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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 194/2026 del 07-01-2026

... secondo giustizia, al soddisfo e maggior danno (da svalutazione monetaria) di cui all'art. 1224, 2° comma, c.c., nella misura pari alla eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c. ovvero nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia. Con comparsa del 9.04.2024 si costituiva in giudizio ### “ A. Cardarelli”, la quale concludeva chiedendo di accogliersi la domanda di conversione del rito in ordinario e per l'effetto fissarsi l'udienza di cui all'articolo 183 cpc, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nel merito, la resistente chiedeva altresì di rigettare le domande proposte e in via subordinata, contenere le domande di parte ricorrente nei limiti e tenuto conto di quanto indicato nel presente atto. Con condanna dei ricorrenti alle spese della consulenza tecnica d'ufficio. Il Giudice, acquisita la CTU espletata in sede ###data ### la integrazione dell'istruttoria in coerenza con le più recenti indicazioni (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI 8 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 22057/2023 promossa da: ##### E ### tutti in proprio ed in qualità di eredi di ### tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ###I contro #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il quale elettivamente domicilia CONVENUTO/### parti hanno concluso come da memorie conclusionali e verbale d'udienza del 20/11/25 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ##### e ### con ricorso ex artt. 702bis c.p.c. convenivano in giudizio ### “ A. Cardarelli”; ciò al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti e patendi in relazione al decesso della de cuius ### ricondotto a negligenza, imprudenza ed imperizia della parte resistente. 
I ricorrenti evidenziavano che: - ### in data ### si recava presso il P.S. dell'A.O.R.N. “A.Cardarelli” di Napoli per dolore addominale a sede periombelicale insorto nel pomeriggio del giorno precedente e non regredito dopo terapia farmacologica; - dalla cartella clinica relativa al ricovero dal 12/04/2016 al 18/04/2016 presso la stessa A.O.R. “A. Cardarelli” di Napoli si rilevava “alvo chiuso a feci e gas da circa 12 ore; esame obiettivo: addome globoso, dolente alla palpazione superficiale e profonda in presenza di voluminosa ernia ombelicale non riducibile alla prima osservazione per l'elevata dolenzia alla palpazione”; - durante tale degenza non sono riportate nel diario clinico complicanze post-operatorie ed il decorso appare regolare fino alla sesta giornata postoperatoria al 18/04/2016 quando la paziente veniva dimessa; - in data ###, ### si recava nuovamente presso il P.S. dell'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli e veniva accettata come: “Paziente agitata VAS 7 ... Addome: globoso, trattabile alla palpazione superficiale e profonda. Assenti segni di peritonismo”; - nei giorni successivi viene descritto nel diario clinico “miglioramento della sintomatologia e dell'obiettività addominale, rientro progressivo della leucocitosi e in data 27/04 riprendeva alimentazione orale”; - in data 28/04 sospendeva ### e veniva richiesta TAC addome di controllo; la paziente in data 01/05 evidenziava dolore alla palpazione in fossa iliaca sinistra e pertanto riprendeva digiuno e terapia con ### lgx 3; - in data 03/05 veniva riferito dolore ai quadranti inferiori dell'addome e pertanto richiesta consulenza radiologica vascolare per posizionamento drenaggio nella raccolta perisigmoidea; - in data 05/05 la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico con asportazione di sieroma e rete in polipropilene da precedente intervento di ernioplastica ombelicale e si riscontrava reperto di peritonite da ascesso perisigmoideo che si faceva strada nel mesosigma; - in data 07/05 la paziente veniva riportata in sala operatoria per second look chirurgico e la cavità addominale veniva descritta come ben detersa e priva di raccolte ascessuali; per tale motivo si procede a confezionamento anastomosi collo-rettale, chiusura parete e posizionamento di multipli drenaggi ed in seconda giornata postoperatoria canalizzazione dell'alvo ai gas; - in data 10/05 comparsa d'improvvisa dispnea, veniva richiesta ### torace per sospetta TEP successivamente confermata radiologicamente; - in data 11/05 la paziente veniva ritrasferita in chirurgia d'urgenza in condizioni di miglioramento della sintomatologia ma dall'esame istologico che evidenziava diverticolosi con diverticolite acuta e cronica con intensa periviscerite consensuale; - in data ### si evidenziava “risoluzione completa dei difetti di opacizzazione di tipo tromboembolico, precedentemente descritti a carico dei rami dell'arteria polmonare. Assenza di versamento peritoneale. Esiti di resezione del sigma con anastomosi colo-rettale, senza evidenza di raccolte perianastomatiche. Presenza di due tubi di drenaggio con estremi localizzati rispettivamente in FIS e nello scavo pelvico. Presenza di tre tubi di drenaggio nel sottocute, in corrispondenza della cicatrice chirurgica ove si apprezza una riduzione volumetrica della raccolta precedentemente segnalata, che assume aspetto meno definito” e nella stessa data veniva rimosso drenaggio addominale sx; - il ### si procedeva alla rimozione del drenaggio di destra e a causa di secrezioni di ferita nonché all'inizio del trattamento con ### che proseguiva con controlli giornalieri fino al 09/06/2016; - in data 23/05, per motivi non ben precisati e senza evidenza di ulteriori complicanze emerse dal diario clinico nei giorni precedenti, si disponeva per sostituzione di medicazione avanzata in sala operatoria urgente ed indifferibile; - nella notte del 10/06, in sala operatoria la paziente veniva sottoposta a rimozione di ### necrosectomia cutanea-sottocutanea, toilette, posizionamento ### campionamento di pus per esame batteriologico. Nella diagnosi preoperatoria viene annotato: “stato settico in paziente con ### Inizia terapia con ### lgr x 3, ### 400 mg x 3. Richiesta consulenza per ciclo di ossigenoterapia iperbarica”; - dalla consulenza del 13/06 dello specialista in terapia iperbarica sul campione di pus prelevato il 10/06 si evinceva la positività della pazienta al ### - in data 19/06 si procedeva con intervento di rimozione e sostituzione dispositivo ### con parziale accostamento dei lembi cutanei prossimale e distale in diagnosi di stato settico, open abdomen; - in data 22/06 si certificava “inizio della OTI che veniva interrotta per comparsa di otalgia” e il 23/06 “sostituzione di ### e posizionamento di punti di accostamento cutaneo in paziente con diagnosi di deiscenza parete addominale, open abdomen. Medicazione ulcera glutei con duoderm”; - in data 27/06, 01/07 e 05/07 venivano effettuate ulteriori sostituzioni del dispositivo ### - il 10/07 in corso di nuova sostituzione dispositivo ### veniva segnalata presenza di materiale purulento e pertanto si richiedeva una consulenza infettivologica; - in data 15/07 veniva ancora operata sostituzione di device per VAC così come in data 19/07 sostituzione ### e posizionamento di punti di accostamento cutaneo; - in data 22/07 si procedeva all'esame colturale di liquido ascitico prelevato e il 19/07 che confermava la positività per P. Aeroginosa multiresistente; - il 25/07 veniva richiesta colangio RMN e l'indice di colestasi risultava in progressivo aumento; - in data 29/07 alle ore 8:30 veniva annotata nel diario clinico una P.A. 90/50 e successivamente venivano registrate le dimissioni volontarie della paziente; - ### decedeva poi il ###, dopo 3 giorni dalle dimissioni e dopo 67 giorni dalla contrazione dell'infezione, con diagnosi di peritonite generalizzata secondaria a perforazione del sigma ed ascesso pelvico; - sulla base della documentazione medica è possibile affermare che sussiste il nesso di causa tra le carenze della struttura sanitaria per l'infezione nosocomoniale e le ulteriori censurabili condotte commissive ed omissive dei sanitari operanti presso A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli; - pertanto, in data ### veniva depositato innanzi al Tribunale di Napoli ricorso per ### tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex artt. 696 bis c.p.c. e 8 L.  8/3/2017 n. 24, ricorso iscritto al R.G n. 18607-21. 
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano nel presente giudizio di accogliere il presente ricorso e dichiarare l'inadempimento contrattuale e/o la responsabilità extracontrattuale dell'### di rilievo ### e per l'effetto condannarlo al risarcimento di danni tutti subiti patrimoniali e non (iure hereditario, lucro cessante da inabilità temporanea, biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea, alla vita di relazione, alla sfera sessuale, morale, esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all'autodeterminazione, danno da perdita di chance, iure proprio da perdita del rapporto parentale, nonché ogni altro danno patrimoniale e/o non patrimoniale). Inoltre, i ricorrenti chiedevano altresì di condannare, altresì, l'### di rilievo ### all'importo anticipato per i ccttuu, per il contributo unificato, per la parcella del sottoscritto difensore, comprensiva dei costi anticipati, per l'assistenza legale e l'attività professionale espletata in sede stragiudiziale e nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per spese generali, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore avv. ### che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi. Il tutto oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. e D.lgs. 9/10/2002 n. 231 dalle erogazioni o dalla data odierna o da quella che verrà ritenuta secondo giustizia, al soddisfo; in via gradata interessi moratori dalle erogazioni o dalla data odierna o da quella che verrà ritenuta secondo giustizia, al soddisfo e maggior danno (da svalutazione monetaria) di cui all'art. 1224, 2° comma, c.c., nella misura pari alla eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c. ovvero nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia. 
Con comparsa del 9.04.2024 si costituiva in giudizio ### “ A. 
Cardarelli”, la quale concludeva chiedendo di accogliersi la domanda di conversione del rito in ordinario e per l'effetto fissarsi l'udienza di cui all'articolo 183 cpc, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nel merito, la resistente chiedeva altresì di rigettare le domande proposte e in via subordinata, contenere le domande di parte ricorrente nei limiti e tenuto conto di quanto indicato nel presente atto. Con condanna dei ricorrenti alle spese della consulenza tecnica d'ufficio. 
Il Giudice, acquisita la CTU espletata in sede ###data ### la integrazione dell'istruttoria in coerenza con le più recenti indicazioni giurisprudenziali in tema di infezione nosocomiale; ciò fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c..   All'udienza del 16.09.2024, lette le note di trattazione scritta, riteneva necessario disporre una integrazione del Collegio peritale con inserzione del dott. ### (### in malattie infettive). 
In data ###, il GU rinviava per la precisazione delle conclusioni al 20.11.2025; in detta data la causa veniva introitata a sentenza.  MOTIVI DELLA DECISIONE In mancanza di questioni preliminari da risolvere, giova ripercorrere natura e presupposti della responsabilità medica, rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (### per tutte Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge ### va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. 
Tuttavia, in relazione all'ente, la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale. Ciò posto, non si pongono particolari problemi atteso che ove essa consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica la natura contrattuale è stata stabilita da giurisprudenza risalente quanto monolitica (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, 2144, in ###, 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv; Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura sanitaria; responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in ###, 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in ###, 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente - paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle ### della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).  ### in parola ha poi ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge ### che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. 
La qualificazione in termini contrattuali, del rapporto ente sanitario - paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. 
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle ### della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le ### hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto; mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). 
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale; e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. 
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. 
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento della struttura sanitaria, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. 
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore; si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione; così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - struttura sanitaria la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). 
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle ### (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente ###tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ‘‘piu` probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza ### delle ### penali. 
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. 
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. 
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ‘‘non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa della struttura deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte ### concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento). 
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ‘‘oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ‘‘più probabile che non''. 
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: ### P. #### M.) ha confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - la struttura sanitaria - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile; tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". 
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. 
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle ### civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. 
Più precisamente, le sezioni ### citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. 
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale - prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. 
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. 
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti; la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa; l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento; è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta e il danno di cui chiede il risarcimento; tale onere va assolto dimostrando che la condotta della struttura sanitaria è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno; (in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808). 
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta della struttura sanitaria, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento; conformi Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050; Cass. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito Corte appello , Napoli , VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sulla struttura sanitaria la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. 
Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale; in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198) Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo Giudice. 
Occorre all'uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio peritale composto dal dott. ### (### in ### d'### e dalla dott.ssa ### (### in ###; la stessa veniva successivamente integrate dal dott. ### (### in malattie infettive); relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice. 
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue: - in data #### all'epoca dei fatti 66enne, si recava presso il ### dell'### “A. Cardarelli” di Napoli a causa di “dolore addominale a sede periombelicale insorto dal pomeriggio del giorno precedente refrattario alla terapia farmacologica”(cfr. pg 20 CTU dott.ri ### e ### - dalla raccolta anamnestica la paziente era obesa e fumatrice, affetta da ipertensione arteriosa in terapia farmacologica, frequenti episodi di lombalgia per pregressi multipli crolli vertebrali, osteoporosi e artrite reumatoide; all'obiettività si evidenziava un “addome globoso, dolente alla palpazione superficiale e profonda, in presenza di voluminosa ernia ombelicale non riducibile alla prima osservazione per l'elevata dolenzia alla palpazione” (tale reperto trovava conferma nell'ecografia della cute e del sottocute praticata in data ###, che mostrava la presenza di un' “ernia ombelicale a contenuto intestinale delle dimensioni di circa 8 cm di lunghezza e 5 di profondità”, per la quale sarebbe stato utile un consulto chirurgico) (cfr. pg 23 CTU dott.ri ### e ###; - i sanitari dimettevano la paziente dal ### predisponendone il ricovero in ### di ### d'### dello stesso nosocomio, con diagnosi di “ernia ombelicale intasata” e la paziente, nella stessa giornata, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “riparazione di ernia ombelicale con protesi” (cfr. pg 24 CTU dei dott.ri ### e ###; - in data ###, all'esito dei controlli clinici quotidiani praticati nel post-operatorio che descrivevano un decorso regolare, i sanitari dimettevano la paziente presso il proprio domicilio ( pg 24 ctu dei dott.ri ### e ###.  - in data ###, la paziente faceva ritorno all'### “A. Cardarelli” di Napoli in seguito all'insorgenza di dolore addominale a sede periombelicale insorto la notte precedente (cfr. pg 20 CTU dei dott.ri ### e ###; - la paziente veniva ricoverata presso il ### di ### d'### ove praticava un esame TC dell'addome completo senza e con mezzo di contrasto, così refertato: “assenza di versamento peritoneale… a livello del mesosigma presenza di raccolta livellata, causata da microperforazione coperta di diverticolo del terzo medio del sigma”. Tale indagine, inoltre, poneva in evidenza una “raccolta fluida, sieroma (diametro trasverso 7 cm, diametro antero -posteriore 2,5 cm) nel contesto del sottocute della parete addominale in sede ombelicale”. Una volta obiettivato un tale quadro patologico, la paziente veniva sottoposta a terapia antibiotica con ### (### 1000 mg x3 volte al giorno) per una settimana, durante la quale si presentava con condizioni cliniche in miglioramento, apiretica, con alvo canalizzato a feci e gas ed addome trattabile con dolorabilità alla palpazione profonda in fossa iliaca sinistra (cfr. 30 ctu dei dott.ri ### e ### - in data #### veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “resezione del sigma, lavaggio cavo ascessuale e peritoneale”, con “posizionamento di dispositivo Abthera” (cfr. 30 ctu dei dott.ri ### e ### - inoltre, la paziente risultava affetta da una diverticolite complicata da microperforazione coperta di un diverticolo, con formazione di un ascesso intraperitoneale perisigmoideo, rilevato all'esame ### dell'addome completo del 22/04/2016, trattata inizialmente in maniera conservativa con terapia antibiotica (### e riposo intestinale, e in un secondo momento chirurgicamente, mediante intervento in due tempi, di resezione del sigma, lavaggio della cavità ascessuale e peritoneale, con posizionamento di dispositivo ### (05/05/2016) e successivo “second look” e anastomosi colo -rettale termino -laterale (07/05/2016) (cfr. pg. 36 ctu dei dott.ri ### e ### - a causa dell'obiettività di una “ferita secernente”, in data ### i sanitari predisponevano l'intervento chirurgico di “rimozione precedente ### necrosectomia cutaneasottocutanea, toilette” ed apposizione di ### nel corso di tale operazione, “si presenta notevole quantità di liquido purulento e maleodorante”, che veniva prelevato per successivi esami batteriologici, risultati positivi per l'isolamento del germe ### aeruginosa (cfr. pg. 38 ctu) - detta infezione derivava della ferita chirurgica sostenuta da ### aeruginosa multiresistente è considerabile di origine ospedaliera (cfr. pg. 38 ctu); - in definitiva, si ritiene che l'ernia ombelicale intasata ed il suo trattamento costituiscano eventi del tutto disconessi rispetto al quadro di diverticolite con formazione di ascesso manifestatosi successivamente (cfr. pg 37 ctu dei dott.ri ### e ### - non è addebitabile ai sanitari dell'### “A. Cardarelli” di Napoli un imprudente trattamento dell'ernia ombelicale intasata, né un ritardo nella diagnosi di diverticolite, né un inidoneo trattamento della stessa, bensì risulta di natura “assistenziale” l'infezione da ### aeruginosa , che seppur adeguatamente trattata, determinò uno stato di sepsi verosimile causa ultima dell' exitus di ### e provocando una perdita di chances di “grado medio” di conseguire l'outcome ottimale (cfr. pg. 46 a 48 ctu dei dott.ri ### e ###. 
Tuttavia, la scrivente disponeva la integrazione del Collegio con inserzione di un infettivologo. ### della perizia integrativa era il seguente: - l'intervento svolto d'urgenza veniva eseguito secondo tutti i criteri della buona pratica chirurgica (cfr. pg 20 ctu del dott. ###; - tuttavia, considerando la fragilità della parete intestinale, che si presenta in alcuni soggetti affetti da artrite reumatoide, è possibile che la manipolazione traumatica dell'intestino, avvenuta durante la viscerolisi e la riparazione della parete addominale nel primo intervento chirurgico di ernioplastica ombelicale, abbia causato una infiammazione dei diverticoli del sigma, che poi sia evoluta in perforazione intestinale (cfr. pg 20 ctu del dott. ###; - nonostante ciò, la paziente veniva dimessa, dopo l'intervento di ernioplastica ombelicale, in buone condizioni cliniche, senza segni di processi infettivi in atto, eccezion fatta per una leucocitosi neutrofila in miglioramento (cfr. pg 20 ctu del dott. ###; - si può quindi affermare che il caso di ### per quanto attiene alla fragilità della parete intestinale, abbia avuto carattere di straordinarietà ed eccezionalità, stante la relativa rarità della malattia da cui ella era affetta e non quindi la successiva rottura del diverticolo del sigma non può essere imputabile a colpa grave dei sanitari convenuti (cfr. pg 20 ctu del dott. ### - mentre risulta, più probabilmente che non, che la perforazione intestinale sia successiva all' intervento di ernia plastica ombelicale (cfr. pg 10 CTU del dott. ###; - quindi, considerando la fragilità della parete intestinale, che si presenta in alcuni soggetti affetti da artrite reumatoide, è possibile che la manipolazione traumatica dell'intestino, avvenuta durante la viscerolisi e la riparazione della parete addominale nel primo intervento chirurgico di ernioplastica ombelicale, abbia causato una infiammazione dei diverticoli del sigma, che poi sia evoluta in perforazione intestinale ( cfr. pg 10 CTU del dott. ###; - la paziente veniva dimessa, dopo l'intervento di ernioplastica ombelicale, in buone condizioni cliniche, senza segni di processi infettivi in atto, eccezione fatta per una leucocitosi neutrofila in miglioramento rispetto a quella presentata il primo giorno di ricovero; quindi è più probabile che non che il diverticolo sigmoideo, infiammato, si sia poi perforato a domicilio (cfr. pg 11 CTU del dott. ###; - ma il ###, a causa dell'obiettività di una “ferita secernente, veniva praticato un ulteriore intervento chirurgico per: rimozione precedente VAC therapy, necrosectomia cutaneasottocutanea, toilette, Ab-thera ed in questo caso l'esame colturale su campione di liquido secretivo prelevato il 10/06 evidenziava come germe isolato: ### aeruginosa. Si trattava, quindi, di una infezione della ferita chirurgica sostenuta da ### aeruginosa multiresistente, dunque di origine ospedaliera (cfr . pg 11 CTU del dott. ###; - il ### aeruginosa, che è sicuramente una infezione nosocomiale (o infezione legata all'assistenza) di tipo esogeno, si riscontra tipicamente qualche giorno dopo un intervento chirurgico, come nel caso in esame, in molti pazienti affetti da ### ed il sopraggiungere della stessa è stato reso più semplice dalla fragilità della parete intestinale (cfr. 29 CTU del dott. ###; - tuttavia, dalla documentazione analizzata emerge che l'urgenza chirurgica del caso non consentì di sottoporre la paziente, prima dell'intervento, ad una consulenza ### che certamente avrebbe illustrato il quadro clinico dell'### - pertanto, l'eccezionalità del caso e la sopra citata urgenza chirurgica hanno, molto più probabilmente che non, facilitato il trauma chirurgico delle anse, determinando quella che è una complicanza rara in corso di interventi ovvero l'infezione nosocomiale di tipo esogeno, sostenuta da ### aeruginosa (cfr. 29 CTU); - ciò premesso in merito alle doglianze relative ad un eventuale difetto di consenso informato si segnala un vizio parziale di ### in quanto relativamente all'intervento del 12.04.2016 il medesimo risulta sottoscritto, sia per quanto concerne la procedura anestesiologica, sia per ciò che attiene l'intervento chirurgico, tuttavia quest'ultimo modulo risulta privo delle barre (o quantomeno non sono evidenziabili) con cui il soggetto dichiara di acconsentire ed autorizzare i trattamenti sanitari (cfr. pg. 47 prima ctu) In conclusione, in base alla perizia di ufficio si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso ### “ A. Cardarelli”, che hanno prestato assistenza tecnico - medica a ### (cfr. pg. 29 e ss CTU dott. ###; ciò con conseguenziale attribuzione di una perdita di chance di sopravvivenza di origine iatrogena del 35%. Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dai ### delle parti ritenute dal ### non condivisibili (cfr. CTU pag. 36 ss seconda perizia e pg. 65 ss prima perizia). 
Ciò posto, si osserva come secondo gli arresti della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di perdita di chance, è errata la sovrapposizione tra l'accertamento relativo al nesso di causa - orientato al criterio del “più probabile che non” - e l'apprezzamento dell'entità probabilistica della chance stessa, che esprime, invece, il grado variabile di incertezza eventistica. In tal senso Cass. Cassazione civile sez. III - 11.11.2019, n. 28993, secondo cui: “### paralogismo in cui talvolta incorre la giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che parte della dottrina specialistica, riguarda l'analisi degli elementi destinati ad integrare la fattispecie dell'illecito, e consiste nella sovrapposizione dell'accertamento del nesso causale con quello dell'evento di danno. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, come evento di danno - in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude nè elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento (in senso difforme, Cass. n. 21619 del 16/10/2007). ###à del giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale” (in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. III - 26/06/2020, n. 12928 e Cass. n. 3691/2018). Ferme le coordinate ermeneutiche che precedono, la percentuale attribuita dai ### alla possibilità di sopravvivenza di ### in mancanza della condotta lesiva, non deve indurre ad identificare l'evento di danno con il decesso, in quanto il criterio del “più probabile che non”, che si appaga di un riscontro probabilistico del 50%, opera unicamente ai fini della configurazione del nesso di causa, ma non incide sulla qualificazione del danno. La lesione patita dal paziente, anche quando abbia riguardato una chance connotata da elevata probabilità statistica di verificazione, superiore al 50%, attiene pur sempre ad una possibilità caratterizzata da incertezza eventistica, ed è come tale che va qualificata e liquidata. Infatti “il fondamento della chance è distinto, e trae origine dall'incertezza in ordine all'anticipazione dell'evento morte. Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno terminale e/o da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale […] dunque, può discorrersi di perdita di chance ove la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo” (cfr. Cass. 28993/2019). Il danno da perdita di chance di sopravvivenza è, quindi, risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza (cfr.  28993/2019). Atteso l'accertamento del nesso causale tra condotta e la perdita di chance, vanno verificati i caratteri di serietà, apprezzabilità e consistenza della chance di sopravvivenza di ### Ebbene, nel caso in esame tale possibilità, presenta una significativa probabilità statistica, secondo quanto stimato dai ### una maggiore attenzione che poteva essere effettuata con appositi iter diagnostici avrebbe evitato l'insorgere dell'infezione nosocomiale di tipo esogeno (cfr. seconda CTU pag. 32). È evidente ovunque la serietà, consistenza ed attendibilità dell'assunto secondo cui, in un contesto siffatto, la paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivere. 
Tutto quanto innanzi posto, atteso che a causa della inadeguata assistenza sanitaria prestata dai sanitari ### “ A. Cardarelli”, ### ha subito una perdita di chance di sopravvivenza del 35% e considerato che parte ricorrente spiegava domanda di risarcimento da perdita di chance di guarigione e sopravvivenza (cfr. pag. 46 del ricorso) occorre procedere alla liquidazione dei danni subiti. 
Ed allora, i ricorrenti domandavano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale quale azionato iure proprio nella loro qualità di eredi di ### In base alle coordinate ermeneutiche di legittimità tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. amplus Cassazione civile sez. III, 30/08/2022, n. 25541, Cass. civ. sez. III 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.  ### di legittimità ha infatti specificato che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 Cass 21230/2016n. 21939/2017, Cass. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.); ritenuto che, se la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto tra genitore-figlio, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva, non può essere omogenea la offerta istruttoria in relazione al rapporto nonno-nipote e fratellosorella. Per tali ultimi rapporti, infatti, si richiede una puntuale allegazione e prova dalla quale evincere l'intensità del vincolo e la conseguente entità del danno. 
Ebbene, nel caso sottoposto al nostro esame, risulta provata la relazione di parentela, tra la vittima e i ricorrenti in base alla documentazione versata agli atti (cfr. certificato storico di stato di famiglia all. n. 25 e dich. di eredi all. 10 al ricorso). 
Ed allora per quanto concerne la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale quale spiegata da ##### e ### in qualità di eredi di ### essa deve ritenersi fondata e deve essere accolta con i limiti di seguito indicati in applicazione delle indicazioni delle ### del 2024 quali elaborate dal Tribunale di Milano. 
In relazione al parametro della convivenza: per i soli figli ### e ### sussiste il requisito della convivenza (cfr. cert residenza all. 19, 20 e 21 prod. ricorrente e ); per l'effetto di attribuiscono 16 punti a ### ed ### mentre 0 punti per ### e ### In relazione al parametro della residualità affettiva: dalla documentazione prodotte residuano più di tre membri superstiti nel nucleo familiare originario; per l'effetto si attribuiscono 0 punti a ciascun ricorrente a tale titolo (cfr. certificato stato di famiglia all n. 25 prod. ricorrente). 
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva”, non ignora la scrivente che le tabelle milanesi prevedono l'attribuibilità per tale voce di un massimo di 30 punti, ai fini dei quali tenere conto sia delle circostanze obbiettive di cui agli altri parametri tabellari e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate. Ciò atteso, se certamente assumono rilievo le inferenze presuntive ricavabili dal grado di parentela, dall'età dei congiunti e della vittima, dall'eventuale convivenza ed appartenenza alla medesima famiglia nucleare, tuttavia, tali profili, già considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai capi A a C non sono stati corroborati da allegazione e prove idonee a fondare il riconoscimento di punteggio aggiuntivo. 
Pertanto, in applicazione dei richiamati criteri tabellari, si attribuiscono: - per #### sono configurabili 54 punti di cui: 16 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (66 anni), 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (40 anni), 16 per la convivenza (cfr. cert. resid. all. 19 e 21 prod. dal ricorrente), 0 punti per la residualità affettiva per la presenza di oltre 3 superstiti del nucleo familiare ( certificato stato di famiglia all n. 25 prod. ricorrente), 0 punti, per l'intensità della relazione affettiva; ciò per un totale di € 211.194,00 (3.911,00x54), tale somma è ridotta del 35 % per l'attribuzione della sola chance, quindi si riconoscono € 73.917,9.  - per #### sono configurabili 36 punti: di cui 16 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (66 anni), 20 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (47 anni), 0 per la convivenza, (cfr. cert residenza all. n. 36 prod. ricorrente) 0 punti per la residualità affettiva di oltre tre membri (cfr. certificato stato di famiglia all. n. 25 prod ricorrente), 0 punti, per l'intensità della relazione affettiva; ciò per un totale di € 140.796,00 (3.911,00x36), tale importo è diminuito al 35 % per l'attribuzione della sola chance, quindi si riconoscono € 49.278,6; - per #### sono attribuiti 52 punti: 16 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (66 anni), 20 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (43 anni), 16 per la convivenza (cfr. cert residenza all. 20 e 21 prod. ricorrente) 0 punti per la residualità affettiva di oltre tre membri (cfr. certificato stato di famiglia all. n. 21 prod ricorrente), 0 punti, per l'intensità della relazione affettiva; ciò per un totale di € 203.372,00 (3.911,00x52), tale somma è diminuita al 35 % per l'attribuzione della sola chance, quindi si riconoscono € 71.180,2.  - per #### sono attribuiti 38 punti: 16 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (66 anni), 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (35 anni), 0 per la convivenza, (cfr. cert residenza all. 37 e 21 prod. ricorrente) 0 punti per la residualità affettiva di oltre tre membri (cfr. certificato stato di famiglia all. n. 21 prod ricorrente), 0 punti, per l'intensità della relazione affettiva; ciò per un totale di €148.618,00 (3.911,00x38), tale somma è diminuita al 35 % per l'attribuzione della sola chance, quindi si riconoscono € 52.016,3. 
Per quanto concerne la domanda iure successionis afferente al riconoscimento del danno biologico terminale quale subito da ### giova osservare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità hanno chiarito come a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n.4998 ). 
Ebbene, nel caso in esame dalla documentazione medica agli atti risulta che: - ### entrava in ospedale il ### e vi restava fino al 29/07/2016; - in data ### contraeva l'infezione ### aeruginosa e le sue condizioni peggioravano drasticamente (cfr. pg 10 seconda ### - decedeva presso la propria abitazione il ###; ### questo periodo la paziente appariva cosciente e consapevole della gravità delle proprie condizioni (cfr. pg 9 e ss ###. Ciò posto, si ritiene, di riconoscere il danno biologico terminale, nella doppia componente biologica e morale per un periodo di 49 giorni dal 10/06/2016 (data di accertamento del contagio da infezione ### aeruginosa cfr. pg 10 seconda ### al 29.07.2026 (giorno delle dimissioni volontarie della paziente cfr. pg. 15 ctu per il periodo successivo non sono presenti dati clinici che possano suffragare la presenza di uno stato di coscienza); atteso che la serie causale che ha condotto in modo diretto ed immediato al decesso è cominciata solo in data ###: per detto periodo vengono riconosciuti € 5.000,00 per i primi tre giorni, attesa l'assenza di operazioni invasive (cfr. pg 13 CTU dott.  ### ed ulteriori €. 42.614,00 per i 49 giorni successivi, per un totale risarcitorio per tale voce di danno di €47.614,00, tale somma è diminuita al 35 % per l'attribuzione della sola chance, quindi si riconoscono € 16.664,9 in favore degli eredi nella misura di 1/4 ciascuno (cfr. cert stato di famiglia all. n. 25 al ricorso degli eredi ###. 
In ordine alla richiesta di risarcimento danni per lesione del diritto di autodeterminazione si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. Cass. 28985/2019) come il consenso informato costituisca, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario nonché un diritto fondamentale della persona. Questo, infatti, ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla; e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte Cass. 16.10.2007 n. 21748). ### la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ciò posto, al diritto al consenso informato corrisponde l'obbligo del medico (di fonte contrattuale o comunque correlato ad analoga obbligazione ex lege che insorge dal cd. "contatto sociale") di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative (cfr amplius Cass. n. 28985/2019 e da ultimo Cass. ###/2023 e Cass. 28974/2024 ). Tuttavia, il Giudice di legittimità ha altresì chiarito che nel caso in cui un soggetto agisca in giudizio sul presupposto che l'atto medico sia stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, richiedendo il risarcimento del danno alla salute, deve necessariamente allegare e dimostrare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (cfr. Cass. ###/2018; Cass. n. 9887/2020, Cass. n. 17322/2020; Cass. n. 1936/23 e da ultimo Cass. 5631/23; Cass. n. 17649/24 28974/2024 e Cass. n 38/2025). Ed infatti, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, va da sé che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé (cfr. Cass. 17649/2024). Ed infatti deve essere il paziente stesso ad allegare e dimostrare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, circostanza la cui “prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr., ancora Cass. n. 1936/23). Ciò in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., per la quale è colui che assume di essere danneggiato a dover dimostrare la sussistenza del pregiudizio per il quale domanda il risarcimento, dovendosi escludere ogni possibile automatismo che conduca a configurare l'assenza di consenso informato come danno in re ipsa, che prescinde dall'allegazione delle conseguenze negative che potrebbe aver determinato. 
Tutto quanto innanzi posto, gli eredi eccepivano la mancanza di informazione circa l'intervento a cui doveva essere sottoposto la paziente poiché i moduli apparivano generici e nonostante fossero firmati erano privi delle barre in cui il soggetto firmatario avrebbe dovuto dichiarare di acconsentire ed autorizzare i trattamenti sanitari. 
Orbene, il Collegio riteneva che detto vizio può essere definito quale “vizio parziale” in quanto i moduli di consenso all'atto chirurgico erano presenti nella cartella clinica se pur incompleti atteso che quello del 12/04/2016 risultava privo delle barre per esprimere l'autorizzazione ai trattamenti sanitari e che anche i restanti erano incompleti e spesso riguardanti soltanto le procedure anestesiologiche. 
Per l'effetto alcun risarcimento potrà essere corrisposto, atteso che agli atti risulta essere presente il consenso informato firmato dal paziente se pur incompleto (cfr. pg. 53 e 54 prima ### e che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova sufficiente per dimostrare che il paziente, se adeguatamente informato, avrebbe senza dubbio rifiutato di sottoporsi agli interventi. 
Per quanto concerne, invece, la richiesta attorea di riconoscimento delle spese sostenute per la CTP deve osservarsi che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate; ciò a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380). 
Ebbene, in questa sede si riconosce la somma di € 500,00 caduno per spese di ### somma ritenuta congrua rispetto all'attività in concreto prestata dagli stessi. 
Alla richiesta di compensi per l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, si richiama l'art. 20 del d.m. n. 55 del 2014: sono riconoscibili ai fini del compenso le sole attività che rivestano una “autonoma rilevanza” rispetto all'attività svolta in giudizio e tale autonomia non è riscontrabile nel caso in esame. 
Infine, non risultano liquidabili ulteriori somme a titolo di danno patrimoniale, difettando adeguato supporto probatorio alla pretesa. 
Esaurita la disamina delle domande risarcitorie, in relazione a quelle accolte, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ###, alla data del verificarsi del sinistro (10.6.2016) e rivalutata anno per anno in base all'indice ### fino al momento della pubblicazione della presente decisione. 
Le spese di lite a carico del resistente vanno liquidate in favore dell'avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario; ciò in applicazione della IX tabella, IV fascia, comprensiva di tutte le fasi, ed in applicazione della II tabella, V fascia, comprensiva della fase istruttoria ridotta del 70% per carattere meramente integrativo, ed aumentata complessivamente del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale senza che vi siano argomentazioni defensionali autonome (art. 4, comma 2) (cfr. Cass. 100367/2024) e del 10% ex art 4 comma 1 bis del D. M. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022. 
Tuttavia, sulle somme riconosciute a titolo di compensi, stante il rigetto della domanda di risarcimento per lesione del diritto di autodeterminazione per l'operare di parziale compensazione si applica una riduzione del 30% (cfr. amplius Cass. Civ., SS.UU., 31/10/2022, n. ###; conforme Cass. civile sez. III, 03/09/2024, n.23641 nonché Cass. civile, sez. II, 10/07/2024, n. 18929).  PQM Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede: - Accoglie per quanto di ragione la domanda dei ricorrenti iure proprio e per l'effetto condanna ### “ A. Cardarelli” al pagamento in favore ### della somma di € 52.016,3; in favore di ### della somma di € 49.278,6; in favore di ### della somma di € 73.917,9; in favore di ### della somma di € 71.180,2.; sulle somme de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (10.06.2016) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ### - Accoglie per quanto di ragione la domanda dei ricorrenti iure successionis e per l'effetto condanna l'### “ A. Cardarelli” al pagamento in favore di ##### e ### della somma complessiva di € 16.664,9; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (10.06.2016) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ### - Rigetta le residue domande dei ricorrenti; - ### “A. Cardarelli” al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario; spese che liquida complessivamente in € 15.375,1 per compensi professionali, € 1786,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed ### se dovute, come per legge; - Spese di CTU definitivamente a carico del resistente. 
Napoli, 07/01/2026 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 22057/2023


causa n. 22057/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Console Francesca

M

Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2487/2025 del 08-06-2025

... espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata ad ####, in data ### (C.F. ###) e ### nato ad ####, in data ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi di ### nata ad ####, in data ### e deceduta in data ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di erede di ### nato a ### in data ### e deceduto in data ###, e nella qualità di eredi dello stesso ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte attrice - ### della ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore e ### della ### (P.I. ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentati e difesi dall'###- le dello Stato di ### presso i cui uffici siti in via ### n. 6, sono domiciliati ex lege; - parte convenuta - E #### n. 9 di Trapani (P.I/C.F. ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv.  #### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### - parte convenuta - OGGETTO: Morte.  ###: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio #### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in data ###, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### n. 9 di ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la morte del congiunto. 
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il #### era stato ricoverato presso la divisione di ### dell'### S. ### e S. Spirito di ### per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (### 3834/1984 dell'### S. ### e S. Spirito di #### 1). 
In data ###, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di ### dell'### V. Cervello di ### era stata diagnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da ### (Referto dell'### “V. Cervello” di ### del 04/04/03 Doc. 2). 
In data ###, il ### della ### della ### dei ### di ### e dei ### di #### del Ministero della ### aveva riconosciuto la sussistenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: ### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (### categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman data a/r del Ministero della ### del 14.05.2007-Doc 4). 
In data ###, il #### era poi deceduto a causa della cachessia (### medico legale dell'Asp di #### di ### mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data ###, alla luce della ### za Tecnica di parte a firma del Dott. ### (###7), era stato accertato il nesso causale tra l'### e l'ictus ischemico e la cachessia. 
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'### nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. ### fosse contagiato dal virus ### fosse colpito dalle consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'### “S. ### e S. Spirito” di ### in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'### il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del #### in data ###, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali ### si insiste; -conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per l'effetto, condannare, l'### “S. ### e S. Spirito” di ### in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig. ### (figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore della ###ra ### (fi glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario». 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'### n. 9 di ### e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il Ministero della ### l'### alla ### della ### nonché la ### liquidatoria della vecchia USL di ### Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio. 
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del Ministero della ### dell'### to alla ### della ### e della gestione liquidatoria della vecchia USL di ### Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il Ministero della ### e l'### alla ### della ### e, all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c. 
Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese. 
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio. 
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV. 
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al Ministero - responsabilità che non poteva che avere natura aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità. 
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data ### la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, formulando la diagnosi di ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare. 
La sig. ### aveva presentato ricorso (###1), in qualità di erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto ### espresso dalla ### 2^ ### di ### di ### con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data ### di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei requisiti (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8). 
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso. 
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti. 
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi. 
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### della ### hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### regionale della ### e per l'effetto estrometterlo dall'odierno giudizio; - Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». 
Si è costituita l'ASP di ### e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta ASP di ### pani e, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti già indicati quali obbligati e/o coobbligati ###, eventualmente estromettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc; ###-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'### S. Spirito di ### e l'evento morte del sig. ### conseguentemente: dichiarare assolutamente infondata in ### e in ### l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di ### così da respingersi in toto. Solo in via subordinata, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il ### della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quanto assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accertamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantificazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risarcimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in relazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale; gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in particolare Ministero della ### (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e ### - ### Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legittimazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di causalità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni), ### parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti».  ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### non ha provveduto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace. 
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.  n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'### ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto. 
Con comparsa del 09/01/2023, ### e ### dato atto dell'intervenuto decesso, in data ###, della propria genitrice ### ra ### si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato. 
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e C.T.U. medico legale affidata al dott. ### all'udienza del 17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. 
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del Ministero della ### in ipotesi di contagio di epatite o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti. 
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della ### tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R.  n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all'### di ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la legge n. 833 del 1973 (art.  6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della ### oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art.  4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ.  11609/2005).  ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).  ###, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al Ministero, inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Quanto alla posizione dell'ASP di ### e dell'### regionale, deve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non patrimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare. 
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di ### del 26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Ministero della ### per intervenuta prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile. 
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022). 
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. 
L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. 
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in liquidazione delle Usl e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 dicembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte Usl attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ.  360/2005). 
Si è anche precisato (### Cass. civ. n. 6022/2000) che in ### tale disciplina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art.  1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (### S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la ###, benchè gestita dal direttore generale dell'azienda ### ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione). 
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge nazionale, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL potessero essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle soppresse USL fino al 31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, derivanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sanitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle ### tarie Locali (### Cass. 23007/04).  ###. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando alla legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. 
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge 2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie locali delle province siciliane, sono cessate e la ### (recte l' ### alla ### è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla ###. 
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell'Asp di ### in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al l'### S. ### e S. Spirito di ### (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al ### erano stati trasferiti alla USL di ### ni e, quindi, transitati in capo alla ### stralcio delle ex ### e, infine, con la cessazione di tale ### fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla ### Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. ### può dirsi provato che: − il sig. ### in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ### dell'### di ### con la diagnosi di “### di ndd” e sottoposto in data ### a una trasfusione di cc 150 di emocomponente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affetto da tubercolosi miliare e brucellosi; − in data ### il sig. ### veniva sottoposto a dosaggio degli anticorpi anti-HIV con positività per quelli specifici per ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la terapia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe essere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa 450 ###, adesso ha 600 linfociti totali)”; − il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli antibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubito, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veniva evidenziata anche l'attiva replicazione di ### − l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissione volontaria del paziente al domicilio in data ###; − in data ### il sig. ### decedeva. 
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ### a firma del medico di medicina generale, dott. ### è indicata: “ictus cerebrale che ha causato cachessia”. 
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di ### del Distretto di ### che attesta il decesso in data ### ore 15:00 per “cachessia”. 
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di ### (notifica del giudizio il ###), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di ### nel 1984 e le infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81). 
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma 3)” (verbale CMO 2° di ### 16.07.2018). 
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008). 
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità - dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale - hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così civ. n. 21619/2007). 
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario. 
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del
Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011). 
Nel caso in esame, la ### ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'### Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ### no, - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, questo giudice ritiene di condividere - ha accertato il detto nesso causale, concludendo che: - “### studio della documentazione agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”. 
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto; tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (laboratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei linfociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per cachessia. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. ### In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'### ha affermato che «###epoca della trasfusione del sig. ### era già noto il potere morbigeno del sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfusionale. All'epoca della trasfusione del sig. ### non erano noti test trasfusionali specifici per ### ma sia i donatori che il sangue erano comunque soggetto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non risulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfusione occorsa».  ###.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di ### del 07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo ### non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfuso. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”. 
Alla luce di ciò, il ### ha affermato che «Non si può stabilire con criteriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misure cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in particolare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione». 
Tuttavia, il ### ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era noto il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui, l'allora Ministero della ### dopo la metà degli anni '60, si era attivato per emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella ### le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregressa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“occorre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la ### n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'### (nome con cui era noto l'antigene ### dell'###; l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. ### 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue».  ###.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attuazione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. ### Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. ### ai rilievi critici formulati dalle parti.  ### canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., 576/2008). 
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del Ministero per i danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'###, ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 - inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione ### dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ.  17685/2011). 
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del Ministero della ### per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Per quanto concerne la responsabilità dell'### - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'### ad esempio per essere eventualmente dotato di un ### o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulteriori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal ### Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il Ministero e non contro l'### Ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, ### zo e ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli di ### e, nella qualità di eredi di ### deceduta nel corso del giudizio, per kla perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius. 
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989). 
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. 
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). 
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la questione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U.  26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent.  557/09). 
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972).  ### da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). 
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale). 
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.  6572/06, 13546/06).  ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.  ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011). 
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14). 
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###). 
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto. 
Nella specie, come accennato, gli attori ### e ### hanno allegato di essere figli e ### moglie di ### ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione). 
In ordine alla prova, da parte di ### e ### della qualità di eredi di ### va osservato che, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi. 
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima - potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela ed in assenza di prova contraria - l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di ### Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo. 
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 262.037,00. 
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti familiari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare. 
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corrisponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata. 
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì - conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) - sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d.  overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di ### cenzo, € 288.868,54 in favore di ### ed € 254.376,81 in favore di ### da corrispondersi agli attori, ### e ### in proporzione alle rispettive quote ereditarie. 
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il Ministero convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del Ministero della ### Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del Ministero convenuto.  P.Q.M.  Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### ciale n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta la domanda proposta dagli attori contro l'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore e della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 323.360,34 in favore di ### di € 288.868,54 in favore di ### e di € 254.376,81 in favore di ### e ### da ### nella qualità di eredi di ### in proporzione delle rispettive quote; condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; lascia a carico degli attori le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Ministero della ### in persona del ### pro tempore. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 9552/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

M

Tribunale di Terni, Sentenza n. 843/2025 del 09-12-2025

... spese di ### tutte le somme maggiorate di interessi e svalutazione monetaria; oltre al rimborso delle spese di lite del procedimento per ATP e del presente procedimento (### CAP e rimborso forfettario)”. - ###. ### per la convenuta: “### al Tribunale Ill.mo: 1) rigettare la domanda così come formulata dal #### perché infondata sia in fatto che in diritto. In via subordinata: 2) qualora il ### ritenesse di dover riconoscere al #### importi risarcitori, vorrà quantificare e liquidare, ove esistente, il danno subito dal #### nella misura che risulterà a seguito dell'espletanda istruttoria ed in relazione agli accertamenti di carattere medico-legale che verranno eseguiti nel corso del presene procedimento od attraverso la rinnovazione della C.T.U. od attraverso la riconvocazione del ### in ### […] Con vittoria di spese e compensi”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c depositato in data ###, ### conveniva in giudizio l'### S. ### chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di un errato trattamento chirurgico praticatogli presso il nosocomio ternano in data ###. (leggi tutto)...

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R.G. 352/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 352 del ### dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### Via della ### n. 5, giusta procura in calce al ricorso introduttivo - attore E ### S. ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 76, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - convenuta ### responsabilità medica ### delle parti: - ###. ### per l'attore: “### il Tribunale adito accertare la responsabilità contrattuale della struttura convenuta per l'errore medico che ha determinato l'invalidità (maggior danno) subita dal #### e per l'effetto condannare la resistente: risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 93.434,50; risarcimento del danno per violazione del diritto di autodeterminazione che per ragioni di domanda viene quantificato in € 20.000,00; risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 3.69300 oltre spese di ### tutte le somme maggiorate di interessi e svalutazione monetaria; oltre al rimborso delle spese di lite del procedimento per ATP e del presente procedimento (### CAP e rimborso forfettario)”.  - ###. ### per la convenuta: “### al Tribunale Ill.mo: 1) rigettare la domanda così come formulata dal #### perché infondata sia in fatto che in diritto. In via subordinata: 2) qualora il ### ritenesse di dover riconoscere al #### importi risarcitori, vorrà quantificare e liquidare, ove esistente, il danno subito dal #### nella misura che risulterà a seguito dell'espletanda istruttoria ed in relazione agli accertamenti di carattere medico-legale che verranno eseguiti nel corso del presene procedimento od attraverso la rinnovazione della C.T.U. od attraverso la riconvocazione del ### in ### […] Con vittoria di spese e compensi”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c depositato in data ###, ### conveniva in giudizio l'### S. ### chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di un errato trattamento chirurgico praticatogli presso il nosocomio ternano in data ###. ### deduceva che dalla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. espletata tra le stesse parti nel procedimento R.G. 691/2022 era emersa la responsabilità contrattuale della convenuta, stante l'accertato nesso di causalità tra il danno lamentato (lesione dei nervi alveolari inferiori bilateralmente di natura iatrogenica) e l'imperizia con la quale era stato svolto l'intervento di osteotomia maxillo-mandibolare, eseguito, peraltro, in mancanza di un valido consenso informato, e quantificava i danni nel complessivo importo di € 117.126,50 (di cui € 93.434,50 a titolo di danno non patrimoniale - comprensivo di personalizzazione massima - conseguente alle lesioni riportate, € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per violazione del diritto di autodeterminazione, ed € 3.693,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche e di c.t.p. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo) oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla convenuta ### S. ### la quale si costituiva con comparsa depositata in data ###, lamentando la sussistenza di gravi errori e carenze nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (con conseguente necessità di rinnovazione della stessa o quantomeno di convocazione dei c.t.u. a chiarimenti) e concludendo per l'integrale rigetto dell'avversa domanda risarcitoria, ovvero, in subordine, per una congrua quantificazione dei danni. 
A seguito della prima udienza e della successiva istruttoria, consistita nell'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento R.G. 691/2022 e - a seguito della formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata solo dalla parte convenuta - in un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel suddetto procedimento, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.  (richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.). 
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.  127-ter c.p.c. - lo scrivente giudice (con provvedimento del 20/11/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.. 1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.  2. È noto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (v.  ex multis Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 7074/2024, Cass. 16272/2023, Cass. 11719/2021 e Cass. 18610/2015). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), a forma libera (v. Cass. 7256/2011 e Cass. 8826/07), in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno - oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori - anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass., SS.UU., 577/08 e Cass., SS.UU., 9556/02, Cass. 1267/2019, Cass. 3685/2018, Cass. 1698/06 e Cass., 571/05). Ne discende che la struttura risponde direttamente, oltre che ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. le stesse Cass., SS.UU., 577/08, Cass, ###, 9556/02 e Cass. 7074/2024, nonché 1043/2019, Cass. 7768/2016, Cass. 1620/2012, Cass. 13953/07 e Cass. 8826/07).  3. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria (sulla quale non hanno in alcun modo inciso l'art. 3 d.l. 158/2012 e l'art. 7, co. 1, l. 24/2017: v. Cass. 4906/2022, Cass. 27391/2014, Cass. 8940/2013 e Cass. 4792/2013) comporta, tra l'altro, che sul danneggiato grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. ex multia Cass. 27142/2024 e Cass. 10050/2022, nonché, per il condivisibile richiamo del principio della vicinanza della prova nelle ipotesi di incompletezza o difettosa tenuta della cartella clinica, Cass. 16737/2024, Cass. 26428/2020 e 6209/2016; per i più recenti chiarimenti della Suprema Corte in merito al riparto dell'onere probatorio sul nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento del medico o della struttura, con particolare riferimento al c.d. “doppio ciclo causale”, si vedano 29724/2024, Cass. 17240/2023, Cass. 10050/2022 e Cass. 13872/2020).  4. Ciò chiarito, nel caso in esame da un lato deve ritenersi provata la sussistenza (sulla base della regola di funzione della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”: v.  ex multis Cass. 5922/2024 e Cass. 22225/2014) del nesso di causalità tra l'esecuzione dell'intervento chirurgico oggetto di causa e i danni riportati dall'attore, e, dall'altro, non può ritenersi assolto da parte della struttura sanitaria l'onere di provare che l'intervento sia stato eseguito con la necessaria perizia, prudenza e diligenza.  5. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. ###/2024, Cass. 29673/2023,
Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017 e Cass. 12703/2015).  6. Nel caso di specie, i consulenti tecnici d'ufficio incaricati nel procedimento ex art. 696- bis c.p.c. svoltosi ante causam tra le stesse parti e poi chiamati a chiarimenti e integrazioni peritali nel presente giudizio di merito hanno evidenziato, con motivazione coerente ed esaustiva - anche in risposta alle osservazioni critiche reiterate dalla difesa della struttura sanitaria nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### - e sulla base di adeguate argomentazioni tecnico-scientifiche, che: a) la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico oggetto di causa e le lesioni riportate dall'odierno attore è stata espressamente riconosciuta dal c.t.p. della convenuta dr. ### (v. pag. 14 e 30 dell'elaborato peritale integrativo depositato in data ###) e, del resto, la TAC eseguita in data ### ha reso evidente che gli impianti in zona 35 e 45 - indicati dall'#### in comparsa come possibile causa alternativa delle lesioni - risultano posizionati lontano dal decorso del nervo (v. pag. 14-15 del medesimo elaborato); b) non risulta in alcun modo documentato che i sanitari che hanno praticato l'intervento abbiano studiato in maniera adeguata le immagini della ### preventivamente eseguita su iniziativa dello stesso paziente, come era evidentemente necessario a fini di un corretto calcolo della distanza tra il canale mandibolare e la corticale esterna (v. pag. 40-41 del predetto elaborato). 
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, va chiarito che è infondata la doglianza di parte convenuta secondo cui i c.t.u. avrebbero, mediante un simile rilievo, addossato ai sanitari “una colpa ipotetica” (v. pag. 2 delle note di trattazione scritta del 13/11/2025), poiché, come detto, era la struttura sanitaria a dover provare di aver praticato l'intervento ponendo in essere tutte le cautele necessarie o comunque opportune in base alle raccomandazioni previste dalle linee guida dell'epoca, ai sensi dell'art. 5 l. 24/2017.  7. Per quel che concerne l'entità del danno biologico differenziale subito da #### in conseguenza dell'errore medico oggetto di causa, la stessa va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate dai consulenti tecnici d'ufficio, i quali l'hanno quantificata nella seguente misura: 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del 20%. Anche a tal riguardo, infatti, dopo aver adeguatamente motivato in merito alle ragioni dell'indicazione della percentuale di invalidità permanente (v.  quanto riportato a pag. 32-33 dell'elaborato peritale integrativo redatto nel presente giudizio di merito, nelle quali si ribadisce che la valutazione è stata effettuata in analogia con altre situazioni invalidanti riguardanti gli “organi pari”, tenendo conto anche dell'impossibilità di un recupero funzionale), i c.t.u. hanno chiarito - sulla base della dettagliata ed esaustiva relazione dell'ausiliario psichiatra - che l'evoluzione dell'iniziale disturbo post traumatico da stress, se da un lato non giustifica un'autonoma valutazione in termini di danno biologico permanente, dall'altro non consente di ignorare il fattore psicopatologico come componente aggiuntiva del danno biologico e di non tenerne quindi conto nella quantificazione percentuale dell'invalidità permanente. 8. La liquidazione del danno in questione va effettuata mediante un utilizzo indiretto della nuova tabella ex art. 138, co. 1, lett. b), d.lgs. 209/05 (richiamata dall'art. 7, co. 4, l. 24/2017), al fine di assicurare la massima uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (v. da ultimo Cass. 11319/2025, nonché, nella giurisprudenza di merito, ### Milano 21 luglio 2025; per l'assegnazione della questione alla terza sezione della Suprema Corte a seguito del rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Milano, si veda il decreto ex art. 363-bis, co. 3, c.p.c.  emesso dal ### in data ###, nel quale si dà atto dell'esistenza di due contrapposti orientamenti sul punto), con aumento medio per il danno morale (ossia per i pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva secondo criteri di normalità ed ordinarietà, pregiudizi che, nel caso di specie, possono ritenersi adeguatamente allegati e provati anche per presunzioni, in relazione all'entità e alla tipologia delle lesioni subite dall'attore e alla sofferenza connessa alle inevitabili ripercussioni sulla sfera relazionale del medesimo: v. sul tema Cass. 7892/2024 e Cass. 25164/2020).  9. Non sussistono, infatti, i presupposti per la personalizzazione in aumento invocata dall'attore, stante la mancanza di un'adeguata allegazione e prova circa la ricorrenza di “circostanze specifiche ed eccezionali” idonee a rendere il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (v. sul punto Cass. 8897/2025, Cass. 5984/2025, Cass. 2861/2025, 2536/2025, Cass. ###/2024, Cass. 21062/2024, Cass. 21024/2024, Cass. 21630/2023, 6387/2023, Cass. 23094/2022 e Cass. 10912/2018).  10. Il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nel complessivo importo di € 87.505,16 (di cui € 1.802,21 per l'invalidità temporanea ed € 85.702,95 per l'invalidità permanente, avuto riguardo all'età dell'attore, pari a 42 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dai c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass. 22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e 10303/2012).  11. Giova peraltro evidenziare che un'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nella versione vigente al momento della presente decisione, avrebbe condotto alla liquidazione di un importo molto simile, pari ad € 85.194,50 (di cui € 2.812,50 per l'invalidità temporanea ed € 82.382,00 per l'invalidità permanente).  12. Il danno patrimoniale subito dall'attore per le spese mediche conseguenti all'errato trattamento chirurgico va liquidato nell'importo di € 1.192,00 (€ 984,00 indicati dai c.t.u.  nella relazione redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ed € 208,00 indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio di merito e provati mediante la documentazione di cui al doc. 15 allegato al medesimo ricorso, non specificamente confutata dalla parte convenuta), importo nel quale non rientra quello di € 2.500,00 (IVA inclusa) relativo all'acquisizione della consulenza tecnica di parte ante causam, che è estraneo al risarcimento del danno patrimoniale e attiene, piuttosto, alle spese processuali di seguito regolate. 13. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la convenuta ### S.  ### deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme: a) € 87.505,16 oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 12/03/2019 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v.  7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza per i danni da invalidità temporanea e per quelli da invalidità permanente, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ### sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis, Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02; v. altresì 10376/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; b) € 1.192,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate.  14. Le spese di lite (ivi incluse quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo: v. Cass. 15492/2019, Cass. 14268/2017, Cass. 324/2017, Cass. 21756/2015, Cass. 4156/2012 e Cass. 15672/05) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico della convenuta come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media, per quanto riguarda il procedimento di accertamento tecnico preventivo; inferiore alla media, per quel che attiene al presente giudizio di merito) della controversia.  15. Non può accogliersi, invece, la richiesta dell'attore di vedersi rimborsata la spesa di € 2.500,00 (IVA inclusa) per la c.t.p. acquisita ante causam, in mancanza di un'adeguata allegazione e prova del fatto che lo stesso attore abbia sostenuto - o si sia quantomeno obbligato a sostenere - tale spesa (v. in proposito Cass. 3380/2015, Cass. 730/2013, 84/2013, Cass. 19399/2011, Cass. 2572/96, Cass. 6056/90 e Cass. 4135/77; v. altresì 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, ### Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione; contra, per l'orientamento - che qui non si condivide - in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022). 16. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (già liquidate con decreto emesso all'esito di tale procedimento) e dell'integrazione della stessa espletata nel presente giudizio devono porsi - nei rapporti interni tra le parti - integralmente a carico dell'### S. ### (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ### nei confronti dell'### S.  ### ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: a) accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della convenuta #### S. ### per i fatti di cui in motivazione, condanna la medesima ### al pagamento in favore di ### delle seguenti somme: 1) € 87.505,16 oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 12/03/2019 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ### sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; 2) € 1.192,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate; b) condanna l'### S. ### alla rifusione in favore di ### delle spese processuali, che liquida: 1) in € 3.827,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 992,00 per la fase introduttiva, ed € 1.701,00 per la fase istruttoria) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 286,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo), per il procedimento di accertamento tecnico preventivo; 2) in € 11.000,00 (di cui € 2.200,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 3.300,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 406,50 per spese vive (C.U. e marca da bollo) per il presente giudizio di merito; c) pone le spese della c.t.u. espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e dell'integrazione della stessa espletata nel presente giudizio, nelle misure già liquidate con decreti emessi dai giudici dei rispettivi procedimenti, integralmente a carico dell'### S. #### 09/12/2025 

Il giudice
(dott. ###


causa n. 352/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Nastri Alessandro

M

Tribunale di Nola, Sentenza n. 318/2026 del 26-01-2026

... dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. ### giurisprudenziale della norma, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore. La Suprema Corte, a ### con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott.ssa ### - ###.ssa ### - Giudice
Dott.ssa ### - Giudice rel - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4372 del ### degli ### dell'anno 2021 , avente ad oggetto: ### - ### effetti civili vertente TRA ### C.f. ### rappresentato e difeso, dall'Avv. ### giusta delega in atti; -RICORRENTE E ### (c.f. ###), rappresentata e difesa, dagli Avv.ti #### e ### giusta delega in atti; -RESISTENTE NONCHE' ### presso il Tribunale di ###: come in atti da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In via preliminare, si rappresenta che il presente giudizio è pervenuto al Giudice scrivente solo in data ### direttamente per la precisazione delle conclusioni, essendo stata svolta tutta l'attività istruttoria dai precedenti giudici assegnatari, e trattenuto in decisione alla medesima udienza con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. 
Va, altresì preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.  11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000). 
Con ricorso per la cessazione degli effetti del matrimonio depositato il #### esponeva di aver contratto con la sig.ra ### in ### d'####, in data ###, matrimonio iscritto nei registri di ### del Comune di ### d'### dell'anno 1990, atto n. 125, P. 2, ###, ### I; che dalla loro unione erano nati i figli ### in data ### e ### in data ###; che con sentenza parziale n. 2424/2015, pubblicata il ### il Tribunale di Nola pronunciava la separazione dei coniugi e successivamente, con sentenza n. 768/2017, pubblicata il ###, così provvedeva: “ - assegna a ### la casa familiare sita in ### d'### in via ### n. 334; - determina in euro 500,00 mensili, l'assegno di mantenimento che pone a carico di ### ed in favore di ### da versare alla beneficiaria entro il giorno cinque di ogni mese con assegno, bonifico o vaglia da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ### dei prezzi al consumo; - determina in euro 500,00, pari ad euro 250,00 per ciascuno dei figli ### e ### l'assegno di mantenimento che pone a carico del padre ### e da versare a ### a tale titolo entro il giorno cinque di ogni mese con assegno, bonifico o vaglia e da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ### dei prezzi al consumo; - dispone che ### contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli ### e ### (spese sanitarie non coperte dal ### spese scolastiche, di studio e formative, spese per attività sportive, ricreative e ludiche), ove documentate”; che dal tempo della separazione i coniugi non avevano più ripreso la convivenza e, quindi, il ricorrente, chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 capo b) ### 1 dicembre 1970 n. 898 come novellato dall'art. 5 della L. 6 marzo 1987 n. 74; che aveva subito un peggioramento della propria condizione economica in quanto, l'attività commerciale di vendita di elettrodomestici, precedentemente esercitata dal sig. ### era stata dismessa non solo formalmente, ma anche sostanzialmente da circa 15 anni; che i due figli ### e ### erano diventati economicamente autosufficienti e pertanto chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in loro favore, stabilito in sede di separazione; chiedeva altresì la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, sita in ### d'### alla ### n. 334; chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede ###favore della resistente, concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli. 
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la resistente ### la quale non si opponeva alla domanda di divorzio, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto e domandava, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, di confermare, l'assegnazione della casa familiare sita a ### d'### alla via ### n°334 in suo favore e del figlio ### con essa ancora convivente e non autosufficiente; di condannare ### al risarcimento dei danni causati alla comparente per la grave e reiterata violazione dell'obbligo del mantenimento, da liquidarsi in separata sede; di emettere ogni altro provvedimento ritenuto di Giustizia anche in merito alle spese e competenze di giudizio. 
In sede ###ordinanza del 01.03.2022, il Presidente confermava il contributo di euro 500,00 in favore di ### ed a carico di ### revocava il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni economicamente autosufficienti ### e ### a carico di ### assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie integrative e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore. 
A questo punto la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore ed istruita a mezzo di produzione documentale ed escussione testi delle parti. 
Il Tribunale di Nola con sentenza non definitiva n°856/2025, pubblicata il ###, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto in data ### tra le parti e disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio nel merito. 
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 ottobre 2025 e, all'esito, introitata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. 
In sede di conclusionale il ricorrente concludeva chiedendo la conferma della revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli ### e ### divenuti economicamente autosufficienti e disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in ### d'### alla ### n. 334 in favore della sig.ra ### nonché dell'assegno divorzile disposto in suo favore in via temporanea, non sussistendo i presupposti di legge; il rigetto delle avverse deduzioni, eccezioni e richieste in quanto del tutto inammissibili, infondate, pretestuose e temerarie; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone. 
Parte resistente concludeva chiedendo la conferma, dell'assegnazione della casa coniugale familiare sita a ### d'### alla via ### n°342 (già 334) in suo favore e del figlio ### con essa ancora convivente; la conferma dell'assegno mensile di euro 500,00 a carico di ### ed in suo favore alla luce di quanto dedotto e documentato; la condanna del ### al risarcimento dei danni causati alla comparente per la grave e reiterata violazione dell'obbligo del mantenimento, da liquidarsi in separata sede; la condanna di ### alla refusione dele spese e competenze del giudizio. 
Preliminarmente deve darsi atto della intervenuta pronuncia sullo status, ragion per cui restano all'attenzione del Tribunale soltanto le questioni relative alle pronunce accessorie.  • Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale. 
Per quanto concerne la richiesta di assegnazione della casa coniugale, è necessario premettere in diritto, che l'istituto non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali, conseguenti alla separazione o al divorzio, ovvero un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole. Esso, nel nuovo regime, introdotto già con la 1.54/2006, (cfr. il previgente art. 155 quater, introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54 e l'art.  337 sexies c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), è espressamente condizionato soltanto all'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che quivi si radicano (Cass. 6979/2007, 16398/2007, 14553/2011, 21334/2013). 
Pertanto, la scelta, cui il giudice è chiamato, non può prescindere dalla collocazione dei figli minori oppure dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, che fungono da presupposto inderogabile dell'assegnazione. 
La suddetta scelta non può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico; l'assegnazione della casa familiare in conclusione è "uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità" (conf. Cass., da ultimo, l'art. 6 15367/2015; Cass. 25604/2018; Cass. n. 20452/2022). 
Tanto premesso, occorre considerare che, nella fattispecie, sono venute meno entrambe le condizioni imprescindibili per l'assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. 
La domanda di assegnazione della casa coniugale va rigettata non essendovi figli economicamente dipendenti da tutelare. 
Infatti, come già del resto disposto con ordinanza presidenziale con cui è stato revocato il mantenimento per gli stessi, attesa l'età dei figli, va escluso il mantenimento in loro favore, in ragione del principio di autoresponsabilità ampiamente applicabile al caso di specie. 
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il dato anagrafico, se corrispondente ad un'età nella quale normalmente il percorso di formazione e di studi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, in assenza di condizioni specifichedi salute o dovute ad altre contingenze personalicostituisce un indicatore forte di inerzia colpevole, nel raggiungimento dell'indipendenza economica (cfr. Cassazione ord.  ### del 2021; nello stesso senso Cass. 5/3/18 n. 5088; Cass. 22/06/2016 n.12952). 
Per le ragioni sopra evidenziate, ogni altra circostanza fattuale, dedotta dalla resistente, resta irrilevante e non può interferire nel giudizio relativo all'assegnazione de qua, pertanto si dispone la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in ### d'### alla ### n. 334.  • Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970. 
Resta al vaglio del Collegio la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente ai sensi dell'art. 5 L. n. 898 del 1970, in relazione alla quale , va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di Cassazione, a ### nella sentenza n. 18287 dell' ###,a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto". 
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.  ### giurisprudenziale della norma, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore. 
La Suprema Corte, a ### con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai ### funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi. 
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma. 
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti. 
Per cui la Cassazione, con la sentenza a ### n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. 
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economicopatrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. 
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.   Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro . 
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi , espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. ### la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. 
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. ### dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. 
Applicando i principi esposti al caso in esame, osserva il Collegio che risulta provato che rispetto alla fase separativa vi è un mutamento della situazione economica del ricorrente in quanto l'attività commerciale esercitata dallo stesso risulta cessata, e pertanto risulta provato che lo stesso vive in uno stato precario. 
In particolare, i testi escussi, che, seppur avvinti al ricorrente da vincoli di parentela, risultano attendibili, avendo reso dichiarazioni precise e puntuali, hanno confermato la chiusura dell'attività commerciale del ricorrente. In particolare il teste ### ha dichiarato “è vero, il negozio è chiuso da anni;” … “è vero, l'attività non funziona a seguito di una multa dell'### delle ### di circa ### 80.000,00 oltre ad altri debiti contratti da mio figlio; lui dorme lì dentro al freddo e al buio” (Verbale di udienza del 12.03.2025); parimenti il teste ### alla stessa udienza del 12 marzo 2025, ha dichiarato “è vero, l'attività era sotto casa mia e sono molti anni che è chiusa, credo sia stato da dopo che si separarono;” … “è vero, l'attività è chiusa”. 
Non è provato invece, come sostenuto dalla resistente, che vi siano beni immobili da cui il ricorrente possa ricevere una rendita, ne emergono altre fonti reddituali dello stesso.  ### invece, risulta che la ricorrente svolga attività di insegnante, che anche se di carattere precario, la stessa riceve tali incarichi di docenza con cadenza periodica, inoltre osserva il Collegio che i due figli maggiorenni economicamente autosufficienti non sono a carico della resistente, che pertanto non ne sostiene le spese. 
Tutto quanto suddetto, consente di ritenere le situazioni economiche delle parti pressoché equivalenti con conseguente rigetto della domanda di assegno divorzile.  • Sulla domanda di risarcimento danni. 
Per quanto concerne la domanda avanzata da parte resistente in via riconvenzionale di risarcimento danni, la stessa deve essere rigettata in quanto genericamente formulata e sprovvista di puntuale allegazione e prova.  • Sulla regolamentazione delle spese processuali Le spese di lite, attesa la non opposizione alla domanda di divorzio, possono essere compensate.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: • Rigetta la domanda di assegno divorzile; • Revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in ### d'### alla ### 334; • Rigetta ogni altra domanda; • Compensa le spese di lite. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 21.01.2025 

IL GIUDICE
ESTENSORE IL PRESIDENTE ###2/2021


causa n. 4372/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenza Barbalucca, Nunziata Luisa, Ummarino Claudia

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1106/2026 del 19-01-2026

... documentati dal gestore, iii) gli accantonamenti per la svalutazione crediti, nella misura ritenuta efficiente da parte dell'Ente d'### o del soggetto competente. L'### è stata attiva fino al 2018, quando è stata sostituita da ### (### di ### per ### e Ambiente), che ha esteso le sue competenze anche al settore dei rifiuti. 4.2.3. Proprio nelle premesse alla deliberazione dell'### 643/2013/R/IDR del 27/12/2013, si legge il riferimento alle “partite pregresse”, poiché l'### ha ritenuto che, nell'ambito delle misure necessarie a portare a compime nto il quadro rego lato rio in via d i definizione fosse necessario disciplinare, tra le mo lteplici altre situazioni, «il trattamento di eventuali partite pregresse, derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti il trasferiment o delle competenze all'### da eviden ziare pun tualmente come componente distinta dalla boll etta, al fine di favorire la massima trasparenza per l'utenza». ### della deliberazione regola minuziosamente la materia dei conguagli agli artt. 6 e 9, ma riguardano la gestione della tariffa nel primo perio do di applicazione e in quel lo di transi zione (rispettivamente, l'anno 2014 e gli anni 2012-2013), senza (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14274/2021 R.G.  proposto da ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati #### ed ### con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in ### via ### 14, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro ### di via ### nn. 48-56-66 e di via ### nn. 14-20-26 i n ### in p ersona de ll'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ### e ### con domicilio eletto presso il loro studio, sito in ### via ### 10, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la senten za della Corte di appello di Caglia ri, ### di ### n. 358/2020, depositata il 16 novembre 2020.  udita la relazione d ella causa svolta nella pub blica udienza del 07/01/2026 dal ### letti gli atti del procedimento in epigrafe.  ### 2 di 21 Con sentenza n. 812/2019, em essa in data ###/2019, il ### di ### dichiarava dovuta u na sola “quota fissa” in relazione alla uten za idrica ogget to di causa e respingeva le al tre domande proposte dal ### di via ### nn. 48-56-66 e di via ### nn. 14-20-26, sito in ### (di seguito, ###. 
In partico lare, esclusa la prescrizione dei crediti vantati da ### per consumi idrici d el ### , il ### ale negava l'applicazione della tariffa residenti in difetto di idonea dimostrazione del possesso dei relativi requisiti e riteneva legittimo l'importo richiesto per deposito cauzionale con la fattura del 06/10/2014, accogliendo la domanda del ### attore solo in relazione alla cd “quota fissa”, ritenuta applicabile per ogni singolo contatore e non per ogni unità immobiliare facente parte del complesso condominiale.  ### proponeva appello censurando la sentenza: i) per avere erroneamente escluso l'eccepita prescrizione dei crediti pretesi da ### per consumi; ii) per avere erroneamente ritenuto legittima l'applicazione della tariffa non residenti, essendo on ere del gest ore attingere attraverso l'anag rafe delle utenze g li elementi necessari acquisibili d'ufficio per qu alificare esattamente le stesse e non potendosi chiedere all'utente di forn ire i relativi dati; ii i) per avere omesso di pronun ciarsi sulla domanda di illegitti mità dell e somme pretese a titolo di dep osito cauzionale, stant e il mero rich iamo a precedenti pronunce del tribunale o norme di legge e regolamenti non meglio precisati; iii) per avere omesso di pronunciarsi sulla legittimità della fattura emessa il ### per il pagamento del conguaglio dovuto per partite pregresse relative agli anni 2005-2011, pari ad € 10.048,42. 
Nel costitu irsi, ### resisteva all'appello, riproponendo l'eccezione di inammissibilità delle conclusioni del ### relative all'eccepita prescrizione, perché introdotta solo con la memoria ex art.  183, comma 6, n. 1 c.p.c., mentre nell'atto di citazione il fatto estintivo 3 di 21 eccepito riguardava solo le somm e pretese per conguaglio partite pregresse. 
La Corte d'appello, respinta ogni altra censura, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non dovuto quanto richiesto da ### con la fattura del 28/04/2016 a titolo di conguagli per partite pregresse relative agli anni 2005-2011.   Con riferiment o a tali conguagli, richiamando pronunce già adottate, la menzionata Corte affermava che le integrazioni tariffarie non potevano che valere p er il futuro, consente ndo di evi tare il procrastinarsi del disequ ilibrio, ma non anche di evitare gli effetti negativi che ormai si sono prodotti nel passato, poiché al contrario, operando le modifiche tariff arie re troattivamente per i consumi già effettuati, si realizzava, nell'ambito del rapporto negoziale oggetto di accertamento, da un lato, una evide nte violazione de l principio di legalità e quindi, irretroattività degli atti amministrativi e, dall'altro, una netta violazione dei princip i posti a fondamento del rappo rto contrattuale, non potendo le parti modificare unilateralmente ed ex post il corrispettivo pattuito. 
Inoltre, secondo la stessa Corte era del tutto evidente che le somme pretese a titolo di conguaglio solo nel 2016, nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione relativo a consumi relativi al periodo 2005-2011, non potevano che riguardare diritti di credito ormai prescritti ai sensi d ell'art. 2948 c.c., decorrendo il termi ne quinquennale di prescrizione - non dalla data della delibera dell'Ente competente che, in concreto , aveva determinato “monetariamente” l'entità dei conguagli - ma dalla data in cui il diritto di credito poteva essere fatto valere, e cioè dal momento di erogazione della fornitura. 
Avverso tale statuizion e, ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di impugnazione.  ### si è difesa con controricorso. 4 di 21 Fissata udienza in camera di consiglio, con istanza depositata il ### la ricorrente ha chiesto la trattaz ione della causa in pubblica udienza. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. 
A seguit o di ordinanza interlocu toria di q uesta Corte 2979/2024 (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 2979 dell'01/02/2024), è stata fissata udienza pubblica per la trattazione della causa. 
In data ### il controricorrente ha chiesto che, verificati i criteri tabellari di assegnazione delle cause, il ricorso venisse assegnato alla ### di questa Corte.   Nel fratte mpo, la ### S ezione ### rimetteva alle ### un procedime nto che poneva questioni giuridiche analoghe a quelle poste nella presente controversia, le quali hanno deciso la causa con sentenza n. 23858/2025 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025), cassando con rinvio la decisione impu gnata, perché venisse data applicazione al seguente principio di diritto: «In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'ar t. 31 della delibera ### 643 /2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e ch e dovevano essere oggetto di li quidazione e approvazione da parte degli ### d'Am bito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitat e agli utenti in ragione della di sciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il ‘metodo tariffario normalizzato'».   Fissata nuova udienza in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lgs. n. 152 del 2006 5 di 21 (“Codice dell'ambiente”), dell'art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell'art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell'art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell'art. 3 d.p.c.m. del 22/07/2012, dell'art. 1339 c.c. ed, infine, della delibera ### n. 643/2013/R/### oltre che della delibera 18 del 26 /06/2014 dell'Ente di ### d'### della ### (### - che ha provveduto alla quantificazione e al riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite precedenti al 2012 ai sensi dell'art. 31 dell'allegato A alla ### erazione dell'### 643/2013/R/IDR - e del regolamento del servizio idrico integrato (par. 
B.16), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello operato una errata int erpretazione delle dis posizioni che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato.  ### la ricorrente, la definizione delle c.d. partite pregresse ad opera delle competenti ### amministrative (#### è del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell'ambito della dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152 del 2006, c.d.  “Codice dell'ambiente”). In particolare, a fronte di un nuovo metodo tariffario idrico, i c osti esistenti all'anno base - non considerati in precedenza ai fini tariffari - sono st ati legittimamen te inseriti dalle competenti ### amministrative, come componenti della tariffa, in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio di derivazione europea del full cost recovery (art. 9 Dir. 2000/60/CE). In tale quadro, le d eterminazioni tariffarie entrano di diritto, e per espressa disposizione legislativa, nel regolamento di fornitura ex art. 1339 c.c., poiché il contratto d'utenza di un servizio pubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle ### rispetto ai quali il ### non ha alcuna autonomia decisionale. ### nel procedere alla riscossione delle c.d. partite pregresse, si è limitata a 6 di 21 dare puntu ale esecuzione a provvedimenti amminis trativi cogenti, adottati in conformità alla normativa primaria di riferimento. 
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., oltre che degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lg s. n. 1 52 del 2006 ( “### dell'ambiente”), dell'art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell'art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell'art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell'art. 3 d.p.c.m. del 22/07/2012, della delibera ### n. 643/2013/R/### della delibera n. 18 del 26/06/2014 dell'Ente di ### d'### della ### (### e del regolamento del servizio idrico integrato (par. B.16), in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che gli importi richiesti a titolo di conguaglio fossero prescritti, senza considerare che il diritto al la riscossione di tali conguagli è sorto - e dunque il dies a quo di decorrenza del relativo termine di prescrizione è cominciato a decorrere - nel momento in cui ### s.p.a. è stata autorizzata a fatturare i relativi im porti, a seguito della loro effettiva quantificazione, e dunque a partire dal 26 giugno 2014, data della delibera n. 18 del Commissario straordinario dell'### d'### 2. Il controricorrente ha rivolto istanza alla ### per l'assegnazione alla sezione tabellarme nte competen te, ind ividuata nella ### ione ### e la ### dente ha dem andato al Collegio della ### ogni decisione sul punto.  ### ritiene che la controversia rient ri nelle attribuzioni di questa ### com petente in materia di ### riguardando i temi della natura, portata ed efficacia dei provvedimenti emessi dalle ### regolatrici del pubblico servizio idrico.  3. È in fondata l'eccezione di inammissib ilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., tenuto conto 7 di 21 che l'atto contiene la necessaria e sufficiente esposizione dei fatti di causa, che consente di ricostruire la materia del contendere ai fini della comprensione dei motivi di doglianza prospettati in sede di legittimità. 
È al tresì infondata l'eccezione di inam missibili tà dei mot ivi di ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., avendo la parte chiaramente indicato i capi della decisione censurata e le ragioni poste fondamento delle doglianze chiaramente descritte, illustrando e depositando gli atti su cui il motivo si fonda.  4. Il primo motivo di ricorso è fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati.  4.1. Come sopra evidenziato, le ### di questa Corte con la senten za n. 23858/2025 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025) hanno affrontato la stessa questione e hanno accolto il corrispondente motivo di doglianza, e scludendo che il gesto re del servizio idrico potesse pretendere dall'utenza conguagli applicando con efficacia retroattiva il nuovo regime tariffario, ma ritenendo lo stesso gestore potesse esigere conguagli relativi al pe riodo precedente esigibili in base al regime esistent e nei periodi di riferimento degli stessi.  4.2. Ai fini della illustrazione delle ragioni della decisione, è utile una preliminare ricostruzione normativa della materia, posto che la domanda compre un arco tempo rale amplissimo , che ha visto una convulsa evoluzione normativa e regolamentare.  4.2.1. Gli artt. 13, 14, 15 della l. n. 36 del 1994 (cosiddetta legge ### hanno introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto servizio idrico integ rato (###, costituito dall'in sieme dei servizi pubblic i di captazione, adduzion e e distribuzione di acqua per usi civici, di fognatura e depurazione delle acque reflue. 
La disciplina, frutto di impulso eurounitario, ha avuto il fine di salvaguardare il patrimonio idrico e, allo stesso tempo, di realizzare più efficaci ed efficienti sistemi di gestione del servizio. Essa ha individuato 8 di 21 la tariffa come sistema di copertura dei costi di gestione del servizio. 
La complessiva attuazione della legge ### ha implicato una profonda ridefinizione organizzativa, tra cui in particolare la razionalizzazione dell'elevato numero di gestioni territoriali in precedenza esistenti, nel tentativo di conseguire più adeguate dimensioni gestionali sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e politico-amministrativi, il tutto con la finalità di ottenere maggiori efficienza e trasparenza di costi. 
La men zionata legge ha individuato, in particolare, gl i ### (###, qual i aree di dimensione terr itoriale allargata, volte a meglio realizzare gli obiettivi di efficientamento del servizio, demandandone il disegno a ### e ### cui è stata affidata la pia nificazione, la scelta del g estore d el servizio, definendo la relativa convenzione, determin are le tariffe e svolgere attività di controllo. 
Per quanto concerne le tariffe del servizio idrico, gli artt. 13 e 14 della legge ### hanno disegnato il cosiddetto ### che, quanto in specifico al servizio idrico, doveva appunto realizzare la remunerazione in tariffa, garantendo l'orientamento ai costi oltre a una remunerazione del capitale investito. 
In particolare, il comma 2 dell'art. 13 l. n. 36 del 1994 ha stabilito che la tariffa dovesse essere determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servi zio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo tale che fosse assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il comma 3 dello stesso articolo ha, poi, previsto l'elaborazione di un «metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento». 
A tal fine è stato emanato il d.m. 1° agosto 1996, il quale ha previsto una tariffa secondo il metodo di controllo tariffario dei limiti di 9 di 21 prezzo, in applicazione della deliberazione CIP n. 34 del 18 dicembre 1991, stabilendo un price cap, un prezzo “k”, fissato dall'Ente preposto all'### che è stata costruita su un meccanismo di contenimento dell'aumento tariffario variamente modulato in relazione ai livelli raggiunti dalla tariffa reale negli anni precedenti. 
Per quan to d'interesse, con l.r. Sardeg na n. 29 del 1997, il legislatore regionale ha individ uato un unico ### corrispondete all'intera ### La tariffa stabilita dall'### d'ambito è stata, pe rtanto, unica per tutto il t erritorio regionale. La stessa risu lta essere stata adottata in sede di prima applicazione nel 2005 (cfr. #### II, 12 aprile 2017, 651, confermata da ### Stato, Sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301, richiamata nella delibera del ### n. 18 del 2014, che ha indicato i criteri di conguaglio per le partite pregresse). 
Nel frattempo, a livello eurounitario, con specifico riferimento a tariffe e costi, è interven uto l'art. 9 dell a diretti va 2000/60/CE (cosiddetta direttiva quadro sulle acque), il quale ha previsto che, entro il 201 0, tutti gli ### mem bri avrebbero dovuto organizzarsi per garantire il recupero integrale dei costi del servizio idrico, secondo il rispetto del principio “chi inquina paga” e dell'internalizzazione dei costi ambientali a carico degli in quin atori/utent i e politiche dei p rezzi dell'acqua che incentivassero i consumatori all'uso efficien te della risorsa e selezione dei costi recuperabili sulla base di modelli di analisi economica del servizio e della sua ottimale gestione. 
La disciplina prevista dalla legge ### è stata sostituita dal d.lgs.  n. 152 del 2006 (cd. “### dell'ambiente), che ne ha sostanzialmente recepito le previsioni per le parti di interesse. 
Per quanto in specifico riguarda le tariffe, l'art. 154, comma 1, d.lgs. cit., originariam ente recitava: «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere 10 di 21 e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inqui na paga”. Tut te le quote della t ariffa del ser vizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.» La previsione circa l'«adeguatezza del capitale investito» è, poi, venuta meno, a seguito della consultazione referendaria indetta nel 2011.  ###. 154, comma 1, d.lgs. cit. è stato , quin di, abrogato limitatamente alle parole «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», a decorrere dal 21 luglio 2011, dall'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 116 del 2011 e successivamente modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), d.l. n. 133 del 2014, conv. con modif. in l. n. 164 del 2014. 
Per quan do riguarda l'elaborazione dell a tariffa, l'art. 154, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, ha previ sto che il ### dell'ambiente, su proposta dell'### di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, procedesse alla definizione con decreto delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, tenendo conto della necessità d i recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga".  ###. 154, comma 4, ha, poi, stabilito che la tariffa base dovesse essere stabilita per ciascun ATO dall'ente di governo pro posto, nell'osservanza del decreto ministeriale sopra menzionato, e applicata dai soggett i gestori, nel rispetto dell a ### e del relativo disciplinare, ai sensi dell'art. 154, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006. 11 di 21 ###. 170, comma 3, lett. l), d.lgs. cit. ha, comunque, precisato che fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 154, comma 2, d.lgs. cit., avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996, il qual e, come sopra evidenziato, ave va re gola to la det erminazione della tariffa di riferimento secondo il ### 4.2.2. Per quanto d'interesse, con l.r. ### n. 3 del 2013, nelle more del rio rdino del ### a seguit o dell'introduzione del ### dell'ambiente, sono state attribuite ad un ### straordinario le funzioni già svolte dall'### d'### fino al 31 dicembre 2014. 
La l.r. ### n. 4 del 2015 ha previsto anch'essa l'istituzione di un unico ### (### e ha istituto l'Ente di governo dello stesso, che ha sostituito l'### d'ambito anche per l'approvazione delle tariffe. 
Occorre tenere p resente che, sempre per quant o riguarda le tariffe, con l'art. 2 d.l. n. 79 del 1995, convertito in l. n. 172 del 1995, è stata demandata in via transitoria al ### l'elaborazione e l'aggiornamento delle tariffe idriche, come fissate dagli articoli 13, 14 e 15 della l. n. 36 del 1994 «in caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 3 6 del 1994, sono fis sati dal ### con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione». 
Tale regime suppletivo è stato riproposto nell'art. 31 della l.  448 del 1998 e da successive analoghe disposizioni fino al 2010. 
Con l'entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2009 (conv. con modif.  in l. n . 166 del 2009), è cessata la competen za “transitoria” in supplenza del ### rispetto alla determinazione ed all'aggiornamento 12 di 21 tariffario, che è stata assegnata all'### per l'energia elettrica ed il gas (###, ai sensi dell'art. 21, comma 19, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. in l. n. 214 del 2011), con la precisazione che tali funzioni dovessero essere esercitate con i medesimi poteri attribuiti a quest'ultima ### dalla l. n. 481 del 1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. 
In effetti, l'art. 10, comma 14, lett. d), d.l. n. 70 del 2011 (conv.  con m odif. in l. n. 106 d el 2011 ) aveva inizialmen te demandat o all'### nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua di pre disporre il metodo tariffario, ma a tale ### è subentrata, prima ancora della sua en trata in funzio ne, proprio l'### (in virtù del menzionato art. 21, comma 19, d.l. n. 201 del 2011). 
L'### ha, poi, provveduto ad approvare, con la deliberazione n. 585/2 012/R/IDR del 28 dicembre 2012, il ### (### per il periodo transitorio 2012-2013. 
La stessa ### ha successivamente adottato, a modifica e integrazione della deliberazione 585/2012/R/### la deliberazione 88/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, recante l'approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex ### (###, sempre per gli anni 2012 e 2013. 
Con deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 la ### ha approvato il ### (###, applicato a partire dal 2014. 
A seguito del parere del ### di Stato n. 267 del 25 gennaio 2013, con delibera n. 38/2013/R/IDR del 31 gennaio 2013, la stessa ### ha avviato il procedimento per la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa all a “remunerazione del capitale investito, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio31 dicembre 2011 non coperto dal ### Transitorio”, che 13 di 21 si è concluso con la deliberazione n. 273/2013/R/IDR del 25/06/2013, la qual e ha indicato i crit eri per la de terminazione dell'importo da restituire, prevedendo che que sto dovesse essere pari all'importo previsto in ciascun ### di ### dedotte esclusivamente le seguenti voci di costo: i) gli oneri fiscali in ragione dell'imposta effettivamente pagata, ii) gli oneri finanziari effettivamente sostenuti e documentati dal gestore, iii) gli accantonamenti per la svalutazione crediti, nella misura ritenuta efficiente da parte dell'Ente d'### o del soggetto competente. 
L'### è stata attiva fino al 2018, quando è stata sostituita da ### (### di ### per ### e Ambiente), che ha esteso le sue competenze anche al settore dei rifiuti.  4.2.3. Proprio nelle premesse alla deliberazione dell'### 643/2013/R/IDR del 27/12/2013, si legge il riferimento alle “partite pregresse”, poiché l'### ha ritenuto che, nell'ambito delle misure necessarie a portare a compime nto il quadro rego lato rio in via d i definizione fosse necessario disciplinare, tra le mo lteplici altre situazioni, «il trattamento di eventuali partite pregresse, derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti il trasferiment o delle competenze all'### da eviden ziare pun tualmente come componente distinta dalla boll etta, al fine di favorire la massima trasparenza per l'utenza».  ### della deliberazione regola minuziosamente la materia dei conguagli agli artt. 6 e 9, ma riguardano la gestione della tariffa nel primo perio do di applicazione e in quel lo di transi zione (rispettivamente, l'anno 2014 e gli anni 2012-2013), senza riferirsi ad eventuali conguagli riferiti al periodo precedente al 2012. 
Nell'allegato A alla menzionata de liberazione, cont enente la disciplina del ### sono spiegate le componenti di conguaglio. In particolare, al comma 1 dell'art. 29 dell'allegato A è stabilito, come regola, che, a partire dal 2014 viene determinata la 14 di 21 componente di conguaglio riferita all'ann o preceden te (a - 2), da inserire nella formu la per determinare il VGR (vincolo ai ricav i del gestore). È, poi, precisato, al successivo comma 2, che «I conguagli determinati da ### d'### e al tri soggetti competenti re lativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del ### e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evide nziati in bolletta separatam ente dalle tariffe in approvate per l'anno in corso utilizzando le regole indicate all'### 31 e successivi.» Solo l'art. 31 del menz ionato allegato A, nel regolare la quantificazione e il riconoscimento delle partite pregresse, ha previsto al primo comma che «3.1. Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'### delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni t ariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugn o 2014, d agli ### d '### o dagli alt ri soggetti competenti e comunicati all'###» Il secondo comma dello stesso articolo ha preci sato, poi, che «3.2. Al fine di favorire la mass ima trasparenza per gli utenti, l a riscossione dei conguagli di cui al precedente comma 31.1 deve attenersi alle seguenti regole: a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a -2), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno; b) i conguagl i devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso; c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.» In attu azione di tale previsione il Com missario straordinario dell'Ente di ### della ### ha approvato, con la delibera n. 18 del 26 giugno 2014, il riconoscimento e la quantificazione dei conguagli 15 di 21 relativi alle partite pregresse, relative cioè a forniture precedenti al 2012-2013.  4.3. ### di questa Corte, n ella sentenza sopra menzionata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025) hanno escluso che la de libera 643/2 013/R/ IDR potesse introdurre una disciplina che giustificasse conguagli relativi a partite pregresse in base alle inno vative prescrizioni del ### mentre ha ritenuto che i conguagli potessero essere richiesti ove rispondenti ai criteri di det erminazione applicabili al momento delle prestaz ioni di riferimento, che seguivano il diverso ### 4.4. La pronuncia appena richiamata (Cass., Sez. U, Sentenza 23858 del 26/08/20 25) ha riguardato un precedente specifico, risolvendo questioni in tutto sovrapponibili a quelli posti nel presente giudizio, sicché i principali percorsi argomentativi del la m enzionata devono essere di seguito riportati.  4.4.1. Le menzion ate ### hanno eviden ziato che l'ingresso, nel nostro o rdinamento, d i una disciplina retro attiva dei conguagli non poteva trovare fondamento nel principio unionale del recupero dei costi dei ser vizi idrici, po sto dall'art. 9 della dir.  2000/60/CE, che non è di immediata ap plicazione nel no stro ordinamento e non persegue fin alità di armonizz azione totale delle normative degli ### membri in materia di acque. Sul piano del diritto nazionale, poi, le s tesse hanno rilevato che no n vi è traccia della volontà legislativa di autorizzare un intervento di portata retroattiva da parte dell'### regolatoria al fine di assicurare “ora per allora” una piena applicazione del principio del full cost recovery, sancito dall'art.  154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, tale da superare per il passato le previsioni del ### In tale quadro, ad opinione delle ### la programmata approvazione, da parte degli ### d'### dei conguagli «relativi a periodi precedenti al trasferimento all'### dell e funzi oni di 16 di 21 regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie» (art. 31 della delibera 643/2013/R/### non poteva attuarsi secondo criteri diversi da quelli introdotti col ####, come sopra evidenziato, proprio il d.lgs. n. 152 del 2006 aveva previsto, in via transitoria, che continuasse a trovare applicazione il metodo tariffario precedente, disponendo all'art. 1 70, comma 3, lett. l), che fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 154, comma 2, con cui si sarebbero dovute definire le componenti di costo delle nuove tariffe, avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996.  ### hanno, poi, ricordato che il decreto ministeriale contemplato dall'art. 154, comma 2, d.lgs. cit. non è st ato mai approvato, in quanto, come sopra evidenziato, nel 2011 venne istituita la nuova ### regolatoria del settore idrico (### e ad essa si demandò il compito, in precedenza assegnato al Ministero, di stabilire le componenti di costo della tariffa idrica, concludendo che il d.lgs.  152 del 2006 ha recepito il principio del recupero de i costi f issato dall'art. 9 della dire ttiva 200 0/60/CE ma, nel prevedere che continuasse ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996, e con esso il ### non ha consentito, per il periodo successivo alla propria entrata in vigore, e fino all'emanazione del provvedimento con cui furono ridefinite le componenti di costo della tariffa del servizio idrico, che una nuova disciplina regolatoria si sovrapponesse a quella emanata in attuazione della legge #### le ### ite , ritenere che la delib era sopra menzionata avesse consentito agli ### d'### d i approvare conguagli (relativi a pe riodi precedenti al trasferimento ad ### delle funzioni di regolazione e controllo del settore), che non erano esigibili in forza del Me todo ### e ra non solo contrastante col principio di irret roatt ività degli atti ammini strativi (abbiano o meno essi contenuto normativo), ma anche privo di solida 17 di 21 base giurid ica, avendo riguardo al contratto d i utenza, da cui si originano i diritti e gli obb lighi delle parti, te nuto cont o che, nell a prospettiva privatistica in cui deve inquadrarsi il rapporto tra gestore e utente, quest'ultimo deve poter fare affidamento sul sistema tariffario tempo per tempo in vigore. 
In sintesi, le ### hanno affermato che l'addebito dei conguagli riferiti a partite pregresse non può implicare la violazione dei principi di irretroattiv ità deg li atti amministrativi e di affidamento nell'esecuzione del contratto di somministrazione, con la previsione di conguagli in base a una t ariffa non vigent e al momento della erogazione del servizio.  4.4.2. A que sto punto, però, le st esse ### hanno rilevato che anche il ### in vigore nel periodo che qui interessa (anni dal 2005 al 2011), pur prevedendo un tetto tariffario, conteneva meccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazioni del corrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livello atteso dei ricavi.  ###. 8 del d.m. 1° agost o 1996 consid erava, infatti, espressamente sia una revisione triennale per la ver ifica dei miglioramenti di efficienza per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolat a, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio o vvero dell'effettuazione degli investimenti, sia la p ossibilità, da parte dell'### d'### (ora Ente d i governo e, all'epoca dei fatt i, ### per ATO della ###, di intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario in ordine: i) al raggiungim ento d ei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti; ii) alla corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di 18 di 21 gestione; iii) alla rispondenza dei cost i operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione.  ### contemplava, dunque, elementi correttivi che rendeva no possibile la revisione del pre zzo praticato all'utente tenendo conto dell'equilibrio della gestione (e quindi del rapporto tra ricavi e costi). 
In tale ottica, le Se zioni ### hanno ritenut o c he l'art. 31, comma 1, della delib era ### 643/201 3/R/### allorquando ha previsto che gli event uali conguagli r elativi a perio di precedenti al trasferimento all'### delle funzioni di regolazione e controllo del settore, che non fossero stati già con siderati ai fini de l calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, dovessero essere quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli ### d'### o dagli altri soggetti competenti, non ha previsto che questi ultimi enti potessero procedere al recupero in base al n uovo sistema di conguagli contemplato dal #### le ### anzi, i conguagli attuabili in base all'art.  31 sopra menz ion ato andavano individuati prendendo in considerazione le dinamiche t ariffarie p reviste dal ### in vigore nell'arco di tempo d'interesse, che, come sopra evidenziato conteneva all'art. 8 del d.m. 1° agosto 1996 la previsione di revisione di prezzi. 
In tal senso, la citata pre visione circa la q uantificazione ed approvazione, entro il 30 g iugno 2014, degli «eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'### delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie» legittima i conguagli che nel precedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare. 
La disposizione assume, in sintesi, autonomo valore precettivo con esclusivo riguardo all'individuazione della data entro cui i conguagli relativi andavano ap provati, senza affatto legalizzare il recupero di 19 di 21 importi diversi e ulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al m etodo tariffario vigente all'epoca in cu i si collocavano le partite pregresse da conguagliare. 
In tale ottica, secondo le ### la prescrizione contenuta nell'art. 31, comma 1, della delibera 643/2013/R/IDR non ha assunto portata retroattiva. 
Essa, infatti, ha operato la liquidazione ora per allora di importi che, in base al ### avrebbero potuto essere riversati sull'utente attraverso i sopradescritti incrementi tariffari. Non viene, infatti, in question e una tariffa integrativa retroatt iva, applic ata su consumi effettuati in anni precedenti, quanto, piuttosto, l'applicazione di conguagli che nel previgente sistema regolatorio erano già a carico dell'utente. 
Le stesse Se zioni ### ha nno rilevato che la richi amata disposizione non contrasta nem meno col principio d i affidamento dell'utente, il quale ha visto semplicemente posticipato il recupero, da parte del gestore, di somme che quest'ultimo avrebbe potuto conseguire prima, se solo l'Ente d'### avesse tempest ivamente provveduto a convertire quei conguagli in aumenti tariffari.  4.5. In continuità con la decisione delle ### appena illustrata, la censura deve essere accolta, d ovendosi ribadire il principio, secondo il quale : «In tema d i servizio idrico i ntegrato, i conguagli che il gesto re può richie dere, a norma dell'art. 31 dell a delibera ### 643/2013 /R/IDR del 27 di cembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli ### d'### o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che p otevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stat o i stituito e regolame ntato il ### 20 di 21 ### ice del rinvio dovrà pertanto accertare che g li importi quantificati dall'Ente d'### siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all'utente nella vigenza del ### secondo quanto stabilito dal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo di riferimento.  5. Anche il secondo motivo è fondato. 
Come pure evidenziato dalle ### nella sentenza sopra richiamata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 238 58 del 26/08/202 5), la ricostruzione sopra operata è coerente col principio enunciato in punto di prescrizione da Cass. Sez. U, Sentenza n. 29593 dell'11/10/2022, secondo la quale prima della determinazione delle voci da recuperare da parte d ell'Ente competente, non era giuridicamente possibile il recupero in questione. 
In effe tti, il d iritto al conguaglio, ancorch é riferito a partite pregresse, necessitava dell'approvazione e quantificazione dell'Ente d'ambito o degli altri soggetti competenti, che, come si è visto - ai sensi dell'art. 31, comma 1, della delibera ### 643/2013/R/IDR - doveva intervenire entro il 30 giugno 2014.  ### di tal i adempimenti, il gest ore era nell'impossibilità giuridica di far valere il proprio credito, sicché, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescriz ione di t ale diritto ha cominciato a decorrere dal momento in cui è stato adottato il menzionato atto di approvazione e quantificazione. 
Il motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto in applicazione del seguente principio di diritto: ««In tema di servizio idrico integrato, i conguagli previsti dall'art. 31 della delibera ### 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, potevano essere richiesti dal gestore solo a seguito dell'approvazione e quantificazione degli ### d'### o degli altri soggetti competenti, da compiersi entro il 30 giugno 2014, con la conseguenza che la prescrizione del relativo credito ha cominciato a 21 di 21 decorrere solo dal momento in cui tale approvazione e quantificazione è intervenuta».  6. In conclusione, devono essere accolti i motivi di ricorso, per quanto di ragione, e deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, ### di ### in diversa composizione , chiamata a statuire anche sulle spese de l presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e cassa la senten za impugnata, con rinvio alla Corte d'appe llo di #### di ### in diversa composi zione, chiama ta a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile il ###.  ### 

Giudice/firmatari: Abete Luigi, Reggiani Eleonora

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