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Tribunale di Genova, Sentenza n. 1259/2023 del 25-05-2023

... ### del Popolo Italiano Il Tribunale di ### persona del Giudice Unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 15323/2017 promossa da: ### M. ### e Avv. R. Guidi -parte attrice contro ### di ### di ### società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. A. Bottino e Avv. D. Tione -parte convenuta e con l'intervento di ### quale procuratrice speciale di ### 3 ### Avv. R. Sardi -parte intervenuta Registrato il: 10/02/2025 n.1388/2025 importo 200,00 CONCLUSIONI. - Per parte attrice: come da atto di citazione, “chiedendo l'integrazine dell'istruttoria come da quesito nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc”; - per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta; - per parte intervenuta: come da “comparsa di costituzione per cessione credito”; ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Rilevato che ### citava in giudizio la ### di ### di ### società cooperativa (di seguito, brevitas, anche ###, con cui aveva stipulato in data ### un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile, chiedendo che “### l'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, 1. Accertare e dichiarare la parzial (leggi tutto)...

testo integrale

### del Popolo Italiano Il Tribunale di ### persona del Giudice Unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 15323/2017 promossa da: ### M. ### e Avv. R. Guidi -parte attrice contro ### di ### di ### società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. A. Bottino e Avv. D. Tione -parte convenuta e con l'intervento di ### quale procuratrice speciale di ### 3 ### Avv. R. Sardi -parte intervenuta
Registrato il: 10/02/2025 n.1388/2025 importo 200,00 CONCLUSIONI.  - Per parte attrice: come da atto di citazione, “chiedendo l'integrazine dell'istruttoria come da quesito nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc”; - per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta; - per parte intervenuta: come da “comparsa di costituzione per cessione credito”; ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Rilevato che ### citava in giudizio la ### di ### di ### società cooperativa (di seguito, brevitas, anche ###, con cui aveva stipulato in data ### un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile, chiedendo che “### l'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, 1. Accertare e dichiarare la parziale nullità, relativa alla corresponsione degli interessi, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1815 secondo e terzo comma c.c. cfr. art. 644 commi tre e quattro codice penale, 1419 c.c., del contratto di mutuo derivante dall'usurarietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, imputare le somme versate in eccesso alle rate a scadere composte le medesime della sola quota capitale. 2. Accertare e dichiarare la nullità o comunque la non debenza dell' interesse ultra legale pattuito nel contratto di mutuo fondiario, stipulato tra parte attrice e parte convenuta, per violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza e comunque degli art. 117 TUB e 1284 c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al tasso legale e, per l' effetto, imputare le somme versate in eccesso alle rate a scadere composte le medesime della quota interesse pari al tasso legale vigente a ciascuna scadenza. 3. Accertare e dichiarare la nullità o comunque la non debenza dell' interesse ultra legale pattuito nel contratto di mutuo fondiario, stipulato tra parte attrice e parte convenuta per violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza e conseguentemente ricalcolare il rimborso utilizzando la formula matematica dell' interesse semplice, previa declaratoria di nullità ### il: 10/02/2025 n.1388/2025 importo 200,00 della clausola “FLOOR” posta all' art. 2 e, per l' effetto, imputare le somme versate in eccesso alle rate a scadere composte le medesime della quota interesse pari al tasso semplice vigente a ciascuna scadenza. 4. Accertare e dichiarare la nullità della clausola “FLOOR” di cui all' art. 2. 5.Accertare e dichiarare l' avveramento dei presupposti per la riduzione della trascrizione ipotecaria e conseguentemente ordinare all' istituto medesimo di procedere alla rettifica presso la competente conservatoria. 6. Accertare e dichiarare che, alla data del 28/02/2015, la parte attrice aveva versato interessi in eccesso ex L.108/96 per ### 13.530,47 ed ### 10.179,87 ex art. 1284 c.c. e pertanto dichiarare priva di effetti la missiva decadenziale del termine inviata dall' istituto di credito. 7. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”; 2. - rilevato che ### di ### di ### si costituiva in giudizio, contestando le domande dell'attrice, di cui chiedeva il rigetto, previo accertamento dell'assenza di tassi usurari e dell'adempimento ad essa assegnati dalla normativa sul mutuo; 3. - rilevato che, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, la causa veniva istruita mediante licenziamento di CTU contabile; 4. - rilevato che, con atto del'11.01.2022. ### quale procuratrice speciale di ### 3 ### si costituiva in giudizio, quale cessionaria del credito, instando per il rigetto delle domande attoree; 5. - rilevato che all'udienza del 01.02.2023 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice assegnava loro i termini ex art. 190 cpc, rimettendo la causa in decisione; *****  ### il: 10/02/2025 n.1388/2025 importo 200,00 6. - ritenuta l'infondatezza della domanda di dichiarazione di nullità delle clausole sugli interessi, poiché usurari: - la CTU espletata -corredata da ampie motivazioni ed indagini tecniche, sicchè le conclusioni vengono fatte proprie dalla scrivente dapprima premette l'inquadramento del contratto, rilevando che “in data 6 Luglio 2009, parte attrice a titolo personale stipulava con la ### di ### di ### il contratto di mutuo a tasso variabile di cui al n. rep. Notarile 12089 racc.4908 Con tale atto si pattuiva la dazione in linea capitale di ### 90.000,00 da restituirsi in 180 rate mensili (+1 di soli interessi) al tasso corrispettivo iniziale del 3,5%, mentre, il tasso di mora convenuto era del 5,5%. ### dichiarato era pari a 3,690%. Il tasso soglia vigente all'epoca della convenzione era del 5,085 % art. 3: ““La parte mutuataria si riconosce in debito a titolo di mutuo verso la ### mutuante della somma di ### 90.000, e si obbliga, per sé, successori ed aventi causa, in via solidale ed indivisibile, a restituirla nel termine di 15 anni mediante il pagamento, presso la sede della ### mutuante o presso una qualsiasi delle sue filiali, di n. 180 rate, con scadenza a partire dal 31 Agosto 2009, attualmente di importo di ### 643,40 tutte comprensive di quota capitale e quota interessi, calcolati questi ultimi al tasso fissato a norma dell' art. 2, attualmente pari al 3,50% in ragione d'anno.... - Le condizioni del mutuo sono riportate in allegato 2 ed erano state allegate al mutuo sub “A” mentre il piano di ammortamento dettagliato non era stato allegato al contratto di mutuo ed è stato consegnato da parte convenuta successivamente (copia riportata in allegato 3)” (pag. 5 relazione); - quanto al tema della usurarietà degli interessi, il CTU afferma quanto segue. 
Circa gli interessi corrispettivi, il CTU conclude che “il TEG ( calcolato con la formula del TIR come sopra specificato), considerando tutte le spese inerenti ( istruttoria, spese rinnovo ipoteca = 425 euro e incasso rata 2,5 euro mensili), dichiarate ### il: 10/02/2025 n.1388/2025 importo 200,00 nel contratto e' in linea con quello rilevato . Infatti il Teg dichiarato in contratto è del 3,690%, quello riscontrato è pari a 3,684% in linea con quello dichiarato, come risulta dalla ### B, inferiore al tasso soglia che ,come accertato anche da parte attrice, era pari al 5,085%. Pertanto non ho effettuato alcun ricalcolo del piano di ammortamento secondo quanto richiesto dal punto 3 del quesito” (pag. 13). 
In ordine agli interessi moratori, il CTU mette in luce come “3) il tasso di mora previsto era superiore al tasso soglia, ma in assenza di prove documentali dalle quali risultino pagamenti di interessi di mora non è stato possibile espungere gli interessi di mora addebitati e addivenire alla rideterminazione richiesta nel quesito al punto 4). 
Lo scrivente ha provveduto ad effettuare comunque uno stress test applicando il tasso di mora contrattuale a tutte le rate di mutuo (quantificando un totale di potenziali interessi di mora in 47.871,28 euro) ipotizzando che il mutuatario si rendesse inadempiente fin dalla prima rata e pagasse le rate contrattuali e gli interessi di mora contestualmente all'ultima rata In questo caso il TEG (calcolato con il metodo del TIR ) sarebbe pari al 4,125% e comunque anche in questo caso inferiore al tasso soglia del 5,085%, come risulta dalla ### C.” (pagg. 11 e 12). 
Successivamente all'elaborato peritale, è stato espresso dalla Suprema Corte a S.U. il noto principio di cui alla sentenza n. 19597/2020, alle cui diffusissime argomentazioni si fa rinvio, da cui discende come debba, a fortiori, giungersi ad escludere la sussistenza di un tasso moratorio, atteso che al tasso soglia previsto per i tassi corrispettivi va aggiunta la maggiorazione media degli interessi moratori, ossia la percentuale, ratione temporis, del 2,1 %. 
Non ricorrono quindi profili di nullità; 7. - ritenuta l'infondatezza della domanda volta alla dichiarazione di nullità e/o di non debenza dell'interesse ultra legale pattuito per violazione dei canoni di trasparenza, determinatezza e degli artt. 117 ### il: 10/02/2025 n.1388/2025 importo 200,00
TUB e 1284 cc, basata sulle deduzioni in base alle quali “come si evince dall' elaborato peritale allegato, l' istituto di credito non ha descritto la tipologia di piano di ammortamento utilizzata, non ha specificato come agiscono le quote capitali e le quote interessi al pagamento di ciascuna rata. Non è inoltre specificata la formula matematica utilizzata per il calcolo del piano di ammortamento. L' allegato peritale n. 1 dimostra, infatti, che alle condizioni descritte nel contratto di mutuo sono possibili infinite modalità del rimborso del prestito contratto, tutte diverse in ragione di quota capitale e di quota interesse. Si rileva altresì che, nell'estratto conto n. 240141670 del 30/09/2009, alla data del 31/07/09, è rilevato un movimento dare a favore della ### di ### 218,25 con causale pagamento rata mutuo (solo quota interessi, si veda allegato peritale n. 9). Dalla lettura del contratto questa rata (di fatto di preammortamento) non viene indicata. Anzi il contratto prevede esplicitamente un pagamento di 180 rate di cui la prima datata 31/08/2009. Tale importo dovrà essere sommato a tutti gli importi in eccedenza versati dalla parte mutuataria, così come evidenziato in perizia. Solo con la missiva dichiarativa della decadenza dal beneficio del termine è stato possibile capire e determinare la tipologia di piano utilizzata dall' istituto di credito e la formula matematica usata per il calcolo dell' interesse. ###. ### sulla base della ricostruzione matematica dei dati ricavati dalla missiva, ha provveduto a redigere (nell' allegato peritale n. 3) il piano d' ammortamento che l'istituto di credito avrebbe dovuto allegare al contratto” (pag. 5); ritenuto infatti che: - Il contratto contiene l'indicazione di tutti gli elementi essenziali per individuare i tassi praticati, come emerge anche dalla sintesi del regolamento negoziale ricostruito dal CTU e sopra riportato; - la CTU espletata dà atto di aver provveduto a “1) predisporre il piano di ammortamento ex-ante sulla base del tasso enunciato nel contratto e a controllare che il piano di rimborso con ammortamento alla francese fosse in linea con le condizioni ### il: 10/02/2025 n.1388/2025 importo 200,00 contrattuali indicate e con il piano di ammortamento fornito dalla banca. ### A l'elaborato conferma che il piano di ammortamento è coerente con quello riferito al contratto.. Gli interessi corrispettivi ricalcolati sono pari a 26.026,73 euro, con una differenza di circa 1 euro rispetto a quanto indicato ( 26.027,75 euro) ; differenza non significativa dovuta presumibilmente ad arrotondamenti” (pag. 11) e conclude che “1. il piano di ammortamento ex-ante sulla base del tasso enunciato nel contratto con il piano di rimborso con ammortamento alla francese è in linea con le condizioni contrattuali indicate e con il piano di ammortamento fornito dalla banca . ### A l'elaborato conferma che il piano di ammortamento è coerente con quello riferito al contratto” (pag. 13). 
Pertanto, stante l'indicazione di tutti gli elementi essenziali componenti i tassi e le spese, nonché la corrispondenza tra il piano di ammortamento alla francese e le condizioni contrattuali, che denota la sua univocità -con conseguente irrilevanza dell'omessa specificazione del metodo di calcolo della rata-, non v'è nessuna indeterminatezza dei tassi; 8. - ritenuta l'infondatezza della domanda volta a far dichiarare la nullità della clausola cd. floor, ossia della clausola che stabilisce come il tasso “non potrà comunque essere inferiore al 3%” (clausola n. 2): - con ordinanza del 01.08.2019, il Giudice aveva già osservato come “secondo il condivisibile orientamento di una parte della giurisprudenza di merito “La pattuizione di un tasso floor deve ritenersi valida, non vedendosi alcun contrasto con norme imperative, né essendo meritevole di seguito la tesi secondo cui la clausola darebbe luogo ad un derivato implicito. La clausola, infatti, non dà luogo ad un'operazione a sé stante correlata a valori che restano esterni al rapporto tra le parti (cd. sottostante; art. 1, co. 3 TUF). Al contrario, la clausola resta legata da un nesso di stretta inerenza rispetto allo svolgimento del rapporto contrattuale e al suo stesso oggetto (onerosa messa a disposizione di denaro), inserendo in punto di interessi un elemento di rigidità che ### il: 10/02/2025 n.1388/2025 importo 200,00 funge da limite - in favore della banca finanziatrice - alla variabilità del tasso” (in tal senso sentenza Tribunale di Trento, sent. del 6/7/2017)”; - tale orientamento è stato recentemente ribadito dal Tribunale Roma sez. IV con la pronuncia del 24/02/2023 n.3152, ove afferma che “parte opponente si duole anche per l'inserimento nel contratto di mutuo della clausola con la quale è stato previsto un tasso minimo applicabile (clausola floor) che sarebbe nulla in quanto comporterebbe "un aggravio di rischi ed oneri in capo alla mutuataria" rappresentando un vero e proprio "derivato implicito, ovvero nascosto nel contratto". ### è priva di pregio. La clausola floor costituisce esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione. La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola floor è esclusivamente finalizzata a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta "minima" al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio. Inoltre, non sussiste alcun profilo di asimmetria informativa addebitabile alla ### dal momento che nel caso di atto pubblico le clausole si intendono pienamente convenute e non imposte unilateralmente e la presenza del notaio garantisce l'elisione di ogni eventuale asimmetria”, nonché dal Tribunale di Napoli n. 307/2023, il quale statuisce che “inoltre le parti attrici hanno lamentato l'assenza della condizione di reciprocità relativa alla clausola contrattuale che, nel parametrare il tasso di interesse applicabile a partire dal 1.7.2008 e determinato in base al tasso ### stabilisce un tasso minimo pari al 1,70% annuo senza la previsione di un analogo tetto massimo in favore del mutuatario. In altre parole gli attori si dolgono di uno squilibrio contrattuale nella misura in cui è previsto un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, e che quindi garantisce che gli interessi corrispettivi siano almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il parametro, ### il: 10/02/2025 n.1388/2025 importo 200,00 variabile e determinato in base all'### sia inferiore (cd. clausola floor), e non una reciproca e speculare pattuizione che preveda un analogo limite percentuale al di sopra del quale gli interessi dovuti non possono salire e che quindi assicuri al mutuatario che gli interessi corrispettivi non superino il valore individuato dalla clausola stessa (cd.  clausola cap). Questo Tribunale è ben conscio degli orientamenti giurisprudenziali di merito secondo cui “si considera vessatoria la clausola che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e tale situazione certamente ricorre nel caso di applicazione della clausola floor non accompagnata da analogo meccanismo correttivo quale potrebbe essere quello derivante dall'applicazione di una clausola cap” (###, n. 2836 del 6.9.2022; in senso contrario Tribunale Venezia n. 393 del 27.2.2019). Pertanto lo squilibrio contrattuale lamentato dagli attori, secondo tale orientamento, andrebbe ricondotto alle previsioni di cui agli artt. 1341 c.c. e 33 del ### del consumo. Anche però a voler considerare vessatoria la previsione di una clausola cd. floor in assenza di una clausola cd. cap, va osservato che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione ( 15237/2017). Nel caso di specie la circostanza che il contratto di mutuo de quo (così come la sua successiva integrazione) sia stato stipulato per atto pubblico notarile consente di escludere che la clausola floor in questione, anche se foriera di uno squilibrio contrattuale tale da determinarne la sua natura vessatoria, possa essere considerata priva di effetti in assenza di specifica sottoscrizione. A ciò deve aggiungersi che la pretesa risarcitoria che gli attori invocano come conseguenza di tale doglianza appare sfornita di qualsivoglia allegazione e prova in ordine al danno patito e alla sua determinazione e quantificazione. Per tali ragioni la doglianza deve essere respinta”; ### il: 10/02/2025 n.1388/2025 importo 200,00
Pertanto, in forza degli argomenti svolti da queste pronunce, che valorizzano anche la stipula mediante atto pubblico del contratto, la censura non va accolta; 9. - ritenuta l'infondatezza della domanda di riduzione della trascrizione ipotecaria, per l'assorbente ragione per cui parte attrice la formula genericamente, senza allegarne né provarne i presupposti fattuali fondativi; 10. - ritenuto, quindi, che le domande attoree vanno integralmente rigettate; 11. - ritenuto, sull'intervento di ### quale procuratrice speciale di ### 3 ### che la società ha sufficientemente provato la propria titolarità; ritenuto in diritto che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede ###mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. 4277/2023); ritenuto nella fattispecie che la prova che il credito oggetto di causa rientri in quelli oggetto di cessione deriva dalla onnicomprensività della formula contenuta nell'avviso su G.U. (“(il “Cessionario”) comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della ### 130 in procinto ### il: 10/02/2025 n.1388/2025 importo 200,00 di realizzarsi (l'“### di Cartolarizzazione”) ha concluso con ### S.p.A., ### - #### e ### - ### di ### - ### Coop., ### di ### di ### e #### di ### di ### - ### Coop., #### e ### - ### di #### - #### e ### di ### - #### - ### - #### - ### ed ### del ### - #### - #### e ### - ### di ### - #### di ### di ### per #### - #### di ### della ### - #### - ### di ### dal 1902 #### - ### - #### di #### di ### del ### e della ### dei ### - #### del ### Coop, ### del ### - ### - #### - ### di #### e ### - ### Coop., ### di ### di ### - #### - ##### Coop. per #### di ### di ### - #### di ##### e ### di ### di ### - ##### - ### di ### il: 10/02/2025 n.1388/2025 importo 200,00
Sommatino, ### e ### di ### - #### di ### (### s.c., ### Coop., ### di ### per azioni, ### di ### per azioni, #### S.p.A., ### dell'### S.p.A., ### S.p.A. e ### di ### di ### S.p.A. (le “###” e ciascuna una “### Cedente”)38 contratti di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della ### 130 (i “### di Cessione” e ciascuno un “### di Cessione”) in data 1 dicembre 2020 (la “### di Cessione”), in forza dei quali ha acquistato pro-soluto dalle ### tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di ciascuna ### derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra il mese di ottobre 1984 e il mese di ottobre 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della ### della ### d'### 272/2008 (### dei ### e che sono stati specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione (i “Crediti”)”), unitamente al fatto che la cedente ha espressamente riconosciuto la cessione del credito (righi 5 e ss. pag. 3 memoria di replica); ritenuto altresì che risultano infondate le ulteriori eccezioni sollevate da parte attrice di nullità della procura rilasciata da ### 3 a ### e di mancata iscrizione della prima nell'albo degli intermediari, poiché sconfessate dai documenti versati in atti (cfr. in primis la procura di cui al doc. 1 atto di intervento, che conferisce il potere a ### -anche di agire in giudizio per il recupero dei crediti della cessionaria); 12. - ritenuto, circa le spese di giudizio, che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate com in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro ### il: 10/02/2025 n.1388/2025 importo 200,00 52.000,00 (trattasi di causa dal valore indeterminabile), con la precisazione che le verso la ### saranno liquidate tutte le fasi (avendo essa partecipato al giudizio fino alle memorie conclusive comprese) e verso l'intervenuta solo la fase decisionale; 13. - ritenuto, circa le spese di ### come separatamente liquidate, che esse vanno definitivamente poste a carico di parte attrice; P.Q.M.  Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: 1) Rigetta le domande di ### 2) ### al pagamento, in favore di ### di ### di ### società cooperativa, delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00, per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; 3) ### al pagamento, in favore di ### quale procuratrice speciale di ### 3 ### delle spese di lite, che liquida in euro 2.905,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; 4) pone le spese di ### come separatamente liquidate, definitivamente a carico di ### Genova, 23.05.2023 Il Giudice dott.ssa ### il: 10/02/2025 n.1388/2025 importo 200,00

causa n. 15323/2017 R.G. - Giudice/firmatari: De Martino Silvia, Gabriel Raffaella

M

Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 642/2024 del 09-04-2024

... delle condizioni economiche e la divergenza tra il taeg/isc indicato in contratto e quello effettivo; 6) la non debenza dell'iva indicata in precetto; 7) l'improcedibilità dell'azione esecutiva in ragione delle disposizioni emanate per far fronte all'emergenza covid, così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'Onorevole Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria istanza, - preliminarmente sospendere, inaudita altera parte ovvero fissando apposita udienza, per tutto quanto esposto in narrativa, l'efficacia esecutiva del titolo posto a base dei precetti opposti; nonché nel rito e merito: - ### e dichiarare in via preliminare la fondatezza della sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva dal momento che parte intimante, per le ragioni sopra esposte, non ha fornito la prova che il credito di cui si controverte sia stato compreso tra quelli oggetto delle operazioni di cessione richiamate; - accertare e dichiarare che il contratto di mutuo azionato è un contratto di mutuo “condizionato”, privo dei requisiti di cui all'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c., e pertanto inidoneo, sotto qualsiasi profilo, a costituire titolo esecutivo, con la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1067 del R.G. 2021 (avente ad oggetto opposizione a precetto), promossa da: ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### - opponenti - contro ### 2018-2 s.r.l. (c.f. ###) e per essa, nella qualità di mandataria, do### S.p.A. (c.f. ### - p. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### - opposta - Conclusioni: come da verbale d'udienza del 12.1.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.  ### l'atto introduttivo del presente giudizio ### e ### (rispettivamente, nella qualità di obbligato principale e datore di ipoteca il primo, e quale terzo datore di ipoteca e fideiussore il secondo) hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 29-30.3.2021 con cui parte opposta aveva loro intimato il pagamento della complessiva somma di € 144.047,72 in forza del contratto di mutuo per ### del 22.3.2010 (rep.  n. 21296, racc. n. 9736), con il quale ### dello ### soc. coop ebbe ad accordare al ### l'importo di € 160.000,00, da restituire in 240 rate mensili posticipate come da allegato piano di ammortamento. 
Hanno sollevato, al riguardo, i motivi di opposizione che così venivano compendiati: 1) la carenza di legittimazione attiva di controparte; 2) la carenza di titolo esecutivo: contestuale costituzione di pegno di cui all'art. 1 del contratto; 3) la nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa; 4) la violazione della legge 108/1996; 5) l'indeterminatezza delle condizioni economiche e la divergenza tra il taeg/isc indicato in contratto e quello effettivo; 6) la non debenza dell'iva indicata in precetto; 7) l'improcedibilità dell'azione esecutiva in ragione delle disposizioni emanate per far fronte all'emergenza covid, così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'Onorevole Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria istanza, - preliminarmente sospendere, inaudita altera parte ovvero fissando apposita udienza, per tutto quanto esposto in narrativa, l'efficacia esecutiva del titolo posto a base dei precetti opposti; nonché nel rito e merito: - ### e dichiarare in via preliminare la fondatezza della sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva dal momento che parte intimante, per le ragioni sopra esposte, non ha fornito la prova che il credito di cui si controverte sia stato compreso tra quelli oggetto delle operazioni di cessione richiamate; - accertare e dichiarare che il contratto di mutuo azionato è un contratto di mutuo “condizionato”, privo dei requisiti di cui all'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c., e pertanto inidoneo, sotto qualsiasi profilo, a costituire titolo esecutivo, con la consequenziale invalidità/inefficacia/nullità dei precetti notificati; - accertare e dichiarare la nullità, totale e/o parziale, del mutuo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c., per la non meritevolezza/mancanza e/o illiceità della causa, ed indeterminatezza dell'oggetto in virtù di tutto quanto sopra argomentato; - accertare, altresì, la pattuizione nonché l'applicazione di saggi d'interesse in violazione alla ### 108/96 e dell'art. 644 c.p. e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inesigibilità degli interessi riscossi e/o pretesi; - accertare e dichiarare la nullità delle condizioni economiche convenute siccome indeterminate e quindi accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito così come vantato dalla odierna opposta; ovvero comunque accertare l'inadempimento contrattuale della banca agli obblighi di informativa e trasparenza bancaria nell'indicazione di un tasso di interesse inferiore rispetto al tasso effettivo applicato e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione parziale del contratto di prestito, con il diritto del cliente al risarcimento del danno, quantificabile nell'importo parti a tutti i costi omessi dal calcolo del ### in sede di stipula del contratto. - Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse il debito in tutto o in parte ancora sussistente, accertare e dichiarare l'effettiva quantificazione dello stesso, in applicazione dell'art. 1815, comma e c.c. ovvero dell'art. 117 Tub, procedendosi così all'accertamento secondo legittimità dei complessivi rapporti di dare e avere intercorsi. Con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore antistatario”. 
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il ### si è costituita in giudizio ### 2018-2 s.r.l. e per essa, quale mandataria, do### S.p.A. (d'ora innanzi, anche solo “doValue”), la quale ha ribadito la fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto - punto per punto - le avverse deduzioni e domande, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite. 
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e all'udienza del 12.1.2024, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Come noto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. 
A tal riguardo, la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. civile, ordinanza n. 17944 del 22.06.2023). 
Proprio perché non soggetta a specifici vincoli di forma, la prova della cessione ben può essere evinta anche dalla dichiarazione della parte cedente, deponendo in tal senso l'insegnamento della Cassazione secondo cui “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in ### offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;… la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cassazione civile sez. III, n. 10200 del 16.04.2021). 
Quanto all'efficacia probatoria da attribuire al meccanismo pubblicitario della ### “occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. ###): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla ### cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. ### del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile n. 4277/2023; Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n. 22409). 
Peraltro, “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 19/02/2019, n. 4713). La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.  1.1 Ciò premesso e muovendo dall'esame del merito della doglianza con cui parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a parte opposta sull'assunto della mancata prova che il credito azionato rientrerebbe tra quelli oggetto di cessione in blocco, va registrato che con contratto di mutuo per ### del 22.3.2010 (rep. n. 21296, racc. n. 9736) ### dello ### soc. coop ebbe ad accordare a ### l'importo di € 160.000,00, da restituire in 240 rate mensili posticipate come da allegato piano di ammortamento; rispetto a tale negozio ### assunse le vesti di datrice di ipoteca (al pari del mutuatario) e fideiussore. Pacifica, poi, è la circostanza che a seguito dell'incorporazione della originaria banca mutuante nel ### S.c.p.a. il credito nascente dal mutuo per cui è causa sia transitato nella titolarità di quest'ultima banca. 
Come sopra ricordato, nel caso di cessione "in blocco" di crediti da parte di un istituto bancario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### - contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" - costituisce prova idonea ad attestare la titolarità del credito in capo al cessionario, non richiedendo tale dimostrazione un dettagliato elenco di ciascun rapporto oggetto della cessione, a condizione che gli elementi condivisi tra le diverse categorie consentano un'identificazione chiara e inequivocabile. 
Detto altrimenti, se da un lato non è richiesta la prova circa la specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, cionondimeno - a fronte dell'altrui contestazione - è comunque necessario che la titolarità del credito in capo al cessionario emerga, mutuando l'espressione utilizzata dalla Suprema Corte, “senza incertezze”. 
Nel caso di specie, dall'avviso di cessione pubblicato per estratto ex art. 58 comma 2 TUB nella G.U.  parte seconda n. 144 del 13.12.2018 si evince che ### S.c.p.a. ebbe a cedere a ### 2018-2 s.r.l. “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, “i creditori”)”. 
A sostegno della titolarità del credito in questione parte opposta - in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. - ha versato in atti il file denominato “ElencoPosizioniCedute”, all'uopo specificando che il credito di cui è stata minacciata l'esecuzione con l'atto di precetto in esame è quello identificato con il NDG 2002848. 
Ebbene - considerato che la società opposta ha, altresì, prodotto l'ulteriore file denominato “fascicolo posizione NDG 2002848 con costituzioni in mora” da cui si evince nitidamente che al predetto NDG risulta associata proprio la posizione debitoria maturata dagli odierni opponenti in relazione al contratto di mutuo sopra richiamato - si può ragionevolmente concludere che l'eccezione di mancata prova della titolarità del credito non sia meritevole di accoglimento, dovendosi di contro ritenere che parte opposta abbia assolto all'onere della prova sulla medesima incombente, tanto più che risulta nella disponibilità della stessa l'originale del contratto de quo.  2. Quanto al motivo di opposizione con cui è stata dedotta la carenza di un valido titolo esecutivo (sull'assunto che il contratto de quo integrerebbe un mutuo condizionato in quanto la costituzione contestuale del pegno sulla somma erogata, in favore della medesima banca mutuataria, sarebbe giuridicamente incompatibile con l'effettiva traditio della somma data in prestito), ritiene questo Tribunale che detto profilo non coglie nel segno, avendo al riguardo la Suprema Corte efficacemente chiarito - in senso contrario a quanto sostenuto da parte opponente - che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se la somma sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi contrattuali. La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dal contestuale atto di quietanza a saldo” (in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 22/07/2019, n. 19654). 
Nel caso di specie, al secondo capoverso dell'art. 1 del mutuo in esame si legge: “### del mutuo...viene contestualmente erogato dalla ### alla parte mutuataria, la quale con la sottoscrizione del presente atto ne dà quietanza”, sicché la creazione di un pegno sulle somme (o la costituzione di un deposito cauzionale) costituisce atto di disposizione del finanziato che, in tutta evidenza, postula che la somma sia entrata nella propria sfera giuridica di utilizzo. 
Appare, poi, opportuno precisare come per i contratti di mutuo - per i quali la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma la natura c.d. "reale", nel senso cioè di ritenere che il contratto si perfezioni solo con la consegna della cosa mutuata o con il conseguimento della disponibilità giuridica della stessa (ex multis, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14) - si sia costantemente affermato che, affinché il contratto valga come titolo esecutivo, occorre che sia sempre documentata l'avvenuta consegna del danaro, in difetto della quale non sorge l'obbligo restitutorio a carico del mutuatario, con la conseguenza di escludere la natura di titolo esecutivo per il contratto condizionato di mutuo o di finanziamento (atteso che tale contratto - sancendo solo l'obbligo di addivenire alla stipula del successivo atto di erogazione - non documenta di per sé la consegna della somma di denaro). 
Il contratto reca, inoltre, l'indicazione degli elementi per la determinazione degli interessi dovuti anche a titolo di mora, motivo per cui è da ritenere che i canoni della certezza e liquidità di cui all'art.  474 c.p.c. siano stati ampiamente rispettati, con conseguente infondatezza della censura con cui parte opponente ha lamentato l'inesistenza di un valido titolo esecutivo.  3. Quanto alla eccepita nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa (fondata sull'assunto che “parte mutuante, con il prestito erogato, ha infatti inteso estinguere anche altri precedenti rapporti di dare/avere intercorsi con l'odierno opponente (cfr art. 5 del contratto), in cui si dà espressamente atto che “… un mutuo [non meglio identificato] di € 40.000,00 che sarà estinto con il ricavato del presente finanziamento”), ritiene questo Tribunale che la circostanza secondo cui le somme rinvenienti dal contratto di mutuo del 22.3.2010 (ammontanti ad € 160.000,00) sarebbero state solo parzialmente destinate a ripianare una pregressa esposizione debitoria di importo di gran lunga inferiore e maturata dal mutuatario in relazione ad un precedente mutuo di € 40.000,00 - in linea con quanto previsto al citato art. 5 del regolamento contrattuale de quo, a tenore del quale tale più risalente mutuo “sarà estinto con il ricavato del presente finanziamento” - non vale certamente ad inficiare di nullità per illiceità o difetto di causa il negozio giuridico sotteso alla minacciata esecuzione, che è un contratto di mutuo ipotecario. Ed infatti, non si può certamente ritenere che tale pagamento si traduca nell'inesistenza della traditio rei oppure in un'operazione di natura meramente contabile; generica ed indimostrata è risultata, poi, l'allegazione degli opponenti secondo cui la provvista del mutuo per cui è causa sarebbe servita anche per la estinzione di non meglio precisati “due ulteriori rapporti intrattenuti dall'opponente con la medesima mutuante”.  4. Quanto, poi, al profilo con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 117 TUB sull'assunto che l'ISC dichiarato in contratto sarebbe inferiore al ### verificato, con conseguente richiesta di sostituzione dell'interesse contrattuale con gli interessi dei BOT e riformulazione del piano di ammortamento, ritiene questo Tribunale che tale censura non colga nel segno per le ragioni di seguito illustrate. 
Ed infatti, l'ISC (indicatore sintetico di costo) non rientra nella nozione di prezzo che - ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B. - deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi, giacché non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, assolvendo - di contro - unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento. 
Conseguentemente, anche a voler - per ipotesi - accedere alla prospettazione attorea secondo cui la ### avrebbe reso una erronea indicazione dell'### detta circostanza non sarebbe idonea a determinare una maggiore onerosità del finanziamento o un'incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo, la cui errata previsione non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, ### Né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni. 
Nel caso in cui il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e ### lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB (disposizione, quest'ultima, che non trova applicazione nell'odierna controversia ai sensi dell'art.  122, comma 1 lett. a] e f] TUB). 
Detto, dunque, che non è sanzionata con la nullità la difformità tra ISC e ### nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo (nei limiti dell'ambito di applicazione circoscritto dall'art.  122 cit.), la violazione del predetto obbligo pubblicitario potrebbe eventualmente configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della ### sotto il versante risarcitorio; nel caso in esame, tuttavia, parte attrice ha evidentemente omesso di dedurre, ancor prima di provare, in cosa si sarebbe sostanziato il danno patito in virtù della dedotta presunta difformità, motivo per cui alcun risarcimento può essere riconosciuto in proprio favore.  5. In ordine al profilo con cui è stata lamentata l'usurarietà degli interessi corrispettivi, la doglianza risulta del tutto generica e carente già in punto di stretta allegazione, non avendo parte eccipiente nemmeno dedotto - com'era di sua spettanza in base alle regole sul riparto dell'onere probatorio - il tasso asseritamente usurario che in concreto sarebbe stato applicato ai propri danni. 
Gli interessi corrispettivi convenuti al momento della conclusione del contratto (pari al 4%) risultano inferiori al tasso soglia di riferimento per i mutui a tasso variabile ratione temporis vigente (4,38%).  6. Quanto, infine, all'asserita applicazione di interessi usurari moratori le deduzioni attoree non paiono condivisibili per le ragioni di seguito illustrate. 
Al riguardo, deve osservarsi che - secondo il recente e condivisibile orientamento di legittimità - “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni. 
In altre parole, preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale (quello corrispettivo), ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente (quello moratorio), si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica - perchè si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali - la capacità in potenza moratoria degli interessi ### verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470” (Cass. civ. Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. civ. Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17447). 
Inoltre, “in materia di rapporti bancari, può discutersi di “cumulo” degli interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti. 
La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi. 
Ad esempio, se gli interessi corrispettivi sono determinati nella misura x%, il ritardato pagamento determinerà una maggiorazione di y punti percentuali e gli interessi moratori saranno dunque pari a (y+x)%. Ciò, ovviamente, non vuol dire che la banca continuerà a percepire, nonostante la chiusura del rapporto, sia gli interessi corrispettivi nella misura del x%, sia quelli moratori nella misura del y%. A prescindere dalla circostanza che la base del criterio di calcolo è costituita dal tasso dell'interesse corrispettivo, l'istituto mutuante percepirà un saggio complessivo pari a (y+x)%, ma soltanto a titolo di interessi moratori. 
Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di adattare il tasso degli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di mora risultino inferiori. Infatti, se di regola lo spread connesso al passaggio del rapporto a sofferenza è rappresentato da un semplice valore numerico, la base di calcolo, ossia il saggio che era dovuto a titolo corrispettivo in costanza di rapporto, si calcola invece mediante formule matematiche, talvolta anche complesse, specialmente nei rapporti a tasso variabile. 
Orbene, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di “cumulo”. In realtà, non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi. La banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, determinato tramite la sommatoria innanzi descritta. Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito. 
La seconda dimensione nella quale si pone un problema di “cumulo” di interessi corrispettivi e moratori è, in una certa misura, collegata alla prima. 
Nei rapporti bancari, soprattutto nei mutui con rata di ammortamento, si suole distinguere - secondo il gergo bancario - la fase dell'incaglio”, in cui i pagamenti del cliente divengono problematici, ma la situazione non si è deteriorata a tal punto da dover formulare un giudizio prognostico negativo circa le sue capacità di ripianare la propria esposizione debitoria, dal “passaggio a sofferenza”, che si verifica nel momento in cui la banca, esercitando il potere di recesso unilaterale attribuitole dal contratto, determina la “chiusura” del rapporto, con il conseguente obbligo per il cliente di restituire tutte le somme mutuate e non ancora corrisposte, con decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.). 
Nella fase dell'incaglio” è frequente - anzi doveroso, alla stregua di un criterio di comportamento delle parti secondo correttezza e buona fede - che intervengano solleciti di pagamento non accompagnati dall'esercizio del diritto di recesso. Questi, pur non determinando la chiusura del rapporto, sono efficaci nel costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. e, quindi, comportano il decorso degli interessi moratori. Infatti, gli effetti previsti dall'art. 1224 c.c. si producono dal giorno della mora del debitore e, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, da quel momento il creditore ha diritto a percepire gli interessi moratori senza dover fornire la prova di aver sofferto alcun danno. 
Orbene, considerando la tecnica di redazione dei contratti bancari illustrata nel paragrafo precedente, ciò che accade in concreto è che il cliente, dal giorno in cui diviene moroso, è tenuto a corrispondere anche lo spread che costituisce la maggiorazione convenzionale degli interessi moratori. 
Ora, se il rapporto fosse definitivamente “chiuso” (id est, se la banca avesse esercitato il potere di recesso unilaterale) non vi sarebbe nessuna incertezza nel qualificare l'intero interesse percepito come avente natura moratoria. 
Nella misura in cui, invece, il rapporto è ancora “aperto”, vi è la sensazione che il cliente continui a corrispondere l'interesse corrispettivo quale remunerazione per il godimento del denaro ed inoltre l'interesse moratorio per il ritardato adempimento. In questa prospettiva, l'interesse di mora (costituito dal solo spread) sembra cumularsi con l'interesse corrispettivo, conservando ciascuno dei due la propria individualità, funzione giuridica e autonomia causale. 
A chi ravvisa, in questa evenienza, un vero e proprio “cumulo” si deve però controbattere che l'art.  1224 c.c. prevede espressamente che dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura degli interessi previsti “prima della mora”, ossia a titolo corrispettivo. 
Ne deriva, dunque, che pure in questa ipotesi non si determina alcun “cumulo” effettivo. Gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell'ammontare, agli interessi corrispettivi previsti “prima della mora” ma che, per effetto di quest'ultima, ha cambiato natura, così come testualmente disposto dall'art. 1224 In conclusione, quello del “cumulo” degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema” (Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286). 
In buona sostanza, quindi, una apparente somma degli interessi di mora con quelli corrispettivi va effettuata soltanto nel caso in cui i primi siano determinati in contratto mediante una maggiorazione percentuale sul tasso dei secondi. In tale ipotesi, tuttavia, la somma ha la mera finalità di calcolare concretamente il tasso di mora, la cui applicazione rimane comunque alternativa agli interessi corrispettivi. 
Inoltre, l'usurarietà del tasso di mora determina la nullità esclusivamente degli interessi moratori, non estendendosi agli interessi corrispettivi e non rendendo, quindi, gratuito il mutuo. 
Per quel che riguarda, più specificamente, gli interessi moratori, si rileva che la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “questa Corte non ha mai dubitato dell'applicabilità del “tasso soglia” anche alla pattuizione degli interessi moratori (### 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/2017, Rv.  643977; Sez. 3, Sentenza n. 9532 del 22/04/2010, Rv. 612455; Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Rv. 561894; Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Rv. 535967) e che in senso analogo, peraltro, si è pronunciata anche la Corte costituzionale (Corte Cost., Sentenza n. 29 del 2002). 
Più di recente, prendendo atto della circostanza che molti giudici di merito continuano ad opinare diversamente, la Cassazione ha sottoposto ad ampia e approfondita verifica le ragioni del proprio convincimento, pervenendo al risultato finale di confermarne la perdurante validità (### 3, Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, Rv. 651333). 
Oltretutto, il principale argomento speso dall'opinione opposta, secondo cui alla configurazione dell'usura c.d. “oggettiva” o “presunta” in relazione agli interessi di mora sarebbe d'ostacolo la circostanza che degli stessi manca la rilevazione del T.E.G.M. (“tasso effettivo globale medio” praticato, nel periodo di riferimento, per la tipologia di contratto), non risulta decisivo. In termini analoghi, infatti, si poneva la questione della “commissione di massimo scoperto” (###, anch'essa non inclusa nella rilevazione del T.E.G.M., alla stregua delle istruzioni della ### d'### Nondimeno, recentemente le ### unite (### U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018, Rv. 649294) hanno ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia” dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. 
Il medesimo ragionamento può essere agevolmente traslato agli interessi moratori, giacchè la ### d'### pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4” (Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286). 
In altri termini, se è certamente vero che anche gli interessi moratori non possono, singolarmente considerati, superare il tasso soglia usurario (venendo colpiti in caso contrario dalla sanzione della nullità), è altresì vero che, al fine di effettuare un raffronto tra tasso di mora e tasso soglia connotato da attendibilità logica e matematica, è necessario rispettare il principio di simmetria condivisibilmente sancito dalle ### con riferimento al rapporto tra c.m.s. e usura e di recente anche in relazione al tema che ci occupa. 
Per tale ragione, i due parametri da raffrontare (Teg contrattuale includente il tasso di mora e tasso soglia usurario di mora), non costituenti grandezze monolitiche, ma frutto della sommatoria di una serie di componenti, devono essere omogenei, vale a dire determinati sulla base dei medesimi elementi. 
Venendo, quindi, all'esame del tasso di mora - pattiziamente convenuto nella misura dell'interesse corrispettivo + 2% e, dunque, pari al 6,00% al momento della stipula del contratto -, anch'esso risulta inferiore al tasso soglia moratorio pari al 7,53% (ottenuto sommando al tasso soglia per i corrispettivi del 4,38% il tasso medio di mora del 2,1% aumentato della metà, pari al 3,15%), sarebbe. Di conseguenza, anche gli interessi moratori, singolarmente considerati, non superano la soglia usuraria ratione temporis vigente.  7. Con riferimento al contratto di mutuo in oggetto, caratterizzato da un piano di ammortamento c.d.  “alla francese”, giova segnalare che la specificità di detto sistema consiste nel prevedere che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, con il progressivo decrescere della quota interessi (la quale si presenta all'inizio assai alta perché calcolata sul totale del debito, salvo poi progressivamente decrescere perché calcolata su un debito residuo via via inferiore) e, viceversa, il progressivo crescere della quota capitale (che, di converso, si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata), peraltro in linea con la regola prevista dall'art. 1194 c.c.. 
Per approdo giurisprudenziale ormai pacifico, “il meccanismo di strutturazione del piano di restituzione rateale con il metodo francese non determina alcun effetto anatocistico, giacché degli interessi via via maturati viene previsto il pagamento al momento della scadenza di ciascuna rata, senza che gli stessi formino oggetto di capitalizzazione di modo che neppure è dato riscontrare alcuna violazione delle previsioni degli artt. 1283 c.c., in tema di anatocismo” (####. 
Specializzata in materia di imprese, 16 gennaio 2015). 
Detto altrimenti, tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi; in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale; ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale (cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti).  7.1 Anche, poi, a voler ritenere che la doglianza attorea concernente l'asserita applicazione di una illegittima capitalizzazione degli interessi possa essere riferita ad una pratica anatocistica che potrebbe venire a determinarsi per effetto dell'applicazione degli interessi moratori sulle rate rimaste inevase (e, dunque, anche sugli interessi corrispettivi in esse inclusi), giova precisare come, in base al chiaro disposto di cui all'art. 3 della ### 9.2.2000, “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. “2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. 
Ebbene, avendo le parti espressamente pattuito (vedasi l'art. 3 del contratto di mutuo de quo) che, in caso d'inadempimento nel pagamento da parte del mutuatario, su ogni importo a qualsiasi titolo dovuto decorreranno interessi di mora, deve ragionevolmente concludersi che la contestazione di indebito anatocismo, anche sotto tale ambito di scrutinio, non possa trovare accoglimento giacché è il sopra trascritto dettato normativo a rendere legittimo il prodursi di interessi di mora sull'intero importo delle rate non pagate (in tal senso, ex multis, ### sez. XVII, 30/07/2018, 15884, secondo cui “la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora sarà applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di una capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera ### del 09.02.2000”; ### sez. IX, 19/05/2016, n.10250, “l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate di mutuo scadute è conforme all'art. 3 della Del. ### del 9 febbraio 2000, legittimata dall'art. 120 T.U.B., e pertanto non può per sé stessa essere reputata illegittima”). 
Solo per completezza d'analisi, si segnala che appare comunque discutibile parlare effettivamente di interesse composto (alias anatocistico), in quanto, in caso di inadempimento del mutuatario, dovrà tenersi conto del dettato dell'art. 1224 c.c. che, nel disciplinare l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, si interpreta nel senso che - al momento della scadenza - capitale ed interessi perdono la loro identità per diventare un'unica obbligazione, sulla quale poi vanno applicati gli interessi moratori, senza che possa parlarsi di alcuna forma di capitalizzazione.  8. Inconferente rispetto all'odierno tema d'indagine risulta, ancora, il richiamo operato da parte opponente alla disciplina di cui all'art. 13, commi 14 del D.L. 183-20, che ha disposto la proroga della sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa fino al 30.6.2021.  9. Quanto, poi, all'asserita non debenza delle somme a titolo di iva sui compensi di precetto, ritiene questo ### che trattasi di profilo da far valere in sede di esecuzione, costituendo ius receptum il principio secondo cui “tra le spese processuali, cui la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore, certamente rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di ### costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. ###à che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'IVA dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dal soccombente dovuta per rimborso di diritti ed onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione "se dovuta"” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 22/03/2007, 6974).  10. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente procedimento, tenuto conto dei recentissimi orientamenti giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto e del non univoco quadro giurisprudenziale, si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.  P.Q.M.  ### di Castrovillari, ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 1067/21 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede: 1. Rigetta l'opposizione promossa da ### e ### 2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite. 
Così deciso in ### il 9 aprile 2024.   

Il Giudice
dott. ###


causa n. 1067/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Prato Matteo

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 7352/2022 del 07-03-2022

... verifichi se il tasso di interesse contrattuale - isc (taeg nei crediti al consumo) superava al tempo della sua pattuizione la soglia anti - usura; per effettuare tale verifica proceda alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale includendovi anche commissioni varie (compresa la commissione di estinzione anticipata in una prima ipotesi ed esclusa in una seconda ipotesi) e spese (escluse quelle per imposte e tasse), ma non il tasso di mora; nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia, effettuare il ricalcolo dell'intero mutuo secondo l'originario piano di ammortamento eliminando le somme addebitate a titolo di tasso corrispettivo; all'esito del calcolo di cui sopra valuti se, alla luce dei versamenti già effettuati nel corso del rapporto, il mutuatario sia debitore o creditore del mutuante quantificando il debito o il credito di questo nei confronti dell'azienda di credito; 2) per l'ipotesi in cui la verifica prevista al punto che precede abbia escluso il carattere usurario, verifichi se al tempo della conclusione del contratto di mutuo il tasso di mora previsto nel contratto superava il tasso soglia anti - (leggi tutto)...

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IL TRIBUNALE DI PALERMO Sezione Quinta Civile In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di ### dott ### nella causa n. 7880/2023; Visti gli atti di causa; Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 19.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 06.10.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. 
Viste le note depositate dalle parti ### atto di quanto sopra, pone la causa in decisione. 
Palermo lì 06.10.2025 ###.O.###. ### riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. ### della ### V civile, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7880/2023 RGAC pendente ### sig. ### (C.F ###) nato a ### il ### e residente in ### D'#### via ### n.200 nella qualità di legale rappresentante della società ### s.r.l. Part. I.V.A. ### con sede in ### D'#### via ### n.200 e ### (C.F. ###), nata a ### D'#### il ### e resdiente in ### D'#### via ### n.200, fideiussore, rappresentati e difesi dall'Avv.  ### (C.F. ###), ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### CRÉ### S.P.A.1 (C.F. ###, già ### S.p.A.) con sede ###### via ### n. 1, Società capogruppo del ### iscritto all'### dei ### n. 6230.7, soggetta a direzione e coordinamento di ### S.A., in persona del ### del ### dott. ### rappresentata e difesa dagli avvocati ### (C.F. ###; ####) e ### (C.F. ###; PEC: ###) con studio in #### n. 5 ###' #### 21 S.r.l., con sede ####### n.2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle ### di ### - ### - ### con nr. ###,in persona dell'###.ssa ### nata a ### il ###; e per essa quale mandataria ### S.p.A. con sede ###### Via dell'### n.6/A e 6/B, c.f. e p. iva e numero di iscrizione presso il Registro delle ### di ### n. ###, quest'ultima in persona del procuratore speciale dr.ssa ### nata a ### il ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del proprio difensore avv. ### a titolo particolare nel diritto controverso ### Le parti hanno concluso come da note conclusionali ### Con atto di citazione in riassunzione, gli attori adivano il Tribunale di Palermo agendo nei confronti della società ### per vedere accolte le seguenti conclusioni-“1) ### che il mutuo de quo
è usurario ab origine in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che travalica il tasso soglia, come indicati in perizia e in parte motiva. 2) Dichiarare che l'interesse moratorio fa parte del teg al momento della pattuizione, come statuito dalla giurisprudenza sopra indicata. 4) Accettare e dichiarare la ### del contratto (senza interessi) in applicazione ### 108/96 in quanto sono nel contratto di mutuo sono state rilevate le seguenti anomalie: ### in caso di ### (31.612%) supera il ### di ### (8,085%). ### di ### (8,440%) supera il ### di ### (8,085%). b) ### B.O.T. (interessi B.O.T) applicazione art 117 T.U.B. in quanto sono state rilevate le seguenti anomalie: Nel contratto l'ICS (6.840%) dichiarato è inferiore all'ICS accertato in sede di CTP (6.866%). 5) Dichiarare perciò che, per effetto del primo comma dell'art.644 c.p e dell'art.1815, secondo comma, c.c., il mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi. 6) Dichiarare che parte attrice è creditrice dell'importo pari ad euro 40.257,98, quali interessi già pagati, e comunque non dovuti e da restituire . 7) Dichiarare che parte attrice non è debitrice di nulla a titolo di interessi, secondo le determinazioni dell'allegata perizia, con obbligo delle sole quote di capitale. 8) Rideterminare l'eventuale importo dovuto in base al nuovo piano di ammortamento sulla base della sola sorte capitale residua. 9) Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo è nullo per mancanza nel contratto l'indicazione di un tasso effettivo del finanziamento (### o ###. 10) In via istruttoria si chiede sin d'ora CTU ai fini della giusta quantificazione delle somme per come in narrativa e sulla scorta della consulenza di parte prodotta in atti . 11) Con condanna di spese ed onorari di causa. 12) Condannare controparte alle spese come per legge in relazione alla mancata partecipazione senza giustificato motivo, alla mediazione n.64/2018 R.G.M. per come da verbale negativo che si allega. 
In data ###, si costituiva in giudizio la società ### spa che contestava la domanda attorea chiedendo: ### l'###mo Tribunale adito, così giudicare: ### respingere tutte le domande avanzate dagli attori poiché infondate in fatto e in diritto; ### con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge. Si dichiara che non è stata proposta domanda riconvenzionale e non sono stati chiamati in causa terzi. 
In data ###, si costituiva la società ### 21 ### che, premettendo di essere succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità delle cedenti ### s.p.a., ### s.p.a. e ### s.p.a, comprendenti anche quello oggetto di giudizio, contestava la domanda attorea e nelle proprie note conclusive chiedeva di respingere tutte le richieste avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto. 
Con decreto del 25.01.2024, si fissava udienza al 02.04.2024, all'esito della quale veniva nominato CTU il Dr. ### onde rispondere ai seguenti quesiti <<1) verifichi se il tasso di interesse contrattuale - isc (taeg nei crediti al consumo) superava al tempo della sua pattuizione la soglia anti - usura; per effettuare tale verifica proceda alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale includendovi anche commissioni varie (compresa la commissione di estinzione anticipata in una prima ipotesi ed esclusa in una seconda ipotesi) e spese (escluse quelle per imposte e tasse), ma non il tasso di mora; nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia, effettuare il ricalcolo dell'intero mutuo secondo l'originario piano di ammortamento eliminando le somme addebitate a titolo di tasso corrispettivo; all'esito del calcolo di cui sopra valuti se, alla luce dei versamenti già effettuati nel corso del rapporto, il mutuatario sia debitore o creditore del mutuante quantificando il debito o il credito di questo nei confronti dell'azienda di credito; 2) per l'ipotesi in cui la verifica prevista al punto che precede abbia escluso il carattere usurario, verifichi se al tempo della conclusione del contratto di mutuo il tasso di mora previsto nel contratto superava il tasso soglia anti - usura maggiorato del 2,1 (#### in data 3 dicembre 2014 #### 23 novembre 2016, 22027); in caso positivo proceda al ricalcolo del saldo eliminando le somme eventualmente già addebitate a titolo di interessi di mora; conferisce al ctu espresso mandato di formulare proposta conciliativa alle parti, a prescindere dalla volontà di queste eventualmente manifestata, di non transigere la presente vertenza>>; Veniva dunque fissata l'udienza del 29.04.2024 per il giuramento ### Con nota del 22.04.2024, il CTU nominato accettava l'incarico e si fissava l'udienza del 04.11.2024 per l'esame dell'elaborato.  ### peritale veniva dunque depositato in data ###. 
Con provvedimento del 04.11.2024 si fissava l'udienza del 03.06.2025 per la precisazione delle conclusioni. 
Con ordinanza del 22.06.2025 si fissava l'udienza del 27.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc. 
Con provvedimento del 10.08.2025 il processo veniva assegnato allo scrivente ### che, con decreto del 19.08.2025, anticipava l'udienza al 06.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea, volta a dichiarare che il mutuo de quo sarebbe stato usurario ab origine in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, sarebbe stato convenuto un tasso di mora che travalica il tasso soglia, deve essere respinta per le ragioni che seguono. 
In primis, occorre valutare la risposta del CTU al quesito posto dal ### 1) verifichi se il tasso di interesse contrattuale - isc (taeg nei crediti al consumo) superava al tempo della sua pattuizione la soglia anti - usura; per effettuare tale verifica proceda alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale includendovi anche commissioni varie (compresa la commissione di estinzione anticipata in una prima ipotesi ed esclusa in una seconda ipotesi) e spese (escluse quelle per imposte e tasse), ma non il tasso di mora” Orbene, come indicato dal ### il CTU configura due “scenari”: ossia una prima ipotesi includendo nella ricostruzione del tasso di interesse contrattuale la commissione di estinzione anticipata, nel secondo escludendola. ( Cfr. pagina 9 dell'elaborato peritale).
Ebbene, secondo l'elaborato peritale, includendo nella ricostruzione del tasso di interesse contrattuale la commissione di estinzione anticipata del finanziamento viene determinata l'usurarietà delle condizioni contrattuali, mentre escludendo tale commissione non si verifica la c.d. usura bancaria genetica. 
Dunque, il punto nodale della vicenda è se tale commissione vada o meno inserita nella ricostruzione de quo. 
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che la commissione di estinzione anticipata non deve essere inclusa nella ricostruzione del tasso di interesse contrattuale. 
Sul punto appare univoca l'argomentazione adottata dalla Suprema Corte “ questa Corte ha di recente ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, pag. 18); in questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. ###); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464);facendo applicazione di questi principi' al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori; la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio; i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi; ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella ( Cass. ) In forza dell'indicato principio non è da ritenersi conforme all'interpretazione giurisprudenziale il c.d.  primo scenario ipotizzato dal ### ossia includere nella ricostruzione del tasso di interesse la commissione di estinzione anticipata, mentre deve ritenersi concorde con l'esposta pronuncia il c.d. II scenario, ossia escludere l'indicata commissione di estinzione anticipata dalla ricostruzione del tasso di interesse. 
Ovviamente, condividendo le motivate risultanze tecniche del ### peraltro sul punto non specificamente contestate dalle parti, nel II scenario deve ritenersi che non si sia verificata la c.d. usura bancaria genetica. 
Pertanto, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento come usurario ab origine del mutuo deve essere respinta poiché non può ritenersi che il mutuo abbia avuto le caratteristiche di natura usuraria. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 7.616,00 determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 1701 per la fase studio, euro 1204 per la fase introduttiva, euro 1806 per la fase istruttoria, ed euro 2905 per la fase decisionale, oltre ### cpa e spese generali; stante l'autonomia della difesa da parte della ### 21 srl rispetto alla ### gli attori devono essere condannati al pagamento delle spese di lite per entrambe le parti avverse. 
Le spese delle ### visto il rigetto della domanda, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.  P.Q.M ### ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite ### la domanda proposta dal sig. ### e la sig.ra ### nei confronti della ### e della ### 21 ###
CONDANNA il sig. ### e la sig.ra ### al pagamento delle spese di lite, in favore della ### e della ### 21 srl, liquidandole in euro 7616,00 oltre accesso di legge, per ognuno dei convenuti. 
PONE le spese di CTU a carico della parte attrice. 
Palermo 20.10.2025 ###.O.P. 
Dott.

causa n. 7880/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Leone Gabriele

M

Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 225/2023 del 08-02-2023

... fattore di capitalizzazione composta (1+1)^n; - che il TAEG effettivo del mutuo è pari a 6,3541%, superiore a quello indicato in contratto (6,227%), con violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 116 TUB, e che il tasso di interesse convenuto è indeterminato; - che il contratto ### Up” del 10.07.2003 è stato stipulato dalla attrice senza che la ### fornisse le dovute informazioni sui rischi del prodotto derivato, per cui gli oneri sostenuti pari ad €8.053,14 dovevano essere ritenuti indebiti per nullità del contratto cui accedono; ### quindi, concludeva nei termini su riportati, chiedendo di accertare la nullità delle clausole contrattuali e di condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Si costituiva in giudizio ### spa, pocuratore di ### spa, nella quale era stata incorporata la ### di ### spa, la quale precisava che il suo mandato era limitato al rapporto di conto corrente n. ###4 ed al contratto ### - ### ed affermava: - La decadenza dal diritto alla ripetizione delle somme ex art. 1832 c.c., non avendo il correntista mai contestato gli estratti conto; - Il mancato superamento del tasso soglia nel rapporto di conto corrente, dovendosi (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA ### nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4882/2018 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE/I contro ### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. #### quale mandataria con rappresentanza di ### con il patrocinio dell'avv. ### CONVENUTO/I ### (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. #### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. #### OGGETTO: contratti bancari - ripetizione di indebito - fideiussione ### Per la società attrice: “ a.- Preliminarmente, accertare e dichiarare, che per rapporti bancari ed i finanziamenti oggetto di causa, è stato richiesto dalla banca opposta un tasso di interesse usurario sin dalla sua origine, considerando nel tasso tutte le spese le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo richieste comunque denominate e comunque anche con riferimento ai tassi di mora applicati in contratto. 
Ulteriormente accertare le anomalie ed illegittimità segnalate per il contratto ### - ### b.- Per l'effetto dichiarare il suddetto tasso di interesse usurario ed in conseguenza, condannare il ### di ### spa, in persona del legale rappresentante p.t., a restituire alla ### srl in liquidazione, le seguenti somme: con riferimento al conto corrente citato, la somma di €.63.847,35; ovvero ancora quella maggiore o minore, che risulterà dovuta, a titolo di ripetizione di indebito all'esito della istruttoria e della CTU contabile; con riferimento al contatto di mutuo la somma di €.  7.084,28, ovvero ancora quella maggiore o minore, che risulterà dovuta, a titolo di ripetizione di indebito all'esito della istruttoria e della CTU contabile; e con riferimento ai differenziali indebiti inerenti al contratto di swap, €. 8.053,14 ovvero ancora quella maggiore o minore, che risulterà dovuta, a titolo di ripetizione di indebito all'esito della istruttoria e della CTU contabile, E cosi complessivamente la somma di € 79.984,77, ovvero la diversa somma meglio accertata in corso di causa anche all'esito della istruttoria e della CTU contabile che in caso di contestazione avversaria, si richiede sin da ora. 
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione e corresponsione dei medesimi interessi fino al soddisfo, ovvero, in subordine e ove meglio ritenuto, dalla domanda al soddisfo, ovvero ancora dalla diversa decorrenza, meglio ritenuta di Giustizia.  c.- ulteriormente, per come indicato in narrativa e come meglio individuato ella perizia allegata, preso atto ed applicata la Decisione della ### del 4/12/2013, pubblicata nel novembre 2016, che ha accertato e dichiarato l'illegittimità dei finanziamenti ancorati al tasso ### / ### sottoscritti in ### in palese violazione delle norme di ordine pubblico ed economico, e dunque accerti e dichiari affetti da palese nullità gli interessi, per illegittimità del tasso ### / IRS - secondo la decisione Ue - applicati dalla banca opposta nel finanziamento concesso all'opponente ### e, per l'effetto condanni la medesima ### spa, alla restituzione degli interessi pagati dalla opponente, ovvero ancora quella maggiore o minore, che risulterà dovuta, a titolo di ripetizione di indebito all'esito della istruttoria e della CTU contabile. 
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione e corresponsione dei medesimi interessi fino al soddisfo, ovvero, in subordine e ove meglio ritenuto, dalla domanda al soddisfo, ovvero ancora dalla diversa decorrenza, meglio ritenuta di Giustizia.  d.- in subordine, voglia accertare e dichiarare come indeterminata la pattuizione degli interessi nel finanziamento in oggetto, e per l'effetto, rideterminare integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo pari al rendimento medio dei ### del ### (### nei 12 mesi precedenti il periodo di decorrenza degli interessi, per come previsto dall' 117 T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1° sett. 1993), condannando la ### convenuta alla restituzione della somma di (interessi dovuti ricalcolati al tasso Bot fino alla rata pagata del 07.11.2012) ovvero, della diversa somma che risulterà dovuta, all'esito della istruttoria e della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione e corresponsione dei medesimi interessi fino al soddisfo, ovvero, in subordine e ove meglio ritenuto, dalla domanda al soddisfo, ovvero ancora dalla diversa decorrenza, meglio ritenuta di Giustizia.  e.- in forza di quanto espresso in premessa, accertare e dichiarare l'ipotesi di reato commesso dalla ### opposta in danno della ### srl, ovvero comunque la illegittima e dannosa la iscrizione della società nella centrale ### di ### d'### e, per l'effetto condannare la medesima ### in persona del legale rappresentante p.t. a risarcire il danno causato alla ### srl ed ai suoi fideiussori, liquidando i medesimi, in misura doppia rispetto alle somme che la banca dovrà restituire per interessi non dovuti, ovvero, in subordine liquidati in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione e compensando i medesimi con le somme che eventualmente residueranno dovute alla banca e condannando la medesima alla refusione in caso di saldo attivo.  .- Con vittoria delle spese di lite.” ### s.p.a.: “Rigettare le domande spiegata dalla “### Srl” in liquidazione, nei confronti del ### di ### oggi ### relativamente al mutuo chirografario N. 60293037 del 29.07.2005 in ogni sua parte, perché destituita da ogni fondamento; - Condannare, comunque, la “### Srl” in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ### delle spese e competenze del presente giudizio”.  ### s.p.a., quale procuratrice di ### s.p.a.: “- Nel merito dichiarare la legittimità nonché la validità del contratto del 15.10.2002 e di tutte le condizioni economiche stipulate, fra ### poi ### di ### S.p.A ed ora ### e la “### Srl”, relative al conto corrente N.0819/93230144, anche in relazione alle clausole di pattuizione di interessi, alle clausole relative ai giorni di valuta, al tasso debitorio applicato e alle commissioni di massimo scoperto e alle spese; - Dichiarare legittima la quantificazione del credito relativo alla esposizione del conto corrente 0819/93230144, già di pertinenza della “### ”, pari a complessivi € 77.059,20, alla data del 21.01.2019, quale credito certo, liquido ed esigibile nonché determinato in conformità alla normativa vigente; - Dichiarare la legittimità nonché la validità della fideiussione prestata da ### e ### a favore della “### ”; - Condannare, in via riconvenzionale, la “### ” in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con ### e ### al pagamento, in favore della ### della somma di € 77.059,20, per l'esposizione relativa al conto corrente N.0819/93230144 al 21.01.2019 oltre interessi maturandi sino al soddisfo, ai tassi contrattualmente previsti e, comunque, nei limiti imposti per la rispettiva categoria dai ### nel rispetto della ### N. 108/96.  - Condannare, comunque, la “### in liquidazione”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con ### e ### al pagamento in favore della ### di tutte le somme accertate come dovute relativamente al rapporto di conto corrente N.0819/93230144, oltre interessi convenzionali dal 21.01.2019 sino al soddisfo e, comunque, nei limiti previsti per le rispettive categorie dai ### nel rispetto della ### N. 108/96.  - Rigettare tutte le domande spiegate dalla “### in liquidazione”, da ### e da ### nei confronti del ### di ### oggi ### perché destituite da ogni fondamento; - Condannare, comunque, la “### in liquidazione”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con ### e ### al pagamento, in favore della ### delle spese e competenze del presente giudizio”. 
Per i terzi chiamati: “.- In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità ovvero l'invalidità della domanda della banca ### spa, fondata sulla escussione di una fideiussione nulla e/o invalida; .- nel merito, sempre per le motivazioni espresse in premessa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto; .- con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art.  93 c.p.c”. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data ###, la ### srl in liquidazione (di seguito ### conveniva in giudizio il ### di ### s.p.a., deducendo: - di aver stipulato un rapporto di apertura di credito per €50.000 (mutuo denominato “internet ### - ### Up”) con ### - poi divenuto ### di ### - in data ###; - che detto contratto si appoggiava sul conto corrente n. ###4, aperto in data ###, con saldo debitore di €55.790,07 alla data del 31.12.2016, cui era collegato un conto anticipi ###7; - che le condizioni economiche relative al conto corrente ###4 violavano la legge 108/1996, in quanto il tasso effettivo applicato superava per quasi tutti i trimestri il tasso soglia, tasso che risultava superato sin dal primo trimestre, con conseguente corresponsione di interessi indebiti pari a €63.847,35; - che il mutuo del 29.7.2005 comporta l'applicazione di interessi anatocistici non approvati, in quanto la rata prevede una quota di capitale decrescente e una quota variabile di interessi, con formula che vede al denominatore un fattore di capitalizzazione composta (1+1)^n; - che il TAEG effettivo del mutuo è pari a 6,3541%, superiore a quello indicato in contratto (6,227%), con violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 116 TUB, e che il tasso di interesse convenuto è indeterminato; - che il contratto ### Up” del 10.07.2003 è stato stipulato dalla attrice senza che la ### fornisse le dovute informazioni sui rischi del prodotto derivato, per cui gli oneri sostenuti pari ad €8.053,14 dovevano essere ritenuti indebiti per nullità del contratto cui accedono; ### quindi, concludeva nei termini su riportati, chiedendo di accertare la nullità delle clausole contrattuali e di condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite. 
Si costituiva in giudizio ### spa, pocuratore di ### spa, nella quale era stata incorporata la ### di ### spa, la quale precisava che il suo mandato era limitato al rapporto di conto corrente n. ###4 ed al contratto ### - ### ed affermava: - La decadenza dal diritto alla ripetizione delle somme ex art. 1832 c.c., non avendo il correntista mai contestato gli estratti conto; - Il mancato superamento del tasso soglia nel rapporto di conto corrente, dovendosi escludere dal calcolo la Cms sino al 31.12.2009, e che dal 31.3.2010 occorre considerare l'accordato medio del trimestre e dei tre trimestri precedenti; - La validità del contratto di swap, avendo l'istituto di credito fornito il documento sui rischi generali degli investimenti, la società aveva conferito alla ### l'incarico di negoziare strumenti finanziari, dopo che la ### aveva rilevato attraverso la compilazione di apposito documento, la buona esperienza della ### in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio media. Seguiva il contratto sottoscritto dal legale rappresentante in pari data (10.7.2003); - ### di un reato di usura commesso dalla ### o di condotta illegittima della convenuta nello svolgimento del rapporto, avendo ### provveduto alla segnalazione della posizione di sofferenza della società in base al dettato legislativo; - La prescrizione ex art. 2946 c.c. delle rimesse e dei versamenti solutori sul conto corrente ###4 (alla data del 2.1.2008 pari ad € 13.888,45), e la prescrizione degli interessi ex art. 2948 n. 4 L'### spa chiedeva quindi il rigetto della domanda di parte attrice e, in via riconvenzionale chiedeva la condanna della ### e dei fideiussori ### e ### - di cui chiedeva la chiamata in causa - al pagamento della somma di € 77.059,20 oltre interessi dal 21.1.2019 al soddisfo, corrispondenti al saldo negativo del conto corrente n. ###4. 
Si costituiva anche ### spa, precisando che la difesa avrebbe riguardato solo il contratto di mutuo chirografario n. 60293037 del 29.07.2005, poiché per gli altri rapporti era stata conferita procura speciale alla ### spa, e nel merito affermando che: - La formula utilizzata per il calcolo del ### da parte dell'attrice è errata; - ### discordanza tra il ### indicato in contratto e quello effettivo non determina la nullità del contratto o la nullità della clausola di pattuizione del tasso di interesse, trattandosi di contratto con soggetto non qualificabile come consumatore; - Il mutuo prevede l'ammortamento alla francese, meccanismo che non prevede anatocismo quando la quota degli interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente; - Il tasso di interesse parametrato sull'### non è nullo ed è determinato, e non è superiore al tasso soglia previsto dalla legge 108/1996; - Non sussistono i presupposti per l'affermazione della responsabilità della ### per il reato di usura né per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione die contratti. 
Per questo motivo, concludeva chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice. 
Autorizzata la chiamata in causa dei fideiussori, si costituivano ### e ### associandosi alla domanda della attrice e chiedendo il rigetto delle domande di ### s.p.a. 
In particolare, i fideiussori eccepivano: - la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust; - la invalidità ex art. 1939 c.c., poiché i vizi relativi alla obbligazione principale determinavano l'invalidità della fideiussione prestata; - la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., rilevando che il creditore aveva continuato a concedere credito al debitore principale pur conoscendo la difficile situazione patrimoniale in cui versava.  ### contestava la costituzione dei chiamati in causa ed insisteva nella legittimità della pretesa creditoria. 
Il procedimento veniva istruito mediante svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza cartolare del 15.9.2022 le parti precisavano le conclusioni nei termini su riportati mediante note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.  *****  1. Contratti tra le parti in casua In base alla documentazione prodotta dalle parti, il consulente tecnico dott. ### ha individuato i seguenti rapporti intercorsi tra le parti: “A. Mutuo chirografario n. 60293037 In atti è presente il contratto di mutuo del 29.07.2005 di € 50.000,00, intestato “### di apertura di credito semplice a breve o medio termine con tasso variabile e rimborso mensile, trimestrale o semestrale”, sottoscritto tra ### e la ### della durata di 5 anni (60 rate mensili). 
Dall'analisi dei documenti in atti risulta che la ### ha richiesto ed ottenuto, in data ###, la c.d. moratoria del prestito attraverso la sospensione del pagamento del capitale e corresponsione dei soli interessi. 
In particolare, la moratoria ha comportato l'allungamento del periodo di rimborso che si è protratto fino alla 72ma rata con nuova scadenza al 31 luglio 2011, mentre a partire dalla rata n. 51 e fino alla rata 62 sono stati corrisposti mensilmente soltanto gli interessi maturati sul capitale residuo al 30.09.2009 di euro 9.387,39.   B. Conto corrente n. 0819/93230144, Il conto è stato acceso presso la ### di ### Nella documentazione in atti sono presenti estratti conto a partire dall'apertura del conto in data ### e fino al 31.12.2016 con un saldo di euro 55.790,07 (non comprensivo delle competenze maturate a quest'ultima data). 
In atti risulta prodotto il contratto di apertura di conto corrente del 15.10.2002, dal quale si evince che la banca si è adeguata a quanto previsto dalla deliberazione del ### del 9 febbraio 2000, utilizzando la medesima periodicità trimestrale di applicazione sia per gli interessi attivi che passivi.  ### ha rilevato che in atti non risultano presenti gli estratti conto relativi al IV trim 2014, IV trim.  2015 e I trim. 2016.   C. Conto anticipo salvo buon fine n. ###7 In atti sono presenti solo alcuni estratti conto dal 1.04.2004 al 30.06.2008. Trattandosi di conto anticipi gli interessi maturati su tale conto alla fine di ogni trimestre venivano girocontati con pari valuta sul conto ordinario n. 0819/93230144, senza così generare alcun anatocismo.” D. ### - ### n. 600006099 Il contratto è stato stipulato in data ### unitamente al contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari, e risulta prodotto il questionario di rilevamento redatto e sottoscritto dalla ### E. ### di fideiussione del 24.02.2003 Il contratto di fideiussione “omnibus” in favore della ### srl fino a concorrenza della somma di €130.000,00 risulta sottoscritto da ### e ### in data ###, spedito in data ###, con sottoscrizione specifica delle clausole vessatorie elencate alla fine dell'atto, tra cui la dispensa dall'osservanza dell'art. 1948 c.c. e la deroga all'art. 1957 2. Eccezioni preliminari delle convenute Va, anzitutto, disattesa la censura di parte convenuta afferente la ritenuta decadenza di parte attrice per mancata impugnazione degli estratti conto ricevuti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1832 c.c.: è pacifico, infatti, che nel contratto di conto corrente, l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 cod. civ., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto possono comportare che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile (cfr., tra le tante, Cass. 11626/2011; Cass. ###/2018). 
Va escluso, altresì, che la domanda di ripetizione delle somme percepite dalla banca a titolo di anatocismo e di interessi ultralegali possa essere soggetta al termine di prescrizione breve previsto dal n. 4 dell'art. 2948 c.c., che riguarda la sola domanda diretta a conseguire gli interessi che maturano annualmente o in termini più brevi, e non la restituzione di un complessivo maggior credito che includa gli stessi interessi in quanto indebitamente corrisposti, bensì, trattandosi di azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti, ex art. 2033 c.c. (e non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non accreditati), al termine ordinario decennale di prescrizione ex art.  2946 c.c. (Cass. 2026/2018).  ### convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la prescrizione dei diritti dell'attrice, allegando l'esistenza di rimesse solutorie fatte nel corso del rapporto, da cui far decorrere, quindi, la prescrizione (anticipatamente rispetto alla data di chiusura del conto corrente). ### della ### è astrattamente corretta. Come, infatti, chiarito dalle ### della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 24418/2010) l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, decorrendo, invece, dalle singole rimesse in presenza di versamenti solutori, effettuati, cioè, oltre il limite dell'affidamento concesso al cliente. Solo in presenza di versamenti solutori, infatti, si genera uno spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens", che fa sorgere il diritto alla ripetizione. Per come chiarito, peraltro, sempre dalle ### (Cass., Sez. Un., 15895/2019), ove l'istituto di credito convenuto in giudizio eccepisca la prescrizione non è necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, essendo sufficiente l'allegazione del decorso del tempo e della volontà di profittare dell'effetto estintivo. 
Nel caso di specie, peraltro, la convenuta ha indicato specificamente le rimesse solutorie, che sono state verificate dal ctu, il quale ha rilevato: “Per il periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione (16.11.2018) e sulla base delle originarie annotazioni contabili della ### sono state rilevati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido, per euro 54.333,71 (Allegato n. 1). Tale circostanza, a motivo della reciprocità della capitalizzazione degli interessi, non genera competenze irripetibili.” Questo giudice condivide le conclusioni del consulente tecnico e le fa proprie escludendo quindi la valutabilità di dette rimesse, tanto più che i trimestri in cui il consulente ha riscontrato il superamento del tasso soglia anti usura partono dal 2011 in poi.  3. conto corrente n. ###4 e conto anticipi ### contestava il saldo del conto corrente, ritenendo che il ### di ### (poi ### avesse applicato un tasso di interesse superiore, per molti trimestri, al tasso soglia di cui alla legge 106/1997. 
Il consulente tecnico ha verificato che nessun tipo di anatocismo o usura è stato applicato al conto anticipi, mentre ha rilevato il superamento del tasso soglia per alcuni trimestri per il conto corrente ordinario n. ###4. 
In particolare, ha verificato - utilizzando sia il proprio metodo di rilevazione del Teg sia quello indicato dal ctp di parte convenuta - che il tasso soglia è stato superato per effetto della applicazione della commissione disponibilità fondi per i seguenti trimestri: ### % #### ILLEGITTIME ### 2011 non determinabile 15,525 € 250,00 I ### 2012 224,389 15,6375 € 260,02 ### 2012 69,017 15,8125 € 290,11 ### 2013 17,448 16,6625 € 1.258,78 I ### 2014 18,216 16,575 € 1.521,09 ### 2014 20,510 16,575 € 1.251,69 ### 2014 19,690 16,750 € 1.645,86 I ### 2015 18,927 16,463 € 1.843,48 ### 2015 18,522 16,450 € 1.977,04 ### 2015 18,288 16,310 € 2.066,80 ### 2016 17,250 15,760 € 2.201,53 ### 2016 16,895 15,590 € 2.272,65 ### 2016 16,571 15,400 € 2.324,9511 TOTALE € 19.164,00 Sebbene si condivida il calcolo come effettuato dal ctu, la censura inerente il rapporto di conto corrente dev'essere disattesa per il IV trimestre del 2011, in quanto il tasso convenzionale era inferiore al tasso soglia al momento della pattuizione e variazione, come si può rilevare dallo schema allegato alla relazione di perizia del dott. ### in cui si verifica che la variazione del tasso di interesse è avvenuto in momento antecedente al trimestre di rilevazione del superamento del tasso soglia. 
Sotto tale profilo, infatti, deve escludersi anche in relazione al rapporto di conto corrente l'ipotesi della usurarietà c.d. sopravvenuta, atteso che l'eventuale sopraggiunto superamento del tasso soglia anti usura, verificatosi dopo l'entrata in vigore della L. n. 180 del 1996, e comunque nel corso del rapporto di credito, non dà luogo alla sopravvenuta nullità o inefficacia della clausola pattuita dalle parti (cfr. Cass. S.U. 24675/17; Cass. 2311/18; Cass. 9380/18; Cass. 9762/18). 
La legge 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, di interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, che ha fissato la valutazione della natura usuraia dei tassi d'interesse al momento della convenzione e non a quello della dazione - posta a fondamento del succitato arresto delle ### - ha carattere generale e non si applica, pertanto, solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione d'interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale - ipotesi non ricorrente nel caso di specie -, non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108 (cfr., in termini, ###/19, nonché Cass. 14324/2019 che richiama tale orientamento anche in caso di rapporto di conto corrente). 
Si deve, invece, aderire alla rilevazione del ctu per i trimestri successivi al I 2012, data in cui avviene la prima variazione, per cui il saldo del conto corrente deve essere depurato della somma di €18.914,00. 
Poiché il saldo del conto corrente era di € 58.151,78 a debito dell'attrice, escludendo le competenze non dovute, si deve affermare che la ### è debitrice di ### per la somma di € 39.237,78 alla data del 21.01.2019.  4. ### di mutuo Il contratto di mutuo sottoscritto in data ### non presenta alcuno dei vizi lamentati da parte attrice. 
Il mutuo stipulato prevede un piano di ammortamento alla francese, con una prima rata di preammortamento costituita da soli interessi e successive rate composte da una quota progressiva di capitale ed interessi, questi ultimi calcolati sul capitale di volta in volta residuo. È evidente che questo piano di ammortamento, sebbene più oneroso del tipo “italiano”, non genera anatocismo, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati in alcun modo.  ### ha anche dedotto l'illegittimità del rinvio al tasso ### per la determinazione del tasso di interesse. Sul punto, tuttavia, deve osservarsi che - in tema di mutuo - affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. Il tasso di interesse deve essere, quindi, desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando, invece, l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale. Non viola, quindi, i predetti parametri l'inserimento dell'indicizzazione ### nel tasso di interesse, che consente di risalire ad un tasso determinato, attraverso un richiamo per relationem a criteri muniti dei caratteri di certezza ed obiettività.   Si deve anche rigettata l'eccezione di illiceità del tasso ### in forza della costituzione di un cartello fra ### di ### Il riferimento è alla decisione della ### del l 4 dicembre 2013, poi seguita da quella del 7 dicembre 2016, con cui si affermava che l'andamento dell'### in quanto frutto di "accordi di cartello" tra banche, poteva essere artatamente manipolabile in danno dei mutuatari ed era stato, effettivamente, manipolato tra il settembre 2005 e fino a tutto il giugno 2009, con conseguente diritto dei soggetti vittime di tale manipolazione di portare la questione dinanzi ai ### degli ### membri per vedersi riconosciuto il risarcimento dei relativi danni. ###, così come proposta, è del tutto generica, in quanto non riferita specificamente alla banca mutuante, di cui non viene offerta prova, neppure indiziaria, dell'appartenenza al "cartello" autore della manipolazione: in conformità, infatti, alla giurisprudenza di merito ad oggi prevalente, deve ritenersi che il contraente che agisca sulla base della decisione citata della ### deve dare prova dell'avvenuta partecipazione, da parte della banca mutuante, alle denunziate pratiche manipolative, o quanto meno, del consapevole approfittamento, da parte della stessa, delle pratiche illecite predette, circostanza che, nel caso di specie, come detto, non viene neppure allegata dall'eccipiente (cfr. Trib. Bologna, 20 febbraio 2018; ### Torino, 27 aprile 2016, ### Milano, 12 dicembre 2016 e 9 gennaio 2017) ed è anzi smentita dalla allegazione di parte convenuta. 
Anche l'eventuale errata indicazione del ### non costituisce motivo di nullità del contratto di mutuo.  ### infatti, non rientra nelle categorie, di tasso, prezzo o condizione cui soltanto l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce, ma è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria. Va, peraltro, rilevato come nell'ordinamento vigente non si rinvenga una previsione di invalidità per mancata indicazione del ### fuori dal caso del credito al consumo (125 bis comma 6 T.U.B., ai sensi del quale "### nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel ### pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto"). Si tratta di disposizione ovviamente non applicabile al contratto in esame, che è un mutuo stipulato da imprenditore in epoca antecedente alla entrata in vigore della disposizione su citata.   Appare, quindi, evidente che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ### dichiarato e ### concretamente applicato anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto, con una specifica norma dal tenere analogo a quella di cui all'art. 125 bis, comma 6, del T.U.B.. ### 117 comma 6 del T.U.B., peraltro, fa riferimento all'eventuale differenza, fra tassi indicati in contratto e pubblicizzati. Nel caso in esame, e a prescindere dalla minimale differenza (0,11%) tra il ### indicato in contratto - corrispondente in realtà al Teg - e quello reale (comprensivo di imposte), la società attrice non avrebbe in ogni caso fornito alcuna prova di pubblicizzazione di alcun tasso, o condizione, o di adesione a offerte commerciali fatte oggetto di pubblicità comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori (quale qualifica che - come detto - parte attrice non risulta neppure avere). 
Il mutuo - interamente saldato alla data della decisione - risulta immune dai vizi denunciati in citazione, per cui si deve rigettare sul punto la domanda di parte attrice.  5. ### - ### occorre precisare che il contratto stipulato in data ### non è stato oggetto di verifica da parte del consulente tecnico, in quanto escluso dal quesito. La indicazione della “### Up” contenuta nel quesito si riferisce esclusivamente al mutuo ed è stata ricavata dalla errata individuazione contenuta nell'atto di citazione (in cui la ### indica come denominazione del mutuo proprio “### Up”, salvo poi chiarire nella parte successiva della citazione che i contratti sono due, uno di mutuo ed uno di swap). 
Le doglianze di parte attrice rispetto a tale contratto sono esclusivamente fondate sul presunto difetto della dovuta informazione precontrattuale in merito ai rischi del contratto, per cui del tutto superflua si sarebbe rivelata l'indagine peritale. 
Parte convenuta ha prodotto la proposta irrevocabile di contratto del 10.7.2003, corredata dal modulo compilato dalla ### per i servizi di investimento ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. A del regolamento approvato con delibera ### del 30/09/1997 n. 10943, in cui si dà atto della buona esperienza di investimenti in strumenti finanziari, dell'obiettivo di investimento “redditività con compresenza di rivalutabilità” e media propensione al rischio, nonché il contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari, in cui la ### afferma di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti, di aver partecipato alla rilevazione per i servizi di investimento. Il predetto contratto avvisa, all'art. 5, il cliente della circostanza che “non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati” ed all'art. 8 che “con riguardo agli strumenti finanziari derivati, il cliente prende atto che : - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili…”. 
Questo giudice condivide l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di operatore qualificato costituisce una mera presunzione semplice, vincibile, in caso di contestazione, dalla prova positiva della insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di professionisti in materia di strumenti finanziari e dalla prova della conoscenza, ovvero conoscibilità in concreto, da parte dell'intermediario, delle circostanze dalle quali poter desumere la reale situazione in cui versi l'investitore nel momento in cui rende siffatta dichiarazione. Per le società e le persone giuridiche che rilascino la dichiarazione autoreferenziale non è possibile invocare le norme sugli specifici obblighi comportamentali fissate dagli artt.27, 28 e 29 reg. ### perché così facendo si finirebbe per aggirare la disciplina regolamentare. Il richiamo alle norme in esame è invece consentito innanzitutto per richiedere comportamenti diversi, quali per esempio quelli di cui all'art.26 reg. ### cosi, ### 2015; in linea, Cass. 1733/2015) conseguendone che, in presenza della documentazione in atti, incombeva sull'attore la prova del mancato assolvimento del corretto onere informativo per come documentato. 
Si deve pertanto rigettare la domanda anche sotto questo profilo.  6. Sulla fideiussione ### di nullità/illegittimità della fideiussione deve essere rigettata, considerato che, in difetto di produzione dei documenti utili per la sua valutazione, (quale il provvedimento della ### d'### che rinviene un'intesa restrittiva della concorrenza nell'applicazione uniforme di alcune clausole dello schema ### e di mancata indicazione della data della intesa illecita, non è possibile stabilire se quest'ultima sia antecedente o meno al negozio di cui viene denunciata la nullità (per la rilevanza di tale profilo, cfr., tra le altre, Cass. 25273/20, in motivazione), e che, in ogni caso, non è dimostrata, e neanche specificamente allegata, la concreta uniforme applicazione da parte di ### integrante elemento costitutivo della dedotta nullità (cfr. Cass. ###/18), delle clausole che si assumono ripetitive di uno schema espressivo di un'intesa vietata dalla normativa antitrust. 
In ogni caso, l'eventuale nullità delle clausole censurate non travolgerebbe comunque la fideiussione nel suo complesso. Ai sensi dell'art. 1419 c.c. la nullità integrale del contratto in conseguenza della nullità di singole clausole si determina, infatti, solo se risulta che i contraenti non avrebbero stipulato il contratto in mancanza di quelle clausole, mentre nella specie neanche è dedotta la ricorrenza di una tale ipotesi, che deve anzi escludersi sul piano logico, trattandosi di clausole a favore della banca (cfr., in questi termini, Cass. 3556/20). 
Si devono, infine, rigettare anche le altre eccezioni di nullità sollevate ai sensi degli artt. 1939 e 1956 La prima eccezione viene proposta in modo generico, facendo riferimento alla invalidità dell'obbligazione principale, e deve essere accolto limitatamente alla quota di interessi e spese che sono da ritenere non dovuti in quanto ritenuti usurari. 
La fideiussione, tuttavia, rimane valida per il credito accertato dal consulente tecnico nei termini meglio precisati al paragrafo 3 (ossia per il saldo del conto corrente, pari ad € 39.237,78 alla data del 21.01.2019). 
Si deve escludere anche la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., poiché non è stato dimostrato che la situazione economica della società sia peggiorata nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione della fideiussione e la concessione di nuovo credito, tanto più che il contratto di mutuo è stato stipulato nel 2005 ed è stato completamente saldato, e non vi è stato alcun aumento dell'affidamento della società. La mera circostanza della messa in liquidazione della società, liquidazione di cui non sono state specificate le cause, non implica che al momento della concessione del credito la condizione patrimoniale della ### fosse tale da rendere difficile il soddisfacimento del credito. Infine, si rileva che ### è sempre stato nel periodo di interesse il legale rappresentante della società, ed attualmente ne è il liquidatore, per cui difficilmente poteva non conoscere la situazione economica e creditizia della società.  7. Risarcimento del danno da reato e da illegittima segnalazione al crif La società attrice prospetta che la applicazione di interessi usurari abbia determinato un danno, così come la illegittima segnalazione a sofferenza. 
Sul punto si deve precisare, quanto alla segnalazione, che non risulta dimostrata la illegittimità della stessa, ma solo una differente quantificazione del debito della ### nei confronti di ### La società attrice non ha allegato quale tipo di danno abbia subito a seguito della segnalazione errata dal punto di vista quantitativo, limitandosi a generici richiami alle regole di comune esperienza, che nel caso di specie non possono soccorrere alla totale carenza probatoria, vista la peculiarità della fattispecie. 
Stesso discorso deve farsi ove si ipotizzi che l'istante abbia voluto richiedere il risarcimento di un danno non patrimoniale - all'immagine ed alla reputazione - posto che anche in tal caso ci si trova comunque di fronte ad un "danno conseguenza" che, come tale, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. 7594/2018). 
Anche sotto il profilo del danno per usurarietà dei tassi applicati al conto corrente in alcuni trimestri, nessun danno non patrimoniale può considerarsi configurabile nel caso di specie, non ricorrendo né l'ipotesi del danno da reato (art. 185 cp) per difetto di verifica dei presupposti soggettivi, né la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti.  8. Domanda riconvenzionale di ### s.p.a., quale procuratrice di ### s.p.a. 
Alla luce delle precedenti conclusioni, si deve accogliere la domanda di condanna avanzata da ### spa per mezzo della sua procuratrice ### spa, nei confronti della ### e dei fideiussori in solido, per l'importo di € 39.237,78, quale saldo del conto corrente n. ###4, oltre interessi legali (vista la illegittimità della ultima pattuizione di interessi sul conto corrente prima del passaggio a sofferenza) dal 21.01.2019 al soddisfo.  9. Spese di lite Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda di parte attrice e chiamata in causa, e dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di ### s.p.a.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - Accoglie, per quanto di ragione la domanda dell'attrice e dichiara che il saldo del conto corrente n. ###4, epurato della applicazione di interessi, commissioni e spese usurai, era pari ad € 39.237,78 a debito della correntista alla data del 21.01.2019; - Rigetta le restanti domande di parte attrice e dei chiamati in causa; - Accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale proposta da ### s.p.a., quale procuratrice di ### s.p.a. e, per l'effetto, condanna in solido ### srl in liquidazione, in qualità di debitore principale, ### e ### in qualità di fideiussori, al pagamento della somma di € 39.237,78 oltre interessi legali dal 21.01.2019 al soddisfo; - Compensa tra le parti le spese di lite; - Pone a carico di parte attrice e di ### s.p.a. in parti uguali le spese di ctu, nella misura già liquidata in separato provvedimento.  ### 8 febbraio 2023 

Il Giudice
dott. ### n. 4882/2018


causa n. 4882/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Morrone Manuela

M

Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 1186/2021 del 15-11-2021

... usura devono considerarsi, nella determinazione del taeg, i soli costi collegati alla erogazione del credito che siano certi sin al momento della pattuizione, escludendo l'impianto normativo della legislazione antiusura di ascrivere rilievo a quei costi solo eventuali perché subordinati al realizzarsi di "condizioni" ancora non verificatesi né certe, quali - tra le altre - il pagamento di una penale per estinzione anticipata. Ne discende, quindi, che non vi era motivo di disporre c.t.u. sul punto, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa. Passando ora ad esaminare le doglianze manifestate dall'opponente con riguardo al contratto di conto corrente, si rileva, con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 117 T.U.B., la genericità di tale allegazione, non corredata dalla determinazione del tasso concretamente applicato dall'istituto di credito e l'infondatezza della stessa poiché dal relativo contratto, prodotto da parte convenuta (doc. 1), si ricava sia il rispetto dell'art. 117 T.u.b. e dell'art. 1284 c.c. (vedi parte rubricata “### delle ### Economiche”). Poche battute bastano per sostenere l'infondatezza delle deduzioni pertinenti la nullità (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. 1690/2018 R.G. promossa da: ### e ### rappresentati e difesi dall'avv.  ### del foro di ### con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione; ATTORI - OPPONENTI contro ### - #### rappresentata e difesa dall'avv. ### del foro di ### con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTAOPPOSTA e nei confronti di do### S.P.A., n.q. di mandataria di ### 2019 s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ### del foro di ### con indirizzo di p.e.c. riportato nell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.  #### da proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ### da comparsa di costituzione e risposta ### Come da atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. 
Fatto e motivi della decisione ### in qualità di debitrice principale, e ### in qualità di fideiussore della predetta, hanno proposto opposizione davanti a questo Tribunale avverso il decreto ingiuntivo 404/2018 del 22.03.2018 con il quale il G.D. del predetto ufficio aveva loro ingiunto, nelle loro rispettive qualità, il pagamento in favore della ### - ### - ### della somma di ### 119.118,49 (oltre interessi e spese delle procedura monitoria), di cui ### 56.989,63 quale saldo debitore del conto corrente n. 20.42339 ed ### 62.128,86 per il mancato rimborso delle rate del contratto di mutuo n. 20/53059, accesi dalla suddetta ### rispettivamente il ### ed il ### presso la filiale di ####. 
Gli opponenti hanno avanzato domanda di revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto deducendo, con riguardo al rapporto di mutuo chirografario n. 20/53059, la nullità del predetto per violazione degli artt. 1346 c.c., dei principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto del contratto e dell'art. 117 T.u.b., per mancata indicazione degli indicatori dei costi del paniere di riferimento (###. Hanno dedotto l'applicazione da parte dell'### bancario opposto di variazioni in senso sfavorevole all'opponente in violazione dell'art. 118 T.U.B., l'impossibilità di determinazione del debito residuo, nonché l'applicazione nel corso del succitato rapporto di mutuo di interessi anatocistici illegittimi e di interessi usurari; oltreché la violazione della normativa ### nell'utilizzo dell'### quale parametro di riferimento. 
Con riguardo al credito ingiunto in ragione del contratto di conto corrente hanno, invece, dedotto la nullità del predetto per violazione dell'art. 1346 c.c. e dell'art. 117 T.U.B. 
Quanto ai rapporti di fideiussione hanno dedotto l'illegittimità delle garanzie in questione per violazione delle disposizioni di legge. Infine hanno rilevato il mancato assolvimento dell'onere della prova posto in capo alla convenuta opposta quale attrice in senso sostanziale. 
A supporto delle proprie doglianze hanno prodotto unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio una perizia contabile.  ### convenuta si è costituita nel presente giudizio contestando nel merito la fondatezza sia in fatto che in diritto delle doglianze attoree. Ha dedotto la validità delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 117 T.U.B. di cui al rapporto di mutuo chirografario e del contratto di conto corrente per cui è causa, il rispetto dell'art. 118 T.U.B. con riguardo alla intervenute variazioni contrattuali ed, infine, l'applicazione di interessi nel rispetto degli art. 1283 c.c, 1284 c.c. e della normativa in materia di usura. 
Nel corso del giudizio parte opposta ha documentato di aver conseguito, a seguito dell'escussione della garanzia, concessa sul mutuo erogato alla parte opponente dal ### di ### del ### (istituito ai sensi delle ### n. 662 del 1996), il pagamento dell'importo di ### 42.705,64 da parte della ### del ### - ### S.p.A., e quindi, in sede di prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. ha modificato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto delle pretese attoree e la condanna degli opponenti al pagamento del minor importo di ### 76.412,85, oltre interessi ai tassi contrattuali dal 21.06.2017 fino all'effettivo saldo. 
Ancora, nel corso del giudizio de quo è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c., mediante atto di intervento depositato telematicamente in data ###, ### 2019 S.r.l. (e per essa in qualità di mandataria la do### S.p.a), quale successore a titolo particolare di ### - ### in virtù di contratto di cessione di crediti ai sensi della ### sulla cartolarizzazione, chiedendone, altresì, l'estromissione e facendo proprie tutte le domande ed eccezioni svolte dalla medesima convenuta opposta.  ### opponente, in ordine al suddetto intervento, nulla deduceva rispetto alla richiesta avanzata dalla ### 2019 S.r.l, nella qualità di cessionaria del credito per cui è causa, di estromissione della ### - ### e rilevava, invece, il difetto di legittimazione attiva della parte intervenuta per mancata produzione agli atti del giudizio dell'atto di cessione del credito, non ritenendo idoneo a comprovare la titolarità del credito de quo l'avviso di pubblicazione della cessione dei crediti nella ### prodotto dall'intervenuta unitamente al proprio atto di intervento. 
La causa è stata istruita con prove documentali, non avendo ritenuto codesto Giudice di disporre la richiesta CTU contabile, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa in ragione dell'infondatezza delle doglianze attoree, per le ragioni di seguito specificate e dettagliate. 
Ciò premesso con riferimento agli assunti delle parti ed all'iter del giudizio, le domande di parte opponente sono infondate e devono essere, quindi, rigettate. 
In primis, il rilievo attoreo in ordine alla carenza di legittimazione dell'intervenuta ### 2019 S.r.l. quale successore a titolo particolare di ### - ### (e per essa in qualità di mandataria la do### S.p.a) va disatteso alla luce dell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità maggioritario, che codesto Giudice condivide. 
In ragione del predetto orientamento si ritiene che la pubblicità della cessione prescritta dall'art. 58 T.U.B. abbia natura dichiarativa e non già costitutiva, con funzioni di notificazione (cfr. Cass. n° 4453/2018; Cass n°13548/2017; si vedano anche Cass. n°20914/2010 e Cass. n°13954/2006, per cui essa “sostituisce la notificazione” e Cass. n°5997/2006 che parla di “presupposto di efficacia” non di validità), la quale, in uno alla finalità agevolativa delle operazioni di cessione, impone di ritenere sufficiente, nell'ambito delle cessioni nel settore bancario, la sola pubblicazione dell'avviso della cessione in ### dovendosi escludere la necessità della pubblicazione nel Registro delle ### prevista dal legislatore del 2004 (D.Lgs. n. 37/2004), necessaria, invece, per le cessioni di credito nel settore aziendale, le cui vicende traslative sono naturalmente soggette alla pubblicità nel Registro delle ### Consolidato è l'orientamento di legittimità sul punto, in forza del quale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### (cfr., ex multis, Cass. n. ###/2017 e Cass., 13 giugno 2019, n. 15884). 
Ancora in ordine al profilo della indeterminatezza dell'indicazione dei rapporti ceduti nell'avviso pubblicato in ### pure prive di pregio risultano le censure mosse dall'opponente, posto che dal tenore dello stesso (tutti i crediti pecuniari derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/ochirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo ### di ### e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "###). In particolare, i ### derivano dalla seguente tipologia di rapporti: ### finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra febbraio 1975 e luglio 2019 e/o ### crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti) che individua per categorie i rapporti ceduti in blocco, e dalla disponibilità nella pagina web: https://www.securitisationservices.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, dei dati indicativi dei ### è possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n° ###/2017), senza necessità di ulteriori specificazioni. 
Quanto alla richiesta di estromissione della ### cedente (### - ### avanzata da ### 2019 S.r.l. (e per essa in qualità di mandataria la do### S.p.a) mediante il proprio atto di intervento, la stessa non può trovare accoglimento nel presente procedimento in ragione della mancata manifestazione del consenso ad opera delle parti originarie, come previsto dall'art. 111, terzo comma, c.p.c. 
Orbene, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art.  111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. Civ., n. 22424 del 22.10.2009). 
In particolare, ogniqualvolta la cessione intervenga nel corso di un procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunzie eventualmente emesse e non ancora consolidate trovano nelle norme sulla successione nel processo la disciplina utilizzabile, nella specie nell'art. 111 c.p.c.. 
Consegue che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingesso nel giudizio (cfr. Cass. Civ., n. 15674 del 15.7.2007). 
Ne discende che a seguito dell'intervento, il successore diviene parte anche in senso processuale ed il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111, comma 1, c.p.c., continua tra le parti originarie: il dante causa mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) e conserva tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare, che ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma, derivantegli dal fatto che egli è l'effettivo titolare del diritto oggetto della controversia (ex multis, Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1200; Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2009, 6444; Cass. civ., sez. I, 1 settembre 2006, n. 18937; Cass. civ. sez. I, 12 aprile 2006, n. 8515). 
Venendo ad esaminare nel merito i motivi di opposizione, con riguardo al contratto di mutuo chirografario ed alla lamentata violazione dell'art. 117 T.U.B. gli attori - opponenti hanno allegato che la pattuizione del tasso di interesse di cui all'art. 2, in ragione del parametro di riferimento adottato (tasso annuo indicizzato al seguente parametro: ### 3 mesi gg. 365 media mese precedente ..), non consente di pervenire alla determinazione degli interessi pattuiti.  ### attrice reputa il tasso di interesse nullo per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., in quanto correlato al tasso ### parametro di indicizzazione variabile, ritenuto di natura incerta e indeterminata ### inoltre, dedotto che l'utilizzo del parametro ### ritenuto frutto di un accordo di cartello, costituisce violazione della normativa a tutela della concorrenza e del mercato. 
Orbene tali allegazioni devono ritenersi infondate in ragione dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, in forza del quale, in tema di contratti bancari, "affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione" (da ultimo, Cass. 30.3.2018 n. 8028); "tale è il caso in cui le parti, ai fini della determinazione della misura degli interessi convenzionali, facciano rinvio ad un criterio provvisto, pur nell'ambito di una variabilità nel tempo, dei caratteri di certezza, obiettività, uniformità e conoscibilità sopra indicati, scaturendo il relativo tasso dall'applicazione di un parametro, del genere del tasso unico di sconto, la cui manovra è rimessa all'### di vigilanza (restando così soggetta a pubblicità legale), al quale la clausola contrattuale rapporti il tasso anzidetto attraverso una semplice operazione di calcolo aritmetico" (ex multis, Cass. 21.6.2002 n. 9080). 
Nel caso di specie, il mutuo in esame prevede all'art. 2 l'inserimento dell'indicizzazione ### nel tasso di interesse; ciò consente di risalire ad un tasso determinato, attraverso un richiamo per relationem a criteri muniti dei caratteri di certezza ed obiettività, posto che, ut supra riportato, il contratto risulta aderente alle prescrizioni dell'articolo 117 del T.U.B., poiché determina il tasso di interesse all'origine nella misura del 6,###% ed inoltre stabilisce un parametro certo, vale a dire “l'### 3 mesi gg. 365 media mese precedente maggiorato di 4,45000 punti percentuali e con troncamento alla seconda cifra decimale arrotondata ai cinque centesimi superiori, attualmente pari ai 1,55000%” calcolabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati ed esplicitati, in base ai quali il tasso di interesse risulta determinabile nel tempo. 
Tanto premesso, il tasso di interesse è determinabile per relationem in conformità all'esposto orientamento e all'art. 1346 c.c., sicché la relativa doglianza va respinta.  ### del tasso ### quale riferimento per la determinazione degli interessi previsti dal mutuo non viola le previsioni degli artt. 1284, co. 3, c.c. e 1346 Quanto alla dedotta violazione della normativa in materia di tutela del mercato e della concorrenza dalla quale discenderebbe la nullità della clausola contrattuale in esame - quale nullità derivata da quella dell'intesa illecita a monte - si ritiene, in ragione della costante giurisprudenza - che già in via generale non è possibile sostenere che dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra ### per violazione della libera concorrenza, emessa dall'### europeo, discenda automaticamente, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990, la nullità di tutti i contratti a valle posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa illecita. Tali contratti, infatti, mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti (cfr.  civ. del 26/09/2019 n. 24044; Cass. civ. del 11/06/2003 n. 9384; Cass. civ. del 13/02/2009 n. 3640; Cass. civ. del 20/06/2011 n. 13486) Nella fattispecie, difetta addirittura l'allegazione e la prova della partecipazione della ### convenuta alla predetta intesa illecita, per cui anche tale doglianza va disattesa. 
Passando ora al rilievo attoreo relativo alla mancata indicazione completa di tutti i parametri relativi al contratto di mutuo ed alla mancata corrispondenza all'indicatore economico sintetico di costo, lo stesso risulta smentito dalla documentazione contrattuale prodotta dalla ### opposta (vedi contratto di mutuo allegato n. 6 alla comparsa) dalla quale si ricava la determinazione nelle relative clausole delle varie condizioni contrattuali (interessi, anche di mora, spese, estinzione anticipata, oneri) oltreché l'avvenuta consegna a parte mutuataria del documento di sintesi contenente l'indicazione del ### (art. 2 contratto di mutuo). 
Quanto al rilievo dell'esercizio dello ius variandi, da parte delle ### opposta, in violazione dei requisiti formali e sostanziali di cui all'art. 118 T.u.b., tale allegazione attorea risulta generica in quanto non corredata, dalla specificazione delle prescrizioni di cui all'art. 118 T.u.b. che sarebbe state violate, ed è smentita dal contratto di mutuo dal quale si evince la corretta regolamentazione del c.d. ius variandi, risultando approvata specificamente dal correntista la clausola di cui all'art. 4 del contratto di mutuo rubricato “### delle condizioni economiche”. 
Inoltre, risulta agli atti del fascicolo telematico l'intervenuta ricontrattazione del contratto di mutuo per cui è causa in data ### (vedi doc. C allegato alla comparsa di costituzione), con ciò ricavandosi anche l'infondatezza della doglianza relativa all'impossibilità di determinare il debito residuo in ragione di una successiva rinegoziazione del contratto priva di documentazione a supporto (vedi pag. 6 atto di citazione e pag. 2 della perizia di parte allegata all'atto introduttivo). 
Quanto alla doglianza, in ordine all'applicazione di interessi anatocistici nel corso del rapporto de quo in ragione del fatto gli interessi di mora vengono calcolati sull'importo di ciascuna rata del mutuo (comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi) la stessa risulta priva di fondamento in quanto in primis, il piano di ammortamento col "sistema francese", quale quello qui previsto, costruito mediante calcolo dell'interesse sul debito residuo, postula precisamente il pagamento alla scadenza degli interessi periodicamente maturati e con ciò ne esclude la capitalizzazione nel senso considerato dall'art. 1283 Inoltre, l'applicazione dell'interesse di mora sull'intero importo della rata scaduta, anziché sulla sola quota capitale, risulta legittima ai sensi dell'art. 3 della Del. CICR 9 febbraio 2000 (vigente all'epoca della stipula del contratto di mutuo per cui è causa), il quale prevede espressamente che "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso avvenga mediante pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente previsto, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”. 
Ne discende che ai sensi dell'art. 3 della Delibera predetta, l'anatocismo è legittimo se contrattualmente pattuito e se collegato con l'inadempimento contrattuale, come nel caso di specie (cfr. art. 2 del contratto di mutuo). Esso consiste nella produzione di interessi moratori sulle rate scadute (interessi moratori che si rammenta essere diversi dai corrispettivi in quanto aventi natura risarcitoria). 
Ancora, gli opponenti hanno dedotto l'applicazione nel corso del rapporto di mutuo per cui è causa di interessi usurari. Tale allegazione risulta del tutto generica posto che alcuna indicazione del criterio di calcolo è contenuta negli scritti difensivi dell'opponente, né nella perizia di parte. 
Peraltro, nell'atto di citazione si allega, del tutto genericamente, tale superamento del tasso soglia usura per effetto di interessi moratori, penali di decadenza e/o estinzione anticipata e costi vari applicati. 
Ora, trattasi di allegazione del tutto infondata, in quanto ai fini della violazione in materia di usura devono considerarsi, nella determinazione del taeg, i soli costi collegati alla erogazione del credito che siano certi sin al momento della pattuizione, escludendo l'impianto normativo della legislazione antiusura di ascrivere rilievo a quei costi solo eventuali perché subordinati al realizzarsi di "condizioni" ancora non verificatesi né certe, quali - tra le altre - il pagamento di una penale per estinzione anticipata. 
Ne discende, quindi, che non vi era motivo di disporre c.t.u. sul punto, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa. 
Passando ora ad esaminare le doglianze manifestate dall'opponente con riguardo al contratto di conto corrente, si rileva, con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 117 T.U.B., la genericità di tale allegazione, non corredata dalla determinazione del tasso concretamente applicato dall'istituto di credito e l'infondatezza della stessa poiché dal relativo contratto, prodotto da parte convenuta (doc.  1), si ricava sia il rispetto dell'art. 117 T.u.b. e dell'art. 1284 c.c. (vedi parte rubricata “### delle ### Economiche”). 
Poche battute bastano per sostenere l'infondatezza delle deduzioni pertinenti la nullità delle garanzie fideiussorie e l'illegittimità della pretesa creditoria per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'### convenuto. 
La prima è del tutto generica limitandosi parte opponente a rilevare la nullità dei contratti di fideiussione per violazione delle disposizioni di legge non minimamente indicate. 
Quanto alla seconda non può che rilevarsi l'infondatezza della stessa. Tale allegazione risulta smentita dalla documentazione prodotta dalla convenuta, sin dalla fase monitoria, a fondamento del proprio credito ed ivi integralmente riprodotta ossia, per quanto riguarda il rapporto di conto corrente distinto al n. 20.42339 ed acceso il ### presso la filiale di ####, il relativo contratto e documento di sintesi delle condizioni più significative (doc. n. 1), per quanto riguarda il mutuo chirografario distinto al n. 20/53059, acceso il ### presso la filiale di ####, il relativo contratto di mutuo, il piano di ammortamento (doc. n. 5), scrittura privata di ricontrattazione del contratto di mutuo (doc. C), nonché le garanzie personali (doc. nn. 2 e 7), gli estratti di conto corrente sin dall'inizio dei rapporti (doc. n. 5), la certificazione ex art. 50 T.u.b. (doc. 4) Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata e gli opponenti vanno condannati in solido alla corresponsione in favore della convenuta della somma di ### 76.412,85 oltre interessi ai tassi contrattuali dalla costituzione in mora in data ### (vedi doc. n.10) fino all'effettivo saldo. 
Venendo ora alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico di parte attrice in applicazione del principio della soccombenza ed alla liquidazione delle spese spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. n. 55/2014. 
In particolare il compenso, in favore di parte convenuta, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione. Nulla viene riconosciuto per la fase decisionale non avendo parte convenuta opposta depositato comparsa conclusionale e memoria di replica. Per quanto riguarda invece il compenso in favore di parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. esso viene determinato per le fasi di studio, introduttiva assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione. Nulla viene riconosciuto per la fase istruttoria e decisionale non avendo parte intervenuta partecipato alla fase istruttoria e non avendo anch'essa depositato comparsa conclusionale e memoria di replica. 
Sull'importo riconosciuto a titolo di compenso alla convenuta spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15% della somma sopra indicata.  P.Q.M.  Il Giudice unico del Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta così decide: - rigetta le domande attoree; - revoca il decreto ingiuntivo opposto; - condanna gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere alla ### convenuta (### - ### la somma di ### 76.412,85, oltre interessi ai tassi contrattuali dalla costituzione in mora in data ### (vedi doc. n.10) fino all'effettivo saldo, nonché a rifondere in favore della convenuta opposta, le spese della fase monitoria, liquidate in ### 406,50 per spese ed ### 2.135,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva - se dovuta - e ###, nonché le spese del presente giudizio, liquidate in euro 9.380,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva - se dovuta - e ### - condanna gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere alla terza intervenuta do### S.P.A., n.q. di mandataria di ### 2019 s.r.l., le spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.980,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva - se dovuta - e ### Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 1690/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Rigon Laura

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