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Corte di Cassazione, Ordinanza del 04-08-2022

... i dati normativi innanzi riportati in successione cro nologica smentis cono la tesi sost enuta dal ### dell'inapplicabilità alle graduatorie divenute ad esaurimento delle disposizioni 6 dettate dall'art. 1 del d.l. n. 97 del 2004, perché, al contrario, proprio detta disciplina viene richiamata anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006; 12.2. conferma quanto innanzi, del resto, anche il rilievo che ancora nel 2011 il citato d.l. n. 70, pur sancendo al comma 4, il divieto di “nuovi inserimenti”, ha lasciato immutato il comma 1 bis che consente al docente dep ennato, in conseguenza della mancata presentazione della domanda, il successivo reinserimento all'atto del nuovo aggiornamento delle graduatorie, con recupero del punteggio maturato al (leggi tutto)...

testo integrale

domiciliat ###atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 63/2017 della Corte d'Appello di Ancona, depositata il ###, N.R.G. 249/2016. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.7.2022 dal Consigliere dott. #### 1. con sent enza n. 63/2017, la Co rte d'### llo di ### na, confermando la sentenza del Tribunale di Pesaro, ha accolto la domanda con cui i ricorrenti avevano chiesto l'accertamento del diritto e la condan na del ### ero dell'istruzione, dell'università e dell a ### (di seguito ### al loro reinserimento nelle graduatorie cd. ad esaurimento, in occas ione dell'aggiornamento periodico per il triennio 2014-2017; nello specifico, la Corte territoriale, per quanto ancora rileva , ha rite nuto infondata l'impugnazione proposta dal ### poiché, in forza della normativa di riferimento (art. 1 comma 1 bis d .l. n. 97 /2004, convertito nella l .  143/2004), la mancata presentazione da parte di un docente della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie scolastiche comporta la cancellazione dalle stesse per i periodi suddetti, ma non pregiudica il diritto dell'insegnante di ottenere, a seguito di domanda presentata successivamente, il reinserimento per gli anni scolastici a venire, e ciò in quanto il citato art. 1, comma 1 bis, non è stato abrogato e la sua vigenza non si pone in contrasto con la trasformazione delle graduatorie provi nciali da permanenti ad esaurimento disposta dall'art. 1 comma 605 della l. 296/2006; 3. il giud ice di ap pello ha altresì precisato che le dis posizioni contenute nei ### 8 aprile 2009 n. 42, 12 maggio 2011 n. 44 e 1 aprile 2014 n. 235 nella misura in cui contrastino con il disposto di cui all'art. 1, comma 1 bis, D.L. 97/2004 devono essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge; 4. infine, la Corte territoriale ha concluso affermando che a tale interpretazione non si poteva opporre la sopravvenuta chiusura delle graduatorie provinciali divenute ad esaurimento, in quanto detta disposizione se esclude l'inserimento 3 ex novo di altr i soggetti, non pre clude il re-inserimento di altri già precedentemente iscritti; 6. il ### ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dagli insegnanti con controricorso; ### 1. con l'unico motivo di ricorso il ### denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 comma 1 c. p.c., l a contestuale violazione e falsa applicazione d ell'art. 1, commi 1 bis e 4, del d.l. n. 97/2004 convertito in legge n. 143/2004, dell'art.  1, comma 695, della l. n. 296/2006, nonché la violazione e/o falsa applicazione dei decreti ministeriali n. 42/2009 e n. 44/2011; in particolare, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la cancellazione dalle graduatorie non precludesse all'interessato di chiedere il reinserimento nelle stesse in forza dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004, in quanto il giudice d'appello, limitando l'analisi al solo comma 1 bis sopracitato, avrebb e omesso di considerare quanto stabilito dal successivo comma 4 che esclude esp ressament e la possibi lità di ulteriori inserimenti, in aderenza con lo scopo perse guito d al legislatore di trasformazione delle graduato rie cd. permanenti in graduatorie cd. ad esaurimento; 2. il motivo è infondato e va rigettato; 3. le questioni dedotte in giudizio sono state già affrontate da questa Corte con la sentenza n. 28250 del 2017 (e da numerose altre successive, tra le quali si ricorda la n. 10221/2020); 3.1. all'orientamento ivi espresso i l Collegio intende dare continuit à, non essendovi ragioni per d iscostarsene, ed alle mot ivazioni delle sopraindicate pronunzie ci si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; 4. giova comunque brevemente ricordare, per ragioni di compiutezza, sebbene sinteticamente, il tratto motivazionale delle decisi oni innan zi ricordate, partendo dalla ricostruzione normativa; 4.1. l'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 prevedeva - ai fini dell'assunzione in ruolo dei docenti - l'utilizzazione delle graduatorie da aggiornare periodicamente, con le modifiche dei punteggi in relazione ai soggetti già in 4 graduatoria (da effett uarsi secondo le prescriz ioni del d.m. n. 123 del 27.3.2000), con inserimento dei docenti che ave vano superato le prove del concorso abilitante per titoli ed esami, nonché de i docenti provenienti per trasferimento da altra provincia; 4.1. del pari va ricor dato che il testo u nico e le disposizioni regolamenta ri innanzi citate non prevedevano l'onere a carico dell'asp irante di richiedere espressamente la permanenza in graduatoria, di modo che l'omessa domanda di aggior namento comportava l'unica conseguenza di non consent ire alcuna implementazione dei punteggi, in relazione agli ulteriori titoli nel frattempo acquisiti; 5. per effetto dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 7.4.2004, conv. in l.  143 del 2004 , tuttavia, cambia la disciplina e la permanenza in graduatoria avviene solo su domanda, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nei decreti del ### sicché la mancata presentazione della richiesta comporta la cancellazione dalla graduato ria per gli anni scolastici su ccessivi, essendo consentito, però, il rein serimento, a domanda dell'inte ressato, all'atto dei successivi aggiorname nti, con recupero del punteggio maturato al mom ento della cancellazione; 6. sono chiari sia la lettera che lo scopo della norma: a) sul piano della ratio emerge lo scopo di semplificare le operazioni di aggiornamento ed utilizzazione delle graduatorie, con eliminazione delle posizioni di tutt i coloro che ne l frattempo avessero perso interesse; b) sul piano letterale, è altresì univoco il senso della disposizione che prevede il diritto dell'aspirante al reinserimento, in occasione dei successivi aggiornamenti e nel rispetto dei termini stabiliti con decreto ministeriale; 7. successivamente, con l'art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006 viene disposta la trasformazione delle graduatorie delle quali ci stiamo occupando, cd. permanen ti, in graduatorie cd. ad esaurimento, fac endo t uttavia salvi i nuovi inserimenti, da effettuarsi per il biennio 2007/2008, dei docenti già in possesso di abilitaz ione, nonché , con riserva di conseguimento del titolo, di quelli frequentanti: i corsi abilitanti speciali indetti ex d.l. n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie 5 (cd. SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (cd. COBASLID), il corso di laurea in scienze della formazione primaria e i corsi di didattica presso i conservatori di musica; 7.1. a detti inserimenti, ulteriori sono stati aggiunti ex art. 5 bis del d.l. n. 137 del 2008, conv. con modifiche dalla l. n. 169 del 2008; 8. quanto agli aggiornamenti biennali delle graduatorie, il comma 607, dell'art.  1 della l. n. 296 del 2006, ha rinviato al decreto ministeriale le modifiche alla tabella di valutazione dei titoli allegata al d.l. n. 97 del 2004 che, per il resto, non è stato toccato dall'intervento normativo; 9. del pari , la possib ilità per gli inse gnanti d i chiedere l'inserimento n ella graduatoria in caso di trasferimento da altra provincia è rimasto disciplinato dall'art. 1 del citato d.l. n. 97 del 2004 (come confermato anche dall'art. 1 del d.l. n. 134 del 25.9.2009, conv. con modif. in l. n. 167 del 2009); 10. con l'art. 9, comma 20, del d.l. n. 70 del 13.5.2011, conv. in l. n. 106 del 2011, il legislatore ha poi previsto che l'aggiornamento delle graduatorie, in precedenza biennale, divenisse triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio pu nteggio, nel rispetto della fas cia di appartenenza, con esclusione, decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, della possibilità di ulteriori nuovi inserimenti; 11. ebbene, è l'interpretazione di detta modifica normativa che è centrale ai fini della decisione della questione; 11.1. nell'esegesi offerta dal ### la disposizione citata impedirebbe ai docenti precedentemente inseriti in graduatoria e cancellati da essa in conseguenza della mancata dom anda di inserimento all'atto dell'aggiornamento, divenuto triennale, di essere nuovamente iscritti nelle graduatorie; 11.2. nell'interpretazione fornita dal ### insomma, l'art. 9, comma 20, del d.l. n. 70 del 13.5.2011, conv. in l. n. 106 del 2011, impedirebbe non solo i nuovi inserimenti, ma anche i reinserimenti dopo le cancellazioni; 12. l'assunto è infondato; 12.1. a tal proposito, infatti, basta rilevare che tutti i dati normativi innanzi riportati in successione cro nologica smentis cono la tesi sost enuta dal ### dell'inapplicabilità alle graduatorie divenute ad esaurimento delle disposizioni 6 dettate dall'art. 1 del d.l. n. 97 del 2004, perché, al contrario, proprio detta disciplina viene richiamata anche successivamente all'entrata in vigore dell'art.  1, comma 605, della l. n. 296 del 2006; 12.2. conferma quanto innanzi, del resto, anche il rilievo che ancora nel 2011 il citato d.l. n. 70, pur sancendo al comma 4, il divieto di “nuovi inserimenti”, ha lasciato immutato il comma 1 bis che consente al docente dep ennato, in conseguenza della mancata presentazione della domanda, il successivo reinserimento all'atto del nuovo aggiornamento delle graduatorie, con recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione; 12.3. in estrema sintesi, la mancata abrogazione espressa dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 de l 7.4.2004, conv. con modif. dall a l. n. 14 3 del 2004 , l'impossibilità di ritenerne l'abrogazione tacit a in difett o dell'incompatibilità ontologica tra i tessuti normativi (cfr. sul punto Cass. Sez. U, n. 11833/2013), la necessit à, in armonia con i criteri interpretativi dettati dall'art. 12 de lle preleggi, di leggere ed interpretare il comma 4 dell'art. 1 del d.l. n. 87 del 2004, come modificato dal legislatore con l'art. 9, comma 20, del d.l. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, non quale monade isolata, ma in maniera sistematica, impongono di rite nere che la modifica del 2011 e la trasformazione ad esaurimento delle graduatorie è rivolta solo ad escludere i “nuovi ulteriori in serimenti”, ma non i “reinseri menti” dei docenti can cellati, stante la perdurante vigenza dell'innanzi ricordato art. 1, comma 1 bis; 12.4. l'art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006 non ha quindi determinato la cristallizzazione assoluta delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa alla luce dei rilievi innanzi svolti ed anche perché sono st ati previsti dal legislatore “nuovi inserimen ti”, secondo quanto già evidenziato al punto 7; 12.5. insomma, il legislatore con la novella del 2011, con una scelta perfettamente compatibile con il sistema di reclu tamento del personale scolastico disegnato dalla l. n. 296 del 2006 e successive modifiche, pur perseguendo l'obiettivo della eliminazione del p recariato scolastico con l'immissione nei ruoli, in modo progressivo, dei docenti iscritti nelle graduatorie divenute ad esaurimento, ha però ritenuto comunque possibili gli inserimenti di 7 coloro che erano in procinto di conseguire il titolo abilitante e ha inteso tutelare il legitt imo affidamento riposto da coloro che erano stati cancellat i, all'att o dell'aggiornamento, di potersi successivamente reiscrivere in graduatoria, come previsto dal legislatore del 2004; 13. corrobora il percorso ricostruttivo innanzi compiuto l'interpretazione che dell'assetto normativo relativo alle graduatorie scolastiche è stato offerto dalla giurisprudenza amministrativa che ha ann ullato diversi d.m. ministeriali - il d.m. n. 42 del 2009, il d.m. n. 235 del 2014 - per contrasto con la norma primaria, nella par te in cui non consentivan o il re inserimento d ei docenti “depennati” dalle graduatorie (cfr. Cons. di Stato n. 3658 del 2014; ### di Stato n. 3324 del 2017), sicché corretta è stata anche la disapplicazione della normativa secondaria compiuta dai giudici di merito; 14; in via conclusiva va data continuità all'orientamento (cfr., tra le tante, le massimate Cass. n. 28250 del 2017 e 10221/2020, già ricordate) secondo cui “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art 401 del d. lgs.  297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art.  1, comma 1 b is, del d.l. n. 97 del 20 04, nella parte i n cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione”; 15. le spese di lite seguono la socc ombenza e vengono liquidate come in dispositivo con attribuzione in favore degli avv.ti ### e ### dichiaratisi anticipatari; P.Q.M.  rigetta il ricorso; condanna il ### in persona del ### p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione in favore degli avv.ti ### e ### Così deciso in ### nell'### camerale del 13.7.2022.  ### 8 ### 

causa n. 249/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Manna Antonio, Sarracino Antonella Filomena

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 02-06-2025

... processo, trattandosi di una forma di successione nel diritto cont roverso, né la necess ità di costituzione in giudizio dell '### delle ### - ### ne deriva che il nuov o ente, ove si limiti a subentrare negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, può validam ente avvalersi dell'attività difensiva 6 espletata dall'avvocato del libero foro già designato dalla società del “gruppo Equitalia” secondo la disciplina previgente; ove, invece, si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno gi à pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fo nti del potere di ra (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27157/2018 R.G., proposto DA “### ina per le arti cont emporanee ”, co n sede ###perso na del presidente pro temp ore, rappresentata e difesa dal ### Avv. ### con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l' Avv. ### d'### con studio in ### giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di Nap oli, in persona del ### pro temp ore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv.  ### na ### con stud io in Napoli (presso gli Uf fici dell'###), elettivamen te domiciliat ###studio in ### giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE E ### delle E ntrate - ### con sede ###persona del ### ente del ### vo pro tempore, ### ACCERTAMENTO #### ART. 7 D.LGS. N. 546/1992 rappresentata e difesa dall'### dello Stato, con sede in ### ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria regionale per la ### a il 15 febbraio 2018, 1493/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 gennaio 2025 dal Dott. ####: 1. La “### per le arti contemporanee” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla ### tributaria regionale per la ### il 15 febbraio 2018 , n. 1493/03/2018 , la quale, in co ntroversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di pagamento ###953015/000 notificatole dall'“### S.p.A.” per la ### relativa all'anno 2015 nella misura di € 47.123,00, con riguardo a locali ubicati in Napoli ed adibiti a museo, dei quali essa era proprietaria, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Napoli e dell'### delle ### - ### (quest'ultima, nel frattempo, succedut a all'“### di ### ssione S.p.A.”, a sua volta succeduta all '“### S.p.A.”) avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di Napoli il 28 giugno 2016, n. 11830/13/2016, con compensazione delle spese giudiziali.  2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente - sul rilievo che: a) il regolamento comunale aveva determinato la tariffa nel rispetto del criterio della copertura dei costi del servizio, essendo rimesso ogni altro aspetto alla discrezionalità 3 dell'ente locale; b) la motivazione dell'avviso di pagamento non doveva riportare anche il contenuto della tariffa; c) la tariffa non doveva obbligatoriamente prevedere una riduzione per le attività svolte dalla contribuente, non essendo state indicate, peraltro, ragioni di irragionevolezza rispetto ad altre attività che bene ficiavano di agevolazioni; d) la tariff a era stata commisurata alla diversa idoneità a produrre rifiuti delle superfici destinate alle varie attività; e) la contribuente non aveva dichiarato circostanze idonee ad escludere la tassazione delle superfici; f) la riduzione prevista dall'art. 25, comma 5, del regolamento comunale (per gli enti dediti alla prestazione gratuita di servizi di protezione civile o salvaguardia ambientale a favore dell'ente impositore) non poteva essere riconosciuta in difetto dei necessari requisiti.  3. ### di Napoli e l'### delle ### - ### hanno resistito con controricorso.  ###: 1. Il ricorso è affidato a sei motivi.  2. Con il prim o motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di sec ondo grado di pronunciarsi su ques tioni sollevate nei gradi di merito, in particolare con riguardo al difetto di legittimazione ad causam e ad processum dell'### delle ### - ### che si era costituita in appello mediante il conferimento di procura ad litem ad un difensore del libero foro (atto del 4 aprile 2017), in palese violazione dell'art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, che aveva co nfermato l'appli cabilità alle controversie tributarie dell'art. 11, co mma 2, del d.lgs. 31 4 dicembre 1992, n. 546, quale modificato dall'art. 9, comma 1, del d.lgs . 7 ottobre 2015, n. 156, ed all a mancata specificazione nel regolamento comunale IUC e nelle delibere tariffarie per la ### relativa all'anno 2015, ai fini dell'eventuale disapplicazione ex art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dei criteri di determinazione dell a quota variabile della tariffa ### in re lazione agli indici di produttività (Kb e Kd) previsti nelle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.  2.1 Il predetto motivo è infondato con riguardo ad entrambi i profili.  2.2 Sotto il pri mo aspetto, si ramment a che il vizio di omessa pronunzia è config urabile soltanto nel ca so di mancato esame di questioni di merito e non anche di questioni di rito (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6811; Cass., Sez. 6^ -5, 15 ottobre 2019, n. 25958; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2019, n. 27096; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, 22007; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27804; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2021, n. 41362; Cass., Sez. 3^, 16 ottobre 2024, 26913), quale quella che la ricorrente assume oggetto della mancata decisione. 
In ogni caso, secondo l'art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, con vertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, l'### delle ### - ### è autorizzata «ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 d sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di 5 conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2 016, n. 50, ovvero può avvalersi ed esser e rappresentato, davanti al tribunale e a l giudice di pace, da propri dip endenti delegati, che possono stare in gi udizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa», fermo restando che: «Per il patrocinio davanti alle commi ssioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comm a 2, de l decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (...)». Quest'ultima disposizione preve de che «### dell'### delle entrate e dell'### delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata». 
Su tale premessa, questa Corte ha affermato, per un verso, che l'estinzione ope legis delle società del “gruppo Equitalia” ai sensi dell'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, non determina l'interruzione del processo, trattandosi di una forma di successione nel diritto cont roverso, né la necess ità di costituzione in giudizio dell '### delle ### - ### ne deriva che il nuov o ente, ove si limiti a subentrare negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, può validam ente avvalersi dell'attività difensiva 6 espletata dall'avvocato del libero foro già designato dalla società del “gruppo Equitalia” secondo la disciplina previgente; ove, invece, si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno gi à pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fo nti del potere di ra ppresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organ izzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Cass., 5^, 9 novembre 2018, n. 28741; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1992; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547); per altro verso, che, per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art.  85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione del gruppo ### e l'automatico subentro del successore ### delle ### disposti dall'art.  1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, co nvertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, non privano i l procuratore del la società estinta, che sia gi à ritualmente costituito nel proc esso anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3312). 
Ad ogni modo, anche a seguito del ### d'intesa tra l'### dello Stato e l'### delle ### - 7 ### del 5 luglio 2017 (il cui punto 3.4.2 stabilisce che: «### sta in giudizio avvalend osi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro (...) nelle controversie relative a: (...) - liti innanzi alle ###, nulla esclude che l'### del le Ent rate - ### possa formalmente costituirsi nel corso del giudizio tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali o regionali a mezzo del medesimo difensore del libero foro che aveva assistito fino ad allora l'estinta società del “gruppo Equitalia”. 
Difatti, è ormai pacifico che, in tema di difesa e rappresentanza in giudi zio, l'### delle ### e l''### delle ### - ### si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delib era o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di av vocati del libero foro quando la convenzione non riser va all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette ### dal ricorso all a difesa erar iale per i giud izi innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, prevedendola espressamente, invece, per qu ello di legit timità, rispetto a l quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve rit enersi affetta da invalidità (da ultima: Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2024, n. 28199). 
Per cui , nella specie, esse ndo incontro verso tra le parti il conferimento della procura ad litem al difensore del libero foro da parte dell'### delle ### - ### (mediante 8 rogito notarile del 4 aprile 2017), se ne può concludere che quest'ultima si era regolarmente costituita nel giudizio dinanzi alla ### tributaria regionale per la ### 2.3 Sotto il second o aspetto, la censura atti nge l'omessa specificazione nel regolamento comunale IUC e nelle delibere comunali in materia tariffaria dei criteri di determinazione della “quota variabile” della ### (con particolare riguardo agli indici di produttività Kb e Kd previsti nelle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158). 
In proposito, si osserva che l'art. 1, commi 651 e 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, se, da un lato, prevede che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (il cui allegato 1, nelle tabelle 2 e 4, contempla i predetti indici per il calcolo della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche), dall'altro lato, consente che, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del prin cipio «chi i nquina paga», il Comune possa commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Per cui, è evidente la facoltatività del ricorso a tali criteri nella determinazione della tariffa. 
Aggiungasi che, i n rigorosa confo rmità alle prescrizioni di legge, il regolamento comunale IUC (per l'anno 2015) prevede che: - «1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di in vestiment o e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, sulla base del ### degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti 9 dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, e approvati dal Comune, prima o co ntestualmente alla appro vazione della delibera di definizi one delle tariffe. 3. ### ano ### redatto in conformità del D.P.R. n. 158/99, indica, tra l'altro, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al ### dell'anno precedente e le relative motivazioni» (art. 11 - Costo di gestione); - «1. Il tributo co munale è corrispos to in base a tariffa commisurata ad anno so lare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributar ia. 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel ### del ### della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. La tariffa è determinata sulla base del ### con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. 4. La deliberazione, anche se app rovata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comm a precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente» (art. 12 - Determinazione della tariffa); - «La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti ess enziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabil e, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di eserci zio, compresi i costi di smaltimento. 2. La tariffa è articolata nelle 10 fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 3.  ### dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai co efficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del ### del ### della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158» (art. 13 - Articolazione della tariffa). 
Dal che discende l'insussistenza dei presupposti per l'invocata disapplicazione.  3. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, sesto comma, ###, 132 cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 24 ###, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione app arente in relazione al diniego della disapplic azione del regolamento comunale IUC per pretesa violazione dell'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, laddove la contribuente aveva dedotto plurimi motivi di illegittimità del regolamento comunale e degl i atti susseguenti (le delibere in materia tariffaria).  3. Il predetto motivo è infondato.  3.1 ###. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, 546, sulla falsariga dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod.  proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), rispetto alla cui violazione la censura può considerarsi implicitamente formulata in base al tenore espositivo del mezzo, dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)». 11 Per costan te giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondament o dell'atto, poiché intessuta di a rgomentazioni fra loro logicamente inconciliabi li, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Trib., 20 dicembre 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9446). 
Peraltro, si è in presenza di una tipi ca fattisp ecie di “motivazione app arente”, all orquando la motivazione della sentenza im pugnata, pur essendo graficamente (e, quin di, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.  111, ses to comma, ### (tr a le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9446). 
In parti colare, poi, il vizio di motivazione cont raddittoria è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la ide ntificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., 12 Sez. 6^ -5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021 , n. ###; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).  3.2 Nella specie, tuttavia, la sentenza impugnat a ha adeguatamente argomentato in relazione ai singoli motivi di appello, che sono stati analiticamente illustrati e distintamente esaminati nella sequenza prospettata dall'appellante. 
Quanto, in particolare, al d iniego della disapplicazione del regolamento comunale ### che era stata invocata col primo motivo di appello (sia pure sotto la impropria rubrica del “difetto di motivazione” del la decisione di prime cure, dal momento che il giudizio di appello è un giudizio di merito e non di legittimità e il giudice di appello ha l'onere di motivare a sua volta sulla domanda dell'appellante e non può certo annullare la sentenza per mancanza di motivazione - tra le tante: Cass., Sez. 2^, 12 ottobre 2020, n. 21943; Cass., Sez. Trib ., 12 ottobre 2022, n. 29798; Cass., Sez. Lav., 9 ottobre 2023, 28247), il giudice di secondo grado ha analiticamente esaminato e motivatamente disatteso i vari profili di doglianza. 
Invero, sulla premessa che, «tra le particolarmente numerose deduzioni contro l'applicabilità del regolamento, varie investono il merito delle scelte dell'### e, quindi, non sono ammissibili», la sentenza impugnata, in relazione alla censura della contribuente che «la tariffa sia stata determinata “senza precisa re quale sia il costo e ffettivo del servizi o di smaltimento rifiuti e senza supp ortare la determinazione e deliberazione delle singole tariffe nelle componenti fissa e variabile, con criteri cer ti ed oggettivamente verificabili e, dunque, con i dati consuntivi e previsionali del costo medesimo 13 in violazione dell 'art. 1, comma 654, della l. 174 (rectius: 147)/2013 ...” », ha analiticamente evidenziato che: «Presupposto di tale aff ermazione è che la citata norma prevederebbe una stretta correlazione tra costi e tariffa da riportare espressamente nei regolamenti comunali perché possa essere verificata nel dettaglio. Si tratta, però, di una lettura erronea della citata disp osizione la quale, più banalmente, impone che il Comune non determini la tariffa in misura insufficiente alla copertura dei costi: “In ogni caso deve essere assicurata la copertu ra integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l 'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. La lettura degli ul teriori commi del citato art. 1 è illuminante nell'escludere che, come sembra invece ritenere la contribuente, la tariffa ### sia di fatto predetermina ta per legge sulla scorta di un a stretta correlazione con i costi (che l'appe llante, peraltro, rit iene debbano essere a loro v olta sindacati in questa sed e». 
Laddove: «La disposizione impone solo che il parametro sia “in ogni caso” quello di copertura dei costi. (...) Da ciò consegue che i lunghi argomenti dell'atto di appello dedicati al sindacato del piano economico e finanziario dell'azienda di gestione del servizio rifiuti (### spa), al controllo dei costi esposti e delle modalità contabili di determinazione della tariffa, non riguardano affatto (almeno sulla scorta del parametro legale invocato, ovvero il citato comma 654) la stretta legittimità del regolamento, ma rappresentano un sindacato del merito della determinazione della tariffa, che, certamente, non rientra nei 14 poteri ricon osciuti con l'art. 7 dlgs 546/1992 al giudice tributario che, si ripete, può soltanto disapplicare l'atto esclusivamente per vizi di legittimità». 
Inoltre, il giudice di appello ha messo in risalto come: «### in dettaglio, va affermato che il comma 654 art. citato: - non impone un co ntenuto “rigido” del regolamento in modo da potersi valutare quale diretta violazione di legge lo scostamento da conti che la ### segnala; - non impone, quindi, un rapporto tra le tariffe deliberate ed i dati consuntivi e previsionali del co sto di gestione dei rif iuti (discriminati, inoltre, come si propone nell'atto di appello, in base ad una determinata classificazione eco nomica delle utenze non domestiche) con co nseguente possibilità di un sindacato di legittimità in questa sede ###ra ppresenta quindi una ragione di illegittimità del rego lamento per il “fatto che il Comune non ha app licato correttamen te (nemm eno) la riduzione del costo del servizio di smaltimento elaborato da ### spa nel 2015 rispetto al medesimo costo dell'annualità 2014”, riduzione che la ### riteneva atto dovuto; - non è disp osizione che consenta di tener conto del parere dei revisori dei conti per ricostruire la “legittimità” della tariffa».  4. Con il terzo motivo, si denu ncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.  civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuent e avre bbe i ndebitamente richiesto la disapplicazione del regolamento comunale IUC e le delibere in materia tariffar ia «limitatamente all'atto impugnato», perché la nor ma richi amata consentirebbe soltanto un sindacato di legittimità e non di merito. 15 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 651, 652 e 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e del principio “chi inquina paga” di cui all'art. 191, comma 2, del ### sul funzionamento dell'### in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare l'illegittimità dell'atto impositivo per difformità delle tariffe applicate rispetto alle norme e ai principi richiamati.  4.1 I predetti motivi - la c ui stretta ed intima co nnessione consiglia la trattazione congiunta - sono infondati.  4.2 A ben vedere, il giudice di appello ha ricondotto (e risolto) nell'alveo della norma succitata le censure della contribuente sui criteri di determinazione della tariffa, trattandosi dell'unica limitazione inderogabile al potere regolamentare dei ### in tale materia (cio è, la cop ertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio). 
Come si è visto, i nfatti, s econdo l'art. 11 del regolamento comunale ### «Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati». 
Peraltro, gli artt. 15, 17 e 18 del regolamento comunale IUC rinviano proprio al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed ai relativi allegati la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche , stabilendo, rispettivamente, che: «1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superf icie dell'allogg io le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del ### del ### della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinat a in 16 relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, d el ### del ### e della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati con la deliberazione di approvazione delle tariffe. 4. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine, solai e box di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coin cide con quella applicata all'u nità principale» (art. 15 - ### per le utenze domestiche); «1. La quota fissa della tarif fa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie rif erite alla tipolog ia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del ### del ### della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 2. La quota variabile della tariffa pe r le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie rif erite alla tipolog ia di attività svo lta, calcolate sulla base di coefficienti di potenzi ale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del ### del ### dell a Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria » (art. 17 - ### per le utenze non domestiche); «1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. n. 158/99, di cui all'allegato B, sulla base dell a categor ia di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ### adotta ta dall'### relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. 2. Gli alberghi per essere ricompresi nella categoria “con ristorante” 17 devono fornire nel corso dell'anno almeno un pasto completo. 
Non vengono ricomprese in questa categoria le strutture che servono in man iera esclusiva il servizio di colazione. 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rif iuti. 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del med esimo co mpendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq. 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un 'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata» (art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche). 
Inoltre, la classificazione del le utenze non domesti che (con l'espresso inserimento dei “Musei” nella categor ia 1 dell'allegato B) è pedissequamente conforme alla previsione delle tabelle 3/a e 3/b nell'allegato 1 al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 
Per cui , alla luce di tale verifi ca, in difetto di specifiche e puntuali allegazioni da parte della contribuente, non si può ritenere che la modulazione delle tariffe comunali sia difforme dalle prescrizioni legislative e regolamentari, rientrando nella discrezionalità amministrativa e tecnica dell'ente impositore la concreta declinazione delle modalità applicative (da ul time: Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024, nn. 17038, 17051, 17058 e 17123) in ossequio ai canoni di proporzionalità, adeguatezza e necessarietà (Cass., Sez. 6^-Trib., 24 febbraio 2023, n. 5744). 18 Non a caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è configurabile alcun obbligo di motivazione del la deli bera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (nonché della tariffa di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amm inistrativo a contenuto generale o collettivo, si rivo lge ad una pl uralità indistinta, anche se determinabile ex post , di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6^-5, 30 giugno 2017, n. 16289; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2018, n. 16165; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, 7437; Cass., Sez. 5^, 26 g iugno 2020, n. 12783; per la giurisprudenza amministrativa, si rinvia a: ### Stato, 5^, 22 marzo 2023, n. 2910; ### Stato, Sez. 5^, 8 luglio 2024, n. 6021; Cass., Sez. 5^, 7 gennaio 2025, n. 81).  ### parte, secondo la giuri sprudenza am ministrativa (da ultima: ### Stato, Sez. 5^, 7 gennaio 2025, n. 81), rientra nella facoltà dell'ente comunale dare applicazione al metodo normalizzato di cui al comma 651 della legge 27 di cembre 2013, n. 147 (applicazione della tariffa sulla base di parametri predeterminati dal legislatore) oppure al metodo puntuale di cui al successivo comma 652 della stessa legge (applicazione della tariffa sulla base di una valutazione quantitativa dei rifiuti effettivamente producibili). 
Analogamente, anche in base alla giurisprudenza comunitaria (Corte Giust., Sez. 2^, 16 luglio 2009, causa C-254/08, ### srl ### et alii vs. Comune di ### e ### S.p.A. - vedasi anche Corte Giust., Gr. Sez., 24 giugno 2008, causa C-188/07, ### de ### vs. ### et ###, il metodo di calcolo della tariffa 19 per i rifiuti (basata ossia “sulla stima del volum e di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sul quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito”), se da un lato è frutto di discrezionalità tecnica nonché di presunzioni (ossia basato su una stima delle quantità produ cibili e non strettamente commisurato alle quantità effettivamente prodotte e confer ite), dall'altro lato non deve essere manifestamente sp roporzionato e deve tenere conto delle quantità comunqu e “producibili” (anch e se non di qu elle “prodotte”) in termini di natura e volume del rifiuto. In particolare, secondo il giudice euro-unitario: «(...) la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantita tivo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può esser e co nsiderata, allo stato attu ale del diritto comunitario, in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12» (par. 51);«(...) le co mpetenti autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto concerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa» (par. 55); «Spetta pertanto al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se la tassa sui rifiuti su cui verte la causa principale non comporti che taluni «detentori» … si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili» (par. 56). 
Pertanto, se da un lato è ammissibile e compatibile con il diritto unionale anche il metodo “normalizzato” (basato su stime e presunzioni), dall'altro lato in presenza di indici di manifesta sproporzione ed iniquità (ci rca le tariffe calcolate con metodo “normalizzato”) o ccorre ripiegare su metodi 20 diversamente basati sulle qu antità di rifiuti effettivamente producibili (metodo “puntuale”). 
Ne discende che, non essendo sindacabile tale aspetto specifico delle delibere tariffarie dal giudice tributario (in base alla stessa prospettazione della ricorre nte, che non ha contestato le ragioni poste a monte di tale opzione), la disapplicazione del regolamento comunale IUC per le considerazioni esposte non ha alcun fondamento.  5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'atto impositivo fosse munito di adeguata motivazione.  5.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato 5.2 Anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza, non essendo stata riprodotto né trascritto in ricorso l'impugnato avviso di pagamento. 
Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod . proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativ o, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si as sumono erro neamente interpretati o pretermessi dal giu dice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta con gruità esc lusivamente in base al ricorso 21 medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. ###; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. ###; Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2024, n. 23105). Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell'atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570).  5.3 Ad ogni modo , il giudice di appello ne ha accert ato l'adeguatezza motivazionale, esclude ndo che il richiamo al contenuto degli atti generali di determi nazione delle tar iffe dovesse essere inser ito in motivazione e riten endo che la periodicità dell'imposizi one presupponesse la immutatezza delle superfici tassabili in base alla denuncia originaria. 
In proposito, secondo la sentenza impugnata: «Non può che ribadirsi che nell'atto impu gnato - “semplice” avviso di pagamento - non doveva essere inserito il contenuto degli atti generali di determinazione delle tariffe. Per quanto riguarda la specifica determin azione delle superfici, va considerato che l'atto impugnato è un avviso di pagamento di una tassa periodica e, quindi, la questione tocca l'originar ia determinazione delle superfici tassabili. Per quanto riguarda le indicazioni del responsabile del procedimento etc., oggetto di doglianza nell 'ambito del motivo, va rammen tato che l'atto impugnato non è una cartella, diverso atto cui sono imposti quei contenuti. In generale, per quanto riguarda la mancata 22 indicazione delle tariffe applicate etc., va ribadito che l'avviso di pagamento faceva riferimento a quanto contenuto in atti generali». 
E tanto si colloca in piena sintonia con gli enunciati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ### l'art. 71, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (a tenore del qu ale: «Gli avvi si di accertamento (...) devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale din iego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta disti ntamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità »), nonché, per simmetria, in tema di ### e ### l'art. 1, co mma 162, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (a tenore del quale: «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati»), in virtù del rinvio disposto dagli artt. 14, comma 45, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, co nvertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, com ma 705, del la legge 27 dicembre 2013, n. 147, obbliga il Comune ad indi care in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazion e della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tanto meno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (Cass., Sez. 6^-5, 9 settembre 2019, 22470; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1212; Cass., Trib., 2 settembre 2024, n. 23530). 23 6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione del principio di non contestazione per errata e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 167, 416, 88 e 115 cod. proc. civ., 111 ###, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che l'agente della riscossione non aveva contestato i motivi di appell o che lo riguardavano, con la conseguenza che la nullità dell'avviso di pagamento (p er i vizi imputabili ad “### S.p.A.”) doveva considerar si definitivamente accertata nei suoi confronti.  6.1 Il predetto motivo è infondato.  6.2 ### la ricorrente, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto che la concessionaria non aveva co ntestato i motivi di appello sulla nullità dell'atto impositivo. 
Come è stato già precisato da questa Corte, la “ non contestazione”, assurta dopo la novellazione dell'art. 115 cod.  proc. civ. (da parte del l'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69), a principio generale del processo, e come tale suscettibile di essere applicato anche nel giu dizio tributario, seppure al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de qu o, concerne esclusivamente il piano ### dell'acquisizione del fatto non contestato, ove il gi udice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo; inoltre, va altre sì considerato che il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui, comunque, un limite strutturale insito nel fatto che l'avviso di accertamento (o di rettifica) non è l'atto introduttivo del processo, quanto piuttosto l'oggetto ###, per lo meno nei casi in cui venga in questione la 24 pretesa fiscale in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'attenzione sia rivolta alle difese dell'amministrazione pubblica resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all'atto della costituzione in giudizio esporre «le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente», in dicando «le prov e di cui intend e valersi » e proponendo «altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio», non per questo può trascurarsi che l'amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo o vviamente difforme da quanto riten uto dal contribuente; ne consegue che l'onere di com pletezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per qu anto interpretato in co erenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall'art. 115 cod. proc. civ., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all'amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell'atto impositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2015, n. 2196; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2018, n. 12287; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2019, 19806; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22015; Cass., 5^, 22 giugno 2021, n. 17698; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, n. 3602 8; Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2022, n .  ###; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2023, n. 16984; Cass., Sez. Tr ib., 8 agosto 2024, n. 22526; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2024, n. 26019). 
Pertanto, la carente presa di posizione della concessionaria in sede di appello sulle censure relative all'atto impositivo non può equivalere ad una sorta di tacito riconoscimento della loro 25 fondatezza, dovendo altrimenti escludersi la sussistenza stessa del presupposto impositivo.  7. Alla stregua d elle suesposte argomentaz ioni, dunque, valutandosi l'infondatezza/inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.  8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.  9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricor so; condanna la “ ### na ### per le arti contemporanee” alla rifusione delle spese giudiziali in favore del Comune di Napoli e dell'### delle ### - ### li quidandole, rispetti vamente, per il primo, nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e, per la seconda, nella misura di € 4.000.00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto dell a sussistenza dei presupp osti per il versamento, da parte della “### per le arti contemp oranee”, del l'ulteriore importo a ti tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio del 23 gennaio 

Giudice/firmatari: Paolitto Liberato, Lo Sardo Giuseppe

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4568/2025 del 12-11-2025

... sono rispettati i tempi, i modi e la successione dei tempi relativi all'incidente stesso ed alle terapie prescritte e ai danni fisici riportati. Avuto, quindi, riguardo a tutti gli elementi tecnici che è stato possibile evincere dagli ### e dai presenti accertamenti clinici e medico-legali è possibile pervenire ad una ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo che - alla luce della classica dottrina traumatologico-forense - appare essere del tutto compatibile con un trauma indiretto per caduta sul palmo della mano sinistra con polso in dorsiflessione e arto superiore omolaterale esteso, atteggiato a difesa. In definitiva, è possibile affermare che le lesioni obiettivate al sig. ### dai medici del P.O. di ### sono del tutto compatibili con la caduta al suolo di motociclista.” (Cfr. CTU, (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI SALERNO ### R.G. 2394/2021 ### 12/11/2025 E' comparsa per parte attrice, l'avv. ### per delega dell'avv. ### la quale si riporta all'atto di citazione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate contestando gli scritti e le conclusioni di controparte, chiede che la causa venga decisa. 
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione. 
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.  dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.  ### N.R.G. 2394/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### In persona del ### dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2394/2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da cose in custodia TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla via E. Farina n. 4, elettivamente domicilia ### di ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, virtù di determinazione dirigenziale di incarico e di procura generale alle liti rep.n. 79987 - raccolta ### - rogata in ### dal notaio dott.  ### in data ###, allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.03.2022 dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### al largo ### n.1, elettivamente domicilia ### Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 12.11.2025.  MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data #### conveniva in giudizio la ### di ### esponendo che il giorno 24 agosto 2020, alle ore 20:15 circa, in ### - ### mentre percorreva con il motociclo di sua proprietà la strada SP 278, ### direzione ### perdeva improvvisamente il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra.  1.1 Deduceva che la causa della caduta fosse imputabile alle pessime condizioni della strada, posto che il manto stradale era sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe che si estendevano per un tratto lungo circa 13 metri, dovuti presumibilmente alle radici degli alberi posti a ridosso della strada, nonché alla scarsa illuminazione.  1.2. Esponeva che, per tali motivi, cadeva in terra e riportava lesioni consistenti in “### con frattura allo stiloide-radiale sx e con escoriazioni diffuse agli arti superiori”, diagnosticate presso il P.S. dell'### di ### della ### gli applicavano al braccio sinistro ### per 30 giorni e, all'esito della rimozione, si sottoponeva ad ulteriori visite e sedute di fisioterapia. La guarigione clinica veniva accertata in data ###.  1.3. Sul punto, produceva documentazione clinica e consulenza tecnica di parte, dalla quale emergeva: “- un'inabilità temporanea parziale di durata pari a 79 giorni “progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% nei primi trenta, al 50% nei successivi venti e al 25% negli ultimi ventinove”; - una sofferenza morale durante il periodo di inabilità temporanea “alla quale, in una scala graduata da 0 a 5, appare equo attribuire un quantum pari a 2 - 3 (due - tre)”; - “postumi permanenti che rappresentano danno biologico equamente valutabile nella misura del 7% (sette per cento)”; - una “sofferenza soggettiva somato-psichica, collegata ai postumi permanenti residuati”, stimabile, in una scala graduata crescente da 0 a 5, in un quantum pari a 2 ###.” 1.4 Per quanto attiene ai danni patrimoniali scaturenti dal sinistro, produceva un preventivo di riparazione del motociclo (pari ad € 2.166,26) e di riparazione dello smartphone ### e del tablet ### che si trovavano nel vano sotto-sella dello scooter (pari ad € 570,00).  1.4. Riferiva altresì che la richiesta stragiudiziale di risarcimento, esperita tramite denuncia del sinistro alla ### di ### ed invio di documentazione integrativa richiesta, comprensiva del verbale di incidente dell'autorità intervenuta sul luogo, si concludeva con esito negativo.  1.5. Ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva dell'ente convenuto in ordine alla causazione del danno derivante da cose in custodia, concludeva, pertanto, nei seguenti termini: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'incidente de quo ai sensi dell'art. 2051 ovvero dell'art. 2043 c.c. per l'effetto, condannare la ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. ### per complessivi € 25.000,00 - comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale, danno biologico e morale nonché delle spese mediche e di perizia sostenute - o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria (con espresso limite nello scaglione di valore giudici civili di € 26.000 e con rinuncia all'eventuale esubero). - condannare inoltre la ### di ### al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.  2. Con comparsa di risposta depositata il ### si costituiva la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, obbligatoria nel caso di specie ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 12.09.2014 n. 132, convertito in L. n. 162 /2014.  2.1 Nel merito, contestava i fatti, la dinamica del sinistro così come narrati da controparte e la sussistenza del nesso di causalità, sostenendo il difetto di prova, evidenziando, in particolare, che il dissesto fosse visibile e prevedibile.  2.2 Eccepiva, inoltre, la sussistenza della colpa esclusiva o, in subordine, del concorso del danneggiato nella causazione del sinistro, circostanza avvalorata dalle risultanze del verbale di ### dell'Ente allegato agli atti, dal quale emergeva la presenza di elementi (presenza di segnaletica di limite di velocità, natura rettilinea del tratto di strada, ampia visibilità) tali da far ritenere che il sinistro si verificava per la condotta negligente del danneggiato.  2.3. Contestava, infine, l'eccessività del quantum risarcitorio e concludeva nei seguenti termini: “1) In via assolutamente preliminare ed assorbente dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita; 2) nel merito, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non suffragata da elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro; 3) nel merito, in subordine, dichiarare la ### di ### non responsabile del sinistro per cui è causa, ovvero l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso; 4) in via gradata, dichiarare il concorso del danneggiato, con conseguente diminuzione del grado di responsabilità in capo alla ### di ### secondo la gravità della colpa dell'attore, con la condanna al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c.”, con condanna alla spese.  3. Alla prima udienza il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione preliminare di procedibilità sollevata da parte convenuta, rinviava a successiva udienza onde consentire alle parti l'esperimento della negoziazione assistita.  4. La stessa si concludeva con esito negativo e venivano concessi i termini per le memorie istruttorie.  5. La causa veniva quindi istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU medico-legale.  6. Completata l'istruttoria, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.  ***  7. In via preliminare ed in punto di diritto sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso il riferimento espresso fatto dall'attore alla responsabilità della ### di ### nella sua qualità di custode della strada.  7.1. Quanto alla responsabilità degli enti proprietari della strada, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., III, n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 7.2. In punto di onere della prova in capo al danneggiato, la giurisprudenza, proprio in tema di danno ex art. 2051 c.c. subito da un ciclomotore, ha ribadito quanto già consolidato ossia che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. 
Sul punto, si legge: “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote), è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024, n.11140).  7.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle ### che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa, mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.  (Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).  7.4. Ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.  7.5. È infatti consolidato l'orientamento in forza del quale la PA deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140). Ancor più di recente, la Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450 del 31/03/2025). 
Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare “dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).  7.6 ### di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023, n.21675). 
Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo - che si ritiene di condividere - secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, ad esempio, a causa di una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2022, n. ###), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso sul danno. A tal proposito, si legga: “della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (### Cass. civ., sez. III, n. 18518 del 2024).  8. Applicando i principi richiamati al caso di specie, la domanda proposta da ### è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.  9. In via preliminare, è pacifica la custodia della strada luogo del sinistro (SP 278) in capo alla ### di ### alla luce del principio di non contestazione nonché della documentazione versata in atti, in particolare del “### servizio manutenzione stradale” della ### di ### ove si legge quanto segue: “Si è riscontrato ed accertato che il tratto di strada è di proprietà e gestone della ### di ###” (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta).  10. Quanto al fatto, deve ritenersi provato - alla stregua dell'espletata istruttoria - che il giorno 24 agosto 2020 alle ore 20:15 circa in località ### di ### l'attore era alla guida del suo ciclomotore allorquando perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo; veniva soccorso dall'ambulanza 118 e trasportato presso il PS di ### della ### per le lesioni riportate.  10.1 Per la prova del fatto storico si ritengono satisfattive le prove orali espletate durante l'istruttoria e rese alle udienze del 29.06.2022 e del 30.11.2022, dai sig.ri ### moglie del padre dell'attore, ### indifferente, ### padre dell'attore e ### indifferente. Il Tribunale ritiene genuine le dichiarazioni rilasciate in quanto sono tutte chiare e concordanti nel descrivere le circostanze indicate nella memoria istruttoria e confermano la dinamica del sinistro come prospettata in citazione.  10.2 Si valorizza, in particolare, la deposizione di ### indifferente, e della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, che conferma la ricostruzione del fatto come dichiarata da ### che ha assistito direttamente al sinistro. 
La presenza della signora ### sui luoghi di causa è confermata dallo stesso ### “### di aver visto la signora che prima è stata escussa come teste sul luogo del sinistro”. (cfr. verbale di udienza del 29.06.2022) Sul punto egli, inoltre, dichiara: “### che ero presente al momento del sinistro in quanto mi trovavo nei pressi della mia abitazione, a circa 400 metri, che è sita in ### Io ero a piedi e stavo rientrando nella mia abitazione da mare. ### di aver sentito a un certo punto un rumore, di essermi voltato e di aver visto il motorino strusciare in terra.” (Cfr. verbale di udienza del 29.06.2022). La teste ### sentita alla stessa udienza, ha affermato: “Ho visto a un certo punto ### cadere in terra senza che vi fosse l'interferenza di nessun'altra auto. […] Ho visto cadere ### in terra in prossimità dei dossi di cui ho parlato”.  10.3 I testimoni ### e ### sono invece intervenuti in un momento successivo e anch'essi dichiarano di aver visto il ### riverso in terra, soccorso dai sanitari intervenuti (cfr. verbale di udienza del 30.11.2022).  10.4 Ciò detto, passando all'analisi dello stato dei luoghi, risulta oggettivamente provato dalle complessive evidenze probatorie il dissesto generale in cui versa il tratto di strada in questione. 
Si rimanda, sul punto ed in via principale, alla ### di ### effettuato dalla stessa ### di ### ove, nella sezione “annotazioni”, si evince l'accertamento dello stato dei luoghi che si riporta a stralcio: “Il tratto in questione è in rettilineo con ampia visibilità, con piano viario risultante in discrete condizioni tranne il tratto causa del sinistro per circa mt 20, sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe evidentemente causate dalle radici degli alberi che costeggiano la strada.” Il sopralluogo è stato effettuato in data successiva rispetto al sinistro, ossia il ###, tuttavia gli stessi accertano e confermano l'identità delle condizioni di dissesto all'epoca del sinistro: “Si rileva che dal verbale della ### locale del Comune di ### qui allegato, gli stessi hanno rilevato la presenza del manto stradale deteriorato”.  10.5 Ad ulteriore conferma, si rinvia alle fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della caduta allegati al “### di sinistro stradale” redatto dalla ### del Comune di ### - ### ove è ben visibile il dissesto generale del manto stradale, causato e determinato dalle radici degli alberi di pino presenti ai bordi della stessa. 
Gli stessi agenti, inoltre, nel quadro relativo alla descrizione del campo del sinistro, indicano specificamente “manto stradale irregolare”.  10.6 Ancora, si rinvia alle dichiarazioni dei testi escussi, che si riportano a stralcio, chiare e concordi nella descrizione dello stato dei luoghi. 
La teste ### che lo percorreva con l'automobile, dichiara: “### che sulla strada che percorrevamo, a causa dei dossi presenti dovuti alle radici degli alberi che costeggiano la sede stradale, avevamo un'andatura non particolarmente veloce”: Il teste ### afferma: La strada che percorreva il motociclo è una strada particolarmente dissestata in quanto al margine della sede stradale vi sono degli alberi molto grandi e le loro radici hanno creato dossi sull'asfalto. Non è la prima volta che capitano incidenti” Lo confermano anche i testi ### (“A margine della strada vi sono dei pini marini […] ### i luoghi di causa come rappresentati nel verbale degli agenti accertatori e nelle produzioni fotografiche allegate dalla ###”) e ### (### i luoghi di causa come raffigurati delle foto della produzione di parte convenuta, nonché quelle allegate al verbale degli agenti accertatori. A margine della strada vi è la presenza di alberi.”, sentiti all'udienza del 30.11.2022.  11. Ciò detto, alla stregua di quanto affermato, è provato anche il nesso causale, in quanto si può ragionevolmente ritenere che la causa della caduta dal motociclo dell'attore e le lesioni da esso riportate siano ascrivibili alle condizioni della strada. 
Sul punto, si rinvia alla ### d'### espletata nel corso del giudizio, che il Tribunale ritiene di condividere perché scientificamente elaborata, dal dott.  ### il quale si esprime in tal senso: “### il nesso di causalità tra l'entità e la natura delle lesioni riportate e la dinamica dell'incidente che le ha causate e soprattutto sono rispettati i tempi, i modi e la successione dei tempi relativi all'incidente stesso ed alle terapie prescritte e ai danni fisici riportati. Avuto, quindi, riguardo a tutti gli elementi tecnici che è stato possibile evincere dagli ### e dai presenti accertamenti clinici e medico-legali è possibile pervenire ad una ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo che - alla luce della classica dottrina traumatologico-forense - appare essere del tutto compatibile con un trauma indiretto per caduta sul palmo della mano sinistra con polso in dorsiflessione e arto superiore omolaterale esteso, atteggiato a difesa. In definitiva, è possibile affermare che le lesioni obiettivate al sig. ### dai medici del P.O. di ### sono del tutto compatibili con la caduta al suolo di motociclista.” (Cfr. CTU, pag. 5).  12. Nel caso di specie, dunque, è provato che: a) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di asfalto notevolmente dissestato e lasciato privo di riparazione; b) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta l'evento dannoso - in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza del dissesto dovuto ai dossi causati dalle radici degli alberi, in sostanza, l'attore non sarebbe rovinato al suolo). 
La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).  12.1 Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l'Ente convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei motocicli, che avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie. 
Si aggiunga che il dissesto del manto stradale era sussistente in un momento antecedente rispetto al fatto e non può ravvisarsi in alcun modo un cambiamento repentino dello stesso oppure l'insorgenza di ulteriori elementi nuovi tali da modificare l'assetto stradale in questione. ### di segnalazioni di attenzione ha creato una situazione di pericolo non prevedibile da parte dell'utente che faceva affidamento nella normale sicurezza del manto stradale, senza poterne verificare lo stato e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione. 
Sul punto, si rinvia alle risultanze dei verbali delle autorità intervenute, nonché alle deposizioni testimoniali che confermano che il luogo del sinistro era già dissestato (cfr. verbali di udienze del 29.06.2022 e del 3.11.2022).  13. Venendo, invece, all'analisi del concorso di colpa e del rapporto con il caso fortuito, che, come noto, potrebbe escludere la responsabilità del custode, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta dal motociclo, il Tribunale ritiene che non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità tale da integrare il caso fortuito. 
Tuttavia, può di certo ravvisarsi che la condotta del danneggiato abbia concorso alla produzione del fatto e pertanto all'utente è imputabile una comportamento idoneo ad essere valutato ex art. 1227, comma primo, c.c. e ciò in virtù dell'approdo giurisprudenziale che si condivide, in forza del quale quanto più la situazione di danno può essere prevista ed evitata adottando le ordinarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale dell'evento.  13.1 Devono sottolinearsi, infatti, diverse circostanze che avrebbero dovuto ingenerare nell'attore l'adozione di una maggiore attenzione nel passaggio sulla careggiata. Si consideri l'orario del sinistro (ore 20:15 circa in un giorno d'estate, dunque con la luce); il tratto di strada rettilineo e pianeggiante, l'esistenza di segnaletica orizzontale e verticale, le condizioni meteorologiche serene (elementi ricavabili dai verbali delle autorità intervenute).  13.2. Si consideri, inoltre, che sono gli stessi testimoni ad affermare che il luogo è teatro di numerosi sinistri e ciò doveva indurre maggiore attenzione nel ### considerando la sua conoscenza dello stato dei luoghi in quanto residente ad ### nelle vicinanze della zona del sinistro.  13.3 Si tenga conto, infine, sebbene non si possa avere la certezza sulla velocità di traversata dell'attore, il rapporto tra il limite di velocità segnalato (50 km/h) e la circostanza che il conducente sia rovinato al suolo per circa 34 metri comprova, con ragionevole probabilità, che la velocità fosse sostenuta. 
Tali elementi, difatti, avrebbero dovuto indurre l'attore a prestare maggiore attenzione, in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela che obbliga il soggetto ad adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (### Cass. civ. n. 17443/2019). 
Si ritiene che la condotta del danneggiato, nella specie, tenuto conto delle circostanze di cui si è dato conto, abbia inciso nella misura del 40% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.  14. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attore abbia riportato: “### di frattura del polso sinistro ben consolidata, con lieve riduzione dell'articolarità radiocarpica”. (cfr. pag. 6 CTU a firma del dott. ###. 
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.  14.1 È possibile ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste, quantificate dal ### che si ritiene di condividere, nei seguenti termini: - il periodo di inabilità deve essere indicato in I.T.P. (al 75%) per giorni 30 ###, relativa al periodo di immobilizzazione in gesso; I.T.P. al 50% per giorni 20, relativa al periodo riabilitativo; I.T.P. (al 25%) per giorni 30 ### quale sintesi del più lungo periodo utile al recupero funzionale; - una valutazione del “danno biologico permanente” con un tasso del 4% (quattro per cento).  15.Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno. 
Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d.  “micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. ###/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le ### di ### come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.  15.1 Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato: Tabella di riferimento: Tribunale di ### 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro: 40 anni ### di invalidità permanente: 4 % Punto danno biologico: € 1.654,52 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno non patrimoniale risarcibile € 5.328,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 4.600,00 Totale generale = € 9.928,00 15.2. Tenuto conto del concorso di colpa al 40%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 5.957,00 (9.928- 3.971,20).  15.4 All'importo così calcolato non può essere applicata la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie, stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né provati danni ulteriori, né per il danno da sofferenza soggettiva.  16. Per quanto attiene ai danni patrimoniali richiesti, il Tribunale osserva quanto segue.  16.1 ### lamenta un danno al motociclo stimati in € 2.166,26 in base ad un preventivo del carrozziere di fiducia. 
Merita ravvisare che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, il preventivo di spesa valutato nella sua singolarità è inutilizzabile quale prova decisiva nel giudizio, come confermato, da ultimo: "in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (### Cass. civ., n. ### del 2021; Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n. 11765). 
Tuttavia, la stessa giurisprudenza precisa che esso assume valore di prova indiziaria e può essere valutato ai fini della quantificazione del danno se corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato, da testimonianza e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso. 
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene congrua tale quantificazione, in quanto valutata unitamente alle fotografie del motoveicolo, allegate al verbale di sopralluogo della polizia municipale intervenuta e rapportandolo alla dinamica del sinistro. 
Si aggiunga, inoltre, che la ### convenuta, sul punto, non ha assolto l'onere di contestazione specifica, limitandosi ad affermare l'eccessività del quantum risarcitorio, a fronte di un preventivo comunque sottoscritto. 
Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile in € 1.299,76 (2.166,26-866,50).  16.2 ### in citazione assume, inoltre, che nel vano sotto-sella dello scooter erano presenti uno smartphone ### ed un tablet ### che subivano, a causa del sinistro, danni stimati in € 570,00. Sul punto ha allegato un preventivo di parte (all. n. 4 dell'atto di citazione). 
La domanda deve essere rigettata. Unica prova fornita dall'attore è il preventivo di parte, ma esso appare inutilizzabile, non emergendo dall'istruzione probatoria nessun'altro elemento utile; esso è, inoltre di un mese successivo al sinistro (29.09.20) e non vi è nessuna fotografia utile per riscontrare le voci di danno, né alcuna deposizione testimoniale in merito; anche la relazione causale tra l'ipotizzato danno ed il sinistro è obiettivamente incerta (l'incertezza probatoria resta a carico dell'attore).  17. Quanto alle spese mediche sostenute, l'attore ha documentato allegando all'atto di citazione le fatture relative alle stesse per una somma pari ad € 82,97, che risultano al Tribunale congrue e pertinenti, come sostenuto dal ### Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 49,78 (82,97-33,19).  18. In conclusione, tenuto conto del danno patrimoniale e non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di ### la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., è condannata al pagamento della somma totale di € 7.306,54 (€ 5.957,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, € 49,78 per spese mediche, € 1.299,76 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale). 
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (24.08.2020) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici ### sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.  19. Sulle spese di lite, si osserva quanto segue.  19.1. Le stesse, atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico della ### di ### in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato. 
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con ordinanza, effettivamente versate da parte attrice, come da ricevuta di avvenuto pagamento allegato alle note sostitutive dell'udienza del 12.09.24, vanno poste a definitivo carico della ### di ### convenuta. 
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, avv. ### dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: A) accerta la responsabilità della ### di ### nella causazione del sinistro per cui è causa ed il concorso di colpa di ### nella misura del 40%; B) per l'effetto, condanna la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### della somma complessiva di euro 7.306,54 da considerarsi all'attualità, oltre gli interessi come indicati in motivazione; C) condanna, altresì, la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite effettivamente sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 3.000,00 per competenze legali, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente le spese di ### come liquidate in corso di causa con ordinanza in sede di conferimento incarico, a definitivo carico della ### di ### D) dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.  ### deciso in ### all'esito della discussione orale, in data ### Il giudice ### 

causa n. 2394/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Rossini Francesco

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 15831/2025 del 13-06-2025

... data mediante la mera denuncia di successione, occorrendo a tal fine la produzione degli atti dello stato civile attestanti il rapporto di successione legittima. La censura non coglie nel segno. Dalla lettura della sentenza, infatti, risulta chiaramente che la Corte di ap pello h a fondato il proprio convincimen to sull'assolvimento da parte degli appellanti della prova della loro qualità di eredi di ### non solo sulla denuncia di successione da essi presentata, ma anche su altre allegazioni e documenti, di cui ha ritenuto ammissibile la produzione in appello. In particolare, la sentenza dà atto che al fine di superare l'eccezione delle controparti, gli appe llanti avevano dedotto di avere in precedenza promosso nei confronti di ### un procedimento di esecuzione immobiliare allegando come (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso proposto da: #### e ### rappresentati e difesi dall'### Ricorrenti contro ### e ### rappresentati e difesi dagli l'### e ### Controricorrenti avverso la sentenza n. 1989/2019 della Corte di appello di Bologna, depositata il ###. 
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.4.2025 dal consigliere relatore ### Udite le conclusioni del P.M., in persona del ### dott.ssa ### che ha chiesto l'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, con assorbimento degli altri, e che, decidendo nel merito, la Corte rigetti la domanda degli attori. 
R.G. N. 3955/2020. 
Udite le difese svolte dall'### per delega dell'### per i ricorrenti e dall'### per i controricorrenti. 
Fatti di causa ### e ### quali eredi del padre ### agirono in giudizio per la dichiarazione di simulazione del contratto stipulato il ### con cui i loro debitori ### e ### avevano venduto alla figlia ### per il prezzo di lire 352.200.000, una villa con annesso giardino sita in ### I convenuti si opposero alla domanda, eccependo in via preliminare l'inesistenza della procura alle liti degli attori e il difetto della loro legittimazione attiva, in relazione alla domanda proposta, non avendo essi provato di essere eredi di ### Con sentenza n.268 del 2012 il Tribunale di Ravenna dichiarò inammissibile la domanda per inesistenza della procura alle liti al difensore. 
Interposto gravame, nel corso del relativo giudizio venne dichiarato il decesso di ### i ### e di ### ni ### ed il processo fu riassunt o a cura degli appellanti nei confronti di #### e ### Con sentenza n. 1989 del 20.6.2019 la Corte di appello di Bologna, in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiarò la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 23.2.2000. 
La Corte motivò la propria decisione, per quanto qui rileva, affermando che: la validità della procura alle liti rilasciata dagli attori in foglio allegato all'atto di citazione era stata regolarmente rilasciata ed era riferibile al giudizio; gli attori avevano dimostrato la loro legittimazione ad ag ire, provando, mediante la produzione di documenti, la loro q ualità di eredi di ### tale produzione era ammissibile, in quanto, trovando applicazione il testo dell'art.  345 c.p.c. all'e poca in vigore, precedent e alla sua attuale versione, gli atti prodotti nel giudizio di appello dovevano considerarsi indispensabili ai fini della decisione della causa; vi era la prova che , all'epoca de lla compravend ita impugnata, ### era creditore dei venditori ### e ### R.G. N. 3955/2020.  ### né era stato dimostrato da parte dei convenuti che il debito era stato estinto; il rapporto di stretta parentela tra i venditori e l'acquirente ### la mancata prova del pagamento del prezzo di acquisto e la conoscenza in capo alla acquirente del debito dei propri genitori costituivano elementi sufficienti per presumere che l'atto di compravendita fosse simulato e fosse stato stipulato per sottrarre il bene alla garanzia dei creditori; la dichiarazione resa da ### di avere rinunciato all'eredità dei genitori era inefficace, atteso che tale parte nel costituirsi in giudizio aveva dichiarato di essere erede del padre ### unitamente alla madre e ai due fratelli, così accettando espressamente l'eredità. 
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il ###, hanno proposto ricorso #### e ### affidato a otto motivi.  ### e ### hanno notificato controricorso ###.M. e le parti hanno depositato memoria. 
Ragioni della decisione 1.Il primo motivo del ricorso denuncia violazione dell'art. 345 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato ammissibile, e quindi valutato, la documentazione prodotta dagli appell anti nel giudizio di appello, al f ine di provare la loro qualità di eredi di ### Si lamenta, in particolare, che la Corte di appello abbia ritenuto tali documenti indispensabili ai fini della decisione della causa, nonostan te la loro incompletezza ed insufficienza probatoria. 
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.  2697 c.c., 100 c. p.c. e 565 c.c. , lamentando ch e la Corte di appello, disattendendo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, abbia ritenuto provata la qualità di eredi degli app ellanti sulla base dell a dichiarazione di successione da essi presentata, che ha rilievo solo a fini fiscali, ed in mancanza di atti dello stato civile attestanti il rapporto di parentela con il de cuius. 
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art.  118 disp. att. stesso codice, assumendo la nullità della decisione per totale R.G. N. 3955/2020.  carenza di motivazione circa il carattere indispensabile dei documenti prodotti dagli appellanti nel giudizio di secondo grado.  2. I primi tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente investendo, sotto diversi profili, il medesimo capo della sentenza, sono infondati.  ### svolto dai ricorrenti e fatto proprio anche dal ### è che la prova della qualità di erede, che incombe sulla parte che si costituisca in giudizio quale successore di altro soggetto, non può essere data mediante la mera denuncia di successione, occorrendo a tal fine la produzione degli atti dello stato civile attestanti il rapporto di successione legittima. 
La censura non coglie nel segno. Dalla lettura della sentenza, infatti, risulta chiaramente che la Corte di ap pello h a fondato il proprio convincimen to sull'assolvimento da parte degli appellanti della prova della loro qualità di eredi di ### non solo sulla denuncia di successione da essi presentata, ma anche su altre allegazioni e documenti, di cui ha ritenuto ammissibile la produzione in appello. In particolare, la sentenza dà atto che al fine di superare l'eccezione delle controparti, gli appe llanti avevano dedotto di avere in precedenza promosso nei confronti di ### un procedimento di esecuzione immobiliare allegando come titolo esecutivo le sentenze che riconoscevano al loro genitore il credito azionato, senza che fosse mossa alcuna contestazione in ordine alla loro qualità di eredi di ### ed avevano altresì prodotto, a conf erma della loro legitti mazione, oltre al la copia della denuncia di successione del proprio genitore, anche copia del verbale di inventario dei beni caduti in successione registrato il ### a Cesena. 
La Corte distrettuale ha quindi valutato non solo la denuncia di successione, ma anche il verbale di inventario dei beni caduti in successione nonché il pregresso comportamento delle parti in altro procedimento, reputando di trarre da tali elementi la prova sia del rapporto successorio tra gli appellanti ed il de cuius che della accettazione dell'eredità, dato quest'ultimo ricavabile, ex art. 476 c.c., dalla stessa proposizione della domanda di simulazione. Con riferimento alla utilizzabilità delle altre circostanze ed atti valorizzati dalla Corte di appello il ricorso non solleva osservazioni né contesta la loro rilevanza. Ciò è sufficiente a rit enere le censure non deci sive, per n on investire l'intero impianto R.G. N. 3955/2020.  motivazionale su cui il giudice ha fondato la sua decisione. A ciò può aggiungersi che la valut azione in odin e alla valenza probatoria degli element i esaminati riveste natura di apprezzamento di merito e, come tale, non è censurabile in sede di giudizio di legittimità. 
Tali considerazione portano a disattendere anche le altre censure sollevate con i motivi in esame, circa l'erronea valutazione di indispensabilità dei documenti prodotti e la mancanza di motivaz ione, che trovano diretta smentita nel la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale, che, nel ritenere gli elementi di prova addotti dimostrativi della qualità di eredi degli attori, ne ha con ciò stesso riconosciuto la indispensabilità ai fini della decisione.  3. Il quarto motivo di ricorso, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 476 c.c., 2697 c.c. e 291 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cu i ha indiv iduato g li odiern i ricorrenti eredi di ### e d ha dichiarato la contumacia di ### e ### quali eredi di ### e ### e nella parte in cui ha dichiarato la contumacia di ### nonostante l'omessa notificazione a det ta parte dell'atto di riassunzione, dopo che il processo era stato interrotto per morte della madre ### reputando altresì ininfluente la dichiarazione resa da ### di rinuncia alla eredità del padre.  4. Il mezzo è inammissibile. 
Va premesso, con riguardo allo svolgimento del giudizio di secondo grado, che dalla sente nza impugnata risulta che: l'atto di appello è stato notificato al procuratore del convenuto ### costituitisi in giudizio, ### e ### rappresentavano la nullità della notifica nei confronti degli eredi di ### la Corte, nonostante la rituale notifica dell'at to di appe llo al procuratore dei convenuti, che pure dichiarava in applicazione del principio della ultrattività del mandato difensivo, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di #### dichi arava di costituirsi personalmente, depositando atto di rinuncia all'eredità del padre; dichiarato il decesso di ### il processo era dichiarato interrotto e ritualmente riassunto a cura degli ap pel lanti ### i; non essendosi costituit i, ### e ### erano dichiarati contumaci, così come ### R.G. N. 3955/2020.  avendo quest'ultima dichiarato di costituirsi in proprio, cioè, deve intendersi, quale acquirente della compravendita di cui era stata chiesta la dichiarazione di nullità per simulazione, e non quale erede dei genitori. 
Tanto precisato, la prima censura, che attiene alla dichiarazione di contumacia di ### i ### e ### è inammissibi le, non essendo dato comprendere dalla illustrazione del motivo in cosa sarebbe consistito l'errore del giudice, non risultando contestata la regolare notifica dell'atto di integrazione del contradditto rio, prima, e dell'atto di riassunzione successivo alla interruzione, dopo. 
Con riguardo alla seconda censura, che lamenta la mancata presa d'atto della rinuncia all'eredità del padre manifestata da ### va invece osservato che la sudd etta pa rte era in giudizio in proprio, qual e acquirente del be ne immobile, sicché la sua posizione sostanziale e processuale di fatto non sarebbe mutata laddove fosse stato dato atto della sua rinuncia all'eredità. In senso analogo deve valut arsi la sua dichiarazione di contum acia, quale e rede dei genitori, che in alcun modo ha pregiudicato le sue possibilità difensive. 
In realtà il motivo sembra affetto da un equivoco di fondo, volendo attribuire alla dichiarazione di contumacia effetti sulle posizioni di diritto sostanziale delle parti, nella specie il riconoscimento della loro qualità di eredi dei genitori, parti originarie del giudizio, laddove essa è solo un atto dichiarativo che esplica i suoi effetti esclusivamente all'interno del processo.  5. Il quinto motivo di ricorso, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 307, commi 4 e 5, 102 e 303 c.p.c., lamenta che la Corte di appello non abbia dichiarato l'estinzione del giudizio per la mancata osservanza da parte degli appellanti dell'ordine di integrazione del contraddittorio e per non avere essi provved uto regolarmente alla riassunzione del processo dopo la dichiarazione della sua interruzione per morte di ### assumendo l'inesistenza delle notificazioni di tali atti nei confronti di ### eseguite presso il domicilio del suo procuratore e non alla parte personalmente.  6. Il motivo è infondato. 
Quanto all'atto d i integrazione del contraddittorio, dalla e sposizione dello svolgimento del giudizio di appello, come riportato, senza contestazioni, dalla R.G. N. 3955/2020.  sentenza impugnata e sopra riassunto, risulta che esso fu disposto dopo che ### era già costituita in giudizio. Ne consegue che, essendo la parte già costituita, l'atto stesso non doveva esserle notificato, essendo l'integrazione del contraddittorio, per definizione, rivolta nei confronti dei soggetti che non sono stati chiamati e non sono presenti nel giudizio. 
Con riferiment o invece all'atto di riassunzione del p rocesso, a seguito d ella dichiarazione della sua interr uzione, la not ifica dello stesso al difensore di ### deve ritenersi del tutto regolare, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., dal momento che detta parte era, come detto, a quel momento già costituita in giudizio.  7. Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata, travisando e mal valutando le prove, abbia ritenuto mancante la prova del pagamento del prezzo della compravendita, traendo da ciò la presunzione della sua simulazione. In realtà, si sostiene, la convenuta acquirente ### aveva prodotto una serie di documenti che attestavano che, proprio al fine di realizzare l'acquisto, era ricorsa ad un mutuo bancario ed aveva eseguito rimesse di denaro in favore del genitori.  8. Il motivo è inammissibile. 
Premesso che la Co rte di appello ha esaminat o i documen ti menz ionati nel motivo, reputandoli inidonei a provare il versam ento d el prezzo della compravendita, le censure sono inammissibili in quanto investono la valutazione del materiale probatorio. ### il diritto vivente di questa Corte, infatti, la valutazione delle prove costituisce una operazione ch e la legge affi da alla esclusiva competenza del giudice di merito ed i cui risultati non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità, non avendo questa Corte il potere di rivalutare il fatto ovvero di attribuire alle prove acquisite in giudizio un significato o una rilevanza diversa da quella riconosciuta dal giudice della causa, tranne i casi in cui tale efficacia discenda direttamente dalla legge (Cass. Sez. un. n. 20867 del 2020).  9. Il settimo motivo di ricorso, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 769, 1414, 2722 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., censura il giudizio in forza del quale la Corte di appello, sulla base degli elementi di prova, ha ritenuto R.G. N. 3955/2020.  provata sia la sussistenza del credito vantato dagli attori che la simulazione della compravendita. I ricorrenti, in particolare, imputano alla Corte di avere compiuto un esame frammentato dei singoli elementi utilizzati, in luogo di una loro valutazione complessiva e uni taria, così come richiesto dalle norme in materia di presunzioni semplici.  10. Anche questo motivo è inammissibile, per la ragione assorbente che esso investe l'esito del ragionamento presuntivo che ha portato il giudice di merito a ravvisare nella fattispecie la simulazione del contratto, senza tuttavia indicare in modo specifico singoli contraddizioni e circostanze non esaminate in grado di far emergere le violazioni di legge denunciate. La lettura della sentenza, inoltre, evidenzia che la valutazione dei singoli elementi di prova non è stata affatto condotta in modo frammentato, ma che la Corte di appello ha valuta to unitariamente i singoli elementi e le circostanze emerse (rapporto di stretta parentela tra i contraenti, mancata prova del pagamento del prezzo, conoscenza comune della situazione debitoria dei venditori), dando conto della loro univocità e convergenza nel dimostrare che la vendita non era voluta ed era soltanto apparente. 
Quanto alla esiste nza del credit o da parte deg li attori , con conseguente riconoscimento della possibilità di provare senza limitazioni la simulazione del contratto, è sufficiente rilevare che la Corte di appello richiama come prova del credito le sentenze del 2007 e 2008 del Tribunale di Ravenna, che avevano confermato i d ecreti ingiuntivi rich iesti da ### nei confronti di ### e ### e le ricevute dei ratei del mutuo ipotecario contratto da questi ultimi pagate da ### in forza della garanzia all'epoca prestata.  11. ### motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. stesso codice, per avere la Corte di appello escluso, senza motivazione, che ### e ### avessero estinto il loro debito verso ### con la cessione nel 1996 di un loro immobile.  12. Il motivo è infondato, avendo la Corte di appello, con motivazione del tutto congrua, dichiarato l'inefficacia solutoria della cessione dell'immobile, essendo essa avvenuta in epoca precedente alle sentenze del tribunale di Ravenna del 2007 e 2008 che avevano accertato i crediti di ### R.G. N. 3955/2020.  13. In conclusione il ricorso è respinto. 
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del l'ulteriore importo a titolo di contributo u nificato pari a qu ello previsto per il ricorso, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. 
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.   

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Bertuzzi Mario

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 11-10-2025

... fallimentare che agisce non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ., delle scritture contabili regolarmente tenute: cfr. Cass. (ord.) 4.12.2020, n. 27902). 15. Un'ultima notazione si impone. Nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5), cod. proc. civ. - al di là dell'ipotesi del “contrasto ir riducibile tr a affermazioni inconciliab ili”, insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce valenza solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 22784 - 2019 R.G. proposto da: ### s.p.a. (già “### Elettrico” s.p.a.) - c.f. ### - in persona dell'avvocato ### in virtù di procura per notar ### del 28.2.2019, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. 
RICORRENTE contro CURATORE del fallimento della “MARI” s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor ### elettivamente domiciliato in ### al viale G. Mazzini, n. 88, presso lo studio dell'a vvocat o ### che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato ### lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. 
CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di ### dei 3/5.7.2019, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 del consigliere dottor #### 1. Il “### Nazionale” s.p.a. domandava l'ammissione al passivo del fallim ento della “MARI” s.r.l. in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di ### con sentenza n. 82/2018, per l'importo di euro 187.174,69, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 per euro 66.194,18 sino al dì del fallimento e spese di procedura monitoria. 
Esponeva, peraltr o, che sulla scorta della fattura n. 0 113400 ### del 5.3.2014 (dell'importo di euro 187.595,65) relativa ai consumi di energia del periodo maggio 2010/febbraio 2014 aveva chiesto (al netto dell'incasso di euro 420,96 avvenuto il ###) ed ottenuto in danno della s.r.l. successivamente fallita decreto ingiuntivo n. 7380/20 16 - poi dichiar ato provvisoriamente esecutivo - per l'importo di euro 187.174,69.  2. Il g.d. al fallimento negava l'ammissione al passiv o, atte sa l'omessa produzione, peraltro, del contratto di fornitura di energia (cfr. ricorso, pag. 5).  3. Il “### Nazionale” proponeva opposizione ex art. 98 l.fall.  4. Con decreto dei 3/5.7.2019 il Tribunale di ### rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite. 
Premetteva che il credito azionato concerneva il recupero di corrispettivi evasi a seguito delle manomissioni riscontrate in occasione della verifica fiscale - risultante dal verbale n. 92844/Z - effettuata dai tecnici verificatori dell' “### Distribuzione” s.p.a. in data 27/28.6.2013 (cfr. decreto impugnato, pag. 1). 
Indi evidenziava che l'opponente non aveva dato prova del proprio credito ovvero non aveva “né dedotto né depositato il contratto di fornitura di energia 3 elettrica stipulato con la società ### contenente le condizioni giurid iche ed economiche applicabili, con particolare riferimento alla tariffa prevista per la determinazione del canone” (così decreto impugnato, pag. 3). 
Evidenziava, inoltre, che era privo di valenza probatoria, pur indiziaria, il verbale redatto il 27 /28.6.2013 d al p ersonale dipendente dell' “### Distribuzione”, trattandosi di atto di parte (cfr. decreto impugnato, pag. 3). 
Evidenziava, infine, che la prova per testimoni articolata dall'opponente era volta in via esclusiva a dimostrare gli esiti dell'accertamento eseguito dai tecnici dell' “ENEL” in data 27/28.6.2013 e che i libri e le scritture contabili non erano invocabili nei confronti del curatore (cfr. decreto impugnato, pagg. 3 - 4).  5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso il “### Nazionale” s.p.a.; n e ha chiesto sulla scorta di tre m otivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. 
Il curatore del fallim ento della “MARI” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.  6. Il ricorrente ha depositato memoria.  ### 7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2697, 1325, n. 4, 1350 e 2597 cod.  Premette che il d .l. n. 73/ 2007 - convertito nella legge n. 125/20 07 - contempla, per coloro che non abbiano operato una scelta sul libero mercato, due regimi di mercato regolato, ossia il regime di “maggior tutela” ed il regime di “salvaguardia” (cfr. ricorso, pag. 7). 4 Premette, inoltre, che sia l'uno sia l'altro regime sono caratterizzati da prezzi e tariffe predeterminate, stabilite dall' “### per l'### il Gas e il sistema idrico” (attualmente, dall' “### di ### per ### e Ambiente” - “A.R.E.R.A.”; cfr. ricorso, pagg. 7 - 8), sicché sia l'uno sia l'altro regime prefigurano la fattispecie del contratto regolato dalla legge e dell'obbligo legale a contrarre ex art. 2597 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 8). 
Deduce, dunque, che il rapporto contrattuale intercorso con la “MARI” - che con dichiarazione sostitutiva di atto notorio trasmessa a mezzo fax il ### aveva chiesto di usufruire del regime contrattuale della “maggior tutela - era disciplinato ex lege senza necessità di contratto scritto (cfr. ricorso, pag. 8).  8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2697 cod.  Premette, con riferimento al verba le n. 92844/Z della verifica fiscale effettuata dai tecnici dell' “### Distribuzione” s.p.a. in data 27/28.6.2013, che sull'utenza della s.r.l. poi fallita era stato accertato il compimento di attività volta ad impedire al misuratore di computare correttamente i consumi e tanto era stato acclarato in contraddittorio con la “MARI” e senza contestazione alcuna da parte della medesima società (cfr. ricorso, pag. 10). 
Indi deduce che il verbale redatto dai verificatori dell' “ENEL” ha la rilevanza di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio, qualifica che permane in capo ai verificatori, nonostante la parziale privatizzazione dell' “ENEL”, in virtù del perdur ante controllo maggioritario dell'azionist a pubblico e del perseguimento di finalità di pubblico interesse (cfr. ricorso, pag. 11). 
Deduce, segnatamente, che il verbale relativamente ai fatti riportati fa prova fino a dimostrazione del contrario, “in quanto costituente il risultato di un'attività 5 di accertamento compiuta da soggetti equiparati alla pubblica autorità” (così ricorso, pagg. 11 - 12). 
Deduce, d'altro canto, che è contraddittoria la motivazione dell'impugnato decreto (cfr. ricorso, pag. 17). 
Deduce, invero, che il tribunale ha, da un lato, reputato la prova per testimoni irrilevante, siccome volta a dimostrare l'esistenza e i risultati degli accertamenti compiuti dai dipendent i dell' “ENEL”, e ha, dall'altro, reputato il verb ale di verifica privo di valenza probatoria (cfr. ricorso, pagg. 17 - 18); e ciò tanto più che il tribunale ha denegato l'ammissione al passivo, benché abbia dichiarato il fallimento della “MARI” su ricorso della stessa opponente (cfr. ricorso, pag. 18).  9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2697, 2709 e 2710, della legge n. 125/2 007 e d ella delibera n. 200/99 dell'### per l'### e il ### Deduce che nel sistem a legisla tivo scaturito dal d.l. n. 73/2007 essa ricorrente, siccome deputata alla vendita dell'energia, è estranea non solo all'accertamento dei prelievi irregolari ma pur alla quantificazione dei prelievi evasi e da recuperare (cfr. ricorso, pag. 19). 
Deduce, in ogni caso, che i consumi sono stati dal distributore ricostruiti in maniera “assolutamente oggettiva” (cfr. ricorso, pag. 21). 
Deduce, ancora, che ai fini della quantificazione del credito le tariffe applicate vengono determinate dall' “A.R.E.R.A.”, sicché il contratto di somministrazione dell'energia rinviene nella legge la sua regolamentazione sia per la ricostruzione che per la quantificazione degli importi (cfr. ricorso, pag. 19). 
Deduce, infine, che il proprio credito risulta specificato nell'estratto conto notarile, attestante la conformità della fattura n. ###37 del 5.3.2014 6 alle annotazioni del proprio libro-giornale dei crediti in contenzioso (cfr. ricorso, pag. 22).  10. Il ricorso è inammissibile e la ragione che ne segna l'inammissibilità, esplica valenza in relazione a ciascuno degli esperiti mezzi di impugnazione.  11. Va debita mente ribadito che il tribunale non ha rilevato e dato atto unicamente dell'omesso deposito del contratto di fornitura di energia, ma ha rilevato e dato atto, con un riscontro di antecedente valenza logico-giuridica, anche dell'omessa deduzione del contratto di fornitura di energia. 
Il tribunale, cioè, ha prioritariamente ancorato il suo dictum ad un difetto di allegazione ### oltre che di prova del contratto.  12. Ebbene, con la prima articolazione della prioritaria ambivalente “ratio decidendi” il ricorrente non si confronta, ossia nessuna delle censure veicolate dagli esperiti mezzi di impugnazione attinge e censura il difetto di allegazione che il tribunale ha riscontrato (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in te ma di ricorso per cassaz ione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidend i” posta a fondamento della pr onuncia impugnata; Cass. (ord.) 24 .2.2020, n. 4905 ; Cass. 17.7.20 07, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata). 
Al riguardo si rimarca, in particolare, che sia la circostanza per cui il contratto si correli, nella sua genesi, all' “obbligo legale di contrattare” del contraente “forte” sia la circostanza per cui il rap porto contratt uale che ne scaturisce, rinvenga nella legge e non nella volontà delle parti la fonte di regolamentazione, non escludono che contratto vi sia, sicché colui che àncora la sua pretesa ad un titolo siffatto, deve comunque - di siffatto titolo - farne oggetto di specifica 7 allegazione ### ancor prima che di prova (cfr. Cass. (ord.). 22.4.2025, n. 10435, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla).  13. In questo quadro vane sono pur le ulteriori prospettazioni del ricorrente. 
Ovvero il rilievo per cui il d.l. n. 73/2007 “ha previsto due regimi di mercato vincolato o regolato alternativi al libero mercato” (così ricorso, pag. 7). 
Ovvero il rilievo per cui “il contratto di somministrazione di energia elettrica non necessita di forma scritta” (così ricorso, pag. 6) ed il rilievo per cui “il rapporto contrattuale intercorso tra le parti era disciplinato ex lege senza necessità di contratto scritto” (così ricorso, pag. 8). 
Ovvero il rilievo per cui le tariffe sono predeterminate dall' “A.E.G.G.” ed ora dall' “A.R.E.R.A.” (cfr. ricorso, pagg. 7 e 19).  14. In p ari tempo, in quanto afferiscono al riscontro de l quantum dell'erogazione di energia e, quindi, al riscontro del quantum del “costo” a preteso carico dell'utente dipoi fallita, analogamente non attingono il deficit di “allegazione” circa il titolo contrattuale i rilievi concernenti l' “estraneità della ricorrente alle attività di quantificazione e ricostruzione dei consumi evasi” (così ricorso, pag. 19), concernenti la valenza del “verbale di verifica r edatto dai verificatori dell'Enel” (così ricorso, pag. 11. Si soggi unge che vano è il riferimento, a pag. 10 del ricorso, alla pronuncia n. 23800 del 7.11.2014 di questa Corte, pronu ncia concernente il valore del verbale di accertament o dell'infrazione nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministra tiva) e concernenti la pretesa dimostrazione del credito azionato alla stregua dell'estratto autentico notarile del “libro giornale dei crediti in contenzioso” (si prescinde a tal ultimo proposito dalla considerazione per cui 8 al curatore fallimentare che agisce non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ., delle scritture contabili regolarmente tenute: cfr. Cass. (ord.) 4.12.2020, n. 27902).  15. Un'ultima notazione si impone. 
Nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5), cod. proc. civ. - al di là dell'ipotesi del “contrasto ir riducibile tr a affermazioni inconciliab ili”, insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce valenza solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tr a le pa rti, non potendo nep pure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).  16. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.  17. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto ( Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).  P.Q.M.  La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; 9 condanna il ricorrente, “### Nazionale” s.p.a., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “MARI” s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell' art. 13, 1° co. quater, d.p .r. n. 115/2002 si dà att o della sussistenza dei presupposti processuali p er il versamento, da par te del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2025. 
Il presidente ### 

Giudice/firmatari: Terrusi Francesco, Abete Luigi

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