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Tribunale ordinario di FROSINONE - ### civile ###. 1 a 28 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE -### In composizione monocratica, in persona del giudice designato ha pronunciato la seguente ### nelle cause civili ### promosse in I grado, iscritte al RG 872/21 e al RG 2985/21, aventi ad ### domande di risarcimento dei danni derivanti agli attori (dei 2 procedimenti riuniti) dal decesso del congiunto D'### nato ad #### il ### e deceduto in ### S. #### il ###, a causa della pretesa “negligenza” del Dr. ### giusta l'allegata Sentenza del Tribunale ### di ### n.1756/16 (confermata sia in appello che in Cassazione) vertenti TRA ### (CF: ###), D'### (CF: ###), D'### (CF: ###), nonché D'### (CF: ###) che agiscono in proprio e nella qualità di parenti e congiunti (rispettivamente, madre, padre, sorella e fratello) del ### D'### nato in #### il ### e deceduto in ### S. #### il ###, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### ATTORI (nel procedimento iscritto al RG 872/21) E ### (CF: ###), D'### (CF: ###), D'### (CF: ###), nonché D'### (CF: ###), che agiscono in proprio e nella qualità di parenti e congiunti (rispettivamente coniuge e figli) del ### D'### nato in #### il ### e deceduto in ### S. #### il ###, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### ATTORI (nel procedimento iscritto al RG 2985/21) E #### (CF: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### CONVENUTO (in entrambi i giudizi) E ### di ### (PI: ###), in persona del ### pro-tempore, con sede ###### alla via ### snc, rappresentata e difesa dall'Avv. ### CONVENUTA nel RG 872/21 e ### in causa dal Dr. ### nel RG 2985/21 NONCHÉ ### (PI: ###), con sede ###### alla ### 45, in persona del procuratore ad negotia, Dr. ### munito dei poteri di rappresentanza legale, in forza di procura speciale del 18.12.2019 autenticata nelle firme dal ### di ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### CONVENUTA nel RG 872/21 e ### in causa dal Dr. ### nel RG 2985/21 e nel RG 872/21 Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 2 a 28 CONCLUSIONI: - ### D'### D'### e D'### hanno concluso come da note scritte depositate in data 20 maggio 2024 (in relazione all' “udienza cartolare” del 20.05.2024), da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte, giusta il provvedimento del 16.04.2024, ritualmente comunicato (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 20.05.2024 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc). - ### D'### D'### e D'### hanno concluso come da note scritte depositate in data 14 maggio 2024 (in relazione all' “udienza cartolare” del 20.05.2024), da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte, giusta il provvedimento del 16.04.2024, ritualmente comunicato (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 20.05.2024 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc). - #### ha concluso come da note scritte depositate in data 15 maggio 2024 (in relazione alla suddetta udienza cartolare del 20.05.2024), da intendersi parimenti ivi pedissequamente riportate e trascritte, giusta il provvedimento del 16.04.2024, ritualmente comunicato (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 20.05.2024 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc). - l'### di ### ha concluso come da note scritte depositate in data 15 maggio 2024 (in relazione alla suddetta udienza cartolare del 20.05.2024), da intendersi parimenti ivi pedissequamente riportate e trascritte, giusta il provvedimento del 16.04.2024, ritualmente comunicato (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 20.05.2024 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc). - ### ha concluso come da note scritte depositate in data 10 maggio 2024 (in relazione alla medesima udienza cartolare del 20.05.2024), da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte, giusta il provvedimento del 16.04.2024, ritualmente comunicato (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 20.05.2024 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc). ### atto di citazione ritualmente notificato, i signori ### D'### D'### e D'### convenivano in giudizio il Dr. ### unitamente alla ### UNITÁ ### di ### e alla #### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dato atto di quanto sopra, ritenere e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti Dott. ### e ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore nella determinazione del danno subito dagli attori, a causa ed in dipendenza del decesso di D'### occorso in data ###; conseguentemente, condannare, in solido i convenuti il Dr. ### Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 3 a 28 ### l'### UNITÀ ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la compagnia “### S.P.A.” in persona del suo legale rappresentante pro tempore che garantisce il Dott. ### da responsabilità sanitarie, al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dagli attori, biologici, esistenziali e morali e in particolar modo nei confronti di: a) D'### alla somma di euro € 431.920,00 così determinata in via indicativa, quanto ad euro 331.920,00 quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ed euro 100.000,00 per danno biologico, ovvero nei diversi importi maggiori o minori che risulteranno di giustizia, a seguito di personalizzazione dei danni in ragione di quanto sarà accertato nel corso dell'istruttoria espletata, oppure da liquidarsi in via equitativa; b) ### alla somma di euro € 381.920,00 così determinata in via indicativa, quanto ad euro 331.920,00 quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ed euro 50.000,00 per danno biologico, ovvero nei diversi importi maggiori o minori che risulteranno di giustizia, a seguito di personalizzazione dei danni in ragione di quanto sarà accertato nel corso dell'istruttoria espletata, oppure da liquidarsi in via equitativa; c) D'### alla somma di euro € 144.130,00 così determinata in via indicativa quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero in quel diverso importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, a seguito di personalizzazione del danno in ragione di quanto sarà accertato nel corso dell'istruttoria espletata, ovvero da liquidarsi in via equitativa; d) D'### alla somma di euro € 144.130,00 così determinata in via indicativa quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero in quel diverso importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, a seguito di personalizzazione del danno in ragione di quanto sarà accertato nel corso dell'istruttoria espletata, ovvero da liquidarsi in via equitativa. Il tutto, con rivalutazione monetaria delle somme liquidate e loro ulteriore maggiorazione secondo gli interessi cc.dd. compensativi, in misura congrua. Con vittoria di spese e compensi, comprese le spese dell'eventuale C.T.U., oltre accessori come per ### aumento del 30% ex art. 4 c. 1-bis del D.M. n. 55/14, aumento del 33% ex art. 4 c. 8 del D.M. n. 55/14, aumento del 20% per ogni soggetto oltre il primo ex art. 4 c. 2 del D.M. n. 55/14 e rimborso forfettario al 15% (ex art. 2 c. 2 D.M. n. 55/14), nonché il compenso e le spese ex art. 4 c. 5 lettera d) del D.M. n. 55/14 per tutte le attività successive alla decisione, con distrazione in favore dei procuratori degli attori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Gli attori, che ante causam avevano esperito la mediazione ex art. 5, co. 1, d.lgs. 28/2010 nei confronti del solo Dr. ### (il quale aveva integrato il contraddittorio anche nei confronti della ASL e della ### di ### che copriva la responsabilità civile del medico), con esito negativo a causa della mancata formulazione di proposte conciliative, riferivano: -CHE il giorno 22.07.2010, in ### S. ####, D'### figlio dei coniugi D'### e ### nonché, fratello di D'### e D'### a seguito di un infortunio subito per una caduta da un mezzo agricolo, veniva trasportato in ambulanza presso l'### di ### ove gli veniva diagnosticata la “frattura ileo - ischio pubica di dx e sx”; -CHE all'esito delle cure e degli esami compiuti dai medici addetti presso l'### di ### il sig. D'### veniva dimesso il ###, con la seguente prescrizione eseguita a cura del Dr. ### “### emocromo tra 3 gg. Tachidol 1 in caso dolore. Rx tra 30 gg. Circa. Arvenum cpr 500 1x2x30 gg.”; -CHE il D'### rispettando quanto stabilito nella scheda di dimissioni, il giorno 29.07.2010, effettuava il prescritto emocromo e, dopo appena due giorni, il ###, mentre si trovava immobilizzato a letto nella sua abitazione, accusava un Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 4 a 28 malore ed un forte dolore all'altezza del ginocchio sinistro, a seguito del quale, veniva soccorso dal personale 118, invano, poiché, poco dopo, decedeva per “arresto cardiocircolatorio”; -CHE a seguito della effettuazione, da parte della Dott.ssa ### nominata c.t. dalla competente ### della Repubblica di ### dell'esame autoptico sulla salma del D'### il P.M., in data ###, chiedeva al GUP presso il Tribunale di ### l'emissione di decreto di rinvio a giudizio nei confronti di ### per il reato p. e p. dall'art. 589 c.p.; -CHE nell'ambito del relativo procedimento, ### D'### D'### e D'### si costituivano parti civili, unitamente alla moglie e ai tre figli del familiare deceduto per il tramite di altro procuratore e, all'esito dell'istruzione dibattimentale, il Tribunale di ### con sentenza n.1756/2016, condannava il Dr. ### alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione e al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite, da liquidarsi con separato giudizio civile, rigettando la richiesta di provvisionale; -CHE avverso la predetta sentenza il Dr. ### proponeva prima appello, rigettato con sentenza n.15192/2018 del 13.02.2019 e, successivamente, ricorso presso la Corte Penale di Cassazione, all'esito del quale, con sentenza n. 20/2019 del 08.08.2019 veniva confermata la condanna a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa, per il reato di cui all'art. 589 cp.
Da qui, la domanda giudiziale proposta dai ### D'#### D'### e D'### in proprio e nella qualità di eredi del ### D'### nei confronti del Dr. ### e della ### S.P.A., quale garante della responsabilità professionale del medico, nonché della ### al fine di vederli condannare, in solido, al ristoro di tutti i danni occorsi agli attori per il decesso del loro congiunto D'### per responsabilità professionale medica.
Con altro atto di citazione (iscritto al N. RG 2985/2021), i sigg. #### D'### D'### e D'#### in proprio e nella qualità di eredi (rispettivamente quali moglie e figli del ### D'###, citavano, dinanzi all'intestato Tribunale di ### il ### Dr. ### (che, a sua volta, chiamava in causa la ### S.P.A. -quale garante della responsabilità professionale del medicoe la ASL di ### considerato responsabile del decesso del loro congiunto D'### Le premesse di fatto su cui detti attori basavano le loro pretese erano identiche a quelle dell'altro procedimento; le conclusioni, le seguenti: “### all'On.le Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi tutti così come fatti valere da ciascuno dei quattro creditori istanti nell'atto di citazione del 14.10.2021 e in corso di causa (da intendersi qui per integralmente trascritti), previa ammissione e successivo espletamento (fermo l'onere probatorio incombente sul convenuto e senza assunzione o inversione dello stesso) dei mezzi di prova chiesti da essi attori e reiezione di quelli ### di controparte: A) ### alla luce del giudicato come formatosi in sede ###ogni caso, la esclusiva responsabilità del convenuto dr. ### per la causata morte del ### D'### (avvenuta il ### nel Comune di ### S. ### e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento, in favore degli odierni attori, dei danni tutti, nessuno escluso o eccettuato, patrimoniali e non, emergenti e lucrocessanti, sia iure hereditatis che iure proprio, dagli stessi subiti e subendi, nella misura indicata in narrativa (cfr. pagg. 68 e 71) per ognuno di essi (da intendersi qui per richiamata e trascritta), ovvero in quella, maggiore (per effetto, pure, del possibile Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 5 a 28 incremento degli importi specificati, per ciascuno dei medesimi, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale subìto in considerazione, oltre che della particolarità del caso specifico, delle difficoltà di riprendersi da un lutto improvviso e mai immaginato) o minore, ritenuta dovuta (eventualmente anche sulla scorta di tabelle e di criteri diversi) sulla scorta delle emergenze processuali, di giustizia ed equità, sempre con la rivalutazione e gli interessi; B) ### inoltre, il predetto dr. ### al pagamento integrale delle spese di lite”.
In entrambi i procedimenti si costituiva il Dr. ### per chiedere, in via preliminare, la riunione dei due giudizi (il N. 872/2021 ed il N. 2985/21) pendenti dinanzi al medesimo ### e il differimento, ex art. 269 cpc, della prima udienza di comparizione delle parti, al fine di consentire la chiamata in causa della ASL di ### (nel solo procedimento N. 2985/2021) e della propria ### di #### tenuta a manlevare detto convenuto da qualsivoglia pretesa di parte attrice eventualmente riconosciuta come fondata e legittima dal giudicante, e, nel merito, il rigetto della domanda proposta dagli attori perché infondata sia in fatto che in diritto. ###. ### chiedeva che, manleva di ### a parte, dei pretesi danni rispondesse civilmente, in proprio e in garanzia, la ASL di ### in virtù del rapporto di dipendenza (infatti, il Dr. ### era dirigente medico di I liv. nel reparto di ###, essendo, peraltro, la sua attività, consistita esclusivamente nel redigere e firmare le dimissioni del paziente D'### già disposte dal ### del reparto e dai sanitari che lo avevano avuto in cura durante il periodo di degenza ospedaliera.
Aggiungeva che, in ogni caso, sulla richiesta risarcitoria formulata dagli eredi si era formato il giudicato per essere stata la richiesta già respinta in sede penale e, pertanto, la domanda di condanna specifica avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
Indi, per la denegata ipotesi di accertata responsabilità del Dr. ### chiedeva che il Tribunale condannasse ASL e ### a manlevarlo e garantirlo da qualsivoglia richiesta risarcitoria in virtù della polizza assicurativa intervenuta tra le parti, con pagamento diretto in favore degli attori ex art. 1917 co. 2 cc anche a titolo di rimborso delle spese del giudizio, anche per qualsiasi ulteriore danno superiore al massimale assicurato, con pagamento diretto in favore degli attori ex art. 1917 co. 2 cc, in relazione al comportamento da essi tenuto e al pregiudizio che ne è derivato al medesimo (il Dr. ### oltre ad aver provveduto al pagamento di tutte le spese legali derivanti dalla costituzione di parte civile per entrambe le compagini familiari, genitori e fratelli e sorelle da una parte e moglie e figli del defunto ### D'### dall'altra, ha subito un'iscrizione ipotecaria sui suoi beni per un valore di € 3.000.000,00, e onde evitare ulteriori aggravi è stato anche costretto nel dicembre del 2021 a versare la somma di € 60.000,00 per cancellare l'iscrizione ipotecaria ai suoi danni da parte di detta compagine familiare; inoltre di recente il medesimo è stato colpito da un infarto devastante che lo ha costretto ad un delicato intervento chirurgico, per il quale è ancora in cura). ### nel costituirsi in giudizio, prima quale convenuta dagli attori D'#### D'### e D'### e, con successiva comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, quale chiamata in causa dal Dr. ### eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per non avere gli attori azione diretta nei suoi confronti; evidenziava che la polizza era prestata a secondo rischio rispetto alla responsabilità diretta della ASL di ### e, quindi, in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza; aggiungeva che la ASL di ### era da reputarsi quale unica legittimata passiva in quanto obbligata, in Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 6 a 28 forza dei ### di settore, a tenere indenne il medico proprio dipendente. Chiedeva, comunque, il rigetto di qualsivoglia domanda, reputandola del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva, altresì, la ASL di ### insistendo per la nomina di un ### non avendo la ASL partecipato al procedimento penale, eccependo altresì che gli attori non avevano neanche fornito la prova dell'esistenza e della consistenza del rapporto parentale pregresso asseritamente leso. Chiedeva, quindi, il rigetto delle istanze risarcitorie perché reputate infondate, sia nell'an, che nel quantum (in particolare, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e comunque respingere tutte le domande avversarie).
Con provvedimento del 25.03.2022, l'On.le Presidente dell'intestato Tribunale, rilevata la presenza di profili di connessione soggettiva ed oggettiva tra il procedimento iscritto al RG 872/21 e quello iscritto al RG 2985/21 (promosso dalla moglie e dai figli del defunto D'### e assegnato ad altro ### della ###, disponeva la sostituzione del Giudice dott. ### con il Giudice Dott. Petraccone, già assegnatario del presente procedimento, e rinviava entrambe le cause innanzi a quest'ultimo per l'eventuale riunione dei procedimenti.
Con ordinanza del 11.10.2022 questo giudicante disponeva la riunione dei suddetti procedimenti; concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 19.01.2023.
A scioglimento della riserva assunta a seguito di “trattazione scritta” della predetta udienza, giusta il provvedimento del 13.12.2022, il Tribunale intestato, ritenendo la causa sufficientemente istruita e, quindi, matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.04.2024, poi differita al 20 maggio 2024 all'esito della quale, tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 comma 1 codice di rito. ### depositavano sia le note scritte (v. sopra) che le memorie conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE Tanto premesso in fatto, ritiene questo giudice che la sentenza penale di condanna, passata in giudicato, debba essere tenuta necessariamente in considerazione, se non altro perché già tre organi giudicanti (due di merito e uno di legittimità) in buona sostanza hanno già valutato, in maniera puntuale, precisa e analitica, all'esito di un'ampia e compiuta istruttoria, tutti i medesimi fatti per cui oggi è causa (peraltro, il primo Giudice lo ha fatto nell'immediatezza dei fatti, mentre oggi questo Tribunale, secondo i ### dovrebbe rifare nuovamente tutta l'istruttoria, per di più a distanza di circa 15 anni dai fatti); peraltro, non vi è dubbio che i vincoli che derivano dal suddetto giudicato nell'ambito del conseguente giudizio civile risarcitorio prescindono da quanto disposto dall'art. 651 cpp, atteso che in tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (si veda, da ultimo, per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 12901 del 10/05/2024). Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 7 a 28 ### (di fatto già tutte disattese) Ebbene, tanto precisato, preliminarmente, occorre prendere in considerazione le questioni preliminari sollevate dalle parti, fornendo, al contempo, un corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame.
La disciplina della responsabilità medica è, attualmente, regolata dalla ### n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco e s.m.), che ha previsto, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e la responsabilità extracontrattuale del medico, salvo che questi abbia stipulato un contratto con il paziente. Nello specifico, detta legge, all'art. 7, comma 3, prevede testualmente che: "### la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5".
Tali norme sostanziali però non hanno efficacia retroattiva, mancando una specifica disposizione transitoria, per cui non sono applicabili ai fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore (v. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 28994 del 11/11/2019 e cfr. altresì Cass. 08/11/2019, n. 28811).
Ne deriva, quindi, che le fattispecie perfezionatesi prima dell'entrata in vigore della ### devono essere regolate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, trovando applicazione la disciplina della responsabilità contrattuale sia con riferimento alla posizione della struttura sanitaria che dei medici.
Tanto premesso, possono essere dunque esaminate le suddette questioni preliminari, che, sotto, per comodità di lettura, vengono numerate dalla numero 1 alla numero 4. 1. Sulla carenza di legittimazione attiva nei confronti dell'assicurazione convenuta ### ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dei congiunti del defunto D'### (padre, madre, sorella e fratello) nei suoi confronti, sul presupposto per il quale il soggetto che ritiene di essere stato danneggiato ha titolo per proporre una domanda giudiziale solo nei confronti del presunto responsabile.
Non avrebbe, invece, alcun titolo per agire nei confronti della compagnia assicurativa. ### è fondata.
In caso di responsabilità medica, infatti, la chiamata diretta della compagnia di assicurazione da parte dei danneggiati, è stata “legittimata” solo di recente, per effetto dell'approvazione del ### attuativo della ### Di talché, poiché la fattispecie in esame non è soggetta, ratione temporis, alla suddetta disciplina, deve ritenersi che nel caso di specie l'assicuratore sia obbligato soltanto nei confronti dell'assicurato (a tenerlo indenne di quanto questi sia tenuto a pagare al danneggiato e che, invece -in difetto di un vincolo contrattuale che lega l'assicuratore al danneggiatoquesti non possa agire direttamente in giudizio nei confronti dell'assicuratore): come sopra premesso, risalendo il fatto causativo del danno al luglio 2010, infatti, ivi non potrà trovare applicazione la ### (L. 24/2017), per la quale vige, come detto, il divieto di applicazione retroattiva.
Va, pertanto, dato atto dell'inammissibilità della domanda proposta dal padre, dalla madre, dalla sorella e dal fratello del ### D'### direttamente nei confronti della compagnia assicurativa, proprio perché, nel caso di specie, gli eredi D'### non hanno azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del medico (o della struttura sanitaria).
Ad ogni buon conto, poiché la ### è stata tempestivamente e ritualmente evocata in giudizio (in entrambi i procedimenti), quale “garante”, altresì dal convenuto Dr. ### ovvero dall'assicurato che ha chiesto di essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli della lite nell'ipotesi di Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 8 a 28 accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli attori, e, pertanto, poiché il contraddittorio, in ogni caso, risulta comunque correttamente integrato, la suddetta inammissibilità non può determinare alcuna conseguenza negativa, dovendo essere senza dubbio disattesa l'istanza proposta da ### di estromissione dal presente giudizio. 2. Sull'istanza di revoca del decreto autorizzativo della chiamata in causa della ASL di ### e della ### nel giudizio RGN 2985/21 La difesa dei #### D'### D'### e D'### ha richiesto la revoca del provvedimento autorizzativo (emesso nella controversia RG 2985/21, promossa dalla vedova e dai figli del defunto D'### della chiamata in causa, ad istanza del convenuto ### della ASL di ### e della #### o, in via subordinata, la separazione, sempre nell'ambito del procedimento RG 2985/21, della causa proposta dagli attori nei confronti del solo Dr. ### da quelle di “manleva” e “garanzia” introdotte da quest'ultimo nei riguardi dei chiamati.
Ha asserito, in definitiva, che il giudicato (ottenuto dopo ben nove anni di giudizio) riguarda la accertata ed indiscutibile responsabilità penale del solo Dr. ### non coinvolgendo né la ASL di ### né la ### (peraltro rimaste effettivamente estranee al procedimento penale) e che la “riunione” delle due domande (“principale” e “di manleva”) avrebbe ritardato, senza alcuna giustificazione, la decisione circa il preteso risarcimento danni. ### è infondata e, come tale deve essere rigettata.
È infatti vero che ### e ### non hanno partecipato, quali responsabili civili, al processo penale nei confronti del Dr. ### sicché le statuizioni contenute nella sentenza penale non risultano loro opponibili, non essendo stato compiuto peraltro alcun accertamento in ordine alla riferibilità alla struttura sanitaria del fatto del proprio dipendente né alla quota di responsabilità alla stessa riferibile; tuttavia, bisogna ricordare che, in ogni caso, l'efficacia del giudicato ### riguarda (sempre e) solo l'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso (si veda la pronunzia della Cass. n. 12901/24 sopra citata).
Resta, quindi, sempre ferma, la necessità dell'accertamento, da parte del giudice civile, dell'esistenza delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come dannoso, del nesso causale e della loro entità. Così come resta ferma la facoltà del giudice civile di utilizzare le prove assunte nel processo penale ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare.
Ne consegue che la responsabilità della struttura ospedaliera, per la quale non sussiste un vincolo di giudicato penale, può essere integralmente vagliata dal giudicante.
Orbene, considerato: i) che il medico non può andare esente da responsabilità alla luce della sentenza penale irrevocabile e della rilevanza che essa riveste nel presente giudizio e ii) che la ### ospedaliera, per come vedremo meglio più avanti, risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, va senz'altro riconosciuta e confermata la piena legittimità e ammissibilità della chiamata in causa della compagnia assicuratrice e della ASL di ### dovendosi dare ### rilievo e valore al diritto di manleva/difesa (anche in considerazione del rilevante valore della causa) .E, infatti, i noti principi di economia processuale e ragionevole durata del processo non ostano in alcun modo alla suddetta riunione, in quanto l'esigenza di una tempestiva definizione del giudizio, dotata di rilievo costituzionale non è concepita quale valore assoluto, ma in rapporto alle altre tutele costituzionali e, in particolare, al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio sancito dall'art. 24 Cost. (si veda tra le tante Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2832 del 05/02/2021). Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 9 a 28 3. Sull'istanza di separazione del giudizio RG 2985/21 da quello recante RG 872/2021 Anche detta istanza va senza dubbio rigettata, per le medesime ragioni di cui sopra.
A tal fine, questo giudicante, richiamando le ordinanze del 08.04.2022, 11.10.2022 e del 06.06.2023, evidenzia, ancora una volta, gli indiscutibili rilevanti elementi di connessione tra i due procedimenti (RG 872/21 e RG 2985/21), che hanno portato alla necessità di riunire le anzidette cause proprio in un'ottica di economia processuale e ragionevole durata del processo, intesa non come valore assoluto, ma in rapporto alle altre tutele costituzionali e, in particolare, al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio sancito dall'art. 24 Cost. (si veda la pronunzia della Cass. sopra citata, n. 2832 del 05/02/2021). 4. Sull'eccezione di tardività del deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.
La difesa degli ### D'### (coniuge e figli del sig. D'### ha eccepito l'inammissibilità di tutte le memorie depositate dalla ASL di ### e delle seconde e terze memorie depositate dal Dr. ### con conseguente decadenza dei medesimi dalle richieste ivi contenute, in quanto tardivamente depositate.
Tale eccezione troverebbe il suo presupposto nella necessità di computare, nei casi in cui venga disposta la decorrenza differita dei termini per gli scritti di cui al richiamato art. 183, c. 6 c.p.c., anche il giorno iniziale (al fine del calcolo delle rispettive scadenze).
Sulla questione della decorrenza differita, questo Tribunale non ritiene l'eccezione sollevata meritevole di accoglimento.
Difatti, secondo l'orientamento richiamato dalla difesa attorea, qualora venga disposta la decorrenza differita per il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., nel computo dei termini deve essere calcolato anche il giorno iniziale, ossia il dies a quo, non essendo applicabile la previsione generale di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., invero applicabile solo nel caso di decorrenza “generica” e non da una data determinata (cfr. Tribunale Ancona 17.11.2020; Tribunale Padova, ordinanza 26.01.2017; Tribunale Como, ordinanza. 07.03.2011). ### altro, preferibile, orientamento trova, invece, applicazione il principio generale di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., in base al quale è previsto che “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali”. Si tratta di orientamento secondo cui, trattandosi pur sempre di termini a giorni, gli stessi devono ritenersi soggetti alla regola codicistica di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c. con esclusione dal computo del dies a quo (cfr. Tribunale di Roma n. 12008 del 02.08.2023; Tribunale di Rovigo n. 272 del 23.04.2021; Tribunale di Cuneo sentenza n. 592 del 14.07.2021; Tribunale di Roma del 25.02.2017; Tribunale di Padova del 01.06.2016, in motivazione: “… ### noto, il dato letterale dell'art. 155 c.p.c., comma 1 esclude dal computo dei termini processuali il giorno iniziale, prevedendo così che il dies a quo sia ravvisabile nel giorno successivo. Di norma, quindi, la decorrenza dei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6 concessi in udienza è individuata nel giorno successivo alla medesima. Pur registrandosi, all'uopo, due diversi orientamenti giurisprudenziali, si ritiene di aderire a quello conforme al dettato codicistico, peraltro, maggiormente garantista per le parti. Il criterio interpretativo dal quale muove l'adesione all'orientamento che ritiene applicabile l'art. 155 c.p.c., comma 1 anche nel caso di decorrenza dei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6 in forma differita rispetto al giorno dell'udienza, è quindi il criterio di interpretazione letterale. Il dettame dell'art. 155 c.p.c. individua una norma di carattere generale, senza eccezioni. Nulla osta quindi alla sua applicazione anche nell'ipotesi di decorrenza differita dei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6 con conseguente esclusione del primo giorno dal computo degli stessi … ### l'opposta interpretazione … determinerebbe una discrasia tra la disciplina del computo dei termini concessi in udienza, rispetto a quella dei termini a decorrenza differita, ingenerando una nuova regola restrittiva rispetto al diritto di difesa delle parti, priva di un fondamento codicistico…”). Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 10 a 28 Tanto premesso, come sopra accennato, ritiene il giudicante che sia preferibile il secondo orientamento, in quanto lo stesso è più coerente al dato codicistico e si evita in tal modo di introdurre differenziazioni non desumibili dalla norma. Ne consegue, quindi, a totale conferma del provvedimento reso in data ###, la ritualità e tempestività delle memorie istruttorie come regolarmente depositate da tutte le ### in causa, con conseguente rigetto di qualsivoglia istanza di stralcio. ### - RESPONSABILITÀ ### E ### Ciò posto, venendo all'esame della vicenda per cui è causa, trattandosi -come anzidettodi fattispecie perfezionatasi prima dell'entrata in vigore della ### si dovrà far riferimento ai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, trovando applicazione la disciplina della responsabilità contrattuale sia con riferimento alla posizione della struttura sanitaria che dei medici. ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il ricovero o la visita ambulatoriale presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, comporta la conclusione di un contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria. ### pertanto, risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi, dalla colpa dei ### di cui l'### si è avvalso (cfr. Cass., 17 gennaio 2019, n. 1043; Cass., 21 agosto 2018, n. 20829; Cass., 3 febbraio 2012, n. 1620; Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., 24 maggio 2006, n. 12362). ### la professione medica, da parte sua, per andare esente da responsabilità, deve attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida e alle buone pratiche clinico assistenziali.
Circa la RESPONSABILITÀ del ### Nella specie, la presente decisione non può, in alcun modo, prescindere dai chiari esiti del procedimento penale, atteso che, dopo ben tre gradi di giudizio, il Giudice penale ha accertato la responsabilità del Dr. ### in relazione al decesso del sig. ### D'### Il Tribunale ### di ### in particolare, con la sentenza n. 1756/16 depositata in data ### (cfr. doc. 28 atto di citazione attori - coniuge e figli del D'###, ha ritenuto che la condotta posta in essere dal medico sia stata connotata da imprudenza, in quanto lo stesso, all'atto di dimissione del paziente, ha colposamente interrotto la terapia antitrombotica, non prescrivendo la somministrazione del ### 0,4, benché il paziente versasse in una situazione di rischio tromboembolico perché costretto ad immobilizzazione protratta.
Dalla sentenza di primo grado emerge, altresì, che tutti gli odierni attori si sono costituiti parte civile nel processo penale. Il Tribunale penale ha condannato l'imputato alla pena ### di mesi quattro di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi dinanzi al giudice civile.
La predetta condanna è stata confermata dapprima dalla Corte di Appello di Roma e, poi, dalla Corte di Cassazione (cfr. doc.ti 36 e 44 allegati all'atto di citazione di parte attrice). ### anzidetto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 11 a 28 Ne consegue che, in presenza di sentenza irrevocabile di condanna, il giudice civile o amministrativo è vincolato nella propria decisione per quanto riguarda gli elementi essenziali del fatto-reato, quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria o restitutoria.
Pertanto, nel caso in esame, deve ritenersi provata la condotta illecita posta in essere dal convenuto Dr. ### che, mediante la propria condotta omissiva, ha determinato il decesso del sig. ### D'### Né sono stati ivi allegati elementi e/o fatti nuovi e/o diversi rispetto a quelli (già) valutati dal Giudice penale, tale da indurre questo Tribunale a disporre una ### Consulenza, oltretutto, a distanza di circa 15 anni dai fatti di causa, bastando indi richiamare -per relationemla ### motivazione di cui all'allegata Sentenza del Tribunale Penale.
Per completezza, in ogni caso, si reputa opportuno evidenziare (solamente e sinteticamente) i “passaggi” principali della triste vicenda che ha visto come “protagonista” il povero ### D'### nei termini che seguono: 1) in data ###, il loro ### D'### subiva un infortunio mentre si trovava alla guida di un mezzo agricolo, in conseguenza del quale lo stesso veniva immediatamente trasportato e ricoverato presso l'### di ### con diagnosi di “frattura ileoischio-pubica di dx e sx” (cfr. allegati 1-3 del fascicolo attoreo procedimento RG 2985/21); 2) il ### (ossia solo 5 giorni dopo) il D'### veniva dimesso con scheda, redatta e sottoscritta dal Dr. ### del seguente tenore: “…ricovero dal 22.7.2010 al 27.7.2010. Diagnosi frattura branca ileo ed ischio pubica bilaterale con interessamento del tetto acetabolare bilaterale. Frattura ala sacrale ed ileale dx. Riposo a letto. ### emocromo tra 3 gg. Tachidol 1 im con dolore. Rx tra 30 gg. circa. Arvenum cpr 500 1x2x30 gg” (cfr. allegato 4 del predetto fascicolo RG 2985/21); 3) eseguito, quindi, il prescritto esame emocromocitometrico in data ### (ossia 2 giorni dopo rispetto alle suddette dimissioni ad opera del Dr. ### cfr. allegato cinque fascicolo attoreo RG 2985/21) il ### D'### dopo altri 2 giorni ovvero il ###, alle ore 14.00 circa, mentre, immobilizzato a letto, si trovava presso la propria abitazione, iniziava ad accusare dolori all'altezza del ginocchio sinistro; 4) pochi minuti dopo, indi, di fatto, senza neppure rendersene conto, perdeva i sensi; 5) prontamente la moglie, unitamente alla figlia D'### e al fratello ### (cognato di D'###, presenti in loco, richiedevano l'intervento del personale sanitario del 118, che, giunto sul posto, soccorreva invano il D'### 6) lo stesso, infatti, decedeva alle ore 15.30 per “arresto cardiocircolatorio” (come da relativa constatazione redatta dal medico del servizio 118: v. allegato 6 del fascicolo attoreo RG 2985/21); 7) a seguito della effettuazione, da parte della Dr. ### dell'esame autoptico sulla salma del povero D'### il P.M., in data ###, chiedeva al GUP presso il Tribunale di ### l'emissione del decreto di rinvio a giudizio nei confronti di ### per il reato p. e p. dall'art. 589 C.P.; 8) disposto ritualmente il rinvio a giudizio, il Giudice del dibattimento sentiva tra gli altri, nel contraddittorio delle parti, oltre alle parti medesime: -all'udienza del 04.10.2013 ### (che all'epoca era ricoverato nella stessa stanza del ### D'### cfr. il verbale con le puntuali trascrizioni e fonoregistrazioni allegato/e sub F alla seconda memoria istruttoria degli attori del procedimento RG 872/21, nonché sub 20 altresì dagli attori del procedimento riunito); -all'udienza del 07.03.2014 ### (infermiera del nosocomio addetta al reparto di ortopedia del nosocomio di ### cfr. il verbale con relative fonoregistrazioni allegate sub G alla seconda memoria istruttoria degli attori del procedimento RG 872/21 nonché sub 21 dagli attori del procedimento riunito); -all'udienza del 04.07.2014 ### (addetta al servizio presso il reparto di ortopedia dell'### di ### cfr. il verbale con relative Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 12 a 28 fonoregistrazioni allegate sub H alla seconda memoria istruttoria degli attori del procedimento RG 872/21 nonché sub 22 dagli attori del procedimento riunito); -all'udienza del 09.02.2015 i dottori ### e ### (entrambi addetti, nel periodo dei fatti, presso il reparto di ortopedia di ### cfr. il verbale con relative fonoregistrazioni allegate sub I alla seconda memoria istruttoria degli attori del procedimento RG 872/21 nonché sub 23 dagli attori del procedimento riunito); 9) all'esito dell'istruttoria, dunque, emergeva, inequivocabilmente, per averlo dichiarato sia le parti che i testi, che (nonostante il rifiuto iniziale del paziente) era stata sempre somministrata la terapia eparinica per tutto il periodo del ricovero in ospedale (affermavano altresì i medici all'uopo escussi che in un paziente, come il D'### affetto da trauma al bacino, trovandosi immobilizzato e non potendo deambulare, era necessario dover somministrare il farmaco ### con il rispetto dell'osservanza anche delle linee guida); 10) quindi, diversamente da quanto oggi opinato dalla difesa del Dr. ### dalle testimonianze esperite nel corso dell'istruttoria dibattimentale espletata innanzi al Tribunale penale di ### è emerso che D'### aveva sempre assunto la terapia antitrombotica eparinica nel corso del suo ricovero, fino al giorno delle sue dimissioni dal nosocomio di ### occorso in data ###, e, pertanto, il Dott. ### medico di I livello della ASL di ### che dal 22 gennaio 1990 rivestiva la qualifica di dirigente del reparto ortopedico del nosocomio di ### (come dichiarato dal medesimo convenuto a pag. 5 della comparsa di risposta del 17.09.2021), era tenuto a conoscere tale circostanza, tanto più se si pensi che i pazienti ricoverati presso il “suo” reparto -quello di ortopediaerano di fatto dislocati su di un unico piano dell'### di ### composto da sei sole stanze di degenza. In conclusione, come già puntualmente accertato in sede penale (cfr. pagine 7 e seguenti della Sentenza del Tribunale penale), è da reputarsi che vi sia un nesso causale diretto tra il comportamento colpevolmente omissivo del Dr. ### (che ha ritenuto di prescrivere un diverso medicinale, in luogo di quello effettivamente necessario-salvavita, solo perché inizialmente il paziente aveva “rifiutato” il suddetto farmaco “salvavita”) e il decesso del congiunto (ossia tra l'omessa profilassi antitrombotica e la insorgenza di ###: infatti prescrivendo al paziente il medicinale ### 500, da reputarsi assolutamente inefficace e inadeguato alla situazione clinica del D'### omettendo di prescrivere l'esatta terapia antitrombotica di cui il paziente necessitava, costituito dal farmaco ### 4000, si è di fatto assunto (in termini tecnico-giuridici) il cd. “rischio morte”. Infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, la prevedibile formazione di una trombo-embolia polmonare dovuta alla prolungata immobilità alla quale il paziente fu costretto a seguito del trauma subito, avrebbe necessariamente dovuto indurre i ### indipendentemente dall'esistenza della frattura del bacino e della sua mancata evidenziazione, ad assumere le necessarie contromisure terapeutiche -e, in primo luogo, a provvedere alla somministrazione di eparinaessendo chiaro come l'immobilizzazione di un paziente costituisca un importante fattore di rischio per trombosi venosa profonda, e ciò a prescindere da un trauma, essendo tutti i pazienti allettati soggetti a un concreto rischio di trombosi (si veda, in motivazione, tra le altre: Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8114 del 2022).
In conclusione, il decesso del ### D'### è da ricondurre alla mancata assunzione della terapia antitrombotica, assunta dal paziente in costanza di ricovero, e non prescritta dal Dott. ### Non è invece ravvisabile alcun concorso di colpa da parte della vittima e/o di terzi.
Appare, infine, superfluo rilevare che stante la (a dir poco) copiosa documentazione in atti qualsivoglia ulteriore attività istruttoria appare del tutto ultronea (e ciò, dunque, anche senza volere minimamente considerare il lunghissimo lasso di tempo ad oggi trascorso rispetto al decesso del congiunto). Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 13 a 28 Circa la RESPONSABILITÀ della ASL di ### Per quanto attiene specificatamente alla responsabilità della struttura sanitaria convenuta (e chiamata in causa), si osserva quanto segue. ### detto, non può traslarsi, con riguardo alla posizione della struttura ospedaliera, l'efficacia extra-penale della sentenza di condanna.
Tuttavia, in base ai principi esposti in precedenza, sussiste indubbiamente la responsabilità civile solidale della ### ai sensi dell'art. 1228 La struttura sanitaria, avvalendosi del professionista per l'esecuzione della prestazione sanitaria, risponde dei fatti dannosi cagionati dal personale in essa operante. Pertanto, tenuto conto di quanto emerso nel giudizio penale in ordine alla responsabilità del Dr. ### deve ritersi integrata la responsabilità dell'### per il fatto del proprio dipendente.
Non ritiene questo Tribunale che sussista, invece, una responsabilità della ASL ai sensi dell'art. 1218 c.c. per fatto proprio, atteso che dalla relazione di consulenza tecnica del PM acquisita nel processo penale (che rappresenta senz'altro un documento di prova utilizzabile dal giudice civile nel procedimento di risarcimento del danno come fonte del proprio convincimento: cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 15714 del 02/07/2010; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 31/10/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 07/11/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12901 del 10/05/2024, etc.), in costanza di ricovero, non emergono (diversamente da quanto lamentato dalla difesa del medico convenuto Dr. ###, condotte censurabili, come, ad esempio: errori/omissioni, cattiva organizzazione del reparto e/o negligenza nella redazione e tenuta della cartella clinica. Quest'ultima, infatti, non presentava elementi tali da far sorgere dubbi circa l'avvenuta somministrazione del farmaco antitrombotico, essendo stato solo annotato il rifiuto della terapia al momento del ricovero, senza più alcuna successiva indicazione.
Sulla ripartizione interna della responsabilità tra ### e ### può dirsi che sia ormai del tutto pacifico l'orientamento di legittimità, ivi pienamente condiviso, in base al quale in tema di danni da “malpractice medica” (anche nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017), nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, co. 2, e 2055, comma 3, c.c. salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 11/12/2023, nonché la Sentenza n. 12965 del 26.04.2022 che invero richiama altresì Cass., 11/11/2019, n. 28987, Cass., 29/10/2021, n. 29001) In buona sostanza la rivalsa della struttura può essere integrale (invece che limitata alla misura del 50%) solo nei casi in cui la ASL dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la ### è obbligata.
Spetta###, dunque, alla struttura sanitaria vincere la presunzione di pari responsabilità rispetto alla verificazione del danno, provando la diversa misura delle colpe e della derivazione causale dell'evento. Incombe###, cioè, sulla struttura sanitaria il preciso onere probatorio di dimostrare un quid pluris rispetto alla mera condotta colposa del medico, quali errori grossolani o comportamenti apertamente contrastanti con le linee guida ospedaliere.
Tale prova non può dirsi raggiunta nel caso in esame.
Se è vero che nella fase di ricovero è stata prescritta (e somministrata) al paziente la corretta terapia antitrombotica e il Dr. ### autonomamente, si è discostato da quanto prescritto e somministrato in costanza di ricovero, è altrettanto vero che la ASL Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 14 a 28 non ha provato, né specificamente allegato, in corso di causa, l'imprevedibile e del tutto dissonante "malpractice" medica nei termini sopra detti.
Difatti, la gravità della condotta ascritta al Dr. ### non esime la ### dai dovuti controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.
Pertanto, non ricorrono i presupposti necessari a ritenere superata la presunzione di pari ripartizione delle quote di responsabilità tra la ASL di ### e il Dr. ### Ne discende -nei rapporti interni, ex art. 2055, comma 2 c.c.- la corresponsabilità della ASL di ### nella causazione dell'evento, che si ritiene di quantificare nella misura del 50%. ### via preliminare, va disattesa la domanda avanzata dal Dr. ### di dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di condanna specifica così come formulata dagli attori, essendo essa coperta dal giudicato, stante la mancata impugnazione in sede penale della predetta statuizione, essendo sin troppo evidente che il Giudice penale si sia limitato a rigettare la sola domanda di provvisionale ed essendo parimenti del tutto pacifico che giammai potrebbe essere coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile: cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza ### del 07/11/2023 - Rv. 669626 - 01).
Non a caso, il Giudice penale, sebbene abbia disatteso la richiesta di provvisionale, ha -di controaccolto la domanda alla condanna generica (v. pagine 10-11 della Sentenza) al risarcimento del danno (sulla cui base, stando a quanto è dato comprendere, è stata poi altresì legittimamente iscritta ipoteca giudiziale: cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza 10197 del 16/04/2021).
Circa la domanda degli attori ### D'#### D'### e D'### I suddetti attori, quali coniuge e figli superstiti, hanno richiesto il ristoro dei danni (iure proprio) non patrimoniali conseguiti alla perdita del congiunto e patrimoniali, per la perdita dell'apporto economico e per gli esborsi economici sostenuti per le spese funerarie del congiunto, oltre ai danni iure hereditatis, subiti dallo stesso de cuius per la perdita della vita.
Orbene, quanto ai danni non patrimoniali iure proprio, viene in rilievo, in primo luogo, il danno da lesione parentale, per aver perso il proprio coniuge e genitore, così subendo una “mutilazione relazionale”.
Sul punto, si osserva che si è in presenza del cd. danno parentale, quale danno iure proprio subito dai prossimi congiunti per la perdita del loro caro, sussistendo in tal caso la lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali anche quello derivante dalla lesione del rapporto parentale intercorrente con il prossimo congiunto deceduto. ### afferma la Corte, “l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.”.
Tuttavia, se è vero che quello in esame è un interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la famiglia, per accertare l'effettiva sussistenza dell'interesse medesimo e della sua lesione, è necessario fornire la prova dell'esistenza in concreto, tra la persona deceduta e quella che invoca il Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 15 a 28 risarcimento, dei rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale.
Il prossimo congiunto che chieda il risarcimento della voce di danno in esame sarà tenuto ad allegare e provare il pregiudizio patito in conseguenza della lesione del rapporto parentale, potendo i congiunti più stretti usufruire delle semplificazioni probatorie (fondate su massime di esperienza).
Nel caso di specie deve ritenersi, certamente, che vi sia stata la lesione del legame parentale, essendo venuto meno il rapporto affettivo tra gli attori, moglie e figli, ed il loro congiunto, all'epoca dei fatti di anni 40, per i quali deve ritenersi una convivenza effettiva sia con la moglie, non essendo stato dedotto uno stato di separazione neanche di fatto, sia con i figli, all'epoca di anni 9, 13 e 17, essendo emerso che gli stessi erano ancora conviventi (risultano ricompresi nel certificato di famiglia prodotto da parte attrice - doc. 10 allegato all'atto di citazione).
Venendo, quindi, all'individuazione del criterio di liquidazione di detto pregiudizio deve rilevarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, i quali hanno utilizzato come parametro le ### predisposte dal Tribunale di Roma, questo giudicante ritiene debbano applicarsi le ### elevate dalla nota sentenza n. 14402 del 30/06/2011 della ### 3 della Corte di Cassazione, a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale.
La Suprema Corte ha affermato che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. (e cfr. altresì Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24473 del 18/11/2014, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, secondo cui in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cpc, poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle; si veda altresì, tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8532 del 06/05/2020, secondo cui le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia paranormativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.; e cfr. altresì Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22859 del 20/10/2020, secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, anche riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari). ### sulla ### di ### oltretutto, da ultimo, ha altresì aggiornato i criteri orientativi elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale, e ciò a seguito dell'orientamento (da reputarsi minoritario) espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/21, secondo il quale: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”.
Non a caso, anche la Corte di Cassazione, prendendo atto di tale “aggiornamento”, ha testualmente confermato che: “al fine di liquidare il danno, le tabelle di ### pubblicate Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 16 a 28 nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la relativa liquidazione equitativa, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza ### del 16/12/2022; e cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023).
Pertanto, ivi non possono che applicarsi le suddette tabelle milanesi.
Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, vengono presi in considerazione ### 5 parametri: a) l'età della vittima primaria; b) l'età della vittima secondaria; c) la convivenza tra le due; d) la sopravvivenza di altri congiunti; e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Le prime quattro circostanze, come può agevolmente notarsi, hanno natura “oggettiva” e possono essere, quindi, provate anche solo con documenti anagrafici; la quinta circostanza, invece, è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo essere provata anche con presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva, il giudice deve valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni).
Può ora passarsi alla liquidazione del danno, con la precisazione che la liquidazione di un importo, in ipotesi, superiore a quello indicato nell'atto introduttivo dagli attori, non comporta il vizio di ultrapetizione, avendo, gli stessi, chiesto il pagamento di una somma determinata o “di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia” (v. Cass. Sez. III civile ordinanza 15.06.2020 n. 11595).
Tenuto conto del profondo sconvolgimento che l'improvviso decesso del de cuius (avvenuto alla giovane età di 40 anni) ha portato alla qualità della vita per i superstiti conviventi (la giovane coniuge ed i tre figli minorenni di 17, 13 e 9 anni), appare “equo” e giusto riconoscere, a titolo di danno non patrimoniale: - a favore della moglie ### la somma di € 293.325,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (22 punti in base all'età del congiunto deceduto, 22 punti in considerazione dell'età; 16 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 75 punti); - a favore della figlia D'### la somma di € 308.969,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (22 punti in base all'età del congiunto deceduto, 26 punti in considerazione dell'età; 16 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 79 punti); - a favore del figlio D'### parimenti la somma di € 308.969,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (22 punti in base all'età del congiunto deceduto, 26 punti in considerazione dell'età; 16 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 79 punti). - favore del figlio D'### la somma di € 316.791,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (22 punti in base all'età del congiunto deceduto, 28 punti in considerazione dell'età; 16 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 17 a 28 nel nucleo primario, 15 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 81 punti).
Quanto al danno patrimoniale, a norma dell'art. 2043 c.c., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, purché sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro (si veda sul punto Cass. Civ. n. 3549/04 e 4980/06).
Tuttavia, il danno non va esaminato con riguardo alla somma globale che presumibilmente la vittima apportava alla comunione familiare, poiché dalla stessa va detratta sia la somma destinata a consumi, in senso lato, che essa stessa realizzava, sia la c.d. “quota sibi”, la parte, cioè, del reddito che il defunto avrebbe speso per sé, senza farla transitare attraverso la comunione familiare che questo giudice ritiene possa essere stimata in 1/5 (tenuto conto che anche il coniuge era a carico e che il nucleo familiare era costituito da cinque membri).
Tale importo, poi, va ripartito tra la moglie ed i figli: considerata, infatti, la giovanissima età dei ragazzi al momento della perdita del padre; la dimostrata convivenza tra il defunto e la moglie, unitamente all'entità dei redditi della vittima ed alla composizione nucleare della famiglia, è sufficiente a far ritenere, ex art. 2727 c.c., una stabile contribuzione della vittima sia in favore del coniuge che dei figli.
Ora, venendo alla fattispecie concreta, non essendo possibile la aestimatio di questo danno nel suo preciso ammontare, dovrà farsi ricorso al criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., secondo i criteri che seguono.
Risulta dagli atti che il de cuius, nell'ultimo anno di vita, aveva percepito un reddito lordo da lavoro dipendente di € 23.952,00 (cfr. doc. 72 allegato atto di citazione), corrispondente ad un reddito netto di € 21.303,00, ottenuto sottraendo dal reddito annuale lordo i contributi previdenziali, l'### e le addizionali ### regionali e comunali (€ 2.649,00).
Non può, certamente, prendersi in considerazione l'unica busta paga depositata dagli attori relativa al mese di giugno 2010 che reca un importo mensile netto di oltre € 2.000,00 ( doc. 67 allegato all'atto di citazione), poiché include voci variabili, strettamente connesse e collegate ad attività svolte in trasferta e/o cantieri disagiati e/o straordinario occasionale come il superminimo personale e l'assegno ad personam, da non considerare come parte fissa della retribuzione.
Dall'importo suddetto va detratta la quota sibi pari ad € 4.260,60 (1/5), sicché residua nell'interesse della famiglia la somma di € 17.042,40, che va ulteriormente ridotta in ragione della diminuzione delle spese a carico della moglie, essendo venuto meno un membro della famiglia, per un importo presumibile pari al 15%.
Pertanto, dall'importo di € 17.042,40, va detratta la somma di € 2.556,36, pari a quel 15% di spese che la moglie avrebbe, comunque, sostenuto nella gestione familiare se ci fosse stato il marito, per un totale di € 14.486,04.
A partire, poi, dal 2017, tale somma va aumentata dei “verosimili incrementi futuri” che quel reddito avrebbe avuto, se la vittima avesse potuto continuare a svolgere il proprio lavoro che, nel caso concreto, ammontano all'1,3% l'anno (per i dipendenti inquadrati al 4° livello - cfr. doc. 74 allegato all'atto di citazione).
La sig.ra ### moglie del de cuius, è stata però assunta nell'aprile 2020 come bracciante agricola (inquadramento ### 3 ### - cfr. doc. 57 e 58 allegati all'atto di citazione), percependo un reddito mensile di € 352,00 netti, che, quindi, andrà detratto dall'importo dovutole, dal 21.04.2020 sino al 31.10.2020, per un totale di circa € 2.112,00.
Non andrà, di contro, detratto l'importo percepito dalla sig.ra ### a titolo di pensione di reversibilità, pari ad € 516,00 mensili (cfr. doc. 77 allegato all'atto di Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 18 a 28 citazione). Con la sentenza, a ### n. 12564 del 22.05.2018, la Corte di Cassazione ha infatti affermato un principio fondamentale: dal risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto per la morte del congiunto, non può essere detratto il valore del capitale della pensione di reversibilità (così ribadito anche dalla Cassazione, con la sentenza n. 22530/19 e con l'ordinanza n. 2177/21).
Il trattamento pensionistico, infatti, non soggiace ad una logica e ad una finalità di tipo indennitario, ma costituisce, piuttosto, l'adempimento di una promessa rivolta dall'ordinamento al lavoratore assicurato che, attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale: la promessa che, a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamento, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l'origine dell'evento protetto, vi è la garanzia, per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire o ad alleviare lo stato di bisogno.
Sussiste, dunque, una ragione giustificatrice che non consente il computo della pensione di reversibilità in differenza alle conseguenze negative che derivano dall'illecito, perché quel trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso disegno attributivo causale. La causa più autentica di tale beneficio deve essere individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge: tutti fattori che si configurano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la morte.
Per queste ragioni, quindi, risulta irrilevante la percezione, da parte della signora, della pensione di reversibilità, importo che non potrà essere scorporato dal risarcimento del danno patrimoniale da perdita delle elargizioni economiche del defunto.
Venendo al danno patrimoniale subito dai figli minori, occorre necessariamente tenere conto dell'obbligo di ciascun genitore di mantenere il figlio fino alla sua indipendenza economica (che verrà calcolato, da questo giudice, sino al raggiungimento dei 26 anni, età in cui, mediamente, i giovani si inseriscono, attualmente, nel mondo del lavoro).
Il danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno non può essere liquidato semplicemente moltiplicando il reddito mensile perduto per il numero di mesi per i quali la vittima avrebbe presumibilmente svolto l'attività lavorativa, perché tale criterio è matematicamente - prima ancora che giuridicamente - scorretto.
Il danno in esame va, invece, correttamente liquidato attraverso il metodo della capitalizzazione, e cioè moltiplicando il reddito perduto (espresso in moneta rivalutata al momento della liquidazione) per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere in debito conto il c.d. "montante di anticipazione", e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro (cfr. Cass. civ. 4252 del 16.03.2012; Cass. civ. n. 13945 del 19.06.2014; Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 17/2021).
Le attuali ### (cfr. ### 2024 di attualizzazione del danno patrimoniale futuro), che sostituiscono le ### del 1922 e quelle del C.S.M. del 1989 e che possono essere utilizzate, tra l'altro, per il calcolo della somma dovuta ai figli minori per il loro mantenimento in seguito alla morte del genitore che vi provvedeva, consentono di pervenire all'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri, che devono essere risarciti; tale attualizzazione, con una somma versata immediatamente "una tantum", rappresenta finanziariamente un valore attuale "equivalente" alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno.
La figlia D'### seppur per un breve periodo (dal 01.02.2018 sino al 29.11.2018), ha prestato attività lavorativa presso la ### percependo un Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 19 a 28 reddito, sino al mese di luglio 2018, pari ad € 10.315,79 (cfr. doc.1 allegato alle memorie istruttorie attoree).
Non sono state allegate dalla difesa attorea le buste paga relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2018, in quanto il risarcimento del pregiudizio per la perdita del sostegno economico da parte del padre è stato calcolato, come per i due fratelli, sino al raggiungimento dei 26 anni (età in cui, mediamente, i giovani si inseriscono attualmente nel mondo del lavoro) e, pertanto, per 8 anni, da luglio 2010 (data di scomparsa del padre, sino a luglio 2018).
A nulla rileva che successivamente a detto periodo, la ragazza abbia percepito l'indennità di disoccupazione per almeno due anni (e, quindi, a tutto il ###), poiché come detto, da luglio 2018, non è stata più computata la posta risarcitoria in questione.
Per quanto concerne il figlio D'### non si ritiene di dover applicare un coefficiente di capitalizzazione “maggiorato” in ragione della sua invalidità che lo renderebbe inabile al lavoro, non prevedendo, tra l'altro le richiamate ### di ### nulla al riguardo. ### che ha determinato l'inabilità del ragazzo, è avvenuto successivamente al decesso del padre. Non vi è, pertanto, alcuna connessione o, comunque, consequenzialità, che giustificherebbe un sostegno economico ulteriore rispetto a quello previsto dalle ### a maggior ragione dell'esistenza di un giudizio risarcitorio nei confronti della compagnia assicuratrice (che darebbe, eventualmente, luogo a duplicazioni delle voci di danno).
Il ragazzo risulta, inoltre, iscritto al collocamento ordinario.
Anche per il figlio D'### verrà riconosciuto un sostegno economico, calcolato secondo le ### di ### 2024 di attualizzazione del danno patrimoniale futuro, sino al compimento del 26° anno di età.
Questo giudice ritiene, quindi, di dover liquidare, a titolo di danno patrimoniale futuro, la somma di € 215.390,63, così composta: ### € 94.905,87 Il predetto importo è stato determinato prendendo, a base di calcolo, la somma annua “persa” di € 14.486,04 (reddito annuo del de cuius già decurtato della quota sibi e diminuzione delle spese a carico della famiglia, essendo venuto meno un membro) / 4 (numero eredi) x 26,52 (coefficiente di capitalizzazione determinato dall'incrocio tra l'età del coniuge superstite - 49 anni - ed il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita fino all'età pensionabile di 67 anni - 32 anni), per un totale di € 96.042,44.
In tal senso, vedasi ### di capitalizzazione del Tribunale di ### (2024 - femmine). ### è stato, poi, aumentato di € 975,43, pari all'1,3% di incremento a decorrere dal 2017 sino al 2042 e diminuito delle somme percepite nel 2020 per l'attività lavorativa prestata come bracciante agricolo (€ 2.112,00).
D'### € 17.760,23 Il predetto importo è stato determinato prendendo a base di calcolo, la somma annua “persa” di € 14.486,04 (reddito annuo del de cuius già decurtato della quota sibi e diminuzione delle spese a carico della famiglia, essendo venuto meno un membro) / 4 (numero eredi) x 7,74 (coefficiente di capitalizzazione determinato dall'incrocio tra l'età della ragazza - 32 anni - ed il numero di anni per i quali si ritiene abbia diritto al sostegno economico, quantificati in 8).
Cfr. ### di capitalizzazione del Tribunale di ### (2024 - femmine). ### è stato, poi, aumentato di € 45,54, pari all'1,3% di incremento a decorrere dal 2017 sino al 2018 e diminuito delle somme percepite l'attività lavorativa espletata (€ 10.315,79).
D'### € 44.884,70 ### sopra, l'importo è stato determinato prendendo a base di calcolo, la somma annua “persa” di € 14.486,04 / 4 (numero eredi) x 12,32 (coefficiente moltiplicativo prendendo come arco temporale di riconoscimento del sostegno economico, 13 anni). Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 20 a 28 Cfr. ### di capitalizzazione del Tribunale di ### (2024 - maschi).
Il risultato è stato, poi, aumentato di € 267,70, pari all'1,3% di incremento a decorrere dal 2017 sino al 2023.
D'### € 57.839,83 ### è stato determinato con le medesime modalità degli altri componenti del nucleo familiare, attraverso la ### di capitalizzazione del Tribunale di ### (2024 - maschi).
Il ragazzo, nato il ###, ha perso il padre all'età di 9 anni. Oggi ha 23 anni.
Arco temporale di riconoscimento del sostegno economico: 17 anni Coefficiente moltiplicativo: 15,85 Incremento del reddito annuo “perso” del 1,3% dal 2017 al 2027: € 438,90 Sul danno emergente. Devono considerarsi riconosciute e, quindi risarcibili, a favore della sig.ra ### le sole spese funerarie documentate, pari ad € 2.800,00 (cfr. doc. 2 memorie istruttorie attoree).
Procedendo con la domanda di risarcimento iure hereditatis, gli attori #### D'### D'### e D'#### hanno richiesto il danno terminale sia nella componente biologica, sia in quella morale. ### sulla ### di ### ha elaborato una tabella, funzionale alla quantificazione c.d. “danni terminali”, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla Suprema Corte (### sentenza n. 15350/2015) come le sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni. ### secondo tale tabellazione, tenendo conto dell'insegnamento delle ### (sentenze gemelle ### nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Al fine di evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi, dunque, comprensiva dei pregiudizi definiti come a) danno biologico terminale e b) danno da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita.
Tale danno, proprio perché terminale, esclude che possa protrarsi per un tempo esteso.
Pertanto, oltre a prevedersi una durata minima (secondo gli insegnamenti della Cassazione non può parlarsi di danno terminale se la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo), è altresì, previsto un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi.
Inoltre, non si tratta mai di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, di cui deve essere data prova rigorosa.
Nel caso di specie, il sig. D'### è deceduto il 31 luglio, vale a dire dopo 4 giorni dalle dimissioni (e 9 dall'evento lesivo) con un decorso domestico, a dire della moglie, senza alcuna complicanza. ### precedente al decesso non risulta particolarmente travagliato o sofferente (il sig.
D'### fratello del danneggiato - ed attore nel presente giudizio - ha dichiarato in sede di deposizione testimoniale resa nel procedimento penale di primo grado e, precisamente, all'udienza del Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 21 a 28 04.10.2023 (cfr. doc. 20 del fascicolo attoreo) che il fratello “rientrato a casa dopo le dimissioni, sebbene immobilizzato a letto, era in condizioni discrete e sembrava stare bene”).
Al di là della mera allegazione, parte attrice non ha fornito prova alcuna, neppure presuntiva, tanto da far ritenere che il sig. D'### abbia potuto avere la consapevolezza e la coscienza dell'“evento morte”.
La vedova ### nel corso della deposizione testimoniale resa nell'ambito del procedimento penale di primo grado e, precisamente, all'udienza del 01.02.2013 (cfr. doc. 19 del fascicolo attoreo), nulla ha riferito circa lo stato d'animo e la sofferenza del marito derivanti da una sua eventuale consapevolezza di stare sul punto di morire. Testualmente, in detta deposizione si legge: “Il giorno 31 nel pomeriggio mio marito accusava un dolore al ginocchio sinistro e mi disse mi manca l'aria e dopo un po' non respirava più”. Tale dichiarazione non appare sufficiente a ritenere provato il danno richiesto.
Nessuna somma si riconosce, quindi, a titolo di risarcimento del danno terminale.
In definitiva, il danno complessivamente subito da detti attori, sia iure proprio che iure hereditatis, sia patrimoniale che non patrimoniale, in conseguenza della scomparsa del loro congiunto, può essere quantificato in € 1.446.244,63, così suddiviso: - ### € 391.030,87 (= € 293.325,00 + € 94.905,87 + € 2.800,00) - D'### € 326.729,23 (= € 308.969,00 + € 17.760,23) - D'### € 353.853,70 (= € 308.969,00 + € 44.884,70) - D'### € 374.630,83 (= € 316.791,00 + € 57.839,83) Tali somme, devalutate al 31.07.2010 (data del decesso del congiunto) e via via rivalutate (secondo i noti indici ### con l'aggiunta degli interessi (ex art. 1284 comma 1 c.c.) fino alla data della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo, sono da porre a carico del Dr. ### e della ASL di ### in solido tra loro (nei rapporti interni vanno ripartite nella misura del 50% ciascuno) e salvo la manleva di cui sotto a carico di ### Circa la domanda degli attori D'##### D'### e D'### (rispettivamente padre, madre, sorella e fratello del sig. D'###.
Gli eredi del D'### hanno agito al fine di ottenere il risarcimento del danno (iure proprio) da perdita del rapporto parentale, costituito dalla morte del congiunto, oltre al danno biologico proprio (richiesto dai soli genitori).
Richiamando tutte le argomentazioni già svolte da questo giudice in materia di danno parentale in sede ###favore della coniuge e dei tre figli del de cuius, basti ivi aggiungere che la Suprema Corte ha sempre ritenuto la sussistenza, a seguito della morte di un congiunto, di una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori ed ai fratelli della vittima, anche prescindendo dalla materiale convivenza.
Un tale danno è dimostrabile tramite l'allegazione incontestata dello stretto rapporto parentale, ed è, dunque, in via presuntiva legata proprio alla qualità dei soggetti che ne sono stati colpiti, e che si trovavano, tutti, in strettissimo legame col defunto, trattandosi nella specie del dei genitori, del fratello e della sorella.
Tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita; quanto, invece, all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), spetta al danneggiato dimostrare l'effettività della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2024 n.5769; e cfr. altresì Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20269 del 22/07/2024, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 22 a 28 15/07/2022, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022 e Cass. Sez. 3, Ordinanza 23300 del 28/08/2024).
Allo stato, non risultando dimostrato il sostenuto intenso legame della vittima con i suoi genitori e fratelli, ai fini della liquidazione del danno, si ritiene equo applicare 10 punti per l'intensità della relazione affettiva prevista dalle tabelle milanesi (quindi 5 in meno rispetto al coniuge e ai figli della vittima, costituenti il cd. nucleo familiare primario).
Applicando le attuali tabelle del Tribunale di ### tenendo conto dell'età dei genitori e di quella dei fratelli, nonché dell'assenza di convivenza e di ulteriori elementi significativi volti a presumere un intenso legame affettivo, si giunge, quindi, a liquidare il seguente danno parentale: - a favore del padre D'### (che all'epoca aveva 69 anni): la somma di € 187.728,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (22 punti in base all'età del congiunto deceduto, 16 punti in considerazione dell'età; 0 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 10 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 48 punti); - a favore di ### (che all'epoca aveva 61 anni): la somma di € 187.728,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (22 punti in base all'età del congiunto deceduto, 16 punti in considerazione dell'età; 0 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 10 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 48 punti); - a favore di D'### (che all'epoca aveva 45 anni): la somma di € 67.920,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (16 punti in base all'età del congiunto deceduto, 14 punti in considerazione dell'età; 0 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 10 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 40 punti); - a favore di D'### (che all'epoca aveva 43 anni): la somma di € 67.920,00, da ritenersi già rivalutata all'attualità (16 punti in base all'età del congiunto deceduto, 14 punti in considerazione dell'età; 0 punti per la convivenza, 0 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 10 punti per l'intensità della relazione affettiva, per un totale di 40 punti). ### € 511.296,00.
Relativamente al danno biologico iure proprio richiesto dai ### genitori del D'### costituisce, ormai, vero e proprio ius receptum, il seguente principio: “La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di un'effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria” (Cass. Civ., n. 16909/2019; ### anche nn. 2557/2011, 21084/ 2015 e 9320/2015, ivi richiamate).
Affinché possa essere riconosciuto e liquidato, anche in via equitativa, il relativo risarcimento, è necessario che venga fornita la prova che il decesso abbia inciso negativamente sulla salute dei congiunti, determinando una qualsiasi apprezzabile permanente patologia o l'aggravamento di una patologia preesistente” (Cass. Civ., 11875/2018).
Ed ancora: “Il dolore conseguente alla perdita di un congiunto non comporta inevitabilmente una compromissione della integrità psico-fisica dei parenti superstiti, occorrendo, invece, che sussista un vero e proprio danno alla salute, che costituisce il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 23 a 28 dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa ecc.), anziché esaurirsi un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al ‘pretium doloris' in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento” (Cass. Civ., n. 116/2001).
Nel caso di specie, prendendo in considerazione la documentazione prodotta da D'### (cfr. doc. M e N allegati alle memorie istruttorie), e, più precisamente: - cartella clinica ### di ### n. 9319 riferita all'anno 2012, con diagnosi di “stato depressivo”. Nella sezione dedicata all'anamnesi patologica, viene evidenziata l'assenza di trascorsi di natura psicopatologica ed uno stato di collasso post traumatico a seguito della morte del figlio; - cartella clinica ### di ### n. ### riferita all'anno 2016, con diagnosi di “sindrome depressiva con autolesionismo”; - certificato psichiatrico a firma Dr.ssa ### - certificati medici ### di ### con invalidità civile riconosciuta al 100% e con la seguente anamnesi “paziente con storia di stato ansioso depressivo con progressivo peggioramento negli ultimi anni a seguito dell'evento luttuoso, con episodi autolesionistici fino a recente tentato suicidio. In trattamento presso centro di salute mentale della ASL di ### e alcuni ricoveri in reparto psichiatrico, nel settembre e nel dicembre 2016.
Attualmente seguito c/o CSM di Ceccano”; - consulenza tecnica redatta e a firma della dott.ssa ### che ha presentato un quadro clinico caratterizzato da una sindrome neuropsichica “verosimilmente ascrivibile agli esiti dell'evento patito (perdita del figlio)… non sussistendo, nel soggetto, ravvisabili precedenti morbosi…”, con esiti quantificabili, in termini di danno biologico nella misura del 20%: In conclusione, si stima equo e giusto liquidare la somma di € 50.289,00 (età del danneggiato alla data dell'evento: 69 anni; percentuale di invalidità permanente: 20%; punto danno biologico: € 3.809,75).
Questo Tribunale ritiene non applicabile, nel caso concreto, l'incremento per sofferenza previsto dalle tabelle milanesi o un aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico.
La somma che in totale deve riconoscersi a D'### ammonta, dunque, ad € 238.017,00 (di cui € 187.728,00 per danno parentale ed € 50.289,00 per danno biologico).
Tale somma va devalutata al 31.07.2010 (data del decesso del congiunto) e via via rivalutata con l'aggiunta degli interessi (ex art. 1284 comma 1 c.c.) fino alla data della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
Deve essere, invece, escluso il danno biologico richiesto dalla madre #### in quanto la domanda sul punto è del tutto sprovvista di prova, essendo stato meramente enunciato e non essendo stata prodotta alcuna documentazione medica idonea ad attestare quanto meno l'esistenza della patologia depressiva lamentata, le cure seguite e la riconducibilità della stessa al sinistro.
DOMANDE di ### Circa le eccezioni relative alla pretesa non operatività della ### come la domanda di manleva nei confronti di ### sia fondata, stante l'allegato, non contestato, contratto, occorre a questo punto esaminare la “domanda” Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 24 a 28 della ### di contenere la domanda di manleva svolta dal Dr. ### nei limiti di operatività della polizza a secondo rischio.
La censura è infondata.
La Suprema Corte di Cassazione infatti -del tutto condivisibilmenteha chiarito che “se due contratti di assicurazione coprono rischi diversi, non può mai sussistere, per definizione, né una coassicurazione né una assicurazione plurima né una copertura a secondo rischio. Quest'ultima, infatti, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza, ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso dal rischio cui è esposta la struttura (tali rischi, infatti, minacciano patrimoni diversi), un'assicurazione stipulata dalla clinica “per conto proprio” non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico. Ne consegue che una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica (tanto per il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non può mai “operare in eccesso alle assicurazioni personali dei medici”, perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. ### del 21/11/2019 - Rv. 656145 - 01, nonchè Cass. 12 marzo 2015, 4936).
La diversa natura della copertura assicurativa della struttura e di quella del medico impedisce che quest'ultima possa essere considerata operativa soltanto laddove non operi la prima o laddove la prima sia inesistente o la struttura insolvente, con la conseguenza che la compagnia assicurativa del professionista deve garantire la copertura per i danni assicurati dal medico.
Indi, deve essere senza dubbio accolta la domanda di manleva formulata dal Dr. ### (sia pure) nei confronti della #### di ### e ciò per l'intero importo risarcitorio, non ritenendo l'intestato Tribunale che nel caso in esame possa valere il limite del c.d. massimale di polizza, come eccepito dalla ### infatti, deve ritenersi che sussiste -senza ombra di dubbiol'ipotesi di cd. mala gestio, avendo tenuto l'### una condotta responsabile di colpevole ritardo, e cioè un comportamento ingiustificatamente dilatorio, a fronte delle numerose richieste avanzate dall'assicurato negli ultimi 10 anni (cfr. i documenti allegati sub 7 dal Dr. ###. ### nel caso in esame, risulta altresì provato non solo che gli attori formulavano molteplici richieste risarcitorie subito dopo il sinistro, rimaste tutte inevase, ma anche che tentavano una mediazione con esito negativo.
Deve ritenersi che, in considerazione delle circostanze oggettive del decesso, delle risultanze della documentazione sanitaria, nonché delle indagini espletate in sede penale e dell'esame autoptico del 02/08/2010, emergessero già all'epoca elementi sufficienti circa la verosimile fondatezza dei profili risarcitori, in relazione al quale la ### assicurativa ### non formulava alcuna proposta transattiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11319 del 07/04/2022 - Rv. 664628 - 01).
Non solo: da ultimo, il convenuto è stato costretto a pagare, a causa di detta “inerzia”, oltre alle spese legali sostenute dai danneggiati in sede penale, altresì, l'ulteriore importo di € 60.102,75 (dal medesimo versato all'### delle ### di ### a garanzia della ipoteca iscritta dagli attuali attori). ###. ### a causa della mala gestio, potrà dunque rivalersi nei confronti di ### altresì per tutto quanto sino ad oggi corrisposto e indi altresì per l'importo che si asserisce versato in data ### -pari a € 60.102,75- per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta su tutti i suoi beni da parte degli attori. Somma che però di certo non può essere oggi decurtata dall'importo dovuto in favore degli attori, trattandosi di importo corrisposto in favore di altro soggetto, ovvero dell'### delle ### ossia di un Ente che nulla ha a che fare con il presente giudizio (oltretutto, gli attori avevano Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 25 a 28 pieno titolo per iscrivere ipoteca giudiziale in forza dell'allegata sentenza di condanna generica).
Del tutto infondata è, anche, la richiesta di applicazione della franchigia contrattuale del 10% con il minimo non indennizzabile di € 250,00, testualmente limitata ai soli danni alle cose dall'art. 4.6 della parte “C” dell'allegato 2302: “Limitatamente ai danni cose, l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di €250,00, salvo importi superiori previsti in polizza” (cfr. doc. 07 comparsa di costituzione e risposta dr. ###.
Infine, in accoglimento della relativa domanda, va altresì dichiarata ### obbligata al pagamento diretto ex art. 1917 comma 2 c.c., anche in relazione alle spese della presente lite (come sotto liquidate).
Circa la domanda di manleva nei confronti della ### può invece essere accolta la domanda di “manleva” proposta dal Dr. ### nei confronti della ### sia perché, diversamente da quanto opinato da detto convenuto, non è ravvisabile una vera e propria omissione imputabile direttamente in capo alla ### non ravvisandosi ivi la pretesa incompleta redazione della cartella clinica, sia perché un tale obbligo non è previsto dalla legge.
Infatti -come vistola responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico fra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nell'organizzazione del servizio, sono disciplinate, in via analogica, dalle norme che regolano la responsabilità professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale, senza che possa trovare applicazione, nei confronti del medico, la normativa prevista dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini (Cass.: Sez. 3, Sentenza n. 2144 del 01/03/1988; ### 3, Sentenza n. 5939 del 27/05/1993; ### 3, Sentenza n. 4152 del 11/04/1995; ### 3, Sentenza n. 7336 del 27/07/1998; ### 3, Sentenza n. 589 del 22/01/1999; ### 3, Sentenza n. 603 del 17/01/2003; ### 3, Sentenza n. 19564 del 29/09/2004, etc.).
Dalle considerazioni testè sviluppate discende, quindi, il rigetto della domanda proposta dal Dr. ### nei confronti della ### CONCLUSIONI - ### E ### 96 ###, concludendo: -### LUCIOLI e la ASL vanno condannati a pagare i suddetti importi (oltre rivalutazione e interessi, come sopra visto), in solido tra loro (salva la suddetta ripartizione -nella misura del 50% ciascunonei rapporti interni), anche per quanto riguarda gli attori di cui al procedimento iscritto al RGN 2985/21 (avendo essi di fatto “esteso” la domanda risarcitoria anche alla ASL e alla ###; -### va condannata a manlevare il Dr. ### -ex art. 1917 co. 1 e co. 2 c.c.- di tutte le somme che questi fosse costretto a versare in conseguenza della presente pronuncia di condanna; inoltre, il dr. ### per effetto della mala gestio, altresì potrà, in seguito, eventualmente “rivalersi” (una volta che la presente pronunzia sia passata in giudicato) per tutte quelle già versate anche perché effettivamente se la ### avesse da subito aperto una seria trattativa con i familiari del #### D'### mettendo a disposizione dei medesimi il massimale di polizza, sicuramente, a distanza di circa 14 anni, il Dr. ### non avrebbe subito tutte le conseguenze dannose, che oggi a causa dei citati comportamenti omissivi ha subito e sta ancora subendo. Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 26 a 28 -Va invece disattesa la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 (co. 1 e co. 3) cpc dagli attori di cui al procedimento iscritto al RGN 2985/21, bastando all'uopo semplicemente rilevare che la domanda risarcitoria da loro proposta è stata accolta solo in parte (restando “assorbite” le restanti questioni). -Circa le spese, regolate -sia per quanto riguarda le domande risarcitorie, che per quanto riguarda la domanda di manleva proposta nei confronti di ### secondo il principio di soccombenza ex art. 91 cpc, deve ivi rilevarsi che esse vengono liquidate sulla base di ### diversi scaglioni e, infatti: -per quanto riguarda lo scaglione relativo alla domanda proposta dai più stretti congiunti (RG 2985/21) esso va individuato, in base al decisum (cfr. Cass., ### n. 19014/07), in quello che va da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00; -per quanto riguarda la domanda degli altri congiunti (RG 872/21), esso, sempre in base al decisum, va individuato nello scaglione precedente che va da ### 520.000,01 a ### 1.000.000,00 (essendo minore l'importo complessivamente liquidato a detti congiunti); mentre per quanto riguarda la domanda di manleva del Dr. ### (verso ### lo scaglione di riferimento non potrà che essere quello dato dalla somma delle due domande risarcitorie (nei limiti in cui sono state accolte). -Può altresì aggiungersi che nella specie non si ravvisano i presupposti per alcun aumento, indi, reputandosi del tutto congrui i valori medi (sulla base dei criteri di cui al DM 55/14 e s.m. e relativa ### in applicazione quindi dei relativi parametri ex art. 4 e sulla base dei criteri ivi previsti) pur tenendo conto dell'attività espletata prima del giudizio e di quella espletata in mediazione, anche perché in definitiva nel presente giudizio è mancata una vera e propria attività istruttoria, diversa ed autonoma rispetto a quella già espletata nell'ambito del procedimento penale e che risulta già remunerata. Infatti, in materia di spese processuali, … qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati, come è nella specie, il giudice ben potrebbe, con una sua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità, altresì addirittura … operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022, nonché Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022; e si veda altresì Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8688 del 28/03/2023, laddove statuisce che: Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all'art. 4 del d. m. n. 55 del 2014). -DEVONO essere compensate le spese di lite tra ### e ASL atteso che vi sono numerose pronunzie, sia di merito che di legittimità, che seguono un orientamento antitetico rispetto a quello seguito da questo giudicante. Oltretutto, nella specie, vi è stata altresì una vera e propria soccombenza parziale; e, infatti, ivi, oltre ad essere stata disattesa la domanda di manleva avanzata dal Dr. ### è stata altresì disattesa la ### domanda della ASL con la quale si chiedeva di accertare la piena ed esclusiva responsabilità del dr ### -Per quanto riguarda ### D'### D'### e D'### non può procedersi alla ### distrazione, poiché, per legge, in mancanza di rinuncia al beneficio del patrocinio a spese dello stato (non valendo detta istanza quale rinuncia implicita) il pagamento delle spese di lite deve essere disposto necessariamente in favore dello Tribunale ordinario di ### - ### civile ###. 27 a 28 Stato, non risultando, come detto, agli atti di causa, una rinuncia espressa della parte a messa al beneficio del “gratuito patrocinio,” con la conseguenza che deve ritenersi prevalente l'ammissione al “gratuito patrocinio” sulla dichiarazione di distrazione.
Non viene effettuata la riduzione alla metà di cui all'art 130 dpr n 115/02, atteso che, come noto, la riduzione in parola opera solo nel rapporto tra l'### e il ### (ex plurimis: Cass., Sez. 2, Ordinanza del 17 novembre 2022, n. ###). P.Q.M. ### in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede: -ACCOGLIE la domanda proposta da D'##### D'### e D'### (padre, madre, sorella e fratello del ### D'### nonché la domanda proposta da ### D'### D'### e D'### (rispettivamente coniuge e figli del ### D'###, per quanto di ragione, come da motivazione, e, per l'effetto, ### la responsabilità della ASL di ### e del Dr. ### in pari misura, per le causali di cui in motivazione; -CONDANNA la ASL di ### ed il Dr. ### in solido tra loro, al risarcimento del danno causato agli attori, che liquida nelle seguenti misure: I) in favore di D'### in complessivi € 238.017,00; II) in favore di ### in complessivi € 187.728,00; III) in favore di D'### in complessivi € 67.920,00; IV) in favore di D'### in complessivi € 67.920,00, V) in favore di ### in complessivi € 391.030,87; VI) in favore di D'### in complessivi € 374.630,83; VII) in favore di D'### in complessivi € 353.853,70; VIII) in favore di D'### in complessivi € 326.729,23.
Somme già rivalutate all'attualità, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 calcolati anno per anno sulla suddetta somma come sopra liquidata e devalutata alla data del 31.07.2010 e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata; ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato, ossia alla data di pubblicazione della presente decisione, sino al saldo; -RIGETTA la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 cpc da ### D'### D'### e D'### -ACCOGLIE la domanda di manleva formulata dal Dr. ### nei confronti della propria compagnia assicuratrice e, per l'effetto, ### la #### al pagamento di tutte le somme suddette, anche oltre il massimale previsto dalla polizza e senza l'applicazione di alcuna franchigia e ### in accoglimento della relativa domanda, altresì ### obbligata al pagamento diretto ex art. 1917 comma 2 c.c.; -### i convenuti soccombenti -ASL di ### e Dr. #### in solido, salva la predetta ### al pagamento delle spese di lite nei confronti degli attori D'#### D'### e D'### che liquida in complessivi € 29.193,00, oltre agli accessori come per legge (spese generali al 15%, IVA e ### e oltre € 584,70 per spese vive, con distrazione in favore degli Avv.ti ### e ### per dichiarato anticipo; ### ordinario di ### - ### civile ###. 28 a 28 -### i medesimi -ASL di ### e Dr. ### in solido, salva sempre la predetta ### altresì al pagamento delle spese di lite nei confronti degli attori ### D'### D'### e D'### liquidandole in complessivi € 37.951,00, oltre ai soli accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e ###, disponendone il pagamento diretto in favore dell'### come da parte motiva; -### a rimborsare le spese di lite sopportate dal Dr. ### liquidandole in complessivi € 49.336,00, oltre ai soli accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e ###, con distrazione in favore dell'Avv. ### per dichiarato anticipo; -COMPENSA le spese relative al rapporto processuale tra il Dr. ### e la ASL di ### Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in ### addì 04.12.2024.
Il giudice designato Sentenza redatta con la collaborazione del ### Dott.ssa ### NOTA: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di ### i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
RG n. 872/2021
causa n. 872/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Petraccone Luigi