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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19760/2025 del 17-07-2025

... previsione in tal senso, avevano realizzato un sistematico sviamento dell'attività peritale, operando in violazione dell'impegno di conferire ai professionisti il 60% del lavoro. Si costit uivano in giudizio la ### e la Cr awford ### chiedendo il rigetto delle domande attoree. Il Tribunale di ### con sentenza n. 2581 del 3 febbraio 2010, rigettava le domande proposte dagli attori. ### cotti e ### i interpo nevano dist intamente appello avverso tale sentenz a, chiedendo la riforma integrale della decisione. Si costit uivano in entrambi i giudizi le società app ellate, chiedendo, oltre alla riunione delle due distinte cause, il rigetto del gravame, formulando appello i ncidentale con richiesta di correzione di errore materiale con riferimento al nominativo d i uno degli attori. Ric. 2020 n. 3744 sez. ### - ad. 01-07-2025 -4- La Corte d 'Appello d i ### con sentenza n . 8208 de l 19 dicembre 2018, dopo aver riunito gli appelli proposti, rigettandoli entrambi, confermava la decis ione di primo grado e, in accoglimento dell'appello incidentale, ordin ava la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza. Innanzitutto, il giudice di secondo grado, da un lato, riconosceva la sussistenza (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 3744-2020 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### alla #### 4, presso lo studio dell'avvocat o ### BARUCCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ### e dall'avvocato ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro CRAWFORD & ### , ### & ### elettivamente domiciliate in ### alla ### 2, presso lo studio dell'avvocato ### Ric. 2020 n. 3744 sez. ### - ad. 01-07-2025 -2- ### che, unitamente all'avvocato ### le rappresenta e difende giusta procura in atti; - controricorrenti nonché contro #### - intimati - avverso la senten za della CORTE ### di ### 8208/2018, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2025 dal ###. ### Lette le memorie delle parti; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### cotti e ### i convenivan o in giudizio le società ### & ### ers ### d (di seguito “### UK”) e ### & ### any ### a S.r.l. (di seguito “### Italia”) ch iedendo che ne venisse accertato e dichiarato l'inadempimento alle obbligazioni assunte con accordo sottoscritto il ### 8 e che le due società venissero condannate in solido, oltre che al risarcim ento dei danni scaturenti dagli inadempimenti, anche al pagamento delle somme ancora da corrispo ndere p er gli incarichi peritali espletati in esecuzione del detto accordo. 
In particolare, gli attori precisavano che i danni subiti potevano individuarsi nel mancato reddito promesso o c omunque presumibile che ad essi sarebbe derivato dal c orretto adempimento dell'accordo e, nel quantificare la somma dovutagli, evidenziavano di aver stipulato con la ### un accordo in ### 2020 n. 3744 sez. ### - ad. 01-07-2025 -3- virtù del qu ale la società si impegnava ad asseg nare a ### e ### in esclusiva, il 60% (30% ciascuno ) delle attività di liquidazione dei sinistri sul territorio italiano, con l'obbligo di comunicare agli stessi ogni singolo incarico ricevuto e di tenere un apposito archivio onde rendere possibili i necessari controlli sull'andamento del lavoro nel suo complesso, ricordando, altresì, che l'accordo prevedeva la corresponsione agli attori di un compenso per l'attività peritale pari all'80% di quello corrisposto dai mandanti. 
In particolare , ### e ### la mentavano che sia la ### sia la ### nel rifiutare di comunicargli tutti i mandati ad esse conferiti per lo svolgimento degli incarichi peritali in ### nonostante la espressa previsione in tal senso, avevano realizzato un sistematico sviamento dell'attività peritale, operando in violazione dell'impegno di conferire ai professionisti il 60% del lavoro. 
Si costit uivano in giudizio la ### e la Cr awford ### chiedendo il rigetto delle domande attoree. 
Il Tribunale di ### con sentenza n. 2581 del 3 febbraio 2010, rigettava le domande proposte dagli attori.  ### cotti e ### i interpo nevano dist intamente appello avverso tale sentenz a, chiedendo la riforma integrale della decisione. 
Si costit uivano in entrambi i giudizi le società app ellate, chiedendo, oltre alla riunione delle due distinte cause, il rigetto del gravame, formulando appello i ncidentale con richiesta di correzione di errore materiale con riferimento al nominativo d i uno degli attori. Ric. 2020 n. 3744 sez. ### - ad. 01-07-2025 -4- La Corte d 'Appello d i ### con sentenza n . 8208 de l 19 dicembre 2018, dopo aver riunito gli appelli proposti, rigettandoli entrambi, confermava la decis ione di primo grado e, in accoglimento dell'appello incidentale, ordin ava la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza. 
Innanzitutto, il giudice di secondo grado, da un lato, riconosceva la sussistenza dell'inadempimento contrattuale della ### per non aver la stessa fornito la prova del corretto adempimento del contratto - ritenendo al contempo assorbita ogni questione afferente al mancato accoglim ento d ell'istanza di ordine di esibizione del registro dei mandati e del libro IVA - e, dall'altro, escludeva il risarcimento del danno in relazione ad un presunto mancato guadagno rifer ito alla perdita di incarichi professionali provenienti dall'intero ### e non solo dalla ### In particolare , la Corte territoriale - richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di danno patrim oniale da mancato guadagno secondo la quale il giudizio di probabilità per la sua liquidazione, anche in via equitativa, richiede la presenza di elementi certi offerti dal soggetto non inadempiente - rilevava che tale onere probatorio non era stato assolto dagli appellanti, non avendo questi fornito elementi concreti sulla base dei quali desumere la quantificazione del danno, sia pure in misura equitativa. 
In merit o poi alla prevision e di cui al l'art. 5 del contratt o intercorso tra le parti circa il re ndicont o p redisposto d ai professionisti per il pagam ento dell'at tività s volta per ogni incarico, la Corte territoriale, nell'escludere che l'onere probatorio ### 2020 n. 3744 sez. ### - ad. 01-07-2025 -5- in ordine al concreto espletamento delle prestazioni fosse stato assolto dai professionisti, evidenziava che tale rendiconto unilateralmente predisposto era una condizione ag giuntiva richiesta in contratto per il pagamento, non determin ando la relativa clausola contrattua le, diversamente da quanto prospettato dagli appellanti, un'inversione dell'onere della prova.  2. Per la cassazione di tale sentenza ### ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. 
Le società ### d UK e ### hanno re sistito con controricorso. 
Non hanno svolto difese in questa fase né ### ncotti né ### e A lessandra ### , in qualità di unici eredi del primo. 
Le parti ha nno anche d epositato memorie in pro ssimità dell'udienza.  3. ### logico delle questioni impone la preventiva disamina del secondo motivo di ricorso che denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per giudicare sulla domanda risarcitoria formulata e conseguente vizio motivazionale in relazione all'art. 360, co. 1, 5, c.p.c. , nonché la violazione e falsa ap plicazione degli artt.  2711 c.c. e 210 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.  per aver la Corte territoriale aff ermato la sussisten za dell'inadempimento contrattuale di ### e poi, inspiegabilmente, disatteso la domanda di risarcime nto, formulata dagli appellanti, proprio in ordine ai danni subiti in conseguenza di tale accertato e dichiarato inadempimento. 
A parere del ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel non av er dato seguito alle istanze ist ruttorie dei ### 2020 n. 3744 sez. ### - ad. 01-07-2025 -6- professionisti ed in particola re all'ordine d i esibizione d ei documenti contabili nei confronti del le società, che avrebbe consentito la quantificazione degli asseriti danni, identificabili nei mancati guadagni derivati dal preteso inadempimento contrattuale, e alla CTU per la pretesa stima di quanto avrebbe incassato il ricorrente se gli accordi fossero stati rispettati. 
La decisione di secondo grado sarebbe altresì affetta da vizio di motivazione apparente in quanto non sarebbe possibile rinvenire né le ragioni de lla mancata istruttoria né gli elementi da cu i il giudice di merito ha tratto il proprio convincimento per ritenere superflua la prova richiesta, consisten te nella esibizion e in giudizio delle scritture contabili della società convenuta. 
La Corte, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto, sul presupposto dell'acclarato inadempimento della società ### dare il giusto rilievo agli elementi indiziari e d eterminare il d anno richiesto dai professionisti in via equitativa oppure ammettere la richiesta istruttoria di esibizione, onde, in caso di ottemperanza, avere più ampi elementi di valutazione per il richiesto risarcimento del danno opp ure, in mancan za, rinvenire nel comportamento omissivo dell'odierno controricorrente conferma degli elementi indiziari offerti. 
Preliminarmente occorre osservare come, sebbe ne nel caso di specie si versi in u n'ipote si di cd. do ppia conforme - relativamente alle ragioni del rigetto dell a domand a risarcitoria da inad empimento contrattuale - non è tuttav ia possib ile dichiarare l'inammissibilità, ai sensi d ell'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., della censura in esame, con la quale il ricorrente denuncia il vizio di cui al comma 1, n. 5, dell'art. 360 c.p.c. Ric. 2020 n. 3744 sez. ### - ad. 01-07-2025 -7- Invero, la declaratoria d'inammissibilità per doppia conforme del motivo di ricorso per cassazione, con il quale il ricorrente denunci l'omesso esame di un fatto de cisivo p er il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , è config urabile solo per i giudizi d'appello in trodotti con citazione la cui notificazione sia stata effettuata decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della l.  134 del 7 ago sto 2012, che ha convertito il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, mentre, nel caso in esame, il giudizio d'appello è stato instaurato nel 2011, e dunque anteriormente all'entrata in vigore di detta norma (e ciò secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 2 del D.l. n. 83 del 2012, che ha innestato, nel codice di rito, la previsio ne di cu i all'art. 348-ter c.p.c. il quale, relativamente a tale ipotesi d'inammissibilità, è successivamente confluito - in seguito ad abrogazione per opera del D.lgs. n. 149 del 2022 - nel vigente comma 4 dell'art. 360 c.p.c.). 
Il motivo è fondato. 
Nela fattispecie, la Corte d'Appello alla pag. 12, dopo aver dato espressamente atto che la ### non aveva dimostrato di avere correttame nte adempiuto al mandato scaturente dal contratto, così che sussisteva il suo inadempimento contrattuale, ha fatto seguire a alle affermazione il rilievo second o cui e ra conseguentemente assorbita ogni questione afferente al mancato accoglimento della istanza di esibizione del registro dei mandati e del libro ###, che secondo la prospettazione de l ricorrente, avrebbero permesso di risalire con mag giore precisione al numero ed alla tipologia di incarichi conferiti alla controricorrente.  ### ha al riguardo affermato che (Cass. n. 13533/2011) la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla ### 2020 n. 3744 sez. ### - ad. 01-07-2025 -8- parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ., l'esibizione di un documento sufficiente mente ind ividuato, non potendo sopperire all'inerzia dell e parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata a lle molteplici condiz ioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc.  civ. e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma sesto, ### , saldandosi tale d iscrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. Tuttavia ha cassato per vizio di motivazione la sentenza del giudice d'appello che non aveva in alcun modo né provveduto né motivato in ordine alla richiesta di esibizione del prospetto delle polizze assicurative facenti parte del portafoglio di un ag ente all'epoca di interruzione del rapporto di agenzia, avendo giudicato meramente esplorativa la richiesta di nomina di un c.t.u. pe r ricostruire l'ammontare dei danni subiti dall'agente stesso per storno della clientela, senza, però, considerare i possibili nessi tra le d ue istanze ist ruttorie. Ritiene il ### ch e il principio ora richiamato ben si attagli anc he alla presente ip otesi in cui, in maniera contraddittoria con quanto appena affermato in punto di inadempimento della società, si reputa che l'istanza di esibizione debba reputarsi assorbita, senza però minimamente motivare al riguardo. 
Il motivo deve essere accolto e la sentenza deve essere casata in parte qua, con rinvio per nu ovo e same alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione.  4. Il primo m otivo d i ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. in relazione all'art. Ric. 2020 n. 3744 sez. ### - ad. 01-07-2025 -9- 360, co. 1, n. 3, c.p .c. per aver la Corte conclamato la sussistenza dell'inadempimento dedotto dall'appellante ma, al contempo, respinto la richiesta di liquidazione del danno da lucro cessante, sostenendo la mancanza di prova del pregiudiz io nel quantum e che a tale prova non si potesse supplire neppure in via equ itativa, mancando elementi certi, offerti dalla parte non inadempiente, dai quali si potesse desu mere l'entità del pregiudizio subito, resta evidentemente assorbito per effetto del accoglimento dle primo motivo.  5. Il terz o motivo di ricorso d enuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del contratto concluso tra le parti in data ### e degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi per la corretta deliberazione sulla domanda di condanna al pagamento dei compensi in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. per aver la Corte t erritoriale conf ermato il rigetto dell'ulterio re domanda formulata dal ricorrente in primo grado di con danna al pagamento, in suo favore, del compenso per l'attiv ità peritale svolta. 
In particolare, secondo il ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe errato nell'inte rpretare l'art. 5 del contratto intercorso tra le parti in quanto dallo stesso si evincerebbe che il quantum dovuto al ricorrente, per l'espletamento dell'attività peritale per ogni singolo incarico, era predeterminato ab origine, vale a dire nel momen to in cui la società inglese aveva con cordato il compenso complessivo con la mandante originaria, con preteso obbligo di rendiconto de lla società i taliana per il pagamento dell'attività svolta per ogni incarico e , dunque, con il fin e di ### 2020 n. 3744 sez. ### - ad. 01-07-2025 -10- consentire la corret ta imput azione del compenso total e corrisposto ai professionisti. Il giudice di secondo grado avrebbe, pertanto, errato nel ritenere il rendiconto uni lateralmente predisposto, invocato a fondamento della pretesa economica, una mera condizione aggiuntiva per il pagamento, anziché un obbligo tassativo della società italiana cui era subordinato il pagamento per l'attività svolta, omettendo una interpretazione complessiva delle pattuizioni. 
In particolare, la Corte avrebbe frainteso l'essenza e/o la valenza del “rendiconto”, considerandolo alla stregua di una mera fattura commerciale, a formazione unilateral e, trattandosi piutto sto, secondo il ricorrente, di un documento di sintesi e di specifica di tutta l'attività svolt a, nonché unica cond izione per incassare il corrispettivo, predeterminato in una p ercentuale fissa. Il rendiconto sarebbe dunque la prova dell'effettivo svol gimento dell'incarico e, allo stesso tempo, titolo di pagamento. 
Anche tale motivo deve essere disatt eso, in quanto la critica attinge un apprezzament o, anche in questo caso riservato al giudice di merito, qua nto all a corretta interpretazione dell e previsioni negoziali, senza che però la critica, pur formalmente investendo la denuncia delle regole di ermeneutica contrattuale, sia in grado di individuare una puntuale violazione delle stesse.  ### della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, così che il ricorrente per cassazione, al fine di far valer e la violazione dei canon i legali di in terpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante ### 2020 n. 3744 sez. ### - ad. 01-07-2025 -11- specifica indicazione de lle norme asseritamente violate ed ai principi in esse conten uti, ma è tenu to, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicat i sulla base di argomentazioni illogic he od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione d el ricorrente e quella accolta nella sente nza impugnata (cfr. d a ultimo Cass. 9461/2021). 
Infatti, benché l'int erpretazione del contratto resti t ipico accertamento devoluto al giudice del merito, solo qualora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ne ha indirizzato l'opera interpretativa sussiste la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. giacché in tal modo il giudice viene meno al dovere d'interpretazione seco ndo i canoni legali, ove fornisca un'esegesi svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificabili attraverso il vaglio pro batorio, e non giustificata da l contenuto letterale dello stru mento negoziale (cf r. ex multis Cass. 5052/2025). 
Nella fattispe cie, la sentenza impugnata, nell 'esaminare la richiesta di condann a avanzata dal ricorrente p er i compensi asseritamente maturati per le prestazioni rese su incarico della ### ha rile vato che la previsione n egoziale che prevedeva per il contraente che avesse predisposto il rendiconto relativo ai tempi ed ai costi per l'ammontare del compenso maturato, il diritto ad essere p agato (art. 5.2 del cont ratto), andava interpretata nel senso che la prestazione del rendiconto era una condizione aggiuntiva per il pagamento, non potendosi ### 2020 n. 3744 sez. ### - ad. 01-07-2025 -12- quindi annettere al lo stesso rendiconto una valenza di pro va privilegiata, tale da determinare u n'inversione dell'one re della prova. 
Assume parte ricorrente che invece il complessivo testo dell'art. 5 imponeva di concludere nel senso che, una volta redatto il rendiconto, secondo quanto previsto dal l'accordo, scaturiva un dovere immediato di pagamento a carico della controparte. 
Ad avviso del Collegio la censura non appare fondata, dovendosi escludere che l'interpretazione delle volontà contrattuali offerta in sentenza sia assolutamen te impl ausibile ovvero contraddica apertamente la lettera della legge. 
Infatti, non appare connotata da manife sta illogicità la diversa conclusione sostenuta dal giud ice di appello che annett e al rendiconto de quo la funzione di ag evolare l'adempime nto dell'obbligo di pagamento del compen so, mediante un riepilogo che individu i con esattezza gli importi ass eritam ente dovuti da parte del contraente, e che pur fungendo da condizione p er l'esigibilità del credito, non esclude che però possa successivamente contestarsi la correttezza d elle richieste in ordine sia alla doverosità delle singole prestazioni eseguite, sia per quanto concerne l'ammontare. 
Ad opinare diversamente, la redazion e del rendiconto, che è attribuita alla determinazione u nilaterale de l professionista genererebbe l'obbligo di pagamento, senza più alcuna possibilità di verifica o di contestazione da parte del debitore, conclusione questa che appare in contrasto proprio con le stesse previsioni contrattuali che individuano con esattezza i criteri sula scorta dei ### 2020 n. 3744 sez. ### - ad. 01-07-2025 -13- quali procedere alla determinazione del compenso maturato dal ### (si confrontino le previsioni dello stesso articolo 5). 
Non è casuale che lo stesso articolo 5, nella parte in cui riferisce del diritto al pagamento una volta effettuato il rendiconto, precisa che ciò avviene “soggetto le condizioni di questo accordo “ (così la clausola negoziale come riportata a pag. 21 del ricorso), il che sottintende che non è il rendic onto la font e autonoma dell'obbligazione di pagamento, ma è un documento che serve ad agevolare la corretta individuazione del dovuto, ma sempre alla stregua delle previsioni negoziali intercorse tra le parti. 
Peraltro, la sentenza impug nata, n el rigettare la domanda d i pagamento delle somme che risu ltano dal rendiconto, non si è arrestata sul solo rilievo d el carattere no n vincolant e del rendiconto, ma ha piuttosto aggiunto che lo ste sso non permetteva di ritenere offerta la p rova del diritto vantato, alla luce dell e specifiche contestazioni mosse da parte della società convenuta. 
È p ur vero che d i tali contest azioni non se ne trova traccia immediata alla pag. 15 della sentenza impugnata, ma, sempre in ragione del richiamo per relatio nem alle mot ivazioni del Tribunale, la loro consistenza può essere ricavata dalla disamina operata dal giudic e di primo grado ci rca l'attendibilità della richiesta del ric orrente. In tal senso si veda la pag. 9 della sentenza di appello che riporta quella di Tribunale che a sua volta riferisce delle contestazioni sollevate dalla Cr awford UK nella memoria di cui all'art. 184 c. p.c., quant o all'effettività ed alla qualità delle presta zioni rese, avendo altresì sottolineato come anche le prove testimoniali raccolte non permettevano di ritenere ### 2020 n. 3744 sez. ### - ad. 01-07-2025 -14- assolto l'onere probatorio incombente sul creditore, avendo i testi addotti dallo stesso ricorre nte reso dell e deposizioni in parte generiche ed in parte inconferent i, avendo alcuni di essi dichiarato di avere cessato la propria attività per conto del ricorrente in epoca anteriore a quella cui si riferivano gli elenchi delle prestazioni per le quali era richiesto l'adempimento, così che non potevano riferire in merito all'effettivo esp letamento dell'incarico. 
In definitiva, non appare riscontrabile la violazione delle regole di interpretazione del contratto né risulta trascurato in sentenza il riferimento alle ragioni per le quali doveva ritenersi non assolto l'onere della p rova incombente sul creditore, avend o la Corte d'Appello fatto rinvio, come detto, a quanto opinato dal Tribunale, essendo perciò esclusa anche la de dotta violazione del n . 5 dell'art. 360 co. 1, c.p.c., ovvero la prete sa app arenza della motivazione.  6. Il giudice di rinvio, come sopra designato provvederà anche sulle spese del presente giudizio.  ### il second o motiv o nei limiti di cui in motivazione e, assorbito il primo motivo e rigettato il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al mo tivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di ### in diversa compo sizione, che provvederà 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Criscuolo Mauro

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 26837/2025 del 06-10-2025

... comprovare un'eventuale riduzione di fatturato ovvero di sviamento della clientela per il mancato utilizzo dell'appartamento. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'avvocato ### D'### Resiste con controricorso il ### di ### 9 in ### Gli intimati #### D'### e ### non hanno svolto difese. Memorie sono state depositate dal ricorrente e dal controricorrente. ### 1 Il ricorso è articolato in quattordici motivi. In tutti e quattordici i motivi è censurata la sentenza impugnata per violazione di norme costituzionali, per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità, nonché per violazione o falsa applicazione di varie disposizioni di legge. Va considerato che le violazioni delle norme costituzionali e il vizio di mancanza e illogicità di motivazione non sono sviluppati nei motivi di ricorso, così come la gran parte delle disposizioni ordinarie. Il primo motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, commi 1-bis e 2, del d. lgs. 28/2010 in relazione agli artt. 112, 338 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., error in iudicando per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.”: il ricorrente rileva di avere (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ##### 4/04/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15045/2021 R.G. proposto da: D'### avv. ### rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avvocato ### -ricorrente contro ### 9 in ### rappresentato e difeso dagli avvocati ### e #### -controricorrente ### D'##### -intimati avverso la SENTENZA della CORTE ### di NAPOLI 1428/2021, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/04/2025 dal #### 1. Nel 2006 il ### di ### 9 in ### convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, ### chiedendo di condannarlo al risarcimento dei danni arrecati dall'esecuzione di un'opera abusiva, così come accertato nel procedimento per danno temuto, concluso con ordine di sospensione dei lavori. ### lamentò che le opere illegittimamente poste in essere dal convenuto avevano determinato infiltrazioni all'interno dell'appartamento della condomina ### Il convenuto ### si oppose alla domanda, deducendo la regolarità amministrativa del proprio immobile. Con comparsa di intervento volontario si costituirono ### che domandò il risarcimento del danno patito dall'immobile di sua proprietà posto al primo piano, nonché gli avvocati ### e ### D'### (quest'ultima poi rinunciò all'azione), che domandarono il risarcimento del danno subito in conseguenza della forzata sospensione dell'attività professionale esercitata nell'appartamento di proprietà di ### Con la sentenza n. 13832/2014 il Tribunale di Napoli condannò ### al pagamento delle spese necessarie per il ripristino nonché, in solido col ### a risarcire i danni patiti dalla ### (euro 2.561,81) e dall'avvocato ### D'### a titolo di perdita per forzata sospensione dell'attività professionale (euro 50.000,00).  2. La sentenza è stata appellata da ### Si è costituito il ### contestando la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento di ### e deducendo la nullità della costituzione in giudizio degli interventori, in conflitto di interessi in relazione alla propria domanda perché in contrasto con l'incarico professionale di assistenza giudiziale avuto dal ### Si sono costituiti ### e il D'### che hanno chiesto la condanna di ### ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 
Con la sentenza n. 1428/2021 la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente accolto l'appello principale di ### e quello incidentale del ### rigettando le domande dell'avvocato #### La Corte d'appello ha ritenuto carente la prova relativa al pregiudizio economico da perdita per forzata sospensione dell'attività professionale dell'avvocato #### e dell'ulteriore danno non patrimoniale sulla base delle seguenti argomentazioni: non è stata provata l'esistenza di un contratto di locazione tra ### e l'avvocato #### nè vi è coincidenza della sede ###i locali danneggiati di proprietà dell'appellata; non è stato provato che presso l'immobile ### si esercitasse attività professionale, né risultano prodotte certificazioni fiscali relative ai redditi delle precedenti annualità tali da comprovare un'eventuale riduzione di fatturato ovvero di sviamento della clientela per il mancato utilizzo dell'appartamento.  3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'avvocato ### D'### Resiste con controricorso il ### di ### 9 in ### Gli intimati #### D'### e ### non hanno svolto difese. 
Memorie sono state depositate dal ricorrente e dal controricorrente.  ### 1 Il ricorso è articolato in quattordici motivi. 
In tutti e quattordici i motivi è censurata la sentenza impugnata per violazione di norme costituzionali, per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità, nonché per violazione o falsa applicazione di varie disposizioni di legge. Va considerato che le violazioni delle norme costituzionali e il vizio di mancanza e illogicità di motivazione non sono sviluppati nei motivi di ricorso, così come la gran parte delle disposizioni ordinarie. 
Il primo motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell'art.  5, commi 1-bis e 2, del d. lgs. 28/2010 in relazione agli artt. 112, 338 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., error in iudicando per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.”: il ricorrente rileva di avere proposto eccezione di improcedibilità dell'appello principale di ### per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, con la conseguenza che l'appello era improcedibile e la sentenza di primo grado è passata in giudicato. 
Il motivo è infondato per una pluralità di ragioni. 
La mediazione obbligatoria è stata introdotta dal legislatore con il d.lgs. 28/2010 e il processo in esame è iniziato nel 2006. In ogni caso, volendo il ricorrente sostenere l'obbligatorietà della mediazione in relazione al giudizio d'appello, va precisato che la mediazione può essere disposta a pena di improcedibilità della domanda in secondo grado solo su iniziativa del giudice, che non è di sicuro vincolato a disporla e che non l'ha fatto nel caso in esame.  2. Il secondo motivo denunzia “violazione o falsa applicazione dell'art. 18 della legge professionale forense 247/2012, nonché della legge 339/2003 e del ### d.l. 1578/1933 in relazione agli artt. 112 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., error in iudicando per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”: si sostiene che il difensore dell'appellante principale ### ha svolto attività remunerata quale consigliere comunale e poi come presidente del consiglio comunale del Comune di ### funzione incompatibile con l'attività di avvocato. Tale circostanza, che il difensore non ha comunicato alla Corte d'appello, lo privava di ius postulandi, con la conseguente decadenza di ### dall'appello principale e la conseguente decadenza del ### dall'appello incidentale. 
Il motivo è infondato. 
A prescindere dal fatto che la legge richiamata prevede l'incompatibilità tra l'attività di avvocato e la qualifica di pubblico dipendente, in ogni caso il ricorrente non deduce la mancata iscrizione o cancellazione dall'albo del difensore di ### ma si limita a sostenere che tale cancellazione avrebbe dovuto essere disposta dal Consiglio dell'ordine, cosicché non può sostenersi che ### non fosse difeso nel giudizio d'appello e non potesse quindi proporre il gravame.  3. Il terzo motivo allega “violazione e/o falsa applicazione dell'art.  1988 c.c. in relazione agli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c., 3, 24 e 111 Cost., error in procedendo ed error in iudicando per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art.  360 c.p.c.”: si rileva che in sede di assemblea condominiale fu offerta al ricorrente la somma di euro 36.400, offerta equivalente a riconoscimento del debito, il che rende tamquam non esset i rilievi della Corte d'appello sul capo a) del dispositivo della pronuncia di primo grado. 
Anche tale motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. 
A prescindere dal fatto che il ricorrente non specifica se e quando avrebbe fatto valere il rilievo davanti al giudice d'appello, in ogni caso va osservato che il ### offrì all'avvocato #### la somma di euro 36.400,00 a fronte della condanna subita in primo grado a pagare euro 50.000,00 proposta che, in difetto di specificità (v. art. 366 n. 6 cpc) il ricorrente peraltro non trascrive nel motivo e dalla quale non è pertanto neppure possibile valutare l'efficacia di riconoscimento di debito.  4. Il quarto e il sesto motivo sono tra loro strettamente correlati: A) il quarto motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324, 334, 3k43 c.p.c., 2909 c.c., in relazione agli artt. 112 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., error in procedendo ed error in iudicando per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”, sottolineando che l'appello incidentale del ### era inammissibile e/o improcedibile perché proposto tardivamente dopo il decorso del termine perentorio breve; B) il sesto motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1171, 1172 c.c., 669-sexies, 325, 327, 332, 388 c.p.c., in relazione agli artt. 103, 112, 669-terdecies c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., error in procedendo ed error in iudicando per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art.  360 c.p.c.”, in quanto l'impugnazione incidentale tardiva non sarebbe ammissibile, come ha invece ritenuto la Corte d'appello, tutte le volte che l'interesse a impugnare sia innescato dalla censura principale, ma si tratti di scindibilità della causa. 
Questi due motivi sono infondati.  ### l'orientamento delle sezioni unite di questa Corte (si veda Cass., sez. un., n. 8486/2024), l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza. Al riguardo si veda, in particolare, la pronuncia delle sezioni unite n. 24627/2007, che venne emessa con riferimento a una causa avente ad oggetto un caso in cui, rimasti soccombenti due coobbligati solidali, solo uno di essi impugnò tempestivamente la sentenza, mentre l'altro l'impugnò tardivamente in via incidentale; chiamate a stabilire se l'impugnazione incidentale tardiva fosse in questo caso ammissibile, le sezioni unite dettero a tale quesito risposta affermativa, facendo leva sul concetto di "interesse" all'impugnazione e sulla necessità di soddisfare l'esigenza della tutela dell' “assetto comune” dell'interesse delle parti e della conservazione dell'unitarietà del rapporto sostanziale già dedotto in giudizio in primo grado, con la conseguenza che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c., laddove parla di “parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione”, come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli (v. 
Cass. n. 25285/2020).  5. Il quinto motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1171, 1172 c.c., 669-sexies, 688 c.p.c., 2694, 2697, 2966, 2969 c.c., in relazione agli artt. 112, 167, 669-terdecies c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., error in procedendo ed error in iudicando per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità ai sensi dei nn.  3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”: il processo è nato con il ricorso di denuncia di nuova opera e danno temuto proposto dal ### e in tale procedimento l'### è rimasto contumace, il che ha comportato la sua decadenza dal proporre eccezioni in senso stretto anche nella successiva fase di merito; ### ha accettato l'intervenuta demolizione e il provvedimento emesso dal giudice del cautelare ed è l'autore incontestato dell'abuso e dei danni arrecati allo studio legale di D'### la Corte d'appello ha quindi consentito a due appellanti, principale e incidentale, di partecipare a un giudizio per entrambi precluso. 
Il motivo è inammissibile. 
A prescindere dal fatto che il ricorrente non specifica quando avrebbe proposto la censura al giudice di primo grado e al giudice d'appello, in ogni caso la mancata partecipazione alla fase sommaria cautelare non preclude affatto la possibilità di difendersi nel giudizio di merito a cognizione piena di primo e di secondo grado. ### di diritto è quindi del ricorrente, ma non della Corte di merito.  6 Del sesto motivo già si è detto (v. sopra).  7. Il settimo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 325 c.p.c., 2714, 2715 e 2716 c.c., in relazione agli artt.  112 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., error in procedendo ed error in iudicando per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”: la Corte d'appello ha affermato la mancata presenza agli atti del fascicolo della copia originale della sentenza asseritamente notificata al legale del ### quando invece agli allegati del fascicolo telematico è depositata la sentenza notificata all'ex legale del ### D'### va precisato che l'originale di tale sentenza doveva essere trattenuto dal ricorrente per potere agire in via esecutiva e in ogni caso la Corte di merito ha erroneamente dichiarato l'assenza dell'originale, omettendo di considerarne l'equivalenza all'originale. 
Il motivo è inammissibile.   La Corte d'appello ha rilevato la mancanza della copia originale della sentenza solo ad abundantiam, avendo invece basato la propria decisione, come si è visto supra, sull'orientamento della Corte di legittimità in materia di impugnazione incidentale tardiva.  8. ### motivo lamenta, a sua volta, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 184, 191 e ss., 356 c.p.c., 1218, 1223, 1226, 1366, 1375, 2697 c.c., in relazione agli artt. 112 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., error in procedendo ed error in iudicando per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità ai sensi dei nn.  3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”: il ricorrente, sia in primo grado che in appello, aveva chiesto l'assunzione di due prove testimoniali che non sono state disposte dai giudici, ove i testimoni avrebbero deposto sulla circostanza “se è vero che tale appartamento è adibito a studio legale dal 1986”, e aveva anche chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio che procedesse alla quantificazione dei danni. 
Il motivo è privo di fondamento.   Il ricorrente riferisce infatti la richiesta di assunzione delle due prove testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla richiesta di prova dei danni subiti. Tale prova non poteva certo essere dedotta dal capitolo di prova testimoniale avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di studio legale, prova testimoniale in relazione alla quale il ricorrente, con difetto di specificità, peraltro non espone neppure le ragioni per le quali non è stata disposta. 
Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio va ricordato che il suo espletamento rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e che comunque la Corte d'appello ha affermato che il ricorrente non aveva prodotto in sede ###elemento idoneo a confermare la sussistenza dei pregiudizi lamentati, cosicché l'espletamento della consulenza tecnica avrebbe avuto una funzione meramente esplorativa.  9. Il nono motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1366, 1375, 1803 e ss., 2697 c.c., 184, 25 ex d.l. 35/2005, 345 e 356 c.p.c., art. 7 legge professionale 247/2012, in relazione agli artt. 112 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., error in procedendo ed error in iudicando per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”: la Corte d'appello - sostiene il ricorrente - non si è accorta dell'avvenuto deposito dei dati fiscali dimostrativi del danno all'attività legale, depositati in sede di gravame alla luce dell'art. 345 c.p.c. che ne consentiva il deposito, dell'esistenza di un contratto trasformato in comodato ad uso gratuito, del fatto che il ricorrente non ha mai difeso il ### non ha poi pronunciato in relazione all'assenza di ius postulandi del difensore dell'appellante principale, che comunque ha proposto un appello inammissibile. 
Il motivo è infondato, in quanto prevalentemente si sostanzia in una reiterazione di censure proposte con i precedenti motivi. In relazione alla censura relativa alla mancata considerazione della documentazione fiscale, che sarebbe stata prodotta in appello, va ricordato che i documenti nuovi possono essere proposti in appello soltanto quando la parte non li abbia potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile, avendo il legislatore nel 2012 (con l'art. 54 del d.l. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012) eliminato la possibilità di produrre i documenti indispensabili ai fini della decisione della causa, modifica applicabile al caso in esame, perché la sentenza di primo grado è stata pubblicata dopo l'11.9.2012 (sulla disciplina intertemporale cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021).  10. Il decimo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 184, 356 c.p.c., 1226, 2697 c.c., in relazione agli artt.  112 e 288 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., error in procedendo per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”: il ricorrente afferma di non avere mai assistito il ### in procedimenti civili o procedimenti penali, ad eccezione di un processo penale terminato con sentenza che favorì il ### Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata (cfr. sull'esito di siffatte censure, v.  6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017): la Corte d'appello ha infatti precisato che, se anche il ricorrente avesse assistito il ### in altri procedimenti di natura civile e penale, la questione avrebbe natura meramente deontologica e “non valutabile in questa sede”.  11. ### motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 e ss., 183, comma 7, 191 e ss. c.p.c., 2697 c.c. in relazione agli artt. 112 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., error in procedendo per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”: la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'importante evento amianto verificatosi a seguito della polverizzazione dello stesso nello studio legale del ricorrente. 
Il motivo è inammissibile perché ancora una volta non coglie la ratio della sentenza impugnata, avendo la Corte d'appello escluso che nell'immobile di proprietà di ### il ricorrente svolgesse attività di studio legale.  12. Il dodicesimo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 436 c.p.c., in relazione agli artt. 112 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., error in procedendo per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”: non è vero che l'avvocato ### D'### è rimasta contumace nel giudizio d'appello. 
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non avendo il ricorrente indicato nessuna ragione che lo abilitasse a fare valere vizi della sentenza che concernono una diversa parte.  13. Il tredicesimo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 141, 170 c.p.c., in relazione agli artt. 112 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., error in procedendo per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”: l'appellante principale ha notificato l'atto di appello al ### come domiciliato presso lo studio del ricorrente, quando invece il ricorrente non aveva mai ricevuto alcun mandato dal ### Ad avviso del ricorrente, la notificazione dell'atto d'appello al ### sarebbe inesistente in quanto effettuata ad un difensore del tutto estraneo. 
Il motivo è inammissibile. 
Il ricorrente non considera che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione è inesistente solo nel caso di totale mancanza materiale dell'atto ovvero quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (cfr. per tutte Cass., sez. un., 14916/2016). ### vizio della notificazione è pertanto stato sanato dalla regolare costituzione del ### nel giudizio.  14. Il quattordicesimo ed ultimo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., in relazione agli artt. 112 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., error in procedendo per difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”: la Corte appello non ha tenuto conto che i due appelli, posti alla base della decisione, erano inammissibili, così come evidenziato nei tredici motivi di ricorso. 
Il motivo è inammissibile. 
A prescindere dall'incomprensibile riferimento all'art. 92 c.p.c., non contestando l'esposizione del motivo nulla in relazione alle spese di lite (a cui si riferisce la citata disposizione), il motivo si limita a dire che sulla base dei motivi precedenti il ricorso principale e il ricorso incidentale erano inammissibili, senza svolgere una puntuale critica alla sentenza. 
In conclusione, il ricorso va respinto. 
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. 
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### in data 4 aprile 2025.  ### 

causa n. 15045/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Lorenzo Orilia

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 12636/2025 del 16-09-2025

... causati dalla chiusura anticipata dell'attività e dallo sviamento della clientela con la conseguente loro condanna al risarcimento quantificato in euro 50.000,00, ovvero - in subordine - che venga condannata la sola ### s.r.l.s. al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 cod. civ.; dato atto che la società ricorrente - a sostegno - ha dedotto che: - dal dicembre 2017 la convenuta ### si rendeva morosa nel pagamento dei canoni - la cui misura era già stata rideterminata in euro 2.500,00 mensili con accordo del 5.3.2017 (cfr. all. 6) - e degli oneri condominiali dovuti; - la stessa ### recedeva dal contratto con disdetta del 13.6.2018 (cfr. all. 7 citazione), omettendo tuttavia di procedere alla riconsegna dell'azienda nella data concordata del 31.8.2018; - dal 1.9.2018 l'attività commerciale risultava definitivamente chiusa al pubblico con grave danno all'immagine ed all'avviamento commerciale dell'azienda; - in data ### - all'esito di incontro concordato per la riconsegna dell'azienda - veniva constatata l'assenza di alcuni beni e l'inservibilità di quelli rimasti nonché lo stato di abbandono dei locali, di talchè le parti concordavano di rinviare la riconsegna a data successiva; - il (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA - ### composizione monocratica, nella persona del dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. ### del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra ### & ### S.N.C. RICORRENTE rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### e ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e ### S.R.L.S. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### nonchè ### S.R.L. ### °°° Viste le domande con cui la società ricorrente - nella qualità di titolare dell'azienda concessa in affitto alla convenuta ### con contratto del 2.7.2015 - ha chiesto che: 1. venga accertato l'inadempimento contrattuale di ### con la sua conseguente condanna al pagamento di euro 27.500,00 a titolo di canoni dovuti relativamente al dicembre 2017 ed ai mesi da aprile 2018 a gennaio 2019, e di euro 3.130,00 a titolo di oneri condominiali e consumo di acqua; 2. venga accertata la responsabilità solidale delle convenute ### e ### s.r.l. per i danni causati ai beni ed ai locali aziendali con la loro conseguente condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 90.220,00; 3. venga accertata la responsabilità solidale delle convenute ### e ### s.r.l.s - ai sensi dell'art. 2598 cod. civ. - per i danni causati dalla chiusura anticipata dell'attività e dallo sviamento della clientela con la conseguente loro condanna al risarcimento quantificato in euro 50.000,00, ovvero - in subordine - che venga condannata la sola ### s.r.l.s. al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 cod. civ.; dato atto che la società ricorrente - a sostegno - ha dedotto che: - dal dicembre 2017 la convenuta ### si rendeva morosa nel pagamento dei canoni - la cui misura era già stata rideterminata in euro 2.500,00 mensili con accordo del 5.3.2017 (cfr. all. 6) - e degli oneri condominiali dovuti; - la stessa ### recedeva dal contratto con disdetta del 13.6.2018 (cfr. all. 7 citazione), omettendo tuttavia di procedere alla riconsegna dell'azienda nella data concordata del 31.8.2018; - dal 1.9.2018 l'attività commerciale risultava definitivamente chiusa al pubblico con grave danno all'immagine ed all'avviamento commerciale dell'azienda; - in data ### - all'esito di incontro concordato per la riconsegna dell'azienda - veniva constatata l'assenza di alcuni beni e l'inservibilità di quelli rimasti nonché lo stato di abbandono dei locali, di talchè le parti concordavano di rinviare la riconsegna a data successiva; - il ### avveniva la formale riconsegna dell'azienda e veniva redatto apposito verbale in cui veniva attestata la presenza di numerosi danni ai beni aziendali (al bancone frigo, al frigorifero per le bibite, al lavabo, ad un banco, alle attrezzature per il kebab, alla bilancia elettrica ### 312), nonché il mancato rinvenimento di due armadi spogliatoio, dell'insegna del locale, e di un forno elettrico - ### con cappa di aspirazione, oltre al cattivo stato di manutenzione del locale (cfr. all.  13 verbale di consegna); - la ### s.r.l.s. (costituita dal marito della ### quale socio unico) - nelle more - apriva un'attività commerciale nella stessa area di riferimento dell'attività aziendale, integrando in tal modo atti di concorrenza sleale costituiti dallo sviamento della clientela con il conseguente danno all'avviamento commerciale dell'azienda; rilevato che ### - nel costituirsi - ha contestato la fondatezza delle domande chiedendone il conseguente rigetto; dato atto che la ### s.r.l.s. - nel costituirsi - ha chiesto il rigetto della domanda promossa nei suoi confronti ed anche la condanna della società ricorrente ex art. 96 c.p.c.; dato atto che - con ordinanza riservata del 12.2.2021 - dietro richiesta della società ricorrente con note di trattazione scritta del 25.1.2021, è stato ingiunto alla ### ex art. 186 ter c.p.c. il pagamento di euro 25.000,00 - oltre interessi legali e spese del procedimento - a titolo di canoni d'affitto dovuti per i mesi da aprile 2018 a gennaio 2019 (al netto del pagamento nelle more effettuato relativamente al canone di dicembre 2017); rilevato che - all'udienza del 28.9.2021- è stata disposta la conversione del rito da ordinario a locatizio e conseguentemente concesso termine alle parti per il deposito delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c.; dato atto che la causa è stata istruita mediante gli interrogatori formali della resistente ### e del rappresentante legale della società ricorrente, oltre che con l'esperimento di una prova per testi; rilevato che - all'udienza finale di discussione del 16.9.2025 - le parti hanno da ultimo insistito nelle rispettive pretese (riportandosi alle note conclusive autorizzate); ritenuto che deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta ### s.r.l. (vista la sua mancata costituzione in giudizio nonostante la rituale notifica); ritenuto - nel merito - che deve essere confermata l'ordinanza in data ### con cui è stato ingiunto alla ### - ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. - il pagamento della somma di euro 25.000,00 a titolo di canoni d'affitto dovuti per le mensilità da aprile 2018 a gennaio 2019 sulla scorta dell'allegato inadempimento dell'affittuaria; ritenuto che deve essere invece rigettata la richiesta condanna della ### anche al pagamento di euro 3.130,00 a titolo di oneri condominiali e consumi di acqua stante la mancata allegazione dei rispettivi documenti giustificativi; ritenuto - quanto alla domanda sub. 2 - che la pretesa risarcitoria nei confronti della ### e della ### s.r.l. (quest'ultima solidalmente obbligata in forza della scrittura privata del 24.6.2015: cfr. all. 2 atto di citazione) deve ritenersi solo parzialmente fondata; rilevato - nello specifico - che l'espletata attività istruttoria ha consentito di accertare l'effettiva negligenza della ### nella manutenzione di alcuni beni aziendali -danneggiati o asportati illegittimamente senza essere restituiti - che ne ha comportato l'effettiva perdita di valore in danno dell'affittante; considerato che - sul punto - la stessa ### in sede di interrogatorio formale ha riferito di aver posto in essere plurime condotte che hanno determinato il danneggiamento del locale e dei beni aziendali (“rottura della parte decorativa della parte antistante al bancone, degli armadi spogliatoi nei bagni e della bilancia ### smontaggio del lavabo in acciaio del banco e della cappa, asportazione dell'insegna del locale, ripetute sostituzioni del forno originariamente ceduto in affitto, danneggiamento del pavimento del locale commerciale all'esito di lavori elettrici”: cfr. verbale del 13.9.2022), ed anche il teste ### - padre della resistente - ha riferito analoghe circostanze con particolare riferimento alla sostituzione del forno ed all'omessa riconsegna alla società affittante (“ricordo che vennero sostituiti tutti i forni ed altre stigliature esistenti per poter utilizzare i locali conformemente alla nostra attività di ristorante - pizzeria “###ì” quando abbiamo iniziato la nuova attività il cui periodo di inizio non ricordo esattamente; preciso che non so dove siano finiti i materiali sostituiti”: cfr. verbale del 29.5.2024); ritenuto che - sul quantum - appare congrua una liquidazione equitativa del danno pari all'importo di euro 10.000,00 corrispondente alla somma versata dalla ### in deposito cauzionale (in considerazione del presumibile valore dei vari beni danneggiati al netto dell'usura ordinaria, e del valore di quelli illegittimamente asportati e non rinvenuti alla consegna, oltre che della spesa di manodopera necessaria alla ricollocazione dei beni smontati); dato atto che tale somma (euro 10.000,00) è stata pertanto legittimamente trattenuta dalla società ricorrente a titolo risarcitorio; ritenuto che la domanda sub. 3 deve essere invece rigettata stante l'insussistenza della dedotta concorrenza sleale della ### s.r.l.s. e della ### nei confronti dell'affittante; rilevato - in proposito - che la disciplina recata dall'art. 2557 cod. civ. in materia di divieto di concorrenza è posta a tutela dell'acquirente/affittuario in quanto prescrive obblighi di astensione a carico dell'alienante/locatore, e il dato normativo è d'altra parte interpretato in senso conforme e costante anche dalla stessa giurisprudenza invocata impropriamente a sostegno dalla società ricorrente (cfr. per tutte, 27505/2008: “In tema di divieto di concorrenza, la disposizione contenuta nell'art. 2557 cod. civ., la quale stabilisce che chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, appropriandosi nuovamente dell'avviamento, non ha il carattere dell'eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti”); rilevato - d'altra parte - che nemmeno il contratto prevedeva alcun obbligo specifico in tal senso a carico dell'affittuario; ritenuta - in ogni caso - l'inconferenza dei fatti allegati dalla società ricorrente a sostegno dell'illegittimità delle condotte poste in essere dalle resistenti - quali la composizione della compagine sociale della ### s.r.l.s. ed il bacino di clientela comune riferibile ad entrambe le attività commerciali - in quanto generici e comunque inidonei a provare l'effettiva sussistenza di un danno risarcibile; ritenuto che nemmeno può essere accolta la domanda subordinata volta alla condanna della resistente ### s.r.l.s. al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 cod. civ. in quanto del tutto generica e priva di adeguate allegazioni in ordine ai rigorosi presupposti applicativi richiesti da tale norma (anche con riguardo alla correlazione tra eventuale arricchimento e diminuzione patrimoniale); ritenuto che l'esito finale del giudizio - comportante l'accoglimento solo parziale delle pretese della ricorrente nei confronti della ### - induce alla compensazione delle spese del giudizio fra tali parti (ferma restando - quanto al procedimento ex art. 186 ter c.p.c. - la rifusione delle spese prevista nella relativa ordinanza); ritenuto invece che le spese del giudizio tra la ricorrente e la resistente ### s.r.l.s. - liquidate d'ufficio ex d.m. 55/2014 - devono seguire la soccombenza della prima (con relativa distrazione in favore del difensore della resistente che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.); ritenuto - infine - che non sussistono i presupposti per la contestuale condanna della società ricorrente ex art.  96 c.p.c. (richiesta dalla resistente ###; P.Q.M.  definitivamente pronunziando, così decide: dichiara la contumacia della ### s.r.l.; conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 12.2.2021; rigetta la domanda dell'attrice nei confronti di ### volta all'ulteriore pagamento di euro 3.130,00; dà atto del legittimo trattenimento a titolo risarcitorio del deposito cauzionale (euro 10.000,00) - da parte della società attrice - in conseguenza dei danni arrecati dalla ### ai beni ed ai locali aziendali; rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria dell'attrice - a titolo di concorrenza sleale - proposta nei confronti della ### e della ### s.r.l.s; rigetta la domanda subordinata di pagamento - ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. - proposta nei confronti della ### s.r.l.s.; compensa le spese del giudizio fra la società ricorrente e la resistente ### condanna la società ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla resistente ### s.r.l.s., liquidate d'ufficio in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e ### come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ### 16.9.2025. Il GIUDICE

causa n. 31081/2020 R.G. - Giudice/firmatari: De Palo Fabio

M
1

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 326/2025 del 10-09-2025

... rischio che potesse mettere in essere un'attività di sviamento della clientela. Sul primo punto la teste ### ha confermato il capitolo 11 di parte resistente (### che nel mese di luglio 2024 la ###ra ### richiese al tecnico informatico dell'azienda di procedere al ### del computer aziendale verso il suo computer personale? ### se il tecnico informatico procedette a tale operazione) e ha così aggiunto “…ero presente alla telefonata tra la ### e il tecnico. Avvenne qualche giorno prima del litigio del 9.7.2024. Conosco il tecnico, si chiama ### So che ha proceduto al backup, l'ho saputo in tempi successivi, dopo che la ### era stata allontanata è stata fatta una verifica nei computer e si vedeva dalla data che era stato creato un backup nei primi giorni di luglio…”. ### la teste ### ha confermato il capitolo di prova puntualmente riferendo: “Il contatto della ### con il tecnico me lo ha riferito la collega. IO so che è stato eseguito il backup perché dai nostri computer risulta questa operazione con data 4.7.2024. ADR. Io successivamente ho contattato il tecnico perché avevo notato modifiche e non riuscivo ad aprire alcuni files. Lui mi ha confermato di aver eseguito il backup in (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ### ❖➢ in persona del Giudice, dott. ### all'udienza del 10 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### ex art. 429, 1° comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 794 del ### dell'anno 2024, vertente TRA ### nata a ### il ### ivi residente in via ### 13 (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'avv.  ### e dall'avv. ### anche disgiuntamente fra loro, elettivamente domiciliat ###### via ### 7, giusta delega in atti telematici. 
RICORRENTE E ### s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore #### ( P.I. ###) con sede ###### alla ### n. 64, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ( C.F.  del Foro di ### con studio in ### alla via ### n. 2 presso il quale elegge domicilio, giusta delega in atti telematici.  ###: impugnazione licenziamento. ###: Ricorrente: ### il Giudice del ### - in tesi, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato da ### srls nei confronti di ### a norma dell'art. 2, D. 
Lgs. n.23/2015, in quanto ritorsivo e comunque viziato da motivo illecito ex art.1345 c.c., e conseguentemente: - ordinare alla ### srls., in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro; - dichiarare tenuta e per l'effetto condannare ### srls., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito dalla ricorrente stabilendo un'indennità pari alla retribuzione dell'ultima busta paga corrisposta alla ricorrente ed allegata sub doc. 15 (mese di luglio 2024) - dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme riconosciute dal dovuto al saldo.  in ipotesi, accertato e dichiarato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare ### srls, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, di un'indennità di €. 12.150,00, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione, o della diversa somma di giustizia; in ogni caso, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare ### srls., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corripondere alla ricorrente l'importo di €. 2025,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; dichiarare tenuta e per l'effetto condannare ### srls., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corripondere alla ricorrente il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi nella misura di €.  15.000 o quella diversa minore o maggiore di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 
Con vittoria di spese e compenso professionale. 
Convenuta: "### il Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa, respingere le domande tutte proposte dalla ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto. 
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.   RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 13 settembre 2024 ### adiva il Tribunale di ### sezione lavoro, al fine di veder accertata e dichiarata la nullità del licenziamento intimatole da ### in quanto ritorsivo o, comunque, infondato per carenza del giustificato motivo oggettivo formalmente addotto. 
A tal fine rappresentava ### di aver convissuto more uxorio dal 2009 con ### - socio unico, legale rappresentante e presidente del Consiglio di amministrazione della società ### srls - unitamente ai rispettivi figli, nati da altre relazioni, in un immobile acquistato con un mutuo contratto dalla coppia (doc. 1); ### che il rapporto si è deteriorato per responsabilità del ### il quale teneva comportamenti aggressivi tanto da costringerla ad allontanarlo dall'abitazione e a ricorrere all'### ( denunce per maltrattamenti doc. 2) e che tali condotte sono state perpetrate dal ### anche in ambito lavorativo; ### che era stata assunta alle dipendenze della società convenuta a tempo indeterminato con decorrenza dal 12 agosto 2023 in qualità di impiegata addetta alle vendite, livello 3°, per la promozione e stipula di contratti nel settore della telefonia e della fornitura di energie (doc. 3); ### che, con lettera del 19 giugno 2024 (doc. 4), il datore di lavoro le comunicava il licenziamento con preavviso per giustificato motivo oggettivo, indicando la cessazione del rapporto di lavoro alla data del successivo 31 agosto; ### che con successiva lettera del 27 giugno 2024 (doc. 5) il ### reiterava l'intimazione di licenziamento con la medesima motivazione, ma indicando come data di cessazione del rapporto il 31 luglio; ### che egli poneva in essere al contempo condotte moleste e pregiudizievoli sul luogo di lavoro in suo danno allo scopo di escluderla dall'attività lavorativa fino a che in data 9 luglio 2024 veniva smantellata la propria postazione di lavoro; inoltre le intimava di firmare delle lettere di contestazione disciplinare per fatti insussistenti e mai contestati in precedenza; nella stessa data del 9 luglio il ### le sottraeva le chiavi della autovettura #### targata ### a lei in uso in forza di pregressi accordi (doc. 6) e che infine ### il giorno successivo trovava la serratura sostituita, con conseguente impossibilità di accesso al luogo di lavoro. 
Tanto sinteticamente riassunto, parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'iniziativa datoriale poiché non sorretta da alcuna valida motivazione e mascherante in realtà una finalità ritorsiva, produttiva di gravi danni sia patrimoniali che non patrimoniali. 
Lamentava inoltre di non ricevuto l'indennità sostitutiva del preavviso per il mese di agosto 2024. 
Concludeva quindi come in epigrafe compiutamente riportato.  2. Si costituiva ### srls, in persona del legale rappresentante ### contestando in fatto e in diritto i profili di doglianza di cui al ricorso e, in particolare, evidenziando come il licenziamento fosse motivato dalla consistente riduzione del fatturato aziendale. Evidenziava poi che il rapporto era cessato definitivamente alla data del 31 agosto 2024 (quindi come indicato nella prima lettera di licenziamento) e che la società aveva eseguito il pagamento di tutti ### 5 di 19 gli emolumenti maturati dalla ### compreso il preavviso per i mesi di luglio e agosto (doc n.3 res.). Nel merito del gmo, deduceva che la società era stata costituita nell'anno 2018, con oggetto l'assunzione di mandati di agenzia/subagenzia e rappresentanza, procacciamento di affari e/o segnalazione clienti, per conto di imprese nazionali ed estere operanti nei settori della telefonia e degli strumenti per la comunicazione e l'accesso alla rete internet, della fornitura di energia elettrica e l'attività di commercio in ogni forma di tutti i prodotti e accessori inerenti ai predetti settori (cfr. visura doc.  n.4). Tutti i dipendenti in forza presso l'azienda hanno sempre avuto la medesima qualifica di “addetti alle vendite”. Rappresentava inoltre che grazie alle manovre finanziarie (c.d. superbonus 110%) la società raggiungeva la sua massima espansione economica con la vendita di impianti fotovoltaici; a tal fine produceva bilanci del 2022 e del 2023 (doc n. 5 e n. 6), anno in cui la ### veniva assunta con qualifica di addetta alle vendite. Tuttavia nei tempi successivi gli incentivi per gli impianti fotovoltaici si riducevano drasticamente e in particolare il ### si esauriva alla data del 31 dicembre 2023.  ### vedeva quindi una consistente riduzione del volume di affari, con una media del 40%. 
Circa i dedotti maltrattamenti, riconosceva l'esistenza di una risalente relazione decennale sfociata in una convivenza more uxorio che terminava per volontà di entrambi allorquando la ### aveva deciso di intrattenere un'altra relazione con una terza persona. 
Parte resistente evidenziava inoltre ### che, nonostante le denunce subite, nessuna accusa formale era stata mossa al ### da parte dell'### e che la ### era solita inviargli messaggi di tutt'altro tenore, anche dopo la presentazione delle querele e la notifica del licenziamento (produceva a tal fine un messaggio ### inviato dalla ### al ### in data ###; Doc n. 12); ### che tuttora la ### vive in via ### 6 di 19 esclusiva nell'immobile di comproprietà, il cui mutuo viene pagato anche dal #### che i fatti occorsi in data 9 e 10 luglio 2024, dedotti a sostegno delle asserita illegittimità del provvedimento espulsivo, oltre a non essere fondati, sono successivi alla comunicazione del licenziamento; ### che essi si sono comunque svolti in maniera del tutto diversa come attestato da un video girato il 9 luglio da una dipendente della società; ### che il veicolo, le cui chiavi la donna rivendicava, era stato concesso in leasing alla società ### srls (doc. 15) e che non venne sottratto ma riconsegnato alla ### srls grazie all'intervento della ### di Stato in data 9 luglio 2024 dopo varie e vane richieste di riconsegna spontanea; ### che nessun titolo ne legittimava in effetti l'uso ed il possesso esclusivo in favore della ### in tal senso disconoscendo le due scritture private prodotte dalla ### quale doc. 6, la prima con data 15 aprile 2022, di gran lunga precedente alla stessa assunzione della ### perché recante firma non riconducibile al ### la seconda perché redatta su un foglio in bianco abusivamente riempito (cfr. mail di disconoscimento datata 15 aprile 2024, doc n. 17, da parte del ###.  3. Il Tribunale, preso atto dell'impossibilità di giungere a una soluzione bonaria della controversia, istruiva la causa documentalmente e con l'escussione di testimoni. All'odierna udienza, la causa è stata quindi discussa e decisa con la presente sentenza, di cui è stata data lettura.   ***  4. Utile sgombrare il campo da una delle domande proposte ovvero quella relativa al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso per il mese di agosto 2024. ### che la società resistente ha provveduto al relativo pagamento con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto. Ai fini della ### 7 di 19 valutazione della soccombenza virtuale, va evidenziato che il pagamento è stato effettuato con bonifico del 7 ottobre 2024, quindi in data successiva alla notifica del ricorso avvenuta tramite pec il ###. La domanda quindi appariva fondata.  5. ### del licenziamento non è invece fondata.  ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge 108 del 1990 - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante” (così in massima, tra le altre, Cass. n. 17087/11). 
Come è noto, l'onere di provare la natura ritorsiva è in capo a colui che ne assume l'esistenza cioè al lavoratore; al datore di lavoro spetta invece la prova della sussistenza del motivo formalmente addotto ovvero il gmo, nel caso di specie. È altresì bene rammentare che - secondo consolidata giurisprudenza - ai fini della nullità del licenziamento, affinché resti escluso il carattere unico e determinante del motivo illecito, non basta che il datore di lavoro alleghi l'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che causa e motivo risultino comprovati e che, quindi, possano da solo sorreggere il licenziamento (cfr., tra le altre, sent. n. 27325/2017). 
Quindi, riportati siffatti principi nel caso di specie, occorre verificare se la ### abbia dimostrato l'esistenza di un motivo unico e determinante consistente nella volontà ritorsiva dell'iniziativa e se, al contempo, ### abbia dato prova della sussistenza - pur in un ### 8 di 19 quadro di rapporti tra le parti non idilliaci - di una ragione oggettiva che giustificasse l'iniziativa datoriale. 
Ancora in premessa, non nuoce rammentare che, circa la sufficienza dell'indicazione del motivo (e ferma restando, ovviamente, l'analisi in merito alla sussistenza di esso), Cassazione Sez. Lav., sentenza 3245 del 5 marzo 2003, ha precisato che: “Il datore di lavoro ha l'onere di specificare il motivo del recesso, ma non è tenuto ad esporre analiticamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento, gravando su di lui l'onere di "provare" il motivo addotto (producendo eventualmente la documentazione necessaria) solo nell'eventuale giudizio promosso dal lavoratore per impugnare il licenziamento”. 
Inoltre “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. Pertanto, spetta al giudice il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, e l'onere probatorio grava per intero sul datore di lavoro, che deve dare prova anche dell'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria, mentre il lavoratore ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego” (cfr., in tal senso, 6559/2010; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 3040/11 e 25197/13). 6. La ricorrente ha individuato la volontà ritorsiva, ovvero il motivo illecito determinante, nell'essere stato, il licenziamento, la risposta al deterioramento dei propri rapporti con il convivente ### La causa, o motivo illecito, sarebbe quindi da individuarsi in ragioni del tutto estranee alle dinamiche lavorative. Come è noto, in ### 9 di 19 virtù del richiamo operato dall'art. 1324 cod. civ., la causa illecita e il motivo illecito rilevano ai fini della nullità anche negli atti unilaterali, quale è, appunto, il licenziamento. 
Difetta tuttavia, a giudizio del Tribunale, la prova che il ### abbia utilizzato le prerogative datoriali al solo fine di colpire la convivente nel contesto delle loro vicende personali e che quindi possa configurarsi un abuso del diritto di procedere all'adozione di siffatto, estremo, atto unilaterale: la finalità ritorsiva o punitiva nei confronti della convivente quale specifico motivo che determina la nullità della reazione datoriale perché atto piegato a interessi non tutelati e non tutelabili dall'ordinamento ovvero, appunto, la finalità di danneggiare la ricorrente.  7. Non dubita il Tribunale che i rapporti tra le parti fossero non buoni. 
Esse convivevano - il dato è pacifico - da numerosi anni more uxorio (la ricorrente deduce, senza essere contraddetta, sin dall'anno 2009) unitamente ai rispettivi figli, nati da altre relazioni. È poi documentale che nel giugno 2017 ### e ### hanno contratto un mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile da adibire a residenza della famiglia di fatto (doc. 1 ric.); pure incontestato che, anche dopo il licenziamento, la ### vive in quell'immobile e che il ### che invece vive altrove, continua a sostenere pro quota le rate del suddetto mutuo. 
Il rapporto ha evidentemente vissuto fasi alterne. Se si presta fede al contenuto delle denunce sporte dalla donna nei mesi di marzo e aprile 2024 e nel mese di luglio 2024 (quest'ultima, quindi, successiva al licenziamento), allegate in atti quale doc. 2 di parte ricorrente, i lamentati maltrattamenti sarebbero iniziati nel maggio 2022. Il che non ha impedito alle parti di procedere alla stipula nell'agosto 2023 di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che non può che essere letto come la prova di una rinnovata fiducia e ### 10 di 19 volontà reciproca di procedere quale coppia, unita anche sul lavoro (la tesi esposta dalla ricorrente, nelle note finali, che vi sarebbe stata una sorta di riserva mentale da parte del ### di utilizzare il contratto di lavoro come strumento per liberarsi della ricorrente è, oltre che illogica, del tutto sprovvista di sostegno probatorio). E del resto persino dopo le denunce e il licenziamento la ### esternava ancora sentimenti d'amore verso il ### da quest'ultimo non corrisposti. Si veda il messaggio in atti inviato dalla ### al ### in data 12 agosto 2024, cui ha fatto seguito un netto rifiuto dell'uomo e l'invito a chiudere definitivamente il rapporto, ma con rispetto reciproco (doc. n. 12 di parte resistente); un mese dopo tale risposta di chiusura del ### seguiva l'impugnativa giudiziale del licenziamento da parte della ### È evidente che un rapporto di coppia che non funziona più non vale da solo a connotare il licenziamento, operato da una delle parti in danno dell'altra, come di natura ritorsiva. 
Invero, a parte le due denunce presentate ai ### di cui sopra s'è detto, valutabili al più quale elemento indiziario, l'unico fatto che la ricorrente indica quale sintomatico della volontà ritorsiva nel contesto datoriale è la privazione delle chiavi e la contestuale inibizione all'accesso nei locali di lavoro. Ebbene tali vicende sono successive all'operato licenziamento per gmo e si collocano durante il periodo del preavviso. 
Non solo. 
La vicenda occorsa in data 9 luglio 2024, corroborata dal contenuto del video prodotto da entrambe le parti, non può che essere letta nel senso indicato da parte resistente piuttosto che in quello dedotto dalla ### Come si evince dall'audio e dalla conferma testimoniale effettuata dalle uniche altre due persone presenti, oltre ai diretti interessati, ovvero le dipendenti ### e ### il ### 11 di 19 aveva fatto richiesta formale alla ### di ottenere la restituzione delle chiavi dell'autovettura ### in questione, alle quali ella non aveva risposto. La mattina del 9 luglio il ### si impossessa quindi delle chiavi dell'autovettura e le mette nel proprio zaino (cfr. pag. 5 della deposizione della teste ### “### miccia che ha acceso il litigio è stata dovuta al fatto che il ### quella mattina prese le chiavi della vettura da sopra la scrivania dove le aveva lasciate la ### dicendole che siccome non aveva risposto alle mail con le quali lui le richiedeva la restituzione della vettura, lui prendeva le chiavi…”). Dal video si vede il ### che tiene lo zaino e la ### che cerca di portarglielo via non riuscendoci. Coerentemente riferisce la teste ### “…oltre a loro due, c'ero io e la collega ### Non era successo altre volte che litigassero così in ufficio, anche se si capiva che il loro rapporto era teso. ADR. Per quel che so, l'auto era utilizzata sempre dalla #### che il ### riportò un graffio sul fianco, non ricordo la dinamica di come se lo sia procurato perché l'ho visto dopo, cioè quando le acque si erano calmate. ### lite cessò infatti dopo l'arrivo della ### chiamata dalla ### Ricordo che i poliziotti fecero restituire le chiavi della vettura dopo che la ### aveva prelevato gli effetti personali e ci accompagnarono a casa. Per meglio dire, noi eravamo tutti (io, la ### la ### e il ###, con una macchina davanti (cioè la macchina contesa) e la polizia ci scortava dietro. ### non aveva nulla in mano durante la colluttazione. ADR: MI ricordo che il ### aveva lo zaino sulle spalle e la ### glielo tirava ma lui non voleva darglielo. Quindi più che una colluttazione è stata un'aggressione subita dal ### che non voleva dare le chiavi alla ### ADR: Le chiavi le aveva il ### e quando arrivò la polizia fece aprire la macchina al ### e la signora riprese i suoi effetti. ### spiegò alla signora che la macchina era aziendale e quindi non poteva tenerla. ### voleva la macchina, non ### 12 di 19 riprendere i propri effetti, per questo il ### non gli dava le chiavi…”. 
La situazione quindi degenera: si sente la ### urlare offese anche alle dipendenti e a un certo punto la ### rispondere in tono arrabbiato (la ### in proposito ha riferito: “(…) ### se non si sente bene l'audio, è vero che - come mi chiede la difesa della ricorrente - a un certo punto ho detto alla ### una frase tipo ”oggi ti si sistema noi per le feste”, ricordo di aver detto prima anche una frase tipo “ora si chiama i carabinieri” (l'ho risentita adesso anche nel video e riconosco la mia voce), anche se poi è stata la ### a chiamare la polizia. A un certo punto in effetti non ne potevo più, erano mesi che subivamo un'aria pesante e io fino a quel momento avevo cercato di stare anche vicina alla ### dal momento che sono una dipendente. Quella mattina mi sono spesa per cercare di riportare la calma e sentirmi accusare di essere coalizzata con ### mi ha fatto perdere la pazienza. ADR: Il video è stato realizzato dalla mia collega che si trovava al piano di sopra. 
Per rispondere alla domanda dell'Avvocata del ### in realtà la frase “fai schifo, fai tanto la santarella” non è rivolta a me, ma alla ### che stava registrando. A me la ### ha riservato offese, tipo “vaffanculo” …). Sostanzialmente in linea è anche il racconto della teste ### (sul punto pag. 11). Del resto il video consegna questo tipo di realtà (nel video si sente peraltro il ### invitare la ### a continuare a registrare quanto stava accadendo e sul punto la teste ### ha dichiarato: “…Il video me lo ricordo, l'ho girato io. ###'ho girato perché gli animi si stavano scaldando, come prova dei fatti e a tutela della mia posizione in azienda ho attivato il video. Ricordo peraltro che avevo visto la ### attivare il telefono e metterlo in tasca, ho pensato che forse stesse registrando un audio e ho pensato che il video potesse essere d'aiuto.” Lo stesso teste ### di parte ricorrente ha riferito di essere stato immediatamente contattato dal ### che gli raccontò l'accaduto e gli fece visionare un video (“…conosco le parti in quanto collaboravo con ### srls quale procacciatore d'affari; attualmente condivido il medesimo ufficio con la ### pur gestendo due differenti attività. Interrogato sui capitoli di cui al ricorso, dichiara: Cap. 1: non ero presente. Il pomeriggio di quel giorno sono stato contattato dal ### che mi riferiva l'episodio. Egli mi riferiva peraltro che la discussione riguardava le chiavi dell'autovettura che la ### utilizzava e che erano state chiamate le forze dell'ordine. 
Mi faceva anche visionare un video dell'accaduto…”).  ### del resto che la ### una volta intervenuta su richiesta della ### e preso atto dei fatti, ha restituito le chiavi dell'autovettura al ### trattandosi di un'autovettura aziendale. In ordine alle ragioni per le quali la ### non voleva restituire le chiavi è evidente che erano legate al fatto che ella non aveva la disponibilità di altre autovetture, come confermato anche dai due testi dalla stessa addotti (### e la moglie di quest'ultimo, Guidotti, escussi all'udienza del 19 marzo scorso). 
Vano il tentativo giudiziale della ### di giustificare un diritto all'uso della autovettura #### targata ### di proprietà di una società di leasing (cfr. doc. 15 res.) come fondato su accordi scritti intervenuti con la società. ### ha prodotto infatti due scritture private (doc. 6), entrambe disconosciute: la prima reca una data di un anno e mezzo antecedente alla stessa assunzione della ### e una firma che il ### ha dichiarato non essere propria; quanto alla seconda, già con mail di risposta del 15 aprile 2024 (doc n.16 res.), quindi antecedente all'instaurazione del presente giudizio, il ### si era lamentato con la ex compagna che il foglio in questione era stato riempito in maniera non conforme agli ### 14 di 19 accordi. A fronte del disconoscimento, la parte che ha prodotto le scritture non ne ha chiesto la verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc. 
Dopo quest'episodio e dopo che la ### il 9 luglio aveva restituito alla ### gli effetti personali presenti nell'autovettura, è pacifico tra le parti che il ### il giorno successivo cambiò la serratura dell'ufficio per impedire l'accesso alla ### Lo riferiscono sia i testi della società che lo stesso ### (quest'ultimo ha dichiarato: “…So che la chiave dell'ufficio venne sostituita. Ciò dico in quanto io ero in possesso delle chiavi dell'ufficio perché svolgevo un ruolo di coordinatore degli agenti, pur non avendo ricevuto alcun incarico formale dal ### (il mandato di collaborazione come procacciatore l'avevamo comunque firmato). ### mi chiamò per dirmi che la chiave che avevo non avrebbe più funzionato in quanto l'aveva sostituita. ### tali episodi, dopo qualche giorno ho interrotto i rapporti con il ###..”). Di qui la reazione della ### descritta dalle teste ### e ### che la mattina del 10 luglio 2024 insisteva per entrare picchiando sulla porta (in particolare la teste diretta ### ha così riferito sul capitolo 8: ### che in data 10 luglio 2024 la ###ra ### si presentò presso i locali della ### srls proferendo minacce alla dipendente sig.ra ### ivi presente? ### È avvenuto prima dell'apertura dell'ufficio, io di solito infatti arrivo presto e mi chiudo a chiave fino all'orario di apertura al pubblico. Ho sentito bussare, ho visto la ### agitata che batteva sulla porta chiedendo che le fosse aperto. Mi sono impaurita e mi sono chiusa in bagno. Ho chiamato la collega che si trovava al vicino bar, la quale mi disse che sarebbe venuta. ### disse anche di stare tranquilla perché la porta dell'ufficio era chiusa. ### sono rimasta in bagno per circa 5 minuti, il bagno si trova al piano di sopra e la ### bussava alla porta d'ingresso di sotto. Poi è arrivata la collega, nel frattempo ### 15 di 19 la ### era andata via. ADR. ### non c'era, io dopo gli ho raccontato i fatti occorsi...). 
Del resto, già qualche giorno prima del litigio del 9 luglio 2024, la ### aveva fatto eseguire d'iniziativa copia dell'hard disk dell'ufficio, palesando il rischio che potesse mettere in essere un'attività di sviamento della clientela. 
Sul primo punto la teste ### ha confermato il capitolo 11 di parte resistente (### che nel mese di luglio 2024 la ###ra ### richiese al tecnico informatico dell'azienda di procedere al ### del computer aziendale verso il suo computer personale? ### se il tecnico informatico procedette a tale operazione) e ha così aggiunto “…ero presente alla telefonata tra la ### e il tecnico. Avvenne qualche giorno prima del litigio del 9.7.2024. Conosco il tecnico, si chiama ### So che ha proceduto al backup, l'ho saputo in tempi successivi, dopo che la ### era stata allontanata è stata fatta una verifica nei computer e si vedeva dalla data che era stato creato un backup nei primi giorni di luglio…”. ### la teste ### ha confermato il capitolo di prova puntualmente riferendo: “Il contatto della ### con il tecnico me lo ha riferito la collega. IO so che è stato eseguito il backup perché dai nostri computer risulta questa operazione con data 4.7.2024. ADR. Io successivamente ho contattato il tecnico perché avevo notato modifiche e non riuscivo ad aprire alcuni files. Lui mi ha confermato di aver eseguito il backup in buona fede. ADR: il tecnico si chiama ###” Sul secondo aspetto, le testi hanno confermato che la ### nel corso dei mesi di luglio e agosto (quindi nel periodo coperto dal preavviso), ha offerto la propria attività in concorrenza con quella della ### In particolare, la teste ### così ha riferito sul capitolo 12: “### l'abbiamo saputo perché i clienti chiamavano in ufficio per chiedere ragione di questo. Poi l'abbiamo visto anche sui ### 16 di 19 social della ### dove invitava i clienti a stare con lei. ADR. 
Ricordo che i clienti che in quei giorni chiamavano erano numerosi. 
ADR: Riconosco il post della ### (doc. 13 di parte ricorrente che mi viene fatto vedere), lo ha fatto il ### in risposta alle telefonate dei clienti e agli interventi social dei giorni precedenti fatti dalla Bambagioni”. Sul capitolo 13: “### che la ###ra ### nel periodo compreso tra il luglio 2024 e fine agosto 2024 con molteplici telefonate e mail intimava i dipendenti della ### srls di astenersi dal contattare i clienti della società ### srls asserendo che questi fossero suoi clienti? ### l'ha detto anche a me.” E sul capitolo 14 (### se riconoscete la pubblicazione social eseguita dalla ### che vi si mostra ( doc n. 18) e quando la stessa è stata pubblicata): Lo riconosco, è uno stato di whatsapp , uno di quegli interventi sui propri canali che la ### effettuava per invitare i clienti a stare con le, di cui prima parlavo. ADR. Non ricordo la data , ma in quei giorni erano frequenti interventi della ### di questo tipo.” In senso analogo la teste ### ha riferito sui medesimi capitoli (sul cap. 12: ### Ci sono stati molti clienti che telefonavano in ufficio chiedendoci come mai venissero contattati dalla ### Sul cap.13: “### Ha parlato anche con me. Mi ricordo che ha effettuato anche telefonate anonime cioè con numero oscurato sul cordless dell'ufficio. ADR lei telefonava con il suo numero mai noi non rispondevamo perché lo riconoscevamo, quindi ha chiamato anche con numero oscurato (compariva la scritta numero sconosciuto). ADR dopo quanto accaduto il 9 temevamo che la ### registrasse e potesse utilizzare magari un pezzetto della conversazione contro di noi”. E sul cap. 14: Riconosco l'immagine che mi si mostra. Non ricordo se sia comparsa su whatsapp o su facebook della ### Ricordo il tenore”.). Quindi il post sui canali social della ### con il quale si informavano i clienti che la ### non lavorava più per la società (doc. 13 di parte ricorrente) - anch'esso peraltro successivo al licenziamento, ma indicato da parte ricorrente quale riprova dell'intento ritorsivo - era in realtà, al pari dell'allontanamento dai locali aziendali, uno strumento di difesa della società nei confronti di una dipendente che ne stava danneggiando gli interessi.  8. Circa la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, parte resistente ha dedotto come inizialmente l'attività commerciale era circoscritta al solo procacciamento di clientela per gli operatori di telefonia, gas ed energia, e che con l'avvento della manovra finanziaria del c.d. ### 110% la società incrementava il proprio fatturato grazie alla vendita di impianti fotovoltaici; in particolare il fatturato passava da € 402.58,00 per l'anno 2022 (doc n.5) ad € 511.869 per l'anno 2023 (doc n.6). Nel pieno degli effetti di tale espansione, la società procedeva all'assunzione della ### con qualifica di addetta alle vendite, 3° livello. È noto che nel tempo gli incentivi si sono ridotti fino ad essere eliminati, residuando a partire dal 2024 la sola possibilità di operare detrazioni fiscali su alcune tipologie di interventi. La riduzione conseguente del volume d'affari e le ragioni di essa non sono state puntualmente e adeguatamente contestate e, comunque, risultano comprovate. In udienza il commercialista ### ha infatti confermato le comunicazioni trimestrali indicanti il fatturato e quindi il volume d'affari (doc n. 7 e 8). Inoltre è interessante notare come non solo le testi ### e ### abbiano confermato il fattore causale della riduzione (ovvero il suddetto venir meno degli incentivi statali), ma anche il testimone di parte ricorrente ha confermato tale dato (“vero, la contrazione partì nel febbraio 2023 a seguito del venire meno dei benefici statali (cd. Bonus). Io stesso ho avuto una contrazione delle vendite quale promotore con partita iva…”), assegnando invero un ### 18 di 19 ruolo anche alla asserita riduzione dell'impegno lavorativo del ### (che avrebbe “…contribuito al calo delle vendite…”). 
Sebbene il Tribunale non possa entrare nel merito delle scelte imprenditoriali operate, non può non rilevarsi (anche a conferma dell'esclusione del dedotto intento ritorsivo) come nello stesso periodo e con la medesima motivazione sia stato disposto anche il licenziamento del dipendente ### (assunto il 22 giugno 2022 e licenziato nel maggio del 2024; cfr. doc n.9 res.). Va notato poi che tutti i dipendenti erano assunti con la qualifica di addetti alle vendite 4° livello, tranne la ### che era inquadrata al 3° livello (probabilmente in ragione delle pregresse esperienze e del patrimonio di conoscenze nel settore), la quale era l'ultima assunta in ordine temporale e l'unica a tempo pieno, mentre gli altri lavoravano in part time. Il che ovviamente incideva sul peso della busta paga e conseguentemente sull'efficacia delle misure predisposte per ridurre i costi (cfr. prospetti paga, doc n.11 di parte resistente). Sebbene nulla abbia dedotto parte ricorrente in tema di eventuale violazione del repechage - e quindi di corretta individuazione del soggetto da licenziare in base ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse - deve notarsi, in aggiunta a quanto detto in precedenza, come il posto di lavoro della ricorrente non risulti essere stato successivamente occupato da altre figure.  9. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere integralmente rigettato. Stante la non agevole ricostruzione in fatto della vicenda, tenuto conto del contesto familiare, sia pur di fatto, nel quale essa è maturata e quindi, in definitiva, alla luce dei margini di incertezza che possono avere indotto la ricorrente a intraprendere la lite, nonché degli esiti della valutazione prognostica in punto di domanda, cessata, per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, le relative ### 19 di 19 spese possono essere integralmente compensate in applicazione dell'art. 92 c.p.c., nella versione introdotta dalla l. 162/2014 e nella lettura proposta dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso; - rigetta nel resto il ricorso; - compensa tra le parti le spese di lite.   ### 10 settembre 2025 

IL GIUDICE
dott. ### n. 794/2024


causa n. 794/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Grosso Giuseppe

M
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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3153/2025 del 03-09-2025

... con l'apertura della sede di Napoli e conseguente sviamento di clientela, pertanto, chiedeva la condanna della P.E.S.S. S.r.l. al risarcimento dei danni pari ad € 630.043,00, oltre ai mancati incassi per gli anni 2021 e 2022, da quantificare in corso di causa. Con ordinanza del 6.12.2021, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata all'udienza del 24.05.2022 con concessione dei termini ex art. 183, co 6 comma cpc. All'esito del deposito delle memorie, ammessa ed espletata la prova testimoniale, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.05.2024. Mutata la persona del giudicante, con ordinanza del 7.02.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge. Occorre in primo luogo vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente. Tale eccezione è pienamente ammissibile atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 6494/2021 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### - ### in persona del giudice unico onorario Dott.ssa ### pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6494 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra ### E ### S.R.L., (C.F. e P. IVA ###), in persona del legale rappresentante p.t. ### rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. ### (C.F. ###), con il quale elettivamente domicilia in #### 25 - opponente e Dott. ### (C.F. ###), nato a Napoli il ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv.  ### (C.F. ###), giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati in ### al ### 79 (### presso lo studio dell'Avv. ### - opposto #### in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte. 
Ragioni in fatto e diritto della decisione Con decreto ingiuntivo n. 1665/2021 del 23 aprile 2021, il Tribunale di ###, in accoglimento del ricorso proposto dal Dott. ### ordinava alla ### e ### s.r.l. il pagamento della somma di € 8.052,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo nonché le spese del procedimento per il mancato pagamento di fattura emessa in dipendenza del contratto di franchising del 29 settembre 2014.
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data ###, l'ingiunta spiegava tempestiva opposizione, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito affermando essere competente il Tribunale di ### cui è attribuita in via esclusiva la competenza come stabilito dal punto 26 “### applicabile e ### competente”, e specificato espressamente al punto 26.2 del contratto di franchising. 
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa dell'opposto, in quanto il contratto di franchising era stato stipulato per la durata di anni quattro, tacitamente rinnovabile in assenza di disdetta di una delle parti, da inviare almeno dodici mesi prima della scadenza, e con raccomandata a/r. del 3 agosto 2017, consegnata dal corriere DHL il successivo 4 agosto 2017, il franchisor comunicava la sua volontà di non rinnovare il rapporto contrattuale alla convenuta successiva scadenza del 28 settembre 2018 e di volerlo far cessare in detta data, alla quale, pertanto, cessava definitivamente il rapporto. 
Da ultimo, instava per la revoca del decreto stesso e formulava, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'opposto alla restituzione di atti, documenti, attrezzature e strumentazione e di tutto quanto di pertinenza della ### s.r.l., comprese le banche dati relative alla gestione amministrativa dei pazienti, comprensive degli adempimenti ex ### 2016/679, unitamente a tutta la documentazione sanitaria riguardante le prestazioni erogate come franchisee, e a ogni atto e documento formato o ricevuto in costanza di rapporto, alla restituzione delle somme indebitamente riscosse per “spese di gestione dello studio” e altro, oltre rivalutazione monetaria e interessi, sino al soddisfo, ed al risarcimento dei danni, oltre rivalutazione monetaria e interessi. 
Costituitosi in giudizio l'opposto nel contestare le avverse difese, deduceva, in merito all'eccezione di incompetenza per territorio dell'opponente, la vessatorietà dell'art. 26 del contratto di franchising. 
Nel merito, assumeva che l'unica disdetta inviata dalla P.E.S.S. veniva recapitata al dott. ### in data ### vale a dire in una data successiva al termine ultimo (28/9/2017) contrattualmente pattuito per impedire il rinnovo del contratto; pertanto, il contratto si era rinnovato alla prima scadenza del 28/9/2018, in assenza di una tempestiva disdetta. ### spiegava poi reconventio reconventionis per i danni subiti dalla condotta della opponente, che aveva determinato un notevole calo di fatturato con l'apertura della sede di Napoli e conseguente sviamento di clientela, pertanto, chiedeva la condanna della P.E.S.S. S.r.l. al risarcimento dei danni pari ad € 630.043,00, oltre ai mancati incassi per gli anni 2021 e 2022, da quantificare in corso di causa.
Con ordinanza del 6.12.2021, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata all'udienza del 24.05.2022 con concessione dei termini ex art. 183, co 6 comma cpc. 
All'esito del deposito delle memorie, ammessa ed espletata la prova testimoniale, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.05.2024. 
Mutata la persona del giudicante, con ordinanza del 7.02.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge. 
Occorre in primo luogo vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente. 
Tale eccezione è pienamente ammissibile atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge” (cfr., ex multis, Cass., ord., n. 15958/2018). 
Va, poi, osservato che la clausola di elezione del foro esclusivo contenuta nel contratto di franchising sottoscritto dalle parti il ### (doc. n. 1 di parte opponente), di cui all'art.  26.2, ha il seguente tenore letterale: “Per qualsiasi controverisa inerente o derivante dal presente contratto la competenza apparterrà in via esclusiva al foro di Firenze”. 
Tale clausola appare sicuramente idonea a valere come deroga, su accordo delle parti, agli ordinari criteri di individuazione della competenza territoriale, rispettando i requisiti previsti dall'art. 29 c.p.c., come chiariti dalla concorde giurisprudenza di legittimità: essa, infatti, facendo esplicito riferimento al carattere esclusivo del foro di ### indistintamente esteso ad ogni controversia dovesse insorgere tra le parti, costituisce una inequivoca manifestazione della volontà dei contraenti di devolvere la cognizione di contrasti che dovessero tra essi sorgere al giudice del foro prescelto, escludendo la concorrenza con gli ordinari fori individuati in via alternativa dalle norme processuali, apparendo quindi rispettosa del pacifico principio di diritto per cui, in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (ex multis, Cass., ord. 21010/2020; ord. n. 21362/2020; ord. n. 15278/2015).
Peraltro, ai fini della specificità della clausola richiesta dall'art. 29 c.p.c., che esige che l'accordo derogatorio della competenza si riferisca ad “uno o più affari determinati”, l'espressione “per qualsiasi controversia” contenuta nella disposizione per cui è causa deve essere intesa come riferita ad ogni e qualsiasi tipologia di controversia dovesse nascere tra i contraenti, ovviamente purché inerente il contratto nel quale la clausola derogatoria della competenza è inserita, in applicazione del principio (affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, in cui la clausola di elezione del foro esclusivo recava il riferimento a “qualsiasi controversia”), per cui la clausola riferita a “qualsiasi controversia” deve essere interpretata quale deroga alla competenza ordinaria sia per le pretese fondate sul contratto sia per quelle, aventi ad oggetto la responsabilità aquiliana, in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo dell'azione (###: Cass., ord. n. 8548/2017; ord.  24869/2010). 
Ciò posto, si tratta di verificare se, a fronte di una valida clausola di elezione di un foro esclusivo, sia stato assolto l'onere formale della specifica approvazione per iscritto previsto dall'art. 1341, comma 2, Giova osservare come il contratto in esame riporti in calce la dichiarazione di approvazione espressa da parte dell'opposto, ai fini di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., delle disposizioni contenute in una molteplicità di articoli del contratto, i quali sono elencati e richiamati espressamente non solo tramite il relativo numero, ma anche attraverso una sintetica enunciazione del loro contenuto. 
Sebbene, quindi, il richiamo sia indubbiamente cumulativo e promiscuo (come sostenuto dalla parte opposta), in quanto relativo a clausole sia vessatorie che non vessatorie, deve ritenersi che esso sia stato operato in maniera idonea a sollecitare adeguatamente l'attenzione del sottoscrittore, necessariamente destinata ad essere rivolta anche al contenuto delle clausole richiamate, ivi compreso quello delle clausole vessatorie. 
Peraltro, malgrado il richiamo abbia ad oggetto molteplici clausole del contratto, non le riguarda tutte, riferendosi a 15 clausole sulle 27 complessivamente presenti nel testo contrattuale, di tal ché non appare cogliere nel segno la tesi dell'opposto laddove sostiene che la menzione della maggior parte delle condizioni contrattuali inficerebbe la validità del richiamo. 
Né può ritenersi che la natura promiscua del richiamo, avente ad oggetto condizioni vessatorie ed altre non vessatorie, implichi di per sè l'inefficacia della sottoscrizione per accettazione: la fattispecie è stata difatti più volte presa in esame era invero relativa ad una fattispecie in cui “tutte e ciascuna” delle clausole delle condizioni dalla Suprema Corte, che ha affermato che deve negarsi l'idoneità di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto (ex multis, Cass., ord. n. 17939/2018; sent. n. 22984/2015; ord. n. 4404/2014; ord.  9492/2012). 
Nel caso di specie, pertanto, il richiamo cumulativo non a tutte le clausole contrattuali, ma ad alcune (sebbene numerose), vessatorie e non, effettuato non soltanto tramite indicazione del numero, ma anche, benché sinteticamente, del contenuto, è idoneo a reputare assolto l'onere formale della sottoscrizione per accettazione di cui all'art. 1341, comma 2, A ciò consegue la validità ed efficacia della clausola di elezione del foro esclusivo contenuta nel contratto di franchising sottoscritto dalle parti il ### dovendo, quindi, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di ### ad emettere l'opposto decreto ingiuntivo, per essere competente il Tribunale di ### foro esclusivo prescelto dalle parti. 
La presente dichiarazione di incompetenza impone la declaratoria di nullità e, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, posto che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione stessa, deve dichiarare l'incompetenza del giudice del monitorio e, conseguentemente, la nullità del decreto (come infatti evidenziato dalla Suprema Corte, ove venga in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiarata l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, “si pone termine, con la pronuncia di incompetenza e la conseguente revoca, per motivi processuali, del decreto ingiuntivo, al giudizio di opposizione, onde, essendo la pronuncia di revoca del decreto (esplicita o implicita) conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più, propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario”: Cass., ord. n. 10687 del 20.5.2005; in senso conforme, tra le altre, ord. n. 16744 del 17.7.2009; Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10563 del 22/05/2015; sent. n. 1372 del 26.1.2016). 
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. la parte opposta è tenuta a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio di opposizione, che si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie), in relazione al valore della controversia.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza domanda od eccezione disattesa: 1) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di ### sul ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal Dott. ### essendo competente il Tribunale di ### e, per l'effetto, dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo n. 1665/2021 emesso il ### nell'ambito del procedimento con R.g. n. 3507/2021; 2) condanna l'opposto Dott. ### al pagamento in favore della ### e ### s.r.l. delle spese processuali che si liquidano in € 545,00 per spese vive ed € 2.540,00 per compenso, oltre iva e cpa e rimb. forf. nella misura del 15%; Così deciso in ### 03.09.2025 Il Giudice Onorario Dott.ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs.  7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

causa n. 6494/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Esposito

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