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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1302/2025 del 31-12-2025

... l'ha ritenuta fondata, evidenziando nella specie la sussistenza di vizi dell'immobile sopravvenuti rispetto alla stipula del contratto, manifestatisi nell'anno 2017, tali da compromettere la struttura dell'intero edificio in cui è situato l'immobile locato, determinando la totale compromissione del diritto di godimento del bene in capo alla conduttrice, privata della possibilità di destinare il locale all'uso convenuto di bar, gelateria e sala giochi. ### le risultanze della ### il piano superiore, in evidente stato di abbandono, è descritto come staticamente compromesso a causa della demolizione di muri portanti e di ampie parti di solaio, effettuata in totale assenza di opere di sostegno e messa in sicurezza dirette a garantire la tenuta statica dell'edificio e ad evitare crolli e cedimenti strutturali. Parimenti deteriorato è risultato essere anche l'involucro perimetrale dei locali, dotato di architravi lignei con evidenti segni di cedimento. Il tetto si è presentato sconnesso, manchevole di tavelle e di tegole, con un lucernaio privo di infisso e con diverse fessure che consentono costantemente l'ingresso delle acque meteoriche. Le travi che sorreggono il tetto, a causa del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di L'### per le controversie in materia di locazione R.G. 448/2025 La Corte ### di L'### in persona dei magistrati: ### Riga              Presidente   ### Tracanna    ### relatore        ### Cesare         Consigliere  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra ### assistito e difeso dall'Avv. ### appellante e ### assistito e difeso dall'Avv. ### appellato Avente ad oggetto : sentenza n. 3/2025 in data 3 gennaio 2025 del Tribunale di ### il ricorso di primo grado, ### assumendo che: a) a seguito di cessione di azienda del 21.06.2010, in qualità di cessionaria, era subentrata, quale conduttrice, nel contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale sito in ### ed ubicato al piano di terra di un fabbricato interamente di proprietà di ### ove aveva svolto attività di bar, gelateria e sala giochi; b) dall'anno 2017, il locale è stato oggetto di persistenti infiltrazioni di acqua, numerosi fenomeni di muffe, consistente umidità di risalita sui muri perimetrali, di cui è stata tempestivamente notiziata la locatrice, c) tale situazione di degrado aveva comportato la perdita della clientela e un concreto pericolo per la sicurezza dei frequentatori del locale, stante l'instabilità del solaio sovrastante e la conseguente perdita dei requisiti di legge igienico-sanitari; d) a fronte della perdurante inerzia della proprietaria, si era vista costretta ad interrompere l'attività, comunicando alla ### - con nota del 15.12.2017 - il recesso anticipato dal citato contratto di locazione, ex art. 27, comma 8, L. 392/1978, con contestuale rilascio Sentenza n. 1302/2025 pubbl. il ###
RG n. 448/2025
Repert. n. 1560/2025 del 31/12/2025 pag. 2/11 dell'immobile, oltreché l'avvenuta risoluzione contrattuale ex artt. 1453, 1460 e 1575 c.c. per grave inadempimento della locatrice all'obbligo di mantenere la cosa locata in buono stato di manutenzione per servire all'uso convenuto; ha convenuto in giudizio la locatrice ### prima con accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale il nominato c.t.u. accertava la presenza di infiltrazioni, muffe ed umidità di risalita, oltreché l'effettivo pericolo per la staticità dell'immobile e la totale carenza dei requisiti di legge igienico-sanitari; imputando le cause delle problematiche riscontrate alle gravi carenze in termini di sicurezza, staticità e salubrità dei locali sovrastanti l'immobile locato (di proprietà della resistente), privi della necessaria copertura e interessati dall'esecuzione di opere di demolizione di muri portanti e ampie parti di solaio, in totale assenza di misure atte a garantire la sicurezza e la tenuta dello stabile, poi nel merito chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare e dichiarare che la risoluzione anticipata del rapporto di locazione dell'immobile commerciale, nel quale la ricorrente esercitava l'attività inerente la ditta individuale denominata “### Jolly” è stata determinata esclusivamente dal grave inadempimento posto in essere dalla proprietaria nonché locatrice dell'immobile ###ra ### per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, così come accertate dal ###.ssa D'### nominato nel corso del procedimento di istruzione preventiva; condannare per l'effetto la ###ra ### al ristoro di tutti i danni patiti dalla ricorrente, conseguenza immediata e diretta dell'evento risolutivo così come quantificati dal #### D'### all'esito del procedimento di istruzione preventiva rubricato al 286/2018 e segnatamente nell'### A) all'elaborato peritale dalla stessa redatto e depositato, ovvero alla diversa somma accertata in giudizio; rigettare la domanda riconvenzionalmente spiegata dalla resistente di pagamento in favore della stessa dei canoni di locazione maturati sino alla scadenza naturale del contratto e nello specifico maggio 2019, quantificati nella misura di € 9.706,86 in quanto evidentemente infondata in fatto ed in diritto, alla luce delle risultanze peritali; condannare la resistente al pagamento delle spese, anche generali, rimborso del contributo unificato, competenze ed onorari del presente giudizio nonché del giudizio promosso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.; condannare la resistente per responsabilità aggravata ex art. 96 terzo comma c.p.c.”. 
Nel costituirsi in giudizio, ### eccepiva l'inammissibilità del ricorso, erroneamente introdotto nelle forme del rito sommario di cognizione e non in quelle del rito locatizio; nel merito contestava la fondatezza delle pretese, per asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede della ### non avendo tempestivamente notiziato la proprietaria delle infiltrazioni, ma procedendo all'immediato rilascio al solo fine di sottrarsi al pagamento dei canoni di locazione, di cui la resistente chiedeva in via riconvenzionale la corresponsione; inoltre evidenziava che i descritti fenomeni di infiltrazione erano imputabili alla mancata esecuzione delle opere di ordinaria Sentenza n. 1302/2025 pubbl. il ###
RG n. 448/2025
Repert. n. 1560/2025 del 31/12/2025 pag. 3/11 manutenzione da parte della conduttrice e alla scarsa aerazione del locale, circostanza da valutarsi come concorso nel fatto colposo, ai sensi dell'art. 1227 Mutato il rito sommario di cognizione in rito speciale locatizio, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., il Giudice di primo grado, qualificata la domanda della ### come azione di risoluzione contrattuale per grave inadempimento del locatore, stante l'inidoneità sopravvenuta del bene locato all'uso pattuito, al fine di ottenere il consequenziale ristoro dei danni patiti a causa della necessaria interruzione dell'attività lavorativa, l'ha ritenuta fondata, evidenziando nella specie la sussistenza di vizi dell'immobile sopravvenuti rispetto alla stipula del contratto, manifestatisi nell'anno 2017, tali da compromettere la struttura dell'intero edificio in cui è situato l'immobile locato, determinando la totale compromissione del diritto di godimento del bene in capo alla conduttrice, privata della possibilità di destinare il locale all'uso convenuto di bar, gelateria e sala giochi. ### le risultanze della ### il piano superiore, in evidente stato di abbandono, è descritto come staticamente compromesso a causa della demolizione di muri portanti e di ampie parti di solaio, effettuata in totale assenza di opere di sostegno e messa in sicurezza dirette a garantire la tenuta statica dell'edificio e ad evitare crolli e cedimenti strutturali. Parimenti deteriorato è risultato essere anche l'involucro perimetrale dei locali, dotato di architravi lignei con evidenti segni di cedimento. Il tetto si è presentato sconnesso, manchevole di tavelle e di tegole, con un lucernaio privo di infisso e con diverse fessure che consentono costantemente l'ingresso delle acque meteoriche. Le travi che sorreggono il tetto, a causa del deterioramento, sono apparse incapaci di assolvere alla loro funzione e pericolanti. Di conseguenza, anche il solaio che divide il piano superiore dal locale commerciale al piano terra è risultato poco stabile e deteriorato. È stata pure accertata l'insorgenza di umidità di risalita, imputabile alla mancanza di coibentazione della base dell'immobile, con funzione di isolamento dell'edificio, sia dal terreno che dalla eventuale presenza di acque meteoriche. 
Trattandosi di vizi tali da rendere impossibile il godimento della cosa o, comunque, da esporre a serio pericolo la salute e l'incolumità del conduttore o dei frequentatori dell'immobile, dato atto del mancato adempimento della locatrice all'obbligo di provvedere alle necessarie riparazioni ai sensi dell'art. 1576 c.c., pur avendo ricevuto una richiesta di intervento formalizzata dalla conduttrice con missiva del 14.08.2017 (rimasta priva di riscontro), ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione. Ha inoltre affermato la integrale ed esclusiva responsabilità della locatrice, escludendo qualsiasi possibile concausa delle lamentate problematiche ascrivibile alla condotta della ### ha condannato la ### al risarcimento del danno, quantificato dal ### in termini di perdita di guadagno per la ### , nella somma di € 22.207,55 per ogni anno di interruzione di attività e, conseguentemente, nella misura di € 1.850,63 per ogni mese, per un periodo complessivo di 17 mesi, intercorrente tra il ### e il ###, per un importo quantificabile nella misura di € 31.460,70, maggiorato della Sentenza n. 1302/2025 pubbl. il ###
RG n. 448/2025
Repert. n. 1560/2025 del 31/12/2025 pag. 4/11 rivalutazione monetaria nonché degli interessi compensativi nella misura legale, sul capitale via via rivalutato, per una somma complessiva di € 40.415,81. Infine, ha ritenuto infondata la domanda, proposta in via riconvenzionale dalla ### di condanna della ### al pagamento dei canoni di locazione fino alla data di naturale scadenza del contratto, stante la legittima interruzione del pagamento del canone convenzionalmente stabilito a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata con cui la conduttrice ha comunicato il recesso, documentando la circostanza che ha reso l'intero bene inidoneo all'uso pattuito. Ha quindi regolamentato le spese di lite, comprese quelle relative all'### secondo soccombenza ed ha ritenuto sussistere i presupposti di cui a all'art. 96, terzo comma c.p.c. condannando la ### al pagamento, in favore di ### della ulteriore somma di € 8.000,00. 
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello ### chiedendone la riforma e concludendo per sentir “rigettare, per tutti i motivi in premessa, siccome inammissibile, infondata ed erronea, la domanda proposta da ### nei confronti di ### - in via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse fondata la domanda proposta da controparte, determinare il concorso di colpa della ricorrente ex art 1227 cc e tenere conto dello stesso nella liquidazione del danno; - in ogni caso ritenere e dichiarare la ricorrente obbligata al pagamento in favore di ### dei canoni di locazione sino alla scadenza naturale del contratto e, nello specifico, maggio 2019, e per l'effetto condannarla al pagamento di € 9.706,86 oltre interessi o altra somma maggiore o minore come ritenuto di giustizia; - ammettere le richieste istruttorie riproposte. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. In via estremamente gradata e solo per tuziorismo difensivo in subordine rideterminare la quantificazione del quantum riconosciuto in favore dell'appellata a titolo di risarcimento del danno in conformità del dettato dell'art 112 cpc; ### il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado come per legge e dei costi di ### ovvero in via subordinata disporre la compensazione integrale delle spese legali” Si è costituita in giudizio ### contestando tutti i motivi di gravame e chiedendone il rigetto. 
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. 
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la erroneità della sentenza per errata interpretazione delle disposizioni normative applicabili e dei fatti di causa, oltre alla insufficienza e/o contraddittorietà e/o carenza di motivazione, per non avere il Tribunale tenuto conto del reale svolgimento dei fatti, atteso che all'atto della cessione di azienda ( bar gelateria sala giochi ) del 21/06/2010, tra l'attrice, in qualità di cessionaria, e i signori ### e ### unici soci e legali rappresentanti della ### snc di ### & Co., quale cedenti, la ### subentrava nel contratto di locazione dell'immobile in questione, dopo aver esaminato i locali, trovandoli idonei all'uso. 
Sentenza n. 1302/2025 pubbl. il ###
RG n. 448/2025
Repert. n. 1560/2025 del 31/12/2025 pag. 5/11 Solo nel mese di agosto del 2017 la ### notiziava la locatrice delle problematiche inerenti l'immobile, pur allegando che le stesse si erano manifestate nel corso del tempo e formalizzava subito dopo il proprio recesso, senza più provvedere al pagamento dei canoni di locazione. Se la conduttirce avesse notiziato per tempo la locatrice, quest'ultima si sarebbe attivata, evitando ogni danno dell'immobile. ### l'appellante, pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dichiarato risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della resistente ### senza neppure ritenere sussistente il concorso di colpa della conduttrice, ai sensi dell'art. 1227 cc, rilevante ai fini della quantificazione del risarcimento. Ha insistito dunque per l'ammissione della CTU e della prova testimoniale invocata. 
Il motivo non è fondato e va rigettato. 
A seguito di ### il CTU nominato in primo grado ha rilevato che i danni riscontrati (infiltrazioni, muffe e cedimenti strutturali) non costituiscono fenomeni di usura ordinaria, bensì conseguenze di difetti costruttivi e manutentivi strutturali imputabili al locatore e, senza escludere la possibilità di un progressivo aggravamento nel tempo, ha rilevato che la situazione di compromissione dell'immobile si è manifestata in maniera conclamata a seguito delle precipitazioni straordinarie dell'anno 2017, le quali hanno evidenziato e reso attuali i vizi strutturali dell'immobile. 
Correttamente pertanto il primo giudice ha affermato la responsabilità contrattuale della locatrice, la quale, a mente dell'art. 1576, comma 1, c.c., deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che restano a carico della conduttrice, avendo quest'ultima correttamente adempiuto ai propri oneri di comunicazione ex art. 1577 comma 1 Al riguardo, risulta documentalmente che la conduttrice ### ha informato la ### della presenza di gravi infiltrazioni nell'immobile con la missiva del 14 agosto 2017, ricevuta dalla ### il 24 agosto 2017 e, da tale data , non risulta che quest'ultima abbia intrapreso alcuna iniziativa volta alla risoluzione delle problematiche lamentate, fino alla successiva comunicazione di recesso anticipato del dicembre 2017. 
Né risulta, non avendone la ### dato prova, che le problematiche si erano manifestate già in precedenza, senza che la ### ne avesse dato notizia, al contrario appare ragionevole ipotizzare, che, già prima di formalizzare la denuncia di vizi con la missiva del 17 agosto 2017, la ### abbia avvertito la ### della presenza degli stessi, comunicandolo alla stessa per le vie brevi, come, d'altra parte, riportato anche nella diffida del 14 agosto 2017, in cui la ### oltre ad affermare “### le innumerevoli sollecitazioni verbali, ad oggi non ha provveduto a far cessare le cause che provocano gravi infiltrazioni e allagamenti dovuti a eventi metereologici avversi …” ha aggiunto “Per ben tre volte ho provveduto a mie spese a tinteggiare inutilmente, in quanto alle prime intemperie, ad un'ora dalla pioggia, incomincia a gocciolare … La situazione ad oggi è divenuta insostenibile. La invito pertanto a provvedere entro 15 Sentenza n. 1302/2025 pubbl. il ###
RG n. 448/2025
Repert. n. 1560/2025 del 31/12/2025 pag. 6/11 giorni dalla presente ad eseguire tutte le operazioni necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi.” Va dunque osservato che, pur risultando informata per iscritto, dall'agosto 2017, della presenza di gravi infiltrazioni di acque meteoriche , dell'insorgenza di muffe, nonché dell'avvenuto distacco di intonaco dalle pareti, oltre che del fatto che la locatrice aveva inutilmente ritinteggiato tre volte i locali, la ### che già aveva proceduto all'esecuzione di lavori al piano superiore - come riferito dal CTU - compromettendo la statica dell'edificio ed omettendo di provvedere alla adeguata copertura dell'edificio , in violazione delle basilari norme di sicurezza, non vi poneva alcun rimedio, nonostante l'evidenza dell'urgenza. 
Correttamente il Giudice di prime cure ha pertanto ritenuto che l'inerzia della locatrice, previamente avvertita dalla conduttrice circa la presenza di infiltrazioni e umidità integranti la causa di gravi problematiche strutturali dell'immobile, integri un evidente inadempimento contrattuale. 
Nel rapporto locatizio, la responsabilità del locatore per i vizi della cosa ha natura contrattuale, discendendo direttamente dagli obblighi di consegna e manutenzione dell'immobile in stato idoneo all'uso convenuto, ai sensi dell'art. 1578 c.c. (cfr.  civ., sez. III, 20 febbraio 2024, n. 4578). Nel caso in esame, le infiltrazioni, derivando da un difetto strutturale della copertura e del piano sovrastante, conseguente all'esecuzione di lavori, costituiscono un vizio della cosa locata e legittimano il conduttore al risarcimento dei danni ex art. 1581 Né può ravvisarsi alcuna responsabilità concorrente della conduttrice, la quale, oltre a notiziare la ### delle condizioni ormai compromesse dell'immobile, a proprie spese, nell'invero 2017, faceva realizzare opere transitorie, per far fronte nell'immediato alle criticità riscontrate, rivolgendosi alla ditta ### per la siliconatura delle fessure lungo il muro esterno, la pulizia della gronda, il ripristino del canale e la pulizia del terrazzino sovrastante la porta secondaria, per cercare di tamponare le diverse infiltrazioni, come riportato nella ricevuta di pagamento del saldo per l'intervento operato, versata in atti. 
Infine non vi è alcuna prova che la ### abbia volontariamente omesso di avvertire la ### di asseriti danni conclamati ed evidenti già sussistenti da tempo, all'interno del locale, per sottrarsi al pagamento del canone e rilasciare anticipatamente l'immobile. 
Sul punto vi è da rilevare che, come emerge dalle risultanze della CTU e attestato dalla documentazione fotografica, è evidente l'avanzato stato di degrado delle facciate esterne, la mancanza e il distacco di ampie parti di intonaco, la presenza di efflorescenze e di vegetazione infestante, di muschio e licheni, l'ammaloramento delle mensole e dei balconi, attribuibili alla mancata manutenzione negli anni degli stessi, per infiltrazioni massicce di acque piovane nonché per cattiva regimentazione di esse, il deterioramento degli infissi lignei e del portone, la compromissione della copertura dell'edificio con Sentenza n. 1302/2025 pubbl. il ###
RG n. 448/2025
Repert. n. 1560/2025 del 31/12/2025 pag. 7/11 diversi punti completamente privi di tavelle e tegole e con fessure, che favoriscono l'ingresso di acqua piovana. La stato di allarmante deterioramento dell'immobile è immediatamente percepibile anche dall'esterno e dello stesso la proprietaria avrebbe dovuto averne conoscenza, essendo ben prevedibile che le gravi carenze dei locali sovrastanti e la mancata manutenzione negli anni avrebbe causato vasti fenomeni di infiltrazioni di acque meteoriche e che con il tempo l'acqua avrebbe iniziato a diffondersi nei solai intermedi e lungo le pareti perimetrali fino ad arrivare al piano terra, come in effetti poi constatato nel 2017. 
La condizione di pericolo per la staticità dell'immobile, riscontrata dal CTU e la carenza dei requisiti igienico-sanitari, come ribadito dallo stesso tecnico, sono direttamente collegati all'inerzia della proprietaria ed hanno reso il bene del tutto inidoneo all'uso convenuto di bar, gelateria e sala giochi. 
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la erronea determinazione da parte del primo giudice del quantum debeatur, l'omessa valutazione di fatti decisivi per la causa e la errata interpretazione delle disposizioni normative applicabili, oltre che l'insufficienza e/o contraddittorietà e/o carenza di motivazione. ### l'appellante, la ### non avrebbe comprovato il danno lamentato, limitandosi ad allegare il mancato guadagno derivante dalla chiusura anticipata dell'attività rispetto al contratto di affitto e l'interruzione dell'attività lavorativa per cause imputabili alla mancata sicurezza e salubrità del locale al piano terra, senza fornire la benché minima prova né del danno (ove realmente sussistente), né del nesso di causalità, né del rapporto di custodia e non valutando il primo giudice quanto abbia concorso la conduttrice, con la propria condotta inadempiente, alla causazione del danno e, soprattutto, all'aggravamento dello stato dell'immobile e del locale e all'inosservanza dell'obbligo di custodia del bene condotto in locazione, mal tenuto e non adeguatamente areato, potendosi a ciò ricondurre i riscontrati fenomeni di umidità. 
Il motivo non è fondato e va rigettato. 
Nel caso di specie, l'accertamento tecnico preventivo (### espletato in primo grado nel contraddittorio delle parti ha fornito, come innanzi illustrato, una ricostruzione chiara, dettagliata e imparziale delle allarmanti condizioni dell'immobile e delle conseguenze pregiudizievoli subite dalla conduttrice, rese evidenti dal fatto di non poter più continuare ad utilizzare i locali locati per svolgervi attività di bar, gelateria, delineandosi l'evidente pregiudizio del mancato guadagno derivante dalla coattiva interruzione dell'attività commerciale prima della scadenza del contratto di locazione e fino a tale data. 
Con gli ulteriori motivi di gravame, l'appellante ha lamentato che erroneamente il primo giudice ha posto, a fondamento della quantificazione dei danni economici asseritamente patiti dalla ### la perizia espletata in sede di ### utilizzabile per comprovare la Sentenza n. 1302/2025 pubbl. il ###
RG n. 448/2025
Repert. n. 1560/2025 del 31/12/2025 pag. 8/11 sussistenza del nesso eziologico tra i presunti danni alle strutture murarie, le infiltrazioni e la muffa (denunciate nel ricorso) e la successiva chiusura dell'attività commerciale, giammai per la quantificazione dei danni patrimoniali, operata mediante la media ponderale di tre diversi criteri e senza tener conto degli utili realmente conseguiti dalla conduttrice e dell'imminente scadenza del contratto di locazione, insistendo, al riguardo, per la nomina di ctu tecnico-contabile. ### ha anche sottolineato che la ### è rimasta morosa nel pagamento del canone di locazione sino alla scadenza naturale del contratto e, nello specifico, fino a maggio 2019, per un importo complessivo di € 9.706,86 oltre interessi ed ha in ogni caso evidenziato come il primo giudice è incorso nel vizio di ultrapetizione, quantificando il risarcimento del danno nella somma di € 22.207,55 per ogni anno di interruzione di attività. Tenuto conto che l'attività commerciale è stata interrotta pacificamente per un periodo pari a 17 mesi - dal 15.12.2017 al 16.05.2019 (momento di naturale scadenza del contratto) - ha liquidato l'importo complessivo di € 31.460,70, nonostante la ricorrente in primo grado avesse chiesto, nel ricorso, il ristoro di “tutti i danni patiti […] così come quantificati dal #### D'### all'esito del procedimento di istruzione preventiva rubricato al n. 286/2018 e segnatamente nell'### A) all'elaborato peritale dalla stessa redatto e depositato, ovvero alla diversa somma accertata in giudizio” e, in particolare, il CTU nell'allegato A aveva stimato il danno in € 22.200,00, non riferito ad ogni anno di interruzione dell'attività, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, ma all'importo complessivo e finale dovuto. 
Il motivo è fondato e merita accoglimento.  ###, al fine di quantificare i danni sofferti, ha proceduto, come si legge nella relazione peritale, ad una valutazione economica dell'attività commerciale, utilizzando tanto il metodo valutativo di tipo patrimoniale complesso (per cui il valore dell'azienda corrisponde al patrimonio netto rettificato aumentato del valore dell'avviamento) quanto il metodo reddituale netto (per cui il valore dell'azienda è calcolato in funzione della sua capacità reddituale futura, mediante l'attualizzazione, con un congruo tasso di valutazione, dei flussi dei redditi attesi, tenuto conto che i tassi di capitalizzazione più frequentemente assunti negli ultimi anni a livello nazionale ed europeo, si attestano per il commercio al 15%). 
Trattasi di metodi entrambi fondati sul valore dell'azienda, non pertinenti nel caso in esame, in cui si verte in materia di danni, non per definitiva cessazione ma per intervenuta interruzione dell'attività commerciale, prima della scadenza del contratto di locazione e fino a tale data. 
In ogni caso, come emerge dall'illustrazione metodologica, va dato atto che il CTU ha comunque fatto riferimento a dati, come la media del fatturato e della redditività negli anni immediatamente precedenti, rispettivamente dal 2013 al 2017, evidenziando un reddito netto annuo, che presenta valori ricompresi tra un massimo di € 9.262,51 nel 2013 e un minimo di € 807,75 nel 2016, in ragione dei quali è possibile pervenire ad Sentenza n. 1302/2025 pubbl. il ###
RG n. 448/2025
Repert. n. 1560/2025 del 31/12/2025 pag. 9/11 una valutazione media pari a circa € 5.300 annui, corrispondente a € 440 mensili, che moltiplicati per le 17 mensilità, dal 15.12.2017 al 16.05.2019, portano ad una stima complessiva del danno pari a € 7.500, dovendosi pertanto rideterminare nella predetta somma quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno in favore di ### Non coglie, invece, nel segno l'ulteriore censura per cui il giudice di prime cure, in assenza di specifica domanda, avrebbe condannato l'odierna appellante a corrispondere la somma maggiorata della rivalutazione monetaria calcolata, secondo gli indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, fino all'attualità, nonché degli interessi compensativi nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente secondo gli indici ### del costo della vita. 
Trattandosi di credito risarcitorio - benchè derivante da inadempimento contrattuale - da soddisfare mediante conseguimento di una somma corrispondente all'equivalente pecuniario del danno subito, con conseguente conversione, al momento della liquidazione - nella specie al dicembre 2018, come riportato nella sentenza di primo grado - del debito di valore in debito di valuta, in caso di tardivo conseguimento dell'importo rispetto alla maturazione del diritto coincidente con l'inadempimento medesimo, la rivalutazione monetaria costituisce al pari degli interessi, una componente del credito medesimo, riconoscibile anche d'ufficio, senza che occorra una specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per rivalutazione ed interessi. 
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la condanna ex art 96 c.p.c.  sotto il profilo della errata interpretazione delle disposizioni normative applicabili, oltre che dell'insufficienza e/o contraddittorietà e/o carenza di motivazione, non avendo ### agito né con dolo né con colpa grave, né ritardato i tempi di giustizia, palesandosi peraltro la condanna eccessiva ed ingiustificata. 
Il giudice di primo grado ha ricondotto la responsabilità ex art. 96 c.p.c. al fatto che la locatrice si è opposta alla domanda di risoluzione, sostenendo in mala fede che non fosse mai stata informata delle criticità dell'immobile, ha proposto una domanda riconvenzionale infondata, volta a ottenere i canoni per l'intera durata residua del contratto, sebbene l'inadempimento fosse interamente ascrivibile alla sua condotta omissiva, ha omesso ogni forma di collaborazione durante il processo di mediazione, obbligatoria, disertando l'incontro senza fornire giustificazioni, ha rifiutato, immotivatamente, una proposta avanzata dallo stesso Giudice, che prevedeva in via del tutto conciliativa un esborso assai inferiore rispetto alla somma liquidata in sentenza ed ha determinato un protrarsi immotivato del giudizio per oltre quattro anni. 
Al riguardo, si ritiene provato l'abuso del processo, stante la consapevolezza della ### in ragione degli obblighi gravanti sulla stessa in qualità di proprietaria dell'immobile, prima ancora che di locatrice, della fondatezza delle pretese avversarie, ciò nonostante opponendosi alla domanda di controparte e dilatando ulteriormente i tempi del processo. 
Sentenza n. 1302/2025 pubbl. il ###
RG n. 448/2025
Repert. n. 1560/2025 del 31/12/2025 pag. 10/11 Tuttavia, in ragione del minor importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, si giustifica una riduzione della somma equitativamente liquidata in primo grado, a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 3, c.p.c. in misura di € 1.000 da ritenersi congrua con riguardo alla materia del contendere. 
Infine con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale da parte del primo giudice e l'errata interpretazione delle disposizioni normative applicabili, atteso che se il conduttore non segnala tempestivamente i vizi o non adotta le misure necessarie per impedirne il peggioramento perde il diritto alla risoluzione del contratto o comunque vede limitato il diritto al risarcimento del danno, con conseguente obbligo di corrispondere il canone fino alla scadenza contrattuale. Ha altresì insistito nell'ammissione delle richieste istruttorie, in particolare della CTU contabile e della prova testimoniale che avrebbe consentito di dimostrare l'assenza di comunicazioni da parte della conduttrice in epoca antecedente all'agosto del 2017 e, al contempo, le responsabilità della sig.ra ### in merito ai fatti di causa. 
Il motivo non è fondato. 
Il giudice di primo grado ha correttamente fissato la decorrenza del diritto di sospendere il pagamento dei canoni di locazione dalla data di comunicazione, da parte della conduttrice, dei vizi dell'immobile, atteso che trattandosi di vizi sopravvenuti e, in quanto non tempestivamente ed utilmente fronteggiati dalla locatrice, tali da non consentire l'utilizzo per il quale l'immobile era stato locato - nella specie per esercizio commerciale di bar gelateria - la conduttrice non poteva che essere esonerata dal pagamento del canone, sino alla naturale scadenza del contratto (16.05.2019). 
Quanto alle richieste istruttorie riproposte con l'atto di appello, va osservato che l'accertamento a mezzo di CTU del tempo in cui si sarebbero verificati i danni alla struttura , nonchè il concorso di colpa della ricorrente ex art 1227 cc nella determinazione dei danni allo stabile e al locale detenuto in locazione dalla ricorrente integra una indagine meramente esplorativa, non deferibile al perito, in quanto tesa a supplire alle carenze probatorie gravanti sulla parte. 
Quanto alla prova testimoniale, così come articolata in primo grado e riproposta in appello, la circostanza che “la sig.ra ### ha rappresentato alla proprietaria la presenza di infiltrazioni, muffe sulle pareti, umidità di risalita sui muri perimetrali nell'agosto del 2017” è già provata documentalmente e le ulteriori circostanze che “### negli anni in cui ha detenuto in locazione l'immobile commerciale sito in ### ( CH ), alla ### n. 51 ha omesso di effettuare i lavori di ordinaria manutenzione, quali tinteggiatura, sigillatura finestre ecc;” che “il locale ove la ricorrente esercitava la propria attività, è rimasto chiuso per lunghi periodi, soprattutto nel 2017” e che “ha chiuso l'accesso laterale del locale” appaiono del tutto irrilevanti, non idonee a sovvertire o ad incidere neppure in parte sul nesso causale, stante quanto accertato dal CTU e cioè che la presenza di infiltrazioni, muffe ed umidità di risalita, Sentenza n. 1302/2025 pubbl. il ###
RG n. 448/2025
Repert. n. 1560/2025 del 31/12/2025 pag. 11/11 oltreché l'effettivo pericolo per la staticità dell'immobile e la totale carenza dei requisiti di legge igienico-sanitari sono imputabili alle gravi carenze, in termini di sicurezza, staticità e salubrità dei locali sovrastanti l'immobile locato (di proprietà della stessa ###, privi della necessaria copertura e interessati dall'esecuzione di opere di demolizione di muri portanti e ampie parti di solaio”. Trattasi cioè di gravi problematiche statiche e strutturali dell'immobile, non certo emendabili mediante interventi di manutenzione ordinaria. 
Alla luce delle considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto dev'essere confermata, la ### deve, perciò, essere condannata al pagamento, in favore di controparte, a titolo di risarcimento del danno, della minore somma di € 7.500 già comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre ulteriori interessi dalla data della presente sentenza e fino al saldo nonché a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 96 c.p.c. la minor somma di € 1.000. 
Le spese di lite del doppio grado, in ragione della parziale riforma della sentenza impugnata, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  In parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, - ### in € 7.500 l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, già comprensivo di interessi e rivalutazione, in favore di ### oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo; - ### in € 1.000 la somma dovuta ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.  - ### al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per compensi professionali, per il primo grado in € 3.689, per il secondo grado in € 3.473 e per la fase di ATP in € 1.170, oltre, per ciascun grado e fase spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### rel. estensore ### n. 1302/2025 pubbl. il ###
RG n. 448/2025
Repert. n. 1560/2025 del 31/12/2025

causa n. 448/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizio Riga, Anna Maria Tracanna

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 545/2025 del 27-05-2025

... effettuata perché il Tribunale aveva ravvisato la sussistenza di giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nonché una soccombenza reciproca, avendo accolto solo in parte la domanda risarcitoria dell'odierno appellante. Inoltre, la compagnia assicurativa ha rilevato l'inammissibilità della domanda dell'appellante, formulata nell'atto di gravame, di risarcimento di tutti i danni subiti e non liquidati dal Tribunale, poiché: il giudice di prime cure aveva correttamente escluso la sussistenza del danno morale; il danno esistenziale, in base alla costante giurisprudenza, non era concepibile come autonoma categoria di danno; il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica era stato escluso dal c.t.u. Da ultimo, la compagnia ### s.p.a. ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, laddove ### non avesse reiterato la domanda di manleva nei propri riguardi e ha riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni già espletate nel giudizio di primo grado (ovverosia l'operatività della polizza nei soli limiti del massimale di ### 500.000.000, pari ad euro 258.228,45, e soltanto per danni oggetto di assicurazione, ossia causati a terzi, “sia per lesioni (leggi tutto)...

testo integrale

Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile Repubblica italiana In nome del popolo italiano ### n. 105/2022 R.G.A.C. 
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta: dott.ssa ####; dott.ssa ### (###; dott. ### (### relatore) ha pronunciato la presente ### causa civile n. 105/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ai sensi degli artt. art. 1218 e 1228 c.c. di struttura sanitaria e medico, vertente tra ### (codice fiscale: ###), nato a ### il ###, ivi residente ###, rappresentato e difeso, come da procura posta a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv. ### elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a ### in ### n. 9, con indirizzo di posta elettronica certificata: ### Appellante e ### (codice fiscale: ###), nato a ####, in data ###, residente ###via ### n. 2, rappresentato e difeso, come da procura posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. ### elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a ### in via ### n. 17, con indirizzo di posta elettronica certificata: ### e numero di telefono/fax: 0962.21375; Appellato nonché ### di ### (partita i.v.a.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede ###via ### rappresentata e difesa, in forza di deliberazione del ### straordinario n. 323 del 29.04.2022, allegata in atti e di procura posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. ### componente dell'avvocatura aziendale della A.s.p. di ### elettivamente domiciliata presso la sede legale - avvocatura aziendale, sita a ### in via ### - ### s.n.c., nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto procuratore: ####à ### di ### (partita i.v.a.: ###), in persona del suo procuratore dirigente, dott. ### avente sede ###via Corte d'Appello, n. 11, rappresentata e difesa, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.  ### elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. ### sito a ### in via ### n. 11, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio procuratore: ### e al numero di fax: 0965.617126 ### delle parti: il procuratore dell'appellante ### chiede: “### l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1 - In parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nella parte in cui è stata accertata e dichiarata, la responsabilità dei convenuti (an debeatur), in accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nell'atto di citazione di primo grado, accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig. #### medico di turno in servizio presso il ### dell'### di ### all'epoca dei fatti e per l'effetto, condannare in solido fra loro, il dott. ### e l'### n. 5 - ### “S. ### di Dio” (### (oggi ### in persona del legale rappr.te p.t., e/o ciascuno per quanto di competenza, per tutti i danni, nessuno escluso, patrimoniale, biologico, morale, esistenziale, ivi comprese le spese sostenute, subiti dal sig. ### nella misura, che sarà accertata in corso di causa e ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo, detratta la somma di 4.000,00 già versata dal dott. ### a titolo di provvisionale giusta sentenza n. 1428/2008 del Tribunale di ### Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. 4 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ex art. 93 cpc”; il procuratore dell'appellata ### di ### chiede che: “l'###ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa declaratoria del passaggio in giudicato dei capi della sentenza non espressamente impugnati, ### - in via preliminare 1.  dichiarare inammissibile ed improcedibile l'impugnazione, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc, costituendo la stessa una mera riproposizione delle richieste già formulate nel giudizio di primo grado e non essendo stati formulati specifici motivi di gravame; col favore delle spese e delle competenze; - nel merito 2. in via principale, rigettare, integralmente, l'appello proposto da ### perché del tutto infondato, in fatto e in diritto e non provato; conseguentemente, confermare la sentenza impugnata, 3.  in via estremamente gradata, nell'ipotesi in cui l'appello fosse, anche solo parzialmente, accolto, liquidare il danno nella giusta, reale e provata misura, escludendo, in ogni caso, il danno patrimoniale per difetto di legittimazione attiva, detratti gli importi già ricevuti, da ### a titolo di provvisionale ed in esecuzione della sentenza di primo grado; 4) nell'ipotesi sub 3) e solo nel caso in cui il ### riproponesse, in questa fase, la domanda di garanzia, dichiarare la tenutezza della ### di ### entro i limiti contrattuali (oggetto del contratto e massimale) meglio precisati in narrativa, con esclusione delle poste di danno non rientranti nel rischio assicurato (danno morale, esistenziale e patrimoniale); 5) sempre col favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, con iva, cpa e rimborso forfettario come per legge. In via istruttoria, la ### appellata si oppone, fermamente, alla richiesta di rinnovo dell'elaborato peritale, a firma del #### e della #### ritenuto che la stessa è generica ed esplorativa e non è supportata da valide argomentazioni di carattere tecnico-scientifiche.  ### solo per non incorrere nelle decadenze previste dal codice di rito, insiste nella richiesta, già formulata dinanzi al Tribunale, di ordinare, ai sensi dell'art.  210 cpc, all'### di depositare il contratto assicurativo, stipulato, in virtù della contrattazione collettiva, a garanzia della responsabilità civile dei propri dipendenti, tra i quali il ##### ogni altro diritto”; il procuratore dell'appellato ### chiede: “### l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1. accertare e dichiarare che il convenuto deve essere garantito e manlevato dalla compagnia ### in persona del legale rappresentante p.t., per ogni somma che dovesse essere riconosciuta in favore dell'attore e posta a suo carico; 2. in subordine, condannare l'### di ### a risarcire tutti i danni subiti e subendi dal convenuto dr ### per non averlo assicurato ai sensi del C.C.N.L. all'epoca vigente. 3.  condannare chi sarà ritenuto alle spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del costituito procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; il procuratore dell'appellata ### di ### (d'ora in poi, in breve, A.s.p. di ### chiede: “### il l'###ma Corte d'Appello di ### contrariis reiectis, così provvedere: ### - ### l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata; ### parte appellante alle spese del doppio grado del giudizio. 
Riserve e salvezze”.
Svolgimento del processo 1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di ### atto di citazione notificato, rispettivamente, in data 22 e 28 marzo 2011, ### ha chiamato in causa, dinanzi al Tribunale di ### il dott. ### e l'### n. 5 - presidio ospedaliero “### di Dio” di ### al fine di chiederne la condanna, in solido fra loro o, comunque, ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale) - detratta la somma di euro 4.000,00, già corrisposta dal ### a titolo di provvisionale disposta con la sentenza penale di condanna n. 1428/2008 del Tribunale di ### - da lui subiti a causa della condotta colposa tenuta il ### dal dott. ### il quale aveva diagnosticato una semplice orchite, anziché una torsione del funicolo spermatico sinistro, la quale era degenerata in una trombosi funicolare e successiva necrosi del testicolo, che lo avevano costretto a subire gli interventi chirurgici di orchiectomia sinistra (asportazione del testicolo sinistro), di successivo fissaggio del testicolo destro e di inserimento di una protesi nell'emiscroto sinistro. 
A fondamento della propria domanda, l'attore ha affermato che: a) il ###, quando era ancora minorenne, aveva accusato forti dolori all'inguine sinistro ed era stato accompagnato dalla madre presso il ### dell'ospedale di ### dove era stato sottoposto a visita dal medico di turno, dott. ### il quale, dopo una breve visita medica ed omettendo più approfonditi esami, lo aveva dimesso dall'ospedale, diagnosticandogli una semplice orchite e prescrivendogli di curarsi con riposo e terapia farmacologica domiciliare; b) tuttavia, in data ###, poiché, nonostante le cure prescritte, il dolore era persistente ed era comparsa, anche, una tumefazione all'emiscroto sinistro, era stato nuovamente accompagnato da entrambi i genitori al ### dell'ospedale di ### dove lo stesso dott. ### constatata la presenza dell'ematoma al funicolo spermatico, aveva disposto il suo trasferimento d'urgenza al reparto di chirurgia, dove, riscontrata una gangrena causata da una doppia torsione funicolare, aveva disposto procedersi immediatamente a intervento chirurgico di orchiectomia sinistra (asportazione del testicolo sinistro); c) in data ###, il ### era stato dimesso con diagnosi di “torsione del funicolo spermatico con ematoma a sinistra”; d) successivamente, a seguito di visita specialistica eseguita presso la clinica pediatrica di ### il primario aveva consigliato ai propri genitori di sottoporlo a un intervento di fissaggio del testicolo destro e di inserimento di una protesi nell'emiscroto vuoto e tale intervento era stato, poi, eseguito presso l'ospedale “###” di ### dopo aver terminato il periodo di convalescenza, di sei mesi, causato dal primo intervento chirurgico; e) nelle more, era stato incardinato un procedimento penale a carico del dott.  ### (r.g.n.r. 1886/2003 della ### della Repubblica presso il Tribunale di ###, conclusosi con sentenza n. 1428/2008 del Tribunale di ### con cui l'imputato era stato condannato per il reato contestatogli (lesioni personali colpose ex art. 590, comma 2°, c.p.), nonché al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili (### e ### genitori di ###, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale di euro 4.000,00; f) a seguito della notifica della suddetta sentenza, il dott. ### aveva provveduto al pagamento della sola provvisionale e delle spese; g) la responsabilità del dott. ### e dell'### n. 5 - ### “### di Dio” era da qualificare come responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. ed era stata ampiamente provata in sede penale; h) i danni subiti consistevano nell'irreversibile perdita di un organo essenziale per la procreazione e la potenzialità sessuale; nel danno psicologico conseguente alla perdita dell'organo (essendo, all'epoca dei fatti, un adolescente nella piena fase dello sviluppo sessuale, condizionato psicologicamente dagli interventi chirurgici subiti, al punto da non sentirsi “normale”, ossia come gli altri suoi coetanei); nella ridotta funzionalità del testicolo residuo; nell'essere stato costretto a subire un ulteriore intervento, altrimenti non necessario, per garantire la conservazione del testicolo destro e la ricostruzione estetica di quello asportato; nelle spese mediche sostenute e nel danno morale, connesso all'intervento chirurgico ed al patema per la riabilitazione. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data ###, si è costituito in giudizio il dott. ### affermando che: a) aveva proposto impugnazione avverso la sentenza penale di condanna n. 1428/2008 del Tribunale di ### ed il giudizio di appello era pendente dinanzi alla Corte di Appello di ### e, ad ogni modo, la sentenza penale di condanna non precludeva al giudice civile un diverso accertamento dei fatti di causa e di graduare diversamente l'eventuale responsabilità a lui ascrivibile; b) ad ogni modo, per i danni causati nell'esercizio della sua professione era assicurato con la compagnia “### Assicurazioni”, come da apposita polizza. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'avversa domanda e, in via subordinata, di accertare il proprio diritto di essere garantito e manlevato dalla ### Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la ### di ### s.p.a., con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il ###, eccependo: I) in merito alla domanda di garanzia, che: a) la polizza stipulata con il dott. ### copriva i danni involontariamente causati a terzi dall'assicurato nei limiti del massimale di ### 500.000.000 (euro 258.228,45); b) in ogni caso, doveva applicarsi il disposto di cui all'art. 1910 c.c., in quanto la ### di ### in base al contratto collettivo, era obbligata a stipulare un'autonoma polizza assicurativa a favore di tutti i suoi dipendenti, incluso il dott. ### sicché il medesimo rischio era stato assicurato da più assicuratori; II) in merito alla domanda principale, che: a) la sentenza penale n. 1428/2008 del Tribunale di ### non aveva alcuna rilevanza nel giudizio civile, sia perché non ancora passata in giudicato, sia perché la ### non aveva preso parte al giudizio penale; b) comunque, nessuna responsabilità poteva essere ascritta al dott. ### per assenza del nesso di causalità fra l'asserita errata diagnosi ed i danni lamentati dal paziente; c) tali danni erano insussistenti, giacché l'asportazione di uno dei due testicoli non causava la perdita della capacità di procreare e della potenzialità sessuale e, per tale motivo, non era ipotizzabile, neppure, che il ### avesse subito un danno psichico, anche perché la ricostruzione del testicolo asportato aveva anche emendato a ogni danno di natura estetica; d) non poteva essere riconosciuto il danno morale, da ritenersi ricompreso nel danno alla salute; d) sia il danno biologico che quello patrimoniale non erano stati provati; e) era inammissibile la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. La compagnia assicurativa, quindi, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda principale spiegata dall'attore nei confronti del proprio assicurato e, in via estremamente subordinata, di liquidare il danno nella giusta misura, contenendo la condanna nei limiti del massimale di polizza ed applicando l'art. 1910 Con comparsa di costituzione e risposta presentata il ###, si è costituita in giudizio anche la A.s.p. di ### sostenendo che: a) nessuna responsabilità le poteva essere ascritta, giacché l'attore non aveva censurato carenze strutturali o disfunzionali della struttura ospedaliera, da imputare alla A.s.p., ma aveva unicamente censurato l'errore diagnostico commesso dal dott. ### b) ad ogni modo, premesso che la sentenza penale n. 1428/2008 del Tribunale di ### non aveva alcuna rilevanza probatoria nel presente giudizio, non essendo neppure passata in giudicato, nessuna responsabilità poteva essere ascritta al dott. ### in quanto non poteva ritenersi provato il nesso di causalità fra l'asserita omissione diagnostica imputabile al medico ed i danni lamentati dall'attore, dato che, il giorno in cui aveva effettuato la visita medica del ### (6.3.2003), lo stesso non presentava sintomi che lasciassero presagire una torsione testicolare, verificatasi a distanza di 48 ore; c) in ogni caso, il medico, ai sensi dell'art.  1176, comma 2°, c.c., non rispondeva del mancato conseguimento del risultato; d) i danni lamentati erano stati solo genericamente allegati dall'attore nella domanda e, comunque, non erano stati provati. ###.s.p. di ### quindi, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, di ritenere responsabile dei fatti di causa il solo dott.  ### Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e depositate le relative memorie ad opera delle parti, il Tribunale, a scioglimento della riserva presa all'udienza del 25.10.2012, ha disposto una c.t.u. medico-legale, affidandone l'esecuzione al dott.  ### poi sostituito con il dott. ### (esperto in urologia, che si è avvalso, come un ausiliario, della dott.ssa ### medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni). 
Dichiarata l'interruzione del giudizio all'udienza del 12.10.2017, a seguito del decesso dell'avvocato della ### di ### s.p.a., esso è stato riassunto da ### Precisate le conclusioni all'udienza del 3.10.2018, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica (v. ordinanza in atti). 
Tuttavia, con ordinanza del 16.4.2019, il Tribunale - rilevato che il nominato c.t.u. aveva omesso di fornire compiuta risposta ai quesiti formulati, non avendo determinato la percentuale dei postumi temporanei e di specificare la durata dell'eventuale invalidità temporanea totale e parziale, indicandone il relativo grado percentuale e che ciò influiva sull'eventuale determinazione del danno biologico - ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo che il perito provvedesse all'integrazione della relazione mediante risposta al quesito omesso. 
A seguito di numerosi rinvii, al fine di consentire al c.t.u. il deposito della relazione integrativa, con ordinanza del 29.10.2020, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza del 1°.7.2020, il Tribunale - rilevato che il c.t.u. non aveva depositato la relazione integrativa richiesta con ordinanza del 16.4.2019 e che, comunque, la causa poteva essere decisa sulla base della relazione di c.t.u. depositata il ### e della relazione integrativa depositata il ### e ritenuto, anche in considerazione della richiesta delle parti, che la documentazione in atti consentiva di procedere ad una liquidazione equitativa del danno biologico di natura temporanea - ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.10.2020 (v. ordinanza in atti). 
Precisate nuovamente le conclusioni all'udienza del 18.11.2020, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza in atti).  2. La sentenza n. 538/2021 del Tribunale di ### all'esito del giudizio di primo grado Con sentenza n. 538/2021, pubblicata l'8.6.2021 e non notificata, il Tribunale di ### ha così deciso: a) ha accertato la responsabilità contrattuale dell'A.s.p. di ### e del dott. ### nei confronti di ### e li ha condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della complessiva somma di euro 6.222,33 (salva la detrazione della somma di euro 4.000,00, già percepita dall'attore a titolo di provvisionale), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e sino al saldo; b) ha compensato in misura pari alla metà le spese di lite e ha condannato, in solido fra loro, l'A.s.p. di ### e ### al pagamento della restante metà in favore di ### (liquidata in complessivi euro 1.986,00, oltre accessori come per legge); c) ha posto a carico dell'A.s.p. di ### e di ### in solido tra loro, le spese di c.t.u.; d) ha dichiarato la ### di ### s.p.a. obbligata a tenere indenne il dott. ### dalla condanna pronunciata nei suoi riguardi. 
In particolare, il giudice di primo grado - dopo avere illustrato la natura contrattuale della responsabilità tanto della struttura sanitaria che del medico e le ricadute in tema di ripartizione dell'onere della prova - ha ritenuto, in merito all'an debeatur, che ### avesse sufficientemente allegato e provato l'esistenza del contratto di spedalità con il presidio ospedaliero “### di Dio” di ### e le omissioni imputabili alla predetta struttura sanitaria ed al dott. ### per non aver tempestivamente diagnosticato la torsione testicolare da cui era affetto, nonché il nesso di causalità fra la predetta omessa o errata diagnosi ed i danni lamentati, dal momento che il c.t.u. aveva evidenziato che il ritardo diagnostico aveva determinato la trombosi funicolare e la necrosi testicolare che si sarebbero potute evitare con un immediato tentativo di derotazione manuale o, in caso di insuccesso, con un altrettanto tempestivo intervento chirurgico di derotazione e fissazione testicolare, mentre i convenuti non avevano dimostrato, come era loro onere, l'assenza di un inadempimento a loro imputabile o l'insussistenza del nesso di causalità; in merito al quantum debeatur, ha ritenuto che: a) doveva essere riconosciuto a ### un danno biologico permanente in percentuale pari al 5 % (per la perdita del testicolo sinistro, non avendo l'attore riportato disturbi della fertilità e della sessualità, come accertato con spermiogramma eseguito nel corso dell'accertamento peritale), non potendo condividersi la relazione del c.t.u. nella parte in cui, ritenuta la sussistenza di un danno psichico, aveva riconosciuto all'attore una percentuale di invalidità permanente del 9 %, atteso che il ### non aveva fornito prova documentale o testimoniale dei disagi psicologici lamentati; b) premesso che il c.t.u. aveva omesso di determinare i giorni e la percentuale di invalidità temporanea (non avendo neppure fornito, al riguardo, i chiarimenti richiesti con l'ordinanza del 16.4.2019), ha liquidato in via equitativa il danno biologico temporaneo, riconoscendo al ### 10 giorni complessivi di invalidità temporanea al 50 % (ovverosia per i giorni dal 6.3.2003 all'11.3.2003, dal primo accesso in pronto soccorso all'intervento di orchiectomia e dal 7.9.2003 al 10.9.2003, successivi all'intervento di fissaggio del testicolo destro e di inserimento della protesi nell'emiscroto sinistro); c) ha liquidato il danno biologico permanente e temporaneo nella somma complessiva di euro 6.222,33, facendo applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministero dello ### del 22.7.2019 (per le lesioni micro-permanenti), tenuto conto dell'età della vittima al momento dell'evento dannoso (14 anni), della percentuale e dei giorni di invalidità temporanea (10 giorni di I.T.P. al 50 %) e della percentuale di invalidità permanente (5%); d) nulla ha riconosciuto a titolo di danno morale, non avendo il ### allegato e provato specifici elementi sul punto, né a titolo di danno patrimoniale, poiché l'attore non aveva prodotto la documentazione delle spese mediche e visto che, in ogni caso, essendo il ### minorenne all'epoca dei fatti, tali spese avrebbero determinato una perdita economica, piuttosto, a carico dei propri genitori, di cui l'attore non poteva dolersi in proprio); e) sulla predetta somma, liquidata a titolo di danno non patrimoniale - a cui andava detratto l'importo di euro 4.000,00 che era stato già percepito dall'attore a titolo di provvisionale, in forza della sentenza penale di condanna emessa nei confronti del dott. ### (n. 1428/2008 del Tribunale di ### - ha riconosciuto gli interessi legali, previa devalutazione della stessa alla data dell'illecito e rivalutazione anno per anno sino al saldo. 
Inoltre, considerata l'operatività della polizza assicurativa stipulata dal dott. ### con la ### ha accolto la domanda di manleva del ### rilevando, peraltro, che, nel caso di specie, non poteva applicarsi il disposto dell'art. 1910 c.c., non essendo stata fornita prova della sussistenza di altra polizza assicurativa stipulata dalla A.s.p. di ### per il medesimo rischio. 
Infine, in ragione della parziale e reciproca soccombenza del ### da un lato, e della A.s.p. di ### e del dott. ### dall'altro (poiché era stata rigettata la domanda dell'attore di risarcimento del danno patrimoniale e quella di risarcimento del danno non patrimoniale era stata accolta solo nei limiti del danno alla salute), ha compensato per metà le spese di lite ed ha posto la restante metà a carico del dott. ### e dell'A.s.p. di ### ponendo, invece, le spese di c.t.u. a carico dei suddetti convenuti in solido tra loro.  3. Il presente giudizio di appello Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., il ###, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ### censurando la quantificazione del danno oggetto della pronuncia di condanna di risarcimento in suo favore nei confronti del dott. ### e della A.s.p. di ### sulla base di cinque motivi, concernenti: 1) l'erronea determinazione della percentuale di invalidità permanente nel 5%, sebbene il consulente tecnico di ufficio avesse ritenuto la più alta percentuale del 9 %; 2) l'erronea valutazione soltanto di dieci giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %, anziché, tenuto conto delle documentazione medica allegata in atti e della relazione del proprio c.t.p., di 10 giorni di invalidità temporanea totale e 60 giorni di invalidità temporanea parziale; 3) il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da spese mediche; 4) l'erronea liquidazione del danno biologico permanente in misura inferiore al 10 % (come, invece, ritenuto dal proprio consulente tecnico di parte) e senza applicare le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano; 5) l'errata valutazione di una soccombenza reciproca e la conseguente compensazione delle le spese di lite nella misura della metà (per un più dettagliato esame dei motivi di appello, v., infra, la parte dedicata ai motivi della decisione). 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data ###, si è costituita nel presente giudizio di appello la ### di ### la quale ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.  342 c.p.c. e l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., in quanto l'appellante aveva proposto le identiche questioni prospettate in primo grado e già vagliate dal Tribunale, senza proporre specifiche censure all'impianto argomentativo della sentenza impugnata. 
Quanto al merito, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di appello, poiché: 1) il danno psichico non poteva ritenersi provato sulla scorta del solo certificato medico del 4.4.2014, a firma della dott.ssa ### trattandosi di certificazione sanitaria basata su una visita specialistica eseguita a distanza di 11 anni dai fatti di causa e in cui l'esperta, per effettuare la diagnosi, oltretutto, si era basata sulle sole dichiarazioni dello stesso danneggiato e non essendo stata neppure documentata la prescrizione di una terapia medica o farmacologica per la cura della predetta patologia nell'immediatezza dei fatti; 2) il ### non poteva dolersi del riconoscimento da parte del Tribunale di un danno biologico temporaneo al 50 % e per soli 10 giorni, in quanto, sul punto, si era rimesso alla valutazione equitativa del Tribunale medesimo e, del resto, non aveva fornito, nel corso del giudizio, una prova idonea a determinare diversamente la misura del danno biologico temporaneo sofferto, posto che la relazione del c.t.p. aveva valenza di mera allegazione difensiva di carattere tecnico; 3) il ### non aveva legittimazione per richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da spese mediche, poiché, all'epoca in cui le spese furono sostenute, egli era minorenne e le spese erano state eseguite dai propri genitori, unici legittimati a richiederne il rimborso, e perché, in ogni caso, non aveva allegato e provato l'esistenza delle spese in questione; 4) nella liquidazione del danno biologico permanente, il Tribunale aveva correttamente utilizzato le tabelle di cui al decreto del Ministero dello ### del 22.7.2019 che si applicavano anche al risarcimento del danno conseguente a colpa medica, in base a quanto previsto dalla legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco); 5) la compensazione delle spese di lite era stata effettuata perché il Tribunale aveva ravvisato la sussistenza di giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nonché una soccombenza reciproca, avendo accolto solo in parte la domanda risarcitoria dell'odierno appellante.
Inoltre, la compagnia assicurativa ha rilevato l'inammissibilità della domanda dell'appellante, formulata nell'atto di gravame, di risarcimento di tutti i danni subiti e non liquidati dal Tribunale, poiché: il giudice di prime cure aveva correttamente escluso la sussistenza del danno morale; il danno esistenziale, in base alla costante giurisprudenza, non era concepibile come autonoma categoria di danno; il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica era stato escluso dal c.t.u. 
Da ultimo, la compagnia ### s.p.a. ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, laddove ### non avesse reiterato la domanda di manleva nei propri riguardi e ha riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni già espletate nel giudizio di primo grado (ovverosia l'operatività della polizza nei soli limiti del massimale di ### 500.000.000, pari ad euro 258.228,45, e soltanto per danni oggetto di assicurazione, ossia causati a terzi, “sia per lesioni corporali sia per danneggiamenti a cose…”, con esclusione del diritto alla manleva per il danno morale e esistenziale e per il danno patrimoniale, non previsti dalla polizza. La compagnia di assicurazioni ha, quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe, ribadendo la richiesta, già formulata in primo grado, di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla A.s.p. di ### di depositare il contratto assicurativo stipulato, in virtù della contrattazione collettiva, a garanzia della responsabilità civile del dott. ### suo dipendente. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il ###, si è costituito nel presente giudizio di appello il dott. ### sostenendo che: I) difettava una sua responsabilità per i fatti di cui è causa, poiché ### non aveva provato il nesso di causalità fra l'erronea diagnosi della torsione testicolare e i danni lamentati, dato che, quando sottopose a visita il ### presso il ### dell'ospedale di ### (il ###), lo stesso manifestava sintomi aspecifici non indicativi di una torsione testicolare e che, essendosi recato nuovamente in ### dopo ulteriori 48 ore, doveva supporsi che la torsione testicolare si fosse verificata molte ore dopo la prima visita; II) in ogni caso, la A.s.p. di ### in base all'art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2010-2013, doveva garantirgli un'adeguata copertura assicurativa per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla propria attività; ### la ### era obbligata a manlevarlo da ogni eventuale condanna nei suoi riguardi; IV) con riguardo al quantum debeatur dell'avversa domanda, era insussistente il danno estetico, il danno biologico per l'asserita perdita della capacità riproduttiva e sessuale e il danno da perdita della capacità lavorativa specifica (esclusi dal c.t.u. nella propria relazione). ### ha concluso, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare l'obbligo della ### di manlevarlo da ogni eventuale condanna e, in subordine, di condannare l'A.s.p. di ### a risarcire tutti i danni subiti per non averlo assicurato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, specificando, peraltro, che non intendeva proporre né appello incidentale né altre domande (“[…] si dichiara che la presente comparsa non contiene appello incidentale né altre domande […]”). 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data ###, si è costituita nel presente giudizio di appello anche la ### di ### affermando che la domanda avanzata dal ### non risultava provata in relazione all'an ed al quantum e chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata. 
Con ordinanza del 12.5.2022, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza dell'11.5.2022, questa Corte ha rigettato la richiesta della ### di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla A.s.p. di ### l'esibizione del contratto di assicurazione stipulato a garanzia del proprio dipendente, dott. ### (giacché non vi era certezza dell'esistenza di tale documento, il quale, peraltro, non era neppure necessario ai fini del giudizio) ed ha rimesso al merito la valutazione dell'istanza di ammissione di una nuova c.t.u. medico-legale avanzata dall'appellante, invitando quest'ultimo, nel frattempo, a depositare la relazione del proprio c.t.p., dott. 
Caglioti. 
Acquisita, a seguito di deposito telematico del 18.5.2022, la copia della relazione medica a firma del dott. ### la causa è stata trattenuta a sentenza, con ordinanza del 29.11.2024, emanata all'esito della trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., fatti salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica (cfr. ordinanza in atti). 
Hanno depositato la comparsa conclusionale la ### (che ha ribadito l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di assicurazione stipulato dalla A.s.p. di ### in favore del dott. ###, il dott. ### e l'appellante ### (il quale, a sua volta, ha ribadito la richiesta di ammissione di una nuova c.t.u. medico-legale). Nel termine successivo, le predette parti hanno depositato anche la memoria di replica.
Motivi della decisione 1. ### del presente giudizio di appello ### quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di ### e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da ### nonché delle difese di ### della compagnia ### e della A.s.p. di ### appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) la valutazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e di “improcedibilità” ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. avanzata dall'appellata ### di ### b) la valutazione dell'istanza di rinnovazione della c.t.u. medico-legale avanzata dall'appellante e dell'istanza di ordinare l'esibizione (ex art. 210 c.p.c.) del contratto di assicurazione stipulato dalla A.s.p. di ### a garanzia del dott. ### avanzata dall'appellata ### di ### (richieste istruttorie ribadite dalle parti all'atto di precisare le conclusioni e negli scritti conclusivi, dopo che la richiesta di ordine di esibizione era stata rigettata con ordinanze del 12.5.2022 e del 29.11.2024; mentre la valutazione dell'istanza di rinnovazione della c.t.u. medico-legale era stata rimessa al merito); c) la quantificazione del danno da risarcire al ### in conseguenza dei fatti di causa e, segnatamente: 1) la determinazione della percentuale di danno biologico e relazionale di natura permanente subito da ### a seguito dei fatti di cui è causa e l'individuazione del corretto parametro di liquidazione del predetto danno (il danno biologico permanente era stato liquidato dal Tribunale nella misura del 5 %, facendo uso delle tabelle di cui al decreto del Ministero dello ### del 22.7.2019, con pronuncia integralmente censurata dall'appellante); 2) la determinazione del danno biologico temporaneo subito da ### a seguito dei fatti di causa (che era stato determinato dal Tribunale in 10 giorni di I.T.P. al 50 %, con pronuncia censurata dall'appellante; 3) la valutazione circa la sussistenza o meno del danno patrimoniale da spese mediche (non riconosciuto dal Tribunale, con pronuncia censurata dall'appellante); d) i limiti del diritto del ### ad essere manlevato dalla compagnia di assicurazioni (la compagnia di assicurazioni ha ribadito esservi tenuta nei limiti del massimale); e) la determinazione delle spese di lite del giudizio di primo grado (che erano state compensate in misura della metà dal Tribunale, in ragione di una ritenuta soccombenza reciproca fra le parti, con pronuncia impugnata dall'appellante) e di quelle di appello. 
In assenza di appello incidentale, la sentenza del Tribunale deve ritenersi passata in giudicato, invece, in ordine: I) alla eccezione o, più propriamente, alla domanda della ### di applicazione del disposto di cui all'art. 1910 c.c., formulata, peraltro, genericamente nel giudizio di primo grado e rigettata dal Tribunale con pronuncia rimasta incensurata; II) all'accertamento della responsabilità solidale del dott. ### e della ### di ### per i danni subiti da ### causati dall'erronea diagnosi della torsione testicolare, da cui il paziente era affetto già a partire dalla visita ospedaliera del 6.3.2003, e dall'intempestivo intervento medico (in effetti, malgrado il dott. ### nel paragrafo rubricato “### responsabilità professionale del dott. Mazzei”, di cui alle pagg. 4 e 5 della propria comparsa di costituzione e risposta in appello, abbia sostenuto l'assenza di responsabilità a proprio carico, non ha, poi, inteso proporre appello incidentale su tale capo di sentenza, per come dichiarato espressamente in calce alla comparsa medesima); ### alla esclusione di un danno del ### per perdita della capacità riproduttiva e della potenzialità sessuale e di natura morale; IV) alla decurtazione dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento della somma di euro 4.000,00, in quanto già corrisposta dal ### al danneggiato, a titolo di provvisionale disposta in suo favore con la sentenza penale del Tribunale di ### n. 1428/2008; V) al criterio di calcolo degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento (ossia sulla somma devalutata alla data dell'illecito e, poi, rivalutata, anno per anno, sino al saldo); VI) alla efficacia della polizza assicurativa stipulata dal dott. ### con la ### E' inammissibile, invece, la domanda - proposta in via in di subordine dal ### rispetto a quella, peraltro, già accolta dal Tribunale, di dichiarare che il convenuto deve essere garantito e manlevato dalla compagnia ### per ogni somma che dovesse essere riconosciuta in favore dell'attore e posta a suo carico - volta a condannare l'### di ### a risarcire tutti i danni subiti dal ### per non averlo assicurato ai sensi del c.c.n.l. all'epoca vigente, trattandosi di domanda nuova, proposta, per la prima volta, in appello, in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. 2. Le questioni preliminari. Le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.; le istanze istruttorie ### visto (v. il paragrafo dedicato allo svolgimento del processo di appello), l'appellata ### di ### ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto, con l'atto di gravame, il ### avrebbe dato luogo a una mera riproposizione delle domande risarcitorie rigettate dal Tribunale, senza avanzare specifiche censure all'impianto argomentativo della sentenza di primo grado.  ### è infondata, dovendosi ritenere l'atto di appello conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. Civ. sez. VI, n. 21336 del 2017), dato che vengono indicati, in maniera alquanto chiara, sia i capi e le parti della sentenza impugnata che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sui temi controversi (ovverosia la corretta quantificazione del danno biologico e dinamico relazionale di natura sia permanente che temporaneo, oltre che del danno patrimoniale da spese mediche; nonché la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio). ### parte, la compiuta difesa della compagnia di assicurazioni sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione rende evidente che ne ha ben compreso la valenza giuridica. 
Non deve essere delibata, invece, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348- bis c.p.c. avanzata dalla medesima ### di ### dovendosi ritenere implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez. I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez. 6-III, 19333/2018). 
Deve essere, inoltre, ribadito il rigetto dell'istanza con cui la ### di ### ha chiesto che fosse ordinato all'### di ### ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire il contratto di assicurazione stipulato in favore del ### suo dipendente, al fine di consentire l'applicazione, al caso di specie, del disposto dell'art. 1910 Deve ribadirsi, infatti, quanto già esposto nelle ordinanze del 12.5.2022 e del 29.11.2024, circa la mancanza di prova della esistenza del contratto in questione e, in ogni caso, circa la sua superfluità, anche perché, come illustrato, la domanda o eccezione di applicazione dell'art. 1910 c.c. è stata rigettata dal Tribunale con pronuncia non impugnata con appello incidentale e, quindi, passata in giudicato. 
Quanto all'istanza dell'appellante di rinnovazione della c.t.u. medico-legale svolta nel giudizio di primo grado, la cui valutazione era stata riservata unitamente al merito con ordinanza del 12.5.2022 (richiamata dall'ordinanza del 29.11.2024), la stessa deve essere rigettata, perché la relazione svolta nel precedente grado di giudizio, come ci si accinge ad illustrare, consente di valutare il danno biologico permanente subito dal ### In merito, invece, alla determinazione ed alla liquidazione del danno biologico temporaneo, non specificato nella predetta consulenza tecnica d'ufficio, esse possono essere effettuate, tenendo conto dei dati oggettivi desumibili dalla documentazione medica allegata agli atti del giudizio e, sotto altro profilo, dell'onere della prova gravante sull'attore, secondo i principi generali (v., anche, infra, la trattazione del merito).  3. Il merito. Le valutazioni della Corte sulla quantificazione del danno ### detto (v. il paragrafo dedicato allo svolgimento del giudizio di appello e quello relativo alla descrizione dell'oggetto del giudizio stesso), l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado in relazione alla quantificazione, sotto diversi aspetti, dei danni subiti in conseguenza della condotta medica inappropriata del dott. ### e della asportazione del testicolo sinistro che ne era seguita (v. i primi quattro motivi di appello) nonché in relazione alla disposta parziale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado (v. il quinto motivo di impugnazione). 
In particolare, ha lamentato l'erronea determinazione della percentuale di invalidità permanente (1° e 4° motivo di appello) e della invalidità temporanea (2° motivo); nonché il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da spese mediche (3° motivo). 
Tanto premesso, il primo ed il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, vista la connessione logica e giuridica che li avvince, riguardando la liquidazione del danno non patrimoniale di natura biologica e dinamico relazionale. 
In particolare, con il primo motivo di appello (rubricato: “Sul danno biologico”), l'appellante ha impugnato la sentenza, lamentando l'erronea determinazione da parte del Tribunale della percentuale del danno biologico e dinamico relazionale di natura permanente subito, giacché - discostandosi dalle conclusioni a cui era pervenuto il c.t.u., il quale aveva accertato, in considerazione della sussistenza di un concomitante danno psichico, la percentuale di invalidità del 9 % - aveva, invece, riconosciuto, a tale titolo, la più bassa percentuale del 5 %, ritenendo che fosse riscontrata soltanto la perdita del testicolo e che, invece, il danno psichico non fosse stato adeguatamente provato dal danneggiato, malgrado che, in sede di operazioni peritali, fosse stato sottoposto a una visita psichiatrica presso l'A.s.p. di ### eseguita dalla dott.ssa ### la quale aveva attestato che il giovane, a seguito della perdita anatomica, aveva subito un disagio psicologico associabile ad un disturbo cronico post traumatico da stress, che, in base ai barèmes medico-legali di riferimento, determinava, di per sé, un'invalidità permanente del 6 % che si aggiungeva all'invalidità permanente discendente dalla perdita del testicolo. 
Con il quarto motivo (rubricato: “### e liquidazione del danno”), l'appellante, invece, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente liquidato il danno biologico permanente, giacché: I) come, peraltro, evidenziato dal consulente di parte (dott. ###, tenuto conto della menomazione conseguente alla perdita del testicolo (comportante il 5% di invalidità) e del disturbo post traumatico da stress (comportante il 6 % di invalidità) e applicando la c.d. formula a scalare, avrebbe dovuto riconoscere un danno biologico permanente in percentuale pari, almeno, al 10 % (maggiore, quindi, di quella riconosciuta dal c.t.u. nella propria relazione); II) avrebbe dovuto liquidare il danno biologico, facendo applicazione delle c.d. tabelle di ### e non di quelle previste dal decreto del Ministero dello ### del 22.7.2019 per il risarcimento delle lesioni micro-permanenti. 
I suddetti motivi sono fondati con riguardo alla prova del danno psichico ed alla determinazione complessiva del danno non patrimoniale riportato (da calcolarsi, peraltro, come stimato dal consulente tecnico di ufficio, nel 9%), mentre devono essere rigettati in relazione ad una quantificazione maggiore ed alla individuazione del criterio di calcolo del risarcimento del danno.  ### visto (v. la parte dedicata allo svolgimento del processo), il Tribunale - disattendendo la valutazione del consulente tecnico d'ufficio e del medico legale suo ausiliario, ha ritenuto non provato il danno psichico, poiché desunto dalle mere dichiarazioni rese dal ### in difetto, però, di prova (sia di tipo testimoniale che documentale), dei disagi psichici subiti in conseguenza dell'evento dannoso occorso. 
Pertanto, il Tribunale ha riconosciuto all'odierno appellante, a titolo di danno biologico permanente, una invalidità nella misura del 5 %, riconducibile alla sola perdita del testicolo sinistro e non anche al danno di natura psichica (v. pag. 7 sentenza di primo grado). 
Al contrario, ritiene la Corte che debba riconoscersi che il ### ha subito, quale conseguenza dell'asportazione del testicolo sinistro, anche, un danno di natura psichica, manifestatosi, oltre che in vergogna e senso di frustrazione, sebbene attenuatisi nel tempo, nel persistere di reazioni ansiose e nella deflessione del tono dell'umore. 
Nel paragrafo della relazione peritale rubricato “### psichico” (v. pag. 9; redatto dopo quello dedicato allo “### obiettivo” e ben distinto da quelli concernenti la mera anamnesi), il consulente d'ufficio ed il suo ausiliario medico legale hanno evidenziato che il ### aveva riferito loro che: I) aveva provato, in passato, vergogna ed imbarazzo nei confronti dei suoi coetanei, sia di sesso maschile (ai quali aveva sempre taciuto la sua condizione) che di sesso femminile (mantenendo, per lungo tempo, le distanze dalle ragazze della sua età); II) questo suo atteggiamento nei confronti del sesso femminile era perdurato fino a quando non aveva conosciuto la sua attuale fidanzata, con cui aveva instaurato un rapporto di complicità ed affetto, intrattenendo con lei una relazione soddisfacente, anche sotto il profilo sessuale; ### tuttavia, persistevano ancora senso di paura e angoscia per il futuro, dovuto alla concreta possibilità di non riuscire a procreare e di formare una famiglia; nonché difficoltà ad addormentarsi la sera, disturbi del sonno con risvegli frequenti e incubi inerenti alla sua possibile infertilità, depressione dello stato dell'umore e ansia generalizzata. 
I consulenti, poi, in sede di considerazioni medico-legali, hanno affermato che, in merito alla valutazione del danno biologico attualmente presentato dal periziato, alla perdita anatomica doveva essere associato il disagio psicologico manifestato dal ### il quale, a seguito delle ulteriori valutazioni specialistiche richieste dagli stss consulenti, aveva palesato un disturbo cronico post traumatico da stress (###, da valutare alla luce del codice diagnostico “disturbo post traumatico” nella misura del 6 %. Pertanto, sommando il danno per la perdita del testicolo (5 %) e quello psichico (6 %), sulla base della formula c.d. riduzionistica, andava riconosciuto un danno biologico permanente in percentuale pari, complessivamente, al 9 % (v. pagg. 13 e 14 della relazione). 
Tale giudizio, espresso dal consulente tecnico di ufficio e dal suo ausiliario medico legale sulla base di un apposito “esame psichico” del periziando, è conforme, in effetti, alla valutazione specialistica di tipo psichiatrico, effettuata all'esito di apposito esame del 4.4.2014, a cui il ### si è sottoposto, su apposita richiesta dei suddetti consulenti, presso la A.s.p. di ### (ente estraneo al giudizio), con la quale è stata formulata la diagnosi di “disturbo cronico post traumatico da stress (###” (v. la relazione della dottoressa ### da cui emerge, tra l'altro, un atteggiamento introverso, ansioso e con tono dell'umore tendente al deflesso; il parziale superamento, a seguito della instaurazione di una relazione sentimentale significativa, della vergogna e del senso di frustrazione, ma la persistenza di reazioni ansiose e di deflessione dell'umore correlate all'indebolimento delle sue capacità procreative).  ###à di tali giudizi, peraltro conformi, del consulente tecnico di ufficio e del suo ausiliario nonché della specialista psichiatra (che lo ha espresso nell'ambito di funzioni pubbliche e, come tale, del tutto attendibile), non viene meno per la circostanza che il ### non fosse seguito da uno specialista e non assumesse psicofarmaci (circostanza spiegabile sia con il fatto che il disturbo non assume caratteri di particolare gravità, sia con la riluttanza mostrata dal giovane ai consulenti ed alla specialista psichiatra a parlare della sua problematica che, del resto, ancora al momento della visita peritale, provocava ansia e depressione e, sebbene meno che in passato, vergogna e senso di frustrazione). 
Né è decisivo, in senso contrario, diversamente dal convincimento del Tribunale, il fatto che, in buona parte, gli elementi di valutazione del danno psichico siano stati desunti dalle stesse dichiarazioni del periziando, perché tale tipologia di danno psichico si differenzia dal danno fisico, non avendo, spesso, una manifestazione esteriore tangibile né ripercussioni visibili sul corpo del soggetto, consistendo nella menomazione di una o più funzioni della psiche, cosicché è del tutto normale che gli elementi di valutazione emergano, in massima parte, dal colloquio clinico. Del resto, gli appellati non hanno fornito, tramite i propri consulenti di fiducia, un parere medico - legale che confutasse quello espresso dal perito d'ufficio, dal suo ausiliario e dalla specialista psichiatra e, sotto diverso profilo, la circostanza che il danno sia stato riscontrato a distanza di anni comprova il carattere permanente dei postumi. 
Quanto alla determinazione del danno biologico permanente subito dal ### a seguito degli eventi per cui è causa, essa è pari al 9 % di invalidità, come ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio e dal suo ausiliario nella propria relazione, da cui non vi è ragione di discostarsi, essendo, sul punto, scientificamente valida e non viziata dal punto di vista logico.
Consegue, quindi, il rigetto del quarto motivo di appello, nella parte in cui l'appellante ha lamentato che avrebbe dovuto essergli riconosciuta una percentuale di invalidità permanente superiore al 9 % e pari, almeno, al 10 %, senza, tuttavia, addurre specifiche argomentazioni di rilievo scientifico.  ### già accennato, il quarto motivo di appello è infondato, inoltre, anche nella parte in cui il ### ha lamentato che il danno biologico (permanente e temporaneo) avrebbe dovuto essergli liquidato dal Tribunale mediante il ricorso alle c.d. tabelle di ### anziché facendo applicazione delle tabelle per la liquidazione dei c.d. danni micropermanenti, previste dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (aggiornate con decreto del Ministero delle ### e del ### in ### del 16.7.2024). 
In effetti, l'art. 3, comma 3°, del decreto legge n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito, con modifiche, con la legge n. 189/2012, prevede espressamente che: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”. Tale disposizione normativa è stata trasposta integralmente nell'art. 7, comma 4°, della successiva legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco). 
Non osta all'applicazione delle tabelle previste dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private la circostanza che i fatti per cui è causa risalgano all'anno 2003 e, quindi, a prima dell'entrata in vigore delle disposizioni normative sopra richiamate, poiché la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3°, del decreto legge n. 158/2012 (convertito dalla legge n. 189/2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4°, della legge n. 24/2017 trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi ed a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul “quantum”), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (cfr., ad esempio, Cass. civ., sezione ### sentenza n. 28990/2019; Cass. civ., sezione ### ordinanza n. ###/2024). 
Ne deriva che spetta all'odierno appellante, a titolo di danno biologico e dinamico relazionale permanente, la somma di euro 19.314,97, conseguente al riconoscimento al ### di un'invalidità permanente nella misura del 9%, facendo applicazione delle tabelle previste dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (i cui importi sono stati aggiornati con decreto del Ministero delle ### e del ### in ### del 16.7.2024, che ha fissato come punto base la somma di euro 947,30) e tenendo conto dell'età che il danneggiato aveva all'epoca dei fatti (13 anni). 
Nulla, invece, deve essergli riconosciuto a titolo di danno morale, poiché, come visto, la sentenza di primo grado non è stata censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'attore aveva omesso di allegare e provare tale tipologia di danno (v. pag. 9 sentenza di primo grado). 
È possibile, ora, passare all'esame del secondo motivo di appello, concernente la determinazione e la liquidazione del danno biologico di carattere temporaneo. 
Con il secondo motivo (rubricato: “###invalidità temporanea”), infatti, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale gli ha erroneamente riconosciuto soli 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %, giacché - fermo restando che il c.t.u. non aveva chiarito il suo giudizio e non aveva neppure risposto alla richiesta di chiarimenti contenuta nell'ordinanza del 16.4.2019 - avrebbe dovuto riconoscergli, più esattamente, tenuto conto delle documentazione medica allegata in atti: I) 10 giorni di invalidità temporanea totale, per i giorni di degenza dal 6.3.2003 all'11.3.2003 (comprendenti l'arco temporale dal primo accesso in pronto soccorso all'intervento di orchiectomia) e dal 7.9.2003 al 10.9.2003 (comprendenti l'arco temporale tra l'intervento chirurgico di fissaggio del testicolo destro e di inserimento della protesi nell'emiscroto sinistro e le dimissioni dalla struttura sanitaria); II) 60 giorni di invalidità temporanea parziale (30 giorni per la riabilitazione successiva all'intervento di orchiectomia e altri 30 giorni di riabilitazione successiva all'intervento di fissaggio del testicolo destro), tenuto conto di quanto attestato, peraltro, dal consulente di parte, dott.  ### circa la patita inattività parziale in conseguenza di cura e riabilitazione. 
Anche tale motivo è parzialmente fondato, risultando riduttiva la determinazione, a titolo di danno biologico temporaneo, soltanto di 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %.
In effetti, dalla documentazione sanitaria allegata in atti emerge che l'odierno appellante: a) è stato ricoverato per 4 giorni presso l'ospedale “### di Dio di Crotone”, ovverosia dall'8 all'11 marzo 2003 (v. la relazione di degenza allegata, nel file denominato “fascicolo_primo_grado_###F_vs_dott._###pdf”, dall'avv.  ### con deposito telematico deli 14.3.2022, ), a seguito di diagnosi di gangrena testicolare da doppia torsione testicolare e per l'esecuzione del successi intervento di orchiectomia; b) inoltre, è stato ricoverato per altri 4 giorni presso l'ospedale “### di Savona” (dal 7 al 10 settembre 2003), per l'inserimento di protesi testicolare sinistra e fissazione del testicolo destro (v. pagg. 49 e 52 della citata produzione documentale dell'avv. ###; c) peraltro, al ### vanno riconosciuti ulteriori 2 giorni di completa inattività, dal 6 all'8 marzo 2003, ovverosia dalla comparsa dei sintomi della torsione testicolare e dal primo accesso al ### dell'ospedale di ### (6.3.2003), seguito dalle immediate dimissioni con la erronea diagnosi di orchite da parte del dott. ### al secondo accesso presso il ### del medesimo nosocomio (avvenuto l'8 marzo 2003, quando l'organo era in situazione di gangrena, con verosimile compromissione, nel periodo intermedio, di ogni normale attività). 
In conclusione, devono riconoscersi all'odierno appellante 10 giorni di inabilità temporanea totale al 100 %, dovendosi ritenere che, in tale arco temporale, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, al ### era totalmente impedito di svolgere qualsiasi attività. 
A tali giorni di invalidità temporanea al 100 %, poi, bisogna aggiungere ulteriori 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 50 %, poiché dalla documentazione medica allegata in atti emerge, altresì, che: a) a seguito delle dimissioni dall'ospedale di ### successivamente all'intervento di orchiectomia, era stato prescritto al ### un riposo domiciliare di 4 giorni, atteso che, appunto, a distanza di quattro giorni dalle dimissioni, avrebbe dovuto recarsi presso l'ambulatorio di chirurgia per rimuovere i punti di sutura (v. della citata produzione documentale dell'avv. ###; b) a seguito delle dimissioni dall'ospedale di ### (avvenute il ###), successivamente all'intervento di inserimento della protesi e di fissaggio del testicolo destro, era stato prescritto al ### il riposo domiciliare, da intendersi, almeno, di 6 giorni, ovverosia fino alla data della visita di controllo, fissata per il ### (v. della citata produzione documentale dell'avv. ###. In effetti, deve ritenersi, secondo regole di logica ed esperienza, che il riposo domiciliare prescritto dai medici limiti le normali attività di vita e relazionali del paziente nella misura del 50%.  ### parte, non può condividersi quanto affermato dal dott. ### consulente medico di parte del ### nell'atto di richiesta di chiarimenti al c.t.u. (v. documento denominato “perizia_dott_###pdf”, allegato dall'avv. ### il ###), circa la determinazione di 60 giorni di inabilità temporanea parziale, non essendo stata prodotta alcuna documentazione idonea a comprovare una tale durata in stato di invalidità parziale. 
Tanto premesso, deve procedersi alla liquidazione del danno biologico temporaneo facendo uso delle tabelle previste dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (i cui importi sono stati aggiornati con decreto del Ministero delle ### e del ### in ### del 16.7.2024, che ha fissato come indennità giornaliera la somma di euro 55,24), dovendosi riconoscere all'odierno appellante la somma complessiva di euro 828,60 (di cui, euro 552,40 a titolo di invalidità temporanea totale ed euro 276,20 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50 %). 
In definitiva, a titolo di danno biologico e relazionale spetta al ### la somma di euro 20.143,57 (di cui euro 19.314,97 a titolo di danno biologico permanente ed euro 828,60 a titolo di danno biologico temporaneo). 
Con un terzo motivo (rubricato: “### sostenute”), l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto, anche, il danno patrimoniale da spese mediche sostenute, malgrado i costi di viaggio, vitto e alloggio sostenuti per poter effettuare il secondo intervento chirurgico di fissazione del testicolo destro, eseguito presso il presidio ospedaliero “###” di ### (che ha comportato esborsi pari ad euro 1.843,00) e malgrado le ulteriori spese, documentate nella misura di euro 769,00, per costi di ticket, visite mediche e acquisto farmaci, con la conseguenza che il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere un danno patrimoniale nella misura minima di euro 2.603,18, trattandosi di spese necessarie. 
Il motivo è infondato, per un duplice ordine di ragioni. 
In merito al danno patrimoniale da spese mediche, infatti, il consulente tecnico d'ufficio ed il suo ausiliario, in sede di risposta alle note controdeduttive redatte dal dott. ### si sono limitati ad affermare che le spese sostenute, se direttamente collegabili agli eventi in esame e regolarmente fatturate, potevano essere risarcibili. Tuttavia, non è stata prodotta documentazione idonea a comprovare la sussistenza di spese risarcibili.
Sotto altro profilo, deve rilevarsi che, anche se fossero state documentate spese mediche, risalendo esse ad epoca in cui il ### era minore di età, si tratterebbe di costi sostenuti dai suoi genitori e per il rimborso dei quali difetta la legittimazione dell'appellante. 
In definitiva, deve riconoscersi in favore del ### a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva, di euro 20.143,57 (di cui euro 19.314,97 a titolo di danno biologico permanente ed euro 828,60 a titolo di danno biologico temporaneo), calcolata all'attualità, da cui deve essere detratto l'importo di euro 4.000,00, già percepito dal danneggiato a titolo di provvisionale (disposta in suo favore con la sentenza penale di condanna pronunciata nei confronti del ### n. 1428/2008 del Tribunale di ###, da rapportare ai valori monetari attuali. 
Inoltre, devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata, anno per anno, sino al saldo (sul punto la sentenza del Tribunale non è stata impugnata).  ### essendo la sentenza di primo grado passata in giudicato, anche nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto l'operatività della polizza assicurativa stipulata dal dott.  ### con la ### ed il conseguente obbligo di manleva a carico della predetta compagnia assicurativa, deve essere confermato l'obbligo della ### di ### di tenere indenne il ### dalla condanna pronunciata nei propri riguardi all'esito del presente giudizio, non risultando superato il massimale previsto nella polizza.  4. La regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello Con un quinto motivo (rubricato: “### parziale compensazione spese legali”), l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, anche, nella parte in cui il Tribunale ha compensato, parzialmente, le spese di lite del giudizio di primo grado, ravvisando, erroneamente, un'ipotesi di soccombenza reciproca, per aver accolto solo in parte la sua domanda. Ha evidenziato che, in realtà, nell'atto di citazione di primo grado aveva chiesto la condanna dei convenuti (odierni appellati) al risarcimento dei danni nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa, sicché in nessun modo avrebbe potuto essere ritenuto soccombente all'esito del giudizio. 
Il motivo è fondato. ### visto (v. paragrafo sullo svolgimento del processo), il Tribunale ha ritenuto sussistente la parziale soccombenza di parte attrice, perché non ha accolto la domanda di risarcimento in relazione al danno patrimoniale e perché ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale nei soli limiti del pregiudizio alla salute, con esclusione del danno morale (v. pag. 9 sentenza). 
Tuttavia, il ### nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, aveva formulato un'unica domanda risarcitoria, salvo indicare le varie voci del danno (del danno biologico permanente e temporaneo, danno patrimoniale da spese mediche e danno morale). Ne consegue che l'accoglimento della domanda soltanto per alcune voci di danno (nel caso di specie, per danno biologico e dinamico/relazionale, temporaneo e permanente) non dà luogo a soccombenza reciproca e non giustifica, pertanto, la compensazione delle spese di lite, la quale è configurabile, esclusivamente, in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, con la conseguenza che, negli altri casi, si può giustificare la compensazione, totale o parziale delle spese di lite, soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2°, c.p.c. (v. Cass. civ., sezioni unite, sentenza n. ###/2022) che, nella fattispecie, non sono ravvisabili. 
Ne consegue che, quanto ai rapporti processuali tra il ### da un lato, ed il ### e l'### di ### dall'altro, questi ultimi, in accoglimento del motivo di appello, devono essere condannati al rimborso integrale delle spese del giudizio di primo grado nei confronti dell'odierno appellante, per come già liquidate dal Tribunale, non incidendo la parziale riforma della sentenza sullo scaglione di valore applicabile (ossia quello per le cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000), Analoga considerazione vale per le spese del giudizio di appello. 
Esse possono liquidarsi, nell'intero, in complessivi euro 4.888,00, applicando i parametri medi della tariffa forense, fatta eccezione per la fase di trattazione ed istruttoria, consistita nella rivalutazione delle istanze istruttorie, da liquidarsi nel minimo (euro 1.134,00 per lo studio della controversia; euro 921,00 per la fase introduttiva; euro 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; euro 1.911,00 per la fase decisoria), applicando lo scaglione per le cause di valore compreso tra euro tra euro 5.201 ed euro 26.000. 
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo. P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 538/2021, pubblicata in data ### e non notificata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: - condanna ### e la ### di ### in persona del l.r.p.t., in solido fra loro, alla corresponsione, in favore di ### della somma di euro 20.143,57, a titolo di danno biologico e dinamico relazionale, permanente e temporaneo, detratta la somma percepita dal danneggiato a titolo di provvisionale, oltre interessi legali, secondo il calcolo indicato in parte motiva; - condanna, in solido tra loro, ### e l'### di ### al rimborso delle spese di lite del giudizio di primo grado nei confronti di ### liquidate in euro 3.872,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. ### - conferma, nel resto, la sentenza impugnata; - condanna, in solido tra loro, ### l'### di ### e la ### di ### al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello nei confronti di ### liquidate in euro 4.888,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. ### - dichiara la compagnia di assicurazione ### di ### tenuta a tenere indenne ### per tutte le conseguenze pregiudizievoli della domanda risarcitoria formulata nei suoi riguardi da ### Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 22.5.2025 ### relatore ed estensore ### dott. ### dott.ssa

causa n. 105/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ruberto Carmela Giuseppina, Rizzuti Antonio

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 27362/2021 del 08-10-2021

... per violazione del divieto di patto commissorio, la sussistenza o meno di un collegamento negoziale tra di essi secondo gli indici suindicati. Ed ancora, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18655 del 16/09/2004, Rv. 577138, che ha ravvisato il collegamento negoziale tra un contratto preliminare di compravendita ed un successivo contratto definitivo, aventi ad oggetto un bene di proprietà di un soggetto diverso dal debitore -nella specie, la mogliema comunque potenzialmente idonei ad atteggiarsi come forma di garanzia reale atipica per il pagamento della somma dovuta dal debitore, marito della promettente venditrice, il bene della quale veniva trasferito al creditore sotto condizione e in conseguenza del mancato adempimento, il tutto in violazione del disposto dell'art. 2744 c.c. Inoltre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2725 del 08/02/2007, Rv. 595520 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16953 del 20/06/2008, Rv. 604074, entrambe relative alla vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita, ove il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo, ma l'adempimento di un mutuo precedentemente o contestualmente assunto dal venditore, ed il trasferimento del bene serva (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 8957-2016 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### e rappresentati e difesi dall'avv.  ### - controrícorrenti - nonché contro ### S.R.L. e ### - intimati - avverso la sentenza n. 1583/2015 della CORTE ### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal ###. ### viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del ###. ### il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ### atto di citazione notificato il #### evocava in giudizio #### e ### S.r.l. innanzi il Tribunale di Latina per sentir accertare la simulazione del contratto di compravendita immobiliare di cui al rogito del 13.10.1995, in virtù del quale l'attore, insieme al fratello comproprietario ### aveva ceduto alla ### S.r.i. la piena proprietà ( A ) di un edificio sito in ### composto di sei unità immobiliari, avente un valore di mercato di circa lire 1.200.000.000, per il minor corrispettivo di lire 670.000.000, regolato quanto a lire 47.902.721 in contanti e, quanto al resto, mediante accollo di un mutuo insistente sull'immobile oggetto del trasferimento.  ### allegava in particolare che detto contratto dissimulasse in effetti una cessione in garanzia a fronte dell'ingente debito accumulato da ### S.r.l., società riconducibile al ### nei confronti dei fratelli ### pari a lire 625.000.000, con l'impegno dei ### a restituire, alternativamente, la proprietà del bene, al pagamento integrale del debito suindicato, ovvero i titoli già consegnati dalla società ### S.r.l. a fronte del debito suindicato. Allegava inoltre che i ### rendendosi inadempienti alle pattuizioni intercorse, avevano presentato all'incasso i titoli in loro possesso, causando il fallimento di ### S.r.l. 
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e negando sia l'esistenza del debito di ### S.r.l. nei loro confronti, sia l'esistenza dell'accordo di retrocessione dell'immobile e la natura simulata del contratto dedotti da parte attrice. 
Con altro atto di citazione notificato il #### S.r.l. evocava in giudizio ### invocandone la condanna a rilasciare l'alloggio, sito all'interno del fabbricato oggetto della compravendita del 13.10.1995, che lo stesso ancora occupava senza averne titolo. Si costituiva in questo secondo giudizio ### resistendo alla domanda di rilascio ed eccependo la natura simulata del trasferimento dell'immobile. 
Le due cause venivano riunite ed interveniva nel giudizio ### aderendo alle domande ed eccezioni svolte dal fratello ### Con sentenza n.643/2008 il Tribunale di Latina accoglieva la domanda, dichiarando la natura simulata della compravendita del 13.10.1995. 
Interponevano appello #### ed ### S.r.l. e si costituivano in seconde cure ### e ### il primo resistendo al gravame, ed il secondo allegando invece di aver medio tempore transatto, con scrittura del 18.12.2006, la controversia con gli appellanti, consentendo —tra l'altro— alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale a suo tempo da egli eseguita sull'immobile oggetto di causa. 
Con la sentenza oggi impugnata, n.1583/2015, la Corte di Appello di ### accoglieva l'appello, rigettando le domande proposte da ### e ### compensando le spese tra il primo e le parti appellanti e condannando invece il secondo alla refusione delle spese del doppio grado. 
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione ### affidandosi a quattro motivi e proponendo, nella parte terminale del ricorso, ulteriori doglianze non titolate relative alla valutazione della transazione del 18.12.2006, alla ritenuta inammissibilità della richiesta di C.T.U. ed alla statuizione sulle spese operate dal giudice di seconda istanza. 
Resistono con controricorso ### e #### S.r.l. e ### intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. 
Il ricorso, già fissato per l'adunanza camerale del 17.3.2020, differita a causa dell'emergenza pandemica, è stato chiamato alla pubblica udienza del 17.9.2020, in esito alla quale è stato rinviato a nuovo ruolo per consentire la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ai controricorrenti personalmente, essendo deceduto, nelle more del giudizio di legittimità, l'avvocato dai medesimi officiato della loro difesa. A seguito della comunicazione, eseguita personalmente ai controricorrenti, questi ultimi hanno nominato il loro nuovo difensore, nella persona dell'avv.  ### dapprima con atto di costituzione con mandato in calce, depositato in cancelleria in data ###, e poi con procura speciale del 27.4.2021, depositata in cancelleria in data ###. 
La parte ricorrente, che aveva depositato memoria già in prossimità dell'udienza pubblica del 17.9.2020, ha depositato ulteriore memoria in prossimità dell'odierna udienza.  ###.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2744, 1343, 1344, 1417, 1418, 1419, 1421 e 2729 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe errato nell'escludere la violazione del divieto del patto commissorio, posto che la compravendita oggetto di causa era stata conclusa per metà del reale valore dei beni, senza versamento di alcun corrispettivo e con il solo scopo di garantire un preesistente debito. ### parte ricorrente, i testimoni escussi in prime cure avrebbero confermato l'assenza di corrispettivo -non essendo mai stata versata neppure la minima parte in contanti prevista nel rogitoe l'intento delle parti di utilizzare il contratto di compravendita per garantire il preesistente debito di ### S.r.l. verso i ### Le parti, dunque, non avrebbero avuto alcuna intenzione di realizzare l'effettivo trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto della compravendita. Inoltre -sempre secondo il ricorrenteil valore indicato nell'atto di compravendita sarebbe notevolmente inferiore a quello reale. A fronte di queste evidenze, la Corte di Appello avrebbe escluso l'esistenza della violazione del 2744 c.c. dedotta dal ### sul presupposto che, di solito, gli strumenti utilizzati per aggirare il divieto del cd. patto commissorio sono il contratto preliminare di compravendita e la vendita con riserva di proprietà o patto di retrocessione. Ad avviso del ricorrente, questo argomento non proverebbe nulla, perché ciò che la legge vieta è il risultato finale dell'operazione, perseguibile anche con ricorso a diversi strumenti contrattuali. 
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, perché la Corte capitolina avrebbe, di fatto, omesso di approfondire l'elemento dell'esistenza del nesso teleologico esistente tra l'operazione complessivamente realizzata dai paciscenti ed il risultato vietato dall'art. 2744 La Corte distrettuale, in particolare, avrebbe dovuto valorizzare il mancato versamento del prezzo anche per la parte in contanti, mentre avrebbe -al contrarioerroneamente svalutato questa circostanza, affermando che anche se essa fosse stata dimostrata, avrebbe potuto al massimo dimostrare l'esistenza di un profilo di inadempimento in capo alla parte acquirente, peraltro non idoneo, per la sua "ridotta portata", a giustificare la risoluzione del contratto. Ad avviso del ricorrente, invece, la somma che avrebbe dovuto essere versata in contanti dal simulato acquirente ammontava al 7,3% del prezzo simulato e al 3,8% di quello reale, e quindi il suo mancato pagamento non avrebbe potuto essere considerato un inadempimento di scarsa importanza. Inoltre, la Corte di Appello avrebbe erroneamente valorizzato la mancata previsione, nel rogito di compravendita, della volontà delle parti di realizzare una cessione a scopo di garanzia o con patto di retrocessione, senza tener conto che, ove mai avesse contenuto dette indicazioni, il rogito sarebbe stato nullo per diretto contrasto proprio con l'art.2744 Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l'ulteriore profilo di insanabile contrasto logico della motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare il senso della citazione che ### aveva autonomamente promosso contro ### invocando -in un giudizio autonomo rispetto a quello oggetto del presente ricorsola condanna del convenuto al pagamento della metà del valore effettivo della compravendita di cui si discute, sul presupposto che la simulazione interessasse solo il prezzo indicato in atto, e non anche l'intento della parte venditrice di alienare effettivamente il cespite alla parte acquirente. Ad avviso del ricorrente, tra la tesi difensiva proposta in quel diverso giudizio -consistente nella deduzione della simulazione relativa del contratto di compravendita, limitatamente al solo profilo del corrispettivoe quella proposta nel giudizio oggetto del presente ricorso -simulazione assoluta del contratto di compravendita perché dissimulante un patto commissorionon vi sarebbe alcuna contraddittorietà, come invece erroneamente ravvisato dalla Corte distrettuale. 
Infine, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l'ulteriore vizio della motivazione, perché la Corte di merito avrebbe errato nel non considerare l'atteggiamento processuale delle parti, ed in particolare il mutamento della linea difensiva dei ### Questi ultimi, infatti, in prime cure avevano negato l'esistenza del loro credito verso ### contestando in tal modo la natura simulata del contratto, mentre poi con la transazione del 18.12.2006 raggiunta con ### avevano dato atto che la vendita era stata conclusa proprio per far fronte ai precedenti debiti di ### S.r.l. verso società facenti capo a loro, con accollo del mutuo insistente sul cespite compravenduto. In questo modo, i ### avrebbero - secondo il ricorrentericonosciuto sia l'effettivo prezzo della cessione, pari al doppio di quello indicato nell'atto pubblico di compravendita, sia il collegamento esistente tra quest'ultima ed i precedenti debiti di ### S.r.l. 
Le quattro censure, che per la loro connessione si prestano ad un esame congiunto, sono fondate. 
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che l'operazione negoziale all'esame di questa Corte traeva origine dal debito accumulato da ### in proprio, e dalla società ### S.r.l., dal medesimo amministrata ed in seguito dichiarata fallita, verso ### e ### per un importo complessivo di lire 625.000.000. Il titolo, o i titoli, giustificativi di detto debito, portato da effetti cambiari ed assegni, non emergono dalla decisione impugnata né dal ricorso, e comunque sono estranei all'oggetto del giudizio. 
A fronte di tale debito, con atto del 13.10.1995 ### si risolse a trasferire alla società ### S.r.l., società riconducibile a ### e ### la proprietà di un edificio sito in ### via ### nn. 90/92, comprendente sei unità immobiliari e gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo. 
Ad avviso del ricorrente, il valore di mercato di detto bene immobile era pari, al momento del suo trasferimento, a lire 1.200.000.000 ed esso sarebbe stato invece ceduto per il minor importo di lire 670.000.000, dei quali lire 622.097.279 da corrispondere mediante accollo del mutuo bancario insistente sul bene e lire 47.902.721 da versare in contanti, ma in realtà mai pagate. La cessione, dunque, sarebbe stata conclusa, sempre secondo la prospettazione dell'odierno ricorrente, per un prezzo inferiore a quello effettivo del cespite, allo scopo di garantire il pagamento del debito precedentemente contratto da ### comproprietario del bene insieme al fratello ### e da ### S.r.l.  verso ### e ### debito pari, come già detto, a lire 625.000.000 e quindi sostanzialmente corrispondente alla parte del valore dell'immobile non indicato in atto di compravendita. 
A latere di questo accordo vi sarebbe poi stato il patto di retrocessione del bene, secondo il quale ### S.r.l. avrebbe dovuto nuovamente trasferire la proprietà dello stesso alla parte cedente, qualora il debito originario del ### e della ### S.r.l. fosse stato estinto, e fossero state altresì restituite alla società ### S.r.l. le rate di mutuo eventualmente dalla stessa versate nelle more.  ### ricorrente, pur non essendo originariamente debitore dei ### avrebbe partecipato al negozio, ricostruito nei suindicati termini, in quanto fratello di ### e comproprietario del bene oggetto della simulata compravendita di cui è causa. 
I ### però, sempre secondo la prospettazione dell'odierno ricorrente, si sarebbero resi inadempienti agli accordi assunti a latere della compravendita, in quanto avrebbero messo all'incasso i titoli loro rilasciati, prima della stipulazione del predetto detto negozio, dalla società ### S.r.l., causandone il fallimento. 
La Corte di Appello ha condotto la disamina della fattispecie partendo dall'assunto -in sé correttoche il patto commissorio, del quale è prevista la nullità, "... è normalmente dissimulato con l'apparente conclusione, tra creditore e debitore, di tipi contrattuali differenti, dall'interpretazione dei quali deve emergere, con sufficiente chiarezza, che l'accordo effettivo è diretto a garantire il creditore in ordine al futuro adempimento, da parte del debitore, della propria prestazione. 
Pur nella variegata possibilità che le parti ricorrano a diverse fattispecie negoziali, è tuttavia necessario che tale funzione risulti dalle concrete pattuizioni concordate dalle parti, dalle quali deve desumersi che gli effetti traslativi dell'atto dispositivo stipulati siano destinati a verificarsi solo qualora il debitore non adempia la propria prestazione pecuniaria, ovvero, alternativamente, che gli effetti, già attuatisi, vengano meno in caso di adempimento" (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). In base a tale premessa„ la Corte capitolina ha affermato che gli strumenti negoziali mediante i quali il patto commissorio viene solitamente dissimulato sono, da un lato, il contratto preliminare di compravendita, qualora la conclusione del negozio definitivo sia condizionata al persistente inadempimento del promittente venditore, alla data prevista per il rogito, e dall'altro lato la vendita con patto di riscatto o con obbligo di retrovendita, le quali, pur nella loro diversità strutturale -avendo la prima efficacia reale e la seconda invece effetti obbligatoriprevedono l'immediato trasferimento della proprietà del cespite assunto come garanzia, con diritto del debitore cedente di riacquistarla in caso di adempimento all'obbligazione nei confronti del creditore cessionario. In queste ipotesi, secondo la Corte di merito, la funzione del negozio non è di scambio, ma di garanzia. 
Non è invece ravvisabile alcuna violazione del divieto del patto commissorio, secondo la Corte romana, quando la compravendita venga conclusa per soddisfare un debito rimasto insoluto e non sia prevista, né esplicitamente, né implicitamente, la possibilità del debitore cedente di riacquistare la proprietà del cespite ceduto in caso di adempimento della sua precedente obbligazione. 
Tali affermazioni risultano in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che a partire dalle sentenze delle ### n. 1611 del 1989 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1611 del 03/04/1989, Rv. 462397) e n. 1907 del 1989 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1907 del 21/04/1989, Rv. ###), ha abbandonato il criterio formalistico precedentemente seguito, fondato sull'interpretazione letterale dell'art. 2744 c.c., preferendo ad esso il criterio ermeneutico, basato invece sull'indagine funzionale dell'impianto negoziale posto in essere, in concreto, dalle parti, e finalizzato ad una più efficace tutela, tanto del debitore coinvolto in operazioni poste in essere in violazione del divieto del patto commissorio, che del principio generale della par condicio creditorum, in funzione di contrasto della creazione di strumenti di garanzia diversi da quelli previsti dalla legge. 
In tal modo, il divieto del patto commissorio e la conseguente sanzione di nullità radicale sono stati estesi a qualsiasi negozio, tipico o atipico, quale che ne sia il contenuto, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine, riprovato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 27/05/2003, Rv. 563612). 
Pertanto in ogni ipotesi in cui quest'ultimo sia costretto ad accettare il trasferimento di un bene immobile a scopo di garanzia, nell'ipotesi di mancato adempimento di una obbligazione assunta per causa indipendente dalla predetta cessione, è ravvisabile un aggiramento del divieto di cui agli artt. 1963 e 2744 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 437 del 12/01/2009, Rv. 606093 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18655 del 16/09/2004, Rv. 577138). 
Va infatti ribadito che "In materia di nullità per violazione del divieto del patto commissorio, non è possibile in astratto identificare una categoria di negozi soggetti a tale nullità, occorrendo invece riconoscere che qualsiasi negozio può integrare tale violazione nell'ipotesi in cui venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, di far ottenere al creditore la proprietà del bene dell'altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4262 del 20/02/2013, Rv. 625261). In applicazione del riferito criterio teleologico, anche la procura a vendere un immobile, conferita dal mutuatario al mutuante, contestualmente alla stipulazione del mutuo, è stata ritenuta idonea, in astratto, ad integrare la violazione del divieto del patto commissorio, qualora si accerti che tra il mutuo e la procura sussista un nesso funzionale. 
Nello svolgimento di detto accertamento, evidentemente affidato al giudice di merito, quest'ultimo "... non deve limitarsi ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma deve considerarne la causa in concreto, e, in caso di operazione complessa, valutare gli atti medesimi alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante ed il risultato stesso che l'operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto"(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5740 del 10/03/2011, Rv.  617176). 
Rientra in detta articolata casistica anche l'ipotesi in cui le parti pongano in essere più negozi, tra loro uniti da un vincolo di collegamento, "... configurabile anche quando siano stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi ed interdipendenti, al fine di un più completo ed equilibrato regolamento degli interessi" ( Sez. 2, Sentenza n. 11638 del 30/10/1991, Rv. 474475), ove dalla loro disamina emerga un assetto di interessi complessivo tale da far ritenere che il procedimento negoziale attraverso il quale venga compiuto il trasferimento di un bene dal debitore al creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia. Sul tema, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7740 del 20/07/1999, Rv. 528784, che ha sancito la nullità del contratto di vendita con patto di riscatto stipulato tra il mutuatario e un soggetto diverso dal mutuante, allo scopo di costituire una garanzia dell'adempimento del primo nei confronti del creditore, in quanto, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall'art. 2744 cod. civ., costituisce comunque un mezzo per eludere tale norma imperativa; (nonché Sez. 3, Sentenza n. 13580 del 21/07/2004, Rv. 574758, con la quale la S.C. ha cassato la sentenza di merito, tra gli altri motivi, per non aver verificato, in una causa in cui si chiedeva dichiararsi la nullità di due contratti di vendita ed uno successivo di leasing per violazione del divieto di patto commissorio, la sussistenza o meno di un collegamento negoziale tra di essi secondo gli indici suindicati. Ed ancora, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18655 del 16/09/2004, Rv. 577138, che ha ravvisato il collegamento negoziale tra un contratto preliminare di compravendita ed un successivo contratto definitivo, aventi ad oggetto un bene di proprietà di un soggetto diverso dal debitore -nella specie, la mogliema comunque potenzialmente idonei ad atteggiarsi come forma di garanzia reale atipica per il pagamento della somma dovuta dal debitore, marito della promettente venditrice, il bene della quale veniva trasferito al creditore sotto condizione e in conseguenza del mancato adempimento, il tutto in violazione del disposto dell'art. 2744 c.c. Inoltre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2725 del 08/02/2007, Rv. 595520 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16953 del 20/06/2008, Rv. 604074, entrambe relative alla vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita, ove il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo, ma l'adempimento di un mutuo precedentemente o contestualmente assunto dal venditore, ed il trasferimento del bene serva dunque a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno, con effetti diversi, a seconda che il debitore adempia, o meno, all'obbligo di restituire le somme ricevute, e precisamente, nel primo caso, con retrocessione del bene, ovvero, nel secondo caso, con la sua definitiva acquisizione al patrimonio del creditore; in argomento, cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza 8957 del 17/04/2014, Rv. 631126 e Cass. Sez. 1, Ordinanza 4514 del 26/02/2018, Rv. 647431. Collegamento negoziale in violazione del divieto di cui agli artt. 1963 e 2744 c.c. è stato ravvisato anche quando sia previsto, in caso di mancata restituzione della somma mutuata, che il creditore possa, esercitando una sorta di diritto potestativo, pretendere il trasferimento, sia pure a titolo oneroso, del bene oggetto dell'anticresi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 437 del 12/01/2009, Rv. 606093). Nonché nell'ambito dello schema contrattuale del cd. "sale and lease back", che si considera lecito a condizione che esso preveda, al suo interno, un meccanismo atto ad assicurare il riequilibrio delle prestazioni assunte dalle parti - quale ad esempio il patto con cui sia stato convenuto che, al termine del rapporto ed effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali da assicurare una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo, il creditore debba, per acquisire la proprietà del detto bene, pagare l'importo eccedente l'entità del suo credito, evitando così che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in garanziao comunque quando sia verificata, caso per caso, l'assenza nel contratto di elementi patologici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1625 del 28/01/2015, Rv. 634838 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13305 del 28/05/2018, Rv. 649159). Ed ancora, nel caso di stipulazione di tre contratti, rispettivamente di compravendita, di retrovendita e di locazione, aventi per oggetto tre complessi immobiliari turistici, ritenuti idonei a costituire un'unica operazione commerciale diretta a far conseguire ad uno dei contraenti la proprietà dei cespiti ad un prezzo significativamente inferiore al loro valore effettivo ( Sez. 2, Sentenza n. 23553 del 27/10/2020, Rv. 659604). 
Nonché nel caso di collegamento tra un finanziamento ed un trasferimento della proprietà di un'area edificabile, ritenuta dal giudice di merito dissimulante un mutuo con patto commissorio, poiché il trasferimento della proprietà del bene concesso in locazione finanziaria, rimasto in proprietà dell'utilizzatore-promittente venditore per vari anni dopo la stipulazione del contratto, era avvenuto solo in concomitanza con l'inadempimento di questi alla restituzione delle rate del finanziamento (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 20634 del 07/08/2018, Rv. 650200). 
In definitiva, a prescindere dalla natura obbligatoria, o reale, del contratto, o dei contratti, che le parti pongono in essere, ovvero dal momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi (cfr. ad es. Cass. Sez. 2, Sentenza 11924 del 23/10/1999, Rv. 530742, relativa ad una ipotesi in cui le parti avevano concluso un preliminare di compravendita non prevedente il passaggio immediato del possesso del bene promesso in vendita, proprio alla luce della funzione di garanzia, che la promessa di vendita assicurava, della restituzione, entro un certo termine, di una somma in precedenza o coevamente mutuata dal promissario acquirente; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13598 del 12/10/2000, Rv.  540957, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4618 del 29/03/2001, Rv.  545299 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7934 del 12/06/2001, Rv.  547425), nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dare identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, si configura una violazione del divieto di cui agli artt. 1963 e 2744 c.c. qualora tra le diverse pattuizioni sia dato ravvisare un rapporto di interdipendenza tale che le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia vietato dalla legge. 
Alla luce di questi principi, il giudice di merito è tenuto ad indagare, anche al di là del mero contenuto letterale delle pattuizioni raggiunte tra le parti, al fine di verificare se, nel caso concreto, il contratto, o i contratti, posti in essere dai paciscenti, nascondano un intento elusivo della disposizione di cui all'art. 2744 Nel caso di specie, subito dopo aver riaffermato i principi, sin qui tratteggiati, sanciti da questa Corte in tema di patto commissorio, la Corte di Appello ha escluso la ricorrenza, in concreto, degli elementi idonei ad evidenziare l'esistenza di un patto illecito di garanzia, poiché il contratto di compravendita del 13.10.1995, concluso tra ### e ### da un lato, ed ### S.r.l., dall'altro lato, non conteneva alcuna "... clausola che consentisse ai venditori ### e ### di ritornare ad essere proprietari del bene, e tantomeno qualsiasi riferimento sia all'evento al quale tale ritras ferimento sarebbe stato condizionato -in tesi, il pagamento dei debiti di ### - sia ai tempi nei quali tale pagamento sarebbe dovuto avvenire, non essendo verosimile ipotizzare la mancanza di tale dato temporale qualora la vendita fosse stata effettuata a titolo di garanzia" (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). 
Tale affermazione si pone, tuttavia, in insanabile contrasto proprio con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'esistenza del patto commissorio, o, più in generale, la configurazione di un intento elusivo del relativo divieto legale, va verificata non soltanto in riferimento al tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, bensì in considerazione della funzione economica che, in pratica, la fattispecie negoziale dalle stesse posta in essere mira a conseguire. E' infatti proprio il criterio sostanzialistico e funzionale che questa Corte ha adottato a partire dalle pronunce delle ### n. 1611 del 1989 (Rv. 462397) e n. 1907 del 1989 (Rv.  ###), in precedenza richiamate, ad imporre una disamina che non sia limitata alla mera verifica delle clausole contenute negli accordi sottoscritti tra le parti. Tanto più che, in presenza di un divieto legale del patto commissorio, è quantomeno improbabile che il contratto, mediante il quale il predetto accordo illecito venga, in ipotesi, realizzato, possa contenere clausole il cui tenore letterale valga, come richiesto dalla Corte romana nella sentenza qui impugnata, a disvelare esplicitamente l'intento elusivo perseguito dai contraenti. 
Sul punto, invero, va ribadito il principio secondo cui "### possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie anche ai fini della nullità dell'intero procedimento negoziale per illiceità del motivo o della causa ai sensi degli artt. 1344 e 1345 c.c., è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che quel fine sia perseguito da una delle parti all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra" (Cass. Sez. 3, Sentenza 13580 del 21/07/2004, Rv. 574758, cit.). 
Né osta la circostanza che, nel caso di specie, il debito originario riguardasse ### ed ### S.r.l., ex parte debitoris, e ### e ### ex parte creditoris, mentre il contratto di compravendita asseritannente simulato e dissimulante un patto commissorio era stato concluso tra ### e ### in veste di alienanti, e la ### S.r.l., in qualità di acquirente, posto che —come già enunciato— il risultato vietato dalla legge può essere conseguito, in concreto, anche mediante contratti conclusi tra parti diverse. Infatti "Il divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c. si estende a qualunque negozio attraverso il quale le parti intendono realizzare il fine vietato dal legislatore ed opera, quindi, anche nell'ipotesi di patto commissorio occulto avente ad oggetto immobili di proprietà di terzi, i quali assumono la figura di venditori a garanzia del debito altrui" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5426 del 05/03/2010, Rv. 611784) e dunque anche quando si realizzi un accordo di vendita tra il debitore e un soggetto diverso dal creditore, ma comunque allo scopo di costituire una garanzia dell'adempimento del primo nei confronti del creditore ( Sez. 2, Sentenza n. 7740 del 20/07/1999, Rv. 528784, cit.). 
Va infatti tenuto conto che "Il collegamento negoziale, il quale costituisce espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa, e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio" (Cass. Sez. 1, Sentenza 13164 del 05/06/2007, Rv. 597183). 
Il compito di accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nelle attribuzioni del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, ove esso sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Tuttavia il giudice di merito, nello svolgimento di tale decisiva funzione di indagine, non può limitarsi all'esame delle sole espressioni usate dai contraenti nel contratto che si assume concluso, o nei contratti che si assumono conclusi, in violazione del divieto legale, né pretendere che in detti negozi sia esplicitamente "confessato" dalle parti l'intento elusivo del divieto (in tema, cfr. ancora Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13580 del 21/07/2004, Rv. 574758, cit.). 
In applicazione di tali principi, questa Corte ha ritenuto che l'affermazione dell'esistenza, o meno, di un accordo finalizzato, in concreto, ad eludere il divieto posto dagli artt. 1963 e 2744 c.c. non può prescindere da una complessiva disamina della condotta delle parti, tanto in occasione della stipula del contratto, o dei contratti, mediante il quale si assume realizzato l'intento vietato, che successivamente alla stessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19950 del 06/10/2004, Rv. 577547). Va infatti tenuto conto che "In tema di patto commissorio, l'automatismo del vietato trasferimento di proprietà del bene costituisce un connotato della figura tipica di cui alla previsione dell'art. 2744 c.c., mentre nelle ipotesi in cui non vi sia stata la concessione di pegno o ipoteca e l'illegittima finalità venga realizzata indirettamente in virtù di strumenti negoziali preordinati a tale particolare scopo, il requisito dell'anzidetto automatismo non può ritenersi esigibile, giacché la sanzione della nullità deriva da/l'applicazione dell'art. 1344 c.c., per snaturamento della causa tipica del negozio, piegata all'elusione della norma imperativa di cui al citato art. 2744 c. c. In siffatti casi la coartazione del debitore, preventivamente assoggettatosi alla discrezione del creditore, è "in re ipsa", non disponendo il medesimo di alcuna possibilità di evitare la perdita del bene costituito in sostanziale garanzia" ( Sez. 2, Sentenza n. 5426 del 05/03/2010, Rv. 611785, cit.) ovvero di recuperarne la proprietà, ove quest'ultima sia già stata trasferita al creditore in spregio al divieto in esame. 
Quel che rileva, in definitiva, non è la forma negoziale utilizzata, bensì „... l'assetto di interessi complessivo ..." realizzato dalle parti, che deve essere "... tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, più che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere, sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23553 del 27/10/2020, Rv. 659604, cit.). Tanto è vero che si è ritenuto non operante il divieto del patto commissorio "... quando nell'operazione negoziale (nella specie, una vendita immobiliare con funzione di garanzia) sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 ed è ispirata alla medesima "ratio" di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 844 del 17/01/2020, Rv. 656813; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10986 del 09/05/2013, Rv. 626342). 
Nel caso di specie, la Corte capitolina ha totalmente omesso siddetta indagine sostanzialistica, limitandosi ad una mera disamina formale degli accordi oggetto della domanda di simulazione, senza -tra l'altroconsiderare un elemento di sicura decisività, del quale pure si dà atto in sentenza, rappresentato dal fatto che i due fratelli ### avessero, prima di concludere la compravendita di cui è causa, datata 13.10.1995, conferito ai rispettivi figli, ### ed ### con atto quasi contemporaneo dell'8.9.1995, procura a vendere il cespite oggetto di causa al prezzo di lire 1.246.000.000 (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). 
Circostanza, questa, idonea quantomeno ad essere considerata dal giudice di merito, nell'ambito del procedimento logico di ricostruzione del reale intento delle parti, e dunque al fine di verificare se, in concreto, la fattispecie negoziale evidenziasse gli indici di sproporzione tra le rispettive obbligazioni delle parti che la giurisprudenza di questa Corte considera sintomatici ai fini della configurazione del patto illecito di garanzia. 
Allo stesso modo, la Corte di merito non ha tenuto conto, nell'ambito dell'indagine di cui anzidetto, del contenuto dell'accordo transattivo raggiunto, nel corso del giudizio di merito, tra ### e #### S.r.l. e ### in esito al quale quest'ultimo aveva consentito anche alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sull'immobile oggetto della controversia. 
Tale atto -che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, conteneva l'implicita ammissione, da parte dei ### del fatto che la compravendita del 13.10.1995 era stata conclusa per un prezzo inferiore a quello di mercato del cespite, e che la differenza era costituita proprio dal debito di ### e di ### S.r.l. verso i predetti ### o soggetti a loro riferibiliè stato infatti valutato dalla Corte distrettuale soltanto sotto il profilo della sua opponibilità anche all'odierno ricorrente (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) ed ai fini del governo delle spese, che sono state compensate dal giudice di secondo grado relativamente al rapporto processuale tra le parti di detta transazione (cfr. pag. 15). La Corte territoriale, invece, non ha in alcun modo tenuto conto del contenuto del predetto accordo, nell'ambito dell'apprezzamento complessivo della condotta delle parti che era chiamata a svolgere. 
Il giudice di merito dovrà, di conseguenza, riesaminare la fattispecie, attenendosi ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, come richiamati in motivazione, e dunque indagando se: - alla luce della condotta tenuta dalle parti prima e dopo la stipulazione del contratto di compravendita del 13.10.1995, nonché in occasione della stessa, e nel corso della causa di merito; - tenuto conto dei complessi rapporti in dare e in avere esistenti non soltanto tra i contraenti del predetto rogito del 13.10.1995 -### e ### da un lato, ed ### S.r.l., dall'altro lato-, ma anche tra gli stessi e gli altri soggetti in vario modo coinvolti nella vicenda -### e ### altri soggetti ad essi riferibili ed ### S.r.l.-; - e considerando, infine, gli elementi di fatto emergenti dall'istruttoria e gli indici presuntivi ravvisabili in concreto; la vicenda negoziale si presti, o meno, ad essere considerata quale strumento per eludere il divieto di patto commissorio sancito dagli artt. 1963 e 2744 ###, nei sensi suindicati, dei quattro motivi proposti dal ricorrente implica l'assorbimento delle ulteriori questioni, peraltro neppure articolate in censure autonome, con le quali lo stesso contesta le affermazioni contenute nella sentenza impugnata in relazione, rispettivamente: alla transazione intercorsa il ### tra ### ed i fratelli ### e ### alla C.T.U. sul valore dei beni compravenduti, che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile; al governo delle spese di lite operato dalla Corte capitolina. Trattandosi invero di aspetti comunque connessi al merito della fattispecie, il giudice del rinvio provvederà a rivalutarli alla luce dei principi esposti in motivazione. 
In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di ### in differente composizione.  PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di ### in differente composizione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della sesta sezione civile, in data 04 maggio 2021. 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Oliva Stefano

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 454/2026 del 08-01-2026

... respingeva nel merito l'opposizione e confermava la sussistenza di un grado di invalidità pari al 74% in capo a ### 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'### affidandosi ad un unico motivo. ### si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione. 3. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. 4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 27/11/2025. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli articoli 414, 415, 416, 417, 442 e 445 bis c.p.c., tutti in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c... L'### si duole poiché il Tribunale ha respinto la domanda oppositiva dell'### circa la proponibilità dell'ATP laddove la domanda giudiziaria dell'odierno ricorrente era volta ad ottenere il beneficio dell'APE sociale. ### l'### la prestazione in discussione non consentirebbe che il giudizio promosso per il riconoscimento del requisito sanitario per l'Ape sociale si svolga nella forme e nei modi di cui al citato articolo 445 bis c.p.c. «poiché tale ultima norma, oltre alle fattispecie riguardanti la materia dell'invalidità civile, individua solo le controversie in materia (leggi tutto)...

testo integrale

### 'B' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ### - Presidente - Dott. ### - ### Dott. ### - ### Dott. ### -#### - Dott. ### - ### - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7174-2022 proposto da: I.N.P.S. - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati #### PREDEN, ##### - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 244/2021 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il ### R.G.N. 654/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal ##### R.G.N.7174/2022 Ud 27/11/2025 CC copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc
Rilevato che: 1. ### adiva il Tribunale di Ancona e proponeva istanza ex art. 445-bis c.p.c. chiedendo l'accertamento di un livello di invalidità civile pari ad almeno il 74% e pertanto del requisito sanitario utile a conseguire l'APE sociale. ### si costituiva eccepiva l'inammissibilità della domanda perché la richiesta si poneva al di fuori dell'ambito di applicazione del procedimento per ATP ex art. 445-bis c.p.c.. Il Tribunale di Ancona espletata la c.t.u. omologava l'accertamento sanitario.  ### proponeva opposizione ribadendo l'eccezione di inammissibilità in rito. Il Tribunale di Ancona, disattesa l'eccezione, respingeva nel merito l'opposizione e confermava la sussistenza di un grado di invalidità pari al 74% in capo a ### 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'### affidandosi ad un unico motivo. ### si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione.  3. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.  4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 27/11/2025. 
Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli articoli 414, 415, 416, 417, 442 e 445 bis c.p.c., tutti in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c... L'### si duole poiché il Tribunale ha respinto la domanda oppositiva dell'### circa la proponibilità dell'ATP laddove la domanda giudiziaria dell'odierno ricorrente era volta ad ottenere il beneficio dell'APE sociale. ### l'### la prestazione in discussione non consentirebbe che il giudizio promosso per il riconoscimento del requisito sanitario per l'Ape sociale si svolga nella forme e nei modi di cui al citato articolo 445 bis c.p.c. 
«poiché tale ultima norma, oltre alle fattispecie riguardanti la materia dell'invalidità civile, individua solo le controversie in materia di pensione di inabilità e di assegno ordinario di invalidità disciplinate dalla legge n. 222 del 1984, le prima volta ad accertare l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, le seconde volte ad accertare la riduzione permanente della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'invalido, a meno di un terzo, in entrambi i casi al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 1 della legge n. 222 del 1984» ### l'### la domanda poteva essere posta solo nelle forme del rito ordinario, di qui l'inammissibilità del ricorso e l'erroneità della sentenza impugnata.  2. Al fine di delibare il motivo di ricorso va premesso che la domanda del ricorrente e la pronuncia del Tribunale di Ancona si sono limitate all'accertamento del requisito sanitario senza riguardare la sussistenza degli altri presupposti per il godimento del beneficio dell'Ape sociale e senza che fosse pronunciata la condanna dell'### alla corresponsione del beneficio.  3. ### sanitario si è svolto nelle forme dell'art. 445- bis c.p.c. e l'### ricorrente lamenta che lo speciale procedimento dettato dall'art. 445-bis c.p.c. riguarderebbe le prestazioni che si fondano sull'invalidità civile e la legge 222/1984 e non l'accertamento del requisito sanitario utile al godimento della diversa prestazione dell'Ape sociale, con conseguente inammissibilità della domanda per l'erronea scelta del rito.  4. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.  5. Come affermato da ultimo da Cass. 26/01/2023, 2431/2023: «questa Corte ha avuto modo di precisare che, in linea generale, l'adozione di un rito in ipotesi errato non cagiona alcuna nullità, né può essere dedotta quale motivo di impugnazione a meno che l'errore sul rito non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte che se ne duole (così già Cass. n. 19136 del 2005, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 22827 del 2009, 22075 del 2014, 8422 del 2018 e 12567 del 2021)».  6. In questa ipotesi, come in quella all'origine della decisione appena citata, l'### non ha neppure rappresentato quale specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa sarebbe derivato dall'adozione del rito in ipotesi errato e si è potuto difendere nel merito circa la sussistenza del requisito sanitario.  7. Ad avviso del Collegio il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto d'interesse, dal momento che i vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo (così Cass. 2626 del 2018)».  8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione.  9. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso, condanna l'### a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 ### per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto; dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.   ### (### La sottoscritta Avv. ### del ### di ### nella sua qualità di procuratore e difensore del #### attesta ai sensi di legge che la presente copia è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico della Suprema Corte di Cassazione - #### - R.G. 7174/2022 dal quale è estratta.  ### lì 12 gennaio 2026 Avv. ### Albani

causa n. 7174/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Lucia Esposito

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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 28/2026 del 09-01-2026

... copiosa documentazione tramite la quale evidenziava la sussistenza del possesso uti dominus in capo a ### e ai suoi danti causa, e cioè: - nota di trascrizione del 01.03.1906 di un pubblico atto in favore di ### (fu ### e ### nel quale era contenuta la descrizione del terreno oggetto di causa tra i beni oggetto del trasferimento; - nota di trascrizione del 01/05/1926 di atto pubblico in favore di #### e ### (fu ###, nel quale era contenuta la descrizione del terreno oggetto di causa tra i beni oggetto del trasferimento; - avviso di accertamento di valore del 02/06/1948, registrato al n.3942, nei confronti di ### fu ### - pagamento tassa affari ufficio registri di ### del 25/06/1949; - reclamo presentato da ### (fu ### avverso l'avviso di accertamento valore ###; - pagamento tassa affari ufficio registri di ### del 05/05/1953; - trascrizione successione eredità ### deceduto in data ###, in favore di ##### e ### con allegata dichiarazione immobili, tra cui il terreno oggetto di causa (ex particella 540) (all. n. 12 alla comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2020); - ricevute di pagamento delle imposte, effettuate a partire dall'acquisto della proprietà di detto terreno, e cioè (leggi tutto)...

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R.G.N. 3438/20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3438 del ### degli ### dell'anno ### (C.F. ###), nata a #### il ### ed ivi residente ###proprio e quale erede del de cuis ### (nato a ### il ### e deceduto in data ###) unitamente ai figli ### ESTERINO, (C.F.: ###), nato a ### il ### ed ivi residente alla #### (C.F.: ###), nato a ### il ### ed ivi residente alla ### e ### (C.F.: ###), nato a ### il ### ed ivi residente alla ### tutti rappresentati e difesi, come da procura allegata in calce all'atto di citazione, dall'avv.to ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliat ####### al ### I, n. 291; -Attori e ### (C.F. ###), nato a Napoli il ###, residente ###, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Napoli, alla via ### di ### n. 53; ### (C.F. ###), nata a #### il ###, residente ###c, rappresentata e difesa, come da procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### sito in ### al viale ### n. 4, int. 6; -###: Azione di rivendica per usucapione; ### parti costituite precisavano le proprie conclusioni come da note ex art. 190 c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte. 
Concisa esposizione del fatto Con atto di citazione del 1.09.20, ### e i suoi figli, #### e ### sul presupposto di essere proprietari e di avere posseduto uti dominus per oltre un ventennio gli immobili siti nel Comune di ####, catastalmente individuati al foglio 17, particelle 1967 e 1966 (ex particella 540 Foglio 17), convenivano in giudizio ### e ### al fine di sentire accogliere le seguenti richieste: “### l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità degli atti pubblici che, sul punto, depongono in senso contrario, accertare e dichiarare che gli odierni attori risultano pieni proprietari, quantomeno per usucapione, del terreno sito nel Comune di ####, catastalmente individuato al foglio 17, particella 1966 (ex particella 540 Foglio 17), ordinando sia la immediata reintegra nel possesso sia la trascrizione della emananda sentenza presso la ### dei ### (ora ### del ### di ### con esonero del ### da ogni responsabilità. Con vittoria di spese e competenze del giudizio con distrazione”. 
A sostegno della domanda, gli attori deducevano che, in data ###, ### integrava la dichiarazione di successione del de cuius ### (nato a ### il ### e deceduto il ###), inserendo nella stessa gli immobili siti nel Comune di ####, identificati in ### al foglio 17, particelle 1967 e 1966 (ex particella 540 Foglio 17), acquistati con atto di compravendita per ### del 16.03.1896 da ### (fu ### deceduto il ###) e ### e cioè dai nonni del de cuius degli odierni attori. 
In particolare, gli antenati degli istanti, cioè #### e ### avevano sempre esercitato il possesso, sin dal 1896, in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto su detti beni, utilizzandoli come orto (cfr. all.ti 1 e 2 all'atto di citazione). 
Invero, a seguito del rilascio delle visure catastali datate 20/1/2020 (cfr. all.to 3 all'atto di citazione), ### scopriva che la p.lla n. 1966 (ex particella 540 Foglio 17), in forza di un atto pubblico del 25.07.18, stipulato con il venditore ### risultava intestata a ### tant'è che, all'interno di detto atto pubblico, ### aveva dichiarato che “la piena proprietà dell'immobile in argomento proveniva dalla compravendita stipulata per ### da Napoli in data ### Rep. Nr. ###/6787, registrato il ### al nr. 23764 e trascritto in data ### al nr. 10200” (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione). 
Quindi, gli attori, nella qualità di eredi del de cuius ### (deceduto il ###), hanno agito in giudizio, ai sensi dell'art. 948 c.c., al fine di ottenere l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, assumendo che il terreno era stato adibito ad orto e posseduto in modo pacifico, pubblico e interrottamente dalla famiglia ### per oltre un secolo e, precisamente, sin dal 1896. 
Inoltre, detti requisiti risultavano confermati dal fatto che, in seguito alla controversia sorta per la divisione dei beni ereditari appartenenti all'antenato ### (fu ### deceduto il ###), il consulente, nominato dal Tribunale di ### aveva incluso nella consulenza avente ad oggetto la divisione dell'asse ereditario anche “l'appezzamento di terreno sito nell'abitato di ### esteso are 1,60, confinante a nord ed ad nord-est con ### a sud ed sud-est con ### e ### ad ovest con lo stesso ### Vincenzo”, precisando, altresì, che detto suolo “attualmente è tenuto in possesso da ### e #### è riportato erroneamente in testa a ### fu ### alla ### 1038, foglio 17, p.lla 540” (cfr. all. n. 5 all'atto di citazione). 
Ebbene, in virtù delle suddette circostanze, diversamente da quanto attestato dall'atto di compravendita del 25/7/2018 stipulato tra l'acquirente ### e il venditore ### la proprietà del suolo in questione era da ritenersi da sempre appartenuta agli odierni attori. 
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, ### il quale, oltre a lamentare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, impugnava integralmente la tesi attorea e, attraverso la ricostruzione di una catena continua di proprietà e possesso, rilevava che il terreno de quo non era mai appartenuto agli antenati della famiglia ### ma alla stirpe ### a partire dal 1906, come documentato anche dall'atto pubblico del 01.03.1906 in favore di ### dai successivi trasferimenti e successioni mortis causa, nonché dalla continuità delle trascrizioni presso la ### In particolare, dalla documentazione ipotecaria e catastale versata in atti, emergeva che l'asserito possesso del terreno non era mai stato esercitato dagli attori ed anzi, qualora questi ultimi lo avessero avuto, detto possesso sarebbe stato esercitato nella piena consapevolezza dell'altruità del bene, sicché era da escludersi l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione. 
Nello specifico, tramite la suddetta situazione catastale, contenente gli atti informatizzati dal 01.01.1960 al 05.10.2020, parte convenuta ribadiva che la proprietà della p.lla 1966 (ex p.lla 540, foglio 17) non era mai appartenuta agli antenati degli attori perché, fino al 20/02/1976, nella sezione “situazione degli intestati prima dell'impianto meccanografico” risultava che la stessa era di proprietà esclusiva di ### (fu ###, come documentato anche dalla nota di trascrizione dell'atto di vendita in favore di ### fu ### redatto il ### ed estratto dalla “pagina 1038” del carico catastale all'impianto del 1950 (cfr. visura storica immobile del 05/10/20 e pagine “1038” del carico catastale impianto del 1950 - all.ti 6 e 19 alla comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2020). 
Successivamente, detto bene era stato oggetto di denunzia nei vari passaggi di successione a causa di morte (cfr. situazione degli intestati del 02/10/2005 e del 27/04/2006 di cui all'allegato n. 4 della comparsa di costituzione e risposta), fino a quando, con atto notarile del 14.10.2009 i proprietari (e cioè ########## lo trasferivano a ### (identificato con il foglio 17 particella 540) il quale, a sua volta, con atto notarile del 25.07.18, lo vendeva a ### (cfr. atto pubblico di compravendita del 14/10/2009 notar ### e atto pubblico di compravendita del 03/08/2018 notar ### -all.ti n. 4 e 5 alla comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2020).  ### la prospettazione di parte convenuta, dunque, le visure storiche e le note di trascrizione dimostravano una continuità dominicale ininterrotta in capo alla famiglia ### prima e a ### poi e da ciò, peraltro, ben poteva evincersi l'insussistenza del possesso uti dominus in capo agli attori, oltre al fatto che la mera coltivazione del fondo non era sufficiente a dimostrare l'esistenza dell'animus possidendi o l'esercizio del possesso ventennale su detto appezzamento di terreno. 
Inoltre, la mancata produzione di documentazione attestante il pagamento delle imposte sul fondo da parte degli attori era da ritenersi come un'ulteriore conferma della loro piena consapevolezza dell'altruità del bene. 
A sostegno di tale assunto, infatti, parte convenuta produceva una copiosa documentazione tramite la quale evidenziava la sussistenza del possesso uti dominus in capo a ### e ai suoi danti causa, e cioè: - nota di trascrizione del 01.03.1906 di un pubblico atto in favore di ### (fu ### e ### nel quale era contenuta la descrizione del terreno oggetto di causa tra i beni oggetto del trasferimento; - nota di trascrizione del 01/05/1926 di atto pubblico in favore di #### e ### (fu ###, nel quale era contenuta la descrizione del terreno oggetto di causa tra i beni oggetto del trasferimento; - avviso di accertamento di valore del 02/06/1948, registrato al n.3942, nei confronti di ### fu ### - pagamento tassa affari ufficio registri di ### del 25/06/1949; - reclamo presentato da ### (fu ### avverso l'avviso di accertamento valore ###; - pagamento tassa affari ufficio registri di ### del 05/05/1953; - trascrizione successione eredità ### deceduto in data ###, in favore di ##### e ### con allegata dichiarazione immobili, tra cui il terreno oggetto di causa (ex particella 540) (all. n. 12 alla comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2020); - ricevute di pagamento delle imposte, effettuate a partire dall'acquisto della proprietà di detto terreno, e cioè dal 14.10.2009 (all.n.10); - comunicazione di lavori di manutenzione ordinaria presentata all'ufficio competente del comune di ### con protocollo n.2245 del 25.03.2010 (all. n. 9 alla comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2020); - versamenti riferiti al pagamento delle imposte predisposti dai precedenti proprietari-eredi ### (all. n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2020); - progetto per la ricostruzione del fabbricato urbano di proprietà di ### all'epoca proprietario del terreno, depositato nel 1964 presso l'### del genio civile di ### ed approvato con rilascio della licenza edilizia del 11.01.1965 (all. n. 8 alla comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2020). 
Infine, ### contestava integralmente la CTU prodotta dagli attori la quale, oltre a non dimostrare nulla in ordine al possesso del terreno in capo alla famiglia ### risultava smentita dalla documentazione versata in atti e, precisamente, dagli atti di vendita, dalle trascrizioni e dalle licenze edilizie del 1965. 
In pari data, si costituiva anche ### la quale, contestando integralmente la domanda attorea e, aderendo alle difese del convenuto ### ne deduceva l'infondatezza, in fatto e in diritto, rappresentando di avere acquistato la p.lla 1966 con atto notarile del 25.07.2018 da ### il quale, a sua volta, l'aveva acquistata nel 2009, e di essere stata immessa immediatamente nel pieno possesso del bene, esercitandovi atti di piena signoria, coltivazione e manutenzione. 
Evidenziava, inoltre, che l'avversa azione di rivendica per intervenuta usucapione era carente dei necessari presupposti di legge perché, dagli ultimi atti di compravendita (e cioè del 2009 e 2018), emergeva che gli attori non avrebbero proprio potuto esercitarne il possesso, non solo a partire dal momento in cui la proprietà veniva traferita all'attuale proprietaria, e cioè a ### ma anche nel periodo immediatamente antecedente perché, al momento di detto trasferimento, il terreno risultava recintato ad opera del precedente proprietario, ### il quale godeva della piena e materiale disponibilità del bene e, quindi, attraverso detta recinzione, ne impediva l'accesso ai terzi. 
Quindi, pur aderendo alle eccezioni, deduzioni e difese prospettate dall'altro convenuto in ordine all'assenza del possesso del terreno de quo da parte degli attori, ### chiedeva, in via subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna di ### alla garanzia per evizione, con restituzione del valore del bene (€ 3.500,00), delle spese contrattuali, delle spese necessarie e delle spese legali sostenute. 
Istruita la causa con CTU ed assegnata alla sottoscritta in data ###, all'udienza figurata del 19.09.25, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  #### La domanda di parte attrice è infondata e merita di essere rigettata nei termini di seguito illustrati. 
Preliminarmente, vertendosi in tema di diritti reali, deve darsi atto che la domanda è procedibile, avendo le parti assolto all'obbligo di esperimento della procedura di mediazione ex D.lgs 28/2010 (si veda verbale di mediazione negativo prodotto in atti). 
Nel merito si osserva. 
Nel presente giudizio, ### e i suoi tre figli, #### e ### nella qualità di eredi del de cuius ### (deceduto il deceduto in data ###) esercitano azione di rivendica per intervenuta usucapione ventennale del terreno agricolo ubicato in ####, catastalmente individuato al foglio 17, part. 1966 (ex particella 540 Foglio 17), in origine acquistato con atto di compravendita del 16.03.1896 dai nonni del suddetto de cuius ### (deceduto il deceduto in data ###), e cioè da ### (fu ### deceduto il ###) e ### e da allora sempre posseduto dalla famiglia ### nei confronti dell'attuale proprietaria ### e del suo dante causa ### il quale, con atto di compravendita del 25.07.18, lo avrebbe a costei trasferito sine titulo. 
Va anzitutto evidenziato che la domanda, per come formulata, risulta ammissibile sotto il profilo della legittimazione passiva, essendo proposta nei confronti di coloro che, dalla documentazione in atti (si veda rogito notarile del 25.07.2018 e visura catastale in atti), risultano essere i recenti titolari del diritto di proprietà sul fondo oggetto di accertamento, e ciò in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà, anche a titolo di usucapione, va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari: Cass. 24260/2018; 12270/2015). 
Va, quindi, esaminata nel merito la domanda di rivendica per intervenuta usucapione proposta dagli attori. 
Com'è noto, l'azione di rivendica, disciplinata dall'art. 948 c.c., costituisce lo strumento attraverso il quale il proprietario chiede l'accertamento del proprio diritto di proprietà su un bene e la conseguente restituzione dello stesso da chi lo possiede o lo detiene senza titolo. 
Con tale azione, infatti, gli attori hanno inteso far valere il loro diritto di proprietà per recuperare il bene illegittimamente trasferito da soggetti non titolati (cd. vendita “a non domino”) ed appreso dall'acquirente in forza del relativo atto di compravendita.  ### di rivendicazione è una actio in rem che, avendo finalità restitutoria e natura reale, si rivolge non solo nei confronti della persona che per prima si è impossessata del bene, ma contro chiunque ne abbia la disponibilità di fatto e sia in grado di restituirlo, per cui chi agisce in rivendica ha l'onere di provare il proprio diritto di proprietà, dimostrando di aver acquisito la titolarità del bene a titolo originario. 
In particolare, si deve dimostrare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario, anche mediante l'applicazione degli istituti del possesso, dell'usucapione e dell'accessione, ovvero dimostrare la continuità dei titoli fino a concorrenza del ventennio (cfr. tra le altre, Corte di Cassazione, ### Civ. 14/12/2018, ord. n. ###; Corte di cassazione, ### II, 10/09/2002, ord. n. 13186). 
Quando tale azione è fondata sull'asserito acquisto del diritto di proprietà per usucapione, l'attore è tenuto a fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi del possesso utile ai sensi degli artt.  1140 e 1158 c.c.. 
In particolare, l'attore che agisce in rivendica per intervenuta usucapione deve dimostrare di aver esercitato sul bene un possesso pieno, esclusivo, pacifico, pubblico e ininterrotto per il tempo previsto dalla legge, manifestando un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, con animus domini, e in assenza di atti interruttivi o di riconoscimento dell'altrui diritto. 
Laddove l'usucapione venga dedotta mediante successione o accessione nel possesso ex art. 1146 c.c., grava sull'attore l'ulteriore onere di provare che anche il dante causa o i danti causa abbiano esercitato un possesso qualificato sul medesimo bene, in modo continuativo e giuridicamente rilevante, non essendo sufficiente la mera disponibilità materiale o l'utilizzazione di fatto del fondo. 
Inoltre, la prova richiesta è particolarmente rigorosa, atteso che l'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario che determina la perdita del diritto di proprietà in capo al titolare formale; ne consegue che il giudice deve accertare con certezza la sussistenza di un possesso idoneo, non potendo fondare la decisione su presunzioni generiche, su meri indizi o su una ricostruzione frammentaria e discontinua del rapporto con il bene. 
Com'è noto, recentemente, la giurisprudenza ha nuovamente ribadito che “in una causa di rivendicazione immobiliare, l'attore che non è nel possesso del bene deve fornire una prova rigorosa della propria titolarità, dimostrando il proprio titolo di acquisto e quelli dei suoi danti causa fino a un acquisto a titolo originario o sino al compimento dell'usucapione. Tuttavia, il rigoroso onere probatorio può essere attenuato se il convenuto non contesta specificamente la titolarità vantata dall'attore all'inizio del possesso” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 2874/2025). 
In considerazione dell'intero quadro probatorio che si è appena delineato e in base alle specifiche contestazioni sollevate da ### si ritiene che non risulti provato e che non sia configurabile un possesso, per oltre vent'anni, pacifico, ininterrotto ed esclusivo del terreno da parte degli odierni attori, tutti elementi indispensabili, come anzidetto, a fini dell'accertamento dell'usucapione. 
Difatti, perché si compia l'usucapione, è necessario che si configuri il “possesso” esclusivo del bene in contestazione ed è configurabile il possesso, ai sensi dell'art. 1140 c.c., laddove il potere sulla cosa si manifesti in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ossia, in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico (non acquistato in modo violento o clandestino, ex art. 1163 c.c.), pubblico ed inequivoco (il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale) che intenda escludere altri soggetti dal godimento del bene. 
Ragion per cui, ai fini dell'accertamento giudiziale dell'usucapione, è necessario, ex art. 1144 c.c., che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza del legittimo proprietario, la quale può ravvisarsi tutte le volte in cui il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni familiari o di amicizia con il titolare del diritto reale. 
Orbene, nella fattispecie in esame, si ritengono infondate le ragioni sostenute da parte degli attori, non risultando riscontrato né possibile l'esercizio del possesso esclusivo della p.lla 1966 da parte della famiglia ### nell'ultimo ventennio. 
Più precisamente, tramite la visura storica catastale avente ad oggetto la p.lla 1966 (ex 540) e la copiosa documentazione in atti, si riscontra agevolmente che detta particella, dopo essere pervenuta a ### con atto notarile dell'01/03/1906, a partire dal 1976, con denunzia di successione del de cuius ### del 20/02/1976 è stata trasferita ai rispettivi eredi (moglie ### e figli ##### e ### e, da quel momento, è stata oggetto di una serie di passaggi di proprietà a causa di morte (cfr. denunzie di successione in morte di ### del 27/04/1985, di ### del 27/04/2006, di ### del 02/10/2005) fino a giungere ai danti causa del convenuto ### e cioè ### in nome proprio e quale procuratrice di ######### e ### Questi ultimi, poi, con atto di compravendita del 14/10/2009, hanno traferito detto bene, identificato ancora in catasto al foglio 17 p.lla 540, a ### che, a sua volta, dopo il frazionamento del 23/05/2018, da cui sono derivate le rispettive particelle 1966 e 1967, con atto di compravendita del 25/07/2018 ha trasferito a ### “fabbricati con annessa zona di terreno di mq 278, identificata catastalmente dalle p.lle 1965 di mq 133 e 1966 (derivante dalla particella ex 540) di mq 145 del foglio 17), con servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici, senza possibilità di sosta, sulla striscia di terreno di proprietà del venditore fg 17 p.lle 1964 e 1967” (cfr. atto notarile del 25/07/2018). 
Detta catena di proprietà ricostruita in capo alla famiglia ### non trova interruzioni o smentite provenienti da altre volture catastali o, comunque, altri atti pubblici che ne attribuiscono la titolarità in capo alla famiglia ### dopo il 1959, anno in cui, in sede di divisione ereditaria, il terreno oggetto della presente controversia è stato incluso nell'asse ereditario del de cuius ### (fu ### deceduto il ###). 
In particolare, oltre ad includere detto bene nell'asse ereditario (“l'appezzamento di terreno sito nell'abitato di ### esteso are 1,60, confinante a nord ed ad nord-est con ### a sud ed sud-est con ### e ### ad ovest con lo stesso ### Vincenzo”), nella consulenza espletata nell'ambito del suddetto giudizio di divisione, è stato anche precisato che detto suolo “attualmente è tenuto in possesso da ### e #### è riportato erroneamente in testa a ### fu ### alla ### 1038, foglio 17, p.lla 540” (cfr. allegato 8 all'atto di citazione). 
Tuttavia, a partire da quella data (1959), nulla risulta essere trascritto o registrato nei registri pubblici in ordine alla titolarità del bene in capo alla famiglia ### fino a quando, con la dichiarazione di successione di morte di ### nato a ### il ### e deceduto il ###, i suoi eredi, cioè ##### e ### lo hanno inserito nel quadro B dell'### ereditario, al progressivo 001, dando atto della piena proprietà per 1000/1000 e riportando nelle relative osservazioni “bene posseduto dal ### per oltre 20 anni in modo pubblico, pacifico e ininterrotto, inoltre, ha sempre avuto accesso mediante una servitù di passo pedonale sulla p.lla 539 (oggi 1964) lungo il confine con ### e che ha inizio dalla --------via pubblica denominata strada comunale ### fino a raggiungere il fondo, trattasi di ex p.lla 540”. 
Ebbene, oltre alla menzionata CTU avente ad oggetto la divisione ereditaria dei beni del de cuius ### (fu ### deceduto il ###), prodotta e posta dagli attori a fondamento delle proprie ragioni, non emergono altri indici che consentano di ritenere che detto appezzamento di terreno è effettivamente appartenuto al ramo della famiglia ### dopo il 1959, atteso che, in seguito alla già citata divisione ereditaria, non è stata mai effettuata alcuna trascrizione o voltura catastale in favore dei membri della famiglia ### e, pertanto, non può neppure ritenersi sufficiente a dimostrare l'appartenenza del bene in capo ad essi l'atto di compravendita del 16.03.1896, con cui i nonni del de cuius degli odierni attori avrebbero acquistato il terreno che, da allora, secondo le parti attrici, sarebbe sempre stato posseduto dai membri della famiglia ### Né, ai fini della prova di un possesso pacifico ed interrotto, sarebbe stato dirimente l'espletamento della prova orale, come articolata dalle parti attrici, trattandosi di capitoli di prova inammissibili perché, in parte, riferiti alle stesse parti in causa o a soggetti aventi interesse diretto (in violazione dell'art. 246 c.p.c.), in parte formulati in modo generico, valutativo e privo di riferimenti spaziotemporali e in parte riguardanti fatti irrilevanti o giuridicamente inidonei a dimostrare il possesso utile all'usucapione (come l'uso del pozzo comunale o discussioni sulla visura catastale). Ancora, alcuni di essi (capitoli 9 e 10 delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), vertono su patti nulli per difetto di forma (art. 1350 e 2725 c.c.). 
Sulla scorta della documentazione in atti, dunque, è ben riscontrabile come questo cespite, prima di appartenere a ### è stato oggetto di trasferimento con passaggi di successione ereditaria nell'ambito della famiglia ### fino a quando, con atto di compravendita del 2009, stesso gli eredi della famiglia ### hanno trasferito il terreno al ### che, oltre ad averne avuto possesso e proprietà fino al 2018, come si riscontra anche dal regolare pagamento delle imposte, lo ha trasferito all'attuale proprietaria, ### con atto del 25/07/2018 la quale, attualmente, deve ritenersi l'unica esclusiva proprietaria del bene. 
Quest'ultima, oltre ad occuparsi della coltivazione del fondo, è stata immessa nel possesso di un bene che all'atto di compravendita risultava essere già recintato; detta circostanza è rimasta priva di ogni contestazione sicché ben può dedursi che anche il precedente proprietario godeva del pieno e indisturbato possesso. 
E' evidente, quindi, che non vi è la prova di un atto di acquisto a titolo originario che supera il ventennio a favore della famiglia ### a partire dall'anno 1959 in poi e, tra l'altro, non risultano elementi in senso contrario che comprovino un'interruzione del possesso in capo ai danti causa di ### tale da consentire il maturare di un possesso utile all'usucapione in favore della famiglia ### Va altresì osservato che la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente procedimento dall'#### nonché la successiva relazione integrativa, non possono essere condivise nella parte in cui pervengono ad affermare che la titolarità del diritto di proprietà del terreno distinto in ### del Comune di ### al foglio 17, particella 1966 (già particella 540), debba ritenersi in capo al de cuius ### (cfr. pagg. 18 e ss. della CTU). 
Tale conclusione, infatti, esula dai limiti dell'incarico peritale e si risolve in una valutazione di natura giuridica, riservata esclusivamente al Giudice. 
Ed invero, il consulente tecnico può svolgere accertamenti di carattere tecnico e ricognitivo, ma non può individuare il titolare del diritto di proprietà, trattandosi di questione di diritto. 
Nel caso di specie, la CTU ha correttamente ricostruito l'esistenza di un atto di compravendita risalente al 1896 in favore dei coniugi ### fu ### e ### nonché la menzione del bene in un progetto di divisione ereditaria del 1959. Tali elementi, tuttavia, hanno valore meramente storico e non sono idonei a dimostrare la titolarità attuale del diritto di proprietà in assenza di una continuità di titoli validamente trascritti. 
Dagli atti di causa risulta, invece, documentalmente provata una diversa e successiva catena di titoli, con intestazione del bene agli eredi ### quindi al convenuto ### e, da ultimo, alla convenuta ### in forza di atto pubblico di compravendita del 25.07.2018, regolarmente trascritto.  ### ha pertanto erroneamente sovrapposto il titolo originario del 1896 alla titolarità attuale del bene, in contrasto con i principi che regolano la pubblicità immobiliare e l'opponibilità dei diritti reali sui beni immobili. 
Va altresì rilevato che la stessa consulente, nella relazione integrativa, ha evidenziato come i quesiti successivamente formulati esondassero dal perimetro dell'incarico originario, confermando così che le conclusioni raggiunte in punto di proprietà non possono essere recepite. 
La consulenza tecnica, anche ove attendibile sul piano storico e, quindi, utilizzabile ai fini della ricostruzione storica e catastale del bene, non può supplire alla mancanza di prova del possesso, che resta onere esclusivo della parte attrice. 
Per tutte le suesposte ragioni, l'azione di rivendica per intervenuta usucapione deve essere rigettata e la domanda riconvenzionale subordinata spiegata da ### ritenersi assorbita. 
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste definitivamente a carico delle parti attrici in ossequio al principio della soccombenza e liquidate, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, secondo i parametri medi relativi alle controversie innanzi al Tribunale ordinario di media complessità (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), di cui al D.M. 147/22, come da dispositivo. 
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico delle parti soccombenti.   P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ##### e ### nei confronti di ### e ### ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: - rigetta la domanda degli attori; - condanna gli attori ##### e ### in solido, al pagamento in favore dei convenuti, ### e ### delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00, ciascuno, oltre spese generali (15 %) IVA e CPA come per legge, da corrispondersi, per ### in favore degli Avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari; - pone definitivamente a carico delle parti soccombenti le spese di ### Manda alla ### per gli adempimenti di legge. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 3438/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Protano Valeria

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