... riconvenzionale si è limitata ad allegare generiche condotte di sviamento della clientela e di pregiudizi economici e reputazionali correlati alla perdita del rapporto con il committente, che tuttavia sono rimasti sforniti di allegazione specifica ancor prima che di prova, non avendo la sedicente danneggiata dimostrato - prima di tutto - l'abusività della avversa condotta e, poi, il danno che ne è derivato, invero richiesto, previa determinazione in via equitativa dello stesso, nella somma di € 1.000.000,00.
Ed infatti, “La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte (leggi tutto)...
causa n. 676/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Castello Federica