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Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 1158/2024 del 06-12-2024

... “sindrome depressiva con autolesionismo”; - certificato psichiatrico a firma Dr.ssa ### - certificati medici ### di ### con invalidità civile riconosciuta al 100% e con la seguente anamnesi “paziente con storia di stato ansioso depressivo con progressivo peggioramento negli ultimi anni a seguito dell'evento luttuoso, con episodi autolesionistici fino a recente tentato suicidio. In trattamento presso centro di salute mentale della ASL di ### e alcuni ricoveri in reparto psichiatrico, nel settembre e nel dicembre 2016. Attualmente seguito c/o CSM di Ceccano”; - consulenza tecnica redatta e a firma della dott.ssa ### che ha presentato un quadro clinico caratterizzato da una sindrome neuropsichica “verosimilmente ascrivibile agli esiti dell'evento patito (perdita del figlio)… non sussistendo, nel soggetto, ravvisabili precedenti morbosi…”, con esiti quantificabili, in termini di danno biologico nella misura del 20%: In conclusione, si stima equo e giusto liquidare la somma di € 50.289,00 (età del danneggiato alla data dell'evento: 69 anni; percentuale di invalidità permanente: 20%; punto danno biologico: € 3.809,75). Questo Tribunale ritiene non applicabile, nel caso concreto, (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale ordinario di FROSINONE - ### civile ###. 1 a 28 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE -### In composizione monocratica, in persona del giudice designato ha pronunciato la seguente ### nelle cause civili ### promosse in I grado, iscritte al RG 872/21 e al RG 2985/21, aventi ad ### domande di risarcimento dei danni derivanti agli attori (dei 2 procedimenti riuniti) dal decesso del congiunto D'### nato ad #### il ### e deceduto in ### S. #### il ###, a causa della pretesa “negligenza” del Dr. ### giusta l'allegata Sentenza del Tribunale ### di ### n.1756/16 (confermata sia in appello che in Cassazione) vertenti TRA ### (CF: ###), D'### (CF: ###), D'### (CF: ###), nonché D'### (CF: ###) che agiscono in proprio e nella qualità di parenti e congiunti (rispettivamente, madre, padre, sorella e fratello) del ### D'### nato in #### il ### e deceduto in ### S. #### il ###, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### ATTORI (nel procedimento iscritto al RG 872/21) E ### (CF: ###), D'### (CF: ###), D'### (CF: ###), nonché D'### (CF: ###), che agiscono in proprio e nella qualità di parenti e congiunti (rispettivamente coniuge e figli) del ### D'### nato in #### il ### e deceduto in ### S.  #### il ###, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### ATTORI (nel procedimento iscritto al RG 2985/21) E #### (CF: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### CONVENUTO (in entrambi i giudizi) E ### di ### (PI: ###), in persona del ### pro-tempore, con sede ###### alla via ### snc, rappresentata e difesa dall'Avv. ### CONVENUTA nel RG 872/21 e ### in causa dal Dr. ### nel RG 2985/21 NONCHÉ ### (PI: ###), con sede ###### alla ### 45, in persona del procuratore ad negotia, Dr. ### munito dei poteri di rappresentanza legale, in forza di procura speciale del 18.12.2019 autenticata nelle firme dal ### di ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### CONVENUTA nel RG 872/21 e ### in causa dal Dr. ### nel RG 2985/21 e nel RG 872/21 Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 2 a 28 CONCLUSIONI: - ### D'### D'### e D'### hanno concluso come da note scritte depositate in data 20 maggio 2024 (in relazione all' “udienza cartolare” del 20.05.2024), da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte, giusta il provvedimento del 16.04.2024, ritualmente comunicato (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 20.05.2024 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc).  - ### D'### D'### e D'### hanno concluso come da note scritte depositate in data 14 maggio 2024 (in relazione all' “udienza cartolare” del 20.05.2024), da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte, giusta il provvedimento del 16.04.2024, ritualmente comunicato (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 20.05.2024 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc).  - #### ha concluso come da note scritte depositate in data 15 maggio 2024 (in relazione alla suddetta udienza cartolare del 20.05.2024), da intendersi parimenti ivi pedissequamente riportate e trascritte, giusta il provvedimento del 16.04.2024, ritualmente comunicato (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 20.05.2024 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc).  - l'### di ### ha concluso come da note scritte depositate in data 15 maggio 2024 (in relazione alla suddetta udienza cartolare del 20.05.2024), da intendersi parimenti ivi pedissequamente riportate e trascritte, giusta il provvedimento del 16.04.2024, ritualmente comunicato (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 20.05.2024 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc).  - ### ha concluso come da note scritte depositate in data 10 maggio 2024 (in relazione alla medesima udienza cartolare del 20.05.2024), da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte, giusta il provvedimento del 16.04.2024, ritualmente comunicato (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 20.05.2024 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc).  ### atto di citazione ritualmente notificato, i signori ### D'### D'### e D'### convenivano in giudizio il Dr. ### unitamente alla ### UNITÁ ### di ### e alla #### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dato atto di quanto sopra, ritenere e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti Dott. ### e ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore nella determinazione del danno subito dagli attori, a causa ed in dipendenza del decesso di D'### occorso in data ###; conseguentemente, condannare, in solido i convenuti il Dr. ### Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 3 a 28 ### l'### UNITÀ ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la compagnia “### S.P.A.” in persona del suo legale rappresentante pro tempore che garantisce il Dott.  ### da responsabilità sanitarie, al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dagli attori, biologici, esistenziali e morali e in particolar modo nei confronti di: a) D'### alla somma di euro € 431.920,00 così determinata in via indicativa, quanto ad euro 331.920,00 quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ed euro 100.000,00 per danno biologico, ovvero nei diversi importi maggiori o minori che risulteranno di giustizia, a seguito di personalizzazione dei danni in ragione di quanto sarà accertato nel corso dell'istruttoria espletata, oppure da liquidarsi in via equitativa; b) ### alla somma di euro € 381.920,00 così determinata in via indicativa, quanto ad euro 331.920,00 quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ed euro 50.000,00 per danno biologico, ovvero nei diversi importi maggiori o minori che risulteranno di giustizia, a seguito di personalizzazione dei danni in ragione di quanto sarà accertato nel corso dell'istruttoria espletata, oppure da liquidarsi in via equitativa; c) D'### alla somma di euro € 144.130,00 così determinata in via indicativa quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero in quel diverso importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, a seguito di personalizzazione del danno in ragione di quanto sarà accertato nel corso dell'istruttoria espletata, ovvero da liquidarsi in via equitativa; d) D'### alla somma di euro € 144.130,00 così determinata in via indicativa quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero in quel diverso importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, a seguito di personalizzazione del danno in ragione di quanto sarà accertato nel corso dell'istruttoria espletata, ovvero da liquidarsi in via equitativa. Il tutto, con rivalutazione monetaria delle somme liquidate e loro ulteriore maggiorazione secondo gli interessi cc.dd. compensativi, in misura congrua. Con vittoria di spese e compensi, comprese le spese dell'eventuale C.T.U., oltre accessori come per ### aumento del 30% ex art. 4 c.  1-bis del D.M. n. 55/14, aumento del 33% ex art. 4 c. 8 del D.M. n. 55/14, aumento del 20% per ogni soggetto oltre il primo ex art. 4 c. 2 del D.M. n. 55/14 e rimborso forfettario al 15% (ex art. 2 c. 2 D.M. n. 55/14), nonché il compenso e le spese ex art. 4 c. 5 lettera d) del D.M. n. 55/14 per tutte le attività successive alla decisione, con distrazione in favore dei procuratori degli attori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”. 
Gli attori, che ante causam avevano esperito la mediazione ex art. 5, co. 1, d.lgs.  28/2010 nei confronti del solo Dr. ### (il quale aveva integrato il contraddittorio anche nei confronti della ASL e della ### di ### che copriva la responsabilità civile del medico), con esito negativo a causa della mancata formulazione di proposte conciliative, riferivano: -CHE il giorno 22.07.2010, in ### S. ####, D'### figlio dei coniugi D'### e ### nonché, fratello di D'### e D'### a seguito di un infortunio subito per una caduta da un mezzo agricolo, veniva trasportato in ambulanza presso l'### di ### ove gli veniva diagnosticata la “frattura ileo - ischio pubica di dx e sx”; -CHE all'esito delle cure e degli esami compiuti dai medici addetti presso l'### di ### il sig. D'### veniva dimesso il ###, con la seguente prescrizione eseguita a cura del Dr. ### “### emocromo tra 3 gg. Tachidol 1 in caso dolore. Rx tra 30 gg. Circa. Arvenum cpr 500 1x2x30 gg.”; -CHE il D'### rispettando quanto stabilito nella scheda di dimissioni, il giorno 29.07.2010, effettuava il prescritto emocromo e, dopo appena due giorni, il ###, mentre si trovava immobilizzato a letto nella sua abitazione, accusava un Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 4 a 28 malore ed un forte dolore all'altezza del ginocchio sinistro, a seguito del quale, veniva soccorso dal personale 118, invano, poiché, poco dopo, decedeva per “arresto cardiocircolatorio”; -CHE a seguito della effettuazione, da parte della Dott.ssa ### nominata c.t. dalla competente ### della Repubblica di ### dell'esame autoptico sulla salma del D'### il P.M., in data ###, chiedeva al GUP presso il Tribunale di ### l'emissione di decreto di rinvio a giudizio nei confronti di ### per il reato p. e p. dall'art. 589 c.p.; -CHE nell'ambito del relativo procedimento, ### D'### D'### e D'### si costituivano parti civili, unitamente alla moglie e ai tre figli del familiare deceduto per il tramite di altro procuratore e, all'esito dell'istruzione dibattimentale, il Tribunale di ### con sentenza n.1756/2016, condannava il Dr. ### alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione e al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite, da liquidarsi con separato giudizio civile, rigettando la richiesta di provvisionale; -CHE avverso la predetta sentenza il Dr. ### proponeva prima appello, rigettato con sentenza n.15192/2018 del 13.02.2019 e, successivamente, ricorso presso la Corte Penale di Cassazione, all'esito del quale, con sentenza n. 20/2019 del 08.08.2019 veniva confermata la condanna a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa, per il reato di cui all'art. 589 cp. 
Da qui, la domanda giudiziale proposta dai ### D'#### D'### e D'### in proprio e nella qualità di eredi del ### D'### nei confronti del Dr.  ### e della ### S.P.A., quale garante della responsabilità professionale del medico, nonché della ### al fine di vederli condannare, in solido, al ristoro di tutti i danni occorsi agli attori per il decesso del loro congiunto D'### per responsabilità professionale medica. 
Con altro atto di citazione (iscritto al N. RG 2985/2021), i sigg. #### D'### D'### e D'#### in proprio e nella qualità di eredi (rispettivamente quali moglie e figli del ### D'###, citavano, dinanzi all'intestato Tribunale di ### il ### Dr. ### (che, a sua volta, chiamava in causa la ### S.P.A. -quale garante della responsabilità professionale del medicoe la ASL di ### considerato responsabile del decesso del loro congiunto D'### Le premesse di fatto su cui detti attori basavano le loro pretese erano identiche a quelle dell'altro procedimento; le conclusioni, le seguenti: “### all'On.le Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi tutti così come fatti valere da ciascuno dei quattro creditori istanti nell'atto di citazione del 14.10.2021 e in corso di causa (da intendersi qui per integralmente trascritti), previa ammissione e successivo espletamento (fermo l'onere probatorio incombente sul convenuto e senza assunzione o inversione dello stesso) dei mezzi di prova chiesti da essi attori e reiezione di quelli ### di controparte: A) ### alla luce del giudicato come formatosi in sede ###ogni caso, la esclusiva responsabilità del convenuto dr. ### per la causata morte del ### D'### (avvenuta il ### nel Comune di ### S.  ### e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento, in favore degli odierni attori, dei danni tutti, nessuno escluso o eccettuato, patrimoniali e non, emergenti e lucrocessanti, sia iure hereditatis che iure proprio, dagli stessi subiti e subendi, nella misura indicata in narrativa (cfr. pagg. 68 e 71) per ognuno di essi (da intendersi qui per richiamata e trascritta), ovvero in quella, maggiore (per effetto, pure, del possibile Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 5 a 28 incremento degli importi specificati, per ciascuno dei medesimi, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale subìto in considerazione, oltre che della particolarità del caso specifico, delle difficoltà di riprendersi da un lutto improvviso e mai immaginato) o minore, ritenuta dovuta (eventualmente anche sulla scorta di tabelle e di criteri diversi) sulla scorta delle emergenze processuali, di giustizia ed equità, sempre con la rivalutazione e gli interessi; B) ### inoltre, il predetto dr. ### al pagamento integrale delle spese di lite”. 
In entrambi i procedimenti si costituiva il Dr. ### per chiedere, in via preliminare, la riunione dei due giudizi (il N. 872/2021 ed il N. 2985/21) pendenti dinanzi al medesimo ### e il differimento, ex art. 269 cpc, della prima udienza di comparizione delle parti, al fine di consentire la chiamata in causa della ASL di ### (nel solo procedimento N. 2985/2021) e della propria ### di #### tenuta a manlevare detto convenuto da qualsivoglia pretesa di parte attrice eventualmente riconosciuta come fondata e legittima dal giudicante, e, nel merito, il rigetto della domanda proposta dagli attori perché infondata sia in fatto che in diritto.  ###. ### chiedeva che, manleva di ### a parte, dei pretesi danni rispondesse civilmente, in proprio e in garanzia, la ASL di ### in virtù del rapporto di dipendenza (infatti, il Dr. ### era dirigente medico di I liv. nel reparto di ###, essendo, peraltro, la sua attività, consistita esclusivamente nel redigere e firmare le dimissioni del paziente D'### già disposte dal ### del reparto e dai sanitari che lo avevano avuto in cura durante il periodo di degenza ospedaliera. 
Aggiungeva che, in ogni caso, sulla richiesta risarcitoria formulata dagli eredi si era formato il giudicato per essere stata la richiesta già respinta in sede penale e, pertanto, la domanda di condanna specifica avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. 
Indi, per la denegata ipotesi di accertata responsabilità del Dr. ### chiedeva che il Tribunale condannasse ASL e ### a manlevarlo e garantirlo da qualsivoglia richiesta risarcitoria in virtù della polizza assicurativa intervenuta tra le parti, con pagamento diretto in favore degli attori ex art. 1917 co. 2 cc anche a titolo di rimborso delle spese del giudizio, anche per qualsiasi ulteriore danno superiore al massimale assicurato, con pagamento diretto in favore degli attori ex art. 1917 co. 2 cc, in relazione al comportamento da essi tenuto e al pregiudizio che ne è derivato al medesimo (il Dr.  ### oltre ad aver provveduto al pagamento di tutte le spese legali derivanti dalla costituzione di parte civile per entrambe le compagini familiari, genitori e fratelli e sorelle da una parte e moglie e figli del defunto ### D'### dall'altra, ha subito un'iscrizione ipotecaria sui suoi beni per un valore di € 3.000.000,00, e onde evitare ulteriori aggravi è stato anche costretto nel dicembre del 2021 a versare la somma di € 60.000,00 per cancellare l'iscrizione ipotecaria ai suoi danni da parte di detta compagine familiare; inoltre di recente il medesimo è stato colpito da un infarto devastante che lo ha costretto ad un delicato intervento chirurgico, per il quale è ancora in cura).  ### nel costituirsi in giudizio, prima quale convenuta dagli attori D'#### D'### e D'### e, con successiva comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, quale chiamata in causa dal Dr.  ### eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per non avere gli attori azione diretta nei suoi confronti; evidenziava che la polizza era prestata a secondo rischio rispetto alla responsabilità diretta della ASL di ### e, quindi, in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza; aggiungeva che la ASL di ### era da reputarsi quale unica legittimata passiva in quanto obbligata, in Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 6 a 28 forza dei ### di settore, a tenere indenne il medico proprio dipendente. Chiedeva, comunque, il rigetto di qualsivoglia domanda, reputandola del tutto infondata in fatto ed in diritto. 
Si costituiva, altresì, la ASL di ### insistendo per la nomina di un ### non avendo la ASL partecipato al procedimento penale, eccependo altresì che gli attori non avevano neanche fornito la prova dell'esistenza e della consistenza del rapporto parentale pregresso asseritamente leso. Chiedeva, quindi, il rigetto delle istanze risarcitorie perché reputate infondate, sia nell'an, che nel quantum (in particolare, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e comunque respingere tutte le domande avversarie). 
Con provvedimento del 25.03.2022, l'On.le Presidente dell'intestato Tribunale, rilevata la presenza di profili di connessione soggettiva ed oggettiva tra il procedimento iscritto al RG 872/21 e quello iscritto al RG 2985/21 (promosso dalla moglie e dai figli del defunto D'### e assegnato ad altro ### della ###, disponeva la sostituzione del Giudice dott. ### con il Giudice Dott. Petraccone, già assegnatario del presente procedimento, e rinviava entrambe le cause innanzi a quest'ultimo per l'eventuale riunione dei procedimenti. 
Con ordinanza del 11.10.2022 questo giudicante disponeva la riunione dei suddetti procedimenti; concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 19.01.2023. 
A scioglimento della riserva assunta a seguito di “trattazione scritta” della predetta udienza, giusta il provvedimento del 13.12.2022, il Tribunale intestato, ritenendo la causa sufficientemente istruita e, quindi, matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.04.2024, poi differita al 20 maggio 2024 all'esito della quale, tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 comma 1 codice di rito.  ### depositavano sia le note scritte (v. sopra) che le memorie conclusionali.  MOTIVI DELLA DECISIONE Tanto premesso in fatto, ritiene questo giudice che la sentenza penale di condanna, passata in giudicato, debba essere tenuta necessariamente in considerazione, se non altro perché già tre organi giudicanti (due di merito e uno di legittimità) in buona sostanza hanno già valutato, in maniera puntuale, precisa e analitica, all'esito di un'ampia e compiuta istruttoria, tutti i medesimi fatti per cui oggi è causa (peraltro, il primo Giudice lo ha fatto nell'immediatezza dei fatti, mentre oggi questo Tribunale, secondo i ### dovrebbe rifare nuovamente tutta l'istruttoria, per di più a distanza di circa 15 anni dai fatti); peraltro, non vi è dubbio che i vincoli che derivano dal suddetto giudicato nell'ambito del conseguente giudizio civile risarcitorio prescindono da quanto disposto dall'art. 651 cpp, atteso che in tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (si veda, da ultimo, per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 12901 del 10/05/2024).   Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 7 a 28 ### (di fatto già tutte disattese) Ebbene, tanto precisato, preliminarmente, occorre prendere in considerazione le questioni preliminari sollevate dalle parti, fornendo, al contempo, un corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame. 
La disciplina della responsabilità medica è, attualmente, regolata dalla ### n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco e s.m.), che ha previsto, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e la responsabilità extracontrattuale del medico, salvo che questi abbia stipulato un contratto con il paziente. Nello specifico, detta legge, all'art. 7, comma 3, prevede testualmente che: "### la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5". 
Tali norme sostanziali però non hanno efficacia retroattiva, mancando una specifica disposizione transitoria, per cui non sono applicabili ai fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore (v. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 28994 del 11/11/2019 e cfr. altresì Cass. 08/11/2019, n. 28811). 
Ne deriva, quindi, che le fattispecie perfezionatesi prima dell'entrata in vigore della ### devono essere regolate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, trovando applicazione la disciplina della responsabilità contrattuale sia con riferimento alla posizione della struttura sanitaria che dei medici. 
Tanto premesso, possono essere dunque esaminate le suddette questioni preliminari, che, sotto, per comodità di lettura, vengono numerate dalla numero 1 alla numero 4.  1. Sulla carenza di legittimazione attiva nei confronti dell'assicurazione convenuta ### ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dei congiunti del defunto D'### (padre, madre, sorella e fratello) nei suoi confronti, sul presupposto per il quale il soggetto che ritiene di essere stato danneggiato ha titolo per proporre una domanda giudiziale solo nei confronti del presunto responsabile. 
Non avrebbe, invece, alcun titolo per agire nei confronti della compagnia assicurativa.  ### è fondata. 
In caso di responsabilità medica, infatti, la chiamata diretta della compagnia di assicurazione da parte dei danneggiati, è stata “legittimata” solo di recente, per effetto dell'approvazione del ### attuativo della ### Di talché, poiché la fattispecie in esame non è soggetta, ratione temporis, alla suddetta disciplina, deve ritenersi che nel caso di specie l'assicuratore sia obbligato soltanto nei confronti dell'assicurato (a tenerlo indenne di quanto questi sia tenuto a pagare al danneggiato e che, invece -in difetto di un vincolo contrattuale che lega l'assicuratore al danneggiatoquesti non possa agire direttamente in giudizio nei confronti dell'assicuratore): come sopra premesso, risalendo il fatto causativo del danno al luglio 2010, infatti, ivi non potrà trovare applicazione la ### (L. 24/2017), per la quale vige, come detto, il divieto di applicazione retroattiva. 
Va, pertanto, dato atto dell'inammissibilità della domanda proposta dal padre, dalla madre, dalla sorella e dal fratello del ### D'### direttamente nei confronti della compagnia assicurativa, proprio perché, nel caso di specie, gli eredi D'### non hanno azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del medico (o della struttura sanitaria). 
Ad ogni buon conto, poiché la ### è stata tempestivamente e ritualmente evocata in giudizio (in entrambi i procedimenti), quale “garante”, altresì dal convenuto Dr. ### ovvero dall'assicurato che ha chiesto di essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli della lite nell'ipotesi di Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 8 a 28 accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli attori, e, pertanto, poiché il contraddittorio, in ogni caso, risulta comunque correttamente integrato, la suddetta inammissibilità non può determinare alcuna conseguenza negativa, dovendo essere senza dubbio disattesa l'istanza proposta da ### di estromissione dal presente giudizio.  2. Sull'istanza di revoca del decreto autorizzativo della chiamata in causa della ASL di ### e della ### nel giudizio RGN 2985/21 La difesa dei #### D'### D'### e D'### ha richiesto la revoca del provvedimento autorizzativo (emesso nella controversia RG 2985/21, promossa dalla vedova e dai figli del defunto D'### della chiamata in causa, ad istanza del convenuto ### della ASL di ### e della #### o, in via subordinata, la separazione, sempre nell'ambito del procedimento RG 2985/21, della causa proposta dagli attori nei confronti del solo Dr.  ### da quelle di “manleva” e “garanzia” introdotte da quest'ultimo nei riguardi dei chiamati. 
Ha asserito, in definitiva, che il giudicato (ottenuto dopo ben nove anni di giudizio) riguarda la accertata ed indiscutibile responsabilità penale del solo Dr. ### non coinvolgendo né la ASL di ### né la ### (peraltro rimaste effettivamente estranee al procedimento penale) e che la “riunione” delle due domande (“principale” e “di manleva”) avrebbe ritardato, senza alcuna giustificazione, la decisione circa il preteso risarcimento danni.  ### è infondata e, come tale deve essere rigettata. 
È infatti vero che ### e ### non hanno partecipato, quali responsabili civili, al processo penale nei confronti del Dr. ### sicché le statuizioni contenute nella sentenza penale non risultano loro opponibili, non essendo stato compiuto peraltro alcun accertamento in ordine alla riferibilità alla struttura sanitaria del fatto del proprio dipendente né alla quota di responsabilità alla stessa riferibile; tuttavia, bisogna ricordare che, in ogni caso, l'efficacia del giudicato ### riguarda (sempre e) solo l'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso (si veda la pronunzia della Cass. n. 12901/24 sopra citata). 
Resta, quindi, sempre ferma, la necessità dell'accertamento, da parte del giudice civile, dell'esistenza delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come dannoso, del nesso causale e della loro entità. Così come resta ferma la facoltà del giudice civile di utilizzare le prove assunte nel processo penale ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare. 
Ne consegue che la responsabilità della struttura ospedaliera, per la quale non sussiste un vincolo di giudicato penale, può essere integralmente vagliata dal giudicante. 
Orbene, considerato: i) che il medico non può andare esente da responsabilità alla luce della sentenza penale irrevocabile e della rilevanza che essa riveste nel presente giudizio e ii) che la ### ospedaliera, per come vedremo meglio più avanti, risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, va senz'altro riconosciuta e confermata la piena legittimità e ammissibilità della chiamata in causa della compagnia assicuratrice e della ASL di ### dovendosi dare ### rilievo e valore al diritto di manleva/difesa (anche in considerazione del rilevante valore della causa) .E, infatti, i noti principi di economia processuale e ragionevole durata del processo non ostano in alcun modo alla suddetta riunione, in quanto l'esigenza di una tempestiva definizione del giudizio, dotata di rilievo costituzionale non è concepita quale valore assoluto, ma in rapporto alle altre tutele costituzionali e, in particolare, al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio sancito dall'art. 24 Cost.  (si veda tra le tante Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2832 del 05/02/2021).   Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 9 a 28 3. Sull'istanza di separazione del giudizio RG 2985/21 da quello recante RG 872/2021 Anche detta istanza va senza dubbio rigettata, per le medesime ragioni di cui sopra. 
A tal fine, questo giudicante, richiamando le ordinanze del 08.04.2022, 11.10.2022 e del 06.06.2023, evidenzia, ancora una volta, gli indiscutibili rilevanti elementi di connessione tra i due procedimenti (RG 872/21 e RG 2985/21), che hanno portato alla necessità di riunire le anzidette cause proprio in un'ottica di economia processuale e ragionevole durata del processo, intesa non come valore assoluto, ma in rapporto alle altre tutele costituzionali e, in particolare, al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio sancito dall'art. 24 Cost. (si veda la pronunzia della Cass. sopra citata, n. 2832 del 05/02/2021).  4. Sull'eccezione di tardività del deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. 
La difesa degli ### D'### (coniuge e figli del sig. D'### ha eccepito l'inammissibilità di tutte le memorie depositate dalla ASL di ### e delle seconde e terze memorie depositate dal Dr. ### con conseguente decadenza dei medesimi dalle richieste ivi contenute, in quanto tardivamente depositate. 
Tale eccezione troverebbe il suo presupposto nella necessità di computare, nei casi in cui venga disposta la decorrenza differita dei termini per gli scritti di cui al richiamato art. 183, c. 6 c.p.c., anche il giorno iniziale (al fine del calcolo delle rispettive scadenze). 
Sulla questione della decorrenza differita, questo Tribunale non ritiene l'eccezione sollevata meritevole di accoglimento. 
Difatti, secondo l'orientamento richiamato dalla difesa attorea, qualora venga disposta la decorrenza differita per il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., nel computo dei termini deve essere calcolato anche il giorno iniziale, ossia il dies a quo, non essendo applicabile la previsione generale di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., invero applicabile solo nel caso di decorrenza “generica” e non da una data determinata (cfr. Tribunale Ancona 17.11.2020; Tribunale Padova, ordinanza 26.01.2017; Tribunale Como, ordinanza. 07.03.2011).  ### altro, preferibile, orientamento trova, invece, applicazione il principio generale di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., in base al quale è previsto che “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali”. Si tratta di orientamento secondo cui, trattandosi pur sempre di termini a giorni, gli stessi devono ritenersi soggetti alla regola codicistica di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c. con esclusione dal computo del dies a quo (cfr. Tribunale di Roma n. 12008 del 02.08.2023; Tribunale di Rovigo n. 272 del 23.04.2021; Tribunale di Cuneo sentenza n. 592 del 14.07.2021; Tribunale di Roma del 25.02.2017; Tribunale di Padova del 01.06.2016, in motivazione: “… ### noto, il dato letterale dell'art. 155 c.p.c., comma 1 esclude dal computo dei termini processuali il giorno iniziale, prevedendo così che il dies a quo sia ravvisabile nel giorno successivo. Di norma, quindi, la decorrenza dei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6 concessi in udienza è individuata nel giorno successivo alla medesima. Pur registrandosi, all'uopo, due diversi orientamenti giurisprudenziali, si ritiene di aderire a quello conforme al dettato codicistico, peraltro, maggiormente garantista per le parti. Il criterio interpretativo dal quale muove l'adesione all'orientamento che ritiene applicabile l'art. 155 c.p.c., comma 1 anche nel caso di decorrenza dei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6 in forma differita rispetto al giorno dell'udienza, è quindi il criterio di interpretazione letterale. Il dettame dell'art. 155 c.p.c. individua una norma di carattere generale, senza eccezioni. Nulla osta quindi alla sua applicazione anche nell'ipotesi di decorrenza differita dei termini ex art.  183 c.p.c., comma 6 con conseguente esclusione del primo giorno dal computo degli stessi … ### l'opposta interpretazione … determinerebbe una discrasia tra la disciplina del computo dei termini concessi in udienza, rispetto a quella dei termini a decorrenza differita, ingenerando una nuova regola restrittiva rispetto al diritto di difesa delle parti, priva di un fondamento codicistico…”).   Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 10 a 28 Tanto premesso, come sopra accennato, ritiene il giudicante che sia preferibile il secondo orientamento, in quanto lo stesso è più coerente al dato codicistico e si evita in tal modo di introdurre differenziazioni non desumibili dalla norma. Ne consegue, quindi, a totale conferma del provvedimento reso in data ###, la ritualità e tempestività delle memorie istruttorie come regolarmente depositate da tutte le ### in causa, con conseguente rigetto di qualsivoglia istanza di stralcio.  ### - RESPONSABILITÀ ### E ### Ciò posto, venendo all'esame della vicenda per cui è causa, trattandosi -come anzidettodi fattispecie perfezionatasi prima dell'entrata in vigore della ### si dovrà far riferimento ai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, trovando applicazione la disciplina della responsabilità contrattuale sia con riferimento alla posizione della struttura sanitaria che dei medici.  ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il ricovero o la visita ambulatoriale presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, comporta la conclusione di un contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria.  ### pertanto, risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi, dalla colpa dei ### di cui l'### si è avvalso (cfr. Cass., 17 gennaio 2019, n. 1043; Cass., 21 agosto 2018, n. 20829; Cass., 3 febbraio 2012, n. 1620; Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., 24 maggio 2006, n. 12362).  ### la professione medica, da parte sua, per andare esente da responsabilità, deve attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida e alle buone pratiche clinico assistenziali. 
Circa la RESPONSABILITÀ del ### Nella specie, la presente decisione non può, in alcun modo, prescindere dai chiari esiti del procedimento penale, atteso che, dopo ben tre gradi di giudizio, il Giudice penale ha accertato la responsabilità del Dr. ### in relazione al decesso del sig. ### D'### Il Tribunale ### di ### in particolare, con la sentenza n. 1756/16 depositata in data ### (cfr. doc. 28 atto di citazione attori - coniuge e figli del D'###, ha ritenuto che la condotta posta in essere dal medico sia stata connotata da imprudenza, in quanto lo stesso, all'atto di dimissione del paziente, ha colposamente interrotto la terapia antitrombotica, non prescrivendo la somministrazione del ### 0,4, benché il paziente versasse in una situazione di rischio tromboembolico perché costretto ad immobilizzazione protratta. 
Dalla sentenza di primo grado emerge, altresì, che tutti gli odierni attori si sono costituiti parte civile nel processo penale. Il Tribunale penale ha condannato l'imputato alla pena ### di mesi quattro di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi dinanzi al giudice civile. 
La predetta condanna è stata confermata dapprima dalla Corte di Appello di Roma e, poi, dalla Corte di Cassazione (cfr. doc.ti 36 e 44 allegati all'atto di citazione di parte attrice).  ### anzidetto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.   Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 11 a 28 Ne consegue che, in presenza di sentenza irrevocabile di condanna, il giudice civile o amministrativo è vincolato nella propria decisione per quanto riguarda gli elementi essenziali del fatto-reato, quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria o restitutoria. 
Pertanto, nel caso in esame, deve ritenersi provata la condotta illecita posta in essere dal convenuto Dr. ### che, mediante la propria condotta omissiva, ha determinato il decesso del sig. ### D'### Né sono stati ivi allegati elementi e/o fatti nuovi e/o diversi rispetto a quelli (già) valutati dal Giudice penale, tale da indurre questo Tribunale a disporre una ### Consulenza, oltretutto, a distanza di circa 15 anni dai fatti di causa, bastando indi richiamare -per relationemla ### motivazione di cui all'allegata Sentenza del Tribunale Penale. 
Per completezza, in ogni caso, si reputa opportuno evidenziare (solamente e sinteticamente) i “passaggi” principali della triste vicenda che ha visto come “protagonista” il povero ### D'### nei termini che seguono: 1) in data ###, il loro ### D'### subiva un infortunio mentre si trovava alla guida di un mezzo agricolo, in conseguenza del quale lo stesso veniva immediatamente trasportato e ricoverato presso l'### di ### con diagnosi di “frattura ileoischio-pubica di dx e sx” (cfr. allegati 1-3 del fascicolo attoreo procedimento RG 2985/21); 2) il ### (ossia solo 5 giorni dopo) il D'### veniva dimesso con scheda, redatta e sottoscritta dal Dr. ### del seguente tenore: “…ricovero dal 22.7.2010 al 27.7.2010. Diagnosi frattura branca ileo ed ischio pubica bilaterale con interessamento del tetto acetabolare bilaterale. Frattura ala sacrale ed ileale dx. Riposo a letto. ### emocromo tra 3 gg. Tachidol 1 im con dolore. Rx tra 30 gg. circa. Arvenum cpr 500 1x2x30 gg” (cfr. allegato 4 del predetto fascicolo RG 2985/21); 3) eseguito, quindi, il prescritto esame emocromocitometrico in data ### (ossia 2 giorni dopo rispetto alle suddette dimissioni ad opera del Dr. ### cfr. allegato cinque fascicolo attoreo RG 2985/21) il ### D'### dopo altri 2 giorni ovvero il ###, alle ore 14.00 circa, mentre, immobilizzato a letto, si trovava presso la propria abitazione, iniziava ad accusare dolori all'altezza del ginocchio sinistro; 4) pochi minuti dopo, indi, di fatto, senza neppure rendersene conto, perdeva i sensi; 5) prontamente la moglie, unitamente alla figlia D'### e al fratello ### (cognato di D'###, presenti in loco, richiedevano l'intervento del personale sanitario del 118, che, giunto sul posto, soccorreva invano il D'### 6) lo stesso, infatti, decedeva alle ore 15.30 per “arresto cardiocircolatorio” (come da relativa constatazione redatta dal medico del servizio 118: v. allegato 6 del fascicolo attoreo RG 2985/21); 7) a seguito della effettuazione, da parte della Dr.  ### dell'esame autoptico sulla salma del povero D'### il P.M., in data ###, chiedeva al GUP presso il Tribunale di ### l'emissione del decreto di rinvio a giudizio nei confronti di ### per il reato p. e p. dall'art. 589 C.P.; 8) disposto ritualmente il rinvio a giudizio, il Giudice del dibattimento sentiva tra gli altri, nel contraddittorio delle parti, oltre alle parti medesime: -all'udienza del 04.10.2013 ### (che all'epoca era ricoverato nella stessa stanza del ### D'### cfr. il verbale con le puntuali trascrizioni e fonoregistrazioni allegato/e sub F alla seconda memoria istruttoria degli attori del procedimento RG 872/21, nonché sub 20 altresì dagli attori del procedimento riunito); -all'udienza del 07.03.2014 ### (infermiera del nosocomio addetta al reparto di ortopedia del nosocomio di ### cfr. il verbale con relative fonoregistrazioni allegate sub G alla seconda memoria istruttoria degli attori del procedimento RG 872/21 nonché sub 21 dagli attori del procedimento riunito); -all'udienza del 04.07.2014 ### (addetta al servizio presso il reparto di ortopedia dell'### di ### cfr. il verbale con relative Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 12 a 28 fonoregistrazioni allegate sub H alla seconda memoria istruttoria degli attori del procedimento RG 872/21 nonché sub 22 dagli attori del procedimento riunito); -all'udienza del 09.02.2015 i dottori ### e ### (entrambi addetti, nel periodo dei fatti, presso il reparto di ortopedia di ### cfr. il verbale con relative fonoregistrazioni allegate sub I alla seconda memoria istruttoria degli attori del procedimento RG 872/21 nonché sub 23 dagli attori del procedimento riunito); 9) all'esito dell'istruttoria, dunque, emergeva, inequivocabilmente, per averlo dichiarato sia le parti che i testi, che (nonostante il rifiuto iniziale del paziente) era stata sempre somministrata la terapia eparinica per tutto il periodo del ricovero in ospedale (affermavano altresì i medici all'uopo escussi che in un paziente, come il D'### affetto da trauma al bacino, trovandosi immobilizzato e non potendo deambulare, era necessario dover somministrare il farmaco ### con il rispetto dell'osservanza anche delle linee guida); 10) quindi, diversamente da quanto oggi opinato dalla difesa del Dr. ### dalle testimonianze esperite nel corso dell'istruttoria dibattimentale espletata innanzi al Tribunale penale di ### è emerso che D'### aveva sempre assunto la terapia antitrombotica eparinica nel corso del suo ricovero, fino al giorno delle sue dimissioni dal nosocomio di ### occorso in data ###, e, pertanto, il Dott. ### medico di I livello della ASL di ### che dal 22 gennaio 1990 rivestiva la qualifica di dirigente del reparto ortopedico del nosocomio di ### (come dichiarato dal medesimo convenuto a pag. 5 della comparsa di risposta del 17.09.2021), era tenuto a conoscere tale circostanza, tanto più se si pensi che i pazienti ricoverati presso il “suo” reparto -quello di ortopediaerano di fatto dislocati su di un unico piano dell'### di ### composto da sei sole stanze di degenza. In conclusione, come già puntualmente accertato in sede penale (cfr. pagine 7 e seguenti della Sentenza del Tribunale penale), è da reputarsi che vi sia un nesso causale diretto tra il comportamento colpevolmente omissivo del Dr. ### (che ha ritenuto di prescrivere un diverso medicinale, in luogo di quello effettivamente necessario-salvavita, solo perché inizialmente il paziente aveva “rifiutato” il suddetto farmaco “salvavita”) e il decesso del congiunto (ossia tra l'omessa profilassi antitrombotica e la insorgenza di ###: infatti prescrivendo al paziente il medicinale ### 500, da reputarsi assolutamente inefficace e inadeguato alla situazione clinica del D'### omettendo di prescrivere l'esatta terapia antitrombotica di cui il paziente necessitava, costituito dal farmaco ### 4000, si è di fatto assunto (in termini tecnico-giuridici) il cd. “rischio morte”. Infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, la prevedibile formazione di una trombo-embolia polmonare dovuta alla prolungata immobilità alla quale il paziente fu costretto a seguito del trauma subito, avrebbe necessariamente dovuto indurre i ### indipendentemente dall'esistenza della frattura del bacino e della sua mancata evidenziazione, ad assumere le necessarie contromisure terapeutiche -e, in primo luogo, a provvedere alla somministrazione di eparinaessendo chiaro come l'immobilizzazione di un paziente costituisca un importante fattore di rischio per trombosi venosa profonda, e ciò a prescindere da un trauma, essendo tutti i pazienti allettati soggetti a un concreto rischio di trombosi (si veda, in motivazione, tra le altre: Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8114 del 2022). 
In conclusione, il decesso del ### D'### è da ricondurre alla mancata assunzione della terapia antitrombotica, assunta dal paziente in costanza di ricovero, e non prescritta dal Dott. ### Non è invece ravvisabile alcun concorso di colpa da parte della vittima e/o di terzi. 
Appare, infine, superfluo rilevare che stante la (a dir poco) copiosa documentazione in atti qualsivoglia ulteriore attività istruttoria appare del tutto ultronea (e ciò, dunque, anche senza volere minimamente considerare il lunghissimo lasso di tempo ad oggi trascorso rispetto al decesso del congiunto).   Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 13 a 28 Circa la RESPONSABILITÀ della ASL di ### Per quanto attiene specificatamente alla responsabilità della struttura sanitaria convenuta (e chiamata in causa), si osserva quanto segue.  ### detto, non può traslarsi, con riguardo alla posizione della struttura ospedaliera, l'efficacia extra-penale della sentenza di condanna. 
Tuttavia, in base ai principi esposti in precedenza, sussiste indubbiamente la responsabilità civile solidale della ### ai sensi dell'art. 1228 La struttura sanitaria, avvalendosi del professionista per l'esecuzione della prestazione sanitaria, risponde dei fatti dannosi cagionati dal personale in essa operante. Pertanto, tenuto conto di quanto emerso nel giudizio penale in ordine alla responsabilità del Dr.  ### deve ritersi integrata la responsabilità dell'### per il fatto del proprio dipendente. 
Non ritiene questo Tribunale che sussista, invece, una responsabilità della ASL ai sensi dell'art. 1218 c.c. per fatto proprio, atteso che dalla relazione di consulenza tecnica del PM acquisita nel processo penale (che rappresenta senz'altro un documento di prova utilizzabile dal giudice civile nel procedimento di risarcimento del danno come fonte del proprio convincimento: cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 15714 del 02/07/2010; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 31/10/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 07/11/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12901 del 10/05/2024, etc.), in costanza di ricovero, non emergono (diversamente da quanto lamentato dalla difesa del medico convenuto Dr.  ###, condotte censurabili, come, ad esempio: errori/omissioni, cattiva organizzazione del reparto e/o negligenza nella redazione e tenuta della cartella clinica. Quest'ultima, infatti, non presentava elementi tali da far sorgere dubbi circa l'avvenuta somministrazione del farmaco antitrombotico, essendo stato solo annotato il rifiuto della terapia al momento del ricovero, senza più alcuna successiva indicazione. 
Sulla ripartizione interna della responsabilità tra ### e ### può dirsi che sia ormai del tutto pacifico l'orientamento di legittimità, ivi pienamente condiviso, in base al quale in tema di danni da “malpractice medica” (anche nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017), nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, co. 2, e 2055, comma 3, c.c. salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 11/12/2023, nonché la Sentenza n. 12965 del 26.04.2022 che invero richiama altresì Cass., 11/11/2019, n. 28987, Cass., 29/10/2021, n. 29001) In buona sostanza la rivalsa della struttura può essere integrale (invece che limitata alla misura del 50%) solo nei casi in cui la ASL dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la ### è obbligata. 
Spetta###, dunque, alla struttura sanitaria vincere la presunzione di pari responsabilità rispetto alla verificazione del danno, provando la diversa misura delle colpe e della derivazione causale dell'evento. Incombe###, cioè, sulla struttura sanitaria il preciso onere probatorio di dimostrare un quid pluris rispetto alla mera condotta colposa del medico, quali errori grossolani o comportamenti apertamente contrastanti con le linee guida ospedaliere. 
Tale prova non può dirsi raggiunta nel caso in esame. 
Se è vero che nella fase di ricovero è stata prescritta (e somministrata) al paziente la corretta terapia antitrombotica e il Dr. ### autonomamente, si è discostato da quanto prescritto e somministrato in costanza di ricovero, è altrettanto vero che la ASL Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 14 a 28 non ha provato, né specificamente allegato, in corso di causa, l'imprevedibile e del tutto dissonante "malpractice" medica nei termini sopra detti. 
Difatti, la gravità della condotta ascritta al Dr. ### non esime la ### dai dovuti controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati. 
Pertanto, non ricorrono i presupposti necessari a ritenere superata la presunzione di pari ripartizione delle quote di responsabilità tra la ASL di ### e il Dr.  ### Ne discende -nei rapporti interni, ex art. 2055, comma 2 c.c.- la corresponsabilità della ASL di ### nella causazione dell'evento, che si ritiene di quantificare nella misura del 50%.  ### via preliminare, va disattesa la domanda avanzata dal Dr. ### di dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di condanna specifica così come formulata dagli attori, essendo essa coperta dal giudicato, stante la mancata impugnazione in sede penale della predetta statuizione, essendo sin troppo evidente che il Giudice penale si sia limitato a rigettare la sola domanda di provvisionale ed essendo parimenti del tutto pacifico che giammai potrebbe essere coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile: cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza ### del 07/11/2023 - Rv. 669626 - 01). 
Non a caso, il Giudice penale, sebbene abbia disatteso la richiesta di provvisionale, ha -di controaccolto la domanda alla condanna generica (v. pagine 10-11 della Sentenza) al risarcimento del danno (sulla cui base, stando a quanto è dato comprendere, è stata poi altresì legittimamente iscritta ipoteca giudiziale: cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza 10197 del 16/04/2021). 
Circa la domanda degli attori ### D'#### D'### e D'### I suddetti attori, quali coniuge e figli superstiti, hanno richiesto il ristoro dei danni (iure proprio) non patrimoniali conseguiti alla perdita del congiunto e patrimoniali, per la perdita dell'apporto economico e per gli esborsi economici sostenuti per le spese funerarie del congiunto, oltre ai danni iure hereditatis, subiti dallo stesso de cuius per la perdita della vita. 
Orbene, quanto ai danni non patrimoniali iure proprio, viene in rilievo, in primo luogo, il danno da lesione parentale, per aver perso il proprio coniuge e genitore, così subendo una “mutilazione relazionale”. 
Sul punto, si osserva che si è in presenza del cd. danno parentale, quale danno iure proprio subito dai prossimi congiunti per la perdita del loro caro, sussistendo in tal caso la lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali anche quello derivante dalla lesione del rapporto parentale intercorrente con il prossimo congiunto deceduto.  ### afferma la Corte, “l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.”. 
Tuttavia, se è vero che quello in esame è un interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la famiglia, per accertare l'effettiva sussistenza dell'interesse medesimo e della sua lesione, è necessario fornire la prova dell'esistenza in concreto, tra la persona deceduta e quella che invoca il Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 15 a 28 risarcimento, dei rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale. 
Il prossimo congiunto che chieda il risarcimento della voce di danno in esame sarà tenuto ad allegare e provare il pregiudizio patito in conseguenza della lesione del rapporto parentale, potendo i congiunti più stretti usufruire delle semplificazioni probatorie (fondate su massime di esperienza). 
Nel caso di specie deve ritenersi, certamente, che vi sia stata la lesione del legame parentale, essendo venuto meno il rapporto affettivo tra gli attori, moglie e figli, ed il loro congiunto, all'epoca dei fatti di anni 40, per i quali deve ritenersi una convivenza effettiva sia con la moglie, non essendo stato dedotto uno stato di separazione neanche di fatto, sia con i figli, all'epoca di anni 9, 13 e 17, essendo emerso che gli stessi erano ancora conviventi (risultano ricompresi nel certificato di famiglia prodotto da parte attrice - doc. 10 allegato all'atto di citazione). 
Venendo, quindi, all'individuazione del criterio di liquidazione di detto pregiudizio deve rilevarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, i quali hanno utilizzato come parametro le ### predisposte dal Tribunale di Roma, questo giudicante ritiene debbano applicarsi le ### elevate dalla nota sentenza n. 14402 del 30/06/2011 della ### 3 della Corte di Cassazione, a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale. 
La Suprema Corte ha affermato che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. (e cfr. altresì Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24473 del 18/11/2014, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, secondo cui in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cpc, poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle; si veda altresì, tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8532 del 06/05/2020, secondo cui le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia paranormativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.; e cfr. altresì Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22859 del 20/10/2020, secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, anche riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari).  ### sulla ### di ### oltretutto, da ultimo, ha altresì aggiornato i criteri orientativi elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale, e ciò a seguito dell'orientamento (da reputarsi minoritario) espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/21, secondo il quale: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”. 
Non a caso, anche la Corte di Cassazione, prendendo atto di tale “aggiornamento”, ha testualmente confermato che: “al fine di liquidare il danno, le tabelle di ### pubblicate Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 16 a 28 nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la relativa liquidazione equitativa, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza ### del 16/12/2022; e cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023). 
Pertanto, ivi non possono che applicarsi le suddette tabelle milanesi. 
Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, vengono presi in considerazione ### 5 parametri: a) l'età della vittima primaria; b) l'età della vittima secondaria; c) la convivenza tra le due; d) la sopravvivenza di altri congiunti; e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. 
Le prime quattro circostanze, come può agevolmente notarsi, hanno natura “oggettiva” e possono essere, quindi, provate anche solo con documenti anagrafici; la quinta circostanza, invece, è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo essere provata anche con presunzioni. 
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva, il giudice deve valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni). 
Può ora passarsi alla liquidazione del danno, con la precisazione che la liquidazione di un importo, in ipotesi, superiore a quello indicato nell'atto introduttivo dagli attori, non comporta il vizio di ultrapetizione, avendo, gli stessi, chiesto il pagamento di una somma determinata o “di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia” (v. Cass. Sez. III civile ordinanza 15.06.2020 n. 11595). 
Tenuto conto del profondo sconvolgimento che l'improvviso decesso del de cuius (avvenuto alla giovane età di 40 anni) ha portato alla qualità della vita per i superstiti conviventi (la giovane coniuge ed i tre figli minorenni di 17, 13 e 9 anni), appare “equo” e giusto riconoscere, a titolo di danno non patrimoniale: - a favore della moglie ### la somma di € 293.325,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (22 punti in base all'età del congiunto deceduto, 22 punti in considerazione dell'età; 16 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 75 punti); - a favore della figlia D'### la somma di € 308.969,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (22 punti in base all'età del congiunto deceduto, 26 punti in considerazione dell'età; 16 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 79 punti); - a favore del figlio D'### parimenti la somma di € 308.969,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (22 punti in base all'età del congiunto deceduto, 26 punti in considerazione dell'età; 16 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 79 punti).  - favore del figlio D'### la somma di € 316.791,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (22 punti in base all'età del congiunto deceduto, 28 punti in considerazione dell'età; 16 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 17 a 28 nel nucleo primario, 15 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 81 punti). 
Quanto al danno patrimoniale, a norma dell'art. 2043 c.c., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, purché sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro (si veda sul punto Cass. Civ. n. 3549/04 e 4980/06). 
Tuttavia, il danno non va esaminato con riguardo alla somma globale che presumibilmente la vittima apportava alla comunione familiare, poiché dalla stessa va detratta sia la somma destinata a consumi, in senso lato, che essa stessa realizzava, sia la c.d. “quota sibi”, la parte, cioè, del reddito che il defunto avrebbe speso per sé, senza farla transitare attraverso la comunione familiare che questo giudice ritiene possa essere stimata in 1/5 (tenuto conto che anche il coniuge era a carico e che il nucleo familiare era costituito da cinque membri). 
Tale importo, poi, va ripartito tra la moglie ed i figli: considerata, infatti, la giovanissima età dei ragazzi al momento della perdita del padre; la dimostrata convivenza tra il defunto e la moglie, unitamente all'entità dei redditi della vittima ed alla composizione nucleare della famiglia, è sufficiente a far ritenere, ex art. 2727 c.c., una stabile contribuzione della vittima sia in favore del coniuge che dei figli. 
Ora, venendo alla fattispecie concreta, non essendo possibile la aestimatio di questo danno nel suo preciso ammontare, dovrà farsi ricorso al criterio equitativo ex artt.  1226 e 2056 c.c., secondo i criteri che seguono. 
Risulta dagli atti che il de cuius, nell'ultimo anno di vita, aveva percepito un reddito lordo da lavoro dipendente di € 23.952,00 (cfr. doc. 72 allegato atto di citazione), corrispondente ad un reddito netto di € 21.303,00, ottenuto sottraendo dal reddito annuale lordo i contributi previdenziali, l'### e le addizionali ### regionali e comunali (€ 2.649,00). 
Non può, certamente, prendersi in considerazione l'unica busta paga depositata dagli attori relativa al mese di giugno 2010 che reca un importo mensile netto di oltre € 2.000,00 ( doc. 67 allegato all'atto di citazione), poiché include voci variabili, strettamente connesse e collegate ad attività svolte in trasferta e/o cantieri disagiati e/o straordinario occasionale come il superminimo personale e l'assegno ad personam, da non considerare come parte fissa della retribuzione. 
Dall'importo suddetto va detratta la quota sibi pari ad € 4.260,60 (1/5), sicché residua nell'interesse della famiglia la somma di € 17.042,40, che va ulteriormente ridotta in ragione della diminuzione delle spese a carico della moglie, essendo venuto meno un membro della famiglia, per un importo presumibile pari al 15%. 
Pertanto, dall'importo di € 17.042,40, va detratta la somma di € 2.556,36, pari a quel 15% di spese che la moglie avrebbe, comunque, sostenuto nella gestione familiare se ci fosse stato il marito, per un totale di € 14.486,04. 
A partire, poi, dal 2017, tale somma va aumentata dei “verosimili incrementi futuri” che quel reddito avrebbe avuto, se la vittima avesse potuto continuare a svolgere il proprio lavoro che, nel caso concreto, ammontano all'1,3% l'anno (per i dipendenti inquadrati al 4° livello - cfr. doc. 74 allegato all'atto di citazione). 
La sig.ra ### moglie del de cuius, è stata però assunta nell'aprile 2020 come bracciante agricola (inquadramento ### 3 ### - cfr. doc. 57 e 58 allegati all'atto di citazione), percependo un reddito mensile di € 352,00 netti, che, quindi, andrà detratto dall'importo dovutole, dal 21.04.2020 sino al 31.10.2020, per un totale di circa € 2.112,00. 
Non andrà, di contro, detratto l'importo percepito dalla sig.ra ### a titolo di pensione di reversibilità, pari ad € 516,00 mensili (cfr. doc. 77 allegato all'atto di Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 18 a 28 citazione). Con la sentenza, a ### n. 12564 del 22.05.2018, la Corte di Cassazione ha infatti affermato un principio fondamentale: dal risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto per la morte del congiunto, non può essere detratto il valore del capitale della pensione di reversibilità (così ribadito anche dalla Cassazione, con la sentenza n. 22530/19 e con l'ordinanza n. 2177/21). 
Il trattamento pensionistico, infatti, non soggiace ad una logica e ad una finalità di tipo indennitario, ma costituisce, piuttosto, l'adempimento di una promessa rivolta dall'ordinamento al lavoratore assicurato che, attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale: la promessa che, a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamento, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l'origine dell'evento protetto, vi è la garanzia, per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire o ad alleviare lo stato di bisogno. 
Sussiste, dunque, una ragione giustificatrice che non consente il computo della pensione di reversibilità in differenza alle conseguenze negative che derivano dall'illecito, perché quel trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso disegno attributivo causale. La causa più autentica di tale beneficio deve essere individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge: tutti fattori che si configurano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la morte. 
Per queste ragioni, quindi, risulta irrilevante la percezione, da parte della signora, della pensione di reversibilità, importo che non potrà essere scorporato dal risarcimento del danno patrimoniale da perdita delle elargizioni economiche del defunto. 
Venendo al danno patrimoniale subito dai figli minori, occorre necessariamente tenere conto dell'obbligo di ciascun genitore di mantenere il figlio fino alla sua indipendenza economica (che verrà calcolato, da questo giudice, sino al raggiungimento dei 26 anni, età in cui, mediamente, i giovani si inseriscono, attualmente, nel mondo del lavoro). 
Il danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno non può essere liquidato semplicemente moltiplicando il reddito mensile perduto per il numero di mesi per i quali la vittima avrebbe presumibilmente svolto l'attività lavorativa, perché tale criterio è matematicamente - prima ancora che giuridicamente - scorretto. 
Il danno in esame va, invece, correttamente liquidato attraverso il metodo della capitalizzazione, e cioè moltiplicando il reddito perduto (espresso in moneta rivalutata al momento della liquidazione) per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere in debito conto il c.d.  "montante di anticipazione", e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro (cfr. Cass. civ.  4252 del 16.03.2012; Cass. civ. n. 13945 del 19.06.2014; Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 17/2021). 
Le attuali ### (cfr. ### 2024 di attualizzazione del danno patrimoniale futuro), che sostituiscono le ### del 1922 e quelle del C.S.M. del 1989 e che possono essere utilizzate, tra l'altro, per il calcolo della somma dovuta ai figli minori per il loro mantenimento in seguito alla morte del genitore che vi provvedeva, consentono di pervenire all'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri, che devono essere risarciti; tale attualizzazione, con una somma versata immediatamente "una tantum", rappresenta finanziariamente un valore attuale "equivalente" alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno. 
La figlia D'### seppur per un breve periodo (dal 01.02.2018 sino al 29.11.2018), ha prestato attività lavorativa presso la ### percependo un Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 19 a 28 reddito, sino al mese di luglio 2018, pari ad € 10.315,79 (cfr. doc.1 allegato alle memorie istruttorie attoree). 
Non sono state allegate dalla difesa attorea le buste paga relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2018, in quanto il risarcimento del pregiudizio per la perdita del sostegno economico da parte del padre è stato calcolato, come per i due fratelli, sino al raggiungimento dei 26 anni (età in cui, mediamente, i giovani si inseriscono attualmente nel mondo del lavoro) e, pertanto, per 8 anni, da luglio 2010 (data di scomparsa del padre, sino a luglio 2018). 
A nulla rileva che successivamente a detto periodo, la ragazza abbia percepito l'indennità di disoccupazione per almeno due anni (e, quindi, a tutto il ###), poiché come detto, da luglio 2018, non è stata più computata la posta risarcitoria in questione. 
Per quanto concerne il figlio D'### non si ritiene di dover applicare un coefficiente di capitalizzazione “maggiorato” in ragione della sua invalidità che lo renderebbe inabile al lavoro, non prevedendo, tra l'altro le richiamate ### di ### nulla al riguardo.  ### che ha determinato l'inabilità del ragazzo, è avvenuto successivamente al decesso del padre. Non vi è, pertanto, alcuna connessione o, comunque, consequenzialità, che giustificherebbe un sostegno economico ulteriore rispetto a quello previsto dalle ### a maggior ragione dell'esistenza di un giudizio risarcitorio nei confronti della compagnia assicuratrice (che darebbe, eventualmente, luogo a duplicazioni delle voci di danno). 
Il ragazzo risulta, inoltre, iscritto al collocamento ordinario. 
Anche per il figlio D'### verrà riconosciuto un sostegno economico, calcolato secondo le ### di ### 2024 di attualizzazione del danno patrimoniale futuro, sino al compimento del 26° anno di età. 
Questo giudice ritiene, quindi, di dover liquidare, a titolo di danno patrimoniale futuro, la somma di € 215.390,63, così composta: ### € 94.905,87 Il predetto importo è stato determinato prendendo, a base di calcolo, la somma annua “persa” di € 14.486,04 (reddito annuo del de cuius già decurtato della quota sibi e diminuzione delle spese a carico della famiglia, essendo venuto meno un membro) / 4 (numero eredi) x 26,52 (coefficiente di capitalizzazione determinato dall'incrocio tra l'età del coniuge superstite - 49 anni - ed il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita fino all'età pensionabile di 67 anni - 32 anni), per un totale di € 96.042,44. 
In tal senso, vedasi ### di capitalizzazione del Tribunale di ### (2024 - femmine).  ### è stato, poi, aumentato di € 975,43, pari all'1,3% di incremento a decorrere dal 2017 sino al 2042 e diminuito delle somme percepite nel 2020 per l'attività lavorativa prestata come bracciante agricolo (€ 2.112,00). 
D'### € 17.760,23 Il predetto importo è stato determinato prendendo a base di calcolo, la somma annua “persa” di € 14.486,04 (reddito annuo del de cuius già decurtato della quota sibi e diminuzione delle spese a carico della famiglia, essendo venuto meno un membro) / 4 (numero eredi) x 7,74 (coefficiente di capitalizzazione determinato dall'incrocio tra l'età della ragazza - 32 anni - ed il numero di anni per i quali si ritiene abbia diritto al sostegno economico, quantificati in 8). 
Cfr. ### di capitalizzazione del Tribunale di ### (2024 - femmine).  ### è stato, poi, aumentato di € 45,54, pari all'1,3% di incremento a decorrere dal 2017 sino al 2018 e diminuito delle somme percepite l'attività lavorativa espletata (€ 10.315,79). 
D'### € 44.884,70 ### sopra, l'importo è stato determinato prendendo a base di calcolo, la somma annua “persa” di € 14.486,04 / 4 (numero eredi) x 12,32 (coefficiente moltiplicativo prendendo come arco temporale di riconoscimento del sostegno economico, 13 anni).   Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 20 a 28 Cfr. ### di capitalizzazione del Tribunale di ### (2024 - maschi). 
Il risultato è stato, poi, aumentato di € 267,70, pari all'1,3% di incremento a decorrere dal 2017 sino al 2023. 
D'### € 57.839,83 ### è stato determinato con le medesime modalità degli altri componenti del nucleo familiare, attraverso la ### di capitalizzazione del Tribunale di ### (2024 - maschi). 
Il ragazzo, nato il ###, ha perso il padre all'età di 9 anni. Oggi ha 23 anni. 
Arco temporale di riconoscimento del sostegno economico: 17 anni Coefficiente moltiplicativo: 15,85 Incremento del reddito annuo “perso” del 1,3% dal 2017 al 2027: € 438,90 Sul danno emergente. Devono considerarsi riconosciute e, quindi risarcibili, a favore della sig.ra ### le sole spese funerarie documentate, pari ad € 2.800,00 (cfr. doc. 2 memorie istruttorie attoree). 
Procedendo con la domanda di risarcimento iure hereditatis, gli attori #### D'### D'### e D'#### hanno richiesto il danno terminale sia nella componente biologica, sia in quella morale.  ### sulla ### di ### ha elaborato una tabella, funzionale alla quantificazione c.d. “danni terminali”, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla Suprema Corte (### sentenza n. 15350/2015) come le sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni.  ### secondo tale tabellazione, tenendo conto dell'insegnamento delle ### (sentenze gemelle ### nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Al fine di evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi, dunque, comprensiva dei pregiudizi definiti come a) danno biologico terminale e b) danno da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita. 
Tale danno, proprio perché terminale, esclude che possa protrarsi per un tempo esteso. 
Pertanto, oltre a prevedersi una durata minima (secondo gli insegnamenti della Cassazione non può parlarsi di danno terminale se la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo), è altresì, previsto un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi. 
Inoltre, non si tratta mai di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, di cui deve essere data prova rigorosa. 
Nel caso di specie, il sig. D'### è deceduto il 31 luglio, vale a dire dopo 4 giorni dalle dimissioni (e 9 dall'evento lesivo) con un decorso domestico, a dire della moglie, senza alcuna complicanza.  ### precedente al decesso non risulta particolarmente travagliato o sofferente (il sig. 
D'### fratello del danneggiato - ed attore nel presente giudizio - ha dichiarato in sede di deposizione testimoniale resa nel procedimento penale di primo grado e, precisamente, all'udienza del Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 21 a 28 04.10.2023 (cfr. doc. 20 del fascicolo attoreo) che il fratello “rientrato a casa dopo le dimissioni, sebbene immobilizzato a letto, era in condizioni discrete e sembrava stare bene”). 
Al di là della mera allegazione, parte attrice non ha fornito prova alcuna, neppure presuntiva, tanto da far ritenere che il sig. D'### abbia potuto avere la consapevolezza e la coscienza dell'“evento morte”. 
La vedova ### nel corso della deposizione testimoniale resa nell'ambito del procedimento penale di primo grado e, precisamente, all'udienza del 01.02.2013 (cfr. doc. 19 del fascicolo attoreo), nulla ha riferito circa lo stato d'animo e la sofferenza del marito derivanti da una sua eventuale consapevolezza di stare sul punto di morire. Testualmente, in detta deposizione si legge: “Il giorno 31 nel pomeriggio mio marito accusava un dolore al ginocchio sinistro e mi disse mi manca l'aria e dopo un po' non respirava più”. Tale dichiarazione non appare sufficiente a ritenere provato il danno richiesto. 
Nessuna somma si riconosce, quindi, a titolo di risarcimento del danno terminale. 
In definitiva, il danno complessivamente subito da detti attori, sia iure proprio che iure hereditatis, sia patrimoniale che non patrimoniale, in conseguenza della scomparsa del loro congiunto, può essere quantificato in € 1.446.244,63, così suddiviso: - ### € 391.030,87 (= € 293.325,00 + € 94.905,87 + € 2.800,00) - D'### € 326.729,23 (= € 308.969,00 + € 17.760,23) - D'### € 353.853,70 (= € 308.969,00 + € 44.884,70) - D'### € 374.630,83 (= € 316.791,00 + € 57.839,83) Tali somme, devalutate al 31.07.2010 (data del decesso del congiunto) e via via rivalutate (secondo i noti indici ### con l'aggiunta degli interessi (ex art. 1284 comma 1 c.c.) fino alla data della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo, sono da porre a carico del Dr. ### e della ASL di ### in solido tra loro (nei rapporti interni vanno ripartite nella misura del 50% ciascuno) e salvo la manleva di cui sotto a carico di ### Circa la domanda degli attori D'##### D'### e D'### (rispettivamente padre, madre, sorella e fratello del sig. D'###. 
Gli eredi del D'### hanno agito al fine di ottenere il risarcimento del danno (iure proprio) da perdita del rapporto parentale, costituito dalla morte del congiunto, oltre al danno biologico proprio (richiesto dai soli genitori). 
Richiamando tutte le argomentazioni già svolte da questo giudice in materia di danno parentale in sede ###favore della coniuge e dei tre figli del de cuius, basti ivi aggiungere che la Suprema Corte ha sempre ritenuto la sussistenza, a seguito della morte di un congiunto, di una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori ed ai fratelli della vittima, anche prescindendo dalla materiale convivenza. 
Un tale danno è dimostrabile tramite l'allegazione incontestata dello stretto rapporto parentale, ed è, dunque, in via presuntiva legata proprio alla qualità dei soggetti che ne sono stati colpiti, e che si trovavano, tutti, in strettissimo legame col defunto, trattandosi nella specie del dei genitori, del fratello e della sorella. 
Tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita; quanto, invece, all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), spetta al danneggiato dimostrare l'effettività della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2024 n.5769; e cfr. altresì Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20269 del 22/07/2024, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 22 a 28 15/07/2022, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022 e Cass. Sez. 3, Ordinanza 23300 del 28/08/2024). 
Allo stato, non risultando dimostrato il sostenuto intenso legame della vittima con i suoi genitori e fratelli, ai fini della liquidazione del danno, si ritiene equo applicare 10 punti per l'intensità della relazione affettiva prevista dalle tabelle milanesi (quindi 5 in meno rispetto al coniuge e ai figli della vittima, costituenti il cd. nucleo familiare primario). 
Applicando le attuali tabelle del Tribunale di ### tenendo conto dell'età dei genitori e di quella dei fratelli, nonché dell'assenza di convivenza e di ulteriori elementi significativi volti a presumere un intenso legame affettivo, si giunge, quindi, a liquidare il seguente danno parentale: - a favore del padre D'### (che all'epoca aveva 69 anni): la somma di € 187.728,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (22 punti in base all'età del congiunto deceduto, 16 punti in considerazione dell'età; 0 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 10 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 48 punti); - a favore di ### (che all'epoca aveva 61 anni): la somma di € 187.728,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (22 punti in base all'età del congiunto deceduto, 16 punti in considerazione dell'età; 0 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 10 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 48 punti); - a favore di D'### (che all'epoca aveva 45 anni): la somma di € 67.920,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (16 punti in base all'età del congiunto deceduto, 14 punti in considerazione dell'età; 0 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 10 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 40 punti); - a favore di D'### (che all'epoca aveva 43 anni): la somma di € 67.920,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (16 punti in base all'età del congiunto deceduto, 14 punti in considerazione dell'età; 0 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 10 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 40 punti).  ### € 511.296,00. 
Relativamente al danno biologico iure proprio richiesto dai ### genitori del D'### costituisce, ormai, vero e proprio ius receptum, il seguente principio: “La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di un'effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria” (Cass. Civ., n. 16909/2019; ### anche nn.  2557/2011, 21084/ 2015 e 9320/2015, ivi richiamate). 
Affinché possa essere riconosciuto e liquidato, anche in via equitativa, il relativo risarcimento, è necessario che venga fornita la prova che il decesso abbia inciso negativamente sulla salute dei congiunti, determinando una qualsiasi apprezzabile permanente patologia o l'aggravamento di una patologia preesistente” (Cass. Civ., 11875/2018). 
Ed ancora: “Il dolore conseguente alla perdita di un congiunto non comporta inevitabilmente una compromissione della integrità psico-fisica dei parenti superstiti, occorrendo, invece, che sussista un vero e proprio danno alla salute, che costituisce il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 23 a 28 dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa ecc.), anziché esaurirsi un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al ‘pretium doloris' in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento” (Cass. Civ., n. 116/2001). 
Nel caso di specie, prendendo in considerazione la documentazione prodotta da D'### (cfr. doc. M e N allegati alle memorie istruttorie), e, più precisamente: - cartella clinica ### di ### n. 9319 riferita all'anno 2012, con diagnosi di “stato depressivo”. Nella sezione dedicata all'anamnesi patologica, viene evidenziata l'assenza di trascorsi di natura psicopatologica ed uno stato di collasso post traumatico a seguito della morte del figlio; - cartella clinica ### di ### n. ### riferita all'anno 2016, con diagnosi di “sindrome depressiva con autolesionismo”; - certificato psichiatrico a firma Dr.ssa ### - certificati medici ### di ### con invalidità civile riconosciuta al 100% e con la seguente anamnesi “paziente con storia di stato ansioso depressivo con progressivo peggioramento negli ultimi anni a seguito dell'evento luttuoso, con episodi autolesionistici fino a recente tentato suicidio. In trattamento presso centro di salute mentale della ASL di ### e alcuni ricoveri in reparto psichiatrico, nel settembre e nel dicembre 2016. 
Attualmente seguito c/o CSM di Ceccano”; - consulenza tecnica redatta e a firma della dott.ssa ### che ha presentato un quadro clinico caratterizzato da una sindrome neuropsichica “verosimilmente ascrivibile agli esiti dell'evento patito (perdita del figlio)… non sussistendo, nel soggetto, ravvisabili precedenti morbosi…”, con esiti quantificabili, in termini di danno biologico nella misura del 20%: In conclusione, si stima equo e giusto liquidare la somma di € 50.289,00 (età del danneggiato alla data dell'evento: 69 anni; percentuale di invalidità permanente: 20%; punto danno biologico: € 3.809,75). 
Questo Tribunale ritiene non applicabile, nel caso concreto, l'incremento per sofferenza previsto dalle tabelle milanesi o un aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico. 
La somma che in totale deve riconoscersi a D'### ammonta, dunque, ad € 238.017,00 (di cui € 187.728,00 per danno parentale ed € 50.289,00 per danno biologico). 
Tale somma va devalutata al 31.07.2010 (data del decesso del congiunto) e via via rivalutata con l'aggiunta degli interessi (ex art. 1284 comma 1 c.c.) fino alla data della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo. 
Deve essere, invece, escluso il danno biologico richiesto dalla madre #### in quanto la domanda sul punto è del tutto sprovvista di prova, essendo stato meramente enunciato e non essendo stata prodotta alcuna documentazione medica idonea ad attestare quanto meno l'esistenza della patologia depressiva lamentata, le cure seguite e la riconducibilità della stessa al sinistro. 
DOMANDE di ### Circa le eccezioni relative alla pretesa non operatività della ### come la domanda di manleva nei confronti di ### sia fondata, stante l'allegato, non contestato, contratto, occorre a questo punto esaminare la “domanda” Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 24 a 28 della ### di contenere la domanda di manleva svolta dal Dr. ### nei limiti di operatività della polizza a secondo rischio. 
La censura è infondata. 
La Suprema Corte di Cassazione infatti -del tutto condivisibilmenteha chiarito che “se due contratti di assicurazione coprono rischi diversi, non può mai sussistere, per definizione, né una coassicurazione né una assicurazione plurima né una copertura a secondo rischio. Quest'ultima, infatti, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza, ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso dal rischio cui è esposta la struttura (tali rischi, infatti, minacciano patrimoni diversi), un'assicurazione stipulata dalla clinica “per conto proprio” non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico. Ne consegue che una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica (tanto per il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non può mai “operare in eccesso alle assicurazioni personali dei medici”, perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. ### del 21/11/2019 - Rv. 656145 - 01, nonchè Cass. 12 marzo 2015, 4936). 
La diversa natura della copertura assicurativa della struttura e di quella del medico impedisce che quest'ultima possa essere considerata operativa soltanto laddove non operi la prima o laddove la prima sia inesistente o la struttura insolvente, con la conseguenza che la compagnia assicurativa del professionista deve garantire la copertura per i danni assicurati dal medico. 
Indi, deve essere senza dubbio accolta la domanda di manleva formulata dal Dr.  ### (sia pure) nei confronti della #### di ### e ciò per l'intero importo risarcitorio, non ritenendo l'intestato Tribunale che nel caso in esame possa valere il limite del c.d. massimale di polizza, come eccepito dalla ### infatti, deve ritenersi che sussiste -senza ombra di dubbiol'ipotesi di cd.  mala gestio, avendo tenuto l'### una condotta responsabile di colpevole ritardo, e cioè un comportamento ingiustificatamente dilatorio, a fronte delle numerose richieste avanzate dall'assicurato negli ultimi 10 anni (cfr. i documenti allegati sub 7 dal Dr. ###.  ### nel caso in esame, risulta altresì provato non solo che gli attori formulavano molteplici richieste risarcitorie subito dopo il sinistro, rimaste tutte inevase, ma anche che tentavano una mediazione con esito negativo. 
Deve ritenersi che, in considerazione delle circostanze oggettive del decesso, delle risultanze della documentazione sanitaria, nonché delle indagini espletate in sede penale e dell'esame autoptico del 02/08/2010, emergessero già all'epoca elementi sufficienti circa la verosimile fondatezza dei profili risarcitori, in relazione al quale la ### assicurativa ### non formulava alcuna proposta transattiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11319 del 07/04/2022 - Rv. 664628 - 01). 
Non solo: da ultimo, il convenuto è stato costretto a pagare, a causa di detta “inerzia”, oltre alle spese legali sostenute dai danneggiati in sede penale, altresì, l'ulteriore importo di € 60.102,75 (dal medesimo versato all'### delle ### di ### a garanzia della ipoteca iscritta dagli attuali attori). ###. ### a causa della mala gestio, potrà dunque rivalersi nei confronti di ### altresì per tutto quanto sino ad oggi corrisposto e indi altresì per l'importo che si asserisce versato in data ### -pari a € 60.102,75- per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta su tutti i suoi beni da parte degli attori. Somma che però di certo non può essere oggi decurtata dall'importo dovuto in favore degli attori, trattandosi di importo corrisposto in favore di altro soggetto, ovvero dell'### delle ### ossia di un Ente che nulla ha a che fare con il presente giudizio (oltretutto, gli attori avevano Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 25 a 28 pieno titolo per iscrivere ipoteca giudiziale in forza dell'allegata sentenza di condanna generica). 
Del tutto infondata è, anche, la richiesta di applicazione della franchigia contrattuale del 10% con il minimo non indennizzabile di € 250,00, testualmente limitata ai soli danni alle cose dall'art. 4.6 della parte “C” dell'allegato 2302: “Limitatamente ai danni cose, l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di €250,00, salvo importi superiori previsti in polizza” (cfr. doc. 07 comparsa di costituzione e risposta dr. ###. 
Infine, in accoglimento della relativa domanda, va altresì dichiarata ### obbligata al pagamento diretto ex art. 1917 comma 2 c.c., anche in relazione alle spese della presente lite (come sotto liquidate). 
Circa la domanda di manleva nei confronti della ### può invece essere accolta la domanda di “manleva” proposta dal Dr. ### nei confronti della ### sia perché, diversamente da quanto opinato da detto convenuto, non è ravvisabile una vera e propria omissione imputabile direttamente in capo alla ### non ravvisandosi ivi la pretesa incompleta redazione della cartella clinica, sia perché un tale obbligo non è previsto dalla legge. 
Infatti -come vistola responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico fra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nell'organizzazione del servizio, sono disciplinate, in via analogica, dalle norme che regolano la responsabilità professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale, senza che possa trovare applicazione, nei confronti del medico, la normativa prevista dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini (Cass.: Sez. 3, Sentenza n. 2144 del 01/03/1988; ### 3, Sentenza n. 5939 del 27/05/1993; ### 3, Sentenza n. 4152 del 11/04/1995; ### 3, Sentenza n. 7336 del 27/07/1998; ### 3, Sentenza n. 589 del 22/01/1999; ### 3, Sentenza n. 603 del 17/01/2003; ### 3, Sentenza n. 19564 del 29/09/2004, etc.). 
Dalle considerazioni testè sviluppate discende, quindi, il rigetto della domanda proposta dal Dr. ### nei confronti della ### CONCLUSIONI - ### E ### 96 ###, concludendo: -### LUCIOLI e la ASL vanno condannati a pagare i suddetti importi (oltre rivalutazione e interessi, come sopra visto), in solido tra loro (salva la suddetta ripartizione -nella misura del 50% ciascunonei rapporti interni), anche per quanto riguarda gli attori di cui al procedimento iscritto al RGN 2985/21 (avendo essi di fatto “esteso” la domanda risarcitoria anche alla ASL e alla ###; -### va condannata a manlevare il Dr. ### -ex art. 1917 co. 1 e co. 2 c.c.- di tutte le somme che questi fosse costretto a versare in conseguenza della presente pronuncia di condanna; inoltre, il dr. ### per effetto della mala gestio, altresì potrà, in seguito, eventualmente “rivalersi” (una volta che la presente pronunzia sia passata in giudicato) per tutte quelle già versate anche perché effettivamente se la ### avesse da subito aperto una seria trattativa con i familiari del #### D'### mettendo a disposizione dei medesimi il massimale di polizza, sicuramente, a distanza di circa 14 anni, il Dr. ### non avrebbe subito tutte le conseguenze dannose, che oggi a causa dei citati comportamenti omissivi ha subito e sta ancora subendo.   Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 26 a 28 -Va invece disattesa la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 (co. 1 e co. 3) cpc dagli attori di cui al procedimento iscritto al RGN 2985/21, bastando all'uopo semplicemente rilevare che la domanda risarcitoria da loro proposta è stata accolta solo in parte (restando “assorbite” le restanti questioni).  -Circa le spese, regolate -sia per quanto riguarda le domande risarcitorie, che per quanto riguarda la domanda di manleva proposta nei confronti di ### secondo il principio di soccombenza ex art. 91 cpc, deve ivi rilevarsi che esse vengono liquidate sulla base di ### diversi scaglioni e, infatti: -per quanto riguarda lo scaglione relativo alla domanda proposta dai più stretti congiunti (RG 2985/21) esso va individuato, in base al decisum (cfr. Cass., ### n. 19014/07), in quello che va da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00; -per quanto riguarda la domanda degli altri congiunti (RG 872/21), esso, sempre in base al decisum, va individuato nello scaglione precedente che va da ### 520.000,01 a ### 1.000.000,00 (essendo minore l'importo complessivamente liquidato a detti congiunti); mentre per quanto riguarda la domanda di manleva del Dr. ### (verso ### lo scaglione di riferimento non potrà che essere quello dato dalla somma delle due domande risarcitorie (nei limiti in cui sono state accolte).  -Può altresì aggiungersi che nella specie non si ravvisano i presupposti per alcun aumento, indi, reputandosi del tutto congrui i valori medi (sulla base dei criteri di cui al DM 55/14 e s.m. e relativa ### in applicazione quindi dei relativi parametri ex art. 4 e sulla base dei criteri ivi previsti) pur tenendo conto dell'attività espletata prima del giudizio e di quella espletata in mediazione, anche perché in definitiva nel presente giudizio è mancata una vera e propria attività istruttoria, diversa ed autonoma rispetto a quella già espletata nell'ambito del procedimento penale e che risulta già remunerata. Infatti, in materia di spese processuali, … qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati, come è nella specie, il giudice ben potrebbe, con una sua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità, altresì addirittura … operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022, nonché Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022; e si veda altresì Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8688 del 28/03/2023, laddove statuisce che: Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all'art. 4 del d. m. n. 55 del 2014).  -DEVONO essere compensate le spese di lite tra ### e ASL atteso che vi sono numerose pronunzie, sia di merito che di legittimità, che seguono un orientamento antitetico rispetto a quello seguito da questo giudicante. Oltretutto, nella specie, vi è stata altresì una vera e propria soccombenza parziale; e, infatti, ivi, oltre ad essere stata disattesa la domanda di manleva avanzata dal Dr. ### è stata altresì disattesa la ### domanda della ASL con la quale si chiedeva di accertare la piena ed esclusiva responsabilità del dr ### -Per quanto riguarda ### D'### D'### e D'### non può procedersi alla ### distrazione, poiché, per legge, in mancanza di rinuncia al beneficio del patrocinio a spese dello stato (non valendo detta istanza quale rinuncia implicita) il pagamento delle spese di lite deve essere disposto necessariamente in favore dello Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 27 a 28 Stato, non risultando, come detto, agli atti di causa, una rinuncia espressa della parte a messa al beneficio del “gratuito patrocinio,” con la conseguenza che deve ritenersi prevalente l'ammissione al “gratuito patrocinio” sulla dichiarazione di distrazione. 
Non viene effettuata la riduzione alla metà di cui all'art 130 dpr n 115/02, atteso che, come noto, la riduzione in parola opera solo nel rapporto tra l'### e il ### (ex plurimis: Cass., Sez. 2, Ordinanza del 17 novembre 2022, n. ###).  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede: -ACCOGLIE la domanda proposta da D'##### D'### e D'### (padre, madre, sorella e fratello del ### D'### nonché la domanda proposta da ### D'### D'### e D'### (rispettivamente coniuge e figli del ### D'###, per quanto di ragione, come da motivazione, e, per l'effetto, ### la responsabilità della ASL di ### e del Dr. ### in pari misura, per le causali di cui in motivazione; -CONDANNA la ASL di ### ed il Dr. ### in solido tra loro, al risarcimento del danno causato agli attori, che liquida nelle seguenti misure: I) in favore di D'### in complessivi € 238.017,00; II) in favore di ### in complessivi € 187.728,00; III) in favore di D'### in complessivi € 67.920,00; IV) in favore di D'### in complessivi € 67.920,00, V) in favore di ### in complessivi € 391.030,87; VI) in favore di D'### in complessivi € 374.630,83; VII) in favore di D'### in complessivi € 353.853,70; VIII) in favore di D'### in complessivi € 326.729,23. 
Somme già rivalutate all'attualità, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 calcolati anno per anno sulla suddetta somma come sopra liquidata e devalutata alla data del 31.07.2010 e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata; ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato, ossia alla data di pubblicazione della presente decisione, sino al saldo; -RIGETTA la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 cpc da ### D'### D'### e D'### -ACCOGLIE la domanda di manleva formulata dal Dr. ### nei confronti della propria compagnia assicuratrice e, per l'effetto, ### la #### al pagamento di tutte le somme suddette, anche oltre il massimale previsto dalla polizza e senza l'applicazione di alcuna franchigia e ### in accoglimento della relativa domanda, altresì ### obbligata al pagamento diretto ex art. 1917 comma 2 c.c.; -### i convenuti soccombenti -ASL di ### e Dr. #### in solido, salva la predetta ### al pagamento delle spese di lite nei confronti degli attori D'#### D'### e D'### che liquida in complessivi € 29.193,00, oltre agli accessori come per legge (spese generali al 15%, IVA e ### e oltre € 584,70 per spese vive, con distrazione in favore degli Avv.ti ### e ### per dichiarato anticipo; ### ordinario di ### - ### civile ###. 28 a 28 -### i medesimi -ASL di ### e Dr. ### in solido, salva sempre la predetta ### altresì al pagamento delle spese di lite nei confronti degli attori ### D'### D'### e D'### liquidandole in complessivi € 37.951,00, oltre ai soli accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e ###, disponendone il pagamento diretto in favore dell'### come da parte motiva; -### a rimborsare le spese di lite sopportate dal Dr. ### liquidandole in complessivi € 49.336,00, oltre ai soli accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e ###, con distrazione in favore dell'Avv. ### per dichiarato anticipo; -COMPENSA le spese relative al rapporto processuale tra il Dr. ### e la ASL di ### Sentenza esecutiva come per legge. 
Così deciso in ### addì 04.12.2024. 
Il giudice designato Sentenza redatta con la collaborazione del ### Dott.ssa ### NOTA: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di ### i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. 
RG n. 872/2021

causa n. 872/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Petraccone Luigi

M
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Tribunale di Bologna, Sentenza n. 969/2024 del 28-03-2024

... successivamente al ### per l'immediata assegnazione in reparto psichiatrico” (…). Da queste poche righe emerge che non solo gli “specialisti” medici, ma anche lo stesso ### fossero a conoscenza della pericolosità del Saba…>> (v. atto di citazione pagg. 2 ss.) 3. Si è costituita l'### convenuta rassegnando le seguenti conclusioni: <<…Nel merito, in via principale rigettare integralmente la domanda del ricorrente nei confronti dell'### di ### in quanto infondata in fatto ed in diritto; Il tutto con condanna al pagamento del compenso ex D.M. 55/2014 oltre spese e oneri accessori>>. 4. Si è costituito il Ministero convenuto rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: <<Voglia il Tribunale di ### - in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto dell'odierno attore ex art. 2049 c.c. per decorso del termine quinquennale; - in via principale, accertare l'infondatezza di ogni pretesa avanzata da controparte nei confronti del Ministero della Giustizia...>> 5. Si è costituita ### rassegnando le seguenti conclusioni: <<### l'###mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, In via principale: ### e (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9916/2021 promossa da: ### con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE contro ### con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv.  #### con il patrocinio dell'avv. #### (già con il patrocinio dell'Avv. E. Aimi, poi revocato) e ###, con il patrocinio dell'avv. ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia: ### come da atto introduttivo insistendo, in via istruttoria, per la rimessione in istruttoria per l'escussione dei testi e per l'interpello indicati nella memoria ex art. 183 c.p.c..  ### come da atto comparsa di costituzione.  ### nel merito, come da prima memoria ex art. 183 c.6 c.p.c. (“Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, In via principale: ### e dichiarare che le domande svolte dall'attore nei confronti della Dott. ### risultano infondate, indimostrate ed eccessive; per l'effetto, rigettare le richieste tutte formulate ex adverso.Ridurre le pretese risarcitorie domandate dall'attore poiché eccessive e sproporzionate. In ogni caso, dichiarare la Dott. ### semmai tenuta al risarcimento dei danni limitatamente alle sole conseguenze pregiudizievoli direttamente ed immediata-mente riconducibili, sotto il profilo eziologico, alla sua condotta. Tenendo comunque conto dei versamenti che l'attore ha percepito dal sig. ### da detrarre dalla cifra che si ritenesse come dovuta. In via di regresso: ### e determinare la percentuale delle singole quote di responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti ritenuti responsabili nella produzione del danno. Contenere la condanna della Dott. ### nei limiti della quota percentuale della responsabilità ascrivibile direttamente ed immediatamente in capo alla stessa. In ogni caso, condannare i soggetti ritenuti solidalmente responsabili, a versare alla Dott.  ### tutte le somme che questa fosse a corrispondere in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità alla stessa ascritta, oltre rivalutazione e interessi. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi”) e, in via istruttoria, come da terza memoria.  #### come da rispettive comparse di costituzione (v. Cass. 409/06). 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ### ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale l'### di ### (d'ora innanzi anche solo “AUSL”), la dott.ssa ### psicologa, e il ### p.t.  della Casa circondariale di ### nonché il Ministero della Giustizia, in qualità di responsabili dei danni riportati dall'attore in data ### presso la predetta ### circondariale in seguito all'aggressione ad opera del detenuto #### al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <<…- ### e dichiarare che la mattina del 17.2.2014, l'esponente, ristretto presso la ### circondariale di ### veniva aggredito all'interno della cella 04 dal detenuto ### - ### e dichiarare che a seguito dell'aggressione l'esponente riportava le lesioni permanenti documentate in atti. - ### e dichiarare che la responsabilità per le lesioni subite dall'esponente deve essere ascritta ai convenuti ### e ### per comportamento omissivo e gravemente colposo ai sensi dell'art. 2043 C.c. o, in subordine ai sensi dell'art.1218, per avere essi omesso nelle loro rispettive qualità, il primo di direttore p.t. della ### circondariale e la seconda quale psicologa che aveva in cura il ### fin dal suo ingresso nell'istituto, di pena, di adottare tutte le necessarie misure di prevenzione e contenitive nei confronti del ### che ha così potuto liberamente aggredire e causare gravi lesioni all'esponente. - ### altresì la responsabilità ex artt. 2049 ed ex art 1228 c.c. oltre che ex art.28 della Costituzione, del Ministero della Giustizia e dell'### di ### in persona dei rispettivi ll.rr. p.p.  nella loro qualità di “padroni” o meglio datori di lavoro del ### e della Dr.ssa ### - Per l'effetto condannare gli odierni convenuti, tutti in solido tra loro, al pagamento del danno subito dall'esponente che si determina nella misura € 109.476,20, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del fatto al saldo effettivo…>>.  2. In particolare, parte attrice rappresenta di essere stato aggredito dal ### suo compagno di cella (la n.04), in data ###, mentre si trovava ristretto nella suddetta ### alle ore 6.15 di mattina, durante il sonno, venendo ripetutamente colpito alla testa ed in altre parti del corpo con uno sgabello di legno in dotazione, con inaudita violenza, subendo gravissime lesioni personali. Solo il provvidenziale intervento del personale di polizia penitenziaria, richiamato dalle urla del detenuto, evitava che l'aggressione potesse avere conseguenze ben più tragiche. Gli agenti presenti in sezione (##### e ### si erano precipitati, infatti, nella cella riuscendo ad afferrare il ### ed estrarlo, ormai privo di sensi a causa dei colpi subiti, principalmente alla testa, e richiudendo immediatamente la porta con il ### all'interno. Rappresenta, inoltre, parte attrice che condivideva la cella 04 accoglienza da alcuni giorni con il ### e che, fin dall'inizio della forzata convivenza, aveva notato e riferito al personale penitenziario circa suoi comportamenti alquanto anomali e preoccupanti. ### parte attrice, non solo gli “specialisti” medici, ma anche lo stesso ### erano a conoscenza della pericolosità del ### e ciò nonostante non erano state adottate idonee cautele per prevenire, tra l'altro, asseritamente più che probabili episodi violenti in danno di altri detenuti. Allega, nello specifico, segnatamente di avere <<… riferito, sia al personale carcerario che a quello sanitario, che durante la notte anziché dormire il ### passeggiava su e giù per la cella, e che questo gli aveva detto di sentire la voce del fratello che gli offriva delle caramelle. In altre occasioni ### diceva di vedere il diavolo. 
In ogni caso era evidentissimo che il suo comportamento, in ogni circostanza, fosse assolutamente “anormale”. …### era noto per essere assuntore di sostanze stupefacenti, (eroina, cocaina, morfina, ecc), per aver posto in essere atti di autolesionismo, per i frequenti alterchi con altri detenuti e con le guardie, per aver minacciato altri detenuti e operatori carcerari, come attestato dalla cartella clinica che si dimette in allegato (…) era stato in passato (luglio 2012) ospite presso l'OPG ed era da tempo in osservazione psichiatrica con diagnosi di borderline di disturbo antisociale di personalità. …Frequenti erano stati nell'arco di alcuni mesi, per questi motivi i trasferimenti da un carcere all'altro (tra gli altri ##### e ####… ### era continuamente tenuto sotto osservazione psichiatrica e, anche nei giorni immediatamente precedenti il fatto descritto, era stato più volte visitato manifestando evidenti squilibri e minacciando di fare “qualcosa di brutto” , dicendo “non ce la faccio più”, riferendo di conflittualità con altri detenuti e rifiutando le terapie farmacologiche (…). Il rifiuto delle terapie farmacologiche da parte di un soggetto affetto da plurime patologie psichiatriche e di indole violenta e antisociale rappresentava già di per sé un segnale che avrebbe dovuto indurre il personale carcerario o medico a disporre efficaci misure preventive, non attuate… Il ### come riferiscono l'###capo Paolicelli (…) e l'### Marti (…) nelle loro relazioni di servizio il ### aveva già minacciato di tagliare la faccia a qualcuno chiedendo insistentemente di essere messo in isolamento perché non voleva più stare in sezione …Il ### …### già era in regime di grande sorveglianza, viene riferito di un precario stato di equilibrio psicopatologico, e della possibilità della messa in atto di comportamenti auto-etero aggressivi (…). Non risulta che il regime di grande sorveglianza. sia stato effettivamente attuato. Gli articoli 14 bis, ter e quater della legge 354/75 disciplinano il regime speciale della sorveglianza particolare. Il regime di sorveglianza particolare prevede restrizioni al trattamento e ai diritti dei detenuti ritenuti pericolosi per la sicurezza penitenziaria. In base all'articolo 14 bis possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, che può essere prorogato più volte, ma ogni volta in misura non superiore a tre mesi, i detenuti che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza negli istituti penitenziari, quelli che con la violenza o le intimidazioni impediscono le attività degli altri detenuti, quelli che nella vita penitenziaria mettono in stato di soggezione altri detenuti… ### stato di grande “disagio” del ### l'esponente aveva più volte informato, nei giorni precedenti l'aggressione, sia il personale di sorveglianza che quello medico-infermieristico della struttura, vero è che nei giorni che hanno preceduto il fatto di sangue il ### era stato accompagnato in infermeria numerose volte…Di questa situazione di “anormalità” comportamentale del detenuto ### tutto il personale carcerario era a conoscenza. E', infatti, lo stesso direttore del carcere dell'epoca, il ### in data ### scrive “……sono emerse del tutto evidenti le problematiche psichiche del ### tant'è che ci si chiede perché mai lo specialista psichiatra che l'aveva già visitato (in realtà si tratta di più specialisti) non abbia provveduto dapprima a richiederne un periodo d'osservazione presso appositi reparti dell'###ne ad ogni modo dopo l'episodio ha disposto l'immediata trasmissione della certificazione psichiatrica dapprima al magistrato di ### e successivamente al ### per l'immediata assegnazione in reparto psichiatrico” (…). Da queste poche righe emerge che non solo gli “specialisti” medici, ma anche lo stesso ### fossero a conoscenza della pericolosità del Saba…>> (v. atto di citazione pagg. 2 ss.) 3. Si è costituita l'### convenuta rassegnando le seguenti conclusioni: <<…Nel merito, in via principale rigettare integralmente la domanda del ricorrente nei confronti dell'### di ### in quanto infondata in fatto ed in diritto; Il tutto con condanna al pagamento del compenso ex D.M. 55/2014 oltre spese e oneri accessori>>.  4. Si è costituito il Ministero convenuto rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: <<Voglia il Tribunale di ### - in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto dell'odierno attore ex art. 2049 c.c. per decorso del termine quinquennale; - in via principale, accertare l'infondatezza di ogni pretesa avanzata da controparte nei confronti del Ministero della Giustizia...>> 5. Si è costituita ### rassegnando le seguenti conclusioni: <<### l'###mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, In via principale: ### e dichiarare che le domande svolte dall'attore nei confronti della #### risultano infondate, indimostrate ed eccessive; per l'effetto, rigettare le richieste tutte formulate ex adverso. In via subordinata: ### le pretese risarcitorie domandate dall'attore poiché eccessive e sproporzionate. In ogni caso, dichiarare la #### semmai tenuta al risarcimento dei danni limitatamente alle sole conseguenze pregiudizievoli direttamente ed immediatamente riconducibili, sotto il profilo eziologico, alla sua condotta. Tenendo comunque conto dei versamenti che l'attore ha percepito dal sig. ### da detrarre dalla cifra che si ritenesse come dovuta. In via di regresso: ### e determinare la percentuale delle singole quote di responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti ritenuti responsabili nella produzione del danno. Contenere la condanna della #### nei limiti della quota percentuale della responsabilità ascrivibile direttamente ed immediatamente in capo alla stessa. In ogni caso, condannare i soggetti ritenuti solidalmente responsabili, a versare alla #### tutte le somme che questa, fosse a corrispondere in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità alla stessa ascritta, oltre rivalutazione e interessi. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi>> 6. Si è costituito ### rassegnando le seguenti conclusioni: <<### contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia all' ###mo Tribunale adito: In via preliminare e pregiudiziale ### il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto #### con ogni conseguente declaratoria di legge. Nel merito: respingere le domande svolte da parte attrice nei confronti del convenuto #### perché infondate per tutte le ragioni in fatto ed in diritto dedotte in atti. Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre spese generali e accessori come per legge>> 7. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU medico legale. 
All'udienza del 28.9.23 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..  8. Preliminarmente deve rilevarsi che risulta provato idoneamente che l'odierno attore ha subito lesioni fisiche a causa dell'aggressione subita dal compagno di cella ### in data ###, e che quest'ultimo è stato, altresì, condannato al pagamento di una provvisionale, a favore del primo, in sede penale, di euro 2.500,00.  9. Nonostante l'espletata ### non essendo stata possibile una visita dell'aggressore da parte del perito d'ufficio incaricato, quest'ultimo non ha ritenuto possibile effettuare alcuna valutazione in ordine alla prevedibilità da parte degli organi competenti del comportamento tenuto dal ### a danno dell'odierno attore e sull'idoneità delle misure preventive in concreto assunte da tale personale nella fattispecie.  10. La difesa del Ministero evidenzia come: i) già nel luglio 2012 il ### sia stato sottoposto ad un periodo di osservazione presso l'OPG di ### all'esito del quale lo stesso era stato ritenuto compatibile col regime detentivo ordinario per insussistenza di patologie psichiatriche gravi; ii) ogni episodio posto in essere dal ### dal quale si evinceva un atteggiamento instabile risulta essere stato seguito da un tempestivo monitoraggio della situazione psichica riferita al medesimo: in particolare, in data ### e 09/02/2014, allorquando il #### con atteggiamento aggressivo, si rivolgeva nei confronti del personale della polizia penitenziaria, veniva disposta una prima richiesta di sottoposizione del medesimo ad una visita psichiatrica (v.  doc. 3 del Ministero), la quale si concludeva con il trasferimento del detenuto dal reparto ordinario al reparto di accoglienza alla cella n. 04. Successivamente, in data ### il ### polemizzava nuovamente con il personale penitenziario, recandosi, senza alcuna autorizzazione e con violenza, presso l'infermeria al fine di esprimere la propria necessità di dover chiamare a casa (doc. 4 del Ministero). In tale incontro, il medico ### richiedeva la sottoposizione del medesimo ad un'ulteriore valutazione psichiatrica, la quale sarebbe dovuta avvenire la mattina seguente (doc. 5); iii) nel fare polemico del ### e delle sue richieste non è mai emersa una situazione di tensione con il proprio compagno di cella.  11. Si concorda con le difese del Ministero e del convenuto ### p.t. della #### per i quali, alla luce delle superiori considerazioni, i provvedimenti presi dal personale penitenziario non possono rappresentare una condotta colposa o dolosa nella gestione del detenuto tale da poter essere ritenuta fonte di responsabilità in capo ### - detenente il potere organizzativo dell'istituto - e poi all'### come in epigrafe indicata. ###, infatti, sarebbe risultato responsabile solo qualora il personale da lui organizzato non avesse tempestivamente richiesto, a fronte degli episodi riportati, delle diagnosi a esperti del settore, le quale per la loro tecnicità esulano dalle competenze del ### stesso con riferimento alla correttezza del loro contenuto. Un eventuale danno ingiusto causato da un errato accertamento medico non sarebbe imputabile né al ### né all'### convenuti. Invero, tali soggetti possono controllare e quindi rispondere di condotte omissive rispetto a non avvenute prestazioni mediche, ma non hanno alcun potere di sindacato su quanto riportato nelle diagnosi. A seguito dell'aggressione, inoltre, la psichiatra ###ssa ### disponeva un periodo di osservazione psichiatrica in una struttura idonea - OPG - “al fine di effettuare una valutazione diagnostica più accurata e di impostare un eventuale terapia farmacologica” (doc. 6 del Ministero).  12. Come sottolineato dalla difesa del convenuto ### <<a spazzare via ogni dubbio sull' operato del direttore #### e sulla conseguente assenza di ogni responsabilità in capo allo stesso, è intervenuto, a suo tempo, un provvedimento, più precisamente un decreto di archiviazione del procedimento penale aperto nei sui confronti del convenuto per i fatti per cui è causa, avanti il Tribunale di ### per le ### preliminari iscritto al n.3925/ 2014 - R.GIP 4603/2016. Il precitato decreto emesso in data ### a firma della dott.ssa ### del Tribunale di ### (doc. 1) principalmente ed in maniera chiara ed inequivocabile decreta “…. preliminarmente si considera la posizione dell'indagato ### . Emerge dalla consultazione degli atti che lo stesso non fosse stato interessato, prima dell'evento del 17.02.2014, da alcuna richiesta di provvedere in ordine ad una diversa collocazione del ### In particolare, che non fosse stata evidenziata l'incompatibilità dello stesso con il regime di ### che prevede l'alloggio in celle coabitate proprio per evitare il verificarsi di gesti autolesivi. La decisione del direttore datata 17.02.2014 fa menzione dei “più specialisti” che l'hanno avuto in cura . E' da ritenere che su di essi gravasse l'obbligo di attivarsi per procurare al ### una collocazione più idonea, al fine di salvaguardare l'incolumità degli altri ristretti. Tuttavia, il registro delle visite in infermeria del ### non riporta i nomi di coloro che hanno avuto contatti con costui.  ………Da quanto sinteticamente esposto si ricava che: deve condividersi la richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti di ### per non aver commesso il fatto; sono necessari ulteriori atti d'indagine finalizzati, in particolare, ad identificare i professionisti che, nelle date indicate sub. 5, hanno avuto in cura il ### e degli psichiatri intervenuti su richiesta di costoro; individuare le procedure e i soggetti che potevano/ dovevano essere attuate per salvaguardare l'incolumità degli altri detenuti, verificandone l'idoneità impeditiva dell'evento al fine di valutare la possibilità di formulare un'imputazione a titolo di colpa per coloro che risultino aver agito in violazione delle stesse”.  13. La difesa di parte ### chiamata in causa quale psicologa che prestava la propria attività professionale presso la ### circondariale de qua, evidenzia come lo psicologo non essendo un medico, avendo effettuato un suo percorso di studi molto differente ed essendo del tutto diverso il suo ruolo rispetto all'equipe medica che opera all'interno della realtà carceraria, non ha né i poteri, né le competenze per ordinare il trasferimento di detenuti, né per disporre l'allocazione in cella singola. La funzione dello psicologo all'interno del carcere - e quindi, in questo caso, della #### - sarebbe <<…quello di ascolto e di accompagnamento della persona nel delicato periodo della sua restrizione. ### intratteneva colloqui con il sig. ### per offrire uno spazio di sostegno alla detenzione e per prendere contatto con i servizi territoriali delle tossicodipendenze (### di ### al fine di progettare un eventuale inserimento comunitario in alternativa alla carcerazione, avendo il sig. ### un passato di dipendenza dalle droghe. Gli addebiti mossi dall'attore nei confronti della #### appaiono dunque basati su erronei presupposti di fatto, risultando perciò del tutto inconsistenti… Va osservato che la condizione psicopatologica del sig. ### non prevedeva un'incompatibilità con il regime detentivo ordinario. Costui aveva precedentemente svolto un periodo di osservazione diagnostica presso l'OPG di ### all'esito del quale era stato reinviato all'istituto di provenienza essendo stata esclusa la presenza di produttività psicotica o di altre diagnosi gravi che avrebbero potuto cambiare la forma della sua misura detentiva. La condizione del sig.  ### era quindi compatibile con il regime detentivo ordinario, come confermato, non soltanto dagli specialisti psichiatri operanti all'interno del carcere di ### ma anche da parte dei professionisti che, prima di loro, lo avevano sottoposto ad osservazione presso l'### Ad ulteriore riprova della circostanza, si rileva che il sig. ### giungeva all'istituto detentivo di ### dalle strutture di #### e ### ove era stato sottoposto a regime penitenziario ordinario, avendo gli operatori di quelle sedi ritenuto costui compatibile con tale regime. Sotto altro profilo, si osserva che la collocazione del sig. ### in una cella singola, contrariamente da quanto vorrebbe sostenere l'attore, non era possibile. La circolare della ### n. 11/2014, avente ad oggetto la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere, nella parte dedicata all' “alloggiamento” del detenuto si legge: “Una delle poche certezze in tema di suicidio è che tali gesti avvengono laddove il soggetto può approfittare di periodi più o meno lunghi di solitudine nei quali può preparare quanto necessario e porre in essere il suo gesto. Sulla base di questa semplice, quanto ovvia considerazione, la scelta dell'alloggiamento costituisce uno degli elementi essenziali dell'azione preventiva”. Il sig. ### apparteneva a tale categoria di detenuti. Presentava infatti in anamnesi un tentato suicidio, nonché importanti ideazioni autolesive, sia in forma di minaccia, sia attraverso azioni realmente compiute…### la condizione del sig. ### l'unica misura a disposizione era rappresentata dall'applicazione del ### di ### che consiste nell'attento monitoraggio della persona, sia da parte dell'area sanitaria (è previsto che il medico di turno chiami regolarmente il paziente per monitorare le sue condizioni fisiche e psicologi-che), sia della ### (maggiore attenzione al detenuto con controlli più frequenti nella cella e nei reparti detentivi da parte degli agenti della polizia penitenziaria, sia di giorno che di notte). Il sig. ### si trovava sottoposto a questo tipo di regime. Erano quindi applicate nei suoi confronti le seguenti misure: - colloqui frequenti con lo psichiatra, per monitorare il suo stato di salute; - colloqui regolari con lo psicologo, per offrire uno spazio di sostegno alla detenzione, e per prendere contatto con i servizi territoriali delle tossicodipendenze (### di ### al fine di progettare un eventuale inserimento comunitario in alternativa alla carcerazione; - allocazione del paziente nel piccolo reparto vicino all'infermeria per ridurre, quanto più possibile, la frustrazione di vivere in piccoli ambienti sovraffollati, situazione che si verifica nelle comuni sezioni detentive; - mantenimento del paziente - come detto più sopra - in una cella coabitata, in ragione del divieto di allocare un detenuto a rischio suicidario da solo in cella. Va poi rilevato che, se da un lato è acclarato il rischio autolesivo e suicidiario del sig. ### (circostanza espressamente riconosciuta anche nell'atto di citazione), dall'altro lato non erano per contro mai emersi, in epoca antecedente all'evento del 17/02/2014, comportamenti che potessero far presagire il compimento di atti etero-lesivi. Mai infatti il sig. ### aveva attuato azioni aggressive nei confronti di altri detenuti, né mai aveva riferito, né manifestato, personale insofferenza nei confronti del compagno di cella ### A riprova della circostanza, si osserva che lo stesso sig.  ### in sede di spontanee dichiarazioni rese agli ### di ### in data ###, ha affermato: ”### che fino al momento dell'aggressione non avevo avuto mai nessuna discussione, né alcun problema con il mio compagno di cella ### e mai avrei potuto pensare di subire un'aggressione da parte sua” (doc. 2). In data ###, lo psichiatra trovava il sig. ### “abbastanza tranquillo” e non evidenziava, dopo la valutazione, segni psicopatologici di tipo psicotico. Il medico di guardia incontrava quotidianamente il sig.  ### nelle date del 10/02/2014, 11/02/2014, 13/02/2014 e 14/02/2014, trovandolo tranquillo e in “condizioni cliniche stabili”. In data ###, il paziente incontrava anche la psicologa, #### presentando umore deflesso e piangendo, ma senza evidenziare alterazioni del corso e del contenuto del pensiero. ### la valutazione dello psichiatra, il quadro clinico del paziente non includeva la presenza di disturbi in ### I, di tipo psicotico, condizione necessaria per richiedere un trasferimento per un periodo di osservazione e diagnosi presso l'### Il comportamento del paziente nei giorni successivi come evidenziato dalla cartella clinica è in linea con questa valutazione, infatti il paziente è sempre triste ma più calmo… In data ###, le prime cure al ### furono fornite dal medico di turno. Su indicazione della ### il sig. ### era stato trasferito nel reparto di ###zione e ### di ### Alla conclusione di un periodo limitato di tempo il paziente è rientrato all'interno di un altro ### perché nuova-mente non era riscontrata alcuna patologia psicotica o diagnosi grave da determinare un'incompatibilità con il regime detentivo ordinario. Ciò ad ulteriore con-ferma della correttezza delle determinazioni assunte presso la ### di ### Emilia… Le argomentazioni che precedono trovano ulteriore conferma alla luce del decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di ### del Giudice per le ###gini ### nell'ambito del procedimento n. 4603/2016 R. GIP, instaurato - tra gli altri - a carico della #### a seguito di denuncia-querela presentata da parte del sig. ### (doc. 3). Nel provvedimento si legge che “le indagini svolte hanno rilevato come alcuna responsabilità per imperizia o negligenza sia ascrivibile in capo al personale medico della ### di ### che ebbe in cura il signor ### durante la permanenza di quest'ultimo nella suddetta struttura penitenziaria fino all'evento lesivo posto in essere dallo stesso in data ###”. Si legge inoltre: ”Il signor ### giunge in data ### presso l'istituto detentivo di ### essendo stato detenuto precedentemente nei carceri ordinari di ### e prima ancora ### e ### il soggetto, quindi, contrariamente a quanto sostenuto nella denuncia querela presentata dall'opponente, non proveniva dall'ospedale psichiatrico giudiziario di ### struttura nella quale è stato ricoverato per un breve periodo di osservazione (dal 5.7.2012 al 30.7.2012) al termine del quale era stata accertata la compatibilità del detenuto con il regime detentivo ordinario; compatibilità che è risultata permanere al momento dell'arrivo presso l'istituto di ### in quanto nel referto medico del 16.11.2013 si rilevano tratti di personalità borderline e antisociali, gesti autolesionistici ed autosoppressivi e conflittualità con la polizia penitenziaria, ma si esclude produttività psicotica o alterazioni dell'affettività di grado maggiore. Dall'analisi della cartella clinica del detenuto e da quanto riferito dal personale medico escusso in sede di sit, risulta evidente che il ### in quanto soggetto dedito ad atti di autolesionismo fosse costantemente monitorato mediante regolari e frequenti visite medico-psichiatriche e incontri di assistenza psicologica; nella rendicontazione clinica vengono rilevati i numerosi gesti di autolesione posti in essere durante l'intera permanenza nella struttura e il perdurante stato di ansia in cui versava il ### ma le note cliniche non segnalano comportamenti aggressivi eterodiretti, né evidenziano un concreto pericolo per l'incolumità altrui prima della brutale aggressione posta in essere il ###. 
In particolare, il paziente nel periodo immediatamente precedente il fatto lesivo ha alternato comportamenti di maggiore serenità a stati ansiosi con umore deflattivo…tuttavia tali mutamenti psicopatologici mai sfociati in atti violenti, risultano rientrare nella sintomatologia propria del disturbo di personalità di cui ### soffre e pienamente in linea con il comportamento disforico tenuto durante l'intera permanenza presso la struttura. In merito si riporta quanto riferito dal #### medico psichiatra che visitò il ### una settimana prima rispetto all'aggressione: ”### l'ho visitato io si presentava tranquillo e all'esame obiettivo psichico non erano presenti disturbi dell'umore o psicotici. Negava qualsiasi sintomo e di avere intenzioni autolesionistiche. Gli ho proposto, comunque, una terapia farmacologica, semplice-mente per riuscire a dormire, ma ha rifiutato. Non c'erano pertanto gli estremi per obbligarlo ad essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario Che non fosse mai emersa una pericolosità per l'incolumità degli altri detenuti è altresì confermato dallo stesso opponente, con il quale il ### condivideva la cella nel “reparto di accoglienza”; si legge infatti nel verbale di spontanee dichiarazioni rilasciate da ### in data ###: ”### che fino al momento dell'aggressione non avevo avuto mai nessuna discussione, né alcun problema con il mio compagno di cella ### e mai avrei potuto pensare di subire un'aggressione da parte sua”. Nemmeno lo stesso ### aveva d'altra parte mai esternato problematiche con riguardo al concellino…. Ciò detto, al ### proprio al fine di monitorare il disturbo psichico da cui era affetto e prevenire gli aggravamenti, era stato applicato il regime ### che prevede una maggiore attenzione al paziente/detenuto sia da parte dell'area sanitaria (è previsto che il medico di turno chiami ogni giorno il detenuto per monitorare le sue condizioni fisiche e psicologiche) che da parte della ### (maggiore attenzione al detenuto con controlli più frequenti in cella, sia di giorno che di notte); è possibile sostenere che proprio tale regime di maggiore sorveglianza ha potuto consentire agli agenti un tempestivo intervento durante la violenza posta in essere dal ### interrompendo la feroce aggressione e evitando ulteriori gravi conseguenze alla persona offesa Per quanto sopra esposto nessuna responsabilità è imputabile alle odierne indagate per i reati ascritti, poiché, da una parte nessuna violenza eterodiretta era stata mai posta in essere dal ### nei confronti di altri detenuti prima dei fatti per i quali si procede e, d'altra parte, erano stati adottati adeguati mezzi di monitoraggio della patologia psichica diagnosticata allo stesso. 
In conclusione la notizia di reato deve dunque ritenersi infondata”>>.  14. Alla luce della superiore documentazione, come anche ritenuto dal perito incaricato dallo scrivente magistrato (che, si ripete, ha basato il giudizio di impossibilità di una valutazione sulla prevedibilità ed evitabilità o meno del comportamento dell'aggressore sul rifiuto di quest'ultimo di sottoporsi a visita nel presente giudizio e quindi sull'impossibilità di formulare la suddetta valutazione sulla base della sola documentazione in atti), non emergono elementi univoci ed inequivoci per consentire di addivenire ad un giudizio di prevedibilità ed evitabilità del comportamento etero-aggressivo del ### (quantomeno nei confronti di altri detenuti ed, in particolare, del compagno di cella) e, soprattutto, per rinvenire i presupposti per l'invocata responsabilità in capo ai convenuti, essendo state adottate, step by step, per quanto emerge, allo stato, dagli atti, tutte le misure esigibili da parte di questi ultimi.  15. Visti gli artt. 1218 c.c., ma soprattutto 2043 ss c.c. (trattandosi di lesione subite da altro detenuto), e l'art. 2697 c.c., pertanto, le domande attoree non possono essere accolte, non rivenendo l'odierno giudicante alcuna prova della colpa in capo ai convenuti, se non addirittura del nesso di causa, in quanto interrotto dal fortuito, per imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento, o, comunque, ritendosi sufficientemente fornito da parte dei convenuti un quadro probatorio grave, preciso e concordante (non superato dalla documentazione e dalle argomentazioni di parte attrice) in ordine all'assunzione effettiva da parte dell'### di tutte le misure esigibili ed appropriate, al momento dei fatti, per la prevenzione della salute dei detenuti concellini. Il decreto di opposizione all'archiviazione del procedimento a carico, tra l'altro, della d.ssa ### infatti, evidenzia, come proprio il regime di ### a cui era stato sottoposto l'aggressore abbia consentito un tempestivo intervento idoneo a scongiurare danni di molto maggiori in capo a entrambi i concellini (v. doc. 6 ###.  16. Le spese di lite sono compensate in ragione della assoluta novità della questione trattata che vede autore del danneggiamento in esame un soggetto pericoloso per sé stesso, ma anche di nota antisocialità ed autore di comportamenti irrispettosi nei confronti del personale dell'### (v. tra l'altro docc.6-10 di parte, ovverosia relazioni di servizio sul detenuto ### ed i docc. 6 di parte ### e 1 di parte ### ovverosia decreti di archiviazione dei procedimenti penali a carico di quest'ultimo e della dottoressa ### e rigetto dell'opposizione all'archiviazione, nonché v. CTU in atti), seppur in mancanza di prova di elementi univoci e inequivoci, gravi, precisi e concordanti in ordine alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso de quo agitur a danno di altro detenuto ed, in particolare, dell'odierno attore.  17. Visto l'esito della stessa, compensa altresì tra le parti le spese di ### con diritto della parte che ne abbia anticipato una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalle controparti.  18. Assorbita ogni altra questione.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree e compensa tra le parti le spese di lite, comprese le spese di ### con diritto della parte che ne abbia anticipato una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalle controparti.  ### 27 marzo 2024 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 9916/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Mazzone Emilio, Marconi Anna Lisa

M
1

Corte d'Appello di Caltanissetta, Sentenza n. 293/2023 del 14-08-2023

... dichiarazione del teste escusso Panascia ### (primario del reparto di rianimazione dell'ospedale ### di ### dove la vittima venne trasportata dopo un primo ricovero all'ospedale di ###, secondo cui "il paziente non è mai stato vigile da pochi minuti dopo l'ingresso in reparto". Tale dichiarazione implica che, dal momento del sinistro (avvenuto alle ore 13:10 dell'8.8.2004) fino all'ingresso nel reparto di rianimazione dell'ospedale ### di ### (avvenuto alle ore 18:35 dell'8.8.2004) ### sia stato vigile e, quindi, in grado di rendersi conto delle proprie condizioni di salute e di provare un'elevata sofferenza psichica, con la conseguenza che va riconosciuto il relativo danno morale risarcibile agli eredi. Pertanto, dovendosi necessariamente procedere ad una liquidazione in via equitativa, tenuto conto che la durata dello stato di coscienza di ### è stato non superiore a cinque ore, il predetto danno morale può quantificarsi in € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del decesso alla data del pagamento nei confronti degli eredi ### e ###>. *** Il Tribunale, ancora, liquidò il danno morale iure proprio, “quale sofferenza psichica conseguente alla perdita del congiunto per (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE composta dai ### dr. ### rel.  dr. ### dr.ssa ### riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 549/2017 R.G.  tra ### nata il ### a ### codice fiscale #### nato il ### a ### codice fiscale ###, entrambi residenti in ### via ### n°8, elettivamente domiciliati in #### presso lo studio dell'Avv.  ### rappresentati e difesi dall'avv. ### del ### di ### con studio in via ### n°6, 94010 Centuripe ###.c.f. ###, ###, appellanti contro ### S.P.A, (### S.P.A) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### n°45, 40128 Bologna, codice fiscale e P. IVA ###, elettivamente domiciliata in via ### n°32, ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 2 - ### presso lo studio del suo procuratore costituito Avv.  ### , che la rappresenta e difende ### E ### nato a #### il ###, codice fiscale ###, residente in via ### 21, ##### contumace ### delle parti Per gli appellanti: Piaccia all'###ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con l'atto di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: 1. Accertare e dichiarare che il sinistro di causa si è verificato per esclusiva colpa del sig. ### nato a #### il ### e residente in via ### 2 ####, conducente e proprietario del motociclo ### 600 ### tg. ### assicurato per la r.c.a. con la ### (già ###.  2. Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ### ria al risarcimento di tutti i danni subiti a causa del suddetto sinistro e nello specifico del danno da perdita del rapporto parentale per la morte del figlio ### del danno biologico e morale patito dal de cuius e trasmessosi iure hereditatis, del danno biologico e morale sofferto dall'erede iure proprio, del danno esistenziale nonché del danno patrimoniale inteso, per quanto oggetto della presente impugnazione, come lucro cessante.  3. Per l'effetto condannare, in solido i convenuti ### e la compagnia di assicurazioni per la r.c.a. Unipol sai (già #### S.p.A) al risarcimento, in favore di ### delle supe### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 3 - riori voci di danno, liquidandole come segue, con le massime personalizzazioni, applicando le tabelle del Tribunale di Roma e del Tribunale di ### per le rispettive voci di danno come da orientamento ormai pacifico della Suprema Corte: • Danno biologico iure proprio €. 20.590,00 • Danno morale iure proprio €. 10.295,00 • Danno da perdita del rapporto parentale €. 456.011,55 • ½ del lucro cessante €. 36.000,00 • ½ danno biologico terminale trasmessosi iure hereditatis €.  20.000,00 • ½ danno morale terminale trasmessosi iure hereditatis €.  10.000,00 • Danno esistenziale da quantificarsi attraverso la personalizzazione massima possibile delle altre voci danno delle altre voci danno. 
E quindi in totale per ### €. 552.896,55 o nella diversa misura che parrà di giustizia oltre interesse e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo e detratto quanto già ricevuto.  4. Accertare e dichiarare il diritto dell'attore ### al risarcimento di tutti i danni subiti a causa del suddetto sinistro e nello specifico del danno da perdita del rapporto parentale per la morte del fratello ### del danno biologico e morale sofferto dal de cuius e trasmessosi iure hereditatis, del danno biologico e morale sofferto dall'erede iure proprio, del danno esistenziale nonché del danno patrimoniale inteso, per quanto oggetto della presente impugnazione, come lucro cessante; 5. Per l'effetto condannare, in solido i convenuti ### e la compagnia di assicurazioni per la r.c.a. Unipol sai (già #### S.p.A) al risarcimento, in favore di ### delle superiori voci di danno, liquidandole come segue, con le massime personalizzazioni, applicando le tabelle del Tribunale di Roma e ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 4 - del Tribunale di ### per le rispettive voci di danno, come da orientamento ormai pacifico della Suprema Corte: • Danno biologico iure proprio €. 84.183,00 • Danno morale iure proprio €. 42.091,50 • Danno da perdita del rapporto parentale €. 279.490,95 • ½ del lucro cessante €. 36.000,00 • ½ danno biologico terminale trasmessosi iure hereditatis €.  20.000,00 • ½ danno morale terminale trasmessosi iure hereditatis €.  10.000,00 • Danno esistenziale da quantificarsi attraverso la personalizzazione massima possibile delle altre voci danno. E quindi in totale per ### €. 471.765,45 o nella diversa misura che parrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo e detratto quanto già ricevuto.  6. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c., Per la Compagnia appellata: ###'ECC.MA CORTE DI APPELLO - Preliminarmente, disporre il rinnovo della CTU in considerazione della sua erroneità e nominare un nuovo consulente specializzato in medicina legale.   - In ogni caso, dichiarare inutilizzabili ed espungere dal fascicolo tutti i documenti tardivamente prodotti dagli appellanti, in particolare i certificati del 27/3/2019 e del 9/4/2019. 
Nel merito, accogliere le seguenti ### : 1.Ai sensi 348 bis c.p.c., dichiarare l'impugnazione inammissibile.  2.Rigettare l'impugnazione proposta dagli appellanti perchè infon### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 5 - data in fatto ed in diritto.  3. In via subordinata, contenere il risarcimento entro i limiti del massimale di polizza e nella misura ritenuta di giustizia, tenendo conto, in detrazione, di quanto già pagato dalla ### appellata in esecuzione della sentenza impugnata e della provvisionale concessa nel corso del giudizio di primo grado.  4.Con vittoria di spese ed onorari.  ### sentenza n. 98/2017 del 23 febbraio 2017, pubblicata il 24 febbraio 2017, il Tribunale di ### condannò i convenuti ### rimasto contumace, e ### S.P.A., già ### S.P.A - il primo, quale responsabile del sinistro, verificatosi a ### l'otto agosto 2004, in cui aveva trovato la morte ### figlio e fratello degli attori ### rina ### e ### e la seconda, quale assicuratrice per la r.c.a. del ### per il motociclo ### 600 ### targato ### al pagamento, in solido tra loro, dei seguenti importi: - € 2.000,00, in favore di ### a titolo di danno patrimoniale emergente, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo; - € 140.000,00, oltre rivalutazione monetaria dal 12 agosto 2004 al soddisfo, in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo; - € 150.000,00, oltre rivalutazione monetaria dal 12 agosto 2004 al soddisfo, in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo; - € 36.000,00 complessivi, oltre rivalutazione monetaria di cia### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 6 - scuna mensilità a far data dal 12 agosto 2004 sino al soddisfo, in favore di ### e di ### a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante, costituito dalla perdita delle sovvenzioni durevoli e costanti che ### avrebbe assicurato loro per dieci anni se non fosse stato coinvolto nell'incidente che lo aveva portato alla morte, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo; - € 15.000,00 complessivi, oltre rivalutazione monetaria dal 12 agosto 2004 sino al soddisfo, in favore di ### ro e di ### a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (morale terminale e biologico terminale), oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.  *** 
Il Tribunale, per quanto oggi interessa - la sentenza di primo grado è passata in giudicato nei capi riguardanti l'affermazione della esclusiva responsabilità di ### e il danno patrimoniale emergente - osservò, in ordine al danno patrimoniale per lucro cessante (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza) : << ….  parte attrice ha rilevato che, a seguito della morte di ### (avvenuta il ###), il figlio ### aveva di fatto assunto un ruolo di capofamiglia, legandosi in modo ancora più stretto al fratello ### ed alla propria madre e, in particolare, provvedendo a sostenere anche economicamente gli stessi, destinando parte dei redditi percepiti al sostentamento familiare.  ### era stato assunto dalla sede milanese della ### percependo una retribuzione mensile netta di circa € 1.500,00 (v. busta paga in atti) e, nell'anno precedente alla morte (v. CUD 2004), ha percepito un reddito di circa € 20.000. 
La dedotta circostanza per cui ### e ### che alla data della morte di ### percepivano redditi annui compresi tra € 8.000 ed € 11.000 (v. dichiarazioni redditi in atti), beneficiavano di un contributo economico da parte di ### ha trovato un riscontro probatorio nelle dichiarazioni rese dai te### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 7 - sti escussi ### e ### i quali hanno riferito che mensilmente egli versava alla madre ed al fratello ### € 300-400 (il teste ### ha precisato che ### "forse dava anche qualcosa in più dal momento che la madre, dopo la scomparsa del marito, era rimasta piena di debiti"). 
Tuttavia, se può ritenersi provato che ### e ### hanno subito un danno patrimoniale dal venir meno dell'apporto economico del loro congiunto, va osservato che tale danno non può determinarsi nel suo esatto ammontare, in considerazione del fatto che: a) ### al momento del decesso aveva 31 anni ed era percettore di un reddito che gli consentiva di contribuire al sostentamento della famiglia, ma non vi è prova della durata del suo rapporto lavorativo, in quanto in atti risulta prodotto soltanto un contratto di collaborazione continuata e continuativa datato 5.4.2000 con scadenza al 31.12.2000 e, pur essendo documentata la prosecuzione del rapporto lavorativo ben oltre la predetta scadenza, non vi è prova che la continuazione del rapporto fosse stata convenuta a tempo determinato o indeterminato; b) ### sandro versava un contributo per il sostentamento della famiglia, ma ciò avveniva in modo del tutto spontaneo, non risultando alcun suo obbligo giuridico in tal senso, con la conseguenza che la circostanza che tale contribuzione, in assenza del decesso, si sarebbe protratta e in che misura per gli anni successivi non è determinabile (nel corso degli anni, ben avrebbe potuto egli rifiutarsi di versarlo oppure di versarlo in misura inferiore oppure non ogni mese, e ciò per i motivi più vari, quali mutati rapporti personali, variazione in senso peggiorativo delle proprie condizioni economiche, miglioramento delle condizioni economiche della sua famiglia). 
Da ciò consegue che la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante debba eseguirsi equitativamente, ex art. 2056 comma 2 c.c., per cui, considerate le superiori variabili, può ritenersi ragionevole ipotizzare che ### avrebbe sostenuto versamenti mensili di € 300,00 in favore di entrambi gli attori per i dieci anni successivi al decesso, con la conseguenza che il danno da lucro cessante risarcibile appare congruo liquidarsi in complessivi € 36.000,00, oltre rivalutazione monetaria di ciascuna mensilità a far data dal 12.8.2004 sino al soddisfo>>.  ***  ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 8 - In ordine, poi, al danno al danno non patrimoniale iure hereditario, ed in particolare al danno morale terminale e al danno biologico terminale da invalidità temporanea totale, il Tribunale osservò (cfr. pagine 6 e 7 della motivazione) che ### era <<….deceduto il ###, quattro giorni dopo la data (8.8.2004) del sinistro, periodo di tempo che può certamente definirsi apprezzabile ai fini del riconoscimento, in capo agli attori, del diritto al risarcimento del danno biologico iure hereditario, avendo la Suprema Corte già qualificato come apprezzabile un periodo di quattro giorni (Cass. 20.4.2012 n. 6273), di tre giorni (sez. Ili, 18.1.2008 n. 870) e persino di ventiquattro ore (Cass.19.10.2007 n. 21976). 
Tuttavia, sarebbe incoerente con il principio dell'integralità del risarcimento la liquidazione del danno biologico terminale secondo i criteri tabellari in uso per il danno da inabilità temporanea, in quanto il pregiudizio, sebbene transitorio, è però massimo nella sua intensità, per cui la liquidazione del predetto danno implica una valutazione equitativa e personalizzata per adeguare i valori tabellari relativi all'invalidità temporanea totale alla specificità di una condizione di salute inevitabilmente diretta verso la morte del soggetto. 
Ciò considerato, nel caso concreto il danno biologico terminale può congruamente determinarsi in € 2.500,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea totale e, quindi, in complessivi € 10.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del decesso di ### al pagamento nei confronti degli eredi ### e ### Con riferimento al danno morale che si assume patito da ### tra la data del sinistro ed il decesso, la risarcibilità presuppone la prova che egli sia stato in condizioni di avvertire una sofferenza psichica per le lesioni riportate e per la prefigurazione del proprio imminente decesso. 
Invero, la paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si sia reso conto che esse sarebbero state letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (Cass. ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 9 - 13537/2014). 
Nella specie, il presupposto necessario di tale voce di danno, e cioè dell'effettiva capacità di ### di rendersi conto che, in conseguenza delle lesioni subite, sarebbe stato imminente il proprio decesso, emerge dalla dichiarazione del teste escusso Panascia ### (primario del reparto di rianimazione dell'ospedale ### di ### dove la vittima venne trasportata dopo un primo ricovero all'ospedale di ###, secondo cui "il paziente non è mai stato vigile da pochi minuti dopo l'ingresso in reparto". 
Tale dichiarazione implica che, dal momento del sinistro (avvenuto alle ore 13:10 dell'8.8.2004) fino all'ingresso nel reparto di rianimazione dell'ospedale ### di ### (avvenuto alle ore 18:35 dell'8.8.2004) ### sia stato vigile e, quindi, in grado di rendersi conto delle proprie condizioni di salute e di provare un'elevata sofferenza psichica, con la conseguenza che va riconosciuto il relativo danno morale risarcibile agli eredi. 
Pertanto, dovendosi necessariamente procedere ad una liquidazione in via equitativa, tenuto conto che la durata dello stato di coscienza di ### è stato non superiore a cinque ore, il predetto danno morale può quantificarsi in € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del decesso alla data del pagamento nei confronti degli eredi ### e ###>.  *** 
Il Tribunale, ancora, liquidò il danno morale iure proprio, “quale sofferenza psichica conseguente alla perdita del congiunto per effetto della condotta lesiva di un terzo”, in favore di ### in complessivi € 70.000,00, ed in favore di ### in complessivi 50.000,00, l'uno e l'altro “oltre rivalutazione monetaria dalla data del decesso di ### al soddisfo”; liquidazione stabilita in dipendenza (cfr. pag. 10 della sentenza) : <<a) al fine di determinare la verosimile durata del patema d'animo, dell'età di ciascuno degli attori al momento del decesso del congiunto e della presumibile durata della vita futura degli stessi; b) al fine di valutare la gravità della sofferenza psichica, della particolare intensità degli affetti tra ### e ### ed il congiunto deceduto, che emerge, in ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 10 - particolare, dallo stretto ma diverso (in quanto, rispettivamente, figlio e fratello) rapporto di parentela con ciascuno degli attori, dall'imprescindibilità del ruolo assunto da ### sciano ### all'interno della famiglia a seguito della morte del padre (come si desume anche dalla sua contribuzione economica al sostentamento familiare), dalla durata della vita già trascorsa dagli attori con il predetto congiunto (deceduto all'età di 31 anni); c) al fine di considerare la particolare attitudine lesiva del decesso sulla capacità psichica di elaborazione della perdita da parte degli attori, della ragionevole aspettativa di ### e di ### di poter continuare a vivere ancora per molti anni assieme ad ### tenuto conto della giovane età di quest'ultimo e degli attori al momento del decesso, frustrata dall'improvvisa ed imprevedibile morte di ###>.  *** 
Il Tribunale, inoltre, liquidò come posta autonoma rispetto al danno morale iure proprio il danno da perdita del rapporto parentale, inteso “quale peggioramento delle proprie condizioni e abitudini, interne ed esterne, della vita quotidiana, causato dalla morte del proprio stretto congiunto”, ritenendo “ragionevolmente presumibile che il decesso abbia determinato uno sconvolgimento dell'esistenza e delle abitudini di vita degli stretti congiunti, determinando profondi turbamenti negli atteggiamenti, nelle relazioni e nelle scelte di vita, peraltro ampiamente messi in evidenza dal nominato CTU nella relazione depositata”. 
Quel giudice considerò rilevanti, “quali elementi di valutazione nella liquidazione equitativa del danno da perdita parentale: la durata della mancanza del proprio congiunto per gli anni già trascorsi dalla data della sua morte e per gli anni futuri; la diversa durata presumibile della vita futura di ciascuno degli odierni attori; il ruolo di riferimento che, a seguito della morte del padre, verosimilmente aveva assunto e avrebbe potuto continuare a svolgere in futuro all'interno della famiglia, soprattutto in rapporto con il fratello minore, in relazione alle scelte professionali e di vita di quest'ultimo”. 
Liquidò, a questa stregua, in via equitativa il danno da perdita parentale nella misura di € 70.000,00 per ### ro e di € 100.000,00 per ### “oltre rivalutazione mo### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 11 - netaria dalla data del decesso di ### sino al soddisfo” (ibidem, pagine 10 e 11).  *** 
Lo stesso Tribunale, infine, rigettò la domanda di condanna al risarcimento del danno esistenziale, “…non potendosi lo stesso liquidare come voce autonoma, poiché altrimenti si determinerebbe una duplicazione di risarcimenti per lo stesso danno, atteso che questo è da ritenersi ricompreso nel già liquidato danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale>> (ibidem, pag. 12). Rigettò, altresì, la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio proposta dagli attori, sul rilievo che (ibidem pagine 8 e 9) , a fronte di due perizie di parte che avevano dato per accertato un “### depressivo maggiore” per ### sciano e una “### sindrome depressiva reattiva” per ### e nelle quali si era precisato che il disagio psichico dell'uno e dell'altra “va ben oltre il semplice dolore per il lutto”, l'espletata relazione di CTU aveva <<…descritto lo stato psichico di ### e di ### come certamente condizionato in modo assai rilevante dal decesso di ### osservando tuttavia che “dalla valutazione clinica effettuata non emerge una diagnosi psichiatrica ma aspetti sintomatologici e di disagio psichico". Derivandone << …. che le conseguenze peggiorative sullo stato psicologico di ciascuno degli attori provocate dalla morte del congiunto ### non sono sfociate in una vera e propria patologia che implichi una lesione dell'integrità psichica, con la conseguenza che non è configurabile un danno biologico iure proprio risarcibile>>.  *** 
Avverso detta sentenza ### e ### misciano hanno proposto appello sulla base di cinque motivi, con i quali hanno criticato i capi di sentenza riguardanti la liquidazione del danno da lucro cessante (primo motivo); la liquidazione del danno biologico terminale e morale terminale, invoca### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 12 - ta iure hereditatis (secondo motivo); il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio (terzo motivo); la liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio, nelle voci costituite dal danno morale e dal danno da perdita del rapporto parentale, per l'appellante ### (quarto motivo); il rigetto della domanda di risarcimento del danno esistenziale quale elemento del danno non patrimoniale (quinto motivo).  #### non si è costituito.  ### S.P.A, (### S.P.A), nel costituirsi, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, invocandone il rigetto. Ha chiesto, in subordine, tenersi conto, in detrazione, di quanto già pagato agli aventi diritto in forza della sentenza di primo grado, riproponendo, comunque, l'eccezione del limite del massimale garantito dalla polizza, pari ad € 1.549.370,70. 
Disposte ed espletate due distinte consulenze tecniche di ufficio sulle persone degli appellanti al fine di valutare l'esistenza e la consistenza del lamentato danno psichico, sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite, rassegnate con le note ex art.  127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 20 marzo 2023, la causa è stata posta in decisione, concessi i termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'appellato ### ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi. 
Nel merito, esaminando i motivi di appello nel medesimo ordine ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 13 - in cui sono stati proposti, si osserva quanto segue. 
A) La liquidazione del danno da lucro cessante (primo motivo di appello, pagine 6-12 dell'atto di impugnazione). 
Gli appellanti deducono che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere che non fosse emersa dagli atti la prova della capacità di ### di sostenerli economicamente nel lungo periodo, errore indotto dalla convinzione che fosse stato dimostrato solo il contratto di collaborazione coordinata e continuativa datato 5 aprile 2000 e con scadenza il 21 dicembre 2000 con la ### Lo stesso ### di contro, intratteneva due rapporti di tal fatta, uno con la ### (di cui, in realtà, era già dipendente a tempo indeterminato), ed un altro con la società “### S.r.L.”, collegata alla ### quale secondo lavoro. 
Il brillante inserimento lavorativo di ### emigrato dalla provincia di ### a ### a seguito delle gravi disavventure economiche della famiglia, era stato comprovato in atti con la produzione della scheda di valutazione ### del 19 giugno 2004, nella quale si attestava, che "... il lavoratore conosce come pochi il prodotto e lo riesce a vendere come pochi ... riconosciuto dai colleghi come leader per competenze e proattivo ...”;. Allo stesso modo, la sua eccellente carriera era stata documentata dalla lettera del 15 giugno 2004, parimenti prodotta in atti, con la quale l'azienda aveva dato atto di un “...  risultato pari al +188,57 % ...” rispetto agli obiettivi assegnati con un consistente aumento dei guadagni derivanti dagli incentivi alla vendita. 
Del tutto arbitrariamente, dunque, il Tribunale aveva paventato che non vi fosse certezza sulle prospettive di lavoro della vitti### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 14 - ma e quindi sulla sua capacità di dare un sostegno economico ai familiari, anche oltre i dieci anni ritenuti in sentenza. 
Allo stesso modo, quel giudice era incorso in errore nel ritenere la mancanza di un obbligo giuridico, da parte di ### lasciano, di contribuire al mantenimento della madre e del fratello, disattendendo, nei riguardi della prima, il disposto dell'art.  315 bis comma 4 c.c., a mente del quale “Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa ..."; ed ignorando, nei riguardi di entrambi, l'obbligo degli alimenti, previsto dagli articoli 433 e seguenti c.c.. 
Per di più, il normale legame familiareaffettivo già esistente tra ### la madre ed il fratello minore ### si era ulteriormente rinsaldato dopo la morte del padre, suicidatosi nel 1997, come emerso non solo dalle dichiarazioni dei detti testi ma anche dalla CTU medico legale disposta in primo grado ed espletata dalla psicologa Dott.ssa Cannarozzo, con cui era stata accertata la dipendenza affettiva di essi appellanti rispetto alla vittima. 
A questa stregua, ### e ### no hanno chiesto “che venga riconosciuto che la vittima avrebbe continuato a sostenere i suoi congiunti per un tempo pari, quanto meno, a 20 anni e dunque, per tale voce di danno, liquidare agli appellanti, in solido, un importo pari a complessive €.  72.000,00”.  *** 
Il motivo in esame è fondato nei soli confronti di ### e lo è nei limiti di cui appresso. 
Dagli atti non risulta la compresenza di due rapporti di lavoro, ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 15 - uno con la ### S.p.a. ed uno con la ### S.r.l.; né, come dedotto dagli appellanti, che il rapporto con la ### fone ### che nel 2003 gli aveva corrisposto un compenso lordo di € 20.026,61 (cfr. CUD 2004, in atti) e, nel luglio 2004, ultimo mese lavorato prima della morte, una retribuzione netta di € 1.564,14 cfr. lo statino paga, in atti), fosse a tempo indeterminato. 
E' vero, piuttosto, che le prospettive di carriera della vittima sono attestate dai comprovati riconoscimenti dell'### datrice di lavoro e che, dunque, indipendentemente dalla sua durata contrattuale, tale attività si sarebbe protratta nel tempo, se non col medesimo preponente, certamente nel medesimo settore. 
Fondata, per altro verso - proprio in considerazione delle invocate norme in tema di obbligo di mantenimento dei figli verso i genitori e di obbligazioni alimentari - è la censura che, sempre nell'ambito del primo motivo di appello, intercetta l'affermazione del Tribunale secondo cui ### no non avrebbe avuto alcun obbligo di dare alla madre e al fratello un sostegno economico. 
In punto di fatto, tuttavia, deve osservarsi che l'appellante Fabrizio ### nel rendere l'anamnesi al dr. ### no, CTU nominato in questo grado, ha riferito (cfr. pag. 9 dell'elaborato peritale) di essersi trasferito a ### dove aveva iniziato un rapporto lavorativo con la ### società della quale il fratello ### era dipendente al momento del decesso, “dopo il 2004”. 
Ora, considerando che lo stesso ### è nato il 19 agosto 1976, sarebbe arbitrario affermare, vuoi in via presuntiva sulla base del notorio, vuoi in relazione alla sua specifica situazione personale e lavorativa, che questi avrebbe continuato a ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 16 - beneficiare ulteriormente del sostegno del fratello maggiore, addirittura trascorsi dieci anni dalla data del sinistro, vale a dire oltre i trentotto anni di età. 
Né, d'altra parte - e non vi è specifica censura sul punto - l'entità del reddito percepito dal povero ### avrebbe consentito, in relazione agli elevati costi di soggiorno a ### una contribuzione più elevata di quella ritenuta in prime cure. 
Il motivo in esame, pertanto va disatteso nei riguardi dell'appellante ### Esso, di contro, è fondato nella parte che riguarda l'appellante ### Quest'ultima, nata il 15 agosto 1953, alla data della morte del figlio (12 agosto 2004) stava per compiere 51 anni. 
La modesta entità del suo reddito (mediamente, € 10.000,00 annui, come si rileva nella sentenza di primo grado) fa presumere che la stessa avrebbe continuato a beneficiare del sostegno economico del figlio ### vita natural durante, e dunque oltre la soglia dei 61 anni sino alla quale il Tribunale ha ritenuto che quel sostegno sarebbe stato erogato. 
Nel frattempo, tuttavia, anche il figlio ### resosi economicamente indipendente, le avrebbe dato un sostegno economico. 
E' ragionevole presumere, pertanto, che la contribuzione di ### dalla scadenza del decennio riconosciuto dal ### nale (8 agosto 2014), si sarebbe dimezzata ad € 150,00 mensili e dunque ad € 1.800,00 l'anno, rivalutati a quella data (8 agosto 2014) ad euro 2.149,20 annui. 
A ### dunque, per il periodo 8 agosto 2014 - 8 agosto 2023 è dovuto un risarcimento del danno per lucro cessante pari ad € 19.342,80 (€ 2.149,20 x 9 anni), che, maggiorati della rivalutazione monetaria medio tempore intervenuta, ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 17 - calcolata per comodità dalla data intermedia dell'otto febbraio 2019, si incrementano ad € 22.224,88. 
La superiore somma, liquidata a titolo di risarcimento del danno, costituisce di un debito di valore, e pertanto deve essere incrementata degli interessi cd. compensativi, e cioè dei frutti che, anno per anno, avrebbe potuto produrre se fosse stata nella disponibilità del creditore (cfr. Cass. Civ. sez. un. Sentenza n.1712/95 e la conforme giurisprudenza successiva). 
Anche detti interessi, al tasso legale, per comodità di calcolo vanno conteggiati dalla data intermedia dell'otto febbraio 2019 sull'importo di € 22.224,88, ed ascendono a complessivi € 894,06, ottenendosi un risarcimento complessivo di € 23.118,94.  *** 
Il danno da lucro cessante deve essere risarcito anche quale danno futuro, atteso il tenore del petitum: ### caro, infatti, ha chiesto che il risarcimento sia commisurato “quanto meno” su una proiezione temporale di venti anni rispetto ai dieci anni considerati dal ### e lo ha quantificato sì in complessivi € 72.000,00 (pagina 12 dell'atto di appello), ma facendo salva la maggiore o minore somma “che parrà di giustizia” (ibidem,pag 36). 
Trattandosi di un danno futuro, occorrerà applicare il metodo della capitalizzazione, moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere debitamente conto del c.d. “montante di anticipazione”, ossia del vantaggio conseguito dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo nel futuro. 
La più recente giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha sottolineato che il criterio di capitalizzazione ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 18 - basato sulle tavole di mortalità previste dal R.D. n. 1403 del 1922 è oggi ampiamente superato, anacronistico e inadeguato, considerato l'innalzamento della durata della vita media della popolazione (che nel 1922 era pari a soli 54,9 anni, mentre, secondo i calcoli ### attualmente in vigore, è pari a 80,2 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne), la necessità di distinguere l'aspettativa di vita tra la popolazione maschile e quella femminile (che, come detto, nel 1922 era pari a 54,9 anni indistintamente per i due sessi) e l'abbassamento del tasso legale degli interessi (che nel 1922 era pari al 4,5%, mentre attualmente è pari ad un misero 0,20%), per cui, al fine di garantire il principio di integralità del ristoro del danno, occorre oggi fare ricorso a parametri non necessariamente tratti da fonti legislative, purchè “aggiornati e scientificamente corretti” (Cass. sez. III, 10.03.2022, n. 7821/ord.; sez. III, 05.05.2021, n. 11719/ord.; Cass. sez. III, 25.06.2020, 12632; Cass. sez. III, 04.02.2020, n. 2463; Cass. sez. III, 15.11.2019, n. 29718; Cass. sez. III, 25.06.2019, n. 16913; sez. III, 12.04.2018, n. 9048; Cass. sez. III, 28.04.2017, n. 10499; Cass. sez. III, 14.10.2015, n. 2061). 
A questa stregua, i giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui il danno patrimoniale futuro da perdita di un congiunto produttivo di reddito per fatto colposo di un terzo (principio valido anche nei casi, non rilevanti nella specie, di danno da perdita della capacità lavorativa specifica di persona sopravvissuta), “in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, de### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 19 - sunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (così ex multis sez. III, 10.03.2022, n. 7821/ord. e, in precedenza, Cass. III, 25.06.2019, n. 16913). 
Tenuto conto del fatto che, secondo i dati ### riferiti al 2019, la speranza di vita alla nascita per le donne è di 84,0 anni e che la appellante ha settanta anni, deve essere attualizzata per i prossimi quattordici anni la somma € 150,00 mensili, rivalutata dall'otto agosto 2004 ad oggi in € 211,65 che corrispondono ad € 2.539,80 annui (€ 211,65 x 12). 
A questo fine, facendo applicazione delle tabelle all'uopo predisposte presso il ### di ### si ottiene un risarcimento di € 33.068,19 (€ 211,65 x 12 mesi = 2.539,8 x coefficiente di attualizzazione 13,02 = 33.068,19), che si aggiunge a quella di € 23.118,94 già calcolata come danno pregresso per lucro cessante, per un totale di € 56.187,13 su cui decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e sino al saldo. 
B) La liquidazione del danno biologico terminale e morale terminale (secondo motivo di appello, pagine 12 -17 dell'atto di impugnazione). 
Gli appellanti deducono che il ### affidandosi ad un criterio equitativo puro, avrebbe del tutto omesso di illustrare le ragioni che lo avevano indotto liquidare la somma di € 10.000,00 a titolo ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 20 - di danno biologico terminale e di € 5.000,00 a titolo di danno morale terminale da formido mortis; e che la quantificazione adottata, in ogni caso, sarebbe inadeguata al ristoro dei danni subiti dal povero ### a seguito del sinistro. 
Soggiungono che, di contro, il ### avrebbe dovuto adottare <<<…. il criterio che la costante giurisprudenza di legittimità e di merito indicano quale parametro di riferimento ovvero le ### di Milano”, per il 2016 (…) che per il danno non patrimoniale terminale prevedono importi molto superiori rispetto a quelli statuiti dal Giudice di ### cure, che risultano platealmente inadeguati e privi di congrua motivazione>>. 
In concreto, ### e ### hanno richiesto la liquidazione di €. 31.000,00 e di €. 15.500,00 rispettivamente a titolo di danno biologico terminale e di danno morale terminale, pretese azionate iure hereditatis. 
Il motivo non è fondato. 
In giurisprudenza è stato ampiamente chiarito (cfr. ex multis, Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 17577 del 28/06/2019) che <<Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" (### specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che - accertata la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta dal dante causa in seguito ad esposizione all'amianto - avevano utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato per la personalizzazione dovuta alle circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla evoluzione ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 21 - della patologia e al grado di sofferenza patita dalla vittima)>>.  ### sulla ### di ### all'esito dei lavori del gruppo dedicato, ha elaborato una tabella funzionale alla quantificazione dei così detti “danni terminali”, considerati unitariamente e nel loro insieme di danno biologico e danno morale, al fine di scongiurare quella che è stata definita come una “assoluta anarchia liquidativa che -registrata nelle corti di meritoha condotto a risarcimenti inaccettabilmente disomogenei, pur a fronte di situazioni analoghe sul piano fattuale” (cfr. la nota dell'### della ### di ### in data 8 marzo 2018, relativa a questa tematica). 
I principi e criteri direttivi cui si è ispirata la tabellazione del danno terminale sono quelli di: • unitarietà ed onnicomprensività, tale per cui è stata formulata una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, e quindi i pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale; • durata limitata della condizione implicante il danno, nel senso che è stato individuato un numero massimo di cento giorni secondo valori decrescenti sino a quello giornaliero ordinario di risarcimento del danno da inabilità temporanea (in atto € 99,00 per quella assoluta) e un tetto massimo di € 30.000,00 per i primi tre giorni di sofferenza; • necessità di uno stato di coscienza della vittima; • possibilità di personalizzazione del risarcimento a partire dal quarto giorno, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato, nel limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 22 - tabella di base.  ### dei suindicati principi e criteri direttivi condurrebbe, nel caso in esame, per i primi tre giorni di sopravvivenza, a una liquidazione unitaria massima del danno morale terminale e del danno biologico terminale di trentamila euro, con un importo aggiuntivo di mille euro per il quarto e ultimo giorno di vita della vittima. 
Nel caso di specie, il ### di ### ha liquidato in via equitativa pura, a titolo di risarcimento del danno biologico terminale da inabilità temporanea, la somma di € 2.500,00 per ciascuno dei quattro giorni di inabilità temporanea totale di ### sciano e, quindi, complessivi € 10.000,00, “oltre rivalutazione monetaria dalla data del decesso di ### al pagamento”; e, a titolo di risarcimento del danno morale terminale, complessivi € 5.000,00, “oltre rivalutazione monetaria dalla data del decesso alla data del pagamento. 
Detti importi appaiono adeguati, tenuto conto del breve intervallo di tempo nel quale il povero ### ebbe consapevolezza del suo essere in fin di vita - circa cinque ore dal momento del sinistro, avvenuto alle ore 13:10 dell'8.8.2004, fino a pochi minuti dopo l'ingresso nel reparto di rianimazione dell'ospedale ### di ### avvenuto alle ore 18:35 dell'8.8.2004 - a fronte del residuo periodo di incoscienza trascorso fino al suo decesso. 
Il motivo di appello in esame, pertanto, deve essere disatteso. 
C) La liquidazione del danno biologico iure proprio (terzo motivo di appello, pagine 17-23 dell'atto di impugnazione).  ### ha rigettato le domande, rispettivamente proposte da ### e ### di condanna dei ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 23 - convenuti, odierni appellati, al risarcimento del danno psichico che l'una e l'altro assumono di avere subito in conseguenza della morte del loro congiunto. 
Quel Giudice, nel disattendere le due perizie di parte degli attori con cui era stato ritenuto accertato un “### depressivo maggiore” per ### e una “### sindrome depressiva reattiva” per ### e nelle quali si era precisato che il disagio psichico dell'uno e dell'altra “va ben oltre il semplice dolore per il lutto”, ha recepito le conclusioni del ### dr.ssa ### psicologa e psicoterapeuta, sottolineando che come quest'ultima avesse <<..descritto lo stato psichico di ### e di ### come certamente condizionato in modo assai rilevante dal decesso di ### osservando tuttavia che “dalla valutazione clinica effettuata non emerge una diagnosi psichiatrica ma aspetti sintomatologici e di disagio psichico">>. 
Ne ha tratto, dunque, il convincimento << che le conseguenze peggiorative sullo stato psicologico di ciascuno degli attori provocate dalla morte del congiunto ### non sono sfociate in una vera e propria patologia che implichi una lesione dell'integrità psichica, con la conseguenza che non è configurabile un danno biologico iure proprio risarcibile>> (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata).  *** 
Con ordinanza dei giorni 16 febbraio 2018-22 febbraio 2018 questa Corte ha disposto la rinnovazione della CTU sulle persone degli odierni appellanti, in relazione alle denunciate incongruenze tra le risultanze della documentazione sanitaria in atti e le conclusioni della dr.ssa ### In particolare, quanto al ### la stessa dr.ssa ### aveva rilevato che “### documentazione in atti si attesta la presenza di un quadro clinico di depressione dal 2004 fino al periodo del 19.05.2008”. 
Analogamente, per quanto riguarda ### la stessa dr.ssa ### aveva dato atto di <<…un abbassamento del ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 24 - tono dell'umore, si presenta ansioso, astenico, poco motivabile ad occuparsi di iniziative nuove ed assume la tendenza a sviluppare temi e sentimenti depressivi dalle proprie esperienze; le funzioni psichiche sono prevalentemente integre, ma la concentrazione è compromessa dal coinvolgimento emotivo-affettivo, mettendo in atto meccanismi di evitamento per allontanarsi dal ricordo doloroso>>, pur ritenendo che <<non è presente ad oggi una patologia psichiatrica inquadrabile all'interno del DSM 5>>. 
Le considerazioni svolte dal CTU nominato in questo grado, dr.  ### psichiatra, possono essere riassunte nei termini che seguono. 
I) Quanto a ### dr. ### (pag. 13 della relazione a sua firma) si è così espresso: <<### psichico sopra descritto, con il pieno conforto del responso testologico, non ha evidenziato la presenza di un quadro psicopatologico nosograficamente definibile in riferimento agli strumenti nosografici di comune impiego (DSM -5 o ###10). 
In passato a carico della signora ### era stata formulata la diagnosi di grave sindrome depressiva reattiva, ma tale diagnosi risale agli anni 2004/2005 e, ragionevolmente, fotografava la situazione clinica presentata allora dalla paziente. Infatti, all'epoca veniva descritta una chiara difficoltà ed una ritrosìa alla adesione ad un progetto terapeutico efficace, che potrebbe ricollegarsi ad una fondamentale sfiducia rispetto alla possibilità di conseguire significativi miglioramenti, ma anche ad una qual sorta di rifiuto inconscio del miglioramento stesso; in entrambi i casi si tratta di stati d'animo ben consoni ad uno stato depressivo. Dopo il 2008 non vi è alcuna testimonianza documentale del perdurare di uno stato depressivo e la esaustiva analisi testologica effettuata dal C.T.U. nel primo grado di giudizio (2015), non evidenziò significativa sintomatologia depressiva. All'odierno controllo clinico le tonalità depressive dell'umore, pur presenti, non sono apparse molto eclatanti e non si accompagnano alle idee di rovina, colpa ed indegnità che caratterizzano le forme depressive di tipo melanconico, inoltre non si è evidenziata ipotonia degli istinti vitali, né anedonia. Non si è neppure evidenziata sintomatologia di tipo ansioso-depressivo, con espressione sul piano della conversione somatica o della sfera comportamentale, e neppure distorsioni del processo percettivo e presa di distanza dall'ambiente relazionale circostante. Appare quindi possibile affermare che nella si### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 25 - gnora ### l'elaborazione del lutto non abbia presentato caratteri di sicura abnormità>>. 
Lo stesso ### tuttavia, ha precisato (ibidem, pagg.14-16) : <<### del lutto è un processo psichico che prevede delle tappe che sono state ben studiate e descritte nella loro progressione e nei loro contenuti sia sul piano fenomenologico che del significato psicodinamico (….) La prima fase ( ….) è contraddistinta da un restringimento del campo degli interessi e della progettualità (….). ### seconda fase (fasi 5 e 6 di Parkes) inizia una elaborazione cognitiva del lutto (….). ### terza fase (fase 7 di ### avviene una riorganizzazione psicologica in parte in connessione con l'immagine dell'oggetto perduto (che è stato interiorizzato e della cui mancanza fisica si è ormai certi), in parte in connessione con uno o più oggetti nuovi. ### d'amore perduto diventa quindi una sorta di “oggetto interno buono” cui rivolgersi nei momenti di bisogno e d'affetto, e non più una presenza psicologica angosciante dal momento che ad essa non corrisponde più un riferimento fisico (….) Quello appena descritto è il percorso di elaborazione del lutto, per così dire, più fisiologico ed è quello che si registra nella maggior parte dei casi, dal momento che una evoluzione verso conclamati quadri psicopatologici, quali un ### post-traumatico da stress o una ### maggiore persistente con componenti deliranti congrue o incongrue al tono dell'umore, costituiscono eventualità eccezionali, mentre anche per le sindromi da disadattamento con umore depresso, che fra le varie forme di disadattamento sono quelle più prolungate nel tempo, raramente persistono oltre i cinque anni dall'evento scatenante (in questo caso i sintomi sarebbero incompatibili con la diagnosi). 
Quanto descritto come tipico dell'ultima fase dell'elaborazione del lutto, è quanto avvenuto nella nostra perizianda: è presente la rassegnazione alla perdita definiva del figlio nel senso di presenza fisica, ed essa ha ceduto il passo ad una rievocazione nostalgica di episodi relativi alla sua figura e ad episodi positivi di interazione con lui, mentre al presente egli ha assunto quasi la figura di “nume tutelare” della famiglia e punto di riferimento come guida spirituale e materiale. 
Affrontando il discorso in termini più clinici e meno psicologici, si può affermare che la signora ### ha vissuto una esperienza di lutto non complicato, che in atto ha dato luogo ad una condizione psicologica che può definirsi nei termini di ### risolto. 
Questo stato risolutivo è tanto più facile a verificarsi quando tutti i componenti della famiglia ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 26 - abbiano avuto la possibilità di esprimere il proprio dolore e la propria sofferenza condividendolo all'interno del sistema e questo si è verificato nel caso della signora ### che in questo percorso ha costantemente avuto il sostegno e la piena partecipazione dell'altro figlio Fabrizio, con il quale ha realizzato una rapporto, quasi simbiotico, di reciproca assistenza, consolidato anche da una vicinanza fisica, da quando lei si è trasferita a ### … ### in merito alla situazione presente. Per quanto invece riguarda la condizione psichica presentata nel periodo compreso fra il 2004 ed il 2008, pur nella scarsità della produzione documentale, può presumersi, in applicazione del principio giuridico e medicolegale del “più probabile che non” che essa configurasse una sindrome da disadattamento con umore depresso, che potrebbe essere ritenuta meritevole di risarcimento in termini di danno biologico transitorio. Seguendo le indicazioni delle tabelle della ### alla valutazione psichiatrica e medicolegale del danno biologico di natura psichica di ### e ### (### editore, II^ edizione 2014, pag. 230) che per tale fattispecie indicano una quantificazione percentuale compresa fra il 6 ed il 10%, nella fattispecie appare congrua l'attribuzione di una percentuale di invalidità dell'8% (otto per cento)>>. 
Sulla scorta delle considerazioni sin qui enunciate, il dr. ### ha così concluso (ibidem, pag. 18) : <<A seguito dell'evento luttuoso conseguente al sinistro stradale dell'8 agosto 2004 la signora ### è andata incontro ad una sindrome di disadattamento con umore depresso, attestata da certificazioni specialistiche sino al 2008. Per tale fattispecie morbosa, è attribuibile una valutazione del danno biologico transitorio nella misura dell'8%. Nel prosieguo l'elaborazione del lutto è andata avanti in maniera pressoché fisiologica, non verificandosi fattispecie di “lutto complicato” o di "lutto prolungato". Al presente non è obiettivabile un quadro psichico con caratteristiche sintomatologiche inquadrabili in un disturbo psicopatologico nosograficamente definibile>>.  ***  ### dell'appellante ### ha criticato questa ricostruzione perché, a suo dire, <<…appare in parte contrastante a quanto certificato, prima dal Dott. ### che in data 13 settembre 2004 formula diagnosi di grave sindrome depressiva reattiva, e successivamente dal Dott. ### che nel 2005 descrive la perizianda affetta da grave sindrome depressiva reattiva, cronicizzante.  ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 27 - Nel 2008, dopo 4 anni circa l'evento traumatico, è sempre il Dott. ### che notifica in sede di parere medicolegale disagio psichico che va oltre il semplice dolore del lutto ed esprime in merito al danno biologico permanente , una valutazione del 25-30%>> Più in particolare, deduce il predetto ### <<Il disturbo di adattamento ### è un disturbo transitorio che compare in seguito ad uno o più eventi o situazioni di stress psicosociali oggettivamente identificabili. È caratterizzato da intensa sofferenza soggettiva e compromissione della funzionalità lavorativa, relazionale e sociale. ###-IV stabilisce che, per fare diagnosi di DA, esso deve avere un insorgenza entro tre mesi dall'inizio dell'evento traumatico e una durata non superiore ai sei mesi, pertanto non congruo con il periodo di riferimento di disagio e malessere psichico certificato alla perizianda nel 2004/2005 prolungatosi almeno fino al 2008. ###, inoltre, pone alcuni problemi nella diagnosi differenziale e deve essere distinto da altri disturbi (depressione ansia ecc) con i quali può condividere alcune manifestazioni sintomatologiche quesito che nel nostro caso specifico è ulteriormente penalizzato dall'impossibilità di eseguire una attentata e congrua diagnosi differenziale. Perché di nostro interesse, pongo l'attenzione alla difficoltà in caso di depressione poiché in questo caso non vanno trascurati i sintomi stessi della depressione come rallentamento, l'ansia o il pensiero intrusivo. ### presenta alcune differenze generali verso i disturbi depressivi in quanto il focus attentivo e quindi i problemi riferiti riguardano sempre l'evento e le sue conseguenze, aspetto quest'ultimo non conforme con quanto è riportato nella documentazione medica in cui si evidenzia una condizione di forte sofferenza e malessere, di abbandono e svuotamento si riporta inoltre il loro disagio psichico va ben oltre il semplice dolore per il lutto qualificandosi invece come una patologia psichica in rapporto con il trauma del lutto (si veda parere medico-legale Dott. ### datato 19.05.2008). Si evidenzia che tale stato è riportato ben oltre 4 anni dal evento a conferma ulteriore di una condizione di disagio.  … In sintesi in questa sede si vuole evidenziare quanto per altro già riportato dal Dott. ### ovvero che le diagnosi di grave sindrome depressiva reattiva risalente al 2004/2005 sia considerata la situazione clinica presentata allora dalla paziente (si veda pag. 13 della relazione) e pertanto valutato come quadro psichico della peritanda nel periodo prossimo all'evento. Appare pertanto, poco consono attribuire un danno biologico transitorio nella misura dell'8% ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 28 - che andrebbe riqualificato nella misura del 10-20%>>.  ### dr. ### ha adeguatamente confutato queste osservazioni, specificando, quanto alla durata del disturbo di disadattamento ###, che si assumeva non potere essere superiore ai sei mesi e quindi essere incompatibile con un malessere psichico certificato sino al 2008: <<.... l'uso del sistema nosografico DSM non è raccomandato in ambito forense, come precisato alla pagina 11 del testo nella edizione italiana, ### 2001, del DSM ### Successivamente, va rilevato che per il ### i disturbi dell'adattamento vengono considerati quasi una categoria residuale, al punto che il testo vi dedica soltanto sei pagine su un totale di 1002 del volume, ma, in ogni caso, viene prevista la possibilità di una cronicizzazione del disturbo con persistenza dei sintomi oltre i sei mesi. Molto più rilievo ai disturbi dell'adattamento viene invece dalla ben nota ### internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali ###10 dell'### mondiale della sanità, sul cui impiego in ambito psichiatrico forense non vi sono riserve o preclusioni, che precisa: “### avviene generalmente entro un mese dal verificarsi dell'evento stressante o del cambiamento di vita, e la durata dei sintomi raramente supera i sei mesi, tranne che per la reazione depressiva prolungata (la sottolineatura è nostra).” ### fattispecie il C.T.U. ha appunto diagnosticato una sindrome da disadattamento con umore depresso, quadro clinico per il quale la scomparsa dei sintomi entro sei mesi non è un criterio diagnostico di esclusione. 
Pertanto, si ribadisce la correttezza della diagnosi, e la sua valutazione come danno biologico transitorio con applicazione delle indicazioni tabellari desunte dalla nota ed autorevole ### alla valutazione psichiatrica e medicolegale del danno biologico di natura psichica di ### e ### (### editore, II^ edizione 2014, pag. 230)>> Quanto, infine, alle attuali condizioni di ### il CTU ha puntualmente ridimensionato la portata delle due certificazioni rilasciate dall'### in data 27 marzo 2019 e 9 aprile 2019, prodotte in questo grado perché di formazione successiva al maturare dei termini delle preclusioni istruttorie del primo grado, anche se non ritualmente prodotte perché, omisso medio, allegate agli atti dal CTP dell'appellante. Dette certificazio### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 29 - ni, invero, pur recando in anamnesi la menzione di lutti non risolti appartenenti al passato, documentano che la stessa ### si era rivolta a quella struttura per le proprie condizioni di salute in relazione ad abitudini alimentari disfunzionali, senza nessuna diretta correlazione con l'evento luttuoso per cui è causa; per non dire che nella seconda di esse, quella del 9 aprile 2019 si parla di tono dell'umore in discreto compenso.  *** 
Le osservazioni della ### S.p.A., di contro, si compendiano nella duplice considerazione che il ### ad oggi, ha escluso il nesso causale tra la morte di ### e una condizione di malattia della di lui madre, e che non avrebbe senso postulare un “danno biologico transitorio”. 
Osserva questo collegio che la locuzione “danno biologico transitorio” esprime il concetto che ### ha sofferto in passato di un disturbo dell'adattamento con i postumi invalidanti già indicati; postumi che, tuttavia, erano destinati a regredire nel futuro e sono scomparsi ad oggi. 
Del resto, la valutazione del danno biologico in ambito di responsabilità civile sconta la previsione del divenire del danno stesso, a differenza di quanto accade in ambito previdenziale.  ### dottor ### a questa stregua, si è limitato a determinare, ora per allora, i postumi invalidanti residuati alla stessa ### nell'immediatezza della morte del figlio e alla luce delle risultanze documentali del quadriennio successivo, quantificandoli secondo una valutazione prognostica che ha tenuto conto della possibilità di regressione della malattia.  ### parte, delle due l'una: obliterando una condizione di malattia comprovata per quattro anni sarebbe stato disatteso il principio della integralità del risarcimento del danno non patrimoniale; fa### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 30 - cendo riferimento, di contro, per tutto il periodo in esame, ad una condizione di inabilità temporanea si sarebbe pervenuti a dei risultati aberranti, e cioè a una sopravvalutazione del danno (cd. overcompensation) peraltro non in linea col concetto medico legale di malattia intesa come processo morboso destinato ad esaurirsi, con o senza postumi. 
La valutazione del CTU dr. ### il quale ha richiamato autorevole letteratura medica a sostegno delle sue asserzioni, deve, dunque, essere condivisa. 
Applicando le tabelle attualmente in uso presso il ### di Milano, e tenuto conto che ### avrebbe compiuto cinquantuno anni una settimana dopo il sinistro per cui è causa e tre giorni dopo la morte del figlio, si perviene, per il solo danno biologico ad un risarcimento pari ad € 11.688,00. 
La Corte ritiene non applicabile, nel caso concreto, il cd. incremento per sofferenza previsto dalle tabelle milanesi (se allegato, e se provato anche sulla base di presunzioni attinte da notorio).  ### relazione di CTU a firma del dott. ### infatti, emerge con chiarezza come l'aspetto sofferenziale e il senso di inadeguatezza siano stati l'in sé del processo morboso (disturbo da didadattamento) e dei suoi postumi e quindi abbiano trovato ristoro in chiave prettamente medico legale. 
Per le medesime ragioni non può essere riconosciuto un aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico, inteso come danno psichico: essa, infatti, è dovuta per le conseguenze che trascendono quelle ordinariamente riconducibili alla specifica patologia in esame; patologia che, per la sua natura e i suoi addentellati nel vissuto dell'appellante, nel caso di specie è stata valutata in modo esaustivo. 
Di contro, come appresso si dirà, la sofferenza correlata non alla ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 31 - malattia in sé, ma al lutto, andrà valutata riconoscendo il massimo punteggio ammissibile per la voce “qualità e intensità della relazione affettiva” tra vittima e congiunto superstite, in tema di danno da perdita del rapporto parentale. 
La superiore somma, liquidata a titolo di risarcimento del danno, costituisce oggetto di un debito di valore, e pertanto deve essere incrementata degli interessi cd. compensativi, e cioè dei frutti che, anno per anno, avrebbe potuto produrre se fosse stata nella disponibilità del creditore (cfr. Cass. Civ. sez. un. Sentenza n.1712/95 e la conforme giurisprudenza successiva). Detti interessi possono essere calcolati al tasso legale, previa devalutazione della sorte alla data del sinistro, sugli importi rivalutati anno per anno, ed ammontano ad € 2.742,20, ottenendosi la somma finale di € 14.430,20 (€ 11688,00 + € 2.742,20), su cui decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e sino al saldo. 
II) Quanto a ### dr.ssa ### psicologa, nominata CTU in primo grado, si era espressa nei seguenti termini: <<….. dal punto di vista psicologico, allo stato attuale, il signor ### a seguito dell'evento vissuto (morte del fratello) presenta: - un abbassamento del tono dell'umore, si presenta ansioso, astenico, poco motivabile ad occuparsi di iniziative nuove ed assume la tendenza a sviluppare temi e sentimenti depressivi dalle proprie esperienze; - ansia di tratto superiore alla media; - ridotte relazioni sociali, atteggiamento molto remissivo ed eccessiva dipendenza dalla madre, tale condizione compromette la sua qualità di vita; - le funzioni psichiche sono prevalentemente integre, ma la concentrazione è compromessa dal coinvolgimento emotivo-affettivo, mettendo in atto meccanismi di evitamento per allontanarsi dal ricordo doloroso; - il soggetto presenta una buona capacità di coping, il ### presenta delle buone risorse che gli consentono di utilizzare un'energia indirizzata a trovare soluzioni; - non è presente ad ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 32 - oggi una patologia psichiatrica inquadrabile all'interno del DSM 5. Da quanto rilevato dalla valutazione clinica effettuata non emerge una diagnosi psichiatrica, ma aspetti sintomatologici e certamente di notevole disagio psichico. Esiste un rapporto di causalità tra l'evento e le manifestazioni piscologiche e di profondo disagio del ### successive all'evento stesso.>> Lo stesso ### tuttavia, aveva rilevato: <<Nel caso di specie appare chiara la reazione psicologica di dolore e lutto a seguito della perdita del proprio caro ### tra l'altro in considerazione delle circostanze della perdita (incidente, perdita improvvisa, inaspettata e giovane età). ### documentazione in atti si attesta la presenza di un quadro clinico di ### depressivo maggiore dal 2004 fino al periodo del 19.05.2008>>.  ### di un approfondimento sulla storia clinica di ### ha indotto la Corte a rinnovare la CTU e a conferire nuovo incarico al dr. ### il quale, operati la raccolta dei dati anamnestici, la visita, il colloquio psichiatrico e l'indagine testologica, ha dato atto che, in sede di anamnesi, ### aveva riferito di essersi trasferito dopo la morte del fratello a ### no, dove aveva iniziato un rapporto lavorativo con la ### della quale ### era dipendente al momento del decesso, e dove nel 2018 era stato raggiunto a ### dalla madre, che, da allora, vive assieme a lui; che, quando era da solo a ### “per sfuggire alla solitudine” si era impegnato in tutta una serie di attività sportive: il rugby, il footing e soprattutto il motociclismo; che nel 2017 era stato vittima di un grave sinistro motociclistico in conseguenza del quale aveva riportato un politrauma e la frattura di tibia, perone e malleolo di sinistra, ed aveva corso un serio rischio dell'amputazione della gamba; che da allora aveva abbandonato ogni pratica sportiva; che non ha frequentazioni assidue con amici o colleghi di lavoro. 
Lo stesso dott. ### (cfr. pag.15 della relazione a sua firma, “ Considerazioni diagnostiche e medico legali”), premesso che << … il primo ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 33 - documento sanitario relativo allo stato mentale del ### successivamente all'evento luttuoso in questione è posteriore a questo di nemmeno due mesi: porta infatti la data del 5 ottobre 2004 ed in esso viene formulata la diagnosi di disturbo depressivo maggiore>>; e che << Vi è poi in atti una prescrizione di farmaci antidepressivi, in data 10 gennaio 2006, che conferma il dato anamnestico da lui riferito ed questa diagnosi viene altresì confermata nel parere medicolegale in tema di danno psichico, formulato dal ### nel maggio 2008>> , si è espresso nel senso che <<…. anche all'odierno controllo clinico si sono evidenziate tonalità depressive dell'umore con idee di insufficienza psicofisica ed inadeguatezza ed un modico grado di anedonia, anche se sono assenti sintomi di tipo melanconico, quali idee di rovina, colpa ed indegnità e non si è evidenziata ipotonia degli istinti vitali. Questo stato d'animo comporta una infuturazione scarsa e pessimistica, una visione negativa della realtà circostante, un ripiegamento su sé stesso con restrizione delle aspettative e degli interessi ed una scarsa propositività a mettersi in gioco in vista di un cambiamento esistenziale. 
Questi persistenti riscontri, dopo quasi sedici anni dall'evento luttuoso, devono far prendere in considerazione l'eventualità che nel signor ### l'elaborazione del lutto per la perdita del fratello abbia presentato caratteri di abnormità>>. 
Rassegnate, dunque, le tappe di elaborazione del lutto descritte in letteratura e già esaminate nella relazione riguardante ### ria ### il CTU ha evidenziato (ibidem, pag. 17) che << Nei casi in cui, invece, il percorso di elaborazione non arriva sino in fondo e si arresta ad una delle fasi precedenti, ci troviamo di fronte ad una evoluzione patologica e quindi un lutto non risolto”; ed ha osservato : <<…. sulla scorta dei dati anamnestici in nostro possesso, è possibile avanzare la seguente ipotesi interpretativa: ### in un modo o nell'altro, ha superato le prime sei fasi dell'elaborazione del lutto (in riferimento alla classificazione di ### kes sopra citata), ma non è riuscito ad attuare quanto previsto nella settima ed ultima fase, ovvero la riorganizzazione psicologica dell'immagine dell'oggetto perduta eventualmente in connessione con nuovi oggetti. Con ogni probabilità vi è stato dapprima un lutto maniacale: egli si è dedicato a tutta una serie di attività sportive di tipo competitivo che implicavano anche un certo grado di temerarietà e, forzando i termini, una qual sorta di sfida al destino (rugby, motociclismo). Dopo il fallimento della difesa manicale a seguito del grave incidente motociclistico a causa del quale ha corso il rischio dell'amputazione di una gamba, il comporta### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 34 - mento patologico relativo al lutto non risolto, ha assunto le caratteristiche del “lutto inibito”, caratteristiche pressoché sovrapponibili a quelle di odierno riscontro. Affrontando il discorso in termini più clinici e meno psicologici, si può affermare che il signor ### ha presentato una sindrome da disadattamento con umore depresso con una specifica eclatanza sintomatologica, ben descritta nella pur non ricca documentazione sanitaria del periodo compreso fra il 2004 ed il 2008. Successivamente si è verificata una qual sorta di mutazione stabile della personalità, tuttora evidente ed, in parte, già descritta nella relazione della dottoressa ### del 2011. Peraltro, non sussistono le condizioni per poter diagnosticare un vero e proprio disturbo di personalità, termine nosografico con il quale si definisce un disturbo in cui gli atteggiamenti e comportamenti marcatamente disarmonici interessano di solito diverse aree, ad esempio l'affettività, il grado di attivazione, il controllo degli impulsi, il modo di percepire e pensare ed il modo di porsi in relazione con gli altri, le modalità di comportamento anormale sono persistenti e non limitate ad episodi di malattia mentale; le modalità di comportamento anormale sono pervasive e producono chiaramente un adattamento difettoso in una vasta gamma di situazioni personali e sociali; le manifestazioni sopra descritte compaiono sempre durante l'infanzia o l'adolescenza e si prolungano nell'età adulta; il disturbo causa una considerevole sofferenza personale, ma questa può manifestarsi solo in una fase avanzata del decorso; il disturbo é di solito, ma non invariabilmente, associato con una significativa compromissione delle prestazioni lavorative e sociali. Peraltro, non è sicuramente una forzatura diagnosticare questo quadro clinico nei termini di disturbo distimico. Infatti, secondo la classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici comportamentali ###10, adottata dalla ### della ### la categoria nosografica del disturbo distimico definisce una depressione cronica del tono dell'umore che non soddisfa i criteri per la sindrome depressiva ricorrente di gravità lieve o media per quanto riguarda l'entità o la durata dei singoli episodi. Il bilancio tra le singole fasi di depressione lieve ed i periodi intervallari di relativa normalità è molto variabile. I soggetti di solito hanno periodi di giorni e settimane in cui si descrivono come in buona salute, ma per la maggiore parte del tempo (spesso per mesi) essi si sentono stanchi e depressi; ogni cosa è uno sforzo e niente dà piacere. Essi rimuginano e si lamentano, dormono male e si sentono inadeguati, ma sono di solito capaci di far fronte alle richieste essenziali della vita di ogni giorno. Questi soggetti spesso sono pieni di risenti### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 35 - mento. Sono "schiacciati" dal conflitto costituito dalla condizione di avere bisogno del sostegno degli altri, ma, al contempo, non possono sopportare di dipendere dagli altri. Affettivamente queste persone sono labili, frequentemente irascibili e mostrano stati d'animo incostanti. Prevalentemente sono arrabbiate ed in conflitto con sé stesse. Spesso mostrano comportamenti di aggressione passiva e sono gratificati dal demoralizzare gli altri e diminuirne la soddisfazione. Si percepiscono insoddisfatti, si sentono spesso incompresi, non apprezzati dagli altri, sono pessimisti e di cattivo umore, I controlli regolatori sono carenti. A livello interpersonale sono ambivalenti, assumono ruoli conflittuali e mutevoli ed usano un comportamento imprevedibile per provocare disagio negli altri. Essi inoltre rimangono coinvolti nella vita di tutti i giorni, ma sono scoraggiati e mostrano mancanza di iniziativa ed apatia e frequentemente esprimono commenti autosvalutativi ed irascibili. Come si vede il quadro sopra descritto è del tutto sovrapponibile a quello emerso dall'esame clinico e testologico del ### sciano. Per quanto sopra esposto appare chiaro che ci troviamo di fronte ad un danno biologico "medicalmente" dimostrato o dimostrabile con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica della persona, e non soltanto allo stato d'animo caratterizzato dal dolore ed alla sofferenza per la morte di un prossimo congiunto. Seguendo le indicazioni delle tabelle della ### alla valutazione psichiatrica e medicolegale del danno biologico di natura psichica di ### e ### (### editore, II^ edizione 2014, pag. 230) che per tale fattispecie, in assenza di connotati di particolare gravità e di altri disturbi psicopatologici coesistenti, indicano una quantificazione percentuale compresa fra il 16 ed il 20%, nella fattispecie appare congrua l'attribuzione di una percentuale di invalidità del 18% (diciotto per cento)….>>. 
In dr. ### infine, ha condensato il suo argomentare nelle seguenti considerazioni conclusive: << A seguito dell'evento luttuoso conseguente al sinistro stradale dell'8 agosto 2004 il signor ### è andato incontro ad una sindrome di disadattamento con umore depresso, attestata da certificazioni specialistiche sino al 2008. Nel prosieguo l'elaborazione del lutto ha avuto una evoluzione patologica configurando dapprima un “lutto maniacale” ed in seguito un "lutto inibito". La mancata risoluzione del lutto configura alterazioni stabili del suo assetto psicologico configuranti un disturbo distimico. Il danno biologico persistente comportato da tale disturbo può essere valutato nella misura del 18% (diciotto per cento)>>.  ### dell'appellata ### ha vivamente contestato le conclu### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 36 - sioni del ### sul rilievo sia della possibile riconducibilità causale del disagio di ### al grave lutto per il suicidio del padre, avvenuto il 20 ottobre 1997, sia del mancato rispetto dei criteri di continuità della sintomatologia e di esclusione di altre cause, ritenendo insufficiente, sotto quest'ultimo aspetto, il solo certificato medico del 5 ottobre 2004. Ha osservato, ulteriormente, che “..se un soggetto è affetto da disturbo distimico, pare molto strano che effettui come sport il motociclismo”.  ### ha risposto in modo puntuale alle osservazioni in esame, rilevando, in estrema sintesi, che: • ### fece ricorso a cure specialistiche poco tempo dopo il sinistro per cui è causa, come risulta dalla certificazione rilasciata in data 5 ottobre 2004 dal dottor ### psichiatra di ### in cui viene giudicato affetto da ### depressivo maggiore; • sono presenti in atti altre certificazioni specialistiche del 2006, 2008 e 2011; • nel resoconto anamnestico è stato affermato che, seppure in maniera discontinua, un percorso psicoterapico è stato continuato dal signor ### anche successivamente ed attualmente lo stesso è in cura con il dottor ### di ### (psicoterapia di tipo bio-transenergetica); • non vi è dubbio che il suicidio del padre possa essere considerato, in via teorica, un evento in grado di determinare una sintomatologia depressiva da lutto, ma non va dimenticato che esso si verificò nel 1997, sette anni prima del sinistro in cui perse la vita il fratello maggiore, e non vi è prova documentale alcuna che in questi sette anni ### zio ### abbia presentato problemi depressivi o ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 37 - disturbi psichici di ogni sorta; • l'incidente motociclistico si verificò nel 2017, mentre uno stato depressivo era stato certificato già nel 2004 ed era stato valutato anche dal C.T.U. nominato in primo grado dal ### di ### nel 2015; • in merito alla pratica sportiva del motociclismo, ma anche del rugby, tra le tante possibili difese dell'essere umano di fronte alla depressione vi è anche quella denominata difesa maniacale, termine coniato dallo psicanalista di scuola ### nel 1964, con cui si descrive il comportamento che cerca di superare la perdita della persona cara (in termini psicanalitici l'oggetto d'amore) adottando comportamenti che potrebbero addirittura sembrare di disprezzo e di noncuranza verso lo stesso (il CTI cita letteratura scientifica sul punto).  *** 
Deve, conclusivamente, essere riconosciuto all'appellante ### il risarcimento del danno psichico negatogli in prime cure. 
In ordine al quantum debeatur, applicando le tabelle attualmente in uso presso il ### di ### e tenuto conto che ### avrebbe compiuto ventotto anni appena undici giorni dopo il sinistro per cui è causa ed una settimana dopo la morte del fratello, si perviene, per il solo danno biologico (senza, cioè, il cd.  incremento per sofferenza, già valorizzato in prime cure come danno morale, ad un risarcimento pari ad € 47.828,00. 
Come per ### anche nei riguardi di ### dro ### la Corte ritiene non applicabile, nel caso concreto, il cd. incremento per sofferenza previsto dalle tabelle milanesi (se allegato, e se provato anche sulla base di presunzioni attinte da no### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 38 - torio).  ### relazione di CTU a firma del dott. ### infatti, emerge con chiarezza come l'aspetto sofferenziale e il senso di inadeguatezza siano stati l'in sé del processo morboso e dei suoi postumi e quindi abbiano trovato ristoro in chiave prettamente medico legale. 
Per le medesime ragioni non può essere riconosciuto un aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico, inteso come danno psichico: essa, infatti, è dovuta per le conseguenze che trascendono quelle ordinariamente riconducibili alla specifica patologia in esame; patologia che, per la sua natura e i suoi addentellati nel vissuto dell'appellante, nel caso di specie è stata valutata in modo esaustivo. 
Di contro, come appresso si dirà, la sofferenza correlata non alla malattia in sé, ma al lutto, andrà valutata riconoscendo il massimo punteggio ammissibile per la voce “qualità e intensità della relazione affettiva” tra vittima e congiunto superstite, in tema di danno da perdita del rapporto parentale. 
La superiore somma, liquidata a titolo di risarcimento del danno, costituisce oggetto di un debito di valore, e pertanto deve essere incrementata degli interessi cd. compensativi, e cioè dei frutti che, anno per anno, avrebbe potuto produrre se fosse stata nella disponibilità del creditore (cfr. Cass. Civ. sez. un. Sentenza n.1712/95 e la conforme giurisprudenza successiva). Detti interessi vanno calcolati al tasso legale - previa devalutazione della sorte capitale alla data del sinistro ad € 33.896,53 - sulla sorte stessa, rivalutata anno per anno, e ammontano ad € 11.221,23. 
Si ottiene, in tal modo, la somma finale di € 59.049,23 (€ 47.828,00 + € 11.221,23), su cui decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e sino al saldo.  ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 39 - D) La liquidazione del danno morale e da perdita del rapporto parentale (quarto motivo di appello, pagine da 23 a 31 dell'atto di impugnazione). 
Gli appellanti si dolgono della inadeguatezza degli importi liquidati in prime cure a titolo di risarcimento del danno morale e da perdita del rapporto parentale.  ### a ben vedere, ha liquidato separatamente il danno morale iure proprio “quale sofferenza psichica conseguente alla perdita del congiunto per effetto della condotta lesiva di un terzo” (pag. 10 della sentenza appellata), rispettivamente in € 50.000,00 in favore di ### ed in € 70.000,00 in favore di ### “oltre rivalutazione monetaria dalla data del decesso di ### al soddisfo”. 
Ha, quindi liquidato il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale “quale peggioramento delle proprie condizioni e abitudini, interne ed esterne, della vita quotidiana, causato dalla morte del proprio stretto congiunto” (ibidem, pag. 11), rispettivamente in € 70.000,00 in favore di ### ed in € 100.000,00 in favore di ### anche in questo caso “oltre rivalutazione monetaria dalla data del decesso di ### al soddisfo”. 
Giova premettere che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale comprende sia il danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dall'incidenza dell'evento luttuoso sugli assetti e sulle abitudini familiari. 
La liquidazione di un danno siffatto deve avvenire (cfr. Cass. 3581/2010, n. 10107/2011) in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo, della situazione di con### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 40 - vivenza, della consistenza del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell'età della vittima e degli stretti congiunti, nonchè delle esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse. 
Un pregiudizio siffatto, avente natura di danno-conseguenza in ragione dello stato di profonda sofferenza e della compromissione delle relazioni familiari che ne derivano non è risarcibile, come opportunamente evidenziato in prime cure, quale danno in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da parte di chi vi abbia interesse, senza tuttavia rimanere precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, le quali anzi, sotto il profilo probatorio, assumono “precipuo rilievo” (v. Cass., Sez. Un.,24/03/2006, n. 6572, nonché Cass. n. 13546/06). 
Al fine, dunque, di verificarne l'adeguatezza, gli importi liquidati in prime cure a titolo di risarcimento del danno morale iure proprio e del danno da perdita del rapporto parentale (quest'ultimo, si ripete, erroneamente circoscritto dal ### all'ambito del danno esistenziale) vanno considerati unitariamente, e quindi in complessivi € 120.000,00 (€ 50.000 + € 70.000,00) in favore di ### ed in € 170.000,00 (€ 70.000,00) + € 100.000,00 in favore di ### che il ### ha disposto fossero rivalutati “dalla data del decesso di ### al soddisfo”.  *** 
La giurisprudenza di legittimità ha, di recente, criticato il metodo l'inadeguatezza della liquidazione a forbice (cioè tra un minimo e un massimo) del danno da perdita del rapporto parentale, utilizzata nelle tabelle in uso presso il ### di ### perché foriera di decisioni non sempre tracciabili e prevedibili (Cass. Cass. sez. III, 10579/2021; Cass. civ. sez. II, 26300/2021). 
In questa cornice, con ordinanza n. ### del 16 dicembre 2022 della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, è stato ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 41 - osservato che <<Le tabelle di ### pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione. (### specie la S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva immotivatamente omesso di applicare le tabelle di ### nonostante la rituale richiesta in tal senso contenuta nell'atto di appello, ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata)>>. 
Tanto premesso, la valutazione di congruità cui è chiamata questa Corte impone di raffrontare la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (e del danno morale) operate in primo grado con quella che si otterrebbe alla stregua delle tabelle in uso presso il ### di ### edizione 2022. 
Modulando, pertanto, con la necessaria individualizzazione, l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, alla luce dei parametri in esse indicati, si procede al seguente calcolo: I)per ### a) età della vittima primaria (31 anni, e dunque 22 punti); b) età della vittima secondaria (51 anni, e dunque 18 punti); c) convivenza (0 punti, in quanto insussistente) d) sopravvivenza di altro congiunto al de cuius (un superstite, e cioè il figlio ### e quindi 14 punti); e) qualità e intensità della relazione affettiva (particolarmente qualificate, come si evince indirettamente dalle indicazioni della CTU psicologica svolta in prime cu### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 42 - re e della stessa CTU psichiatrica espletata in questo grado di giudizio, pur nella stringatezza delle allegazioni riguardanti la sottovoce del danno esistenziale, potendosi riconoscere tutti i trenta punti concedibili anche in considerazione della fortissima coesione familiare determinata, come emerso dalle CTU svolte nei due gradi di giudizio, come reazione al dolore conseguito al morte, per suicidio, del marito dell'appellante sette anni prima del sinistro per cui è lite. 
La somma complessiva dei punti (84) attribuiti in base ai suindicati parametri va poi moltiplicata per il “valore punto” di 1.461,20 euro a sua volta ottenuto dividendo per cento l'importo massimo previsto dalle successive ### del 2021, ossia 146.120,00/100, giungendosi, così, all'importo di € 122.740,80. 
Si tratta, tuttavia - anche aggiungendo all'importo di € 122.740,80 quale sorte capitale in valori attuali gli interessi compensativi intesi come lucro cessante anno per anno maturato sulla sorte devalutata e rivalutata di anno in anno - di una liquidazione di importo inferiore a quella di € 120.000,00 rivalutabili, come statuito in prime cure, “dalla data del decesso di ### al soddisfo”, liquidazione complessivamente operata dal ### per le due componenti (morale ed esistenziale) del danno da perdita del rapporto parentale.  ### a) età della vittima primaria (31 anni, e dunque 16 punti); b) età della vittima secondaria (28 anni, e dunque 18 punti); c) convivenza (0 punti, in quanto insussistente) d) sopravvivenza di altro congiunto al de cuius (un superstite, e cioè la madre ### e quindi 14 punti); e) qualità e intensità della relazione affettiva (particolarmente qualificate, come si evince indirettamente dalle indicazioni della CTU psicologica ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 43 - svolta in prime cure e della stessa CTU psichiatrica espletata in questo grado di giudizio, pur nella stringatezza delle allegazioni riguardanti la sottovoce del danno esistenziale, potendosi riconoscere tutti i trenta punti concedibili) La somma complessiva dei punti (78) attribuiti in base ai suindicati parametri va poi moltiplicata per il “valore punto” di 1.461,20 euro a sua volta ottenuto dividendo per cento l'importo massimo previsto dalle ### del 2021, ossia 146.120,00/100, giungendosi, così, all'importo di € 113.973,6. 
Anche in questo caso, tuttavia - aggiungendo all'importo di € 113.973,6 quale sorte capitale in valori attuali gli interessi compensativi intesi come lucro cessante anno per anno maturato sulla sorte devalutata e rivalutata di anno in anno - la liquidazione che ne deriverebbe è inferiore a quella di € 170.000,00 rivalutabili “dalla data del decesso di ### al soddisfo”, complessivamente operata dal ### per le due componenti, morale ed esistenziale, del danno da perdita del rapporto parentale. 
Il motivo in esame deve, pertanto, essere disatteso nei riguardi di entrambi gli appellanti. 
E) La liquidazione del danno esistenziale (quinto motivo di appello, pagine da 31 a 35 dell'atto di impugnazione).  ### ha rigettato la domanda di autonoma liquidazione del danno esistenziale sul rilievo, del tutto condivisibile per le considerazioni già svolte nell'ambito del vaglio del quarto motivo di appello, che questo deve intendersi compreso nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. 
Ha osservato, in particolare (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata): <<Va invece rigettata la domanda risarcitoria con riferimento al danno esistenziale, non potendosi lo stesso liquidare come voce autonoma, poiché altrimenti si de### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 44 - terminerebbe una duplicazione di risarcimenti per lo stesso danno, atteso che questo è da ritenersi ricompreso nel già liquidato danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Al riguardo va infatti richiamato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui "non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale" ... con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel danno “esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili in virtù del divieto di cui all'art. 2059 (Cass, 11 novembre 2008. N. 26972). ### fattispecie in esame il danno esistenziale non poteva essere liquidato come voce autonoma, essendo stata già liquidato agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e dal conseguente sconvolgimento dell'esistenza ...>>. 
Gli appellanti hanno riproposto la domanda prospettandola come volta alla personalizzazione delle altre voci di danno non patrimoniale, del quale ### di primo grado “….ha colto tutte le manifestazioni, specificamente tratteggiate nell'elaborato peritale”. 
Il motivo va disatteso nei confronti di entrambi gli appellanti, dal momento che la valutazione del danno morale e di quello esistenziale come aspetti della figura unitaria del danno da perdita del rapporto parentale ha tenuto conto dello specifico fattuale delle conseguenze del lutto, così come la stessa liquidazione del danno biologico iure proprio è stata modellata su una diagnosi fortemente individualizzata, che ha richiesto le competenze di uno psichiatra.  *** 
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che ha visto parzialmente accolti in questo grado i motivi di appello, i convenuti devono essere condannati, in solido, alla rifusione della metà delle spese di lite, che si liquidano nell'intero - in ragione delle somme ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 45 - di denaro loro attribuite (e quindi dello scaglione di valore da € 52.001 ad € 260.000,00 ) - in complessivi € 11.000,00 compresa la maggiorazione ex art. 4, comma 2 DM 55/2014, e che vanno compensate per la restante metà, e che vanno distratte in favore del procuratore antistatario avv. ### Vanno, poi, poste a definitivo carico solidale degli appellati le spese della CTU espletata in questo grado, liquidate come da decreti in atti.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, dell'appellato ### in parziale riforma della sentenza n. 98/2017 del ### di ### dei giorni 23 febbraio 2017- 24 febbraio 2017, appellata da ### e ### condanna ### e la #### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante protempore, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti, ulteriori somme: - in favore di ### e in accoglimento del primo motivo di appello, € 56.187,13 oltre gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza e sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante; - in favore di ### e in accoglimento del terzo motivo di appello, € 14.430,20 oltre gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza e sino al saldo; - in favore di ### e in accoglimento del terzo motivo di appello, € 59.049,23 oltre gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza e sino al saldo. 
Condanna, inoltre, ### e la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, alla rifusione della metà delle spese di lite del pre### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00 - 46 - sente grado, liquidate nell'intero in complessivi € 11.000,00 e che compensa quanto alla restante metà, ordinandone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. ### Pone definitivamente a carico solidale degli appellati le spese della CTU espletata in questo grado, liquidate come da decreti in atti. 
Così deciso a ### nella ### di Consiglio della sezione civile, il 24 luglio 2023 ### estensore ### il: 21/08/2023 n.1505/2023 importo 3893,00

causa n. 549/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Arcarese Claudio Giovanni, Melisenda Giambertoni Giuseppe

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Tribunale di Pesaro, Sentenza n. 261/2024 del 14-03-2024

... struttura sanitaria nei confronti di persona ospite di un reparto psichiatrico, anche quando la stessa risulti non interdetta né sottoposta ad intervento sanitario obbligatorio, la giurisprudenza di legittimità, in più di un'occasione, ha ricondotto il rapporto corrente "inter partes" nell'ambito contrattuale, ed in particolare di quel "contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia di una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che "lato sensu" di ospitalità alberghiera, (...) obbligazioni tutte destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto" (così, in motivazione, Cass. 2014, 10832; cfr. anche Cass. 2020 n. 25288, secondo cui “il contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne”). Su tali basi, dunque, una volta ricondotta la salvaguardia dell'incolumità del paziente psichiatrico tra quegli obblighi di protezione destinati ad integrare il contenuto del contratto ex art. 1375 c.c., si è (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 2644/2019 Oggi 14 marzo 2024, alle ore10.03, innanzi al dott. ### sono comparsi: #### l'avv. ### l'avv. ### l'avv. ####. ### precisa le conclusioni come da foglio già depositato il ### e discute la causa come da precedenti atti. #### precisa le conclusioni come da foglio depositato il ### e discute la causa riportandosi agli atti precisando che contrariamente alla ctu il ### pure malato psichiatrico non ha mostrato sintomi clinici che potessero determinare una attualità di pericolo.  ###. ### precisa le conclusioni come da foglio depositato in data ### e discute la causa come da memoria conclusiva ribadendo la prescrizione del diritto di assicurazione e comunque l'inoperatività della polizza rilasciata per responsabilità extracontrattuale mentre qui si verte in responsabilità contrattuale, richiamando gli ulteriori esimenti di cui alla memoria conclusiva. 
Il Giudice si ritira per deliberare Il Giudice Rientrate le parti decide la causa dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione che si allega al presente verbale. 
Dr. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. ### in funzione di GIUDICE UNICO MONOCRATICO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2644 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 posta in decisione all'udienza del 14.3.2024, promossa DA ### (c.f. ###), in persona dell'amministratore di sostegno avv. ### (c.f. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### 65, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione - attore - CONTRO ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### con domicilio eletto presso il suo studio in ####, #### n. 121,, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - convenuta - E #### S.p.a. (c.f. ###) rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in ### n. 7 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta - chiamata in causa - In punto a: risarcimento danni.  ### l'attore: “voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via istruttoria: ### l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art.246 c.p.c. della teste ### già sollevata sia con la terza memoria ex art.183, comma 6°, c.p.c., che prima dell'escussione della teste all'udienza del 18/10/2022 e che si reitera anche in questa sede, e per l'effetto dichiarare la nullità della suddetta testimonianza resa all'udienza del 18/10/2022, come richiesto anche alla medesima udienza; Nel merito: ### e dichiarare l'inadempimento della convenuta ### in persona del legale rapp.te protempore, e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all'evento dannoso accaduto il ### meglio descritto in atto di citazione e per cui è causa, nella misura e mediante pagamento in favore dell'attore ### rappresentato dall'amministratore di sostegno ### della somma di ### 175.956,88, o della maggiore o minore somma che risulterà ad istruttoria esperita e/o di giustizia e/o secondo equità, con interessi, danno da ritardato pagamento e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, ponendo altresì definitivamente a carico della stessa convenuta le spese di ### Con vittoria di spese e compensi di lite”. 
Per la convenuta: “voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Nel merito: 1. Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto; 2. Ritenere e dichiarare l'### con sede ###, in persona del ### p.t., ed in virtù del dedotto rapporto assicurativo tenuto a garantire la ### da ogni e qualsiasi pretesa del #### 3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. 
Per la chiamata in causa: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove”. 
MOTIVAZIONE 1 - Con atto di citazione notificato in data #### in persona dell'amministratore di sostegno, conveniva in giudizio la ### domandando il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data ###. 
In citazione si precisava che, in quella data, lo stesso attore, ospite psichiatrico presso la residenza protetta ### di ### gestita dalla cooperativa convenuta, mentre si trovava nel giardino della struttura, era caduto nel vuoto dopo essersi sporto da una ringhiera, con l'effetto di plurime lesioni; che l'evento era imputabile alla convenuta, per aver omesso le dovute prestazioni di assistenza e vigilanza nei confronti dell'attore, affetto da psicosi schizofrenica, e come tale necessitante di costante sorveglianza; che i danni patrimoniali e non patrimoniali ammontavano a complessivi €.210.112,63 ovvero alla diversa somma di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi. 
Si costituiva la ### la quale contestava la domanda, eccependo che la domanda era improcedibile per difetto di mediazione; che alcuna responsabilità era ascrivibile ad essa convenuta, in quanto l'evento era stato cagionato da un comportamento imprudente ed imprevedibile del danneggiato, debitamente assistito e vigilato. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, chiedendo in il differimento della prima udienza onde chiamare in causa il proprio assicuratore, ### S.p.a., al fine di essere dalla stessa garantita da ogni conseguenza del giudizio. 
Differita la prima udienza, si costituiva ### S.p.a., la quale contestava le domande, eccependo che il diritto di garanzia era prescritto; che l'evento non rientrava nel rischio assicurato; che alcuna colpa era imputabile alla cooperativa, in quanto il fatto era avvenuto per il comportamento imprevedibile del ### che il danno era eccessivo e non provato. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande ed, in subordine, per l'applicazione di scoperti e franchigie. 
In istruttoria erano escussi alcuni testimoni, dopo di che era espletata una consulenza tecnica con supplemento di chiarimenti. 
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, era decisa all'udienza del 14.3.20124 mediante pubblica lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  2 - ### di improcedibilità è superata dall'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa, come da allegato verbale.  3 - Venendo al merito, giova premettere che nei giudizi risarcitori riguardanti condotte autolesive di pazienti psichiatrici, in relazione alla responsabilità per omessa vigilanza di una struttura sanitaria nei confronti di persona ospite di un reparto psichiatrico, anche quando la stessa risulti non interdetta né sottoposta ad intervento sanitario obbligatorio, la giurisprudenza di legittimità, in più di un'occasione, ha ricondotto il rapporto corrente "inter partes" nell'ambito contrattuale, ed in particolare di quel "contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia di una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che "lato sensu" di ospitalità alberghiera, (...) obbligazioni tutte destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto" (così, in motivazione, Cass. 2014, 10832; cfr. anche Cass. 2020 n. 25288, secondo cui “il contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne”). 
Su tali basi, dunque, una volta ricondotta la salvaguardia dell'incolumità del paziente psichiatrico tra quegli obblighi di protezione destinati ad integrare il contenuto del contratto ex art. 1375 c.c., si è affermato come, “ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente debba abitualmente provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto" (Cass. n. 10832 del 2014, cit.). 
Questi principi, non sono contraddetti dai più recenti approdi della giurisprudenza in tema di responsabilità medica, essendosi ritenuto che, in tale settore, si delinei "un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante", chiamato, in particolare, a dimostrare "che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)" (così, in motivazione, Cass. 2017, 18392; nello stesso senso anche Cass. 2017, n. 26824; Cass. 2017, 29315; Cass. 2018, n. 3704; Cass. 2019, n. 28991).  4 - Ciò posto, si rileva, quanto al caso concreto, che l'accadimento di fatto non è oggetto di contestazione e trova, del resto, conferma nelle testimonianze e nei documenti. 
In particolare, è pacifico e provato che il ### il giorno 21.9.2017, mentre si trovava nel giardino esterno della struttura ### durante l'orario destinato allo svago dei pazienti, si gettò deliberatamente - come dallo stesso dichiarato al personale della casa di cura (v. dep. ### ed a quello del pronto soccorso (v. doc. 5 convenuta; v anche relazione c.t.u. pg.  13) - dalla ringhiera, alta poco più di un metro, posta a protezione del vano scale che conduceva alle caldaie, procurandosi così gravi lesioni. 
E' parimenti pacifico e documentato che il ### era ospite della struttura residenziale psichiatrica “### Godio”, con cui aveva stipulato un contratto di ricovero in data ### (v. doc. 7 attore), in quanto paziente psichiatrico, affetto da “psicosi schizo-affettiva” (v. seconda relazione c.t.u.; doc. 9, 28 attore) e che aveva già subito un trattamento sanitario obbligatorio (v. doc. 6 attore), oltre ad essere sottoposto ad amministrazione di sostegno (v. doc. 4 attore). 
In particolare, la convenuta era obbligata, per contratto, ad eseguire “servizi sanitari e riabilitativi, servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali e di aiuto alla persona, assistenza alberghiera completa, attività di socializzazione e animazione, assistenza tutelare e soddisfacimento dei bisogni sanitari” secondo gli standard delle strutture psichiatriche classificate SRP 3.1.1, cui accedono “pazienti clinicamente stabilizzati, che . . . sono portatori di marcate compromissioni di tipo persistente nella cura di sè/ambiente, competenza relazionale, gestione economica e abilità sociali; non sono in grado di gestirsi da soli anche solo per alcune ore; dimostrano incompetenza nella gestione di imprevisti o di emergenze (da cui l'indicazione per assistenza sulle 24 ore giornaliere)” (v. prima relazione c.t.u. pg. 17). 
Si trattava di attività socio assistenziale priva di rilievo sanitario, ma riguardante l'assistenza e sorveglianza di un soggetto malato di mente, implicante l'adozione delle precauzioni volte a scongiurare il verificarsi di atti dannosi, e ciò con riferimento sia alle ipotesi estreme (come gettarsi nel vuoto), sia alle cadute accidentali. 
Tale assistenza riguardava, pertanto, l'attività ordinaria di sorveglianza di un soggetto non autosufficiente. In particolare, rientrava tra i compiti della convenuta quello di assicurare la sorveglianza del paziente, ponendolo in una condizione di tutela per impedirgli il compimento di atti lesivi non solo verso i terzi, ma anche verso se stesso. 
Invero, come chiarito dal consulente d'ufficio, il disturbo schizoaffettivo, di cui era affetto il ### è caratterizzato dalla presenza di sintomi legati all'umore, quali la depressione o la mania, oltre ai sintomi della schizofrenia di tipo psicotico. Poiché una delle caratteristiche della psicosi schizoaffettiva è quella “delirante”, come certificata nel caso di specie, questa produzione psicopatologica determina una amplificazione delle espressioni prevalenti della patologia (depressiva o maniacale) caratterizzando di conseguenza il quadro clinico. Un disturbo non trattato può portare a conseguenze gravi, fino anche al suicidio. Le persone affette da psicosi schizoaffettiva, infatti, hanno un più alto rischio di suicidio, tentativi di suicidio o pensieri suicidari. Per quello che riguarda i disturbi dello spettro della “schizofrenia” (cui appartiene il disturbo della psicosi schizoaffettiva), il rischio suicidario deve essere considerato elevato per tutto l'arco della condizione psicopatologica che, essendo cronica ed inemendabile, significa per tutto l'arco della vita. ### al momento dell'evento, era sottoposto ad una terapia corretta, ma trattandosi di patologia cronica mirava solo al controllo delle manifestazioni cliniche più eclatanti e disturbanti: crisi maniacali o depressive o componenti psicotiche deliranti.  ### era, dunque, affetto da patologia psichica che lo esponeva al rischio di atti autolesionistici e che imponeva un'assistenza continua, “con personale sulle 24 h giornaliere” (v. prima relazione c.t.u. pg. 17). La malattia psichiatrica che presentava il paziente richiedeva, pertanto, il ricovero presso una struttura che svolgesse compiti di cura, assistenza e sorveglianza calibrati su quella specifica condizione mentale comportante crisi di tipo funzionale ad insorgenza occasionale, ma certamente prevedibili.  ### ha, dunque, assolto il proprio onere di prova quanto all'avvenuto inserimento nella struttura ed alla verificazione dell'evento di danno durante il tempo in cui egli si trovava inserito nella struttura. 
Parte convenuta, per contro, non ha fornito, secondo l'onere di prova (art. 1218 c.c.), elementi per consentire di verificare l'esatto adempimento della obbligazione contrattuale, ed anzi le evidenze istruttorie danno prova dell'inadempimento. 
Risulta, infatti, dalle testimonianze del personale presente nella casa di cura, che il ### il giorno dell'incidente era stato lasciato vagare all'interno del giardino senza essere accompagnato da infermieri od operatori sanitari, trovandosi l'unica infermiera presente in altro piano della struttura, mentre lo psicologo era impegnato in un colloquio terapeutico e l'operatore socio sanitario si trovava all'interno dell'edificio, sulle scale (v. dep. ####; Il paziente, dunque, venne lasciato solo nel giardino, per di più in un ambiente che non era idoneo a prevenire episodi del genere, giacché il vano scala, in cui avvenne la caduta, era protetto da una ringhiera alta poco più di un metro e senza altri sistemi atti ad evitare incidenti. I testimoni tutti hanno riferito che solo dopo l'infortunio occorso al ### venne collocata sulla ringhiera una recinzione, come si vede anche dalle fotografie in atti. 
Da quanto esposto deriva l'inadempimento della convenuta rispetto all'ineludibile dovere di controllo della condizione complessiva del paziente. 
Inadempimento costituito, in particolare, sia nell'avere consentito al paziente di frequentare un luogo non idoneo a prevenire cadute accidentali o volontarie (il riferimento è alle caratteristiche della ringhiera), sia nella mancata adozione della sorveglianza necessaria a prevenire atti dannosi per il paziente e per gli altri. 
La colpa, per mancata adozione delle cautele necessarie, è di sicura efficienza causale (art. 40, 41 c.p.), essendo di tutta evidenza che il comportamento alternativo lecito, ossia la presenza di un operatore nel giardino e soprattutto la predisposizione di presidi atti a rendere sicuro il luogo, segnatamente ad evitare cadute nel vano scale, avrebbe evitato - secondo il criterio della "preponderanza dell'evidenza" - episodi non improbabili sul piano oggettivo. 
Del resto, ricorrendo nella fattispecie una ipotesi "di "culpa in vigilando", come del resto in qualsiasi ipotesi di colpa omissiva consistita nel non avere impedito un evento che si era obbligati ad impedire, l'avverarsi stesso dell'evento costituisce in tesi prova dell'esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno, potendo la struttura sanitaria esonerarsi da responsabilità dimostrando di avere tenuto una condotta diligente, consistita in una adeguata sorveglianza del degente (cfr. Cass. 2014 n. 22331). 
Riguardo alla questione del carattere “imprevedibile” e “repentino” del comportamento del ### - aspetto da valutarsi non sul piano della causalità materiale (artt. 40 e 41 c.p.), ma al fine di verificare se ricorre quella causa che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.), da provarsi, ovviamente, da parte del debitore/danneggiante, e quindi sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello, nella specie, tenuto dalla struttura residenziale psichiatrica, e dunque quale fattore esonerativo della sua responsabilità per l'inadempimento - si rileva che nulla è stato allegato, né tanto meno provato dalla parte convenuta al fine di dimostrare che la prestazione non fosse esigibile, ed anzi la tardiva predisposizione di presidi (la rete di protezione collocata ex post sulla ringhiera) evidenzia, al contrario, come la dovuta assistenza fosse, nel concreto, esigibile e niente affatto impossibile nei confronti di un paziente affetto da malattia mentale che, come esposto, lo rendeva soggetto a possibili comportamenti di autolesione ed incapace di gestirsi da solo.  ### convenuta è, dunque, tenuta al risarcimento del danno.  5 - In merito al quantum, occorre esaminare le singole voci di danno, al fine di verificarne la fondatezza e procedere alla relativa liquidazione.  5.1 - E' anzitutto allegato il danno non patrimoniale.  5.1.1 - Per quanto concerne il danno biologico, chiarito che si tratta di componente del danno non patrimoniale (cfr. Cass. sez. un. 2008 n. 26972), si rileva che il consulente d'ufficio ha accertato che l'attore, in conseguenza dei fatti per cui è causa, ha patito lesioni consistenti in “trauma contusivo polidistrettuale con frattura da schiacciamento somatica amielica di ### estesa alla massa laterale destra, decalage del muro posteriore, crollo vertebrale e bulging somatico e circonferenziale, anche del muro posteriore, conseguente stenosi del canale vertebrale e comparsa di vacum intradiscale (###-###); frattura diastasata dei processi trasversi di destra di ###, ### ed ###; frattura pluriframmentaria dell'ala sacrale destra, dei somi ###, ### ed ### e del margine inferiore dell'ala sacrale di sinistra; frattura della branca ileo-pubica destra (alla radice in prossimità dell'acetabolo omolaterale) e frattura pluriframmentaria e scomposta della branca ischio-pubica omolaterale”. 
Da dette lesioni sono derivati postumi permanenti (“consistenti in dorsolombalgia da cuneizzazione del soma di ### da crollo vertebrale con decalage del muro posteriore e bulging discale con restrigimento del canale neurale, esiti dolorosi di fratture dei processi trasversi di destra di ###, ### ed ###, deficit funzionale doloroso dell'anca destra ed esiti dolorosi di fratture multiple del bacino con sacrococcigodinia e difficoltà a mantenere la posizione seduta a lungo e deambulazione autonoma concessa con zoppia a destra per brevi tragitti per l'accentuarsi della sintomatologia dolorosa sotto carico. che si presenta abbassata ed anteposta rispetto alla controlaterale con scapola alata e discreta limitazione dell'escursione articolare del cingolo scapolare ed ipostenia dell'arto superiore sinistro; attendibile toracoalgia post-traumatica”), quantificabili complessivamente nella misura del 28%, nonché un'inabilità temporanea al 100% di 180 giorni; al 75% di 60 giorni; al 50% di 43 giorni.  3.1.2 - Quanto al danno morale - che è oggetto della domanda diretta al ristoro “dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali” (cfr. sul punto 2015 n. 7193) - si rileva trattarsi di pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come tale costituente danno distinto e diverso da quello derivante dall'incidenza del danno alla salute sulle dinamiche relazionali della persona (cfr. Cass. 2018 n. 7513; conformi Cass. 2018 n. 901; Cass. 2018 n. 20795; Cass. 2018 n. 23469). 
Nella specie, l'entità elevata dei postumi permanenti - elemento che giustifica l'inferenza circa la sussistenza del danno morale (cfr. Cass. 2020 25164) - nonché la particolare penosità delle cure (degenza protratta con immobilizzazione a letto per più di tre mesi, immobilizzazione con busto, assunzione di analgesici, riabilitazione: v. prima relazione c.t.u. pg. 16) costituiscono elementi coerenti ed altamente probanti della sussistenza del danno in questione.  3.1.3 - In merito ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudicante si attiene ai valori della tabella del tribunale di Milano (aggiornata al 2021), in quanto assunti come valore "equo" in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità, e ciò anche in considerazione della revisione della tabella medesima alla luce dei principi enunciati dalla sezioni unite del 2008, con particolare riguardo alla inclusione nel danno biologico "di ogni conseguenza fisica e psichica per sua natura intrinseca" (cfr. in motivazione Cass. 2015 n. 13982). 
Considerato che dette tabelle prevedono l'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica delle voci di danno biologico (“dinamico-relazionale”) e di quello morale (cfr. Cass. 2020 n. 25164 in motivazione), si liquida, avuto riguardo all'età del danneggiato (46 anni), il danno non patrimoniale per l'invalidità accertata (28%) nella misura di €.128.180,00. 
Va, altresì, determinato il danno biologico da invalidità temporanea in €.24.403,50 (€.99,00 x 180; €.74,25 x 60; 49,50 x 43). 
Il danno non patrimoniale si liquida, dunque, in complessivi €.152.583,50, somma non suscettibile di rivalutazione monetaria, essendo espressa ai valori attuali (cfr. Cass. 2000 n. 14930).  3.1.4 - Parte attrice domanda un'adeguata “personalizzazione” del risarcimento (v. citazione pg. 4). 
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha da tempo affermato che la "personalizzazione" del risarcimento del danno consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto; la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (segnatamente, le tabelle milanesi) può essere incrementata solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), e non semplicemente perché abbiano inciso su aspetti dinamico relazionali, mentre le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento; ai fini della personalizzazione del risarcimento non rileva, dunque, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ma assume rilievo che una certa conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente ( Cass. 2018 n. 7513; Cass. 2018 n. 10912; Cass. 2018 n. 23469; Cass. 2018 n. 27482; Cass. 2019 n. 28988). 
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato alcun elemento al fine di conseguire la personalizzazione del danno, deducendo - peraltro solo in conclusionale (pg. 10) - la sussistenza di pregiudizi, che sono già considerati nella liquidazione del danno non patrimoniale, segnatamente nella sua componente di sofferenza interiore (danno morale), non consistendo in conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione. 
La domanda sul punto va, dunque, disattesa.  3.2 - E', altresì, allegato il danno patrimoniale.  3.2.1 - Parte attrice domanda, in primis, il risarcimento del danno derivante da spese mediche documentate, che, per epoca e prestazioni, sono riferibili ai fatti di causa nella somma complessiva di €.1.830,00 (v. doc. 15; le altre spese di cui al doc. 15 non sono spese “mediche”, ma costi di fotocopie). 
La somma indicata, oggetto di debito di valore, deve essere rivalutata in base agli indici ### (per famiglie di operai ed impiegati) con decorrenza dall'esborso (marzo 2019) sino alla presente sentenza. La somma ascende così ad €.2.122,80.  3.2.2 - Quanto alle spese di assistenza, parte attrice ne ha dato prova v. doc. 16 - 26) mediante documenti che indicano sia le prestazioni rese (“badante”), sia il beneficiario con riferimento al periodo di ricovero ospedaliero, durante il quale il ### è stato immobilizzato a letto e poi con busto (v. relazione c.t.u. pg. 16). 
Non contestata è l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, come pure il pagamento delle retribuzioni (comunque documentato). Il disconoscimento di conformità (art. 2719 c.c.), unica contestazione della convenuta, è generico ed inammissibile. 
La somma ripetibile, pari a complessivi €.7.482,13 deve essere rivalutata in base agli indici ### (per famiglie di operai ed impiegati) con decorrenza, che per semplicità di calcolo e con spirito equitativo, si indica nell'ultimo esborso (aprile 2018) sino alla presente sentenza. La somma ascende così ad €.8.776,54.  3.2.3 - Non costituiscono voci di danno i costi di consulenza tecnica d'ufficio (€.732,00) e quelle di consulenza tecnica di parte (v. doc. 44, 45), in quanto spese processuali soggette alla relativa disciplina (art. 91 c.p.c.) 4 - In conclusione, sulla base di quanto esposto, la domanda di parte attrice va accolta nei confronti della ### convenuta nella misura di €.163.482,84 (€.152.583,50 + €.2.122,80 + €.8.776,54). 
Su detta somma, in difetto di specifiche allegazioni circa l'insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (cfr. Cass. 2007 22347; Cass. 2010 n. 3355), si riconoscono gli interessi legali compensativi dalla data della presente sentenza, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta, sino al saldo.  5 - Venendo alla domanda di garanzia, proposta dalla convenuta, si rileva che, a fonte della comprovata stipulazione da parte della stessa ### di una polizza per la responsabilità civile (v. doc. 2 terzo chiamato), l'assicuratrice chiamata in causa solleva tre eccezioni che vanno partitamente esaminate.  5.1 - Riguardo all'eccezione di prescrizione, si rileva che, pervenuta tempestivamente la “denuncia di infortunio” con “richiesta risarcitoria diretta all'assicuratore” in data ### (v. comparsa di risposta ### pg. 3), il termine resta sospeso fino a quando il credito diviene liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto (art. 2952, comma 4, c.c., che si applica anche all'assicurazione della responsabilità civile: Cass. 2020 n. 541; e pure se l'assicuratore contesti - come nella specie - l'esistenza della copertura assicurativa: cfr. Cass. 1990 n. 2544).  ### è, dunque, infondata.  5.2 - Quanto all'eccepita “inoperatività della polizza”, perché asseritamente limitata alla responsabilità extracontrattuale, si rileva che il contratto di assicurazione stipulato dalla ### (v. doc. 1 ### è una polizza sottoscritta a copertura della responsabilità civile (v. clausola 13) sia per fatto proprio (artt. 1218, 1917 c.c.) sia per fatto altrui (artt. 1228, 1900 c.c.). 
Il contratto così stipulato ha ad oggetto anche la responsabilità civile contrattuale. Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbliga la società assicuratrice a tener indenne l'assicurato di quanto questi è costretto a pagare a terzi in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitato a titolo di responsabilità da inadempimento. A norma dell'art. 1917, comma 1, c.c., sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, ma non certamente quelli colposi, anche se dovuti a colpa grave (cfr. Cass. 1993 n. 7971; Cass. 2019 n. 23948). 
Anche questa eccezione è, dunque, priva di fondamento.  5.3 - In merito all'asserita esclusione del danno cagionato al paziente per effetto della clausola aggiunta a stampa nell'”atto di variazione”, secondo cui “l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati da persone portatrici di handicap psichici tale persone non sono considerate terze”, è da ritenere, in base ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., che la clausola abbia valenza integrativa e non derogatoria rispetto a quella che regola l'oggetto del contratto (art. 13) con riferimento alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi. 
Invero, il tenore letterale del patto dattiloscritto (“comprende”) indica che con essa si è voluto specificare il rischio assicurato, ed estenderlo alla responsabilità dell'assicurato per fatto altrui con particolare riferimento a quello commesso dalle persone portatrici di handicap psichici; al contempo, la clausola aggiuntiva non deroga a quella generale di cui all'art. 13 come si evince sia dalla intestazione della polizza (“responsabilità civile verso terzo e/o prestatori di lavoro”), sia dalla previsione di massimali che attengono a responsabilità diverse da quella fatta propria dalla clausola aggiuntiva, sia infine dalla previsione in calce all'atto di variazione della previsione “fermo il resto”.  5.4 - Quanto infine all'invocata esclusione della garanzia per “spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati”, come da clausola 19 del contratto, si rileva che il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha per effetto di obbligare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza nei limiti del 25 per cento del massimale (art. 1917, comma terzo, c.c.). Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto (art. 1374 c.c.), ed è inderogabile dalle parti, se non in senso più favorevole all'assicurato (art. 1932, comma primo, c.c.).  ### dell'assicuratore della responsabilità civile di rivalere l'assicurato delle spese di resistenza, in quanto effetto naturale del contratto, ha dunque la medesima estensione dell'obbligo di tenere indenne l'assicurato delle conseguenze patrimoniali dei fatti illeciti da lui commessi. Il primo di tali obblighi, pertanto, si estende o si riduce a seconda del crescere o ridursi del secondo. Ammettere che l'assicuratore della responsabilità civile, per determinati fatti commessi dall'assicurato, possa essere obbligato a manlevare l'assicurato dalle pretese risarcitorie del terzo, ma non a rifondergli le spese di resistenza, significherebbe derogare all'art. 1917, comma terzo, c.c.: deroga, come s'è detto, vietata dall'art. 1932 c.c. (cfr. in motivazione Cass. 2021 3011). 
La norma da applicare è, dunque, quella di legge, non quella di polizza (art. 19), che resta irrilevante.  5.5 - Le eccezioni di inoperatività della garanzia sono, dunque, nel complesso infondate. 
La domanda di garanzia proposta dalla ### va, pertanto, accolta, ferma la franchigia di €.250,00 di cui al contratto.  6 - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Si escludono le spese di consulenza di parte attrice, in quanto le relative fatture (doc. 44, 45) non provano l'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, non essendo sufficiente l'assunzione dell'obbligazione a dimostrare il pagamento (cfr. Cass. 2022 n. 21402).  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla causa promossa da ### in persona del suo amministratore di sostegno avv. ### contro ### con la chiamata in causa di ### S.p.a. così provvede: 1) dichiara che i danni riportati da ### in conseguenza dei fatti per cui è causa sono imputabili a responsabilità di ### 2) condanna, pertanto, ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a ### i danni predetti mediante pagamento in favore dello stesso, in persona dell'amministratore di sostegno avv. ### della somma di €.163.482,84, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo; 3) dichiara ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, obbligata a tenere indenne ### di quanto dovesse pagare a ### per capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza dedotto lo scoperto convenuto nella misura di €.250,00; 4) condanna ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a ### in persona dell'amministratore di sostegno avv. ### le spese di lite, che si liquidano in €.14.103,00 per compenso, €.786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge; 5) condanna ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempor,e a rifondere a ### le spese di lite che si liquidano in €.14.103,00 per compenso, €.772,29 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge; 6) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto 5.5.2023, definitivamente a carico di ### ed ### S.p.a. in quote uguali. 
Così deciso a ### il ###.  

Il giudice
dr. ### n. 2644/2019


causa n. 2644/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Romani Beatrice, Melucci Fabrizio

M
2

Tribunale di Asti, Sentenza n. 153/2023 del 08-03-2023

... ragione delle quali subiva diversi ricoveri presso il reparto psichiatrico dell'ospedale di ### - nel corso degli anni, la ### poneva anche in essere tentativi anticonservativi, come documentato dalle cartelle cliniche prodotte, - che nel mese di novembre del 2014 la ### subiva un nuovo ricovero ospedaliero presso il reparto psichiatrico (in quanto, a seguito di un raptus, aveva danneggiato a colpi di martello la porta di ingresso di una privata abitazione), dal quale veniva dimessa in data ###, per essere trasferita dapprima presso la clinica neurologica “### Patrizia” di ### e poi, dal 17.2.2015, presso la ### di ### di ### con raccomandazione scritta di esecuzione di una UVG (valutazione geriatrica); - che, all'ingresso nella ### di ### di ### veniva esibito certificato attestante la soggezione della paziente a “sindrome psicotica e stato mentale confuso”, e i sanitari della ### di riposo, esaminata l'anamnesi e confermata la diagnosi di “### psicotica e disturbo della personalità”, ne disponevano l'assegnazione al reparto sanitario; - che in data #### veniva tuttavia trasferita nel “reparto pensionati autosufficienti”, senza aver previamente fruito di alcuna valutazione (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI ASTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da: ########### tutti elettivamente domiciliat ###, Foligno ###, presso lo studio dell'Avv.  ### (c.f. ###), che li rappresenta e difende come da procura in atti, il quale ha eletto domicilio ai fini della presente causa in ### in ###. Verdi n. 26, presso lo studio e la persona dell'Avv. ### (c.f. ###) Attori contro ### di ### ´&####, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### del ### di ### (C.F. ###), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in ### Via del ### n. 3, come da procura in atti, ### e ### S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ####, ### n.58, come da procura in atti, ### e terza chiamata ### Per la parte attrice: ““Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Tribunale adito ill.mo, * confermare l'ordinanza del 24 gennaio 2022 di acquisizione al presente giudizio della ### di ### d'### depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo RG 2652/2019 del Tribunale di ### * accertata e dichiarata la responsabilità della ### di ### della ### di ### nel decesso di ### a sensi e per gli effetti tutti di cui agli artt. 2043, 2047, 2049, 2051, 2055 e 2059 c.c. ovvero anche ex artt. 1218, 1228 cod. civ. per le ragioni e causali tutte in atti dedotte ovvero per colpa sia contrattuale che extracontrattuale, condannarsi la “### CITTA' ###” in persona del legale rappresentante p.t, unitamente ed in solido ex art. 12 L.  24/2017 con ### ass.ni s.p.a. al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti nessuno escluso, intesi nella accezione di danno morale ed esistenziale da perdita del rapporto parentale a favore di: ####: € 254.974,20; ####: € 254.974,20 ####: € 254.974,20; ####: € 147.100,50; #####: € 156.907,20; ####: € 147.100,50; #####: € 147.100,50; ####: € 147.100,50; ##### €.156.907,20 rappresentata ex lege dal genitore ### Ovvero a favore di tutti e ciascuno dei conchiudenti su nominati nessuno escluso, condannarsi i convenuti al pagamento di quegli importi risarcitori altrimenti liquidati in conformità ai parametri risarcitori del c.d. danno tanatologico desunti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (in atti allegate) nella loro massima estensione, ovvero anche nella misura equitativamente benevisa al Giudice adito ill.mo.  * Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sul quantum accordato, dalla maturazione al saldo effettivo.  * Con il favore degli onorari e delle spese di giudizio e distrazione in favore del sottoscritto procuratore ad litem che se ne dichiara interamente anticipatario.  * Con ogni consequenziale pronuncia del caso e di legge “. 
Per la parte convenuta ### di ### ”### di ### ” contrariis reiectis, piaccia all'### premesse le prove e le declaratorie del caso e di legge: 1. in via preliminare: solo qualora il Tribunale Ill.mo lo ritenga necessario, sulla scorta di quanto esposto al paragrafo VII del presente atto, autorizzare la chiamata in causa della ### S.p.A.; 2. in via preliminare: dichiarare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento oggi pendente innanzi alla Corte d'Appello di ### n.87/2020 con udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 20.05.2021; 3. in via preliminare: essendo necessaria un'istruzione non sommaria, fissare ai sensi dell'art.702 ter c.p.c. udienza ex art.183 c.p.c., adottando ogni consequenziale provvedimento di rito; 4. nel merito: respingere ogni avversa domanda nei confronti della conchiudente dai ricorrenti proposta, poiché infondata sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti; 5. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande, dichiarare tenuta e condannare la ### S.p.A. a tenere indenne e manlevare la conchiudente da ogni avversa pretesa, in forza del rapporto contrattuale di assicurazione dedotto e documentato; 6. in ogni caso: con vittoria delle spese di causa ed onorari di patrocinio del presente giudizio e di quello di accertamento tecnico preventivo”. 
In via istruttoria ha inoltre richiesto l'ammissione delle prove dedotte nel corso del giudizio. 
Per la parte convenuta e terza chiamata ### S.p.a.: “Piaccia all'###mo Tribunale adito ### ogni contraria istanza ed eccezione e previe le declaratorie del caso, In via preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione di terzo notificata ad ### per il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c.. 
Ancora in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione degli attori nei confronti della conchiudente, l'illegittimità della sua vocatio in ius da parte loro, nonché l'assenza di solidarietà della medesima con la propria assicurata ### di ### e respingere la domanda degli attori nei confronti di ### condannandoli al pagamento delle spese di lite. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione degli attori in ordine alla res controversa e per l'effetto respingere le loro domande. Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la litispendenza tra il presente giudizio ed il procedimento di appello n.87/2020 R.G., in svolgimento dinnanzi alla ### dell'###ma Corte di Appello di ### allorquando è stato introdotto il procedimento de quo, nonché tra il presente giudizio ed il procedimento n.###/2021 R.G., attualmente pendente dinnanzi all'###ma Suprema Corte di Cassazione, e per l'effetto disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo. Inoltre, in via preliminare, accertare e dichiarare il valore di giudicato, in ordine alla res controversa, della sentenza emessa dalla Corte di Appello di ### nel procedimento n.87/2020 R.G., notificata alle controparti in data ###, non impugnata e passata in giudicato nei confronti di tutte le parti in allora appellanti, ad eccezione del #### unico ad avere esperito ricorso per Cassazione, e per l'effetto respingere la domanda attorea. Da ultimo, sempre in via preliminare, disporre la rinnovazione della C.T.U. medico-legale con differente collegio peritale. Nel merito, in via principale, respingere le attrici doglianze ed assolvere la ### di ### di ### e quindi ### da ogni addebito svolto nei loro riguardi. In ogni caso, nel merito, assolvere ### da ogni domanda svolta nei suoi confronti. In via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il ### ravvisasse una qualche responsabilità della ### di ### di ### condannare l'esponente, nei limiti del giusto e del provato, a garantire unicamente la propria assicurata per la responsabilità di su stretta pertoccanza e con esclusione di qualsivoglia vincolo solidale, e comunque entro il limite del massimale, al netto degli eventuali scoperti e/o franchigie e nel rispetto delle condizioni di polizza tutte. Con il favore delle spese e dei compensi di causa, sia per quanto riguarda il procedimento di A.T.P., sia in ordine al presente giudizio di merito. Con ogni migliore riserva”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il ### gli odierni attori hanno convenuto in giudizio la ### di ### di ### e la ### S.p.a. per sentirle dichiarare tenute (la prima quale soggetto responsabile, e la seconda in forza della garanzia assicurativa contrattualmente assunta) e condannate al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte della loro congiunta ### A sostegno di tale domanda, in particolare, i ricorrenti hanno allegato: - di essere parenti di ### deceduta in ### il ### (in particolare: #### e ### quali figli, e i restanti quali nipoti, come da certificati anagrafici prodotti); - che, a partire dall'anno 2000 ### anche a seguito di ictus cerebrale, iniziava a manifestare anomalie comportamentali, poi aggravatesi nel tempo, in ragione delle quali subiva diversi ricoveri presso il reparto psichiatrico dell'ospedale di ### - nel corso degli anni, la ### poneva anche in essere tentativi anticonservativi, come documentato dalle cartelle cliniche prodotte, - che nel mese di novembre del 2014 la ### subiva un nuovo ricovero ospedaliero presso il reparto psichiatrico (in quanto, a seguito di un raptus, aveva danneggiato a colpi di martello la porta di ingresso di una privata abitazione), dal quale veniva dimessa in data ###, per essere trasferita dapprima presso la clinica neurologica “### Patrizia” di ### e poi, dal 17.2.2015, presso la ### di ### di ### con raccomandazione scritta di esecuzione di una UVG (valutazione geriatrica); - che, all'ingresso nella ### di ### di ### veniva esibito certificato attestante la soggezione della paziente a “sindrome psicotica e stato mentale confuso”, e i sanitari della ### di riposo, esaminata l'anamnesi e confermata la diagnosi di “### psicotica e disturbo della personalità”, ne disponevano l'assegnazione al reparto sanitario; - che in data #### veniva tuttavia trasferita nel “reparto pensionati autosufficienti”, senza aver previamente fruito di alcuna valutazione dell'### attestante un miglioramento delle condizioni psichiche e neurologiche; - che, in data ###, nel cortile interno della ### di ### veniva rinvenuto il corpo, senza vita, della ### in area sottostante al balcone della stanza in cui era ospitata; - che il medico legale, dott. ### intervenuto in loco rilevava “lesioni interne da politrauma da precipitazione” e collocava il decesso fra le ore 20.30 e le ore 21,00; - che il sopralluogo eseguito dagli agenti di polizia della ### di ### rilevava che nella stanza in cui ### dimorava da sola vi era la porta del balcone aperta, sul balcone due sedie poste vicino al parapetto, una ciabatta della defunta e una fioriera esterna al davanzale che risultava essere inclinata, probabilmente - secondo annotazioni di PG - a causa dell'urto con il corpo in caduta; - che, sulla base di tali allegazioni, e ritenendo sussistente una condotta colposa in capo alla ### di ### consistete nell'aver omesso di adottare le doverose cautele volte ad impedire il verificarsi dell'evento mortale, gli odierni ricorrenti proponevano ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti il Tribunale di ### (r.g. n. 2652/2019) e che i consulenti tecnici all'uopo incaricati, dott.ri ### e ### nella relazione peritale depositata rilevavano la sussistenza di una condotta omissiva colposa in capo alla struttura odierna convenuta, causalmente riconducibile all'evento mortale subito da ### consistita nel non aver correttamente valutato, a livello sanitario, il rischio suicidario connesso alla patologia psichiatrica e somatica della stessa, e nell'aver conseguentemente deciso, con imprudenza, di trasferire la degente in un modulo ad assistenza ridotta, privo di cautele volte a prevenire il rischio suicidario. 
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, invocando la responsabilità della ### di ### di ### hanno quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, allegando di aver subito danni da perdita del rapporto parentale. 
La richiesta risarcitoria è stata proposta nei confronti della ### di ### di ### quale soggetto responsabile dell'evento dannoso, e della compagnia assicuratrice ### S.p.a., “in solido ex art. 12 L. 24/2017”. 
Con comparsa depositata il ### si è costituita in giudizio la convenuta, contestando integralmente la fondatezza domande avversarie, delle quali ha chiesto il rigetto. 
In particolare, nel merito, la difesa convenuta ha negato l'esistenza di responsabilità ascrivibili alla casa di riposo, evidenziando come, al riguardo, il procedimento penale iscritto al r.g. n.g.  4448/2015 in relazione al decesso di ### sia stato definitivo con provvedimento di archiviazione, sulla base di una perizia medico-legale che ha escluso l'esistenza di responsabilità sanitaria. Inoltre, ha rilevato come, sempre in relazione al decesso di ### i parenti della stessa, ####### e ### hanno proposto giudizio civile risarcitorio avanti codesto Tribunale (###. 149/2017), definito con sentenza di rigetto pronunciata sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio che ha escluso l'esistenza di profili di responsabilità in capo alla ### di riposo (sentenza impugnata avanti la Corte d'Appello di ###. 
In ogni caso, la convenuta ha contestato anche la sussistenza del danno e, in via di subordine, ha chiesto la condanna in manleva della società ### in forza del contratto di assicurazione stipulato con la stessa, chiedendo (e ottenendo), all'uopo, di essere autorizzata alla chiamata in causa della stessa al fine di proporre la relativa domanda “trasversale”. 
Si è quindi costituita in giudizio la compagnia di assicurazione, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda risarcitoria diretta proposta nei suoi confronti degli attori. 
Con riguardo alla domanda di condanna in manleva proposta dalla ### di ### ha comunque contestato la fondatezza dell'azione risarcitoria proposta nei confronti di quest'ultima dalla parte attrice, eccependo, in primo luogo, la violazione del divieto di bis in idem, essendo già stato proposto, in relazione al decesso di ### il procedimento civile rubricato ###.  149/2017 del Tribunale di ### definito con sentenza di rigetto, impugnata avanti la Corte d'Appello di ### (r.g. n. 87/2020). 
Nel merito, ha negato la sussistenza di profili di responsabilità in capo alla convenuta ### di ### nonché la sussistenza di un danno risarcibile, e ha chiesto, comunque, che l'eventuale condanna in manleva sia contenuta entro i limiti previsti dalla polizza assicurativa. 
Nel corso del giudizio, previa conversione del rito da sommario in ordinario, è stata disposta l'acquisizione della ### di ### d' ### depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo RG 2652/2019 del Tribunale di ### La causa è stata quindi istruita per mezzo di prove orali e, all'udienza del 21.11.2022 è stata trattenuta a decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.  * * *  ### proposta dagli attori è fondata, e merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni che verranno di seguito esposti. 
Preliminarmente, occorre qualificare, sotto il profilo giuridico, la natura dell'azione risarcitoria proposta dagli attori. 
Questi ultimi, invocando il generale principio del neminen laedere (v. pag. 11 del ricorso introduttivo), hanno agito per far valere il diritto al risarcimento del danno "iure proprio" (da perdita del rapporto parentale), in ragione del decesso, per evento suicidario, della loro congiunta ### Tale domanda deve quindi ritenersi formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c., e come tale, comunque, correttamente inquadrata. 
Per consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, le strutture sanitarie e/o assistenziali rispondono, contrattualmente, dei soli danni dei quali chieda il ristoro lo stesso paziente (che lamenti la mancata adeguata vigilanza sulla sua persona, ed in particolare l'omesso impedimento di atti autolesivi), mentre non altrettanto può dirsi in ordine, invece, all'iniziativa risarcitoria assunta dai suoi stretti congiunti, per far valere, nelle stesse ipotesi, il danno da menomazione del rapporto parentale, o da perdita dello stesso, particolarmente nel caso in cui l'iniziativa autolesionistica del malato, soprattutto quello psichiatrico, si risolva in un atto suicidario portato a compimento, con la conseguenza che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è, necessariamente, quello extracontrattuale (cfr: Cass. n.14258/2020 e Cass. n. 6914/2012, entrambe in termini). 
Ciò posto, e premesso che, al riguardo, non può ritenersi fondata l'eccezione di litispendenza e di bis in idem rispetto al procedimento civile promosso, in primo grado, avanti il Tribunale di ### r.g. ###. 149/2017, essendo, tale procedimento, stato promosso da soggetti diversi rispetto agli odierni attori, con autonoma domanda risarcitoria formulata iure proprio, e, quindi, fuori dai caso di litisconcorzio necessario, si osserva come, sulla base della documentazione versata in atti, nonché della ### medico-legale redatta dai ### nominati, possa ritenersi provata la responsabilità aquiliana della ### di ### di ### in ordine al decesso di ### Al riguardo, infatti, appaiono corrette e condivisibili le puntuali e motivate conclusioni formulate dagli ausiliari dott.ssa ### e dott. ### nella relazione di CTU depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo RG 2652/2019, acquisita agli atti. 
Dalla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, si evince, in particolare, che #### nel momento in cui ha fatto ingresso nella ### di ### di ### (il 17 febbraio 2015), risultava affetta da una grave patologia psichiatrica, insorta in età relativamente giovane e con una evoluzione cronica, che aveva determinato diversi ricoveri in reparti psichiatrici. Al riguardo, la prima documentazione clinica disponibile è quella relativa al ricovero del 14/09/2001, avvenuto presso l'U.O. di Psichiatria dell'### di ### a seguito di assunzione di dosi eccessive di psicofarmaci, che, in anamnesi, riporta il riferimento a precedenti “episodi simili”. La diagnosi alla dimissione era la seguente: “### della ### Disturbi astenici della personalità, disturbo di personalità dipendente”; e venne prescritta terapia con ### e ### Successivamente, in data ###, la ### ha subito un nuovo ricovero in ### dell'### di ### motivato da “tentativo anticonservativo” (abuso di benzodiazepine; rilevate anche “modeste lesioni da taglio ai polsi”), in pregresso ictus con emiplegia residua e sindrome depressiva. In anamnesi: oltre a “vascolopatia cerebrale nel 2001, parzialmente risolta”, veniva riferita “### di disturbo dipendente di personalità con episodi depressivi ricorrenti. Numerosi ricoveri in ambiente privato. 
Abuso di BDZ” (### “per insonnia resistente.”. Terapia: ### La diagnosi alla dimissione era di: “### maggiore. Episodio ricorrente lieve”. 
Successivamente, in data ###, la ### risulta aver posto in essere un nuovo tentativo anticonservativo, con conseguente ricovero dapprima in rianimazione e, poi, presso il reparto di ### dell'### di ### La diagnosi, anche in tale occasione, era di intossicazione volontaria da farmaci, sindrome ansioso-depressiva e disturbo di personalità. 
Un nuovo ricovero è documentato in data ### (protratto fino all'8/01/2015) con diagnosi di “### e non specificati disturbi bipolari” e degenerazione senile dell'encefalo. Tale ricovero risulta avvenuto a seguito di un diverbio con i vicini di casa e di un comportamento violento serbato da ### la quale avrebbe preso a martellate la porta dei vicini. La diagnosi alla dimissione era di: “### dell'### in ### di ### Vascolopatia cerebrale. 
Disturbo della Condotta, ### Anemia. Terapia con ### e ##### In data ### veniva sottoposta a valutazione psicodiagnostica, e rilevata come: paziente disorientata al ### (12/30) e al ### (13,4/30). Rallentamento ideativo e capacità selettive e sostenute al limite della norma. Richiesta di ricovero inviata (31/12/2014) a diverse strutture (##### con diagnosi di “### dell'### atipico, iniziale involuzione cerebrale vascolare, #####: Stabilizzazione del quadro clinico. Patologie concomitanti: ### da infarto e ictus cerebri, anemia.” Terapia invariata”. 
La lettera di dimissione dal ### di ### - ### dell'### di ### del 08/01/2015 riporta come ### “### dell'#### di personalità, vasculopatia, diabete, anemia”. In calce alla lettera è riportata indicazione di “visita geriatrica e valutazione UVH”. 
Sulla base di tale documentazione clinica, i ### hanno evidenziato come #### alla data del 17 febbraio 2015, “era persona affetta da pluripatologie riferite ad infermità diverse, quali ### cerebrale iniziale da pregresso ictus, pregresso infarto, ### dell'#### di #### mellito, ### Tale condizione determinava verosimilmente una espressività sintomatologica mista e fasica. Come osservato prima, negli ultimi anni erano comparsi segni di un iniziale decadimento cognitivo dovuto ad una sofferenza cerebrale di natura vascolare, documentata dagli esami neuroradiologici. Questa condizione determina la comparsa di sintomi come ansia, confusione, eccitazione e agitazione psicomotoria, che presentano alcune caratteristiche simili ai sintomi ipomaniacali e complicano la valutazione diagnostica, inducendo a ritenere che la componente ipomaniacale sia sfumata e ‘coperta' da quella cognitiva. Per questo motivo negli ultimi ricoveri veniva quasi sempre formulata la diagnosi di ### di ### con la precisazione della presenza contemporanea di sintomi di decadimento cognitivo, ossia di un ### di natura vascolare (un tempo denominato ### equivalente alla diagnosi di involuzione cerebrale iniziale. Il ### la ###ra ### veniva sottoposta ad esame neuropsicologico, che evidenziava paziente disorientata al ### (12/30) e al ### (13,4/30). Rallentamento ideativo e capacità selettive e sostenute al limite della norma. Viene quindi riconosciuta una comorbilità tra il ### e di ### e un ### DNC (un tempo denominate ### termine che oggi non viene più utilizzato perché connotato da implicazioni negative per il paziente - n.d.r.). Nei ricoveri successivi ii DNC si profila sempre di più come di natura vascolare. Giova ricordare che la sintomatologia del DNC vascolare presenta alcune analogie con quella del ### dell'### per quanto riguarda sia la componente depressiva (inerzia, apatia, mancanza di iniziativa) sia la componente ipomaniacale (agitazione, irrequietezza e, soprattutto, disinibizione comportamentale e difficoltà, seppur fasiche, di capacità critiche e di giudizio)”. 
Ciò posto, dall'esame della documentazione in atti emerge che ### in data ###, è stata dimessa dalla ### di ### ‘### con diagnosi di “#### di Personalità”, e consiglio di eseguire “### visita geriatrica e ### UVG”. Parimenti, risulta che in data ### è avvenuto l'ingresso presso la ### di ### ‘### d'###, con destinazione al reparto RAF (per soggetti non autosufficienti) e che in data ### la stessa è stata trasferita nel “reparto pensionati autosufficienti” (ove poi è avvenuto il decesso). 
Dall'esame della documentazione clinica, come evidenziato dai ### non è dato tuttavia conoscere quale sia stata la valutazione dei bisogni assistenziali della ### tramite modulistica dedicata, né al momento dell'accoglienza presso la ### di ### d'### né al momento del passaggio in R.A. per pazienti autosufficienti. Nel fascicolo sanitario non sono infatti annotati test o psicodiagnostica atti a rappresentare una evoluzione o regressione del funzionamento e delle autonomie della paziente, né risulta esservi documentazione relativa all'### di ### (### o al c.d. P.A.I. (Piano di ###.  ### quanto evidenziato dai ### nella relazione in atti: “Lo stato mentale della paziente, secondo quanto descritto dalle diagnosi espresse prima del trasferimento da modulo RSA a modulo RA per pazienti autonomi, è quello di una donna 67enne affetta da una infermità psichiatrica ad andamento cronico, sintetizzabile in un disturbo dell'umore da depressione ricorrente, in disturbo di personalità associato a una vasculopatia cerebrale. La compresenza delle due condizioni, con la sovrapposizione sintomatologica dei due quadri morbosi, rendono come noto incerta l'attribuzione di alcuni sintomi all'una o all'altra condizione, producendo una costellazione sintomatologica mista che spesso esita in quadri confusivi ad andamento sì fasico, ma anche incerto e imprevedibile”. 
Le condizioni di ### così come emergenti dalla documentazione in atti, inducono quindi a ritenere che la stessa richiedesse un livello di assistenza e di custodia maggiore rispetto a quello riservato ai degenti del reparto R.A. per autosufficienti, soprattutto con riferimento al rischio di comportamenti anticonservativi, già, peraltro, più volte tenuti in passato, e riportati nella documentazione clinica. 
Né risulta, come evidenziato in precedenza, che la collocazione della stessa presso il detto reparto sia stata effettuata sulla base di una accurata, o comunque sufficiente, valutazione delle sue concrete esigenze. 
Come correttamente evidenziato dai ### nella relazione peritale, infatti, “non solo non vi è traccia di autosufficienza nella documentazione sanitaria, atteso che “collaborativo, disponibile, indicazione di terapia di gruppo” paiono dizioni e aggettivazioni non riferibili alla presenza/assenza di autosufficienza. Ma neppure compare valutazione psicodiagnostica dedicata alla autosufficienza. Non può essere sottaciuto che appare poco verosimile che una paziente con la condizione di polinfermità sopra riferita possa transitare in un tempo così rapido (un mese rispetto all'ingresso in struttura) da uno stato di non-autosufficienza ad uno stato di autosufficienza quale richiesta in una R.A. per autosufficienti. Giova ricordare poi che il ### (quindi pochi mesi prima dell'avvio della degenza presso la ### di ### di ### la ###ra ### era stata sottoposta ad esame neuropsicologico, che aveva evidenziato paziente disorientata al ### (12/30) e al ### (13,4/30): risultati decisamente chiari per rappresentare una compromissione delle funzioni cognitive”. 
Quanto al concreto rischio suicidiario, peraltro, appaiono correttamente motivate e coerenti con la documentazione in atti le condivisibili conclusioni rassegnate dai ### Al riguardo, infatti, gli ausiliari hanno evidenziato che: “il rischio suicidario viene spesso segnalato dalla letteratura scientifica per numerose malattie mentali, soprattutto per le conseguenze della compromissione del funzionamento personale, sociale e lavorativo da esse provocato. Vi sono invero alcune patologie psichiatriche nelle quali il rischio suicidario è di certo più specifico, in quanto espressione conseguente del tipo di sintomatologia, per cui si può ragionevolmente stabilire un nesso di causalità diretta tra questa e l'atto suicidario. Questo è il caso, soprattutto dei ### dell'### in particolare di quelli accompagnati da deficit cognitivi imputabili a genesi diversa ove la costellazione sintomatologica spesso è espressione di entrambe le infermità, come nel caso concreto in esame. La storia clinica della degente, caratterizzata da patologie psichiatriche (disturbo dell'umore e disturbo di personalità) e compromissione neurocognitiva da infermità dementigena; la scarsa efficacia delle terapie farmacologiche in considerazione dell'età e soprattutto della compresenza di aspetti organici e psichiatrici primitivi; la carenza di aspetti strutturali e organizzativi (standard assistenziale) in grado di tutelare maggiormente la p., in modo appropriato nel doveroso rispetto del bilanciamento tra protezione/afflizione; tutti tali elementi potevano senz'altro suggerire ed indirizzare ad una prognosi di ingravescenza e peggioramento clinico, anche inteso come rischio generico riferito alla incolumità personale intesa in senso lato”. 
A fronte di tale quadro, deve quindi ritenersi acclarato che, come riferito anche dai ### “il rischio suicidario connesso alla patologia psichiatrica e somatica della ###ra ### … non è stato correttamente valutato a livello sanitario e non sono state date disposizioni, tracciate e documentate, ragionevoli per controllarlo. Tali mancanze denotano un comportamento omissivo ascrivibile a una condotta non diligente, così come imprudente è stata la decisione di spostare la p.  da un modulo a maggiore assistenza a un modulo ad assistenza ridotta. Non è stato cioè correttamente gestito dalla struttura sanitaria, propriamente a livello organizzativo, il rischio suicidario specifico correlato alla condizione della ###ra ### di persona anziana ‘con esiti cronicizzati di polipatologie e da deficit cognitivi'. ###.ra ### costituiva cioè una tipologia di utente meritevole di inserimento in un modulo a maggiore intensità assistenziale e terapeutica. La decisione si collocare la p. in un modulo a minore protezione assistenziale non è stata preceduta da una appropriata valutazione e non ha previsto, come si poteva ipotizzare ed attuare nella nuova sistemazione, un monitoraggio periodico delle condizioni di salute della stessa, tenuto conto della storia clinica della stessa con una registrazione maggiormente puntuale e articolata, di cui non vi è invece traccia. Certo è che anche una condizione di eventuale “autosufficienza”, pur transitoria (e poco ‘realistica'), doveva essere periodicamente verificata e adeguatamente registrata, se non altro per l'età e la biografia clinica della paziente”. 
La conclusioni cui sono pervenuti i ### appaiono rigorose, logiche, motivate e coerenti con la documentazione acquisita. Gli ausiliari, peraltro, risultano aver tenuto conto delle osservazioni formulate dai consulenti di parte, alle quali hanno puntualmente risposto (si rimanda, al riguardo, alla ### in atti, e relativi allegati). 
Né la validità delle osservazioni e delle conclusioni dei ### risultano inficiate dal tenore della perizia e della consulenza tecnica svolte nel procedimento penale e nel procedimento civile menzionati in precedenza, e prodotte dalle difese convenute. Tali elaborati, infatti, sono stati confezionati in procedimenti estranei al presente, i cui esiti non vincolano l'attività di questo giudice; né è dato conoscere, peraltro, con precisione, sulla base di quale compendio documentale siano state predisposte tali perizie. 
Nel merito, in ogni caso, si osserva come la CTU dott.ssa ### nella propria relazione, non risulti aver tenuto in debito conto, con riferimento al rischio suicidiario, dei precedenti, numerosi, comportamenti anticoservativi posti in essere da ### comportamenti che, vista la situazione psico-fisica della degente (persona affetta da ### dell'#### di personalità, e involuzione cerebrale vascolare), avrebbe richiesto una attenta, specifica e costante valutazione di tale rischio da parte della struttura ospitante (la stessa ###.ssa ### peraltro, da atto, nel proprio elaborato, del fatto che “non è stata eseguita una valutazione UVG”). 
Anche la perizia redatta, su incarico del ###, dalla dott.ssa ### D'### non pare persuasiva. Ed infatti, in tale elaborato il rischio suicidiario viene indagato con riferimento alla sola demenza (o disturbo neurocognitivo maggiore), senza considerare l'associazione con i disturbi dell'umore e della personalità comunque presenti in ### Inoltre, nella perizia, la predetta consulente da atto che “mai la sig.ra ### aveva presentato, e mai sono segnalati nella documentazione sanitaria, segni o sintomi dello spettro suicidiario”, circostanza che, invece, dalla documentazione acquisita nel presente giudizio è emersa con evidenza. 
Tutto ciò premesso e considerato, deve quindi ritenersi sussistente, in capo alla ### di ### convenuta, un comportamento connotato da colpa, consistito nel non aver effettuato una adeguata valutazione dei bisogni assistenziali di ### e la relativa costruzione di un piano di assistenza individuale, violando, così, una regola di natura cautelare (prevista anche dalle linee guida della ### richiamate nella ###, su essa gravante in forza del rapporto di assistenza (e dei relativi obblighi) accettato con l'immissione della stessa nella propria struttura. 
Tale rapporto ha infatti comportato l'assunzione, in capo alla ### di ### di una posizione di garanzia nei confronti della degente, con conseguente obbligo anche di impedire eventi dannosi relativi a comportamenti anticonservativi di quest'ultima, persona affetta da disturbi psichiatrici, noti alla convenuta al momento dell'accoglienza in struttura, e che già, in passato, aveva più volte tentato il suicidio. 
Ciò posto, deve ritenersi altresì sussistente, nel caso concreto, il nesso di causalità tra il comportamento omissivo colposo serbato dalla convenuta e l'evento morte subito da ### Deve ritenersi dimostrato, infatti, che la ### è deceduta in esito a suicidio. Le particolari condizioni psicologiche della stessa (affetta da disturbi dell'umore e della personalità, e da compromissione neurocognitiva da infermità dementigena, che i ### hanno indicato come elementi sintomatici di un aumentato e specifico rischio di condotte anticonservative), e i precedenti, numerosi, tentativi di suicidio posti in essere, valutativi in una con le particolari circostanze in cui è avvenuta la morte, inducono a ritenere il suicidio alla stregua della causa più probabile (che non) del decesso. 
Il corpo, senza vita, di ### è infatti stato rinvenuto nel cortile interno della ### di ### nell'area sottostante al balcone della stanza in cui la stessa era ospitata. Al riguardo, il medico legale, dott. ### ha rilevato “lesioni interne da politrauma da precipitazione”, e gli agenti di polizia della ### di ### intervenuti al riguardo, secondo quanto allegato da parte ricorrente e non contestato dalle altre parti, hanno rilevato che nella stanza in cui ### dimorava da sola vi era la porta del balcone aperta, e sul balcone due sedie poste vicino al parapetto, una ciabatta della defunta e una fioriera esterna al davanzale che risultava essere inclinata, probabilmente - secondo quanto indicato nella richiamata annotazione di polizia giudiziaria - a causa dell'urto con il corpo in caduta. Non vi è dubbio, quindi, che la ### sia deceduta per i traumi riportati nella caduta dal balcone, e la presenza delle sedie poste in prossimità del parapetto del balcone induce a ritenere (secondo il criterio del più probabile che non) che la degente (affetta da disturbi dell'umore e neurodegenerativi, e già da tempo incline a condotte anticonservative) si sia intenzionalmente lanciata nel vuoto, aiutandosi, appunto, con le stesse per oltrepassare la ringhiera. 
Così riscostruita, nella sua materialità, la vicenda, deve parimenti ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la condotta omissiva colposa della casa di riposo convenuta, costituita dalla mancata valutazione dei bisogni assistenziali di ### e dalla conseguente mancata adozione di misure idonee a contenere o eliminare il rischio di atti anticonservativi, e l'evento suicidiario verificatosi. 
Ed infatti, sulla scorta di un giudizio controfattuale di tipo probabilistico, sostituendo il comportamento omissivo con quello dovuto, e ipotizzando l'adozione, da parte della casa di riposo, di un piano di assistenza adeguato alle esigenze di ### e di misure idonee a prevenire il rischio suicidiario (quale, per esempio, la collocazione della degente presso un reparto dedicato a soggetti non pienamente autosufficienti, o, comunque, sottoposti a maggiore vigilanza, ovvero, quantomeno, la collocazione in una stanza posta ad un piano non elevato, o munita di presidi di sicurezza tali da impedirne l'accesso in autonomia e senza vigilanza ad un balcone), deve ritenersi che l'evento oggetto di causa non si sarebbe (secondo il criterio del più probabile che non) verificato. Ed infatti, la morte della ### è stata possibile in quanto la stessa, trovandosi da sola, in una stanza posta ad un piano alto, ha avuto la possibilità di aprire la porta esterna e recarsi in autonomia sul balcone. ### di un'adeguata valutazione delle esigenze assistenziali della degente, e l'adozione di un adeguato piano di assistenza individuale, avrebbe invece consentito, con probabilità certamente maggiori al 50%, di evitare tale evento, ritenuto dai ###ri ### e ### in base alla storia clinica della paziente, come uno sviluppo prognosticabile. 
Tutto ciò premesso, deve quindi ritenersi provata l'abbebitabilità della morte di ### ad un comportamento omissivo colposo ascrivibile alla ### di ### convenuta. 
Prima di passare ad esaminare i profili relativi all'accertamento della sussistenza di un danno risarcibile in capo agli attori, si osserva peraltro come alcuna responsabilità diretta, in relazione alle pretese risarcitorie avanzate dagli attori, possa individuarsi nei confronti della compagnia assicurativa convenuta. 
Ed infatti, non solo, per le ragioni già esposte in precedenza, la responsabilità della struttura assistenziale convenuta riveste, nel caso di specie, natura extra-contrattuale, ma, soprattutto, l'azione diretta proposta nei confronti della compagnia assicuratrice ai sensi dell'art.12 L. 24/2017 non risulta esperibile, non essendosi completato l'iter normativo previsto dall'ultimo comma della medesima disposizione, ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie. 
Ne consegue, pertanto, che l'azione diretta proposta dagli attori verso ### S.p.a. deve essere respinta, siccome infondata. Sul punto, infatti, deve pervenirsi ad una pronuncia di merito, e non, come invocato dalla predetta convenuta, in rito, non potendo ritenersi, al riguardo, sussistente un ipotesi di carenza di legittimazione passiva (dovendo la legittimazione individuarsi, per costante insegnamento giurisprudenziale, sulla base della prospettazione dell'attore, ed escludersi qualora non vi sia corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata). 
Ciò posto con riferimento all'individuazione dei profili di responsabilità, occorre ora occuparsi dell'individuazione e della quantificazione dei danni risarcibili. 
Gli odierni attori agiscono in qualità di parenti di #### degli allegati rapporti parentali, sotto il profilo anagrafico, è provata dalla documentazione in atti. In particolare, è dimostrato, dai certificati prodotti in giudizio, come #### e ### fossero figli di ### e come ###### e ### ne fossero nipoti. 
Ciò posto, si osserva come, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno da perdita del rapporto parentale in capo agli stretti congiunti, pur non potendo essere considerato in re ipsa, si presume, salvo dimostrazione del contrario (cfr., ex pluribus, Cass. n.25541/2022, secondo cui “Nel caso di morte di un prossimo è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano; trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite”). 
Nel caso di specie, è provato che #### e ### fossero figli di ### e, conseguentemente, non essendo emersi elementi idonei a ritenere che lo stretto legame famigliare si fosse concretamente interrotto, o fosse comunque venuto meno, deve presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che gli stessi abbiano patito una sofferenza, per la perdita del rapporto con la madre, qualificabile in termini di danno non patrimoniale risarcibile. 
Anche per quanto riguarda la richiesta risarcitoria formulata dagli attori ###### e ### deve pervenirsi a conclusioni analoghe, in quanto, sempre secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “### il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno” ( Cass. n.29332/2017). 
Tanto premesso, e ritenuto che, sulla scorta delle considerazioni che precedono e del fatto che non è stata allegata, né dimostrata, da parte delle convenute, l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstiti, deve presumersi l'esistenza, in capo agli odierni attori, di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, per quanto riguarda la quantificazione del danno posso svolgersi le seguenti considerazioni.  ### quanto recentemente affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. ###/2023), nella liquidazione del danno in oggetto, da effettuarsi per via equitativa, può farsi riferimento ai nuovi criteri tabellari elaborati dall'### sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, che risultano coerenti non solo con la necessità di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, attraverso l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. 
Ove l'eccezionalità del caso lo imponga, è tuttavia sempre possibile, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso alla suddetta tabella (v. Cass. ###/2023, cit.). 
Orbene, dall'istruttoria orale espletata nel corso del presente giudizio è emerso che ### non conviveva (almeno dall'anno 2007) con alcuno degli odierni attori, e che, in particolare, dopo aver vissuta da sola, in ### al momento del decesso si trovava, ormai da mesi, ospite di una casa di riposo. Parimenti, è emerso che il rapporto famigliare con i figli ed i nipoti, pur esistente, era connotato da saltuarietà nella frequentazione. In particolare, ### era solita trascorrere, in estate, un periodo di vacanza a ### ospite della figlia ### la quale, nelle vacanze di ### si recava ad ### per far visita alla madre. 
Quanto agli altri attori, dalle testimonianze rese da ### e ### nel corso dell'udienza del 30.5.2022, è emerso un quadro piuttosto generico, che consente di ritenere sussistente un rapporto di affezione famigliare mai venuto meno, ma non particolarmente intenso. 
La frequentazione con ### era infatti sporadica, e non è emersa l'esistenza di elementi indicativi dell'esistenza di un particolare legame con gli odierni attori (ed in specie con i nipoti, la cui attiva frequentazione della nonna non ha trovato conferma diretta nelle testimonianze assunte), con la conseguenza che, in relazione alla qualità e alla intensità della relazione affettiva, non può ritenersi, sulla base del modesto materiale probatorio offerto, l'esistenza di una danno particolarmente significativo. 
Le circostanze che precedono, pertanto, suggeriscono, per quanto riguarda la richiesta risarcitoria formulata dai nipoti, di discostarsi dal criterio tabellare di cui sopra, in favore di una liquidazione che, in assenza di ulteriori elementi, non può che essere puramente equitativa (cfr.  ###/2022, secondo cui: “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa "pura" (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari”). Sussistono, infatti, nel caso di specie elementi di eccezionalità tali indurre a ritenere la liquidazione tabellare non adeguata. Dal compendio istruttorio è emerso unicamente che i nipoti di ### avevano con la stessa un rapporto di generico affetto, ma non è stato possibile accertare, neppure in modo approssimativo, se frequentassero la nonna, con quale frequenza, con quali modalità, e quale fosse, concretamente, il rapporto con essa. Ne consegue, pertanto, che, pur dovendo presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che i detti attori abbiano sofferto per la morte della nonna, la quantificazione del danno deve essere effettuata in via di equità, non potendo la liquidazione del danno essere affidata a criteri automatici, ed apparendo, nel caso di specie, inadeguati i criteri tabellari sopra menzionati, i quali presuppongono comunque l'esistenza di un legame solido, mentre, nel caso di specie, non è stato dimostrato che la morte di ### (che comunque certamente deve aver scosso l'emotività dei nipoti nel tragico momento del decesso, recidendo ogni legale con la nonna), abbia concretamente privato questi ultimi di un rapporto famigliare non generico, ma effettivo e coltivato nel tempo. Ai fini della quantificazione del danno, peraltro, occorre tenere conto anche del sostegno che i nipoti hanno verosimilmente ricevuto dagli altri familiari. 
Il criterio tabellare può invece essere adottato per la liquidazione del danno subito dai figli, soprattutto in virtù del rapporto parentale più stretto che legava gli stessi a ### ed essendo comunque emerso che gli stessi frequentavano, ancorché saltuariamente, la madre. 
Ciò premesso, può quindi procedersi alla seguente liquidazione del danno. 
Per quanto riguarda i figli: ### a) età della vittima primaria: punti 16; b) età della vittima secondaria: punti 20; c) convivenza: punti 0; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 0; e) qualità e intensità della relazione affettiva: punti 2. 
Per un totale di euro: 127.870,00.  ### a) età della vittima primaria: punti 16; b) età della vittima secondaria: punti 20; c) convivenza: punti 2; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 0; e) qualità e intensità della relazione affettiva: punti 2. 
Per un totale di euro: 127.870,00.  ### a) età della vittima primaria: punti 16; b) età della vittima secondaria: punti 18; c) convivenza: punti 0; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 0; e) qualità e intensità della relazione affettiva: punti 2; Per un totale di euro: 121.140,00. 
La quantificazione che precede è stata effettuata in modo analogo per tutti i figli (fatta eccezione per il criterio relativo all'età del congiunto), non essendo emersa l'esistenza di elementi idonei a ritenere che, in virtù del diverso rapporto concretamente avuto con la madre, essi possano aver subito un danno differenziato. 
Per quanto riguarda, invece, i nipoti di ### sulla scorta delle considerazioni svolte in precedenza, si ritiene equo liquidare, in favore degli stessi, un danno non patrimoniale quantificato in euro 10.000,00 ciascuno. 
Con la presente sentenza deve infine ancora affermarsi la sussistenza dell'obbligo indennitario a carico della compagnia assicuratrice chiamata in causa dalla ### di ### convenuta, la quale, peraltro, non ha contestato l'operatività della polizza assicurativa prodotta in giudizio dalla parte convenuta, precisando, anzi, che la ### di ### di ### ha stipulato con ### due polizze assicurative “Responsabilità ###” della ### susseguitesi nel tempo senza soluzione di continuità, ed entrambe di tipo “claims made”, ovvero la polizza n.104208895 (in atti) e la polizza n.149521671 (in atti), con retroattività estesa sino al 15/01/2009 e con estensione alla responsabilità del personale dipendente e non ed espressa esclusione dalla copertura del personale medico. 
Dalla documentazione contrattuale prodotta, si evince in ogni caso che l'evento dannoso oggetto di causa rientra tra quelli previsti nella copertura assicurativa (avente ad oggetto la responsabilità civile della struttura assistenziale convenuta) e che lo stesso si è verificato nel periodo di validità della copertura assicurativa. 
Il massimale assicurato, come contrattualmente previsto, copre peraltro ampiamente il sinistro in oggetto, mentre dovrà essere applicata la franchigia, pari ad euro 5.000,00, contemplata nella polizza e nel relativo atto di variazione prodotto in giudizio. 
Alla luce delle superiori considerazioni ### deve pertanto essere condannata a tenere indenne parte convenuta da quanto questa è tenuta a pagare a parte attrice in forza della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e spese. 
In merito alle spese di lite, giova rilevare quanto segue. 
Quanto al rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta ### di ### di ### le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto della somma concretamente attribuita, delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività difensiva effettivamente espletata.  ### i medesimi criteri predetti vanno rimborsati agli attori gli esborsi sostenuti per l'iscrizione della causa a ruolo. 
Tali spese dovranno essere rimborsate alla convenuta dall'assicurazione terza chiamata. 
Visto l'esito del giudizio, sussistono invece gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese tra la parte attrice e ### S.p.a.. 
Nulla è stato invece richiesto dalla parte vittoriosa con riferimento alle spese e ai costi sostenuti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con la conseguenza che, in ordine alle stesse, non vi è luogo a provvedere.  - Quanto al rapporto processuale tra la parte convenuta e terza chiamata ### quest'ultima tenuta a rimborsare le spese legali sostenute da parte convenuta per la nomina di un proprio procuratore di fiducia che si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche tenuto conto, in particolare, dell'attività difensiva effettivamente espletata e delle questioni giuridiche e di fatto trattate.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: - accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2043 c.c. della ### di ### ”### di Asti” - ### in relazione all'evento mortale subito da ### in data ### e ai danni che ne sono derivati agli odierni attori, nella misura e per le ragioni indicate in motivazione, e per l'effetto condanna la predetta convenuta al pagamento, in favore di ### della somma di euro 127.870,00; di ### della somma di euro 127.870,00; di ### della somma di euro 121.140,00; di ### della somma di euro 10.000,00; di ### della somma di euro 10.000,00; di ### della somma di euro 10.000,00; di ### della somma di euro 10.000,00 e di ### della somma di euro 10.000,00, il tutto oltre a interessi legali dal sinistro e sino al saldo effettivo; - condanna la ### di ### ”### di Asti” - ### al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in ### 20.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso dei costi di iscrizione della causa a ruolo, da pagarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; - condanna ### S.p.a.. a tenere indenne e manlevare la convenuta ### di ### di quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere agli attori in forza della presente sentenza per capitale, interessi e spese legali, al netto della franchigia di euro 5.000,00 contrattualmente prevista; - condanna ### S.p.a.. a rifondere le spese di lite sostenute da parte convenuta che si liquidano in ### 13.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.  ### 2.3.2022 #######: 7feb754aca329057d05290dd5afc4edd

causa n. 3551/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Carena Andrea

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