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Tribunale di Milano, Sentenza n. 4764/2025 del 05-11-2025

... retribuzione accessoria né reddito imponibile”. I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. * 2.3. Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di ### nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del ### dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale ### il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata (leggi tutto)...

testo integrale

### 05.11.2025 N. 10397/2025 R.G.L.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO ### in composizione monocratica e in funzione di Giudice del ### in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da #### (C.F. ###) con l'Avv.  ### del ### di ### elettivamente domiciliata presso lo ### del difensore in ### via ### I ### n. 151 - RICORRENTE - contro ###'#### - #### - #### (C.F. ###) con l'Avv. ### e l'Avv.  ### , elettivamente domiciliati presso l'### per la ### del ### del ### in ### via ### n. 24 - RESISTENTE - Oggetto: carta docente ###udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti ### E ### con ricorso depositato in data 1 settembre 2025, ### ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di ### - ### - il ###'#### l'#### e l'#### per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della ### 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'### 1. accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/2025; 2023/2024; 2022/2023; 2021/2022; 2. per l'effetto condannare il Ministero dell'### in persona del l.r.p.t. al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per gli anni scolastici di cui in premessa, disponendo l'immediata erogazione del beneficio della “c.d. ### docente” nella misura di € 2.000,00 con il beneficio di interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### n. 107/2015, condannare il Ministero resistente al pagamento della somma di € 2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”. 
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. 
Si sono costituiti tardivamente in giudizio il ### E ### l'### LOMBARDIA e l'### eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese; in particolare, le ### resistenti hanno domandato: “1) ACCERTARE e ### l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, anche in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del giudizio, nella specie l'aver dimostrato di essere andati incontro a delle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, durante i periodi di vigenza dei contratti; 2) ACCERTARE e ### l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi; 3) ACCERTARE e ### l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto 4) ### il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa”. 
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, ### 183/2011.  *** * ***  1. ### - attualmente in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato avente decorrenza dal 22 settembre 2025 al 30 giugno 2026, presso l'### di ### (MI - cfr. produzione attorea del 3 novembre 2025) - è un'insegnante che, pacifico in giudizio, nel corso degli anni ha svolto i seguenti servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato: “1. 2024-2025: La ricorrente, ha stipulato un contratto a tempo determinato, presso l'### di ### scuola ### MANZI - con decorrenza 07.10.2024 e cessazione 30.06.2025 per 24 H settimanali con prot. ###/U del 10/10/2024; 2. 2023-2024: Con l'### presso la IC ### un contratto a tempo determinato per il periodo dal 14.09.2023 al 30.06.2024 per 25 H settimanali; 3. 2022-2023: l'### presso ### un contratto a tempo determinato per il periodo dal 26.09.2022 al 30.06.2023 per 25 H settimanali prot. n. 9449; 4. 2021-2022: l'### presso ### un contratto a tempo determinato per il periodo dal 25.10.2021 al 30.06.2022 per 25 H settimanali prot. n. 7095” (pagg. 1-2, ricorso; allegati al ricorso). 
Con il presente giudizio, la lavoratrice si duole di esser stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla ### 107/2015. 
Conclude, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione.  *** * ***  2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.  *  2.1. Si osserva, preliminarmente, che sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che la formazione professionale del docente costituisce oggetto di una disciplina che inerisce direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato; sussiste, altresì, la legittimazione passiva dell'### convenuta posto che la res controversa attiene a un beneficio che deve essere riconosciuto e attribuito dalla datrice di lavoro.  *  2.2. Ciò posto, ai sensi dell'art. 1, co. 121, ### 107/2015, per come originariamente formulato, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.  *  2.3. Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di ### nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del ### dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale ### il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Nella suddetta decisione, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla ### n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”. 
Come ha già correttamente osservato questo Tribunale, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (#### Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006) In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva). 
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva). 
Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.  *  2.4. I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo. 
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi che coprano - in ogni caso - un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria dell'emolumento di cui si discute. 
Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali - quelli interessati da supplenze di breve periodo - il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere.  *  2.5. Si osservi, d'altronde, che in questa specifica prospettiva si è pronunziato il ###, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. 
Con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, difatti, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali, si è visto, la formazione è - al contempo - diritto e dovere), ed ha ravvisato la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato (per le assunzioni sussumibili nel concetto di didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente alla stregua di questi ultimi. 
Il Giudice di ### ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica di questa tipologia di contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico - e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità - sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno. 
A dispetto di quanto sostenuto dall'### convenuta nelle difese svolte in questa tipologia di contenzioso, peraltro, il ### ha escluso che possa assumere rilevanza la mancata presentazione della domanda da parte del docente precario, così come che possa trovare applicazione il regime di decadenza previsto per il caso di mancata utilizzazione nel biennio.  *  2.6. Ciò detto, con particolare riferimento alle pretese azionate per gli ### 2023/2024 e 2024/2025, si osserva quanto segue. 
Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “### in materia di ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - ### (2021) 5623843”, il ### ha disposto che “1. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”. 
La previsione non ha rilievo alcuno ai fini della presente decisione, in quanto - regolamentando le sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) - lascia comunque prive di disciplina, con ogni conseguente criticità, le altre tipologie di supplenze. 
Inoltre, con l'art. 1, co. 572, ### 207/2024, l'art. 1, co. 121, ### 107/2015 è stato così modificato: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  ### dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del ### dell'istruzione e del merito, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della ### nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. 
La disposizione riformata non risulta rilevante ai fini del decidere, in quanto - regolamentando, una volta ancora, le sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) - continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze.  *** * ***  3. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, deve essere accertato il diritto di ### di ottenere la carta docente per gli ### 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno.  *  3.1. Considerato che parte ricorrente ha attualmente in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato, così che risulta provata la permanenza nel sistema scolastico, l'### convenuta deve essere condannata a metterle a disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. 
In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal ### proprio all'art. 1, co. 121, ### 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto - ex art. 2 D.P.C.M.  28 novembre 2016 - lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.  *** * ***  4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'### convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore del procuratore costituito. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.  P.Q.M.  il Giudice del ### definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di ### di ottenere la carta docente per gli ### 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 annui. 
Per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. 
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.  ### . 
Sentenza provvisoriamente esecutiva.  ### 5 novembre 2025 ### dott.ssa ### RG n. 10397/2025

causa n. 10397/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Chiara Colosimo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1110/2026 del 19-01-2026

... 643/20 13/R/idr, seguito da altre ### per gli anni successivi. Dalla irretroattività degli interventi tariffari non deriva, tuttavia, secondo le ### unite, l'impossibilità assoluta di addebito dei conguagli. Infatti, l'art. 13, secondo comma, della legge n° 36/1994 prevedeva una tariffa idonea ad assicurare comunque la copertura de i costi di investimento e di esercizio. Coerentemente, anche il d.m. 1° agosto 1996 prevedeva, quali voci della tariffa, oltre alla remunerazione del cap itale investito ( fattore venuto meno a seguito del referendum abrogativo del 2011: d.P.R. n° 116/2011), i cost i operativi , quelli di ammorta-mento, il tasso di inflazione programmato e il limite di prezzo, denominato fattore “K” (art. 1 del d.m. cit.). A seguito dell'abrogazione refere ndaria dell'art. 154, primo comma, del d.lgs. 3 aprile 2006 n° 152, avente effetto dal 21 luglio 2011 (d.P.R. 18 luglio 2011 n° 116), nella parte in cui stabiliva che la tariffa idrica fosse determinata anche tenendo conto “dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, l'### di regolazione dispose la restituzione in favore degli utenti della parte di tariffa remunerativa del capi-tale (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 9778 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da ### s.p.a. (C.F. e N.I . Regis tro ### C.C.l. A.A. di Nuoro ###), in persona del ### Avv. ### (C.F. ###) in qualità di Presidente e legale rappresent ante pro tempore, con sede ###(### ) ### o, ### lu n. 35, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dal ### Avv. ### ano (C.F. ###), ed elettivame nte domiciliata presso lo studio del predetto difensore in (###) ### via ### n. 14; ai fini delle comunicazioni, ex art. 136 comma 1, d.lgs.  107/2010, si indica quale numero di fax: ### - p.e.c.  ###. 
Ricorrente contro ### nato a ### l'11 lugl io 19 48 (C.F. ### 4 ####) e residente ###### n. 62, ai fini del giudizio rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (### BRR ####) per procura speciale da intendersi apposta in calce al ricorso, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. n. 48/2013, e che conformemente a quanto previsto dall'art. 83, comma terz o, cod. proc. civ. viene trasme sso all'ufficio giudiziario in intestazione in via tele matica, con domicilio dig itale agl i indirizzi franco.dore @ peco rdineavvocati.ss.it e b arbara.catt ###, oltre che presso lo studio degli ste ssi posto in ### in ### n. 10 ai quali chiede che vengano indirizzate le comunicazioni e le notificazioni. 
Controricorrente avverso la sentenza del ### di Sassari n° 930 depositata il 3 ottobre 2020.  lette le conclusioni scritte del ###, in persona del ### generale, dottor ### che ha chiesto l'accoglimento del primo, del secondo e del quinto motivo. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 dal consigliere #### 1.- ### utente del servizio idrico in ### conveniva in giudizio la ### s. p.a., gestore del predetto ser vizio, chiedendo al Giudice di ### di ### di accertare ### che la “quota fissa di accesso al servizio” era dovuta nella sola misura di euro 8,37 per ogni anno; ### che nulla era dovuto a titolo di “costo servizio riparto” del corrispettivo idrico all'interno dello stabile condom iniale di via ### n° 62 ; ### la prescrizione ex art. 2948 n° 4 cod. civ. del credito portato dalla fattura n° ###50 relativa al periodo dal 24 gennaio 2006 al 04 settembre 2010; ### non dovuto il deposto cauzionale di euro 33,23; ### non dovuti i conguagli per partite pregresse relative agli anni 2005-2011.  ###, inoltre, chiedeva di applicare al gestore la sanzione di euro 50,00 per il mancat o rispe tto del termine di trenta giorni nell'evasione di un reclamo presentato. 3 2.- Il Giudice di ### nel contraddittorio con ### accoglieva tutte le domande attoree e il ### di ### su appello del gestore, con la sentenza qui gravata confermava la prima decisione, riformandola solo nel punto del deposito cauzionale, così cond annando l'attore a pagare al gestore il deposito predetto.  3.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso ### s.p.a. affidando il gravame a sei motivi illustrati da memoria. 
Resiste il ### con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l'inammissibilità e comunque per la reiezione dell'impugnazione. 
Con ordinanza interlocutoria n° 1815 3 del 2 luglio 2024 la causa, originariamente fissata per l'adunanza camerale del 23 maggio 2024, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle ### civili di questa Corte in punto di conguagli per partite pregresse. 
Dopo il deposi to della predetta sentenza delle ### la causa è stata nuovamente assegnata per la trattazione in ### ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunci a violazione o falsa applicazione di legge degli artt. 142, terzo comma, e 154 del d.lgs.  152/2006, dell'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE, dell'art. 21, tredicesimo e dicia nnovesimo comma, del d.l. 201 del 2011, dell'art. 10 d.l. n° 70/2011, dell'art. 3 d.P.C.m. 22 luglio 2012, dell'art. 1339 cod. civ., della delibera ### n° 643/2013/R/### della delibera n° 18 del 26 giugno 2014 dell'Ente di ambito della ### nonché del Reg olamento del servizio idrico integrato. 
La ricorre nte lamenta, in sostanza, l'err ata interpretazione delle norme che regolan o il sistema tariffario nel servizio id rico integ rato perché la definizione delle partite pregresse ad opera delle compe tenti autorità amministrative (### poi ### ed ### , Ente d'ambito pe r la ### era conforme al fondamentale principio, nazionale ed europeo, 4 del pieno recup ero dei costi di investimento e gestion e ottimale del servizio; le determinaz ioni t ariffarie delle ### di settore integrerebbero ex art. 1339 cod. civ. il regolamento di fornitura.  5.- Il motivo è fondato (nei sensi che seguono), tenuto conto del recente orientamento giurisprudenziale assunto da Cass., sez. un., 26 agosto 2025 n° 23858, in fattispecie sovrapponibile alla presente, i cui principi verranno di seguito applicati. 
La citata sentenza delle ### ha anzitutto precisato che nessun rilievo può av ere (come invece prete nde la ricorrente ) il rich iamo nel contratto di utenza alla regolamentazione pubblicistica della tariffa, poiché la legitt imità e l'efficacia dei provvedim enti am ministrativi venuti ad inserirsi nel cont ratto ai sensi del l'art. 1339 cod. civ. possono esser e sempre oggetto di accertamento incidentale nella controversia. 
Passando ad esaminare se il diritto alla percezione dei conguagli per le partite pregresse avesse u n fondamento non ne goziale, la predetta sentenza ha poi chia rito che la ### n° 643/ 2013 non può avere efficacia retroattiva, non essendo possibile estendere il principio valevole per gli at ti normativi ( non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva a condizione che esse tro vino ade guata giustificaz ione sul piano della ragionevolezza e non siano in contrasto con valori ed interessi costituzionalmente protetti) a quelli amministrativi.  ### citata non potrebbe attribuirsi efficacia retroattiva nemmeno considerandola attuativa del principio unionale del recupero dei costi dei servizi idrici, posto dall'art. 9 d ella dir. 2000/60/ CE, posto che tale ### non è di imm ediata applica-zione e ch e gli st rumenti che permettono il conseguimento del principio del recupero integrale dei costi (full cost recovery) sono rimessi alla valutazione dei singoli ### membri.  ### hanno poi osserva to che nemmen o nell'ordinamento interno vi è una traccia testual e che au torizzi un in tervento tariff ario retroattivo, tanto è vero che anche l'art. 170, terzo comma, lettera l), del 5 d.lgs. n° 152/200 6 ha dis posto che fino all'emanazione del de creto ministeriale (mai emesso, pe r ragioni che qui n on occorre esporre) previsto dall'art. 154, secondo comma, con cui si sarebbero dovute definire le componenti di costo delle nuove tariffe, avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996 (“### normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”). 
Tale metodo normalizzato, a seguito del passaggio del potere tariffario ad ### (avvenuto con l'art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011 n° 201) venne poi - com'è noto - sostituito da un ### (### per gli anni 2 012-2013, ### n° 85/201 2/R/idr, e d al nuovo ### per g li anni 2014 -2015, ### n° 643/20 13/R/idr, seguito da altre ### per gli anni successivi. 
Dalla irretroattività degli interventi tariffari non deriva, tuttavia, secondo le ### unite, l'impossibilità assoluta di addebito dei conguagli. 
Infatti, l'art. 13, secondo comma, della legge n° 36/1994 prevedeva una tariffa idonea ad assicurare comunque la copertura de i costi di investimento e di esercizio. 
Coerentemente, anche il d.m. 1° agosto 1996 prevedeva, quali voci della tariffa, oltre alla remunerazione del cap itale investito ( fattore venuto meno a seguito del referendum abrogativo del 2011: d.P.R. n° 116/2011), i cost i operativi , quelli di ammorta-mento, il tasso di inflazione programmato e il limite di prezzo, denominato fattore “K” (art. 1 del d.m.  cit.). 
A seguito dell'abrogazione refere ndaria dell'art. 154, primo comma, del d.lgs. 3 aprile 2006 n° 152, avente effetto dal 21 luglio 2011 (d.P.R. 18 luglio 2011 n° 116), nella parte in cui stabiliva che la tariffa idrica fosse determinata anche tenendo conto “dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, l'### di regolazione dispose la restituzione in favore degli utenti della parte di tariffa remunerativa del capi-tale investito 6 applicata nel periodo tra il 21 luglio ed il 31 dicembre 2011 ( ### n° 561/2013/R/IDR e n° 163/2014/R/### sulla base del d.m. 1° agosto 1996. 
Quindi, concludono le ### l'art. 31 della ### n° 643/2013 disciplina le modalità di recup ero dei conguagli eventualmente spettanti nei periodi precedenti, ma questi ultimi devono essere determinati in base alle norme tempo per tempo vigenti, ossia in base al d.m. 1° agosto 1996 (per ciò che concerne gli anni dal 1997 al 21 luglio 2011) ed in base alle ### n° 585/2012, che ha introdot to il ### per gli anni 2012 e 2013, e n° 643/2013, che ha introdotto il ### per gli anni 2013 e 2014 (per gli anni successivi sono intervenute altre ### che non rilevano ai fini della presente lite). 
In conclusione, sempre secondo le ### l'art. 31 della ### n° 643 legittima i conguagli che nel precedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare (in quanto le pertinenti determinazioni degli ### d'### non erano state adottate prima del subentro di ### e della modifica del metodo tariffario), ma senza legalizzare il recupero di importi diversi e ulteriori rispett o a quelli che po tevano pretendersi in base al metodo tariffario vigente all'epoca in cui si collocano le partite pregresse da conguagliare. 
Venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che il ### di ### ha accolto la domanda degli attori in base ad un principio non aderente al decisum di questa Corte.  ### ha infatti rigettato la pretesa creditoria di ### relativa ai conguagli sul rilievo - in sé ast rattame nte condivisibile - della irretroattività dei provvedimenti tariffari, ma senza verificare in concreto le modalità di applicazione della formula, contenuta nell'art. 1 del d.m. 1° agosto 1996. 
Spettava, infatti, al giudice del merito accertare che gli importi quantificati dall'### d'### fossero rispondent i a quanto poteva essere 7 addebitato all'utente nella vige nza del «metodo tariffario normalizzato » (rimanendo escluso, peraltro, che i conguagli dovessero ricomprendere i soli « costi imprevi sti ed imprevedibili al mome nto dell'e rogazione e fatturazione»), ossia che la somma richiesta all'u tente trova sse giustificazione nei criteri tariffari previsti dal d.m. 1° agosto 1996. 
Pertanto, in continuità con l a decisione delle ### appena illustrata, la censura deve essere accolta, dovendosi ribadire il principio, secondo il quale: «In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può rich iedere, a norma d ell'art. 31 della delibera A ### I 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli ### d'A mbito o dagli altri soggetti compete nti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che po tevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 19 96 con cui è stato istituito e regolamentato il ### Il Giudice del rinvio dovrà pertanto accertare che gli importi quantificati dall'Ente d'### siano rispo ndenti a quanto poteva e ssere addebitato all'utente nella vigenza del M etodo ### izzato, secondo quanto stabilito dal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo di riferimento. 
In conclusione, il motivo va accolto nel senso sopra indicato.  6.- Con il secondo motivo la ricorre nte lamenta la violazione o fal sa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n° 4, cod. civ., 142, terzo comma, e 154 del d.lgs. n° 152/06, 9 della direttiva n° 2000/60/CE, 21, tredicesimo e diciannovesimo comma, del d.l. n. 201/2011, 10 del d.l. n° 70/2011, come convertito, 3 del d.P.C.m. 22 luglio 2012, nonché della delibera 643/2013/R/IDR della ### della delibera n° 18 del 26 giugno 2014 dell'Ente d'ambito della ### na, nonché del ### ento del serviz io idrico integrato. 8 Il motivo investe la sentenza impugnata là dove il giudice d'appello non ha accolto il motivo d i appello di ### ritenuto assorbito, avverso la sentenza di primo grado in punto prescrizione della sua pretesa. 
Unitamente a tale mezzo conviene scrutinare anche il quinto. 
Dunque, col quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n° 3, cod. proc. civ., la ricorrente denu ncia violazione o falsa ap plicazione degli artt. 2935 e 2948 n° 4 cod. c iv. quanto all'accoglim ento dell'eccezione di prescrizione del credito portato dalla fattura 4 settembre 2015 relativa ai consumi dal 24 gennaio 2006 al 14 marzo 2013, perché il termine quinquennale decorreva dalla scadenza del termine di pagamento e non dal momento di erogazione del servizio.  7.- Il second o motivo è inammi ssibile nella parte in cui muove da un presupposto inesistente, ossia che il ### abbia ritenuto assorbita l'eccezione di prescrizione, mentre essa è stata esaminata e disattesa a pagina 8 della sentenza, paragrafo D). 
Per il resto i due motivi sono fondati. 
Infatti, la quantificaz ione dei sin goli conguagli da porre, da parte di ### a carico di ciascun ut ent e, è potu ta intervenire solo dopo la ### n° 643/2013 e dopo il ### del ### straordinario per la regolazione del servizio idrico integrato della ### n° 18 del 2014. 
Correlativamente, nessun diritto a percepire la copertura di costi pregressi “e non già considerati ai fin i del calcolo di precedenti de terminazi oni tariffarie” poteva essere esercitato (ex art. 2935 cod. civ.) anteriormente alla quantificazione ed approvazione da parte dell'Ente d'ambito (art. 31, allegato A, della ### n° 643). 
Il giud ice del rinvio dovrà, dunq ue, attene rsi al seguente princi pio di diritto: “In tema di servizio idrico integrato, i conguagli previsti dall'art. 31 della delibera ### 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, potevano essere richiesti d al gestore solo a seguito dell'app rovazione e 9 quantificazione degli ### d'### o degli altri soggetti competenti, da compiersi entro il 30 giugno 2014, con la conseguenza che la prescrizione del relativo credito ha cominciato a decorrere solo dal momento in cui tale approvazione e quantificazione è intervenuta”.  8.- Con il terzo motivo di ricorso ### denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994 n° 36, del d.m. 1° agosto 1996, della ### n° 52/2001 e del provvedimento CIP n° 45/1974. 
La ricorrente impugna la decisione laddove ha ritenuto che la quota fissa di accesso al servizio non possa superare il triplo del nolo contatore, ma che essa mu ti per singo le unità abitative a seconda dell a tipologia di utenza utilizzata.  9.- Il motivo è inammissibile, in ragione della sua novità.  ### ale ha ritenuto che la q uota fissa di accesso al servizio non potesse “superare il triplo del c.d. nolo contatore” e che, tenuto conto del consumo idrico del l'utente “sicuramente al di sotto della sogl ia di mc.  1.200 per anno”, detta quota fosse pari ad euro 8,37, “in conformità a quanto previsto dall 'art. 13 legge 5 gennaio 199 4 n. 36, dal D.M. 1° agosto 1996 discip linante il ### do ### dalla ### 52/2001 e dal ### 45/1974”. 
Ora, la ricostruzione delle disposizioni applicabili, esposta dalla ricorrente alle pagin e 35-38 del ricorso , non risulta dalla sentenza gravata e, comunque, involge accertamenti in fatto inammissibili nella presente sede ###ogn i caso, anche ove si considerasse già app artenente alla causa la ricostruzione normativa ill ustrata da ### i l mezzo rimarrebbe inammissibile per carenza di autosufficienza. 
Infatti, dalla lettura dei citati ### si evince che: ### il CIP col punto n° 6) della ### n° 45/1974 (“Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di ### Napoli, #### e Trieste”) sostituì i 10 “noli degli strume nti di misura” con “quote mensili per u tenza”, quantificate a seconda del minore o mag giore consumo; ### pe r il consumo “da 501 a 1500 mc/mese” la predetta ### fissò una quota mensile di lire 2.000; ### la ### n° 46/1974 (“Avviamento di un nuovo sistema pe r le tariffe idriche nei vari comuni d'It alia”) estese il disposto della ### n° 4 5 a tutti i ### i italiani, precisando al numero 1), lettera n), che “Per i noli degli strumenti di misura di cui al ### 14 aprile 1968, n. 1191, del CIP si adotteranno gli stessi criteri e misure di cui al p unto 6) d el richiamato ### 4 o ttobre 1974, 45/1974”; ### la ### n° 52 del 2001 stabilì poi che “[l]'attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unità d i utenza”, au torizzando il ### ad aumentare tale quota fissa “fino a concorrenza della perdita di ricavo (…) e comunque fino ad un massimo di tre volte la quota prevista dal provvedimento CIP 45/1974”; ### infine, l'art. 7 del d.m. 1° agosto 1996 ha previsto che “[l]a tariffa da praticare in attuazione dell'art. 13, comma 7, legge n. 36 del 1994 è articolata dall'### secondo i provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 1974”. 
Tanto premesso, si p uò agevolmente constatare ch e, da u n lato, la ricorrente non ha trascritto il “### di attuazione dell'articolazione tariffaria” ( ricorso pagina 37), dal quale pretend e essere disciplinato il diritto di accesso al servizio: ond'è che, per questa parte, il mezzo sarebbe comunque privo di autosufficienza.  ### lato, il resistente ha fondatamente replicato (controricorso pagina 44) che la censura di ### a - secondo la quale “anche laddove si volesse parametrare la quota fi ssa sull a base del provvedim ento CIP 04.10.1974 n. 45, punto 6, gli i mporti ivi i ndicati, essendo mensili, andrebbero moltiplicati per d odici mensilità al fine di ottenere l 'importo annualmente applicabile. La cifra o ttenut a andrebbe inoltre moltiplica ta per tre, posto che è consentito ai fini della copertura dei mancati ricavi un 11 possibile utilizzo della q uota fissa fino al triplo dell'ex-nolo contatore” (ricorso pagina 38) - è infondata, dato che l'utente nel giudizio di primo grado (e più esattamente nella pagina 3 delle conclusioni rese all'udienza 10 novembre 2017) aveva fatto osservare che all'importo di euro 8,37 si giungeva proprio mediante il calcolo indicato a pagina 44 del controricorso (“£. 450 al mese ### mesi = £. 5.400 x 3 = £. 16.200 annui. Rapportato ad euro: £. 16.200:1936,27 = € 8,37”). 
Il conteg gio predetto è riferito ad un consumo di acqua “fino a 100 mc/mese”, ma tale elemento fattuale (recepito anche dalla sentenza del ### a pagina 6, sub lettera A) no n è stato c ontestato dalla ricorrente: sicché, anche per que sto aspetto il mezz o appare privo di specificità e di autosufficienza. 
In conclusione, il motivo va dichiarato inammissibile.  10.- Con il quarto motivo di ricorso il ### denuncia violazione o falsa applicazione del ### to del serviz io idrico integrato e del ### di attuazione dell'articolazione tariffaria di cui alla delibera n° 18 del 31 marzo 2011 del ### nonché dell'art. 17 del contratto di somminist razione del 1 9 dicembre 2001 stipulato con il precedente gestore ### d i ### quanto alla mancata remunerazione del servizio di riparto.  11.- Questo mezzo è inammissibile. 
Il tribunale ha ritenuto non dovuto il corrispettivo per il servizio di riparto sulla base di una triplice ratio decidendi: da un lato ha osservato che il gestore non aveva dimostrato di averlo fornito; dall'altro, ha esaminato il contratto e ne ha tratto la conclusione che, secondo l'art. 17, il servizio di riparto fosse “ facoltativo e privo di specifico corrisp ettivo ”; in fine, ha ritenuto che la tariffa del servizio idrico dovesse remunerare anche tale servizio in ragione della sua natura “integrata”. 
Ora, il mot ivo non contesta una erronea app licazione delle regole di ermeneutica contrattuale, sicché il risultato interpretativo cui è giunto il 12 giudice del merito non può qui essere rimesso in discussione; inoltre, esso richiama il “### del servizio idrico integrato” ed il “### di attuazi one dell'articolazione tariffaria” ch e non sono st ati trascritti e che, per il vero, non sono nemmeno citati nella sentenza gravata. 
In conclusione, la carenza di trascrizione e la mancata menzione del luogo processuale dove venne d ibattuta la questione degl i effetti dei due ### rendono il motivo privo di autosufficienza e, pertanto, inammissibile.  12.- Col sesto motivo di ricorso (del quint o si è già det to) il gestore denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 10 della ### dei servizi, dell'art. 28 del ### nto del servi zio idrico integ rato e dell'art. 113 cod. proc.  Contesta la decisione laddo ve ha condan nato ### al pagam ento di euro 50,00 p er il ritardo nel riscontro al reclam o inviato in data 2 3 gennaio 2017.  13.- Anche questo mezzo è inammissibile. 
Il trib unale è partito dalla premessa che l'u tente avesse inoltrato un'istanza in data 23 gen naio 20 17 con cui chiedeva ad Abb anoa di riconoscere l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati e che il gestore avesse evaso tale richiesta il 14 marzo 2017, dunque oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 10 della ### dei servizi. 
Col mot ivo in esame ### opp one un fatto che non risulta dalla sentenza impugnata, ossia che l'utente non avesse affatto presentato una “richiesta di rimborso”, aggiungendo che tale mancanza non può essere sanata dalla presentazione di un reclamo volto ad eccepire la prescrizione del credito. 
È agevole notare che la scansione fattuale ritenuta dal ### differisca da quella prospettata col motivo qui scrutinato, con la conseguenza che ### avrebbe dovuto indicare in quale luogo del giudizio di merito tale questione sarebbe stata enunciata e trattata. 13 La carenza rende il motivo inammissibile.  14.- Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa al ### di ### in diversa composizione, anche per le spese della presente fase di legittimità.  p.q.m.  la Corte accoglie il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso. Dichiara inammissibili i restanti. ### e rinvia al ### di ### in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### il 7 gen naio 202 6, nella camera d i consiglio della prima sezione. 
Il presidente ### 

Giudice/firmatari: Abete Luigi, Varotti Luciano

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Giudice di Pace di Bologna, Sentenza n. 681/2025 del 10-03-2025

... rassegnate nei propri atti introduttivi del giudizio ed ai successivi atti, nonché a tutte le richieste , eccezioni e deduzioni formulate nei verbali di causa. FATTO e DIRITTO SENT.: CR.: R.G.: 275/2023 REP.: SPED.: 12.11.2024 DEP.: 10.03.2025 PUBBL.: OGGETTO: Inadempimento contratto trasporto aereo A) In fatto, i sig.ri ### e ### convenivano in giudizio la ### S.p.A. (di seguito ### , per ottenere il risarcimento di tutti i danni , conseguiti alla consegna ritardata dei propri bagagli, in occasione del volo ### da ### a ### (con scalo a ### e con partenza il ###. All'arrivo a ### i bagagli degli attori non venivano riconsegnati, ed i sig.ri ### e ### provvedevano a fare reclamo in aeroporto ed a chiedere il risarcimento dei danni ad ### La compagnia convenuta riconsegnava i bagagli il giorno successivo all'arrivo e, pertanto, gli attori erano costretti ad effettuare acquisti di beni di prima necessità Gli attori chiedevano, quindi, il rimborso di quanto pagato a causa della ritardata consegna dei bagagli, oltre al risarcimento del danno a seguito dei disagi subiti, pari ad €. 3.328,19. Si costituiva ITA , la quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ex (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA dott. ### I sezione civile ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 275/2023 ###: ### e ### elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione.  - ATTORI #### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti ### e ### giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione - ### - Oggetto: Risarcimento danni vettore aereo ### - - Come da verbale del 12 novembre 2024, il cui contenuto si intende qui trascritto, le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri atti introduttivi del giudizio ed ai successivi atti, nonché a tutte le richieste , eccezioni e deduzioni formulate nei verbali di causa. 
FATTO e DIRITTO SENT.: CR.: R.G.: 275/2023 REP.: SPED.: 12.11.2024 DEP.: 10.03.2025 PUBBL.: OGGETTO: Inadempimento contratto trasporto aereo
A) In fatto, i sig.ri ### e ### convenivano in giudizio la ### S.p.A. (di seguito ### , per ottenere il risarcimento di tutti i danni , conseguiti alla consegna ritardata dei propri bagagli, in occasione del volo ### da ### a ### (con scalo a ### e con partenza il ###. 
All'arrivo a ### i bagagli degli attori non venivano riconsegnati, ed i sig.ri ### e ### provvedevano a fare reclamo in aeroporto ed a chiedere il risarcimento dei danni ad ### La compagnia convenuta riconsegnava i bagagli il giorno successivo all'arrivo e, pertanto, gli attori erano costretti ad effettuare acquisti di beni di prima necessità Gli attori chiedevano, quindi, il rimborso di quanto pagato a causa della ritardata consegna dei bagagli, oltre al risarcimento del danno a seguito dei disagi subiti, pari ad €. 3.328,19. 
Si costituiva ITA , la quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., nonché l'infondatezza della domanda avanzata e la congruità di quanto offerto ante giudizio .  .B) Premesso quanto sopra in fatto, in diritto si osserva quanto segue. 
In via preliminare , sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione , si osserva che l'art. 164, comma 4, c.p.c., dispone la nullità dell'atto di citazione se manca o è del tutto incerto la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163, n. 3, c.p.c.) o “l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni” (art. 163 n. 4, c.p.c.). 
Dalla disamina dell'atto di citazione si rinviene l'esposizione compiuta delle ragioni di fatto e di diritto della domanda , nonché le richieste sottese a quest'ultima con conseguente rigetto della relativa censura. 
Nel merito gli attori hanno dimostrato che è intervenuto con ITA un contratto di trasporto aereo, come risulta dai biglietti allegati , riferiti al volo #### con scalo a ### e con partenza il ###. 
Il documento n. 3 allegato e non contestato attesta, poi, l'intervenuta denuncia , il giorno stesso, dello smarrimento dei bagagli presso l'### bagagli smarriti dell'aeroporto di ### . 
Risulta infine assodata anche la consegna dei bagagli il giorno 06 ottobre 2022 . 
Sulla mancata consegna dei bagagli , è' necessario premettere che ad esso deve applicarsi la ### di ### del 1999 , nonché il ### 889/2002/CE, che attua le disposizioni della ### predetta per il trasporto aereo dei passeggeri e dei bagagli.  ###. 19 della ### prevede che ”Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
Sulla base dei documenti sopra richiamata, quindi, appare dimostrato il ritardo nella riconsegna dei bagagli , nonché la tempestività della denuncia, che fonda la domanda avanzata, alla luce della normativa richiamata , in assenza della dimostrazione di esimenti fondate da parte di ITA salvo che i bagagli sono stati effettivamente rinvenuti e riconsegnati il giorno successivo rispetto all'arrivo dei passeggeri. 
Richiamando, quindi, l'allegato al ### 889/2002/CE, in caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio è riconosciuto un risarcimento limitato a 1.288 DSP (### di ### per passeggero, pari ad €. 1.600,00 circa (1288 DSP x 1,292).  ### la giurisprudenza della ### (sentenza 06 maggio 2010- causa C-63/09) “il termine «danno» contenuto all'art. 22, n. 2, della convenzione di ### che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale”. 
Ciò posto, è evidente che il valore sopra indicato costituisce limite massimo al risarcimento danno, che deve pertanto essere parametrato al danno effettivo come dimostrato da parte attrice. 
Per quanto concerne il danno patrimoniale , che deve essere limitato al valore dei beni di prima necessità , tale voce di danno appare riconoscibile , in osservanza dell'art. 22, comma 6 della ### di ### laddove prevede la facoltà di riconoscere un'ulteriore somma , corrispondente agli ulteriori “oneri sostenuti in relazione alla controversia”. 
Gli scontrini prodotti dimostrano in parte , stante la loro scarsa chiarezza, l'intervenuto acquisto dei beni di prima necessità per gli attori, che sono tuttavia riconducibili al periodo di mancanza dei propri effetti personali e che si ritiene, pertanto, di riconoscere limitatamente alla somma di €. 215,83. 
In relazione al danno non patrimoniale, rilevato il breve lasso di tempo in cui la ### convenuta ha rinvenuto e fatto recapitare i bagagli agli attori, si ritiene di riconoscere la somma di €. 150,00 complessivamente. 
Su tali somme vanno riconosciuti gli interessi legali ai sensi del paragrafo 6 dello stesso art. 22 (cfr Cass. Ord. N. 3165/2021). 
La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non pare fondata considerata l'eccessività della domanda avanzata che ha precluso il possibile componimento bonario della vertenza e della inerzia di entrambe le parti nel concludere la proposta transattiva avanzata dal giudice -C) ### di giudizio. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in osservanza del D.M. n. 147/2022 tenuto conto delle fasi processuali svolte.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando nella causa tra le parti: - dichiara la ### S.p.A. inadempiente al contratto di trasporto aereo, stipulato con i sig.ri ### e ### , e per l'effetto; - condanna la ### S.p.A. a pagare la somma complessiva di €. 365,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ; - rigetta ogni altra domanda avanzata; - - pone a carico della convenuta le spese di giudizio , che liquida nella somma di €. 139,00 per compenso , oltre ad €. 125,00 per spese non imponibili , 15% spese generali., CPA ed IVA come per legge ; - ### lì 10 marzo 2025 ### dott. ### in ### il

causa n. 275/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Stefania Trincanato

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 19411/2025 del 14-07-2025

... possono essere contestuali (presupposti di efficacia) o successivi alla formazione dell'atto: l'atto non è considerato idoneo sul piano dinamico , ovvero funzionale, a dare piena attuazione all'assetto di interessi previsto dall'autoregolamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8164 del 22/03/2023). Ora, è invalida (e du nque ineff icace) la scrittura privata sottoscritta dal parroco, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ordinario, ai sensi del canone 12 18 del codice di d iritto canonico, se la stessa oltrepass a i limiti dell'o rdinaria amministrazione. Conseguentemente tale invalidità è opponibile ai terzi che avrebbero dovuto conoscere le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici risultanti dagli atti di diritto ca nonico o dal registro delle persone giuridiche (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 05/02/2015). 8.- Con il settimo e l'ottavo motivo i ricorrenti prin cipali assumono, ai sensi dell'art . 360, primo com ma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del canone 1281, terzo comma, del co dice di diritto ca nonico e dell'art. 167, secondo comm a, c.p.c., per avere la Corte di seconde cure ritenuto che l'istanza - in ba se alla (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12944/2022) proposto da: ### (C.F.: ###), #### Antonietta (C.F.: ###), in proprio e qua le legale rappresentante della ###E.CO. - ### e ### S.r.l. (C.F.: ###) , quale incorporante per fusione della ### 4 S.n.c., della ### - ### S.r.l. e della ###U.I. S.r.l., e SICUR 2000 di #### in persona del suo titolare ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. ### con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore; - ricorrenti - Appalto - Autorizzazione - Difetto - Inefficacia - Restituzione degli importi corrisposti R.G.N. 12944/22 U.P. 27/6/2025 2 di 36 contro Ente ecclesiastico “ ### di ### della PIETÀ” dei ### (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappr esentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso con rico rso incidentale, dagli Avv.ti ### a ### e ### con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC dei difensori; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di L'### 1632/2021, pubblicata il 4 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2025 dal ### relatore ### viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del ### generale dott.ssa ### che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale; conclusioni ribadite nel corso dell'udienza pubblica; lette le memori e illustrative depositate nell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all'ud ienza pu bblica, l'Avv. ### per i ricorrenti principali nonch é gli Avv.ti ### e ### per il controricorrente e ricorrente incidentale.   3 di 36 ### 1.- Previa concessione dei provvedimenti cautelari di sequestro co nservativo e giudiziario, con a tto di citazione notificato il 2 agosto 2004, l'Ente ecclesiastico “### di ###ma della Pietà” dei ### nisti co nveniva, dav anti al Tribunale di Chieti (### distaccata di ###, #### la ### 4 di ### & C. S.n.c., la ### S.r.l., la ###U.I. S.r.l., la ###E.Co. - ### e ### S.r.l. e ### rnando, quale titolare della S icur 2000, al fine di sentire: A) confermare il sequestro conservativo autorizzato ante causam; B) dichiarare la nullità o inefficacia di tutti i rapporti co ntratt uali e degli incarichi intercorsi con i convenuti dal 1997 al 2000 e, in particolare, dei mandati del 13 gennaio 1997, del 7 aprile 1997 e del 19 dicembre 1997 nonché degli inca richi inerenti ai 13 immobili di proprietà dell'Ent e; C) dichiarare la nullità degli 8 cont ratti di appalto co nclusi c on la ### S.r.l.; D) condannare ### alla restituzione, in favore dell'Ente, della somma di euro 5.944.423,57 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi e risarcimento del m aggio r danno; E) in subordine, condannare ### al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento da nni per responsabilità contrattu ale o extracontrattuale nonché al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 25 0.000,00 per la truffa perpetrata ai danni dell'Ente; F) condannare gli altri convenuti, in solido con ### o in via esclusiva, a versare, in favore dell'Ente, le somme indebitamente ricevute, pari per la ### S.r.l. ad euro 1.578.615,80, per ### in qualità di 4 di 36 titolare della ### 2000, ad euro 191.058,07, per la ### 4 S.n.c.  ad euro 86.839,13, per ### ad euro 117.745,98, per la ###E.### S.r.l. ad euro 241.062,97 e per la ###U.I. S.r.l.  ad euro 4.389,88, oltre rivalutazione monetaria e interessi; G) in subordine, condannare i convenuti a titolo di risarcimento danni extracontrattuale per gli importi sopra indicati ovvero a titolo di arricchimento senza giusta causa. 
Si costituiva no in giudizio #### la ### 4 di ### onietta & C. S.n.c., la ### S.r.l., la ###U.I. S.r.l., la ###E.Co. - ### e ### S.r.l. e ### rnando, quale titolare della ### 2000, i quali contestavano la fondatezza, in fatto e in diritto, delle domande avversarie e conclu devano chiedendo: - la re voca del sequestro co nservativo e del sequestro giudiziario disposti ante causam; - la dich iarazione della tardività dei disconoscimenti effettuati nell'atto di citazio ne con riguardo a i ma ndati e ai contratti di appalto, proponendo, in sub ordine, ista nza di verificazione; - il rigetto nel merito delle domande avanzate; - in via riconvenzionale, l'accertamento del loro credito nei confronti dell'Ente per eur o 4.905.909,65, a titolo di prestaz ioni professionali rese, disinfestazione attuata e lavori edilizi eseguiti; - in subordine, l'accertamento e la dichiarazione di inadempimento dell'Ente agli obbligh i di cui ai co ntratti ema rginati, con la condanna al risarcimento dei danni nella misura di euro 3.314.917,20 o della diversa somma ritenut a di giustizia; - in ulteriore subordine, la dichiarazione di recesso dai contratti senza giusta causa da parte dell'Ente, con la condanna dello stesso alla congrua indennità dovuta; - in ult eriore subordine, in caso di 5 di 36 dichiarazione di nullità dei contra tti co nclusi dalle parti, la condanna dell'Ente al pagamento dell'indenn izzo di cui all'art.  2041 c.c. nonché l'accertamento della grave respo nsabilità dell'Ente per aver colposame nte determinato una situazione di apparenza in ordine ai poteri dei soggetti co n cui i convenuti avevano contratta to e con la conseguente validità dei cont ratti, con la cond anna dell'Ente medesimo al risarcimento dei danni quantificati in euro 8.801.500,36 o della diversa somma ritenuta di giustizia. 
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletat a consulenza tecnica d'ufficio in materia grafologica. 
Quindi, il Tribunale adito, co n sentenza n. 77/2016, depositata l'11 marzo 2016: 1) dichiarava l'inefficacia dei mandati rilasciati in favore di ### il 13 gennaio 1997, il 7 aprile 1997 e il 19 dice mbre 1997 nonché dei contratti di app alto conclusi relativamente agli immobili di ### in ### di ### di ### nna della ### di ### della ### di ### del ### di ### del ### di ### della ### della ### di ### del ### di S an ### di Iso la del ### della M adonna della ### di ### poiché conclusi oltre i limiti del potere di rappresentanza di ### 2) condannava i convenuti alla restituzione, in favore dell'Ente, delle somme indebitamente ricevute, di cui euro 2.074.774,92 a carico di ### euro 1.600.176,73 a ca rico della ###E.### S.r.l., euro 91.937,59 a carico di ### euro 59.004,17 a carico di ### oltre interessi le gali dalla doma nda al so ddisfo; 3) 6 di 36 dichiarava l'inammissibilità delle do mande riconvenzionali spiegate dai convenuti, perché propose tardivamente; 4) rigettava le richieste formula te dalla ###E.### S.r.l. e da ### nei confronti dell'Ente; 5) rigettava la domanda d i condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale.  2.- Con atto di citazione notificato l'11 aprile 2017, #### tta, la ###E.Co. - ### e ### S.r.l., quale incorporante per fusione della ### 4 S.n.c., della ### .Pe. - ### ra S.r.l. e della V al.U.I. S.r.l., e la ### 2000 di ### o, in persona del suo omonimo titolare, proponevano appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) la mancanza di prova della co rrispondenza dello stralcio dello Sta tuto prodotto all'originale dello ### medesimo, all'esito dell'eccezione di non conformità delle pagine prodotte ris petto al testo i ntegrale dell'atto; 2) la viol azione delle norme di diritto ca nonico e del diritto civile ita liano, in ordine a lla qualificazione degli atti di straordinaria amministrazione e all'errore di interpretazione del documento denominato “Attestato”, emesso dalla ### il 21 novembre 1997; 3) l'erronea esclusio ne dell'applicabilità del principio di apparenza del diritto, in relazione all'elevato numero degli incarichi conferiti e all'assenza di qualsiasi contestazione a cura degli altri organi dell'En te; 4) l'erro neo riferimento all'inefficacia degli atti co nclusi d al rappresentante dell'Ente ecclesiastico senza autorizzazione, anziché alla mera annullabilità (con la conseguente prescrizione dell'azione); 5) la violazione del canone 1281, terzo comma, del codice di diritto canonico, secondo 7 di 36 cui la persona giuridica avrebbe dovuto com unque rispondere dell'atto nella m isura in cui ne avesse tratto beneficio, c on la conseguente spettanza delle somme relative alle attività svolte dai convenuti di cui l'Ente a veva beneficiato; 6) l'er ronea dichiarazione di inammissibilità delle domand e riconvenzionali spiegate dai convenuti. 
Proponeva appello anche l'Ente ecclesia stico “### di ###ma della Pietà” dei ### il quale contestava: A) l'erronea negazione della restituzione, nei confronti di ### non solo con riferimento alle somm e incassate direttamente, ma anche con riferimento a quelle utilizzate o mal gestite; B) la spettanza del risarcimento del danno nei confronti di ### anche per le somme incassate dai suoi parenti e collaboratori per attività illegittime e quindi nulle; C) la mancata considerazione degli assegni depositati dall'Ente, i cui importi erano stati riconosciuti dal ### nel conteggio da questi redatto. 
Resistevano alle impugnazioni le rispettive controparti. 
Previa riunione dei giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d'appello di L'### con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la contestazione della difformità dello stralcio dello ### prodotto dall'originale doveva essere com piuta in modo chiar o e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intend eva contestare, sia degli aspetti per i qu ali si assumeva che lo stesso dif ferisse d all'originale; b) che, nella 8 di 36 fattispecie, la predetta specificità del la cont estazione non ricorreva, essendo stato affermato dai co nvenuti, odierni appellanti, soltanto che il documento era stato prodotto in parte e, comunque, il contenuto del documento, quant o alle norme statutarie, era conforme all'attesta zione proveniente d all'### giuridici del 19 maggio 1987, depositata presso la ### di ### c) che, in base alla valutazione degli atti di amministrazione, da compiersi necessariamente ex a nte, emergeva la loro natura di atti di straordinaria amministrazione secondo il diritto canonico e le disposizioni statutarie dell'Ente - efficaci nell'ordina mento italiano per effetto del riconoscimento dell'Ente medesim o come persona giuridica di diritto privato -, alla stregua del notevole impegno economico e finanziario che essi avevano richiesto, idoneo, in quanto tale , a comporta re un potenziale pregiudizio per il pa trimonio dell'Ente, indipendentemente dall'esito che gli stessi atti avessero effettivamente avuto, considerata la loro idoneità a determinare il citato pregiudizio , il che avrebbe richiesto l'aut orizz azio ne al compimento dei richiamati at ti da parte della ### del ### generale o del ### provinciale; d) che, in ordine alla natura dell'attestato del 21 novembre 1997, doveva essere ribadita la genericità di t ale atto e, qu indi, la sua inidoneità a costituire l'autorizzaz ione richiesta dal diritto canonico e dalle disposizioni statutarie per il compimento degli atti in esame; e) che i limiti o ltre i quali gli atti dovevan o essere autorizza ti, secondo quanto stabilito dall'art. 18 della legge n. 222/1985, erano opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di conoscenza di quest'ult imi; f) che il rico noscimento dell'En te 9 di 36 ecclesiastico comportava, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 222/1985, l'applicazione a tale Ente della disciplina delle persone giuridiche private, cosicché la carenza del potere di rappresentanza della persona giuridica, da parte di colui ch e aveva agito in nome e per conto della medesima, non comportava l'annullamento ai sensi dell'art. 1425 c.c., m a l'inefficacia degli atti; g) che la deduzione secondo cui la persona giuridica avrebbe dovuto rispondere dell'atto nella misura in cui ne avesse tratto beneficio, ai sensi del canone 1281, terzo comma, del codice di diritto canonico, evocava la dom anda di arricchimento senza causa, proposta in via riconvenzionale dai convenuti tardivamente e, du nque, inammissibile; h) che, qua nto a lle censure proposte dall'Ente, la legittima zione a dom andare la restituzione di un indebito pagam ento eseguito dal mandatario spettava al mandante, sicché correttamente il Tribunale ave va ritenuto che fosse necessaria la proposizione di una specifica dom anda, da parte dell'Ente, in ordine alla restituzione, nei co nfronti dei beneficiari, dei pagamenti da essi indebitamente ricevuti; i) che all'inefficacia per carenza di a utorizzazione dei mandati e degli appalti seguiva, sotto il profilo patrimoniale, la restituzione delle somme corrisposte, maggiora te degli interessi, in quanto il pagamento era rimasto privo di ogni giustificazione econo micosociale; l) che il consulente tecnico d'ufficio aveva esaminato 805 assegni mentre so lo nella compa rsa conclusionale l'Ent e aveva dato atto del rinven imento di ulteriori 50 assegni compresi nel prospetto allegato dal ### m) che, in ordine a tale prospetto, si doveva però considerare, come pure il Tribunale aveva rilevato, che i rendiconti resi dal Bla sioli erano diversi tra loro e quin di 10 di 36 inattendibili, sicché non erano idonei a provare gli ulteriori crediti dell'Ente, né potevano essere considerati, sotto questo profilo, gli importi relativi agli assegni dei quali le copie non erano state prodotte, non potendo a ssumere valore probatorio, neppure sul piano presuntivo, gli elementi di fatto dedotti dall'Ente pe r la dimostrazione della gestione o dell'incasso, da parte del ### degli assegni emessi a favore di terzi.  3.- Avverso la sentenza d' appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, #### la ###E.Co. - ### e ### S.r.l. e la ### 2000 di ### Ha resistito, con controricorso, l'intimato Ente ecclesiastico “### di ###ma della Pietà” dei ### che - a sua volta - ha proposto ricorso incidentale, articola to in tre motivi.  #### la ### E.Co. - ### e ### S .r.l. e la ### 2000 di ### hanno depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.  ### ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. 
All'esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell'art. 378, secondo comma, c.p.c.   11 di 36 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- In primis, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla controri corrente in ordine all'inammissibilità del ricorso principale per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza.  1.1.- ### è infondata. 
Dalla lettu ra di tale ricorso è infatti po ssibile evincere le ragioni di ogni singola do glianza , a fronte dei passi della motivazione debitamente contestati della sentenza impugnata.  1.2.- Ancora, deve rilevarsi che la mem oria illustrativa depositata dai ricorrenti principali può essere esaminata solo con riferimento alle argomentazioni che sviluppano le censure già esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità e non già per i rilievi - come corroborati dai documenti allegati - che introducono profili nuovi. 
Infatti, la memoria ex art. 378 c.p. c. non può integrare i motivi del ricorso per cass azione, poiché a ssolve a ll'esclusiva funzione di chiarire ed illust rare i motivi di impugnaz ione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esa urisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8949 del 30/03/2023; Sez. 1, Sentenza n. 26332 del 20/12/2016; ### L, Sentenza 5000 del 08/08/1986).  2.- Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito utilizzato lo stralcio dello ### di cui era stata contestata la conformità all'originale, sebbene la 12 di 36 contestazione fosse stata specifica, avendo gli appellanti indicato con precisione di quale documento si int endeva contestare tale conformità e i motivi per cui era stata formulata la contestazione, ossia la mancata produzione del testo integrale dello ### Obiettano gli istanti che non sarebbe ricaduto sui convenuti appellanti l'onere di provare la suddetta mancanza di conformità, bensì sull'a ttrice appellata l'onere di depositare in giudizio l'originale del documento. 
Né sa rebbe stato dimostrato che gli atti in cui erano riportate le lim itazioni ai poteri di rappresentanza iscritti nel registro delle persone giuridiche, fra i quali l'attestazione dell'### giuridici della ### tutis ### in da ta 19 maggio 1987, i regola menti generali, i regola menti delle ### italiane, la circolare della ### generalizia, la recognitio della ### del 22 febbraio 1999, la promulgazione della delibera della ### del 27 marzo 1999, la comunicazione del Presidente della ### del 27 aprile 1999, la modifica della misura della somma minima e massima per l'alienazione dei beni fossero stati realmente allegati allo ### Sicché - ad avviso dei rico rrenti principali - sarebbe spettato all'Ente morale dimostrare quali documenti fossero stati prodotti alla ### di ### per legittimare la richiesta di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.  2.1.- Il motivo è infondato. 
Si evidenzia, in primi s, che il vizio di co nformità dedotto rispetto allo stralcio dello ### prodotto risente di un equivoco di fondo, reiterato anche nel corpo della doglianza esposta: ossia 13 di 36 se ta le difetto sia riferito a ll'incompletezza della produzio ne, in quanto era stato depositato u n mer o stralcio, ovvero se la contestazione inerisse alla difformità dello stralcio dall'originale. 
Al riguardo, la Corte d'appello ha, nell'ordine, precisato: - che la contestaz ione della difformità non era specifica, poiché i convenuti si erano limitati genericamente a so stenere che il documento (recte lo ### era stato prodotto solo in parte; - che, co munque, a fronte di detta contestazio ne, l'accertamento della co nformità poteva avvenire mediante a ltri mezzi di prova, comprese le presunzioni; - che il cont enuto del documento, quanto alle norme statu tarie, era conforme all'at testazione proveniente da ll'### giuridici del 19 maggio 1987, depositata presso la ### di ### Orbene, nessun chia rimento è stato prospett ato in ordine alla mancata deduzione della non genuinità dello stralcio prodotto dello ### to rispetto all'originale, avendo i convenu ti semplicemente sostenuto che tale stralcio era relativo solo ad alcune pagine dello ### Senonché la cont estaz ione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in m odo chiaro e circosta nziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'origi nale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20/12/2021; S ez. 6-5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021; ### 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019; ### 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018; ### 6-5, O rdinanza n. 29993 del 13/12/2017; ### 3, S entenza n. 14 di ### del 21/06/2016; ### 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; ### 1, Sentenza 14416 del 07/06/ 2013; ### 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009; ### 5, Sentenza n. 11576 del 17/05/2006; ### 5, Sentenza n. 16232 del 19/08/2004; ### 5, Sentenza n. 15856 del 13/08/2004; nel senso, invece, che la contestazione importi la non eq uivoca negazione della conformità a ll'originale, ma non imponga anche la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4912 del 27/02/2017). 
E ad ogni modo è stata compiuta una puntuale verifica della conformità del contenuto di tale stralcio, quanto alla limitazione dei poteri del ra pprese ntante dell'Ente morale, alle previsioni di cui all'attestazione proveniente dall'### giuridici del 19 maggio 1987, depositata presso la ### di ### Tale a tto - come gli altri documenti di compa razione prodotti - dovevano ritenersi fidefacienti, a nche co n riguardo all'avvenuto deposito presso la ### (elemento non specificamente contestato nel giudizio di merito), senza che vi fosse alcun onere integrativo ricadente sull'Ente che li ha depositati. 
Né era precluso che, preso atto della contestazione di cui all'art. 2719 c.c., il giudice accertasse la conformità della co pia all'originale anche mediante la comparazione con tali documenti, di provenienz a certa, che riporta vano le stesse limitazioni dei poteri ra ppresentativi contenute nello stralcio dello Sta tuto, appunto in quanto tale conformità può essere acclarata facendo ricorso a q ualsiasi mezzo di prova, eventualmente avvalendosi anche del ragionamento inferenziale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15 di ### del 18/01/2022; ### 5, Sentenza n. 14950 del 08/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 21/11/2011; ### 3, Sentenza 9439 del 21/04/2010; ### 1, Sentenza n. 2419 del 03/02/2006; Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004; ### 2, Sentenza 866 del 26/01/2000; ### 2, Sentenza n. 5346 del 13/06/1997). 
In ogni caso, lo ### rilevava quale atto gerarchico solo ai fini di stabilire i poteri del rappresentante dell'Ente ecclesiastico per gli atti che non avessero supera to la somma fissa ta dalla ### in ordine ai quali non era richiesta la licenza della ### medesima, mentre - nel caso di specie - i mandati e gli a ppalti, oggetto della declaratoria di inefficacia, superavano tale soglia e, dun que, avrebbero richiesto l'a utorizzazione degli organi superiori secondo il codice di diritto canonico.  3.- Con il secondo motivo i ricorrenti principali contestano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicaz ione del canone 638, terzo comma , e del canone 1295 del codice di diritto canonico, dei regolamenti generali e dei regolamenti delle ### italiane d ella ### della ### di ### per avere la Corte territoriale ritenuto che la natura di atti di straordinaria amministrazione, secondo il diritto canonico e le disposizioni statutarie dell'Ente, dei mandati e degli appalti fosse determinata dal notevole im pegno economico e finanziario che essi avevano richiesto, idoneo, in quanto tale, a comportare un potenziale pregiudizio per il patrimonio dell'Ente, indipendentemente dall'esito che detti a tti avessero effettivamente avuto, dovendo, invece, qualificarsi come atti di straordinaria amministrazione solo quelli che avessero implicato una modificazione del patrimonio e non già quelli limitati alla sfera 16 di 36 di disponib ilità e regolamentazio ne delle sole rendite, ossia funzionali alla conservazione e al miglioramento dell'integrità del patrimonio. 
Osservano gli istanti che solo la modifica o l'alterazione della co nsistenza del patrim onio su cui incidono (ad esempio attraverso donazione o vendita) avrebbe consentito la qualificazione degli atti com e eccedenti l'ordinaria amministrazione, in quanto mirati a produrre un detrimento (recte un pregiudizio patrimoniale), e non gi à gli atti che avessero implicato un mero notevole impegno economico-finanziario, ossia la mera incidenza sulla consistenza patrimoniale, come gli atti di specie, finaliz zati all'esecuzione, mediante contributi pubblici, di lavori di ristruttur azio ne, recupero e valorizzazione di immobili appartenenti all'Ente religioso, i quali, lungi dal diminuire, avrebbero accresciuto il patrimonio di quest'ultimo.  3.1.- Il motivo è infondato. 
Si rileva, anzitutto, che il canone 638, § 3, del codice di diritto canonico st abilisce: “Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal ### iore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla ### per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla ### o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della ### stessa”. 
Il canone 12 95 dispone poi che “I requisiti a norma dei canoni 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per 17 di 36 l'alienazione, ma in qualunque a ltro negozio che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione”. 
Le norme im pongono, quindi, il “controllo canonico” nel caso di atti di straordin aria amministrazio ne, che sono a ppunto quelli idonei a mettere a rischio l'integrità del patrimonio, ossia non solo gli atti dispositivi del patrimonio, ma anche qualunque negozio che intacchi o possa determinare detrimento alla situazione patrimoniale della persona giuridica, peggiorandone la condizione. 
Tanto esposto, gli enti ecclesiastici godono di aut onomia statutaria, la quale è co nseguenza delle garanzie costituzionalmente riconosciute all'ordinamento confessiona le e, pertanto, la violazio ne delle regole canoniche sulla corretta formazione e manifestazione della volont à dell'ente acquista rilievo anche per l'ordinamento statale ed è suscettibile di rendere invalidi i negozi di diritto privato dall'ente stesso stipulati. In particolare, per la validità delle alienazioni e degli atti degli enti ecclesiastici, da i quali la situa zione patrimoniale della persona giuridica potrebbe s ubire detrimento, il canone 1292 del codex juris canonici distingue a seconda del valore dei beni: se esso è posto tra la somma minima e quella massima, da stabilirsi dalla ### l'autorità competente per alienare i beni della diocesi è il ### che ha anche bisogno del consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori, nonché degli interessati; ove, invece, il valore del bene ecceda la somma stabilita (o si tratti di ex-voto dona ti alla ### o di oggetti prez iosi di valore ar tistico o storico), per la valida alienazione si richiede la licenza della San ta ### infine, se il 18 di 36 valore è inferiore alla so glia minima, il ### diocesano è legittimato, senza necessità di consenso degli organismi suddetti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8144 del 23/05/2012). 
Delineato il quadro normativo di settore, in applicazione del canone 1281 del c odice di diritto ca nonico e dell'art. 18 della legge n. 222/1985 (relativo all'opponibilità ai terzi delle limitazioni dei poteri di ra ppresent anza risultanti dal codice di diritto canonico), gli amministratori di beni ecclesiastici, in mancanza del permesso scritto del superiore com petente, non possono validamente compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, impegnando l'ente con riguardo a negozi idonei a procurare allo stesso un detrim ento patrimoniale ( Cass. Sez. 2, Sentenza 2117 del 05/02/2015; così anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15026 del 31/05/2019; sulla rilevanza di tali limitazioni nell'ordinamento italiano Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3643 del 07/11/1969). 
Pertanto, l'attività negoziale dell'ente ecclesiastico, quando - come nel caso di specie - non abbia carattere traslativo di diritti dell'Ente, deve essere aut orizzata dal S uperiore se l'Ente possa subire un detrimento da intendersi “co me un pregiudizio che ecceda la semplice insorgenza di un 'obbligazione a carattere corrispettivo”. 
E quindi ricadono nel novero degli att i di straordinaria amministrazione (recte eccedenti l'ordinaria am ministrazione) quelli i cui effetti incidono direttamen te o ind irettamente sul patrimonio, alterandone la consistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza 1590 del 20/06/1966). 
Nella fa ttispecie, dette direttrici - rilevanti per la qualificazione dei mandati e degli appalti emarginati come atti di 19 di 36 straordinaria amministrazione - sono state osservate, poiché si è dato atto del notevole impegno economico-finanziario che il loro compimento aveva richiesto, idoneo, in quanto tale, a comportare un potenziale pregiudizio per il patrim onio dell'Ente, indipendentemente dall'esito che gli stessi att i avessero effettivamente avuto, considerata la loro idoneità a determinare il citato pregiudizio. 
Il che avrebbe richiesto l'autorizzazione al compimento dei richiamati atti da parte della ### del ### generale o del ### provinciale.  4.- Con il terzo motivo i ricorrenti principali lamentano, ai sensi dell'art . 360, primo co mma, n. 5, c.p.c., l'om esso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale mancato di accertare quali tra i n umerosissimi att i posti in essere tra le parti, seco ndo un giudizio ex a nte, avessero richiesto un notevole impegno economico-finanziario. 
Deducono gli istanti che i contratti e le delegh e non afferenti alle attività di manutenzione, ristrutturazione, recupero e valorizzazione delle 13 case appartenenti alla ### religiosa, ove singola rmente considerati, sicuramente non avrebbero comportato tale notevole impegno e quindi non avrebbero implicato un potenziale pregiudizio al patrimonio dell'Ente.  4.1.- Il motivo è inammissibile. 
Si tratta, infatti, di un'ipotesi di “doppia conforme “ ex art.  348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (norma ora ripres a dall'art. 360, qua rto comma, c.p.c.), a fronte di un giudizio d'appello instaurato dopo l'11 settembre 2012. 20 di 36 E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questioni di fa tto” (sulla rilevante incidenza e conomico-finanziaria dei mandati e degli appalti conclu si) so no sta te decise in base alle “stesse ragioni” e ripercorrendo il medesim o iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, Ordin anza n. 7724 del 09/03/2022; ### 6 -3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; ### 6-2, Ordinanza n. ### del 11/ 11/2021; ### 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; ### 2, Sentenza 5528 del 10/03/2014).  ###, è onere del rico rrente indi care, allo sco po di escludere la declaratoria di ina mmissibil ità, le ragioni di fat to poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro etero genee (Cass. S ez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; ### 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; ### L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; ### 1, Sentenza n. 26774 del 22/ 12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.  5.- Con il quarto motivo i ricorrenti principali prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, primo comma, e 1367 c.c., per avere la Corte del gra vame reputa to che l'attesta to del 21 novembre 1997, a ttesa la sua genericità, fosse inidoneo a costituire l'autorizzaz ione richiesta dal diritto canonico e dalle disposizioni statutarie per il compimento degli atti contestati. 
Adducono gli istanti che, in base al tenore letterale chiaro ed un ivoco di tale att estato, sarebbe stato rimesso al lega le 21 di 36 rappresentante il compimento di tutti gli att i occo rrenti per le operazioni di adeguamento, co struzione, potenziamento e restauro del patrimonio della ### di ### della ### impegnando anche l'Ente nei confronti dello Stato italiano, sicché tale attestato avrebbe autorizzato il legale rappresentante a compiere tutto quanto occorrente per effettuare le operazioni sopra descritte, senza alc una condizione, senz a alcun limite all'azione del legale rappresentante e senza che fosse necessaria alcuna preventiva autori zzazione da parte degli organismi superiori. 
Evidenziano altresì i ricorrenti principali che, qualora per il compimento di ognuna delle ope razio ni oggetto della richiesta formulata il 19 novembre 1997 il legale rapp resentante avesse dovuto premunirsi di volta in volta dell'autorizz azio ne del ### provinciale o del ### generale o della ### l'attestato sarebbe stato del tutto superfluo, privo di effetto e pertanto inutile.  5.1.- Il motivo è infondato. 
Ora, la Corte di merito ha escl uso che l'attest ato in questione integrasse una puntuale autorizzaz ione a porre in essere atti che oltrepassassero i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria di cui al canone 1281, proprio esaminando il tenore letterale dell'at to, che non recava al cun riferimento ad un o specifico negozio giuridico, ma solta nto la generica a utorizzazione a compiere atti di conservazione del patrimonio. 
Correttamente, pertanto, tale a utorizzazione poteva intendersi riferita solo ai negozi rie ntranti nei limiti 22 di 36 dell'amministrazione ordinaria, con i cara tteri innanzi delineati, ben diversi da qu elli concretam ente posti in essere dall'Ente, perché ecce denti gli importi indicati nello Sta tuto, come prontamente accertato. 
Né l'atto avrebbe potuto essere interpretato diversamente alla luce del criterio della buona fede, atteso il rigido sistema di controlli canonici previsto dai canoni 1281, 1291 e 1291, volto ad evitare il compimento di atti idonei ad intaccare il patrimonio della persona giuridica, peggiorandone la condizione. 
Quanto al criterio della condott a delle parti ed, in particolare, alla dedotta asse nza di contestazioni da parte dei ### dopo la conclusione dei contr atti oggetto del giudizio, occorre evidenziare che nell'interpretazione del contratto il primo strumento da utilizzare è il senso le tterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 all'art. 1371 c.c. ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del 11/03/2025; ### 1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023; ### 2, Ordinanza n. ### del 11/11/2021; ### 2, Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019). 
Senonché, nel caso in esam e, il tenore letterale delle espressioni adoperate rivelava di per sé con chiarezza l'intenzione dell'### che a veva emana to l'atto, secondo qu anto esposto dalla sentenza impugnata. 
Peraltro, la violazione denunciata esige necessariamente la deduzione attraverso specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito 23 di 36 si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti in una mera proposta di interpretazione alternativa rispetto all'interpretazione censurata, operazione, com e tale, inammissibile in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 353 del 08/01/2025; ### L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024; ### 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; ### 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; ### 1, O rdinanza n. 27136 del 15/11/2017; ### 1, S entenza 15471 del 22/06/ 2017; ### L, Sentenza n. 13067 del 17/06/2005; ### 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003).  6.- Con il quinto motivo i ricorrenti principali censurano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione d ell'art. 18 della legge n. 222/1985 e del principio dell'apparenza del diritto, riconducibile al più generale principio dell'affidamento incolpevole, per avere la Corte d'appello stimato che le limitazioni dei poteri di rappresentanza potessero essere conosciute dai convenuti mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza, benché in nessuna norma dello ### to dell'Ente religioso o dei regolamenti generali o dei regolamenti provinciali della ### dei ### e in nessun canone del codice di diritt o canonico fosse specificato quali fossero i criteri per distinguere gli atti di ordina ria a mministrazione dagli atti di straordinaria amministrazione. 
Aggiungono gli istanti che, se a nche i ricorrenti avessero consultato lo ### dell'Ente religioso, essi non avrebbero trovato alcunché che avrebbe potuto renderli sicuri sul fatto che il legale rappresentante avesse o meno il potere di porre in essere i negozi giuridici int ercorsi tra le parti, con la conseguenza che i 24 di 36 limiti suddetti - che avrebbero richiesto per il loro superamento una specifica autori zzazione - non sar ebbero stati opponibili ai terzi. 
Tanto più che il terzo contraente avrebbe avuto soltanto la facoltà e non anche l'obbligo di controllare se colui il quale si fosse qualificato rappresentante fosse in realtà tale, sicché non sarebbe bastato un semplice comportamento omissivo del medesimo terzo per co stituirlo in colpa nel ca so di abuso della procura, occorrendo, per converso , ai fini dell 'affermazione della sua carenza di diligenza, il concorso di altri elementi. 
Per l'effett o, dal comporta mento della ### zione, improntato a colpevole negligenza, si sarebbe dovuto desumere che nella condotta dei finanziatori non era ravvisabile alcun profilo di co lpa, ai fini dell'opera tività del principio di apparenz a del diritto, alla stregua della tollerata r appresentanza per qu asi quattro anni.  6.1.- Il motivo è infondato. 
Ed invero l'art. 18 della legg e n. 222/1985, nel disporre che, ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o da l registro delle persone giuridiche, tutela l'affidamento dei terzi, ma non attribuisce loro un potere d' ingerenza sulle rela zioni inter-organiche dell'ordinamento canonico, idoneo a paralizzare l'azione dell'ente ecclesiastico (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23593 del 17/10/2013). 25 di 36 Nel caso in esame, la Corte, dopo avere accertato che nello ### dell'Ente erano specificati, secondo la citata disposizione del codice di diritto canonico, i limiti oltre i quali gli atti dovevano essere autori zzati (pag. 24), ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 18 della legge 222/1985 («### sugli enti e beni ecclesiastici in ### e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi»), ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici, non possono essere opposte a terzi, che non ne fosse ro a conoscenza, le limitazio ni dei poteri di rappresentanza o l'assenza di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o da l registro delle persone giuridiche. 
Sicché dette limitazioni dei poteri di ra ppresentanza, ove previste dal codice di diritto canonico ovvero ove siano oggetto di pubblicazione, costituiscono materia di eccezione in senso stretto riservata all'Ente stipulante e sono opponibili ai terz i, a prescindere d allo stato soggettivo di conosce nza o ignoran za di questi ultimi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26826 del 14/11/2017). 
In base a tale disposizio ne, dunque, ai fini della validità/efficacia degli atti degli enti ecclesiastici, con riguardo alle eventuali limitazioni dei poteri di rappresentanza e alla sussistenza dei necessari co ntrolli canonici, non può ritenersi applicabile il principio dell'affidamento (o dell'apparenza), in base al quale l'ente - oltre a dover eccepire l'invalidit à/inefficacia dell'atto - avrebbe dovuto dimostrare sia la sussistenza delle limitazioni al potere di rappresent anza o l'assenz a dei controll i 26 di 36 canonici necessari, sia la conoscenza del vizio da parte dell'altro contraente. 
Un regim e del genere, secondo diverse gradazioni, è in effetti previsto per l'attività negoziale di altri enti di diritto privato (ad esempio, come evidenziato dalla ### generale, per gli atti delle società di capitali, gli artt. 2384 e 2475-bis c.c. prevedono che le limitazioni ai poteri degli amministratori, che han no la generale rappresentanza della società, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, sa lvo che si provi che qu esti abbiano intenzionalmente agito a danno della società; ovvero, in termini meno rigorosi, per gli atti delle associa zioni e delle fondazioni, l'art. 19 c.c. dis pone che le sud dette limitazioni, se non pubblicate, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza). 
Per co nverso, in forza del citato art. 18 della le gge 222/1985, le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli enti ecclesiastici e l'assenza dei co ntrolli, laddove siano previsti dal codice di diritto canonico ovvero siano stati oggetto di pubblicazione, sono comunque opponibi li ai terzi, a prescindere dallo stato sogge ttivo di conosce nza/ignoranza di questi ultimi (che è invece rileva nte solo nel diverso caso di limitazioni non pubblicate o non previste dal codice di diritto canonico). 
Ne discende che non h a alcun rili evo la ricostruz ione dei comportamenti tolleranti dell'Ente, in qua nto la limitazione dei poteri ra ppresentativi risultante dallo ### - in co nformità al codice di diritto canonico - era opponibile ai terzi, a prescindere dallo stato subie ttivo di conoscenza/ ignoranza di tali terzi in 27 di 36 ordine a tale limita zione, alla colpevolez za o meno di tale ignoranza e al contegno assunto dall'Ente. 
Né in questa sede può essere rivalutato l'apprezzamento in fatto relativo al contenuto dello Sta tuto dell'Ente, qu anto alla prescrizione di tali limita zioni, in mancanza di alcuna contestazione circa la violazione dei canoni interpretativi prescritti dagli artt. 1362 e ss.  7.- Con il sesto motivo i ricorrenti principali si dolgono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1398, 1425 e 1442 c.c., per avere la Corte di seco ndo grado sostenuto che i negozi conclu si dal rappresentante dell'Ente ecclesiastico senza autoriz zazione fossero inefficaci, anziché annullabili. 
Rilevano gli istan ti che la mancanza del le a utorizzaz ioni occorrenti per l'eserciz io dei poteri di ra ppresentanza degli amministratori avrebbe integrato un vizio riguardante la capacità dell'Ente di essere parte del negozio giuridico, sicché il vizio stesso avrebbe dato luogo ad un'ipotesi di annullabilità, la quale avrebbe potuto essere fatta valere dall'Ente nel termine quinquennale di prescrizione previsto, decorrente dalla conclusione del contratto. 
Si sarebbe, dunque, rinvenuta una situazione di incapacità legale a contrarre dell'En te ecclesiastico, privo di licentia, da intendersi come atto di controllo necessariamente preventivo o più precisam ente come autorizzazio ne per poter esercitare un potere del quale si era comunque titolari.  7.1.- Il motivo è infondato. 
Premesso che la doglianza si palesa inammissibile laddove prospetta la ratifica dei negozi inefficaci, perché conclusi dal falsus 28 di 36 procurator, in quanto si tratta di questione nuova, non affrontata dalla sentenz a censurata, la violazione dell'art. 1425 c.c. - che prevede l' annullabilità del negozio se una delle parti era legalmente incapace di cont rattare - non è stata , nella sp ecie, integrata. 
Nel caso concreto non è in discussione che il soggetto che ha concluso i contratti fosse capace di agire ed avesse la qualifica di le gale rappresentante dell'Ent e, ma soltanto che fossero necessarie le autorizzazioni prescritte dal diritto canonico al fine di attivare un potere preesistente, rim uovendo l'osta colo al suo esercizio ed integrando la le gittima zione del soggetto al fine di consentirgli di esercitare i poteri dispositivi concernenti determinati rapporti giuridici. 
Sono le stesse norme dedicate al tema a fare riferimento alla categoria dell'invalidità e inefficacia: l'art. 18 della legge 222/1985 prevede che, appunto “ai fini dell'invalidità o inefficacia di negoz i giuridici” posti in essere da enti ecclesia stici, non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. 
Evidentemente si intende evocar e la categoria dell'inefficacia in senso lato, qu ale dato co nsequenziale della nullità del negozio (nullità espressa mente invocata dall'En te ecclesiastico). Il contratto nullo non produ ce effetti per una carenza intrinseca alla fa ttispecie negoziale come prevista da lla legge: quod nullum est nu llum effectum produci t. S i rientra, pertanto, nel concetto di inefficacia in senso lato, quale inidoneità 29 di 36 ab origine dell'atto a produrre gli effetti giuridici suoi propri, ossia la m odificazione di una realtà giu ridica, discendendo essa da anomalie strutturali del contratto (nel caso di specie, per il difetto delle relative autorizzazioni necessarie). 
Non si tratt a, dunque, di inefficacia in senso s tretto o tecnico, che non deriva dall'invalidità del contratto, anzi presuppone la sua validità , bensì da profili attinenti al modo di essere del rapporto, ossia da fatti estrinseci che possono essere contestuali (presupposti di efficacia) o successivi alla formazione dell'atto: l'atto non è considerato idoneo sul piano dinamico , ovvero funzionale, a dare piena attuazione all'assetto di interessi previsto dall'autoregolamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8164 del 22/03/2023). 
Ora, è invalida (e du nque ineff icace) la scrittura privata sottoscritta dal parroco, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ordinario, ai sensi del canone 12 18 del codice di d iritto canonico, se la stessa oltrepass a i limiti dell'o rdinaria amministrazione. Conseguentemente tale invalidità è opponibile ai terzi che avrebbero dovuto conoscere le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici risultanti dagli atti di diritto ca nonico o dal registro delle persone giuridiche (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 05/02/2015).  8.- Con il settimo e l'ottavo motivo i ricorrenti prin cipali assumono, ai sensi dell'art . 360, primo com ma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del canone 1281, terzo comma, del co dice di diritto ca nonico e dell'art. 167, secondo comm a, c.p.c., per avere la Corte di seconde cure ritenuto che l'istanza - in ba se alla quale si chiedeva che l'Ente rispondesse degli atti 30 di 36 nella m isura in cui ne avesse tratto beneficio - implicasse un'inammissibile domanda di arricchimento senza causa, in quanto proposta tardivam ente, mentre, in realtà, si sarebbe trattato soltanto di un ulteriore tema di indagine atto a giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. 
E comun que la modifica della domanda sarebbe stata consentita, in ragione della sua connessi one con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio ai fini di non com promettere le potenzialità difensive della controparte o di non allungare i tempi processuali, sicché sarebbe stato possibile proporre la domanda di arricchimento ingiustificato nel corso del giudizio, in quanto essa non avrebbe implicato alcun mutamento della medesima vicenda contrattuale.  8.1.- I motivi sono infondati. 
Non è contestato che la domanda, qualificabile in termini di arricchimento senza causa, sia stata formulata dai convenuti nella comparsa di costituzione, depositata oltre i termini di legge. 
Per l'effetto, dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c. (secon do il rito vigente ratione temporis) si evince che il convenuto, a pena di decadenza, rile vabile d'ufficio dal giudice (Cass. Sez. 2, S entenza n. 17121 del 13/08/2020; Se z. 1, Sentenza n. 24040 del 26/09/2019), deve proporre la domanda riconvenzionale nella comparsa di costituzione, co stituend osi almeno 20 giorni prima dell'udienza di com parizione fissata nell'atto di citazione. 
Ne co nsegue che i convenuti erano irrimediabilmente decaduti dalla proposiz ione della doma nda riconvenzionale (con cui intendevano ottenere il riconoscimento di un indennizzo per le 31 di 36 opere svolte di c ui l'Ent e eccl esiastico avev a beneficiato, nonostante l'inefficacia dei sottesi mandati e app alti), appunto perché proposta tardivamente.  9.- Passando all'esame del rico rso incidentale, il primo motivo di tale ricorso investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1705 c.c., anche in relazione agli artt. 2033, 1710 e 1713 c.c., per avere la Corte territoriale limitato la condanna alla restituzione al solo importo degli assegni di cui ### risultava beneficiario diretto, be nché la ripetizione dell'indebito per difetto origina rio della causa solvendi fosse stata chiesta in ordine a tutte le somme versate. 
Espone il ricorrente incidentale che l'obbligazio ne restitutoria avrebbe avuto riguardo alle prestazioni indebite, con l'effetto che, all'esito dell'applicazione dei principi sul rapporto di mandato, il mandatario sarebbe stato tenuto a restituire non solo le somme direttamente incassate, ma anche quelle utilizzate per finalità direttamente o indirettamente proprie o mal gestite, in conseguenza della dichiarazione di nullità dei mandati.  9.1.- Il motivo è infondato. 
In merito la sentenza impugnata h a so stenuto che la legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario in favore di terzi spettava al mandante (peraltro a fronte di un mandato dichiarato inefficace), sicché co rrettamente il Tribunale aveva ritenuto che fos se necessaria la proposiz ione di una specifica domanda, d a pa rte dell'Ente, in ordine alla restituzione, nei confronti dei beneficiari, dei pagamenti da essi indebitamente ricevuti. 32 di 36 Dunque, le somme corrisposte dal mandatario ai terzi non potevano essere rivendicate dal mandante verso il mandatario. 
Sicché all'inefficacia per carenza di autorizz azio ne dei mandati e degli appalti è seguita, sotto il profilo patrimoniale, la restituzione delle so le somme corrisposte in favore del mandatario, maggiorate degli interessi, in qua nto il pagamento era rimasto privo di ogni giustificazione economico-sociale. 
Sotto questo profilo, occorre ribadire che, nell'ipotesi in cui il gestore agisca in nome proprio, atteso che la gestione d'affari costituisce un'ipotesi particol are di mandato, legittim ato attivamente a ripetere, nei confronti dell'accipiens, il pagamento indebito eseguito dal gestore è anche il soggetto gerito, in base all'art. 1705 c.c., c he consente a l mandan te, sostituendo si al mandatario, di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22302 del 03/11/2016). 
Ne deriva che correttam ente la pronuncia impugnata ha affermato che l'Ente mand ante avre bbe potuto sostituirsi al mandatario nel richiedere la ripetizione dai singoli beneficiari degli assegni versati ex art. 1705 c.c., mentre, in ordine a tali esborsi avvenuti in favore di terzi, la domanda proposta nei confronti del mandatario non avrebbe potuto essere accolta, in qua nto unici legittimati passivi ai sensi dell'art. 2033 c.c. sarebbero stati i detti terzi beneficiari (cui gli assegni erano diretti). 
I richiami agli artt. 1710 c.c., in tema di diligenza del mandatario, e 1713 c.c., che prescrive l'obbligo del rendiconto, sono inconferenti. 33 di 36 10.- Il secondo motivo del ricorso incidentale concerne, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 2735 e 2697 c.c., per avere la Corte distrettuale tenuto conto dei soli assegni considerati dal consulente tecnico d'ufficio e non già del complessivo numero di tali assegni, a lla luce della sopravvenuta produzione di cui alla prima memoria integrativa del thema probandum, di cui lo stesso ### aveva dato atto nell'allegato rendiconto del maggio 2003, per un co mplessivo importo di vecchie lire 590.305.49 0, gran pa rte dei quali risultavano anche dal rendiconto del ### del maggio 2016 per complessive vecchie lire 254.772.500. 
Precisa l'ista nte che i predetti rendiconti avrebbero avu to valore di confessione stragiudiziale, di cui i giudici di merito non avrebbero tenuto conto.  10.1.- Il motivo è fondato nei termini che seguono. 
Sul punto la sentenza impugna ta ha specificato c he il consulente tecnico d'ufficio aveva esaminato 805 assegni mentre solo nella comparsa conclu sionale l'Ente aveva dato atto del rinvenimento di ulteriori 50 assegni compresi nei prospetti allegati dal ### All'esito ne ha ricava to che, in ordine ai prospetti del ### si doveva consid erare, com e pure il ### le aveva rilevato, che i rendiconti resi (sebbene si riferissero a tali ulteriori assegni) erano diversi tra loro e quindi inattendibili, sicché non erano idonei a provare gli ulteriori crediti dell'Ente, né potevano essere considerati, sotto questo profilo, gli importi relativi agli assegni dei quali le copie non erano state prodotte, non potendo assumere valore probat orio, neppure sul piano presuntivo, gli 34 di 36 elementi di fatto d edotti dall'Ente per la dimostrazione della gestione o dell'incasso, da parte del ### degli assegni emessi a favore di terzi. 
Tale conclusione non tiene conto della valenza giuridica del riconoscimento della ricezione e dell'incasso di detti assegni, come riportati in tali prospetti. 
Sicché, a fronte del tenore dei richiamati prospetti (in cui il ### riconosceva di avere ricevuto dall'Ente, nella qualità di mandatario, ulteriori assegni rispetto a quelli indicati dal consulente tecnico d'ufficio), sarebbe stato onere nel ### dimostrare che la restituzione non era dovuta in ordine ad alcuni degli importi di cui agli assegni in essi citati. 
Pertanto, una volta dim ostrata l'esistenza del diritto alla ripetizione, alla stregua dell'inefficacia dei mandati, incombeva sul mandatario l'onere di provare i fatti inibitori del valo re di riconoscimento della ricezione di quei titoli, riconoscimento che esonerava l'Ente dall'onere di dimostrare il versamento anche delle somme riportate in siffatti assegni (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2810 del 05/02/2025). 
Il fatto che le risultanze dei due prospetti fossero diverse non avrebbe potuto determinare l'inutilizzabilità dei riconoscimenti in essi operati, e ciò con riferimento all'ammessa percezione delle somme di cui a ciascuno degli assegni ivi indicati.  11.- Il terzo motivo del ricorso incidentale riguarda, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronu ncia sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del primo motivo di grava me, in quanto 35 di 36 tardivamente spiegato, quanto alla conform ità dello stralcio prodotto all'originale dello ### 11.1.- Il motivo è assorbito, in quant o espressamente condizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale.  12.- In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto mentre il secon do motivo del ricorso incidentale deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso incidentale va disatteso e il terzo motivo del ricorso incidentale è assorbito. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di L'### in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo a nche alla pronu ncia sulle spese del giudizio di cassazione. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115 -, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di cont ributo unificato pari a quello previsto pe r l'impugnazione, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale , accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo m otivo del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dich iara a ssorbito il rimanente motivo del ricorso incident ale, cassa la se ntenza impugnata in relazione al motivo a ccolto e rinvia la causa alla 36 di 36 Corte d'appello di L'### in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di consiglio della ### nda 

causa n. 12944/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4229/2025 del 18-02-2025

... 1463/70, ormai abrogato e sostituito da regolamenti successivi, tra cui il ### 165/2014. Tale regolamento disciplina in modo dettagliato l'utilizzo del cronotachigrafo e stabilisce i requisiti per la registrazione delle attività del conducente, senza però preveder e la possibilità di sanzionare infrazioni come qu elle contestate nei verbali in esame. La ricorrente evidenzia inoltre che il ### 165/2014 richiede che le infrazioni siano descritte in maniera chiara e specifica, con riferimento alle disposizioni applicabili. Tuttavia, i verbali impugnati si limitano a generici richiami normativi, senza spiegare in che modo i comportamenti contestati configurino una violazione delle regole in vigore. In assenza di una chiara individuazione della norma violata, la ricorrente ritiene che i verbali siano illegittimi e non consentano un esercizio pieno del diritto di difesa. In aggiunta, la ricorrente sottolinea che le registrazioni del cronotachigrafo, utilizzate come base per le contestazioni, non forniscono elementi certi per dimostrare le violazioni, soprattutto in relazione ai periodi di inattività registrati. Si richiama inoltre il principio di proporzionalità sancito dal diritto europeo, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19189/2022 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) e con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec: -ricorrente contro ###, elettivamente domiciliato in ###
BIO 15, presso lo studio de ll'avvocato ### G ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), #### (###), ### (###) -controricorrente avverso la SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 268/2022, pubblicata il ###.  2 di 12 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal #### proposto ricorso per cassazione concerne l'opposizione a sei verbali di accertamento elevati dalla ### locale nei confronti della società ### oleggi ### s.a.s. per violazioni del codice della strada (c.d.s.), riguardanti la circolazione (con un bus utilizzato per una gita scolastica) con cassetta di pronto soccorso insufficiente (art.  79 c.d.s.), l'inadeguato uso del pittogramma correlato all'utilizzazione del cronotachigrafo (art 19 l. n. 727/78), il superamento dei limiti di velocità e l'omissione di registrazioni obbligatorie sul cronotachigrafo. 
La citata società ne aveva domandato al competente Giudice di pace l'annullamento per una serie di motivi. Detto Giudice aveva rigettato l'opposizione, confermando la validità dei verbali impugnati e ritenendo, in particolare, sufficiente la motivazione fondata sulle risultanze del cronotachigrafo. 
La società opponente soccombente avanzava appello davanti al Tribunale di Milano, deducendo la nullità della sentenza impugnata per mancata motivazione su tre verbali, errori di diritto nell'applicazione dell e norme sul cronotachig rafo, erronea distribuzione dell'onere probatorio e valutazione incongrua della scheggiatura del parabrezza e della cassetta di pronto soccorso. 
Il suddetto Tribunale rigettava l'appello con la sentenza di cui in epigrafe, confermando la pronuncia di primo grado. 
Ha proposto ricorso per cassazione la società appellante con dodici motivi, illustrati da memoria. Ha resistito il Comune di ### con controricorso, con successivo deposito di memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 113 c.p.c. con riferimento all'art. 142, co. 11, c.d.s. e al combinato disposto con 3 di 12 l'art. 179 c.d.s. Si contesta che il verbale n. 7755432-6, elevato per eccesso di velocità, sia stato erroneamente ricondotto alla disciplina del citato art. 142, co. 11, seconda parte cit., riguardante limitatori di velocità non funzionanti o alterati. Si afferma che il limitatore del veicolo era funzionante, come attestato da un rapporto tecnico, e che la velocità contestata non giustificava l'applicazione della disciplina dell'art. 179 c.d.s. 
Il motivo è infondato. 
Il richiamo all'art. 142 co. 11 c.d.s. è corretto. Esso si applica anche nei casi in cui, pur essendo stato attivato il limitatore di velocità, sia rimasto in concreto comunque riscontrato il superamento della prescritta velocità nel tratto stradale oggetto di accertamento. 
Tale norma recita: «### di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato». Ciò non esclude logicamente che tali sanzioni debbano applicarsi anche quando il limitatore di velocità è funzionante, come legittimamente statuito dai giudici di merito.  2. - Il secondo motivo denuncia ex art. 112 c.p.c. l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione del quantum della sanzione pecuniaria relativa al verbale n. 7755432. 
Il motivo non è fondato. 
La richiamata domanda è stata esaminata e rigettata, per come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (v. p. 7) con cui le sanzioni sono state valutate come proporzionate, essendo commisurate a un valore medio rispetto al massimo edittale.  3. - Il terzo motivo denuncia violazione del ### 165/2014, art. 41, in combinato dispost o con la Di rettiva 2006/22/CE, allegato ### con riferimento all'art. 142, co. 6, c.d.s. 4 di 12 Si contesta l'applicazione del cronotachigrafo come fonte probatoria per le violazioni di limiti di velocità, in quanto non previsto dalla normativa europea come strumento per rilevare tali infrazioni. Si richiama anche la procedura d'infrazione avviata dalla ### nei confronti dell'### per il mancato rispetto delle disposizioni europee sui tachigrafi. 
Il motivo non coglie nel segno e va disatteso. 
Il cronotachigrafo è, infatti, contemplato come legittima fonte probatoria dall'art. 142, co. 6, c.d.s. e dal ### 165/2014 (per una più ampia disamina in proposito cfr. la recente Cass. 1802 del 2025, alla quale si aderisce pienamente).  4. - Il quarto motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sulla corretta funzionalità del limitatore di velocità del veicolo (sempre con riferimento al verbale n. 7755432). 
Si asserisce che l'autista del bus in questione, dotato di un limitatore tarato a 100 km/h, non poteva superare volontariamente tale soglia. Si evidenzia che la velocità contestata poteva essere raggiunta solo in condizioni di discesa, con conseguente erroneità del verbale e delle conclusioni della sentenza impugnata. 
Il motivo è inammissibile. 
Ricorre, infatti, l'ipotesi di una doppia motivazione conforme di entrambe le sentenze di merito. In tal caso, ai sensi dell'art. 348- ter, co. 5 c.p.c. (applicabile “ratione temporis”, ai sensi dell'art. 54, co. 2 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammis sibile (cfr. art. 348-ter, co. 5 c.p .c., nel suo richiamo al comma precedent e, ancora temporalment e vigente rispetto al ricorso in esame), deve indicare le ragioni di fatto poste a 5 di 12 base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, one re non assolto nella present e fattispecie (cfr.  7724/2022).  5. - Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio di omessa motivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. riguardo ai verbali n. 7755434/18, n. 7753846/18 e n. 7755433/18. 
La ricorrente ritiene che la sentenza del giudice di appello si sia limitata a considerare altri verbali, trascurando di fornire specifiche motivazioni su questi tre. In particolare, sottolinea che il giudice di appello, pur menzionando genericamente i verbali, non ha fornito una motivazione adeguata sulle specifiche circostanze di ciascuno di essi, limitandosi a richiamare l'efficacia probatoria delle registrazioni del cronotachigrafo. Tale omissione configurerebbe una violazione dell'obbligo di motivazione e comporterebbe la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. Egli ribadisce la necessità di una pronuncia dettagliata su ciascun verbale, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 
Il motivo è privo di fondamento. 
Il giudice di appello (come già quello di primo grado) ha effettivamente valutato tutti i verbali impugnati, come risulta dall'esplicito riferimento nella motivazione dell a sentenza. I verbal i sono stati emessi a seguito della lettura dei dati tachigrafici, i quali costituiscono fonte di prova sufficiente e non contestata in modo specifico dalla parte ricorrente.  6. - Il sesto motivo di ricorso sostiene che la sentenza impugnata sia affetta da violazione o falsa applicazione della legge 727/78 nel suo art. 19, in combinato disposto con il ### 165/2014. 
La ricorrente afferma che i verbali emessi per presunte violazioni delle disposizioni relative all'uso del cronotachigrafo non rispettano tale disciplina. In particolare, si sostiene che il riferimento all'art. 19 6 di 12 della legge 727/78 sia errato, poiché la norma richiama il ### mento CEE n. 1463/70, ormai abrogato e sostituito da regolamenti successivi, tra cui il ### 165/2014. Tale regolamento disciplina in modo dettagliato l'utilizzo del cronotachigrafo e stabilisce i requisiti per la registrazione delle attività del conducente, senza però preveder e la possibilità di sanzionare infrazioni come qu elle contestate nei verbali in esame. La ricorrente evidenzia inoltre che il ### 165/2014 richiede che le infrazioni siano descritte in maniera chiara e specifica, con riferimento alle disposizioni applicabili. Tuttavia, i verbali impugnati si limitano a generici richiami normativi, senza spiegare in che modo i comportamenti contestati configurino una violazione delle regole in vigore. In assenza di una chiara individuazione della norma violata, la ricorrente ritiene che i verbali siano illegittimi e non consentano un esercizio pieno del diritto di difesa. In aggiunta, la ricorrente sottolinea che le registrazioni del cronotachigrafo, utilizzate come base per le contestazioni, non forniscono elementi certi per dimostrare le violazioni, soprattutto in relazione ai periodi di inattività registrati. Si richiama inoltre il principio di proporzionalità sancito dal diritto europeo, sostenendo che le sanzioni applicate sono eccessive rispetto alla gravità dei fatti contestati. 
Il motivo è infondato.  ###. 19 della legge 727/78 è stato correttamente applicato in combinato disposto con il ### 165/2014. Questo articolo della legge 727/78, introdotto per dare attuazione ai regolamenti comunitari, è perfettamente compatibile con l'evoluzione normativa, inclusi i ### 3821/85 e UE 165/2014, che hanno aggiornato la disciplina conside rando le inn ovazioni tecnologiche, come il cronotachigrafo digitale. Pertanto, il richiamo al ### 1463/70 va inteso come riferimento implicito ai regolamenti che lo hanno sostituito. Ne i verbali impugnati è descritta la condo tta 7 di 12 contestata, ossia la mancata registrazione delle attività nei 28 giorni precedenti l'accertamento, condotta che costituisce una violazione accertata attraverso le risultanze del cronotachigrafo. Questi dispositivi, in conformità al ### 165/2014, costituiscono una fonte certa per verificare il rispetto delle normative sui tempi di guida e riposo, rafforzate ulteriormente dal ### 561/2006 e dal D. Lgs. 144/2008. I verbali rispettano i requisiti di chiarezza richiesti per consentire al destinatario di esercitare il diritto di difesa.  7. - Il settimo motivo denuncia violazione del reg. UE 165/2014, art. 36, in combinato disposto con l'art. 19 l. 727/78, riguardante il verbale n. 7755434-1, con cui era stata contestata la mancata registrazione delle attività svolte nei 28 giorni precedenti l'accertamento. 
La ricorrente sostiene che l'obbligo di registrazione per tale intervallo temporale si riferisce unicamente ai dispositivi tachigrafici analogici, mentre nel caso di cronotachigrafi digitali - come quello in dotazione all'autobus in questione - le attività vengono registrate automaticamente. In aggiunta, la ricorrente richiama il principio di non retroattività della legge. Rileva che il riferimen to all'art. 19 de lla legge 727/78 si basa su un regolamento ormai abrogato e sostituito dai regolamenti europei successivi, i quali non contemplano sanzioni per la mancata registrazione di attività nei 28 giorni precedenti per veicoli dotati di dispositivi digitali. Infine, la ricorrente sottolinea che i dati forniti dal cronotachigrafo digitale del veicolo dimostravano l'assenza di violazioni da parte del conducente o dell'azienda. 
Anche questo motivo non è fondato.  ###. 36 del ### 165/2014 è stato correttamente applicato in combinato disposto con l'art. 19 della legge 727/78. La contestazione riguarda la mancata indicazione delle attività svolte nei 28 giorni precedenti l'accertamento ed è stata accertata tramite le risu ltanze del cronotachigrafo digit ale. ### mento UE 165/2014 prevede l'obbligo per i conducenti di rendere disponibili i 8 di 12 dati relativi alle attività precedenti, obbligo che è funzionale al controllo del rispetto delle norme sui tempi di guida e riposo. La mancata registrazione di tali dati costituisce una violazione sanzionabile indipendentemente dal tipo di tachigrafo utilizzato, sia esso analogico o digitale. ###. 19 della legge 727/78 è stato utilizzato in modo coerente con le norme europee che ne rappresentano un adeguamento.  8. - ### motivo di ricorso sostiene che la sentenza impugnata abbia violato o falsamente applicato l'art. 13 e seguenti del d.lgs.  81/2015 in relazione al verbale n. 7755434-1. La ricorrente argomenta che il contratto di lavoro intermittente senza obbligo di reperibilità, stipulato tra la società e il conducente, è stato ignorato dalla decisione impugnata. ### la ricorrente, il contratto di lavoro intermittente non impone al lavoratore l'obbligo di registrare le attività nei periodi in cui non è chiamato a prestare servizio. Pertanto, l'assenza di registrazioni per i 28 giorni precedenti il controllo, contestata nel verbale, non può essere considerata una violazione imputabile né al conducente né alla società. Il d.lgs. 81/2015, che disciplina i contratti di lavoro intermittente, esclude che il datore di lavoro possa imporre obblighi che eccedano i limiti della disponibilità pattuita nel contratto. La ricorrente sottolinea che il giudice non ha tenuto conto della peculiarità del rapporto di lavoro intermittente, applicando erroneamente norme relative a rapporti di lavoro subordinato ordinario. Tale errore ha portato a una decisione non conforme alla normativa vigente, poiché le registrazioni mancanti nei giorni in cui il lavoratore non era chiamato a prestare servizio non possono essere considerate una violazione normativa. Alla luce di ciò, la ricorrente aveva chiesto l'annullamento del verbale n. 7755434-1 e ha invocato la revisione della sentenza impugnata per adeguarla alla corretta interpretazione del d.lgs. 81/2015. 
Il motivo è infondato. 9 di 12 Gli articoli 13 e seguenti del d.lgs. 81/2015, relativi ai contratti di lavoro intermittente, non sono rilevanti rispetto alla normativa applicabile al caso di specie. Il verbale n. 7755434-1 è stato elevato in conformità alle disposizioni dell'art. 19 della legge 727/78, integrato dal ### 165/2014, che impongono l'obbligo di garantire la traccia bilità delle attività lavorative pe r i 28 giorni precedenti all'accertamento, a prescindere dalla tipologia contrattuale del rapporto con il lavoratore. Il contratto di lavoro intermittente non esonera né il conducente né il datore di lavoro dall'obbligo di registrare le attività. Questo obbligo è finalizzato a garantire la sicurezza del trasporto e il rispetto delle normative sui tempi di guida e riposo, che sono indispensabili per la sicurezza stradale e per la tutela dei lavoratori. Le disposizioni del D.Lgs. 81/2015 non derogano a tali obblighi, che trovano origine e disciplina nel diritto dei trasporti. Il suddetto verbale impugnato è stato, quindi, legittimamente elevato sulla base delle risultanze del cronotachigrafo, che ha evidenziato l'assenza di registrazioni per i giorni richiesti.  9. - Il nono motivo del ricorso sostiene che la sentenza impugnata abbia violato e falsamente applicato l'art. 115 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 3 della l. 689/1981 e con l'art. 2697 c.c. La ricorrente contesta che il giudice abbia erroneamente attribuito valore probatorio alle risultanze del cronotachigrafo senza considerare le specifiche deduzioni e prove documentali fornite nel corso del giudizio. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Il giudice di appello ha correttamente applicato l'art. 115 c.p.c., l'art. 3 della legge 689/81 e l'art. 2697 c.c. nella valutazione del caso. La responsabilità per le violazioni contestate è stata attribuita conformemente ai principi normativi che regolano l'onere della prova e la presunzione di colpa del trasgressore. Il verbale (n. 7753084-3) contestato si basa su accertame nti docu mentati e su violazioni 10 di 12 riscontrate in modo oggettivo, né risultano essere stati forniti dalla ricorrente elementi idonei a dimostrare l'assenza di colpa o l'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire le irregolarità.  10. - Il decimo motivo del ricorso sostiene che la sentenza impugnata sia viziata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art.  360 n. 5 c.p.c. La contestazione riguarda il verbale n. 7753084-3, relativo alla presunta inefficienza della cassetta di pronto soccorso del veicolo.  ### motivo del ricorso sostiene che la sentenza impugnata sia viziata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art.  360 n. 5 c.p.c. La contestazione riguarda il verbale n. 7753845-1, relativo alla presunta inefficienza del parabrezza del veicolo a causa di un segno o una scheggiatura. 
Il decimo e l'undicesimo motivo sono inammissibili. 
Al riguardo, infatti, ci si trova al cospetto di una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, ai sensi dell'art.  348-ter co. 5 c.p .c. (appl icabile, ai sensi dell'art. 54, co. 2 d.l.  83/2012, conv. in l. 134/2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile (cfr. art. 348-ter, co. 5 c.p .c. , nel s uo richiamo al comma precedente), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'ap pello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, onere non assolto nel caso di specie (cfr. Cass. 7724/2022).  11. - Con il dodicesimo motivo, formulato in via subordinata, la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per erronea determinazione del quantum, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. La 11 di 12 contestazione riguarda il calcolo della sanzione amministrativa prevista per il verbale n. 7753845-1. ### la ricorrente, l'importo indicato nel verbale non rispetta i parametri previsti dalla normativa applicabile. La sentenza non avrebbe esaminato in modo adeguato la richiesta di riduzione del quantum, basata sulla minima entità del danno e sulla mancan za di p ericolosità dell o stesso. Il giudice avrebbe dovuto riconsiderare l'importo della sanzione applicata in proporzione alla reale entità della presunta violazione. La ricorrente conclude chiedendo che, nella denegata ipotesi di rigetto delle altre istanze, la Corte riveda il quantum della sanzione applicata nel verbale n. 7753845-1. 
Pure quest'ultimo motivo è privo di fondamento. 
La quantificazione delle sanzioni nel verbale n. 7753845-1 rientra in un valore medio rispetto al massimo edittale, giustificato dalla natura del trasporto effettuato, che coinvolgeva studenti e richiedeva particolare attenzione da parte del trasportatore. Il giudice ha adeguatamente motivato la decisione, spiegando il calcolo dell'importo in conformità ai criteri previsti dall'art. 195 c.d.s. In questo caso, il giudice ha ritenuto proporzionata la sanzione irrogata e ciò non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.  12. - In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso va integralmente respinto. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, riconoscendo, in favore dei difensori del Comune controricorrente, gli oneri riflessi, trattandosi di avvocati dipendenti dello stesso Comune. 
Inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell'art.  1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 12 di 12 P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre agli oneri riflessi. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###  

Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Caponi Remo

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