1 ### e dichiara l'indebita percezione oggettiva da parte della ### dell'### s.p.a. delle somme pagate dall'### 1 Centro con il mandato di pagamento n. 12 del 05.09.2013; - Assorbite le altre domande; - Per l'effetto condanna la ### dell'### s.p.a. al pagamento in favore dell'### 1 ### dell'importo di € 485.902,82 oltre interessi codicistici di cui all'art. 1284 c.c. primo comma, dal 10.11.21, oltre gli interessi legali di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla data della notificazione della citazione al soddisfo; - ### dell'### s.p.a al pagamento delle spese di lite in favore del legale di parte attrice che ha dichiarato di aver anticipato le spese in nome e per conto della dall'### 1 ### che liquida in euro 12.000,00 oltre iva cassa e spese generali ed euro 1240,00 per spese; - Compensa le spese di lite tra dall'### 1 ### e ### di ### bilitazione ### S.R.L., - ### 27.11.25 ### 

causa n. 10228/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ragozini Diego, Liguoro Anna Paola

M

Tribunale di Latina, Sentenza n. 557/2024 del 01-03-2024

... illecita di manodopera lì dove, a fronte di una formale successione di contratti di lavoro stipulati dal 2010 al 2017 tra il lavoratore e diverse società cooperative operanti nel settore dell'autotrasporto, era invece emerso che la prestazione lavorativa era stata resa, di fatto, alle dipendenze effettive di ### in qualità di amministratore e rappresentante delle società convenute, costituendo quest'ultime un unico centro di interessi e, dunque, di imputazione del suddetto rapporto lavorativo. Infatti, ad avviso dello stesso Tribunale, in tutto l'arco del rapporto il ricorrente aveva lavorato sempre nella medesima sede lavorativa, svolgendo sempre le medesime mansioni di magazziniere ed auto trasportatore, partendo e rientrando dal 2010 al 2012 da ### km 1.00, in ### e successivamente da via ### in ### di ### ove le resistenti avevano la propria sede legale e operativa. Inoltre, lo stesso ricorrente utilizzava sempre gli stessi mezzi di trasporto (via via concessi in comodato alle diverse cooperative), di proprietà della ### s.r.l. effettuando sempre mansioni di magazziniere ed autotrasportatore esclusivamente per conto delle società resistenti, tanto vero che i primi due contratti di (leggi tutto)...

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###. 557/2024 Reg. gen. Sez. Lav. N. 1739/2022 ### nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa #### rel.  ###ssa ### ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 09/02/2024, la seguente nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1739 del ### dell'anno 2022 vertente TRA ### (c.f. ###) ### (c.f. ###) Rappresentate e difese come in atti dall'Avv. ### e dall'Avv.  #### con domicilio eletto ### 24 - ##### ( c.f. ###), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### con domicilio eletto in ### 61 - ### INPS ( c.f. ###), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. #### e dall'Avv. ### con domicilio eletto in ### 29 - ####: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, n. 551/2022, pubblicata in data ### ___________________________________________________________________ 2 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### ___________________ 1. - Con la sentenza in oggetto il Tribunale di ### in funzione di ### in accoglimento della domanda proposta da ### nei confronti delle società ### s.r.l. e ### s.r.l., in contraddittorio con l'### ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze delle società resistenti a decorrere dal 3 giugno 2010; alla sua riammissione in servizio con le mansioni in precedenza svolte o altre equivalenti in corrispondenza del quarto livello di inquadramento ### autotrasporti; ha condannato le stesse al pagamento, in solido, delle retribuzioni dovute a decorrere dalla messa in mora del 13 febbraio 2017 oltre al pagamento delle differenze retributive maturate per complessivi e 40.909,15 con interessi e rivalutazione, dei contributi previdenziali non prescritti e delle spese di lite con attribuzione. 
Il Tribunale, in estrema sintesi, ha rinvenuto, sulla scorta delle allegazioni attoree e alla luce delle risultanze istruttorie, l'esistenza di un fenomeno di interposizione illecita di manodopera lì dove, a fronte di una formale successione di contratti di lavoro stipulati dal 2010 al 2017 tra il lavoratore e diverse società cooperative operanti nel settore dell'autotrasporto, era invece emerso che la prestazione lavorativa era stata resa, di fatto, alle dipendenze effettive di ### in qualità di amministratore e rappresentante delle società convenute, costituendo quest'ultime un unico centro di interessi e, dunque, di imputazione del suddetto rapporto lavorativo. 
Infatti, ad avviso dello stesso Tribunale, in tutto l'arco del rapporto il ricorrente aveva lavorato sempre nella medesima sede lavorativa, svolgendo sempre le medesime mansioni di magazziniere ed auto trasportatore, partendo e rientrando dal 2010 al 2012 da ### km 1.00, in ### e successivamente da via ### in ### di ### ove le resistenti avevano la propria sede legale e operativa. 
Inoltre, lo stesso ricorrente utilizzava sempre gli stessi mezzi di trasporto (via via concessi in comodato alle diverse cooperative), di proprietà della ### s.r.l.  effettuando sempre mansioni di magazziniere ed autotrasportatore esclusivamente per conto delle società resistenti, tanto vero che i primi due contratti di appalto di trasporto erano intercorsi tra le cooperative ### soc. coop./ ### soc.  coop. e la ### S.r.l.; mentre tutti i restanti contratti di appalto erano intercorsi tra le cooperative e la ### s.r.l.. ma, di fatto il rapporto si era svolto con le medesime modalità per circa sette anni, pur a fronte della assunzione con diverse cooperative non solo del ricorrente bensì anche di altri lavoratori. 
Le prove per testi assunte avevano inoltre confermato in modo pieno gli assunti attorei circa l'esercizio di poteri di ingerenza in ordine all'esecuzione delle prestazioni di lavoro da parte degli utilizzatori della prestazione.  ___________________________________________________________________ 3 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### tutta la vicenda lavorativa del ricorrente, come dedotta in giudizio, era inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 29 d.lgs 276/2003, applicabile ratione temporis, con riguardo sin dal primo appalto di servizio di trasporto - ritenuto non genuino - con la cooperativa ### nel 2010 e con riguardo al primo rapporto di lavoro formalmente costituito tra quest'ultima e il ricorrente. 
Quanto alle richieste economiche, il Tribunale ha ritenuto spettanti al lavoratore, oltre alle retribuzioni dovute dalla data di messa in mora del 13 marzo 2017 in cui era stata formalmente offerta la prestazione, altresì le differenze retributive maturate nel periodo pregresso, determinate come da conteggi prodotti in giudizio ed elaborati con riferimento al IV livello di inquadramento, ritenuti congrui dal primo giudice.  2. - Per l'impugnativa della sentenza ricorrono entrambi le società soccombenti con atto di appello depositato in data 4 luglio 2022, affidato a sette motivi ai quali resiste il ### con memoria difensiva del 18 aprile 2023. 
Costituitosi anche in questo grado l'### ha reiterato le richieste di regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione, sulle differenze retributive dovute. 
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da separato dispositivo.  3. - Riguardo all'eccezione di inammissibilità sollevata in via pregiudiziale dalla difesa del ### va premesso che l'atto di gravame risulta conforme al modello legale, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza, nei limiti del devoluto, le parti della sentenza gravata e non condivise, le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso. Con l'innovazione normativa il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente ad un modello formale, ma ha indicato ed imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e deve essere verificata in concreto. ### di appello, nella fattispecie, presenta appieno, come già rilevato, i requisiti di sostanza e di forma del nuovo art. 434 c.p.c.. Si veda, in ogni caso, a conferma di quanto precede, Cass. n. 2143/15 e da ultimo 13535/2018.  ### la pronuncia, l'art. 434 comma 1 , nel testo introdotto dalla L. n. 134/12, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 C.P.C., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente , sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso ___________________________________________________________________ 4 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, senza che tali deduzioni debbano assumere una determinata forma o ricalcare la sentenza appellata con diverso contenuto. 
Quindi, il ricorso in appello può anche riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado, purché esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata. 
Onde l'ammissibilità del gravame, che deve essere scrutinato nel merito.  4. - Con il primo motivo la difesa unica delle società appellanti censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro oltre che l'errata qualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi con le cooperative di servizi di trasporti, ritenuti erroneamente dal tribunale non genuini. Sotto il primo profilo si deduce l'errata individuazione del presunto centro unico di interesse, sulla base della mera coincidenza del legale rappresentante nella persona del #### che non può legittimare la sovrapposizione e la fusione in un'unica entità giuridica; peraltro, le circostanze di fatto emerse dall'espletata prova testimoniale sarebbero insufficienti a dimostrare la posizione della ### neppure menzionata dai testi escussi. 
Inoltre, l'espressa domanda di individuazione del centro unico di interesse non risulta formulata nelle conclusioni nelle quali si richiede meramente la condanna in solido delle società resistenti al pagamento delle pretese; pertanto, la sentenza nella parte in cui accerta e dichiara la sussistenza di unicità tra le due società deve essere considerata pronunciata in termini di extra petitum e, per l'effetto, riformata. 
Sotto altro profilo, con lo stesso mezzo, si lamenta l'errata qualificazione del contratto suppostamente nullo di appalto di servizio di trasporto: a ben vedere, operando le resistenti nel settore dell'autotrasporto avvalendosi per i trasporti - e servizi di trasporto - di ### (fino al 2013) e di ### di ### (dal 2013 in poi in forza di regolari contratti di appalto di servizi di trasporto, questi ultimi sostanziavano rapporti negoziali riconducibili piuttosto alla fattispecie del trasporto al quale non è applicabile il regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2 del d.lgs 276/2003. 
Inoltre, si deduce l'erronea ricostruzione da parte della sentenza gravata dei rapporti succedutisi tra le parti, posto che l'iniziale rapporto contrattuale tra le parti indicate (### era venuto a cessare alla scadenza del contratto con la ### e che successivamente rilevava l'unico rapporto in essere tra la ### quale committente e la ### quale vettore/sub vettore che stipulavano un contratto di trasporto/sub trasporto, non necessitante di forma scritta; mentre la ### a sua volta, aveva stipulato regolari contratti di appalto con le cooperative via via succedutesi, tutti regolarmente documentati in atti. 
Si contesta infine la motivazione in punto di ritenuta mancanza di genuinità dei suddetti contratti di appalto, stante la piena autonomia organizzativa delle società appaltatrici, mentre il manifestato potere di ingerenza delle società resistenti ___________________________________________________________________ 5 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### rientrava nelle prerogative proprie della figura del mittente ai sensi degli artt. 1685 e 1686 del Con il secondo motivo si lamenta l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di un potere direttivo ed organizzativo da parte del ### mero committente di trasporti che si limitava dunque a dettare ordini e stabilire direttive nei limiti dei poteri riconosciuti al mittente per la consegna e il ritiro delle merci che avveniva comunque sotto la responsabilità dei referenti delle cooperative ### e ### ( v. testi Nistoraia e ###. 
Con il terzo motivo deduce l'omessa pronuncia riguardo all'eccezione di decadenza sollevata dalle convenute, ai sensi dell'art. 32, comma 4 d.l. 183/2010, dall'impugnazione dei contratti di appalto stipulati con le rispettive società cooperative formali datrici del ricorrente, illegittimamente considerata tardivamente proposta in primo grado. 
Con il quarto motivo la difesa appellante censura la sentenza de qua per omessa o insufficiente motivazione riguardo alla normativa applicabile alla fattispecie in esame e in particolare alle disposizioni di legge sulle quali si dovrebbe fondare la pronuncia di condanna delle appellanti al pagamento delle retribuzioni a far data dalla messa in mora e messa a disposizione delle proprie energie lavorative da parte del ricorrente, senza considerare che nella fattispecie sembrerebbe piuttosto trovare applicazione la previsione di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 300/1970 dettata in tema di licenziamento illegittimo, cosicché è ravvisabile nella specie un pregiudizio al diritto di difesa per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia. 
Con il quinto motivo, correlato a quello che precede, la difesa pone una questione di illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, in relazione all'art.  111 Cost., lì dove non prevede alcun tetto massimo di risarcimento nel caso in cui il processo si prolunghi oltre i parametri della ragionevolezza ( che ai sensi della legge 89/2001 sono individuati per il primo grado di giudizio nella durata massima di tre anni). 
Diversamente, nel caso di specie, in cui il procedimento è durato oltre cinque anni in primo grado, una decisione tempestiva avrebbe comportato una riduzione delle annualità da retribuire con minore aggravio economico per l'azienda convenuta. 
La mancata fissazione nelle normative in concreto applicate dal giudice di un tetto massimo risarcitorio nel caso di processo che si prolunghi oltre un termine ragionevole, comporta poi anche una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, posto che le conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro finiscono per variare in funzione del carico di ruolo del Tribunale adito.  ___________________________________________________________________ 6 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### il sesto motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza che ritenuto la sussistenza di una valida offerta di prestazione lavorativa tramite la generica comunicazione del 13 marzo 2017. 
Infine, con l'ultimo motivo si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha accolto la richiesta di detrazione dal quantum risarcitorio del c.d. aliunde perceptum quanto meno sotto il profilo della compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 1223 c.c..  5. - I motivi di impugnazione sono nel loro complesso infondati e l'appello deve essere pertanto respinto.  5.1. - I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.  5.2. - La censura con cui si contesta la ritenuta esistenza di una reiterata interposizione illecita di manodopera in favore delle aziende convenute, che va trattata con priorità logica rispetto alle altre questioni dedotte dall'appellante, non coglie nel segno. 
Si legge nella sentenza impugnata: <<Quanto alle modalità entro con cui condurre l'accertamento in ordine alla liceità dell'appalto/somministrazione, come anche recentemente ribadito da 12551/2020: “in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte (Cass. nn.  15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. 
Si richiama ### L. n. 15693 del 03/07/2009 secondo cui "In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione delle prestazioni di lavoro, sono leciti appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature o mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto.” Sempre di recente ### L. n. 27213 del 26/10/2018 ha affermato che "il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endo-aziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte ___________________________________________________________________ 7 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ne' una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo”. 
In altre parole, se la determinazione del contenuto del servizio appaltato compete alla committente, l'organizzazione del servizio (cioè la determinazione delle concrete modalità organizzative per lo svolgimento dello stesso) deve spettare all'appaltatore, che deve dirigere e controllare sia l'utilizzo dei mezzi, sia la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, laddove al committente può competere esclusivamente la verifica in ordine al rispetto degli standard previsti dal contratto, quale strumento di controllo del risultato delle prestazioni. 
Inoltre, sempre in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia un'impresa fittizia, essendo sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (Cass. 5087/98 e 11120/06).  |…| Nel caso di specie, è pacifico e risulta in via documentale che il ricorrente è stato formalmente assunto da diverse società cooperative (cfr. modello c2 storico), in particolare: ### COOP. dal 03.06.2010 al 31.01.2011; ### COOP. dal 02.02.2011 al 31.03.2013; ###. COOP dal 01.04.2013 al 31.08.2013; #### COOP. dal 02.09.2013 al 31.12.2015; ###. COOP. dal 23.10.2104 al 31.12.2016; ###. COO. A.R.L. dal 01.01.2017 al 30.06.2017. 
E' pacifico che in tutto l'arco del rapporto egli ha lavorato sempre nella medesima sede lavorativa, svolgendo sempre le medesime mansioni di magazziniere ed auto trasportatore, partendo e rientrando dal 2010 al 2012 da ### km 1.00, in ### e successivamente da via ### in ### di ### ove sono ubicate le sedi legali e operative delle odierne resistenti. 
Occorre sin da subito precisare, anticipando quanto si esporrà anche oltre, che ### risulta essere la sede legale di entrambe le resistenti. Mentre, le due sedi operative di via ### e di ### di ### in ### di ### sono sostanzialmente adiacenti (cfr. visure storiche e dichiarazione sul punto resa dalla teste di parte resistente ### “lavoravo in ### di ### presso la sede operativa della ### e della ### s.r.l. Io lavoravo nell'ufficio che era al primo piano mentre gli operai stavano nel magazzino. 
Andavo nel magazzino per prendere il caffè o se arrivava un cliente magari lo ricevevo nell'ufficio adiacente il magazzino. (…) ADR dell'avv. ### quando parla della sede della ### a cosa si riferisce? La sede ###### in ### ___________________________________________________________________ 8 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### di #### ha un altro ingresso che è adiacente. Da lì partono anche i camion”). 
E' inoltre incontestato che il ricorrente ha utilizzato sempre gli stessi mezzi di trasporto (via via concessi in comodato alle diverse cooperative), di proprietà della ### s.r.l. (cfr. doc. 3 di parte ricorrente). 
E' incontestato che durante tutto il periodo il ricorrente, pur assunto dalle varie cooperative, ha effettuato sempre mansioni di magazziniere ed autotrasportatore per conto delle società resistenti. 
Inoltre, mentre, i primi due contratti di appalto di trasporto sono intercorsi tra le cooperative ### soc. coop./ ### soc. coop. e la ### S.r.l.; tutti i restanti contratti di appalto sono intercorsi tra le cooperative e la ### s.r.l.. 
Il rapporto si è svolto con le medesime modalità per circa 7 anni, pur a fronte della assunzione con diverse cooperative le quali tutte si avvalevano dei mezzi forniti dalla ### s.r.l., peraltro, per eseguire i trasporti sia della ### s.r.l. che della ### s.r.l.. 
E' pacifico che la assunzione con diverse cooperative ha riguardato non solo il ricorrente bensì anche altri lavoratori. 
Le prove per testi assunte hanno inoltre confermato in modo pieno gli assunti attorei circa l'esercizio di poteri di ingerenza in ordine all'esecuzione delle prestazioni di lavoro da parte degli utilizzatori della prestazione. 
Il teste di parte ricorrente ### a diretta conoscenza dei fatti per avere lavorato con il ricorrente e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare per essere egli estraneo alle parti, ha riferito: “Ho lavorato per ### nel periodo dal settembre 2013 e per circa 3 anni e 6 mesi, non ricordo di preciso perché sono andato via senza firmare niente. Io facevo l'autista per le consegne e i ritiri, da quello che ricordo il ricorrente faceva sia il magazziniere che l'autista. ADR si ricorda il ricorrente in che periodo ha lavorato lì: posso dire che quando sono arrivato già lavorava lì. ADR del giudice: chi era il suo datore di lavoro? era assunto dalla ### s.r.l. o dalla ### Io ho parlato con ### che mi ha detto che ero assunto e non mi sono interessato più di tanto, avevo solo bisogno di lavoro. Cap. 2) Da quello che so era solo ### che decideva tutto quanto, decideva con quale camion si doveva andare e che viaggio si doveva fare. Solo lui rispondeva di tutto. Lo so perché la mattina quando uscivo con il camion il ### era lì e la sera anche era presente quasi sempre. ADR i mezzi erano della ### e della ### Si utilizzavamo mezzi della ### e della ### indifferentemente in base a quello che diceva ### Il luogo di lavoro era un capannone grande con un piazzale dove si scaricavano i camion. Il capannone era unico per la ### e per la ### e non c'erano divisioni. Parlo della sede ###via ### ADR del giudice: se il mezzo aveva un problema oppure se il consegnatario aveva un problema a chi vi dovevate rivolgere voi autisti e in particolare il ricorrente? In questi casi tutti gli autisti da quello che so si rivolgevano a ### ADR del Giudice conosce il signori ___________________________________________________________________ 9 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### e il signor ### Si li conosco perché erano dei magazzinieri. ADR del giudice: sa se i signori ### e ### si occupassero di dare direttive al magazzino oppure agli autisti sui viaggi da fare? no, facevano i magazzinieri e basta. 
ADR sa se il ricorrente aveva un problema con la consegna se si doveva rivolgere ai signori ### o ### No, si doveva rivolgere solo a ### ADR dell'avv. ### i signori ### e ### erano presenti al momento della consegna dei giri? ### preparava i giri la sera per fare caricare i camion e #### e il ricorrente iniziavano la sera stessa e se non terminavano proseguivano la mattina. Posso dire che comunque era lui (L. C.) ad organizzare tutto, mi è capitato quando rientravo per consegnare le bolle di vedere ### in ufficio con tutte le bolle e le carte a preparare i giri. Preciso che i giri venivano preventivamente consegnati al ### al ricorrente e al ### insomma a quelli che si occupavano del carico, per preparare i camion. ADR dell'avv. ### se aveva un problema con la consegna e, ad esempio, il ### non poteva rispondere a chi si rivolgeva? Mi rivolgevo a ### un altro dipendente che si occupava di mettere in ordine i viaggi, oppure a ### ma molto raramente, oppure a ### Era così per tutti gli autisti: prima si chiama ### e se non rispondeva si chiama l'ufficio che ti metteva in contatto con ### Canale”. 
Il teste di parte ricorrente ### della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare per le estraneità del teste alle parti, ha riferito: “### ci faceva trovare la mattina le bolle con le consegne e i magazzinieri, tra cui anche il ricorrente, caricavano i camion, iniziavano a caricare la sera e poi proseguivano anche la mattina presto. ### che veniva e consegnava le bolle. Il ricorrente si rivolgeva per tutto a ### ADR dell'avv. ### era solo il ### che si occupava di consegnare le bolle o c'era qualcuna altro? No, era solo il ### (…) Cap. 7) è vero, se c'era un problema sia con il mezzo che con la consegna il ricorrente si doveva rivolgere al ### valeva così per tutti. ADR dell' Avv. ### conosce i signori ### e ### Si erano magazzinieri. ADR del Giudice: i signori ### e ### davano direttive agli autisti sui giri da fare, davano direttive al ricorrente? no, se ne occupava solo ### Che io sappia li ho visti fare solo i magazzinieri, carico e scarico delle merci”. 
Appare poi significativa la testimonianza resa dalla teste di parte resistente ### la quale ha riferito: “ADR il ricorrente è stato assunto da una cooperativa o era un vostro dipendente o della ###: Il ricorrente è stato sempre assunto da cooperative, non ricordo il nome, posso dire che con le cooperative cercavamo di mantenere sempre lo stesso personale. Posso dire che l'ultima cooperativa ce l'hanno suggerita proprio gli operai che non erano contenti della precedente cooperativa e quindi sono passati a quest'altra cooperativa, che ci aveva suggerito appunto ### Idin”. 
Dalla predetta testimonianza emerge in maniera incontrovertibile come le varie cooperative fossero utilizzate per la assunzione dei lavoratori, tant'è che venivano suggerite dagli stessi operai in base al gradimento dei lavoratori stessi.  ___________________________________________________________________ 10 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### inoltre la teste ### “### 7) I preposti della cooperativa erano ### e ### che erano anche magazzinieri. Noi - la ### s.r.l. e la ### - prepariamo i giri, che venivano predisposti con la targa del #### e poi dati al magazzino. A questo punto i referenti della cooperativa prendono questo documento, che serviva anche per caricare le merci. 
Sulla distinta da noi predisposta risulta il camion, la targa, associata a una persona che ha quel camion quel giorno con tutte le consegne da fare. Di solito un camion lo guida sempre la stessa persona. I preposti della cooperativa facevano anche essi i magazzinieri, come ho detto, però erano loro incaricati dalla cooperativa per interfacciarsi di più con noi. 
ADR dell'Avv. ### quando parla della sede della ### a cosa si riferisce? La sede ###traversa ### di #### ha un altro ingresso è adiacente. Da lì partono anche i camion ADR dell'avv. ### sa come erano le sedi della ### Si sono andata alla sede ###ricordo il nome della cooperativa, forse era la ### Comunque da quello che ricordo era solo un locale ufficio”. 
Dunque, i trasporti in concreto da effettuare erano predisposti direttamente dalla ### s.r.l. e dalla ### s.r.l. che individuavano con quale mezzo si doveva effettuare il singolo servizio di trasporto, mentre al mezzo era generalmente assegnato lo stesso autista. 
Tanto risulta corroborato anche dalla deposizione della teste di parte resistente ### dipendente ### s.r.l., la quale ha riferito: “ADR avv. ### le distinte di consegna di cui fa riferimento erano preparate direttamente da lei o dal ### e venivano consegnate direttamente all'autotrasportatore che partiva dal piazzale di ### s.r.l.? La mattina trovavo i viaggi predisposti dal signor ### si tratta di una lista, preparavo la distinta e la davo ai responsabili del magazzino che erano i referenti di queste società. Cap. 7) posso dire che le direttive sui viaggi le davano i referenti della cooperativa in base alla distinta che veniva consegnata. ADR il signor ### andava nel piazzale da cui partivano i mezzi? il signor ### era sempre presente e se serviva qualcosa gli si chiedeva. Cap. 8) si è vero, era la cooperativa che dava indicazione di chiamare direttamente il signor ### e abbreviare i tempi di consegna. ADR se vi era un imprevisto era il ### direttamente a dire cosa fare? ### si rivolgeva al cliente della consegna per sbloccare la situazione”. 
Anche la ### impiegata amministrativa della ### s.r.l., riferisce come i singoli trasporti fossero in concreto predisposti dalle odierni resistenti, che il ### era sempre presente per risolvere problematiche relative alle consegne e al ### si dovevano rivolgere gli autisti. 
Ora, la teste riferisce che erano i referenti delle cooperative a dare direttive sui viaggi, tuttavia non si comprende dalla deposizione in che cosa in concreto si sostanziassero queste direttive, posto che i singoli trasporti erano definiti nelle ___________________________________________________________________ 11 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### distinte formate dalle resistente e che il ### era sempre presente e interloquiva con gli autisti per risolvere problematiche inerenti le consegne. 
Non si può dubitare, invece, che il ricorrente fosse tenuto ad eseguire le prestazioni impartite giornalmente o, sebbene per mezzo delle più volte citate “distinte di viaggio”, dalle odierne resistenti e che il ruolo di referente -sempre su indicazione del ### fosse solo quello di fare eseguire agli auto trasportatori quanto stabilito dalla committente (e dalla ### s.r.l. la quale, come cennato, peraltro, si avvaleva della prestazione lavorativa senza che neanche vi fossero formali contratti di appalto ad eccezione di quello concluso con la ### e la ###. 
Il teste ### attualmente dipendente della ### s.r.l., ha riferito: “Conosco il ricorrente perché lavorava per delle ditte appaltatrici non so se della ### o della ### non ricordo il periodo, forse sono 12-13 anni che lo conosco. 
Io in quel periodo lavoravo sempre per delle ditte appaltarci. ADR del Giudice: ricorda il nome di queste ditte appaltatrici? ### la ### perché ci ho lavorato molti anni ed è stato un bel rapporto. Io mi occupavo del carico e scarico degli automezzi e della gestione, in alcune ditte ero anche preposto e davo istruzioni agli operai. So che il ricorrente si occupava sia del magazzino, in genere la mattina, e poi andava anche a fare qualche consegna. All'inizio per tanti anni, non ricordo quanti, ha lavorato solo in magazzino. ### altra gente della ditta appaltatrice che predisponeva i giri. Anzi, preciso di non sapere chi predisponesse i giri perché noi - magazzinieritrovavamo i giri sopra il banco da lavoro e in base a queste informazioni caricavamo e scaricavamo i camion. ADR del Giudice: nel periodo in cui ha lavorato presso la sede ###via ### il lavoro si è sempre svolto allo stesso modo? Sì sempre allo stesso modo. ADR: del Giudice: era il ### a indicare i giri da svolgere? no trovavamo già i giri predisposti. ADR del Giudice: se c'era da risolvere un problema interveniva il signor ### No c'era sempre il preposto delle appaltatrice. Non ricordo i nomi dei preposti delle appaltatrici. ### una persona con il nome di ### non so per quale ditta lavorasse. (…) Cap. 5) ci sono le bolle di consegna che abbiamo noi al carico delle merci, proprio per effettuare il carico. Le bolle ci vengono date già compilate non so dire da chi. ADR dell'avv. ### era lei a smistare i giri? Si è vero, in base alle indicazioni già fornite. Se c'era un problema gli autisti si riferivano a me, se una pedana ad esempio non entra nel camion”. 
In maniera del tutto reticente e contraddittoria, pur avendo lavorato per molti anni presso la sede dalla ### s.r.l. e della ### s.r.l. come magazziniere (anche egli sempre per mezzo di imprese appaltatrici), afferma dapprima che fossero i referenti delle cooperative a predisporre le attività di trasporto, salvo subito dopo smentire tale circostanze ed affermare di non sapere chi in concreto predisponesse i giri. 
Oltre al ### che nemmeno è stato in grado di dire per quali cooperative abbia svolto il ruolo di referente, per il resto, neanche risulta effettivamente comprovata la presenza effettiva dei referenti né di un qualche preposto del ___________________________________________________________________ 12 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di #### datore di lavoro per tutte le altre cooperative coinvolte negli appalti di cui è lite. 
Ebbene, le testimonianze assunte lasciano desumere in maniera chiara come il potere direttivo ed organizzativo fosse esercitato direttamente dalle società resistenti, nella persona del ### nei confronti del ricorrente. 
Ciò, del resto, è suffragato dall'assenza dei rappresentanti dei formali datori di lavoro nel corso dell'attività lavorativa, e dell'assenza in capo alle appaltatrici di alcuna struttura produttiva riferibile agli appalti di cui è lite, atteso che, come emerge in via documentale, i mezzi erano sempre forniti dalla ### s.r.l. (in senso conforme Cass. 3632/2020). 
Non giova alle resistenti richiamare la disciplina dei contratti di trasporto, in quanto non si può in alcun modo escludere che anche un contratto di trasporto (ossia un appalto di servizi di trasporto) possa celare un appalto illecito, che si concretizza nella mera fornitura di manodopera, come avvenuto appunto nel caso di specie. Del resto, il richiamo alla disciplina del contratto di trasporto è effettuato per escludere la applicabilità della responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.gs. 276/2003.  |…| Il ricorrente, pertanto, che sin dal primo rapporto di lavoro con la cooperativa ### (e per tutto il rapporto di lavoro sino al 2017) ha reso la propria prestazione sotto la eterodirezione del sig. ### legale rappresentante di entrambe le società, beneficiarie, indistintamente ed a prescindere dal soggetto individuato come committente, della attività lavorativa, ha diritto all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con la effettiva utilizzatrice. 
I contratti di appalto stipulati dalla ### s.r.l. e dalla ### s.r.l. con le cooperative che hanno assunto il ricorrente, celano, infatti, un appalto non genuino e, pertanto, una interposizione di manodopera illecita e vietata in quanto disposta in difformità con i limiti legali fissati dal d.lgs. 276/2003. 
Il contratto di appalto deve pertanto ritenersi nullo così come nulli devono ritenersi i contratti di lavoro formalmente intercorsi con le cooperative, in quanto l'intero impianto negoziale disposto dalle società è stato creato ed attuato in frode alla legge |…|>>.  5.4. - Giova ricordare che ai sensi art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 il tratto distintivo che distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.  5.5. - Dunque, non rileva solo la mera prestazione di lavoro in favore dell'impresa appaltante ma anche l'aspetto caratterizzante di tale prestazione che ___________________________________________________________________ 13 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### viene resa di fatto e nella sua concretezza costituita dall'eterorganizzazione da parte del soggetto utilizzatore. Qualora invece la prestazione lavorativa conservi il carattere di fattore di produzione dell'impresa appaltatrice che concorre al raggiungimento dello scopo anche attraverso l'utilizzazione di beni immateriali della produzione, il cosiddetto "know how" (nella specie rappresentato dalla logistica delle attività di magazzino e trasporto) allora ben può affermarsi di essere in presenza di un appalto genuino.  5.6. - Poiché nella specie tutta la strumentazione materiale, tutti i mezzi e i locali è stata fornita dalla committente, poiché la direzione del personale, la scelta delle modalità e dei tempi di lavoro spettavano egualmente alla committente - direttamente nella persona di ### senza altri preposti - , poiché in sostanza la direzione tecnica ed il controllo della prestazione lavorativa erano affidati alla competenza delle società appaltanti, l'apporto delle singole cooperative quali formali datrici, si è ridotta, in concreto, come emerso dall'istruttoria testimoniale, alla corresponsione della retribuzione ed alla gestione amministrativa del rapporto.  5.7. - Risultando provato che la prestazione lavorativa era nella piena disponibilità delle appellanti e del loro amministratore ### che si occupava della direzione e della verifica in merito al regolare espletamento, è da ritenere pertanto integrata l'ipotesi della somministrazione irregolare di una prestazione lavorativa resa dal ricorrente. 
Di tutti questi aspetti, descrittivi di una fattispecie complessa, la sentenza, alla luce del testimoniale acquisito, ha dato conto con ampia e soddisfacente motivazione che il Collegio qui condivide.  5.8. - Per contro, le critiche mosse dalla difesa appellante appaiono non conferenti posto che esse si soffermano essenzialmente sui caratteri distintivi del contratto di trasporto che avrebbero connotato i rapporti tra la committente e le varie società fornitrici del servizio di trasporto via via succedutesi nel tempo, attraendo, in modo del tutto surrettizio, alla disciplina codicistica di quest'ultimo dettata in tema di diritti e poteri del “mittente”, quella che è un'attività vera e propria di eterodirezione della prestazione lavorativa rientrante pienamente nella sfera delle prerogative datoriali. 
Per il resto le società appellanti, a fronte della incontestabile circostanza che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa sottoposto alle specifiche e puntuali direttive delle medesime, che non si limitavano ad un mero coordinamento, ma gestivano indifferentemente tutte le risorse come personale dipendente, non rilevando in tale ruolo gestorio figure subalterne quali i magazzinieri ### e ### hanno mancato di provare, come era loro onere, l'esistenza di una gestione ed organizzazione proprie dell'appaltatore, anche tramite preposti a tal fine qualificati nello stabilire compiti, turni di lavoro e servizi cui adibire il personale, oltre che l'esistenza, ove che ve ne fosse ancora bisogno, di un rischio economico gravante sull'appaltatore in quanto correlato allo svolgimento del servizio appaltato. 
Pertanto, la sentenza merita sul punto sicura conferma.  ___________________________________________________________________ 14 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### 6. - Quanto al secondo degli aspetti individuati dal mezzo di gravame, in punto di esatta individuazione della effettiva parte datrice in unico centro di imputazione di interessi rappresentato da entrambe le società appellanti, la censura si dimostra generica e si ferma al mero dato formale dell'autonomia delle due compagini societarie senza confrontarsi con la puntuale motivazione del giudice di primo grado; inoltre, si appalesano non conferenti in relazione alla supposta natura dei contratti impugnati soggetti alla disciplina del contratto di trasporto piuttosto che a quella degli appalti di servizi. 
Al riguardo, è sufficiente osservare che la sentenza di primo grado offre un quadro esaustivo, corroborato dagli esiti della prova testimoniale, circa la consistenza di un unico centro di imputazione di interessi a cui ricondurre il rapporto di lavoro con l'odierno appellato. 
Infatti, si legge nella motivazione del primo giudice: <<costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto. 
Medesimo principio vale allorquando vi sia un collegamento economico - funzionale tra più società tale da far ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti allorché si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società (cfr. Cass. n. 1346/15).  ### la giurisprudenza di legittimità, tale unicità di imputazione ricorre ogni qual volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività imprenditoriale fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga rivelato da alcuni indici sintomatici che sono: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) contemporaneo utilizzo della prestazione lavorativa da parte delle varie società, nel senso che la prestazione medesima risulti resa in loro favore allo stesso tempo e in modo indifferenziato (cfr. Cass. n. 19023/17; Cass. 26346/16). 
Ebbene, nel caso di specie è incontestato e documentale che: la ### s.r.l. e la ### s.r.l. hanno la stessa compagine societaria (cfr. visure camerali) nonché lo stesso amministratore unico nella persona del ### hanno il medesimo oggetto sociale e le stesse sedi legali, nonché sedi operative adiacenti ( deposizione della teste ### e ### “### il ricorrente perché lo vedevo in magazzino. Io lavoravo negli uffici di ### in affitto presso la ___________________________________________________________________ 15 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### s.r.l.”). Al contrario, la contestazione delle parti resistenti attiene alla giuridica autonomia rispetto alle diverse cooperative (cfr. pag. 10 della memoria difensiva). 
Del tutto generica appare poi la contestazione secondo cui “### e la ### sono formalmente e sostanzialmente soggetti giuridici distinti con propria struttura, denominazione sociale, propria partita ### proprio oggetto sociale e proprio personale” (cfr. memoria). A nulla rileva infatti il mero dato formale della autonoma soggettività giuridica (denominazione sociale, partita ### a fronte delle circostanze dedotte e comprovate relativamente alla composizione dei soci, alla unicità dell'amministratore, alla identità di sedi e di oggetto sociale. 
E' stato confermato dalla stessa deposizione della teste ### citata dalle società, difatti, che il ricorrente abbia effettuato servizio di trasporto per conto (e quindi a beneficio) sia della ### s.r.l. (committente, a parte i primi due anni, del servizio di trasporto) che per la ### s.r.l.; la ### infatti, eseguiva servizi di trasporto anche per conto della ### (come risulta anche in parte dal doc. 4 di parte ricorrente-doc. di viaggio). 
La commistione è poi resa evidente anche dal fatto che, per il periodo in cui l'appalto con la cooperativa datrice di lavoro del ricorrente era commissionato dalla ### s.r.l., la ### s.r.l. abbia concesso in comodato d'uso gratuito alla appaltatrice i mezzi di sua proprietà>>.  6.1. - Conclusivamente sul punto, va data adesione alla ricostruzione operata dal Tribunale, riguardo alla sussistenza di uno stretto collegamento economico e funzionale tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l. tanto da sfociare in un unico centro di imputazione del rapporto lavorativo connotato dagli elementi sopra descritti, in particolare distinguendosi la presenza di un unico soggetto direttivo, nella persona di ### amministratore e rappresentante di entrambe le società resistenti, che è stato visto agire come unica vera figura di riferimento sul piano organizzativo, sia della prestazione lavorativa resa dal ricorrente di prime cure sia degli altri fattori della produzione, oltre che tecnico e amministrativo-finanziario: in effetti, dal testimoniale assunto ( vedi le dichiarazioni dei testi ### e ### sono emerse chiare le modalità operative con le quali veniva attuato il coordinamento tra le varie compagini societarie al fine di consentire che le proprie prestazioni lavorative venissero svolte in favore dell'unico soggetto imprenditore, tenuto pure conto della non complessa struttura imprenditoriale finalizzata all'attività di autotrasporto per conto terzi, con impiego di capitali consistenti essenzialmente nella disponibilità di pochi automezzi - utilizzati indifferentemente senza alcuna distinta imputazione ad una o all'altra società - e dei soli locali adibiti al carico e scarico merci - un capannone con un piazzale unico per entrambe le società operanti promiscuamente - tanto da rendere evidente che il collegamento economicofunzionale esistente tra l'attività di entrambe le società dissimulasse in verità l'esistenza di un artificioso frazionamento di un'unica attività fra le due società.  7. - Del tutto infondato è pure il motivo inerente al difetto di idonea motivazione riguardo all'eccepita decadenza ex art. 32, comma 4, legge 183/2010, che è stata correttamente disattesa stante la tardività dell'eccezione che, non essendo per sua ___________________________________________________________________ 16 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### natura rilevabile di ufficio trattandosi di diritto disponibile, avrebbe dovuto essere sollevata nei termini di costituzione delle società appellate ( v. per tutte 8443/2020).  7.1. - Ma la doglianza è vieppiù priva di pregio lì dove si riferisce all'omesso rilievo che siffatta eccezione sarebbe stata tempestivamente sollevata nella memoria difensiva, osservandosi invece che, costituendosi, le resistenti sollevavano la diversa eccezione di decadenza ex art. 29 del d.lgs 276/2003 applicabile alla responsabilità solidale dell'appaltante per i debiti retributivi e contributivi contratti dall'appaltatore, che però non è rilevante nella fattispecie in esame, in cui si discute di interposizione illecita di manodopera.  7.2. - Rimane assorbita ogni altra considerazione riguardante la asserita decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) l. 183/2010 ivi comprese quelle svolte nelle note autorizzate successive alla prima udienza , sia pure su sollecitazione del giudice di prime cure, non senza rimarcare che in ogni caso, vale il principio di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") dei rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina ( così ###/2021).  8. - Passando all'esame dei successivi motivi di gravame vale osservare che il motivo riguardante l'omessa indicazione in sentenza della normativa applicata è privo di conferenza giuridica avendo la motivazione del primo giudice chiaramente esposto ed inquadrato la fattispecie interpositoria nell'ambito della disciplina di cui all'art. 29 del d.lgs 276/2003 (e giammai nella previsione di tutela dei licenziamenti ex art. 18 St. Lav.), dettandone puntualmente gli effetti: |…| << Quanto alle conseguenze della accertata interposizione illecita di manodopera si richiama, in quanto applicabile ratione temporis, il disposto dell'art.  29 comma 3 bis d.lgs. 276/2003 il quale prescrive “### il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. 
In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27 , comma 2”; l'art. 27 comma 2 d.lgs. 276/2003 (con riferimento alla irregolare somministrazione professionale di manodopera) a sua volta prescrive “### ipotesi di cui al comma 1 ___________________________________________________________________ 17 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### (somministrazione di lavoro irregolare in quanto al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21) tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”. 
Pertanto, con l'art. 29, co. 3-bis, introdotto con d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, cd.  correttivo del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il legislatore ha espressamente previsto che, in caso di appalto illecito, il lavoratore può chiedere la «costituzione» del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente utilizzatore della prestazione lavorativa. La formulazione, che ricalca quella dell'art. 27, co. 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, introdotta nell'ambito della disciplina della somministrazione professionale di manodopera, ora art. 38, co. 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha portato taluni interpreti a ritenere che tali ipotesi siano di annullabilità del collegamento negoziale, con il tipico effetto di rimozione costitutiva ope iudicis. La Suprema Corte ha invece a più riprese chiarito la natura dichiarativa dell'azione avente per oggetto l'imputazione del rapporto di lavoro nei confronti del soggetto utilizzatore della prestazione lavorativa (Cass. 17540/2014).  ### i giudici di legittimità non deve «trarre in inganno la terminologia adottata dal legislatore che (...) sembrerebbe evocare un'azione costitutiva (...) in realtà il prevedere espressamente che tale azione può essere esperita anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore (...) esclude in radice che quella prevista sia un'ipotesi di annullabilità anziché di nullità, non potendo la prima essere pronunciata se non in contraddittorio di tutte le parti del contratto da annullare» (in tal senso da ultimo si è espressa Cass. 22066/2020)>> ( così si legge nella sentenza impugnata).  9. - Pure infondato risulta il quinto motivo di gravame che, in sostanza, paventa un vulnus non meglio precisato alle ragioni di tutela della parte rispetto al principio di ordine costituzionale di ragionevole durata del processo che sembra potersi rinvenire nella normativa che disciplina gli effetti reintegratori da licenziamento illegittimo prevedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del recesso/licenziamento/ messa in mora sino a quella dell'effettiva riammissione in servizio, senza la possibilità per il giudice di commisurare diversamente l'ammontare del risarcimento stesso, soprattutto ove si consideri l'eccessiva gravosità per il datore di lavoro a dover risarcire il lavoratore del danno da mancata retribuzione in caso di prolungata durata del processo oltre i termini ragionevoli.  9.1. - Il motivo non coglie nel segno poiché sembra trascurare la differenza ontologica tra i temi legati alle conseguenze pregiudizievoli per le parti del giudizio derivanti dalla eccessiva durata dei processi - che trovano specifica tutela nella l.  89/2001 anche attraverso il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale direttamente correlato al suddetto fatto pregiudizievole - e quelli di diretta ___________________________________________________________________ 18 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### derivazione dalla sentenza di merito riconducibile all'atto illegittimo posto in essere dal datore di lavoro ed all'illecito civile ascrittogli, considerato pure che, secondo l'indirizzo oramai consolidatosi in Cassazione ( vedi più di recente Cass. ordinanze nn. 3479, 3480 e 3481/2023) "in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, ..., a decorrere dalla messa in mora".  9.2. - Sicché non è ravvisabile alcuna violazione di precetti costituzionali derivante dall'”obbligo di corrispondere al lavoratore le retribuzioni” per un tempo oltremodo dilatato dai tempi del processo essendo peraltro tale situazione scaturita da un inadempimento datoriale rispetto ad un facere infungibile, frutto dell'interpretazione giurisprudenziale operante come diritto vivente, ritenuta razionale e coerente rispetto alla disciplina della mora del ceditore nel rapporto di lavoro, e come tale conforme a ### ( v. Corte cost. n. 29/2019).  10. - Del pari infondato è il sesto motivo per mezzo del quale si reitera la contestazione di inesistenza dell'offerta della prestazione lavorativa, considerato in senso contrario che parte ricorrente aveva documentato alle odierne appellanti la comunicazione - per il tramite della organizzazione sindacale di appartenenza - dell' impugnativa della sospensione unilaterale dell'attività lavorativa avvenuta in data 25 febbraio 2017 e la diffida alla ricostituzione del rapporto di lavoro con espressa offerta della prestazione lavorativa ( pec del 13 marzo 2017: doc. 6 della produzione di parte ricorrente in primo grado): nessuna prova v'è di una supposta cessazione di fatto della prestazione lavorativa ad iniziativa del ricorrente così come genericamente addotto dalla difesa appellante nel proprio atto di gravame.  11. - Infine, quanto all'ultimo motivo di gravame concernente la mancata detraibilità dall'importo dovuto a titolo di retribuzione dell'aliunde perceptum, tale censura, per quanto essa si fondi sul presupposto della asserita “pacifica” natura risarcitoria delle somme liquidate al lavoratore ai sensi della disciplina di diritto comune relativa alla mora accipiendi ( contrariamente a quanto invece asserito con la giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente a Cass. S.U. 2990/2018), sarebbe comunque priva di pregio per l'estrema genericità dell'eccezione, non supportata da alcun valido elemento di prova dell'avvenuta percezione medio tempore di redditi ulteriori da parte dell'appellato.  12. - In definitiva, assorbita ogni altra questione, ivi comprese quelle non riproposte in sede di gravame, l'appello deve essere respinto e confermata l'impugnata sentenza.  13. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).  ___________________________________________________________________ 19 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### 14. - Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.   P.Q.M.   La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: I) dichiara improcedibile rigetta l'appello.   II) ### le appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 4.500,00 a favore del procuratore antistatario di ### e in € 2.500,00 a favore dell'### oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva e cpa come per legge.   III) Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ######## ( F.to dig.te) ( F.to dig.te) RG n. 1739/2022

causa n. 1739/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ciardi Giovanna, Chiriaco Carlo

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 20-01-2022

... e l'altro al fratello ### nonché ad estinguere i debiti a carico della farmacia esistenti al momento della vendita, tra i quali, appunto, quello relativo al pagamento degli utili della stessa, prodotti e non distribuiti dalla data del sequestro giudiziario (5 novembre 1998) sino al trasferimento dell'azienda, perfezionatosi — il 24 luglio 2007 — con il verbale di offerta reale del residuo prezzo di acquisto; - che la l'eluso, pertanto, veniva convenuta in giudizio da essa D'### — osserva la controricorrente — non quale erede di ### ma come acquirente della farmacia e, quindi, titolare -5- di tutti i crediti e debiti aziendali, compresi gli utili della stessa non distribuiti; - che di tali utili l'allora attrice pretendeva il pagamento, in particolare, dal momento del sequestro giudiziario fino alla morte di ### quale erede dello stesso, nonché "iure proprio", per il periodo successivo, ovvero dal decesso dell'uomo fino al trasferimento della farmacia alla figlia ### e ciò in ragione della gestione comune della stessa autorizzata dal ### del Comune di ### - che l'adito ### materano — dopo avere inteso, inizialmente, la domanda come di scioglimento della comunione ereditaria (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 27068-2020 proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### VIA ### 19, presso lo studio dell'### MARTINELLI, rappresentata e difesa dall'#### - ricorrente contro D'### domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, #### rappresentata e difesa dagli ### FERRARA, ### - controricorrente - contro l'##### PIERFRANCESCO; - intimati - avverso la sentenza n. 253/2020 della CORTE D'###, ### "I'### depositata 1'11/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal ###. #### Ritenuto in fatto - che ### ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 253/20, dell'i l settembre 2020, della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di ### che — accogliendo il gravame principale esperito da ### D'### avverso la sentenza n. 1323/18, del 10 maggio 2018, del Tribunale di ### (e, per quanto qui ancora di interesse, dichiarando cessata la materia del contendere tra ### e ### quanto all'appello incidentale proposto dalla prima) — ha condannato l'odierna ricorrente, nel contraddittorio anche di #### e ### l'eluso, a pagare alla D'### la differenza tra C 167.683,61, oltre interessi dal 14 ottobre 2006, e quanto complessivamente già percetto dalla medesima D'### per sorte, capitale ed accessori, in forza di ordinanza ex art. 1 86-ter cod. proc.  civ., emessa dal Tribunale di ### in data l'IL giugno 2014; - che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio — innanzi al Tribunale di Matera, sezione distaccata di ### luogo di apertura della successione di ### — dalla D'### vedova del ### chiedendo, in particolare, l'attrice il riconoscimento di un terzo degli utili realizzati dalla farmacia ### dal 1998 al 2006, quantificati in C 268.206,33; - che la ### si costituiva in giudizio chiedendo — previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi, "nel caso di scioglimento della comunione ereditaria" — il rigetto della domanda, agendo in via riconvenzionale affinché fosse accertato sia che la D'### "non è titolare di alcun diritto sull'azienda farmaceutica", e ciò "in conseguenza della vendita dalla medesima effettuata ed accettata con la scrittura del 23 luglio 2003", sia "che la somma di C 64.557,11 versata al dante causa a titolo di caparra confirmatoria" con la medesima scrittura dovesse "essere inclusa nell'asse ereditario"; - che il Tribunale materano, tuttavia declinava la competenza in favore di quello di "l'aranto, sul presupposto che la causa radicata innanzi a sé non fosse una controversia successoria, visto che la qualità di erede della D'### veniva in rilievo solo come "titolo della sua legittimazione" a far valere crediti maturati in relazione agli utili di azienda sita, appunto, nella circoscrizione del Tribunale tarantino; - che quest'ultimo, adito in via di riassunzione dalla D'### rigettava la domanda della stessa, dichiarandosi, a propria volta, privo di competenza (e ciò sul rilievo che, nella specie, dovesse trovare applicazione l'art. 22 cod. proc. civ.); - che la sezione distaccata di ### della Corte di Appello di Lecce, in accoglimento del gravame principale dell'attrice soccombente, accoglieva, invece, la domanda della D'### rilevando che, in difetto di proposizione di regolamento di competenza d'ufficio, il Tribunale tarantino non poteva declinare, a propria volta, la competenza; -3- - che avverso la sentenza della Corte tarantina ricorre per cassazione la ### sulla base di tre motivi; - che il primo motivo denuncia "error in procedendo", che si assume "sostanziato nella violazione dell'art. 324 cod. proc. civ. combinato con l'art. 2909 cod. civ."; - che il motivo, in sostanza, lamenta che l'affermazione del Tribunale di ### circa la propria carenza di competenza, non essendo stata impugnata con regolamento di competenza, sarebbe passata in giudicato, eluso, pertanto, dalla decisione del giudice di appello; - che il secondo motivo denunzia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 2)e 3), cod. proc. civ. — "falsa applicazione dell'art. 22 cod. proc.  civ. che designa il ### delle cause ereditarie", e ciò "con specifico riferimento al comma 3 riguardante i crediti del defunto"; - che il medesimo motivo denunzia la "illegittimità della sentenza per carenza della motivazione atteso l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nella notevole evidenza della violazione dell'art. 22 cod. proc. civ."; - che il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 93 cod. proc.  "in materia di ripartizione delle spese e dei compensi per il difensore, senza considerare il comportamento processuale delle parti; - che la D'### ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione; - che, in limine", la controricorrente fornisce una più puntuale ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio; - che ella riferisce, segnatamente, come l'azione intrapresa mirasse alla condanna di ### l'eluso a pagarle un terzo degli utili aziendali della ### l'eluso di ### appartenuta al defunto marito, ### l'eluso (sposato dalla D'### in seconde -4- nozze), e poi ai suoi eredi, utili maturati e non distribuiti dal momento del sequestro giudiziario dell'azienda — disposto nell'ambito di altra controversia, relativa un contratto, poi dichiarato nullo con sentenza, con cui il ### aveva ceduto la propria farmacia al figlio ### — fino all'avvenuto trasferimento della stessa, per atto "inter vivos", dal padre ### l'eluso alla figlia ### in virtù di contratto preliminare concluso il 23 luglio 2003; - che essendo il predetto ### morto "ab intestato" il 16 dicembre 2003, i suoi eredi — la moglie e i quattro figli, ##### e ### — erano autorizzati dal ### del Comune di ### alla gestione provvisoria triennale della farmacia, quali contitolari della stessa, sotto la direzione di ### alla quale la farmacia era poi trasferita con sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., giusta provvidemento n. 616/07 del ### passato in giudicato; - che il trasferimento avveniva in esecuzione del ridetto preliminare del 23 luglio 2003, con il quale la promissaria acquirente si era obbligata a pagare, oltre ad un modesto corrispettivo in denaro, anche due vitalizi, l'uno in favore del padre (reversibile alla moglie D'.### in caso di premorienza dello stesso) e l'altro al fratello ### nonché ad estinguere i debiti a carico della farmacia esistenti al momento della vendita, tra i quali, appunto, quello relativo al pagamento degli utili della stessa, prodotti e non distribuiti dalla data del sequestro giudiziario (5 novembre 1998) sino al trasferimento dell'azienda, perfezionatosi — il 24 luglio 2007 — con il verbale di offerta reale del residuo prezzo di acquisto; - che la l'eluso, pertanto, veniva convenuta in giudizio da essa D'### — osserva la controricorrente — non quale erede di ### ma come acquirente della farmacia e, quindi, titolare -5- di tutti i crediti e debiti aziendali, compresi gli utili della stessa non distribuiti; - che di tali utili l'allora attrice pretendeva il pagamento, in particolare, dal momento del sequestro giudiziario fino alla morte di ### quale erede dello stesso, nonché "iure proprio", per il periodo successivo, ovvero dal decesso dell'uomo fino al trasferimento della farmacia alla figlia ### e ciò in ragione della gestione comune della stessa autorizzata dal ### del Comune di ### - che l'adito ### materano — dopo avere inteso, inizialmente, la domanda come di scioglimento della comunione ereditaria (tanto da ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi) — qualificava la stessa come relativa ad un diritto di credito per gli utili della gestione aziendale, declinando la competenza territoriale in favore del ### di ### - che riassunta dall'attrice la causa innanzi a quest'ultimo, riproponendo le domande già indirizzate al giudice dichiaratosi incompetente (ivi compresa la richiesta di ordinanza ex art. 186-ter cod.  proc. civ., in relazione agli utili maturati "iure proprio"), il ### tarantino — dopo aver istruito la causa anche con la testimonianza del custode giudiziario della farmacia e lo svolgimento di una cm — concedeva il richiesto provvedimento anticipatorio, per l'importo di € 167.683,61; - che dopo la tardiva costituzione in giudizio anche di ### (l'unico degli eredi rimasto contumace innanzi al ### di Matera, allorché lo stesso aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio verso tutti gli eredi di ###, il quale aderiva alla domanda della D'### chiedendo la liquidazione della propria quota di utili, tutte le parti rassegnavano le rispettive conclusioni; - che, nondimeno, il ### di ### si pronunciava nel senso di dichiararsi incompetente, a norma dell'art. 22 cod. proc. civ., "per le domande relative all'eredità del de cuius", ovvero per quelle relative agli utili maturati fino al decesso di ### l'eluso, rigettando, invece, la domanda concernente gli utili maturati in epoca successiva; - che su gravame dell'attrice soccombente, la Corte tarantina riformava la decisione del primo giudice, anche in punto di declaratoria di incompetenza, accogliendo la domanda della D'### nei termini sopra meglio precisati; - che tanto premesso in fatto, la D'### ha chiesto che il ricorso della ### sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato; - che sono rimasti intimati #### e ### - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.  civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2021; - che entrambe le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni. 
Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile, ritenendo questo collegio di doversi discostare dalla proposta formulata dal consigliere relatore, nel senso, invece, della cassazione della sentenza impugnata ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ.; - che la stesura del ricorso, infatti, non è avvenuta nel rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. non recando lo stesso un'adeguata esposizione dei fatti di causa, una più completa -7- comprensione dei quali — quantunque non del tutto esaustiva — è stata tratta solo dal controricorso e, in parte, dalla sentenza impugnata; - che, sul punto, va dato seguito a quanto affermato, a più riprese, da questa Corte, ovvero che la esposizione sommaria dei fatti di causa, ponendosi quale specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una narrazione idonea garantire al giudice di legittimità "di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01); - che, difatti, la prescrizione di tale requisito "risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato" (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01); - che di conseguenza, perché possa ritenersi soddisfatto il requisito "de quo", occorre che il ricorso per cassazione rechi "l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito" (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266- -8- 01; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2018, n. 5640, Rv.  648290-01); - che resta, infine, inteso che detto requisito "deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto" (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2016, n. 18623, Rv. 642617-01); - che tale deficit espositivo, in particolare, non consente di ricostruire quale sia stato il dispositivo della sentenza del ### di ### né la motivazione della stessa, della quale è solo fotocopiata una pagina (inserita subito dopo la pagina 23 del ricorso), dalla quale non è possibile evincere quale sia stata la "ratio decidendz" della pronuncia; - che siffatta omissione, non permette, in particolare, di stabilire se la decisione adottata — a fronte di quello che parrebbe essere stato un cumulo soggettivo di domande — sia consistita soltanto nella declaratoria d'incompetenza, ovvero nel rigetto di talune domande, accompagnata dalla scelta di declinare la competenza in relazione alle domande qualificate, invece, come successorie; - che siffatta circostanza, quindi, impedendo di stabilire se quella resa in prime cure fosse una "sentenza esclusivamente sulla competenza", e dunque da "impugnare con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., e non con l'appello", impedisce di trarre — come invece ipotizzato nella proposta del consigliere relatore — l'ulteriore conseguenza per cui la Corte territoriale "avrebbe dovuto, pertanto, rilevare che l'appello era inammissibile e non scrutinabile nell'erronea supposizione che lo -9- fosse" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2013, 377; si veda anche, più di recente, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2021, n. 20839); - che il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile; - che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.  PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando ### a rifondere, a ### D'### le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di €, 4.500,00, oltre f, 200,00 per esborsi, nonché 15°/0 per spese generali più accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### all'esito di adunanza camerale della ### 

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Guizzi Stefano Giaime

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 05-06-2025

... precisa pure che il “cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”, comma che prevede la possibilità di cedere “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse […]”»; 4 b) « Occorre […] verificare se i rapporti contrattuali, cui ineriscono le domande di accertamento e di ripetizione oggetto del contendere, rientrino, o meno, nell'ambito della cessione di azienda effettuata da ### in l.c.a. a ### s.p.a.: a tal fine è necessario esaminare il contratto del 26.6.2017, la cui valenza […] non si può affermare limitata solo ai rapporti tra le parti ma è opponibile, in base al disposto dell'art. 3 cit., anche ai "terzi" interessati e, in particolare, il suo oggetto, delineato all'art. 1.1.1 con rimando all'art. 3»; c) l'art. 3 individua «gli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall'### e in p articolare, secondo l'art. 3.1.4., “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell'insieme aggregato e non possono né potranno essere (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 23516/2020 r.g. proposto da: ### S.R.L. unipersonale, con sede in ### di ####, alla via ### n. 187, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle gata al ricorso, da ll'### , con c ui elettivamente domicilia in ### al #### n. 280 (### Bellomo) presso lo studio dell'### - ricorrente - contro ### S.P.A., con sede ###, in p ersona del procuratore speciale dott. ### nuto, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'#### e dall'### con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in ### al viale di ### 15.  - controricorrente - e ### S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa.  - intimata - avverso la sentenza, n. cron. 2023/2019, della CORTE DI A #### depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta ne lla camera di consiglio del giorno 30/05/2025 dal ### dott. #### 1. Con atto ritualmente notificato il 24 settembre 2015, la ### s.r.l. unipersonale citò ### s.p.a. (allora ancora in bonis) innanzi al Tribunale di Verbania d educendo: i) la nul lità delle clausol e contrattuali relative al rapporto di conto corrente affidato ed al conto anticipi collegato, entrambi chiusi a saldo zero nel marzo del 2015, riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la pattuizione di interessi debitori superiori a quello legale e la previsione di commissioni di massimo scoperto, con con seguente necessità di ri calcolo dei rapporti di dare avere e di restituzione alla correntista di quanto versato (€ 275.050,55) oltre il dovuto; ii) la ge stione illegittima del mutuo fondiario contratto con la banca il 3 settembre 2004, che aveva comportato l'applicazione di interessi usurari, con conseguente diritto della mutuataria alla restituzione di € 29.403,99. 
Si costituì la convenuta, contestando le avverse pretese e chiedendone l'integrale rigetto. 
Con decreto del Ministero dell'### e delle ### del 25 giugno 2017, n. 186, Vene to ### s.p.a., fu sottoposta a liquidazione coat ta amministrativa, sicché, con ordinanza del 31 ottobre 201 7, fu ordinato l'intervento in causa, ex art. 107 cod. proc. civ., di ### s.p.a., quale cessionaria di alcune attività e passività di ### s.p.a. giusta contratto del 26 giugno 2017, e di ### in l.c.a. 
Costituitesi queste ultime, entrambe contestand o la leg ittimazione passiva di ### s.p.a. sul presupposto che i rapporti dedotti in 3 giudizio erano stata estinti anteriormente al contratto di cessione suddetto, l'adito tribunale, con sentenza del 22 maggio 2018, n. 232, accolse parzialmente le domande della società attrice, accertando crediti della stessa verso ### s.p.a., affermata cessionaria dei rapporti bancari in contestazione con subentro nella posizione già di ### s.p.a., per complessivi € 201.871,53, e condannandola a co rrispondere la somma indicata, oltre accessori e spese di causa.  2. Pronunciando sul gravame promosso da ### s.p.a. contro questa decisione, l'adita Corte di appel lo di ### con sentenza del 23 dicembre 2019, n. 2023, resa nel contraddittorio con ### s.p.a. in l.c.a. e la ### s.r.l. unipersonale, così dispose: «In riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, esclude il subentro nella titolarità dei rapporti controversi in capo a ### s.p.a., per non essere questa succeduta a titolo particolare a ### s.p.a. in l.c.a.; dichiara improcedibili le domande proposte da ### s.r.l. unipersonale nei confronti di ### s.p.a., ora in l.c.a., ai sensi dell'art. 83 TUB; compensa interamente tra le parti le spese processuali di primo e di secondo grado». 
Per quanto qui di interesse, quella corte ritenne, tra l'altro, che: a) « Ai s ensi dell'art. 3 del d.l. n. 99/2017, convertito con legge 121/2017, le disposizioni del contratto di ce ssione - che i commi ssari liquidatori di ### possono conclude re secondo quanto previsto all'art. 2 - hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nelle forme specificamente individuate, senza necessità di adempimenti ulteriori; si richiama, tra gli altri, l'assorbimento degli adempimenti previsti dagli artt.  1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, comma 1, c.c., nonché 58, comma 2, ### la norma precisa pure che il “cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”, comma che prevede la possibilità di cedere “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse […]”»; 4 b) « Occorre […] verificare se i rapporti contrattuali, cui ineriscono le domande di accertamento e di ripetizione oggetto del contendere, rientrino, o meno, nell'ambito della cessione di azienda effettuata da ### in l.c.a. a ### s.p.a.: a tal fine è necessario esaminare il contratto del 26.6.2017, la cui valenza […] non si può affermare limitata solo ai rapporti tra le parti ma è opponibile, in base al disposto dell'art. 3 cit., anche ai "terzi" interessati e, in particolare, il suo oggetto, delineato all'art. 1.1.1 con rimando all'art. 3»; c) l'art. 3 individua «gli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall'### e in p articolare, secondo l'art. 3.1.4., “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell'insieme aggregato e non possono né potranno essere acquisiti da ### i crediti classificati o classificabili in base ai ### alla ### di ### come sofferenze, come inadempienze probabili (cd. unlikely to pay) e/o come esp osizioni scadute (cd. past due) e i relativi rapporti contrattuali”; l'art. 3.1.4., alla lett. B), individua le passività escluse e precisa al punto vi) che è escluso qualsiasi contenzioso, anche se riferibile ad ### e/o ### diverso dal ### e i relativi fondi, con la pre cisazione che “per evitare eq uivoci” le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività incluse e in genere a rapp orti giuridici ceduti e alla data odierna non oggett i di conten zioso pregresso, sono e dovranno essere considerati esclusi dall'### e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività escluse e tra i rapporti giuridici non ceduti»; d) «Le ragioni creditorie fatte valere utilmente da ### s.r.l. nel giudizio di primo grado sono relative a un conto corrente che si assumeva assistito fin dal l'inizio da apertura di credi to, su cui erano appoggiati altri conti accessori, e ad un contratto di mutuo (in relazione al quale le pretese d ella società sono state ritenute infon date dal primo Giudice): tutti i rapporti controversi erano già chiusi al 30.3.2015, con saldo zero; l'attrice appellata ha agito, quindi, per la ridefinizione dei rapporti di dare-avere tra le parti prospettandosi creditrice della banca; i rapporti bancari 5 di cui si discute non potevano essere considerati al momento della definizione della posizione economica di ### in l.c.a. ai fini della cessione, come un debito certo della banca che, anzi, risultava non avere più alcun tipo di rapporto con la ### la pretesa creditoria di quest'ultima era ciò che, attraverso il giudizio intentato e ancora in itinere al momento della sottoposizione della banca a l.c.a., doveva essere dimostrato»; e) « Si deve, pertanto, ritenere che, ai sensi dell'art. 3.1.4. B) de l contratto di cessione sopra esaminato, i rapporti negoziali di cui si discute, estinti senza pendenze nel marzo 2015 e, quindi, in epoca ben precedente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della banca e al conseguente contratto di cessione di ramo d'azienda, rapporti ai quali inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell'ambito di questo giudizio da ### s.r.l., non si s iano trasferiti a ### s.p.a., ma fac ciano parte proprio dell'### ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di ### s.p.a. e, di conseguenza, nessuna successione di ### s.p.a. è intervenuta nella posizione processuale di ### s.p.a., ai sensi delle disposizioni specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di ### s.p.a.».  3. P er la cassazione di quest a sentenza ### car ### s.r.l.  unipersonale ha proposto ricorso affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. Ha resi stito, con controricorso, corredato da analoga memoria, ### s.p.a., mentre è rimasta solo intimata ### s.p.a. in l.c.a.  3.1. ### civile di questa Corte, investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 7 maggio/11 giugno 2024, 16164, c onsiderato che «Il ricorso pone questioni, involgenti il nesso tra normativa speciale sulle cd. banche venete la previsione negoziale alla quale è anc orata, secondo legge, la cessione delle passi vità a ### s.p.a., che è opportuno siano trattate in un unico contesto assieme ad altri vari ricorsi che analogamente le propongono», ha ritenuto necessario rinviare la causa nuovo ruolo. 6 3.2. Suc cessivamente è stata fissata l'odierna adunanza camerale, in prossimità della quale soltanto ### s.p.a. ha depositato altra memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### formulato motivo di ricorso, rubricato «### e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ., art. 3, comma 1, lett. c), del d.l.  25 giugno 2017, n. 99», contesta «l'esegesi operata dalla Corte d'### in ordine alla decisiva questione dell'avvenuta (o non) cessione da ### s.p.a. in l.c.a. a ### s.p.a. del ra pporto negoziale o, p iù precisamente, del contenzioso pendente tra Osc ar ### iti s.r.l. e ### s.p.a. costituito dal giudizio civile rubricato al n. 2231/2015 r.g. 
Tribunale di Verbania da cui è scaturito il giudizio di appello sfociato nella sentenza e, infine, il prese nte ricorso per ### zione. Ancora più precisamente, le doglianze che vengo no qui proposte attengono alla interpretazione del predetto contratto, resa dalla Corte d'### alle pagine 12-13-14 della sentenza impugnata relativamente alle clausole 1.1.1., 3.1.1., 3.1.2., lett. b), con specifico riferimento al punto vii), e 3.1.4., lett. b)», tutte riprodotte nel corpo del motivo. Si assume che l'interpretazione «resa del contratto di cessione contrasta frontalmente con le regole dell'ermeneutica contrattuale, non tenendo conto della comune intenzione delle parti quale risultante in modo inequivoco sia da l tenore letterale del contratto, sia dall'esame complessivo e sistematico delle clausole contrattuali, peraltro conformatesi al disposto del d.l. n. 99/2017». Si puntualizza, inoltre, che «Non si tratta qui di propugnare una diversa e migliore interpretazione del contratto rispetto a quella ricavabile dalla decisione impugnata (che sarebbe questione di fatto non sollevabile in questa sede), ma di constatare che la Corte d i ### si è posta al di fuori dei canoni legali di erm eneutica contrattuale».  2. Tale censura pone lo specifico problema riguardante il se, nelle cause pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di ### s.p.a. e ### di ### s.p.a. (per il prosieguo anche “### Venete”) con ### s.p.a., 7 giusta l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, si v erifica, o non, il subentro di ### s.p.a. nella po sizione sostanziale e processuale delle banche medesime. In altri termini, occorre stabilire se quelle controversie rientrano nel cd. «### pregresso» (cfr. parag. 3.1.2., sub lett. b], [vii] di detto contratto), in cui è sicuramente subentrata ### s.p.a., oppure nel cd. «### escluso» ( parag. 3.1.4., sub lett. b], [vi] del medesimo contratto) in cui tanto non si è verificato.  2.1. È opportuno rimarcare, allora, che, su tale questione, si rinvengono contrapposti indirizzi ermeneutici nella giurisprudenza di merito, entrambi mossi dalla necessità di individuare l'oggetto del la ces sione attraverso l'interpretazione delle relative clausole del contratto del 26 giugno 2017.  ### alcune decisioni, le «### presupporrebbero anzitutto la compres enza di tre requisiti, la funzionalità ed inerenza del rapporto all'esercizi o dell'attività bancaria, la risultanza dalle scritture contabili e l'espressa individuazione, ma rimarrebbero altresì circoscritte ai soli contenziosi che, in presenza di tali requisiti, fossero pendenti alla data della ce ssione. Per conseguenza, rimarrebbe estraneo all'ambito dell e «### il conten zioso concernente rapporti estinti, in ragione della carenza del requisito dell'inerenza e funzionalità all'attività bancaria, giacché, come è stato osservato da un giudice di merito, «né sul piano della logica, né su quello della razionalità, né su quello dell'economia di banca può ragionevolmente sostenersi che le posizioni giuridiche passive derivanti da un rapporto già estinto alla data della cessione siano inerenti e funzionali nel senso ind icato: si tratta, con evidenza, di s ituazioni giuridiche affatto sganciate dall'attività bancaria considerata in prospettiva futura e secondo la logica della cessione aziendale». Viene osservato, insomma, che inerenza e funzionalità devono intendersi riferite non già all'attività bancaria considerata in astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività della banca cessionaria. 8 Altre pronunce, con formi ad un orientamento che pare essere, però, ormai quantitativamente recessivo, sembrano intendere, invece, il punto vii) dell'art. 3.1.2., lett. b) del menzionato contratto di cessione («contenziosi civili … relativi a giu dizi già pendenti alla ### di ### e, diversi da controversie» ivi menzionate) come autonoma voce di «### e non come sottoinsieme del contenzioso rispondente ai tre requisiti poc'anzi indicati: sicché il criterio discretivo volto a circoscrivere il perimetro della cessione sarebbe costituito dal solo dato temporale della pendenza della lite alla data di es sa, il che ben si giusti ficherebbe in c onsiderazione della conoscibilità della consistenza del contenzioso in atto a quella data. Quanto al requisito di inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria, si sostiene che esso andrebbe inteso come riferito non alla concreta attività destinata ad esser e sv olta dalla banca cessionaria, bensì come indicativo dell'astratta riferibilità all'attivit à dell'impresa bancaria, sì da distinguerl a dall'ambito di quei rapporti (contratti di utenza, di fornitura ecc.) che ad essa andrebbero reputati estranei: «Diversamente ― è stato afferma to in giurisprudenza ― non si sarebbe fa tto riferimento sic et simpliciter all'esercizio dell'impresa bancaria, ma (...) all'esercizio dell'impresa bancaria di I.S.P.».  2.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la soluzione della questione posta dalla doglianza in esame richiede: i) l'interpretazione della disciplina della cessione posta all'art. 3 del d.l. n. 99/2017 e lo spazio da essa riservato alla f onte autonoma costituita dall'ivi previsto, successivo contratto di cessione concluso dai stipulato dai commissari liquidatori di ### s.p.a. e Ban ca ### di ### s.p.a. con ### s.p.a.; ii) l'interpretazione del contratto di cessione stipulato fra ### in l.c.a.  e Intes a ### s.p.a.; iii) la rilevan za giuridi ca del ### ricognitivo del gennaio 2018, stipulato dagli organi della procedura e la cessionaria dopo la cessione, alla stregua di materiale inter pretativo del contratto di cessione oppure di accordo modificativo, in quest'ultimo caso ponendosi l'ulteriore interrogativo della sua validità ed efficacia nei confronti di soggetti diversi dai contraenti. 9 2.3. Utili elementi per lo scrutinio della questione sottoposta al Collegio si traggono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2022, la cui motivazione qui si richiama in toto ed in particolare laddove vi si afferma che l'art. 3 «del citato decreto-legge, al comma 1, stabilisce che i commissari liquidatori provvedano a cedere al soggetto individuato “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”». Il decreto-legge rimette dunque ad un successivo contratto la disciplina della cessione, contratto le cui disposizioni, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 3, «hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della ### d'### sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti …». Pro segue la Co nsulta rammentando che il decr eto-legge, dopo aver stabilito «che “[a]lla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressa mente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del ### unico bancario», precisa ancora «che “[r]estano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga a ll'articolo 2741 c od. civ.: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle ### nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di a zioni o obbligazioni sub ordinate delle ### o dalle violazioni d ella normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”. Il comma 2 dell'art. 3 chiarisce, fra l'altro, che “[i]l cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”». In breve, il decretolegge n. 99 del 25 giugno 2017, poi convertito, ha rimesso ai contraenti di determinare, sia pur nei cogenti limiti là prefissati, e con efficacia verso i terzi, 10 l'ambito delle attività e passività cedute: il che i contraenti hanno fatto a mezzo del contratto stipulato il successivo 26 giugno 2017. 
Dopodiché la Corte costituzionale ha pure puntualizzato, ed è un aspetto essenziale per il ragionamento che si va conducendo, che «l'art. 3 del d.l.  99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commiss ari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto d ella cessione, e cioè se si dovesse trasferire l'azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare “in ogni caso esclusi” dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c). La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta ### spa, o, meglio, della riferibilità ad e ssa della titolarità sostan ziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla nece ssaria e immediata applicazione delle norme di legge … quanto dall'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione». 
Ed ancora, soffermandosi sull'inquadramento del rapporto tra fonte legale e negoziale della cessione, la pronuncia della Corte costituzionale evidenzia che «il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due ### venete in liquidaz ione e ### spa … richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest'ultima … del 21 giugno 2017, limitata all'acquisto “di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a ### e ### Banca” … in ra gione dell'aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite … Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017 … possono, pertanto, essere qualificate come “normeprovvedimento”: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla so la convenzione di cess ione tra i commissari liquida tori delle due ### venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, disciplinano un numero limit ato di fattispe cie e rivelano un conten uto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente». 11 Ne e merge la peculiarità d el complesso congegno in esame, tale da comportare, appunt o, l'introduzione di «regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente», articolatosi, secondo l'ordine cronologico, ed in un ristrettissimo arco temporale, attraverso: i) gli «accordi già intercorsi» e le «pregresse pattuizioni» tra le parti; ii) il decreto legge, che di tali accordi e pattui zioni ha tenuto conto, devol vendo al contratto la delim itazione dell'ambito della cessione, nel rispetto dei paletti fissati dalla norma; iii) il contratto che, sulla scia, ha disegnato, con efficacia verso i terzi, i confini della cessione.  2.4. Ora, nell'intrecciarsi del dato normativo con quello negoziale, occorre prendere atto che l'ambito della cession e, che pure è per taluni aspett i definito già in sede di decreto-legge, è, per quanto rileva in questa sede ###via esclusiva dal contratto. E cioè, basta già il decreto-legge ad affermare, ad esempio, che sono escluse dalla cessione «le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 » (art. 52 , comma 1, lett. a, punto i, d.l gs. n. 180 del 2015, richiamato dall'art. 3 qui in esame); a stabilire, invece, quale sia la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle due banche in liquidazione coatta amministrativa non basta il decreto-legge, ma occorre il contratto; e ciò perché, alla luce del congegno come sopra delineato, che ha attribuito alle parti il p otere di determinare l'ambito della cessione, entro limiti normativamente fissati, riconoscendo che «il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione», è evidentemente da escludere che la previsione secondo cui sono escluse dalla cessione, ai sensi del cit. art.  3, «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività» possa essere intesa nel senso che, a contrario, sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, se si fosse trattato di interpretare l'art. 3 sulla base delle regole di interpretazione normativa, ma il dispositivo che abbiamo dinanzi si riassume 12 all'opposto in ciò, che il decreto-legge individua con efficacia cogente taluni rapporti, i quali «restano in ogni caso esclusi dalla cessione», ma rimette invece ai contraenti, la cui volontà va invece interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l'individuazione di quanto ulteriormente escluso e per converso ricompreso nella cessione.  2.5. È corretto affermare, quindi, che, per individuare ciò che in concreto è s tato ceduto e, pertanto, veri ficare la sussistenza, o meno, della legittimazione passiva di Int esa ### s.p.a., occorre guardare al contratto di cessione. 
È quindi essenziale far ri saltare, in proposito, che la so ttolineata peculiarità dell'articolato congegno sottoposto all'esame di q uesta Corte, realizzato, in sintesi, attraverso gli «accordi già intercorsi» e le «pregresse pattuizioni» di cui si è detto, con la successiva adozione del decreto-legge, che, per un verso, ha delegato al contratto medesimo di determinare quanto rientrante nel perimetro dell a cessione e, per al tro verso, ha reso esso contratto efficace nei confronti dei terzi, ed infine attraverso la vera e propria stipulazione a cascata di quest'ultimo, congegno che ha così dato vita, si ripete, a «regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente» ( Corte cost. 225 del 2022), rende manifesto che il decreto-legge ha inteso impiegare il contratto quale strument o di a ttuazione del programmato intervento normativo, rendendolo così implicitamente ma ineluttabilmente suscettibile di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione. 
Alteris verbis, quello stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori delle menzionate ### ed ### s.p.a. è sì un contratto, e non una fonte normativa, ma è nondimeno un contratto sui generis, che si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferi sce al contratto efficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro della cessione: il contratto intercorso tra i commis sari liquidatori ed ### S.p.A. costituisce così espressione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, e dunque rientra nella nozione di contratto accolta dall'art. 1321 c.c., su scettibile di interpretazione secondo i criteri dell'interpretazione 13 contrattuale, ma incide altresì sulla regolamentazione di un'ampia pluralità di rapporti, tra l 'altro numericamente elevata, quelli che in preceden za intrattenevano le ### con conseguente esigenza ― al pari, può dirsi a fini esplicativi, di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell'articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. ― dell'adozione di modalità interpretative tali da gar antire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti.  2.6. Tan to premesso, fermo quanto si è già d etto sul signif icato da attribuirsi all'espressione «### in ogni caso esclusi dalla cessione … le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessi one, sorte successivamente ad essa, e le relative passività» (cfr. art. 3, comma 1, lett.  c] del d.l. n. 99 del 2017), e considerato che il comma 2 del medesimo decreto legge sanci sce che «Il ce ssionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1», le disposizioni del contratto di cessione del 26 giugno 2017 che qui interessano sono quelle del suo art. 3 nella parte in cui, dopo aver definito il perimetro del cd. ### aggregato (ricomprendendo in esso le ### e le ### di ### di ### s.p.a. e di ### s.p.a.), stabilisce: i) all'art. 3.1.2., lett. b), che, per “### Incluse” si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, di ### e VB […] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nell a contabilità aziendale e s ono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub ### D […], tra cui, in particolare: […] vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla ### di ### diversi da controversie con azionisti delle ### in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalla ### in LCA e d ai c.d. “### are” (di seguito il “### Pregresso”) nonché i relativi fondi»; 14 ii) all'art. 3.1.4., che «### in caso esclusi dall'oggetto del presente ### e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'### e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) ### le ### e le ### sia di ### sia di ### iii) all'art. 3.1.4., lett. b), che «per “### Escluse” si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a co ntratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, pe rdita, danno, impegno (anche di firma) responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per ### in essere, minacciato o possibile), onere, co sto (anche per cons ulenza e difesa) di qualsiasi tipo, natur a e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che, indipendentemente dal fatto che in futuro ISP ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o posa sorgere a carico di ISP per effetto del trasferimento delle ### e delle ### anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi ### in conseguenza dell'attività di ### e/o VB svolta in passato e sino alla ### di ### e comunque che, ancorché inerenti e fun zionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero no n siano considerate come Pa ssività ### A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono ### escluse e, quindi, non faranno parte dell'### e non saranno trasferiti a ### [..]; vi) qualsiasi ### (e relativi effetti negoziali, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad ### e e/o a ### diverso dal C ontenzioso ### (di seguito il “### so”), nonché i relativi fondi»; iv) che, «Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive, attuali e potenziali, anche litigiose, che ### non siano riferite ad #### e in genere a rapporti giuridici ceduti e ### alla data odierna non sian o già oggetto di ### sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'### e come rientranti, secondo il caso, tra le ### e/o le ### e in genere ai rapporti giuridici non ceduti». 15 Orbene, al la str egua dell'appena riportata e puntual e disciplina contrattuale (efficace nei confronti dei terzi ― giova ribadirlo ― giusta l'art.  3, comma 2, del d.l. n. 99 del 2017), è chiarissimo, stante il suo complessivo tenore letterale, che, al fine di stabilire se i debiti derivanti rapporti (come quello di cui oggi si disc ute) cessati in data antecedente all'ap ertura (avvenuta il 25 giugno del 2017) della liquidazione coatta amministrativa di ### s.p.a. e ### di ### s.p.a., siano, o meno, da intendersi ricompresi ne l «### pregresso» (ricompreso nelle ### e quindi trasferite ad ### a ### s.p.a. ) o nel «### escluso» (facente parte delle ### escluse, come tali non trasferite alla cessionaria), non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26 giugno 2 017) della stipulazione del ### di cessione, essendo richiesto, altresì, per avvalorare la risposta positiva a quell'interrogativo, che si tratti di debiti che «derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria». 
Si tratta di un'espressione di contenuto non del tutto univoco, che per questo ha prestato il fianco al già ricordato contrasto nella giurisprudenza di merito. La detta relazione di inerenza e funzionalità è stata difatti intesa avendo ora riguardo alla categoria generale e astratta dei rapporti bancari, come relativa all'esercizio del credito e alla raccolta del risparmio, ora avendo riguardo al singolo rapporto contrattuale, valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all'attività bancaria che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco. In realtà, solo la seconda opzione ermeneutica trova giustificazione sul piano logico ed è da considerarsi realmente rappresentativa dell'intenzione dei contraenti oggettivata in contratto e, per questa via, al significato oggettivo della dichiarazione. 
Deve difatti considerarsi che la previsione contrattuale ha riguardo non all'«attività bancaria» e cioè a quella speciale attiv ità tipologicam ente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall'esercizio del credito (art. 10 t.u.b.), ma all'impresa bancaria: e l'impresa in questione si identifica, sul piano oggettivo, con l'azienda (in quella parte dell'azienda) oggetto di cessione. Tutti i rapporti che fanno capo all'impresa, indipendentemente dal 16 fatto che siano ri feribili alla ti pica attività bancaria , risultano «inerenti e funzionali» ad es sa, nel sens o che rientrano nell'azienda, intesa come universitas comprendente beni mater iali e immateriali, diritti, obblighi e rapporti giuridici unificati dalla destinazione al fine comune dell'eserc izio dell'impresa: da questo punto di vista è priva di fondamento l'idea per cui un rapporto di conto corrente sia compreso nella cessione dell'azienda bancaria e un rapporto di fornitura di beni strumentali allo svolgimento dell'attività bancaria invece non lo sia; entrambi sono rapporti aziendali e, come tali, risultano essere inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria intesa nella sua tipicità. 
La soluzione interpretativa che fa leva sull'inerenza e funzionalità delle passività alla categoria dei rapporti bancari non può dunque seguirsi: essa trascura di valutare che le parti non hanno considerato l'attività bancaria, quanto piuttosto l'impresa bancaria, e omette pure di tener presente che la dimensione oggettiva di questa, l'azienda, è per definizione (art. 2555 c.c.) comprensiva di tutti i rapporti che sono inerenti e funziona li all'esercizio dell'impresa stessa. In altri termini, la previsione, nella richiamata accezione di s ignificato, risulterebbe inutile, in quanto iterati va della disciplina normativa. 
Si deve allora credere che con la locuzione più volte ricordata le parti abbiano inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di imp resa della cessi onaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria di ### S.p.A. 
Tale con clusione è del resto coerente con l'interesse manifestato da ### nei confronti dell'operazione di «salvataggio» delle ### interesse, come già accennato, consistente nel rafforzamento come realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l'obiettivo della cessionaria è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di «estrarre valore 17 dall'acquisizione […] attraverso l'applicazione delle best practice del ### in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei c onfronti della “nuova” realtà bancaria operat iva», con tribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali. 
Ribadito, pertanto, che il contratto lasciava all'autonomia d elle parti contraenti di accordarsi in relazione all'ambito della cessione (con il solo limite di cui all'art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017, del cui significato si è detto in precedenza), è palese che il riferimento a debiti che «derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria», non può che essere interpretato nella prospettiva dell'istituto di credito cessionario, privilegiando, cioè, non già un concetto astratto di inerenza e funzionalità del rapporto all'attività bancaria, bensì, una funzionalità all'effettivo e concreto svolgimento dell'attività bancaria da parte del cessionario medesimo. 
Diversamente, del resto, nemmeno si spiegherebbe il motivo per cui dalla cessione sono stati esclusi i rapporti in sofferenza: sarebbe poco coerente, invero, che, nella specie, la cessionaria, non subentrata nei rapporti in atto in cui il debitore non era un buon pagatore, rapporti che è difficile dire non ineriscano all'esercizio dell'impresa bancaria (tutte le banche, infatti, hanno rapporti in so fferenza), l o sia, invece, nelle obbligazioni restitutorie dell'indebito e/o risarcitorie concernenti rapporti già estinti al momento della cessione medesima.  2.7. In definitiva, quindi, deve opinarsi che già dalla lettura del riportato testo contrattuale, nelle parti qui di con creto interesse, potesse ricavarsi senza ostacoli eccessivamente ardui che il criterio della pendenza della lite non è l'unico individuato dai contraenti per considerare la relativa passività come «inclusa» nell'### ceduto ad ### s.p.a. 
In quest'ottica, le ### di cui al punto vii) dell'art. 3.1.2. ### ― e cioè i contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati delle ### ― costituiscono solo una esemplificazione («tra cui») delle passività cedute ad ### s.p.a., le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte, presentare le caratteristiche definite dall'incipit della disposizione in questione: e cioè, le «passività […] 18 che de rivano da rapporti inerenti e funzional i all'esercizio dell'impresa bancaria» della cessionaria. 
Del resto, ulteriore conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche da altre disposizioni, già precedentemente riportate, del contratto di cessione. 
In particolare: i) l'art. 3.1.4., ultimo periodo, laddove esclude il subentro di ### s.p.a. in contenziosi che non siano già pendenti e che non abbiano ad oggetto «### «### e, in genere, rapporti ad essa ceduti; ii) l'art. 3.1.2. ###, secondo cui per «### (e quind i cedute ad ### si devono intendere beni, cespiti e rapporti della LCA «che s ono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria», con ciò specificandosi ulteriormente che è alla funzionalità dell'impresa bancaria della cessionaria che hanno guardato i contraenti nell'individuare i rapporti in cui questa sarebbe subentrata. Nella categoria delle «### » sono ricompresi i «rapporti di co nto corrente»: è evidente che questi, prima ancora di (e per) essere «funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria» di ### s.p.a., nell'ottica della continuità aziendale, dovevano essere rapporti bancari ancora in corso («vivi» e operativi) alla data della cessione. 
Inoltre, nell'allegato D al contratto di cessione, si rinviene una ulteriore conferma della esclusione dalla ce ssione ad In tesa ### s.p.a. dei rapporti «estinti» prima del 26 giugno 2017, laddove indica, rispettivamente, i «### verso clientela» e i «### verso clientela», tale (cioè Clientela) potendo essere solo quella intestataria di contratti in corso.  2.8. Da ultimo, la definitiva conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche dal comportamento delle parti successivo al contratto di cessione, la cui mancata, o comunque inesatta, considerazione integra una violazione dell'art. 1362, comma 2, cod.  Invero, nel ### stipulato in data 17 genna io 2018, l'esclusione dalla cessione dei contenziosi relati vi a rapporti estinti (sancita al punto 4 dell'### 1.1) è stata ribadita dai commissari liquidatori 19 delle due ### in l.c.a. e da ### s.p.a. con efficacia, appunto, meramente ricognitiva (e, proprio per tale ragione, munita della medesima efficacia verso i terzi attribuita dall'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017 al contratto di cessione) degli accordi già sanciti e desumibili dall'interpretazione del contratto di cessione qui considerata conforme a legge. 
In conclusione, ritiene questo Collegio che, correttamente applicando i principi di ermeneutica contrattuale, l'unica lettura possibile del contratto di cessione de quo è quella per cui la pendenza della lite non può ritenersi un criterio sufficiente, da solo, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad ### s.p.a., in quanto una passività, benché oggetto di un contenzioso pendente al 26 giugno 2017, ben potrebbe non integrare il requisito della inerenza e funzionalità all'impresa bancaria della odierna controricorrente. A tale conclusione nemmeno osta il rilievo ― svolto in alcune decisioni di merito ― che ### s.p.a. abbia percepito somme dallo Stato in relazione alla cessione di cui si discute e tanto non si giustificherebbe ove quei rapporti estinti fossero davvero fuori della cessione. 
Trattasi, invero, di un argomento chiaramente suggestivo, destinato a cadere, tuttavia, di fronte alla constatazione che, come si è cercato di spiegare, l'ambito della cessione deve essere desunta dal contratto, riguardo al quale quella considerazione non ha alcuno spazio, nel senso che non si colloca nell'ambito delle norme di cui agli artt. 1362 e ss. cod.  2.9. Esi genze di completezza, infine, impongono di rimarcare che, quantunque in un contesto diverso, già Cass. n. ### del 2023 ha affermato, respingendo l'ivi formulato secondo motivo di ricorso, che «la disposizione di cui all'art. 3, primo comma, lett. c), del d.l. n. 99 del 2017, nell'escludere dalla ce ssione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività non consente di r itenere sussistente il subentro nel rapporto controv erso dalla Int esa ### s.p.a., venendo in rilievo fatti intervenuti prima della cessione che vengono posti a fondamento di una pretesa creditoria fatta valere in giudizio in epoca successiva alla cessione medesima». 20 Non può darsi seguito ulteriore, poi, alla pronuncia resa da Cass. n. 17824 del 2023, le cui conclusioni sono state sostanzialmente confermate dalla più recente Cass. n. 2785 del 2025. Ciò sia per la peculiarità delle concrete fattispecie che ne costituivano l'oggetto (la successione ex latere debitoris in titoli esecutivi formatisi contro ### s.p.a. o ### di ### s.p.a.), sia, soprattutto, per l'essere mancato, in quelle sedi, l'esame della disciplina del contratto di cessione intercorso tra i commissari liquidatori di ### s.p.a. e ### di ### s.p.a. con ### s.p.a. sotto il parti colare pro filo de lla inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria dei rapporti in relazione ai quali si erano formati quei titoli esecutivi. Basta considerare, infatti, che Cass. n. 2 785 del 2025, espressamente dichiarando di porsi nel solco tracciato da Cass. n. 17824 del 2023, ha inteso «ribadire che la sentenza, che sia stata emessa nei confronti di V eneto ### in l.c.a. dopo la cessione del rapporto l itigioso, benché inopponibile a ### ed agli organi della procedura concorsuale cui essa è assoggettata, è comunque opponibile alla cessionaria ### (anche se quest'ultima non sia intervenuta in corso di giudizio). Tanto è, infatti, in linea con l'art. 3, comma 1 del suddetto d.l. n. 99/2017, che delimita con chiar ezza il perimetro dell a cessione dell'azi enda, dei suoi rami, i vi compresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione, per quanto interessa in questa sede, delle controversie indicate alla lett. c) “relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e relative passi vità”. Dunque, a contrari o, le rag ioni di credito oggetto del contenzioso e, quindi, delle controversie sorte anteriormente sono comprese nella cessione, con efficacia nei confronti dei terzi a far data dalla pubblica zione sul sito della ### d'### della notizia della cessione stessa». 
È evi dente, allora, che, così o pinando, si è ritenut o che il perimetr o concreto della cess ione predetta sia stato delineato direttamen te dal legislatore con il d.l. n. 99/2017 in una previsione (art. 3, comma 1, lettera c), che, invece, in realtà, come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 250 del 2022 e per quanto si ampiamente detto in precedenza, svolgeva l'unica funzione di vietare la cessione di una determinata categoria 21 di passività, lasciando, poi, all'autonomia delle parti contraenti la concreta determinazione del perimetro della cessione suddetta. 
Inoltre, Cass. n. 17824 del 2023 ha considerato inammissibili tutte le censure ivi formulate invocando la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. proc.  civ. assumendo che con le stesse, «[…] - lungi dal dimostrare, in armonia con la giur isprudenza di questa Corte sui limiti e le moda lità di rileva nza dell'ermeneutica contrattuale nel giu dizio di legittimità, che il giu dice del merito si sia discostato dai canoni legali o che li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti - la ricorrente contrappone la propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata, la quale non è soltanto plausibile, ma anche corretta per le ragioni già precedentemente esposte con riguardo al primo e al secondo motivo». In tal modo, dunque, la stessa ha mostrato di non tenere in adeguata considerazione la natura assolutamente sui generis ― per le ragioni già spiegate in precedenza ― del contratto di cessione stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori delle menzionate ### ed ### s.p.a., che, sebbene da interpretarsi alla stregua degl i articoli 1362 e ss. cod. civ., consente comunque a questa Corte di interpretarlo direttamente, allo stesso modo in cui interpreta i contratti collettivi nazionali di lavoro sulla base del numero 3 dell'articolo 360 cod. proc. civ., rendendo possibile, così, in sede di legittimità, l'interpretazione delle sue cla usole in base alle norme codic istiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione.  2.10. La sentenza oggi impugnata, nel concludere «che, ai sensi dell'art.  3.1.4 B) del contratto di cessione sopra esaminato, i rapporti negoziali di cui si discute, estinti senza pendenze nel marzo 2015 e quindi in epoca ben precedente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della banca e al conseguente contratto di cessione di ramo d'azienda, rapporti ai quali inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell'ambito di questo giudizio da ### s.r.l., non si siano trasferiti a ### s.p.a. ma facciano parte proprio dell'### ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di ### s.p.a. e, 22 di conseguenza, nessuna successione di ### s.p.a. è intervenuta nella posizione processuale di ### s.p.a., ai sensi delle disposizioni specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di ### s.p.a.», si rivela assolutamente in linea con l'interpretazione del menzionato contratto di cessione oggi fornita da questa Corte relativamente ai rapporti bancari già estinti alla data di quest'ultimo. Pertanto, l'odierno ricorso di ### s.r.l. unipers onale deve essere respinto, contestualmente enunciandosi il seguente principio di diritto: «In tema di controversie intraprese da o contro ### s.p.a. o ### di ### s.p.a., poi sottoposte a liqu idazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di ### s.p.a. nel la posizione sostanzi ale e processuale delle banc he suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con ### s.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. “### escluso” previsto nel menzionato contratto».  4. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, stante il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sulla questione interpretativa oggi decisa.  4.1. Deve darsi atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 , se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». 23 PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso di ### s.r.l. unipersonale e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pr esupposti processuali per il versamento, ad opera della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ri corso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Campese Eduardo

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